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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 289 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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12.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 289/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1334 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 2021
che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le allusioni a denominazioni legali di bevande spiritose o indicazioni geografiche di bevande spiritose nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura di altre bevande spiritose
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (1), in particolare l’articolo 50, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787 stabilisce norme sulle modalità di indicazione delle allusioni alla denominazione legale di categorie di bevande spiritose o alle indicazioni geografiche di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura delle bevande alcoliche. |
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(2) |
L’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787 non impone che la denominazione della bevanda alcolica risultante sia indicata nello stesso campo visivo dell’allusione. Quando la denominazione della bevanda alcolica appare in un campo visivo diverso dall’allusione, i consumatori possono tuttavia essere indotti a credere che l’allusione faccia parte della denominazione della bevanda alcolica, in particolare nei casi in cui la bevanda alcolica risultante sia una bevanda spiritosa. |
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(3) |
Inoltre, in taluni casi, detta allusione può rappresentare un abuso della reputazione delle categorie di bevande spiritose o delle indicazioni geografiche che, se combinate con altri prodotti alimentari non necessari o non autorizzati nella loro produzione, perdono la loro natura e non possono più essere etichettate come tali. L’indicazione di tali denominazioni in modo evidente nella presentazione e nell’etichettatura della bevanda spiritosa che vi fa allusione può quindi comportare di fatto un’appropriazione indebita della loro reputazione. |
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(4) |
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) impone che le informazioni sugli alimenti non inducano in errore, in particolare per quanto riguarda la natura e l’identità dell’alimento. L’articolo 9 dello stesso regolamento prevede che debbano essere fornite informazioni obbligatorie sugli alimenti, compresa la denominazione dell’alimento, e l’articolo 13 del medesimo regolamento prevede che le informazioni obbligatorie siano apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. |
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(5) |
Conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/787, i requisiti di presentazione e di etichettatura di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 si applicano alle bevande alcoliche ottenute dalla combinazione di bevande spiritose con altri prodotti alimentari. Al fine di garantire che tali requisiti siano soddisfatti al meglio, in particolare per le bevande spiritose che fanno allusione ad altre bevande spiritose, è opportuno prevedere che la denominazione legale della bevanda spiritosa risultante sia indicata nello stesso campo visivo dell’allusione a una bevanda spiritosa. Ciò dovrebbe avvenire ogniqualvolta l’allusione è indicata nella designazione, nella presentazione o nell’etichettatura di una bevanda spiritosa. Ciò eviterà pratiche ingannevoli e garantirà che i consumatori siano adeguatamente informati circa la natura reale della bevanda spiritosa risultante dalla combinazione di bevande spiritose con altri prodotti alimentari. |
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(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/787. |
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(7) |
È opportuno prevedere un periodo transitorio per l’applicazione delle disposizioni in materia di etichettatura di cui al presente regolamento per consentire alle bevande spiritose etichettate prima del 31 dicembre 2022 conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) di continuare a essere immesse sul mercato senza dover essere rietichettate. |
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(8) |
Conformemente all’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787 e per evitare qualsiasi vuoto normativo, il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 25 maggio 2021, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/787, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. L’allusione di cui ai paragrafi 2 e 3:
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a) |
non figura sulla stessa riga della denominazione della bevanda alcolica; |
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b) |
figura in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione della bevanda alcolica e, qualora siano utilizzati termini composti, in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per tali termini composti a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera c); e |
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c) |
in caso di allusioni nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura delle bevande spiritose, è sempre accompagnata dalla denominazione legale della bevanda spiritosa, che figura nello stesso campo visivo dell’allusione.». |
Articolo 2
Le bevande spiritose che non soddisfano i requisiti in materia di etichettatura di cui all’articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/787, come modificato dal presente regolamento, ma che soddisfano i requisiti di cui al regolamento di esecuzione (CE) n. 110/2008 e sono state etichettate prima del 31 dicembre 2022 possono continuare a essere immesse sul mercato fino a esaurimento delle scorte.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 25 maggio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2021.
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).
(3) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).
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12.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 289/4 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1335 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 2021
che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura delle bevande spiritose risultanti dalla combinazione di una bevanda spiritosa con uno o più prodotti alimentari
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (1), in particolare l’articolo 50, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787 stabilisce norme sulla designazione, la presentazione e l’etichettatura delle bevande alcoliche ottenute combinando una categoria di bevande spiritose o un’indicazione geografica di una bevanda spiritosa con altri prodotti alimentari. Tali bevande alcoliche sono descritte con termini composti che combinano una denominazione legale prevista per le categorie di bevande spiritose di cui all’allegato I del citato regolamento o un’indicazione geografica di una bevanda spiritosa con il nome di altri prodotti alimentari. |
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(2) |
L’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787 non impone che la denominazione della bevanda alcolica risultante sia indicata nello stesso campo visivo del termine composto. Ciò potrebbe indurre i consumatori a credere che il termine composto sia la denominazione vera e propria della bevanda alcolica e comportare un abuso della reputazione delle categorie di bevande spiritose o delle indicazioni geografiche, in particolare nei casi in cui la bevanda alcolica risultante sia una bevanda spiritosa. |
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(3) |
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) impone che le informazioni sugli alimenti non inducano in errore, in particolare per quanto riguarda la natura e l’identità dell’alimento. L’articolo 9 dello stesso regolamento prevede che debbano essere fornite informazioni obbligatorie sugli alimenti, compresa la denominazione dell’alimento, e l’articolo 13 del medesimo regolamento prevede che le informazioni obbligatorie siano apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. |
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(4) |
Conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/787, i requisiti di presentazione e di etichettatura di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 si applicano alle bevande alcoliche ottenute dalla combinazione di bevande spiritose con altri prodotti alimentari. Al fine di garantire che tali requisiti siano soddisfatti al meglio, in particolare per le bevande spiritose risultanti da tale combinazione, è opportuno prevedere che la denominazione legale della bevanda spiritosa risultante sia indicata nello stesso campo visivo del termine composto che descrive la combinazione. Ciò dovrebbe avvenire ogniqualvolta il termine composto è indicato nella designazione, nella presentazione o nell’etichettatura di una bevanda spiritosa. Ciò eviterà pratiche ingannevoli e garantirà che i consumatori siano adeguatamente informati circa la natura reale delle bevande spiritose risultanti dalla combinazione di bevande spiritose con altri prodotti alimentari. |
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(5) |
Tale obbligo non dovrebbe tuttavia applicarsi quando, conformemente all’articolo 10, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2019/787, la denominazione legale della bevanda spiritosa è sostituita da un termine composto che includa il termine «liquore» o «crema», a condizione che il prodotto finale soddisfi i requisiti dell’allegato I per la categoria 33 dell’allegato I del medesimo regolamento. |
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(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/787. |
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(7) |
È opportuno prevedere un periodo transitorio per l’applicazione delle disposizioni in materia di etichettatura di cui al presente regolamento per consentire alle bevande spiritose etichettate prima del 31 dicembre 2022 conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) di continuare a essere immesse sul mercato senza dover essere rietichettate. |
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(8) |
Conformemente all’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787 e per evitare qualsiasi vuoto normativo, il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 25 maggio 2021, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/787, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. I termini composti che designano una bevanda alcolica:
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a) |
figurano in caratteri uniformi dello stesso tipo, dimensione e colore; |
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b) |
non sono interrotti da alcun elemento di testo o immagine che non faccia parte di essi; |
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c) |
non appaiono in caratteri di dimensioni maggiori rispetto a quelli utilizzati per la denominazione della bevanda alcolica; e |
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d) |
nei casi in cui la bevanda alcolica è una bevanda spiritosa, sono sempre accompagnati dalla denominazione legale della bevanda spiritosa, che figura nello stesso campo visivo del termine composto, a meno che la denominazione legale non sia sostituita da un termine composto conformemente all’articolo 10, paragrafo 5, lettera b).». |
Articolo 2
Le bevande spiritose che non soddisfano i requisiti in materia di etichettatura di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2019/787, come modificato dal presente regolamento, ma che soddisfano i requisiti di cui al regolamento di esecuzione (CE) n. 110/2008 e sono state etichettate prima del 31 dicembre 2022 possono continuare a essere immesse sul mercato fino a esaurimento delle scorte.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 25 maggio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).
(3) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).
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12.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 289/6 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1336 DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 2021
che modifica il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 per quanto riguarda la gestione finanziaria
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 40 e l’articolo 46, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 40, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce che qualsiasi pagamento eseguito dagli organismi pagatori degli Stati membri ai beneficiari anteriormente alla prima data possibile e dopo l’ultima data possibile per l’esecuzione del pagamento comporta l’inammissibilità dei pagamenti al finanziamento unionale, salvo in alcuni casi. |
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(2) |
Gli articoli 5 e 5 bis del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (2) stabilisce le condizioni alle quali, in conformità con il principio di proporzionalità, le spese effettuate oltre i termini di pagamento prescritti sono ammissibili al finanziamento unionale. |
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(3) |
Il paragrafo 3 bis è stato inserito nell’articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 dal regolamento delegato (UE) n. 2015/160 della Commissione (3) al fine di garantire la certezza del diritto e chiarire le condizioni applicate ai pagamenti diretti effettuati nell’esercizio finanziario 2015 a norma del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (4). Si tratta di una disposizione obsoleta che può pertanto essere soppressa. |
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(4) |
I controlli sul rispetto dei termini ultimi di pagamento devono essere eseguiti sia per i pagamenti nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) che per quelli nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Tuttavia, i controlli sul rispetto dei termini di pagamento per il FEAGA sono eseguiti due volte nel corso di un esercizio finanziario, vale a dire sulle spese effettuate fino al 31 luglio e sulle altre spese effettuate fino al 15 ottobre, mentre per il FEASR il controllo avviene una volta sola nel corso di un determinato esercizio finanziario per tutti i pagamenti erogati in tale esercizio. |
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(5) |
Per motivi di semplicità ed efficienza e al fine di ridurre l’onere amministrativo per gli Stati membri e la Commissione, è opportuno prevedere un solo controllo sul rispetto dei termini di pagamento per l’intero esercizio finanziario anche per quanto riguarda le spese del FEAGA. Il controllo deve essere eseguito sulle spese effettuate fino al 15 ottobre. Tuttavia, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento nel contesto delle dichiarazioni di spesa, è opportuno che la Commissione possa eseguire un controllo supplementare sulle spese effettuate fino al 31 luglio. |
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(6) |
Il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha modificato il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) prorogando il periodo di durata dei programmi di sviluppo rurale sostenuti dal FEASR fino al 31 dicembre 2022 e dando nel contempo agli Stati membri la possibilità di finanziare i loro programmi di sviluppo rurale prorogati attingendo alla corrispondente dotazione di bilancio per gli anni 2021 e 2022. Inoltre il regolamento (UE) 2020/2220 ha messo a disposizione le risorse aggiuntive a titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa («EURI») nei programmi prorogati nel 2021 e nel 2022 per finanziare misure a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 con l’obiettivo di far fronte all’impatto della crisi COVID-19 e alle sue conseguenze per il settore agricolo e le zone rurali dell’Unione. |
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(7) |
Come stabilito nel considerando 24 del regolamento (UE) 2020/2220, le risorse aggiuntive provenienti dall’EURI sono soggette a condizioni specifiche. Tali risorse aggiuntive dovrebbero pertanto essere oggetto di programmazione e sorveglianza distinte rispetto al sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale, applicando nel contempo, in linea generale, le norme stabilite nel regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, tali risorse aggiuntive dovrebbero essere attuate mediante il regolamento (UE) n. 1305/2013 e considerate, nel quadro di tale regolamento, importi che finanziano misure nell’ambito del FEASR. Di conseguenza, le rispettive norme sui limiti e le riduzioni di cui all’articolo 5 bis del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 dovrebbero essere calcolate separatamente in relazione alle dotazioni del FEASR e in relazione alle risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013. |
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(8) |
A norma del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, la Commissione effettua pagamenti mensili o a intervalli regolari agli Stati membri sulla base delle dichiarazioni di spesa trasmesse da questi ultimi. La Commissione dovrebbe tuttavia tener conto, così facendo, delle entrate riscosse dagli organismi pagatori per conto del bilancio dell’Unione e iscritte dagli Stati membri nelle loro dichiarazioni mensili. Attualmente, nell’ambito del FEAGA, la Commissione sta compensando direttamente, nella decisione di pagamento mensile da essa emessa, gli importi delle spese con gli importi delle entrate con destinazione specifica. Questa operazione finanziaria è in deroga alle modalità di gestione delle entrate con destinazione specifica nell’ambito di altri fondi dell’Unione, che non ne prevedono la compensazione bensì il recupero mediante un ordine di riscossione emesso a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Al fine di armonizzare le prassi contabili della Commissione e, in particolare, le modalità di gestione delle entrate con destinazione specifica, è necessario allineare questo aspetto tecnico della gestione finanziaria del FEAGA al flusso utilizzato da altri fondi dell’Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le condizioni alle quali vengono compensate le entrate con destinazione specifica pagate nell’ambito del FEAGA, senza compromettere la tempestiva esecuzione dei pagamenti agli Stati membri. |
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(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 907/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 è così modificato:
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(1) |
l’articolo 5 è così modificato:
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(2) |
all’articolo 5 bis è aggiunto il paragrafo seguente: «7. I limiti e le riduzioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono calcolati separatamente in relazione alle dotazioni del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, senza le risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, e in relazione a tali risorse aggiuntive.»; |
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(3) |
all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Con la decisione relativa ai pagamenti mensili adottata in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione effettua il pagamento del saldo delle spese dichiarate da ciascuno Stato membro nella sua dichiarazione delle spese, diminuite dell’importo delle entrate con destinazione specifica indicate dallo Stato membro nella medesima dichiarazione. Detta compensazione si considera equivalente alla riscossione delle entrate corrispondenti. Gli stanziamenti d’impegno e gli stanziamenti di pagamento generati dalle entrate con destinazione specifica sono aperti a partire dall’assegnazione di tali entrate alle linee di bilancio.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2021.
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).
(3) Regolamento delegato (UE) 2015/160 della Commissione, del 28 novembre 2014, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (GU L 27 del 3.2.2015, pag. 7).
(4) Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).
(5) Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
(7) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
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12.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 289/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1337 DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2021
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 per quanto riguarda la gestione finanziaria
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 6, e l’articolo 104,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 (2) della Commissione stabilisce le norme generali applicabili alla dichiarazione di spesa e alle entrate con destinazione specifica dichiarate dagli organismi pagatori per un dato mese. Al momento di determinare i pagamenti mensili agli Stati membri, la Commissione tiene conto delle rettifiche da essa decise nell’ambito della liquidazione dei conti e della verifica di conformità. Di conseguenza, poiché gli importi corrispondenti a tali rettifiche sono noti alla Commissione, non vi è alcuna necessità specifica per gli Stati membri di includerli nella dichiarazione mensile e di dichiararli alla Commissione. Al fine di semplificare la procedura per quanto riguarda gli importi che gli Stati membri sono tenuti a dichiarare, è opportuno sopprimere tale requisito. |
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(2) |
L’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 prevede che, con la decisione di versare i pagamenti mensili, la Commissione metta a disposizione degli Stati membri i mezzi finanziari necessari alla copertura delle spese da finanziare mediante il Fondo europeo agricolo di garanzia («FEAGA»). Così facendo, la Commissione dovrebbe tuttavia tener conto delle entrate riscosse dagli organismi pagatori per conto del bilancio dell’Unione. Attualmente, nell’ambito del FEAGA, la Commissione sta compensando direttamente, nella decisione di pagamento mensile da essa emessa, gli importi delle spese con gli importi delle entrate con destinazione specifica. Questa operazione finanziaria è in deroga alle modalità di gestione delle entrate con destinazione specifica nell’ambito di altri fondi dell’Unione, che non ne prevedono la compensazione bensì il recupero mediante un ordine di riscossione emesso a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Al fine di armonizzare le prassi contabili della Commissione e, in particolare, le modalità di gestione delle entrate con destinazione specifica, è necessario allineare questo aspetto tecnico della gestione finanziaria del FEAGA al flusso utilizzato da altri fondi dell’Unione. Di conseguenza, è necessario modificare le modalità di compensazione delle entrate nell’ambito del FEAGA. |
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(3) |
Il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha modificato il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) prorogando il periodo di durata dei programmi di sviluppo rurale sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) fino al 31 dicembre 2022 e dando agli Stati membri la possibilità di finanziare i loro programmi di sviluppo rurale prorogati attingendo alla corrispondente dotazione di bilancio per gli anni 2021 e 2022. Inoltre, il regolamento (UE) 2020/2220 ha reso disponibili le risorse aggiuntive dello strumento dell’Unione europea per la ripresa (EURI) nell’ambito dei programmi prorogati nel 2021 e nel 2022 per finanziare misure a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 volte ad affrontare l’impatto della crisi COVID-19 e le sue conseguenze per il settore agricolo e le zone rurali dell’Unione. |
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(4) |
Come indicato nel considerando 24 del regolamento (UE) 2020/2220, le risorse aggiuntive provenienti dall’EURI sono soggette a condizioni specifiche. Tali risorse aggiuntive dovrebbero pertanto essere oggetto di programmazione e sorveglianza distinte rispetto al sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale, applicando nel contempo, in linea generale, le norme stabilite nel regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, tali risorse aggiuntive dovrebbero essere attuate mediante il regolamento (UE) n. 1305/2013 e considerate, nel quadro di tale regolamento, importi che finanziano misure nell’ambito del FEASR. Di conseguenza dovrebbero essere adattate le rispettive norme di attuazione in materia di gestione finanziaria in relazione alle risorse supplementari di cui all’articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013. In particolare è opportuno adeguare, sulla base delle dotazioni del FEASR, le previsioni del fabbisogno finanziario, le dichiarazioni di spesa che gli Stati membri devono fornire e il calcolo dell’importo da pagare. |
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(5) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014. |
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(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 è così modificato:
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(1) |
all’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), l’ultima frase è soppressa; |
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(2) |
all’articolo 14, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Quando i pagamenti che deve effettuare la Commissione danno luogo in uno Stato membro ad un importo negativo, le deduzioni in eccesso sono riportate ai mesi successivi.»; |
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(3) |
all’articolo 21, il primo comma è sostituito dal seguente: «Per ciascun programma di sviluppo rurale di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e in conformità dell’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri trasmettono alla Commissione due volte all’anno, entro il 31 gennaio ed entro il 31 agosto, le previsioni relative agli importi che dovranno essere finanziati dal FEASR nell’esercizio finanziario in corso. Tali previsioni indicano separatamente gli importi previsti per le risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013. Inoltre, gli Stati membri trasmettono una stima aggiornata delle domande di finanziamento per l’esercizio finanziario successivo. (*1) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).»;" |
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(4) |
all’articolo 22, paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «1. Gli organismi pagatori redigono dichiarazioni di spesa per ciascun programma di sviluppo rurale di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Per ciascuna misura di sviluppo rurale, gli organismi pagatori specificano in una dichiarazione di spesa l’importo di cui all’articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e l’importo di cui all’articolo 58 bis, paragrafo 2, dello stesso regolamento.»; |
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(5) |
all’articolo 23, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Fatto salvo il massimale di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, quando il cumulo del contributo dell’Unione versato al programma di sviluppo rurale supera il totale programmato per una data misura di sviluppo rurale, l’importo da pagare è ridotto come segue:
Ogni contributo dell’Unione così escluso può essere versato successivamente, purché lo Stato membro abbia presentato un piano di finanziamento adattato e la Commissione lo abbia accettato.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).
(3) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
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12.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 289/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1338 DELLA COMMISSIONE
dell'11 agosto 2021
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti di rendicontazione e i canali di rendicontazione tra le organizzazioni, e i requisiti per i servizi meteorologici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 43, paragrafo 1, lettere a) e f), l’articolo 62, paragrafo 15, lettere a) e c), e l’articolo 72, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione (2) fissa requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo per il traffico aereo generale e per la loro sorveglianza. |
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(2) |
In conformità all’allegato VIII, punto 5.1, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1139, i fornitori di servizi istituiscono un sistema di segnalazione degli eventi nel quadro del loro sistema di gestione al fine di contribuire al costante miglioramento della sicurezza. Per garantire la conformità a tale requisito essenziale, e la sua applicazione uniforme, nonché per garantire che le disposizioni risultanti siano in linea con il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373. |
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(3) |
L’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) ha adottato, rispettivamente il 7 marzo 2018 e il 9 marzo 2020, l’emendamento 78 e l’emendamento 79 dell’annesso 3 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata il 7 dicembre 1944 a Chicago («la convenzione di Chicago»), allo scopo, tra l’altro, di rafforzare e migliorare l’armonizzazione per quanto riguarda lo scambio di osservazioni e riporti meteorologici (riporti aeroportuali di osservazione meteorologica regolari (METAR)/riporti aeroportuali di osservazione meteorologica speciali (SPECI), previsioni di aeroporto (TAF), informazioni riguardanti fenomeni meteorologici lungo la rotta che possono inficiare la sicurezza delle operazioni di volo (SIGMET), informazioni concernenti fenomeni meteorologici lungo la rotta che possono inficiare la sicurezza delle operazioni a bassa quota degli aeromobili (AIRMET), avvisi relativi alle ceneri vulcaniche e ai cicloni tropicali, avvisi di meteorologia spaziale ecc., in un ambiente compatibile con la gestione delle informazioni su scala di sistema (system-wide information management, SWIM). Tali emendamenti sono applicabili negli Stati contraenti dell’ICAO a decorrere rispettivamente dall’8 novembre 2018 e dal 5 novembre 2020, fatta eccezione per il formato METAR, la cui data di applicazione è allineata alla data di applicazione del nuovo formato globale per la segnalazione (global reporting format, GRF) delle condizioni della superficie della pista, ossia il 12 agosto 2021. Tali norme e pratiche raccomandate internazionali dovrebbero riflettersi nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, in particolare nei requisiti organizzativi specifici per i fornitori di servizi meteorologici di cui all’allegato V di tale regolamento. |
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(4) |
Uno degli elementi abilitanti per l’attuazione del GRF delle condizioni della superficie della pista è il formato SNOWTAM ed è opportuno allineare le relative istruzioni per la compilazione alle più recenti procedure ICAO per servizi di navigazione aerea — gestione delle informazioni aeronautiche (4), garantendone inoltre la coerenza con il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (5) e il regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione (6). |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 01/2021 (7) dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea conformemente all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I, II, III, V e VI del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione sono modificati conformemente agli allegati da I a V del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il punto 32 dell’allegato IV e l’allegato V si applicano a decorrere dal 12 agosto 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1o marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 dell’8.3.2017, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).
(4) International Civil Aviation Organization Procedures for Air Navigation Services — Aeronautical Information Management, Doc 10066.
(5) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1).
(7) Parere n. 01/2021 dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza, Occurrence-reporting requirements and requirements for meteorological services (https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions).
ALLEGATO I
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 è così modificato:
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1) |
il punto 37 è sostituito dal seguente:
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2) |
il punto 107 è sostituito dal seguente:
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3) |
il punto 168 è sostituito dal seguente:
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4) |
sono inseriti i punti seguenti da 264 a 266:
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ALLEGATO II
L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 è così modificato:
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1) |
il punto ATM/ANS.AR.A.020 è sostituito dal seguente: « ATM/ANS.AR.A.020 Informazioni all’Agenzia
(*1) Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).»;" |
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2) |
il punto ATM/ANS.AR.B.001 è così modificato:
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3) |
il punto ATM/ANS.AR.B.010 è sostituito dal seguente: « ATM/ANS.AR.B.010 Modifiche al sistema di gestione
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(*1) Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).»;»
ALLEGATO III
L’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 è così modificato:
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1) |
il titolo è sostituito dal seguente: « A LLEGATO III REQUISITI COMUNI PER I FORNITORI DI ATM/ANS (Parte-ATM/ANS.OR) |
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2) |
il punto ATM/ANS.OR.A.065 è sostituito dal seguente: « ATM/ANS.OR.A.065 Segnalazione di eventi
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ALLEGATO IV
L’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 è così modificato:
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1) |
il punto MET.OR.115 è sostituito dal seguente: « MET.OR.115 Bollettini meteorologici Il fornitore di servizi meteorologici competente per il rispettivo territorio fornisce bollettini meteorologici agli utenti interessati.»; |
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2) |
il punto MET.OR.120 è sostituito dal seguente: « MET.OR.120 Notifica di discrepanze ai centri mondiali di previsione d’area (WAFC) Il fornitore di servizi meteorologici che utilizza previsioni WAFS SIGWX notifica immediatamente al WAFC di competenza se sono rilevate o segnalate discrepanze rispetto alle previsioni WAFS SIGWX per quanto riguarda:
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3) |
il punto MET.OR.200 è sostituito dal seguente: « MET.OR.200 Riporti meteorologici e altre informazioni
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4) |
il punto MET.OR.240 è sostituito dal seguente: « MET.OR.240 Informazioni per l’uso da parte di operatori ed equipaggio di condotta Gli uffici meteorologici aeroportuali forniscono agli operatori e ai membri dell’equipaggio di condotta la più recente versione disponibile delle seguenti informazioni:
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5) |
il punto MET.OR.242 è così modificato:
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6) |
al punto MET.OR.245, lettera f), il punto 1 è sostituito dal seguente:
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7) |
al punto MET.OR.250, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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8) |
al punto MET.OR.255, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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9) |
il punto MET.OR.260 è sostituito dal seguente: « MET.OR.260 Previsioni d’area per voli a bassa quota Gli uffici di veglia meteorologica garantiscono quanto segue:
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10) |
il titolo del capitolo 4 è sostituito dal seguente: « C apitolo 4 — Requisiti per i centri avvisi cenere vulcanica (VAAC) »; |
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11) |
al punto MET.OR.265, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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12) |
il titolo del capitolo 5 è sostituito dal seguente: « C apitolo 5 — Requisiti per i centri avvisi cicloni tropicali (TCAC) »; |
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13) |
al punto MET.OR.270, la frase introduttiva e la lettera a) sono sostituite dalle seguenti: «Nel proprio ambito di competenza i TCAC emettono:
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14) |
il titolo del capitolo 6 è sostituito dal seguente: « C apitolo 6 — Requisiti per i centri mondiali di previsione d’area (WAFC) »; |
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15) |
al punto MET.OR.275, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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16) |
il punto MET.TR.115 è sostituito dal seguente: « MET.TR.115 Bollettini meteorologici
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17) |
il punto MET.TR.200 è sostituito dal seguente: « MET.TR.200 Riporti meteorologici e altre informazioni
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18) |
il punto MET.TR.205 è così modificato:
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19) |
il punto MET.TR.210 è così modificato:
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20) |
il punto MET.TR.215 è così modificato:
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21) |
il punto MET.TR.220 è così modificato:
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22) |
al punto MET.TR.225, la lettera c) è così modificata:
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23) |
al punto MET.TR.235, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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24) |
il punto MET.TR.250 è così modificato:
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25) |
il punto MET.TR.255 è così modificato:
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26) |
il punto MET.TR.260 è così modificato:
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27) |
il titolo del capitolo 4 è sostituito dal seguente: « C apitolo 4 — Requisiti tecnici per i centri avvisi cenere vulcanica (VAAC) »; |
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28) |
il punto MET.TR.265 è sostituito dal seguente: « MET.TR.265 Responsabilità dei centri avvisi cenere vulcanica Gli avvisi per cenere vulcanica sono emessi in conformità al modello riportato all’appendice 6. In mancanza di abbreviazioni, è usato un linguaggio chiaro, semplice ed essenziale in lingua inglese.»; |
|
29) |
il punto MET.TR.270 è sostituito dal seguente: « MET.TR.270 Responsabilità del centro avvisi cicloni tropicali Gli avvisi per cicloni tropicali sono emessi in conformità al modello riportato all’appendice 7 quando si prevede che il valore massimo dell’intensità media sui 10 minuti del vento al suolo raggiunga o ecceda 34 kt durante il periodo coperto dall’avviso.»; |
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30) |
il titolo del capitolo 5 è sostituito dal seguente: « C apitolo 5 — Requisiti tecnici per i centri avvisi cicloni tropicali (TCAC) »; |
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31) |
il punto MET.TR.275 è così modificato:
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32) |
l’appendice 1 è sostituita dalla seguente: «Appendice 1
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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33) |
l’appendice 3 è sostituita dalla seguente: « A ppendice 3
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34) |
l’appendice 4 è sostituita dalla seguente: « A ppendice 4
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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35) |
l’appendice 5 A è sostituita dalla seguente: « «Appendice 5
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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36) |
l’appendice 5 B è soppressa; |
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37) |
l’appendice 6 è sostituita dalla seguente: « A ppendice 6
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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38) |
l’appendice 7 è sostituita dalla seguente: « A ppendice 7
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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39) |
l’appendice 8 è sostituita dalla seguente: « «Appendice 8
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(1) Quando un elemento meteorologico è temporaneamente indisponibile, o il suo valore è considerato temporaneamente errato, esso è sostituito da una barra (“/”) per ciascuna cifra dell’abbreviazione del messaggio di testo e indicato come non disponibile per garantire una traduzione affidabile in altri formati codificati.
(2) Da includere in caso di visibilità o di portata visuale di pista < 1 500 m per un numero massimo di quattro piste.
(3) “Heavy” (forte) è usato per indicare un “tornado” o una “tromba marina”; “moderate” (moderato; nessun qualificatore) per indicare una “nube a imbuto che non raggiunge il suolo”.
(4) Solo per i riporti automatizzati.
(5) In caso di riporti automatizzati, le barre (“///”) possono sostituire il pertinente tipo di nube, a seconda dei casi, in funzione della capacità del sistema di osservazione automatica. Le barre possono inoltre sostituire la copertura nuvolosa in ottavi e/o l’altezza delle nubi degli strati di CB o TCU riportati.
(6) Da includere ogni qualvolta possibile. Nessun qualificatore per intensità moderata.
(7) Fino a quattro strati di nubi.
(8) Composto da un massimo di quattro temperature (due temperature massime e due temperature minime).
(9) Utilizzato solo in caso di emissione di SIGMET/AIRMET per indicare che si sta effettuando una prova o un’esercitazione. Quando è inclusa la parola “TEST” o l’abbreviazione “EXER”, il messaggio può contenere informazioni che non dovrebbero essere utilizzate a livello operativo o, altrimenti, terminerà immediatamente dopo la parola “TEST”.
(10) Utilizzato per cicloni tropicali senza nome.
(11) In caso di nubi di cenere vulcanica che coprono più di un’area all’interno della FIR, questi elementi possono essere ripetuti, secondo necessità. Ogni posizione e posizione prevista deve essere preceduta da un’ora osservata o prevista.
(12) In caso di cumulonembi associati a un ciclone tropicale che coprono più di un’area all’interno della FIR, questi elementi possono essere ripetuti, secondo necessità. Ogni posizione e posizione prevista deve essere preceduta da un’ora osservata o prevista.
(13) Per SIGMET riferiti a nubi radioattive, utilizzare solo “interno” (within, WI) per gli elementi “posizione” e “posizione prevista”.
(14) Il numero di coordinate deve essere ridotto al minimo e, di norma, non dovrebbe essere maggiore di sette.
(15) Solo per SIGMET riferiti a cicloni tropicali.
(16) Solo per SIGMET riferiti a nubi radioattive. Occorre applicare un raggio non superiore a 30 chilometri (o 16 miglia nautiche) dalla sorgente e un’estensione verticale dalla superficie (SFC) fino al limite superiore della regione informazioni volo/regione informazioni volo superiore (FIR/UIR) o dell’area di controllo (CTA).
(17) Gli elementi “ora prevista” e “posizione prevista” non devono essere utilizzati in combinazione con l’elemento “movimento o movimento previsto”.
(18) Per SIGMET riferiti a nubi radioattive, utilizzare solo “stazionario” (STNR) per l’elemento “movimento o movimento previsto”.
(19) Occorre utilizzare il termine “CB” quando è inclusa la posizione prevista del cumulonembo.
(20) La posizione prevista per i cumulonembi (CB) collegati ai cicloni tropicali si riferisce all’ora prevista della posizione centrale del ciclone tropicale e non alla fine del periodo di validità del SIGMET.
(21) Solo per SIGMET riferiti a cenere vulcanica.
(22) Da utilizzare per più di una nube di cenere vulcanica o cumulonembo associati a un ciclone tropicale che interessano simultaneamente la FIR in questione.
(23) Utilizzato solo se il messaggio è emesso per indicare che si sta effettuando una prova o un’esercitazione. Quando è inclusa la parola “TEST” o l’abbreviazione “EXER”, il messaggio può contenere informazioni che non dovrebbero essere utilizzate a livello operativo o, altrimenti, terminerà immediatamente dopo la parola “TEST”.
(24) Occorre utilizzare il termine “resuspended” (risospeso) per i depositi di ceneri vulcaniche sollevati dal vento.
(25) Se è stata riportata una nube di cenere vulcanica (ad esempio AIREP) non identificabile dai dati satellitari.
(26) Una retta tra due punti tracciata su una mappa nella proiezione di Mercatore o una retta tra due punti che incrocia le linee di longitudine a un angolo costante.
(27) Fino a quattro strati selezionati.
(28) Utilizzato solo se il messaggio è emesso per indicare che si sta effettuando una prova o un’esercitazione. Quando è inclusa la parola “TEST” o l’abbreviazione “EXER”, il messaggio può contenere informazioni che non dovrebbero essere utilizzate a livello operativo o, altrimenti, terminerà immediatamente dopo la parola “TEST”.
(29) In caso di cumulonembi associati a un ciclone tropicale che coprono più di un’area all’interno dell’ambito di competenza, questo elemento può essere ripetuto, secondo necessità.
(30) Il numero di coordinate dovrebbe essere ridotto al minimo e, di norma, non dovrebbe essere maggiore di sette.
(31) Adimensionale.;
ALLEGATO V
L’appendice 3 dell’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 è sostituita dalla seguente:
« A ppendice 3
FORMATO SNOWTAM
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEGLI SNOWTAM NEL FORMATO PREVISTO
1. Aspetti generali
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a) |
Per le segnalazioni riguardanti più di una pista, ripetere gli elementi da B a H (sezione per il calcolo delle prestazioni del velivolo). |
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b) |
Le lettere utilizzate per indicare gli elementi sono usate esclusivamente a fini di riferimento e non devono essere inserite nei messaggi. Le lettere M (obbligatorio), C (condizionale) e O (facoltativo) indicano l’uso e le informazioni e devono essere inserite come illustrato di seguito. |
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c) |
Devono essere utilizzate le unità metriche e l’unità di misura non deve essere indicata. |
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d) |
La validità massima degli SNOWTAM è di 8 ore. Deve essere emesso un nuovo SNOWTAM ogni volta che è ricevuto un nuovo rapporto sulle condizioni della pista. |
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e) |
Uno SNOWTAM annulla lo SNOWTAM precedente. |
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f) |
Per facilitare il trattamento automatico dei messaggi SNOWTAM nelle banche dati informatiche, viene utilizzata l’intestazione abbreviata “TTAAiiii CCCC MMYYGGgg (BBB)”. Il significato di tale codice è il seguente:
rettifica, in caso di errore, di un messaggio SNOWTAM precedentemente diffuso con lo stesso numero di serie = COR. Le parentesi (BBB) devono essere usate per indicare che questo gruppo è facoltativo. Quando le segnalazioni riguardanti più di una pista e singole date/ore di osservazione/valutazione sono indicate con l’elemento B ripetuto, nell’intestazione abbreviata (MMAAGGgg) deve essere inserita l’ultima data/ora di osservazione/valutazione. |
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g) |
Nei messaggi in formato SNOWTAM, fra la scritta “SNOWTAM” e il numero di serie di quattro cifre dello SNOWTAM deve esservi uno spazio di separazione. Esempio: SNOWTAM 0124. |
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h) |
A fini di leggibilità del messaggio SNOWTAM, deve essere inserito un a capo dopo il numero di serie dello SNOWTAM, dopo l’elemento A e dopo la sezione per il calcolo delle prestazioni del velivolo. |
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i) |
Quando le segnalazioni riguardano più di una pista, le informazioni contenute nella sezione per il calcolo delle prestazioni del velivolo sono ripetute a partire dalla data e dall’ora della valutazione per ogni pista e inserite prima delle informazioni della sezione riguardante la consapevolezza situazionale. |
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j) |
Informazioni obbligatorie:
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2. Sezione per il calcolo delle prestazioni del velivolo
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Elemento A |
– |
Indicatore di località dell’aeroporto (di quattro lettere). |
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Elemento B |
– |
Data e ora della valutazione (gruppo data/ora di otto cifre indicante l’orario di osservazione in termini di mese, giorno, ore e minuti in UTC). |
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Elemento C |
– |
Numero di designatore pista inferiore (nn[L] o nn[C] o nn[R]). Per ogni pista deve essere inserito un solo designatore, corrispondente sempre al numero inferiore. |
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Elemento D |
– |
Codice delle condizioni della pista per ogni terzo di pista. Per ogni terzo di pista è inserita una sola cifra (0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6). Le cifre sono separate da una barra (n/n/n). |
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Elemento E |
– |
Percentuale di copertura per ogni terzo di pista. Se indicata, inserire per ogni terzo di pista il valore corretto fra 25, 50, 75 o 100. Le cifre sono separate da una barra ([n]nn/[n]nn/[n]nn). Questa informazione deve essere fornita soltanto quando le condizioni per ogni terzo di pista (elemento D) sono state segnalate come diverse da 6 e vi è una descrizione delle condizioni per ogni terzo di pista (elemento G) con indicazione diversa da “DRY”. Quando le condizioni non sono segnalate occorre inserire “NR” per il terzo o i terzi di pista corrispondenti. |
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Elemento F |
– |
Spessore di contaminante sparso per ogni terzo di pista. Se indicato, inserirlo in millimetri per ogni terzo di pista. Le cifre sono separate da una barra (nn/nn/nn o nnn/nnn/nnn). Questa informazione deve essere fornita unicamente per i seguenti tipi di contaminanti:
Quando le condizioni non sono segnalate occorre inserire “NR” per il terzo o i terzi di pista corrispondenti. |
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Elemento G |
– |
Descrizione delle condizioni di ogni terzo di pista. Per ogni terzo di pista devono essere inserite le condizioni secondo l’elenco che segue, separate da una barra. COMPACTED SNOW (NEVE COMPATTA) DRY SNOW (NEVE SECCA) DRY SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW (NEVE SECCA SOPRA NEVE COMPATTA) DRY SNOW ON TOP OF ICE (NEVE SECCA SOPRA GHIACCIO) FROST (GELO) ICE (GHIACCIO) SLIPPERY WET (SCIVOLOSA E BAGNATA) SLUSH (NEVE MISTA AD ACQUA) SPECIALLY PREPARED WINTER RUNWAY (PISTA INVERNALE APPOSITAMENTE PREPARATA) STANDING WATER (ACQUE STAGNANTI) WATER ON TOP OF COMPACTED SNOW (ACQUA SOPRA NEVE COMPATTA) WET (BAGNATA) WET ICE (GHIACCIO BAGNATO) WET SNOW (NEVE BAGNATA) WET SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW (NEVE BAGNATA SOPRA NEVE COMPATTA) WET SNOW ON TOP OF ICE (NEVE BAGNATA SOPRA GHIACCIO) DRY (ASCIUTTA) (segnalazione soltanto in caso di assenza di contaminanti) Quando le condizioni non sono segnalate occorre inserire “NR” per il terzo o i terzi di pista corrispondenti. |
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Elemento H |
– |
Larghezza della pista cui si applicano i codici delle condizioni della pista. Deve essere inserita la larghezza, in metri, quando inferiore alla larghezza pubblicata della pista. |
3. Sezione riguardante la consapevolezza situazionale
Gli elementi della sezione riguardante la consapevolezza situazionale devono terminare con un punto.
Gli elementi della sezione riguardante la consapevolezza situazionale per i quali non sono presenti informazioni o non sono soddisfatte le condizioni per la pubblicazione devono essere esclusi completamente.
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Elemento I |
– |
Lunghezza ridotta della pista. Occorre inserire il designatore applicabile della pista e la lunghezza disponibile in metri (ad esempio RWY nn [L] o nn [C] o nn [R] REDUCED TO [n]nnn). Questa informazione è subordinata alla pubblicazione di un NOTAM con una nuova serie di distanze dichiarate. |
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Elemento J |
– |
Scaccianeve sulla pista. Quando è segnalato il fenomeno dello scaccianeve, è necessario inserire, con uno spazio, “DRIFTING SNOW” (RWY nn o RWY nn[L] o nn[C] o nn[R] DRIFTING SNOW). |
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Elemento K |
– |
Sabbia sparsa sulla pista. Quando è segnalata la presenza di sabbia sparsa sulla pista, è necessario inserire il designatore inferiore della pista e, con uno spazio, “LOOSE SAND” (RWY nn o RWY nn[L] o nn[C] o nn[R] LOOSE SAND). |
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Elemento L |
– |
Trattamento chimico sulla pista. Quando è segnalata l’effettuazione di un trattamento chimico, è necessario inserire il designatore inferiore della pista e, con uno spazio, “CHEMICALLY TREATED” (RWY nn o RWY nn[L] o nn [C] o nn[R] CHEMICALLY TREATED). |
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Elemento M |
– |
Cumuli di neve sulla pista. Quando è segnalata la presenza di cumuli di neve sulla pista, è necessario inserire il designatore inferiore della pista e, con uno spazio, “SNOWBANK”, quindi, con uno spazio, “L” (sinistra), “R” (destra) o “LR” (entrambi i lati), seguito dalla distanza in metri dall’asse centrale separata da uno spazio (“FM CL”) (RWY nn o RWY nn[L] o nn[C] o nn[R] SNOWBANK Lnn o Rnn o LRnn FM CL). |
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Elemento N |
– |
Cumuli di neve su una via di rullaggio. In caso di presenza di cumuli di neve sulle vie di rullaggio, è necessario inserire i designatori delle vie di rullaggio con uno spazio “SNOWBANKS” (TWY [nn]n o TWYS [nn]n/[nn]n/[nn]n… o ALL TWYS SNOWBANKS). |
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Elemento O |
– |
Cumuli di neve nelle adiacenze della pista. Quando è segnalata la presenza di cumuli di neve che entrano nel profilo in altezza del piano sgombero neve dell’aeroporto, è necessario inserire il designatore inferiore della pista e “ADJ SNOWBANKS” (RWY nn o RWY nn[L] o nn[C] o nn[R] ADJ SNOWBANKS). |
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Elemento P |
– |
Condizioni della via di rullaggio. In caso di vie di rullaggio segnalate come sdrucciolevoli o in cattive condizioni, è necessario inserire il designatore della via di rullaggio seguito da uno spazio e da “POOR” (TWY [n o nn] POOR o TWYS [n o nn]/[n o nn]/[n o nn] POOR… o ALL TWYS POOR). |
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Elemento R |
– |
Condizioni del piazzale. In caso di piazzali segnalati come sdrucciolevoli o in cattive condizioni, è necessario inserire il designatore del piazzale seguito da uno spazio e da “POOR” (APRON [nnnn] POOR o APRONS [nnnn]/[nnnn]/[nnnn] POOR o ALL APRONS POOR). |
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Elemento S |
– |
(NR) Non segnalato. |
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Elemento T |
– |
Note in linguaggio chiaro. |
DECISIONI
|
12.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 289/53 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1339 DELLA COMMISSIONE
dell'11 agosto 2021
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/2048 per quanto riguarda la norma armonizzata per i siti web e le applicazioni mobili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i contenuti dei siti web e delle applicazioni mobili che rispettano le norme armonizzate, o parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presumono conformi alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4 di tale direttiva che sono contemplate da tali norme o da loro parti. |
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(2) |
Sulla base della decisione di esecuzione C(2017) 2585,CEN, Cenelec ed ETSI hanno modificato la norma armonizzata EN301 549 v2.1.2 (2018-08), i cui riferimenti figurano nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2018/2048 della Commissione (3). Di conseguenza è stata adottata la norma europea armonizzata modificativa EN301 549 v3.2.1 (2021-03).La norma europea armonizzata EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) stabilisce, tra l'altro, prescrizioni tecniche relative all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili e illustra il collegamento tra le pertinenti disposizioni della norma e le prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102. |
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(3) |
La norma armonizzata EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) aggiorna, tra l'altro, i collegamenti di cui alle tabelle A.1 e A.2 figuranti nell'allegato A che conferiscono la presunzione di conformità alla direttiva (UE) 2016/2102. La norma contiene inoltre, nell'allegato E, linee guida relative al suo uso e nell'allegato E fornisce ulteriori informazioni sulle modifiche apportate. |
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(4) |
La Commissione, in collaborazione con CEN, Cenelec ed ETSI, ha valutato se le pertinenti disposizioni della norma europea armonizzata EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) presentata da tali organizzazioni fossero conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2017) 2585. |
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(5) |
Dalla valutazione è risultato che le pertinenti disposizioni della norma europea armonizzata EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) soddisfano le prescrizioni cui intendono riferirsi di cui all'allegato II della decisione di esecuzione C(2017) 2585. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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(6) |
Di conseguenza, i riferimenti alla norma armonizzata EN 301 549 v2.1.2 (2018-08) devono essere ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché tale norma è stata modificata dalla norma europea armonizzata EN 301 549 v3.2.1 (2021-03). |
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(7) |
Al fine di concedere tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione della norma armonizzata EN 301 549 v3.2.1 (2021-03), è necessario rinviare l'applicazione del ritiro della norma armonizzata EN 301 549 v2.1.2 (2018-08). |
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(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/2048. |
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(9) |
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2018/2048 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il punto 1 dell'allegato si applica a decorrere dal 12 febbraio 2022.
Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
(2) Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2018/2048 della Commissione, del 20 dicembre 2018, relativa alla norma armonizzata per i siti web e le applicazioni mobili elaborata a sostegno della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del 21.12.2018, pag. 84).
ALLEGATO
La tabella che figura nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2018/2048 è così modificata:
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1) |
la riga 1 è soppressa; |
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2) |
è inserita la seguente riga 2:
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Rettifiche
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12.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 289/56 |
Rettifica della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 130 del 17 maggio 2019 )
Pagina 120, articolo 17, paragrafo 7, primo comma:
anziché:
«7. La cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti deve impedire la disponibilità delle opere o di altri materiali caricati dagli utenti, che non violino il diritto d'autore o i diritti connessi, anche nei casi in cui tali opere o altri materiali siano oggetto di un'eccezione o limitazione.»
leggasi:
«7. La cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti non deve impedire la disponibilità delle opere o di altri materiali caricati dagli utenti, che non violino il diritto d'autore o i diritti connessi, anche nei casi in cui tali opere o altri materiali siano oggetto di un'eccezione o limitazione.».
|
12.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 289/57 |
Rettifica della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che stabilisce il regime generale delle accise
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58 del 27 febbraio 2020 )
Pagina 12, articolo 3, punto 13:
anziché:
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«13) |
“destinatario certificato” una persona fisica o giuridica registrata presso le autorità competenti dello Stato membro di spedizione al fine di ricevere, nell’esercizio della sua attività, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso il territorio di un altro Stato membro;» |
leggasi:
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«13) |
“destinatario certificato” una persona fisica o giuridica registrata presso le autorità competenti dello Stato membro di destinazione al fine di ricevere, nell’esercizio della sua attività, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso il territorio di un altro Stato membro;». |