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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 365 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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14.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 365/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/1807 DELLA COMMISSIONE
del 13 ottobre 2021
che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acibenzolar-s-metile, estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce, azossistrobina, clopiralid, ciflufenamid, fludioxonil, fluopyram, fosetil, metazaclor, oxathiapiprolin, tebufenozide e tiabendazolo in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze acibenzolar-s-metile, azossistrobina, ciflufenamid, fludioxonil, fluopyram, metazaclor, oxathiapiprolin, tebufenozide e tiabendazolo sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per le sostanze clopiralid e fosetil sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del medesimo regolamento. Per quanto riguarda l’estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce non sono stati fissati LMR specifici nel regolamento (CE) n. 396/2005 e tale sostanza non è stata iscritta nell’allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento. |
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(2) |
Nel contesto di una procedura di autorizzazione per l’utilizzo di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva acibenzolar-S-metile su nocciole, fagioli e piselli (con baccello), è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(3) |
Per quanto riguarda il clopiralid, è stata presentata una domanda simile per il frumento, l’avena e i prodotti di origine animale, a seguito dell’utilizzo di tale sostanza sui cereali e su pascoli e prati. Per quanto riguarda il fludioxonil, è stata presentata una domanda simile per i mirtilli, i mirtilli giganti americani, i ribes a grappoli e l’uva spina. Per quanto riguarda il fosetil, è stata presentata una domanda simile per mandorle, castagne, nocciole, pistacchi, noci comuni, melograni, erbe fresche e fiori commestibili, mirtilli, uva spina, ribes a grappoli, aglio, scalogni, uve da vino, avocado, olive da tavola, olive da olio, patate, barbaforte/rafano/cren, cavoli a infiorescenza, cavoli cinesi, cavoli ricci, spinaci, frumento e prodotti di origine animale a seguito dell’utilizzo di fosfonati di potassio. Per quanto riguarda il metazaclor, è stata presentata una domanda simile per barbaforte/rafano/cren, rutabaga, rape e fegato bovino. Per quanto riguarda l’oxathiapiprolin, è stata presentata una domanda simile per il luppolo. Per quanto riguarda il tebufenozide, è stata presentata una domanda simile per le albicocche e le pesche. Per quanto riguarda il tiabendazolo, è stata presentata una domanda simile per gli agrumi e la cicoria Witloof/cicoria belga. |
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(4) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, sono state presentate domande relative a tolleranze all’importazione per l’azossistrobina utilizzata negli Stati Uniti sulle barbabietole da zucchero, per il ciflufenamid utilizzato negli Stati Uniti sul luppolo, per il fluopyram utilizzato negli Stati Uniti sui semi di soia, per l’oxathiapiprolin utilizzato in Cina sulle uve e in Canada e Stati Uniti su agrumi, more di rovo, more selvatiche, lamponi, cavoli cinesi, basilico e fiori commestibili, asparagi, patate, patate dolci, ortaggi a bulbo, solanacee e malvacee, cucurbitacee, cavoli a infiorescenza, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, lattughe e insalate, foglie di spinaci e simili, piselli (sgranati o con baccello), porri e ginseng, e per il tiabendazolo utilizzato negli Stati Uniti sulle patate dolci e in Guatemala, Belize, Honduras, Panama, Repubblica dominicana, Nicaragua e Costa Rica sui manghi. I richiedenti affermano che gli impieghi autorizzati di dette sostanze su tali colture in questi paesi determinano residui superiori agli LMR fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che sono necessari LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all’importazione di tali prodotti. |
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(5) |
Conformemente all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. |
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(6) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti (2). L’Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico. |
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(7) |
Per quanto riguarda l’oxathiapiprolin, l’Autorità ha concluso che i dati presentati erano insufficienti per fissare nuovi LMR per le more selvatiche, le patate, le patate dolci, i cavoletti di Bruxelles e i piselli (senza baccello). Per quanto riguarda tutte le altre domande, l’Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che, sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L’Autorità ha tenuto conto delle informazioni più aggiornate sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l’esposizione lungo tutto l’arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento. |
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(8) |
Per quanto riguarda il fluopyram, diversi LMR sono stati modificati dal regolamento (UE) 2021/618 della Commissione (3). Tale regolamento ha abbassato l’LMR per i semi di soia a decorrere dal 6 novembre 2021. Ai fini della certezza del diritto, è opportuno che l’LMR stabilito nel presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data. |
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(9) |
Nel contesto dell’approvazione della sostanza attiva estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce era stata inserita nel fascicolo sintetico anche una domanda riguardante gli LMR in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). La domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento. L’Autorità ha valutato la domanda e formulato una conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva come antiparassitario (5), raccomandando che la sostanza estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce fosse inserita nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(10) |
In base ai pareri motivati e alle conclusioni dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 6 novembre 2021 per quanto riguarda l’LMR per il fluopyram nei semi di soia.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Le relazioni scientifiche dell’EFSA sono consultabili all’indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/it.
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Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for acibenzolar-S-methyl in hazelnuts. EFSA Journal 2019;17(6):5705. |
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Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acibenzolar-S-methyl in beans with pods and peas with pods. EFSA Journal 2021;19(2):6430. |
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Reasoned opinion on the setting of import tolerance for azoxystrobin in sugar beet roots. EFSA Journal 2021;19(2):6401. |
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Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for clopyralid in various commodities. EFSA Journal 2021;19(1):6389. |
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Reasoned opinion on the setting of import tolerance for cyflufenamid in hops. EFSA Journal 2021;19(3):6492. |
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Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fludioxonil in certain small fruits and berries. EFSA Journal 2021;19(3):6477. |
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Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fluopyram according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2020;18(4):6059. |
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Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fosetyl/phosphonic acid for potatoes and wheat. EFSA Journal 2019;17(5):5703. |
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Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fosetyl/phosphonic acid in various crops. EFSA Journal 2020;18(1):5964. |
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Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for potassium phosphonates in flowering brassica, Chinese cabbages, kales and spinaches. EFSA Journal 2020;18(5):6122. |
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Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for potassium phosphonates in various crops. EFSA Journal 2020;18(9):6240. |
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Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review and modification of the existing maximum residue levels for metazachlor in various commodities. EFSA Journal 2019;17(10):5819. |
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Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels and setting of import tolerances for oxathiapiprolin in various commodities. EFSA Journal 2019;17(7):5759. |
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Reasoned opinion on the setting of import tolerances for oxathiapiprolin in various crops. EFSA Journal 2020;18(6):6155. |
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Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for tebufenozide in apricots and peaches. EFSA Journal 2021;19(1):6400. |
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Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels and setting of import tolerances for thiabendazole in various crops. EFSA Journal 2021;19(5):6586. |
(3) Regolamento (UE) 2021/618 della Commissione, del 15 aprile 2021, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di diclofop, fluopyram, ipconazole e terbutilazina in o su determinati prodotti (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 55).
(4) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(5) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance aqueous extract from the germinated seeds of sweet Lupinus albus. EFSA Journal 2020;18(7):6190.
ALLEGATO
Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
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1) |
nell’allegato II, le colonne relative alle sostanze acibenzolar-s-metile, azossistrobina, ciflufenamid, fludioxonil, fluopyram, metazaclor, oxathiapiprolin, tebufenozide e tiabendazolo sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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2) |
nell’allegato III, parte A, le colonne relative alle sostanze clopiralid e fosetil sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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3) |
nell’allegato IV è inserita la seguente voce in ordine alfabetico: «Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce». |
(*1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(*2) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.»;
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14.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 365/38 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1808 DELLA COMMISSIONE
del 13 ottobre 2021
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1135 per quanto riguarda i massimali di bilancio per il 2021 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto in Lettonia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 1, l’articolo 36, paragrafo 4, l’articolo 42, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 3, l’articolo 49, paragrafo 2, l’articolo 51, paragrafo 4, e l’articolo 53, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1135 della Commissione (2) ha istituito i massimali di bilancio annui per alcuni regimi di pagamenti diretti per il 2021. |
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(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1135 fissa un massimale per il sostegno accoppiato facoltativo in Lettonia conformemente alla notifica della Lettonia a norma dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013. La Lettonia ha successivamente rivisto il massimale per il sostegno accoppiato facoltativo. A seguito di tale notifica è opportuno ridurre il massimale per il sostegno accoppiato facoltativo in Lettonia per il 2021. |
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(3) |
Pertanto, conformemente all’articolo 36 del regolamento (UE) n. 1307/2013, è opportuno aumentare di conseguenza il massimale per il regime di pagamento unico per superficie in Lettonia nel 2021. |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1135. |
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(5) |
Poiché la modifica stabilita nel presente regolamento incide sull’applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1135, che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021, è opportuno che il presente regolamento si applichi dalla stessa data. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1135 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1135 della Commissione, del 9 luglio 2021, che istituisce massimali di bilancio per il 2021 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 245 del 12.7.2021, pag. 1).
ALLEGATO
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1135 è così modificato:
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1) |
al punto II, la voce relativa alla Lettonia è sostituita da quanto segue:
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2) |
al punto VIII, la voce relativa alla Lettonia è sostituita da quanto segue:
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14.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 365/41 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1809 DELLA COMMISSIONE
del 13 ottobre 2021
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 che istituisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 30,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 22, paragrafo 3, e l’articolo 52,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 della Commissione (3) stabilisce misure relative all’introduzione e allo spostamento nell’Unione di piante da impianto di Solanum lycopersicum L. e Capsicum spp. Come dimostrato dall’esperienza acquisita con l’attuazione di tale regolamento, anche gli ibridi di Solanum lycopersicum L. dovrebbero essere inclusi nell’ambito di applicazione di tali misure, in quanto tali ibridi sono anche sensibili al Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) («l’organismo nocivo specificato»). |
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(2) |
Al fine di gestire adeguatamente il rischio fitosanitario e applicare le misure necessarie al materiale vegetale più rischioso, è opportuno sostituire la definizione di «piante da impianto specificate» con la definizione di «piante specificate», che comprende tutte le piante di Solanum lycopersicum L. e relativi ibridi e di Capsicum spp., anche quelle che non sono destinate ad essere reimpiantate, salvo diversa indicazione. Tale definizione dovrebbe escludere le sementi specificate e i frutti specificati, per i quali esistono definizioni specifiche. È tuttavia opportuno modificare di conseguenza tali definizioni al fine di includere gli ibridi di Solanum lycopersicum L. |
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(3) |
Dall’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191, una serie di audit svolti dalla Commissione nel 2020 e nel 2021 ha dimostrato che l’attuazione delle misure di eradicazione è stata incoerente. È pertanto necessario introdurre norme specifiche per la definizione delle aree delimitate e delle misure da adottare in tali aree. Tali norme dovrebbero inoltre operare una distinzione tra i siti di produzione con protezione fisica e gli altri siti di produzione, a causa del diverso rischio fitosanitario che presentano. |
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(4) |
È opportuno specificare che le prove sulle piante madri dovrebbero essere effettuate entro il termine più breve possibile prima della raccolta dei frutti, poiché l’esperienza maturata dall’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 ha dimostrato che ciò è necessario per garantire che i frutti da cui sono estratte le sementi siano indenni dall’organismo nocivo specificato. |
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(5) |
Durante i controlli fitosanitari effettuati sulla base del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 gli Stati membri hanno rilevato un elevato numero di partite infette originarie della Cina e di Israele. Per questo motivo, sulla base di un diverso tasso di intercettazioni registrato nel sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES) (4) dal 2020, la frequenza delle prove all’importazione di tali partite dovrebbe essere aumentata al 50 % per le sementi o le piante da impianto originarie di Israele e al 100 % per le sementi originarie della Cina. |
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(6) |
Al fine di disporre del tempo necessario per verificare l’attuazione delle nuove misure e garantire una protezione continua del territorio dell’Unione dall’introduzione e dalla diffusione dell’organismo nocivo specificato, è opportuno prorogare il periodo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 fino al 31 maggio 2023. |
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(7) |
In seguito alla sostituzione della definizione di «piante da impianto specificate» con «piante specificate», è necessario apportare alcune modifiche conseguenti all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191. |
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(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191. |
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(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 è così modificato:
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1) |
all’articolo 1, le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
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2) |
l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Misure relative alla presenza confermata dell’organismo nocivo specificato 1. Se nel territorio di uno Stato membro è ufficialmente confermata la presenza o la sospetta presenza dell’organismo nocivo specificato, l’autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché siano adottate le opportune misure per eradicare l’organismo nocivo specificato, conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/2031. Inoltre, tale autorità competente adotta le misure di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 in relazione all’organismo nocivo specificato. 2. L’autorità competente definisce senza indugio un’area delimitata come segue:
3. Nell’area delimitata, l’autorità competente o l’operatore professionale sotto la supervisione ufficiale dell’autorità competente:
4. Le autorità competenti possono abolire un’area delimitata e porre fine alle rispettive misure di eradicazione se, a seguito del campionamento e di prove sulle piante specificate di una coltura successiva, il sito è risultato indenne dall’organismo nocivo specificato per un periodo di almeno 6 mesi dopo l’impianto di tali piante.»; |
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3) |
all’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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4) |
all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
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5) |
l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Controlli ufficiali al momento dell’introduzione nell’Unione Almeno il 20 % delle partite di sementi specificate e di piante da impianto specificate è sottoposto a campionamento e prove da parte dell’autorità competente presso il posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell’Unione, o presso un punto di controllo di cui al regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione (*1), come stabilito nell’allegato del presente regolamento. Per le partite di sementi specificate e di piante da impianto specificate originarie di Israele tale tasso di campionamento e di prove è pari al 50 % e per le partite di sementi specificate originarie della Cina è pari al 100 %. (*1) Regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 64).»;" |
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6) |
all’articolo 12, la data «31 maggio 2022» è sostituita dalla data «31 maggio 2023»; |
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7) |
l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.
(2) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 della Commissione, dell’11 agosto 2020, che istituisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/1615 (GU L 262 del 12.8.2020, pag. 6).
(4) https://ec.europa.eu/food/animals/traces_en
ALLEGATO
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 è così modificato:
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1) |
il punto 2 è sostituito dal seguente:
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2) |
al punto 4, il titolo e la frase introduttiva sono sostituiti dai seguenti:
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Rettifiche
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14.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 365/46 |
Rettifica del regolamento (UE) 2021/1099 della Commissione, del 5 luglio 2021, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 238 del 6 luglio 2021, pag. 29 )
Pagina 31, nell'allegato, punto 2), prima colonna della tabella:
anziché:
«321»,
leggasi:
«322».