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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 371 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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19.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 371/1 |
DECISIONE (UE) 2021/1830 DEL CONSIGLIO
del 22 febbraio 2021
relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cabo Verde che modifica l’accordo relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’Unione europea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nelle conclusioni del 20 novembre 2007 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio si sono compiaciuti della comunicazione della Commissione sul futuro delle relazioni fra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde. In particolare, il Consiglio si è compiaciuto per l’approfondimento delle relazioni tra l’Unione e il Cabo Verde mediante l’attuazione di un piano d’azione per lo sviluppo di un «partenariato speciale» tra le due parti. Inoltre, detta comunicazione stabilisce che l’obiettivo di tale «partenariato speciale» è di sviluppare un dialogo aperto, costruttivo e pragmatico e che la lotta all’immigrazione illegale sia una priorità strategica condivisa. |
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(2) |
Il 1o dicembre 2014 è entrato in vigore l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’Unione europea (1) («accordo del 2014»). |
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(3) |
Dal 1o dicembre 2014 la legislazione dell’Unione e di Cabo Verde si è evoluta con la revisione del codice dei visti mediante il regolamento (UE) 2019/1155 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e la decisione di Cabo Verde di esentare i cittadini dell’Unione dagli obblighi di visto per soggiorni fino a 30 giorni. Alla luce di tali cambiamenti e in considerazione della valutazione effettuata dal comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 10 dell’accordo del 2014 e incaricato di monitorare l’attuazione dell’accordo del 2014, è opportuno che alcune disposizioni che facilitano il rilascio dei visti ai cittadini di Cabo Verde e, su base di reciprocità, dell’Unione, per soggiorni di durata non superiore a 90 giorni in periodi di 180 giorni siano adeguate e integrate da un accordo di modifica. |
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(4) |
Il 29 ottobre 2019 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con Cabo Verde per la conclusione di un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cabo Verde che modifichi l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’Unione europea («accordo di modifica»). Il 30 gennaio 2020 i negoziati si sono conclusi positivamente e il 24 luglio 2020 l’accordo di modifica è stato siglato mediante scambio di e-mail. |
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(5) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (3). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
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(6) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
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(7) |
È opportuno firmare l’accordo di modifica a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione in una data successiva, e approvare le dichiarazioni comuni a esso accluse, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cabo Verde che modifica l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’Unione europea è approvato a nome dell’Unione, fatta salva la conclusione di tale accordo di modifica (4).
Articolo 2
Le dichiarazioni comuni accluse all’accordo di modifica sono approvate a nome dell’Unione.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo di modifica a nome dell’Unione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) GU L 282 del 24.10.2013, pag. 3.
(2) Regolamento (UE) 2019/1155 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 25).
(3) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(4) Cfr. pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.
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19.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 371/3 |
DECISIONE (UE) 2021/1831 DEL CONSIGLIO
del 7 ottobre 2021
relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Cabo Verde che modifica l’accordo relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’Unione europea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Nelle conclusioni del 20 novembre 2007 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio si sono compiaciuti della comunicazione della Commissione sul futuro delle relazioni fra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde. In particolare, il Consiglio si è compiaciuto per l’approfondimento delle relazioni tra l’Unione europea e il Cabo Verde mediante l’attuazione di un piano d’azione per lo sviluppo di un «partenariato speciale» tra le due parti. Inoltre, detta comunicazione stabilisce che l’obiettivo di tale «partenariato speciale» è di sviluppare un dialogo aperto, costruttivo e pragmatico e che la lotta all’immigrazione illegale sia una priorità strategica condivisa. |
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(2) |
Il 1o dicembre 2014 è entrato in vigore un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’Unione europea (2) («accordo del 2014»). |
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(3) |
Dal 1o dicembre 2014 la legislazione dell’Unione e di Cabo Verde si è evoluta con la revisione del codice dei visti mediante il regolamento (UE) 2019/1155 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e la decisione di Cabo Verde di esentare i cittadini dell’Unione dagli obblighi di visto per soggiorni fino a 30 giorni. Alla luce di tali cambiamenti e in considerazione della valutazione effettuata dal comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 10 dell’accordo del 2014 e incaricato di monitorare l’attuazione dell’accordo del 2014, è opportuno che alcune disposizioni che facilitano il rilascio dei visti ai cittadini di Cabo Verde e, su base di reciprocità, dell’Unione per soggiorni di durata non superiore a 90 giorni in periodi di 180 giorni siano adeguate e integrate da un accordo di modifica. |
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(4) |
Conformemente alla decisione (UE) 2021/1830 del Consiglio (4), il 18 marzo 2021 è stato firmato l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Cabo Verde che modifica l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’Unione europea («accordo di modifica»), fatta salva la sua conclusione in una data successiva. |
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(5) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (5); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
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(6) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
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(7) |
L’accordo di modifica dovrebbe essere approvato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Cabo Verde che modifica l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’Unione europea è approvato a nome dell’Unione (6).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’accordo di modifica (7).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
M. DIKAUČIČ
(1) Parere del 16 settembre 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 282 del 24.10.2013, pag. 3.
(3) Regolamento (UE) 2019/1155 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 25).
(4) Decisione del Consiglio (UE) 2021/1830, del 22 febbraio 2021, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Cabo Verde che modifica l’accordo relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’Unione europea (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).
(5) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(6) Cfr. pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.
(7) La data d’entrata in vigore dell’accordo di modifica sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
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19.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 371/5 |
ACCORDO
tra l'Unione europea e la Repubblica del Cabo Verde che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea
L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione»,
da una parte,
e
la REPUBBLICA DEL CABO VERDE, in seguito denominata «Cabo Verde»,
dall'altra,
in appresso denominate congiuntamente «parti»,
RICHIAMANDO l'accordo di partenariato tra i membri degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), riveduto il 25 giugno 2005 e il 22 giugno 2010 nonché il partenariato speciale tra l'Unione e Cabo Verde, approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 20 novembre 2007,
VISTA la dichiarazione comune, del 5 giugno 2008, su un partenariato per la mobilità tra l'Unione e Capo Verde, con la quale le parti si impegnano a sviluppare un dialogo sulle questioni relative ai visti per soggiorni di breve durata per agevolare la mobilità di alcune categorie di persone,
VISTO l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea (2) (di seguito, «accordo»), entrato in vigore il 1° dicembre 2014,
VISTO l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (3), entrato in vigore il 1° dicembre 2014,
TENENDO CONTO del fatto che conformemente alla legislazione capoverdiana, dal 2 gennaio 2019 i cittadini dell'Unione sono esenti dall'obbligo del visto quando si recano a Cabo Verde per un periodo non superiore a 30 giorni,
RICONOSCENDO che, se Cabo Verde reintroduce l'obbligo del visto per i cittadini o talune categorie di cittadini dell'Unione per soggiorni previsti di durata non superiore a 30 giorni, ai cittadini dell'Unione interessati dovrebbero applicarsi automaticamente, su base di reciprocità, almeno le stesse facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini di Cabo Verde,
TENENDO CONTO dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2019/1155 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),
DESIDEROSE di promuovere i contatti tra i loro popoli, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio dei visti ai rispettivi cittadini su base di reciprocità,
RICONOSCENDO che ciò non dovrebbe agevolare la migrazione irregolare, e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammissione,
TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano all'Irlanda,
TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno di Danimarca,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
L'accordo è modificato come segue:
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1) |
il titolo è sostituito dal seguente: « ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DEL CABO VERDE RELATIVO ALLA FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA »; |
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2) |
i riferimenti a «Capo Verde» sono sostituiti da «Cabo Verde» in tutto il testo dell'accordo; |
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3) |
l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Clausola generale 1. Le disposizioni volte a facilitare il rilascio del visto, quali contenute nel presente accordo, si applicano ai cittadini dell'Unione e ai cittadini di Cabo Verde solo qualora tali cittadini non siano esenti dall'obbligo del visto in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dell'Unione o dei suoi Stati membri o in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di Cabo Verde, o in virtù del presente accordo o di altri accordi internazionali. 2. Se Cabo Verde reintroduce l'obbligo del visto per i cittadini dell'Unione o talune categorie di cittadini dell'Unione per soggiorni previsti di durata non superiore a 30 giorni, ai cittadini dell'Unione interessati si applicano automaticamente, su base di reciprocità, almeno le stesse facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini di Cabo Verde. 3. Per soggiorni previsti di durata superiore a 30 giorni ma non superiore a 90 giorni, ai cittadini dell'Unione interessati si applicano almeno le stesse facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini di Cabo Verde. 4. Alle questioni non contemplate dal presente accordo si applicano il diritto nazionale di Cabo Verde e il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto dell'Unione.»; |
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4) |
l'articolo 3 è così modificato:
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5) |
l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Rilascio di visti per ingressi multipli 1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per ingressi multipli, validi cinque anni, alle seguenti categorie di cittadini di Cabo Verde:
Tuttavia, se la necessità di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo, in particolare quando una delle seguenti situazioni è di durata inferiore ai cinque anni:
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano ad altri richiedenti visti per ingressi multipli con un periodo di validità di:
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il periodo di validità del visto può essere ridotto in singoli casi, qualora vi sia un ragionevole dubbio sul fatto che le condizioni di ingresso saranno rispettate per l'intero periodo, o qualora la validità del visto vada al di là di quella del documento di viaggio del richiedente. 4. Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 non soggiornano nel territorio degli Stati membri per un totale di più di 90 giorni in periodi di 180 giorni.»; |
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6) |
l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Diritti di visto e oneri per la prestazione del servizio 1. I diritti per il trattamento delle domande di visto sono pari al 75 % dell'importo da riscuotere conformemente alla legislazione nazionale applicabile. Tale percentuale può essere rivista conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 4. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri non percepiscono diritti di visto dalle seguenti categorie di persone:
3. Fatto salvo il paragrafo 2, lettera f), per i minori di almeno 12 anni ma di età inferiore a 18 anni i diritti sono ridotti del 50 % rispetto alla tariffa applicabile ai sensi del paragrafo 1. 4. Quando gli Stati membri cooperano con un fornitore esterno di servizi possono essere riscossi oneri a fronte del servizio prestato. Detti oneri per la prestazione del servizio sono proporzionali alle spese sostenute dal fornitore esterno di servizi per assolvere al suo compito e non possono essere superiori a 30 EUR.»; |
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7) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 5 bis Documenti giustificativi 1. Per le seguenti categorie di cittadini di Cabo Verde, i seguenti documenti sono sufficienti per verificare la finalità del viaggio:
2. Ai fini del presente articolo, l'invito scritto o i documenti ufficiali rilevanti contengono le seguenti informazioni:
3. I richiedenti che abbiano ottenuto e legittimamente utilizzato un visto per ingressi multipli valido almeno un anno nei 30 mesi precedenti sono, in linea di principio, esentati dalla presentazione dei documenti comprovanti l'alloggio o dalla prova della disponibilità di mezzi sufficienti a coprire l'alloggio.»; |
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8. |
l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Passaporti diplomatici e di servizio 1. I cittadini di Cabo Verde titolari di un passaporto diplomatico o di un passaporto di servizio valido rilasciato da Cabo Verde possono entrare nel territorio degli Stati membri, uscire da detto territorio e transitarvi senza visto. 2. I cittadini dell'Unione titolari di un passaporto diplomatico o di un passaporto di servizio valido rilasciato da uno Stato membro e i titolari di un lasciapassare dell'UE valido possono entrare nel territorio di Cabo Verde, uscire da detto territorio e transitarvi senza visto. 3. Le persone d cui ai paragrafi 1 e 2 possono soggiornare nel territorio, rispettivamente, degli Stati membri o di Cabo verde per un massimo di 90 giorni in periodi di 180 giorni.»; |
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9) |
all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le parti istituiscono un comitato misto di gestione dell'accordo («comitato»), composto di rappresentanti dell'Unione e di Cabo Verde.»; |
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10) |
l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Relazione tra il presente accordo e gli accordi conclusi tra gli Stati membri e Cabo Verde A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo prevale sulle disposizioni di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale conclusi tra gli Stati membri e Cabo Verde, nella misura in cui tali disposizioni possano incidere o alterare il campo di applicazione del presente accordo.»; |
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11) |
all'articolo 12, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il presente accordo. La decisione sulla sospensione è notificata all'altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore.La parte che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente l'altra parte, una volta cessati i motivi della sospensione.»; |
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12) |
nel protocollo dell'accordo sugli Stati membri che non applicano integralmente l'acquis di Schengen, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Conformemente alla decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), sono stati adottati provvedimenti armonizzati per semplificare il transito dei titolari di un visto Schengen o di un permesso di soggiorno Schengen attraverso il territorio degli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen, o per semplificare il loro soggiorno di breve durata su questi stessi territori. La decisione n. 565/2014/UE autorizza la Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania a riconoscere unilateralmente i seguenti documenti come equipollenti al loro visto nazionale, non solo per il transito nel loro territorio, ma anche per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni:
(*) Decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE (GU UE L 157 del 27.5.2014, pag. 23)." (**) Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU UE L 243 del 15.9.2009, pag. 1).»." |
Articolo 2
1. Il presente accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione secondo le rispettive procedure delle parti. Le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese in cui si è proceduto all'ultima notifica di cui al paragrafo 1.
Articolo 3
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на осемнадесети март две хиляди двадесет и първа година.
Hecho en Bruselas, el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno.
V Bruselu dne osmnáctého března dva tisíce dvacet jedna.
Udfærdiget i Bruxelles den attende marts to tusind og enogtyve.
Geschehen zu Brüssel am achtzehnten März zweitausendeinundzwanzig.
Kahe tuhande kahekümne esimese aasta märtsikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαρτίου δύο χιλιάδες είκοσι ένα.
Done at Brussels on the eighteenth day of March in the year two thousand and twenty one.
Fait à Bruxelles, le dix-huit mars deux mille vingt et un.
Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog ožujka godine dvije tisuće dvadeset prve.
Fatto a Bruxelles, addì diciotto marzo duemilaventuno.
Briselē, divi tūkstoši divdesmit pirmā gada astoņpadsmitajā martā.
Priimta du tūkstančiai dvidešimt pirmų metų kovo aštuonioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonegyedik év március havának tizennyolcadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Marzu fis-sena elfejn u wieħed u għoxrin.
Gedaan te Brussel, achttien maart tweeduizend eenentwintig.
Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego marca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego.
Feito em Bruxelas, em dezoito de março de dois mil e vinte e um.
Întocmit la Bruxelles la optsprezece martie două mii douăzeci și unu.
V Bruseli osemnásteho marca dvetisícdvadsaťjeden.
V Bruslju, dne osemnajstega marca leta dva tisoč enaindvajset.
Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi.
Som skedde i Bryssel den artonde mars år tjugohundratjugoett.
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2) GU L 282 del 24.10.2013, pag. 3.
(3) GU L 282 del 24.10.2013, pag. 15.
(4) Regolamento (UE) 2019/1155 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 25).
Le seguenti dichiarazioni comuni sono adottate dalle parti e accluse all'accordo:
DICHIARAZIONE COMUNE SULLE NORME CHE DISCIPLINANO IL RILASCIO DEI VISTI DI CABO VERDE AI CITTADINI DELL'UNIONE PER SOGGIORNI DI PIÙ DI 30 GIORNI MA NON SUPERIORI A 90 GIORNI
Conformemente alla legislazione di Cabo Verde, i cittadini dell'Unione sono esenti dall'obbligo di visto per ingressi e soggiorni nel territorio di Cabo Verde non superiori a 30 giorni. Per soggiorni previsti di durata superiori a 30 giorni sono tenuti a chiedere e a ottenere l'autorizzazione delle autorità di Cabo Verde. AI sensi della legge n. 66/VIII/2014, quale modificata, della Repubblica del Cabo Verde, i cittadini dell'Unione possono chiedere e ottenere un visto valido fino a 90 giorni presso le rappresentanze consolari di Cabo Verde, oppure chiedere una proroga del soggiorno alle autorità competenti nel territorio di Cabo Verde.
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, per soggiorni previsti di durata superiore a 30 giorni ma non superiore a 90 giorni, ai cittadini dell'Unione interessati devono applicarsi almeno le stesse facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini di Cabo Verde.
Le parti convengono che il comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 10 controllerà l'applicazione della presente disposizione.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 5, DELL'ACCORDO RIGUARDANTE I MOTIVI PER LA SOSPENSIONE DELL'ACCORDO
Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte l'accordo e, in particolare, l'articolo 8 per motivi come l'ordine pubblico, la protezione della sicurezza nazionale o della salute pubblica, la mancanza di cooperazione nel settore della riammissione, oppure per considerazioni relative ai diritti umani e alla democrazia. Tale sospensione ha luogo conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 5.
In caso di sospensione dell'applicazione di tutte o di alcune disposizioni dell'accordo, le parti avviano consultazioni in seno al comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 10, al fine di risolvere i problemi che hanno occasionato la sospensione.
La presente dichiarazione comune sostituisce la dichiarazione comune relativa all'articolo 8 dell'accordo sui passaporti diplomatici e di servizio.
DICHIARAZIONE COMUNE SULLA COOPERAZIONE RELATIVA AI DOCUMENTI DI VIAGGIO
Le parti convengono che, nel controllare l'applicazione dell'accordo, il comitato misto istituito conformemente all'articolo 10 valuti in che misura il livello di sicurezza dei rispettivi documenti di viaggio incida sul funzionamento dell'accordo. A tal fine, le parti convengono di scambiarsi regolarmente informazioni:
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sulle misure adottate per evitare la moltiplicazione dei documenti di viaggio; |
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sulle misure adottate per potenziarne la sicurezza sotto l'aspetto tecnico, e |
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sulle misure adottate relativamente al processo di personalizzazione del rilascio di tali documenti. |
In via prioritaria entrambe le parti dichiarano di impegnarsi a garantire un elevato livello di sicurezza dei passaporti diplomatici e di servizio, inserendovi in particolare gli identificatori biometrici. Per quanto riguarda l'Unione, tale sicurezza è garantita in conformità del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio (1). Per quanto riguarda Cabo Verde, tale sicurezza è garantita in conformità del decreto-legge n. 21/2014, del 17 marzo 2014, relativo alle specifiche tecniche, alla sicurezza e alle condizioni di rilascio del passaporto biometrico emesso da Cabo Verde.
La presente dichiarazione comune sostituisce la dichiarazione comune sulla cooperazione relativa ai documenti di viaggio.
(1) Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).