ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 252

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
15 luglio 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1161 della Commissione, del 13 luglio 2021, che modifica la decisione 2011/891/UE e le decisioni di esecuzione (UE) 2017/1211, (UE) 2017/1212, (UE) 2017/2449, (UE) 2019/2085 e (UE) 2019/2086 per quanto riguarda il titolare dell'autorizzazione e il suo rappresentate nell'Unione per l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da alcuni organismi geneticamente modificati [notificata con il numero C(2021) 5148] , (Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

1

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Modifiche al regolamento UNECE n. 44 [2020/1223] — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore (sistemi di ritenuta per bambini) [2021/1162]

7

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

15.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 252/1


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1161 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2021

che modifica la decisione 2011/891/UE e le decisioni di esecuzione (UE) 2017/1211, (UE) 2017/1212, (UE) 2017/2449, (UE) 2019/2085 e (UE) 2019/2086 per quanto riguarda il titolare dell'autorizzazione e il suo rappresentate nell'Unione per l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da alcuni organismi geneticamente modificati

[notificata con il numero C(2021) 5148]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Dow AgroSciences Distribution SAS, con sede in Francia, è il rappresentante nell'Unione di Mycogen Seeds LLC, con sede negli Stati Uniti, per quanto riguarda l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da organismi geneticamente modificati rilasciata con decisione 2011/891/UE della Commissione (2) e con decisione di esecuzione (UE) 2017/1211 della Commissione (3).

(2)

Dow AgroSciences Distribution SAS, con sede in Francia, è il rappresentante nell'Unione di Dow AgroSciences LLC, con sede negli Stati Uniti, per quanto riguarda l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da determinati organismi geneticamente modificati rilasciata con decisioni di esecuzione (UE) 2017/1212 (4), (UE) 2017/2449 (5), (UE) 2019/2085 (6) e (UE) 2019/2086 (7) della Commissione.

(3)

Con lettera del 22 marzo 2021 Corteva Agriscience LLC, con sede negli Stati Uniti, ha informato la Commissione che, dal 1o gennaio 2021, Dow AgroSciences LLC aveva cambiato il proprio nome in Corteva Agriscience LLC.

(4)

In una lettera congiunta del 22 marzo 2021, Corteva Agriscience LLC e Mycogen LLC hanno chiesto di trasferire le autorizzazioni di cui Mycogen LLC era titolare a Corteva Agriscience LLC.

(5)

Con lettera del 22 marzo 2021 Corteva Agriscience LLC ha informato la Commissione che dal 22 marzo 2021, il proprio rappresentante nell'Unione era Corteva Agriscience Belgium BV, con sede in Belgio.

(6)

Le modifiche richieste sono di natura puramente amministrativa e non comportano pertanto una nuova valutazione dei prodotti interessati.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/891/UE e le decisioni di esecuzione (UE) 2017/1211, (UE) 2017/1212, (UE) 2017/2449, (UE) 2019/2085 e (UE) 2019/2086.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione 2011/891/UE

La decisione 2011/891/UE è così modificata:

1)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è Corteva Agriscience LLC, Stati Uniti, rappresentata nell'Unione da Corteva Agriscience Belgium BV.»;

2)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Destinatario

Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata nell'Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome:

Corteva Agriscience LLC

Indirizzo:

9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti,

rappresentata nell'Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio.».

Articolo 2

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2017/1211

La decisione di esecuzione (UE) 2017/1211 della Commissione è così modificata:

1)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è Corteva Agriscience LLC, Stati Uniti, rappresentata nell'Unione da Corteva Agriscience Belgium BV.»;

2)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Destinatario

Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata nell'Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome:

Corteva Agriscience LLC

Indirizzo:

9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti,

rappresentata nell'Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio.».

Articolo 3

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2017/1212

La decisione di esecuzione (UE) 2017/1212 della Commissione è così modificata:

1)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è Corteva Agriscience LLC, Stati Uniti, rappresentata nell'Unione da Corteva Agriscience Belgium BV.»;

2)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Destinatario

Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata nell'Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Titolare dell'autorizzazione

Nome:

Corteva Agriscience LLC

Indirizzo:

9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti,

rappresentata nell'Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio.».

Articolo 4

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2017/2449

La decisione di esecuzione (UE) 2017/2449 della Commissione è così modificata:

1)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è Corteva Agriscience LLC, Stati Uniti, rappresentata nell'Unione da Corteva Agriscience Belgium BV.»;

2)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Destinatario

Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata nell'Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Titolare dell'autorizzazione

Nome:

Corteva Agriscience LLC

Indirizzo:

9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti,

rappresentata nell'Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio.».

Articolo 5

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2019/2085

La decisione di esecuzione (UE) 2019/2085 della Commissione è così modificata:

1)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è Corteva Agriscience LLC, Stati Uniti, rappresentata nell'Unione da Corteva Agriscience Belgium BV.»;

2)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Destinatario

Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata nell'Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome:

Corteva Agriscience LLC

Indirizzo:

9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti,

rappresentata nell'Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio. ».

Articolo 6

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2019/2086

La decisione di esecuzione (UE) 2019/2086 della Commissione è così modificata:

1)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è Corteva Agriscience LLC, Stati Uniti, rappresentata nell'Unione da Corteva Agriscience Belgium BV.»;

2)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Destinatario

Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata nell'Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome:

Corteva Agriscience LLC

Indirizzo:

9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti,

rappresentata nell'Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio.».

Articolo 7

Destinatario

Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata nell'Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2021.

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  Decisione 2011/891/UE della Commissione, del 22 dicembre 2011, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236x3006-210-23 (DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 28.12.2011, pag. 51).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/1211 della Commissione, del 4 luglio 2017, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5 × DAS-21Ø23-5 × MON-88913-8) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 6.7.2017, pag. 38).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/1212 della Commissione, del 4 luglio 2017, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 173 del 6.7.2017, pag. 43).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/2449 della Commissione, del 21 dicembre 2017, che autorizza l'immissione sul mercato dei prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata DAS-68416-4, in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 346 del 28.12.2017, pag. 12).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/2085 della Commissione, del 28 novembre 2019, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e dalle sottocombinazioni MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e NK603 × DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 6.12.2019, pag. 80).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/2086 della Commissione, del 28 novembre 2019, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro dei singoli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 6.12.2019, pag. 87).


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

15.7.2021   

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L 252/7


Solo i testi UN/ECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento vanno controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: https://unece.org/status-1958-agreement-and-annexed-regulations

Modifiche al regolamento UNECE n. 44 [2020/1223] — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore («sistemi di ritenuta per bambini») [2021/1162]

Modifiche al regolamento n. 44 pubblicato nella GU L 285 dell’1.9.2020.

Supplemento 18 della serie di modifiche 04 — Data di entrata in vigore: 9 giugno 2021

Il presente documento è un semplice strumento di documentazione. Il testo facente fede e giuridicamente vincolante è: ECE/TRANS/WP.29/2020/111.

Il punto 6.1.3 è così modificato:

«6.1.3.

In base alla categoria di appartenenza, l’SRB deve essere fissato alla struttura del veicolo o alla struttura del sedile.

Possibili configurazioni per l’omologazione

Tabella gruppi/categorie

Gruppo/categoria

Universale (1)

Semi-universale (2)

Ad uso limitato

Veicolo specifico

SRB

SRB ISOFIX

SRB

SRB ISOFIX

SRB

SRB ISOFIX

SRB

SRB ISOFIX

0

Culla portatile

A (3)

NA

A (3)

A (3)

A (3)

NA

A (3)

A (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientato all’indietro

A (3)

NA

A (3)

A (3)

A (3)

NA

A (3)

A (3)

0+

Orientato all’indietro

A (3)

NA

A (3)

A (3)

A (3)

NA

A (3)

A (3)

I

Orientato all’indietro

A (3)

NA

A (3)

A (3)

A (3)

NA

A (3)

A (3)

Orientato in avanti (integrale)

A (3)

A (3)

A (3)

A (3)

A (3)

NA

A (3)

A (3)

Orientato in avanti (non integrale)

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Orientato in avanti (non integrale – cfr. punto 6.1.12.)

A (3)

NA

A (3)

NA

A (3)

NA

A (3)

A (3)

II

Orientato all’indietro

A (3)

NA

A (3)

NA

A (3)

NA

A (3)

A (3)

Orientato in avanti (integrale)

A (3)

NA

A (3)

NA

A (3)

NA

A (3)

A (3)

Orientato in avanti (non integrale)

A (3)

NA

A (3)

NA

A (3)

NA

A (3)

A (3)

III

Orientato all’indietro

A (3)

NA

A (3)

NA

A (3)

NA

A (3)

A (3)

Orientato in avanti (integrale)

A (3)

NA

A (3)

NA

A (3)

NA

A (3)

A (3)

Orientato in avanti (non integrale)

A (3)

NA

A (3)

NA

A (3)

NA

A (3)

A (3)

Legenda:

SRB: sistema di ritenuta per bambini

A: applicabile

NA: non applicabile

(1)

SRB ISOFIX universale indica un SRB orientato in avanti, utilizzabile su veicoli con posizioni ISOFIX munite di un sistema di ancoraggi e di un ancoraggio dell’imbracatura superiore.

(2)

SRB ISOFIX semi-universale indica:

una ritenuta orientata in avanti, munita di gamba di sostegno, o

una ritenuta orientata all’indietro, munita di gamba di sostegno o di una cinghia dell’imbracatura superiore, utilizzabile su veicoli con posizioni munite di un sistema di ancoraggi ISOFIX e, se necessario, di un ancoraggio dell’imbracatura superiore,

o una ritenuta orientata all’indietro, appoggiata alla plancia del veicolo, utilizzabile sul sedile del passeggero anteriore munito di un sistema di ancoraggi ISOFIX,

o una ritenuta orientata lateralmente, munita se necessario di dispositivo antirotazione, utilizzabile su veicoli con posizioni munite di un sistema di ancoraggi ISOFIX e, se necessario, di un ancoraggio dell’imbracatura superiore.

(3)

Le nuove omologazioni ed estensioni saranno rilasciate in conformità ai punti da 17.16 a 17.23.».

Il punto 17.21 è così modificato:

«17.21.

A decorrere dal 1o settembre 2023 non devono essere rilasciate estensioni a norma del presente regolamento per sistemi di ritenuta per bambini diversi dal gruppo 3.»

Sono inseriti i nuovi punti da 17.22 a 17.25, così formulati:

«17.22.

A decorrere dal 1o settembre 2021 le parti contraenti che applicano il presente regolamento non sono tenute ad accettare omologazioni rilasciate a norma del presente regolamento, rilasciate per la prima volta dopo il 1o settembre 2021.

17.23.

Fino al 1o settembre 2023 le parti contraenti che applicano il presente regolamento sono tenute ad accettare le omologazioni rilasciate a norma della serie di modifiche 04 del presente regolamento, rilasciate per la prima volta prima del 1o settembre 2021.

17.24.

A decorrere dal 1o settembre 2023 le parti contraenti che applicano il presente regolamento non sono tenute ad accettare le omologazioni rilasciate a norma del presente regolamento.

17.25.

In deroga ai punti 17.22 e 17.24, le parti contraenti che applicano il presente regolamento sono tenute a continuare ad accettare le omologazioni di sistemi di ritenuta per bambini “integrati” per veicoli specifici rilasciate a norma della serie di modifiche 04 del presente regolamento.»