ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 224 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1018 della Commissione, del 22 giugno 2021, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l’informativa sugli indicatori dell’importanza sistemica a livello mondiale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 ( 1 ) |
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DECISIONI |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
24.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 224/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1017 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2021
che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 58, paragrafo 7,
visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3, e l’articolo 7, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri devono ridurre l’importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, del medesimo regolamento per un dato anno civile di almeno il 5 % per la parte dell’importo al di sopra di 150 000 EUR. A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del richiamato regolamento, il prodotto stimato della riduzione deve essere reso disponibile come sostegno supplementare per le misure nell’ambito dello sviluppo rurale. |
(2) |
A norma dell’articolo 11, paragrafo 6, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione entro il 19 febbraio 2021 le rispettive decisioni sulla riduzione dell’importo dei pagamenti diretti e il conseguente prodotto stimato della riduzione per l’anno civile 2021. Nelle loro notifiche Bulgaria, Cechia, Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Italia, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Finlandia hanno indicato una stima superiore a zero. |
(3) |
A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Cechia, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Lettonia e Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione la decisione di rendere disponibile, come sostegno supplementare nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nell’esercizio 2022, una determinata percentuale dei rispettivi massimali nazionali annui per l’anno civile 2021. |
(4) |
A norma dell’articolo 14, paragrafo 2, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Croazia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo e Slovacchia hanno comunicato alla Commissione la decisione di rendere disponibile, sotto forma di pagamenti diretti per l’anno civile 2021, un determinato importo della rispettiva dotazione FEASR per il 2022. |
(5) |
È pertanto necessario adeguare gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 in modo che i massimali nazionali annui e i massimali netti annui per i pagamenti diretti rispecchino le decisioni adottate da Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Finlandia. È inoltre necessario adeguare l’allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 in modo che la ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale sia conforme a tali decisioni. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 e gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013. |
(7) |
Poiché le modifiche apportate dal presente regolamento al regolamento (UE) n. 1307/2013 incidono sulla sua applicazione per il 2021, in particolare per quanto riguarda la tempestiva fissazione dei massimali di bilancio applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che tali modifiche si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2021, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) 1305/2013 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 2 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO I
Nell’allegato I, parte II, del regolamento (UE) n. 1305/2013, la colonna del 2022 è sostituita dalla seguente:
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«2022 |
Belgio |
82 800 894 |
Bulgaria |
284 028 644 |
Cechia |
267 027 708 |
Danimarca |
136 972 060 |
Germania |
1 387 301 738 |
Estonia |
88 031 648 |
Irlanda |
311 641 628 |
Grecia |
651 537 600 |
Spagna |
1 081 564 825 |
Francia |
2 008 001 070 |
Croazia |
276 679 401 |
Italia |
1 355 921 375 |
Cipro |
23 770 514 |
Lettonia |
142 745 173 |
Lituania |
195 495 162 |
Lussemburgo |
11 626 644 |
Ungheria |
384 539 149 |
Malta |
19 334 497 |
Paesi Bassi |
129 378 369 |
Austria |
520 024 752 |
Polonia |
1 004 725 539 |
Portogallo |
455 640 620 |
Romania |
967 049 892 |
Slovenia |
110 170 192 |
Slovacchia |
234 975 909 |
Finlandia |
354 551 956 |
Svezia |
211 889 741 |
Totale UE 27 |
12 697 426 700 |
Assistenza tecnica |
30 272 220 |
Totale |
12 727 698 920 » |
ALLEGATO II
Gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono così modificati:
1) |
nell’allegato II la colonna dell’anno civile 2021 è sostituita dalla seguente:
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2) |
nell’allegato III la colonna dell’anno civile 2021 è sostituita dalla seguente:
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24.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 224/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1018 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2021
che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l’informativa sugli indicatori dell’importanza sistemica a livello mondiale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 434 bis,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 441 del regolamento (UE) n. 575/2013 impone agli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) di pubblicare su base annuale i valori degli indicatori utilizzati per la determinazione del loro punteggio conformemente al metodo di individuazione di cui all’articolo 131 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 della Commissione (3), adottato sulla base dell’articolo 441, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, stabilisce i modelli uniformi e le date per l’informativa sui valori utilizzati per individuare i G-SII. L’articolo 441, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 è stato abrogato dal regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(2) |
L’articolo 131 della direttiva 2013/36/UE stabilisce i criteri per l’individuazione dei G-SII. Il regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione (5) specifica la metodologia per tale individuazione e definisce le sottocategorie di G-SII. Il regolamento delegato n. 1222/2014 è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/539 della Commissione (6) per tenere conto delle norme internazionali rivedute sull’individuazione dei G-SII adottate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) nel luglio 2018 (7). Tali norme internazionali rivedute, in particolare l’obbligo di utilizzare un formato uniforme per la comunicazione dei valori degli indicatori utilizzati per la determinazione del punteggio dei G-SII conformemente all’articolo 441 del regolamento (UE) n. 575/2013, dovrebbero essere riprese nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione (8). |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637. |
(4) |
Il regolamento (UE) 2019/876 ha inoltre introdotto l’articolo 434 bis nel regolamento (UE) n. 575/2013, che conferisce alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di attuazione per specificare modelli uniformi per l’informativa necessaria a valutare i profili di rischio degli enti e il loro grado di conformità ai requisiti stabiliti dalle parti da uno a sette del regolamento (UE) n. 575/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 è stato adottato sulla base dell’articolo 434 bis e introduce nuovi requisiti che sostituiscono quelli stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014. Occorre pertanto abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014. |
(5) |
Al fine di garantire la continuità nel passaggio dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 al regolamento di esecuzione (UE) 2021/637, la data di applicazione del presente regolamento dovrebbe coincidere con la data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637, ossia il 28 giugno 2021. Per lo stesso motivo, la data di entrata in vigore del presente regolamento dovrebbe coincidere con il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, che precede la data di applicazione, vale a dire il 28 giugno 2021. |
(6) |
Il CBVB ha pubblicato il quadro di Basilea consolidato nel dicembre 2019, in particolare gli obblighi di informativa nell’ambito del terzo pilastro aggiornati (9), che per la maggior parte sono stati introdotti nel regolamento (UE) n. 575/2013 dal regolamento (UE) 2019/876. Al fine di attuare tali modifiche, con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 è stato istituito un quadro coerente e completo in materia di informativa nell’ambito del terzo pilastro. I G-SII dovrebbero pertanto utilizzare una relazione nell’ambito del terzo pilastro conforme al presente regolamento per comunicare le informazioni sui valori degli indicatori utilizzati per la determinazione del loro punteggio. |
(7) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione. |
(8) |
L’Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637
Nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 è inserito il seguente articolo 6 bis:
«Articolo 6 bis
Informativa sugli indicatori dell’importanza sistemica a livello mondiale
1. I G-SII pubblicano le informazioni sui valori degli indicatori utilizzati per la determinazione del loro punteggio di cui all’articolo 441 del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello uniforme di informativa di cui all’articolo 434 bis del predetto regolamento che è impiegato per la raccolta dei valori degli indicatori da parte delle autorità interessate, come stabilito all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione, ad eccezione dei dati accessori e delle voci per memoria raccolti conformemente a tale articolo.
2. I G-SII pubblicano le informazioni di cui al paragrafo 1 nella relazione nell’ambito del terzo pilastro di fine esercizio. Essi ripubblicano le informazioni di cui al paragrafo 1 nella loro prima relazione nell’ambito del terzo pilastro successiva alla presentazione definitiva dei valori degli indicatori alle autorità interessate, qualora i dati presentati siano diversi da quelli indicati nella relazione nell’ambito del terzo pilastro di fine esercizio.»
Articolo 2
Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 è abrogato.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 28 giugno 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli uniformi e la data per l’informativa sui valori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 14).
(4) Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).
(5) Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione, dell’8 ottobre 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l’individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 27).
(6) Regolamento delegato (UE) 2021/539 della Commissione dell’11 febbraio 2021 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l’individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (GU L 108 del 29.3.2021, pag. 10).
(7) Quadro di Basilea - SCO40: banche di importanza sistemica a livello globale.
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione, del 15 marzo 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, il regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2017/2295 della Commissione (GU L 136 del 21.4.2021, pag. 1).
(9) Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria della Banca dei regolamenti internazionali, «DIS Disclosure requirements», dicembre 2019.
(10) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
DECISIONI
24.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 224/9 |
DECISIONE (UE) 2021/1019 DEL CONSIGLIO
del 22 giugno 2021
relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale Fondo, compresa la seconda frazione per il 2021
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (2), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 19 a 22 del regolamento (UE) 2018/1877, la Commissione deve presentare entro il 15 giugno 2021 una proposta che fissi l’importo della seconda frazione del contributo per il 2021 e l’importo annuo riveduto del contributo per il 2021, qualora tale importo dovesse deviare dalle esigenze effettive. |
(2) |
Conformemente all’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, il 6 aprile 2021 la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha trasmesso alla Commissione le sue previsioni aggiornate di impegni e di pagamenti per gli strumenti da essa gestiti. |
(3) |
A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti fondi europei di sviluppo. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI. |
(4) |
A norma dell’articolo 152 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (3) («accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del Fondo europeo di sviluppo (FES) fino alla chiusura dell’11o FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell’11o FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata. |
(5) |
La decisione (UE) 2020/1708 del Consiglio (4) fissa l’importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2021 a 3 700 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI. |
(6) |
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest’ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le parti del Fondo europeo di sviluppo versano i contributi individuali al FES alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti a titolo di seconda frazione per il 2021, conformemente all’allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, 22 giugno 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(1) GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
(2) GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.
(3) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.
(4) Decisione (UE) 2020/1708 del Consiglio, del 13 novembre 2020, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2022, l’importo annuo per il 2021, la prima frazione per il 2021 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2023 e 2024 (GU L 385 del 17.11.2020, pag. 13).
ALLEGATO
STATI MEMBRI e REGNO UNITO |
Ripartizione 11o FES % |
Seconda frazione 2021 (EUR) |
Totale |
|
BEI |
Commissione |
|||
11o FES |
11o FES |
|||
BELGIO |
3,24927 |
4 224 051,00 |
38 991 240,00 |
43 215 291,00 |
BULGARIA |
0,21853 |
284 089,00 |
2 622 360,00 |
2 906 449,00 |
CECHIA |
0,79745 |
1 036 685,00 |
9 569 400,00 |
10 606 085,00 |
DANIMARCA |
1,98045 |
2 574 585,00 |
23 765 400,00 |
26 339 985,00 |
GERMANIA |
20,57980 |
26 753 740,00 |
246 957 600,00 |
273 711 340,00 |
ESTONIA |
0,08635 |
112 255,00 |
1 036 200,00 |
1 148 455,00 |
IRLANDA |
0,94006 |
1 222 078,00 |
11 280 720,00 |
12 502 798,00 |
GRECIA |
1,50735 |
1 959 555,00 |
18 088 200,00 |
20 047 755,00 |
SPAGNA |
7,93248 |
10 312 224,00 |
95 189 760,00 |
105 501 984,00 |
FRANCIA |
17,81269 |
23 156 497,00 |
213 752 280,00 |
236 908 777,00 |
CROAZIA |
0,22518 |
292 734,00 |
2 702 160,00 |
2 994 894,00 |
ITALIA |
12,53009 |
16 289 117,00 |
150 361 080,00 |
166 650 197,00 |
CIPRO |
0,11162 |
145 106,00 |
1 339 440,00 |
1 484 546,00 |
LETTONIA |
0,11612 |
150 956,00 |
1 393 440,00 |
1 544 396,00 |
LITUANIA |
0,18077 |
235 001,00 |
2 169 240,00 |
2 404 241,00 |
LUSSEMBURGO |
0,25509 |
331 617,00 |
3 061 080,00 |
3 392 697,00 |
UNGHERIA |
0,61456 |
798 928,00 |
7 374 720,00 |
8 173 648,00 |
MALTA |
0,03801 |
49 413,00 |
456 120,00 |
505 533,00 |
PAESI BASSI |
4,77678 |
6 209 814,00 |
57 321 360,00 |
63 531 174,00 |
AUSTRIA |
2,39757 |
3 116 841,00 |
28 770 840,00 |
31 887 681,00 |
POLONIA |
2,00734 |
2 609 542,00 |
24 088 080,00 |
26 697 622,00 |
PORTOGALLO |
1,19679 |
1 555 827,00 |
14 361 480,00 |
15 917 307,00 |
ROMANIA |
0,71815 |
933 595,00 |
8 617 800,00 |
9 551 395,00 |
SLOVENIA |
0,22452 |
291 876,00 |
2 694 240,00 |
2 986 116,00 |
SLOVACCHIA |
0,37616 |
489 008,00 |
4 513 920,00 |
5 002 928,00 |
FINLANDIA |
1,50909 |
1 961 817,00 |
18 109 080,00 |
20 070 897,00 |
SVEZIA |
2,93911 |
3 820 843,00 |
35 269 320,00 |
39 090 163,00 |
REGNO UNITO |
14,67862 |
19 082 206,00 |
176 143 440,00 |
195 225 646,00 |
TOTALE UE-27 e REGNO UNITO |
100,00 |
130 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
1 330 000 000,00 |
24.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 224/12 |
DECISIONE (UE) 2021/1020 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’8 giugno 2021
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dal Belgio — EGF/2020/005 BE/Swissport
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 4,
visto l’accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (2), in particolare il punto 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica globale oppure a causa di una nuova crisi finanziaria ed economica globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. |
(2) |
Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (3). |
(3) |
Il 22 dicembre 2020 il Belgio ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi presso Swissport in Belgio. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG, come disposto all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013. |
(4) |
È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 3 719 224 EUR in relazione alla domanda presentata dal Belgio. |
(5) |
Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2021, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l’importo di 3 719 224 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dall’8 giugno 2021.
Fatto a Strasburgo, l’8 giugno 2021
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.
(3) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).
24.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 224/14 |
DECISIONE (UE) 2021/1021 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’8 giugno 2021
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Germania — EGF/2020/003 DE/GMH Guss
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 4,
visto l’accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (2), in particolare il punto 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria globale oppure a causa di una nuova crisi finanziaria ed economica globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. |
(2) |
Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (3). |
(3) |
Il 15 dicembre 2020 la Germania ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi presso GMH Guss GmbH in Germania. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG, come disposto all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013. |
(4) |
È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 1 081 706 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Germania. |
(5) |
Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2021, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l’importo di 1 081 706 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dall’8 giugno 2021.
Fatto a Strasburgo, l’8 giugno 2021
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.
(3) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).
24.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 224/16 |
DECISIONE (UE) 2021/1022 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’8 giugno 2021
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dai Paesi Bassi — EGF/2020/004 NL/KLM
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 4,
visto l’accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (2), in particolare il punto 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica globale oppure a causa di una nuova crisi finanziaria ed economica globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. |
(2) |
Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (3). |
(3) |
Il 22 dicembre 2020 i Paesi Bassi hanno presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi presso KLM Royal Dutch Airlines nei Paesi Bassi. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG, come disposto all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013. |
(4) |
È, pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 5 019 218 EUR in relazione alla domanda presentata dai Paesi Bassi. |
(5) |
Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2021, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l’importo di 5 019 218 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dall’8 giugno 2021.
Fatto a Strasburgo, l’8 giugno 2021
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.
(3) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).
24.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 224/18 |
DECISIONE (UE) 2021/1023 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’8 giugno 2021
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Finlandia — EGF/2020/007 FI/Finnair
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 4,
visto l’accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (2), in particolare il punto 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica globale oppure a causa di una nuova crisi finanziaria ed economica globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. |
(2) |
Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (3). |
(3) |
Il 30 dicembre 2020 la Finlandia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi presso Finnair Oyj e presso un subappaltatore in Finlandia. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG, come disposto all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013. |
(4) |
È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 1 752 360 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Finlandia. |
(5) |
Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2021, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l’importo di 1 752 360 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dall’8 giugno 2021.
Fatto a Strasburgo, l’8 giugno 2021
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.
(3) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).
24.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 224/20 |
DECISIONE (UE) 2021/1024 DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 2021
che modifica la decisione 2009/908/UE che stabilisce le modalità di applicazione della decisione del Consiglio europeo sull’esercizio della presidenza del Consiglio e sulla presidenza degli organi preparatori del Consiglio
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2009/881/UE del Consiglio europeo, del 1o dicembre 2009, sull’esercizio della presidenza del Consiglio (1), in particolare l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 2009/908/UE (2) il Consiglio ha stabilito le modalità di applicazione della decisione 2009/881/UE del Consiglio europeo. Gli organi preparatori che sono presieduti secondo un sistema diverso dalla presidenza semestrale sono elencati nell’allegato III della decisione 2009/908/UE, come previsto dall’articolo 2, terzo comma, della decisione 2009/881/UE del Consiglio europeo. |
(2) |
Secondo l’allegato III della decisione 2009/908/UE, il gruppo «Informatica giuridica» è elencato tra gli organi preparatori del Consiglio che sono presieduti dal segretariato generale del Consiglio. |
(3) |
Alla luce dell’esperienza maturata e del tipo di compiti svolti dal gruppo «Informatica giuridica», tale gruppo dovrebbe essere presieduto dalla presidenza semestrale. |
(4) |
La decisione 2009/908/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’allegato III della decisione 2009/908/UE, il testo «Gruppo “Informatica giuridica”» è soppresso.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2021.
È pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 18 giugno 2021.
Per il Consiglio
Il presidente
J. LEÃO
(1) GU L 315 del 2.12.2009, pag. 50.
(2) Decisione 2009/908/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione del Consiglio europeo sull’esercizio della presidenza del Consiglio e sulla presidenza degli organi preparatori del Consiglio (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 28).
24.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 224/22 |
DECISIONE (PESC) 2021/1025 DEL CONSIGLIO
del 21 giugno 2021
che modifica la decisione (PESC) 2017/809, a sostegno dell’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
L’11 maggio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/809 (1), che prevede, per i progetti di cui al suo articolo 1, un periodo di attuazione di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione dell’accordo di finanziamento di cui al suo articolo 3, paragrafo 3. |
(2) |
Il 16 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/795 (2), che ha modificato la decisione (PESC) 2017/809 prorogandone il periodo di attuazione fino al 10 agosto 2021. |
(3) |
Il 26 marzo 2021 l’ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA), responsabile dell’attuazione tecnica dei progetti di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2017/809, ha chiesto di prorogare di ulteriori otto mesi il periodo di attuazione di tale decisione. La proroga richiesta dovrebbe consentire all’UNODA di continuare a fornire assistenza agli Stati membri dell’ONU che attuano la risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza dell’ONU («UNSCR 1540»), di contribuire ulteriormente a un esame globale in corso, di continuare a fornire assistenza al comitato del Consiglio di sicurezza dell’ONU istituito dall’UNSCR 1540 fino allo scadere del suo attuale mandato il 28 aprile 2022 e di attenuare le perdite derivanti dalla mancata realizzazione dei restanti progetti dovuta alla pandemia di COVID-19. |
(4) |
Il proseguimento dei progetti di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2017/809 non ha implicazioni per quanto riguarda le risorse finanziarie fino al 25 aprile 2022. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2017/809, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 5 della decisione (PESC) 2017/809 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La presente decisione cessa di produrre effetti il 25 aprile 2022.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) Decisione (PESC) 2017/809 del Consiglio, dell’11 maggio 2017, a sostegno dell’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 121 del 12.5.2017, pag. 39).
(2) Decisione (PESC) 2020/795 del Consiglio, del 16 giugno 2020, che modifica la decisione (PESC) 2017/809, a sostegno dell’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 193 del 17.6.2020, pag. 14).
24.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 224/24 |
DECISIONE (PESC) 2021/1026 DEL CONSIGLIO
del 21 giugno 2021
a sostegno del programma di cibersicurezza e ciberresilienza e di garanzia di sicurezza delle informazioni dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia dell’UE»), che nel capitolo III contiene un elenco di misure per combattere tale proliferazione. |
(2) |
La strategia dell’UE sottolinea il ruolo cruciale della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (CWC) e dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) per liberare il mondo dalle armi chimiche. Gli obiettivi della strategia dell’UE sono complementari a quelli perseguiti dall’OPCW, nel contesto della sua responsabilità per l’attuazione della CWC. |
(3) |
Il 22 novembre 2004 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2004/797/PESC (1) sul sostegno alle attività svolte dall’OPCW. L’azione comune è stata seguita, dopo la sua scadenza, dall’azione comune 2005/913/PESC del Consiglio (2), che a sua volta è stata seguita dall’azione comune 2007/185/PESC del Consiglio (3). L’azione comune 2007/185/PESC è stata seguita dalle decisioni 2009/569/PESC (4), 2012/166/PESC (5), 2013/726/PESC (6), (PESC) 2015/259 (7), (PESC) 2017/2302 (8), (PESC) 2017/2303 (9) e (PESC) 2019/538 (10) del Consiglio. |
(4) |
L’Unione deve continuare a fornire siffatta assistenza intensiva e mirata all’OPCW nel contesto dell’attuazione pratica del capitolo III della strategia dell’UE. |
(5) |
È necessario che l’Unione continui a sostenere il programma di cibersicurezza e ciberresilienza e di garanzia di sicurezza delle informazioni dell’OPCW, che mira a migliorare la capacità dell’OPCW di mantenere livelli adeguati di cibersicurezza e ciberresilienza per affrontare le sfide attuali ed emergenti connesse alla cibersicurezza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Al fine di dare applicazione immediata e pratica ad alcuni elementi della strategia dell’UE, l’Unione sostiene un progetto dell’OPCW con gli obiettivi seguenti:
— |
aggiornare le infrastrutture TIC in linea con il quadro istituzionale di continuità operativa dell’OPCW, ponendo un forte accento sulla resilienza; e |
— |
garantire la governance in materia di accessi privilegiati nonché la gestione e la separazione fisiche, logiche e crittografiche delle informazioni per tutte le reti strategiche e delle missioni dell’OPCW. |
2. Nel contesto del paragrafo 1, le attività svolte per il progetto dell’OPCW e sostenute dall’Unione, che sono conformi alle misure di cui al capitolo III previste dalla strategia dell’UE, sono le seguenti:
— |
porre in atto un contesto favorevole agli sforzi in corso in materia di cibersicurezza e ciberresilienza nell’ambito delle operazioni condotte dall’OPCW in diverse sedi; |
— |
progettare una soluzione personalizzata per l’integrazione e la configurazione di sistemi in locale e basati su cloud con i sistemi TIC dell’OPCW e sviluppare soluzioni di gestione degli accessi privilegiati; e |
— |
avviare e collaudare soluzioni di gestione degli accessi privilegiati. |
3. Una descrizione dettagliata delle attività dell’OPCW sostenute dall’Unione, di cui al paragrafo 2, figura nell’allegato.
Articolo 2
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. All’attuazione tecnica del progetto di cui all’articolo 1 provvede il segretariato tecnico dell’OPCW («segretariato tecnico»). Esso svolge tale compito sotto la responsabilità e il controllo dell’AR. A tal fine l’AR conclude gli accordi necessari con il segretariato tecnico.
Articolo 3
1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto di cui all’articolo 1 è pari a 2 151 823 EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine essa conclude il necessario accordo con il segretariato tecnico. Tale accordo stipula che il segretariato tecnico deve assicurare la visibilità del contributo dell’Unione, in funzione della sua entità, nonché specificare le misure atte a facilitare lo sviluppo di sinergie ed evitare la duplicazione delle attività.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di cui al paragrafo 3 non appena possibile a decorrere dall’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell’accordo.
Articolo 4
L’AR riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla scorta di rapporti periodici stilati dal segretariato tecnico. Sui rapporti dell’AR si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari del progetto di cui all’articolo 1.
Articolo 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 24 mesi dopo la data della conclusione dell’accordo di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la sua entrata in vigore se il predetto accordo non è concluso entro tale termine.
Fatto a, il 21 giugno 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) Azione comune 2004/797/PESC del Consiglio, del 22 novembre 2004, sul sostegno alle attività svolte dall’OPCW nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 63).
(2) Azione comune 2005/913/PESC del Consiglio, del 12 dicembre 2005, a sostegno delle attività svolte dall’OPCW nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 331 del 17.12.2005, pag. 34).
(3) Azione comune 2007/185/PESC del Consiglio, del 19 marzo 2007, a sostegno delle attività svolte dall’OPCW nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 85 del 27.3.2007, pag. 10).
(4) Decisione 2009/569/PESC del Consiglio, del 27 luglio 2009, a sostegno delle attività svolte dall’OPCW nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 96).
(5) Decisione 2012/166/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, a sostegno delle attività svolte dall’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 87 del 24.3.2012, pag. 49).
(6) Decisione 2013/726/PESC del Consiglio, del 9 dicembre 2013, a sostegno dell’UNSCR 2118 (2013) e della decisione EC-M-33/Dec. 1 del consiglio esecutivo dell’OPCW, nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 329 del 10.12.2013, pag. 41).
(7) Decisione (PESC) 2015/259 del Consiglio, del 17 febbraio 2015, a sostegno delle attività svolte dall’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 43 del 18.2.2015, pag. 14).
(8) Decisione (PESC) 2017/2302 del Consiglio, del 12 dicembre 2017, a sostegno delle attività svolte dall’OPCW ai fini delle operazioni di bonifica presso l’ex deposito di armi chimiche in Libia nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 329 del 13.12.2017, pag. 49).
(9) Decisione (PESC) 2017/2303 del Consiglio, del 12 dicembre 2017, a sostegno della prosecuzione dell’attuazione della risoluzione 2118 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della decisione EC-M-33/DEC.1 del consiglio esecutivo dell’OPCW relative alla distruzione delle armi chimiche siriane, nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 329 del 13.12.2017, pag. 55).
(10) Decisione (PESC) 2019/538 del Consiglio, del 1o aprile 2019, a sostegno delle attività svolte dall’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 93 del 2.4.2019, pag. 3).
ALLEGATO
DOCUMENTO DI PROGETTO
1. Contesto
L’OPCW è tenuta a mantenere un’infrastruttura che consenta la sovranità delle informazioni in modo commisurato alle classificazioni di accesso privilegiato, alle opportune routine di gestione e alle minacce esistenti, e che possa al contempo garantire la difesa da rischi emergenti. L’OPCW continua a essere costantemente esposta a rischi gravi ed emergenti connessi alla cibersicurezza e alla ciberresilienza. L’OPCW è bersaglio di attori motivati, altamente qualificati e dotati di risorse. Tali attori continuano a dirigere frequenti attacchi contro la riservatezza e l’integrità delle informazioni e delle infrastrutture dell’OPCW. È evidente che sono necessari investimenti essenziali nelle capacità tecniche, al fine di rispondere alle preoccupazioni messe in evidenza dai recenti attacchi informatici, dalle attuali considerazioni politiche e dalla crisi COVID-19, tenendo conto dei requisiti unici connessi alla natura del lavoro svolto dall’OPCW per adempiere al mandato della CWC.
Nel quadro del fondo speciale dell’OPCW per la cibersicurezza, la continuità operativa e la sicurezza delle infrastrutture fisiche, l’OPCW ha elaborato il proprio programma di cibersicurezza e ciberresilienza e di garanzia di sicurezza delle informazioni (programma dell’OPCW), che contempla 47 attività tese a rispondere alle sfide in materia di cibersicurezza emerse negli ultimi tempi. Il programma dell’OPCW è in linea con le buone prassi promosse da organismi quali l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) o fa ricorso a concetti di cui alla direttiva europea sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (direttiva NIS) per quanto riguarda le telecomunicazioni e la difesa. Nel complesso il programma dell’OPCW copre i seguenti settori tematici: reti classificate e non classificate; politica e governance; individuazione e risposta; operazioni e manutenzione; telecomunicazioni. Fondamentalmente il programma dell’OPCW è concepito per consentire all’OPCW di ridurre le possibilità che aggressori dotati di considerevoli risorse e/o sostenuti da Stati conseguano i loro obiettivi, come anche di ridurre i rischi provenienti da minacce sia esterne che interne da un punto di vista sia umano che tecnico. Il sostegno dell’Unione è strutturato come un progetto costituito da tre attività, che corrisponde a due delle 47 attività del programma dell’OPCW.
2. Finalità del progetto
La finalità generale del progetto è garantire che il segretariato dell’OPCW sia in grado di mantenere un opportuno livello di cibersicurezza e ciberresilienza nell’affrontare sfide ricorrenti ed emergenti in materia di difesa informatica presso la sede come anche le strutture ausiliarie dell’OPCW, così da garantire l’adempimento del mandato dell’OPCW e l’effettiva attuazione della CWC.
3. Obiettivi
— |
Aggiornare le infrastrutture TIC in linea con il quadro istituzionale di continuità operativa dell’OPCW, ponendo un forte accento sulla resilienza; |
— |
garantire la governance in materia di accessi privilegiati nonché la gestione e la separazione fisiche, logiche e crittografiche delle informazioni per tutte le reti strategiche e delle missioni. |
4. Risultati
Il progetto contribuisce ai seguenti risultati previsti:
— |
le apparecchiature e i servizi TIC garantiscono una solida affidabilità di sistema (ridondanza ibrida/geografica) e rendono possibile una maggiore disponibilità dei sistemi e servizi TIC a sostegno della continuità operativa; |
— |
riduzione al minimo della capacità di un singolo fattore o individuo di incidere negativamente sulla riservatezza e sull’integrità delle informazioni o dei sistemi all’interno dell’OPCW. |
5. Attività
5.1. Attività 1 – Porre in atto un contesto favorevole agli sforzi in corso in materia di cibersicurezza e ciberresilienza nell’ambito delle operazioni condotte dall’OPCW in diverse sedi
Questa attività mira ad assicurare un ambiente favorevole alla corretta attuazione dei piani per la continuità operativa dell’OPCW relativamente alla cibersicurezza e ciberresilienza. L’obiettivo sarà conseguito attraverso aggiornamenti delle infrastrutture – riorganizzazione dell’architettura e/o archiviazione per la continuità operativa dell’OPCW per quanto riguarda le operazioni condotte in diverse sedi. Si procederà inoltre ad agevolare ulteriormente e ad abilitare l’integrazione della governance in materia di accessi privilegiati nei processi di pianificazione e risposta in materia di continuità operativa.
5.2. Attività 2 – Progettare una soluzione personalizzata per l’integrazione e la configurazione di sistemi in locale e basati su cloud con i sistemi TIC dell’OPCW e sviluppare soluzioni di gestione degli accessi privilegiati
Questa attività è incentrata sulla trasformazione dell’ambiente favorevole in un design personalizzato per l’integrazione e la configurazione di sistemi in locale e basati su cloud con i sistemi TIC dell’OPCW e le soluzioni di gestione degli accessi privilegiati. Si prevede che ciò accresca l’efficienza delle infrastrutture dei sistemi TIC e porti alla progettazione di un sistema integrato di gestione degli accessi privilegiati per le risorse critiche in grado di assicurare la dissuasione e l’individuazione, in linea con commisurate capacità di ricerca delle minacce.
5.3. Attività 3 – Avviare e collaudare soluzioni di gestione degli accessi privilegiati
Questa attività si basa sulle infrastrutture realizzate e sulle soluzioni di gestione degli accessi privilegiati che dovrebbero portare l’integrazione e la configurazione dalla teoria alla pratica. È necessario procedere alla mappatura e profilazione dei sistemi, nonché alla loro integrazione nei sistemi esistenti, tenendo conto dei fattori politici e umani associati. In seguito, test approfonditi verificano e garantiscono la solidità del sistema (tutti i nuovi sistemi dispongono di un’autenticazione forte per utenti e dispositivi, di un’adeguata classificazione e protezione delle informazioni e di sistemi avanzati di prevenzione della perdita di dati) sia in fase di attuazione che a lungo termine; in questo modo il segretariato dell’OPCW potrà, nella misura del possibile, individuare eventuali lacune e porvi rimedio.
6. Durata
La durata totale prevista per l’attuazione finanziata da questo progetto non dovrebbe superare i 24 mesi.
7. Beneficiari
I beneficiari del progetto saranno il personale del segretariato tecnico dell’OPCW, gli organi decisionali, gli organi sussidiari e le parti interessate della CWC, compresi gli Stati parte.
8. Visibilità dell’UE
L’OPCW adotterà tutte le misure opportune, entro ragionevoli considerazioni di sicurezza, per pubblicizzare il fatto che il progetto è stato finanziato dall’Unione.
24.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 224/29 |
DECISIONE (UE) 2021/1027 DEL CONSIGLIO
del 22 giugno 2021
che affida alla Commissione europea — Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) — l’esercizio di taluni poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina e all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione in materia di copertura contro i rischi di malattia professionale e i rischi d’infortunio
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visti lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2, del suddetto statuto e l’articolo 6 del suddetto regime,
vista la decisione (UE) 2017/262 del Consiglio, del 6 febbraio 2017, relativa alla determinazione per il segretariato generale del Consiglio, dell’autorità che ha il potere di nomina e dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione e che abroga la decisione 2013/811/UE (2),
considerando quanto segue:
(1) |
I funzionari e gli altri agenti dell’Unione europea sono coperti contro i rischi di malattia professionale e i rischi d’infortunio ai sensi dell’articolo 73 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea («statuto») e degli articoli 28 e 95 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea («regime»). Ai sensi dell’articolo 73 dello statuto, le condizioni di tale copertura sono contenute nella regolamentazione comune adottata da tutte le istituzioni, il cui comune accordo è stato constatato dal presidente della Corte di giustizia dell’Unione europea il 13 dicembre 2005. |
(2) |
L’Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) della Commissione europea è responsabile della gestione e del pagamento dei diritti pecuniari del personale della Commissione e, tramite accordi a livello di servizi (SLA), di taluni altri organi e istituzioni dell’Unione. |
(3) |
A norma dell’SLA concluso fra il PMO e il segretariato generale del Consiglio (SGC) il 3 maggio 2019, il PMO è responsabile della gestione e del pagamento dei diritti individuali, dei diritti a pensione e delle indennità di disoccupazione per il personale dell’SGC. In tali settori, il PMO esercita taluni poteri dell’autorità che ha il potere di nomina e dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ai sensi della decisione (UE) 2019/792 del Consiglio (3). |
(4) |
L’SLA del 3 maggio 2019 prevede, tra l’altro, che l’ambito di applicazione dei servizi erogati dal PMO possa essere esteso alla gestione della copertura contro i rischi di malattia professionale o i rischi di infortunio del personale dell’SGC. Dato che le condizioni relative a tale copertura sono comuni a tutte le istituzioni e che il PMO dispone delle capacità e dell’esperienza necessarie, è opportuno affidare tali servizi al PMO. |
(5) |
Per rendere efficace il trasferimento di detti servizi, è opportuno che il Consiglio affidi al PMO l’esercizio dei pertinenti poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina e all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione del personale dell’SGC. |
(6) |
Al fine di garantire la certezza del diritto per il personale dell’SGC, è opportuno precisare che le domande e i reclami relativi alla copertura dei rischi di malattia professionale o dei rischi di infortunio devono essere presentati alla Commissione. Allo stesso scopo, dovrebbe essere chiarito che i correlati ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, devono essere presentati contro la Commissione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. L’esercizio dei poteri conferiti dallo statuto all’autorità che ha il potere di nomina e dal regime all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, per quanto riguarda il personale dell’SGC, è affidato all’Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) della Commissione europea, in relazione all’applicazione dell’articolo 73 dello statuto e degli articoli 28 e 95 del regime.
2. Le domande e i reclami relativi alle questioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono presentati all’autorità che ha il potere di nomina o all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione della Commissione ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 90 quater dello statuto e degli articoli 46 e 117 del regime. I ricorsi alla Corte di giustizia dell’Unione europea relativi alle questioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono diretti contro la Commissione ai sensi dell’articolo 91 bis dello statuto e degli articoli 46 e 117 del regime.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 1o luglio 2021.
Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
(2) GU L 39 del 16.2.2017, pag. 4.
(3) Decisione (UE) 2019/792 del Consiglio, del 13 maggio 2019, che affida alla Commissione europea — Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) — l’esercizio di taluni poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina e all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (GU L 129 del 17.5.2019, pag. 3).
24.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 224/31 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1028 DELLA COMMISSIONE
del 21 giugno 2021
che adotta misure per l’applicazione del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’accesso ai dati del sistema centrale ETIAS e la loro modifica, cancellazione e cancellazione anticipata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (1), in particolare l’articolo 73, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), punti i) e ii),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2018/1240 istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) applicabile ai cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto che intendono entrare nel territorio degli Stati membri. |
(2) |
Prima dello sviluppo del sistema d’informazione ETIAS è necessario adottare misure per la sua attuazione tecnica. |
(3) |
Le misure stabilite dalla presente decisione dovrebbero essere integrate dalle specifiche tecniche del sistema d’informazione ETIAS. Sulla base delle misure stabilite dalla presente decisione, l’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) dovrebbe quindi essere in grado di definire la progettazione dell’architettura fisica del sistema d’informazione ETIAS e le specifiche tecniche del sistema, e di sviluppare il sistema d’informazione ETIAS. |
(4) |
Lo sviluppo tecnico e l’attuazione del sistema d’informazione ETIAS dovrebbero comprendere il modo in cui le autorità accederanno ai dati del sistema centrale ETIAS, li modificheranno e li cancelleranno. |
(5) |
L’accesso da parte delle autorità di frontiera al fine di ottenere lo status di un’autorizzazione ai viaggi alle frontiere, l’accesso da parte delle autorità competenti in materia di immigrazione al fine di verificare le condizioni d’ingresso o di soggiorno nel territorio degli Stati membri, l’accesso da parte dei punti di accesso centrale a fini di contrasto e l’accesso da parte delle unità nazionali ETIAS per reperire fascicoli a sostegno della valutazione del rischio, dovrebbero essere accordati tramite un’interfaccia tecnica che consenta la connessione delle infrastrutture nazionali di frontiera, dei punti di accesso centrale, dei sistemi nazionali delle autorità competenti in materia di immigrazione e di altri sistemi d’informazione dell’UE o nazionali, al sistema centrale ETIAS. Le specifiche tecniche sviluppate da eu-LISA dovrebbero comprendere un documento di controllo dell’interfaccia che descriva l’interfaccia tecnica tra il sistema centrale ETIAS e altri sistemi d’informazione dell’UE e nazionali. |
(6) |
Da quando entrerà in funzione il portale di ricerca europeo istituito in virtù dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le autorità di frontiera, le autorità competenti in materia di immigrazione e i punti di accesso centrale dovrebbero avvalersi di tale portale per effettuare le interrogazioni. |
(7) |
L’accesso finalizzato al trattamento manuale delle domande, anche per Europol quando esprime un parere alle unità nazionali ETIAS, e l’accesso da parte dell’unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS per la modifica e la cancellazione dei dati dovrebbero essere accordati tramite un software appositamente progettato da eu-LISA. Tale software dovrebbe essere usato anche da Europol per chiedere l’accesso ai dati del sistema centrale ETIAS a fini di contrasto. Occorre specificare i mezzi con cui l’unità centrale ETIAS, le unità nazionali ETIAS ed Europol devono autenticare tale software e accedervi. |
(8) |
Gli utenti debitamente autorizzati dell’unità centrale ETIAS, delle unità nazionali ETIAS e di Europol dovrebbero accedere al software usando i loro profili professionali. L’unità centrale ETIAS, le unità nazionali ETIAS ed Europol dovrebbero poter assegnare agli utenti permessi, ruoli e profili professionali standard o adattare i profili professionali usando ruoli e permessi prestabiliti all’interno del software per rispecchiare il modo in cui l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e gli Stati membri istituiranno e metteranno in funzione, rispettivamente, l’unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS e, nel caso di Europol, per rispecchiare i suoi metodi di lavoro. |
(9) |
È opportuno che le incompatibilità tra ruoli e permessi prestabiliti siano determinate in via preliminare nel software in modo da impedire agli utenti di creare profili professionali in cui si combinino ruoli e permessi incompatibili. Per separare i compiti ed evitare che gli utenti abbiano competenze in conflitto tra loro, è opportuno che i permessi associati al trattamento delle domande non siano combinati con quelli associati alla modifica e alla cancellazione dei dati, né con quelli associati a procedure di ricorso. |
(10) |
In linea con i principi di protezione dei dati, in particolare con i principi della protezione dei dati sin dalla progettazione e per impostazione predefinita, gli utenti del software dovrebbero essere autorizzati a visualizzare soltanto i dati corrispondenti ai permessi associati ai loro profili professionali. Ne potrebbero conseguire videate utenti diverse a seconda del profilo professionale usato. |
(11) |
Il software dovrebbe essere sviluppato con funzionalità generali che supportino l’unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS nei loro compiti relativi all’accesso ai dati e alla loro modifica e cancellazione. |
(12) |
Il software dovrebbe inoltre comprendere una serie di funzionalità specifiche per supportare gli utenti nei loro compiti relativi all’accesso ai dati e alla loro modifica, e nel trattamento manuale di domande per le quali è emerso un riscontro positivo durante il trattamento automatizzato. |
(13) |
Tra tali funzionalità specifiche dovrebbe essere compresa la possibilità di mostrare sempre chiaramente agli utenti il tempo rimanente per rispettare i termini assegnati nelle varie fasi dell’esame della domanda previste dal regolamento (UE) 2018/1240. |
(14) |
Altre funzionalità specifiche dovrebbero supportare le unità nazionali ETIAS durante il trattamento manuale delle domande e nella valutazione del rischio. Il software dovrebbe consentire l’estrazione di dati limitati conservati nel sistema centrale ETIAS per agevolare la consultazione da parte delle unità nazionali ETIAS o di altri sistemi d’informazione o banche dati dell’UE [il sistema d’informazione Schengen (SIS), il sistema di informazione visti (VIS), il sistema di ingressi/uscite (EES) o l’Eurodac], o di informazioni contenute nei sistemi nazionali sottostanti collegate ai riscontri positivi emersi durante il trattamento automatizzato delle domande. Il sistema d’informazione ETIAS dovrebbe essere sviluppato in modo tale da consentire di creare automaticamente fascicoli e di renderli disponibili per l’estrazione da parte delle unità nazionali ETIAS quando valutano manualmente le domande in conformità dell’articolo 26 o dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1240. È necessario identificare le funzionalità e gli elementi di dati che dovrebbero essere preparati automaticamente nell’ambito dei fascicoli in funzione del riscontro positivo emerso durante il trattamento automatizzato delle domande. È inoltre necessario che il software abbia funzionalità specifiche che consentano di estrarre dati nel contesto di procedure nazionali di ricorso, di caricare i risultati delle valutazioni del rischio e di registrare dati collegati alle procedure nazionali di ricorso. Le funzionalità specifiche del software per caricare i risultati delle valutazioni del rischio non dovrebbero permettere di caricare la giustificazione della decisione di rilasciare o rifiutare un’autorizzazione ai viaggi. |
(15) |
È opportuno che eu-LISA attribuisca agli Stati membri credenziali che consentano loro di assegnare uno o più ruoli o profili professionali di utenti al personale debitamente autorizzato dei punti di accesso centrale, alle autorità di frontiera e alle autorità competenti in materia di immigrazione. |
(16) |
Dato l’obbligo imposto dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 3, punto 8, di tale regolamento, ed eu-LISA, in qualità di titolare del trattamento in relazione alla gestione della sicurezza delle informazioni del sistema centrale ETIAS, dovrebbero effettuare una valutazione dell’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 39 di detto regolamento. |
(17) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all’adozione del regolamento (UE) 2018/1240, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull’acquis di Schengen, il 21 dicembre 2018 la Danimarca ha notificato, a norma dell’articolo 4 di detto protocollo, la decisione di recepire il regolamento (UE) 2018/1240 nel proprio diritto interno. |
(18) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa e che non rientra nel campo di applicazione della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
(19) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6). |
(20) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8). |
(21) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (9), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10). |
(22) |
Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003, dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005 e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2011. |
(23) |
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 22 gennaio 2021. |
(24) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le frontiere intelligenti (ETIAS), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione stabilisce misure per l’applicazione del regolamento (UE) 2018/1240 per quanto riguarda:
1) |
l’accesso ai dati a norma degli articoli da 22 a 29, da 33 a 44 e da 47 a 53 di tale regolamento; |
2) |
la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati a norma dell’articolo 55 di tale regolamento. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
a) |
«ruolo»: una serie di permessi collegati a un fine specifico per il trattamento dei dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS); |
b) |
«profilo professionale»: una o più funzioni professionali che coprono uno o più ruoli; |
c) |
«utente»: un membro debitamente autorizzato del personale dell’unità centrale ETIAS, di un’unità nazionale ETIAS, di Europol o di un punto di accesso centrale, nonché le autorità di frontiera e le autorità competenti in materia di immigrazione con credenziali di accesso assegnate in relazione a uno o più ruoli o profili professionali; |
d) |
«permesso»: il diritto di svolgere un’operazione di trattamento dei dati. |
CAPO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SOFTWARE
Articolo 3
Metodo di autenticazione e gestione dell’accesso
1. Fatta eccezione per le voci dell’elenco di controllo, l’accesso alle quali è disciplinato dalla decisione di esecuzione della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche dell’elenco di controllo ETIAS e dello strumento di valutazione d’impatto (11), accedono ai dati conservati nel sistema centrale ETIAS gli utenti dell’unità centrale ETIAS, delle unità nazionali ETIAS e di Europol, tramite il software di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera m), del regolamento (UE) 2018/1240 (di seguito «il software»).
2. Nello sviluppare il software, eu-LISA:
a) |
stabilisce un metodo di autenticazione per connettersi al software; |
b) |
mette a disposizione dell’unità centrale ETIAS, delle unità nazionali ETIAS e di Europol permessi, ruoli e profili professionali standard. |
3. Il software fornisce all’unità centrale ETIAS, alle unità nazionali ETIAS e ad Europol i mezzi tecnici per:
a) |
creare nuovi ruoli e modificare o cancellare ruoli esistenti; |
b) |
creare credenziali di accesso che permettono agli utenti di svolgere operazioni di trattamento di dati in conformità dei ruoli assegnati; |
c) |
disciplinare, nell’ambito delle rispettive organizzazioni, l’assegnazione e la gestione dei ruoli standard degli utenti. |
4. I ruoli creati o modificati dall’unità centrale ETIAS, dalle unità nazionali ETIAS e da Europol sono visibili solo, rispettivamente, all’unità centrale ETIAS, alla rispettiva unità nazionale ETIAS e ad Europol.
5. Il software impedisce di assegnare agli utenti ruoli incompatibili. Esso garantisce che gli utenti che hanno diversi profili professionali possano usare un solo profilo professionale alla volta e possano passare da un profilo all’altro senza doversi disconnettere.
6. L’unità centrale ETIAS, le unità nazionali ETIAS ed Europol sono responsabili dell’assegnazione di profili professionali agli utenti, tramite il software, nell’ambito delle rispettive organizzazioni. Ciascun profilo professionale, ruolo o permesso può essere assegnato a diversi utenti nell’ambito della stessa organizzazione.
7. Gli utenti possono usare pseudonimi. Dev’essere possibile risalire da tali pseudonimi alle identità ufficiali degli utenti a livello nazionale o nell’ambito di Europol.
8. Il metodo di autenticazione e i permessi, ruoli e profili professionali standard di cui al paragrafo 2, e l’impossibilità di assegnare ruoli incompatibili di cui al paragrafo 4, fanno parte delle specifiche tecniche previste all’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.
Articolo 4
Funzionalità generali del software
1. Il software presenta almeno le seguenti funzionalità che aiutano gli utenti ad accedere ai dati, modificarli e cancellarli:
a) |
la possibilità di usare una serie prestabilita di filtri per adattare la visualizzazione dei dati a ciascun profilo professionale connesso al software; |
b) |
il salvataggio automatico dei dati aggiunti al fascicolo di domanda o dei progetti di modifica dei dati nel fascicolo di domanda, se del caso, e la disconnessione dell’utente dopo un periodo di inattività prestabilito; |
c) |
la possibilità di bloccare l’accesso di un altro utente a un riscontro positivo per un periodo di tempo limitato, con la possibilità di contrassegnare tali riscontri positivi in modo che il blocco sia visibile agli altri utenti; |
d) |
l’opzione, per l’unità centrale ETIAS o le unità nazionali ETIAS, di salvare lo stato di avanzamento del trattamento di una domanda; |
e) |
l’opzione, per l’unità centrale ETIAS o le unità nazionali ETIAS, di contrassegnare e registrare, in qualunque momento, un’eventuale inesattezza dei dati o un trattamento dei dati in violazione del regolamento (UE) 2018/1240; |
f) |
la possibilità di consentire la comunicazione e lo scambio di informazioni tra utenti dell’unità centrale ETIAS, delle unità nazionali ETIAS e di Europol; |
g) |
la cancellazione automatica delle note temporanee di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della presente decisione, una volta completato il trattamento manuale da parte dell’unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS; |
h) |
la possibilità di impedire che le note temporanee di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della presente decisione siano visibili a utenti non appartenenti alla stessa unità o a Europol; |
i) |
la possibilità di consentire all’unità centrale ETIAS di trattare le richieste di Europol di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera m), della presente decisione; |
j) |
la possibilità di facilitare il reperimento di dati su richiesta degli interessati, compresi modelli per rispondere all’interessato fornendo, se del caso, una visione d’insieme delle modifiche apportate ai dati, una selezione dei dati personali o le giustificazioni di cui all’articolo 64, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/1240; |
k) |
la possibilità, qualora un’autorizzazione ai viaggi sia modificata in base a una richiesta presentata dal titolare di un’autorizzazione in conformità dell’articolo 64 del regolamento (UE) 2018/1240, di consentire agli utenti di informare il titolare dell’autorizzazione ai viaggi del rilascio di un’autorizzazione ai viaggi modificata. |
2. eu-LISA descrive i dettagli delle funzionalità generali del software nelle specifiche tecniche di cui all’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.
Articolo 5
Funzionalità specifiche del software
1. Il software presenta almeno le seguenti funzionalità specifiche che aiutano gli utenti ad accedere ai dati in conformità dei capi III, IV e VI del regolamento (UE) 2018/1240:
a) |
una funzionalità che permette di visualizzare i fascicoli di domanda in base al tempo rimanente prima della fase successiva del trattamento manuale, come visualizzazione predefinita, e altri filtri, disponibili per adattare la visualizzazione dei fascicoli di domanda in funzione dell’utente, in base ai seguenti elementi:
|
b) |
una funzionalità che permette di calcolare e mostrare chiaramente il tempo rimanente, nonché avvertimenti relativi ai termini per il trattamento manuale delle domande, compreso il momento in cui sono stati consultate le unità nazionali ETIAS o Europol; |
c) |
una funzionalità che fornisce all’unità centrale ETIAS, alle unità nazionali ETIAS e ad Europol un quadro di gestione che mostra la situazione attuale delle operazioni relative al trattamento manuale; |
d) |
una funzionalità che offre l’opzione di contrassegnare una domanda ai fini di un’attenzione specifica o di un trattamento ad hoc; |
e) |
una funzionalità che offre l’opzione di chiedere una notifica della decisione presa dall’unità nazionale ETIAS o dallo Stato membro competente riguardo a una domanda sulla quale è stata consultata l’unità nazionale ETIAS; |
f) |
una funzionalità che consente all’unità centrale ETIAS e alle unità nazionali ETIAS di aggiungere o cancellare note temporanee nel fascicolo di domanda; |
g) |
funzionalità che aiutano le unità nazionali ETIAS nel trattamento manuale delle domande a norma degli articoli 26 e 28 del regolamento (UE) 2018/1240, come segue:
|
h) |
una funzionalità che consente di estrarre i dati richiesti per le procedure nazionali di ricorso, se tali procedure sono state avviate, e di registrare nel sistema centrale ETIAS che è stata avviata una procedura di ricorso, con i corrispondenti numeri di riferimento nazionali del ricorso e l’esito della procedura; |
i) |
una funzionalità che consente di estrarre le informazioni o i documenti aggiuntivi di cui all’articolo 27, paragrafi 2 e 8, del regolamento (UE) 2018/1240 e di caricare e conservare le traduzioni di tali documenti nel fascicolo di domanda; |
j) |
una funzionalità che consente di dare seguito all’esito dei ricorsi nazionali a norma dell’articolo 37, paragrafo 3, dell’articolo 40, paragrafo 3, e dell’articolo 41, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1240, compresi la modifica o la cancellazione dei dati nel sistema centrale ETIAS o, se del caso, il rilascio di una nuova autorizzazione ai viaggi; |
k) |
una funzionalità per assegnare i fascicoli di domanda e limitarne o consentirne la visibilità a specifici utenti nella stessa unità nazionale ETIAS o nell’unità centrale ETIAS, per consentire il coordinamento tra gli utenti; |
l) |
una funzionalità che consente a Europol di estrarre i dati ad essa trasmessi dall’unità centrale ETIAS ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240; |
m) |
una funzionalità che consente all’unità centrale ETIAS di accedere al sistema centrale ETIAS per trattare le richieste di consultazione dei dati conservati nel sistema centrale ETIAS presentate da Europol, senza visualizzare i parametri di ricerca della richiesta di Europol né i risultati della ricerca, e di informare Europol della trasmissione dei dati a norma dell’articolo 53 del regolamento (UE) 2018/1240; |
n) |
una funzionalità che consente a Europol di estrarre un fascicolo contenente i dati ottenuti in seguito alla richiesta di consultazione di cui alla lettera m); |
o) |
una funzionalità per assegnare richieste di consultazione a utenti specifici nell’ambito di Europol; |
p) |
una funzionalità che consente a utenti dell’unità centrale ETIAS o delle unità nazionali ETIAS di lavorare su diversi riscontri positivi contemporaneamente nello stesso fascicolo di domanda, e di coordinarsi per confermare un parere qualora l’unità in questione individui più di un riscontro positivo su uno stesso fascicolo di domanda; |
q) |
una funzionalità che garantisce che un solo utente, nell’ambito dell’unità centrale ETIAS o di un’unità nazionale ETIAS, possa lavorare su uno stesso riscontro positivo, nello stesso momento, in un fascicolo di domanda; |
r) |
una funzionalità che consente il recupero manuale di un’autorizzazione ai viaggi già rilasciata ai fini dell’annullamento o della revoca. |
2. La funzionalità di cui alla lettera q) consente agli utenti di vedere i riscontri positivi sui quali non è possibile lavorare in un determinato momento. Gli utenti con credenziali di accesso appropriate possono visualizzare in ogni momento il contenuto del riscontro positivo.
3. eu-LISA descrive i dettagli delle funzionalità specifiche del software di cui al paragrafo 1, il formato dei dati nei fascicoli estratti di cui al paragrafo 1, lettere g), l), m) e n), e l’approccio tecnico per conservare i registri di tutte le operazioni di trattamento di dati di cui all’articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1240, nelle specifiche tecniche di cui all’articolo 73, paragrafo 3, di tale regolamento.
CAPO III
ACCESSO, MODIFICA, CANCELLAZIONE E CANCELLAZIONE ANTICIPATA
Articolo 6
Accesso, modifica, cancellazione e cancellazione anticipata ai fini dell’articolo 55 del regolamento (UE) 2018/1240
1. Ai fini dell’articolo 55 del regolamento (UE) 2018/1240, il software consente all’unità centrale ETIAS o alle unità nazionali ETIAS di consultare i dati conservati nel sistema centrale ETIAS. Sono disponibili i seguenti campi di ricerca:
a) |
cognome; |
b) |
nome o nomi; |
c) |
tipo e numero del documento di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio del documento di viaggio; |
d) |
numero di domanda; |
e) |
cittadinanza o cittadinanze; |
f) |
data di nascita; |
g) |
sesso; |
h) |
periodo di tempo. |
2. Per agevolare il reperimento del fascicolo di domanda, il software consente agli utenti di effettuare l’interrogazione fornendo i dati corrispondenti ai campi di ricerca di cui al paragrafo 1, lettera c) o d).
3. Se i dati di cui al paragrafo 1, lettera c) o d), non sono disponibili, il software consente agli utenti di effettuare l’interrogazione fornendo i dati corrispondenti ai campi di ricerca di cui al paragrafo 1, lettere a), b), e), f), g) e h). Il software consente agli utenti di effettuare un’interrogazione qualora manchino dati corrispondenti al campo di ricerca b), e) o g). Fornire dati corrispondenti al campo di ricerca h) è facoltativo.
4. Alle interrogazioni effettuate in conformità del paragrafo 2 si applicano le seguenti regole:
a) |
i campi di ricerca di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), sono oggetto di interrogazione in modalità stringa esatta; |
b) |
tutti gli altri campi di ricerca di cui al paragrafo 1 sono oggetto di interrogazione in modalità libera. |
5. Il fascicolo di domanda è visualizzato, insieme a eventuali fascicoli di domanda collegati, in conformità dei permessi e dei ruoli definiti per gli utenti.
6. Al fine della soppressione dei fascicoli di domanda in conformità dell’articolo 55, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1240, una funzionalità del software consente agli utenti finali delle unità nazionali ETIAS di effettuare interrogazioni e reperire diversi fascicoli di domanda in una sola volta. Il software consente alle autorità di cui all’articolo 55, paragrafo 5, di tale regolamento di mettere a disposizione delle unità nazionali ETIAS informazioni strutturate contenenti i campi di ricerca di cui al paragrafo 1 del presente articolo. I paragrafi 2 e 3 del presente articolo si applicano mutatis mutandis a tali interrogazioni.
7. Prima che qualsiasi cambiamento ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) 2018/1240 sia registrato nel sistema centrale ETIAS, il software chiede all’utente di confermare la modifica o la cancellazione inserendo le sue credenziali di utente.
CAPO IV
ACCESSO AI DATI A FINI DI CONTRASTO
Articolo 7
Accesso ai dati da parte di Europol
1. Le richieste di accesso di Europol a norma dell’articolo 53 del regolamento (UE) 2018/1240 sono presentate tramite il software.
2. Europol compila un modulo contenente i dati di cui all’articolo 52, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2018/1240, in conformità dell’articolo 53 del medesimo regolamento. Europol specifica quali eventuali dati possono essere oggetto di interrogazione in modalità libera.
3. L’unità specializzata di Europol competente per la verifica preliminare delle richieste, di cui all’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240, include nella richiesta la sua valutazione sulla sussistenza di tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 di detto articolo. Se la valutazione non è inclusa, è tecnicamente impossibile presentare la richiesta all’unità centrale ETIAS.
4. Il sistema centrale ETIAS impedisce automaticamente l’accesso ai dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1240. Il sistema centrale ETIAS impedisce inoltre automaticamente l’accesso ai dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera i), e all’articolo 17, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2018/1240 se l’unità specializzata di Europol non ha indicato che sono state fornite e verificate le giustificazioni richieste a norma dell’articolo 53, paragrafo 1. L’unità specializzata di Europol indica nella richiesta che sono state effettuate le verifiche necessarie.
Articolo 8
Accesso ai dati da parte dei punti di accesso centrale
1. I punti di accesso centrale interrogano il sistema centrale ETIAS con i dati di cui all’articolo 52, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2018/1240 tramite il portale di ricerca europeo istituito in virtù dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/817. I dati di cui all’articolo 52, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2018/1240 possono essere oggetto di interrogazione in modalità libera.
2. Finché il portale di ricerca europeo non sarà operativo per essere usato dai punti di accesso centrale, le ricerche sono effettuate direttamente tramite il sistema centrale ETIAS.
3. Se riceve una richiesta da un’unità operativa delle autorità designate, il punto di accesso centrale verifica e conferma che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240.
4. Se del caso, il punto di accesso centrale verifica e conferma che l’accesso ai dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera i), e all’articolo 17, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2018/1240 è giustificato, in conformità dell’articolo 51 di tale regolamento.
5. Se il punto di accesso centrale accede al sistema centrale ETIAS, quest’ultimo impedisce automaticamente l’accesso ai dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1240.
Il sistema centrale ETIAS reperisce i dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera i), e all’articolo 17, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2018/1240 soltanto se il punto di accesso centrale ha confermato che l’accesso a tali dati è giustificato a norma del paragrafo 4 del presente articolo.
In casi eccezionali, in deroga al paragrafo 3, i punti di accesso centrale possono indicare che la richiesta riguarda un caso di urgenza e possono trattare immediatamente la richiesta presentata da un’unità operativa delle autorità designate. Le verifiche e le conferme di cui ai paragrafi 3 e 4 sono effettuate a posteriori a norma dell’articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240.
CAPO V
ACCESSO AI DATI DA PARTE DELLE AUTORITÀ DI FRONTIERA E DELLE AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE A FINI DI VERIFICA
Articolo 9
Accesso ai dati da parte delle autorità di frontiera alle frontiere esterne
1. Le autorità di frontiera accedono al sistema centrale ETIAS per consultare i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti.
Le autorità di frontiera sono abilitate a interrogare il sistema centrale ETIAS con i seguenti dati contenuti nella zona a lettura ottica del documento di viaggio:
a) |
cognome; nome o nomi; |
b) |
data di nascita; sesso; cittadinanza o cittadinanze; |
c) |
tipo e numero del documento di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio del documento di viaggio; |
d) |
data di scadenza del documento di viaggio. |
Tutti i dati di cui al secondo comma sono utilizzati per avviare l’interrogazione. I dati di cui alla lettera a) possono essere oggetto di interrogazione in modalità libera, mentre gli altri dati sono oggetto di interrogazione in modalità stringa esatta.
2. Le interrogazioni effettuate con i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo permettono di ottenere i dati di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2018/1240.
3. In conformità dell’articolo 47, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240, le autorità di frontiera possono accedere al sistema centrale ETIAS per consultare informazioni aggiunte al fascicolo di domanda ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera e), o dell’articolo 44, paragrafo 6, lettera f), di tale regolamento. A tale scopo le autorità di frontiera possono accedere, tramite il portale di ricerca europeo, al sistema centrale ETIAS per effettuare ricerche usando i dati di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo.
Finché il portale di ricerca europeo non sarà operativo per essere usato dalle autorità di frontiera, tali ricerche sono effettuate direttamente tramite il sistema centrale ETIAS.
4. Le interrogazioni effettuate in conformità del paragrafo 3 del presente articolo permettono di ottenere i dati di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera e), o all’articolo 44, paragrafo 6, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1240.
Articolo 10
Accesso ai dati da parte delle autorità competenti in materia di immigrazione
1. Le autorità competenti in materia di immigrazione sono abilitate ad accedere al sistema centrale ETIAS tramite il portale di ricerca europeo e a interrogarlo al fine di accertare o verificare se siano soddisfatte le condizioni di ingresso o di soggiorno nel territorio degli Stati membri e di adottare misure appropriate al riguardo. A norma dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, le autorità competenti in materia di immigrazione sono abilitate a interrogare il sistema centrale ETIAS con i dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere da a) a e), di tale regolamento.
Può essere usata qualsiasi combinazione dei dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2018/1240 purché siano usati i dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento. Tali interrogazioni possono essere effettuate in modalità libera.
Finché il portale di ricerca europeo non sarà operativo per essere usato dalle autorità competenti in materia di immigrazione, tali ricerche sono effettuate direttamente tramite il sistema centrale ETIAS.
2. Le interrogazioni effettuate in conformità del paragrafo 1 permettono di ottenere i dati di cui all’articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.
3. Le autorità competenti in materia di immigrazione possono accedere al sistema centrale ETIAS anche ai fini del rimpatrio, alle condizioni di cui all’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.
Le autorità competenti in materia di immigrazione sono abilitate a interrogare il sistema centrale ETIAS con i dati di cui al paragrafo 1.
Può essere usata qualsiasi combinazione dei dati di cui al paragrafo 1, purché siano usati i dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1240.
4. Le interrogazioni effettuate in conformità dei paragrafi 1 e 3 permettono di ottenere i dati di cui all’articolo 65, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2018/1240. I dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera k), di tale regolamento possono essere ottenuti soltanto se nella ricerca è usato il dato «data di nascita».
Articolo 11
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).
(3) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(4) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(5) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(6) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(7) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(8) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(9) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(10) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
(11) C(2021) 4123.