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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 306 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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DECISIONI |
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RACCOMANDAZIONI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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31.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 306/1 |
Avviso riguardante la data di entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea
L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica di Indonesia ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea (1), firmato a Bruxelles l’11 maggio 2021, è entrato in vigore il 20 agosto 2021.
DECISIONI
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31.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 306/2 |
DECISIONE (UE) 2021/1345 DEL CONSIGLIO
del 28 giugno 2021
che autorizza l’avvio di negoziati con l’Argentina, l’Australia, il Canada, la Costa Rica, l’India, Israele, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Corea del Sud, la Tunisia e gli Stati Uniti per la conclusione di accordi relativi al commercio di prodotti biologici
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) stabilisce la possibilità di dare accesso al mercato dell’Unione ai prodotti biologici provenienti da paesi terzi che, nell’ambito di un accordo commerciale, sono stati riconosciuti come aventi un sistema di produzione che soddisfa obiettivi e principi uguali a quelli dell’Unione applicando norme che assicurano lo stesso livello di garanzia di conformità. |
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(2) |
A norma del regolamento (UE) 2018/848, il riconoscimento ai fini dell’equivalenza di paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (2) terminerà il 31 dicembre 2026. È necessario pertanto avviare negoziati per la conclusione di accordi relativi al commercio di prodotti biologici con taluni paesi terzi interessati. |
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(3) |
Conformemente al regolamento (CE) n. 834/2007, la Commissione ha stabilito un elenco di paesi terzi riconosciuti nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (3). |
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(4) |
Il commercio di prodotti biologici tra l’Unione e la Svizzera è disciplinato dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (4) («accordo con la Svizzera»). La Svizzera è stata inserita nell’elenco che figura nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 per motivi di trasparenza. L’accordo con la Svizzera prevede un meccanismo di aggiornamento dell’accordo nel caso di modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari di una delle parti. Non è necessario pertanto avviare negoziati con la Svizzera. |
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(5) |
Il Cile è stato riconosciuto paese terzo equivalente tramite l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici (5) («accordo con il Cile»). Il Cile è stato inserito nell’elenco che figura nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 per motivi di chiarezza. L’accordo con il Cile prevede la possibilità di adattare il riconoscimento nel caso di modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari di una delle parti. Non è necessario pertanto avviare negoziati con il Cile. |
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(6) |
L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (6), ha istituito il riconoscimento reciproco dell’equivalenza delle attuali disposizioni legislative e regolamentari sui prodotti biologici e il riconoscimento dei sistemi di controllo di entrambe le parti dell’accordo. L’allegato 14 di tale accordo sui prodotti biologici stabilisce che, dal momento che il regolamento (UE) 2018/848 si deve applicare a decorrere dal 1o gennaio 2022, ciascuna parte riesamina il riconoscimento dell’equivalenza entro il 31 dicembre 2023. Non è necessario pertanto avviare negoziati con il Regno Unito. |
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(7) |
È opportuno pertanto che siano avviati negoziati con l’Argentina, l’Australia, il Canada, la Costa Rica, l’India, Israele, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Corea del Sud, la Tunisia e gli Stati Uniti in vista della conclusione di accordi relativi al commercio di prodotti biologici. |
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(8) |
Per consentire all’Unione di intrattenere relazioni reciproche con i paesi terzi relative al commercio di prodotti biologici, è opportuno stabilire direttive di negoziato per accordi che consentano all’Unione e al paese terzo in questione di riconoscere l’equivalenza delle rispettive norme di produzione biologica e dei rispettivi sistemi di controllo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati con l’Argentina, l’Australia, il Canada, la Costa Rica, l’India, Israele, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Corea del Sud, la Tunisia e gli Stati Uniti in vista della conclusione di accordi relativi al commercio di prodotti biologici.
2. I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell’addendum della presente decisione.
Articolo 2
I negoziati sono condotti in consultazione con il comitato speciale Agricoltura.
Articolo 3
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 28 giugno 2021
Per il Consiglio
Il presidente
M. do C. ANTUNES
(1) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).
(4) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.
RACCOMANDAZIONI
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31.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 306/4 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2021/1346 DEL CONSIGLIO
del 30 agosto 2021
che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e), e l'articolo 292, prima e seconda frase,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 30 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione (1) («raccomandazione del Consiglio»). |
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(2) |
Da allora il Consiglio ha adottato le raccomandazioni (UE) 2020/1052 (2), (UE) 2020/1144 (3), (UE) 2020/1186 (4), (UE) 2020/1551 (5), (UE) 2020/2169 (6), (UE) 2021/89 (7), (UE) 2021/132 (8), (UE) 2021/767 (9), (UE) 2021/892 (10), (UE) 2021/992 (11), (UE) 2021/1085 (12) e (UE) 2021/1170 (13) che modificano la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione. |
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(3) |
Il 20 maggio 2021 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2021/816 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione (14) allo scopo di aggiornare i criteri utilizzati per valutare se i viaggi non essenziali dai paesi terzi siano sicuri e se debbano essere consentiti. |
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(4) |
La raccomandazione del Consiglio stabilisce che gli Stati membri debbano revocare gradualmente e in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE a partire dal 1o luglio 2020 per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi elencati nell'allegato I della raccomandazione del Consiglio. Ogni due settimane il Consiglio dovrebbe riesaminare e, se del caso, aggiornare l'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I, previa stretta consultazione con la Commissione e con le agenzie e i servizi dell'UE pertinenti, a seguito di una valutazione complessiva basata sulla metodologia, sui criteri e sulle informazioni di cui alla raccomandazione del Consiglio. |
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(5) |
Nel frattempo si sono tenute discussioni nell'ambito del Consiglio, in stretta consultazione con la Commissione e le agenzie e i servizi dell'UE pertinenti, riguardo al riesame dell'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I della raccomandazione del Consiglio e in applicazione dei criteri e della metodologia stabiliti nella raccomandazione del Consiglio, come modificata dalla raccomandazione (UE) 2021/816. A seguito di tali discussioni l'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I dovrebbe essere modificato. In particolare, dovrebbero essere rimossi dall'elenco Israele, Kosovo, Libano, Montenegro, Repubblica di Macedonia del Nord e Stati Uniti d'America. |
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(6) |
I controlli di frontiera sono nell'interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne vengono effettuati, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli alle frontiere interne. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare il coordinamento delle misure adottate alle frontiere esterne al fine di garantire il buon funzionamento dello spazio Schengen. A tal fine, a decorrere dal 30 agosto 2021, gli Stati membri dovrebbero continuare a revocare in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi, nelle regioni amministrative speciali e nelle altre entità e autorità territoriali elencati nell'allegato I della raccomandazione del Consiglio come modificata dalla presente raccomandazione. |
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(7) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente raccomandazione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente raccomandazione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di detto protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente raccomandazione, se intende attuarla. |
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(8) |
La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (15); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
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(9) |
Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (16). |
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(10) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (17), in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (18). |
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(11) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE (19), in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (20), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
La raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio, modificata dalle raccomandazioni (UE) 2020/1052, (UE) 2020/1144, (UE) 2020/1186, (UE) 2020/1551, (UE) 2020/2169, (UE) 2021/89, (UE) 2021/132, (UE) 2021/767, (UE) 2021/816, (UE) 2021/892, (UE) 2021/992, (UE) 2021/1085 e (UE) 2021/1170, relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione è così modificata:
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1) |
al punto 1 della raccomandazione del Consiglio, il primo comma è sostituito dal seguente:
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2) |
l'allegato I della raccomandazione è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I Paesi terzi, regioni amministrative speciali e altre entità e autorità territoriali i cui residenti non dovrebbero essere soggetti alla restrizione temporanea alle frontiere esterne dei viaggi non essenziali verso l'UE: I. STATI
II. REGIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE RAS di Hong Kong RAS di Macao III. ENTITÀ E AUTORITÀ TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE COME STATI DA ALMENO UNO STATO MEMBRO Taiwan (*1) Fatta salva la conferma della reciprocità." |
Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2021
Per il Consiglio
Il presidente
G. DOVŽAN
(1) GU L 208I dell'1.7.2020, pag. 1.
(2) GU L 230 del 17.7.2020, pag. 26.
(3) GU L 248 del 31.7.2020, pag. 26.
(4) GU L 261 dell'11.8.2020, pag. 83.
(5) GU L 354 del 26.10.2020, pag. 19.
(6) GU L 431 del 21.12.2020, pag. 75.
(7) GU L 33 del 29.1.2021, pag. 1.
(8) GU L 41 del 4.2.2021, pag. 1.
(9) GU L 165I dell'11.5.2021, pag. 66.
(10) GU L 198 del 4.6.2021, pag. 1.
(11) GU L 221 del 21.6.2021, pag. 12.
(12) GU L 235 del 2.7.2021, pag. 27.
(13) GU L 255 del 16.7.2021, pag. 3.
(14) GU L 182 del 21.5.2021, pag. 1.
(15) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(16) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
(17) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(18) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(19) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(20) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).