ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 348

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
1 ottobre 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2021/1731 del Consiglio, del 23 settembre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegato all’accordo SEE (Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa) ( 1 )

1

 

*

Decisione (UE) 2021/1732 del Consiglio, del 23 settembre 2021, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegata all’accordo SEE (programma corpo europeo di solidarietà) ( 1 )

3

 

*

Decisione (UE) 2021/1733 del Consiglio, del 23 settembre 2021, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica del protocollo 30 sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico e del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegati all’accordo SEE (Programma per il mercato unico) ( 1 )

5

 

*

Decisione (UE) 2021/1734 del Consiglio, del 23 settembre 2021, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegato all’accordo SEE (Orizzonte Europa) ( 1 )

7

 

*

Decisione (UE) 2021/1735 del Consiglio, del 23 settembre 2021, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegata all’accordo SEE [Fondo sociale europeo Plus (FSE+)] ( 1 )

9

 

*

Decisione (UE) 2021/1736 del Consiglio, del 23 settembre 2021, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegata all’accordo SEE (Erasmus+) ( 1 )

11

 

*

Decisione (UE) 2021/1737 del Consiglio, del 23 settembre 2021, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegata all’accordo SEE (programma Europa digitale) ( 1 )

13

 

*

Decisione (UE) 2021/1738 del Consiglio, del 23 settembre 2021, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegata all’accordo SEE (Meccanismo unionale di protezione civile) ( 1 )

15

 

*

Decisione (UE) 2021/1739 del Consiglio, del 23 settembre 2021, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegato all’accordo SEE (Programma Europa creativa) ( 1 )

17

 

*

Decisione (UE) 2021/1740 del Consiglio, del 23 settembre 2021, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegato all’accordo SEE (Programma LIFE) ( 1 )

19

 

*

Decisione (UE) 2021/1741 del Consiglio, del 23 settembre 2021, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegato all’accordo SEE (Programma UE per la salute) (EU4Health) ( 1 )

21

 

*

Decisione (UE) 2021/1742 del Consiglio, del 23 settembre 2021, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE, in merito alla modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE (3° e 4° pacchetto ferroviario) ( 1 )

23

 

*

Decisione (UE) 2021/1743 del Consiglio, del 28 settembre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito all’istituzione di un comitato tecnico sul trasporto per via navigabile e la multimodalità

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

1.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 348/1


DECISIONE (UE) 2021/1731 DEL CONSIGLIO

del 23 settembre 2021

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegato all’accordo SEE (Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (2), in particolare l’articolo 58, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sullo Spazio economico europeo (3) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, il protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà («protocollo 31»), allegato all’accordo SEE.

(3)

Gli Stati EFTA-SEE continuano a partecipare alle attività dell’Unione connesse alla linea di bilancio PA 13 17 01 (Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa), iscritte nel bilancio generale dell’Unione per l’esercizio finanziario 2021.

(4)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 per far sì che la cooperazione estesa possa proseguire dal 1o gennaio 2021.

(5)

La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sulprogetto di decisione del Comitato misto SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nel Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegato all’accordo SEE, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE (4).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

G. DOVŽAN


(1)   GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)   GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(3)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(4)  Cfr. documento ST 10932/21 all’indirizzo http://register.consilium.europa.eu.


1.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 348/3


DECISIONE (UE) 2021/1732 DEL CONSIGLIO

del 23 settembre 2021

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegata all’accordo SEE (programma « corpo europeo di solidarietà »)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 165, paragrafo 4, l’articolo 166, paragrafo 4, e l’articolo 214, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l’altro, il protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà («protocollo 31»), allegato all’accordo SEE.

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 31 dell’accordo SEE.

(5)

La posizione dell’Unione nel Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegato all’accordo SEE, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE (4).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

G. DOVŽAN


(1)   GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014 (GU L 202 dell’8.6.2021, pag. 32).

(4)  Cfr. documento ST 11221/21 all’indirizzo http://register.consilium.europa.eu.


1.10.2021   

IT

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L 348/5


DECISIONE (UE) 2021/1733 DEL CONSIGLIO

del 23 settembre 2021

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica del protocollo 30 sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico e del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegati all’accordo SEE (Programma per il mercato unico)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 168, paragrafo 4, lettera b), nonché gli articoli 173 e 338, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l’altro, il protocollo 30 sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico («protocollo 30») e il protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà («protocollo 31»), allegati all’accordo SEE.

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 30 e il protocollo 31 dell’accordo SEE.

(5)

La posizione dell’Unione nel Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica del protocollo 30 sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico e del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegati all’accordo SEE, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE (4).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

G. DOVŽAN


(1)   GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).

(4)  Cfr. documento ST 11225/21 all’indirizzo http://register.consilium.europa.eu.


1.10.2021   

IT

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L 348/7


DECISIONE (UE) 2021/1734 DEL CONSIGLIO

del 23 settembre 2021

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegato all’accordo SEE (Orizzonte Europa)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 173, paragrafo 3, l’articolo 182, paragrafo 1, l’articolo 183 e l’articolo 188, secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l’altro, il protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà («Protocollo 31»), allegato all’accordo SEE.

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 31 dell’accordo SEE.

(6)

La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE (5).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

G. DOVŽAN


(1)   GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativo all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 61).

(5)  Cfr. documento ST 11229/21 all’indirizzo http://register.consilium.europa.eu.


1.10.2021   

IT

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L 348/9


DECISIONE (UE) 2021/1735 DEL CONSIGLIO

del 23 settembre 2021

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegata all’accordo SEE [Fondo sociale europeo Plus (FSE+)]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 46, lettera d), l’articolo 149, l’articolo 153, paragrafo 2, lettera a), l’articolo 164, l’articolo 175, terzo comma, e l’articolo 349, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l’altro, il protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà («protocollo 31»), allegato all’accordo SEE.

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 31 dell’accordo SEE.

(5)

La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegato all’accordo SEE, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE (4).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

G. DOVŽAN


(1)   GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

(4)  Cfr. documento ST 11233/21 all’indirizzo http://register.consilium.europa.eu.


1.10.2021   

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L 348/11


DECISIONE (UE) 2021/1736 DEL CONSIGLIO

del 23 settembre 2021

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegata all’accordo SEE (Erasmus+)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 165 e 166, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l’altro, il protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà («protocollo 31»), allegato all’accordo SEE.

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 31 dell’accordo SEE.

(5)

La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegato dell’accordo SEE, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE (4).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

G. DOVŽAN


(1)   GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1).

(4)  Cfr. documento ST 11238/21 all’indirizzo http://register.consilium.europa.eu.


1.10.2021   

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L 348/13


DECISIONE (UE) 2021/1737 DEL CONSIGLIO

del 23 settembre 2021

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegata all’accordo SEE (programma Europa digitale)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 172 e l’articolo 173, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà («protocollo 31»), allegato all’accordo SEE.

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2021/694 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 31 dell’accordo SEE.

(5)

La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE (4).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

G. DOVŽAN


(1)   GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell’11.5.2021, pag. 1).

(4)  Cfr. documento ST 11242/21 all’indirizzo http://register.consilium.europa.eu.


1.10.2021   

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L 348/15


DECISIONE (UE) 2021/1738 DEL CONSIGLIO

del 23 settembre 2021

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegata all’accordo SEE (Meccanismo unionale di protezione civile)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 196 e l’articolo 322, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà («protocollo 31»), allegato all’accordo SEE.

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 31 dell’accordo SEE.

(5)

La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE (4).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

G. DOVŽAN


(1)   GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1).

(4)  Cfr. documento ST 11255/21 all’indirizzo http://register.consilium.europa.eu.


1.10.2021   

IT

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L 348/17


DECISIONE (UE) 2021/1739 DEL CONSIGLIO

del 23 settembre 2021

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegato all’accordo SEE (Programma « Europa creativa »)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 167 e 173, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà («protocollo 31»), allegato all’accordo SEE.

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 31 dell’accordo SEE.

(5)

La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di là delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE (4).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

G. DOVŽAN


(1)   GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 34).

(4)  Cfr. documento ST 11259/21 all’indirizzo http://register.consilium.europa.eu.


1.10.2021   

IT

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L 348/19


DECISIONE (UE) 2021/1740 DEL CONSIGLIO

del 23 settembre 2021

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegato all’accordo SEE (Programma LIFE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l’altro, il protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegato all’accordo SEE («protocollo 31»).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo 31 dell’accordo SEE.

(5)

La posizione dell’Unione nel Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegato all’accordo SEE, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE (4).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

G. DOVŽAN


(1)   GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 53).

(4)  Cfr. documento ST 11528/21 su http://register.consilium.europa.eu.


1.10.2021   

IT

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L 348/21


DECISIONE (UE) 2021/1741 DEL CONSIGLIO

del 23 settembre 2021

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegato all’accordo SEE (Programma UE per la salute) (EU4Health)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 168, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, il protocollo 31 in materia di cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà («protocollo 31»), allegato all’accordo SEE.

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo 31 dell’accordo SEE.

(5)

La posizione dell’Unione nel Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegato all’accordo SEE, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE (4).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

G. DOVŽAN


(1)   GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d’azione dell’Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).

(4)  Cfr. documento ST 11535/21 su http://register.consilium.europa.eu.


1.10.2021   

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L 348/23


DECISIONE (UE) 2021/1742 DEL CONSIGLIO

del 23 settembre 2021

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE, in merito alla modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE (3° e 4° pacchetto ferroviario)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») (2) è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l’altro, l’allegato XIII (Trasporti).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE i seguenti atti relativi al trasporto ferroviario:

direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

regolamento di esecuzione (UE) 2015/171 della Commissione (5);

regolamento di esecuzione (UE) 2015/429 della Commissione (6);

regolamento di esecuzione (UE) 2015/909 della Commissione (7);

regolamento di esecuzione (UE) 2015/1100 della Commissione (8);

regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione (9);

regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione (10);

regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione (11);

decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione (12);

regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (13);

regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento europeo e del Consiglio (14);

regolamento (UE) 2019/554 della Commissione (15);

regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione (16);

regolamento delegato (UE) 2018/761 della Commissione (17);

regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione (18);

regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione (19);

regolamento di esecuzione (UE) 2018/278 della Commissione (20);

regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione (21);

regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione (22);

regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 della Commissione (23);

regolamento di esecuzione (UE) 2018/867 della Commissione (24);

regolamento di esecuzione (UE) 2018/868 della Commissione (25);

regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione (26);

regolamento di esecuzione (UE) 2019/772 della Commissione (27);

regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione (28);

regolamento di esecuzione (UE) 2019/774 della Commissione (29);

regolamento di esecuzione (UE) 2019/775 della Commissione (30);

regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione (31);

regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 della Commissione (32);

regolamento di esecuzione (UE) 2019/778 della Commissione (33);

regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione (34);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/387 della Commissione (35);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/424 della Commissione (36);

direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (37);

direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (38);

direttiva 2014/38/UE della Commissione (39);

decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione (40).

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE.

(5)

La posizione dell’Unione nel Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sulle decisioni del Comitato misto SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisioni del Comitato misto SEE (41).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

G. DOVŽAN


(1)   GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

(4)  Direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l’apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell’infrastruttura ferroviaria (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/171 della Commissione, del 4 febbraio 2015, su taluni aspetti della procedura per il rilascio di licenze alle imprese ferroviarie (GU L 29 del 5.2.2015, pag. 3).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/429 della Commissione, del 13 marzo 2015, recante le modalità di applicazione dell’imposizione di canoni per il costo degli effetti acustici (GU L 70 del 14.3.2015, pag. 36).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/909 della Commissione, del 12 giugno 2015, relativo alle modalità di calcolo dei costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario (GU L 148 del 13.6.2015, pag. 17).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1100 della Commissione, del 7 luglio 2015, concernente gli obblighi di comunicazione degli Stati membri nell’ambito del monitoraggio del mercato dei servizi ferroviari (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 1).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione, del 7 aprile 2016, sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria (GU L 94 dell’8.4.2016, pag. 1).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari (GU L 307 del 23.11.2017, pag. 1).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione, del 20 novembre 2018, che stabilisce la procedura e i criteri per l’applicazione dell’esame dell’equilibrio economico a norma dell’articolo 11 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 21.11.2018, pag. 5).

(12)  Decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l’allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 69).

(13)  Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativamente all’apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 22.).

(15)  Regolamento (UE) 2019/554 della Commissione, del 5 aprile 2019, che modifica l’allegato VI della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 97 dell’8.4.2019, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell’11 dicembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell’Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 62/2006 (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438).

(17)  Regolamento delegato (UE) 2018/761 della Commissione, del 16 febbraio 2018, che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un’autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 16).

(18)  Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione, dell’8 marzo 2018, che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 26).

(19)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione, del 5 gennaio 2017, concernente il piano europeo di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (GU L 3 del 6.1.2017, pag. 6).

(20)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/278 della Commissione, del 23 febbraio 2018, che modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 1305/2014 per quanto riguarda la struttura dei messaggi, il modello dati e messaggio, la banca dati operativa dei carri e delle unità intermodali e per adottare una norma informatica per lo strato di comunicazione dell’interfaccia comune (GU L 54 del 24.2.2018, pag. 11).

(21)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66).

(22)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione, del 9 aprile 2018, che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 49).

(23)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 della Commissione, del 2 maggio 2018, relativo ai diritti e ai corrispettivi pagabili all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e alle condizioni di pagamento (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 68).

(24)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/867 della Commissione, del 13 giugno 2018, che stabilisce il regolamento interno delle commissioni di ricorso dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (GU L 149 del 14.6.2018, pag. 3).

(25)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/868 della Commissione, del 13 giugno 2018, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2014 e (UE) n. 1302/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative ai sistemi di misurazione dell’energia e di raccolta dei dati (GU L 149 del 14.6.2018, pag. 16).

(26)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione, del 12 febbraio 2019, relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati «CE» per i sottosistemi e i componenti di interoperabilità ferroviari, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo ferroviario autorizzato e alle procedure «CE» di verifica dei sottosistemi conformemente alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 201/2011 della Commissione (GU L 42 del 13.2.2019, pag. 9).

(27)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/772 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1300/2014 per quanto riguarda l’inventario delle attività al fine di individuare le barriere all’accessibilità, fornire informazioni agli utenti e monitorare e valutare i progressi compiuti in materia di accessibilità (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 1).

(28)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 5).

(29)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/774 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2014 per quanto riguarda l’applicazione della specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Rumore» ai carri merci esistenti (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 89).

(30)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/775 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 454/2011 per quanto riguarda la gestione del controllo delle modifiche (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 103).

(31)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica i regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1299/2014, (UE) n. 1301/2014, (UE) n. 1302/2014, (UE) n. 1303/2014 e (UE) 2016/919 della Commissione e la decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione per quanto riguarda l’allineamento alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’attuazione di obiettivi specifici stabiliti nella decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108).

(32)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alle specifiche comuni per il registro dell’infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2014/880/UE (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 312).

(33)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/778 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2014 per quanto riguarda la gestione del controllo delle modifiche (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 356).

(34)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione, del 16 maggio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 360).

(35)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/387 della Commissione, del 9 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1302/2014 e (UE) 2016/919 della Commissione per quanto riguarda l’estensione dell’area d’uso e le fasi di transizione (GU L 73 del 10.3.2020, pag. 6).

(36)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/424 della Commissione del 19 marzo 2020 relativo alla presentazione di informazioni alla Commissione in merito alla non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità in conformità della direttiva (UE) 2016/797 (GU L 84 del 20.3.2020, pag. 20).

(37)  Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (rifusione) (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

(38)  Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

(39)  Direttiva 2014/38/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, che modifica l’allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’inquinamento acustico (GU L 70 dell’11.3.2014, pag. 20).

(40)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione, del 25 ottobre 2018, che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all’articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica e abroga la decisione 2007/756/CE della Commissione (GU L 268 del 26.10.2018, pag. 53).

(41)  Cfr. documenti ST 11745/21 e ST 11746/21 su http://register.consilium.europa.eu.


1.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 348/27


DECISIONE (UE) 2021/1743 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2021

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito all’istituzione di un comitato tecnico sul trasporto per via navigabile e la multimodalità

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91 e l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti («TCT») è stato concluso a nome dell’Unione con decisione (UE) 2019/392 del Consiglio (1) ed è entrato in vigore il 1o maggio 2019.

(2)

Il comitato direttivo regionale è stato istituito dal trattato per la gestione e la corretta attuazione del trattato. A norma dell’articolo 26 del trattato, il comitato direttivo regionale deve adottare decisioni in merito all’istituzione di comitati tecnici.

(3)

I comitati tecnici possono formulare proposte nel loro ambito di competenza e presentarle per decisione al comitato direttivo regionale. I comitati tecnici sono composti da rappresentanti delle parti contraenti del TCT. Tutti gli Stati membri dell’Unione possono parteciparvi in qualità di osservatori.

(4)

Il comitato direttivo regionale è in procinto di adottare la decisione di istituire un comitato tecnico sul trasporto per via navigabile e la multimodalità.

(5)

L’istituzione di un comitato tecnico sul trasporto per via navigabile e la multimodalità contribuirà al conseguimento dell’obiettivo del TCT vale a dire la creazione di una Comunità dei trasporti nel settore dei trasporti stradale, ferroviario, per via navigabile interna e marittimo e di sviluppo della rete di trasporti tra l’Unione e le parti dell’Europa sudorientale.

(6)

Un comitato tecnico sul trasporto per via navigabile e la multimodalità dovrebbe perseguire l’obiettivo di affrontare questioni critiche relative al trasporto per via navigabile, che comprendono affari marittimi, vie navigabili interne e porti, nonché ad affrontare gli aspetti inerenti alla modalità, e promuovere l’utilizzo efficiente, di tale trasporto.

(7)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato direttivo regionale in merito all’istituzione di un comitato tecnico sul trasporto per via navigabile e la multimodalità, poiché tale decisione è necessaria per la corretta attuazione del trattato e vincolerà l’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti istituito dal trattato che istituisce la Comunità dei trasporti in meritoall’istituzione di un comitato tecnico sul trasporto per via navigabile e la multimodalità si basa sul progetto di decisione del comitato direttivo regionale (2).

Modifiche minori di tale progetto di decisione possono essere concordate dai rappresentanti dell’Unione europea in sede di comitato direttivo regionale senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, 28 settembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

S. KUSTEC


(1)  Decisione (UE) 2019/392 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 1).

(2)  Cfr. documento ST 11514/21 consultabile all’indirizzo http://register.consilium.europa.eu.