ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 269 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
28.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 269/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1223 DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 2021
che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica in dettaglio le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità per l’organizzazione di un’indagine per campione nel dominio«utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione»per l’anno di riferimento 2022 a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 8, paragrafo 3, e l’articolo 13, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Per agevolare la trasmissione di informazioni dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat), dovrebbero essere stabiliti i formati tecnici riguardanti concetti e processi, compresi dati e metadati, per la trasmissione di informazioni. |
(2) |
Allo scopo di valutare la qualità delle statistiche da trasmettere per il dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione», dovrebbero essere specificate le modalità dettagliate delle relazioni sulla qualità. |
(3) |
Ove opportuno, gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione dovrebbero avvalersi, per le categorie delle caratteristiche elencate nell’allegato del presente regolamento, di classificazioni statistiche delle unità territoriali, dell’istruzione, dell’occupazione e dei settori economici che siano compatibili con le classificazioni NUTS (2), ISCED (3), ISCO (4) e NACE (5). |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat) e specifica in dettaglio le modalità di trasmissione e il contenuto delle relazioni sulla qualità nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione».
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) |
per «periodo di rilevazione sul campo» si intende il periodo di tempo durante il quale è effettuata la rilevazione di dati dai rispondenti; |
2) |
per «periodo di riferimento» si intende il periodo di tempo al quale si riferisce un elemento specifico di un’informazione. |
Articolo 3
Descrizione delle variabili
Le caratteristiche tecniche delle variabili sono quelle stabilite nell’allegato e riguardano:
a) |
l’identificativo della variabile; |
b) |
il nome e la descrizione della variabile; |
c) |
i codici e le etichette; |
d) |
il filtro; |
e) |
il tipo di variabile. |
Articolo 4
Caratteristiche delle popolazioni di riferimento e delle unità di osservazione e regole sui rispondenti
1. Le popolazioni di riferimento nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» sono le famiglie nel territorio dello Stato membro e gli individui che hanno la loro dimora abituale, definita all’articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1700, nel territorio dello Stato membro.
2. Per le variabili riguardanti le famiglie elencate nell’allegato, le informazioni sono rilevate su famiglie con almeno un membro di età compresa tra i 16 e i 74 anni residente nel territorio dello Stato membro.
3. Per le variabili riguardanti gli individui elencate nell’allegato, le informazioni sono rilevate su persone di età compresa tra i 16 e i 74 anni residenti nel territorio dello Stato membro.
4. Le informazioni possono essere fornite su base facoltativa per le persone di età inferiore a 16 anni o superiore a 74 anni.
5. La rilevazione di dati per il dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» è effettuata su un campione di famiglie o un campione di persone appartenenti a famiglie come unità di osservazione.
Articolo 5
Periodi e date di riferimento
1. Il periodo di riferimento per la rilevazione di statistiche sulla tematica dettagliata «interazione con le amministrazioni pubbliche» comprende gli ultimi tre trimestri del 2021 e il primo trimestre del 2022.
2. Il periodo di riferimento per la rilevazione di statistiche sulle tematiche dettagliate «connessione a Internet da qualsiasi luogo» e «effetto dell’uso» è l’ultima occasione in cui il rispondente ha svolto l’attività.
3. Il periodo di riferimento per tutte le altre tematiche dettagliate nell’ambito della tematica «partecipazione alla società dell’informazione» è il primo trimestre del 2022.
4. La data di riferimento è definita come la data della prima intervista (GG/MM/AAAA).
Articolo 6
Periodo di raccolta dei dati
Per i dati forniti direttamente dai rispondenti il periodo di rilevazione sul campo è il secondo trimestre del 2022.
Articolo 7
Norme comuni in materia di correzione, imputazione e stima dei dati
1. I dati sono oggetto di imputazione, modellizzazione o ponderazione in caso di informazioni mancanti, non valide o incoerenti.
2. La procedura applicata ai dati salvaguarda la variazione tra le variabili e la loro correlazione. I metodi che includono «componenti di errore» nei valori imputati sono preferiti a quelli che si limitano a imputare un valore previsto.
3. I metodi che tengono conto della struttura o di altre caratteristiche della distribuzione comune delle variabili sono preferiti all’approccio marginale o monovariabile.
Articolo 8
Termini e norme per la trasmissione di informazioni
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati definitivi entro il 5 ottobre 2022. I dati sono trasmessi sotto forma di file di microdati, compresi i pesi adeguati. I dati devono essere stati controllati e validati integralmente utilizzando il formato comune di scambio di dati e metadati statistici attraverso il punto unico di accesso in modo da consentire alla Commissione (Eurostat) di recuperare i dati per via elettronica. Tali dati soddisfano le regole di validazione conformemente alle specifiche delle variabili basate sulla codifica e i filtri descritti nell’allegato.
2. Gli Stati membri forniscono i metadati alla Commissione (Eurostat) nella struttura di metadati standard definita dalla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla scadenza per la trasmissione dei microdati. I metadati sono trasmessi attraverso il punto unico di accesso in modo da consentire alla Commissione (Eurostat) di recuperare i dati per via elettronica.
Articolo 9
Modalità e contenuto dettagliati delle relazioni annuali sulla qualità
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione annuale sulla qualità per il dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione».
2. La relazione annuale sulla qualità contiene dati e metadati relativi alla qualità e informazioni sull’accuratezza e l’affidabilità dell’indagine e descrive le modifiche di concetti e definizioni di base che incidono sulla comparabilità nel tempo e tra i diversi paesi. La relazione sulla qualità contiene altresì informazioni sulla conformità al questionario tipo e sulle modifiche della concezione del questionario che incidono sulla comparabilità nel tempo e tra i diversi paesi.
3. La relazione annuale sulla qualità è trasmessa alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla scadenza per la trasmissione dei microdati.
4. La relazione annuale sulla qualità è trasmessa conformemente alle norme tecniche stabilite dalla Commissione (Eurostat).
5. La relazione annuale sulla qualità è trasmessa attraverso il punto unico di accesso in modo da consentire alla Commissione (Eurostat) di recuperare i dati per via elettronica.
Articolo 10
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 261 I del 14.10.2019, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
(3) Classificazione internazionale standard dell’istruzione 2011, http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf (disponibile in inglese e in francese).
(4) Raccomandazione della Commissione, del 29 ottobre 2009, sull’utilizzo della classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO-08) (GU L 292 del 10.11.2009, pag. 31).
(5) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione e formati tecnici delle variabili rilevate per ciascuna tematica e tematica dettagliata del dominio«utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione»e codici da utilizzare
Tematica |
Tematica dettagliata |
Identificativo della variabile |
Nome della variabile/descrizione della variabile |
Codici |
Etichette/Categorie |
Filtro |
Tipo di variabile |
01. Aspetti di carattere tecnico |
Informazioni sulla rilevazione di dati |
REFYEAR |
Anno dell’indagine |
AAAA |
Anno dell’indagine (4 cifre) |
Totale delle famiglie |
Tecnica |
01. Aspetti di carattere tecnico |
Informazioni sulla rilevazione di dati |
INTDATE |
Data di riferimento – data della prima intervista |
GG/MM/AAAA |
Data di riferimento (10 caratteri) |
Totale degli individui |
Tecnica |
01. Aspetti di carattere tecnico |
Informazioni sulla rilevazione di dati |
STRATUM_ID |
Strato |
Nnnnnn |
ID dello strato a cui appartiene l’individuo o la famiglia, da 1 a N, dove N è il numero di strati |
Totale delle famiglie |
Tecnica |
1 |
Nessuna stratificazione |
||||||
01. Aspetti di carattere tecnico |
Informazioni sulla rilevazione di dati |
PSU |
Unità primaria di campionamento |
- Nnnnnn |
ID dell’unità primaria di campionamento a cui appartiene l’individuo o la famiglia (da 1 a N, dove N è il numero di PSU) |
Totale delle famiglie, se la popolazione di riferimento è suddivisa in grappoli (PSU) |
Tecnica |
-1 |
Non applicabile |
||||||
01. Aspetti di carattere tecnico |
Dati di identificazione |
HH_ID |
ID della famiglia |
XXnnnnnn |
ID unico della famiglia (2 lettere per il codice del paese seguite da un massimo di 22 cifre) |
Totale delle famiglie |
Tecnica |
01. Aspetti di carattere tecnico |
Dati di identificazione |
IND_ID |
ID dell’individuo |
XxNnnnnn |
ID unico dell’individuo (2 lettere per il codice del paese seguite da un massimo di 22 cifre) |
Totale degli individui |
Tecnica |
01. Aspetti di carattere tecnico |
Dati di identificazione |
HH_REF_ID |
ID della famiglia a cui appartiene l’individuo |
XxNnnnnn |
ID della famiglia a cui appartiene l’individuo (2 lettere per il codice del paese seguite da un massimo di 22 cifre) |
Totale degli individui |
Tecnica |
Vuoto |
Lasciare vuoto il campo se l’individuo è di età inferiore o pari a 15 anni o pari o superiore a 75 anni e appartiene a una famiglia i cui componenti hanno tutti un’età non compresa tra i 16 e i 74 anni. |
||||||
01. Aspetti di carattere tecnico |
Pesi |
HH_WGHT |
Peso della famiglia |
Nnnnn.nnnnnn |
Coefficiente di estrapolazione della famiglia (numero di cifre necessarie. Utilizzare, se necessario, il punto decimale). |
Totale delle famiglie |
Tecnica |
01. Aspetti di carattere tecnico |
Pesi |
IND_WGHT |
Peso dell’individuo |
Nnnnnn.nnnnn |
Coefficiente di estrapolazione dell’individuo (numero di cifre necessarie. Utilizzare, se necessario, il punto decimale). |
Totale degli individui |
Tecnica |
01. Aspetti di carattere tecnico |
Caratteristiche dell’intervista |
TIME |
Durata dell’intervista |
Nnn |
Durata dell’intervista espressa in minuti |
Totale degli individui |
Tecnica |
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||
01. Aspetti di carattere tecnico |
Caratteristiche dell’intervista |
INT_TYPE |
Tipo di intervista |
1 |
Paper assisted personal interview (intervista individuale con supporto cartaceo) (PAPI) |
Totale degli individui |
Tecnica |
2 |
Computer assisted personal interview (intervista individuale assistita da computer) (CAPI) |
||||||
3 |
Computer assisted telephone interview (intervista telefonica assistita da computer) (CATI) |
||||||
4 |
Computer-assisted web-interview (intervista online assistita da computer) (CAWI) |
||||||
5 |
Altro |
||||||
01. Aspetti di carattere tecnico |
Localizzazione |
COUNTRY |
Paese di residenza |
Non vuoto |
Paese di residenza (codice SCL GEO alfabetico a 2 caratteri) |
Totale delle famiglie |
Tecnica |
01. Aspetti di carattere tecnico |
Localizzazione |
GEO_NUTS1 |
Regione di residenza |
Non vuoto |
Regione NUTS 1 (3 caratteri alfanumerici) |
Totale delle famiglie |
Tecnica |
01. Aspetti di carattere tecnico |
Localizzazione |
GEO_NUTS2 (facoltativo) |
Regione di residenza (facoltativo) |
Non vuoto |
Regione NUTS 2 (4 caratteri alfanumerici) |
Totale delle famiglie |
Tecnica |
Vuoto |
Opzione non inclusa |
||||||
01. Aspetti di carattere tecnico |
Localizzazione |
GEO_NUTS3 (facoltativo) |
Regione di residenza (facoltativo) |
Non vuoto |
Regione NUTS 3 (5 caratteri alfanumerici – codice NUTS 3 per una diversa aggregazione futura delle regioni, non per pubblicazione delle ripartizioni NUTS 3) |
Totale delle famiglie |
Tecnica |
Vuoto |
Opzione non inclusa |
||||||
01. Aspetti di carattere tecnico |
Localizzazione |
DEG_URBA |
Grado di urbanizzazione |
1 |
Città |
Totale delle famiglie |
Tecnica |
2 |
Piccole città e sobborghi |
||||||
3 |
Zone rurali |
||||||
01. Aspetti di carattere tecnico |
Localizzazione |
GEO_DEV |
Ubicazione geografica |
1 |
Regione meno sviluppata |
Totale delle famiglie |
Tecnica |
2 |
Regione in transizione |
||||||
3 |
Regione più sviluppata |
||||||
Vuoto |
Non dichiarato (codice per i paesi terzi) |
||||||
02. Caratteristiche della persona e della famiglia |
Demografia |
SEX |
Sesso |
1 |
Maschio |
Totale degli individui |
Rilevata |
2 |
Femmina |
||||||
02. Caratteristiche della persona e della famiglia |
Demografia |
YEARBIR |
Anno di nascita |
AAAA |
Anno di nascita (4 cifre) |
Totale degli individui |
Rilevata |
02. Caratteristiche della persona e della famiglia |
Demografia |
PASSBIR |
Compleanno già trascorso al momento dell’intervista |
1 |
Sì |
Totale degli individui |
Rilevata |
2 |
No |
||||||
02. Caratteristiche della persona e della famiglia |
Demografia |
AGE |
Età in anni compiuti |
nnn |
Età in anni compiuti (da 1 a 3 cifre) |
Totale degli individui |
Derivata |
02. Caratteristiche della persona e della famiglia |
Cittadinanza e provenienza da un contesto migratorio |
CITIZENSHIP |
Paese della cittadinanza principale |
Non vuoto |
Paese della cittadinanza principale (codice SCL GEO alfabetico a 2 caratteri) |
Totale degli individui |
Rilevata |
STLS |
Apolide |
||||||
FOR |
Cittadinanza straniera di paese sconosciuto |
||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||
02. Caratteristiche della persona e della famiglia |
Cittadinanza e provenienza da un contesto migratorio |
CNTRYB |
Paese di nascita |
Non vuoto |
Paese di nascita (codice SCL GEO alfabetico a 2 caratteri) |
Totale degli individui |
Rilevata |
FOR |
NATO all’estero, paese di nascita sconosciuto |
||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||
02. Caratteristiche della persona e della famiglia |
Composizione della famiglia |
HH_POP |
Dimensione della famiglia (numero di componenti della famiglia) |
Nn |
Numero di componenti della famiglia (minori compresi) |
Totale delle famiglie |
Rilevata |
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||
02. Caratteristiche della persona e della famiglia |
Composizione della famiglia |
HH_POP_16_24 (facoltativo) |
Numero di componenti della famiglia di età compresa tra i 16 e i 24 anni (facoltativo) |
Nn |
Numero di componenti della famiglia di età compresa tra i 16 e i 24 anni |
Totale delle famiglie |
Rilevata |
Vuoto |
Opzione non inclusa |
||||||
02. Caratteristiche della persona e della famiglia |
Composizione della famiglia |
HH_POP_16_24S (facoltativo) |
Numero di studenti della famiglia di età compresa tra i 16 e i 24 anni (facoltativo) |
Nn |
Numero di studenti della famiglia di età compresa tra i 16 e i 24 anni |
Totale delle famiglie |
Rilevata |
Vuoto |
Opzione non inclusa |
||||||
02. Caratteristiche della persona e della famiglia |
Composizione della famiglia |
HH_POP_25_64 (facoltativo) |
Numero di componenti della famiglia di età compresa tra i 25 e i 64 anni (facoltativo) |
Nn |
Numero di componenti della famiglia di età compresa tra i 25 e i 64 anni |
Totale delle famiglie |
Rilevata |
Vuoto |
Opzione non inclusa |
||||||
02. Caratteristiche della persona e della famiglia |
Composizione della famiglia |
HH_POP_65_MAX (facoltativo) |
Numero di componenti della famiglia di età superiore o pari a 65 anni (facoltativo) |
Nn |
Numero di componenti della famiglia di età superiore o pari a 65 anni |
Totale delle famiglie |
Rilevata |
Vuoto |
Opzione non inclusa |
||||||
02. Caratteristiche della persona e della famiglia |
Composizione della famiglia |
HH_CHILD |
Numero di minori di età inferiore a 16 anni |
Nn |
Numero di minori di età inferiore a 16 anni |
Totale delle famiglie |
Rilevata |
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||
02. Caratteristiche della persona e della famiglia |
Composizione della famiglia |
HH_CHILD_14_15 (facoltativo) |
Numero di minori di età compresa tra i 14 e i 15 anni (facoltativo) |
Nn |
Numero di minori di età compresa tra i 14 e i 15 anni |
Totale delle famiglie |
Rilevata |
Vuoto |
Opzione non inclusa |
||||||
02. Caratteristiche della persona e della famiglia |
Composizione della famiglia |
HH_CHILD_5_13 (facoltativo) |
Numero di minori di età compresa tra i 5 e i 13 anni (facoltativo) |
Nn |
Numero di minori di età compresa tra i 5 e i 13 anni |
Totale delle famiglie |
Rilevata |
Vuoto |
Opzione non inclusa |
||||||
02. Caratteristiche della persona e della famiglia |
Composizione della famiglia |
HH_CHILD_LE_4 (facoltativo) |
Numero di minori di età inferiore o pari a 4 anni (facoltativo) |
Nn |
Numero di minori di età inferiore o pari a 4 anni |
Totale delle famiglie |
Rilevata |
Vuoto |
Opzione non inclusa |
||||||
03. Partecipazione al mercato del lavoro |
Condizione lavorativa principale (autodefinita) |
MAINSTAT |
Condizione lavorativa principale (autodefinita) |
1 |
Occupato |
Tutti gli individui di età superiore o pari a 16 anni |
Rilevata |
2 |
Non occupato |
||||||
3 |
Pensionato |
||||||
4 |
Inabile al lavoro a causa di problemi di salute di lunga durata |
||||||
5 |
Studente |
||||||
6 |
Impegnato in attività domestiche |
||||||
7 |
Servizio di leva o servizio civile obbligatorio |
||||||
8 |
Altro |
||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
03. Partecipazione al mercato del lavoro |
Caratteristiche principali del lavoro |
STAPRO |
Posizione nella professione, occupazione principale |
1 |
Lavoratore autonomo con dipendenti |
Individui con MAINSTAT = 1 |
Rilevata |
2 |
Lavoratore autonomo senza dipendenti |
||||||
3 |
Lavoratore dipendente |
||||||
4 |
Coadiuvante familiare (non retribuito) |
||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
03. Partecipazione al mercato del lavoro |
Caratteristiche principali del lavoro |
NACE1D (facoltativo) |
Attività economica dell’unità locale per l’occupazione principale (facoltativo) |
Non vuoto |
Codice NACE della sezione (una lettera compresa tra A e S) |
Individui con MAINSTAT = 1 |
Rilevata |
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
03. Partecipazione al mercato del lavoro |
Caratteristiche principali del lavoro |
ISCO2D |
Professione nell’occupazione principale |
nn |
Codice ISCO a 2 cifre |
Individui con MAINSTAT = 1 |
Rilevata |
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||
-1 |
Non applicabile |
||||||
03. Partecipazione al mercato del lavoro |
Caratteristiche principali del lavoro |
OCC_ICT |
Professionista delle TIC o non professionista delle TIC |
1 |
Professionista delle TIC |
Individui con MAINSTAT = 1 |
Rilevata |
0 |
Non professionista delle TIC |
||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
03. Partecipazione al mercato del lavoro |
Caratteristiche principali del lavoro |
OCC_MAN |
Lavoratore manuale o lavoratore non manuale |
1 |
Lavoratore manuale |
Individui con MAINSTAT = 1 |
Rilevata |
0 |
Lavoratore non manuale |
||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
03. Partecipazione al mercato del lavoro |
Caratteristiche principali del lavoro |
EMPST_WKT (facoltativo) |
Occupazione principale a tempo pieno o a tempo parziale (autodefinita) (facoltativo) |
1 |
Occupazione a tempo pieno |
Individui con MAINSTAT = 1 |
Rilevata |
2 |
Occupazione a tempo parziale |
||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
03. Partecipazione al mercato del lavoro |
Durata del contratto |
EMPST_CONTR (facoltativo) |
Stabilità dell’occupazione principale (facoltativo) |
1 |
Lavoro stabile |
Individui con STAPRO = 3 |
Rilevata |
2 |
Contratto a tempo determinato |
||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
04. Percorso formativo e livello di istruzione conseguito |
Livello di istruzione conseguito |
ISCEDD |
Livello di istruzione conseguito (titolo di studio più elevato conseguito) |
0 |
Nessuna istruzione formale o livello inferiore a ISCED 1 |
Tutti gli individui di età superiore o pari a 16 anni |
Rilevata |
1 |
ISCED 1 – Istruzione primaria |
||||||
2 |
ISCED 2 – Istruzione secondaria inferiore |
||||||
3 |
ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore |
||||||
4 |
ISCED 4 – Istruzione post-secondaria non terziaria |
||||||
5 |
ISCED 5 – Istruzione terziaria di ciclo breve |
||||||
6 |
ISCED 6 – Laurea di primo livello o equivalente |
||||||
7 |
ISCED 7 – Laurea magistrale o equivalente |
||||||
8 |
ISCED 8 – Dottorato di ricerca o equivalente |
||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
04. Percorso formativo e livello di istruzione conseguito |
Livello di istruzione conseguito |
ISCED |
Livello di istruzione conseguito aggregato |
0 |
Al massimo istruzione secondaria inferiore (ISCEDD = 0, 1 o 2) |
Tutti gli individui di età superiore o pari a 16 anni |
Derivata |
3 |
Istruzione secondaria superiore e post-secondaria non terziaria (ISCEDD = 3 o 4) |
||||||
5 |
Istruzione terziaria (ISCEDD = 5, 6, 7 o 8) |
|
|
||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
05. Salute: stato di salute e disabilità, accesso all’assistenza sanitaria nonché disponibilità e uso della stessa e determinanti della salute |
Elementi del modulo minimo europeo sulla salute |
GALI |
Limitazioni nelle attività a causa di problemi di salute |
1 |
Gravi limitazioni |
Tutti gli individui di età superiore o pari a 16 anni |
Rilevata |
2 |
Limitazioni non gravi |
||||||
3 |
Nessuna limitazione |
||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
06. Redditi, consumi ed elementi relativi al patrimonio, compresi i debiti |
Reddito mensile totale delle famiglie |
HH_IQ5 |
Reddito mensile corrente netto medio totale |
1 |
Gruppo inferiore di reddito in termini di equivalente mensile corrente netto |
Totale delle famiglie |
Rilevata |
2 |
Gruppo medio-basso di reddito in termini di equivalente mensile corrente netto |
||||||
3 |
Gruppo medio di reddito in termini di equivalente mensile corrente netto |
||||||
4 |
Gruppo medio-alto di reddito in termini di equivalente mensile corrente netto |
||||||
5 |
Gruppo superiore di reddito in termini di equivalente mensile corrente netto |
||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Accesso alle TIC |
IACC |
Accesso della famiglia a Internet dalla propria abitazione (tramite qualsiasi dispositivo) |
1 |
Sì |
Totale delle famiglie |
Rilevata |
0 |
No |
||||||
8 |
Non sa |
||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Uso e frequenza d’uso delle TIC |
IU |
Ultima connessione a Internet, in qualsiasi luogo, tramite qualsiasi dispositivo |
1 |
Negli ultimi tre mesi |
Totale degli individui |
Rilevata |
2 |
In un periodo compreso tra gli ultimi tre mesi e l’ultimo anno |
||||||
3 |
Più di un anno prima |
||||||
4 |
Mai connesso |
||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Uso e frequenza d’uso delle TIC |
IFUS |
Frequenza media dell’utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi |
1 |
Più volte al giorno |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
2 |
Una volta al giorno o quasi tutti i giorni |
||||||
3 |
Almeno una volta alla settimana (ma non tutti i giorni) |
||||||
4 |
Meno di una volta alla settimana |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Attività su Internet |
IUEM |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per spedire o ricevere e-mail |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Attività su Internet |
IUPH1 |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per effettuare chiamate (comprese videochiamate) via Internet |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Attività su Internet |
IUSNET |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per partecipare a social network (creare un profilo utente, postare messaggi o altro) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Attività su Internet |
IUCHAT1 |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per utilizzare programmi di messaggistica istantanea (scambi di messaggi) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Attività su Internet |
IUIF |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per cercare informazioni su beni o servizi |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Attività su Internet |
IUNW1 |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per accedere a siti di informazioni o leggere quotidiani e riviste online |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Attività su Internet |
IUPOL2 |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per esprimere opinioni su temi politici o civili su siti web o sui social media |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Attività su Internet |
IUVOTE |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per partecipare a consultazioni online o per votare in merito a temi politici o civili (ad esempio urbanistica, firma di una petizione) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Attività su Internet |
IUMUSS1 |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per ascoltare musica (ad esempio una web radio o musica in streaming) o scaricare musica |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Attività su Internet |
IUSTV |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per guardare la televisione in streaming (in diretta o in differita) da emittenti televisive (ad esempio [esempi nazionali]) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Attività su Internet |
IUVOD |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per guardare video on demand da servizi commerciali |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Attività su Internet |
IUVSS |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per guardare contenuti video da servizi di condivisione |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Attività su Internet |
IUPDG |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per accedere a programmi di giochi o per scaricarli |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Attività su Internet |
IUPCAST (facoltativo) |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per ascoltare o scaricare podcast (facoltativo) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
Vuoto |
Opzione non inclusa |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Attività su Internet |
IHIF |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per cercare informazioni attinenti alla salute (ad esempio riguardo a traumi, malattie, alimentazione, miglioramento della salute) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Attività su Internet |
IUMAPP |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per fissare un appuntamento con un medico tramite un sito web o un’app (ad esempio di un ospedale o di un centro di cura) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Attività su Internet |
IUAPR |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per accedere alle cartelle cliniche personali online |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Attività su Internet |
IUOHC |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per fruire di altri servizi sanitari tramite siti web o app anziché recarsi in ospedale o da un medico (ad esempio per ottenere una ricetta o per una consultazione online) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Attività su Internet |
IUSELL |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per vendere beni o servizi tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Attività su Internet |
IUBK |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per Internet banking (compreso mobile banking) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Attività su Internet |
IUOLC |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a fini formativi per motivi di istruzione, professionali o privati, seguendo un corso online |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Attività su Internet |
IUOLM |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a fini formativi per motivi di istruzione, professionali o privati, utilizzando sussidi online diversi da un corso completo online (ad esempio tutorial video, webinar, libri di testo elettronici, app o piattaforme per l’apprendimento) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Attività su Internet |
IUOCIS1 |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a fini formativi per motivi di istruzione, professionali o privati, comunicando con educatori o discenti tramite strumenti audio o video online |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Attività su Internet |
IUOFE |
Attività di apprendimento a cui ha partecipato il rispondente negli ultimi tre mesi nell’ambito dell’istruzione formale (ad esempio, scuola o università) |
1 |
Selezionato |
Individui con IUOLC = 1 o IUOLM = 1 o IUOCIS1 = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Attività su Internet |
IUOW |
Attività di apprendimento a cui ha partecipato il rispondente negli ultimi tre mesi per motivi professionali/correlati all’attività lavorativa |
1 |
Selezionato |
Individui con IUOLC = 1 o IUOLM = 1 o IUOCIS1 = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Attività su Internet |
IUOPP |
Attività di apprendimento a cui ha partecipato il rispondente negli ultimi tre mesi a scopo privato |
1 |
Selezionato |
Individui con IUOLC = 1 o IUOLM = 1 o IUOCIS1 = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOVIP |
Attività a scopo privato svolte negli ultimi dodici mesi tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici e consistenti nell’accesso da parte del rispondente a informazioni che lo riguardano archiviate da amministrazioni pubbliche o da servizi pubblici |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 o IU = 2 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOVIDB |
Attività a scopo privato svolte negli ultimi dodici mesi tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici e consistenti nell’accesso da parte del rispondente a informazioni provenienti da banche dati o registri pubblici (quali informazioni sulla disponibilità di libri in biblioteche pubbliche, registri catastali, registri delle imprese) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 o IU = 2 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOV12IF |
Attività a scopo privato svolte negli ultimi dodici mesi tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici e consistenti nell’ottenimento da parte del rispondente di informazioni (ad esempio su servizi, prestazioni, diritti, leggi, orari di apertura) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 o IU = 2 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOVIX |
Il rispondente non ha avuto accesso a dati personali o banche dati né ha ottenuto informazioni tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi a scopo privato |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 o IU = 2 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOV12FM |
Operazioni di download/stampa di moduli ufficiali da siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici effettuate dal rispondente negli ultimi dodici mesi a scopo privato |
1 |
Sì |
Individui con IU = 1 o IU = 2 |
Rilevata |
0 |
No |
||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOVAPR |
Appuntamenti fissati o prenotazioni effettuate dal rispondente tramite siti web o app presso amministrazioni pubbliche o servizi pubblici (ad esempio prenotazione di un libro in una biblioteca pubblica, appuntamento con un funzionario pubblico o un prestatore di assistenza sanitaria pubblico) negli ultimi dodici mesi a scopo privato |
1 |
Sì |
Individui con IU = 1 o IU = 2 |
Rilevata |
0 |
No |
||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOVPOST (facoltativo) |
Ricevimento da parte del rispondente di comunicazioni o documenti ufficiali inviati dalle amministrazioni pubbliche tramite l’account del rispondente su un sito web o un’app (nome del servizio, se applicabile nel paese) di un’amministrazione pubblica o di un servizio pubblico (ad esempio notifiche di ammende o fatture, lettere, atti di citazione, atti giudiziari, [esempi nazionali]) negli ultimi dodici mesi a scopo privato L’utilizzo di messaggi informativi o notifiche via e-mail o SMS per segnalare la disponibilità di un documento dovrebbe essere escluso (facoltativo) |
1 |
Sì |
Individui con IU = 1 o IU = 2 |
Rilevata |
0 |
No |
||||||
Vuoto |
Opzione non inclusa o Non dichiarata |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOVTAX1 |
Presentazione della dichiarazione dei redditi del rispondente tramite un sito web o un’app negli ultimi dodici mesi a scopo privato |
1 |
Sì, la presentazione è stata effettuata in prima persona dal rispondente |
Individui con IU = 1 o IU = 2 |
Rilevata |
2 |
No, la presentazione è stata automatica (effettuata dall’amministrazione finanziaria, dal datore di lavoro, da altra amministrazione) |
||||||
3 |
No, il rispondente l’ha consegnata all’amministrazione finanziaria in formato cartaceo |
||||||
4 |
No, la presentazione è stata effettuata per conto del rispondente da parte di un terzo (ad esempio familiare, consulente fiscale) |
||||||
5 |
No, per altri motivi (ad esempio non soggetto all’imposta sul reddito) |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOVODC |
Attività a scopo privato svolte negli ultimi dodici mesi tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici e consistenti nella richiesta da parte del rispondente di documenti ufficiali o certificati (ad esempio certificati di laurea, nascita, matrimonio, divorzio, morte, residenza, casellari giudiziari, [esempi nazionali]) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 o IU = 2 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOVBE |
Attività a scopo privato svolte negli ultimi dodici mesi tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici e consistenti nella richiesta da parte del rispondente di prestazioni o diritti (ad esempio prestazioni pensionistiche, di disoccupazione, per figli a carico, iscrizione a scuole, università, [esempi nazionali]) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 o IU = 2 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOVRCC |
Attività a scopo privato svolte negli ultimi dodici mesi tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici e consistenti nella presentazione da parte del rispondente di altre richieste, domande o denunce (ad esempio denuncia di furto alla polizia, avvio di un ricorso, richiesta del gratuito patrocinio, avvio di un procedimento civile dinanzi a un tribunale, [esempi nazionali]) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 o IU = 2 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IRGOVNN |
Motivi per cui non sono stati richiesti documenti ufficiali o non sono state presentate domande tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi – il rispondente non ha dovuto richiedere documenti o presentare domande |
1 |
Selezionato |
Individui con IGOVODC = 0 e IGOVBE = 0 e IGOVRCC = 0 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IRGOVLS |
Motivi per cui non sono stati richiesti documenti ufficiali o non sono state presentate domande tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi – insufficienza di competenze o conoscenze (ad esempio incapacità del rispondente di utilizzare il sito web o l’app o utilizzo giudicato troppo complicato) |
1 |
Selezionato |
Individui con IGOVODC = 0 e IGOVBE = 0 e IGOVRCC = 0 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IRGOVSEC |
Motivi per cui non sono stati richiesti documenti ufficiali o non sono state presentate domande tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi – timori circa la sicurezza dei dati personali o riluttanza a effettuare pagamenti online (indebito utilizzo di carte di credito) |
1 |
Selezionato |
Individui con IGOVODC = 0 e IGOVBE = 0 e IGOVRCC = 0 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IRGOVEID (facoltativo) |
Motivi per cui non sono stati richiesti documenti ufficiali o non sono state presentate domande tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi – mancanza di firma elettronica, di identificazione elettronica attivata (e-ID) o di qualsiasi altro strumento per l’utilizzo dell’e-ID (necessario per la fruizione dei servizi) [esempi nazionali] (facoltativo) |
1 |
Selezionato |
Individui con IGOVODC = 0 e IGOVBE = 0 e IGOVRCC = 0 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
Vuoto |
Opzione non inclusa |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IRGOVOP |
Motivi per cui non sono stati richiesti documenti ufficiali o non sono state presentate domande tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi – operazioni effettuate per conto del rispondente da parte di un terzo (ad esempio consulente, parente) |
1 |
Selezionato |
Individui con IGOVODC = 0 e IGOVBE = 0 e IGOVRCC = 0 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IRGOVOTH |
Motivi per cui non sono stati richiesti documenti ufficiali o non sono state presentate domande tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi – altri motivi |
1 |
Selezionato |
Individui con IGOVODC = 0 e IGOVBE = 0 e IGOVRCC = 0 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOVANYS |
Il rispondente ha interagito con le amministrazioni pubbliche |
9 |
SE IU<> 1 e IU<> 2 ALLORA 9 |
Individui con IU = 1 o IU = 2 |
Derivata |
1 |
ALTRIMENTI SE IGOVIP = 1 o IGOVIDB = 1 o IGOV12IF = 1 o IGOV12FM = 1 o IGOVAPR = 1 o IGOVPOST = 1 o IGOVTAX1 = 1 o IGOVODC = 1 o IGOVBE = 1 o IGOVRCC = 1 ALLORA 1 |
||||||
0 |
ALTRIMENTI 0 |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IIGOVDU |
Problemi incontrati in occasione dell’utilizzo di siti web o app di amministrazioni pubbliche o servizi pubblici negli ultimi dodici mesi – sito web o app difficile da utilizzare (ad esempio non facilmente fruibile, linguaggio non chiaro, procedura non spiegata adeguatamente) |
1 |
Selezionato |
Individui con IGOVANYS = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IIGOVTP |
Problemi incontrati in occasione dell’utilizzo di siti web o app di amministrazioni pubbliche o servizi pubblici negli ultimi dodici mesi – problemi tecnici in occasione dell’utilizzo del sito web o dell’app (ad esempio tempi di caricamento lunghi, sito web bloccato) |
1 |
Selezionato |
Individui con IGOVANYS = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IIGOVEID (facoltativo) |
Problemi incontrati in occasione dell’utilizzo di siti web o app di amministrazioni pubbliche o servizi pubblici negli ultimi dodici mesi – problemi nell’utilizzo della firma elettronica o dell’identificazione elettronica (e-ID) (facoltativo) |
1 |
Selezionato |
Individui con IGOVANYS = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
Vuoto |
Opzione non inclusa |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IIGOVPAY (facoltativo) |
Problemi incontrati in occasione dell’utilizzo di siti web o app di amministrazioni pubbliche o servizi pubblici negli ultimi dodici mesi – il rispondente non ha potuto effettuare pagamenti tramite il sito web o l’app (ad esempio per mancanza di accesso ai metodi di pagamento richiesti) (facoltativo) |
1 |
Selezionato |
Individui con IGOVANYS = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
Vuoto |
Opzione non inclusa |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IIGOVMOB |
Problemi incontrati in occasione dell’utilizzo di siti web o app di amministrazioni pubbliche o servizi pubblici negli ultimi dodici mesi – il rispondente non ha potuto accedere al servizio da smartphone o tablet (ad esempio versione del dispositivo non compatibile o applicazioni non disponibili) |
1 |
Selezionato |
Individui con IGOVANYS = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IIGOVOTH |
Problemi incontrati in occasione dell’utilizzo di siti web o app di amministrazioni pubbliche o servizi pubblici negli ultimi dodici mesi – altri problemi |
1 |
Selezionato |
Individui con IGOVANYS = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IIGOVX |
Il rispondente non ha incontrato problemi in occasione dell’utilizzo di siti web o app di amministrazioni pubbliche o servizi pubblici negli ultimi dodici mesi |
1 |
Selezionato |
Individui con IGOVANYS = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
IBUY |
Ultimo acquisto o ordine di beni o servizi via Internet a scopi privati |
1 |
Negli ultimi tre mesi |
Individui con IU = 1 o IU = 2 |
Rilevata |
2 |
In un periodo compreso tra gli ultimi tre mesi e l’ultimo anno |
||||||
3 |
Più di un anno prima |
||||||
4 |
Mai effettuato un acquisto o inoltrato un ordine via Internet |
||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BCLOT1 |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare capi di abbigliamento (compreso abbigliamento sportivo), calzature o accessori (ad esempio borse, gioielli) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BSPG |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare articoli sportivi (escluso abbigliamento sportivo) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BCG |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare giocattoli per bambini o articoli di puericultura (ad esempio pannolini, biberon, passeggini) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BFURN1 |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare mobili, accessori per la casa (ad esempio tappeti, tende) o prodotti da giardinaggio (ad esempio attrezzi, piante) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BMUSG |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare musica su CD, vinili ecc. da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BFLMG |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare film o serie TV su DVD, Blu-ray ecc. da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BBOOKNLG |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare libri, riviste o giornali da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BHARD1 |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare computer, tablet, telefoni cellulari o accessori da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BEEQU1 |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare prodotti di elettronica di consumo (ad esempio televisori, stereo, videocamere, barre sonore o altoparlanti intelligenti, assistenti virtuali) o elettrodomestici (ad esempio lavatrici) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BMED1 |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare farmaci o integratori alimentari come vitamine (escluso rinnovo delle ricette online) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BFDR |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per ordinare cibo a domicilio da ristoranti, catene di fast food e servizi di catering di imprese o privati tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BFDS |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare alimenti o bevande da fornitori di meal kit o esercizi di imprese o privati tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BCBW |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare prodotti cosmetici, di bellezza o benessere da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BCPH |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare prodotti per la pulizia o per l’igiene personale (ad esempio spazzolini, fazzoletti, detersivi, strofinacci) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BBMC |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare biciclette, ciclomotori, automobili o altri veicoli o i loro pezzi di ricambio da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BOPG |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare altri beni fisici da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BPG_ANY |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare uno qualsiasi dei beni fisici elencati da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
9 |
SE IBUY = Vuoto o IBUY<> 1 ALLORA 9 |
Individui con IBUY = 1 |
Derivata |
1 |
ALTRIMENTI SE BCLOT1 = 1 o BSPG = 1 o BCG = 1 o BFURN1 = 1 o BMUSG = 1 o BFLMG = 1 o BBOOKNLG = 1 o BHARD1 = 1 o BEEQU1 = 1 o BMED1 = 1 o BFDR = 1 o BFDS = 1 o BCBW = 1 o BCPH = 1 o BBMC = 1 o BOPG = 1 ALLORA 1 |
||||||
0 |
ALTRIMENTI 0 |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BPG_DOM |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi per acquistare beni da venditori nazionali (da imprese o privati) tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con BPG_ANY = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BPG_EU |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi per acquistare beni da venditori di altri paesi dell’UE (da imprese o privati) tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con BPG_ANY = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BPG_WRLD |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi per acquistare beni da venditori del resto del mondo (da imprese o privati) tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con BPG_ANY = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BPG_UNK |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi per acquistare beni da venditori il cui paese d’origine è sconosciuto (da imprese o privati) tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con BPG_ANY = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BPG_PP |
Beni acquistati da privati tramite siti web o app |
1 |
Sì |
Individui con BPG_ANY = 1 |
Rilevata |
0 |
No |
||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BMUSS |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per abbonarsi o acquistare musica come servizio di streaming o download tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BFLMS |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per abbonarsi o acquistare film o serie TV come servizio di streaming o download tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BBOOKNLS |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per abbonarsi o acquistare libri elettronici, riviste online o quotidiani online tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BGAMES |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per abbonarsi o acquistare giochi online o come download per smartphone, tablet, computer o console tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BSOFTS |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per abbonarsi o acquistare software informatico o altro software come download (compresi aggiornamenti) tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BHLFTS |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per abbonarsi o acquistare app relative a salute o fitness (escluse app gratuite) tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BAPP |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per abbonarsi o acquistare altre app (ad esempio app per apprendimento delle lingue, viaggi, meteo, escluse app gratuite) tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BSTICK |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare biglietti per eventi sportivi tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BCTICK |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare biglietti per eventi culturali o di altro tipo (ad esempio biglietti per cinema, concerti, fiere) tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BSIMC |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per sottoscrivere abbonamenti a Internet o a connessioni di telefonia mobile tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BSUTIL |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per sottoscrivere abbonamenti per la fornitura di energia elettrica, acqua o riscaldamento, per lo smaltimento dei rifiuti o servizi analoghi tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BHHS |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare servizi per la casa (ad esempio pulizie, baby-sitting, lavori di riparazione, giardinaggio; anche in caso di acquisto da privati) tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BHHS_PP |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare servizi per la casa da privati tramite siti web o app |
1 |
Sì |
Individui con BHHS = 1 |
Rilevata |
0 |
No |
||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BTPS_E |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare servizi di trasporto quali corse in taxi o biglietti aerei, ferroviari o di autobus locali da un’impresa di trasporti tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BTPS_PP |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare servizi di trasporto da privati tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BRA_E |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per affittare alloggi da imprese come alberghi o agenzie di viaggio tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
06. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BRA_PP |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per affittare alloggi da privati tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BOTS (facoltativo) |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare altri servizi (esclusi servizi finanziari e assicurativi) tramite siti web o app (facoltativo) |
1 |
Sì |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
0 |
No |
||||||
Vuoto |
Opzione non inclusa o non dichiarata |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BFIN_IN1 |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare polizze assicurative, comprese quelle di viaggio, anche come pacchetto associato ad esempio a un biglietto aereo, tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BFIN_CR1 |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per ottenere un prestito, un mutuo o un credito da banche o da altri fornitori di servizi finanziari tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Commercio elettronico |
BFIN_SH1 |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare o vendere azioni, obbligazioni, quote di fondi o altre attività finanziarie tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_DEM |
Utilizzo a scopi privati di termostati, contatori, luci, prese o altre soluzioni connesse a Internet per la gestione energetica dell’abitazione del rispondente |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_DSEC |
Utilizzo a scopi privati di sistemi antifurto, rilevatori di fumo, telecamere di videosorveglianza, serrature o altre soluzioni di sicurezza connesse a Internet per l’abitazione del rispondente |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_DHA |
Utilizzo a scopi privati di elettrodomestici connessi a Internet come aspirapolvere robot, frigoriferi, forni o macchine da caffè |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_DVA |
Utilizzo a scopi privati di un assistente virtuale sotto forma di altoparlante intelligente o di app |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_DX |
Il rispondente non ha utilizzato a scopi privati nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a Internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a Internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a Internet o assistenti virtuali |
1 |
Selezionato |
Individui con (IOT_DEM = Vuoto o IOT_DEM = 0) e (IOT_DSEC = Vuoto o IOT_DSEC = 0) e (IOT_DHA = Vuoto o IOT_DHA = 0) e (IOT_DVA = Vuoto o IOT_DVA = 0) |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_BDK |
Motivi per cui non ha utilizzato a scopi privati nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a Internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a Internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a Internet o assistenti virtuali – il rispondente ignorava l’esistenza di tali dispositivi o sistemi |
1 |
Selezionato |
Individui con IOT_DX = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_BNN |
Motivi per cui non ha utilizzato a scopi privati nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a Internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a Internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a Internet o assistenti virtuali – il rispondente non aveva necessità di utilizzare tali dispositivi o sistemi connessi |
1 |
Selezionato |
Individui con IOT_BDK = 0 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_BCST |
Motivi per cui non ha utilizzato a scopi privati nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a Internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a Internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a Internet o assistenti virtuali – costi troppo elevati |
1 |
Selezionato |
Individui con IOT_BDK = 0 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_BLC |
Motivi per cui non ha utilizzato a scopi privati nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a Internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a Internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a Internet o assistenti virtuali – mancanza di compatibilità con altri dispositivi o sistemi |
1 |
Selezionato |
Individui con IOT_BDK = 0 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_BLSK |
Motivi per cui non ha utilizzato a scopi privati nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a Internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a Internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a Internet o assistenti virtuali – insufficienza di competenze per l’utilizzo di tali dispositivi o sistemi |
1 |
Selezionato |
Individui con IOT_BDK = 0 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_BCPP |
Motivi per cui non ha utilizzato a scopi privati nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a Internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a Internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a Internet o assistenti virtuali – timori circa la riservatezza e la protezione dei dati relativi al rispondente generati da tali dispositivi o sistemi |
1 |
Selezionato |
Individui con IOT_BDK = 0 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_BCSC |
Motivi per cui non ha utilizzato a scopi privati nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a Internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a Internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a Internet o assistenti virtuali – timori relativi alla sicurezza (ad esempio circa la vulnerabilità del dispositivo o del sistema ad attacchi di pirateria informatica) |
1 |
Selezionato |
Individui con IOT_BDK = 0 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_BCSH |
Motivi per cui non ha utilizzato a scopi privati nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a Internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a Internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a Internet o assistenti virtuali – timori relativi alla sicurezza o alla salute (ad esempio circa la possibilità di infortuni, lesioni o problemi di salute derivanti dall’utilizzo del dispositivo o del sistema) |
1 |
Selezionato |
Individui con IOT_BDK = 0 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_BOTH |
Motivi per cui non ha utilizzato a scopi privati nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a Internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a Internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a Internet o assistenti virtuali – altri motivi |
1 |
Selezionato |
Individui con IOT_BDK = 0 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_IUTV |
Utilizzo di Internet a scopi privati tramite un televisore connesso a Internet nell’abitazione del rispondente |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_IUGC |
Utilizzo di Internet a scopi privati tramite una console per videogiochi connessa a Internet nell’abitazione del rispondente |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_IUHA |
Utilizzo di Internet a scopi privati tramite altoparlanti intelligenti o un sistema audio domestico connesso a Internet nell’abitazione del rispondente |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_DCS |
Utilizzo a scopi privati di fitness band e smartwatch connessi a Internet, occhiali o cuffie connessi a Internet, localizzatori di sicurezza, accessori, capi di abbigliamento o calzature connessi a Internet |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_DHE |
Utilizzo a scopi privati di dispositivi connessi a Internet per il controllo di pressione arteriosa, glicemia, peso corporeo (come le bilance intelligenti) o altri dispositivi per la salute e cure mediche connessi a Internet |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_DTOY |
Utilizzo a scopi privati di giocattoli connessi a Internet, come i giocattoli robot (compresi quelli didattici) o le bambole |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_DCAR |
Utilizzo a scopi privati di un’automobile con connessione a Internet senza fili integrata |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_USE |
Il rispondente ha utilizzato l’Internet degli oggetti |
9 |
SE IU = Vuoto o IU<> 1 ALLORA 9 |
Individui con IU = 1 |
Derivata |
1 |
ALTRIMENTI SE IOT_DEM = 1 o IOT_DSEC = 1 o IOT_DHA = 1 o IOT_DVA = 1 o IOT_IUTV = 1 o IOT_IUGC = 1 o IOT_IUHA = 1 o IOT_DCS = 1 o IOT_DHE = 1 o IOT_DTOY = 1 o IOT_DCAR = 1 ALLORA 1 |
||||||
0 |
ALTRIMENTI 0 |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_PSEC |
Problemi incontrati con i suddetti dispositivi o sistemi connessi a Internet – problemi di sicurezza o di riservatezza (ad esempio attacchi di pirateria informatica subiti dal dispositivo o dal sistema, problemi di protezione delle informazioni relative al rispondente e alla sua famiglia generate da tali dispositivi o sistemi) |
1 |
Selezionato |
Individui con IOT_USE = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_PSHE |
Problemi incontrati con i suddetti dispositivi o sistemi connessi a Internet – problemi di sicurezza o di salute (ad esempio infortuni, lesioni o problemi di salute derivanti dall’utilizzo del dispositivo o del sistema) |
1 |
Selezionato |
Individui con IOT_USE = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_PDU |
Problemi incontrati con i suddetti dispositivi o sistemi connessi a Internet – difficoltà nell’utilizzo del dispositivo (ad esempio configurazione, installazione, connessione, abbinamento del dispositivo) |
1 |
Selezionato |
Individui con IOT_USE = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_POTH |
Problemi incontrati con i suddetti dispositivi o sistemi connessi a Internet – altri problemi (ad esempio problemi di connessione, problemi di assistenza) |
1 |
Selezionato |
Individui con IOT_USE = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_PX |
Il rispondente non ha incontrato alcun problema con i suddetti dispositivi o sistemi connessi a Internet |
1 |
Selezionato |
Individui con IOT_USE = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Effetto dell’uso |
ECO_DMOB |
Azioni intraprese dal rispondente riguardo al telefono cellulare o allo smartphone che ha sostituito o non utilizza più |
1 |
È ancora nell’abitazione del rispondente |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
2 |
È stato venduto o regalato |
||||||
3 |
È stato smaltito mediante la raccolta/il riciclaggio dei rifiuti elettronici (anche lasciandolo al dettagliante per lo smaltimento) |
||||||
4 |
È stato smaltito ma non mediante la raccolta/il riciclaggio dei rifiuti elettronici |
||||||
5 |
Non è mai stato acquistato o è ancora in uso |
||||||
6 |
Altro |
||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Effetto dell’uso |
ECO_DLT |
Azioni intraprese dal rispondente riguardo al computer portatile o al tablet che ha sostituito o non utilizza più |
1 |
È ancora nell’abitazione del rispondente |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
2 |
È stato venduto o regalato |
||||||
3 |
È stato smaltito mediante la raccolta/il riciclaggio dei rifiuti elettronici (anche lasciandolo al dettagliante per lo smaltimento) |
||||||
4 |
È stato smaltito ma non mediante la raccolta/il riciclaggio dei rifiuti elettronici |
||||||
5 |
Non è mai stato acquistato o è ancora in uso |
||||||
6 |
Altro |
||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Effetto dell’uso |
ECO_DPC |
Azioni intraprese dal rispondente riguardo al computer da tavolo che ha sostituito o non utilizza più |
1 |
È ancora nell’abitazione del rispondente |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
2 |
È stato venduto o regalato |
||||||
3 |
È stato smaltito mediante la raccolta/il riciclaggio dei rifiuti elettronici (anche lasciandolo al dettagliante per lo smaltimento) |
||||||
4 |
È stato smaltito ma non mediante la raccolta/il riciclaggio dei rifiuti elettronici |
||||||
5 |
Non è mai stato acquistato o è ancora in uso |
||||||
6 |
Altro |
||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Effetto dell’uso |
ECO_PP (facoltativo) |
Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell’acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo – prezzo (facoltativo) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
Vuoto |
Opzione non inclusa |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Effetto dell’uso |
ECO_PHD (facoltativo) |
Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell’acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo – caratteristiche del disco rigido (memoria, velocità), velocità del processore (facoltativo) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
Vuoto |
Opzione non inclusa |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Effetto dell’uso |
ECO_PECD (facoltativo) |
Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell’acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo – progettazione ecocompatibile del dispositivo, ad esempio modelli durevoli, aggiornabili e riparabili che richiedono meno materiali; uso di materiali ecologici per l’imballaggio ecc. (facoltativo) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
Vuoto |
Opzione non inclusa |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Effetto dell’uso |
ECO_PEG (facoltativo) |
Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell’acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo – possibilità di prolungare la durata di vita utile del dispositivo acquistando una garanzia supplementare (facoltativo) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
Vuoto |
Opzione non inclusa |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Effetto dell’uso |
ECO_PEE (facoltativo) |
Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell’acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo – efficienza energetica del dispositivo (facoltativo) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
Vuoto |
Opzione non inclusa |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Effetto dell’uso |
ECO_PTBS (facoltativo) |
Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell’acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo – un sistema di ritiro offerto dal fabbricante o dal venditore (ossia il fabbricante o il venditore ritira gratuitamente il dispositivo divenuto obsoleto o offre sconti al cliente per l’acquisto di un altro dispositivo) (facoltativo) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
Vuoto |
Opzione non inclusa |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Effetto dell’uso |
ECO_PX (facoltativo) |
Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell’acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo – il rispondente non ha preso in considerazione nessuna delle caratteristiche suddette (facoltativo) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
Vuoto |
Opzione non inclusa |
||||||
9 |
Non applicabile |
||||||
07. Partecipazione alla società dell’informazione |
Effetto dell’uso |
ECO_PBX (facoltativo) |
Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell’acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo – il rispondente non ha mai acquistato nessuno di questi dispositivi (facoltativo) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
0 |
Non selezionato |
||||||
Vuoto |
Opzione non inclusa |
||||||
9 |
Non applicabile |
28.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 269/46 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1224 DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 2021
relativo alle norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del servizio web e alle norme per la protezione dei dati e la sicurezza applicabili al servizio web, nonché alle misure per lo sviluppo e la realizzazione tecnica del servizio web di cui al regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la decisione di esecuzione C(2019)1230 della Commissione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 7, e l’articolo 36, primo comma, lettera h),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2017/2226 istituisce il sistema di ingressi/uscite che registra elettronicamente la data, l’ora e il luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi o a cui è stato rifiutato l’ingresso per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri e che calcola la durata del soggiorno autorizzato. |
(2) |
L’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia istituita con regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (eu-LISA) è responsabile dello sviluppo e della gestione operativa del sistema di ingressi/uscite. |
(3) |
La decisione di esecuzione C(2019)1230 della Commissione stabilisce le specifiche e le condizioni per il funzionamento del servizio web di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2017/2226, comprese disposizioni specifiche in merito alla protezione dei dati e alla sicurezza. Tali specifiche e condizioni devono essere adattate tenendo conto dei viaggiatori esenti dall’obbligo del visto ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(4) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226 i vettori sono tenuti a utilizzare il servizio web al fine di verificare se i cittadini di paesi terzi titolari di un visto per soggiorno di breve durata hanno già utilizzato il numero di ingressi autorizzati dal proprio visto. |
(5) |
Per poter adempiere al loro obbligo di verificare l’utilizzo del visto per ingresso singolo o doppio, i vettori dovrebbero avere accesso al servizio web. È opportuno che i vettori accedano al servizio web attraverso un metodo di autenticazione e siano in grado di inviare e ricevere messaggi in un formato stabilito da eu-LISA. |
(6) |
Per consentire ai vettori di collegarsi e di utilizzare il servizio web, è opportuno stabilire norme tecniche sul formato dei messaggi e sul metodo di autenticazione, da specificare negli orientamenti tecnici che costituiscono parte delle specifiche tecniche di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226, di cui è prevista l’adozione da parte di eu-LISA. |
(7) |
I vettori dovrebbero poter indicare che i passeggeri non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/2226 e in tal caso dovrebbero ricevere dal servizio web una risposta automatica «non applicabile», senza dover interrogare la banca dati a sola lettura e senza doversi registrare. |
(8) |
La Commissione, eu-LISA e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per informare tutti i vettori noti delle modalità e dei tempi in cui è possibile registrarsi. Una volta completata correttamente la procedura di registrazione e, se del caso, completato correttamente il collaudo, eu-LISA dovrebbe collegare il vettore all’interfaccia per i vettori. |
(9) |
È opportuno che i vettori autenticati consentano l’accesso al servizio web unicamente al personale debitamente autorizzato. |
(10) |
Il presente regolamento dovrebbe prevedere norme sulla protezione dei dati e la sicurezza applicabili al metodo di autenticazione. |
(11) |
Al fine di assicurare che l’interrogazione di verifica si basi su informazioni per quanto possibile aggiornate, le interrogazioni dovrebbero essere effettuate con un anticipo non superiore a 48 ore rispetto all’orario programmato di partenza. |
(12) |
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai vettori aerei, marittimi e internazionali che effettuano trasporti di gruppo con autopullman con ingresso nel territorio degli Stati membri. L’imbarco può essere preceduto da verifiche di frontiera per l’ingresso nel territorio degli Stati membri. In questi casi i vettori dovrebbero essere esonerati dall’obbligo di verificare lo status dell’autorizzazione ai viaggi dei viaggiatori. |
(13) |
I vettori dovrebbero avere accesso a un modulo web su un sito web pubblico che consenta loro di chiedere assistenza. Al momento della richiesta di assistenza, i vettori dovrebbero ricevere una conferma della ricezione con indicazione di un numero di ticket. eu-LISA o l’unità centrale ETIAS può contattare i vettori che hanno ricevuto un ticket con qualunque mezzo necessario, anche telefonicamente, al fine di fornire una risposta adeguata. |
(14) |
Data la necessità di limitare per quanto possibile gli oneri amministrativi a carico del viaggiatore e del vettore integrandoli con il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi e adattando quindi le condizioni di funzionamento del servizio web di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2017/2226 all’adozione del regolamento (UE) 2018/1240, è opportuno applicare le disposizioni in materia di assistenza ai vettori e le procedure da seguire in caso di impossibilità tecnica stabilite dal regolamento (UE) 2018/1240. |
(15) |
Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(16) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all’adozione del regolamento (UE) 2017/2226, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, dato che il regolamento (UE) 2017/2226 si basa sull’acquis di Schengen, il 30 maggio 2018 la Danimarca ha notificato, a norma dell’articolo 4 di detto protocollo, la decisione di recepirlo nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto tenuta a recepire il presente regolamento in virtù del diritto internazionale. |
(17) |
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa (5); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
(18) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (6), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (7). |
(19) |
Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (8), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (9). |
(20) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (10), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE (11) del Consiglio. |
(21) |
Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, dato che è stata completata con successo la verifica secondo le procedure di valutazione Schengen applicabili, come confermato dalle conclusioni del Consiglio del 9 giugno 2011; che le disposizioni dell’acquis di Schengen concernenti il sistema d’informazione Schengen sono state attuate con decisione (UE) 2018/934 del Consiglio (12), relativa all’attuazione delle rimanenti disposizioni dell’acquis di Schengen concernenti il sistema d’informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania; che le disposizioni dell’acquis di Schengen concernenti il sistema d’informazione visti sono state attuate con decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio (13),relativa all’attuazione di talune disposizioni dell’acquis di Schengen concernenti il sistema d’informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania, risultano soddisfatte tutte le condizioni per il funzionamento del sistema di ingressi/uscite di cui all’articolo 66, paragrafo 2, lettera b), del regolamento 2017/2226 e pertanto il sistema di ingressi/uscite dovrebbe essere operativo in tali Stati membri a partire dalla sua entrata in funzione come previsto all’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226. |
(22) |
Per quanto riguarda Cipro e la Croazia, per il funzionamento del sistema di ingressi/uscite occorre la concessione di un accesso passivo al sistema d’informazione visti e l’attuazione di tutte le disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione Schengen conformemente alle pertinenti decisioni del Consiglio. Tali condizioni possono essere soddisfatte soltanto una volta completata con successo la verifica conformemente alla procedura di valutazione Schengen applicabile. Pertanto, il sistema di ingressi/uscite dovrebbe essere operativo solamente in quegli Stati membri che soddisferanno tali condizioni all’entrata in funzione di detto sistema. Gli Stati membri in cui il sistema di ingressi/uscite non è operativo dall’entrata in funzione dovrebbero connettersi ad esso conformemente alla procedura di cui al regolamento (UE) 2017/2226 non appena saranno soddisfatte tutte le suddette condizioni. |
(23) |
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 29 aprile 2021. |
(24) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le frontiere intelligenti (EES), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce:
a) |
le norme dettagliate e le condizioni per il funzionamento del sito web e le norme per la protezione dei dati e la sicurezza applicabili al servizio web di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 36, primo comma, lettera h), del regolamento (UE) 2017/2226; |
b) |
un metodo di autenticazione per i vettori che consenta loro di adempiere agli obblighi previsti all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226 e norme dettagliate e condizioni in materia di registrazione dei vettori al fine del loro accesso al metodo di autenticazione; |
c) |
i dettagli delle procedure da seguire qualora sia tecnicamente impossibile per i vettori accedere al servizio web. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1) |
«interfaccia per i vettori»: il servizio web sviluppato da eu-LISA a norma dell’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226, quando utilizzato per gli scopi di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del medesimo regolamento, consistente in un’interfaccia informatica collegata a una banca dati a sola lettura; |
(2) |
«orientamenti tecnici»: la parte delle specifiche tecniche di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226 rilevante per i vettori ai fini dell’attuazione del metodo di autenticazione e dello sviluppo del formato dei messaggi dell’interfaccia per la programmazione di applicazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a); |
(3) |
«personale debitamente autorizzato»: persone fisiche che sono lavoratori dipendenti o vincolate contrattualmente dal vettore, o altre persone fisiche o giuridiche sotto la direzione o la supervisione del vettore, incaricate di verificare per conto del vettore se il numero di ingressi autorizzati da un visto sia già stato utilizzato, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226. |
Articolo 3
Obblighi dei vettori
1. I vettori avviano un’interrogazione per verificare, attraverso l’interfaccia per i vettori, se il numero di ingressi autorizzati da un visto sia già stato utilizzato, a norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2017/2226 («interrogazione di verifica»).
2. L’interrogazione di verifica è effettuata con un anticipo non superiore a 48 ore rispetto all’orario di partenza programmato.
3. I vettori garantiscono che unicamente il personale debitamente autorizzato abbia accesso all’interfaccia per i vettori. I vettori attuano almeno i seguenti meccanismi:
a) |
meccanismi di controllo dell’accesso fisico e logico per impedire l’accesso non autorizzato alle infrastrutture o ai sistemi usati dai vettori; |
b) |
autenticazione; |
c) |
registrazione per garantire la tracciabilità degli accessi; |
d) |
revisione periodica dei diritti di accesso. |
Articolo 4
Connessione e accesso all’interfaccia per i vettori
1. I vettori si collegano all’interfaccia per i vettori con uno dei seguenti metodi:
a) |
una connessione di rete apposita; |
b) |
una connessione Internet. |
2. I vettori accedono all’interfaccia per i vettori con uno dei seguenti metodi:
a) |
un’interfaccia da sistema a sistema (interfaccia per la programmazione di applicazioni); |
b) |
un’interfaccia web (browser); |
c) |
un’applicazione per dispositivi mobili. |
Articolo 5
Interrogazioni
1. Per avviare un’interrogazione di verifica, il vettore inserisce i seguenti dati del viaggiatore:
a) |
cognome; nome o nomi; |
b) |
data di nascita; sesso; cittadinanza; |
c) |
tipo e numero del documento di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio del documento di viaggio; |
d) |
data di scadenza della validità del documento di viaggio; |
e) |
data di arrivo prevista alla frontiera di uno Stato membro che applica integralmente l’acquis di Schengen o di uno Stato membro che non applica integralmente l’acquis di Schengen ma in cui è operativo il sistema di ingressi/uscite; |
f) |
una delle seguenti informazioni:
|
g) |
i dettagli (data e orario locale della partenza prevista, numero identificativo se disponibile o altro mezzo di identificazione del trasporto) del mezzo di trasporto utilizzato per accedere al territorio di uno Stato membro che applica integralmente l’acquis di Schengen o di uno Stato membro che non applica integralmente l’acquis di Schengen ma in cui è operativo il sistema di ingressi/uscite. |
2. Se l’itinerario richiede al viaggiatore un visto per ingresso doppio, al momento di effettuare l’interrogazione di verifica il vettore inserisce l’informazione che l’itinerario prevede due ingressi negli Stati membri.
3. Per fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), i vettori possono scansionare la zona a lettura ottica del documento di viaggio.
4. Se il passeggero non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/2226 a norma dell’articolo 2 di detto regolamento o si trova in transito aeroportuale, il vettore deve poterlo specificare nell’interrogazione di verifica.
5. I vettori devono poter effettuare un’interrogazione di verifica per uno o più passeggeri. L’interfaccia per i vettori fornisce la risposta di cui all’articolo 6 per ciascun passeggero inserito nell’interrogazione.
Articolo 6
Risposta
1. Se il passeggero non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/2226 a norma dell’articolo 2 di detto regolamento, si trova in transito aeroportuale o è titolare di un visto nazionale per soggiorno di breve durata ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 10, di detto regolamento, la risposta è «non applicabile». In tutti gli altri casi, la risposta è «OK» o «non OK».
Se la risposta all’interrogazione di verifica è «non OK», l’interfaccia per i vettori specifica che la risposta proviene dal sistema di ingressi/uscite.
2. Le risposte alle interrogazioni di verifica sono determinate secondo le seguenti regole:
a) |
se il viaggiatore è in possesso di un visto uniforme per soggiorno di breve durata:
|
b) |
se il viaggiatore è soggetto all’obbligo del visto e non sono disponibili informazioni sul visto: non OK; |
c) |
se il vettore specifica che l’itinerario richiede un visto per ingresso doppio:
|
3. Se il viaggiatore è esente dall’obbligo del visto o rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1240, si applicano le disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1217 della Commissione (15).
Articolo 7
Formato dei messaggi
eu-LISA specifica negli orientamenti tecnici i formati dei dati e la struttura dei messaggi da utilizzare per trasmettere le interrogazioni di verifica e le risposte a tali interrogazioni attraverso l’interfaccia per i vettori. eu-LISA include almeno i seguenti formati di dati:
a) |
UN/EDIFACT; |
b) |
PAXLST/CUSRES; |
c) |
XML; |
d) |
JSON. |
Articolo 8
Prescrizioni relative all’estrazione dei dati per l’interfaccia per i vettori e il servizio web per i cittadini di paesi terzi e alla qualità dei dati
1. I dati sui visti per soggiorno di breve durata e sulle autorizzazioni ai viaggi rilasciati, annullati e revocati sono regolarmente e automaticamente estratti dal sistema di informazione visti, dal sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi e dal sistema di ingressi/uscite, e trasmessi alla banca dati a sola lettura.
2. Tutte le estrazioni di dati nella banca dati a sola lettura di cui al paragrafo 1 sono registrate.
3. eu-LISA è responsabile della sicurezza del servizio web e dei dati personali in esso contenuti, e del processo di estrazione e trasmissione dei dati di cui al paragrafo 1 alla banca dati a sola lettura.
4. Non è possibile trasmettere dati dalla banca dati a sola lettura al sistema di ingressi/uscite o al sistema di informazione visti.
Articolo 9
Metodo di autenticazione
1. eu-LISA sviluppa un metodo di autenticazione, tenendo conto delle informazioni sulla gestione dei rischi per la sicurezza e dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita e consentendo di rintracciare il soggetto che avvia l’interrogazione di verifica.
2. I dettagli del metodo di autenticazione sono stabiliti negli orientamenti tecnici.
3. Il metodo di autenticazione è collaudato conformemente all’articolo 12.
4. Se il vettore accede all’interfaccia per i vettori utilizzando l’interfaccia per la programmazione di applicazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), il metodo di autenticazione è attuato mediante autenticazione reciproca.
Articolo 10
Registrazione per il metodo di autenticazione
1. I vettori di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226 che operano e trasportano passeggeri nel territorio degli Stati membri sono tenuti a registrarsi prima di avere accesso al metodo di autenticazione.
2. eu-LISA mette a disposizione su un sito web pubblico un modulo di registrazione da compilare online. Il modulo di registrazione può essere presentato unicamente a condizione che siano stati correttamente compilati tutti i campi.
3. Il modulo di registrazione comprende campi che impongono ai vettori di fornire le seguenti informazioni:
a) |
denominazione legale del vettore e suoi dati di contatto (indirizzo e-mail, numero di telefono e indirizzo postale); |
b) |
dati di contatto del rappresentante legale della società che chiede la registrazione e contatti sostitutivi (nomi, numeri di telefono, indirizzo e-mail e indirizzo postale), indirizzo e-mail funzionale e altri mezzi di comunicazione che il vettore intende utilizzare ai fini degli articoli 13 e 14; |
c) |
lo Stato membro o il paese terzo che ha emesso il documento ufficiale di iscrizione della società di cui al paragrafo 6 e il numero di iscrizione, se disponibile; |
d) |
se il vettore ha allegato, a norma del paragrafo 6, un documento ufficiale di iscrizione della società rilasciato da un paese terzo, gli Stati membri in cui il vettore opera o intende operare entro l’anno successivo. |
4. Il modulo di registrazione informa i vettori dei requisiti minimi di sicurezza, i quali devono assicurare il rispetto dei seguenti obiettivi:
a) |
individuazione e gestione dei rischi per la sicurezza legati alla connessione all’interfaccia per i vettori; |
b) |
protezione degli ambienti e dei dispositivi collegati all’interfaccia per i vettori; |
c) |
individuazione, analisi, risposta e ripresa in caso di incidenti di cibersicurezza. |
5. Il modulo di registrazione impone ai vettori di dichiarare:
a) |
che operano e trasportano passeggeri nel territorio degli Stati membri o intendono farlo nei successivi sei mesi; |
b) |
che avranno accesso e faranno uso dell’interfaccia per i vettori nel rispetto dei requisiti minimi di sicurezza indicati nel modulo di registrazione, a norma del paragrafo 4; |
c) |
che unicamente il personale debitamente autorizzato avrà accesso all’interfaccia per i vettori. |
6. Il modulo di registrazione impone ai vettori di allegare una copia elettronica dei loro atti costitutivi, compresi gli statuti, e una copia elettronica di un estratto del documento ufficiale di iscrizione della società rilasciato da almeno uno Stato membro, se del caso, o da un paese terzo in una lingua ufficiale dell’Unione o in una delle lingue dei paesi associati Schengen, oppure con una traduzione ufficiale in una di queste lingue. Il documento ufficiale di iscrizione della società può essere sostituito da una copia elettronica di un’autorizzazione a operare in uno o più Stati membri, ad esempio un certificato di operatore aereo.
7. Il modulo di registrazione informa i vettori:
a) |
che sono tenuti a informare eu-LISA di qualunque variazione riguardante le informazioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, o, in caso di variazioni tecniche che interessino la loro connessione «da sistema a sistema» all’interfaccia per i vettori tali da poter richiedere ulteriori collaudi a norma dell’articolo 12, attraverso i dati di contatto specificati di eu-LISA da utilizzare a tale scopo; |
b) |
che saranno automaticamente cancellati dal metodo di autenticazione qualora i registri mostrino che essi non usano da un anno l’interfaccia per i vettori; |
c) |
che possono essere cancellati dal metodo di autenticazione in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, dei requisiti di sicurezza di cui al paragrafo 4 o degli orientamenti tecnici, anche in caso di abuso dell’interfaccia per i vettori; |
d) |
che sono tenuti a informare eu-LISA di qualunque violazione dei dati personali eventualmente verificatasi e a rivedere regolarmente i diritti di accesso del loro personale incaricato. |
8. Se il modulo di registrazione è stato trasmesso correttamente, eu-LISA registra il vettore e gli notifica l’avvenuta registrazione. Se il modulo di registrazione non è stato trasmesso correttamente, eu-LISA rifiuta la registrazione e informa il vettore dei motivi.
Articolo 11
Cancellazione dal metodo di autenticazione
1. eu-LISA cancella la registrazione di un vettore che informi di non essere più operativo o di non trasportare più passeggeri nel territorio degli Stati membri.
2. Se i registri mostrano che un vettore non usa da un anno l’interfaccia per i vettori, la sua registrazione è automaticamente cancellata.
3. Se il vettore non soddisfa più le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 5, o ha altrimenti violato le disposizioni del presente regolamento, i requisiti di sicurezza di cui all’articolo 10, paragrafo 4, o gli orientamenti tecnici, anche in caso di abuso dell’interfaccia per i vettori, eu-LISA può cancellarne la registrazione.
4. eu-LISA informa il vettore della propria intenzione di cancellarne la registrazione ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 3, indicando il motivo, con un mese di preavviso rispetto alla cancellazione. Prima di cancellare la registrazione, eu-LISA offre al vettore l’opportunità di presentare osservazioni scritte.
5. In caso di urgenti problemi di sicurezza informatica, in particolare qualora il vettore non sia in regola con i requisiti di sicurezza di cui all’articolo 10, paragrafo 4, o con gli orientamenti tecnici, eu-LISA può disconnettere immediatamente il vettore. eu-LISA informa il vettore della sconnessione, indicandone i motivi.
6. Nella misura necessaria, eu-LISA assiste i vettori che hanno ricevuto una notifica di cancellazione della registrazione o di sconnessione per correggere le carenze che hanno dato origine alla notifica e, se possibile, per un periodo di tempo limitato e a condizioni rigorose, offre ai vettori sconnessi l’opportunità di avviare interrogazioni di verifica con strumenti diversi da quelli di cui all’articolo 4.
7. I vettori sconnessi possono essere nuovamente connessi all’interfaccia per i vettori una volta eliminati i problemi di sicurezza che hanno determinato la sconnessione. I vettori la cui registrazione è stata cancellata possono presentare una nuova richiesta di registrazione.
8. eu-LISA mantiene un registro aggiornato dei vettori registrati. I dati personali contenuti nella registrazione dei vettori sono cancellati al più tardi un anno dopo la cancellazione della registrazione. In qualsiasi momento successivo alla registrazione dei vettori ai sensi dell’articolo 10, eu-LISA può, in particolare qualora vi sia il sospetto fondato che uno o più vettori abusino dell’interfaccia per i vettori o non soddisfino le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 4, effettuare indagini presso Stati membri o paesi terzi.
9. Se il modulo di registrazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2, non è disponibile per un periodo prolungato, eu-LISA rende possibile eseguire con altri mezzi la registrazione prevista da tale articolo.
Articolo 12
Sviluppo, collaudo e connessione dell’interfaccia per i vettori
1. eu-LISA mette a disposizione dei vettori gli orientamenti tecnici affinché possano sviluppare e collaudare l’interfaccia per vettori.
2. Qualora i vettori scelgano di connettersi attraverso l’interfaccia per la programmazione di applicazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), è collaudata l’applicazione del formato del messaggio di cui all’articolo 7 e del metodo di autenticazione di cui all’articolo 9.
3. Qualora i vettori scelgano di connettersi attraverso l’interfaccia web (browser) o un’applicazione per dispositivi mobili di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c) rispettivamente, essi informano eu-LISA di aver collaudato con successo la propria connessione all’interfaccia per i vettori e che il loro personale debitamente autorizzato ha ricevuto una formazione adeguata per l’utilizzo dell’interfaccia per i vettori.
4. Ai fini del paragrafo 2, eu-LISA sviluppa e mette a disposizione un piano di collaudo, un ambiente di collaudo e un simulatore che consentono a eu-LISA e ai vettori di verificare la connessione dei vettori all’interfaccia per i vettori. Ai fini del paragrafo 3, eu-LISA sviluppa e mette a disposizione un ambiente di collaudo che consente ai vettori di addestrare il proprio personale.
5. Una volta completata correttamente la procedura di registrazione di cui all’articolo 10 e completati correttamente i collaudi di cui al paragrafo 2, oppure al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 3, eu-LISA connette il vettore all’interfaccia per i vettori.
Articolo 13
Impossibilità tecnica di procedere alle interrogazioni di verifica
Qualora sia tecnicamente impossibile avviare un’interrogazione di verifica a causa del guasto di una componente del sistema di ingressi/uscite, si applica mutatis mutandis l’articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1217.
Articolo 14
Assistenza ai vettori
Al fine di consentire ai vettori di chiedere assistenza, si applica mutatis mutandis l’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1217 in relazione alle richieste di assistenza presentate dai vettori riguardo al sistema di ingressi/uscite.
Articolo 15
Accesso al servizio web da parte di cittadini di paesi terzi
1. Nel verificare i giorni rimanenti di soggiorno autorizzato attraverso un accesso Internet protetto al servizio web, i cittadini di paesi terzi indicano lo Stato membro di destinazione.
2. Il cittadino di paese terzo inserisce nel servizio web i seguenti dati:
a) |
il tipo e il numero del documento o dei documenti di viaggio e il codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio; |
b) |
facoltativamente, la data prevista di ingresso o di uscita, o entrambe, indicata per impostazione predefinita secondo l’ora dell’Europa centrale, modificabile dall’utente; |
c) |
lo Stato membro di destinazione. |
3. Il servizio web trasmette una delle seguenti risposte:
a) |
«OK» e il numero di giorni rimanenti di soggiorno autorizzato; |
b) |
«non OK» e 0 giorni rimanenti di soggiorno autorizzato; |
c) |
«non disponibile». |
4. Se trasmette il numero di giorni rimanenti di soggiorno autorizzato, il servizio web indica che il numero di giorni è stato calcolato sulla base della data prevista di ingresso indicata dal cittadino del paese terzo, e che il numero effettivo di giorni rimanenti può variare a seconda dell’effettiva data di ingresso. Se il cittadino del paese terzo non ha indicato una data prevista di ingresso, il rimanente soggiorno autorizzato sarà calcolato sulla base della data dell’interrogazione. In tal caso il servizio web indica che il numero di giorni rimanenti di soggiorno autorizzato è stato calcolato sulla base della data dell’interrogazione.
5. Durante il periodo transitorio di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2017/2226, se nel sistema di ingressi/uscite non sono presenti dati sul cittadino del paese terzo, le risposte alle interrogazioni di verifica sono determinate secondo le seguenti regole:
a) |
soggiorno autorizzato: OK; |
b) |
giorni rimanenti: informazione non disponibile, con una nota indicante che non sono stati calcolati i soggiorni effettuati prima dell’entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite. |
6. Dopo il periodo transitorio di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2017/2226, le risposte alle interrogazioni di verifica sono determinate secondo le seguenti regole:
a) |
se il cittadino di paese terzo dispone di un numero sufficiente di giorni rimanenti di soggiorno autorizzato, la risposta è:
|
b) |
se il cittadino di paese terzo ha utilizzato parte del soggiorno autorizzato e intende soggiornare per una durata superiore a quella del soggiorno autorizzato, la risposta è:
|
c) |
se il cittadino di paese terzo ha utilizzato tutti i giorni del soggiorno autorizzato, la risposta è:
|
d) |
se il cittadino del paese terzo è soggetto all’obbligo del visto e non è in possesso di un visto valido, oppure il visto è scaduto o è stato revocato o annullato, oppure ha una validità territoriale limitata che non corrisponde allo Stato membro di destinazione inserito, la risposta è:
|
e) |
se il cittadino di paese terzo non è soggetto all’obbligo del visto e non è in possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida, oppure l’autorizzazione ai viaggi è scaduta o è stata revocata o annullata, la risposta è:
|
f) |
se non vi sono ingressi nel sistema di ingressi/uscite per un cittadino di paese terzo titolare di un visto per soggiorno di breve durata, il numero di giorni rimanenti è limitato in funzione della data di scadenza del visto per soggiorno di breve durata. In caso di cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto, dopo l’entrata in funzione del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, il numero di giorni rimanenti è limitato in funzione della data di scadenza dell’autorizzazione ai viaggi, tenuto conto del periodo transitorio e del periodo di tolleranza di cui all’articolo 83 del regolamento (UE) 2018/1240. |
7. Il servizio web fornisce al cittadino del paese terzo le ulteriori informazioni aggiuntive:
a) |
in un punto evidente, gli Stati membri a cui si riferisce il calcolo del soggiorno; |
b) |
vicino al campo per l’inserimento del numero del documento di viaggio, il fatto che il documento di viaggio da utilizzare ai fini del servizio web è uno dei documenti di viaggio utilizzati per i soggiorni precedenti; |
c) |
l’elenco degli Stati membri; |
d) |
tutti i possibili motivi di ricezione della risposta: «informazioni non disponibili»; |
e) |
una clausola generale che indica l’esclusione della responsabilità, precisando chiaramente che la risposta «OK/non OK» non può essere interpretata come decisione di autorizzare o rifiutare l’ingresso nello spazio Schengen; |
f) |
il regime applicabile ai cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell’Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libertà di circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e il paese terzo, dall’altra, e che non possiedono una carta di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38/CE o un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002. |
Articolo 16
Abrogazione della decisione di esecuzione C(2019)1230
La decisione di esecuzione C(2019)1230 è abrogata.
Articolo 17
Entrata in vigore e applicabilità
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2021
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20.
(2) Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell’1.11.2011, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).
(4) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
(5) Il presente regolamento non rientra nell’ambito di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(6) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(7) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(8) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(9) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(10) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(11) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
(12) Decisione (UE) 2018/934 del Consiglio, del 25 giugno 2018, relativa all’attuazione delle rimanenti disposizioni dell’acquis di Schengen concernenti il sistema d’informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 165 del 2.7.2018, pag. 37).
(13) Decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativa all’attuazione di talune disposizioni dell’acquis di Schengen concernenti il sistema d’informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 269 del 19.10.2017, pag. 39).
(14) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(15) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1217 della Commissione, del 26 luglio 2021, che stabilisce le norme e le condizioni per le interrogazioni di verifica da parte dei vettori, disposizioni sulla protezione dei dati e la sicurezza per il metodo di autenticazione dei vettori e procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica (GU L 267 del 27.7.2021, pag. 1).
28.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 269/58 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1225 DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 2021
che specifica le modalità degli scambi di dati a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione per quanto riguarda lo Stato membro di esportazione extra-UE e gli obblighi delle unità rispondenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5, e l’articolo 7, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
È necessario specificare le modalità degli scambi di dati per le informazioni statistiche relative a esportazioni e importazioni di beni che le autorità doganali e fiscali di ciascuno Stato membro devono fornire alle competenti autorità statistiche nazionali (ASN). |
(2) |
Il regolamento (UE) 2019/2152 dispone lo scambio di microdati tratti dalle dichiarazioni doganali tra le ASN degli Stati membri a fini statistici, allo scopo di produrre statistiche armonizzate sugli scambi internazionali di beni e di migliorare la qualità di tali statistiche. È necessario specificare le modalità di tale scambio di microdati tra le ASN, definirne l’ambito, elencare i microdati da scambiare e stabilire il formato, le misure di sicurezza e la procedura per lo scambio dei microdati. |
(3) |
È necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione (2) per quanto riguarda il primo periodo di riferimento per l’applicazione della definizione di Stato membro di esportazione extra-UE, rinviandone l’applicazione di due anni. L’obiettivo è quello di garantire che le ASN siano in grado di identificare le merci in quasi esportazione e di determinare lo Stato membro di effettiva esportazione in maniera coerente con l’aiuto dei microdati da scambiare, e di mettere le ASN in condizione di assicurare la qualità delle statistiche prodotte. |
(4) |
È inoltre necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 per quanto riguarda l’obbligo degli importatori e degli esportatori di assistere le ASN nel chiarire le questioni inerenti alla qualità dei dati. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento specifica le modalità degli scambi di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali (ASN) e degli scambi di dati tra le autorità fiscali e le ASN. Esso specifica inoltre le modalità degli scambi tra le ASN di microdati tratti dalle dichiarazioni doganali riguardanti le esportazioni e le importazioni di beni.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a) |
«sdoganamento centralizzato durante il periodo di transizione»: lo sdoganamento centralizzato ai sensi dell’articolo 179 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che coinvolge le autorità doganali di più di uno Stato membro e i cui mezzi di scambio di informazioni tra le autorità doganali sono definiti dall’articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (5); |
b) |
«Stato membro di invio»: lo Stato membro in cui è presentata la dichiarazione doganale, qualora i dati tratti dalle dichiarazioni doganali si riferiscano allo sdoganamento centralizzato nel periodo di transizione oppure alle merci in quasi esportazione; |
c) |
«Stato membro ricevente»: lo Stato membro che ottiene i microdati dallo Stato membro di invio. |
Articolo 3
Modalità degli scambi di dati tra le autorità doganali e le ASN
1. I dati tratti dalle dichiarazioni doganali, come indicato nell’allegato VI, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2152, sono forniti dalle autorità doganali alle rispettive ASN senza indugio e al più tardi nel corso del mese successivo a quello in cui le dichiarazioni doganali sono state accettate o sono state oggetto di decisioni delle autorità doganali.
2. In caso di correzione o modifica dei dati contenuti nelle dichiarazioni doganali fornite, le autorità doganali forniscono alle ASN le informazioni rivedute.
3. Su richiesta delle rispettive ASN le autorità doganali verificano la correttezza e la completezza dei dati tratti dalle dichiarazioni doganali fornite.
Articolo 4
Modalità degli scambi di dati tra le autorità fiscali e le autorità statistiche nazionali
1. Le informazioni di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2019/2152 sono fornite dalle autorità fiscali alle rispettive ASN al ricevimento delle informazioni e al più tardi nel corso del mese successivo a quello in cui le informazioni sono divenute disponibili.
2. In caso di correzione o modifica delle informazioni fornite dalle autorità fiscali, le autorità fiscali forniscono alle ASN le informazioni rivedute.
3. Su richiesta delle rispettive ASN le autorità fiscali verificano la correttezza e la completezza delle informazioni fornite.
Articolo 5
Modalità degli scambi di microdati tratti dalle dichiarazioni doganali tra Stati membri a fini statistici
1. Se i dati tratti dalle dichiarazioni doganali si riferiscono allo sdoganamento centralizzato nel periodo di transizione oppure a merci in quasi esportazione, l’ASN dello Stato membro di invio fornisce all’ASN dello Stato membro ricevente i microdati relativi alle esportazioni o importazioni di beni forniti dall’autorità doganale dello Stato membro di invio.
2. Se i dati tratti dalle dichiarazioni doganali si riferiscono allo sdoganamento centralizzato nel periodo di transizione, lo Stato membro ricevente è lo Stato membro nel cui territorio statistico le merci si trovano al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale o al momento della riesportazione.
3. Se i dati tratti dalle dichiarazioni doganali si riferiscono a merci in quasi esportazione, come definite nell’allegato V, sezione 1, lettera l), del regolamento (UE) 2020/1197, lo Stato membro ricevente è lo Stato membro di effettiva esportazione, come definito nell’allegato V, sezione 17, punto 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2020/1197.
4. I microdati di cui al paragrafo 1 comprendono:
a) |
se i dati tratti dalle dichiarazioni doganali si riferiscono a importazioni oggetto di sdoganamento centralizzato nel periodo di transizione, i microdati indicati nella colonna C1 dell’allegato; |
b) |
se i dati tratti dalle dichiarazioni doganali si riferiscono a esportazioni oggetto di sdoganamento centralizzato nel periodo di transizione, i microdati indicati nella colonna C2 dell’allegato; |
c) |
se i dati tratti dalle dichiarazioni doganali si riferiscono a merci in quasi esportazione, i microdati indicati nella colonna C3 dell’allegato. |
5. L’ASN dello Stato membro di invio fornisce all’ASN dello Stato membro ricevente i metadati pertinenti per l’uso dei microdati scambiati nella compilazione di statistiche.
6. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano se lo Stato membro di invio è lo Stato membro di effettiva esportazione, come definito nell’allegato V, sezione 17, punto 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2020/1197.
Articolo 6
Tempistica per lo scambio dei microdati tra gli Stati membri
1. L’ASN dello Stato membro di invio fornisce all’ASN dello Stato membro ricevente i microdati di cui all’articolo 5 al più tardi entro 30 giorni di calendario dopo la fine del mese di riferimento.
2. Se l’ASN dello Stato membro di invio riceve dati aggiuntivi, corretti o modificati tratti dalle dichiarazioni doganali dopo la scadenza di cui al paragrafo 1, l’ASN dello Stato membro di invio fornisce all’ASN dello Stato membro ricevente i microdati riveduti appena possibile e al più tardi entro 30 giorni di calendario dopo la fine del mese in cui sono divenuti disponibili i dati aggiuntivi, corretti o modificati tratti dalle dichiarazioni doganali.
Articolo 7
Misure di sicurezza
A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, della decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione (6), per avere il permesso di ricevere microdati e metadati conformemente all’articolo 5 del presente regolamento, le ASN che ricevono o trattano tali microdati e metadati nello Stato membro ricevente devono garantire che i loro sistemi informatici siano protetti a un livello equivalente a quello della politica in materia di sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione di cui alla decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione (7), dalle relative norme di attuazione e dagli standard di sicurezza corrispondenti.
Articolo 8
Protezione dei dati
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, le ASN adempiono ai loro compiti ai fini del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte della Commissione (Eurostat), esso è conforme al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
Articolo 9
Formato dei microdati e metadati scambiati e procedura per lo scambio
1. I microdati e i metadati scambiati in conformità all’articolo 5 sono scambiati in formato elettronico e trasmessi o caricati tramite il punto unico di accesso della Commissione (Eurostat) per i microdati e, se del caso, per i metadati.
2. Gli Stati membri dovrebbero applicare gli standard in materia di scambio dei dati conformemente agli orientamenti forniti in materia dalla Commissione (Eurostat).
Articolo 10
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 è così modificato:
a) |
Nell’allegato V, sezione 2, punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
b) |
nell’allegato V, sezione 8, il punto 3 è sostituito dal seguente:
|
Articolo 11
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione, del 30 luglio 2020, che stabilisce le specifiche tecniche e le modalità a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (GU L 271 del 18.8.2020, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
(4) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(5) Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell’Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).
(6) Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).
(7) Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell’11.1.2017, pag. 40).
(8) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO
Microdati da scambiare
Le voci contrassegnate con la lettera «M» sono obbligatorie, le voci contrassegnate con la lettera «C» sono obbligatorie se presenti nel sistema doganale nazionale e le voci contrassegnate con la lettera «O» sono facoltative. Le voci contrassegnate con «-» non sono applicabili.
A |
B |
C1 |
C2 |
C3 |
|
Microdati da scambiare (1) |
Importazioni oggetto di sdoganamento centralizzato |
Esportazioni oggetto di sdoganamento centralizzato |
Merci in quasi esportazione |
|
Gruppo 1 — Informazioni generali |
|
|
|
1.1. |
Data di accettazione della dichiarazione doganale |
C |
C |
C |
1.2. |
Periodo di riferimento |
M |
M |
M |
1.3. |
Flusso commerciale |
M |
M |
M |
1.4. |
Allegato applicato che regolamenta i dati doganali |
M |
M |
M |
1.5. |
Stato membro ricevente |
M |
M |
M |
1.6. |
Tipo di dichiarazione |
C |
C |
C |
1.7. |
Tipo di dichiarazione supplementare |
C |
C |
C |
1.8. |
Regime |
C |
C |
C |
1.9. |
Regimi aggiuntivi |
C |
C |
C |
1.10. |
Numero di autorizzazione del titolare dell’autorizzazione |
C |
C |
- |
|
Gruppo 2 — Unità di misura |
|
|
|
2.1. |
Valore statistico |
C |
C |
C |
2.2. |
Massa netta |
C |
C |
C |
2.3. |
Unità supplementari |
C |
C |
C |
|
Gruppo 3 — Suddivisioni |
|
|
|
3.1. |
Codice della merce a livello TARIC (codice a 10 cifre) |
C |
- |
- |
3.2. |
Codice della merce a livello NC (codice a 8 cifre) |
- |
C |
C |
3.3. |
Codice del paese di origine |
C |
- |
- |
3.4. |
Codice del paese di origine preferenziale |
C |
- |
- |
3.5. |
Codice del paese di spedizione/esportazione [Paese di provenienza] |
C |
- |
- |
3.6. |
Codice del paese di destinazione [Paese di ultima destinazione conosciuta] |
- |
C |
C |
3.7. |
Codice del paese di destinazione [Stato membro di presunta destinazione] |
C |
- |
- |
3.8. |
Codice del paese di spedizione/esportazione [Stato membro di effettiva esportazione] |
- |
- |
C |
3.9. |
Natura della transazione |
C |
C |
C |
3.10. |
Preferenze |
C |
- |
- |
3.11. |
Container |
C |
C |
C |
3.12. |
Modo di trasporto alla frontiera |
C |
C |
C |
3.13. |
Modo di trasporto interno |
C |
C |
C |
3.14. |
Valuta di fatturazione |
C |
C |
C |
|
Gruppo 4 — parti |
|
|
|
4.1. |
Numero di identificazione dell’importatore |
C |
- |
- |
4.2. |
Numero di identificazione dell’acquirente |
C |
- |
- |
4.3. |
Numero di identificazione del destinatario (2) |
C |
- |
- |
4.4. |
Numero di identificazione dell’esportatore |
|
C |
C |
|
Gruppo 5 — Dati facoltativi |
|
|
|
5.1. |
Importo totale fatturato |
O |
O |
O |
5.2. |
Tasso di cambio |
O |
- |
- |
5.3 |
Condizioni di consegna |
O |
O |
O |
5.4 |
Importo dell’articolo fatturato |
O |
- |
- |
(1) Il testo tra parentesi quadre indica il corrispondente elemento dei dati statistici specificato nell’allegato V del regolamento (UE) 2020/1197.
(2) Solo per i requisiti in materia di dati doganali a norma del regolamento (UE) 2016/341.
DIRETTIVE
28.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 269/65 |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2021/1226 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2020
che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato II della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi comuni di determinazione del rumore
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (1), in particolare l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato II della direttiva 2002/49/CE definisce metodi di determinazione comuni che gli Stati membri devono usare ai fini dell’informazione al pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti sulla salute, in particolare per la mappatura acustica, nonché dell’adozione di piani d’azione in base ai risultati della mappatura acustica. Detto allegato deve essere adeguato al progresso tecnico e scientifico. |
(2) |
Tra il 2016 e il 2020 la Commissione ha collaborato con esperti tecnici e scientifici degli Stati membri per valutare gli adeguamenti necessari alla luce dei progressi tecnici e scientifici nel calcolo del rumore ambientale. Il processo si è svolto in stretta consultazione con il gruppo di esperti sul rumore, al quale partecipano rappresentanti degli Stati membri, del Parlamento europeo, dei portatori d’interessi dell’industria, delle autorità pubbliche degli Stati membri, delle ONG, dei cittadini e del mondo accademico. |
(3) |
Nell’allegato della presente direttiva delegata figurano i necessari adeguamenti dei metodi comuni di determinazione, che consistono di chiarimenti delle formule usate per calcolare la propagazione del rumore, adeguamenti delle tabelle alle conoscenze più recenti e migliorie della descrizione dei passaggi dei calcoli. Gli adeguamenti interessano i calcoli del rumore prodotto dal traffico veicolare e ferroviario, dall’attività industriale e dagli aeromobili. Gli Stati membri sono tenuti a impiegare questi metodi al più tardi a partire dal 31 dicembre 2021. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II della direttiva 2002/49/CE. |
(5) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del gruppo di esperti sul rumore, consultato il 12 ottobre 2020, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato II della direttiva 2002/49/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2021. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
L’allegato II è così modificato:
(1) |
al punto 2.1.1, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente: «I calcoli sono effettuati in bande d’ottava per il rumore generato dal traffico veicolare, dal traffico ferroviario e dall’attività industriale, ad eccezione della potenza sonora delle sorgenti di rumore ferroviario, che viene calcolata in bande in terzi d’ottava. Sulla base dei risultati in bande d’ottava, per il rumore generato dal traffico veicolare, dal traffico ferroviario e dall’attività industriale, il livello sonoro medio a lungo termine ponderato “A” per il periodo diurno, serale e notturno, di cui all’allegato I e all’articolo 5 della direttiva 2002/49/CE, viene calcolato secondo il metodo descritto ai punti 2.1.2, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5. Per il traffico veicolare e ferroviario negli agglomerati, il livello sonoro medio a lungo termine ponderato “A” è determinato dal contributo dei segmenti stradali e ferroviari all’interno degli agglomerati, compresi gli assi stradali e ferroviari principali.»; |
(2) |
il punto 2.2.1 è così modificato:
|
(3) |
la tabella 2.3.b è così modificata:
|
(4) |
il punto 2.3.2 è così modificato:
|
(5) |
al punto 2.3.3, la sezione «Correzione per l’emissione strutturale (ponti e viadotti)» è sostituita dalla seguente: « Se il tratto di binario si trova su un ponte, è necessario prendere in considerazione il rumore aggiuntivo generato dalla vibrazione del ponte conseguente all’eccitazione causata dalla presenza del treno. Il rumore provocato dal ponte è modellizzato come una sorgente aggiuntiva la cui potenza sonora per veicolo è data da
dove LH, bridge ,i è la funzione di trasferimento del ponte. Il rumore provocato dal ponte LW,0, bridge ,i rappresenta solo il suono irradiato dalla struttura del ponte. Il rumore di rotolamento di un veicolo sul ponte è calcolato secondo le funzioni da (2.3.8) a (2.3.10), scegliendo la funzione di trasferimento del binario che corrisponde al sistema di binari presente sul ponte. Le barriere ai lati del ponte non sono generalmente prese in considerazione.»; |
(6) |
il punto 2.4.1 è così modificato:
|
(7) |
al punto 2.5.1, il settimo paragrafo è sostituito dal seguente: «Gli oggetti che presentano un’inclinazione di oltre 15° in relazione alla linea verticale non sono considerati riflettori, ma se ne tiene comunque conto in tutti gli altri aspetti della propagazione, quali gli effetti del suolo e la diffrazione.»; |
(8) |
il punto 2.5.5 è così modificato:
|
(9) |
il punto 2.5.6 è così modificato:
|
(10) |
il punto 2.7.5 («Rumore e prestazioni dell’aeromobile») è sostituito dal seguente: «2.7.5 Rumore e prestazioni dell’aeromobile La base di dati ANP di cui all’appendice I contiene coefficienti di prestazione degli aeromobili e dei motori, profili di partenza e di avvicinamento e relazioni NPD per gran parte degli aeromobili per uso civile che operano a partire da aeroporti situati nell’Unione europea. I tipi o le varianti di aeromobili i cui dati non sono attualmente contemplati possono essere rappresentati dai dati corrispondenti ad altri aeromobili, normalmente simili, che figurano invece nella base di dati. Questi dati sono stati derivati ai fini del calcolo delle curve isolivello per una flotta e una combinazione di traffico medie o rappresentative di un aeroporto. Potrebbero non essere adatti per predire i livelli di rumore assoluti di uno specifico modello di aeromobile e non sono idonei a fini di confronto delle prestazioni e delle caratteristiche in termini di rumore di specifici tipi o modelli di aeromobile o di una specifica flotta di aeromobili. Per determinare quali tipi o modelli di aeromobile o quale flotta di aeromobili contribuiscano maggiormente al rumore, bisogna fare riferimento ai certificati acustici. La base di dati ANP comprende uno o più profili di decollo e atterraggio predefiniti per ogni tipo di aeromobile che vi figura. Occorre valutare l’applicabilità dei profili all’aeroporto preso in considerazione e determinare i profili di punti fissi o le fasi della procedura che meglio rappresentano le operazioni di volo svolte presso l’aeroporto.»; |
(11) |
al punto 2.7.11, il titolo della seconda sezione («Dispersione delle tracce») è sostituito dal seguente: « »; |
(12) |
al punto 2.7.12, tra il sesto e il settimo (e ultimo) paragrafo è inserito il paragrafo seguente: «Una sorgente di rumore associata agli aeromobili dovrebbe essere introdotta a un’altezza minima di 1,0 m (3,3 ft) al di sopra del livello dell’aerodromo o al di sopra dei livelli di elevazione del terreno della pista, a seconda dei casi.»; |
(13) |
il punto 2.7.13 («Costruzione di segmenti di traiettoria di volo») è sostituito dal seguente: «2.7.13 Costruzione di segmenti di traiettoria di volo Ciascuna traiettoria di volo deve essere definita da una serie di coordinate dei segmenti (nodi) e di parametri di volo. Il punto di partenza consiste nel determinare le coordinate dei segmenti della traccia al suolo. Quindi viene calcolato il profilo di volo, tenendo presente che per una data serie di fasi della procedura il profilo dipende dalla traccia al suolo; ad esempio, a parità di spinta e velocità, il tasso di velocità ascensionale di un aeromobile è inferiore nelle virate rispetto al volo rettilineo. Si procede poi alla sottosegmentazione per l’aeromobile sulla pista (rullaggio a terra in fase di decollo o dopo l’atterraggio) e per l’aeromobile in prossimità della pista (salita iniziale o avvicinamento finale). In seguito dovrebbero essere divisi in sottosegmenti i segmenti che corrispondono a fasi di volo con velocità notevolmente differenti al punto iniziale e al punto finale. Le coordinate bidimensionali dei segmenti della traccia al suolo (*) sono quindi determinate e combinate al profilo di volo bidimensionale per costruire segmenti di traiettoria di volo tridimensionali. Sono infine rimossi eventuali punti della traiettoria di volo troppo vicini tra loro. Profilo di volo I parametri che descrivono ciascun segmento di profilo di volo all’inizio (suffisso 1) e alla fine (suffisso 2) del segmento sono:
Per costruire un profilo di volo a partire da una serie di fasi della procedura (sintesi della traiettoria di volo), i segmenti sono costruiti in sequenza per conseguire le condizioni richieste alle estremità. I parametri all’estremità di ciascun segmento diventano i parametri al punto d’inizio del segmento successivo. In tutti i calcoli relativi ai segmenti i parametri sono noti all’inizio; le condizioni richieste all’estremità sono specificate nella fase della procedura. Le fasi possono essere quelle predefinite, specificate nella base di dati ANP, o essere definite dall’utilizzatore (ad esempio, quelle specificate dai manuali di volo dell’aeromobile). Le condizioni finali sono in genere altezza e velocità; la costruzione del profilo di volo ha l’obiettivo di determinare la distanza di traiettoria percorsa fino al raggiungimento di tali condizioni. I parametri non definiti sono determinati applicando i calcoli sulle prestazioni di volo di cui all’appendice B. Se la traccia al suolo è rettilinea, i punti del profilo e i parametri di volo associati possono essere determinati indipendentemente dalla traccia al suolo (l’angolo di inclinazione laterale è sempre 0). Le tracce al suolo sono tuttavia raramente rettilinee; esse infatti comportano in genere virate e, al fine di conseguire i migliori risultati, di tali virate si deve tener conto per determinare il profilo di volo bidimensionale, se necessario suddividendo i segmenti di profilo in corrispondenza dei nodi della traccia al suolo per inserirvi le variazioni dell’angolo di inclinazione laterale. Di norma, la lunghezza del segmento successivo non è conosciuta nella fase iniziale ed è calcolata in via provvisoria presupponendo che non vi siano variazioni dell’angolo di inclinazione laterale. Qualora risulti che il segmento provvisorio si estende su uno o più nodi di traccia al suolo, il primo dei quali è s, vale a dire s1 < s < s2 , il segmento è troncato in corrispondenza di s e i parametri in quel punto sono calcolati per interpolazione (cfr. di seguito). I parametri così calcolati diventano i parametri all’estremità del segmento attuale e i parametri al punto d’inizio di un nuovo segmento, che presenta le stesse condizioni finali obiettivo. In assenza di nodi della traccia al suolo il segmento provvisorio viene confermato. Qualora non sia necessario prendere in considerazione gli effetti delle virate sul profilo di volo, viene adottata la soluzione del segmento unico di volo rettilineo; le informazioni relative all’angolo di inclinazione laterale sono tuttavia conservate per essere utilizzate successivamente. Che sia effettuata o no una modellizzazione completa degli effetti delle virate, ciascuna traiettoria di volo tridimensionale è generata incorporando il suo profilo di volo bidimensionale e la relativa traccia al suolo bidimensionale. Il risultato è una sequenza di serie di coordinate (x,y,z), ciascuna delle quali corrisponde a un nodo della traccia al suolo segmentata o a un nodo del profilo di volo o a entrambi; i punti di profilo sono corredati dei corrispondenti valori dell’altezza z, della velocità al suolo V, dell’angolo di inclinazione laterale ε, del regime del motore P. Per un punto della traccia (x,y) che si trova tra le estremità di un segmento di profilo di volo, i parametri sono interpolati come segue:
dove
NB: si presuppone che z e ε varino in modo lineare con la distanza e che V e P invece varino in modo lineare con il tempo (vale a dire accelerazione costante (**)). Quando si mettono a confronto i segmenti di profilo di volo con i dati radar (analisi della traiettoria di volo), tutte le distanze, le altezze, le velocità e gli angoli di inclinazione laterale all’estremità sono ricavati direttamente dai dati; solo i regimi del motore devono essere calcolati utilizzando le equazioni relative alle prestazioni. Poiché anche le coordinate della traccia al suolo e del profilo di volo possono essere adeguatamente confrontate, si tratta in genere di un processo piuttosto semplice. Rullaggio a terra in fase di decollo In fase di decollo, quando un aeromobile accelera tra il punto di rilascio dei freni (altrimenti detto “inizio del rullaggio”, SOR) e il punto di decollo, la velocità cambia in modo considerevole su una distanza compresa tra 1 500 m e 2 500 m, passando da 0 m/s a circa 80 e 100 m/s. Il rullaggio in fase di decollo è quindi suddiviso in segmenti di lunghezza variabile, lungo i quali la velocità dell’aeromobile varia con un incremento specifico ΔV non superiore a 10 m/s (circa 20 kt). Benché durante il rullaggio in fase di decollo l’accelerazione subisca variazioni, in questo contesto è adeguato presupporre che essa rimanga costante. In questo caso, nella fase di decollo, V1 è la velocità iniziale, V2 è la velocità di decollo, nTO è il numero di segmenti di decollo e sTO è la distanza di decollo equivalente. Per una distanza di decollo equivalente sTO (cfr. appendice B) e una velocità di decollo V1 e una velocità di decollo VTO , il numero nTO di segmenti per il rullaggio a terra è:
e quindi il cambio di velocità lungo un segmento è:
e il tempo Δt su ciascun segmento (presupponendo un’accelerazione costante) è:
La lunghezza sTO,k del segmento k (1 ≤ k ≤ nTO) del rullaggio in fase di decollo è quindi:
Esempio: Per una distanza di decollo sTO = 1 600 m, V1 = 0 m/s e V2 = 75 m/s, risulta che nTO = 8 segmenti di lunghezza compresa tra 25 m e 375 m (cfr. figura 2.7.g):
Analogamente a quanto avviene per le variazioni di velocità, la spinta dell’aeromobile cambia in ciascun segmento con un incremento costante ΔP, calcolato come
dove PTO e P init designano rispettivamente la spinta dell’aeromobile nel punto di decollo e la spinta dell’aeromobile all’inizio del rullaggio in fase di decollo. L’uso di tale incremento costante della spinta (invece dell’equazione di secondo grado 2.7.6) è finalizzato a garantire la coerenza con la relazione lineare tra spinta e velocità negli aeromobili con motori a reazione. NB: le equazioni e l’esempio di cui sopra muovono dall’ipotesi implicita che la velocità iniziale dell’aeromobile all’inizio della fase di decollo sia pari a 0. Ciò corrisponde alla situazione comune nella quale l’aeromobile inizia a rullare e accelerare dal punto di rilascio dei freni. Si possono tuttavia verificare anche situazioni nelle quali l’aeromobile inizia ad accelerare dalla velocità di rullaggio (taxiing), senza arrestarsi alla soglia pista. Se la velocità iniziale Vinit è diversa da 0, è opportuno usare le seguenti equazioni “generalizzate” anziché le equazioni 2.7.8, 2.7.9, 2.7.10 e 2.7.11:
In tal caso, nella fase di decollo, V1 è la velocità iniziale Vinit , V2 è la velocità di decollo VTO , n è il numero di segmenti di decollo nTO , s è la distanza di decollo equivalente sTO e sk è la lunghezza sTO,k del segmento k (1 [simbolo] k [simbolo] n). Rullaggio a terra dopo l’atterraggio Benché il rullaggio a terra dopo l’atterraggio costituisca il processo inverso rispetto al rullaggio a terra in fase di decollo, particolare attenzione deve essere prestata ai seguenti aspetti:
Diversamente dalla distanza di rullaggio in fase di decollo, che è ricavata dai parametri di prestazione dell’aeromobile, la distanza di arresto sstop (vale a dire la distanza tra il punto di contatto con la pista e il punto in cui l’aeromobile lascia la pista) non è esclusivamente specifica all’aeromobile. Per quanto la distanza minima di arresto possa essere stimata sulla base della massa e delle prestazioni dell’aeromobile (e dell’inversione di spinta disponibile), la distanza di arresto effettiva dipende anche dall’ubicazione delle piste di rullaggio, dalla situazione del traffico e dai regolamenti specifici dell’aeroporto in materia di inversione di spinta. L’uso dell’inversione di spinta non costituisce una procedura standard: è utilizzata esclusivamente quando la decelerazione necessaria non può essere ottenuta utilizzando i freni ruota. (L’inversione di spinta può essere estremamente fastidiosa in quanto un rapido cambiamento del regime del motore dal regime minimo a quello di inversione produce un rumore forte e improvviso.) Tuttavia, poiché la maggior parte delle piste è utilizzata sia per il decollo che per l’atterraggio, l’inversione di spinta produce un effetto molto ridotto sulle curve isolivello, in quanto l’energia sonora totale generata in prossimità della pista è dominata dal rumore prodotto dalle operazioni di decollo. Il contributo dell’inversione di spinta alle curve isolivello può essere significativo soltanto quando l’uso di una pista è limitato alle operazioni di atterraggio. Dal punto di vista fisico il rumore prodotto dall’inversione di spinta è un processo molto complesso ma, dato il suo impatto relativamente ridotto sulle curve isolivello, può essere modellizzato in modo semplice, tenendo conto del rapido cambiamento del regime del motore mediante un’adeguata segmentazione. È chiaro che la modellizzazione del rullaggio a terra dopo l’atterraggio è meno semplice della modellizzazione del rumore prodotto durante il rullaggio in fase di decollo. Per un uso generale, quando non siano disponibili informazioni dettagliate, si raccomandano le seguenti ipotesi di modellizzazione semplificate (cfr. figura 2.7.h.1).
L’aeromobile attraversa la soglia pista (la cui coordinata è s = 0 lungo la traccia di avvicinamento a terra) a un’altitudine di 50 piedi, quindi continua a seguire il sentiero di discesa fino a toccare la pista. Con un sentiero di discesa inclinato di 3°, il punto di contatto è 291 m oltre la soglia pista (come illustrato nella figura 2.7.h.1). L’aeromobile è quindi decelerato su una distanza di arresto sstop — i cui valori specifici relativi all’aeromobile figurano nella base di dati ANP — a partire dalla velocità dell’avvicinamento finale Vfinal fino a 15 m/s. A causa delle rapide variazioni di velocità all’interno di questo segmento, esso dovrebbe essere diviso in sottosegmenti nella stessa maniera applicata al rullaggio a terra in fase di decollo (o ai segmenti corrispondenti a fasi di volo contraddistinti da rapide variazioni di velocità), utilizzando l’equazione generalizzata 2.7.13 (poiché la velocità di rullaggio (taxi-in) è diversa da 0). Il regime del motore passa dal regime di avvicinamento finale al momento del contatto a un regime di inversione di spinta Prev su una distanza di 0,1•sstop , quindi diminuisce al 10 % del regime massimo disponibile sul rimanente 90 % della distanza di arresto. Fino al termine della pista (a s = -s RWY) la velocità dell’aeromobile rimane costante. Le curve NPD per l’inversione di spinta non sono al momento incluse nella base di dati ANP e pertanto, al fine di modellizzare questo effetto, è necessario basarsi sulle curve convenzionali. Di norma l’effetto del regime di inversione di spinta Prev è pari a circa il 20 % del pieno regime; pertanto si raccomanda di utilizzare questo valore in assenza di informazioni operative. Tuttavia, poiché a un dato regime l’inversione di spinta tende a generare un rumore significativamente superiore a quello della spinta propulsiva, una ponderazione ΔL viene applicata al livello dell’evento derivato dai dati NPD, che aumenta da 0 a un valore ΔLrev (5 dB è il valore raccomandato in via provvisoria (***)) per 0,1•sstop , e che diminuisce quindi in modo lineare fino a 0 sulla distanza di arresto rimanente. Segmentazione dei segmenti di salita iniziale e di avvicinamento finale La geometria segmento-ricettore subisce rapidi cambiamenti lungo i segmenti corrispondenti a fasi di volo di salita iniziale e di avvicinamento finale, in particolare in relazione a punti di osservazione al lato della traccia di volo, in cui anche l’angolo di elevazione (angolo beta) cambia rapidamente via via che l’aeromobile percorre questi segmenti iniziali/finali. I confronti con i calcoli relativi a segmenti molto piccoli indicano che, usando un singolo segmento corrispondente a una fase di volo di salita o di avvicinamento (o un numero limitato di tali segmenti) al di sotto di una data altezza (in relazione alla pista), si ottiene per le metriche integrate un’approssimazione del rumore molto poco accurata ai lati della traccia di volo. Ciò è dovuto al fatto che a ciascun segmento viene applicato un solo adeguamento di attenuazione laterale, corrispondente a un solo valore specifico per segmento dell’angolo di elevazione, mentre il rapido cambiamento di questo parametro produce variazioni significative dell’effetto di attenuazione laterale lungo ciascun segmento. La precisione dei calcoli migliora grazie alla sottosegmentazione dei segmenti corrispondenti alle fasi di volo di salita iniziale e di avvicinamento finale. Il numero e la lunghezza dei sottosegmenti determina la granularità della variazione dell’attenuazione laterale che sarà considerata. Registrando l’espressione dell’attenuazione laterale totale per gli aeromobili con propulsori montati nella fusoliera, si può constatare che per una variazione limitata dell’attenuazione laterale pari a 1,5 dB per sottosegmento, i segmenti corrispondenti a fasi di volo di salita e avvicinamento situati a meno di 1 289,6 m (4 231 ft) di altezza al di sopra della pista dovrebbero essere divisi in sottosegmenti basati sulla serie di valori di altezza indicati di seguito:
Per ogni segmento originario al di sotto di 1 289,6 m (4 231 ft), le altezze sopraelencate sono applicate individuando l’altezza nella serie che più si avvicina all’altezza all’estremità originaria (nel caso dei segmenti di salita) o all’altezza al punto d’inizio originario (nel caso dei segmenti di avvicinamento). Le effettive altezze dei sottosegmenti, zi, sono poi calcolate utilizzando:
dove:
Esempio per un segmento di salita iniziale Se l’altezza all’estremità del segmento originario è ze = 304,8 m, allora sulla base della serie di valori di altezza 214,9 m < ze < 334,9 m e l’altezza nella serie che più si avvicina a ze è z’7 = 334,9 m. Le altezze alle estremità dei sottosegmenti sono quindi calcolate applicando la formula seguente:
(si noti che in questo caso k = 1 poiché si tratta di un segmento di salita iniziale) Quindi z1 sarà pari a 17,2 m e z2 sarà pari a 37,8 m, ecc. Segmentazione dei segmenti corrispondenti a fasi di volo Nel caso dei segmenti corrispondenti a fasi di volo, laddove si registri una significativa variazione di velocità lungo un segmento, quest’ultimo viene suddiviso con le stesse modalità adottate nel caso del rullaggio a terra, vale a dire:
dove V1 e V2 sono rispettivamente le velocità all’inizio e alla fine del segmento. I corrispondenti parametri del sottosegmento sono calcolati in modo analogo a quelli del rullaggio a terra in fase di decollo, usando le equazioni da 2.7.9 a 2.7.11. Traccia al suolo Una traccia al suolo, sia essa una traccia centrale o una sottotraccia dispersa, è definita da una serie di coordinate (x,y) sul piano del suolo (ottenute ad esempio dalle informazioni radar) o da una sequenza di comandi della guida vettoriale che descrivono segmenti rettilinei e archi circolari (virate di raggio r definito e cambio di rotta Δξ). Ai fini di modellizzazione della segmentazione un arco è rappresentato da una sequenza di segmenti rettilinei fissati a sottoarchi. Benché tali segmenti non figurino esplicitamente nei segmenti di traccia al suolo, l’inclinazione laterale di un aeromobile durante le virate ne influenza la definizione. L’appendice B4 illustra le modalità per calcolare gli angoli di inclinazione laterale durante una virata uniforme ma è ovvio che tali angoli non sono in realtà applicati o rimossi istantaneamente. Non vi è alcuna prescrizione su come gestire le transizioni tra volo rettilineo e virata o tra una virata e un’altra immediatamente sequenziale. Di norma i dettagli, la cui valutazione è lasciata all’utilizzatore (cfr. punto 2.7.11), hanno con ogni probabilità un effetto trascurabile sulle curve isolivello finali; la cosa essenziale è invece evitare brusche discontinuità alla fine delle virate, cosa che può essere conseguita facilmente, ad esempio inserendo brevi segmenti di transizione durante i quali l’angolo di inclinazione laterale varia in modo lineare con la distanza. Solo nel caso particolare in cui è probabile che una virata specifica abbia un effetto dominante sulle curve isolivello finali sarà necessario definire in modo più realistico le dinamiche della transizione, mettere in relazione l’angolo di inclinazione laterale a un particolare tipo di aeromobile e adottare adeguate velocità di rollio. In questo contesto è sufficiente indicare che i sottoarchi finali Δξtrans di ogni virata sono conformi ai requisiti di variazione dell’angolo di inclinazione laterale. Il resto dell’arco con il cambiamento di traiettoria di Δξ - 2·Δξtrans gradi è diviso in nsub sottoarchi sulla base della seguente formula:
dove int(x) è una funzione che rinvia alla parte intera di x. Quindi il cambio di traiettoria Δξ sub di ciascun sottoarco è calcolato come:
dove nsub deve essere sufficientemente grande per garantire che Δξ sub ≤ 10 gradi. La segmentazione di un arco (esclusi i sottosegmenti finali di transizione) è illustrata nella figura 2.7.h.2 (****).
Dopo aver stabilito i segmenti della traccia al suolo nel piano x-y, i segmenti di profilo di volo (nel piano s-z) vi sono sovrapposti per produrre i segmenti tridimensionali (x, y, z) della traccia. La traccia al suolo dovrebbe sempre estendersi dalla pista fino a oltre la griglia di calcolo. Se necessario, ciò può essere conseguito aggiungendo un segmento rettilineo di lunghezza adeguata all’ultimo segmento della traccia al suolo. Anche il profilo di volo, una volta combinato con la traccia al suolo, deve avere una lunghezza complessiva tale da estendersi dalla pista fino a oltre la griglia di calcolo. Se necessario, ciò può essere conseguito aggiungendo un punto di profilo supplementare:
Adeguamenti della segmentazione dei segmenti corrispondenti a fasi di volo Una volta che i segmenti della traiettoria di volo tridimensionale sono stati derivati secondo la procedura descritta al punto 2.7.13, potrebbero essere necessari ulteriori adeguamenti della segmentazione per rimuovere i punti della traiettoria di volo troppo vicini tra loro. Quando punti adiacenti si trovano a una distanza pari o inferiore a 10 metri l’uno dall’altro, e non vi è variazione delle relative velocità e spinta, uno dei punti dovrebbe essere eliminato. (*) A tal fine la lunghezza totale della traccia al suolo dovrebbe essere sempre superiore a quella del profilo di volo. Se necessario, ciò può essere conseguito aggiungendo segmenti rettilinei di lunghezza adeguata all'ultimo segmento della traccia al suolo." (**) Anche se il regime del motore rimane costante lungo un segmento, la forza propulsiva e l'accelerazione possono cambiare a seguito della variazione della densità dell'aria dovuta all'altezza. Tuttavia, ai fini della modellizzazione del rumore tali variazioni sono di solito ininfluenti." (***) Tale valore era stato raccomandato nell'edizione precedente del documento ECAC 29 ma è tuttora considerato provvisorio in attesa di acquisire ulteriori dati sperimentali probatori." (****) Definita in questo semplice modo, la lunghezza totale della traiettoria segmentata è leggermente inferiore a quella della traiettoria circolare. Tuttavia l'errore nella curva isolivello che ne consegue è irrilevante se gli incrementi di angolatura sono inferiori a 30°.»;" |
(14) |
il punto 2.7.16 («Determinazione dei livelli di un evento sulla base dei dati NPD») è sostituito dal seguente: «2.7.16 Determinazione dei livelli di un evento sulla base dei dati NPD La principale fonte di dati sul rumore prodotto dagli aeromobili è la base di dati ANP (Aircraft Noise and Performance). Essa presenta i livelli Lmax e LE come funzioni della distanza di propagazione d per tipi specifici di aeromobili e per le loro varianti, configurazioni di volo (avvicinamento, partenza, configurazioni dei flap) e regimi P. Essi fanno riferimento a un volo stabilizzato a velocità di riferimento specifiche Vref lungo una traiettoria di volo rettilinea teoricamente infinita (*). In seguito viene descritto in che modo sono specificati i valori delle variabili indipendenti P e d. In una ricerca singola, conoscendo i valori di ingresso P e d, si possono ottenere i valori dei livelli di riferimento Lmax(P,d) e/o LE ∞(P,d) (applicabile a una traiettoria di volo infinita). A meno che non siano disponibili i valori esatti per P e/o d, è in genere necessario stimare per interpolazione il livello o i livelli di rumore dell’evento. Si utilizza un’interpolazione lineare tra i valori repertoriati dei regimi e un’interpolazione logaritmica tra i valori repertoriati delle distanze (cfr. figura 2.7.i).
Se Pi e Pi+ 1 sono i valori del regime del motore per i quali sono repertoriati i dati relativi al livello di rumore in rapporto alla distanza, il livello di rumore L(P) a una data distanza per il regime intermedio P, compreso tra Pi e Pi+ 1, è dato da:
Se, a qualsiasi regime del motore, di e di+ 1 sono distanze per le quali sono repertoriati dati sul rumore, il livello di rumore L(d) per una distanza intermedia d, compresa tra di e di+ 1, è dato da:
Utilizzando le equazioni (2.7.19) e (2.7.20), si può ottenere un livello di rumore L(P,d) per qualsiasi regime del motore P e qualsiasi distanza d che figurano all’interno della base di dati NPD. Per distanze d non comprese nella base di dati NPD viene utilizzata l’equazione 2.7.20 per estrapolare dai due ultimi valori, vale a dire da L(d1) e L(d2) per distanze minori di quelle contemplate o da L(dI-1) e L(dI) per distanze maggiori, dove I è il numero totale di punti NPD sulla curva. Pertanto: distanze minori
distanze maggiori
Poiché, a brevi distanze d, i livelli di rumore tendono a crescere molto rapidamente di pari passo con la diminuzione della distanza di propagazione, si raccomanda di imporre per d un limite inferiore (30 metri), vale a dire d = max(d, 30 m). Adeguamento dei dati standard NPD in funzione dell’impedenza I dati NPD contenuti nella base di dati ANP sono normalizzati in funzione di condizioni atmosferiche di riferimento (temperatura di 25 °C e pressione di 101,325 kPa). Prima di utilizzare il metodo di interpolazione/estrapolazione sopra descritto, è necessario applicare ai dati NPD standard un adeguamento in funzione dell’impedenza acustica. L’impedenza acustica è collegata alla propagazione di onde sonore in un mezzo acustico e viene definita come il prodotto della densità dell’aria per la velocità del suono. Per una data intensità sonora (potenza per unità di superficie) percepita a una distanza specifica dalla fonte, la pressione sonora associata (utilizzata per definire le metriche SEL e LAmax) dipende dall’impedenza acustica dell’aria nel punto di misurazione. È una funzione della temperatura e della pressione atmosferica (e, indirettamente, dell’altitudine). Vi è pertanto la necessità di adeguare i dati standard NPD della base di dati ANP per tenere conto delle effettive condizioni di temperatura e pressione al punto ricettore, che sono generalmente differenti dalle condizioni normalizzate dei dati ANP. L’adeguamento in funzione dell’impedenza da applicare ai livelli standard NPD è espresso come segue:
dove:
L’impedenza ρ·c è calcolata come segue:
L’adeguamento in funzione dell’impedenza acustica è generalmente inferiore a pochi decimi di decibel. In particolare va sottolineato che in condizioni atmosferiche standard (p0 = 101,325 kPa e T0 = 15,0 °C), l’adeguamento in funzione dell’impedenza è inferiore a 0,1 dB (0,074 dB). Tuttavia, quando si registrano significative variazioni di temperatura e di pressione atmosferica rispetto alle condizioni di riferimento dei dati NPD, l’adeguamento può essere più pronunciato. (*) Benché l'idea di una traiettoria di volo infinitamente lunga sia importante ai fini della definizione di un livello di esposizione al suono di un evento LE , essa ha meno rilevanza nel caso del livello massimo di un evento Lmax dove predomina il rumore emesso dall'aeromobile quando si trova in una posizione particolare in corrispondenza o prossimità del punto di approccio più vicino al punto di osservazione. A fini di modellizzazione il parametro della distanza NPD è scelto per rappresentare la distanza minima tra punto di osservazione e segmento.»." |
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al punto 2.7.18 («Parametri dei segmenti di traiettoria di volo»), la sezione «Regine P del segmento» è sostituita dalla seguente: «Regime P del segmento I dati NPD descrivono il rumore prodotto da un aeromobile in volo rettilineo costante su una traiettoria di volo infinita, vale a dire a regime del motore P costante. La metodologia raccomandata suddivide le effettive traiettorie di volo, lungo le quali si registrano variazioni di velocità e direzione, in un numero di segmenti finiti, ciascuno dei quali è considerato parte di una traiettoria di volo uniforme e infinita per la quale sono utilizzabili i dati NPD. Tuttavia la metodologia contempla variazioni di regime lungo un segmento che si producono in modo quadratico in rapporto alla distanza, da P1 all’inizio del segmento a P2 alla fine dello stesso. È pertanto necessario definire un valore equivalente stabile P per il segmento, che viene assunto come il valore registrato nel punto del segmento più vicino al punto di osservazione. Se il punto di osservazione si trova lungo il segmento (figura 2.7.k) tale valore è ottenuto per interpolazione, come rappresentato dall’equazione 2.7.8, tra i valori finali, vale a dire:
Se il punto di osservazione si trova davanti o dietro al segmento, tale valore è quello all’estremità più vicina, P1 o P2 .»; |
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il punto 2.7.19 è così modificato:
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il punto 2.8 è sostituito dal seguente: «2.8 Esposizione al rumore Determinazione della zona esposta al rumore La determinazione della zona esposta al rumore è basata su punti di misura del rumore situati a un’altezza dal suolo di 4 m ± 0,2 m, che corrispondono ai punti ricettore definiti ai punti 2.5, 2.6 e 2.7, calcolati su una griglia per singole sorgenti. Ai punti della griglia che sono situati all’interno degli edifici devono essere attribuiti dei risultati di livello di rumore per mezzo dell’assegnazione dei punti ricettore meno rumorosi situati all’esterno di tali edifici, ad eccezione del rumore prodotto dagli aeromobili, per il quale il calcolo viene eseguito senza tener conto della presenza di edifici e si usa direttamente il punto ricettore del rumore ubicato all’interno dell’edificio. A ogni punto di calcolo della griglia è associata l’area che gli corrisponde in funzione della risoluzione della griglia. Ad esempio, in una griglia di 10 m x 10 m, ciascun punto di misura rappresenta un’area di 100 metri quadrati esposta al livello di rumore calcolato. Assegnazione dei punti di misura del rumore agli edifici a destinazione non abitativa La determinazione dell’esposizione al rumore degli edifici a destinazione non abitativa, quali scuole e ospedali, è basata su punti di misura del rumore situati a un’altezza dal suolo di 4 m ± 0,2 m, che corrispondono ai punti ricettore definiti ai punti 2.5, 2.6 e 2.7. Nel caso degli edifici a destinazione non abitativa esposti al rumore prodotto dagli aeromobili, ciascun edificio è associato al punto ricettore più rumoroso presente al suo interno o, se non ve ne sono, nella griglia che lo circonda. Nel caso degli edifici a destinazione non abitativa esposti a sorgenti di rumore terrestri, i punti ricettore sono ubicati di fronte alle facciate a una distanza di circa 0,1 m. Le riflessioni delle facciate interessate vanno escluse dal calcolo. L’edificio è poi associato al punto ricettore più rumoroso presente sulle sue facciate. Determinazione delle abitazioni e delle persone che vivono in abitazioni esposte al rumore Per determinare l’esposizione al rumore delle abitazioni e delle persone che vivono nelle abitazioni, viene presa in considerazione esclusivamente l’edilizia abitativa. In altri termini non sono assegnate abitazioni o persone a edifici che abbiano destinazione diversa da quella abitativa, ad esempio gli edifici usati esclusivamente come scuole, ospedali, uffici o fabbriche. L’assegnazione delle abitazioni e delle persone che vivono nelle abitazioni agli edifici residenziali deve avvenire sulla base dei più recenti dati disponibili (a seconda della normativa pertinente degli Stati membri). Il numero di abitazioni negli edifici residenziali e il numero di persone che vivono in tali abitazioni costituiscono importanti parametri intermedi per stimare l’esposizione al rumore. Purtroppo non sempre sono disponibili dati su questi parametri. Di seguito viene indicato come tali parametri possano essere ricavati utilizzando dati più facilmente accessibili. Vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni: BA = superficie di base dell’edificio DFS = superficie abitativa DUFS = superficie abitativa unitaria H = altezza dell’edificio FSI = superficie abitativa per persona che vive in un’abitazione Dw = numero di abitazioni Inh = numero di persone che vivono nelle abitazioni NF = numero di piani V = volume degli edifici residenziali Per calcolare il numero di abitazioni e il numero di persone che vivono nelle abitazioni, a seconda della disponibilità di dati si utilizza la procedura relativa ai casi 1 o 2 riportati di seguito. Caso 1: sono disponibili dati sul numero di abitazioni e di persone che vivono nelle abitazioni 1A: il numero di persone che vivono nelle abitazioni è noto o è stato stimato sulla base del numero di unità abitative. In questo caso il numero di persone che vivono nelle abitazioni per un dato edificio corrisponde alla somma del numero di persone che vivono in tutte le unità abitative dello stesso:
1B: il numero di abitazioni o il numero di persone che vivono nelle abitazioni è noto soltanto per entità più grandi di un edificio, ad esempio le zone censuarie, gli isolati urbani, i quartieri o anche l’intero comune. In questo caso il numero di abitazioni e il numero di persone che vivono nelle abitazioni per un dato edificio è stimato sulla base del volume dello stesso:
L’indice “total” si riferisce qui all’entità presa in considerazione in ciascun caso. Il volume di un edificio è dato dal prodotto della sua superficie di base per la sua altezza:
Qualora non sia nota l’altezza di un edificio, la si può stimare sulla base del numero di piani NFbuilding , ipotizzando un’altezza media per piano pari a 3 metri:
Qualora nemmeno il numero di piani sia noto, si utilizza un valore basato sul numero di piani, rappresentativo della località o del quartiere. Il volume totale Vtotal degli edifici residenziali nell’entità presa in considerazione è calcolato come somma dei volumi di tutti gli edifici residenziali in tale entità: (2.8.5)
Caso 2: non sono disponibili dati sul numero di persone che vivono nelle abitazioni In questo caso il numero di persone che vivono nelle abitazioni è stimato sulla base della superficie abitativa media per persona che vive in un’abitazione (FSI). Se tale parametro non è noto, si utilizza un valore standard. 2A: la superficie abitativa è nota sulla base del numero di unità abitative. In questo caso il numero di persone che vivono in ciascuna unità abitativa è stimato come segue:
Ora il numero totale di persone che vivono nelle abitazioni per un dato edificio può essere stimato come nel precedente caso A1. 2B: la superficie abitativa è nota per l’intero edificio, vale a dire che si conosce la somma delle superfici abitative di tutte le unità abitative dell’edificio. In questo caso il numero di persone che vivono nelle abitazioni è stimato come segue:
2C: la superficie abitativa è nota soltanto per entità più grandi di un edificio, ad esempio le zone censuarie, gli isolati urbani, i quartieri o anche l’intero comune. In questo caso il numero di persone che vivono nelle abitazioni per un dato edificio è stimato sulla base del volume dello stesso, come descritto nel caso 1B, stimando come segue il numero totale di persone che vivono nelle abitazioni:
2D: la superficie abitativa è ignota. In questo caso il numero di persone che vivono nelle abitazioni per un dato edificio è stimato come descritto nel caso 2B, stimando come segue la superficie abitativa: (2.8.9)
Il fattore 0,8 è il fattore di conversione superficie lorda → superficie abitativa. È consentito l’uso di un fattore diverso, purché sia riconosciuto come rappresentativo della zona in esame e chiaramente documentato. Se il numero di piani dell’edificio non è noto, esso può essere stimato sulla base dell’altezza dell’edificio, Hbuilding , ottenendo in genere come risultato un numero di piani non intero:
Qualora non si conosca né l’altezza dell’edificio né il numero di piani, si utilizza un valore basato sul numero di piani, rappresentativo della località o del quartiere. Assegnazione dei punti di misura del rumore alle abitazioni e alle persone che vivono nelle abitazioni La determinazione dell’esposizione al rumore delle abitazioni e delle persone che vivono nelle abitazioni è basata su punti di misura del rumore situati a un’altezza dal suolo di 4 m ± 0,2 m, che corrispondono ai punti ricettore definiti ai punti 2.5, 2.6 e 2.7. Ai fini del calcolo del numero di abitazioni e di persone che vivono nelle abitazioni nel caso del rumore prodotto dagli aeromobili, tutte le persone che vivono nelle abitazioni all’interno di un edificio sono associate al punto ricettore più rumoroso presente in tale edificio o, se non ve ne sono, nella griglia che lo circonda. Ai fini del calcolo del numero di abitazioni e di persone che vivono nelle abitazioni nel caso delle sorgenti di rumore terrestri, i punti ricettore sono ubicati di fronte alle facciate degli edifici residenziali a una distanza di circa 0,1 m. Le riflessioni delle facciate interessate vanno escluse dal calcolo. Per posizionare i punti ricettore si utilizza la procedura relativa ai casi 1 o 2 riportati di seguito. Caso 1: facciate suddivise a intervalli regolari
Caso 2: facciate suddivise a distanze fisse dal punto di origine del poligono
Assegnazione delle abitazioni e delle persone che vivono nelle abitazioni ai punti ricettore Laddove siano disponibili informazioni sull’ubicazione di un’abitazione nella pianta dell’edificio, tale abitazione e le persone che vivono nell’abitazione sono assegnate al punto ricettore sulla facciata più esposta della stessa. Questo vale ad esempio per le case unifamiliari, bifamiliari e a schiera, per i condomini di cui si conosce la suddivisione interna, per gli edifici con un piano di superficie tale da indicare la presenza di una sola abitazione per piano o per gli edifici con un piano di superficie e un’altezza tali da indicare la presenza di una sola abitazione per piano. Laddove le informazioni di cui sopra non siano disponibili si usa il metodo più adeguato tra i due illustrati di seguito, a seconda dell’edificio, per stimare l’esposizione al rumore delle abitazioni e delle persone che vivono nelle abitazioni all’interno di tale edificio.
(*) Il valore mediano è quello che separa la metà superiore (50 %) di un insieme di dati dalla metà inferiore (50 %) dello stesso." (**) La metà inferiore dell'insieme di dati può essere assimilata alla presenza di punti su facciate relativamente poco rumorose. Se è già noto quali posizioni dei ricettori registreranno i livelli di rumore più elevati/più contenuti, ad esempio in base all'ubicazione degli edifici rispetto alle sorgenti di rumore dominanti, non occorre calcolare il rumore per la metà inferiore.»;" |
(18) |
l’appendice D è così modificata:
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(19) |
l’appendice F è così modificata:
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(20) |
l’appendice G è così modificata:
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(21) |
l’appendice I è così modificata:
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(*) A tal fine la lunghezza totale della traccia al suolo dovrebbe essere sempre superiore a quella del profilo di volo. Se necessario, ciò può essere conseguito aggiungendo segmenti rettilinei di lunghezza adeguata all'ultimo segmento della traccia al suolo.
(**) Anche se il regime del motore rimane costante lungo un segmento, la forza propulsiva e l'accelerazione possono cambiare a seguito della variazione della densità dell'aria dovuta all'altezza. Tuttavia, ai fini della modellizzazione del rumore tali variazioni sono di solito ininfluenti.
(***) Tale valore era stato raccomandato nell'edizione precedente del documento ECAC 29 ma è tuttora considerato provvisorio in attesa di acquisire ulteriori dati sperimentali probatori.
(****) Definita in questo semplice modo, la lunghezza totale della traiettoria segmentata è leggermente inferiore a quella della traiettoria circolare. Tuttavia l'errore nella curva isolivello che ne consegue è irrilevante se gli incrementi di angolatura sono inferiori a 30°.»;
(*) Benché l'idea di una traiettoria di volo infinitamente lunga sia importante ai fini della definizione di un livello di esposizione al suono di un evento LE , essa ha meno rilevanza nel caso del livello massimo di un evento Lmax dove predomina il rumore emesso dall'aeromobile quando si trova in una posizione particolare in corrispondenza o prossimità del punto di approccio più vicino al punto di osservazione. A fini di modellizzazione il parametro della distanza NPD è scelto per rappresentare la distanza minima tra punto di osservazione e segmento.».
(*) La “correzione della durata”, dovuta al fatto che essa tiene conto degli effetti della velocità dell'aeromobile sulla durata dell'evento sonoro, ammettendo l'ipotesi semplice che, restando costanti gli altri elementi, la durata, e quindi l'energia percepita dell'evento sonoro, è inversamente proporzionale alla velocità della fonte.»;
(*) Il valore mediano è quello che separa la metà superiore (50 %) di un insieme di dati dalla metà inferiore (50 %) dello stesso.
(**) La metà inferiore dell'insieme di dati può essere assimilata alla presenza di punti su facciate relativamente poco rumorose. Se è già noto quali posizioni dei ricettori registreranno i livelli di rumore più elevati/più contenuti, ad esempio in base all'ubicazione degli edifici rispetto alle sorgenti di rumore dominanti, non occorre calcolare il rumore per la metà inferiore.»;”
DECISIONI
28.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 269/143 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1227 DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 2021
che modifica il riconoscimento di DNV GL AS in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 16,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 391/2009 spetta alla Commissione concedere il riconoscimento agli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e che desiderano essere autorizzate a fornire servizi per conto degli Stati membri. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento la Commissione è inoltre tenuta a valutare periodicamente gli organismi riconosciuti al fine di garantire che continuino a rispettare le prescrizioni di tale regolamento. |
(2) |
Nell'ambito di tale valutazione la Commissione verifica che il titolare del riconoscimento sia, in seno all'organismo, il soggetto giuridico cui si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 391/2009, ai sensi dell'articolo 2, lettera c), e conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento. In caso contrario, la Commissione dovrebbe adottare una decisione che modifichi detto riconoscimento. A norma dell'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 391/2009, si intende per «organismo» un soggetto giuridico, le sue controllate e qualsiasi altro soggetto sotto il suo controllo che, congiuntamente o separatamente, svolgono compiti che rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento. |
(3) |
La decisione di esecuzione C (2013) 8876 della Commissione ha stabilito che il titolare del riconoscimento concesso a Det Norske Veritas era DNV GL AS. In base a tale decisione di esecuzione, DNV GL AS è il soggetto giuridico capogruppo dell'insieme di soggetti giuridici che compongono l'organismo riconosciuto ai fini del regolamento (CE) n. 391/2009. |
(4) |
La Commissione è stata informata del fatto che, a partire dal 1o marzo 2021, il soggetto giuridico capogruppo DNV GL AS ha assunto la denominazione DNV AS. Di conseguenza, il soggetto giuridico capogruppo cui dovrebbe essere concesso il riconoscimento è DNV AS. |
(5) |
La modifica dell'identità del succitato soggetto giuridico capogruppo non incide sulla capacità di questo organismo di soddisfare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 391/2009. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il riconoscimento concesso a DNV GL AS è modificato mediante la sostituzione della denominazione DNV GL AS con la denominazione DNV AS, che è il soggetto giuridico capogruppo dell'insieme di soggetti giuridici che compongono l'organismo riconosciuto ai fini del regolamento (CE) n. 391/2009.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11.
(2) Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1).