|
ISSN 1977-0707 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 372 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
|
20.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 372/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1833 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2021
che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i criteri per stabilire quando un’attività debba essere considerata accessoria all’attività principale a livello di gruppo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Per valutare se le persone negoziano per conto proprio o prestano servizi di investimento in strumenti derivati su merci, quote di emissioni e strumenti derivati sulle stesse nell’Unione come attività accessoria rispetto all’attività principale, dovrebbe essere preso in considerazione il gruppo. Ai sensi dell’articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), un gruppo comprende l’impresa madre e tutte le relative imprese figlie. Ai fini del presente regolamento un gruppo include le entità situate nell’Unione e in paesi terzi, a prescindere dal fatto che il gruppo abbia la sede principale all’interno o all’esterno dell’Unione. |
|
(2) |
La valutazione dovrebbe essere effettuata mediante tre test tra loro alternativi («test sulle attività accessorie»), basati sull’attività di negoziazione delle persone del gruppo. I test dovrebbero determinare se le persone del gruppo negoziano per conto proprio. Se prestano nell’Unione servizi di investimento in strumenti derivati su merci, quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse in misura tanto estesa rispetto all’attività principale del gruppo da non poterli considerare attività accessorie a livello di gruppo, tali persone dovrebbero avere l’obbligo di ottenere un’autorizzazione come impresa di investimento. Al fine di prendere in considerazione la realtà economica dei gruppi eterogenei che devono valutare se le loro attività di negoziazione siano accessorie alle attività principali, a tali persone dovrebbe essere consentito di decidere quale dei tre test effettuare per determinare se la loro attività di negoziazione sia accessoria all’attività principale di un particolare gruppo. Se l’attività di negoziazione della persona risulta accessoria in base a uno qualsiasi di tali test, è opportuno considerarla accessoria all’attività principale ai fini dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2014/65/UE. |
|
(3) |
In base al primo test, l’attività della persona dovrebbe essere considerata accessoria all’attività principale se l’esposizione nozionale netta in essere in derivati su merci o quote di emissione o relativi derivati per il regolamento in contanti negoziati nell’Unione, esclusi i derivati su merci o quote di emissione o relativi derivati negoziati in una sede di negoziazione, è inferiore a una soglia annuale di 3 miliardi di EUR («test sulla soglia de minimis»). |
|
(4) |
Il secondo test confronta il valore dell’attività di negoziazione della persona con l’attività di negoziazione complessiva del gruppo nell’Unione («test sulle negoziazioni»). Il valore dell’attività di negoziazione di una persona dovrebbe essere determinato deducendo dal valore dell’attività di negoziazione complessiva svolta dalla persona la somma del valore delle operazioni finalizzate alla gestione della liquidità infragruppo o alla gestione dei rischi, alla riduzione oggettivamente misurabile dei rischi direttamente legati all’attività commerciale o di finanziamento della tesoreria o all’adempimento dell’obbligo di fornire liquidità a una sede di negoziazione («operazioni privilegiate»). I contratti in cui la persona del gruppo che ne è parte è autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE o della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dovrebbero essere dedotti dall’attività di negoziazione della persona. L’attività di negoziazione complessiva del gruppo nell’Unione comprende le operazioni privilegiate e i contratti in cui la persona del gruppo che ne è parte è autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE o della direttiva 2013/36/UE. |
|
(5) |
Il valore dell’attività di negoziazione dovrebbe essere determinato dal valore nozionale lordo dei contratti in strumenti derivati su merci, quote di emissioni e strumenti derivati sulle stesse nell’Unione in base alla media mobile dei tre periodi annuali precedenti. |
|
(6) |
Il valore dell’attività di negoziazione utilizzato come parametro nel test sulle negoziazioni è considerato un indicatore dell’attività commerciale che la persona o il gruppo svolge come attività principale. Poiché tale indicatore si basa su dati che devono già essere raccolti ai fini della conformità, come ad esempio per la segnalazione delle operazioni, la sua applicazione dovrebbe risultare per le persone facile ed efficiente in termini di costi, pur essendo un elemento alla base di un test significativo. |
|
(7) |
Tale indicatore è appropriato, poiché si presume che un’entità con ragionevole avversione al rischio, come un produttore, un trasformatore o un consumatore di merci o di quote di emissioni, copra il volume dell’attività commerciale connessa alla sua attività principale con un volume equivalente di strumenti derivati su merci, quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse. Il volume di tutta l’attività di negoziazione in strumenti derivati su merci, quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse misurato nel valore nozionale lordo del sottostante è pertanto un indicatore appropriato del valore dell’attività principale del gruppo. Poiché i gruppi le cui attività principali non sono correlate a merci o a quote di emissioni non utilizzerebbero strumenti derivati su merci o su quote di emissioni come strumento di riduzione del rischio, le negoziazioni che conducono in strumenti derivati su merci, in quote di emissioni o in strumenti derivati sulle stesse non dovrebbero essere considerate copertura. |
|
(8) |
Tuttavia il ricorso a strumenti derivati su merci ai fini della riduzione del rischio non può essere considerato un indicatore perfetto di tutta l’attività commerciale che la persona o il gruppo svolge come attività principale, poiché potrebbe non prendere in considerazione altri investimenti in immobilizzazioni non correlate ai mercati degli strumenti derivati. |
|
(9) |
È possibile che il secondo test non fornisca una misura adeguata dell’attività principale delle persone che, rispetto alle loro dimensioni, effettuano investimenti di capitale significativi, ad esempio nella creazione di infrastrutture, strutture di trasporto e impianti di produzione. Tale test, inoltre, non riconosce gli investimenti che non possono essere coperti sui mercati finanziari. È pertanto necessario prevedere un terzo metodo che utilizzi una metrica basata sul capitale impiegato per rilevare l’eventuale carattere accessorio di tale attività di negoziazione rispetto all’attività principale del gruppo. |
|
(10) |
Il terzo test, ossia il test sul capitale impiegato, è previsto al fine di prendere in considerazione la realtà economica dei gruppi eterogenei che devono valutare se le loro attività di negoziazione siano accessorie all’attività principale, compresi i gruppi che, rispetto alle loro dimensioni, effettuano investimenti di capitale significativi, ad esempio nella creazione di infrastrutture, strutture di trasporto e impianti di produzione, così come investimenti che non possono essere coperti facilmente sui mercati finanziari. Poiché i tre test tra loro alternativi tengono in considerazione le diverse realtà economiche sottostanti dei vari gruppi, tutti i test dovrebbero costituire metodi parimenti idonei, tra loro alternativi e indipendenti, per determinare se l’attività di negoziazione sia accessoria all’attività principale di un particolare gruppo. Se risulta essere accessoria in esito a uno di tali test, l’attività di negoziazione della persona dovrebbe essere considerata accessoria all’attività principale ai fini dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2014/65/UE. |
|
(11) |
Il terzo test utilizza come indicatore del valore delle attività accessorie svolte dalle persone di un gruppo il capitale stimato di cui un gruppo non finanziario dovrebbe disporre per fronteggiare il rischio di mercato insito nelle posizioni che gli derivano dalle negoziazioni in strumenti derivati su merci, quote di emissioni e strumenti derivati sulle stesse nell’Unione, diverse da quelle relative alle operazioni privilegiate. Lo schema messo a punto con il patrocinio del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e attuato nell’Unione mediante la direttiva 2013/36/UE è utilizzato per applicare una ponderazione proporzionata del capitale nozionale alle posizioni. In tale schema la posizione netta in uno strumento derivato su merci, una quota di emissioni o uno strumento derivato sulla stessa nell’Unione dovrebbe essere determinata compensando le posizioni lunghe e corte di un particolare tipo di contratto di strumenti derivati su merci, quote di emissioni o contratto derivato sulle stesse, come un contratto future, un contratto di opzione, un contratto forward o warrant. Nel determinare la posizione netta, la compensazione dovrebbe avvenire a prescindere dal luogo in cui è negoziato il contratto, dalla controparte o dalla scadenza. La posizione lorda in uno dei relativi strumenti derivati su merci, contratti di quote di emissioni o contratti di derivati sulle stesse dovrebbe invece essere calcolata aggiungendo le posizioni nette dei tipi di contratti relativi a una particolare merce ovvero a una quota di emissione o a un derivato sulla stessa. In questo contesto le posizioni nette di un particolare tipo di contratto di strumenti derivati su merci, di contratto di quote di emissioni o di contratto derivato sulle stesse non dovrebbero compensarsi tra di loro. |
|
(12) |
In base al terzo test l’importo del capitale stimato di un gruppo dovrebbe essere confrontato con l’importo effettivo del capitale impiegato dal gruppo stesso, importo che dovrebbe riflettere il valore della sua attività principale. Il capitale impiegato dovrebbe essere calcolato in base alla somma degli attivi totali del gruppo meno il suo debito corrente. Tale debito corrente dovrebbe includere i debiti in scadenza entro 12 mesi. |
|
(13) |
La logica dei test sulle attività accessorie consiste nel verificare se le persone di un gruppo che non sono autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE debbano richiedere un’autorizzazione in ragione del valore relativo o assoluto delle loro attività in strumenti derivati su merci, quote di emissioni e strumenti derivati sulle stesse nell’Unione. I test sulle attività accessorie determinano il valore delle attività in strumenti derivati su merci, quote di emissioni e strumenti derivati sulle stesse nell’Unione che le persone di un gruppo possono svolgere senza l’autorizzazione ai sensi della direttiva 2014/65/UE poiché tali attività sono accessorie all’attività principale del gruppo. Pertanto, al fine di valutare il valore delle attività effettivamente accessorie svolte da membri non autorizzati del gruppo, è appropriato calcolare il valore dell’attività accessoria del gruppo applicando criteri che escludono per tutti e tre i test l’attività svolta dai membri del gruppo che sono autorizzati ai sensi di detta direttiva. |
|
(14) |
Per consentire ai partecipanti al mercato di pianificare e gestire l’attività in modo ragionevole, tenendo anche conto dell’andamento stagionale, il calcolo dei test che stabiliscono quando un’attività debba essere considerata accessoria all’attività principale dovrebbe basarsi su un periodo di tre anni. Pertanto le entità dovrebbero effettuare ogni anno la valutazione dell’eventuale superamento della soglia di uno dei tre test tra loro alternativi calcolando la media mobile semplice su tre anni. Tale obbligo non dovrebbe pregiudicare il diritto dell’autorità competente di richiedere in qualsiasi momento alla persona di comunicare la logica secondo cui ha valutato che la propria attività è accessoria all’attività principale ai fini dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera j), punti i) e ii), della direttiva 2014/65/UE. |
|
(15) |
Le operazioni per cui è oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all’attività commerciale o di finanziamento della tesoreria e le operazioni infragruppo dovrebbero essere considerate conformi al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tuttavia, in relazione alle operazioni in strumenti derivati per cui è oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all’attività commerciale o di finanziamento della tesoreria, il regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione (5) fa riferimento solo ai derivati non negoziati sui mercati regolamentati, mentre l’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE riguarda i derivati negoziati nelle sedi di negoziazione. Pertanto, quando i test sulle attività accessorie riguardano parimenti i derivati negoziati sui mercati regolamentati e i derivati non negoziati su tali mercati, è opportuno prendere in considerazione i derivati negoziati sui mercati regolamentati in relazione alle operazioni per cui si ritiene oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all’attività commerciale o di finanziamento della tesoreria. |
|
(16) |
In alcuni casi, ad esempio quando la liquidità del mercato sia insufficiente o non sia disponibile un corrispondente contratto di strumenti derivati, è possibile che non si riesca a coprire un rischio commerciale mediante un contratto di strumenti derivati su merci direttamente collegato, cioè un contratto che abbia esattamente lo stesso sottostante e la stessa data di regolamento del rischio coperto. In queste situazioni dovrebbe essere permesso alla persona di coprire la propria esposizione utilizzando una copertura indiretta (proxy hedging) tramite uno strumento strettamente correlato, ad esempio uno strumento con un sottostante diverso ma molto simile. Inoltre alle persone che sottoscrivono contratti di strumenti derivati su merci per coprire un rischio in relazione ai rischi complessivi propri o del gruppo è permesso ricorrere ad operazioni di macrocopertura o di copertura del portafoglio. Tali contratti di strumenti derivati su merci di macrocopertura, copertura del portafoglio o copertura indiretta dovrebbero costituire forme di copertura ai fini dei test sulle attività accessorie. Quando, nell’eseguire i test sulle attività accessorie, la persona utilizza una macrocopertura o una copertura del portafoglio, è possibile che non riesca a stabilire un collegamento univoco tra una specifica operazione in uno strumento derivato su merci e un rischio specifico direttamente legato alle attività commerciali e di finanziamento della tesoreria intraprese per coprirlo. I rischi direttamente legati alle attività commerciali e di finanziamento della tesoreria possono essere complessi e coinvolgere ad esempio più mercati geografici, prodotti, orizzonti temporali o entità. Il portafoglio di contratti di strumenti derivati su merci stipulati al fine di attenuare tali rischi può derivare da sistemi di gestione del rischio complessi. In tali casi i sistemi di gestione del rischio dovrebbero impedire che le operazioni non di copertura siano classificate come copertura e fornire una visione del portafoglio di copertura sufficientemente disaggregata da permettere l’identificazione e il conteggio dei componenti speculativi ai fini delle soglie. Le posizioni non dovrebbero essere considerate in grado di ridurre i rischi legati all’attività commerciale solo perché parte di un portafoglio finalizzato in generale alla riduzione del rischio. |
|
(17) |
Il rischio può evolversi nel tempo e, perché possano adattarsi a tale evoluzione, è possibile che gli strumenti derivati su merci o su quote di emissioni sottoscritti inizialmente per ridurre il rischio legato all’attività commerciale debbano essere compensati mediante il ricorso a ulteriori contratti di strumenti derivati su merci o quote di emissioni. Di conseguenza un rischio può essere coperto da una combinazione di contratti di strumenti derivati su merci o quote di emissioni, compresi contratti di strumenti derivati su merci di compensazione dei contratti di strumenti derivati su merci ormai slegati dal rischio commerciale. Inoltre l’evoluzione di un rischio fronteggiato mediante l’apertura di una posizione in strumenti derivati su merci o quote di emissioni finalizzati a ridurre tale rischio non dovrebbe successivamente portare a una rivalutazione di tale posizione nel senso che non si trattasse fin dall’inizio di un’operazione privilegiata. |
|
(18) |
Il regolamento delegato (UE) 2017/592 della Commissione (6) integra la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda i criteri per stabilire quando un’attività debba essere considerata accessoria all’attività principale. Tale direttiva è stata modificata il 16 febbraio 2021 dalla direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) che stabilisce nuove disposizioni relative all’esenzione per l’attività accessoria e ai test sulle attività accessorie, e conferisce alla Commissione il potere di adottare un atto delegato che specifichi i criteri per stabilire quando un’attività debba essere considerata accessoria all’attività principale a livello di gruppo. In particolare è stato soppresso il test sul valore complessivo del mercato in quanto il panorama degli strumenti derivati su merci nell’Unione è cambiato in misura tale che tale test renderebbe le entità non più ammissibili all’esenzione per l’attività accessoria anche a condotta professionale invariata. Inoltre è introdotto il test sulla soglia de minimis e sono modificate le soglie relative al test sulle negoziazioni e a quello sul capitale impiegato. Pertanto è opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) 2017/592 e sostituirlo con il presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Classi di attivi ammissibili per il test sulle attività accessorie
Sono considerate accessorie all’attività principale del gruppo le attività delle persone di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera j), punti i) e ii), della direttiva 2014/65/UE collegate a una o più delle seguenti classi di attivi:
|
a) |
strumenti derivati su merci collegati a una merce o a un sottostante di cui all’allegato I, sezione C, punti 5, 6, 7 e 10, della direttiva (UE) 2014/65/UE; |
|
b) |
quote di emissioni di cui all’allegato I, sezione C, punto 11, della direttiva 2014/65/UE o strumenti derivati su quote di emissioni di cui all’allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE. |
Articolo 2
Test sulle attività accessorie
1. Le attività delle persone di cui all’articolo 1 sono considerate accessorie all’attività principale a livello di gruppo qualora soddisfino una o più delle seguenti condizioni:
|
a) |
l’esposizione nozionale netta in essere in derivati su merci per il regolamento in contanti o quote di emissione o relativi derivati per il regolamento in contanti negoziati nell’Unione calcolata conformemente all’articolo 3, esclusi i derivati su merci o quote di emissione o relativi derivati negoziati in una sede di negoziazione, è inferiore a una soglia annuale di 3 miliardi di EUR («test sulla soglia de minimis»); |
|
b) |
il valore di tali attività calcolato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, rappresenta una percentuale pari o inferiore al 50 % del valore totale delle altre attività di negoziazione del gruppo calcolato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2; |
|
c) |
il capitale stimato impiegato per svolgere le attività calcolato ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 3, rappresenta una percentuale non superiore al 50 % del capitale impiegato a livello di gruppo per lo svolgimento dell’attività principale calcolata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4. |
2. Un gruppo comprende l’impresa madre e tutte le relative imprese figlie. Esso include le entità situate nell’Unione e in paesi terzi, a prescindere dal fatto che il gruppo abbia la sede principale all’interno o all’esterno dell’Unione.
Articolo 3
Test sulla soglia de minimis
1. L’esposizione nozionale netta in essere di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), è calcolata facendo la media dei valori nozionali netti in essere a fine mese aggregati per i 12 mesi precedenti, risultanti da tutti i contratti in strumenti derivati su merci per il regolamento in contanti o quote di emissione o relativi derivati per il regolamento in contanti stipulati nell’Unione da una persona di un gruppo.
I valori nozionali netti in essere di cui al primo comma sono calcolati in base a tutti i contratti in strumenti derivati su merci per il regolamento in contanti o quote di emissione o relativi derivati per il regolamento in contanti non negoziati in una sede di negoziazione di cui sia parte una persona situata nell’Unione durante il relativo periodo contabile annuale di cui all’articolo 6, paragrafo 2.
I contratti di strumenti derivati su merci o derivati su quote di emissione per il regolamento in contanti di cui al primo e al secondo comma comprendono tutti i contratti su strumenti derivati connessi a merci o quote di emissione che devono essere regolati in contanti o possono essere regolati in contanti a discrezione di una delle parti, per motivi diversi dall’inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione.
2. L’aggregazione di cui al primo comma non comprende le posizioni derivanti dai contratti risultanti dalle operazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 4, quarto comma, lettere a), b) e c), della direttiva 2014/65/UE o dai contratti in cui la persona del gruppo che ne è parte è autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE o della direttiva 2013/36/UE.
3. I valori nozionali netti in essere di cui al paragrafo 1 sono determinati secondo la metodologia di compensazione stabilita all’articolo 5, paragrafo 2.
4. I valori risultanti dall’aggregazione di cui al presente articolo sono denominati in euro.
Articolo 4
Test sulle negoziazioni
1. Il valore delle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), svolte nell’Unione da una persona di un gruppo è calcolato aggregando il valore nozionale lordo di tutti i contratti in strumenti derivati su merci o quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse di cui tale persona è parte.
L’aggregazione di cui al primo comma non include i contratti risultanti dalle operazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 4, quarto comma, lettere a), b) e c), della direttiva 2014/65/UE né i contratti in cui la persona del gruppo che ne è parte è autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE o della direttiva 2013/36/UE.
2. Il valore totale delle altre attività di negoziazione del gruppo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), è calcolato aggregando il valore nozionale lordo di tutti i contratti in strumenti derivati su merci, quote di emissioni e strumenti derivati sulle stesse di cui sono parte le persone del gruppo stesso.
L’aggregazione di cui al primo comma include i contratti risultanti dalle operazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 4, quarto comma, lettere a), b) e c), della direttiva 2014/65/UE o i contratti in cui la persona del gruppo che ne è parte è autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE o della direttiva 2013/36/UE.
3. Le attività di negoziazione complessive del mercato di cui ai paragrafi 1 e 2 sono calcolate aggregando il valore nozionale lordo di tutti i contratti non negoziati in una sede di negoziazione di cui sia parte una persona situata nell’Unione e di qualsiasi altro contratto negoziato in una sede di negoziazione situata nell’Unione durante il relativo periodo contabile annuale di cui all’articolo 6, paragrafo 2.
4. I valori aggregati di cui al presente articolo sono denominati in euro.
Articolo 5
Test sul capitale impiegato
1. Il capitale stimato impiegato per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), è costituito dalla somma di quanto segue:
|
a) |
il 15 % di ogni posizione netta, lunga o corta, moltiplicato per il prezzo dello strumento derivato su merci, della quota di emissioni o dello strumento derivato sulla stessa; |
|
b) |
il 3 % della posizione lorda, lunga più corta, moltiplicato per il prezzo dello strumento derivato su merci, della quota di emissioni o dello strumento derivato sulla stessa. |
Le posizioni di cui al primo comma sono calcolate in base a tutti i contratti non negoziati in una sede di negoziazione di cui sia parte una persona situata nell’Unione e a qualsiasi altro contratto negoziato in una sede di negoziazione situata nell’Unione durante il relativo periodo contabile annuale di cui all’articolo 6, paragrafo 2.
2. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera a), la posizione netta in uno strumento derivato su merci, in una quota di emissioni o in uno strumento derivato sulla stessa nell’Unione è determinata compensando le posizioni lunghe e corte:
|
a) |
in ogni tipo di contratto di strumenti derivati su merci avente come sottostante una particolare merce, al fine di calcolare la posizione netta per ogni tipo di contratto avente tale merce come sottostante; |
|
b) |
in un contratto su quote di emissioni al fine di calcolare la posizione netta di tale contratto oppure |
|
c) |
in ogni tipo di contratto di strumenti derivati su quote di emissioni al fine di calcolare la posizione netta di ciascun tipo di siffatto contratto. |
Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera a), le posizioni nette in diversi tipi di contratti aventi la stessa merce come sottostante o in diversi tipi di contratti di derivati aventi la stessa quota di emissioni come sottostante possono compensarsi.
3. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b), la posizione lorda in uno strumento derivato su merci, in una quota di emissioni o in un contratto derivato sulla stessa è determinata calcolando la somma dei valori assoluti delle posizioni nette per tipo di contratto avente una particolare merce come sottostante, per contratto di quote di emissioni o per tipo di contratto avente una particolare quota di emissioni come sottostante.
Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b), le posizioni nette in diversi tipi di contratti di derivati aventi la stessa merce come sottostante o in diversi tipi di contratti di derivati aventi la stessa quota di emissioni come sottostante non possono compensarsi.
Il calcolo del capitale stimato non include le posizioni risultanti dalle operazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 4, quarto comma, lettere a), b) e c), della direttiva 2014/65/UE né i contratti in cui la persona del gruppo che ne è parte è autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE o della direttiva 2013/36/UE.
4. Il capitale impiegato per svolgere l’attività principale del gruppo è costituito dalla somma degli attivi totali del gruppo meno il debito a breve termine iscritto nel bilancio consolidato del gruppo al termine del relativo periodo annuale di calcolo. Ai fini del presente paragrafo, per debito a breve termine si intende un debito con scadenza inferiore a 12 mesi.
5. I valori risultanti dai calcoli di cui al presente articolo sono denominati in euro.
Articolo 6
Procedura di calcolo
1. Il calcolo del test sulla soglia de minimis di cui all’articolo 3 è determinato con riferimento ai tre periodi annuali di calcolo precedenti la data del calcolo, confrontando la media semplice dei valori annuali risultanti con la soglia di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a). Il calcolo del valore delle attività di negoziazione e del capitale impiegato di cui agli articoli 4 e 5 si basa sulla media semplice delle attività di negoziazione giornaliere o del capitale stimato destinato a tali attività di negoziazione durante i tre periodi annuali di calcolo precedenti la data del calcolo. I calcoli sono effettuati annualmente nel primo trimestre dell’anno di calendario che segue un periodo annuale di calcolo, confrontando la media semplice dei valori annuali risultanti con le rispettive soglie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c).
2. Ai fini del paragrafo 1, per periodo annuale di calcolo si intende il periodo che inizia il 1o gennaio di un determinato anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
3. Ai fini del paragrafo 1, il calcolo del valore delle attività di negoziazione o del capitale stimato destinato alle attività di negoziazione effettuato nel 2022 tiene conto dei tre periodi annuali di calcolo precedenti, a partire dal 1o gennaio 2019, 1o gennaio 2020 e 1o gennaio 2021; il calcolo effettuato nel 2023 tiene conto dei tre periodi annuali di calcolo precedenti, a partire dal 1o gennaio 2020, 1o gennaio 2021 e 1o gennaio 2022.
4. In deroga al paragrafo 3, il periodo di riferimento per il calcolo delle attività di negoziazione giornaliere o del capitale stimato destinato a tali attività di negoziazione comprende solo il periodo annuale di calcolo più recente qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
|
a) |
calo di oltre il 10 % delle attività di negoziazione giornaliere o del capitale stimato destinato a tali attività di negoziazione, confrontando il primo dei tre periodi annuali di calcolo precedenti con il periodo annuale di calcolo più recente e |
|
b) |
attività di negoziazione giornaliere o capitale stimato destinato a tali attività di negoziazione nel periodo più recente tra i tre periodi annuali di calcolo inferiori rispetto ai due periodi di calcolo precedenti. |
Articolo 7
Operazioni di riduzione dei rischi
1. Ai fini dell’articolo 2, paragrafo 4, quarto comma, lettera b), della direttiva 2014/65/UE, la capacità di un’operazione in strumenti derivati di ridurre i rischi direttamente legati all’attività commerciale o all’attività di finanziamento della tesoreria è oggettivamente misurabile quando è soddisfatto uno o più dei seguenti criteri:
|
a) |
l’operazione riduce i rischi derivanti dalla possibile variazione del valore di attivi, servizi, fattori di produzione, prodotti, materie prime o passività che la persona o il suo gruppo possiede, produce, fabbrica, trasforma, fornisce, acquista, commercializza, noleggia, vende o assume ovvero che prevede ragionevolmente di possedere, produrre, fabbricare, trasformare, fornire, acquistare, commercializzare, noleggiare, vendere o assumere nel normale svolgimento della sua attività; |
|
b) |
l’operazione copre i rischi derivanti dal possibile impatto indiretto sul valore di attivi, servizi, fattori di produzione, prodotti, materie prime o passività di cui alla lettera a), derivante dalla fluttuazione di tassi di interesse, tassi di inflazione, tassi di cambio o rischio di credito; |
|
c) |
l’operazione costituisce un contratto di copertura in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). |
2. Ai fini del paragrafo 1, un’operazione di riduzione dei rischi, considerata in sé o in combinazione con altri strumenti derivati, è un’operazione per la quale un’entità non finanziaria:
|
a) |
descrive i seguenti aspetti nelle proprie politiche interne:
|
|
b) |
è in grado di fornire una visione sufficientemente disaggregata dei portafogli in termini di classe di strumenti derivati su merci, quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse, merce sottostante, orizzonte temporale e altri fattori rilevanti. |
Articolo 8
Abrogazione
Il regolamento delegato (UE) 2017/592 è abrogato.
I riferimenti al regolamento delegato (UE) 2017/592 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato.
Articolo 9
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.
(2) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(3) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(4) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(5) Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11).
(6) Regolamento delegato (UE) 2017/592 della Commissione, del 1o dicembre 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri per stabilire quando un’attività debba essere considerata accessoria all’attività principale (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 492).
(7) Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 14)
(8) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1).
ALLEGATO
Tavola di concordanza
|
Presente regolamento |
Regolamento delegato (UE) 2017/592 |
|
Articolo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
|
Articolo 2 |
Articolo 1 |
|
Articolo 3 |
Articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4 Articolo 3, paragrafi 3 e 4 |
|
Articolo 4 |
Articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4 Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), articolo 3, paragrafi 3 e 4 |
|
Articolo 5 |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), articolo 3, paragrafi da 5 a 10 |
|
Articolo 6 |
Articolo 4 |
|
Articolo 7 |
Articolo 5 |
|
Articolo 8 |
— |
|
Articolo 9 |
Articolo 6 |
DECISIONI
|
20.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 372/11 |
DECISIONE (UE) 2021/1834 DEL CONSIGLIO
del 6 ottobre 2021
relativa alla nomina di sei membri e di quattro supplenti del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica italiana
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni (1),
viste le proposte del governo italiano,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta. |
|
(2) |
Il 20 gennaio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/102 (2), relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025. Il 19 maggio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/682 (3), relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana. Il 7 dicembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/2076 (4), relativa alla nomina di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana. |
|
(3) |
Sei seggi di membro del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni del sig. Massimiliano FEDRIGA, del sig. Christian SOLINAS e del sig. Donato TOMA e alla scadenza del mandato nazionale in virtù del quale è stata proposta la nomina della sig.ra Manuela BORA, del sig. Enrico ROSSI e della sig.ra Alessandra SARTORE. |
|
(4) |
Quattro seggi di supplente del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni del sig. Vincenzo DE LUCA, del sig. Domenico GIANNETTA e del sig. Arno KOMPATSCHER e alla scadenza del mandato nazionale in virtù del quale è stata proposta la nomina del sig. Pierluigi MARQUIS. |
|
(5) |
Il governo italiano ha proposto i seguenti rappresentanti di collettività regionali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale quali membri del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025: il sig. Guido CASTELLI, assessore della Regione Marche, il sig. Michele EMILIANO, presidente della Regione Puglia, e il sig. Eugenio GIANI, presidente della Regione Toscana. |
|
(6) |
Il governo italiano ha proposto il sig. Nicola CAPUTO, rappresentante di una collettività regionale che è politicamente responsabile dinanzi a un’assemblea eletta, assessore della Regione Campania, quale supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025. |
|
(7) |
Il governo italiano ha proposto il sig. Luciano Emilio CAVERI, rappresentante di una collettività regionale che è titolare di un mandato elettorale nell’ambito della collettività regionale, assessore e consigliere della Regione autonoma Valle d’Aosta, quale supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025. |
|
(8) |
Il governo italiano ha proposto il sig. Arno KOMPATSCHER, rappresentante di una collettività regionale che è titolare di un mandato elettorale nell’ambito della collettività regionale, consigliere della Provincia autonoma di Bolzano — presidente della Regione Trentino Alto-Adige e della Provincia autonoma di Bolzano, quale membro del Comitato delle regioni fino al 31 ottobre 2023. |
|
(9) |
Il governo italiano ha proposto il sig. Christian SOLINAS, rappresentante di una collettività regionale che è titolare di un mandato elettorale nell’ambito della collettività regionale, presidente della Regione Sardegna, quale supplente del Comitato delle regioni fino al 28 febbraio 2024. |
|
(10) |
Il governo italiano ha proposto la sig.ra Donatella TESEI, rappresentante di una collettività regionale che è titolare di un mandato elettorale nell’ambito della collettività regionale, presidente della Regione Umbria, quale membro del Comitato delle regioni fino al 31 ottobre 2024. |
|
(11) |
Il governo italiano ha proposto il sig. Donato TOMA, rappresentante di una collettività regionale che è titolare di un mandato elettorale nell’ambito della collettività regionale, presidente della Regione Molise, quale supplente del Comitato delle regioni fino al 30 aprile 2023. |
|
(12) |
Il governo italiano ha proposto il sig. Nicola ZINGARETTI, rappresentante di una collettività regionale che è titolare di un mandato elettorale nell’ambito della collettività regionale, presidente della Regione Lazio, quale membro del Comitato delle regioni fino al 31 marzo 2023, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni i seguenti rappresentanti di collettività regionali o locali che sono titolari di un mandato elettorale o politicamente responsabili dinanzi a un’assemblea eletta:
|
a) |
quali membri:
e |
|
b) |
quali supplenti:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 6 ottobre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. VIZJAK
(1) GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.
(2) Decisione (UE) 2020/102 del Consiglio, del 20 gennaio 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 20 del 24.1.2020, pag. 2).
(3) Decisione (UE) 2020/682 del Consiglio, del 19 maggio 2020, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana (GU L 161 del 25.5.2020, pag. 9).
(4) Decisione (UE) 2020/2076 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla nomina di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 55).
|
20.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 372/14 |
DECISIONE (UE) 2021/1835 DEL CONSIGLIO
del 6 ottobre 2021
relativa alla nomina di due supplenti del Comitato delle regioni, proposti dal Regno di Spagna
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni (1),
vista la proposta del governo spagnolo,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta. |
|
(2) |
Il 10 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/2157 (2), relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025. |
|
(3) |
Due seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza del mandato nazionale in virtù del quale è stata proposta la nomina del sig. Ignacio Jesús AGUADO CRESPO e alle dimissioni del sig. Mikel IRUJO AMEZAGA. |
|
(4) |
Il governo spagnolo ha proposto i seguenti rappresentanti di collettività regionali che sono politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta quali membri supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025: il sig. José Francisco HERRERA ANTONAYA, Director General de Cooperación con el Estado y la Unión europea, Comunidad de Madrid (direttore generale per la cooperazione con lo Stato e l’Unione europea, Comunità di Madrid) e il sig. Sergio PÉREZ GARCÍA, Director General de Acción Exterior, Gobierno de Navarra (direttore generale per gli affari esteri, governo della Navarra), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025, i seguenti rappresentanti di collettività regionali che sono politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta:
|
— |
il sig. José Francisco HERRERA ANTONAYA, Director General de Cooperación con el Estado y la Unión europea, Comunidad de Madrid (direttore generale per la cooperazione con lo Stato e l’Unione europea, Comunità di Madrid), |
|
— |
Il sig. Sergio PÉREZ GARCÍA, Director General de Acción Exterior, Gobierno de Navarra (direttore generale per gli affari esteri, governo della Navarra). |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 6 ottobre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. VIZJAK
(1) GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.
(2) Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78).
|
20.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 372/16 |
DECISIONE (UE) 2021/1836 DEL CONSIGLIO
del 15 ottobre 2021
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica riguardo all’adozione di una decisione che modifica detto accordo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 50, paragrafo 2,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), concluso dall’Unione con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio (1), è entrato in vigore il 1o febbraio 2020. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell’accordo di recesso, il comitato misto ha il potere di adottare decisioni che modificano detto accordo, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori, omissioni o altre carenze o per risolvere situazioni impreviste al momento della firma dell’accordo, e purché siffatte decisioni non siano tali da modificare gli elementi essenziali di detto accordo. A norma dell’articolo 166, paragrafo 2, dell’accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l’Unione e il Regno Unito, e l’Unione e il Regno Unito provvedono ad attuarle; esse producono gli stessi effetti giuridici dell’accordo di recesso. |
|
(3) |
Per una svista non figurano nell’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso una decisione e una raccomandazione della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Altre quattro decisioni e una raccomandazione sono state adottate prima della fine del periodo di transizione. È pertanto opportuno che tali decisioni e raccomandazioni siano aggiunte a detto allegato. |
|
(4) |
Per rettificare tali omissioni e carenze il comitato misto dovrebbe adottare una decisione ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell’accordo di recesso. |
|
(5) |
È pertanto opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione in sede di comitato misto, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’articolo 164, paragrafo 1, dell’accordo di recesso riguardo a una decisione da adottare a norma dell’articolo 164, paragrafo 5, lettera d) di detto accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La decisione del comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2021
Per il Consiglio
Il president
J. CIGLER KRALJ
PROGETTO
DECISIONE N. …/2021 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL’ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL’UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA
del …
che modifica l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica
IL COMITATO MISTO,
visto l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (1) («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 164, paragrafo 5, lettera d),
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell’accordo di recesso, il comitato misto istituito dall’articolo 164, paragrafo 1, dell’accordo stesso («comitato misto») ha il potere di adottare decisioni che modificano detto accordo, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori, omissioni o altre carenze o per risolvere situazioni impreviste al momento della firma dell’accordo, e purché siffatte decisioni non siano tali da modificare gli elementi essenziali dell’accordo stesso. A norma dell’articolo 166, paragrafo 2, dell’accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l’Unione e il Regno Unito. L’Unione e il Regno Unito provvedono ad attuare tali decisioni; esse producono gli stessi effetti giuridici dell’accordo di recesso. |
|
(2) |
Ai fini della certezza giuridica è opportuno modificare l’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso integrando cinque decisioni e due raccomandazioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale che non vi figuravano in precedenza, sopprimendo e sostituendo due decisioni. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo di recesso è così modificato:
|
(1) |
nell’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso, alla sezione «Legislazione applicabile (serie A)» è aggiunta la raccomandazione n. A1 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale riguardante il rilascio dell’attestato di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2); |
|
(2) |
nell’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso, alla sezione «Scambio elettronico di dati (serie E)» è aggiunta la decisione n. E6 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale relativa alla determinazione del momento in cui un messaggio di posta elettronica è considerato legalmente consegnato al sistema EESSI per lo scambio telematico delle informazioni di sicurezza sociale (Electronic Exchange of Social Security Information) (3); |
|
(3) |
nell’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso, alla sezione «Legislazione applicabile (serie H)» è aggiunta la decisione n. H9 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale relativa alla proroga dei termini di cui agli articoli 67 e 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e alla decisione n. S9 a seguito della pandemia di COVID-19 (4); |
|
(4) |
nell’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso, alla sezione «Questioni trasversali (serie H)» è aggiunta la decisione n. H10 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale relativa alle modalità di funzionamento e alla composizione della commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati presso la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (5); |
|
(5) |
nell’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso, alla sezione «Questioni trasversali (serie H)» è aggiunta la decisione n. H11 relativa alla proroga dei termini di cui agli articoli 67 e 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 e alla decisione n. S9 a causa della pandemia di COVID-19 (6); |
|
(6) |
nell’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso, alla sezione «Questioni trasversali (serie H)» è aggiunta la raccomandazione n. H2 relativa all’inclusione di elementi di autenticazione nei documenti portatili rilasciati dall’istituzione di uno Stato membro e attestanti la situazione di una persona ai fini dell’applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); |
|
(7) |
nell’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso, alla sezione «Assistenza malattia (serie S)» è aggiunta la decisione n. S11 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale riguardante le procedure di rimborso relative all’attuazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 (8); |
|
(8) |
nell’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso sono rimossi e sostituiti gli atti seguenti:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.
Fatto a …,
Per il comitato misto
I copresidenti
(1) GU UE L 29 del 31.1.2020, pag. 7.
(2) GU C 183 del 29.5.2018, pag. 5.
(3) GU C 355 del 4.10.2018, pag. 5.
(4) GU C 259 del 7.8.2020, pag. 9.
(5) GU UE C 89 del 16.3.2021, pag. 6.
(6) GU UE C 170 del 6.5.2021, pag. 4.
(7) GU UE C 147 del 29.4.2019, pag. 6.
(8) GU UE C 236 del 18.6.2021, pag. 4.
(9) GU UE C 263, 20.7.2016, pag. 3.
(10) GU UE C 89 del 16.3.2021, pag. 6.
|
20.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 372/20 |
DECISIONE (UE) 2021/1837 DEL CONSIGLIO
del 15 ottobre 2021
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica riguardo alla modifica della decisione che stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell’accordo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 50, paragrafo 2,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio (1), l’Unione ha concluso l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), che è entrato in vigore il 1o febbraio 2020. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 171, paragrafo 1, dell’accordo di recesso, entro la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso, il comitato misto ha stabilito un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro di un collegio arbitrale. Il comitato misto assicura che l’elenco sia conforme a tali requisiti in qualsiasi momento. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 171, paragrafo 2, dell’accordo di recesso tale elenco non comprende personalità che siano membri, funzionari o altri agenti delle istituzioni dell’Unione, dei governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito. |
|
(4) |
Una delle personalità che figurano nell’elenco proposto dall’Unione è stata nominata avvocato generale della Corte di giustizia e pertanto non soddisfa più i requisiti per essere un arbitro ai sensi dell’accordo di recesso. |
|
(5) |
È pertanto necessario sostituire tale personalità con un candidato dell’elenco di riserva di candidati proposti dall’Unione disposti e idonei a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell’accordo di recesso, di cui all’allegato II della decisione (UE) 2020/2232 del Consiglio (2). |
|
(6) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito a norma dell’articolo 164, paragrafo 1, dell’accordo di recesso riguardo alla modifica della decisione che stablisce l’elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell’accordo di recesso è acclusa alla presente decisione.
Articolo 2
La decisione del comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. CIGLER KRALJ
(1) Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).
(2) Decisione (UE) 2020/2232 del Consiglio del 22 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica per quanto riguarda l’adozione di una decisione che stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell’accordo e relativa a un elenco di riserva di personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale proposto dall’Unione a norma dell’accordo (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 182 ).
PROGETTO
DECISIONE N. …/2021 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL’ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL’UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA
del...
che modifica la decisione n. 7/2020 che stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell’accordo
Il COMITATO MISTO,
visto l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (1), in particolare l’articolo 171, paragrafi 1 e 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 171, paragrafo 1, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), entro la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso, il comitato misto ha stabilito un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro ordinario di un collegio arbitrale. Il comitato misto assicura che l’elenco sia conforme a tali requisiti in qualsiasi momento. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 171, paragrafo 2, dell’accordo di recesso tale elenco non comprende personalità che siano membri, funzionari o altri agenti delle istituzioni dell’Unione, dei governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito. |
|
(3) |
Una delle personalità dell’elenco proposta dall’Unione è stata nominata membro di un’istituzione dell’Unione e pertanto non soddisfa più i requisiti per essere un arbitro a norma dell’accordo di recesso. |
|
(4) |
Occorre pertanto sostituire tale personalità nell’elenco delle personalità contenuto nell’allegato I della decisione n° 7/2020 del comitato misto (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’elenco delle 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di arbitro a norma dell’accordo di recesso contenuto nell’allegato I della decisione n. 7/2020 del comitato misto è così modificato:
La sig.ra Tamara ĆAPETA è sostituita dal sig. Ezio PERILLO.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.
Fatto a …,
Per il comitato misto
I copresidenti
|
20.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 372/24 |
DECISIONE (PESC) 2021/1838 DEL CONSIGLIO
del 18 ottobre 2021
che modifica la decisione (PESC) 2017/824 relativa allo statuto del personale del Centro satellitare dell’Unione europea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
vista la decisione 2014/401/PESC del Consiglio, del 26 giugno 2014, sul Centro satellitare dell’Unione europea e che abroga l’azione comune 2001/555/PESC che istituisce un centro satellitare dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione del Centro satellitare dell’Unione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il Centro satellitare dell’Unione europea (Satcen) è un’agenzia dell’Unione, affiliata alle organizzazioni coordinate. Alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, lo statuto del personale del Centro satellitare dell’Unione europea, adottato dal Consiglio il 15 maggio 2017 con decisione (PESC) 2017/824 (2) («lo statuto del personale del Satcen») dovrebbe essere allineato con lo statuto dei funzionari e con il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (3) del Consiglio, nonché con le norme relative al personale dell’Agenzia europea per la difesa (4). In particolare, lo statuto del personale del Satcen dovrebbe stabilire che la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi sulle controversie tra il Satcen e i suoi agenti, così come si pronuncia sulle controversie tra qualsiasi agente dell’Unione e il suo datore di lavoro. |
|
(2) |
Il consiglio di amministrazione di Satcen, su proposta del direttore di Satcen, ha elaborato le modifiche dello statuto del personale del Satcen, ai fini dell’adozione da parte del Consiglio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (PESC)2017/824, è così modificata:
|
1) |
nel capitolo VIII il titolo è sostituito dal seguente: « Ricorso »; |
|
2) |
l’articolo 28 è sostituito dal seguente: «Articolo 28 Ricorso 1. Chiunque sia destinatario del presente statuto del personale può chiedere al direttore di decidere nei suoi confronti in merito a questioni disciplinate dallo statuto medesimo. Il direttore notifica la propria decisione debitamente motivata all’interessato entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda. Alla scadenza di tale termine, la mancata risposta alla domanda va considerata decisione implicita di rigetto contro la quale è possibile introdurre un reclamo ai sensi dei paragrafi seguenti. 2. Chiunque sia destinatario del presente statuto del personale può presentare al direttore un reclamo avverso un atto che gli arrechi pregiudizio, sia che il direttore abbia preso una decisione, sia che non abbia preso una misura imposta da detto statuto. Il reclamo deve essere presentato entro tre mesi. Tale termine decorre:
3. Il direttore notifica la propria decisione debitamente motivata all’interessato entro quattro mesi dal giorno della presentazione del reclamo. Allo scadere di tale termine, la mancata risposta alla domanda costituisce una decisione implicita di rigetto contro la quale è possibile introdurre un ricorso ai sensi del paragrafo 5. In caso di risposta negativa, l’agente può chiedere l’intervento del Mediatore. Tale intervento non è obbligatorio. 4. Il direttore nomina un Mediatore per un periodo di tre anni, rinnovabile. Il Mediatore è un giurista competente e indipendente. Esso riceve dal direttore e dall’agente interessato tutti i documenti che ritiene necessari per lo studio della controversia. Il Mediatore consegna le proprie conclusioni entro due mesi dalla data in cui è stato investito della controversia. Tali conclusioni non vincolano né il direttore né l’agente. Le spese sostenute per la mediazione sono a carico del Satcen se le conclusioni sono confutate dal direttore; sono per il 50 % a carico dell’agente se è quest’ultimo a rifiutarne i termini. 5. La Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia») è competente a pronunciarsi sulle controversie tra il Satcen e qualsiasi persona cui si applica il presente statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona ai sensi del paragrafo 2. Nelle controversie di carattere pecuniario la Corte di giustizia ha una competenza giurisdizionale anche di merito. Gli agenti possono presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia nel presenti casi:
|
|
3. |
l’allegato X è abrogato. |
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal 1o novembre 2021. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 18 ottobre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) GU L 188 del 27.6.2014, pag. 73.
(2) Decisione (PESC) 2017/824 del Consiglio, del 15 maggio 2017, relativa allo statuto del personale del Centro satellitare dell’Unione europea (GU L 123, 16.5.2017, pag. 7).
(3) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).
(4) Decisione (UE) 2016/1351 del Consiglio, del 4 agosto 2016, relativa allo statuto dell’Agenzia europea per la difesa e che abroga la decisione 2004/676/CE (GU L 219 del 12.8.2016, pag. 1).
|
20.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 372/27 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1839 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2021
che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il principio attivo creosoto è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 e, in conformità all’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è pertanto considerato approvato a norma del medesimo regolamento, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato I della citata direttiva. |
|
(2) |
Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 27 ottobre 2016 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8. |
|
(3) |
Il 16 settembre 2019 l’allora autorità di valutazione competente del Regno Unito ha trasmesso all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») la propria raccomandazione su tale rinnovo. Il 30 gennaio 2020 l’autorità competente della Polonia ha assunto il ruolo di autorità di valutazione competente in merito alla domanda. |
|
(4) |
Dato che a luglio 2020 il parere dell’Agenzia sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo non era ancora disponibile, la data di scadenza dell’approvazione del creosoto è stata posticipata al 31 ottobre 2021 dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1038 della Commissione (3), al fine di concedere tempo sufficiente per il completamento dell’esame della domanda. |
|
(5) |
Conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, l’Agenzia ha adottato il suo parere (4) il 4 dicembre 2020, tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente. |
|
(6) |
Il creosoto è classificato come sostanza cancerogena di categoria 1B a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e soddisfa i criteri per essere considerato una sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) nonché una sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile a norma dell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), il creosoto soddisfa i criteri di esclusione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. Benché sia già iniziato l’esame per stabilire se sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 e se l’approvazione del creosoto possa quindi essere rinnovata, non sarà possibile completare tale esame prima dell’attuale scadenza dell’approvazione. |
|
(7) |
Inoltre il creosoto, i suoi composti e il legno trattato con essi sono soggetti alle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006. A seguito della decisione di esecuzione (UE) 2019/961 della Commissione (7), la Francia è tenuta a inoltrare all’Agenzia un fascicolo, a norma dell’allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006, che avvia una procedura di restrizione dell’Unione in conformità agli articoli da 69 a 73 del medesimo regolamento. Occorre effettuare ulteriori esami al fine di garantire coerenza tra la valutazione del rinnovo dell’approvazione del creosoto come principio attivo a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 e la procedura di restrizione dell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, nonché di prevedere un controllo efficace del creosoto e del legno con esso trattato. |
|
(8) |
Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l’approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare ulteriormente la data di scadenza dell’approvazione del creosoto per un periodo di tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda. |
|
(9) |
Considerato il tempo necessario per stabilire se sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 e se l’approvazione del creosoto possa quindi essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione del creosoto al 31 ottobre 2022. |
|
(10) |
Fatta eccezione per la data di scadenza dell’approvazione, il creosoto rimane approvato fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La data di scadenza dell’approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è posticipata al 31 ottobre 2022.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1038 della Commissione, del 15 luglio 2020, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 227 del 16.7.2020, pag. 74).
(4) Biocidal Products Committee (BPC) opinion on the application for renewal of the approval of the active substance: creosote, Product type: 8, ECHA/BPC/274/2020, adottato il 4 dicembre 2020.
(5) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2019/961 della Commissione, del 7 giugno 2019, che autorizza una misura provvisoria adottata dalla Repubblica francese a norma dell’articolo 129 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) al fine di limitare l’uso e l’immissione sul mercato di alcuni tipi di legno trattato con creosoto e altre sostanze legate al creosoto (GU L 154 del 12.6.2019, pag. 44).