ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 344

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
29 settembre 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1723 della Commissione, del 22 settembre 2021, recante iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite [Salată tradițională cu icre de crap (STG)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1724 della Commissione, del 22 settembre 2021, relativo all'approvazione di una modifica dell'Unione al disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [Miniș (DOP)]

3

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2021/1725 del Consiglio, del 24 settembre 2021, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 in considerazione delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione

5

 

*

Decisione (PESC) 2021/1726 del Consiglio, del 28 settembre 2021, a sostegno della lotta contro il commercio illegale e la proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro negli Stati membri della Lega degli Stati arabi — Seconda fase

7

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

29.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 344/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1723 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2021

recante iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Salată tradițională cu icre de crap» (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Salată tradițională cu icre de crap» presentata dalla Romania è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Salată tradițională cu icre de crap» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Salată tradițională cu icre de crap» (STG) è registrata.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2021

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 222 dell’11.6.2021, pag. 31.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


29.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 344/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1724 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2021

relativo all'approvazione di una modifica dell'Unione al disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [«Miniș» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica dell'Unione al disciplinare della denominazione di origine protetta «Miniș», trasmessa dalla Romania a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in combinato disposto con l'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2019/33.

(2)

La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione della modifica dell'Unione al disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3)

Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4)

La modifica dell'Unione al disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata conformemente all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/33,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa al nome «Miniș» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2021

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2.

(2)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(3)  GU C 269 del 7.7.2021, pag. 14.


DECISIONI

29.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 344/5


DECISIONE (UE) 2021/1725 DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2021

che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 in considerazione delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 240, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (UE) 2020/430 del Consiglio (1) ha introdotto una deroga di un mese all’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, del regolamento interno del Consiglio (2) per quanto riguarda le decisioni di ricorrere alla procedura scritta normale, allorché tali decisioni sono adottate dal Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri (Coreper). Tale deroga era prevista da ultimo fino al 23 aprile 2020.

(2)

La decisione (UE) 2020/430 dispone che, qualora le circostanze eccezionali continuino a giustificarla, il Consiglio può prorogare la decisione stessa. Il 21 aprile 2020 il Consiglio ha prorogato, con la decisione (UE) 2020/556 (3), la deroga prevista all’articolo 1 della decisione (UE) 2020/430 per un ulteriore periodo di un mese a decorrere dal 23 aprile 2020. Tale proroga della deroga era prevista fino al 23 maggio 2020. Il 20 maggio 2020 il Consiglio ha prorogato, con la decisione (UE) 2020/702 (4), la deroga prevista all’articolo 1 della decisione (UE) 2020/430 fino al 10 luglio 2020. Il 3 luglio 2020 il Consiglio ha prorogato, con la decisione (UE) 2020/970 (5), la deroga fino al 10 settembre 2020. Il 4 settembre 2020 con la decisione (UE) 2020/1253 (6) il Consiglio ha prorogato la deroga fino al 10 novembre 2020. Il 6 novembre 2020 con la decisione (UE) 2020/1659 (7) il Consiglio ha prorogato la deroga fino al 15 gennaio 2021. Il 12 gennaio 2021 il Consiglio con la decisione (UE) 2021/26 (8) ha prorogato la deroga fino al 19 marzo 2021. Il 12 marzo 2021 il Consiglio, con la decisione (UE) 2021/454 (9), ha prorogato la deroga fino al 21 maggio 2021. Il 20 maggio 2021 il Consiglio, con la decisione (UE) 2021/825 (10), ha prorogato tale deroga fino al 16 luglio 2021. Il 12 luglio 2021, il Consiglio, con la decisione (UE) 2021/1142 (11), ha prorogato tale deroga fino al 30 settembre 2021.

(3)

Dato il protrarsi delle circostanze eccezionali dovute alla pandemia di COVID-19 e il mantenimento di una serie di misure straordinarie di prevenzione e di contenimento adottate dagli Stati membri, è necessario prorogare la deroga di cui all’articolo 1 della decisione (UE) 2020/430, prorogata dalle decisioni (UE) 2020/556, (UE) 2020/702, (UE) 2020/970, (UE) 2020/1253, (UE) 2020/1659, (UE) 2021/26, (UE)°2021/454, (UE) 2021/825 e (UE) 2021/1142, per un ulteriore periodo di tempo limitato fino al 30 novembre 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La deroga prevista all’articolo 1 della decisione (UE) 2020/430 è prorogata ulteriormente fino al 30 novembre 2021.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

G. DOVŽAN


(1)  Decisione (UE) 2020/430 del Consiglio, del 23 marzo 2020, recante deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione (GU L 88 I del 24.3.2020, pag. 1).

(2)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).

(3)  Decisione (UE) 2020/556 del Consiglio, del 21 aprile 2020, che proroga la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione (GU L 128 I del 23.4.2020, pag. 1).

(4)  Decisione (UE) 2020/702 del Consiglio, del 20 maggio 2020, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 e prorogata dalla decisione (UE) 2020/556 alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 38).

(5)  Decisione (UE) 2020/970 del Consiglio, del 3 luglio 2020, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 e prorogata dalle decisioni (UE) 2020/556 e (UE) 2020/702, alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione (GU L 216 del 7.7.2020, pag. 1).

(6)  Decisione (UE) 2020/1253 del Consiglio, del 4 settembre 2020, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 e prorogata dalle decisioni (UE) 2020/556, (UE) 2020/702 e (UE) 2020/970, alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione (GU L 294 dell’8.9.2020, pag. 1).

(7)  Decisione (UE) 2020/1659 del Consiglio, del 6 novembre 2020, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 e prorogata dalle decisioni (UE) 2020/556, (UE) 2020/702, (UE) 2020/970 e (UE) 2020/1253, alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione (GU L 376 del 10.11.2020, pag. 3).

(8)  Decisione (UE) 2021/26 del Consiglio, del 12 gennaio 2021, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 e prorogata dalle decisioni (UE) 2020/556, (UE) 2020/702, (UE) 2020/970, (UE) 2020/1253 e (UE) 2020/1659, alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione (GU L 11 del 14.1.2021, pag. 19).

(9)  Decisione (UE) 2021/454 del Consiglio, del 12 marzo 2021, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430, in considerazione delle difficoltà di viaggio causate dalla pandemia COVID-19 nell’Unione (GU L 89 del 16.3.2021, pag. 15).

(10)  Decisione (UE) 2021/825 del Consiglio, del 20 maggio 2021, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 in considerazione delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione (GU L 183 del 25.5.2021, pag. 40).

(11)  Decisione (UE) 2021/1142 del Consiglio, del 12 luglio 2021, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430, in considerazione delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 91).


29.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 344/7


DECISIONE (PESC) 2021/1726 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2021

a sostegno della lotta contro il commercio illegale e la proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro negli Stati membri della Lega degli Stati arabi — Seconda fase

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Come indicato nella strategia dell’UE del 2018 contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro («SALW») illegali e le relative munizioni dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» («strategia dell’UE sulle SALW»), l’Unione dà particolare rilievo alla cooperazione regionale quale efficace strumento di controllo delle armi di piccolo calibro.

(2)

La strategia dell’UE sulle SALW precisa che l’Unione continuerà a sostenere la cooperazione e l’assistenza volte all’attuazione del programma d’azione delle Nazioni Unite (ONU) per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti («UNPOA»).

(3)

In base alla strategia dell’UE sulle SALW, il sostegno dell’Unione all’attuazione dell’UNPOA comprenderà la raccolta e la distruzione delle SALW e delle munizioni in eccedenza, la sicurezza fisica e la gestione delle scorte delle SALW e delle relative munizioni, lo sviluppo di capacità per la marcatura, la registrazione e il rintracciamento, lo sviluppo di capacità in fatto di controllo dell’esportazione di armi, lo sviluppo delle capacità di contrasto nella lotta al traffico illegale e il sostegno al monitoraggio degli embarghi e al rintracciamento delle armi sviate.

(4)

Per quanto riguarda il Medio Oriente e l’Africa settentrionale, la strategia dell’UE sulle SALW rileva che l’Unione continuerà a sostenere lo sviluppo delle capacità dei servizi di contrasto e delle forze di sicurezza locali per quanto riguarda la sicurezza fisica e la gestione delle scorte, la distruzione delle eccedenze nonché la documentazione e il rintracciamento delle SALW illegali.

(5)

Secondo l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’ONU, varata il 25 settembre 2015, la lotta contro il commercio illegale di SALW è necessaria per il conseguimento di molti obiettivi, tra cui quelli riguardanti la pace, la giustizia e istituzioni solide, la riduzione della povertà, la crescita economica, la salute, la parità di genere e la sicurezza delle città e delle comunità.

(6)

Nell’Agenda per il disarmo dal titolo dal titolo «S ecuring Our Common Future» (Assicurare il nostro futuro comune), avviata il 24 maggio 2018, il segretario generale dell’ONU chiede un approccio inclusivo, integrato e partecipativo al controllo delle armi di piccolo calibro a livello nazionale e, in alcune situazioni, a livello subregionale.

(7)

Alla terza conferenza dell’ONU di revisione dei progressi compiuti nell’attuazione dell’UNPOA, tenutasi nel giugno 2018, gli Stati membri dell’ONU si sono impegnati a rafforzare, se del caso, i partenariati e la cooperazione a tutti i livelli per prevenire e combattere il commercio illegale di SALW, in particolare —sul controllo delle frontiere, sulla sicurezza e la gestione delle scorte, sulla distruzione e lo smaltimento, sulla marcatura, la registrazione e il rintracciamento, nonché sull’intermediazione illecita. Anche gli Stati membri dell’ONU si sono impegnati a rafforzare la cooperazione con le pertinenti organizzazioni subregionali e regionali al fine di consolidare l’attuazione dell’UNPOA e dello strumento internazionale per il rintracciamento.

(8)

La Lega degli Stati arabi (LSA) è un’organizzazione regionale che riunisce tutti i paesi arabi, allo scopo di promuovere e rafforzare la cooperazione tra i suoi membri.

(9)

Nel 2016 l’Unione e la LSA hanno istituito il dialogo strategico UE-LSA e formato una serie di gruppi di lavoro.

(10)

Il gruppo di lavoro del dialogo strategico in materia di armi di distruzione di massa e controllo delle armi ha definito i settori prioritari per una cooperazione possibile e concreta.

(11)

Con la decisione (PESC) 2018/1789 del Consiglio (1), l’Unione ha sostenuto la prima fase di un progetto a sostegno della lotta contro il commercio illegale e la proliferazione di SALW negli Stati membri della LSA e ora desidera sostenere la seconda fase di tale progetto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Al fine di sostenere gli Stati membri della Lega degli Stati arabi (LSA) nella loro attuazione nazionale del programma d’azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti («UNPOA») e dello strumento internazionale per il rintracciamento, l’Unione perseguirà i seguenti obiettivi:

sviluppare in modo sostenibile la capacità nazionale degli Stati membri della LSA di lottare contro la proliferazione illegale di armi leggere e di piccolo calibro (SALW), combattere il terrorismo e potenziare la sicurezza in situazioni postbelliche, nel pieno rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani;

sviluppare in modo sostenibile la capacità regionale della LSA di affrontare le stesse sfide;

rafforzare il controllo nazionale degli Stati membri della LSA in materia di SALW nelle fasi cruciali del loro ciclo di vita;

potenziare lo scambio delle migliori prassi e degli insegnamenti tratti.

2.   Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’Unione sostiene, mediante la presente decisione, azioni concernenti i seguenti settori:

controllo internazionale dei trasferimenti di SALW (lotta contro i flussi illegali di armi);

identificazione e smantellamento delle fonti di armi di piccolo calibro illegali (sviluppo delle capacità dei servizi di contrasto);

altre misure relative al controllo delle armi di piccolo calibro, tra cui la gestione delle scorte, il controllo dei relativi rifornimenti e la sicurezza;

disarmo, smobilitazione e reinserimento;

comunicazione di informazioni pertinenti alle SALW illegali e potenziamento del controllo delle SALW.

3.   Una descrizione dettagliata del progetto di cui ai paragrafi 1 e 2 è riportata nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2.   L’esecuzione tecnica del progetto di cui all’articolo 1 è a cura dell’Inchiesta sulle armi di piccolo calibro (Small Arms Survey — «SAS»), rappresentata dal Graduate Institute of International and Development Studies (Istituto di alti studi internazionali e dello sviluppo), con l’assistenza dell’Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) e dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e in stretta cooperazione con il segretariato della LSA.

3.   La SAS, assistita da Interpol e OMD, svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine, l’alto rappresentante definisce le necessarie modalità con la SAS.

Articolo 3

1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto finanziato dall’Unione di cui all’articolo 1 è pari a 5 991 726 EUR.

2.   Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell’Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, conclude il necessario accordo con la SAS. L’accordo stabilisce che la SAS deve assicurare al contributo dell’Unione una visibilità corrispondente alla sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà incontrate e della data di conclusione dell’accordo.

Articolo 4

1.   L’alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla base di rapporti periodici trimestrali stilati dalla SAS.

2.   La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all’articolo 1.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2.   La presente decisione cessa di produrre effetti decorsi trentasei mesi dalla data di conclusione dell’accordo di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dalla data della sua entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

S. KUSTEC


(1)  Decisione (PESC) 2018/1789 del Consiglio, del 19 novembre 2018, a sostegno della lotta contro il commercio illegale e la proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro negli Stati membri della Lega degli Stati arabi (GU L 293 del 20.11.2018, pag. 24).


ALLEGATO

DOCUMENTO DI PROGETTO

Progetto a sostegno della lotta contro il commercio illegale e la proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro negli Stati membri della Lega degli Stati arabi (Seconda fase, 2021-2024) — HR(2021) 125

Contesto

Il progetto (seconda fase del progetto UE-LSA) muoverà dalle precedenti iniziative intraprese dalla Lega degli Stati arabi (LSA) e dall'Unione, incluse quelle avviate durante la prima fase del progetto (2019-2021), per assistere gli Stati membri della LSA nella lotta contro le armi leggere e di piccolo calibro ("SALW") illegali nella regione araba. (1)

Il gruppo di lavoro del dialogo strategico UE-LSA in materia di armi di distruzione di massa, SALW e controllo delle armi ha definito i settori prioritari per una possibile cooperazione concreta. La prima fase del progetto UE-LSA ha potenziato lo scambio delle migliori prassi e degli insegnamenti tratti in tali settori attraverso una serie di riunioni regionali e subregionali. Ha inoltre fornito agli Stati membri della LSA una formazione pratica destinata a sviluppare in modo sostenibile la capacità nazionale e regionale (della LSA) di affrontare le sfide poste dalle SALW illegali, in modo particolare nei settori prioritari.

Nel periodo precedente la pandemia da SARS-CoV-2 si sono tenuti la riunione iniziale (Cairo, giugno 2019) e il primo seminario subregionale (Abu Dhabi, febbraio 2020) del progetto. Sono inoltre state condotte tre missioni di valutazione delle esigenze, nel novembre-dicembre 2019, che hanno posto le basi per i programmi di formazione nei paesi svoltisi ad Abu Dhabi, Emirati arabi uniti, e a Rabat, Marocco, nel gennaio e febbraio 2020.

Con l'inizio della pandemia, nel marzo 2020, le attività di formazione del progetto si sono svolte online. Al 30 aprile 2021, nell'ambito del progetto erano state effettuate attività di formazione online destinate a sei Stati membri della LSA, con ulteriori attività di formazione online, comprese formazioni di aggiornamento, previste per maggio-giugno 2021. Erano state inoltre avviate discussioni per far sì che il secondo seminario subregionale (finale) e la riunione regionale conclusiva del progetto si tenessero, in formato online, prima della conclusione della prima fase, il 31 luglio 2021.

I funzionari degli Stati membri della LSA che hanno partecipato a riunioni di progetto e a programmi di formazione hanno costantemente riferito di essere notevolmente soddisfatti di tali eventi; una percentuale elevata di partecipanti a programmi di formazione ha affermato che intende utilizzare le informazioni e le competenze acquisite durante il programma nel proprio lavoro quotidiano.

La seconda fase del progetto consoliderà e rafforzerà le basi poste durante la prima fase del progetto. Le iniziative di sviluppo delle capacità avviate nella prima fase saranno portate avanti, estese e rafforzate per assicurare la sostenibilità a lungo termine. Gli Stati membri della LSA cui non è stata impartita alcuna formazione nella prima fase del progetto possono riceverla nella seconda fase. Gli Stati membri della LSA che desiderano potenziare le capacità acquisite durante la prima fase riceveranno il sostegno necessario nella seconda fase. Inoltre, nell'ambito del progetto saranno organizzati per la prima volta eventi di formazione a livello regionale grazie ai quali gli Stati membri della LSA potranno rafforzare la capacità nazionale di formazione in materia di controllo delle SALW (eventi di formazione dei formatori).

Resta essenziale ridurre e sradicare le armi di piccolo calibro illegali nella regione araba per limitare tutte le forme di violenza e promuovere lo sviluppo sostenibile e la prosperità in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals — SDG) delle Nazioni Unite (ONU) sia nella regione araba che nelle regioni limitrofe, tra cui l'Europa. Più nello specifico, il progetto mira a rafforzare la capacità degli Stati membri della LSA di attuare il programma d'azione dell'ONU per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti (UN Programme of Action — UNPOA) e lo strumento internazionale per il rintracciamento (International Tracing Instrument — ITI) conformemente alle priorità e alle esigenze individuate dagli Stati membri della LSA.

Il quadro normativo del progetto comprende anche l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in particolare l'obiettivo 16.4, e la risoluzione 2370 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite intesa a impedire l'acquisizione di armi da parte dei terroristi. Al tempo stesso, il progetto esprime concretamente l'impegno, contenuto nella dichiarazione del vertice UE-LSA tenutosi a Sharm el Sheikh il 25 febbraio 2019, a intraprendere un'azione concertata contro il traffico illegale di armi.

In funzione delle preferenze espresse dallo Stato membro della LSA ospitante, anche il protocollo dell'ONU sulle armi da fuoco e il trattato sul commercio delle armi potrebbero fungere da punti di riferimento per le iniziative di sviluppo delle capacità connesse al progetto (controllo delle esportazioni/importazioni, prevenzione dello sviamento, ecc.).

Obiettivi del progetto e sostenibilità a lungo termine

Come nella prima fase, l'obiettivo alla base della seconda fase del progetto è rafforzare in modo sostenibile la capacità degli Stati membri della LSA di attuare l'UNPOA e l'ITI, anche allo scopo di combattere le armi di piccolo calibro illegali e il terrorismo, conformemente alle priorità e alle esigenze individuate dagli Stati membri della LSA. Per raggiungere tale traguardo il progetto si pone i seguenti obiettivi principali:

a)

sviluppare in modo sostenibile la capacità nazionale degli Stati membri della LSA di lottare contro la proliferazione illegale di SALW, combattere il terrorismo e potenziare la sicurezza in situazioni di post-conflitto;

b)

sviluppare in modo sostenibile la capacità regionale della LSA di affrontare le stesse sfide;

c)

rafforzare il controllo nazionale da parte degli Stati membri della LSA in materia di SALW nelle fasi cruciali del loro ciclo di vita; e

d)

potenziare lo scambio delle migliori prassi e degli insegnamenti tratti.

Dalle consultazioni con gli Stati membri della LSA emerge che questi ultimi chiedono assistenza e sostegno in settori specifici, soprattutto sullo sviluppo delle capacità nazionali di combattere i flussi di armi illegali (per ulteriori dettagli vedasi la sezione successiva). Tutte le componenti del progetto sono di fatto ideate per fare in modo che il progetto consenta ai beneficiari previsti — ossia istituzioni e funzionari pubblici degli Stati membri della LSA, così come il segretariato della Lega stessa (dipartimento per il disarmo e il controllo delle armi) — di conseguire una capacità sostenibile.

Descrizione dell'azione

Il progetto dell'Unione volto a combattere il commercio illecito di SALW negli Stati membri della LSA (seconda fase, 2021-2024) è congegnato in modo da rispondere alle esigenze espresse dagli Stati membri della LSA nei settori prioritari elencati in appresso.

Settore 1

Controllo internazionale dei trasferimenti di SALW (lotta contro i flussi illegali di armi)

1.1.

Autorizzazione e controllo in materia di esportazioni, importazioni e transito (valutazione del rischio, ecc.)

1.2.

Prevenzione dello sviamento di SALW verso destinatari non autorizzati

1.3.

Individuazione di SALW e delle loro parti nel corso delle ispezioni delle merci e dei carichi trasportati (metodi, tecniche e attrezzature per le ispezioni, ecc.)

Settore 2

Identificazione e smantellamento delle fonti di armi di piccolo calibro illegali (sviluppo delle capacità dei servizi di contrasto)

2.1.

Controllo delle frontiere terrestri, aeree e marittime, compreso il trasferimento di tecnologie

2.2.

Marcatura, registrazione e rintracciamento

2.3.

Ulteriori tecniche e metodi per le indagini e le ispezioni in materia di armi (uso di informazioni balistiche, identificazione/smantellamento delle rotte e dei metodi del traffico, ecc.)

Settore 3

Altre misure di controllo delle armi di piccolo calibro

3.1.

Sicurezza e gestione delle scorte

Settore 4. Disarmo, smobilitazione e reinserimento (DDR)

4.1.

Scambio di competenze, migliori prassi e insegnamenti tratti in materia di DDR

4.2.

Assistenza nella progettazione dei programmi nazionali in materia di DDR

4.3.

Altre forme di sostegno agli Stati membri della LSA nella fase post-conflitto

Va osservato che questa componente, pur richiesta da alcuni Stati membri della LSA, è stata nel complesso oggetto di minor interesse rispetto agli altri settori elencati nella presente sezione e per questo non costituisce la componente principale del progetto.

Settore 5

Comunicazione di informazioni pertinenti alle SALW illegali e potenziamento del controllo delle SALW

5.1.

Valutazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri della LSA; consulenza per eventuali modifiche e revisioni

5.2.

Traduzione in arabo di ricerche, studi pubblicati e altri documenti pertinenti

Per rispondere alle esigenze di cui sopra il progetto includerà gli elementi in seguito indicati.

1.

Coordinamento regionale: riunione di avvio al Cairo

2.

Coordinamento regionale: due seminari regionali

3.

Coordinamento regionale: riunione conclusiva al Cairo

4.

Formazione nazionale

5.

Formazione regionale

6.

Sostegno al progetto per lo sviluppo di programmi di formazione nazionali

7.

Facilitazione del progetto per le operazioni sul campo nazionali congiunte

8.

Comunicazione di informazioni in arabo

9.

Riunioni di coordinamento del progetto

10.

Monitoraggio e valutazione del progetto (compreso un audit finanziario)

1.   Coordinamento regionale: riunione di avvio al Cairo

1.1.

Obiettivo: sensibilizzare al progetto; discutere la prima fase e individuare gli insegnamenti pertinenti per la seconda fase; gettare le basi per le attività della seconda fase (rafforzamento dei contatti con gli Stati membri della LSA, individuazione delle priorità nazionali specifiche e avvio della pianificazione delle attività della seconda fase, incluse le attività di formazione) (settori prioritari da 1 a 5).

1.2.

Attività: riunione di avvio di tre giorni presso la sede della LSA al Cairo in cui saranno affrontati tutti gli aspetti del progetto (settori prioritari da 1 a 5), rivolta agli alti funzionari degli Stati membri della LSA nonché al personale della LSA responsabile delle questioni connesse al progetto.

1.3.

Risultati dell'azione: predisposizione di presentazioni dettagliate in cui saranno affrontati tutti gli aspetti del progetto; individuazione degli insegnamenti pertinenti per la seconda fase; rafforzamento dei contatti con gli Stati membri della LSA; individuazione delle priorità nazionali specifiche; avvio della pianificazione della seconda fase; elaborazione di una relazione di sintesi della riunione.

2.   Coordinamento regionale: due seminari regionali

2.1.

Obiettivo: potenziare lo scambio delle migliori prassi e degli insegnamenti tratti avviato nella prima fase del progetto e individuare le priorità nazionali e regionali nei settori connessi al progetto (settori prioritari da 1 a 5).

2.2.

Attività: due seminari di quattro giorni da tenersi in varie capitali arabe (date indicative: primo semestre del 2022, ultimo semestre del 2023). Tra i possibili temi da affrontare: la legislazione nazionale in materia di controllo delle armi (settore prioritario 5.1) e temi trattati nell'ambito del ciclo di riunioni UNPOA-ITI.

2.3.

Risultati dell'azione: scambio delle migliori prassi e degli insegnamenti tratti nei settori connessi al progetto; individuazione delle priorità nazionali e regionali negli stessi settori; elaborazione di una relazione di sintesi dei seminari.

3.   Coordinamento regionale: riunione conclusiva al Cairo

3.1.

Obiettivo: valutare la seconda fase del progetto e programmare la futura cooperazione (settori prioritari da 1 a 5).

3.2.

Attività: riunione di due giorni presso la sede della LSA al Cairo al termine del progetto, rivolta agli alti funzionari degli Stati membri della LSA nonché al personale della LSA responsabile delle questioni connesse al progetto.

3.3.

Risultati dell'azione: discussione e valutazione della seconda fase del progetto; elaborazione dei programmi di futura cooperazione sul controllo delle armi di piccolo calibro; elaborazione di una relazione di sintesi della riunione.

4.   Formazione nazionale

4.1.

Obiettivo: sviluppare capacità sostenibili di controllo delle armi di piccolo calibro nello Stato membro della LSA ospitante in funzione delle sue priorità ed esigenze (settori prioritari da 1 a 4).

4.2.

Attività: fino a 154 giorni di formazione nazionale, per ciascuna agenzia di attuazione, comprensiva di un ventaglio di potenziali programmi che gli Stati membri della LSA possono selezionare in base alle loro priorità ed esigenze e confermare mediante comunicazione ufficiale al segretariato della Lega stessa (cfr. i seguenti punti da a) a d)). Dei 154 giorni di formazione nazionale, 94 saranno erogati online e 60 nel paese (ad esempio, 12 eventi di 5 giorni).

Nel dare seguito a specifiche richieste di formazione, le agenzie di attuazione, in collaborazione con il segretariato della LSA, daranno la precedenza ai contatti a distanza con i governi della Lega stessa (telefono, e-mail e videoconferenze online).

Nell'ambito dell'offerta formativa nazionale, le agenzie di attuazione proporranno le seguenti tipologie di programmi (elenco non esaustivo):

a)

corsi introduttivi di una durata compresa fra 2 e 5 giorni (online);

b)

eventi di formazione a livello nazionale a integrazione degli eventi tenuti nel corso della prima fase, ad esempio:

ripetizione dei corsi per nuovi gruppi di partecipanti;

corsi di aggiornamento;

corsi di approfondimento su temi specifici (3-5 giorni) o su una serie più ampia di argomenti (più di 5 giorni); e

corsi specializzati destinati a un pubblico particolare (ad esempio, un corso di logistica per i funzionari che gestiscono scorte di armi e munizioni);

c)

corsi per il nuovo personale (approfondimenti, della durata di 10 giorni o più, per i funzionari che assumono responsabilità connesse alle SALW); e

d)

programmi di formazione nei paesi presso uno Stato della LSA diverso dallo Stato beneficiario in caso di impossibilità a recarsi in quest'ultimo (2 eventi di 5 giorni ciascuno, compresi trasporto, vitto e alloggio dei partecipanti).

Se del caso, il progetto applicherà un sistema di apprendimento (ibrido) misto alle proprie attività formative, combinando l'utilizzo di risorse online e formazione sia in presenza che online.

4.3.

Risultati dell'azione: l'impatto degli eventi formativi nazionali sarà valutato, al termine dell'evento e diversi mesi dopo l'evento, per determinare in quale misura siano stati raggiunti gli obiettivi del progetto in termini di sviluppo delle capacità.

5.   Formazione regionale

5.1.

Obiettivo: sviluppare capacità sostenibili di controllo delle armi di piccolo calibro negli Stati membri della LSA partecipanti, compresa la capacità formativa (settori prioritari da 1 a 4).

5.2.

Attività: fino a 40 giorni di formazione in presenza, per ciascuna agenzia di attuazione, di cui possono beneficiare contemporaneamente partecipanti provenienti da diversi Stati membri della LSA, inclusi eventi di formazione dei formatori (4 eventi di 5 o 10 giorni ciascuno, per ciascuna agenzia di attuazione, tenuti in uno Stato membro della Lega stessa).

Se del caso, il progetto applicherà un sistema di apprendimento (ibrido) misto alle proprie attività formative, combinando l'utilizzo di risorse online e formazione sia in presenza che online.

5.3.

Risultati dell'azione: l'impatto degli eventi formativi regionali sarà valutato, al termine dell'evento e svariati mesi dopo l'evento, per determinare in quale misura siano stati raggiunti gli obiettivi del progetto in termini di sviluppo delle capacità.

6.   Sostegno al progetto per lo sviluppo di programmi di formazione nazionali

6.1.

Obiettivo: rafforzare la titolarità nazionale e la sostenibilità a lungo termine degli eventi di formazione nell'ambito del progetto (settori prioritari da 1 a 4).

6.2.

Attività: laddove richiesto, le agenzie di attuazione sosterranno lo sviluppo di programmi di formazione nazionali mettendo a disposizione competenze e documentazione pertinenti.

6.3.

Risultati dell'azione: l'impatto del sostegno al progetto per lo sviluppo di programmi di formazione nazionali sarà valutato al termine dell'intervento e svariati mesi dopo il suo completamento.

7.   Facilitazione del progetto per le operazioni sul campo nazionali congiunte

7.1.

Obiettivo: testare e rafforzare l'efficace recepimento delle informazioni fornite durante gli eventi di formazione UE-LSA, consolidando in tal modo la sostenibilità a lungo termine della formazione nell'ambito del progetto (settori prioritari da 1 a 4).

7.2.

Attività: il progetto faciliterà la preparazione, la conduzione e l'analisi di due operazioni sul campo congiunte, svolte su base volontaria dalle forze di sicurezza nazionali degli Stati membri della LSA. La preparazione e l'analisi delle operazioni sul campo congiunte saranno guidate dalle agenzie di attuazione e realizzate online (due eventi di due giorni, con copertura dei costi del servizio di interpretazione in arabo, inglese e francese per ciascun evento). Gli Stati della LSA partecipanti avranno la responsabilità operativa e finanziaria per quanto riguarda lo svolgimento delle operazioni sul campo congiunte.

7.3.

Risultati dell'azione: l'impatto delle operazioni sul campo congiunte sarà valutato al termine dell'intervento e svariati mesi dopo il suo completamento.

8.   Comunicazione di informazioni in arabo

8.1.

Obiettivo: soddisfare le esigenze degli Stati membri della LSA in materia di informazioni indipendenti e affidabili in lingua araba sulle armi di piccolo calibro e sulla violenza armata (settore prioritario 5).

8.2.

Attività: traduzione in arabo di pubblicazioni e documenti chiave (relazioni pubblicate, linee guida sulle migliori pratiche ecc.). Tra gli esempi potrebbero figurare i nuovi documenti dell'UE sulle SALW, un manuale della SAS sul controllo delle armi di piccolo calibro attento alle problematiche di genere e il capitolo "Sicurezza" della relazione annuale dell'OMD sul commercio illecito.

8.3.

Risultati dell'azione: tra i risultati specifici rientrano la traduzione di importanti libri, relazioni, documenti di riflessione e altra documentazione relativa alle armi di piccolo calibro, nonché la produzione di podcast e post su blog in arabo. Nel complesso, l'azione porterà a un significativo aumento della disponibilità di informazioni indipendenti e affidabili in lingua araba sulle armi di piccolo calibro e la violenza armata, in base alle fondamenta poste nella prima fase del progetto.

9.   Riunioni di coordinamento del progetto

9.1.

Obiettivo: garantire un coordinamento e una pianificazione ottimali del progetto.

9.2.

Attività: riunioni in presenza presso la sede centrale delle agenzie di attuazione a Bruxelles, Ginevra e Lione (tre riunioni in totale), affinché le tre agenzie e il segretariato della LSA possano incontrarsi per discutere delle sfide e delle priorità connesse al progetto, nonché dei piani e delle strategie di attuazione.

9.3.

Risultati dell'azione: elaborazione di una breve relazione che delinei le sfide e le priorità relative al progetto, nonché i piani e le strategie di attuazione (una relazione per ciascuna riunione).

10.   Monitoraggio e valutazione del progetto

10.1.

Obiettivo: accertarsi che il progetto abbia raggiunto i suoi obiettivi e che tutte le spese del progetto siano state effettuate conformemente al bilancio concordato.

10.2.

Attività: La seconda fase del progetto comprenderà una valutazione interna ed esterna dell'impatto del progetto. La valutazione interna sarà svolta dal personale del progetto con il sostegno dello specialista per il monitoraggio, la valutazione e l'apprendimento della SAS. Un consulente esterno svolgerà la valutazione esterna, recandosi a tal fine alla riunione conclusiva al Cairo, negli Stati LSA selezionati (quattro) e presso la sede centrale delle agenzie di attuazione. Il progetto comprenderà anche un audit finanziario in linea con i requisiti dell'Unione.

10.3.

Risultati dell'azione: completamento delle valutazioni interna ed esterna in merito all'impatto del progetto; completamento dell'audit finanziario.

Agenzie e partenariati di attuazione

La seconda fase del progetto sarà nuovamente attuata in partenariato con il segretariato della LSA nell'ambito del dialogo strategico UE-LSA sulle armi di distruzione di massa, sulle SALW e sul controllo delle armi. Nel luglio 2019 il segretariato della LSA ha ospitato al Cairo, in Egitto, la riunione di avvio della prima fase del progetto. Il personale del segretariato ha partecipato a due delle missioni di valutazione delle esigenze svolte nell'ambito del progetto nel novembre e dicembre del 2019, nonché al primo seminario subregionale del progetto, tenutosi nel febbraio 2020 ad Abu Dhabi, negli Emirati arabi uniti. Il forte e costante sostegno del segretariato della LSA resta essenziale per il buon proseguimento del progetto nella seconda fase.

Come nella prima fase del progetto, la Small Arms Survey (SAS), un programma associato del Graduate Institute of International and Development Studies (Istituto di alti studi internazionali e dello sviluppo) con sede a Ginevra, in Svizzera, sarà l'agenzia di attuazione capofila. Nell'attuazione della seconda fase, la SAS continuerà a basarsi sui contributi essenziali forniti dall'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) e dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD). L'OMD sarà responsabile primariamente per i settori prioritari 1 e 2.1 (controlli internazionali dei trasferimenti, compresi i controlli di frontiera), l'Interpol sarà responsabile per i settori 2.2 e 2.3 (sviluppo delle capacità dei servizi di contrasto) e la SAS per i settori 3 e 5 (sicurezza e gestione delle scorte, DDR e comunicazione di informazioni relative alle SALW).

Tale partenariato rappresenta un modello di cooperazione in materia di SALW. Il progetto si avvale delle conoscenze e delle competenze complementari di ciascuna agenzia di attuazione al fine di offrire un programma globale di sviluppo delle conoscenze e delle capacità che interessi le principali componenti dell'UNPOA e dell'ITI. In tal modo, il progetto traduce in risultati concreti i concetti di cooperazione internazionale e multilateralismo evidenziati in documenti quali l'UNPOA e la strategia dell'UE in materia di SALW, in particolare per quanto riguarda l'efficace attuazione dell'UNPOA e dell'ITI e il rafforzamento della sicurezza interregionale.

Nella misura necessaria, in coordinamento con il segretariato della LSA, la SAS subappalterà ad altre organizzazioni l'assistenza relativa ad altre componenti del progetto. In funzione delle esigenze e delle preferenze degli Stati membri della LSA partecipanti, potrebbero contribuire all'attuazione del progetto anche altre organizzazioni, comprese organizzazioni della società civile, nonché determinate agenzie specializzate della LSA.

Le agenzie di attuazione si coordineranno altresì con organizzazioni governative e non governative che operano negli Stati membri della LSA, nonché con eventuali programmi dell'Unione ivi presenti, per far sì che tutte le attività intraprese nel quadro del progetto sviluppino e integrino le iniziative esistenti. Il progetto fa leva sul sostegno fornito dall'Unione in questi ultimi anni allo sviluppo e all'attuazione del sistema di INTERPOL per la registrazione e la tracciabilità delle armi da fuoco illegali (iARMS), componente centrale dell'offerta formativa UE-LSA di INTERPOL.

Le agenzie di attuazione adotteranno inoltre misure adeguate per assicurare la visibilità del progetto in linea con gli orientamenti dell'Unione.

Durata

Per il progetto si prevede una durata di 36 mesi.


(1)  Decisione (PESC) 2018/1789 del Consiglio, del 19 novembre 2018, a sostegno della lotta contro il commercio illegale e la proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro negli Stati membri della Lega degli Stati arabi.