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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 223 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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DECISIONI |
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RACCOMANDAZIONI |
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REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
DECISIONI
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22.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 223/1 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1003 DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2021
relativa alla concessione ad alcuni Stati membri di deroghe per quanto riguarda la trasmissione di statistiche a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione
[notificata con il numero C(2021) 4237]
(I testi in lingua danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, slovacca, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2152, il Belgio, la Danimarca, l'Estonia, l'Irlanda, la Spagna, l'Italia, Cipro, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Slovacchia e la Finlandia hanno presentato una richiesta di deroga debitamente motivata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di tale regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione (2). |
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(2) |
Dalle informazioni fornite alla Commissione risulta che le richieste di deroga di tali Stati membri sono giustificate dalla necessità di apportare notevoli adeguamenti ai rispettivi sistemi statistici nazionali al fine di conformarsi al regolamento (UE) 2019/2152 e al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197. |
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(3) |
Le deroghe richieste dovrebbero essere concesse al Belgio, alla Danimarca, all'Estonia, all'Irlanda, alla Spagna, all'Italia, a Cipro, ai Paesi Bassi, all'Austria, al Portogallo, alla Slovacchia e alla Finlandia. |
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(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, istituito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le deroghe al regolamento (UE) 2019/2152 e al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione, quali stabilite nell'allegato, sono concesse agli Stati membri ivi elencati.
Articolo 2
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2021
Per la Commissione
Paolo GENTILONI
Membro della Commissione
(1) GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione, del 30 luglio 2020, che stabilisce le specifiche tecniche e le modalità a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (GU L 271 del 18.8.2020, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
ALLEGATO
Deroghe al regolamento (UE) 2019/2152
Irlanda
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Allegato/tabella in questione |
Periodo di deroga concesso |
Contenuto della deroga concessa |
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Allegato II – Periodicità, periodo di riferimento e unità statistica di ciascuna delle tematiche Dominio 1: statistiche congiunturali delle imprese Tematica: produzione e performance |
3 anni (gennaio 2021 - dicembre 2023) |
Compilazione dell'indicatore «Produzione e performance» variabile «140101. Produzione (volume)» per la sezione F della NACE con periodicità trimestrale anziché periodicità mensile. |
Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione
BELGIO
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Allegato/tabella in questione |
Periodo di deroga concesso |
Contenuto della deroga concessa |
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Allegato I, parte B, tabella 7 Statistiche congiunturali delle imprese - Volume delle vendite |
3 anni (gennaio 2021 - dicembre 2023) |
Dati mensili relativi al periodo gennaio 2021 - dicembre 2023 per la variabile «140201. Volume delle vendite» da trasmettere entro il 31 marzo 2024 per le disaggregazioni seguenti: sezione G della NACE, divisioni e gruppi delle divisioni G45 e G46 della NACE. |
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Allegato I, parte B, tabella 8 Statistiche congiunturali delle imprese - Fatturato netto (valore) |
3 anni (gennaio 2021 - dicembre 2023) |
Dati mensili relativi al periodo gennaio 2021 - dicembre 2023 per la variabile «140301. Fatturato netto (valore)» da trasmettere entro il 31 marzo 2024 per le disaggregazioni seguenti: sezione G della NACE, divisioni e gruppi delle divisioni G45 e G46 della NACE. Durante il periodo di deroga per le divisioni G45 e G46 della NACE, i dati trimestrali relativi al fatturato netto, per il periodo primo trimestre 2021 - quarto trimestre 2023, devono continuare ad essere inviati conformemente ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1165/98 (1). |
DANIMARCA
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Allegato/tabella in questione |
Periodo di deroga concesso |
Contenuto della deroga concessa |
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Allegato I, parte B, tabella 5 Statistiche congiunturali delle imprese - Prezzi alla produzione |
2 anni (primo trimestre 2021 - quarto trimestre 2022) |
Nessun dato trimestrale da trasmettere per la variabile «130201. Prezzi alla produzione» per la divisione N82 della NACE. |
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Allegato I, parte B, tabella 6 Statistiche congiunturali delle imprese - Produzione (volume) |
3 anni (gennaio 2021 - dicembre 2023) |
Il termine per la trasmissione dei dati per la variabile «140101. Produzione (volume)» per la sezione F della NACE è T+2M. |
ESTONIA
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Allegato/tabella in questione |
Periodo di deroga concesso |
Contenuto della deroga concessa |
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Allegato I, parte B, tabella 5 Statistiche congiunturali delle imprese - Prezzi alla produzione |
1 anno (primo trimestre 2021 - quarto trimestre 2021) |
Nessun dato trimestrale da trasmettere per la variabile «130201. Prezzi alla produzione» per la sezione L, divisioni L68 e N82, della NACE. |
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Allegato I, parte B, tabella 10 Statistiche sulle imprese a livello nazionale - Attività delle imprese |
2 anni (2021 e 2022) |
Nessun dato da trasmettere per le variabili seguenti:
per le disaggregazioni seguenti: sezione K, divisione K66, gruppi K64.2, K64.3, K64.9, classi K64.20, K64.30, della NACE. |
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Allegato I, parte B, tabella 11 Statistiche sulle imprese a livello nazionale - Attività delle imprese, dati disaggregati per classi dimensionali o per forma giuridica |
2 anni (2021 e 2022) |
Per le variabili «250101. Fatturato netto» e «250401. Valore aggiunto», nessun dato disaggregato per classi dimensionali da trasmettere per le disaggregazioni seguenti: divisione K66, gruppi K64.2, K64.3, K64.9. |
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Allegato I, parte B, tabella 14 Statistiche sulle imprese a livello nazionale - Statistiche per paese dell'ultimo controllante |
2 anni (2021 e 2022) |
Dati disaggregati per ultimo controllante dell'unità residente per le variabili:
per le disaggregazioni seguenti: la sezione K della NACE e gli aggregati speciali che comprendono la sezione K della NACE non devono comprendere la divisione K66 e i gruppi K64.2, K64.3, K64.9. |
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Allegato I, parte B, tabella 21 Statistiche sulle imprese a livello nazionale - Acquisti delle imprese |
2 anni (2021 e 2022) |
Nessun dato da trasmettere per la variabile "240103. Spese per servizi prestati da lavoratori interinali per le disaggregazioni seguenti: sezione K, divisioni K64, K65, K66, gruppi K64.1, K64.2, K64.3, K64.9, K65.1, K65.2, K65.3 e classi K64.11, K64.19, K65.11, K65.12, K65.20 e K65.30 della NACE. |
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Allegato I, parte B, tabella 33 Statistiche sulle attività internazionali - Controllo da parte delle unità istituzionali del paese dichiarante sulle imprese all'estero |
3 anni (2021, 2022 e 2023) |
Nessun dato da trasmettere per le variabili seguenti:
per la disaggregazione geografica: il livello 2 e il livello 3 di disaggregazione geografica per «Imprese all'estero in Stati membri dell'UE controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante». |
IRLANDA
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Allegato/tabella in questione |
Periodo di deroga concesso |
Contenuto della deroga concessa |
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Allegato I, parte B, tabella 1 Statistiche congiunturali delle imprese - Popolazione di imprese |
1 anno (primo trimestre 2021 - quarto trimestre 2021) |
Nessun dato trimestrale da trasmettere per la variabile «110102. Fallimenti». |
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Allegato I, parte B, tabella 5 Statistiche congiunturali delle imprese - Prezzi alla produzione |
2 anni (primo trimestre 2021 - quarto trimestre 2022) |
Nessun dato trimestrale da trasmettere per la variabile «130201. Prezzi alla produzione» per le divisioni J59 e M74 della NACE. |
SPAGNA
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Allegato/tabella in questione |
Periodo di deroga concesso |
Contenuto della deroga concessa |
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Allegato I, parte B, tabella 7 Statistiche congiunturali delle imprese - Volume delle vendite |
3 anni (gennaio 2021 - dicembre 2023) |
Dati mensili relativi al periodo gennaio 2021 - dicembre 2023 per la variabile «140201. Volume delle vendite» da trasmettere entro il 31 marzo 2024 per le disaggregazioni seguenti: sezione G, divisioni G45, G46 e gruppi G451, G452, G453, G454, G461, G462, G463, G464, G465, G466, G467, G469, G471, G474, G475, G476, G477, G478 e G479 della NACE. Durante il periodo di deroga, per la divisione G47 della NACE, i dati mensili relativi al periodo gennaio 2021 - dicembre 2023 devono essere inviati conformemente alla ripartizione delle attività di cui al regolamento (CE) n. 1165/98. |
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Allegato I, parte B, tabella 8 Statistiche congiunturali delle imprese - Fatturato netto (valore) |
3 anni (gennaio 2021 - dicembre 2023) |
Dati mensili relativi al periodo gennaio 2021 - dicembre 2023 per la variabile «140301. Fatturato netto» da trasmettere entro il 31 marzo 2024 per le disaggregazioni seguenti: gruppi G451, G452, G453, G454, G471, G474, G475, G476, G477, G478 e G479 della NACE. Durante il periodo di deroga:
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ITALIA
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Allegato/tabella in questione |
Periodo di deroga concesso |
Contenuto della deroga concessa |
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Allegato I, parte B, tabella 5 Statistiche congiunturali delle imprese - Prezzi alla produzione |
2 anni (primo trimestre 2021 - quarto trimestre 2022) |
Nessun dato trimestrale da trasmettere per la variabile «130201. Prezzi alla produzione» per le divisioni J58, L68, M74, N79, N82 della NACE. |
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Allegato I, parte B, tabella 7 Statistiche congiunturali delle imprese - Volume delle vendite |
3 anni (gennaio 2021 - dicembre 2023) |
Dati mensili relativi al periodo gennaio 2021 - dicembre 2023 per la variabile «140201. Volume delle vendite» da trasmettere entro il 31 marzo 2024 per le disaggregazioni seguenti: sezione G della NACE, divisioni e gruppi delle divisioni G45 e G46 della NACE. |
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Allegato I, parte B, tabella 8 Statistiche congiunturali delle imprese - Fatturato netto (valore) |
3 anni (gennaio 2021 - dicembre 2023) |
Dati mensili relativi al periodo gennaio 2021 - dicembre 2023 per la variabile «140301. Fatturato netto (valore)» da trasmettere entro il 31 marzo 2024 per le disaggregazioni seguenti: sezione G della NACE, divisioni e gruppi delle divisioni G45 e G46 della NACE. Durante il periodo di deroga, per le divisioni G45 e G46 della NACE, i dati trimestrali relativi al periodo primo trimestre 2021 - quarto trimestre 2023 devono continuare a essere inviati conformemente ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1165/98. |
CIPRO
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Allegato/tabella in questione |
Periodo di deroga concesso |
Contenuto della deroga concessa |
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Allegato I, parte B, tabella 1 Statistiche congiunturali delle imprese - Popolazione di imprese |
3 anni (primo trimestre 2021 - quarto trimestre 2023) |
Il termine per la trasmissione dei dati per la variabile «110101. Iscrizioni» e «110102. Fallimenti» è T+120 giorni con l'eccezione seguente: per la variabile «110102. Fallimenti», l'aggregato speciale «Industria, costruzioni e servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di organizzazioni associative, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali)» il termine per la trasmissione deve essere T+40. |
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Allegato I, parte B, tabella 5 Statistiche congiunturali delle imprese - Prezzi alla produzione |
2 anni (primo trimestre 2021 - quarto trimestre 2022) |
Nessun dato trimestrale da trasmettere per la variabile «130201. Prezzi alla produzione» per la sezione L della NACE. |
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Allegato I, parte B, tabella 5 Statistiche congiunturali delle imprese - Prezzi alla produzione |
2 anni (primo trimestre 2021 - quarto trimestre 2022) |
Variabile «130201. Prezzi alla produzione» per l'aggregato delle sezioni H+I+J+L+M (escl. M701, M72 e M75) + N della NACE e le sezioni e divisioni H, I, J, M (escl. M701, M72 e M75) e N della NACE, fare riferimento solo agli indicatori da impresa a impresa (B2B) anziché agli indicatori dall'impresa verso tutti (B2All). |
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Allegato I, parte B, tabella 6 Statistiche congiunturali delle imprese - Produzione (volume) |
2 anni (gennaio 2021 - dicembre 2022) |
Nessun dato mensile da trasmettere per la variabile «140101. Produzione (volume)» per le sezioni e le divisioni H, I, J, L, M (escl. M701, M72 e M75) e N della NACE. |
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Allegato I, parte B, tabella 6 Statistiche congiunturali delle imprese - Produzione (volume) |
3 anni (gennaio 2021 - dicembre 2023) |
Il termine per la trasmissione dei dati per la variabile «140101. Produzione (volume)» per le sezioni B, C, D (escl. D353) della NACE è T+1M+25 giorni. |
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Allegato I, parte B, tabella 7 Statistiche congiunturali delle imprese - Volume delle vendite |
3 anni (gennaio 2021 - dicembre 2023) |
Dati mensili relativi al periodo gennaio 2021 - dicembre 2023 per la variabile «140201. Volume delle vendite» da trasmettere entro il 31 marzo 2024 per le disaggregazioni seguenti: sezione G e divisioni G45 e G46 della NACE. |
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Allegato I, parte B, tabella 8 Statistiche congiunturali delle imprese - Fatturato netto (valore) |
3 anni (gennaio 2021 - dicembre 2023) |
Dati mensili relativi al periodo gennaio 2021 - dicembre 2023 per la variabile «140301. Fatturato netto (valore)» da trasmettere entro il 31 marzo 2024 per le disaggregazioni seguenti: sezione G e divisioni G45 e G46 della NACE. Durante il periodo di deroga, per le divisioni G45 e G46 della NACE, i dati trimestrali relativi al periodo primo trimestre 2021 - quarto trimestre 2023 devono continuare a essere inviati conformemente ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1165/98. |
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Allegato I, parte B, tabella 8 Statistiche congiunturali delle imprese - Fatturato netto (valore) |
2 anni (gennaio 2021 - dicembre 2022) |
Nessun dato mensile da trasmettere per la variabile «140301. Fatturato netto (volume)» per le sezioni e le divisioni H, I, J, L, M (escl. M701, M72 e M75) e N della NACE. Durante il periodo di deroga, per le sezioni e le divisioni H, I, J, M (escl. M701, M72 e M75) e N della NACE, i dati trimestrali relativi al periodo primo trimestre 2021 - quarto trimestre 2022 devono continuare a essere inviati conformemente ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1165/98. |
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Allegato I, parte B, tabella 8 Statistiche congiunturali delle imprese - Fatturato netto (valore) |
2 anni (gennaio 2021 - dicembre 2022) |
Nessun dato mensile da trasmettere per la variabile «140301. Fatturato netto (valore)» per la sezione L della NACE. |
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Allegato I, parte B, tabella 38 Statistiche sulle attività internazionali - Fornitura internazionale di servizi per modalità di fornitura - Dati annuali |
Primi 3 anni di applicazione, per ciascuna delle disaggregazioni 1, 2 e 3 della tabella 38. Primo anno di applicazione per la disaggregazione 1: Y+2 anni, dove Y è l'anno di pubblicazione della prima edizione della guida per i compilatori delle modalità di fornitura di cui all'allegato VI, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione. Primo anno di applicazione per la disaggregazione 2: Z+2 anni, dove Z è l'anno di pubblicazione della seconda edizione della guida per i compilatori delle modalità di fornitura di cui all'allegato VI, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione. Primo anno di applicazione per la disaggregazione 3: Z+4 anni, dove Z è l'anno di pubblicazione della seconda edizione della guida per i compilatori delle modalità di fornitura di cui all'allegato VI, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione. |
Nessun dato da trasmettere per le variabili «460101. Importazioni e acquisti di servizi» e «460201. Esportazioni e prestazioni di servizi» per le disaggregazioni: 1. «Fornitura internazionale di servizi per modalità di fornitura e per disaggregazione geografica»; 2. «Fornitura internazionale di servizi per modalità di fornitura, tipo di prodotto e disaggregazione geografica»; e 3. «Fornitura internazionale di servizi per modalità di fornitura, disaggregazione dettagliata per tipo di prodotto e disaggregazione geografica», come definita nella tabella 38 dell'allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2020/1197, per i primi tre anni di applicazione di riferimento. |
PAESI BASSI
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Allegato/tabella in questione |
Periodo di deroga concesso |
Contenuto della deroga concessa |
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Allegato I, parte B, tabella 5 Statistiche congiunturali delle imprese - Prezzi alla produzione |
2 anni (primo trimestre 2021 - quarto trimestre 2022) |
Nessun dato trimestrale da trasmettere per la variabile «130201. Prezzi alla produzione» per l'aggregato delle sezioni H+I+J+L+M (escl. M701, M72 e M75) + N della NACE e le disaggregazioni seguenti: sezione L della NACE e divisioni I55, I56, M69, M70, N77 e N81 della NACE. |
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Allegato I, parte B, tabella 6 Statistiche congiunturali delle imprese - Produzione (volume) |
2 anni (gennaio 2021 - dicembre 2022) |
Nessun dato mensile da trasmettere per la variabile «140101. Produzione (volume)» per le sezioni H, I, J, L, M (escl. M701, M72 e M75) e N della NACE. |
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Allegato I, parte B, tabella 7 Statistiche congiunturali delle imprese - Volume delle vendite |
3 anni (gennaio 2021 - dicembre 2023) |
Nessun dato mensile da trasmettere per la variabile «140201. Volume delle vendite» per il periodo gennaio 2021 - dicembre 2022 per le disaggregazioni seguenti: sezione G della NACE, divisioni e gruppi delle divisioni G45 e G46 della NACE. Dati mensili relativi al periodo gennaio 2023 - dicembre 2023 per la variabile «140201. Volume delle vendite» da trasmettere entro il 31 marzo 2024 per le disaggregazioni seguenti: sezione G della NACE, divisioni e gruppi delle divisioni G45 e G46 della NACE. |
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Allegato I, parte B, tabella 8 Statistiche congiunturali delle imprese - Fatturato netto (valore) |
3 anni (gennaio 2021 - dicembre 2023) |
Nessun dato mensile da trasmettere per la variabile «140301. Fatturato netto (valore)» per il periodo gennaio 2021 - dicembre 2022 per le disaggregazioni seguenti: sezione G della NACE, divisioni e gruppi delle divisioni G45 e G46 della NACE. Dati mensili relativi al periodo gennaio 2023 - dicembre 2023 per la variabile «140301. Fatturato netto (valore)» da trasmettere entro il 31 marzo 2024 per le disaggregazioni seguenti: sezione G della NACE, divisioni e gruppi delle divisioni G45 e G46 della NACE. Durante il periodo di deroga, per le divisioni G45 e G46 della NACE, i dati trimestrali relativi al periodo primo trimestre 2021 - quarto trimestre 2023 devono continuare a essere inviati conformemente ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1165/98. |
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Allegato I, parte B, tabella 8 Statistiche congiunturali delle imprese - Fatturato netto (valore) |
2 anni (gennaio 2021 - dicembre 2022) |
Nessun dato mensile da trasmettere per la variabile «140301. Fatturato netto (valore)» per le sezioni H, I, J, L, M (escl. M701, M72 e M75) e N della NACE. Durante il periodo di deroga, per le divisioni della sezione H (H49, H50, H51, H52, H53), della sezione I, per le divisioni della sezione J (J58, J59, J60, J61, J62, J63), per le divisioni della sezione M (M71, M73, M74), somma di (M69 e M702) (M69_M702), per le divisioni della sezione N (N78, N79, N80, N812, N82) della NACE, i dati trimestrali relativi al periodo primo trimestre 2021 - quarto trimestre 2022 devono continuare a essere inviati conformemente ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1165/98. |
AUSTRIA
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Allegato/tabella in questione |
Periodo di deroga concesso |
Contenuto della deroga concessa |
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Allegato I, parte B, tabella 3 Statistiche congiunturali delle imprese - Ore lavorate e retribuzioni lorde |
3 anni (primo trimestre 2021 - quarto trimestre 2023) |
Dati corretti per gli effetti di calendario da trasmettere entro il 15 luglio 2024 per le variabili «120201. Ore lavorate dai dipendenti» e «120301. Retribuzioni lorde» per le sezioni G, da H a M (escl. K, M701, M72 e M75) e N della NACE. |
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Allegato I, parte B, tabella 6 Statistiche congiunturali delle imprese - Produzione (volume) |
1 anno (gennaio 2021 - dicembre 2021) |
Il termine per la trasmissione dei dati per la variabile «140101. Produzione (volume)» per le sezioni B, C, D (escl. D353) della NACE è T+1M+25 giorni. |
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Allegato I, parte B, tabella 7 Statistiche congiunturali delle imprese - Volume delle vendite |
3 anni (gennaio 2021 - dicembre 2023) |
Dati mensili relativi al periodo gennaio 2021 - dicembre 2023 per la variabile «140201. Volume delle vendite», per le divisioni G45 e G47 della NACE e le disaggregazioni supplementari a livello di gruppo (a 3 cifre) da trasmettere entro il 31 marzo 2024. |
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Allegato I, parte B, tabella 8 Statistiche congiunturali delle imprese - Fatturato netto (valore) |
3 anni (gennaio 2021 - dicembre 2023) |
Dati mensili relativi al periodo gennaio 2021 - dicembre 2023 per la variabile «140301. Fatturato netto (valore)», per le divisioni G45 e G47 della NACE e le disaggregazioni supplementari a livello di gruppo (a 3 cifre) da trasmettere entro il 31 marzo 2024. Durante il periodo di deroga, per le divisioni G45 e G46 della NACE, i dati trimestrali relativi al periodo primo trimestre 2021 - quarto trimestre 2023 devono continuare a essere inviati conformemente ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1165/98. |
PORTOGALLO
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Allegato/tabella in questione |
Periodo di deroga concesso |
Contenuto della deroga concessa |
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Allegato I, parte B, tabella 2 Statistiche congiunturali delle imprese - Occupati |
3 anni (primo trimestre 2021 - quarto trimestre 2023) |
I dati trimestrali relativi al periodo primo trimestre del 2021 - quarto trimestre del 2023 devono essere trasmessi entro il 15 giugno 2024 per la variabile «120101. Numero di addetti dipendenti e indipendenti» per la disaggregazione della sezione G della NACE. |
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Allegato I, parte B, tabella 3 Statistiche congiunturali delle imprese - Ore lavorate e retribuzioni lorde |
3 anni (primo trimestre 2021 - quarto trimestre 2023) |
I dati trimestrali relativi al periodo primo trimestre del 2021 - quarto trimestre del 2023 devono essere trasmessi entro il 15 luglio 2024 per la variabile «120201. Ore lavorate dai dipendenti» per la disaggregazione della sezione G della NACE. |
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Allegato I, parte B, tabella 3 Statistiche congiunturali delle imprese - Ore lavorate e retribuzioni lorde |
3 anni (primo trimestre 2021 - quarto trimestre 2023) |
Dati corretti per gli effetti di calendario da trasmettere entro il 15 luglio 2024 per la variabile «120301. Retribuzioni lorde» per le sezioni G, da H a M (escl. K, M701, M72 e M75) e N della NACE. |
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Allegato I, parte B, tabella 7 Statistiche congiunturali delle imprese - Volume delle vendite |
3 anni (gennaio 2021 - dicembre 2023) |
Dati mensili relativi al periodo gennaio 2021 - dicembre 2023 per la variabile «140201. Volume delle vendite» da trasmettere entro il 31 marzo 2024 per le disaggregazioni seguenti: sezione G della NACE, divisioni e gruppi delle divisioni G45 e G46 della NACE. |
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Allegato I, parte B, tabella 8 Statistiche congiunturali delle imprese - Fatturato netto (valore) |
3 anni (gennaio 2021 - dicembre 2023) |
Dati corretti per gli effetti di calendario da trasmettere entro il 31 marzo 2024 per le variabili seguenti:
per le sezioni B e C della NACE. |
SLOVACCHIA
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Allegato/tabella in questione |
Periodo di deroga concesso |
Contenuto della deroga concessa |
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Allegato I, parte B, tabella 38 Statistiche sulle attività internazionali - Fornitura internazionale di servizi per modalità di fornitura - Dati annuali |
Primi 3 anni di applicazione, per ciascuna delle disaggregazioni 1 e 2 della tabella 38. Primo anno di applicazione per la disaggregazione 1: Y+2 anni, dove Y è l'anno di pubblicazione della prima edizione della guida per i compilatori delle modalità di fornitura di cui all'allegato VI, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione. Primo anno di applicazione per la disaggregazione 2: Z+2 anni, dove Z è l'anno di pubblicazione della seconda edizione della guida per i compilatori delle modalità di fornitura di cui all'allegato VI, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione. |
Nessun dato da trasmettere per le variabili «460101. Importazioni e acquisti di servizi» e «460201. Esportazioni e prestazioni di servizi» per le disaggregazioni: 1. «Fornitura internazionale di servizi per modalità di fornitura e per disaggregazione geografica»; 2. «Fornitura internazionale di servizi per modalità di fornitura, tipo di prodotto e disaggregazione geografica», come definita nella tabella 38 dell'allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2020/1197, per i primi tre anni di applicazione di riferimento. |
FINLANDIA
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Allegato/tabella in questione |
Periodo di deroga concesso |
Contenuto della deroga concessa |
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Allegato I, parte B, tabella 7 Statistiche congiunturali delle imprese - Volume delle vendite |
3 anni (gennaio 2021 - dicembre 2023) |
Dati mensili relativi al periodo gennaio 2021 - dicembre 2023 per la variabile «140201. Volume delle vendite» da trasmettere entro il 31 marzo 2024 per le disaggregazioni seguenti: gruppi G451, G452, G453, G454, G461, G462, G463, G464, G465, G466, G467, G468, G469, G471, G474, G475, G476, G477, G478 e G479 della NACE. Durante il periodo di deroga, per la divisione G47 della NACE, i dati mensili relativi al periodo gennaio 2021 - dicembre 2023 devono essere inviati conformemente alla ripartizione delle attività di cui al regolamento (CE) n. 1165/98. |
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Allegato I, parte B, tabella 8 Statistiche congiunturali delle imprese - Fatturato netto (valore) |
3 anni (gennaio 2021 - dicembre 2023) |
Dati mensili relativi al periodo gennaio 2021 - dicembre 2023 per la variabile «140301. Fatturato netto (valore)» da trasmettere entro il 31 marzo 2024 per le disaggregazioni seguenti: gruppi G451, G452, G453, G454, G461, G462, G463, G464, G465, G466, G467, G468, G469, G471, G474, G475, G476, G477, G478 e G479 della NACE. Durante il periodo di deroga, per la divisione G47 della NACE, i dati mensili relativi al periodo gennaio 2021 - dicembre 2023 devono essere inviati conformemente alla ripartizione delle attività di cui al regolamento (CE) n. 1165/98. |
(1) Regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali (GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1).
RACCOMANDAZIONI
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22.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 223/14 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2021/1004 DEL CONSIGLIO
del 14 giugno 2021
che istituisce una garanzia europea per l’infanzia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292, in combinato disposto con l’articolo 153, paragrafo 1, lettera j), e paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, l’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la parità tra donne e uomini e la tutela dei diritti del minore. |
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(2) |
A norma dell’articolo 9 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un’adeguata protezione sociale, la lotta contro l’esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana. |
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(3) |
A norma dell’articolo 151 TFUE, l’Unione e gli Stati membri hanno come obiettivi la promozione dell’occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l’esclusione sociale. A norma dell’articolo 153, paragrafo 1, lettera j), TFUE, per conseguire tali obiettivi l’Unione sostiene e completa l’azione degli Stati membri nel settore della lotta contro l’esclusione sociale. |
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(4) |
L’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») riconosce che i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere e che l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private. L’articolo 33 della Carta dispone che sia garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale. |
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(5) |
L’articolo 17 della Carta sociale europea riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, conferma l’impegno a prendere tutte le misure appropriate e necessarie miranti a garantire ai minori le cure, l’assistenza, l’istruzione e la formazione di cui necessitano. |
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(6) |
A norma degli articoli 2, 3, 6, 12, 18, 24, 27, 28 e 31 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, adottata il 20 novembre 1989 e ratificata da tutti gli Stati membri dell’Unione, gli Stati parti alla convenzione ritengono che l’interesse superiore del minore debba essere considerato preminente e riconoscono il diritto del minore alla partecipazione e allo sviluppo, compreso il diritto alla tutela contro ogni forma di discriminazione; alla vita; a essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa; a godere del miglior stato di salute possibile; all’accesso ai servizi sanitari; all’assistenza dello Stato, affinché gli siano garantiti una qualità di vita adeguata, l’istruzione, lo svago, le attività ricreative e la piena partecipazione alla vita culturale e artistica. |
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(7) |
A norma dell’articolo 7 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (1), ratificata dall’Unione e da tutti i suoi Stati membri, gli Stati parti alla convenzione adottano ogni misura necessaria a garantire il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori. |
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(8) |
Insieme ai suoi Stati membri, l’Unione si impegna pienamente ad essere in prima linea nell’attuazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, compresi quelli relativi a sconfiggere la povertà, assicurare una vita sana e promuovere il benessere e fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva. |
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(9) |
Il 20 febbraio 2013 la Commissione ha adottato la raccomandazione 2013/112/UE (2) dal titolo «Investire nell’infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale». Tale raccomandazione definisce un approccio integrato per ridurre la povertà infantile e l’esclusione sociale e promuovere il benessere dei minori sulla base di tre pilastri: l’accesso alle risorse, l’accesso a servizi di qualità e il diritto dei minori a partecipare alla vita sociale. |
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(10) |
Nel novembre 2017 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno proclamato il pilastro europeo dei diritti sociali, che stabilisce 20 principi per sostenere il buon funzionamento e l’equità dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale. Il principio 11 prevede il diritto dei minori a un’educazione e cura della prima infanzia a costi sostenibili e di buona qualità, alla protezione dalla povertà e a misure specifiche tese a promuovere le pari opportunità dei minori provenienti da contesti svantaggiati. |
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(11) |
Nella sua risoluzione del 24 novembre 2015 (3) il Parlamento europeo ha invitato la Commissione e gli Stati membri a introdurre una garanzia per i minori, con una particolare attenzione ai minori che vivono in condizioni di povertà e al loro accesso ai servizi. Nella sua risoluzione dell’11 marzo 2021 (4) il Parlamento europeo ha nuovamente invitato la Commissione a integrare nella strategia dell’UE sui diritti dei minori misure concrete per investire nei minori, al fine di eradicare la povertà infantile, anche mediante l’istituzione di una garanzia europea per l’infanzia dotata di risorse adeguate nonché a presentare la sua proposta per l’istituzione di una garanzia europea per l’infanzia nel primo trimestre del 2021 e ha invitato gli Stati membri ad investire tutte le risorse possibili, compresi i fondi dell’Unione, nella lotta contro la povertà minorile e l’esclusione sociale e a stabilire piani d’azione nazionali relativi alla garanzia per l’infanzia. |
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(12) |
La dichiarazione congiunta dal titolo «Overcoming poverty and social exclusion — mitigating the impact of COVID-19 on families — working together to develop prospects for strong children» (Superare la povertà e l’esclusione sociale — attenuare l’impatto della COVID-19 sulle famiglie — lavorare insieme per sviluppare prospettive per bambini forti), firmata nel dicembre 2020 da 24 ministri del Consiglio «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori», ha chiesto l’istituzione di una garanzia europea per l’infanzia basata sui principi e sull’approccio integrato contenuti nella raccomandazione 2013/112/UE e nel pilastro europeo dei diritti sociali. I ministri hanno ribadito che l’accesso all’assistenza sanitaria gratuita, all’istruzione gratuita, all’educazione e cura della prima infanzia a costi sostenibili, ad alloggi dignitosi e a un’alimentazione adeguata è fondamentale per i minori a rischio di povertà o di esclusione sociale. |
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(13) |
Il piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali (5) dà nuovo impulso alla lotta alla povertà e all’esclusione sociale nell’Unione, in particolare fissando per il 2030 l’obiettivo di ridurre di 15 milioni il numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi almeno 5 milioni di minori. |
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(14) |
La strategia generale dell’Unione sui diritti dei minori (6) contribuisce a rafforzare la partecipazione dei minori alla società e a considerare preminente l’interesse superiore del minore, a proteggere i minori vulnerabili, compresi quelli a rischio di esclusione socioeconomica e di emarginazione, a tutelare i diritti dei minori online, a promuovere una giustizia a misura di minore e a prevenire e contrastare la violenza nei confronti dei minori. La strategia mira inoltre a combattere la discriminazione dei minori, anche in base al sesso o all’orientamento sessuale, o la discriminazione dei loro genitori. |
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(15) |
L’obiettivo della presente raccomandazione è prevenire e combattere l’esclusione sociale garantendo l’accesso dei minori bisognosi a una serie di servizi fondamentali, anche integrando la prospettiva di genere, al fine di tenere conto delle diverse situazioni di ragazze e ragazzi attraverso la lotta alla povertà infantile e la promozione delle pari opportunità. I minori bisognosi sono persone di età inferiore ai 18 anni che sono a rischio di povertà o di esclusione sociale. Si tratta di minori che vivono in famiglie a rischio di povertà, o che si trovano in condizioni di grave privazione materiale e sociale, o con un’intensità di lavoro molto bassa. |
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(16) |
Al fine di fornire un accesso effettivo o un accesso effettivo e gratuito ai servizi fondamentali, gli Stati membri dovrebbero, in linea con le circostanze e gli approcci nazionali, organizzare e fornire tali servizi oppure offrire prestazioni adeguate affinché i genitori o i tutori dei minori bisognosi possano permettersi i costi e oneri di tali servizi. È necessario prestare particolare attenzione per evitare che eventuali costi di accompagnamento costituiscano un ostacolo per i minori bisognosi in famiglie a basso reddito per accedere pienamente ai servizi fondamentali. |
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(17) |
Nell’Unione vi sono quasi 18 milioni di minori a rischio di povertà o di esclusione sociale (7), con differenze significative tra gli Stati membri. La gamma dei fattori di rischio che possono rendere alcuni minori particolarmente vulnerabili ed esposti alla povertà o all’esclusione sociale varia notevolmente. Pertanto, gli approcci nazionali all’attuazione della presente raccomandazione dovrebbero essere adattati alle circostanze e alle esigenze specifiche sul campo. Uno dei principali fattori che determinano l’esclusione sociale dei minori è la disparità di accesso ai servizi fondamentali, che sono essenziali per il loro benessere e lo sviluppo delle loro competenze sociali, cognitive ed emotive. I minori che vivono in condizioni di povertà o provengono da contesti svantaggiati hanno maggiori probabilità di incontrare ostacoli nell’accesso all’educazione e cura della prima infanzia, a un’istruzione inclusiva, all’assistenza sanitaria, a un’alimentazione sana e a un alloggio adeguato. Tali minori iniziano la loro vita in una situazione svantaggiata, il che può avere implicazioni a lungo termine per il loro sviluppo e le loro prospettive future. |
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(18) |
La trasmissione intergenerazionale dell’esclusione sociale mette in pericolo la coesione sociale nel corso delle generazioni e comporta costi più elevati per i nostri Stati sociali, ostacolando la resilienza economica e sociale. Migliorare la parità di accesso dei minori bisognosi ai servizi fondamentali è quindi uno strumento importante per intensificare gli sforzi volti a prevenire e combattere l’esclusione sociale. Contribuisce inoltre a promuovere le pari opportunità per i minori bisognosi e a combattere la povertà infantile. |
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(19) |
Contrastare lo svantaggio sin dai primi anni è un investimento efficace sotto il profilo dei costi, anche in una prospettiva a lungo termine, poiché contribuisce non solo all’inclusione dei minori e a fare in modo che raggiungano una migliore situazione socioeconomica in età adulta, ma anche all’economia e alla società attraverso una migliore integrazione nel mercato del lavoro e nella vita sociale e un miglioramento della transizione dalla scuola al lavoro, nonché attraverso la piena attuazione della raccomandazione del Consiglio del 30 ottobre 2020 relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani (8). Investire nelle pari opportunità per i minori getta le basi per una crescita sostenibile e inclusiva, che sostiene società eque e resilienti e la convergenza sociale verso l’alto. Contribuisce inoltre a far fronte agli effetti degli sviluppi demografici sfavorevoli riducendo le carenze di competenze e di manodopera e garantendo una migliore copertura territoriale, sfruttando nel contempo le opportunità derivanti dalle transizioni verde e digitale. |
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(20) |
La parità di accesso a un’educazione e cura della prima infanzia e a un’istruzione inclusive e di qualità è fondamentale per interrompere la trasmissione dell’esclusione sociale e garantire pari opportunità ai minori che si trovano in una situazione svantaggiata. La limitata disponibilità e i costi elevati dei servizi di educazione e cura della prima infanzia possono tuttavia costituire un ostacolo per i minori provenienti da famiglie a basso reddito. I loro tassi di frequenza sono notevolmente più bassi e si traducono successivamente in risultati scolastici peggiori e in tassi di abbandono degli studi più elevati, in particolare per quanto riguarda i minori provenienti da un contesto migratorio o i minori Rom. La segregazione e la discriminazione nell’accesso all’istruzione generale per i minori con disabilità o con bisogni educativi speciali continuano a costituire un problema. La scelta dell’istituto di istruzione deve basarsi sull’interesse superiore del minore. Dato il numero crescente di minori provenienti da un contesto migratorio nei sistemi di istruzione, occorre prevenire contesti scolastici segregati e adattare i metodi di insegnamento, conformemente al diritto nazionale e agli obblighi degli Stati membri in virtù dei pertinenti strumenti internazionali in materia. |
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(21) |
Una parte importante dell’apprendimento, compresa l’acquisizione delle competenze sociali, si svolge attraverso le attività sportive, ricreative o culturali. Tali attività hanno dimostrato di avere effetti positivi, soprattutto per i minori provenienti da contesti svantaggiati. Alcuni gruppi di minori non possono tuttavia permettersi tali attività, oppure la loro partecipazione è ostacolata dalla mancanza di infrastrutture adeguate, dalla scarsa accessibilità o da problemi linguistici. |
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(22) |
Per i minori bisognosi è in genere difficile accedere ad alcuni servizi sanitari, come le cure odontoiatriche, o ad ausili, quali apparecchi, lenti correttive o occhiali. Tali minori dispongono inoltre di minori opportunità e risorse per beneficiare dei programmi di prevenzione delle malattie e promozione della salute. La povertà di reddito e altri determinanti sociali incidono significativamente sullo sviluppo e sulla salute generali dei minori, compresa la salute mentale, e aumentano il rischio di problemi di salute più avanti negli anni. La prevenzione e un intervento precoce sono fondamentali, così come lo è un migliore accesso a programmi pubblici di prevenzione delle malattie e promozione della salute, compresa la vaccinazione, e a servizi di sostegno alla genitorialità, che possono contribuire a conseguire risultati migliori. |
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(23) |
L’accesso a un’alimentazione sana e sostenibile è problematico soprattutto per le famiglie a basso reddito. I programmi che promuovono prodotti alimentari e un’alimentazione sani possono contribuire ad affrontare problemi quali le cattive abitudini alimentari, la mancanza di attività fisica, l’obesità o il consumo di alcol e tabacco, riducendo così la malnutrizione e la cattiva alimentazione, che sono più diffuse tra i minori provenienti da contesti svantaggiati. L’esperienza maturata con la pandemia di COVID-19 ha dimostrato l’importanza dei programmi di alimentazione scolastica per alcuni minori, che durante il confinamento sono stati improvvisamente privati di una fonte affidabile di nutrimento (9). È pertanto fondamentale che a scuola i minori bisognosi abbiano accesso ad almeno un pasto sano al giorno, e ciò potrebbe essere conseguito fornendo tali pasti o facendo in modo che i genitori, i tutori o i minori siano in grado di provvedervi, tenendo conto delle circostanze e delle esigenze specifiche locali. |
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(24) |
I minori provenienti da famiglie a basso reddito o da un contesto migratorio o appartenenti a minoranze etniche corrono un rischio più elevato di grave disagio abitativo, sovraffollamento e povertà energetica, e sono più esposti a una situazione di esclusione abitativa. Le spese per l’alloggio costituiscono un onere gravoso per le famiglie monoreddito, in particolare quelle il cui capofamiglia è una donna. La fornitura di un alloggio adeguato e la garanzia che ai minori e alle loro famiglie sia offerta una sistemazione temporanea adeguata rappresentano meccanismi importanti per contrastare l’esclusione sociale dei minori e ridurre al minimo il rischio esclusione abitativa. Ai fini della deistituzionalizzazione dei minori, è opportuno promuovere un’assistenza di qualità nell’ambito della famiglia o della comunità. Il collocamento dei minori in strutture di assistenza istituzionale dovrebbe essere impiegato solo quando è nell’interesse superiore del minore, tenendo conto della sua situazione generale e dei suoi bisogni individuali. Fornire sostegno ai minori che abbandonano l’assistenza istituzionale o l’affidamento familiare è indispensabile per aiutarli a vivere in modo indipendente e a integrarsi da un punto di vista sociale. |
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(25) |
La crisi causata dalla pandemia di COVID-19 può avere effetti di ampia portata sul benessere economico e sociale delle famiglie e dei minori, ed è probabile che colpisca in modo sproporzionato i minori provenienti da contesti svantaggiati. I gruppi a basso e medio reddito sono esposti a un maggior rischio di perdita di reddito, con un impatto potenzialmente significativo sul reddito disponibile delle famiglie a causa della crescente disoccupazione e delle minori possibilità di telelavoro. Si prevede che la crisi accentuerà le disuguaglianze esistenti e che probabilmente comporterà un aumento del numero delle famiglie a rischio di povertà o di esclusione sociale. Essa esercita inoltre una notevole pressione sulla disponibilità dei servizi. I minori che si trovano in una qualsiasi situazione di svantaggio sono tra i più duramente colpiti dalla crisi. L’apprendimento a distanza si è rivelato difficile per molti minori che vivono in famiglie prive di un sostegno familiare, di competenze o di attrezzature adeguati, compresi quelli che vivono in zone remote o rurali con infrastrutture digitali inadeguate. |
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(26) |
Per contrastare l’esclusione sociale dei minori e ridurre l’impatto socioeconomico della pandemia di COVID-19 sono necessari un approccio integrato, incentrato sulla persona e multidimensionale e un quadro strategico favorevole. Il rafforzamento della cooperazione e del coordinamento tra i servizi a vari livelli garantisce un’efficace prevenzione e sostiene l’inclusione sociale dei minori. Oltre a garantire l’accesso ai servizi fondamentali in tutte le regioni e in tutti i territori, anche attraverso investimenti nelle infrastrutture dei servizi e nella forza lavoro, è altresì necessario migliorare l’efficacia e la pertinenza delle politiche correlate, combinare misure preventive e correttive e sfruttare al meglio gli strumenti dell’Unione esistenti. |
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(27) |
Il processo di coordinamento economico e occupazionale del semestre europeo, sostenuto dal quadro di valutazione della situazione sociale (10), ha evidenziato le sfide poste dalla povertà infantile o dall’esclusione sociale e diversi Stati membri hanno ricevuto raccomandazioni specifiche per paese in tal senso. Gli orientamenti per l’occupazione sottolineano l’importanza di garantire che tutti, compresi i minori, possano accedere a determinati servizi, quali l’educazione e cura della prima infanzia, l’istruzione e l’assistenza sanitaria. Tale accesso costituisce una condizione necessaria per garantire pari opportunità. |
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(28) |
Sono disponibili fondi dell’Unione per sostenere l’attuazione della garanzia europea per l’infanzia e di ulteriori misure di sostegno. Nel quadro del Fondo sociale europeo Plus tutti gli Stati membri destineranno un importo adeguato alla lotta contro la povertà infantile o l’esclusione sociale. Per gli Stati membri in cui la percentuale di minori a rischio di povertà o di esclusione sociale è superiore alla media dell’Unione, tale importo dovrà essere pari ad almeno il 5 % della loro dotazione nazionale a titolo del Fondo sociale europeo Plus. Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, il Fondo europeo di sviluppo regionale e InvestEU sosterranno anche gli investimenti nelle infrastrutture abilitanti, quali gli alloggi sociali e le strutture per l’educazione e la cura della prima infanzia, nonché nelle attrezzature e nell’accesso a servizi di interesse generale e di qualità. Nell’ambito del piano per la ripresa dell’Europa e dello strumento «Next Generation EU», il dispositivo per la ripresa e la resilienza offre finanziamenti supplementari dell’Unione per riforme, investimenti e politiche per la prossima generazione, l’infanzia e i giovani, come l’istruzione e le competenze, che dovranno essere inclusi nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza (11). Lo strumento di sostegno tecnico può sostenere gli Stati membri nella progettazione e nell’attuazione di riforme strutturali nei settori dell’istruzione, dei servizi sociali, della giustizia e della sanità, comprese le riforme intersettoriali volte a contrastare la povertà infantile e l’esclusione sociale. |
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(29) |
Gli Stati membri possono anche beneficiare del programma dell’UE «Frutta, verdura e latte nelle scuole» per il periodo 2017-2023 affinché i minori abbiano maggiore accesso a prodotti sani e comprendano meglio i vantaggi offerti da alimenti sani e sostenibili. |
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(30) |
La presente raccomandazione dovrebbe essere attuata mediante piani d’azione nazionali adattati alle circostanze nazionali, regionali e locali. Tali piani d’azione nazionali dovrebbero individuare i minori bisognosi e gli ostacoli che incontrano nell’accesso ai servizi oggetto della presente raccomandazione e nella loro fruizione. A tal fine, si raccomanda agli Stati membri di coinvolgere i portatori di interesse, comprese le organizzazioni non governative che promuovono i diritti dei minori. I progressi compiuti nell’attuazione della presente raccomandazione dovrebbero altresì essere monitorati periodicamente, per esempio nell’ambito del quadro di valutazione della situazione sociale, nel contesto del semestre europeo, anche attraverso l’elaborazione di pertinenti indicatori di monitoraggio. |
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(31) |
La presente raccomandazione integra la raccomandazione 2013/112/UE della Commissione e la strategia generale dell’Unione sui diritti dei minori, oltre a costituire un risultato tangibile del piano d’azione del pilastro europeo dei diritti sociali. |
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(32) |
La presente raccomandazione rispetta pienamente i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Essa lascia impregiudicati i principi del diritto procedurale nazionale e le tradizioni giuridiche degli Stati membri e non comporta un ampliamento delle competenze dell’Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE
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1. |
L’obiettivo della presente raccomandazione è prevenire e combattere l’esclusione sociale garantendo l’accesso dei minori bisognosi a una serie di servizi fondamentali, contribuendo in questo modo alla difesa dei diritti dei minori tramite la lotta alla povertà infantile e alla promozione delle pari opportunità. |
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2. |
La presente raccomandazione si applica ai minori bisognosi. |
DEFINIZIONI
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3. |
Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni seguenti:
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IN CONFORMITÀ DELLE COMPETENZE, DELLE CIRCOSTANZE E DELLE PRATICHE NAZIONALI E NEL PIENO RISPETTO DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ, RACCOMANDA QUANTO SEGUE:
RACCOMANDAZIONI PRINCIPALI
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4. |
Si raccomanda agli Stati membri di garantire ai minori bisognosi:
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5. |
Si raccomanda agli Stati membri di individuare i minori bisognosi e, all’interno di questo gruppo, tenere conto, ove opportuno nella definizione delle misure integrate nazionali, degli svantaggi specifici affrontati in particolare da:
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QUADRO STRATEGICO FAVOREVOLE
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6. |
Considerando preminente l’interesse superiore del minore, si raccomanda agli Stati membri di creare un quadro strategico integrato e favorevole per contrastare l’esclusione sociale dei minori, concentrandosi sull’interruzione dei cicli intergenerazionali di povertà e svantaggio e sulla riduzione dell’impatto socioeconomico della pandemia di COVID-19. A tal fine, nell’attuare la presente raccomandazione si raccomanda agli Stati membri di:
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EDUCAZIONE E CURA DELLA PRIMA INFANZIA, ISTRUZIONE E ATTIVITÀ SCOLASTICHE INCLUSIVE E UN PASTO SANO AL GIORNO A SCUOLA
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7. |
Per garantire ai minori bisognosi l’accesso effettivo e gratuito a un’educazione e cura della prima infanzia di alta qualità, all’istruzione e alle attività scolastiche e ad un pasto sano al giorno a scuola, si raccomanda agli Stati membri di:
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ASSISTENZA SANITARIA
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8. |
Al fine di garantire l’accesso effettivo a gratuito a un’assistenza sanitaria di qualità ai minori bisognosi, si raccomanda agli Stati membri di:
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NUTRIZIONE SANA
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9. |
Al fine di garantire l’accesso effettivo a una nutrizione sufficiente e sana ai minori bisognosi, anche attraverso il programma dell’UE «Frutta, verdura e latte nelle scuole», si raccomanda agli Stati membri di:
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ALLOGGI ADEGUATI
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10. |
Al fine di garantire l’accesso effettivo a un alloggio adeguato per i minori bisognosi, si raccomanda agli Stati membri di:
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GOVERNANCE E COMUNICAZIONE
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11. |
Ai fini di una governance, un monitoraggio e una comunicazione efficaci e tenendo debitamente conto delle strutture e dei meccanismi nazionali esistenti, si raccomanda agli Stati membri di: |
Coordinatori nazionali della garanzia per l’infanzia
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a) |
designare un coordinatore nazionale della garanzia per l’infanzia, dotato delle risorse e di un mandato adeguati che consentano di coordinare e monitorare efficacemente l’attuazione della presente raccomandazione; |
Individuazione dei minori bisognosi
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b) |
con l’obiettivo di orientare le misure ai minori bisognosi nella maniera più efficace e tenendo conto delle organizzazioni e delle circostanze nazionali, regionali e locali, coinvolgere i portatori di interesse nell’individuazione dei minori bisognosi e degli ostacoli che questi incontrano nell’accesso ai servizi oggetto della presente raccomandazione e nella loro fruizione; |
Piani d’azione nazionali
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c) |
presentare alla Commissione, entro nove mesi dall’adozione della presente raccomandazione, un piano d’azione per attuare la presente raccomandazione fino al 2030, tenendo conto delle circostanze nazionali, regionali e locali nonché delle azioni e misure strategiche esistenti a sostegno dei minori bisognosi. Il piano d’azione dovrebbe includere in particolare:
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Sensibilizzazione
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d) |
elaborare misure efficaci di sensibilizzazione rivolte ai minori bisognosi e alle loro famiglie, in particolare a livello regionale e locale e tramite istituti di istruzione, assistenti sociali formati, servizi di sostegno alle famiglie e organizzazioni della società civile e dell’economia sociale, al fine di aumentare la consapevolezza in merito ai servizi oggetto della presente raccomandazione e incoraggiarne e facilitarne la fruizione; |
Partecipazione dei portatori di interesse
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e) |
garantire che l’intero processo di preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione del piano d’azione veda la partecipazione delle autorità regionali e locali e di altre autorità pertinenti, dei minori e dei portatori di interesse che rappresentano la società civile, delle organizzazioni non governative, degli istituti di istruzione e degli organismi incaricati di promuovere l’inclusione e l’integrazione sociali, i diritti dei minori, l’istruzione inclusiva e la non discriminazione, compresi gli organismi nazionali per la parità; |
Comunicazione alla Commissione
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f) |
riferire alla Commissione ogni due anni in merito ai progressi compiuti nell’attuazione della presente raccomandazione, in linea con il piano d’azione nazionale di cui alla lettera c). |
ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
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12. |
Il Consiglio accoglie con favore l’obiettivo della Commissione di:
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Fatto a Lussemburgo, il 14 giugno 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. MENDES GODINHO
(1) Decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).
(2) Raccomandazione 2013/112/UE della Commissione, del 20 febbraio 2013, «Investire nell’infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale» (GU L 59 del 2.3.2013, pag. 5).
(3) Risoluzione del Parlamento europeo, del 24 novembre 2015, sulla riduzione delle disuguaglianze, con un’attenzione particolare alla povertà infantile [2014/2237(INI)].
(4) Risoluzione del Parlamento europeo, dell’11 marzo 2021, sui diritti dei minori alla luce della strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori [2021/2523(RSP)].
(5) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali» [COM(2021) 102 final].
(6) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Strategia dell’UE sui diritti dei minori» [COM(2021) 142 final].
(7) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Children_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion
(8) Raccomandazione del Consiglio, del 30 ottobre 2020, relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una garanzia per i giovani (GU C 372 del 4.11.2020, pag. 1).
(9) 2020 Social Protection Committee annual review of the Social Protection Performance Monitor (SPPM) and developments in social protection policies. Report on key social challenges and key messages [Esame annuale 2020 del comitato per la protezione sociale relativo al monitoraggio dei risultati in materia di protezione sociale (SPPM) e agli sviluppi delle politiche di protezione sociale. Relazione sulle principali sfide sociali e sui principali messaggi], pag. 58.
(10) https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators.
(11) Conformemente al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).
REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA
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22.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 223/24 |
DECISIONE n. 42-2021 DELLA CORTE DEI CONTI
del 20 maggio 2021
che adotta norme interne riguardanti le limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività svolte dalla Corte dei conti europea
LA CORTE DEI CONTI EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»);
visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE, («il regolamento») e in particolare l’articolo 25 e il capo VI dello stesso;
viste le discussioni della Corte dei conti durante la riunione del 20 maggio 2021;
sentito il Garante europeo della protezione dei dati in merito alla presente decisione, conformemente all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento, il quale ha espresso un parere il 23 settembre 2019;
considerando che nel quadro delle proprie attività, la Corte dei conti europea («la Corte») tratta diverse categorie di dati personali ed è tenuta a rispettare i diritti delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati di carattere personale riconosciuti dall’articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 16, paragrafo 1, del TFUE;
considerando che in talune circostanze è necessario conciliare i diritti degli interessati ai sensi del regolamento con le esigenze relative ai compiti e alle attività della Corte. A tal fine, l’articolo 25 del regolamento prevede, in presenza di condizioni rigorose, la possibilità di limitare l’applicazione degli articoli da 14 a 20, 35 e 36, nonché dell’articolo 4;
considerando che la Corte dovrebbe applicare limitazioni solo qualora queste rispettino l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e siano una misura necessaria e proporzionata in una società democratica. La Corte dovrebbe gestire tutte le limitazioni in modo trasparente e fornire all’interessato informazioni circa i motivi dell’applicazione di una limitazione;
considerando che la Corte dovrebbe revocare la limitazione non appena le condizioni che la giustificano non siano più in essere e valutare periodicamente tali condizioni;
considerando che il responsabile della protezione dei dati («RPD») dovrebbe essere informato a tempo debito delle eventuali limitazioni applicate ed effettuare un riesame indipendente dell’applicazione delle limitazioni, al fine di garantire il rispetto della presente decisione,
DECIDE:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
La presente decisione stabilisce le norme relative alle condizioni alle quali la Corte, sulla base dell’articolo 25 del regolamento, può limitare l’applicazione degli articoli da 14 a 20, 35 e 36, nonché dell’articolo 4 dello stesso.
Articolo 2
Limitazioni
1. Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento, la Corte può limitare, caso per caso, l’applicazione degli articoli da 14 a 20, 35 e 36, nonché dell’articolo 4 dello stesso nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 20:
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a) |
nello svolgimento di audit, ai sensi dell’articolo 287 del TFUE. Le limitazioni pertinenti possono basarsi sull’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g), h) del regolamento; |
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b) |
nella conduzione di indagini amministrative, procedimenti predisciplinari, disciplinari e di sospensione, sulla base dell’articolo 86 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea (1) («lo statuto») e conformemente all’allegato IX dello stesso. Le limitazioni pertinenti possono basarsi sull’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), d), f) g), h) del regolamento; |
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c) |
nel trattamento di reclami interni ed esterni nei confronti di un membro del personale o di un Membro della Corte. Le limitazioni pertinenti possono basarsi sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera h) del regolamento; |
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d) |
nello svolgimento di attività preliminari relative a casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF. Le limitazioni pertinenti possono basarsi sull’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), h) del regolamento; |
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e) |
nel garantire che i membri del personale della Corte possano riferire, in modo confidenziale, informazioni circa gravi irregolarità delle quali vengono a conoscenza durante l’esercizio delle proprie funzioni, in conformità con le norme interne della Corte sulla procedura da seguire per fornire informazioni in caso di gravi irregolarità (whistleblowing). Le limitazioni pertinenti possono basarsi sull’articolo 25, paragrafo 1, lettere f), h) del regolamento; |
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f) |
nel garantire che i membri del personale della Corte che si ritengono vittime di molestie possano cercare, in modo confidenziale, assistenza e sostegno da parte di un superiore, una persona di contatto, il medico di fiducia o un servizio di mediazione, conformemente alla decisione n. 26-2017 della Corte sulla politica volta a mantenere un ambiente di lavoro soddisfacente e a combattere le molestie psicologiche e sessuali. Le limitazioni pertinenti possono basarsi sull’articolo 25, paragrafo 1, lettere f), h) del regolamento; |
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g) |
nello svolgimento di audit interni, conformemente alla decisione n. 38-2016 della Corte recante le modalità di applicazione del regolamento interno della Corte dei conti. Le limitazioni pertinenti possono basarsi sull’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g), h) del regolamento; |
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h) |
nel garantire agli interessati, conformemente all’articolo 26 bis dello statuto e agli articoli 16 e 91 del regime applicabile agli altri agenti, l’accesso ai dati medici personali a carattere psicologico o psichiatrico che li riguardano, laddove l’accesso diretto a tali dati potrebbe rappresentare un rischio per la salute dell’interessato, o a dati medici per i quali l’esercizio di tale diritto lederebbe i diritti e le libertà dell’interessato stesso o di terzi. Le limitazioni pertinenti possono basarsi sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera h) del regolamento; |
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i) |
nel garantire la sicurezza interna alla Corte, ossia sicurezza di persone, beni e informazioni, compreso lo svolgimento di indagini per la sicurezza interna, in ultima istanza con coinvolgimento esterno (CERT-UE, autorità di polizia nazionale ecc.). Le limitazioni pertinenti possono basarsi sull’articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), g) h) del regolamento; |
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j) |
nel garantire che il RPD possa svolgere indagini, conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento. Le limitazioni pertinenti possono basarsi sull’articolo 25, paragrafo 1, lettere d), g), h) del regolamento; |
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k) |
nel prestare o ricevere assistenza e collaborazione dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione. Le limitazioni pertinenti possono basarsi sull’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), d), g), h) del regolamento; |
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l) |
nel prestare o ricevere assistenza e collaborazione dalle autorità pubbliche degli Stati membri dell’UE, da paesi terzi e da organizzazioni internazionali, su richiesta o di propria iniziativa. Le limitazioni pertinenti possono basarsi sull’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g), h) del regolamento; |
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m) |
nel trattamento di dati personali in documenti ottenuti dalle parti o da parti intervenienti nel contesto di procedimenti giudiziari dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Le limitazioni pertinenti possono basarsi sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera e) del regolamento. |
2. Nelle categorie di dati sono compresi i dati identificativi di una persona fisica, i recapiti, i ruoli e i compiti professionali, le informazioni relative a comportamenti e prestazioni nell’ambito privato e professionale nonché i dati finanziari.
3. Eventuali limitazioni devono rispettare l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali in una società democratica ed essere necessarie e proporzionate.
4. Prima dell’applicazione di eventuali limitazioni il RPD effettua, caso per caso, una verifica della necessità e della proporzionalità delle limitazioni stesse. Esse sono circoscritte a quanto strettamente necessario per conseguire gli obiettivi stabiliti.
5. La Corte registra i motivi dell’applicazione delle limitazioni, la base giuridica, la valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati i cui dati personali potrebbero essere soggetti a limitazioni, nonché la valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione. Il registro e, ove applicabile, i documenti contenenti gli elementi fattuali e giuridici che ne sono alla base saranno inclusi in un fascicolo ad hoc che, su richiesta, sarà messo a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati («GEPD»). La documentazione riguardante le limitazioni per il fascicolo medico è registrata solo all’interno dello stesso.
6. In sede di trattamento dei dati personali scambiati con altre organizzazioni nell’ambito dei propri compiti, la Corte si consulta con tali organizzazioni, e da esse viene consultata, in merito ai potenziali motivi pertinenti per l’imposizione di limitazioni e alla necessità e proporzionalità delle stesse, salvo che ciò pregiudichi le attività della Corte.
Articolo 3
Monitoraggio e riesame delle limitazioni
1. Le limitazioni di cui all’articolo 2 restano in vigore fintantoché le circostanze che le giustificano restano applicabili.
2. La Corte riesamina l’applicazione di una limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione. Va inoltre effettuato un riesame laddove vi sia una modifica degli elementi essenziali di un caso.
Articolo 4
Garanzie
1. La Corte attua garanzie per prevenire abusi o l’accesso o il trasferimento illeciti di dati personali che potrebbero essere soggetti a limitazioni. Tali garanzie, che includono misure tecniche e organizzative, sono specificate, ove necessario, nelle decisioni, procedure e norme di attuazione interne della Corte. Le garanzie includono:
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a) |
una definizione adeguata dei ruoli, delle responsabilità e delle fasi procedurali; |
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b) |
se del caso, un ambiente elettronico sicuro che impedisca l’accesso o il trasferimento illecito o accidentale di dati elettronici a persone non autorizzate; |
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c) |
se del caso, la conservazione e il trattamento dei documenti cartacei in condizioni di sicurezza; |
Articolo 5
Informazioni da comunicare al RPD e riesame effettuato da quest’ultimo
1. Il RPD è informato senza indebito ritardo ogniqualvolta i diritti di un interessato siano soggetti a limitazione in conformità della presente decisione e riceve accesso al registro e a tutti i documenti contenenti gli elementi fattuali e giuridici che ne sono alla base.
2. Il RPD può chiedere di riesaminare l’applicazione di una limitazione. La Corte informa il RPD per iscritto circa il risultato della richiesta.
3. La partecipazione del RPD alla procedura di limitazione, compresi gli scambi di informazioni, viene adeguatamente documentata.
Articolo 6
Informazioni fornite agli interessati relativamente alle limitazioni imposte ai loro diritti
1. La Corte pubblica sul proprio sito Internet le informazioni generali concernenti le limitazioni dei diritti degli interessati descritte all’articolo 2. Devono essere spiegati l’ambito di applicazione della limitazione, le ragioni che ne sono alla base e la potenziale durata.
2. Qualora la Corte applichi l’articolo 2 della presente decisione, informa gli interessati, senza indebito ritardo e per iscritto, circa le principali ragioni su cui si basa l’applicazione della limitazione e il loro diritto di presentare un reclamo al GEPD, nonché di proporre un ricorso giurisdizionale dinnanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
3. La Corte può ritardare, escludere o negare la comunicazione di informazioni sui motivi di una limitazione di cui al paragrafo 2 per il tempo in cui tale comunicazione annulli l’effetto della limitazione stessa. Tale valutazione è effettuata caso per caso.
Articolo 7
Comunicazione di violazioni dei dati personali agli interessati
Laddove la Corte limiti la comunicazione delle violazioni dei dati personali all’interessato, a norma dell’articolo 35 del regolamento, essa annota e registra i motivi della limitazione conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, della presente decisione.
Articolo 8
Riservatezza delle comunicazioni elettroniche
1. La Corte, in circostanze eccezionali e in linea con le disposizioni della direttiva 2002/58/CE relativa alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, può limitare il diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche di cui all’articolo 36 del regolamento. In questo caso, la Corte specifica le circostanze, i motivi, i rischi pertinenti e le relative garanzie in specifiche norme interne.
2. Qualora la Corte limiti il diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche, essa informa gli interessati, in risposta alla richiesta di questi ultimi, circa le principali ragioni su cui si basa l’applicazione della limitazione e la possibilità di presentare un reclamo al GEPD o di proporre un ricorso giurisdizionale dinnanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
3. La Corte può ritardare, escludere o negare la comunicazione di informazioni sui motivi di una limitazione di cui ai paragrafi 1 e 2 per il tempo in cui tale comunicazione annulli l’effetto della limitazione stessa. Tale valutazione è effettuata caso per caso.
Articolo 9
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 20 maggio 2021
Per la Corte dei conti europea
Klaus-Heiner LEHNE
Presidente
(1) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).