ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 221

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
21 giugno 2021


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2021/991 del Consiglio, del 7 giugno 2021, relativa al regime deidazi di marenelle regioni ultraperiferiche francesi e recante modifica della decisione n. 940/2014/UE

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

*

Raccomandazione (UE) 2021/992 del Consiglio, del 18 giugno 2021, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione

12

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Regolamento ONU n. 160 — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il registratore di dati di evento

15

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DECISIONI

21.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 221/1


DECISIONE (UE) 2021/991 DEL CONSIGLIO

del 7 giugno 2021

relativa al regime dei«dazi di mare»nelle regioni ultraperiferiche francesi e recante modifica della decisione n. 940/2014/UE

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Le disposizioni del trattato che si applicano alle regioni ultraperiferiche francesi non autorizzano in linea di principio alcuna differenza di imposizione tra i prodotti locali e quelli provenienti dalla Francia metropolitana o da altri Stati membri. L’articolo 349 del trattato prevede tuttavia la possibilità di introdurre misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche a causa dell’esistenza di vincoli permanenti che incidono sulla loro situazione economica e sociale.

(2)

È opportuno adottare misure specifiche intese, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati a tali regioni. Le misure specifiche devono tenere conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici di tali regioni, senza tuttavia compromettere l’integrità e la coerenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni. Gli svantaggi concorrenziali delle regioni ultraperiferiche francesi sono menzionati all’articolo 349 del trattato: grande distanza, insularità, superficie ridotta, topografia e clima difficili, dipendenza da un numero limitato di prodotti. Questi vincoli permanenti comportano per le regioni ultraperiferiche francesi una dipendenza dalle materie prime e dall’energia, l’obbligo di costituire scorte maggiori, una dimensione ridotta del mercato locale associata a un basso livello di attività di esportazione ecc. L’insieme di tali svantaggi concorrenziali si traduce in un aumento dei costi di produzione e quindi il prezzo di costo dei prodotti fabbricati localmente, in assenza di misure specifiche, sarebbe meno competitivo rispetto al prezzo di quelli provenienti dall’esterno, anche tenendo conto dei costi di trasporto verso le regioni ultraperiferiche francesi. Si metterebbe quindi a repentaglio il mantenimento di una produzione locale. È pertanto necessario adottare misure specifiche allo scopo di rafforzare l’industria locale migliorandone la competitività.

(3)

La decisione n. 940/2014/UE del Consiglio (2), per ristabilire la competitività dei prodotti fabbricati localmente, autorizza la Francia ad applicare fino al 30 giugno 2021 esenzioni parziali o totali dai «dazi di mare» per taluni prodotti di cui esiste una produzione locale nelle regioni ultraperiferiche della Guadalupa, della Guyana francese, della Martinica, di Mayotte e della Riunione, dato che importazioni significative di tali prodotti potrebbero compromettere il mantenimento della produzione locale e costi supplementari potrebbero comportare un aumento dei prezzi di costo della produzione locale rispetto ai prodotti provenienti dall’esterno. L’allegato della decisione precitata contiene l’elenco dei prodotti cui si possono applicare le esenzioni parziali o totali d’imposta. A seconda del prodotto, la differenza di imposizione non può essere superiore a 10, 20 o 30 punti percentuali tra i prodotti fabbricati localmente e gli altri prodotti.

(4)

La Francia ha chiesto di poter mantenere, dopo il 1o luglio 2021, un regime analogo a quello previsto nella decisione n. 940/2014/UE. Secondo la Francia, sebbene gli svantaggi concorrenziali sussistano, il regime di imposizione stabilito dalla decisione n. 940/2014/UE ha consentito di mantenere, e in alcuni casi di sviluppare, le produzioni locali, non ha perturbato il commercio estero e non ha comportato una sovracompensazione dei costi supplementari sostenuti dalle imprese.

(5)

Per ciascuna delle cinque regioni ultraperiferiche interessate (Guadalupe, Guyana francese, Martinica, Mayotte e Riunione), la Francia ha inviato alla Commissione una serie di elenchi di prodotti per i quali intende applicare un’aliquota di imposizione differenziata pari al massimo a 20 o 30 punti percentuali, a seconda che si tratti o no di prodotti fabbricati localmente. La regione ultraperiferica francese di Saint Martin non è interessata dalla richiesta.

(6)

La presente decisione attua le disposizioni dell’articolo 349 del trattato e autorizza la Francia ad applicare un’aliquota d’imposizione differenziata ai prodotti per i quali sia stato dimostrato, innanzitutto, che esiste una produzione locale, in secondo luogo che esistono importazioni significative di tali prodotti (anche provenienti dalla Francia metropolitana e da altri Stati membri) che potrebbero compromettere il mantenimento della produzione locale e, infine, che vi sono costi supplementari che comportano un aumento dei prezzi di costo della produzione locale rispetto ai prodotti provenienti dall’esterno, a scapito della competitività dei prodotti fabbricati localmente. L’aliquota differenziata autorizzata non dovrebbe superare i costi supplementari dimostrati.

(7)

Nei casi in cui la quota di mercato della produzione locale è inferiore al 5 % o se la quota delle importazioni è inferiore al 10 %, sono state richieste prove supplementari per dimostrare, in tutto o in parte, le seguenti circostanze: l’esistenza di produzioni ad alto impiego di manodopera, di produzioni emergenti o destinate ad integrare la gamma esistente per diversificare la produzione di un’impresa, di produzioni strategiche per lo sviluppo locale (ad esempio nei settori dell’economia circolare, della valorizzazione della biodiversità o della protezione dell’ambiente), di produzioni innovative o ad alto valore aggiunto, di prodotti la cui interruzione dell’approvvigionamento dall’esterno potrebbe mettere in pericolo l’economia o la popolazione locale, di produzioni che possono esistere solo con una posizione dominante sul mercato a causa delle ridotte dimensioni dei mercati nelle regioni ultraperiferiche e di produzioni di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale necessari per affrontare le crisi sanitarie. L’applicazione di tali principi permette di attuare le disposizioni dell’articolo 349 del trattato limitandosi a quanto necessario e senza creare vantaggi indebiti a favore delle produzioni locali per non compromettere l’integrità e la coerenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione, nonché salvaguardare una concorrenza senza distorsioni sul mercato interno e le politiche in materia di aiuti di Stato.

(8)

Per semplificare e ridurre gli obblighi delle piccole imprese e sostenerne lo sviluppo, si dovrebbero applicare esenzioni o riduzioni fiscali agli operatori con un fatturato annuo pari almeno a 550 000 EUR. Gli operatori il cui fatturato annuo è inferiore a tale soglia non dovrebbero essere soggetti a «dazi di mare», ma in contropartita non dovrebbero poter detrarne l’importo a monte.

(9)

Analogamente, la coerenza con il diritto dell’Unione porta a scartare l’applicazione di un’aliquota d’imposizione differenziata ai prodotti alimentari che beneficiano degli aiuti di cui al capo III del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Scopo di tale disposizione è impedire che l’effetto degli aiuti finanziari agricoli concessi nell’ambito del regime specifico di approvvigionamento sia vanificato o ridotto dall’imposizione più elevata dei prodotti sovvenzionati mediante i «dazi di mare».

(10)

Gli obiettivi di sostegno allo sviluppo socioeconomico delle regioni ultraperiferiche francesi, già esposti nella decisione n. 940/2014/UE, sono confermati dalle esigenze relative alla finalità dei «dazi di mare». L’integrazione del gettito di tale imposta nelle risorse fiscali delle regioni ultraperiferiche francesi e la sua destinazione a una strategia di sviluppo economico e sociale che comporti la promozione delle attività locali costituiscono un obbligo giuridico.

(11)

È necessario modificare la decisione n. 940/2014/UE al fine di prorogare di sei mesi, fino al 31 dicembre 2021, il periodo di applicazione della deroga da essa autorizzata. Tale periodo dovrebbe consentire alla Francia di adottare misure di attuazione.

(12)

È opportuno fissare la durata del regime a sei anni, fino al 31 dicembre 2027. Per consentire alla Commissione di valutare se le condizioni che giustificano la deroga continuano ad essere soddisfatte, la Francia dovrebbe presentare alla Commissione una relazione di controllo entro il 30 settembre 2025.

(13)

Per evitare qualsiasi incertezza giuridica, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2022, mentre gli effetti della proroga del periodo di applicazione della deroga autorizzata dalla decisione n. 940/2014/UE dovrebbero decorrere dal 1o luglio 2021.

(14)

La presente decisione non osta all’eventuale applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   In deroga agli articoli 28, 30 e 110 del trattato, la Francia è autorizzata, fino al 31 dicembre 2027, ad applicare esenzioni parziali o totali dai «dazi di mare» per i prodotti elencati nell’allegato I che sono fabbricati localmente nella Guadalupa, nella Guyana francese, nella Martinica, a Mayotte o nella Riunione in quanto regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 del trattato. Tali esenzioni parziali o totali devono inserirsi nella strategia di sviluppo economico e sociale delle regioni ultraperiferiche interessate, tenuto conto del quadro dell’Unione, e contribuire alla promozione delle attività locali senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune.

2.   Rispetto alle aliquote d’imposta applicate a prodotti analoghi che non provengono dalle regioni ultraperiferiche interessate, l’applicazione delle esenzioni parziali o totali di cui al paragrafo 1 non può portare a differenze superiori a:

a)

20 punti percentuali per i prodotti di cui all’allegato I, parte A;

b)

30 punti percentuali per i prodotti di cui all’allegato I, parte B.

La Francia si impegna a far sì che le esenzioni parziali o totali applicate ai prodotti che figurano nell’allegato I non superino i costi supplementari dimostrati né la percentuale strettamente necessaria per mantenere, promuovere e sviluppare le attività economiche locali.

3.   La Francia applica le esenzioni parziali o totali d’imposta di cui ai paragrafi 1 e 2 agli operatori il cui fatturato annuo è di almeno 550 000 EUR. Gli operatori il cui fatturato annuo è inferiore a tale soglia non sono soggetti ai «dazi di mare».

Articolo 2

Le autorità francesi applicano lo stesso regime di imposizione da loro applicato ai prodotti fabbricati localmente ai prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento di cui al capo III del regolamento (UE) n. 228/2013.

Articolo 3

Entro il 30 settembre 2025 la Francia presenta alla Commissione una relazione di controllo che permetta a questa di valutare se le condizioni che giustificano l’applicazione del regime di imposizione di cui all’articolo 1 continuino ad essere soddisfatte. La relazione di controllo contiene le informazioni che figurano nell’allegato II.

Articolo 4

All’articolo 1, paragrafo 1, della decisione n. 940/2014/UE, la data «30 giugno 2021» è sostituita dalla data «31 dicembre 2021».

Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022, ad eccezione dell’articolo 4, che si applica a decorrere dal 1oluglio 2021.

Articolo 6

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 7 giugno 2021

Per il Consiglio

Il presidente

F. VAN DUNEM


(1)  Parere del 18 maggio 2021 (GU C, del, pag..).

(2)  Decisione n. 940/2014/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativa al regime dei «dazi di mare» nelle regioni ultraperiferiche francesi (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).


ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 CHE POSSONO BENEFICIARE DI UN’ALIQUOTA DI IMPOSIZIONE DIFFERENZIATA DEI «DAZI DI MARE»

A.   

Elenco dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune (1)

1.   

Regione ultraperiferica della Guadalupa

0105 11, 0201, 0203, 0207, 0208, 0210 12 19, 0302, 0304, 0305 49 80, 0306, 0307 91, 0307 99, 0403 eccetto 0403 10, 0407, 0408, 0409, 0702, 0704, 0705 19, 0706100010, 0707 00 05, 0709 60 10, 0709 60 99, 0709 99 90, 0713, 0714, 0804 30 00, 0805 50 90, 0807 11, 0807 19, 0904 22 00, 0910 91, 1106, 1601, 1602, 1604 20, 1806 31, 1806 32 10, 1806 32 90, 1806 90 31, 1806 90 60, 1901 20, 1902 11, 1902 19, 2103 30 90, 2103 90 30, 2103 90 90, 2105, 2106, 2201 10 90, 2201 90, 2202 91, 2202 99 eccetto 2202 99 19, 2207 10, 2207 20 00, 2208 40, 2209 00 91, 2309 90 eccetto 2309904189 (2), 2309 90 51(2), 2309909639 e 2309909695(2), 2505, 2517 10, 2523 29, 2712 10 90, 2804, 2806, 2811, 2814, 2828, 2833, 2834, 2836, 2853 00 10, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3208, 3209, 3303 00 90, 3304 99 00, 3305 10, 3401, 3402, 3406, 3808, 3820 00 00, 3917 eccetto 3917 10 10, 3919, 3920, 3923, 3925 30, 3925 90, 3926 90, 4407 11, da 4407 21 a 4407 29, 4407 99, 4418 10, 4418 20, 4418 90, 4818, 4819 10 00, 4821 10, 4821 90, 4910, 4911 10, 6303 12, 6306 12, 6306 19, 6306 30, 6307 90 98, 6810 eccetto 6810 11 10, 7003 12 99, 7003 19 90, 7003 20, 7213 10, 7213 91 10, 7214 20, 7214 99 10, 7308 90 59, 7308 90 98, 7310 10, 7314 eccetto 7314 12, 7610 10, 7610 90 90, 7616 99 90, 8419 19, 8903 99 10, 8907 90 00, 9001 50, 9004 10 10, 9004 90 10, 9004 90 90, 9403 70 00, 9404 10, 9404 21, 9406 00 20, 9506 99 90.

2.   

Regione ultraperiferica della Guyana francese

0105 11, 0201, 0203, 0204, 0206 10 95, 0206 10 98, 0206 30, 0206 80 99, 0207 11, 0207 12, 0207 13, 0207 41, 0207 43, 0209 10 90, 0209 90, 0210 11, 0210 12, 0210 19, 0210 99, 0302, 0303 59, 0303 89, 0304, 0305 31 00, 0305 39 90, 0305 44 90, 0305 49 80, 0305 52 00, 0305 53 90, 0305 54 90, 0305 59 85, 0305 64 00, 0305 69 80, 0306 17, 0406, 0408 99, 0702, 0704 90 10, 0709 60, 0805, 0807, 0810 90 75, 0901 eccetto 0901 10, 0904 11, 0904 12, 1106 20 90, 1601, 1602, 1604, 1605, 1806 31, 1806 32, 1806 90, 1905, 2005 99 80, 2008 99 eccetto 2008994819, 2008994899 e 2008994980, 2103, 2105, 2106 90 98, 2201, 2202, 2208 40, 2209 00 91, 2309 90 eccetto 2309903180, 2309 90 35, 2309904189, 2309 90 43, 2309 90 51, 2309909639 e 2309909695, 2505 10, 2517 10, 2523 29 00, 2828 90, 3204 17 00, 3208 20 90, 3208 90, 3209 10, 3402, 3809 91, 3824 50, 3919, 3920 51, 3923 eccetto 3923 10, 3923 40 e 3923 90, 3925, 3926 90, 4818, 4821 10, 4909, 4910, 4911, 6109, 6110 30 91, 6111 20 90, 6201 19 00, 6204 42 00, 6205, 6206, 6302 91 00, 6303 12, 6303 19, 6306 12, 6306 19, 6307 90 98, 6505 00 30, 6802 23, 6802 29, 6802 93, 6802 99, 6810, 6912 00, 7006 00 90, 7009, 7210, 7214 20, 7308 30, 7308 90, 7314, 7604, 7610 10, 7610 90, 7616 99, 7907, 8211, 8421210090, 8537 10, 9001 50, 9004 90, 9021 21, 9021 29, 9404 21, 9405 40, 9405 60.

3.   

Regione ultraperiferica della Martinica

0105 11, 0105 12, 0105 15, 0201, 0203, 0207, 0208 10, 0210 11, 0210 12, 0210 19, 0210 20, 0210 99 49, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0403 eccetto 0403 10, 0406 10, 0406 90 50, 0407, 0408, 0409, 0601, 0602, 0603, 0604, 0702, 0704 90, 0705, 0706, 0707, 0709 30 00, 0709 40 00, 0709 51 00, 0709 60, 0709 93 90, 0709 99, 0710, 0714, 0801 11, da 0801 13 a 0801 18, 0803, 0804 30, 0804 40 00, 0804 50, 0805, 0807, 0809 10, 0809 40, 0810 30, 0810 90, 0813, 0910 91, 1106 20, 1601, 1602, 1604 20, 1605 10, 1605 21, 1702, 1704 90 61, 1704 90 65, 1704 90 71, 1806, 1902, 1904 10, 1904 20, 2005 99, 2103 30, 2103 90, 2104 10, 2105, 2106, 2201, 2202 10, 2202 91, 2202 99, 2208 40, 2309 eccetto 2309 90 96, 2505, 2517 10, 2523 21, 2523 29, 2710, 2711, 2712, 2804, 2806, 2811, 2814, 2828 10, 2828 90, 2836, 2853 90 10, 2903, 2907, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3303, 3305, 3401, 3402, 3406, 3808, 3820, 3824, 3907 61 00, 3919, 3920, 3921 11, 3921 19, 3923 10 90, 3923 21, 3923 29, 3923 30, 3924, 3926, 4012 11, 4012 12, 4012 19, 4401, da 4407 21 a 4407 29, 4408, 4409, 4415 20, 4418 10, 4418 20, 4418 90, 4421 99, 4811, 4818 10, 4818 20, 4818 30, 4818 90, 4819, 4820, 4821, 4823, 4902, 4909, 4910, 4911 10, 6103, 6104, 6105, 6109 10, 6109 90 20, 6109 90 90, 6203, 6204, 6205, 6207, 6208, 6306 12, 6306 19, 6306 30, 6805, 6810, 6902, 6904 10, 7003 12, 7003 19, da 7113 a 7117, 7213, 7214, 7217, 7225, 7308, 7314, 7610, 7616 91, 7616 99, 8418 69 00, 8419 19 00, 8708 99 97, 8716 40 00, 8901 90 10, 8902, 8903 99, 8907 90 00, 9004 10 10, 9004 90 10, 9004 90 90, 9021 21, 9021 29, 9403, 9404 10, 9404 21, 9405 60, 9406, 9506 99 90.

4.   

Regione ultraperiferica di Mayotte

0105 11, 0105 12, 0105 15, 0201, 0204, 0206, 0207, 0302, 0303, 0304, 0305, 0407, 0702, 0704 90 90, 0705 19, 0707 00 05, 0709 30, 0709 60, 0709 93 10, 0709 99 10, 0714, 0801 11, 0801 12, 0801 19, 0803, 0804 30, 0805 10, 0905, 1513 11, 1513 19, 1806, 2106 90 92, 2201, 2309 90 eccetto 2309 90 96, 3301 29 11, 3301 29 31, 3917, 3923 90 00, 3924 90 00, 3925 10 00, 3926 90 92, 3926 90 97, 4401, 4403, 4407, 4409, 4418, 4820, 4821, 4902, 4909, 4910, 4911, 6904 10 00, 7003, 7005, 7210, 7216 61 90, 7216 91 10, 7308 30, 7308 90 98, 7312, 7314, 7326 90 98, 7606, 7610 10, 8301 40 90, 8310, 8421 21 00, 8716 80 00, 9021 10 10, 9406 00 31, 9406 00 38.

5.   

Regione ultraperiferica della Riunione

0105 11, 0105 12, 0105 13, 0105 15, 0207, 0208 10, 0208 90 30, 0208 90 98, 0209, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306 11, 0306 31, 0306 91, 0307 59, 0403, 0405 eccetto 0405 10, 0406 10, 0406 90, 0407, 0408, 0409, 0601, 0602, 0603, 0604 90 91, 0604 90 99, 0703 10 19, 0703 20 00, 0709 60, 0710, 0711 90 10, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0901 21, 0901 22, 0904, 0909 31, 0910 11, 0910 12, 0910 30, 0910 91 10, 0910 91 90, 0910 99 99, 1101 00 15, 1106 20, 1108 14, 1302 19, 1516 20, 1601, 1602, 1604 14, 1604 19, 1604 20, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002 90 11, 2004 10 10, 2004 10 91, 2004 90 50, 2004 90 98, 2005 10, 2005 20, 2005 40, 2005 59, 2005 99 10, 2005 99 30, 2005 99 50, 2006, 2007 eccetto 2007999710, 2008 eccetto 2008191980, 2008305590, 2008405190, 2008405990, 2008506190, 2008605090, 2008706190, 2008805090, 2008975990, 2008994980 e 2008999990 (3), 2102 30 00, 2103 20, 2103 90, 2104, 2105, 2106 90, 2201, 2208 40, 2309 10, 2309 90 eccetto 2309 90 35, 2309905190(2) e 2309909695, 2501 00 91, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 99, 2834 29 80, 3102 10 90, 3210, 3211, 3212, 3301 12, 3301 13, 3301 24, 3301 29, 3301 30, 3401 11, 3402, 3808 92, 3808 99, 3809, 3811 90, 3814, 3820, 3824, 3917, 3920 eccetto 3920 10, 3921 11, 3921 13, 3921 90 60, 3921 90 90, 3923 eccetto 3923 21, 3925 10, 3925 20, 3925 30, 3925 90 80, 3926 90, 4009, 4010, 4012, 4016, 4407 11, 4407 12, 4407 19, 4409 10, 4409 21, 4409 29, 4415 20, 4418, 4421, 4811, 4818 10, 4818 20 10, 4818 20 91, 4818 20 99, 4818 90 10, 4818 90 90, 4819 10, 4820, 4821, 4823 70, 4823 90, 4909, 4910, 4911 10, 4911 91, 4911 99, 6303 92 90, 6306, 6801, 6811 89, 7007 29, 7009 eccetto 7009 10, 7216 61 10, 7306 30 80, 7306 61 92, 7307 99 80, 7308 eccetto 7308 90, 7309, 7310 21, 7312 90, 7314, 7326, 7606, 7608, 7610, 7616 91, 7616 99 90, 8310, 8418 50, 8418 69, 8418 91, 8418 99, 8419 19, 8419 90 85, da 8421 21 a 8421 29, 8511 40 00, 8511 50 00, 8511 90 00, 8537, 8707, 8708, 8902, 8903 99, 9001, 9004 10 10, 9004 90 10, 9004 90 90, 9021 21 90, 9021 29, 9401 eccetto 9401 10 e 9401 20, 9403, 9404 10, 9405, 9406, 9506 21, 9506 29, 9506 99 90, 9619.

B.   

Elenco dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune

1.   

Regione ultraperiferica della Guadalupa

0403 10, 0901 21, 0901 22, 1006 30, 1006 40, 1101, 1701, 1905, 2007, 2009 eccetto 2009119190, 2009119998, 2009199899, 2009491990, 2009493091, 2009499990, 2009611000, 2009719990, 2009791990, 2009799820, 2009891990, 2009896990, 2009897313, 2009897399, 2009897999, 2009899690, 2009899729, 2009899799, 2009899999, 2009902980, 2009904900, 2009905180, 2009905939, 2009905990 e 2009909700, 2202 10 00, 2202 99 19, 2203, 2208 70 (4), 2208 90(4), 3925 10 00, 7009 91, 7009 92, 8421 21 00.

2.   

Regione ultraperiferica della Guyana francese

0403, 1702, 2007 eccetto 2007993325 e 2007993525, 2009 eccetto 2009119998, 2009311999, 2009393919, 2009393999, 2009493091, 2009493099, 2009499990, 2009819990, 2009893690, 2009899799, 2009902980, 2009905990, 2009909700 e 2009909880, 2203, 2208 70(4), 4401 12 00, 4403 49, 4407 29, 4407 99 96, 4409 29 91, 4409 29 99, 4418 10, 4418 20, 4418 40, 4418 50, 4418 60, 4418 90, 4418 99, 4420 10, 9406 10 00, 9406 90 10, 9406 90 38.

3.   

Regione ultraperiferica della Martinica

0403 10, 0901 21, 0901 22, 1006 30, 1006 40, 1101 00 11, 1101 00 15, 1701, 1901, 1905, 2006 00 10, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 eccetto 2007 10 99, 2007993315 e 2007993929, 2008 eccetto 2008 20 51, 2008506190, 2008605010, 2008805090, 2008939390, 2008975190, 2008975990, 2008994894, 2008994899, 2008994980 e 2008999990, 2009 eccetto 2009119996, 2009119998, 2009199899, 2009299990, 2009393919, 2009393999, 2009493091, 2009493099, 2009499190, 2009695110, 2009791191, 2009791199, 2009899799 (5), 2009899999(5) e 2009905990(5), 2203, 2204 21, 2205, 2208 70(4), 2208 90(4), 2309 90 96 eccetto 2309909639, 3917, 3925, 7009 91, 7009 92, 7212 30, 8421 21 00.

4.   

Regione ultraperiferica di Mayotte

0401, 0403, 0406, 2105, 2202, 3208, 3209, 3210, 3214 10 90, 3401, 3402, 9403 20 80, 9403 30, 9403 40, 9403 50, 9403 60, 9404 29 90.

5.   

Regione ultraperiferica della Riunione

0905 10, 1512 19, 1514 19 90, 1701, 2002 10, 2005 51 00, 2005 99 80, 2009 eccetto 2009119996, 2009199899, 2009299990, 2009393119, 2009691910, 2009695110, 2009791990, 2009793090, 2009896990(5), 2009897399, 2009899799(5), 2009899999(5), 2009905180 e 2009 90 59(5), 2202 10, 2202 99 19, 2203, 2204 21 79, 2204 21 80, 2204 21 83, 2204 21 84, 2204 29 83, 2204 29 84, 2206 00 59, 2206 00 89, 2208 70(3), 2208 90(3), 2402 20, 3208, 3209, 3214 10 90, 3920 10, 3923 21, 4819 20 00, 7113, 7114, 7115, 7117, 7308 90, 9404 21 10, 9404 21 90, 9404 29 10, 9404 29 90.


(1)  Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  Eccetto per i prodotti non biologici.

(3)  Eccetto per i prodotti tropicali.

(4)  Riguarda soltanto i prodotti a base di rum della voce 2208 40.

(5)  Quando il grado Brix del prodotto è superiore a 20.


ALLEGATO II

INFORMAZIONI DA INCLUDERE NELLA RELAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL’ARTICOLO 3

1.   

Stima dei costi supplementari di produzione

Le autorità francesi trasmettono alla Commissione una relazione di sintesi contenente i dati necessari a determinare l’esistenza di costi supplementari che comportano un aumento dei prezzi di costo della produzione locale rispetto ai prodotti provenienti dall’esterno. Le informazioni fornite nella relazione di sintesi comprendono almeno i seguenti elementi, se disponibili: costi dei fattori produttivi, costi di stoccaggio (stoccaggio eccessivo e durata di rotazione più lunga), costi legati al sovradimensionamento delle attrezzature, costi supplementari connessi alle risorse umane e al finanziamento. Tali dati devono essere forniti almeno per ciascuna categoria di prodotti delle voci del sistema armonizzato secondo le prime quattro cifre della nomenclatura combinata. La relazione di sintesi contiene anche le «schede dei prodotti» relative ai costi supplementari che la Francia continua a sostenere periodicamente.

2.   

Altre sovvenzioni

Le autorità francesi trasmettono alla Commissione l’elenco di tutte le altre misure di aiuto e di sostegno destinate a coprire i costi di produzione supplementari sostenuti dagli operatori economici e legati alla natura ultraperiferica delle regioni della Guadalupa, della Guyana francese, della Martinica, di Mayotte e della Riunione.

3.   

Impatto sul bilancio delle amministrazioni pubbliche

Le autorità francesi completano la tabella 1 fornendo una stima dell’importo totale (in euro) delle imposte riscosse e non riscosse in ragione dell’applicazione di aliquote d’imposizione differenziate dei «dazi di mare».

Tabella 1

Anno(1)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Note(2)

Imposte non riscosse(3)

 

 

 

 

 

 

 

Entrate fiscali — importazioni(4)

 

 

 

 

 

 

 

Entrate fiscali — produzione locale(5)

 

 

 

 

 

 

 

Note alla tabella:

(1)

Le informazioni potrebbero non essere disponibili per tutti gli anni indicati.

(2)

Fornire eventuali osservazioni e chiarimenti ritenuti utili.

(3)

«Imposte non riscosse»: importo totale (in euro) dell’imposta non riscossa a motivo delle aliquote di imposizione differenziate applicate alla produzione locale (esenzioni totali o parziali). A livello di prodotto è calcolato moltiplicando l’importo della produzione locale venduta (escluse le esportazioni) per l’aliquota d’imposizione differenziata applicata. L’indicatore è quindi calcolato sommando i risultati ottenuti per ciascun prodotto.

(4)

«Entrate fiscali — importazioni»: importo totale (in euro) dei «dazi di mare» riscossi a titolo delle importazioni di prodotti.

(5)

«Entrate fiscali — produzione locale»: importo totale (in euro) dei «dazi di mare» riscossi sulla produzione locale.

4.   

Impatto sui risultati economici complessivi

Le autorità francesi compilano la tabella 2 per ciascuna regione, fornendo tutti i dati che dimostrano l’impatto delle aliquote di imposizione differenziate sullo sviluppo socioeconomico delle regioni interessate. Gli indicatori richiesti nella tabella si riferiscono ai risultati dei settori che beneficiano di un’aliquota di imposizione differenziata rispetto ai risultati complessivi dell’economia di queste regioni ultraperiferiche. Se alcuni degli indicatori non sono disponibili, devono essere forniti altri dati relativi all’impatto sui risultati complessivi dell’economia di tali regioni.

Tabella 2

Anno(1)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Note(2)

Valore aggiunto lordo a livello regionale

 

 

 

 

 

 

 

Nei settori che beneficiano di un’aliquota di imposizione differenziata(3)

 

 

 

 

 

 

 

Occupazione regionale totale

 

 

 

 

 

 

 

Nei settori che beneficiano di un’aliquota di imposizione differenziata(3)

 

 

 

 

 

 

 

Numero di imprese in attività

 

 

 

 

 

 

 

Nei settori che beneficiano di un’aliquota di imposizione differenziata(3)

 

 

 

 

 

 

 

Indice del livello dei prezzi — Francia metropolitana

 

 

 

 

 

 

 

Indice del livello dei prezzi — regioni ultraperiferiche

 

 

 

 

 

 

 

Note alla tabella:

(1)

Le informazioni potrebbero non essere disponibili per tutti gli anni indicati.

(2)

Fornire le osservazioni e i chiarimenti ritenuti utili.

(3)

«Settori che beneficiano di un’aliquota di imposizione differenziata»: settori economici (definizione NACE o simili) per i quali la produzione beneficia principalmente (per volume di produzione) di un’aliquota di imposizione differenziata.

5.   

Specificazione del regime

Le autorità francesi compilano le tabelle 3 e 4 per ciascun prodotto (SH4, SH6, NC8 o TARIC10, a seconda dei casi) e per anno (dal 2019 al 2024) per ciascuna delle regioni: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Mayotte e Riunione. Nell’elenco figurano soltanto i prodotti che beneficiano di un’aliquota di imposizione differenziata.

Tabella 3: Identificazione dei prodotti e delle aliquote applicate

Prodotto che beneficia di un’aliquota di imposizione differenziata – nomenclatura doganale (4, 6, 8 o 10 cifre)

Anno

Aliquota «dazi di mare» esterna(1)

Aliquota «dazi di mare» interna(2)

Aliquota di imposizione differenziata applicata(3)

Note(4)

 

2019

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

2021

 

 

 

 

 

2022

 

 

 

 

 

2023

 

 

 

 

Note alla tabella:

(1)

«Aliquota «dazi di mare» esterna»: aliquota dei «dazi di mare «applicata alle importazioni.

(2)

«Aliquota «dazi di mare» interna» aliquota dei «dazi di mare «applicata alla produzione locale.

(3)

«Aliquota di imposizione differenziata»: differenza tra l’aliquota interna e l’aliquota esterna dei «dazi di mare».

(4)

Fornire le osservazioni e i chiarimenti ritenuti utili.

Tabella 4: Quota di mercato dei prodotti che beneficiano di un’aliquota di imposizione differenziata

Prodotti che beneficiano di un’aliquota di imposizione differenziata — codice NC (4, 6, 8 o 10 cifre)(1)

Anno

Volume(2)

Importo (in euro)(3)

Note(4)

 

 

produzione locale

unità

importazioni

Quota di mercato(5)

produzione locale

importazioni

Quota di mercato(5)

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Note alla tabella:

(1)

La prima colonna deve essere identica a quella della tabella precedente per consentire l’abbinamento dei dati.

(2)

«Volume»: nella colonna «unità» indicare l’unità di misura (tonnellate, hl, pezzi ecc.).

(3)

«Importo»: per le importazioni, coincide con la base imponibile.

(4)

Fornire le osservazioni e i chiarimenti ritenuti utili.

(5)

Quota di mercato: la quota di mercato è calcolata detraendo le esportazioni di prodotti locali.

6.   

Irregolarità

Le autorità francesi forniscono informazioni su eventuali indagini relative a irregolarità amministrative, in particolare in caso di frode fiscale o contrabbando, in relazione all’applicazione del regime di aliquote di imposizione differenziate dei «dazi di mare». Esse forniscono inoltre informazioni dettagliate, almeno sulla natura del caso, sul suo valore e sulla sua durata.

7.   

Denunce

Le autorità francesi forniscono informazioni in merito alle denunce ricevute dalle autorità locali, regionali o nazionali in merito all’applicazione del regime di aliquote di imposizione differenziate dei «dazi di mare» (sia da parte dei beneficiari del regime sia da parte di chi non ne beneficia).


II Atti non legislativi

RACCOMANDAZIONI

21.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 221/12


RACCOMANDAZIONE (UE) 2021/992 DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2021

che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e), e l'articolo 292, prima e seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione (1) («raccomandazione del Consiglio»).

(2)

Successivamente, il Consiglio ha adottato le raccomandazioni (UE) 2020/1052 (2), (UE) 2020/1144 (3), (UE) 2020/1186 (4), (UE) 2020/1551 (5), (UE) 2020/2169 (6), (UE) 2021/89 (7), (UE) 2021/132 (8), (UE) 2021/767 (9) e (UE) 2021/892 (10), che modificano la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione.

(3)

Il 20 maggio 2021 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2021/816 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione (11) allo scopo di aggiornare i criteri utilizzati per valutare se i viaggi non essenziali dai paesi terzi siano sicuri e se debbano essere consentiti.

(4)

La raccomandazione del Consiglio stabilisce che gli Stati membri debbano revocare gradualmente e in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE a partire dal 1o luglio 2020 per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi elencati nell'allegato I della raccomandazione del Consiglio. Ogni due settimane il Consiglio dovrebbe riesaminare e, se del caso, aggiornare l'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I, previa stretta consultazione con la Commissione e con le agenzie e i servizi dell'UE pertinenti, a seguito di una valutazione complessiva basata sulla metodologia, sui criteri e sulle informazioni di cui alla raccomandazione del Consiglio.

(5)

Nel frattempo si sono tenute discussioni nell'ambito del Consiglio, in stretta consultazione con la Commissione e le agenzie e i servizi dell'UE pertinenti, riguardo al riesame dell'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I della raccomandazione del Consiglio e in applicazione dei criteri e della metodologia stabiliti nella raccomandazione del Consiglio, come modificata dalla raccomandazione (UE) 2021/816. A seguito di tali discussioni l'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I dovrebbe essere modificato. In particolare, dovrebbero essere aggiunti all'elenco l'Albania, il Libano, la Repubblica di Macedonia del Nord, la Serbia e gli Stati Uniti d'America, nonché Taiwan, nella categoria di entità e autorità territoriali non riconosciute come Stati da almeno uno Stato membro. Per quanto riguarda Hong Kong e Macao, i viaggi non essenziali dovrebbero essere ora possibili senza il requisito della reciprocità.

(6)

I controlli di frontiera sono nell'interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne vengono effettuati, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli alle frontiere interne. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare il coordinamento delle misure adottate alle frontiere esterne al fine di garantire il buon funzionamento dello spazio Schengen. A tal fine, a decorrere dal 18 giugno 2021, gli Stati membri dovrebbero continuare a revocare in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi, nelle regioni amministrative speciali e nelle altre entità e autorità territoriali elencati nell'allegato I della raccomandazione del Consiglio come modificata dalla presente raccomandazione.

(7)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente raccomandazione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente raccomandazione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di detto protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente raccomandazione, se intende attuarla.

(8)

La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (12); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(9)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (13).

(10)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (14), in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (15).

(11)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE (16), in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (17),

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

La raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio, modificata dalla raccomandazione (UE) 2020/1052, dalla raccomandazione (UE) 2020/1144, dalla raccomandazione (UE) 2020/1186, dalla raccomandazione (UE) 2020/1551, dalla raccomandazione (UE) 2020/2169, dalla raccomandazione (UE) 2021/89, dalla raccomandazione (UE) 2021/132, dalla raccomandazione (UE) 2021/767, dalla raccomandazione (UE) 2021/816 e dalla raccomandazione (UE 2021/892 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione è così modificata:

1)

al punto 1 della raccomandazione del Consiglio, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.

Dal 18 giugno 2021 gli Stati membri dovrebbero revocare gradualmente e in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi elencati nell'allegato I.»;

2)

l'allegato I della raccomandazione è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Paesi terzi, regioni amministrative speciali e altre entità e autorità territoriali i cui residenti non dovrebbero essere soggetti alla restrizione temporanea alle frontiere esterne dei viaggi non essenziali verso l'UE:

I.   STATI

1.

ALBANIA

2.

AUSTRALIA

3.

ISRAELE

4.

GIAPPONE

5.

LIBANO

6.

NUOVA ZELANDA

7.

REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD

8.

RUANDA

9.

SERBIA

10.

SINGAPORE

11.

COREA DEL SUD

12.

THAILANDIA

13.

STATI UNITI D'AMERICA

14.

CINA (*1)

II.   REGIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

RAS di Hong Kong

RAS di Macao

III.   ENTITÀ E AUTORITÀ TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE COME STATI DA ALMENO UNO STATO MEMBRO

Taiwan

.

(*1)  fatta salva la conferma della reciprocità"

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. LEÃO


(1)  GU L 208I dell'1.7.2020, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 17.7.2020, pag. 26.

(3)  GU L 248 del 31.7.2020, pag. 26.

(4)  GU L 261 del 11.8.2020, pag. 83.

(5)  GU L 354 del 26.10.2020, pag. 19.

(6)  GU L 431 del 21.12.2020, pag. 75.

(7)  GU L 33 del 29.1.2021, pag. 1.

(8)  GU L 41 del 4.2.2021, pag. 1.

(9)  GU L 165I dell'11.5.2021, pag. 66.

(10)  GU L 198 del 4.6.2021, pag. 1.

(11)  GU L 182 del 21.5.2021, pag. 1.

(12)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(13)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(14)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(15)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(16)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(17)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

21.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 221/15


Solo i testi UNECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento ONU n. 160 — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il registratore di dati di evento

Data di entrata in vigore: 30 settembre 2021

Il presente documento è un semplice strumento di documentazione. Il testo facente fede e giuridicamente vincolante è: ECE/TRANS/WP.29/2020/123/Rev.1.

INDICE

REGOLAMENTO

0.

Introduzione

1.

Ambito di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Omologazione

5.

Prescrizioni

6.

Modifica del tipo di veicolo ed estensione dell’omologazione

7.

Conformità della produzione

8.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

9.

Cessazione definitiva della produzione

10.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione e delle autorità di omologazione

ALLEGATI

1.

Notifica

2.

Scheda informativa relativa all’omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda il registratore di dati di evento (EDR)

3.

Esempi di marchi di omologazione

4.

Elementi di dati e formato dei dati

0.   INTRODUZIONE

0.1.

Il presente regolamento è inteso a stabilire disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli a motore delle categorie M1 e N1 per quanto riguarda il registratore di dati di evento (Event Data Recorder — EDR).

0.2.

Le disposizioni riguardano i requisiti minimi di raccolta, archiviazione e sopravvivenza all’urto dei dati relativi agli incidenti di un veicolo. Non comprendono specifiche relative agli strumenti e ai metodi di recupero dei dati, che sono soggetti a prescrizioni a livello nazionale o regionale.

0.3.

Scopo di queste disposizioni è garantire che gli EDR registrino dati, che siano direttamente utilizzabili, utili alle indagini in caso di incidente e alle analisi sulla prestazione delle apparecchiature di sicurezza (per esempio i sistemi di ritenuta avanzati). Tali dati contribuiranno a una migliore comprensione delle circostanze in cui si verificano incidenti e lesioni e faciliteranno lo sviluppo di modelli di veicoli più sicuri.

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1.

Il presente regolamento si applica all’omologazione dei veicoli delle categorie M1 e N1 (1) per quanto riguarda il registratore di dati di evento (EDR).

1.2.

Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni legislative nazionali o regionali in materia di privacy, protezione dei dati e trattamento dei dati personali.

1.3.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione i seguenti elementi di dati: numero di identificazione del veicolo, dati associati al veicolo, dati di localizzazione/posizionamento, informazioni sul conducente, data e ora di un evento.

1.4.

In assenza di un sistema o di un sensore avente la funzione di fornire gli elementi di dati da registrare e archiviare a norma della sezione 3, nel formato (intervallo, risoluzione e frequenza di campionamento) di cui all’allegato 4 «Elementi di dati», o se tale sistema o sensore non è in funzione al momento della registrazione, il presente documento non prescrive la registrazione di tali dati né l’installazione o l’attivazione di detto sistema o sensore. Tuttavia se la dotazione originale di fabbrica del veicolo comprende un sistema o un sensore avente la funzione di fornire gli elementi di dati nel formato di cui all’allegato 4 «Elementi di dati», è obbligatorio riportare gli elementi di dati nel formato specificato quando tale sistema o sensore è in funzione. Qualora il sistema o sensore non sia in funzione al momento della registrazione a causa di un guasto, tale guasto deve essere registrato dall’EDR come definito negli elementi di dati di cui all’allegato 4 «Elementi di dati».

2.   DEFINIZIONI

Agli elementi relativi alle prestazioni si applicano le definizioni riportate di seguito.

2.1.

«Attività ABS»: indica che il sistema antibloccaggio (ABS) controlla attivamente i freni del veicolo.

2.2.

«Stato della spia di avvertimento dell’airbag»: lo stato della spia che indica il malfunzionamento dell’airbag (accesa o spenta).

2.3.

«Rilevamento»: il processo di memorizzazione (buffering) dei dati dell’EDR in una memoria temporanea volatile, nella quale sono continuamente aggiornati a intervalli regolari.

2.4.

«Delta-v laterale»: la variazione cumulativa della velocità registrata dall’EDR del veicolo lungo l’asse laterale.

2.5.

«Delta-v longitudinale»: la variazione cumulativa della velocità registrata dall’EDR del veicolo lungo l’asse longitudinale.

2.6.

«Ritardo di apertura, airbag frontale» (del conducente e del passeggero anteriore): il tempo trascorso tra il momento zero dell’urto e l’invio del comando di apertura dell’airbag oppure, nel caso di sistemi airbag a più stadi, l’invio del comando di apertura del primo stadio.

2.7.

«Istante di fine evento»: il momento in cui il delta-v cumulativo raggiunge, entro un periodo di 20 ms, un valore di 0,8 km/h o inferiore, oppure il momento in cui l’algoritmo di rilevamento degli urti della centralina dell’airbag effettua un resettaggio.

2.8.

«Regime del motore»:

a)

per i veicoli azionati da un motore a combustione interna, il numero di giri al minuto dell’albero motore principale del veicolo;

b)

per i veicoli azionati non esclusivamente da un motore a combustione interna, il numero di giri al minuto dell’albero motore nel punto in cui entra nella scatola del cambio;

c)

per i veicoli non azionati da un motore a combustione interna, il numero di giri al minuto dell’albero secondario in uscita dal dispositivo o dai dispositivi che forniscono la forza motrice.

2.9.

«Grado (%) di apertura della valvola a farfalla»: l’accelerazione richiesta dal conducente misurata dal sensore di posizione della valvola a farfalla posto sul comando dell’acceleratore rispetto alla posizione di pressione a fondo del pedale.

2.10.

«Evento»: urto o altro evento fisico che provoca il raggiungimento o il superamento della soglia di attivazione oppure, se avviene prima, l’attivazione/apertura di un dispositivo non reversibile di ritenuta.

2.11.

«Registratore di dati di evento» (EDR): dispositivo o funzione di un veicolo che registra i dati dinamici di serie cronologiche durante il periodo immediatamente precedente un evento (per esempio la velocità del veicolo rispetto al tempo) o durante un incidente (per esempio delta-v rispetto al tempo), per poterli recuperare dopo l’incidente. Ai fini della presente definizione i dati di evento non comprendono i dati audio e video.

2.12.

«Airbag frontale»: un sistema gonfiabile di ritenuta che non richiede alcun intervento da parte degli occupanti del veicolo ed è usato per soddisfare le prescrizioni nazionali applicabili di protezione in caso di urto frontale.

2.13.

«Se registrato»: elemento riferito al caso in cui i dati siano stati registrati in una memoria non volatile per poter essere successivamente scaricati.

2.14.

«Ciclo di avviamento, urto»: il numero (conteggio) dei cicli di avviamento effettuati tra il primo utilizzo dell’EDR e il momento in cui si è verificato l’urto.

2.15.

«Ciclo di avviamento, download»: il numero (conteggio) dei cicli di avviamento effettuati tra il primo utilizzo dell’EDR e il momento in cui sono stati scaricati i dati.

2.16.

«Accelerazione laterale»: la componente dell’accelerazione vettoriale di un punto interno al veicolo nella direzione y. L’accelerazione laterale è positiva da sinistra verso destra, dal punto di vista del conducente seduto nel veicolo e rivolto verso la direzione di marcia in avanti del veicolo.

2.17.

«Accelerazione longitudinale»: la componente dell’accelerazione vettoriale di un punto interno al veicolo nella direzione x. L’accelerazione longitudinale è positiva nella direzione di marcia in avanti del veicolo.

2.18.

«Delta-v massimo laterale»: il valore massimo registrato dall’EDR della variazione cumulativa della velocità del veicolo lungo l’asse laterale.

2.19.

«Delta-v massimo longitudinale»: il valore massimo registrato dall’EDR della variazione cumulativa della velocità del veicolo lungo l’asse longitudinale.

2.20.

«Delta-V massimo risultante»: il valore massimo riportato dall’EDR della variazione cumulativa della velocità rispetto al tempo per la somma vettoriale degli assi longitudinale e laterale.

2.21.

«Urto multievento»: il verificarsi di un minimo di due eventi, il primo e l’ultimo dei quali hanno inizio a non più di 5 secondi di distanza l’uno dall’altro.

2.22.

«Memoria non volatile»: la memoria riservata alla conservazione semipermanente dei dati registrati dall’EDR. I dati registrati nella memoria non volatile sono conservati dopo un’interruzione dell’alimentazione e possono essere recuperati con strumenti e metodi di estrazione dei dati dall’EDR.

2.23.

«Accelerazione normale»: la componente dell’accelerazione vettoriale di un punto interno al veicolo nella direzione z. L’accelerazione normale è positiva in direzione discendente.

2.24.

«Classificazione della statura dell’occupante»: la classificazione che indica, per il passeggero anteriore, che l’occupante è un adulto e non un bambino, e per il conducente, che l’occupante non è di piccola statura, come indicato nel formato dei dati.

2.25.

«In funzione»: indica che il sistema o sensore, al momento dell’evento, è attivo o può essere attivato/disattivato dal conducente.

2.26.

«Stato di disattivazione dell’airbag del passeggero»: lo stato dell’airbag del passeggero (disattivato o non disattivato).

2.27.

«Pretensionatore»: dispositivo attivato dal sistema di rilevamento degli urti che rimuove il lasco dal sistema delle cinture di sicurezza del veicolo.

2.28.

«Registrazione»: il processo di memorizzazione dei dati rilevati dall’EDR in una memoria non volatile per un successivo recupero.

2.29.

«Stato della cintura di sicurezza»: il segnale del sistema di sicurezza che indica se la cintura di sicurezza del veicolo è allacciata o slacciata.

2.30.

«Stato dell’interruttore di posizione del sedile, posizione più avanzata»: stato dell’interruttore installato per rilevare se il sedile è spostato in posizione avanzata.

2.31.

«Freno di servizio, attivo/non attivo»: stato del dispositivo installato nel sistema del pedale del freno, o collegato a tale sistema, per rilevare se il pedale è stato premuto. Il dispositivo può comprendere l’interruttore del pedale del freno o un freno di servizio di altro tipo azionato dal conducente.

2.32.

«Airbag laterale»: qualsiasi dispositivo gonfiabile di ritenuta dell’occupante montato sulla struttura del sedile o sulla struttura laterale dell’interno del veicolo, progettato per aprirsi in caso di urto laterale per contribuire ad attenuare le lesioni all’occupante e/o la sua eiezione.

Nota: gli airbag laterali possono aprirsi anche in altre modalità d’urto, secondo quanto stabilito dal costruttore del veicolo.

2.33.

«Airbag laterale a tendina/tubolare»: qualsiasi dispositivo gonfiabile di ritenuta dell’occupante montato sulla struttura laterale dell’interno del veicolo, progettato per aprirsi in caso di urto laterale o cappottamento per contribuire ad attenuare le lesioni all’occupante e/o la sua eiezione.

Nota: gli airbag laterali a tendina/tubolari possono aprirsi anche in altre modalità d’urto, secondo quanto stabilito dal costruttore del veicolo.

2.34.

«Velocità indicata dal veicolo»: la velocità del veicolo indicata da un sottosistema designato dal costruttore, progettato per indicare la velocità di marcia del veicolo al suolo durante il funzionamento.

2.35.

«Controllo della stabilità»: qualsiasi dispositivo conforme alla normativa nazionale sui sistemi elettronici di controllo della stabilità.

2.36.

«Comando di sterzata»: lo spostamento angolare del volante misurato a partire dalla posizione rettilinea (corrispondente all’angolo di sterzata medio zero di una coppia di ruote sterzanti).

2.37.

«Scarto temporale tra l’evento 1 e l’evento 2»: il tempo trascorso tra il momento zero del primo evento e il momento zero del secondo evento nell’ambito di un urto multievento.

2.38.

«Tempo del delta-v massimo laterale»: il tempo trascorso tra il momento zero dell’urto e il punto di rilevamento del valore massimo della variazione cumulativa della velocità, quale registrato dall’EDR lungo l’asse laterale.

2.39.

«Tempo del delta-v massimo longitudinale»: il tempo trascorso tra il momento zero dell’urto e il punto di rilevamento del valore massimo della variazione cumulativa della velocità, quale registrato dall’EDR lungo l’asse longitudinale.

2.40.

«Tempo del delta-v massimo risultante»: il tempo trascorso tra il momento zero dell’urto e il punto in cui viene raggiunto il valore massimo risultante del delta-v riportato dall’EDR.

2.41.

«Ritardo di attivazione, pretensionatore»: il tempo trascorso tra il momento zero dell’urto e l’invio del comando di attivazione del pretensionatore delle cinture di sicurezza (del conducente e del passeggero anteriore).

2.42.

«Ritardo di apertura, airbag laterale a tendina/tubolare»: il tempo trascorso tra il momento zero dell’urto e l’invio del comando di apertura dell’airbag laterale a tendina/tubolare (del conducente e del passeggero anteriore).

2.43.

«Ritardo del primo stadio»: il tempo trascorso tra il momento zero e l’invio del comando di apertura del primo stadio di un airbag frontale.

2.44.

«Ritardo dello stadio n»: il tempo trascorso tra il momento zero dell’urto e l’invio del comando di apertura dello stadio n di un airbag frontale (del conducente e del passeggero anteriore).

2.45.

«Momento zero»: il riferimento temporale usato dall’EDR per la marcatura temporale dei dati di un evento.

2.46.

«Soglia di attivazione»: il punto in cui il parametro adeguato raggiunge le condizioni che inducono l’EDR a registrare un evento.

2.47.

«Angolo di rollio del veicolo»: l’angolo tra l’asse y del veicolo e il piano di massa determinato dal sistema di rilevamento.

2.48.

«Tipo di veicolo per quanto riguarda il registratore di dati di evento»: veicoli che non presentano tra loro differenze significative per quanto riguarda i seguenti aspetti essenziali:

a)

la denominazione commerciale o il marchio di fabbrica del costruttore;

b)

le caratteristiche del veicolo che influiscono significativamente sulle prestazioni dell’EDR. L’aggiunta di nuovi valori di attivazione o di nuovi elementi di dati o la modifica del loro formato non devono essere considerati influire significativamente sulle prestazioni dell’EDR;

c)

le caratteristiche principali e la progettazione dell’EDR.

2.49.

«Memoria volatile»: la memoria riservata alla memorizzazione (buffering) dei dati rilevati dall’EDR. Questa memoria non è in grado di conservare i dati in maniera semipermanente. I dati rilevati nella memoria volatile sono continuamente sovrascritti e non sono conservati in caso di interruzione dell’alimentazione, né possono essere recuperati con strumenti di estrazione dei dati dell’EDR.

2.50.

«Sistema secondario di sicurezza per gli utenti vulnerabili della strada»: sistema dispiegabile esterno all’abitacolo progettato per attenuare le lesioni causate agli utenti vulnerabili della strada in seguito a un urto.

2.51.

«Direzione x»: la direzione dell’asse x del veicolo, che è parallela alla linea mediana longitudinale del veicolo. La direzione x è positiva nella direzione di marcia in avanti del veicolo.

2.52.

«Direzione y»: la direzione dell’asse y del veicolo, che è perpendicolare all’asse x ed è posta sullo stesso piano orizzontale di tale asse. La direzione y è positiva da sinistra verso destra, dal punto di vista del conducente seduto nel veicolo e rivolto verso la direzione di marcia in avanti del veicolo.

2.53.

«Direzione z»: la direzione dell’asse z del veicolo, che è perpendicolare all’asse x e all’asse y. La direzione z è positiva in direzione discendente.

2.54.

«Tasso di rollio del veicolo»: la variazione nel tempo dell’angolo di rotazione del veicolo attorno all’asse x determinata dal sistema di rilevamento.

2.55.

«Tasso di imbardata del veicolo»: la variazione nel tempo dell’angolo di rotazione del veicolo attorno all’asse z determinata dal sistema di rilevamento.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.

La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda l’EDR deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario all’autorità di omologazione della parte contraente conformemente alle disposizioni di cui alla scheda 3 dell’accordo del 1958.

3.2.

Deve essere accompagnata dalla seguente documentazione (un modello della scheda informativa è riportato all’allegato 2):

3.2.1.

una descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda gli elementi specificati al punto 5, in particolare rispetto alla posizione dell’EDR nel veicolo, ai parametri di attivazione, alla capacità di memoria e alla resistenza alla decelerazione rapida e alle sollecitazioni meccaniche di un urto grave;

3.2.2.

gli elementi di dati e il formato dei dati memorizzati dall’EDR;

3.2.3.

le istruzioni per recuperare i dati dall’EDR.

3.3.

All’autorità di omologazione o al servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione deve essere presentato un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.

Si rilascia l’omologazione se il tipo di veicolo presentato per l’omologazione a norma del presente regolamento è conforme alle prescrizioni del punto 5.

4.2.

A ciascun tipo omologato deve essere attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 00, cioè la versione originale del regolamento) indicano le serie di modifiche comprendenti le più recenti modifiche tecniche di rilievo apportate al regolamento al momento del rilascio dell’omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.

4.3.

Il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo a norma del presente regolamento devono essere comunicati alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento e della documentazione fornita dal richiedente, in un formato non superiore ad A4 (210 × 297 mm) e in una scala adeguata, o in formato elettronico.

4.4.

Su tutti i veicoli conformi al tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento deve essere apposto, in maniera visibile e in posizione facilmente accessibile indicata sulla scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale conforme al modello illustrato nell’allegato 3 e composto da:

4.4.1.

un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita da:

a)

il numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (2); e

b)

il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione, posti alla destra del cerchio di cui al presente punto;

oppure

4.4.2.

un ovale al cui interno sono iscritte le lettere «UI» seguite dall’identificatore unico.

4.5.

Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.6.

Prima di rilasciare l’omologazione, l’autorità di omologazione deve verificare l’esistenza di disposizioni soddisfacenti che garantiscano controlli effettivi sulla conformità della produzione.

5.   PRESCRIZIONI

Le prescrizioni per i veicoli dotati di un EDR riguardano gli elementi di dati, il formato dei dati, il rilevamento dei dati nonché la prestazione e la sopravvivenza nell’ambito della prova d’urto.

5.1.

Elementi di dati

5.1.1.

Ciascun veicolo dotato di un EDR deve registrare gli elementi di dati indicati come obbligatori e quelli richiesti alle condizioni minime specificate, nell’intervallo o nel momento e alla frequenza di campionamento indicati nell’allegato 4, tabella 1.

5.2.

Formato dei dati

5.2.1.

Ciascun elemento di dati registrato deve essere riportato rispettando l’intervallo, l’accuratezza e la risoluzione indicati nell’allegato 4, tabella 1.

5.2.2.

Dati e formato dello storico dell’accelerazione rispetto al tempo: i dati dello storico dell’accelerazione longitudinale, laterale e normale rispetto al tempo devono essere filtrati durante la fase di registrazione o durante la fase di download, in modo da includere:

5.2.2.1.

l’intervallo di tempo (TS), che è l’inverso della frequenza di campionamento dei dati sull’accelerazione ed è espresso in millisecondi;

5.2.2.2.

il numero del primo punto (NFP), che è un numero intero il quale, moltiplicato per il TS, è pari al tempo trascorso tra il momento zero e il primo punto di rilevamento dell’accelerazione;

5.2.2.3.

il numero dell’ultimo punto (NLP), che è un numero intero il quale, moltiplicato per il TS, è pari al tempo trascorso tra il momento zero e l’ultimo punto di rilevamento dell’accelerazione; e

5.2.2.4.

i valori di accelerazione NLP-NFP + 1, che iniziano sequenzialmente con l’accelerazione al momento NFP * TS e continuano a campionare l’accelerazione agli incrementi del TS nel tempo fino a raggiungere il valore di tempo NLP * TS.

5.3.

Rilevamento dei dati

L’EDR deve registrare i dati rilevati nel veicolo, i quali devono rimanere conservati nel veicolo in applicazione delle disposizioni di cui al punto 5.3.4 almeno fino a quando saranno recuperati in conformità alle disposizioni legislative nazionali o regionali oppure sovrascritti conformemente al punto 5.3.4.

Il buffer di memoria non volatile dell’EDR deve disporre di spazio sufficiente a contenere i dati di almeno due eventi diversi.

Gli elementi di dati di ciascun evento devono essere rilevati e registrati dall’EDR come specificato al punto 5.1, in conformità alle condizioni e circostanze descritte di seguito.

5.3.1.

Condizioni per l’attivazione della registrazione dei dati

L’EDR deve registrare un evento se è raggiunto o superato uno dei seguenti valori di soglia:

5.3.1.1.

una variazione della velocità longitudinale del veicolo superiore a 8 km/h in un intervallo uguale o inferiore a 150 ms;

5.3.1.2.

una variazione della velocità laterale del veicolo superiore a 8 km/h in un intervallo uguale o inferiore a 150 ms;

5.3.1.3.

l’attivazione/apertura di un dispositivo non reversibile di ritenuta dell’occupante;

5.3.1.4.

l’attivazione di un sistema secondario di sicurezza per gli utenti vulnerabili della strada.

Per i veicoli non dotati di sistemi secondari di sicurezza per gli utenti vulnerabili della strada (UVS), il presente documento non prescrive la registrazione dei dati né l’installazione di un tale sistema. Tuttavia se il veicolo è dotato di un tale sistema, è obbligatorio registrare i dati di evento una volta che il sistema è stato attivato.

5.3.2.

Condizioni per l’attivazione del blocco dei dati

Nelle circostanze indicate di seguito la memoria dell’evento deve essere bloccata per evitare che i dati siano sovrascritti da quelli di un evento successivo:

5.3.2.1.

in tutti i casi in cui si apre/attiva un dispositivo non reversibile di ritenuta dell’occupante;

5.3.2.2.

in caso di urto frontale, se il veicolo non è dotato di un dispositivo non reversibile di ritenuta per l’urto frontale, quando la variazione di velocità del veicolo in direzione dell’asse x supera i 25 km/h in un intervallo uguale o inferiore a 150 ms;

5.3.2.3.

in caso di attivazione di un sistema secondario di sicurezza per gli utenti vulnerabili della strada.

5.3.3.

Condizioni per la determinazione del momento zero

Il momento zero è determinato nel momento in cui si verifica per la prima volta una delle seguenti situazioni:

5.3.3.1.

per i sistemi dotati di una funzione di wake-up per il controllo degli airbag, il momento in cui è attivato l’algoritmo di controllo del dispositivo di ritenuta dell’occupante; oppure

5.3.3.2.

per gli algoritmi in esecuzione continua,

5.3.3.2.1.

il primo punto dell’intervallo durante il quale viene raggiunto un delta-v longitudinale cumulativo superiore a 0,8 km/h entro un periodo di 20 ms; oppure

5.3.3.2.2.

per i veicoli che registrano il valore «delta-v laterale», il primo punto dell’intervallo durante il quale viene raggiunto un delta-v laterale cumulativo superiore a 0,8 km/h entro un periodo di 5 ms; oppure

5.3.3.3.

l’apertura/attivazione di un dispositivo non reversibile di ritenuta o l’attivazione di un sistema secondario di sicurezza degli UVS.

5.3.4.

Sovrascrittura

5.3.4.1.

Se non è disponibile un buffer di memoria non volatile libero da dati di eventi precedenti, fatte salve le disposizioni di cui al punto 5.3.2, i dati registrati devono essere sovrascritti dai dati relativi all’evento in atto secondo l’ordine cronologico a partire dai più vecchi o in base a strategie diverse scelte dal costruttore e messe a disposizione delle autorità competenti delle parti contraenti.

5.3.4.2.

Inoltre, se non è disponibile un buffer di memoria non volatile libero da dati di eventi precedenti, i dati relativi a un evento di apertura/attivazione di un dispositivo non reversibile di ritenuta o di attivazione di un sistema secondario di sicurezza per gli utenti vulnerabili della strada di cui al punto 5.3.2 devono sempre sovrascrivere gli altri dati non bloccati in conformità al punto 5.3.2.

5.3.5.

Interruzione dell’alimentazione

I dati registrati nella memoria non volatile sono conservati dopo un’interruzione dell’alimentazione.

5.4.

Prestazione e sopravvivenza nell’ambito della prova d’urto

5.4.1.

Tutti i veicoli soggetti alle normative nazionali o regionali in materia di prove d’urto frontale devono essere conformi alle specifiche di cui al punto 5.4.3.

5.4.2.

Tutti i veicoli soggetti alle normative nazionali o regionali in materia di prove d’urto laterale devono essere conformi alle specifiche di cui al punto 5.4.3.

5.4.3.

Gli elementi di dati richiesti a norma del punto 5.1 devono essere registrati nel formato specificato al punto 5.2 ed essere disponibili al termine della prova d’urto; dopo la prova deve comparire l’indicazione «sì» per confermare che il file completo è stato registrato. Gli elementi che non funzionano normalmente durante le prove d’urto (per esempio quelli legati al funzionamento del motore, ai freni ecc.) non devono necessariamente rispettare le prescrizioni relative all’accuratezza o alla risoluzione nell’ambito di tali prove d’urto.

I dati devono poter essere recuperati anche in seguito a un impatto avente un livello di gravità stabilito dal regolamento ONU n. 94, n. 95 o n. 137.

5.5.

Non deve essere possibile disattivare il registratore di dati di evento.

6.   MODIFICA DEL TIPO DI VEICOLO ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

6.1.

Ogni modifica del tipo di veicolo di cui al punto 2.x del presente regolamento deve essere notificata all’autorità di omologazione che ha omologato il tipo di veicolo in questione. L’autorità di omologazione può quindi:

6.1.1.

ritenere che le modifiche apportate non abbiano effetti negativi sulle condizioni di rilascio dell’omologazione e accordare l’estensione di quest’ultima;

6.1.2.

ritenere che le modifiche apportate alterino le condizioni di rilascio dell’omologazione e chiedere ulteriori prove o controlli prima di accordare l’estensione.

6.2.

Della conferma o del rifiuto dell’omologazione, con indicazione delle modifiche, deve essere data comunicazione alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento secondo la procedura di cui al punto 4.3.

6.3.

L’autorità di omologazione deve informare dell’estensione le altre parti contraenti mediante la scheda di notifica di cui all’allegato 1 del presente regolamento e assegnare a ogni estensione un numero di serie, denominato numero dell’estensione.

7.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

7.1.

Le procedure per garantire la conformità della produzione devono essere conformi alle disposizioni generali definite nell’articolo 2 e nella scheda 1 dell’accordo (E/ECE/TRANS/505/Rev.3) e rispettare le seguenti prescrizioni:

7.2.

un veicolo omologato ai sensi del presente regolamento deve essere costruito in modo da risultare conforme al tipo omologato, rispettando cioè le prescrizioni del punto 5;

7.3.

l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualsiasi momento la conformità dei metodi di controllo applicabili ad ogni unità di produzione. Tali ispezioni devono avvenire di norma ogni due anni.

8.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1.

L’omologazione rilasciata per un tipo di veicolo a norma del presente regolamento può essere revocata se non sono rispettate le prescrizioni di cui al punto 7.

8.2.

Se una parte contraente revoca un’omologazione da essa in precedenza rilasciata, deve informarne immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

9.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un’omologazione cessa definitivamente la produzione di un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento, ne deve informare l’autorità che ha rilasciato l’omologazione, che a sua volta deve informare le altre parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

10.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI RESPONSABILI DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Le parti dell’accordo che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite (3) i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione nonché delle autorità di omologazione e alle quali devono essere inviate le schede attestanti il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca dell’omologazione.


(1)  Secondo la definizione contenuta nella sezione 2 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6) (www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html).

(2)  I numeri distintivi delle parti contraenti dell’accordo del 1958 sono riportati nell’allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 6 – (www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html).

(3)  Attraverso la piattaforma online («/343 Application») messa a disposizione dall’UNECE e dedicata allo scambio di tali informazioni (https://www.unece.org/trans/main/wp29/datasharing.html).


ALLEGATO 1

Notifica

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

Image 1

 (1)

Emessa da:

Nome dell’amministrazione:


Relativa a: (2)

rilascio dell’omologazione

estensione dell’omologazione

rifiuto dell’omologazione

revoca dell’omologazione

cessazione definitiva della produzione

di un tipo di veicolo per quanto riguarda il registratore di dati di evento (EDR) a norma del regolamento ONU n. 160

Omologazione n.: …

Motivi dell’estensione (se del caso): …

1.

Denominazione commerciale o marchio del veicolo: …

2.

Tipo di veicolo: …

3.

Nome e indirizzo del costruttore: …

4.

Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario del costruttore: …

5.

Breve descrizione del veicolo: …

6.

Servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione: …

6.1.

Data del verbale rilasciato da tale servizio: …

6.2.

Numero del verbale rilasciato da tale servizio: …

7.

Omologazione rilasciata/estesa/rifiutata/revocata  (2): …

8.

Posizione del marchio di omologazione sul veicolo: …

9.

Luogo: …

10.

Data: …

11.

Firma: …

12.

Alla presente notifica è allegato l’elenco dei documenti depositati presso l’autorità che ha rilasciato l’omologazione.


(1)  Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l’omologazione (cfr. le disposizioni relative all’omologazione contenute nel presente regolamento).

(2)  Cancellare quanto non pertinente.


ALLEGATO 2

Scheda informativa relativa all’omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda il registratore di dati di evento (EDR)

Deve essere incluso un indice.

I disegni devono essere forniti su carta formato A4 o in un raccoglitore formato A4, in una scala appropriata che permetta un grado sufficiente di dettaglio.

Eventuali fotografie devono essere sufficientemente dettagliate.

Informazioni generali

1.

Denominazione commerciale o marchio del veicolo: …

2.

Tipo di veicolo: …

3.

Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: …

4.

Posizione della marcatura: …

5.

Posizione e metodo di apposizione del marchio di omologazione: …

6.

Categoria del veicolo: …

7.

Nome e indirizzo del costruttore: …

8.

Indirizzo/i dello/gli stabilimento/i di montaggio: …

9.

Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: …

10.

EDR

10.1.

Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

10.2.

Tipo e descrizione/i commerciale/i generale/i: …

10.3.

Disegni o fotografie che illustrino la posizione e il metodo di fissaggio dell’EDR al veicolo: …

10.4.

Descrizione del parametro di attivazione: …

10.5.

Descrizione di qualsiasi altro parametro pertinente (capacità di memoria, resistenza alla decelerazione rapida e alle sollecitazioni meccaniche di un urto grave ecc.): …

10.6.

Elementi di dati e formato dei dati memorizzati dall’EDR:

Elemento di dati

Intervallo/tempo di registrazione (rispetto al momento zero)

Frequenza di campionamento dei dati (campioni al secondo)

Intervallo minimo

Accuratezza

Risoluzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.7.

Istruzioni per recuperare i dati dall’EDR: ALLEGATO 2


ALLEGATO 3

Esempi di marchi di omologazione

(cfr. punti da 4.4 a 4.4.2 del presente regolamento)

Image 2

a = 8 mm min

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che per quanto riguarda l’EDR in questione il tipo di veicolo è stato omologato in Germania (E 1) a norma del regolamento ONU n. 160. Le prime due cifre indicano che l’omologazione è stata rilasciata conformemente alle prescrizioni della versione originale del regolamento ONU n. 160.

Image 3

a ≥ 8 mm

L’identificatore unico indica che il tipo in questione è stato omologato e che le informazioni relative a tale omologazione sono reperibili nella banca dati ONU protetta accessibile via internet utilizzando l’identificatore unico 270650. Nel marchio di omologazione possono essere omessi gli zeri non significativi in testa all’identificatore unico.


ALLEGATO 4

Elementi di dati e formato dei dati (1)

Tabella 1

Elemento di dati

Condizione di applicazione  (2)

Intervallo/tempo di registrazione  (3) (rispetto al momento zero)

Frequenza di campionamento dei dati (campioni al secondo)

Intervallo minimo

Accuratezza  (4)

Risoluzione

Evento/i registrato/i per  (5)

Delta-v longitudinale

Obbligatorio - non necessario se l’accelerazione longitudinale è registrata a ≥ 500 Hz e con un intervallo e una risoluzione sufficienti per calcolare il valore delta-v con l’accuratezza richiesta

Da 0 a 250 ms o da 0 all’istante di fine evento + 30 ms, se più breve

100

Da -100 km/h a +100 km/h

±10 %

1 km/h

Collisione

Delta-v massimo longitudinale

Obbligatorio - non necessario se l’accelerazione longitudinale è registrata a ≥ 500 Hz

Da 0 a 300 ms o da 0 all’istante di fine evento + 30 ms, se più breve

N/A

Da -100 km/h a +100 km/h

±10 %

1 km/h

Collisione

Tempo del delta-v massimo longitudinale

Obbligatorio - non necessario se l’accelerazione longitudinale è registrata a ≥ 500 Hz

Da 0 a 300 ms o da 0 all’istante di fine evento + 30 ms, se più breve

N/A

Da 0 a 300 ms o da 0 all’istante di fine evento + 30 ms, se più breve

±3 ms

2,5 ms

Collisione

Velocità indicata dal veicolo

Obbligatorio

Da –5,0 a 0 sec

2

Da 0 km/h a 250 km/h

±1 km/h

1 km/h

Collisione

UVS

Cappottamento

Grado (%) di apertura della valvola a farfalla (o grado (%) di pressione sul pedale dell’acceleratore)

Obbligatorio

Da –5,0 a 0 sec

2

Da 0 a 100 %

±5 %

1 %

Collisione

Cappottamento

UVS

Freno di servizio, attivo/non attivo

Obbligatorio

Da –5,0 a 0 sec

2

Attivo, non attivo

N/A

Attivo, non attivo

Collisione

UVS

Cappottamento

Ciclo di accensione, urto

Obbligatorio

–1,0 sec

N/A

Da 0 a 60 000

±1 ciclo

1 ciclo

Collisione

UVS

Cappottamento

Ciclo di accensione, download

Obbligatorio

Al momento del download  (6)

N/A

Da 0 a 60 000

±1 ciclo

1 ciclo

Collisione

UVS

Cappottamento

Stato della cintura di sicurezza, conducente

Obbligatorio

–1,0 sec

N/A

Allacciata, non allacciata

N/A

Allacciata, non allacciata

Collisione

Cappottamento

Spia di avvertimento dell’airbag  (7)

Obbligatorio

–1,0 sec

N/A

Accesa, spenta

N/A

Accesa, spenta

Collisione

Cappottamento

Apertura dell’airbag frontale, ritardo di apertura, nel caso di un airbag monostadio, o ritardo di apertura del primo stadio nel caso di un airbag a più stadi, conducente

Obbligatorio

Evento

N/A

Da 0 a 250 ms

±2ms

1 ms

Collisione

Apertura dell’airbag frontale, ritardo di apertura, nel caso di un airbag monostadio, o ritardo di apertura del primo stadio nel caso di un airbag a più stadi, passeggero anteriore

Obbligatorio

Evento

N/A

Da 0 a 250 ms

±2 ms

1 ms

Collisione

Urto multievento, numero di eventi

Se registrato  (8)

Evento

N/A

1 o più

N/A

1 o più

Collisione

UVS

Cappottamento

Scarto temporale tra l’evento 1 e l’evento 2

Obbligatorio

Secondo necessità

N/A

Da 0 a 5,0 sec

±0,1 sec

0,1 sec

Collisione

Cappottamento

File completo registrato (sì, no)

Obbligatorio

A seguito di altri dati

N/A

Sì, no

N/A

Sì, no

Collisione

UVS

Cappottamento

Accelerazione laterale (dopo l’urto)

Se registrato

Da 0 a 250 ms o da 0 all’istante di fine evento + 30 ms, se più breve

500

Da –50 a +50 g

± 10 %

1 g

Collisione

Cappottamento

Accelerazione longitudinale (dopo l’urto)

Se registrato

Da 0 a 250 ms o da 0 all’istante di fine evento + 30 ms, se più breve

500

Da –50 a +50 g

± 10 %

1 g

Collisione

Accelerazione normale (dopo l’urto)

Se registrato

Da –1,0 a 5,0 sec  (9)

10 Hz

Da –5 g a +5 g

±10 %

0,5 g

Cappottamento

Delta-v laterale

Obbligatorio - non necessario se l’accelerazione laterale è registrata a ≥ 500 Hz e con un intervallo e una risoluzione sufficienti per calcolare il valore delta-v con l’accuratezza richiesta

Da 0 a 250 ms o da 0 all’istante di fine evento + 30 ms, se più breve

100

Da –100 km/h a +100 km/h

±10 %

1 km/h

Collisione

Delta-v laterale massimo

Obbligatorio - non necessario se l’accelerazione laterale è registrata a ≥ 500 Hz

Da 0 a 300 ms o da 0 all’istante di fine evento + 30 ms, se più breve

N/A

Da –100 km/h a +100 km/h

±10 %

1 km/h

Collisione

Tempo del delta-v massimo laterale

Obbligatorio - non necessario se l’accelerazione laterale è registrata a ≥ 500 Hz

Da 0 a 300 ms o da 0 all’istante di fine evento + 30 ms, se più breve

N/A

Da 0 a 300 ms o da 0 all’istante di fine evento + 30 ms, se più breve

±3 ms

2,5 ms

Collisione

Tempo del delta-v massimo risultante

Obbligatorio - non necessario se l’accelerazione corrispondente è registrata a ≥ 500 Hz

Da 0 a 300 ms o da 0 all’istante di fine evento + 30 ms, se più breve

N/A

Da 0 a 300 ms o da 0 all’istante di fine evento + 30 ms, se più breve

±3 ms

2,5 ms

Collisione

Regime del motore

Obbligatorio

Da –5,0 a 0 sec

2

Da 0 a 10 000 giri/min

±100 giri/min  (10)

100 giri/min

Collisione

Cappottamento

Angolo di rollio del veicolo

Se registrato

Da –1,0 fino a 5,0 sec (9)

10

Da -1 080 gradi a +1 080 gradi

±10 %

10 gradi

Cappottamento

Attività ABS

Obbligatorio

Da –5,0 a 0 sec

2

Guasto, attivo, in azione  (11)

N/A

Guasto, attivo, in azione (12)

Collisione

UVS

Cappottamento

Controllo della stabilità

Obbligatorio

Da –5,0 a 0 sec

2

Guasto, attivo, non attivo, in azione (12)

N/A

Guasto, attivo, non attivo, in azione (12)

Collisione

UVS

Cappottamento

Comando di sterzata

Obbligatorio

Da –5,0 a 0 sec

2

Da -250 gradi in senso orario a +250 gradi in senso antiorario

±5 %

±1 %

Collisione

Cappottamento

UVS

Stato della cintura di sicurezza, passeggero anteriore

Obbligatorio

–1,0 sec

N/A

Allacciata, non allacciata

N/A

Allacciata, non allacciata

Collisione

Cappottamento

Stato di disattivazione dell’airbag del passeggero

Obbligatorio

–1,0 sec

N/A

Disattivato, non disattivato

N/A

Disattivato, non disattivato

Collisione

Cappottamento

Apertura dell’airbag frontale, ritardo dello stadio n, conducente (4)

Obbligatorio se dotato di airbag frontale del conducente con un gonfiatore a più stadi

Evento

N/A

Da 0 a 250 ms

±2 ms

1 ms

Collisione

Apertura dell’airbag frontale, ritardo dello stadio n, passeggero anteriore  (12)

Obbligatorio se dotato di airbag frontale del passeggero anteriore con gonfiatore a più stadi

Evento

N/A

Da 0 a 250 ms

±2 ms

1 ms

Collisione

Apertura dell’airbag laterale, ritardo di apertura, conducente

Obbligatorio

Evento

N/A

Da 0 a 250 ms

±2 ms

1 ms

Collisione

Apertura dell’airbag laterale, ritardo di apertura, passeggero anteriore

Obbligatorio

Evento

N/A

Da 0 a 250 ms

±2 ms

1 ms

Collisione

Apertura dell’airbag laterale a tendina/tubolare, ritardo di apertura, lato conducente

Obbligatorio

Evento

N/A

Da 0 a 250 ms

±2 ms

1 ms

Collisione

Cappottamento

Apertura dell’airbag laterale a tendina/tubolare, ritardo di apertura, lato passeggero

Obbligatorio

Evento

N/A

Da 0 a 250 ms

±2 ms

1 ms

Collisione

Cappottamento

Attivazione del pretensionatore, ritardo di attivazione, conducente

Obbligatorio

Evento

N/A

Da 0 a 250 ms

±2 ms

1 ms

Collisione

Cappottamento

Attivazione del pretensionatore, ritardo di attivazione, passeggero anteriore

Obbligatorio

Evento

N/A

Da 0 a 250 ms

±2 ms

1 ms

Collisione

Cappottamento

Interruttore di posizione del sedile, posizione più avanzata, stato, conducente

Obbligatorio se installato e usato per la decisione di attivazione

–1,0 sec

N/A

Sì, no

N/A

Sì, no

Collisione

Cappottamento

Interruttore di posizione del sedile, posizione più avanzata, stato, passeggero anteriore

Obbligatorio se installato e usato per la decisione di attivazione

–1,0 sec

N/A

Sì, no

N/A

Sì, no

Collisione

Cappottamento

Classificazione della statura dell’occupante, conducente

Se registrato

–1,0 sec

N/A

Manichino del quinto percentile di sesso femminile o di statura superiore

N/A

Sì, no

Collisione

Cappottamento

Classificazione della statura dell’occupante, passeggero anteriore

Se registrato

–1,0 sec

N/A

Manichino HIII di 6 anni o manichino Q6 o di statura inferiore

N/A

Sì, no

Collisione

Cappottamento


(1)  Le prescrizioni relative al formato specificate di seguito rappresentano requisiti minimi e i fabbricanti hanno facoltà di superarli.

(2)  L’indicazione «Obbligatorio» è soggetta alle condizioni di cui alla sezione 1.

(3)  I dati precedenti all’urto e quelli relativi all’urto sono asincroni. La prescrizione relativa all’accuratezza del tempo di campionamento per il periodo precedente all’urto è da –0,1 a 1,0 secondi (per esempio T=–1 dovrebbe verificarsi tra –1,1 e 0 secondi).

(4)  La prescrizione relativa all’accuratezza si applica solo all’interno dell’intervallo del sensore fisico. Se le misurazioni rilevate da un sensore superano l’intervallo di progetto del sensore, l’elemento riportato deve indicare il momento in cui la misurazione ha superato per la prima volta l’intervallo di progetto del sensore.

(5)  «Collisione» comprende gli eventi attivati delle sezioni 5.3.1.1, 5.3.1.2, e 5.3.1.3, mentre «UVS» comprende gli eventi attivati della sezione 5.3.1.4.

(6)  Il ciclo di accensione al momento del download non deve essere registrato durante l’urto ma deve essere riportato durante il processo di download.

(7)  La spia di avvertimento dell’airbag è l’indicatore di disponibilità specificato nelle prescrizioni nazionali in materia di airbag e può illuminarsi anche per segnalare un malfunzionamento di un’altra parte attivabile del sistema di ritenuta.

(8)  Per «Se registrato» si intende il caso in cui i dati siano stati registrati in una memoria non volatile per poter essere successivamente scaricati.

(9)  Può essere registrato per qualsiasi durata; si suggerisce da –1,0 a 5,0 sec.

(10)  Questi elementi non devono necessariamente rispettare le prescrizioni relative all’accuratezza e alla risoluzione nelle prove d’urto specificate

(11)  Il costruttore può aggiungere altri stati del sistema

(12)  Riportare questo elemento n–1 volte, una volta per ciascuno stadio del sistema di airbag a più stadi.