ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 349

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
4 ottobre 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2021/1750 del Consiglio, del 28 settembre 2021, recante modifica del regolamento (UE) 2019/440 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il Regno del Marocco e del relativo protocollo di attuazione

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1751 della Commissione, del 1o ottobre 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formati e i modelli uniformi per la notifica della determinazione dell’impraticabilità dell’inclusione del riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione ( 1 )

5

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1752 della Commissione, del 1o ottobre 2021, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande

19

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1753 della Commissione, del 1o ottobre 2021, relativa all’equivalenza dei requisiti di vigilanza e normativi di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

31

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

4.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 349/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/1750 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2021

recante modifica del regolamento (UE) 2019/440 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il Regno del Marocco e del relativo protocollo di attuazione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 novembre 2018 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2019/440 (1) relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il Regno del Marocco («accordo di pesca»).

(2)

Il 4 marzo 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/441 (2) relativa alla conclusione dell’accordo di pesca e del relativo protocollo di attuazione.

(3)

Il regolamento (UE) 2019/440 del Consiglio assegna possibilità di pesca, tra le altre, nella categoria 6 (Pesca pelagica industriale), agli Stati membri, compreso il Regno Unito.

(4)

A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (3) («accordo di recesso»), il Regno Unito non è più uno Stato membro dell’Unione dal 1o febbraio 2020. Il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso si è concluso il 31 dicembre 2020. Pertanto, il Regno Unito non ha più il diritto di utilizzare tali possibilità di pesca oltre tale data ed esse dovrebbero essere riassegnate agli Stati membri a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(5)

La riassegnazione delle possibilità di pesca dovrebbe essere trasparente e proporzionale alla ripartizione originaria del contingente.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/440.

(7)

Dato il suo impatto sulle attività di pesca nel 2021, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2021. L’applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono state utilizzate dal Regno Unito e aumentano per gli Stati membri interessati.

(8)

Tenuto conto dell’urgenza connessa alla sua applicazione retroattiva, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il primo giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/440 è sostituito dal seguente:

«1.   Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il Regno del Marocco (“accordo di pesca”) sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

Categoria di pesca

Tipo di nave

Stato membro

Licenze o contingente

1.

Pesca artigianale a nord, specie pelagiche

Pescherecci con sciabiche < 150 tonnellaggio lordo (GT)

Spagna

22

2.

Pesca artigianale a nord

Pescherecci con palangari di fondo < 40 GT

Spagna

25

Portogallo

7

Pescherecci con palangari di fondo ≥ 40 GT < 150 GT

Portogallo

3

3.

Pesca artigianale a sud

Pescherecci con lenze e canne < 150 GT per nave

Totale ≤ 800 GT

Spagna

10

4.

Pesca demersale

Pescherecci con palangari di fondo ≤ 150 GT

Spagna

7

Portogallo

4

Pescherecci da traino ≤ 750 GT

Totale ≤ 3 000 GT

Spagna

5

Italia

0

5.

Pesca del tonno

Pescherecci con lenze e canne

Spagna

23

Francia

4

6.

Pesca pelagica industriale

85 000 tonnellate (t) nel 2019

90 000  t nel 2020

100 000  t ogni anno nel 2021 e nel 2022

Ripartizione delle navi autorizzate a pescare:

 

10 navi ≥ 3 000 GT e < 7 765 GT

 

4 navi ≥ 150 GT e < 3 000 GT

 

4 navi < 150 GT

2019: 85 000  t

 

Germania

6 871,2  t

Lituania

21 986,3  t

Lettonia

12 367,5  t

Paesi Bassi

26 102,4  t

Irlanda

3 099,3  t

Polonia

4 807,8  t

Regno Unito

4 807,8  t

Spagna

496,2  t

Portogallo

1 652,2  t

Francia

2 809,3  t

 

2020: 90 000  t

 

Germania

7 275,4  t

Lituania

23 279,6  t

Lettonia

13 095,0  t

Paesi Bassi

27 637,9  t

Irlanda

3 281,6  t

Polonia

5 090,6  t

Regno Unito

5 090,6  t

Spagna

525,4  t

Portogallo

1 749,4  t

Francia

2 974,5  t

 

2021 e 2022: 100 000  t ogni anno

 

Germania

8 568,4  t

Lituania

27 417,0  t

Lettonia

15 422,3  t

Paesi Bassi

32 549,8  t

Irlanda

3 864,9  t

Polonia

5 995,4  t

Spagna

618,8  t

Portogallo

2 060,3  t

Francia

3 503,1  t».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

S. KUSTEC


(1)  Regolamento (UE) 2019/440 del Consiglio, del 29 novembre 2018, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il Regno del Marocco e del relativo protocollo di attuazione (GU L 77 del 20.3.2019, pag. 1).

(2)  Decisione (UE) 2019/441 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e dello scambio di lettere che accompagna l’accordo (GU L 77 del 20.3.2019, pag. 4).

(3)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.


4.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 349/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1751 DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2021

che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formati e i modelli uniformi per la notifica della determinazione dell’impraticabilità dell’inclusione del riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 55, paragrafo 8, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE stabilisce che, a determinate condizioni, gli Stati membri impongono agli enti e alle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della medesima direttiva di includere una clausola contrattuale mediante la quale la parte dell’accordo o dello strumento che crea la passività riconosce che a detta passività si possono applicare i poteri di svalutazione e di conversione.

(2)

L’articolo 55, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/59/UE impone agli Stati membri di assicurare che, qualora l’ente o l’entità determini che è giuridicamente o altrimenti impraticabile includere detta clausola («determinazione dell’impraticabilità del riconoscimento contrattuale»), notifichi all’autorità di risoluzione la propria determinazione.

(3)

La Commissione adotta norme tecniche di attuazione per precisare formati e modelli uniformi per la notifica alle autorità di risoluzione.

(4)

I formati e i modelli uniformi per la notifica della determinazione dell’impraticabilità del riconoscimento contrattuale dovrebbero essere redatti in modo tale da garantire una valutazione significativa e uniforme della determinazione da parte delle autorità di risoluzione in tutta l’Unione.

(5)

Per migliorarne la qualità e garantirne la comparabilità, i dati riportati nei modelli di notifica dovrebbero essere conformi al modello unico di punti di dati. L’uso del modello unico di punti di dati è una pratica diffusa nella segnalazione a fini di vigilanza. Il modello unico di punti di dati dovrebbe consistere in una rappresentazione strutturale dei dati e individuare tutti i concetti di business pertinenti per una notifica uniforme della determinazione dell’impraticabilità del riconoscimento contrattuale.

(6)

Per garantire la qualità, la coerenza e l’accuratezza dei dati oggetto di notifica, questi ultimi dovrebbero essere soggetti a regole comuni di convalida.

(7)

Per loro stessa natura, le regole di convalida e le definizioni dei punti di dati sono aggiornate periodicamente in modo da soddisfare sempre i requisiti normativi, analitici e informatici applicabili. È opportuno stabilire criteri qualitativi rigorosi applicabili al modello unico di punti di dati dettagliato e alle regole di convalida comuni particolareggiate, criteri che l’Autorità bancaria europea pubblicherà in formato elettronico sul proprio sito web.

(8)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(9)

L’Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Informazioni da fornire nella notifica della determinazione dell’impraticabilità

Ai fini della notifica di cui all’articolo 55, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/59/UE, l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della medesima direttiva presenta all’autorità di risoluzione le informazioni specificate nei modelli di cui all’allegato I. I modelli sono compilati conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II.

Articolo 2

Formato per la presentazione delle informazioni

1.   Gli enti e le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE trasmettono le informazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento nei formati e nelle rappresentazioni per lo scambio di dati specificati dalla pertinente autorità di risoluzione.

2.   Quando presentano le informazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento, gli enti e le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE rispettano le definizioni dei punti di dati incluse nel modello unico di punti di dati di cui all’allegato III e le regole di convalida di cui all’allegato IV.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.

(2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


ALLEGATO I

N 00.01 — Identificazione della notifica

 

 

 

 

 

 

Colonne

Dati di identificazione

0010

Righe

Identificativo della notifica

0010

 

Data della notifica

0020

 

Tipo di notifica

0030

 

Data di riferimento per i modelli N 01.01 e N 01.02

0040

 

Data di riferimento per il modello N 02.00

0050

 

Valuta applicabile

0060

 

Nome dell'ente o dell'entità

0070

 

Codice

0080

 

Tipo di codice

0090

 

Persona di contatto

0100

 

Indirizzo di posta elettronica

0110

 

Telefono

0120

 

 

 

 

 

N 01.01 — Impraticabilità del riconoscimento contrattuale del bail-in per contratto/strumento

 

 

Tipo di notifica

 

 

 


IDENTIFICATIVO DELLA PASSIVITÀ

MODIFICA SOSTANZIALE?

DATA DI SCADENZA FINALE

RINNOVABILE?

FREQUENZA DI RINNOVO

CONTRATTO/STRUMENTO

IMPRATICABILITÀ

CONTROPARTE

DESCRIZIONE

TIPO DI PASSIVITÀ

DIRITTO APPLICABILE

RANGO IN CASO DI INSOLVENZA A NORMA DEL DIRITTO DI UN PAESE TERZO

RANGO IN CASO DI INSOLVENZA NELLO STATO MEMBRO DI COSTITUZIONE

IMPORTO NOMINALE NELLA VALUTA ORIGINALE PRINCIPALE

VALUTA ORIGINALE PRINCIPALE

IMPORTO NOMINALE IN VALUTA LOCALE

CONDIZIONI

CATEGORIA

MOTIVI PER CUI LE CONDIZIONI SONO SODDISFATTE

PARERE GIURIDICO?

NOME

CODICE

TIPO DI CODICE

CODICE NAZIONALE

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 01.02 — Impraticabilità del riconoscimento contrattuale del bail-in per categoria

 

 

 

 

 

CATEGORIA

VALORE TOTALE DELLE PASSIVITÀ IN VALUTA LOCALE NELLA CATEGORIA

MOTIVI PER CUI LE CATEGORIE/CONDIZIONI SONO SODDISFATTE

RANGO IN CASO DI INSOLVENZA

NUMERO DI PASSIVITÀ SOTTOSTANTI

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 

N 02.00 - Classi di passività in caso di insolvenza

RANGO IN CASO DI INSOLVENZA

 

 

IMPORTO NOMINALE DELLE PASSIVITÀ TOTALI OGGETTO DELLA PRESENTE NOTIFICA ALL'AUTORITÀ DI RISOLUZIONE

IMPORTO IN ESSERE DELLE PASSIVITÀ TOTALI NEL RANGO

 

 

DI CUI: ESCLUSE DAL BAIL-IN

DI CUI: PASSIVITÀ DISCIPLINATE DAL DIRITTO DI UN PAESE TERZO

DI CUI: CHE NON INCLUDONO IL RICONOSCIMENTO CONTRATTUALE

DI CUI: OGGETTO DELLA PRESENTE NOTIFICA ALL'AUTORITÀ DI RISOLUZIONE

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO II

Istruzioni per la compilazione della notifica della determinazione dell'impraticabilità del riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il presente allegato contiene le istruzioni per la notifica da parte di un ente o di un'entità della determinazione dell'impraticabilità del riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione.

Ciascuna notifica può riferirsi a diversi contratti/strumenti e/o a diverse categorie di passività (se del caso) che soddisfano le condizioni di impraticabilità del riconoscimento contrattuale del bail-in, come stabilito all'articolo 55, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/59/UE.

L'ente o l'entità può fornire ulteriori documenti giustificativi, compreso un parere giuridico o una copia del contratto, se ritenuto opportuno. L'autorità di risoluzione competente decide secondo quali modalità debba essere fornita la documentazione aggiuntiva.

Se uno dei campi di informazione di cui al presente allegato non è applicabile a un determinato tipo di contratto e l'ente o l'entità ne fornisce la dimostrazione all'autorità di risoluzione, l'ente o l'entità non sono tenuti a fornire le informazioni elencate nel campo.

1.   Struttura della notifica

Le informazioni contenute nella notifica sono fornite compilando i seguenti modelli di cui all'allegato I:

a)

«Identificazione della notifica» (N 00.01), da utilizzare per fornire informazioni per identificare la notifica stessa e l'ente o l'entità che effettua la notifica all'autorità di risoluzione;

b)

«Impraticabilità del riconoscimento contrattuale del bail-in per contratto/strumento» (N 01.01), da utilizzare per fornire le informazioni sulle passività che soddisfano le condizioni di impraticabilità del riconoscimento contrattuale del bail-in, come stabilito all'articolo 55, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/59/UE;

c)

«Impraticabilità del riconoscimento contrattuale del bail-in per categoria» (N 01.02), da utilizzare per fornire informazioni sulle categorie di passività che soddisfano le condizioni di impraticabilità del riconoscimento contrattuale del bail-in, se l'autorità di risoluzione competente ritiene necessario che siano specificate le categorie di passività come previsto all'articolo 55, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE;

d)

«Classi di passività in caso di insolvenza» (N 02.00), da utilizzare per fornire informazioni sul rango delle passività in base al diritto fallimentare nazionale ai fini dell'articolo 55, paragrafo 2, quinto comma, della direttiva 2014/59/UE.

2.   Ambito del consolidamento

La notifica è inviata dagli enti e dalle entità su base individuale.

PARTE II: ISTRUZIONI SPECIFICHE AI MODELLI

3.   N 00.01 — Identificazione della notifica

3.1   Istruzioni sulle specifiche righe

Righe

Istruzioni

0010

Identificativo della notifica

Ciascuna notifica è contraddistinta da un identificativo unico fornito dall'ente o dall'entità notificante.

L'identificativo della notifica si riferisce alla notifica (ossia alla trasmissione delle informazioni), non alla passività o alla categoria. Nella notifica può essere incluso un numero qualsiasi di passività o categorie che sono pertinenti al momento della sua presentazione.

L'ente o l'entità indica l'identificativo della notifica, che è unico per ciascuna notifica.

0020

Data della notifica

Gli enti e le entità indicano la data in cui la notifica è stata inviata all'autorità di risoluzione.

0030

Tipo di notifica  (1)

Gli enti e le entità indicano il tipo di elementi oggetto della notifica in questione, come segue:

a)

solo contratti/strumenti (deve essere utilizzato solo il modello N 01.01);

b)

solo categorie di passività (deve essere utilizzato solo il modello N 01.02);

c)

sia contratti/strumenti sia categorie di passività (per la stessa notifica devono essere utilizzati entrambi i modelli N 01.01 e N 01.02).

0040

Data di riferimento per i modelli N 01.01 e N 01.02

Gli enti e le entità indicano la data di riferimento per le informazioni nel modello N 01.01 e nel modello N 01.02.

0050

Data di riferimento per il modello N 02.00

Gli enti e le entità indicano la data di riferimento per le informazioni nel modello N 02.00.

0060

Valuta applicabile

Gli enti e le entità indicano la valuta di riferimento per gli importi nel modello N 01.01, colonna 0130; nel modello N 01.02, colonna 0020; e nel modello N 02.00.

Questo valore si riferisce alla valuta ufficiale dello Stato membro in cui l'ente notificante è costituito. Il valore deve essere conforme al codice alfabetico ISO 4217.

0070

Nome dell'ente o dell'entità

Il nome dell'ente o dell'entità notificante.

0080

Codice

Il codice dell'ente o dell'entità notificante. Per gli enti si tratta del codice alfanumerico a 20 cifre di identificazione della persona giuridica (LEI). Per le altre entità si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, di un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione ovvero, in sua mancanza, di un codice nazionale.

Il codice è coerente con il codice indicato per lo stesso ente o la stessa entità a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione (2). Il campo del codice deve sempre contenere un valore.

0090

Tipo di codice

L'ente o l'entità specifica il tipo di codice indicato nella colonna 0080 come «codice LEI» o «codice non LEI». Il tipo di codice deve sempre essere uno dei due valori.

0100

Persona di contatto

Gli enti e le entità indicano il nome della persona da contattare se l'autorità di risoluzione ha bisogno di chiarimenti in merito alla notifica.

0110

Indirizzo di posta elettronica

Gli enti e le entità indicano l'indirizzo di posta elettronica della persona di cui alla riga 0100 «Persona di contatto».

0120

Telefono

Gli enti e le entità indicano il numero di telefono della persona di cui alla riga 0100 «Persona di contatto».

4.   N 01.01 — Impraticabilità del riconoscimento contrattuale del bail-in per contratto/strumento

4.1   Osservazioni generali

Per le notifiche dei contratti su base individuale deve essere utilizzato il modello N 01.01, il quale consente di includere più contratti nella stessa notifica. Questo modello è utilizzato per la notifica di quanto segue:

a)

contratti/strumenti che creano nuove passività: contratti/strumenti che non sono stati già notificati all'autorità di risoluzione;

b)

contratti/strumenti che modificano le passività esistenti: se il contratto o lo strumento per la passività esistente è stato già notificato all'autorità di risoluzione ed è stato valutato come rispondente a una condizione di impraticabilità, i contratti o gli strumenti modificativi hanno lo stesso identificativo della passività (colonna 0010) già notificata e le colonne restanti sono compilate solo se soggette a modifiche. In particolare, se del caso, la colonna 0020 «Modifica sostanziale?» deve essere compilata solo per i contratti che modificano passività esistenti;

c)

elementi fuori bilancio: gli enti e le entità forniscono il rango in caso di insolvenza della passività che si avrebbe in caso di attivazione degli elementi fuori bilancio.

Se i dati non sono disponibili o non applicabili, gli enti e le entità non devono compilare le colonne seguenti: 0020, 0030, 0050, 0090, 0130, 0150 e 0210.

4.2   Istruzioni relative a specifiche colonne

Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

IDENTIFICATIVO DELLA PASSIVITÀ

L'identificativo della passività è un identificativo unico generato dall'ente o dall'entità notificante che deve essere utilizzato in tutte le notifiche per identificare ciascuna passività. L'ente o l'entità può utilizzare il codice interno della passività.

0020

MODIFICA SOSTANZIALE?

Campo da compilare solo per i contratti/gli strumenti che modificano le passività esistenti. L'ente o l'entità che effettua la notifica indica se le modifiche alla passività esistente sono considerate sostanziali.

Gli enti e le entità utilizzano uno dei seguenti valori:

No

0030

DATA DI SCADENZA FINALE

Data in cui tutto il capitale e gli interessi della passività devono essere restituiti (sulla base dei documenti contrattuali dell'operazione).

Devono essere indicati il giorno, il mese e l'anno della data di scadenza finale. Se disponibile, indicare la data esatta, altrimenti riportare il primo giorno del mese.

0040

RINNOVABILE?

Gli enti e le entità utilizzano uno dei seguenti valori:

No

In questa colonna indicare «Sì» se il contratto contiene una disposizione esplicita relativa alla sua rinnovabilità.

0050

FREQUENZA DI RINNOVO

Se nella colonna 0040 è stato indicato «Sì», gli enti e le entità specificano la frequenza del rinnovo della scadenza in mesi.

0060-0130

CONTRATTO/STRUMENTO

0060

DESCRIZIONE

Gli enti e le entità forniscono una descrizione del contratto/dello strumento non superiore a 300 caratteri. Questo campo contiene le principali caratteristiche del contratto/strumento non contemplate negli altri campi della notifica (ad es. lo scopo/l'essenza della passività, se lo strumento è assoggettabile a bail-in a norma del diritto applicabile del paese terzo).

0070

TIPO DI PASSIVITÀ

Gli enti e le entità attribuiscono il contratto/strumento ad uno dei seguenti tipi:

a)

depositi interbancari;

b)

depositi presso clienti non bancari;

c)

derivati;

d)

assunzione di prestito/finanziamento;

e)

finanziamenti al commercio;

f)

servizi operativi non essenziali per il funzionamento dell'entità;

g)

altro.

Se è applicabile più di un tipo, selezionare il tipo che meglio descrive la finalità del contratto/strumento.

0080

DIRITTO APPLICABILE

Gli enti e le entità forniscono il codice alfabetico di tre lettere ISO 3166-1 del paese il cui diritto disciplina il contratto/strumento.

0090

RANGO IN CASO DI INSOLVENZA A NORMA DEL DIRITTO DI UN PAESE TERZO

L'ente o l'entità indica il valore corrispondente al rango della passività su una scala da 1 a x, in cui 1 costituisce il rango più subordinato e x il rango più senior, come definito dal pertinente diritto applicabile del paese terzo che disciplina la passività.

L'ente cerca di ottenere il rango dalla pertinente autorità di risoluzione del paese terzo o, in mancanza del rango ufficiale, determina esso stesso il valore (su una scala da 1 a x) sulla base del rango delle passività a norma del pertinente diritto del paese terzo.

0100

CLASSIFICAZIONE IN CASO DI INSOLVENZA NELLO STATO MEMBRO DI COSTITUZIONE

Gli enti e le entità indicano il valore corrispondente al rango della passività su una scala da 1 a x, in cui 1 rappresenta il rango più subordinato e x il rango più senior, secondo la definizione del pertinente diritto applicabile nello Stato membro in cui l'ente o l'entità notificante sono costituiti.

0110

IMPORTO NOMINALE NELLA VALUTA ORIGINALE PRINCIPALE

Gli enti e le entità forniscono l'importo nominale della passività come stabilito nel contratto/strumento.

Per gli accordi quadro, l'ente o l'entità indica l'importo massimo che prevede di raggiungere nell'ambito dell'accordo quadro o l'importo massimo consentito dall'accordo quadro.

Se il contratto/strumento contempla più di una valuta, gli enti e le entità indicano l'importo nominale nella valuta prevalente del contratto.

0120

VALUTA ORIGINALE PRINCIPALE

Gli enti e le entità assegnano un codice ISO della valuta corrispondente alla denominazione della passività a norma del contratto. È utilizzato il codice unitario della valuta a tre lettere, conformemente alla ISO 4217.

Se il contratto contempla più di una valuta, gli enti e le entità indicano l'importo nominale nella valuta prevalente del contratto.

0130

IMPORTO NOMINALE IN VALUTA LOCALE

Gli enti e le entità compilano questa colonna se la valuta utilizzata nella colonna 0110 non è la valuta locale del luogo in cui l'ente o l'entità sono costituiti. Gli enti e le entità utilizzano il tasso di cambio applicabile alla data della notifica.

0140-0190

IMPRATICABILITÀ

0140

CONDIZIONI

Gli enti e le entità individuano le condizioni alle quali ritengono giuridicamente o altrimenti impossibile includere la clausola contrattuale, come specificato nel regolamento delegato (UE) 2021/1527 della Commissione (3).

Gli enti e le entità forniscono la combinazione delle condizioni applicabili (possono indicarne da una ad un massimo di cinque):

a)

condizione a): l'inclusione della clausola contrattuale costituirebbe una violazione delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative del paese terzo che disciplinano la passività;

b)

condizione b): l'inclusione della clausola contrattuale sarebbe contraria a un'istruzione esplicita e vincolante impartita da un'autorità di un paese terzo;

c)

condizione c): la passività deriva da strumenti o accordi conclusi conformemente a termini o protocolli internazionali standardizzati che l'ente o l'entità non ha la possibilità di modificare;

d)

condizione d): la passività è disciplinata da clausole contrattuali che l'ente o l'entità deve accettare per poter partecipare o utilizzare i servizi di un organismo non dell'Unione e che l'ente o l'entità non ha la possibilità di modificare;

e)

condizione e): la passività è dovuta a un creditore che sia fornitore o impresa commerciale, e riguarda la fornitura di beni o servizi che, pur non essendo essenziali, sono utilizzati per il funzionamento operativo quotidiano dell'ente o dell'entità e l'ente o l'entità non ha la possibilità di modificare i termini dell'accordo.

Notificare tutte le condizioni applicabili.

0150

CATEGORIA

Gli enti e le entità indicano, se del caso, le categorie di passività specificate dalla pertinente autorità di risoluzione a norma dell'articolo 55, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE.

0160

MOTIVI PER CUI LE CONDIZIONI SONO SODDISFATTE

Gli enti e le entità descrivono in modo chiaro i motivi che li hanno indotti a determinare l'impraticabilità risultante dalle condizioni indicate nella colonna 0140.

Le informazioni inserite in questo campo sono pertinenti per determinare se il contratto/strumento notificato soddisfa le condizioni di impraticabilità, e costituiscono pertanto la base per la valutazione da parte dell'autorità di risoluzione della determinazione dell'ente.

Gli enti e le entità evitano motivazioni troppo brevi come «Il prodotto non può essere utilizzato» o «Perdita di competitività» e presentano motivazioni più approfondite per consentire all'autorità di risoluzione di prendere una decisione informata.

0170

PARERE GIURIDICO?

Gli enti e le entità informano l'autorità di risoluzione se esiste un parere giuridico sull'impraticabilità notificata della passività.

Gli enti e le entità indicano uno dei seguenti valori:

No

Se indicano «Sì», gli enti o le entità trasmettono il parere giuridico all'autorità di risoluzione con i mezzi specificati dalla stessa autorità.

0180-0210

CONTROPARTE

Gli enti e le entità indicano l'identità della controparte della passività.

0180

NOME

Indicare il nome della singola controparte.

In caso di contratto multilaterale, l'ente indica la controparte principale o utilizza il valore «contratto multilaterale».

0190

CODICE

Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascuna entità notificante. Per gli enti, il codice è il codice LEI. Per altre entità, il codice è il codice LEI o, se non disponibile, il codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il campo del codice deve sempre contenere un valore.

0200

TIPO DI CODICE

Gli enti o le entità identificano il tipo di codice riportato nella colonna 0190 come «codice LEI» o «codice nazionale».

0210

CODICE NAZIONALE

Gli enti o le entità possono anche fornire un codice nazionale se utilizzano il codice LEI come identificativo nella colonna 0190 «Codice».

5.   N 01.02 — Impraticabilità del riconoscimento contrattuale del bail-in per categoria

5.1   Osservazioni generali

Il modello N 01.02 è utilizzato per la trasmissione di informazioni relative alla notifica delle categorie di passività quando, a norma dell'articolo 55, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione pertinente ritiene necessario specificare le categorie di passività per le quali è possibile determinare l'impraticabilità di includere la clausola contrattuale di riconoscimento.

5.2   Istruzioni relative a specifiche colonne

Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

CATEGORIA

Gli enti e le entità indicano la categoria delle passività, precisata dalla pertinente autorità di risoluzione, a norma dell'articolo 55, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, per le quali effettuano la notifica.

Le notifiche effettuate utilizzando il modello N 01.02 possono includere tutte le categorie di passività necessarie.

0020

VALORE TOTALE DELLE PASSIVITÀ IN VALUTA LOCALE NELLA CATEGORIA

Gli enti e le entità indicano l'importo totale atteso delle passività per ciascuna delle categorie notificate indicate nella colonna 0010.

L'importo è un importo massimo stimato da raggiungere nell'ambito della categoria specificata per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data della notifica.

L'importo è espresso nella valuta dello Stato membro in cui l'ente o l'entità sono costituiti.

Se durante il periodo di 6 mesi successivo alla notifica stabilisce che il valore delle passività nella categoria è aumentato di oltre il 10 % dell'importo notificato, l'ente o l'entità trasmette un'altra notifica all'autorità di risoluzione.

0030

MOTIVI PER CUI LE CATEGORIE/CONDIZIONI SONO SODDISFATTE

Gli enti e le entità spiegano perché la categoria di passività è stata notificata.

Il ragionamento costituirà la base su cui l'autorità di risoluzione valuterà la notifica di impraticabilità.

0040

RANGO IN CASO DI INSOLVENZA

Gli enti e le entità indicano i valori corrispondenti al rango delle passività in ciascuna categoria della colonna 0010, su una scala da 1 a x, in cui 1 è il rango più subordinato e x è il rango più senior, come definito dal pertinente diritto applicabile nello Stato membro in cui l'ente o l'entità notificante sono costituiti.

0050

NUMERO DI PASSIVITÀ SOTTOSTANTI

Gli enti e le entità indicano il numero massimo stimato di contratti/strumenti da detenere nell'ambito della rispettiva categoria di passività per un periodo di 6 mesi dalla data della notifica.

6.   N 02.00 — Classi di passività in caso di insolvenza

6.1   Osservazioni generali

Gli enti o le entità compilano il modello N 02.00 con riferimento all'ultimo trimestre per il quale sono disponibili dati (4), ad eccezione dei valori della colonna 0070.

Per impostazione predefinita, gli importi notificati in questo modello sono valori in essere, ad eccezione della colonna 0070. L'importo in essere di un credito o di uno strumento è la somma dell'importo del capitale e degli interessi maturati sul credito o sullo strumento. L'importo in essere dovuto è pari al valore del credito che il creditore potrebbe vantare nel quadro della procedura di insolvenza. I valori della colonna 0070 dovrebbero riflettere l'importo totale notificato nei modelli N 01.01 e N 01.02, e dovrebbero pertanto essere il valore massimo atteso da raggiungere nell'ambito dei contratti/strumenti e/o categorie oggetto della presente notifica.

Per gli elementi fuori bilancio, gli enti e le entità forniscono il rango in caso di insolvenza della passività che si avrebbe in caso di attivazione degli elementi fuori bilancio.

Tutti i valori in questo modello sono espressi nella valuta locale dello Stato membro in cui l'ente o l'entità sono costituiti.

6.2   Istruzioni relative a specifiche colonne

Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

RANGO IN CASO DI INSOLVENZA

L'ente o l'entità indica il valore corrispondente al rango della passività su una scala da 1 a x, in cui 1 rappresenta il rango più subordinato e x il rango più senior, secondo la definizione del diritto nazionale applicabile nello Stato membro in cui l'ente o l'entità sono costituiti.

Il modello N 02.00 comprende una riga per ogni rango in caso di insolvenza indicato nel modello N 01.01, colonna 0100, e nel modello N 01.02, colonna 0040.

0020

IMPORTO IN ESSERE DELLE PASSIVITÀ TOTALI NEL RANGO

L'importo totale in essere di tutte le passività per il rango in caso di insolvenza indicato nella colonna 0010.

0030

DI CUI: PASSIVITÀ DISCIPLINATE DAL DIRITTO DI UN PAESE TERZO

In questa colonna è indicato l'importo in essere delle passività disciplinate dal diritto di un paese terzo.

0040

DI CUI: CHE NON INCLUDONO IL RICONOSCIMENTO CONTRATTUALE

In questa colonna è indicato l'importo in essere di tutte le passività disciplinate dal diritto di un paese terzo che non includono il riconoscimento contrattuale della clausola di bail-in come previsto dall'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE. Il valore è pari all'importo in essere.

Il valore è calcolato come la somma di tutte le passività che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

le passività sono ancora esistenti;

b)

le passività sono disciplinate dal diritto di uno Stato terzo;

c)

le passività non includono la clausola contrattuale di riconoscimento prevista dall'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE;

d)

le passività non sono escluse dal bail-in;

e)

le passività non sono depositi di cui all'articolo 108, lettera a), della direttiva 2014/59/UE.

0050

DI CUI: OGGETTO DELLA PRESENTE NOTIFICA ALL'AUTORITÀ DI RISOLUZIONE

In questa colonna sono indicati gli importi in essere di tutte le passività e/o categorie di passività oggetto della presente notifica con i modelli N 01.01 e N 01.02.

0060

DI CUI: ESCLUSE DAL BAIL-IN

In questa colonna sono indicate le passività escluse dall'applicazione dello strumento del bail-in a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE o che potrebbero rientrare in una delle condizioni di cui all'articolo 44, paragrafo 3, della medesima direttiva.

0070

IMPORTO NOMINALE DELLE PASSIVITÀ TOTALI OGGETTO DELLA PRESENTE NOTIFICA ALL'AUTORITÀ DI RISOLUZIONE

In questa colonna è indicato il totale (somma) degli importi nominali e/o degli importi massimi previsti delle passività e/o categorie di passività oggetto della presente notifica con i modelli N 01.01 e N 01.02.


(1)  Il modello N 02.00 deve essere presentato in tutti i casi di cui alle lettere a), b) e c).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione, del 23 ottobre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione (GU L 277 del 7.11.2018, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2021/1527 della Commissione, del 31 maggio 2021, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione (GU L 329 del 17.9.2021, pag. 2).

(4)  L'ultimo trimestre per il quale sono disponibili dati deve essere in linea con le date d'invio della segnalazione trimestrale: 12 maggio (per la data di riferimento 31 marzo), 11 agosto (per la data di riferimento 30 giugno), 11 novembre (per la data di riferimento 30 settembre) e 11 febbraio (per la data di riferimento 31 dicembre).


ALLEGATO III

Modello unico di punti di dati

Tutte le voci (data item) riportate negli allegati del presente regolamento devono essere trasformate in un modello unico di punti di dati, affinché i sistemi informatici degli enti e delle autorità di risoluzione siano uniformi.

Il modello unico di punti di dati deve rispondere ai criteri seguenti:

a)

fornire una rappresentazione strutturata di tutte le voci (data item) riportate negli allegati del presente regolamento;

b)

identificare tutti i concetti di business previsti negli allegati del presente regolamento;

c)

fornire un dizionario di dati che definisca le etichette di: tabella, riga, colonna, dominio, dimensione e membro;

d)

presentare metriche che determinino proprietà o importo dei punti di dati;

e)

prevedere definizioni dei punti di dati espresse come somma di caratteristiche che identificano in modo univoco il concetto finanziario;

f)

riportare tutte le specifiche tecniche necessarie allo sviluppo di soluzioni informatiche da applicare alle comunicazioni che permettano di ottenere dati sulla risoluzione uniformi.


ALLEGATO IV

Regole di convalida

Alle voci riportate nell’allegato I devono applicarsi regole di convalida che assicurino la qualità e la coerenza dei dati. Le regole di convalida devono rispondere ai criteri seguenti:

a)

stabilire il nesso logico tra punti di dati;

b)

prevedere filtri e condizioni preliminari che definiscano la serie di dati cui si applica la regola di convalida;

c)

verificare la coerenza dei dati trasmessi;

d)

verificare l’esattezza dei dati trasmessi;

e)

fissare i valori predefiniti applicabili nei casi in cui l’informazione non sia trasmessa.


DECISIONI

4.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 349/19


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1752 DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2021

recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 3, e l’articolo 13, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva (UE) 2019/904 fissa obiettivi per la raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio dei rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande di cui alla parte F dell’allegato della direttiva medesima («rifiuti di bottiglie monouso»). A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/904, per il 2025 tale obiettivo è pari al 77 % in peso di tutte le bottiglie monouso immesse sul mercato e per il 2029 è pari al 90 %. La Commissione deve stabilire la metodologia per il calcolo e la verifica degli obiettivi di raccolta differenziata e il formato in cui gli Stati membri devono comunicare i dati sui rifiuti di bottiglie monouso che sono stati raccolti separatamente ogni anno.

(2)

Al fine di garantire la comparabilità dei dati, è necessario stabilire norme dettagliate per determinare i punti in cui è misurato il peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti. Tali norme dovrebbero tenere conto delle attuali pratiche di raccolta differenziata e della quantità di altri materiali e sostanze presenti nei rifiuti raccolti oltre a tali bottiglie.

(3)

Al fine di garantire la comparabilità dei dati da comunicare, occorre fornire norme dettagliate circa le modalità di applicazione dei due metodi alternativi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/904 volti a determinare la quantità di bottiglie monouso immesse sul mercato.

(4)

Al fine di garantire l’accuratezza dei dati sul peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti, il formato di comunicazione dovrebbe assicurare che siano identificati tutti gli opportuni parametri per il calcolo della quantità di rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente e che sia fornita una descrizione delle metodologie applicate per il calcolo e la verifica dei dati per tali parametri.

(5)

Sebbene l’obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti preveda che questi siano tenuti separati in base al tipo e alla natura, dovrebbe essere possibile raccogliere insieme determinati tipi di rifiuti, a condizione che ciò non impedisca un riciclaggio di alta qualità in linea con la gerarchia dei rifiuti conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2008/98/CE.

(6)

La metodologia per il calcolo e la verifica degli obiettivi di raccolta differenziata per i rifiuti di bottiglie monouso di cui all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/904 è strettamente legata al formato per la comunicazione di tale raccolta differenziata di cui all’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva stessa, tenuto conto dell’oggetto di tali misure e del contesto in cui devono essere applicate. È pertanto opportuno adottare il presente atto sulla base di entrambe le suddette disposizioni al fine di assicurare coerenza tra le norme per il calcolo, la verifica e la comunicazione in materia di raccolta differenziata dei rifiuti di bottiglie monouso e facilitare l’accesso a tali norme.

(7)

Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Metodologia per calcolare e comunicare la quantità di rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente

1.   La quantità di rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande di cui alla parte F dell’allegato della direttiva (UE) 2019/904 («rifiuti di bottiglie monouso») raccolti separatamente è calcolata dividendo il peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente per il peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato («bottiglie monouso immesse sul mercato»). Il quoziente è espresso in percentuale.

2.   Gli Stati membri applicano le formule di cui all’allegato I per calcolare la quantità di rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente.

Articolo 2

Metodologia per determinare il peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente

1.   Il peso dei rifiuti di bottiglie monouso comprende il peso dei relativi tappi e coperchi.

2.   Il peso dei rifiuti di bottiglie monouso non comprende il peso di eventuali residui di bevande.

3.   Il peso dei rifiuti di bottiglie monouso può comprendere il peso delle etichette e degli adesivi solo se è incluso anche nel peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato.

4.   I rifiuti di bottiglie monouso sono considerati raccolti separatamente se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

i rifiuti di bottiglie monouso sono stati raccolti per essere riciclati separatamente da qualsiasi altro rifiuto;

b)

i rifiuti di bottiglie monouso sono stati raccolti insieme ad altre frazioni di rifiuti urbani di imballaggio o ad altre frazioni di rifiuti urbani in plastica, metallo, carta o vetro diversi dagli imballaggi e raccolti separatamente ai fini del riciclaggio, e

i)

il sistema di raccolta non raccoglie rifiuti che possono contenere sostanze pericolose;

ii)

la raccolta dei rifiuti e la successiva cernita sono concepite e realizzate in modo da ridurre al minimo la contaminazione dei rifiuti raccolti di bottiglie monouso da parte dei rifiuti di plastica non generati da tali bottiglie e da parte di altri rifiuti;

iii)

i gestori dei rifiuti istituiscono sistemi di garanzia della qualità per verificare che siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti i) e ii).

5.   I sistemi di garanzia della qualità di cui al paragrafo 4, lettera b), punto iii):

a)

tengono conto dell’adeguatezza del personale, delle sue conoscenze e competenze e dell’organizzazione dei locali e delle attrezzature nella misura necessaria ad assicurare che i rifiuti di bottiglie monouso raccolti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 4, lettera b), punti i) e ii);

b)

eseguono le operazioni di verifica in conformità a istruzioni e procedure prestabilite;

c)

sono certificati da una terza parte indipendente.

6.   Il peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente a norma del paragrafo 4, lettera a), è misurato nel punto in cui sono raccolti o nel punto di uscita dalle operazioni di cernita. Il peso di tali rifiuti di bottiglie può essere calcolato contando le bottiglie, a condizione che siano applicati fattori di conversione che tengono conto del peso in funzione delle dimensioni e del tipo di polimeri delle bottiglie, dei tappi e coperchi, così come delle perdite dovute alle successive operazioni di cernita.

7.   Il peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente a norma del paragrafo 4, lettera b), è misurato nel punto di uscita dalle operazioni di cernita in cui sono separati dagli altri rifiuti con cui sono stati raccolti.

8.   Qualora nel punto di uscita dalle operazioni di cernita siano presenti rifiuti di bottiglie monouso e altri rifiuti di imballaggio dello stesso polimero, il peso dei rifiuti di bottiglie monouso è proporzionale alla quota di rifiuti di bottiglie monouso al punto d’immissione nell’operazione di cernita. Tale quota è determinata sulla base di un campionamento rappresentativo e di una successiva analisi della composizione o utilizzando registri elettronici.

Articolo 3

Metodologia per determinare il peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato

1.   Il peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato comprende solo il peso di tali bottiglie immesse sul mercato dopo essere state riempite con bevande.

2.   Il peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato può essere adeguato per tenere conto di importazioni, esportazioni o altri movimenti di entità significativa all’interno dell’Unione da parte di operatori o di persone fisiche per uso personale.

3.   Nei casi in cui gli Stati membri determinano il peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato sulla base del peso dei rifiuti generati da tali prodotti, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904, il peso dei rifiuti comprende:

a)

i rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente, indipendentemente dal fatto che soddisfino o meno i requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 4, lettere a) e b);

b)

i rifiuti di bottiglie monouso raccolti come rifiuti urbani indifferenziati;

c)

i rifiuti di bottiglie monouso dispersi al di fuori dei sistemi di raccolta dei rifiuti, indipendentemente dal fatto che successivamente siano stati raccolti o meno.

Il peso delle bottiglie di cui al primo comma, lettere b) e c), è calcolato applicando la metodologia di campionamento e l’analisi della composizione dei rifiuti di cui all’articolo 4.

Articolo 4

Metodologia di campionamento e analisi della composizione dei rifiuti per calcolare il peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti come rifiuti urbani indifferenziati o dispersi

1.   La raccolta dei dati per l’analisi della composizione dei rifiuti si basa su indagini e su una raccolta di campioni rappresentativi. La raccolta dei dati tiene conto di:

a)

variazioni stagionali dei rifiuti di bottiglie monouso dispersi al di fuori dei sistemi di raccolta dei rifiuti;

b)

variazioni dei livelli di urbanizzazione;

c)

variazioni della frequenza, tipologia e ubicazione della raccolta dei rifiuti urbani.

2.   La raccolta e l’analisi dei dati di cui al paragrafo 1 riguardano l’intero territorio dello Stato membro.

Articolo 5

Raccolta e comunicazione dei dati

1.   La raccolta di dati per calcolare il peso dei rifiuti di bottiglie monouso e delle bottiglie monouso immesse sul mercato conformemente agli articoli 2 e 3 è effettuata ogni anno. Per raccogliere e comunicare i dati, gli Stati membri utilizzano, nella misura del possibile, registri elettronici.

2.   Gli Stati membri comunicano i dati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2019/904 nel formato stabilito nell’allegato II della presente decisione e presentano la relazione di controllo della qualità di cui all’articolo 13, paragrafo 2, di detta direttiva per quanto riguarda tali dati nel formato stabilito nell’allegato III della presente decisione.

3.   La Commissione pubblica i dati comunicati dagli Stati membri salvo che lo Stato membro presenti, nella relazione di cui al paragrafo 2, una richiesta motivata di non pubblicare determinati dati.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1.

(2)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).


ALLEGATO I

FORMULE PER IL CALCOLO DELLA QUANTITÀ DI RIFIUTI DI BOTTIGLIE MONOUSO RACCOLTI SEPARATAMENTE

ASCB = (WSCB differenziati + WSCB mischiati)/(WBPM + WEWG) × 100 %

dove:

ASCB

è la quantità di rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente per il riciclaggio di cui all’articolo 1

WSCB differenziati

è il peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente da qualsiasi altro rifiuto per il riciclaggio conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, lettera a)

WSCB mischiati

è il peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente per il riciclaggio insieme ad altri rifiuti conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, lettera b)

WBPM

è il peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2

WEWG

è il peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato determinato in base al peso dei rifiuti generati da tali prodotti di cui all’articolo 3, paragrafo 3

WBPM = WBPM lordo – WB out + WB in

WBPM lordo

è il peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato di cui all’articolo 3, paragrafo 1

WB out

è il peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato che sono state esportate o trasportate in altri Stati membri da operatori o da persone fisiche per uso personale di cui all’articolo 3, paragrafo 2

WB in

è il peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato che sono state importate o ricevute da altri Stati membri da parte di operatori o persone fisiche per uso personale di cui all’articolo 3, paragrafo 2

WB out = W B out trasportate in altri SM  + W B out exp  + W B out trasportate in altri SM da persone fisiche  + W B out da persone fisiche

W B out trasportate in altri SM

è il peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato che sono state trasportate in altri Stati membri da operatori

W B out exp

è il peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato che sono state esportate da operatori

W B out trasportate in altri SM da persone fisiche

è il peso stimato delle bottiglie monouso immesse sul mercato che sono state trasportate in altri Stati membri da persone fisiche per uso personale

W B out da persone fisiche

è il peso stimato delle bottiglie monouso immesse sul mercato che sono state esportate da persone fisiche per uso personale

WB in = W B in da altri SM  + W B in importate  + W B in trasportate da altri SM da persone fisiche + W B in da persone fisiche

W B in da altri SM

è il peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato che sono state ricevute da altri Stati membri da parte di operatori

W B in importate

è il peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato che sono state importate da operatori

W B in trasportate da altri SM da persone fisiche

è il peso stimato delle bottiglie monouso immesse sul mercato che sono state trasportate da altri Stati membri da parte di persone fisiche per uso personale

W B in da persone fisiche

è il peso stimato delle bottiglie monouso immesse sul mercato che sono state importate da persone fisiche per uso personale

WEWG = TWSCB + Waltre SCB + WMSW + Wdispersi

TWSCB

è il peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente per il riciclaggio conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, lettere a) e b), di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera a).

Waltre SCB

è il peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente per il riciclaggio non conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, lettere a) e b), di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera a).

WMSW

è il peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti come rifiuti urbani indifferenziati di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera b)

Wdispersi

è il peso dei rifiuti di bottiglie monouso dispersi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera c)


ALLEGATO II

FORMATO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI

I.   Formato per la comunicazione dei dati calcolati in base alla metodologia di cui all’articolo 3

Tabella 1

Peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato calcolato conformemente all’articolo 3 (in tonnellate)

PAESE:

 

ANNO DI RIFERIMENTO:

 

Peso delle bottiglie monouso in tonnellate calcolato conformemente all’articolo 3, paragrafo 1

Peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato  (1)

 

Adeguamento del peso delle bottiglie monouso calcolato conformemente all’articolo 3, paragrafo 2

 

Peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato che sono state importate da operatori  (2)

 

Peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato che sono state ricevute da altri Stati membri da parte di operatori  (3)

 

Peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato che sono state esportate da operatori (4)

 

Peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato che sono state trasportate in altri Stati membri da operatori  (5)

 

Peso stimato delle bottiglie monouso immesse sul mercato che sono state esportate da persone fisiche per uso personale  (6)

 

Peso stimato delle bottiglie monouso immesse sul mercato che sono state importate da persone fisiche per uso personale  (7)

 

Peso stimato delle bottiglie monouso immesse sul mercato che sono state trasportate in altri Stati membri da persone fisiche per uso personale  (8)

 

Peso stimato delle bottiglie monouso immesse sul mercato che sono state trasportate da altri Stati membri da parte di persone fisiche per uso personale  (9)

 

Adeguamento del peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato  (10)

 

 

Peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato determinato in base al peso dei rifiuti generati da tali prodotti calcolato conformemente all’articolo 3, paragrafo 3

Peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente per il riciclaggio conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, lettere a) e b) (11).

 

Peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente non conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, lettere a) e b)  (12).

 

Peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti come rifiuti urbani indifferenziati  (13)

 

Peso dei rifiuti di bottiglie monouso dispersi  (14)

 

Note

Caselle grigio scuro: comunicazione facoltativa

II.   Formato per la comunicazione dei dati calcolati in base alla metodologia di cui all’articolo 2, paragrafo 4

Tabella 2

Peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 4(in tonnellate)

PAESE:

 

ANNO DI RIFERIMENTO:

 

 

 

a)

Peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente da qualsiasi altro rifiuto  (15)

 

b)

Peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti insieme a altri rifiuti  (16)

 

Note


(1)  Calcolato in conformità all’articolo 3, paragrafo 1. (W BPM lordo )

(2)  Calcolato in conformità all’articolo 3, paragrafo 2. (W B in importate )

(3)  Calcolato in conformità all’articolo 3, paragrafo 2. (W B in da altri SM)

(4)  Calcolato in conformità all’articolo 3, paragrafo 2. (W B out exp )

(5)  Calcolato in conformità all’articolo 3, paragrafo 2. (W B out trasportate in altri SM )

(6)  Calcolato in conformità all’articolo 3, paragrafo 2. (W B out da persone fisiche )

(7)  Calcolato in conformità all’articolo 3, paragrafo 2. (W B in da persone fisiche )

(8)  Calcolato in conformità all’articolo 3, paragrafo 2. (W B out trasportate in altri SM da persone fisiche )

(9)  Calcolato in conformità all’articolo 3, paragrafo 2. (W B in trasportate da altri SM da persone fisiche)

(10)  Calcolato in conformità all’articolo 3, paragrafo 2. (W BPM )

(11)  Calcolato in conformità all’articolo 3, paragrafo 3, lettera a). (TW SCB )

(12)  Calcolato in conformità all’articolo 3, paragrafo 3, lettera a). (W altre SCB )

(13)  Calcolato in conformità all’articolo 3, paragrafo 3, lettera b). (W MSW )

(14)  Calcolato in conformità all’articolo 3, paragrafo 3, lettera c). (W dispersi )

(15)  Calcolato in conformità all’articolo 2, paragrafo 4, lettera a). (WSCB differenziati)

(16)  Raccolti insieme ad altre frazioni di rifiuti urbani di imballaggio o con altre frazioni di rifiuti urbani non pericolosi di plastica, metalli, carta o vetro diversi dagli imballaggi raccolti separatamente ai fini del riciclaggio e calcolati conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, lettera b). WSCB mischiati


ALLEGATO III

FORMATO DA UTILIZZARE PER LA RELAZIONE SUL CONTROLLO DELLA QUALITÀ

I.   Informazioni generali

1.1.

Stato membro:

 

1.2.

Organizzazione che trasmette i dati e la descrizione:

 

1.3.

Nome del referente:

 

1.4.

Indirizzo email del referente:

 

1.5.

Numero di telefono del referente:

 

1.6.

Anno di riferimento:

 

1.7.

Data di trasmissione/versione:

 

1.8.

Eventuale link alla pubblicazione dei dati da parte dello Stato membro:

 

II.   Descrizione delle istituzioni coinvolte nella raccolta dei dati

Nome dell’istituzione

Descrizione delle principali responsabilità

 

 

 

 

Aggiungere righe se del caso.

III.   Descrizione dei metodi utilizzati

3.1.   Bottiglie monouso immesse sul mercato (allegato II, tabella 1)

3.1.1.   Descrizione della metodologia per le indagini e l’analisi della composizione

Se il peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato è determinato in base al peso dei rifiuti generati da tali prodotti, descrizione della metodologia utilizzata per il campionamento e l’analisi della composizione dei rifiuti di cui all’articolo 4.

 

Metodologia utilizzata

Variazioni prese in considerazione

Rifiuti di bottiglie monouso raccolti come rifiuti urbani indifferenziati

 

 

Rifiuti di bottiglie monouso dispersi

 

 

3.1.2.   Descrizione di eventuali incongruenze significative tra il peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato e il peso dei rifiuti di imballaggio generati o di qualsiasi altra questione correlata

Se del caso, una descrizione delle misure correttive previste o adottate.

 

Aggiungere righe se del caso.

3.2.   Informazioni sui rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente (allegato II, tabella 2)

3.2.1.   Descrizione dei metodi e delle fonti per determinare il peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente

Spiegare le pratiche prese in considerazione per calcolare la quota di rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente e i metodi per determinare che i rifiuti di bottiglie monouso raccolti insieme ad altri rifiuti sono di qualità comparabile a quella dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente da qualsiasi altro rifiuto. Includere la documentazione dei sistemi di garanzia della qualità e della verifica da parte di terzi istituiti dai gestori dei rifiuti per verificare che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), punti i) e ii).

 

Aggiungere righe se del caso.

IV.   Sistema di verifica e controllo dei dati

4.1.   Verifica dei dati relativi ai rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente

Procedure di verifica e di controllo

Applicate ai dati relativi a

Eventuali osservazioni supplementari

Bottiglie monouso immesse sul mercato

(sì/no)

Rifiuti di bottiglie monouso (sì/no)

Rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente da altri rifiuti di cui all’articolo 2, paragrafo 4, lettera a)

(sì/no)

Rifiuti di bottiglie monouso raccolti insieme ad altri rifiuti di cui all’articolo 2, paragrafo 4, lettera b)

(sì/no)

Adeguamento per tenere conto di altri materiali che sono rientrati nella raccolta differenziata ma non fanno parte delle bottiglie monouso  (1) (sì/no)

Controlli della completezza dei dati

 

 

 

 

 

 

Controlli incrociati

 

 

 

 

 

 

Controlli delle serie temporali

 

 

 

 

 

 

Controlli di audit

 

 

 

 

 

 

Altro (precisare)

 

 

 

 

 

 

4.2.   Descrizione dei principali fattori che incidono sull’accuratezza dei dati comunicati sui rifiuti di bottiglie monouso, bottiglie monouso immesse sul mercato e/o rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente

Potenziali fattori che incidono sull’attendibilità dei dati

Fattori

Descrizione del modo in cui l’accuratezza dei dati è influenzata e delle metodologie applicate per ridurre al minimo l’impatto dei dati inesatti

Bottiglie monouso immesse sul mercato

(sì/no)

Rifiuti di bottiglie monouso

(sì/no)

Rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente

(sì/no)

Errori di campionamento  (2) (ad esempio coefficiente di variazione)

 

 

 

 

Errori di copertura  (3) (ad esempio regimi de minimis, copertura regionale)

 

 

 

 

Errori di misurazione  (4) (ad esempio unità di misura, materiale che non fa parte di una bottiglia monouso vuota, inclusi i relativi tappi e coperchi)

 

 

 

 

Strumenti per testare la raccolta di dati  (5) (ad esempio test dei questionari)

 

 

 

 

Errori di trattamento  (6) (ad esempio identificazione degli errori, correzione degli errori)

 

 

 

 

Errori di mancata risposta  (7)

 

 

 

 

Errori di ipotesi del modello  (8)

 

 

 

 

Altro (precisare)

 

 

 

 

4.3.   Spiegazione del campo d’applicazione e della validità delle indagini per raccogliere dati su rifiuti di bottiglie monouso, bottiglie monouso immesse sul mercato e/o rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente

 

Aggiungere righe se del caso.

4.4.   Differenze rispetto ai dati comunicati per gli anni di riferimento precedenti

Eventuali modifiche rilevanti introdotte nella metodologia di calcolo applicata per l’anno di riferimento corrente rispetto a quella applicata per gli anni di riferimento precedenti (in particolare, revisioni retrospettive, relativa natura ed eventuale discontinuità delle serie per un dato anno).

 

Aggiungere righe se del caso.

4.5.   Spiegazione della differenza di tonnellaggio

Se i dati comunicati mostrano una variazione superiore al 10 % rispetto ai dati trasmessi per l’anno di riferimento precedente.

Motivi della differenza o causa che determina le differenze di peso di rifiuti di bottiglie monouso, bottiglie monouso immesse sul mercato e/o rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente

Rifiuti di bottiglie monouso, bottiglie monouso immesse sul mercato e/o rifiuti di bottiglie monouso raccolte separatamente

Variazione (%)

Ragione principale della variazione

 

 

 

Aggiungere righe se del caso.

V.   Riservatezza

Motivazione della richiesta di non pubblicare alcuni dati della presente relazione, unitamente a un elenco delle parti specifiche di cui si chiede la non pubblicazione.

 

VI.   Principali siti web nazionali, documenti di riferimento e pubblicazioni

Nome e URL dei principali siti web, documenti di riferimento e pubblicazioni relative a questa raccolta di dati.

 

Aggiungere righe se del caso.


(1)  Etichette, adesivi, residui di bevande contenute nelle bottiglie e qualsiasi altro materiale che non faccia parte della bottiglia monouso o dei relativi tappi e coperchi.

(2)  Descrivere i coefficienti di variazione stimati e le metodologie applicate per la stima della varianza.

(3)  Descrivere il tipo e le dimensioni degli errori di copertura.

(4)  Descrivere gli strumenti per ridurre i rischi potenziali ed evitare errori.

(5)  Descrivere gli strumenti e le metodologie applicati per garantire la qualità e la pertinenza degli strumenti di raccolta dei dati.

(6)  Descrivere le fasi di trattamento tra la raccolta dei dati e la produzione di statistiche ed elencare eventuali errori di trattamento individuati e la loro portata.

(7)  Descrivere i tassi di mancata risposta per unità e per voci per le variabili principali e i metodi di imputazione (se del caso).

(8)  Descrivere il tipo e le dimensioni degli errori di ipotesi del modello.


4.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 349/31


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1753 DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2021

relativa all’equivalenza dei requisiti di vigilanza e normativi di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 107, paragrafo 4, l’articolo 114, paragrafo 7, l’articolo 115, paragrafo 4, l’articolo 116, paragrafo 5, l’articolo 142, paragrafo 2, e l’articolo 391, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Gli enti sono tenuti a soddisfare requisiti patrimoniali in maniera che rispecchino adeguatamente i rischi assunti, rischio di credito compreso, tenuto conto del diverso contesto geografico in cui opera ciascun ente. Il rischio di credito assunto dagli enti in relazione alle esposizioni verso soggetti ubicati al di fuori dell’Unione è determinato, a parità di tutti gli altri fattori, dalla qualità del pertinente quadro normativo e della vigilanza applicabili a tali soggetti nel paese terzo d’interesse.

(2)

Gli enti devono inoltre limitare le loro esposizioni verso singoli clienti per evitare di essere esposti a un rischio di concentrazione eccessiva. Nel calcolare le loro esposizioni verso singoli clienti, gli enti possono essere autorizzati a escludere da tale calcolo determinati tipi di esposizioni verso enti. Tuttavia, quando i clienti sono situati al di fuori dell’Unione, il fatto che possano essere trattati come enti dipende anche dalla qualità del quadro normativo e della vigilanza applicati a tali soggetti nel paese terzo in questione.

(3)

Il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha introdotto, tra l’altro, all’articolo 391 del regolamento (UE) n. 575/2013 una disposizione che conferisce alla Commissione il potere di adottare decisioni di esecuzione relative al fatto che un paese terzo applichi o meno requisiti prudenziali di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli vigenti nell’Unione, al fine di determinare il trattamento delle esposizioni a norma della parte quattro del regolamento (UE) n. 575/2013. È pertanto opportuno stabilire un elenco di paesi terzi e territori in cui i requisiti prudenziali di vigilanza e normativi sono considerati equivalenti a quelli applicati nell’Unione ai fini dell’articolo 391 di tale regolamento. Ai fini della certezza del diritto e della coerenza, è necessario includere in un’unica decisione tutte le disposizioni sull’equivalenza dei requisiti di vigilanza e normativi di paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013. È pertanto necessario abrogare e sostituire la decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione (3).

(4)

L’articolo 107, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 permette agli enti di trattare le esposizioni verso le imprese di investimento, gli enti creditizi e le borse valori di paesi terzi come esposizioni verso un ente solo se il paese terzo applica al soggetto requisiti prudenziali e di vigilanza almeno equivalenti a quelli applicati nell’Unione.

(5)

L’articolo 114, paragrafo 7, l’articolo 115, paragrafo 4, e l’articolo 116, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 fissano i fattori specifici di ponderazione del rischio applicabili alle esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali, amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico dei paesi terzi che applicano disposizioni di vigilanza e normative almeno equivalenti a quelle vigenti nell’Unione.

(6)

L’articolo 153 del regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce la formula con cui calcolare, secondo il metodo basato sui rating interni («metodo IRB»), gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, e specifica i parametri da utilizzare in tale calcolo, coefficiente di correlazione compreso. L’articolo 153, paragrafo 2, di detto regolamento fissa il coefficiente di correlazione applicabile ai soggetti di grandi dimensioni del settore finanziario. A norma dell’articolo 142, paragrafo 1, punto 4, lettera b), del medesimo regolamento, per rientrare nella definizione di «soggetto di grandi dimensioni del settore finanziario» il soggetto del settore finanziario, o una delle sue filiazioni, dev’essere sottoposto alla normativa di un paese terzo nel quale si applica un sistema di vigilanza prudenziale almeno equivalente a quello vigente nell’Unione.

(7)

L’articolo 391 del regolamento (UE) n. 575/2013 consente agli enti stabiliti nell’Unione di trattare un’esposizione verso un’impresa pubblica o privata di un paese terzo come esposizione verso un ente ai fini della parte quattro di tale regolamento soltanto se l’impresa sarebbe considerata un «ente» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, di detto regolamento, se fosse stabilita nell’Unione, e purché sia stata autorizzata in un paese terzo che applica requisiti prudenziali di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli applicati nell’Unione.

(8)

Per determinare adeguatamente le esposizioni ponderate per il rischio ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito insito nelle esposizioni verso talune categorie di soggetti ubicati in paesi terzi, nonché il trattamento delle controparti ai fini della parte quattro del regolamento (UE) n. 575/2013, la Commissione ha valutato l’equivalenza delle disposizioni di vigilanza e normative dei paesi terzi alle corrispondenti disposizioni vigenti nell’Unione.

(9)

L’equivalenza è stata accertata analizzando, in base ai risultati, le disposizioni prudenziali, di vigilanza e normative vigenti nel paese terzo per sondarne la capacità di conseguire gli stessi obiettivi generali delle disposizioni prudenziali, di vigilanza e normative dell’Unione. Si annoverano in particolare tra tali obiettivi: la stabilità e l’integrità del sistema finanziario interno e mondiale nel suo complesso; l’effettiva e adeguata tutela dei depositanti e degli altri utenti dei servizi finanziari; la cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, comprese le autorità di regolamentazione e di vigilanza; l’indipendenza e l’efficacia della vigilanza; l’effettiva attuazione e il rispetto delle pertinenti norme convenute a livello internazionale. Per conseguire gli stessi obiettivi generali delle corrispondenti disposizioni dell’Unione, le disposizioni prudenziali, di vigilanza e normative del paese terzo dovrebbero rispettare una serie di norme operative, organizzative e di vigilanza in cui trovino riscontro gli elementi essenziali dei requisiti di vigilanza e normativi applicabili nell’Unione alle pertinenti categorie di enti finanziari.

(10)

Ai fini degli articoli 114, 115 e 116 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’equivalenza dovrebbe essere accertata in riferimento alle disposizioni di vigilanza e normative applicabili agli enti creditizi, in quanto queste fissano, di norma, i fattori di ponderazione del rischio ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito.

(11)

Ai fini dell’articolo 142 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’equivalenza dovrebbe essere circoscritta alle disposizioni di vigilanza e normative applicabili alle imprese di paesi terzi la cui attività principale è equiparabile a quella di un ente creditizio o di un’impresa di investimento, secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, dello stesso regolamento, e tenendo conto della definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 3.

(12)

Ai fini dell’articolo 391 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’equivalenza dovrebbe essere circoscritta alle disposizioni di vigilanza e normative applicabili alle imprese di paesi terzi la cui attività principale è equiparabile a quella di un ente creditizio o di un’impresa di investimento, secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, dello stesso regolamento.

(13)

Tenuto conto delle valutazioni indipendenti condotte dalle organizzazioni internazionali (Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Fondo monetario internazionale e Organizzazione internazionale delle commissioni per i valori mobiliari), la Commissione ha valutato le disposizioni di vigilanza e normative di determinati paesi terzi applicabili agli enti creditizi, alle imprese di investimento e alle borse valori. Tramite questa analisi la Commissione ha potuto adottare la decisione di esecuzione 2014/908/UE che stabilisce un elenco iniziale di paesi terzi e territori considerati equivalenti in termini di disposizioni di vigilanza e normative, al fine di determinare il trattamento delle pertinenti categorie di esposizioni citate agli articoli 107, 114, 115, 116 e 142 del regolamento (UE) n. 575/2013.

(14)

L’elenco dei paesi equivalenti individuati nella decisione di esecuzione 2014/908/UE non intendeva essere né esaustivo né definitivo. Sulla base del controllo periodico dell’evoluzione delle disposizioni di vigilanza e normative di paesi terzi e territori al fine di valutarne l’equivalenza a quelle dell’Unione, tale decisione di esecuzione è stata successivamente modificata dalle decisioni di esecuzione (UE) 2016/230 (4), 2016/2358 (5), 2019/536 (6) e 2019/2166 (7) della Commissione. Tali decisioni hanno esteso gli elenchi di paesi terzi e territori considerati equivalenti, tenendo conto delle fonti di informazione disponibili, compresa la valutazione effettuata dalle organizzazioni internazionali e successivamente dall’Autorità bancaria europea (ABE).

(15)

Dall’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/2166 la Commissione ha continuato a monitorare gli sviluppi pertinenti nei quadri prudenziali, di vigilanza e normativi dei paesi terzi, tenendo conto delle fonti di informazione disponibili, comprese le valutazioni effettuate dall’ABE. A seguito di una di tali valutazioni, l’ABE ha raccomandato che i quadri prudenziali, di vigilanza e normativi applicabili agli enti creditizi in Bosnia-Erzegovina e Macedonia del Nord siano considerati equivalenti al quadro giuridico dell’Unione ai fini dell’articolo 107, paragrafo 4, dell’articolo 114, paragrafo 7, dell’articolo 115, paragrafo 4, dell’articolo 116, paragrafo 5, dell’articolo 142, paragrafo 2, e dell’articolo 391 del regolamento (UE) n. 575/2013.

(16)

La Commissione riconosce che la valutazione del quadro prudenziale, di vigilanza e normativo applicabile agli enti in Bosnia-Erzegovina e Macedonia del Nord effettuata dall’ABE riguardava solo gli enti creditizi autorizzati a norma del rispettivo diritto nazionale. La presente decisione non dovrebbe pertanto applicarsi ad altri enti stabiliti in Bosnia-Erzegovina e Macedonia del Nord.

(17)

Tenendo conto della raccomandazione dell’ABE e sulla base della propria valutazione, la Commissione ha concluso che in Bosnia-Erzegovina e Macedonia del Nord vigono disposizioni prudenziali, di vigilanza e normative che rispettano una serie di norme operative, organizzative e di vigilanza in cui trovano riscontro gli elementi essenziali delle corrispondenti disposizioni applicabili nell’Unione agli enti creditizi. È pertanto opportuno considerare i requisiti prudenziali, di vigilanza e normativi applicati agli enti creditizi ubicati in Bosnia-Erzegovina e Macedonia del Nord almeno equivalenti a quelli applicati nell’Unione ai fini dell’articolo 107, paragrafo 4, dell’articolo 114, paragrafo 7, dell’articolo 115, paragrafo 4, dell’articolo 116, paragrafo 5, dell’articolo 142, paragrafo 2, e dell’articolo 391 del regolamento (UE) n. 575/2013.

(18)

Di conseguenza è opportuno includere la Bosnia-Erzegovina e la Macedonia del Nord nei relativi elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti e disposizioni prudenziali, di vigilanza e normativi sono considerati equivalenti al regime dell’Unione ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

(19)

Dalle valutazioni effettuate finora, la Commissione ha concluso che in Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Isole Fær Øer, Giappone, Groenlandia, Guernsey, Hong Kong, India, Isola di Man, Jersey, Macedonia del Nord, Messico, Monaco, Nuova Zelanda, Serbia, Singapore, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Svizzera e Turchia vigono disposizioni prudenziali, di vigilanza e normative che rispettano una serie di norme operative, organizzative e di vigilanza in cui trovano riscontro gli elementi essenziali delle corrispondenti disposizioni applicabili nell’Unione agli enti creditizi. È pertanto opportuno considerare i requisiti prudenziali, di vigilanza e normativi applicati agli enti creditizi ubicati in questi paesi almeno equivalenti a quelli applicati nell’Unione ai fini dell’articolo 107, paragrafo 4, dell’articolo 114, paragrafo 7, dell’articolo 115, paragrafo 4, dell’articolo 116, paragrafo 5, dell’articolo 142, paragrafo 2, e dell’articolo 391 del regolamento (UE) n. 575/2013.

(20)

Dalle valutazioni effettuate finora, la Commissione ha concluso che in Arabia Saudita, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Giappone [limitatamente agli operatori in attività basate su strumenti finanziari di tipo I (Type I Financial Instruments Business Operators)], Hong Kong, Indonesia, Messico, Singapore, Stati Uniti d’America e Sud Africa vigono disposizioni di vigilanza e normative che rispettano una serie di norme operative, organizzative e di vigilanza in cui trovano riscontro gli elementi essenziali delle corrispondenti disposizioni applicabili nell’Unione alle imprese di investimento. È pertanto opportuno considerare i requisiti di vigilanza e normativi che si applicano alle imprese di investimento ubicate in tali paesi terzi almeno equivalenti a quelli applicati nell’Unione ai fini dell’articolo 107, paragrafo 4, dell’articolo 114, paragrafo 7, dell’articolo 115, paragrafo 4, dell’articolo 116, paragrafo 5, dell’articolo 142, paragrafo 2, e dell’articolo 391 del regolamento (UE) n. 575/2013.

(21)

Dalle valutazioni effettuate finora, la Commissione ha concluso che in Arabia Saudita, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Giappone, India, Indonesia, Messico, Singapore, Stati Uniti d’America e Sud Africa vigono disposizioni di vigilanza e normative che rispettano una serie di norme operative in cui trovano riscontro gli elementi essenziali delle corrispondenti disposizioni applicabili nell’Unione alle borse valori. È pertanto opportuno considerare i requisiti di vigilanza e normativi vigenti per le borse valori di tali paesi terzi almeno equivalenti a quelli applicati nell’Unione ai fini dell’articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 limitatamente alle esposizioni verso borse valori ubicate in tali paesi terzi.

(22)

Gli elenchi dei paesi terzi e territori considerati equivalenti ai fini delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 non sono esaustivi. La Commissione, coadiuvata dall’ABE, continuerà a seguire regolarmente l’evoluzione delle disposizioni di vigilanza e normative dei paesi terzi e territori per aggiornare secondo necessità, a cadenza almeno quinquennale, gli elenchi dei paesi terzi e territori riportati nella presente decisione, tenuto conto, in particolare, dello sviluppo delle disposizioni di vigilanza e normative nell’Unione e sul piano mondiale e alla luce della disponibilità di nuove fonti d’informazione in materia.

(23)

Il riesame periodico dei requisiti prudenziali e di vigilanza applicabili nei paesi terzi e territori elencati negli allegati da I a VI della presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicata la facoltà della Commissione di effettuare in qualsiasi momento, al di fuori del quadro del riesame generale, un riesame specifico di un dato paese terzo o territorio laddove l’evolversi della situazione le imponga di rivedere la valutazione del riconoscimento accordato dalla presente decisione. Questa nuova valutazione potrebbe determinare la revoca del riconoscimento dell’equivalenza.

(24)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato bancario europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Equivalenza dei requisiti applicati agli enti creditizi ai fini dell’articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

Ai fini dell’articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, è considerato che i paesi terzi e i territori elencati nell’allegato I della presente decisione applichino agli enti creditizi disposizioni di vigilanza e normative equivalenti a quelle vigenti nell’Unione.

Articolo 2

Equivalenza dei requisiti applicati alle imprese di investimento ai fini dell’articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

Ai fini dell’articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, è considerato che i paesi terzi elencati nell’allegato II della presente decisione applichino alle imprese di investimento disposizioni di vigilanza e normative equivalenti a quelle vigenti nell’Unione.

Articolo 3

Equivalenza dei requisiti applicati alle borse valori ai fini dell’articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

Ai fini dell’articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, è considerato che i paesi terzi elencati nell’allegato III della presente decisione applichino alle borse valori disposizioni di vigilanza e normative equivalenti a quelle vigenti nell’Unione.

Articolo 4

Equivalenza dei requisiti applicati alle esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali, amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico ai fini degli articoli 114, 115 e 116 del regolamento (UE) n. 575/2013

Ai fini dell’articolo 114, paragrafo 7, dell’articolo 115, paragrafo 4, e dell’articolo 116, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, è considerato che i paesi terzi e i territori elencati nell’allegato IV della presente decisione applichino disposizioni di vigilanza e normative equivalenti a quelle vigenti per gli enti creditizi nell’Unione.

Articolo 5

Equivalenza dei requisiti applicati agli enti creditizi e alle imprese di investimento ai fini dell’articolo 142 del regolamento (UE) n. 575/2013

Ai fini dell’articolo 142, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, è considerato che i paesi terzi e i territori elencati nell’allegato V della presente decisione applichino disposizioni di vigilanza e normative equivalenti a quelle vigenti nell’Unione.

Articolo 6

Equivalenza dei requisiti applicati agli enti ai fini dell’articolo 391 del regolamento (UE) n. 575/2013

Ai fini dell’articolo 391 del regolamento (UE) n. 575/2013, è considerato che i paesi terzi e i territori elencati nell’allegato VI della presente decisione applichino disposizioni di vigilanza e normative equivalenti a quelle vigenti nell’Unione.

Articolo 7

Abrogazione

La decisione di esecuzione 2014/908/UE è abrogata. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VII.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa all’equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 155).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/230 della Commissione, del 17 febbraio 2016, che modifica la decisione di esecuzione 2014/908/UE per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 41 del 18.2.2016, pag. 23).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/2358 della Commissione, del 20 dicembre 2016, che modifica la decisione di esecuzione 2014/908/UE per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 75).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/536 della Commissione, del 29 marzo 2019, che modifica la decisione di esecuzione 2014/908/UE per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 92 dell’1.4.2019, pag. 3).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/2166 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che modifica la decisione di esecuzione 2014/908/UE per quanto riguarda l’inclusione della Serbia e della Corea del Sud negli elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 84).


ALLEGATO I

ELENCO DEI PAESI TERZI E TERRITORI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 (ENTI CREDITIZI)

1)

Argentina

2)

Australia

3)

Bosnia-Erzegovina

4)

Brasile

5)

Canada

6)

Cina

7)

Isole Fær Øer

8)

Groenlandia

9)

Guernsey

10)

Hong Kong

11)

India

12)

Isola di Man

13)

Giappone

14)

Jersey

15)

Messico

16)

Monaco

17)

Nuova Zelanda

18)

Macedonia del Nord

19)

Arabia Saudita

20)

Serbia

21)

Singapore

22)

Sud Africa

23)

Corea del Sud

24)

Svizzera

25)

Turchia

26)

Stati Uniti d’America


ALLEGATO II

ELENCO DEI PAESI TERZI E TERRITORI DI CUI ALL’ARTICOLO 2 (IMPRESE DI INVESTIMENTO)

1)

Australia

2)

Brasile

3)

Canada

4)

Cina

5)

Hong Kong

6)

Indonesia

7)

Giappone [limitatamente agli operatori in attività basate su strumenti finanziari di tipo I (Type I Financial Instruments Business Operators)]

8)

Messico

9)

Corea del Sud

10)

Arabia Saudita

11)

Singapore

12)

Sud Africa

13)

Stati Uniti d’America


ALLEGATO III

ELENCO DEI PAESI TERZI DI CUI ALL’ARTICOLO 3 (BORSE VALORI)

1)

Australia

2)

Brasile

3)

Canada

4)

Cina

5)

India

6)

Indonesia

7)

Giappone

8)

Messico

9)

Corea del Sud

10)

Arabia Saudita

11)

Singapore

12)

Sud Africa

13)

Stati Uniti d’America


ALLEGATO IV

ELENCO DEI PAESI TERZI E TERRITORI DI CUI ALL’ARTICOLO 4 (ENTI CREDITIZI)

1)

Argentina

2)

Australia

3)

Bosnia-Erzegovina

4)

Brasile

5)

Canada

6)

Cina

7)

Isole Fær Øer

8)

Groenlandia

9)

Guernsey

10)

Hong Kong

11)

India

12)

Isola di Man

13)

Giappone

14)

Jersey

15)

Messico

16)

Monaco

17)

Nuova Zelanda

18)

Macedonia del Nord

19)

Arabia Saudita

20)

Serbia

21)

Singapore

22)

Sud Africa

23)

Corea del Sud

24)

Svizzera

25)

Turchia

26)

Stati Uniti d’America


ALLEGATO V

ELENCO DEI PAESI TERZI E TERRITORI DI CUI ALL’ARTICOLO 5 (ENTI CREDITIZI E IMPRESE DI INVESTIMENTO)

Enti creditizi:

1)

Argentina

2)

Australia

3)

Bosnia-Erzegovina

4)

Brasile

5)

Canada

6)

Cina

7)

Isole Fær Øer

8)

Groenlandia

9)

Guernsey

10)

Hong Kong

11)

India

12)

Isola di Man

13)

Giappone

14)

Jersey

15)

Messico

16)

Monaco

17)

Nuova Zelanda

18)

Macedonia del Nord

19)

Arabia Saudita

20)

Serbia

21)

Singapore

22)

Sud Africa

23)

Corea del Sud

24)

Svizzera

25)

Turchia

26)

Stati Uniti d’America

Imprese di investimento equivalenti a un «ente» quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013:

1)

Australia

2)

Brasile

3)

Canada

4)

Cina

5)

Hong Kong

6)

Indonesia

7)

Giappone [limitatamente agli operatori in attività basate su strumenti finanziari di tipo I (Type I Financial Instruments Business Operators)]

8)

Messico

9)

Corea del Sud

10)

Arabia Saudita

11)

Singapore

12)

Sud Africa

13)

Stati Uniti d’America


ALLEGATO VI

ELENCO DEI PAESI TERZI E TERRITORI DI CUI ALL’ARTICOLO 6 (ENTI CREDITIZI E IMPRESE DI INVESTIMENTO)

Enti creditizi:

1)

Argentina

2)

Australia

3)

Bosnia-Erzegovina

4)

Brasile

5)

Canada

6)

Cina

7)

Isole Fær Øer

8)

Groenlandia

9)

Guernsey

10)

Hong Kong

11)

India

12)

Isola di Man

13)

Giappone

14)

Jersey

15)

Messico

16)

Monaco

17)

Nuova Zelanda

18)

Macedonia del Nord

19)

Arabia Saudita

20)

Serbia

21)

Singapore

22)

Sud Africa

23)

Corea del Sud

24)

Svizzera

25)

Turchia

26)

Stati Uniti d’America

Imprese di investimento equivalenti a un «ente» quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013:

1)

Australia

2)

Brasile

3)

Canada

4)

Cina

5)

Hong Kong

6)

Indonesia

7)

Giappone [limitatamente agli operatori in attività basate su strumenti finanziari di tipo I (Type I Financial Instruments Business Operators)]

8)

Messico

9)

Corea del Sud

10)

Arabia Saudita

11)

Singapore

12)

Sud Africa

13)

Stati Uniti d’America


ALLEGATO VII

Tavola di concordanza

Presente decisione

Decisione 2014/908/UE

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8