ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 373 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
21.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 373/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/1840 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2021
che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
In applicazione dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 la Commissione è tenuta ad aggiornare periodicamente il regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione (2) relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE (3). La Commissione procede a tale aggiornamento sulla base di nuove informazioni sulla legislazione applicabile nel paese terzo in questione in materia di importazione di rifiuti. |
(2) |
Nel 2019 la Commissione ha inviato una richiesta scritta ad alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE chiedendo di confermare per iscritto che i rifiuti e le miscele di rifiuti figuranti nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, la cui esportazione non è vietata dall'articolo 36 di detto regolamento, possono essere esportati dall'Unione europea a fini di recuper3o. Nella richiesta la Commissione esortava inoltre i paesi in questione a indicare le procedure di controllo nazionali applicabili. La Commissione ha ricevuto risposte e richieste di ulteriori chiarimenti (4). |
(3) |
Nel corso della sua quattordicesima riunione, tenutasi nel maggio 2019, la conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (5) (la "convenzione di Basilea") ha adottato la decisione BC-14/12. Tale decisione ha aggiunto nuove voci relative alla plastica negli allegati della convenzione di Basilea, compresa la voce B3011 nell'allegato IX relativa ai rifiuti non pericolosi. Queste modifiche prendono effetto a decorrere dal 1o gennaio 2021. Il 7 settembre 2020, inoltre, il comitato per la politica ambientale dell'OCSE ha adottato modifiche all'appendice 4 della decisione dell'OCSE relative ai rifiuti di plastica pericolosi e fornito chiarimenti sulle appendici 3 e 4 di tale decisione, con efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2021. |
(4) |
In applicazione di tali decisioni, il regolamento delegato (UE) 2020/2174 della Commissione (6) ha modificato gli allegati IC, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 al fine di tenere conto delle modifiche delle voci relative ai rifiuti di plastica negli allegati della convenzione di Basilea e nella decisione dell'OCSE. A decorrere dal 1o gennaio 2021, di conseguenza, le esportazioni di rifiuti di plastica dall'Unione verso i paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sono consentite unicamente se tali rifiuti rientrano nell'ambito della nuova voce B3011 relativa ai rifiuti di plastica, inclusa nell'allegato IX della convenzione di Basilea, e se il paese di destinazione consente l'importazione di tali rifiuti nel proprio territorio. |
(5) |
Nel 2019 e 2020 la Commissione ha contattato i paesi in questione per chiedere chiarimenti sulle procedure nazionali concernenti le nuove voci relative alla plastica nell'ambito della convenzione di Basilea. La Commissione ha ricevuto risposte da 23 paesi e territori doganali (7). |
(6) |
Alcuni paesi hanno comunicato la loro intenzione di seguire procedure di controllo che differiscono da quelle previste dall'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006. In tali casi, elencati nella colonna d) dell'allegato del presente regolamento, si presume che gli esportatori siano a conoscenza degli obblighi giuridici precisi imposti dal paese di destinazione. |
(7) |
Qualora sia indicato nell'allegato che un paese non vieta determinate spedizioni di rifiuti, né applica ad esse la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006, a tali spedizioni dovrebbe applicarsi, mutatis mutandis, l'articolo 18 di detto regolamento. |
(8) |
Se un paese figura nell'elenco di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 e la Commissione è informata del fatto che vi sono state modifiche alla pertinente legislazione nazionale, ma il paese non ha rilasciato una conferma scritta in risposta alle richieste di informazioni inviate dalla Commissione nel 2019 e 2020, si applica la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1013/2006. |
(9) |
Se un paese non figura nell'elenco o un determinato rifiuto o miscela di rifiuti non è indicato per un determinato paese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007, ciò indica che il paese non ha rilasciato una conferma scritta oppure non ha rilasciato per tale rifiuto o miscela di rifiuti la conferma scritta che possono essere esportati dall'Unione verso tale paese a fini di recupero. A norma dell'articolo 37, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1013/2006, per le esportazioni a fini di recupero di rifiuti che non sono vietati a norma dell'articolo 36 di tale regolamento verso tali paesi, e in relazione a tali rifiuti, si applica la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. Nei casi in cui, nella colonna a) dell'allegato del presente regolamento, i paesi abbiano indicato di vietare le importazioni di tutti i rifiuti di cui agli allegati III e III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, ma non abbiano fornito informazioni specifiche sulle procedure di controllo nazionali relative ai rifiuti di plastica di cui alla voce B3011, il divieto generale di importazione dovrebbe intendersi come vigente anche per i rifiuti di plastica di cui alla voce B3011. |
(10) |
Nei casi in cui i paesi abbiano indicato che tutti i rifiuti di cui agli allegati III e III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 sarebbero esenti da una procedura di controllo o da altre procedure di controllo a norma del diritto nazionale, ma non abbiano fornito informazioni specifiche sulle procedure nazionali di controllo relative ai rifiuti di plastica di cui alla voce B3011, dovrebbe intendersi come applicabile in relazione alla voce B3011 la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui alla colonna b) dell'allegato del presente regolamento. |
(11) |
Per i paesi che non hanno risposto alla richiesta di informazioni, la Commissione ha inoltre soppresso le voci B3010 e GH013 che non esistono più. |
(12) |
Il 25 maggio 2021 il Consiglio dell'OCSE ha approvato il parere del comitato per la politica ambientale per quanto riguarda la conformità della Costa Rica alla decisione dell'OCSE. A tale paese pertanto non si applica più l'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 e la voce relativa alla Costa Rica è quindi soppressa dall'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007. |
(13) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6).
(3) Decisione del Consiglio sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero (OCSE/LEGAL/0266).
(4) Risposte da: Albania, Andorra, Anguilla, Armenia, Azerbaigian, Bahrein, Bangladesh, Benin, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Burkina Faso, Cabo Verde, Cambogia, Ciad, Colombia, Congo, Costa d'Avorio, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egitto, El Salvador, Emirati arabi uniti, Etiopia, Filippine, Gabon, Georgia, Ghana, Giamaica, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong (Cina), India, Indonesia, Kirghizistan, Kosovo*, Laos, Libano, Liberia, Madagascar, Malaysia, Mali, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Myanmar/Birmania, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Qatar, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, San Marino, Santa Lucia, Sao Tomé e Principe, Senegal, Serbia, Singapore, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Taipei cinese, Thailandia, Trinidad e Tobago, Turkmenistan, Ucraina, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Zambia.
Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
La Colombia è divenuta membro dell'OCSE il 28 aprile 2020. Il regolamento (CE) n. 1418/2007 cesserà di applicarsi alla Colombia una volta che gli organismi competenti dell'OCSE avranno stabilito che essa rispetta pienamente la decisione dell'OCSE.
(5) 1673 UNTS, pag. 57.
(6) Regolamento delegato (UE) 2020/2174 della Commissione, del 19 ottobre 2020, che modifica gli allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 11).
(7) I territori doganali sono elencati separatamente nell'allegato anche se appartengono allo stesso paese.
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è così modificato:
1) |
la tabella relativa all'Albania è sostituita dalla seguente: "Albania
|
2) |
la tabella relativa ad Anguilla è sostituita dalla seguente: "Anguilla
|
3) |
la tabella relativa all'Argentina è sostituita dalla seguente: "Argentina
|
4) |
la tabella relativa all'Armenia è sostituita dalla seguente: "Armenia
|
5) |
la tabella relativa all'Azerbaigian è sostituita dalla seguente: "Azerbaigian
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6) |
la tabella relativa al Bahrein è sostituita dalla seguente: "Bahrein
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7) |
la tabella relativa al Bangladesh è sostituita dalla seguente: "Bangladesh
|
8) |
la tabella relativa alla Bielorussia è sostituita dalla seguente: "Bielorussia
|
9) |
la tabella relativa al Benin è sostituita dalla seguente: "Benin
|
10) |
la tabella relativa alla Bosnia-Erzegovina è sostituita dalla seguente: "Bosnia-Erzegovina
|
11) |
la tabella relativa al Brasile è sostituita dalla seguente: "Brasile
|
12) |
la tabella relativa al Burkina Faso è sostituita dalla seguente: "Burkina Faso
|
13) |
la tabella relativa alla Cambogia è sostituita dalla seguente: "Cambogia
|
14) |
la tabella relativa a Capo Verde è sostituita dalla seguente: "Cabo Verde
|
15) |
la tabella relativa alla Cina è soppressa; |
16) |
la tabella relativa al Taipei cinese è sostituita dalla seguente: "Taipei cinese
|
17) |
la tabella relativa alla Colombia è sostituita dalla seguente: "Colombia
|
18) |
la tabella seguente relativa al Congo è inserita in ordine alfabetico: "Congo
|
19) |
la tabella relativa alla Costa Rica è soppressa; |
20) |
la tabella relativa a Cuba è sostituita dalla seguente: "Cuba
|
21) |
la tabella relativa a Curaçao è sostituita dalla seguente: "Curaçao
|
22) |
la tabella relativa all'Ecuador è sostituita dalla seguente: "Ecuador
|
23) |
la tabella relativa all'Egitto è sostituita dalla seguente: "Egitto
|
24) |
la tabella relativa a El Salvador è sostituita dalla seguente: "El Salvador
|
25) |
la tabella relativa alla Georgia è sostituita dalla seguente: "Georgia
|
26) |
la tabella relativa al Ghana è sostituita dalla seguente: "Ghana
|
27) |
la tabella seguente relativa ad Haiti è inserita in ordine alfabetico: "Haiti
|
28) |
la tabella relativa a Hong Kong (Cina) è sostituita dalla seguente: "Hong Kong (Cina)
|
29) |
la tabella relativa all'India è sostituita dalla seguente: "India
|
30) |
la tabella relativa all'Indonesia è sostituita dalla seguente: "Indonesia
|
31) |
la tabella relativa all'Iran (Repubblica islamica dell'Iran) è sostituita dalla seguente: "Iran (Repubblica islamica dell'Iran)
|
32) |
la tabella seguente relativa alla Giamaica è inserita in ordine alfabetico: "Giamaica
|
33) |
la tabella relativa al Kazakhstan è sostituita dalla seguente: "Kazakhstan
|
34) |
la tabella seguente relativa al Kosovo è inserita in ordine alfabetico: "Kosovo (*)
(*) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.";" |
35) |
la tabella relativa al Kuwait è sostituita dalla seguente: "Kuwait
|
36) |
la tabella relativa al Kirghizistan è sostituita dalla seguente: "Kirghizistan
|
37) |
la tabella seguente relativa al Laos è inserita in ordine alfabetico: "Laos
|
38) |
la tabella relativa al Libano è sostituita dalla seguente: "Libano
|
39) |
la tabella relativa alla Liberia è sostituita dalla seguente: "Liberia
|
40) |
la tabella relativa al Madagascar è sostituita dalla seguente: "Madagascar
|
41) |
la tabella relativa alla Malaysia è sostituita dalla seguente: "Malaysia
|
42) |
la tabella relativa alla Moldova (Repubblica di Moldova) è sostituita dalla seguente: "Moldova (Repubblica di Moldova)
|
43) |
la tabella seguente relativa a Monaco è inserita in ordine alfabetico: "Monaco
|
44) |
la tabella relativa al Montenegro è sostituita dalla seguente: "Montenegro
|
45) |
la tabella relativa al Marocco è sostituita dalla seguente: "Marocco
|
46) |
la tabella seguente relativa al Myanmar/Birmania è inserita in ordine alfabetico: "Myanmar/Birmania
|
47) |
la tabella relativa al Nepal è sostituita dalla seguente: "Nepal
|
48) |
la tabella seguente relativa al Nicaragua è inserita in ordine alfabetico: "Nicaragua
|
49) |
la tabella relativa al Niger è sostituita dalla seguente: "Niger
|
50) |
la tabella seguente relativa alla Nigeria è inserita in ordine alfabetico: "Nigeria
|
51) |
la tabella relativa all'Oman è sostituita dalla seguente: "Oman
|
52) |
la tabella relativa al Pakistan è sostituita dalla seguente: "Pakistan
|
53) |
la tabella seguente relativa a Panama è inserita in ordine alfabetico: "Panama
|
54) |
la tabella relativa al Paraguay è sostituita dalla seguente: "Paraguay
|
55) |
la tabella relativa al Perù è sostituita dalla seguente: "Perù
|
56) |
la tabella relativa alle Filippine è sostituita dalla seguente: "Filippine
|
57) |
la tabella relativa alla Russia (Federazione russa) è sostituita dalla seguente: "Russia (Federazione russa)
|
58) |
la tabella seguente relativa a San Marino è inserita in ordine alfabetico: "San Marino
|
59) |
la tabella seguente relativa a Sao Tomé e Principe è inserita in ordine alfabetico: "Sao Tomé e Principe
|
60) |
la tabella relativa al Senegal è sostituita dalla seguente: "Senegal
|
61) |
la tabella relativa alla Serbia è sostituita dalla seguente: "Serbia
|
62) |
la tabella relativa a Singapore è sostituita dalla seguente: "Singapore
|
63) |
la tabella relativa al Tagikistan è sostituita dalla seguente: "Tagikistan
|
64) |
la tabella seguente relativa al Sudan è inserita in ordine alfabetico: "Sudan
|
65) |
la tabella relativa alla Thailandia è sostituita dalla seguente: "Thailandia
|
66) |
la tabella relativa alla Trinidad e Tobago è sostituita dalla seguente: "Trinidad e Tobago
|
67) |
la tabella relativa alla Tunisia è sostituita dalla seguente: "Tunisia
|
68) |
la tabella seguente relativa al Turkmenistan è inserita in ordine alfabetico: "Turkmenistan
|
69) |
la tabella relativa all'Ucraina è sostituita dalla seguente: "Ucraina
|
70) |
la tabella seguente relativa all'Uruguay è inserita in ordine alfabetico: "Uruguay
|
71) |
la tabella relativa all'Uzbekistan è sostituita dalla seguente: "Uzbekistan
|
72) |
la tabella relativa al Vietnam è sostituita dalla seguente: "Vietnam
|
73) |
la tabella relativa allo Zambia è sostituita dalla seguente: "Zambia
|
(*) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.";"
21.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 373/63 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/1841 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2021
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 6-benziladenina e di aminopiralid in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza aminopiralid sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la 6-benziladenina non sono stati fissati LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dato che tale sostanza attiva non è iscritta nell’allegato IV di detto regolamento, si applica il valore di base di 0,01 mg/kg indicato all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
Per la sostanza 6-benziladenina l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Essa ha raccomandato di fissare gli LMR al limite di determinazione (LD). È opportuno fissare tali LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(3) |
Per la sostanza aminopiralid l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo per i prodotti di origine vegetale. Inoltre ha raccomandato di abbassare gli LMR per il grasso di pollame. Per gli altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. |
(4) |
Nei pareri motivati l’Autorità ha tenuto conto dei limiti massimi di residui vigenti del Codex (CXL). Nella definizione degli LMR sono stati considerati CXL sicuri per i consumatori dell’Unione. |
(5) |
Per quanto riguarda i prodotti sui quali l’impiego dei prodotti fitosanitari in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o CXL, gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico LD o all’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(6) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze interessate dal presente regolamento, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l’evoluzione tecnica richiede che siano fissati specifici limiti di determinazione. |
(7) |
Tenuto conto dei pareri motivati dell’Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(8) |
I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(10) |
Al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti che sono stati ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. |
(11) |
Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere previsto un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 10 maggio 2022.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 10 maggio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 070 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 6-benzyladenine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA Journal 2020; 18(7): 6220.
(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for aminopyralid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA Journal 2020; 18(8): 6229.
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
nell’allegato II sono aggiunte le seguenti colonne relative alle sostanze 6-benziladenina e aminopiralid: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
2) |
nell’allegato III, parte A, la colonna relativa all’aminopiralid è soppressa. |
(*1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
21.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 373/76 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/1842 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2021
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di flupyradifurone e di acido difluoroacetico in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze flupyradifurone e acido difluoroacetico sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
Nel contesto di una procedura di autorizzazione per l’utilizzo di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva flupyradifurone su fragole, olive da tavola, gombi, cavolfiori, broccoli, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli ricci, cavoli rapa, lattughe e insalate, (foglie di) spinaci e simili, erbe fresche e fiori commestibili, fagioli, piselli, semi di colza, semi di senape e olive da olio, è stata presentata, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, una domanda di modifica degli LMR vigenti per la sostanza flupyradifurone e per il suo metabolita principale, l’acido difluoroacetico. |
(3) |
A norma dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda di tolleranza all’importazione per il flupyradifurone utilizzato negli Stati Uniti su agrumi, fichi d’India/fichi di cactus, semi di cotone, mais dolce, orzo, mais/granturco, sorgo e frumento; negli Stati Uniti e in Canada su frutta a guscio, pomacee, uve, mirtilli, ortaggi a radice e tubero, pomodori, peperoni, melanzane, meloni, sedani, legumi secchi, semi di arachide, semi di soia e luppolo; in Brasile sui chicchi di caffè e in Ghana e Costa d’Avorio sui semi di cacao. I richiedenti affermano che in tali paesi gli usi autorizzati della sostanza sulle colture elencate determinino residui che superano gli LMR fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 per il flupyradifurone e per l’acido difluoroacetico e che siano necessari LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all’importazione dei prodotti summenzionati. |
(4) |
Nel contesto di tali domande, il richiedente ha presentato allo Stato membro relatore, i Paesi Bassi, ulteriori studi sul campo relativi alle colture a rotazione e all’alimentazione del bestiame entro il termine fissato dal regolamento (UE) 2016/486 della Commissione (2). |
(5) |
Conformemente all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dai Paesi Bassi e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. |
(6) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso pareri motivati sugli LMR proposti (3). L’Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico. |
(7) |
Per quanto riguarda il flupyradifurone nei fichi d’India/fichi di cactus, nei meloni, nei pomodori e nel luppolo, l’Autorità ha concluso che i dati presentati erano insufficienti per fissare nuovi LMR. Per quanto riguarda il flupyradifurone nei sedani, non è stato possibile escludere un rischio legato a un’assunzione acuta. Per quanto riguarda tutte le altre domande l’Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che, sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L’Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l’esposizione lungo tutto l’arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento. |
(8) |
A seguito della valutazione degli ulteriori studi sul campo relativi alle colture a rotazione e degli studi sull’alimentazione del bestiame, l’Autorità ha raccomandato di aumentare, abbassare o mantenere gli LMR vigenti per le sostanze flupyradifurone e acido difluoroacetico nelle colture a rotazione e nei prodotti di origine animale. Nello specifico l’Autorità ha proposto di abbassare gli LMR di flupyradifurone nelle foglie di vite e di acido difluoroacetico nel granturco, nei semi di cacao e nel fegato suino. Tali LMR dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 ai livelli vigenti o a quelli indicati dall’Autorità. |
(9) |
Tenuto conto dei pareri motivati dell’Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le rispettive modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(10) |
I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(12) |
Al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti che sono stati ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. |
(13) |
Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere previsto un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi al flupyradifurone nelle foglie di vite e all’acido difluoroacetico nel granturco, nei semi di cacao e nel fegato suino per i prodotti che sono stati ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 10 maggio 2022.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 10 maggio 2022 per quanto riguarda gli LMR di flupyradifurone nelle foglie di vite e di acido difluoroacetico nel granturco, nei semi di cacao e nel fegato suino.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2016/486 della Commissione, del 29 marzo 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciazofamid, ciclossidim, acido difluoroacetico, fenoxicarb, flumetralin, fluopicolide, flupyradifurone, fluxapyroxad, kresoxim-metile, mandestrobin, mepanipirim, metalaxil-M, pendimetalin e teflutrin in o su determinati prodotti (GU L 90 del 6.4.2016, pag. 1).
(3) Le relazioni scientifiche dell’EFSA sono consultabili all’indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/it.
«Reasoned opinion on the setting of import tolerances, modification of existing maximum residue levels and evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for flupyradifurone and DFA», EFSA Journal 2020;18(6):6133.
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for flupyradifurone and DFA in rapeseeds/canola seeds and mustard seeds», EFSA Journal 2020;18(11):6298.
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for flupyradifurone and DFA in okra/lady’s finger», EFSA Journal 2021;19(5):6581.
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come segue:
1) |
nell’allegato II sono aggiunte le seguenti colonne relative alle sostanze acido difluoroacetico e flupyradifurone: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
2) |
nell’allegato III, parte A, le colonne relative alle sostanze acido difluoroacetico e flupyradifurone sono soppresse. |
(*1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.»
DECISIONI
21.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 373/90 |
DECISIONE (UE) 2021/1843 DEL CONSIGLIO
del 15 ottobre 2021
sulla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (1) («ISA») è stato concluso dall’Unione con la decisione 92/580/CEE del Consiglio (2) ed è entrato in vigore il 1o gennaio 1993. L’ISA è stato concluso per un periodo di tre anni, fino al 31 dicembre 1995. |
(2) |
Il Consiglio internazionale dello zucchero («ISC»), istituito ai sensi dell’articolo 3 dell’ISA, è competente a norma dell’articolo 45, paragrafo 2, dell’ISA, a prorogare l’ISA, con voto speciale, per periodi successivi non superiori a due anni. Dalla sua conclusione, l’ ISA è stato regolarmente prorogato per periodi successivi di due anni. Prorogato da ultimo con decisione dell’ISC nel luglio 2019, l’ ISA resta in vigore fino al 31 dicembre 2021. |
(3) |
Nel corso della sua 59a sessione, che si terrà il 26 novembre 2021, l’ISC è chiamato a decidere in merito alla proroga dell’ISA per un ulteriore periodo di due anni, fino al 31 dicembre 2023. |
(4) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della 59a sessione dell’ISC. Un’ulteriore proroga dell’ISA è nell’interesse dell’Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio internazionale dello zucchero, nel corso della sua 59a sessione, consiste nel votare a favore della proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 per un ulteriore periodo di due anni, fino al 31 dicembre 2023.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. CIGLER KRALJ
(1) Accordo internazionale sullo zucchero 1992 (GU L 379 del 23.12.1992, pag. 16).
(2) Decisione 92/580/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1992, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15).
21.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 373/91 |
DECISIONE (UE) 2021/1844 DEL CONSIGLIO
del 18 ottobre 2021
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, in merito a una modifica del protocollo n. 3 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra («accordo»), è stato concluso dall’Unione con la decisione 2002/357/CE, CECA (1) del Consiglio e della Commissione, ed è entrato in vigore il 1o maggio 2002. |
(2) |
L’accordo comprende il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 3»). A norma dell’articolo 4 del protocollo n. 3, il Consiglio di associazione istituito dall’articolo 89 dell’accordo («Consiglio di associazione») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3. |
(3) |
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio (2) ed è entrata in vigore per l’Unione il 1o maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali. |
(4) |
In seguito all’adozione della decisione (UE) 2020/2067 (3) del Consiglio, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione, relativamente alla modifica dell’accordo per sostituire il protocollo n. 3, il Consiglio di associazione ha adottato la decisione n. 1/2021 (4) per sostituire il protocollo n. 3 con un nuovo testo. |
(5) |
Il protocollo n. 3 contiene, da una parte, un riferimento dinamico alla convenzione,che la rende applicabile fra l’Unione e la Giordania, e dall’altra parte, le norme transitorie applicabili come serie alternativa di norme d’origine a quelle previste dalla vigente convenzione a decorrere dal 1o settembre 2021. |
(6) |
Nell’ambito del sostegno dell’Unione alla Giordania nel contesto della crisi dei rifugiati siriani, nel luglio 2016 l’Unione e la Giordania hanno convenuto di rendere temporaneamente più flessibili le norme di origine che si applicano alle esportazioni di prodotti giordani verso l’Unione nell’ambito dell’accordo. |
(7) |
Di conseguenza, il comitato di associazione UE-Giordania ha adottato la decisione n. 1/2016 (5) per modificare le disposizioni del protocollo n. 3 dell’accordo per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e per integrare l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio di Giordania e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario. |
(8) |
Il comitato di associazione UE-Giordania ha adottato la decisione n. 1/2018 (6) èal fine di modificare le disposizioni del protocollo n. 3, rendendo più flessibili il regime delle norme di origine e prorogando la durata del regime stabilito dalla decisione n. 1/2016 fino al 31 dicembre 2030. La decisione n. 1/2016 è entrata in vigore il 4 dicembre 2018. |
(9) |
Affinché sia assicurata la continuità nell’applicazione della decisione n. 1/2016 e della decisione n. 1/2018, è necessario collegarle alle norme transitorie che applicabili dal 1o settembre 2021. Occorre pertanto adottare una decisione che modifichi il protocollo n. 3, aggiungendo allo stesso un’appendice B, affinché quanto disposto dalle decisioni n. 1/2016 e n. 1/2018 resti valido. Il Consiglio di associazione adotterà tale decisione di modifica. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione per quanto riguarda la modifica del protocollo n. 3. |
(10) |
L’applicazione dell’appendice B al protocollo 3 dovrebbe essere accompagnata da obblighi adeguati di monitoraggio e comunicazione. Inoltre, dovrebbe essere possibile sospendere l’applicazione dell’appendice B al protocollo 3 qualora le condizioni per la sua applicazione non siano più soddisfatte o qualora siano soddisfatte le condizioni per l’istituzione di misure di salvaguardia. |
(11) |
Al fine di garantire la continuità nell’applicazione delle decisioni n. 1/2016 e n. 1/2018 comprese le deroghe ivi previste, e quindi consentire agli esportatori autorizzati di evitare di incorrere in perdite economiche ai sensi della decisione n. 1/2016, la decisione del Consiglio di associazione dovrebbe includere una clausola di retroattività. |
(12) |
La posizione dell’Unione in sede di Consiglio di associazione dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione del Consiglio di associazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, per quanto riguarda la modifica del protocollo n. 3, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione (7).
2. Modifiche tecniche minori alla posizione di cui al paragrafo 1 possono essere concordate dai rappresentanti dell’Unione in sede di Consiglio di associazione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.
Fatto a Lussemburgo, il 18 ottobre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) Decisione del Consiglio e della Commissione, del 26 marzo 2002, relativa alla conclusione dell’Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra (GU L 129 del 15.5.2002, pag. 1).
(2) Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3).
(3) Decisione (UE) 2020/2067 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 37).
(4) Decisione n. 1/2021 del Consiglio di associazione UE-Giordania, del 15 aprile 2021, che modifica l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2021/742] (GU L 164 del 10.5.2021, pag. 1).
(5) Decisione n. 1/2016 del comitato di associazione UE-Giordania, del 19 luglio 2016, che modifica le disposizioni del protocollo n. 3 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati in zone di sviluppo e aree industriali dedicate e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario [2016/1436] (GU L 233 del 30.8.2016, pag. 6).
(6) Decisione n. 1/2018 del comitato di associazione UE-Giordania, del 4 dicembre 2018, che modifica le disposizioni del protocollo n. 3 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio del Regno hascemita di Giordania e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario [2019/42] (GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 147).
(7) Cfr. documento ST 11793/21 all’indirizzo seguente: http://register.consilium.europa.eu.
Rettifiche
21.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 373/94 |
Rettifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 433 I del 22 dicembre 2020 )
1. |
Pagina 4, considerando 19, secondo comma, terza frase: |
anziché:
«La Commissione dovrebbe dare seguito a tali informazioni per verificare se sono state rispettate le norme applicabili, in particolare l’articolo 63, l’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 98 del regolamento (UE) 2020/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo Plus, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e norme finanziarie per tali e per il Fondo Asilo e migrazione, Fondo sicurezza interna e strumento per la gestione delle frontiere e i visti (1).
leggasi:
«La Commissione dovrebbe dare seguito a tali informazioni per verificare se sono state rispettate le norme applicabili, in particolare l’articolo 69, l’articolo 74, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 104 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
2. |
Pagina 8, articolo 5, paragrafo 5: |
anziché:
«5. |
Sulla base delle informazioni fornite dai destinatari finali o dai beneficiari in conformità del paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione si adopera al massimo per garantire che qualsiasi importo dovuto da soggetti pubblici o Stati membri di cui al paragrafo 2 del presente articolo sia effettivamente versato ai destinatari finali o ai beneficiari, in particolare a norma dell’articolo 63, dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 98 del regolamento (UE) 2020/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo Plus, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e norme finanziarie per tali e per il Fondo Asilo e migrazione, Fondo sicurezza interna e strumento per la gestione delle frontiere e i visti.» |
leggasi:
«5. |
Sulla base delle informazioni fornite dai destinatari finali o dai beneficiari in conformità del paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione si adopera al massimo per garantire che qualsiasi importo dovuto da soggetti pubblici o Stati membri di cui al paragrafo 2 del presente articolo sia effettivamente versato ai destinatari finali o ai beneficiari, in particolare a norma dell’articolo 69, dell’articolo 74, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 104 del regolamento (UE) 2021/1060.» |
21.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 373/95 |
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 315 del 5 dicembre 2019 )
Pagina 174, allegato IV, tabella 4, la sezione a) Armadi da supermercato è sostituita dal testo seguente:
|
|||||||
Categoria |
Classe di temperatura |
Temperatura massima del pacchetto M più caldo (°C) |
Temperatura minima del pacchetto M più freddo (°C) |
Temperatura minima più alta di tutto il pacchetto M (°C) |
Valore di C |
||
Armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati |
M2 |
≤ +7 |
≥ –1 |
n.a. |
1,00 |
||
H1 e H2 |
≤ +10 |
≥ –1 |
n.a. |
0,82 |
|||
M1 |
≤ +5 |
≥ –1 |
n.a. |
1,15 |
|||
Armadi frigorifero da supermercato orizzontali |
M2 |
≤ +7 |
≥ –1 |
n.a. |
1,00 |
||
H1 e H2 |
≤ +10 |
≥ –1 |
n.a. |
0,92 |
|||
M1 |
≤ +5 |
≥ –1 |
n.a. |
1,08 |
|||
Armadi congelatori da supermercato verticali e combinati |
L1 |
≤ -15 |
n.a. |
≤ -18 |
1,00 |
||
L2 |
≤ -12 |
n.a. |
≤ -18 |
0,90 |
|||
L3 |
≤ -12 |
n.a. |
≤ -15 |
0,90 |
|||
Armadi congelatori da supermercato orizzontali |
L1 |
≤ -15 |
n.a. |
≤ -18 |
1,00 |
||
L2 |
≤ -12 |
n.a. |
≤ -18 |
0,92 |
|||
L3 |
≤ -12 |
n.a. |
≤ -15 |
0,92 » |