ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 222I |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
22.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 222/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1016 DELLA COMMISSIONE
del 21 giugno 2021
recante trecentoventunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 17 giugno 2021 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una voce all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. |
(4) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Direttore generale
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali
ALLEGATO
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche»:
«Mohammad Ali Al Habbo (nome nella grafia originale: محمد علي الحبو) (alias certo: a) Mohamad Abdulkarim; b) Muhammad Abd-al-Karim; alias incerto: a) Al-Hebo; b) Al-Habu; c) Alhobo; d) Habo; e) Hebbo; f) Habu). Data di nascita: a) 1.10.1983; b) 15.3.1983; c) 1.1.1980. Luogo di nascita: Raqqa, Repubblica araba siriana. Nazionalità: siriana. Passaporto n. 00814L001424 (passaporto siriano). Numero di identificazione nazionale (a) 10716775 (carta di identificazione nazionale siriana); b) 2020316097 (carta di identificazione nazionale siriana); c) 2020409266 (carta di identificazione nazionale siriana). Indirizzo: a) Gaziantep, Turchia (dal 2016); b) Raqqa, Repubblica araba siriana. Altre informazioni: facilitatore basato in Turchia che fornisce servizi finanziari allo Stato islamico dell'Iraq e del Levante o a suo sostegno, elencato come Al-Qaeda in Iraq. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 17.6.2021.».