ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 345

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
30 settembre 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1727 della Commissione, del 29 settembre 2021, recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1728 della Commissione, del 29 settembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 relativi al meccanismo che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione

34

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2021/1729 del Consiglio, del 24 settembre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all’articolo 540, paragrafo 3, di tale accordo durante il quale i profili DNA e le impronte digitali possono essere scambiati con il Regno Unito

36

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2021/1110 della Commissione, del 6 luglio 2021, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ametoctradin, bixafen, fenazaquin, spinetoram, teflutrin e thiencarbazone-metile in o su determinati prodotti ( GU L 239 del 7.7.2021 )

39

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

30.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 345/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1727 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2021

recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l’altro, prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che tali partite debbano provenire da un paese terzo o territorio, o da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia autorizzato solo nel caso in cui queste provengano da un paese terzo, territorio, loro zona o loro compartimento elencati per le specie di animali, il materiale germinale e i prodotti di origine animale specifici conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, loro compartimenti, da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali e delle categorie di materiale germinale e di prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)

È opportuno rettificare un errore di lieve entità presente nel titolo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(5)

L’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici vivi destinati al consumo umano è consentito solo se tali partite sono conformi all’allegato III, sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e ai criteri di cui all’allegato I, capitolo 1, punti 1.17 e 1.25, del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (5). Tali animali non possono pertanto entrare nell’Unione se sono destinati a centri di depurazione e, in determinate circostanze, a centri di spedizione. È pertanto opportuno chiarire che gli animali acquatici non possono entrare nell’Unione se sono destinati a determinati tipi di stabilimenti di acquacoltura. I regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 (6) e (UE) 2020/2236 (7) della Commissione sono stati modificati per tenere conto di tale aspetto. Al fine di garantire l’allineamento a tali regolamenti di esecuzione ed evitare ambiguità, è pertanto opportuno modificare anche l’articolo 3, paragrafo 1, lettera t), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 in modo da chiarire che l’elenco di cui all’allegato XXI, parte 1, del medesimo regolamento si applica solo alle partite destinate a determinati stabilimenti di acquacoltura.

(6)

La tabella di cui all’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di ungulati diversi dagli equini e dagli ungulati destinati a stabilimenti confinati. Nella quarta colonna di tale tabella, nelle voci relative a Islanda e Nuova Zelanda per i cervidi e i camelidi dovrebbe essere rettificato un errore materiale per quanto riguarda le categorie di animali e dovrebbe figurare solo la categoria «Animali per ulteriore detenzione». È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le voci relative a Islanda e Nuova Zelanda nella tabella di cui all’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(7)

Inoltre nella quinta colonna della tabella di cui all’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, nella voce relativa alla Groenlandia dovrebbe essere rettificato un errore materiale per quanto riguarda il nome del certificato sanitario per i cervidi «CER-X», che dovrebbe essere sostituito da «CAM-CER». È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la voce relativa alla Groenlandia nella tabella di cui all’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(8)

Inoltre nella quarta e nella quinta colonna della tabella di cui all’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, nelle voci relative alle zone GB-1 e GB-2, nel Regno Unito (GB), dovrebbero essere inseriti rispettivamente la categoria «e destinati alla macellazione» e il certificato sanitario «BOV-Y» in modo da rispecchiare le categorie di animali e i certificati sanitari previsti dal regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (8), che è stato applicato fino al 20 aprile 2021. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la voce relativa al Regno Unito (GB) nella tabella di cui all’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(9)

Nella settima colonna della tabella di cui all’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, anche la voce relativa al Canada dovrebbe essere modificata per quanto riguarda le garanzie in materia di sanità animale in modo da rispecchiare le garanzie previste dal regolamento (UE) n. 206/2010, che è stato applicato fino al 20 aprile 2021. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la voce relativa al Canada nella tabella di cui all’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(10)

La tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di equini. Tale elenco dovrebbe essere coerente con l’elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione (9), che è stato applicato fino al 20 aprile 2021 e classificava il Bahrein e il Cile nei corretti gruppi sanitari. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(11)

La tabella di cui all’allegato VI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività. L’articolo 62 del regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede una deroga alle prescrizioni in materia di sanità animale ivi stabilite per le partite di volatili in cattività originarie di paesi terzi o territori espressamente elencati per l’ingresso nell’Unione di volatili in cattività sulla base di garanzie equivalenti. Tale elenco di paesi terzi o territori dovrebbe essere stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(12)

La tabella di cui all’allegato VIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di cani, gatti e furetti. Nella quarta colonna di tale elenco, nelle voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona di Guernsey, Isola di Man e Jersey, il nome del certificato sanitario «DOCAFE» indicato per tale paese terzo e per le dipendenze della Corona dovrebbe essere rettificato in «CANIS-FELIS-FERRETS», in linea con il certificato sanitario che deve essere utilizzato da altri paesi terzi e territori. Inoltre nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, nella tabella di cui alla parte 1, quinta colonna, e nella tabella di cui alla parte 3, prima colonna, dovrebbe essere eliminata la sottolineatura dell’espressione «Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia». È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le tabelle cui all’allegato VIII, parte 1 e parte 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(13)

La tabella di cui all’allegato IX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di materiale germinale di bovini. Nella sesta colonna di tale tabella le voci relative a Canada e Nuova Zelanda dovrebbero essere modificate per quanto riguarda le garanzie in materia di sanità animale in modo da rispecchiare le garanzie per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis e l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) figuranti nella settima colonna della tabella di cui all’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Inoltre nella tabella di cui all’allegato IX, parte 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbe essere aggiunta la descrizione di tali garanzie in materia di sanità animale. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le voci relative a Canada e Nuova Zelanda nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(14)

Inoltre nella quarta colonna della tabella di cui all’allegato IX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona di Guernsey, Isola di Man e Jersey dovrebbero essere allineate alle voci relative agli altri paesi terzi e territori per quanto riguarda i nomi dei certificati sanitari per ovociti ed embrioni. A fini di chiarezza è pertanto opportuno rettificare di conseguenza le voci relative a Guernsey, Isola di Man, Jersey e Regno Unito nella tabella di cui all’allegato IX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(15)

La tabella di cui all’allegato X, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di materiale germinale di ovini e caprini. Nella sesta colonna di tale tabella le voci relative a Canada, Cile e Nuova Zelanda dovrebbero essere modificate per quanto riguarda le garanzie in materia di sanità animale in modo da rispecchiare le garanzie per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis figuranti nella settima colonna della tabella di cui all’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Inoltre nella tabella di cui all’allegato X, parte 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbe essere aggiunta una descrizione di tali garanzie in materia di sanità animale. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le voci relative a Canada, Cile e Nuova Zelanda nell’allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(16)

Inoltre nella quarta colonna della tabella di cui all’allegato X, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona di Guernsey, Isola di Man e Jersey dovrebbero essere allineate alle voci relative agli altri paesi terzi e territori per quanto riguarda i nomi dei certificati sanitari per ovociti ed embrioni. A fini di chiarezza è pertanto opportuno rettificare di conseguenza le voci relative a Guernsey, Isola di Man, Jersey e Regno Unito nella tabella di cui all’allegato X, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(17)

La tabella di cui all’allegato XI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di materiale germinale di suini. Nella quarta colonna di tale tabella le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona di Guernsey, Isola di Man e Jersey dovrebbero essere allineate alle voci relative agli altri paesi terzi e territori per quanto riguarda i nomi dei certificati sanitari per ovociti ed embrioni. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la tabella di cui all’allegato XI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(18)

La tabella di cui all’allegato XII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di materiale germinale di equini. Nella quinta colonna di tale tabella le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona di Guernsey, Isola di Man e Jersey dovrebbero essere allineate alle voci relative agli altri paesi terzi e territori per quanto riguarda i nomi dei certificati sanitari per ovociti ed embrioni. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la tabella di cui all’allegato XII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(19)

La tabella di cui all’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di ungulati. Nella quinta colonna di tale tabella la voce relativa all’Uruguay dovrebbe essere rettificata per quanto riguarda le condizioni specifiche in modo da rispecchiare le condizioni previste per tale paese terzo dal regolamento (UE) n. 206/2010, che è stato applicato fino al 20 aprile 2021. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la voce relativa all’Uruguay nella tabella di cui all’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(20)

La tabella di cui all’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna. Le partite di prodotti a base di carne ottenuti da selvaggina d’allevamento provenienti dalla Bosnia-Erzegovina sono autorizzate unicamente a transitare attraverso l’Unione e nella sesta colonna di tale tabella dovrebbe pertanto figurare l’espressione «Non autorizzato». È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la voce relativa alla Bosnia-Erzegovina nell’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(21)

Inoltre nella sesta colonna della tabella di cui all’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, nella voce relativa alla zona RU-2, in Russia, dovrebbe essere rettificato un errore tipografico per quanto riguarda i trattamenti assegnati agli ungulati detenuti come selvaggina d’allevamento, eccetto i suini. Inoltre, a fini di chiarezza, tale voce dovrebbe rispecchiare la voce figurante nell’elenco di cui all’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE della Commissione (10), che è stata applicata fino al 20 aprile 2021. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la voce relativa alla Russia nell’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(22)

Inoltre nella tredicesima colonna della tabella di cui all’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 i nomi dei certificati sanitari relativi ai trattamenti generici o specifici prescritti di riduzione dei rischi mancano, come nella voce relativa al Kosovo, oppure non dovrebbero figurare, come nella voce relativa alla zona UA-0, in Ucraina, in quanto da tale zona non è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna. È pertanto necessario rettificare le voci relative a Kosovo e Ucraina nella parte 1, sezione A, di tale allegato. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le voci relative a Kosovo e Ucraina nell’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(23)

Inoltre nella prima colonna della tabella di cui all’allegato XV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, nella voce relativa al Brasile manca il codice del paese terzo. È pertanto necessario rettificare tale omissione. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la voce relativa al Brasile nell’allegato XV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(24)

Inoltre nella seconda e nella terza colonna della tabella di cui all’allegato XV, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, nella voce relativa all’Argentina sono state accidentalmente inserite le zone del Brasile. È pertanto necessario rettificare la voce relativa all’Argentina sopprimendo le zone del Brasile e inserire una voce distinta relativa al Brasile, includendo tali zone nella parte 2 di tale allegato. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le voci relative ad Argentina e Brasile nell’allegato XV, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(25)

L’allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di budelli. L’Uzbekistan ha presentato alla Commissione la risposta a un questionario relativo all’ingresso nell’Unione di budelli in termini di sanità pubblica e animale. Tale paese terzo ha fornito alla Commissione prove e garanzie sufficienti per essere inserito nell’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di budelli. Dovrebbe pertanto essere inserito nell’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di budelli. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(26)

La tabella di cui all’allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti lattiero-caseari che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica. Tale elenco dovrebbe essere coerente con l’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (11), che è stato applicato fino al 20 aprile 2021 e non comprendeva una voce relativa al Bahrein. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza l’allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(27)

La tabella di cui all’allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori, loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici vivi delle specie elencate. La parte 1 di tale allegato dovrebbe applicarsi non solo a determinati animali acquatici delle specie elencate, ma anche ai prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici. La frase introduttiva della parte 1 e i titoli della terza, quarta e quinta colonna della tabella di tale parte dovrebbero essere modificati in modo da tenere conto di tale aspetto. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(28)

Inoltre nella terza colonna della tabella di cui all’allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, le voci relative alla zona CA-0, in Canada, e alla zona US-1, negli Stati Uniti, per quanto riguarda l’ingresso di partite di pesce nell’Unione dovrebbero essere chiarite al fine di evitare incertezze in relazione agli animali acquatici elencati come specie vettrici nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (12) e alle condizioni alle quali sono considerati vettori della setticemia emorragica virale. Si è inoltre palesato un errore materiale nell’elenco di alcuni territori degli Stati Uniti per l’ingresso nell’Unione di partite di specie ittiche elencate. Il contenuto della terza colonna della tabella di cui all’allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per la voce relativa alla zona US-0 dovrebbe applicarsi alla voce relativa alla zona US-1 e viceversa. È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza le voci relative a Canada e Stati Uniti nell’allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(29)

Inoltre nell’allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona di Guernsey, Isola di Man e Jersey per quanto riguarda l’ingresso nell’Unione di partite di specie elencate di molluschi e di crostacei dovrebbero essere coerenti con l’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione (13), che è stato applicato fino al 20 aprile 2021. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le voci relative a Guernsey, Isola di Man, Jersey e Regno Unito nell’allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(30)

La tabella di cui all’allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale per le quali l’Unione non è la destinazione finale e l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno. Nella seconda colonna di tale tabella le voci relative a Bielorussia, Montenegro, Repubblica di Macedonia del Nord e Serbia dovrebbero essere completate inserendo i codici mancanti delle zone. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le voci relative a Bielorussia, Montenegro, Repubblica di Macedonia del Nord e Serbia nell’allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(31)

È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(32)

Ai fini della certezza del diritto, le modifiche e le rettifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero divenire effettive con urgenza.

(33)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è così modificato e rettificato:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«(non riguarda la versione italiana)

2)

all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera t) è sostituita dalla seguente:

«t)

allegato XXI nel caso di animali acquatici delle specie elencate destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, diversi dal consumo umano, nonché di determinati animali acquatici delle specie elencate e prodotti di origine animale ottenuti da tali specie elencate destinati al consumo umano.»;

3)

gli allegati II, IV, VI, da VIII a XIII, XV, XVI, XVIII, XXI e XXII sono modificati e rettificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(5)  Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008 (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 410).

(8)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alle condizioni per l’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 1).

(10)  Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

(11)  Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

(13)  Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).


ALLEGATO

Gli allegati II, IV, VI, da VIII a XIII, XV, XVI, XVIII, XXI e XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati e rettificati:

1)

nell’allegato II, la parte 1 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di ungulati (diversi dagli equini e dagli ungulati destinati a stabilimenti confinati) di cui all’articolo 3, punto 1, lettera a)

Codice ISO e nome

del paese terzo o territorio

Codice della zona

di cui alla parte 2

Specie

il cui ingresso nell’Unione è autorizzato

Categorie

il cui ingresso nell’Unione è autorizzato

Certificati sanitari

Condizioni specifiche

di cui alla parte 3

Garanzie in materia di sanità animale

di cui alla parte 4

Termine

finale

Termine iniziale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CA

Canada

CA-0

Bovini

Animali per ulteriore detenzione (1)

BOV-X

 

SI-BTV, SI-EHD

 

 

Ovini e caprini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

OV/CAP-X, OV/CAP-Y

 

BRU, SI-BTV, SI-EHD

 

 

Suini

Animali per ulteriore detenzione (1)

SUI-X

 

ADV

 

 

Camelidi

Animali per ulteriore detenzione (1)

CAM-CER

 

SI-BTV, SI-EHD

 

 

Altri ungulati

Animali per ulteriore detenzione (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

SI-BTV (2), SI-EHD2

 

 

CH

Svizzera

CH-0

Fatto salvo l’accordo di cui all’allegato I, punto 7

 

 

 

 

CL

Cile

CL-0

Bovini

Animali per ulteriore detenzione (1)

BOV-X

 

 

 

 

Ovini e caprini

Animali per ulteriore detenzione (1)

OV/CAP-X

 

BRU

 

 

Suini

Animali per ulteriore detenzione (1)

SUI-X

 

 

 

 

Camelidi

Animali per ulteriore detenzione (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Cervidi

Animali per ulteriore detenzione (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Altri ungulati

Animali per ulteriore detenzione (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

GB

Regno Unito

GB-1

Bovini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

BOV-X, BOV-Y

BRU, LEB

 

 

 

Ovini e caprini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

OV/CAP-X, OV/CAP-Y

BRU

 

 

 

Suini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

SUI-X, SUI-Y

ADV

 

 

 

Camelidi

Animali per ulteriore detenzione (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Cervidi

Animali per ulteriore detenzione (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Altri ungulati

Animali per ulteriore detenzione (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

GB-2

Bovini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

BOV-X, BOV-Y

TB, BRU, LEB

 

 

 

Ovini e caprini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

OV/CAP-X, OV/CAP-Y

BRU

 

 

 

Suini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

SUI-X, SUI-Y

ADV

 

 

 

Camelidi

Animali per ulteriore detenzione (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Cervidi

Animali per ulteriore detenzione (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Altri ungulati

Animali per ulteriore detenzione (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

GG

Guernsey

GG-0

Bovini

Animali per ulteriore detenzione (1)

BOV-X

 

 

 

 

Ovini e caprini

Animali per ulteriore detenzione (1)

OV/CAP-X

BRU

 

 

 

Suini

Animali per ulteriore detenzione (1)

SUI-X

ADV

 

 

 

Altri ungulati

Animali per ulteriore detenzione (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

GL

Groenlandia

GL-0

Ovini e caprini

Animali per ulteriore detenzione (1)

OV/CAP-X

 

 

 

 

Camelidi

Animali per ulteriore detenzione (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Cervidi

Animali per ulteriore detenzione (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Altri ungulati

Animali per ulteriore detenzione (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

IM

Isola di Man

IM-0

Bovini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

BOV-X, BOV-Y

TB, BRU, LEB

 

 

 

Ovini e caprini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

OV/CAP-X, OV/CAP-Y

BRU

 

 

 

IS

Islanda

IS-0

Bovini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

BOV-X, BOV-Y

 

 

 

 

Ovini e caprini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

OV/CAP-X, OV/CAP-Y

 

 

 

 

Suini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

SUI-X, SUI-Y

PSC

 

 

 

Camelidi

Animali per ulteriore detenzione (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Cervidi

Animali per ulteriore detenzione (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Altri ungulati

Animali per ulteriore detenzione (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

JE

Jersey

JE-0

Bovini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

BOV-X, BOV-Y

LEB

 

 

 

NZ

Nuova Zelanda

NZ-0

Bovini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

BOV-X, BOV-Y

 

BRU, TB

 

 

Ovini e caprini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

OV/CAP-X, OV/CAP-Y

 

BRU

 

 

Suini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

SUI-X, SUI-Y

 

 

 

 

Camelidi

Animali per ulteriore detenzione (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Cervidi

Animali per ulteriore detenzione (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Altri ungulati

Animali per ulteriore detenzione (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

US

Stati Uniti

US-0

Suini

Animali per ulteriore detenzione (1)

SUI-X

 

 

 

 

2)

nell’allegato IV, la parte 1 è così rettificata:

a)

la voce relativa al Bahrein è sostituita dalla seguente:

«B H Bahrein

BH-0

E

Cavalli registrati

EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE»;

 

 

 

 

b)

la voce relativa al Cile è sostituita dalla seguente:

«C L

Cile

CL-0

D

Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y, EQUI-TRANSIT-Y, EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE»;

 

 

 

 

3)

nell’allegato VI, la parte 1 è così modificata:

a)

dopo il titolo della parte 1 e prima della tabella è inserito il titolo seguente:

«SEZIONE A

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività»;

b)

dopo la tabella di cui alla sezione A e prima della parte 2 è inserita la seguente sezione B:

«SEZIONE B

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività sulla base di garanzie equivalenti conformemente all’articolo 62 del regolamento delegato (UE) 2020/692

Codice ISO e nome del paese terzo o territorio

Zona

di cui alla parte 2

Categorie

il cui ingresso nell’Unione è autorizzato

Certificato sanitario

Condizioni specifiche di cui alla parte 3

Garanzie in materia di sanità animale di cui alla parte 4

Termine finale

Termine iniziale

1

2

3

4

5

6

7

8

AD

Andorra

AD-0

Volatili in cattività

-

 

 

 

 

Uova da cova di volatili in cattività

-

 

 

 

 

CH

Svizzera

CH-0

Volatili in cattività

-

 

 

 

 

Uova da cova di volatili in cattività

-

 

 

 

 

LI

Liechtenstein

LI-0

Volatili in cattività

-

 

 

 

 

Uova da cova di volatili in cattività

-

 

 

 

 

MC

Monaco

MC-0

Volatili in cattività

-

 

 

 

 

Uova da cova di volatili in cattività

-

 

 

 

 

SM

San Marino

SM-0

Volatili in cattività

-

 

 

 

 

Uova da cova di volatili in cattività

-

 

 

 

 

VA

Stato della Città del Vaticano

VA-0

Volatili in cattività

-

 

 

 

 

Uova da cova di volatili in cattività

-»;

 

 

 

 

4)

l’allegato VIII è così rettificato:

a)

la parte 1 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di cani, gatti e furetti di cui all’articolo 3, punto 1, lettera g)

Codice ISO e nome

del paese terzo o territorio

Codice della zona

di cui alla parte 2

Specie e categorie

il cui ingresso nell’Unione è autorizzato

Certificati sanitari

Condizioni specifiche

di cui alla parte 3

Garanzie in materia di sanità animale

di cui alla parte 4

Termine

finale

Termine iniziale

1

2

3

4

5

6

7

8

AC

Isola dell’Ascensione

AC-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AD

Andorra

AD-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AE

Emirati arabi uniti

AE-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AG

Antigua e Barbuda

AG-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AL

Albania

AL-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

AR

Argentina

AR-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AU

Australia

AU-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AW

Aruba

AW-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BA

Bosnia-Erzegovina

BA-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BB

Barbados

BB-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BH

Bahrein

BH-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BM

Bermuda

BM-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius e Saba (Isole BES)

BQ-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BR

Brasile

BR-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

BW

Botswana

BW-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

BY

Bielorussia

BY-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BZ

Belize

BZ-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

CA

Canada

CA-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CH

Svizzera

CH-0

Fatto salvo l’accordo di cui all’allegato I, punto 7

 

 

 

 

CL

Cile

CL-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CN

Cina

CN-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

CO

Colombia

CO-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

CR

Costa Rica

CR-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

CU

Cuba

CU-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

CW

Curaçao

CW-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

DZ

Algeria

DZ-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

ET

Etiopia

ET-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

FJ

Figi

FJ-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FK

Isole Falkland

FK-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FO

Isole Fær Øer

FO-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GB

Regno Unito

GB-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GG

Guernsey

GG-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GI

Gibilterra

GI-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GL

Groenlandia

GL-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GT

Guatemala

GT-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

HK

Hong Kong

HK-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

HN

Honduras

HN-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

IL

Israele

IL-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

IM

Isola di Man

IM-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

IN

India

IN-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

IS

Islanda

IS-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JE

Jersey

JE-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JM

Giamaica

JM-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JP

Giappone

JP-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KE

Kenya

KE-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

KN

Saint Kitts e Nevis

KN-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KY

Isole Cayman

KY-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LC

Santa Lucia

LC-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LI

Liechtenstein

LI-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MA

Marocco

MA-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

MC

Monaco

MC-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ME

Montenegro

ME-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

MG

Madagascar

MG-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

MK

Repubblica di Macedonia del Nord

MK-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MS

Montserrat

MS-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MU

Maurizio

MU-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MX

Messico

MX-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MY

Malaysia

MY-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NA

Namibia

NA-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

NC

Nuova Caledonia

NC-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NI

Nicaragua

NI-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

NZ

Nuova Zelanda

NZ-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PA

Panama

PA-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

PF

Polinesia francese

PF-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PM

Saint Pierre e Miquelon

PM-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PY

Paraguay

PY-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

RS

Serbia

RS-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

RU

Russia

RU-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SG

Singapore

SG-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SH

Sant’Elena

SH-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SM

San Marino

SM-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SV

El Salvador

SV-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

SX

Sint Maarten

SX-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SZ

Eswatini

SZ-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

TH

Thailandia

TH-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

TN

Tunisia

TN-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

TR

Turchia

TR-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

TT

Trinidad e Tobago

TT-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

TW

Taiwan

TW-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UA

Ucraina

UA-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

US

Stati Uniti compresi Samoa americane, Guam, Isole Marianne settentrionali, Portorico e Isole Vergini americane

US-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UY

Uruguay

UY-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

VA

Stato della Città del Vaticano

VA-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VC

Saint Vincent e Grenadine

VC-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VG

Isole Vergini britanniche

VG-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VU

Vanuatu

VU-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

WF

Wallis e Futuna

WF-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ZA

Sud Africa

ZA-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

ZW

Zimbabwe

ZW-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia»;

 

 

 

b)

la parte 3 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 5 della tabella figurante nella parte 1

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

Gli animali della partita in entrata nell’Unione devono essere stati sottoposti a una prova valida di titolazione degli anticorpi per la rabbia conformemente all’allegato XXI, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692.»;

5)

l’allegato IX è così modificato e rettificato:

a)

la parte 1 è così modificata e rettificata:

i)

la voce relativa al Canada è sostituita dalla seguente:

«C A

Canada

CA-0

Sperma

Decisione 2005/290/CE della Commissione

 

SI-BTV

EHD-test

BTV-test

Ovociti ed embrioni

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

SI-BTV

EHD-test

BTV-test»;

ii)

le voci relative a Regno Unito e Guernsey sono sostituite dalle seguenti:

(non riguarda la versione italiana);

iii)

le voci relative a Isola di Man e Jersey sono sostituite dalle seguenti:

(non riguarda la versione italiana);

iv)

la voce relativa alla Nuova Zelanda è sostituita dalla seguente:

«N Z

Nuova Zelanda

NZ-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

TB, BRU

Ovociti ed embrioni

Allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 della Commissione

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

TB, BRU»;

b)

nella parte 4, nella tabella, dopo la riga «BTV-test» sono aggiunte le seguenti righe:

 

«B RU

 

L’Unione ha riconosciuto l’indennità da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis del paese terzo, del territorio o della zona per quanto riguarda le specie specifiche di animali di cui alla colonna 3 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del presente regolamento di esecuzione, conformemente all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

 

TB

 

L’Unione ha riconosciuto l’indennità da infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) del paese terzo, del territorio o della zona per quanto riguarda le specie specifiche di animali di cui alla colonna 3 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del presente regolamento di esecuzione, conformemente all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

 

SI-BTV

 

L’Unione ha riconosciuto l’indennità stagionale da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) del paese terzo, del territorio o della zona per quanto riguarda le specie specifiche di animali di cui alla colonna 3 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del presente regolamento di esecuzione, conformemente all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.»;

6)

l’allegato X è così modificato e rettificato:

a)

la parte 1 è così modificata e rettificata:

i)

la voce relativa al Canada è sostituita dalla seguente:

«C A

Canada

CA-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

BRU, SI-BTV

EHD-test

BTV-test

Ovociti ed embrioni

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

BRU, SI-BTV

EHD-test

BTV-test»;

ii)

la voce relativa al Cile è sostituita dalla seguente:

«C L

Cile

CL-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

BRU

Ovociti ed embrioni

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

BRU»;

iii)

le voci relative a Regno Unito e Guernsey sono sostituite dalle seguenti:

(non riguarda la versione italiana);

iv)

la voce relativa all’Isola di Man è sostituita dalla seguente:

(non riguarda la versione italiana);

v)

la voce relativa a Jersey è sostituita dalla seguente:

(non riguarda la versione italiana);

vi)

la voce relativa alla Nuova Zelanda è sostituita dalla seguente:

«N Z

Nuova Zelanda

NZ-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

BRU

Ovociti ed embrioni

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

BRU»;

b)

nella parte 4, nella tabella, dopo la riga «BTV-test» sono aggiunte le seguenti righe:

 

«B RU

 

L’Unione ha riconosciuto l’indennità da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis del paese terzo, del territorio o della zona per quanto riguarda le specie specifiche di animali di cui alla colonna 3 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del presente regolamento di esecuzione, conformemente all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

 

SI-BTV

 

L’Unione ha riconosciuto l’indennità stagionale da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) del paese terzo, del territorio o della zona per quanto riguarda le specie specifiche di animali di cui alla colonna 3 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del presente regolamento di esecuzione, conformemente all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.»;

7)

nell’allegato XI, parte 1, le voci relative a Regno Unito, Guernsey, Isola di Man e Jersey sono sostituite dalle seguenti:

(non riguarda la versione italiana);

8)

nell’allegato XII, la parte 1 è così rettificata:

a)

le voci relative a Regno Unito e Guernsey sono sostituite dalle seguenti:

(non riguarda la versione italiana);

b)

la voce relativa all’Isola di Man è sostituita dalla seguente:

(non riguarda la versione italiana);

c)

la voce relativa a Jersey è sostituita dalla seguente:

(non riguarda la versione italiana);

9)

nell’allegato XIII, parte 1, la voce relativa all’Uruguay è sostituita dalla seguente:

«U Y

Uruguay

UY-0

Bovini

BOV

Frollatura, pH e disossamento

Frattaglie escluse

Centro di raccolta

 

1.11.2001»;

Ovini e caprini

OVI

 

 

 

10)

l’allegato XV è così rettificato:

a)

nella parte 1, la sezione A è così modificata e rettificata:

i)

la voce relativa alla Bosnia-Erzegovina è sostituita dalla seguente:

«B A

Bosnia-Erzegovina

BA-0

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

A

Non autorizzato

Non autorizzato

MPNT**

MPST»;

 

ii)

la voce relativa alla Russia è sostituita dalla seguente:

«R U

Russia

RU-0

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

C

C

D

Non autorizzato

Non autorizzato

MPST

 

RU-2

C o D1

C o D1

C o D1

C o D1

C o D1

C

C

D

Non autorizzato

Non autorizzato

MPST»;

 

iii)

nella voce relativa all’Ucraina, la voce relativa alla zona UA-0 è sostituita dalla seguente:

«UA-0

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato»;

 

 

iv)

la voce relativa al Kosovo è sostituita dalla seguente:

«X K

Kosovo

XK-0

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

C o D

Non autorizzato

Non autorizzato

MPST

1»;

b)

nella parte 1, sezione B, la voce relativa al Brasile è sostituita dalla seguente:

«B R

Brasile

BR-2

E o F

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

MPST»;

 

c)

nella parte 2, le voci relative ad Argentina e Brasile sono sostituite dalle seguenti:

«Argentina

AR-1

I territori di cui alle voci AR-1 e AR-3 nell’allegato XIII, parte 2

AR-2

I territori di cui alla voce AR-2 nell’allegato XIII, parte 2

Brasile

BR-1

Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul

BR-2

I territori di cui alle voci BR-1, BR-2, BR-3 e BR-4 nell’allegato XIII, parte 2

BR-3

Stati di Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo

BR-4

Distrito Federal, Stati di Acre, Rondônia, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe»;

11)

nell’allegato XVI, parte 1, dopo la voce relativa all’Uruguay è aggiunta la seguente voce relativa all’Uzbekistan:

«U Z

Uzbekistan

UZ-0

Ungulati e pollame

CAS»;

 

 

12)

nell’allegato XVIII, parte 1, la voce relativa al Bahrein è soppressa;

13)

l’allegato XXI è così modificato e rettificato:

a)

la parte 1 è così modificata e rettificata:

i)

il titolo è sostituito dal seguente:

«PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori, loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali acquatici vivi delle specie elencate e di prodotti di origine animale ottenuti da tali specie elencate ai fini di cui all’articolo 3, punto 1, lettera t)»;

ii)

nelle prime due righe, i titoli della tabella sono sostituiti dai seguenti:

«C odice ISO e nome

del paese terzo o territorio

Codice della zona o del compartimento

di cui alla parte 2

Specie e categorie il cui ingresso nell’Unione è autorizzato

Certificati sanitari

Condizioni specifiche

di cui alla parte 3

Garanzie in materia di sanità animale

di cui alla parte 4

Termine finale

Termine iniziale

Pesci

Molluschi

Crostacei

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10»;

iii)

nella voce relativa al Canada, la voce relativa alla zona CA-0 è sostituita dalla seguente:

«C A

Canada

CA-0

Tutte le specie elencate, eccetto quelle sensibili alla setticemia emorragica virale o considerate vettrici di tale malattia conformemente all’allegato XXX del regolamento (UE) 2020/692

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A»;

iv)

le voci relative a Regno Unito e Guernsey sono sostituite dalle seguenti:

«G B

Regno Unito

GB-0

Tutte le specie elencate

Tutte le specie elencate

Tutte le specie elencate

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

MOL-HC

B

GG

Guernsey

GG-0

Tutte le specie elencate

Tutte le specie elencate

Tutte le specie elencate

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

MOL-HC

B»;

v)

la voce relativa all’Isola di Man è sostituita dalla seguente:

«I M

Isola di Man

IM-0

Tutte le specie elencate

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A»;

vi)

la voce relativa a Jersey è sostituita dalla seguente:

«J E

Jersey

JE-0

Tutte le specie elencate

Tutte le specie elencate

Tutte le specie elencate

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

MOL-HC

B»;

vii)

la voce relativa agli Stati Uniti è sostituita dalla seguente:

«U S

Stati Uniti (3)

US-0

Tutte le specie elencate, eccetto quelle sensibili alla setticemia emorragica virale o considerate vettrici di tale malattia conformemente all’allegato XXX del regolamento (UE) 2020/692

 

Tutte le specie elencate

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

US-1

Tutte le specie elencate

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

US-2

 

Tutte le specie elencate

 

MOL-HC

B

 

 

 

US-3

 

Tutte le specie elencate

 

MOL-HC

B

 

 

 

US-4

 

Tutte le specie elencate

 

MOL-HC

B

 

 

 

US-5

 

Tutte le specie elencate

 

MOL-HC

B

 

 

 

14)

nell’allegato XXII, la parte 1 è così rettificata:

a)

la voce relativa alla Bielorussia è sostituita dalla seguente:

«B Y

Bielorussia

BY-0

Carni fresche di pollame

Uova e ovoprodotti

 

POU, E, EP

Dalla Bielorussia a Kaliningrad attraverso la Lituania»;

 

 

b)

le voci relative a Montenegro, Repubblica di Macedonia del Nord e Serbia sono sostituite dalle seguenti:

«M E

Montenegro

ME-0

 

Ovini e caprini

OV/CAP-INTRA-Y

Dall’Unione per la macellazione immediata nell’Unione

 

 

Bovini

BOV-INTRA-X

Dall’Unione per l’ingrasso nell’Unione

 

 

MK

Repubblica di Macedonia del Nord

MK-0

 

Ovini e caprini

OV/CAP-INTRA-Y

Dall’Unione per la macellazione immediata nell’Unione

 

 

Bovini

BOV-INTRA-X

Dall’Unione per l’ingrasso nell’Unione

 

 

RS

Serbia

RS-0

 

Ovini e caprini

OV/CAP-INTRA-Y

Dall’Unione per la macellazione immediata nell’Unione

 

 

Bovini

BOV-INTRA-X

Dall’Unione per l’ingrasso nell’Unione».

 

 


(1)  «Animali per ulteriore detenzione»: animali destinati a stabilimenti che detengono animali vivi, diversi dai macelli.

(2)  Solo per le specie elencate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).»;

(3)  Compresi Portorico, Isole Vergini americane, Samoa americane, Guam e Isole Marianne settentrionali.»;


30.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 345/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1728 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 relativi al meccanismo che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 gennaio 2021 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/111 (2) che subordina l'esportazione di vaccini contro la COVID-19 e di sostanze attive, comprese le banche di cellule madri e le banche cellulari di lavorazione utilizzate per la fabbricazione di tali vaccini, alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/479, per un periodo di sei settimane. Successivamente il 12 marzo 2021 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 (3) che subordina l'esportazione degli stessi prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione fino al 30 giugno 2021, a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/479.

(2)

Il 24 marzo 2021 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 (4) a norma del quale, come ulteriore condizione nel valutare il rilascio di un'autorizzazione di esportazione, occorre verificare se tale autorizzazione non costituisca una minaccia per la sicurezza degli approvvigionamenti all'interno dell'Unione delle merci contemplate dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/442. Con lo stesso regolamento la Commissione ha deciso di sospendere temporaneamente l'esenzione di alcuni paesi di destinazione dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/442.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 della Commissione è stato adottato a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/479 e si applicava per un periodo di sei settimane. Le misure introdotte da tale regolamento sono state successivamente prorogate fino al 30 giugno 2021 con regolamento di esecuzione (UE) 2021/734 della Commissione (5) e fino al 30 settembre 2021 con regolamento di esecuzione (UE) 2021/1071 della Commissione (6).

(4)

Sono proseguite le consegne nell'Unione di dosi di vaccino contro la COVID-19 e ciò ha determinato evidenti progressi della campagna di vaccinazione nell'Unione.

(5)

La campagna di vaccinazione è tuttavia ancora in corso e permangono incertezze, in particolare con l'emergere di nuove varianti del virus della COVID-19. Resta pertanto la necessità di trasparenza per quanto riguarda le consegne all'esportazione e gli approvvigionamenti dell'Unione.

(6)

Persiste anche il rischio che le esportazioni minaccino l'esecuzione degli accordi preliminari di acquisto tra l'Unione e i fabbricanti di vaccini o la sicurezza dell'approvvigionamento di vaccini contro la COVID-19 e delle loro sostanze attive nell'Unione.

(7)

Le misure introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi fino al 31 dicembre 2021. È pertanto opportuno modificare di conseguenza tali regolamenti.

(8)

Il comitato di appello è stato consultato sul presente regolamento. Il comitato di appello non ha formulato alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica fino al 31 dicembre 2021.»

Articolo 2

All'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/521, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica fino al 31 dicembre 2021.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 83 del 27.3.2015, pag. 34.

(2)  GU L 31 I del 30.1.2021, pag. 1.

(3)  GU L 85 del 12.3.2021, pag. 190.

(4)  GU L 104 del 25.3.2021, pag. 52.

(5)  GU L 158 del 6.5.2021, pag. 13.

(6)  GU L 230 del 30.6.2021, pag. 28.


DECISIONI

30.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 345/36


DECISIONE (UE) 2021/1729 DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2021

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all’articolo 540, paragrafo 3, di tale accordo durante il quale i profili DNA e le impronte digitali possono essere scambiati con il Regno Unito

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (1),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («TCA») (2) prevede la possibilità di cooperazione reciproca tra le autorità di contrasto competenti degli Stati membri, da un lato, e del Regno Unito, dall’altro, per quanto riguarda il raffronto automatizzato dei profili DNA, dei dati dattiloscopici e dei dati di immatricolazione dei veicoli. Come prerequisito di tale cooperazione, il Regno Unito è tenuto ad adottare le misure di attuazione necessarie e sottoporsi a una valutazione dell’Unione.

(2)

Sulla base di una relazione globale di valutazione della visita di valutazione e, se del caso, di un’esperienza pilota, l’Unione deve stabilire la data o le date a decorrere dalle quali gli Stati membri possono trasmettere dati personali al Regno Unito ai sensi del TCA.

(3)

Il Regno Unito è inoltre tenuto a sottoporsi a una valutazione della consultazione e del raffronto di profili DNA e di dati dattiloscopici per i quali le connessioni con il Regno Unito sono già state stabilite in conformità dell’acquis «Prüm» dell’Unione di cui alle decisioni del Consiglio 2008/615/GAI (3) e 2008/616/GAI (4).

(4)

Con la decisione 2008/615/GAI sono stati recepiti nel quadro giuridico dell’Unione gli elementi fondamentali del trattato del 27 maggio 2005 fra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria riguardante l’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale. La decisione 2008/616/GAI attua la decisione 2008/615/GAI e stabilisce le disposizioni amministrative e tecniche necessarie all’attuazione della decisione 2008/615/GAI, in particolare per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati sul DNA, dati dattiloscopici e dati di immatricolazione dei veicoli. Tali decisioni formano l’acquis di Prüm e sono vincolanti conformemente ai trattati e a dette decisioni.

(5)

A norma dell’articolo 540, paragrafo 2, TCA, sulla base di una relazione globale di valutazione della visita di valutazione e, se del caso, dell’esperienza pilota, l’Unione deve stabilire la data o le date a decorrere dalle quali gli Stati membri possono trasmettere dati personali al Regno Unito.

(6)

In attesa dell’esito della valutazione e della decisione di cui all’articolo 540, paragrafo 2, TCA, per evitare una lacuna nella cooperazione in corso riguardante i profili DNA e i dati dattiloscopici, l’articolo 540, paragrafo 3, TCA prevede che gli Stati membri possano trasmettere tali dati al Regno Unito fino al 30 settembre 2021.

(7)

È improbabile che il processo di cui ai considerando 3, 5 e 6 si concluda entro il 30 settembre 2021. Vi è pertanto un rischio significativo che dal 1o ottobre 2021 si apra una lacuna nella cooperazione riguardante i dati sul DNA e i dati dattiloscopici. Ciò comporterebbe un rischio concreto per la sicurezza interna dell’Unione.

(8)

L’Unione ha già valutato il Regno Unito nel quadro «Prüm» per quanto riguarda lo scambio di profili DNA e di dati dattiloscopici quando il Regno Unito era ancora uno Stato membro. L’Unione non è a conoscenza di alcuna misura legislativa o regolamentare che il Regno Unito abbia adottato successivamente a tali valutazioni e che incida sull’esito della valutazione in corso ai sensi del TCA.

(9)

È opportuno pertanto stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie. Tale posizione dovrebbe essere di acconsentire a una proroga fino al 30 giugno 2022 del periodo durante il quale gli Stati membri possono continuare a scambiare i dati di cui agli articoli 530, 531 e 534 TCA e, in caso di concordanza, trasmettere altri dati personali disponibili conformemente all’articolo 536 TCA.

(10)

L’articolo 527 TCA stabilisce che l’obiettivo del titolo II della parte terza (Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale) del TCA è stabilire una cooperazione reciproca tra le autorità di contrasto competenti del Regno Unito, da un lato, e gli Stati membri, dall’altro, sul trasferimento automatizzato di profili DNA, dati dattiloscopici e taluni dati interni di immatricolazione dei veicoli.

(11)

Il TCA è vincolante per tutti gli Stati membri in virtù della decisione (UE) 2021/689 che ha come sua base giuridica sostanziale l’articolo 217 TFUE. L’articolo 540, paragrafo 3, TCA conferisce al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie il potere di prorogare il periodo per la trasmissione dei dati personali al Regno Unito una sola volta per un massimo di nove mesi, vale a dire fino al 30 giugno 2022.

(12)

La Danimarca e l’Irlanda sono vincolate dall’articolo 540 TCA in virtù della decisione (UE) 2021/689 e partecipano pertanto all’adozione e all’applicazione della presente decisione che attua il TCA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nel comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in applicazione dell’articolo 540, paragrafo 3, TCA è di acconsentire a una proroga fino al 30 giugno 2022 del periodo durante il quale gli Stati membri possono continuare a scambiare con il Regno Unito i dati personali di cui agli articoli 530, 531 e 534 TCA e trasmettere altri dati personali disponibili conformemente all’articolo 536 TCA.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

G. DOVŽAN


(1)  GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2.

(2)  GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

(3)  Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

(4)  Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).


Rettifiche

30.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 345/39


Rettifica del regolamento (UE) 2021/1110 della Commissione, del 6 luglio 2021, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ametoctradin, bixafen, fenazaquin, spinetoram, teflutrin e thiencarbazone-metile in o su determinati prodotti

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 7 luglio 2021 )

Alla pagina 6, articolo 2,

anziché:

«Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 27 luglio 2021.»,

leggasi:

«Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 27 gennaio 2022.».