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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 277 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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2.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 277/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1253 DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2021
che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/565 per quanto riguarda l’integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità in taluni requisiti organizzativi e condizioni di esercizio delle attività delle imprese di investimento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 12, l’articolo 24, paragrafo 13, e l’articolo 25, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
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(1) |
La transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, più sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, è fondamentale per garantire la competitività a lungo termine dell’economia dell’Unione. Nel 2016 l’Unione ha concluso l’accordo di Parigi (2). L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo di Parigi fissa l’obiettivo del rafforzamento della risposta ai cambiamenti climatici, tra l’altro rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici. |
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(2) |
Raccogliendo tale sfida, la Commissione ha presentato il Green Deal europeo (3) nel dicembre 2019. Il Green Deal è una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l’Unione in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che a partire dal 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse. Per raggiungere tale obiettivo occorre inviare agli investitori chiari segnali che li inducano ad evitare gli investimenti in attivi non recuperabili e a raccogliere finanziamenti sostenibili. |
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(3) |
A marzo 2018 la Commissione ha pubblicato il Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile (4), nel quale definisce un’ambiziosa strategia globale sulla finanza sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel piano d’azione è riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili per consentire una crescita sostenibile e inclusiva. La valutazione d’impatto alla base delle successive iniziative legislative, pubblicata nel maggio 2018 (5), ha evidenziato la necessità di chiarire che le imprese di investimento debbono tenere conto dei fattori di sostenibilità in sede di assolvimento dei loro doveri nei confronti dei clienti e potenziali clienti. Le imprese di investimento dovrebbero pertanto considerare non solo tutti i pertinenti rischi finanziari su base continuativa, ma anche tutti i pertinenti rischi di sostenibilità di cui al regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) che, laddove si verifichino, potrebbero causare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore di un investimento. Il regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione (7) non fa esplicito riferimento ai rischi di sostenibilità. Per tale motivo e per garantire che le procedure interne e le modalità organizzative siano attuate correttamente e rispettate, è necessario chiarire che i processi, i sistemi e i controlli interni delle imprese di investimento dovrebbero riflettere i rischi di sostenibilità e che per analizzare tali rischi sono necessarie capacità e conoscenze tecniche. |
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(4) |
Quando individuano i tipi di conflitti di interesse la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente o potenziale cliente, le imprese di investimento dovrebbero includere quelli che possono insorgere a seguito dell’integrazione delle preferenze di sostenibilità del cliente, al fine di mantenere un livello elevato di tutela degli investitori. Per i clienti esistenti, per i quali è già stata effettuata una valutazione dell’adeguatezza, le imprese di investimento dovrebbero avere la possibilità di identificare le preferenze di sostenibilità individuali in occasione del successivo aggiornamento periodico di tale valutazione. |
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(5) |
Le imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti e servizi di gestione del portafoglio dovrebbero essere in grado di raccomandare prodotti finanziari adeguati ai loro clienti e potenziali clienti e quindi di porre domande per identificare le loro preferenze di sostenibilità individuali. Conformemente all’obbligo dell’impresa di investimento di agire nel migliore interesse dei suoi clienti, le raccomandazioni ai clienti e potenziali clienti dovrebbero riflettere sia gli obiettivi finanziari che le eventuali preferenze di sostenibilità espresse da tali clienti. È pertanto necessario chiarire che le imprese di investimento dovrebbero disporre di meccanismi adeguati per garantire che l’inclusione dei fattori di sostenibilità nel processo di consulenza e nella gestione del portafoglio non porti a pratiche di vendita impropria o all’errata rappresentazione di strumenti o strategie finanziari come rispondenti alle preferenze di sostenibilità laddove non lo sono. Al fine di evitare tali pratiche o false rappresentazioni, prima di chiedere le potenziali preferenze di sostenibilità, le imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti dovrebbero valutare gli altri obiettivi di investimento, l’orizzonte temporale e le circostanze individuali del cliente o potenziale cliente. |
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(6) |
Ad oggi sono stati sviluppati strumenti finanziari con vari livelli di ambizioni in materia di sostenibilità. Per consentire ai clienti o potenziali clienti di comprendere i diversi livelli di sostenibilità e di prendere decisioni di investimento informate in termini di sostenibilità, le imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti e servizi di gestione del portafoglio dovrebbero spiegare la distinzione tra, da un lato, gli strumenti finanziari che perseguono, pienamente o parzialmente, investimenti sostenibili in attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), investimenti sostenibili ai sensi dell’articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/2088, e che considerano i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, che potrebbero essere raccomandati come rispondenti alle preferenze di sostenibilità individuali dei clienti, e, dall’altro, altri strumenti finanziari privi di tali caratteristiche specifiche che non dovrebbero poter essere raccomandati ai clienti o potenziali clienti che hanno preferenze di sostenibilità individuali. |
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(7) |
È necessario affrontare le preoccupazioni in merito al «greenwashing», vale a dire in particolare la pratica di ottenere un vantaggio competitivo sleale raccomandando uno strumento finanziario come rispettoso dell’ambiente o sostenibile, mentre di fatto esso non soddisfa le norme ambientali di base o altre norme in materia di sostenibilità. Al fine di prevenire la vendita impropria e il greenwashing, le imprese di investimento non dovrebbero raccomandare o decidere di negoziare strumenti finanziari come rispondenti alle preferenze di sostenibilità individuali se essi non soddisfano tali preferenze. Le imprese di investimento dovrebbero spiegare ai loro clienti o potenziali clienti le ragioni per cui non lo fanno e conservare la relativa documentazione. |
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(8) |
È necessario chiarire che gli strumenti finanziari che non sono ammissibili in caso di preferenze di sostenibilità individuali possono comunque essere raccomandati dalle imprese di investimento, ma non come rispondenti a tali preferenze. Quando gli strumenti finanziari non soddisfano le preferenze di sostenibilità del cliente o potenziale cliente, quest’ultimo dovrebbe avere la possibilità di adattare le informazioni sulle sue preferenze, in modo da rendere possibile la presentazione di ulteriori raccomandazioni. Al fine di prevenire la vendita impropria e il greenwashing, le imprese di investimento dovrebbero tenere traccia della decisione di adattare tali informazioni e della relativa spiegazione. |
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(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/565. |
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(10) |
Le autorità competenti e le imprese di investimento dovrebbero disporre di tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi obblighi previsti dal presente regolamento. La sua applicazione dovrebbe pertanto essere differita, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/565
Il regolamento delegato (UE) 2017/565 è così modificato:
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1) |
all’articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti 7, 8 e 9:
(*1) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13)." (*2) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).»;" |
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2) |
all’articolo 21, il paragrafo 1 è così modificato:
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3) |
all’articolo 23, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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(4) |
l’articolo 33 è sostituito dal seguente: «Articolo 33 Conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti (Articolo 16, paragrafo 3, e articolo 23 della direttiva 2014/65/UE) Come criterio minimo per determinare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della fornitura di servizi di investimento e servizi accessori, o di una combinazione di essi, e la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente, comprese le sue preferenze di sostenibilità, le imprese di investimento considerano se l’impresa di investimento, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con l’impresa si trovi in una delle seguenti situazioni, sia a seguito della prestazione di servizi di investimento o servizi accessori o dell’esercizio di attività di investimento, sia per altra ragione:
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5) |
all’articolo 52, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Le imprese di investimento forniscono una descrizione di quanto segue:
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6) |
l’articolo 54 è così modificato:
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Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 2 agosto 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2021
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.
(2) Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).
(3) COM(2019) 640 final.
(4) COM(2018) 97 final.
(5) SWD(2018) 264 final.
(6) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).
(7) Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
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2.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 277/6 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1254 DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2021
recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/565 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 12, e l’articolo 27, paragrafo 9,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione (2) presenta errori poiché esso prescrive l’applicazione dell’articolo 59, paragrafo 4, dell’articolo 60 e del capo IV di detto regolamento, anziché l’applicazione dell’articolo 64, paragrafo 4, dell’articolo 65 e del capo VIII. |
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(2) |
Figurano errori in diversi riferimenti incrociati nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/565, più precisamente alle voci «valutazione del cliente», «gestione dell’ordine», «ordini del cliente e operazioni», «comunicazione al cliente», «comunicazione con il cliente» e «requisiti organizzativi». |
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(3) |
È quindi opportuno rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/565, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2017/565 è così rettificato:
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1) |
all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il capo II e le sezioni da 1 a 4, l’articolo 64, paragrafo 4, l’articolo 65 e il capo III, sezioni da 6 a 8, e, nella misura in cui riguardano tali disposizioni, il capo I e il capo VIII del presente regolamento si applicano alle società di gestione che prestano servizi in conformità dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE e dell’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). (*1) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).»;" |
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2) |
l’allegato I è sostituito dall’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2021
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.
(2) Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Tenuta delle registrazioni
Elenco minimo delle registrazioni che le imprese di investimento devono tenere a seconda della natura delle attività svolte
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Natura dell’obbligo |
Tipo di registrazione |
Sintesi del contenuto |
Riferimento normativo |
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Valutazione del cliente |
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Informazioni fornite al cliente |
Contenuto previsto all’articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE e agli articoli da 44 a 51 del presente regolamento |
Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE Articoli da 44 a 51 del presente regolamento |
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Accordi con il cliente |
Registrazioni previste all’articolo 25, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE |
Articolo 25, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE Articolo 58 del presente regolamento |
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Valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza |
Contenuto previsto all’articolo 25, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/65/UE e agli articoli 54, 55 e 60 del presente regolamento |
Articolo 25, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/65/UE Articoli 54, 55 e 56 del presente regolamento |
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Gestione dell’ordine |
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Gestione degli ordini del cliente — Operazioni aggregate |
Registrazioni previste agli articoli da 67 a 70 del presente regolamento |
Articolo 24, paragrafo 1, e articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE Articoli da 67 a 70 del presente regolamento |
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Aggregazione e assegnazione delle operazioni per conto proprio |
Registrazioni previste all’articolo 69 del presente regolamento |
Articolo 24, paragrafo 1, e articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE Articolo 69 del presente regolamento |
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Ordini del cliente e operazioni |
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Tenuta delle registrazioni degli ordini del cliente o delle decisioni di negoziazione |
Registrazioni previste all’articolo 74 del presente regolamento |
Articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE Articolo 74 del presente regolamento |
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Tenuta delle registrazioni delle operazioni e del trattamento degli ordini |
Registrazioni previste all’articolo 75 del presente regolamento |
Articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE Articolo 75 del presente regolamento |
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Comunicazione al cliente |
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Obbligo per i servizi forniti al cliente |
Contenuto previsto agli articoli da 59 a 63 del presente regolamento |
Articolo 24, paragrafi 1 e 6, e articolo 25, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2014/65/UE Articoli da 59 a 63 del presente regolamento |
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Salvaguardia delle attività del cliente |
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Strumenti finanziari del cliente detenuti dall’impresa di investimento |
Registrazioni previste all’articolo 16, paragrafo 8, della direttiva 2014/65/UE e all’articolo 2 della direttiva delegata (UE) 2017/593 Commissione |
Articolo 16, paragrafo 8, della direttiva 2014/65/UE Articolo 2 della direttiva delegata (UE) 2017/593 |
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Fondi del cliente detenuti dall’impresa di investimento |
Registrazioni previste all’articolo 16, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE e all’articolo 2 della direttiva delegata (UE) 2017/593 |
Articolo 16, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE Articolo 2 della direttiva delegata (UE) 2017/593 |
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Impiego degli strumenti finanziari del cliente |
Registrazioni previste all’articolo 5 della direttiva delegata (UE) 2017/593 |
Articolo 16, paragrafi 8, 9 e 10, della direttiva 2014/65/UE Articolo 5 della direttiva delegata (UE) 2017/593 |
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Comunicazione con il cliente |
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Informazioni sui costi e gli oneri connessi |
Contenuto previsto all’articolo 50 del presente regolamento |
Articolo 24, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2014/65/UE Articolo 50 del presente regolamento |
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Informazioni sull’impresa di investimento e i servizi, gli strumenti finanziari e la salvaguardia delle attività del cliente che offre |
Contenuto previsto agli articoli 47, 48 e 49 del presente regolamento |
Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE Articoli 47, 48 e 49 del presente regolamento |
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Informazioni fornite al cliente |
Registrazione delle comunicazioni |
Articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE Articolo 46 del presente regolamento |
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Comunicazioni di marketing (tranne in forma orale) |
Ogni comunicazione di marketing emanata dall’impresa di investimento (tranne in forma orale) a norma degli articoli 44 e 46 del presente regolamento |
Articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE Articoli 44 e 46 del presente regolamento |
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Consulenza in materia di investimenti al cliente al dettaglio |
i) dichiarazione di avvenuta consulenza in materia di investimenti, con indicazione di data e ora; ii) strumento finanziario raccomandato; iii) relazione sull’adeguatezza trasmessa al cliente |
Articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE Articolo 54 del presente regolamento |
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Ricerca in materia di investimenti |
Ogni elemento di ricerca in materia di investimenti emanato dall’impresa di investimento su supporto durevole |
Articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE Articoli 36 e 37 del presente regolamento |
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Requisiti organizzativi |
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Attività e organizzazione interna dell’impresa |
Registrazioni previste all’articolo 21, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento |
Articolo 16, paragrafi da 2 a 10, della direttiva 2014/65/UE Articolo 21, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento |
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Relazioni di controllo della conformità |
Ogni relazione di controllo della conformità trasmessa all’organo di gestione |
Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE Articolo 22, paragrafo 2, lettera c), e articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento |
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Registrazione del conflitto di interessi |
Registrazioni previste all’articolo 35 del presente regolamento |
Articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE Articolo 35 del presente regolamento |
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Incentivi |
Informazioni comunicate al cliente a norma dell’articolo 24, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE |
Articolo 24, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE Articoli 11, 12 e 13 della direttiva delegata (UE) 2017/593 |
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Relazioni sulla gestione del rischio |
Ogni relazione sulla gestione del rischio trasmessa all’alta dirigenza |
Articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE Articolo 23, paragrafo 1, lettera b), e articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento |
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Relazioni di audit interno |
Ogni relazione di audit interno trasmessa all’alta dirigenza |
Articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE Articolo 24 e articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento |
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Registrazioni del trattamento dei reclami |
Ogni reclamo e misure adottate per trattarlo |
Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE Articolo 26 del presente regolamento |
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Registrazioni delle operazioni personali |
Registrazioni previste all’articolo 29, paragrafo 5, lettera c), del presente regolamento |
Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE Articolo 29, paragrafo 5, lettera c), del presente regolamento |
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2.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 277/11 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1255 DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2021
che modifica il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui i gestori di fondi di investimento alternativi debbono tenere conto
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3, l’articolo 14, paragrafo 4, l’articolo 15, paragrafo 5, e l’articolo 18, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
La transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, più sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, è fondamentale per garantire la competitività a lungo termine dell’economia dell’Unione. Nel 2016 l’Unione ha concluso l’accordo di Parigi (2). L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo di Parigi fissa l’obiettivo del rafforzamento della risposta ai cambiamenti climatici, tra l’altro rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici. |
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(2) |
Raccogliendo tale sfida, la Commissione ha presentato il Green Deal europeo (3) nel dicembre 2019. Il Green Deal è una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l’Unione in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che a partire dal 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse. Per raggiungere tale obiettivo occorre inviare agli investitori chiari segnali che li inducano ad evitare gli investimenti in attivi non recuperabili e a raccogliere finanziamenti sostenibili. |
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(3) |
A marzo 2018 la Commissione ha pubblicato il Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile (4) definendo un’ambiziosa strategia globale sulla finanza sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel piano d’azione è riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili per consentire una crescita sostenibile e inclusiva. La valutazione d’impatto alla base delle successive iniziative legislative, pubblicata nel maggio 2018 (5), ha evidenziato la necessità di chiarire che i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) debbono tenere conto dei fattori di sostenibilità in sede di assolvimento dei loro doveri nei confronti degli investitori. I GEFIA dovrebbero pertanto valutare non solo tutti i pertinenti rischi finanziari su base continuativa, ma anche tutti i pertinenti rischi di sostenibilità di cui al regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) che, laddove si verifichino, potrebbero causare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore di un investimento. Il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione (7) non fa esplicito riferimento ai rischi di sostenibilità. Per tale motivo e per garantire che le procedure interne e le modalità organizzative siano attuate correttamente e rispettate, è necessario chiarire che i processi, i sistemi e i controlli interni dei GEFIA riflettono i rischi di sostenibilità e che per analizzare tali rischi sono necessarie capacità e conoscenze tecniche. |
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(4) |
A norma del regolamento (UE) 2019/2088 i GEFIA che, per obbligo o per scelta, prendono in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità sono tenuti a comunicare le loro politiche di dovuta diligenza riguardanti tali effetti. Al fine di garantire la coerenza tra il regolamento delegato (UE) 2019/2088 e il regolamento delegato (UE) n. 231/2013, tale obbligo dovrebbe riflettersi nel regolamento (UE) n. 231/2013. |
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(5) |
Quando individuano i tipi di conflitti di interesse la cui esistenza può ledere gli interessi dei FIA, i GEFIA dovrebbero includere quelli che possono insorgere a seguito dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi, sistemi e controlli interni, al fine di mantenere un livello elevato di tutela degli investitori. Tra di essi rientrano i conflitti di interesse derivanti dalla remunerazione o dalle operazioni personali dei membri del personale interessati, quelli che potrebbero dar luogo a greenwashing, vendite improprie o travisamento di strategie di investimento e quelli tra diversi FIA gestiti dallo stesso GEFIA. |
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(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 231/2013. |
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(7) |
Le autorità competenti e i GEFIA dovrebbero disporre di tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi obblighi previsti dal presente regolamento. La sua applicazione dovrebbe pertanto essere differita, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 è così modificato:
|
(1) |
all’articolo 1 sono aggiunti i seguenti punti 6 e 7:
(*1) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).»;" |
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(2) |
all’articolo 18 sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6: «5. Il GEFIA tiene conto dei rischi di sostenibilità nell’adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3. 6. Nel conformarsi agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, il GEFIA tiene conto degli effetti negativi principali delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 4, paragrafo 3 o 4, del regolamento (UE) 2019/2088.»; |
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(3) |
all’articolo 22 è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. Ai fini del paragrafo 1 il GEFIA si dota delle risorse e delle competenze necessarie per permettere un’efficace integrazione dei rischi di sostenibilità.»; |
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(4) |
all’articolo 30 è aggiunto il seguente comma: «Quando individua i tipi di conflitti di interesse la cui esistenza può ledere gli interessi del FIA, il GEFIA include i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere a seguito dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nei suoi processi, sistemi e controlli interni.»; |
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(5) |
all’articolo 40, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La politica di gestione del rischio include tutte le procedure necessarie per permettere al GEFIA di valutare, per ogni FIA che gestisce, l’esposizione al rischio di mercato, di liquidità, di sostenibilità e di controparte, nonché l’esposizione a qualsiasi altro rischio pertinente, compreso il rischio operativo, che potrebbe essere significativo per ogni FIA gestito.»; |
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(6) |
all’articolo 57, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: «Il GEFIA tiene conto dei rischi di sostenibilità nell’adempimento degli obblighi di cui al primo comma.»; |
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(7) |
all’articolo 60, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera i):
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2021
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1.
(2) Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).
(3) COM(2019) 640 final.
(4) COM(2018) 97 final.
(5) SWD(2018) 264 final.
(6) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).
(7) Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1).
|
2.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 277/14 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1256 DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2021
che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda l’integrazione dei rischi di sostenibilità nella governance delle imprese di assicurazione e di riassicurazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l’articolo 50, paragrafo 1, e l’articolo 135, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, più sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, è fondamentale per garantire la competitività a lungo termine dell’economia dell’Unione. Nel 2016 l’Unione ha concluso l’accordo di Parigi (2). L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo di Parigi fissa l’obiettivo del rafforzamento della risposta ai cambiamenti climatici, tra l’altro rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici. |
|
(2) |
Raccogliendo tale sfida, la Commissione ha presentato il Green Deal europeo (3) nel dicembre 2019. Il Green Deal è una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l’Unione in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse. A tal fine occorre inviare agli investitori segnali chiari e a lungo termine che li inducano ad evitare gli investimenti in attivi non recuperabili e a raccogliere finanziamenti sostenibili. |
|
(3) |
A marzo 2018 la Commissione ha pubblicato il Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile (4) definendo un’ambiziosa strategia globale sulla finanza sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel piano d’azione è riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili per consentire una crescita sostenibile e inclusiva. La valutazione d’impatto alla base delle successive iniziative legislative, pubblicata nel maggio 2018 (5), ha evidenziato la necessità di chiarire che le imprese di assicurazione e di riassicurazione debbono tenere conto dei fattori di sostenibilità in sede di assolvimento dei loro doveri nei confronti dei contraenti. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero pertanto valutare non solo tutti i pertinenti rischi finanziari su base continuativa, ma anche tutti i pertinenti rischi di sostenibilità di cui al regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) che, laddove si verifichino, potrebbero causare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore di un investimento o di una passività. Il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (7) non fa esplicito riferimento ai rischi di sostenibilità. Per tale motivo e per garantire la corretta attuazione e il rispetto del sistema di governance, è necessario chiarire che il sistema di governance delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e la valutazione del fabbisogno di solvibilità globale di tali imprese dovrebbero rispecchiare i rischi di sostenibilità. |
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(4) |
Le imprese di assicurazione che comunicano i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità a norma del regolamento (UE) 2019/2088 dovrebbero inoltre adeguare i loro processi, sistemi e controlli interni in relazione a tali informazioni. |
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(5) |
Date le ambizioni della Commissione di garantire che il rischio climatico e ambientale sia gestito e integrato nel sistema finanziario e l’importanza delle politiche di retribuzione nel garantire che il personale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione gestisca effettivamente i rischi individuati dal sistema di gestione dei rischi, le politiche di retribuzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero comprendere informazioni sul modo in cui tali politiche tengono conto dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nel sistema di gestione dei rischi. |
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(6) |
Il principio della persona prudente di cui all’articolo 132 della direttiva 2009/138/CE prevede che le imprese di assicurazione e di riassicurazione investano solo in attività di cui possono identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi. Al fine di garantire che il rischio climatico e ambientale sia effettivamente gestito dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, l’attuazione del principio della persona prudente dovrebbe tenere conto dei rischi di sostenibilità e le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero riflettere nel loro processo di investimento le preferenze dei clienti in materia di sostenibilità di cui si è tenuto conto nel processo di approvazione del prodotto. |
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(7) |
Il regolamento delegato (UE) 2015/35 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
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(8) |
Le autorità di vigilanza e le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero disporre di tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi obblighi previsti dal presente regolamento. La sua applicazione dovrebbe pertanto essere differita, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/35
Il regolamento delegato (UE) 2015/35 è così modificato:
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1) |
all’articolo 1, sono inseriti i seguenti punti da 55 quater a 55 sexies:
(*1) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1)." (*2) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).»;" |
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2) |
l’articolo 260 è così modificato:
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3) |
l’articolo 269 è così modificato:
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4) |
all’articolo 272, paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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5) |
all’articolo 275 è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. La politica di retribuzione comprende informazioni sul modo in cui tiene conto dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nel sistema di gestione dei rischi.»; |
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6) |
al titolo I, capo IX, è aggiunta la seguente sezione 6: « SEZIONE 6 Investimenti Articolo 275 bis Integrazione dei rischi di sostenibilità nel principio della persona prudente 1. In sede di identificazione, misurazione, monitoraggio, gestione, controllo, segnalazione e valutazione dei rischi derivanti dagli investimenti di cui all’articolo 132, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto dei rischi di sostenibilità. 2. Ai fini del paragrafo 1, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto dell’impatto potenziale a lungo termine della loro strategia e delle loro decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e, ove pertinente, tale strategia e tali decisioni di un’impresa di assicurazione riflettono le preferenze di sostenibilità dei loro clienti prese in considerazione nel processo di approvazione del prodotto di cui all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione (*3). (*3) Regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi (GU L 341 del 20.12.2017, pag. 1).» " |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 2 agosto 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2021.
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
(2) Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).
(3) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Il Green Deal europeo [COM(2019) 640 final].
(4) COM(2018) 97 final.
(5) SWD(2018) 264 final.
(6) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).
(7) Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).
|
2.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 277/18 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1257 DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2021
che modifica i regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359 per quanto riguarda l’integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità nei requisiti in materia di controllo e di governo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi e nelle norme di comportamento e nella consulenza in materia di investimenti per i prodotti di investimento assicurativi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 2, l’articolo 28, paragrafo 4, e l’articolo 30, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, più sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, è fondamentale per garantire la competitività a lungo termine dell’economia dell’Unione. Nel 2016 l’Unione ha concluso l’accordo di Parigi (2). L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo di Parigi fissa l’obiettivo del rafforzamento della risposta ai cambiamenti climatici, tra l’altro rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici. |
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(2) |
Raccogliendo tale sfida, la Commissione ha presentato il Green Deal europeo (3) nel dicembre 2019. Il Green Deal è una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l’Unione in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che a partire dal 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse. Per raggiungere tale obiettivo occorre inviare agli investitori chiari segnali che li inducano ad evitare gli investimenti in attivi non recuperabili e a raccogliere finanziamenti sostenibili. |
|
(3) |
A marzo 2018 la Commissione ha pubblicato il Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile (4), nel quale definisce un’ambiziosa strategia globale sulla finanza sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel piano d’azione è riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili per consentire una crescita sostenibile e inclusiva. |
|
(4) |
La corretta attuazione del piano d’azione favorisce la domanda di investimenti sostenibili da parte degli investitori. È pertanto necessario chiarire che i fattori di sostenibilità e gli obiettivi legati alla sostenibilità dovrebbero essere inclusi tra i requisiti in materia di governo dei prodotti di cui al regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione (5). |
|
(5) |
Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che realizzano prodotti assicurativi dovrebbero tenere conto dei fattori di sostenibilità nel processo di approvazione del prodotto per ciascun prodotto assicurativo e negli altri dispositivi di governo e di controllo del prodotto per ciascun prodotto assicurativo destinato a essere distribuito a clienti che chiedono prodotti assicurativi con un profilo legato alla sostenibilità. |
|
(6) |
Considerando che il mercato di riferimento dovrebbe essere stabilito a un livello sufficientemente dettagliato, non dovrebbe essere sufficiente una dichiarazione generale secondo cui un prodotto assicurativo ha un profilo legato alla sostenibilità. È invece opportuno che le imprese di assicurazione o gli intermediari assicurativi che realizzano prodotti assicurativi specifichino a quale gruppo di clienti con obiettivi specifici legati alla sostenibilità dovrebbe essere distribuito il prodotto assicurativo. |
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(7) |
Per garantire che i prodotti assicurativi con fattori di sostenibilità restino facilmente disponibili anche per i clienti che non hanno preferenze di sostenibilità, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che realizzano prodotti assicurativi non dovrebbero essere tenuti a identificare gruppi di clienti le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi non sono compatibili con il prodotto assicurativo con fattori di sostenibilità. |
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(8) |
I fattori di sostenibilità di un prodotto assicurativo dovrebbero essere presentati in modo trasparente, per consentire al distributore assicurativo di fornire le informazioni pertinenti ai suoi clienti o potenziali clienti. |
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(9) |
La valutazione d’impatto alla base delle successive iniziative legislative, pubblicata nel maggio 2018 (6), ha evidenziato la necessità di chiarire che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi debbono tenere conto dei fattori di sostenibilità in sede di assolvimento dei loro doveri nei confronti dei loro clienti e potenziali clienti. |
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(10) |
Quando individuano i tipi di conflitti di interesse la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente o potenziale cliente, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi dovrebbero includere quelli che possono insorgere a seguito dell’integrazione delle preferenze di sostenibilità del cliente, al fine di mantenere un livello elevato di tutela degli investitori. Per i clienti esistenti, per i quali è già stata effettuata una valutazione dell’adeguatezza, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione dovrebbero avere la possibilità di identificare le preferenze di sostenibilità individuali in occasione del successivo aggiornamento periodico di tale valutazione. |
|
(11) |
Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi dovrebbero essere in grado di raccomandare prodotti di investimento assicurativi adeguati ai loro clienti o potenziali clienti e quindi di porre domande per identificare le loro preferenze di sostenibilità individuali. Conformemente all’obbligo di svolgere attività di distribuzione nel migliore interesse dei clienti, le raccomandazioni ai clienti e potenziali clienti dovrebbero riflettere sia gli obiettivi finanziari che le eventuali preferenze di sostenibilità espresse da tali clienti. È pertanto necessario chiarire che l’inclusione dei fattori di sostenibilità nel processo di consulenza non deve portare a pratiche di vendita impropria o all’errata rappresentazione di prodotti di investimento assicurativi come rispondenti alle preferenze di sostenibilità laddove non lo sono. Al fine di evitare tali pratiche o false rappresentazioni, prima di chiedere le potenziali preferenze di sostenibilità, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che forniscono consulenza in merito ai prodotti di investimento assicurativi dovrebbero valutare gli altri obiettivi di investimento e le circostanze individuali del cliente o potenziale cliente. |
|
(12) |
Ad oggi sono stati sviluppati prodotti di investimento assicurativi con vari livelli di ambizioni legate alla sostenibilità. Per consentire ai clienti o potenziali clienti di comprendere i diversi livelli di sostenibilità e di prendere decisioni di investimento informate in termini di sostenibilità, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi dovrebbero spiegare la distinzione tra, da un lato, i prodotti di investimento assicurativi che perseguono, pienamente o parzialmente, investimenti sostenibili in attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), investimenti sostenibili ai sensi dell’articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), e che considerano i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, che potrebbero essere raccomandati come rispondenti alle preferenze di sostenibilità individuali dei clienti, e, dall’altro, altri prodotti di investimento assicurativi privi di tali caratteristiche specifiche che non dovrebbero poter essere raccomandati ai clienti o potenziali clienti che hanno preferenze di sostenibilità individuali. |
|
(13) |
È necessario affrontare le preoccupazioni in merito al «greenwashing», vale a dire in particolare la pratica di ottenere un vantaggio competitivo sleale raccomandando un prodotto di investimento assicurativo come rispettoso dell’ambiente o sostenibile, mentre di fatto esso non soddisfa le norme ambientali di base o altre norme in materia di sostenibilità. Al fine di prevenire la vendita impropria e il greenwashing, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi non dovrebbero raccomandare prodotti di investimento assicurativi come rispondenti alle preferenze di sostenibilità individuali laddove non lo sono. Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi dovrebbero spiegare ai loro clienti o potenziali clienti le ragioni per cui non lo fanno e conservare la relativa documentazione. |
|
(14) |
È necessario chiarire che i prodotti di investimento assicurativi che non sono ammissibili in caso di preferenze di sostenibilità individuali possono comunque essere raccomandati dagli intermediari assicurativi e dalle imprese di assicurazione che li distribuiscono, ma non come rispondenti a tali preferenze. Quando i prodotti di investimento assicurativi non soddisfano le preferenze di sostenibilità del cliente o potenziale cliente, quest’ultimo dovrebbe avere la possibilità di adattare le informazioni sulle sue preferenze, in modo da rendere possibile la presentazione di ulteriori raccomandazioni. Al fine di prevenire la vendita impropria e il greenwashing, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi dovrebbero tenere traccia della decisione di adattare tali informazioni e della relativa spiegazione. |
|
(15) |
Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate tra di loro e con le disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088, in quanto istituiscono un sistema globale di informativa sugli aspetti relativi alla sostenibilità. Per consentire un’interpretazione e un’applicazione coerenti di tali disposizioni e garantire che i partecipanti al mercato, le autorità competenti e gli investitori beneficino di una comprensione globale e di un facile accesso a tali disposizioni, è auspicabile includerle in un unico atto giuridico. |
|
(16) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359 della Commissione (9). |
|
(17) |
Le autorità competenti, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione dovrebbero disporre di tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi obblighi previsti dal presente regolamento. La sua applicazione dovrebbe pertanto essere differita, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/2358
Il regolamento delegato (UE) 2017/2358 è così modificato:
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1) |
all’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:
|
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2) |
gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 5 Mercato di riferimento 1. Il processo di approvazione del prodotto identifica per ciascun prodotto assicurativo il mercato di riferimento e il gruppo di clienti compatibili. Il mercato di riferimento è individuato a un livello sufficientemente dettagliato tenendo conto delle caratteristiche, del profilo di rischio, della complessità e della natura del prodotto assicurativo, nonché dei suoi fattori di sostenibilità quali definiti all’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). 2. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi possono, in particolare per quanto riguarda i prodotti di investimento assicurativi, individuare gruppi di clienti le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi non sono generalmente compatibili con il prodotto assicurativo, a meno che i prodotti assicurativi tengano conto dei fattori di sostenibilità di cui al paragrafo 1. 3. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi progettano e commercializzano soltanto prodotti assicurativi compatibili con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, dei clienti che appartengono al mercato di riferimento. Quando valutano se il prodotto assicurativo è compatibile con un mercato di riferimento, i soggetti che realizzano prodotti assicurativi tengono conto del livello di informazioni disponibili per i clienti che appartengono a tale mercato e delle loro conoscenze in materia finanziaria. 4. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi garantiscono che il personale coinvolto nella progettazione e nella realizzazione di prodotti assicurativi abbia le competenze, la conoscenza e l’esperienza necessarie per comprendere correttamente i prodotti assicurativi venduti, nonché gli interessi, gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, e le caratteristiche dei clienti che appartengono al mercato di riferimento. Articolo 6 Test del prodotto 1. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi testano i propri prodotti in modo appropriato, svolgendo anche le analisi degli scenari se del caso, prima di immetterli sul mercato o adattarli in maniera significativa, o anche nel caso in cui il mercato di riferimento sia notevolmente cambiato. Tale test del prodotto valuta se il prodotto assicurativo soddisfa le esigenze, gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, e le caratteristiche dei clienti appartenenti al mercato di riferimento nell’arco della sua durata di vita. I soggetti che realizzano i prodotti assicurativi testano i loro prodotti in termini qualitativi e, a seconda del tipo e della natura del prodotto assicurativo e dei relativi rischi di pregiudizio per i clienti, in termini quantitativi. 2. I soggetti che realizzano i prodotti assicurativi non immettono sul mercato prodotti se i risultati del test mostrano che essi non soddisfano le esigenze, gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, e le caratteristiche identificati per il mercato di riferimento. (*1) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).»;" |
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3) |
all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi monitorano di continuo e rivedono regolarmente i prodotti assicurativi che hanno immesso sul mercato per identificare gli eventi che potrebbero influenzare sostanzialmente le caratteristiche principali, la copertura del rischio o le garanzie di tali prodotti. Essi valutano se i prodotti assicurativi continuano a essere coerenti con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del mercato di riferimento individuato e se tali prodotti sono distribuiti nel mercato di riferimento o se invece arrivino a clienti che si trovano all’esterno di tale mercato.»; |
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4) |
all’articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 consentono ai distributori di prodotti assicurativi di:
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5) |
all’articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. I meccanismi di distribuzione del prodotto:
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6) |
l’articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Informare il soggetto che realizza prodotti assicurativi I distributori di prodotti assicurativi che acquisiscono consapevolezza del fatto che un prodotto assicurativo non sia in linea con gli interessi, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, dei clienti appartenenti al mercato di riferimento individuato, o del fatto che altre circostanze legate al prodotto possano arrecare danno al cliente informano prontamente il soggetto che realizza prodotti assicurativi e, se del caso, modificano la loro strategia di distribuzione per quel prodotto assicurativo.» |
Articolo 2
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/2359
Il regolamento delegato (UE) 2017/2359 è così modificato:
|
1) |
all’articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti 4 e 5:
(*2) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13)." (*3) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).»;" |
|
2) |
all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di identificare, in conformità dell’articolo 28 della direttiva (UE) 2016/97, i tipi di conflitto di interesse che possono insorgere durante lo svolgimento di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa connessa a prodotti di investimento assicurativi e che implicano il rischio di ledere gli interessi di un cliente, comprese le sue preferenze di sostenibilità, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione valutano se loro stessi, un soggetto rilevante o qualsiasi soggetto da loro controllato direttamente o indirettamente abbiano un interesse nel risultato delle attività di distribuzione assicurativa che soddisfi i criteri che seguono:
Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione procedono nello stesso modo al fine di identificare i conflitti di interesse tra un cliente e l’altro.»; |
|
3) |
l’articolo 9 è così modificato:
|
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4) |
l’articolo 14 è così modificato:
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Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 2 agosto 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19.
(2) Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).
(3) COM(2019) 640 final.
(4) COM(2018) 97 final.
(5) Regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi (GU L 341 del 20.12.2017, pag. 1).
(6) SWD(2018) 264 final.
(7) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(8) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).
(9) Regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (GU L 341del 20.12.2017, pag. 8).
|
2.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 277/25 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1258 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2021
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [ « Őrségi tökmagolaj » (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Őrségi tökmagolaj» presentata dall’Ungheria è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
|
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Őrségi tökmagolaj» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Őrségi tökmagolaj» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2021
Per la Commissione
a nome della president
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 103 del 25.3.2021, pag. 18.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
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2.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 277/26 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1259 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2021
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [ « Tuzséri alma » (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Tuzséri alma» presentata dall’Ungheria è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
|
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Tuzséri alma» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Tuzséri alma» (DOP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 102 del 24.3.2021, pag. 21.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
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2.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 277/27 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1260 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2021
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [ « Pera Mantovana » (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Pera Mantovana», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione (2). |
|
(2) |
Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
|
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Pera Mantovana» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2021
Per la Commissione
A nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione, del 20 gennaio 1998, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 6).
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2.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 277/28 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1261 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2021
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Olio di Roma» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Olio di Roma» presentata dall’Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
|
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Olio di Roma» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Olio di Roma» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2021
Per la Commissione
A nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 112 dell’30.3.2021, pag. 12.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
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2.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 277/29 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1262 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2021
relativo all’approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta [«Iaşi» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 99,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione di origine protetta «Iaşi», trasmessa dalla Romania a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
|
(2) |
La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione delle modifiche del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformemente all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (2). |
|
(3) |
Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
|
(4) |
Le modifiche del disciplinare dovrebbero quindi essere approvate a norma dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relative al nome «Iaşi» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2021
Per la Commissione
A nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
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2.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 277/30 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1263 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2021
che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Muškat momjanski/Moscato di Momiano» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 99,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione del nome «Muškat momjanski/Moscato di Momiano» trasmessa dalla Croazia è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
|
(2) |
Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
|
(3) |
Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 il nome «Muškat momjanski/Moscato di Momiano» dovrebbe essere protetto e registrato nel registro di cui all’articolo 104 dello stesso regolamento. |
|
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Muškat momjanski/Moscato di Momiano» (DOP) è protetto.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2021
Per la Commissione
A nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
|
2.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 277/31 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1264 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2021
relativo all’approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta [«Coteaux du Libron» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Coteaux du Libron», presentata dalla Francia in conformità dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La modifica comprende la variazione del nome da «Coteaux du Libron» a «Coteaux de Béziers». |
|
(2) |
La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione della modifica del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformemente all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (2). |
|
(3) |
Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
|
(4) |
La modifica del disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata a norma dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/33. |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Coteaux du Libron» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
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2.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 277/32 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1265 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2021
che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio («Bayerischer Bärwurz»)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione ha esaminato la domanda della Germania del 7 giugno 2019 per la registrazione dell’indicazione geografica «Bayerischer Bärwurz». |
|
(2) |
Il regolamento (UE) 2019/787, che sostituisce il regolamento (CE) n. 110/2008, è entrato in vigore il 25 maggio 2019. Conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, del suddetto regolamento, il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008, relativo alle indicazioni geografiche, è abrogato con effetto a decorrere dall’8 giugno 2019. |
|
(3) |
Avendo stabilito che la domanda è conforme al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha pubblicato le specifiche principali della scheda tecnica, come previsto dall’articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), conformemente all’articolo 50, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787. |
|
(4) |
Alla Commissione non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787. |
|
(5) |
È pertanto opportuno registrare l’indicazione «Bayerischer Bärwurz» come indicazione geografica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’indicazione geografica «Bayerischer Bärwurz» è registrata. Conformemente all’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, il presente regolamento conferisce la protezione di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787 alla denominazione «Bayerischer Bärwurz».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).
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2.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 277/34 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1266 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2021
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore
|
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 599/2009 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo compreso tra 0 EUR e 198 EUR per tonnellata sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, di cui, all’epoca, ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209820), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009120), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009920), ex 2710 19 41 (codice TARIC 2710194120), 3824 90 91, ex 3824 90 97 (codice TARIC 3824 90 97 87), originari degli Stati Uniti d’America («USA» o «paese interessato»). Nel seguito si fa riferimento al dazio antidumping istituito dal suddetto regolamento con l’espressione «le misure iniziali». L’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «l’inchiesta iniziale». |
|
(2) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 del Consiglio (3), in seguito a un’inchiesta antielusione, il Consiglio ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che fosse dichiarato originario del Canada o no, ad eccezione di quello prodotto dalle società BIOX Corporation, Oakville e Rothsay Biodiesel, Guelph, entrambe situate in Ontario, Canada. Con lo stesso regolamento il Consiglio ha anche esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 alle importazioni di biodiesel in una miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli USA. |
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(3) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 (4), la Commissione europea ha istituito nuovamente le misure antidumping definitive applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli USA in seguito a un riesame in previsione della scadenza (il «precedente riesame in previsione della scadenza»). |
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(4) |
Il regolamento (UE) 2015/1518, come modificato dal regolamento (UE) 2016/676 (5), ha inoltre esteso il dazio antidumping definitivo alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che fosse dichiarato originario del Canada o no, ad eccezione di quello prodotto dalle società BIOX Corporation, Oakville e Rothsay Biodiesel, Guelph, entrambe situate in Ontario, Canada, e dalla società DSM Nutritional Products Canada Inc., Dartmouth, Nuova Scozia, Canada. Con lo stesso regolamento, la Commissione europea ha anche esteso il dazio antidumping definitivo alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli USA. |
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(5) |
I dazi antidumping attualmente in vigore sono importi fissi compresi tra 0 EUR e 198 EUR per tonnellata sulle importazioni dei produttori esportatori inclusi nel campione, di 115,6 EUR per tonnellata sulle importazioni delle società che hanno collaborato non incluse nel campione e di 172,2 EUR per tonnellata sulle importazioni di tutte le altre società. |
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(6) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 è stato inoltre modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1598 della Commissione (6) per consentire alle società che non avevano esportato il biodiesel durante il periodo dell’inchiesta iniziale di chiedere un riesame per appurare se potessero essere assoggettate al dazio istituito per le società che hanno collaborato non incluse nel campione. |
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(7) |
In virtù del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1121 della Commissione (7), a seguito di una richiesta di applicazione del trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, il regolamento (UE) 2015/1518 è stato modificato inserendo nell’allegato I la società statunitense Organic Technologies, Coshocton (Ohio), e quindi rendendola soggetta al dazio medio ponderato di 115,6 EUR per tonnellata applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. |
1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza
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(8) |
A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (8), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
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(9) |
La domanda di riesame è stata presentata l’11 giugno 2020 dall’European Biodiesel Board («EBB» o «il richiedente»), per conto di produttori dell’UE che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell’Unione di biodiesel. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare il rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione. |
1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza
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(10) |
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 14 settembre 2020 la Commissione, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha avviato un riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di biodiesel originario degli USA. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (9) («l’avviso di apertura»). |
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(11) |
Nella stessa data la Commissione ha avviato un riesame separato in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni in vigore sulle importazioni di biodiesel originario degli USA (10). |
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(12) |
Il governo del Canada ha presentato osservazioni in merito all’avvio di tale riesame rilevando che, in caso di mantenimento delle misure, avrebbe dovuto essere mantenuta anche l’esenzione concessa ai tre produttori di biodiesel canadesi. L’esenzione è stata mantenuta all’articolo 2 del presente regolamento. |
1.4. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
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(13) |
L’inchiesta sulla persistenza o sulla reiterazione del dumping riguarda il periodo compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»). |
1.5. Recesso del Regno Unito dall’Unione europea
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(14) |
Il presente procedimento è stato avviato il 14 settembre 2020, ossia durante il periodo transitorio concordato tra il Regno Unito e l’UE nel quale il Regno Unito restava soggetto al diritto dell’Unione. Tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020. Con effetto dal 1o gennaio 2021, le società e le associazioni del Regno Unito non potevano dunque più essere considerate parti interessate nel presente procedimento. |
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(15) |
Con una nota al fascicolo (11) datata 15 gennaio 2021, la Commissione ha invitato gli operatori del Regno Unito che ritenevano di poter essere ancora considerati parti interessate a contattarla. BP OIL International Limited e Argent Energy hanno chiesto di continuare a essere considerate parti interessate e hanno ottenuto tale diritto sulla base degli elementi di prova presentati. In particolare, entrambe le società hanno fornito prova dell’esistenza, all’interno dei rispettivi gruppi, di soggetti collegati operanti sul mercato dell’Unione. La società madre britannica Valero Energy Limited è stata invece sostituita dalla sua controllata irlandese Valero Energy Limited Ireland, in quanto quest’ultima opera sul mercato dell’Unione. |
1.6. Parti interessate
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(16) |
Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, altri produttori noti dell’Unione, i produttori noti negli USA e le autorità degli USA, gli importatori noti, gli utilizzatori, gli operatori commerciali e le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare. |
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(17) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Non sono pervenute richieste di audizione. |
1.7. Campionamento
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(18) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base. |
1.7.1. Campionamento dei produttori dell’Unione
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(19) |
Il 14 settembre 2020 la Commissione ha comunicato alle parti interessate il campione provvisorio dei produttori dell’Unione a norma del punto 5.4 dell’avviso di apertura. Il campione è stato selezionato sulla base del volume di produzione e di vendita del prodotto simile nel 2019, nonché dell’ubicazione geografica dei produttori del prodotto simile. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano il 17,5 % dei volumi di produzione totali stimati del prodotto simile nell’Unione e assicuravano anche una buona distribuzione geografica. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni entro il termine di sette giorni dalla notifica del campione provvisorio di produttori dell’Unione. |
1.7.2. Campionamento degli importatori
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(20) |
Al fine di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. |
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(21) |
Solo un importatore indipendente, Shell Trading Rotterdam BV, ha fornito le informazioni richieste, per cui la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario. |
1.7.3. Campionamento dei produttori esportatori
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(22) |
Al fine di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti degli USA a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle autorità del paese interessato di individuare e/o contattare altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. |
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(23) |
All’atto dell’apertura una copia dei questionari è stata resa disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio. |
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(24) |
Tre produttori esportatori degli USA si sono manifestati e si sono dichiarati disposti a collaborare con la Commissione nell’inchiesta. In considerazione del loro numero ridotto, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario. Tutte e tre le società che si sono manifestate sono state quindi invitate a compilare un questionario e a trasmetterlo alla Commissione entro il termine fissato. |
1.8. Omessa collaborazione da parte del paese interessato
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(25) |
Il 15 ottobre 2020 una delle tre società ha informato via email la Commissione che non avrebbe più collaborato. In aggiunta nessuna delle altre due società ha fornito le informazioni richieste entro il termine fissato compilando e restituendo il questionario. |
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(26) |
Il 10 novembre 2020 la Commissione ha inviato una lettera alle tre società, informandole della sua intenzione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base ed elaborare le conclusioni dell’inchiesta in base ai dati disponibili. Anche le autorità degli USA sono state informate di tale intenzione. Il termine per la presentazione di osservazioni in merito alla lettera era il 17 novembre 2020. Non sono pervenute osservazioni. |
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(27) |
Poiché nessuno dei tre produttori esportatori degli USA ha collaborato all’inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha deciso di applicare le disposizioni dell’articolo 18 del regolamento di base ed elaborare le conclusioni in base ai dati disponibili. |
1.9. Questionari
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(28) |
All’atto dell’apertura una copia dei questionari è stata resa disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio. |
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(29) |
Sono pervenute risposte al questionario dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione e da un importatore indipendente dell’Unione. |
1.10. Verifica
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(30) |
In considerazione della pandemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto da vari Stati membri e da vari paesi terzi, la Commissione non ha potuto effettuare le visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base. La Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della sua decisione, in linea con l’avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (12). La Commissione ha effettuato controlli incrociati a distanza delle società/parti di seguito indicate.
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1.11. Divulgazione delle informazioni
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(31) |
Il 21 maggio 2021 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi antidumping. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. |
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(32) |
Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate dalla Commissione e, ove opportuno, prese in considerazione. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l’opportunità di essere sentite. |
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto in esame
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(33) |
Il prodotto in esame è lo stesso dell’inchiesta iniziale e del precedente riesame in previsione della scadenza, ossia esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli USA, attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209829), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009129), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009929), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710194329), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710194629), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710194729), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710201129), ex 2710 20 16 (codice TARIC 2710201629), ex 3824 99 92 (codice TARIC 3824999212), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826001029, 3826001059, 3826001099), ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826009019) («prodotto in esame»). |
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(34) |
Il biodiesel è un carburante rinnovabile prodotto da un’ampia gamma di materie prime, ossia oli vegetali quali olio di colza, olio di soia, olio di palma, oli per friggere usati, grassi animali o biomassa. |
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(35) |
Il biodiesel è utilizzato nel settore dei trasporti, prevalentemente miscelato con diesel minerale (ossia petrolio/diesel convenzionale) e in misura molto marginale in forma pura (B100). |
2.2. Prodotto simile
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(36) |
Come stabilito nell’inchiesta iniziale e nel precedente riesame in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e [tecniche] di base e i medesimi impieghi di base:
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(37) |
Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
2.3. Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto
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(38) |
La società svedese Preem AB e la società Valero Energy Ltd Ireland, produttrici e fornitrici di carburante e in quanto tali utilizzatrici del prodotto in esame, hanno affermato che il biodiesel a base di estere metilico di acidi grassi (FAME) e quello a base di oli vegetali idrotrattati (HVO) sono due tipi diversi di biodiesel, e che l’HVO dovrebbe essere escluso dall’attuale definizione del prodotto. Nel regolamento del 2009 che ha istituito misure provvisorie (13), tutti i tipi di biodiesel e miscele di biodiesel erano considerati carburanti biodiesel. I tipi di biodiesel FAME e HVO possono entrambi essere miscelati con diesel: nonostante alcune differenze nelle caratteristiche fisiche, l’uso finale del prodotto è lo stesso ed entrambi i prodotti sono fabbricati dall’industria dell’Unione. Inoltre la denuncia dell’inchiesta iniziale definiva espressamente il carburante diesel derivato da HVO come parte del prodotto in esame e all’epoca nessuna delle parti ha contestato tale affermazione. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
3. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING
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(39) |
In conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping. |
3.1. Osservazioni preliminari
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(40) |
A causa della mancanza di collaborazione, come descritto ai considerando da 25 a 27, non è stato possibile effettuare un’analisi basata su dati verificati forniti dai produttori degli USA. |
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(41) |
A norma dell’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping sono state quindi elaborate in base ai dati disponibili. La Commissione ha pertanto utilizzato le fonti di informazione seguenti: la domanda di riesame in previsione della scadenza e le successive osservazioni presentate dal richiedente, Eurostat, Global Trade Atlas («GTA») e i siti web dell’Energy Information Administration («EIA») degli USA e del ministero dell’Agricoltura statunitense («USDA»). |
3.2. Persistenza del dumping
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(42) |
In seguito all’istituzione delle misure nel 2009, le importazioni di biodiesel dagli USA nell’Unione si sono ridotte quasi a zero a partire dal 2013. A titolo di esempio sono state importate circa 156 tonnellate dagli USA durante il PIR (dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020). Questi volumi rappresentano solo lo 0,04 % delle esportazioni totali degli USA e una percentuale anche minore del consumo dell’Unione. La Commissione ha pertanto concluso che questi volumi ridotti non forniscono una base sufficiente per un’analisi della persistenza del dumping. La Commissione ha quindi concentrato la sua inchiesta sul rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. |
3.3. Reiterazione del dumping
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(43) |
La Commissione ha analizzato la probabilità di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. Sono stati analizzati in particolare i seguenti elementi: il rapporto tra i prezzi del prodotto fabbricato e venduto nell’Unione e negli USA, il rapporto tra i prezzi all’esportazione in paesi terzi e i prezzi negli USA, il rapporto tra i prezzi all’esportazione in paesi terzi e il livello di prezzi nell’Unione, le capacità inutilizzate negli USA e le pratiche di elusione e di assorbimento. |
3.3.1. Confronto tra i prezzi del prodotto fabbricato e venduto nell’Unione e negli USA
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(44) |
I servizi della Commissione si sono avvalsi di due fonti d’informazione per stabilire il prezzo di vendita del biodiesel sul mercato interno degli USA durante il PIR: i) informazioni fornite dal ministero dell’Agricoltura statunitense (USDA), e ii) informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza. |
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(45) |
Per il PIR, dalle informazioni fornite dall’USDA risultava un prezzo di vendita franco fabbrica sul mercato interno di 909,05 USD per tonnellata. Al tasso di cambio medio euro/dollaro durante il PIR (1 EUR = 1,105 USD), questo valore corrisponde a un prezzo di vendita sul mercato interno degli USA pari a 822,31 EUR per tonnellata. Questa cifra è vicina a quella di cui alle informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza, che indicavano un prezzo di vendita sul mercato interno di 918,06 USD (820 EUR) per tonnellata. La Commissione ha ritenuto opportuno considerare il prezzo praticato sul mercato degli USA come accertato (822,31 EUR) per l’analisi della reiterazione. |
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(46) |
Il prezzo medio franco fabbrica del biodiesel venduto nell’Unione da produttori dell’Unione durante il PIR, come indicato nella tabella 1, era di 771 EUR per tonnellata. |
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(47) |
I produttori degli USA, per rientrare nel mercato dell’Unione, dovrebbero vendere a un prezzo vicino o inferiore a 771 EUR per tonnellata. Il loro prezzo finale dovrebbe comprendere anche i costi di nolo marittimo e di assicurazione e il dazio doganale vigente (6,5 %) applicabile al biodiesel. Secondo i dati ottenuti nel corso dell’inchiesta, i costi ammonterebbero a circa 92 EUR per tonnellata. La Commissione ha basato tale importo a) sui costi di nolo e trasporto, come calcolati dal richiedente, e b) sui dazi doganali (6,5 %) applicabili al prezzo all’importazione di biodiesel proveniente dagli USA, calcolato dalla Commissione previa consultazione di informazioni pubblicamente disponibili, come il Global Trade Atlas («GTA»), e l’ha arrotondato a 106 EUR per tenere conto anche di alcune spese aggiuntive successive all’importazione. |
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(48) |
Di conseguenza, qualora riprendessero le esportazioni nell’Unione a prezzi competitivi, con tutta probabilità i produttori statunitensi dovrebbero applicare un prezzo franco fabbrica inferiore a 665 EUR per tonnellata, che sarebbe inferiore al prezzo di vendita sul mercato interno degli USA e sarebbe quindi un prezzo di dumping. |
3.3.2. Confronto tra i prezzi all’esportazione verso paesi terzi e i prezzi negli USA
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(49) |
La Commissione ha inoltre analizzato l’andamento del prezzo delle esportazioni di biodiesel degli USA verso paesi terzi durante il PIR. |
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(50) |
La Commissione ha consultato informazioni pubblicamente disponibili come il Global Trade Atlas («GTA») e ha estratto le quantità e i valori delle esportazioni di biodiesel di cui al codice SA 3826 00 con riferimento al PIR. Le quantità esportate (in tonnellate) in tutti i paesi (UE inclusa) ammontano a 389 075 tonnellate, di cui 14 tonnellate sono state esportate nell’Unione. |
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(51) |
La tabella confronta il prezzo di vendita medio in USD per tonnellata debitamente adeguato a livello franco fabbrica (deducendo 82,52 USD per tonnellata per il trasporto interno come indicato nella domanda di riesame in previsione della scadenza) con il prezzo medio sul mercato interno degli USA per i sei paesi (al di fuori dell’UE) verso i quali gli USA hanno esportato più dello 0,1 % delle loro esportazioni totali durante il PIR. Tabella 1 Volumi delle esportazioni e prezzi all’esportazione degli USA durante il PIR
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(52) |
La tabella mostra che per tutti i sei paesi di esportazione i produttori degli USA vendono a prezzi inferiori ai prezzi di vendita sul mercato interno in percentuali che oscillano tra il 5 % e il 65 %. Esistono inoltre notevoli differenze nei prezzi all’esportazione tra i vari paesi destinatari della maggior parte delle esportazioni degli USA durante il PIR. |
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(53) |
Dalla tabella emerge infine che i prezzi medi all’esportazione più elevati sono praticati a paesi quali Canada e Norvegia, che ricevono il 92 % delle esportazioni totali degli USA. A tale proposito la domanda precisa che il biodiesel più costoso esportato in Canada è derivato da tipi specifici di materie prime che presentano una migliore resistenza alle basse temperature, come la canola, o può anche essere biodiesel HVO caratterizzato da eccellenti proprietà a freddo. Il fatto che i prezzi medi all’esportazione nei due paesi in questione siano più elevati si spiega pertanto con il costo superiore delle materie prime (ad esempio la canola). |
3.3.3. Confronto tra i prezzi all’esportazione in paesi terzi e il livello dei prezzi dell’industria dell’Unione
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(54) |
Il mercato dell’UE è un mercato allettante per le esportazioni statunitensi di biodiesel. Sulla base della banca dati GTA di cui al considerando 49, è stata calcolata una media semplice del prezzo all’esportazione verso tutte le destinazioni durante il PIR (cfr. il considerando 55), tenendo conto dei seguenti elementi:
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(55) |
Tenendo conto di tutti gli elementi di cui sopra, la Commissione ha calcolato un prezzo medio all’esportazione pari a 682 USD per tonnellata (617 EUR). Tale prezzo medio all’esportazione pari a 617 EUR è un prezzo fob al quale devono essere aggiunti i costi di nolo marittimo e di assicurazione per arrivare a un prezzo cif. Nella domanda di riesame in previsione della scadenza, tali costi sono stati stimati a circa 52 USD per tonnellata (47 EUR). |
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(56) |
Secondo la Commissione l’importo di 47 EUR a tonnellata è un’indicazione ragionevole dei costi aggiuntivi di nolo marittimo e di assicurazione per altre destinazioni. Il prezzo medio all’esportazione degli USA verso paesi terzi è stato pertanto fissato a 617 EUR (fob), che, anche aggiungendo i costi di nolo marittimo e di assicurazione e il dazio doganale esistente (6,5 %) (arrotondati in totale a 104 EUR a tonnellata per coprire anche alcune spese aggiuntive successive all’importazione) per le esportazioni dagli USA nell’UE (in totale circa 721 EUR), sarebbe di gran lunga inferiore al prezzo franco fabbrica dell’industria dell’Unione, pari a 771 EUR per tonnellata. |
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(57) |
Questo dimostra quindi che i produttori esportatori degli USA sarebbero in grado di vendere ad un prezzo inferiore a 771 EUR a tonnellata per penetrare nel mercato dell’Unione, e che questo li motiverebbe a riorientare una parte delle esportazioni attualmente dirette a paesi terzi verso il mercato dell’Unione, più allettante in termini di prezzo rispetto ad altri mercati di paesi terzi. |
3.3.4. Capacità inutilizzate
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(58) |
A causa della mancanza di collaborazione dei produttori degli USA, la Commissione ha stabilito la capacità produttiva degli USA sulla base delle informazioni disponibili sul sito web dell’Energy Information Administration (EIA) degli Stati Uniti. |
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(59) |
I produttori di biodiesel degli USA devono riferire a tale autorità le loro capacità produttive effettive e previste (rispettivamente su base annuale e mensile), nonché la loro produzione, i fattori di produzione, le scorte e le vendite di biodiesel. I dati dell’EIA indicano che la capacità dei produttori di biodiesel degli USA durante il PIR era pari a 8 412 000 tonnellate. |
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(60) |
L’effettiva produzione di biodiesel negli USA durante il PIR è stata di 5 718 000 tonnellate (dati EIA), che corrisponde a un tasso di utilizzo degli impianti del 68 % e a una capacità inutilizzata del 32 %, ovvero circa 2 694 000 tonnellate. Questa notevole capacità inutilizzata dei produttori degli USA costituisce un incentivo ad aumentare la produzione di biodiesel e a venderlo a prezzi di dumping sul mercato dell’Unione e potrebbe quindi essere utilizzata per rifornire il mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure. I produttori degli USA possono infatti aumentare con facilità la loro produzione e destinarla all’esportazione nell’UE, beneficiando in tal modo dell’aumento del tasso di utilizzo degli impianti e della riduzione del costo di produzione unitario. L’immissione sul mercato dell’Unione della produzione corrispondente alla capacità inutilizzata negli USA avrebbe un impatto significativo, in quanto ammonterebbe a quasi il 18 % del consumo dell’Unione durante il PIR. |
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(61) |
Inoltre durante il PIR la produzione di biodiesel degli USA (5 718 000 tonnellate) è stata inferiore al consumo (5 934 000 tonnellate). Di conseguenza gli USA hanno importato più biodiesel di quanto ne abbiano esportato. Durante il PIR le importazioni totali sono ammontate a 629 000 tonnellate, contro 428 000 tonnellate di esportazioni totali. Tuttavia, se la capacità produttiva disponibile non è stata utilizzata per soddisfare la domanda interna durante il periodo in esame, è improbabile che detta capacità sia utilizzata a tal fine in futuro. La capacità produttiva degli USA riportata durante il PIR (8 412 000 tonnellate, cfr. considerando precedente) era notevolmente superiore al consumo interno. Ciò significa che, se si aprono nuove opportunità di mercato per le esportazioni, con ogni probabilità i produttori statunitensi sfrutteranno la loro capacità inutilizzata per le vendite all’esportazione anziché per il consumo interno. |
|
(62) |
È improbabile che la capacità inutilizzata sia destinata ad aumentare le esportazioni in paesi terzi diversi dall’UE. I grandi mercati dei paesi terzi (Brasile, Indonesia, Argentina, Cina, Thailandia) sono autosufficienti in termini di produzione interna di biodiesel e fino ad ora gli USA non hanno esportato grandi quantità in tali paesi, malgrado la capacità inutilizzata di cui dispongono. Non vi è motivo di ritenere che questa situazione cambierà nel futuro. |
|
(63) |
È quindi probabile che i produttori degli USA sfruttino una parte consistente della capacità inutilizzata per aumentare le vendite nell’UE, che rappresenta un mercato molto allettante, in quanto è il maggiore al mondo e presenta numerosi incentivi per il consumo di biodiesel. |
3.3.5. Elusione e pratiche di assorbimento
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(64) |
Come affermato al considerando 1, le misure antidumping istituite nel 2009 sono state eluse mediante trasbordi attraverso il Canada e modifiche della composizione della miscela. L’esistenza di tali pratiche dimostra l’interesse di alcuni produttori degli USA per il mercato dell’Unione anche dopo l’istituzione delle misure ed è pertanto considerata un’indicazione dell’attrattiva del mercato dell’Unione per i produttori di biodiesel statunitensi. |
3.3.6. Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping
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(65) |
Il mercato dell’Unione è molto allettante, in quanto è il maggiore al mondo e presenta notevoli incentivi a livello dell’Unione e nazionale per il consumo di biodiesel. Ai produttori statunitensi converrebbe quindi sfruttare completamente la loro capacità inutilizzata e riorientare parte delle loro esportazioni da altri paesi terzi meno redditizi verso il mercato dell’Unione. |
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(66) |
Sulla base della tabella di cui al considerando 51, la Commissione ha concluso che nel complesso i produttori statunitensi vendono in paesi terzi a prezzi inferiori a quelli praticati sul mercato interno. |
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(67) |
A questo proposito, tenuto conto della notevole capacità inutilizzata dell’industria degli USA, abbinata all’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di dimensioni e di prezzo di vendita, in particolare rispetto al livello dei prezzi all’esportazione praticati dagli USA nei paesi terzi, e in considerazione delle passate pratiche di elusione accertate, la Commissione ha concluso che, in caso di scadenza delle misure in vigore, con ogni probabilità si verificherebbe la reiterazione di importazioni oggetto di dumping dagli USA. |
4. PREGIUDIZIO
4.1. Definizione dell’industria dell’Unione e della produzione dell’Unione
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(68) |
In base ai dati forniti dal richiedente, durante il periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da 49 produttori dell’Unione. Tali produttori costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
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(69) |
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata fissata a circa 14 milioni di tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base delle informazioni fornite dall’industria dell’Unione. Come indicato al considerando 19, è stato selezionato un campione di tre produttori dell’Unione che rappresentano il 17,5 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile. |
4.2. Consumo dell’Unione
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(70) |
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base di informazioni ottenute dall’industria e da Comext per i dati sulle importazioni. |
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(71) |
Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 2 Consumo dell’Unione (in tonnellate) (14)
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(72) |
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame, il consumo di biodiesel nell’Unione, calcolato come somma delle importazioni di biodiesel e delle vendite complessive dell’industria dell’Unione sul mercato dell’UE, è aumentato del 22 %, ossia da 13,8 milioni di tonnellate nel 2017 a 16,9 milioni di tonnellate. |
4.3. Importazioni dal paese interessato
4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese interessato
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(73) |
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni sulla base delle informazioni fornite da Eurostat (banca dati Comext). La quota di mercato delle importazioni è stata determinata sulla base dei dati forniti dal richiedente per le vendite interne dell’industria dell’Unione e da Comext per i dati commerciali. |
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(74) |
Le importazioni dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento: Tabella 3 Volume delle importazioni (in tonnellate), quota di mercato e prezzi (15)
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(75) |
Dall’istituzione delle misure nel 2009, le importazioni dagli USA sono virtualmente cessate e durante il PIR sono ammontate solo a 156 tonnellate (rispetto a oltre 1 137 000 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta iniziale). |
4.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi
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(76) |
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame non vi sono state importazioni di biodiesel dagli USA nell’Unione che potessero essere utilizzate come base affidabile per il calcolo dell’undercutting. |
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(77) |
Come alternativa, la Commissione ha calcolato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame confrontando:
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(78) |
Dal confronto è risultato un undercutting pari al 6,4 %. |
4.4. Importazioni da paesi terzi diversi dagli USA
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(79) |
Durante il PIR le importazioni provenienti da paesi terzi sono ammontate a 3 750 000 tonnellate, ossia il 22 % circa del consumo totale dell’Unione. Le principali fonti delle importazioni di biodiesel diverse dagli USA sono state Argentina (24 % delle importazioni UE), Malesia (18 %), Singapore (13 %) e Indonesia (5 %). |
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(80) |
Il volume (aggregato) delle importazioni, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni di biodiesel provenienti da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento: Tabella 4 Importazioni da paesi terzi (16)
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(81) |
I dazi antidumping sulle importazioni da Argentina e Indonesia, due importanti paesi esportatori di biodiesel, sono stati eliminati nel 2018. Di conseguenza le importazioni da paesi terzi sono aumentate nel 2018 e si sono mantenute a un livello di circa 3,8 milioni di tonnellate nel 2019 e durante il PIR. Nel complesso le importazioni da paesi terzi diversi dagli USA sono aumentate del 145 % durante il periodo in esame. La loro quota di mercato è inoltre aumentata dall’11 % al 22 % nel periodo in esame. |
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(82) |
Per quanto concerne i prezzi, la situazione varia da un paese all’altro. |
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(83) |
Per quanto riguarda l’Argentina, la principale fonte di importazioni, nel febbraio 2019 la Commissione ha istituito misure antisovvenzioni definitive sulle importazioni di biodiesel da tale paese e in parallelo ha adottato una decisione con cui ha accettato impegni minimi sui prezzi da otto produttori argentini e dalla Camera argentina dei biocombustibili (CARBIO). Questo ha comportato un notevole aumento dei prezzi nel 2019 (del 14 % rispetto al 2018) e durante il PIR (del 17 % rispetto al 2018). |
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(84) |
Per quanto riguarda l’Indonesia, nel 2019 la Commissione ha istituito dazi compensativi sulle importazioni di biodiesel oggetto di sovvenzioni dall’Indonesia. Questo ha comportato una riduzione significativa delle importazioni provenienti dall’Indonesia nel 2020. |
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(85) |
Per quanto riguarda Indonesia e Malesia, i prezzi hanno registrato un calo. Nel contempo, per gli altri paesi terzi i prezzi erano in notevole aumento. Nel complesso i prezzi medi di vendita delle importazioni da paesi terzi diversi dagli USA sono aumentati dell’11 % durante il periodo in esame. Questo andamento è coerente con quello osservato per le importazioni provenienti dai paesi interessati nella tabella 3. L’andamento dei prezzi è tuttavia diverso rispetto ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, di cui alla tabella 8. I prezzi dei produttori dell’Unione inclusi nel campione erano in calo, in linea con il calo dei costi di produzione. La conseguenza è che il divario di prezzo tra gli esportatori di paesi terzi e i produttori dell’Unione inclusi nel campione si è ridotto, il che ha aumentato la competitività dell’industria dell’Unione. |
4.5. Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.5.1. Osservazioni di carattere generale
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(86) |
La valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti allo stato dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. |
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(87) |
Come indicato ai considerando 18 e 19, per la valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento. |
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(88) |
Per la determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Gli indicatori macroeconomici sono stati valutati sulla base dei dati forniti dall’industria dell’UE e di altri dati macroeconomici settoriali, quali i dati FAO-OCSE. Gli indicatori microeconomici sono stati valutati sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. |
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(89) |
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. |
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(90) |
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. |
4.5.2. Indicatori macroeconomici (17)
4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
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(91) |
Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
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(92) |
La produzione dell’Unione è aumentata da 12,6 milioni di tonnellate nel 2017 a 14,0 milioni di tonnellate durante il PIR, con un incremento dell’11 % durante il periodo in esame. A fronte di un aumento dei consumi del 22 % nel periodo in esame, l’industria dell’Unione ha risposto positivamente aumentando la sua produzione. |
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(93) |
Nel contempo la capacità produttiva è aumentata del 9 % nel periodo in esame, raggiungendo 17,5 milioni di tonnellate durante il PIR. L’industria dell’Unione sta sviluppando la propria capacità di far fronte a un aumento della domanda. Secondo una relazione (18), l’espansione della capacità riguarda principalmente la produzione di oli vegetali idrotrattati (HVO). |
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(94) |
In conseguenza del contemporaneo incremento della produzione e della capacità produttiva, durante il periodo in esame il tasso di utilizzo degli impianti è rimasto stabile attorno all’80 %. |
4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato
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(95) |
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Volume delle vendite e quota di mercato
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(96) |
Le vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’UE sono aumentate passando da 12,3 milioni di tonnellate nel 2017 a 13,2 milioni di tonnellate durante il PIR (+ 7 %). |
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(97) |
Poiché il consumo nell’Unione è aumentato del 22 %, a causa del minore aumento del volume effettivo delle vendite, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita da circa l’89 % nel 2017 al 78 % durante il PIR. Tale riduzione della quota di mercato è collegata all’aumento delle importazioni provenienti da paesi terzi, in particolare a partire dal 2018 (considerando 80). |
4.5.2.3. Crescita
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(98) |
Alcuni indicatori (produzione, capacità produttiva, vendite, occupazione) dimostrano una crescita positiva dell’industria dell’Unione durante il periodo considerato. Tale crescita è tuttavia moderata rispetto all’andamento del consumo di biodiesel nello stesso periodo. Di fatto la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita durante il periodo di riferimento. |
4.5.2.4. Occupazione e produttività
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(99) |
L’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento durante il periodo in esame: Tabella 7 Occupazione e produttività
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(100) |
Durante il periodo in esame, l’occupazione è passata da 2 643 a 3 909 addetti, registrando un aumento del 48 %. |
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(101) |
Poiché la produzione è aumentata in misura minore (+ 11 %), questo dato si è concretizzato in un calo della produttività (– 25 %). |
4.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
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(102) |
Come spiegato al considerando 42, non è stato possibile procedere alla determinazione del dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame. L’inchiesta si è quindi concentrata sul rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure antidumping. |
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(103) |
Nel precedente riesame in previsione della scadenza l’industria dell’Unione aveva evidenziato segni di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. Durante il periodo considerato nell’attuale inchiesta di riesame in previsione della scadenza il processo di ripresa è continuato, come dimostrato dall’andamento favorevole per l’industria dell’Unione dei principali indicatori di pregiudizio. |
4.5.3. Indicatori microeconomici (19)
4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
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(104) |
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Prezzi di vendita nell’Unione
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(105) |
Durante il periodo in esame il costo di produzione è diminuito del 9 % (da 828 EUR/tonnellata a 755 EUR/tonnellata). Questo è dovuto in parte al calo di prezzo degli oli vegetali nel corso di tale periodo. Benché non tutti i biocarburanti siano derivati da oli vegetali, il prezzo degli oli vegetali è un valido indicatore del prezzo del principale fattore produttivo per la produzione di biodiesel. |
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(106) |
Il prezzo di vendita medio è diminuito dell’8 %, da 834 EUR/tonnellata nel 2017 a 771 EUR/tonnellata durante il PIR. Questo andamento può essere collegato al calo osservato nel prezzo di produzione. |
4.5.3.2. Costo del lavoro
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(107) |
Durante il periodo in esame il costo medio del lavoro per i produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Costo medio del lavoro per addetto
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(108) |
Il costo medio del lavoro nelle società incluse nel campione è aumentato del 14 % durante il PIR. L’impatto di questa variazione è piuttosto limitato, poiché il costo del lavoro rappresenta solo il 3 % circa del costo totale di fabbricazione. |
4.5.3.3. Scorte
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(109) |
Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 10 Scorte
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(110) |
Il livello delle scorte si è mantenuto stabile attorno all’1 % della produzione. Si tratta di un rapporto molto basso, che indica che l’industria è in grado di operare su richiesta, limitando le scorte. Ciò è necessario anche per evitare la degradazione del biodiesel. |
4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
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(111) |
Durante il periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
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(112) |
La Commissione ha determinato la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell’Unione in percentuale del fatturato delle stesse vendite. La redditività si è mantenuta a un livello basso. Nel periodo in esame ha comunque evidenziato una tendenza leggermente positiva, passando dall’1 % al 3 %. Questo andamento è collegato al calo dei costi di produzione per le società incluse nel campione (– 9 %). Dietro questa media si cela comunque una notevole disparità tra i produttori dell’Unione inclusi nel campione, che comprendono anche alcune società che non registrano alcun profitto. |
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(113) |
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto ha evidenziato un andamento positivo verso la fine del periodo in esame (nel 2019 e nel primo semestre del 2020), mentre nel 2018 aveva subito un brusco calo. Sul calo nel 2018 ha inciso principalmente la situazione specifica di una delle società incluse nel campione, caratterizzata da un modello aziendale particolare. Per le altre due società incluse nel campione l’andamento è stato relativamente stabile. |
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(114) |
Gli investimenti nelle società incluse nel campione non presentano una tendenza chiara nel periodo in esame. Gli investimenti di una o dell’altra società inclusa nel campione o l’assenza degli stessi possono comportare oscillazioni del livello degli investimenti da un anno all’altro. Gli investimenti hanno rappresentato una quota compresa tra l’1 % e il 2 % circa del fatturato durante il periodo in esame, vale a dire una percentuale limitata. |
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(115) |
L’utile sul capitale investito (ROI) è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Nel periodo in esame ha evidenziato un andamento positivo e si è mantenuto elevato nel PIR. Tuttavia il fatto che il ROI sia elevato è dovuto principalmente al basso valore contabile netto degli investimenti anziché a profitti elevati. |
4.6. Conclusioni sul pregiudizio
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(116) |
Durante il periodo in esame, in un contesto di importazioni quasi inesistenti dagli USA, i volumi delle importazioni da paesi terzi sono aumentati in misura considerevole (del 145 %), ma ne è aumentato anche il livello dei prezzi (dell’11 %). Nel contempo, i prezzi dell’industria dell’Unione sono diminuiti (dell’8 %), in linea con un calo dei costi di produzione (del 9 %). La conseguenza è che il divario di prezzo tra gli esportatori di paesi terzi e i produttori dell’Unione inclusi nel campione si è ridotto, il che ha aumentato la competitività dell’industria dell’Unione. |
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(117) |
Nel complesso gli indicatori di pregiudizio delineano un andamento positivo nel periodo in esame, in particolare per quanto riguarda la produzione (+ 11 %), la capacità produttiva (+ 9 %) e le vendite (+ 7 %) e mostrano che l’industria del biodiesel dell’Unione si sta lentamente riprendendo dal pregiudizio subito in precedenza. Dall’analisi degli indicatori di pregiudizio emerge che attualmente l’industria dell’Unione non sta subendo un pregiudizio notevole. Alcuni indicatori, in particolare la bassa redditività (≤ 3 %) indicano comunque che la sua situazione economica è ancora fragile. |
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(118) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
5. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
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(119) |
In conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato l’eventuale esistenza di un rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dagli USA in caso di scadenza delle misure. |
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(120) |
A tale proposito la Commissione ha esaminato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata negli USA, il probabile livello dei prezzi delle importazioni dagli USA in assenza di misure antidumping e la relativa incidenza sull’industria dell’Unione, ivi compreso l’undercutting in assenza di misure antidumping. |
5.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata negli USA
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(121) |
Come descritto al punto 3.3.4, le quantità che potrebbero essere esportate dai produttori di biodiesel degli USA sono significative rispetto alle dimensioni del mercato dell’Unione. Le capacità inutilizzate rappresentano infatti il 18 % del consumo dell’Unione durante il PIR. La Commissione ha pertanto concluso che le capacità inutilizzate disponibili sono considerevoli. |
5.2. Probabile livello dei prezzi delle importazioni dagli USA in assenza di misure antidumping
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(122) |
Come descritto al punto 3.3.2, sulla base dell’attuale politica dei prezzi sui mercati di esportazione dei paesi terzi, i produttori statunitensi esportavano nei principali mercati terzi a prezzi inferiori rispetto a quelli applicati sul mercato interno degli USA. Come indicato ai considerando 77 e 78, tali prezzi sono anche, in media, inferiori del 6,4 % rispetto a quelli praticati dall’industria dell’Unione sul mercato dell’UE. Tenendo conto del livello dei prezzi delle esportazioni dagli USA verso altri mercati terzi, esportare verso l’Unione è quindi potenzialmente molto più interessante per gli esportatori statunitensi. Inoltre, come indicato al punto 3.3.6, il mercato dell’Unione è molto allettante, in quanto è il maggiore al mondo e presenta notevoli incentivi a livello dell’Unione e nazionale per il consumo di biodiesel. |
5.3. Probabili ripercussioni sull’industria dell’Unione
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(123) |
Di conseguenza, in caso di scadenza delle misure, volumi ingenti di biodiesel oggetto di dumping proveniente dagli USA eserciterebbero una pressione al ribasso molto forte sui prezzi dell’Unione, con un impatto significativo sulla situazione economica dell’industria dell’UE. Ne consegue che molto probabilmente i volumi di produzione e di vendita dell’industria dell’Unione diminuirebbero e i profitti ridotti attualmente realizzati dall’industria si trasformerebbero in perdite. |
|
(124) |
La Commissione ha ulteriormente valutato il possibile impatto delle importazioni ipotizzando due possibili scenari in caso di scadenza delle misure, ossia 1) un’impennata delle importazioni dagli USA e 2) un calo dei prezzi nell’UE a causa della maggiore concorrenza, a parità di tutte le altre condizioni. |
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(125) |
Nel primo scenario la Commissione ha ipotizzato due possibili livelli di importazioni dagli USA. In base alla prima opzione le importazioni dagli USA ritornerebbero ai loro volumi storici [durante il periodo dell’inchiesta iniziale (20)], ossia 1,1 milioni di tonnellate. In seguito all’aumento delle importazioni dagli USA e alla conseguente riduzione delle vendite dell’industria dell’UE, la redditività di quest’ultima scenderebbe di 0,14 punti percentuali, ossia da +2,84 % a +2,70 %. La seconda opzione ha tenuto conto del considerevole aumento delle dimensioni del mercato dell’UE, passato da 6,6 milioni di tonnellate durante il periodo dell’inchiesta iniziale a 17 milioni di tonnellate durante il PIR (+ 158 %). In tale contesto, la Commissione ha ipotizzato una situazione di impennata delle importazioni, in cui la quota di mercato per gli USA equivarrebbe al 17,2 % come nel periodo dell’inchiesta iniziale. Ne conseguirebbe un calo della redditività dell’industria dell’Unione pari a 0,41 punti percentuali, da + 2,84 % a + 2,43 %. In entrambi i casi, l’impatto di un’impennata delle importazioni dagli USA, a prezzi costanti, può essere considerato piuttosto moderato. Questo aspetto è collegato alla quota elevata di costi variabili nell’industria del biodiesel. |
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(126) |
Nel secondo scenario, il potenziale effetto di un calo dei prezzi è risultato altamente pregiudizievole. Nel caso in cui i prezzi dell’Unione calassero fino a raggiungere il livello dei prezzi all’esportazione degli USA verso paesi terzi (721 EUR/tonnellata), il profitto scenderebbe da + 2,84 % a – 3,88 %. Nel caso di un calo dei prezzi dell’Unione pari al 10 %, ossia da 771 EUR/tonnellata a 694 EUR/tonnellata, il profitto si ridurrebbe da + 2,84 % a – 7,94 %. In ogni caso, qualsiasi diminuzione del prezzo superiore al 2,9 % azzererebbe il profitto dell’industria dell’Unione. |
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(127) |
In realtà, in caso di scadenza delle misure, molto probabilmente sul mercato si verificherebbe una combinazione dei due scenari sopra descritti. Si potrebbe prevedere in particolare l’ingresso nel mercato dell’Unione di volumi significativi di biodiesel originario degli USA a prezzi inferiori a quelli praticati dall’industria dell’Unione. La conseguenza sarebbe una contrazione della quota di mercato e dei prezzi dell’industria dell’Unione. Ciò si tradurrebbe in perdite significative per l’industria dell’Unione. |
5.4. Conclusioni sul rischio di reiterazione del pregiudizio
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(128) |
Su questa base, e tenendo conto dell’attuale situazione di fragilità dell’industria dell’Unione, la Commissione ha concluso che l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dagli USA a prezzi pregiudizievoli e il rischio di reiterazione del pregiudizio notevole. |
6. INTERESSE DELL’UNIONE
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(129) |
A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping esistenti sia contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori. A norma dell’articolo 21, paragrafo 1, terza frase, del regolamento di base si è presa in particolare considerazione l’esigenza di proteggere l’industria dagli effetti negativi del dumping pregiudizievole. |
6.1. Interesse dell’industria dell’Unione
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(130) |
In caso di scadenza delle misure in vigore l’industria dell’Unione si troverebbe sicuramente a far fronte a una crescente concorrenza sleale da parte dei produttori di biodiesel degli USA, il che con ogni probabilità interromperebbe bruscamente l’attuale processo di ripresa dell’industria dell’Unione. |
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(131) |
La Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione. |
6.2. Interesse degli importatori indipendenti
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(132) |
Nessun importatore si è opposto alla proroga delle misure. |
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(133) |
Shell Trading Rotterdam ha affermato che le misure comporteranno un aumento dei prezzi in quanto limitano l’approvvigionamento del mercato dell’Unione. Ha anche rilevato la disponibilità di biodiesel proveniente da altri mercati. |
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(134) |
Le misure non sembrano influire in misura significativa sugli importatori, poiché sono disponibili fonti alternative di approvvigionamento. Questo è dimostrato dalla notevole quota di mercato delle importazioni da paesi terzi. |
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(135) |
La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure non rappresenterebbe un danno significativo per l’interesse degli importatori. |
6.3. Interesse degli utilizzatori
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(136) |
La partecipazione degli utilizzatori all’inchiesta è stata limitata. |
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(137) |
Due utilizzatori, Preem, la maggiore società svedese nel settore dei carburanti, e la società Valero Energy Ltd Ireland hanno affermato che la proroga delle misure rappresenterebbe un ostacolo diretto all’evoluzione «verde» del settore dei trasporti in Europa. Preem e Valero Energy Ltd Ireland hanno chiesto specificamente che l’HVO sia escluso dall’attuale definizione del prodotto, in quanto nei prossimi anni prevedono una carenza di HVO. La società Valero Energy Ltd Ireland ha fatto riferimento in modo specifico agli obiettivi dell’UE in materia di energie rinnovabili fissati per il settore dei trasporti per il 2030, affermando che data l’attuale produzione dell’UE non sarebbe possibile raggiungere tali obiettivi. |
|
(138) |
La Commissione ha osservato che i produttori dell’Unione dispongono della capacità sufficiente per soddisfare la domanda attuale e anche di capacità inutilizzata per soddisfare, ove necessario, le esportazioni e gli aumenti che possano verificarsi in futuro. Era inoltre troppo presto per valutare con certezza la probabilità che si verifichino carenze nel 2030, tenuto conto in particolare dei recenti ampliamenti della capacità produttiva dell’UE. Ciò premesso, la Commissione potrà trovarsi in una posizione più favorevole per valutare la situazione qualora le venga chiesto di svolgere un riesame in previsione della scadenza tra cinque anni. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(139) |
Non vi sono indicazioni che le misure in vigore abbiano inciso negativamente sugli utilizzatori di biodiesel nell’Unione; in particolare, non vi è alcuna prova che le misure in vigore abbiano avuto un effetto negativo sulla loro redditività. |
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(140) |
La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure non sarebbe lesivo dell’interesse degli utilizzatori. |
6.4. Conclusioni relative all’interesse dell’Unione
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(141) |
In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non vi erano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di biodiesel originario degli USA. |
7. MISURE ANTIDUMPING
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(142) |
Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione riguardo al rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, ne consegue che, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli USA, istituite con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518, quale modificato dal regolamento (UE) 2016/676, dovrebbero essere mantenute. |
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(143) |
Come indicato al considerando 1, i dazi antidumping in vigore sulle importazioni di biodiesel dagli USA sono stati estesi anche alle importazioni dello stesso prodotto spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che fosse dichiarato originario del Canada o no, e alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli USA. |
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(144) |
I dazi antidumping da mantenersi continueranno ad essere estesi alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, e alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli USA. |
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(145) |
I produttori esportatori del Canada che erano stati esonerati dalle misure estese con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 saranno esonerati anche dalle misure istituite dal presente regolamento. |
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(146) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base. |
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(147) |
In virtù dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046del Parlamento europeo e del Consiglio (21), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d’America, attualmente classificabili ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209829), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009129), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009929), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710194329), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710194629), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710194729), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710201129), ex 2710 20 16 (codice TARIC 2710201629), ex 3824 99 92 (codice TARIC 3824999212), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826001029, 3826001059, 3826001099) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826009019).
2. I dazi antidumping definitivi applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate sono rappresentati dai seguenti importi fissi:
|
Società |
Dazio antidumping in EUR per tonnellata netta |
Codice addizionale TARIC |
|
Archer Daniels Midland Company, Decatur |
68,6 |
A933 |
|
Cargill Inc., Wayzata |
0 |
A934 |
|
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston |
70,6 |
A935 |
|
Imperium Renewables Inc., Seattle |
76,5 |
A936 |
|
Peter Cremer North America LP, Cincinnati |
198,0 |
A937 |
|
World Energy Alternatives LLC, Boston |
82,7 |
A939 |
|
Società elencate nell’allegato I |
115,6 |
Cfr. allegato I |
|
Tutte le altre società |
172,2 |
A999 |
Il dazio antidumping sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).
3. L’applicazione dell’aliquota individuale del dazio specificata per le società elencate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni di cui all’allegato II. Qualora la suddetta fattura non sia presentata, si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
4. Qualora una parte degli Stati Uniti d’America fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
|
a) |
non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, originarie degli Stati Uniti d’America, durante il periodo dell’inchiesta (1o aprile 2007 - 31 marzo 2008); |
|
b) |
non è collegata ad alcun esportatore o produttore assoggettato alle misure istituite dal presente regolamento; e |
|
c) |
ha effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta; |
la Commissione può modificare l’allegato I al fine di assegnare a tale parte il dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato e non sono stati inseriti nel campione, pari a 115,6 EUR per tonnellata.
Articolo 2
1. Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è esteso alle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, spediti dal Canada, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari del Canada o no, attualmente classificabili ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710201121), ex 2710 20 16 (codice TARIC 2710201621), ex 3824 99 92 (codice TARIC 3824999210), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826001020, 3826001050, 3826001089) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826009011), ad eccezione di quelli prodotti dalle società sottoelencate:
|
Paese |
Società |
Codice addizionale TARIC |
|
Canada |
BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada |
B107 |
|
Canada |
DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nuova Scozia, Canada |
C114 |
|
Canada |
Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada |
B108 |
Il dazio da estendere è quello stabilito per «tutte le altre società» all’articolo 1, paragrafo 2, ossia un dazio antidumping definitivo di 172,2 EUR per tonnellata netta.
Il dazio antidumping sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).
2. L’applicazione delle esenzioni concesse alle società elencate al paragrafo 1 oppure autorizzate dalla Commissione in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni dell’allegato II. Qualora la suddetta fattura non sia presentata, si applica l’aliquota del dazio di cui al paragrafo 1.
Articolo 3
1. Il dazio antidumping definitivo istituito dall’articolo 1, paragrafo 2, è esteso alle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d’America e attualmente classificabili ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209830), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009130), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009930), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710194330), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710194630), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710194730), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710201130), ex 2710 20 16 (codice TARIC 2710201630), ex 3824 99 92 (codice TARIC 3824999220) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826009030).
Il dazio antidumping sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).
2. L’applicazione dell’aliquota individuale del dazio specificata per le società elencate all’articolo 1, paragrafo 2, è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni di cui all’allegato III. Qualora la suddetta fattura non sia presentata, si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società» a norma dell’articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 4
1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 3, paragrafo 1, sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
|
Commissione europea |
|
Direzione generale del Commercio |
|
Direzione G |
|
Rue de la Loi 170, CHAR 04/034 |
|
1049 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: TRADE-TDI-INFORMATION@ec.europa.eu
2. A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare mediante decisione l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 3, paragrafo 1, delle importazioni da parte di società che non eludono le misure antidumping istituite dall’articolo 1.
Articolo 5
Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e pertanto il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (22), l’importo del dazio antidumping di cui agli articoli 1, 2 e 3 è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
Salvo indicazione contraria, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2021
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento (CE) n. 599/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America (GU L 179 del 10.7.2009, pag. 26).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 del Consiglio, del 5 maggio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America, e chiude l’inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore (GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 12).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 della Commissione, del 14 settembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 69).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/676 della Commissione, del 29 aprile 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 116 del 30.4.2016, pag. 31).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1598 della Commissione, del 22 settembre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 245 del 23.9.2017, pag. 1).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1121 della Commissione, del 10 agosto 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 204 del 13.8.2018, pag. 33).
(8) Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 18 del 20.1.2020, pag. 20).
(9) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America (GU C 303 del 14.9.2020, pag. 18).
(10) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America (GU C 303 del 14.9.2020, pag. 7).
(11) Documento Tron: t21.000417.
(12) Avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).
(13) Regolamento (CE) n. 193/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America (GU L 67 del 12.3.2009, pag. 22).
(14) Il consumo si basa sui dati dell’UE-27, che escludono i dati relativi al Regno Unito.
(15) Il volume delle importazioni si basa sui dati dell’UE-27, che escludono i dati relativi al Regno Unito.
(16) Le importazioni da paesi terzi si basano sui dati dell’UE-27, esclusi i dati relativi al Regno Unito in quanto Stato membro ma compresi i dati relativi al Regno Unito in quanto paese terzo.
(17) I dati macroeconomici si basano sui dati dall’UE-27, che escludono quelli relativi al Regno Unito.
(18) USDA, Biofuels Annual report (GAIN report), 29 giugno 2020.
(19) Gli indicatori microeconomici si basano sui dati dell’UE-28, che comprendono il Regno Unito. Poiché i produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato un volume di vendite ridotto nel Regno Unito (circa l’1,1 % delle vendite medie nell’UE di tali produttori durante il PIR), l’impatto delle transazioni riguardanti il Regno Unito sulle risultanze relative al pregiudizio sembrerebbe essere minimo e le conclusioni sul pregiudizio notevole non sarebbero pertanto risultate diverse se si fossero utilizzati i dati relativi all’UE-27.
(20) Dal 1o aprile 2007 al 31 marzo 2008.
(21) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(22) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
ALLEGATO I
|
Denominazione sociale |
Città |
Codice addizionale TARIC |
|
AG Processing Inc. |
Omaha |
A942 |
|
Alabama Clean Fuels Coalition Inc. |
Birmingham |
A940 |
|
American Made Fuels, Inc. |
Canton |
A940 |
|
Arkansas SoyEnergy Group |
DeWitt |
A940 |
|
Arlington Energy, LLC |
Mansfield |
A940 |
|
Athens Biodiesel, LLC |
Athens |
A940 |
|
Beacon Energy |
Cleburne |
A940 |
|
Biodiesel of Texas, Inc. |
Denton |
A940 |
|
BioDiesel One Ltd |
Southington |
A940 |
|
Buffalo Biodiesel, Inc |
Tonawanda |
A940 |
|
BullDog BioDiesel |
Ellenwood |
A940 |
|
Carbon Neutral Solutions, LLC |
Mauldin |
A940 |
|
Central Iowa Energy LLC |
Newton |
A940 |
|
Chesapeake Custom Chemical Corp. |
Ridgeway |
A940 |
|
Community Fuels |
Stockton |
A940 |
|
Delta BioFuels Inc. |
Natchez |
A940 |
|
Diamond Biofuels |
Mazon |
A940 |
|
Direct Fuels |
Euless |
A940 |
|
Eagle Creek Fuel Services, LLC |
Baltimore |
A940 |
|
Earl Fisher Bio Fuels |
Chester |
A940 |
|
East Fork Biodiesel LLC |
Algona |
A940 |
|
ECO Solutions, LLC |
Chatsworth |
A940 |
|
Ecogy Biofuels LLC |
Tulsa |
A940 |
|
ED&F Man Biofuels Inc. |
New Orleans |
A940 |
|
Freedom Biofuels Inc. |
Madison |
A940 |
|
Fuel & Lube, LLC |
Richmond |
A940 |
|
Fuel Bio |
Elizabeth |
A940 |
|
FUMPA Bio Fuels |
Redwood Falls |
A940 |
|
Galveston Bay Biodiesel LP (BioSelect Fuels) |
Houston |
A940 |
|
Geo Green Fuels LLC |
Houston |
A940 |
|
Georgia Biofuels Corp. |
Loganville |
A940 |
|
Green River Biodiesel, Inc. |
Moundville |
A940 |
|
Griffin Industries Inc. |
Cold Spring |
A940 |
|
High Plains Bioenergy |
Guymon |
A940 |
|
Huish Detergents Inc. |
Salt Lake City |
A940 |
|
Incobrasa Industries Ltd. |
Gilman |
A940 |
|
Independence Renewable Energy Corp. |
Perdue Hill |
A940 |
|
Indiana Flex Fuels |
LaPorte |
A940 |
|
Innovation Fuels Inc. |
Newark |
A940 |
|
Iowa Renewable Energy LLC |
Washington |
A940 |
|
Johann Haltermann Ltd. |
Houston |
A940 |
|
Lake Erie Biofuels LLC |
Erie |
A940 |
|
Leland Organic Corporation |
Leland |
A940 |
|
Louis Dreyfus Agricultural Industries LLC |
Claypool |
A940 |
|
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC |
Claypool |
A940 |
|
Memphis Biofuels, LLC |
Memphis |
A942 |
|
Middle Georgia Biofuels |
East Dublin |
A940 |
|
Middletown Biofuels LLC |
Blairsville |
A940 |
|
Musket Corporation |
Oklahoma City |
A940 |
|
New Fuel Company |
Dallas |
A940 |
|
North Mississippi Biodiesel |
New Albany |
A940 |
|
Northern Biodiesel, Inc. |
Ontario |
A940 |
|
Northwest Missouri Biofuels, LLC |
St. Joseph |
A940 |
|
Nova Biofuels Clinton County LLC |
Clinton |
A940 |
|
Nova Biosource |
Senaca |
A940 |
|
Organic Fuels Ltd. |
Houston |
A940 |
|
Organic Technologies |
Coshocton |
C482 |
|
Owensboro Grain Company LLC |
Owensboro |
A940 |
|
Paseo Cargill Energy, LLC |
Kansas City |
A940 |
|
Peach State Labs Inc. |
Rome |
A940 |
|
Perihelion Global, Inc. |
Opp |
A940 |
|
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc. |
Philadelphia |
A940 |
|
Pinnacle Biofuels, Inc. |
Crossett |
A940 |
|
PK Biodiesel |
Woodstock |
A940 |
|
Pleasant Valley Biofuels, LLC |
American Falls |
A940 |
|
RBF Port Neches LLC |
Houston |
A940 |
|
Red Birch Energy, Inc. |
Bassett |
A940 |
|
Red River Biodiesel Ltd. |
New Boston |
A940 |
|
REG Ralston LLC |
Ralston |
A940 |
|
Renewable Energy Products, LLC |
Santa Fe Springs |
A940 |
|
Riksch BioFuels LLC |
Crawfordsville |
A940 |
|
Safe Renewable Corp. |
Conroe |
A940 |
|
Sanimax Energy Inc. |
DeForest |
A940 |
|
Scott Petroleum |
Itta Bena |
A942 |
|
Seminole Biodiesel |
Bainbridge |
A940 |
|
Soy Solutions |
Milford |
A940 |
|
SoyMor Biodiesel LLC |
Albert Lea |
A940 |
|
Sunshine BioFuels, LLC |
Camilla |
A940 |
|
TPA Inc. |
Warren |
A940 |
|
Trafigura AG |
Stamford |
A940 |
|
U.S. Biofuels Inc. |
Rome |
A940 |
|
United Oil Company |
Pittsburgh |
A940 |
|
Valco Bioenergy |
Harlingen |
A940 |
|
Vanguard Synfuels, LLC |
Pollock |
A940 |
|
Vinmar Overseas, Ltd |
Houston |
A938 |
|
Vitol Inc. |
Houston |
A940 |
|
Walsh Bio Diesel, LLC |
Mauston |
A940 |
|
Western Dubque Biodiesel LLC |
Farley |
A940 |
|
Western Iowa Energy LLC |
Wall Lake |
A940 |
|
Western Petroleum Company |
Eden Prairie |
A940 |
ALLEGATO II
Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale, redatta secondo il modello seguente, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 3 e all’articolo 2, paragrafo 2:
|
— |
nome e funzione del responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale; |
|
— |
la dichiarazione seguente: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come “biodiesel“, in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, venduti per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura, è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] in [paese interessato o paesi interessati]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» |
ALLEGATO III
Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale, redatta secondo il modello seguente, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 3, paragrafo 2:
|
— |
nome e funzione del responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale; |
|
— |
la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come “biodiesel”, in forma pura o in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, venduti all’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura, è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] negli Stati Uniti d’America. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» |
|
2.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 277/62 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1267 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2021
che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore
|
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 598/2009 (2) , il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo compreso tra 211,2 EUR e 237 EUR per tonnellata netta sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, di cui, all’epoca, ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209820), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009120), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009920), ex 2710 19 41 (codice TARIC 2710194120), 3824 90 91, ex 3824 90 97 (codice TARIC 3824 90 97 87), originari degli Stati Uniti d’America («USA» o «paese interessato»). Nel seguito si fa riferimento al dazio compensativo istituito dal suddetto regolamento con l’espressione «le misure iniziali». L’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «l’inchiesta iniziale». |
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(2) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011 (3), in seguito a un’inchiesta antielusione, il Consiglio ha esteso il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 del Consiglio alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che fosse dichiarato originario del Canada o no, ad eccezione di quello prodotto dalle società BIOX Corporation, Oakville e Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada. Con lo stesso regolamento il Consiglio ha anche esteso il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli USA. |
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(3) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1519 (4), la Commissione europea ha istituito nuovamente le misure compensative definitive applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli USA in seguito a un riesame in previsione della scadenza (il «precedente riesame in previsione della scadenza»). |
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(4) |
Il regolamento (UE) 2015/1519, come modificato dal regolamento (UE) 2016/675 (5), ha inoltre esteso il dazio compensativo definitivo alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che fosse dichiarato originario del Canada o no, ad eccezione di quello prodotto dalle società BIOX Corporation, Oakville e Rothsay Biodiesel, Guelph, entrambe situate in Ontario, Canada, e dalla società DSM Nutritional Products Canada Inc., Dartmouth, Nuova Scozia, Canada. Con lo stesso regolamento, la Commissione europea ha anche esteso il dazio compensativo definitivo alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli USA. |
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(5) |
I dazi compensativi attualmente in vigore sono importi fissi compresi tra 211,2 EUR e 237 EUR per tonnellata netta sulle importazioni dei produttori esportatori. |
1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza
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(6) |
A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (6), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea («il regolamento di base»). |
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(7) |
La domanda di riesame è stata presentata l’11 giugno 2020 dall’European Biodiesel Board («EBB» o «il richiedente»), per conto di produttori dell’UE che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell’Unione di biodiesel. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare il rischio di persistenza o reiterazione dell’ingresso nell’Unione di biodiesel oggetto di sovvenzioni e il rischio di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. |
2. APERTURA DI UN RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA
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(8) |
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 14 settembre 2020 la Commissione, sulla base dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, ha avviato un riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di biodiesel originario degli USA. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (8) («l’avviso di apertura»). |
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(9) |
Nella stessa data, il 14 settembre 2020, la Commissione ha avviato in parallelo un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di biodiesel originario degli USA. |
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(10) |
Il governo del Canada ha presentato osservazioni in merito all’avvio di tale riesame rilevando che, in caso di mantenimento delle misure, avrebbe dovuto essere mantenuta anche l’esenzione concessa ai tre produttori di biodiesel canadesi. La Commissione ha mantenuto l’esenzione all’articolo 2 del presente regolamento. |
2.1. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
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(11) |
L’inchiesta sulla persistenza o sulla reiterazione delle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»). |
2.2. Recesso del Regno Unito dall’Unione europea
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(12) |
Il presente procedimento è stato avviato il 14 settembre 2020, ossia durante il periodo transitorio concordato tra il Regno Unito e l’UE nel quale il Regno Unito restava soggetto al diritto dell’Unione. Tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020. Con effetto dal 1o gennaio 2021, le società e le associazioni del Regno Unito non potevano dunque più essere considerate parti interessate nel presente procedimento. |
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(13) |
Con una nota al fascicolo (9) datata 15 gennaio 2021, la Commissione ha invitato gli operatori del Regno Unito che ritenevano di poter essere ancora considerati parti interessate a contattarla. BP OIL International Limited e Argent Energy hanno chiesto di continuare a essere considerate parti interessate e hanno ottenuto tale diritto sulla base degli elementi di prova presentati. In particolare, entrambe le società hanno fornito prova dell’esistenza, all’interno dei rispettivi gruppi, di soggetti collegati operanti sul mercato dell’Unione. La società madre britannica Valero Energy Limited è stata invece sostituita dalla sua controllata irlandese Valero Energy Limited Ireland, in quanto quest’ultima opera sul mercato dell’Unione. |
2.3. Parti interessate
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(14) |
Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, altri produttori noti dell’Unione, i produttori noti negli USA e le autorità degli USA, gli importatori noti, gli utilizzatori, gli operatori commerciali e le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare. |
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(15) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
2.4. Campionamento
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(16) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento in conformità dell’articolo 27 del regolamento di base. |
Campionamento dei produttori dell’Unione
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(17) |
Il 14 settembre 2020 la Commissione ha comunicato alle parti interessate il campione provvisorio dei produttori dell’Unione a norma del punto 5.3 dell’avviso di apertura. Il campione è stato selezionato sulla base del volume di produzione e di vendita del prodotto simile nel 2019, nonché dell’ubicazione geografica dei produttori del prodotto simile. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano il 17,5 % dei volumi di produzione totali stimati del prodotto simile nell’Unione e assicuravano anche una buona distribuzione geografica. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni entro il termine di sette giorni dalla notifica del campione provvisorio di produttori dell’Unione. |
Campionamento degli importatori
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(18) |
Al fine di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. |
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(19) |
Solo un importatore indipendente, Shell Trading Rotterdam BV, ha fornito le informazioni richieste, per cui la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario. |
Campionamento dei produttori esportatori
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(20) |
Al fine di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori degli USA a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle autorità del paese esportatore di individuare e/o contattare altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. |
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(21) |
Tre produttori esportatori degli USA si sono manifestati e si sono dichiarati disposti a collaborare con la Commissione nell’inchiesta. In considerazione del loro numero ridotto, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario e tutte e tre le società sono state invitate a rispondere al questionario. |
2.5. Collaborazione del paese interessato
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(22) |
Il 15 ottobre 2020 una delle società che inizialmente avevano collaborato ha informato via email la Commissione che non avrebbe più collaborato. Nemmeno le altre due società hanno compilato e restituito il questionario entro il termine fissato per fornire le informazioni richieste. |
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(23) |
Il 10 novembre 2020 la Commissione ha inviato una lettera alle tre società, informandole della sua intenzione di applicare l’articolo 28 del regolamento di base ed elaborare le conclusioni dell’inchiesta in base ai dati disponibili. Anche le autorità degli USA sono state informate di tale intenzione. Il termine per la presentazione di osservazioni in merito alla lettera era il 17 novembre 2020. Non sono pervenute osservazioni. |
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(24) |
All’atto dell’apertura, con nota verbale del 14 settembre 2020, la Commissione ha chiesto inoltre alle autorità degli USA di compilare e restituire il questionario antisovvenzioni destinato al governo degli USA. Non è pervenuta alcuna risposta entro il termine fissato. |
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(25) |
Il 10 novembre 2020 la Commissione ha inviato una nota verbale per informare le autorità degli USA della sua intenzione di applicare l’articolo 28 del regolamento di base ed elaborare le conclusioni dell’inchiesta in base ai dati disponibili, tenuto conto della mancanza di collaborazione. |
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(26) |
Il termine per la presentazione di osservazioni in merito alla nota verbale era il 17 novembre 2020. Non sono pervenute osservazioni. |
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(27) |
La Commissione ha pertanto concluso che né i produttori esportatori né il governo degli USA hanno collaborato all’inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Ha quindi deciso di applicare le disposizioni dell’articolo 28 del regolamento di base ed elaborare le conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili. |
2.6. Questionari
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(28) |
All’atto dell’apertura una copia dei questionari è stata resa disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio. |
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(29) |
Sono pervenute risposte al questionario dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione e da un importatore indipendente dell’Unione. |
2.7. Verifica
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(30) |
In considerazione della pandemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto da vari Stati membri e da vari paesi terzi, la Commissione non ha potuto effettuare le visite di verifica a norma dell’articolo 26 del regolamento di base. La Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della sua decisione, in linea con l’avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (10). La Commissione ha effettuato controlli incrociati a distanza delle società/parti di seguito indicate.
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2.8. Divulgazione delle informazioni
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(31) |
Il 21 maggio 2021 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi compensativi. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. |
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(32) |
Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate dalla Commissione e, ove opportuno, prese in considerazione. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l’opportunità di essere sentite. |
3. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
3.1. Prodotto in esame
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(33) |
Il prodotto in esame è lo stesso dell’inchiesta iniziale e del precedente riesame in previsione della scadenza, ossia esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli USA, attualmente classificati ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209829), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009129), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009929), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710194329), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710194629), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710194729), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710201129), ex 2710 20 16 (codice TARIC 2710201629), ex 3824 99 92 (codice TARIC 3824999212), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826001029, 3826001059, 3826001099), ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826009019) («prodotto in esame»). |
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(34) |
Il biodiesel è un carburante rinnovabile prodotto da un’ampia gamma di materie prime, ossia oli vegetali quali olio di colza, olio di soia, olio di palma, oli per friggere usati, grassi animali o biomassa. |
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(35) |
Il biodiesel è utilizzato nel settore dei trasporti, prevalentemente miscelato con diesel minerale (ossia petrolio/diesel convenzionale) e in misura molto marginale in forma pura (B100). |
3.2. Prodotto simile
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(36) |
Come stabilito nell’inchiesta iniziale e nel precedente riesame in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e [tecniche] di base e i medesimi impieghi di base:
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(37) |
Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base. |
3.3. Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto
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(38) |
La società svedese Preem AB e la società Valero Energy Ltd Ireland, produttrici e fornitrici di carburante e in quanto tali utilizzatrici del prodotto in esame, hanno affermato che il biodiesel a base di estere metilico di acidi grassi (FAME) e quello a base di oli vegetali idrotrattati (HVO) sono due tipi diversi di biodiesel, e che l’HVO dovrebbe essere escluso dall’attuale definizione del prodotto. Nel regolamento del 2009 che ha istituito misure provvisorie (11), tutti i tipi di biodiesel e miscele di biodiesel erano considerati carburanti biodiesel. I tipi di biodiesel FAME e HVO possono entrambi essere miscelati con diesel: nonostante alcune differenze nelle caratteristiche fisiche, l’uso finale del prodotto è lo stesso ed entrambi i prodotti sono fabbricati dall’industria dell’Unione. Inoltre la denuncia dell’inchiesta iniziale definiva espressamente il carburante diesel derivato da HVO come parte del prodotto in esame e all’epoca nessuna delle parti ha contestato tale affermazione. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
4. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DELLE SOVVENZIONI
4.1. Osservazioni preliminari
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(39) |
In conformità dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni del prodotto in esame originario degli USA, nonché di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. A causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori e delle autorità degli USA, come descritto ai considerando da 22 a 27, non è stato possibile effettuare un’analisi basata su dati verificati forniti dai produttori esportatori e dalle autorità degli USA. |
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(40) |
A norma dell’articolo 28 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni sono state quindi elaborate in base ai dati disponibili. La Commissione ha utilizzato le fonti di informazione seguenti: la domanda di riesame in previsione della scadenza e le successive osservazioni presentate dal richiedente, Eurostat, Global Trade Atlas («GTA») e i siti web dell’Energy Information Administration («EIA») degli USA e del ministero dell’Agricoltura statunitense («USDA»). |
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(41) |
La Commissione ha esaminato in particolare i seguenti regimi di sovvenzioni federali e statali, indicati nella domanda di riesame e individuati dalla Commissione come ancora attivi. |
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(42) |
A causa della mancanza di collaborazione da parte delle autorità e dei produttori esportatori degli USA, e in considerazione delle conclusioni in merito alla persistenza delle sovvenzioni sulla base dei regimi sopra citati, la Commissione non ha invece potuto analizzare ulteriormente i regimi di sovvenzioni federali e statali indicati di seguito. |
4.2. Sovvenzioni — Regimi federali
4.2.1. Credito in relazione alle miscele di biodiesel e credito in relazione al biodiesel
4.2.1.1.
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(43) |
Il titolo 26, sezione 40 A, lettera b), dell’US Code («U.S.C.») costituisce la base giuridica di un regime di credito d’imposta di cui fruiscono le imprese che effettuano la miscelazione di biodiesel, i dettaglianti e gli utilizzatori finali. Sono previsti i seguenti crediti per il carburante biodiesel:
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(44) |
Il credito in relazione alle miscele di biodiesel è previsto dalla legislazione federale degli USA dal 2005 (12). Secondo la sezione 202, lettera a), dell’US Energy and Improvement and Extension Act 2008, questo credito d’imposta avrebbe dovuto scadere il 31 dicembre 2009 (13). Tuttavia tale regime di sovvenzioni non è mai veramente scaduto, ma è stato ripetutamente ripristinato con efficacia retroattiva fino ad ora. Infine, in data 20 dicembre 2019, con il Further Consolidated Appropriations Act il Congresso degli USA ha ripristinato il regime per due anni con effetto dal 31 dicembre 2017 e l’ha prorogato di tre anni, ossia fino al 31 dicembre 2022 (14). Questa proroga di cinque anni è la più lunga dall’introduzione di questo regime di sovvenzioni. |
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(45) |
A seguito della divulgazione delle informazioni il richiedente ha informato la Commissione che in data 25 maggio 2021 era stata presentata al Senato e alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti una proposta di legge volta a prorogare il regime del credito in relazione alle miscele di biodiesel di altri tre anni, ossia fino al 31 dicembre 2025. |
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(46) |
Come il credito in relazione alle miscele di biodiesel, anche il credito in relazione al biodiesel è in vigore nella legislazione federale degli USA dal 2005 (15). Secondo la sezione 202, lettera a), dell’US Energy and Improvement and Extension Act 2008, questo credito d’imposta avrebbe dovuto scadere il 31 dicembre 2009 (16). Tuttavia nemmeno questo regime è mai scaduto, bensì è stato ripetutamente ripristinato con efficacia retroattiva fino ad ora. Infine, in data 20 dicembre 2019, con il Further Consolidated Appropriations Act il Congresso degli USA ha ripristinato il regime per due anni con effetto dal 31 dicembre 2017 e l’ha prorogato di tre anni, ossia fino al 31 dicembre 2022 (17). |
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(47) |
Il credito d’imposta sul reddito dei piccoli produttori di agri-biodiesel si applica soltanto ai piccoli produttori. Il regime è preso in esame nei considerando da 63 a 70. |
4.2.1.2.
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(48) |
Per poter fruire del credito in relazione alle miscele di biodiesel di cui al considerando 43, punto 1), una società deve produrre una miscela di biodiesel e di carburante diesel e venderla come carburante o per essere utilizzata come carburante. |
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(49) |
La persona che chiede l’incentivo deve ottenere un attestato da parte del produttore o dell’importatore del biodiesel, che identifica il prodotto e la percentuale di biodiesel e di agri-biodiesel (18) contenuta nel prodotto. Il credito consiste in un credito di accisa oppure, se l’importo dell’accisa dovuta dalla società è inferiore al totale del credito di accisa, la società può chiedere che il credito residuo sia imputato come credito d’imposta sul reddito rimborsabile. Un credito d’imposta sul reddito rimborsabile è un credito in relazione all’imposta sul reddito del contribuente oppure un versamento diretto. È rimborsabile perché il credito in eccedenza può essere versato al contribuente in forma di pagamento diretto in contanti se l’importo del credito è superiore all’imposta dovuta. |
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(50) |
Il credito in relazione al biodiesel di cui al considerando 43, punto 2, è un credito d’imposta sul reddito non rimborsabile, concesso ai dettaglianti e agli utilizzatori finali di biodiesel non miscelato (puro). Possono usufruire del credito in relazione al biodiesel puro soltanto coloro che introducono biodiesel puro nel serbatoio di un veicolo o lo utilizzano come carburante. Va sottolineato che anche i produttori di biodiesel che producono il biodiesel per proprio uso possono beneficiare di questo credito. Per avere diritto al credito, il produttore di biodiesel deve quindi agire in qualità di dettagliante (quando introduce biodiesel nel serbatoio dell’utilizzatore finale) oppure in qualità di utilizzatore finale (quando utilizza il biodiesel nei propri veicoli). |
4.2.1.3.
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(51) |
Il biodiesel miscelato con carburante diesel può beneficiare di un credito d’accisa o di un credito d’imposta sul reddito. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame, il credito generalmente accordato era pari a 1 USD per gallone per tutti i tipi di biodiesel, vale a dire anche agri-biodiesel e diesel da biomassa. |
|
(52) |
Il credito d’imposta finale sulla miscela di carburante dipende dalla percentuale di biodiesel che essa contiene. Il minimo obbligatorio, che corrisponde alla prassi corrente, consiste nell’aggiungere lo 0,1 % di diesel minerale al 99,9 % di biodiesel (miscela denominata B99 negli USA), il che permette di ottenere il credito d’imposta massimo. Il credito d’imposta cui si ha diritto è calcolato in base alla percentuale di biodiesel in una miscela (ad esempio, 100 galloni di B99 contengono 99,9 galloni di biodiesel e danno diritto a un credito d’imposta di 99,90 USD). La trasformazione del biodiesel da prodotto puro (B100) in miscela (B99) è un processo semplice. Consiste nell’aggiunta dello 0,1 % di diesel minerale al biodiesel puro e non comporta alcuna modifica di rilievo del prodotto in esame. È la miscelazione che dà diritto al credito. |
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(53) |
I produttori di biodiesel possono fruire dell’incentivo quando effettuano essi stessi la miscelazione. Il produttore deve miscelare il biodiesel puro con carburante diesel. In termini di diritto all’incentivo, non c’è nessuna differenza tra il biodiesel miscelato destinato alla vendita sul mercato interno e quello venduto all’esportazione. |
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(54) |
Anche le società che non producono biodiesel puro, ma lo acquistano e lo trasformano in miscela di biodiesel possono fruire del credito d’imposta. Queste società devono ottenere un certificato dal produttore o dall’importatore del biodiesel (e, se del caso, da ogni rivenditore intermedio), attestante che il produttore non ha usufruito del credito d’imposta (19). |
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(55) |
L’incentivo può assumere la forma di un credito d’accisa, di un credito d’imposta sul reddito o di un pagamento diretto in contanti. L’importo totale dell’incentivo resta lo stesso (1 USD per gallone), che si tratti di un credito d’accisa, di un credito d’imposta sul reddito o di un pagamento diretto al contribuente, o di una combinazione di tali forme. |
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(56) |
L’U.S.C. prevede che il credito in relazione alle miscele di biodiesel sia concesso soltanto se la società che effettua la miscelazione di biodiesel e di diesel minerale ottiene dal produttore di biodiesel un certificato («Certificate for biodiesel»), nel quale il produttore attesta, tra l’altro, la quantità di biodiesel alla quale si riferisce il documento e precisa se si tratta di agri-biodiesel o di biodiesel di altro tipo. |
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(57) |
Per quanto riguarda il credito in relazione al biodiesel, e analogamente al precedente riesame in previsione della scadenza, il dettagliante (o un produttore di biodiesel in qualità di dettagliante) o l’utilizzatore finale di biodiesel non miscelato possono fruire di un credito pari a 1,00 USD per gallone per tutti i tipi di biodiesel non miscelato (puro) introdotto nel serbatoio di un veicolo o utilizzato come carburante. Il credito d’imposta sul reddito d’impresa non rimborsabile è un credito utilizzabile a fronte dell’imposta sul reddito d’impresa. Si tratta di un credito non rimborsabile perché, se l’importo dei crediti dell’impresa è superiore all’importo dell’imposta dovuta, l’eccedenza non può essere versata all’impresa in forma di pagamento diretto in contanti. |
|
(58) |
Considerando che i produttori di biodiesel sono ammissibili a questi regimi e avvalendosi dei dati disponibili (20) (data la mancanza di collaborazione come indicato al considerando 27), la Commissione ha concluso che i produttori esportatori statunitensi ne hanno beneficiato. |
4.2.1.4.
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(59) |
Il credito in relazione alle miscele di biodiesel e il credito in relazione al biodiesel vanno considerati come incentivi fiscali, indipendentemente dal fatto che siano concessi sotto forma di versamenti in contanti (possibilità prevista solo nel caso delle miscele di biodiesel) o portati in detrazione sulle imposte dovute (opzione possibile nel caso di entrambi i crediti d’imposta). |
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(60) |
La Commissione ha constatato, in linea con le sue risultanze nell’inchiesta iniziale, che i regimi si configurano come sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), del regolamento di base, in quanto costituiscono un contributo finanziario del governo degli USA in forma di sovvenzioni dirette (pagamenti in contanti, solo nel caso del credito in relazione alle miscele di biodiesel) e di sgravi fiscali (detrazioni d’imposta) (applicabili a entrambi i crediti d’imposta). L’incentivo conferisce un vantaggio alle imprese che ne usufruiscono. |
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(61) |
I regimi si applicano alle sole società operanti nel settore del biodiesel: sono quindi considerati specifici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base e sono pertanto compensabili. |
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(62) |
Infine, poiché il regime di credito in relazione alle miscele di biodiesel prevede una sovvenzione di 1 USD per gallone per tutti i tipi di biodiesel, la Commissione ha ritenuto che tale regime abbia accordato ai produttori esportatori di biodiesel degli USA sovvenzioni per un ammontare considerevole e sia stato il regime di gran lunga più importante durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Una sovvenzione di 1 USD per gallone ammonterebbe a circa 302 EUR per tonnellata. |
4.2.2. Credito d’imposta sul reddito dei piccoli produttori di agri-biodiesel
4.2.2.1.
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(63) |
Il titolo 26, sezione 40 A, dell’U.S.C. prevede anche un credito d’imposta sul reddito dei piccoli produttori di agri-biodiesel, come il credito in relazione alle miscele di biodiesel e il credito in relazione al biodiesel. |
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(64) |
Analogamente al credito in relazione alle miscele di biodiesel e al credito in relazione al biodiesel, come indicato ai considerando 44 e 46, il credito d’imposta sul reddito dei piccoli produttori di agri-biodiesel è previsto dalla legislazione federale degli USA dal 2005 (21). Secondo la sezione 202, lettera a), dell’US Energy and Improvement and Extension Act 2008, questo credito d’imposta avrebbe dovuto scadere il 31 dicembre 2009 (22). Tuttavia tale regime di sovvenzioni non è mai scaduto, bensì è stato ripetutamente ripristinato con efficacia retroattiva. Infine, in data 20 dicembre 2019, con il Further Consolidated Appropriations Act il Congresso degli USA ha ripristinato il regime per due anni con effetto dal 31 dicembre 2017 e l’ha prorogato di tre anni, ossia fino al 31 dicembre 2022. |
4.2.2.2.
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(65) |
Possono usufruire di questo regime soltanto i piccoli produttori di agri-biodiesel puro. I soggetti che effettuano la miscelazione o gli operatori commerciali che acquistano ma non producono biodiesel non sono ammissibili al credito. Sono considerati piccoli produttori i soggetti la cui capacità produttiva non supera i 60 milioni di galloni annui di agri-biodiesel. |
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(66) |
Il piccolo produttore di agri-biodiesel può fruire di un credito d’imposta non rimborsabile sul reddito generale d’impresa pari a 0,10 USD per gallone di agri-biodiesel prodotto. La produzione cui si applica il credito non può superare 15 milioni di galloni per produttore e per esercizio fiscale. Perché il produttore possa fruire del credito, l’agri-biodiesel deve essere utilizzato come carburante, venduto per essere utilizzato come carburante o utilizzato per produrre una miscela di biodiesel e carburante diesel, utilizzata come carburante o venduta per essere utilizzata come carburante. I piccoli produttori di agri-biodiesel possono quindi associare tale regime a quello del credito in relazione alle miscele di biodiesel e beneficiare così di un credito complessivo di 1,10 USD per gallone. I grandi produttori di agri-biodiesel possono invece usufruire solo del regime di credito in relazione alle miscele di biodiesel. |
4.2.2.3.
|
(67) |
Le domande di credito d’imposta non rimborsabile sul reddito generale delle imprese sono presentate annualmente, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il credito per ogni gallone di biodiesel prodotto dal dichiarante durante l’esercizio fiscale in questione, fino a un massimo di 15 milioni di galloni, è detratto dall’imposta dovuta dal dichiarante sul reddito della società. Se l’imposta dovuta è inferiore al credito, l’eccedenza può essere riportata agli esercizi fiscali seguenti. |
|
(68) |
Tenuto conto che i produttori di biodiesel possono beneficiare di questo regime e sulla base dei dati disponibili (23) (data la mancanza di collaborazione come indicato al considerando 27), la Commissione, utilizzando i dati disponibili in conformità dell’articolo 28 del regolamento di base, ha concluso che i produttori esportatori statunitensi ne hanno beneficiato. |
4.2.2.4.
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(69) |
La Commissione ha constatato, in linea con le sue risultanze nell’inchiesta iniziale, che tale regime configura una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, in quanto prevede che il governo degli USA assegni un contributo finanziario rinunciando ad entrate altrimenti dovute. L’incentivo conferisce un vantaggio alle società che ne usufruiscono. |
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(70) |
Il regime si applica solo alle società che producono biodiesel: è quindi considerato specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base ed è pertanto compensabile. |
4.2.3. Programma bioenergia dell’USDA per i biocarburanti avanzati
4.2.3.1.
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(71) |
Il programma bioenergia per i biocarburanti avanzati (BPAB) del ministero dell’Agricoltura degli USA («USDA») è disciplinato dal titolo IX, sezione 9005, del Farm Security and Rural Investment Act del 2002 ed è attualmente codificato al titolo 7, sezione 8105 dell’US Code. |
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(72) |
Il programma avrebbe dovuto scadere nel 2012, ma è stato prorogato nel 2013 (24) e successivamente nel 2014 (25). A tale riguardo, l’Agriculture Act del 2014 ha prorogato il programma di altri cinque anni, fino alla fine del 2018. Più recentemente, l’Agricultural Improvement Act del 20 dicembre 2018 ha prorogato questo programma di sovvenzioni di altri cinque anni, ossia fino alla fine del 2023 (26). |
4.2.3.2.
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(73) |
Questo programma prevede sovvenzioni dirette ai produttori di biocarburanti avanzati, che sono generalmente definiti come «carburanti derivati da biomassa diversa dall’amido delle cariossidi di mais». La definizione comprende diesel prodotti da biomassa (27). Non più del cinque per cento dei fondi del programma può essere distribuito ai produttori ammissibili con una capacità di raffinazione superiore a 150 milioni di galloni annui di biocarburante avanzato. Le imprese che effettuano la miscelazione non sono ammissibili al programma. |
4.2.3.3. (28)
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(74) |
I partecipanti ricevono pagamenti diretti dal governo dopo aver presentato la domanda di ammissione al programma. I produttori sono tenuti ad iscriversi in primo luogo presso l’autorità competente e quindi a firmare un contratto. Per ottenere il pagamento relativo alla produzione di biocarburante avanzato di un determinato trimestre, i produttori devono presentare domanda per quel trimestre dell’esercizio fiscale. I pagamenti sono effettuati in relazione sia alla produzione effettiva sia all’incremento di produzione. I pagamenti per la produzione effettiva sono calcolati trimestralmente sulla quantità di biocarburante avanzato prodotto effettivamente ogni trimestre. |
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(75) |
I pagamenti in relazione all’incremento di produzione sono effettuati in base alla quantità di biocarburante avanzato ammissibile prodotto in un esercizio fiscale che supera la quantità prodotta negli esercizi fiscali precedenti (dal 2009). |
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(76) |
Il finanziamento è ripartito tra tutti i produttori manifestatisi in base al valore Btu (29) della produzione. Il finanziamento è ripartito equamente tra tutti i produttori in funzione del valore Btu. |
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(77) |
Tenuto conto che i produttori di biodiesel possono beneficiare di questo regime e sulla base dei dati disponibili (30) (data la mancanza di collaborazione come indicato al considerando 27), la Commissione, utilizzando i dati disponibili in conformità dell’articolo 28 del regolamento di base, ha concluso che i produttori esportatori statunitensi ne hanno beneficiato. |
4.2.3.4.
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(78) |
Secondo la Commissione tale regime configura una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base, in quanto il regime prevede un contributo finanziario da parte del governo degli USA sotto forma di sovvenzione diretta. L’incentivo conferisce un vantaggio alle società che ne usufruiscono. |
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(79) |
Il regime si applica solo alle società che producono biodiesel: è quindi considerato specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base ed è pertanto compensabile. |
4.2.4. Credito per la produzione di biocarburante cellulosico
4.2.4.1.
|
(80) |
Il programma esiste dal 1o gennaio 2009, è stato istituito dal Food, Conservation, and Energy Act del 2008 ed è amministrato dal servizio nazionale delle entrate (IRS). È codificato al titolo 26, sezione 40, lettera b), paragrafo 6), dell’US Code. |
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(81) |
Inizialmente tale sovvenzione avrebbe dovuto scadere il 31 dicembre 2012. È stata invece prorogata diverse volte, da ultimo dal Further Consolidated Appropriations Act del 20 dicembre 2019 fino al 1o gennaio 2021. |
4.2.4.2.
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(82) |
Questo regime prevede un credito d’imposta non rimborsabile sul reddito generale d’impresa di 1,01 USD per gallone di biocarburante di seconda generazione utilizzato come carburante o venduto per essere utilizzato come carburante. Sono ammissibili i produttori, compresi i produttori di biocarburanti derivati da materie lignocellulosiche o emicellulosiche con disponibilità rinnovabile o reiterabile nonché di combustibili a base di alghe. |
4.2.4.3.
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(83) |
Tenuto conto che i produttori di biodiesel possono beneficiare di questo regime e sulla base dei dati disponibili (31) (data la mancanza di collaborazione come indicato al considerando 27), la Commissione, utilizzando i dati disponibili in conformità dell’articolo 28 del regolamento di base, ha concluso che i produttori esportatori statunitensi ne hanno beneficiato. |
|
(84) |
Si prevede inoltre che in futuro i biocarburanti cellulosici rappresenteranno una parte significativa della produzione degli USA, come dimostrano i numerosi progetti in atto per lo sviluppo di capacità di produzione di diesel cellulosico (32). |
4.2.4.4.
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(85) |
Secondo la Commissione tale regime configura una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base, in quanto il regime prevede un contributo finanziario da parte del governo degli USA sotto forma di sovvenzione diretta. L’incentivo conferisce un vantaggio alle società che ne usufruiscono. |
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(86) |
Il regime si applica solo a società che producono biocarburanti derivati da materie lignocellulosiche o emicellulosiche con disponibilità rinnovabile o reiterabile nonché combustibili a base di alghe. È quindi considerato specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base ed è pertanto compensabile. |
4.2.5. Programma di assistenza dell’USDA per le bioraffinerie e la fabbricazione di sostanze chimiche rinnovabili e di bioprodotti
4.2.5.1.
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(87) |
Il programma di assistenza dell’USDA per le bioraffinerie e la fabbricazione di sostanze chimiche rinnovabili e di bioprodotti è previsto al titolo 7, sezione 8103 (assistenza alla bioraffineria) dell’U.S. Code ed è gestito dal ministero dell’Agricoltura degli USA (USDA). |
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(88) |
Tale programma era denominato «Garanzie sui prestiti relativi ai biocarburanti avanzati» nel precedente riesame in previsione della scadenza, nel contesto del quale non è stato tuttavia analizzato. |
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(89) |
Dalla domanda di riesame risulta che il programma era in vigore nel periodo dell’inchiesta di riesame. |
4.2.5.2.
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(90) |
Questo programma prevede garanzie su prestiti fino a 250 milioni di USD per fornire assistenza nello sviluppo di tecnologie nuove ed emergenti per biocarburanti avanzati (incluso il biodiesel), sostanze chimiche rinnovabili e bioprodotti. In generale sono ammissibili al programma due tipi di progetti: bioraffinerie e impianti di fabbricazione di bioprodotti. I biocarburanti avanzati sono definiti come carburanti derivati da biomassa rinnovabile diversa dall’amido delle cariossidi di mais. Il progetto deve essere ubicato in uno Stato degli USA. |
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(91) |
Fra i richiedenti ammissibili vi sono, a titolo puramente illustrativo, persone fisiche, amministrazioni statali o locali, cooperative agricole, laboratori nazionali, istituti di istruzione superiore e cooperative elettriche rurali. |
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(92) |
L’importo totale della partecipazione federale (garanzia sui prestiti, più altri finanziamenti federali) non deve superare l’80 % dei costi totali ammissibili del progetto. Il mutuatario e altri soggetti coinvolti nel progetto devono effettuare un considerevole conferimento di capitale in contanti. |
4.2.5.3.
|
(93) |
Tenuto conto che i produttori di biodiesel possono beneficiare di questo regime e sulla base dei dati disponibili (33) (data la mancanza di collaborazione come indicato al considerando 27), la Commissione, utilizzando i dati disponibili in conformità dell’articolo 28 del regolamento di base, ha concluso che i produttori esportatori statunitensi ne hanno beneficiato. |
4.2.5.4.
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(94) |
Secondo la Commissione tale regime configura una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base, in quanto il regime prevede un contributo finanziario da parte del governo degli USA sotto forma di incentivo fiscale. L’incentivo conferisce un vantaggio alle società che ne usufruiscono. |
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(95) |
Il regime si applica alle sole società operanti nel settore dei biocarburanti avanzati: è quindi considerato specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base ed è pertanto compensabile. |
4.3. Sovvenzioni — Regimi statali
4.3.1. Rimborso d’imposta dello Stato dell’Iowa ai produttori di biodiesel
4.3.1.1.
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(96) |
La base giuridica di questo regime, gestito dal dipartimento delle Entrate dell’Iowa, è la sezione 423.4(9), del codice dell’Iowa. |
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(97) |
Il regime avrebbe dovuto scadere il 1o gennaio 2015 ma è stato prorogato una prima volta fino al 1o gennaio 2018 dall’85a Assemblea generale dello Stato dell’Iowa nel 2014. Nel 2016 l’86a Assemblea generale dello Stato dell’Iowa, in virtù di una legge adottata il 24 maggio 2016 (capo 1106), ha prorogato il regime per un altro periodo di nove anni, ossia fino al 1o gennaio 2025. |
4.3.1.2.
|
(98) |
Il produttore deve essere un fabbricante di biodiesel, registrato dall’Agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente a norma del 40 C.F.R, articolo 79.4. In conformità del codice dell’Iowa, sezione 214 A.2, il biodiesel deve essere destinato a miscele di biocarburante e deve essere prodotto nell’Iowa. |
4.3.1.3.
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(99) |
I produttori di biodiesel ammissibili devono presentare una domanda di rimborso specificando la quantità di galloni di biodiesel prodotti durante il trimestre. Il dipartimento delle Entrate esamina la domanda di rimborso e, se l’approva, eroga il rimborso a ciascun produttore di biodiesel ammissibile. |
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(100) |
Le domande di rimborso sono presentate ad aprile, luglio, ottobre e gennaio di ogni anno e i rimborsi sono effettuati a maggio, agosto, novembre e febbraio di ogni anno. |
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(101) |
Il programma prevede un rimborso di 0,02 USD per gallone di biodiesel prodotto nell’Iowa. Il rimborso è limitato ai primi 25 milioni di galloni prodotti in ciascun impianto. |
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(102) |
Tenuto conto che i produttori di biodiesel possono beneficiare di questo regime e sulla base dei dati disponibili (34) (data la mancanza di collaborazione come indicato al considerando 27), la Commissione, utilizzando i dati disponibili in conformità dell’articolo 28 del regolamento di base, ha concluso che i produttori esportatori statunitensi ne hanno beneficiato. |
4.3.1.4.
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(103) |
Secondo la Commissione tale regime configura una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, in quanto prevede che lo Stato dell’Iowa assegni un contributo finanziario rinunciando ad entrate altrimenti dovute. L’incentivo conferisce un vantaggio alle società che ne usufruiscono. |
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(104) |
Il regime è destinato solo alle società che producono biodiesel e altri tipi di carburante: è quindi considerato specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base ed è pertanto compensabile. |
4.3.2. Credito d’imposta dello Stato del Kentucky sulla produzione di biodiesel
4.3.2.1.
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(105) |
La base giuridica di questo programma, gestito dal dipartimento delle Entrate del Kentucky, si trova alle sezioni da 141.422 a 141.425 dei Kentucky Revised Statutes (KRS). |
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(106) |
Tale regime è stato introdotto tramite i 2005 Kentucky ACTS, capo 168, sezione 137, ed è entrato in vigore il 18 marzo 2005. È stato modificato nel 2006 e nel 2007. Attualmente è disciplinato dalla versione 2019 dei KRS, come indicato nel precedente considerando. |
4.3.2.2.
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(107) |
Qualsiasi produttore di biodiesel, impresa che effettua la miscelazione di biodiesel o produttore di diesel rinnovabile, fisicamente ubicato nel Kentucky, ha diritto al credito d’imposta sulla produzione. |
4.3.2.3.
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(108) |
Il richiedente ammissibile deve presentare al dipartimento delle Entrate la domanda per fruire del credito d’imposta per i galloni di biodiesel prodotto o miscelato (o per il diesel rinnovabile prodotto) in Kentucky entro il 15o giorno del primo mese successivo alla chiusura dell’anno civile precedente. |
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(109) |
Per ottenere il credito d’imposta è obbligatorio allegare il certificato di credito emesso dal dipartimento alla dichiarazione fiscale in relazione alla quale si richiede il credito d’imposta (35). |
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(110) |
L’importo del credito d’imposta è pari a un dollaro (1 USD) per gallone di biodiesel prodotto da un produttore di biodiesel, o un dollaro (1 USD) per gallone di biodiesel utilizzato nel processo di miscelazione da un’impresa che effettua la miscelazione, e un dollaro (1 USD) per gallone di diesel rinnovabile (ossia carburante diesel derivato da biomassa) prodotto da un produttore di diesel rinnovabile, purché l’importo totale del credito approvato per tutti i produttori di biodiesel, le imprese che effettuano la miscelazione e i produttori di diesel rinnovabile non superi il massimale annuo di 10 milioni di USD. |
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(111) |
Tenuto conto che i produttori di biodiesel possono beneficiare di questo regime e sulla base dei dati disponibili (36) (data la mancanza di collaborazione come indicato al considerando 27), la Commissione, utilizzando i dati disponibili in conformità dell’articolo 28 del regolamento di base, ha concluso che i produttori esportatori statunitensi ne hanno beneficiato. |
4.3.2.4.
|
(112) |
La Commissione ha constatato che tale regime configura una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, in quanto prevede che lo Stato del Kentucky assegni un contributo finanziario rinunciando ad entrate altrimenti dovute. L’incentivo conferisce un vantaggio alle società che ne usufruiscono. |
|
(113) |
Il regime è destinato solo alle società che producono biodiesel e altri tipi di carburante: è quindi considerato specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base ed è pertanto compensabile. |
4.3.3. Programma di incentivi dello Stato del Texas per la produzione di etanolo e biodiesel
4.3.3.1.
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(114) |
La base giuridica di questo regime gestito dall’Ufficio del turismo e dello sviluppo economico del Texas è il capo 16 del Texan Agriculture Code, dal titolo «Fuel Ethanol, Renewable Methane, Biodiesel, And Renewable Diesel Production Incentive Program». |
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(115) |
Il capo 16 del Texan Agriculture Code non è stato modificato dal 2011. Il regime quindi è ancora in vigore. |
4.3.3.2.
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(116) |
A norma di questo regime il governo del Texas eroga sovvenzioni a società ammissibili che producono etanolo, metano rinnovabile, biodiesel o diesel rinnovabile in Texas. |
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(117) |
Per essere ammissibili, le società devono essere registrate presso l’Ufficio del turismo e dello sviluppo economico del Texas. |
4.3.3.3.
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(118) |
I produttori registrati che hanno versato una tassa di 32 centesimi per ciascun gallone di etanolo o MMBtu di metano rinnovabile prodotto e 1,6 centesimi per ciascun gallone di biodiesel prodotto hanno diritto a ricevere una sovvenzione pari a 20 centesimi per ciascun gallone di etanolo o MMBtu di metano rinnovabile prodotto e 10 centesimi per ciascun gallone di biodiesel prodotto in ciascun impianto registrato (entro il limite di 18 milioni di galloni annuali per impianto) fino al decimo anniversario della data di inizio di produzione dell’impianto (37). |
|
(119) |
Tenuto conto che i produttori di biodiesel possono beneficiare di questo regime e sulla base dei dati disponibili (38) (data la mancanza di collaborazione come indicato al considerando 27), la Commissione, utilizzando i dati disponibili in conformità dell’articolo 28 del regolamento di base, ha concluso che i produttori esportatori statunitensi ne hanno beneficiato. |
4.3.3.4.
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(120) |
Secondo la Commissione tale regime configura una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base, in quanto prevede un contributo finanziario da parte dello Stato del Texas sotto forma di sovvenzioni dirette. L’incentivo conferisce un vantaggio alle società che ne usufruiscono, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. |
|
(121) |
Il regime è destinato solo alle società che producono biodiesel e altri tipi di carburante: è quindi considerato specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base ed è pertanto compensabile. |
4.4. Rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni
4.4.1. Rischio di persistenza delle sovvenzioni dei tre regimi federali
|
(122) |
Come nell’inchiesta iniziale e nel precedente riesame in previsione della scadenza, il regime principale resta il credito in relazione alle miscele di biodiesel. Tale regime è stato ripristinato il 20 dicembre 2019 dal Congresso USA con il Further Consolidated Appropriations Act (cfr. in proposito il considerando 44) ed era in vigore durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Non scadrà prima del 1o gennaio 2023. |
|
(123) |
Come il credito in relazione alle miscele di biodiesel, anche il credito in relazione al biodiesel e il credito d’imposta sul reddito dei piccoli produttori di agri-biodiesel sono stati ripristinati il 20 dicembre 2019 dal Congresso USA con il Further Consolidated Appropriations Act fino al 31 dicembre 2022 (a tale riguardo, cfr. rispettivamente i considerando 46 e 64). |
|
(124) |
I tre regimi federali (credito in relazione alle miscele di biodiesel, credito in relazione al biodiesel e credito ai piccoli produttori di agri-biodiesel) sono stati adottati con l’American Jobs Creation Act del 2004 (39) e sono entrati in vigore per la prima volta il 1o gennaio 2005. Finora sono stati tutti ripetutamente ripristinati con efficacia retroattiva. |
|
(125) |
Inoltre, come spiegato al considerando 72, il programma bioenergia dell’USDA per i biocarburanti avanzati avrebbe dovuto scadere nel 2012 ma è stato prorogato nel 2013 e successivamente nel 2014. L’Agriculture Act del 2014 ha prorogato il programma di altri cinque anni, fino alla fine del 2018. Più recentemente, l’Agricultural Improvement Act del 20 dicembre 2018 ha prorogato questo programma di sovvenzioni di altri cinque anni, ossia fino alla fine del 2023. |
|
(126) |
Inoltre, come descritto al considerando 81, il «credito per la produzione di biocarburante cellulosico» avrebbe dovuto scadere nel 2012. Il programma è stato prorogato diverse volte: da ultimo è stato ripristinato il 20 dicembre 2019 dal Congresso USA con il Further Consolidated Appropriations Act fino al 1o gennaio 2021 (40). |
|
(127) |
Il «programma di assistenza dell’USDA per le bioraffinerie e la fabbricazione di sostanze chimiche rinnovabili e di bioprodotti» in precedenza era denominato «Garanzie sui prestiti relativi ai biocarburanti avanzati». I produttori di biodiesel degli USA ne hanno potuto usufruire costantemente durante tutta la sua esistenza. Nel periodo dell’inchiesta di riesame era ancora in vigore ed è stato costantemente ripristinato dalla prima data di entrata in vigore. Tutti i regimi di sovvenzioni precedentemente analizzati, in base ai quali sono state concesse sovvenzioni, erano in vigore durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Sulla base dei dati disponibili (41), la sovvenzione prevista dal regime del credito in relazione alle miscele di biodiesel ammonta da sola a 300 USD per ogni tonnellata di biodiesel miscelato con carburante diesel. Di conseguenza, data l’entità dell’importo della sovvenzione derivante solo dal regime del credito in relazione alle miscele di biodiesel, e considerati i numerosi altri regimi di sovvenzioni disponibili per i produttori di biodiesel degli USA, la Commissione ha concluso che l’industria del biodiesel degli USA ha continuato a ricevere sovvenzioni per importi superiori al livello minimo. |
4.4.2. Rischio di persistenza delle sovvenzioni di altri regimi
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(128) |
Tutti i regimi di sovvenzione precedentemente analizzati, in base ai quali sono state concesse sovvenzioni, erano in vigore durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
|
(129) |
Attualmente alcuni regimi di sovvenzioni statali di minore portata sono ancora in vigore, ad esempio quelli elencati al considerando 41, e nulla indica che verranno soppressi in un prossimo futuro. |
4.4.3. Conclusioni in merito alla persistenza delle sovvenzioni
|
(130) |
Tenuto conto delle risultanze di cui sopra e data la mancanza di collaborazione da parte delle autorità e dei produttori esportatori statunitensi, la Commissione ha concluso che i produttori di biodiesel degli USA hanno continuato a beneficiare di tutti i regimi federali e statali descritti nei precedenti considerando e che gli importi delle sovvenzioni sono superiori al livello minimo. |
4.5. Rischio di importazioni sovvenzionate in quantità significative
|
(131) |
Oltre a constatare l’esistenza di sovvenzioni durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato il rischio di persistenza delle importazioni sovvenzionate in provenienza dal paese interessato in caso di abrogazione delle misure. In seguito all’istituzione delle misure nel 2009, le importazioni di biodiesel dagli USA nell’Unione si sono ridotte quasi a zero a partire dal 2013. A titolo di esempio sono state importate circa 156 tonnellate dagli USA durante il PIR (dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020). Questi volumi rappresentano solo lo 0,04 % delle esportazioni totali degli USA e una percentuale anche minore del consumo dell’Unione. La Commissione ha analizzato la probabilità che le importazioni sovvenzionate riprendano in quantità significative in caso di scadenza delle misure. Sono stati analizzati in particolare i seguenti elementi: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata negli USA, la disponibilità di altri mercati e l’attrattiva del mercato dell’Unione. |
4.5.1. Capacità inutilizzata presso i produttori esportatori degli USA
|
(132) |
La Commissione ha valutato la possibilità che le esportazioni sovvenzionate dagli USA nell’Unione riprendano in volumi significativi in caso di scadenza delle misure. A causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori e del governo degli USA, come indicato al considerando 27, non è stato possibile effettuare un’analisi basata su dati verificati forniti dai produttori e dalle autorità statunitensi. La Commissione ha pertanto utilizzato le fonti di informazione seguenti: Eurostat, la domanda di riesame in previsione della scadenza, le successive osservazioni presentate dal richiedente e i siti web dell’Energy Information Administration (EIA) degli USA e del ministero dell’Agricoltura statunitense (USDA). |
|
(133) |
I dati dell’EIA indicano che la capacità dei produttori di biodiesel degli USA durante il periodo dell’inchiesta di riesame era pari a 8 412 000 tonnellate. |
|
(134) |
L’effettiva produzione di biodiesel negli USA durante il PIR è stata di 5 718 000 tonnellate (dati EIA), che corrisponde a un tasso di utilizzo degli impianti del 68 % e a una capacità inutilizzata del 32 %, ovvero circa 2 694 000 tonnellate. Questa notevole capacità inutilizzata dei produttori degli USA costituisce un incentivo ad aumentare la produzione di biodiesel e a venderlo a prezzi sovvenzionati sul mercato dell’Unione e potrebbe quindi essere utilizzata per rifornire il mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure. I produttori degli USA possono infatti aumentare con facilità la loro produzione e destinarla all’esportazione nell’UE, beneficiando in tal modo dell’aumento del tasso di utilizzo degli impianti e della riduzione del costo di produzione unitario. L’immissione sul mercato dell’Unione della produzione corrispondente alla capacità inutilizzata negli USA avrebbe un impatto significativo, in quanto ammonterebbe a quasi il 18 % del consumo dell’Unione durante il PIR. |
|
(135) |
Inoltre durante il PIR la produzione di biodiesel degli USA (5 718 000 tonnellate) è stata inferiore al consumo (5 934 000 tonnellate). Di conseguenza gli USA hanno importato più biodiesel di quanto ne abbiano esportato. Durante il PIR le importazioni totali sono ammontate a 629 000 tonnellate, contro 428 000 tonnellate di esportazioni totali. Tuttavia, se la capacità produttiva disponibile non è stata utilizzata per soddisfare la domanda interna durante il periodo in esame, è improbabile che detta capacità sia utilizzata a tal fine in futuro. La capacità produttiva degli USA riportata durante il PIR (8 412 000 tonnellate, cfr. considerando precedente) era notevolmente superiore al consumo interno. Ciò significa che, se si aprono nuove opportunità di mercato per le esportazioni, con ogni probabilità i produttori statunitensi sfrutteranno la loro capacità inutilizzata per le vendite all’esportazione anziché per il consumo interno. |
4.5.2. Disponibilità di altri mercati
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(136) |
È improbabile che la capacità inutilizzata sia destinata ad aumentare le esportazioni in paesi terzi diversi dall’UE. I grandi mercati dei paesi terzi (Brasile, Indonesia, Argentina, Cina, Thailandia) sono autosufficienti in termini di produzione interna di biodiesel e fino ad ora gli USA non hanno esportato grandi quantità in tali paesi, malgrado la capacità inutilizzata di cui dispongono. Non vi è motivo di ritenere che questa situazione cambierà nel futuro. |
4.5.3. Attrattiva del mercato dell’Unione
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(137) |
Per stabilire il prezzo all’esportazione nei paesi terzi, la Commissione si è basata su informazioni pubblicamente disponibili, ossia il Global Trade Atlas («GTA»). Ha estratto le quantità e i valori delle esportazioni di biodiesel di cui al codice SA 3826 00 con riferimento al PIR. Le quantità esportate (in tonnellate) in tutti i paesi (UE inclusa) ammontano a 389 075 tonnellate, di cui il volume esportato nell’Unione è stato insignificante. |
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(138) |
Il prezzo medio franco fabbrica del biodiesel venduto nell’Unione da produttori dell’Unione durante il PIR, come indicato nella tabella 1, era di 771 EUR per tonnellata. |
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(139) |
La tabella 1 mostra il prezzo di vendita medio in USD per tonnellata debitamente adeguato a livello franco fabbrica (deducendo 82,52 USD per tonnellata per il trasporto interno come indicato nella domanda di riesame in previsione della scadenza) per i sei paesi (al di fuori dell’UE) verso i quali gli USA hanno esportato più dello 0,1 % delle loro esportazioni totali durante il PIR. Tabella 1 Volumi delle esportazioni e prezzi all’esportazione degli USA durante il PIR
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(140) |
La tabella 1 evidenzia notevoli differenze nei prezzi all’esportazione tra i vari paesi destinatari della maggior parte delle esportazioni degli USA durante il PIR. |
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(141) |
Dalla tabella 1 emerge inoltre che i prezzi medi all’esportazione più elevati sono praticati a paesi quali Canada e Norvegia, che ricevono il 92 % delle esportazioni totali degli USA. A tale proposito la domanda di riesame in previsione della scadenza precisa che il biodiesel più costoso esportato in Canada è derivato da tipi specifici di materie prime che presentano una migliore resistenza alle basse temperature, come la canola, o può anche essere biodiesel HVO caratterizzato da eccellenti proprietà a freddo. Il fatto che i prezzi medi all’esportazione nei due paesi in questione siano più elevati si spiega pertanto con il costo superiore delle materie prime (ad esempio la canola). |
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(142) |
Sulla base del GTA, la Commissione ha calcolato un prezzo medio all’esportazione verso tutte le destinazioni durante il PIR, tenendo conto dei seguenti elementi:
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(143) |
Tenendo conto di tutti gli elementi di cui sopra, la Commissione ha calcolato una media semplice del prezzo all’esportazione pari a 682 USD per tonnellata (617 EUR). Tale prezzo medio all’esportazione pari a 617 EUR è un prezzo fob al quale devono essere aggiunti i costi di nolo marittimo e di assicurazione per arrivare a un prezzo cif. Secondo la domanda di riesame in previsione della scadenza, qualora la destinazione fosse l’Unione tali costi ammonterebbero a circa 52 USD per tonnellata (47 EUR per tonnellata). |
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(144) |
Secondo la Commissione l’importo di 47 EUR a tonnellata è un’indicazione ragionevole dei costi aggiuntivi di nolo marittimo e di assicurazione per altre destinazioni. Il prezzo medio all’esportazione degli USA verso paesi terzi è stato pertanto fissato a 617 EUR (fob), che, anche aggiungendo i costi di nolo marittimo e di assicurazione e il dazio doganale esistente (6,5 %) (arrotondati in totale a 104 EUR a tonnellata per coprire anche alcune spese aggiuntive successive all’importazione) per le esportazioni dagli USA nell’UE (in totale circa 721 EUR per tonnellata), sarebbe di gran lunga inferiore al prezzo franco fabbrica dell’industria dell’Unione, pari a 771 EUR per tonnellata. |
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(145) |
Questo dimostra quindi che i produttori esportatori degli USA sarebbero in grado di vendere ad un prezzo inferiore a 771 EUR a tonnellata per penetrare nel mercato dell’Unione, e che questo li motiverebbe a riorientare una parte delle esportazioni attualmente dirette a paesi terzi verso il mercato dell’Unione, più allettante in termini di prezzo rispetto ad altri mercati di paesi terzi. |
4.6. Elusione e pratiche di assorbimento
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(146) |
Come affermato al considerando 1, le misure antisovvenzioni istituite nel 2009 sono state eluse mediante trasbordi attraverso il Canada e modifiche della composizione della miscela. L’esistenza di tali pratiche dimostra l’interesse di alcuni produttori degli USA per il mercato dell’Unione anche dopo l’istituzione delle misure ed è pertanto considerata un’indicazione dell’attrattiva del mercato dell’Unione per i produttori di biodiesel statunitensi. |
4.7. Conclusioni
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(147) |
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che le sovvenzioni persistevano. Tenuto conto della notevole capacità inutilizzata dell’industria del biodiesel statunitense e dell’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di dimensioni e prezzi di vendita, in particolare per quanto riguarda il livello di prezzo delle esportazioni USA verso paesi terzi, la Commissione ha constatato che, in caso di scadenza delle misure, i produttori di biodiesel degli USA con ogni probabilità riprenderanno a esportare biodiesel a prezzi sovvenzionati nel mercato dell’Unione in grandi volumi. |
5. PREGIUDIZIO
5.1. Definizione dell’industria dell’Unione e della produzione dell’Unione
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(148) |
In base ai dati forniti dal richiedente, durante il periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da 49 produttori dell’Unione. Tali produttori costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base. |
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(149) |
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata fissata a circa 14 milioni di tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base delle informazioni fornite dall’industria dell’Unione. Come indicato al considerando 17, è stato selezionato un campione di tre produttori dell’Unione che rappresentano il 17,5 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile. |
5.2. Consumo dell’Unione
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(150) |
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base di informazioni ottenute dall’industria e da Comext per i dati sulle importazioni. |
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(151) |
Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 2 Consumo dell’Unione (in tonnellate) (42)
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(152) |
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame, il consumo di biodiesel nell’Unione, calcolato come somma delle importazioni di biodiesel e delle vendite complessive dell’industria dell’Unione sul mercato dell’UE, è aumentato del 22 %, ossia da 13,8 milioni di tonnellate nel 2017 a 16,9 milioni di tonnellate. |
5.3. Importazioni del prodotto in esame dagli USA
5.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese interessato
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(153) |
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni sulla base delle informazioni fornite da Eurostat (banca dati Comext). La quota di mercato delle importazioni è stata determinata sulla base dei dati forniti dal richiedente per le vendite interne dell’industria dell’Unione e da Comext per i dati commerciali. |
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(154) |
Le importazioni dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento: Tabella 3 Volume delle importazioni (in tonnellate), quota di mercato e prezzi (43)
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(155) |
Dall’istituzione delle misure nel 2009, le importazioni dagli USA sono virtualmente cessate e durante il PIR sono ammontate solo a 156 tonnellate (rispetto a oltre 1 137 000 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta iniziale). Tenuto conto dei quantitativi trascurabili delle importazioni, i prezzi medi non potevano essere considerati rappresentativi. |
5.3.2. Prezzi e undercutting dei prezzi
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(156) |
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame non vi sono state importazioni di biodiesel dagli USA nell’Unione che potessero essere utilizzate come base affidabile per il calcolo dell’undercutting. |
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(157) |
Come alternativa, la Commissione ha calcolato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame confrontando:
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(158) |
Dal confronto è risultato un undercutting pari al 6,4 %. |
5.3.3. Importazioni da altri paesi terzi
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(159) |
Durante il PIR le importazioni provenienti da paesi terzi sono ammontate a 3 750 000 tonnellate, ossia il 22 % circa del consumo totale dell’Unione. Le principali fonti delle importazioni di biodiesel diverse dagli USA sono state Argentina (24 % delle importazioni UE), Malesia (18 %), Singapore (13 %) e Indonesia (5 %). |
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(160) |
Il volume (aggregato) delle importazioni, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni di biodiesel provenienti da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento: Tabella 4 Importazioni da paesi terzi (44)
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(161) |
I dazi sulle importazioni da Argentina e Indonesia, due importanti paesi esportatori di biodiesel, sono stati eliminati nel 2018. Di conseguenza le importazioni da paesi terzi sono aumentate nel 2018 e si sono mantenute a un livello di circa 3,8 milioni di tonnellate nel 2019 e durante il PIR. Nel complesso le importazioni da paesi terzi diversi dagli USA sono aumentate del 145 % durante il periodo in esame. La loro quota di mercato è inoltre aumentata dall’11 % al 22 % nel periodo in esame. |
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(162) |
Per quanto concerne i prezzi, la situazione varia da un paese all’altro. |
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(163) |
Per quanto riguarda l’Argentina, la principale fonte di importazioni, nel febbraio 2019 la Commissione ha istituito misure antisovvenzioni definitive sulle importazioni di biodiesel da tale paese e in parallelo ha adottato una decisione con cui ha accettato impegni sostenibili sui prezzi da otto produttori argentini e dalla Camera argentina dei biocombustibili (CARBIO). Questo ha comportato un notevole aumento dei prezzi nel 2019 (del 14 % rispetto al 2018) e durante il PIR (del 17 % rispetto al 2018). |
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(164) |
Per Indonesia e Malesia, i prezzi hanno evidenziato una tendenza al calo. Nel contempo, per gli altri paesi terzi i prezzi erano in notevole aumento. Nel complesso i prezzi medi di vendita delle importazioni da paesi terzi diversi dagli USA sono aumentati dell’11 % durante il periodo in esame. Questo andamento è coerente con quello osservato per le importazioni provenienti dai paesi interessati nella tabella 3. L’andamento dei prezzi è tuttavia diverso rispetto ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, di cui alla tabella 8. I prezzi dei produttori dell’Unione inclusi nel campione erano in calo, in linea con il calo dei costi di produzione. La conseguenza è che il divario di prezzo tra gli esportatori di paesi terzi e i produttori dell’Unione inclusi nel campione si è ridotto, il che ha aumentato la competitività dell’industria dell’Unione. |
5.4. Situazione economica dell’industria dell’Unione
5.4.1. Osservazioni di carattere generale
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(165) |
La valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti allo stato dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. |
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(166) |
Come indicato al considerando 17, per la valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento. |
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(167) |
Per la determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Gli indicatori macroeconomici sono stati valutati sulla base dei dati forniti dall’industria dell’UE e di altri dati macroeconomici settoriali, quali i dati FAO-OCSE. Gli indicatori microeconomici sono stati valutati sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. |
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(168) |
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di sovvenzione e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione. |
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(169) |
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. |
5.4.2. Indicatori microeconomici (45)
5.4.2.1.
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(170) |
Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali dell’Unione, nonché l’utilizzo degli impianti, hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
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(171) |
La produzione dell’Unione è aumentata da 12,6 milioni di tonnellate nel 2017 a 14,0 milioni di tonnellate durante il PIR, con un incremento dell’11 % durante il periodo in esame. A fronte di un aumento dei consumi del 22 % nel periodo in esame, l’industria dell’Unione ha risposto positivamente aumentando la sua produzione. |
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(172) |
Nel contempo la capacità produttiva è aumentata del 9 % nel periodo in esame, raggiungendo 17,5 milioni di tonnellate durante il PIR. L’industria dell’Unione sta sviluppando la propria capacità di far fronte a un aumento della domanda. Secondo una relazione (46), tale espansione della capacità riguarda principalmente la produzione di olio vegetale idrotrattato (HVO). |
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(173) |
In conseguenza del contemporaneo incremento della produzione e della capacità produttiva, durante il periodo in esame il tasso di utilizzo degli impianti è rimasto stabile attorno all’80 %. |
5.4.2.2.
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(174) |
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Volume delle vendite e quota di mercato
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(175) |
Le vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’UE sono aumentate passando da 12,3 milioni di tonnellate nel 2017 a 13,2 milioni di tonnellate durante il PIR (+ 7 %). |
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(176) |
Poiché il consumo nell’Unione è aumentato del 22 %, a causa del minore aumento del volume effettivo delle vendite, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita da circa l’89 % nel 2017 al 78 % durante il PIR. Tale riduzione della quota di mercato è collegata all’aumento delle importazioni provenienti da paesi terzi, in particolare a partire dal 2018 (considerando 161). |
5.4.2.3.
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(177) |
Alcuni indicatori (produzione, capacità produttiva, vendite, occupazione) dimostrano una crescita positiva dell’industria dell’Unione durante il periodo considerato. Tale crescita è tuttavia moderata rispetto all’andamento del consumo di biodiesel nello stesso periodo. Di fatto la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita durante il periodo di riferimento. |
5.4.2.4.
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(178) |
L’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento durante il periodo in esame: Tabella 7 Occupazione e produttività
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(179) |
Durante il periodo in esame, l’occupazione è passata da 2 643 a 3 909 addetti, registrando un aumento del 48 %. |
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(180) |
Poiché la produzione è aumentata in misura minore (+ 11 %), questo dato si è concretizzato in un calo della produttività (-25 %). |
5.4.2.5.
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(181) |
Come indicato al considerando 155, le importazioni di biodiesel sono virtualmente cessate dopo l’istituzione delle misure compensative e praticamente non vi sono state importazioni oggetto di sovvenzioni dagli USA durante il periodo dell’inchiesta di riesame. L’entità della sovvenzione non ha dunque potuto essere valutata in base a dati effettivi, per cui è stata stimata ad un livello ancora notevolmente superiore al livello minimo. L’inchiesta si è quindi concentrata sul rischio di una reiterazione delle sovvenzioni in caso di abrogazione delle misure compensative. |
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(182) |
Nel precedente riesame in previsione della scadenza l’industria dell’Unione aveva evidenziato segni di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione. Durante il periodo considerato nell’attuale inchiesta di riesame in previsione della scadenza il processo di ripresa è continuato, come dimostrato dall’andamento favorevole per l’industria dell’Unione dei principali indicatori di pregiudizio. |
5.4.3. Indicatori microeconomici (47)
5.4.3.1.
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(183) |
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Prezzi di vendita nell’Unione
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(184) |
Durante il periodo in esame il costo di produzione è diminuito del 9 % (da 828 EUR/tonnellata a 755 EUR/tonnellata). Questo è dovuto in parte al calo di prezzo degli oli vegetali nel corso di tale periodo. Benché non tutti i biocarburanti siano derivati da oli vegetali, il prezzo degli oli vegetali è un valido indicatore del prezzo del principale fattore produttivo per la produzione di biodiesel. |
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(185) |
Il prezzo di vendita medio è diminuito dell’8 %, da 834 EUR/tonnellata nel 2017 a 771 EUR/tonnellata durante il PIR. Questo andamento può essere collegato al calo osservato nel prezzo di produzione (cfr. considerando 183 e 184). |
5.4.3.2.
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(186) |
Durante il periodo in esame il costo medio del lavoro per i produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Costo medio del lavoro per addetto
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(187) |
Il costo medio del lavoro nelle società incluse nel campione è aumentato del 14 % durante il PIR. L’impatto di questa variazione è piuttosto limitato, poiché il costo del lavoro rappresenta solo il 3 % circa del costo totale di fabbricazione. |
5.4.3.3.
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(188) |
Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 10 Scorte
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(189) |
Il livello delle scorte si è mantenuto stabile attorno all’1 % della produzione. Si tratta di un rapporto molto basso, che indica che l’industria è in grado di operare su richiesta e con processi «just-in-time», limitando le scorte. Ciò è necessario anche per evitare la degradazione del biodiesel. |
5.4.3.4.
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(190) |
Durante il periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
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(191) |
La Commissione ha determinato la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell’Unione in percentuale del fatturato delle stesse vendite. La redditività si è mantenuta a un livello basso. Nel periodo in esame ha comunque evidenziato una tendenza leggermente positiva, passando dall’1 % al 3 %. Questo andamento è collegato al calo dei costi di produzione per le società incluse nel campione (–9 %). Dietro questa media si cela comunque una notevole disparità tra i produttori dell’Unione inclusi nel campione, che comprendono anche alcune società che non registrano alcun profitto. |
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(192) |
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto ha evidenziato un andamento positivo verso la fine del periodo in esame (nel 2019 e nel primo semestre del 2020), mentre nel 2018 aveva subito un brusco calo. Sul calo nel 2018 ha inciso principalmente la situazione specifica di una sola delle società incluse nel campione, caratterizzata da un modello aziendale particolare, mentre per le altre due società incluse nel campione l’andamento è stato piuttosto stabile. |
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(193) |
Gli investimenti nelle società incluse nel campione non presentano una tendenza chiara nel periodo in esame. Gli investimenti di una o dell’altra società inclusa nel campione o l’assenza degli stessi possono comportare oscillazioni del livello degli investimenti da un anno all’altro. Gli investimenti hanno rappresentato una quota compresa tra l’1 % e il 2 % circa del fatturato durante il periodo in esame, vale a dire una percentuale limitata. |
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(194) |
L’utile sul capitale investito (ROI) è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Nel periodo in esame ha evidenziato un andamento positivo e si è mantenuto elevato nel PIR. Tuttavia il fatto che il ROI sia elevato è dovuto principalmente al basso valore contabile netto degli investimenti anziché a profitti elevati. |
5.4.4. Conclusioni sul pregiudizio
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(195) |
Durante il periodo in esame, in un contesto di importazioni quasi inesistenti dagli USA, i volumi delle importazioni da paesi terzi sono aumentati in misura considerevole (del 145 %), ma ne è aumentato anche il livello dei prezzi (dell’11 %). Nel contempo, i prezzi dell’industria dell’Unione sono diminuiti (dell’8 %), in linea con un calo dei costi di produzione (del 9 %). La conseguenza è che il divario di prezzo tra gli esportatori di paesi terzi e i produttori dell’Unione inclusi nel campione si è ridotto, il che ha aumentato la competitività dell’industria dell’Unione. |
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(196) |
Nel complesso gli indicatori di pregiudizio delineano un andamento positivo nel periodo in esame, in particolare per quanto riguarda la produzione (+ 11 %), la capacità produttiva (+ 9 %) e le vendite (+ 7 %) e mostrano che l’industria del biodiesel dell’Unione si sta lentamente riprendendo dal pregiudizio subito in precedenza. Dall’analisi degli indicatori di pregiudizio emerge che attualmente l’industria dell’Unione non sta subendo un pregiudizio notevole. Alcuni indicatori, in particolare la bassa redditività (≤ 3 %) indicano comunque che la sua situazione economica è ancora fragile. |
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(197) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base. |
6. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
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(198) |
In conformità dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato l’eventuale esistenza di un rischio di reiterazione del pregiudizio inizialmente provocato dalle importazioni sovvenzionate provenienti dagli USA in caso di scadenza delle misure. |
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(199) |
A tale proposito la Commissione ha esaminato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata negli USA, il probabile livello dei prezzi delle importazioni dagli USA in assenza di misure compensative e la relativa incidenza sull’industria dell’Unione, ivi compreso l’undercutting in assenza di misure compensative. |
6.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata negli USA
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(200) |
Come descritto al punto 4.5.1, le quantità che potrebbero essere esportate dai produttori di biodiesel degli USA sono significative rispetto alle dimensioni del mercato dell’Unione. Le capacità inutilizzate rappresentano infatti il 18 % del consumo dell’Unione durante il PIR. La Commissione ha pertanto concluso che le capacità inutilizzate disponibili sono considerevoli. |
6.2. Probabile livello dei prezzi delle importazioni dagli USA in assenza di misure compensative
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(201) |
Come descritto al punto 4.5.3, sulla base dell’attuale politica dei prezzi sui mercati di esportazione dei paesi terzi, i produttori statunitensi esportavano nei principali mercati terzi a prezzi inferiori rispetto a quelli applicati sul mercato interno degli USA. Come indicato ai considerando 157 e 158, tali prezzi sono anche, in media, inferiori del 6,4 % rispetto a quelli praticati dall’industria dell’Unione sul mercato dell’UE. Tenendo conto del livello dei prezzi delle esportazioni dagli USA verso altri mercati terzi, esportare verso l’Unione è quindi potenzialmente molto più interessante per gli esportatori statunitensi. Inoltre, come indicato al punto 4.5.3 il mercato dell’Unione è molto allettante, in quanto è il maggiore al mondo e presenta notevoli incentivi a livello dell’Unione e nazionale per il consumo di biodiesel. |
6.3. Probabili ripercussioni sull’industria dell’Unione
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(202) |
Di conseguenza, in caso di scadenza delle misure, volumi ingenti di biodiesel sovvenzionato proveniente dagli USA eserciterebbero una pressione al ribasso molto forte sui prezzi dell’Unione, con un impatto significativo sulla situazione economica dell’industria dell’UE. Ne consegue che molto probabilmente i volumi di produzione e di vendita dell’industria dell’Unione diminuirebbero e i profitti ridotti attualmente realizzati dall’industria si trasformerebbero in perdite. |
|
(203) |
La Commissione ha ulteriormente valutato il possibile impatto delle importazioni ipotizzando due possibili scenari in caso di scadenza delle misure, ossia 1) un’impennata delle importazioni dagli USA e 2) un calo dei prezzi nell’UE a causa della maggiore concorrenza, a parità di tutte le altre condizioni. |
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(204) |
Nel primo scenario la Commissione ha ipotizzato due possibili livelli di importazioni dagli USA. In base alla prima opzione le importazioni dagli USA ritornerebbero ai loro volumi storici (durante il periodo dell’inchiesta iniziale (48)), ossia 1,1 milioni di tonnellate. In seguito all’aumento delle importazioni dagli USA e alla conseguente riduzione delle vendite dell’industria dell’UE, la redditività di quest’ultima scenderebbe di 0,14 punti percentuali, ossia da +2,84 % a +2,70 %. La seconda opzione ha tenuto conto del considerevole aumento delle dimensioni del mercato dell’UE, passato da 6,6 milioni di tonnellate durante il periodo dell’inchiesta iniziale a 17 milioni di tonnellate durante il PIR (+ 158 %). In tale contesto, la Commissione ha ipotizzato una situazione di impennata delle importazioni, in cui la quota di mercato per gli USA equivarrebbe al 17,2 % come nel periodo dell’inchiesta iniziale. Ne conseguirebbe un calo della redditività dell’industria dell’Unione pari a 0,41 punti percentuali, da +2,84 % a +2,43 %. In entrambi i casi, l’impatto di un’impennata delle importazioni dagli USA, a prezzi costanti, può essere considerato piuttosto moderato. Questo aspetto è collegato alla quota elevata di costi variabili nell’industria del biodiesel. |
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(205) |
Nel secondo scenario, il potenziale effetto di un calo dei prezzi è risultato altamente pregiudizievole. Nel caso in cui i prezzi dell’Unione calassero fino a raggiungere il livello dei prezzi all’esportazione degli USA verso paesi terzi (721 EUR/tonnellata), il profitto scenderebbe da +2,84 % a -3,88 %. Nel caso di un calo dei prezzi dell’Unione pari al 10 %, ossia da 771 EUR/tonnellata a 694 EUR/tonnellata, il profitto si ridurrebbe da +2,84 % a -7,94 %. In ogni caso, qualsiasi diminuzione del prezzo superiore al 2,9 % azzererebbe il profitto dell’industria dell’Unione. |
|
(206) |
In realtà, in caso di scadenza delle misure, molto probabilmente sul mercato si verificherebbe una combinazione dei due scenari sopra descritti. Si potrebbe prevedere in particolare l’ingresso nel mercato dell’Unione di volumi significativi di biodiesel originario degli USA a prezzi inferiori a quelli praticati dall’industria dell’Unione. La conseguenza sarebbe una contrazione della quota di mercato e dei prezzi dell’industria dell’Unione. Ciò si tradurrebbe in perdite significative per l’industria dell’Unione. |
6.4. Conclusioni sul rischio di reiterazione del pregiudizio
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(207) |
Su questa base, e tenendo conto dell’attuale situazione di fragilità dell’industria dell’Unione, la Commissione ha concluso che l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di sovvenzioni dagli USA a prezzi pregiudizievoli e il rischio di reiterazione del pregiudizio notevole. |
7. INTERESSE DELL’UNIONE
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(208) |
A norma dell’articolo 31 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure compensative esistenti sia contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori. |
7.1. Interesse dell’industria dell’Unione
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(209) |
In caso di scadenza delle misure in vigore l’industria dell’Unione si troverebbe sicuramente a far fronte a una crescente concorrenza sleale da parte dei produttori di biodiesel degli USA, il che con ogni probabilità interromperebbe bruscamente l’attuale processo di ripresa dell’industria dell’Unione. |
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(210) |
La Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione. |
7.2. Interesse degli importatori indipendenti
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(211) |
Nessun importatore si è opposto alla proroga delle misure. |
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(212) |
Shell Trading Rotterdam ha affermato che le misure comportano un aumento dei prezzi in quanto limitano l’approvvigionamento del mercato dell’Unione. Ha anche rilevato la disponibilità di biodiesel proveniente da altri mercati. |
|
(213) |
Le misure non sembrano influire in misura significativa sugli importatori, poiché sono disponibili fonti alternative di approvvigionamento. Questo è dimostrato dalla notevole quota di mercato delle importazioni da paesi terzi. |
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(214) |
La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure non sarebbe lesivo dell’interesse degli importatori. |
7.3. Interesse degli utilizzatori
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(215) |
La partecipazione degli utilizzatori all’inchiesta è stata limitata. |
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(216) |
Due utilizzatori, ossia Preem, la maggiore società svedese nel settore dei carburanti, e Valero Energy Ltd Ireland, hanno affermato che la proroga delle misure rappresenterebbe un ostacolo diretto all’evoluzione «verde» del settore dei trasporti in Europa. Preem e Valero Energy Ltd Ireland hanno chiesto specificamente che l’HVO sia escluso dall’attuale definizione del prodotto, in quanto nei prossimi anni prevedono una carenza di HVO. La società Valero Energy Ltd Ireland ha fatto riferimento in modo specifico agli obiettivi dell’UE in materia di energie rinnovabili fissati per il settore dei trasporti per il 2030, affermando che data l’attuale produzione dell’UE non sarebbe possibile raggiungere tali obiettivi. |
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(217) |
La Commissione ha osservato che i produttori dell’Unione dispongono della capacità sufficiente per soddisfare la domanda attuale e anche di capacità inutilizzata per soddisfare, ove necessario, le esportazioni e gli aumenti che possano verificarsi in futuro. Era inoltre troppo presto per valutare con certezza la probabilità che si verifichino carenze nel 2030, tenuto conto in particolare dei recenti ampliamenti della capacità produttiva dell’UE. Ciò premesso, la Commissione potrà trovarsi in una posizione più favorevole per valutare la situazione qualora le venga chiesto di svolgere un riesame in previsione della scadenza tra cinque anni. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(218) |
Non vi sono indicazioni che le misure in vigore abbiano inciso negativamente sugli utilizzatori di biodiesel nell’Unione; in particolare, non vi è alcuna prova che le misure in vigore abbiano avuto un effetto negativo sulla loro redditività. |
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(219) |
La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure non sarebbe lesivo dell’interesse degli utilizzatori. |
7.4. Conclusioni relative all’interesse dell’Unione
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(220) |
In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non vi erano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di biodiesel originario degli USA. |
8. MISURE COMPENSATIVE
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(221) |
Viste le conclusioni raggiunte riguardo al rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio, ne consegue che, in conformità dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, i dazi compensativi applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli USA istituiti con il regolamento (UE) 2015/1519, modificato dal regolamento (UE) 2016/675 (49), dovrebbero essere mantenuti per un periodo supplementare di cinque anni. |
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(222) |
Come indicato al considerando 2, i dazi compensativi in vigore sulle importazioni di biodiesel dagli USA sono stati estesi alle importazioni dello stesso prodotto spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che fosse dichiarato originario del Canada o no, e alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli USA. |
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(223) |
I dazi compensativi da mantenersi dovrebbero continuare ad essere estesi alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, e alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli USA. |
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(224) |
I produttori esportatori del Canada che erano stati esonerati dalle misure estese con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1519, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/675, dovrebbero essere esonerati anche dalle misure istituite dal presente regolamento. |
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(225) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 (50). |
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(226) |
In virtù dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (51), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d’America, attualmente classificabili ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209829), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009129), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009929), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710194329), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710194629), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710194729), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710201129), ex 2710 20 16 (codice TARIC 2710201629), ex 3824 99 92 (codice TARIC 3824999212), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826001029, 3826001059, 3826001099) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826009019).
2. I dazi compensativi definitivi applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate sono rappresentati dai seguenti importi fissi:
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Società |
Dazio compensativo in EUR per tonnellata netta |
Codice addizionale TARIC |
|
Archer Daniels Midland Company, Decatur |
237,0 |
A933 |
|
Cargill Inc., Wayzata |
213,8 |
A934 |
|
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston |
213,4 |
A935 |
|
Imperium Renewables Inc., Seattle |
216,8 |
A936 |
|
Peter Cremer North America LP, Cincinnati |
211,2 |
A937 |
|
Vinmar Overseas Limited, Houston |
211,2 |
A938 |
|
World Energy Alternatives LLC, Boston |
211,2 |
A939 |
|
Società elencate nell’allegato I |
219,4 |
Cfr. allegato I |
|
Tutte le altre società |
237,0 |
A999 |
Il dazio compensativo sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).
3. L’applicazione dell’aliquota individuale del dazio specificata per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni di cui all’allegato II. Qualora la suddetta fattura non sia presentata, si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
Articolo 2
1. Il dazio compensativo definitivo applicabile a «tutte le altre società» di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è esteso alle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, spediti dal Canada, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari del Canada o no, attualmente classificabili ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710201121), ex 2710 20 16 (codice TARIC 2710201621), ex 3824 99 92 (codice TARIC 3824999210), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826001020, 3826001050, 3826001089) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826009011), ad eccezione di quelli prodotti dalle società sottoelencate:
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Paese |
Società |
Codice addizionale TARIC |
|
Canada |
BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada |
B107 |
|
Canada |
DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nuova Scozia, Canada |
C114 |
|
Canada |
Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada |
B108 |
Il dazio da estendere è quello stabilito per «tutte le altre società» all’articolo 1, paragrafo 2, ossia un dazio compensativo definitivo di 237 EUR per tonnellata netta.
Il dazio compensativo sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).
2. L’applicazione delle esenzioni concesse alle società elencate al paragrafo 1 oppure autorizzate dalla Commissione in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni dell’allegato II. Qualora la suddetta fattura non sia presentata, si applica il dazio compensativo di cui al paragrafo 1.
Articolo 3
1. Il dazio compensativo definitivo istituito dall’articolo 1, paragrafo 2, è esteso alle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d’America e attualmente classificabili ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209830), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009130), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009930), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710194330), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710194630), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710194730), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710201130), ex 2710 20 16 (codice TARIC 2710201630), ex 3824 99 92 (codice TARIC 3824999220) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826009030).
Il dazio compensativo sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).
2. L’applicazione dell’aliquota individuale del dazio specificata per le società elencate all’articolo 1, paragrafo 2, è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni di cui all’allegato III. Qualora la suddetta fattura non sia presentata, si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società» a norma dell’articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 4
1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 3, paragrafo 1, sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione G |
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Ufficio: Rue de la Loi 170, CHAR 04/034 |
|
1049 Bruxelles/Brussels |
|
BELGIQUE/BELGIË |
Indirizzo email: TRADE-TDI-INFORMATION@ec.europa.eu
2. A norma dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare mediante decisione l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 3, paragrafo 1, delle importazioni da parte di società che non eludono le misure compensative istituite dall’articolo 1.
Articolo 5
Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e pertanto il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (52), l’importo del dazio compensativo di cui agli articoli 1, 2 e 3 è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
Salvo indicazione contraria, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.
(2) Regolamento (CE) n. 598/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America (GU L 179 del 10.7.2009, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011 del Consiglio, del 5 maggio 2011, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America, e chiude l’inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore (GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1519 della Commissione, del 14 settembre 2015, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 99).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/675 della Commissione, del 29 aprile 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1519 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 116 del 30.4.2016, pag. 27).
(6) Avviso di imminente scadenza di alcune misure antisovvenzioni (GU C 18 del 20.1.2020, pag. 19).
(7) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).
(8) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America (GU C 303 del 14.9.2020, pag. 7).
(9) Documento Tron: t21.000417.
(10) Avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).
(11) Regolamento (CE) n. 193/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America (GU L 67 del 12.3.2009, pag. 22).
(12) Istituito nel 2005 dall’American Jobs Creation Act del 2004, articolo 302 (Public law 108-357), prorogato con l’Energy Policy Act del 2005, articolo 1344 (Public law 109-58).
(13) Cfr. sezione 202, lettera a), dell’Energy Improvement and Extension Act 2008 (Public law 110-343, Divisione B).
(14) Public law 116-94, 20 dicembre 2019, Further Consolidated Appropriations Act, 2020, sezione 121.
(15) Istituito nel 2005 dall’American Jobs Creation Act del 2004, articolo 302 (Public law 108-357), prorogato con l’Energy Policy Act del 2005, articolo 1344 (Public law 109-58).
(16) Cfr. sezione 202, lettera a), dell’Energy Improvement and Extension Act 2008 (Public law 110-343, Divisione B).
(17) Public law 116-94, 20 dicembre 2019, Further Consolidated Appropriations Act, 2020, sezione 121.
(18) Secondo la definizione della legge statunitense, il termine «agri-biodiesel» designa un biodiesel derivato esclusivamente da oli vergini, compresi gli esteri ottenuti da oli vegetali vergini estratti da granoturco, semi di soia, semi di girasole, semi di cotone, canola, crambe, semi di colza, cartamo, semi di lino, crusca di riso, semi di senape e camelina e da grassi animali. (Titolo 26, sezione 40 A, lettera d), paragrafo 2, dell’US Code).
(19) https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/40A
(20) Cfr. punti 3.1.1.1. e 3.1.1.2. della domanda di riesame.
(21) Energy Policy Act del 2005, articolo 1345 (Public law 109-58); modificato dall’Energy Improvement and Extension Act del 2008 (Public law 110-343, Divisione B), articoli 202-203; prorogato dal Tax Relief, Unemployment Insurance Reauthorization, and Job Creation Act del 2010 (Public law 111-312), articolo 701.
(22) Cfr. sezione 202, lettera a), dell’Energy and Improvement and Extension Act 2008 (Public law 110-343, Divisione B).
(23) Cfr. punto 3.1.1.3. della domanda di riesame.
(24) American Taxpayer Relief Act del 2 gennaio 2013 (Public law 112-240, articolo 701, lettera f), paragrafo 4)].
(25) Agricultural Act del 7 febbraio 2014 (Public law 113-79, articolo 9005, paragrafo 2)].
(26) Agriculture Improvement Act del 2018 (Public law 115–334), articolo 9005, paragrafo 2), lettera B).
(27) Cfr. Code of Federal Regulations (CFR), titolo 7, parte 428.102, dell’US Code, «Definizioni» dei regolamenti di esecuzione: «Carburante diesel equivalente derivato da biomasse rinnovabili, tra cui olio vegetale e grasso animale». I «biocarburanti derivati da materiale di scarto come residui di coltivazione, scarti vegetali, animali, alimentari e di giardino» potrebbero includere anche la produzione di biodiesel.
(28) https://www.rd.usda.gov/sites/default/files/fact-sheet/508_RD_FS_RBS_AdvancedBioFuel.pdf
(29) L’unità termica britannica (BTU o Btu) è un’unità di energia pari a circa 1055 joule.
(30) Cfr. punto 3.1.1.4. della domanda di riesame.
(31) Cfr. punto 3.2.1. della domanda di riesame.
(32) Domanda di riesame, versione consultabile dalle parti interessate, presentata l’11 giugno 2020 dall’European Biodiesel Board («EBB» o «il richiedente»), per conto di produttori dell’UE che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell’Unione di biodiesel, considerando 102, pag. 21.
(33) Cfr. punto 3.2.2. della domanda di riesame.
(34) Cfr. punto 3.1.2.1. della domanda di riesame.
(35) https://revenue.ky.gov/Business/Pages/Biodiesel-Tax-Credit.aspx
(36) Cfr. punto 3.1.2.2. della domanda di riesame.
(37) Capo 16 del Texan Agriculture Code, sezione 16.006 (b).
(38) Cfr. punto 3.1.2.3. della domanda di riesame.
(39) Prorogato dall’Energy Policy Act del 2005, articolo 1344 (Public law 109 -58) e modificato dall’Energy Improvement and Extension Act del 2008 (Public law 110-343, Divisione B), articoli 202-203.
(40) Further Consolidated Appropriations Act del 20 dicembre 2019 (Public law 116-94).
(41) Cfr. punto 3.1.1.1., considerando (50), della domanda di riesame.
(42) Il consumo si basa sui dati dell’UE-27, che escludono i dati relativi al Regno Unito.
(43) Il volume delle importazioni si basa sui dati dell’UE-27, che escludono i dati relativi al Regno Unito.
(44) Le importazioni da paesi terzi si basano sui dati dell’UE-27, esclusi i dati relativi al Regno Unito in quanto Stato membro ma compresi i dati relativi al Regno Unito in quanto paese terzo.
(45) I dati macroeconomici si basano sui dati dall’UE-27, che escludono quelli relativi al Regno Unito.
(46) USDA, Biofuels Annual report (GAIN report), 29 giugno 2020.
(47) Gli indicatori microeconomici si basano sui dati dell’UE-28, che comprendono il Regno Unito. Poiché i produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato un volume di vendite ridotto nel Regno Unito (circa l’1,1 % delle vendite medie nell’UE di tali produttori durante il PIR), l’impatto delle transazioni riguardanti il Regno Unito sulle risultanze relative al pregiudizio sembrerebbe essere minimo e le conclusioni sul pregiudizio notevole non sarebbero risultate diverse se si fossero utilizzati i dati relativi all’UE-27.
(48) Dal 1o aprile 2007 al 31 marzo 2008.
(49) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/675 della Commissione, del 29 aprile 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1519 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 116 del 30.4.2016, pag. 27).
(50) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).
(51) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(52) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
ALLEGATO I
|
Denominazione sociale |
Città |
Codice addizionale TARIC |
|
AC & S Inc. |
Nitro |
A941 |
|
Alabama Clean Fuels Coalition Inc. |
Birmingham |
A940 |
|
American Made Fuels, Inc. |
Canton |
A940 |
|
Arkansas SoyEnergy Group |
DeWitt |
A940 |
|
Arlington Energy, LLC |
Mansfield |
A940 |
|
Athens Biodiesel, LLC |
Athens |
A940 |
|
Beacon Energy |
Cleburne |
A940 |
|
Biodiesel of Texas, Inc. |
Denton |
A940 |
|
BioDiesel One Ltd |
Southington |
A940 |
|
BioPur Inc. |
Bethlehem |
A941 |
|
Buffalo Biodiesel, Inc |
Tonawanda |
A940 |
|
BullDog BioDiesel |
Ellenwood |
A940 |
|
Carbon Neutral Solutions, LLC |
Mauldin |
A940 |
|
Central Iowa Energy LLC |
Newton |
A940 |
|
Chesapeake Custom Chemical Corp. |
Ridgeway |
A940 |
|
Community Fuels |
Stockton |
A940 |
|
Delta BioFuels Inc. |
Natchez |
A940 |
|
Diamond Biofuels |
Mazon |
A940 |
|
Direct Fuels |
Euless |
A940 |
|
Eagle Creek Fuel Services, LLC |
Baltimore |
A940 |
|
Earl Fisher Bio Fuels |
Chester |
A940 |
|
East Fork Biodiesel LLC |
Algona |
A940 |
|
ECO Solutions, LLC |
Chatsworth |
A940 |
|
Ecogy Biofuels LLC |
Tulsa |
A940 |
|
ED&F Man Biofuels Inc. |
New Orleans |
A940 |
|
Freedom Biofuels Inc. |
Madison |
A940 |
|
Freedom Fuels LLC |
Mason City |
A941 |
|
Fuel & Lube, LLC |
Richmond |
A940 |
|
Fuel Bio |
Elizabeth |
A940 |
|
FUMPA Bio Fuels |
Redwood Falls |
A940 |
|
Galveston Bay Biodiesel LP (BioSelect Fuels) |
Houston |
A940 |
|
GeoGreen Fuels LLC |
Houston |
A940 |
|
Georgia Biofuels Corp. |
Loganville |
A940 |
|
Green River Biodiesel, Inc. |
Moundville |
A940 |
|
Griffin Industries Inc. |
Cold Spring |
A940 |
|
High Plains Bioenergy |
Guymon |
A940 |
|
Huish Detergents Inc. |
Salt Lake City |
A940 |
|
Incobrasa Industries Ltd. |
Gilman |
A940 |
|
Independence Renewable Energy Corp. |
Perdue Hill |
A940 |
|
Indiana Flex Fuels |
LaPorte |
A940 |
|
Innovation Fuels Inc. |
Newark |
A940 |
|
Integrity Biofuels |
Morristown |
A941 |
|
Iowa Renewable Energy LLC |
Washington |
A940 |
|
Johann Haltermann Ltd. |
Houston |
A940 |
|
Lake Erie Biofuels LLC |
Erie |
A940 |
|
Leland Organic Corporation |
Leland |
A940 |
|
Louis Dreyfus Agricultural Industries LLC |
Claypool |
A940 |
|
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC |
Claypool |
A940 |
|
Middle Georgia Biofuels |
East Dublin |
A940 |
|
Middletown Biofuels LLC |
Blairsville |
A940 |
|
Musket Corporation |
Oklahoma City |
A940 |
|
Natural Biodiesel Plant LLC |
Hayti |
A941 |
|
New Fuel Company |
Dallas |
A940 |
|
North Mississippi Biodiesel |
New Albany |
A940 |
|
Northern Biodiesel, Inc. |
Ontario |
A940 |
|
Northwest Missouri Biofuels, LLC |
St. Joseph |
A940 |
|
Nova Biofuels Clinton County LLC |
Clinton |
A940 |
|
Nova Biosource |
Senaca |
A940 |
|
Organic Fuels Ltd. |
Houston |
A940 |
|
Owensboro Grain Company LLC |
Owensboro |
A940 |
|
Paseo Cargill Energy, LLC |
Kansas City |
A940 |
|
Peach State Labs Inc. |
Rome |
A940 |
|
Perihelion Global, Inc. |
Opp |
A940 |
|
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc. |
Philadelphia |
A940 |
|
Piedmont Biofuels Industrial LLC |
Pittsboro |
A941 |
|
Pinnacle Biofuels, Inc. |
Crossett |
A940 |
|
PK Biodiesel |
Woodstock |
A940 |
|
Pleasant Valley Biofuels, LLC |
American Falls |
A940 |
|
Prairie Pride |
Deerfield |
A941 |
|
RBF Port Neches LLC |
Houston |
A940 |
|
Red Birch Energy, Inc. |
Bassett |
A940 |
|
Red River Biodiesel Ltd. |
New Boston |
A940 |
|
REG Ralston LLC |
Ralston |
A940 |
|
Renewable Energy Products, LLC |
Santa Fe Springs |
A940 |
|
Riksch BioFuels LLC |
Crawfordsville |
A940 |
|
Safe Renewable Corp. |
Conroe |
A940 |
|
Sanimax Energy Inc. |
DeForest |
A940 |
|
Seminole Biodiesel |
Bainbridge |
A940 |
|
Southeast BioDiesel LLC |
Charlotte |
A941 |
|
Soy Solutions |
Milford |
A940 |
|
SoyMor Biodiesel LLC |
Albert Lea |
A940 |
|
Stepan Company |
Northfield |
A941 |
|
Sunshine BioFuels, LLC |
Camilla |
A940 |
|
TPA Inc. |
Warren |
A940 |
|
Trafigura AG |
Stamford |
A940 |
|
U.S. Biofuels Inc. |
Rome |
A940 |
|
United Oil Company |
Pittsburgh |
A940 |
|
Valco Bioenergy |
Harlingen |
A940 |
|
Vanguard Synfuels, LLC |
Pollock |
A940 |
|
Vitol Inc. |
Houston |
A940 |
|
Walsh Bio Diesel, LLC |
Mauston |
A940 |
|
Western Dubque Biodiesel LLC |
Farley |
A940 |
|
Western Iowa Energy LLC |
Wall Lake |
A940 |
|
Western Petroleum Company |
Eden Prairie |
A940 |
|
Yokaya Biofuels Inc. |
Ukiah |
A941 |
ALLEGATO II
Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale, redatta secondo il seguente modello, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 3, o all’articolo 2, paragrafo 2:
|
— |
nome e funzione del responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale; |
|
— |
la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, venduti per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura, è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società (codice addizionale TARIC)] in [paese interessato o paesi interessati]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». |
ALLEGATO III
Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale, redatta secondo il modello seguente, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 3, paragrafo 2:
|
— |
nome e funzione del responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale; |
|
— |
la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, venduti per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura, è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] negli Stati Uniti d’America. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». |
|
2.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 277/99 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1268 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2021
recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. |
|
(2) |
Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (2), che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I («gli Stati membri interessati») devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate nel medesimo allegato. |
|
(3) |
Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1205 della Commissione (3), a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Polonia e in Germania. |
|
(4) |
Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate da tale malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione di tale malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione (4). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (5) dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone. |
|
(5) |
Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1205 si sono verificati nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in Polonia e in suini selvatici in Slovacchia e in Germania. |
|
(6) |
Nel luglio 2021 sono stati rilevati vari focolai di peste suina africana in suini detenuti nei distretti di Żuromin e di Mlawa in Polonia, in aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questi focolai di peste suina africana in suini detenuti rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali aree della Polonia attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I in detto allegato, interessate da questi recenti focolai di peste suina africana, dovrebbero ora essere elencate nell'allegato in questione come zone soggette a restrizioni III, anziché come zone soggette a restrizioni I; inoltre le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questi recenti focolai. |
|
(7) |
Nel luglio 2021 è stato inoltre rilevato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nel distretto di Nowomiejski in Polonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo focolaio di peste suina africana in suini detenuti rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II in detto allegato, interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni III, anziché come zona soggetta a restrizioni II; inoltre le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questo recente focolaio. |
|
(8) |
Nel luglio 2021 sono stati inoltre rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nei distretti di Gorzów e di Leszczyń in Polonia, in aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali aree della Polonia attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I in detto allegato, interessate da questi recenti focolai di peste suina africana, dovrebbero ora essere elencate nell'allegato in questione come zone soggette a restrizioni II, anziché come zone soggette a restrizioni I; inoltre le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questi recenti focolai. |
|
(9) |
Nel luglio 2021 sono stati inoltre rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nella regione di Banskobystrický in Slovacchia, in aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, situate nelle immediate vicinanze di aree attualmente elencate nelle zone soggette a restrizioni I. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali aree della Slovacchia attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I in detto allegato, situate nelle immediate vicinanze delle aree elencate nelle zone soggette a restrizioni II interessate da questi recenti focolai di peste suina africana, dovrebbero ora essere elencate nell'allegato in questione come zone soggette a restrizioni II, anziché come zone soggette a restrizioni I; inoltre le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite ed estese in modo da tenere conto di questi recenti focolai. |
|
(10) |
Nel luglio 2021 sono stati inoltre rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nello Stato di Brandeburgo in Germania, in aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, situate nelle immediate vicinanze di aree attualmente elencate nelle zone soggette a restrizioni I. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali aree della Germania attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I in detto allegato, situate nelle immediate vicinanze delle aree elencate nelle zone soggette a restrizioni III interessate da questi recenti focolai di peste suina africana, dovrebbero ora essere elencate nell'allegato in questione come zone soggette a restrizioni II, anziché come zone soggette a restrizioni I; inoltre le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite ed estese in modo da tenere conto di questi recenti focolai. |
|
(11) |
A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in Polonia e in suini selvatici in Slovacchia e in Germania, tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tali tre Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. |
|
(12) |
Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Polonia, in Slovacchia e in Germania ed elencarle debitamente come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Poiché nell'Unione la situazione della peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione nelle aree circostanti. |
|
(13) |
Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il presente regolamento di esecuzione prendano effetto il prima possibile. |
|
(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1205 della Commissione, del 20 luglio 2021, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 261 del 22.7.2021, pag. 8).
(4) Documento di lavoro SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principi e criteri per la definizione geografica della regionalizzazione della PSA» (https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en) (solo in EN).
(5) Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, 28a edizione, 2019. ISBN del volume I: 978-92-95108-85-1; ISBN del volume II: 978-92-95108-86-8 (https://www.oie.int/standard-setting/terrestrial-code/access-online/).
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I
ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI
PARTE I
1. Germania
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Germania:
Bundesland Brandenburg:
|
— |
Landkreis Dahme-Spreewald:
|
|
— |
Landkreis Märkisch-Oderland:
|
|
— |
Landkreis Barnim:
|
|
— |
Landkreis Oder-Spree:
|
|
— |
Landkreis Spree-Neiße:
|
Bundesland Sachsen:
|
— |
Landkreis Bautzen:
|
|
— |
Landkreis Görlitz:
|
2. Estonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Estonia:
|
— |
Hiiu maakond. |
3. Grecia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Grecia:
|
— |
in the regional unit of Drama:
|
|
— |
in the regional unit of Xanthi:
|
|
— |
in the regional unit of Rodopi:
|
|
— |
in the regional unit of Evros:
|
|
— |
in the regional unit of Serres:
|
4. Lettonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lettonia:
|
— |
Pāvilostas novad Vērgales pagasts, |
|
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
|
— |
Grobiņas novada Medzes, Grobiņas un Gaviezes pagasts. Grobiņas pilsēta, |
|
— |
Rucavas novada Rucavas pagasts, |
|
— |
Nīcas novads. |
5. Lituania
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lituania:
|
— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos, |
|
— |
Palangos miesto savivaldybė. |
6. Ungheria
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Ungheria:
|
— |
Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe, |
|
— |
Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, |
|
— |
406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
7. Polonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Polonia:
|
— |
w województwie kujawsko - pomorskim: |
|
— |
powiat rypiński, |
|
— |
powiat brodnicki, |
|
— |
powiat grudziądzki, |
|
— |
powiat miejski Grudziądz, |
|
— |
powiat wąbrzeski, |
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
— |
gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim, |
w województwie podlaskim:
|
— |
gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię koleją w powiecie wysokomazowieckim, |
|
— |
gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim, |
|
— |
gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim, |
|
— |
gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim, |
w województwie mazowieckim:
|
— |
powiat ostrołęcki, |
|
— |
powiat miejski Ostrołęka, |
|
— |
gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim, |
|
— |
powiat miejski Płock, |
|
— |
powiat ciechanowski, |
|
— |
gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim, |
|
— |
powiat sierpecki, |
|
— |
gmina Siemiątkowo w powiecie żuromińskim, |
|
— |
gminy Andrzejewo, Brok, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka, część gminy Małkinia Górna położona na północ od rzeki Brok w powiecie ostrowskim, |
|
— |
gminy Radzanów, Strzegowo, Stupsk w powiecie mławskim, |
|
— |
powiat przasnyski, |
|
— |
powiat makowski, |
|
— |
powiat pułtuski, |
|
— |
powiat wyszkowski, |
|
— |
powiat węgrowski, |
|
— |
gminy Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka Wołomin i Tłuszcz w powiecie wołomińskim, |
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— |
gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim, |
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— |
gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim, |
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— |
gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim, |
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— |
gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim, |
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— |
powiat miejski Radom, |
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— |
gminy Jastrząb, Mirów, Orońsko w powiecie szydłowieckim, |
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— |
powiat gostyniński, |
w województwie podkarpackim:
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— |
powiat jasielski, |
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— |
powiat strzyżowski, |
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— |
część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II załącznika I, |
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— |
gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim, |
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— |
gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Żurawica, Przemyśl w powiecie przemyskim, |
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— |
powiat miejski Przemyśl, |
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— |
gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim, |
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— |
powiat łańcucki, |
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— |
gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim, |
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— |
gminy Dzikowiec, Kolbuszowa i Raniżów w powiecie kolbuszowskim, |
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— |
gminy Brzostek, Jodłowa, miasto Dębica, część gminy wiejskiej Dębica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim, |
w województwie świętokrzyskim:
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powiat buski, |
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— |
powiat kazimierski, |
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— |
część powiatu opatowskiego nie wymieniona w części II załącznika I, |
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powiat sandomierski, |
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— |
gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany i Staszów w powiecie staszowskim, |
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— |
gminy Bliżyn, Skarżysko – Kamienna, Suchedniów i Skarżysko Kościelne w powiecie skarżyskim, |
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— |
gmina Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy oraz na północ od drogi nr 42 i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim, |
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— |
powiat ostrowiecki, |
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— |
gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim, |
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— |
gminy Mniów i Zagnańsk w powiecie kieleckim, |
w województwie łódzkim:
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— |
gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim, |
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— |
gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim, |
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— |
gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim, |
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— |
powiat miejski Skierniewice, |
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— |
gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim, |
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— |
powiat tomaszowski, |
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— |
powiat brzeziński, |
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— |
powiat łaski, |
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— |
powiat miejski Łódź, |
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— |
gminy Andrespol, Koluszki, Nowosolna w powiecie łódzkim wschodnim, |
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— |
gminy Dobroń, Ksawerów, Lutomiersk, miasto Konstantynów Łódzki, miasto Pabianice, część gminy wiejskiej Pabianice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dłutów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 485 w powiecie pabianickim, |
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— |
gmina Wieruszów, część gminy Sokolniki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 4715E, część gminy Galewice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przybyłów – Ostrówek – Dąbrówka – Zmyślona w powiecie wieruszowskim, gminy Aleksandrów Łódzki, Stryków, miasto Zgierz w powiecie zgierskim, |
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— |
gminy Bełchatów z miastem Bełchatów, Drużbice, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów w powiecie bełchatowskim, |
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— |
gminy Osjaków, Konopnica, Pątnów, Wierzchlas, część gminy Mokrsko położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Krzyworzeka – Mokrsko - Zmyślona – Komorniki – Orzechowiec – Poręby, część gminy Wieluń położona na wschód od zachodniej granicy miejscowości Wieluń oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wieluń – Turów – Chotów biegnącą do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostrówek położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Pyszna w powiecie wieluńskim, |
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— |
część powiatu sieradzkiego nie wymieniona w części III załącznika I, |
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— |
powiat zduńskowolski, |
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— |
gminy Aleksandrów, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz, część gminy Moszczenica położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Moszczenica – Osiedle, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Moszczenica – Osiedle – Kosów do skrzyżowania z drogą nr 12 i dalej na wschód od drogi nr 12 biegnącej od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Grabica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 473 biegnącej od zachodniej granicy gminy do miejscowości Wola Kamocka, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 473 i łączącą miejscowości Wola Kamocka – Papieże Kolonia – Papieże do wschodniej granicy gminy w powiecie piotrkowskim, |
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— |
powiat miejski Piotrków Trybunalski, |
w województwie pomorskim:
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— |
gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim, |
|
— |
gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim, |
|
— |
gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim, |
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— |
powiat gdański, |
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— |
Miasto Gdańsk, |
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— |
powiat tczewski, |
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— |
powiat kwidzyński, |
w województwie lubuskim:
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— |
część powiatu gorzowskiego nie wymieniona w części II załącznika I, |
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— |
gmina Dobiegniew w powiecie strzelecko – drezdeneckim, |
w województwie dolnośląskim:
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— |
powiat oleśnicki, |
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— |
powiat wrocławski, |
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— |
powiat średzki, |
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— |
powiat legnicki, |
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— |
powiat lubański, |
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— |
powiat wołowski, |
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— |
powiat milicki, |
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— |
powiat miejski Wrocław, |
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— |
powiat miejski Legnica, |
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— |
powiat lubański, |
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— |
powiat złotoryjski, |
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— |
powiat lwówecki, |
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— |
gmina Chocianów w powiecie polkowickim, |
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— |
gminy Ścinawa i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim, |
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— |
część powiatu trzebnickiego niewymieniona w części III załącznika I, |
w województwie wielkopolskim:
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— |
powiat krotoszyński, |
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— |
gminy Borek Wielkopolski, Gostyń, Pępowo, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim, |
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— |
gmina Osieczna, część gminy Lipno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5, część gminy Święciechowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie leszczyńskim, |
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— |
powiat miejski Leszno, |
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— |
gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim, |
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— |
gminy Czempiń, Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, część gminy Śmigiel położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie kościańskim, |
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— |
powiat miejski Poznań, |
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— |
gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim, |
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— |
gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim, |
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— |
powiat czarnkowsko-trzcianecki, |
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— |
gmina Kaźmierz część gminy Duszniki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą miejscowości Lipnica - Ostroróg do linii wyznaczonej przez wschodnią granicę miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim, |
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— |
gminy Jutrosin, Pakosław w powiecie rawickim, |
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— |
gmina Budzyń w powiecie chodzieskim, |
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— |
gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim, |
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— |
powiat pleszewski, |
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— |
gmina Zagórów w powiecie słupeckim, |
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— |
gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim, |
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— |
gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim, |
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— |
powiat ostrowski, |
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— |
powiat miejski Kalisz, |
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— |
gminy Blizanów, Brzeziny, Żelazków, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek, Szczytniki, część gminy Stawiszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków- Kolonia położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim, |
|
— |
gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Przykona, Władysławów, Turek z miastem Turek część gminy Tuliszków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim, |
|
— |
gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, część gminy Rychwał położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim, |
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— |
część gminy Kępno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie kępińskim, |
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— |
powiat ostrzeszowski, |
w województwie opolskim:
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— |
gminy Domaszowice, Wilków i część gminy Namysłów położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Głucha w powiecie namysłowskim, |
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— |
gminy Wołczyn, Kluczbork, część gminy Byczyna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 11 w powiecie kluczborskim, |
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— |
część gminy Gorzów Śląski położona na południe od północnej granicy miasta Gorzów Śląski oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 45, część gminy Praszka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 w miejscowości Praszka oraz na południe od drogi łączącej miejscowości Praszka – Kowale Kolonia - Kiczmachów, część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim, |
w województwie zachodniopomorskim:
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— |
gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim, |
|
— |
gminy Trzcińsko – Zdrój, Widuchowa, część gminy Chojna położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 26 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Chojna, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 31 biegnącą od skrzyżowana z drogą nr 26 do południowej granicy gminy, w powiecie gryfińskim, |
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— |
gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim, |
w województwie małopolskim:
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— |
powiat brzeski, |
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— |
powiat gorlicki, |
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— |
powiat proszowicki, |
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— |
powiat nowosądecki, |
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— |
powiat miejski Nowy Sącz, |
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— |
część powiatu dąbrowskiego niewymieniona w części III załącznika I, |
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— |
część powiatu tarnowskiego niewymieniona w części III załącznika I. |
8. Slovacchia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Slovacchia:
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— |
the whole district of Snina, |
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— |
the whole district of Medzilaborce, |
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— |
the whole district of Stropkov, |
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— |
the whole district of Svidník, except municipalities included in part II, |
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— |
in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky, |
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— |
in the district of Levice, the municipalities of Ipeľské Úľany, Plášťovce, Dolné Túrovce, Stredné Túrovce, Šahy, Tešmak, |
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— |
the whole district of Krupina, except municipalities included in part II, |
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— |
the whole district of Banska Bystrica, except municipalities included in part II, |
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— |
in the district of Liptovsky Mikulas – municipalities of Pribylina, Jamník, Svatý Štefan, Konská, Jakubovany, Liptovský Ondrej, Beňadiková, Vavrišovo, Liptovská Kokava, Liptovský Peter, Dovalovo, Hybe, Liptovský Hrádok, Liptovský Ján, Uhorská Ves, Podtureň, Závažná Poruba, Liptovský Mikuláš, Pavčina Lehota, Demänovská Dolina, Gôtovany, Galovany, Svätý Kríž, Lazisko, Dúbrava, Malatíny, Liptovské Vlachy, Liptovské Kľačany, Partizánska Ľupča, Kráľovská Ľubeľa, Zemianska Ľubeľa, Východná – a part of municipality north from the highway D1, |
|
— |
in the district of Ružomberok, the municipalities of Liptovská Lužná, Liptovská Osada, Podsuchá, Ludrová, Štiavnička, Liptovská Štiavnica, Nižný Sliač, Liptovské Sliače, |
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— |
the whole district of Banska Stiavnica, |
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— |
the whole district of Žiar nad Hronom. |
PARTE II
1. Bulgaria
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Bulgaria:
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— |
the whole region of Haskovo, |
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— |
the whole region of Yambol, |
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— |
the whole region of Stara Zagora, |
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— |
the whole region of Pernik, |
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— |
the whole region of Kyustendil, |
|
— |
the whole region of Plovdiv, |
|
— |
the whole region of Pazardzhik, |
|
— |
the whole region of Smolyan, |
|
— |
the whole region of Dobrich, |
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— |
the whole region of Sofia city, |
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— |
the whole region of Sofia Province, |
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— |
the whole region of Blagoevgrad, |
|
— |
the whole region of Razgrad, |
|
— |
the whole region of Kardzhali, |
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— |
the whole region of Burgas excluding the areas in Part III, |
|
— |
the whole region of Varna excluding the areas in Part III, |
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— |
the whole region of Silistra, excluding the areas in Part III, |
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— |
the whole region of Ruse, excluding the areas in Part III, |
|
— |
the whole region of Veliko Tarnovo, excluding the areas in Part III, |
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— |
the whole region of Pleven, excluding the areas in Part III, |
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— |
the whole region of Targovishte, excluding the areas in Part III, |
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— |
the whole region of Shumen, excluding the areas in Part III, |
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— |
the whole region of Sliven, excluding the areas in Part III, |
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— |
the whole region of Vidin, excluding the areas in Part III. |
2. Germania
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Germania:
Bundesland Brandenburg:
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— |
Landkreis Oder-Spree:
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— |
Landkreis Dahme-Spreewald:
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— |
Landkreis Spree-Neiße:
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— |
Landkreis Märkisch-Oderland:
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Bundesland Sachsen:
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— |
Landkreis Bautzen:
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— |
Landkreis Görlitz:
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3. Estonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Estonia:
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— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Lettonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lettonia:
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— |
Ādažu novads, |
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— |
Aizputes novada Aizputes, Cīravas un Lažas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes pilsēta, |
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— |
Aglonas novads, |
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— |
Aizkraukles novads, |
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— |
Aknīstes novads, |
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— |
Alojas novads, |
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— |
Alsungas novads, |
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— |
Alūksnes novads, |
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— |
Amatas novads, |
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— |
Apes novads, |
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— |
Auces novads, |
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— |
Babītes novads, |
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— |
Baldones novads, |
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— |
Baltinavas novads, |
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— |
Balvu novads, |
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— |
Bauskas novads, |
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— |
Beverīnas novads, |
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— |
Brocēnu novads, |
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— |
Burtnieku novads, |
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— |
Carnikavas novads, |
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— |
Cēsu novads |
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— |
Cesvaines novads, |
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— |
Ciblas novads, |
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— |
Dagdas novads, |
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— |
Daugavpils novads, |
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— |
Dobeles novads, |
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— |
Dundagas novads, |
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— |
Durbes novads, |
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— |
Engures novads, |
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— |
Ērgļu novads, |
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— |
Garkalnes novads, |
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— |
Grobiņas novada Bārtas pagasts, |
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— |
Gulbenes novads, |
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— |
Iecavas novads, |
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— |
Ikšķiles novads, |
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— |
Ilūkstes novads, |
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— |
Inčukalna novads, |
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— |
Jaunjelgavas novads, |
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— |
Jaunpiebalgas novads, |
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— |
Jaunpils novads, |
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— |
Jēkabpils novads, |
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— |
Jelgavas novads, |
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— |
Kandavas novads, |
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— |
Kārsavas novads, |
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— |
Ķeguma novads, |
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— |
Ķekavas novads, |
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— |
Kocēnu novads, |
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— |
Kokneses novads, |
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— |
Krāslavas novads, |
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— |
Krimuldas novads, |
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— |
Krustpils novads, |
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— |
Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Padures, Rumbas, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Turlavas, Gudenieku un Snēpeles pagasts, Kuldīgas pilsēta, |
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— |
Lielvārdes novads, |
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— |
Līgatnes novads, |
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— |
Limbažu novads, |
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— |
Līvānu novads, |
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— |
Lubānas novads, |
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— |
Ludzas novads, |
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— |
Madonas novads, |
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— |
Mālpils novads, |
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— |
Mārupes novads, |
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— |
Mazsalacas novads, |
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— |
Mērsraga novads, |
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— |
Naukšēnu novads, |
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— |
Neretas novads, |
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— |
Ogres novads, |
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— |
Olaines novads, |
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— |
Ozolnieku novads, |
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— |
Pārgaujas novads, |
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— |
Pāvilostas novada Sakas pagasts, Pāvilostas pilsēta, |
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— |
Pļaviņu novads, |
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— |
Preiļu novads, |
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— |
Priekules novads, |
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— |
Priekuļu novads, |
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— |
Raunas novads, |
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— |
republikas pilsēta Daugavpils, |
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— |
republikas pilsēta Jelgava, |
|
— |
republikas pilsēta Jēkabpils, |
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— |
republikas pilsēta Jūrmala, |
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— |
republikas pilsēta Rēzekne, |
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— |
republikas pilsēta Valmiera, |
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— |
Rēzeknes novads, |
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— |
Riebiņu novads, |
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— |
Rojas novads, |
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— |
Ropažu novads, |
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— |
Rucavas novada Dunikas pagasts, |
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— |
Rugāju novads, |
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— |
Rundāles novads, |
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Rūjienas novads, |
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Salacgrīvas novads, |
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Salas novads, |
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Salaspils novads, |
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Saldus novads, |
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— |
Saulkrastu novads, |
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Sējas novads, |
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Siguldas novads, |
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Skrīveru novads, |
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Skrundas novada Raņķu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes, |
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— |
Smiltenes novads, |
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Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
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Strenču novads, |
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Talsu novads, |
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Tērvetes novads, |
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Tukuma novads, |
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Vaiņodes novada Vaiņodes pagasts un Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem autoceļa P116, P106, |
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Valkas novads, |
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Varakļānu novads, |
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Vārkavas novads, |
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Vecpiebalgas novads, |
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Vecumnieku novads, |
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Ventspils novads, |
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Viesītes novads, |
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Viļakas novads, |
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Viļānu novads, |
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Zilupes novads. |
5. Lituania
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lituania:
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Alytaus miesto savivaldybė, |
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Alytaus rajono savivaldybė, |
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Anykščių rajono savivaldybė, |
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Akmenės rajono savivaldybė, |
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Birštono savivaldybė, |
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Biržų miesto savivaldybė, |
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Biržų rajono savivaldybė, |
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Druskininkų savivaldybė, |
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Elektrėnų savivaldybė, |
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Ignalinos rajono savivaldybė, |
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Jonavos rajono savivaldybė, |
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Joniškio rajono savivaldybė, |
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Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Raudonės, Šimkaičių, Skirsnemunės, Smalininkų, Veliuonos ir Viešvilės seniūnijos, |
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— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
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— |
Kalvarijos savivaldybė, |
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Kauno miesto savivaldybė, |
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Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Ežerėlio, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos, Užliedžių, Vilkijos, ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907, |
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— |
Kazlų rūdos savivaldybė, |
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— |
Kelmės rajono savivaldybė, |
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— |
Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Gudžiūnų, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių, Surviliškio, Šėtos, Truskavos, Vilainių ir Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę ir rytus nuo kelio Nr. 229 ir Nr. 2032, |
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— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos, |
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— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
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Kretingos rajono savivaldybė, |
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Lazdijų rajono savivaldybė, |
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Marijampolės savivaldybė, |
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Mažeikių rajono savivaldybė, |
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— |
Molėtų rajono savivaldybė, |
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Pagėgių savivaldybė, |
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Pakruojo rajono savivaldybė, |
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Panevėžio rajono savivaldybė, |
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— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
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Pasvalio rajono savivaldybė, |
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Radviliškio rajono savivaldybė, |
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Rietavo savivaldybė, |
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— |
Prienų rajono savivaldybė, |
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Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų, Stalgėnų, Nausodžio, Plungės miesto, Šateikių ir Kulių seniūnijos, |
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— |
Raseinių rajono savivaldybė: Betygalos, Girkalnio, Kalnujų, Nemakščių, Pagojukų, Paliepių, Raseinių miesto, Raseinių, Šiluvos, Viduklės seniūnijos, |
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— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
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— |
Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos, Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo ir Skuodo miesto seniūnijos, |
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— |
Šakių rajono savivaldybė, |
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— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
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Šiaulių miesto savivaldybė, |
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Šiaulių rajono savivaldybė, |
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Šilutės rajono savivaldybė, |
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— |
Širvintų rajono savivaldybė, |
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— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
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— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
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Tauragės rajono savivaldybė, |
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Telšių rajono savivaldybė, |
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Trakų rajono savivaldybė, |
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Ukmergės rajono savivaldybė, |
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Utenos rajono savivaldybė, |
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Varėnos rajono savivaldybė, |
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Vilniaus miesto savivaldybė, |
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Vilniaus rajono savivaldybė, |
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Vilkaviškio rajono savivaldybė, |
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Visagino savivaldybė, |
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— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
6. Ungheria
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Ungheria:
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— |
Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
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— |
Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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— |
Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
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— |
Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
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— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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— |
Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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— |
Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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— |
Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe. |
7. Polonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Polonia:
w województwie warmińsko—mazurskim:
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gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim, |
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powiat elbląski, |
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powiat miejski Elbląg, |
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— |
powiat gołdapski, |
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— |
powiat piski, |
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— |
powiat bartoszycki, |
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— |
powiat olecki, |
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— |
powiat giżycki, |
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— |
powiat braniewski, |
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— |
powiat kętrzyński, |
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— |
gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim, |
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— |
gminy Jedwabno, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim, |
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powiat mrągowski, |
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powiat węgorzewski, |
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— |
gminy Jeziorany, Kolno, część gminy Biskupiec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 w powiecie olsztyńskim, |
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— |
część powiatu ostródzkiego nie wymieniona w części III załącznika I, |
w województwie podlaskim:
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powiat bielski, |
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— |
powiat grajewski, |
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— |
powiat moniecki, |
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— |
powiat sejneński, |
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— |
gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim, |
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— |
powiat miejski Łomża, |
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— |
część powiatu siemiatyckiego nie wymieniona w części III załącznika I, |
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— |
powiat hajnowski, |
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— |
gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim, |
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— |
gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim, |
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— |
gminy Mały Płock i Stawiski w powiecie kolneńskim, |
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— |
powiat białostocki, |
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— |
powiat suwalski, |
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— |
powiat miejski Suwałki, |
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— |
powiat augustowski, |
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— |
powiat sokólski, |
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— |
powiat miejski Białystok, |
w województwie mazowieckim:
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— |
gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim, |
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— |
powiat miejski Siedlce, |
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— |
gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim, |
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— |
powiat łosicki, |
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— |
powiat sochaczewski, |
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— |
gminy Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń w powiecie zwoleńskim, |
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— |
powiat kozienicki, |
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— |
gminy Chotcza i Solec nad Wisłą w powiecie lipskim, |
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— |
gminy Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Skaryszew, Jedlińsk, Przytyk, Zakrzew, część gminy Iłża położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9, część gminy Wolanów położona na północ od drogi nr 12 w powiecie radomskim, |
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— |
gminy Bodzanów, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim, |
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— |
powiat nowodworski, |
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— |
gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim, |
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— |
gminy: miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka w powiecie wołomińskim, |
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— |
gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły, część gminy Górzno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Łąki i Górzno biegnącą od wschodniej granicy gminy, następnie od miejscowości Górzno na północ od drogi nr 1328W biegnącej do drogi nr 17, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od drogi nr 17 do zachodniej granicy gminy przez miejscowości Józefów i Kobyla Wola w powiecie garwolińskim, |
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— |
gminy Boguty – Pianki, Zaręby Kościelne, Nur i część gminy Małkinia Górna położona na południe od rzeki Brok w powiecie ostrowskim, |
|
— |
gminy Chlewiska i Szydłowiec w powiecie szydłowieckim, |
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— |
gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, miasto Sulejówek w powiecie mińskim, |
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— |
powiat otwocki, |
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— |
powiat warszawski zachodni, |
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— |
powiat legionowski, |
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— |
powiat piaseczyński, |
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— |
powiat pruszkowski, |
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— |
powiat grójecki, |
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— |
powiat grodziski, |
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— |
powiat żyrardowski, |
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— |
powiat białobrzeski, |
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— |
powiat przysuski, |
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— |
powiat miejski Warszawa, |
w województwie lubelskim:
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— |
powiat bialski, |
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— |
powiat miejski Biała Podlaska, |
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— |
gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim, |
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— |
gminy Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy z miastem Puławy, Wąwolnica i Żyrzyn w powiecie puławskim, |
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— |
gminy Nowodwór, miasto Dęblin i część gminy Ryki położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową powiecie ryckim, |
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— |
gminy Adamów, Krzywda, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, Wojcieszków, gmina wiejska Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim, |
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— |
powiat lubelski, |
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— |
powiat miejski Lublin, |
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— |
gminy Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski, Serniki, Uścimów i Lubartów z miastem Lubartów w powiecie lubartowskim, |
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— |
powiat łęczyński, |
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— |
powiat świdnicki, |
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— |
gminy Fajsławice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Siennica Różana i część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim, |
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— |
gminy Chełm, Ruda – Huta, Sawin, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Wierzbica, Żmudź, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Wojsławice w powiecie chełmskim, |
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— |
powiat miejski Chełm, |
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— |
powiat kraśnicki, |
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— |
powiat opolski, |
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— |
powiat parczewski, |
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— |
powiat włodawski, |
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— |
powiat radzyński, |
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— |
powiat miejski Zamość, |
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— |
gminy Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Zamość w powiecie zamojskim, |
w województwie podkarpackim:
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— |
powiat stalowowolski, |
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— |
gminy Oleszyce, Lubaczów z miastem Lubaczów, Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim, |
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— |
część gminy Kamień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, część gminy Sokołów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim, |
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— |
gminy Cmolas, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim, |
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— |
część gminy Ostrów położona na północ od drogi linii wyznaczonej przez drogę nr A4 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 986, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 986 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Osieka i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Osieka_- Blizna w powiecie ropczycko – sędziszowskim, |
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— |
gminy Grodzisko Dolne, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na południe od miasta Leżajsk oraz na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę San, w powiecie leżajskim, |
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— |
gmina Jarocin, część gminy Harasiuki położona na północ od linii wyznaczona przez drogę nr 1048 R, część gminy Ulanów położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Tanew, część gminy Nisko położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 oraz na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 19, część gminy Jeżowe położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie niżańskim, |
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— |
powiat tarnobrzeski, |
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— |
część gminy wiejskiej Przeworsk położona na zachód od miasta Przeworsk i na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zarzecze oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R oraz 1619R biegnącą do południowej granicy gminy oraz na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim, |
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— |
część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim, |
w województwie pomorskim:
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gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim, |
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— |
gmina Stare Pole w powiecie malborskim, |
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— |
gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim, |
w województwie świętokrzyskim:
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gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim, |
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— |
część gminy Brody położona na zachód od linii kolejowej biegnącej od miejscowości Marcule i od północnej granicy gminy przez miejscowości Klepacze i Karczma Kunowska do południowej granicy gminy oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno – wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim, |
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— |
gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim, |
w województwie lubuskim:
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gminy Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok i część gminy Witnica położona na południowy zachód od drogi biegnącej od zachodniej granicy gminy od miejscowości Krześnica, przez miejscowości Kamień Wielki - Mościce - Witnica - Kłopotowo do południowej granicy gminy, w powiecie gorzowskim, |
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— |
powiat miejski Gorzów Wielkopolski, |
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gminy Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo, Zwierzyn w powiecie strzelecko – drezdeneckim, |
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powiat żarski, |
w województwie dolnośląskim:
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powiat zgorzelecki, |
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gminy Grębocice, Polkowice, część gminy Przemków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie polkowickim, |
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gmina Rudna w powiecie lubińskim, |
w województwie wielkopolskim:
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gminy Przemęt i Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim, |
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gmina Wielichowo część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 i część gminy Rakoniewice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie grodziskim, |
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gminy Wijewo, Włoszakowice, część gminy Lipno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 i część gminy Święciechowa położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie leszczyńskim, |
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część gminy Śmigiel położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie kościańskim, |
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powiat obornicki, |
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część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, |
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gmina Suchy Las, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Rokietnica położona na północ i na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz w powiecie poznańskim, |
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— |
część gminy Szamotuły położona na wschód od wschodniej granicy miasta Szamotuły i na północ od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na wschód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na wschód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim, |
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— |
gmina Malanów, część gminy Tuliszków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim, |
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— |
część gminy Rychwał położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogę nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim, |
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— |
gmina Mycielin, część gminy Stawiszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków- Kolonia położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim, |
w województwie łódzkim:
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gminy Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim, |
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gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim, |
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gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim, |
w województwie zachodniopomorskim:
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gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim, |
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gminy Cedynia, Mieszkowice, Moryń, część gminy Chojna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 26 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Chojna, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 31 biegnącą od skrzyżowana z drogą nr 26 do południowej granicy gminy w powiecie gryfińskim. |
8. Slovacchia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Slovacchia:
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the whole district of Gelnica, |
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the whole district of Poprad |
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the whole district of Spišská Nová Ves, |
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the whole district of Levoča, |
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the whole district of Kežmarok |
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in the whole district of Michalovce, |
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the whole district of Košice-okolie, |
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the whole district of Rožnava, |
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the whole city of Košice, |
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the whole district of Sobrance, |
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the whole district of Vranov nad Topľou, |
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the whole district of Humenné, |
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the whole district of Prešov, |
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in the whole district of Sabinov, |
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in the district of Svidník, the whole municipalities of Dukovce, Želmanovce, Kuková, Kalnište, Lužany pri Ondave, Lúčka, Giraltovce, Kračúnovce, Železník, Kobylince, Mičakovce, |
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the whole district of Bardejov, |
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the whole district of Stará Ľubovňa, |
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the whole district of Revúca, |
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the whole district of Rimavská Sobota, |
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in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I, |
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the whole district of Lučenec, |
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the whole district of Poltár |
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the whole district of Zvolen, |
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the whole district of Detva, |
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in the district of Krupina the whole municipalities of Senohrad, Horné Mladonice, Dolné Mladonice, Čekovce, Lackov, |
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In the district of Banska Bystica, the whole municipalites of Kremnička, Malachov, Badín, Vlkanová, Hronsek, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Môlča Oravce, Čačín, Čerín, Bečov, Sebedín, Dúbravica, Hrochoť, Poniky, Strelníky, Povrazník, Ľubietová, Brusno, Banská Bystrica, |
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the whole district of Brezno, |
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in the district of Liptovsky Mikuláš, the municipalities of Važec, Malužiná, Kráľova lehota, Liptovská Porúbka, Nižná Boca, Vyšná Boca a Východná – a part of municipality south of the highway D1. |
PARTE III
1. Bulgaria
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Bulgaria:
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the whole region of Gabrovo, |
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the whole region of Lovech, |
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the whole region of Montana, |
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the Pleven region:
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the Ruse region:
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the Shumen region:
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the Silistra region:
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the Sliven region:
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the Targovishte region:
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the Vidin region,
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the Veliko Tarnovo region:
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the whole region of Vratza, |
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in Varna region:
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in Burgas region:
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2. Germania
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Germania:
Bundesland Brandenburg:
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Landkreis Spree Neiße:
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Landkreis Märkisch-Oderland:
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Bundesland Sachsen:
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Landkreis Görlitz:
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3. Italia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Italia:
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tutto il territorio della Sardegna. |
4. Lettonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lettonia:
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Aizputes novada Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, |
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Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, |
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Skrundas novada Rudbāržu, Nīkrāces pagasts, Raņķu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasts (izņemot pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes), Skrundas pilsēta, |
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— |
Vaiņodes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106. |
5. Lituania
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lituania:
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Jurbarko rajono savivaldybė: Seredžiaus ir Juodaičių seniūnijos, |
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Kauno rajono savivaldybė: Čekiškės seniūnija, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907, |
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— |
Kėdainių rajono savivaldybė: Pernaravos seniūnija ir Josvainių seniūnijos pietvakarinė dalis tarp kelio Nr. 229 ir Nr. 2032, |
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Plungės rajono savivaldybė: Alsėdžių, Babrungo, Paukštakių, Platelių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos, |
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Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos ir Ariogalos miesto seniūnijos, |
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Skuodo rajono savivaldybės: Barstyčių, Notėnų ir Šačių seniūnijos. |
6. Polonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Polonia:
w województwie warmińsko—mazurskim:
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powiat działdowski, |
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powiat nidzicki, |
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powiat iławski, |
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powiat nowomiejski, |
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gminy Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim, |
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część powiatu olsztyńskiego nie wymieniona w części II załącznika I, |
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gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim, |
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powiat miejski Olsztyn, |
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gminy Dźwierzuty, Pasym w powiecie szczycieńskim, |
w województwie mazowieckim:
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gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły, część gminy Górzno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Łąki i Górzno biegnącą od wschodniej granicy gminy, następnie od miejscowości Górzno na południe od drogi nr 1328W biegnącej do drogi nr 17, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od drogi nr 17 do zachodniej granicy gminy przez miejscowości Józefów i Kobyla Wola w powiecie garwolińskim, |
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część gminy Iłża położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 w powiecie radomskim, |
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gmina Kazanów w powiecie zwoleńskim, |
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gminy Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów i Sienno w powiecie lipskim, |
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część powiatu żuromińskiego nie wymieniona w części I załącznika I, |
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część powiatu mławskiego nie wymieniona w części I załącznika I, |
w województwie lubelskim:
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powiat tomaszowski, |
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— |
gmina Białopole w powiecie chełmskim, |
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gmina Rudnik i część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim, |
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— |
gminy Adamów, Grabowiec, Komarów – Osada, Krasnobród, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Radecznica, Sułów, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec w powiecie zamojskim, |
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powiat biłgorajski, |
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powiat hrubieszowski, |
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gminy Dzwola i Chrzanów w powiecie janowskim, |
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gmina Serokomla w powiecie łukowskim, |
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gminy Abramów, Kamionka, Michów, Firlej, Jeziorzany, Kock w powiecie lubartowskim, |
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gminy Kłoczew, Stężyca, Ułęż i część gminy Ryki położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie ryckim, |
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gmina Baranów w powiecie puławskim, |
w województwie podkarpackim:
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powiat mielecki, |
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gminy Czarna, Pilzno, Żyraków w powiecie dębickim, |
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gminy Cieszanów, Horyniec – Zdrój, Narol i Stary Dzików w powiecie lubaczowskim, |
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— |
gminy Kuryłówka, Nowa Sarzyna, miasto Leżajsk, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na północ od miasta Leżajsk oraz część gminy wiejskiej Leżajsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę San, w powiecie leżajskim, |
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— |
gminy Krzeszów, Rudnik nad Sanem, część gminy Harasiuki położona na południe od linii wyznaczona przez drogę nr 1048 R, część gminy Ulanów położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Tanew, część gminy Nisko położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 oraz na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 19, część gminy Jeżowe położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie niżańskim, |
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gminy Chłopice, Jarosław z miastem Jarosław, Laszki, Wiązownica, Pawłosiów, Radymno z miastem Radymno, w powiecie jarosławskim, |
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gmina Stubno w powiecie przemyskim, |
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część gminy Kamień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie rzeszowskim, |
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gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, miasto Przeworsk, część gminy wiejskiej Przeworsk położona na wschód od miasta Przeworsk i na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zarzecze oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R oraz 1619R biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie przeworskim, |
w województwie lubuskim:
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powiat słubicki, |
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powiat krośnieński, |
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powiat sulęciński, |
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powiat międzyrzecki, |
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powiat nowosolski, |
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powiat wschowski, |
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powiat świebodziński, |
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powiat zielonogórski |
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powiat żagański |
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powiat miejski Zielona Góra, |
w województwie wielkopolskim:
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gminy Krzemieniewo, Rydzyna w powiecie leszczyńskim, |
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gminy Krobia i Poniec w powiecie gostyńskim, |
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gminy Bojanowo, Miejska Górka, Rawicz w powiecie rawickim, |
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powiat nowotomyski, |
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gmina Siedlec w powiecie wolsztyńskim, |
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część gminy Rakoniewice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie grodziskim, |
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powiat międzychodzki, |
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gmina Pniewy, część gminy Duszniki położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, część gminy Szamotuły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą miejscowości Lipnica - Ostroróg w powiecie szamotulskim, |
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gminy Baranów, Bralin, Perzów, Łęka Opatowska, Rychtal, Trzcinica, część gminy Kępno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie kępińskim, |
w województwie dolnośląskim:
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powiat górowski, |
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gminy Prusice i Żmigród w powiecie trzebnickim, |
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powiat głogowski, |
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powiat bolesławiecki, |
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gminy Gaworzyce, Radwanice i część gminy Przemków położona na północ od linii wyznaczonej prze drogę nr 12 w powiecie polkowickim, |
w województwie świętokrzyskim:
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część gminy Brody położona na wschód od linii kolejowej biegnącej od miejscowości Marcule i od północnej granicy gminy przez miejscowości Klepacze i Karczma Kunowska do południowej granicy gminy w powiecie starachowickim, |
w województwie łódzkim:
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gmina Czarnocin, część gminy Moszczenica położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Moszczenica – Osiedle, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Moszczenica – Osiedle – Kosów do skrzyżowania z drogą nr 12 i dalej na zachód od drogi nr 12 biegnącej od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Grabica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 473 biegnącej od zachodniej granicy gminy do miejscowości Wola Kamocka, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 473 i łączącą miejscowości Wola Kamocka – Papieże Kolonia – Papieże do wschodniej granicy gminy w powiecie piotrkowskim, |
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gmina Brójce, Tuszyn, Rzgów w powiecie łódzkim wschodnim, |
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część gminy wiejskiej Pabianice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dłutów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 485 w powiecie pabianickim, |
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gminy Bolesławiec, Czastary, Lututów, Łubnice, część gminy Sokolniki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 482, część gminy Galewice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przybyłów – Ostrówek – Dąbrówka – Zmyślona w powiecie wieruszowskim, |
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gminy Biała, Czarnożyły, Skomlin, część gminy Mokrsko położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Krzyworzeka – Mokrsko - Zmyślona – Komorniki – Orzechowiec – Poręby, część gminy Wieluń położona na zachód od miejscowości Wieluń oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wieluń – Turów – Chotów biegnącą do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostrówek położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Pyszna w powiecie wieluńskim, |
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część gminy Złoczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 482 biegnącą od zachodniej granicy gminy w miejscowości Uników do miejscowości Złoczew, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 477 biegnącą od miejscowości Złoczew do południowej granicy gminy, część gminy Klonowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy, łączącą miejscowości Owieczki - Klonowa – Górka Klonowska - Przybyłów w powiecie sieradzkim, |
w województwie opolskim:
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część gminy Gorzów Śląski położona na północ od miasta Gorzów Śląski oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 4715E, część gminy Praszka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 w miejscowości Praszka oraz na północ od drogi łączącej miejscowości Praszka - Kowale w powiecie oleskim, |
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część gminy Byczyna położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 11 w powiecie kluczborskim, |
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część gminy Namysłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Głucha w powiecie namysłowskim, |
w województwie podlaskim:
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gmina Siemiatycze, część gminy Mielnik położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy łączącą miejscowości Borysowszczyzna – Radziwiłówka – Mielnik, część gminy Nurzec- Stacja położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 693 biegnącej od północnej granicy gminy do miejscowości Żerczyce, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogi łączące miejscowości Żerczyce - Nurzec-Stacja – Borysowszczyzna do południowej granicy gminy, część gminy Milejczyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Choroszczewo – Pokaniewo – Grabarka – Milejczyce do miejscowości Milejczyce, a następnie na zachód od drogi nr 693 biegnącej od miejscowości Milejczyce do południowej granicy gminy, część gminy Dziadkowice położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy, łączącej miejscowości Zaręby – Dziadkowice – Malewice – Hornowo do wschodniej granicy gminy w powiecie siemiatyckim, |
w województwie małopolskim:
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gminy Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz, Szczucin w powiecie dąbrowskim,, |
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gminy Lisia Góra, Pleśna, Ryglice, Skrzyszów, Tarnów, Tuchów w powiecie tarnowskim, |
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powiat miejski Tarnów. |
7. Romania
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Romania:
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Zona orașului București, |
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Județul Constanța, |
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Județul Satu Mare, |
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Județul Tulcea, |
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Județul Bacău, |
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Județul Bihor, |
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Județul Bistrița Năsăud, |
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Județul Brăila, |
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Județul Buzău, |
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Județul Călărași, |
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Județul Dâmbovița, |
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Județul Galați, |
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Județul Giurgiu, |
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Județul Ialomița, |
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Județul Ilfov, |
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Județul Prahova, |
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Județul Sălaj, |
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Județul Suceava |
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Județul Vaslui, |
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Județul Vrancea, |
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Județul Teleorman, |
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Judeţul Mehedinţi, |
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Județul Gorj, |
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Județul Argeș, |
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Judeţul Olt, |
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Judeţul Dolj, |
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Județul Arad, |
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Județul Timiș, |
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Județul Covasna, |
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Județul Brașov, |
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Județul Botoșani, |
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Județul Vâlcea, |
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Județul Iași, |
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Județul Hunedoara, |
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Județul Alba, |
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Județul Sibiu, |
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Județul Caraș-Severin, |
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Județul Neamț, |
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Județul Harghita, |
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Județul Mureș, |
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Județul Cluj, |
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Județul Maramureş. |
8. Slovacchia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Slovacchia:
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In the district of Lučenec: Lučenec a jeho časti, Panické Dravce, Mikušovce, Pinciná, Holiša, Vidiná, Boľkovce, Trebeľovce, Halič, Stará Halič, Tomášovce, Trenč, Veľká nad Ipľom, Buzitka (without settlement Dóra), Prša, Nitra nad Ipľom, Mašková, Lehôtka, Kalonda, Jelšovec, Ľuboreč, Fiľakovské Kováče, Lipovany, Mučín, Rapovce, Lupoč, Gregorova Vieska, Praha, |
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In the district of Poltár: Kalinovo, Veľká Ves, |
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the whole district of Trebišov |
DIRETTIVE
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2.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 277/137 |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2021/1269 DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2021
che modifica la direttiva delegata (UE) 2017/593 per quanto riguarda l’integrazione dei fattori di sostenibilità negli obblighi di governance dei prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 12, e l’articolo 24, paragrafo 13,
considerando quanto segue:
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(1) |
La transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, più sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, è fondamentale per garantire la competitività a lungo termine dell’economia dell’Unione. Nel 2016 l’Unione ha concluso l’accordo di Parigi (2). L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo di Parigi fissa l’obiettivo del rafforzamento della risposta ai cambiamenti climatici, tra l’altro rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici. |
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(2) |
Raccogliendo tale sfida, la Commissione ha presentato il Green Deal europeo (3) nel dicembre 2019. Il Green Deal è una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l’Unione in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che a partire dal 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse. Per raggiungere tale obiettivo occorre inviare agli investitori chiari segnali che li inducano ad evitare gli investimenti in attivi non recuperabili e a raccogliere finanziamenti sostenibili. |
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(3) |
A marzo 2018 la Commissione ha pubblicato il Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile (4) definendo un’ambiziosa strategia globale sulla finanza sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel piano d’azione è riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili per consentire una crescita sostenibile e inclusiva. |
|
(4) |
La corretta attuazione del piano d’azione favorisce la domanda di investimenti sostenibili da parte degli investitori. È pertanto necessario chiarire che i fattori di sostenibilità e gli obiettivi legati alla sostenibilità dovrebbero essere inclusi tra gli obblighi di governance dei prodotti di cui alla direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione (5). |
|
(5) |
Le imprese di investimento che producono e distribuiscono strumenti finanziari dovrebbero considerare i fattori di sostenibilità nel processo di approvazione del prodotto di ciascuno strumento finanziario e negli altri dispositivi di governance e controllo dei prodotti per ogni strumento finanziario destinato a essere distribuito ai clienti che chiedono strumenti finanziari con un profilo legato alla sostenibilità. |
|
(6) |
Considerando che il mercato di riferimento dovrebbe essere fissato a un livello sufficientemente granulare, non dovrebbe essere sufficiente una dichiarazione generale secondo cui uno strumento finanziario ha un profilo legato alla sostenibilità. È invece opportuno che le imprese di investimento che producono e distribuiscono strumenti finanziari specifichino a quale gruppo di clienti con obiettivi legati alla sostenibilità dovrebbe essere distribuito lo strumento finanziario. |
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(7) |
Per garantire che gli strumenti finanziari con fattori di sostenibilità restino facilmente disponibili anche per i clienti che non hanno preferenze di sostenibilità, le imprese di investimento non dovrebbero essere tenute a identificare gruppi di clienti le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi non sono compatibili con lo strumento finanziario con fattori di sostenibilità. |
|
(8) |
I fattori di sostenibilità di uno strumento finanziario dovrebbero essere presentati in modo trasparente, per consentire al distributore di fornire le informazioni pertinenti ai suoi clienti o potenziali clienti. |
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(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva delegata (UE) 2017/593, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva delegata (UE) 2017/593
La direttiva delegata (UE) 2017/593 è così modificata:
|
(1) |
all’articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5. Per «fattori di sostenibilità» si intendono i fattori di sostenibilità ai sensi dell’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). (*1) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).»;" |
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(2) |
l’articolo 9 è così modificato:
|
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(3) |
l’articolo 10 è così modificato:
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Articolo 2
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 21 agosto 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 22 novembre 2022.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.
(2) Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).
(3) COM(2019) 640 final.
(4) COM(2018) 97 final.
(5) Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 500).
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2.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 277/141 |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2021/1270 DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2021
che modifica la direttiva 2010/43/UE per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui tenere conto per gli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3, l’articolo 14, paragrafo 2, e l’articolo 51, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, più sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, è fondamentale per garantire la competitività a lungo termine dell’economia dell’Unione. Nel 2016 l’Unione ha concluso l’accordo di Parigi (2). L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo di Parigi fissa l’obiettivo del rafforzamento della risposta ai cambiamenti climatici, tra l’altro rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici. |
|
(2) |
Raccogliendo tale sfida, la Commissione ha presentato il Green Deal europeo (3) nel dicembre 2019. Il Green Deal è una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l’Unione in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che a partire dal 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse. Per raggiungere tale obiettivo occorre inviare agli investitori chiari segnali che li inducano ad evitare gli investimenti in attivi non recuperabili e a raccogliere finanziamenti sostenibili. |
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(3) |
A marzo 2018 la Commissione ha pubblicato il Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile (4) definendo un’ambiziosa strategia globale sulla finanza sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel piano d’azione è riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili per consentire una crescita sostenibile e inclusiva. La valutazione d’impatto alla base delle successive iniziative legislative, pubblicata nel maggio 2018 (5), ha evidenziato la necessità di chiarire che le società di gestione debbono tenere conto dei fattori di sostenibilità in sede di assolvimento dei loro doveri nei confronti degli investitori. Le società di gestione dovrebbero pertanto valutare non solo tutti i pertinenti rischi finanziari su base continuativa, ma anche tutti i pertinenti rischi di sostenibilità di cui al regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) che, laddove si verifichino, potrebbero causare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore di un investimento. La direttiva 2010/43/UE della Commissione (7) non fa esplicito riferimento ai rischi di sostenibilità. Per tale motivo e per garantire che le procedure interne e le modalità organizzative siano attuate correttamente e rispettate, è necessario chiarire che i processi, i sistemi e i controlli interni delle società di gestione riflettono i rischi di sostenibilità e che per analizzare tali rischi sono necessarie capacità e conoscenze tecniche. |
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(4) |
Per evitare una disparità di condizioni tra le società di gestione e le società di investimento che non hanno designato una società di gestione e per evitare la frammentazione, l’incoerenza e l’imprevedibilità nel funzionamento del mercato interno che ne deriverebbero, le norme relative all’integrazione dei rischi di sostenibilità dovrebbero applicarsi anche alle società di investimento, tenuto conto del principio di proporzionalità. |
|
(5) |
Quando individuano i tipi di conflitti di interesse la cui esistenza può ledere gli interessi degli OICVM, le società di gestione dovrebbero includere quelli che possono insorgere a seguito dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi, sistemi e controlli interni, al fine di mantenere un livello elevato di tutela degli investitori. Tra di essi rientrano i conflitti di interesse derivanti dalla remunerazione o dalle operazioni personali dei membri del personale interessati, quelli che potrebbero dar luogo a greenwashing, vendite improprie o travisamento di strategie di investimento e quelli tra diversi OICVM gestiti dalla stessa società di gestione. |
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(6) |
A norma del regolamento (UE) 2019/2088 le società di gestione o le società di investimento che, per obbligo o per scelta, prendono in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità sono tenute a comunicare le loro politiche di dovuta diligenza riguardanti tali effetti. Al fine di garantire la coerenza tra il regolamento (UE) 2019/2088 e la direttiva 2010/43/UE, tale obbligo dovrebbe riflettersi nella direttiva 2010/43/UE. |
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(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2010/43/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 2010/43/UE
La direttiva 2010/43/UE è così modificata:
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(1) |
all’articolo 3 sono aggiunti i seguenti punti 11 e 12:
(*1) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).»;" |
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(2) |
all’articolo 4, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: «Gli Stati membri assicurano che le società di gestione tengano conto dei rischi di sostenibilità nell’adempimento degli obblighi di cui al primo comma.»; |
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(3) |
all’articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5. Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri assicurano che le società di gestione si dotino delle risorse e delle competenze necessarie per permettere un’efficace integrazione dei rischi di sostenibilità.»; |
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(4) |
è inserito il seguente articolo 5 bis: «Articolo 5 bis Obbligo per le società di investimento di integrare i rischi di sostenibilità nella gestione degli OICVM Gli Stati membri assicurano che le società di investimento integrino i rischi di sostenibilità nella gestione degli OICVM, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell’attività delle società stesse.»; |
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(5) |
all’articolo 9, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera g):
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(6) |
all’articolo 17 è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. Gli Stati membri assicurano che le società di gestione, quando individuano i tipi di conflitti di interesse la cui esistenza può ledere gli interessi degli OICVM, includano i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere a seguito dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi, sistemi e controlli interni.»; |
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(7) |
all’articolo 23 sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6: «5. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di tenere conto dei rischi di sostenibilità nell’adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4. 6. Gli Stati membri assicurano che, ove le società di gestione o, se del caso, le società di investimento prendano in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità come indicato all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2088 o come richiesto all’articolo 4, paragrafo 3 o 4, del suddetto regolamento, le predette società di gestione o società di investimento tengano conto di tali effetti negativi principali nell’adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo.»; |
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(8) |
all’articolo 38, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La politica di gestione dei rischi include tutte le procedure necessarie per permettere alla società di gestione di valutare, per ogni OICVM che gestisce, l’esposizione dell’OICVM ai rischi di mercato, di liquidità, di sostenibilità e di controparte, nonché l’esposizione dell’OICVM a qualsiasi altro rischio, compreso il rischio operativo, che potrebbe essere significativo per ogni OICVM gestito.» |
Articolo 2
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano al più tardi entro il 31 luglio 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o agosto 2022.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.
(2) Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).
(3) COM(2019) 640 final.
(4) COM(2018) 97 final.
(5) SWD(2018) 264 final.
(6) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).
(7) Direttiva 2010/43/UE della Commissione, del 1o luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell’accordo tra il depositario e la società di gestione (GU L 176 del 10.7.2010, pag. 42).
DECISIONI
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2.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 277/145 |
DECISIONE (UE, Euratom) 2021/1271 DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2021
relativa alla nomina del direttore dell’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee
IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,
visto l’elenco di candidati proposto il 15 luglio 2021 da un comitato di selezione composto dai segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, sulla scorta di un invito generale a presentare candidature, al fine della nomina del direttore dell’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 istituisce un’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee. |
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(2) |
L’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 prevede che il direttore dell’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee sia nominato di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione per un periodo di cinque anni non rinnovabile, sulla base delle proposte formulate da un comitato di selezione composto dai segretari generali di tali istituzioni sulla scorta di un invito generale a presentare candidature, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Il signor Pascal SCHONARD è nominato direttore dell’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee per il periodo dal 1o settembre 2021 al 31 agosto 2026.
2. Il direttore è nominato in qualità di agente temporaneo di grado AD 12, scatto 1.
3. La nomina è subordinata alla firma, da parte del direttore designato, della dichiarazione di indipendenza e di assenza di conflitti di interessi allegata alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2021.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D.M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il presidente
J. PODGORŠEK
Per la Commissione
Il vicepresidente
M. ŠEFČOVIČ
ALLEGATO
DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSI
Il sottoscritto ...... dichiara di aver preso atto dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, e di intendere svolgere le funzioni di direttore dell’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee («Autorità») in piena indipendenza e nel pieno rispetto delle norme ivi previste. Nell’agire in nome dell’Autorità, il sottoscritto non chiederà né riceverà istruzioni da parte di istituzioni o governi o da qualsiasi altro organo, organismo o servizio. Si asterrà altresì da qualsiasi atto incompatibile con la natura delle sue funzioni.
Il sottoscritto dichiara, per quanto a sua conoscenza, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Vi è conflitto d’interessi quando l’esercizio imparziale e oggettivo delle funzioni di direttore dell’Autorità è compromesso da motivi familiari, personali, da affinità politica, nazionale, filosofica o religiosa, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d’interesse con un beneficiario del finanziamento a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Il sottoscritto dichiara, in particolare, di non essere deputato al Parlamento europeo né titolare di un mandato elettorale e di non lavorare o aver lavorato per un partito politico europeo o una fondazione politica europea.
Fatto a […],
[DATA + FIRMA del direttore designato]
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2.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 277/148 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1272 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2021
che stabilisce l'equivalenza, con lo scopo di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dallo Stato della Città del Vaticano ai certificati rilasciati dagli Stati membri dell'Unione in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati COVID-19 interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione (certificato COVID digitale dell'UE) con lo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione poste in essere dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato. |
|
(2) |
Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati di COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione rilevi che tali certificati di COVID-19 sono rilasciati conformemente a norme che devono essere considerate equivalenti a quelle stabilite a norma del presente regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento, ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri, ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto, le risultanze in materia di equivalenza stabilite nella presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione contro la COVID-19 rilasciati dallo Stato della Città del Vaticano ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza si applicano anche ai certificati di vaccinazione contro la COVID-19 rilasciati dallo Stato della Città del Vaticano a cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento. |
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(3) |
A seguito di una richiesta dello Stato della Città del Vaticano, il 29 giugno 2021 la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione contro la COVID-19 rilasciati dallo Stato della Città del Vaticano conformemente al suo sistema «VA-EUDCC-GW» sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953, consentendo di verificarne l'autenticità, validità e integrità. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione contro la COVID-19 rilasciati dallo Stato della Città del Vaticano conformemente al sistema «VA-EUDCC-GW» contengono i dati necessari. |
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(4) |
Il 9 luglio 2021 lo Stato della Città del Vaticano ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati di vaccinazione interoperabili per la COVID-19 conformemente al sistema denominato «VA-EUDCC-GW». Lo Stato della Città del Vaticano ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati di vaccinazione contro la COVID-19 siano rilasciati conformemente a un sistema standard e tecnologico che sia interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale riguardo, lo Stato della Città del Vaticano ha informato la Commissione che i certificati di vaccinazione contro la COVID-19 rilasciati dallo Stato della Città del Vaticano conformemente al sistema «VA-EUDCC-GW» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953. |
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(5) |
Inoltre, lo Stato della Città del Vaticano ha informato la Commissione che rilascerà certificati di vaccinazione interoperabili per il vaccino COVID-19 Comirnaty. |
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(6) |
Lo Stato della Città del Vaticano ha inoltre informato la Commissione che accetterà certificati di vaccinazione, test e guarigione rilasciati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2021/953. Lo Stato della Città del Vaticano ha informato la Commissione che accetterà la prova della vaccinazione per vaccini con un'autorizzazione a livello dell'UE (a seguito di un parere dell'Agenzia europea per i medicinali), relativamente ai vaccini per cui è stata rilasciata un'autorizzazione temporanea all'immissione in commercio da parte dell'autorità competente di uno Stato membro dell'UE e per i vaccini che hanno completato la procedura di inserimento nell'elenco di impiego di emergenza dell'OMS. Lo Stato della Città del Vaticano ha inoltre informato la Commissione che accetterà certificati di test basati sulla NAAT (ad esempio RT-PCR) e sui test di antigene rapido figuranti nell'elenco del comitato per la sicurezza sanitaria. Lo Stato della Città del Vaticano ha inoltre informato la Commissione che accetterà certificati di guarigione basati sulla NAAT (ad esempio RT-PCR). |
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(7) |
Il 22 luglio 2021 lo Stato della Città del Vaticano ha inoltre informato la Commissione che, nel verificare i certificati di vaccinazione, di prova e di guarigione rilasciati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2021/953, i dati personali inclusi nei certificati sono trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato dei test, la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente. |
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(8) |
Pertanto, si ravvisano gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati Stato della Città del Vaticano conformemente al sistema «VA-EUDCC-GW» devono essere equiparati a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953. |
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(9) |
Pertanto, i certificati di vaccinazione contro la COVID-19 rilasciati dallo Stato della Città del Vaticano conformemente al sistema «VA-EUDCC-GW» dovrebbero essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/953. |
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(10) |
Affinché la presente decisione sia operativa, lo Stato della Città del Vaticano dovrebbe essere collegato al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953. |
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(11) |
Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere o revocare la presente decisione se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953. |
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(12) |
Alla luce della necessità di collegare quanto prima lo Stato della Città del Vaticano al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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(13) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione contro la COVID-19 rilasciati dallo Stato della Città del Vaticano conformemente al sistema «VA-EUDCC-GW» devono essere equiparati a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.
Articolo 2
Lo Stato della Città del Vaticano è collegato al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24)
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2.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 277/151 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1273 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2021
che stabilisce l'equivalenza dei certificati, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati da San Marino ai certificati rilasciati a norma del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati COVID-19 interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione (certificato COVID digitale dell'UE) con lo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione poste in essere dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato. |
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(2) |
Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati di COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione rilevi che tali certificati di COVID-19 sono rilasciati conformemente a norme che devono essere considerate equivalenti a quelle stabilite a norma del presente regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto, le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione contro la COVID-19 rilasciati da San Marino ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza si applicano anche ai certificati di COVID-19 rilasciati da San Marino a cittadini di paesi terzi che soggiornano o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento. |
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(3) |
A seguito di una richiesta di San Marino, il 30 giugno 2021 la Commissione ha effettuato test tecnici che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, test e guarigione della COVID-19 rilasciati da San Marino in conformità al suo sistema di certificati digitali COVID di San Marino («smdcc») sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953, consentendo di verificarne l'autenticità, la validità e l'integrità. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati COVID-19 rilasciati da San Marino conformemente al sistema «smdcc» contengono i dati necessari. |
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(4) |
Il 14 luglio 2021 San Marino ha fornito alla Commissione informazioni sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, test e guarigione della COVID-19 secondo il sistema denominato «smdcc». San Marino ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a un sistema standard e tecnologico interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentano la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale riguardo, San Marino ha informato la Commissione che i certificati COVID-19 rilasciati da San Marino conformemente al sistema «smdcc» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953. |
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(5) |
Inoltre, San Marino ha informato la Commissione che rilascerà certificati di vaccinazione interoperabili per i vaccini contro la COVID-19. Attualmente si tratta di Comirnaty, Moderna, Vaxzevria, Janssen e Sputnik V. |
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(6) |
San Marino ha inoltre informato la Commissione che rilascerà certificati interoperabili relativi ai test solo per i test di amplificazione dell'acido nucleico o per i test antigenici rapidi presenti nell'elenco comune e aggiornato dei test antigenici rapidi per la COVID-19 approvato dal comitato per la sicurezza sanitaria istituito dall'articolo 17 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), sulla base della raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021 (4). |
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(7) |
San Marino ha inoltre informato la Commissione che accetterà i certificati di vaccinazione, test o guarigione rilasciati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2021/953. San Marino ha informato la Commissione che accetterà la prova della vaccinazione per vaccini con un'autorizzazione a livello dell'UE (previo parere dell'Agenzia europea per i medicinali), per i vaccini cui è stata rilasciata un'autorizzazione temporanea all'immissione in commercio da parte dell'autorità competente di uno Stato membro dell'UE e per i vaccini che hanno completato la procedura di inserimento nell'elenco di impiego di emergenza dell'OMS. San Marino ha inoltre informato la Commissione che accetterà certificati di prova basati sulla NAAT (ad esempio RT-PCR) e sui test di antigene rapido figuranti nell'elenco del comitato per la sicurezza sanitaria. San Marino accetterà certificati di guarigione basati sulla NAAT (ad esempio RT-PCR). |
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(8) |
Il 22 luglio 2021 San Marino ha inoltre informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati di vaccinazione, test e guarigione rilasciati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2021/953, i dati personali inclusi nei certificati sono trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato delle prove o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente. |
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(9) |
Pertanto, sono presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati da San Marino in conformità del sistema «smdcc» devono essere considerati come equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953. |
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(10) |
Pertanto, i certificati di COVID-19 rilasciati da San Marino in conformità del sistema «smdcc» dovrebbero essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953. |
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(11) |
Affinché la presente decisione sia operativa, San Marino dovrebbe essere collegato al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953. |
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(12) |
Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere o revocare la presente decisione se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953. |
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(13) |
Alla luce della necessità di collegare quanto prima San Marino al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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(14) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 2021/953, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati COVID-19 relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione rilasciati da San Marino conformemente al sistema «smdcc» devono essere equiparati a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.
Articolo 2
San Marino è collegato al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).
(3) Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).
(4) Raccomandazione del Consiglio, del 21 gennaio 2021, relativa a un quadro comune per l'uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell'UE (GU C 24 del 22.1.2021, pag. 1).