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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 295 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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18.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 295/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/1372 DELLA COMMISSIONE
del 17 agosto 2021
che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il divieto di somministrazione di proteine animali agli animali d’allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE). Esso si applica alla produzione e all’immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti d’origine animale e, in taluni casi specifici, all’esportazione degli stessi. |
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(2) |
L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 vieta la somministrazione ai ruminanti di proteine animali. L’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento estende tale divieto agli animali diversi dai ruminanti, come stabilito nell’allegato IV, capitolo I, mentre i capitoli da II a V definiscono e specificano determinate deroghe ai divieti di cui al capitolo I, applicabili a condizioni specifiche. |
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(3) |
La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un documento di strategia sulle TSE per il periodo 2010-2015 (il «piano per le TSE — 2a edizione») (2) descrive le eventuali modifiche alla legislazione dell’Unione volte ad adattare le misure di prevenzione, controllo ed eradicazione delle TSE all’evoluzione della situazione epidemiologica relativa all’encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Essa sottolinea inoltre che qualsiasi riesame delle regole relative alle TSE dovrebbe basarsi essenzialmente su pareri scientifici. Il piano per le TSE — 2a edizione contempla il riesame delle attuali disposizioni di divieto concernenti i mangimi per i non ruminanti previste dalla legislazione dell’Unione. |
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(4) |
In base al contenuto dei due pareri scientifici formulati, rispettivamente, il 24 gennaio 2007 e il 17 novembre 2007 dal gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici (BIOHAZ) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), il piano per le TSE — 2a edizione prende atto del fatto che non sono stati individuati casi di TSE negli animali d’allevamento diversi dai ruminanti in condizioni naturali. |
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(5) |
Il 7 giugno 2018 l’Autorità ha adottato un parere scientifico sulla revisione della valutazione quantitativa del rischio (QRA) di BSE associato all’uso di proteine animali trasformate (3). La QRA ha stimato un’infettività totale da BSE quattro volte inferiore a quella stimata nel 2011, con meno di un nuovo caso di BSE previsto ogni anno. |
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(6) |
Il 22 settembre 2020 l’Autorità ha adottato un parere scientifico sul potenziale rischio di BSE per il bestiame associato all’uso di collagene e gelatina provenienti da ruminanti nell’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti (4). Secondo le conclusioni dell’Autorità, la probabilità che non si sviluppi alcun nuovo caso di BSE nella popolazione bovina attraverso uno dei tre percorsi di rischio individuati nel parere è superiore al 99 % (quasi certo). |
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(7) |
Allo stesso tempo si stima che ogni anno nell’Unione siano smaltite 100 000 tonnellate di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano contenenti collagene e/o gelatina provenienti da ruminanti, poiché non possono essere utilizzati nell’alimentazione di animali d’allevamento in base alle attuali disposizioni in materia di divieti relativi ai mangimi. |
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(8) |
È pertanto opportuno abrogare il divieto di somministrazione agli animali d’allevamento non ruminanti di collagene e gelatina provenienti da ruminanti. |
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(9) |
L’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) vieta l’alimentazione di animali terrestri di una determinata specie, esclusi gli animali da pelliccia, con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie (riciclaggio intraspecifico). |
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(10) |
Anche il piano per le TSE — 2a edizione riconosce che il rischio di trasmissione di BSE tra i non ruminanti è trascurabile se si evita il riciclaggio intraspecifico. Il piano conclude, di conseguenza, che potrebbe essere presa in considerazione l’eliminazione del divieto di utilizzare proteine animali trasformate derivate da non ruminanti nell’alimentazione dei non ruminanti, rispettando però il divieto esistente del riciclaggio intraspecifico. |
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(11) |
Il 29 novembre 2010 il Consiglio ha adottato conclusioni sul piano per le TSE — 2a edizione (6). Il Consiglio considera che l’eventuale reintroduzione dell’uso delle proteine animali trasformate di non ruminanti negli alimenti destinati ad altre specie di non ruminanti debba essere subordinata preliminarmente alla disponibilità di tecniche di analisi efficaci e convalidate che consentano di distinguere tra le proteine animali trasformate originarie di specie diverse e a un’analisi dei rischi di tale reintroduzione per quanto riguarda la salute animale e la sanità pubblica. |
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(12) |
Nel 2012 il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le proteine animali nei mangimi (EURL AP) ha convalidato un nuovo metodo diagnostico basato sull’analisi del DNA (PCR), che permette di rilevare il materiale ottenuto da ruminanti potenzialmente presente nei mangimi. La convalida di questo metodo ha consentito di autorizzare nuovamente, nel 2013, l’uso di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti nei mangimi per gli animali d’acquacoltura, come stabilito nel regolamento (UE) n. 56/2013 della Commissione (7). |
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(13) |
Successivamente, rispettivamente nel 2015 e nel 2018, l’EURL-AP ha convalidato anche metodi PCR che permettono di rilevare la presenza nei mangimi di materiale ottenuto da suini o da pollame. Essi consentono pertanto di controllare la corretta applicazione del divieto di riciclaggio intraspecifico nei suini e nel pollame. |
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(14) |
La relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sullo sviluppo delle proteine vegetali nell’Unione europea (8), pubblicata il 22 novembre 2018, sottolinea la necessità di ridurre la dipendenza dell’Unione dai paesi terzi per l’approvvigionamento di proteine. Dal punto di vista nutrizionale le proteine animali trasformate costituiscono eccellenti materie prime per mangimi, con un’elevata concentrazione di nutrienti altamente digeribili, come gli amminoacidi e il fosforo, e un elevato contenuto di vitamine. La riautorizzazione delle proteine animali trasformate derivate da non ruminanti nell’alimentazione dei non ruminanti ridurrebbe detta dipendenza dalle proteine dei paesi terzi. |
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(15) |
È opportuno autorizzare nuovamente l’uso delle proteine animali trasformate di origine suina nei mangimi per pollame e delle proteine animali trasformate di origine avicola nei mangimi per suini. È opportuno applicare requisiti rigorosi alle fasi di raccolta, trasporto e trasformazione di tali prodotti ed effettuare con periodicità regolare il prelievo e l’analisi di campioni al fine di evitare rischi e contribuire a verificare l’assenza di contaminazioni incrociate con proteine derivate da ruminanti vietate e del riciclaggio intraspecifico. |
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(16) |
Il regolamento (UE) 2017/893 della Commissione (9) ha autorizzato l’uso delle proteine animali trasformate derivate da insetti e dei mangimi composti contenenti tali proteine destinati all’alimentazione degli animali d’acquacoltura. Il pollame è insettivoro, i suini sono onnivori e non sussistono preoccupazioni riguardo a dette materie prime per mangimi. Le proteine animali trasformate derivate da insetti dovrebbero quindi essere autorizzate per l’alimentazione del pollame e dei suini alle stesse condizioni richieste per l’alimentazione degli animali d’acquacoltura. |
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(17) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001. |
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(18) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
(2) COM/2010/0384 final, 16.7.2010.
(3) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5314.
(4) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2020.6267.
(5) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
(6) http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/10/st13/st13889-ad01re01.it10.pdf.
(7) Regolamento (UE) n. 56/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, che modifica gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 21 del 24.1.2013, pag. 3).
(8) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0757&qid=1619003536203&from=IT.
(9) Regolamento (UE) 2017/893 della Commissione, del 24 maggio 2017, che modifica gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati X, XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione per quanto riguarda le disposizioni in materia di proteine animali (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 92).
ALLEGATO
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 è così modificato:
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1) |
al capitolo I, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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2) |
al capitolo II sono aggiunte le lettere seguenti:
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3) |
il capitolo III è così modificato:
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4) |
il capitolo IV è così modificato:
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5) |
il capitolo V è così modificato:
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