ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 373

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
21 ottobre 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2021/1840 della Commissione, del 20 ottobre 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2021/1841 della Commissione, del 20 ottobre 2021, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 6-benziladenina e di aminopiralid in o su determinati prodotti ( 1 )

63

 

*

Regolamento (UE) 2021/1842 della Commissione, del 20 ottobre 2021, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di flupyradifurone e di acido difluoroacetico in o su determinati prodotti ( 1 )

76

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2021/1843 del Consiglio, del 15 ottobre 2021, sulla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992

90

 

*

Decisione (UE) 2021/1844 del Consiglio, del 18 ottobre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, in merito a una modifica del protocollo n. 3 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

91

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione ( GU L 433 I del 22.12.2020 )

94

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta ( GU L 315 del 5.12.2019 )

95

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

21.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 373/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/1840 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2021

che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In applicazione dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 la Commissione è tenuta ad aggiornare periodicamente il regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione (2) relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE (3). La Commissione procede a tale aggiornamento sulla base di nuove informazioni sulla legislazione applicabile nel paese terzo in questione in materia di importazione di rifiuti.

(2)

Nel 2019 la Commissione ha inviato una richiesta scritta ad alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE chiedendo di confermare per iscritto che i rifiuti e le miscele di rifiuti figuranti nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, la cui esportazione non è vietata dall'articolo 36 di detto regolamento, possono essere esportati dall'Unione europea a fini di recuper3o. Nella richiesta la Commissione esortava inoltre i paesi in questione a indicare le procedure di controllo nazionali applicabili. La Commissione ha ricevuto risposte e richieste di ulteriori chiarimenti (4).

(3)

Nel corso della sua quattordicesima riunione, tenutasi nel maggio 2019, la conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (5) (la "convenzione di Basilea") ha adottato la decisione BC-14/12. Tale decisione ha aggiunto nuove voci relative alla plastica negli allegati della convenzione di Basilea, compresa la voce B3011 nell'allegato IX relativa ai rifiuti non pericolosi. Queste modifiche prendono effetto a decorrere dal 1o gennaio 2021. Il 7 settembre 2020, inoltre, il comitato per la politica ambientale dell'OCSE ha adottato modifiche all'appendice 4 della decisione dell'OCSE relative ai rifiuti di plastica pericolosi e fornito chiarimenti sulle appendici 3 e 4 di tale decisione, con efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(4)

In applicazione di tali decisioni, il regolamento delegato (UE) 2020/2174 della Commissione (6) ha modificato gli allegati IC, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 al fine di tenere conto delle modifiche delle voci relative ai rifiuti di plastica negli allegati della convenzione di Basilea e nella decisione dell'OCSE. A decorrere dal 1o gennaio 2021, di conseguenza, le esportazioni di rifiuti di plastica dall'Unione verso i paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sono consentite unicamente se tali rifiuti rientrano nell'ambito della nuova voce B3011 relativa ai rifiuti di plastica, inclusa nell'allegato IX della convenzione di Basilea, e se il paese di destinazione consente l'importazione di tali rifiuti nel proprio territorio.

(5)

Nel 2019 e 2020 la Commissione ha contattato i paesi in questione per chiedere chiarimenti sulle procedure nazionali concernenti le nuove voci relative alla plastica nell'ambito della convenzione di Basilea. La Commissione ha ricevuto risposte da 23 paesi e territori doganali (7).

(6)

Alcuni paesi hanno comunicato la loro intenzione di seguire procedure di controllo che differiscono da quelle previste dall'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006. In tali casi, elencati nella colonna d) dell'allegato del presente regolamento, si presume che gli esportatori siano a conoscenza degli obblighi giuridici precisi imposti dal paese di destinazione.

(7)

Qualora sia indicato nell'allegato che un paese non vieta determinate spedizioni di rifiuti, né applica ad esse la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006, a tali spedizioni dovrebbe applicarsi, mutatis mutandis, l'articolo 18 di detto regolamento.

(8)

Se un paese figura nell'elenco di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 e la Commissione è informata del fatto che vi sono state modifiche alla pertinente legislazione nazionale, ma il paese non ha rilasciato una conferma scritta in risposta alle richieste di informazioni inviate dalla Commissione nel 2019 e 2020, si applica la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1013/2006.

(9)

Se un paese non figura nell'elenco o un determinato rifiuto o miscela di rifiuti non è indicato per un determinato paese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007, ciò indica che il paese non ha rilasciato una conferma scritta oppure non ha rilasciato per tale rifiuto o miscela di rifiuti la conferma scritta che possono essere esportati dall'Unione verso tale paese a fini di recupero. A norma dell'articolo 37, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1013/2006, per le esportazioni a fini di recupero di rifiuti che non sono vietati a norma dell'articolo 36 di tale regolamento verso tali paesi, e in relazione a tali rifiuti, si applica la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. Nei casi in cui, nella colonna a) dell'allegato del presente regolamento, i paesi abbiano indicato di vietare le importazioni di tutti i rifiuti di cui agli allegati III e III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, ma non abbiano fornito informazioni specifiche sulle procedure di controllo nazionali relative ai rifiuti di plastica di cui alla voce B3011, il divieto generale di importazione dovrebbe intendersi come vigente anche per i rifiuti di plastica di cui alla voce B3011.

(10)

Nei casi in cui i paesi abbiano indicato che tutti i rifiuti di cui agli allegati III e III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 sarebbero esenti da una procedura di controllo o da altre procedure di controllo a norma del diritto nazionale, ma non abbiano fornito informazioni specifiche sulle procedure nazionali di controllo relative ai rifiuti di plastica di cui alla voce B3011, dovrebbe intendersi come applicabile in relazione alla voce B3011 la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui alla colonna b) dell'allegato del presente regolamento.

(11)

Per i paesi che non hanno risposto alla richiesta di informazioni, la Commissione ha inoltre soppresso le voci B3010 e GH013 che non esistono più.

(12)

Il 25 maggio 2021 il Consiglio dell'OCSE ha approvato il parere del comitato per la politica ambientale per quanto riguarda la conformità della Costa Rica alla decisione dell'OCSE. A tale paese pertanto non si applica più l'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 e la voce relativa alla Costa Rica è quindi soppressa dall'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6).

(3)  Decisione del Consiglio sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero (OCSE/LEGAL/0266).

(4)  Risposte da: Albania, Andorra, Anguilla, Armenia, Azerbaigian, Bahrein, Bangladesh, Benin, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Burkina Faso, Cabo Verde, Cambogia, Ciad, Colombia, Congo, Costa d'Avorio, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egitto, El Salvador, Emirati arabi uniti, Etiopia, Filippine, Gabon, Georgia, Ghana, Giamaica, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong (Cina), India, Indonesia, Kirghizistan, Kosovo*, Laos, Libano, Liberia, Madagascar, Malaysia, Mali, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Myanmar/Birmania, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Qatar, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, San Marino, Santa Lucia, Sao Tomé e Principe, Senegal, Serbia, Singapore, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Taipei cinese, Thailandia, Trinidad e Tobago, Turkmenistan, Ucraina, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Zambia.

Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

La Colombia è divenuta membro dell'OCSE il 28 aprile 2020. Il regolamento (CE) n. 1418/2007 cesserà di applicarsi alla Colombia una volta che gli organismi competenti dell'OCSE avranno stabilito che essa rispetta pienamente la decisione dell'OCSE.

(5)  1673 UNTS, pag. 57.

(6)  Regolamento delegato (UE) 2020/2174 della Commissione, del 19 ottobre 2020, che modifica gli allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 11).

(7)  I territori doganali sono elencati separatamente nell'allegato anche se appartengono allo stesso paese.


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è così modificato:

1)

la tabella relativa all'Albania è sostituita dalla seguente:

"Albania

a

b

c

d

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 eccetto, della voce B1010:

rottami di ferro e acciaio ad elevata purezza (98 %)

rottami di alluminio ad elevata purezza (95 %)

 

della voce B1010:

rottami di ferro e acciaio ad elevata purezza (98 %)

rottami di alluminio ad elevata purezza (95 %)";

 

2)

la tabella relativa ad Anguilla è sostituita dalla seguente:

"Anguilla

a

b

c

d

 

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

 

3)

la tabella relativa all'Argentina è sostituita dalla seguente:

"Argentina

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

 

 

B1010

B1020

 

 

 

 

 

 

B1030 — B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070 — B1090

della voce B1100:

zinco commerciale solido

schiumature e scorie di zinco:

scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)

scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)

scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)

scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)

schiumature da fonderia di zinco

 

 

della voce B1100:

schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse

rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni

tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

 

 

 

B1115 — B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150 — B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250 — B2110

B2120 — B2130

 

 

 

della voce B3020:

residui non selezionati

 

 

della voce B3020:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B3030 — B3120

B3130 — B4030

 

 

 

 

 

 

GB040 — GC010

GC020

 

 

 

 

 

 

GC030 — GF010

GG030; GG040

 

 

 

 

 

 

GN010 — GN030

Miscele di rifiuti

 

 

 

miscela di B1010 e B1050

 

 

 

miscela di B1010 e B1070

 

 

 

miscela di B3040 e B3080

 

 

 

miscela B1010

 

 

 

miscela B2010

 

 

 

miscela B2030

della miscela B3020:

residui non selezionati

 

 

della miscela B3020:

tutte le altre miscele di rifiuti

 

 

 

miscela B3030

 

 

 

miscela B3040

 

 

 

miscela B3050";

4)

la tabella relativa all'Armenia è sostituita dalla seguente:

"Armenia

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

B1100

 

 

 

B1170 — B1240

 

 

B3040

 

 

 

 

B3060

 

 

 

B3080

 

 

B3140

 

 

 

 

 

tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006"

 

5)

la tabella relativa all'Azerbaigian è sostituita dalla seguente:

"Azerbaigian

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

della voce B1010:

tutti gli altri rifiuti

 

della voce B1010:

rottami di stagno

rottami delle terre rare

 

B1020 — B1120

 

 

 

 

 

B1130

 

B1140 — B1250

 

 

 

della voce B2010:

rifiuti di ardesia, ripuliti grossolanamente o meno o semplicemente tagliati, mediante segatura

o in altro modo

rifiuti di mica

rifiuti di leucite, nefelina e rifiuti di nefelina sienite

rifiuti di spatofluoro

 

della voce B2010:

rifiuti di grafite naturale

rifiuti di feldspato

rifiuti di silice in forma solida, escludendo quelli usati in operazioni di fonderia

 

 

 

B2020 — B2030

 

della voce B2040:

solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico (FGD)

scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201 ), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

zolfo in forma solida

cloruri di sodio,

calcio e potassio

rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio

della voce B2040:

rifiuti di rivestimenti o pannelli di gesso provenienti dalla demolizione di edifici

calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9)

carborundum (carburo di silicio)

rottami di calcestruzzo

 

B2060 — B2070

 

 

 

 

 

B2080

 

B2090 — B2100

 

 

 

 

 

B2110

 

B2120

 

 

 

 

 

B2130

 

 

 

B3020 — B3035

 

B3040

 

 

 

 

 

B3050

 

della voce B3060:

fecce di vino

 

della voce B3060:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B3065 — B3120

 

B3130 — B4030

 

 

 

GB040 — GC050

 

 

 

 

 

GE020 — GG040

 

 

 

GN010 — GN030";

6)

la tabella relativa al Bahrein è sostituita dalla seguente:

"Bahrein

a

b

c

d

B3011

tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

 

7)

la tabella relativa al Bangladesh è sostituita dalla seguente:

"Bangladesh

a

b

c

d

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 eccetto:

della voce B1010:

rifiuti e rottami di ferro e acciaio;

rifiuti e rottami di alluminio;

rifiuti e rottami di rame

B2020

B3020

 

 

della voce B1010:

rifiuti e rottami di ferro e acciaio;

rifiuti e rottami di alluminio;

rifiuti e rottami di rame

 

 

 

B2020

 

 

 

B3020";

8)

la tabella relativa alla Bielorussia è sostituita dalla seguente:

"Bielorussia

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

 

B1010 — B1160

 

 

B1170 — B1210

 

 

 

 

B1220

 

 

B1230 — B1240

 

 

 

 

B1250 — B2130

 

 

 

B3020 — B3035

 

della voce B3040:

rifiuti e residui di gomma indurita (ad esempio ebanite)

della voce B3040:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

 

B3050

 

 

della voce B3060:

fecce di vino

della voce B3060:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B3065 — B3070

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090 — B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040 — GG030

 

 

GG040

 

 

 

 

GN010 — GN030

 

Miscele di rifiuti

 

 

miscela di B1010 e B1050

 

 

 

miscela di B1010 e B1070

 

 

miscela di B3040 e B3080

 

 

 

 

miscela B1010

 

 

 

miscela B2010

 

 

 

miscela B2030

 

 

 

miscela B3020

 

 

 

miscela B3030

 

 

miscela B3040

 

 

 

 

miscela B3050";

 

9)

la tabella relativa al Benin è sostituita dalla seguente:

"Benin

a

b

c

d

 

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

 

10)

la tabella relativa alla Bosnia-Erzegovina è sostituita dalla seguente:

"Bosnia-Erzegovina

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

 

 

della voce B1010:

rottami di ferro e acciaio

rottami di rame

rottami di alluminio

rottami di zinco

rottami di stagno

 

 

 

della voce B1020:

rottami di piombo (batterie piombo/acido escluse)

 

 

 

B1050

 

 

 

B1090

 

 

 

della voce B1100:

tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

della voce B1120:

metalli di transizione, esclusi i rifiuti di catalizzatori (catalizzatori esausti, catalizzatori liquidi usati o altri catalizzatori) riportati nell'elenco A

scandio

vanadio

manganese

cobalto

rame

ittrio

niobio

afnio

tungsteno

titanio

cromo

ferro

nichel

zinco

zirconio

molibdeno

tantalio

renio

 

 

 

B1130

 

 

 

B2020

 

 

 

B3020

 

 

 

B3050

 

 

 

B3065

 

 

 

B3140

 

 

 

GC020";

11)

la tabella relativa al Brasile è sostituita dalla seguente:

"Brasile

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

 

della voce B1010:

metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

rottami di ferro e acciaio

rottami di rame

rottami di alluminio

rottami di stagno

rottami di titanio

della voce B1010:

rottami di nichel

rottami di zinco

rottami di tungsteno

rottami di molibdeno

rottami di tantalio

rottami di magnesio

rottami di cobalto

rottami di bismuto

rottami di zirconio

rottami di manganese

rottami di germanio

rottami di vanadio

rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio

rottami di torio

rottami delle terre rare

rottami di cromo

 

B1020

 

 

 

 

B1030

 

 

B1031 — B1040

 

B1031 — B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080 — B1090

 

B1080 — B1090

 

della voce B1100:

schiumature e scorie di zinco

scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)

scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)

scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)

scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)

schiumature da fonderia di zinco

rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni

tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

della voce B1100:

zinco commerciale solido

schiumature di alluminio, scorie salate escluse

della voce B1100:

schiumature e scorie di zinco:

scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)

scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)

scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)

scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)

schiumature da fonderia di zinco

rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni

tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

 

 

B1115

 

 

B1120

 

B1120

 

 

B1130

 

 

B1140

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160 — B1220

 

B1160 — B1220

 

 

B1230 — B2020

 

 

B2030

 

B2030

 

 

B2040 — B2130

 

 

 

B3020 — B3050

 

B3060 — B3070

 

 

 

 

 

B3080 — B3130

 

B3140

 

 

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

 

GB040 — GC020

 

GC030 — GC050

 

GC030 — GC050

 

 

GE020 — GF010

 

 

GG030 — GG040

 

GG030 — GG040

GN010 — GN030

 

 

 

Miscele di rifiuti

 

 

 

miscela di B1010 e B1050

 

 

 

miscela di B1010 e B1070

 

 

miscela di B3040 e B3080

 

 

 

 

miscela B1010

 

 

miscela B2010

 

 

 

miscela B2030

 

 

 

miscela B3020

 

 

 

miscela B3030

 

 

 

miscela B3040

 

 

 

miscela B3050";

 

12)

la tabella relativa al Burkina Faso è sostituita dalla seguente:

"Burkina Faso

a

b

c

d

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

 

 

13)

la tabella relativa alla Cambogia è sostituita dalla seguente:

"Cambogia

a

b

c

d

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 eccetto B3011

 

 

B3011";

14)

la tabella relativa a Capo Verde è sostituita dalla seguente:

"Cabo Verde

a

b

c

d

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

 

 

15)

la tabella relativa alla Cina è soppressa;

16)

la tabella relativa al Taipei cinese è sostituita dalla seguente:

"Taipei cinese

a

b

c

d

 

della voce B1010:

metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

rottami di molibdeno

rottami di tantalio

rottami di cobalto

rottami di bismuto

rottami di zirconio

rottami di manganese

rottami di vanadio

rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio

rottami di torio

rottami delle terre rare

rottami di cromo

 

della voce B1010:

rottami di ferro e acciaio

rottami di rame

rottami di nichel

rottami di alluminio

rottami di zinco

rottami di stagno

rottami di tungsteno

rottami di magnesio

rottami di titanio

rottami di germanio

della voce B1020:

rottami di cadmio

rottami di piombo (batterie piombo/acido escluse)

rottami di selenio

della voce B1020:

rottami di antimonio

rottami di berillio

rottami di tellurio

 

 

 

B1030 — B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070 — B1090

 

 

 

della voce B1100:

schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse

 

della voce B1100:

zinco commerciale solido

schiumature e scorie di zinco

 

B1115

 

 

 

B1120

 

B1120

 

B1130 — B1150

 

 

B1160

 

 

 

 

B1170 — B1250

 

 

 

B2010 — B2030

 

 

 

della voce B2040:

solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico (FGD)

rifiuti di rivestimenti o pannelli di gesso provenienti dalla demolizione di edifici

zolfo in forma solida

calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9)

cloruri di sodio, calcio e potassio

carborundum (carburo di silicio)

rottami di calcestruzzo

rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio

 

della voce B2040:

scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201 ), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

 

B2060 — B2130

 

 

 

 

 

B3011

 

della voce B3020:

carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica

altri, includendo ma non limitatamente a:

1.

cartoni laminati

2.

residui non selezionati

 

della voce B3020:

carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati

altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata

 

B3026 — B3035

 

 

 

B3040

 

B3040

 

 

 

B3050

 

B3060

 

 

B3065

 

 

 

 

B3070

 

 

 

B3080

 

B3080

B3090 — B3100

 

 

 

 

B3110 — B3140

 

 

 

B4010

 

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

GC030

 

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

Miscele di rifiuti

 

tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

 

17)

la tabella relativa alla Colombia è sostituita dalla seguente:

"Colombia

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

 

B1010 — B1070

 

 

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

B1115 — B1150

 

 

 

 

B1160

 

 

B1170 — B1190

 

 

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

 

 

B1220

 

 

B1230 — B1250

 

 

 

della voce B2010:

tutti gli altri rifiuti

della voce B2010:

rifiuti di mica

 

 

B2020 — B2030

 

 

 

della voce B2040:

tutti gli altri rifiuti

della voce B2040:

scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201 ), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

 

 

B2060 — B2130

 

 

 

B3020

 

 

 

della voce B3030:

cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati):

non cardati né pettinati

altri

cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati:

pettinacce di lana o di peli fini di animali

altri cascami di lana o di peli fini di animali

cascami di peli grossolani di animali

cascami di cotone (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati):

cascami di filatura (compresi i cascami di fili)

sfilacciati

altri

stoppe e cascami di lino

stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè)

cascami (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati) di fibre manufatte:

fibre sintetiche

fibre artificiali

indumenti ed altri articoli tessili usurati

stracci usati, residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili:

selezionati

altri

della voce B3030:

stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di canapa (Cannabis sativa L.)

stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di sisal ed altre fibre tessili del genere Agave

stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di cocco

stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di abaca (canapa di Manila o Musa textilis Nee)

stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate né comprese altrove

 

 

B3035 — B3040

 

 

 

della voce B3050:

rifiuti di sughero frantumato, granulato o polverizzato

della voce B3050:

rifiuti e residui di legno, agglomerati o no in ceppi, mattonelle, pellet o forme similari

 

 

della voce B3060:

fecce di vino

altri rifiuti dell'industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale

della voce B3060:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B3065

 

 

della voce B3070:

rifiuti di capelli umani

rifiuti di paglia

della voce B3070:

micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell'alimentazione degli animali

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090 — B3100

 

 

B3110 — B3130

 

 

 

 

B3140 — B4010

 

 

B4020 — B4030

 

 

 

della voce GB040:

rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

della voce GB040:

scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

 

 

GC020

 

 

GC030 — GF010

 

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 — GN030

Miscele di rifiuti

 

 

 

miscela di B1010 e B1050

 

 

 

miscela di B1010 e B1070

 

 

 

miscela B1010

 

 

tutte le altre miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

18)

la tabella seguente relativa al Congo è inserita in ordine alfabetico:

"Congo

a

b

c

d

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

 

 

19)

la tabella relativa alla Costa Rica è soppressa;

20)

la tabella relativa a Cuba è sostituita dalla seguente:

"Cuba

a

b

c

d

 

B3011

tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

21)

la tabella relativa a Curaçao è sostituita dalla seguente:

"Curaçao

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

B1010 — B2130

 

 

 

B3020

 

 

della voce B3030

indumenti ed altri articoli tessili usurati

stracci usati, residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili

della voce B3030

tutti gli altri rifiuti

 

 

B3035

 

 

 

 

B3040 — B3065

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080 — B4030

 

 

 

GB040 — GF010

 

 

GG030 — GG040

 

 

 

 

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Miscele di rifiuti

 

tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

 

22)

la tabella relativa all'Ecuador è sostituita dalla seguente:

"Ecuador

a

b

c

d

 

B3011

 

tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

23)

la tabella relativa all'Egitto è sostituita dalla seguente:

"Egitto

a

b

c

d

Rifiuti singoli

della voce B1010:

rifiuti contenenti composti esavalenti del cromo

della voce B1010:

rottami di ferro e acciaio

rottami di rame

rottami di alluminio

 

della voce B1010:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B1020

B1030 — B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080 — B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

 

B1190

 

 

 

 

 

 

B1210 — B1230

 

B1240

 

 

 

 

 

B1250

B2010

 

 

 

della voce B2020:

vetro di scarto di lampade a raggi catodici ed altro vetro attivato

della voce B2020:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B2030

 

 

della voce B2040:

scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201 ), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

della voce B2040:

tutti gli altri rifiuti

 

 

B2060 — B2080

 

 

 

B2090

 

 

 

 

B2100 — B2110

 

 

B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

 

 

 

B3011

 

 

 

B3020 — B3027

 

B3030; B3035

 

 

 

 

 

B3040

 

B3050 — B3070

 

 

 

 

 

B3080

B3090 — B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010

 

 

 

B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

GC010 — GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

 

GF010

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Miscele di rifiuti

miscela di B1010 e B1050 se contenenti composti esavalenti del cromo

miscela di B1010 e B1070 se contenenti composti esavalenti del cromo

miscela B1010 se contenente composti esavalenti del cromo

miscela di B1010 e B1050 eccetto se contenente composti esavalenti del cromo

miscela di B1010 e B1070 eccetto se contenente composti esavalenti del cromo

miscela B1010 se contenente rottami di ferro e acciaio, rottami di rame, rottami di alluminio

 

miscela B1010 eccetto se contenente composti esavalenti del cromo o contenente rottami di ferro e acciaio, rottami di rame o rottami di alluminio

miscela B2010

 

 

 

 

miscela B2030

 

 

 

miscela B3020

 

 

 

miscela B3030

 

 

 

 

 

miscela B3040

 

miscela B3050

 

miscela di B3040 e B3080";

24)

la tabella relativa a El Salvador è sostituita dalla seguente:

"El Salvador

a

b

c

d

 

B3011

 

tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

25)

la tabella relativa alla Georgia è sostituita dalla seguente:

"Georgia

a

b

c

d

 

 

 

B1010; B1020

B1030 — B1110

 

 

 

 

 

 

B1115

B1120 — B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210 — B1250

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030

 

 

 

della voce B2040:

tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B2040:

scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201 ), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

 

 

 

B2050

B2060 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3020

B3026; B3027

 

 

 

B3030 — B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

 

 

 

B3060

B3065 — B3140

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

 

 

 

GN010 — GN030

Miscele di rifiuti

miscela di B1010 e B1050

 

 

miscela B1010

miscela di B1010 e B1070

 

 

 

miscela B2010

 

 

 

miscela B2030

 

 

 

 

 

 

miscela B3020

miscela B3030

 

 

 

miscela di B3040 e B3080

 

 

 

miscela B3040

 

 

 

 

 

 

miscela B3050";

26)

la tabella relativa al Ghana è sostituita dalla seguente:

"Ghana

a

b

c

d

 

B3011

 

tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

27)

la tabella seguente relativa ad Haiti è inserita in ordine alfabetico:

"Haiti

a

b

c

d

 

B3011

tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

28)

la tabella relativa a Hong Kong (Cina) è sostituita dalla seguente:

"Hong Kong (Cina)

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

B1010 — B1030

 

 

B1031

 

 

 

 

B1040 — B1050

 

 

B1060 — B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

 

B1115

 

 

della voce B1120:

lantanidi (metalli delle terre rare):

lantanio

praseodimio

samario

gadolinio

disprosio

erbio

itterbio

cerio

neodimio

europio

terbio

olmio

tulio

lutezio

della voce B1120:

metalli di transizione, esclusi i rifiuti di catalizzatori (catalizzatori esausti, catalizzatori liquidi usati o altri catalizzatori) riportati nell'elenco A

scandio

vanadio

manganese

cobalto

rame

ittrio

niobio

afnio

tungsteno

titanio

cromo

ferro

nichel

zinco

zirconio

molibdeno

tantalio

renio

 

 

B1140 — B1190

 

 

 

 

B1200; B1210

 

 

B1220

 

 

 

 

B1230

 

 

B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

 

B2010 — B2040

 

 

B2060 — B2080

 

 

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

 

 

B2110

 

 

B2120; B2130

 

 

 

 

B3020 — B3090

 

 

B3100; B3110

 

 

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

GC020

rifiuti di circuiti stampati

GC020

eccetto rifiuti di circuiti stampati

 

 

 

GC030

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020 — GN030

 

 

Miscele di rifiuti

miscela di B1010 e B1070

miscela di B1010 e B1050

 

 

 

miscela B1010

 

 

 

miscela B2010

 

 

 

miscela B2030

 

 

 

miscela B3020 limitatamente a carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati, altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata, carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe)

 

 

 

miscela B3030

 

 

 

miscela B3040

 

 

 

miscela di B3040 e B3080

 

 

 

miscela B3050";

 

 

29)

la tabella relativa all'India è sostituita dalla seguente:

"India

a

b

c

d

 

 

 

della voce B1010:

rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile:

rottami di torio

rottami delle terre rare

della voce B1010:

rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile:

metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

rottami di ferro e acciaio

rottami di rame

rottami di nichel

rottami di alluminio

rottami di zinco

rottami di stagno

rottami di tungsteno

rottami di molibdeno

rottami di tantalio

rottami di magnesio

rottami di cobalto

rottami di bismuto

rottami di titanio

rottami di zirconio

rottami di manganese

rottami di germanio

rottami di vanadio

rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio

rottami di cromo

 

 

 

B1020

 

 

 

B1030

 

 

 

B1031

 

 

 

B1040

 

 

 

B1050:

miscele di metalli non ferrosi, rottami in frazioni pesanti, contenenti cadmio, antimonio, piombo e tellurio

B1050:

miscele di metalli non ferrosi, rottami in frazioni pesanti, contenenti metalli diversi da quelli specificati

 

 

 

B1060

 

 

 

B1070

 

 

 

B1080

 

 

 

B1090

 

 

 

della voce B1100:

rifiuti contenenti metalli derivati dalla fusione e dalla raffinazione di metalli:

zinco commerciale solido

schiumature e scorie di zinco:

scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)

scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)

scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)

scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)

schiumature da fonderia di zinco

schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse

B1115

 

 

 

 

 

 

B1120 — B1240

B1250

 

 

 

 

 

 

B2010 — B2100

B2110 — B2130

 

 

 

B3020; B3026

 

 

 

 

 

 

B3027

 

 

 

della voce B3030:

rifiuti tessili; i seguenti materiali, purché non mescolati con altri rifiuti e preparati conformemente a una specifica:

cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati

pettinacce di lana o di peli fini di animali

altri cascami di lana o di peli fini di animali

cascami di peli grossolani di animali

cascami di cotone (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati)

cascami di filatura (compresi i cascami di fili)

sfilacciati

altri

stoppe e cascami di lino

stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di canapa (Cannabis sativa L.)

stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè)

stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di sisal ed altre fibre tessili del genere Agave

stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di cocco

stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di abaca (canapa di Manila o Musa textilis Nee)

stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate né comprese altrove

cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati):

fibre sintetiche

fibre artificiali

indumenti ed altri articoli tessili usurati

stracci usati, residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili

selezionati

altri

 

 

 

B3035 — B3060

B3065

 

 

 

 

 

 

B3070 — B3130

 

 

 

B3140:

rifiuti di pneumatici e altri copertoni, esclusi quelli che non portano al recupero delle risorse, al riciclaggio, alla ricostituzione, ma non per il riutilizzo diretto

B3140:

pneumatici per aeromobili esportati verso costruttori di apparecchiature originali per la rigenerazione e reimportati dopo la rigenerazione dalle compagnie aeree per la manutenzione degli aeromobili, e che rimangono a bordo o in custodia nei depositi delle rispettive compagnie aeree situati nell'area lato volo delle zone franche doganali

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040

scorie derivanti dal trattamento dei metalli preziosi e del rame, destinate a ulteriori raffinazioni

262030 262090

rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni

tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

 

 

 

GC010

rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe

 

 

 

GC020

rottami elettronici (per esempio lastre di circuiti stampati, componenti elettronici, fili, ecc.) e componenti elettronici recuperati che possono essere utilizzati per il recupero di metalli comuni e preziosi

 

 

 

GG040";

30)

la tabella relativa all'Indonesia è sostituita dalla seguente:

"Indonesia

a

b

c

d

Rifiuti singoli

B1010

rottami di torio

 

 

tutti i rifiuti della voce B1010, eccetto:

rottami di torio

B1020

 

 

della voce B1020:

rottami di antimonio, rottami di berillio, rottami di cadmio

B1030 — B1250

 

 

 

B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3011

della voce B3020:

cartoni laminati

 

 

B3020 eccetto cartoni laminati

B3026; B3027

 

 

 

della voce B3030:

— indumenti ed altri articoli tessili usurati

 

 

B3030 eccetto indumenti ed altri articoli tessili usurati

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040

B3050 — B3070

 

 

 

 

 

 

B3080

B3090 — B3140

 

 

 

GB040 — GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

Miscele di rifiuti

Tutti i rifiuti di questa categoria.";

 

 

 

31)

la tabella relativa all'Iran (Repubblica islamica dell'Iran) è sostituita dalla seguente:

"Iran (Repubblica islamica dell'Iran)

a

b

c

d

 

B1010 — B1090

 

 

della voce B1100:

le seguenti schiumature e scorie di zinco:

scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)

schiumature da fonderia di zinco

schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse

rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni

tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

della voce B1100:

zinco commerciale solido

le seguenti schiumature e scorie di zinco:

scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)

scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)

scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)

 

 

B1115

 

 

 

 

B1120 — B1150

 

 

B1160 — B1210

 

 

 

 

B1220 — B2010

 

 

B2020 — B2130

 

 

 

 

B3020

 

 

B3030 — B3040

 

 

 

della voce B3050:

rifiuti di sughero: frantumato, granulato o polverizzato

della voce B3050:

rifiuti e residui di legno, agglomerati o no in ceppi, mattonelle, pellet o forme similari

 

 

B3060 — B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090 — B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 70 01

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010

 

 

 

GN020

 

 

 

GN030";

 

 

 

32)

la tabella seguente relativa alla Giamaica è inserita in ordine alfabetico:

"Giamaica

a

b

c

d

 

B3011

tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

33)

la tabella relativa al Kazakhstan è sostituita dalla seguente:

"Kazakhstan

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

B1010 — B1160

 

 

 

B1170 — B1240

 

B1170 — B1240

 

B1250 — B 2130

 

 

 

B 3020 — B 3035

 

 

 

della voce B3040

rifiuti e residui di gomma indurita (ad esempio ebanite)

 

della voce B3040

altri rifiuti di gomma (esclusi i rifiuti precisati altrove)

 

B3050

 

 

 

B3060

rifiuti dell'industria agroalimentare, purché non infettivi, escluse le fecce di vino

 

B3060

unicamente fecce di vino

 

B3065 — B3070

 

 

 

B3080

 

B3080

 

B3090 — B3130

 

 

 

B3140

 

B3140

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040 — GG030

 

 

 

GG040

 

GG040

 

GN010 — GN030

 

 

Miscele di rifiuti

 

miscela di B1010 e B1050

 

 

 

miscela di B1010 e B1070

 

 

 

miscela di B3040 e B3080

 

miscela di B3040 e B3080

 

miscela B1010

 

 

 

miscela B2010

 

 

 

miscela B2030

 

 

 

miscela B3020

 

 

 

miscela B3030

 

 

miscela B3040

 

 

 

 

miscela B3050";

 

 

34)

la tabella seguente relativa al Kosovo è inserita in ordine alfabetico:

"Kosovo  (*)

a

b

c

d

 

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006

 

tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006

(*)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.";"

35)

la tabella relativa al Kuwait è sostituita dalla seguente:

"Kuwait

a

b

c

d

 

 

 

B1010

tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

 

 

36)

la tabella relativa al Kirghizistan è sostituita dalla seguente:

"Kirghizistan

a

b

c

d

Rifiuti singoli

della voce B1010:

rottami di torio

 

 

della voce B1010:

tutti gli altri rifiuti

B1020 — B1115

 

 

 

della voce B1120:

tutti i lantanidi (metalli delle terre rare)

 

 

della voce B1120:

tutti i metalli di transizione, esclusi i rifiuti di catalizzatori (catalizzatori esausti, catalizzatori liquidi usati o altri catalizzatori) riportati nell'elenco A

 

 

 

B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150

B1160 — B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

della voce B2030:

fibre a base di ceramica, non specificate né comprese altrove

 

 

della voce B2030:

rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici)

B2040 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3020

della voce B3030:

stoppe e cascami di lino

stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di canapa (Cannabis sativa L.)

 

 

della voce B3030:

tutti gli altri rifiuti

B3035 — B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

della voce B3060:

tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B3060:

rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellet o no, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove

 

 

 

B3065

B3070 — B4030

 

 

 

GB040 — GN030

 

 

 

Miscele di rifiuti

 

 

 

tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

37)

la tabella seguente relativa al Laos è inserita in ordine alfabetico:

"Laos

a

b

c

d

Della voce B1010:

rottami di torio

B1010, esclusi i rottami di torio

 

 

 

B1020 — B1250

 

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

GC010; GC020

 

 

 

 

 

 

tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

38)

la tabella relativa al Libano è sostituita dalla seguente:

"Libano

a

b

c

d

Della voce B1010:

rottami di cromo

della voce B1010:

tutti gli altri rifiuti

 

B1010, eccetto:

rottami di cromo

B1020 — B1090

 

 

 

della voce B1100:

schiumature da fonderia di zinco

schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse

della voce B1100:

zinco commerciale solido

schiumature e scorie di zinco

scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)

scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)

scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)

scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)

rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni

tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

 

della voce B1100:

zinco commerciale solido

schiumature e scorie di zinco

scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)

scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)

scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)

scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)

rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni

tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

 

B1115

 

B1115

B1120 — B1140

 

 

 

 

B1150 — B2030

 

B1150 — B2030

della voce B2040:

tutti gli altri rifiuti

della voce B2040:

scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201 ), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

 

 

B2060 — B2130

 

 

 

 

B3020 — B3130

 

B3020 — B3130

B3140

 

 

 

 

B4010 — B4030

 

B4010 — B4030

 

GB040

 

GB040

 

GC010; GC020

 

GC010; GC020

GC030; GC050

 

 

 

 

GE020 — GN030

 

GE020 — GN030";

39)

la tabella relativa alla Liberia è sostituita dalla seguente:

"Liberia

a

b

c

d

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 eccetto

B1010

B1250

B3011

 

 

 

 

B1010 — B1250";

 

 

40)

la tabella relativa al Madagascar è sostituita dalla seguente:

"Madagascar

a

b

c

d

 

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

 

41)

la tabella relativa alla Malaysia è sostituita dalla seguente:

"Malaysia

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

 

 

B1010; B1020

B1030

 

 

 

 

 

 

B1031

 

B1040 — B1080

 

 

B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

 

 

 

B1115

 

 

 

B1200 — B2030

B1120 — B1190

 

 

 

della voce B2040:

rifiuti di rivestimenti o pannelli di gesso provenienti dalla demolizione di edifici

rottami di calcestruzzo

solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico (FGD)

della voce B2040:

scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201 ), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

 

della voce B2040:

zolfo in forma solida

calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9)

cloruri di sodio, calcio e potassio

carborundum (carburo di silicio)

rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio

B2060 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3011 — B3027

della voce B3030:

stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di canapa (Cannabis sativa L.)

della voce B3030:

cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati:

pettinacce di lana o di peli fini di animali

altri cascami di lana o di peli fini di animali

cascami di peli grossolani di animali

 

della voce B3030:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B3035 — B3050

 

della voce B3060:

rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellet o no, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove

degras: residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

rifiuti di ossa o di corna, grezzi, sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati

altri rifiuti dell'industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale

 

della voce B3060:

fecce di vino

rifiuti di pesce

gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

 

B3065

 

 

della voce B3070:

micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell'alimentazione degli animali

 

 

della voce B3070:

rifiuti di capelli umani

rifiuti di paglia

 

 

 

B3080 — B3140

B4010 — B4030

 

 

 

GB040

 

 

 

 

GC010

 

 

GC020 — GC050

 

 

 

 

 

 

GE020 — GF010

GG040

 

 

 

GG030

 

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

Miscele di rifiuti

 

 

 

tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

42)

la tabella relativa alla Moldova (Repubblica di Moldova) è sostituita dalla seguente:

"Moldova (Repubblica di Moldova)

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

 

 

GE020

tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

 

 

 

Miscele di rifiuti

tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

 

 

43)

la tabella seguente relativa a Monaco è inserita in ordine alfabetico:

"Monaco

a

b

c

d

 

 

 

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

44)

la tabella relativa al Montenegro è sostituita dalla seguente:

"Montenegro

a

b

c

d

 

 

 

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

45)

la tabella relativa al Marocco è sostituita dalla seguente:

"Marocco

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

della voce B1010:

metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

 

della voce B1010:

tutti gli altri rifiuti

 

B1020; B1030

 

 

 

B1240

 

 

 

B1250

 

B1250

 

B2010 — B2040

 

 

 

B2060 — B2130

 

 

 

B3020

 

 

 

della voce B3030:

tutti gli altri rifiuti

 

della voce B3030:

indumenti ed altri articoli tessili usurati

 

B3035 — B3130

 

 

 

B3140

 

B3140

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040 — GC050

 

 

 

GE020 — GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

GN030

Miscele di rifiuti

 

tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

 

46)

la tabella seguente relativa al Myanmar/Birmania è inserita in ordine alfabetico:

"Myanmar/Birmania

a

b

c

d

 

 

 

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

47)

la tabella relativa al Nepal è sostituita dalla seguente:

"Nepal

a

b

c

d

Rifiuti singoli

della voce B1010:

rottami di zinco

rottami di magnesio

rottami di bismuto

rottami di titanio

rottami di zirconio

rottami di manganese

rottami di germanio

rottami di vanadio

rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio

rottami di torio

rottami delle terre rare

della voce B1010:

rottami di nichel

rottami di tungsteno

rottami di molibdeno

rottami di tantalio

rottami di cobalto

rottami di cromo

della voce B1010:

metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

rottami di ferro e acciaio

rottami di alluminio

rottami di stagno

della voce B1010:

rottami di rame

B1020 — B1190

 

 

 

 

B1200

 

 

B1210 — B2040

 

 

 

 

B2060

 

 

B2070 — B2130

 

 

 

della voce B3020:

rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in:

altri, includendo ma non limitatamente a:

1.

cartoni laminati

2.

residui non selezionati

della voce B3020:

rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in:

carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati

altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata

carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe)

 

 

B3030 — B4030

 

 

 

GB040 — GF010

 

 

 

 

GG030 — GG040

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Miscele di rifiuti

 

miscela B3020

 

 

tutte le altre miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

 

 

48)

la tabella seguente relativa al Nicaragua è inserita in ordine alfabetico:

"Nicaragua

a

b

c

d

 

B3011

tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

49)

la tabella relativa al Niger è sostituita dalla seguente:

"Niger

a

b

c

d

Rifiuti singoli

della voce B1010:

rottami di cromo

rottami di zinco

rottami di rame

della voce B1010:

tutti gli altri rifiuti

 

 

B1020

 

 

 

 

B1030 — B1050

 

 

B1060 — B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

 

 

B1115 — B1130

 

 

B1140

 

 

 

 

B1150; B1160

 

 

B1170 — B1190

 

 

 

 

B1200; B1210

 

 

B1220

 

 

 

 

B1230

 

 

B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

 

B2010 — B2030

 

 

B2040

 

 

 

 

B2060 — B2110

 

 

B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

 

B3020

 

 

B3026

 

 

 

 

B3027 — B3120

 

 

B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010

 

 

 

 

B4020; B4030

 

 

GB040

 

 

 

 

GC010 — GC050

 

 

 

GE020 — GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

Miscele di rifiuti

miscela di B1010 e B1050

miscela di B1010 e B1070

miscela B1010

tutte le altre miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

 

50)

la tabella seguente relativa alla Nigeria è inserita in ordine alfabetico:

"Nigeria

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

B1010

 

 

B1020

rottami di piombo (batterie piombo/acido escluse)

B1020

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B1030 — B1100

 

 

B1115

 

 

 

B1120

 

 

 

 

B1130

 

 

B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1170 — B1250

 

 

 

B2010 — B2040

B2130

 

 

B2060 — B2120

 

 

 

 

B3020

 

 

B3026

 

 

 

 

B3027 — B3050

 

 

B3060

 

 

 

B3065

 

 

 

B3070 — B3140

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040

 

 

 

GC010 — GC050

 

 

 

GE020 — GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Miscele di rifiuti

tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

 

 

51)

la tabella relativa all'Oman è sostituita dalla seguente:

"Oman

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

 

 

della voce B1010:

rottami di ferro e acciaio

rottami di alluminio

 

 

 

della voce B2040:

scorie derivanti dalla produzione del rame

 

 

 

B3011

 

 

 

GG040

tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

 

 

52)

la tabella relativa al Pakistan è sostituita dalla seguente:

"Pakistan

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

 

B1010 — B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

 

 

B1115

 

 

B1120 — B2130

 

 

B3011

 

 

 

 

B3020 — B3035

 

 

 

 

B3040

 

 

B3050

 

della voce B3060:

fecce di vino

degras: residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

rifiuti di ossa o di corna, grezzi, sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati

gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

 

della voce B3060:

rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellet o no, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove

della voce B3060:

rifiuti di pesce

altri rifiuti dell'industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale

B3065

 

 

 

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090 — B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010 — B4020

 

B4030

 

 

 

 

 

GB040 — GC010

 

GC020 — GC030

 

 

 

 

 

GC050 — GG040

 

GN010

 

 

 

 

 

 

GN020 — GN030

Miscele di rifiuti

 

 

miscela di B1010 e B1050

 

 

 

miscela di B1010 e B1070

 

 

 

miscela B1010

 

 

 

miscela B2010

 

 

 

miscela B2030

 

 

 

miscela B3020

 

 

 

miscela B3030

 

 

miscela di B3040 e B3080

 

miscela di B3040 e B3080

 

 

 

miscela B3040

 

 

miscela B3050";

 

53)

la tabella seguente relativa a Panama è inserita in ordine alfabetico:

"Panama

a

b

c

d

 

 

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

54)

la tabella relativa al Paraguay è sostituita dalla seguente:

"Paraguay

a

b

c

d

 

B3011

 

tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

55)

la tabella relativa al Perù è sostituita dalla seguente:

"Perù

a

 

b

c

d

 

 

 

 

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

56)

la tabella relativa alle Filippine è sostituita dalla seguente:

"Filippine

a

b

c

d

Rifiuti singoli

della voce B1010:

rottami di cobalto

rottami di cromo

rottami di torio

 

 

della voce B1010:

tutti gli altri rifiuti

B1020 — B1090

 

 

 

 

 

 

B1100

B1115 — B1190

 

 

 

 

 

 

B1200; B1210

B1220 — B1250

 

 

 

B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030; B2040

 

 

 

B2060 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3011; B3020

B3026 — B3140

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

 

 

 

GB040

 

GC010; GC020

 

 

GC030; GC050

 

 

 

della voce GG040:

non è consentita l'importazione di ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone, contenenti sostanze di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nella convenzione di Basilea); il pretrattamento delle ceneri volanti dovrebbe essere conforme alle prescrizioni per la produzione di clinker o cemento e dovrebbe essere effettuato nel paese di esportazione

 

 

della voce GG040:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

GE020

GF010; GG030

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Miscele di rifiuti

tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

 

 

57)

la tabella relativa alla Russia (Federazione russa) è sostituita dalla seguente:

"Russia (Federazione russa)

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

 

 

B1010 — B1031

 

 

 

B1050 — B1160

 

B1170 — B1200

 

 

 

B1220

 

 

 

 

 

B1230

 

B1240

 

 

 

 

 

B1250 — B2130

 

 

 

B3030 — B3035

B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

 

B3060

 

 

 

 

 

B3065 — B3110

B3140

 

 

 

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040 — GC050

GE020

 

 

 

 

GG030 — GG040

 

 

 

 

 

GN010 — GN030";

58)

la tabella seguente relativa a San Marino è inserita in ordine alfabetico:

"San Marino

a

b

c

d

 

 

 

Della voce B3020:

carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati

tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

 

 

59)

la tabella seguente relativa a Sao Tomé e Principe è inserita in ordine alfabetico:

"Sao Tomé e Principe

a

b

c

d

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

 

 

60)

la tabella relativa al Senegal è sostituita dalla seguente:

"Senegal

a

b

c

d

Rifiuti singoli

B1010 — B1100

 

 

 

B1115 — B1250

 

 

 

 

 

B2010 — B2040

 

 

 

B2060 — B2130

 

 

 

B3020; B3030

 

B3026; B3027

 

 

 

B3035 — B3140

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040 — GG030

 

 

 

 

 

GG040

 

GN010 — GN030

 

 

 

Miscele di rifiuti

 

tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

 

61)

la tabella relativa alla Serbia è sostituita dalla seguente:

"Serbia

a

b

c

d

 

B3011

 

tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

62)

la tabella relativa a Singapore è sostituita dalla seguente:

"Singapore

a

b

c

d

 

Rifiuti singoli

 

 

B1010 — B1100

 

 

 

B1115 — B1250

 

 

 

B2010 — B2130

 

 

 

 

B3011

 

 

B3020 — B3140

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040 — GC020

 

 

GC030; GC050

 

 

 

GE020 — GG030

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Miscele di rifiuti

 

tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

 

63)

la tabella relativa al Tagikistan è sostituita dalla seguente:

"Tagikistan

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

B1010 — B1150

 

 

B1160 — B1200

 

 

 

 

B1210 — B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010 — B2030

 

 

della voce B2040:

rottami di calcestruzzo

della voce B2040:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B2060 — B2110

 

 

B2120 — B2130

 

 

 

 

B3020

 

 

della voce B3030:

cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati):

non cardati né pettinati

altri

cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati:

pettinacce di lana o di peli fini di animali

altri cascami di lana o di peli fini di animali

cascami di peli grossolani di animali

stoppe e cascami di lino

stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di canapa (Cannabis sativa L.)

stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè)

stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di sisal ed altre fibre tessili del genere Agave

stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di cocco

stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di abaca (canapa di Manila o Musa textilis Nee)

stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate né comprese altrove

della voce B3030:

cascami di cotone (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati)

cascami di filatura (compresi i cascami di fili)

sfilacciati

altri

cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati):

fibre sintetiche

fibre artificiali

indumenti ed altri articoli tessili usurati

stracci usati, residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili:

selezionati

altri

 

 

 

B3035 — B3040

 

 

B3050

 

 

 

della voce B3060:

fecce di vino

rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellet o no, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove

degras: residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

della voce B3060:

rifiuti di ossa o di corna, grezzi, sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati

rifiuti di pesce

gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

altri rifiuti dell'industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale

 

 

 

B3065

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090 — B3120

 

 

 

 

B3130 — B3140

 

 

B4010 — B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

 

GB040 — GC020

 

 

GC030

 

 

 

 

GC050 — GF010

 

 

GG030 — GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Miscele di rifiuti

 

tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

 

64)

la tabella seguente relativa al Sudan è inserita in ordine alfabetico:

"Sudan

a

b

c

d

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

 

 

65)

la tabella relativa alla Thailandia è sostituita dalla seguente:

"Thailandia

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

 

B1010 — B1100

 

 

B1110; B1115

 

 

 

 

B1120 — B1150

 

 

B1160

 

 

 

 

B1170 — B1250

 

 

 

B2010 — B2040

 

 

B2060

 

 

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

 

 

B2090 — B2110

 

 

B2120; B2130

 

 

 

 

B3020 — B3035

 

della voce B3040:

rifiuti di pneumatici, esclusi quelli destinati alle operazioni di cui all'allegato IV A

 

della voce B3040:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B3050 — B3130

 

B3140

 

 

 

 

 

B4010 — B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

GB040

 

 

GC010 — GC040

 

 

 

 

GC050 — GF010

 

 

GG030; GG040

 

 

 

 

 

GN010 — GN030

Miscele di rifiuti

 

 

miscela B1010

 

 

 

miscela di B1010 e B1050

 

 

 

miscela di B1010 e B1070

 

 

 

miscela B2010

 

 

 

miscela B2030

 

 

 

miscela B3020

 

 

 

miscela B3030

 

della miscela B3040:

miscele comprendenti rifiuti di pneumatici

 

della miscela B3040:

tutte le altre miscele di rifiuti

 

della miscela di B3040 e B3080:

miscele comprendenti rifiuti di pneumatici

 

della miscela di B3040 e B3080:

tutte le altre miscele di rifiuti

 

 

 

miscela B3050";

 

66)

la tabella relativa alla Trinidad e Tobago è sostituita dalla seguente:

"Trinidad e Tobago

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

 

 

B3011

 

GC010; GC020

 

 

 

 

tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

 

Miscele di rifiuti

 

miscele di rifiuti classificati alla voce B3011

tutte le altre miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

67)

la tabella relativa alla Tunisia è sostituita dalla seguente:

"Tunisia

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

B1010

 

B1010

B1020 — B1220

 

 

 

 

B1230 — B1240

 

B1230 — B1240

B1250 — B2131

 

 

 

della voce B3020:

rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in:

altri, includendo ma non limitatamente a:

1.

cartoni laminati

2.

residui non selezionati

della voce B3020:

rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in:

carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati

altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata

carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe)

 

della voce B3020:

rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in:

carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati

altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata

carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe)

 

della voce B3030:

tutti gli altri rifiuti

della voce B3030:

indumenti ed altri articoli tessili usurati

della voce B3030:

tutti gli altri rifiuti

 

B3035 — B3065

 

B3035 — B3065

della voce B3070:

micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell'alimentazione degli animali

della voce B3070:

rifiuti di capelli umani

rifiuti di paglia

 

della voce B3070:

rifiuti di capelli umani

rifiuti di paglia

 

B3080

 

B3080

B3090 — B4030

 

 

 

GB040 — GN030

 

 

 

Miscele di rifiuti

miscela di B1010 e B1050

 

 

 

miscela di B1010 e B1070

 

 

 

 

miscela di B3040 e B3080

 

miscela di B3040 e B3080

 

miscela B1010

 

miscela B1010

miscela B2010

 

 

 

miscela B2030

 

 

 

 

miscela B3020

 

miscela B3020

 

miscela B3030

 

miscela B3030

 

miscela B3040

 

miscela B3040

 

miscela B3050

 

miscela B3050";

68)

la tabella seguente relativa al Turkmenistan è inserita in ordine alfabetico:

"Turkmenistan

a

b

c

d

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

 

 

69)

la tabella relativa all'Ucraina è sostituita dalla seguente:

"Ucraina

a

b

c

d

 

B3011

 

tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

70)

la tabella seguente relativa all'Uruguay è inserita in ordine alfabetico:

"Uruguay

a

b

c

d

 

 

Tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

B3011

71)

la tabella relativa all'Uzbekistan è sostituita dalla seguente:

"Uzbekistan

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

della voce B1010:

metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

 

della voce B1010:

tutti i rifiuti eccetto metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

 

 

 

B1020

 

 

 

B1031

 

 

 

B1050 — B1090

 

 

 

della voce B1100:

tutti i rifiuti eccetto scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni

 

 

 

B1115; B1120

 

 

 

B1140

 

 

 

B1200 — B2030

 

 

 

della voce B2040:

tutti i rifiuti eccetto solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico (FGD)

 

 

 

B2130

 

 

 

B3020 — B3060

 

 

 

B3070 — B3090

 

 

 

B3120 — B4030

 

 

 

GB040 — GC030

 

 

 

GE020

 

 

 

GG030 — GN030

Miscele di rifiuti

 

 

 

tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

72)

la tabella relativa al Vietnam è sostituita dalla seguente:

"Vietnam

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

 

 

della voce B1010:

rottami di ferro e acciaio

rottami di rame

rottami di nichel

rottami di alluminio

rottami di zinco

rottami di stagno

rottami di manganese

 

 

 

B1190 — B1210

 

 

 

B2020

della voce B3011:

2.

resine polimerizzate o prodotti di condensazione, includendo ma non limitatamente a:

resine ureiche

resine formofenoliche

resine melammine formaldeidi

resine epossidiche

resine alchiliche

3.

polimeri fluorurati:

perfluoroetilene/ propilene (FEP)

perfluoroetilene/perfluoroalcossi alcani

tetrafluoroetilene/perfluoroalchilviniletere (PFA)

tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)

fluoruro di polivinile (PVF) polifluoruro di vinilidene (PVDF)

 

 

della voce B3011:

1.

polimeri non alogenati, includendo ma non limitatamente a:

polietilene (PE)

polipropilene (PP)

polistirene (PS)

acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

polietilene tereftalato (PET)

policarbonato (PC)

polieteri

4.

miscela non pericolosa di rifiuti di plastica composta da polietilene (PE), polipropilene (PP) e/o polietilene tereftalato (PET), purché siano da riciclare separatamente e quasi privi di contaminazione e di altri rifiuti

 

 

 

B3020";

73)

la tabella relativa allo Zambia è sostituita dalla seguente:

"Zambia

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006, eccetto i rifiuti figuranti nella colonna d)

 

della voce B3020: altri, includendo ma non limitatamente a:

1.

cartoni laminati

2.

residui non selezionati

 

 

 

B3030; B3035

 

 

 

B3050 — B3065

 

 

 

della voce B3070:

rifiuti di capelli umani

rifiuti di paglia

 

 

 

B3140

 

 

 

GE020; GF010

Miscele di rifiuti

tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006".

 

 

 


(*)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.";"


21.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 373/63


REGOLAMENTO (UE) 2021/1841 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2021

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 6-benziladenina e di aminopiralid in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza aminopiralid sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la 6-benziladenina non sono stati fissati LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dato che tale sostanza attiva non è iscritta nell’allegato IV di detto regolamento, si applica il valore di base di 0,01 mg/kg indicato all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)

Per la sostanza 6-benziladenina l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Essa ha raccomandato di fissare gli LMR al limite di determinazione (LD). È opportuno fissare tali LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3)

Per la sostanza aminopiralid l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo per i prodotti di origine vegetale. Inoltre ha raccomandato di abbassare gli LMR per il grasso di pollame. Per gli altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità.

(4)

Nei pareri motivati l’Autorità ha tenuto conto dei limiti massimi di residui vigenti del Codex (CXL). Nella definizione degli LMR sono stati considerati CXL sicuri per i consumatori dell’Unione.

(5)

Per quanto riguarda i prodotti sui quali l’impiego dei prodotti fitosanitari in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o CXL, gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico LD o all’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(6)

La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze interessate dal presente regolamento, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l’evoluzione tecnica richiede che siano fissati specifici limiti di determinazione.

(7)

Tenuto conto dei pareri motivati dell’Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(8)

I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(10)

Al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti che sono stati ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.

(11)

Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere previsto un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 10 maggio 2022.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 10 maggio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 070 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 6-benzyladenine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA Journal 2020; 18(7): 6220.

(3)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for aminopyralid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA Journal 2020; 18(8): 6229.


ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1)

nell’allegato II sono aggiunte le seguenti colonne relative alle sostanze 6-benziladenina e aminopiralid:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR  (1)

6-benziladenina

Aminopiralid (somma di aminopiralid, suoi sali e suoi coniugati, espressa in aminopiralid) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

0,01  (*1)

 

0110000

Agrumi

 

0,01  (*1)

0110010

Pompelmi

 

 

0110020

Arance dolci

 

 

0110030

Limoni

 

 

0110040

Limette/lime

 

 

0110050

Mandarini

 

 

0110990

Altri (2)

 

 

0120000

Frutta a guscio

 

0,05  (*1)

0120010

Mandorle dolci

 

 

0120020

Noci del Brasile

 

 

0120030

Noci di anacardi

 

 

0120040

Castagne e marroni

 

 

0120050

Noci di cocco

 

 

0120060

Nocciole

 

 

0120070

Noci del Queensland

 

 

0120080

Noci di pecàn

 

 

0120090

Pinoli

 

 

0120100

Pistacchi

 

 

0120110

Noci comuni

 

 

0120990

Altri (2)

 

 

0130000

Pomacee

 

0,01  (*1)

0130010

Mele

 

 

0130020

Pere

 

 

0130030

Cotogne

 

 

0130040

Nespole

 

 

0130050

Nespole del Giappone

 

 

0130990

Altri (2)

 

 

0140000

Drupacee

 

0,01  (*1)

0140010

Albicocche

 

 

0140020

Ciliege (dolci)

 

 

0140030

Pesche

 

 

0140040

Prugne

 

 

0140990

Altri (2)

 

 

0150000

Bacche e piccola frutta

 

0,01  (*1)

0151000

a)

Uve

 

 

0151010

Uve da tavola

 

 

0151020

Uve da vino

 

 

0152000

b)

Fragole

 

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

 

0153010

More di rovo

 

 

0153020

More selvatiche

 

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

 

0153990

Altri (2)

 

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

 

0154010

Mirtilli

 

 

0154020

Mirtilli giganti americani

 

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

 

0154070

Azzeruoli

 

 

0154080

Bacche di sambuco

 

 

0154990

Altri (2)

 

 

0160000

Frutta varia con

 

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

 

 

0161010

Datteri

 

0,01  (*1)

0161020

Fichi

 

0,01  (*1)

0161030

Olive da tavola

 

0,05  (*1)

0161040

Kumquat

 

0,01  (*1)

0161050

Carambole

 

0,01  (*1)

0161060

Cachi

 

0,01  (*1)

0161070

Jambul/jambolan

 

0,01  (*1)

0161990

Altri (2)

 

0,01  (*1)

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

0,01  (*1)

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

 

0162020

Litci

 

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

 

0162040

Fichi d’India/fichi di cactus

 

 

0162050

Melastelle/cainette

 

 

0162060

Cachi di Virginia

 

 

0162990

Altri (2)

 

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

 

0163010

Avocado

 

0,05  (*1)

0163020

Banane

 

0,01  (*1)

0163030

Manghi

 

0,01  (*1)

0163040

Papaie

 

0,01  (*1)

0163050

Melograni

 

0,01  (*1)

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

0,01  (*1)

0163070

Guaiave/guave

 

0,01  (*1)

0163080

Ananas

 

0,01  (*1)

0163090

Frutti dell’albero del pane

 

0,01  (*1)

0163100

Durian

 

0,01  (*1)

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

0,01  (*1)

0163990

Altri (2)

 

0,01  (*1)

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0211000

a)

Patate

 

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

 

0212010

Radici di cassava/manioca

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

0212030

Ignami

 

 

0212040

Maranta/arrow root

 

 

0212990

Altri (2)

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero

 

 

0213010

Bietole

 

 

0213020

Carote

 

 

0213030

Sedano rapa

 

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

 

0213050

Topinambur

 

 

0213060

Pastinaca

 

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo

 

 

0213080

Ravanelli

 

 

0213090

Salsefrica

 

 

0213100

Rutabaga

 

 

0213110

Rape

 

 

0213990

Altri (2)

 

 

0220000

Ortaggi a bulbo

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0220010

Aglio

 

 

0220020

Cipolle

 

 

0220030

Scalogni

 

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

 

0220990

Altri (2)

 

 

0230000

Ortaggi a frutto

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0231000

a)

Solanacee e malvacee

 

 

0231010

Pomodori

 

 

0231020

Peperoni

 

 

0231030

Melanzane

 

 

0231040

Gombi

 

 

0231990

Altri (2)

 

 

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

 

0232010

Cetrioli

 

 

0232020

Cetriolini

 

 

0232030

Zucchine

 

 

0232990

Altri (2)

 

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

 

 

0233010

Meloni

 

 

0233020

Zucche

 

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

 

0233990

Altri (2)

 

 

0234000

d)

Mais dolce

 

 

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

 

 

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

 

0241010

Cavoli broccoli

 

 

0241020

Cavolfiori

 

 

0241990

Altri (2)

 

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

 

0242020

Cavoli cappucci

 

 

0242990

Altri (2)

 

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

 

0243020

Cavoli ricci

 

 

0243990

Altri (2)

 

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

 

0251020

Lattughe

 

 

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

 

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

 

0251050

Barbarea

 

 

0251060

Rucola

 

 

0251070

Senape juncea

 

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

 

0251990

Altri (2)

 

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0252010

Spinaci

 

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

 

0252030

Bietole da foglia e da costa

 

 

0252990

Altri (2)

 

 

0253000

c)

Foglie di vite e foglie di specie simili

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0256010

Cerfoglio

 

 

0256020

Erba cipollina

 

 

0256030

Foglie di sedano

 

 

0256040

Prezzemolo

 

 

0256050

Salvia

 

 

0256060

Rosmarino

 

 

0256070

Timo

 

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

 

0256100

Dragoncello

 

 

0256990

Altri (2)

 

 

0260000

Legumi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Fagioli (con baccello)

 

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

 

0260030

Piselli (con baccello)

 

 

0260040

Piselli (senza baccello)

 

 

0260050

Lenticchie

 

 

0260990

Altri (2)

 

 

0270000

Ortaggi a stelo

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Asparagi

 

 

0270020

Cardi

 

 

0270030

Sedani

 

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

 

 

0270050

Carciofi

 

 

0270060

Porri

 

 

0270070

Rabarbaro

 

 

0270080

Germogli di bambù

 

 

0270090

Cuori di palma

 

 

0270990

Altri (2)

 

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Funghi coltivati

 

 

0280020

Funghi selvatici

 

 

0280990

Muschi e licheni

 

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

LEGUMI SECCHI

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0300010

Fagioli

 

 

0300020

Lenticchie

 

 

0300030

Piselli

 

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

 

0300990

Altri (2)

 

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0401000

Semi oleaginosi

 

 

0401010

Semi di lino

 

 

0401020

Semi di arachide

 

 

0401030

Semi di papavero

 

 

0401040

Semi di sesamo

 

 

0401050

Semi di girasole

 

 

0401060

Semi di colza

 

 

0401070

Semi di soia

 

 

0401080

Semi di senape

 

 

0401090

Semi di cotone

 

 

0401100

Semi di zucca

 

 

0401110

Semi di cartamo

 

 

0401120

Semi di borragine

 

 

0401130

Semi di camelina/dorella

 

 

0401140

Semi di canapa

 

 

0401150

Semi di ricino

 

 

0401990

Altri (2)

 

 

0402000

Frutti oleaginosi

 

 

0402010

Olive da olio

 

 

0402020

Semi di palma

 

 

0402030

Frutti di palma

 

 

0402040

Capoc

 

 

0402990

Altri (2)

 

 

0500000

CEREALI

0,01  (*1)

 

0500010

Orzo

 

0,15

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

0,05  (*1)

0500030

Mais/granturco

 

0,05

0500040

Miglio

 

0,05

0500050

Avena

 

0,15

0500060

Riso

 

0,05  (*1)

0500070

Segale

 

0,15

0500080

Sorgo

 

0,05

0500090

Frumento

 

0,1

0500990

Altri (2)

 

0,05  (*1)

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0610000

 

 

0620000

Chicchi di caffè

 

 

0630000

Infusioni di erbe da

 

 

0631000

a)

Fiori

 

 

0631010

Camomilla

 

 

0631020

Ibisco/rosella

 

 

0631030

Rosa

 

 

0631040

Gelsomino

 

 

0631050

Tiglio

 

 

0631990

Altri (2)

 

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

 

0632010

Fragola

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Mate

 

 

0632990

Altri (2)

 

 

0633000

c)

Radici

 

 

0633010

Valeriana

 

 

0633020

Ginseng

 

 

0633990

Altri (2)

 

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

 

0640000

Semi di cacao

 

 

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

 

 

0700000

LUPPOLO

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0800000

SPEZIE

 

 

0810000

Semi

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Anice verde

 

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

 

0810030

Sedano

 

 

0810040

Coriandolo

 

 

0810050

Cumino

 

 

0810060

Aneto

 

 

0810070

Finocchio

 

 

0810080

Fieno greco

 

 

0810090

Noce moscata

 

 

0810990

Altri (2)

 

 

0820000

Frutta

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

 

0820030

Carvi

 

 

0820040

Cardamomo

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

 

0820070

Vaniglia

 

 

0820080

Tamarindo

 

 

0820990

Altri (2)

 

 

0830000

Spezie da corteccia

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Cannella

 

 

0830990

Altri (2)

 

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

 

0840010

Liquirizia

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Zenzero (10)

 

 

0840030

Curcuma

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

 

 

0840990

Altri (2)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Spezie da boccioli

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Chiodi di garofano

 

 

0850020

Capperi

 

 

0850990

Altri (2)

 

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Zafferano

 

 

0860990

Altri (2)

 

 

0870000

Spezie da arilli

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Macis

 

 

0870990

Altri (2)

 

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0900010

Barbabietole da zucchero

 

 

0900020

Canne da zucchero

 

 

0900030

Radici di cicoria

 

 

0900990

Altri (2)

 

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

 

 

1010000

Prodotti ottenuti da

0,01  (*1)

 

1011000

a)

Suini

 

 

1011010

Muscolo

 

0,1

1011020

Grasso

 

0,1

1011030

Fegato

 

0,05

1011040

Rene

 

1

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1

1011990

Altri (2)

 

0,05  (*1)

1012000

b)

Bovini

 

 

1012010

Muscolo

 

0,1

1012020

Grasso

 

0,1

1012030

Fegato

 

0,05

1012040

Rene

 

1

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1

1012990

Altri (2)

 

0,05  (*1)

1013000

c)

Ovini

 

 

1013010

Muscolo

 

0,1

1013020

Grasso

 

0,1

1013030

Fegato

 

0,05

1013040

Rene

 

1

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1

1013990

Altri (2)

 

0,05  (*1)

1014000

d)

Caprini

 

 

1014010

Muscolo

 

0,1

1014020

Grasso

 

0,1

1014030

Fegato

 

0,05

1014040

Rene

 

1

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1

1014990

Altri (2)

 

0,05  (*1)

1015000

e)

Equidi

 

 

1015010

Muscolo

 

0,1

1015020

Grasso

 

0,1

1015030

Fegato

 

0,05

1015040

Rene

 

1

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1

1015990

Altri (2)

 

0,05  (*1)

1016000

f)

Pollame

 

 

1016010

Muscolo

 

0,01  (*1)

1016020

Grasso

 

0,01  (*1)

1016030

Fegato

 

0,05  (*1)

1016040

Rene

 

0,01  (*1)

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,05  (*1)

1016990

Altri (2)

 

0,05  (*1)

1017000

g)

Altri animali terrestri d’allevamento

 

 

1017010

Muscolo

 

0,1

1017020

Grasso

 

0,1

1017030

Fegato

 

0,05

1017040

Rene

 

1

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1

1017990

Altri (2)

 

0,05  (*1)

1020000

Latte

0,01  (*1)

0,02

1020010

Bovini

 

 

1020020

Ovini

 

 

1020030

Caprini

 

 

1020040

Equini

 

 

1020990

Altri (2)

 

 

1030000

Uova di volatili

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Galline

 

 

1030020

Anatre

 

 

1030030

Oche

 

 

1030040

Quaglie

 

 

1030990

Altri (2)

 

 

1040000

Miele e altri prodotti dell’apicoltura (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Anfibi e rettili

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1100000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D’ACQUA MARINA E D’ACQUA DOLCE (8)

 

 

1200000

PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)

 

 

1300000

PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)

 

 

Aminopiralid (somma di aminopiralid, suoi sali e suoi coniugati, espressa in aminopiralid) (R)

(R)

La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Aminopiralid - codice 1000000 eccetto 1040000 : aminopiralid»;

2)

nell’allegato III, parte A, la colonna relativa all’aminopiralid è soppressa.


(*1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.


21.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 373/76


REGOLAMENTO (UE) 2021/1842 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2021

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di flupyradifurone e di acido difluoroacetico in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze flupyradifurone e acido difluoroacetico sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)

Nel contesto di una procedura di autorizzazione per l’utilizzo di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva flupyradifurone su fragole, olive da tavola, gombi, cavolfiori, broccoli, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli ricci, cavoli rapa, lattughe e insalate, (foglie di) spinaci e simili, erbe fresche e fiori commestibili, fagioli, piselli, semi di colza, semi di senape e olive da olio, è stata presentata, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, una domanda di modifica degli LMR vigenti per la sostanza flupyradifurone e per il suo metabolita principale, l’acido difluoroacetico.

(3)

A norma dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda di tolleranza all’importazione per il flupyradifurone utilizzato negli Stati Uniti su agrumi, fichi d’India/fichi di cactus, semi di cotone, mais dolce, orzo, mais/granturco, sorgo e frumento; negli Stati Uniti e in Canada su frutta a guscio, pomacee, uve, mirtilli, ortaggi a radice e tubero, pomodori, peperoni, melanzane, meloni, sedani, legumi secchi, semi di arachide, semi di soia e luppolo; in Brasile sui chicchi di caffè e in Ghana e Costa d’Avorio sui semi di cacao. I richiedenti affermano che in tali paesi gli usi autorizzati della sostanza sulle colture elencate determinino residui che superano gli LMR fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 per il flupyradifurone e per l’acido difluoroacetico e che siano necessari LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all’importazione dei prodotti summenzionati.

(4)

Nel contesto di tali domande, il richiedente ha presentato allo Stato membro relatore, i Paesi Bassi, ulteriori studi sul campo relativi alle colture a rotazione e all’alimentazione del bestiame entro il termine fissato dal regolamento (UE) 2016/486 della Commissione (2).

(5)

Conformemente all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dai Paesi Bassi e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

(6)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso pareri motivati sugli LMR proposti (3). L’Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.

(7)

Per quanto riguarda il flupyradifurone nei fichi d’India/fichi di cactus, nei meloni, nei pomodori e nel luppolo, l’Autorità ha concluso che i dati presentati erano insufficienti per fissare nuovi LMR. Per quanto riguarda il flupyradifurone nei sedani, non è stato possibile escludere un rischio legato a un’assunzione acuta. Per quanto riguarda tutte le altre domande l’Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che, sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L’Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l’esposizione lungo tutto l’arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

(8)

A seguito della valutazione degli ulteriori studi sul campo relativi alle colture a rotazione e degli studi sull’alimentazione del bestiame, l’Autorità ha raccomandato di aumentare, abbassare o mantenere gli LMR vigenti per le sostanze flupyradifurone e acido difluoroacetico nelle colture a rotazione e nei prodotti di origine animale. Nello specifico l’Autorità ha proposto di abbassare gli LMR di flupyradifurone nelle foglie di vite e di acido difluoroacetico nel granturco, nei semi di cacao e nel fegato suino. Tali LMR dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 ai livelli vigenti o a quelli indicati dall’Autorità.

(9)

Tenuto conto dei pareri motivati dell’Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le rispettive modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(10)

I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(12)

Al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti che sono stati ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.

(13)

Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere previsto un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi al flupyradifurone nelle foglie di vite e all’acido difluoroacetico nel granturco, nei semi di cacao e nel fegato suino per i prodotti che sono stati ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 10 maggio 2022.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 10 maggio 2022 per quanto riguarda gli LMR di flupyradifurone nelle foglie di vite e di acido difluoroacetico nel granturco, nei semi di cacao e nel fegato suino.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/486 della Commissione, del 29 marzo 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciazofamid, ciclossidim, acido difluoroacetico, fenoxicarb, flumetralin, fluopicolide, flupyradifurone, fluxapyroxad, kresoxim-metile, mandestrobin, mepanipirim, metalaxil-M, pendimetalin e teflutrin in o su determinati prodotti (GU L 90 del 6.4.2016, pag. 1).

(3)  Le relazioni scientifiche dell’EFSA sono consultabili all’indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/it.

«Reasoned opinion on the setting of import tolerances, modification of existing maximum residue levels and evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for flupyradifurone and DFA», EFSA Journal 2020;18(6):6133.

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for flupyradifurone and DFA in rapeseeds/canola seeds and mustard seeds», EFSA Journal 2020;18(11):6298.

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for flupyradifurone and DFA in okra/lady’s finger», EFSA Journal 2021;19(5):6581.


ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come segue:

1)

nell’allegato II sono aggiunte le seguenti colonne relative alle sostanze acido difluoroacetico e flupyradifurone:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR  (1)

Acido difluoroacetico (DFA)

Flupyradifurone

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

 

0110000

Agrumi

 

 

0110010

Pompelmi

0,05

3

0110020

Arance dolci

0,05

3

0110030

Limoni

0,05

1,5

0110040

Limette/lime

0,05

1,5

0110050

Mandarini

0,05

1,5

0110990

Altri (2)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0120000

Frutta a guscio

0,04

0,02

0120010

Mandorle dolci

 

 

0120020

Noci del Brasile

 

 

0120030

Noci di anacardi

 

 

0120040

Castagne e marroni

 

 

0120050

Noci di cocco

 

 

0120060

Nocciole

 

 

0120070

Noci del Queensland

 

 

0120080

Noci di pecàn

 

 

0120090

Pinoli

 

 

0120100

Pistacchi

 

 

0120110

Noci comuni

 

 

0120990

Altri (2)

 

 

0130000

Pomacee

0,2

0,6

0130010

Mele

 

 

0130020

Pere

 

 

0130030

Cotogne

 

 

0130040

Nespole

 

 

0130050

Nespole del Giappone

 

 

0130990

Altri (2)

 

 

0140000

Drupacee

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0140010

Albicocche

 

 

0140020

Ciliege (dolci)

 

 

0140030

Pesche

 

 

0140040

Prugne

 

 

0140990

Altri (2)

 

 

0150000

Bacche e piccola frutta

 

 

0151000

a)

Uve

0,15

3

0151010

Uve da tavola

 

 

0151020

Uve da vino

 

 

0152000

b)

Fragole

0,3

0,4

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

 

0153010

More di rovo

0,07

1,5

0153020

More selvatiche

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

0,07

1,5

0153990

Altri (2)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

 

0154010

Mirtilli

0,05

4

0154020

Mirtilli giganti americani

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0154060

More di gelso (nero e bianco)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0154070

Azzeruoli

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0154080

Bacche di sambuco

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0154990

Altri (2)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0160000

Frutta varia con

 

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

 

 

0161010

Datteri

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0161020

Fichi

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0161030

Olive da tavola

0,15

5

0161040

Kumquat

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0161050

Carambole

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0161060

Cachi

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0161070

Jambul/jambolan

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0161990

Altri (2)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

 

0162020

Litci

 

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

 

0162040

Fichi d’India/fichi di cactus

 

 

0162050

Melastelle/cainette

 

 

0162060

Cachi di Virginia

 

 

0162990

Altri (2)

 

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0163010

Avocado

 

 

0163020

Banane

 

 

0163030

Manghi

 

 

0163040

Papaie

 

 

0163050

Melograni

 

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

 

0163070

Guaiave/guave

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Frutti dell’albero del pane

 

 

0163100

Durian

 

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

 

0163990

Altri (2)

 

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

 

 

0211000

a)

Patate

0,2

0,05

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

0,2

0,05

0212010

Radici di cassava/manioca

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

0212030

Ignami

 

 

0212040

Maranta/arrow root

 

 

0212990

Altri (2)

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero

0,4

0,9

0213010

Bietole

 

 

0213020

Carote

 

 

0213030

Sedano rapa

 

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

 

0213050

Topinambur

 

 

0213060

Pastinaca

 

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo

 

 

0213080

Ravanelli

 

 

0213090

Salsefrica

 

 

0213100

Rutabaga

 

 

0213110

Rape

 

 

0213990

Altri (2)

 

 

0220000

Ortaggi a bulbo

0,15

0,01  (*1)

0220010

Aglio

 

 

0220020

Cipolle

 

 

0220030

Scalogni

 

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

 

0220990

Altri (2)

 

 

0230000

Ortaggi a frutto

 

 

0231000

a)

Solanacee e malvacee

 

 

0231010

Pomodori

0,4

0,7

0231020

Peperoni

0,9

0,9

0231030

Melanzane

0,9

1

0231040

Gombi

0,4

0,9

0231990

Altri (2)

0,15

0,01  (*1)

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

0,7

0,6

0232010

Cetrioli

 

 

0232020

Cetriolini

 

 

0232030

Zucchine

 

 

0232990

Altri (2)

 

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

 

 

0233010

Meloni

0,3

0,01  (*1)

0233020

Zucche

0,3

0,01  (*1)

0233030

Cocomeri/angurie

0,15

0,15

0233990

Altri (2)

0,15

0,01  (*1)

0234000

d)

Mais dolce

0,2

0,05

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

0,15

0,01  (*1)

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

 

 

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

0,7

0,6

0241010

Cavoli broccoli

 

 

0241020

Cavolfiori

 

 

0241990

Altri (2)

 

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

0,4

0,09

0242020

Cavoli cappucci

0,4

0,3

0242990

Altri (2)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0243020

Cavoli ricci

0,6

5

0243990

Altri (2)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0244000

d)

Cavoli rapa

0,4

0,09

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

 

 

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

0,3

6

0251020

Lattughe

0,2

6

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

0,08

0,07

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

0,3

6

0251050

Barbarea

0,3

6

0251060

Rucola

0,3

6

0251070

Senape juncea

0,3

6

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

0,3

6

0251990

Altri (2)

0,3

6

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

0,3

6

0252010

Spinaci

 

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

 

0252030

Bietole da foglia e da costa

 

 

0252990

Altri (2)

 

 

0253000

c)

Foglie di vite e foglie di specie simili

0,04

0,01  (*1)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,08

0,07

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,08

0,07

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

0,3

6

0256010

Cerfoglio

 

 

0256020

Erba cipollina

 

 

0256030

Foglie di sedano

 

 

0256040

Prezzemolo

 

 

0256050

Salvia

 

 

0256060

Rosmarino

 

 

0256070

Timo

 

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

 

0256100

Dragoncello

 

 

0256990

Altri (2)

 

 

0260000

Legumi

 

 

0260010

Fagioli (con baccello)

0,9

0,5

0260020

Fagioli (senza baccello)

1

0,4

0260030

Piselli (con baccello)

0,9

0,5

0260040

Piselli (senza baccello)

1

0,4

0260050

Lenticchie

1

0,4

0260990

Altri (2)

0,4

0,01  (*1)

0270000

Ortaggi a stelo

0,2

0,01  (*1)

0270010

Asparagi

 

 

0270020

Cardi

 

 

0270030

Sedani

 

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

 

 

0270050

Carciofi

 

 

0270060

Porri

 

 

0270070

Rabarbaro

 

 

0270080

Germogli di bambù

 

 

0270090

Cuori di palma

 

 

0270990

Altri (2)

 

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Funghi coltivati

 

 

0280020

Funghi selvatici

 

 

0280990

Muschi e licheni

 

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0300000

LEGUMI SECCHI

3

3

0300010

Fagioli

 

 

0300020

Lenticchie

 

 

0300030

Piselli

 

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

 

0300990

Altri (2)

 

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

 

 

0401000

Semi oleaginosi

 

 

0401010

Semi di lino

0,05

0,01  (*1)

0401020

Semi di arachide

0,06

0,04

0401030

Semi di papavero

0,05

0,01  (*1)

0401040

Semi di sesamo

0,05

0,01  (*1)

0401050

Semi di girasole

0,05

0,01  (*1)

0401060

Semi di colza

0,3

0,3

0401070

Semi di soia

0,7

1,5

0401080

Semi di senape

0,3

0,3

0401090

Semi di cotone

0,08

0,8

0401100

Semi di zucca

0,05

0,01  (*1)

0401110

Semi di cartamo

0,05

0,01  (*1)

0401120

Semi di borragine

0,05

0,01  (*1)

0401130

Semi di camelina/dorella

0,05

0,01  (*1)

0401140

Semi di canapa

0,05

0,01  (*1)

0401150

Semi di ricino

0,05

0,01  (*1)

0401990

Altri (2)

0,05

0,01  (*1)

0402000

Frutti oleaginosi

 

 

0402010

Olive da olio

0,15

5

0402020

Semi di palma

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0402030

Frutti di palma

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0402040

Capoc

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0402990

Altri (2)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0500000

CEREALI

 

 

0500010

Orzo

0,8

3

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

0,3

0,01  (*1)

0500030

Mais/granturco

0,1

0,02

0500040

Miglio

0,3

0,01  (*1)

0500050

Avena

0,3

0,01  (*1)

0500060

Riso

0,3

0,01  (*1)

0500070

Segale

0,3

0,01  (*1)

0500080

Sorgo

0,3

3

0500090

Frumento

1,5

1

0500990

Altri (2)

0,3

0,01  (*1)

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE

 

 

0610000

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0620000

Chicchi di caffè

0,2

1

0630000

Infusioni di erbe da

 

0,05  (*1)

0631000

a)

Fiori

0,1  (*1)

 

0631010

Camomilla

 

 

0631020

Ibisco/rosella

 

 

0631030

Rosa

 

 

0631040

Gelsomino

 

 

0631050

Tiglio

 

 

0631990

Altri (2)

 

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

0,1  (*1)

 

0632010

Fragola

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Mate

 

 

0632990

Altri (2)

 

 

0633000

c)

Radici

0,1  (*1)

 

0633010

Valeriana

 

 

0633020

Ginseng

 

 

0633990

Altri (2)

 

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

 

0640000

Semi di cacao

0,06

0,05  (*1)

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0700000

LUPPOLO

0,3

4

0800000

SPEZIE

 

 

0810000

Semi

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Anice verde

 

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

 

0810030

Sedano

 

 

0810040

Coriandolo

 

 

0810050

Cumino

 

 

0810060

Aneto

 

 

0810070

Finocchio

 

 

0810080

Fieno greco

 

 

0810090

Noce moscata

 

 

0810990

Altri (2)

 

 

0820000

Frutta

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

 

0820030

Carvi

 

 

0820040

Cardamomo

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

 

0820070

Vaniglia

 

 

0820080

Tamarindo

 

 

0820990

Altri (2)

 

 

0830000

Spezie da corteccia

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Cannella

 

 

0830990

Altri (2)

 

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

 

0840010

Liquirizia

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Zenzero (10)

 

 

0840030

Curcuma

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

 

 

0840990

Altri (2)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Spezie da boccioli

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Chiodi di garofano

 

 

0850020

Capperi

 

 

0850990

Altri (2)

 

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Zafferano

 

 

0860990

Altri (2)

 

 

0870000

Spezie da arilli

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Macis

 

 

0870990

Altri (2)

 

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0900010

Barbabietole da zucchero

 

 

0900020

Canne da zucchero

 

 

0900030

Radici di cicoria

 

 

0900990

Altri (2)

 

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

 

 

1010000

Prodotti ottenuti da

 

 

1011000

a)

Suini

 

 

1011010

Muscolo

0,15

0,03

1011020

Grasso

0,1

0,015

1011030

Fegato

0,09

0,08

1011040

Rene

0,2

0,09

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,2

0,09

1011990

Altri (2)

0,2

0,09

1012000

b)

Bovini

 

 

1012010

Muscolo

0,4

0,3

1012020

Grasso

0,5

0,2

1012030

Fegato

0,4

1

1012040

Rene

0,5

1

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,5

1

1012990

Altri (2)

0,5

1

1013000

c)

Ovini

 

 

1013010

Muscolo

0,2

0,3

1013020

Grasso

0,15

0,2

1013030

Fegato

0,15

1

1013040

Rene

0,3

1

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,3

1

1013990

Altri (2)

0,3

1

1014000

d)

Caprini

 

 

1014010

Muscolo

0,2

0,3

1014020

Grasso

0,15

0,2

1014030

Fegato

0,15

1

1014040

Rene

0,3

1

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,3

1

1014990

Altri (2)

0,3

1

1015000

e)

Equidi

 

 

1015010

Muscolo

0,4

0,3

1015020

Grasso

0,5

0,2

1015030

Fegato

0,4

1

1015040

Rene

0,5

1

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,5

1

1015990

Altri (2)

0,5

1

1016000

f)

Pollame

 

0,01  (*1)

1016010

Muscolo

0,15

 

1016020

Grasso

0,03

 

1016030

Fegato

0,3

 

1016040

Rene

0,02  (*1)

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,02  (*1)

 

1016990

Altri (2)

0,02  (*1)

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d’allevamento

 

 

1017010

Muscolo

0,4

0,3

1017020

Grasso

0,5

0,2

1017030

Fegato

0,4

1

1017040

Rene

0,5

1

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,5

1

1017990

Altri (2)

0,5

1

1020000

Latte

 

 

1020010

Bovini

0,07

0,15

1020020

Ovini

0,03

0,15

1020030

Caprini

0,03

0,15

1020040

Equini

0,03

0,01  (*1)

1020990

Altri (2)

0,03

0,01  (*1)

1030000

Uova di volatili

0,1

0,01  (*1)

1030010

Galline

 

 

1030020

Anatre

 

 

1030030

Oche

 

 

1030040

Quaglie

 

 

1030990

Altri (2)

 

 

1040000

Miele e altri prodotti dell’apicoltura (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Anfibi e rettili

0,02  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,02  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,02  (*1)

0,01  (*1)

1100000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D’ACQUA MARINA E D’ACQUA DOLCE (8)

 

 

1200000

PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)

 

 

1300000

PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)

 

 

2)

nell’allegato III, parte A, le colonne relative alle sostanze acido difluoroacetico e flupyradifurone sono soppresse.


(*1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.»


DECISIONI

21.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 373/90


DECISIONE (UE) 2021/1843 DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2021

sulla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (1) («ISA») è stato concluso dall’Unione con la decisione 92/580/CEE del Consiglio (2) ed è entrato in vigore il 1o gennaio 1993. L’ISA è stato concluso per un periodo di tre anni, fino al 31 dicembre 1995.

(2)

Il Consiglio internazionale dello zucchero («ISC»), istituito ai sensi dell’articolo 3 dell’ISA, è competente a norma dell’articolo 45, paragrafo 2, dell’ISA, a prorogare l’ISA, con voto speciale, per periodi successivi non superiori a due anni. Dalla sua conclusione, l’ ISA è stato regolarmente prorogato per periodi successivi di due anni. Prorogato da ultimo con decisione dell’ISC nel luglio 2019, l’ ISA resta in vigore fino al 31 dicembre 2021.

(3)

Nel corso della sua 59a sessione, che si terrà il 26 novembre 2021, l’ISC è chiamato a decidere in merito alla proroga dell’ISA per un ulteriore periodo di due anni, fino al 31 dicembre 2023.

(4)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della 59a sessione dell’ISC. Un’ulteriore proroga dell’ISA è nell’interesse dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio internazionale dello zucchero, nel corso della sua 59a sessione, consiste nel votare a favore della proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 per un ulteriore periodo di due anni, fino al 31 dicembre 2023.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. CIGLER KRALJ


(1)  Accordo internazionale sullo zucchero 1992 (GU L 379 del 23.12.1992, pag. 16).

(2)  Decisione 92/580/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1992, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15).


21.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 373/91


DECISIONE (UE) 2021/1844 DEL CONSIGLIO

del 18 ottobre 2021

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, in merito a una modifica del protocollo n. 3 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra («accordo»), è stato concluso dall’Unione con la decisione 2002/357/CE, CECA (1) del Consiglio e della Commissione, ed è entrato in vigore il 1o maggio 2002.

(2)

L’accordo comprende il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 3»). A norma dell’articolo 4 del protocollo n. 3, il Consiglio di associazione istituito dall’articolo 89 dell’accordo («Consiglio di associazione») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3.

(3)

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio (2) ed è entrata in vigore per l’Unione il 1o maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.

(4)

In seguito all’adozione della decisione (UE) 2020/2067 (3) del Consiglio, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione, relativamente alla modifica dell’accordo per sostituire il protocollo n. 3, il Consiglio di associazione ha adottato la decisione n. 1/2021 (4) per sostituire il protocollo n. 3 con un nuovo testo.

(5)

Il protocollo n. 3 contiene, da una parte, un riferimento dinamico alla convenzione,che la rende applicabile fra l’Unione e la Giordania, e dall’altra parte, le norme transitorie applicabili come serie alternativa di norme d’origine a quelle previste dalla vigente convenzione a decorrere dal 1o settembre 2021.

(6)

Nell’ambito del sostegno dell’Unione alla Giordania nel contesto della crisi dei rifugiati siriani, nel luglio 2016 l’Unione e la Giordania hanno convenuto di rendere temporaneamente più flessibili le norme di origine che si applicano alle esportazioni di prodotti giordani verso l’Unione nell’ambito dell’accordo.

(7)

Di conseguenza, il comitato di associazione UE-Giordania ha adottato la decisione n. 1/2016 (5) per modificare le disposizioni del protocollo n. 3 dell’accordo per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e per integrare l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio di Giordania e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario.

(8)

Il comitato di associazione UE-Giordania ha adottato la decisione n. 1/2018 (6) èal fine di modificare le disposizioni del protocollo n. 3, rendendo più flessibili il regime delle norme di origine e prorogando la durata del regime stabilito dalla decisione n. 1/2016 fino al 31 dicembre 2030. La decisione n. 1/2016 è entrata in vigore il 4 dicembre 2018.

(9)

Affinché sia assicurata la continuità nell’applicazione della decisione n. 1/2016 e della decisione n. 1/2018, è necessario collegarle alle norme transitorie che applicabili dal 1o settembre 2021. Occorre pertanto adottare una decisione che modifichi il protocollo n. 3, aggiungendo allo stesso un’appendice B, affinché quanto disposto dalle decisioni n. 1/2016 e n. 1/2018 resti valido. Il Consiglio di associazione adotterà tale decisione di modifica. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione per quanto riguarda la modifica del protocollo n. 3.

(10)

L’applicazione dell’appendice B al protocollo 3 dovrebbe essere accompagnata da obblighi adeguati di monitoraggio e comunicazione. Inoltre, dovrebbe essere possibile sospendere l’applicazione dell’appendice B al protocollo 3 qualora le condizioni per la sua applicazione non siano più soddisfatte o qualora siano soddisfatte le condizioni per l’istituzione di misure di salvaguardia.

(11)

Al fine di garantire la continuità nell’applicazione delle decisioni n. 1/2016 e n. 1/2018 comprese le deroghe ivi previste, e quindi consentire agli esportatori autorizzati di evitare di incorrere in perdite economiche ai sensi della decisione n. 1/2016, la decisione del Consiglio di associazione dovrebbe includere una clausola di retroattività.

(12)

La posizione dell’Unione in sede di Consiglio di associazione dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione del Consiglio di associazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, per quanto riguarda la modifica del protocollo n. 3, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione (7).

2.   Modifiche tecniche minori alla posizione di cui al paragrafo 1 possono essere concordate dai rappresentanti dell’Unione in sede di Consiglio di associazione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.

Fatto a Lussemburgo, il 18 ottobre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione del Consiglio e della Commissione, del 26 marzo 2002, relativa alla conclusione dell’Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra (GU L 129 del 15.5.2002, pag. 1).

(2)  Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3).

(3)  Decisione (UE) 2020/2067 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 37).

(4)  Decisione n. 1/2021 del Consiglio di associazione UE-Giordania, del 15 aprile 2021, che modifica l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2021/742] (GU L 164 del 10.5.2021, pag. 1).

(5)  Decisione n. 1/2016 del comitato di associazione UE-Giordania, del 19 luglio 2016, che modifica le disposizioni del protocollo n. 3 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati in zone di sviluppo e aree industriali dedicate e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario [2016/1436] (GU L 233 del 30.8.2016, pag. 6).

(6)  Decisione n. 1/2018 del comitato di associazione UE-Giordania, del 4 dicembre 2018, che modifica le disposizioni del protocollo n. 3 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio del Regno hascemita di Giordania e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario [2019/42] (GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 147).

(7)  Cfr. documento ST 11793/21 all’indirizzo seguente: http://register.consilium.europa.eu.


Rettifiche

21.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 373/94


Rettifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 433 I del 22 dicembre 2020 )

1.

Pagina 4, considerando 19, secondo comma, terza frase:

anziché:

«La Commissione dovrebbe dare seguito a tali informazioni per verificare se sono state rispettate le norme applicabili, in particolare l’articolo 63, l’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 98 del regolamento (UE) 2020/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo Plus, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e norme finanziarie per tali e per il Fondo Asilo e migrazione, Fondo sicurezza interna e strumento per la gestione delle frontiere e i visti (1).

leggasi:

«La Commissione dovrebbe dare seguito a tali informazioni per verificare se sono state rispettate le norme applicabili, in particolare l’articolo 69, l’articolo 74, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 104 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

2.

Pagina 8, articolo 5, paragrafo 5:

anziché:

«5.

Sulla base delle informazioni fornite dai destinatari finali o dai beneficiari in conformità del paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione si adopera al massimo per garantire che qualsiasi importo dovuto da soggetti pubblici o Stati membri di cui al paragrafo 2 del presente articolo sia effettivamente versato ai destinatari finali o ai beneficiari, in particolare a norma dell’articolo 63, dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 98 del regolamento (UE) 2020/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo Plus, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e norme finanziarie per tali e per il Fondo Asilo e migrazione, Fondo sicurezza interna e strumento per la gestione delle frontiere e i visti.»

leggasi:

«5.

Sulla base delle informazioni fornite dai destinatari finali o dai beneficiari in conformità del paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione si adopera al massimo per garantire che qualsiasi importo dovuto da soggetti pubblici o Stati membri di cui al paragrafo 2 del presente articolo sia effettivamente versato ai destinatari finali o ai beneficiari, in particolare a norma dell’articolo 69, dell’articolo 74, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 104 del regolamento (UE) 2021/1060.»

21.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 373/95


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 315 del 5 dicembre 2019 )

Pagina 174, allegato IV, tabella 4, la sezione a) Armadi da supermercato è sostituita dal testo seguente:

«a)

Armadi da supermercato

Categoria

Classe di temperatura

Temperatura massima del pacchetto M più caldo

(°C)

Temperatura minima del pacchetto M più freddo

(°C)

Temperatura minima più alta di tutto il pacchetto M (°C)

Valore di C

Armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati

M2

≤ +7

≥ –1

n.a.

1,00

H1 e H2

≤ +10

≥ –1

n.a.

0,82

M1

≤ +5

≥ –1

n.a.

1,15

Armadi frigorifero da supermercato orizzontali

M2

≤ +7

≥ –1

n.a.

1,00

H1 e H2

≤ +10

≥ –1

n.a.

0,92

M1

≤ +5

≥ –1

n.a.

1,08

Armadi congelatori da supermercato verticali e combinati

L1

≤ -15

n.a.

≤ -18

1,00

L2

≤ -12

n.a.

≤ -18

0,90

L3

≤ -12

n.a.

≤ -15

0,90

Armadi congelatori da supermercato orizzontali

L1

≤ -15

n.a.

≤ -18

1,00

L2

≤ -12

n.a.

≤ -18

0,92

L3

≤ -12

n.a.

≤ -15

0,92 »