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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 260 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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21.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 260/1 |
DECISIONE (UE) 2021/1197 DEL CONSIGLIO
del 13 luglio 2021
relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica di Indonesia ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettere a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 15 giugno 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea. |
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(2) |
I negoziati con l’Indonesia si sono conclusi e il 28 gennaio 2021 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica di Indonesia ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea («accordo»). |
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3) |
L’accordo è stato firmato a nome dell’Unione l’11 maggio 2021, con riserva della sua conclusione in data successiva, conformemente alla decisione (UE) 2021/516 (2) del Consiglio. |
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(4) |
È opportuno approvare l’accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica di Indonesia ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea è approvato a nome dell’Unione (3).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista dall’accordo (4).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. ŠIRCELJ
(1) Approvazione del 23 giugno 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione (UE) 2021/516, del 22 marzo 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica di Indonesia ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea (GU L 104 del 25.3.2021, pag. 29).
(3) Cfr. pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
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21.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 260/3 |
ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE TRA L’UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI INDONESIA AI SENSI DELL’ARTICOLO XXVIII DELL’ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO (GATT) 1994 IN MERITO ALLA MODIFICA DELLE CONCESSIONI PER TUTTI I CONTINGENTI TARIFFARI INCLUSI NELL’ELENCO CLXXV DELL’UE A SEGUITO DEL RECESSO DEL REGNO UNITO DALL’UNIONE EUROPEA
A. Lettera dell’Unione europea
Eccellenza,
in esito ai negoziati a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea («UE») come comunicato ai membri dell’OMC nel documento G/SECRET/42/Add.2, l’Indonesia e l’UE convengono di concludere i negoziati sulla base indicata di seguito.
L’Indonesia concorda con il principio e la metodologia di suddivisione degli impegni quantitativi figuranti nell’elenco sotto forma di contingenti tariffari dell’UE che includeva il Regno Unito, per cui un quantitativo di tale contingenti risultante dalla suddivisione sarà assunto dall’Unione europea senza il Regno Unito e il quantitativo restante sarà assunto dal Regno Unito.
Per quanto riguarda il contingente tariffario 053 (manioca, comprendente le linee tariffarie seguenti: ex 0714 10 00; 0714 30 00; 0714 40 00; 0714 50 00; 0714 90 20) di cui al documento G/SECRET/42/Add.2, per il quale l’ Indonesia è titolare di diritti di negoziato, l’UE e l’Indonesia convengono che l’impegno quantitativo previsto per questo prodotto per l’UE senza il Regno Unito sarà di 165 000 tonnellate. Le condizioni applicabili a questo contingente tariffario, stabilite in precedenza nell’elenco CLXXV dell’UE (dazio preferenziale contingentale del 6 % ad valorem), e la gestione dello stesso conformemente alle norme dell’UE, rimarranno immutate a seguito di tale ripartizione.
L’UE e l’Indonesia si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l’entrata in vigore del presente accordo. Il presente accordo entra in vigore alla data dell’ultima notifica.
La prego di confermarmi che il Suo governo è d’accordo su quanto precede. Mi pregio proporre che la presente lettera [in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e indonesiana (Bahasa Indonesia), ciascun testo facente ugualmente fede] e la risposta di conferma del Suo governo costituiscano insieme un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica di Indonesia ai fini dell’articolo XXVIII, paragrafo 3, lettere a) e b), del GATT 1994.
Voglia accettare, Eccellenza, l’espressione della mia profonda stima.
B. Lettera della Repubblica di Indonesia
Eccellenza,
mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:
«in esito ai negoziati a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea («UE») come comunicato ai membri dell’OMC nel documento G/SECRET/42/Add.2, l’Indonesia e l’UE convengono di concludere i negoziati sulla base indicata di seguito.
L’Indonesia concorda con il principio e la metodologia di suddivisione degli impegni quantitativi figuranti nell’elenco sotto forma di contingenti tariffari dell’UE che includeva il Regno Unito, per cui un quantitativo di tali contingenti risultante dalla suddivisione sarà assunto dall’UE senza il Regno Unito e il quantitativo restante sarà assunto dal Regno Unito.
Per quanto riguarda il contingente tariffario 053 (manioca, comprendente le linee tariffarie seguenti: ex 0714 10 00; 0714 30 00; 0714 40 00; 0714 50 00; 0714 90 20) di cui al documento G/SECRET/42/Add.2, per il quale l’Indonesia è titolare di diritti di negoziato, l’UE e l’Indonesia convengono che l’impegno quantitativo previsto per questo prodotto per l’UE senza il Regno Unito sarà di 165 000 tonnellate. Le condizioni applicabili a questo contingente tariffario, stabilite in precedenza nell’elenco CLXXV dell’UE (dazio preferenziale contingentale del 6 % ad valorem), e la gestione dello stesso conformemente alle norme dell’UE, rimarranno immutate a seguito di tale ripartizione.
L’UE e l’Indonesia si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l’entrata in vigore del presente accordo. Il presente accordo entra in vigore alla data dell’ultima notifica.
La prego di confermarmi che il Suo governo è d’accordo su quanto precede. Mi pregio proporre che la presente lettera [in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e indonesiana (Bahasa Indonesia), ciascun testo facente ugualmente fede] e la risposta di conferma del Suo governo costituiscano insieme un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica di Indonesia ai fini dell’articolo XXVIII, paragrafo 3, lettere a) e b), del GATT 1994.».
Mi pregio comunicarLe l’accordo del mio governo su quanto precede.