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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 377 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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25.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 377/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/1863 DEL CONSIGLIO
del 22 ottobre 2021
recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2021/1866 del Consiglio, del 22 ottobre 2021, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio (2) attua la decisione 2010/788/PESC (3) e dispone determinate misure nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo, tra cui il congelamento dei loro beni. |
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(2) |
La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») 2582 (2021) ha modificato i criteri per la designazione delle persone e delle entità da assoggettare alle misure restrittive di cui ai paragrafi 9 e 11 dell’UNSCR 1807 (2008). La decisione (PESC) 2021/1866 attua l’UNSCR 2582 (2021). |
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(3) |
Tali misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri, l’attuazione della decisione (PESC) 2021/1866 richiede quindi un’azione normativa a livello di Unione. |
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(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1183/2005, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 2 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1183/2005, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
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«i) |
nel pianificare, dirigere, finanziare o partecipare ad attacchi contro gli operatori della MONUSCO o il personale dell’ONU, compresi i membri del gruppo di esperti, o contro il personale medico o umanitario;». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
G. DOVŽAN
(1) Cfr. pag. 33 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1).
(3) Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30).
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25.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 377/3 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/1864 DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 2021
che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di amisulbrom, flubendiamide, meptildinocap, metaflumizone e propineb in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze amisulbrom, flubendiamide, meptildinocap e metaflumizone sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per la sostanza propineb sono stati fissati nell’allegato II e nell’allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(2) |
Per l’amisulbrom l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Essa ha raccomandato di mantenere invariati gli LMR vigenti. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. |
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(3) |
Per il flubendiamide l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3). Essa ha individuato un rischio per i consumatori in relazione agli LMR per i cavoli cappucci e le lattughe. È pertanto opportuno abbassare tali LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al limite di determinazione (LD). Per gli altri prodotti l’Autorità ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Tali LMR dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. |
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(4) |
Per il metildinocap l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). Essa ha raccomandato di abbassare gli LMR per i cetrioli e le zucchine. Per gli altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. L’Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni relative agli LMR per uve da tavola, uve da vino, fragole, meloni e cocomeri/angurie e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare tali LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. Gli LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
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(5) |
Per il metaflumizone l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (5). Essa ha individuato un rischio per i consumatori in relazione agli LMR per i broccoli e per la scarola/indivia a foglie larghe. È pertanto opportuno abbassare tali LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al limite di determinazione (LD). L’Autorità ha raccomandato di abbassare gli LMR per patate, cavoli cappucci, semi di cotone e latte (bovino, ovino, caprino ed equino). Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. L’Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni per quanto riguarda gli LMR per pomodori, peperoni, cetriolini, cavolfiori, cavoli cinesi/pe-tsai, dolcetta/valerianella/gallinella, lattughe, crescioni e altri germogli e gemme, barbarea, rucola, senape juncea e prodotti baby leaf (comprese le brassicacee) e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare tali LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. Gli LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
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(6) |
Per il propineb l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (6). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo. Poiché il propineb non è più approvato nell’UE e tutte le autorizzazioni per tale sostanza sono state revocate, è opportuno fissare gli LMR per tale sostanza attiva nell’allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 al limite di determinazione. |
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(7) |
Per quanto riguarda i prodotti sui quali l’utilizzo del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), è opportuno fissare gli LMR allo specifico limite di determinazione o all’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(8) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l’evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione. |
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(9) |
Tenuto conto dei pareri motivati dell’Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(10) |
I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
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(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(12) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe prevedere un periodo transitorio per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. |
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(13) |
Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere previsto un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
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(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Per quanto riguarda l’amisulbrom in e su tutti i prodotti, il flubendiamide in e su tutti i prodotti eccetto cavoli cappucci e lattughe, il meptildinocap in e su tutti i prodotti, il metaflumizone in e su tutti i prodotti eccetto broccoli e scarola (indivia a foglie larghe) e il propineb in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 14 maggio 2022.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 maggio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for amisulbrom according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2020;18(7):6170.
(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for flubendiamide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2020;18(6):6150.
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for meptyldinocap (DE-126) according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 » , EFSA Journal 2020;18(6):6157.
(5) Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for metaflumizone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2020;18(6):6123.
(6) Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for propineb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 » , EFSA Journal 2020;18(8):6233.
ALLEGATO
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
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1) |
l’allegato II è così modificato:
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2) |
l’allegato III è così modificato:
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3) |
nell’allegato V è aggiunta la seguente colonna relativa alla sostanza propineb: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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(*1) Limite di determinazione analitica.
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(*2) Limite di determinazione analitica.
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
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25.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 377/32 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1865 DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 2021
che rettifica la versione in lingua francese del regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione sulle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
La versione in lingua francese del regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione (2) contiene un errore all’articolo 1, paragrafo 1, per quanto riguarda i controlli ufficiali che le autorità competenti devono effettuare nei siti e in altri luoghi utilizzati da operatori professionali, e all’articolo 1, paragrafo 4, prima frase, per quanto riguarda i controlli fisici che devono essere effettuati dalle autorità competenti. |
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(2) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua francese del regolamento di esecuzione (UE) 2019/66. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche. |
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(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
(non riguarda la versione italiana)
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione, del 16 gennaio 2019, recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione sulle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci (GU L 15 del 17.1.2019, pag. 1).
DECISIONI
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25.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 377/33 |
DECISIONE (PESC) 2021/1866 DEL CONSIGLIO
del 22 ottobre 2021
che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (1),
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC. |
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(2) |
Il 29 giugno 2021 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (‘UNSCR’) 2582 (2021) che modifica i criteri per la designazione delle persone e delle entità da assoggettare alle misure restrittive di cui ai paragrafi 9 e 11 dell’UNSCR 1807 (2008). |
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(3) |
È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare determinate misure. |
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(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/788/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2010/788/PESC, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
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«i) |
la pianificazione, la direzione, il finanziamento o la partecipazione ad attacchi contro gli operatori della MONUSCO o il personale delle Nazioni Unite, compresi i membri del gruppo di esperti, o contro il personale medico o umanitario;». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2021
Per il Consiglio
Il president
G. DOVŽAN
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25.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 377/34 |
DECISIONE (PESC) 2021/1867 DEL CONSIGLIO
del 22 ottobre 2021
che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/638/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea. |
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(2) |
In base a un riesame della decisione 2010/638/PESC, è opportuno prorogare tali misure restrittive fino al 27 ottobre 2022. |
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(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/638/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 8 della decisione 2010/638/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2022. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
G. DOVŽAN
(1) Decisione 2010/638/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10).