ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 289

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
12 agosto 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/1334 della Commissione, del 27 maggio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le allusioni a denominazioni legali di bevande spiritose o indicazioni geografiche di bevande spiritose nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura di altre bevande spiritose

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/1335 della Commissione, del 27 maggio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura delle bevande spiritose risultanti dalla combinazione di una bevanda spiritosa con uno o più prodotti alimentari

4

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/1336 della Commissione, del 2 giugno 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 per quanto riguarda la gestione finanziaria

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1337 della Commissione, del 18 giugno 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 per quanto riguarda la gestione finanziaria

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1338 della Commissione, dell'11 agosto 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti di rendicontazione e i canali di rendicontazione tra le organizzazioni, e i requisiti per i servizi meteorologici ( 1 )

12

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1339 della Commissione, dell'11 agosto 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/2048 per quanto riguarda la norma armonizzata per i siti web e le applicazioni mobili ( 1 )

53

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE ( GU L 130 del 17.5.2019 )

56

 

*

Rettifica della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che stabilisce il regime generale delle accise ( GU L 58 del 27.2.2020 )

57

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

12.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1334 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2021

che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le allusioni a denominazioni legali di bevande spiritose o indicazioni geografiche di bevande spiritose nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura di altre bevande spiritose

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (1), in particolare l’articolo 50, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787 stabilisce norme sulle modalità di indicazione delle allusioni alla denominazione legale di categorie di bevande spiritose o alle indicazioni geografiche di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura delle bevande alcoliche.

(2)

L’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787 non impone che la denominazione della bevanda alcolica risultante sia indicata nello stesso campo visivo dell’allusione. Quando la denominazione della bevanda alcolica appare in un campo visivo diverso dall’allusione, i consumatori possono tuttavia essere indotti a credere che l’allusione faccia parte della denominazione della bevanda alcolica, in particolare nei casi in cui la bevanda alcolica risultante sia una bevanda spiritosa.

(3)

Inoltre, in taluni casi, detta allusione può rappresentare un abuso della reputazione delle categorie di bevande spiritose o delle indicazioni geografiche che, se combinate con altri prodotti alimentari non necessari o non autorizzati nella loro produzione, perdono la loro natura e non possono più essere etichettate come tali. L’indicazione di tali denominazioni in modo evidente nella presentazione e nell’etichettatura della bevanda spiritosa che vi fa allusione può quindi comportare di fatto un’appropriazione indebita della loro reputazione.

(4)

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) impone che le informazioni sugli alimenti non inducano in errore, in particolare per quanto riguarda la natura e l’identità dell’alimento. L’articolo 9 dello stesso regolamento prevede che debbano essere fornite informazioni obbligatorie sugli alimenti, compresa la denominazione dell’alimento, e l’articolo 13 del medesimo regolamento prevede che le informazioni obbligatorie siano apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili.

(5)

Conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/787, i requisiti di presentazione e di etichettatura di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 si applicano alle bevande alcoliche ottenute dalla combinazione di bevande spiritose con altri prodotti alimentari. Al fine di garantire che tali requisiti siano soddisfatti al meglio, in particolare per le bevande spiritose che fanno allusione ad altre bevande spiritose, è opportuno prevedere che la denominazione legale della bevanda spiritosa risultante sia indicata nello stesso campo visivo dell’allusione a una bevanda spiritosa. Ciò dovrebbe avvenire ogniqualvolta l’allusione è indicata nella designazione, nella presentazione o nell’etichettatura di una bevanda spiritosa. Ciò eviterà pratiche ingannevoli e garantirà che i consumatori siano adeguatamente informati circa la natura reale della bevanda spiritosa risultante dalla combinazione di bevande spiritose con altri prodotti alimentari.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/787.

(7)

È opportuno prevedere un periodo transitorio per l’applicazione delle disposizioni in materia di etichettatura di cui al presente regolamento per consentire alle bevande spiritose etichettate prima del 31 dicembre 2022 conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) di continuare a essere immesse sul mercato senza dover essere rietichettate.

(8)

Conformemente all’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787 e per evitare qualsiasi vuoto normativo, il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 25 maggio 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/787, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   L’allusione di cui ai paragrafi 2 e 3:

a)

non figura sulla stessa riga della denominazione della bevanda alcolica;

b)

figura in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione della bevanda alcolica e, qualora siano utilizzati termini composti, in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per tali termini composti a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera c); e

c)

in caso di allusioni nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura delle bevande spiritose, è sempre accompagnata dalla denominazione legale della bevanda spiritosa, che figura nello stesso campo visivo dell’allusione.».

Articolo 2

Le bevande spiritose che non soddisfano i requisiti in materia di etichettatura di cui all’articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/787, come modificato dal presente regolamento, ma che soddisfano i requisiti di cui al regolamento di esecuzione (CE) n. 110/2008 e sono state etichettate prima del 31 dicembre 2022 possono continuare a essere immesse sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 maggio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2021.

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

(3)  Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).


12.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1335 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2021

che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura delle bevande spiritose risultanti dalla combinazione di una bevanda spiritosa con uno o più prodotti alimentari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (1), in particolare l’articolo 50, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787 stabilisce norme sulla designazione, la presentazione e l’etichettatura delle bevande alcoliche ottenute combinando una categoria di bevande spiritose o un’indicazione geografica di una bevanda spiritosa con altri prodotti alimentari. Tali bevande alcoliche sono descritte con termini composti che combinano una denominazione legale prevista per le categorie di bevande spiritose di cui all’allegato I del citato regolamento o un’indicazione geografica di una bevanda spiritosa con il nome di altri prodotti alimentari.

(2)

L’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787 non impone che la denominazione della bevanda alcolica risultante sia indicata nello stesso campo visivo del termine composto. Ciò potrebbe indurre i consumatori a credere che il termine composto sia la denominazione vera e propria della bevanda alcolica e comportare un abuso della reputazione delle categorie di bevande spiritose o delle indicazioni geografiche, in particolare nei casi in cui la bevanda alcolica risultante sia una bevanda spiritosa.

(3)

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) impone che le informazioni sugli alimenti non inducano in errore, in particolare per quanto riguarda la natura e l’identità dell’alimento. L’articolo 9 dello stesso regolamento prevede che debbano essere fornite informazioni obbligatorie sugli alimenti, compresa la denominazione dell’alimento, e l’articolo 13 del medesimo regolamento prevede che le informazioni obbligatorie siano apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili.

(4)

Conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/787, i requisiti di presentazione e di etichettatura di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 si applicano alle bevande alcoliche ottenute dalla combinazione di bevande spiritose con altri prodotti alimentari. Al fine di garantire che tali requisiti siano soddisfatti al meglio, in particolare per le bevande spiritose risultanti da tale combinazione, è opportuno prevedere che la denominazione legale della bevanda spiritosa risultante sia indicata nello stesso campo visivo del termine composto che descrive la combinazione. Ciò dovrebbe avvenire ogniqualvolta il termine composto è indicato nella designazione, nella presentazione o nell’etichettatura di una bevanda spiritosa. Ciò eviterà pratiche ingannevoli e garantirà che i consumatori siano adeguatamente informati circa la natura reale delle bevande spiritose risultanti dalla combinazione di bevande spiritose con altri prodotti alimentari.

(5)

Tale obbligo non dovrebbe tuttavia applicarsi quando, conformemente all’articolo 10, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2019/787, la denominazione legale della bevanda spiritosa è sostituita da un termine composto che includa il termine «liquore» o «crema», a condizione che il prodotto finale soddisfi i requisiti dell’allegato I per la categoria 33 dell’allegato I del medesimo regolamento.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/787.

(7)

È opportuno prevedere un periodo transitorio per l’applicazione delle disposizioni in materia di etichettatura di cui al presente regolamento per consentire alle bevande spiritose etichettate prima del 31 dicembre 2022 conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) di continuare a essere immesse sul mercato senza dover essere rietichettate.

(8)

Conformemente all’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787 e per evitare qualsiasi vuoto normativo, il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 25 maggio 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/787, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   I termini composti che designano una bevanda alcolica:

a)

figurano in caratteri uniformi dello stesso tipo, dimensione e colore;

b)

non sono interrotti da alcun elemento di testo o immagine che non faccia parte di essi;

c)

non appaiono in caratteri di dimensioni maggiori rispetto a quelli utilizzati per la denominazione della bevanda alcolica; e

d)

nei casi in cui la bevanda alcolica è una bevanda spiritosa, sono sempre accompagnati dalla denominazione legale della bevanda spiritosa, che figura nello stesso campo visivo del termine composto, a meno che la denominazione legale non sia sostituita da un termine composto conformemente all’articolo 10, paragrafo 5, lettera b).».

Articolo 2

Le bevande spiritose che non soddisfano i requisiti in materia di etichettatura di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2019/787, come modificato dal presente regolamento, ma che soddisfano i requisiti di cui al regolamento di esecuzione (CE) n. 110/2008 e sono state etichettate prima del 31 dicembre 2022 possono continuare a essere immesse sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 maggio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

(3)  Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).


12.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/6


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1336 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2021

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 per quanto riguarda la gestione finanziaria

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 40 e l’articolo 46, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 40, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce che qualsiasi pagamento eseguito dagli organismi pagatori degli Stati membri ai beneficiari anteriormente alla prima data possibile e dopo l’ultima data possibile per l’esecuzione del pagamento comporta l’inammissibilità dei pagamenti al finanziamento unionale, salvo in alcuni casi.

(2)

Gli articoli 5 e 5 bis del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (2) stabilisce le condizioni alle quali, in conformità con il principio di proporzionalità, le spese effettuate oltre i termini di pagamento prescritti sono ammissibili al finanziamento unionale.

(3)

Il paragrafo 3 bis è stato inserito nell’articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 dal regolamento delegato (UE) n. 2015/160 della Commissione (3) al fine di garantire la certezza del diritto e chiarire le condizioni applicate ai pagamenti diretti effettuati nell’esercizio finanziario 2015 a norma del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (4). Si tratta di una disposizione obsoleta che può pertanto essere soppressa.

(4)

I controlli sul rispetto dei termini ultimi di pagamento devono essere eseguiti sia per i pagamenti nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) che per quelli nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Tuttavia, i controlli sul rispetto dei termini di pagamento per il FEAGA sono eseguiti due volte nel corso di un esercizio finanziario, vale a dire sulle spese effettuate fino al 31 luglio e sulle altre spese effettuate fino al 15 ottobre, mentre per il FEASR il controllo avviene una volta sola nel corso di un determinato esercizio finanziario per tutti i pagamenti erogati in tale esercizio.

(5)

Per motivi di semplicità ed efficienza e al fine di ridurre l’onere amministrativo per gli Stati membri e la Commissione, è opportuno prevedere un solo controllo sul rispetto dei termini di pagamento per l’intero esercizio finanziario anche per quanto riguarda le spese del FEAGA. Il controllo deve essere eseguito sulle spese effettuate fino al 15 ottobre. Tuttavia, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento nel contesto delle dichiarazioni di spesa, è opportuno che la Commissione possa eseguire un controllo supplementare sulle spese effettuate fino al 31 luglio.

(6)

Il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha modificato il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) prorogando il periodo di durata dei programmi di sviluppo rurale sostenuti dal FEASR fino al 31 dicembre 2022 e dando nel contempo agli Stati membri la possibilità di finanziare i loro programmi di sviluppo rurale prorogati attingendo alla corrispondente dotazione di bilancio per gli anni 2021 e 2022. Inoltre il regolamento (UE) 2020/2220 ha messo a disposizione le risorse aggiuntive a titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa («EURI») nei programmi prorogati nel 2021 e nel 2022 per finanziare misure a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 con l’obiettivo di far fronte all’impatto della crisi COVID-19 e alle sue conseguenze per il settore agricolo e le zone rurali dell’Unione.

(7)

Come stabilito nel considerando 24 del regolamento (UE) 2020/2220, le risorse aggiuntive provenienti dall’EURI sono soggette a condizioni specifiche. Tali risorse aggiuntive dovrebbero pertanto essere oggetto di programmazione e sorveglianza distinte rispetto al sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale, applicando nel contempo, in linea generale, le norme stabilite nel regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, tali risorse aggiuntive dovrebbero essere attuate mediante il regolamento (UE) n. 1305/2013 e considerate, nel quadro di tale regolamento, importi che finanziano misure nell’ambito del FEASR. Di conseguenza, le rispettive norme sui limiti e le riduzioni di cui all’articolo 5 bis del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 dovrebbero essere calcolate separatamente in relazione alle dotazioni del FEASR e in relazione alle risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013.

(8)

A norma del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, la Commissione effettua pagamenti mensili o a intervalli regolari agli Stati membri sulla base delle dichiarazioni di spesa trasmesse da questi ultimi. La Commissione dovrebbe tuttavia tener conto, così facendo, delle entrate riscosse dagli organismi pagatori per conto del bilancio dell’Unione e iscritte dagli Stati membri nelle loro dichiarazioni mensili. Attualmente, nell’ambito del FEAGA, la Commissione sta compensando direttamente, nella decisione di pagamento mensile da essa emessa, gli importi delle spese con gli importi delle entrate con destinazione specifica. Questa operazione finanziaria è in deroga alle modalità di gestione delle entrate con destinazione specifica nell’ambito di altri fondi dell’Unione, che non ne prevedono la compensazione bensì il recupero mediante un ordine di riscossione emesso a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Al fine di armonizzare le prassi contabili della Commissione e, in particolare, le modalità di gestione delle entrate con destinazione specifica, è necessario allineare questo aspetto tecnico della gestione finanziaria del FEAGA al flusso utilizzato da altri fondi dell’Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le condizioni alle quali vengono compensate le entrate con destinazione specifica pagate nell’ambito del FEAGA, senza compromettere la tempestiva esecuzione dei pagamenti agli Stati membri.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 907/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 è così modificato:

(1)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 bis è soppresso;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Il controllo del rispetto dei termini di pagamento è eseguito una volta nel corso di ciascun esercizio di bilancio sulle spese effettuate fino al 15 ottobre. Tuttavia, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento nel contesto delle dichiarazioni di spesa mensili, è opportuno prevedere la possibilità di eseguire un controllo supplementare del rispetto dei termini di pagamento sulle spese effettuate fino al 31 luglio.

Gli eventuali superamenti dei termini di pagamento sono presi in considerazione al più tardi al momento della decisione sulla liquidazione dei conti di cui all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013.»;

(2)

all’articolo 5 bis è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   I limiti e le riduzioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono calcolati separatamente in relazione alle dotazioni del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, senza le risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, e in relazione a tali risorse aggiuntive.»;

(3)

all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Con la decisione relativa ai pagamenti mensili adottata in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione effettua il pagamento del saldo delle spese dichiarate da ciascuno Stato membro nella sua dichiarazione delle spese, diminuite dell’importo delle entrate con destinazione specifica indicate dallo Stato membro nella medesima dichiarazione. Detta compensazione si considera equivalente alla riscossione delle entrate corrispondenti.

Gli stanziamenti d’impegno e gli stanziamenti di pagamento generati dalle entrate con destinazione specifica sono aperti a partire dall’assegnazione di tali entrate alle linee di bilancio.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2021.

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/160 della Commissione, del 28 novembre 2014, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (GU L 27 del 3.2.2015, pag. 7).

(4)  Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

(5)  Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(7)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


12.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1337 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 per quanto riguarda la gestione finanziaria

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 6, e l’articolo 104,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 (2) della Commissione stabilisce le norme generali applicabili alla dichiarazione di spesa e alle entrate con destinazione specifica dichiarate dagli organismi pagatori per un dato mese. Al momento di determinare i pagamenti mensili agli Stati membri, la Commissione tiene conto delle rettifiche da essa decise nell’ambito della liquidazione dei conti e della verifica di conformità. Di conseguenza, poiché gli importi corrispondenti a tali rettifiche sono noti alla Commissione, non vi è alcuna necessità specifica per gli Stati membri di includerli nella dichiarazione mensile e di dichiararli alla Commissione. Al fine di semplificare la procedura per quanto riguarda gli importi che gli Stati membri sono tenuti a dichiarare, è opportuno sopprimere tale requisito.

(2)

L’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 prevede che, con la decisione di versare i pagamenti mensili, la Commissione metta a disposizione degli Stati membri i mezzi finanziari necessari alla copertura delle spese da finanziare mediante il Fondo europeo agricolo di garanzia («FEAGA»). Così facendo, la Commissione dovrebbe tuttavia tener conto delle entrate riscosse dagli organismi pagatori per conto del bilancio dell’Unione. Attualmente, nell’ambito del FEAGA, la Commissione sta compensando direttamente, nella decisione di pagamento mensile da essa emessa, gli importi delle spese con gli importi delle entrate con destinazione specifica. Questa operazione finanziaria è in deroga alle modalità di gestione delle entrate con destinazione specifica nell’ambito di altri fondi dell’Unione, che non ne prevedono la compensazione bensì il recupero mediante un ordine di riscossione emesso a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Al fine di armonizzare le prassi contabili della Commissione e, in particolare, le modalità di gestione delle entrate con destinazione specifica, è necessario allineare questo aspetto tecnico della gestione finanziaria del FEAGA al flusso utilizzato da altri fondi dell’Unione. Di conseguenza, è necessario modificare le modalità di compensazione delle entrate nell’ambito del FEAGA.

(3)

Il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha modificato il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) prorogando il periodo di durata dei programmi di sviluppo rurale sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) fino al 31 dicembre 2022 e dando agli Stati membri la possibilità di finanziare i loro programmi di sviluppo rurale prorogati attingendo alla corrispondente dotazione di bilancio per gli anni 2021 e 2022. Inoltre, il regolamento (UE) 2020/2220 ha reso disponibili le risorse aggiuntive dello strumento dell’Unione europea per la ripresa (EURI) nell’ambito dei programmi prorogati nel 2021 e nel 2022 per finanziare misure a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 volte ad affrontare l’impatto della crisi COVID-19 e le sue conseguenze per il settore agricolo e le zone rurali dell’Unione.

(4)

Come indicato nel considerando 24 del regolamento (UE) 2020/2220, le risorse aggiuntive provenienti dall’EURI sono soggette a condizioni specifiche. Tali risorse aggiuntive dovrebbero pertanto essere oggetto di programmazione e sorveglianza distinte rispetto al sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale, applicando nel contempo, in linea generale, le norme stabilite nel regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, tali risorse aggiuntive dovrebbero essere attuate mediante il regolamento (UE) n. 1305/2013 e considerate, nel quadro di tale regolamento, importi che finanziano misure nell’ambito del FEASR. Di conseguenza dovrebbero essere adattate le rispettive norme di attuazione in materia di gestione finanziaria in relazione alle risorse supplementari di cui all’articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013. In particolare è opportuno adeguare, sulla base delle dotazioni del FEASR, le previsioni del fabbisogno finanziario, le dichiarazioni di spesa che gli Stati membri devono fornire e il calcolo dell’importo da pagare.

(5)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 è così modificato:

(1)

all’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), l’ultima frase è soppressa;

(2)

all’articolo 14, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Quando i pagamenti che deve effettuare la Commissione danno luogo in uno Stato membro ad un importo negativo, le deduzioni in eccesso sono riportate ai mesi successivi.»;

(3)

all’articolo 21, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per ciascun programma di sviluppo rurale di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e in conformità dell’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri trasmettono alla Commissione due volte all’anno, entro il 31 gennaio ed entro il 31 agosto, le previsioni relative agli importi che dovranno essere finanziati dal FEASR nell’esercizio finanziario in corso. Tali previsioni indicano separatamente gli importi previsti per le risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013. Inoltre, gli Stati membri trasmettono una stima aggiornata delle domande di finanziamento per l’esercizio finanziario successivo.

(*1)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).»;"

(4)

all’articolo 22, paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Gli organismi pagatori redigono dichiarazioni di spesa per ciascun programma di sviluppo rurale di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Per ciascuna misura di sviluppo rurale, gli organismi pagatori specificano in una dichiarazione di spesa l’importo di cui all’articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e l’importo di cui all’articolo 58 bis, paragrafo 2, dello stesso regolamento.»;

(5)

all’articolo 23, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Fatto salvo il massimale di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, quando il cumulo del contributo dell’Unione versato al programma di sviluppo rurale supera il totale programmato per una data misura di sviluppo rurale, l’importo da pagare è ridotto come segue:

a)

per le risorse nell’ambito del FEASR, escluse le risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, l’importo è ridotto all’importo programmato per tale misura nell’ambito del FEASR, senza le risorse aggiuntive;

b)

per le risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, l’importo è ridotto all’importo programmato per tale misura nell’ambito delle risorse aggiuntive.

Ogni contributo dell’Unione così escluso può essere versato successivamente, purché lo Stato membro abbia presentato un piano di finanziamento adattato e la Commissione lo abbia accettato.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).


12.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1338 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti di rendicontazione e i canali di rendicontazione tra le organizzazioni, e i requisiti per i servizi meteorologici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 43, paragrafo 1, lettere a) e f), l’articolo 62, paragrafo 15, lettere a) e c), e l’articolo 72, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione (2) fissa requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo per il traffico aereo generale e per la loro sorveglianza.

(2)

In conformità all’allegato VIII, punto 5.1, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1139, i fornitori di servizi istituiscono un sistema di segnalazione degli eventi nel quadro del loro sistema di gestione al fine di contribuire al costante miglioramento della sicurezza. Per garantire la conformità a tale requisito essenziale, e la sua applicazione uniforme, nonché per garantire che le disposizioni risultanti siano in linea con il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373.

(3)

L’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) ha adottato, rispettivamente il 7 marzo 2018 e il 9 marzo 2020, l’emendamento 78 e l’emendamento 79 dell’annesso 3 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata il 7 dicembre 1944 a Chicago («la convenzione di Chicago»), allo scopo, tra l’altro, di rafforzare e migliorare l’armonizzazione per quanto riguarda lo scambio di osservazioni e riporti meteorologici (riporti aeroportuali di osservazione meteorologica regolari (METAR)/riporti aeroportuali di osservazione meteorologica speciali (SPECI), previsioni di aeroporto (TAF), informazioni riguardanti fenomeni meteorologici lungo la rotta che possono inficiare la sicurezza delle operazioni di volo (SIGMET), informazioni concernenti fenomeni meteorologici lungo la rotta che possono inficiare la sicurezza delle operazioni a bassa quota degli aeromobili (AIRMET), avvisi relativi alle ceneri vulcaniche e ai cicloni tropicali, avvisi di meteorologia spaziale ecc., in un ambiente compatibile con la gestione delle informazioni su scala di sistema (system-wide information management, SWIM). Tali emendamenti sono applicabili negli Stati contraenti dell’ICAO a decorrere rispettivamente dall’8 novembre 2018 e dal 5 novembre 2020, fatta eccezione per il formato METAR, la cui data di applicazione è allineata alla data di applicazione del nuovo formato globale per la segnalazione (global reporting format, GRF) delle condizioni della superficie della pista, ossia il 12 agosto 2021. Tali norme e pratiche raccomandate internazionali dovrebbero riflettersi nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, in particolare nei requisiti organizzativi specifici per i fornitori di servizi meteorologici di cui all’allegato V di tale regolamento.

(4)

Uno degli elementi abilitanti per l’attuazione del GRF delle condizioni della superficie della pista è il formato SNOWTAM ed è opportuno allineare le relative istruzioni per la compilazione alle più recenti procedure ICAO per servizi di navigazione aerea — gestione delle informazioni aeronautiche (4), garantendone inoltre la coerenza con il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (5) e il regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione (6).

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 01/2021 (7) dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea conformemente all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II, III, V e VI del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione sono modificati conformemente agli allegati da I a V del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il punto 32 dell’allegato IV e l’allegato V si applicano a decorrere dal 12 agosto 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1o marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 dell’8.3.2017, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).

(4)   International Civil Aviation Organization Procedures for Air Navigation Services — Aeronautical Information Management, Doc 10066.

(5)  Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1).

(7)  Parere n. 01/2021 dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza, Occurrence-reporting requirements and requirements for meteorological services (https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions).


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 è così modificato:

1)

il punto 37 è sostituito dal seguente:

«37.

“nube operativamente significativa”: nube con altezza della base al di sotto di 5 000 ft o al di sotto del valore più elevato di altitudine minima di settore, qualora quest’ultima fosse maggiore, oppure cumulonembo o cumulo torreggiante a prescindere dall’altezza della loro base;»;

2)

il punto 107 è sostituito dal seguente:

«107.

“centro avvisi cenere vulcanica (VAAC)”: centro meteorologico che fornisce avvisi agli uffici di veglia meteorologica, ai centri di controllo di area, ai centri informazioni volo, ai centri mondiali di previsioni d’area e alle banche dati internazionali OPMET per quanto riguarda l’estensione laterale e verticale e le previsioni di spostamento delle ceneri vulcaniche nell’atmosfera;»;

3)

il punto 168 è sostituito dal seguente:

«168.

“data link-VOLMET (D-VOLMET)”: fornitura, via data link, di riporti aeroportuali di osservazione meteorologica regolari (METAR), riporti aeroportuali di osservazione meteorologica speciali (SPECI), TAF, SIGMET, riporti di volo speciali che non rientrano in un SIGMET e, ove disponibili, AIRMET;»;

4)

sono inseriti i punti seguenti da 264 a 266:

«264.

“osservatorio vulcanologico”: fornitore, selezionato dall’autorità competente, che osserva l’attività di un vulcano o di un gruppo di vulcani e mette tali osservazioni a disposizione di un elenco concordato di destinatari del settore dell’aviazione;

265.

“Linguaggio di marcatura geografica (GML)” (Geography Markup Language): una norma di codifica dell’Open Geospatial Consortium (OGC);

266.

“centro meteorologico spaziale (SWXC)”: centro designato per monitorare i fenomeni meteorologici spaziali che, secondo le previsioni, influenzeranno le comunicazioni radio ad alta frequenza, le comunicazioni via satellite, i sistemi di navigazione e sorveglianza basati sul GNSS e/o comporteranno un rischio di radiazioni per gli occupanti degli aeromobili, e per fornire avvisi in merito.».


ALLEGATO II

L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 è così modificato:

1)

il punto ATM/ANS.AR.A.020 è sostituito dal seguente:

« ATM/ANS.AR.A.020 Informazioni all’Agenzia

a)

L’autorità competente informa l’Agenzia in caso di problemi significativi nell’attuazione del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione entro 30 giorni dal momento in cui l’autorità è venuta a conoscenza dei problemi.

b)

Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e i relativi atti delegati e di esecuzione, l’autorità competente fornisce quanto prima all’Agenzia informazioni rilevanti dal punto di vista della sicurezza, derivanti dalle segnalazioni di eventi registrate nella propria banca dati nazionale in conformità all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 376/2014.

(*1)  Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).»;"

2)

il punto ATM/ANS.AR.B.001 è così modificato:

a)

alla lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

politiche e procedure documentate per descrivere l’organizzazione, i mezzi e i metodi da essa adottati per conseguire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base nella misura necessaria per l’esercizio dei suoi compiti di certificazione, sorveglianza e controllo dell’attuazione. Le procedure sono costantemente aggiornate e costituiscono i documenti di lavoro di base in seno all’autorità competente per tutte le relative mansioni;»;

b)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

L’autorità competente stabilisce procedure per la partecipazione a uno scambio reciproco di tutte le necessarie informazioni e assistenza con le altre autorità competenti interessate, siano esse dello stesso Stato membro o di altri Stati membri, comprese le seguenti informazioni:

1)

i pertinenti rilievi identificati e le azioni di follow-up avviate a seguito della sorveglianza dei fornitori di ATM/ANS che svolgono attività nel territorio di uno Stato membro, ma sono certificati dall’autorità competente di un altro Stato membro o dall’Agenzia;

2)

le informazioni derivanti dalla segnalazione obbligatoria e volontaria di eventi di cui al punto ATM/ANS.OR.A.065.»;

3)

il punto ATM/ANS.AR.B.010 è sostituito dal seguente:

« ATM/ANS.AR.B.010 Modifiche al sistema di gestione

a)

L’autorità competente dispone di un sistema per identificare le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e ottemperare ai propri obblighi a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base. Tale sistema permette all’autorità di adottare, a seconda dei casi, le azioni appropriate al fine di assicurare che il sistema di gestione continui a essere adeguato ed efficace.

b)

L’autorità competente aggiorna tempestivamente il proprio sistema di gestione per tenere conto delle modifiche del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base, in modo da garantire l’efficace attuazione di tale sistema.

c)

L’autorità competente notifica all’Agenzia le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e di ottemperare ai propri obblighi a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base.».


(*1)  Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).»;»


ALLEGATO III

L’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 è così modificato:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

« A LLEGATO III

REQUISITI COMUNI PER I FORNITORI DI ATM/ANS

(Parte-ATM/ANS.OR)

»;

2)

il punto ATM/ANS.OR.A.065 è sostituito dal seguente:

« ATM/ANS.OR.A.065 Segnalazione di eventi

a)

Nell’ambito del proprio sistema di gestione, il fornitore di ATM/ANS istituisce e mantiene un sistema di segnalazione degli eventi che comprenda segnalazioni obbligatorie e volontarie. I fornitori di ATM/ANS stabiliti in uno Stato membro garantiscono che il sistema sia conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 376/2014 e del regolamento (UE) 2018/1139, nonché degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base di tali regolamenti.

b)

I fornitori di ATM/ANS segnalano all’autorità competente, e a ogni altra organizzazione che lo Stato membro in cui operano prevede debba essere informata, qualsiasi evento o condizione riguardante la sicurezza che mette in pericolo o, se non corretto o risolto, potrebbe mettere in pericolo un aeromobile, i suoi occupanti o qualsiasi altra persona, e in particolare qualsiasi incidente o inconveniente grave.

c)

Fatta salva la lettera b), il fornitore di ATM/ANS segnala all’autorità competente e all’organizzazione responsabile della progettazione e/o della manutenzione dei sistemi ATM/ANS e dei loro costituenti, se diversa dal fornitore di ATM/ANS stesso, ogni malfunzionamento, difetto tecnico, superamento di limitazioni tecniche, evento o altra circostanza irregolare che ha o potrebbe avere messo in pericolo la sicurezza dei servizi e che non abbia causato un incidente o un inconveniente grave.

d)

Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e gli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base, le segnalazioni:

1)

sono effettuate il prima possibile, ma in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui il fornitore di ATM/ANS è venuto a conoscenza dell’evento o della condizione a cui si riferisce la segnalazione, a meno che lo impediscano circostanze eccezionali;

2)

sono effettuate nella forma e secondo le modalità stabilite dall’autorità competente;

3)

contengono tutte le informazioni pertinenti sulla condizione nota al fornitore di ATM/ANS.

e)

Per i fornitori di ATM/ANS che non sono stabiliti in uno Stato membro, le segnalazioni obbligatorie iniziali:

1)

salvaguardano adeguatamente la riservatezza dell’identità dell’informatore e delle persone menzionate nella segnalazione;

2)

sono effettuate il prima possibile, ma in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui il fornitore di ATM/ANS è venuto a conoscenza dell’evento, a meno che lo impediscano circostanze eccezionali;

3)

sono effettuate nella forma e secondo le modalità stabilite dall’autorità competente;

4)

contengono tutte le informazioni pertinenti sulla condizione nota al fornitore di ATM/ANS.

f)

Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i relativi atti delegati e di esecuzione, ove opportuno, un’ulteriore segnalazione nella quale sono forniti i dettagli delle azioni che l’organizzazione intende intraprendere per prevenire il ripetersi di eventi simili in futuro è effettuata non appena tali azioni sono state individuate; tali segnalazioni ulteriori sono:

1)

inviate ai soggetti pertinenti cui è stata inviata la segnalazione iniziale in conformità alle lettere b) e c);

2)

effettuate nella forma e secondo le modalità stabilite dall’autorità competente.».


ALLEGATO IV

L’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 è così modificato:

1)

il punto MET.OR.115 è sostituito dal seguente:

« MET.OR.115 Bollettini meteorologici

Il fornitore di servizi meteorologici competente per il rispettivo territorio fornisce bollettini meteorologici agli utenti interessati.»;

2)

il punto MET.OR.120 è sostituito dal seguente:

« MET.OR.120 Notifica di discrepanze ai centri mondiali di previsione d’area (WAFC)

Il fornitore di servizi meteorologici che utilizza previsioni WAFS SIGWX notifica immediatamente al WAFC di competenza se sono rilevate o segnalate discrepanze rispetto alle previsioni WAFS SIGWX per quanto riguarda:

a)

formazioni di ghiaccio, turbolenza, cumulonembi oscurati, frequenti, affogati o posizionati sulle linee di groppo e tempeste di sabbia o polvere;

b)

eruzioni vulcaniche o rilasci di materiale radioattivo nell’atmosfera, significativi per le operazioni degli aeromobili.»;

3)

il punto MET.OR.200 è sostituito dal seguente:

« MET.OR.200 Riporti meteorologici e altre informazioni

a)

Le stazioni meteorologiche aeronautiche emettono:

1)

riporti regolari locali a intervalli fissi, per la sola diffusione nell’aeroporto di origine;

2)

riporti speciali locali, per la sola diffusione nell’aeroporto di origine;

3)

METAR a scadenze di mezz’ora negli aeroporti in cui si svolgono operazioni di trasporto aereo commerciale internazionale pianificate, per diffusione oltre l’aeroporto di origine;

b)

in deroga alla lettera a), punto 3, la stazione meteorologica aeronautica può emettere METAR e SPECI orari a fini di diffusione oltre l’aeroporto di origine, per gli aeroporti in cui non si svolgono operazioni di trasporto aereo commerciale internazionale pianificate, come stabilito dall’autorità competente;

c)

le stazioni meteorologiche aeronautiche informano gli enti dei servizi di traffico aereo e i servizi di informazioni aeronautiche di un aeroporto in merito ai cambiamenti nello stato operativo delle apparecchiature automatizzate utilizzate per valutare la portata visuale di pista;

d)

le stazioni meteorologiche aeronautiche riportano agli enti dei servizi di traffico aereo, ai servizi di informazioni aeronautiche e agli uffici di veglia meteorologica associati la presenza di attività vulcanica pre-eruttiva, eruzioni vulcaniche e nubi di cenere vulcanica;

e)

le stazioni meteorologiche aeronautiche stilano un elenco di criteri per l’emissione dei riporti speciali locali in consultazione con gli enti ATS, gli operatori e gli altri soggetti interessati.»;

4)

il punto MET.OR.240 è sostituito dal seguente:

« MET.OR.240 Informazioni per l’uso da parte di operatori ed equipaggio di condotta

Gli uffici meteorologici aeroportuali forniscono agli operatori e ai membri dell’equipaggio di condotta la più recente versione disponibile delle seguenti informazioni:

a)

le previsioni, derivate dal WAFS, degli elementi elencati al punto MET.OR.275, lettera a), punti 1 e 2;

b)

i METAR o SPECI, compresi i TREND, i TAF o i TAF modificati degli aeroporti di partenza e di destinazione nonché degli aeroporti alternati al decollo, in rotta e alla destinazione;

c)

le previsioni di aeroporto per il decollo

d)

i SIGMET e riporti di volo speciali relativi all’intero itinerario;

e)

gli avvisi relativi alle ceneri vulcaniche, ai cicloni tropicali e alla meteorologia spaziale per l’intero itinerario;

f)

le previsioni d’area per voli a bassa quota preparate in combinazione con l’emissione di un AIRMET e di un AIRMET pertinente per l’intero itinerario;

g)

gli avvisi di aeroporto per l’aeroporto locale;

h)

le immagini dei satelliti meteorologici;

i)

le informazioni fornite da radar meteorologico al suolo.»;

5)

il punto MET.OR.242 è così modificato:

a)

alla lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

riporti regolari locali, riporti speciali locali, METAR, SPECI, TAF e TREND e relativi emendamenti;»;

b)

alla lettera b), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

riporti regolari locali, riporti speciali locali, METAR, SPECI, TAF e TREND e relativi emendamenti;»;

6)

al punto MET.OR.245, lettera f), il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1)

METAR e SPECI, compresi i dati aggiornati della pressione atmosferica sugli aeroporti e su altri siti, TAF, TREND e relativi emendamenti;»;

7)

al punto MET.OR.250, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

emettono i SIGMET;»;

8)

al punto MET.OR.255, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

emettono gli AIRMET nel caso in cui l’autorità competente abbia stabilito che la densità del traffico operante al di sotto del livello di volo 100 o fino al livello di volo 150 nelle zone di montagna, o superiore, se necessario, giustifica l’emissione degli AIRMET in combinazione con le previsioni d’area per voli a bassa quota;»;

9)

il punto MET.OR.260 è sostituito dal seguente:

« MET.OR.260 Previsioni d’area per voli a bassa quota

Gli uffici di veglia meteorologica garantiscono quanto segue:

a)

in caso di emissione degli AIRMET in combinazione con le previsioni d’area per voli a bassa quota in conformità al punto MET.OR.255, lettera a), le previsioni d’area sono pubblicate ogni 6 ore, hanno un periodo di validità di 6 ore e sono trasmesse agli uffici di veglia meteorologica interessati al più tardi 1 ora prima dell’inizio del loro periodo di validità;

b)

nel caso in cui l’autorità competente abbia stabilito che la densità del traffico operante al di sotto del livello di volo 100 o fino al livello di volo 150 nelle zone di montagna, o superiore, se necessario, giustifica l’emissione regolare di previsioni d’area per voli a bassa quota non in combinazione con gli AIRMET, la frequenza di emissione, la forma e l’orario fisso o il periodo di validità di una previsione d’area per voli a bassa quota e i criteri per le relative modifiche sono quelli stabiliti dall’autorità competente.»;

10)

il titolo del capitolo 4 è sostituito dal seguente:

« C apitolo 4 — Requisiti per i centri avvisi cenere vulcanica (VAAC) »;

11)

al punto MET.OR.265, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

emettono un avviso circa l’entità e gli spostamenti previsti della nube di cenere vulcanica ogni volta che si verifica o è prevista un’eruzione vulcanica o che viene riferita la presenza di una nube di cenere vulcanica.»;

12)

il titolo del capitolo 5 è sostituito dal seguente:

« C apitolo 5 — Requisiti per i centri avvisi cicloni tropicali (TCAC) »;

13)

al punto MET.OR.270, la frase introduttiva e la lettera a) sono sostituite dalle seguenti:

«Nel proprio ambito di competenza i TCAC emettono:

a)

avvisi riguardanti la posizione del centro del ciclone, le variazioni di intensità al momento dell’osservazione, la direzione e la velocità di movimento del ciclone, la pressione centrale e il vento massimo al suolo in prossimità del centro;»;

14)

il titolo del capitolo 6 è sostituito dal seguente:

« C apitolo 6 — Requisiti per i centri mondiali di previsione d’area (WAFC) »;

15)

al punto MET.OR.275, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

I WAFC emettono:

1)

previsioni globali su griglia di:

i)

vento in quota;

ii)

temperatura e umidità in quota;

iii)

altitudine geopotenziale dei livelli di volo;

iv)

livello di volo e temperatura della tropopausa;

v)

direzione, intensità e livello di volo del vento massimo;

vi)

presenza di cumulonembi;

vii)

formazione di ghiaccio;

viii)

turbolenza;

2)

previsioni globali di fenomeni meteorologici significativi (SIGWX), tra cui attività vulcanica e rilascio accidentale di materiale radioattivo.»;

16)

il punto MET.TR.115 è sostituito dal seguente:

« MET.TR.115 Bollettini meteorologici

a)

I bollettini meteorologici sono diffusi utilizzando tipi di dati specifici e formati codificati adeguati alle informazioni fornite.

b)

I bollettini meteorologici contenenti informazioni meteorologiche operative sono diffusi tramite sistemi di comunicazione adeguati alle informazioni fornite e agli utenti cui sono destinate.»;

17)

il punto MET.TR.200 è sostituito dal seguente:

« MET.TR.200 Riporti meteorologici e altre informazioni

a)

I riporti regolari locali, i riporti speciali locali, i METAR e gli SPECI contengono i seguenti elementi nell’ordine indicato:

1)

identificativo del tipo di riporto;

2)

indicatore di località;

3)

orario dell’osservazione;

4)

identificativo di riporto automatizzato o non disponibile, ove applicabile;

5)

direzione e intensità del vento al suolo;

6)

visibilità;

7)

portata visuale di pista, nei casi in cui sono rispettati i criteri di riporto;

8)

tempo presente;

9)

copertura nuvolosa in ottavi, tipo di nubi (solo per i cumulonembi e i cumuli torreggianti) e altezza della base delle nubi o, qualora misurata, visibilità verticale;

10)

temperatura dell’aria e temperatura di rugiada;

11)

QNH e, ove applicabile e solo nei riporti regolari e speciali locali, QFE;

12)

ulteriori informazioni, ove applicabile.

b)

Nei riporti regolari locali e nei riporti speciali locali:

1)

se il vento al suolo è osservato da più di un punto della pista, è indicato a quale punto della pista si riferiscono i valori;

2)

quando vi è più di una pista in uso e sono effettuate osservazioni del vento al suolo per tutte le piste, sono riportati i valori di misurazione del vento disponibili per ciascuna pista ed è indicato a quale pista si riferiscono i valori;

3)

se le variazioni rispetto ai valori medi della direzione del vento sono riportate conformemente al punto MET.TR.205, lettera a), punto 3) ii), lettera B), sono riportate le due direzioni estreme tra cui ha avuto luogo la variazione del vento al suolo;

4)

se le variazioni rispetto ai valori medi di intensità del vento (raffiche) sono riportate conformemente al punto MET.TR.205, lettera a), punto 3) iii), esse sono riportate come valore massimo e minimo dell’intensità del vento raggiunta.

c)

METAR e SPECI

1)

I METAR e gli SPECI sono emessi in conformità al modello riportato all’appendice 1.

2)

I METAR sono inviati per la trasmissione al più tardi 5 minuti dopo l’orario effettivo di osservazione.

d)

Le informazioni su visibilità, portata visuale di pista, tempo presente e copertura, tipo e altezza della base delle nubi sono sostituite in tutti i messaggi meteorologici dal termine “CAVOK” se al momento dell’osservazione si verificano simultaneamente le seguenti condizioni:

1)

visibilità, 10 km o superiore, mentre la visibilità più bassa non è segnalata;

2)

assenza di nubi operativamente significative;

3)

assenza di fenomeni meteorologici significativi per l’aviazione.

e)

L’elenco dei criteri per l’emissione di riporti speciali locali comprende:

1)

quei valori che si approssimano il più possibile ai minimi operativi degli operatori che utilizzano quell’aeroporto;

2)

quei valori che soddisfano altri requisiti locali degli enti dei servizi di traffico aereo (ATS) e degli operatori;

3)

un aumento della temperatura dell’aria di 2 °C o più rispetto alla temperatura data nell’ultimo riporto oppure un valore soglia alternativo concordato tra i fornitori di servizi meteorologici, i rispettivi enti ATC e gli operatori interessati;

4)

le informazioni supplementari disponibili riguardanti il verificarsi di condizioni meteorologiche significative nelle aree di avvicinamento e salita iniziale;

5)

i casi in cui sono attuate procedure di abbattimento del rumore e la differenza rispetto all’intensità media del vento al suolo è variata di 5 kt o più rispetto al valore indicato nell’ultimo riporto se l’intensità media del vento, prima e/o dopo la variazione, è maggiore o uguale a 15 kt;

6)

i casi in cui la direzione media del vento al suolo è variata di 60° o più rispetto a quella indicata nell’ultimo riporto, se l’intensità media del vento, prima e/o dopo la variazione, è maggiore o uguale a 10 kt;

7)

i casi in cui l’intensità media del vento al suolo è variata di 10 kt o più rispetto a quella indicata nell’ultimo riporto;

8)

i casi in cui la differenza tra intensità massima e media del vento al suolo (raffica) è aumentata di 10 kt o più rispetto alla raffica dell’ultimo riporto, se l’intensità media del vento, prima e/o dopo la variazione, è maggiore o uguale a 15 kt;

9)

nei casi in cui si verifica il principio, la cessazione, o la variazione d’intensità di uno dei seguenti fenomeni meteorologici:

i)

precipitazione congelantesi;

ii)

precipitazione moderata o forte (inclusi i rovesci); e

iii)

temporale, con precipitazioni;

10)

nei casi in cui si verifica il principio o la cessazione di uno dei seguenti fenomeni meteorologici:

i)

nebbia congelantesi (freezing fog);

ii)

temporale, senza precipitazioni (thunderstorm, without precipitation);

11)

i casi in cui l’estensione di uno strato di nubi al di sotto di 1 500 ft (450 m) varia:

i)

da “nubi sparse” (scattered, SCT) o inferiore a “copertura con squarci” (broken, BKN) o “copertura totale” (overcast, OVC); o

ii)

da BKN o OVC a SCT o inferiore.

f)

Se così è stato concordato tra il fornitore dei servizi meteorologici e l’autorità competente, sono emessi riporti speciali locali e SPECI, ove applicabile, ogni volta che si verificano i seguenti cambiamenti:

1)

variazioni del vento tra valori operativamente significativi; i valori soglia sono stabiliti dal fornitore dei servizi meteorologici in accordo con il rispettivo ente ATS e gli operatori interessati, prendendo in considerazione variazioni del vento che:

i)

richiedano una variazione della pista (o piste) usata;

ii)

indichino che le componenti del vento in coda e trasversale sulla pista sono cambiate tra valori corrispondenti ai principali limiti operativi dell’aeromobile tipo impiegato sull’aeroporto;

2)

quando la visibilità migliora raggiungendo o oltrepassando uno o più dei seguenti valori, oppure quando la visibilità peggiora oltrepassando uno o più dei seguenti valori:

i)

800, 1 500 o 3 000 m;

ii)

5 000 m nei casi in cui un numero significativo di voli siano effettuati secondo le regole del volo a vista;

3)

quando la portata visuale di pista migliora raggiungendo o oltrepassando uno o più dei seguenti valori, oppure quando la portata visuale di pista peggiora e oltrepassa uno o più dei seguenti valori: 50, 175, 300, 550 o 800 m;

4)

nei casi in cui si verifica il principio, la cessazione, o la variazione d’intensità di uno dei seguenti fenomeni meteorologici:

i)

tempesta di polvere;

ii)

tempesta di sabbia;

iii)

nube a imbuto (tornado o tromba marina);

5)

nei casi in cui si verifica il principio o la cessazione di uno dei seguenti fenomeni meteorologici:

i)

sollevamento basso di polvere o sabbia, scaccianeve basso;

ii)

sollevamento alto di polvere o sabbia, scaccianeve alto;

iii)

groppo;

6)

quando l’altezza della base del più basso strato o ammasso di nubi di estensione BKN o OVC si eleva raggiungendo o oltrepassando uno o più dei seguenti valori, oppure quando l’altezza della base del più basso strato o ammasso di nubi di estensione BKN o OVC scende oltrepassando uno o più dei seguenti valori:

i)

100, 200, 500 o 1 000 ft;

ii)

1 500 ft nei casi in cui un numero significativo di voli siano effettuati secondo le regole del volo a vista;

7)

se il cielo è oscurato e la visibilità verticale migliora raggiungendo o oltrepassando uno o più dei seguenti valori, oppure quando la visibilità verticale peggiora oltrepassando uno o più dei seguenti valori: 100, 200, 500 o 1 000 ft;

8)

qualsiasi altro criterio basato sui minimi operativi locali dell’aeroporto, come concordato tra il fornitore dei servizi meteorologici e gli operatori.»;

18)

il punto MET.TR.205 è così modificato:

a)

alla lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

Nei riporti regolari locali, nei riporti speciali locali, nei METAR e negli SPECI, la direzione e l’intensità del vento al suolo sono riportate per intervalli rispettivamente di 10 gradi veri e di 1 kt.»;

b)

alla lettera a), il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3)

Nei riporti regolari locali, nei riporti speciali locali, nei METAR e negli SPECI:

i)

è indicata l’unità di misura dell’intensità del vento;

ii)

se la variazione totale è superiore o uguale a 60°, le variazioni di direzione del vento medio durante gli ultimi 10 minuti sono riportate secondo uno dei metodi alternativi di seguito specificati:

A)

se la variazione totale è superiore o uguale a 60° e inferiore a 180° e l’intensità del vento è 3 kt o più, tali variazioni direzionali sono riportate come le due direzioni estreme tra cui ha avuto luogo la variazione del vento al suolo;

B)

se la variazione totale è superiore o uguale a 60° e inferiore a 180° e l’intensità del vento è inferiore a 3 kt, la direzione del vento è riportata come variabile senza indicare la direzione media del vento;

C)

se la variazione totale è superiore o uguale a 180°, la direzione del vento è riportata come variabile senza indicare la direzione media del vento;

iii)

le variazioni rispetto all’intensità media del vento (raffiche) durante gli ultimi 10 minuti sono riportate in uno dei seguenti casi alternativi quando l’intensità massima del vento supera l’intensità media di:

A)

5 kt o più, nei riporti regolari locali e nei riporti speciali locali quando sono applicate procedure di abbattimento del rumore; o

B)

10 kt o più negli altri casi;

iv)

è riportata “calma di vento” quando l’intensità del vento è inferiore a 1 kt;

v)

quando è riportata una intensità del vento di 100 kt o più, essa è indicata come “maggiore di 99 kt”;

vi)

se le variazioni rispetto alla velocità media del vento (raffiche) sono segnalate in conformità al punto MET.TR.205, lettera a), è riportato il valore massimo dell’intensità del vento;

vii)

quando il periodo dei 10 minuti include una discontinuità marcata nella direzione o intensità del vento, sono riportate solo le variazioni rispetto alla direzione e intensità medie del vento registrate dalla discontinuità in poi.»;

c)

alla lettera b), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

Nei riporti regolari locali, nei riporti speciali locali, nei METAR e negli SPECI, la visibilità è riportata per intervalli di 50 m quando è inferiore a 800 m; per intervalli di 100 m quando è pari o superiore a 800 m, ma inferiore a 5 km; per intervalli di 1 km quando è pari o superiore a 5 km, ma inferiore a 10 km; come pari a 10 km quando raggiunge o supera i 10 km, salvo quando sono applicabili le condizioni per l’uso del termine CAVOK.»;

d)

alla lettera c), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

Nei riporti regolari locali, nei riporti speciali locali, nei METAR e negli SPECI, la RVR è:

i)

riportata nei periodi in cui la visibilità o la portata visuale di pista è inferiore a 1 500 m;

ii)

riportata per intervalli di 25 m quando è inferiore a 400 m; per intervalli di 50 m quando è compresa fra 400 e 800 m; per intervalli di 100 m quando è superiore a 800 m.»;

e)

alla lettera c), il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3)

Nei riporti regolari locali, nei riporti speciali locali, nei METAR e negli SPECI:

i)

quando il valore della RVR è superiore al valore massimo che può essere determinato dal sistema in uso, è riportata l’abbreviazione “ABV” nei riporti regolari locali e nei riporti speciali locali, e l’abbreviazione “P” nei METAR e negli SPECI, seguita dal valore massimo che può essere determinato dal sistema in uso;

ii)

quando il valore della RVR è inferiore al valore minimo che può essere determinato dal sistema in uso, è riportata l’abbreviazione “BLW” nei riporti regolari locali e nei riporti speciali locali, e l’abbreviazione “M” nei METAR e negli SPECI, seguita dal valore minimo che può essere determinato dal sistema in uso.»;

f)

alla lettera d), i punti 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2)

Nei METAR e negli SPECI i fenomeni del tempo presente osservati sono riportati in termini di tipo e caratteristiche, e qualificati secondo l’intensità o la vicinanza all’aeroporto, a seconda dei casi.

3)

Nei riporti regolari locali, nei riporti speciali locali, nei METAR e negli SPECI sono riportate, secondo necessità, le seguenti caratteristiche di fenomeni del tempo presente, utilizzando le rispettive abbreviazioni e i relativi criteri pertinenti, a seconda dei casi:

i)

Temporale (Thunderstorm) TS

Usato per riportare un temporale con precipitazione. Quando viene udito almeno un tuono o rilevato un lampo sull’aeroporto nei 10 minuti che precedono l’istante dell’osservazione ma non viene osservata alcuna precipitazione sull’aeroporto è usata l’abbreviazione “TS” senza alcuna qualificazione.

ii)

Ghiacciamento (Freezing) FZ

Goccioline d’acqua o precipitazione sopraffuse con tipologie di tempo presente secondo gli schemi di cui all’appendice 1.

4)

Nei riporti regolari locali, nei riporti speciali locali, nei METAR e negli SPECI:

i)

sono usate, secondo necessità, una o più abbreviazioni del tempo presente, fino al massimo di tre, integrate ove opportuno da un’indicazione delle caratteristiche e dell’intensità o della distanza dall’aeroporto, così da fornire una descrizione completa del tempo presente significativo per le operazioni di volo;

ii)

l’indicazione dell’intensità o della distanza, come più appropriato, è riportata per prima, seguita rispettivamente dalle caratteristiche e dal tipo di fenomeno del tempo;

iii)

dove si osservano due tipi diversi di tempo, essi sono riportati in due separati gruppi nei quali l’indicatore dell’intensità o della distanza si riferisce al fenomeno del tempo che segue l’indicatore stesso. Tuttavia, tipi differenti di precipitazione in atto al momento dell’osservazione sono riportati come un singolo gruppo, con il tipo di precipitazione dominante indicato per primo, preceduto soltanto da un qualificatore di intensità che si riferisce all’intensità della precipitazione totale.»;

g)

alla lettera e), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

Nei riporti regolari locali, nei riporti speciali locali, nei METAR e negli SPECI l’altezza della base delle nubi è riportata per intervalli di 100 ft fino a 10 000 ft e per intervalli di 1 000 ft oltre i 10 000 ft.»;

h)

alla lettera f), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

Nei riporti regolari locali, nei riporti speciali locali, nei METAR e negli SPECI la temperatura dell’aria e la temperatura di rugiada sono riportate per intervalli di gradi Celsius interi.»;

i)

alla lettera f), il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3)

Nei riporti regolari locali, nei riporti speciali locali, nei METAR e negli SPECI i valori negativi di temperatura sono chiaramente specificati.»;

j)

alla lettera g), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

Nei riporti regolari locali, nei riporti speciali locali, nei METAR e negli SPECI i valori del QNH e del QFE sono determinati in decimi di ettopascal e sono riportati per intervalli di ettopascal interi, in quattro cifre.»;

k)

alla lettera g), il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4)

Nei METAR e negli SPECI è riportato solo il valore del QNH.»;

19)

il punto MET.TR.210 è così modificato:

a)

alla lettera a), il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2)

Visualizzazione

Nella stazione meteorologica aeronautica sono collocati, per ogni sensore, dei visualizzatori del vento al suolo. I visualizzatori ubicati nella stazione meteorologica aeronautica e presso gli enti dei servizi di traffico aereo fanno riferimento agli stessi sensori e, dove sono previsti sensori distinti, ciascun visualizzatore riporta una chiara indicazione della pista o della sezione di pista monitorata da ciascun sensore.»;

b)

alla lettera a), punto 3), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

10 minuti per i METAR e gli SPECI, ad eccezione del caso in cui nel periodo dei 10 minuti si verifichi una marcata discontinuità nella direzione o intensità del vento; in tal caso per ottenere i valori medi sono usati solo i valori registrati dalla discontinuità in poi; pertanto, in queste circostanze, l’intervallo di tempo è ridotto di conseguenza.»;

c)

alla lettera b), il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3)

Visualizzazione

Quando sono utilizzati sistemi strumentali per la misurazione della visibilità, nella stazione meteorologica aeronautica sono collocati visualizzatori per ogni sensore. I visualizzatori ubicati nella stazione meteorologica aeronautica e presso gli enti dei servizi di traffico aereo fanno riferimento agli stessi sensori e, dove sono previsti sensori distinti, ciascun visualizzatore riporta una chiara indicazione della zona monitorata da ciascun sensore.»;

d)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Portata visuale di pista (RVR)

1)

La RVR è riportata in metri.

2)

Posizionamento

Gli strumenti meteorologici utilizzati per valutare la RVR sono situati in modo da fornire dati rappresentativi della zona per la quale sono richieste le osservazioni.

3)

Sistemi strumentali

Per determinare la RVR sulle piste destinate alle operazioni di avvicinamento e atterraggio strumentali in Categoria II e III è necessario utilizzare sistemi strumentali basati su tecnologia trasmissometrica o “forward-scatter”, mentre per la categoria I il loro uso è stabilito dall’autorità competente.

4)

Visualizzazione

Quando sono utilizzati sistemi strumentali per la misurazione della RVR, nella stazione meteorologica aeronautica sono collocati uno o più visualizzatori, secondo necessità. I visualizzatori ubicati nella stazione meteorologica aeronautica e presso gli enti ATS fanno riferimento agli stessi sensori e, dove sono previsti sensori distinti, ciascun visualizzatore riporta una chiara indicazione della pista o della sezione di pista monitorata da ciascun sensore.

5)

Elaborazione delle medie

i)

Quando sono utilizzati sistemi strumentali per la valutazione della RVR, le loro misurazioni sono aggiornate almeno ogni 60 secondi così da consentire di fornire valori rappresentativi sempre attuali.

ii)

Il periodo per il calcolo della media dei valori della RVR è di:

A)

1 minuto per i riporti regolari locali e i riporti speciali locali nonché per i visualizzatori della RVR situati presso gli enti ATS;

B)

10 minuti per i METAR e gli SPECI, ad eccezione del caso in cui nel periodo dei 10 minuti immediatamente precedenti l’osservazione si verifichi una marcata discontinuità della RVR; in tal caso per ottenere i valori medi sono utilizzati solo i valori registrati dalla discontinuità in poi.»;

e)

alla lettera e), il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3)

Visualizzazione

Quando sono utilizzate apparecchiature automatizzate per la misurazione dell’altezza della base delle nubi, nella stazione meteorologica aeronautica è collocato almeno un visualizzatore. I visualizzatori ubicati nella stazione meteorologica aeronautica e presso gli enti dei servizi di traffico aereo fanno riferimento agli stessi sensori e, dove sono previsti sensori distinti, ciascun visualizzatore riporta una chiara indicazione della zona monitorata da ciascun sensore.»;

f)

alla lettera f), il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2)

Quando sono utilizzate apparecchiature automatizzate per la misurazione della temperatura dell’aria e della temperatura di rugiada nella stazione meteorologica aeronautica sono collocati dei visualizzatori. I visualizzatori ubicati nella stazione meteorologica aeronautica e presso gli enti dei servizi di traffico aereo fanno riferimento agli stessi sensori.»;

g)

alla lettera g), punto 2), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

Quando sono utilizzate apparecchiature automatizzate per la misurazione della pressione atmosferica, nella stazione meteorologica aeronautica sono collocati i visualizzatori del QNH e, se previsto al punto MET.TR.205, lettera g), punto 3) ii), anche del QFE, con i visualizzatori corrispondenti posti presso gli enti dei servizi di traffico aereo responsabili.»;

20)

il punto MET.TR.215 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Previsioni e altre informazioni»;

b)

alla lettera e), il punto 6) è sostituito dal seguente:

«6)

gli avvisi relativi alle ceneri vulcaniche, ai cicloni tropicali e alla meteorologia spaziale per l’intero itinerario.»;

21)

il punto MET.TR.220 è così modificato:

a)

le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

I TAF sono emessi in conformità al modello riportato all’appendice 3.

c)

Il periodo di validità di un TAF emesso con regolarità è di 9, 24 o 30 ore, salvo diversamente prescritto dall’autorità competente tenendo conto dei requisiti di traffico per gli aeroporti con un numero di ore di esercizio inferiore a 9.

d)

I TAF sono inviati per la trasmissione non più di 1 ora prima dell’inizio del loro periodo di validità.»;

b)

alla lettera e), punto 1, i punti iii), iv) e v) sono sostituiti dai seguenti:

«iii)

Quando si prevede che l’intensità del vento sia inferiore a 1 kt, essa è indicata come “calma”.

iv)

Quando si prevede che l’intensità massima del vento ecceda la prevista intensità media del vento di 10 kt o più, è indicata l’intensità massima prevista.

v)

Quando si prevede un’intensità del vento di 100 kt o più, essa è indicata come “maggiore di 99 kt”.»;

22)

al punto MET.TR.225, la lettera c) è così modificata:

a)

al punto 1), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:

«i)

una variazione della direzione media del vento di 60° o più, essendo l’intensità media del vento prima o dopo la variazione maggiore o uguale a 10 kt;

ii)

una variazione dell’intensità media del vento maggiore o uguale a 10 kt;»;

b)

il punto 2) è così modificato:

i)

la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)

La previsione TREND indica la variazione della visibilità quando si prevede che la visibilità migliori raggiungendo o oltrepassando uno o più dei seguenti valori, oppure quando si prevede che la visibilità peggiori, oltrepassando uno o più dei seguenti valori: 150, 350, 600, 800, 1 500 o 3 000 m.»;

ii)

il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

Nelle previsioni TREND allegate ai messaggi METAR e SPECI, la visibilità prevista è quella prevalente.»;

23)

al punto MET.TR.235, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Gli allarmi di wind-shear forniscono informazioni sintetiche e aggiornate sul wind-shear osservato che produce variazioni del vento frontale o in coda pari o superiori a 15 kt, le quali possono influire negativamente su un aeromobile nella fase finale di avvicinamento o all’inizio della traiettoria di decollo o durante la corsa d’atterraggio o di decollo.»;

24)

il punto MET.TR.250 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

I SIGMET sono emessi in conformità al modello riportato all’appendice 5.»;

b)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

Solo uno dei fenomeni di cui all’appendice 5 è incluso in un SIGMET, utilizzando le abbreviazioni adeguate e il rispettivo valore soglia dell’intensità del vento al suolo pari o superiore a 34 kt per i cicloni tropicali.»;

c)

la lettera f) è soppressa;

25)

il punto MET.TR.255 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Gli AIRMET sono emessi in conformità al modello riportato all’appendice 5.»;

b)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Solo uno dei fenomeni di cui all’appendice 5 è incluso nell’AIRMET, utilizzando le abbreviazioni adeguate e i rispettivi valori soglia, quando il fenomeno è al di sotto del livello di volo 100, o al di sotto del livello di volo 150 nelle zone di montagna, o superiore, se necessario:

1)

intensità media del vento al suolo su un’area estesa superiore a 30 kt con l’indicazione della direzione e delle unità pertinenti;

2)

aree estese con visibilità ridotta al di sotto di 5 000 m, incluso il fenomeno meteorologico che determina la riduzione di visibilità;

3)

aree estese con base delle nubi ad altezza inferiore a 1 000 ft dal livello del suolo e copertura parziale o totale del cielo.»;

c)

la lettera e) è soppressa;

26)

il punto MET.TR.260 è così modificato:

a)

alla lettera b), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

i seguenti fenomeni che richiedono l’emissione di un SIGMET: formazioni di ghiaccio severe, turbolenza forte, cumulonembi e temporali oscurati, frequenti, affogati o collegati da una linea di groppo, tempeste di sabbia/polvere, eruzioni vulcaniche o rilascio accidentale di materiale radioattivo nell’atmosfera, che si prevede abbiano incidenza sui voli a bassa quota;»;

b)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Nel caso in cui l’autorità competente abbia stabilito che la densità del traffico operante al di sotto del livello di volo 100 o fino al livello di volo 150 nelle zone di montagna, o superiore, se necessario, giustifica l’emissione di un AIRMET in combinazione con le previsioni d’area per voli a bassa quota, le previsioni d’area sono emesse per lo strato tra il suolo e il livello di volo 100, o fino al livello di volo 150 nelle zone di montagna, o superiore, se necessario, e contengono informazioni sui fenomeni meteorologici in rotta pericolosi per voli a bassa quota.»;

27)

il titolo del capitolo 4 è sostituito dal seguente:

« C apitolo 4 — Requisiti tecnici per i centri avvisi cenere vulcanica (VAAC) »;

28)

il punto MET.TR.265 è sostituito dal seguente:

« MET.TR.265 Responsabilità dei centri avvisi cenere vulcanica

Gli avvisi per cenere vulcanica sono emessi in conformità al modello riportato all’appendice 6. In mancanza di abbreviazioni, è usato un linguaggio chiaro, semplice ed essenziale in lingua inglese.»;

29)

il punto MET.TR.270 è sostituito dal seguente:

« MET.TR.270 Responsabilità del centro avvisi cicloni tropicali

Gli avvisi per cicloni tropicali sono emessi in conformità al modello riportato all’appendice 7 quando si prevede che il valore massimo dell’intensità media sui 10 minuti del vento al suolo raggiunga o ecceda 34 kt durante il periodo coperto dall’avviso.»;

30)

il titolo del capitolo 5 è sostituito dal seguente:

« C apitolo 5 — Requisiti tecnici per i centri avvisi cicloni tropicali (TCAC) »;

31)

il punto MET.TR.275 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

I WAFC utilizzano dati meteorologici elaborati sotto forma di valori su punti di griglia per la fornitura di previsioni globali su griglia e di previsioni relative a fenomeni meteorologici significativi.»;

b)

la lettera b) è così modificata:

i)

al punto 1, il punto viii) è sostituito dal seguente:

«viii)

turbolenza;»;

ii)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2)

emettono le previsioni di cui al punto 1 e ne completano la diffusione non appena ciò sia tecnicamente possibile, ma in ogni caso entro 5 ore dall’orario normale di osservazione;»;

iii)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3)

forniscono previsioni su punti di griglia effettuate su una griglia regolare comprendente:

i)

dati di vento per i livelli di volo 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa), 480 (125 hPa) e 530 (100 hPa) con risoluzione orizzontale di 1,25° di latitudine e longitudine;

ii)

dati di temperatura per i livelli di volo 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa), 480 (125 hPa) e 530 (100 hPa) con risoluzione orizzontale di 1,25° di latitudine e longitudine;

iii)

dati di umidità per i livelli di volo 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa) e 180 (500 hPa) con risoluzione orizzontale di 1,25° di latitudine e longitudine;

iv)

dati di altitudine geopotenziale per i livelli di volo 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa), 480 (125 hPa) e 530 (100 hPa) con risoluzione orizzontale di 1,25° di latitudine e longitudine;

v)

direzione, intensità e livello di volo del vento massimo con risoluzione orizzontale di 1,25° di latitudine e longitudine;

vi)

livello di volo e temperatura della tropopausa con risoluzione orizzontale di 1,25° di latitudine e longitudine;

vii)

formazione di ghiaccio per gli strati centrati sui livelli di volo 60 (800 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa) e 300 (300 hPa) con risoluzione orizzontale di 0,25° di latitudine e longitudine;

viii)

turbolenza per gli strati centrati sui livelli di volo 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500hPa), 240 (400hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 340 (250 hPa),390 (200hPa) e 450 (150 hPa) con risoluzione orizzontale di 0,25° di latitudine e longitudine;

ix)

estensione orizzontale e livelli di volo della base e della sommità dei cumulonembi con risoluzione orizzontale di 0,25° di latitudine e longitudine.»;

c)

la lettera c) è così modificata:

i)

il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

elaborano previsioni SIGWX quattro volte al giorno con un periodo di validità fisso di 24 ore dopo l’ora (00.00, 06.00, 12.00 e 18.00 UTC) dei dati sinottici su cui si basano le previsioni. La diffusione di ciascuna previsione è completata non appena ciò sia tecnicamente possibile, ma in ogni caso entro 7 ore dall’orario normale di osservazione in condizioni normali di esercizio ed entro 9 ore dopo l’orario normale di osservazione durante le operazioni di backup;»;

ii)

al punto 3), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

cicloni tropicali, nel caso si preveda che il vento massimo al suolo, mediato su 10 minuti, raggiunga o superi 34 kt;»;

d)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

sono emesse previsioni SIGWX di livello medio per i livelli di volo tra 100 e 450 per aree geografiche limitate.»;

32)

l’appendice 1 è sostituita dalla seguente:

«Appendice 1

Modello per METAR e SPECI

Legenda:

M

=

inserimento obbligatorio;

C

=

inserimento soggetto a condizioni, a seconda delle condizioni meteorologiche o del metodo di osservazione;

O

=

inserimento opzionale.

Nota 1:

gli intervalli e le risoluzioni degli elementi numerici inclusi nei METAR e negli SPECI sono indicati in una tabella separata in fondo al presente modello.

Nota 2:

la spiegazione delle abbreviazioni è reperibile nel documento 8400 dell’ICAO Procedures for Air Navigation Services — Abbreviations and Codes (PANS-ABC).

Nota 3:

i numeri delle righe nella colonna “Rif.” sono inclusi solo a fini di chiarezza e facilità di consultazione e non fanno parte del METAR e dello SPECI.

Rif.

Elemento

Contenuto dettagliato

Modelli

1

Identificativo del tipo di riporto (M)

Tipo di riporto (M)

METAR, METAR COR, SPECI o SPECI COR

2

Indicatore di località (M)

Indicatore di località ICAO (M)

nnnn

3

Ora dell’osservazione (M)

Giorno e ora effettivi di osservazione in UTC (M)

nnnnnnZ

4

Identificativo di riporto automatizzato o di riporto non disponibile (C)

Identificatore del riporto automatizzato o del riporto non disponibile (C)

AUTO o NIL

5

FINE DEL METAR SE IL RIPORTO NON È DISPONIBILE.

6

Vento al suolo (M)

Direzione del vento (M)

nnn o/// (1)

VRB

 

 

Intensità del vento (M)

[P]nn[n] o// (1)

 

 

Variazioni significative di intensità (C)

G[P]nn[n]

 

 

Unità di misura (M)

KT

 

 

Variazione significativa della direzione/sbandieramento (C)

nnnVnnn

7

Visibilità (M)

Visibilità prevalente o minima (M)

nnnn o//// (1)

C

A

V

O

K

 

 

Visibilità minima e direzione della visibilità minima (C)

nnnn[N] o nnnn[NE] o nnnn[E] o nnnn[SE] o nnnn[S] o nnnn[SW] o nnnn[W] o nnnn[NW]

8

Portata visuale di pista (C)  (2)

Nome dell’elemento (M)

R

Pista (M)

nn[L]/o nn[C]/o nn[R]/

Portata visuale di pista (M)

[P o M]nnnn o//// (1)

Precedente tendenza della portata visuale di pista (C)

U, D o N

9

Tempo presente (C)

Intensità o vicinanza del tempo presente (C)

– o +

VC

Descrittore e indicazione del tipo di fenomeno (M)

DZ o

RA o

SN o

SG o

PL o

DS o

SS o

FZDZ o

FZRA o

FZUP  (4) o

FC  (3) o

SHGR o

SHGS o

SHRA o

SHSN o

SHUP  (4) o

TSGR o

TSGS o

TSRA o

TSSN o

TSUP  (4) o

UP  (4)

FG o

BR o

SA o

DU o

HZ o

FU o

VA o

SQ o

PO o

TS o

BCFG o

BLDU o

BLSA o

BLSN o

DRDU o

DRSA o

DRSN o

FZFG o

MIFG o

PRFG o

// (1)

FG o

PO o

FC o

DS o

SS o

TS o

SH o

BLSN o

BLSA o

BLDU o

VA

10

Nubi (M)

Copertura nuvolosa in ottavi e altezza della base delle nubi o visibilità verticale (M)

FEWnnn o

SCTnnn o

BKNnnn o

OVCnnn o

FEW/// (1) o

SCT/// (1) o

BKN/// (1) o

OVC/// (1) o

///nnn  (1) o

////// (1)

VVnnn o

VV/// (1)

NSC

o NCD  (4)

 

Tipo di nube (C)

CB o

TCU o/// (1), (5)

11

Temperatura dell’aria e di rugiada (M)

Temperatura dell’aria e di rugiada (M)

[M]nn/[M]nn o///[M]nn  (1) o [M]nn/// (1) o///// (1)

12

Valori di pressione (M)

Nome dell’elemento (M)

Q

QNH (M)

nnnn o//// (1)

13

Informazioni supplementari (C)

Tempo recente (C)

RERASN o REFZDZ o REFZRA o REDZ o RE[SH]RA o RE[SH]SN o RESG o RESHGR o RESHGS o REBLSN o RESS o REDS o RETSRA o RETSSN o RETSGR o RETSGS o RETS o REFC o REVA o REPL o REUP  (4) o REFZUP  (4) o RETSUP  (4) o RESHUP  (4) o RE// (1)

Wind-shear (C)

WS Rnn[L] o WS Rnn[C] o WS Rnn[R] o WS ALL RWY

Temperatura della superficie del mare e stato del mare o altezza d’onda significativa (C)

W[M]nn/Sn o W///Sn  (1) o W[M]nn/S/ (1) o W[M]nn/Hn[n][n] o W///Hn[n][n]  (1) o W[M]nn/H/// (1)

14

Previsioni di tendenza (O)

Indicatore evolutivo (M)

NOSIG

BECMG o TEMPO

Periodo della variazione (C)

FMnnnn e/o

TLnnnn

o

ATnnnn

Vento (C)

nnn[P]nn[G[P]nn]KT

Visibilità prevalente (C)

nnnn

C

A

V

O

K

Fenomeno meteorologico:

intensità (C)

– o +

N

S

W

Fenomeno meteorologico:

descrittore e

indicazione del tipo (C)

DZ o RA o SN o SG o PL o DS o SS o

FZDZ o FZRA o SHGR o SHGS o SHRA o SHSN o TSGR o TSGS o TSRA o TSSN

FG o BR o SA o DU o HZ o FU o VA o SQ o PO o FC o TS o BCFG o BLDU o BLSA o BLSN o DRDU o DRSA o DRSN o FZFG o MIFG o PRFG

Copertura nuvolosa in ottavi e altezza della base delle nubi o visibilità verticale (C)

FEWnnn o

SCTnnn

o

BKNnnn

o

OVCnnn

VVnnn o

VV///

N

S

C

Tipo di nube (C)

CB o TCU

Intervalli e risoluzioni degli elementi numerici inclusi nei METAR e negli SPECI

Rif.

Elementi

Intervallo

Risoluzione

1

Pista:

(nessuna unità di misura)

01-36

1

2

Direzione del vento:

° veri

000-360

10

3

Intensità del vento:

KT

00-99

P99

1

N/A (100 o superiore)

4

Visibilità:

M

0000-0750

50

 

 

M

0800-4 900

100

 

 

M

5 000 –9 000

1 000

 

 

M

10 000 o superiore

0 (valore fisso: 9 999 )

5

Portata visuale di pista:

M

0000-0375

25

 

 

M

0400-0750

50

 

 

M

0800–2 000

100

6

Visibilità verticale:

100 FT

000-020

1

7

Nubi: altezza della base delle nubi:

100 FT

000-099

100-200

1

10

8

Temperatura dell’aria:

Temperatura di rugiada:

°C

-80 – + 60

1

9

QNH:

hPa

0850-1 100

1

10

Temperatura della superficie del mare:

°C

-10 – + +40

1

11

Stato del mare:

(nessuna unità di misura)

0-9

1

12

Altezza d’onda significativa:

M

0-999

0,1;

»

33)

l’appendice 3 è sostituita dalla seguente:

« A ppendice 3

Modello per TAF

Legenda:

M

=

inserimento obbligatorio;

C

=

inserimento soggetto a condizioni, a seconda delle condizioni meteorologiche o del metodo di osservazione;

O

=

inserimento opzionale.

Nota 1:

gli intervalli e le risoluzioni degli elementi numerici inclusi nei TAF sono indicati in una tabella separata in fondo al presente modello.

Nota 2:

la spiegazione delle abbreviazioni è reperibile nel documento 8400 dell’ICAO Procedures for Air Navigation Services — Abbreviations and Codes (PANS-ABC).

Nota 3:

i numeri delle righe nella colonna “Rif.” sono inclusi solo a fini di chiarezza e facilità di consultazione e non fanno parte del TAF.

Rif.

Elemento

Contenuto dettagliato

Modelli

1

Identificativo del tipo di previsione (M)

Tipo di previsione (M)

TAF o TAF AMD o TAF COR

2

Indicatore di località (M)

Indicatore di località ICAO (M)

nnnn

3

Ora di emissione della previsione (M)

Data e ora di emissione della previsione in UTC (M)

nnnnnnZ

4

Identificativo di previsione non disponibile (C)

Identificatore della previsione non disponibile (C)

NIL

5

FINE DEL TAF SE LA PREVISIONE NON È DISPONIBILE.

6

Giorni e periodo di validità della previsione (M)

Giorni e periodo di validità della previsione in UTC (M)

nnnn/nnnn

7

Identificativo di una previsione cancellata (C)

Identificatore della previsione cancellata (C)

CNL

8

FINE DEL TAF SE LA PREVISIONE È STATA CANCELLATA.

9

Vento al suolo (M)

Direzione del vento (M)

nnn o VRB

Intensità del vento (M)

[P]nn[n]

Variazioni significative di intensità (C)

G[P]nn[n]

Unità di misura (M)

KT

10

Visibilità (M)

Visibilità prevalente (M)

nnnn

C

A

V

O

K

11

Condizioni meteorologiche (C)

Intensità dei fenomeni meteorologici (C)  (6)

– o +

Descrittore e indicazione del tipo dei fenomeni meteorologici (C)

DZ o RA o

SN o SG o

PL o DS o

SS o FZDZ o

FZRA o SHGR o

SHGS o SHRA o

SHSN o TSGR o

TSGS o TSRA o

TSSN

FG o

BR o

SA o

DU o

HZ o

FU o

VA o

SQ o

PO o

FC o

TS o

BCFG o

BLDU o

BLSA o

BLSN o

DRDU o

DRSA o

DRSN o

FZFG o

MIFG o

PRFG

12

Nubi (M)  (7)

Copertura nuvolosa in ottavi e altezza della base delle nubi o visibilità verticale (M)

FEWnnn

o

SCTnnn o

BKNnnn o

OVCnnn

VVnnn

o

VV///

N

S

C

Tipo di nube (C)

CB o TCU

13

Temperatura (O)  (8)

Nome dell’elemento (M)

TX

Temperatura massima (M)

[M]nn/

Data e ora di occorrenza della temperatura massima (M)

nnnnZ

Nome dell’elemento (M)

TN

Temperatura minima (M)

[M]nn/

Data e ora di occorrenza della temperatura minima (M)

nnnnZ

14

Variazioni significative di uno o più degli elementi sopra indicati, attese nel periodo di validità (C)

Indicatore evolutivo o di probabilità (M)

PROB30 [TEMPO] o PROB40 [TEMPO] o BECMG o TEMPO o FM

Periodo di occorrenza o di variazione (M)

nnnn/nnnn o nnnnnn

Vento (C)

nnn[P]nn[G[P]nn]KT

o

VRBnnKT

Visibilità prevalente (C)

nnnn

C

A

V

O

K

Fenomeno meteorologico: intensità (C)

– o +

N

S

W

Fenomeno meteorologico: descrittore e indicazione del tipo (C)

DZ o

RA o

SN o

SG o

PL o

DS o

SS o

FZDZ o

FZRA o

SHGR o

SHGS o

SHRA o

SHSN o

TSGR o

TSGS o

TSRA o

TSSN

FG o

BR o

SA o

DU o

HZ o

FU o

VA o

SQ o

PO o

FC o

TS o

BCFG o

BLDU o

BLSA o

BLSN o

DRDU o

DRSA o

DRSN o

FZFG o

MIFG o

PRFG

15

 

Copertura nuvolosa in ottavi e altezza della base delle nubi o visibilità verticale (C)

FEWnnn o

SCTnnn o

BKNnnn o

OVCnnn

VVnnn

o

VV///

N

S

C

Tipo di nube (C)

CB o TCU

Intervalli e risoluzioni degli elementi numerici inclusi nei TAF

Rif.

Elementi

Intervallo

Risoluzione

1

Direzione del vento:

° veri

000-360

10

2

Intensità del vento:

KT

00-99

1

3

Visibilità:

M

0000-0750

50

 

 

M

0800-4 900

100

 

 

M

5 000 –9 000

1 000

 

 

M

10 000 o superiore

0 (valore fisso: 9 999 )

4

Visibilità verticale:

100 FT

000-020

1

5

Nubi: altezza della base delle nubi:

100 FT

000-099

100-200

1

10

6

Temperatura dell’aria (massima e minima):

°C

-80 – + 60

1;

»

34)

l’appendice 4 è sostituita dalla seguente:

« A ppendice 4

Modello per avvisi di wind-shear

Legenda:

M

=

inserimento obbligatorio;

C

=

inserimento soggetto a condizioni, quando applicabile.

Nota 1:

gli intervalli e le risoluzioni degli elementi numerici inclusi negli avvisi di wind-shear sono indicati nell’appendice 8.

Nota 2:

la spiegazione delle abbreviazioni è reperibile nel documento 8400 dell’ICAO Procedures for Air Navigation Services — Abbreviations and Codes (PANS-ABC).

Nota 3:

i numeri delle righe nella colonna “Rif.” sono inclusi solo a fini di chiarezza e facilità di consultazione e non fanno parte dell’avviso di wind-shear.

Rif.

Elemento

Contenuto dettagliato

Modelli

1

Indicatore di località dell’aeroporto (M)

Indicatore di località dell’aeroporto

nnnn

2

Identificativo del tipo di messaggio (M)

Tipo di messaggio e numero progressivo

WS WRNG [n]n

3

Ora di emissione e periodo di validità (M)

Data e ora di emissione e, ove applicabile, periodo di validità in UTC

nnnnnn [VALID TL nnnnnn] o

[VALID nnnnnn/nnnnnn]

4

PER LA CANCELLAZIONE DELL’AVVISO DI WIND-SHEAR, VEDERE I DETTAGLI IN CALCE ALLO SCHEMA.

5

Fenomeno (M)

Identificativo del fenomeno e sua posizione

[MOD] o [SEV] WS IN APCH o

[MOD] o [SEV] WS [APCH] RWYnnn o

[MOD] o [SEV] WS IN CLIMB-OUT o

[MOD] o [SEV] WS CLIMB-OUT RWYnnn o

MBST IN APCH o

MBST [APCH] RWYnnn o

MBST IN CLIMB-OUT o

MBST CLIMB-OUT RWYnnn

6

Fenomeno osservato, riportato o previsto (M)

Indica se il fenomeno è osservato o riportato e se ne prevede la persistenza, o se è previsto

REP AT nnnn nnnnnnnn o

OBS [AT nnnn] o

FCST

7

Dettagli del fenomeno (C)

Descrizione del fenomeno che provoca l’emissione dell’avviso di wind-shear

SFC WIND: nnn/nnKT nnnFT –

WIND: nnn/nnKT o

nnKT LOSS nnNM (o nnKM) FNA RWYnn o

nnKT GAIN nnNM (o nnKM) FNA RWYnn

 

O

 

 

8

Cancellazione di avviso di wind-shear

Cancellazione di avviso di wind-shear con riferimento al suo identificativo

CNL WS WRNG [n]n nnnnnn/nnnnnn

»

35)

l’appendice 5 A è sostituita dalla seguente:

« «Appendice 5

Modello per SIGMET e AIRMET

Legenda:

M

=

inserimento obbligatorio;

C

=

inserimento soggetto a condizioni, quando applicabile.

Nota 1:

gli intervalli e le risoluzioni degli elementi numerici inclusi nei SIGMET o AIRMET sono indicati nell’appendice 8.

Nota 2:

le formazioni di ghiaccio severe o moderate (SEV ICE, MOD ICE) e le turbolenze forti o moderate (SEV TURB, MOD TURB) associate a temporali, cumulonembi o cicloni tropicali non dovrebbero essere incluse.

Nota 3:

i numeri delle righe nella colonna “Rif.” sono inclusi solo a fini di chiarezza e facilità di consultazione e non fanno parte del SIGMET o AIRMET.

Rif.

Elemento

Contenuto dettagliato

Modello SIGMET

Modello AIRMET

1

Indicatore di località della FIR/CTA (M)

Indicatore di località ICAO degli enti ATS che servono la FIR o CTA cui si riferisce il SIGMET/AIRMET

nnnn

2

Identificativo (M)

Identificativo del messaggio e numero progressivo del SIGMET o AIRMET

SIGMET nnn

AIRMET [n][n]n

3

Periodo di validità (M)

Gruppi data-ora indicanti il periodo di validità in UTC

VALID nnnnnn/nnnnnn

4

Indicatore di località del MWO (M)

Indicatore di località del MWO che ha dato origine al SIGMET o AIRMET, con trattino di separazione

nnnn–

5

Nuova riga

6

Nome della FIR/CTA (M)

Indicatore di località e nome della FIR/CTA per la quale è emesso il SIGMET/AIRMET

nnnn nnnnnnnnnn FIR

o

UIR

o

FIR/UIR

o nnnn nnnnnnnnnn CTA

nnnn nnnnnnnnnn

FIR[/n]

7

PER LA CANCELLAZIONE DEL SIGMET O AIRMET, VEDERE I DETTAGLI IN CALCE AL MODELLO.

8

Indicatore di status (C)  (9)

Indicatore di prova o esercitazione

TEST o EXER

TEST o EXER

9

Nuova riga

10

Fenomeno (M)

Descrizione del fenomeno che provoca l’emissione del SIGMET/AIRMET

OBSC TS[GR]

EMBD TS[GR]

FRQ TS[GR]

SQL TS[GR]

TC nnnnnnnnnn PSN Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] CB

o

TC NN  (10) PSN Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] CB

SEV TURB

SEV ICE

SEV ICE (FZRA)

SEV MTW

HVY DS

HVY SS

[VA ERUPTION] [MT nnnnnnnnnn]

[PSN Nnn[nn] o Snn[nn] Ennn[nn] o Wnnn[nn]]

VA CLD

RDOACT CLD

SFC WIND nnn/nn[n]KT

SFC VIS [n][n]nnM (nn)

ISOL TS[GR]

OCNL TS[GR]

MT OBSC

BKN CLD

BKN CLD [n]nnn/[ABV][n]nnnnFT

o

BKN CLD SFC/[ABV][n]nnnnFT

o

OVC CLD [n]nnn/[ABV][n]nnnnFT

o

OVC CLD SFC/[ABV][n]nnnnFT

ISOL CB

OCNL CB

FRQ CB

ISOL TCU

OCNL TCU

FRQ TCU

MOD TURB

MOD ICE

MOD MTW

11

Fenomeno osservato o previsto (M)  (11), (12)

Indica se il fenomeno è osservato e se ne prevede la persistenza, o se è previsto

OBS [AT nnnnZ] o

FCST [AT nnnnZ]

12

Posizione (C)  (11), (12), (13)

Posizione (con riferimento a latitudine e longitudine, in gradi e minuti)

Nnn[nn] Wnnn[nn] o

Nnn[nn] Ennn[nn] o

Snn[nn] Wnnn[nn] o

Snn[nn] Ennn[nn]

o

N OF Nnn[nn] o

S OF Nnn[nn] o

N OF Snn[nn] o

S OF Snn[nn] o

[AND]

W OF Wnnn[nn] o

E OF Wnnn[nn] o

W OF Ennn[nn] o

E OF Ennn[nn]

o

N OF Nnn[nn] o N OF Snn[nn] AND S OF Nnn[nn] o S OF Snn[nn]

o

W OF Wnnn[nn] o W OF Ennn[nn] AND E OF Wnnn[nn] o E OF Ennn[nn]

o

N OF LINE o NE OF LINE o E OF LINE o SE OF LINE o S OF LINE o SW OF LINE o W OF LINE o NW OF LINE Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] – Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] [– Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn]] [– Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn]] [AND N OF LINE o NE OF LINE o E OF LINE o SE OF LINE o S OF LINE o SW OF LINE o W OF LINE o NW OF LINE Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] – Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] [– Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn]] [– Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn]]]

o

WI Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] – Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] – Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] – [Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] – Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn]] (14)

o ENTIRE UIR

o ENTIRE FIR

o ENTIRE FIR/UIR

o ENTIRE CTA

o WI nnnKM (o nnnNM) OF TC CENTRE  (15)

o WI nnKM (o nnNM) OF Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn]  (16)

13

Livello (C)

Livello di volo o altitudine

[SFC/]FLnnn o

[SFC/][n]nnnnFT (o [SFC/]nnnnM)

FLnnn/nnn o

TOP FLnnn o

[TOP] ABV FLnnn o (o [TOP] ABV [n]nnnnFT) [[n]nnnn/][n]nnnnFT) o [n]nnnnFT/]FLnnn

o TOP [ABV o BLW] FLnnn  (15)

14

Movimento o movimento previsto (C)  (11), (17), (18)

Movimento o movimento previsto (direzione e velocità) con riferimento a uno dei 16 punti cardinali, o stazionario

MOV N [nnKMH] o MOV NNE [nnKMH] o

MOV NE [nnKMH] o MOV ENE [nnKMH] o

MOV E [nnKMH] o MOV ESE [nnKMH] o

MOV SE [nnKMH] o MOV SSE [nnKMH] o

MOV S [nnKMH] o MOV SSW [nnKMH] o

MOV SW [nnKMH] o MOV WSW [nnKMH] o

MOV W [nnKMH] o MOV WNW [nnKMH] o

MOV NW [nnKMH] o MOV NNW [nnKMH]

(o MOV N [nnKT] o MOV NNE [nnKT] o

MOV NE [nnKT] o MOV ENE [nnKT] o

MOV E [nnKT] o MOV ESE [nnKT] o

MOV SE [nnKT] o MOV SSE [nnKT] o

MOV S [nnKT] o MOV SSW [nnKT] o

MOV SW [nnKT] o MOV WSW [nnKT] o

MOV W [nnKT] o MOV WNW [nnKT] o

MOV NW [nnKT] o MOV NNW [nnKT])

o

STNR

15

Variazioni di intensità (C)  (11)

Variazioni di intensità previste

INTSF o

WKN o

NC

16

Ora prevista (C)  (11), (12), (17)

Indicazione dell’ora prevista del fenomeno

FCST AT nnnnZ

17

Posizione prevista del TC (C)  (15)

Posizione prevista del centro del TC

TC CENTRE PSN Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn]

o

TC CENTRE PSN Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] CB  (19)

18

Posizione prevista (C)  (11), (12), (13), (17)

Posizione prevista del fenomeno alla fine del periodo di validità del SIGMET  (20)

Nnn[nn] Wnnn[nn] o

Nnn[nn] Ennn[nn] o

Snn[nn] Wnnn[nn] o

Snn[nn] Ennn[nn]

o

N OF Nnn[nn] o

S OF Nnn[nn] o

N OF Snn[nn] o

S OF Snn[nn]

[AND]

W OF Wnnn[nn] o

E OF Wnnn[nn] o

W OF Ennn[nn] o

E OF Ennn[nn]

o

N OF Nnn[nn] o N OF Snn[nn] AND S OF Nnn[nn] o S OF Snn[nn]

o

W OF Wnnn[nn] o W OF Ennn[nn] AND E OF Wnnn[nn] o E OF Ennn[nn]

o

N OF LINE o NE OF LINE o E OF LINE o SE OF LINE o S OF LINE o SW OF LINE o W OF LINE o NW OF LINE Nnn[nn] o

Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] – Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] [– Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn]] [AND N OF LINE o NE OF LINE o E OF LINE o SE OF LINE o S OF LINE o SW OF LINE o W OF LINE o NW OF LINE Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] – Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] [– Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn]]]

o

WI Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] – Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] – Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] – Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn]  (14)

o ENTIRE FIR

o ENTIRE UIR

o ENTIRE FIR/UIR

o ENTIRE CTA

o NO VA EXP  (21)

o

WI nnKM (o nnNM) OF Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn]  (16)

o

WI nnnKM (nnnNM) OF TC CENTRE  (15)

19

Ripetizione di elementi (C)  (22)

Ripetizione di elementi inclusi in un SIGMET per nube di cenere vulcanica o ciclone tropicale

[AND]  (22)

20

Nuova riga in caso di ripetizione di elementi

 

O

21

Cancellazione del SIGMET/AIRMET (C)

Cancellazione del SIGMET/AIRMET con riferimento al suo identificativo

CNL SIGMET nnn nnnnnn/nnnnnn

o

CNL SIGMET nnn nnnnnn/nnnnnn [VA MOV TO nnnn FIR] (21)

CNL AIRMET [n][n]n nnnnnn/nnnnnn”

36)

l’appendice 5 B è soppressa;

37)

l’appendice 6 è sostituita dalla seguente:

« A ppendice 6

Modello per avvisi per cenere vulcanica

Legenda:

M

=

inserimento obbligatorio;

O

=

inserimento opzionale;

C

=

inserimento soggetto a condizioni, da includere ogniqualvolta possibile.

Nota 1:

gli intervalli e le risoluzioni degli elementi numerici inclusi negli avvisi per cenere vulcanica sono indicati nell’appendice 8.

Nota 2:

la spiegazione delle abbreviazioni è reperibile nel documento 8400 dell’ICAO Procedures for Air Navigation Services — Abbreviations and Codes (PANS-ABC).

Nota 3:

è obbligatorio l’inserimento dei “due punti” dopo l’intestazione di ciascun elemento.

Nota 4:

i numeri delle righe nella colonna “Rif.” sono inclusi solo a fini di chiarezza e facilità di consultazione e non fanno parte dell’avviso per cenere vulcanica.

Rif.

Elemento

Contenuto dettagliato

Modelli

1

Identificativo del tipo di messaggio (M)

Tipo di messaggio

VA ADVISORY

2

Nuova riga

3

Indicatore di status (C)  (23)

Indicatore di prova o esercitazione

STATUS:

TEST o EXER

4

Nuova riga

5

Ora di emissione (M)

Anno, mese, giorno, ora in UTC

DTG:

nnnnnnnn/nnnnZ

6

Nuova riga

7

Nome del VAAC (M)

Nome del VAAC

VAAC:

nnnnnnnnnnnn

8

Nuova riga

9

Nome del vulcano (M)

Nome e numero IAVCEI (Associazione internazionale di vulcanologia e chimica dell’interno della Terra) del vulcano

VOLCANO:

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn [nnnnnn]

o UNKNOWN

o UNNAMED

10

Nuova riga

11

Posizione del vulcano (M)

Posizione del vulcano in gradi e minuti

PSN:

Nnnnn o Snnnn Wnnnnn o Ennnnn

o UNKNOWN

12

Nuova riga

13

Stato o regione (M)

Stato, o regione se la cenere non è riportata su uno Stato

AREA:

nnnnnnnnnnnnnnnn o UNKNOWN

14

Nuova riga

15

Altitudine della sommità (M)

Altitudine della sommità in m (o ft)

SUMMIT ELEV:

nnnnM (o nnnnnFT)

o SFC

o UNKNOWN

16

Nuova riga

17

Numero avviso (M)

Numero avviso: anno per esteso e numero del messaggio (sequenza distinta per ogni vulcano)

ADVISORY NR:

nnnn/nnnn

18

Nuova riga

19

Fonte delle informazioni (M)

Fonti delle informazioni (testo libero)

INFO SOURCE:

Testo libero (fino a 32 caratteri)

20

Nuova riga

21

Codice colore (O)

Codice colore aviazione

AVIATION COLOUR CODE:

RED o ORANGE o YELLOW o GREEN o UNKNOWN o NOT GIVEN o NIL

22

Nuova riga

23

Dettagli dell’eruzione (M)  (24)

Dettagli dell’eruzione (comprese data e ora delle eruzioni)

ERUPTION DETAILS:

Testo libero (fino a 64 caratteri)

o UNKNOWN

24

Nuova riga

25

Ora di osservazione (o stima) delle nubi di cenere vulcanica (M)

Data e ora (UTC) di osservazione (o stima) delle nubi di cenere vulcanica

OBS (o EST) VA DTG:

nn/nnnnZ

26

Nuova riga

27

Nubi di cenere vulcanica osservate o stimate (M)

Estensione orizzontale (in gradi e minuti) e verticale al momento dell’osservazione delle nubi di cenere vulcanica osservate o stimate o, se non è nota la base, sommità delle nubi di cenere vulcanica osservate o stimate;

movimento delle nubi di cenere vulcanica osservate o stimate

OBS VA CLD o EST VA CLD:

TOP FLnnn o SFC/FLnnn o FLnnn/nnn [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)] Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] – Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn][– Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] – Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] – Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn]]

MOV N nnKMH (o KT) o

MOV NE nnKMH (o KT) o

MOV E nnKMH (o KT) o

MOV SE nnKMH (o KT) o

MOV S nnKMH (o KT) o

MOV SW nnKMH (o KT) o

MOV W nnKMH (o KT) o

MOV NW nnKMH (o KT)

o

VA NOT IDENTIFIABLE FM SATELLITE DATA

WIND FLnnn/nnn nnn/nn[n]KT  (25) o WIND FLnnn/nnn VRBnnKT o WIND SFC/FLnnn nnn/nn[n]KT o WIND SFC/FLnnn VRBnnKT

28

Nuova riga

29

Previsione di altezza e posizione delle nubi di cenere vulcanica (+ 6 HR) (M)

Data e ora (in UTC) (6 ore a partire dall’“Ora di osservazione (o stima) delle nubi di cenere vulcanica” di cui alla voce 12)

Previsione di altezza e posizione (in gradi e minuti) per ciascun ammasso di nubi di cenere vulcanica per tale orario fisso di validità

FCST VA CLD +6 HR:

nn/nnnnZ

SFC o FLnnn/[FL]nnn [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)]Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] – Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn][– Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] – Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] – Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn]]  (26), (27)

o NO VA EXP

o NOT AVBL

o NOT PROVIDED

30

Nuova riga

31

Previsione di altezza e posizione delle nubi di cenere vulcanica (+ 12 HR) (M)

Data e ora (in UTC) (12 ore a partire dall’“Ora di osservazione (o stima) delle nubi di cenere vulcanica” di cui alla voce 12)

Previsione di altezza e posizione (in gradi e minuti) per ciascun ammasso di nubi di cenere vulcanica per tale orario fisso di validità

FCST VA CLD +12 HR:

nn/nnnnZ

SFC o FLnnn/[FL]nnn [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)] Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] – Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn][– Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] oEnnn[nn] – Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] – Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn]]  (26), (27)

o NO VA EXP

o NOT AVBL

o NOT PROVIDED

32

Nuova riga

33

Previsione di altezza e posizione delle nubi di cenere vulcanica

(+ 18 HR) (M)

Data e ora (in UTC) (18 ore a partire dall’“Ora di osservazione (o stima) delle nubi di cenere vulcanica” di cui alla voce 12)

Previsione di altezza e posizione (in gradi e minuti) per ciascun ammasso di nubi di cenere vulcanica per tale orario fisso di validità

FCST VA CLD +18 HR:

nn/nnnnZ

SFC o FLnnn/[FL]nnn [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)] Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] – Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn][– Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] – Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] – Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn]  (26), (27)

o NO VA EXP

o NOT AVBL

o NOT PROVIDED

34

Nuova riga

35

Note (M)  (24)

Note, secondo necessità

RMK:

Testo libero (fino a 256 caratteri)

o NIL

36

Nuova riga

37

Prossimo avviso (M)

Anno, mese, giorno, ora in UTC

NXT ADVISORY:

nnnnnnnn/nnnnZ

o NO LATER THAN nnnnnnnn/nnnnZ

o NO FURTHER ADVISORIES

o WILL BE ISSUED BY nnnnnnnn/nnnnZ

38)

l’appendice 7 è sostituita dalla seguente:

« A ppendice 7

Modello per avvisi per cicloni tropicali

Legenda:

M

=

inserimento obbligatorio;

C

=

inserimento soggetto a condizioni, da includere ogniqualvolta possibile;

O

=

inserimento opzionale;

=

=

il testo che segue il doppio trattino va riportato nella riga successiva.

Nota 1:

gli intervalli e le risoluzioni degli elementi numerici inclusi negli avvisi per cicloni tropicali sono indicati nell’appendice 8.

Nota 2:

la spiegazione delle abbreviazioni è reperibile nel documento 8400 dell’ICAO Procedures for Air Navigation Services — Abbreviations and Codes (PANS-ABC).

Nota 3:

è obbligatorio l’inserimento dei “due punti” dopo l’intestazione di ciascun elemento.

Nota 4:

i numeri delle righe nella colonna “Rif.” sono inclusi solo a fini di chiarezza e facilità di consultazione e non fanno parte dell’avviso per cicloni tropicali.

Rif.

Elemento

Contenuto dettagliato

Modelli

1

Identificativo del tipo di messaggio (M)

Tipo di messaggio

TC ADVISORY

 

2

Nuova riga

3

Indicatore di status (C)  (28)

Indicatore di prova o esercitazione

STATUS:

TEST o EXER

4

Nuova riga

5

Ora di emissione (M)

Anno, mese, giorno e ora di emissione in UTC

DTG:

nnnnnnnn/nnnnZ

6

Nuova riga

7

Nome del TCAC (M)

Nome del TCAC

(indicatore di località o nome per esteso)

TCAC:

nnnn o nnnnnnnnnn

8

Nuova riga

9

Nome del ciclone tropicale (M)

Nome del ciclone tropicale o “NN” per cicloni tropicali senza nome

TC:

nnnnnnnnnnnn o NN

10

Nuova riga

11

Numero avviso (M)

Avviso: anno per esteso e numero del messaggio (sequenza distinta per ogni ciclone tropicale)

ADVISORY NR:

nnnn/[n][n][n]n

12

Nuova riga

13

Posizione osservata del centro (M)

Data e ora (in UTC) e posizione del centro del ciclone tropicale (in gradi e minuti)

OBS PSN:

nn/nnnnZ Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn]

14

Nuova riga

15

Cumulonembo (CB) osservato (O)  (29)

Posizione del CB (riferita a latitudine e longitudine - in gradi e minuti) e estensione verticale (livello di volo)

CB:

WI nnnKM (o nnnNM) OF TC CENTRE

o

WI  (30) Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] –

Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] –

Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] –

[Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] –

Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn]]

TOP [ABV o BLW] FLnnn

NIL

16

Nuova riga

17

Direzione e velocità di movimento (M)

Direzione e velocità di movimento indicate rispettivamente con uno dei 16 punti cardinali e in km/h (o kt) o stazionario (< 2 km/h (1 kt)]

MOV:

N nnKMH (o KT) o

NNE nnKMH (o KT) o

NE nnKMH (o KT) o

ENE nnKMH (o KT) o

E nnKMH (o KT) o

ESE nnKMH (o KT) o

SE nnKMH (o KT) o

SSE nnKMH (o KT) o

S nnKMH (o KT) o

SSW nnKMH (o KT) o

SW nnKMH (o KT) o

WSW nnKMH (o KT) o

W nnKMH (o KT) o

WNW nnKMH (o KT) o

NW nnKMH (o KT) o

NNW nnKMH (o KT) o

STNR

18

Nuova riga

19

Variazioni di intensità (M)

Variazioni del vento al suolo massimo al momento dell’osservazione

INTST CHANGE:

INTSF o WKN o NC

20

Nuova riga

21

Pressione centrale (M)

Pressione centrale (in hPa)

C:

nnnHPA

22

Nuova riga

23

Vento al suolo massimo (M)

Vento al suolo massimo in prossimità del centro (media del vento al suolo su 10 minuti, in kt)

MAX WIND:

nn[n]KT

24

Nuova riga

25

Previsione della posizione del centro

(+ 6 HR) (M)

Data e ora (in UTC) (6 ore a partire dal “DTG” di cui alla voce 5)

Posizione prevista (in gradi e minuti) del centro del ciclone tropicale

FCST PSN +6 HR:

nn/nnnnZ Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn]

26

Nuova riga

27

Previsione del vento al suolo massimo (+ 6 HR) (M)

Previsione del vento al suolo massimo (6 ore dopo il “DTG” di cui alla voce 5)

FCST MAX WIND +6 HR:

nn[n]KT

28

Nuova riga

29

Previsione della posizione del centro

(+ 12 HR) (M)

Data e ora (in UTC) (12 ore a partire dal “DTG” di cui alla voce 5)

Posizione prevista (in gradi e minuti) del centro del ciclone tropicale

FCST PSN +12 HR:

nn/nnnnZ Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn]

30

Nuova riga

31

Previsione del vento al suolo massimo (+ 12 HR) (M)

Previsione del vento al suolo massimo (12 ore dopo il “DTG” di cui alla voce 5)

FCST MAX WIND +12 HR:

nn[n]KT

32

Nuova riga

33

Previsione della posizione del centro

(+ 18 HR) (M)

Data e ora (in UTC) (18 ore a partire dal “DTG” di cui alla voce 5)

Posizione prevista (in gradi e minuti) del centro del ciclone tropicale

FCST PSN +18 HR:

nn/nnnnZ Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn]

34

Nuova riga

35

Previsione del vento al suolo massimo (+ 18 HR) (M)

Previsione del vento al suolo massimo (18 ore dopo il “DTG” di cui alla voce 5)

FCST MAX WIND +18 HR:

nn[n]KT

36

Nuova riga

37

Previsione della posizione del centro

(+ 24 HR) (M)

Data e ora (in UTC) (24 ore a partire dal “DTG” di cui alla voce 5)

Posizione prevista (in gradi e minuti) del centro del ciclone tropicale

FCST PSN +24 HR:

nn/nnnnZ Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn]

38

Nuova riga

39

Previsione del vento al suolo massimo (+ 24 HR) (M)

Previsione del vento al suolo massimo (24 ore dopo il “DTG” di cui alla voce 5)

FCST MAX WIND +24 HR:

nn[n]KT

40

Nuova riga

41

Note (M)

Note, secondo necessità

RMK:

Testo libero (fino a 256 caratteri)

o NIL

42

Nuova riga

43

Ora prevista di emissione del prossimo avviso (M)

Anno, mese, giorno e ora (UTC) in cui è prevista l’emissione del prossimo avviso

NXT MSG:

[BFR] nnnnnnnn/nnnnZ

o NO MSG EXP

39)

l’appendice 8 è sostituita dalla seguente:

« «Appendice 8

Intervalli e risoluzioni degli elementi numerici inclusi negli avvisi per cenere vulcanica, negli avvisi per cicloni tropicali, nei messaggi SIGMET/AIRMET e negli avvisi di aeroporto e di wind-shear

Nota:

i numeri delle righe nella colonna “Rif.” sono inclusi solo a fini di chiarezza e facilità di consultazione e non fanno parte del modello.

Rif.

Elementi

Intervallo

Risoluzione

1

Altitudine della sommità:

FT

000-27 000

1

 

 

M

000-8 100

1

2

Numero avviso:

per VA (indice)  (31)

000–2 000

1

 

 

per TC (indice)  (31)

00-99

1

3

Vento al suolo massimo:

KT

00-99

1

4

Pressione centrale:

hPa

850-1 050

1

5

Intensità del vento al suolo:

KT

30-99

1

6

Visibilità al suolo:

M

0000-0750

50

 

 

M

0800-5 000

100

7

Nubi: altezza della base:

FT

000-1 000

100

8

Nubi: altezza della sommità:

FT

000-9 900

100

 

 

FT

10 000 -60 000

1 000

9

Latitudini:

° (gradi)

00-90

1

 

 

(minuti)

00-60

1

10

Longitudini:

° (gradi)

000-180

1

 

 

(minuti)

00-60

1

11

Livelli di volo:

 

000-650

10

12

Movimento:

KMH

0-300

10

 

 

KT

0-150

»

(1)  Quando un elemento meteorologico è temporaneamente indisponibile, o il suo valore è considerato temporaneamente errato, esso è sostituito da una barra (“/”) per ciascuna cifra dell’abbreviazione del messaggio di testo e indicato come non disponibile per garantire una traduzione affidabile in altri formati codificati.

(2)  Da includere in caso di visibilità o di portata visuale di pista < 1 500 m per un numero massimo di quattro piste.

(3)   “Heavy” (forte) è usato per indicare un “tornado” o una “tromba marina”; “moderate” (moderato; nessun qualificatore) per indicare una “nube a imbuto che non raggiunge il suolo”.

(4)  Solo per i riporti automatizzati.

(5)  In caso di riporti automatizzati, le barre (“///”) possono sostituire il pertinente tipo di nube, a seconda dei casi, in funzione della capacità del sistema di osservazione automatica. Le barre possono inoltre sostituire la copertura nuvolosa in ottavi e/o l’altezza delle nubi degli strati di CB o TCU riportati.

(6)  Da includere ogni qualvolta possibile. Nessun qualificatore per intensità moderata.

(7)  Fino a quattro strati di nubi.

(8)  Composto da un massimo di quattro temperature (due temperature massime e due temperature minime).

(9)  Utilizzato solo in caso di emissione di SIGMET/AIRMET per indicare che si sta effettuando una prova o un’esercitazione. Quando è inclusa la parola “TEST” o l’abbreviazione “EXER”, il messaggio può contenere informazioni che non dovrebbero essere utilizzate a livello operativo o, altrimenti, terminerà immediatamente dopo la parola “TEST”.

(10)  Utilizzato per cicloni tropicali senza nome.

(11)  In caso di nubi di cenere vulcanica che coprono più di un’area all’interno della FIR, questi elementi possono essere ripetuti, secondo necessità. Ogni posizione e posizione prevista deve essere preceduta da un’ora osservata o prevista.

(12)  In caso di cumulonembi associati a un ciclone tropicale che coprono più di un’area all’interno della FIR, questi elementi possono essere ripetuti, secondo necessità. Ogni posizione e posizione prevista deve essere preceduta da un’ora osservata o prevista.

(13)  Per SIGMET riferiti a nubi radioattive, utilizzare solo “interno” (within, WI) per gli elementi “posizione” e “posizione prevista”.

(14)  Il numero di coordinate deve essere ridotto al minimo e, di norma, non dovrebbe essere maggiore di sette.

(15)  Solo per SIGMET riferiti a cicloni tropicali.

(16)  Solo per SIGMET riferiti a nubi radioattive. Occorre applicare un raggio non superiore a 30 chilometri (o 16 miglia nautiche) dalla sorgente e un’estensione verticale dalla superficie (SFC) fino al limite superiore della regione informazioni volo/regione informazioni volo superiore (FIR/UIR) o dell’area di controllo (CTA).

(17)  Gli elementi “ora prevista” e “posizione prevista” non devono essere utilizzati in combinazione con l’elemento “movimento o movimento previsto”.

(18)  Per SIGMET riferiti a nubi radioattive, utilizzare solo “stazionario” (STNR) per l’elemento “movimento o movimento previsto”.

(19)  Occorre utilizzare il termine “CB” quando è inclusa la posizione prevista del cumulonembo.

(20)  La posizione prevista per i cumulonembi (CB) collegati ai cicloni tropicali si riferisce all’ora prevista della posizione centrale del ciclone tropicale e non alla fine del periodo di validità del SIGMET.

(21)  Solo per SIGMET riferiti a cenere vulcanica.

(22)  Da utilizzare per più di una nube di cenere vulcanica o cumulonembo associati a un ciclone tropicale che interessano simultaneamente la FIR in questione.

(23)  Utilizzato solo se il messaggio è emesso per indicare che si sta effettuando una prova o un’esercitazione. Quando è inclusa la parola “TEST” o l’abbreviazione “EXER”, il messaggio può contenere informazioni che non dovrebbero essere utilizzate a livello operativo o, altrimenti, terminerà immediatamente dopo la parola “TEST”.

(24)  Occorre utilizzare il termine “resuspended” (risospeso) per i depositi di ceneri vulcaniche sollevati dal vento.

(25)  Se è stata riportata una nube di cenere vulcanica (ad esempio AIREP) non identificabile dai dati satellitari.

(26)  Una retta tra due punti tracciata su una mappa nella proiezione di Mercatore o una retta tra due punti che incrocia le linee di longitudine a un angolo costante.

(27)  Fino a quattro strati selezionati.

(28)  Utilizzato solo se il messaggio è emesso per indicare che si sta effettuando una prova o un’esercitazione. Quando è inclusa la parola “TEST” o l’abbreviazione “EXER”, il messaggio può contenere informazioni che non dovrebbero essere utilizzate a livello operativo o, altrimenti, terminerà immediatamente dopo la parola “TEST”.

(29)  In caso di cumulonembi associati a un ciclone tropicale che coprono più di un’area all’interno dell’ambito di competenza, questo elemento può essere ripetuto, secondo necessità.

(30)  Il numero di coordinate dovrebbe essere ridotto al minimo e, di norma, non dovrebbe essere maggiore di sette.

(31)  Adimensionale.;


ALLEGATO V

L’appendice 3 dell’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 è sostituita dalla seguente:

« A ppendice 3

FORMATO SNOWTAM

Image 1

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEGLI SNOWTAM NEL FORMATO PREVISTO

1.   Aspetti generali

a)

Per le segnalazioni riguardanti più di una pista, ripetere gli elementi da B a H (sezione per il calcolo delle prestazioni del velivolo).

b)

Le lettere utilizzate per indicare gli elementi sono usate esclusivamente a fini di riferimento e non devono essere inserite nei messaggi. Le lettere M (obbligatorio), C (condizionale) e O (facoltativo) indicano l’uso e le informazioni e devono essere inserite come illustrato di seguito.

c)

Devono essere utilizzate le unità metriche e l’unità di misura non deve essere indicata.

d)

La validità massima degli SNOWTAM è di 8 ore. Deve essere emesso un nuovo SNOWTAM ogni volta che è ricevuto un nuovo rapporto sulle condizioni della pista.

e)

Uno SNOWTAM annulla lo SNOWTAM precedente.

f)

Per facilitare il trattamento automatico dei messaggi SNOWTAM nelle banche dati informatiche, viene utilizzata l’intestazione abbreviata “TTAAiiii CCCC MMYYGGgg (BBB)”. Il significato di tale codice è il seguente:

TT

=

designatore dati dello SNOWTAM = SW;

AA

=

designatore geografico dello Stato membro, ad esempio LF = Francia;

iiii

=

numero di serie dello SNOWTAM costituito da un gruppo di quattro cifre;

CCCC

=

indicatore di località di quattro lettere dell’aeroporto al quale si riferisce lo SNOWTAM;

MMYYGGgg

=

data/ora di osservazione/misurazione, in cui:

MM

=

mese, ad esempio gennaio = 01, dicembre = 12;

YY

=

giorno del mese;

GGgg

=

indicazione oraria in ore (GG) e minuti (gg) UTC;

(BBB)

=

gruppo facoltativo riservato a:

rettifica, in caso di errore, di un messaggio SNOWTAM precedentemente diffuso con lo stesso numero di serie = COR.

Le parentesi (BBB) devono essere usate per indicare che questo gruppo è facoltativo.

Quando le segnalazioni riguardanti più di una pista e singole date/ore di osservazione/valutazione sono indicate con l’elemento B ripetuto, nell’intestazione abbreviata (MMAAGGgg) deve essere inserita l’ultima data/ora di osservazione/valutazione.

g)

Nei messaggi in formato SNOWTAM, fra la scritta “SNOWTAM” e il numero di serie di quattro cifre dello SNOWTAM deve esservi uno spazio di separazione. Esempio: SNOWTAM 0124.

h)

A fini di leggibilità del messaggio SNOWTAM, deve essere inserito un a capo dopo il numero di serie dello SNOWTAM, dopo l’elemento A e dopo la sezione per il calcolo delle prestazioni del velivolo.

i)

Quando le segnalazioni riguardano più di una pista, le informazioni contenute nella sezione per il calcolo delle prestazioni del velivolo sono ripetute a partire dalla data e dall’ora della valutazione per ogni pista e inserite prima delle informazioni della sezione riguardante la consapevolezza situazionale.

j)

Informazioni obbligatorie:

1)

INDICATORE DI LOCALITÀ DELL’AEROPORTO;

2)

DATA E ORA DELLA VALUTAZIONE;

3)

NUMERO DI DESIGNATORE PISTA INFERIORE;

4)

CODICE DELLE CONDIZIONI DELLA PISTA PER OGNI TERZO DI PISTA;

5)

DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI PER OGNI TERZO DI PISTA (quando è indicato il codice delle condizioni della pista (RWYCC) 1–5)

2.   Sezione per il calcolo delle prestazioni del velivolo

Elemento A

Indicatore di località dell’aeroporto (di quattro lettere).

Elemento B

Data e ora della valutazione (gruppo data/ora di otto cifre indicante l’orario di osservazione in termini di mese, giorno, ore e minuti in UTC).

Elemento C

Numero di designatore pista inferiore (nn[L] o nn[C] o nn[R]).

Per ogni pista deve essere inserito un solo designatore, corrispondente sempre al numero inferiore.

Elemento D

Codice delle condizioni della pista per ogni terzo di pista. Per ogni terzo di pista è inserita una sola cifra (0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6). Le cifre sono separate da una barra (n/n/n).

Elemento E

Percentuale di copertura per ogni terzo di pista. Se indicata, inserire per ogni terzo di pista il valore corretto fra 25, 50, 75 o 100. Le cifre sono separate da una barra ([n]nn/[n]nn/[n]nn).

Questa informazione deve essere fornita soltanto quando le condizioni per ogni terzo di pista (elemento D) sono state segnalate come diverse da 6 e vi è una descrizione delle condizioni per ogni terzo di pista (elemento G) con indicazione diversa da “DRY”.

Quando le condizioni non sono segnalate occorre inserire “NR” per il terzo o i terzi di pista corrispondenti.

Elemento F

Spessore di contaminante sparso per ogni terzo di pista. Se indicato, inserirlo in millimetri per ogni terzo di pista. Le cifre sono separate da una barra (nn/nn/nn o nnn/nnn/nnn).

Questa informazione deve essere fornita unicamente per i seguenti tipi di contaminanti:

standing water (acqua stagnante), valori da segnalare 04, quindi valore valutato. Variazioni significative: 3 mm;

slush (neve mista ad acqua), valori da segnalare 03, quindi valore valutato. Variazioni significative: 3 mm;

wet snow (neve bagnata), valori da segnalare 03, quindi valore valutato. Variazioni significative: 5 mm;

dry snow (neve secca), valori da segnalare 03, quindi valore valutato. Variazioni significative: 20 mm.

Quando le condizioni non sono segnalate occorre inserire “NR” per il terzo o i terzi di pista corrispondenti.

Elemento G

Descrizione delle condizioni di ogni terzo di pista. Per ogni terzo di pista devono essere inserite le condizioni secondo l’elenco che segue, separate da una barra.

COMPACTED SNOW (NEVE COMPATTA)

DRY SNOW (NEVE SECCA)

DRY SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW (NEVE SECCA SOPRA NEVE COMPATTA)

DRY SNOW ON TOP OF ICE (NEVE SECCA SOPRA GHIACCIO)

FROST (GELO)

ICE (GHIACCIO)

SLIPPERY WET (SCIVOLOSA E BAGNATA)

SLUSH (NEVE MISTA AD ACQUA)

SPECIALLY PREPARED WINTER RUNWAY (PISTA INVERNALE APPOSITAMENTE PREPARATA)

STANDING WATER (ACQUE STAGNANTI)

WATER ON TOP OF COMPACTED SNOW (ACQUA SOPRA NEVE COMPATTA)

WET (BAGNATA)

WET ICE (GHIACCIO BAGNATO)

WET SNOW (NEVE BAGNATA)

WET SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW (NEVE BAGNATA SOPRA NEVE COMPATTA)

WET SNOW ON TOP OF ICE (NEVE BAGNATA SOPRA GHIACCIO)

DRY (ASCIUTTA) (segnalazione soltanto in caso di assenza di contaminanti)

Quando le condizioni non sono segnalate occorre inserire “NR” per il terzo o i terzi di pista corrispondenti.

Elemento H

Larghezza della pista cui si applicano i codici delle condizioni della pista. Deve essere inserita la larghezza, in metri, quando inferiore alla larghezza pubblicata della pista.

3.   Sezione riguardante la consapevolezza situazionale

Gli elementi della sezione riguardante la consapevolezza situazionale devono terminare con un punto.

Gli elementi della sezione riguardante la consapevolezza situazionale per i quali non sono presenti informazioni o non sono soddisfatte le condizioni per la pubblicazione devono essere esclusi completamente.

Elemento I

Lunghezza ridotta della pista. Occorre inserire il designatore applicabile della pista e la lunghezza disponibile in metri (ad esempio RWY nn [L] o nn [C] o nn [R] REDUCED TO [n]nnn).

Questa informazione è subordinata alla pubblicazione di un NOTAM con una nuova serie di distanze dichiarate.

Elemento J

Scaccianeve sulla pista. Quando è segnalato il fenomeno dello scaccianeve, è necessario inserire, con uno spazio, “DRIFTING SNOW” (RWY nn o RWY nn[L] o nn[C] o nn[R] DRIFTING SNOW).

Elemento K

Sabbia sparsa sulla pista. Quando è segnalata la presenza di sabbia sparsa sulla pista, è necessario inserire il designatore inferiore della pista e, con uno spazio, “LOOSE SAND” (RWY nn o RWY nn[L] o nn[C] o nn[R] LOOSE SAND).

Elemento L

Trattamento chimico sulla pista. Quando è segnalata l’effettuazione di un trattamento chimico, è necessario inserire il designatore inferiore della pista e, con uno spazio, “CHEMICALLY TREATED” (RWY nn o RWY nn[L] o nn [C] o nn[R] CHEMICALLY TREATED).

Elemento M

Cumuli di neve sulla pista. Quando è segnalata la presenza di cumuli di neve sulla pista, è necessario inserire il designatore inferiore della pista e, con uno spazio, “SNOWBANK”, quindi, con uno spazio, “L” (sinistra), “R” (destra) o “LR” (entrambi i lati), seguito dalla distanza in metri dall’asse centrale separata da uno spazio (“FM CL”) (RWY nn o RWY nn[L] o nn[C] o nn[R] SNOWBANK Lnn o Rnn o LRnn FM CL).

Elemento N

Cumuli di neve su una via di rullaggio. In caso di presenza di cumuli di neve sulle vie di rullaggio, è necessario inserire i designatori delle vie di rullaggio con uno spazio “SNOWBANKS” (TWY [nn]n o TWYS [nn]n/[nn]n/[nn]n… o ALL TWYS SNOWBANKS).

Elemento O

Cumuli di neve nelle adiacenze della pista. Quando è segnalata la presenza di cumuli di neve che entrano nel profilo in altezza del piano sgombero neve dell’aeroporto, è necessario inserire il designatore inferiore della pista e “ADJ SNOWBANKS” (RWY nn o RWY nn[L] o nn[C] o nn[R] ADJ SNOWBANKS).

Elemento P

Condizioni della via di rullaggio. In caso di vie di rullaggio segnalate come sdrucciolevoli o in cattive condizioni, è necessario inserire il designatore della via di rullaggio seguito da uno spazio e da “POOR” (TWY [n o nn] POOR o TWYS [n o nn]/[n o nn]/[n o nn] POOR… o ALL TWYS POOR).

Elemento R

Condizioni del piazzale. In caso di piazzali segnalati come sdrucciolevoli o in cattive condizioni, è necessario inserire il designatore del piazzale seguito da uno spazio e da “POOR” (APRON [nnnn] POOR o APRONS [nnnn]/[nnnn]/[nnnn] POOR o ALL APRONS POOR).

Elemento S

(NR) Non segnalato.

Elemento T

Note in linguaggio chiaro.

»

DECISIONI

12.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/53


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1339 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2021

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/2048 per quanto riguarda la norma armonizzata per i siti web e le applicazioni mobili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i contenuti dei siti web e delle applicazioni mobili che rispettano le norme armonizzate, o parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presumono conformi alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4 di tale direttiva che sono contemplate da tali norme o da loro parti.

(2)

Sulla base della decisione di esecuzione C(2017) 2585,CEN, Cenelec ed ETSI hanno modificato la norma armonizzata EN301 549 v2.1.2 (2018-08), i cui riferimenti figurano nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2018/2048 della Commissione (3). Di conseguenza è stata adottata la norma europea armonizzata modificativa EN301 549 v3.2.1 (2021-03).La norma europea armonizzata EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) stabilisce, tra l'altro, prescrizioni tecniche relative all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili e illustra il collegamento tra le pertinenti disposizioni della norma e le prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102.

(3)

La norma armonizzata EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) aggiorna, tra l'altro, i collegamenti di cui alle tabelle A.1 e A.2 figuranti nell'allegato A che conferiscono la presunzione di conformità alla direttiva (UE) 2016/2102. La norma contiene inoltre, nell'allegato E, linee guida relative al suo uso e nell'allegato E fornisce ulteriori informazioni sulle modifiche apportate.

(4)

La Commissione, in collaborazione con CEN, Cenelec ed ETSI, ha valutato se le pertinenti disposizioni della norma europea armonizzata EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) presentata da tali organizzazioni fossero conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2017) 2585.

(5)

Dalla valutazione è risultato che le pertinenti disposizioni della norma europea armonizzata EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) soddisfano le prescrizioni cui intendono riferirsi di cui all'allegato II della decisione di esecuzione C(2017) 2585. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(6)

Di conseguenza, i riferimenti alla norma armonizzata EN 301 549 v2.1.2 (2018-08) devono essere ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché tale norma è stata modificata dalla norma europea armonizzata EN 301 549 v3.2.1 (2021-03).

(7)

Al fine di concedere tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione della norma armonizzata EN 301 549 v3.2.1 (2021-03), è necessario rinviare l'applicazione del ritiro della norma armonizzata EN 301 549 v2.1.2 (2018-08).

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/2048.

(9)

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2018/2048 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il punto 1 dell'allegato si applica a decorrere dal 12 febbraio 2022.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(2)  Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/2048 della Commissione, del 20 dicembre 2018, relativa alla norma armonizzata per i siti web e le applicazioni mobili elaborata a sostegno della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del 21.12.2018, pag. 84).


ALLEGATO

La tabella che figura nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2018/2048 è così modificata:

1)

la riga 1 è soppressa;

2)

è inserita la seguente riga 2:

N.°

Riferimento della norma

«2.

EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)

Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi ICT».


Rettifiche

12.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/56


Rettifica della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 130 del 17 maggio 2019 )

Pagina 120, articolo 17, paragrafo 7, primo comma:

anziché:

«7.   La cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti deve impedire la disponibilità delle opere o di altri materiali caricati dagli utenti, che non violino il diritto d'autore o i diritti connessi, anche nei casi in cui tali opere o altri materiali siano oggetto di un'eccezione o limitazione.»

leggasi:

«7.   La cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti non deve impedire la disponibilità delle opere o di altri materiali caricati dagli utenti, che non violino il diritto d'autore o i diritti connessi, anche nei casi in cui tali opere o altri materiali siano oggetto di un'eccezione o limitazione.».


12.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/57


Rettifica della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che stabilisce il regime generale delle accise

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58 del 27 febbraio 2020 )

Pagina 12, articolo 3, punto 13:

anziché:

«13)

“destinatario certificato” una persona fisica o giuridica registrata presso le autorità competenti dello Stato membro di spedizione al fine di ricevere, nell’esercizio della sua attività, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso il territorio di un altro Stato membro;»

leggasi:

«13)

“destinatario certificato” una persona fisica o giuridica registrata presso le autorità competenti dello Stato membro di destinazione al fine di ricevere, nell’esercizio della sua attività, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso il territorio di un altro Stato membro;».