ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 298

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
23 agosto 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/1383 della Commissione, del 15 giugno 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/990 per quanto riguarda i requisiti per le attività ricevute dai fondi comuni monetari nel quadro di operazioni di acquisto con patto di rivendita ( 1 )

1

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

23.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 298/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1383 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2021

che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/990 per quanto riguarda i requisiti per le attività ricevute dai fondi comuni monetari nel quadro di operazioni di acquisto con patto di rivendita

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2018/990 della Commissione (2) gli investimenti ammissibili in operazioni di acquisto con patto di rivendita dei gestori di fondi comuni monetari sono soggetti a requisiti qualitativi e quantitativi aggiuntivi, tra cui una rettifica specifica del valore delle attività (coefficiente di scarto). Tali requisiti non si applicano tuttavia alle operazioni concluse con enti creditizi, imprese di investimento e imprese di assicurazione stabiliti nell’Unione o coperti da una decisione di equivalenza. L’articolo 2, paragrafo 6, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2018/990 specifica i quadri normativi che si applicano a ciascuno di tali tipi di enti finanziari.

(2)

Per garantire che le esenzioni si applichino solo se sono state adottate decisioni di equivalenza nei confronti dei paesi terzi interessati e per garantire la certezza del diritto in merito alla procedura di equivalenza applicabile, è necessario specificare le disposizioni pertinenti in base alle quali devono essere adottate le decisioni di equivalenza cui è subordinata l’applicazione delle esenzioni stesse. È quindi necessario specificare le procedure pertinenti per la determinazione dell’equivalenza del paese terzo in cui i soggetti sono stabiliti.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/990,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   All’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2018/990, le lettere a), b) e c) sono sostituite dal testo seguente:

«a)

un ente creditizio sottoposto a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), o un ente creditizio autorizzato in un paese terzo nei confronti del quale è stata adottata una decisione di equivalenza conformemente all’articolo 114, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

un’impresa di investimento sottoposta a vigilanza ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), o un’impresa di investimento autorizzata in un paese terzo nei confronti del quale è stata adottata una decisione di equivalenza conformemente all’articolo 47 del regolamento (UE) n. 600/2014;

c)

un’impresa di assicurazione sottoposta a vigilanza ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), o un’impresa di assicurazione autorizzata in un paese terzo nei confronti del quale è stata adottata una decisione di equivalenza conformemente all’articolo 260 di tale direttiva;

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2018/990 della Commissione, del 10 aprile 2018, che modifica e integra il regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le cartolarizzazioni e le commercial paper garantite da attività (ABCP) semplici, trasparenti e standardizzate (STS), i requisiti per le attività ricevute nel quadro di operazioni di acquisto con patto di rivendita e le metodologie di valutazione della qualità creditizia (GU L 177 del 13.7.2018, pag. 1).