ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 339

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
24 settembre 2021


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2021/1701 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 settembre 2021, recante modifica del regolamento (UE) 2020/2222 per prorogare il periodo di validità dei certificati di sicurezza e delle licenze delle imprese ferroviarie che operano attraverso il collegamento fisso sotto la Manica ( 1 )

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/1702 della Commissione, del 12 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo elementi aggiuntivi e norme dettagliate del quadro di valutazione InvestEU

4

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/1703 della Commissione, del 13 luglio 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale contenuti in prodotti composti ( 1 )

29

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/1704 della Commissione, del 14 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali e doganali e che ne modifica gli allegati V e VI ( 1 )

33

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/1705 della Commissione, del 14 luglio 2021, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale ( 1 )

40

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/1706 della Commissione, del 14 luglio 2021, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova ( 1 )

56

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1707 della Commissione, del 22 settembre 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina

62

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1708 della Commissione, del 23 settembre 2021, che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2021 alcuni quantitativi riportati nel 2020 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio

65

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1709 della Commissione, del 23 settembre 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione per quanto riguarda le modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale ( 1 )

84

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2021/1710 del Consiglio, del 21 settembre 2021, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di una decisione che modifica gli allegati del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale

89

 

*

Decisione (UE) 2021/1711 della Commissione, del 23 settembre 2021, relativa alla nomina dei membri del comitato che assiste la Commissione nella selezione dei candidati per l'esercizio delle funzioni di membri di corti o tribunali internazionali per gli investimenti

123

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

24.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 339/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/1701 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 settembre 2021

recante modifica del regolamento (UE) 2020/2222 per prorogare il periodo di validità dei certificati di sicurezza e delle licenze delle imprese ferroviarie che operano attraverso il collegamento fisso sotto la Manica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Perché sia assicurata la connettività tra l’Unione e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») dopo la fine del periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (2), nonché la continuità delle attività delle imprese ferroviarie stabilite nel Regno Unito e titolari di una licenza rilasciata dal Regno Unito che operano attraverso il collegamento fisso sotto la Manica, il regolamento (UE) 2020/2222 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha prorogato fino al 30 settembre 2021 il periodo di validità delle licenze rilasciate dal Regno Unito a norma della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) alle imprese ferroviarie stabilite nel suo territorio, come pure quello dei certificati di sicurezza rilasciati a tali imprese a norma della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) dalla commissione intergovernativa istituita ai sensi dell’articolo 10 del trattato tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Repubblica francese relativo alla costruzione e all’esercizio, da parte di concessionarie private, di un collegamento fisso sotto la Manica, firmato a Canterbury il 12 febbraio 1986 («trattato di Canterbury»).

(2)

La decisione (UE) 2020/1531 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) autorizza la Francia e il Regno Unito a concludere un accordo internazionale che integri il trattato di Canterbury per quanto riguarda l’applicazione delle norme di sicurezza ferroviaria al collegamento fisso sotto la Manica. Tuttavia, tale accordo non è stato ancora concluso né è probabile che sia concluso a breve.

(3)

In tali circostanze, la Francia sta negoziando con il Regno Unito un accordo transfrontaliero ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda i certificati di sicurezza. La Francia ha già negoziato un tale accordo per quanto concerne le licenze delle imprese ferroviarie, come notificato alla Commissione il 1o giugno 2021 ed autorizzato dalla Commissione il 20 agosto 2021. Le procedure interne previste dal diritto francese e da quello del Regno Unito per l’applicazione provvisoria o l’entrata in vigore di tali accordi dovrebbero concludersi sei mesi dopo la scadenza, il 30 settembre 2021, delle misure di cui al regolamento (UE) 2020/2222.

(4)

A meno che il periodo di validità delle licenze e dei certificati di sicurezza non sia prorogato in modo da consentire la negoziazione di un accordo transfrontaliero per quanto riguarda i certificati di sicurezza, fatta salva la valutazione che deve essere effettuata e la decisione di esecuzione che deve essere adottata dalla Commissione a norma dell’articolo 14 della direttiva 2012/34/UE, e l’applicazione provvisoria o la conclusione dell’accordo transfrontaliero per quanto riguarda i certificati di sicurezza e dell’accordo transfrontaliero per quanto concerne le licenze, le attività delle imprese ferroviarie interessate attraverso collegamento fisso sotto la Manica cesseranno il 30 settembre 2021. Ciò causerebbe perturbazioni significative nel trasporto di passeggeri e merci tra l’Unione e il Regno Unito.

(5)

Rientra pertanto nell’interesse dell’Unione prorogare il periodo di validità di tali certificati e licenze fino al 31 marzo 2022 modificando il regolamento (UE) 2020/2222.

(6)

Considerata l’urgenza dovuta alla scadenza delle misure di cui al regolamento (UE) 2020/2222, è opportuno ammettere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(7)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire prorogare il periodo di validità dei certificati di sicurezza e delle licenze delle imprese ferroviarie che operano attraverso il collegamento fisso sotto la Manica oltre la fine del periodo di transizione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(8)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che esso entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2020/2222 è così modificato:

1)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«2.   I certificati di sicurezza di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), rimangono validi per quindici mesi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.»;

b)

al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«3.   Le licenze di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), rimangono valide per quindici mesi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.»;

2)

all’articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il presente regolamento cessa di applicarsi il 31 marzo 2022.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

G. DOVŽAN


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 15 settembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 settembre 2021.

(2)  Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).

(3)  Regolamento (UE) 2020/2222 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, relativo a determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione all’infrastruttura transfrontaliera che collega l’Unione e il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 43).

(4)  Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

(5)  Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).

(6)  Decisione (UE) 2020/1531 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2020, che autorizza la Francia a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale che integra il trattato tra la Francia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo alla costruzione e all’esercizio del collegamento fisso sotto la Manica da parte di concessionari privati (GU L 352 del 22.10.2020, pag. 4).


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

24.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 339/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1702 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2021

che integra il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo elementi aggiuntivi e norme dettagliate del quadro di valutazione InvestEU

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Le proposte di operazioni di finanziamento e di investimento presentate dai partner esecutivi per ottenere la copertura della garanzia dell’Unione nel quadro del Fondo InvestEU sono valutate dal comitato per gli investimenti a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/523.

(2)

Il comitato per gli investimenti effettua la valutazione e la verifica delle operazioni di finanziamento e di investimento proposte facendo riferimento a un quadro di indicatori, compilato dal partner esecutivo a norma dell’articolo 22, paragrafo 2, del predetto regolamento, che garantisce una valutazione indipendente, trasparente e armonizzata delle proposte.

(3)

A norma dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/523, il quadro di valutazione degli indicatori comprende i seguenti sette pilastri: il contributo dell’operazione agli obiettivi delle politiche dell’UE, la descrizione dell’addizionalità, i fallimenti del mercato o la situazione di investimento subottimale che l’operazione mira ad affrontare, il contributo finanziario e tecnico del partner esecutivo, l’impatto dell’operazione, il profilo finanziario dell’operazione e gli indicatori complementari.

(4)

Per garantire che il comitato per gli investimenti possa effettuare una valutazione indipendente, trasparente e armonizzata delle richieste di utilizzo della garanzia dell’Unione, è opportuno stabilire i diversi elementi, indicatori e sottoindicatori da fornire per ciascun pilastro, nonché i criteri di attribuzione del punteggio e le relative ponderazioni che i partner esecutivi devono utilizzare per valutare le operazioni di finanziamento o di investimento proposte.

(5)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le norme dettagliate che i partner esecutivi devono seguire per compilare il quadro di indicatori, di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/523, così da consentire al comitato per gli investimenti del programma InvestEU di effettuare una valutazione indipendente, trasparente e armonizzata delle richieste di utilizzo della garanzia dell’Unione, sono stabilite nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30.


ALLEGATO

1.   Principi generali

Il comitato per gli investimenti istituito a norma dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (il «regolamento InvestEU») utilizza un quadro di indicatori (il «quadro di valutazione InvestEU») per valutare le operazioni di finanziamento e di investimento proposte dai partner esecutivi per l’ottenimento della copertura della garanzia dell’Unione. Nel quadro dell’esame di cui all’articolo 24, paragrafo 1, e a norma dell’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento InvestEU, il comitato per gli investimenti utilizza il quadro di valutazione InvestEU per effettuare una valutazione indipendente, trasparente e armonizzata delle domande di utilizzo della garanzia dell’Unione per le operazioni di finanziamento e di investimento proposte dai partner esecutivi.

Il quadro di valutazione InvestEU è compilato dal partner esecutivo che presenta al comitato per gli investimenti la proposta di operazione di finanziamento o di investimento (2), comprese le operazioni quadro (3). Il livello di dettaglio da presentare per ciascuno dei pilastri sarà diverso per le singole operazioni di finanziamento e di investimento e per le operazioni quadro. Nel caso di queste ultime, possono essere fornite stime globali, quali il tipo di intermediari finanziari, il numero stimato e il tipo di destinatari finali, l’entità media dei finanziamenti da fornire ai destinatari finali e l’impatto stimato dell’operazione quadro.

1.1.   Contenuto del quadro di valutazione InvestEU

A norma dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento InvestEU, il quadro di valutazione InvestEU comprende i seguenti elementi:

a)

presentazione dell’operazione di finanziamento o di investimento, includendo il relativo nome, il destinatario finale, per le operazioni dirette, o l’intermediario/gli intermediari finanziario/i (se noto, il nome dell’intermediario finanziario; in caso contrario, almeno il tipo) per le operazioni intermediate, il paese/i paesi di attuazione e una breve descrizione dell’operazione di finanziamento o di investimento;

b)

pilastro 1 — Contributo dell’operazione di finanziamento o di investimento agli obiettivi delle politiche dell’Unione;

c)

pilastro 2 — Descrizione dell’addizionalità dell’operazione di finanziamento o di investimento;

d)

pilastro 3 — Fallimenti del mercato o situazione di investimento subottimale che l’operazione di finanziamento o di investimento intende affrontare;

e)

pilastro 4 — Contributo finanziario e tecnico del partner esecutivo;

f)

pilastro 5 — Impatto dell’operazione di finanziamento o di investimento;

g)

pilastro 6 — Profilo finanziario dell’operazione di finanziamento o di investimento;

h)

pilastro 7 — Indicatori complementari.

1.2.   Valutazione dei pilastri

Ad ogni operazione di finanziamento o di investimento presentata al comitato per gli investimenti il partner esecutivo attribuisce un punteggio per i pilastri 3, 4 e 5 ed effettua una valutazione mediante indicatori qualitativi o quantitativi senza punteggio per i pilastri 1, 2, 6 e 7.

Il punteggio dei pilastri 3, 4 e 5 utilizza la seguente scala. La stessa scala è utilizzata per gli indicatori e i sottoindicatori con punteggio.

Punti

Punteggio

1

Abbastanza buono

2

Buono

3

Molto buono

4

Eccellente

Data la natura del relativo ambito, ogni pilastro con punteggio è valutato singolarmente e i singoli punteggi non sono aggregati in una valutazione unica. Se i pilastri sono valutati mediante indicatori e sottoindicatori specifici, nel calcolo del punteggio del pertinente pilastro si tiene conto della ponderazione di detti indicatori e sottoindicatori (moltiplicando il pertinente numero di punti per la pertinente ponderazione) (4).

I partner esecutivi motivano ciascun punteggio attribuito, sulla base del metodo descritto nella pertinente appendice e di altri elementi pertinenti inclusi nel regolamento InvestEU, negli orientamenti per gli investimenti (5), nei documenti di orientamento della Commissione quali gli orientamenti sulla verifica della sostenibilità (6) e la metodologia di monitoraggio del clima e dell’ambiente (7).

Nel valutare le operazioni di finanziamento o di investimento il comitato per gli investimenti attribuisce pari importanza a ciascun pilastro, a prescindere dal fatto che il singolo pilastro presenti un punteggio numerico o sia costituito da indicatori qualitativi e quantitativi senza punteggio.

A norma dell’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento InvestEU, la valutazione fornita dal partner esecutivo non è vincolante per il comitato per gli investimenti.

1.3.   Pubblicazione del quadro di valutazione InvestEU

A norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento InvestEU, il pertinente quadro di valutazione InvestEU è pubblicato sul sito web InvestEU dopo la firma della corrispondente operazione di finanziamento o di investimento tra il partner esecutivo e l’intermediario finanziario o il destinatario finale, se del caso. In caso di operazioni quadro, il quadro di valutazione InvestEU è pubblicato dopo la firma del primo sottoprogetto.

Nel presentare la richiesta di copertura della garanzia dell’Unione al comitato per gli investimenti il partner esecutivo presenta il quadro di valutazione InvestEU con informazioni complete su tutti i pilastri. Il quadro di valutazione InvestEU deve contenere la giustificazione della valutazione conformemente ai pilastri da 1 a 6, tra cui i pertinenti indicatori, e agli indicatori del pilastro 7. Pertanto il quadro di valutazione InvestEU sottoposto al comitato indipendente può contenere informazioni sensibili o riservate che non possono essere pubblicate.

Entro 10 giorni lavorativi dalla data della firma dell’operazione di finanziamento o di investimento o del primo sottoprogetto nel caso di operazioni quadro, il partner esecutivo presenta al segretariato del comitato per gli investimenti la versione pubblica del quadro di valutazione InvestEU contenente la descrizione dei pilastri da 1 a 5 e degli indicatori del pilastro 7, che è pubblicata. Detta versione pubblica del quadro di valutazione InvestEU non contiene informazioni commerciali sensibili o riservate. Poiché il profilo finanziario dell’operazione di finanziamento o di investimento comporta informazioni sensibili sotto il profilo commerciale, non devono essere fornite informazioni sul pilastro 6 nella versione pubblica del quadro di valutazione InvestEU.

2.   Il quadro di valutazione InvestEU

2.1.   Pilastro 1 — Contributo dell’operazione di finanziamento o di investimento agli obiettivi delle politiche dell’Unione

Nell’ambito del pilastro 1, il partner esecutivo indica la misura in cui l’operazione di finanziamento o di investimento contribuisce alle aree ammissibili a InvestEU, conformemente all’allegato II del regolamento InvestEU, agli orientamenti sugli investimenti e alle condizioni del pertinente prodotto finanziario. Per quanto riguarda il comparto degli Stati membri, ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento InvestEU, la valutazione include gli obiettivi politici stabiliti nel pertinente accordo di contribuzione.

Le operazioni di finanziamento e di investimento devono rientrare almeno in un’area ammissibile dell’ambito di intervento appropriato del pertinente prodotto finanziario.

2.2.   Pilastro 2 — Descrizione dell’addizionalità dell’operazione di finanziamento o di investimento

Nell’ambito del pilastro 2 il partner esecutivo spiega in che modo l’operazione di finanziamento o di investimento si aggiunge a fonti private o ad un sostegno esistente proveniente da altre fonti pubbliche, o a entrambi. In particolare, il partner esecutivo dimostra che l’operazione di finanziamento o di investimento soddisfa almeno una delle caratteristiche elencate nell’allegato V, sezione A, punto 2, secondo paragrafo, lettere da a) a f), del regolamento InvestEU (cfr. appendice 1).

2.3.   Pilastro 3 — Fallimenti del mercato o situazione di investimento subottimale che l’operazione di finanziamento o di investimento intende affrontare

Nell’ambito del pilastro 3 il partner esecutivo indica il fallimento/i fallimenti del mercato e la situazione/le situazioni di investimento subottimale/i affrontati dall’operazione di finanziamento o di investimento. Ogni operazione di finanziamento o di investimento presenta almeno una delle caratteristiche di cui all’allegato V, sezione A, punto 1, lettere da a) a f), del regolamento InvestEU. Il partner esecutivo identifica le caratteristiche alle quali l’operazione di finanziamento o di investimento è conforme e include la relativa giustificazione (cfr. appendice 2).

Sulla base delle caratteristiche individuate, il partner esecutivo valuta in quale misura l’operazione di finanziamento o di investimento affronta situazioni di investimento subottimali e carenze di investimenti derivanti da fallimenti del mercato. I partner esecutivi attribuiscono un punteggio a questo pilastro in base ai criteri di attribuzione di cui all’appendice 2. Le operazioni che affrontano solo un fallimento del mercato o una situazione di investimento subottimale avranno un punteggio corrispondente a «Abbastanza buono», mentre le operazioni volte a rimediare a ulteriori fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali avrebbero un punteggio superiore. Inoltre, le operazioni di finanziamento e di investimento volte ad affrontare un solo fallimento del mercato riceveranno punti aggiuntivi a seconda dell’importanza del fallimento del mercato che consentono di affrontare e/o della loro attenzione a priorità politiche specifiche, come descritto nell’appendice 2, tabelle 1 e 2.

2.4.   Pilastro 4 — Contributo finanziario e tecnico del partner esecutivo

Il pilastro 4 si concentra sul valore aggiunto della partecipazione del partner esecutivo, in quanto offre benefici finanziari e tecnici all’operazione di finanziamento o di investimento. Il punteggio totale del pilastro 4 si basa sui singoli punteggi degli indicatori sottostanti, come descritto nell’appendice 3. È descritto un approccio diverso per le operazioni di finanziamento e di investimento consistenti in finanziamenti diretti e per quelle consistenti in finanziamenti intermediati.

Il pilastro 4 è valutato sulla base dei seguenti indicatori:

1.

i benefici finanziari generati dall’intervento del partner esecutivo (ponderazione dei finanziamenti diretti: 12,5 %; ponderazione dei finanziamenti intermediati: 35 %). Si tratta dei benefici finanziari che l’intervento del partner esecutivo apporta alla controparte, quali tassi di interesse più bassi;

2.

la scadenza più lunga del finanziamento prestato ai destinatari finali (ponderazione unicamente dei finanziamenti diretti: 25 %). Si tratta della durata per la quale il finanziamento è messo a disposizione del destinatario finale;

3.

altri benefici generati per i destinatari finali (ponderazione unicamente dei finanziamenti diretti: 12,5 %). Si tratta di altri benefici, quali periodi di tolleranza, una maggiore flessibilità dei draw-downs, la possibilità di rivedere i tassi di interesse, il contributo alla diversificazione delle fonti di finanziamento per i destinatari finali;

4.

l’attrazione di altri investitori e l’effetto di segnalazione (ponderazione dei finanziamenti diretti: 25 %; ponderazione dei finanziamenti intermediati: 40 %). Si tratta del ruolo catalizzatore del partner esecutivo nel mobilitare altri investitori pubblici o privati e dell’effetto di segnalazione sul mercato;

5.

la consulenza finanziaria e/o le competenze in materia di strutturazione (ponderazione sia dei finanziamenti diretti che dei finanziamenti intermediati: 12,5 %). Si tratta di tutte le dimensioni delle competenze in materia di consulenza finanziaria/strutturazione fornite dal partner esecutivo (anche in qualità di partner consultivo nel quadro del polo di consulenza InvestEU). Sono comprese la prestazione a monte di servizi di consulenza e le competenze interne del partner esecutivo che contribuiscono a migliorare la struttura finanziaria dell’operazione di finanziamento o di investimento durante la preparazione o l’attuazione, anche attraverso strutture di finanziamento innovative, se del caso;

6.

consulenza e contributo tecnici (ponderazione sia dei finanziamenti diretti che dei finanziamenti intermediati: 12,5 %). Tutte le dimensioni della consulenza tecnica fornita dal partner esecutivo (anche in qualità di partner consultivo nel quadro del polo di consulenza InvestEU). Sono comprese la fornitura a monte di servizi di consulenza, la prestazione di assistenza tecnica esterna finanziata e/o controllata dal partner esecutivo e le competenze interne del partner esecutivo che contribuiscono a migliorare l’operazione di finanziamento o di investimento, compresa la capacità di attirare investimenti e la concretizzazione degli investimenti/progetti/finanziamenti.

2.5.   Pilastro 5 — Impatto dell’operazione di finanziamento o di investimento

Il punteggio totale di questo pilastro si basa sui punteggi individuali degli indicatori e sottoindicatori sottostanti, come descritto nella successiva appendice 4. È descritto un approccio diverso per le operazioni di finanziamento e di investimento consistenti in finanziamenti diretti e per quelle consistenti in finanziamenti intermediati.

2.5.1.   Finanziamento diretto

Si applicano le seguenti dimensioni e i relativi indicatori e sottoindicatori:

1.

Impatto economico e sulla crescita: questo indicatore riflette il contributo dell’operazione di finanziamento o di investimento all’attività economica e alla sua crescita sostenibile in termini di costi e benefici socioeconomici. Il punteggio attribuito a questo indicatore si basa sul tasso di rendimento economico («ERR») dell’operazione di finanziamento o di investimento calcolato dal partner esecutivo (8).

L’ERR è quantificato utilizzando le migliori pratiche in materia di valutazione economica. Esso prende in considerazione i costi e i benefici socioeconomici dell’operazione di finanziamento o di investimento, compresi gli effetti di ricaduta (ad esempio gli effetti positivi della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione, i benefici a lungo termine sul clima, gli impatti sul mercato del lavoro e/o gli effetti positivi e negativi sull’ambiente). Tuttavia, vi sono anche progetti il cui ERR potrebbe essere difficile da stimare o metodi di valutazione economica che non necessariamente giustificano un risultato ERR numerico (ad esempio, l’analisi multicriterio). Una serie di settori è soggetta al rispetto delle norme dell’Unione e la finalità principale della valutazione potrebbe essere quella di garantire l’adozione di una soluzione meno costosa per conseguire detti obiettivi (ad esempio, il trattamento delle acque e dei rifiuti).

Quando l’ERR non è quantificabile, il punteggio di questo indicatore può basarsi su una valutazione qualitativa giustificata dei costi e dei benefici socioeconomici del progetto (9) e il suo impatto previsto sull’attività economica e sulla crescita sostenibile. Tale valutazione qualitativa dovrebbe essere accompagnata da un’analisi dell’adeguatezza sia dei costi di investimento che dei costi operativi per realizzare gli obiettivi previsti, eventualmente mediante un’analisi dei costi minimi e il confronto con investimenti comparabili.

Questo indicatore rappresenta il [40 %] del punteggio totale di questo pilastro.

2.

Impatto sull’occupazione: questo indicatore riflette il contributo atteso dell’operazione di finanziamento o di investimento in termini di posti di lavoro creati o sostenuti nel corso del ciclo di vita dell’operazione di finanziamento o di investimento, tenendo conto dell’importo del finanziamento fornito dall’operazione di finanziamento o di investimento. Il partner esecutivo fornisce inoltre informazioni sulla composizione di genere del destinatario finale (in particolare nei ruoli decisionali).

Questo indicatore rappresenta il [15 %] del punteggio totale di questo pilastro.

3.

Aspetti relativi alla verifica della sostenibilità: questo indicatore riflette i risultati dei controlli e delle valutazioni nel quadro della verifica della sostenibilità (10), a seconda dei casi, tra cui:

il progetto, incluse le misure di compensazione o di attenuazione messe in atto, non ha impatti negativi significativi su nessuna delle tre dimensioni della sostenibilità (climatica, ambientale, sociale) sulla base dello screening di InvestEU;

il progetto ha impatti positivi su clima, ambiente e/o società.

L’indicatore relativo alla verifica della sostenibilità rappresenta il [45 %] del punteggio totale di questo pilastro ed è basato sui punteggi dei sottoindicatori che si indicano di seguito, ponderati come ivi indicato, compresi i punti aggiuntivi, ivi indicati, che possono essere concessi come bonus nel caso in cui il promotore del progetto, in cooperazione con il partner esecutivo, accetti di attuare il programma positivo descritto negli orientamenti sulla verifica della sostenibilità:

i)

aspetti relativi al clima [15 %]: questo sottoindicatore riflette gli impatti climatici positivi o negativi e i rischi dell’operazione di finanziamento o di investimento.

Il partner esecutivo verifica:

se vi sono impatti climatici negativi permanenti o temporanei connessi al progetto in termini sia di attenuazione (emissioni di gas a effetto serra) che di adattamento (impatti, pericoli e rischi climatici) e se e come saranno attenuati o compensati;

le modalità di gestione di tali preoccupazioni connesse al clima (ossia misure adottate per ridurre le emissioni di gas a effetto serra o per ridurre ad un livello accettabile il rischio residuo di impatti o pericoli legati ai cambiamenti climatici);

se vi sono impatti climatici positivi derivanti dai progetti (11) e il loro livello di rilevanza;

ii)

programma volontario positivo (bonus) [7,5 %]: questo sottoindicatore è un indicatore bonus e riflette il fatto che per i progetti al di sotto della soglia stabilita negli orientamenti sulla verifica della sostenibilità sono effettuate valutazioni volontarie del clima e sono adottate misure per affrontare i rischi climatici individuati;

iii)

aspetti ambientali [15 %]: questo sottoindicatore riflette gli impatti positivi o negativi e i rischi ambientali dell’operazione di finanziamento o di investimento.

Il partner esecutivo verifica:

se vi sono impatti ambientali negativi permanenti o temporanei e se e come saranno attenuati o compensati;

le modalità di gestione di tali impatti e rischi ambientali (rischi residui dopo l’attuazione delle misure di attenuazione e/o di compensazione);

se vi sono impatti ambientali positivi derivanti dai progetti (12) e il loro livello di rilevanza;

iv)

programma volontario positivo (bonus) [7,5 %]: questo sottoindicatore è un indicatore bonus e riflette l’impegno volontario a favore di misure che potrebbero contribuire a rafforzare gli effetti positivi del progetto e/o ad attenuarne ulteriormente gli impatti, sulla base della valutazione effettuata;

v)

aspetti sociali [15 %]: questo sottoindicatore riflette gli impatti positivi o negativi e i rischi sociali dell’operazione di finanziamento o di investimento.

Il partner esecutivo verifica:

se vi sono impatti sociali negativi permanenti o temporanei e se e come saranno attenuati o compensati;

le modalità di gestione di tali impatti e rischi relativi ad aspetti sociali (rischi residui dopo l’introduzione delle misure di attenuazione e/o di compensazione);

se vi sono impatti sociali positivi derivanti dal progetto (13) e il loro livello di rilevanza.

vi)

programma volontario positivo (bonus) [7,5 %]: questo sottoindicatore è un indicatore bonus e riflette l’impegno volontario a favore di misure che potrebbero contribuire a rafforzare gli effetti positivi del progetto e/o ad attenuarne ulteriormente gli impatti, sulla base della valutazione effettuata.

Informazioni più dettagliate sui criteri di attribuzione del punteggio relativi agli aspetti della verifica della sostenibilità di cui al punto 3 sono presentate nell’appendice 4, tabella 2.

Per i progetti per i quali, sulla base delle disposizioni degli orientamenti sulla verifica della sostenibilità, non è stato individuato alcun impatto che richieda un’ulteriore valutazione per un sottoindicatore specifico, si ritiene che il punteggio per l’indicatore «Aspetti relativi alla verifica della sostenibilità» sia «Buono», purché sia garantita la conformità ai pertinenti requisiti giuridici e sia presentata al comitato per gli investimenti la giustificazione della mancata verifica. Possono essere attribuiti punti aggiuntivi nel caso in cui gli impatti positivi siano chiaramente identificati o siano adottate misure volontarie per aumentare i risultati in termini di sostenibilità.

Per i sottoindicatori connessi agli « a spetti relativi alla verifica della sostenibilità », nell’accordo di garanzia può essere concordato un sistema equivalente del partner esecutivo.

2.5.2.   Finanziamento intermediato

Questo pilastro fornisce una valutazione dell’impatto della corrispondente operazione di finanziamento o di investimento sull’accesso ai finanziamenti e sul miglioramento delle condizioni di finanziamento per i destinatari finali. La valutazione si basa sui seguenti indicatori e sottoindicatori:

1.

Aumentare l’accesso ai finanziamenti e migliorare le condizioni di finanziamento per i destinatari finali: questo indicatore riflette i seguenti aspetti:

i)

entità del finanziamento che l’intermediario finanziario mette a disposizione dei destinatari finali, in relazione ai finanziamenti sostenuti da InvestEU (ossia, leva finanziaria) (ponderazione: 30 %);

ii)

benefici per i destinatari finali (ponderazione: 30 %): questo indicatore copre una serie di benefici generati per il destinatario finale;

iii)

impatto previsto sull’ecosistema finanziario (ponderazione: 20 %), migliore concorrenza/diversificazione delle fonti di finanziamento/nuovo prodotto/nuovi intermediari.

Questo indicatore rappresenta il [80 %] del punteggio totale del pilastro 5.

2.

Impatto sull’occupazione: questo indicatore si basa sull’occupazione che si prevede sarà sostenuta a livello del destinatario finale per ciascun milione di EUR di finanziamento fornito dall’operazione di finanziamento o di investimento.

Questo indicatore rappresenta il [20 %] del punteggio totale del pilastro 5.

2.6.   Pilastro 6 — Profilo finanziario dell’operazione di finanziamento o di investimento

Il profilo finanziario dell’operazione di finanziamento o di investimento è valutato sulla base di parametri di rischio pertinenti quali la perdita attesa (EL), l’intervallo di EL del prodotto finanziario cui appartiene l’operazione di finanziamento o di investimento, il tasso di trasferimento, il tasso di rendimento interno atteso (IRR) e il rating della controparte o altre informazioni quantitative sugli aspetti relativi al rischio in linea con i criteri finanziari definiti per ciascun prodotto finanziario nell’accordo di garanzia (cfr. appendice 5). Qualora tali parametri di rischio non siano disponibili per quanto riguarda i criteri finanziari definiti per ciascun prodotto finanziario nell’accordo di garanzia, è fornita una valutazione qualitativa del modo in cui l’operazione di finanziamento o di investimento si inserisce nel portafoglio complessivo previsto sostenuto nel quadro del prodotto finanziario InvestEU.

2.7.   Pilastro 7 — Indicatori complementari

Questo pilastro comprende un elenco di indicatori obbligatori (cfr. appendice 6), ai quali non è attribuito punteggio.

L’elenco degli indicatori obbligatori comprende indicatori specifici dell’operazione, che consentono al comitato per gli investimenti di disporre di ulteriori informazioni dettagliate su aspetti specifici dell’operazione di finanziamento o di investimento, quali l’investimento mobilitato, l’effetto moltiplicatore e altri indicatori pertinenti specifici dell’operazione determinati dal prodotto finanziario pertinente.

L’elenco può anche includere indicatori del comparto Stati membri, se concordati tra lo Stato e la Commissione nell’ambito dell’accordo di contribuzione e recepiti nel pertinente accordo di garanzia con il partner esecutivo.

In caso di finanziamento intermediato, il partner esecutivo deve fornire informazioni sugli aspetti ESG  (14), a seconda dei casi (15). Questo indicatore riflette la semplificazione degli aspetti ESG da parte degli intermediari finanziari nella loro attività. Il partner esecutivo verifica se l’intermediario finanziario dispone di un sistema di gestione ambientale e sociale (o equivalente) proporzionale al profilo di rischio in termini di sostenibilità (16) del suo portafoglio. Il partner esecutivo descrive brevemente il livello di controlli effettuati a livello dell’intermediario finanziario e indica se il sistema di gestione ambientale e sociale è considerato adeguato per il livello di rischio in termini di sostenibilità del suo portafoglio (in linea con i requisiti di cui al capitolo 3 degli orientamenti sulla verifica della sostenibilità). Indica inoltre se sono state individuate lacune e se l’intermediario era tenuto a porvi rimedio, a seconda dei casi.


(1)  Regolamento delegato (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

(2)  Secondo la definizione dell’articolo 2, punto 10, del regolamento InvestEU.

(3)  Ossia un meccanismo, un programma o una struttura che prevede sottoprogetti, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento InvestEU. Per fugare ogni dubbio, qualsiasi riferimento nel presente documento a operazioni di finanziamento o di investimento comprende le operazioni quadro.

(4)  In sede di aggregazione dei punteggi dei sottoindicatori si applicano le generali regole di arrotondamento. L’arrotondamento è effettuato sulla base di due decimali al numero intero più vicino: Abbastanza buono (1): 1,00 ≤ x ≤ 1,50; Buono (2): 1,51 ≤ x ≤ 2,50; Molto buono (3): 2,51 ≤ x ≤ 3,50; Eccellente (4): 3,51 ≤ x ≤ 4,00.

(5)  Regolamento delegato (UE) 2021/1078 della Commissione, del 14 aprile 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo gli orientamenti sugli investimenti per il Fondo InvestEU (GU L 234 del 2.7.2021, pag. 18).

(6)  Comunicazione della Commissione sugli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU [C(2021) 2632 final] (GU C 280 del 13.7.2021, pag. 1).

(7)  Comunicazione della Commissione sugli orientamenti sul monitoraggio del clima e dell’ambiente del programma InvestEU [C (2021) 3316 final].

(8)  Conformemente alla metodologia propria del partner esecutivo. Se il partner esecutivo non dispone di una metodologia, per orientare l’analisi sono utilizzati riferimenti pertinenti inclusi negli orientamenti sulla verifica della sostenibilità. La metodologia utilizzata per il calcolo dell’ERR è coerente con le buone pratiche accettate a livello internazionale. Il partner esecutivo fornisce una chiara giustificazione delle ipotesi sottostanti utilizzate per il calcolo dell’ERR, compresi i benefici considerati e i valori unitari utilizzati per la loro monetizzazione.

(9)  Tra i documenti di riferimento descritti negli orientamenti sulla verifica della sostenibilità, la guida sull’analisi costi-benefici della Commissione e il vademecum sulla valutazione economica di prossima pubblicazione forniscono entrambi indicazioni sui costi e sui benefici tipici per una serie di settori. Il partner esecutivo può anche utilizzare metodologie alternative riconosciute a livello internazionale.

(10)  In linea con le disposizioni degli orientamenti sulla verifica della sostenibilità.

(11)  Non eseguita su base volontaria come descritto al punto successivo relativo al «programma volontario positivo».

(12)  Cfr. nota 10.

(13)  Cfr. nota 10.

(14)  In linea con le disposizioni degli orientamenti sulla verifica della sostenibilità.

(15)  In caso di operazione quadro, se disponibili al momento della presentazione.

(16)  Come definito negli orientamenti sulla verifica della sostenibilità.


APPENDICE 1

Pilastro 2 — Descrizione dell’addizionalità dell’operazione di finanziamento o di investimento

Per dimostrare che le operazioni di finanziamento e di investimento che beneficiano della garanzia dell’Unione sono addizionali al sostegno di mercato e ad altri sostegni pubblici esistenti, i partner esecutivi forniscono informazioni che attestano la presenza di almeno una delle seguenti caratteristiche:

a)

sostegno fornito mediante posizioni subordinate in relazione ad altri prestatori pubblici o privati o nell’ambito della struttura di finanziamento;

b)

sostegno fornito mediante investimenti in capitale o quasi-capitale o mediante debito a lunga scadenza, il cui prezzo, e i cui requisiti in materia di garanzie o altre condizioni non siano sufficientemente disponibili sul mercato o presso altre fonti pubbliche;

c)

sostegno a operazioni che presentano un profilo di rischio più elevato di quello generalmente accettato dalle attività standard del partner esecutivo o sostegno ai partner esecutivi per consentire loro di superare la propria capacità di sostenere tali operazioni;

d)

partecipazione a meccanismi di condivisione del rischio in settori di intervento che espongono il partner esecutivo a livelli di rischio più elevati di quelli generalmente accettati dallo stesso o di quelli che i soggetti finanziari privati possono o intendono accettare;

e)

sostegno che catalizza o attira ulteriori finanziamenti pubblici o privati e integra altre fonti private e commerciali, in particolare da parte di categorie di investitori o investitori istituzionali solitamente poco propensi al rischio, grazie al segnale costituito dal sostegno fornito nell’ambito del Fondo InvestEU;

f)

sostegno fornito attraverso prodotti finanziari non disponibili o non offerti a un livello sufficiente nei paesi o nelle regioni interessate a causa dell’assenza di mercati, di mercati scarsamente sviluppati o di mercati incompleti.

Per le operazioni di finanziamento e di investimento intermediate, in particolare per il sostegno alle PMI, l’addizionalità è verificata a livello dell’intermediario, piuttosto che a livello del destinatario finale. Si ritiene che sussista il carattere di addizionalità qualora il fondo InvestEU aiuti un intermediario finanziario a creare un nuovo portafoglio con un livello di rischio più elevato o ad aumentare il volume di attività che già presentano un rischio elevato, rispetto ai livelli di rischio che in quel momento i soggetti finanziari pubblici e privati possono o intendono accettare nei paesi o nelle regioni interessate.


APPENDICE 2

Pilastro 3 — Fallimenti del mercato o situazione di investimento subottimale che l’operazione di finanziamento o di investimento intende affrontare

Una descrizione circostanziata del fallimento del mercato o della situazione di investimento subottimale oggetto dell’operazione di finanziamento o di investimento sulla base dei requisiti di cui all’allegato V, sezione A, punto 1, lettere da a) a f), del regolamento InvestEU.

Per ovviare a fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali ai sensi dell’articolo 209, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario (1), gli investimenti ammessi alle operazioni di finanziamento e di investimento presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

a)

natura di bene pubblico dal quale l’operatore o l’impresa non può ricavare sufficienti vantaggi finanziari (per esempio per istruzione e competenze, assistenza sanitaria e accessibilità, sicurezza e difesa, infrastrutture accessibili a costi nulli o trascurabili);

b)

esternalità che generalmente l’operatore o l’impresa non è in grado di internalizzare, come gli investimenti in ricerca e sviluppo, l’efficienza energetica o la protezione del clima o dell’ambiente;

c)

asimmetrie informative, in particolare nel caso delle PMI e delle piccole imprese a media capitalizzazione, compresi i livelli di rischio più elevati associati alle imprese in fase di avvio, alle imprese con attività prevalentemente immateriali o con garanzie insufficienti, o alle imprese impegnate in attività ad alto rischio;

d)

progetti infrastrutturali transfrontalieri e relativi servizi o fondi che investono su base transfrontaliera per ovviare alla frammentazione e migliorare il coordinamento nel mercato interno;

e)

esposizione, in alcuni settori, paesi o regioni, a livelli di rischio superiori ai livelli che i soggetti finanziari privati possono o intendono accettare, anche per i casi in cui l’investimento non sarebbe stato effettuato o non sarebbe stato intrapreso nella stessa misura a causa della sua novità o dei rischi associati all’innovazione o a tecnologie non dimostrate;

f)

fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali nuovi o complessi ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento InvestEU.

Tabella 1

Pilastro 3 — Tutte le operazioni di finanziamento e di investimento ad eccezione dei finanziamenti intermediati per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione

Indicatore

Abbastanza buono (= 1)

Buono (= 2)

Molto buono (= 3)

Eccellente (= 4)

Fallimenti del mercato o situazione di investimento subottimale che l’operazione di finanziamento o di investimento intende affrontare

Operazione standard di finanziamento o di investimento volta a rimediare a un fallimento del mercato o a una situazione di investimento subottimale inerente al mercato/al settore principale;

OPPURE

operazione di finanziamento o di investimento volta a far fronte a un fallimento di un mercato principale che si situa all’estremo inferiore dello spettro della sua prevalenza (importanza) nel rispettivo mercato.

Operazione di finanziamento o di investimento riguardante: i) un fallimento del mercato o una situazione di investimento subottimale inerente al mercato/al settore principale, nonché ii) a un altro mercato pertinente;

OPPURE

operazione di finanziamento o di investimento volta ad affrontare un fallimento di un mercato principale che si situa nella fascia media dello spettro di prevalenza (rilevanza) nel rispettivo mercato.

Operazione di finanziamento o di investimento riguardante: i) un fallimento del mercato o una situazione di investimento subottimale inerente al mercato/al settore principale e ii) almeno altri due fallimenti del mercato o altre due situazioni di investimento subottimali rilevanti;

OPPURE

operazione di finanziamento o di investimento volta a far fronte a un fallimento di un mercato principale che si situa all’estremo superiore dello spettro della sua prevalenza (importanza) nel rispettivo mercato.

Operazione di finanziamento o di investimento esemplare o trasformativa nell’affrontare diversi fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali mediante innovazioni/tecnologie dirompenti o effetti di ricaduta.


Tabella 2

Pilastro 3 — Finanziamenti intermediati per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione

Ai finanziamenti intermediati destinati alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione è attribuito un punto. Se il finanziamento è ubicato in paesi in cui la maggior parte delle dotazioni (> 50 % dell’operazione di finanziamento o di investimento) è prevista in aree Coesione o Transizione giusta (2), o, per le operazioni di finanziamento o di investimento destinate specificamente alle priorità della politica di ricerca e innovazione in Stati membri che sono innovatori moderati o emergenti (3), l’operazione di finanziamento o di investimento otterrà un ulteriore punto. Saranno assegnati punti aggiuntivi se l’operazione di finanziamento o di investimento è destinata a segmenti vulnerabili/soggetti a restrizioni dell’ecosistema PMI (microimprese, imprese sociali, imprese basate sull’impatto, start-up o imprese giovani, imprese di proprietà/gestite da donne, imprese gestite da gruppi vulnerabili/svantaggiati, giovani agricoltori ecc.) o mira a ulteriori priorità politiche (sostenibilità, ricerca e innovazione, competenze, istruzione e formazione, digitalizzazione, investimenti in aree rurale, settori culturali e creativi). Il punteggio finale corrisponde alla somma dei punti ottenuti in A, B, C e D, come descritto di seguito.

A.

Accesso ai finanziamenti (Abbastanza buono = 1)

B.

Se l’operazione di finanziamento o di investimento è in un’area Coesione/Transizione giusta (più del 50 % dell’operazione di finanziamento o di investimento), o se è destinata specificamente a priorità della politica di ricerca e innovazione in Stati membri dell’UE innovatori moderati o emergenti, è aggiunto un punto

C.

Se l’operazione di finanziamento o di investimento è destinata a segmenti vulnerabili/soggetti a restrizioni (dal 10 % al 50 % dell’operazione di finanziamento o di investimento), è aggiunto un punto

OPPURE

se l’operazione di finanziamento o di investimento è destinata a segmenti vulnerabili/soggetti a restrizioni (più del 50 % dell’operazione di finanziamento o di investimento), sono aggiunti due punti.

D.

Se l’operazione di finanziamento o di investimento ha come obiettivo priorità politiche aggiuntive (dal 10 % al 50 % dell’operazione di finanziamento o di investimento), è aggiunto un punto

OPPURE

se l’operazione di finanziamento o di investimento ha come obiettivo priorità politiche aggiuntive (più del 50 % dell’operazione di finanziamento o di investimento), sono aggiunti due punti


(1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(2)  Per le operazioni quadro, il criterio dovrebbe essere verificato a livello aggregato.

(3)  Per Stati membri dell’UE innovatori moderati o emergenti, cfr. il quadro europeo di valutazione dell’innovazione: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en.


APPENDICE 3

Pilastro 4 — Contributo finanziario e tecnico del partner esecutivo

Tabella 1

Finanziamento diretto

Indicatori

Abbastanza buono (= 1)

Buono (= 2)

Molto buono (= 3)

Eccellente (= 4)

1.

I benefici finanziari generati dall’intervento del partner esecutivo (ponderazione: 12,5 %)

FVA  (1) < = 5 pbs

5 pbs < FVA<= 30 pbs

30 pbs < FVA<= 100 pbs

FVA < = 100 pbs

Qualsiasi altra operazione di finanziamento o di investimento non elencata nelle successive sezioni.

Segmenti senior.

Prestiti subordinati, segmenti mezzanine, obbligazioni ibride, prestiti potenziali e prodotti di garanzia.

Operazioni in capitale e quasi-capitale.

2.

Scadenza più lunga (ponderazione: 25 %)

Il destinatario finale raccoglie regolarmente fondi con scadenze analoghe o l’estensione della durata è inferiore al 30 %.

Il destinatario finale potrebbe facilmente raccogliere fondi con scadenze simili o l’estensione della durata è compresa tra il 30 % e il 49 %.

Il destinatario finale potrebbe, con qualche difficoltà, raccogliere fondi con scadenze simili o l’estensione della durata è compresa tra il 50 % e il 99 %.

Il destinatario finale non è in grado di raccogliere fondi con scadenze analoghe o l’estensione della durata è pari o superiore al 100 %.

3.

Altri benefici generati per i destinatari finali:

(ponderazione: 12,5 %)

Elementi di punteggio applicabili:

a)

flessibilità dei drawdowns,

b)

rimborsi sculpted,

c)

lunghezza del periodo di disponibilità per le erogazioni,

d)

lunghezza del periodo di grazia,

e)

possibilità di convertire/rivedere i tassi di interessi,

f)

lunghezza del periodo a tasso fisso,

g)

finanziamenti in valuta locale all’interno dell’UE,

h)

contributo alla diversificazione e alla stabilità dei finanziamenti del destinatario finale,

i)

posizione subordinata,

j)

altro, da specificare (quali requisiti in termini di garanzie reali che possono sorgere nel contesto dell’operazione di finanziamento o di investimento).

Nessuno degli elementi di cui sopra è applicabile.

Sono applicabili uno o due degli elementi di cui sopra.

Sono applicabili da tre a quattro degli elementi di cui sopra.

Sono applicabili almeno cinque degli elementi di cui sopra.

4.

Effetto di attrazione ed effetto di segnalazione

(ponderazione: 25 %)

Non si prevede che la partecipazione del partner esecutivo nell’operazione di finanziamento o di investimento avrà: i) un effetto catalizzatore sull’attrazione di altri cofinanziatori/garanti/investitori (ad esempio, cofinanziamenti del partner esecutivo con i soli fondi propri del mutuatario);

e/o ii) eventuale effetto di segnalazione nel rispettivo mercato.

Si prevede che la partecipazione del partner esecutivo nell’operazione di finanziamento o di investimento avrà un certo impatto sulla mobilitazione di altri cofinanziatori/garanti/investitori e nel segnalare che si prevede che l’operazione/gli investimenti saranno solidi e meritevoli di sostegno, facilitando in tal modo il finanziamento integrale e la realizzazione.

Si prevede che la partecipazione del partner esecutivo nell’operazione di finanziamento o di investimento avrà un impatto significativo sulla decisione di altri finanziatori/garanti/investitori di impegnarsi o di coinvestire anch’essi nell’operazione, con un forte effetto catalizzatore. Sono incluse situazioni in cui il partner esecutivo è stato determinante nel combinare il proprio finanziamento con le sovvenzioni di terzi o altre forme di sostegno esterno per progetti/programmi specifici.

Si prevede che la partecipazione del partner esecutivo nell’operazione di finanziamento o di investimento sarà fondamentale per la concretizzazione dell’operazione e/o per il raggiungimento di un livello di finanziamento mirato (senza il partner esecutivo è improbabile che il progetto avanzi o lo faccia alla stessa velocità o dimensione). Sono incluse, ad esempio, i) l’assunzione del ruolo cardine da parte del partner esecutivo, ii) la combinazione dei prestiti del partner esecutivo con risorse pubbliche e/o private di terzi.

5.

Consulenza finanziaria e/o competenze in materia di strutturazione

(ponderazione: 12,5 %)

Non sono richieste le competenze in materia di strutturazione finanziaria del partner esecutivo e si prevede che la partecipazione del partner esecutivo sarà marginale. La creazione dell’investimento non si avvale delle competenze del partner esecutivo.

Si prevede che le competenze in materia di strutturazione finanziaria del partner esecutivo avranno un impatto positivo sulla struttura di finanziamento dell’investimento e sarà di valore per la controparte, e/o la creazione dell’investimento si avvarrà delle competenze del partner esecutivo.

Si prevede che le competenze in materia di strutturazione finanziaria del partner esecutivo avranno un impatto significativo sulla struttura di finanziamento dell’investimento e un valore significativo per la controparte (ad esempio accelerando la chiusura finanziaria o applicando strutture standardizzate ecc.) e/o la creazione dell’investimento si avvarrà delle competenze del partner esecutivo.

Si prevede che il contributo del partner esecutivo con le sue competenze in materia di strutturazione finanziaria sarà innovativo e avrà un valore elevato per la controparte (ad esempio accelerando notevolmente la chiusura finanziaria o applicando strutture standardizzate a casi complessi, assistenza tecnica o consulenza per la strutturazione finanziaria dell’operazione, esperti del settore finanziario ecc.).

6.

Consulenza e contributo tecnici

(ponderazione: 12,5 %)

Il destinatario finale non ha bisogno delle competenze tecniche e/o dei servizi di consulenza del partner esecutivo.

La consulenza tecnica del partner esecutivo garantisce la qualità dell’investimento attraverso condizioni di esborso specifiche per il progetto e interventi ad hoc (ad esempio missioni di monitoraggio per garantire il rispetto delle condizioni di esborso)

OPPURE

relazioni annuali sullo stato di avanzamento dei progetti.

Il partner esecutivo sostiene la preparazione tecnica o la strutturazione dell’operazione di finanziamento o di investimento per allinearla meglio agli obiettivi strategici

OPPURE

input mirati (tecnici, economici, di appalti, climatici, ambientali, sociali) e preziosi orientamenti sulle caratteristiche del progetto o sulle opzioni di progettazione, interventi regolari (ad esempio missioni di monitoraggio per garantire il rispetto delle norme)

OPPURE

monitoraggio mirato (appalti, clima, ambiente, sociale).

Il partner esecutivo sostiene la preparazione tecnica o la strutturazione dell’operazione di finanziamento o di investimento per allinearla pienamente agli obiettivi strategici

OPPURE

il sostegno tecnico del partner esecutivo ha un impatto rilevante sulla qualità tecnica o economica dell’investimento, in particolare attraverso l’assistenza tecnica o il sostegno consultivo specifici forniti

OPPURE

monitoraggio fisico significativo, ad esempio per progetti complessi o ad alto rischio.


Tabella 2

Finanziamento intermediato

Indicatori

Abbastanza buono (= 1)

Buono (= 2)

Molto buono (= 3)

Eccellente (= 4)

1.

I benefici finanziari generati dall’intervento del partner esecutivo

(ponderazione: 35 %)

Qualsiasi altra operazione di finanziamento o di investimento non elencata nelle successive sezioni.

Segmenti senior.

Prestiti subordinati, segmenti mezzanine, obbligazioni ibride, prestiti potenziali e prodotti di garanzia.

Operazioni in capitale e quasi-capitale.

2.

Effetto di attrazione ed effetto di segnalazione

(ponderazione: 40 %)

Non si prevede che la partecipazione del partner esecutivo nell’operazione di finanziamento o di investimento avrà: i) un effetto catalizzatore sull’attrazione di altri cofinanziatori/garanti/investitori (ad esempio, cofinanziamenti del partner esecutivo con i soli fondi propri del mutuatario);

e/o ii) eventuale effetto di segnalazione nel rispettivo mercato.

Si prevede che la partecipazione del partner esecutivo nell’operazione di finanziamento o di investimento avrà un certo impatto sulla mobilitazione di altri cofinanziatori/garanti/investitori e segnali che si prevede che gli investimenti siano solidi e meritevoli di sostegno, facilitando in tal modo il finanziamento e l’attuazione completi.

Si prevede che la partecipazione del partner esecutivo nell’operazione di finanziamento o di investimento avrà un impatto significativo sulla decisione di altri finanziatori/garanti/investitori di impegnarsi o di coinvestire anch’essi nell’operazione, con un forte effetto catalizzatore. Sono incluse situazioni in cui il partner esecutivo è stato determinante nel combinare il proprio finanziamento con le sovvenzioni di terzi o altre forme di sostegno esterno per progetti/programmi specifici.

Si prevede che il coinvolgimento del partner esecutivo nell’operazione di finanziamento o di investimento sarà fondamentale per la concretizzazione dell’operazione e/o per il raggiungimento di un livello di finanziamento mirato. Sono incluse, ad esempio, i) l’assunzione del ruolo cardine da parte del partner esecutivo, ii) la combinazione dei prestiti del partner esecutivo con risorse pubbliche e/o private di terzi.

3.

Consulenza finanziaria e competenze in materia di strutturazione

(ponderazione: 12,5 %)

Non sono richieste le competenze in materia di strutturazione finanziaria del partner esecutivo e si prevede che la partecipazione del partner esecutivo sarà marginale. La creazione dell’investimento non si avvale delle competenze del partner esecutivo.

Si prevede che le competenze in materia di strutturazione finanziaria del partner esecutivo avranno un impatto positivo sulla struttura di finanziamento dell’investimento e sarà di valore per la controparte, e/o la creazione dell’investimento si avvarrà delle competenze del partner esecutivo.

Si prevede che le competenze in materia di strutturazione finanziaria del partner esecutivo avranno un impatto significativo sulla struttura di finanziamento dell’investimento e un valore significativo per la controparte (ad esempio accelerando la chiusura finanziaria o applicando strutture standardizzate ecc.) e/o la creazione dell’investimento si avvarrà delle competenze del partner esecutivo.

Si prevede che il contributo del partner esecutivo con le sue competenze in materia di strutturazione finanziaria sarà innovativo e avrà un valore elevato per la controparte (ad esempio accelerando notevolmente la chiusura finanziaria o applicando strutture standardizzate a casi complessi, assistenza tecnica o consulenza per la strutturazione finanziaria dell’operazione, esperti del settore finanziario ecc.).

4.

Consulenza e contributo tecnici

(ponderazione: 12,5 %)

Non si prevede che il partner esecutivo fornirà all’intermediario consulenza tecnica o sviluppo di capacità.

Si prevede che il partner esecutivo stabilirà condizioni particolari relative all’attuazione delle operazioni sottostanti e fornirà consulenza all’intermediario per selezionarle o si prevede che l’intermediario avrà bisogno di consulenza nell’attuazione dei criteri relativi all’operazione di finanziamento o di investimento.

Il partner esecutivo prevede di partecipare all’assistenza tecnica o alla formazione fornita all’intermediario al fine di migliorarne le prestazioni o la capacità di soddisfare i requisiti (ad esempio in materia di rendicontazione, ammissibilità, aspetti di sostenibilità e norme in materia di appalti). Si prevede che l’assistenza andrà oltre la normale diligenza dovuta nella fase di valutazione da parte del partner esecutivo.

Si prevede che sarà fornita un’ampia assistenza o consulenza tecnica per aiutare l’intermediario a sviluppare segmenti di attività di particolare impatto, come indicato nei settori di intervento di InvestEU. Si prevede che l’assistenza andrà oltre la normale diligenza dovuta nella fase di valutazione da parte del partner esecutivo.


(1)  FVA = (financial value added) valore aggiunto finanziario. Rappresenta la differenza tra l’alternativa di mercato più vicina (costo del finanziamento alternativo) al destinatario finale e il prezzo del prestito fornito dal partner esecutivo. Il costo del finanziamento alternativo del destinatario finale può essere determinato facendo direttamente riferimento a un’obbligazione liquida o a un prestito sottoscritto di recente dal medesimo emittente per una durata simile a quella del prestito concesso dal partner esecutivo. Per quanto riguarda i cofinanziamenti, il confronto più pertinente è lo strumento commerciale parallelo, a condizione che il prezzo sia noto e che le strutture siano ragionevolmente comparabili. In alternativa, se un tale strumento non esiste, può essere utilizzato come approssimazione un’obbligazione/un prestito emesso da un’entità comparabile. I prezzi di mercato saranno ricavati dai livelli di negoziazione primaria e secondaria delle obbligazioni o dei prestiti selezionati, comprese le commissioni annualizzate. Poiché esiste un elevato grado di variabilità dei prezzi per la maggior parte delle obbligazioni del mercato secondario, occorre fare in modo che i costi di finanziamento alternativi selezionati riflettano le medie a più lungo termine o le condizioni attuali di mercato, se si prevede che prevarranno.


APPENDICE 4

Pilastro 5 — Impatto dell’operazione di finanziamento o di investimento

Tabella 1

Finanziamento diretto

Impatto dell’operazione di finanziamento o di investimento

 

Abbastanza buono (= 1)

Buono (= 2)

Molto buono (= 3)

Eccellente (= 4)

1.

Impatto economico e sulla crescita (ERR)

(ponderazione: 40 %)

OPPURE

valutazione qualitativa  (1)

> 0 %-5 %

5 %-7 %

7 %-10 %

> 10 %

Il punteggio sarà attribuito sulla base di una valutazione qualitativa debitamente giustificata dei costi e dei benefici socioeconomici del progetto e del suo contributo atteso all’attività economica e alla crescita.

2.

Impatto sull’occupazione

(ponderazione: 15 %)

Fase di costruzione/attuazione (ETP/milioni di EUR) < 3

Fase di costruzione/attuazione (ETP/milioni di EUR) 3-6

Fase di costruzione/attuazione (ETP/milioni di EUR) 6-8

Fase di costruzione/attuazione (ETP/milioni di EUR) > 8

Fase operativa (ETP/milioni di EUR) < 0,4

Fase operativa (ETP/milioni di EUR) 0,4-0,7

Fase operativa (ETP/milioni di EUR) 0,7-1,1

Fase operativa (ETP/milioni di EUR) > 1,1

3.

Aspetti relativi alla verifica della sostenibilità

(ponderazione: 45 %) + bonus

a.

Clima

(ponderazione: 15 %)

Impatti negativi non pienamente attenuati, nessun impatto positivo significativo.

Impatti negativi parzialmente attenuati, un certo impatto positivo.

Impatti negativi pienamente attenuati, impatto positivo significativo.

Impatti negativi pienamente attenuati, impatto positivo molto sostanziale.

b.

Ambiente

(ponderazione: 15 %)

Impatti negativi non pienamente attenuati, nessun impatto positivo significativo.

Impatti negativi parzialmente attenuati, un certo impatto positivo.

Impatti negativi pienamente attenuati, impatto positivo significativo.

Impatti negativi pienamente attenuati,

impatto positivo molto sostanziale.

c.

Dimensione sociale

(ponderazione: 15 %)

Impatti negativi non pienamente attenuati, nessun impatto positivo significativo.

Impatti negativi parzialmente attenuati, un certo impatto positivo.

Impatti negativi pienamente attenuati,

impatto positivo significativo.

Impatti negativi pienamente attenuati,

impatto positivo molto sostanziale.

Bonus

Elenco di controllo del programma positivo

(ponderazione: 22,5 % in totale per le tre dimensioni)

n/a

n/a

n/a

In caso affermativo, cfr. la tabella 3 per ulteriori dettagli


Tabella 2

Aspetti relativi alla verifica della sostenibilità — Informazioni dettagliate (finanziamento diretto)

 

 

Abbastanza buono

Buono

Molto buono

Eccellente

Clima

15 %

Impatti negativi e rischi connessi al progetto  (2)

(ponderazione: 50 %)

Vi sono alcune preoccupazioni significative relative all’attenuazione e/o all’adattamento legate ai cambiamenti climatici che non possono essere pienamente attenuate o compensate.

Il progetto è soggetto a rischi elevati legati ai cambiamenti climatici e sono attuate alcune misure di attenuazione che affrontano parzialmente tali rischi.

Gli impatti negativi significativi sono stati ridotti o limitati mediante misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli effetti negativi significativi individuati.

Il progetto è soggetto a rischi medi legati ai cambiamenti climatici e sono attuate misure di attenuazione che affrontano parzialmente tali rischi.

Alcuni impatti negativi permangono dopo l’attuazione delle misure di attenuazione, ma non sono significativi e non si ritiene necessario adottare ulteriori misure.

Il progetto è soggetto a rischi medi o elevati legati ai cambiamenti climatici, che sono attenuati e ben gestiti.

Nessun impatto negativo o solo impatti negativi trascurabili dopo le misure di attenuazione (o che non richiedono attenuazione); il progetto è soggetto a rischi bassi legati ai cambiamenti climatici

OPPURE

rischi medi o elevati che sono pienamente attenuati.

Impatti positivi derivanti dal progetto, nessuna misura volontaria  (3) adottata dal promotore/destinatario finale del progetto

(ponderazione: 50 %)

Non sono stati individuati impatti positivi significativi

È stato individuato un qualche impatto positivo sull’attenuazione dei cambiamenti climatici o sull’adattamento ai medesimi.

Impatti positivi significativi (l’obiettivo del contributo all’attenuazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai medesimi è esplicitamente indicato, ma non è la ragione fondamentale per cui il progetto è realizzato).

Impatti positivi sostanziali (il progetto è interamente dedicato all’attenuazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai medesimi; si tratta della ragione fondamentale della sua attuazione).

Misure volontarie adottate per migliorare le prestazioni climatiche del progetto

(ponderazione: 7,5 % (bonus)]

Su base volontaria, il promotore del progetto, sotto la guida del partner esecutivo, sarà sottoposto a una o più delle seguenti azioni, se pertinenti per il progetto:

intraprendere la verifica climatica (adattamento e/o attenuazione) per i progetti a finanziamento diretto al di sotto della soglia

Ambiente

15 %

Impatti negativi e rischi connessi al progetto

(50 %)

Vi sono alcuni impatti o rischi negativi significativi che non sono stati pienamente attenuati

Gli impatti o i rischi negativi significativi sono stati ridotti o limitati mediante misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli effetti negativi significativi individuati.

Alcuni impatti o rischi negativi permangono dopo l’attenuazione, ma non sono significativi e non è necessario adottare ulteriori misure.

Nessun impatto o rischio negativo o solo impatti o rischi trascurabili dopo l’attenuazione (o che non richiedono attenuazione).

Impatti positivi derivanti dal progetto, nessuna misura volontaria adottata dal promotore/destinatario finale del progetto.

(ponderazione: 50 %)

Nessun impatto positivo significativo

È stato individuato un certo impatto positivo

sugli aspetti ambientali

Impatti positivi significativi (l’obiettivo del contributo all’obiettivo ambientale è esplicitamente indicato, ma non è la ragione fondamentale per cui il progetto è realizzato)

Impatti positivi sostanziali (il progetto è interamente dedicato a obiettivi ambientali; sono la ragione fondamentale della sua attuazione)

Misure volontarie adottate per migliorare le prestazioni ambientali del progetto

(ponderazione: 7,5 % (bonus)]

(bonus)

Su base volontaria, il promotore del progetto, sotto la guida del partner esecutivo, sarà sottoposto a una o più delle seguenti azioni, se pertinenti per il progetto:

il promotore/destinatario finale del progetto adotta misure volontarie per migliorare le prestazioni ambientali del progetto, anche mediante l’attuazione di misure volte a attenuare/compensare ulteriormente gli impatti negativi

Sociale

15 %

Impatti negativi e rischi connessi al progetto

(ponderazione: 50 %)

Vi sono alcuni impatti negativi significativi sul clima che non possono essere pienamente attenuati o compensati

Alcuni impatti negativi significativi sono stati ridotti o limitati mediante misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli effetti negativi significativi individuati

Alcuni impatti negativi permangono dopo l’attuazione delle misure di attenuazione, ma non sono significativi e non si ritiene necessario adottare ulteriori misure

Nessun impatto negativo temporaneo o impatti solo trascurabili dopo l’attenuazione (o che non richiedono attenuazione)

Impatti positivi derivanti dal progetto, nessuna misura volontaria adottata dal promotore/destinatario finale del progetto.

(ponderazione: 50 %)

Nessun impatto positivo significativo

Sono stati individuati alcuni impatti positivi sugli aspetti sociali.

Impatti positivi significativi (l’obiettivo del contributo agli aspetti sociali è esplicitamente indicato, ma non è la ragione fondamentale per cui il progetto è realizzato)

Impatti positivi sostanziali (il progetto è interamente dedicato a obiettivi sociali; sono la ragione fondamentale della sua attuazione)

Misure volontarie adottate per migliorare le prestazioni sociali del progetto

(ponderazione: 7,5 % (bonus)]

Su base volontaria, il promotore del progetto, sotto la guida del partner esecutivo, sarà sottoposto a una o più delle seguenti azioni, se pertinenti per il progetto:

il promotore/destinatario finale del progetto adotta misure volontarie per migliorare le prestazioni sociali del progetto


Tabella 3

Finanziamento intermediato

Impatto dell’operazione di finanziamento o di investimento

 

Abbastanza buono (= 1)

Buono (= 2)

Molto buono (= 3)

Eccellente (= 4)

1.

Aumentare l’accesso ai finanziamenti e migliorare le condizioni di finanziamento per i destinatari finali (ponderazione: 80 %)

a.

Entità dei finanziamenti che l’intermediario finanziario dovrebbe mettere a disposizione dei destinatari finali in relazione ai finanziamenti sostenuti da InvestEU

(ponderazione: 30 %)

Entità prevista dei finanziamenti limitata (< 2 volte).

Entità prevista dei finanziamenti moderata (tra 2 e 3 volte).

Entità prevista dei finanziamenti elevata (tra 3 e 5 volte).

Entità prevista dei finanziamenti notevolmente elevata (< 5 volte).

b.

Benefici per i destinatari finali  (4)

(ponderazione: 30 %)

L’operazione di finanziamento o di investimento consente agli intermediari di offrire condizioni più favorevoli ai destinatari finali mediante:

a)

flessibilità dei draw-downs,

b)

rimborsi sculpted,

c)

lunghezza del periodo di disponibilità per le erogazioni,

d)

lunghezza del periodo di grazia,

e)

scadenza più lunga,

f)

finanziamenti in valuta locale all’interno dell’UE.

g)

contributo alla diversificazione e alla stabilità dei finanziamenti del destinatario finale,

h)

aumento della disponibilità di finanziamenti alternativi non bancari mediante strumenti di debito e/o strumenti di capitale,

i)

posizione subordinata,

j)

requisiti in materia di garanzie,

k)

trasferimento di un vantaggio finanziario dall’intermediario al destinatario finale,

l)

altro, da specificare (come possono sorgere nel contesto dell’operazione di finanziamento o di investimento).

 

Nessuno degli elementi di cui sopra è applicabile.

Sono applicabili uno o due degli elementi di cui sopra.

Sono applicabili da due a tre degli elementi di cui sopra.

Sono applicabili più di tre degli elementi di cui sopra.

c.

Impatto previsto sull’ecosistema finanziario

(ponderazione: 20 %)

Si prevede che le attività di finanziamento/investimento sostengano intermediari ben consolidati, mantenendo i canali di finanziamento esistenti principalmente a livello locale con fertilizzazione incrociata o interazioni limitate con l’ecosistema in senso lato.

Si prevede che le attività di finanziamento/investimento sostengano in larga misura intermediari ben consolidati, ampliando o espandendo i canali di finanziamento al di là del loro ecosistema locale per realizzare gli obiettivi politici di InvestEU quali definiti agli articoli 3 e 8 del regolamento InvestEU.

Si prevede che una parte significativa delle attività di finanziamento/investimento sia realizzata sostenendo nuovi intermediari, comprese nuove categorie di intermediari, o sviluppando meccanismi di finanziamento o canali di investimento alternativi per realizzare gli obiettivi politici di InvestEU quali definiti agli articoli 3 e 8 del regolamento InvestEU.

Le attività di finanziamento/investimento mirano a sostenere nuovi interventi in un settore in linea con le priorità politiche definite negli accordi di garanzia, o verticali, e/o promuovendo partenariati, lo sviluppo di piattaforme o altre collaborazioni sistematiche all’interno di un ecosistema più ampio per realizzare gli obiettivi politici di InvestEU definiti agli articoli 3 e 8 del regolamento InvestEU.

2.

Occupazione (ponderazione: 20 %)

Numero di posti di lavoro che si prevede saranno sostenuti a livello dei destinatari finali

(ponderazione: 20 %)

Si prevede che il numero di posti di lavoro (compresi stagionali e a tempo parziale) e/o di lavoratori autonomi che prevedibilmente sarà sostenuto dal partner esecutivo per milione di EUR di finanziamenti sarà:

per le garanzie: meno di 50,

per il capitale: meno di 5.

Si prevede che il numero di posti di lavoro (compresi stagionali e a tempo parziale) e/o di lavoratori autonomi che prevedibilmente sarà sostenuto dal partner esecutivo per milione di EUR di finanziamenti sarà:

per le garanzie: tra 50 e 100,

per il capitale: tra 5 e 10.

Si prevede che il numero di posti di lavoro (compresi stagionali e a tempo parziale) e/o di lavoratori autonomi che prevedibilmente sarà sostenuto dal partner esecutivo per milione di EUR di finanziamenti sarà:

per le garanzie: tra 100 e 175,

per il capitale: tra 10 e 15.

Si prevede che il numero di posti di lavoro (compresi quelli stagionali e a tempo parziale) e/o di lavoratori autonomi che prevedibilmente sarà sostenuto dal partner esecutivo per milione di EUR di finanziamenti sarà:

per le garanzie: superiore a 300,

per il capitale: superiore a 15.


(1)  I partner esecutivi dovrebbero spiegare il motivo per cui l’ERR non può essere calcolato.

(2)  Il progetto in senso lato, comprendente, ad esempio, pertinenti misure di compensazione o di attenuazione messe in atto per affrontare preoccupazioni, legate ai cambiamenti climatici, relative all’attenuazione (ossia emissioni di gas a effetto serra) e all’adattamento (ossia per affrontare i pericoli, gli impatti e i rischi dei cambiamenti climatici).

(3)  Come descritto negli orientamenti sulla verifica della sostenibilità nell’ambito delle raccomandazioni per il programma positivo.

(4)  Nel caso delle operazioni quadro, il partner esecutivo dovrebbe indicare quali tipi di benefici si prevede di conseguire sistematicamente in tutti i sottoprogetti sottostanti.


APPENDICE 5

Pilastro 6 — Profilo finanziario dell’operazione di finanziamento o di investimento

La successiva tabella presenta esempi di indicatori del profilo finanziario che possono essere utilizzati per operazioni su strumenti analoghi agli strumenti di debito e su strumenti analoghi agli strumenti di capitale. A seconda delle caratteristiche dei prodotti/portafogli finanziari, il partner esecutivo può fornire diversi indicatori. Per le operazioni quadro il partner esecutivo dovrà fornire uno dei seguenti elementi: l’intervallo di rating accettabili dei sottoprogetti sottostanti, il rating medio, l’intervallo dei tassi di trasferimento o altre caratteristiche pertinenti, se disponibili, quali le perdite attese e la durata del portafoglio o dei portafogli sottostanti.

Operazioni su strumenti analoghi agli strumenti di debito  (1)

 

Esempio 1

Esempio 2

Indicatore del profilo finanziario (in linea con l’accordo di garanzia)

Perdite attese

Tassi di trasferimento

Intervallo (se del caso, come definito nell’accordo di garanzia)

X % ≤ EL ≤ Y %

n.a.

Parametri sottostanti

Perdite attese dell’operazione di finanziamento o di investimento

Perdite attesa del prodotto/portafoglio finanziario

Tasso di trasferimento applicabile per il portafoglio/prodotto finanziario pertinente sulla base delle perdite attese dell’operazione di finanziamento o di investimento

Operazioni su strumenti analoghi agli strumenti di capitale

Indicatore del profilo finanziario (in linea con l’accordo di garanzia)

Tasso di rendimento interno (IRR), rating della controparte per i fondi o altri parametri pertinenti da concordare nell’accordo di garanzia

Rating della controparte, se disponibile

Intervallo (se del caso, come definito nell’accordo di garanzia)

X ≤ IRR o altri parametri pertinenti ≤ Y

Parametri sottostanti

Tasso di rendimento interno (IRR) per i fondi o altri parametri pertinenti da concordare nell’accordo di garanzia

Rating della controparte


(1)  Comprese garanzie limitate e illimitate.


APPENDICE 6

Pilastro 7 — Indicatori complementari

Valori che si prevede di raggiungere al termine del ciclo di vita dell’operazione  (1)

Per tutte le operazioni di finanziamento e di investimento:

a)

effetto leva ed effetto moltiplicatore

b)

importo dell’investimento mobilitato

c)

[numero] stimato di destinatari finali interessati

d)

investimenti a sostegno degli obiettivi climatici (2)

e)

investimenti a sostegno degli obiettivi ambientali (2)

f)

investimenti a sostegno della digitalizzazione (2)

g)

investimenti a sostegno della transizione industriale (2)

h)

investimenti a sostegno di una transizione giusta (2)

i)

investimenti per la fornitura di infrastrutture critiche (2)

j)

investimenti nella cibersicurezza, nello spazio e nella difesa (2)

k)

In caso di combinazione con altre fonti dell’Unione, indicare la componente non rimborsabile o la componente dello strumento finanziario di altri programmi dell’Unione (2)

l)

altri indicatori specifici dell’operazione di finanziamento o di investimento richiesti dal prodotto finanziario dell’operazione di finanziamento o di investimento, se del caso

Solo se applicabile, a seconda dell’ambito di intervento e del settore di intervento dell’operazione e del tipo di operazione (operazione diretta o indiretta):

Ambito di intervento relativo alle infrastrutture sostenibili

Energia:

a)

capacità aggiuntiva installata di produzione di energia rinnovabile e di altre fonti di energia sicura, sostenibile e a zero o a basse emissioni (in megawatt, MW)

b)

numero di nuclei familiari, numero di edifici pubblici e locali commerciali con una migliore classificazione in termini di consumi energetici

c)

stima del risparmio energetico generato dal/dai progetto/progetti (in kilowattora, kWh)

d)

emissioni annuali di gas serra ridotte/evitate in tonnellate di CO2 equivalente

e)

volume degli investimenti a favore dello sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture energetiche sostenibili e degli interventi per renderle intelligenti

Digitale:

numero aggiuntivo di nuclei familiari, imprese o edifici pubblici con accesso alla banda larga di almeno 100 Mbps, potenziabile alla velocità di un gigabit, o numero di punti di accesso Wi-Fi creati

Trasporti:

a)

l’operazione di finanziamento o investimento è transfrontaliera e/o contribuisce a progetti per collegamenti mancanti (compresi progetti relativi a nodi urbani, collegamenti ferroviari transfrontalieri regionali, piattaforme multimodali, porti marittimi, porti interni, collegamenti ad aeroporti e terminali ferroviario-stradali della rete centrale e globale TEN-T)

b)

l’operazione di finanziamento o investimento contribuisce alla digitalizzazione dei trasporti, in particolare attraverso la diffusione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), i servizi d’informazione fluviale (RIS), i sistemi di trasporto intelligente (ITS), il sistema di monitoraggio del traffico navale e d’informazione (VTMIS)/i servizi marittimi e la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR)

c)

numero di punti di approvvigionamento di carburanti alternativi costruiti o ammodernati

d)

l’operazione di finanziamento o di investimento contribuisce alla sicurezza dei trasporti

Ambiente:

l’operazione di finanziamento o di investimento contribuisce all’attuazione di piani e programmi previsti dall’acquis ambientale dell’Unione relativi a qualità dell’aria, acqua, rifiuti e natura

Ambito di intervento relativo a ricerca, innovazione e digitalizzazione

a)

numero di imprese che realizzano progetti di ricerca e innovazione

b)

contributo all’obiettivo del 3 % del prodotto interno lordo (PIL) dell’Unione investito in ricerca, sviluppo e innovazione

Ambito di intervento relativo alle PMI

a)

numero di imprese beneficiarie di sostegno

b)

volume della dotazione assegnato alle PMI/imprese a media capitalizzazione [%], se può essere ragionevolmente stimato al momento della presentazione

Ambito di intervento relativo a investimenti sociali e competenze:

a)

infrastrutture sociali: capacità e accesso alle infrastrutture sociali beneficiare di sostegno per settore: edilizia residenziale, istruzione, salute, altro

b)

microfinanza e finanziamento dell’imprenditoria sociale: numero di beneficiari della microfinanza e imprese sociali beneficiarie di sostegno

c)

competenze: numero di persone che acquisiscono nuove competenze o le cui competenze sono convalidate e certificate diploma di istruzione formale e di formazione

Per le operazioni dirette, se del caso:

a)

inizio e fine lavori

b)

costo di investimento del progetto

c)

rapporto di genere:

i)

del team dirigenziale del destinatario finale;

ii)

della forza lavoro;

iii)

dei proprietari (imprenditori).

Per le operazioni intermediate:

aspetti ESG

Indicatori del comparto degli Stati membri: altri indicatori concordati tra lo Stato membro e la Commissione nell’ambito dell’accordo di contribuzione e recepiti nel pertinente accordo di garanzia con il partner esecutivo.


(1)  Per il calcolo di questi indicatori, è usata la metodologia tecnica sviluppata per gli indicatori chiave di prestazione e di monitoraggio di InvestEU.

(2)  Indicare se l’operazione di finanziamento o di investimento contribuisce al settore specifico (sì, no o non noto) e, se del caso, l’importo che si prevede contribuirà a detto settore.


24.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 339/29


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1703 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2021

che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale contenuti in prodotti composti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 234, paragrafo 2, l’articolo 237, paragrafo 4, e l’articolo 239, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) integra le norme in materia di sanità animale stabilite nel regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda l’ingresso nell’Unione, e i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso nell’Unione, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. In particolare, gli articoli 162 e 163 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabiliscono prescrizioni specifiche per l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale contenuti in prodotti composti. Gli articoli 162 e 163 del regolamento delegato (UE) 2020/692 non prevedono prescrizioni specifiche per i prodotti ottenuti dal colostro contenuti in prodotti composti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto chiarire le prescrizioni che si applicano all’ingresso nell’Unione di tali prodotti se contenuti in prodotti composti conformemente alle norme che si applicano all’ingresso nell’Unione di prodotti ottenuti dal colostro di cui all’articolo 153 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(2)

La gelatina e il collagene rientrano nella definizione di «prodotti a base di carne» di cui all’articolo 2, punto 44), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e pertanto l’ingresso nell’Unione è consentito solo alle partite di gelatina e collagene che soddisfano le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di carne. Tuttavia, la gelatina e il collagene contenuti in prodotti composti a lunga conservazione presentano rischi molto bassi per la sanità animale a causa dei trattamenti cui sono sottoposti durante la trasformazione. Per tale motivo è opportuno che i prodotti composti contenenti solo i suddetti tipi di prodotti a base di carne siano aggiunti all’elenco di prodotti composti che rientrano nell’ambito di applicazione della deroga di cui all’articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e non siano pertanto tenuti ad essere accompagnati da un certificato sanitario, ma solo da una dichiarazione.

(3)

Conformemente all’articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2020/692 i prodotti composti a lunga conservazione che non contengono prodotti a base di carne devono essere accompagnati da una dichiarazione redatta e firmata da un operatore. I prodotti trasformati di origine animale devono tuttavia essere sottoposti a un rigoroso trattamento di riduzione dei rischi che ne garantisca la sicurezza dal punto di vista della sanità animale. Parrebbe tuttavia sproporzionato richiedere tali rigorosi trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti lattiero-caseari originari di paesi autorizzati per l’ingresso nell’Unione di latte crudo o di prodotti lattiero-caseari. Per tali paesi terzi le prescrizioni dovrebbero essere proporzionate ai rischi presentati dal paese di origine e dovrebbero essere tenute in considerazione le garanzie fornite dalle autorità competenti. È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2020/692 per consentire l’ingresso nell’Unione di prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti lattiero-caseari originari di paesi terzi elencati per l’ingresso nell’Unione di latte crudo e prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi, senza che siano sottoposti a trattamenti specifici di riduzione dei rischi. È inoltre opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2020/692 anche per consentire l’ingresso nell’Unione di prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti lattiero-caseari originari di paesi terzi elencati per l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi, se sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi conformemente all’articolo 157 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)

I prodotti lattiero-caseari che sono stati sottoposti a rigorosi trattamenti di riduzione dei rischi e gli ovoprodotti contenuti in prodotti composti a lunga conservazione presentano solo rischi limitati tanto dal punto di vista della sanità animale quanto da quello della sanità pubblica. L’ingresso nell’Unione di tali merci dovrebbe pertanto essere consentito se provengono da un paese terzo, un territorio o una loro zona non elencati per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di prodotti di origine animale, ma elencati per l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di carne, di prodotti lattiero-caseari o di ovoprodotti.

(5)

Al fine di evitare indebiti oneri amministrativi per l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti composti che presentano bassi rischi per la sanità animale, all’operatore responsabile dell’ingresso nell’Unione delle partite dovrebbe essere consentito di firmare la dichiarazione di cui all’articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(6)

Le norme previste nel regolamento delegato (UE) 2020/692 integrano quelle stabilite nel regolamento (UE) 2016/429. Poiché tali norme sono interconnesse, esse sono stabilite congiuntamente in un unico atto. Per motivi di chiarezza e affinché le norme che modificano il regolamento delegato (UE) 2020/692 siano applicate in modo efficace, è opportuno che anche queste siano stabilite in un atto delegato unico che preveda una serie completa di prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/692.

(8)

Poiché il regolamento delegato (UE) 2020/692 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, ai fini della certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 è così modificato:

1)

l’articolo 162 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 162

Prodotti composti contenenti prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti ottenuti dal colostro e/o ovoprodotti»;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’ingresso nell’Unione di partite dei seguenti prodotti composti è consentito solo se i prodotti composti di tali partite provengono da un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione dei prodotti specifici di origine animale contenuti in tali prodotti composti:

a)

prodotti composti contenenti prodotti a base di carne;

b)

prodotti composti non a lunga conservazione contenenti prodotti lattiero-caseari e/o ovoprodotti;

c)

prodotti composti contenenti prodotti ottenuti dal colostro.»;

2)

l’articolo 163 è sostituito dal seguente:

«Articolo 163

Prescrizioni specifiche per i prodotti composti a lunga conservazione

1.   In deroga all’articolo 3, lettera c), punto i), l’ingresso nell’Unione di partite, accompagnate da una dichiarazione di cui al paragrafo 2, di prodotti composti che non contengono prodotti a base di carne, ad eccezione della gelatina e del collagene, né prodotti ottenuti dal colostro, e che sono stati trattati per diventare a lunga conservazione a temperatura ambiente, è consentito se tali prodotti composti contengono:

a)

prodotti lattiero-caseari che soddisfano una delle seguenti condizioni:

i)

non sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi di cui all’allegato XXVII, a condizione che i prodotti lattiero-caseari siano stati ottenuti:

nell’Unione; o

in un paese terzo, in un territorio o in una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari senza che siano sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, conformemente all’articolo 156, e il paese terzo, il territorio o la loro zona in cui è prodotto il prodotto composto, se diversi, sono a loro volta elencati per l’ingresso nell’Unione di tali prodotti senza l’obbligo di applicare un trattamento specifico di riduzione dei rischi;

ii)

sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi di cui all’allegato XXVII, colonna A o B, pertinente per le specie di origine del latte, a condizione che siano stati ottenuti in un paese terzo, in un territorio o in una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari che sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, conformemente all’articolo 157, e il paese terzo, il territorio o la loro zona in cui è prodotto il prodotto composto, se diversi, sono a loro volta elencati per l’ingresso nell’Unione di tali prodotti se sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi;

iii)

sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi almeno equivalente a quelli di cui all’allegato XXVII, colonna B, indipendentemente dalle specie di origine del latte, se i prodotti lattiero-caseari non soddisfano tutte le prescrizioni di cui al punto i) o ii) o sono stati ottenuti in un paese terzo, in un territorio o in una loro zona non autorizzati per l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari ma autorizzati per l’ingresso nell’Unione di altri prodotti di origine animale conformemente al presente regolamento;

b)

ovoprodotti che sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi equivalente a quelli di cui all’allegato XXVIII.

2.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1:

a)

accompagna partite di prodotti composti solo nei casi in cui la destinazione finale di tali prodotti è nell’Unione;

b)

è rilasciata dall’operatore responsabile dell’ingresso nell’Unione dei prodotti composti e attesta che i prodotti composti presenti nella partita soddisfano le prescrizioni di cui al paragrafo 1.

3.   In deroga all’articolo 3, lettera a), punto i), l’ingresso nell’Unione dei prodotti lattiero-caseari di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente articolo e degli ovoprodotti contenuti in prodotti composti che sono stati trattati per diventare a lunga conservazione a temperatura ambiente è consentito se provengono da un paese terzo, un territorio o una loro zona non espressamente elencati per l’ingresso nell’Unione di tali prodotti di origine animale ma elencati per l’ingresso nell’Unione di:

a)

prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari od ovoprodotti;

o

b)

prodotti della pesca conformemente al regolamento (UE) 2017/625.».

Articolo 2

I riferimenti all’ex articolo 163, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 si intendono fatti all’articolo 163, paragrafo 1, di tale regolamento delegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).


24.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 339/33


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1704 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2021

che integra il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali e doganali e che ne modifica gli allegati V e VI

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (1), in particolare l’articolo 5, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152 specificano le informazioni a fini statistici inerenti alle esportazioni e alle importazioni di beni che le autorità fiscali e doganali di ciascuno Stato membro devono fornire alle autorità statistiche nazionali (ASN) competenti.

(2)

È opportuno specificare ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche inerenti alle esportazioni e alle importazioni di beni che le autorità fiscali e doganali di ciascuno Stato membro devono fornire alle ASN competenti, informazioni incluse negli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152.

(3)

Al fine di garantire che le informazioni fornite dalle autorità fiscali alle ASN a fini statistici comprendano le informazioni sulle vendite a distanza intracomunitarie di beni, è necessario modificare l’allegato V del regolamento (UE) 2019/2152.

(4)

È necessario modificare l’allegato VI del regolamento (UE) 2019/2152 per garantire che, nell’ambito dello sdoganamento centralizzato a norma dell’articolo 179 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), qualora siano coinvolti più Stati membri, l’obbligo per le autorità doganali di fornire alle rispettive ASN i dati delle dichiarazioni in dogana si applichi anche nello Stato membro in cui si trovano le merci.

(5)

È inoltre necessario modificare l’allegato VI del regolamento (UE) 2019/2152 per garantire che le ASN possano ricevere dalle rispettive autorità doganali informazioni sulle semplificazioni doganali applicate e sugli operatori commerciali interessati.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento delegato specifica ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche inerenti alle esportazioni e alle importazioni di beni che devono essere fornite alle ASN competenti dalle autorità fiscali e doganali.

Articolo 2

Informazioni tratte dalle dichiarazioni IVA

Le informazioni tratte dalle dichiarazioni dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sui soggetti passivi o sugli enti non soggetti passivi, di cui all’allegato V, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2152, comprendono almeno:

a)

il nome completo del soggetto passivo o la denominazione completa dell’ente non soggetto passivo;

b)

l’indirizzo completo, compreso il codice di avviamento postale;

c)

il numero di identificazione attribuito a tale soggetto o ente a norma dell’articolo 214 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3);

d)

per ciascun soggetto passivo o ente non soggetto passivo:

i)

la base imponibile delle cessioni e degli acquisti intra-UE di beni tratta dalle dichiarazioni IVA a norma dell’articolo 251, lettere a) e c), della direttiva 2006/112/CE;

ii)

il periodo d’imposta.

Articolo 3

Informazioni tratte dagli elenchi riepilogativi

1.   Le informazioni sulle cessioni intra-UE raccolte dagli elenchi riepilogativi dell’IVA, di cui all’allegato V, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2152, comprendono almeno:

a)

il periodo d’imposta;

b)

il numero di identificazione IVA di ciascun fornitore nazionale;

c)

il numero di identificazione IVA dell’acquirente dello Stato membro associato;

d)

la base imponibile tra ciascun fornitore nazionale e ciascun acquirente dello Stato membro associato;

e)

l’individuazione delle cessioni successive.

2.   Le informazioni sugli acquisti intra-UE comunicati da tutti gli altri Stati membri, di cui all’allegato V, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2152, comprendono almeno:

a)

il periodo d’imposta;

b)

il numero di identificazione IVA di ciascun acquirente nazionale;

c)

la base imponibile totale ripartita per acquirente nazionale e aggregata per Stato membro associato.

Articolo 4

Informazioni relative alle dichiarazioni in dogana

Le informazioni di cui all’allegato VI, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2152 comprendono tutte le informazioni richieste dall’ASN per la produzione di statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e comprendono almeno le informazioni di cui all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 5

Modifica del regolamento (UE) 2019/2152

Gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(3)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO I

1.

Informazioni generali

1.1

Tipo di dichiarazione

1.2

Tipo di dichiarazione supplementare

1.3.

Regime

1.4.

Regime o regimi aggiuntivi

1.5.

Data di accettazione della dichiarazione in dogana

2.

Autorizzazioni

2.1.

In caso di sdoganamento centralizzato, se sono coinvolti più Stati membri: numero dell’autorizzazione allo sdoganamento centralizzato.

3.

Parti

3.1.

N. di identificazione dell’esportatore

3.2.

N. di identificazione dell’importatore

3.3.

N. di identificazione dell’acquirente

3.4.

N. di identificazione del destinatario (1)

4.

Informazioni relative alla valutazione/Imposte

4.1.

Valuta di fatturazione

4.2.

Preferenze (trattamento preferenziale applicato dalle autorità doganali)

5.

Paesi

5.1.

Codice del paese di destinazione

5.2.

Codice del paese di spedizione/esportazione

5.3.

Codice del paese di origine

5.4.

Codice del paese di origine preferenziale

5.5.

In caso di sdoganamento centralizzato: il codice dell’ufficio doganale di presentazione o il codice dello Stato membro in cui le merci sono presentate in dogana

6.

Identificazione delle merci

6.1.

Massa netta (kg)

6.2.

Unità supplementari

6.3.

Codice delle merci — Codice della nomenclatura combinata

6.4.

Codice delle merci — Codice TARIC

6.5.

Codice delle merci HS6, qualora non sia disponibile il codice TARIC o il codice della nomenclatura combinata

7.

Informazioni sui trasporti

7.1.

Container

7.2.

Modo di trasporto fino alla frontiera

7.3.

Modo di trasporto interno

8.

Dati statistici

8.1.

Natura della transazione

8.2.

Valore statistico


(1)  Solo per i requisiti in materia di dati doganali a norma del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell’Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).


ALLEGATO II

«ALLEGATO V

Informazioni che le autorità fiscali competenti di ciascuno Stato membro devono fornire all’ASN di cui all’articolo 5, paragrafo 2:

a)

informazioni tratte dalle dichiarazioni IVA sui soggetti passivi o sugli enti non soggetti passivi che hanno dichiarato, per il periodo in questione, cessioni intra-UE di beni a norma dell’articolo 251, lettera a), della direttiva 2006/112/CE o acquisti intra-UE di beni a norma dell’articolo 251, lettera c), della stessa;

b)

informazioni tratte dagli elenchi riepilogativi sulle cessioni intra-UE raccolte dagli elenchi riepilogativi dell’IVA a norma degli articoli 264 e 265 della direttiva 2006/112/CE;

c)

informazioni sugli acquisti intra-UE comunicati da tutti gli altri Stati membri a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (1);

d)

informazioni tratte dalle dichiarazioni IVA dei soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di consumo che si avvalgono del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE, che hanno dichiarato, per il periodo in questione, cessioni di beni nell’ambito di tale regime a norma dell’articolo 369 octies di detta direttiva;

e)

informazioni sulle cessioni di beni connesse al regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, comunicate da tutti gli altri Stati membri a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010.

ALLEGATO VI

Informazioni che le autorità doganali competenti di ciascuno Stato membro devono fornire all’ASN di cui all’articolo 5, paragrafo 3:

a)

informazioni che identificano la persona che effettua esportazioni intra-UE e importazioni intra-UE di beni soggette alla procedura doganale di perfezionamento attivo;

b)

dati di registrazione e identificazione degli operatori economici previsti dalla normativa doganale dell’Unione disponibili nel sistema elettronico connesso al numero EORI di cui all’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (2);

c)

dati relativi alle importazioni e alle esportazioni tratti dalle dichiarazioni doganali che sono state accettate o sono state oggetto di decisioni delle autorità doganali nazionali e:

i)

che sono state depositate presso di loro; o

ii)

per le quali la dichiarazione complementare, a norma dell’articolo 225 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, è messa a loro disposizione tramite accesso elettronico diretto nel sistema del titolare dell’autorizzazione; o

iii)

che sono state da esse ricevute in applicazione dell’articolo 179 del regolamento (UE) n. 952/2013;

d)

informazioni sulle procedure e sulle semplificazioni applicate o sulle autorizzazioni concesse agli operatori commerciali, e informazioni che permettono di identificare tali operatori commerciali.

»

(1)  Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


24.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 339/40


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1705 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2021

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 234, paragrafo 2, l’articolo 237, paragrafo 4, l’articolo 239, paragrafo 2, e l’articolo 279, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) integra le norme in materia di sanità animale stabilite nel regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda l’ingresso nell’Unione, e i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.

(2)

In seguito alla pubblicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 3 giugno 2020, nelle disposizioni di tale regolamento delegato sono stati individuati alcuni errori e omissioni di lieve entità. Tali errori e omissioni dovrebbero essere corretti e il regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(3)

È inoltre opportuno modificare determinate norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di garantirne la coerenza con le norme stabilite in altri atti delegati adottati a norma del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

È altresì necessario modificare il regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di contemplare determinate circostanze di cui inizialmente non si era tenuto conto nell’ambito di applicazione di tale atto, come pure di contemplare determinate possibilità previste da atti dell’Unione adottati prima del regolamento (UE) 2016/429 e che dovrebbero essere mantenute nel quadro del regolamento (UE) 2016/429. Tale modifica è importante onde garantire un’agevole transizione dalle prescrizioni stabilite in tali precedenti atti dell’Unione concernenti l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, o chiarire a quali specie e categorie di animali e prodotti di origine animale determinate prescrizioni dovrebbero o meno applicarsi.

(5)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe inoltre garantire un’agevole transizione dalle prescrizioni stabilite in precedenti atti dell’Unione concernenti l’ingresso nell’Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale da essi derivati, poiché tali prescrizioni si sono dimostrate efficaci. È pertanto opportuno mantenere lo scopo e il contenuto di tali norme vigenti in tale regolamento delegato, adattandole tuttavia al nuovo quadro legislativo istituito dal regolamento (UE) 2016/429.

(6)

Inoltre le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 non dovrebbero applicarsi ai prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi, esclusi quelli destinati a ulteriore trasformazione nell’Unione, dato che non vi sono motivi di sanità animale significativi per includere tali prodotti nell’ambito di applicazione di detto regolamento delegato. È pertanto opportuno modificare l’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce l’ambito di applicazione di tale atto.

(7)

La definizione di «suino» quale attualmente stabilita all’articolo 2, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2020/692 è idonea unicamente ai fini dell’ingresso nell’Unione di tali animali. Il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione (4), che stabilisce norme relative ai movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale, fornisce una definizione diversa di «suino», idonea per i donatori di materiale germinale. È pertanto opportuno modificare la definizione di «suino» di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di contemplare l’ingresso nell’Unione di suini e di materiale germinale di suini.

(8)

La definizione di «barca vivaio» attualmente stabilita all’articolo 2, punto 48, del regolamento delegato (UE) 2020/692 non è in linea con la definizione di «barca vivaio» di cui all’articolo 2, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione (5). Nell’interesse della coerenza delle norme dell’Unione, è opportuno modificare la definizione di cui all’articolo 2, punto 48, del regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di allinearla alla definizione di cui al regolamento delegato (UE) 2020/990.

(9)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni relative all’ispezione degli animali terrestri prima della loro spedizione nell’Unione che, in caso di pollame, riguarda anche il relativo gruppo di origine. È tuttavia opportuno chiarire che tali prescrizioni non si applicano al gruppo (allevamento) di origine dei pulcini di un giorno, conformemente alle prescrizioni applicabili fino al 21 aprile 2021 stabilite nel regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (6). È pertanto opportuno modificare l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 di conseguenza.

(10)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692, che si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, dovrebbe garantire un’agevole transizione dalle prescrizioni stabilite in precedenti atti dell’Unione concernenti l’ingresso nell’Unione di animali terrestri, come pure di materiale germinale e prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri, poiché tali prescrizioni si sono dimostrate efficaci. È pertanto opportuno mantenere lo scopo e il contenuto di tali norme in tale regolamento delegato, adattandole tuttavia al nuovo quadro legislativo istituito dal regolamento (UE) 2016/429. L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (7) prevedeva che, dopo la loro introduzione nell’Unione, le partite di ungulati, salvo quelli destinati a stabilimenti confinati, dovessero restare nell’azienda di destinazione per almeno 30 giorni, tranne in caso di trasferimento diretto a un macello. Il regolamento (UE) n. 206/2010 è stato abrogato dal regolamento delegato (UE) 2020/692. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 non prevede tuttavia la possibilità di spostare ungulati verso un macello nei 30 giorni dopo l’ingresso nell’Unione. È pertanto opportuno modificare l’articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di prevedere tale possibilità, in quanto i movimenti durante tale periodo non destano preoccupazioni significative in materia di sanità animale.

(11)

Inoltre la deroga all’obbligo di permanenza di 30 giorni nello stabilimento di destinazione dopo l’ingresso nell’Unione, di cui all’articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2020/692, che attualmente si applica solo agli equini destinati a corse, competizioni e manifestazioni culturali, dovrebbe essere estesa a tutti gli equini, e tale articolo dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(12)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede una deroga alle prescrizioni stabilite in tale atto per l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e uova da cova di pollame in caso di partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti e di partite di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti. Determinate prescrizioni applicabili al pollame e alle uova da cova per quanto riguarda i mezzi di trasporto, i contenitori nei quali sono trasportati nell’Unione, la vaccinazione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e la disinfezione dovrebbero tuttavia applicarsi anche all’ingresso nell’Unione di partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti e di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti. È pertanto opportuno modificare gli articoli 49 e 101 del regolamento delegato (UE) 2020/692 di conseguenza.

(13)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che tutti i volatili in cattività spediti nell’Unione siano stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle. Tuttavia ciò non è possibile nella pratica ed è incompatibile con le prescrizioni per l’ingresso negli Stati membri aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione. È pertanto opportuno modificare l’articolo 57 del regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di chiarire che le prescrizioni relative ai vaccini utilizzati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle si applicano nel caso in cui i volatili in cattività siano stati vaccinati contro tale malattia.

(14)

I colombi viaggiatori rientrano nella definizione di «volatili in cattività» stabilita all’articolo 4, punto 10, del regolamento (UE) 2016/429. Le prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i volatili in cattività di cui alla parte II, titolo 3, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 si applicano pertanto anche a tali animali. Tali prescrizioni limitano tuttavia la possibilità di ingresso nell’Unione di colombi viaggiatori da un paese terzo, un territorio o una loro zona con l’intenzione che tornino in volo in tale paese terzo, territorio o loro zona. Inoltre i colombi viaggiatori introdotti nell’Unione con l’intenzione che tornino in volo nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona non comporta lo stesso rischio per la sanità animale di quello connesso ad altri volatili in cattività. È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di prevedere una deroga alle prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i volatili in cattività per l’ingresso nell’Unione di colombi viaggiatori da un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui sono abitualmente detenuti, con l’intenzione di rilasciarli immediatamente prevedendo un loro ritorno in volo in tale paese terzo, territorio o loro zona.

(15)

L’articolo 74 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni in materia di identificazione per l’ingresso nell’Unione di cani, gatti e furetti. Per quanto riguarda le prescrizioni per i relativi mezzi di identificazione, tale articolo fa riferimento agli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 120 del regolamento (UE) 2016/429. Tali atti di esecuzione non sono tuttavia stati ancora adottati in quanto l’articolo 277 del regolamento (UE) 2016/429 prevede che il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) continui ad applicarsi fino al 21 aprile 2026 per quanto riguarda i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia di tali specie. È pertanto opportuno modificare l’articolo 74 del regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di fare riferimento alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013.

(16)

A causa di un’omissione il regolamento delegato (UE) 2020/692 non contiene disposizioni concernenti l’ispezione delle partite di materiale germinale prima della loro spedizione nell’Unione. Al fine di garantire che le partite di materiale germinale soddisfino le prescrizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 prima che ne sia consentito l’ingresso nell’Unione è opportuno modificare tale regolamento delegato onde stabilire norme relative agli esami e ai controlli necessari di tali partite.

(17)

L’articolo 86 del regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l’ingresso nell’Unione di partite di ovociti ed embrioni di bovini sia consentito se gli animali donatori provengono da uno stabilimento indenne da leucosi bovina enzootica. L’articolo 87, paragrafo 2, di tale regolamento delegato prevede una deroga per uno stabilimento non indenne da leucosi bovina enzootica purché l’animale donatore abbia un’età inferiore a due anni e non si siano verificati casi clinici di leucosi bovina enzootica per un periodo almeno pari ai tre anni precedenti. Tale deroga dovrebbe applicarsi ai bovini donatori indipendentemente dalla loro età. È pertanto opportuno modificare l’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 di conseguenza.

(18)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che le uova da cova di pollame debbano essere originarie di gruppi che sono stati sottoposti ad ispezione clinica nelle 24 ore precedenti il carico della partita di uova da cova per la spedizione nell’Unione. I paesi terzi e le parti interessate hanno tuttavia affermato che tale requisito comporta un aumento ingiustificato degli oneri amministrativi per le autorità competenti e gli operatori e costituisce un rischio per la biosicurezza degli stabilimenti. Poiché tali uova sono originarie di stabilimenti riconosciuti che applicano rigorose norme di biosicurezza, è opportuno prevedere un lasso di tempo più ampio per l’ispezione clinica del gruppo di origine delle uova da cova, analogamente a quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione (9) per i movimenti di tali prodotti tra Stati membri. È pertanto opportuno modificare l’articolo 107 del regolamento delegato (UE) 2020/692 di conseguenza.

(19)

La parte III, titolo 2, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di uova esenti da organismi patogeni specifici, comprese prescrizioni relative allo stabilimento di origine di tali uova. È opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di prevedere che tali stabilimenti situati in paesi terzi siano riconosciuti conformemente alle norme che si applicano a tali stabilimenti situati nell’Unione.

(20)

Gli animali acquatici quali definiti all’articolo 4, punto 3, del regolamento (UE) 2016/429 comprendono gli animali detenuti e gli animali selvatici. L’ingresso di animali acquatici nell’Unione può essere pertanto consentito in provenienza da stabilimenti di acquacoltura e da habitat selvatici. Tali animali possono quindi essere spediti da un «luogo di origine» o da uno «stabilimento di origine». Tale possibilità dovrebbe essere prevista dal regolamento delegato (UE) 2020/692 e l’articolo 167, lettere a) e d), di tale regolamento delegato dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(21)

L’articolo 172 del regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede deroghe, per determinate categorie di animali acquatici e prodotti da essi derivati, all’obbligo di essere originari di un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento indenne da malattia. In ogni caso gli animali di acquacoltura e i relativi prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692 devono tuttavia essere originari di uno stabilimento registrato o riconosciuto conformemente alla parte IV, titolo II, capo 1, del regolamento (UE) 2016/429. Il presente regolamento dovrebbe pertanto modificare l’articolo 172 del regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di chiarire che la deroga da esso prevista non si applica all’articolo 170, ma specificamente all’articolo 170, paragrafo 1, di tale regolamento delegato.

(22)

A causa di un’omissione è opportuno modificare l’articolo 174, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/692 affinché faccia riferimento all’articolo 170, paragrafo 1, lettera a), punto iii), anziché all’articolo 170, lettera a), punto iii).

(23)

L’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 prevede che gli Stati membri dispongano di misure nazionali approvate per una malattia diversa da una malattia elencata di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento. È opportuno modificare l’articolo 175 e l’allegato XXIX del regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di chiarire che gli Stati membri possono adottare tali misure non solo per le malattie non elencate, ma anche per le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/429.

(24)

Poiché lo sperma, gli ovociti e gli embrioni possono essere immagazzinati per un lungo periodo, la parte IV del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe stabilire determinate misure transitorie per quanto riguarda il materiale germinale raccolto, prodotto, trasformato e immagazzinato conformemente alle direttive 88/407/CEE (10), 89/556/CEE (11), 90/429/CEE (12) e 92/65/CEE (13) del Consiglio. Tali misure dovrebbero riguardare il riconoscimento dei centri di raccolta dello sperma, dei centri di stoccaggio dello sperma, dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni a norma di tali direttive, nonché la marcatura delle paillette e degli altri imballaggi in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono collocati, immagazzinati e trasportati. Tali misure dovrebbero riguardare anche le prescrizioni riguardanti la raccolta, la produzione, la trasformazione e lo stoccaggio di materiale germinale, la sanità animale degli animali donatori e le prove di laboratorio e altre prove effettuate sugli animali donatori e sul materiale germinale a norma di tali direttive. È necessario garantire che non vi siano perturbazioni negli scambi di tale materiale germinale, data la sua importanza per il settore della riproduzione animale. Al fine di garantire la continuità per quanto riguarda l’ingresso nell’Unione di partite di materiale germinale raccolto o prodotto prima del 21 aprile 2021 che soddisfa le prescrizioni di cui alle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE, è opportuno stabilire determinate disposizioni transitorie nel regolamento delegato (UE) 2020/692. È pertanto opportuno modificare tale regolamento delegato di conseguenza.

(25)

L’allegato III, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce, tra l’altro, prescrizioni relative ai periodi di permanenza degli equini prima del loro ingresso nell’Unione. In particolare sono stabiliti periodi di permanenza specifici per gli equini diversi dagli equini registrati, per gli equini registrati e per i cavalli registrati reintrodotti dopo un’esportazione temporanea. Tali periodi di permanenza dovrebbero essere definiti in maniera più dettagliata al fine di far fronte ai rischi derivanti dall’ingresso di equini non destinati alla macellazione, di cavalli registrati e di equini destinati alla macellazione, come pure ai rischi derivanti dalla reintroduzione di cavalli registrati dopo un’esportazione temporanea. È opportuno modificare tale allegato di conseguenza.

(26)

L’allegato III, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni relative ai periodi di permanenza del pollame prima del suo ingresso nell’Unione. In particolare sono stabiliti periodi di permanenza specifici per il pollame da reddito per la produzione di carne o uova per il consumo e per il pollame da reddito per il ripopolamento di selvaggina da penna, ma non per il pollame da reddito per la produzione di altri prodotti. È pertanto opportuno stabilire un periodo di permanenza specifico anche per la categoria del pollame da reddito per la produzione di altri prodotti. È opportuno modificare tale allegato di conseguenza.

(27)

L’allegato XV, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni in materia di sanità animale per il pollame e le uova da cova originari di un paese terzo, di un territorio o di una loro zona in cui i vaccini utilizzati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle non soddisfano i criteri specifici di cui al punto 1 di tale allegato. È tuttavia opportuno chiarire ulteriormente quali di tali prescrizioni si applichino al pollame, alle uova da cova e ai relativi gruppi di origine. È opportuno modificare tale allegato di conseguenza.

(28)

Le norme previste dal regolamento delegato (UE) 2020/692 integrano quelle stabilite nel regolamento (UE) 2016/429. Poiché tali norme sono interconnesse, esse sono stabilite congiuntamente in un unico atto. Per motivi di chiarezza e ai fini di una loro applicazione efficace, è opportuno che anche le norme che modificano il regolamento delegato (UE) 2020/692 siano stabilite in un unico atto delegato che preveda una serie completa di prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.

(29)

È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2020/692 di conseguenza.

(30)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Ai fini della certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

al paragrafo 6, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«6.   La parte V stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione, i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, come pure le deroghe a tali prescrizioni, per quanto riguarda le seguenti specie di animali acquatici in tutte le fasi della vita e i loro prodotti di origine animale, esclusi i prodotti di origine animale diversi dagli animali acquatici vivi destinati al consumo umano diretto e gli animali acquatici selvatici e i prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici selvatici sbarcati da pescherecci destinati al consumo umano diretto:»;

b)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   La parte VII stabilisce le disposizioni transitorie e finali.»;

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8)

“suino”: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Suidae di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2016/429 ai fini dell’ingresso nell’Unione di animali, oppure un animale della specie Sus scrofa ai fini dell’ingresso nell’Unione di materiale germinale;»;

b)

il punto 48 è sostituito dal seguente:

«48)

“barca vivaio”: una barca vivaio come definita all’articolo 2, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione (*1);

(*1)  Regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione, del 28 aprile 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all’interno dell’Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 42).»;"

3)

all’articolo 3, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

in caso di animali terrestri e materiale germinale e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali, da un paese terzo, territorio o loro zona elencati per le specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale;»;

4)

all’articolo 13, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In caso di pollame, esclusi i pulcini di un giorno, e volatili in cattività, l’ispezione riguarda anche il gruppo di origine degli animali destinati ad essere spediti nell’Unione.»;

5)

l’articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Movimenti e manipolazione degli ungulati dopo l’ingresso nell’Unione

Dopo l’ingresso nell’Unione, gli ungulati, ad eccezione degli equini, restano nello stabilimento di destinazione per un periodo almeno pari ai 30 giorni successivi alla data del loro arrivo in tale stabilimento, tranne qualora siano spostati a fini di macellazione.»;

6)

l’articolo 49 è così modificato:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«In deroga all’articolo 14, paragrafo 3, all’articolo 40 nonché agli articoli da 43 a 48, l’ingresso nell’Unione di partite contenenti meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti è consentito a condizione che tali partite soddisfino le seguenti prescrizioni:»;

b)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

per quanto riguarda la vaccinazione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità:

i)

il pollame non è stato vaccinato contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità;

ii)

il gruppo di origine del pollame, esclusi i pulcini di un giorno, non è stato vaccinato contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità;

iii)

se i gruppi (parent) dei pulcini di un giorno sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità, il paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie in merito alla conformità alle prescrizioni minime per i programmi di vaccinazione e per la sorveglianza supplementare di cui all’allegato XIII;»;

c)

alla lettera e), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

Salmonella pullorum e Salmonella gallinarum in caso di Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;»;

d)

è aggiunta la seguente lettera f):

«f)

i pulcini di un giorno sono nati da uova da cova che, prima dell’incubazione, sono state disinfettate secondo le istruzioni dell’autorità competente del paese terzo o territorio di origine.»;

7)

l’articolo 57 è sostituito dal seguente:

«Articolo 57

Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i volatili in cattività

L’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività è consentito solo se gli animali di tali partite soddisfano le seguenti prescrizioni:

a)

non sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità;

b)

se sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle, l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie che i vaccini utilizzati soddisfano i criteri generali e specifici per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1;

c)

sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca del virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità e dell’infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo compreso fra i sette e i 14 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell’Unione.»;

8)

all’articolo 60, la lettera b), punto vi), è rinumerata come lettera c) e riformulata come segue:

«c)

fanno uscire i volatili in cattività dalla quarantena solo previa autorizzazione scritta di un veterinario ufficiale.»;

9)

l’articolo 62 è sostituito dal seguente:

«Articolo 62

Deroghe alle prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di volatili in cattività

1.   In deroga alle prescrizioni di cui agli articoli da 3 a 10, ad eccezione dell’articolo 3, lettera a), punto i), e agli articoli da 11 a 19 e da 53 a 61, l’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività non conformi alle suddette prescrizioni è consentito se tali partite sono originarie di paesi terzi o territori espressamente elencati per l’ingresso nell’Unione di volatili in cattività sulla base di garanzie equivalenti.

2.   In deroga alle prescrizioni di cui all’articolo 11 e agli articoli da 54 a 58, l’ingresso nell’Unione di partite di colombi viaggiatori introdotti nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui sono abitualmente detenuti, con l’intenzione di rilasciarli immediatamente prevedendo un loro ritorno in volo in tale paese terzo, territorio o loro zona e che non soddisfano le suddette prescrizioni, è autorizzato se soddisfano le prescrizioni seguenti:

a)

lo Stato membro di destinazione ha deciso che i colombi viaggiatori possono entrare nel suo territorio da tale paese terzo, territorio o loro zona conformemente all’articolo 230, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429;

b)

provengono da uno stabilimento registrato attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell’Unione;

c)

non sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità;

d)

sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle e l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie che i vaccini utilizzati soddisfano i criteri generali e specifici per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1;

e)

provengono da uno stabilimento in cui è effettuata la vaccinazione contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle.

3.   In deroga alle prescrizioni di cui agli articoli 59, 60 e 61, l’autorità competente dello Stato membro di ingresso nell’Unione può autorizzare l’ingresso nell’Unione di colombi viaggiatori che non saranno trasportati direttamente in uno stabilimento di quarantena riconosciuto conformemente all’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 se:

a)

sono colombi viaggiatori entrati nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona, in cui sono abitualmente detenuti conformemente al paragrafo 2;

b)

sono immediatamente rilasciati, sotto il controllo dell’autorità competente, prevedendo un loro ritorno in volo nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona.»;

10)

all’articolo 74, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’ingresso nell’Unione di partite di cani, gatti e furetti è consentito solo se ogni animale di tali partite è identificato individualmente tramite un transponder iniettabile di cui all’allegato III, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, impiantato da un veterinario e conforme ai requisiti tecnici di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 576/2013.»;

11)

all’articolo 80, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

prima della data di raccolta sono rimasti in un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di materiale germinale:

i)

nel caso di bovini, ovini e caprini, per un periodo almeno pari a sei mesi;

ii)

nel caso di suini ed equini, per un periodo almeno pari a tre mesi;»;

12)

all’articolo 83, lettera a), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di materiale germinale di raccolta o produzione, trasformazione e stoccaggio di tale materiale germinale;»;

13)

dopo l’articolo 85 è inserito il seguente articolo 85 bis:

«Articolo 85 bis

Ispezione delle partite di materiale germinale prima della spedizione nell’Unione

L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini, caprini ed equini è consentito solo se tali partite sono state sottoposte a un esame visivo e a un controllo documentale effettuati da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nelle 72 ore precedenti il momento della spedizione nell’Unione, come segue:

a)

un esame visivo del contenitore usato per il trasporto al fine di verificare la conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 84;

b)

un controllo documentale dei dati presentati dal veterinario del centro o dal veterinario del gruppo al fine di garantire che:

i)

le informazioni da certificare siano comprovate dalla documentazione conservata conformemente:

all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/686; e

all’articolo 8, lettera d), del presente regolamento;

ii)

il marchio sulle paillette o sugli altri imballaggi, apposto conformemente all’articolo 83, lettera a), corrisponda al numero indicato nel certificato sanitario e sul contenitore usato per il trasporto;

iii)

siano soddisfatte le prescrizioni in materia di sanità animale di cui alla parte III, titolo 1.»;

14)

all’articolo 87, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In deroga all’articolo 86, lettera b), punto iii), l’ingresso nell’Unione di partite di ovociti ed embrioni di bovini è consentito se l’animale donatore proviene da uno stabilimento non indenne da leucosi bovina enzootica purché il veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento di origine abbia certificato che non si sono verificati casi clinici di leucosi bovina enzootica in tale stabilimento per un periodo almeno pari ai tre anni precedenti.»;

15)

l’articolo 91 è sostituito dal seguente:

«Articolo 91

Stabilimento di origine degli ovini e dei caprini donatori

L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di ovini e caprini è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto da animali donatori provenienti da uno stabilimento indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis e se tali animali non sono mai stati in uno stabilimento di stato sanitario inferiore.»;

16)

all’articolo 100, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

le uova da cova siano state trasferite direttamente e quanto prima, per proseguire il viaggio verso l’Unione, su una nave o un aeromobile che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 102, lettera a), senza lasciare i locali del porto o dell’aeroporto;»;

17)

all’articolo 102, lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«a)

le uova da cova devono essere state trasportate in mezzi di trasporto che:»;

18)

all’articolo 107, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

i gruppi:

i)

sono stati sottoposti ad ispezione clinica, effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nelle 72 ore precedenti il carico della partita di uova da cova per la spedizione nell’Unione, al fine di individuare i segni indicativi dell’insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all’allegato I e le malattie emergenti, senza presentare sintomi di malattia né elementi che facessero sospettare la presenza di nessuna di tali malattie;

o

ii)

sono stati sottoposti a:

ispezioni cliniche mensili, effettuate da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona, la più recente delle quali è stata effettuata nei 31 giorni precedenti il carico della partita di uova da cova per la spedizione nell’Unione, al fine di individuare i segni indicativi dell’insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all’allegato I e le malattie emergenti, senza presentare sintomi di malattia né elementi che facessero sospettare la presenza di nessuna di tali malattie;

una valutazione del loro stato sanitario attuale, effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nelle 72 ore precedenti il carico della partita di uova da cova per la spedizione nell’Unione in base alle informazioni aggiornate fornite dall’operatore e ai controlli della documentazione sanitaria e di produzione conservata nello stabilimento, al fine di individuare i segni indicativi dell’insorgenza di malattie, comprese le malattie emergenti e le pertinenti malattie elencate di cui all’allegato I.»;

19)

l’articolo 110 è così modificato:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«In deroga agli articoli 101, 106, 107 e 108, l’ingresso nell’Unione di partite di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti è consentito se tali uova soddisfano le seguenti prescrizioni:»;

b)

(non riguarda la versione italiana)

c)

alla lettera e), punto ii), il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«—

Salmonella pullorum e Salmonella gallinarum in caso di Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;»;

d)

è aggiunta la seguente lettera f):

«f)

le uova da cova devono essere state disinfettate secondo le istruzioni dell’autorità competente del paese terzo o territorio di origine.»;

20)

all’articolo 111, lettera a), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

sono stati tenuti, per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane precedenti la data della raccolta delle uova per la spedizione nell’Unione, in stabilimenti che:

soddisfano le condizioni descritte nella Farmacopea europea;

sono riconosciuti dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato;»;

21)

dopo l’articolo 119 è inserito il seguente articolo 119 bis:

«Articolo 119 bis

Ispezione delle partite di materiale germinale prima della spedizione nell’Unione

L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di cui all’articolo 117 è consentito solo se tali partite sono state sottoposte a un esame visivo e a un controllo documentale effettuati da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nelle 72 ore precedenti il momento della spedizione nell’Unione, come segue:

a)

un esame visivo del contenitore usato per il trasporto al fine di verificare la conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 119;

b)

un controllo documentale dei dati presentati dal veterinario dello stabilimento responsabile delle attività svolte presso lo stabilimento confinato al fine di garantire che:

i)

le informazioni da certificare siano comprovate dalla documentazione conservata presso lo stabilimento confinato;

ii)

il marchio sulle paillette o sugli altri imballaggi, apposto conformemente all’articolo 119, lettera a), corrisponda al numero indicato nel certificato sanitario e sul contenitore usato per il trasporto;

iii)

siano soddisfatte le prescrizioni in materia di sanità animale di cui alla parte III, titolo 3.»;

22)

all’articolo 125, lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

sono stati puliti e disinfettati, con un disinfettante autorizzato dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine, prima del carico delle carcasse per la spedizione al centro di lavorazione della selvaggina;»;

23)

all’articolo 154 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Gli animali da cui da cui sono ottenuti il latte crudo, il colostro o i prodotti ottenuti dal colostro destinati all’ingresso nell’Unione non sono tenuti a rispettare il periodo di permanenza di cui al paragrafo 2 purché siano stati introdotti nel paese terzo, nel territorio o nella loro zona a partire da:

a)

un altro paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione di latte crudo, colostro o prodotti ottenuti dal colostro, dove gli animali siano rimasti per almeno tre mesi prima della mungitura; o

b)

uno Stato membro.»;

24)

l’articolo 167 è così modificato:

a)

le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

sono stati spediti nell’Unione direttamente dal loro luogo di origine;

b)

non sono stati scaricati dal loro contenitore durante il trasporto per via aerea, via mare, per ferrovia o su strada, né l’acqua in cui sono trasportati è stata cambiata, in un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento non elencati per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici;»;

b)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

tra il momento del carico nel luogo di origine e il momento del loro arrivo nell’Unione non devono essere stati trasportati nella stessa acqua, nello stesso contenitore o nella stessa barca vivaio di animali acquatici di stato sanitario inferiore o non destinati all’ingresso nell’Unione;»;

25)

all’articolo 169, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

l’etichetta leggibile di cui alla lettera a) deve inoltre riportare le seguenti diciture, a seconda dei casi:

i)

“pesci destinati al consumo umano dopo ulteriore trasformazione nell’Unione europea”;

ii)

“molluschi destinati al consumo umano dopo ulteriore trasformazione nell’Unione europea”;

iii)

“crostacei destinati al consumo umano dopo ulteriore trasformazione nell’Unione europea”.»;

26)

all’articolo 172, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«In deroga all’articolo 170, paragrafo 1, le prescrizioni stabilite in tale articolo non si applicano alle seguenti categorie di animali acquatici:»;

27)

all’articolo 173, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

pesci destinati al consumo umano dopo ulteriore trasformazione nell’Unione, macellati ed eviscerati prima della spedizione nell’Unione.»;

28)

all’articolo 174, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L’autorità competente dello Stato membro può concedere l’autorizzazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo solo se il rilascio o l’immersione nelle acque naturali non compromettono lo stato sanitario degli animali acquatici nel luogo di rilascio o immersione e, in ogni caso, il rilascio in natura deve essere conforme alla prescrizione di cui all’articolo 170, paragrafo 1, lettera a), punto iii).»;

29)

l’articolo 175 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 175

Prescrizioni supplementari in materia di sanità animale intese a limitare le ripercussioni di malattie per le quali gli Stati membri dispongono di misure nazionali approvate conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429»;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le autorità competenti degli Stati membri che dispongono di misure nazionali approvate conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 contro malattie diverse dalle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento adottano misure per prevenire l’introduzione di tali malattie mediante l’applicazione di prescrizioni supplementari in materia di sanità animale per l’ingresso in tali Stati membri di partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi delle specie elencate nella seconda colonna della tabella di cui all’allegato XXIX del presente regolamento.»;

30)

la parte VII è così modificata:

a)

il titolo della parte VII è sostituito dal seguente:

«PARTE VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI »;

b)

dopo il titolo della parte VII e prima dell’articolo 183 è inserito il seguente articolo 182 bis:

«Articolo 182 bis

Misure transitorie

1.   I centri di raccolta dello sperma, i centri di stoccaggio dello sperma, i gruppi di raccolta di embrioni e i gruppi di produzione di embrioni riconosciuti prima del 21 aprile 2021 conformemente alle direttive 88/407/CEE (*2), 89/556/CEE (*3), 90/429/CEE (*4) e 92/65/CEE (*5) del Consiglio di cui all’articolo 270, paragrafo 2, sesto, settimo, ottavo e dodicesimo trattino, del regolamento (UE) 2016/429, sono considerati stabilimenti riconosciuti di materiale germinale di cui all’articolo 82, paragrafo 1, del presente regolamento.

Per quanto riguarda tutti gli altri aspetti, essi sono soggetti alle norme di cui all’articolo 82, paragrafo 2, del presente regolamento e all’articolo 233 del regolamento (UE) 2016/429.

2.   L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni raccolti, prodotti, trasformati e immagazzinati prima del 21 aprile 2021 è consentito a condizione che soddisfino, per quanto riguarda la raccolta, la produzione, la trasformazione e lo stoccaggio di materiale germinale, le prescrizioni in materia di sanità animale degli animali donatori e le prove di laboratorio e altre prove effettuate sugli animali donatori e sul materiale germinale, le prescrizioni di cui alle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE a seconda della specie degli animali donatori.

3.   Le paillette e gli altri imballaggi in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni, separati o meno in singole dosi, sono collocati, immagazzinati e trasportati, marcati prima del 21 aprile 2021 conformemente alle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE a seconda della specie degli animali donatori, sono considerati marcati conformemente all’articolo 83, lettera a), del presente regolamento.

(*2)  Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10)."

(*3)  Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1)."

(*4)  Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62)."

(*5)  Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).»;"

c)

all’articolo 184 è aggiunto il titolo seguente:

« Entrata in vigore e applicazione »;

31)

gli allegati III, VIII, XV, XXVIII e XXIX sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(3)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione, del 28 aprile 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all’interno dell’Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 42).

(6)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).

(9)  Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140).

(10)  Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10).

(11)  Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1).

(12)  Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62).

(13)  Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).


ALLEGATO

Gli allegati III, VIII, XV, XXVIII e XXIX del regolamento delegato (UE) 2020/692 sono così modificati:

1.

l’allegato III è così modificato:

a)

nella tabella 1, terza, quarta e quinta riga, le voci relative agli equini diversi dagli equini registrati, agli equini registrati e ai cavalli registrati reintrodotti dopo un’esportazione temporanea per competizioni, corse o manifestazioni culturali equestri sono sostituite dalle seguenti:

Specie e categoria di animali

Periodo di permanenza minimo nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona, di cui all’articolo 11, lettera b), punto i)

Periodo di permanenza minimo nello stabilimento di origine di cui all’articolo 11, lettera b), punto ii)

Periodo minimo senza contatto con animali di stato sanitario inferiore di cui all’articolo 11, lettera b), punto iii)

«Equini non destinati alla macellazione

40 giorni o dalla nascita se gli animali hanno un’età inferiore a 40 giorni, o dall’ingresso dall’Unione

30 giorni (40 giorni da aree a rischio di peste equina) o dalla nascita se gli animali hanno un’età inferiore a 30 giorni (40 giorni), o dall’ingresso dall’Unione

15 giorni

Cavalli registrati

40 giorni o dalla nascita se gli animali hanno un’età inferiore a 40 giorni, o dall’ingresso dall’Unione o da determinati paesi elencati

30 giorni (40 giorni da aree a rischio di peste equina) o dalla nascita se gli animali hanno un’età inferiore a 30 giorni (40 giorni), o dall’ingresso dall’Unione o da determinati paesi elencati

15 giorni

Cavalli registrati reintrodotti nell’Unione dopo un’esportazione temporanea per competizioni, corse o manifestazioni culturali equestri

fino a 30 giorni o fino a 90 giorni nel caso di competizioni, corse o manifestazioni culturali equestri specifiche

non stabilito

l’intero periodo di esportazione temporanea

Equini destinati alla macellazione

90 giorni

30 giorni (40 giorni da aree a rischio di peste equina)

30 giorni (40 giorni da aree a rischio di peste equina)»;

b)

la tabella 2 è così modificata:

i)

nella seconda riga, la voce relativa al pollame da reddito per la produzione di carne e uova per il consumo è sostituita dalla seguente:

Categoria di volatili

Il periodo di permanenza si applica a:

Periodo di permanenza minimo nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona, di cui all’articolo 11, lettera b), punto i)

Periodo di permanenza minimo nello stabilimento di origine di cui all’articolo 11, lettera b), punto ii)

Periodo minimo senza contatto con animali di stato sanitario inferiore di cui all’articolo 11, lettera b), punto iii)

«Pollame da reddito per la produzione di carne, uova per il consumo e altri prodotti

AP

3 mesi o dalla schiusa se gli animali hanno un’età inferiore a 3 mesi

6 settimane o dalla schiusa se gli animali hanno un’età inferiore a 6 settimane

6 settimane o dalla schiusa se gli animali hanno un’età inferiore a 6 settimane»;

ii)

nella quinta riga, la voce relativa ai pulcini di un giorno è sostituita dalla seguente:

Categoria di volatili

Il periodo di permanenza si applica a:

Periodo di permanenza minimo nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona, di cui all’articolo 11, lettera b), punto i)

Periodo di permanenza minimo nello stabilimento di origine di cui all’articolo 11, lettera b), punto ii)

Periodo minimo senza contatto con animali di stato sanitario inferiore di cui all’articolo 11, lettera b), punto iii)

«Pulcini di un giorno

AP

dalla schiusa

dalla schiusa

dalla schiusa

GO

3 mesi prima della raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno

6 settimane prima della raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno

-";

2.

nell’allegato VIII, punto 1, la nota a piè di pagina (**) è sostituita dalla seguente:

«(**)

Non applicabile se gli animali sono originari di un paese terzo, di un territorio o di una loro zona riconosciuti indenni o stagionalmente indenni da malattia nell’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di ungulati.»;

3.

nell’allegato XV, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.   PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER IL POLLAME E LE UOVA DA COVA ORIGINARI DI UN PAESE TERZO, DI UN TERRITORIO O DI UNA LORO ZONA IN CUI I VACCINI UTILIZZATI CONTRO L’INFEZIONE DA VIRUS DELLA MALATTIA DI NEWCASTLE NON SODDISFANO I CRITERI SPECIFICI DI CUI AL PUNTO 1

Il pollame e le uova da cova originari di un paese terzo, di un territorio o di una loro zona in cui i vaccini utilizzati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle non soddisfano i criteri specifici di cui al punto 1.2 devono soddisfare le seguenti prescrizioni:

a)

il pollame, il gruppo di origine dei pulcini di un giorno e il gruppo di origine delle uova da cova non devono essere stati vaccinati con tali vaccini per un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell’Unione;

b)

il gruppo di origine del pollame e delle uova da cova deve essere stato sottoposto a una prova di isolamento del virus per la ricerca dell’infezione da virus della malattia di Newcastle non prima di due settimane prima della data di carico della partita per la spedizione nell’Unione o, nel caso delle uova da cova, non prima di due settimane prima della raccolta delle uova. La prova deve essere stata eseguita in un laboratorio ufficiale su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili in ciascun gruppo, e non deve aver rilevato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4;

c)

il pollame, esclusi i pulcini di un giorno, il gruppo di origine dei pulcini di un giorno e il gruppo di origine delle uova da cova devono essere stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale nello stabilimento di origine durante il periodo di due settimane di cui alla lettera b);

d)

il pollame, esclusi i pulcini di un giorno, il gruppo di origine dei pulcini di un giorno e il gruppo di origine delle uova da cova non devono essere stati a contatto con pollame che non soddisfa le prescrizioni di cui alle lettere a) e b):

i)

nel caso del pollame, nei 60 giorni precedenti la data in cui la partita è stata caricata per la spedizione nell’Unione;

ii)

nel caso delle uova da cova, nei 60 giorni precedenti la data di raccolta delle uova;

e)

le uova da cova da cui derivano i pulcini di un giorno non devono essere state a contatto, nell’incubatoio o durante il trasporto verso l’incubatorio, con pollame o uova da cova che non soddisfano le prescrizioni di cui alle lettere da a) a d).»;

4.

nell’allegato XXVIII, punto 1, tabella, terza riga, la voce relativa all’albume essiccato è sostituita dalla seguente:

Ovoprodotto

Trattamento

 

Temperatura nella parte più interna [in gradi Celsius (°C)]

Durata del trattamento [in secondi (s) o ore (ore)]

«Albume essiccato

67 °C

20 ore

54,4 °C

50,4 ore»;

5.

nell’allegato XXIX, la tabella è modificata inserendo il testo seguente direttamente al di sopra della riga concernente la viremia primaverile delle carpe (VPC) e le relative specie sensibili:

«Malattia da virus erpetico della carpa koi

Come indicato nella colonna 3 della tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione».


24.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 339/56


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1706 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2021

che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 131, paragrafo 1, l’articolo 135, l’articolo 136, paragrafo 2, l’articolo 140, l’articolo 144, paragrafo 1, l’articolo 147, e l’articolo 156, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo. Nella parte IV, titolo I, capi da 3 a 5, tale regolamento stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri detenuti e selvatici e del relativo materiale germinale.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione (2) integra le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri detenuti, di animali selvatici terrestri e di uova da cova.

(3)

La parte II, capo 3, sezione 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 stabilisce le prescrizioni per i movimenti di pollame da reddito, compreso il periodo di permanenza nello stabilimento di origine. In particolare sono stabiliti periodi di permanenza specifici per il pollame da reddito per la produzione di carne o uova per il consumo e per il pollame da reddito per il ripopolamento di selvaggina da penna, ma non per il pollame da reddito per la produzione di altri prodotti. È pertanto opportuno stabilire un periodo di permanenza specifico anche per questa categoria di pollame da reddito.

(4)

L’articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2020/688 stabilisce le prescrizioni per i movimenti di pulcini di un giorno verso un altro Stato membro e l’articolo 37 prevede una deroga alle prescrizioni per i movimenti di pollame in caso di movimenti di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, compresi i pulcini di un giorno, e stabilisce prescrizioni specifiche per tali movimenti. Gli articoli da 112 a 114 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (3) stabiliscono le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti e la manipolazione di pollame nato da uova da cova entrate nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona. Al fine di conformarsi a tali prescrizioni, l’articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2020/688 prevede che, in caso di pulcini di un giorno nati da uova da cova entrate nell’Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona e che sono spostati in un altro Stato membro, l’autorità competente dello Stato membro di origine informi l’autorità competente dello Stato membro di destinazione previsto. Tale obbligo non è tuttavia incluso nell’articolo 37 di detto regolamento per i movimenti di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti quando il movimento riguarda pulcini di un giorno. Per motivi di coerenza, l’obbligo di informazione di cui al regolamento delegato (UE) 2020/688 dovrebbe pertanto applicarsi analogamente ai movimenti tra Stati membri di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti.

(5)

La definizione di «operazione di raccolta» di cui all’articolo 4, punto 49), del regolamento (UE) 2016/429 si riferisce a un periodo più breve del periodo di permanenza stabilito per la specie animale in oggetto ai fini della raccolta di animali terrestri detenuti da più di uno stabilimento. Il regolamento delegato (UE) 2020/688 non stabilisce tuttavia un periodo di permanenza specifico per gli ungulati detenuti destinati alla macellazione, ad eccezione degli ovini e dei caprini destinati alla macellazione non identificati individualmente conformemente all’articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione (4), per i quali un periodo di permanenza è stabilito all’articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2020/688. È pertanto necessario specificare il periodo di permanenza in relazione alla definizione di operazione di raccolta per gli ungulati detenuti destinati alla macellazione per i quali il regolamento delegato (UE) 2020/688 non stabilisce un periodo di permanenza. Questo dovrebbe applicarsi solo dopo che gli animali abbiano lasciato lo stabilimento di origine.

(6)

Il «centro di raccolta di cani, gatti e furetti» è definito all’articolo 2, punto 7), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e le prescrizioni per il rilascio del riconoscimento sono stabilite all’articolo 10 di tale regolamento. Il regolamento delegato (UE) 2020/688 non contempla tuttavia i movimenti di cani, gatti e furetti da tali centri di raccolta verso un altro Stato membro. Al fine di rendere funzionale il centro di raccolta di cani, gatti e furetti, è necessario stabilire prescrizioni per i movimenti di cani, gatti e furetti verso altri Stati membri qualora animali provenienti da più di uno stabilimento siano raggruppati dopo aver lasciato lo stabilimento di origine.

(7)

Il regolamento delegato (UE) 2020/688 prevede che i colombi viaggiatori che vengono spostati per eventi sportivi in un altro Stato membro debbano soddisfare le prescrizioni per i movimenti di volatili in cattività, compreso il periodo di permanenza, e siano accompagnati da un certificato sanitario. Tuttavia tali obblighi limitano la possibilità che tali animali siano addestrati per eventi sportivi e vi partecipino. È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2020/688 al fine di escludere i colombi viaggiatori che vengono spostati per eventi sportivi in un altro Stato membro dall’obbligo di rispettare un periodo di permanenza e di essere accompagnati da un certificato sanitario.

(8)

L’articolo 101 del regolamento delegato (UE) 2020/688 stabilisce le prescrizioni per i movimenti di animali selvatici terrestri dal loro habitat in un habitat o uno stabilimento di un altro Stato membro. Le norme di tale articolo si applicano a tutte le specie di animali terrestri. Tuttavia le prescrizioni in materia di sanità animale stabilite all’articolo 101, paragrafo 4, lettera c), e all’articolo 101, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/688 sono più specifiche e sono pertinenti solo per gli animali di determinate specie e dovrebbero pertanto applicarsi solo a tali animali. È pertanto necessario modificare il regolamento delegato (UE) 2020/688 e chiarire che l’articolo 101, paragrafo 4, lettera c), e l’articolo 101, paragrafo 5, di tale regolamento delegato si applicano solo agli animali selvatici delle specie elencate per ciascuna malattia specifica conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (5).

(9)

L’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/688 stabilisce le prescrizioni minime pre-movimenti per quanto riguarda l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) nei caprini, nei camelidi e nei cervidi. Tuttavia il regime di prove stabilito nel caso dei caprini e dei camelidi detenuti in stabilimenti in cui è stata segnalata la malattia è più restrittivo di quello per i cervidi. Tale differenza è inutile e ingiustificata, pertanto i regimi di prove per i caprini e i camelidi di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/688 dovrebbero essere corretti in modo da prevedere la stessa possibilità di effettuare prove come nel caso dei cervidi per quella specifica malattia.

(10)

Inoltre l’allegato II, parte 1, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 prevede una deroga all’obbligo di effettuare prove annuali su tutti i caprini detenuti nello stabilimento a fini di riproduzione, in condizioni specifiche. È necessario modificare l’allegato II, parte 1, punto 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688 per chiarire quali disposizioni della parte 1, punto 1, di tale allegato dovrebbero essere soddisfatte in caso di una tale deroga.

(11)

Il regolamento delegato (UE) 2020/688 contiene alcuni riferimenti al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (6) che non sono esatti e dovrebbero pertanto essere rettificati.

(12)

È pertanto opportuno che tali norme, nell’interesse della semplicità e della trasparenza, e al fine di facilitarne l’applicazione ed evitarne la duplicazione, siano stabilite in un unico atto anziché in diversi atti distinti contenenti riferimenti incrociati. Tale approccio è inoltre in linea con l’approccio adottato nel regolamento (UE) 2016/429, che favorisce la razionalizzazione delle norme dell’Unione per facilitarne l’applicazione e ridurre l’onere amministrativo, nonché nel regolamento delegato (UE) 2020/688,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2020/688 è così modificato:

1.

all’articolo 34, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

alla lettera a), punto ii), il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

ai 42 giorni precedenti la partenza, in caso di pollame riproduttore e di pollame da reddito per la produzione di carne, uova per il consumo o di alti prodotti;»;

b)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

la sorveglianza di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689 non ha rilevato alcun caso confermato di infezione da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità nel gruppo di origine degli animali nei 21 giorni precedenti la partenza;»;

2.

l’articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Articolo 37

Deroga per i movimenti di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

1.   In deroga alle prescrizioni di cui agli articoli 34, 35 e 36, gli operatori possono spostare in un altro Stato membro meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a)

gli animali provengono da gruppi che hanno soggiornato in modo continuativo in un unico stabilimento registrato dalla schiusa o almeno nei 21 giorni precedenti la partenza;

b)

gli animali provengono da gruppi che non presentano segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che possano far sospettare tali malattie;

c)

la sorveglianza di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689 non ha rilevato alcun caso confermato di infezione da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità nel gruppo di origine degli animali nei 21 giorni precedenti la partenza;

d)

gli animali non sono stati a contatto con pollame recentemente introdotto né con volatili di stato sanitario inferiore nei 21 giorni precedenti la partenza;

e)

in caso di anatre e oche, tranne quelle destinate alla macellazione, gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una prova per la ricerca dell’influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all’allegato IV;

f)

gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a prove per la ricerca dell’infezione da Salmonella pullorum, S. gallinarum e S. arizonae e per la ricerca di micoplasmosi aviarie (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis) conformemente all’allegato V;

g)

le pertinenti prescrizioni in materia di vaccinazione di cui agli articoli 41 e 42 per la categoria specifica di pollame.

2.   In caso di pulcini di un giorno nati da uova da cova entrate nell’Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona, l’autorità competente dello Stato membro di origine di tali pulcini di un giorno informa l’autorità competente dello Stato membro di destinazione previsto che le uova da cova sono entrate nell’Unione da un paese terzo.»;

3.

all’articolo 43 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   In caso di ungulati detenuti destinati alla macellazione, ad eccezione degli ovini e dei caprini non identificati individualmente conformemente all’articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, la raccolta di animali da più di uno stabilimento per un periodo inferiore a 20 giorni, dopo che questi hanno lasciato lo stabilimento di origine, è considerata un’operazione di raccolta.»;

4.

all’articolo 53 è aggiunta la lettera seguente:

«c)

gli animali raggruppati dopo aver lasciato lo stabilimento di origine sono raggruppati in centri di raccolta di cani, gatti e furetti approvati conformemente all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.»;

5.

l’articolo 68 è sostituito dal seguente:

«Articolo 68

Prescrizioni specifiche per i movimenti di colombi viaggiatori verso eventi sportivi in un altro Stato membro

Gli operatori spostano colombi viaggiatori per eventi sportivi in un altro Stato membro solo se tali animali soddisfano le condizioni di cui all’articolo 59, ad eccezione del periodo di permanenza di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera a).»;

6.

all’articolo 71, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli operatori spostano in un altro Stato membro volatili in cattività (ad eccezione di colombi viaggiatori per eventi sportivi), api mellifere, bombi (ad eccezione dei bombi provenienti da stabilimenti di produzione isolati dal punto di vista ambientale riconosciuti), primati, cani, gatti, furetti o altri carnivori solo se accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine.»;

7.

l’articolo 81 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il certificato sanitario per i volatili in cattività, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 2, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 71, paragrafo 1, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 59 e, ove applicabili per la categoria specifica di volatili, agli articoli 61 e 62.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

8.

l’articolo 101 è così modificato:

a)

al paragrafo 4, lettera c), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«c)

gli animali delle specie elencate per le malattie pertinenti provengono da un habitat in cui non sono stati segnalati casi delle seguenti malattie e infezioni nei tempi stabiliti:»;

b)

al paragrafo 5, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«5.   In deroga al paragrafo 4, lettera d), del presente articolo, l’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i movimenti di animali selvatici terrestri appartenenti alle famiglie Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae o Tragulidae originari di un habitat che non soddisfa almeno una delle prescrizioni per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689, verso un altro Stato membro o una sua zona:».

Articolo 2

L’allegato II al regolamento delegato (UE) 2020/688 è rettificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).


ALLEGATO

L’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/688 è così rettificato:

1.

la parte 1 è così rettificata:

a)

al punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

gli elementi di cui al punto 1, lettere a), b) e c), che fanno parte del programma di sorveglianza pre-movimenti stabilito al punto 1, sono attuati nello stabilimento di cui al punto 1 da almeno 24 mesi e durante tale periodo nei caprini detenuti in tale stabilimento non sono stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis);»;

b)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Se sono stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) nei caprini detenuti nello stabilimento di cui al punto 1, tali animali possono essere spostati in un altro Stato membro solo una volta che siano stati sottoposti a prove, con esito negativo, tutti i caprini di età superiore a sei settimane detenuti in tale stabilimento. Tali prove devono essere effettuate su caprini o su campioni prelevati da caprini non prima di 42 giorni dall’allontanamento dell’ultimo caso confermato e dell’ultimo animale risultato positivo a prove effettuate mediante un metodo diagnostico.»;

2.

nella parte 2, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Se sono stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) nei camelidi detenuti nello stabilimento di cui al punto 1, tali animali possono essere spostati in un altro Stato membro solo una volta che siano stati sottoposti a prove, con esito negativo, tutti i camelidi di età superiore a sei settimane detenuti in tale stabilimento. Tali prove devono essere effettuate su camelidi o su campioni prelevati da camelidi non prima di 42 giorni dall’allontanamento dell’ultimo caso confermato e dell’ultimo animale risultato positivo a prove effettuate mediante un metodo diagnostico.».


24.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 339/62


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1707 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2021

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di taluni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2021

Per la Commissione

a nome della presidente

Wolfgang BURTSCHER

Direttore generale

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3

(EUR/100 kg)

Origine  (1)

0207 14 10

Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati

196,7

32

BR

»

(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).


24.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 339/65


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1708 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2021

che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2021 alcuni quantitativi riportati nel 2020 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione, anteriormente al 31 ottobre dell'anno in cui si applica un contingente di pesca ad essi assegnato, di riportare all'anno successivo fino al 10 % di detto contingente.

(2)

I regolamenti (UE) 2018/2025 (2), (UE) 2019/1838 (3), (UE) 2019/2236 (4) e (UE) 2020/123 (5) del Consiglio stabiliscono, per il 2020, contingenti di pesca per determinati stock e specificano gli stock cui sono applicabili le misure previste dal regolamento (CE) n. 847/96.

(3)

I regolamenti (UE) 2020/1579 (6), (UE) 2021/90 (7), (UE) 2021/91 (8) e (UE) 2021/92 (9) del Consiglio stabiliscono i contingenti per determinati stock per il 2021.

(4)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, alcuni Stati membri hanno chiesto, anteriormente al 31 ottobre 2020, di riportare all'anno successivo parte dei loro contingenti relativi al 2020 per gli stock elencati nell'allegato del presente regolamento. Fatti salvi i limiti indicati in detto regolamento, i quantitativi riportati dovrebbero essere aggiunti ai contingenti relativi al 2021.

(5)

Ai fini di tale esercizio di flessibilità si è proceduto alla verifica e si è tenuto conto dell'ammissibilità dei riporti richiesti per gli stock in questione e dello stato di sfruttamento di tali stock. Pertanto essi possono formare oggetto di un riporto di contingenti dal 2020 al 2021 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(6)

Al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, ostacolare il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca e compromettere le condizioni biologiche degli stock, la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) è esclusa per gli stock elencati nell'allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti di pesca fissati per il 2021 nei regolamenti (UE) 2020/1579, (UE) 2021/90, (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 sono maggiorati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(2)  Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7).

(3)  Regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio, del 30 ottobre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 281 del 31.10.2019, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 14).

(5)  Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2020/1579 del Consiglio, del 29 ottobre 2020, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 362 del 30.10.2020, pag. 3).

(7)  Regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 20).

(9)  Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).

(10)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).


ALLEGATO

Codice paese

Codice stock

Specie

Denominazione della zona

Contingente finale 2020  (1) (in tonnellate)

Catture 2020 (in tonnellate)

Catture soggette a condizioni speciali  (2) 2020 (in tonnellate)

Contingente finale (%)

Quantitativo riportato (in tonnellate)

BE

ANF/*8ABDE

Rana pescatrice

8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per ANF/07.)

360,128

82,820

0

23

36,013

BE

ANF/07.

Rana pescatrice

7

2 761,522

1 111,675

82,820

43,25

276,152

BE

HAD/*2AC4.

Eglefino

4; acque dell'Unione della zona 2a (condizione speciale per HAD/5BC6A.)

0,445

0

0

0

0,045

BE

HAD/07 A.

Eglefino

7a

56,447

3,619

0

6,41

5,645

BE

HAD/2AC4.

Eglefino

4; acque dell'Unione della zona 2a

236,000

40,005

0

16,95

23,600

BE

HAD/6B1214

Eglefino

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14

28,501

0

0

0

2,850

BE

HAD/7X7A34

Eglefino

7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

127,830

107,184

0

83,85

12,783

BE

HER/*04B.

Aringa

4b (condizione speciale per HER/4CXB7D)

4 803,427

10,906

0

0,23

480,343

BE

HER/*25B-F

Aringa

2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (condizione speciale per HER/1/2-)

2,200

0

0

0

0,220

BE

HER/4CXB7D

Aringa

4c, 7d escluso lo stock di Blackwater

133,811

104,389

10,906

86,16

13,381

BE

HKE/*03 A.

Nasello

3a (condizione speciale per HKE/2AC4-C)

6,310

0

0

0

0,631

BE

HKE/*57-14

Nasello

6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per HKE/8ABDE.)

4,544

0

0

0

0,454

BE

HKE/*8ABDE

Nasello

8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per HKE/571214)

85,327

0

0

0

8,533

BE

HKE/2AC4-C

Nasello

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

63,674

25,622

0

40,24

6,367

BE

HKE/571214

Nasello

6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

646,932

41,880

0

6,47

64,693

BE

HKE/8ABDE

Nasello

8a, 8b, 8d e 8e

21,412

14,503

0

67,73

2,141

BE

JAX/2 A-14

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4a; 6, 7°-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

4,076

0,055

0

1,35

0,408

BE

LEZ/2AC4-C

Lepidorombi

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

9,992

0,859

0

8,60

0,999

BE

MAC/*02AN-

Sgombro

Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2A34.)

83,700

0

0

0

8,370

BE

MAC/*FRO1

Sgombro

Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per MAC/2A34.)

85,800

0

0

0

8,580

BE

MAC/2A34.

Sgombro

3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32

89,447

73,868

0

82,58

8,945

BE

MAC/2CX14-

Sgombro

6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

56,163

48,879

0

87,03

5,616

BE

NEP/07.

Scampo

7

3,468

2,795

0

80,59

0,347

BE

NEP/2AC4-C

Scampo

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

1 517,321

674,836

0

44,48

151,732

BE

NEP/8ABDE.

Scampo

8a, 8b, 8d e 8e

1,155

0

0

0

0,116

BE

PLE/07A.

Passera di mare

7a

184,890

84,258

0

45,57

18,489

BE

PLE/2A3AX4

Passera di mare

4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

6 183,279

2 569,217

0

41,55

618,328

BE

POK/2C3A4

Merluzzo carbonaro

3a e 4; acque dell'Unione della zona 2a

8,581

4,612

0

53,75

0,858

BE

SOL/07E.

Sogliola

7e

69,421

58,017

0

83,57

6,942

BE

SOL/24-C.

Sogliola

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

1 570,085

240,245

0

15,30

157,009

BE

SOL/7FG.

Sogliola

7f e 7g

1 183,919

1 121,309

0

94,71

62,610

BE

SOL/8AB.

Sogliola

8a e 8b

330,680

299,178

0

90,47

31,502

BE

WHG/2AC4.

Merlano

4; acque dell'Unione della zona 2a

235,871

211,374

0

89,61

23,587

BE

WHG/7X7 A-C

Merlano

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k

212,388

127,086

0

59,84

21,239

DE

ANF/*8ABDE

Rana pescatrice

8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per ANF/07.)

40,180

0

0

0

4,018

DE

ANF/07.

Rana pescatrice

7

480,770

359,005

0

74,67

48,077

DE

BLI/5B67-

Molva azzurra

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7

126,201

0

0

0

12,620

DE

GHL/2 A-C46

Ippoglosso nero

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6

16,304

0

0

0

1,630

DE

HAD/*2AC4.

Eglefino

4; acque dell'Unione della zona 2a (condizione speciale per HAD/5BC6A.)

0,547

0

0

0

0,055

DE

HAD/03 A.

Eglefino

3a

121,727

12,558

0

10,32

12,173

DE

HAD/2AC4.

Eglefino

4; acque dell'Unione della zona 2a

779,741

140,387

231,534

47,70

77,974

DE

HAD/5BC6A.

Eglefino

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a

3,466

0

0

0

0,347

DE

HAD/6B1214

Eglefino

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14

31,239

0

0

0

3,124

DE

HAD/7X7A34

Eglefino

7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

0,500

0,273

0

54,60

0,050

DE

HER/*04B.

Aringa

4b (condizione speciale per HER/4CXB7D)

356,955

175,000

0

49,03

35,696

DE

HER/*04-C.

Aringa

Acque dell'Unione della zona 4 (condizione speciale per HER/03A.)

94,144

0

0

0

9,414

DE

HER/*25B-F

Aringa

2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (condizione speciale per HER/1/2-)

450,412

26,838

0

5,96

45,041

DE

HER/03 A.

Aringa

3a

165,834

155,239

0

93,61

10,595

DE

HER/03A-BC

Aringa

3a

56,666

0

0

0

5,667

DE

HER/1/2-

Aringa

Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

2 916,692

2 774,269

26,838

96,04

115,585

DE

HER/3D-R30

Aringa

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

927,872

835,268

0

90,02

92,604

DE

HER/4CXB7D

Aringa

4c, 7d escluso lo stock di Blackwater

8 649,383

8 421,322

175,000

99,39

53,061

DE

HER/7G-K.

Aringa

7g, 7h, 7j e 7k

31,457

0

0

0

3,146

DE

HKE/*03 A.

Nasello

3a (condizione speciale per HKE/2AC4-C)

29,680

3,291

0

11,09

2,968

DE

HKE/*8ABDE

Nasello

8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per HKE/571214)

0,020

0

0

0

0,002

DE

HKE/2AC4-C

Nasello

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

219,785

137,511

3,291

64,06

21,979

DE

HKE/571214

Nasello

6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

16,314

14,691

0

90,05

1,623

DE

JAX/*07D.

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

7d (condizione speciale per JAX/2A-14)

266,747

0

0

0

26,675

DE

JAX/2 A-14

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4a; 6, 7°-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

8 633,716

944,627

94,980

12,04

863,372

DE

LEZ/07.

Lepidorombi

7

0,022

0

0

0

0,002

DE

LEZ/2AC4-C

Lepidorombi

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

5,778

2,249

0

38,92

0,578

DE

MAC/*02AN-

Sgombro

Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2A34.)

89,127

0

0

0

8,913

DE

MAC/*2AN-

Sgombro

Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2CX14-)

2 058,188

0

0

0

205,819

DE

MAC/*4 A-EN

Sgombro

Acque dell'Unione della zona 2a; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4a (condizione speciale per MAC/2CX14-)

14 979,951

14 800,004

0

98,80

179,947

DE

MAC/*8ABD.

Sgombro

8a, 8b e 8d (condizione speciale per MAC/8C3411)

989,015

895,731

0

90,57

93,284

DE

MAC/*8C910

Sgombro

8c, 9 e 10 e acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (condizione speciale per MAC/2CX14-)

6 268,850

0

0

0

626,885

DE

MAC/*FRO1

Sgombro

Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per MAC/2A34.)

90,970

0

0

0

9,097

DE

MAC/*FRO2

Sgombro

Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per MAC/2CX14-)

2 104,887

168,707

0

8,02

210,489

DE

MAC/8C3411

Sgombro

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

989,468

0

895,731

90,53

93,737

DE

NEP/03 A.

Scampo

3a

31,466

17,345

0

55,12

3,147

DE

NEP/2AC4-C

Scampo

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

435,277

258,235

0

59,33

43,528

DE

OTH/*07D.

Catture accessorie di pesce tamburo e merlano

7d (condizione speciale per JAX/2A-14)

15,793

0

0

0

1,579

DE

OTH/*2 A-14

Catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4a; 6, 7°-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per JAX/2A-14)

324,109

94,980

0

29,30

32,411

DE

PLE/03AN.

Passera di mare

Skagerrak

97,726

49,454

0

50,60

9,773

DE

PLE/03AS.

Passera di mare

Kattegat

12,875

1,947

0

15,12

1,288

DE

PLE/2A3AX4

Passera di mare

4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

5 428,871

1 388,746

11,548

25,79

542,887

DE

PLE/3BCD-C

Passera di mare

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

1 203,648

1 083,428

0

90,01

120,220

DE

PLE/7DE.

Passera di mare

7d e 7e

2,000

0,554

0

27,70

0,200

DE

POK/2C3A4

Merluzzo carbonaro

3a e 4; acque dell'Unione della zona 2a

8 055,142

6 878,514

0

85,39

805,514

DE

POK/56-14

Merluzzo carbonaro

6; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14

44,968

0

0

0

4,497

DE

SOL/24-C.

Sogliola

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

1 293,792

915,597

0

70,77

129,379

DE

SOL/3ABC24

Sogliola

3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24

26,311

23,752

0

90,27

2,559

DE

SPR/3BCD-C

Spratto

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

9 281,828

8 927,746

0

96,19

354,082

DE

WHB/*05-F.

Melù

Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per WHB/1X14)

3 897,007

2 120,256

0

54,41

389,701

DE

WHB/1X14

Melù

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

45 723,053

39 111,854

2 120,256

90,18

4 490,943

DE

WHG/2AC4.

Merlano

4; acque dell'Unione della zona 2a

237,286

178,425

35,823

90,29

23,038

DE

WHG/7X7 A-C

Merlano

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k

8,000

0,544

0

6,80

0,800

DK

GHL/2 A-C46

Ippoglosso nero

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6

15,578

0

0

0

1,558

DK

HAD/03 A.

Eglefino

3a

1 945,122

307,499

0

15,81

194,512

DK

HAD/2AC4.

Eglefino

4; acque dell'Unione della zona 2a

1 643,265

553,909

620,727

71,48

164,327

DK

HER/*04B.

Aringa

4b (condizione speciale per HER/4CXB7D)

449,264

0

0

0

44,926

DK

HER/*04-C.

Aringa

Acque dell'Unione della zona 4 (condizione speciale per HER/03A.)

5 851,356

4 750,019

0

81,18

585,136

DK

HER/*25B-F

Aringa

2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (condizione speciale per HER/1/2-)

2 823,962

0

0

0

282,396

DK

HER/03A-BC

Aringa

3a

6 324,353

913,891

0

14,45

632,435

DK

HER/1/2-

Aringa

Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

17 254,997

3 038,584

13 484,836

95,76

731,577

DK

HER/2A47DX

Aringa

4, 7d e acque dell'Unione della zona 2a

9 821,258

9 804,086

0

99,83

17,172

DK

HER/3D-R30

Aringa

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

10 729,369

9 232,276

0

86,05

1 072,937

DK

HER/4CXB7D

Aringa

4c, 7d escluso lo stock di Blackwater

88,885

0

0

0

8,889

DK

HKE/*03 A.

Nasello

3a (condizione speciale per HKE/2AC4-C)

259,039

0

0

0

25,904

DK

HKE/03 A.

Nasello

3a

3 498,148

503,754

0

14,40

349,815

DK

HKE/2AC4-C

Nasello

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

2 590,431

861,680

0

33,26

259,043

DK

HKE/571214

Nasello

6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

0,531

0,392

0

73,82

0,053

DK

JAX/2 A-14

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4a; 6, 7°-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

8 682,447

5 544,006

101,936

65,03

868,245

DK

LEZ/2AC4-C

Lepidorombi

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

54,038

24,999

0

46,26

5,404

DK

MAC/2CX14-

Sgombro

6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

3 016,543

2 944,102

0

97,60

72,441

DK

NEP/03 A.

Scampo

3a

11 198,756

3 980,089

0

35,54

1 119,876

DK

NEP/2AC4-C

Scampo

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

1 532,548

200,439

0

13,08

153,255

DK

OTH/*2 A-14

Catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4a; 6, 7°-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per JAX/2A-14)

404,578

101,936

0

25,20

40,458

DK

PLE/03AN.

Passera di mare

Skagerrak

14 784,742

5 068,120

0

34,28

1 478,474

DK

PLE/03AS.

Passera di mare

Kattegat

1 183,195

261,547

0

22,11

118,320

DK

PLE/2A3AX4

Passera di mare

4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

20 049,884

3 362,767

2 275,459

28,12

2 004,988

DK

PLE/3BCD-C

Passera di mare

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

5 473,160

2 754,146

0

50,32

547,316

DK

POK/2C3A4

Merluzzo carbonaro

3a e 4; acque dell'Unione della zona 2a

4 400,658

3 790,835

0

86,14

440,066

DK

POK/56-14

Merluzzo carbonaro

6; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14

0,361

0

0

0

0,036

DK

SOL/24-C.

Sogliola

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

723,091

122,816

0

16,98

72,309

DK

SOL/3ABC24

Sogliola

3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24

484,418

312,721

0

64,56

48,442

DK

SPR/3BCD-C

Spratto

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

28 441,408

26 509,027

0

93,21

1 932,381

DK

WHB/*05-F.

Melù

Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per WHB/1X14)

5 831,437

0

0

0

583,144

DK

WHB/1X14

Melù

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

63 233,761

58 126,115

10,827

91,94

5 096,819

DK

WHG/2AC4.

Merlano

4; acque dell'Unione della zona 2a

773,933

123,330

86,452

27,11

77,393

DK

WHG/7X7 A-C

Merlano

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k

2,210

2,171

0

98,24

0,039

EE

BLI/5B67-

Molva azzurra

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7

18,989

0

0

0

1,899

EE

HER/03D.RG

Aringa

Sottodivisione 28.1

13 922,798

12 230,565

0

87,85

1 392,280

EE

HER/3D-R30

Aringa

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

19 057,889

16 377,400

0

85,94

1 905,789

EE

SPR/3BCD-C

Spratto

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

25 510,718

24 309,731

0

95,29

1 200,987

ES

ANE/08.

Acciuga

8

28 447,871

25 558,959

0

89,84

2 844,787

ES

ANF/*8ABDE

Rana pescatrice

8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per ANF/07.)

143,074

0

0

0

14,307

ES

ANF/07.

Rana pescatrice

7

3 035,909

2 864,065

0

94,34

171,844

ES

ANF/8ABDE

Rana pescatrice

8a, 8b, 8d e 8e

1 383,530

744,639

0

53,82

138,353

ES

ANF/8C3411

Rana pescatrice

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

3 681,024

886,073

0

24,07

368,102

ES

BLI/5B67-

Molva azzurra

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7

397,670

271,634

0

68,31

39,767

ES

GHL/2 A-C46

Ippoglosso nero

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6

109,700

25,406

0

23,16

10,970

ES

HER/*25B-F

Aringa

2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (condizione speciale per HER/1/2-)

8,550

0

0

0

0,855

ES

HER/1/2-

Aringa

Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

41,654

0

0

0

4,165

ES

HKE/*57-14

Nasello

6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per HKE/8ABDE.)

4 670,694

0

0

0

467,069

ES

HKE/*8ABDE

Nasello

8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per HKE/571214)

3 424,552

0

0

0

342,455

ES

HKE/571214

Nasello

6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

21 873,305

16 355,164

0

74,77

2 187,331

ES

HKE/8ABDE

Nasello

8a, 8b, 8d e 8e

14 757,734

8 086,758

0

54,80

1 475,773

ES

HKE/8C3411

Nasello

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

6 900,174

6 552,227

0

94,96

347,947

ES

JAX/*08C.

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

8c (condizione speciale per JAX/2A-14)

12 038,172

9 912,610

0

82,34

1 203,817

ES

JAX/*08C2

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

8c (condizione speciale per JAX/2A-14)

6 593,145

0

0

0

659,315

ES

JAX/*09.

Suri/sugarelli

9 (condizione speciale per JAX/08C.)

1 178,295

0

0

0

117,830

ES

JAX/08C.

Suri/sugarelli

8c

12 686,421

11 417,780

0

90,00

1 268,641

ES

JAX/09.

Suri/sugarelli

9

41 818,039

17 203,046

9 912,610

64,84

4 181,804

ES

JAX/2 A-14

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4a; 6, 7°-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

7 295,096

1 128,397

244,697

18,82

729,510

ES

LEZ/*8ABDE

Lepidorombi

8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per LEZ/07.)

2 172,525

0

0

0

217,253

ES

LEZ/07.

Lepidorombi

7

5 913,176

2 281,804

0

38,59

591,318

ES

LEZ/56-14

Lepidorombi

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; 6; acque internazionali delle zone 12 e 14

750,461

413,311

0

55,07

75,046

ES

LEZ/8ABDE.

Lepidorombi

8a, 8b, 8d e 8e

941,107

719,935

0

76,50

94,111

ES

LEZ/8C3411

Lepidorombi

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

2 312,295

869,491

0

37,60

231,230

ES

MAC/*08 B.

Sgombro

8b (condizione speciale per MAC/8C3411)

3 150,964

0

0

0

315,096

ES

MAC/*8ABD.

Sgombro

8a, 8b e 8d (condizione speciale per MAC/8C3411)

9 379,337

0

0

0

937,934

ES

MAC/*8C910

Sgombro

8c, 9 e 10 e acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (condizione speciale per MAC/2CX14-)

3 582,398

1 181,183

0

32,97

358,240

ES

MAC/2CX14-

Sgombro

6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

3 025,000

1 843,816

1 181,183

100,00

0,001

ES

MAC/8C3411

Sgombro

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

34 674,050

31 092,921

0

89,67

3 467,405

ES

NEP/*07U16

Scampo

Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (condizione speciale per NEP/07.)

667,009

64,385

0

9,65

66,701

ES

NEP/07.

Scampo

7

1 021,656

31,623

64,385

9,40

102,166

ES

NEP/5BC6.

Scampo

6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b

60,200

0

0

0

6,020

ES

NEP/8ABDE.

Scampo

8a, 8b, 8d e 8e

146,165

0,050

0

0,03

14,617

ES

OTH/*08C2

Catture accessorie di pesce tamburo e merlano

8c (condizione speciale per JAX/2A-14)

324,270

0

0

0

32,427

ES

OTH/*2 A-14

Catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4a; 6, 7°-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per JAX/2A-14)

430,740

244,697

0

56,81

43,074

ES

SOL/7FG.

Sogliola

7f e 7g

1,050

0,450

0

42,86

0,105

ES

SOL/8AB.

Sogliola

8a e 8b

8,000

7,200

0

90,00

0,800

ES

WHB/*05-F.

Melù

Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per WHB/1X14)

2 178,066

0

0

0

217,807

ES

WHB/1X14

Melù

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

3 239,633

623,980

0

19,26

323,963

ES

WHB/8C3411

Melù

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

39 857,581

22 147,942

0

55,57

3 985,758

ES

WHG/7X7 A-C

Merlano

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k

7,500

4,286

0

57,15

0,750

FI

HER/3D-R30

Aringa

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

34 415,928

31 886,256

0

92,65

2 529,672

FI

SPR/3BCD-C

Spratto

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

12 898,607

12 498,052

0

96,89

400,555

FR

ANE/08.

Acciuga

8

2 698,597

40,836

0

1,51

269,860

FR

ANF/*8ABDE

Rana pescatrice

8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per ANF/07.)

2 310,961

0

0

0

231,096

FR

ANF/07.

Rana pescatrice

7

21 281,821

12 094,559

0

56,83

2 128,182

FR

ANF/8ABDE

Rana pescatrice

8a, 8b, 8d e 8e

8 561,348

3 202,831

0

37,41

856,135

FR

ANF/8C3411

Rana pescatrice

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

58,889

18,538

0

31,48

5,889

FR

BLI/5B67-

Molva azzurra

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7

9 073,670

1 566,233

0

17,26

907,367

FR

GHL/2 A-C46

Ippoglosso nero

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6

341,134

136,515

0

40,02

34,113

FR

HAD/*2AC4.

Eglefino

4; acque dell'Unione della zona 2a (condizione speciale per HAD/5BC6A.)

23,957

0

0

0

2,396

FR

HAD/07 A.

Eglefino

7a

257,119

0

0

0

25,712

FR

HAD/2AC4.

Eglefino

4; acque dell'Unione della zona 2a

1 608,101

146,249

0

9,09

160,810

FR

HAD/5BC6A.

Eglefino

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a

231,995

87,114

0

37,55

23,200

FR

HAD/6B1214

Eglefino

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14

1 267,794

2,446

0

0,19

126,779

FR

HAD/7X7A34

Eglefino

7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

7 537,862

3 840,932

0

50,96

753,786

FR

HER/*04B.

Aringa

4b (condizione speciale per HER/4CXB7D)

5 743,000

0

0

0

574,300

FR

HER/*25B-F

Aringa

2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (condizione speciale per HER/1/2-)

103,590

0

0

0

10,359

FR

HER/1/2-

Aringa

Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

1,002

0

0

0

0,100

FR

HER/2A47DX

Aringa

4, 7d e acque dell'Unione della zona 2a

51,043

0

0

0

5,104

FR

HER/4AB.

Aringa

Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N

13 846,976

12 780,213

0

92,30

1 066,763

FR

HER/4CXB7D

Aringa

4c, 7d escluso lo stock di Blackwater

7 687,481

6 973,537

0

90,71

713,944

FR

HER/7G-K.

Aringa

7g, 7h, 7j e 7k

90,103

0,011

0

0,01

9,010

FR

HKE/*03 A.

Nasello

3a (condizione speciale per HKE/2AC4-C)

57,313

0

0

0

5,731

FR

HKE/*57-14

Nasello

6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per HKE/8ABDE.)

7 288,111

0

0

0

728,811

FR

HKE/*8ABDE

Nasello

8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per HKE/571214)

3 424,570

0

0

0

342,457

FR

HKE/2AC4-C

Nasello

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

1 381,635

1 305,008

0

94,45

76,627

FR

HKE/571214

Nasello

6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

31 919,526

16 998,116

0

53,25

3 191,953

FR

HKE/8ABDE

Nasello

8a, 8b, 8d e 8e

33 098,312

11 649,236

0

35,20

3 309,831

FR

HKE/8C3411

Nasello

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

195,311

49,247

0

25,21

19,531

FR

JAX/*07D.

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

7d (condizione speciale per JAX/2A-14)

162,514

85,828

0

52,81

16,251

FR

JAX/*08C2

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

8c (condizione speciale per JAX/2A-14)

2 427,258

0

0

0

242,726

FR

JAX/08C.

Suri/sugarelli

8c

206,015

0,411

0

0,20

20,602

FR

JAX/2 A-14

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4a; 6, 7°-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

4 985,542

2 884,95

85,828

59,59

498,554

FR

LEZ/*2AC4C

Lepidorombi

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (condizione speciale per LEZ/56-14)

143,565

6,138

0

4,28

14,357

FR

LEZ/*8ABDE

Lepidorombi

8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per LEZ/07.)

2 633,577

462,501

0

17,56

263,358

FR

LEZ/07.

Lepidorombi

7

7 545,798

3 362,219

462,501

50,69

754,580

FR

LEZ/2AC4-C

Lepidorombi

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

104,020

76,264

0

73,32

10,402

FR

LEZ/56-14

Lepidorombi

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; 6; acque internazionali delle zone 12 e 14

2 897,750

162,131

6,138

5,81

289,775

FR

LEZ/8ABDE.

Lepidorombi

8a, 8b, 8d e 8e

1 040,159

743,509

0

71,48

104,016

FR

LEZ/8C3411

Lepidorombi

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

98,500

0,975

0

0,99

9,850

FR

MAC/*02AN-

Sgombro

Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2A34.)

267,481

0

0

0

26,748

FR

MAC/*08 B.

Sgombro

8b (condizione speciale per MAC/8C3411)

20,593

0

0

0

2,059

FR

MAC/*2AN-

Sgombro

Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2CX14-)

1 370,644

0

0

0

137,064

FR

MAC/*3A4BC

Sgombro

3a e 4bc (condizione speciale per MAC/2A34.)

568,702

0

0

0

56,870

FR

MAC/*4 A-EN

Sgombro

Acque dell'Unione della zona 2a; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4a (condizione speciale per MAC/2CX14-)

10 197,197

7 023,249

0

68,87

1 019,720

FR

MAC/*8ABD.

Sgombro

8a, 8b e 8d (condizione speciale per MAC/8C3411)

2,159

0

0

0

0,216

FR

MAC/*8C910

Sgombro

8c, 9 e 10 e acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (condizione speciale per MAC/2CX14-)

4 179,600

0

0

0

417,960

FR

MAC/*FRO1

Sgombro

Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per MAC/2A34.)

272,828

0

0

0

27,283

FR

MAC/*FRO2

Sgombro

Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per MAC/2CX14-)

1 403,628

0

0

0

140,363

FR

MAC/2A34.

Sgombro

3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32

1 958,917

1 847,787

0

94,33

111,130

FR

MAC/2CX14-

Sgombro

6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

20 615,226

11 484,042

7 023,249

89,77

2 061,523

FR

MAC/8C3411

Sgombro

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

188,621

122,5

0

64,95

18,862

FR

NEP/*07U16

Scampo

Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (condizione speciale per NEP/07.)

157,686

0

0

0

15,769

FR

NEP/07.

Scampo

7

4 647,529

127,635

0

2,75

464,753

FR

NEP/2AC4-C

Scampo

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

79,028

17,440

0

22,07

7,903

FR

NEP/5BC6.

Scampo

6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b

142,328

0

0

0

14,233

FR

NEP/8ABDE.

Scampo

8a, 8b, 8d e 8e

4 166,955

2 307,013

0

55,36

416,696

FR

OTH/*07D.

Catture accessorie di pesce tamburo e merlano

7d (condizione speciale per JAX/2A-14)

8,130

0

0

0

0,813

FR

OTH/*08C2

Catture accessorie di pesce tamburo e merlano

8c (condizione speciale per JAX/2A-14)

122,353

0

0

0

12,235

FR

OTH/*2 A-14

Catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4a; 6, 7°-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per JAX/2A-14)

173,537

0

0

0

17,354

FR

PLE/07A.

Passera di mare

7a

56,013

0

0

0

5,601

FR

PLE/2A3AX4

Passera di mare

4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

1 155,441

24,844

0

2,15

115,544

FR

PLE/7DE.

Passera di mare

7d e 7e

5 553,886

1 063,11

0

19,14

555,389

FR

POK/2C3A4

Merluzzo carbonaro

3a e 4; acque dell'Unione della zona 2a

19 734,340

9 782,782

0

49,57

1 973,434

FR

POK/56-14

Merluzzo carbonaro

6; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14

3 860,742

1 283,35

0

33,24

386,074

FR

SOL/07E.

Sogliola

7e

458,741

194,394

0

42,38

45,874

FR

SOL/24-C.

Sogliola

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

343,724

36,836

0

10,72

34,372

FR

SOL/7FG.

Sogliola

7f e 7g

63,729

43,565

0

68,36

6,373

FR

SOL/8AB.

Sogliola

8a e 8b

3 752,751

2 901,092

0

77,31

375,275

FR

WHB/*05-F.

Melù

Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per WHB/1X14)

3 661,363

495

0

13,52

366,136

FR

WHB/1X14

Melù

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

13 862,406

11 757,603

495,000

88,39

1 386,241

FR

WHG/2AC4.

Merlano

4; acque dell'Unione della zona 2a

2 131,637

677,414

0

31,78

213,164

FR

WHG/7X7 A-C

Merlano

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k

7 512,895

3 977,612

0

52,94

751,290

IE

ANF/07.

Rana pescatrice

7

4 268,700

3 749,680

0

87,84

426,870

IE

BLI/5B67-

Molva azzurra

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7

34,634

0

0

0

3,463

IE

GHL/2 A-C46

Ippoglosso nero

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6

0,011

0

0

0

0,001

IE

HAD/07 A.

Eglefino

7a

1 541,462

759,029

0

49,24

154,146

IE

HAD/5BC6A.

Eglefino

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a

676,517

440,958

0

65,18

67,652

IE

HAD/6B1214

Eglefino

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14

966,844

679,481

0

70,28

96,684

IE

HAD/7X7A34

Eglefino

7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

2 918,358

2 651,852

0

90,87

266,506

IE

HER/07A/MM

Aringa

7a

2 351,965

1 933,970

0

82,23

235,197

IE

HER/1/2-

Aringa

Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

2 998,687

2 703,594

0

90,16

295,093

IE

HER/4AB.

Aringa

Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N

257,429

234,576

0

91,12

22,853

IE

HER/7G-K.

Aringa

7g, 7h, 7j e 7k

750,000

136,828

0

18,24

75,000

IE

HKE/571214

Nasello

6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

3 995,112

3 594,334

0,207

89,97

399,511

IE

JAX/2 A-14

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4a; 6, 7°-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

20 555,568

17 357,985

0

84,44

2 055,557

IE

LEZ/07.

Lepidorombi

7

3 415,371

1 861,256

0

54,50

341,537

IE

LEZ/56-14

Lepidorombi

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; 6; acque internazionali delle zone 12 e 14

950,054

716,278

0

75,39

95,005

IE

MAC/*2AN-

Sgombro

Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2CX14-)

6 863,698

0

0

0

686,370

IE

MAC/*4 A-EN

Sgombro

Acque dell'Unione della zona 2a; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4a (condizione speciale per MAC/2CX14-)

50 633,347

15 453,633

0

30,52

5 063,335

IE

MAC/*FRO2

Sgombro

Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per MAC/2CX14-)

7 017,736

0

0

0

701,774

IE

MAC/2CX14-

Sgombro

6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

76 657,050

59 019,562

15 453,633

97,15

2 183,855

IE

NEP/*07U16

Scampo

Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (condizione speciale per NEP/07.)

1 590,483

1 433,368

0

90,12

157,115

IE

NEP/07.

Scampo

7

7 166,915

4 085,628

1 433,368

77,01

716,692

IE

NEP/5BC6.

Scampo

6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b

237,287

147,202

0

62,04

23,729

IE

PLE/07A.

Passera di mare

7a

1 588,546

177,225

0

11,16

158,855

IE

POK/56-14

Merluzzo carbonaro

6; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14

435,457

125,263

0

28,77

43,546

IE

SOL/7FG.

Sogliola

7f e 7g

58,728

50,837

0

86,56

5,873

IE

WHB/1X14

Melù

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

43 029,787

39 180,089

0

91,05

3 849,698

IE

WHG/7X7 A-C

Merlano

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k

3 883,173

2 657,978

0

68,45

388,317

LT

MAC/2CX14-

Sgombro

6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

749,069

4,153

0

0,55

74,907

NL

ANF/*8ABDE.

Rana pescatrice

8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per ANF/07.)

46,591

0

0

0

4,659

NL

ANF/07.

Rana pescatrice

7

37,230

4,652

0

12,50

3,723

NL

BLI/5B67-

Molva azzurra

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7

7,700

0

0

0

0,770

NL

GHL/2 A-C46

Ippoglosso nero

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6

1,426

0,204

0

14,31

0,143

NL

HAD/03 A.

Eglefino

3a

3,009

0,824

0

27,38

0,301

NL

HAD/2AC4.

Eglefino

4; acque dell'Unione della zona 2a

260,505

90,727

127,330

83,71

26,051

NL

HAD/5BC6A.

Eglefino

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a

25,426

23,377

0

91,94

2,049

NL

HAD/7X7A34

Eglefino

7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

62,996

42,392

0

67,29

6,300

NL

HER/*04B.

Aringa

4b (condizione speciale per HER/4CXB7D)

10 081,411

6 447,295

0

63,95

1 008,141

NL

HER/*25B-F

Aringa

2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (condizione speciale per HER/1/2-)

940,200

446,187

0

47,46

94,020

NL

HER/1/2-

Aringa

Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

5 510,587

1 562,146

3 398,030

90,01

550,411

NL

HER/2A47DX

Aringa

4, 7d e acque dell'Unione della zona 2a

92,218

92,126

0

99,90

0,092

NL

HER/7G-K.

Aringa

7g, 7h, 7j e 7k

75,435

0,154

0

0,20

7,544

NL

HKE/*03 A.

Nasello

3a (condizione speciale per HKE/2AC4-C)

14,760

12,920

0

87,53

1,476

NL

HKE/*8ABDE.

Nasello

8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per HKE/571214)

43,094

0

0

0

4,309

NL

HKE/2AC4-C

Nasello

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

136,351

38,200

12,920

37,49

13,635

NL

HKE/571214

Nasello

6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

346,132

134,032

0

38,72

34,613

NL

HKE/8ABDE

Nasello

8a, 8b, 8d e 8e

43,023

0

0

0

4,302

NL

JAX/2 A-14

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4a; 6, 7°-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

21 318,126

14 065,356

2 336,907

76,94

2 131,813

NL

LEZ/07.

Lepidorombi

7

0,457

0,390

0

85,34

0,046

NL

LEZ/2AC4-C

Lepidorombi

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

69,335

1,726

0

2,49

6,934

NL

MAC/*02AN-

Sgombro

Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2A34.)

248,000

0

0

0

24,800

NL

MAC/*3A4BC

Sgombro

3a e 4bc (condizione speciale per MAC/2A34.)

1 622,290

918,086

0

56,59

162,229

NL

MAC/*4 A-EN

Sgombro

Acque dell'Unione della zona 2a; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4a (condizione speciale per MAC/2CX14-)

20 383,815

15 673,174

0

76,89

2 038,382

NL

MAC/*8C910

Sgombro

8c, 9 e 10 e acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (condizione speciale per MAC/2CX14-)

5 756,725

0

0

0

575,673

NL

MAC/*FRO1

Sgombro

Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per MAC/2A34.)

254,000

0

0

0

25,400

NL

MAC/*FRO2

Sgombro

Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per MAC/2CX14-)

2 841,000

0

0

0

284,100

NL

MAC/2A34.

Sgombro

3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32

2 560,658

1 635,849

918,354

99,75

6,455

NL

MAC/2CX14-

Sgombro

6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

27 881,983

9 792,605

15 673,174

91,33

2 416,204

NL

NEP/07.

Scampo

7

2,510

0,003

0

0,12

0,251

NL

NEP/2AC4-C

Scampo

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

1 378,250

930,659

0

67,52

137,825

NL

OTH/*07D.

Catture accessorie di pesce tamburo e merlano

7d (condizione speciale per JAX/2A-14)

63,353

0

0

0

6,335

NL

PLE/03AN.

Passera di mare

Skagerrak

2 515,299

2 111,838

0

83,96

251,530

NL

PLE/07A.

Passera di mare

7a

0,010

0

0

0

0,001

NL

PLE/2A3AX4

Passera di mare

4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

41 488,820

14 370,487

2 639,831

41,00

4 148,882

NL

PLE/7DE.

Passera di mare

7d e 7e

114,053

49,985

0

43,83

11,405

NL

POK/2C3A4

Merluzzo carbonaro

3a e 4; acque dell'Unione della zona 2a

237,735

180,532

0

75,94

23,774

NL

POK/56-14

Merluzzo carbonaro

6; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14

1,572

0,186

0

11,83

0,157

NL

SOL/24-C.

Sogliola

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

13 929,930

6 706,835

0

48,15

1 392,993

NL

SOL/3ABC24

Sogliola

3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24

52,000

44,489

0

85,56

5,200

NL

WHB/*05-F.

Melù

Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per WHB/1X14)

5 658,807

0

0

0

565,881

NL

WHB/1X14

Melù

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

68 833,098

61 946,216

0

89,99

6 883,310

NL

WHG/2AC4.

Merlano

4; acque dell'Unione della zona 2a

993,017

770,641

9,125

78,52

99,302

NL

WHG/7X7 A-C

Merlano

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k

532,924

460,676

0

86,44

53,292

PL

BLI/5B67-

Molva azzurra

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7

3,400

0

0

0

0,340

PL

GHL/2 A-C46

Ippoglosso nero

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6

30,800

0

0

0

3,080

PL

HER/3D-R30

Aringa

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

42 143,526

36 963,658

0

87,71

4 214,353

PL

JAX/2 A-14

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4a; 6, 7°-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

2 819,600

989,350

25,000

35,97

281,960

PL

PLE/3BCD-C

Passera di mare

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

902,639

369,699

0

40,96

90,264

PL

SPR/3BCD-C

Spratto

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

63 519,309

60 607,717

0

95,42

2 911,592

PL

WHB/1X14

Melù

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

51 681,791

45 341,264

1 224,384

90,10

5 116,143

PT

ANF/8C3411

Rana pescatrice

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

743,369

739,131

0

99,43

4,238

PT

HER/1/2-

Aringa

Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

0,023

0

0

0

0,002

PT

JAX/08C.

Suri/sugarelli

8c

347,500

89,574

0

25,78

34,750

PT

JAX/09.

Suri/sugarelli

9

85 091,041

17 267,137

0

20,29

8 509,104

PT

JAX/2 A-14

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4a; 6, 7°-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

0,248

0

0

0

0,025

PT

LEZ/8C3411

Lepidorombi

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

112,063

105,315

0

93,98

6,748

PT

MAC/8C3411

Sgombro

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

5 569,390

4 841,746

34,684

87,56

556,939

PT

WHB/1X14

Melù

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

1,286

0,214

0

16,64

0,129

PT

WHB/8C3411

Melù

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

9 950,263

2 687,716

0

27,01

995,026

SE

HAD/03 A.

Eglefino

3a

228,687

57,157

0

24,99

22,869

SE

HAD/2AC4.

Eglefino

4; acque dell'Unione della zona 2a

156,432

27,250

0,459

17,71

15,643

SE

HER/03 A.

Aringa

3a

16 459,076

10 864,988

5 187,389

97,53

406,699

SE

HER/03A-BC

Aringa

3a

1 017,768

778,230

0

76,46

101,777

SE

HER/1/2-

Aringa

Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

3 272,520

223,483

2 946,903

96,88

102,134

SE

HER/2A47DX

Aringa

4, 7d e acque dell'Unione della zona 2a

69,708

54,962

0

78,85

6,971

SE

HER/3D-R30

Aringa

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

48 739,637

44 099,887

0

90,48

4 639,750

SE

HER/4AB.

Aringa

Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N

7 007,631

6 920,034

71,312

99,77

16,285

SE

HKE/03 A.

Nasello

3a

303,150

37,034

0

12,22

30,315

SE

JAX/2 A-14

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4a; 6, 7°-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

162,366

1,647

0

1,01

16,237

SE

MAC/2A34.

Sgombro

3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32

3 941,910

3 342,000

346,580

93,57

253,330

SE

NEP/03 A.

Scampo

3a

4 006,618

1 792,927

0

44,75

400,662

SE

PLE/03AN.

Passera di mare

Skagerrak

784,185

65,78

0

8,39

78,419

SE

PLE/03AS.

Passera di mare

Kattegat

132,838

17,475

0

13,16

13,284

SE

PLE/3BCD-C

Passera di mare

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

398,173

19,024

0

4,78

39,817

SE

POK/2C3A4

Merluzzo carbonaro

3a e 4; acque dell'Unione della zona 2a

508,246

340,73

0

67,04

50,825

SE

SOL/3ABC24

Sogliola

3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24

18,890

9,019

0

47,74

1,889

SE

SPR/3BCD-C

Spratto

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

44 396,305

41 863,569

0

94,30

2 532,736

SE

WHB/1X14

Melù

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

85,868

79,339

0

92,40

6,529

SE

WHG/2AC4.

Merlano

4; acque dell'Unione della zona 2a

27,053

20,092

0

74,27

2,705


(1)  Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2019 al 2020 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3), all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione di possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(2)  Condizione speciale stabilita negli allegati dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca.


24.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 339/84


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1709 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2021

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione per quanto riguarda le modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare la conformità alla normativa dell’Unione nei settori relativi, tra gli altri, alla sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Esso prevede in particolare l’esecuzione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione (2) stabilisce norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale in conformità all’articolo 18, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/625.

(3)

Le esperienze relative all’attuazione pratica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, acquisite a partire dalla data di applicazione di tale regolamento, il 14 dicembre 2019, hanno evidenziato che occorre maggiore chiarezza in merito ad alcune disposizioni giuridiche, in particolare per quanto riguarda determinate modalità pratiche per l’ispezione post mortem e i metodi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi.

(4)

Per quanto attiene alle modalità pratiche per l’ispezione post mortem, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 non dovrebbe specificare chi debba provvedere alle ulteriori modalità pratiche per l’ispezione post mortem nel caso di un possibile rischio per la salute umana o per la salute o il benessere degli animali. Il fatto che l’ispezione post mortem dovrebbe essere effettuata dal veterinario ufficiale o dall’assistente ufficiale è già stabilito all’articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, integrato dagli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione (3), e pertanto non è necessario indicarlo nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/627. È inoltre opportuno evitare una duplicazione della prescrizione relativa all’incisione dei linfonodi bronchiali e mediastinici di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b).

(5)

Inoltre le prescrizioni relative all’ispezione post mortem per la selvaggina d’allevamento contengono duplicazioni in particolare per quanto riguarda le prescrizioni applicabili alla famiglia dei suidi. Le prescrizioni dovrebbero essere ulteriormente precisate per agevolare l’attuazione del regolamento.

(6)

L’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio (4) è stato abrogato a decorrere dal 14 dicembre 2019 dal regolamento (UE) 2017/625. Le misure di cui al summenzionato articolo, da adottare in caso di violazioni delle prescrizioni relative al benessere degli animali, sono state sostituite dalle disposizioni previste all’articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625. È pertanto opportuno sopprimere di conseguenza il riferimento all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1099/2009 figurante all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.

(7)

L’articolo 48 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 stabilisce le condizioni per la bollatura sanitaria. Tali condizioni sono già stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione (5), per quanto riguarda la rilevazione della presenza di Trichine, e nel regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) in relazione ai test per l’encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE). Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire le formulazioni in questione figuranti all’articolo 48 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 con i riferimenti ai pertinenti regolamenti.

(8)

A norma dell’articolo 4 della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che, ove possibile, sia utilizzato un metodo che non comporti l’uso di animali vivi. In considerazione del fatto che per la rilevazione delle tossine PSP (paralytic shellfish poison) è disponibile la norma EN 14526 quale metodo alternativo, conforme alle condizioni di cui all’articolo 4 della direttiva 2010/63/UE, è pertanto opportuno sospendere l’uso del biotest sui topi.

(9)

I molluschi bivalvi vivi immessi in commercio non devono contenere biotossine marine in quantità superiori ai limiti stabiliti nell’allegato III, sezione VII, capitolo V, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Per quanto riguarda le pectenotossine (PTX), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha concluso che non vi sono segnalazioni relative ad effetti nocivi negli essere umani associati alle tossine del gruppo delle pectenotossine (PTX) (9). Poiché le PTX sono state eliminate dalle norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi nel regolamento delegato (UE) 2021/1374 della Commissione (10) , è pertanto opportuno eliminarle anche dalle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.

(10)

I prodotti della pesca derivati dall’acquacoltura devono essere sottoposti a prove in conformità alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (11) e alla decisione 97/747/CE della Commissione (12) per quanto riguarda i contaminanti e gli antiparassitari. Anche i prodotti della pesca selvaggi dovrebbero essere sottoposti a prove per accertare la conformità in relazione ai contaminanti a norma del regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (13). La normativa attualmente in vigore dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(11)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 è così modificato:

1)

all’articolo 18, paragrafo 3, all’articolo 19, paragrafo 2, all’articolo 20, paragrafo 2, all’articolo 21, paragrafo 2, all’articolo 22, paragrafo 2, e all’articolo 23, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Laddove sussistano indizi di un possibile rischio per la salute umana o per la salute o il benessere degli animali, in conformità all’articolo 24, le procedure di ispezione post mortem sono effettuate conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624:»;

2)

all’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), i termini «incisione dei linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifurcationes, eparteriales e mediastinales);» sono soppressi;

3)

all’articolo 24, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Le ulteriori procedure di ispezione post mortem di cui all’articolo 18, paragrafo 3, all’articolo 19, paragrafo 2, all’articolo 20, paragrafo 2, all’articolo 21, paragrafo 2, all’articolo 22, paragrafo 2, e all’articolo 23, paragrafo 2, sono effettuate mediante incisione e palpazione della carcassa e delle frattaglie nel caso in cui, a parere del veterinario ufficiale, uno dei seguenti elementi indichi un possibile rischio per la salute umana o per la salute o il benessere degli animali:»;

4)

all’articolo 27, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

nel caso degli altri ungulati selvatici non contemplati alle lettere a) e b), le procedure post mortem per i bovini di cui all’articolo 19;»;

5)

all’articolo 44, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nei casi di non conformità alle norme relative alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento di cui agli articoli da 3 a 9, agli articoli da 14 a 17 e all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1099/2009, il veterinario ufficiale verifica che l’operatore del settore alimentare adotti immediatamente le misure correttive necessarie e impedisca il ripetersi della non conformità.»;

6)

all’articolo 48, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il bollo sanitario sia applicato solo agli ungulati domestici e ai mammiferi di selvaggina di allevamento diversi dai lagomorfi sottoposti a ispezione ante mortem e post mortem e alla selvaggina in libertà di grosse dimensioni sottoposta a ispezione post mortem, in conformità all’articolo 18, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2017/625, laddove non vi siano motivi per dichiarare le carni non idonee al consumo umano. Il marchio può essere tuttavia applicato prima che siano disponibili i risultati degli esami per rilevare la presenza di trichine e/o dei test per la TSE, in conformità alle disposizioni di cui, rispettivamente, all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 e all’allegato III, capitolo A, sezione I, punti 6.2 e 6.3, e sezione II, punti 7.2 e 7.3, del regolamento n. 999/2001.»;

7)

l’allegato V è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento;

8)

l’allegato VI è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell’8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 212 dell’11.8.2015, pag. 7).

(6)  Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

(7)  Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).

(8)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(9)  https://doi.org/10.2903/j.efsa.2009.1109.

(10)  Regolamento delegato (UE) 2021/1374, del 12 aprile 2021, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 297 del 20.8.2021, pag. 1).

(11)  Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

(12)  Decisione 97/747/CE della Commissione, del 27 ottobre 1997, che fissa i livelli e le frequenze di prelievo di campioni, previsti dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, per il controllo di talune sostanze e dei loro residui in alcuni prodotti di origine animale (GU L 303 del 6.11.1997, pag. 12).

(13)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).


ALLEGATO

L'allegato V e l'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 sono così modificati:

1)

nell’allegato V, il capitolo I è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO I

METODO DI RILEVAZIONE DELLE TOSSINE PSP

A.

Il tenore di tossine PSP (paralytic shellfish poison) dei molluschi bivalvi (corpo intero od ogni parte commestibile separatamente) è determinato utilizzando il metodo descritto nella norma EN 14526 (*1), o qualsiasi altro metodo convalidato e riconosciuto a livello internazionale che non comporti l’utilizzo di animali vivi.

B.

I metodi di cui sopra determinano almeno i composti seguenti:

a)

tossine carbammate STX, neoSTX, goniautossine 1 e 4 (isomeri GTX1 e GTX4 determinati insieme) e goniautossine 2 e 3 (isomeri GTX2 e GTX3 determinati insieme);

b)

N-solfo-carbamoil tossine B1, goniautossina-6 B2, N-solfo-carbamoil-goniautossine 1 e 2 (isomeri C1 e C2 determinati insieme), N-solfo-carbamoil-goniautossine 3 e 4 (isomeri C3 e C4 determinati insieme);

c)

decarbamoil-tossine dcSTX, dcNeoSTX, decarbamoil-goniautossine 2 e 3 (isomeri determinati insieme).

B.1.

Qualora siano scoperti nuovi analoghi delle tossine di cui sopra per i quali è stato stabilito un fattore di tossicità equivalente (TEF), tali analoghi sono inclusi nell’analisi.

B.2.

La tossicità totale sarà espressa in μg STX 2-HCL equivalenti/Kg e calcolata mediante i TEF come raccomandato nel parere più recente dell’EFSA o nella più recente relazione FAO-OMS, su proposta del laboratorio europeo di riferimento per le biotossine marine e della sua rete nazionale di laboratori di riferimento e previa accettazione da parte della Commissione europea. I TEF utilizzati saranno pubblicati nel sito web del laboratorio europeo di riferimento per le biotossine marine (*2);

C.

In caso di contestazione dei risultati, il metodo di riferimento è quello descritto nella norma EN 14526 di cui alla parte A.

(*1)  Determinazione delle tossine del gruppo delle saxitossine nei molluschi —metodo HPLC mediante derivatizzazione precolonna con ossidazione di perossido o periodato."

(*2)  http://www.aecosan.msssi.gob.es/en/CRLMB/web/home.html»;"

2)

al capitolo III, parte A, la lettera b) è soppressa.

3)

Nell’allegato VI, alla fine della parte D del capitolo I, è aggiunto un nuovo paragrafo:

«Per i prodotti della pesca selvaggi sono stabilite modalità di monitoraggio al fine di controllare la conformità alla normativa dell’UE in materia di contaminanti, conformemente al regolamento (CE) n. 1881/2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.».


(*1)  Determinazione delle tossine del gruppo delle saxitossine nei molluschi —metodo HPLC mediante derivatizzazione precolonna con ossidazione di perossido o periodato.

(*2)  http://www.aecosan.msssi.gob.es/en/CRLMB/web/home.html»;»


DECISIONI

24.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 339/89


DECISIONE (UE) 2021/1710 DEL CONSIGLIO

del 21 settembre 2021

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di una decisione che modifica gli allegati del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 48, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio (1), è entrato in vigore il 1o maggio 2021, ed è stato applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2021.

(2)

A norma dell'articolo 778, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i protocolli e gli allegati di tale accordo costituiscono parte integrante dello stesso. A norma dell'articolo 783, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, a decorrere dalla data di applicazione dell'accordo i riferimenti alla data di entrata in vigore dello stesso sono considerati come riferimenti alla data a decorrere dalla quale l'accordo è applicato in via provvisoria.

(3)

L'articolo 8, paragrafo 4, lettera c), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione conferisce al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale il potere di adottare decisioni, comprese le modifiche, e raccomandazioni su qualunque materia prevista dall' accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. A norma dell'articolo SSC.68 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale ha la facoltà di modificare gli allegati e le appendici di tale protocollo. A norma dell'articolo 10 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, le decisioni adottate da un comitato sono vincolanti per le parti.

(4)

Gli allegati SSC-1, SSC-3, SSC-4, SSC-5 e SSC-6 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, nella misura in cui rispecchiano la legislazione nazionale degli Stati membri e del Regno Unito, dovrebbero essere modificati, in particolare per tener conto delle recenti modifiche della legislazione nazionale. Il titolo dell'allegato SSC-1 dovrebbe essere rettificato in modo da non fare riferimento soltanto alle prestazioni «in denaro». L'allegato SSC-7, appendice SSCI-1, dovrebbe essere modificato per tener conto della decisione di una delle parti di un accordo ivi elencato.

(5)

L'articolo SSC.11, paragrafo 6, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale impone alle parti di pubblicare un aggiornamento dell'allegato SSC-8 non appena possibile dopo un mese dall'entrata in vigore dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale dovrebbe adottare una decisione per conformarsi a tale obbligo.

(6)

È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottarea nome dell'Unione nel comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale in riferimento a tali modifiche degli allegati SSC-1, SSC-3, SSC-4, SSC-5, SSC-6 e SSC-8 e dell'allegato SSC-7, appendice SSCI-1, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera p), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è acclusa alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

G. DOVŽAN


(1)  Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).


PROGETTO

DECISIONE n. 1/2021 DEL COMITATO SPECIALIZZATO ISTITUITO DALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA p), DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA,

del ...

per quanto riguarda la modifica degli allegati del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale

IL COMITATO SPECIALIZZATO,

visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (1) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), in particolare l'articolo SSC.68 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale,

considerando quanto segue:

1)

A norma dell'articolo SSC.68 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale ha la facoltà di modificare gli allegati e le appendici di tale protocollo.

2)

Gli allegati SSC-1, SSC-3, SSC-4, SSC-5 e SSC-6 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, nella misura in cui rispecchiano la legislazione nazionale degli Stati membri e del Regno Unito, dovrebbero essere modificati, in particolare per tener conto delle recenti modifiche della legislazione nazionale. Il titolo dell'allegato SSC-1 dovrebbe essere rettificato in modo da non fare riferimento soltanto alle prestazioni «in denaro». L'allegato SSC-7, appendice SSCI-1, dovrebbe essere modificato per tener conto della decisione di una delle parti di un accordo ivi elencato.

3)

L'articolo SSC.11, paragrafo 6, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale impone alle parti di pubblicare un aggiornamento dell'allegato SSC-8 non appena possibile dopo un mese dall'entrata in vigore dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le voci degli Stati membri e del Regno Unito negli allegati SSC-1, SSC-3, SSC-4, SSC-5 e SSC-6 nonché le voci nell'allegato SSC-7, appendice SSCI-1, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale sono aggiornate conformemente all'allegato I della presente decisione.

L'allegato SSC-8 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale è aggiornato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Fatto a …,

Per il consiglio di partenariato

I copresidenti


(1)   GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14.


ALLEGATO I DELLA DECISIONE n. 1/2021

ALLEGATO SSC-1

TALUNE PRESTAZIONI ALLE QUALI NON SI APPLICA IL PRESENTE PROTOCOLLO

PARTE 1

PRESTAZIONI SPECIALI IN DENARO DI CARATTERE NON CONTRIBUTIVO

[Articolo SSC.3, paragrafo 4, lettera a), del presente protocollo]

i)   REGNO UNITO

a)

Credito di pensione statale [legge del 2002 sul credito di pensione statale e legge del 2002 (Irlanda del Nord) sul credito di pensione statale].

b)

Indennità per persone in cerca di occupazione basata sul reddito [legge del 1995 sulle persone in cerca di occupazione e legge del 1995 (Irlanda del Nord) sulle persone in cerca di occupazione].

c)

Sussidio di sussistenza per disabili, componente «mobilità» [legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale e legge del 1992 (Irlanda del Nord) sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale].

d)

Assegno per l'indipendenza personale, componente «mobilità» [legge di riforma del sistema di welfare 2012 (parte 4) e riforma del sistema di welfare (Irlanda del Nord), ordinanza 2015 (parte 5)].

e)

Indennità di integrazione salariale e di sostegno collegata al reddito [legge di riforma del sistema di welfare 2007 e legge di riforma del sistema di welfare (Irlanda del Nord) 2007].

f)

Sussidi destinati alle famiglie con bambini piccoli per la spesa alimentare [Best Start Foods payment) (regolamenti Welfare Foods (Best Start Foods) (Scozia) del 2019 (SSI 2019/193)].

g)

Sussidi destinati alle donne in gravidanza e alle famiglie con bambini piccoli (Best Start Grants) (per la gravidanza e l'infanzia, l'apprendimento precoce e l'età scolare) [regolamento The Early Years Assistance (Best Start Grants) (Scozia) del 2018 (SSI 2018/370)].

h)

Sussidi per spese funerarie (Funeral Support Payment) [regolamento relativo all'assistenza per spese funerarie (Scozia) del 2019 (SSI 2019/292)].

i)

Assegno familiare scozzese (Scottish Child Payment) [regolamento relativo all'erogazione degli assegni familiari 2020 (SSI 2020/351)].

ii)   STATI MEMBRI

AUSTRIA

Integrazione compensativa (legge federale del 9 settembre 1955 sull'assicurazione sociale generale — ASVG, legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per le persone che esercitano un'attività industriale o commerciale — GSVG e legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per gli agricoltori — BSVG).

BELGIO

a)

Assegno sostitutivo dei redditi (legge del 27 febbraio 1987) (Inkomensvervangende tegemoetkoming/Allocation de remplacement de revenus).

b)

Reddito garantito agli anziani (legge del 22 marzo 2001) (Inkomensgarantie voor ouderen/ Revenu garanti aux personnes âgées).

BULGARIA

Pensione sociale di vecchiaia (articolo 89 bis del Codice dell'assicurazione sociale).

CIPRO

a)

Pensione sociale [legge sulla pensione sociale 25(I)/95 del 1995, come modificata].

b)

Indennità per disabilità motoria grave (decisioni del Consiglio dei ministri n. 38210 del 16 ottobre 1992, n. 41370 del 1o agosto 1994, n. 46183 dell'11 giugno 1997 e n. 53675 del 16 maggio 2001).

c)

Assegno speciale per i non vedenti (legge sugli assegni speciali 77(I)/96 del 1996, come modificata).

DANIMARCA

Spese di alloggio per i pensionati (legge sull'aiuto individuale, codificata con legge n. 204 del 29 marzo 1995).

ESTONIA

Indennità di disoccupazione (legge del 29 settembre 2005 sui servizi e il sostegno al mercato del lavoro).

FINLANDIA

a)

Indennità di alloggio per i pensionati (legge sull'indennità di alloggio per i pensionati, 571/2007).

b)

Sostegno al mercato del lavoro (legge sulle prestazioni di disoccupazione 1290/2002).

FRANCIA

a)

Assegno supplementare:

i)

fondo speciale «invalidità»; e

ii)

fondo di solidarietà «vecchiaia» in base ai diritti acquisiti;

(legge del 30 giugno 1956, codificata nel volume VIII del codice di sicurezza sociale).

b)

Indennità agli adulti con disabilità (legge del 30 giugno 1975, codificata nel volume VIII del codice della sicurezza sociale).

c)

Indennità speciale (legge del 10 luglio 1952, codificata nel volume VIII del codice della sicurezza sociale) in base ai diritti acquisiti.

d)

Assegno di solidarietà per la vecchiaia (ordinanza del 24 giugno 2004, codificata nel volume VIII del codice della sicurezza sociale) al 1o gennaio 2006.

GERMANIA

a)

Reddito minimo di sussistenza per persone anziane e per persone con una capacità limitata di sopperire ai loro bisogni (capitolo 4 del volume XII del codice sociale) (Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch).

b)

Prestazioni assicurative di base per persone in cerca di occupazione ai sensi del volume II del codice sociale (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts in der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch).

GRECIA

Prestazioni speciali per le persone anziane (legge 1296/82).

UNGHERIA

a)

Pensione di invalidità [decreto n. 83/1987 (XII 27) del Consiglio dei ministri sulle pensioni di invalidità].

b)

Indennità di vecchiaia [legge III del 1993 sull'amministrazione sociale e le prestazioni sociali].

IRLANDA

a)

Indennità per le persone in cerca di occupazione (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 3, capitolo 2).

b)

Pensione statale (non contributiva) (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, parte 3, capitolo 4).

c)

Pensione al coniuge o al convivente registrato superstite (non contributiva) (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 3, capitolo 6).

d)

Assegno d'invalidità (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, parte 3, capitolo 10).

e)

Assegno di mobilità [legge del 1970 sulla salute (come modificata), articolo 61].

f)

Pensione per persone non vedenti (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 3, capitolo 5).

ITALIA

a)

Pensioni sociali ai cittadini senza risorse (legge 30 aprile 1969, n. 153).

b)

Pensioni e indennità a favore di mutilati e invalidi civili (leggi 30 marzo 1971, n. 118, 11 febbraio 1980, n. 18, e 23 novembre 1988, n. 508).

c)

Pensioni e indennità a favore di sordomuti (leggi 26 maggio 1970, n. 381, e 23 novembre 1988, n. 508).

d)

Pensioni e indennità per i non vedenti civili (leggi 27 maggio 1970, n. 382, e 23 novembre 1988, n. 508).

e)

Integrazione della pensione minima (leggi 4 aprile 1952, n. 218, 11 novembre 1983, n. 638 e 29 dicembre 1990, n. 407).

f)

Integrazione dell'assegno d'invalidità (legge 12 giugno 1984, n. 222).

g)

Assegno sociale (legge 8 agosto 1995, n. 335);

h)

Maggiorazione sociale (legge 29 dicembre 1988, n. 544, articolo 1, commi 1 e 12, e successive modifiche).

LETTONIA

a)

Prestazioni statali di sicurezza sociale (legge sulle prestazioni sociali statali del 1o gennaio 2003).

b)

Indennità per spese di trasporto per le persone disabili a mobilità ridotta (legge sulle prestazioni sociali statali del 1o gennaio 2003).

LITUANIA

a)

Pensioni sociali d'invalidità e di vecchiaia (legge n. I-675 sulle pensioni sociali del 1994, articoli 5 e 6, come modificata).

b)

Indennità di assistenza (legge n. I-675 sulle pensioni sociali del 1994, articolo 12, come modificata).

c)

Indennità speciale di trasporto per le persone disabili con problemi di mobilità (legge sulle indennità di trasporto del 2000, articolo 7 e 71, come modificata).

LUSSEMBURGO

Reddito per persone con disabilità grave (legge del 12 settembre 2003, articolo 1, paragrafo 2), ad eccezione delle persone riconosciute come lavoratori disabili e occupate nel mercato del lavoro normale o in un ambiente protetto.

MALTA

a)

Assegno supplementare [legge del 1987 sulla sicurezza sociale (cap. 318) sezione 73].

b)

Pensione di vecchiaia [legge del 1987 sulla sicurezza sociale (cap. 318)].

PAESI BASSI

a)

Legge di sostegno al lavoro e all'occupazione dei giovani disabili del 24 aprile 1997 (Wet Wajong).

b)

Legge sulle prestazioni complementari del 6 novembre 1986 (TW).

POLONIA

a)

Pensione sociale (Renta socjalna) [legge del 27 giugno 2003 sulla pensione sociale (Ustawa o rencie socjalnej)].

b)

Prestazione parentale complementare (Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+) [legge del 31 gennaio 2019 sulla prestazione parentale complementare (Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym)].

c)

Prestazione complementare per le persone non in grado di vivere autonomamente (Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji) [legge del 31 luglio sulla prestazione complementare per le persone non in grado di vivere autonomamente (Ustawa o świadczeniu uzupełniajcym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji)].

PORTOGALLO

a)

Pensione sociale non contributiva di vecchiaia e invalidità (decreto legge n. 464/80 del 13 ottobre 1980, modificato).

b)

Pensione non contributiva spettante al coniuge superstite (decreto regolamentare n. 52/81 dell'11 novembre 1981).

c)

Supplemento di solidarietà per gli anziani (decreto legge n. 232/2005 del 29 dicembre 2005, modificato).

SLOVACCHIA

a)

Adeguamento delle pensioni che costituiscono l'unica fonte di reddito, concesso anteriormente al 1o gennaio 2004.

b)

Pensione sociale assegnata anteriormente al 1o gennaio 2004.

SPAGNA

a)

Garanzia di reddito minimo (legge n. 13/82 del 7 aprile 1982).

b)

Prestazioni assistenziali in denaro alle persone anziane e agli invalidi inabili al lavoro (regio decreto n. 2620/81 del 24 luglio 1981):

i)

pensioni di invalidità e di vecchiaia, di tipo non contributivo, di cui al titolo VI, capo II, del testo consolidato della legge generale sulla sicurezza sociale, approvato con regio decreto legislativo n. 8/2015 del 30 ottobre 2015; e

ii)

prestazioni che integrano le suddette pensioni, di cui alla normativa delle Comunità autonome, qualora dette integrazioni garantiscano un reddito di sussistenza in considerazione della situazione economica e sociale delle Comunità autonome interessate.

c)

Assegni di mobilità e di compensazione delle spese di trasporto (legge n. 13/1982 del 7 aprile 1982).

SVEZIA

a)

Indennità di alloggio (capi 100-103 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]).

b)

Assegno di sussistenza alle persone anziane (capo 74 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]).

PARTE 2

PRESTAZIONI PER L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE

[Articolo SSC.3, paragrafo 4, lettera d), del presente protocollo]

i)   REGNO UNITO

a)

Indennità di assistenza [legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale, regolamenti del 1991 sulla sicurezza sociale (indennità di assistenza), legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord) e regolamenti del 1992 sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord)].

b)

Sussidio per prestatori di assistenza [legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale, regolamento del 1976 sulla sicurezza sociale (assegno per l'assistenza agli invalidi), legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord)] e regolamento del 1976 sulla sicurezza sociale (assegno per l'assistenza agli invalidi) (Irlanda del Nord).

c)

Sussidio di sussistenza per disabili, componente «assistenza» [legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale, regolamento del 1991 sulla sicurezza sociale (sussidio di sussistenza per disabili), legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord) e regolamento del 1992 sulla sicurezza sociale (sussidio di sussistenza per disabili) (Irlanda del Nord)].

d)

Assegno per l'indipendenza personale, componente «vita quotidiana» [legge del 2012 di riforma del sistema di welfare (parte 4), regolamento del 2013 sulla sicurezza sociale (assegno per l'indipendenza personale), regolamento del 2013 sull'assegno per l'indipendenza personale (disposizioni transitorie), regolamento del 2019 sull'assegno per l'indipendenza personale (disposizioni transitorie) (modifica), riforma del welfare del 2015 (parte 5) (Irlanda del Nord), regolamento del 2016 sull'assegno per l'indipendenza personale (Irlanda del Nord), regolamento del 2016 sull'assegno per l'indipendenza personale (disposizioni transitorie) (Irlanda del Nord) e regolamento del 2019 sull'assegno per l'indipendenza personale (disposizioni transitorie) (modifica) (Irlanda del Nord)].

e)

Supplemento al sussidio per prestatori di assistenza [legge del 2018 sulla sicurezza sociale (Scozia)].

f)

Sussidio per giovani prestatori di assistenza [regolamenti del 2020 sugli aiuti ai prestatori di assistenza (sussidi per giovani prestatori di assistenza) (Scozia) (come modificati)].

g)

Assegno per spese di riscaldamento invernale a favore dei minori [Regolamenti sull'assegno per spese di riscaldamento invernale a favore di minori e giovani (Scozia) 2020 (SSI 2020/352)].

ii)   STATI MEMBRI

AUSTRIA

Legge federale sull'indennità di assistenza a lungo termine (Bundespflegegeldgesetz, BPGG), versione originale BGBl. n. 110/1993, modificata: Pflegegeld (§ 1), Pflegekarenzgeld (§ 21 quater).

BELGIO

a)

Articolo 93, paragrafo 8, e capo V bis della legge relativa all'assicurazione obbligatoria per le prestazioni di assistenza sanitaria/sussidio di malattia (Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités/Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen), coordinata il 14 luglio 1994.

b)

Legge del 27 febbraio 1987 sulle indennità a favore delle persone con disabilità (Loi relative aux allocations aux personnes handicapées/Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten).

c)

Protezione sociale fiamminga (Vlaamse sociale bescherming): decreto del parlamento fiammingo del 18 maggio 2018 sull'organizzazione della protezione sociale fiamminga (Decreet houdende Vlaamse sociale bescherming) e ordinanze del governo fiammingo del 30 novembre 2018:

titolo II Prestazioni in denaro, decreto del parlamento fiammingo del 18 maggio 2018 sull'organizzazione della protezione sociale fiamminga (Decreet houdende Vlaamse sociale bescherming):

articolo 4, paragrafo 1, e articoli da 77 a 83 del decreto del parlamento fiammingo del 18 maggio 2018 sull'organizzazione della protezione sociale fiamminga (Decreet von 18 mei 2018 houdende Vlaamse sociale bescherming), dotazione per l'assistenza delle persone gravemente non autosufficienti;

articolo 4, paragrafo 2, e articoli da 84 a 90 del decreto del parlamento fiammingo del 18 maggio 2018 sull'organizzazione della protezione sociale fiamminga (Decreet van 18 mei 2018 houdende Vlaamse sociale bescherming), dotazione per l'assistenza delle persone anziane bisognose di assistenza;

articolo 4, paragrafo 3, e articoli da 91 a 94 del decreto del parlamento fiammingo del 18 maggio 2018 sull'organizzazione della protezione sociale fiamminga (Decreet von 18 mei 2018 houdende Vlaamse sociale bescherming), dotazione per il sostegno di base.

d)

Decreto del 13 dicembre 2018 relativo alle offerte alle persone anziane o non autosufficienti e alle cure palliative (Dekret über die Angebote für Senioren und Personen mit Unterstützungsbedarf sowie über die Palliativpflege).

e)

Decreto del 4 giugno 2007 relativo alle case di cura psichiatriche (Dekret über die psychiatrischen Pflegewohnheime).

f)

Decreto governativo del 20 giugno 2017 sugli aiuti alla mobilità (Erlass über die Mobilitätshilfen).

g)

Decreto del 13 dicembre 2016 sull'istituzione di un ufficio comunitario tedesco a favore dell'autodeterminazione (Dekret zur Schaffung einer Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für selbstbestimmtes Leben).

h)

Regio decreto del 5 marzo 1990 relativo all'indennità di assistenza alle persone anziane (Königliches Dekret vom 5. März 1990 über die Beihilfe für ältere Menschen).

i)

Ordinanza del 21 dicembre 2018 sugli organismi di assicurazione sanitaria di Bruxelles nel settore dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza alle persone (Ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen/Ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes).

j)

Articolo 215 bis del regio decreto del 3 luglio 1996 recante attuazione della legge sull'assicurazione obbligatoria per le cure e le prestazioni sanitarie, coordinato il 14 luglio 1994 (Artikel 215 bis Koninklijk Besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994/Article 215 bis Arrêté royal du 3 juillet 1996 portant application de la loi sur l'assurance obligatoire des soins de santé et des prestations, coordonné le 14 juillet 1994).

k)

Articolo 12 del regio decreto del 20 luglio 1971 relativo all'attuazione di un'assicurazione di previdenza e un'assicurazione di maternità a favore dei lavoratori autonomi e dei coniugi coadiuvanti (Artikel 12 Koninklijk Besluit van 20 juli 1971 betreffende de uitvoering houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten/Article 12 Arrêté royal du 20 juillet 1971 relatif à la mise en place de l'assurance de prévoyance et de l'assurance maternité au profit des indépendants et des conjoints aidants).

l)

Articoli da 43/32. a 43/46. del codice vallone dell'azione sociale e della sanità: indennità di assistenza alle persone anziane.

m)

Articolo 799. del codice regolamentare vallone dell'azione sociale e della sanità: dotazione per l'assistenza personale.

n)

Decreto dell'8 febbraio 2018 relativo all'amministrazione e al pagamento delle prestazioni familiari.

o)

Legge del 19 dicembre 1939 sugli assegni familiari (LGAF): assegno familiare

p)

Ordinanza del 10 dicembre 2020 relativa all'indennità di assistenza alle persone anziane (Ordonnantie van 10 dicembre betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden/Ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l'allocations pour l'aide aux personnes âgées).

q)

Decreto del parlamento fiammingo del 18 maggio 2018 sull'organizzazione della protezione sociale fiamminga (Decreet van 18 mei 2018 houdende Vlaamse sociale bescherming) e ordinanze del governo fiammingo del 30 novembre 2018:

articolo 4, paragrafo 4, e articoli da 140 a 153 del decreto del parlamento fiammingo del 18 maggio 2018 sull'organizzazione della protezione sociale fiamminga: finanziamento dei centri di assistenza residenziale;

articolo 4, paragrafo 5, del decreto del parlamento fiammingo del 18 maggio 2018 sull'organizzazione della protezione sociale fiamminga e articoli da 54 a 72 del decreto del 6 luglio 2018 relativo all'acquisizione dei settori delle case di cura psichiatriche, delle iniziative in materia di alloggi protetti, degli accordi di riabilitazione, degli ospedali di riabilitazione e delle squadre multidisciplinari di consulenza sulle cure palliative per quanto riguarda il finanziamento delle case di cura psichiatriche e delle iniziative di alloggio protetto (Decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging voor wat betreft de financiering van de psychiatrische verzorgingstehuizen en de initiatieven van beschut wonen);

articolo 4, paragrafo 9, e articoli da 105 a 135 del decreto del parlamento fiammingo del 18 maggio 2018 sugli aiuti alla mobilità.

r)

Decreto del 13 dicembre 2018 relativo alle offerte alle persone anziane e non autosufficienti e alle cure palliative (Dekret vom 13. Dezember 2018 über die Angebote für Senioren und Personen mit Unterstützungsbedarf sowie über die Palliativpflege).

s)

Decreto del 4 giugno 2007 relativo alle case di cura psichiatriche (Dekret über die psychiatrischen Pflegewohnheime).

t)

Decreto governativo del 20 giugno 2017 sugli aiuti alla mobilità (Erlass über die Mobilitätshilfen).

u)

Decreto del 13 dicembre 2016 sull'istituzione di un ufficio della comunità germanofona a favore dell'autodeterminazione (Dekret zur Schaffung einer Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für selbstbestimmtes Leben).

v)

Regio decreto del 5 marzo 1990 relativo all'indennità di assistenza alle persone anziane (Königliches Dekret vom 5. März 1990 über die Beihilfe für ältere Menschen).

w)

Decreto governativo del 19 dicembre 2019 relativo al regolamento transitorio della procedura per ottenere un'autorizzazione preventiva o un consenso a coprire o a ripartire i costi di riabilitazione a lungo termine all'estero (Erlass der Regierung zur übergansweisen Regelung des Verfahrens zur Erlangung einer Vorabgeehmigung oder Zustimmung zwecks Kostenübernahme oder Kostenbeteiligung für eine Langzeitrehabilitation im Ausland).

x)

Ordinanza del 21 dicembre 2018 sugli organismi di assicurazione sanitaria di Bruxelles nel settore dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza alle persone (Ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen/Ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes).

y)

Legge coordinata sugli ospedali e le altre istituzioni di cura del 10 luglio 2008:

prestazioni fornite dalle case di cura psichiatriche (MSP), dalle case di riposo (MR) e dai centri di assistenza diurna (CSJ): articolo 170;

servizi forniti dalle iniziative in materia di alloggi protetti (IHP): articolo 6.

z)

Legge relativa all'assicurazione obbligatoria per l'assistenza sanitaria e le indennità, coordinata il 14 luglio 1994:

prestazioni fornite dalle case di cura psichiatriche (MSP): articolo 34, paragrafo 11: prestazioni fornite dalle MSP;

assistenza nelle case di riposo (MR) e nei centri di assistenza diurna (CSJ): articolo 26, articolo 34, paragrafi 11 e 12, articolo 37, § 12, e articolo 69, § 4;

disassuefazione dal fumo: articolo 34, paragrafi 1 e 24 (stabilisce che le prestazioni sanitarie comprendono l'assistenza e l'assistenza farmacologica per la disassuefazione dal fumo).

aa)

Regio decreto del 18 luglio 2001 che stabilisce le norme in base alle quali sono determinati la dotazione di risorse finanziarie, la quota dei giorni di soggiorno e il prezzo giornaliero del soggiorno per le iniziative in materia di alloggi protetti: servizi forniti dalle iniziative in materia di alloggi protetti (IHP).

bb)

Regio decreto del 31 agosto 2009 relativo all'intervento dell'assistenza sanitaria e all'assicurazione di indennizzo per l'assistenza nella disassuefazione dal fumo.

cc)

Codice vallone dell'azione sociale e della sanità:

prestazioni fornite dalle case di cura psichiatriche (MSP) e servizi forniti dalle iniziative in materia di alloggi protetti (IHP): articolo 43/7 [paragrafo 6];

assistenza nelle case di riposo (MR) e nei centri di assistenza diurna (CSJ): articolo 43/7 [paragrafo 4];

centri di rieducazione funzionale: articolo 43/7 [paragrafo 3]: cure richieste dall'assistenza a lungo termine alla riabilitazione di cui agli accordi di riabilitazione conclusi con un centro di rieducazione funzionale ai sensi dell'articolo 43/2, paragrafi 1 e 11, del codice vallone dell'azione sociale e della sanità;

strutture per l'accoglienza e l'alloggio delle persone anziane: articoli da 334 a 410;

istituti di cura: articoli da 411 a 418;

associazioni sanitarie integrate: articoli da 419 a 433;

salute mentale: articoli da 539 a 624;

sostegno alle famiglie e alle persone anziane: articoli da 219. a 260;

disassuefazione dal fumo articolo 43/7. [paragrafo 9];

aiuti alla mobilità: articolo 43/7 [paragrafo 1] ordinanza del governo vallone dell'11 aprile 2019 che stabilisce la nomenclatura delle prestazioni e degli interventi di cui all'articolo 43/7 [paragrafo 1], del codice vallone dell'azione sociale e della sanità, e all'articolo 10/8 del codice regolamentare vallone dell'azione sociale e della sanità;

cure palliative: articolo 491/4 e seguenti.

dd)

Codice regolamentare vallone dell'azione sociale e della sanità: articolo 726:

servizi di soggiorno breve, servizi residenziali per adulti (SRA), servizi notturni residenziali per adulti (SRNA), servizi di alloggio assistito (SLS): articoli da 1192. a 1314;

servizi di supporto alle attività della vita quotidiana: articolo 726;

servizi che organizzano interventi di sollievo per i prestatori di assistenza familiare e le persone con disabilità: articolo 831/1;

servizi di sostegno alle cure di tipo familiare: articolo 477;

servizi di sostegno per adulti: articolo 552, § 2;

servizi di sostegno precoce: articolo 552, § 1;

servizi di aiuto all'integrazione: articolo 630;

servizi di interpretazione del linguaggio gestuale: articolo 831/77;

assistenza individuale all'integrazione: articolo 784;

riabilitazione funzionale delle persone con disabilità: articolo 832;

servizi di accoglienza specializzati per i giovani, servizi residenziali per i giovani (SRJ): articoli da 1314/97. a 1314/187;

servizi diurni di assistenza per adulti (SAJA): articoli da 1314/1 a 1314/96.

ee)

Decreto del 9 marzo 2017 relativo al prezzo dell'alloggio e al finanziamento di talune attrezzature per i servizi medico-tecnici pesanti negli ospedali: infrastrutture medico-sociali.

ff)

Ordinanza del governo vallone del 15 maggio 2008: infrastrutture medico-sociali.

gg)

Regio decreto del 14 maggio 2003: servizi integrati di assistenza domiciliare.

hh)

Accordo di cooperazione del 31 dicembre 2018 tra la comunità fiamminga, la regione vallona, la commissione comunitaria francese, la commissione comunitaria congiunta e la comunità germanofona in materia di aiuti alla mobilità (Samenwerkingsakkoord van 31 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de mobiliteitshulpmiddelen/Accord de coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone relatif aux aides à la mobilité).

ii)

Accordo di cooperazione del 31 dicembre 2018 tra la comunità fiamminga, la commissione comunitaria francese e la commissione comunitaria congiunta relativo al punto di contatto unico per gli aiuti alla mobilità nella regione bilingue di Bruxelles-Capitale (Samenwerkingsakkoord van 31 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het uniek loket voor de mobiliteitshulpmiddelen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad/Accord de coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif au guichet unique pour les aides à la mobilité dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale).

BULGARIA

a)

Articolo 103 del codice di sicurezza sociale (член 103 от Кодекса за социално осигуряване), 1999, titolo modificato nel 2003.

b)

Legge sull'assistenza sociale (Закон за социално подпомагане), 1998.

c)

Regolamento sull'attuazione della legge sull'assistenza sociale (Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане), 1998.

d)

Legge sulle persone con disabilità (Закон за хората с увреждания), 2019.

e)

Legge sull'assistenza personale (Закон за лиsvoltesi ната помоtrasferibili), 2019.

f)

Regolamento relativo all'attuazione della legge sulle persone con disabilità (Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания), 2019.

g)

Ordinanza sulle competenze mediche (Наредба за медицинската експертиза), 2017.

CROAZIA

a)

Legge sulla previdenza sociale (Zakon o socijalnoj skrbi, OG 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 e 138/20):

prestazione minima garantita (zajamčena minimalna naknada);

indennità di alloggio (naknada za troškove stanovanja);

diritto alle spese di riscaldamento (pravo na troškove ogrjeva);

assistenza ai consumatori di energia vulnerabili (naknada za ugroženog kupca energenata);

indennità integrativa una tantum;

indennità per esigenze personali per il beneficiario dell'alloggio (naknada za osobne potrebe korisnika smještaja);

indennità compensativa per l'istruzione (naknada u vezi s obrazovanjem);

assegno d'invalidità personale (osobna invalidnina);

assegno per cura e assistenza (doplatak za pomoć i njegu);

assegno per lo status di prestatore di assistenza parentale o di prestatore di assistenza (naknada za status roditelja njegovatelja ili njegovatelja);

indennità di disoccupazione (naknada do zaposlenja).

b)

Legge sull'affidamento familiare (Zakon o udomiteljstvu OG 115/18):

indennità di sostentamento (opskrbnina);

assegno di affidamento (naknada za rad udomitelja).

CIPRO

a)

Servizi di previdenza sociale (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας).

b)

Regolamenti e decreti sul reddito minimo garantito e sulle prestazioni sociali in generale (necessità urgenti ed esigenze assistenziali), modificati o sostituiti leggi relative agli alloggi per persone anziani e per disabili (Οι περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμοι) of 1991-2011. [L. 222/91 e L. 65(I)/2011].

c)

Leggi sui centri di assistenza diurna della popolazione adulta (Οι περί Κέντρων Ενηλίκων Νόμοι) [L. 38(Ι)/1997 e L.64(Ι)/2011].

d)

Regime di aiuti di Stato ai sensi del regolamento 360/2012 per la prestazione di servizi di interesse economico generale (de minimis) (Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων ‘Ησσονος Σημασίας, βαση του Κανονισμού 360/2012 για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος).

e)

Servizio di amministrazione delle prestazioni sociali (Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας).

f)

Legge del 2014 sul reddito minimo garantito e sulle prestazioni sociali in generale, modificata o sostituita.

g)

Regolamenti e decreti sul reddito minimo garantito e sulle prestazioni sociali in generale, modificati o sostituiti.

CECHIA

Indennità di assistenza ai sensi della legge n. 108/2006 sui servizi sociali (Zákon o sociálních službách).

DANIMARCA

a)

Legge consolidata sui servizi sociali (Lov om social service):

assegno per l'assistenza di parenti stretti che desiderano morire nel proprio domicilio (Vederlag til pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem);

assistenza per coprire i mancati guadagni delle persone che curano a casa un figlio di età inferiore a 18 anni affetto da un grave e permanente deterioramento delle funzioni fisiche o mentali o da una malattia cronica o di lungo periodo invasiva (Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, som passer et barn under 18 med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse i hjemmet);

copertura delle spese supplementari per bambini e giovani affetti da un grave e permanente deterioramento delle funzioni fisiche o mentali o da una malattia cronica o di lungo periodo invasiva (Dækning af merudgifter til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse);

assistenza e cure personali, «testamenti biologici» e persona di contatto per adulti con disabilità fisiche o mentali o con particolari problemi sociali (Personlig hjælp og pleje, «plejetestamenter» og kontaktperson for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer);

ausili, aiuto nella progettazione interna di alloggi destinati a persone con disabilità fisiche o mentali permanenti (Hjælpemidler, hjælp til indretning af bolig for personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne);

assistenza a casa a un parente stretto con disabilità o affetto da una malattia grave, anche incurabile (Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig, herunder uhelbredelig, lidelse i hjemmet).

b)

Legge consolidata sulle sovvenzioni per l'edilizia abitativa (Lov om individuel boligstøtte):

sussidio alle spese per abitazioni in cooperative di edilizia privata adatte a persone con disabilità gravi (Støtte til udgifter til bolig i private andelsboligforeninger, der er egnet for stærkt bevægelseshæmmede).

c)

Legge consolidata sugli alloggi sociali (Lov om almene boliger):

accesso delle persone con disabilità a diversi tipi di alloggi disciplinati dalla legge (Adgang for handicappede til boligtyper omfattet af loven).

ESTONIA

a)

Legge sulla previdenza sociale (Sotsiaalhoolekande seadus), 2016.

b)

Legge sulle prestazioni sociali per le persone con disabilità (Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus), 1999.

FRANCIA

a)

Supplemento per terzi (majoration pour tierce personne, MTP): articoli L. 341-4 e L. 355-1 del codice di sicurezza sociale (Code de la sécurité sociale).

b)

Sussidio supplementare per il ricorso a terzi (prestation complémentaire pour recours à tierce personne): articolo L. 434-2 del codice di sicurezza sociale.

c)

Supplemento speciale per l'istruzione di un figlio disabile (complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé): articolo L. 541-1 del codice di sicurezza sociale.

d)

Prestazione compensativa della disabilità (prestation de compensation du handicap, PCH): articoli da L. 245-1 a L. 245-14 del codice dell'azione sociale e delle famiglie (Code de l'action sociale et des familles).

e)

Indennità per la perdita di autonomia (allocation personnalisée d'autonomie, APA): articoli da L. 232-1 a L. 232-28 del codice dell'azione sociale e delle famiglie (Code de l'action sociale et des familles).

GERMANIA

Prestazioni per l'assistenza a lungo termine ai sensi del capitolo 4 del volume XI del codice sociale (Leistungen der Pflegeversicherung nach Kapitel 4 des elften Buches Sozialgesetzbuch).

GRECIA

a)

Legge 1140/1981, come modificata.

b)

Decreto legislativo n. 162/73 e decisione ministeriale congiunta n. Π4β/5814/1997.

c)

Decisione ministeriale n. Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963 del 9 ottobre 2001.

d)

Legge n. 4025/2011.

e)

Legge n. 4109/2013.

f)

Legge n. 4199/2013, articolo 127.

g)

Legge n. 4368/2016, articolo 334.

h)

Legge n. 4483/2017, articolo 153.

i)

Legge n. 498/1-11-2018, articoli 28, 30 e 31, per il «regolamento unificato in materia di prestazioni sanitarie» dell'organizzazione nazionale dei prestatori di assistenza sanitaria (EOPYY).

UNGHERIA

Prestazioni per l'assistenza a lungo termine a favore delle persone che prestano assistenza personale (legge III del 1993 sull'amministrazione sociale e l'assistenza sociale, integrata da decreti governativi e ministeriali).

IRLANDA

a)

Legge del 2009 sul regime di sostegno alle case di cura (n. 15 del 2009).

b)

Idennità per l'assistenza a domicilio (legge consolidata del 2005 sulla previdenza sociale, parte 3, capitolo 8A).

ITALIA

a)

Legge 30 marzo 1971, n. 118 — Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.

b)

Legge 11 febbraio 1980, n. 18 — Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili.

c)

Legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 33 — Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge quadro sulla disabilità).

d)

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 — Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

e)

Legge n. 183 del 4 novembre 2010, art. 24 — Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità.

f)

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — Legge di stabilità 2014.

LETTONIA

a)

Legge sui servizi sociali e sull'assistenza sociale (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums) del 31.10.2002.

b)

Legge sulle cure mediche (Ārstniecības likums) del 12.6.1997.

c)

Legge sui diritti dei pazienti (Pacientu tiesību likums) del 30.12.2009.

d)

Regolamento n. 555 del gabinetto dei ministri sull'organizzazione dell'assistenza sanitaria e sulla procedura di pagamento (Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumi Nr.555 «Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība»), del 28.8.2018.

e)

Regolamento n. 275 del gabinetto dei ministri sulle procedure di pagamento dei servizi di assistenza sociale e di riabilitazione sociale e sulle procedure per la copertura dei costi dei servizi a titolo del bilancio degli enti locali (Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumi Nr.275 «Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta»), del 27.5.2003.

f)

Regolamento n. 138 del gabinetto dei ministri sulla fruizione di servizi sociali e di assistenza sociale (Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr 138 «Noteiku mi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu»), del 2.4.2019.

g)

Legge sulle prestazioni sociali statali - assegno per una persona con disabilità per la quale è necessaria assistenza (Valsts sociālo pabalstu likums), dell'1.1.2003.

LITUANIA

a)

Legge della Repubblica di Lituania del 29 giugno 2016 sulle compensazioni mirate n. XII-2507 (Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas).

b)

Legge della Repubblica di Lituania del 21 maggio 1996 sull'assicurazione sanitaria n. I-1343 (Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas).

c)

Legge della Repubblica di Lituania del 19 luglio 1994 sul sistema sanitario n. I-552 (Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas).

d)

Legge della Repubblica di Lituania del 6 giugno 1996 sugli istituti di assistenza sanitaria n. I-1367 (Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas).

LUSSEMBURGO

Prestazioni previste dall'assicurazione per l'assistenza di lungo periodo ai sensi del codice di sicurezza sociale, volume V — Assicurazione per l'assistenza di lungo periodo, ossia:

assistenza e sostegno nello svolgimento delle attività della vita quotidiana;

attività a sostegno dell'indipendenza e dell'autonomia;

attività di supervisione individuale, supervisione di gruppo e supervisione notturna;

attività di formazione dei prestatori di assistenza;

attività di assistenza nelle faccende domestiche;

attività di sostegno in strutture di assistenza a lungo termine;

indennità forfettaria per i prodotti per l'incontinenza;

tecnologie assistive e formazione sulle tecnologie assistive;

adattamenti interni delle abitazioni;

prestazione forfettaria in denaro in sostituzione delle prestazioni in natura per attività della vita quotidiana e per attività di assistenza nelle faccende domestiche fornite dal prestatore di assistenza conformemente alla sintesi delle cure e dell'assistenza;

copertura dei contributi pensionistici per i prestatori di assistenza;

prestazioni forfettarie in denaro per determinate malattie.

MALTA

a)

Legge sulla sicurezza sociale (Att dwar is-Sigurta' Socjali) (cap. 318).

b)

Legislazione secondaria 318.19: regolamenti sulle istituzioni e sugli ostelli di proprietà dello Stato (Regolamenti dwar it-Trasferiment ta' Fondi għal Hostels Statali Indikati).

c)

Legislazione secondaria 318.17: regolamenti sui trasferimenti di fondi (posti letto finanziati dal governo) (Regolamenti dwar it-Trasferiment ta' Fondi għal Sodod Iffinanzjati mill-Gvern).

d)

Legislazione secondaria 318.13: regolamenti sulle tariffe dei servizi residenziali finanziati dallo Stato (Regolamenti dwar Rati għal Servizzi Residenzjali Finanzjali mill-Istat).

e)

Indennità per prestatori di assistenza - legge sulla sicurezza sociale, articolo 68, paragrafo 1, lettera a).

f)

Indennità supplementare per prestatori di assistenza - legge sulla sicurezza sociale, articolo 68, paragrafo 1, lettera b).

PAESI BASSI

Legge sull'assistenza a lungo termine [Wet langdurige zorg (WLZ)] del 3 dicembre 2014.

POLONIA

a)

Indennità di assistenza sanitaria (zasiłek pielęgnacyjny), assegno speciale di assistenza (specjalny zasiłek opiekuńczy), indennità di assistenza infermieristica (świadczenie pielęgnacyjne), legge del 28 novembre 2003 sulle prestazioni familiari (Ustawa o świadczeniach rodzinnych).

b)

Indennità per prestatori di assistenza (zasiłek dla opiekuna), legge del 4 aprile 2014 sulla determinazione e il pagamento delle indennità per prestatori di assistenza (Ustawa o ustalaniu i wypłacaniu zasiłków dla opiekunów).

PORTOGALLO

Assicurazione sociale e garanzia di risorse sufficienti:

a)

sussidio per assistenza: decreto legge n. 265/99 del 14 luglio 1999, modificato (complemento por dependência);

b)

sussidio per assistenza nell'ambito del sistema di protezione speciale in caso di disabilità: legge n. 90/2009 del 31 agosto 2009, ripubblicata nella versione consolidata dal decreto legge n. 246/2015 del 20 ottobre 2015, modificata (regime especial de proteção na invalidez).

Sistema di sicurezza sociale e servizio sanitario nazionale:

c)

rete nazionale di assistenza continua integrata: decreto legge n. 101/06 del 6 giugno 2006, ripubblicato nella versione consolidata nel decreto legge n. 136/2015 del 28 luglio 2015 (rede de cuidados continuados integrados).

d)

assistenza continua integrata in materia di salute mentale: decreto legge n. 8/2010 del 28 gennaio 2010, modificato e ripubblicato dal decreto legge n.°22/2011 del 10 febbraio 2011 sulla creazione di unità e squadre per l'assistenza continua integrata in materia di salute mentale (unidades e equipas de cuidados continuados integrados de saúde mental);

e)

assistenza pediatrica (rete nazionale di assistenza continua integrata): decreto n. 343/2015 del 12 ottobre 2015 sulle norme che disciplinano l'assistenza pediatrica ospedaliera e ambulatoriale nel quadro della rete nazionale di assistenza continua integrata (condições de instalação e funcionamento das unidades de internamento de cuidados integrados e de ambulatório pediátricas da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados);

f)

prestatore di assistenza informale (indennità): legge n. 100/2019 del 6 settembre sullo status di prestatore di assistenza informale (Estatuto do cuidador informal).

ROMANIA

a)

Legge n. 448/2006 del 6 dicembre 2006 sulla protezione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, con successive modifiche e integrazioni:

indennità concesse alle persone con disabilità, vale a dire la dotazione personale integrativa mensile per adulti e bambini con disabilità e l'indennità mensile per adulti con disabilità, di cui all'articolo 58, paragrafo 4, della legge n. 448/2006 sulla protezione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, con successive modifiche e integrazioni;

indennità di accompagnamento prevista dall'articolo 42, paragrafo 4, e dall'articolo 43 della legge n. 448/2006 sulla protezione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, con successive modifiche e integrazioni;

indennità di accompagnamento per l'adulto con grave disabilità visiva, prevista dall'articolo 42, paragrafo 1, e dall'articolo 58, paragrafo 3, della legge n. 448/2006 sulla protezione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, con successive modifiche e integrazioni assegno di vitto mensile concesso ai bambini affetti da disabilità correlata all'HIV/AIDS, previsto dall'articolo 58, paragrafo 2, della legge n. 448/2006 sulla protezione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, con successive modifiche e integrazioni.

b)

Legge n. 584/2002 sulle misure per prevenire la diffusione dell'AIDS in Romania e per proteggere le persone portatrici di HIV o AIDS, con successive modifiche e integrazioni:

assegno di vitto mensile concesso in base alla legge n. 584/2002 sulle misure per prevenire la diffusione dell'AIDS in Romania e per proteggere le persone portatrici di HIV o AIDS.

SLOVENIA

Nessuna legge specifica in materia di assistenza a lungo termine.

Le prestazioni per l'assistenza a lungo termine sono comprese nelle leggi seguenti:

a)

legge sull'assicurazione pensionistica e di invalidità (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 96/2012 e successive modifiche);

b)

legge sull'assistenza sociale finanziaria (Zakon o socialno vartsvenih prejemkih) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 61/2010 e successive modifiche);

c)

legge sull'esercizio dei diritti sui fondi pubblici (Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 62/2010 e successive modifiche);

d)

legge sulla protezione sociale (Zakon o socialnem varstvu) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 3/2004 — testo ufficiale consolidato e successive modifiche);

e)

legge sull'affidamento e sulle prestazioni familiari (Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 110/2006 — testo ufficiale consolidato e successive modifiche);

f)

legge sulle persone affette da disabilità mentale e fisica (Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 41/83 e successive modifiche);

g)

legge sull'assistenza sanitaria e sull'assicurazione sanitaria (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 72/2006 — testo ufficiale consolidato e successive modifiche);

h)

legge sui veterani di guerra (Zakon o vojnih veteranih) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 59/06 — testo ufficiale consolidato e successive modifiche);

i)

legge sulla disabilità di guerra (Zakon o vojnih invalidih) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 63/59 — testo ufficiale consolidato e successive modifiche);

j)

legge sull'equilibrio di bilancio [Zakon za uravnoteženje javnih finance (ZUJF)] (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 40/2012 e successive modifiche);

k)

legge che disciplina gli adeguamenti dei trasferimenti ai singoli e alle famiglie nella Repubblica di Slovenia (Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 114/2006 — testo ufficiale consolidato e successive modifiche).

SPAGNA

a)

Legge n. 39/2006 sulla promozione dell'autonomia personale e l'assistenza e sull'assistenza alle persone in situazione di dipendenza, del 14 dicembre 2006, modificata.

b)

Ordinanza ministeriale del 15 aprile 1969.

c)

Regio decreto n. 1300/95 del 21 luglio 1995, come modificato.

d)

Regio decreto n. 1647/97 del venerdì 31 ottobre 1997, come modificato.

SVEZIA

a)

Assegno per le prestazioni di assistenza (capo 22 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]).

b)

Indennità per spese supplementari (capo 50 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]).

c)

Indennità di assistenza (capo 51 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]).

d)

Indennità di trasferimento in automobile (capo 52 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]).

PARTE 3

PAGAMENTI COLLEGATI A UN SETTORE DELLA SICUREZZA SOCIALE ELENCATO ALL'ARTICOLO SSC.3, PARAGRAFO 1, DEL PRESENTE PROTOCOLLO CHE SONO EROGATI PER COPRIRE LE SPESE DI RISCALDAMENTO DURANTE LA STAGIONE FREDDA

[Articolo SSC.3, paragrafo 4, lettera f), del presente protocollo]

i)   REGNO UNITO

Assegno per combustibile invernale (legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale, regolamenti del 2000 sull'assegno per il riscaldamento invernale, legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord) e regolamenti del 2000 sui fondi sociali per l'assegno per il riscaldamento invernale (Irlanda del Nord))

ii)   STATI MEMBRI

DANIMARCA

a)

Legge sulle pensioni sociali e statali, LBK n. 983 del 23.9.2019.

b)

Regolamenti in materia di pensioni sociali e statali, BEK n. 1602 del 27.12.2019.

ALLEGATO SSC-3

DIRITTI SUPPLEMENTARI PER I PENSIONATI CHE RITORNANO NELLO STATO COMPETENTE

(Articolo SSC.25, paragrafo 2, del presente protocollo)

AUSTRIA

BELGIO

BULGARIA

CIPRO

CECHIA

FRANCIA

GERMANIA

GRECIA

UNGHERIA

LETTONIA

LITUANIA

LUSSEMBURGO

PAESI BASSI

POLONIA

PORTOGALLO

ROMANIA

SLOVENIA

SPAGNA

SVEZIA

ALLEGATO SSC-4

CASI IN CUI NON SI PROCEDE AL CALCOLO PRO RATA O NON LO SI APPLICA

(Articolo SSC.47, paragrafi 4 e 5, del presente protocollo)

PARTE 1

CASI IN CUI NON SI PROCEDE AL CALCOLO PRO RATA AI SENSI DELL'ARTICOLO SSC.47, PARAGRAFO 4

AUSTRIA

a)

Tutte le domande di prestazioni a titolo della legge federale del 9 settembre 1955 sulla sicurezza sociale generale (ASVG), della legge federale dell'11 ottobre 1978 sulla sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti del commercio (GSVG), della legge federale dell'11 ottobre 1978 sulla sicurezza sociale degli agricoltori indipendenti (BSVG) e della legge federale del 30 novembre 1978 sulla sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti delle libere professioni (FSVG).

b)

Tutte le domande di pensione di reversibilità basate su un fondo pensioni a titolo della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004, a eccezione dei casi di cui alla parte 2.

c)

Tutte le domande di pensione di reversibilità degli ordini regionali austriaci dei medici (Landesärztekammer), fondate su servizi di base (prestazioni di base e prestazioni complementari, o pensione di base).

d)

Tutte le domande di assistenza ai superstiti a titolo del fondo pensioni dell'ordine austriaco dei chirurghi veterinari.

e)

Tutte le domande di prestazioni derivanti da pensioni di vedova e pensioni di orfani conformemente agli statuti degli organismi di previdenza degli ordini degli avvocati austriaci, parte A.

f)

Tutte le domande di prestazioni a norma della legge sull'assicurazione sociale dei notai del 3 febbraio 1972 — NVG 1972.

CIPRO

Tutte le domande di pensione di vecchiaia, di pensione di vedova e di pensione di vedovo.

DANIMARCA

Tutte le domande di pensioni di cui alla legge sulle pensioni sociali, fatta eccezione per le pensioni indicate nell'allegato SSC-5 del presente protocollo.

IRLANDA

Tutte le domande di pensione statale (contributiva), di pensione di vedova, di vedovo e di convivente registrato superstite (contributiva).

LETTONIA

Tutte le domande di pensione di reversibilità (legge sulle pensioni di Stato del 1o gennaio 1996) legge sulle pensioni finanziate dallo Stato del 1o luglio 2001).

LITUANIA

Tutte le domande di pensione di reversibilità a titolo di previdenza sociale statale, calcolate in funzione dell'importo di base della pensione di reversibilità (legge sulle pensioni di assicurazione sociale statale).

PAESI BASSI

Tutte le domande di pensione di vecchiaia in base alla legge olandese sull'assicurazione generale vecchiaia (AOW).

POLONIA

Tutte le domande di pensione di vecchiaia nell'ambito del regime a prestazione definita e di pensione di reversibilità, fatta eccezione per i casi in cui la somma dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di più di un paese è pari o superiore a 20 anni per le donne e a 25 anni per gli uomini, ma i periodi di assicurazione nazionali sono inferiori a tali limiti (non meno di 15 anni per le donne e di 20 anni per gli uomini) e il calcolo è effettuato a norma degli articoli 27 e 28 della legge del 17 dicembre 1998 (GU del 2015, punto 748).

PORTOGALLO

Tutte le domande di pensione di vecchiaia e di reversibilità, fatta eccezione per i casi in cui la somma dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di più di un paese è pari o superiore a 21 anni civili, ma i periodi di assicurazione nazionali sono pari o inferiori a 20 anni, e il calcolo è effettuato a norma degli articoli 32 e 33 del decreto legge n. 187/2007 del 10 maggio 2007, modificato.

SLOVACCHIA

a)

Tutte le domande di pensione di reversibilità (pensione vedovile e pensione di orfano), calcolate sulla base della legislazione in vigore anteriormente al 1o gennaio 2004, il cui importo deriva da una pensione precedentemente versata al defunto.

b)

Tutte le domande di pensioni calcolate ai sensi della legge n. 461/2003 Coll. sulla sicurezza sociale come modificata.

SVEZIA

a)

Domande di pensione di vecchiaia sotto forma di pensioni di garanzia per le persone nate nel 1937 o in anni precedenti (capo 66 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]).

b)

Domande di pensione di vecchiaia sotto forma di pensioni complementari (capo 63 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]).

REGNO UNITO

Tutte le domande di pensione di anzianità, di pensione statale a norma della parte 1 della legge sulle pensioni del 2014, di prestazioni per vedove e per lutto familiare, ad eccezione di quelle per le quali, durante un esercizio fiscale con inizio il 6 aprile 1975 o successivo:

i)

l'interessato ha maturato periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza ai sensi della legislazione del Regno Unito e di un altro Stato membro; e uno (o più di uno) degli esercizi fiscali non è considerato come un anno di maturazione dei diritti a norma della legislazione del Regno Unito;

ii)

i periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione vigente nel Regno Unito per i periodi anteriori al 5 luglio 1948 sarebbero presi in considerazione ai fini dell'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo mediante l'applicazione di periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione di uno Stato membro.

Tutte le domande di pensione complementare ai sensi della legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale, sezione 44, e della legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord), sezione 44.

PARTE 2

CASI IN CUI SI APPLICA L'ARTICOLO SSC.47, PARAGRAFO 5

AUSTRIA

a)

Pensioni di vecchiaia e di reversibilità derivate, basate su un fondo pensioni in applicazione della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004.

b)

Indennità obbligatorie in virtù dell'articolo 41 della legge federale del 28 dicembre 2001, BGBl I n. 154 sulla cassa degli stipendi dei farmacisti austriaci (Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich).

c)

Pensioni di vecchiaia e pensioni anticipate degli ordini regionali austriaci dei medici, fondate su servizi di base (prestazioni di base e prestazioni complementari o pensione di base) e tutte le prestazioni pensionistiche degli ordini regionali austriaci dei medici, fondate su un servizio complementare (pensione complementare o individuale).

d)

Assistenza alla vecchiaia del fondo pensioni dell'ordine austriaco dei chirurghi veterinari.

e)

Prestazioni a titolo degli statuti degli organismi di previdenza degli ordini degli avvocati austriaci, parti A e B, fatta eccezione per le domande di prestazioni derivanti da pensioni di invalidità, pensioni di vedova e pensioni di orfani a titolo degli statuti degli organismi di previdenza degli ordini degli avvocati austriaci, parte A.

f)

Prestazioni degli organismi di previdenza dell'ordine federale degli architetti e dei consulenti tecnici, conformemente alla legge sull'ordine austriaco dei consulenti tecnici civili (Ziviltechnikerkammergesetz) del 1993 e agli statuti degli organismi di previdenza, fatta eccezione per le prestazioni basate sulla pensione di reversibilità risultanti da queste ultime prestazioni.

g)

Prestazioni ai sensi dello statuto dell'ente previdenziale dell'ordine federale dei contabili e dei consulenti fiscali nel quadro della legge austriaca sui contabili e i consulenti fiscali (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz).

BULGARIA

Pensioni di vecchiaia dell'assicurazione pensione complementare obbligatoria, ai sensi della parte II, titolo II, del codice dell'assicurazione sociale.

CROAZIA

Pensioni del regime di assicurazione obbligatoria basato sui risparmi capitalizzati individualmente a norma della legge sui fondi pensioni obbligatori e volontari (OG 49/99 e successive modifiche) e della legge sulle imprese di assicurazione pensioni e sul pagamento delle pensioni in base ai risparmi capitalizzati individualmente (OG 106/99 e successive modifiche), salvo nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 della legge sui fondi pensioni obbligatori e volontari (pensione d'invalidità basata sull'incapacità generale al lavoro e pensione di reversibilità).

DANIMARCA

a)

Pensioni integrative.

b)

Prestazioni in caso di morte (maturate in base ai contributi all'Arbejdsmarkedets Tillægspension relativi al periodo anteriore al 1o gennaio 2002).

c)

Prestazioni in caso di morte (maturate in base ai contributi all'Arbejdsmarkedets Tillægspension relativi al periodo successivo al 1o gennaio 2002) di cui alla legge consolidata sulla pensione supplementare per i lavoratori (Arbejdsmarkedets Tillægspension) 942:2009.

ESTONIA

Regime per pensione di vecchiaia tramite accantonamento obbligatorio.

FRANCIA

Regimi di base o integrativi in base ai quali le prestazioni di vecchiaia sono calcolate sulla base dei punti accumulati ai fini del pensionamento.

UNGHERIA

Prestazioni pensionistiche fondate sull'affiliazione a fondi di pensione privati.

LETTONIA

Pensioni di vecchiaia (legge sulle pensioni di Stato del 1o gennaio 1996; legge sulle pensioni finanziate dallo Stato del 1o luglio 2001).

POLONIA

Pensioni di vecchiaia in virtù del regime a contribuzione definita.

PORTOGALLO

Pensioni complementari erogate a norma del decreto legge n. 26/2008 del 22 febbraio 2008, modificato (sistema pubblico a capitalizzazione).

SLOVACCHIA

Risparmio obbligatorio ai fini della pensione di vecchiaia.

SLOVENIA

Pensione risultante da un'assicurazione-pensione complementare obbligatoria.

SVEZIA

Pensione di vecchiaia sotto forma di pensioni basate sul reddito e pensioni a premio (capi 62 e 64 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]).

REGNO UNITO

Prestazioni proporzionali di vecchiaia versate conformemente agli articoli 36 e 37 della legge nazionale sulla previdenza del 1965 e agli articoli 35 e 36 della legge nazionale sulla previdenza (Irlanda del Nord) del 1966.

ALLEGATO SSC-5

PRESTAZIONI E ACCORDI CHE CONSENTONO DI APPLICARE L'ARTICOLO SSC.49

I.

Prestazioni di cui all'articolo SSC.49, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo, il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza maturati

DANIMARCA

Pensione nazionale danese di vecchiaia completa, acquisita dopo 10 anni di residenza da persone alle quali è stata corrisposta una pensione al più tardi al 1o ottobre 1989.

FINLANDIA

Pensioni nazionali e pensioni per i coniugi determinate ai sensi delle disposizioni transitorie e concesse anteriormente al 1o gennaio 1994 (legge attuativa della legge nazionale sulle pensioni 569/2007).

Importo supplementare della pensione per i minori al momento del calcolo delle prestazioni autonome in base alla legge nazionale sulle pensioni (legge nazionale sulle pensioni 568/2007).

FRANCIA

Pensione di vedovo o di vedova invalidi prevista dal regime generale di sicurezza sociale o dal regime dei lavoratori agricoli, quando è calcolata in base alla pensione d'invalidità del coniuge deceduto, liquidata ai sensi dell'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera a).

GRECIA

Prestazioni ai sensi delle disposizioni della legge n. 4169/1961 concernenti il regime di assicurazione agricola (OGA).

PAESI BASSI

Legge relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico del 21 dicembre 1995 (ANW).

Legge relativa al lavoro e al reddito secondo la capacità lavorativa del 10 novembre 2005 (WIA).

SPAGNA

Pensioni di reversibilità erogate nell'ambito dei regimi generali e speciali, a eccezione del regime speciale per i dipendenti pubblici.

SVEZIA

a)

Indennità di malattia correlata al reddito e indennità compensativa per inabilità correlata al reddito (capo 34 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]).

b)

Pensione garantita e indennità garantita che hanno sostituito la pensione statale completa assegnata dalla legislazione sulla pensione statale applicata prima del 1o gennaio 1993 e la pensione statale completa assegnata ai sensi delle disposizioni di legge transitorie applicabili da tale data.

II.

Prestazioni di cui all'articolo SSC.49, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo, il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio considerato maturato tra la data in cui si è avverato il rischio e una data successiva

FINLANDIA

Pensioni da lavoro per le quali si tiene conto dei periodi futuri conformemente alla legislazione nazionale.

GERMANIA

Pensioni d'invalidità o di reversibilità per le quali si tiene conto di un periodo complementare.

Pensioni di vecchiaia per le quali si tiene conto di un periodo complementare già acquisito.

ITALIA

Pensioni italiane per inabilità al lavoro totale (inabilità).

LETTONIA

Pensione di reversibilità calcolata sulla base di periodi di assicurazione supposti (articolo 23, paragrafo 8, della legge del 1o gennaio 1996 sulle pensioni di Stato).

LITUANIA

a)

Pensioni di inabilità al lavoro dell'assicurazione sociale dello Stato, versate ai sensi della legge sulle pensioni di assicurazione sociale dello Stato.

b)

Pensioni del regime di assicurazione sociale dello Stato versate ai superstiti e agli orfani, calcolate sulla base della pensione per inabilità al lavoro di cui fruiva il defunto in applicazione della legge sulle pensioni di assicurazione sociale dello Stato.

LUSSEMBURGO

Pensioni di reversibilità.

SLOVACCHIA

Pensione di reversibilità slovacca derivante dalla pensione di invalidità.

SPAGNA

Pensioni di anzianità previste dal regime speciale per i dipendenti pubblici, dovute ai sensi del titolo I del testo consolidato della legge sui pensionati statali se, al momento dell'avverarsi del rischio, il beneficiario era un dipendente pubblico in servizio o a questi assimilato Pensioni in caso di morte o di reversibilità (per vedove/i vedovi, orfani e genitori), corrisposte ai sensi del titolo I del testo consolidato della legge sui pensionati statali, se al momento del decesso il dipendente pubblico era in servizio o in una situazione assimilata.

SVEZIA

a)

Indennità di malattia e indennità di attività sotto forma di indennità garantita (capo 35 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]).

b)

Pensione di reversibilità calcolata in base a periodi di assicurazione fittizi (capi 76-85 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]).

III.

Accordi di cui all'articolo SSC.49, paragrafo 2, lettera b), punto i), del presente protocollo volti a evitare di prendere in considerazione due o più volte lo stesso periodo fittizio:

accordo sulla sicurezza sociale, del 28 aprile 1997, tra la Repubblica di Finlandia e la Repubblica federale di Germania;

accordo sulla sicurezza sociale, del 10 novembre 2000, tra la Repubblica di Finlandia e il Granducato di Lussemburgo;

convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 12 giugno 2012.

ALLEGATO SSC-6

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DEGLI STATI MEMBRI E DEL REGNO UNITO

(Articolo SSC.3, paragrafo 2, articolo SSC.51, paragrafo 1, e articolo SSC.66)

AUSTRIA

1.

Al fine di acquisire periodi nell'assicurazione pensionistica, la frequenza di una scuola o di un istituto d'istruzione analogo di un altro Stato è considerata equivalente alla frequenza di una scuola o di un istituto d'istruzione ai sensi dell'articolo 227, paragrafo 1, primo comma, e dell'articolo 228, paragrafo 1, terzo comma, dell'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali), dell'articolo 116, paragrafo 7, del Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (legge federale sulle assicurazioni per i lavori del commercio) e dell'articolo 107, paragrafo 7, del Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali per gli agricoltori) quando l'interessato è stato per un certo periodo soggetto alla legislazione austriaca per il fatto di esercitare un'attività subordinata o autonoma, e vengono pagati i contributi speciali di cui all'articolo 227, paragrafo 3, dell'ASVG, all'articolo 116, paragrafo 9, del GSVG e all'articolo 107, paragrafo 9, del BSVG per il riscatto di tali periodi d'istruzione.

2.

Per il calcolo della prestazione pro rata di cui all'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo non si tiene conto degli aumenti speciali dei contributi destinati alle assicurazioni integrative e alle prestazioni integrative del regime per i minatori previste dalla legislazione austriaca. In questi casi le prestazioni pro rata calcolate al netto di tali contributi sono sommate, se del caso, all'importo pieno degli aumenti speciali dei contributi destinati alle assicurazioni integrative e alle prestazioni integrative del regime per i minatori.

3.

Se, conformemente all'articolo SSC.7 del presente protocollo, sono stati maturati periodi assimilati ai sensi di un regime di assicurazione pensionistica austriaco, ma tali periodi non possono costituire una base di calcolo ai sensi degli articoli 238 e 239 dell'ASVG, degli articoli 122 e 123 del GSVG e degli articoli 113 e 114 del BSVG, si utilizza la base di calcolo per i periodi di custodia dei figli conformemente all'articolo 239 dell'ASVG, all'articolo 123 del GSVG e all'articolo 114 del BSVG.

4.

Nei casi di cui all'articolo SSC 39, per la determinazione dell'importo delle prestazioni di invalidità ai sensi della legislazione austriaca, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del capitolo 5 del Protocollo.

BULGARIA

L'articolo 33, paragrafo 1, della legge bulgara relativa all'assicurazione malattia si applica a tutte le persone per le quali lo Stato membro competente è la Bulgaria ai sensi del titolo III, capo 1, del presente protocollo.

CIPRO

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni degli articoli SSC.7, SSC.46 e SSC.56 del presente protocollo, per qualsiasi periodo iniziato il 6 ottobre 1980 o dopo tale data, a norma della legislazione cipriota una settimana di assicurazione è calcolata dividendo i redditi complessivi assicurabili relativi al periodo in questione per l'importo settimanale dei redditi assicurabili di base applicabili nell'anno contributivo in questione, a patto che il numero di settimane così calcolato non superi il numero di settimane di calendario nel periodo preso in considerazione.

CECHIA

1.

Ai fini della definizione di «familiare» ai sensi dell'articolo SSC.1, lettera s), del presente protocollo, per «coniuge» si intende anche il partner registrato quale definito dalla legge ceca n. 115/2006 Coll. sulle unioni registrate.

2.

Fatte salve le disposizioni degli articoli SSC.6 e SSC.7 del presente protocollo, ai fini della concessione delle prestazioni complementari in relazione ai periodi di assicurazione maturati a norma della legislazione dell'ex Repubblica federale ceca e slovacca, unicamente i periodi di assicurazione maturati a norma della legislazione ceca possono essere presi in considerazione per soddisfare la condizione secondo cui è richiesto almeno un anno di assicurazione pensionistica ceca entro un periodo di tempo definito dopo la dissoluzione della federazione (articolo 106 bis, paragrafo 1, lettera b), della legge n. 155/1995 Coll. sull'assicurazione pensionistica).

3.

Nei casi di cui all'articolo SSC.39, per determinare l'importo della prestazione di invalidità ai sensi della legge n. 155/1995 Coll., si applicano mutatis mutandis le disposizioni del capo 5 del protocollo.

DANIMARCA

1.

a)

Ai fini del calcolo della pensione ai sensi della «lov om social pension» (legge sulle pensioni sociali), i periodi di attività subordinata o autonoma prestati nel quadro della legislazione danese da un lavoratore frontaliero o prestati in Danimarca da un lavoratore recatosi in tale paese per svolgere un lavoro a carattere stagionale sono considerati come periodi di residenza trascorsi in Danimarca dal coniuge superstite, purché, durante tali periodi, il coniuge superstite sia stato unito in matrimonio al lavoratore in questione, senza allontanamento dal tetto e dal letto coniugale o separazione di fatto a causa di incompatibilità, e purché durante tali periodi il coniuge abbia risieduto sul territorio di un altro Stato. Ai fini della presente lettera, un «lavoro a carattere stagionale» è un lavoro che ricorre automaticamente ogni anno sulla base del succedersi delle stagioni.

b)

Ai fini del calcolo della pensione ai sensi della «lov om social pension» (legge sulle pensioni sociali), i periodi di attività subordinata o autonoma maturati sotto la legislazione danese anteriormente al 1o gennaio 1984 da una persona cui non è applicabile la lettera a) sono considerati come periodi di residenza maturati in Danimarca dal coniuge superstite purché, durante tali periodi, il coniuge superstite sia stato unito in matrimonio al lavoratore in questione, senza allontanamento dal tetto e dal letto coniugale o separazione di fatto a causa di incompatibilità, e purché durante tali periodi il coniuge abbia risieduto sul territorio di un altro Stato.

c)

I periodi da prendere in considerazione in virtù delle lettere a) e b) non sono considerati qualora essi coincidano con i periodi presi in considerazione per il calcolo della pensione dovuta all'interessato in virtù della legislazione sull'assicurazione obbligatoria di un altro Stato membro o qualora essi coincidano con i periodi durante i quali l'interessato ha beneficiato di una pensione in virtù di tale legislazione. Tuttavia questi periodi sono presi in considerazione se l'importo annuo della suddetta pensione è inferiore alla metà dell'importo base della pensione sociale.

2.

a)

Fatte salve le disposizioni dell'articolo SSC.7 del presente protocollo, le persone che non hanno esercitato un'attività subordinata in uno o più Stati hanno diritto a una pensione sociale danese solo qualora risiedano in Danimarca a titolo permanente da almeno tre anni o vi abbiano risieduto precedentemente per almeno tre anni, con riserva dei limiti di età previsti dalla legislazione danese. Fatto salvo l'articolo SSC.5 del presente protocollo, l'articolo SSC.8 del presente protocollo non è applicabile a una pensione sociale danese cui abbiano acquisito diritto tali persone.

b)

Le disposizioni di cui alla lettera a) non si applicano al diritto alla pensione sociale danese dei familiari di persone che esercitano o hanno esercitato un'attività subordinata in Danimarca, né agli studenti o ai loro familiari.

3.

La prestazione provvisoria versata ai disoccupati che sono stati ammessi a beneficiare del regime «posto di lavoro flessibile» (ledighedsydelse) (legge n. 455 del 10 giugno 1997) è regolamentata dalle disposizioni del titolo III, capo 6, del presente protocollo.

4.

Se il beneficiario di una pensione sociale danese ha diritto anche a una pensione di reversibilità di un altro Stato, per l'applicazione della legislazione danese dette pensioni sono considerate prestazioni della stessa natura ai sensi dell'articolo SSC.48, paragrafo 1, del presente protocollo, purché tuttavia la persona i cui periodi di assicurazione o di residenza servono di base per il calcolo della pensione al superstite abbia anche maturato il diritto a una pensione sociale danese.

FINLANDIA

1.

Ai fini della determinazione dei diritti e del calcolo dell'importo della pensione nazionale finlandese a norma degli articoli SSC.47, SSC.48 e SSC.49 del presente protocollo, le pensioni acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro sono assimilate alle pensioni acquisite a titolo della legislazione finlandese.

2.

Quando si applica l'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente protocollo ai fini del calcolo dei redditi da lavoro per il periodo accreditato ai sensi della legislazione finlandese sulle pensioni correlate a tali redditi, se una persona può far valere periodi di assicurazione pensionistica a titolo di un'attività esercitata come lavoratore subordinato o autonomo in un altro Stato per una parte del periodo di riferimento considerato dalla legislazione finlandese, i redditi da lavoro per il periodo in questione sono equivalenti alla somma dei redditi percepiti durante la parte del periodo di riferimento in Finlandia, divisa per il numero di mesi del periodo di riferimento durante i quali sono stati maturati periodi di assicurazione in Finlandia.

FRANCIA

1.

Per le persone che percepiscono prestazioni in natura in Francia a norma degli articoli SSC.15 o SSC.24 del presente protocollo, le quali risiedono nei dipartimenti francesi dell'Alto Reno, del Basso Reno o della Mosella, le prestazioni in natura fornite per conto dell'istituzione di un altro Stato, responsabile dell'assunzione dei loro costi, comprendono sia le prestazioni fornite dal regime generale d'assicurazione malattia sia quelle erogate a titolo del regime locale complementare obbligatorio di assicurazione malattia della regione Alsazia-Mosella.

2.

La legislazione francese applicabile a una persona che esercita o ha esercitato un'attività subordinata o autonoma ai sensi del titolo III, capo 5, del presente protocollo include sia il regime o i regimi di base di assicurazione vecchiaia sia il regime o i regimi pensionistici integrativi cui la persona interessata è soggetta.

GERMANIA

1.

Fermi restando l'articolo SSC.6, lettera a), del presente protocollo, e l'articolo 5, paragrafo 4, punto 1, del codice di sicurezza sociale, volume VI (Sozialgesetzbuch VI), la persona che percepisce una pensione di vecchiaia completa in base alla legislazione di un altro Stato può chiedere di essere affiliata all'assicurazione obbligatoria nel quadro del regime tedesco di assicurazione pensionistica.

2.

Fatti salvi l'articolo SSC.6, lettera a), del presente protocollo, e l'articolo 7 del codice di sicurezza sociale, volume VI (Sozialgesetzbuch VI), una persona che è affiliata all'assicurazione obbligatoria in un altro Stato o percepisce una pensione di anzianità in base alla legislazione di un altro Stato può affiliarsi al regime di assicurazione volontaria in Germania.

3.

Ai fini della concessione di prestazioni in denaro a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del codice di sicurezza sociale, volume V (Sozialgesetzbuch V), dell'articolo 47, paragrafo 1, del codice di sicurezza sociale, volume VII (Sozialgesetzbuch VII), e dell'articolo 24 decies, del codice di sicurezza sociale, volume V (Sozialgesetzbuch V), agli assicurati residenti in un altro Stato i regimi tedeschi di assicurazione calcolano la retribuzione netta, utilizzata per stabilire l'importo delle prestazioni, come se l'assicurato fosse residente in Germania, a meno che quest'ultimo non chieda che detto importo sia stabilito sulla base della retribuzione netta effettivamente percepita.

4.

I cittadini di altri Stati il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova al di fuori della Germania e che soddisfano le condizioni generali del regime tedesco di assicurazione pensionistica possono versare contributi volontari a tale regime solo se in passato sono stati affiliati al medesimo a titolo volontario o obbligatorio ciò vale anche per gli apolidi e i rifugiati il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova in un altro Stato.

5.

Il periodo forfettario di imputazione (pauschale Anrechnungszeit) a norma dell'articolo 253 del codice di sicurezza sociale, volume VI (Sozialgesetzbuch VI) è determinato esclusivamente in funzione dei periodi contributivi in Germania.

6.

Nei casi in cui la legislazione tedesca sulle pensioni, in vigore al 31 dicembre 1991, è applicabile al nuovo calcolo di una pensione, soltanto la legislazione tedesca si applica ai fini dell'accredito dei periodi tedeschi di sostituzione (Ersatzzeiten).

7.

La legislazione tedesca sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali che danno diritto a compensazione a norma della legge che disciplina le pensioni straniere, nonché sulle prestazioni per periodi di assicurazione che possono essere accreditati in virtù della legge che disciplina le pensioni straniere nei territori indicati all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della legge sugli sfollati e i rifugiati (Bundesvertriebenengesetz), continua ad applicarsi nel quadro del presente protocollo nonostante le disposizioni dell'articolo 2 della legge che disciplina le pensioni straniere (Fremdrentengesetz).

8.

Per il calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente protocollo, nei regimi pensionistici delle libere professioni l'istituzione competente prende come base, in relazione a ciascun anno di assicurazione maturato a norma della legislazione di qualsiasi altro Stato, la media dei diritti a pensione annuali maturati durante il periodo di affiliazione alle istituzioni competenti tramite il pagamento dei contributi.

GRECIA

1.

La legge n. 1469/84 concernente l'affiliazione volontaria al regime di assicurazione pensioni per i cittadini greci e i cittadini stranieri di origine greca si applica ai cittadini di altri Stati, agli apolidi e ai rifugiati, se la persona interessata, a prescindere dal luogo di residenza o di dimora, è stata in passato affiliata, a titolo obbligatorio o volontario, al regime greco di assicurazione pensionistica.

2.

Fermi restando l'articolo SSC.6, lettera a), del presente protocollo, e l'articolo 34 della legge n. 1140/1981, la persona che percepisce una pensione per infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi della legislazione di un altro Stato può chiedere di essere affiliata all'assicurazione obbligatoria a titolo della legislazione applicata dall'OGA, nella misura in cui esercita un'attività che rientra nell'ambito di applicazione di tale legislazione.

IRLANDA

Fatti salvi l'articolo SSC.19, paragrafo 2, e l'articolo SSC.57 del presente protocollo, ai fini del calcolo del reddito settimanale di riferimento utile di un assicurato per la concessione della prestazione di malattia o di disoccupazione a titolo della legislazione irlandese, è conteggiato al lavoratore assicurato un importo equivalente alla retribuzione settimanale media dei lavoratori subordinati durante l'anno di riferimento in questione per ogni settimana di attività subordinata svolta sotto la legislazione di un altro Stato per detto anno di riferimento.

MALTA

Disposizioni particolari relative ai pubblici dipendenti

a)

Esclusivamente ai fini dell'applicazione degli articoli SSC.43 e SSC.55 del presente protocollo, le persone occupate nel quadro della legge maltese sulle forze armate (capitolo 220 della Costituzione di Malta), della legge sulla polizia (capitolo 164 della Costituzione di Malta), della legge sulle carceri (capitolo 260 della Costituzione di Malta) e della legge sulla protezione civile (capitolo 411 della Costituzione di Malta) beneficiano di un trattamento uguale a quello dei pubblici dipendenti.

b)

Le pensioni dovute ai sensi delle leggi di cui sopra e dell'ordinanza sulle pensioni (capitolo 93 della Costituzione di Malta) sono considerate, esclusivamente ai fini dell'articolo SSC.1, lettera cc), del presente protocollo, «regimi speciali per pubblici dipendenti».

PAESI BASSI

1.

Assicurazione malattia

a)

Per quanto concerne il diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione olandese, come beneficiario delle prestazioni in natura ai fini dell'applicazione del titolo III, capi 1 e 2, del presente protocollo, si intende:

i)

ogni persona che, ai sensi dell'articolo 2 della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), è obbligata ad assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia; e

ii)

se non già inclusi nel caso di cui al punto i), i familiari del personale militare attivo che vive in un altro Stato e la persona residente in un altro Stato che, ai sensi del presente protocollo, ha diritto all'assistenza sanitaria nello Stato di residenza, con i costi di tale assistenza a carico dei Paesi Bassi.

b)

Le persone di cui al punto 1, lettera a), punto i), devono, conformemente alle disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia, mentre le persone di cui al punto 1, lettera a), punto ii), devono iscriversi presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia).

c)

Le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia) e della Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali) riguardanti l'obbligo al pagamento di contributi si applicano alle persone di cui alla lettera a) e ai loro familiari. Per quanto riguarda i familiari, i contributi sono versati dalla persona da cui discende il diritto all'assistenza sanitaria, a eccezione dei familiari del personale militare residenti in un altro Stato, i quali li versano direttamente.

d)

Le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia) in merito alla stipulazione tardiva di un'assicurazione si applicano mutatis mutandis nel caso di iscrizione tardiva presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia) con riguardo alle persone di cui alla lettera a), punto ii).

e)

I beneficiari di prestazioni in natura in virtù della legislazione di uno Stato diverso dai Paesi Bassi che risiedono o dimorano temporaneamente nei Paesi Bassi hanno diritto alle prestazioni in natura conformemente a quanto offerto agli assicurati nei Paesi Bassi dall'istituzione del luogo di residenza o del luogo di dimora, tenuto conto dell'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 19, paragrafo 1, della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), nonché alle prestazioni in natura previste dalla Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese eccezionali di malattia).

f)

Ai fini degli articoli da SSC.21 a SSC.27 del presente protocollo, le seguenti prestazioni, in aggiunta alle pensioni regolamentate dal titolo III, capi 4 e 5, del presente protocollo, sono assimilate alle pensioni corrisposte in forza della legislazione dei Paesi Bassi:

le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 gennaio 1966 sul regime pensionistico dei dipendenti pubblici e dei loro superstiti (Algemene burgerlijke pensioenwet) (legge generale dei Paesi Bassi sulle pensioni civili);

le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 ottobre 1966 sul regime pensionistico del personale militare e dei loro superstiti (Algemene militaire pensioenwet) (legge generale sulle pensioni militari);

le prestazioni in caso di inabilità al lavoro erogate in virtù della legge 7 giugno 1972 sulle prestazioni relative all'incapacità lavorativa del personale militare (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen) (legge sull'inabilità al lavoro del personale militare);

le pensioni corrisposte in virtù della legge 15 febbraio 1967 sul regime pensionistico dei dipendenti delle ferrovie olandesi (NV Nederlandse Spoorwegen) e dei loro superstiti (Spoorwegpensioenwet) (legge sulle pensioni dei ferrovieri);

le pensioni corrisposte in virtù del regolamento relativo alle condizioni di servizio delle ferrovie olandesi (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen);

le prestazioni erogate ai pensionati prima che raggiungano l'età pensionabile di 65 anni a norma di regimi pensionistici aventi lo scopo di assicurare un reddito agli ex lavoratori nella vecchiaia o le prestazioni previste in caso di uscita anticipata dal mercato del lavoro nell'ambito di disposizioni stabilite dallo Stato, ovvero in forza di una convenzione collettiva di lavoro, per le persone di 55 anni o più;

le prestazioni erogate al personale militare e ai pubblici dipendenti in virtù di un regime applicabile in caso di licenziamento per esubero di personale, licenziamento funzionale per motivi di età e pensionamento anticipato.

g)

Ai fini dell'articolo SSC.16, paragrafo 1, del presente protocollo, le persone di cui alla lettera a), punto ii), del presente paragrafo che dimorano temporaneamente nei Paesi Bassi hanno diritto alle prestazioni in natura conformemente a quanto offerto agli assicurati nei Paesi Bassi dall'istituzione del luogo di dimora, tenuto conto dell'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 19, paragrafo 1, della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), nonché alle prestazioni in natura previste dalla Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali).

2.

Applicazione della legge sull'assicurazione generale vecchiaia (Algemene Ouderdomswet — AOW)

a)

La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della legge sull'assicurazione generale vecchiaia (Algemene Ouderdomswet — AOW) non si applica agli anni civili precedenti il 1o gennaio 1957 durante i quali un titolare che non soddisfa le condizioni che gli consentirebbero di ottenere l'assimilazione di detti anni ai periodi di assicurazione:

ha risieduto nei Paesi Bassi tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età;

pur risiedendo in un altro Stato ha esercitato un'attività lavorativa subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese; o

ha lavorato in un altro Stato per periodi assimilati a periodi di assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi.

In deroga all'articolo 7 dell'AOW, può ottenere il diritto alla pensione anche chiunque abbia risieduto o lavorato nei Paesi Bassi in base alle condizioni di cui sopra solo prima del 1o gennaio 1957.

b)

La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, dell'AOW non si applica agli anni civili precedenti il 2 agosto 1989 durante i quali, tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, una persona sposata o che è stata sposata non era assicurata ai sensi della legislazione summenzionata, pur risiedendo nel territorio di uno Stato diverso dai Paesi Bassi, se tali anni civili coincidono con periodi di assicurazione maturati dal coniuge sotto la legislazione summenzionata o con gli anni civili da prendere in considerazione ai sensi del punto 2, lettera a), a condizione che il matrimonio sussistesse durante tali periodi.

In deroga all'articolo 7 dell'AOW, questa persona è considerata avente diritto a una pensione.

c)

La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, dell'AOW non si applica agli anni civili precedenti il 1o gennaio 1957 durante i quali il coniuge di un titolare che non soddisfa le condizioni che gli consentirebbero di ottenere l'assimilazione di tali anni ai periodi di assicurazione:

ha risieduto nei Paesi Bassi tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età; o

pur risiedendo in un altro Stato ha esercitato un'attività lavorativa subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese; o

ha lavorato in un altro Stato per periodi assimilati a periodi di assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi.

d)

La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, dell'AOW non si applica agli anni civili precedenti il 2 agosto 1989 durante i quali, tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, il coniuge di un titolare residente in uno Stato diverso dai Paesi Bassi non era assicurato ai sensi della legislazione summenzionata, se tali anni civili coincidono con periodi di assicurazione maturati dal titolare sotto tale legislazione o con gli anni civili da prendere in considerazione ai sensi del punto 2, lettera a), a condizione che il matrimonio sussistesse durante tali periodi.

e)

Il punto 2, lettere a), b), c) e d), non si applica ai periodi che coincidono con:

periodi che possono essere presi in considerazione per il calcolo dei diritti a pensione ai sensi della legislazione relativa all'assicurazione vecchiaia di uno Stato diverso dai Paesi Bassi; o

periodi durante i quali l'interessato ha beneficiato di una pensione di vecchiaia ai sensi di tale legislazione.

I periodi di assicurazione volontaria maturati nell'ambito del regime di un altro Stato non sono presi in considerazione ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

f)

Il punto 2, lettere a), b), c) e d), si applica solo se la persona interessata ha risieduto in uno o più Stati per un periodo di sei anni successivo al cinquantanovesimo anno di età e solo fintanto che tale persona è residente in uno di tali Stati.

g)

In deroga alle disposizioni del capitolo IV dell'AOW, qualunque persona che risieda in uno Stato diverso dai Paesi Bassi e il cui coniuge sia soggetto al regime di assicurazione obbligatoria ai sensi di tale legislazione è autorizzata a stipulare un'assicurazione volontaria ai sensi di tale legislazione per i periodi durante i quali il coniuge è soggetto all'assicurazione obbligatoria.

Tale autorizzazione non decade quando l'assicurazione obbligatoria del coniuge cessa in seguito al suo decesso e quando il superstite percepisce solo una pensione a titolo della legge relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico (Algemene Nabestaandenwet).

In ogni caso, l'autorizzazione relativa all'assicurazione volontaria decade il giorno in cui la persona interessata compie il sessantacinquesimo anno di età.

Il contributo da pagare per l'assicurazione volontaria è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l'assicurazione volontaria ai sensi dell'AOW. Tuttavia, se l'assicurazione volontaria segue un periodo di assicurazione ai sensi del punto 2, lettera b), il contributo è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'AOW, considerando il reddito di cui tenere conto come se fosse stato percepito nei Paesi Bassi.

h)

L'autorizzazione di cui al punto 2, lettera g), non è accordata ad alcun assicurato a norma della legislazione di un altro Stato in materia di pensioni di reversibilità o di prestazioni ai superstiti

i)

Chiunque desideri stipulare un'assicurazione volontaria conformemente al punto 2, lettera g), ne deve fare richiesta alla banca per le assicurazioni sociali (Sociale Verzekeringsbank) entro un anno dalla data in cui sono soddisfatte le condizioni di partecipazione.

3.

Applicazione della legge relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico (Algemene Nabestaandenwet — ANW)

a)

Qualora il coniuge superstite abbia diritto a una pensione di reversibilità a titolo della legge relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico (Algemene Nabestaandenwet — ANW) conformemente all'articolo SSC.46, paragrafo 3, del presente protocollo, tale pensione è calcolata ai sensi dell'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo.

Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, anche i periodi di assicurazione maturati prima del 1o ottobre 1959 sono considerati periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione olandese se durante questi periodi l'assicurato, dopo il compimento del quindicesimo anno di età:

ha risieduto nei Paesi Bassi; o

pur risiedendo in un altro Stato ha esercitato un'attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese; o

ha lavorato in un altro Stato per periodi assimilati a periodi di assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi.

b)

Non si tiene conto dei periodi da prendere in considerazione ai sensi del paragrafo 3, lettera a), che coincidono con periodi di assicurazione obbligatoria maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro o del Regno Unito in materia di pensioni di reversibilità.

c)

Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.47, paragrafo 1), lettera b), del presente protocollo, sono considerati periodi di assicurazione solo quelli maturati sotto la legislazione olandese dopo il compimento del quindicesimo anno di età.

d)

In deroga all'articolo 63 bis, paragrafo 1, dell'ANW, qualunque persona che risieda in uno Stato diverso dai Paesi Bassi e il cui coniuge sia soggetto al regime di assicurazione obbligatoria ai sensi dell'ANW è autorizzata a stipulare un'assicurazione volontaria ai sensi della legislazione summenzionata, a condizione che tale assicurazione fosse già in corso alla data di applicazione del presente protocollo, ma unicamente per i periodi durante i quali il coniuge dipende dall'assicurazione obbligatoria.

Tale autorizzazione decade quando cessa l'assicurazione obbligatoria del coniuge a titolo dell'ANW, a meno che l'assicurazione obbligatoria del coniuge cessi in seguito al suo decesso e qualora il superstite percepisca solo una pensione a titolo dell'ANW.

In ogni caso, l'autorizzazione relativa all'assicurazione volontaria decade il giorno in cui la persona interessata compie il sessantacinquesimo anno di età.

Il contributo da pagare per l'assicurazione volontaria è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l'assicurazione volontaria ai sensi dell'ANW. Tuttavia, se l'assicurazione volontaria segue un periodo di assicurazione ai sensi del paragrafo 2, lettera b), il contributo è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'ANW, considerando il reddito di cui tenere conto come se fosse stato percepito nei Paesi Bassi.

4.

Applicazione della legislazione olandese sull'inabilità al lavoro

Ai fini del calcolo delle prestazioni liquidate conformemente alla WAO, alla WIA o alla WAZ, le istituzioni olandesi tengono conto:

dei periodi di lavoro subordinato e dei periodi assimilati maturati nei Paesi Bassi anteriormente al 1o luglio 1967;

dei periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAO;

dei periodi di assicurazione maturati dalla persona interessata dopo il compimento del quindicesimo anno di età, nel quadro della legge generale sull'inabilità al lavoro (Algemene Arbeidsongeschiktheidswet - AAW), nella misura in cui non coincidono con i periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAO;

dei periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAZ;

dei periodi di assicurazione maturati nel quadro della WIA.

SPAGNA

1.

Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, gli anni che mancano al lavoratore per raggiungere l'età pensionabile o l'età obbligatoria di cessazione del servizio di cui all'articolo 31, paragrafo 4, del testo consolidato della legge sui pensionati statali (Ley de clases pasivas del Estado), sono conteggiati come anni effettivamente prestati al servizio dello Stato solo se, al momento del verificarsi dell'evento che dà diritto alla pensione d'invalidità o alla pensione di reversibilità, il beneficiario era coperto dal regime speciale spagnolo per i pubblici dipendenti o esercitava un'attività che gli garantiva un trattamento assimilato a titolo di tale regime oppure se, al momento del verificarsi dell'evento che dà diritto alla pensione, il beneficiario esercitava un'attività che, se esercitata in Spagna, avrebbe comportato l'affiliazione obbligatoria al regime speciale dello Stato per i pubblici dipendenti, per le forze armate o per l'amministrazione giudiziaria.

2.

a)

A norma dell'articolo SSC.51, paragrafo 1, lettera c), il calcolo della prestazione teorica spagnola si effettua sulla base dei contributi effettivi dell'assicurato durante gli anni che precedono immediatamente il pagamento dell'ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola. Quando, per il calcolo dell'importo di base della pensione, occorre conteggiare periodi di assicurazione o di residenza soggetti alla legislazione di altri Stati, per tali periodi è utilizzata la base contributiva riferita alla Spagna più vicina nel tempo ai periodi di riferimento, tenendo conto dell'evoluzione dell'indice dei prezzi al dettaglio.

b)

L'importo della pensione ottenuto è aumentato dell'importo degli aumenti e delle rivalutazioni calcolati per ciascun anno ulteriore, per le pensioni della stessa natura.

3.

I periodi maturati in altri Stati che devono essere conteggiati nel regime speciale per i pubblici dipendenti, le forze armate e l'amministrazione giudiziaria sono assimilati, ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.51 del presente protocollo, ai periodi più vicini nel tempo maturati in qualità di pubblico dipendente in Spagna.

4.

Gli importi supplementari basati sull'età di cui alla seconda disposizione provvisoria della legge generale sulla sicurezza sociale si applicano a tutti i beneficiari del presente protocollo che hanno contributi a proprio nome sotto la legislazione spagnola anteriormente al 1o gennaio 1967; non è possibile, in applicazione dell'articolo SSC.6 del presente protocollo, assimilare periodi di assicurazione accreditati in un altro Stato anteriormente al 1o gennaio 1967 ai contributi versati in Spagna, unicamente ai fini del presente protocollo. La data corrispondente al 1o gennaio 1967 è, nel caso del regime speciale per i marittimi, il 1o agosto 1970 e, nel caso del regime speciale di sicurezza sociale per il settore carboniero, il 1o aprile 1969.

SVEZIA

1.

Le disposizioni del protocollo relative alla totalizzazione dei periodi di assicurazione e dei periodi di residenza non si applicano alle norme transitorie previste dalla legislazione svedese per quanto concerne il diritto a una pensione di garanzia per le persone nate nel 1937 o in anni precedenti che hanno risieduto in Svezia per un periodo determinato prima di presentare domanda di pensione (capo 6 della legge [2010/111] sull'introduzione del codice dell'assicurazione sociale).

2.

Ai fini del calcolo del reddito per la determinazione dell'indennità figurativa di malattia correlata al reddito e dell'indennità compensativa per inabilità correlata al reddito conformemente al capo 34 del codice dell'assicurazione sociale [2010: 110] si applica quanto segue: se l'assicurato, durante il periodo di riferimento, è stato altresì soggetto alla legislazione di uno o più altri Stati in conseguenza di un'attività in qualità di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo, il reddito percepito nello Stato o negli Stati in questione è considerato equivalente al reddito lordo medio dell'assicurato percepito in Svezia durante la parte del periodo di riferimento maturata in questo paese, calcolato dividendo i redditi percepiti in Svezia per il numero di anni in cui sono stati riscossi.

3.

a)

Ai fini del calcolo dei crediti figurativi per la pensione di reversibilità basata sul reddito (capo 82 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]), se non è soddisfatto il requisito, previsto dalla legislazione svedese per il diritto alla pensione, di almeno tre dei cinque anni civili immediatamente precedenti il decesso dell'assicurato (periodo di riferimento), si tiene altresì conto dei periodi di assicurazione maturati in altri Stati come se fossero stati maturati in Svezia. I periodi di assicurazione in altri Stati si considerano fondati sulla media della base pensionistica svedese. Se si può far valere soltanto un anno di diritti in Svezia, ogni periodo di assicurazione in un altro Stato è considerato come costituente lo stesso importo.

b)

Ai fini del calcolo dei crediti di pensione figurativi per le pensioni di vedovanza in relazione a un decesso avvenuto il 1o gennaio 2003 o dopo tale data, se non è soddisfatto il requisito previsto dalla legislazione svedese per i crediti di pensione, di almeno due dei quattro anni immediatamente precedenti il decesso dell'assicurato (periodo di riferimento) e i periodi di assicurazione sono stati maturati in un altro Stato durante il periodo di riferimento, tali anni si considerano basati sugli stessi crediti di pensione dell'anno svedese.

REGNO UNITO

1.

Qualora, in virtù della legislazione del Regno Unito, una persona può pretendere il beneficio di una pensione di anzianità, se:

a)

i contributi dell'ex coniuge sono presi in considerazione come contributi personali; o

b)

le condizioni contributive sono soddisfatte dal coniuge o dall'ex coniuge, purché in entrambi i casi il coniuge o l'ex coniuge sia o sia stato soggetto, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, alla legislazione di due o più Stati, si applicano le disposizioni del titolo III, capo 5, del presente protocollo per determinare i suoi diritti a pensione in virtù della legislazione del Regno Unito; in tal caso ogni riferimento negli articoli da SSC.44 a SSC.55 del presente protocollo a «periodi di assicurazione» è considerato come riferimento ad un periodo di assicurazione maturato da:

1)

il coniuge o l'ex coniuge se la richiesta è presentata da:

a)

una donna coniugata; o

b)

una persona il cui matrimonio è cessato per cause diverse dalla morte del coniuge; o

2)

l'ex coniuge, se la richiesta è presentata da:

a)

un vedovo che, immediatamente prima dell'età pensionabile, non può avere diritto a una prestazione di genitore vedovo; o

b)

una vedova che, immediatamente prima dell'età pensionabile, non ha diritto a una prestazione di madre vedova, prestazione di genitore vedovo o pensione di vedova o che ha soltanto diritto a una pensione di vedova connessa con l'età, calcolata in applicazione dell'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo, e per «pensione di vedova connessa con l'età» s'intende una pensione di vedova erogabile a una percentuale ridotta in conformità all'articolo 39, paragrafo 4, della legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale.

2.

Ai fini dell'articolo SSC.8 del presente protocollo, in caso di prestazioni di anzianità o di reversibilità in denaro, di pensioni per infortuni sul lavoro o malattie professionali e di assegni in caso di morte, qualsiasi beneficiario ai sensi della legislazione del Regno Unito che dimora nel territorio di un altro Stato è considerato, durante tale periodo di dimora, come residente nel territorio di detto altro Stato.

1)

Ai fini del calcolo del fattore di reddito per determinare il diritto alle prestazioni previste dalla legislazione del Regno Unito, per ogni settimana di occupazione in qualità di lavoratore subordinato in base alla legislazione di uno Stato membro, iniziata nel corso dell'anno fiscale di riferimento ai sensi della legislazione del Regno Unito, si considera che l'interessato abbia versato contributi come lavoratore subordinato o abbia percepito redditi che hanno dato luogo al pagamento di contributi, sulla base di redditi equivalenti a due terzi del limite più elevato dei redditi relativi all'anno fiscale.

2)

Ai fini dell'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), del protocollo, qualora:

a)

in un anno fiscale a decorrere dal 6 aprile 1975, un lavoratore subordinato abbia maturato periodi di assicurazione, occupazione o residenza esclusivamente in uno Stato membro e, a norma del punto 1 del presente paragrafo, quell'anno risulti conteggiato ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente protocollo, l'interessato è considerato assicurato per 52 settimane in quell'anno in tale Stato membro;

b)

un anno fiscale a decorrere dal 6 aprile 1975 non sia conteggiato ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente protocollo, non si tiene conto dei periodi di assicurazione, occupazione o residenza maturati in quell'anno.

3)

Ai fini della conversione di un fattore di reddito in periodi di assicurazione, il fattore di reddito ottenuto durante l'anno fiscale in questione ai sensi della legislazione del Regno Unito è diviso per il limite di reddito inferiore fissato per tale anno fiscale. Il risultato è espresso con un numero intero, tralasciando i decimali. La cifra così ottenuta è considerata rappresentare il numero di settimane di assicurazione maturate ai sensi della legislazione del Regno Unito durante tale anno, restando inteso che tale cifra non può superare il numero di settimane durante le quali, nel corso di tale anno, l'interessato è stato soggetto a detta legislazione.

3.

Sebbene il percepimento dell'assegno di genitore vedovo o dell'assegno per il lutto (aliquota più alta) sia subordinato al diritto a prestazioni familiari del Regno Unito, la persona che soddisfa tutti gli altri criteri di ammissibilità e che avrebbe diritto a percepire assegni familiari britannici se essa, o il figlio in questione, risiedeva nel Regno Unito, potrà richiedere l'assegno per genitore vedovo o l'assegno per il lutto (aliquota più alta) in conformità del presente protocollo, nonostante il fatto che la prestazione per figli a carico del Regno Unito sia esclusa dall'ambito di applicazione del presente protocollo a norma dell'articolo SSC.3, paragrafo 4, lettera g).

APPENDICE SSCI-1

INTESE AMMINISTRATIVE TRA DUE O PIÙ STATI

(di cui all'articolo ssci.8 del presente allegato)

BELGIO — REGNO UNITO

Scambio di lettere del 4 maggio e del 14 giugno 1976 relativo all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici)

Scambio di lettere del 18 gennaio e del 14 marzo 1977 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (accordo relativo al rimborso o alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71), quale modificato dallo scambio di lettere del 4 maggio e del 23 luglio 1982 (accordo relativo al rimborso delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71)

DANIMARCA — REGNO UNITO

Scambio di lettere del 30 marzo e del 19 aprile 1977, modificato da uno scambio di lettere dell'8 novembre 1989 e del 10 gennaio 1990 relativo a un accordo di rinuncia al rimborso delle spese per le prestazioni in natura e per il controllo amministrativo e gli esami medici

ESTONIA — REGNO UNITO

Accordo del 29 marzo 2006 tra le autorità competenti della Repubblica di Estonia e del Regno Unito a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, e dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 da entrambi i paesi a decorrere dal 1o maggio 2004

FINLANDIA — REGNO UNITO

Scambio di lettere del 1o e del 20 giugno 1995 in merito all'articolo 36, paragrafo 3 e all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura) e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici)

FRANCIA — REGNO UNITO

Scambio di lettere del 25 marzo e del 28 aprile 1997 relativo all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici)

Accordo dell'8 dicembre 1998 sui metodi specifici per determinare gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura in conformità dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72

UNGHERIA — REGNO UNITO

Accordo del 1o novembre 2005 tra le autorità competenti della Repubblica di Ungheria e del Regno Unito a norma dell'articolo 35, paragrafo 3, e dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 883/2004 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1o maggio 2004

IRLANDA — REGNO UNITO

Scambio di lettere del 9 luglio 1975 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, e all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (accordo relativo al rimborso od alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4, del regolamento (CEE) n. 1408/71) e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici)

ITALIA — REGNO UNITO

Accordo del 15 dicembre 2005 tra le autorità competenti della Repubblica italiana e il Regno Unito a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, e dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 da entrambi i paesi a decorrere dal 1o gennaio 2005

LUSSEMBURGO — REGNO UNITO

Scambio di lettere del 18 dicembre 1975 e del 20 gennaio 1976 riguardante l'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici di cui all'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72)

MALTA — REGNO UNITO

Accordo del 17 gennaio 2007 tra le autorità competenti di Malta e del Regno Unito a norma dell'articolo 35, paragrafo 3, e dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 883/2004 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1o maggio 2004

PAESI BASSI — REGNO UNITO

Articolo 3, seconda frase, dell'accordo amministrativo del 12 giugno 1956 per l'applicazione della convenzione dell'11 agosto 1954

PORTOGALLO — REGNO UNITO

Accordo dell'8 giugno 2004 che stabilisce altri metodi di rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in ambo i paesi con effetto dal 1o gennaio 2003

SPAGNA — REGNO UNITO

Accordo del 18 giugno 1999 sul rimborso delle spese per le prestazioni in natura concesse conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72


ALLEGATO II DELLA DECISIONE N. 1/2021

ALLEGATO SSC-8

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO SSC.11

STATI MEMBRI

Austria

Belgio

Bulgaria

Croazia

Cipro

Cechia

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Ungheria

Irlanda

Italia

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Malta

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Romania

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Svezia


24.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 339/123


DECISIONE (UE) 2021/1711 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2021

relativa alla nomina dei membri del comitato che assiste la Commissione nella selezione dei candidati per l'esercizio delle funzioni di membri di corti o tribunali internazionali per gli investimenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 dicembre 2020 la Commissione ha adottato la decisione C(2020)8905 final che istituisce un comitato incaricato di assisterla nella selezione di candidati per l'esercizio delle funzioni di membri di corti o tribunali internazionali per gli investimenti e di candidati da iscrivere a liste di servizio o per altri corti o tribunali internazionali (il «comitato»).

(2)

Conformemente alla decisione C(2020)8905 final, l'obiettivo del comitato è quello di garantire un rigoroso processo di selezione e i più elevati standard di indipendenza, imparzialità e competenza delle persone selezionate.

(3)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione C(2020)8905 final, il comitato è composto da quattro membri, uno dei quali è nominato dalla Commissione, uno dal Consiglio, uno dagli Stati membri e uno dal Parlamento europeo.

(4)

Nel gennaio 2021 la Commissione ha pubblicato un invito a presentare candidature per il candidato della Commissione al comitato (1). Nel frattempo, sia il Parlamento europeo che il Consiglio, insieme agli Stati membri, hanno espletato le procedure per la selezione dei rispettivi candidati al comitato.

(5)

Il 17 marzo 2021 il presidente del Parlamento europeo ha informato il presidente della Commissione riguardo ai nomi di una candidata e di un candidato per la candidatura del Parlamento al comitato, al fine di consentire alla Commissione di tenere conto dell'equilibrio generale di genere del comitato nella sua decisione di nomina.

(6)

Il 17 maggio 2021 la Commissione ha completato il processo di selezione.

(7)

Il 22 luglio 2021 il Consiglio ha informato la Commissione dei nomi dei rispettivi candidati del Consiglio e degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti persone sono nominate membri del comitato istituito con decisione C(2020)8905 final:

1)

Bruno SIMMA;

2)

Inge GOVAERE;

3)

Jan KLABBERS;

4)

Pavel ŠTURMA.

Articolo 2

A norma dell'articolo 4, paragrafo 6, della decisione C(2020)8905 final e previa determinazione per lotto:

1)

Inge GOVAERE e Pavel ŠTURMA sono nominati per un periodo non rinnovabile di sei anni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione;

2)

Bruno SIMMA e Jan KLABBERS sono nominati per un periodo non rinnovabile di nove anni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Disponibile all'indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/january/tradoc_159356.01.2021.pdf.