ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 265

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
26 luglio 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1214 della Commissione, del 22 luglio 2021, che autorizza la Polonia a vietare sul suo territorio la commercializzazione della varietà di canapa Finola a norma della direttiva 2002/53/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2012) 5295]

1

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Regolamento ONU n. 160 — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il registratore di dati di evento [2021/1215]

3

 

*

Decisione n. 1/2021 del Comitato misto per il trasporto aereo Unione europea/Svizzera istituito in virtù dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, del 15 luglio 2021, che sostituisce l’allegato dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo [2021/1216]

26

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

26.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 265/1


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1214 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2021

che autorizza la Polonia a vietare sul suo territorio la commercializzazione della varietà di canapa Finola a norma della direttiva 2002/53/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2012) 5295]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione, conformemente alla direttiva 2002/53/CE, pubblica il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (2), che include alcune varietà di canapa, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

(2)

L'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce che, al fine di evitare che siano erogati aiuti a favore di colture illecite, le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo (THC) delle varietà coltivate non supera lo 0,2 %.

(3)

L'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione (4) stabilisce che, se la media di tutti i campioni di una data varietà di canapa risulta per il secondo anno consecutivo superiore al tenore medio di THC fissato all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, lo Stato membro comunica alla Commissione la richiesta di autorizzazione per vietare la commercializzazione di tale varietà a norma dell'articolo 18 della direttiva 2002/53/CE.

(4)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 il 19 gennaio 2021 la Commissione ha ricevuto dalla Polonia una richiesta di autorizzazione per vietare in tutto il suo territorio la commercializzazione della varietà di canapa Finola. La Polonia ha informato la Commissione che in base alle analisi la media di tutti i campioni della varietà Finola è risultata per il secondo anno consecutivo superiore al tenore di THC fissato all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, pari allo 0,2 %.

(5)

A norma dell'articolo 18 della direttiva 2002/53/CE, uno Stato membro può essere autorizzato, su sua richiesta, a vietare la commercializzazione di una varietà iscritta nel catalogo comune delle varietà se la coltivazione di tale varietà presenta un rischio per l'ambiente o per la salute umana.

(6)

Il THC ha un effetto psicotropo ed è necessario che se ne limiti la presenza nelle varietà di canapa commercializzate per ridurre l'esposizione umana.

(7)

È pertanto opportuno autorizzare la Polonia a vietare la commercializzazione della varietà di canapa Finola in tutto il suo territorio.

(8)

Per consentire alla Commissione di informare gli altri Stati membri e di aggiornare il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, la Polonia dovrebbe essere tenuta a informare la Commissione della data a decorrere dalla quale intende avvalersi dell'autorizzazione concessa con la presente decisione.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Polonia può vietare la commercializzazione della varietà di canapa Finola in tutto il suo territorio conformemente all'articolo 18 della direttiva 2002/53/CE.

Articolo 2

La Polonia notifica alla Commissione la data a decorrere dalla quale si avvarrà dell'autorizzazione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2021

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

(2)  Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole - Complemento 2021/2 (GU C 42 del 5.2.2021).

(3)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1).


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

26.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 265/3


Solo i testi UNECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: https://unece.org/status-1958-agreement-and-annexed-regulations

Regolamento ONU n. 160 — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il registratore di dati di evento [2021/1215]

Serie di modifiche 01

Data di entrata in vigore: da confermare

Il presente documento è un semplice strumento di documentazione. Il testo facente fede e giuridicamente vincolante è: ECE/TRANS/WP.29/2021/58.

INDICE

REGOLAMENTO

0.

Introduzione

1.

Ambito di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Omologazione

5.

Prescrizioni

6.

Modifica del tipo di veicolo ed estensione dell'omologazione

7.

Conformità della produzione

8.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

9.

Cessazione definitiva della produzione

10.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione e delle autorità di omologazione

11.

Disposizioni transitorie

ALLEGATI

1

Notifica

2

Scheda informativa relativa all'omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda il registratore di dati di evento (EDR)

3

Esempi di marchi di omologazione

4

Elementi di dati e formato dei dati

0.   INTRODUZIONE

0.1.

Il presente regolamento è inteso a stabilire disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore delle categorie M1 e N1 per quanto riguarda il registratore di dati di evento (Event Data Recorder —EDR).

0.2.

Le disposizioni riguardano i requisiti minimi di raccolta, archiviazione e sopravvivenza all'urto dei dati relativi agli incidenti del veicolo. Non comprendono specifiche relative agli strumenti e ai metodi di recupero dei dati, che sono soggetti a prescrizioni a livello nazionale o regionale.

0.3.

Scopo di queste disposizioni è garantire che gli EDR registrino dati, che siano direttamente utilizzabili, utili alle indagini in caso di incidente e alle analisi sulla prestazione delle apparecchiature di sicurezza (p. es. i sistemi di ritenuta avanzati). Tali dati contribuiranno a una migliore comprensione delle circostanze in cui si verificano incidenti e lesioni e faciliteranno lo sviluppo di modelli di veicoli più sicuri.

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1.

Il presente regolamento si applica all'omologazione dei veicoli delle categorie M1 e N1 (1) per quanto riguarda il registratore di dati di evento (EDR).

1.2.

Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni legislative nazionali o regionali in materia di privacy, protezione dei dati e trattamento dei dati personali.

1.3.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione i seguenti elementi di dati: numero di identificazione del veicolo, dati associati al veicolo, dati di localizzazione/posizionamento, informazioni sul conducente, data e ora degli eventi.

1.4.

In assenza di un sistema o di un sensore avente la funzione di fornire gli elementi di dati da registrare e archiviare a norma della sezione 3, nel formato (intervallo, risoluzione e frequenza di campionamento) di cui all'allegato 4 «Elementi di dati», o se tale sistema o sensore non è in funzione al momento della registrazione, il presente documento non prescrive la registrazione di tali dati né l'installazione o l'attivazione di detto sistema o sensore. Tuttavia se la dotazione originale di fabbrica del veicolo comprende un sistema o un sensore avente la funzione di fornire gli elementi di dati nel formato di cui all'allegato 4 «Elementi di dati», è obbligatorio riportare gli elementi di dati nel formato specificato quando tale sistema o sensore è in funzione. Qualora il sistema o sensore non sia in funzione al momento della registrazione a causa di un guasto, tale guasto deve essere registrato dall'EDR come definito negli elementi di dati di cui all'allegato 4 «Elementi di dati».

2.   DEFINIZIONI

Agli elementi relativi alle prestazioni si applicano le definizioni riportate di seguito.

2.1.

«Attività ABS»: indica che il sistema antibloccaggio (ABS) controlla attivamente i freni del veicolo.

2.2.

«Stato della spia di avvertimento dell'airbag»: lo stato della spia che indica il malfunzionamento dell'airbag (accesa o spenta).

2.3.

«Rilevamento»: il processo di memorizzazione (buffering) dei dati dell'EDR in una memoria temporanea volatile, nella quale sono continuamente aggiornati a intervalli regolari.

2.4.

«Delta-v laterale»: la variazione cumulativa della velocità registrata dall'EDR del veicolo lungo l'asse laterale.

2.5.

«Delta-v longitudinale»: la variazione cumulativa della velocità registrata dall'EDR del veicolo lungo l'asse longitudinale.

2.6.

«Ritardo di apertura, airbag frontale» (del conducente e del passeggero anteriore): il tempo trascorso tra il momento zero dell'urto e l'invio del comando di apertura dell'airbag oppure, nel caso di sistemi airbag a più stadi, l'invio del comando di apertura del primo stadio.

2.7.

«Istante di fine evento»: il momento in cui il delta-v cumulativo raggiunge, entro un periodo di 20 ms, un valore di 0,8 km/h o inferiore, oppure il momento in cui l'algoritmo di rilevamento degli urti della centralina dell'airbag effettua un resettaggio.

2.8.

«Regime del motore»:

a)

per i veicoli azionati da un motore a combustione interna, il numero di giri al minuto dell'albero motore principale del veicolo;

b)

per i veicoli azionati non esclusivamente da un motore a combustione interna, il numero di giri al minuto dell'albero motore nel punto in cui entra nella scatola del cambio;

c)

per i veicoli non azionati da un motore a combustione interna, il numero di giri al minuto dell'albero secondario in uscita dal dispositivo o dai dispositivi che forniscono la forza motrice.

2.9.

«Grado (%) di apertura della valvola a farfalla»: l'accelerazione richiesta dal conducente misurata dal sensore di posizione della valvola a farfalla posto sul comando dell'acceleratore rispetto alla posizione di pressione a fondo del pedale.

2.10.

«Evento»: urto o altro evento fisico che provoca il raggiungimento o il superamento della soglia di attivazione oppure, se avviene prima, l'attivazione/apertura di un dispositivo non reversibile di ritenuta.

2.11.

«Registratore di dati di evento» (EDR): dispositivo o funzione di un veicolo che registra i dati dinamici di serie cronologiche durante il periodo immediatamente precedente un evento (p. es. la velocità del veicolo rispetto al tempo) o durante un incidente (p. es. delta-v rispetto al tempo), per poterli recuperare dopo l'incidente. Ai fini della presente definizione i dati di evento non comprendono i dati audio e video.

2.12.

«Airbag frontale»: un sistema gonfiabile di ritenuta che non richiede alcun intervento da parte degli occupanti del veicolo ed è usato per soddisfare le prescrizioni nazionali applicabili di protezione in caso di urto frontale.

2.13.

«Se registrato»: elemento riferito al caso in cui i dati siano stati registrati in una memoria non volatile per poter essere successivamente scaricati.

2.14.

«Ciclo di avviamento, urto»: il numero (conteggio) dei cicli di avviamento effettuati tra il primo utilizzo dell'EDR e il momento in cui si è verificato l'urto.

2.15.

«Ciclo di avviamento, download»: il numero (conteggio) dei cicli di avviamento effettuati tra il primo utilizzo dell'EDR e il momento in cui sono stati scaricati i dati.

2.16.

«Accelerazione laterale»: la componente dell'accelerazione vettoriale di un punto interno al veicolo nella direzione y. L'accelerazione laterale è positiva da sinistra verso destra, dal punto di vista del conducente seduto nel veicolo e rivolto verso la direzione di marcia in avanti del veicolo.

2.17.

«Accelerazione longitudinale»: la componente dell'accelerazione vettoriale di un punto interno al veicolo nella direzione x. L'accelerazione longitudinale è positiva nella direzione di marcia in avanti del veicolo.

2.18.

«Delta-v massimo laterale»: il valore massimo registrato dall'EDR della variazione cumulativa della velocità del veicolo lungo l'asse laterale.

2.19.

«Delta-v massimo longitudinale»: il valore massimo registrato dall'EDR della variazione cumulativa della velocità del veicolo lungo l'asse longitudinale.

2.20.

«Delta-V massimo risultante»: il valore massimo riportato dall'EDR della variazione cumulativa della velocità rispetto al tempo per la somma vettoriale degli assi longitudinale e laterale.

2.21.

«Urto multievento»: il verificarsi di un minimo di due eventi, il primo e l'ultimo dei quali hanno inizio a non più di 5 secondi di distanza l'uno dall'altro.

2.22.

«Memoria non volatile»: la memoria riservata alla conservazione semipermanente dei dati registrati dall'EDR. I dati registrati nella memoria non volatile sono conservati dopo un'interruzione dell'alimentazione e possono essere recuperati con strumenti e metodi di estrazione dei dati dall'EDR.

2.23.

«Accelerazione normale»: la componente dell'accelerazione vettoriale di un punto interno al veicolo nella direzione z. L'accelerazione normale è positiva in direzione discendente.

2.24.

«Classificazione della statura dell'occupante»: la classificazione che indica, per il passeggero anteriore, che l'occupante è un adulto e non un bambino, e per il conducente, che l'occupante non è di piccola statura, come indicato nel formato dei dati.

2.25

«In funzione»: indica che il sistema o sensore, al momento dell'evento, è attivo o può essere attivato/disattivato dal conducente.

2.26.

«Stato di disattivazione dell'airbag del passeggero»: lo stato dell'airbag del passeggero (disattivato o non disattivato).

2.27.

«Pretensionatore»: dispositivo attivato dal sistema di rilevamento degli urti che rimuove il lasco dal sistema delle cinture di sicurezza del veicolo.

2.28.

«Registrazione»: il processo di memorizzazione dei dati rilevati dall'EDR in una memoria non volatile per un successivo recupero.

2.29.

«Stato della cintura di sicurezza»: il segnale del sistema di sicurezza che indica se la cintura di sicurezza del veicolo è allacciata o slacciata.

2.30.

«Stato dell'interruttore di posizione del sedile, posizione più avanzata»: stato dell'interruttore installato per rilevare se il sedile è spostato in posizione avanzata.

2.31.

«Freno di servizio, attivo/non attivo»: stato del dispositivo installato nel sistema del pedale del freno, o collegato a tale sistema, per rilevare se il pedale è stato premuto. Il dispositivo può comprendere l'interruttore del pedale del freno o un freno di servizio di altro tipo azionato dal conducente.

2.32.

«Airbag laterale»: qualsiasi dispositivo gonfiabile di ritenuta dell'occupante montato sulla struttura del sedile o sulla struttura laterale dell'interno del veicolo, progettato per aprirsi in caso di urto laterale per contribuire ad attenuare le lesioni all'occupante e/o la sua eiezione.

Nota: gli airbag laterali possono aprirsi anche in altre modalità d'urto, secondo quanto stabilito dal costruttore del veicolo.

2.33.

«Airbag laterale a tendina/tubolare»: qualsiasi dispositivo gonfiabile di ritenuta dell'occupante montato sulla struttura laterale dell'interno del veicolo, progettato per aprirsi in caso di urto laterale o cappottamento per contribuire ad attenuare le lesioni all'occupante e/o la sua eiezione.

Nota: gli airbag laterali a tendina/tubolari possono aprirsi anche in altre modalità d'urto, secondo quanto stabilito dal costruttore del veicolo.

2.34.

«Velocità indicata dal veicolo»: la velocità del veicolo indicata da un sottosistema designato dal costruttore, progettato per indicare la velocità di marcia del veicolo al suolo durante il funzionamento.

2.35.

«Controllo della stabilità»: qualsiasi dispositivo conforme alla normativa nazionale sui sistemi elettronici di controllo della stabilità.

2.36.

«Comando di sterzata»: lo spostamento angolare del volante misurato a partire dalla posizione rettilinea (corrispondente all'angolo di sterzata medio zero di una coppia di ruote sterzanti).

2.37.

«Scarto temporale tra l'evento 1 e l'evento 2»: il tempo trascorso tra il momento zero del primo evento e il momento zero del secondo evento nell'ambito di un urto multievento.

2.38.

«Tempo del delta-v massimo laterale»: il tempo trascorso tra il momento zero dell'urto e il punto di rilevamento del valore massimo della variazione cumulativa della velocità, quale registrato dall'EDR lungo l'asse laterale.

2.39.

«Tempo del delta-v massimo longitudinale»: il tempo trascorso tra il momento zero dell'urto e il punto di rilevamento del valore massimo della variazione cumulativa della velocità, quale registrato dall'EDR lungo l'asse longitudinale.

2.40.

«Tempo del delta-v massimo risultante»: il tempo trascorso tra il momento zero dell'urto e il punto in cui viene raggiunto il valore massimo risultante del delta-v riportato dall'EDR.

2.41.

«Ritardo di attivazione, pretensionatore»: il tempo trascorso tra il momento zero dell'urto e l'invio del comando di attivazione del pretensionatore delle cinture di sicurezza (del conducente e del passeggero anteriore).

2.42.

«Ritardo di apertura, airbag laterale a tendina/tubolare»: il tempo trascorso tra il momento zero dell'urto e l'invio del comando di apertura dell'airbag laterale a tendina/tubolare (del conducente e del passeggero anteriore).

2.43.

«Ritardo del primo stadio»: il tempo trascorso tra il momento zero e l'invio del comando di apertura del primo stadio di un airbag frontale.

2.44.

«Ritardo dello stadio n»: il tempo trascorso tra il momento zero dell'urto e l'invio del comando di apertura dello stadio n di un airbag frontale (del conducente e del passeggero anteriore).

2.45.

«Momento zero»: il riferimento temporale usato dall'EDR per la marcatura temporale dei dati di un evento.

2.46.

«Soglia di attivazione»: il punto in cui il parametro adeguato raggiunge le condizioni che inducono l'EDR a registrare un evento.

2.47.

«Angolo di rollio del veicolo»: l'angolo tra l'asse y del veicolo e il piano di massa determinato dal sistema di rilevamento.

2.48.

«Tipo di veicolo per quanto riguarda il registratore di dati di evento»: veicoli che non presentano tra loro differenze significative per quanto riguarda i seguenti aspetti essenziali:

a)

la denominazione commerciale o il marchio di fabbrica del costruttore;

b)

le caratteristiche del veicolo che influiscono significativamente sulle prestazioni dell'EDR. L'aggiunta di nuovi valori di attivazione o di nuovi elementi di dati o la modifica del loro formato non devono essere considerati influire significativamente sulle prestazioni dell'EDR;

c)

le caratteristiche principali e la progettazione dell'EDR.

2.49.

«Memoria volatile»: la memoria riservata alla memorizzazione (buffering) dei dati rilevati dall'EDR. Questa memoria non è in grado di conservare i dati in maniera semipermanente. I dati rilevati nella memoria volatile sono continuamente sovrascritti e non sono conservati in caso di interruzione dell'alimentazione, né possono essere recuperati con strumenti di estrazione dei dati dell'EDR.

2.50.

«Sistema secondario di sicurezza per gli utenti vulnerabili della strada»: sistema dispiegabile esterno all'abitacolo progettato per attenuare le lesioni causate agli utenti vulnerabili della strada in seguito a un urto.

2.51.

«Direzione x»: la direzione dell'asse x del veicolo, che è parallela alla linea mediana longitudinale del veicolo. La direzione x è positiva nella direzione di marcia in avanti del veicolo.

2.52.

«Direzione y»: la direzione dell'asse y del veicolo, che è perpendicolare all'asse x ed è posta sullo stesso piano orizzontale di tale asse. La direzione y è positiva da sinistra verso destra, dal punto di vista del conducente seduto nel veicolo e rivolto verso la direzione di marcia in avanti del veicolo.

2.53.

«Direzione z»: la direzione dell'asse z del veicolo, che è perpendicolare all'asse x e all'asse y. La direzione z è positiva in direzione discendente.

2.54.

«Tasso di rollio del veicolo»: la variazione nel tempo dell'angolo di rotazione del veicolo attorno all'asse x determinata dal sistema di rilevamento.

2.55.

«Tasso di imbardata del veicolo»: la variazione nel tempo dell'angolo di rotazione del veicolo attorno all'asse z determinata dal sistema di rilevamento.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.

La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'EDR deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario all'autorità di omologazione della parte contraente conformemente alle disposizioni di cui alla scheda 3 dell'accordo del 1958.

3.2.

Deve essere accompagnata dalla seguente documentazione (un modello della scheda informativa è riportato all'allegato 2):

3.2.1.

una descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda gli elementi specificati al punto 5, in particolare rispetto alla posizione dell'EDR nel veicolo, ai parametri di attivazione, alla capacità di memoria e alla resistenza alla decelerazione rapida e alle sollecitazioni meccaniche di un urto grave;

3.2.2.

gli elementi di dati e il formato dei dati memorizzati dall'EDR;

3.2.3.

le istruzioni per recuperare i dati dall'EDR.

3.3.

All'autorità di omologazione o al servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione deve essere presentato un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.

Si rilascia l'omologazione se il tipo di veicolo presentato per l'omologazione a norma del presente regolamento è conforme alle prescrizioni del punto 5.

4.2.

A ciascun tipo omologato deve essere attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 00, cioè la versione originale del regolamento) indicano le serie di modifiche comprendenti le più recenti modifiche tecniche di rilievo apportate al regolamento al momento del rilascio dell'omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.

4.3.

Il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo a norma del presente regolamento devono essere comunicati alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento e della documentazione fornita dal richiedente, in un formato non superiore ad A4 (210 × 297 mm) e in una scala adeguata, o in formato elettronico.

4.4.

Su tutti i veicoli conformi al tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento deve essere apposto, in maniera visibile e in posizione facilmente accessibile indicata sulla scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale conforme al modello illustrato nell'allegato 3 e composto da:

4.4.1.

un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita da:

a)

il numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (2); e

b)

il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione, posti alla destra del cerchio di cui al presente punto;

oppure

4.4.2.

un ovale al cui interno sono iscritte le lettere «UI» seguite dall'identificatore unico.

4.5.

Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.6.

Prima di rilasciare l'omologazione, l'autorità di omologazione deve verificare l'esistenza di disposizioni soddisfacenti che garantiscano controlli effettivi sulla conformità della produzione.

5.   PRESCRIZIONI

Le prescrizioni per i veicoli dotati di un EDR riguardano gli elementi di dati, il formato dei dati, il rilevamento dei dati nonché la prestazione e la sopravvivenza nell'ambito della prova d'urto.

5.1.

Elementi di dati

5.1.1.

Ciascun veicolo dotato di un EDR deve registrare gli elementi di dati indicati come obbligatori e quelli richiesti alle condizioni minime specificate, nell'intervallo o nel momento e alla frequenza di campionamento indicati nell'allegato 4, tabella 1.

5.2.

Formato dei dati

5.2.1.

Ciascun elemento di dati registrato deve essere riportato rispettando l'intervallo, l'accuratezza e la risoluzione indicati nell'allegato 4, tabella 1.

5.2.2.

Dati e formato dello storico dell'accelerazione rispetto al tempo: i dati dello storico dell'accelerazione longitudinale, laterale e normale rispetto al tempo devono essere filtrati durante la fase di registrazione o durante la fase di download, in modo da includere:

5.2.2.1.

l'intervallo di tempo (TS), che è l'inverso della frequenza di campionamento dei dati sull'accelerazione ed è espresso in millisecondi;

5.2.2.2.

il numero del primo punto (NFP), che è un numero intero il quale, moltiplicato per il TS, è pari al tempo trascorso tra il momento zero e il primo punto di rilevamento dell'accelerazione;

5.2.2.3.

il numero dell'ultimo punto (NLP), che è un numero intero il quale, moltiplicato per il TS, è pari al tempo trascorso tra il momento zero e l'ultimo punto di rilevamento dell'accelerazione; e

5.2.2.4.

i valori di accelerazione NLP-NFP+1, che iniziano sequenzialmente con l'accelerazione al momento NFP*TS e continuano a campionare l'accelerazione agli incrementi del TS nel tempo fino a raggiungere il valore di tempo NLP*TS.

5.3.

Rilevamento dei dati

L'EDR deve registrare i dati rilevati nel veicolo, i quali devono rimanere conservati nel veicolo in applicazione delle disposizioni di cui al punto 5.3.4 almeno fino a quando saranno recuperati in conformità alle disposizioni legislative nazionali o regionali oppure sovrascritti conformemente al punto 5.3.4.

Il buffer di memoria non volatile dell'EDR deve disporre di spazio sufficiente a contenere i dati di almeno tre eventi diversi.

Gli elementi di dati di ciascun evento devono essere rilevati e registrati dall'EDR come specificato al punto 5.1, in conformità alle condizioni e circostanze descritte di seguito.

5.3.1.

Condizioni per l'attivazione della registrazione dei dati

L'EDR deve registrare un evento se è raggiunto o superato uno dei seguenti valori di soglia:

5.3.1.1.

una variazione della velocità longitudinale del veicolo superiore a 8 km/h in un intervallo uguale o inferiore a 150 ms;

5.3.1.2.

una variazione della velocità laterale del veicolo superiore a 8 km/h in un intervallo uguale o inferiore a 150 ms;

5.3.1.3.

l'attivazione/apertura di un dispositivo non reversibile di ritenuta dell'occupante;

5.3.1.4.

l'attivazione di un sistema secondario di sicurezza per gli utenti vulnerabili della strada.

Per i veicoli non dotati di sistemi secondari di sicurezza per gli utenti vulnerabili della strada (UVS), il presente documento non prescrive la registrazione dei dati né l'installazione di un tale sistema. Tuttavia se il veicolo è dotato di un tale sistema, è obbligatorio registrare i dati di evento una volta che il sistema è stato attivato.

5.3.2.

Condizioni per l'attivazione del blocco dei dati

Nelle circostanze indicate di seguito la memoria dell'evento deve essere bloccata per evitare che i dati siano sovrascritti da quelli di un evento successivo:

5.3.2.1.

in tutti i casi in cui si apre/attiva un dispositivo non reversibile di ritenuta dell'occupante;

5.3.2.2.

in caso di urto frontale, se il veicolo non è dotato di un dispositivo non reversibile di ritenuta per l'urto frontale, quando la variazione di velocità del veicolo in direzione dell'asse x supera i 25 km/h in un intervallo uguale o inferiore a 150 ms;

5.3.2.3.

in caso di attivazione di un sistema secondario di sicurezza per gli utenti vulnerabili della strada.

5.3.3.

Condizioni per la determinazione del momento zero

Il momento zero è determinato nel momento in cui si verifica per la prima volta una delle seguenti situazioni:

5.3.3.1.

per i sistemi dotati di una funzione di wake-up per il controllo degli airbag, il momento in cui è attivato l'algoritmo di controllo del dispositivo di ritenuta dell'occupante; oppure

5.3.3.2.

per gli algoritmi in esecuzione continua,

5.3.3.2.1.

il primo punto dell'intervallo durante il quale viene raggiunto un delta-v longitudinale cumulativo superiore a 0,8 km/h entro un periodo di 20 ms; oppure

5.3.3.2.2.

per i veicoli che registrano il valore «Delta-v laterale», il primo punto dell'intervallo durante il quale viene raggiunto un delta-v laterale cumulativo superiore a 0,8 km/h entro un periodo di 5 ms; oppure

5.3.3.3.

l'apertura/attivazione di un dispositivo non reversibile di ritenuta o l'attivazione di un sistema secondario di sicurezza degli UVS.

5.3.4.

Sovrascrittura

5.3.4.1

Se non è disponibile un buffer di memoria non volatile libero da dati di eventi precedenti, fatte salve le disposizioni di cui al punto 5.3.2, i dati registrati devono essere sovrascritti dai dati relativi all'evento in atto secondo l'ordine cronologico a partire dai più vecchi o in base a strategie diverse scelte dal costruttore e messe a disposizione delle autorità competenti delle parti contraenti.

5.3.4.2

Inoltre, se non è disponibile un buffer di memoria non volatile libero da dati di eventi precedenti, i dati relativi a un evento di apertura/attivazione di un dispositivo non reversibile di ritenuta o di attivazione di un sistema secondario di sicurezza per gli utenti vulnerabili della strada di cui al punto 5.3.2 devono sempre sovrascrivere gli altri dati non bloccati in conformità al punto 5.3.2.

5.3.5.

Interruzione dell'alimentazione

I dati registrati nella memoria non volatile sono conservati dopo un'interruzione dell'alimentazione.

5.4.

Prestazione e sopravvivenza nell'ambito della prova d'urto

5.4.1.

Tutti i veicoli soggetti alle normative nazionali o regionali in materia di prove d'urto frontale devono essere conformi alle specifiche di cui al punto 5.4.3.

5.4.2.

Tutti i veicoli soggetti alle normative nazionali o regionali in materia di prove d'urto laterale devono essere conformi alle specifiche di cui al punto 5.4.3.

5.4.3.

Gli elementi di dati richiesti a norma del punto 5.1 devono essere registrati nel formato specificato al punto 5.2 ed essere disponibili al termine della prova d'urto; dopo la prova deve comparire l'indicazione «Sì» per confermare che il file completo è stato registrato. Gli elementi che non funzionano normalmente durante le prove d'urto (p.es. quelli legati al funzionamento del motore, ai freni ecc.) non devono necessariamente rispettare le prescrizioni relative all'accuratezza o alla risoluzione nell'ambito di tali prove d'urto.

I dati devono poter essere recuperati anche in seguito a un impatto avente un livello di gravità stabilito dal regolamento ONU n. 94, 95 o 137.

5.5.

Non deve essere possibile disattivare il registratore di dati di evento.

6.   MODIFICA DEL TIPO DI VEICOLO ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE

6.1.

Ogni modifica del tipo di veicolo di cui al punto 2.x del presente regolamento deve essere notificata all'autorità di omologazione che ha omologato il tipo di veicolo in questione. L'autorità di omologazione può quindi:

6.1.1.

ritenere che le modifiche apportate non abbiano effetti negativi sulle condizioni di rilascio dell'omologazione e accordare l'estensione di quest'ultima;

6.1.2.

ritenere che le modifiche apportate alterino le condizioni di rilascio dell'omologazione e chiedere ulteriori prove o controlli prima di accordare l'estensione.

6.2.

Della conferma o del rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle modifiche, deve essere data comunicazione alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento secondo la procedura di cui al punto 4.3.

6.3.

L'autorità di omologazione deve informare dell'estensione le altre parti contraenti mediante la scheda di notifica di cui all'allegato 1 del presente regolamento e assegnare a ogni estensione un numero di serie, denominato numero dell'estensione.

7.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

7.1.

Le procedure per garantire la conformità della produzione devono essere conformi alle disposizioni generali definite nell'articolo 2 e nella scheda 1 dell'accordo (E/ECE/TRANS/505/Rev.3) e rispettare le seguenti prescrizioni:

7.2.

un veicolo omologato ai sensi del presente regolamento deve essere costruito in modo da risultare conforme al tipo omologato, rispettando cioè le prescrizioni del punto 5;

7.3.

l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualsiasi momento la conformità dei metodi di controllo applicabili ad ogni unità di produzione. Tali ispezioni devono avvenire di norma ogni due anni.

8.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1.

L'omologazione rilasciata per un tipo di veicolo a norma del presente regolamento può essere revocata se non sono rispettate le prescrizioni di cui al punto 7.

8.2.

Se una parte contraente revoca un'omologazione da essa in precedenza rilasciata, deve informarne immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

9.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un'omologazione cessa definitivamente la produzione di un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento, ne deve informare l'autorità che ha rilasciato l'omologazione, che a sua volta deve informare le altre parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

10.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI RESPONSABILI DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Le parti dell'accordo che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite (3) i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione nonché delle autorità di omologazione e alle quali devono essere inviate le schede attestanti il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione.

11.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

11.1.

A decorrere dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 01, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento può rifiutarsi di rilasciare o di accettare omologazioni a norma del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 01.

11.2.

A decorrere dal 1o luglio2024 le parti contraenti che applicano il presente regolamento non sono tenute ad accettare omologazioni a norma della versione originale del presente regolamento rilasciate per la prima volta dopo il 1o luglio2024.

11.3.

Fino al 1o luglio2026 le parti contraenti che applicano il presente regolamento sono tenute ad accettare omologazioni a norma della versione originale del presente regolamento rilasciate per la prima volta prima del 1o luglio2024.

11.4.

A decorrere dal 1o luglio2026 le parti contraenti che applicano il presente regolamento non sono tenute ad accettare omologazioni rilasciate a norma della versione originale del presente regolamento.

11.5.

In deroga al punto 11.4, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare ad accettare le omologazioni rilasciate a norma della versione originale del presente regolamento per i veicoli che non sono interessati dalle modifiche introdotte dalla serie di modifiche 01.

11.6.

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutarsi di rilasciare o estendere omologazioni a norma di serie di modifiche precedenti del presente regolamento.

(1)  Secondo la definizione contenuta nella sezione 2 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6) – https://unece.org/transport/standards/transport/vehicle-regulations-wp29/resolutions.

(2)  I numeri distintivi delle parti contraenti dell'accordo del 1958 sono riportati nell'allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 6 - https://unece.org/transport/standards/transport/vehicle-regulations-wp29/resolutions

(3)  Attraverso la piattaforma online («/343 Application») messa a disposizione dall'UNECE e dedicata allo scambio di tali informazioni: https://www.unece.org/trans/main/wp29/datasharing.html.


ALLEGATO 1

Notifica

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

Image 1

 (1)

Emessa da:

Nome dell'amministrazione:


Relativa a: (2)

rilascio dell'omologazione

 

estensione dell'omologazione

 

rifiuto dell'omologazione

 

revoca dell'omologazione

 

cessazione definitiva della produzione

di un tipo di veicolo per quanto riguarda il registratore di dati di evento (EDR) a norma del regolamento ONU n. 160

Omologazione n.: …

Motivi dell'estensione (se del caso): …

1.

Denominazione commerciale o marchio del veicolo: …

2.

Tipo di veicolo: …

3.

Nome e indirizzo del costruttore: …

4.

Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: …

5.

Breve descrizione del veicolo: …

6.

Servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione: …

6.1.

Data del verbale rilasciato da tale servizio: …

6.2.

Numero del verbale rilasciato da tale servizio: …

7.

Omologazione rilasciata/estesa/rifiutata/revocata2:

8.

Posizione del marchio di omologazione sul veicolo: …

9.

Luogo: …

10.

Data: …

11.

Firma: …

12.

Alla presente notifica è allegato l'elenco dei documenti depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione.

(1)  Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l'omologazione (cfr. le disposizioni relative all'omologazione contenute nel presente regolamento).

(2)  Cancellare quanto non pertinente.


ALLEGATO 2

Scheda informativa relativa all'omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda il registratore di dati di evento (EDR)

Deve essere incluso un indice.

I disegni devono essere forniti su carta formato A4 o in un raccoglitore formato A4, in una scala appropriata che permetta un grado sufficiente di dettaglio.

Eventuali fotografie devono essere sufficientemente dettagliate.

INFORMAZIONI GENERALI

1.

Denominazione commerciale o marchio del veicolo: …

2.

Tipo di veicolo: …

3.

Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: …

4.

Posizione della marcatura: …

5.

Posizione e metodo di apposizione del marchio di omologazione: …

6.

Categoria del veicolo: …

7.

Nome e indirizzo del costruttore: …

8.

Indirizzo/i dello/gli stabilimento/i di montaggio: …

9.

Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: …

10.

EDR

10.1.

Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

10.2.

Tipo e descrizione/i commerciale/i generale/i: …

10.3.

Disegni o fotografie che illustrino la posizione e il metodo di fissaggio dell'EDR al veicolo: …

10.4.

Descrizione del parametro di attivazione: …

10.5.

Descrizione di qualsiasi altro parametro pertinente (capacità di memoria, resistenza alla decelerazione rapida e alle sollecitazioni meccaniche di un urto grave ecc.): …

10.6.

Elementi di dati e formato dei dati memorizzati dall'EDR:

Elemento di dati

Intervallo/tempo di registrazione (rispetto al momento zero)

Frequenza di campionamento dei dati (campioni al secondo)

Intervallo minimo

Accuratezza

Risoluzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.7.

Istruzioni per recuperare i dati dall'EDR: …

ALLEGATO 3

Esempi di marchi di omologazione

(cfr. punti da 4.4 a 4.4.2 del presente regolamento)

Image 2

a = 8 mm min

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che per quanto riguarda l'EDR in questione il tipo di veicolo è stato omologato in Germania (E 1) a norma del regolamento ONU n. 160. Le prime due cifre del numero di omologazione (01) indicano che quest'ultima è stata rilasciata in conformità alle prescrizioni della serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 160.

Image 3

a ≥ 8 mm

L'identificatore unico indica che il tipo in questione è stato omologato e che le informazioni relative a tale omologazione sono reperibili nella banca dati ONU protetta accessibile via internet utilizzando l'identificatore unico 270650. Nel marchio di omologazione possono essere omessi gli zeri non significativi in testa all'identificatore unico.


ALLEGATO 4

Elementi di dati e formato dei dati (1)

Tabella 1

Elemento di dati

Condizione di applicazione  (2)

Intervallo/tempo di registrazione  (3) (rispetto al momento zero)

Frequenza di campionamento dei dati (campioni al secondo)

Intervallo minimo

Accuratezza  (4)

Risoluzione

Evento/i registrato/i per  (5)

Delta-v longitudinale

Obbligatorio — non necessario se l'accelerazione longitudinale è registrata a ≥ 500 Hz e con un intervallo e una risoluzione sufficienti per calcolare il valore delta-v con l'accuratezza richiesta

Da 0 a 250 ms o da 0 all'istante di fine evento + 30 ms, se più breve

100

Da –100 km/h a +100 km/h

±10 %

1 km/h

Collisione

Delta-v massimo longitudinale

Obbligatorio — non necessario se l'accelerazione longitudinale è registrata a ≥ 500 Hz

Da 0 a 300 ms o da 0 all'istante di fine evento + 30 ms, se più breve

N/A

Da –100 km/h a +100 km/h

±10 %

1 km/h

Collisione

Tempo del delta-v massimo longitudinale

Obbligatorio — non necessario se l'accelerazione longitudinale è registrata a ≥ 500 Hz

Da 0 a 300 ms o da 0 all'istante di fine evento + 30 ms, se più breve

N/A

Da 0 a 300 ms o da 0 all'istante di fine evento + 30 ms, se più breve

±3 ms

2,5 ms

Collisione

Velocità indicata dal veicolo

Obbligatorio

Da –5,0 a 0 sec

2

Da 0 km/h a 250 km/h

±1 km/h

1 km/h

Collisione

UVS

Grado (%) di apertura della valvola a farfalla (o grado (%) di pressione sul pedale dell'acceleratore)

Obbligatorio

Da –5,0 a 0 sec

2

Da 0 a 100 %

±5 %

1 %

Collisione

Cappottamento

UVS

Freno di servizio, attivo/non attivo

Obbligatorio

Da –5,0 a 0 sec

2

Attivo, non attivo

N/A

Attivo, non attivo

Collisione

UVS

Cappottamento

Ciclo di accensione, urto

Obbligatorio

–1,0 sec

N/A

Da 0 a 60 000

±1 ciclo

1 ciclo

Collisione

UVS

Cappottamento

Ciclo di accensione, download

Obbligatorio

Al momento del download  (6)

N/A

Da 0 a 60 000

±1 ciclo

1 ciclo

Collisione

UVS

Cappottamento

Stato della cintura di sicurezza, conducente

Obbligatorio

–1,0 sec

N/A

Allacciata, non allacciata

N/A

Allacciata, non allacciata

Collisione

Cappottamento

Spia di avvertimento dell'airbag  (7)

Obbligatorio

–1,0 sec

N/A

Accesa, spenta

N/A

Accesa, spenta

Collisione

Cappottamento

Apertura dell'airbag frontale, ritardo di apertura, nel caso di un airbag monostadio, o ritardo di apertura del primo stadio nel caso di un airbag a più stadi, conducente

Obbligatorio

Evento

N/A

Da 0 a 250 ms

±2ms

1 ms

Collisione

Apertura dell'airbag frontale, ritardo di apertura, nel caso di un airbag monostadio, o ritardo di apertura del primo stadio nel caso di un airbag a più stadi, passeggero anteriore

Obbligatorio

Evento

N/A

Da 0 a 250 ms

±2 ms

1 ms

Collisione

Urto multievento, numero di eventi

Se registrato  (8)

Evento

N/A

1 o più

N/A

1 o più

Collisione

UVS

Cappottamento

Scarto temporale tra l'evento 1 e l'evento 2

Obbligatorio

Secondo necessità

N/A

Da 0 a 5,0 sec

±0,1 sec

0,1 sec

Collisione

Cappottamento

File completo registrato (sì, no)

Obbligatorio

A seguito di altri dati

N/A

Sì, no

N/A

Sì, no

Collisione

UVS

Cappottamento

Accelerazione laterale

(dopo l'urto)

Se registrato

Da 0 a 250 ms o da 0 all'istante di fine evento + 30 ms, se più breve

500 Hz

Da –50 a +50 g

±10 %

1 g

Collisione

Cappottamento

Accelerazione longitudinale

(dopo l'urto)

Se registrato

Da 0 a 250 ms o da 0 all'istante di fine evento + 30 ms, se più breve

500 Hz

Da –50 a +50 g

±10 %

1 g

Collisione

Accelerazione normale

(dopo l'urto)

Se registrato

Da –1,0 a 5,0 sec  (9)

10 Hz

Da –5 g a +5 g

±10 %

0,5 g

Cappottamento

Delta-v laterale

Obbligatorio — non necessario se l'accelerazione laterale è registrata a ≥ 500 Hz e con un intervallo e una risoluzione sufficienti per calcolare il valore delta-v con l'accuratezza richiesta

Da 0 a 250 ms o da 0 all'istante di fine evento + 30 ms, se più breve

100

Da –100 km/h a +100 km/h

±10 %

1 km/h

Collisione

Delta-v laterale massimo

Obbligatorio — non necessario se l'accelerazione laterale è registrata a ≥ 500 Hz

Da 0 a 300 ms o da 0 all'istante di fine evento + 30 ms, se più breve

N/A

Da –100 km/h a +100 km/h

±10 %

1 km/h

Collisione

Tempo del delta-v massimo laterale

Obbligatorio — non necessario se l'accelerazione laterale è registrata a ≥ 500 Hz

Da 0 a 300 ms o da 0 all'istante di fine evento + 30 ms, se più breve

N/A

Da 0 a 300 ms o da 0 all'istante di fine evento + 30 ms, se più breve

±3 ms

2,5 ms

Collisione

Tempo del delta-v massimo risultante

Obbligatorio — non necessario se l'accelerazione corrispondente è registrata a ≥ 500 Hz

Da 0 a 300 ms o da 0 all'istante di fine evento + 30 ms, se più breve

N/A

Da 0 a 300 ms o da 0 all'istante di fine evento + 30 ms, se più breve

±3 ms

2,5 ms

Collisione

Regime del motore

Obbligatorio

Da –5,0 a 0 sec

2

Da 0 a 10 000 giri/min

±100 giri/min  (10)

100 giri/min

Collisione

Cappottamento

Angolo di rollio del veicolo

Se registrato

Da –1,0 fino a 5,0 sec  (9)

10

Da –1 080  gradi a +1 080 gradi

±10 %

10 gradi

Cappottamento

Tasso di rollio del veicolo

Obbligatorio se installato e usato per l'algoritmo di controllo del sistema di protezione in caso di cappottamento

Da –1,0 a 5,0 secondi  (11)

10

Da -240 a +240 gradi/secondo

±10 %  (12)

1 grado/sec

Cappottamento

Attività ABS

Obbligatorio

Da –5,0 a 0 sec

2

Guasto, attivo, in azione  (13)

N/A

Guasto, attivo, in azione  (12)

Collisione

UVS

Cappottamento

Controllo della stabilità

Obbligatorio

Da –5,0 a 0 sec

2

Guasto, attivo, non attivo, in azione  (12)

N/A

Guasto, attivo, non attivo, in azione  (12)

Collisione

UVS

Cappottamento

Comando di sterzata

Obbligatorio

Da –5,0 a 0 sec

2

Da –250 gradi in senso orario a +250 gradi in senso antiorario

±5 %

±1 %

Collisione

UVS

Cappottamento

Stato della cintura di sicurezza, passeggero anteriore

Obbligatorio

–1,0 sec

N/A

Allacciata, non allacciata

N/A

Allacciata, non allacciata

Collisione

Cappottamento

Stato di disattivazione dell'airbag del passeggero anteriore

Obbligatorio

–1,0 sec

N/A

Disattivato, non disattivato

N/A

Disattivato, non disattivato

Collisione

Cappottamento

Apertura dell'airbag frontale, ritardo dello stadio n, conducente  (4)

Obbligatorio se dotato di airbag frontale del conducente con un gonfiatore a più stadi

Evento

N/A

Da 0 a 250 ms

±2 ms

1 ms

Collisione

Apertura dell'airbag frontale, ritardo dello stadio n, passeggero anteriore  (14)

Obbligatorio se dotato di airbag frontale del passeggero anteriore con gonfiatore a più stadi

Evento

N/A

Da 0 a 250 ms

±2 ms

1 ms

Collisione

Apertura dell'airbag laterale, ritardo di apertura, conducente

Obbligatorio

Evento

N/A

Da 0 a 250 ms

±2 ms

1 ms

Collisione

Apertura dell'airbag laterale, ritardo di apertura, passeggero anteriore

Obbligatorio

Evento

N/A

Da 0 a 250 ms

±2 ms

1 ms

Collisione

Apertura dell'airbag laterale a tendina/tubolare, ritardo di apertura, lato conducente

Obbligatorio

Evento

N/A

Da 0 a 250 ms

±2 ms

1 ms

Collisione

Cappottamento

Apertura dell'airbag laterale a tendina/tubolare, ritardo di apertura, lato passeggero

Obbligatorio

Evento

N/A

Da 0 a 250 ms

±2 ms

1 ms

Collisione

Cappottamento

Attivazione del pretensionatore, ritardo di attivazione, conducente

Obbligatorio

Evento

N/A

Da 0 a 250 ms

±2 ms

1 ms

Collisione

Cappottamento

Attivazione del pretensionatore, ritardo di attivazione, passeggero anteriore

Obbligatorio

Evento

N/A

Da 0 a 250 ms

±2 ms

1 ms

Collisione

Cappottamento

Interruttore di posizione del sedile, posizione più avanzata, stato, conducente

Obbligatorio se installato e usato per la decisione di attivazione

–1,0 sec

N/A

Sì, no

N/A

Sì, no

Collisione

Cappottamento

Interruttore di posizione del sedile, posizione più avanzata, stato, passeggero anteriore

Obbligatorio se installato e usato per la decisione di attivazione

–1,0 sec

N/A

Sì, no

N/A

Sì, no

Collisione

Cappottamento

Classificazione della statura dell'occupante, conducente

Se registrato

–1,0 sec

N/A

Manichino del quinto percentile di sesso femminile o di statura superiore

N/A

Sì, no

Collisione

Cappottamento

Classificazione della statura dell'occupante, passeggero anteriore

Se registrato

–1,0 sec

N/A

Manichino HIII di 6 anni o manichino Q6 o di statura inferiore

N/A

Sì, no

Collisione

Cappottamento

Stato della cintura di sicurezza, passeggero posteriore

Obbligatorio

–1,0 sec

N/A

Allacciata, non allacciata

N/A

Allacciata, non allacciata

Collisione

Cappottamento

Sistema di controllo della pressione degli pneumatici (TPMS) — Stato della spia di avvertimento

Obbligatorio

–1,0 secondi rispetto al momento zero

N/A

N/A

N/A

Accesa, spenta

Collisione

Cappottamento

Accelerazione longitudinale

(precedente l'urto)

Obbligatorio

Tra –5,0 e 0 secondi rispetto al momento zero

2 Hz

Tra –1,5 g e +1,5 g

±10 %

0,1 g

Collisione

UVS

Accelerazione laterale

(precedente l'urto)

Obbligatorio

Tra –5,0 e 0 secondi rispetto al momento zero

2 Hz

Tra –1,0 g e +1,0 g

±10 %

0,1 g

Collisione

Tasso di imbardata

Obbligatorio

Tra –5 e 0 secondi rispetto al momento zero

2

Tra –75 e +75 gradi/secondo

±10 % dell'intero intervallo del sensore

0,1

Collisione

Cappottamento

Stato del sistema di controllo della trazione

Obbligatorio se non dotato di controllo elettronico della stabilità (ESC)

Tra –5,0 e 0 secondi rispetto al momento zero

2

N/A

N/A

Controllo in corso, guasto, non attivo, attivo ma senza controllo in corso

Collisione

Cappottamento

Stato del dispositivo AEBS

Obbligatorio

Tra –5,0 e 0 secondi rispetto al momento zero

2

N/A

N/A

Avviso in corso, inserito e attivo, guasto, spento, inattivo

Collisione

UVS

Cappottamento

Regolatore di velocità

Obbligatorio

Tra –5,0 e 0 secondi rispetto al momento zero

2

N/A

N/A

Controllo in corso, guasto, non attivo, attivo ma senza controllo in corso

Collisione

UVS

Cappottamento

Stato del regolatore di velocità adattivo (sistema di guida autonoma di livello 1)

Obbligatorio

Tra –5,0 e 0 secondi rispetto al momento zero

2

N/A

N/A

Controllo in corso, guasto, non attivo, attivo ma senza controllo in corso

Collisione

UVS

Cappottamento

Attivazione del sistema secondario di sicurezza per VRU, ritardo di attivazione

Obbligatorio

Evento

N/A

Da 0 a 250 ms

±2 ms

1 ms

UVS

Stato della spia di avvertimento del sistema secondario di sicurezza per VRU  (15)

Obbligatorio

Tra –1,1 e 0 secondi rispetto al momento zero

N/A

N/A

N/A

Accesa, spenta

UVS

Stato della cintura di sicurezza del sedile centrale anteriore

Obbligatorio

–1,0 sec

N/A

Allacciata, non allacciata

N/A

Allacciata, non allacciata

Collisione

Cappottamento

Airbag centrale per urto sul lato passeggero

Obbligatorio

Evento

N/A

Da 0 a 250 ms

±2 ms

1 ms

Collisione

Cappottamento

Stato del sistema di avviso di deviazione dalla corsia

Obbligatorio

Da –5,0 a 0 sec

2

N/A

N/A

Guasto,

non attivo,

attivo, ma senza avviso in corso,

attivo —avviso di deviazione a sinistra,

attivo —avviso di deviazione a destra

 

Stato della funzione sterzante correttiva (CSF)

Obbligatorio

Da –5,0 a 0 sec

2

N/A

N/A

Guasto,

non attivo,

attivo ma non in azione,

attivo — in azione

Stato della funzione sterzante di emergenza (ESF)

Obbligatorio

Da –5,0 a 0 sec

2

N/A

N/A

Guasto,

non attivo,

attivo ma non in azione,

attivo — in azione

Stato della funzione sterzante a comando automatico (ACSF) di categoria A

Obbligatorio

Da –5,0 a 0 sec

2

N/A

N/A

Guasto,

non attivo,

attivo ma senza controllo in corso,

attivo — controllo in corso

Stato della funzione sterzante a comando automatico (ACSF) di categoria B1

Obbligatorio

Da –5,0 a 0 sec

2

N/A

N/A

Guasto,

non attivo,

attivo ma senza controllo in corso,

attivo — controllo in corso

Stato della funzione sterzante a comando automatico (ACSF) di categoria B2

Obbligatorio

Da –5,0 a 0 sec

2

N/A

N/A

Guasto,

non attivo,

attivo ma senza controllo in corso,

attivo — controllo in corso

Stato della funzione sterzante a comando automatico (ACSF) di categoria C

Obbligatorio

Da –5,0 a 0 sec

2

N/A

N/A

Guasto,

non attivo,

attivo ma senza controllo in corso,

attivo — controllo in corso

Stato della funzione sterzante a comando automatico (ACSF) di categoria D

Obbligatorio

Da –5,0 a 0 sec

2

N/A

N/A

Guasto,

non attivo,

attivo ma senza controllo in corso,

attivo — controllo in corso

Stato della funzione sterzante a comando automatico (ACSF) di categoria E

Obbligatorio

Da –5,0 a 0 sec

2

N/A

N/A

Guasto,

non attivo,

attivo ma senza controllo in corso,

attivo — controllo in corso

Stato del sistema di chiamata di emergenza in caso di incidente

Obbligatorio

Evento

N/A

N/A

N/A

Guasto,

attivo ma senza che sia avviata una chiamata di emergenza,

attivo — chiamata di emergenza avviata


(1)  Le prescrizioni relative al formato specificate di seguito rappresentano requisiti minimi e i fabbricanti hanno facoltà di superarli.

(2)  L'indicazione «Obbligatorio» è soggetta alle condizioni di cui alla sezione 1.

(3)  I dati precedenti l'urto e quelli relativi all'urto sono asincroni. La prescrizione relativa all'accuratezza del tempo di campionamento per il periodo precedente l'urto è da –0,1 a 1,0 secondi (p. es. T = –1 dovrebbe verificarsi tra –1,1 e 0 secondi).

(4)  La prescrizione relativa all'accuratezza si applica solo all'interno dell'intervallo del sensore fisico. Se le misurazioni rilevate da un sensore superano l'intervallo di progetto del sensore, l'elemento riportato deve indicare il momento in cui la misurazione ha superato per la prima volta l'intervallo di progetto del sensore.

(5)  «Collisione» comprende gli eventi attivati delle sezioni 5.3.1.1, 5.3.1.2, e 5.3.1.3, mentre «UVS» comprende gli eventi attivati della sezione 5.3.1.4.

(6)  Il ciclo di accensione al momento del download non deve essere registrato durante l'urto ma deve essere riportato durante il processo di download.

(7)  La spia di avvertimento dell'airbag è l'indicatore di disponibilità specificato nelle prescrizioni nazionali in materia di airbag e può illuminarsi anche per segnalare un malfunzionamento di un'altra parte attivabile del sistema di ritenuta.

(8)  Per «Se registrato» si intende il caso in cui i dati siano stati registrati in una memoria non volatile per poter essere successivamente scaricati.

(9)  Può essere registrato per qualsiasi durata; si suggerisce da –1,0 a 5,0 sec.

(10)  Questi elementi non devono necessariamente rispettare le prescrizioni relative all'accuratezza e alla risoluzione nelle prove d'urto specificate.

(11)  L'«angolo di rollio del veicolo» può essere registrato per qualsiasi durata; si suggerisce da –1,0 a 5,0 sec.

(12)  rispetto all'intero intervallo del sensore.

(13)  Il costruttore può aggiungere altri stati del sistema.

(14)  Riportare questo elemento n–1 volte, una volta per ciascuno stadio del sistema di airbag a più stadi.

(15)  Nella spia di avvertimento dell'airbag possono essere combinati diversi avvisi relativi allo stato dei sistemi di sicurezza.


26.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 265/26


DECISIONE n. 1/2021 DEL COMITATO MISTO PER IL TRASPORTO AEREO UNIONE EUROPEA/SVIZZERA ISTITUITO IN VIRTÙ DELL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL TRASPORTO AEREO

del 15 luglio 2021

che sostituisce l’allegato dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo [2021/1216]

Il COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO UNIONE EUROPEA/SVIZZERA,

visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo ("l’accordo"), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4,

DECIDE:

Articolo unico

L’allegato della presente decisione sostituisce l’allegato dell’accordo a decorrere dal 1o agosto 2021.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2021

Per il comitato misto

Il capo della delegazione dell’Unione europea

Filip CORNELIS

Il capo della delegazione svizzera

Christian HEGNER


ALLEGATO

Ai fini del presente accordo:

in virtù del trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1o dicembre 2009, l’Unione europea sostituisce e succede alla Comunità europea;

in tutti i casi in cui gli atti richiamati nel presente allegato contengano riferimenti agli Stati membri della Comunità europea, quale sostituita dall’Unione europea, o prevedano la necessità di un collegamento con questi ultimi, tali riferimenti si intendono estesi, ai fini del presente accordo, anche alla Svizzera o alla necessità di un collegamento identico con tale paese;

i riferimenti ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2407/92 e (CEE) n. 2408/92, di cui agli articoli 4, 15, 18, 27 e 35 dell’accordo, si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

fatto salvo l’articolo 15 del presente accordo, il termine "vettore aereo comunitario", utilizzato nei seguenti regolamenti e direttive comunitari, comprende un vettore aereo detentore di una licenza di esercizio e avente il proprio centro principale di attività ed, eventualmente, la propria sede sociale in Svizzera, a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008. Qualsiasi riferimento al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio si intende fatto al regolamento (CE) n. 1008/2008;

nei testi che seguono gli eventuali riferimenti agli articoli 81 e 82 del trattato o agli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea si intendono fatti agli articoli 8 e 9 del presente accordo.

1.   Liberalizzazione e altre norme in materia di aviazione civile

Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3), modificato da:

regolamento (UE) 2018/1139 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1);

regolamento (UE) 2020/696 (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 1);

regolamento delegato (UE) 2020/2114 della Commissione (GU L 426 del 17.12.2020, pag. 1). Il regolamento (UE) 2020/2114 è applicabile in Svizzera in tutti i suoi elementi dal 18.12.2020;

regolamento delegato (UE) 2020/2115 della Commissione (GU L 426 del 17.12.2020, pag. 4). Il regolamento (UE) 2020/2115 è applicabile in Svizzera in tutti i suoi elementi dal 18.12.2020.

Direttiva 2000/79 del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all’attuazione dell’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo nell’aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers’ Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 302 dell’1.12.2000, pag. 57).

Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).

Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta (GU L 66 dell’11.3.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso (GU L 194 dell’1.8.2003, pag. 9), modificato da:

regolamento (CE) n. 158/2007 della Commissione (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 9).

Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 1), modificato da:

regolamento (UE) n. 285/2010 della Commissione (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 19)

regolamento delegato (UE) 2020/1118 della Commissione (GU L 243 del 29.7.2020, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1) (articoli da 1 a 12), modificato da:

regolamento (CE) n. 793/2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 50);

regolamento (UE) 2020/459 (GU L 99 del 31.3.2020, pag. 1);

regolamento delegato (UE) 2020/1477 della Commissione (GU L 338 del 15.10.2020, pag. 4);

regolamento (UE) 2021/250 (GU L 58 del 19.2.2021, pag. 1). L’articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CEE) n. 95/93, quale modificato dall’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/250 è applicabile in Svizzera dal 20.2.2021.

Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 70 del 14.3.2009, pag. 11).

Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36)

(articoli da 1 a 9, da 11 a 23 e articolo 25).

Regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 47).

2.   Regole di concorrenza

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1) (testo rilevante ai fini del SEE) (articoli da 1 a 13 e da 15 a 45)

(Nella misura in cui tale regolamento è pertinente per l’applicazione del presente accordo. L’aggiunta di questo regolamento non incide sulla ripartizione dei compiti prevista dal presente accordo.)

Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18), modificato da:

regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1)

regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione (GU L 171 dell’1.7.2008, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1)

(articoli da 1 a 18, articolo 19, paragrafi 1 e 2, e articoli da 20 a 23).

Con riferimento all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, tra la Comunità europea e la Svizzera si applica quanto segue:

1)

con riferimento a una concentrazione, quale definita all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell’articolo 1 del medesimo regolamento e che può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati membri della CE e della Confederazione svizzera, le persone o le imprese di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del citato regolamento possono, prima di qualsiasi notificazione alle autorità competenti, informare la Commissione CE, presentando una richiesta motivata, affinché la concentrazione sia esaminata dalla Commissione;

2)

la Commissione europea trasmette senza indugio alla Confederazione svizzera tutte le richieste presentate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 e del precedente paragrafo;

3)

qualora la Confederazione svizzera esprima parere negativo in merito alla richiesta di rinvio del caso, l’autorità svizzera della concorrenza mantiene la propria competenza e il caso non è rinviato dalla Confederazione svizzera ai sensi del presente paragrafo.

Nel rispetto dei termini di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, all’articolo 9, paragrafi 2 e 6, e all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni:

1)

la Commissione europea trasmette senza indugio all’autorità svizzera della concorrenza tutti i documenti pertinenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 4 e 5, dell’articolo 9, paragrafi 2 e 6, e dell’articolo 22, paragrafo 2;

2)

il calcolo dei termini di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, all’articolo 9, paragrafi 2 e 6, e all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 decorre, per la Confederazione svizzera, dal ricevimento dei documenti pertinenti da parte dell’autorità svizzera della concorrenza.

Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1) (articoli da 1 a 24), modificato da:

regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1)

regolamento (CE) n. 1033/2008 della Commissione (GU L 279 del 22.10.2008, pag. 3)

regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2013 della Commissione (GU L 336 del 14.12.2013, pag. 1).

Direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese (versione codificata) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17).

Regolamento (CE) n. 487/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei (versione codificata) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 148 dell’11.6.2009, pag. 1).

3.   Sicurezza aerea (safety)

Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

L’Agenzia esercita, anche in Svizzera, i poteri che le sono stati conferiti in conformità delle disposizioni del regolamento.

La Commissione esercita, anche in Svizzera, i poteri decisori che le sono stati conferiti ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 6 e 7, dell’articolo 41, paragrafo 6, dell’articolo 62, paragrafo 5, dell’articolo 67, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 70, paragrafo 4, dell’articolo 71, paragrafo 2, dell’articolo 76, paragrafo 4, dell’articolo 84, paragrafo 1, dell’articolo 85, paragrafo 9, dell’articolo 104, paragrafo 3, lettera i), dell’articolo 105, paragrafo 1, e dell’articolo 106, paragrafi 1 e 6.

Nonostante l’adattamento orizzontale previsto al secondo trattino dell’allegato dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli "Stati membri" contenuti nelle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 citate all’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139 non si intendono estesi alla Svizzera.

Nessuna disposizione del regolamento in questione deve essere interpretata nel senso di un trasferimento all’AESA del potere di agire a nome della Svizzera nell’ambito di accordi internazionali per scopi diversi dall’assistenza nell’adempimento degli obblighi che ad essa incombono ai sensi di tali accordi.

Ai fini del presente accordo il testo del regolamento si intende adattato come segue:

a)

l’articolo 68 è così modificato:

i)

al paragrafo 1, lettera a), dopo le parole "l’Unione" sono inserite le parole "o la Svizzera";

ii)

è aggiunto il paragrafo seguente:

"4.

L’Unione, ogni volta che negozia con un paese terzo la conclusione di un accordo che preveda la possibilità per uno Stato membro o per l’Agenzia di rilasciare certificati sulla base dei certificati rilasciati dalle autorità aeronautiche del paese terzo in questione, cerca di ottenere con lo stesso paese l’offerta di un accordo analogo anche per la Svizzera. A sua volta la Svizzera cerca di concludere con i paesi terzi accordi corrispondenti a quelli dell’Unione.";

b)

all’articolo 95 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3.

In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, i cittadini svizzeri che godono pienamente dei loro diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell’Agenzia.";

c)

all’articolo 96 è aggiunto il paragrafo seguente:

"La Svizzera applica all’Agenzia il Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, riportato nell’allegato A del presente allegato, in conformità dell’appendice dell’allegato A.";

d)

all’articolo 102 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5.

La Svizzera partecipa pienamente al consiglio di amministrazione e all’interno di esso ha gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell’Unione europea, eccetto il diritto di voto.";

e)

all’articolo 120 è aggiunto il paragrafo seguente:

"13.

La Svizzera partecipa al contributo finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo la formula seguente:

S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C

dove:

S

=

la parte del bilancio dell’Agenzia non coperta dai diritti e dagli oneri di cui al paragrafo 1, lettere c) e d)

a

=

il numero di Stati associati

b

=

il numero di Stati membri dell’UE

c

=

il contributo della Svizzera al bilancio dell’ICAO

C

=

il contributo totale degli Stati membri dell’UE e degli Stati associati al bilancio dell’ICAO.";

f)

all’articolo 122 è aggiunto il paragrafo seguente:

"6.

Le disposizioni relative al controllo finanziario esercitato dall’Unione in Svizzera nei riguardi dei partecipanti alle attività dell’Agenzia sono stabilite nell’allegato B del presente allegato.";

g)

l’allegato I del regolamento è esteso ai seguenti aeromobili, in quanto prodotti disciplinati dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (1):

A/c - [HB-JES] – tipo Gulfstream G-V

A/c - [HB-ZDF] – tipo MD900;

h)

all’articolo 132, paragrafo 1, il riferimento al regolamento (UE) 2016/679 si intende fatto, per quanto riguarda la Svizzera, alla pertinente legislazione nazionale.

i)

l’articolo 140, paragrafo 6, non si applica alla Svizzera.

Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1), modificato da:

regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione (GU L 100 del 5.4.2012, pag. 1);

regolamento (UE) n. 70/2014 della Commissione (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 25);

regolamento (UE) n. 245/2014 della Commissione (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 33);

regolamento (UE) 2015/445 della Commissione (GU L 74 del 18.3.2015, pag. 1);

regolamento (UE) 2016/539 della Commissione (GU L 91 del 7.4.2016, pag. 1);

regolamento (UE) 2018/1065 della Commissione (GU L 192 del 30.7.2018, pag. 21);

regolamento (UE) 2018/1119 della Commissione (GU L 204 del 13.8.2018, pag. 13);

regolamento (UE) 2018/1974 della Commissione (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 1);

regolamento (UE) 2019/27 della Commissione (GU L 8 del 10.1.2019, pag. 1);

regolamento di esecuzione (UE) 2019/430 della Commissione (GU L 75 del 19.3.2019, pag. 66);

regolamento di esecuzione (UE) 2019/1747 della Commissione (GU L 268 del 22.10.2019, pag. 23);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/359 della Commissione (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 82);

regolamento delegato (UE) 2020/723 della Commissione (GU L 170 del 2.6.2020, pag. 1);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/2193 della Commissione (GU L 434 del 23.12.2020, pag. 13).

Regolamento delegato (UE) 2020/723 della Commissione, del 4 marzo 2020, che stabilisce norme dettagliate per quanto riguarda il riconoscimento dei certificati dei piloti rilasciati da paesi terzi e che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 (GU L 170 del 2.6.2020, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4) (articoli da 1 a 3, articolo 4, paragrafo 2, articoli da 5 a 11 e articolo 13), modificato da:

regolamento (CE) n. 1899/2006 (GU L 377 del 27.12.2006, pag. 1)

regolamento (CE) n. 1900/2006 (GU L 377 del 27.12.2006, pag. 176)

regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione (GU L 10 del 12.1.2008, pag. 1)

regolamento (CE) n. 859/2008 della Commissione (GU L 254 del 20.9.2008, pag. 1).

Conformemente all’articolo 139 del regolamento (UE) 2018/1139, il regolamento (CEE) n. 3922/91 è abrogato a decorrere dalla data di applicazione delle norme dettagliate, adottate a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1139, sui limiti dei tempi di volo e di servizio nonché sui requisiti relativi ai tempi di riposo per quanto riguarda gli aerotaxi, i servizi medici di emergenza e le operazioni di trasporto aereo commerciale a pilotaggio singolo.

Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35), modificato da:

regolamento (UE) n. 376/2014 (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18)

regolamento (UE) 2018/1139 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 104/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull’organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 20).

Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15), modificato da:

regolamento (UE) 2018/1139 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8).

Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14), modificato da ultimo da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/1992 della Commissione (GU L 410 del 7.12.2020, pag. 49).

Regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione, del 16 dicembre 2011, che stabilisce requisiti comuni per l’utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 336 del 20.12.2011, pag. 20), modificato da:

regolamento (UE) 2016/583 della Commissione (GU L 101 del 16.4.2016, pag. 7).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 646/2012 della Commissione, del 16 luglio 2012, che stabilisce norme attuative concernenti le multe e le sanzioni pecuniarie periodiche irrogate per violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 29).

Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1), modificato da:

regolamento (UE) n. 7/2013 della Commissione (GU L 4 del 9.1.2013, pag. 36)

regolamento (UE) n. 69/2014 della Commissione (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 12)

regolamento (UE) 2015/1039 della Commissione (GU L 167 dell’1.7.2015, pag. 1)

regolamento (UE) 2016/5 della Commissione (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 3)

regolamento delegato (UE) 2019/897 della Commissione (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 1)

regolamento delegato (UE) 2020/570 della Commissione (GU L 132 del 27.4.2020, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1), modificato da:

regolamento (UE) n. 800/2013 della Commissione (GU L 227 del 24.8.2013, pag. 1);

regolamento (UE) n. 71/2014 della Commissione (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 27);

regolamento (UE) n. 83/2014 della Commissione (GU L 28 del 31.1.2014, pag. 17);

regolamento (UE) n. 379/2014 della Commissione (GU L 123 del 24.4.2014, pag. 1);

regolamento (UE) 2015/140 della Commissione (GU L 24 del 30.1.2015, pag. 5);

regolamento (UE) 2015/1329 della Commissione (GU L 206 dell’1.8.2015, pag. 21);

regolamento (UE) 2015/640 della Commissione (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18);

regolamento (UE) 2015/2338 della Commissione (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 1);

regolamento (UE) 2016/1199 della Commissione (GU L 198 del 23.7.2016, pag. 13);

regolamento (UE) 2017/363 della Commissione (GU L 55 del 2.3.2017, pag. 1);

regolamento (UE) 2018/394 della Commissione (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 1);

regolamento (UE) 2018/1042 della Commissione (GU L 188 del 25.7.2018, pag. 3), ad eccezione del nuovo articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 965/2012, quale introdotto dall’articolo 1, punto 1, del regolamento (UE) 2018/1042, modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/745 della Commissione (GU L 176 del 5.6.2020, pag. 11);

regolamento di esecuzione (UE) 2018/1975 della Commissione (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 53);

regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 della Commissione (GU L 229 del 5.9.2019, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/1176 della Commissione (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 10);

regolamento di esecuzione (UE) 2019/1384 della Commissione (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 106);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/2036 della Commissione (GU L 416 dell’11.12.2020, pag. 24). L’allegato, punti da 4 a 6, del regolamento (UE) 2020/2036 è applicabile in Svizzera dal 31.12.2020.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, concernente i metodi di lavoro dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l’esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell’applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 46).

Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1), modificato da:

regolamento (UE) 2017/161 della Commissione (GU L 27 dell’1.2.2017, pag. 99)

regolamento (UE) 2018/401 della Commissione (GU L 72 del 15.3.2018, pag. 17)

regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12);

regolamento delegato (UE) 2020/1234 della Commissione (GU L 282 del 31.8.2020, pag. 1);

regolamento delegato (UE) 2020/2148 della Commissione (GU L 428 del 18.12.2020, pag. 10).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2153 della Commissione, del 16 dicembre 2019, relativo ai diritti e agli oneri riscossi dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (UE) n. 319/2014 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 36).

Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18), modificato da:

regolamento (UE) 2018/1139 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo di operatori di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 12), modificato da:

regolamento (UE) 2016/1158 della Commissione (GU L 192 del 16.7.2016, pag. 21).

Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1), modificato da:

regolamento (UE) 2015/1088 della Commissione (GU L 176 del 7.7.2015, pag. 4)

regolamento (UE) 2015/1536 della Commissione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 16)

regolamento (UE) 2017/334 della Commissione (GU L 50 del 28.2.2017, pag. 13)

regolamento (UE) 2018/1142 della Commissione (GU L 207 del 16.8.2018, pag. 2)

regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 1);

regolamento di esecuzione (UE) 2019/1384 della Commissione (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 106)

regolamento di esecuzione (UE) 2020/270 della Commissione (GU L 56 del 27.2.2020, pag. 20);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 della Commissione (GU L 257 del 6.8.2020, pag. 14).

Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1).

Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2019/133 della Commissione (GU L 25 del 29.1.2019, pag. 14);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 della Commissione (GU L 257 del 6.8.2020, pag. 14);

regolamento di esecuzione (UE) 2021/97 della Commissione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 208). L’articolo 1 del regolamento (UE) 2021/97 è applicabile in Svizzera dal 26.2.2021, salvo il punto 1 dell’allegato I, applicabile in Svizzera dal 16.2.2021.

Regolamento di esecuzione (UE)2015/1018 della Commissione, del 29 giugno 2015, che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell’aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 163 del 30.6.2015, pag. 1).

Decisione (UE) 2016/2357 della Commissione, del 19 dicembre 2016, concernente la mancanza di effettiva conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle relative norme di attuazione per quanto riguarda gli attestati emessi dall’Hellenic Aviation Training Academy (HATA) e le licenze di cui alla parte 66 rilasciate in base a tale regolamento (notificata con il numero C(2016) 8645) (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 72).

Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di palloni e per il rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per palloni a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 10), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/357 della Commissione (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 34).

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di alianti e per il rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 64), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/358 della Commissione (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 57).

Regolamento (UE) 2019/494 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 11).

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1128 della Commissione, del 1° luglio 2019, relativa ai diritti d’accesso alle raccomandazioni di sicurezza e alle risposte registrate nel repertorio centrale europeo e che abroga la decisione 2012/780/UE (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 112).

4.   Sicurezza aerea (security)

Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).

Regolamento (CE) n.272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7), modificato da:

regolamento (UE) n. 297/2010 della Commissione (GU L 90 del 10.4.2010, pag. 1)

regolamento (UE) n. 720/2011 della Commissione (GU L 193 del 23.7.2011, pag. 19)

regolamento (UE) n. 1141/2011 della Commissione (GU L 293 dell’11.11.2011, pag. 22)

regolamento (UE) n. 245/2013 della Commissione (GU L 77 del 20.3.2013, pag. 5).

Regolamento (UE) n. 1254/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 338 del 19.12.2009, pag. 17), modificato da:

regolamento (UE) 2016/2096 della Commissione (GU L 326 dell’1.12.2016, pag. 7).

Regolamento (UE) n. 18/2010 della Commissione, dell’8 gennaio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle specifiche dei programmi nazionali per il controllo della qualità nel settore della sicurezza dell’aviazione civile (GU L 7 del 12.1.2010, pag. 3).

Regolamento (UE) n. 72/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell’aviazione civile (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2016/472 della Commissione (GU L 85 dell’1.4.2016, pag. 28).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2015/2426 della Commissione (GU L 334 del 22.12.2015, pag. 5)

regolamento di esecuzione (UE) 2017/815 della Commissione (GU L 122 del 13.5.2017, pag. 1)

regolamento di esecuzione (UE) 2018/55 della Commissione (GU L 10 del 13.1.2018, pag. 5)

regolamento di esecuzione (UE) 2019/103 della Commissione (GU L 21 del 24.1.2019, pag. 13), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/910 della Commissione (GU L 208 dell’1.7.2020, pag. 43);

regolamento di esecuzione (UE) 2019/413 della Commissione (GU L 73 del 15.3.2019, pag. 98)

regolamento di esecuzione (UE) 2019/1583 della Commissione (GU L 246 del 26.9.2019, pag. 15), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/910 della Commissione (GU L 208 dell’1.7.2020, pag. 43);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/111 della Commissione (GU L 21 del 27.1.2020, pag. 1);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/910 della Commissione (GU L 208 dell’1.7.2020, pag. 43);

regolamento di esecuzione (UE) 2021/255 della Commissione (GU L 58 del 19.2.2021, pag. 23). L’allegato, punti 15, 18, 19 e 32, del regolamento (UE) 2021/255 è applicabile in Svizzera dall’11.3.2021.

Decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commissione, del 16 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile contenenti le informazioni di cui all’articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008 (non pubblicata nella GU), modificata da:

decisione di esecuzione C(2017) 3030 della Commissione

decisione di esecuzione C(2018) 4857 della Commissione

decisione di esecuzione C(2019) 132 della Commissione, modificata dalla:

decisione di esecuzione C(2020) 4241 della Commissione;

decisione di esecuzione C(2021) 996 della Commissione.

5.   Gestione del traffico aereo

Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo ("regolamento quadro") (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 6, 8, 10, 11 e 12.

L’articolo 10 è così modificato:

al paragrafo 2, le parole "a livello comunitario" sono sostituite dalle parole "a livello comunitario, includendo la Svizzera".

Nonostante l’adattamento orizzontale previsto al secondo trattino dell’allegato dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli "Stati membri" contenuti nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004 o nelle disposizioni della decisione 1999/468/CE menzionate in detta disposizione non si intendono estesi alla Svizzera.

Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004,sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo ("regolamento sulla fornitura di servizi") (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

La Commissione gode nei confronti della Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 9 bis, 9 ter, 15, 15 bis, 16 e 17.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono così modificate:

a)

l’articolo 3 è così modificato:

al paragrafo 2, dopo le parole "nell’intera Comunità", sono inserite le parole "e in Svizzera";

b)

l’articolo 7 è così modificato:

ai paragrafi 1 e 6, dopo le parole "all’interno della Comunità", sono inserite le parole "e in Svizzera";

c)

l’articolo 8 è così modificato:

al paragrafo 1, dopo le parole "nella Comunità", sono inserite le parole "e in Svizzera";

d)

l’articolo 10 è così modificato:

al paragrafo 1, dopo le parole "nella Comunità", sono inserite le parole "e in Svizzera";

e)

all’articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.

La Commissione trasmette la decisione agli Stati membri e ne informa il fornitore di servizi, nella misura in cui quest’ultimo sia giuridicamente interessato.".

Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo ("regolamento sullo spazio aereo") (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 3 bis, 6 e 10.

Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo ("regolamento sull’interoperabilità") (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 4 e 7 e dell’articolo 10, paragrafo 3.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono così modificate:

a)

l’articolo 5 è così modificato:

al paragrafo 2, dopo le parole "nella Comunità" sono inserite le parole "o in Svizzera";

b)

l’articolo 7 è così modificato:

al paragrafo 4, dopo le parole "nella Comunità" sono inserite le parole "o in Svizzera";

c)

l’allegato III è così modificato:

alla sezione 3, secondo e ultimo trattino, dopo le parole "nella Comunità" sono inserite le parole "o in Svizzera".

Conformemente all’articolo 139 del regolamento (UE) 2018/1139, il regolamento (CE) n. 552/2004 è abrogato con effetto a decorrere dall’11 settembre 2018. Tuttavia, gli articoli 4, 5, 6, 6 bis e 7 di tale regolamento e i suoi allegati III e IV continuano ad applicarsi fino alla data di applicazione degli atti delegati di cui all’articolo 47 del regolamento (UE) 2018/1139 e a condizione che tali atti disciplinino la materia oggetto delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 552/2004 e, in qualsiasi caso, non più tardi del 12 settembre 2023.

Regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l’uso flessibile dello spazio aereo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 20).

Regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 46), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/886 della Commissione (GU L 205 del 29.6.2020, pag. 14);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12);

regolamento di esecuzione (UE) n. 428/2013 della Commissione (GU L 127 del 9.5.2013, pag. 23)

regolamento di esecuzione (UE) 2016/2120 della Commissione (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 70)

regolamento di esecuzione (UE) 2018/139 della Commissione (GU L 25 del 30.1.2018, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 27), modificato da:

regolamento (CE) n. 30/2009 della Commissione (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 20).

Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1), modificato da:

regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio (GU L 352 del 31.12.2008, pag. 12);

regolamento (UE) n. 721/2014 del Consiglio (GU L 192 dell’1.7.2014, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 633/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l’applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 146 dell’8.6.2007, pag. 7), modificato da:

regolamento (UE) n. 283/2011 della Commissione (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 23).

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 62 dell’8.3.2017, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione (GU L 259 dell’10.8.2020, pag. 12).

Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 3), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2015/310 della Commissione (GU L 56 del 27.2.2015, pag. 30)

regolamento di esecuzione (UE) 2019/1170 della Commissione (GU L 183 del 9.7.2019, pag. 6)

regolamento di esecuzione (UE) 2020/208 della Commissione (GU L 43 del 17.2.2020, pag. 72).

Ai fini del presente accordo, il testo del regolamento si intende adattato come segue:

all’allegato I, parte A, è aggiunta la voce "Switzerland UIR".

Regolamento (CE) n. 262/2009 della Commissione, del 30 marzo 2009, che fissa i requisiti per l’assegnazione e l’uso coordinati dei codici dell’interrogatore modo S per il cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 20), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2016/2345 della Commissione (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 11).

Regolamento (UE) n. 73/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 6), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 1029/2014 della Commissione (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 9).

Il regolamento (UE) n. 73/2010 è abrogato a decorrere dal 27.1.2022.

Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 10), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/886 della Commissione (GU L 205 del 29.6.2020, pag. 14);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12);

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1006 della Commissione (GU L 165 del 23.6.2016, pag. 8)

regolamento di esecuzione (UE) 2017/2159 della Commissione (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 45).

Decisione C(2010)5134 della Commissione, del 29 luglio 2010, sulla designazione dell’organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo (non pubblicata nella GU).

Regolamento (UE) n. 176/2011 della Commissione, del 24 febbraio 2011, concernente le informazioni da fornire prima della creazione e della modifica di un blocco funzionale di spazio aereo (GU L 51 del 25.2.2011, pag. 2).

Decisione C(2011) 4130 della Commissione, del 7 luglio 2011, sulla nomina del gestore di rete per la gestione del traffico aereo (ATM) e le funzioni di rete del Cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (non pubblicata nella GU).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce i requisiti relativi all’identificazione degli aeromobili ai fini della sorveglianza nel cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 23), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/587 della Commissione (GU L 138 del 30.4.2020, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, il testo del regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 si intende adattato come segue:

all’allegato I è aggiunta la voce "Switzerland UIR".

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 35), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 1028/2014 della Commissione (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 7);

regolamento di esecuzione (UE) 2017/386 della Commissione (GU L 59 del 7.3.2017, pag. 34);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/587 della Commissione (GU L 138 del 30.4.2020, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1), modificato da:

regolamento (UE) 2015/340 della Commissione (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1);

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1185 della Commissione (GU L 196 del 21.7.2016, pag. 3);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/886 della Commissione (GU L 205 del 29.6.2020, pag. 14).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, che stabilisce norme sulla spaziatura dei canali di comunicazione vocale nel cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 14), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 657/2013 della Commissione (GU L 190 dell’11.7.2013, pag. 37);

regolamento di esecuzione (UE) 2016/2345 della Commissione (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 11);

regolamento di esecuzione (UE) 2017/2160 della Commissione (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 47).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni, all’assetto di governance e all’indicazione di incentivi a sostegno dell’attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 123 del 4.5.2013, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 della Commissione (GU L 36 del 2.2.2021, pag. 10).

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 della Commissione, del 1° febbraio 2021, relativo all’istituzione del progetto comune uno a sostegno dell’attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa di cui al regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 36 del 2.2.2021, pag. 10).

Ai fini del presente accordo, l’allegato del regolamento si intende adattato come segue:

a)

al punto 1.2.1., dopo la lettera (r), è aggiunta la lettera seguente: "(s) Zürich Kloten.";

b)

al punto 2.2.1., dopo la lettera (r), è aggiunta la lettera seguente: "(s) Zürich Kloten.";

c)

al punto 2.2.2., dopo la lettera (r), è aggiunta la lettera seguente: "(s) Zürich Kloten.";

d)

al punto 2.2.3, dopo le lettere (bb) sono aggiunte le lettere seguenti: "(cc) Ginevra; (dd) Zürich Kloten.".

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 della Commissione, del 18 luglio 2018, che stabilisce requisiti per l’utilizzo dello spazio aereo e procedure operative per la navigazione basata sulle prestazioni (GU L 189 del 26.7.2018, pag. 3).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l’attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 28 del 31.1.2019, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1).

Decisione di esecuzione (UE) 2019/709 della Commissione, del 6 maggio 2019, relativa alla nomina del gestore della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) del cielo unico europeo (notificata con il numero C(2019) 3228) (GU L 120 dell’8.5.2019, pag. 27).

Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2167 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che approva il piano strategico della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo del cielo unico europeo per il periodo 2020-2029 (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 89).

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2168 della Commissione, del 17 dicembre 2019, relativa alla nomina del presidente e dei membri del consiglio di gestione della rete, nonché dei loro supplenti, e dei membri della cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi, nonché dei loro supplenti, per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento 2020-2024 (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 90).

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2012 della Commissione, del 29 novembre 2019, sulle deroghe ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 29/2009 che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 312 del 3.12.2019, pag. 95).

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).

6.   Ambiente e inquinamento acustico

Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (articoli da 1 a 12 e da 14 a 18) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 85 del 28.3.2002, pag. 40).

(Si applicano le modifiche dell’allegato I, derivanti dall’allegato II, capitolo 8 (Politica dei trasporti), sezione G (Trasporto aereo), punto 2, dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea).

Direttiva 89/629/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione (GU L 363 del 13.12.1989, pag. 27)

(articoli da 1 a 8)

Direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell’utilizzazione degli aerei di cui all’allegato 16 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 374 del 27.12.2006, pag. 1).

7.   Protezione dei consumatori

Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso") (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59) (articoli da 1 a 10).

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29) (articoli da 1 a 11), modificata da:

direttiva 2011/83/UE (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli (GU L 285 del 17.10.1997, pag. 1) (articoli da 1 a 8), modificato da:

regolamento (CE) n. 889/2002 (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 2).

Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1)

(articoli da 1 a 18)

Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).

8.   Varie

Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51)

(articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2)

9.   Allegati

A

:

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea

B

:

Disposizioni in materia di controllo finanziario esercitato dall’Unione europea per quanto riguarda i partecipanti svizzeri alle attività dell’AESA.


(1)  GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1.


Allegato A

PROTOCOLLO

SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL’UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

(2)

CONSIDERANDO che, ai termini dell’articolo 343 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (CEEA), l’Unione europea e la CEEA godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento della loro missione,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica:

CAPO I

BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

Articolo 1

I locali e gli edifici dell’Unione sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell’Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.

Articolo 2

Gli archivi dell’Unione sono inviolabili.

Articolo 3

L’Unione, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l’abbuono o il rimborso dell’importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando l’Unione effettui, per proprio uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l’applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all’interno dell’Unione.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, le tasse e i diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.

Articolo 4

L’Unione è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione, in ordine agli oggetti destinati al proprio uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.

Essa è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione in ordine alle proprie pubblicazioni.

CAPO II

COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE

Articolo 5

Le istituzioni dell’Unione beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni dell’Unione non possono essere censurate.

Articolo 6

I presidenti delle istituzioni dell’Unione possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione.

La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

CAPO III

MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 7

Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

Ai membri del Parlamento europeo sono concessi in materia di dogana e di controllo dei cambi:

a)

dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all’estero in missione ufficiale temporanea,

b)

dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 8

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 9

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i suoi membri beneficiano:

a)

sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,

b)

sul territorio di ogni altro Stato membro, dell’esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri.

CAPO IV

RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

Articolo 10

I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni dell’Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l’esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d’uso.

Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi dell’Unione.

CAPO V

FUNZIONARI E AGENTI DELL’UNIONE EUROPEA

Articolo 11

Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti dell’Unione:

a)

godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell’applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti dell’Unione e, dall’altro, alla competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea per deliberare in merito ai litigi tra l’Unione ed i propri funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

b)

né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico sono sottoposti alle disposizioni che limitano l’immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

c)

godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;

d)

godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato;

e)

godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

Articolo 12

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, i funzionari e gli altri agenti dell’Unione saranno soggetti, a profitto di quest’ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall’Unione.

Articolo 13

Ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell’Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti dell’Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso l’Unione, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt’ora domiciliati in quest’ultimo paese qualora esso sia membro dell’Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall’imposta di successione in tale Stato; ai fini dell’applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l’eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell’esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

Articolo 14

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, stabiliscono il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione.

Articolo 15

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determinano le categorie di funzionari ed altri agenti dell’Unione cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 11, 12, secondo comma, e 13.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

CAPO VI

PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI STATI TERZI ACCREDITATE PRESSO L’UNIONE EUROPEA

Articolo 16

Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede dell’Unione, riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso l’Unione le immunità e i privilegi diplomatici d’uso.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione esclusivamente nell’interesse di quest’ultima.

Ciascuna istituzione dell’Unione ha l’obbligo di togliere l’immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell’Unione.

Articolo 18

Ai fini dell’applicazione del presente protocollo, le istituzioni dell’Unione agiranno d’intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.

Articolo 19

Gli articoli da 11 a 14 inclusi e l’articolo 17 sono applicabili ai membri della Commissione.

Articolo 20

Gli articoli da 11 a 14 e l’articolo 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell’Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, relative all’immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.

Articolo 21

Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.

La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra di affari.

Articolo 22

Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra d’affari.

Appendice dell’ALLEGATO A

MODALITÀ DI APPLICAZIONE IN SVIZZERA DEL PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL’UNIONE EUROPEA

1.

Estensione dell’applicazione alla Svizzera

Qualsiasi riferimento agli Stati membri contenuto nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (di seguito "il protocollo") si intende esteso anche alla Svizzera, salvo ove diversamente previsto dalle disposizioni che seguono.

2.

Esenzione dell’Agenzia dalle imposte indirette (compresa l’IVA)

I beni ed i servizi esportati al di fuori della Svizzera non sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto svizzera (IVA). In caso di beni e servizi forniti in territorio svizzero all’Agenzia per il suo uso ufficiale, l’esenzione dall’IVA avviene mediante rimborso, in conformità dell’articolo 3, secondo comma, del protocollo. L’esenzione è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa).

Il rimborso dell’IVA è concesso su presentazione all’Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto, degli appositi moduli predisposti dall’amministrazione svizzera. Le domande di rimborso, accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.

3.

Modalità di applicazione delle regole relative al personale dell’Agenzia

Con riferimento all’articolo 12, secondo comma, del protocollo, la Svizzera esonera, secondo i principi del proprio diritto interno, i funzionari e gli altri agenti dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 (1) dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, sui salari e sugli emolumenti versati dall’Unione europea e soggetti ad un’imposta interna a profitto di quest’ultima.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13 del protocollo, la Svizzera non è considerata uno Stato membro ai sensi del punto 1 della presente appendice.

I funzionari e gli agenti dell’Agenzia, nonché i loro familiari affiliati al sistema di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli agenti dell’Unione europea, non sono obbligatoriamente soggetti al sistema di previdenza sociale svizzero.

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza esclusiva per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra l’Agenzia o la Commissione e il suo personale per quanto concerne l’applicazione del regolamento (CEE/Euratom/CECA) n. 259/68 (2) del Consiglio e le altre disposizioni di diritto dell’Unione europea che stabiliscono le condizioni di lavoro.


(1)  Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1749/2002 della Commissione (GU L 264 del 2.10.2002, pag. 13).

(2)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (regime applicabile agli altri agenti) (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2104/2005 della Commissione (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 7).


Allegato B

CONTROLLO FINANZIARIO RELATIVO AI PARTECIPANTI SVIZZERI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA

Articolo 1

Comunicazione diretta

L’Agenzia e la Commissione comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti in Svizzera che partecipano alle attività dell’Agenzia in qualità di contraenti, partecipanti a un programma dell’Agenzia, destinatari di un pagamento a carico del bilancio dell’Agenzia o della Comunità o subfornitori. Tali soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione e all’Agenzia qualsiasi informazione o documentazione pertinente per la quale sussista un obbligo di comunicazione in base agli strumenti menzionati nella presente decisione, ai contratti o alle convenzioni conclusi e alle decisioni adottate in virtù di tali strumenti.

Articolo 2

Audit

1.   In conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) e al regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia il 26 marzo 2003, al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), nonché agli altri strumenti menzionati nella presente decisione, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di agenti dell’Agenzia e della Commissione o di altre persone da queste debitamente autorizzate.

2.   Gli agenti dell’Agenzia e della Commissione e le altre persone da queste autorizzate devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine efficacemente tali audit. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti o nelle convenzioni conclusi in virtù degli strumenti menzionati nella presente decisione.

3.   La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione.

4.   Gli audit possono aver luogo entro cinque anni dalla scadenza della presente decisione o nel rispetto delle disposizioni all’uopo previste dai contratti o dalle convenzioni o dalle decisioni adottate.

5.   Il Controllo federale delle finanze svizzero è preventivamente informato degli audit da effettuare in territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.

Articolo 3

Controlli sul posto

1.   In base al presente accordo la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare controlli e verifiche in loco in territorio svizzero alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (3).

2.   I controlli e le verifiche sul posto sono preparati ed eseguiti dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze svizzero o con le altre autorità svizzere competenti da quest’ultimo designate; tali autorità sono informate in tempo utile dell’oggetto, dello scopo e della base giuridica dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire tutto l’aiuto necessario. A tal fine, gli agenti delle autorità svizzere competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

3.   Se le autorità competenti svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto sono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.

4.   Se i partecipanti al programma si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione, in conformità della normativa nazionale, l’assistenza necessaria per consentire l’adempimento della missione di controllo e di verifica sul posto dei controllori della Commissione.

5.   La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze svizzero qualsiasi fatto o sospetto relativo ad una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. La Commissione è comunque tenuta a informare l’autorità sopra citata dei risultati dei controlli e delle verifiche.

Articolo 4

Informazione e consultazione

1.   Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una delle parti, procedono a consultazioni.

2.   Le autorità svizzere competenti informano tempestivamente l’Agenzia e la Commissione di qualsiasi fatto o sospetto relativo ad una irregolarità, di cui siano venute a conoscenza, inerente alla conclusione e all’esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti menzionati nella presente decisione.

Articolo 5

Trattamento riservato

Le informazioni comunicate o acquisite in virtù del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della stessa protezione concessa ad informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell’ambito delle istituzioni comunitarie, negli Stati membri o in Svizzera, debbano averne conoscenza in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall’efficace tutela degli interessi finanziari delle parti contraenti.

Articolo 6

Misure e sanzioni amministrative

Ferma restando l’applicazione del diritto penale svizzero, l’Agenzia o la Commissione può imporre misure e sanzioni amministrative in conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, nonché al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità (4).

Articolo 7

Riscossione ed esecuzione

Le decisioni adottate dall’Agenzia o dalla Commissione nell’ambito di applicazione della presente decisione che impongano un’obbligazione pecuniaria a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo in Svizzera.

La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell’autenticità del titolo, dall’autorità designata dal governo svizzero, che ne informa l’Agenzia o la Commissione. L’esecuzione forzata ha luogo nell’osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legittimità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(3)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(4)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.