ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 357

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
8 ottobre 2021


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit

1

 

*

Regolamento (UE) 2021/1756 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i controlli ufficiali su animali e prodotti di origine animale esportati dai paesi terzi nell’Unione al fine di garantire il rispetto del divieto di taluni usi degli antimicrobici e il regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda la fornitura diretta di carni provenienti da pollame e lagomorfi ( 1 )

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

8.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 357/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/1755 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 2021

che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 175, terzo comma, e l’articolo 322, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

visto il parere della Corte dei conti (3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4),

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (5) («accordo di recesso») è entrato in vigore il 1o febbraio 2020. Il periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo di recesso è terminato il 31 dicembre 2020. Durante il periodo di transizione l’Unione e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») hanno avviato negoziati formali sulle future relazioni.

(2)

Al termine del periodo di transizione gli ostacoli agli scambi commerciali e transfrontalieri nonché alla libera circolazione di persone, servizi e capitali tra l’Unione e il Regno Unito sono divenuti realtà, con conseguenze di ampia portata per le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese (PMI) e i loro lavoratori, come pure per le comunità locali, le pubbliche amministrazioni e i cittadini. Poiché tali conseguenze sono inevitabili, è necessario attenuarle nella maggior misura possibile e i portatori di interessi devono assicurarsi di essere preparati ad affrontarle.

(3)

L’Unione è impegnata ad attenuare le conseguenze economiche, sociali, territoriali e, se del caso, ambientali negative del recesso del Regno Unito dall’Unione e a dimostrare solidarietà a tutti gli Stati membri, comprese le regioni e comunità locali come pure i settori economici, in particolare a quelli più duramente colpiti in tali circostanze eccezionali.

(4)

L’Unione si impegna altresì alla gestione sostenibile della pesca in linea con gli obiettivi della politica comune della pesca istituita dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), compresi il principio di raggiungimento del rendimento massimo sostenibile per tutti gli stock conformemente ai migliori pareri scientifici disponibili, nonché l’eliminazione della pesca eccessiva, il ripristino delle popolazioni di specie pescate e la protezione dell’ambiente marino, come previsto inoltre dagli impegni internazionali.

(5)

È opportuno istituire una riserva di adeguamento alla Brexit («riserva») per fornire sostegno al fine di contrastare le conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall’Unione negli Stati membri, nelle regioni e nei settori, in particolare in quelli maggiormente colpiti dal recesso, e attenuare così il relativo impatto negativo sulla coesione economica, sociale e territoriale. Il sostegno dovrebbe coprire, in tutto o in parte, la spesa supplementare sostenuta e pagata dalle autorità pubbliche negli Stati membri per misure specificamente adottate per attenuare tali conseguenze. Il periodo di riferimento, quale definito nel presente regolamento, che determina l’ammissibilità delle spese, dovrebbe applicarsi ai pagamenti effettuati dalle autorità pubbliche degli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale, compresi i pagamenti a soggetti pubblici o privati, per le misure attuate. Tenuto conto dell’importanza del settore della pesca in alcuni Stati membri, è opportuno destinare una parte delle risorse della riserva al sostegno specifico delle comunità costiere locali e regionali.

(6)

Gli Stati membri che scelgono di sostenere misure volte a mantenere e creare posti di lavoro dovrebbero puntare a un’occupazione di qualità.

(7)

Gli obiettivi della riserva dovrebbero essere perseguiti in linea con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all’articolo 11 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (7) («accordo di Parigi»), approvato dall’Unione il 5 ottobre 2016 (8), del principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), del Green Deal europeo, dell’agenda digitale europea, nonché del principio di partenariato e dei principi sanciti nel pilastro europeo dei diritti sociali, compreso il contributo intrinseco della riserva all’eliminazione delle disuguaglianze e alla promozione della parità di genere e dell’integrazione della dimensione di genere, garantendo il rispetto dei diritti fondamentali.

(8)

Al fine di contrastare le conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall’Unione, gli Stati membri, nel definire le misure di sostegno e nel ripartire il contributo finanziario a carico della riserva, dovrebbero sostenere i soggetti pubblici e privati che risentono negativamente del recesso, comprese le PMI e i loro lavoratori dipendenti, nonché i lavoratori autonomi, che devono ora affrontare ostacoli ai flussi commerciali, un aumento delle procedure amministrative e doganali e un maggiore onere normativo e finanziario, tra cui disfunzioni a livello di cooperazione e degli scambi. È pertanto opportuno predisporre un elenco non esaustivo delle misure che hanno maggiori probabilità di conseguire tale obiettivo.

(9)

Data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi e i programmi dell’Unione sono destinati a contribuire all’integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese del bilancio dell’Unione al sostegno degli obiettivi climatici. Si prevede altresì che la riserva contribuisca agli obiettivi climatici in base alle esigenze e alle priorità specifiche di ciascuno Stato membro. La Commissione dovrebbe valutare il contributo per il clima sulla base delle informazioni disponibili nella relazione finale sull’attuazione della riserva.

(10)

È importante specificare chiaramente le eventuali esclusioni dal sostegno fornito dalla riserva. Oltre all’esclusione dei soggetti che traggono beneficio dal recesso del Regno Unito dall’Unione, compresi quelli del settore finanziario, l’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovrebbe essere esclusa dal sostegno fornito dalla riserva, in quanto costituisce un’entrata di ciascuno Stato membro, che compensa il relativo costo per il bilancio dello Stato membro. In linea con l’approccio generale della politica di coesione, anche le spese connesse alle delocalizzazioni o contrarie al diritto dell’Unione o nazionale applicabile dovrebbero essere escluse dal sostegno fornito dalla riserva.

(11)

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, l’assistenza tecnica per la gestione, il monitoraggio, l’informazione, la comunicazione, il controllo e l’audit della riserva potrebbe essere attuata mediante un tasso forfettario basato sull’importo delle spese ammissibili accettate dalla Commissione. L’assistenza tecnica potrebbe essere utilizzata per aiutare le autorità locali, regionali e nazionali a dare attuazione alla riserva assistendo in particolare le PMI che, a causa delle loro dimensioni, non dispongono delle risorse e delle conoscenze necessarie per far fronte all’aumento degli oneri e dei costi amministrativi correlati al recesso del Regno Unito dall’Unione.

(12)

Per tenere conto dell’impatto delle conseguenze economiche, sociali, territoriali ed eventualmente ambientali negative del recesso del Regno Unito dall’Unione sugli Stati membri e sulle loro economie e, se del caso, tenere conto delle misure attuate dagli Stati membri per mitigare i previsti effetti negativi del recesso prima della fine del periodo di transizione, il periodo di riferimento dovrebbe iniziare il 1o gennaio 2020 ed essere concentrato su un periodo limitato di quattro anni.

(13)

La Commissione dovrebbe fornire al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione che analizzi l’impatto del recesso del Regno Unito dall’Unione sulle imprese e sui settori economici dell’Unione, tenendo conto nel contempo degli effetti delle fluttuazioni valutarie sugli scambi.

(14)

È necessario specificare che la dotazione destinata alla riserva dovrebbe essere eseguita dalla Commissione in regime di gestione concorrente con gli Stati membri ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) («regolamento finanziario»). È pertanto opportuno stabilire i principi e gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare, in particolare i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione e di assenza di conflitti di interessi.

(15)

Gli Stati membri dovrebbero garantire l’uso coordinato della riserva con altri fondi e programmi dell’Unione, anche consultando, se del caso, le autorità locali e regionali competenti.

(16)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio dell’Unione e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime di condizionalità generale per la protezione del bilancio dell’Unione istituito dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(17)

Ai fini di una sana gestione finanziaria, gli impegni di bilancio, i pagamenti, i riporti e i recuperi nell’ambito della riserva dovrebbero essere disciplinati da regole specifiche. Nel rispetto del principio secondo cui il bilancio dell’Unione è stabilito annualmente, il presente regolamento, tenendo conto della natura eccezionale e specifica della riserva, dovrebbe prevedere la possibilità di riportare i fondi inutilizzati oltre a quelli stabiliti nel regolamento finanziario, massimizzando in tal modo la capacità della riserva di far fronte alle conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall’Unione per gli Stati membri, anche a livello regionale e locale, e le loro economie.

(18)

Per consentire agli Stati membri di mobilitare le risorse aggiuntive e garantire mezzi finanziari sufficienti per attuare rapidamente le misure nell’ambito della riserva, dovrebbe essere erogato un importo considerevole a titolo di prefinanziamento in tre rate: nel 2021, nel 2022 e nel 2023. La metodologia di ripartizione delle risorse della riserva dovrebbe tenere conto dell’importanza della pesca nella zona economica esclusiva del Regno Unito, dell’importanza degli scambi commerciali con il Regno Unito e dell’importanza delle relazioni di vicinato per le regioni frontaliere marittime con il Regno Unito e le loro comunità, sulla base di statistiche attendibili e ufficiali. Data l’unicità dell’evento rappresentato dal recesso del Regno Unito dall’Unione e l’incertezza che ha caratterizzato aspetti chiave delle relazioni tra l’Unione e il Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione, è difficile prevedere quali misure appropriate gli Stati membri dovranno adottare rapidamente per contrastare gli effetti del recesso. È pertanto necessario concedere agli Stati membri una certa flessibilità e, in particolare, consentire alla Commissione di adottare la decisione di finanziamento che prevede il prefinanziamento senza l’obbligo, ai sensi dell’articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario, di fornire una descrizione delle azioni da finanziare.

(19)

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e prima dell’erogazione della prima rata del prefinanziamento, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione l’identità degli organismi designati e dell’organismo al quale sarà versato il prefinanziamento, e confermare che le descrizioni dei sistemi di gestione e controllo della riserva sono state redatte.

(20)

Per garantire parità di trattamento a tutti gli Stati membri, è opportuno prevedere un unico termine per la presentazione delle domande di contributo finanziario a carico della riserva applicabile a tutti gli Stati membri. La natura specifica della riserva e il periodo di attuazione relativamente breve giustificano l’istituzione di un periodo di riferimento su misura e renderebbero sproporzionato l’obbligo per gli Stati membri di trasmettere, su base annua, la documentazione richiesta all’articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario. Poiché, inoltre, i rischi per il bilancio dell’Unione sono attenuati dall’obbligo per gli Stati membri di avvalersi per la riserva di un sistema di gestione e di controllo affidabile già esistente o, se del caso, di istituirlo, è giustificato derogare all’obbligo per gli Stati membri di presentare la documentazione richiesta entro il mese di febbraio o marzo di ogni anno. Per consentire alla Commissione di verificare la correttezza dell’utilizzo del contributo finanziario a carico della riserva, gli Stati membri dovrebbero inoltre essere tenuti a presentare, nell’ambito della domanda di contributo finanziario a carico della riserva, relazioni di attuazione con maggiori dettagli sulle azioni finanziate, che descrivano le conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall’Unione per le imprese e i settori economici, gli elementi contabili, una sintesi delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, una dichiarazione di gestione e un parere di un organismo di audit indipendente redatto conformemente alle norme in materia di audit riconosciute a livello internazionale.

(21)

In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (12), è opportuno che la riserva sia valutata in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico delle autorità nazionali, regionali e locali, e l’eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti della riserva sul terreno.

(22)

Per garantire parità di trattamento a tutti gli Stati membri e coerenza nella valutazione delle domande di contributo finanziario a carico della riserva, la Commissione dovrebbe esaminare le domande in blocco. In particolare dovrebbe esaminare l’ammissibilità e l’esattezza delle spese dichiarate, il collegamento diretto delle conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall’Unione con le misure attuate e le disposizioni messe in atto dallo Stato membro interessato per evitare doppi finanziamenti. La Commissione dovrebbe valutare il contenuto della relazione di attuazione in modo proporzionato, tenendo conto delle spese totali incluse nella domanda di contributo finanziario a carico della riserva. Dopo aver valutato le domande di contributo finanziario a carico della riserva, la Commissione dovrebbe liquidare il prefinanziamento versato, recuperare l’importo non utilizzato e decidere in merito ai pagamenti aggiuntivi entro i limiti della dotazione provvisoria. Data l’entità dello shock economico previsto, gli importi non utilizzati della dotazione provvisoria dovrebbero essere messi a disposizione degli Stati membri il cui importo totale accettato supera la rispettiva dotazione provvisoria.

(23)

In considerazione della natura eccezionale e specifica della riserva e dei suoi obiettivi, la Commissione dovrebbe assistere gli Stati membri nell’individuare le misure per contrastare le conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall’Unione, compreso il modo in cui valutare il collegamento diretto della spesa con il recesso.

(24)

Al fine di garantire il corretto funzionamento della gestione concorrente, è opportuno che gli Stati membri istituiscano un sistema di gestione e controllo della riserva. Ciascuno Stato membro dovrebbe designare un organismo o, qualora richiesto dal quadro costituzionale dello Stato membro, più organismi responsabili della gestione della riserva, e un organismo di audit separato e indipendente, e comunicare alla Commissione l’identità dell’organismo o degli organismi designati. Gli Stati membri dovrebbero potersi avvalere di organismi designati esistenti, al livello territoriale appropriato, e di sistemi di gestione e controllo già esistenti ai fini dell’attuazione dei finanziamenti della politica di coesione o del Fondo di solidarietà dell’Unione europea istituito dal regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio (13). È necessario precisare le responsabilità degli Stati membri e stabilire le prescrizioni specifiche per gli organismi designati.

(25)

Al fine di rafforzare la protezione del bilancio dell’Unione, la Commissione dovrebbe mettere a disposizione un sistema di informazione e sorveglianza integrato e interoperabile, comprensivo di strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio per accedere ai dati pertinenti e analizzarli, e dovrebbe incoraggiarne l’utilizzo ai fini di un’applicazione generalizzata da parte degli Stati membri.

(26)

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, gli Stati membri potrebbero rimborsare coloro che beneficiano di un contributo finanziario a carico della riserva mediante opzioni semplificate in materia di costi, quali tassi fissi, importi forfettari o costi unitari, ove tali opzioni costituiscano indicatori attendibili dei costi reali.

(27)

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (15), (Euratom, CE) n. 2185/96 (16) e (UE) 2017/1939 del Consiglio (17), gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, laddove opportuno, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (18). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, laddove opportuno, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione di fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

(28)

Al fine di attenuare l’impatto negativo sulle imprese e sui settori economici e per evitare strozzature amministrative, gli Stati membri e le regioni dovrebbero orientare le loro campagne di informazione per sensibilizzare in merito al contributo dell’Unione a carico della riserva e, poiché le attività di trasparenza, comunicazione e visibilità sono essenziali per rendere l’azione dell’Unione visibile sul campo, informare di conseguenza il pubblico. Tali attività dovrebbero basarsi su informazioni precise e aggiornate.

(29)

Al fine di migliorare la trasparenza sull’utilizzo del contributo dell’Unione a carico della riserva, la Commissione dovrebbe presentare una relazione finale sull’attuazione della riserva al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

(30)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi per stabilire quali siano le risorse finanziarie disponibili per ciascuno Stato membro.

(31)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) e ha espresso un parere il 14 aprile 2021.

(32)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire mantenere la coesione economica, sociale e territoriale e fornire agli Stati membri uno strumento di solidarietà per far fronte agli effetti del recesso del Regno Unito dall’Unione che colpiscono l’Unione nel suo insieme, sebbene con una gravità diversa a seconda delle regioni e dei settori, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(33)

Alla luce dell’esigenza preminente di contrastare tempestivamente le conseguenze economiche, sociali, territoriali e, ove opportuno, ambientali negative del recesso del Regno Unito dall’Unione negli Stati membri, compresi le loro regioni e comunità locali e i settori, in particolare quelli più duramente colpiti dal recesso, e per attenuare il relativo impatto negativo sulla coesione economica, sociale e territoriale, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit («riserva»).

2.   Stabilisce gli obiettivi della riserva, le sue risorse, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole per la sua attuazione, compresa l’ammissibilità delle spese, la gestione e il controllo e la gestione finanziaria.

Articolo 2

Obiettivi

1.   La riserva fornisce sostegno per contrastare le conseguenze economiche, sociali, territoriali e, ove opportuno, ambientali negative del recesso del Regno Unito dall’Unione negli Stati membri, compresi le loro regioni e comunità locali e i settori, in particolare quelli più duramente colpiti dal recesso, e per attenuare il relativo impatto negativo sulla coesione economica, sociale e territoriale.

2.   Gli obiettivi della riserva sono perseguiti in linea con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all’articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell’accordo di Parigi e del principio «non arrecare un danno significativo».

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«periodo di riferimento»: il periodo di riferimento di cui all’articolo 63, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario, compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023;

2)

«diritto applicabile»: il diritto dell’Unione e il diritto nazionale relativo alla sua applicazione;

3)

«irregolarità»: qualsiasi violazione del diritto applicabile derivante da un’azione o un’omissione di un soggetto pubblico o privato coinvolto nell’attuazione del contributo finanziario a carico della riserva, comprese le autorità degli Stati membri, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell’Unione mediante l’imputazione di spese indebite al bilancio dell’Unione;

4)

«irregolarità sistemica»: qualsiasi irregolarità, che può essere di natura ricorrente, con un’elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di misure;

5)

«errori totali»: la somma degli errori casuali estrapolati e, se del caso, degli errori sistemici delimitati e degli errori anomali non corretti;

6)

«tasso di errore totale»: tutti gli errori divisi per la popolazione sottoposta ad audit;

7)

«tasso di errore residuo»: tutti gli errori diminuiti delle rettifiche finanziarie applicate dallo Stato membro al fine di ridurre i rischi individuati dall’autorità di audit, divisi per le spese da dichiarare nella domanda di contributo finanziario a carico della riserva;

8)

«delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte ai sensi dell’articolo 2, punto 61 bis), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (20);

9)

«territori a statuto speciale»: nel contesto del presente regolamento, a seconda del caso, i territori britannici d’oltremare e le dipendenze della Corona.

Articolo 4

Copertura geografica e risorse della riserva

1.   Tutti gli Stati membri sono ammissibili al sostegno a carico della riserva.

2.   L’importo massimo delle risorse della riserva ammonta a 5 470 435 000 EUR a prezzi correnti.

3.   Le risorse di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono assegnate in via provvisoria, in stanziamenti sia di impegno sia di pagamento, secondo la metodologia indicata all’allegato I. Esse sono messe a disposizione come segue:

a)

un prefinanziamento di 4 321 749 000 EUR a prezzi correnti è messo a disposizione e versato in tre rate pari a 1 697 933 000 EUR nel 2021, 1 298 919 000 EUR nel 2022 e 1 324 897 000 EUR nel 2023 conformemente all’articolo 9;

b)

il restante importo di 1 148 686 000 EUR a prezzi correnti, assegnato in via provvisoria, è messo a disposizione nel 2025 conformemente all’articolo 12.

Gli importi di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo sono considerati prefinanziamenti ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento finanziario.

4.   Gli Stati membri la cui dotazione provvisoria di risorse della riserva comporta un importo superiore a 10 milioni di EUR determinato sulla base del fattore relativo al pesce catturato nella zona economica esclusiva del Regno Unito spendono almeno il 50 % di tale importo, o il 7 % del loro importo provvisoriamente assegnato, se inferiore, per sostenere le comunità costiere locali e regionali, compreso il settore della pesca, in particolare il settore della pesca costiera su piccola scala che dipende dalle attività di pesca.

Se la dotazione provvisoria non è interamente utilizzata, gli importi da spendere per lo scopo di cui al primo comma sono ridotti proporzionalmente.

Se l’importo da spendere per sostenere le comunità costiere locali e regionali non è interamente utilizzato a tal fine, il 50 % dell’importo inutilizzato è dedotto nel calcolo dell’importo totale accettato.

L’importo delle spese ammissibili accettate, quale indicato all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), specifica, se del caso, l’importo delle spese accettato per sostenere le comunità costiere locali e regionali.

La domanda di contributo finanziario a carico della riserva comprende una ripartizione delle spese sostenute e pagate per misure a sostegno delle comunità costiere locali e regionali, conformemente all’allegato II.

5.   La Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, gli importi provvisori assegnati a ciascuno Stato membro sulla base dei criteri indicati nell’allegato I. Tale atto di esecuzione stabilisce anche l’importo minimo delle risorse da spendere in conformità del paragrafo 4.

CAPO II

Ammissibilità, assistenza tecnica ed esclusione dal sostegno

Articolo 5

Ammissibilità

1.   Il contributo finanziario a carico della riserva sostiene unicamente le misure attuate specificamente dagli Stati membri, anche a livello regionale e locale, per contribuire agli obiettivi stabiliti all’articolo 2 e può riguardare, in particolare:

a)

misure di sostegno alle imprese private e pubbliche, in particolare le PMI, ai lavoratori autonomi, alle comunità e alle organizzazioni locali che hanno subito ripercussioni negative a causa del recesso del Regno Unito dall’Unione;

b)

misure di sostegno dei settori economici più duramente colpiti dal recesso del Regno Unito dall’Unione;

c)

misure di sostegno alle imprese e alle comunità e organizzazioni regionali e locali, compresa la pesca costiera su piccola scala, dipendenti dalla pesca nelle acque del Regno Unito, nelle acque dei territori a statuto speciale o nelle acque soggette ad accordi di pesca con Stati costieri in cui le possibilità di pesca delle flotte dell’Unione sono state ridotte in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione;

d)

misure di sostegno alla creazione e protezione di posti di lavoro, compresi posti di lavoro verdi, regimi di riduzione dell’orario lavorativo, riqualificazione professionale e formazione nei settori più duramente colpiti dal recesso del Regno Unito dall’Unione;

e)

misure volte a garantire il funzionamento dei controlli alle frontiere, doganali, sanitari e fitosanitari, di sicurezza e della pesca, nonché la riscossione delle imposte indirette, compresi il personale supplementare e la relativa formazione e le infrastrutture;

f)

misure volte ad agevolare regimi di certificazione e autorizzazione di prodotti, a fornire assistenza al fine di soddisfare i requisiti in materia di stabilimento, ad agevolare l’etichettatura e la marcatura, ad esempio in relazione alle norme di sicurezza, sanitarie e ambientali, e a fornire assistenza in materia di riconoscimento reciproco;

g)

misure in materia di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle imprese in merito alle modifiche dei loro diritti ed obblighi in conseguenza del recesso del Regno Unito dall’Unione;

h)

misure volte a reintegrare i cittadini dell’Unione e le persone aventi il diritto di soggiornare nel territorio dell’Unione che hanno lasciato il Regno Unito a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione.

2.   Le spese sono ammissibili a un contributo finanziario a carico della riserva se sono sostenute e pagate da autorità pubbliche negli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale, compresi i pagamenti a favore di soggetti pubblici o privati, durante il periodo di riferimento per le misure attuate nello Stato membro interessato o a beneficio dello stesso.

3.   Nel definire le misure di sostegno, gli Stati membri tengono conto del diverso impatto del recesso del Regno Unito dall’Unione sulle diverse regioni e comunità locali e concentrano il contributo finanziario a carico della riserva su quelle più duramente colpite dal recesso, tenendo conto del principio di partenariato e incoraggiando un dialogo multilivello con le autorità e le comunità locali e regionali delle regioni e dei settori più duramente colpiti dal recesso, le parti sociali e la società civile, se del caso, e in conformità al loro quadro istituzionale, giuridico e finanziario.

4.   Nel definire le misure di sostegno nell’ambito della pesca, gli Stati membri tengono conto degli obiettivi della politica comune della pesca, assicurandosi che tali misure contribuiscano alla gestione sostenibile degli stock ittici e si adoperano per sostenere i pescatori più duramente colpiti dal recesso del Regno Unito dall’Unione, in particolare la pesca costiera su piccola scala.

5.   Le misure di cui al paragrafo 1 rispettano il diritto applicabile.

6.   Le misure ammissibili a norma del paragrafo 1 possono essere sostenute da altri fondi e programmi dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

7.   Gli Stati membri restituiscono il contributo a carico della riserva a un’azione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, se entro cinque anni dal pagamento finale ai beneficiari del contributo finanziario a carico della riserva o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, l’azione subisce uno degli eventi seguenti:

a)

cessazione di un’attività produttiva o trasferimento di un’attività produttiva al di fuori dello Stato membro in cui ha ricevuto un contributo finanziario a carico della riserva;

b)

cambio di proprietà di un’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un’impresa o a un organismo di diritto pubblico;

c)

modifica sostanziale che ne alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli Stati membri possono ridurre il termine stabilito al primo comma a tre anni nei casi che riguardano il mantenimento di investimenti o di posti di lavoro creati da PMI.

Il presente paragrafo non si applica ad azioni per le quali si verifichi la cessazione di un’attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

Articolo 6

Assistenza tecnica

1.   Il 2,5 % del contributo finanziario a carico della riserva per ciascuno Stato membro è versato a titolo di assistenza tecnica per la gestione, il monitoraggio, l’informazione e la comunicazione, il controllo e l’audit della riserva, anche a livello regionale e locale, a seconda dei casi.

2.   L’assistenza tecnica è calcolata forfettariamente applicando il fattore 25/975 all’importo delle spese ammissibili accettate dalla Commissione a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera a).

Articolo 7

Esclusione dal sostegno

La riserva non sostiene l’IVA e le spese a sostegno della delocalizzazione di cui all’articolo 3, punto 8).

CAPO III

Gestione finanziaria

Articolo 8

Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione

1.   Il contributo finanziario a carico della riserva a favore di uno Stato membro è eseguito nell’ambito della gestione concorrente conformemente all’articolo 63 del regolamento finanziario.

2.   Gli Stati membri utilizzano il contributo finanziario a carico della riserva per attuare le misure di cui all’articolo 5 al fine di fornire forme di sostegno non rimborsabili. Il contributo dell’Unione assume la forma di rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati dalle autorità pubbliche negli Stati membri, compresi i pagamenti a favore di soggetti pubblici o privati, per le misure attuate, e di finanziamenti forfettari per l’assistenza tecnica.

3.   Gli impegni e i pagamenti a norma del presente regolamento sono subordinati alla disponibilità di finanziamenti.

4.   In deroga all’articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario, la documentazione di cui a tali disposizioni è presentata una sola volta, a norma dell’articolo 10 del presente regolamento.

5.   In deroga all’articolo 12 del regolamento finanziario, gli stanziamenti d’impegno e di pagamento non utilizzati a norma del presente regolamento sono riportati automaticamente e possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2026. Gli stanziamenti riportati sono utilizzati in via prioritaria nel corso dell’esercizio successivo.

Articolo 9

Prefinanziamento

1.   Previa ricezione delle informazioni richieste a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento, la Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, la ripartizione per Stato membro delle risorse di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento. Tale atto di esecuzione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento finanziario e l’impegno giuridico ai sensi di tale regolamento. In deroga all’articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la decisione di finanziamento non contiene una descrizione delle azioni da finanziare.

2.   Gli impegni di bilancio dell’Unione nei confronti di ciascuno Stato membro sono assunti dalla Commissione in rate annuali nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023.

In deroga all’articolo 111, paragrafo 2, del regolamento finanziario, gli impegni di bilancio per la prima rata seguono l’adozione dell’atto di esecuzione che costituisce l’impegno giuridico della Commissione.

3.   La Commissione versa la rata per il 2021 del prefinanziamento entro 30 giorni dalla data di adozione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le rate del prefinanziamento per il 2022 e il 2023 sono versate dalla Commissione rispettivamente entro il 30 aprile 2022 e il 30 aprile 2023. La liquidazione del prefinanziamento è effettuata conformemente all’articolo 12.

4.   Gli importi assegnati ma non versati a titolo di prefinanziamento sono riportati e utilizzati per pagamenti aggiuntivi a norma dell’articolo 12, paragrafo 6.

Articolo 10

Presentazione delle domande di contributo finanziario a carico della riserva

1.   Ogni Stato membro presenta alla Commissione una domanda di contributo finanziario a carico della riserva entro il 30 settembre 2024. La Commissione valuta tali domande e stabilisce se agli Stati membri siano dovuti la dotazione provvisoria restante e importi aggiuntivi o se dagli Stati membri debbano essere recuperati importi a norma dell’articolo 12.

2.   Se uno Stato membro non presenta domanda di contributo finanziario a carico della riserva entro il 30 settembre 2024, la Commissione recupera l’importo totale versato a tale Stato membro a titolo di prefinanziamento.

Articolo 11

Contenuto della domanda di contributo finanziario a carico della riserva

1.   La domanda di contributo finanziario a carico della riserva è redatta sulla base del modello di cui all’allegato II e contiene informazioni sulla spesa totale sostenuta e pagata dalle autorità pubbliche negli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale, compresa la distribuzione territoriale delle spese nelle regioni di livello NUTS 2, se pertinente, e sui valori degli indicatori di risultato relativi alle misure attuate. È accompagnata dalla documentazione di cui all’articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario e da una relazione di attuazione.

2.   La relazione di attuazione della riserva comprende:

a)

una descrizione dell’impatto negativo del recesso del Regno Unito dall’Unione in termini economici, sociali, territoriali e, se del caso, ambientali compresa l’individuazione dei settori, delle regioni, delle aree e, ove opportuno, delle comunità locali più duramente colpiti dal recesso;

b)

una descrizione delle misure attuate per contrastare le conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall’Unione, nella misura in cui tali misure hanno attenuato l’impatto regionale e settoriale di cui alla lettera a) e del modo in cui sono state attuate;

c)

una giustificazione dell’ammissibilità delle spese sostenute e pagate e del loro legame diretto con il recesso del Regno Unito dall’Unione;

d)

una descrizione delle disposizioni messe in atto per evitare doppi finanziamenti e per garantire la complementarità con altri strumenti dell’Unione e con i finanziamenti nazionali;

e)

una descrizione del contributo delle misure alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ad essi.

3.   Il riepilogo di cui all’articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario indica il tasso di errore totale e il tasso di errore residuo per le spese figuranti nella domanda di contributo finanziario a carico della riserva presentata alla Commissione a seguito delle azioni correttive intraprese.

Articolo 12

Liquidazione del prefinanziamento della dotazione provvisoria rimanente e calcolo degli importi aggiuntivi dovuti agli Stati membri

1.   La Commissione valuta la domanda di cui all’articolo 11 e si accerta che sia completa, precisa e veritiera. Nel calcolare il contributo finanziario a carico della riserva dovuto allo Stato membro, la Commissione esclude dal finanziamento dell’Unione le spese per le misure attuate o per le quali sono stati erogati fondi in violazione del diritto applicabile.

2.   Sulla base della sua valutazione la Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione:

a)

l’importo della spesa ammissibile accettata;

b)

l’importo per l’assistenza tecnica calcolato in conformità dell’articolo 6, paragrafo 2;

c)

la somma degli importi di cui alle lettere a) e b) («importo totale accettato);

d)

se allo Stato membro è dovuto l’importo provvisoriamente assegnato a norma dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 4, paragrafo 5 («dotazione provvisoria»), in linea con il paragrafo 3 del presente articolo, o se vi sono importi da recuperare a norma del paragrafo 6 del presente articolo.

3.   Se l’importo totale accettato supera l’importo del prefinanziamento versato, a tale Stato membro è dovuto un importo proveniente dall’assegnazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), fino al raggiungimento dell’importo della dotazione provvisoria per tale Stato membro.

4.   Per quanto riguarda gli importi dovuti a norma del paragrafo 3 del presente articolo, l’atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento finanziario e l’impegno giuridico ai sensi di tale regolamento.

5.   La Commissione liquida il prefinanziamento e versa l’eventuale importo dovuto agli Stati membri entro 30 giorni dall’adozione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 2.

6.   La Commissione mette a disposizione eventuali risorse non utilizzate della dotazione provvisoria per pagamenti supplementari, aumentando proporzionalmente i contributi finanziari a carico della riserva versati agli Stati membri il cui importo totale accettato supera la rispettiva dotazione provvisoria. Le risorse non utilizzate sono costituite dagli importi riportati a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, dalla parte rimanente della dotazione provvisoria di uno Stato membro il cui importo totale accettato è inferiore alla sua dotazione provvisoria e dagli importi risultanti dai recuperi effettuati a norma del secondo comma del presente paragrafo.

Se l’importo totale accettato è inferiore al prefinanziamento versato allo Stato membro interessato, la differenza è recuperata a norma del regolamento finanziario. Gli importi recuperati sono trattati come entrate con destinazione specifica interne a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario.

Se la somma degli importi aggiuntivi calcolati per tutti gli Stati membri il cui importo totale accettato supera la rispettiva dotazione provvisoria è superiore alle risorse disponibili ai sensi del primo comma, i contributi finanziari a carico della riserva per gli importi che superano le dotazioni provvisorie sono ridotti proporzionalmente.

Qualora i pagamenti supplementari agli Stati membri il cui importo totale accettato supera la rispettiva dotazione provvisoria siano stati effettuati a un tasso del 100 %, eventuali importi rimanenti sono riversati nel bilancio dell’Unione.

7.   La Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, gli importi aggiuntivi dovuti a norma del paragrafo 6, primo comma, del presente articolo. Tale atto di esecuzione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento finanziario e l’impegno giuridico ai sensi di tale regolamento. La Commissione versa gli eventuali importi aggiuntivi dovuti entro 30 giorni dall’adozione di tale atto di esecuzione.

8.   Prima dell’adozione degli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 7, la Commissione informa lo Stato membro interessato della sua valutazione e lo invita a trasmettere le proprie osservazioni entro due mesi dal momento in cui informa lo Stato membro delle sue conclusioni provvisorie.

Articolo 13

Uso dell’euro

Gli importi dichiarati dagli Stati membri alla Commissione nella domanda di contributo finanziario a carico della riserva sono espressi in euro. Gli Stati membri la cui moneta non è l’euro convertono in euro gli importi indicati nella domanda di contributo finanziario a carico della riserva utilizzando il tasso di cambio contabile mensile, stabilito dalla Commissione, del mese durante il quale le spese sono registrate nei sistemi contabili dell’organismo o degli organismi responsabili della gestione del contributo finanziario a carico della riserva.

CAPO IV

Sistemi di gestione e di controllo della riserva

Articolo 14

Gestione e controllo

1.   Nell’espletare le funzioni connesse all’esecuzione della riserva, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, comprese misure legislative, regolamentari e amministrative, per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, vale a dire:

a)

designano un organismo o, ove richiesto dal quadro costituzionale dello Stato membro, degli organismi responsabili della gestione del contributo finanziario a carico della riserva e un organismo di audit indipendente conformemente all’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento finanziario, e sorvegliano tali organismi;

b)

istituiscono sistemi di gestione e di controllo della riserva conformi ai principi di sana gestione finanziaria e ne garantiscono l’efficace funzionamento;

c)

redigono una descrizione dei sistemi di gestione e controllo della riserva avvalendosi del modello di cui all’allegato III, la tengono aggiornata e la mettono a disposizione della Commissione su richiesta;

d)

comunicano alla Commissione l’identità dell’organismo o degli organismi designati e dell’organismo al quale sarà versato il prefinanziamento e confermano che le descrizioni dei sistemi di gestione e controllo della riserva sono state redatte, entro il 10 dicembre 2021;

e)

si accertano che le spese sostenute a titolo di altri fondi e programmi dell’Unione non siano incluse nel sostegno a carico della riserva;

f)

prevengono, individuano e rettificano le irregolarità e le frodi ed evitano i conflitti di interesse; tali azioni comprendono la raccolta di informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti conformemente al punto 4, lettera a), dell’allegato III; le norme relative alla raccolta e al trattamento di tali dati devono essere conformi alle norme applicabili in materia di protezione dei dati;

g)

cooperano con la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO.

L’uso dei dati di cui alla lettera f) e l’accesso agli stessi sono limitati agli organismi di cui alla lettera a), alla Commissione, all’OLAF, alla Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, all’EPPO.

Gli Stati membri e la Commissione sono autorizzati a trattare i dati personali solo se necessario ai fini dell’adempimento dei rispettivi obblighi ai sensi del presente regolamento e trattano i dati personali in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) o al regolamento (UE) 2018/1725, a seconda dei casi.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati membri possono avvalersi di organismi, al livello territoriale appropriato, e di sistemi di gestione e controllo già esistenti per l’attuazione dei finanziamenti della politica di coesione o del Fondo di solidarietà dell’Unione europea.

3.   L’organismo o gli organismi responsabili della gestione del contributo finanziario a carico della riserva:

a)

garantiscono il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente;

b)

stabiliscono criteri e procedure di selezione delle misure da finanziare e definiscono le condizioni per il contributo finanziario a carico della riserva;

c)

verificano che le misure finanziate a titolo della riserva siano attuate nel rispetto del diritto applicabile e delle condizioni per il contributo finanziario a carico della riserva e che le spese siano basate su documenti giustificativi verificabili;

d)

stabiliscono misure efficaci per evitare il doppio finanziamento degli stessi costi a carico della riserva e di altre fonti di finanziamento dell’Unione;

e)

provvedono alla pubblicazione a posteriori conformemente all’articolo 38, paragrafi da 2 a 6, del regolamento finanziario;

f)

utilizzano, per registrare e conservare in formato elettronico i dati sulle spese sostenute che devono essere oggetto del contributo finanziario a carico della riserva, un sistema contabile che fornisca tempestivamente informazioni precise, complete e attendibili;

g)

tengono a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese che devono essere oggetto del contributo finanziario a carico della riserva per un periodo di cinque anni a decorrere dal termine ultimo per la presentazione della domanda di contributo finanziario a carico della riserva e inseriscono tale obbligo negli accordi con altri soggetti coinvolti nell’attuazione della riserva;

h)

ai fini del paragrafo 1, lettera f), raccolgono informazioni in formato elettronico standardizzato per consentire l’identificazione dei destinatari di un contributo finanziario a carico della riserva e dei loro titolari effettivi conformemente all’allegato III.

4.   L’organismo di audit indipendente sottopone ad audit il sistema di gestione e controllo della riserva ed effettua audit delle misure finanziate al fine di fornire alla Commissione garanzie indipendenti in merito all’efficace funzionamento di tale sistema e alla legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione.

Le attività di audit sono svolte in conformità delle norme riconosciute a livello internazionale.

Gli audit delle misure finanziate riguardano le spese sulla base di un campione. Tale campione è rappresentativo e basato su metodi di campionamento statistici.

Se una popolazione è composta da meno di 300 unità di campionamento, può essere utilizzato un metodo di campionamento non statistico secondo il giudizio professionale dell’organismo di audit indipendente. In tali casi, la dimensione del campione deve essere sufficiente a consentire all’organismo di audit indipendente di redigere un parere di audit valido. Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 10 % delle unità di campionamento della popolazione nel periodo di riferimento, selezionate in modo casuale.

5.   La Commissione può effettuare audit in loco presso qualunque soggetto coinvolto nell’attuazione della riserva per quanto riguarda le misure finanziate a titolo della riserva e ha accesso ai documenti giustificativi relativi alle spese che devono essere coperte dal contributo finanziario a carico della riserva.

6.   La Commissione presta particolare attenzione all’istituzione del sistema di gestione e controllo della riserva laddove gli Stati membri non si avvalgano degli organismi esistenti designati per l’attuazione dei finanziamenti della politica di coesione o del Fondo di solidarietà dell’Unione europea. Qualora siano individuati rischi, la Commissione effettua una valutazione per garantire che il sistema di gestione e controllo della riserva funzioni efficacemente nel garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. La Commissione informa lo Stato membro interessato delle sue conclusioni provvisorie e lo invita a presentare le proprie osservazioni entro due mesi dal momento in cui informa lo Stato membro delle sue conclusioni provvisorie.

Articolo 15

Rettifiche finanziarie

1.   Le rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera f), consistono nella soppressione totale o parziale del contributo finanziario a carico della riserva. Gli Stati membri recuperano qualunque somma persa a causa di irregolarità individuate.

2.   La Commissione adotta i provvedimenti opportuni per garantire che gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’esclusione dal finanziamento dell’Unione degli importi irregolari presentati alla Commissione nella domanda di cui all’articolo 11 del presente regolamento e, qualora siano successivamente individuate irregolarità, mediante il recupero degli importi indebitamente versati a norma dell’articolo 101 del regolamento finanziario.

3.   La Commissione basa le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità individuati e tiene conto dell’eventuale natura sistemica dell’irregolarità. Qualora non sia possibile quantificare con precisione l’importo delle spese irregolari o qualora la Commissione concluda che il sistema di gestione e controllo della riserva non funziona efficacemente per salvaguardare la legittimità e la regolarità della spesa, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione. La Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità delle irregolarità e delle loro implicazioni finanziarie per il bilancio dell’Unione.

4.   Prima dell’applicazione delle rettifiche finanziarie attraverso il recupero degli importi indebitamente versati, la Commissione informa lo Stato membro interessato della sua valutazione e lo invita a trasmettere le proprie osservazioni entro due mesi dal momento in cui informa lo Stato membro delle sue conclusioni provvisorie.

CAPO V

Disposizioni finali

Articolo 16

Informazione e comunicazione

Spetta agli Stati membri e alle rispettive autorità regionali e locali, se del caso, informare e sensibilizzare i cittadini dell’Unione, compresi i potenziali beneficiari della riserva, in merito al ruolo, ai risultati e all’impatto del contributo dell’Unione a carico della riserva attraverso azioni di informazione e comunicazione e, in tale contesto, sensibilizzare in merito ai cambiamenti derivanti dal recesso del Regno Unito dall’Unione.

Articolo 17

Valutazione e relazioni

1.   Entro giugno 2024 la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sullo stato di avanzamento del processo di attuazione del presente regolamento, sulla base delle informazioni disponibili.

2.   Entro il 30 giugno 2027 la Commissione procede a una valutazione per esaminare l’efficacia, l’efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto unionale della riserva. La Commissione può avvalersi di tutte le informazioni pertinenti già disponibili in conformità dell’articolo 128 del regolamento finanziario.

3.   Entro il 30 giugno 2028 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull’attuazione della riserva.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 6 ottobre 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. LOGAR


(1)  GU C 155 del 30.4.2021, pag. 52.

(2)  GU C 175 del 7.5.2021, pag. 69.

(3)  GU C 101 del 23.3.2021, pag. 1.

(4)  Posizione del Parlamento europeo del 15 settembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 settembre 2021.

(5)  Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).

(6)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(7)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

(8)  Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(10)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1).

(12)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(13)  Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

(14)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(15)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(16)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(17)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(18)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(19)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(20)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(21)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).


ALLEGATO I

Metodologia di ripartizione delle risorse della riserva stabilita all’articolo 4, paragrafo 3

Le risorse della riserva sono distribuite tra gli Stati membri in base alla metodologia seguente.

1.

La quota spettante a ciascuno Stato membro delle risorse della riserva è determinata dalla somma di un fattore relativo al pesce catturato nella zona economica esclusiva del Regno Unito, un fattore relativo al commercio con il Regno Unito e un fattore legato alla popolazione delle regioni marittime confinanti con il Regno Unito.

2.

Il fattore relativo al pesce catturato nella zona economica esclusiva del Regno Unito è utilizzato per assegnare 656 452 200 EUR. Il fattore relativo al commercio con il Regno Unito è utilizzato per assegnare 4 540 461 050 EUR. Il fattore relativo alle regioni marittime confinanti con il Regno Unito è utilizzato per assegnare 273 521 750 EUR. Ciascuno di tali importi è espresso in prezzi correnti.

3.

Il fattore relativo al pesce catturato nella zona economica esclusiva del Regno Unito è ottenuto in base ai criteri seguenti e con l’applicazione del procedimento seguente:

a)

percentuale di ciascuno Stato membro del valore totale del pesce catturato nella zona economica esclusiva del Regno Unito;

b)

tali percentuali sono incrementate nel caso degli Stati membri i cui settori della pesca sono dipendenti in misura superiore alla media dal pesce catturato nella zona economica esclusiva del Regno Unito e ridotte nel caso degli Stati membri i cui settori della pesca sono dipendenti in misura inferiore alla media, come indicato di seguito:

i)

per ciascuno Stato membro il valore del pesce catturato nella zona economica esclusiva del Regno Unito, in percentuale del valore totale del pesce catturato da tale Stato membro, è espresso come indice della media dell’Unione («indice di dipendenza»);

ii)

la percentuale originaria del valore del pesce catturato nella zona economica esclusiva del Regno Unito è adeguata mediante moltiplicazione per l’indice di dipendenza dello Stato membro con una ponderazione del 75 %;

iii)

tali percentuali così adeguate sono riportate in scala affinché il totale di tutte le percentuali degli Stati membri sia pari al 100 %.

4.

Il fattore relativo al commercio con il Regno Unito è determinato con l’applicazione del procedimento seguente:

a)

il commercio di ciascuno Stato membro con il Regno Unito è espresso come percentuale del commercio dell’Unione con il Regno Unito (il commercio è la somma delle importazioni ed esportazioni di merci e servizi);

b)

per valutare l’importanza relativa dei flussi commerciali con il Regno Unito per ciascuno Stato membro, il totale di tali flussi commerciali è espresso come percentuale del prodotto interno lordo (PIL) di ciascuno Stato membro e successivamente espresso come indice della media dell’Unione («indice di dipendenza»);

c)

la percentuale originaria del commercio con il Regno Unito è adeguata mediante moltiplicazione per l’indice di dipendenza dello Stato membro con una ponderazione del 75 %;

d)

tali percentuali così adeguate sono riportate in scala affinché il totale di tutte le percentuali degli Stati membri sia pari al 100 %;

e)

le percentuali così ottenute sono adeguate mediante divisione per il reddito nazionale lordo (RNL) pro capite dello Stato membro (in parità di potere di acquisto) espresso come percentuale dell’RNL medio pro capite dell’Unione (media indicata come 100 %);

f)

le percentuali così adeguate sono riportate in scala affinché il totale di tutte le percentuali sia pari al 100 %, con la condizione che nessuno Stato membro possa superare la percentuale del 25 % del totale dell’Unione; le risorse portate in diminuzione per effetto di tale massimale sono ridistribuite agli altri Stati membri in proporzione alle loro percentuali senza applicazione del massimale;

g)

se applicando tale calcolo la dotazione di uno Stato membro supera lo 0,36 % del suo RNL (misurato in euro), la dotazione di tale Stato è limitata al massimale dello 0,36 % del suo RNL; le risorse portate in diminuzione per effetto di tale massimale sono ridistribuite agli altri Stati membri in proporzione alle loro percentuali senza applicazione del massimale;

h)

se applicando il calcolo di cui alla lettera g) si ottiene un’intensità degli aiuti superiore a 195 EUR per abitante, la dotazione di tale Stato membro è limitata a un’intensità massimale degli aiuti pari a 195 EUR per abitante; le risorse portate in diminuzione per effetto di tale massimale sono ridistribuite agli Stati membri che non hanno subito decurtazioni a norma delle lettere g) o h), in proporzione alle loro percentuali calcolate come alla lettera g).

5.

Il fattore relativo alle regioni marittime confinanti con il Regno Unito si ottiene calcolando la quota di ciascuno Stato membro rispetto alla popolazione totale delle regioni marittime confinanti con il Regno Unito. Le regioni marittime confinanti con il Regno Unito sono regioni di livello NUTS 3 lungo le frontiere costiere e altre regioni di livello NUTS 3 di cui almeno la metà della popolazione vive entro 25 km da tali frontiere costiere. Le frontiere costiere sono definite come coste situate a un massimo di 150 km dalle coste del Regno Unito.

6.

Al fine di calcolare la distribuzione delle risorse a carico della riserva:

a)

per il valore del pesce catturato nella zona economica esclusiva del Regno Unito il periodo di riferimento va dal 2015 al 2018;

b)

per il valore del pesce catturato nella zona economica esclusiva del Regno Unito in percentuale sul valore totale del pesce catturato da uno Stato membro il periodo di riferimento va dal 2015 al 2018;

c)

per il commercio il periodo di riferimento va dal 2017 al 2019;

d)

per l’RNL il periodo di riferimento va dal 2017 al 2019;

e)

per l’RNL pro capite (in parità di potere di acquisto) il periodo di riferimento va dal 2016 al 2018;

f)

per il PIL e per la popolazione totale degli Stati membri il periodo di riferimento va dal 2017 al 2019;

g)

per la popolazione delle regioni di livello NUTS 3 il periodo di riferimento è il 2017.


ALLEGATO II

Modello di domanda di contributo finanziario a carico della riserva, compresi elementi relativi ai conti

1.

Stato membro

 

2.

Data di presentazione della domanda

 

3.

Data della prima spesa

sostenuta in data

pagata in data

4.

Data dell’ultima spesa

sostenuta in data

pagata in data

5.

Importo del prefinanziamento ricevuto (in EUR)

 

6.

Organismo  (1) o organismi responsabili della gestione del contributo finanziario a carico della riserva

Persona responsabile e ruolo

Recapiti

 

7.

Organismo di audit indipendente

Persona responsabile e ruolo

Recapiti

 

8.

Organismo o organismi cui sono stati delegati compiti, se del caso

 

9.

Breve descrizione delle zone e dei settori colpiti dal recesso del Regno Unito dall’Unione e delle misure di risposta attuate

 

10.

Quando si svolge, una breve descrizione del dialogo multilivello

 

11.

Spesa totale sostenuta e pagata al netto degli importi portati in diminuzione

 

12.

Importi portati in diminuzione dallo Stato membro e motivi della diminuzione

 

13.

In particolare, tra gli importi portati in diminuzione di cui al punto 12, indicare gli importi rettificati in seguito a audit delle misure finanziate

 

14.

Totale delle spese presentate nella domanda di contributo finanziario a carico della riserva (in EUR) (14 = 11 – 12)

 

15.

In valuta nazionale

(se applicabile)

Per gli Stati membri la cui moneta non è l’euro: convertire tutti gli importi in euro ai tassi di cambio contabili mensili stabiliti dalla Commissione pubblicati all’indirizzo:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_it

16.

Tassi di cambio contabili mensili stabiliti dalla Commissione

 

17.

Distribuzione territoriale delle spese delle regioni di livello NUTS 2, se pertinente

 

18.

Ripartizione delle spese presentate nella domanda di contributo finanziario a carico della riserva, incluso l’importo delle risorse spese a norma dell’articolo 4, paragrafo 4 (presentare un elenco delle singole azioni finanziate a titolo di ciascuna misura e delle relative spese per ciascuna azione)

Ciascuna voce di spesa dovrebbe figurare una sola volta

EUR

Valuta nazionale (se applicabile)

Indicatori di output (indicare il numero)

18.1.

Misure di sostegno alle imprese private e pubbliche, in particolare le PMI, ai lavoratori autonomi, alle comunità e alle organizzazioni locali che hanno subito ripercussioni negative a causa del recesso del Regno Unito dall’Unione

 

 

Imprese (sostegno finanziario)

Imprese oggetto di sostegno (non finanziario)

Popolazione beneficiaria

18.2.

Misure di sostegno ai settori economici più duramente colpiti dal recesso del Regno Unito dall’Unione

 

 

Imprese (sostegno finanziario)

Imprese oggetto di sostegno (non finanziario)

18.3.

Misure di sostegno alle imprese e alle comunità e organizzazioni regionali e locali, compresa la pesca costiera su piccola scala, dipendenti dalla pesca nelle acque del Regno Unito, nelle acque dei territori a statuto speciale e nelle acque soggette ad accordi di pesca con Stati costieri in cui le possibilità di pesca delle flotte dell’Unione sono state ridotte a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione

 

 

Imprese (sostegno finanziario)

Imprese oggetto di sostegno (non finanziario)

Popolazione beneficiaria

18.4.

Misure di sostegno alla creazione e protezione di posti di lavoro, compresi i posti di lavoro verdi, attraverso regimi di riduzione dell’orario lavorativo, la riqualificazione professionale e la formazione nei settori più duramente colpiti dal recesso del Regno Unito dall’Unione

 

 

Partecipanti

18.5.

Misure per assicurare il funzionamento dei controlli di frontiera e di sicurezza, compresi il personale supplementare e la relativa formazione e le infrastrutture

 

 

Personale supplementare (in ETP)

Adeguamento delle infrastrutture fisiche (in m2)

18.6.

Misure per assicurare il funzionamento delle dogane e la riscossione delle imposte indirette, compresi il personale supplementare e la relativa formazione e le infrastrutture

 

 

Personale supplementare (in ETP)

Adeguamento delle infrastrutture fisiche (in m2)

18.7.

Misure per assicurare il funzionamento dei controlli sanitari e fitosanitari e nel settore della pesca, compresi il personale supplementare e la relativa formazione e le infrastrutture

 

 

Personale supplementare (in ETP)

Adeguamento delle infrastrutture fisiche (in m2)

18.8.

Misure per agevolare i regimi per la certificazione e l’autorizzazione di prodotti, per assistere nel soddisfacimento dei requisiti in materia di stabilimento, per facilitare l’etichettatura e la marcatura, ad esempio in relazione alle norme di sicurezza, sanitarie e ambientali, nonché per assistere nel riconoscimento reciproco

 

 

Imprese (sostegno finanziario)

Imprese oggetto di sostegno (non finanziario)

18.9.

Misure in materia di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle imprese sulle modifiche dei loro diritti ed obblighi in conseguenza del recesso del Regno Unito dall’Unione

 

 

Imprese oggetto di sostegno (non finanziario)

Popolazione interessata

18.10.

Misure volte a reintegrare i cittadini dell’Unione e le persone aventi il diritto di soggiornare nel territorio dell’Unione che hanno lasciato il Regno Unito in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione

 

 

Persone

18.11.

Altro (specificare)

 

 

 

19.

Fondi complementari dell’Unione ricevuti o richiesti per spese non iscritte nella presente domanda

Breve descrizione/importo (ad esempio utilizzo di finanziamenti della politica di coesione/REACT-EU/JTF/RRF/altro — specificare)

 

20.

In caso di ulteriori versamenti, indicare il soggetto giuridico e le coordinate bancarie complete con l’intestazione

☐ Conto usato in precedenza per ricevere versamenti provenienti dall’Unione

☐ Nuovo conto

Modello di dichiarazione di gestione che accompagna la domanda di contributo finanziario a carico della riserva

Io/Noi, sottoscritto/i [cognomi, nomi, titoli o funzioni], a capo dell’organismo responsabile della gestione del contributo finanziario a carico della riserva, sulla base dell’utilizzazione della riserva durante il periodo di riferimento, sulla base del mio/nostro personale giudizio nonché di tutte le informazioni di cui dispongo/disponiamo alla data della domanda presentata alla Commissione, comprese le risultanze delle verifiche svolte e degli audit delle spese incluse nella domanda presentata alla Commissione in relazione al periodo di riferimento, e considerati i miei/nostri obblighi a norma del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), con la presente dichiaro/dichiariamo che:

a)

le informazioni riportate nella domanda sono correttamente presentate, complete e accurate a norma dell’articolo 63 del regolamento finanziario;

b)

le spese iscritte nella domanda sono conformi al diritto applicabile e utilizzate per le finalità previste;

c)

i sistemi di controllo predisposti assicurano la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti.

Confermo/confermiamo che le irregolarità individuate nell’audit finale e nelle relazioni di controllo per il periodo di riferimento sono state trattate correttamente nella domanda. Inoltre confermo/confermiamo l’affidabilità dei dati relativi all’utilizzazione della riserva. Confermo/confermiamo che sono in atto misure antifrode efficaci e proporzionate e che tali misure tengono conto dei rischi individuati in proposito.

Confermo/confermiamo altresì di non essere a conoscenza di alcuna informazione riservata relativa all’utilizzazione della riserva che potrebbe essere pregiudizievole per la reputazione della riserva.

Modello di parere di audit che accompagna la domanda di contributo finanziario a carico della riserva

Alla Commissione europea, direzione generale della Politica regionale e urbana

1.   INTRODUZIONE

Io sottoscritto, in rappresentanza di [nome dell’organismo di audit indipendente], ho sottoposto a audit:

i)

gli elementi relativi ai conti figuranti nella domanda per il periodo di riferimento;

ii)

la legalità e la correttezza delle spese di cui è stato chiesto il rimborso alla Commissione; e

iii)

il funzionamento del sistema di gestione e controllo e ho verificato la dichiarazione di gestione

al fine di emettere un parere di audit.

2.   RESPONSABILITÀ DELL’ORGANISMO (3) RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO A CARICO DELLA RISERVA

[nome dell’organismo] è stato individuato come l’organismo responsabile di garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo della riserva per quanto riguarda le funzioni e i compiti di cui all’articolo 14.

[nome dell’organismo] è inoltre responsabile di assicurare la completezza, l’accuratezza e la veridicità della domanda e di rendere la relativa dichiarazione.

È sempre responsabilità dell’organismo responsabile della gestione del contributo finanziario a carico della riserva confermare che le spese iscritte nella domanda sono legittime, regolari e conformi al diritto applicabile.

3.   RESPONSABILITÀ DELL’ORGANISMO DI AUDIT INDIPENDENTE

Come statuito dall’articolo 63 del regolamento finanziario è mia responsabilità esprimere un parere indipendente sulla completezza, la veridicità e l’accuratezza degli elementi relativi ai conti iscritti nella domanda, la legalità e la correttezza delle spese di cui è stato richiesto il rimborso alla Commissione e sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo della riserva in atto.

È mia responsabilità anche includere nel parere una dichiarazione indicante se l’esercizio di audit mette in dubbio le asserzioni contenute nella dichiarazione di gestione.

Gli audit relativi alla riserva sono stati svolti in conformità delle norme di audit riconosciute a livello internazionale. Tali norme impongono che l’organismo di audit indipendente soddisfi requisiti etici, programmi e svolga il lavoro di audit per ottenere ragionevole certezza ai fini del parere di audit.

Un audit comporta l’esecuzione di procedure volte ad ottenere elementi probanti sufficienti e appropriati per corroborare il parere esposto di seguito. Le procedure eseguite dipendono dal giudizio professionale del revisore, compresa la valutazione del rischio di inosservanza rilevante, dovuta a frode o a errore. Le procedure di audit seguite sono quelle che considero adeguate alle circostanze e sono conformi alle prescrizioni del regolamento finanziario.

Ritengo che gli elementi probanti raccolti siano sufficienti e adeguati a fornire una base per il mio parere, [[in caso vi siano limitazioni dell’ambito dell’audit:] esclusi quelli citati al punto 4 «limitazioni dell’ambito dell’audit»].

La sintesi delle conclusioni tratte dagli audit relativamente alla riserva è riportata nella relazione acclusa in conformità dell’articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario.

4.   LIMITAZIONI DELL’AMBITO DELL’AUDIT

A seconda dei casi:

non vi sono state limitazioni dell’ambito dell’audit;

oppure

l’ambito dell’audit era limitato dai seguenti fattori:

a)

…;

b)

…;

c)

….

[Indicare eventuali limitazioni dell’ambito dell’audit, ad esempio mancanza di documenti giustificativi, casi oggetto di procedimenti giudiziari e stima di cui alla successiva parte «Parere con riserva», importi di spesa e contributo a carico della riserva, nonché impatto delle limitazioni dell’ambito sul parere di audit. Ulteriori spiegazioni in merito vanno fornite nella relazione, se del caso.]

5.   PARERE

A seconda dei casi (Parere senza riserve)

A mio parere, e sulla base del lavoro di audit eseguito:

i)

gli elementi relativi ai conti figuranti nella domanda forniscono un quadro fedele e veritiero;

ii)

le spese indicate nella domanda sono legittime e regolari; e

iii)

il sistema di gestione e controllo della riserva funziona correttamente.

Il lavoro di audit eseguito non mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione.

Oppure (Parere con riserve)

A mio parere, e sulla base del lavoro di audit eseguito:

1)

Elementi relativi ai conti figuranti nella domanda

gli elementi relativi ai conti figuranti nella domanda forniscono un quadro fedele e veritiero [laddove esistono riserve sulla domanda, è aggiunto il testo seguente:] tranne in relazione ai seguenti aspetti rilevanti: ….

2)

Legittimità e regolarità delle spese iscritte nella domanda

le spese iscritte nella domanda sono legittime e regolari [laddove esistono riserve sulla domanda, è aggiunto il testo seguente:] tranne in relazione ai seguenti aspetti: ….

L’impatto delle riserve è limitato [o significativo] e corrisponde a … (indicazione in EUR dell’importo totale delle spese).

3)

Sistema di gestione e controllo della riserva in atto alla data del presente parere di audit

il sistema di gestione e controllo della riserva messo in atto funziona correttamente [laddove esistano riserve sul sistema di gestione e controllo della riserva, è aggiunto il testo seguente:] tranne in relazione ai seguenti aspetti: ….

L’impatto delle riserve è limitato [o significativo] e corrisponde a … (indicazione in EUR dell’importo totale delle spese).

Il lavoro di audit eseguito non mette/mette [barrare la dicitura non pertinente] in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione.

[Nel caso in cui il lavoro di audit eseguito metta in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione, l’organismo di audit indipendente deve indicare nel presente paragrafo gli aspetti che hanno portato a tale conclusione.]

Oppure (Parere negativo)

A mio parere, e sulla base del lavoro di audit eseguito:

i)

gli elementi relativi ai conti figuranti nella domanda forniscono/non forniscono [barrare la dicitura non pertinente] un quadro fedele e veritiero; e/o

ii)

le spese figuranti nella domanda di cui è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono/non sono [barrare la dicitura non pertinente] legittime e regolari; e/o

iii)

il sistema di gestione e controllo della riserva messo in atto funziona/non funziona [barrare la dicitura non pertinente] correttamente.

Il presente parere negativo si basa sui seguenti aspetti:

in relazione a questioni rilevanti relative alla domanda: [specificare]

e/o [barrare la dicitura non pertinente]

in relazione a questioni rilevanti relative alla legittimità e regolarità delle spese che figurano nella domanda di cui è stato chiesto il rimborso alla Commissione: [specificare]

e/o [barrare la dicitura non pertinente]

in relazione a questioni rilevanti relative al funzionamento del sistema di gestione e controllo della riserva: [specificare].

Il lavoro di audit eseguito mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione in relazione ai seguenti aspetti:

[L’organismo di audit indipendente può includere anche osservazioni che non incidono sul parere espresso, come stabilito dalle norme di audit riconosciute a livello internazionale. In casi eccezionali può essere espressa una dichiarazione di impossibilità di esprimere un parere.]

Data:

Firma:


(1)  Se del caso, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), le informazioni sono fornite a tutti gli organismi responsabili della gestione del contributo finanziario a carico della riserva.

(2)  Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell 8 10.2021, pag. 1).

(3)  Se del caso, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), le informazioni sono fornite per tutti gli organismi responsabili della gestione del contributo finanziario a carico della riserva.


ALLEGATO III

Modello di descrizione del sistema di gestione e controllo della riserva

1.   INFORMAZIONI GENERALI

1.1.

Informazioni presentate da:

a)

Stato membro:

b)

nome e indirizzo di posta elettronica del punto di contatto principale (organismo responsabile della descrizione):

1.2.

Le informazioni presentate descrivono la situazione al: (gg/mm/aaaa)

1.3.

Struttura del sistema (informazioni generali e diagramma indicante i rapporti organizzativi tra gli organismi partecipanti al sistema di gestione e controllo della riserva)

a)

Organismo (1) responsabile della gestione del contributo finanziario a carico della riserva (nome, indirizzo e punto di contatto dell’organismo):

b)

organismo o organismi cui sono stati delegati compiti (nome, indirizzo e punto di contatto dell’organismo), ove applicabile:

c)

organismo di audit indipendente (nome, indirizzo e punto di contatto dell’organismo):

d)

indicare in che modo è rispettato il principio della separazione delle funzioni tra i diversi organismi di cui alle lettere a) e c):

2.   ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO A CARICO DELLA RISERVA

2.1.

Organismo responsabile della gestione del contributo finanziario a carico della riserva e sue funzioni principali

a)

Status dell’organismo responsabile della gestione del contributo finanziario a carico della riserva (organismo nazionale o regionale) e a quale organismo appartiene:

b)

quadro per assicurare che si effettui un’appropriata gestione dei rischi ove necessario e, in particolare, in caso di modifiche significative del sistema di gestione e controllo:

2.2.

Descrizione dell’organizzazione e delle procedure relative alle funzioni e ai compiti dell’organismo responsabile della gestione del contributo finanziario a carico della riserva

a)

Descrizione delle funzioni e dei compiti dell’organismo responsabile della gestione del contributo finanziario a carico della riserva:

b)

descrizione dell’organizzazione dell’attività e delle procedure da applicare, in particolare nello svolgimento di verifiche (amministrative e in loco) e per assicurare una pista di controllo adeguata relativa a tutti i documenti relativi alle spese:

c)

Indicazione delle risorse di cui è prevista l’assegnazione in relazione alle diverse funzioni dell’organismo responsabile della gestione del contributo finanziario a carico della riserva (comprese informazioni su eventuali esternalizzazioni previste e sulla loro portata, se pertinenti):

3.   ORGANISMO DI AUDIT INDIPENDENTE

Status e descrizione dell’organizzazione e delle procedure relative alle funzioni dell’organismo di audit indipendente:

a)

status dell’organismo di audit indipendente (organismo nazionale o regionale) e a quale organismo appartiene, se pertinente:

b)

descrizione delle funzioni e dei compiti svolti dall’organismo di audit indipendente:

c)

descrizione dell’organizzazione dell’attività (flusso di lavoro, processi, ripartizione interna), quali sono le procedure applicabili e in quali casi, come ne viene effettuata la supervisione, indicazione delle risorse di cui è prevista l’assegnazione in relazione ai diversi compiti di audit:

4.   SISTEMA ELETTRONICO

Descrizione del sistema o dei sistemi elettronici, corredata di un diagramma (sistema di rete centrale o comune o sistema decentrato con collegamenti tra i sistemi), che si occupa/occupano di:

a)

registrare e conservare in formato elettronico dati relativi a ciascuna misura finanziata a carico della riserva:

nome del destinatario e importo del contributo finanziario a carico della riserva,

se il destinatario è un’amministrazione aggiudicatrice a norma delle disposizioni dell’Unione o nazionali in materia di appalti pubblici, nome dell’appaltatore (2) e del subappaltatore (3) e valore dell’appalto,

nome, cognome e data di nascita del titolare effettivo (4), quale definito all’articolo 3, punto 6), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), del destinatario o dell’appaltatore di cui al primo e al secondo trattino del presente punto,

se pertinenti, dati sui singoli partecipanti,

b)

garantire che la contabilità di ciascuna misura finanziata a carico della riserva sia registrata e conservata e che tali registri forniscano i dati necessari all’elaborazione della domanda di contributo;

c)

mantenere una contabilità delle spese sostenute e pagate;

d)

indicare se i sistemi elettronici sono effettivamente funzionanti e possono registrare in maniera affidabile i dati di cui al punto 1.2;

e)

descrivere le procedure atte a garantire la sicurezza, l’integrità e la confidenzialità dei sistemi elettronici.


(1)  Se del caso, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), le informazioni sono fornite per tutti gli organismi responsabili della gestione del contributo finanziario a carico della riserva.

(2)  Informazioni richieste solo per quanto concerne le procedure di appalto pubblico al di sopra delle soglie dell’Unione.

(3)  Informazioni richieste solo in merito al primo livello di subappalto, solo se le informazioni sono registrate presso il rispettivo appaltatore e solo per i subappalti il cui valore totale è superiore a 50 000 EUR.

(4)  Gli Stati membri possono ottemperare a tale prescrizione utilizzando i dati conservati nei registri di cui all’articolo 30 della direttiva (UE) 2015/849.

(5)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).


8.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 357/27


REGOLAMENTO (UE) 2021/1756 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 2021

che modifica il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i controlli ufficiali su animali e prodotti di origine animale esportati dai paesi terzi nell’Unione al fine di garantire il rispetto del divieto di taluni usi degli antimicrobici e il regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda la fornitura diretta di carni provenienti da pollame e lagomorfi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, l’articolo 114 e l’articolo 168, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità, tra l’altro, con le norme in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

(2)

Il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce norme relative, tra l’altro, al controllo e all’impiego dei medicinali veterinari, con un’attenzione particolare alla resistenza antimicrobica.

(3)

Conformemente al regolamento (UE) 2019/6, un uso più prudente e responsabile degli antimicrobici negli animali viene garantito, tra l’altro, mediante il divieto di utilizzare antimicrobici per promuovere la crescita e aumentare la resa e di utilizzare gli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo. A norma dell’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6 gli operatori in paesi terzi sono tenuti a rispettare tali divieti quando esportano animali e prodotti di origine animale nell’Unione. Come evidenziato nel considerando 49 di tale regolamento, è importante considerare la dimensione internazionale dello sviluppo della resistenza antimicrobica, adottando misure non discriminatorie e proporzionate, nel rispetto degli obblighi dell’Unione derivanti da accordi internazionali.

(4)

L’articolo 118 del regolamento (UE) 2019/6 costituisce uno sviluppo della comunicazione della Commissione del 29 giugno 2017 dal titolo «Piano d’azione europeo ‘One Health’ contro la resistenza antimicrobica», migliorando la prevenzione e il controllo della resistenza antimicrobica e promuovendo un impiego più prudente e responsabile degli antimicrobici negli animali.

(5)

Al fine di garantire l’attuazione efficace del divieto di impiegare antimicrobici allo scopo di promuovere la crescita e di aumentare la resa, e di impiegare antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo, è opportuno includere nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 i controlli ufficiali per verificare che gli animali e i prodotti di origine animale esportati nell’Unione siano conformi all’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6, sempre nel rispetto degli obblighi dell’Unione derivanti da accordi internazionali.

(6)

A norma dell’articolo 18, paragrafo 7, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625, la Commissione deve adottare norme specifiche per l’esecuzione di controlli ufficiali su criteri e condizioni per determinare, in relazione a pettinidi, gasteropodi marini e oloturoidei, quando le zone di produzione e di stabulazione non devono essere classificate. Gli oloturoidei sono una classe del phylum echinodermata. Gli echinodermi non sono generalmente animali filtratori. Di conseguenza il rischio che tali animali accumulino microrganismi legati alla contaminazione fecale è esiguo. Inoltre, non sono state segnalate informazioni epidemiologiche che possano collegare i rischi per la salute pubblica agli echinodermi che non sono filtratori. Per tale motivo, la possibilità prevista all’articolo 18, paragrafo 7, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625 di derogare all’obbligo di classificare le zone di produzione e di stabulazione dovrebbe essere estesa a tutti gli echinodermi che non sono filtratori, ad esempio a quelli appartenenti alla classe degli echinoidei, e non essere limitata alla classe degli oloturoidei. Per lo stesso motivo, è opportuno chiarire che le condizioni stabilite dalla Commissione per la classificazione e il monitoraggio delle zone di produzione e di stabulazione classificate si applicano a molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, ad eccezione dei gasteropodi marini e degli echinodermi che non sono filtratori. La terminologia utilizzata all’articolo 18, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2017/625 dovrebbe essere allineata di conseguenza.

(7)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) esclude dal proprio ambito di applicazione la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell’azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche. A partire dalla data di applicazione di tale regolamento, vale a dire il 1o gennaio 2006, l’esclusione è stata estesa più volte a tutte le carni provenienti da pollame e lagomorfi come misura transitoria. L’ultima estensione del periodo transitorio, a mezzo del regolamento (UE) 2017/185 della Commissione (6), è giunta a scadenza il 31 dicembre 2020. Durante il periodo transitorio di 15 anni non sono stati osservati problemi significativi in materia di sicurezza alimentare dovuti alle attività svolte conformemente a tale estensione. Inoltre, nella sua comunicazione del 20 maggio 2020 dal titolo «Una strategia ‘Dal produttore al consumatore’ per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente», la Commissione sottolinea l’importanza di filiere più corte al fine di rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari regionali e locali. L’estensione della deroga a tutte le carni provenienti da pollame e lagomorfi dovrebbe pertanto essere introdotta su base permanente. Il regolamento (CE) n. 853/2004 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(8)

A norma dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti sono tenute a effettuare i controlli ufficiali presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso nell’Unione su ciascuna partita di animali e merci che sono oggetto, tra l’altro, di misure di emergenza previste da atti adottati conformemente all’articolo 249 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Tuttavia l’articolo 249 del regolamento (UE) 2016/429 non riguarda le misure di emergenza della Commissione. È opportuno correggere tale errore e fare riferimento invece all’articolo 261 del regolamento (UE) 2016/429.

(9)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia consentire controlli ufficiali sull’uso di antimicrobici negli animali e nei prodotti di origine animale che entrano nell’Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/625.

(11)

Poiché il regolamento (UE) 2019/6 si applica a decorrere dal 28 gennaio 2022, le disposizioni corrispondenti del presente regolamento dovrebbero applicarsi dalla stessa data,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2017/625 è così modificato:

1)

all’articolo 1, paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); il presente regolamento si applica tuttavia ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità all’articolo 118, paragrafo 1, di tale regolamento.

(*1)  Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).»;"

2)

l’articolo 18 è così modificato:

a)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.

Ai fini dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 effettuati in relazione a molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, le autorità competenti classificano le zone di produzione e di stabulazione.»;

b)

al paragrafo 7, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

criteri e condizioni per determinare, in deroga al paragrafo 6, quando le zone di produzione e di stabulazione non sono classificate in relazione a:

i)

pettinidi; e

ii)

se non sono filtratori: echinodermi e gasteropodi marini;»;

c)

al paragrafo 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

le condizioni per la classificazione e il monitoraggio delle zone classificate di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi;»;

3)

all’articolo 47, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

animali e merci che sono oggetto di una misura di emergenza prevista da un atto adottato conformemente all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002, all’articolo 261 del regolamento (UE) 2016/429 o all’articolo 28, paragrafo 1, all’articolo 30, paragrafo 1, all’articolo 40, paragrafo 3, all’articolo 41, paragrafo 3, all’articolo 49, paragrafo 1, all’articolo 53, paragrafo 3, e all’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031 che impone di sottoporre a controlli ufficiali, al loro ingresso nell’Unione, le partite di tali animali o merci, identificati mediante i loro codici della nomenclatura combinata;».

Articolo 2

All’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 853/2004, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell’azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni;».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 28 ottobre 2021.

L’articolo 1, punto 1), si applica tuttavia a decorrere dal 28 gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 6 ottobre 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. LOGAR


(1)  GU C 341 del 24.8.2021, pag. 107.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 15 settembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 settembre 2021.

(3)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

(5)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(6)  Regolamento (UE) 2017/185 della Commissione, del 2 febbraio 2017, che stabilisce disposizioni transitorie per l’applicazione di determinate disposizioni dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 29 del 3.2.2017, pag. 21).

(7)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).