ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 355

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
7 ottobre 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1762 della Commissione, del 30 settembre 2021, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Σητεία Λασιθίου Κρήτης (Sitia Lasithiou Kritis) (DOP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1763 della Commissione, del 6 ottobre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 per quanto riguarda le deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 per affrontare la crisi causata dalla pandemia di COVID-19 nel settore vitivinicolo

3

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (Decisione sull'associazione d'oltremare, compresa la Groenlandia)

6

 

*

Decisione (UE) 2021/1765 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea per il periodo 2021-2026 in sede di comitato specializzato per la pesca istituito dall'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

135

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 e (UE) 2019/2018 per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica per i display elettronici, le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione, le lavastoviglie per uso domestico e gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta ( GU L 68 del 26.2.2021 )

142

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo ( GU L 347 del 30.12.2011 )

143

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

7.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 355/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1762 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2021

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Σητεία Λασιθίου Κρήτης»(Sitia Lasithiou Kritis) (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Grecia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Σητεία Λασιθίου Κρήτης» (Sitia Lasithiou Kritis), registrata in virtù del regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Σητεία Λασιθίου Κρήτης» (Sitia Lasithiou Kritis) (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2021

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione, del 20 gennaio 1998, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 6).

(3)  GU C 226 del 14.6.2021, pag. 12.


7.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 355/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1763 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 per quanto riguarda le deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 per affrontare la crisi causata dalla pandemia di COVID-19 nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 54, lettere a), b) e e),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 della Commissione (2) ha introdotto una serie di deroghe alle norme esistenti, tra l’altro, al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione (3) nel settore vitivinicolo per fornire sostegno agli operatori e aiutarli a far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19. Tuttavia, nonostante l’utilità di tali misure, il mercato vitivinicolo non è riuscito a ritrovare l’equilibrio tra domanda e offerta.

(2)

La pandemia di COVID-19 non è sotto controllo. Le campagne di vaccinazione in alcune regioni dell’Unione e nel mondo sono insufficienti e nella maggior parte dei paesi sono ancora in vigore restrizioni alla circolazione e misure di distanziamento sociale. Tali misure comprendono tuttora restrizioni relative ai viaggi, al numero di partecipanti agli eventi sociali, alle feste private e agli eventi pubblici, nonché alla possibilità di mangiare e bere fuori casa. Tali restrizioni comportano un’ulteriore diminuzione del consumo di vino nell’Unione, un volume maggiore di scorte e, più in generale, turbative del mercato. In alcuni Stati membri un terzo del consumo di vino è legato al turismo. Pertanto il consumo di vino ha continuato a diminuire e le scorte restano elevate. Tali effetti della pandemia, associati ai dazi imposti dagli Stati Uniti e all’ondata di gelo che ha colpito l’Europa nell’aprile 2021, hanno avuto forti ripercussioni negative sul reddito dei produttori di vino dell’Unione. Si stima che la combinazione di tutti questi fattori abbia avuto per effetto di ridurre in media del 15-20 % il fatturato del settore vitivinicolo dell’Unione, con alcune aziende che hanno registrato perdite fino al 40 %.

(3)

Inoltre, l’incertezza che circonda la durata della crisi, che rimane difficile da prevedere a causa della rapida mutabilità del virus, acuisce ulteriormente l’attuale grave turbativa del mercato vitivinicolo dell’Unione. Ciò significa che la ripresa del settore richiederà più tempo di quanto si potesse prevedere all’inizio del 2021. Di conseguenza è opportuno continuare a offrire un sostegno temporaneo ed eccezionale al settore vitivinicolo dell’Unione per evitare l’aumento dei fallimenti che è stato registrato.

(4)

Il mantenimento delle misure di risposta alla crisi nel settore vitivinicolo dell’Unione che sono state introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 e successivamente modificate dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/78 della Commissione (4) è ritenuto essenziale per fornire agli Stati membri e agli operatori la flessibilità necessaria per attuare i programmi di sostegno nel settore vitivinicolo nell’Unione. In particolare, la possibilità per gli Stati membri di apportare modifiche ai rispettivi programmi nazionali, ogniqualvolta necessario nel corso dell’anno, ha consentito agli Stati membri di reagire rapidamente alle circostanze eccezionali degli ultimi mesi e di presentare modifiche ai loro programmi di sostegno non appena ritenuto necessario. Tale flessibilità ha consentito agli Stati membri di introdurre nuove misure, ottimizzare le misure già in atto e adeguare le misure con maggiore frequenza se necessario, tenendo conto della rapida evoluzione della situazione del mercato. Inoltre la flessibilità introdotta per l’attuazione della misura relativa alla vendemmia verde ha concesso agli operatori il tempo necessario per pianificare la misura e reperire la forza lavoro necessaria per operare nelle difficili condizioni derivanti dalla pandemia di COVID-19.

(5)

Poiché si prevede che gli effetti della pandemia di COVID-19 si protrarranno oltre la fine del 2021 e quindi per una parte significativa dell’esercizio finanziario 2022, è necessario prorogare l’applicazione delle misure di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 per la durata dell’esercizio finanziario 2022. Tuttavia, poiché le misure di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 2020/592 (5) possono essere finanziate solo nell’ambito di programmi di sostegno nel settore vitivinicolo durante gli esercizi finanziari 2020 e 2021, la proroga della domanda non dovrebbe applicarsi a tali misure.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/600.

(7)

Al fine di garantire la continuità tra gli esercizi finanziari 2021 e 2022, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che si applichi a decorrere dal 16 ottobre 2021.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600

L’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 è così modificato:

(1)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, gli Stati membri possono introdurre, in relazione alle misure di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), agli articoli da 46 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e agli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/592 della Commissione (*1), ogniqualvolta necessario nel corso degli esercizi 2020 e 2021 ma non oltre il 15 ottobre 2021, modifiche ai rispettivi programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Gli Stati membri possono inoltre introdurre tali modifiche ai rispettivi programmi nazionali di sostegno ogniqualvolta necessario nel corso dell’esercizio finanziario 2022, ma non oltre il 15 ottobre 2022, ma soltanto in relazione alle misure di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli da 46 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(*1)  Regolamento delegato (UE) 2020/592 della Commissione, del 30 aprile 2020, recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di COVID-19 e dalle misure ad essa legate (GU L 140 del 4.5.2020, pag. 6).»;"

(2)

al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   In deroga all’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, nel corso degli esercizi 2020, 2021 e 2022 gli Stati membri possono:».

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 della Commissione, del 30 aprile 2020, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, al regolamento di esecuzione (UE) 615/2014, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda talune misure per affrontare la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19 (GU L 140 del 4.5.2020, pag. 40).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 23).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/78 della Commissione, del 27 gennaio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, al regolamento di esecuzione (UE) 615/2014, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda talune misure per affrontare la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19 (GU L 29 del 28.1.2021, pag. 5).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2020/592 della Commissione, del 30 aprile 2020, recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di Covid-19 e dalle misure ad essa legate (GU L 140 del 4.5.2020, pag. 6).


DECISIONI

7.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 355/6


DECISIONE (UE) 2021/1764 DEL CONSIGLIO

del 5 ottobre 2021

relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (Decisione sull'associazione d'oltremare, compresa la Groenlandia)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

La presente decisione stabilisce le norme e la procedura che disciplinano l'associazione tra l'UE e i paesi e territori d'oltremare (PTOM), compresa la Groenlandia, e sostituisce la decisione 2013/755/UE («Decisione sull'associazione d'oltremare») (2) e la decisione 2014/137/UE (3). È pertanto opportuno abrogare la decisione 2013/755/UE.

(2)

A seguito del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) in conformità dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea («TUE»), la presente associazione si applica ai PTOM elencati all'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ad esclusione dei 12 PTOM del Regno Unito elencati nello stesso allegato.

(3)

A norma dell'articolo 204 TFUE, le disposizioni degli articoli da 198 a 203 TFUE si applicano alla Groenlandia, fatte salve le disposizioni specifiche che figurano nel protocollo n. 34 del TFUE concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia. Conformemente al trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia (4), le relazioni tra l'Unione, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro, sono disciplinate dalla decisione 2014/137/UE del Consiglio, che sottolinea gli stretti legami storici, politici, economici e culturali tra l'Unione e la Groenlandia e definisce un partenariato e una cooperazione specifici. La decisione 2014/137/UE scade il 31 dicembre 2020.

(4)

A partire dal 1o gennaio 2021 l'assistenza dell'Unione a favore dei PTOM, precedentemente finanziata dal Fondo europeo di sviluppo (FES), dovrebbe essere finanziata dal bilancio generale dell'Unione.

(5)

Al fine di ridurre il numero degli strumenti di finanziamento esterno e razionalizzarne il funzionamento, è opportuno che le relazioni con l'insieme dei PTOM, compresa la Groenlandia, siano disciplinate da un'unica decisione che sostituisca la decisione 2013/755/UE e la decisione 2014/137/UE.

(6)

Il partenariato istituito dalla presente decisione dovrebbe permettere di mantenere salde relazioni tra l'Unione, da un lato, e i PTOM, dall'altro.

(7)

Nel 2003 il Consiglio ha espresso il proprio consenso a fondare le future relazioni tra l'Unione e la Groenlandia dopo il 2006 su un partenariato globale per lo sviluppo sostenibile, che includesse un accordo specifico in materia di pesca, negoziato conformemente alle regole e ai principi generali per accordi di questo tipo.

(8)

La dichiarazione comune dell'Unione europea, da un lato, e del governo della Groenlandia e del governo di Danimarca, dall'altro, sulle relazioni tra l'Unione europea e la Groenlandia, firmata a Bruxelles il 19 marzo 2015, richiamava gli stretti legami storici, politici, economici e culturali fra l'Unione e la Groenlandia e conteneva l'impegno a rafforzare ulteriormente le relazioni e la cooperazione sulla base di interessi ampiamente condivisi e a dotare le loro relazioni reciproche di una prospettiva a lungo termine.

(9)

È opportuno che la presente decisione evidenzi le specificità del partenariato tra l'Unione, da un lato, e la Groenlandia e la Danimarca, dall'altro, quali l'obiettivo di preservare i legami stretti e duraturi tra l'Unione, la Groenlandia e la Danimarca, il riconoscimento della posizione geostrategica della Groenlandia, l'importanza del dialogo politico tra la Groenlandia, la Danimarca e l'Unione, l'esistenza di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione e la Groenlandia e la potenziale cooperazione sulle questioni riguardanti la regione artica. Essa dovrebbe rispondere, mediante l'elaborazione di un programma proattivo e il perseguimento di interessi reciproci, a sfide globali quali, in particolare, il crescente impatto dei cambiamenti climatici sull'attività umana e sull'ambiente, il trasporto marittimo, le risorse naturali (compresi le materie prime e gli stock ittici), nonché la ricerca e l'innovazione.

(10)

Il TFUE e il diritto derivato adottato sulla sua base non si applicano automaticamente ai PTOM, fatta eccezione per alcune disposizioni che ne prevedono espressamente l'applicazione. Pur non essendo paesi terzi, i PTOM non fanno parte del mercato unico e devono ciononostante adempiere gli obblighi commerciali stabiliti per i paesi terzi, in particolare per quanto riguarda le norme di origine, le norme sanitarie e fitosanitarie e le misure di salvaguardia.

(11)

La relazione speciale tra l'Unione e i PTOM sta evolvendo dall'impostazione di cooperazione allo sviluppo per orientarsi verso un partenariato reciproco a favore dello sviluppo sostenibile dei PTOM. I progressi compiuti finora dovrebbero essere consolidati e rafforzati. Inoltre, la solidarietà tra l'Unione e i PTOM dovrebbe fondarsi sulle loro relazioni speciali e sulla loro appartenenza alla stessa «famiglia europea».

(12)

Il contributo della società civile allo sviluppo dei PTOM può essere migliorato rafforzando le organizzazioni della società civile in tutti gli ambiti di cooperazione.

(13)

L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile («Agenda 2030»), adottata dalle Nazioni Unite nel settembre 2015, rappresenta la risposta della comunità internazionale alle sfide e alle tendenze mondiali in materia di sviluppo sostenibile. L'Agenda 2030, che si fonda sugli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG), sull'accordo di Parigi (5) adottato il 12 dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change — UNFCCC) («accordo di Parigi») e sul programma d'azione di Addis Abeba, è un quadro trasformativo volto a eliminare la povertà e a conseguire lo sviluppo sostenibile a livello mondiale. Si tratta di un programma di portata universale, che definisce un quadro d'azione comune e globale che vale tanto per l'Unione quanto per i suoi partner. Esso garantisce l'equilibrio tra le dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile, riconoscendo le interconnessioni fondamentali tra i suoi traguardi e i suoi obiettivi. L'Agenda 2030 punta a non lasciare indietro nessuno. La sua attuazione avverrà in stretto coordinamento con altri impegni internazionali. Le azioni realizzate grazie alla presente decisione rivolgeranno particolare attenzione alle interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile e alle azioni integrate che possono creare benefici collaterali e soddisfare molteplici obiettivi in modo coerente. La parità di genere e l'emancipazione femminile sono essenziali per conseguire gli SDG e costituiscono questioni trasversali per tutta l'Agenda 2030.

(14)

L'associazione tra l'Unione e i PTOM dovrebbe continuare a fondarsi su tre grandi pilastri, ossia il miglioramento della competitività, il rafforzamento della resilienza e la riduzione della vulnerabilità, nonché la promozione della cooperazione e dell'integrazione tra i PTOM e altri partner e regioni vicine.

(15)

L'assistenza finanziaria stanziata dall'Unione nel quadro del partenariato dovrebbe conferire una prospettiva europea allo sviluppo dei PTOM e contribuire a consolidare i legami stretti e di lunga data instaurati tra l'Unione e i PTOM, rafforzando al contempo la posizione dei PTOM in quanto avamposto dell'Unione, sulla base dei valori e della storia comuni che legano i partner.

(16)

Tenuto conto della posizione geografica dei PTOM, e nonostante il diverso status di ciascun soggetto di una determinata zona geografica nei confronti del diritto dell'Unione, la cooperazione tra i PTOM e i paesi vicini dovrebbe essere perseguita nell'interesse di tutte le parti, rivolgendo particolare attenzione alle questioni di interesse comune e alla promozione dei valori e delle norme dell'Unione.

(17)

Sviluppare la cooperazione intraregionale è una priorità di interesse reciproco. Le operazioni intraregionali dovrebbero perseguire un equilibrio, se del caso, tra le regioni del Pacifico, dell'Oceano Indiano, dei Caraibi, dell'Atlantico e dell'Artico.

(18)

I PTOM incontrano particolari difficoltà a causa della loro posizione geografica. In particolare, nell'attuare la presente decisione si dovrebbe tenere conto dei vincoli derivanti dalla loro perifericità o ultraperifericità.

(19)

Per l'attuazione della presente decisione, si dovrebbe tenere conto della situazione socioeconomica dei PTOM, in particolare per quanto concerne i PTOM ammissibili a ricevere aiuti pubblici allo sviluppo in base all'elenco dei beneficiari di tali aiuti redatto dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici («OCSE»).

(20)

Molti PTOM sono vicini delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE, degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), nonché di altri paesi terzi o territori terzi (6) e condividono svariate esigenze con i loro vicini, quali l'adeguamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la tutela della biodiversità, le questioni legate agli oceani, la diversificazione economica e la riduzione del rischio di catastrofi.

(21)

La comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017 intitolata «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE», le conclusioni del 15° e del 16° forum PTOM-UE e la raccomandazione della Commissione relativa ai negoziati su un accordo di partenariato tra l'Unione europea e i paesi ACP esortano a rafforzare i programmi di cooperazione regionale che interessano i PTOM e i loro vicini.

(22)

I PTOM ospitano una vasta biodiversità terrestre e marina. I cambiamenti climatici stanno avendo ripercussioni sul loro ambiente naturale e rappresentano una minaccia per il loro sviluppo sostenibile. L'adozione di misure a favore della conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici, della riduzione dei rischi di catastrofi, della gestione sostenibile delle risorse naturali e della promozione dell'energia sostenibile e della sicurezza ambientale contribuisce all'adeguamento ai cambiamenti climatici e alla mitigazione dei loro effetti nei PTOM. L'associazione dovrebbe puntare a garantire la conservazione, il ripristino e l'uso sostenibile della biodiversità e dei servizi ecosistemici quale elemento fondamentale per conseguire uno sviluppo sostenibile.

(23)

L'Unione e i PTOM riaffermano il loro diritto di disciplinare l'impatto dei rifiuti per motivi ambientali e di sanità pubblica, conformemente ai rispettivi impegni internazionali.

(24)

Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dell'Unione per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli SDG, il presente programma dovrebbe contribuire all'integrazione dell'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese del bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici. Le azioni previste dal presente programma dovrebbero contribuire per il 25 % della sua dotazione finanziaria globale a detti obiettivi. Durante l'attuazione del programma saranno individuate le azioni pertinenti e il contributo complessivo del presente programma dovrebbe essere oggetto di opportuni processi di sorveglianza, valutazione e revisione. Per contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita di biodiversità, il presente programma dovrebbe contribuire a conseguire l'ambizioso traguardo di destinare il 7,5 % della spesa annuale a titolo del quadro finanziario pluriennale agli obiettivi relativi alla biodiversità nell'anno 2024 e il 10 % della spesa annuale a titolo del quadro finanziario pluriennale agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2026 e nel 2027, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e biodiversità.

(25)

Nelle relazioni tra l'Unione e i PTOM dovrebbe essere riconosciuto il ruolo importante che i PTOM potrebbero svolgere nel contribuire al rispetto degli impegni assunti dall'Unione nel quadro degli accordi multilaterali in tema di ambiente.

(26)

L'Unione e i PTOM riconoscono la particolare importanza dell'istruzione e della formazione professionale quali stimolo allo sviluppo sostenibile dei PTOM.

(27)

L'associazione tra l'Unione e i PTOM dovrebbe tenere conto della diversità e dell'identità culturali dei PTOM e contribuire alla loro salvaguardia.

(28)

Il commercio e la cooperazione commerciale tra l'Unione e i PTOM dovrebbero contribuire all'obiettivo di uno sviluppo economico sostenibile, dello sviluppo sociale e della tutela dell'ambiente.

(29)

La presente decisione continuerà a prevedere norme di origine flessibili, anche in materia di cumulo dell'origine. È opportuno consentire il cumulo non soltanto con i PTOM e con i paesi firmatari di accordi di partenariato economico (APE), ma anche, a determinate condizioni, per i prodotti originari di paesi con i quali l'Unione applica un accordo di libero scambio come pure per i prodotti introdotti nell'Unione in esenzione da dazi e contingenti nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione, sempre a determinate condizioni. Tali condizioni sono necessarie per impedire l'elusione delle norme commerciali e garantire il buon funzionamento delle disposizioni in materia di cumulo.

(30)

Occorre aggiornare le procedure per la certificazione dell'origine PTOM, nell'interesse degli operatori e delle amministrazioni interessate nei PTOM. Anche le disposizioni relative alla cooperazione amministrativa tra l'Unione e i PTOM dovrebbero essere aggiornate di conseguenza.

(31)

Saranno inoltre mantenute disposizioni di salvaguardia e di sorveglianza dettagliate in modo che le autorità competenti dei PTOM e dell'Unione, come anche gli operatori economici, possano fare affidamento su norme e procedure chiare e trasparenti. Infine, è nell'interesse di tutte le parti garantire la corretta applicazione delle procedure e delle modalità che consentono ai PTOM di esportare merci verso l'Unione in esenzione da dazi e contingenti.

(32)

Tenuto conto degli obiettivi dell'integrazione e dell'evoluzione del commercio mondiale nel settore dei servizi e del diritto di stabilimento, occorre sostenere lo sviluppo dei mercati dei servizi e le opportunità d'investimento migliorando l'accesso dei servizi e degli investimenti dei PTOM al mercato dell'Unione. A tale riguardo, l'Unione dovrebbe offrire ai PTOM il miglior trattamento possibile identico a quello che concede ad altri partner commerciali attraverso clausole generali della nazione più favorita e garantire loro al tempo stesso una maggiore flessibilità nelle loro relazioni commerciali, limitando il trattamento che i PTOM concedono all'Unione a quello di cui beneficiano altri grandi economie commerciali.

(33)

La cooperazione tra l'Unione e i PTOM nel settore dei servizi finanziari dovrebbe contribuire a creare un sistema finanziario più sicuro, solido e trasparente, elemento essenziale per migliorare la stabilità finanziaria mondiale e favorire la crescita sostenibile. Le iniziative in tale ambito dovrebbero concentrarsi sulla convergenza con le norme concordate a livello internazionale e sul ravvicinamento della legislazione dei PTOM all'acquis dell'Unione nel settore dei servizi finanziari. Dovrebbe essere rivolta particolare attenzione al rafforzamento della capacità amministrativa delle autorità dei PTOM, anche in materia di sorveglianza.

(34)

È opportuno che l'assistenza finanziaria dell'UE si concentri nei settori in cui la sua incidenza è maggiore, date le capacità dell'Unione di agire su scala mondiale e di rispondere a sfide globali quali l'eliminazione della povertà, lo sviluppo sostenibile e inclusivo o la promozione della democrazia, del buon governo, dei diritti umani e dello Stato di diritto nel mondo, e tenuto conto del suo impegno affidabile e a lungo termine nel fornire assistenza allo sviluppo e del suo ruolo di coordinamento con gli Stati membri.

(35)

A fini di efficienza, semplificazione e riconoscimento delle capacità di gestione delle autorità dei PTOM, le risorse finanziarie concesse ai PTOM dovrebbero essere gestite sulla base di un partenariato reciproco. Inoltre, le autorità dei PTOM dovrebbero assumere la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione delle politiche convenute tra le parti quali strategie di cooperazione. Nelle regole e nel processo di programmazione e attuazione si dovrebbe tenere conto delle risorse amministrative e umane limitate dei PTOM.

(36)

La presente decisione stabilisce una dotazione finanziaria per l'associazione dei PTOM all'Unione che deve costituire l'importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 19 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie (7) per il Parlamento europeo e il Consiglio durante la procedura di bilancio annuale. Tale importo dovrebbe essere considerato un'illustrazione della volontà del legislatore e non dovrebbe incidere sui poteri di bilancio del Parlamento europeo e del Consiglio stabiliti nel TFUE.

(37)

Alla presente decisione si applicano le disposizioni finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) («regolamento finanziario»), definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, premi, appalti, gestione indiretta, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e rimborso di esperti esterni, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.

(38)

Le tipologie di finanziamento e le modalità di esecuzione previste dalla presente decisione andrebbero scelte in funzione delle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto in particolare dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Nell'effettuare la scelta si dovrebbe prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, costi unitari e tassi fissi, nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(39)

È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Tale obiettivo dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, nonché la creazione di sinergie con altri programmi e politiche dell'Unione. Onde ottimizzare l'impatto degli interventi combinati ai fini del conseguimento di un obiettivo comune, la presente decisione dovrebbe permettere di combinare i finanziamenti con quelli di altri programmi dell'Unione, purché i contributi non coprano gli stessi costi. Dato che accedere ai programmi dell'Unione continua ad essere problematico per i PTOM, ove opportuno la Commissione dovrebbe incoraggiare un migliore accesso dei PTOM ai programmi dell'Unione, ad esempio attraverso attività di formazione e di sviluppo delle capacità. È opportuno valutare regolarmente il livello della partecipazione dei PTOM. Inoltre, l'Unione dovrebbe adoperarsi affinché le persone fisiche dei PTOM possano partecipare a iniziative dell'Unione al pari degli altri cittadini degli Stati membri.

(40)

È opportuno che la presente decisione faccia riferimento, ove necessario, al regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) ai fini dell'attuazione della cooperazione, garantendo in tal modo la gestione coerente di tutti gli strumenti.

(41)

Per tener conto degli sviluppi e delle modifiche della normativa doganale e commerciale è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme di origine procedurali e relative definizioni di cui all'allegato II e sue appendici, onde consentirle di integrare tali modifiche nella decisione. Alla Commissione dovrebbe inoltre essere conferito il potere di adottare atti delegati per modificare l'articolo 3 dell'allegato I al fine di rivedere o completare gli indicatori, se ritenuto necessario, e di integrare detto allegato con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.

(42)

In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (10), è opportuno che il presente programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

(43)

I riferimenti agli strumenti di assistenza esterna di cui all'articolo 9 della decisione 2010/427/UE (11) del Consiglio dovrebbero essere considerati riferimenti anche alla presente decisione. La Commissione dovrebbe assicurare che la presente decisione sia attuata nel rispetto del ruolo del SEAE quale previsto in tale decisione.

(44)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 10, paragrafo 6, e dell'articolo 16, paragrafo 8, dell'allegato II, dell'articolo 2 dell'allegato III, e degli articoli 5 e 6 dell'allegato IV della presente decisione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(45)

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (14), (Euratom, CE) n. 2185/96 (15) e (UE) 2017/1939 (16) del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013 e (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione.

La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Per questo motivo, gli accordi con paesi e territori terzi e con organizzazioni internazionali e qualsiasi contratto o accordo risultante dall'applicazione della presente decisione dovrebbero contenere disposizioni che autorizzino esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali revisioni, controlli e verifiche sul posto secondo le loro rispettive competenze e che garantiscano che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei finanziamenti dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(46)

Al fine di incrementare la cooperazione tra PTOM, il sistema REX, vale a dire il sistema per registrare gli esportatori autorizzati a certificare l'origine delle merci istituito a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (18), potrebbe essere utilizzato dai PTOM per concedere un trattamento tariffario preferenziale per prodotti originari di un altro PTOM nei casi in cui non vi sia cumulo.

(47)

In virtù della presente decisione, l'Unione dovrebbe poter dare una risposta innovativa su tutte le summenzionate questioni, che sia coerente e consona alle diverse situazioni.

(48)

Per garantire la continuità del sostegno al settore d'intervento pertinente e per consentire l'attuazione sin dall'inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, à opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza e si applichi con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI DELL'ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE ALL'UNIONE

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione istituisce un'associazione dei PTOM all'Unione («associazione») che costituisce un partenariato volto a favorire lo sviluppo sostenibile dei PTOM e a promuovere i valori e le norme dell'Unione nel mondo. Le parti dell'associazione sono l'Unione, i PTOM e gli Stati membri cui sono connessi. Inoltre, la presente decisione stabilisce norme sulle relazioni tra l'Unione, da un lato, e la Groenlandia e la Danimarca, dall'altro.

La presente decisione stabilisce il programma di finanziamento per l'associazione («programma») per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027. Essa stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti di cui all'allegato I.

Articolo 2

Ambito di applicazione territoriale

L'associazione si applica ai PTOM elencati nell'allegato II del TFUE, esclusi i 12 PTOM del Regno Unito elencati nello stesso allegato.

Articolo 3

Obiettivi, principi e valori

1.   L'associazione tra l'Unione e i PTOM è improntata agli obiettivi, principi e valori comuni ai PTOM, agli Stati membri cui sono connessi e all'Unione.

2.   Le parti si riconoscono reciprocamente il diritto di definire le loro politiche e le loro priorità in materia di sviluppo sostenibile, di fissare i propri livelli di tutela nazionale dell'ambiente e del lavoro, nonché di adottare o modificare di conseguenza le pertinenti disposizioni legislative e politiche, coerentemente con gli impegni assunti nei confronti delle norme e degli accordi riconosciuti a livello internazionale. Nel far ciò, si adoperano per garantire livelli elevati di tutela dell'ambiente e del lavoro.

3.   Le parti attuano la presente decisione secondo principi di trasparenza, sussidiarietà e ricerca dell'efficacia e tengono ugualmente conto dei tre pilastri dello sviluppo sostenibile dei PTOM, nel realizzare l'Agenda 2030 in tutte le politiche interne ed esterne secondo un approccio globale e strategico: ossia sviluppo economico, sviluppo sociale e culturale e tutela della natura e dell'ambiente. La parità di genere e i diritti delle ragazze e delle donne dovrebbero essere integrati in tutte le azioni quale contributo centrale al pieno raggiungimento degli SDG.

4.   L'obiettivo generale della presente decisione consiste nel promuovere lo sviluppo economico e sociale dei PTOM e nell'instaurare strette relazioni economiche tra essi e l'Unione nel suo insieme. L'associazione persegue tale obiettivo generale migliorando la competitività dei PTOM, rafforzandone la resilienza, riducendone la vulnerabilità economica e ambientale e promuovendo la cooperazione tra essi e altri partner. Inoltre, la presente decisione punta a preservare i legami esistenti tra l'Unione, da un lato, e la Groenlandia e la Danimarca, dall'altro, riconoscendo la posizione geostrategica della Groenlandia nell'Artico, nonché a preservare i legami esistenti tra l'Unione e gli altri PTOM, riconoscendone la posizione geostrategica nei Caraibi, nell'Oceano Indiano, nell'Atlantico e nel Pacifico.

5.   A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, e dell'articolo 21 del TUE, la presente decisione persegue i seguenti obiettivi specifici:

a)

promuovere e sostenere la cooperazione con i PTOM, anche al fine di far fronte alle loro principali difficoltà e di conseguire gli SDG;

b)

sostenere la Groenlandia e cooperare con essa per aiutarla a far fronte alle sue principali difficoltà, quali la necessità di migliorare il livello di istruzione, e contribuire alla capacità dell'amministrazione groenlandese di formulare e attuare politiche nazionali.

6.   Nel perseguire gli obiettivi generali di cui al paragrafo 4 e gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 5, l'associazione rispetta i principi fondamentali della libertà, della democrazia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto, del buon governo e dello sviluppo sostenibile, principi che sono comuni ai PTOM e agli Stati membri cui sono connessi.

Articolo 4

Gestione dell'associazione

Alla gestione dell'associazione provvedono la Commissione e le autorità dei PTOM e, se del caso, lo Stato membro cui è connesso il PTOM, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie.

Articolo 5

Interessi reciproci, complementarità e priorità

1.   L'associazione costituisce il quadro del dialogo politico e della cooperazione sulle questioni di interesse reciproco.

2.   Sarà privilegiata la cooperazione nei settori di interesse reciproco, ossia:

a)

la diversificazione sostenibile delle economie dei PTOM, compresa la loro ulteriore integrazione nell'economia mondiale e regionale; nel caso specifico della Groenlandia, la necessità di migliorare le competenze della forza lavoro;

b)

la promozione degli scambi, della cooperazione e dei partenariati per accelerare il conseguimento degli SDG;

c)

l'istruzione e la formazione, la sanità pubblica, il turismo e la cultura;

d)

la promozione di un 'economia verde e blu;

e)

la gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità e dei servizi ecosistemici;

f)

la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai loro effetti;

g)

la promozione delle iniziative per ridurre i rischi di catastrofi;

h)

la promozione delle attività di ricerca, innovazione e cooperazione scientifica;

i)

l'accessibilità digitale;

j)

la promozione degli scambi sociali, culturali ed economici tra i PTOM, i paesi vicini e altri partner;

k)

il settore sociale, la mobilità della forza lavoro, i sistemi di protezione sociale, le questioni connesse con la sicurezza degli alimenti e dell'approvvigionamento alimentare;

l)

le questioni riguardanti la regione artica;

m)

lo sviluppo della cooperazione regionale nei Caraibi, nell'Oceano Indiano, nell'Atlantico e nel Pacifico;

n)

lo sviluppo della cooperazione intraregionale nell'Artico, nei Caraibi, nell'Oceano Indiano, nell'Atlantico e nel Pacifico.

3.   La cooperazione nei settori di interesse comune mira a favorire l'autonomia dei PTOM e lo sviluppo delle loro capacità di elaborare, attuare e sorvegliare le strategie e le politiche di cui al paragrafo 2.

Articolo 6

Promozione dell'associazione

1.   Allo scopo di rafforzare le relazioni reciproche, l'Unione e i PTOM s'impegnano a far conoscere l'associazione presso i loro cittadini, promuovendo in particolare lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le autorità, il mondo accademico, la società civile e le imprese dei PTOM, da un lato, e i loro interlocutori nell'Unione, dall'altro.

2.   I PTOM si adoperano per consolidare e promuovere le loro relazioni con l'Unione nel suo insieme. Gli Stati membri sostengono gli sforzi compiuti a tal fine.

Articolo 7

Cooperazione regionale, integrazione regionale e cooperazione con altri partner

1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, l'associazione sostiene gli sforzi compiuti dai PTOM per partecipare alle iniziative pertinenti di cooperazione internazionale, regionale e subregionale, nonché ai processi d'integrazione regionale e subregionale, conformemente alle loro aspirazioni e agli obiettivi e alle priorità definiti dalle loro autorità competenti.

2.   A tal fine, l'Unione e i PTOM possono scambiare informazioni e migliori pratiche o stabilire qualsiasi altra forma di cooperazione e di coordinamento stretti con altri partner nell'ambito della partecipazione dei PTOM a organizzazioni regionali e internazionali, se del caso mediante accordi internazionali.

3.   L'associazione mira a sostenere la cooperazione tra i PTOM e altri partner nei settori di cooperazione indicati nelle parti II e III della presente decisione. Al riguardo, l'obiettivo dell'associazione è promuovere la cooperazione tra i PTOM e le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE, e con gli Stati ACP e non ACP e i territori vicini (19). Per conseguire tale obiettivo, l'Unione migliora il coordinamento e le sinergie tra i propri programmi o strumenti pertinenti. L'Unione si adopera altresì, se del caso, per associare i PTOM nei propri organi di dialogo con i loro vicini, siano essi Stati ACP o non ACP o territori, e con le regioni ultraperiferiche.

4.   Il sostegno alla partecipazione dei PTOM alle pertinenti organizzazioni di integrazione regionale si concentra in particolare su quanto segue:

a)

sviluppo delle capacità delle pertinenti organizzazioni e istituzioni regionali di cui fanno parte i PTOM;

b)

iniziative regionali o subregionali quali l'attuazione delle politiche di riforma settoriale negli ambiti di cooperazione indicati nelle parti II e III;

c)

sensibilizzazione e consapevolezza dei PTOM in merito agli effetti dei processi di integrazione regionale nei diversi settori;

d)

partecipazione dei PTOM allo sviluppo dei mercati regionali nel contesto di organizzazioni d'integrazione regionale;

e)

investimenti transfrontalieri tra i PTOM e i loro vicini.

Articolo 8

Partecipazione ai gruppi europei di cooperazione territoriale

Per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, della presente decisione, le iniziative di cooperazione o altre forme di cooperazione implicano altresì che le autorità pubbliche, le organizzazioni regionali e subregionali, le autorità locali e, se del caso, altri organi o istituzioni pubblici e privati, compresi i prestatori di servizi pubblici, di un PTOM possano partecipare a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), fatti salvi le norme e gli obiettivi delle attività di cooperazione previste dalla presente decisione e dal regolamento (CE) n. 1082/2006 (20), nonché conformemente alle disposizioni applicabili allo Stato membro a cui il PTOM è connesso.

Articolo 9

Trattamento specifico

1.   L'associazione tiene conto della diversità dei PTOM in termini di sviluppo economico e capacità di beneficiare appieno della cooperazione e dell'integrazione regionali di cui all'articolo 7.

2.   Un trattamento specifico è riservato ai PTOM isolati.

3.   Per consentire ai PTOM isolati di superare gli ostacoli, strutturali o di altra natura, al loro sviluppo, il trattamento specifico tiene conto delle loro particolari difficoltà, anche nel determinare il volume del sostegno finanziario e le relative condizioni.

4.   Saint Pierre e Miquelon sono considerati come PTOM isolato.

CAPO 2

Cooperazione

Articolo 10

Approccio generale

1.   L'associazione si fonda su un ampio processo di dialogo e su consultazioni riguardanti temi di interesse reciproco tra i PTOM, gli Stati membri cui sono connessi e la Commissione nonché, se del caso, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e altri organi e istituzioni dell'Unione.

2.   I PTOM organizzano, se del caso, dialoghi e consultazioni con autorità e organismi quali:

a)

le autorità locali competenti e le altre autorità pubbliche;

b)

le parti economiche e sociali;

c)

ogni altro organismo appropriato in rappresentanza della società civile, quali i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi che promuovono la parità tra uomini e donne.

Articolo 11

Soggetti della cooperazione

1.   I soggetti della cooperazione nei PTOM comprendono:

a)

le autorità pubbliche dei PTOM;

b)

le autorità locali dei PTOM;

c)

i prestatori di servizi pubblici e le organizzazioni della società civile, come le associazioni sociali, professionali, dei datori di lavoro e sindacali, e le organizzazioni non governative locali, nazionali o internazionali;

d)

le organizzazioni regionali e subregionali.

2.   Gli Stati membri cui sono connessi i PTOM comunicano alla Commissione quali i nomi delle autorità pubbliche e locali di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 12

Compiti dei soggetti non governativi

1.   I soggetti non governativi possono intervenire nello scambio di informazioni e nelle consultazioni riguardanti la cooperazione, in particolare nell'elaborazione e nell'attuazione dell'assistenza, dei progetti o dei programmi in materia di cooperazione. Possono essere loro delegati poteri di gestione finanziaria per l'attuazione di tali progetti o programmi onde favorire le iniziative locali di sviluppo.

2.   I soggetti non governativi ammissibili alla gestione decentrata dei progetti o programmi sono individuati di comune accordo tra le autorità dei PTOM, la Commissione e lo Stato membro cui è connesso il PTOM, tenendo conto delle questioni trattate, delle loro competenze e dei loro settori di attività. Il processo di individuazione viene svolto in ciascun PTOM, nell'ambito dell'ampio processo di dialogo e delle consultazioni di cui all'articolo 10.

3.   L'associazione mira a contribuire agli sforzi compiuti dai PTOM per potenziare le organizzazioni della società civile, in particolare per facilitarne la creazione e lo sviluppo, nonché la messa a punto delle disposizioni necessarie ad avviare la loro partecipazione alla progettazione, all'attuazione e alla valutazione delle strategie e dei programmi di sviluppo.

CAPO 3

Quadro Istituzionale Dell'associazione

Articolo 13

Principi guida del dialogo

1.   L'Unione, i PTOM e gli Stati membri cui sono connessi procedono regolarmente a un dialogo politico globale.

2.   Il dialogo si svolge in piena conformità delle rispettive competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie dell'Unione, dei PTOM e degli Stati membri cui sono connessi. Il dialogo è condotto in modo flessibile: può essere formale o informale e si svolge, al livello o nella configurazione adeguati, nel quadro di cui all'articolo 14.

3.   Il dialogo consente ai PTOM di partecipare pienamente all'attuazione dell'associazione.

4.   Il dialogo si concentra, tra l'altro, su precise questioni politiche d'interesse reciproco o d'importanza generale per il conseguimento degli obiettivi dell'associazione.

5.   Il dialogo con i PTOM, compresa la Groenlandia, in particolare pone le basi per una grande cooperazione e un ampio processo di dialogo in ambiti riguardanti tra l'altro l'istruzione, l'energia, i cambiamenti climatici, la natura, l'ambiente, l'economia blu, le risorse naturali, comprese le materie prime e gli stock ittici, il trasporto marittimo, la ricerca e l'innovazione, nonché la dimensione artica di tali questioni, se del caso.

Articolo 14

Organi di dialogo dell'associazione

1.   L'associazione istituisce i seguenti organi di dialogo:

a)

un forum di dialogo PTOM-UE («forum PTOM-UE»), che riunisce una volta all'anno le autorità dei PTOM, i rappresentanti degli Stati membri e la Commissione. Membri del Parlamento europeo, rappresentanti della BEI e rappresentanti delle regioni ultraperiferiche sono associati, se del caso, al forum PTOM-UE;

b)

consultazioni trilaterali tra la Commissione, i PTOM e gli Stati membri cui sono connessi, che si tengono a intervalli periodici. Tali consultazioni sono organizzate almeno quattro volte all'anno su iniziativa della Commissione o su richiesta dei PTOM e degli Stati membri cui sono connessi. Gli Stati membri saranno adeguatamente informati in merito ai risultati delle consultazioni;

c)

gruppi di lavoro di natura consultiva, che sono istituti di comune intesa tra i PTOM, gli Stati membri cui sono connessi e la Commissione, per seguire l'attuazione dell'associazione, in forma adeguata alle questioni da affrontare. Tali gruppi di lavoro possono essere convocati su richiesta della Commissione, di uno Stato membro o di un PTOM. Svolgono discussioni tecniche su questioni di particolare interesse per i PTOM e gli Stati membri cui sono connessi e completano il lavoro svolto nell’ambito del forum PTOM-UE e/o delle consultazioni trilaterali.

2.   La Commissione assume la presidenza del forum PTOM-UE, delle consultazioni trilaterali e dei gruppi di lavoro e ne assicura il segretariato. Gli orientamenti operativi delle consultazioni trilaterali sono definiti congiuntamente dalla Commissione, dai PTOM e dagli Stati membri cui sono connessi. Gli orientamenti operativi del forum PTOM-UE sono definiti congiuntamente dalla Commissione, dai PTOM, dagli Stati membri cui sono connessi e dagli altri Stati membri interessati.

PARTE II

SETTORI DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE NEL QUADRO DELL'ASSOCIAZIONE

CAPO 1

Questioni ambientali, cambiamenti climatici, oceani e riduzione del rischio di catastrofi

Articolo 15

Principi generali

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel settore della natura, dell'ambiente, dei cambiamenti climatici e della riduzione del rischio di catastrofi può riguardare:

a)

il sostegno agli sforzi compiuti dai PTOM per definire e attuare politiche, strategie, piani d'azione e misure;

b)

il sostegno agli sforzi compiuti dai PTOM per integrarsi nelle reti e iniziative regionali, dell'Unione e mondiali;

c)

la promozione dell'uso sostenibile e dell'efficienza delle risorse e la promozione della dissociazione della crescita economica dal degrado ambientale; e

d)

il sostegno agli sforzi compiuti dai PTOM per fungere da piattaforme e centri di eccellenza regionali.

Articolo 16

Gestione sostenibile e conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della gestione sostenibile e della conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici può riguardare:

a)

la promozione della creazione e della gestione efficace di zone marine e terrestri protette e il miglioramento della gestione delle zone protette esistenti;

b)

la promozione della gestione sostenibile delle risorse marine e terrestri, che contribuisce a proteggere specie, habitat e funzioni ecosistemiche al di fuori delle zone protette, in particolare specie minacciate di estinzione, vulnerabili e rare;

c)

il rafforzamento della conservazione e dell'uso sostenibile della biodiversità marina e terrestre e degli ecosistemi:

i)

affrontando la problematica più ampia a livello ecosistemico dei cambiamenti climatici, mantenendo ecosistemi sani e resilienti e promuovendo le infrastrutture verdi e blu e gli approcci basati sugli ecosistemi nei confronti della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adeguamento ai cambiamenti climatici, che spesso producono molteplici benefici;

ii)

rafforzando le capacità a livello locale, regionale o internazionale, promuovendo lo scambio di informazioni, conoscenze, incluse conoscenze indigene, tradizionali e locali, e migliori pratiche fra tutti i soggetti interessati, comprese le autorità pubbliche, i proprietari terrieri, il settore privato, i ricercatori e la società civile;

iii)

rafforzando i programmi esistenti di conservazione della natura e le iniziative collegate sia all'interno che all'esterno delle zone di conservazione;

iv)

ampliando la base delle conoscenze e colmando le lacune, anche quantificando il valore delle funzioni e dei servizi ecosistemici e sviluppando programmi di monitoraggio a lungo termine dello sviluppo delle specie e degli ecosistemi;

d)

la promozione e l'agevolazione della cooperazione regionale per affrontare questioni come le specie alloctone invasive o gli effetti dei cambiamenti climatici e la conservazione sostenibile degli oceani;

e)

la messa a punto di meccanismi per mobilitare risorse, compresi i pagamenti per i servizi ecosistemici.

Articolo 17

Gestione sostenibile delle foreste

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della gestione sostenibile delle foreste può riguardare la promozione della conservazione e della gestione sostenibile delle foreste, compreso il loro ruolo nella preservazione dell'ambiente dall'erosione e nel controllo della desertificazione, nel rimboschimento e nella gestione delle esportazioni di legname.

Articolo 18

Gestione integrata delle zone costiere

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della gestione integrata delle zone costiere può riguardare:

a)

il sostegno agli sforzi compiuti dai PTOM ai fini di una gestione sostenibile ed efficace delle zone marine e costiere, definendo una strategia integrata in termini di pianificazione e gestione di tali zone, compreso il supporto per i programmi di monitoraggio a lungo termine;

b)

la conciliazione tra le attività economiche e sociali, come la pesca e l'acquacoltura, il turismo, i trasporti marittimi e l'agricoltura, e il potenziale delle zone marine e costiere in termini di energie rinnovabili, risorse idriche e materie prime, tenendo conto anche degli effetti dei cambiamenti climatici e delle attività umane.

Articolo 19

Oceani

1.   Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel settore della governance internazionale degli oceani può riguardare:

a)

l'intensificazione del dialogo su temi di interesse comune in tale settore;

b)

la promozione della conoscenza dell'ambiente marino e delle biotecnologie marine, dell'energia oceanica, della sorveglianza marittima, della gestione delle zone costiere e della gestione basata sugli ecosistemi, anche attraverso il monitoraggio degli ecosistemi marini;

c)

la promozione di strategie integrate a livello regionale e internazionale;

d)

la promozione attiva del buon governo, delle migliori pratiche e della gestione responsabile della pesca nell'ambito della conservazione e della gestione sostenibile degli stock ittici, compresi quelli di interesse comune e quelli gestiti dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca;

e)

lo sviluppo locale di industrie di trasformazione dei prodotti della pesca che operino in maniera responsabile;

f)

dialogo e cooperazione in materia di conservazione degli stock ittici, comprese le misure di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e la cooperazione efficace con le organizzazioni regionali di gestione della pesca e al loro interno, che comprendano regimi di ispezione e controllo, incentivi e obblighi ai fini di una gestione più efficace della pesca e degli ambienti costieri a lungo termine.

2.   Nel quadro dell'associazione, e assicurando nel contempo la coerenza e la complementarità con i vigenti accordi di partenariato nel settore della pesca, la cooperazione di cui al paragrafo 1, lettere d) e f), si basa sui seguenti principi:

a)

l'impegno ad attuare una gestione responsabile della pesca e pratiche responsabili di pesca;

b)

l'astensione da misure o attività incompatibili con i principi dello sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e dello sviluppo locale sostenibile;

c)

tenendo conto degli accordi di partenariato bilaterali, vigenti o futuri, nel settore della pesca tra l'Unione e i PTOM, le due parti si adoperano per consultarsi regolarmente sulla conservazione e sulla gestione delle risorse biologiche marine e per scambiarsi informazioni sullo stato delle risorse nel quadro dei pertinenti organi di dialogo di cui all'articolo 14.

Articolo 20

Gestione sostenibile delle risorse idriche

1.   Nel quadro dell'associazione, l'Unione e i PTOM possono cooperare nel settore della gestione sostenibile delle risorse idriche attraverso una politica specifica in materia e mediante il rafforzamento istituzionale, la salvaguardia delle risorse idriche, l'approvvigionamento idrico nelle zone rurali e urbane per scopi domestici, industriali e agricoli, lo stoccaggio, la distribuzione e la gestione delle risorse idriche, la riduzione delle perdite idriche e l'uso efficiente delle risorse idriche nonché la gestione delle acque reflue.

2.   Nel settore dell'approvvigionamento idrico e delle strutture igienico-sanitarie, viene prestata particolare attenzione all'accesso all'acqua potabile pulita e a prezzi abbordabili e ai servizi igienico-sanitari nelle zone insufficientemente servite e in quelle particolarmente esposte alle catastrofi naturali, il che contribuisce direttamente allo sviluppo delle risorse umane migliorando le condizioni di salute e la produttività.

3.   La cooperazione nei di cui al paragrafo 1 settori si fonda sul principio che l'incessante necessità di estendere i servizi idrici e igienico-sanitari di base alle popolazioni urbane e rurali deve essere affrontata con metodi sostenibili sotto il profilo ambientale. È data priorità allo sviluppo di una gestione delle risorse idriche attiva e attenta alle questioni climatiche.

Articolo 21

Gestione dei rifiuti

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della gestione dei rifiuti può riguardare la promozione dell'uso delle migliori pratiche ambientali in tutte le operazioni connesse alla gestione dei rifiuti. Tale cooperazione può riguardare inoltre la riduzione dei rifiuti, compresi i rifiuti di plastica negli oceani, il riciclaggio o altri processi di recupero, ad esempio il recupero energetico e lo smaltimento dei rifiuti.

Articolo 22

Energia

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione in materia di energia sostenibile può riguardare:

a)

la produzione e la distribuzione di energia sostenibile e l'accesso a quest'ultima, in particolare lo sviluppo, la promozione, l'utilizzo e lo stoccaggio di energia a basse emissioni di carbonio proveniente da fonti rinnovabili;

b)

le politiche e le normative in tema di energia, in particolare l'elaborazione di politiche e l'adozione di una normativa in grado di garantire tariffe energetiche accessibili e sostenibili;

c)

l'efficienza energetica, in particolare lo sviluppo e l'introduzione di norme di efficienza energetica e l'attuazione di misure di efficienza energetica in diversi settori (industriale, commerciale, pubblico e domestico), nonché attività di accompagnamento didattiche e di sensibilizzazione;

d)

i trasporti, in particolare lo sviluppo, la promozione e l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici e privati più ecologici come i veicoli ibridi, elettrici o a idrogeno e i sistemi di spostamento mediante car-pooling o in bicicletta;

e)

l'urbanistica e l'edilizia, in particolare la promozione e l'introduzione di norme elevate di qualità ambientale e di alto rendimento energetico in fase di pianificazione urbana e di edilizia; e

f)

il turismo, in particolare la promozione di infrastrutture per il turismo ecologiche e autosufficienti sotto il profilo energetico (basate sulle energie rinnovabili).

Articolo 23

Materie prime

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nell'ambito delle materie prime, comprese le terre rare, può riguardare la promozione di un settore delle materie prime sostenibile riguardo a tutte le attività collegate al settore minerario, con i seguenti obiettivi:

a)

sostenere un impiego efficiente e ottimale delle risorse;

b)

promuovere il consumo responsabile e il riciclaggio;

c)

sviluppare e rafforzare la tutela ambientale a livello locale e regionale;

d)

sostenere un trattamento e uno sfruttamento rispettosi dell'ambiente;

e)

rafforzare le capacità, la formazione, l'innovazione, la ricerca e le misure per le imprese ai fini dello sfruttamento e dell'estrazione delle materie prime a livello locale, regionale e nazionale, conformemente alle norme internazionali del lavoro;

f)

sostenere la gestione sostenibile delle conseguenze socioeconomiche dello sfruttamento e dell'estrazione delle materie prime;

g)

prendere in considerazione i pareri delle parti interessate coinvolte nelle attività legate alle materie prime.

Articolo 24

Cambiamenti climatici

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nell'ambito dei cambiamenti climatici mira a sostenere le iniziative dei PTOM in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai loro effetti negativi, e può comprendere:

a)

la raccolta di elementi concreti; l'identificazione dei principali rischi e di piani, azioni o misure territoriali, regionali e/o internazionali finalizzati all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla mitigazione dei loro effetti negativi;

b)

il contributo agli sforzi compiuti dai paesi partner per onorare gli impegni assunti in materia di cambiamenti climatici, conformemente all'accordo di Parigi;

c)

l'integrazione dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della mitigazione dei loro effetti nelle politiche e nelle strategie pubbliche;

d)

l'elaborazione e l'identificazione di dati e indicatori statistici, strumenti essenziali per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche; e

e)

la promozione della partecipazione dei PTOM al dialogo regionale e internazionale al fine di stimolare la cooperazione, compreso lo scambio di conoscenze ed esperienze.

Articolo 25

Riduzione del rischio di catastrofi

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel settore della riduzione del rischio di catastrofi può comprendere:

a)

lo sviluppo o il perfezionamento di meccanismi, comprese le infrastrutture, per la prevenzione delle catastrofi e la preparazione alle stesse, tra cui sistemi di previsione e di allarme rapido, allo scopo di alleviare le conseguenze delle catastrofi;

b)

lo sviluppo di conoscenze approfondite sulla vulnerabilità alle catastrofi e sulle capacità di risposta esistenti nei PTOM e nelle regioni in cui sono situati;

c)

il rafforzamento delle misure esistenti di prevenzione delle catastrofi e di preparazione a livello locale, nazionale e regionale;

d)

il miglioramento della capacità di reazione dei soggetti interessati per migliorarne il coordinamento, l'efficacia e l'efficienza;

e)

il miglioramento delle azioni di sensibilizzazione e accesso all'informazione della popolazione per quanto riguarda l'esposizione ai rischi, la prevenzione, la preparazione e la reazione in caso di catastrofe, prestando la dovuta attenzione alle esigenze specifiche delle persone con disabilità;

f)

il rafforzamento della collaborazione tra le principali parti in causa nel settore della protezione civile;

g)

la promozione di iniziative internazionali per la riduzione del rischio di catastrofi, come il quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030; e

h)

la promozione della partecipazione dei PTOM agli organi regionali, europei e internazionali per consentire un più regolare scambio di informazioni e una più stretta collaborazione fra le parti in caso di catastrofe.

CAPO 2

Accessibilità

Articolo 26

Obiettivi generali

1.   Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo dell'accessibilità è mirata a:

a)

garantire ai PTOM un accesso più ampio alle reti di trasporto globali; e

b)

garantire ai PTOM maggiore accesso ai servizi e alle tecnologie di informazione e di comunicazione (TIC).

2.   La cooperazione di cui al paragrafo 1 può comprendere:

a)

l'elaborazione di politiche e il potenziamento delle istituzioni;

b)

il trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e lungo le vie navigabili interne;

c)

gli impianti di magazzinaggio nei porti marittimi e negli aeroporti; e

d)

la sicurezza dell'approvvigionamento per zone isolate e isole remote.

Articolo 27

Trasporti marittimi

1.   Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo dei trasporti marittimi mira a sviluppare e promuovere servizi di trasporto marittimo efficienti e redditizi nei PTOM e può riguardare:

a)

la promozione di un trasporto efficiente e a basse emissioni di carbonio dei carichi a tariffe sostenibili sotto il profilo economico e commerciale;

b)

la promozione di una maggiore partecipazione dei PTOM ai servizi internazionali di trasporto marittimo;

c)

la promozione di programmi regionali;

d)

il sostegno alla partecipazione del settore privato locale alle attività di trasporto marittimo; e

e)

lo sviluppo di infrastrutture sostenibili e resilienti.

2.   L'Unione e i PTOM promuovono la sicurezza dei servizi di trasporto marittimo, la sicurezza degli equipaggi e la prevenzione dell'inquinamento.

3.   L'Unione e i PTOM promuovono la sicurezza e la protezione in mare, la tutela dell'ambiente marino, nonché condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi conformi alle pertinenti convenzioni internazionali e alla legislazione dell'Unione.

Articolo 28

Trasporti aerei

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione in materia di trasporti aerei può riguardare:

a)

la riforma e l'ammodernamento del settore del trasporto aereo dei PTOM;

b)

la promozione della redditività commerciale e della competitività del settore del trasporti aerei dei PTOM;

c)

la promozione degli investimenti e della partecipazione del settore privato; e

d)

la promozione dello scambio di conoscenze e buone pratiche commerciali, tenendo conto degli aspetti inerenti alla sostenibilità e alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Articolo 29

Sicurezza e security dei trasporti aerei

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nei settori della sicurezza e della security dei trasporti aerei mira a sostenere le iniziative dei PTOM per rispettare le pertinenti norme dell'Unione e internazionali e può comprendere, tra l'altro:

a)

l'attuazione del sistema di sicurezza aerea dell'Unione e, se del caso, delle norme internazionali;

b)

la garanzia della security negli aeroporti e il miglioramento della capacità delle autorità dell'aviazione civile di gestire tutti gli aspetti della sicurezza operativa di loro competenza; e

c)

lo sviluppo delle infrastrutture e delle risorse umane.

Articolo 30

Servizi connessi alle TIC

Nel quadro dell'associazione, l'obiettivo della cooperazione nel settore dei servizi delle TIC è contrastare il divario digitale e stimolare nei PTOM l'accessibilità digitale, l'innovazione, la crescita economica e il miglioramento della vita quotidiana dei cittadini e delle imprese, compresa la promozione dell'accessibilità per le persone con disabilità. La cooperazione è diretta in particolare a potenziare la capacità di regolamentazione dei PTOM e può sostenere l'espansione delle reti e dei servizi TIC, comprese reti di comunicazione elettronica adeguate e affidabili, affinché i cittadini e le imprese dei PTOM possano beneficiare dei servizi digitali, attraverso le seguenti misure:

a)

creazione di un contesto normativo prevedibile che resti al passo con gli sviluppi tecnologici, stimoli la crescita e l'innovazione e favorisca la concorrenza e la protezione dei consumatori;

b)

dialogo sui diversi aspetti strategici della promozione e del monitoraggio della società dell'informazione;

c)

scambio di informazioni sulle norme e sulle questioni riguardanti l'interoperabilità;

d)

promozione della cooperazione nel campo della ricerca sulle TIC e delle infrastrutture di ricerca basate sulle TIC;

e)

messa a punto di servizi e applicazioni in ambiti ad alto impatto societale;

f)

istruzione e formazione, in particolare per i giovani.

CAPO 3

Ricerca e innovazione

Articolo 31

Cooperazione nel settore della ricerca e dell'innovazione

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della ricerca e dell'innovazione può riguardare la scienza, l'energia, i cambiamenti climatici, la resilienza alle catastrofi, le risorse naturali, incluse le materie prime, e l'uso sostenibile delle risorse biologiche.

Essa può riguardare altresì la tecnologia, comprese le TIC, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile dei PTOM e di promuovere il loro ruolo come piattaforme e centri di eccellenza regionali, nonché la loro competitività industriale. La cooperazione può riguardare in particolare:

a)

il dialogo, il coordinamento e la creazione di sinergie tra le politiche e le iniziative dei PTOM e dell'Unione in ambito scientifico, tecnologico e innovativo;

b)

l'elaborazione di politiche e lo sviluppo istituzionale nei PTOM e azioni concertate a livello locale, nazionale o regionale, al fine di sviluppare e realizzare attività in ambito scientifico, tecnologico e innovativo;

c)

la cooperazione tra soggetti giuridici dei PTOM, dell’Unione, degli Stati membri e dei paesi terzi;

d)

la partecipazione di singoli ricercatori, organismi di ricerca e soggetti giuridici dei PTOM ai programmi quadro europei per la ricerca e l'innovazione e al programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (COSME), anche instaurando collegamenti con attività che già beneficiano di tali programmi onde garantirne la complementarità; e

e)

la formazione, la mobilità e gli scambi internazionali dei ricercatori dei PTOM.

CAPO 4

Gioventù, istruzione, formazione, tutela dei diritti del minore, sanità, occupazione, previdenza sociale, sicurezza degli alimenti e dell'approvvigionamento alimentare

Articolo 32

Gioventù

L'obiettivo dell'associazione consiste nel rafforzare i legami tra i giovani che vivono nei PTOM e nell'Unione, anche promuovendo la mobilità a scopo di apprendimento dei giovani dei PTOM e la comprensione reciproca tra i giovani.

Articolo 33

Istruzione e formazione

1.   Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo dell'istruzione e della formazione può riguardare:

a)

l'offerta di un'istruzione inclusiva e di alto livello nel ciclo primario, secondario e superiore, nonché nel settore dell'istruzione e della formazione professionali; e

b)

il sostegno ai PTOM nella definizione e nell'attuazione delle politiche in materia di istruzione e formazione professionale.

2.   L'Unione si adopera affinché gli istituti di istruzione dei PTOM possano prendere parte a iniziative di cooperazione dell'Unione in materia di istruzione al pari degli istituti di istruzione e formazione professionale degli Stati membri.

Articolo 34

Tutela dei diritti del minore

1.   Nel contesto dell'associazione, l'Unione garantisce la tutela e la promozione sotto tutti gli aspetti dei diritti del minore nei PTOM, prestando particolare attenzione alle ragazze e ai ragazzi svantaggiati, vulnerabili ed emarginati, così da garantire che nessun minore sia lasciato indietro.

2.   L'associazione mira ad adottare un approccio basato sul ciclo di vita rispetto allo sviluppo dei minori, affinché i diritti e le necessità dei minori siano riconosciuti e realizzati in modo adeguato all'età e attento alla dimensione di genere. Riconosce che tale approccio è fondamentale per la transizione all'età adulta e lo sviluppo umano.

Articolo 35

Occupazione e politica sociale

1.   L'Unione e i PTOM mantengono un dialogo nel settore dell'occupazione e della politica sociale per contribuire allo sviluppo socioeconomico dei PTOM e alla promozione del lavoro dignitoso nei PTOM e nelle regioni in cui sono situati. Tale dialogo mira inoltre a sostenere gli sforzi compiuti dalle autorità dei PTOM per elaborare politiche e una normativa in questo ambito, tenendo conto del dialogo avviato dai PTOM con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

2.   Il dialogo nel settore dell'occupazione e della politica sociale consiste principalmente nello scambio di informazioni e di migliori pratiche relative alle politiche e alla normativa nel settore dell'occupazione e della politica sociale, di interesse reciproco per l'Unione e per i PTOM. A tale riguardo, vengono presi in considerazione settori quali lo sviluppo delle competenze, la protezione sociale, il dialogo sociale, le pari opportunità, la non discriminazione e l'accessibilità per le persone con disabilità, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e altre norme sul lavoro.

Articolo 36

Sanità pubblica, sicurezza degli alimenti, sicurezza nutrizionale e dell'approvvigionamento

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della sanità pubblica e della sicurezza degli alimenti mira, tra l'altro, a ridurre l'incidenza delle malattie trasmissibili e non trasmissibili e soprattutto a sviluppare, rafforzare e mantenere la capacità dei PTOM in termini di sorveglianza epidemiologica, monitoraggio, allarme rapido, valutazione del rischio e reazione alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero attraverso misure che comprendono:

a)

azioni volte a rafforzare la pianificazione della preparazione e della risposta a emergenze sanitarie quali epidemie di malattie trasmissibili, anche attraverso l'attuazione dei regolamenti sanitari internazionali del'OMS (2005), e a garantire l'interoperabilità tra il settore sanitario e altri settori e la disponibilità ininterrotta di servizi e prodotti essenziali nonché ad affrontare sfide connesse alla lontananza geografica;

b)

lo sviluppo delle capacità tramite il rafforzamento delle reti di sanità pubblica a livello regionale, l'agevolazione dello scambio di informazioni tra esperti e la promozione di una formazione adeguata, anche nel campo della sicurezza degli alimenti;

c)

la messa a punto di strumenti e piattaforme di comunicazione, compresi sistemi di allarme rapido, nonché di programmi di e-learning adeguati alle particolari esigenze dei PTOM;

d)

azioni volte a prevenire e ridurre le epidemie di origine alimentare e ad affrontare le questioni riguardanti la sicurezza degli alimenti, la sicurezza nutrizionale e dell'approvvigionamento;

e)

azioni intese a ridurre l'incidenza delle malattie non trasmissibili nel quadro del conseguimento degli SDG.

CAPO 5

Cultura e turismo

Articolo 37

Dialogo e scambi culturali

1.   Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel settore del dialogo e degli scambi culturali può comprendere:

a)

lo sviluppo autonomo dei PTOM, che è un processo incentrato sui popoli stessi e radicato nella cultura di ciascun popolo;

b)

il sostegno alle politiche e alle misure adottate dalle autorità competenti dei PTOM per valorizzare le loro risorse umane, aumentare le loro capacità creative e promuovere le loro identità culturali;

c)

la partecipazione delle popolazioni al processo di sviluppo;

d)

la promozione di una comprensione comune e di un maggiore scambio di informazioni sulle questioni culturali e audiovisive attraverso il dialogo.

2.   Attraverso la loro cooperazione, l'Unione e i PTOM si adoperano per incentivare gli scambi culturali tra di loro grazie alle seguenti azioni:

a)

cooperazione tra i settori culturali e creativi di tutti i partner;

b)

promozione della circolazione tra loro di opere culturali e creative e degli operatori;

c)

cooperazione strategica per favorire l'elaborazione di politiche, l'innovazione e nuovi modelli commerciali nonché raggiungere un pubblico più vasto.

Articolo 38

Cooperazione nel settore audiovisivo

1.   Nel quadro dell'associazione, l'obiettivo della cooperazione tra le parti nel settore audiovisivo consiste nel promuovere le rispettive produzioni audiovisive e può riguardare le seguenti azioni:

a)

cooperazione e scambi tra i rispettivi settori radiotelevisivi;

b)

promozione degli scambi di opere audiovisive;

c)

scambi di informazioni e di pareri tra le autorità competenti sulle politiche e sul quadro normativo in materia di audiovisivi e radiodiffusione;

d)

promozione delle visite e della partecipazione a eventi internazionali organizzati nei rispettivi territori nonché nei paesi terzi.

2.   Le opere audiovisive coprodotte sono autorizzate a beneficiare di qualsiasi regime di promozione dei contenuti culturali locali o regionali istituito nell'Unione, nei PTOM e negli Stati membri cui sono connessi.

Articolo 39

Arti dello spettacolo

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione in materia di arti dello spettacolo può comprendere:

a)

l'agevolazione di maggiori contatti tra gli operatori dello spettacolo in settori quali gli scambi professionali e la formazione, compresi la partecipazione ad audizioni, lo sviluppo di reti e la promozione del networking;

b)

la promozione delle coproduzioni tra produttori di uno o più Stati membri dell'Unione e di uno o più PTOM; e

c)

la promozione dell'elaborazione di norme internazionali relative alle tecnologie teatrali e l'uso di una segnaletica relativa agli elementi scenici, anche attraverso appropriati organismi di normazione.

Articolo 40

Tutela del patrimonio culturale e dei monumenti storici

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo del patrimonio culturale, tangibile e intangibile, e dei monumenti storici mira a promuovere gli scambi di esperienze e di buone pratiche mediante:

a)

l'agevolazione degli scambi di esperti;

b)

la collaborazione in materia di formazione professionale;

c)

la sensibilizzazione del pubblico locale; e

d)

la consulenza sulla protezione dei monumenti storici e sugli spazi protetti, sulla legislazione e sull'attuazione delle misure legate al patrimonio, in particolare la sua integrazione nella vita locale.

Articolo 41

Turismo

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel settore del turismo può comprendere:

a)

misure volte a definire, adattare ed elaborare politiche in materia di turismo sostenibile;

b)

misure e azioni intese a sviluppare e favorire il turismo sostenibile;

c)

misure volte a integrare il turismo sostenibile nella vita sociale, culturale ed economica dei cittadini dei PTOM.

CAPO 6

Lotta alla criminalità organizzata

Articolo 42

Lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, gli abusi sessuali sui minori, lo sfruttamento sessuale, la violenza di genere, il terrorismo e la corruzione

1.   Nel quadro dell'associazione, la cooperazione in materia di lotta contro la criminalità organizzata può comprendere:

a)

la messa a punto di strumenti di cooperazione giudiziaria e di polizia innovativi ed efficaci, compresa la cooperazione con altre parti interessate quali la società civile e le istituzioni nazionali per i diritti umani, nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, gli abusi sessuali sui minori, lo sfruttamento sessuale, la violenza di genere, il terrorismo e la corruzione; e

b)

un sostegno volto ad aumentare l'efficacia delle strategie dei PTOM in materia di prevenzione e di lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, gli abusi sessuali sui minori, lo sfruttamento sessuale, la violenza di genere, il terrorismo e la corruzione, nonché la produzione, la distribuzione e il traffico di ogni tipo di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenendo e riducendo il consumo di droga e i danni provocati dalla droga, tenendo conto del lavoro svolto in questo ambito dagli organismi internazionali, promuovendo in particolare:

i)

la formazione e lo sviluppo delle capacità in materia di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata, compresi la tratta di esseri umani, gli abusi sessuali sui minori, lo sfruttamento sessuale, la violenza di genere, il terrorismo e la corruzione;

ii)

la prevenzione, compresi la formazione, l'istruzione e la promozione della salute, il trattamento e il reinserimento dei tossicodipendenti, anche attraverso progetti volti a reintegrarli nel contesto occupazionale e sociale;

iii)

l'elaborazione di misure d'esecuzione efficaci;

iv)

l'assistenza tecnica, finanziaria e amministrativa per l'elaborazione di politiche e di una normativa efficaci in materia di tratta di esseri umani, in particolare campagne di sensibilizzazione, meccanismi di indirizzamento e sistemi di protezione delle vittime, con la partecipazione di tutte le parti interessate e della società civile;

v)

l'assistenza tecnica, finanziaria e amministrativa per la prevenzione, il trattamento e la riduzione dei danni connessi al consumo di droga;

vi)

l'assistenza tecnica a sostegno della formulazione della legislazione e delle politiche contro gli abusi sessuali sui minori, lo sfruttamento sessuale e la violenza di genere; e

vii)

l'assistenza tecnica e attività di formazione per sostenere lo sviluppo di capacità e promuovere la conformità con le norme internazionali in materia di lotta contro la corruzione, in particolare quelle stabilite nella convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

2.   Nel quadro dell'associazione, i PTOM cooperano con l'Unione per quanto riguarda la lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo conformemente all'articolo 72.

PARTE III

COMMERCIO E COOPERAZIONE COMMERCIALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 43

Obiettivi specifici

Gli obiettivi del commercio e della cooperazione commerciale tra l'Unione e i PTOM sono:

a)

promuovere lo sviluppo socioeconomico dei PTOM instaurando strette relazioni economiche tra essi e l'Unione nel suo insieme;

b)

favorire l'effettiva integrazione dei PTOM nell'economia regionale e mondiale e lo sviluppo degli scambi di beni e servizi;

c)

aiutare i PTOM a creare condizioni favorevoli agli investimenti al fine di sostenere il loro sviluppo socioeconomico;

d)

promuovere la stabilità, l'integrità e la trasparenza del sistema finanziario mondiale e la buona governance nel settore fiscale;

e)

sostenere il processo di diversificazione delle economie dei PTOM;

f)

migliorare la capacità dei PTOM di definire e attuare le politiche necessarie per sviluppare i loro scambi di beni e servizi;

g)

promuovere le capacità di esportazione e di commercio dei PTOM;

h)

aiutare i PTOM ad allineare o far convergere, se del caso, la propria legislazione locale con quella dell'Unione;

i)

offrire possibilità di instaurare una cooperazione e un dialogo mirati con l'Unione sul commercio e sulle questioni connesse;

j)

incoraggiare i PTOM a esprimere il proprio parere nel contesto di eventuali attività di consultazione pubblica pertinenti o di eventuali strumenti esistenti pertinenti connessi all'elaborazione e alla valutazione d'impatto della negoziazione di accordi di libero scambio dell'Unione; e

k)

se del caso, tener conto dei PTOM nelle analisi d'impatto che accompagnano il lancio e la negoziazione di accordi di libero scambio da parte dell'Unione.

TITOLO II

REGIME APPLICABILE AGLI SCAMBI DI BENI E SERVIZI E ALLO STABILIMENTO

CAPO 1

Regime degli scambi di beni

Articolo 44

Libero accesso per le merci originarie

1.   I prodotti originari dei PTOM sono importati nell'Unione in esenzione dai dazi all'importazione.

2.   La definizione di prodotti originari e i metodi di cooperazione amministrativa per quanto riguarda detti prodotti figurano nell'allegato II.

Articolo 45

Restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente

1.   L'Unione non applica restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente all'importazione di prodotti originari dei PTOM.

2.   Il paragrafo 1 non preclude divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di tutela della vita e della salute delle persone, degli animali e delle piante, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, di tutela delle risorse naturali esauribili o di tutela della proprietà industriale o commerciale.

3.   I divieti o le restrizioni di cui al paragrafo 2 non costituiscono in nessun caso un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata al commercio.

Articolo 46

Misure adottate dai PTOM

1.   Le autorità dei PTOM possono mantenere o istituire, per quanto riguarda l'importazione di prodotti originari dell'Unione, i dazi doganali o le restrizioni quantitative che ritengono necessari in considerazione del rispettivo fabbisogno di sviluppo.

2.   Per i settori contemplati dal presente capo, i PTOM accordano all'Unione un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole applicabile a qualsiasi grande economia commerciale definita al paragrafo 4.

3.   Il paragrafo 2 non osta a che un PTOM conceda ad altri PTOM o ad altri paesi in via di sviluppo un trattamento più favorevole di quello concesso all'Unione.

4.   Ai fini del presente titolo, per «grande economia commerciale» si intende un paese sviluppato oppure un paese che rappresenta una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1% o, fatto salvo il paragrafo 3, un gruppo di paesi, operanti singolarmente, collettivamente o nell'ambito di un accordo di integrazione economica, che nel suo insieme rappresenta una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1,5%. Ai fini di questo calcolo si fa ricorso agli ultimi dati ufficiali disponibili dell'OMC sui principali esportatori nel commercio internazionale di merci, escludendo gli scambi intra-Unione.

5.   Le autorità dei PTOM comunicano alla Commissione le tariffe doganali e gli elenchi delle restrizioni quantitative applicate in conformità della presente decisione. Le autorità dei PTOM comunicano altresì alla Commissione le successive modifiche a mano a mano che vengono adottate.

Articolo 47

Non discriminazione

1.   L'Unione non fa discriminazioni tra i PTOM e i PTOM non fanno discriminazioni tra gli Stati membri.

2.   In conformità dell'articolo 66, l'attuazione delle disposizioni specifiche previste dalla presente decisione e, in particolare, dall'articolo 45, paragrafo 2, dagli articoli 46, 49, 50 e 52 e dall'articolo 59, paragrafo 3, non è considerata una discriminazione.

Articolo 48

Condizioni relative ai movimenti di rifiuti

1.   I movimenti di rifiuti tra gli Stati membri e i PTOM sono controllati conformemente al diritto internazionale, in particolare alla convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (21) (convenzione di Basilea), e al diritto dell'Unione. L'Unione sostiene l'instaurazione e lo sviluppo di un'efficace cooperazione internazionale in questo settore al fine di proteggere l'ambiente e la sanità pubblica.

2.   Per quanto riguarda i PTOM che, a motivo del loro status costituzionale, non sono parti della convenzione di Basilea, le rispettive autorità competenti accelerano l'adozione della legislazione interna e dei regolamenti amministrativi necessari per attuare la convenzione di Basilea nei rispettivi territori.

3.   Gli Stati membri cui sono connessi i PTOM promuovono l'adozione, da parte di questi ultimi, della legislazione interna e dei regolamenti amministrativi necessari per attuare la pertinente normativa dell'Unione in materia di rifiuti e spedizioni di rifiuti.

4.   Un PTOM e lo Stato membro cui è connesso possono applicare le proprie procedure alle esportazioni di rifiuti dal PTOM verso tale Stato membro. In questi casi, lo Stato membro cui è connesso il PTOM notifica alla Commissione la legislazione applicabile, nonché qualsiasi successiva modifica di tale legislazione.

Articolo 49

Revoca temporanea delle preferenze

Se ritiene che ci siano motivi sufficienti per dubitare della corretta attuazione della presente decisione, la Commissione può avviare consultazioni con il PTOM e lo Stato membro con cui il PTOM ha relazioni speciali, al fine di garantire tale corretta attuazione. Qualora le consultazioni non conducano a una forma di attuazione della presente decisione che sia reciprocamente accettabile, l'Unione può revocare temporaneamente le preferenze concesse al PTOM in questione conformemente all'allegato III.

Articolo 50

Misure di salvaguardia e vigilanza

Per garantire la corretta attuazione della presente decisione, l'Unione può adottare le misure di salvaguardia e di sorveglianza di cui all'allegato IV.

CAPO 2

Regime applicabile agli scambi servizi e allo stabilimento

Articolo 51

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a)

per «persona fisica di un PTOM» si intende una persona fisica abitualmente residente in un PTOM che ha la cittadinanza di uno Stato membro o che gode di uno status giuridico specifico di un PTOM. Questa definizione non pregiudica i diritti conferiti dalla cittadinanza dell'Unione ai sensi dell'articolo 20 TFUE;

b)

per «persona giuridica di un PTOM» si intende una persona giuridica di un PTOM istituita in conformità della legislazione applicabile nel PTOM in questione, che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari nel territorio di tale PTOM. Se la persona giuridica ha soltanto la sede sociale o l'amministrazione centrale nel PTOM, essa non può essere considerata una persona giuridica del PTOM in questione, a meno che non eserciti un'attività che abbia un nesso reale e continuo con l'economia di detto paese o territorio;

c)

le rispettive definizioni stabilite negli accordi di integrazione economica di cui all'articolo 52, paragrafo 1, si applicano al trattamento concesso tra l'Unione e i PTOM.

Articolo 52

Trattamento più favorevole

1.   Per quanto concerne le misure che incidono sugli scambi di servizi e sullo stabilimento nell'ambito delle attività economiche:

a)

l'Unione concede alle persone fisiche e giuridiche dei PTOM un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole concesso ad analoghe persone fisiche e giuridiche di qualsiasi paese terzo con il quale l'Unione concluda o abbia concluso un accordo di integrazione economica;

b)

un PTOM concede alle persone fisiche e giuridiche dell'Unione un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole concesso ad analoghe persone fisiche e giuridiche di qualsiasi grande economia commerciale con la quale abbia concluso un accordo di integrazione economica dopo il 1° gennaio 2014.

2.   Gli obblighi di cui al paragrafo 1 non si applicano al trattamento concesso:

a)

nel quadro di un mercato interno o di un accordo di integrazione economica che richiede alle parti un ravvicinamento significativo delle legislazioni in vista dell'eliminazione degli ostacoli non discriminatori allo stabilimento e agli scambi di servizi;

b)

in base a misure che prevedono il riconoscimento di qualifiche e licenze. Ciò lascia impregiudicate le specifiche misure PTOM a norma del presente articolo;

c)

nel quadro di un accordo o di un’intesa internazionale riguardante integralmente o in parte l’imposizione fiscale;

d)

in base a misure rientranti nella clausola di esonero dal trattamento della nazione più favorita (NPF), elencate conformemente all’articolo II, paragrafo 2, del GATS.

3.   Nessuna disposizione della presente decisione impedisce all'Unione o ai PTOM di adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali, anche al fine di:

a)

tutelare gli investitori, i titolari di depositi, i titolari di polizze o i soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, o

b)

garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario di una parte.

4.   Le autorità di un PTOM possono, per promuovere o sostenere l'occupazione locale, adottare regolamentazioni a favore delle loro persone fisiche e delle attività locali. In questo caso, le autorità del PTOM comunicano le regolamentazioni adottate alla Commissione, affinché possa informarne gli Stati membri.

TITOLO III

SETTORI CONNESSI AL COMMERCIO

CAPO 1

Commercio e sviluppo sostenibile

Articolo 53

Approccio generale

Nel quadro dell'associazione, l'obiettivo del commercio e della cooperazione commerciale è contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale. In questo contesto, la legislazione e la regolamentazione interne dei PTOM sul lavoro o sull'ambiente non possono essere rese meno rigorose per favorire gli scambi o gli investimenti.

Articolo 54

Norme relative all'ambiente e ai cambiamenti climatici negli scambi

1.   Nel quadro dell'associazione, l'obiettivo del commercio e della cooperazione commerciale è rafforzare le sinergie esistenti tra le politiche e gli obblighi commerciali e ambientali. A tal fine, la cooperazione commerciale nel quadro dell'associazione tiene conto dei principi di governance internazionale in materia di ambiente e degli accordi ambientali multilaterali.

2.   La cooperazione commerciale mira a sostenere gli obiettivi finali dell'UNFCCC e l'attuazione dell'accordo di Parigi. Essa può estendersi altresì alla cooperazione su altri accordi ambientali multilaterali connessi al commercio, come la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (22).

Articolo 55

Commercio e norme del lavoro

1.   L'obiettivo dell'associazione è promuovere il commercio in condizioni favorevoli alla piena e produttiva occupazione e a un lavoro dignitoso per tutti.

2.   Sono rispettate e attuate le norme fondamentali del lavoro internazionalmente riconosciute, secondo la definizione delle pertinenti convenzioni dell'OIL. Tali norme comprendono, in particolare, il rispetto della libertà di associazione, il diritto di contrattazione collettiva, l'abolizione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio, l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, l'età minima di ammissione al lavoro e la non discriminazione nel lavoro. I PTOM garantiscono un sistema efficace di ispezione del lavoro, misure efficaci in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, conformemente alle pertinenti convenzioni dell'OIL, nonché condizioni di lavoro dignitose per tutti.

Articolo 56

Commercio sostenibile di prodotti della pesca

L'associazione può comprendere la cooperazione volta a promuovere la gestione sostenibile degli stock ittici e a combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e il relativo commercio. La cooperazione in questo campo intende:

a)

agevolare la cooperazione tra i PTOM e le organizzazioni regionali di gestione della pesca, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo e l'attuazione efficace dei sistemi di controllo e di ispezione, gli incentivi e le misure per l'efficace gestione a lungo termine delle attività di pesca e degli ecosistemi marini;

b)

promuovere l'attuazione delle misure volte a combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e il relativo commercio nei PTOM.

Articolo 57

Commercio sostenibile di legname

Nel quadro dell'associazione, l'obiettivo della cooperazione nel campo del commercio del legname è promuovere il commercio di legname raccolto legalmente. Tale cooperazione può comprendere il dialogo sulle misure normative e lo scambio di informazioni sulle misure volontarie o basate sul mercato, quali la certificazione forestale o la politica di appalti verdi.

Capitolo 58

Commercio e sviluppo sostenibile

1.   Nel quadro dell'associazione, la cooperazione in materia di commercio e sviluppo sostenibile può essere perseguita:

a)

agevolando e promuovendo gli scambi commerciali e gli investimenti in beni e in servizi ambientali, anche mediante l'elaborazione e l'attuazione di norme locali, nonché nei beni che contribuiscono al miglioramento delle condizioni sociali nei PTOM;

b)

agevolando l'eliminazione degli ostacoli agli scambi e agli investimenti in relazione a beni e servizi particolarmente rilevanti ai fini della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, quali l'energia rinnovabile sostenibile e i prodotti e servizi efficienti sul piano energetico, anche attraverso l'adozione di quadri strategici favorevoli all'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e la promozione di norme che rispondano alle esigenze ambientali ed economiche e riducano al minimo gli ostacoli tecnici agli scambi;

c)

promuovendo lo scambio di beni che contribuiscono a migliorare le condizioni sociali e favoriscono pratiche rispettose dell'ambiente, comprese le merci soggette a sistemi volontari di garanzia della sostenibilità, come il commercio equo ed etico, i marchi di qualità ecologica e i sistemi di certificazione dei prodotti ottenuti da risorse naturali;

d)

promuovendo i principi e gli orientamenti riconosciuti a livello internazionale in materia di condotta responsabile e responsabilità sociale delle imprese, incoraggiando le imprese che operano nel territorio dei PTOM ad attuare tali principi e orientamenti e a scambiare informazioni e migliori pratiche;

e)

promuovendo l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e l'attuazione dei relativi SDG.

2.   Nell'elaborazione e nell'attuazione di misure di tutela dell'ambiente o di condizioni di lavoro che possono incidere sugli scambi o sugli investimenti, l'Unione e i PTOM tengono conto dei dati scientifici e tecnici disponibili e delle norme, degli orientamenti o delle raccomandazioni internazionali pertinenti, compreso il principio di precauzione.

3.   L'Unione e i PTOM applicano piena trasparenza per elaborare, introdurre e attuare le misure volte a proteggere l'ambiente e le condizioni di lavoro che incidono sugli scambi o sugli investimenti.

CAPO 2

Altri settori connessi al commercio

Articolo 59

Pagamenti correnti e movimenti di capitali

1.   Non sono imposte restrizioni ai pagamenti in valuta liberamente convertibile riguardanti il conto corrente della bilancia dei pagamenti tra persone che risiedono nell'Unione e persone che risiedono nei PTOM.

2.   Per quanto riguarda le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, gli Stati membri e le autorità dei PTOM garantiscono la libera circolazione dei capitali per quanto riguarda gli investimenti diretti in società costituite conformemente alla legislazione dello Stato membro, del paese o del territorio di accoglienza e assicurano che gli attivi costituiti da siffatti investimenti e tutti gli utili che ne derivano possano essere liquidati e rimpatriati.

3.   L'Unione e i PTOM hanno la facoltà di adottare, mutatis mutandis, le misure di cui agli articoli 64, 65, 66, 75, 143, 144 e 215 del TFUE secondo le condizioni ivi previste.

4.   Le autorità del PTOM, lo Stato membro interessato o l'Unione si informano senza indugio di tali misure e si trasmettono reciprocamente con la massima rapidità un calendario per la loro eliminazione.

Articolo 60

Politica di concorrenza

Tenendo debitamente conto dei loro diversi livelli di sviluppo e delle loro necessità economiche, i PTOM adottano, proseguono o sono oggetto di normative o di politiche volte a:

a)

prevenire e vietare gli accordi orizzontali e verticali tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza in modo sostanziale;

b)

prevenire e vietare l'abuso di posizione dominante da parte di una o più imprese;

c)

prevenire e vietare le concentrazioni tra imprese che ostacolerebbero in misura significativa la concorrenza effettiva, in particolare per effetto della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante; e

d)

garantire la trasparenza per quanto riguarda la concessione di sussidi da parte dei PTOM in relazione a beni che hanno un notevole effetto negativo sugli scambi o sugli investimenti tra l'Unione e un PTOM.

Articolo 61

Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

1.   Al fine di ridurre le distorsioni e gli ostacoli agli scambi bilaterali è garantito un adeguato ed efficace livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi i mezzi necessari a far rispettare tali diritti, se del caso conformemente ai massimi standard internazionali.

2.   Nel quadro dell'associazione, la cooperazione in questo settore può comprendere l'elaborazione di leggi e regolamentazioni volte a tutelare e a far rispettare i diritti di proprietà intellettuale, ad impedire gli abusi da parte dei titolari di questi diritti e le violazioni di tali diritti a opera dei concorrenti, nonché a sostenere le organizzazioni regionali che promuovono l'applicazione e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, compresa la formazione del personale.

Articolo 62

Protezione delle indicazioni geografiche

L'Unione e i PTOM riconoscono l'importanza delle indicazioni geografiche per l'agricoltura sostenibile e lo sviluppo rurale. Garantiscono una tutela adeguata e il rispetto delle indicazioni geografiche e cooperano per l'ulteriore sviluppo di sistemi più efficaci in quest'ambito. Procedono inoltre a scambi di informazioni sugli sviluppi legislativi e delle politiche in materia di indicazioni geografiche.

Articolo 63

Ostacoli tecnici agli scambi

L'associazione può comprendere la cooperazione in materia di regolamentazioni tecniche per i beni, standardizzazione, valutazione della conformità, accreditamento, vigilanza del mercato e controllo della qualità, onde eliminare gli inutili ostacoli tecnici agli scambi tra l'Unione e i PTOM e ridurre le differenze esistenti in questi settori.

Articolo 64

Politica dei consumatori, tutela della salute dei consumatori e commercio

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della politica dei consumatori, della tutela della loro salute e del commercio può comprendere l'elaborazione di leggi e regolamentazioni nel settore della politica dei consumatori e della tutela della loro salute, al fine di evitare inutili ostacoli al commercio.

Articolo 65

Misure sanitarie e fitosanitarie

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione in materia di misure sanitarie e fitosanitarie mira a:

a)

agevolare gli scambi tra l'Unione e i PTOM nel loro insieme nonché tra PTOM e paesi terzi, tutelando nel contempo la salute e la vita di persone, animali e piante conformemente all'accordo dell'OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie («accordo MSF dell'OMC»);

b)

risolvere i problemi inerenti agli scambi derivanti dalle misure sanitarie e fitosanitarie;

c)

garantire la trasparenza per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie applicabili agli scambi tra l'Unione e i PTOM;

d)

favorire l'armonizzazione delle misure con le norme internazionali, conformemente all'accordo MSF dell'OMC;

e)

sostenere l'effettiva partecipazione dei PTOM alle organizzazioni che stabiliscono le norme sanitarie e fitosanitarie internazionali;

f)

promuovere le consultazioni e gli scambi tra i PTOM e gli istituti e laboratori europei;

g)

creare e rafforzare le capacità tecniche dei PTOM di attuare e controllare le misure sanitarie e fitosanitarie;

h)

promuovere il trasferimento di tecnologie e il rapido scambio di informazioni nel settore delle misure sanitarie e fitosanitarie.

Articolo 66

Divieto relativo a misure protezionistiche

Le disposizioni del capo 1 e del presente capo non sono utilizzate come mezzo di discriminazione arbitraria o come restrizione dissimulata agli scambi.

CAPO 3

Questioni monetarie e fiscali

Articolo 67

Esclusione fiscale

1.   Fatto salvo l'articolo 68, il trattamento della nazione più favorita concesso a norma della presente decisione non si applica alle agevolazioni fiscali che le autorità degli Stati membri o dei PTOM concedono o possono concedere in futuro in applicazione di accordi volti a evitare la doppia imposizione, di altre intese fiscali o del diritto tributario interno in vigore.

2.   Nessuna disposizione della presente decisione può essere interpretata come un impedimento all'adozione o all'applicazione di misure destinate a prevenire la frode, l'evasione o l'elusione fiscale ai sensi delle disposizioni fiscali di accordi volti a evitare la doppia imposizione, di altre intese fiscali o del diritto tributario interno in vigore.

3.   Nessuna disposizione della presente decisione è interpretata come un impedimento per le rispettive autorità competenti a fare una distinzione, nell'applicare le disposizioni pertinenti della loro legislazione fiscale, tra contribuenti che non sono nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo in cui sono investiti i loro capitali.

Articolo 68

Regime fiscale e doganale degli appalti finanziati dall'Unione

1.   I PTOM applicano agli appalti finanziati dall'Unione un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello applicato allo Stato membro cui il PTOM è connesso, agli Stati ai quali è concesso il trattamento della nazione più favorita o alle organizzazioni internazionali per lo sviluppo con le quali intrattengono relazioni, optando per il metodo più favorevole.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, agli appalti finanziati dall'Unione si applica il seguente regime:

a)

gli appalti non sono soggetti nel PTOM beneficiario né all'imposta di bollo né agli altri diritti, né ai prelievi fiscali di effetto equivalente, già esistenti o da istituire; detti appalti, tuttavia, sono registrati conformemente alle leggi in vigore in tale PTOM, eventualmente dietro pagamento di una tassa corrispondente alla prestazione del servizio;

b)

i profitti e/o gli introiti derivanti dall'esecuzione degli appalti sono imponibili in conformità del regime fiscale interno del PTOM beneficiario, sempreché le persone fisiche o giuridiche che realizzano detti profitti o introiti abbiano un centro di attività permanente nel PTOM in questione o la durata di esecuzione del contratto sia superiore a sei mesi;

c)

le persone fisiche o giuridiche che, per l'esecuzione degli appalti di opere, devono importare attrezzature beneficiano, dietro loro richiesta, del regime di ammissione temporanea quale definito dalla legislazione in vigore nel PTOM beneficiario per quanto riguarda dette attrezzature;

d)

le attrezzature professionali necessarie per svolgere i compiti definiti in un contratto di servizi sono temporaneamente ammesse nel PTOM beneficiario in esenzione dai dazi fiscali, dai dazi all'importazione e dai dazi doganali nonché dagli altri oneri di effetto equivalente, sempreché detti dazi ed oneri non costituiscano la retribuzione di una prestazione di servizi;

e)

le importazioni nel quadro dell'esecuzione di un appalto di forniture sono ammesse nel PTOM beneficiario in esenzione dai dazi doganali, dai dazi all'importazione, dalle tasse e dagli oneri fiscali di effetto equivalente. Il contratto per forniture originarie del PTOM in questione è stipulato sulla base del prezzo franco fabbrica, eventualmente maggiorato degli oneri fiscali applicabili nel PTOM a queste forniture;

f)

gli acquisti di combustibili, lubrificanti e leganti idrocarbonati nonché di tutti i materiali utilizzati nell'esecuzione di appalti di opere si considerano eseguiti sul mercato locale e assoggettati al regime fiscale applicabile ai sensi della legislazione in vigore nel PTOM beneficiario;

g)

l'importazione di effetti per uso personale e domestico da parte di persone fisiche diverse da quelle assunte localmente, incaricate dell'esecuzione dei compiti definiti in un contratto di servizi, e dai loro famigliari è effettuata, entro i limiti della legislazione in vigore nel PTOM beneficiario, in esenzione dai dazi doganali o dai dazi all'importazione, dalle tasse e dagli altri oneri fiscali di effetto equivalente.

3.   A tutte le questioni contrattuali non contemplate dai paragrafi 1 e 2 si applica la legislazione in vigore nel PTOM interessato.

CAPO 4

Sviluppo della capacità commerciale

Articolo 69

Approccio generale

Al fine di assicurare che i PTOM traggano il massimo vantaggio dalla presente decisione e che possano accedere, alle condizioni più favorevoli, al mercato interno dell'Unione nonché ai mercati regionali, subregionali e internazionali, l'associazione mira a contribuire allo sviluppo delle capacità commerciali dei PTOM:

a)

aumentando la competitività, l'autonomia e la resilienza economica dei PTOM, diversificando la gamma e aumentando il valore e il volume degli scambi di beni e di servizi dei PTOM e rafforzando la loro capacità di attrarre investimenti privati in vari settori dell'attività economica;

b)

migliorando la cooperazione per quanto riguarda gli scambi di beni e di servizi e il diritto di stabilimento tra i PTOM e i paesi vicini.

Articolo 70

Dialogo, cooperazione e sviluppo delle capacità in campo commerciale

Nel quadro dell'associazione, il dialogo, la cooperazione e le iniziative di sviluppo delle capacità in campo commerciale possono comprendere:

a)

il miglioramento della capacità dei PTOM di definire e attuare le politiche necessarie allo sviluppo degli scambi di beni e servizi;

b)

il sostegno agli sforzi dei PTOM tesi a porre in essere un adeguato quadro giuridico, normativo e istituzionale, nonché le necessarie procedure amministrative;

c)

la promozione dello sviluppo del settore privato, in particolare delle PMI;

d)

l'agevolazione dello sviluppo del mercato e dei prodotti, compreso il miglioramento della qualità dei prodotti;

e)

il contributo allo sviluppo delle risorse umane e delle competenze professionali riguardanti gli scambi di beni e servizi;

f)

il miglioramento della capacità degli intermediari commerciali di fornire alle imprese dei PTOM servizi pertinenti alle loro attività di esportazione, come informazioni di mercato;

g)

il contributo alla creazione di un contesto commerciale favorevole agli investimenti.

CAPO 5

Cooperazione nel settore dei servizi finanziari e della fiscalità

Articolo 71

Cooperazione in materia di servizi finanziari internazionali

Al fine di promuovere la stabilità, l'integrità e la trasparenza del sistema finanziario mondiale, l'associazione può comprendere la cooperazione in materia di servizi finanziari internazionali. Tale cooperazione può comprendere:

a)

un'effettiva e adeguata tutela degli investitori e degli altri utenti dei servizi finanziari;

b)

la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;

c)

la promozione della cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, comprese le autorità di regolamentazione e di vigilanza;

d)

l'istituzione di meccanismi indipendenti ed efficaci per la vigilanza dei servizi finanziari.

Articolo 72

Norme internazionali in materia di servizi finanziari

1.   L'Unione e i PTOM fanno quanto in loro potere affinché nel proprio territorio siano attuate e applicate le norme concordate a livello internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza del settore dei servizi finanziari e di lotta all'evasione e all'elusione fiscale. Tali norme concordate a livello internazionale comprendono tra l'altro i principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria del Comitato di Basilea, i principi fondamentali per la vigilanza nel settore assicurativo dell'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo, gli obiettivi e principi della regolamentazione dei valori mobiliari dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, l'accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni fiscali, la dichiarazione del G20 sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali e l'elenco delle principali caratteristiche dei regimi efficaci di risoluzione per gli enti finanziari (Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions) del Consiglio per la stabilità finanziaria.

2.   I PTOM adottano o mantengono in vigore un quadro giuridico per prevenire l'uso dei loro sistemi finanziari a scopo di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, tenendo conto in particolare degli strumenti di organi internazionali che operano nel settore, quali gli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione del gruppo d'azione finanziaria internazionale (raccomandazioni del GAFI).

3.   Se la Commissione adotta decisioni che autorizzano uno Stato membro a concludere un accordo con un PTOM per il trasferimento di fondi tra tale PTOM e lo Stato membro cui è connesso, detto trasferimento è considerato un trasferimento di fondi all'interno dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio (23)e il PTOM in questione è tenuto a rispettare le condizioni del suddetto regolamento.

4.   Il presente articolo si applica fatto salvo l'articolo 155 del regolamento finanziario.

Articolo 73

Cooperazione in materia di fiscalità

L'Unione e i PTOM riconoscono e s'impegnano ad attuare efficacemente i principi della buona governance in campo fiscale, comprese le norme internazionali in materia di trasparenza, scambio di informazioni ed equa imposizione e le norme minime contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Essi promuovono la buona governance in materia fiscale, migliorano la cooperazione internazionale nel settore fiscale e agevolano la riscossione del gettito fiscale.

PARTE IV

COOPERAZIONE FINANZIARIA

CAPO 1

Principi

Articolo 74

Risorse finanziarie

L'Unione contribuisce al conseguimento degli obiettivi generali dell'associazione fornendo:

a)

sufficienti risorse finanziarie e un'adeguata assistenza tecnica per rafforzare la capacità dei PTOM di formulare e attuare quadri strategici e normativi;

b)

finanziamenti a lungo termine per promuovere la crescita del settore privato;

c)

se del caso, altri programmi dell'Unione possono contribuire alle azioni stabilite a norma della presente decisione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. La presente decisione può altresì contribuire alle misure stabilite nell'ambito di altri programmi dell'Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. In questi casi, il programma di lavoro relativo a tali azioni stabilisce quale serie di norme sia applicabile.

Articolo 75

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo 2021-2027 è di 500 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.   La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1 figura all'allegato I.

3.   L'importo di cui al paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione delle disposizioni sulla flessibilità di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (24), al regolamento (UE) 2021/947 e al regolamento finanziario.

4.   I rimborsi netti cumulativi provenienti dal Fondo investimenti per i PTOM di cui all'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato IV della decisione 2013/755/UE del Consiglio costituiscono entrate con destinazione specifica esterne per integrare il fondo non assegnato di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), dell'allegato I della presente decisione, dal momento in cui diventano disponibili. Fatte salve le decisioni da adottare in relazione ai successivi quadri finanziari pluriennali, dopo il 31 dicembre 2027 e fino al loro esaurimento, i rimborsi netti cumulativi costituiscono contributi al successivo strumento finanziario PTOM che sostituisce il presente strumento.

Articolo 76

Definizioni

Ai fini della presente parte si applicano le seguenti definizioni:

a)

per «aiuto programmabile» si intende un aiuto non rimborsabile assegnato ai PTOM per finanziare le strategie territoriali, regionali e intraregionali, se del caso, o le priorità stabilite nei documenti di programmazione;

b)

per «programmazione» si intende il processo di organizzazione, decisione e assegnazione di risorse finanziarie indicative per attuare, su base pluriennale e in uno dei settori di cui alla parte II, l'azione volta a conseguire gli obiettivi dell'associazione per lo sviluppo sostenibile dei PTOM;

c)

per «documento di programmazione» si intende il documento che presenta la strategia, le priorità e le disposizioni dei PTOM e traduce in maniera efficace ed efficiente gli obiettivi e le finalità fissati dai PTOM in materia di sviluppo sostenibile al fine di perseguire gli obiettivi dell'associazione;

d)

per «piani di sviluppo» si intende un insieme coerente di azioni definite e finanziate esclusivamente dai PTOM nel quadro delle proprie politiche e strategie di sviluppo, nonché quelle convenute tra un PTOM e lo Stato membro cui è connesso;

e)

per «assegnazione territoriale» si intende l'importo assegnato ai singoli PTOM per l'aiuto programmabile ai fini del finanziamento delle strategie e delle priorità territoriali stabilite nei documenti di programmazione;

f)

per «assegnazione regionale» si intende l'importo stanziato conformemente all'articolo 84, paragrafo 1, per l'aiuto programmabile ai fini del finanziamento delle strategie o delle priorità di cooperazione regionale stabilite nei documenti di programmazione;

g)

per «assegnazione intraregionale» si intende un importo, nell'ambito dell'assegnazione regionale, stanziato conformemente all'articolo 84, paragrafo 2, per l'aiuto programmabile ai fini del finanziamento delle strategie e delle priorità in materia di cooperazione intraregionale stabilite nei documenti di programmazione.

Articolo 77

Principi della cooperazione finanziaria

1.   L'assistenza finanziaria dell'Unione si basa sui principi di partenariato, titolarità, allineamento con i sistemi territoriali, complementarità e sussidiarietà.

2.   Le operazioni finanziate nel quadro della presente decisione possono assumere la forma di aiuti programmabili o non programmabili.

3.   L'assistenza finanziaria dell'Unione:

a)

è attuata tenendo debitamente conto delle caratteristiche geografiche, sociali e culturali dei singoli PTOM, come pure delle loro specifiche potenzialità;

b)

garantisce un apporto di risorse su base prevedibile e regolare;

c)

è flessibile e adeguata alla situazione di ciascun PTOM; e

d)

si svolge nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ogni partner.

4.   L'attuazione degli interventi è affidata alle autorità del PTOM interessato, fatte salve le competenze della Commissione volte a garantire una sana gestione finanziaria nell'uso dei fondi dell'Unione.

CAPO 2

Disposizioni specifiche relative alla cooperazione finanziaria

Articolo 78

Oggetto e campo di applicazione

Nel quadro della strategia e delle priorità stabilite dal PTOM interessato a livello locale o regionale, si possono sostenere finanziariamente le azioni seguenti:

1.

politiche e riforme settoriali, nonché progetti coerenti con le stesse;

2.

sviluppo delle istituzioni, rafforzamento delle capacità e integrazione degli aspetti ambientali;

3.

assistenza tecnica.

Articolo 79

Sviluppo delle capacità

1.   L'assistenza finanziaria può contribuire, tra l'altro, ad aiutare i PTOM a sviluppare le capacità necessarie per definire, attuare e controllare strategie e azioni territoriali e/o regionali al fine di conseguire gli obiettivi generali stabiliti per i settori di cooperazione indicati nelle parti II e III.

2.   L'Unione sostiene gli sforzi dei PTOM tesi a elaborare dati statistici attendibili nei settori in questione, anche per garantire che si dia seguito all'attuazione degli SDG.

3.   L'Unione può sostenere i PTOM nei loro sforzi volti a migliorare la comparabilità dei propri indicatori macroeconomici, in particolare al fine di agevolare l'analisi del PIL dei PTOM.

Articolo 80

Assistenza tecnica

1.   Su iniziativa della Commissione, il finanziamento dell'Unione può coprire le spese di sostegno per l'attuazione della presente decisione e per il conseguimento dei suoi obiettivi, comprese le spese di sostegno amministrativo connesso alle attività di preparazione, follow-up, sorveglianza, audit e valutazione necessarie ai fini di tale attuazione, nonché le spese sostenute in sede e nelle delegazioni dell'Unione per il sostegno amministrativo necessario per il programma e per la gestione delle operazioni finanziate nel quadro della presente decisione, compresi le azioni di informazione e di comunicazione e i sistemi informatici istituzionali.

2.   Su iniziativa dei PTOM, possono essere finanziati studi o misure di assistenza tecnica, compreso il sostegno a lungo termine, in relazione all'attuazione delle attività previste nei documenti di programmazione. La Commissione può decidere di finanziare tali azioni utilizzando l'aiuto programmabile o la dotazione destinata alle misure di cooperazione tecnica.

CAPO 3

Attuazione della cooperazione finanziaria

Articolo 81

Principio generale

Salvo altrimenti specificato nella presente decisione, l'assistenza finanziaria dell'Unione è attuata conformemente alla presente decisione, al regolamento finanziario e, ove opportuno, ai seguenti capitoli del titolo II del regolamento (UE) 2021/947:

al capo I, ad eccezione degli articoli 10, 11 e 13, dell'articolo 14, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 15, dell'articolo 16, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e dell'articolo 17,

al capo III, ad eccezione dell'articolo 25, paragrafo 1, dell'articolo 25, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e dell'articolo 25, paragrafo 3, e

al capo V, ad eccezione dell'articolo 41, paragrafi 1, 4, 6, 7 e 9, e dell'articolo 42, paragrafo 4.

Articolo 82

Adozione di programmi indicativi pluriennali, piani d'azione e misure

La Commissione adotta a norma della presente decisione, sotto forma di «documenti di unici programmazione», i programmi indicativi pluriennali di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/947.

I documenti unici di programmazione possono tenere conto dei piani di sviluppo territoriale o di altri piani concordati tra i PTOM e gli Stati membri cui sono connessi.

I documenti unici di programmazione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 90, paragrafo 5, della presente decisione. Tale procedura si applica anche alle revisioni che modificano in misura significativa il contenuto del programma indicativo pluriennale.

I piani d'azione e le misure di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2021/947 possono essere adottati separatamente dai programmi indicativi pluriennali e sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 90, paragrafo 5, della presente decisione. Tale procedura non si applica ai casi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/947.

Articolo 83

Ammissibilità al finanziamento territoriale

1.   Le autorità pubbliche dei PTOM possono beneficiare del sostegno finanziario previsto dalla presente decisione.

2.   Fatta salva l'approvazione da parte delle autorità dei PTOM interessati, possono beneficiare del sostegno finanziario previsto dalla presente decisione i soggetti e gli organismi seguenti:

a)

gli organismi pubblici o parastatali locali, nazionali e regionali, gli enti o le autorità locali dei PTOM, in particolare i loro istituti finanziari e le loro banche di sviluppo;

b)

le società e le imprese dei PTOM e dei gruppi regionali;

c)

le società e le imprese di uno Stato membro, in aggiunta al loro contributo specifico, affinché possano intraprendere progetti produttivi sul territorio di un PTOM;

d)

gli intermediari finanziari dei PTOM o dell'Unione che promuovono e finanziano investimenti privati nei PTOM; e

e)

i soggetti della cooperazione decentrata e gli altri soggetti non governativi dei PTOM e dell'Unione, affinché possano intraprendere progetti e programmi economici, culturali, sociali e didattici nei PTOM nell'ambito della cooperazione decentrata, come previsto all'articolo 12.

Articolo 84

Ammissibilità al finanziamento regionale

1.   Può essere utilizzata un'assegnazione regionale per le operazioni a vantaggio e con la partecipazione di:

a)

due o più PTOM, a prescindere dalla loro ubicazione; o

b)

i PTOM e l'Unione nel suo insieme; o

c)

due o più organismi regionali di cui fanno parte i PTOM; o

d)

due o più PTOM, a prescindere dalla loro ubicazione, e almeno uno dei soggetti seguenti:

i)

una o più regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE;

ii)

uno o più Stati ACP e/o uno o più Stati o territori non ACP (25);

iii)

uno o più organismi regionali o una o più associazioni regionali di cui fanno parte i PTOM;

iv)

uno o più soggetti, autorità o altri organismi di almeno un PTOM, che siano membri di un GECT conformemente all'articolo 8.

Ai fini delle lettere a) e d) le terre australi e antartiche francesi sono considerate, data la loro specifica situazione, due PTOM separati.

2.   Nell'ambito dell'assegnazione regionale può essere utilizzata un'assegnazione intraregionale per le operazioni a vantaggio e con la partecipazione di:

a)

uno o più PTOM e almeno uno dei soggetti seguenti:

i)

una o più regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE;

ii)

uno o più Stati ACP e/o non ACP o territori vicini;

iii)

uno o più organismi regionali di cui fanno parte i PTOM o gli Stati ACP o una o più regioni ultraperiferiche; o

b)

uno o più soggetti, autorità o altri organismi di almeno un PTOM, che siano membri di un GECT, e una o più regioni ultraperiferiche e/o uno o più Stati ACP e/o uno o più Stati non ACP o territori vicini.

3.   Il finanziamento necessario per consentire la partecipazione degli Stati ACP, delle regioni ultraperiferiche e di altri paesi e territori ai programmi di cooperazione regionale dei PTOM si aggiunge ai fondi assegnati ai PTOM a norma della presente decisione.

4.   La partecipazione degli Stati ACP, delle regioni ultraperiferiche e di altri paesi o territori ai programmi stabiliti conformemente alla presente decisione è prevista soltanto nella misura in cui:

a)

esistono disposizioni equivalenti nei programmi pertinenti dell'Unione o nei programmi pertinenti di finanziamento dei territori e paesi terzi non contemplati da programmi dell'Unione; e

b)

il principio di proporzionalità è rispettato, tenendo conto delle capacità delle parti interessate, in particolare della loro capacità finanziaria a titolo di strumenti dell'Unione per la cooperazione con altri paesi.

Articolo 85

Ammissibilità ad altri programmi dell'Unione

1.   Le persone fisiche provenienti da un PTOM, e, ove applicabile, gli enti e le istituzioni pubblici e/o privati competenti di un PTOM sono ammessi a partecipare ai programmi dell'Unione, ad esempio InvestEU, fatte salve le regole e le finalità dei programmi stessi e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il PTOM è connesso.

2.   I PTOM possono altresì beneficiare di un sostegno nell'ambito dei programmi e degli strumenti dell'Unione per la cooperazione con altri paesi, quali il regolamento (UE) 2021/947 e regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio (26), fatte salve le regole, le finalità e le modalità di tali programmi.

3.   Se del caso la Commissione incoraggia l'accesso dei PTOM ai programmi dell'Unione, come anche a programmi e strumenti dell'Unione per la cooperazione con altri paesi.

4.   I PTOM, con il sostegno delle parti interessate, riferiscono alla Commissione in merito alla loro partecipazione ai programmi dell'Unione a metà e alla fine del periodo 2021-2017.

Articolo 86

Rendicontazione

La Commissione vaglia i progressi compiuti nell'attuazione dell'assistenza finanziaria fornita ai PTOM a norma della presente decisione e ogni anno, a partire dal 2022, presenta al Consiglio una relazione sull'attuazione e sui risultati della cooperazione finanziaria. La relazione è trasmessa anche al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 87

Controlli finanziari

1.   Il PTOM interessato è il principale responsabile del controllo finanziario dei fondi dell'Unione. Tale controllo finanziario è esercitato, se del caso, in coordinamento con lo Stato membro cui è connesso, ai sensi delle disposizioni nazionali applicabili.

2.   La Commissione provvede:

a)

a garantire l'esistenza e il buon funzionamento, nei PTOM interessati, di sistemi di gestione e di controllo per assicurare che i fondi dell'Unione siano utilizzati correttamente ed efficacemente; e

b)

in caso di irregolarità, a inviare raccomandazioni o richieste di misure correttive per rettificare le irregolarità e ovviare alle carenze di gestione riscontrate.

3.   La Commissione, i PTOM ed, eventualmente, lo Stato membro cui sono connessi, cooperano sulla base di accordi amministrativi in occasione di riunioni annuali o semestrali per coordinare i programmi, la metodologia e l'attuazione dei controlli.

4.   Per quanto riguarda le rettifiche finanziarie:

a)

spetta in primo luogo ai PTOM interessati individuare e rettificare le irregolarità finanziarie;

b)

tuttavia, in caso di carenze da parte del PTOM interessato, se quest'ultimo non rimedia alla situazione e se i tentativi di conciliazione falliscono, la Commissione interviene per ridurre o ritirare la rimanenza dell'assegnazione globale corrispondente alla decisione di finanziamento del documento di programmazione.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 88

Delega di potere alla Commissione

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 al fine di modificare le norme di origine procedurali e relative definizioni di cui all'allegato II e sue appendici, per tener conto degli sviluppi tecnologici e delle modifiche della legislazione doganale e commerciale.

2.   Onde garantire un'efficace valutazione dei progressi compiuti dalla presente decisione verso il conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 89, per modificare l'articolo 3 dell'allegato I al fine di rivedere o completare gli indicatori, se ritenuto necessario, e di integrare tale allegato con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.

Articolo 89

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 88 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2021. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 88 può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 88 entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso gli è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.

Articolo 90

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato («comitato PTOM»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Ai fini dell'articolo 10, paragrafo 6, e dell'articolo 16, paragrafo 8, dell'allegato II, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (27). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Ai fini dell'articolo 2 dell'allegato III e degli articoli 5 e 6 dell'allegato IV, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio (28). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

5.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

6.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 4.

7.   Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

Articolo 91

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono le azioni e i relativi risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle azioni svolte a titolo del programma e sui risultati ottenuti.

3.   Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 92

Clausola relativa al servizio europeo per l'azione esterna

La presente decisione si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio.

Articolo 93

Abrogazione e disposizioni transitorie

1.   La decisione 2013/755/UE del Consiglio è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2021.

2.   La presente decisione non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate ai sensi della decisione 2013/755/UE, che continua pertanto ad applicarsi a tali fino alla loro chiusura.

3.   La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate ai sensi della decisione 2013/755/UE.

4.   Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell'Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 80 al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 94

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. ŠIRCELJ


(1)  Parere del 31/01/2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e parere del 14/9/2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(3)  Decisione 2014/137/UE del Consiglio, del 14 marzo 2014, sulle relazioni fra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (GU L 76 del 15.3.2014, pag. 1).

(4)  GU L 29 dell'1.2.1985, pag. 1.

(5)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

(6)  Per «territori» si intendono i 12 PTOM del Regno Unito che figuravano nell'allegato II del TFUE al momento della notifica, ricevuta dal Consiglio europeo il 29 marzo 2017, del recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Euratom sulla base dell'articolo 50 TUE.

(7)  Accordo interistituzionale il 16 dicembre 2020 tra Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28).

(8)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).

(10)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(11)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(12)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(13)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(15)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(16)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(17)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(18)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(19)  Per «territori» si intendono i 12 PTOM del Regno Unito che figuravano nell'allegato II del TFUE al momento della notifica, ricevuta dal Consiglio europeo il 29 marzo 2017, del recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Euratom sulla base dell'articolo 50 TUE.

(20)  Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

(21)  GU L 39 del 16.2.1993, pag. 3.

(22)  GU L 75 del 19.3.2015, pag. 4.

(23)  Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

(24)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).

(25)  Per "territori" si intendono i 12 PTOM del Regno Unito che figuravano nell'allegato II del TFUE al momento della notifica, ricevuta dal Consiglio europeo il 29 marzo 2017, del recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Euratom sulla base dell'articolo 50 TUE.

(26)  Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

(27)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(28)  Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).


SOMMARIO

ALLEGATO I:

ASSISTENZA FINANZIARIA DELL'UNIONE

ALLEGATO II:

RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

TITOLO I:

Disposizioni generali

TITOLO II:

Definizione della nozione di prodotti originari

TITOLO III:

Requisiti territoriali

TITOLO IV:

Prove dell'origine

TITOLO V:

Misure di cooperazione amministrativa

TITOLO VI:

Ceuta e Melilla

TITOLO VII:

Disposizioni finali

Appendici da I a VI

ALLEGATO III:

REVOCA TEMPORANEA DELLE PREFERENZE

ALLEGATO IV:

DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA E SORVEGLIANZA

ALLEGATO I

ASSISTENZA FINANZIARIA DELL'UNIONE

Articolo 1

Ripartizione fra i PTOM

1.   Ai fini della presente decisione, per i sette anni che vanno dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, l'importo complessivo di 500 000 000 EUR a prezzi correnti dell'assistenza finanziaria dell'Unione è ripartito come segue:

a)

164 000 000 EUR sotto forma di sovvenzioni per il sostegno programmabile bilaterale allo sviluppo a lungo termine dei PTOM, ad eccezione della Groenlandia, per finanziare in particolare le iniziative contemplate dal documento di programmazione. Ove opportuno, il documento di programmazione rivolge un'attenzione particolare alle azioni volte a potenziare la governance e le capacità istituzionali dei PTOM beneficiari e, se del caso, al probabile calendario delle azioni previste. Tale importo è assegnato in funzione delle specificità, delle necessità, del livello di sviluppo e dei risultati dei PTOM, in base a una serie limitata di criteri specifici e trasparenti, tenendo conto del numero di abitanti, del prodotto interno lordo (PIL), della povertà e delle disuguaglianze, dell'entità delle precedenti assegnazioni, della capacità di assorbimento dei PTOM e dei condizionamenti dovuti all'isolamento geografico dei PTOM, di cui all'articolo 9;

b)

225 000 000 EUR sotto forma di sovvenzione per il sostegno programmabile bilaterale allo sviluppo a lungo termine della Groenlandia, per finanziare in particolare l'iniziativa contemplata dal documento di programmazione;

c)

76 000 000 EUR destinati a sostenere i programmi PTOM regionali, di cui 15 000 000 EUR potrebbero finanziare operazioni intraregionali, dato che la Groenlandia è ammissibile solo a tali operazioni. Tale cooperazione è attuata in coordinamento con l'articolo 7, con particolare riguardo agli ambiti di interesse reciproco di cui all'articolo 5 e attraverso consultazioni presso gli organi del partenariato UE-PTOM di cui all'articolo 14. Si cerca il coordinamento con altri programmi e strumenti finanziari pertinenti dell'Unione e in particolare con le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE;

d)

22 000 000 EUR per studi e misure di assistenza tecnica per tutti i PTOM, compresa la Groenlandia, conformemente all'articolo 80 (1);

e)

13 000 000 EUR a un fondo non assegnato per tutti i PTOM, compresa la Groenlandia, anche al fine di:

i)

assicurare una risposta adeguata dell'Unione in caso di circostanze impreviste;

ii)

far fronte a nuove necessità o a sfide emergenti, quali la pressione migratoria alle frontiere dell'Unione o dei paesi limitrofi; e

iii)

promuovere nuove iniziative e priorità internazionali;

L'importo del fondo non assegnato di cui alla lettera e) del primo comma è aumentato dei rimborsi netti cumulativi provenienti dal Fondo investimenti per i PTOM di cui all'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato IV della decisione 2013/755/UE del Consiglio. Tali rimborsi sono aggiunti come integrazioni annuali, a partire dal momento in cui si rendono disponibili, e sono designati come entrate con destinazione specifica esterne.

2.   A seguito di una revisione intermedia dell'attuazione della presente decisione, la Commissione può decidere circa l'assegnazione degli importi non assegnati di cui al presente articolo, anche alle assegnazioni territoriali.

3.   I fondi non sono impegnati dopo il 31 dicembre 2027, salvo decisione contraria unanime del Consiglio, su proposta della Commissione.

Articolo 2

Gestione delle risorse

Tutte le risorse finanziarie previste dalla presente decisione sono gestite dalla Commissione.

Articolo 3

Indicatori

Il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3, paragrafo 5, della decisione, è misurato in base agli indicatori seguenti:

1.

per i PTOM, ad eccezione della Groenlandia, le esportazioni di beni e servizi in percentuale del PIL e il totale delle entrate pubbliche in percentuale del PIL;

2.

per la Groenlandia, le esportazioni di beni e servizi in percentuale del PIL e la quota del settore della pesca nelle esportazioni totali.


(1)  Di questo importo, 9 725 000 EUR sono riservati alla Commissione per finanziare l'assistenza tecnica e/o amministrativa e le spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'Unione, la ricerca indiretta e la ricerca diretta.


ALLEGATO II

RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

a)

«paesi APE»: regioni o Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) che hanno concluso accordi che istituiscono, o portano a istituire, un accordo di partenariato economico (APE) al momento dell'applicazione provvisoria dell'APE o, se precedente, della sua entrata in vigore;

b)

«fabbricazione»: qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;

c)

«materiale»: qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

d)

«prodotto»: il prodotto che è fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

e)

«merci»: sia i materiali che i prodotti;

f)

«materiali fungibili»: materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche, e che non possono essere distinti tra loro una volta incorporati nel prodotto finito;

g)

«valore in dogana»: il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana);

h)

«valore dei materiali» nell'elenco dell'appendice I: il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel PTOM. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, anche per determinare il valore dei materiali originari utilizzati;

i)

«prezzo franco fabbrica»: il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla fabbricazione del prodotto stesso, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.

Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nel PTOM, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.

Ai fini della presente definizione, se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine «fabbricante» di cui alla presente lettera può riferirsi all'impresa appaltante;

j)

«contenuto massimo di materiali non originari»: il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce;

k)

«peso netto»: il peso delle merci senza materiale d'imballaggio e contenitori di imballaggio di qualsiasi tipo;

l)

«capitoli», «voci» e «sottovoci»: i capitoli, le voci e le sottovoci (a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («sistema armonizzato»), con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004;

m)

«classificato»: categorizzato mediante classificazione in una determinata voce o sottovoce;

n)

«spedizione»: i prodotti:

i)

spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario, oppure

ii)

trasportati sulla scorta di un documento di trasporto unico che accompagni il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, sulla scorta di una fattura unica;

o)

«esportatore»: qualsiasi soggetto che esporti merci verso l'Unione o verso un PTOM e sia in grado di provare l'origine delle merci, anche se non ne è il fabbricante o non espleta personalmente le formalità di esportazione;

p)

«esportatore registrato»: qualsiasi esportatore registrato presso le autorità competenti del PTOM interessato ai fini del rilascio delle attestazioni di origine richieste per l'esportazione nell'ambito della presente decisione;

q)

«attestazione di origine»: l'attestazione redatta dall'esportatore nella quale si constata che i prodotti in essa contemplati sono conformi alle norme di origine del presente allegato, allo scopo di consentire alla persona che dichiari le merci per l'immissione in libera pratica nell'Unione di ottenere il beneficio del trattamento tariffario preferenziale o all'operatore economico stabilito in un PTOM che importa materiali per l'ulteriore trasformazione nell'ambito delle norme sul cumulo di provare il carattere originario di tali merci;

r)

«paese beneficiario dell'SPG»: un paese beneficiario dell'SPG quale definito all'articolo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

s)

«sistema REX»: il sistema per registrare gli esportatori autorizzati a certificare l'origine delle merci istituito a norma dell'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI PRODOTTI ORIGINARI

Articolo 2

Requisiti generali

1.   I prodotti seguenti sono considerati originari di un PTOM:

a)

i prodotti interamente ottenuti in un PTOM ai sensi dell'articolo 3 del presente allegato;

b)

i prodotti ottenuti in un PTOM in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente allegato.

2.   I prodotti originari composti di materiali interamente ottenuti o sufficientemente lavorati o trasformati in due o più PTOM si considerano prodotti originari del PTOM nel quale è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione.

Articolo 3

Prodotti interamente ottenuti

1.   Si considerano «interamente ottenuti» in un PTOM:

a)

i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;

b)

i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;

c)

gli animali vivi, ivi nati e allevati;

d)

i prodotti ottenuti da animali vivi ivi allevati;

e)

i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati;

f)

i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

g)

i prodotti dell'acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi nati e allevati;

h)

i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, con le sue navi, al di fuori delle acque territoriali;

i)

i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);

j)

gli articoli usati ivi raccolti, a condizione che possano servire soltanto al recupero delle materie prime;

k)

gli scarti e i residui provenienti da operazioni di fabbricazione ivi effettuate;

l)

i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle acque territoriali, purché esso abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

m)

le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).

2.   Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere h) e i), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:

a)

registrate in un PTOM o in uno Stato membro;

b)

battenti bandiera di un PTOM o di uno Stato membro;

c)

che soddisfano una delle seguenti condizioni:

i)

sono per almeno il 50 % di proprietà di cittadini di un PTOM o di uno Stato membro; o

ii)

sono di proprietà di società

la cui sede sociale e il cui luogo principale di attività sono situati nei PTOM o negli Stati membri; e

che sono detenute per almeno il 50 % da PTOM, da enti pubblici o cittadini di tale PTOM o da cittadini di Stati membri.

3.   Ciascuna delle condizioni di cui al paragrafo 2 può essere soddisfatta negli Stati membri o in diversi PTOM. In tal caso i prodotti sono considerati originari del PTOM in cui è registrata la nave o la nave officina conformemente al paragrafo 2, lettera a).

Articolo 4

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1.   Fatti salvi gli articoli 5 e 6 del presente allegato, i prodotti non interamente ottenuti in un PTOM ai sensi dell'articolo 3 del presente allegato sono considerati originari di tale PTOM purché siano soddisfatte le condizioni che figurano nell'elenco dell'appendice I per le merci interessate.

2.   Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario in un PTOM a norma del paragrafo 1 è sottoposto a un'ulteriore trasformazione in tale PTOM e utilizzato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene conto dei materiali non originari eventualmente utilizzati nella sua fabbricazione.

3.   La conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 deve essere determinata per ciascun prodotto.

Tuttavia, ove la norma applicabile si fondi sulla conformità a un determinato contenuto massimo di materiali non originari, il valore dei materiali non originari può essere calcolato come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 4, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.

4.   Nel caso in cui si applichi il paragrafo 3, secondo comma, il prezzo franco fabbrica medio del prodotto e il valore medio dei materiali non originari utilizzati sono calcolati, rispettivamente, in base alla somma dei prezzi franco fabbrica applicati in tutte le vendite del prodotto effettuate nel corso dell'anno fiscale precedente e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti nel corso dell'anno fiscale precedente quale definito nel paese di esportazione o, qualora non siano disponibili dati relativi a un intero anno fiscale, nel corso di un periodo più breve di durata non inferiore a tre mesi.

5.   Gli esportatori che hanno optato per la determinazione del valore medio applicano sistematicamente tale metodo per tutto l'anno successivo all'anno fiscale di riferimento o, se del caso, per tutto l'anno successivo al periodo di riferimento più breve. Possono cessare di applicare tale metodo se, durante un determinato anno fiscale o periodo rappresentativo più breve ma non inferiore a tre mesi, constatano la cessazione delle fluttuazioni dei costi o dei tassi di cambio che ne avevano giustificato l'applicazione.

6.   I valori medi di cui al paragrafo 4 sono utilizzati, rispettivamente, in sostituzione del prezzo franco fabbrica e del valore dei materiali non originari ai fini dell'accertamento della conformità al contenuto massimo di materiali non originari.

Articolo 5

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 3 del presente articolo, si considerano lavorazioni o trasformazioni insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente allegato, le operazioni seguenti:

a)

operazioni di conservazione volte ad assicurare che i prodotti si conservino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b)

suddivisione e riunione di imballaggi;

c)

lavaggio, pulitura; rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d)

stiratura o pressatura di prodotti e articoli tessili;

e)

semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f)

sgusciatura e molitura parziale o totale del riso; lucidatura e brillatura dei cereali e del riso;

g)

operazioni destinate a colorare o aromatizzare lo zucchero o a formare zollette di zucchero; molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;

h)

sbucciatura, snocciolatura e sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i)

affilatura, semplice rettifica o semplice taglio;

j)

vagliatura, cernita, selezione, classificazione, calibrazione, assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

k)

semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o legno, e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

l)

apposizione o stampa di marchi, etichette, loghi o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m)

la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;

n)

la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o denaturazione dei prodotti;

o)

il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

p)

il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a o);

q)

la macellazione di animali.

2.   Ai fini del paragrafo 1, le operazioni sono considerate semplici quando per la loro esecuzione non sono richieste né abilità speciali, né macchine, apparecchiature o attrezzature appositamente fabbricate o installate.

3.   Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 si tiene conto di tutte le operazioni eseguite in un PTOM su quel prodotto.

Articolo 6

Tolleranze

1.   In deroga all'articolo 4 del presente allegato e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari di cui, secondo le condizioni stabilite nell'elenco dell'appendice I, non è ammesso l'utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto, possono nondimeno essere utilizzati qualora il loro valore totale o peso netto accertato non superi:

a)

il 15 % del peso del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;

b)

il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per gli altri prodotti, ad eccezione di quelli compresi nei capitoli da 50 a 63 per i quali si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 dell'appendice I.

2.   Il paragrafo 1 del presente articolo non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari specificate nelle norme stabilite nell'elenco contenuto nell'appendice I.

3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in un PTOM ai sensi dell'articolo 3 del presente allegato. Tuttavia, fatti salvi l'articolo 5 e l'articolo 11, paragrafo 2, del presente allegato, la tolleranza prevista dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applica alla somma di tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto che, secondo la norma stabilita nell'elenco dell'appendice I relativamente al prodotto stesso, devono essere interamente ottenuti.

Articolo 7

Cumulo bilaterale

1.   Fatto salvo l'articolo 2 del presente allegato, i materiali originari dell'Unione incorporati in un prodotto ottenuto in un PTOM si considerano materiali originari di tale PTOM, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall'articolo 5, paragrafo 1 del presente allegato.

2.   Fatto salvo l'articolo 2 del presente allegato, le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nell'Unione si considerano effettuate in un PTOM se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione in tale PTOM.

3.   Ai fini del cumulo di cui al presente articolo, l'origine dei materiali è stabilita conformemente al presente allegato.

Articolo 8

Cumulo con i paesi APE

1.   Fatto salvo l'articolo 2 del presente allegato, i materiali originari dei paesi APE incorporati in un prodotto ottenuto in un PTOM si considerano materiali originari di tale PTOM, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall'articolo 5, paragrafo 1, del presente allegato.

2.   Fatto salvo l'articolo 2 del presente allegato, le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nei paesi APE si considerano effettuate in un PTOM se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione in tale PTOM.

3.   Ai fini del paragrafo 1, l'origine dei materiali originari di un paese APE è determinata conformemente alle norme d'origine applicabili all'APE interessato e alle relative disposizioni sulle prove dell'origine e sulla cooperazione amministrativa.

Il cumulo previsto al presente articolo non si applica ai materiali originari della Repubblica del Sud Africa che non possono essere importati direttamente nell'Unione in esenzione da dazi e contingenti nel quadro dell'APE tra l'Unione e la Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (Southern African Development Community - SADC).

4.   Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

a)

il paese APE che fornisce i materiali e il PTOM che fabbrica il prodotto finale si siano impegnati:

i)

a osservare o far osservare il presente allegato; e

ii)

a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta attuazione del presente allegato sia nei confronti dell'Unione sia nelle loro relazioni reciproche;

b)

gli impegni di cui alla lettera a) siano stati comunicati alla Commissione dal PTOM interessato.

5.   Laddove i paesi APE si siano conformati con quanto previsto al paragrafo 4 già prima del 1o gennaio 2014, non è richiesto un nuovo impegno.

Articolo 9

Cumulo con altri paesi che beneficiano di un accesso al mercato dell'Unione in esenzione da dazi e contingenti nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate

1.   Fatto salvo l'articolo 2 del presente allegato, i materiali originari dei paesi e territori di cui al paragrafo 2 del presente articolo incorporati in un prodotto ottenuto in un PTOM si considerano materiali originari di tale PTOM, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall'articolo 5, paragrafo 1, del presente allegato.

2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, i materiali devono essere originari di un paese o territorio:

a)

che benefici del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati previsto dal sistema delle preferenze generalizzate, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 978/2012; o

b)

che benefici di un accesso al mercato dell'Unione in esenzione da dazi e contingenti a livello di 6 cifre del sistema armonizzato nel quadro del regime generale dell'SPG, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012.

3.   L'origine dei materiali dei paesi o territori interessati è determinata conformemente alle norme d'origine fissate, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 978/2012, nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (2).

4.   Il cumulo previsto al paragrafo 1 del presente articolo non si applica:

a)

ai materiali che, originari di un paese soggetto a dazi antidumping o compensativi, all'importazione nell'Unione sono soggetti a tali dazi antidumping o compensativi;

b)

ai prodotti a base di tonno classificati nei capitoli 3 e 16 cui si applica l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 978/2012 e successivi atti di modifica e atti corrispondenti;

c)

ai materiali disciplinati dall'articolo 8 e dagli articoli da 22 a 30 del regolamento (UE) n. 978/2012 e successivi atti di modifica e atti corrispondenti.

Le autorità competenti dei PTOM comunicano annualmente alla Commissione a quali materiali è stato eventualmente applicato il cumulo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

5.   Il cumulo di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

a)

i paesi o territori partecipanti al cumulo si siano impegnati a osservare o far osservare il disposto del presente allegato e a fornire la cooperazione amministrativa necessaria ad assicurare la corretta applicazione del presente allegato, tanto nei confronti dell'Unione quanto nelle loro relazioni reciproche;

b)

l'impegno di cui alla lettera a) del presente paragrafo sia stato comunicato alla Commissione dal PTOM interessato.

6.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) la data a decorrere dalla quale il cumulo previsto dal presente articolo può essere applicato con i paesi o territori menzionati di cui al presente articolo che hanno osservato le prescrizioni necessarie.

Articolo 10

Cumulo ampliato

1.   Su richiesta di un PTOM, la Commissione può concedere il cumulo dell'origine tra un PTOM e un paese vincolato all'Unione europea da un accordo di libero scambio ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) in vigore, a condizione che:

a)

i paesi o territori partecipanti al cumulo si siano impegnati:

i)

a osservare o far osservare il disposto del presente allegato;

ii)

a fornire la cooperazione amministrativa necessaria ad assicurare la corretta applicazione del presente allegato, tanto nei confronti dell'Unione quanto nelle loro relazioni reciproche;

iii)

a fornire ai PTOM il proprio sostegno in materia di cooperazione amministrativa nello stesso modo in cui lo fornirebbero alle autorità doganali degli Stati membri conformemente alle disposizioni pertinenti del suddetto accordo di libero scambio;

b)

l'impegno di cui alla lettera a) sia stato comunicato alla Commissione dal PTOM interessato.

Tenuto conto del rischio di elusione delle norme commerciali e della sensibilità specifica dei materiali da utilizzare nel cumulo, la Commissione può fissare condizioni aggiuntive per concedere il cumulo richiesto.

2.   La richiesta di cui al primo comma del paragrafo 1:

a)

è rivolta alla Commissione per iscritto;

b)

indica il paese terzo o i paesi terzi interessati;

c)

contiene un elenco dei materiali oggetto del cumulo;

d)

è corredata della documentazione comprovante che sono soddisfatte le condizioni stabilite al paragrafo 1, lettere a) e b).

3.   L'origine dei materiali utilizzati e la prova documentaria dell'origine sono determinate conformemente alle norme fissate nel pertinente accordo di libero scambio. L'origine dei prodotti destinati a essere esportati verso l'Unione è determinata conformemente alle norme di origine stabilite nel presente allegato.

4.   Affinché il prodotto ottenuto possa acquisire il carattere originario non è necessario che i materiali originari del paese terzo e utilizzati nel PTOM nella fabbricazione del prodotto destinato ad essere esportato verso l'Unione siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che le lavorazioni o trasformazioni effettuate nel PTOM interessato trascendano le operazioni elencate all'articolo 5, paragrafo 1, del presente allegato.

5.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) la data a decorrere dalla quale ha effetto il cumulo ampliato, i paesi vincolati all'Unione da un accordo di libero scambio che partecipano a detto cumulo, le condizioni applicabili e l'elenco dei materiali cui il cumulo si applica.

6.   La Commissione adotta un provvedimento che concede il cumulo di cui al paragrafo 1 del presente articolo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 2, del presente allegato.

Articolo 11

Unità da prendere in considerazione

1.   L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione del presente allegato è lo specifico prodotto adottato come unità di base ai fini della classificazione effettuata secondo il sistema armonizzato.

2.   Quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce, il presente allegato si applica a ogni prodotto considerato singolarmente.

3.   Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 12

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono compresi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 13

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 per l' interpretazione del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari.

Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme qualora il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 14

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine degli elementi seguenti eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a)

energia e combustibili;

b)

impianti e attrezzature;

c)

macchine e utensili;

d)

merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto.

Articolo 15

Separazione contabile

1.   Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare, su richiesta scritta degli operatori economici, la gestione dei materiali nell'Unione secondo il metodo della separazione contabile ai fini della successiva esportazione verso un PTOM nell'ambito del cumulo bilaterale, senza che detti materiali debbano essere tenuti in scorte separate.

2.   Le autorità doganali degli Stati membri possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano opportune.

L'autorizzazione è concessa solo se l'applicazione del metodo di cui al paragrafo 3 può garantire in qualsiasi momento che il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari dell'Unione» è identico a quello risultante dall'applicazione di un metodo di separazione fisica delle scorte.

Se autorizzato, il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nell'Unione.

3.   Il beneficiario del metodo di cui al paragrafo 2 rilascia la documentazione comprovante l'origine per le quantità di prodotti che possono essere considerate originarie dell'Unione o ne chiede, fino all'entrata in funzione del sistema REX, il rilascio. Su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

4.   Le autorità doganali degli Stati membri controllano il modo in cui è utilizzata l'autorizzazione di cui al paragrafo 1.

Esse possono ritirare l'autorizzazione nei casi seguenti:

a)

il beneficiario fa un uso comunque scorretto dell'autorizzazione; o

b)

il beneficiario non soddisfa una qualsiasi delle altre condizioni stabilite nel presente allegato.

Articolo 16

Deroghe

1.   Su iniziativa della Commissione o in risposta a una richiesta di uno Stato membro o di un PTOM, ad un PTOM può essere concessa una deroga temporanea alle disposizioni del presente allegato in uno dei casi seguenti:

a)

se fattori interni o esterni privano temporaneamente tale PTOM della capacità, di cui disponeva in precedenza, di conformarsi alle norme sull'acquisizione dell'origine di cui all'articolo 2 del presente allegato;

b)

se il PTOM necessita di un certo tempo per potersi conformare alle norme sull'acquisizione dell'origine di cui all'articolo 2 del presente allegato;

c)

se lo sviluppo di industrie esistenti o la creazione di nuove industrie lo giustificano.

2.   La richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo è indirizzata per iscritto alla Commissione mediante il modulo contenuto nell'appendice II, indica i motivi che giustificano la richiesta ed è corredata di un'idonea documentazione giustificativa.

3.   Nell'esame delle richieste si tiene conto in particolare:

a)

del livello di sviluppo o della situazione geografica del PTOM in questione, con particolare riguardo per l'incidenza economica e sociale, specialmente in materia di occupazione, della decisione da prendere;

b)

dei casi nei quali l'applicazione delle norme di origine vigenti comprometterebbe sensibilmente la capacità di un'industria esistente nel PTOM interessato di continuare le proprie attività di esportazione verso l'Unione, e particolarmente dei casi in cui l'applicazione delle norme suddette possa provocare la cessazione di tali attività;

c)

dei casi specifici in cui può essere chiaramente dimostrato che le norme di origine potrebbero scoraggiare importanti investimenti in un dato settore industriale e nei quali una deroga che favorisca l'attuazione di un programma di investimenti consentirebbe di conformarsi gradualmente a dette norme.

4.   La Commissione accoglie tutte le richieste che sono debitamente giustificate ai sensi del presente articolo e che non possono arrecare grave pregiudizio a un'industria dell'Unione già stabilita.

5.   La Commissione adotta le misure necessarie per fare in modo che si giunga a una decisione il più presto possibile e si adopera per adottare una posizione entro 75 giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta le è pervenuta.

6.   La deroga temporanea è limitata alla durata dell'effetto dei fattori interni o esterni che la giustificano o al periodo di tempo necessario al PTOM per conformarsi alle norme o per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla deroga, tenendo conto della specifica situazione del PTOM interessato e delle sue difficoltà.

7.   Ogni deroga concessa è subordinata al rispetto di tutti i requisiti stabiliti in materia di informazioni da trasmettere alla Commissione riguardo all'uso della deroga stessa e alla gestione dei quantitativi per cui essa è stata accordata.

8.   La Commissione adotta un provvedimento che concede una deroga temporanea di cui al paragrafo 1 del presente articolo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 2, del presente allegato.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 17

Principio di territorialità

1.   Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario di cui al presente allegato devono essere rispettate senza interruzione nel PTOM, fatto salvo il disposto degli articoli da 7 a 10 del presente allegato.

2.   I prodotti originari reintrodotti nel PTOM dopo essere stati esportati in un altro paese sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali del PTOM la prova soddisfacente:

a)

che i prodotti reintrodotti sono gli stessi prodotti che erano stati esportati; e

b)

che essi non hanno subito operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

Articolo 18

Clausola di non manipolazione

1.   I prodotti dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione devono essere gli stessi prodotti esportati dal PTOM di cui sono considerati originari. Essi non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato, prima di essere dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica. Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni e il frazionamento delle spedizioni sono ammessi solo se effettuati sotto la responsabilità dell'esportatore o di un detentore successivo delle merci e se i prodotti restano sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito.

2.   Le autorità doganali considerano che il dichiarante ha rispettato il paragrafo 1 salvo che abbiano motivo di ritenere il contrario; in tal caso dette autorità possono chiedere al dichiarante di fornire le prove del rispetto di tali disposizioni, che possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.

3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano mutatis mutandis in caso di cumulo ai sensi degli articoli da 7 a 10 del presente allegato.

Articolo 19

Esposizioni

1.   I prodotti originari inviati per un'esposizione da un PTOM in un paese diverso da un PTOM, un paese APE o uno Stato membro e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nell'Unione beneficiano, all'importazione, della presente decisione, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a)

un esportatore ha spedito detti prodotti da un PTOM nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b)

detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario nell'Unione;

c)

i prodotti sono stati spediti nel corso dell'esposizione o subito dopo nello stato in cui erano stati inviati per l'esposizione;

d)

dal momento in cui sono stati spediti per l'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2.   Alle autorità doganali del paese di importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente al titolo IV del presente allegato, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3.   Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

PROVE DELL'ORIGINE

Sezione 1

Requisiti generali

Articolo 20

Importi espressi in euro

1.   Ai fini dell'applicazione degli articoli 29 e 30 del presente allegato, nei casi in cui i prodotti vengono fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi nelle monete nazionali degli Stati membri equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.

2.   Una spedizione beneficia degli articoli 29 e 30 del presente allegato, in base alla moneta utilizzata nella fattura.

3.   Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in detta moneta degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ciascun anno. Gli importi sono comunicati alla Commissione entro il 15 ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione comunica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.

4.   Uno Stato membro può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione di un importo espresso in euro nella moneta nazionale. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Uno Stato membro può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso.

5.   Gli importi espressi in euro e il loro controvalore nelle monete nazionali di alcuni Stati membri sono riveduti dalla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro o di un PTOM. Nel procedere a detta revisione, la Commissione valuta l'opportunità di preservare gli effetti in termini reali dei valori limite in questione. A tal fine può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

Sezione 2

Procedure per l'esportazione nel PTOM

Articolo 21

Requisiti di carattere generale

I benefici derivanti dalla presente decisione si applicano:

a)

alle merci esportate da un esportatore registrato ai sensi dell'articolo 22 del presente allegato che soddisfano i requisiti del presente allegato;

b)

a qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari, esportata da qualsiasi esportatore, purché il valore totale dei prodotti originari spediti non superi 10 000 EUR.

Articolo 22

Richiesta di registrazione

1.   Ai fini della registrazione gli esportatori presentano domanda alle autorità competenti del PTOM indicate all'articolo 39, paragrafo 1, del presente allegato, utilizzando un modulo redatto sul modello contenuto nell'appendice V.

2.   Le domande incomplete non sono prese in considerazione dalle autorità competenti del PTOM.

3.   La registrazione è valida a decorrere dalla data in cui le autorità competenti del PTOM ricevono una domanda di registrazione completa in conformità dei paragrafi 1 e 2.

4.   Un esportatore stabilito in un PTOM e già registrato nel sistema REX ai fini dell'SPG della Norvegia o della Svizzera non è tenuto a presentare una domanda alle autorità competenti del PTOM per la registrazione ai fini della presente decisione.

Articolo 23

Registrazione

1.   Al ricevimento del modulo di domanda compilato di cui all'appendice III, le autorità competenti dei PTOM attribuiscono senza indugio il numero di esportatore registrato all'esportatore e inseriscono nel sistema REX il numero di esportatore registrato, i dati di registrazione e la data da cui decorre la validità della registrazione a norma dell'articolo 22, paragrafo 3 del presente allegato.

Le autorità competenti dei PTOM comunicano all'esportatore il numero di esportatore registrato attribuitogli e la data di decorrenza della validità della registrazione.

Le autorità competenti dei PTOM tengono aggiornati i dati da esse registrati. Esse modificano tali dati immediatamente dopo aver ricevuto dall'esportatore registrato le informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1 del presente allegato.

2.   La registrazione contiene le informazioni seguenti:

a)

il nome dell'esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all'appendice III;

b)

l'indirizzo del luogo in cui è stabilito l'esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all'appendice III, incluso il codice di identificazione del paese o del territorio (codice paese ISO alpha 2);

c)

i recapiti specificati nelle caselle nn. 1 e 2 del modulo di cui all'appendice III;

d)

la descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci o dei capitoli, secondo quanto specificato nella casella n. 4 del modulo di cui all'appendice III;

e)

il numero di identificazione operatore (TIN) dell'esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all'appendice III;

f)

se l'esportatore è un operatore o un produttore specificato nella casella n. 3 del modulo di cui all'appendice III;

g)

la data di registrazione dell'esportatore registrato;

h)

la data da cui decorre la validità della registrazione;

i)

se del caso, la data della revoca della registrazione.

Articolo 24

Revoca della registrazione

1.   Gli esportatori registrati che non soddisfano più le condizioni richieste per l'esportazione di merci con il beneficio della presente decisione o che non intendono più esportare tali merci ne informano le autorità competenti del PTOM, che provvedono a radiarli immediatamente dall'elenco degli esportatori registrati tenuto in quel PTOM.

2.   Fatto salvo il sistema di pene e sanzioni nei PTOM, le autorità competenti del PTOM interessato cancellano dall'elenco degli esportatori registrati di detto PTOM qualsiasi esportatore registrato che, per dolo o colpa, compili o faccia compilare un'attestazione di origine o un documento giustificativo contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere, in modo irregolare o fraudolento, il beneficio di un trattamento tariffario preferenziale.

3.   Fatte salve le eventuali ripercussioni delle irregolarità riscontrate sulle verifiche pendenti, la cancellazione dall'elenco degli esportatori registrati ha effetto per il futuro, ossia si applica alle attestazioni rilasciate dopo la data della revoca.

4.   Un esportatore cancellato dall'elenco degli esportatori registrati dalle autorità competenti di un PTOM a norma del paragrafo 2 può essere reiscritto nell'elenco solo dopo che abbia dimostrato alle autorità competenti di tale PTOM di aver rimediato alla situazione che ha condotto alla revoca.

5.   La cancellazione di un esportatore dall'elenco degli esportatori registrati da parte delle autorità competenti del PTOM ai sensi della legislazione in materia di SPG della Norvegia o della Svizzera si applica anche ai fini della presente decisione.

Articolo 25

Documenti giustificativi

1.   Gli esportatori, registrati o non registrati, adempiono gli obblighi seguenti:

a)

tenere una contabilità adeguata della produzione e fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale;

b)

tenere a disposizione tutta la documentazione giustificativa relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione;

c)

conservare tutta la documentazione doganale relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione;

d)

conservare per almeno tre anni dalla fine dell'anno in cui l'attestazione di origine è stata compilata, o per più tempo se prescritto dalla legge nazionale, i registri:

i)

delle attestazioni di origine rilasciate; e

ii)

della contabilità relativa ai materiali originari e non originari, alla produzione e alle scorte.

2.   I registri di cui al paragrafo 1, lettera d), che possono essere elettronici, devono consentire di rintracciare i materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati e di confermarne il carattere originario.

3.   Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai fornitori che trasmettano agli esportatori la dichiarazione di cui all'articolo 27 del presente allegato.

Articolo 26

Attestazione di origine e informazioni ai fini del cumulo

1.   L'attestazione di origine è rilasciata dall'esportatore quando i prodotti cui si riferisce sono esportati, sempre che le merci in questione possano essere considerate originarie del PTOM.

2.   In deroga al paragrafo 1, un'attestazione di origine può eccezionalmente essere rilasciata dopo l'esportazione («attestazione retroattiva») a condizione che sia presentata nello Stato membro della dichiarazione di immissione in libera pratica entro due anni dall'esportazione.

3.   L'attestazione di origine è fornita dall'esportatore al suo cliente stabilito nell'Unione e contiene i dati specificati nell'appendice IV. L'attestazione di origine è redatta in inglese o in francese.

Essa può essere redatta su qualsiasi documento commerciale che consenta di identificare l'esportatore interessato e le merci in questione.

4.   Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, del presente allegato, o del cumulo bilaterale a norma dell'articolo 7 del presente allegato:

a)

la prova del carattere originario dei materiali provenienti da un altro PTOM o dall'Unione consiste in una attestazione di origine compilata conformemente al presente allegato e fornita all'esportatore dal fornitore nel PTOM o nel paese dell'Unione da cui i materiali provengono;

b)

la prova della lavorazione o della trasformazione effettuate in un altro PTOM o nell'Unione consiste in una dichiarazione del fornitore, redatta conformemente all'articolo 27 del presente allegato e fornita all'esportatore dal fornitore nel PTOM o nel paese dell'Unione da cui i materiali provengono.

Nei casi in cui si applica il primo comma l'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore riporta, a seconda del caso, la dicitura «EU cumulation», «OCT cumulation» o «cumul UE», «cumul PTOM».

5.   Ai fini del cumulo con un paese APE a norma dell'articolo 8 del presente allegato:

a)

la prova del carattere originario dei materiali provenienti da un paese APE consiste in una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente all'APE tra l'Unione e il paese APE interessato, e fornita all'esportatore dal fornitore nel paese APE da cui i materiali provengono;

b)

la prova della lavorazione o della trasformazione effettuate nel paese APE consiste in una dichiarazione del fornitore, redatta conformemente all'articolo 27 del presente allegato e fornita all'esportatore dal fornitore nel paese EPA da cui i materiali provengono.

Nei casi in cui si applica il primo comma l'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore riporta la dicitura «cumulation with EPA country [name of the country]» o «cumul avec le pays APE [nom du pays]».

6.   Ai fini del cumulo con altri paesi che beneficiano di un accesso al mercato dell'Unione in esenzione da dazi e contingenti nel quadro del sistema di preferenze generalizzate a norma dell'articolo 9 del presente allegato, la prova del carattere originario è data dalle prove dell'origine previste dal regolamento (UE) 2015/2447, fornite all'esportatore dal fornitore nel paese beneficiario dell'SPG da cui i materiali provengono.

In tal caso l'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore riporta la dicitura «cumulation with GSP country [name of the country]» o «cumul avec le pays SPG [nom du pays]».

7.   Ai fini del cumulo ampliato di cui all'articolo 10 del presente allegato, la prova del carattere originario dei materiali provenienti da un paese con il quale l'Unione ha concluso un accordo di libero scambio è fornita da una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente a tale accordo di libero scambio, fornita all'esportatore dal fornitore nel paese da cui i materiali provengono.

Nei casi in cui si applica il primo comma l'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore riporta la dicitura «extended cumulation with country [name of the country]» o «cumul étendu avec le pays [nom du pays]».

Articolo 27

Dichiarazione del fornitore

1.   Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 4, primo comma, lettera b), e dell'articolo 26, paragrafo 5, primo comma, lettera b), del presente allegato per ciascuna spedizione di materiali il fornitore redige una dichiarazione sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione o su un suo allegato oppure sulla bolla di consegna o su ogni altro documento commerciale relativo alla spedizione in cui figuri una descrizione dei materiali in questione sufficientemente particolareggiata da consentirne l'identificazione. Un modello della dichiarazione del fornitore figura all'appendice V.

2.   Il fornitore che invia regolarmente a un determinato cliente merci il cui carattere, sotto il profilo delle norme sull'origine preferenziale, resterà presumibilmente costante per lunghi periodi, può presentare un'unica dichiarazione riguardante invii successivi di dette merci («dichiarazione a lungo termine del fornitore») purché i fatti o le circostanze in base ai quali essa viene concessa restino immutati.

La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere rilasciata per un periodo non superiore a un anno dal rilascio. La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere rilasciata con effetto retroattivo. In tali casi essa non può riferirsi a un periodo superiore a un anno dalla data di decorrenza della sua efficacia. Il periodo di validità è indicato nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.

L'autorità doganale può revocare una dichiarazione a lungo termine del fornitore qualora le circostanze cambino o siano state fornite informazioni inesatte o false.

Qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia più valida in relazione alle merci fornite, il fornitore ne informa immediatamente il cliente.

3.   La dichiarazione del fornitore può essere redatta su un modulo prestampato.

4.   Le firme sulle dichiarazioni dei fornitori devono essere manoscritte. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono compilate utilizzando metodi di elaborazione elettronica dei dati, non occorre che la firma sulla dichiarazione del fornitore sia manoscritta, purché il responsabile della ditta fornitrice sia identificato in modo considerato soddisfacente dalle autorità doganali del paese o territorio in cui le dichiarazioni dei fornitori sono redatte. Dette autorità doganali possono stabilire le condizioni per l'attuazione del presente paragrafo.

Articolo 28

Prova dell'origine

1.   Per ogni spedizione deve essere compilata un'attestazione di origine distinta.

2.   L'attestazione di origine è valida per 12 mesi dalla data in cui è stata rilasciata dall'esportatore.

3.   La medesima attestazione di origine può riguardare più spedizioni se le merci soddisfano le condizioni seguenti:

a)

si tratta di prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l'interpretazione del sistema armonizzato;

b)

sono comprese nelle sezioni XVI o XVII o nelle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato; e

c)

sono destinate a essere importate con spedizioni scaglionate.

Sezione 3

Procedure per l'immissione in libera pratica nell'Unione

Articolo 29

Presentazione della prova dell'origine

1.   La dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica fa riferimento all'attestazione di origine. L'attestazione di origine è tenuta a disposizione delle autorità doganali, che possono chiederne la presentazione a fini di verifica. Dette autorità possono anche chiederne la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato.

2.   Se il dichiarante chiede l'applicazione dei benefici derivanti dalla presente decisione senza essere in possesso dell'attestazione di origine al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, la dichiarazione è considerata una dichiarazione semplificata ai sensi dell'articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3)e trattata di conseguenza.

3.   Prima di dichiarare le merci per l'immissione in libera pratica, il dichiarante si accerta che le merci siano conformi al presente allegato, in particolare verificando:

a)

sul sito web pubblico di cui all'articolo 40, paragrafi 3 e 4, del presente allegato, che l'esportatore sia registrato per il rilascio di attestazioni di origine, salvo che il valore totale dei prodotti originari spediti non superi 10 000 EUR; e

b)

che l'attestazione di origine sia redatta conformemente all'appendice IV.

Articolo 30

Esonero dalla prova dell'origine

1.   I prodotti seguenti sono esenti dall'obbligo del rilascio e della presentazione di un'attestazione di origine:

a)

i prodotti oggetto di piccole spedizioni inviate da privati a privati, il cui valore totale non sia superiore a 500 EUR;

b)

i prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, il cui valore totale non sia superiore a 1 200 EUR.

2.   I prodotti di cui al paragrafo 1 devono soddisfare le seguenti condizioni:

a)

si tratta di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale;

b)

sono stati dichiarati conformi alle condizioni prescritte perché possano beneficiare della presente decisione; e

c)

non sussistono dubbi sulla veridicità della dichiarazione di cui alla lettera b).

3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera a), le importazioni sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale se tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:

a)

le importazioni presentano carattere occasionale;

b)

le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;

c)

risulta in modo evidente dalla natura e quantità dei prodotti che non sussiste alcun fine commerciale.

Articolo 31

Discordanze ed errori formali

1.   La constatazione di lievi discordanze tra i dati che figurano nell'attestazione di origine e quelli menzionati nei documenti presentati alle autorità doganali per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità dell'attestazione di origine se viene regolarmente accertato che il documento corrisponde ai prodotti in questione.

2.   L'attestazione di origine contenente errori formali evidenti, come errori di battitura, non viene respinta se gli errori stessi non sono tali da suscitare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in essa riportate.

Articolo 32

Validità delle attestazioni di origine

Le attestazioni di origine presentate alle autorità doganali del paese di importazione dopo la scadenza del periodo di validità di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del presente allegato, possono essere ammesse ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese di importazione possono ammettere le attestazioni di origine se i prodotti sono stati loro presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 33

Procedura per le importazioni con spedizioni scaglionate

1.   La procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del presente allegato, si applica per un periodo determinato dalle autorità doganali degli Stati membri.

2.   Le autorità doganali degli Stati membri di importazione preposte al controllo delle consecutive immissioni in libera pratica verificano che le spedizioni consecutive facciano parte dei prodotti smontati o non assemblati per i quali è stata compilata l'attestazione di origine.

Articolo 34

Verifica delle attestazioni di origine

1.   In caso di dubbi sul carattere originario dei prodotti, le autorità doganali possono chiedere al dichiarante di presentare, entro un congruo termine da esse specificato, qualsiasi elemento probatorio che consenta di verificare l'esattezza dell'indicazione dell'origine contenuta nell'attestazione o il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 18 del presente allegato.

2.   Le autorità doganali possono sospendere l'applicazione della misura relativa alla tariffa preferenziale per la durata della procedura di verifica di cui all'articolo 43 del presente allegato se:

a)

le informazioni fornite dal dichiarante non sono sufficienti a confermare il carattere originario dei prodotti o il rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 17, paragrafo 2, o all'articolo 18 del presente allegato;

b)

il dichiarante non risponde entro il termine stabilito per la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   In attesa delle informazioni chieste al dichiarante, di cui al paragrafo 1, o dei risultati della procedura di verifica, di cui al paragrafo 2, le autorità doganali offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

Articolo 35

Mancata concessione delle preferenze

1.   Le autorità doganali dello Stato membro di importazione negano la concessione dei benefici derivanti dalla presente decisione, senza essere tenute a chiedere prove supplementari o inviare una richiesta di verifica al PTOM, se:

a)

le merci non corrispondono a quelle indicate nell'attestazione di origine;

b)

il dichiarante non presenta l'attestazione di origine per i prodotti in questione, quando questa è richiesta;

c)

fatto salvo l'articolo 21, lettera b), e l'articolo 30, paragrafo 1, del presente allegato, l'attestazione di origine in possesso del dichiarante non è stata rilasciata da un esportatore registrato nel PTOM;

d)

l'attestazione di origine non è rilasciata in conformità all'appendice IV; o

e)

le condizioni di cui all'articolo 18 del presente allegato non sono soddisfatte.

2.   Le autorità doganali dello Stato membro di importazione negano la concessione dei benefici derivanti dalla presente decisione se, a seguito di una richiesta di verifica ai sensi dell'articolo 43 del presente allegato rivolta alle autorità competenti dei PTOM, le autorità doganali dello Stato membro di importazione:

a)

hanno ricevuto una risposta da cui risulti che l'esportatore non aveva la facoltà di redigere l'attestazione di origine;

b)

hanno ricevuto una risposta da cui risulti che i prodotti in questione non sono originari del PTOM interessato o che le condizioni dell'articolo 17, paragrafo 2, del presente allegato, non sono soddisfatte; o

c)

nutrivano seri dubbi sulla validità dell'attestazione di origine o sull'esattezza delle informazioni fornite dal dichiarante con riguardo all'effettiva origine dei prodotti in questione quando hanno presentato la richiesta di verifica; e

i)

non hanno ricevuto alcuna risposta entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 43 del presente allegato; oppure

ii)

hanno ricevuto una risposta che non forniva adeguati chiarimenti in merito ai quesiti formulati nella richiesta.

TITOLO V

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Sezione 1

Obblighi generali

Articolo 36

Principi generali

1.   Al fine di garantire la corretta applicazione delle preferenze, i PTOM assumono l'impegno di:

a)

porre e mantenere in essere le strutture e i sistemi amministrativi necessari per l'attuazione e la gestione, nel loro PTOM, delle norme e delle procedure stabilite nel presente allegato, comprese, all'occorrenza, le disposizioni necessarie per l'applicazione del cumulo;

b)

cooperare, mediante le loro autorità competenti, con la Commissione e con le autorità doganali degli Stati membri.

2.   La cooperazione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo consiste:

a)

nel fornire tutto il sostegno necessario qualora la Commissione chieda di controllare la corretta attuazione del presente allegato nel paese interessato, anche mediante visite di verifica sul posto da parte della Commissione stessa o delle autorità doganali degli Stati membri;

b)

fatti salvi gli articoli 34 e 35 del presente allegato, nel verificare il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni stabilite nel presente allegato, anche mediante visite di verifica sul posto, ove richiesto dalla Commissione o dalle autorità doganali degli Stati membri nell'ambito di indagini sull'origine;

c)

qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni del presente allegato, il PTOM effettua, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione o delle autorità doganali degli Stati membri, le indagini necessarie o dispone affinché tali indagini siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri possono partecipare alle indagini.

3.   I PTOM presentano alla Commissione, l'impegno formale di conformarsi alle disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 37

Obblighi in materia di pubblicazione e conformità

1.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) l'elenco dei PTOM e la data da cui sono considerati adempienti alle condizioni di cui all'articolo 39 del presente allegato. La Commissione aggiorna tale elenco ogniqualvolta tali condizioni siano adempiute da un nuovo PTOM.

2.   I prodotti originari di un PTOM fruiscono delle preferenze tariffarie all'atto dell'immissione in libera pratica nell'Unione solo se sono stati esportati alla data specificata nell'elenco di cui al paragrafo 1 o successivamente a tale data.

3.   Un PTOM è considerato adempiente alle condizioni di cui agli articoli 36 e 39 del presente allegato dalla data in cui:

a)

ha effettuato la comunicazione di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del presente allegato e

b)

ha presentato l'impegno di cui all'articolo 36, paragrafo 3, del presente allegato.

Articolo 38

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente informazioni inesatte allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Sezione 2

Metodi di cooperazione amministrativa applicabili al sistema REX

Articolo 39

Comunicazione di nomi e indirizzi delle autorità competenti dei PTOM

1.   I PTOM comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità situate nel loro territorio che:

a)

fanno parte delle loro autorità pubbliche e hanno facoltà di coadiuvare la Commissione e le autorità doganali degli Stati membri mediante la cooperazione amministrativa prevista nel presente titolo;

b)

fanno parte delle loro autorità pubbliche o agiscono sotto l'autorità del governo e sono competenti per registrare gli esportatori e radiarli dall'elenco degli esportatori registrati.

2.   I PTOM informano immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle informazioni comunicate ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

3.   La Commissione trasmette queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

Articolo 40

Diritti di accesso al sistema REX e pubblicazione dei relativi dati

1.   La Commissione ha accesso alla consultazione di tutti i dati.

2.   Le autorità competenti dei PTOM hanno accesso alla consultazione dei dati relativi agli esportatori da esse registrati.

La Commissione fornisce un accesso sicuro al sistema REX alle autorità competenti dei PTOM.

3.   La Commissione mette a disposizione del pubblico i dati seguenti:

a)

il numero dell'esportatore registrato;

b)

la data di registrazione dell'esportatore registrato;

c)

la data da cui decorre la validità della registrazione;

d)

se del caso, la data della revoca della registrazione.

4.   La Commissione mette i dati seguenti a disposizione del pubblico se l'esportatore vi ha acconsentito firmando la casella n. 6 del modulo di cui all'appendice III:

a)

il nome dell'esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all'appendice III;

b)

l'indirizzo del luogo in cui è stabilito l'esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all'appendice III;

c)

i recapiti specificati nelle caselle nn. 1 e 1 del modulo di cui all'appendice III;

d)

la descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci o dei capitoli del sistema armonizzato, secondo quanto specificato nella casella n. 4 del modulo di cui all'appendice III;

e)

il numero di identificazione operatore (TIN) dell'esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all'appendice III;

f)

se l'esportatore registrato è un operatore o un produttore specificato nella casella n. 3 del modulo di cui all'appendice III;

Un rifiuto di apporre la firma nella casella n. 6 non costituisce un motivo per rifiutare di registrare l'esportatore.

Articolo 41

Protezione dei dati nel sistema REX

1.   I dati registrati dalle autorità competenti dei PTOM nel sistema REX sono trattati esclusivamente ai fini del presente allegato.

2.   Agli esportatori registrati sono fornite le informazioni di cui agli articoli da 14 a 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o agli articoli da 12 a 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

Le informazioni di cui al primo comma sono comunicate agli esportatori registrati tramite un avviso allegato alla domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato di cui all'appendice III del presente allegato.

3.   Ciascuna autorità competente di un PTOM che ha introdotto i dati nel sistema REX è considerata responsabile del trattamento di tali dati.

La Commissione è considerata corresponsabile con riguardo al trattamento di tutti i dati per garantire che l'esportatore registrato possa far valere i propri diritti.

4.   I diritti degli esportatori registrati con riguardo al trattamento dei dati elencati nell'appendice III del presente allegato, che sono memorizzati nel sistema REX e trattati nei sistemi nazionali, sono esercitati conformemente al regolamento (UE) 2016/679.

5.   Gli Stati membri che nei propri sistemi nazionali replicano i dati del sistema REX cui hanno accesso tengono aggiornati tali dati.

6.   I diritti degli esportatori registrati con riguardo al trattamento dei loro dati di registrazione da parte della Commissione sono esercitati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.

7.   Qualsiasi richiesta presentata da un esportatore registrato di esercitare il diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco dei dati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 è presentata al responsabile del trattamento dei dati e trattata da quest'ultimo.

Qualora un esportatore registrato abbia presentato una domanda in tal senso alla Commissione, senza aver cercato di far valere i propri diritti presso il responsabile del trattamento dei dati, la Commissione trasmette tale richiesta al responsabile del trattamento dei dati dell'esportatore registrato.

Se non può far valere i propri diritti presso il responsabile del trattamento dei dati, l'esportatore registrato presenta tale richiesta alla Commissione, che agisce in qualità di responsabile del trattamento. La Commissione ha il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati.

8.   Le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno agendo nell'ambito delle rispettive competenze, qualora necessario:

a)

collaborano e assicurano il controllo coordinato dei dati di registrazione;

b)

si scambiano le informazioni pertinenti;

c)

si aiutano reciprocamente nello svolgimento di audit e ispezioni;

d)

esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente allegato;

e)

studiano i problemi che possono presentarsi in relazione all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti degli interessati;

f)

redigono proposte armonizzate di soluzioni comuni a eventuali problemi;

g)

e promuovono la sensibilizzazione sui diritti in materia di protezione dei dati.

Articolo 42

Controllo dell'origine

1.   Al fine di garantire il rispetto delle norme riguardanti il carattere originario dei prodotti, le autorità competenti del PTOM svolgono:

a)

verifiche del carattere originario dei prodotti su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri;

b)

controlli periodici degli esportatori di propria iniziativa.

2.   I controlli di cui al paragrafo 1, lettera b), devono garantire il costante adempimento degli obblighi che incombono agli esportatori. Essi sono effettuati a intervalli determinati sulla base di adeguati criteri di analisi del rischio. A tale scopo le autorità competenti dei PTOM chiedono agli esportatori di fornire copie o un elenco delle attestazioni di origine da essi rilasciate.

3.   Le autorità competenti dei PTOM hanno facoltà di chiedere elementi di prova e di eseguire ispezioni della contabilità dell'esportatore e, se del caso, di quella dei produttori che lo riforniscono, anche presso le loro sedi, o qualsiasi altro controllo ritenuto appropriato.

Articolo 43

Richiesta di verifica dell'attestazione di origine

1.   Il controllo a posteriori delle attestazioni di origine è effettuato per sondaggio od ogniqualvolta le autorità doganali degli Stati membri abbiano seri motivi di dubitare della loro autenticità, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato.

Le autorità doganali di uno Stato membro, qualora richiedano la cooperazione delle autorità competenti di un PTOM per la verifica della validità delle attestazioni di origine o del carattere originario dei prodotti, o di entrambi, indicano nella loro richiesta, all'occorrenza, i motivi per cui nutrono seri dubbi sulla validità dell'attestazione di origine o sul carattere originario dei prodotti.

A corredo della richiesta di verifica possono essere trasmessi una copia dell'attestazione di origine e informazioni o documenti supplementari che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni fornite nell'attestazione.

Lo Stato membro richiedente fissa un termine iniziale di sei mesi, a partire dalla data della richiesta, per la comunicazione dei risultati della verifica.

2.   Se, in caso di seri dubbi, non è pervenuta alcuna risposta allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, o la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l'effettiva origine dei prodotti, alle autorità competenti del PTOM interessato è inviata una seconda comunicazione. Tale comunicazione stabilisce un ulteriore termine non superiore a 6 mesi.

Articolo 44

Controllo delle dichiarazioni dei fornitori

1.   Il controllo delle dichiarazioni dei fornitori di cui all'articolo 27 del presente allegato può essere effettuato per sondaggio od ogniqualvolta le autorità doganali del paese d'importazione nutrano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza e completezza delle informazioni riguardanti la reale origine dei materiali in questione.

2.   Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali del paese in cui la dichiarazione è stata compilata di rilasciare una scheda di informazione il cui modello figura nell'appendice VI. In alternativa, le autorità doganali alle quali è stata presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all'esportatore di presentare una scheda di informazione rilasciata dalle autorità doganali del paese in cui la dichiarazione è stata compilata.

Il servizio che ha rilasciato la scheda di informazione ne conserva una copia per almeno tre anni.

3.   I risultati del controllo sono trasmessi quanto prima alle autorità doganali che ne hanno fatto richiesta. Dai risultati si deve poter evincere con assoluta certezza se la dichiarazione relativa al carattere dei materiali sia o meno esatta.

4.   Ai fini del controllo, i fornitori conservano per un periodo non inferiore a tre anni una copia del documento contenente la dichiarazione, unitamente a ogni altro documento atto a comprovare il reale carattere dei materiali.

5.   Le autorità doganali del paese in cui la dichiarazione del fornitore è stata compilata hanno facoltà di chiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo ritengano utile per accertare l'esattezza di tale dichiarazione.

6.   Le attestazioni di origine compilate sulla base di una dichiarazione del fornitore inesatta sono considerate non valide.

Articolo 45

Altre disposizioni

1.   La presente sezione e la sezione 2 del titolo IV si applicano mutatis mutandis:

a)

alle esportazioni dall'Unione a un PTOM ai fini del cumulo bilaterale di cui all'articolo 7 del presente allegato;

b)

alle esportazioni da un PTOM a un altro ai fini del cumulo PTOM di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente allegato;

c)

alle esportazioni dall'Unione a un PTOM quando tale PTOM concede unilateralmente un trattamento tariffario preferenziale per un prodotto originario dell'Unione, a norma del presente allegato.

2.   Un PTOM può anche disporre che il sistema REX, di cui agli articoli 22, 23, 24, 39, 40 e 41 del presente allegato, sia utilizzato affinché un PTOM conceda un trattamento tariffario preferenziale per prodotti originari di un altro PTOM sulla base di dichiarazioni di origine rilasciate dagli esportatori registrati nell'altro PTOM.

3.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), del presente articolo gli esportatori sono registrati nell'Unione conformemente all'articolo 68 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

TITOLO VI

CEUTA E MELILLA

Articolo 46

Ceuta e Melilla

1.   Le disposizioni del presente allegato relative al rilascio, all'uso e al controllo a posteriori delle prove dell'origine si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti esportati da un PTOM a Ceuta e Melilla e ai prodotti esportati da Ceuta e Melilla a un PTOM ai fini del cumulo bilaterale.

2.   Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3.   Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente allegato a Ceuta e Melilla.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 47

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto mediante procedura scritta e sia fatto riferimento al presente paragrafo, la procedura si conclude senza esito solo quando, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso.

Appendice I

Note introduttive ed elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono il carattere originario

note introduttive

Nota 1 — Introduzione generale

La presente appendice stabilisce le condizioni alle quali, a norma dell'articolo 4 del presente allegato, i prodotti sono considerati originari del PTOM interessato. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto:

a)

attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari;

b)

a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre diversa, rispettivamente, dalla voce o dalla sottovoce dei materiali utilizzati;

c)

deve essere effettuata un'operazione specifica di lavorazione o trasformazione;

d)

la lavorazione o la trasformazione devono essere effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti.

Nota 2 — Struttura dell'elenco

2.1.

Le colonne 1 e 2 descrivono il prodotto ottenuto. La colonna 1 indica, a seconda dei casi, il numero del capitolo, il numero della voce a quattro cifre o il numero della sottovoce a sei cifre. La colonna 2 riporta la designazione delle merci usata nel sistema armonizzato per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle colonne 1 e 2, fatta salva la nota 2.4, corrispondono una o più norme («operazioni che conferiscono il carattere originario») nella colonna 3. Dette operazioni riguardano soltanto i materiali non originari. In alcuni casi la voce che figura nella colonna 1 è preceduta da «ex»; ciò significa che la norma della colonna 3 si applica soltanto alla parte di tale voce descritta nella colonna 2.

2.2.

Quando nella colonna 1 compaiono più voci o sottovoci raggruppate insieme, o è indicato il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente norma della colonna 3 si applica a tutti i prodotti che, nel sistema armonizzato, sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci o sottovoci raggruppate nella colonna 1.

2.3.

Quando nell'elenco compaiono più norme, ciascuna applicabile a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applica la corrispondente norma della colonna 3.

2.4

Se la colonna 3 riporta due norme alternative, separate dalla congiunzione «o», l'esportatore può scegliere quale applicare.

Nota 3 — Esempi di applicazione delle norme

3.1.

Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, del presente allegato, relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento del PTOM o dell'Unione.

3.2.

In conformità all'articolo 5, del presente allegato, la lavorazione o la trasformazione effettuate devono essere più complete delle operazioni di cui al detto articolo. In caso contrario, le merci non sono ammesse a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, anche se le condizioni stabilite nell'elenco sono soddisfatte.

Fatto salvo l'articolo 5, la norma dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

3.3.

Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le specifiche limitazioni eventualmente indicate nella norma stessa.

Tuttavia, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce …» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4.

Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

3.5.

Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale norma non vieta l'impiego anche di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa condizione.

Nota 4 — Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli

4.1.

I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 2401 che sono coltivati o raccolti nel territorio di un PTOM sono considerati originari del territorio di quel PTOM, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate da un altro paese.

4.2.

Ove la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (ad es., fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale.

Nota 5 — Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili

5.1.

Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» si intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

5.2.

Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

5.3.

Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

5.4.

Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 6 - Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materie tessili miste

6.1.

Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 6.3 e 6.4).

6.2.

Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

seta;

lana;

peli grossolani di animali;

peli fini di animali;

crini;

cotone;

carta e materiali per la fabbricazione della carta;

lino;

canapa;

iuta e altre fibre tessili liberiane;

sisal e altre fibre tessili del genere Agave;

cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali;

filamenti sintetici;

filamenti artificiali;

filamenti conduttori elettrici;

fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;

fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

fibre sintetiche in fiocco di poli (solfuro di fenilene);

fibre sintetiche in fiocco di poli (cloruro di vinile);

altre fibre sintetiche in fiocco;

fibre artificiali in fiocco di viscosa;

altre fibre artificiali in fiocco;

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

altri prodotti della voce 5605;

fibre di vetro;

fibre di metallo.

Esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

Esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112, ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509, è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine o filati di lana che non soddisfano le norme di origine, o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Esempio:

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802, ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210, è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto, poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

6.3.

Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza per tali filati è del 20 %.

6.4.

Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 7 - Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

7.1.

Quando, nell'elenco, viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, a condizione che siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e che il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

7.2.

Fatto salvo quanto disposto alla nota 7.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Esempio:

Se una norma dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo ciò non vieta neppure l'uso di chiusure lampo, anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

7.3.

Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 8 - Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati nel caso di alcuni prodotti del capitolo 27

8.1.

I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707 e 2713 consistono nelle seguenti operazioni:

a)

distillazione sotto vuoto;

b)

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (1) ;

c)

cracking;

d)

reforming;

e)

estrazione mediante solventi selettivi;

f)

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g)

polimerizzazione;

h)

alchilazione;

i)

isomerizzazione.

8.2.

I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a)

distillazione sotto vuoto;

b)

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (6);

c)

cracking;

d)

reforming;

e)

estrazione mediante solventi selettivi;

f)

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g)

polimerizzazione;

h)

alchilazione;

i)

isomerizzazione;

j)

solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

k)

solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

l)

solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente a una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e a una temperatura superiore a 250°C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710 aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'hydrofinishing o la decolorazione);

m)

solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300°C secondo il metodo ASTM D 86;

n)

solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;

o)

solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

8.3.

Ai sensi delle voci ex 2707 e 2713, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la dissalazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

Elenco dei prodotti e delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono il carattere originario

Voce del sistema armonizzato

Designazione del prodotto

Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere di prodotto originario)

(1)

(2)

(3)

Capitolo 1

Animali vivi

Tutti gli animali del capitolo 1 sono interamente ottenuti

Capitolo 2

Carni e frattaglie commestibili

Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili contenute nei prodotti del presente capitolo sono interamente ottenute

ex Capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, esclusi:

Tutti i pesci e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici sono interamente ottenuti

0304

Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

0305

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

ex 0306

Crostacei, anche sgusciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

ex 0307

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

Capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti e

il peso dello zucchero (7) utilizzato non supera il 40 % del peso del prodotto finale

ex Capitolo 5

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex 0511 91

Uova e lattimi di pesce, non commestibili

Tutte le uova e i lattimi sono interamente ottenuti

Capitolo 6

Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti

Capitolo 7

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

Capitolo 8

Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni

Fabbricazione in cui:

tutti i tipi di frutta e le scorze di agrumi o di meloni del capitolo 8 sono interamente ottenuti e

il peso dello zucchero (7) utilizzato non supera il 40 % del peso del prodotto finale

Capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Capitolo 10

Cereali

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti

ex Capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 10 e 11, delle voci 0701 e 2303 e della sottovoce 0710 10 utilizzati sono interamente ottenuti

ex 1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 , sgranati

Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708

Capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Capitolo 13

Gomma lacca, gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dello zucchero (7) utilizzato non supera il 40 % del peso del prodotto finale

Capitolo 14

Materie vegetali da intreccio; prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex Capitolo 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

da 1501 a 1504

Grassi di maiale, di volatili, di animali delle specie bovina, ovina o caprina, di pesci, ecc.

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

1505 , 1506 e 1520

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

1509 e 1510

Olio d'oliva e sue frazioni

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

1516 e 1517

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Capitolo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le carni e le frattaglie commestibili del capitolo 2 e i loro derivati del capitolo 16 ottenuti da carne e frattaglie commestibili del capitolo 2, e

in cui tutti i materiali del capitolo 3 e i materiali del capitolo 16 ottenuti da pesci, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

ex Capitolo 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio e il glucosio chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108 , 1701 e 1703 utilizzati non supera il 30 % del peso del prodotto finale

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

il peso individuale dello zucchero (7) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale e

il peso totale combinato dello zucchero (7) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 60 % del peso del prodotto finale

Capitolo 18

Cacao e sue preparazioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

il peso individuale dello zucchero (7) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale e

il peso totale combinato dello zucchero (7) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 60 % del peso del prodotto finale

Capitolo 19

Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale

il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale

il peso individuale dello zucchero (7) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale e

il peso totale combinato dello zucchero (7) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 60 % del peso del prodotto finale

ex Capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero (7) utilizzato non supera il 40 % del peso del prodotto finale

2002 e 2003

Pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

Capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

il peso individuale dello zucchero (7) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale e

il peso totale combinato dello zucchero (7) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 60 % del peso del prodotto finale

Capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici e aceti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e delle voci 2207 e 2208 , in cui:

tutti i materiali delle sottovoci 0806 10 , 2009 61 , 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti

il peso individuale dello zucchero (7) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale e

il peso totale combinato dello zucchero (7) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 60 % del peso del prodotto finale

ex Capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex 2302

ex 2303

Residui della fabbricazione degli amidi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali del capitolo 10 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

il peso dei materiali dei capitoli 10 e 11 e delle voci 2302 e 2303 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale

il peso individuale dello zucchero (7) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale e

il peso totale combinato dello zucchero (7) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 60 % del peso del prodotto finale

ex Capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce in cui il peso dei materiali del capitolo 24 utilizzati non supera il 30 % del peso totale dei materiali del capitolo 24 utilizzati

2401

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

Tutti i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco del capitolo 24 sono interamente ottenuti

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e della voce 2403 , in cui il peso dei materiali della voce 2401 utilizzati non supera il 50 % del peso totale dei materiali della voce 2401 utilizzati

ex Capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), frantumato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato

Capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex Capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2707

Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250°C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati a essere impiegati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (8)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (9)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (9)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (9)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (8)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 29

Prodotti chimici organici, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2905

Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905 . Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce si possono utilizzare a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2905 43 ;

2905 44 ;

2905 45

Mannitolo; D-glucitolo (sorbitolo); Glicerolo (glicerina)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 30

Prodotti farmaceutici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Capitolo 31

Concimi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3404

Cere artificiali e cere preparate:

a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di «slack wax» o di residui paraffinici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto e quelli della sottovoce 2905 44 . Tuttavia, materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 39

Materie plastiche e lavori di tali materie, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3907

Copolimeri ottenuti da policarbonati e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (10)

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Poliestere

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 40

Gomma e lavori di gomma, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

4012

Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma:

 

pneumatici rigenerati, di gomma; gomme piene e semipiene

Rigenerazione di pneumatici usati

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 4101 a 4103

Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati; pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) del capitolo 41; altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) o 1 c) del capitolo 41

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

da 4104 a 4106

Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

Riconciatura di cuoio e pelli conciati o preconciati delle sottovoci 4104 11 , 4104 19 , 4105 10 , 4106 21 , 4106 31 o 4106 91

o

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

4107 , 4112 , 4113

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati materiali delle sottovoci 4104 41 , 4104 49 , 4105 30 , 4106 22 , 4106 32 e 4106 92 solo se ha luogo una riconciatura dei cuoi o delle pelli conciati o in crosta allo stato secco

Capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 43

Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

4301

Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101 , 4102 o 4103

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex 4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:

 

tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite

altre

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302

ex Capitolo 44

Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

ex 4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

da ex 4410 a ex 4413

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Fabbricazione di liste e modanature

ex 4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

ex 4418

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno

Liste e modanature

Fabbricazione di liste e modanature

ex 4421

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

Capitolo 45

Sughero e lavori di sughero

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 49

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 50

Seta, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex 5003

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

da 5004 a ex 5006

Filati di seta e filati di cascami di seta

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o torsione (11)

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o torsione, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

Tessitura accompagnata da tintura

o

Tintura di filati accompagnata da tessitura

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  (11)

ex Capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5106 a 5110

Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura  (11)

da 5111 a 5113

Tessuti di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

Tessitura accompagnata da tintura

o

Tintura di filati accompagnata da tessitura

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  (11)

ex Capitolo 52

Cotone, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5204 a 5207

Filati di cotone

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura  (11)

da 5208 a 5212

Tessuti di cotone

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

o

Tintura di filati accompagnata da tessitura

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  (11)

ex Capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5306 a 5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura  (11)

da 5309 a 5311

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

o

Tintura di filati accompagnata da tessitura

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  (11)

da 5401 a 5406

Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali  (11)

5407 e 5408

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

o

Torsione o testurizzazione accompagnate da tessitura a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  (11)

da 5501 a 5507

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali

da 5508 a 5511

Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura  (11).

da 5512 a 5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

o

Tintura di filati accompagnata da tessitura

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  (11)

ex Capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi:

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali

o

Floccaggio accompagnato da tintura o stampa  (11)

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

 

feltri all'ago

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto

Tuttavia:

i filati di polipropilene della voce 5402 ,

le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506 o

i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501 ,

nei quali la denominazione di un singolo filato o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex,

possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Unicamente fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali  (11)

altri

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto

o

Unicamente fabbricazione di tessuto nel caso di altro feltro ottenuto da fibre naturali  (11)

5603

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, accompagnati da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili

altri

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali  (11)

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco  (11)

5606

Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco

o

Filatura accompagnata da floccaggio

o

Floccaggio accompagnato da tintura  (11)

Capitolo 57

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

Fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta

o

Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

o

Fabbricazione di tessuti «tufted» accompagnata da tintura o da stampa

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica  (11)

Tuttavia:

i filati di polipropilene della voce 5402 ,

le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 o

i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501 ,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

ex Capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi:

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura

o

Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

o

Tintura di filati accompagnata da tessitura

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  (11)

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura

o

Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

 

contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

Tessitura

altri

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura  (11)

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

 

impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

altri

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  (11)

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 :

 

tessuti a maglia

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia

o

Lavorazione a maglia accompagnata da tintura o da spalmatura

o

Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia  (11)

altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura

altri

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

o

Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da tessitura

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti: tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura

o

Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

 

reticelle ad incandescenza impregnate

Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5909 a 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

 

dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

Tessitura

tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

Possono essere utilizzate soltanto le fibre sotto elencate:

- -

filati di cocco

- -

filati di politetrafluoroetilene  (12),

- -

filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica,

- -

filati di fibre tessili sintetiche di poliammidi aromatici, ottenuti per policondensazione di m-fenilendiammina e acido isoftalico,

- -

monofilati di politetrafluoroetilene  (12),

- -

filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammide),

- -

filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici  (12),

- -

monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico

altri

Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o filatura di fibre naturali o sintetiche o artificiali in fiocco, accompagnata da tessitura  (11)

o

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

Capitolo 60

Tessuti a maglia

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia

o

Lavorazione a maglia accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura

o

Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

o

Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia

o

Torsione o testurizzazione accompagnate da lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:

 

ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di tessuto a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

Lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio)  (11)  (13)

altri

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta)

o

Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta)  (11)

ex Capitolo 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

o

Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  (11)  (13)

ex 6202 , ex 6204 , ex 6206 , ex 6209 ed ex 6211

Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) ed accessori di abbigliamento confezionati per bambini piccoli, ricamati

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  (13)

ex 6210 ed ex 6216

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

o

Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)  (13)

ex 6212

Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, a maglia

 

 

- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di tessuto a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

Lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio)  (11)  (13)

- altri

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta)

o

Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) (11)

6213 e 6214

Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

 

ricamati

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  (13)

o

Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (11)  (13)

altri

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

o

Confezione seguita da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (11)  (13)

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 :

 

ricamati

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  (13)

equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

o

Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)  (13)

tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

altri

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) (13)

ex Capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 6301 a 6304

Coperte; biancheria da letto, ecc.; tendine, tende, tendaggi ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

 

in feltro, non tessuti

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, accompagnati in ciascun caso da un processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, e da confezione (compreso il taglio) (11)

altri:

 

- ricamati

Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata da confezione (compreso il taglio) (13)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (13)

- altri

Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata da confezione (compreso il taglio).

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco accompagnata da tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) (11)

6306

Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

 

non tessuti

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o di fibre naturali, in ciascun caso accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica

altri

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) (11)  (13)

o

Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

ex Capitolo 64

Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Capitolo 65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni da passeggio, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex Capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 6803

Lavori di ardesia naturale o agglomerata

Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata

ex 6812

Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex 6814

Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie

Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

Capitolo 69

Prodotti ceramici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 70

Vetro e lavori di vetro; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7006

Vetro delle voci 7003 , 7004 o 7005 , curvato, smussato, inciso, forato

 

Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (14)

Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006

altri

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili (diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 )

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Decorazione a mano (a esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano utilizzato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7106 , 7108 e 7110

Metalli preziosi:

 

greggi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106 , 7108 e 7110

o

Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110

o

Fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

semilavorati o in polvere

Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi

ex 7107 , ex 7109 ed ex 7111

Metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, greggi

7115

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7117

Minuterie di bigiotteria

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 72

Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 , 7205 o 7206

da 7208 a 7216

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o semiprodotti della voce 7206 o 7207

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

7218 91 e 7218 99

Semiprodotti

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 , 7205 o della sottovoce 7218 10

da 7219 a 7222

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o semiprodotti della voce 7218

7223

Fili di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

7224 90

Semiprodotti

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 , 7205 o della sottovoce 7224 10

da 7225 a 7228

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o semiprodotti delle voci 7206 , 7207 , 7218 o 7224 .

7229

Fili di altri acciai legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

ex Capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex 7301

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

7304 , 7305 e 7306

Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 o 7224

ex 7307

Accessori per tubi di acciai inossidabili

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301

ex 7315

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 74

Rame e lavori di rame, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Capitolo 75

Nichel e lavori di nichel

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex Capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7601

Alluminio greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

7607

Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 7606

Capitolo 77

Riservato a un eventuale uso futuro nell'ambito del sistema armonizzato

 

ex Capitolo 78

Piombo e lavori di piombo; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7801

Piombo greggio:

 

Piombo raffinato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

altro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, non possono essere utilizzati i cascami e gli avanzi della voce 7802

Capitolo 79

Zinco e lavori di zinco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Capitolo 80

Stagno e lavori di stagno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex Capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

8211

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208 ) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello e i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

ex Capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8302

Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili, per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8306

Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8401

Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8427

Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8501 , 8502

Motori e generatori elettrici; gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8503

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8513

Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519

Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8523

Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8528

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8535 a 8537

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8538

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8540 11 e 8540 12

Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8542 31 a 8542 33 e 8542 39

Circuiti integrati monolitici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8546

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8548

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar»)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 88

Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8804

Rotochutes

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 8804

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 89

Navigazione marittima o fluviale

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; loro parti ed accessori, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9002

Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9033

Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 91

Orologeria

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 92

Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 93

Armi, munizioni e loro parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9506

Mazze da golf e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf

ex Capitolo 96

Lavori diversi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9601 e 9602

Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura)

Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

9603

Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9605

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9608

Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini della stessa voce del prodotto

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9613 20

Accendini tascabili, a gas, ricaricabili

Fabbricazione in cui il valore complessivo di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9614

Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Capitolo 97

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Appendice II

Richiesta di deroga

1.   DESIGNAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO FINITO

 

1.1   Classificazione doganale (codice SA)

 

2.   DESIGNAZIONE COMMERCIALE DEI MATERIALI NON ORIGINARI

 

2.1   Classificazione doganale (codice SA)

 

3.   VOLUME ANNUO PREVISTO DELLE ESPORTAZIONI NELL'UNIONE (IN PESO, NUMERO DI ARTICOLI, METRI O ALTRA UNITÀ)

 

4.   VALORE DEI PRODOTTI FINITI

 

5.   VALORE DEI MATERIALI NON ORIGINARI

 

6.   ORIGINE DEI MATERIALI NON ORIGINARI

 

7.   MOTIVI PER CUI LA NORMA D'ORIGINE RELATIVA AL PRODOTTO FINITO NON PUÒ ESSERE RISPETTATA

 

8.   DURATA DELLA DEROGA RICHIESTA

Dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa

9.   SOLUZIONI PREVISTE PER EVITARE IN FUTURO LA NECESSITÀ DI UNA DEROGA

 

10.   INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ

Struttura del capitale sociale dell'impresa interessata/Entità degli investimenti realizzati o previsti/Personale impiegato o previsto

Appendice III

Domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato

ai fini della registrazione degli esportatori dei PTOM nell'ambito dell'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea

1.

Nome e cognome, indirizzo completo e paese dell'esportatore, recapito, numero di identificazione dell'operatore

2.

Recapiti aggiuntivi, compresi numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica, se disponibile (facoltativo)

3.

Specificare se l'attività principale consiste nella produzione o nel commercio

4.

Descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci del sistema armonizzato (o dei capitoli se le merci oggetto degli scambi sono comprese in più di venti voci del sistema armonizzato)

5.

Impegno dell'esportatore

Il sottoscritto/La sottoscritta:

dichiara che i dati di cui sopra sono esatti;

certifica che la registrazione non è mai stata revocata in precedenza; in caso contrario, certifica di aver rimediato alla situazione che ha condotto alla revoca;

si impegna a redigere attestazioni di origine solo per le merci ammesse a beneficiare del trattamento preferenziale e conformi alle norme di origine specificate per tali merci nel presente allegato;

si impegna a tenere una contabilità commerciale adeguata della produzione/fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale e a conservare tale contabilità per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in cui è stata compilata l'attestazione di origine;

si impegna a comunicare immediatamente all'autorità competente eventuali modifiche intervenute nei propri dati di registrazione dopo l'assegnazione del numero di esportatore registrato;

si impegna a collaborare con l'autorità competente;

si impegna ad accettare qualsiasi controllo in merito all'esattezza delle proprie attestazioni di origine, comprese verifiche contabili e visite dei propri locali effettuate dalla Commissione europea o dalle autorità degli Stati membri;

si impegna a chiedere la revoca della propria registrazione nel sistema qualora non soddisfi più le condizioni per l'esportazione delle merci nell'ambito della presente decisione;

si impegna a chiedere la revoca della propria registrazione nel sistema qualora non intenda più esportare tali merci nell'ambito della presente decisione.

___________________________________________________

Luogo, data e firma del firmatario autorizzato, nome e funzione  (15)

6.

Preventivo consenso specifico e informato dell'esportatore alla pubblicazione dei propri dati personali sul sito web pubblico

Il sottoscritto/La sottoscritta è a conoscenza del fatto che le informazioni fornite nella presente domanda possono essere divulgate tramite il sito web pubblico. Il sottoscritto/La sottoscritta accetta che tali informazioni siano pubblicate sul sito web pubblico. Il sottoscritto/La sottoscritta può ritirare il proprio consenso alla pubblicazione di tali informazioni sul sito web pubblico inviando una richiesta alle autorità competenti responsabili della registrazione.

____________________________________________________

Luogo, data e firma del firmatario autorizzato, nome e funzione  (15)

7.

Spazio riservato all'amministrazione

Il richiedente è registrato con il seguente numero:

Numero di registrazione: ______________________________

Data di registrazione ____________________________

Data di decorrenza della validità della registrazione ______________________________

Firma e timbro  (15)_____________________________

Informazioni concernenti la protezione e il trattamento dei dati personali inseriti nel sistema

1.

Quando i dati personali contenuti nella presente domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato sono trattati dalla Commissione europea, si applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio  (16). Quando le autorità competenti di un PTOM attuano il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  (17), le disposizioni di tale regolamento si applicano con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati trattati contenuti nella presente domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato.

2.

I dati personali contenuti nella domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato sono trattati ai fini della presente decisione. Il regolamento di cui al primo comma costituisce la base giuridica per il trattamento dei dati personali con riguardo alla domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato.

3.

L'autorità competente di un PTOM in cui la domanda è stata presentata è il responsabile del trattamento dei dati nel sistema REX.

L'elenco delle autorità competenti dei PTOM è pubblicato sul sito web della Commissione.

4.

L'accesso a tutti i dati contenuti nella presente domanda è concesso tramite un nome utente e una password a tutti gli utenti nell'ambito della Commissione, delle autorità competenti dei PTOM e delle autorità doganali degli Stati membri.

5.

I dati di una registrazione revocata sono conservati nel sistema REX dalle autorità competenti di un PTOM per dieci anni civili. Tale periodo decorre dalla fine dell'anno in cui la registrazione è stata revocata.

6.

La persona interessata ha il diritto di accesso ai dati che la riguardano e che saranno trattati nel sistema REX e, se del caso, il diritto di rettifica, cancellazione o blocco dei dati in conformità dei regolamenti (UE) 2018/1725 o (UE) 2016/679. Le richieste di accesso, rettifica, cancellazione o blocco sono presentate, a seconda del caso, alle autorità competenti del PTOM responsabile della registrazione e da esse trattate. Se l'esportatore registrato ha presentato domanda per esercitare tale diritto alla Commissione, questa inoltra la domanda alle autorità competenti del PTOM interessato. Se non ha potuto far valere i propri diritti presso il responsabile del trattamento dei dati, l'esportatore registrato presenta tale richiesta alla Commissione, che agisce in qualità di responsabile del trattamento. La Commissione ha il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati.

7.

Le denunce possono essere indirizzate alle pertinenti autorità nazionali per la protezione dei dati. Le denunce riguardanti il trattamento dei dati da parte della Commissione devono essere inviate al Garante europeo della protezione dei dati (European Data Protection Supervisor — EDPS) (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).

Appendice IV

Attestazione di origine

La presente attestazione deve essere redatta su qualsiasi documento commerciale recante il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore e del destinatario nonché una descrizione delle merci e la data del rilascio.

Versione francese

L'exportateur (Numéro d'exportateur enregistré — excepté lorsque la valeur des produits originaires contenus dans l'envoi est inférieure à EUR 10 000 (18)) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (19) au sens des règles d'origine de la Décision d'association des pays et territoires d'outre-mer et que le critère d'origine satisfait est … … (20)

Versione inglese

The exporter (Number of Registered Exporter — unless the value of the consigned originating products does not exceed EUR 10 000 (1) ) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (2) according to rules of origin of the Decision on the association of the overseas countries and territories and that the origin criterion met is … … (3)

Appendice V

Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale

Il sottoscritto/La sottoscritta dichiara che le merci elencate in questa fattura… (1)

sono state prodotte in… (2)

e contengono i seguenti elementi o materiali che non hanno carattere originario di un paese EPA, di un PTOM o dell'Unione europea ai fini degli scambi preferenziali:

(3) (4) (5)

(6)

Si impegna a presentare, su richiesta delle autorità doganali, tutta la relativa documentazione giustificativa.

(7) (8)

(9)

Nota

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note, tuttavia, non vanno riprodotte.

(1)

Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, queste devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente: «… elencate nella presente fattura e contrassegnate … sono state prodotte …».

Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o da un allegato alla fattura (cfr. l'articolo 27, paragrafo 1 del presente allegato), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al termine «fattura».

(2)

Unione europea, Stato membro, paese EPA o PTOM.

(3)

La descrizione deve essere fornita in tutti i casi e deve essere adeguata e sufficientemente precisa da permettere di determinare la classificazione tariffaria delle merci interessate.

(4)

Il valore in dogana deve essere indicato solo se richiesto.

(5)

Il paese d'origine deve essere indicato solo se richiesto. L'origine da indicare deve essere un'origine preferenziale, mentre in tutti gli altri casi l'origine è indicata come «paese terzo».

(6)

Aggiungere: «e sono state sottoposte alle seguenti operazioni [nell'Unione europea] [nello Stato membro] [nel paese APE] [nel PTOM] … » con una descrizione delle operazioni effettuate, se tale informazione è richiesta.

(7)

Luogo e data. Nel caso di una dichiarazione a lungo termine del fornitore di cui all'articolo 27, paragrafo 2 del presente allegato, è aggiunta la frase seguente: «La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di dette merci dal … al …».

(8)

Nome e funzione nella società.

(9)

Firma.

Appendice VI

Scheda di informazione

1.   

Deve essere utilizzato il modello di scheda di informazione che figura nella presente appendice. La scheda deve essere stampata in una o più delle lingue ufficiali in cui è redatta la presente decisione e in conformità del diritto interno del paese o territorio di esportazione. Le schede di informazione devono essere compilate in una di tali lingue; se compilate a mano, devono essere scritte con inchiostro e in stampatello. Sulle schede deve figurare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerle.

2.   

La scheda di informazione ha un formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più o di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25g/m2.

3.   

Le amministrazioni nazionali possono riservarsi la stampa delle schede o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascuna scheda deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni scheda devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione.

1.

Fornitore (1)

 

SCHEDA DI INFORMAZIONE

da utilizzare per gli scambi preferenziali tra

UNIONE EUROPEA

e

PTOM

2.

Destinatario (1)

 

3.

Trasformatore (1)

 

4. Stato in cui sono state effettuate le lavorazioni o trasformazioni

6.

Ufficio doganale di importazione (1)

5. Riservato all'amministrazione

7.

Documento di importazione (2)

 

 

Modulo …

N. …

 

 

Serie …

 

 

Data …

 

MERCI

8.

Marchi, numeri, quantità e tipo di imballaggio

9.

Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; numero della voce/sottovoce (codice SA)

10.

Quantità (1)

 

 

 

11.

Valore (4)

MATERIALI IMPORTATI UTILIZZATI

12.

Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; numero della voce/sottovoce (codice SA)

13.

Paese d'origine

14.

Quantità (3)

15.

Valore (2)(5)

 

 

 

 

 

16.

Natura delle lavorazioni o trasformazioni effettuate

17.

Osservazioni

 

18.

VISTO DELLA DOGANA

19.

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

 

Dichiarazione certificata conforme:

 

Il sottoscritto/La sottoscritta dichiara che le informazioni

 

 

 

riportate in questa scheda di informazione sono esatte.

 

Documento …

 

 

Modulo …

N. …

 

 

Ufficio doganale …

 

 

Data …

(Luogo)

(Data)

 

Timbro ufficiale

 

 

 

(Firma)

 

(Firma)

(1)(2)(3)(4)(5)

Consultare le note a tergo.

RICHIESTA DI CONTROLLO

RISULTATO DEL CONTROLLO

Il sottoscritto funzionario/La sottoscritta funzionaria doganale chiede il controllo dell'autenticità e dell'esattezza di questa scheda di informazione.

Il controllo effettuato ha permesso di constatare che la presente scheda di informazione

 

a)

è stata rilasciata dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti (*)

 

b)

non risponde ai requisiti di autenticità e di esattezza prescritti (cfr. osservazioni allegate) (*)

 

 

(Luogo e data)

(Luogo e data)

 

 

Timbro ufficiale

Timbro ufficiale

(Firma del funzionario)

(Firma del funzionario)

 

 

 

 

 

(*)

Cancellare la dicitura inutile.

NOTE

(1)

Nome o ragione sociale e indirizzo completo.

(2)

Informazione facoltativa.

(3)

Kg, hl, m3 o altra unità di misura.

(4)

Gli imballaggi sono considerati un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Questa disposizione non si applica tuttavia agli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzo a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio.

(5)

Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni relative alle norme di origine.

(1)  Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(5)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(6)  Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

(7)  Cfr. nota introduttiva 4.2.

(8)  Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici», si vedano le note introduttive 8.1 e 8.3.

(9)  Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici», cfr. nota introduttiva 8.2.

(10)  Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(11)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. nota introduttiva 6.

(12)  L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

(13)  Cfr. nota introduttiva 7.

(14)  SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(15)  Se le domande per ottenere la qualifica di esportatore registrato o altri scambi di informazioni tra gli esportatori registrati e le autorità competenti dei PTOM membri si effettuano mediante procedimenti informatici, la firma e il timbro di cui alle caselle nn. 5, 6 e 7 sono sostituiti da un'autenticazione elettronica.

(16)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(17)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(18)  Se l'attestazione di origine sostituisce un'altra attestazione, il successivo detentore delle merci che redige l'attestazione riporta il proprio nome e indirizzo completo, seguiti dalla dicitura «acting on the basis of the statement on origin made out by [nome e indirizzo completo dell'esportatore del PTOM], registered under the following number [Numero di esportatore registrato dell'esportatore del PTOM]».

(19)  Indicazione del paese di origine dei prodotti. Se l'attestazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 46 del presente allegato, l'esportatore è tenuto a indicare chiaramente tali prodotti nel documento su cui è redatta l'attestazione mediante la sigla «CM».

(20)  Prodotti interamente ottenuti: inserire la lettera «P»; prodotti sufficientemente lavorati o trasformati: inserire la lettera «W» seguita dalla voce a quattro cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («sistema armonizzato») del prodotto esportato (ad esempio «W» 9618); se del caso, la menzione di cui sopra è sostituita da una delle indicazioni seguenti:

a)

in caso di cumulo a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del presente allegato, o di cumulo bilaterale a norma dell'articolo 7 del presente allegato: «EU cumulation» o «cumul UE»; «OCT cumulation» o «cumul PTOM»;

b)

in caso di cumulo con un paese APE a norma dell'articolo 8 del presente allegato: «cumulation with EPA country [name of the country]» o «cumul avec le pays APE [nom du pays]»;

c)

in caso di cumulo con un paese beneficiario dell'SPG a norma dell'articolo 9 del presente allegato: «cumulation with GSP country [name of the country]» o «cumul avec le pays SPG [nom du pays]»;

d)

in caso di cumulo con un paese vincolato all'Unione europea da un accordo di libero scambio a norma dell'articolo 10 del presente allegato: «extended cumulation with country [name of the country]» o «cumul étendu avec le pays [nom du pays]».


ALLEGATO III

REVOCA TEMPORANEA DELLE PREFERENZE

Articolo 1

Principi relativi alla revoca delle preferenze

1.   I regimi preferenziali di cui all'articolo 44 della presente decisione possono essere temporaneamente revocati, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un PTOM, in caso di:

a)

frode;

b)

irregolarità o sistematica inosservanza delle norme di origine dei prodotti e delle relative procedure o in mancanza di controlli sistematici sull'osservanza delle stesse, o

c)

indisponibilità a fornire la cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 2 del presente articolo e al titolo V dell'allegato II richiesta per l'attuazione e il controllo del rispetto dei regimi di cui agli articoli da 44 a 50 della presente decisione.

2.   La cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 1 implica, tra l'altro, che un PTOM:

a)

comunichi alla Commissione, e tenga aggiornate, le informazioni necessarie per l'attuazione delle norme di origine e per il controllo del rispetto di tali norme;

b)

assista l'Unione effettuando, su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, verifiche a posteriori dell'origine delle merci e comunicandone tempestivamente i risultati;

c)

svolga o faccia svolgere adeguate inchieste volte a individuare e a prevenire le violazioni delle norme di origine;

d)

assista l'Unione consentendo alla Commissione, in coordinamento e stretta collaborazione con le competenti autorità degli Stati membri, di svolgere nel suo territorio inchieste dell'Unione volte a verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni utili per l'inclusione nei regimi preferenziali di cui all'articolo 44 della presente decisione;

e)

rispetti o garantisca il rispetto delle norme di origine relativamente al cumulo, ai sensi degli articoli da 7 a 10 dell'allegato II;

f)

assista l'Unione nella verifica di comportamenti che costituiscono presumibilmente una frode connessa all'origine; si può presumere l'esistenza di una frode qualora le importazioni di prodotti che beneficiano di regimi preferenziali previsti ai sensi della presente decisione superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del PTOM beneficiario.

Articolo 2

Revoca dei regimi preferenziali

1.   La Commissione può revocare temporaneamente i regimi preferenziali previsti dalla presente decisione nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti a giustificare una revoca temporanea per i motivi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del presente allegato, purché abbia in precedenza:

a)

consultato il comitato di cui all'articolo 90 della presente decisione, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 4 di tale articolo;

b)

chiesto agli Stati membri di adottare le misure cautelari necessarie per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e/o garantire da parte del paese beneficiario il rispetto dei propri obblighi e

c)

pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per indicare che esistono dubbi fondati in merito all'applicazione dei regimi preferenziali e/o all'osservanza da parte del paese beneficiario dei propri obblighi, tali da rimettere in discussione il suo diritto di continuare a godere dei benefici derivanti dalla presente decisione.

La Commissione informa il PTOM interessato di qualsiasi decisione adottata ai sensi del presente paragrafo prima che questa diventi effettiva. La Commissione informa anche il comitato di cui all'articolo 88 della presente decisione.

2.   Il periodo di revoca temporanea non supera i sei mesi. Al termine di tale periodo, la Commissione decide se mettere fine alla revoca temporanea, dopo aver informato il comitato di cui all'articolo 88 della presente decisione, o prorogare il periodo di revoca temporanea secondo la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le pertinenti informazioni che possono giustificare la revoca delle preferenze, la loro proroga o la loro cessazione.


ALLEGATO IV

DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA E SORVEGLIANZA

Articolo 1

Definizioni relative alle misure di sorveglianza e di salvaguardia

Ai fini degli articoli da 2 a 10 del presente allegato relativo alle misure di sorveglianza e di salvaguardia,

a)

per «prodotto simile» si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato;

b)

per «parti interessate» si intendono le parti coinvolte nella produzione, distribuzione e/o vendita delle importazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente allegato, e dei prodotti simili o direttamente concorrenti;

c)

si considera che esistano «gravi difficoltà» quando i produttori dell'Unione subiscono un deterioramento della propria situazione economica e/o finanziaria.

Articolo 2

Principi delle misure di salvaguardia

1.   Qualora un prodotto originario di un PTOM di cui all'articolo 44 della presente decisione sia importato in volumi e/o a prezzi tali da causare o da minacciare di causare gravi difficoltà ai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, le necessarie misure di salvaguardia possono essere adottate conformemente alle disposizioni seguenti.

2.   Per l'applicazione del paragrafo 1 si privilegiano le misure che perturbano meno il funzionamento dell'associazione. La portata di dette misure non va al di là di quanto è strettamente necessario per ovviare alle difficoltà insorte né eccede la revoca del trattamento preferenziale concesso dalla presente decisione.

3.   In caso di adozione o di modifica delle misure di salvaguardia si tiene particolarmente conto degli interessi del PTOM interessato.

Articolo 3

Apertura del procedimento

1.   Se esistono elementi di prova a prima vista sufficienti del fatto che le condizioni di cui all'articolo 2 del presente allegato sono soddisfatte, la Commissione conduce un'inchiesta sull'opportunità di adottare misure di salvaguardia.

2.   Un'inchiesta è aperta su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un'associazione priva di personalità giuridica che agisce a nome dei produttori dell'Unione, o su iniziativa della Commissione se esistono, per la Commissione, elementi di prova a prima vista sufficienti, sulla base dei fattori definiti all'articolo 2 del presente allegato, a giustificare l'apertura di un'inchiesta. La domanda di apertura di un'inchiesta deve contenere elementi di prova indicanti che le condizioni per applicare la misura di salvaguardia, di cui all'articolo 2 del presente allegato, sono soddisfatte. La richiesta è presentata alla Commissione, la quale esamina, per quanto possibile, l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella domanda per determinare se siano a prima vista sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.

3.   Se risultano elementi di prova a prima vista sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'apertura dell'inchiesta avviene entro un mese dalla richiesta ricevuta ai sensi del paragrafo 2. Qualora si apra un'inchiesta, l'avviso fornisce tutti i dettagli necessari sulla procedura e sulle scadenze, anche per quanto concerne la possibilità di ricorso al consigliere-auditore della direzione generale del Commercio della Commissione.

4.   Le norme e procedure relative allo svolgimento dell'inchiesta sono riportate nell'articolo 4 del presente allegato.

5.   Se lo richiedono le autorità del PTOM e fatti salvi i termini di cui al presente articolo, è organizzata una consultazione trilaterale di cui all'articolo 14 della presente decisione. I risultati della consultazione trilaterale sono trasmessi al comitato PTOM.

Articolo 4

Inchiesta

1.   In seguito all'apertura del procedimento, la Commissione avvia l'inchiesta. Il periodo fissato al paragrafo 3 decorre a partire dalla data in cui la decisione di aprire l'inchiesta è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Se la Commissione chiede agli Stati membri di fornirle informazioni, gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie a dar seguito a tale richiesta. Se le informazioni presentano un interesse generale e non sono riservate ai sensi dell'articolo 9 del presente allegato, è opportuno che siano aggiunte ai fascicoli non riservati a norma del paragrafo 6 del presente articolo.

3.   L'inchiesta è conclusa entro i dodici mesi successivi alla sua apertura.

4.   La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie per determinare se sussistono le condizioni di cui all'articolo 2 del presente allegato e, se lo ritiene opportuno, si adopera per la verifica di tali informazioni.

5.   Nel corso dell'inchiesta la Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione, esaminando in particolare la quota di mercato, le variazioni intervenute nei livelli delle vendite, della produzione, della produttività, dell'utilizzo della capacità, dei profitti e perdite e dell'occupazione. L'elenco non è esaustivo e la Commissione può prendere in considerazione anche altri fattori pertinenti.

6.   Le parti interessate che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e i rappresentanti del PTOM interessato possono esaminare, previa domanda scritta, tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione nel quadro dell'inchiesta, eccetto i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o dei suoi Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la presentazione della loro causa, non siano riservate ai sensi dell'articolo 9 del presente allegato e siano usate dalla Commissione nell'ambito dell'inchiesta. Le parti interessate che si sono manifestate possono comunicare alla Commissione le proprie osservazioni in merito alle suddette informazioni; tali osservazioni devono essere prese in considerazione se suffragate da sufficienti elementi di prova a prima vista sufficienti.

7.   La Commissione assicura che tutte le statistiche e tutti i dati utilizzati ai fini dell'inchiesta siano disponibili, comprensibili, trasparenti e verificabili.

8.   La Commissione sente le parti interessate, in particolare quelle che ne hanno fatto richiesta scritta entro il termine fissato nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e hanno dimostrato che i risultati dell'inchiesta possono avere un'incidenza effettiva su di esse e che esistono motivi particolari per un'audizione. Se esistono motivi particolari per più audizioni, la Commissione sentirà tali parti più volte in occasioni successive.

9.   Se le informazioni non sono fornite nei termini stabiliti dalla Commissione o se lo svolgimento dell'inchiesta viene gravemente ostacolato, le conclusioni potranno basarsi sui fatti disponibili. Se la Commissione scopre che una parte interessata o un terzo le hanno fornito informazioni false o ingannevoli, non tiene conto di tali informazioni e può avvalersi dei fatti disponibili.

10.   La Commissione comunica per iscritto al PTOM interessato l'apertura dell'inchiesta.

Articolo 5

Misure di sorveglianza preventiva

1.   I prodotti originari dei PTOM di cui all'articolo 44 della presente decisione possono essere oggetto di una sorveglianza particolare.

2.   Le misure di sorveglianza preventiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 90, paragrafo 4, della presente decisione.

3.   Le misure di sorveglianza preventiva hanno una durata limitata. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità cessa alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte.

4.   La Commissione e le autorità competenti dei PTOM si accertano dell'efficacia delle misure di sorveglianza instaurando i metodi di cooperazione amministrativa di cui agli allegati II e III.

Articolo 6

Imposizione di misure di salvaguardia provvisorie

1.   Per ragioni d'urgenza debitamente motivate legate a un deterioramento della situazione economica e/o finanziaria dei produttori dell'Unione al quale sarebbe difficile porre rimedio, possono essere imposte misure provvisorie. Le misure provvisorie non si applicano per più di 200 giorni. Le misure provvisorie sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 90, paragrafo 4, della presente decisione. In caso di motivi imperativi di urgenza, la Commissione adotta misure di salvaguardia provvisorie immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 6, della presente decisione.

2.   Se le misure di salvaguardia provvisorie sono abrogate perché risulta dall'inchiesta che non sussistono le condizioni di cui all'articolo 2 del presente allegato, i dazi doganali riscossi in applicazione di dette misure sono rimborsati d'ufficio.

Articolo 7

Imposizione di misure definitive

1.   Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che non sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, la Commissione adotta una decisione al fine di chiudere l'inchiesta e il procedimento, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4. La Commissione, tenendo nel debito conto la protezione delle informazioni a carattere riservato ai sensi dell'articolo 9, pubblica una relazione che illustri i risultati dell'inchiesta e le conclusioni motivate su tutte le questioni rilevanti di fatto e di diritto.

2.   Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che sussistono le condizioni di cui all'articolo 2 del presente allegato, la Commissione adotta una decisione che impone misure di salvaguardia definitive secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4 del presente allegato. La Commissione, tenendo nel debito conto la protezione delle informazioni a carattere riservato ai sensi dell'articolo 9 del presente allegato, pubblica una relazione contenente una sintesi dei dati oggettivi e delle considerazioni pertinenti alla decisione. La Commissione comunica immediatamente alle autorità del PTOM la decisione di adottare le misure di salvaguardia necessarie.

Articolo 8

Durata e riesame delle misure di salvaguardia

1.   Una misura di salvaguardia resta in vigore solo per il tempo necessario a prevenire o a porre rimedio al grave pregiudizio e per facilitare l'adeguamento. Tale periodo non è superiore a tre anni, salvo proroghe ai sensi del paragrafo 2.

2.   La durata iniziale di una misura di salvaguardia può essere eccezionalmente prolungata di due anni al massimo, purché sia stato stabilito che la misura di salvaguardia continua a essere necessaria per prevenire o porre rimedio a gravi difficoltà.

3.   Ogni proroga ai sensi del paragrafo 2 va preceduta da un'inchiesta, avviata su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di una associazione priva di personalità giuridica che rappresenti l'industria dell'Unione o su iniziativa della Commissione se esistono elementi di prova a prima vista sufficienti del fatto che la misura di salvaguardia continua a essere necessaria.

4.   L'apertura di un'inchiesta è pubblicata ai sensi dell'articolo 4 e la misura di salvaguardia resta in vigore in attesa del risultato dell'inchiesta. L'inchiesta e tutte le decisioni relative a una proroga ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo sono conformi agli articoli 6 e 7.

Articolo 9

Riservatezza

1.   Le informazioni ricevute in applicazione della presente decisione sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste. Le informazioni di carattere riservato o fornite in via riservata, ottenute ai sensi della presente decisione non possono essere divulgate senza lo specifico consenso della parte che le ha fornite.

2.   Ogni richiesta di trattamento riservato deve indicare i motivi per i quali le informazioni sono riservate. Si può tuttavia non tener conto di una determinata informazione se chi l'ha fornita, pur risultando ingiustificata la richiesta di trattamento riservato, non vuole renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o in forma di riassunto.

3.   Un'informazione è comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze fortemente negative per chi l'ha fornita o ne è la fonte.

4.   I paragrafi da 1 a 4 non impediscono alle autorità dell'Unione di riferirsi a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza della presente decisione. Tali autorità tengono conto tuttavia del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche interessate a che i loro segreti aziendali non siano divulgati.


7.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 355/135


DECISIONE (UE) 2021/1765 DEL CONSIGLIO

del 5 ottobre 2021

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea per il periodo 2021-2026 in sede di comitato specializzato per la pesca istituito dall'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 aprile 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/689 (1) relativa alla conclusione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (2) («accordo sugli scambi e la cooperazione»). L'accordo sugli scambi e la cooperazione è entrato in vigore il 1° maggio 2021.

(2)

L'articolo 8, paragrafo 1, lettera q), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione istituisce il comitato specializzato per la pesca. Le sue competenze sono stabilite all'articolo 8, paragrafo 4, dell’accordo sugli scambi e la cooperazione.

(3)

L'articolo 8, paragrafo 4, lettera f), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione conferisce al comitato specializzato per la pesca il potere di istituire, sorvegliare, coordinare e sciogliere gruppi di lavoro.

(4)

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 10, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e in deroga all'articolo 8, paragrafo 9, il comitato specializzato per la pesca può adottare e successivamente modificare le regole che ne governano i lavori.

(5)

L'articolo 508 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione elenca, in modo non esaustivo, i compiti e gli ambiti di competenza del comitato specializzato per la pesca.

(6)

Il comitato specializzato per la pesca è responsabile dell'adozione di misure, comprese decisioni e raccomandazioni, a sostegno degli obiettivi di cui all'articolo 494 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, in particolare l’obiettivo volto a garantire che le attività di pesca degli stock condivisi nelle acque delle parti siano sostenibili a lungo termine dal punto di vista ambientale e contribuiscano a conseguire benefici economici e sociali, nel pieno rispetto dei diritti e degli obblighi degli Stati costieri indipendenti esercitati dalle parti, e l'obiettivo di sfruttare gli stock condivisi a proporzioni destinate a mantenere e a ricostituire progressivamente le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY). Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.

(7)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce che l'Unione deve garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Detto regolamento prevede che l'Unione applichi un approccio basato sugli ecosistemi, adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, sostenga lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti e promuova metodi di pesca che contribuiscano ad una pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture accidentali e ad una pesca con scarso impatto sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone espressamente che tali obiettivi siano perseguiti e tali principi applicati dall'Unione nella sua politica esterna in materia di pesca, fatte salve le disposizioni specifiche adottate ai sensi dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFEU), e stabilisce i principi e gli obiettivi della gestione di stock di interesse comune per l'Unione e i paesi terzi e disposizioni concernenti gli accordi in materia di scambi e di gestione congiunta.

(8)

È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per la pesca riguardo agli atti di tale comitato aventi effetti giuridici.

(9)

Detta posizione e la relativa definizione dovrebbero essere stabilite dal Consiglio conformemente alle pertinenti disposizioni dei trattati, alla decisione 2021/689 del Consiglio e alla presente decisione. La presente decisione dovrebbe riguardare la posizione dell'Unione in sede di comitato specializzato per la pesca per il periodo 2021-2026, con l'eccezione dell'istituzione e dello scioglimento di un eventuale gruppo di lavoro sulle questioni della pesca e consultazioni annuali sulle possibilità di pesca, che saranno contemplati da decisioni distinte a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE. Tale decisione non esclude che siano adottate decisioni distinte a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE anche per altre questioni di particolare importanza.

(10)

Il Parlamento europeo deve essere immediatamente e pienamente informato, a norma dell'articolo 218, paragrafo 10, TFUE.

(11)

In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche oggetto dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni del comitato specializzato per la pesca, dovrebbero essere stabilite disposizioni in materia di cooperazione e coordinamento, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2021-2026. Sulla base della prassi sviluppata per quanto concerne le consultazioni sulle possibilità di pesca per il 2021, tali disposizioni sulla cooperazione e coordinamento dovrebbero garantire il pieno coinvolgimento periodico del Consiglio e dei suoi organi preparatori, in linea con le procedure di cui alla decisione (UE) 2021/689 del Consiglio.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per la pesca istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera q), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione è definita negli allegati I e II della presente decisione.

Articolo 2

La posizione dell'Unione di cui all'articolo 1 è specificata ulteriormente conformemente all'allegato III.

Articolo 3

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2026. È valutata secondo necessità e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione. In ogni caso si effettua una revisione al più tardi entro il 31 dicembre 2022.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. ŠIRCELJ


(1)  GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2.

(2)  GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).


ALLEGATO I

Principi

La posizione dell'Unione in sede di comitato specializzato per la pesca istituito dall’articolo 8 paragrafo 1, lettera q dell'accordo sugli scambi e la cooperazione rispetta i seguenti principi.

(a)

l'Unione agisce in conformità agli obiettivi e ai principi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca (PCP) per garantire che la pesca sia sostenibile dal punto di vista ambientale nel lungo termine e sia gestita in modo coerente con gli obiettivi di conseguire benefici economici, sociali e occupazionali, in particolare attraverso gli obiettivi connessi all'MSY di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ai piani pluriennali applicabili, e in linea con l'approccio precauzionale, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e i loro habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore unionale della pesca economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori; e agisce in conformità agli articoli 28 e 33 di detto regolamento per quanto riguarda la gestione degli stock di interesse comune;

(b)

l'Unione garantisce l'operatività del comitato specializzato per la pesca, comprese l'elaborazione o la modifica del suo regolamento interno;

(c)

l'Unione mira a garantire che gli atti o le misure adottati dal comitato speciale per la pesca che hanno effetti giuridici siano conformi al diritto internazionale, ivi compresi la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, l'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici transzonali e sulle specie altamente migratorie e l'accordo della FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo, come anche agli impegni internazionali dell'Unione;

(d)

l'Unione provvede affinché gli atti o le misure adottati dal comitato speciale per la pesca che hanno effetti giuridici siano coerenti con l’ articolo 494 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione , compresi la promozione della sostenibilità a lungo termine e l'utilizzo ottimale degli stock condivisi, l'utilizzo dei migliori pareri scientifici disponibili forniti principalmente dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) come base per le decisioni di conservazione e di gestione, e l'applicazione di misure proporzionate e non discriminatorie per la conservazione delle risorse biologiche marine e la gestione delle risorse della pesca, preservando nel contempo l'autonomia normativa delle parti, perseguendo condizioni di parità tra le flotte dell'UE e del Regno Unito e cercando un approccio condiviso tra le norme delle parti;

(e)

l'Unione promuove posizioni coerenti con le migliori prassi e con le posizioni assunte in altri forum e consultazioni multilaterali e bilaterali nell'Atlantico nord-orientale e il coordinamento con altre parti e con la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC);

(f)

l'Unione agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 relative alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca;

(g)

l'Unione mira a promuovere un'attuazione tempestiva, a opera delle parti, delle misure adottate nell'ambito dell'accordo sugli scambi e la cooperazione nei rispettivi quadri giuridici, tenendo conto delle rispettive procedure interne.


ALLEGATO II

Orientamenti per la posizione dell'Unione

1.   

L'Unione persegue le seguenti azioni in sede di comitato speciale per la pesca:

(a)

discutere e cooperare in materia di gestione sostenibile della pesca;

(b)

prendere in considerazione misure per la gestione e la conservazione della pesca, tra cui misure di emergenza e misure volte a garantire la selettività delle attività di pesca. Ciò dovrebbe includere la ricerca di un approccio comune sulle misure tecniche e, se del caso, discussioni su eventuali misure notificate da una parte all'altra parte;

(c)

prendere in considerazione approcci alla raccolta di dati a fini scientifici e di gestione della pesca, la condivisione di tali dati, comprese le informazioni pertinenti per il monitoraggio, il controllo e il rispetto delle norme, e la consultazione degli organismi scientifici in merito ai migliori pareri scientifici disponibili;

(d)

prendere in considerazione misure atte a garantire il rispetto delle norme vigenti, tra cui programmi congiunti di controllo, monitoraggio e sorveglianza e lo scambio di dati per facilitare il monitoraggio dell'utilizzo delle possibilità di pesca, il controllo e l'esecuzione;

(e)

elaborare e adottare gli orientamenti per la fissazione dei provvisori totali ammissibili di catture (TAC) per gli stock speciali di cui all'articolo 499, paragrafo 6, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione sui TAC provvisori, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e rispettare nel contempo l'MSY, in particolare quando è molto difficile evitare il fenomeno delle specie a contingente limitante, e, ove necessario, tenendo in considerazione il fatto che potrebbe essere necessario elaborare un approccio specifico per conseguire risultati che contribuiscano all'obiettivo generale della gestione sostenibile delle attività di pesca e delle risorse biologiche marine nelle sue tre dimensioni in linea con gli obiettivi della PCP, ivi comprese le flessibilità disponibili nel quadro dei piani pluriennali;

(f)

esaminare le questioni relative alla designazione dei porti per gli sbarchi, compresa l'agevolazione della tempestiva notifica da parte delle parti di tali designazioni e di eventuali modifiche di tali designazioni;

(g)

stabilire i termini per la notifica delle misure di cui all'articolo 496, paragrafo 3, per la comunicazione degli elenchi delle navi di cui all'articolo 497, paragrafo 1, e per la notifica di cui all'articolo 498, paragrafo 7, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;

(h)

costituire un forum di consultazione a norma dell'articolo 501, paragrafo 2, e dell'articolo 506, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;

(i)

sviluppare e adottare un meccanismo per il trasferimento volontario di possibilità di pesca tra le parti nel corso dell'anno, di cui all'articolo 498, paragrafo 8, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, che si basi sui contributi volontari degli Stati membri e garantisca che gli Stati membri che contribuiscono agli scambi ne beneficino anche in modo proporzionale;

(j)

esaminare l'applicazione e l'attuazione degli articoli 502 e 503, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;

(k)

sorvegliare e coordinare i gruppi di lavoro a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera f), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, che saranno istituiti e sciolti tramite una decisione distinta a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE;

(l)

cercare un accordo sulle questioni deferite al comitato speciale per la pesca in eventuali documenti scritti risultanti da consultazioni annuali sulle possibilità di pesca, sulla base della posizione dell'Unione definita per tali consultazioni secondo quanto ulteriormente specificato nella presente decisione, compreso quello sottoscritto dalle parti l'11 giugno 2021;

(m)

cercare un accordo sulle modalità di un riesame a norma dell'articolo 510 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.

2.   

L'Unione può perseguire le seguenti azioni in sede di comitato speciale per la pesca:

(a)

prendere in considerazione l'elaborazione di strategie pluriennali di conservazione e di gestione come base per la fissazione dei TAC e di altre misure di gestione;

(b)

sviluppare strategie pluriennali per la conservazione e la gestione degli stock fuori contingente di cui all'accordo sugli scambi e la cooperazione;

(c)

registrare le questioni concordate dalle parti a seguito delle consultazioni di cui all'articolo 498 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;

(d)

modificare l'elenco degli obblighi internazionali preesistenti di cui all'articolo 496, paragrafo 2, terzo comma, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;

(e)

questioni connesse a qualsiasi altro aspetto della cooperazione in materia di gestione sostenibile della pesca nell'ambito dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.

3.   

Se del caso, l'Unione sostiene l'adozione, da parte del comitato speciale per la pesca, di decisioni o raccomandazioni aventi effetti giuridici relativamente alle questioni di cui ai punti 1 e 2 del presente allegato II.


ALLEGATO III

Definizione della posizione che deve essere adottata dall'Unione in sede di comitato specializzato per la pesca

Prima che il comitato specializzato per la pesca adotti atti o misure che hanno effetti giuridici, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti che figurano negli allegati I e II.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con sufficiente anticipo rispetto a qualsiasi riunione del comitato specializzato per la pesca o a qualsiasi procedura scritta in tale sede, e in ogni caso non più tardi di otto giorni lavorativi prima di tale riunione o del ricorso alla procedura scritta, un documento scritto che illustra in dettaglio la definizione proposta della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione.

Il Parlamento europeo è informato conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE.

I principi di cui al presente allegato continuano a orientare i lavori della Commissione durante la riunione del comitato specializzato per la pesca.

Se nel corso di una riunione del comitato specializzato per la pesca è impossibile raggiungere un accordo, affinché la posizione dell'Unione tenga conto di nuovi elementi, la questione è sottoposta al Consiglio in linea con la procedura di cui al presente allegato.


Rettifiche

7.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 355/142


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 e (UE) 2019/2018 per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica per i display elettronici, le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione, le lavastoviglie per uso domestico e gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 68 del 26 febbraio 2021 )

Pagina 67, allegato I, punto (4) che modifica l’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/2013, lettera b), testo modificato,

anziché:

«Le misurazioni della gamma dinamica standard, della gamma dinamica ampia, della luminanza dello schermo per la funzione ABC e del grado di luminanza bianca di picco, nonché le altre misurazioni connesse alla luminanza, sono effettuate come indicato nell’allegato III, tabella 3 bis, del regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione.»,

leggasi:

«Le misurazioni della gamma dinamica standard, della gamma dinamica ampia, della luminanza dello schermo per la funzione ABC e del rapporto di luminanza bianca di picco, nonché le altre misurazioni connesse alla luminanza, sono effettuate come indicato nell’allegato III, tabella 3 bis, del regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione.».

Pagina 71, allegato I, punto (6) che modifica l’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2019/2013, lettera b), tabella 5, seconda colonna, riga 26, frase introduttiva,

anziché:

«Grado di luminanza bianca di picco (calcolato come segue:»,

leggasi:

«Rapporto di luminanza bianca di picco (calcolato come segue:».


7.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 355/143


Rettifica del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347 del 30 dicembre 2011 )

1)

Titolo nella pagina di copertina e a pagina 44:

anziché:

«Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo»,

leggasi:

«Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona coperta dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo».

2)

Pagina 48, articolo 17, paragrafo 3:

anziché:

«3.   La Commissione trasmette l’elenco aggiornato al segretario esecutivo della CGPM entro il 1o gennaio di ogni anno, affinché tali navi possano essere iscritte nel registro CGPM delle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri autorizzate a pescare nella zona di applicazione dall’accordo CGPM («registro CGPM»).»,

leggasi:

«3.   La Commissione trasmette l’elenco aggiornato al segretario esecutivo della CGPM entro il 1o gennaio di ogni anno, affinché tali navi possano essere iscritte nel registro CGPM delle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri autorizzate a pescare nella zona coperta dall’accordo CGPM («registro CGPM»).».