ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 214

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
17 giugno 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/965 della Commissione, del 9 giugno 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 per quanto riguarda lo scambio dei registri tenuti dai soggetti passivi o dai loro intermediari e la designazione delle autorità competenti responsabili del coordinamento delle indagini amministrative

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/966 della Commissione, dell’11 giugno 2021, che concede a Cabo Verde una deroga temporanea alle norme sull’origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti di tonno, le preparazioni o conserve di filetti di sgombro e le preparazioni o conserve di filetti di tombarello

34

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/967 della Commissione, del 16 giugno 2021, relativo al rinnovo dell'autorizzazione del chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (UE) n. 350/2010 ( 1 )

41

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/968 della Commissione, del 16 giugno 2021, relativo al rinnovo dell’autorizzazione del chelato di zinco dell’analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (UE) n. 335/2010 ( 1 )

45

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/969 della Commissione, del 16 giugno 2021, relativo all’autorizzazione della L-treonina prodotta da Escherichia coli CGMCC 13325 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

49

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/970 della Commissione, del 16 giugno 2021, che dispone la registrazione delle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese

53

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva di esecuzione (UE) 2021/971 della Commission, del 16 giugno 2021, che modifica l’allegato I della direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, l’allegato I della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, l’allegato I della direttiva 2002/54/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, l’allegato I della direttiva 2002/55/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e l’allegato I della direttiva 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda l’uso di tecniche biochimiche e molecolari

62

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2021/972 del Consiglio, del 14 giugno 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio in merito alla richiesta dell’Unione europea di una proroga della deroga dell’OMC che consente di concedere preferenze commerciali autonome ai Balcani occidentali

66

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2021/850 della Commissione del 26 maggio 2021 che modifica e rettifica l’allegato II e che modifica gli allegati III, IV e VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici ( GU L 188 del 28.5.2021 )

68

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento ( GU L 44 del 18.2.2020 )

72

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 ( GU L 153 del 3.5.2021 )

73

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione ( GU L 343 del 29.12.2015 )

74

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

17.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 214/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/965 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 per quanto riguarda lo scambio dei registri tenuti dai soggetti passivi o dai loro intermediari e la designazione delle autorità competenti responsabili del coordinamento delle indagini amministrative

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 47 terdecies, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

Il capo 6 del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2), che disciplina i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano taluni servizi, è stato modificato dalle direttive (UE) 2017/2455 (3) e (UE) 2019/1995 del Consiglio (4) al fine di estendere i regimi speciali.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 della Commissione (5) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni («regimi speciali»).

(3)

Il regolamento (UE) n. 904/2010 stabilisce norme relative alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (IVA). Più specificamente, gli articoli 47 decies e 47 undecies di tale regolamento, modificato dal regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio (6), stabiliscono le misure necessarie per il controllo delle operazioni effettuate dai soggetti passivi che si avvalgono di uno dei regimi speciali.

(4)

I regimi speciali permettono ai soggetti passivi di dichiarare e pagare l’IVA relativa a talune cessioni di beni e prestazioni di servizi nello Stato membro in cui sono stabiliti (Stato membro di identificazione) anziché doversi registrare per l’IVA e dichiarare e versare l’imposta in ciascuno Stato membro in cui effettuano la cessione di beni o la prestazione di servizi (Stato membro di consumo). Lo Stato membro di identificazione trasmette le dichiarazioni IVA e i pagamenti allo Stato membro di consumo corrispondente. Lo Stato membro di consumo dovrebbe essere in grado di verificare la correttezza delle operazioni dichiarate e di sottoporre a verifica fiscale i soggetti passivi, chiedendo loro di fornire i registri relativi a tali operazioni.

(5)

Tutti gli scambi di informazioni e di registri tra gli Stati membri dovrebbero essere effettuati utilizzando una rete sicura disponibile a livello dell’Unione.

(6)

Al fine di agevolare lo scambio di informazioni e registri riguardanti le operazioni effettuate dai soggetti passivi che si avvalgono di uno dei regimi speciali, lo Stato membro di identificazione dovrebbe essere in grado di verificare, al ricevimento di una richiesta di informazioni, che tale richiesta riguardi un soggetto passivo che si avvale di uno dei regimi speciali, di identificare il soggetto passivo oggetto della richiesta e di identificare il tipo di registri richiesti dallo Stato membro di consumo.

(7)

Per agevolare la trasmissione di informazioni e di registri allo Stato membro di identificazione, i soggetti passivi che si avvalgono di uno dei regimi speciali o i loro intermediari dovrebbero poter utilizzare un formulario tipo redatto in un formato leggibile. Lo Stato membro di identificazione potrebbe in tal modo rispondere allo Stato membro di consumo entro trenta giorni dalla data della richiesta, conformemente all’articolo 47 decies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 904/2010.

(8)

Lo svolgimento di indagini amministrative sui soggetti passivi che si avvalgono di uno dei regimi speciali non dovrebbe creare inutili oneri amministrativi per lo Stato membro di identificazione. A tal fine è opportuno che uno Stato membro di identificazione informi preventivamente tutti gli altri Stati membri in merito alle indagini amministrative che intende effettuare e che riguardano i soggetti passivi che si avvalgono di uno dei regimi speciali. Nella sua comunicazione, lo Stato membro di identificazione dovrebbe fornire agli altri Stati membri informazioni sufficientemente dettagliate da consentire loro di identificare il soggetto passivo e determinare la portata dell’indagine amministrativa prevista. La comunicazione dovrebbe concedere agli altri Stati membri un tempo di risposta sufficiente.

(9)

Al fine di consentire un corretto funzionamento amministrativo dei regimi speciali e agevolare il controllo e l’audit dei soggetti passivi che ne fanno uso, è opportuno che gli Stati membri si scambino gli estremi della persona responsabile del coordinamento di tali questioni in ciascuno Stato membro, onde consentire una comunicazione efficace.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/194.

(11)

È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data di applicazione delle disposizioni del titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE, modificata dalle direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995, e delle corrispondenti modifiche apportate al regolamento (UE) n. 904/2010 dal regolamento (UE) 2017/2454.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la cooperazione amministrativa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 è così modificato:

1)

sono inseriti gli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater seguenti:

«Articolo 6 bis

Scambio dei registri tenuti dai soggetti passivi o dai loro intermediari

1.   Lo Stato membro di consumo chiede allo Stato membro di identificazione i registri tenuti da un soggetto passivo o da un intermediario conformemente agli articoli 369, 369 duodecies e 369 quinvicies della direttiva 2006/112/CE per mezzo del formulario tipo di cui all’articolo 1 della decisione di esecuzione C(2019) 2866 della Commissione (*1). Lo Stato membro di consumo trasmette il formulario tipo per via elettronica tramite la rete CCN/CSI.

Lo Stato membro di consumo include le informazioni seguenti nel formulario tipo:

a)

una dichiarazione attestante che la richiesta è presentata a norma dell’articolo 47 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010;

b)

il nome del soggetto passivo e il nome dell’intermediario, se del caso;

c)

il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di identificazione al soggetto passivo o all’intermediario per il soggetto passivo che rappresenta;

d)

i periodi d’imposta oggetto della richiesta;

e)

il tipo di registri richiesti.

2.   Lo Stato membro di identificazione trasmette allo Stato membro di consumo i registri ottenuti dal soggetto passivo o dal suo intermediario utilizzando il formulario di cui all’articolo 1 della decisione di esecuzione C(2019) 2866. Il formulario tipo è trasmesso per via elettronica tramite la rete CCN/CSI.

3.   Il messaggio elettronico che lo Stato membro di identificazione deve inviare alle autorità competenti degli altri Stati membri conformemente all’articolo 47 undecies, paragrafo 1 e 2, del regolamento (UE) n. 904/2010 contiene le informazioni seguenti:

a)

una dichiarazione attestante che il messaggio elettronico è inviato conformemente all’articolo 47 undecies, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) n. 904/2010;

b)

il nome del soggetto passivo e il nome dell’intermediario, se del caso;

c)

il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di identificazione al soggetto passivo o all’intermediario per il soggetto passivo che rappresenta;

d)

i periodi d’imposta oggetto dell’indagine amministrativa prevista;

e)

la portata dell’indagine amministrativa prevista;

f)

la data entro la quale le autorità competenti degli altri Stati membri devono rispondere al messaggio elettronico.

Lo Stato membro di identificazione invia il messaggio elettronico agli altri Stati membri utilizzando la rete CCN/CSI.

4.   Lo Stato membro di consumo consulta lo Stato membro di identificazione conformemente all’articolo 47 undecies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010 per mezzo del formulario tipo di cui all’articolo 1 della decisione di esecuzione C(2019) 2866 e per via elettronica tramite la rete CCN/CSI. Lo Stato membro di consumo include le informazioni seguenti in tale formulario tipo:

a)

il nome del soggetto passivo e il nome dell’intermediario, se del caso;

b)

il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di identificazione al soggetto passivo o all’intermediario per il soggetto passivo che rappresenta;

c)

i periodi d’imposta oggetto dell’indagine amministrativa prevista;

d)

la portata dell’indagine amministrativa prevista.

Se lo Stato membro di identificazione accetta di avviare un’indagine amministrativa, ne informa gli altri Stati membri mediante il messaggio di cui al paragrafo 3.

Articolo 6 ter

Formulario tipo per la trasmissione dei registri tenuti dal soggetto passivo o dal suo intermediario allo Stato membro di identificazione

Il formulario tipo di cui all’articolo 47 decies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010 segue la struttura stabilita all’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 6 quater

Designazione delle autorità competenti responsabili del coordinamento delle indagini amministrative

Gli estremi dell’autorità competente responsabile di coordinare, in ciascuno Stato membro, le indagini amministrative relative ai soggetti passivi che si avvalgono di uno dei regimi speciali comprendono il nome, il servizio, l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare per contattare tale autorità competente.

Tali informazioni sono messe a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione tramite la rete CCN/CSI.

(*1)  Decisione di esecuzione C(2019) 2866 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio per quanto riguarda i formulari tipo, la ricerca automatizzata di alcune informazioni e l’accordo sul livello dei servizi.»;"

2)

è aggiunto un nuovo allegato IV, il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).

(3)  Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).

(4)  Direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (GU L 310 del 2.12.2019, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 della Commissione, del 12 febbraio 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio per quanto riguarda i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni (GU L 40 del 13.2.2020, pag. 114).

(6)  Regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO IV

Struttura XML del formulario tipo che può essere utilizzato dal contribuente o dal suo intermediario per trasmettere i registri richiesti conformemente all’articolo 47 decies del regolamento (UE) n. 904/2010

Il presente allegato definisce una struttura XML per il formulario tipo che i contribuenti o i loro intermediari possono utilizzare per trasmettere i registri richiesti conformemente all’articolo 47 decies del regolamento (UE) n. 904/2010.

Questa struttura comprende, per ciascun campo:

a)

un indice di campo, per indicare la gerarchia di ciascun oggetto/campo;

b)

un asterisco “*” per indicare se il campo è obbligatorio o no. L’indicazione “**” significa che occorre scegliere tra i campi;

c)

un nome del campo;

d)

note tecniche, per spiegare esattamente cosa deve essere compilato e in che modo;

e)

il formato e la dimensione da convalidare mediante un file XSD (XML Schema Definition);

f)

se del caso, riferimenti all’articolo 63 quater del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (*).

La struttura proposta contiene le seguenti tabelle:

(1)

Header (intestazione)

(2)

MasterFiles (archivi principali)

(2.1)

Customer (cliente)

(3)

SourceDocuments (documenti originali)

(3.1)

Transactions (operazioni)

(3.2)

MovementOfGoods (trasporto di merci)

1-   * Header

La tabella Header contiene informazioni di carattere generale relative al contribuente cui si riferiscono i registri.

Indice di

campo

Obbligatorio

Nome del campo

Note tecniche

Formato e dimensione da convalidare mediante il file XSD

Articolo 63 quater

1.1

*

SAF-OSSFileVersion

Identificazione della versione SAF-OSS utilizzata.

Caratteri alfanumerici

 

1.2

*

SAF-OSSFileDateCreated

Data di produzione del SAF-OSS nel formato AAAA-MM-GG.

Data

 

1.3

*

SAF-OSSFileCountry

Codice paese a due lettere conformemente alla norma ISO 3166-1 alpha 2. Esempio: CA per Canada.

Questo campo deve essere compilato con il codice del paese di origine del soggetto passivo.

2 caratteri alfanumerici

 

1.4

*

OSSVATRegistrationNumber

Da compilare con il numero di partita IVA attribuito dallo Stato membro di identificazione.

12 caratteri alfanumerici

 

1.5

*

CompanyName

Designazione ufficiale del nome della società o del contribuente.

n.p.

 

1.5.1

**

NameFree

Nome in formato libero.

Caratteri alfanumerici

 

1.5.2

**

NameStruct

 

n.p.

 

1.5.2.1

 

PrecedingTitle

Titolo, ad esempio “Sua Eccellenza”.

Caratteri alfanumerici

 

1.5.2.2

 

Title

Elenco degli appellativi, ad esempio “Sig. ”, “Sig.ra”, “Dottor/Dottoressa”.

Se occorre fare più di un riferimento, questo elemento può essere generato tante volte quanto necessario.

Caratteri alfanumerici

 

1.5.2.3

*

FirstName

Nome.

Caratteri alfanumerici

 

1.5.2.4

 

MiddleName

Secondo/i nome/i.

Se occorre fare più di un riferimento, questo elemento può essere generato tante volte quanto necessario.

Caratteri alfanumerici

 

1.5.2.5

 

NamePrefix

Prefisso del nome, ad esempio “von”.

Caratteri alfanumerici

 

1.5.2.6

*

LastName

Cognome.

Caratteri alfanumerici

 

1.5.2.7

 

GenerationIdentifier

Elenco degli identificatori di generazione, ad esempio “Junior”, “Senior”.

Se occorre fare più di un riferimento, questo elemento può essere generato tante volte quanto necessario.

Caratteri alfanumerici

 

1.5.2.8

 

Suffix

Elenco dei suffissi, ad esempio “PhD”, “UOM”.

Se occorre fare più di un riferimento, questo elemento può essere generato tante volte quanto necessario.

Caratteri alfanumerici

 

1.5.2.9

 

GeneralSuffix

Un suffisso generale (ad esempio “emerito”).

Caratteri alfanumerici

 

1.5.2.10

 

MaidenName

Cognome precedente, ad esempio il cognome da nubile.

Caratteri alfanumerici

 

1.5.3

 

NameFree

 

Caratteri alfanumerici

 

1.6

 

BusinessName

Denominazione commerciale del soggetto passivo.

Caratteri alfanumerici

 

1.7

*

StartDate

Contiene la data del primo giorno del periodo di riferimento per questo file XML nel formato AAAA-MM-GG.

Data

 

1.8

*

EndDate

Contiene la data dell’ultimo giorno del periodo di riferimento per questo file XML nel formato AAAA-MM-GG.

Data

 

1.9

*

CurrencyCode

Indica la valuta standard da utilizzare nei campi di tipo monetario, che è “EUR”.

3 caratteri alfanumerici

 

1.10

 

DataLocation

Da compilare con l’identificazione del prestatore di servizi del quale sono conservati i dati e/o l’identificazione del terzo che rilascia i documenti per conto del soggetto passivo.

Se occorre fare più di un riferimento, questo elemento può essere generato tante volte quanto necessario.

n.p.

 

1.10.1

 

ProviderTaxID

Da compilare con il codice di identificazione fiscale del prestatore di servizi e/o del terzo che rilascia i documenti per conto del soggetto passivo.

Caratteri alfanumerici

 

1.10.2

 

ProviderName

Da compilare con il nome del prestatore di servizi e/o del terzo che rilascia i documenti per conto del soggetto passivo.

Caratteri alfanumerici

 

1.10.3

 

Country

Campo da compilare conformemente alla norma ISO 3166-1-alpha-2.

Da compilare con il codice del paese in cui sono conservati i dati e/o il codice del paese di origine del terzo.

2 Caratteri alfanumerici

 

1.11

 

HeaderComment

Osservazioni supplementari.

Caratteri alfanumerici

 

1.12

 

Telephone

Da compilare con il prefisso telefonico internazionale del paese.

Se occorre fare più di un riferimento, questo elemento può essere generato tante volte quanto necessario.

20 Caratteri alfanumerici

 

1.13

 

Email

Se occorre fare più di un riferimento, questo elemento può essere generato tante volte quanto necessario.

Caratteri alfanumerici

 

1.14

 

Website

 

Caratteri alfanumerici

 

2-   * MasterFiles

2.1   Customer (cliente)

La tabella Customer contiene un elenco di clienti.

Indice di

campo

Obbligatorio

Nome del campo

Note tecniche

Formato e dimensione da convalidare mediante il file XSD

Articolo 63 quater

2.1.1

*

CustomerID

L’elenco dei clienti non deve includere più di una registrazione con lo stesso valore di CustomerID.

Caratteri alfanumerici

 

2.1.2

 

CustomerTaxID

Da compilare con il codice di identificazione fiscale, se noto.

Caratteri alfanumerici

 

2.1.3

 

TaxCountryID

Da compilare con il codice a due lettere secondo la norma ISO 3166-1 alpha 2 del paese che ha fornito il codice di identificazione fiscale.

2 Caratteri alfanumerici

 

2.1.4

 

CustomerName

Da compilare su richiesta e se è stata emessa una fattura.

n.p.

Par. 1, lett. j)

Par. 2, lett. i)

2.1.4.1

*

NameType

Deve essere compilato con:

 

“indiv” - Nome personale

 

“alias” - Denominazione alternativa

 

“nick” - Soprannome

 

“aka” - Noto anche come

 

“dba” - Operante come

 

“legal” - Nome del soggetto giuridico

 

“atbirth” - Cognome alla nascita

 

“unknown” - Se non è noto, indicare “unknown”

Caratteri alfanumerici

 

2.1.4.2

**

NameFree

Nome in formato libero.

Caratteri alfanumerici

 

2.1.4.3

**

NameStruct

 

n.p.

 

2.1.4.3.1

 

PrecedingTitle

Titolo, ad esempio “Sua Eccellenza”.

Caratteri alfanumerici

 

2.1.4.3.2

 

Titolo

Elenco degli appellativi, ad esempio “Sig. ”, “Sig.ra”, “Dottor/Dottoressa”.

Se occorre fare più di un riferimento, questo elemento può essere generato tante volte quanto necessario.

Caratteri alfanumerici

 

2.1.4.3.3

*

FirstName

Nome.

Caratteri alfanumerici

 

2.1.4.3.4

 

MiddleName

Secondo/i nome/i.

Se occorre fare più di un riferimento, questo elemento può essere generato tante volte quanto necessario.

Caratteri alfanumerici

 

2.1.4.3.5

 

NamePrefix

Prefisso del nome, ad esempio, “von”.

Caratteri alfanumerici

 

2.1.4.3.6

*

LastName

Cognome.

Caratteri alfanumerici

 

2.1.4.3.7

 

GenerationIdentifier

Elenco degli identificatori di generazione, ad esempio “Junior”, “Senior”.

Se occorre fare più di un riferimento, questo elemento può essere generato tante volte quanto necessario.

Caratteri alfanumerici

 

2.1.4.3.8

 

Suffix

Elenco dei suffissi, ad esempio, “PhD”, “UOM”.

Se occorre fare più di un riferimento, questo elemento può essere generato tante volte quanto necessario.

Caratteri alfanumerici

 

2.1.4.3.9

 

GeneralSuffix

Suffisso generale (ad esempio “emerito”).

Caratteri alfanumerici

 

2.1.4.3.10

 

MaidenName

Cognome precedente, ad esempio il cognome da nubile.

Caratteri alfanumerici

 

2.1.4.4

 

NameFree

 

Caratteri alfanumerici

 

2.1.5

 

BillingAddress

Se occorre fare più di un riferimento, questo elemento può essere generato tante volte quanto necessario.

n.p.

Par. 1, lett. j)

Par. 2, lett. i)

2.1.5.1

*

BillingAddressID

Chiave unica per ciascun indirizzo di fatturazione.

Numero intero

 

2.1.5.2

**

AddressFree

Indirizzo in formato libero (compreso il codice postale, se disponibile).

Se presente, il campo AddressFree deve contenere l’indirizzo quale figurerebbe su una busta, con ciascuna riga separata da un accapo.

Se non noto, indicare “Unknown”.

Caratteri alfanumerici

 

2.1.5.3

**

AddressStruct

 

Caratteri alfanumerici

 

2.1.5.3.1

 

Street

Nome della via.

Caratteri alfanumerici

 

2.1.5.3.2

 

BuildingIdentifier

Identificatore dell’edificio sulla via, solitamente un numero.

Caratteri alfanumerici

 

2.1.5.3.3

 

SuiteIdentifier

Identificatore di un ufficio o di una parte simile di un edificio.

Caratteri alfanumerici

 

2.1.5.3.4

 

FloorIdentifier

Identificatore di un piano all’interno di un edificio.

Caratteri alfanumerici

 

2.1.5.3.5

 

DistrictName

Nome della circoscrizione dell’indirizzo.

Caratteri alfanumerici

 

2.1.5.3.6

 

POB

Casella postale.

Caratteri alfanumerici

 

2.1.5.3.7

 

PostCode

Codice postale (da indicare se disponibile).

Caratteri alfanumerici

 

2.1.5.3.8

*

City

Se non noto, indicare “Unknown”.

Caratteri alfanumerici

 

2.1.5.3.9

 

CountrySubentity

Area geografica del paese più grande della circoscrizione o della città, ad esempio una contea, un dipartimento, un Land, un cantone.

Caratteri alfanumerici

 

2.1.5.3.10

 

OtherLocalId

Altre componenti dell’indirizzo.

Caratteri alfanumerici

 

2.1.5.4

 

AddressFree

Indirizzo in formato libero (compreso il codice postale, se disponibile).

L’indirizzo libero, se presente, deve contenere l’indirizzo quale figurerebbe su una busta, con ciascuna riga separata da un accapo.

Caratteri alfanumerici

 

2.1.5.5

*

Country

Se il paese è noto, il campo deve essere compilato conformemente alla norma ISO 3166-1-alpha-2.

Codice a due lettere del paese dell’indirizzo.

Se sconosciuto, compilare “ZZ”.

2 caratteri alfanumerici

 

2.1.6

 

ShipToAddress

Se occorre fare più di un riferimento, questo elemento può essere generato tante volte quanto necessario.

Da compilare con i diversi luoghi di consegna permanenti noti associati al file clienti. Se un luogo di consegna diverso è menzionato in un documento di trasporto o in una fattura che non figureranno nel fascicolo del cliente per uso futuro, non è necessario menzionarlo in questo elemento.

n.p.

Par. 1, lett. a)

Par. 1, lett. k)

Par. 2, lett. a)

Par. 2, lett. j)

2.1.6.1

**

AddressFree

Indirizzo in formato libero (compreso il codice postale, se disponibile).

L’indirizzo libero, se presente, deve contenere l’indirizzo quale figurerebbe su una busta, con ciascuna riga separata da un accapo.

Caratteri alfanumerici

 

2.1.6.2

**

AddressStruct

 

Caratteri alfanumerici

 

2.1.6.2.1

 

Street

Nome della via.

Caratteri alfanumerici

 

2.1.6.2.2

 

BuildingIdentifier

Identificatore dell’edificio sulla via, solitamente un numero.

Caratteri alfanumerici

 

2.1.6.2.3

 

SuiteIdentifier

Identificatore di un ufficio o di una parte simile di un edificio.

Caratteri alfanumerici

 

2.1.6.2.4

 

FloorIdentifier

Identificatore di un piano all’interno di un edificio.

Caratteri alfanumerici

 

2.1.6.2.5

 

DistrictName

Nome della circoscrizione dell’indirizzo.

Caratteri alfanumerici

 

2.1.6.2.6

 

POB

Casella postale.

Caratteri alfanumerici

 

2.1.6.2.7

 

PostCode

Codice postale (da indicare se disponibile).

Caratteri alfanumerici

 

2.1.6.2.8

*

City

 

Caratteri alfanumerici

 

2.1.6.2.9

 

CountrySubentity

Area geografica del paese più grande della circoscrizione o della città, ad esempio una contea, un dipartimento, un Land, un cantone.

Caratteri alfanumerici

 

2.1.6.2.10

 

OtherLocalId

Altre componenti dell’indirizzo.

Caratteri alfanumerici

 

2.1.6.3

 

AddressFree

Indirizzo in formato libero (compreso il codice postale, se disponibile).

L’indirizzo libero, se presente, deve contenere l’indirizzo quale figurerebbe su una busta, con ciascuna riga separata da un accapo.

Caratteri alfanumerici

 

2.1.6.4

*

Country

Campo da compilare conformemente alla norma ISO 3166-1-alpha-2.

Codice a due lettere del paese dell’indirizzo.

2 caratteri alfanumerici

 

2.1.7

 

Telephone

Da compilare con il prefisso telefonico del paese.

Se occorre fare più di un riferimento, questo elemento può essere generato tante volte quanto necessario.

20 caratteri alfanumerici

 

2.1.8

 

Email

Se occorre fare più di un riferimento, questo elemento può essere generato tante volte quanto necessario.

Caratteri alfanumerici

 

3-   * SourceDocuments

3.1   - Transactions

La tabella SourceDocuments contiene un elenco delle fatture/operazioni di vendita. I documenti/le operazioni annullati devono essere indicati, in modo da poter verificare la sequenza di numerazione dei documenti. Fatta eccezione per le righe senza rilevanza fiscale, vale a dire le descrizioni tecniche, le istruzioni di installazione e le condizioni di garanzia, tutte le righe di documenti/operazioni dovrebbero essere esportate.

Indice di

campo

Obbligatorio

Nome del campo

Note tecniche

Formato e dimensione da convalidare tramite il file XSD

Articolo 63 quater

3.1.1

*

NumberOfEntries

Il campo deve contenere il numero totale di operazioni, comprese quelle annullate.

Numero intero

 

3.1.2

*

TotalDebit

Il campo deve contenere la somma di controllo del campo DebitAmount, escluse le operazioni annullate.

Valore monetario

 

3.1.3

*

TotalCredit

Il campo deve contenere la somma di controllo del campo CreditAmount, escluse le operazioni annullate.

Valore monetario

 

3.1.4

 

Transaction

Operazioni/documenti di vendita.

n.p.

 

3.1.4.1

*

TransactionNo

Numero unico di operazione/documento.

Caratteri alfanumerici

Par. 1, lett. j),

paragrafo 2, lett. i)

Par. 1, lett. l),

paragrafo 2, lett. k)

3.1.4.2

*

DocumentStatus

 

n.p.

 

3.1.4.2.1

*

TransactionStatus

Il campo deve essere compilato con:

 

N” - Normale (Normal);

 

C” - Documento/operazione annullati (Cancelled document/transaction).

1 carattere alfanumerico

 

3.1.4.2.2

*

TransactionStatusDate

Data dell’ultima registrazione dello stato dell’operazione, con indicazione di ora, minuto e secondo:

 

AAAA-MM-GGThh:mm:ss ± hh:mm

Data e ora

 

3.1.4.2.3

 

Reason

Motivo del cambiamento di stato dell’operazione.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.3

 

Period

Da compilare con il trimestre del periodo d’imposta:

 

T1.aaaa, T2.aaaa, T3.aaaa, T4.aaaa.

Nel regime d’importazione, indicare il mese del periodo d’imposta:

 

da M1.aaaa a M12.aaaa.

8 caratteri alfanumerici

 

3.1.4.4

*

TransactionDate

Data di emissione dell’operazione di vendita nel formato AAAA-MM-GG.

Data

 

3.1.4.5

*

TransactionType

 

Il campo deve essere compilato con:

 

TR” - Operazione di vendita (sale transaction);

 

RT” - Operazione di restituzione/credito (return/credit transaction);

 

IN” - Fattura (invoice);

2 caratteri alfanumerici

 

 

DN” - Nota di addebito (debit note);

 

CN” - Nota di credito (credit note).

Par. 1,

lett. e),

paragrafo 2,

lett. e)

3.1.4.6

*

SystemEntryDate

Data dell’ultima volta in cui il registro è stato salvato prima dell’emissione, con indicazione di ora, minuto e secondo:

 

AAAA-MM-GGThh:mm:ss ± hh:mm

Data di registrazione dell’operazione al secondo.

Data e ora

 

3.1.4.7

*

BillingIndicators

 

n.p.

 

3.1.4.7.1

*

PartyBillingIndicator

Il campo deve essere compilato con:

 

0 - se si tratta di operazioni/fatture emesse dal soggetto passivo;

 

1 - per operazioni/fatture emesse per conto del soggetto passivo da un terzo.

Numero intero

 

3.1.4.7.2

*

SourceBilling

Ogni chiave unica identifica un programma di fatturazione diverso in cui “0” identifica le operazioni/fatture emesse dal programma di fatturazione che genera il SAF-OSS. Le altre chiavi identificano le operazioni/fatture emesse in altri programmi che sono stati integrati nel programma di fatturazione che genera il SAF-OSS.

Numero intero

 

3.1.4.8

*

CustomerID

Chiave unica della tabella clienti [Customer], rispettando la regola definita per il campo CustomerID.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.9

 

OSSScheme

Deve essere compilato con:

 

0 - Regime non UE;

 

1 - Regime UE;

 

2 - Regime d’importazione;

 

9 - Altre vendite [non effettuate nell’ambito dei suddetti regimi];

Numero intero

 

3.1.4.10

 

MSC

Informazioni sul luogo di consumo.

n.p.

Par. 1, lett. a), paragrafo 2, lett. a)

3.1.4.10.1

*

Country

Campo da compilare conformemente alla norma ISO 3166-1-alpha-2.

2 caratteri alfanumerici

 

3.1.4.10.2

*

CustomerLocation

Da compilare con tutti gli elementi di prova utilizzati nel processo decisionale, anche se, alla fine, solo uno è stato utilizzato per determinare il paese di consumo.

Se occorre fare più di un riferimento, questo elemento può essere generato tante volte quanto necessario.

n.p.

 

3.1.4.10.2.1

*

EvidenceforCustomerLocation

Deve essere compilato con:

 

A - Indirizzo di fatturazione del cliente;

 

B - Indirizzo IP o geolocalizzazione;

 

C- Coordinate bancarie;

 

D - Codici di identificazione delle reti mobili del paese o numero di carta SIM utilizzata dal cliente;

 

E - Ubicazione della linea telefonica fissa utilizzata a fini professionali;

 

F - Altri mezzi;

 

G - Luogo di consegna;

 

H - Altri servizi di pagamento;

 

I - Carta di identità/passaporto.

1 carattere alfanumerico

Par. 1, lett. k)

3.1.4.10.2.2

*

LocationEvidence

Da compilare con gli elementi di prova che hanno permesso di determinare il paese di consumo in base al campo “EvidenceforCustomerLocation”, ad esempio indirizzo IP, numero di telefono con prefisso internazionale del paese, numero di conto bancario internazionale (IBAN) o altro riferimento del servizio di pagamento utilizzato ecc.

Quando l’indirizzo di fatturazione è utilizzato come elemento di prova, questo campo deve essere compilato con una delle chiavi uniche del campo BillingAddressID della tabella Customer.

Se il luogo di consumo è determinato attraverso il luogo di consegna, questo campo deve essere compilato con i caratteri alfanumerici “Place of delivery” e l’elemento 3.1.4.10.3 ShipToAddress deve essere compilato con l’indirizzo.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.10.2.3

*

LocationEvidenceIndicator

Il campo deve essere compilato con:

 

0 - Se gli elementi di prova sono stati scartati durante il processo decisionale;

 

1 - Se gli elementi di prova sono stati utilizzati durante il processo decisionale;

Numero intero

 

3.1.4.10.3

 

ShipToAddress

Informazioni sul luogo di consegna in cui i beni o i servizi sono stati messi a disposizione del cliente o di chiunque questi abbia designato.

n.p.

Par. 1, lett. k), paragrafo 2, lett. j)

3.1.4.10.3.1

**

AddressFree

Indirizzo in formato libero (compreso il codice postale, se disponibile).

Se presente, il campo AddressFree deve contenere l’indirizzo quale figurerebbe su una busta, con ciascuna riga separata da un accapo.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.10.3.2

**

AddressStruct

 

n.p.

 

3.1.4.10.3.2.1

 

Street

Nome della via.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.10.3.2.2

 

BuildingIdentifier

Identificatore dell’edificio sulla via, solitamente un numero.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.10.3.2.3

 

SuiteIdentifier

Identificatore di un ufficio o di una parte simile di un edificio.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.10.3.2.4

 

FloorIdentifier

Identificatore di un piano all’interno di un edificio.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.10.3.2.5

 

DistrictName

Nome della circoscrizione dell’indirizzo.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.10.3.2.6

 

POB

Casella postale.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.10.3.2.7

 

PostCode

Codice postale (da indicare se disponibile).

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.10.3.2.8

*

City

 

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.10.3.2.9

 

CountrySubentity

Area geografica del paese più grande della circoscrizione o della città, ad esempio una contea, un dipartimento, un Land, un cantone.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.10.3.2.10

 

OtherLocalId

Altre componenti dell’indirizzo.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.10.3.3

 

AddressFree

Indirizzo in formato libero (compreso il codice postale, se disponibile).

Se presente, il campo AddressFree deve contenere l’indirizzo quale figurerebbe su una busta, con ciascuna riga separata da un accapo.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.10.3.4

*

Country

Campo da compilare conformemente alla norma ISO 3166-1-alpha-2.

Codice a due lettere del paese dell’indirizzo.

2 caratteri alfanumerici

 

3.1.4.10.4

 

ShipFromAddress

Informazioni sul luogo di spedizione degli articoli venduti al cliente.

n.p.

Par. 1, lett. k), paragrafo 2, lett. j)

3.1.4.10.4.1

**

AddressFree

Indirizzo in formato libero (compreso il codice postale, se disponibile).

Se presente, il campo AddressFree deve contenere l’indirizzo quale figurerebbe su una busta, con ciascuna riga separata da un accapo.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.10.4.2

**

AddressStruct

 

n.p.

 

3.1.4.10.4.2.1

 

Street

Nome della via.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.10.4.2.2

 

BuildingIdentifier

Identificatore dell’edificio sulla via, solitamente un numero.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.10.4.2.3

 

SuiteIdentifier

Identificatore di un ufficio o di una parte simile di un edificio.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.10.4.2.4

 

FloorIdentifier

Identificatore di un piano all’interno di un edificio.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.10.4.2.5

 

DistrictName

Nome della circoscrizione dell’indirizzo.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.10.4.2.6

 

POB

Casella postale.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.10.4.2.7

 

PostCode

Codice postale (da indicare se disponibile).

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.10.4.2.8

*

City

 

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.10.4.2.9

 

CountrySubentity

Area geografica del paese più grande della circoscrizione o della città, ad esempio una contea, un dipartimento, un Land, un cantone.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.10.4.2.10

 

OtherLocalId

Altre componenti dell’indirizzo.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.10.4.3

 

AddressFree

Indirizzo in formato libero (compreso il codice postale, se disponibile).

Se presente, il campo AddressFree deve contenere l’indirizzo quale figurerebbe su una busta, con ciascuna riga separata da un accapo.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.10.4.4

*

Country

Campo da compilare conformemente alla norma ISO 3166-1-alpha-2.

Codice a due lettere del paese dell’indirizzo.

2 caratteri alfanumerici

 

3.1.4.10.5

 

MovementEndTime

Data e ora della fine del trasporto di merci, con indicazione di ora, minuto e secondo:

 

AAAA-MM-GGThh:mm:ss ± hh:mm

Data e ora

 

3.1.4.10.6

 

MovementStartTime

Data e ora dell’inizio del trasporto di merci, con indicazione di ora, minuto e secondo:

 

AAAA-MM-GGThh:mm:ss ± hh:mm

Data e ora

 

3.1.4.11

*

Line

 

n.p.

 

3.1.4.11.1

*

LineNumber

Le righe devono essere esportate seguendo lo stesso ordine in cui si trovano nell’originale (e devono essere uniche nell’ambito dell’operazione).

Numero intero

 

3.1.4.11.2

 

MSC

Informazioni sul luogo di consumo. Questo elemento deve essere compilato ogniqualvolta il luogo di consumo differisce in ciascuna riga; diversamente è possibile compilare solo l’elemento 3.1.4.10 MSC.

n.p.

Par. 1, lett. a, paragrafo 2, lett. a)

3.1.4.11.2.1

*

Country

Campo da compilare conformemente alla norma ISO 3166-1-alpha-2.

2 caratteri alfanumerici

 

3.1.4.11.2.2

*

CustomerLocation

Da compilare con tutti gli elementi di prova utilizzati nel processo decisionale, anche se, alla fine, solo uno è stato utilizzato per determinare il paese di consumo.

Se occorre fare più di un riferimento, questo elemento può essere generato tante volte quanto necessario.

n.p.

 

3.1.4.11.2.2.1

*

EvidenceforCustomerLocation

Deve essere compilato con:

 

A - Indirizzo di fatturazione del destinatario;

 

B - Indirizzo IP o geolocalizzazione;

 

C- Coordinate bancarie;

 

D - Codici di identificazione delle reti mobili del paese o numero di carta SIM utilizzata dal cliente;

 

E - Ubicazione della linea telefonica fissa utilizzata a fini professionali;

 

F - Altri mezzi;

 

G - Luogo di consegna;

 

H - Altri servizi di pagamento;

 

I - Carta di identità/passaporto.

1 carattere alfanumerico

Par. 1, lett. k)

3.1.4.11.2.2.2

*

LocationEvidence

Da compilare con gli elementi di prova che hanno permesso di determinare il paese di consumo in base al campo “EvidenceforCustomerLocation”, ad esempio indirizzo IP, numero di telefono con prefisso internazionale del paese, numero di conto bancario internazionale (IBAN) o altro riferimento del servizio di pagamento utilizzato ecc.

Quando l’indirizzo di fatturazione è utilizzato come elemento di prova, questo campo deve essere compilato con una delle chiavi uniche del campo BillingAddressID della tabella Customer.

Se il luogo di consumo è determinato attraverso il luogo di consegna, compilare con “Place of delivery” e con l’elemento ShipToAddress.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.11.2.2.3

*

LocationEvidenceIndicator

Il campo deve essere compilato con:

 

0 - Se gli elementi di prova sono stati scartati durante il processo decisionale;

 

1 - Se gli elementi di prova sono stati usati durante il processo decisionale;

Numero intero

 

3.1.4.11.2.3

 

ShipToAddress

Informazioni sul luogo di consegna in cui i beni o i servizi sono stati messi a disposizione del cliente o di chiunque questi abbia designato.

n.p.

Par. 1, lett. k), paragrafo 2, lett. j)

3.1.4.11.2.3.1

**

AddressFree

Indirizzo in formato libero (compreso il codice postale, se disponibile).

Se presente, il campo AddressFree deve contenere l’indirizzo quale figurerebbe su una busta, con ciascuna riga separata da un accapo.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.11.2.3.2

**

AddressStruct

 

n.p.

 

3.1.4.11.2.3.2.1

 

Street

Nome della via.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.11.2.3.2.2

 

BuildingIdentifier

Identificatore dell’edificio sulla via, solitamente un numero.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.11.2.3.2.3

 

SuiteIdentifier

Identificatore di un ufficio o di una parte simile di un edificio.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.11.2.3.2.4

 

FloorIdentifier

Identificatore di un piano all’interno di un edificio.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.11.2.3.2.5

 

DistrictName

Nome della circoscrizione dell’indirizzo.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.11.2.3.2.6

 

POB

Casella postale.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.11.2.3.2.7

 

PostCode

Codice postale (da indicare se disponibile).

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.11.2.3.2.8

*

City

 

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.11.2.3.2.9

 

CountrySubentity

Area geografica del paese più grande della circoscrizione o della città, ad esempio una contea, un dipartimento, un Land, un cantone.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.11.2.3.2.10

 

OtherLocalId

Altre componenti dell’indirizzo.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.11.2.3.3

 

AddressFree

Indirizzo in formato libero (compreso il codice postale, se disponibile).

Se presente, il campo AddressFree deve contenere l’indirizzo quale figurerebbe su una busta, con ciascuna riga separata da un accapo.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.11.2.3.4

*

Country

Campo da compilare conformemente alla norma ISO 3166-1-alpha-2.

Codice a due lettere del paese dell’indirizzo.

2 caratteri alfanumerici

 

3.1.4.11.2.4

 

ShipFromAddress

Informazioni sul luogo di spedizione degli articoli venduti al cliente.

n.p.

Par. 1, lett. k), paragrafo 2, lett. j)

3.1.4.11.2.4.1

**

AddressFree

Indirizzo in formato libero (compreso il codice postale, se disponibile).

Se presente, il campo AddressFree deve contenere l’indirizzo quale figurerebbe su una busta, con ciascuna riga separata da un accapo.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.11.2.4.2

**

AddressStruct

 

n.p.

 

3.1.4.11.2.4.2.1

 

Street

Nome della via.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.11.2.4.2.2

 

BuildingIdentifier

Identificatore dell’edificio sulla via, solitamente un numero.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.11.2.4.2.3

 

SuiteIdentifier

Identificatore di un ufficio o di una parte simile di un edificio.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.11.2.4.2.4

 

FloorIdentifier

Identificatore di un piano all’interno di un edificio.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.11.2.4.2.5

 

DistrictName

Nome della circoscrizione dell’indirizzo.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.11.2.4.2.6

 

POB

Casella postale.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.11.2.4.2.7

 

PostCode

Codice postale (da indicare se disponibile).

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.11.2.4.2.8

*

City

 

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.11.2.4.2.9

 

CountrySubentity

Area geografica del paese più grande della circoscrizione o della città, ad esempio una contea, un dipartimento, un Land, un cantone.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.11.2.4.2.10

 

OtherLocalId

Altre componenti dell’indirizzo.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.11.2.4.3

 

AddressFree

Indirizzo in formato libero (compreso il codice postale, se disponibile).

Se presente, il campo AddressFree deve contenere l’indirizzo quale figurerebbe su una busta, con ciascuna riga separata da un accapo.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.11.2.4.4

*

Country

Campo da compilare conformemente alla norma ISO 3166-1-alpha-2.

Codice a due lettere del paese dell’indirizzo.

2 caratteri alfanumerici

 

3.1.4.11.2.5

 

MovementEndTime

Data e ora della fine del trasporto di merci, con indicazione di ora, minuto e secondo:

 

AAAA-MM-GGThh:mm:ss ± hh:mm

Data e ora

 

3.1.4.11.2.6

 

MovementStartTime

Data e ora dell’inizio del trasporto di merci, con indicazione di ora, minuto e secondo:

 

AAAA-MM-GGThh:mm:ss ± hh:mm

Data e ora

 

3.1.4.11.3

 

OrderReferences

Da compilare con il numero d’ordine.

Se occorre fare più di un riferimento, questo elemento può essere generato tante volte quanto necessario.

n.p.

Par. 2, lett. l)

3.1.4.11.3.1

*

OriginatingON

Da compilare con il numero d’ordine/operazione.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.11.3.2

 

OrderDate

Da compilare con la data dell’ordine nel formato AAAA/MM/GG.

Data

 

3.1.4.11.4

 

DocumentReferences

Se occorre fare più di un riferimento, questo elemento può essere generato tante volte quanto necessario.

n.p.

Par. 2, lett. m)

3.1.4.11.4.1

*

DocumentType

Deve essere compilato con:

 

DN” - Bolla di consegna (Delivery note);

 

TG” - Documento di trasporto (Transport guide) - (includere qui i documenti di trasporto globali);

 

CN” - Lettera di vettura (Consignment note);

 

RN” - Bolla di restituzione (Return note);

 

OT” - Altro (Other).

2 caratteri alfanumerici

 

3.1.4.11.4.2

*

DocumentReference

Da compilare con il numero unico della spedizione.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.11.4.3

 

DocumentDate

Da compilare nel formato AAAA/MM/GG.

Data

 

3.1.4.11.5

*

ProductCode

Codice unico nell’elenco dei beni/servizi.

Caratteri alfanumerici

Par. 2, lett. b)

3.1.4.11.6

*

ProductCategory

BA” programmi radiofonici o televisivi trasmessi o ritrasmessi su una rete radiofonica o televisiva;

BB” programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso Internet o analoga rete elettronica (IP streaming), se sono trasmessi in diretta o contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete radiofonica o televisiva;

TA” servizi di telefonia fissa e mobile per la trasmissione e commutazione di voce, dati e video, compresi i servizi telefonici con una componente video (servizi di videofonia);

TB” servizi telefonici forniti attraverso Internet, compresi i servizi vocali su protocollo Internet (Voice over Internet Protocol – VoiP);

TC” servizi di posta vocale, chiamata in attesa, trasferimento automatico della chiamata, identificazione del chiamante, chiamata a tre e altri servizi di gestione chiamata;

TD” servizi di radioavviso;

TE” servizi di audiotext;

TF” fax, telegrafo e telex;

TG” servizi di helpdesk telefonici mediante i quali viene fornita assistenza agli utenti in caso di problemi con la loro rete radiofonica o televisiva, Internet o analoghe reti elettroniche;

TH” accesso a Internet e al World Wide Web;

TI” connessioni di rete private per collegamenti di telecomunicazione ad uso esclusivo del consumatore;

TJ” connessioni di rete private per collegamenti di telecomunicazione ad uso esclusivo del consumatore;

TK” cessione successiva di prodotti audio e audiovisivi di un fornitore di servizi di media, attraverso reti di comunicazione, da parte da un soggetto diverso dal fornitore di servizi di media;

SA” fornitura di siti web e web-hosting, manutenzione a distanza di programmi e attrezzature;

SB” fornitura di software e relativo aggiornamento;

SC” fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;

SD” fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;

SE” fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza;

GD” - merci;

OS” - altri servizi;

TX” - altre imposte oltre all’IVA (ad esempio imposte ambientali);

OT” altro (ad esempio trasporto merci, assicurazioni ecc.).

2 caratteri alfanumerici

Par. 1, lett. b)

3.1.4.11.7

 

ClassificationCode

Da compilare con i codici della nomenclatura combinata (NC) per le merci o i codici della classificazione dei prodotti associata alle attività (CPA) per i servizi.

Esempi:

92029030 per il codice NC

611051 per il codice CPA

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.11.8

*

Description

Descrizione della riga dell’operazione/fattura.

Caratteri alfanumerici

Par. 1, lett. b), paragrafo 2, lett. b)

3.1.4.11.9

*

Quantity

 

Decimale

Par. 1, lett. b), paragrafo 2, lett. b)

3.1.4.11.10

*

UnitOfMeasure

 

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.11.11

*

UnitPrice

 

Valore monetario

 

3.1.4.11.12

*

DateofSupply

Data di spedizione delle merci o di prestazione del servizio nel formato AAAA-MM-GG.

Data

Par. 1, lett. c), paragrafo 2, lett. c)

3.1.4.11.13

 

References

Riferimenti ai documenti di vendita rettificativi.

n.p.

Par. 1, lett. e), paragrafo 2, lett. e)

3.1.4.11.13.1.

*

Reference

Nel caso di note di credito o di addebito o di operazioni equivalenti, riferimento alla fattura/operazione, mediante l’identificazione univoca della fattura/operazione, se esiste nei rispettivi sistemi.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.11.13.2.

 

Reason

Da compilare con il motivo del credito o dell’addebito.

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.11.14

**

DebitAmount

Riga di registrazione dell’importo a debito nel conto vendite (note di credito emesse).

Valore monetario

Par. 1, lett. d) e e), paragrafo 2, lett. d) e e)

3.1.4.11.15

**

CreditAmount

Riga di registrazione dell’importo a credito nel conto vendite (operazioni o fatture e note di addebito emesse).

Valore monetario

Par. 1, lett. d) e e), paragrafo 2, lett. d) e e)

3.1.4.11.16

*

Tax

 

n.p.

Par. 1, lett. f), paragrafo 2, lett. f)

3.1.4.11.16.1

*

TaxCountryRegion

Da compilare con il paese o la regione dell’imposta. Campo da compilare conformemente alla norma ISO 3166-2.

Esempio:

“PT-20” - regione autonoma delle Azzorre.

5 caratteri alfanumerici

 

3.1.4.11.16.2

*

TaxCode

Aliquota IVA nello Stato membro di consumo:

 

SPR” - Aliquota d’imposta super ridotta (Super reduced tax rate);

 

INT” - Aliquota d’imposta intermedia (Intermediate tax rate);

 

RED” - Aliquota d’imposta ridotta (Reduced tax rate);

 

STD” - Aliquota d’imposta ordinaria (Standard tax rate);

 

NS” - Non soggetto a imposta (Non-subject to tax);

 

EXM” - Esente da imposta (Tax Exempt).

Caratteri alfanumerici

 

3.1.4.11.16.3

*

VAT Rate

In questo campo è obbligatorio indicare l’aliquota d’imposta applicabile.

Decimale

 

3.1.4.11.17

 

SettlementAmount

Importo dello sconto della riga e dello sconto globale proporzionale.

Valore monetario

Par. 1, lett. d) e e), paragrafo 2, lett. d) e e)

3.1.4.12

*

DocumentTotals

 

n.p.

 

3.1.4.12.1

*

TaxPayable

Importo totale delle imposte.

Valore monetario

Par. 1, lett. g), paragrafo 2, lett. g)

3.1.4.12.2

*

TaxableAmount

Da compilare con il valore totale del documento/dell’operazione al netto delle imposte.

Questo campo non deve includere gli importi relativi alle imposte.

Valore monetario

Par. 1, lett. d), paragrafo 2, lett. d)

3.1.4.12.3

*

GrossTotal

Da compilare con il totale del documento/dell’operazione al lordo delle imposte.

Valore monetario

 

3.1.4.12.4

*

Currency

Valuta originale utilizzata per l’emissione dell’operazione/della fattura.

n.p.

Par. 1, lett. d) e g), paragrafo 2, lett. d) e g)

3.1.4.12.4.1

*

CurrencyCode

Campo da compilare conformemente alla norma ISO 4217.

3 caratteri alfanumerici

 

3.1.4.12.4.2

*

CurrencyAmount

Totale lordo nella valuta originale del documento/dell’operazione.

Valore monetario

 

3.1.4.12.4.3

*

ExchangeRate

Deve essere indicato il tasso di cambio utilizzato per la conversione in euro.

Decimale

 

3.1.4.12.5

 

Payment

 

n.p.

 

3.1.4.12.5.1

*

PaymentType

Tipo di pagamento

 

AP” - Pagamento anticipato (Advanced payment);

 

PP” - Pagamento parziale (Partial payment);

 

TP” - Pagamento totale (Total payment).

2 caratteri alfanumerici

Par. 1, lett. i)

3.1.4.12.5.2

*

PaymentDate

Da compilare nel formato AAAA/MM/GG.

Data

Par. 1, lett. h), paragrafo 2, lett. h)

3.1.4.12.5.3

*

PaymentAmount

 

Valore monetario

Par. 1, lett. h), paragrafo 2, lett. h)

3.1.4.12.5.4

 

PaymentMechanism

Il campo deve essere compilato con:

 

CD” - Contanti alla consegna (Cash on Delivery);

 

CH” - Assegno (Cheque);

 

DC” - Carta di debito (Debit card);

 

CC” - Carta di credito (Credit card);

 

BT” - Bonifico bancario (compreso l’addebito diretto) (Bank transfer (including direct debit)];

 

GC” - Buono regalo/voucher (Gift card/voucher);

 

PP” - Moneta elettronica (pagamenti con portafoglio elettronico e in moneta elettronica) (E-wallet and E-money payments);

 

OT” - Altro (Other).

2 caratteri alfanumerici

 

3.2   - MovementOfGoods

La tabella MovementOfGoods contiene un elenco dei documenti e delle operazioni di trasporto. Devono essere indicati i documenti/le operazioni di trasporto annullati, in modo da poter verificare la sequenza di numerazione dei documenti. Fatta eccezione per le righe senza rilevanza fiscale, vale a dire le descrizioni tecniche, le istruzioni di installazione e le condizioni di garanzia, tutte le righe di documenti/operazioni di trasporto devono essere esportate.

Indice di

campo

Obbligatorio

Nome del campo

Note tecniche

Formato e dimensione da convalidare tramite il file XSD

Articolo 63 quater

3.2.1

*

NumberOfMovementLines

Il campo deve contenere il numero totale di operazioni, comprese quelle annullate.

Numero intero

 

3.2.2

*

TotalQuantityIssued

Il campo deve contenere la somma di controllo del campo Quantity, escluse le operazioni annullate.

Decimale

 

3.2.3

 

StockMovement

Operazioni/documenti di trasporto.

n.p.

 

3.2.3.1

*

MovementNo

Numero unico dell’operazione/del documento.

Caratteri alfanumerici

Par. 2, lett. m)

3.2.3.2

*

DocumentStatus

 

n.p.

 

3.2.3.2.1

*

MovementStatus

Il campo deve essere compilato con:

 

N” - Normale;

 

C” - Documento/operazione annullata.

1 carattere alfanumerico

 

3.2.3.2.2

*

MovementStatusDate

Data dell’ultima registrazione dello stato dell’operazione, con indicazione di ora, minuto e secondo:

 

AAAA-MM-GGThh:mm:ss ± hh:mm

Data e ora

 

3.2.3.2.3

 

Reason

Motivo del cambiamento di stato dell’operazione.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.3

 

Periodo

Da compilare con il trimestre del periodo d’imposta: T1.aaaa, T2.aaaa, T3.aaaa, T4.aaaa.

Nel regime d’importazione, indicare il mese del periodo d’imposta: da M1.aaaa a M12.aaaa.

8 caratteri alfanumerici

 

3.2.3.4

*

MovementDate

Data di emissione del documento/dell’operazione nel formato AAAA-MM-GG.

Data

 

3.2.3.5

*

MovementType

Deve essere compilato con:

 

DN” - Bolla di consegna (Delivery note);

 

TG” - Documento di trasporto (Transport guide) - (includere qui i documenti di trasporto globali);

 

CN” - Lettera di vettura (Consignment note);

 

RN” - Bolla di restituzione (Return note);

 

OT” - Altro (Other).

2 caratteri alfanumerici

Par. 1, lett. l), paragrafo 2, lett. k)

3.2.3.6

*

SystemEntryDate

Data dell’ultima volta in cui il registro è stato salvato prima dell’emissione, con indicazione di ora, minuto e secondo:

 

AAAA-MM-GGThh:mm:ss ± hh:mm

Data e ora

 

3.2.3.7

*

BillingIndicators

 

n.p.

 

3.2.3.7.1

*

PartyBillingIndicator

Il campo deve essere compilato con:

 

0 - Se si tratta di operazioni/documenti emessi dal soggetto passivo;

 

1 - Per operazioni/documenti emessi per conto del soggetto passivo da un terzo.

Numero intero

 

3.2.3.7.2

*

SourceBilling

Ogni chiave unica identifica un programma diverso in cui “0” identifica le operazioni/i documenti emessi dal programma che genera il SAF-OSS. Le altre chiavi identificano le operazioni/i documenti emessi in altri programmi che sono stati integrati nel programma che genera il SAF-OSS.

Numero intero

 

3.2.3.8

*

CustomerID

Chiave unica della tabella clienti [Customer], rispettando la regola definita per il campo CustomerID.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.9

 

OSSScheme

Deve essere compilato con:

 

1 - Regime UE;

 

2 - Regime d’importazione;

 

9 - Altri movimenti di merci [Movimento di merci non collegate ai regimi summenzionati]

Numero intero

 

3.2.3.10

 

ShipToAddress

Informazioni sul luogo in cui finisce il trasporto e i beni sono stati messi a disposizione del cliente o di chiunque questi abbia designato.

n.p.

Par. 1, lett. a) e k), paragrafo 2, lett. a) e j)

3.2.3.10.1

**

AddressFree

Indirizzo in formato libero (compreso il codice postale, se disponibile).

Se presente, il campo AddressFree deve contenere l’indirizzo quale figurerebbe su una busta, con ciascuna riga separata da un accapo.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.10.2

**

AddressStruct

 

n.p.

 

3.2.3.10.2.1

 

Street

Nome della via.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.10.2.2

 

BuildingIdentifier

Identificatore dell’edificio sulla via, solitamente un numero.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.10.2.3

 

SuiteIdentifier

Identificatore di un ufficio o di una parte simile di un edificio.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.10.2.4

 

FloorIdentifier

Identificatore di un piano all’interno di un edificio.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.10.2.5

 

DistrictName

Nome della circoscrizione dell’indirizzo.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.10.2.6

 

POB

Casella postale.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.10.2.7

 

PostCode

Codice postale (da indicare se disponibile).

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.10.2.8

*

City

 

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.10.2.9

 

CountrySubentity

Area geografica del paese più grande della circoscrizione o della città, ad esempio una contea, un dipartimento, un Land, un cantone.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.10.2.10

 

OtherLocalId

Altre componenti dell’indirizzo.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.10.3

 

AddressFree

Indirizzo in formato libero (compreso il codice postale, se disponibile).

Se presente, il campo AddressFree deve contenere l’indirizzo quale figurerebbe su una busta, con ciascuna riga separata da un accapo.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.10.4

*

Country

Campo da compilare conformemente alla norma ISO 3166-1-alpha-2.

Codice a due lettere del paese dell’indirizzo.

2 caratteri alfanumerici

 

3.2.3.11

 

ShipFromAddress

Informazioni sul luogo di partenza della spedizione o del trasporto.

n.p.

Par. 1, lett. k), paragrafo 2, lett. j)

3.2.3.11.1

**

AddressFree

Indirizzo in formato libero (compreso il codice postale, se disponibile).

Se presente, il campo AddressFree deve contenere l’indirizzo quale figurerebbe su una busta, con ciascuna riga separata da un accapo.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.11.2

**

AddressStruct

 

n.p.

 

3.2.3.11.2.1

 

Street

Nome della via.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.11.2.2

 

BuildingIdentifier

Identificatore dell’edificio sulla via, solitamente un numero.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.11.2.3

 

SuiteIdentifier

Identificatore di un ufficio o di una parte simile di un edificio.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.11.2.4

 

FloorIdentifier

Identificatore di un piano all’interno di un edificio.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.11.2.5

 

DistrictName

Nome della circoscrizione dell’indirizzo.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.112.6

 

POB

Casella postale.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.11.2.7

 

PostCode

Codice postale (da indicare se disponibile).

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.11.2.8

*

City

 

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.11.2.9

 

CountrySubentity

Area geografica del paese più grande della circoscrizione o della città, ad esempio una contea, un dipartimento, un Land, un cantone.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.11.2.10

 

OtherLocalId

Altre componenti dell’indirizzo.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.11.3

 

AddressFree

Indirizzo in formato libero (compreso il codice postale, se disponibile).

Se presente, il campo AddressFree deve contenere l’indirizzo quale figurerebbe su una busta, con ciascuna riga separata da un accapo.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.11.4

*

Country

Campo da compilare conformemente alla norma ISO 3166-1-alpha-2.

Codice a due lettere del paese dell’indirizzo.

2 caratteri alfanumerici

 

3.2.3.12

 

MovementEndTime

Data e ora della fine del trasporto di merci, con indicazione di ora, minuto e secondo:

 

AAAA-MM-GGThh:mm:ss ± hh:mm

Data e ora

 

3.2.3.13

 

MovementStartTime

Data e ora della fine del trasporto di merci, con indicazione di ora, minuto e secondo:

 

AAAA-MM-GGThh:mm:ss ± hh:mm

Data e ora

 

3.2.3.14

*

Line

 

n.p.

 

3.2.3.14.1

*

LineNumber

Le righe devono essere esportate seguendo lo stesso ordine in cui si trovano nell’originale (e devono essere uniche nell’ambito dell’operazione).

Numero intero

 

3.2.3.14.2

 

ShipToAddress

Informazioni sul luogo in cui finisce il trasporto e i beni sono stati messi a disposizione del cliente o di chiunque questi abbia designato.

n.p.

Par. 1, lett. k), paragrafo 2, lett. j)

3.2.3.14.2.1

**

AddressFree

Indirizzo in formato libero (compreso il codice postale, se disponibile).

Se presente, il campo AddressFree deve contenere l’indirizzo quale figurerebbe su una busta, con ciascuna riga separata da un accapo.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.14.2.2

**

AddressStruct

 

n.p.

 

3.2.3.14.2.2.1

 

Street

Nome della via.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.14.2.2.2

 

BuildingIdentifier

Identificatore dell’edificio sulla via, solitamente un numero.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.14.2.2.3

 

SuiteIdentifier

Identificatore di un ufficio o di una parte simile di un edificio.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.14.2.2.4

 

FloorIdentifier

Identificatore di un piano all’interno di un edificio.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.14.2.2.5

 

DistrictName

Nome della circoscrizione dell’indirizzo.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.14.2.2.6

 

POB

Casella postale.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.14.2.2.7

 

PostCode

Codice postale (da indicare se disponibile).

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.14.2.2.8

*

City

 

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.14.2.2.9

 

CountrySubentity

Area geografica del paese più grande della circoscrizione o della città, ad esempio una contea, un dipartimento, un Land, un cantone.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.14.2.2.10

 

OtherLocalId

Altre componenti dell’indirizzo.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.14.2.3

 

AddressFree

Indirizzo in formato libero (compreso il codice postale, se disponibile).

Se presente, il campo AddressFree deve contenere l’indirizzo quale figurerebbe su una busta, con ciascuna riga separata da un accapo.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.14.2.4

*

Country

Campo da compilare conformemente alla norma ISO 3166-1-alpha-2

Codice a due lettere del paese dell’indirizzo.

2 caratteri alfanumerici

 

3.2.3.14.3

 

ShipFromAddress

Informazioni sul luogo di partenza della spedizione o del trasporto.

n.p.

Par. 1, lett. k), paragrafo 2, lett. j)

3.2.3.14.3.1

**

AddressFree

Indirizzo in formato libero (compreso il codice postale, se disponibile).

Se presente, il campo AddressFree deve contenere l’indirizzo quale figurerebbe su una busta, con ciascuna riga separata da un accapo.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.14.3.2

**

AddressStruct

 

n.p.

 

3.2.3.14.3.2.1

 

Street

Nome della via.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.14.3.2.2

 

BuildingIdentifier

Identificatore dell’edificio sulla via, solitamente un numero.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.14.3.2.3

 

SuiteIdentifier

Identificatore di un ufficio o di una parte simile di un edificio.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.14.3.2.4

 

FloorIdentifier

Identificatore di un piano all’interno di un edificio.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.14.3.2.5

 

DistrictName

Nome della circoscrizione dell’indirizzo.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.14.3.2.6

 

POB

Casella postale.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.14.3.2.7

 

PostCode

Codice postale (da indicare se disponibile).

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.14.3.2.8

*

City

 

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.14.3.2.9

 

CountrySubentity

Area geografica del paese più grande della circoscrizione o della città, ad esempio una contea, un dipartimento, un Land, un cantone.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.14.3.2.10

 

OtherLocalId

Altre componenti dell’indirizzo.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.14.3.3

 

AddressFree

Indirizzo in formato libero (compreso il codice postale, se disponibile).

Se presente, il campo AddressFree deve contenere l’indirizzo quale figurerebbe su una busta, con ciascuna riga separata da un accapo.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.14.3.4

*

Country

Campo da compilare conformemente alla norma ISO 3166-1-alpha-2

Codice a due lettere del paese dell’indirizzo.

2 caratteri alfanumerici

 

3.2.3.14.4

 

MovementEndTime

Data e ora della fine del trasporto di merci, con indicazione di ora, minuto e secondo:

 

AAAA-MM-GGThh:mm:ss ± hh:mm

Data e ora

 

3.2.3.14.5

 

MovementStartTime

Data e ora della fine del trasporto di merci, con indicazione di ora, minuto e secondo:

 

AAAA-MM-GGThh:mm:ss ± hh:mm

Data e ora

 

3.2.3.14.6

 

OrderReferences

Da compilare con il numero d’ordine.

Se occorre fare più di un riferimento, questo elemento può essere generato tante volte quanto necessario.

n.p.

paragrafo 2, lett. l)

3.2.3.14.6.1

*

OriginatingON

Da compilare con il numero d’ordine/operazione.

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.14.6.2

 

OrderDate

Da compilare con la data dell’ordine nel formato AAAA/MM/GG.

Data

 

3.2.3.14.7

*

ProductCode

Codice unico nell’elenco delle merci.

Caratteri alfanumerici

Par. 1, lett. b), paragrafo 2, lett. b)

3.2.3.14.8

*

ProductCategory

Deve essere compilato con:

 

GD” - Merci (goods)

 

TX” - Altre imposte oltre all’IVA (ad esempio imposte ambientali) (other taxes besides VAT (e.g. environmental taxes)]

 

OT” - Altro (ad esempio trasporto merci, assicurazioni ecc.) (other (e.g. freights, insurances ecc.)]

2 caratteri alfanumerici

 

3.2.3.14.9

 

ClassificationCode

Da compilare con i codici NC delle merci (codici CPA per i servizi, se indicati)

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.14.10

*

Description

Descrizione della riga dell’operazione/del documento.

Caratteri alfanumerici

Par. 1, lett. b), paragrafo 2, lett. b)

3.2.3.14.11

*

Quantity

 

Decimale

Par. 1, lett. b), paragrafo 2, lett. b)

3.2.3.14.12

*

UnitOfMeasure

 

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.14.13

*

UnitPrice

In mancanza di un valore nella base di dati, indicare “0.00”.

Valore monetario

 

3.2.3.14.14

*

DateofSupply

Data di spedizione delle merci nel formato AAAA-MM-GG.

Data

Par. 1, lett. c), paragrafo 2, lett. c)

3.2.3.14.15

**

DebitAmount

Da compilare per l’entrata delle merci.

In mancanza di un valore nella base di dati, indicare “0.00”.

Valore monetario

Par. 1, lett. l), paragrafo 2, lett. k)

3.2.3.14.16

**

CreditAmount

Da compilare per l’uscita delle merci.

In mancanza di un valore nella base di dati, indicare “0.00”.

Valore monetario

 

3.2.3.14.17

 

Tax

 

n.p.

Par. 1, lett. f), paragrafo 2, lett. f)

Par. 1, lett. l), paragrafo 2, lett. k)

3.2.3.14.17.1

*

TaxCountryRegion

Da compilare con il paese o la regione dell’imposta. Campo da compilare conformemente alla norma ISO 3166-2

Esempio:

“PT-20” - regione autonoma delle Azzorre.

5 caratteri alfanumerici

 

3.2.3.14.17.2

*

TaxCode

Aliquota IVA nello Stato membro di consumo:

 

SPR” - Aliquota d’imposta super ridotta (Super reduced tax rate);

 

INT” - Aliquota d’imposta intermedia (Intermediate tax rate);

 

RED” - Aliquota d’imposta ridotta (Reduced tax rate);

 

STD” - Aliquota d’imposta ordinaria (Standard tax rate);

 

NS” - Non soggetto a imposta (Non-subject to tax);

 

EXM” - Esente da imposta (Tax Exempt).

Caratteri alfanumerici

 

3.2.3.14.17.3

*

VAT Rate

In questo campo è obbligatorio indicare l’aliquota d’imposta applicabile.

Decimale

 

3.2.3.14.18

 

SettlementAmount

Importo dello sconto della riga e dello sconto globale proporzionale.

Valore monetario

Par. 1, lett. d) e e), paragrafo 2, lett. d) e e)

3.2.3.15

*

DocumentTotals

 

n.p.

 

3.2.3.15.1

*

TaxPayable

Importo totale delle imposte.

In mancanza di un valore nella base di dati, indicare “0.00”.

Valore monetario

Par. 1, lett. g), paragrafo 2, lett. g)

3.2.3.15.2

*

TaxableAmount

Totale del documento/dell’operazione al netto delle imposte.

Questo campo non deve includere gli importi relativi alle imposte.

In mancanza di un valore nella base di dati, indicare “0.00”.

Valore monetario

Par. 1, lett. d), paragrafo 2, lett. d)

3.2.3.15.3

*

GrossTotal

Totale del documento/dell’operazione al lordo delle imposte.

In mancanza di un valore nella base di dati, indicare “0.00”.

Valore monetario

 

3.2.3.15.4

*

Currency

Valuta originale utilizzata per l’emissione dell’operazione/della fattura.

n.p.

Par. 1, lett. d) e g), paragrafo 2, lett. d) e g)

3.2.3.15.4.1

*

CurrencyCode

Campo da compilare conformemente alla norma ISO 4217.

3 caratteri alfanumerici

 

3.2.3.15.4.2

*

CurrencyAmount

Totale lordo nella valuta originale del documento/dell’operazione.

Valore monetario

 

3.2.3.15.4.3

*

ExchangeRate

Deve essere indicato il tasso di cambio utilizzato per la conversione in euro.

Decimale

 

(*)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).
»

17.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 214/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/966 DELLA COMMISSIONE

dell’11 giugno 2021

che concede a Cabo Verde una deroga temporanea alle norme sull’origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti di tonno, le preparazioni o conserve di filetti di sgombro e le preparazioni o conserve di filetti di tombarello

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 64, paragrafo 6, e l’articolo 66, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Cabo Verde è un paese che beneficia del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in appresso denominato il sistema di preferenze generalizzate (SPG+). Le norme sull’origine preferenziale ai fini dell’applicazione del sistema di preferenze generalizzate (SPG), ad eccezione delle norme procedurali, sono stabilite nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (3).

(2)

Con lettera del 18 marzo 2020 Cabo Verde ha presentato una richiesta di proroga delle deroghe temporanee alle norme sull’origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446, che erano state concesse con i regolamenti di esecuzione (UE) 2019/561 (4) e (UE) 2019/620 (5) della Commissione. La domanda verteva su un volume annuale di 5 000 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di tonno, 3 000 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di sgombro e 1 000 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di tombarello. In virtù della deroga richiesta tali prodotti sarebbero considerati originari di Cabo Verde anche se ottenuti da pesce non originario.

(3)

Cabo Verde ha corroborato la sua richiesta di proroga di dette deroghe con gli argomenti addotti nelle precedenti richieste, che sostiene essere tuttora pertinenti, ossia, i modesti quantitativi di tonno e di sgombro catturati nelle proprie acque territoriali, le ridotte possibilità di pesca al di fuori delle proprie acque territoriali nonché la durata limitata della stagione di pesca. Un altro elemento evidenziato nella domanda è che Cabo Verde ha recentemente potenziato le proprie infrastrutture portuali. Di conseguenza è possibile trasformare maggiori quantitativi di pesce per approvvigionare l’industria di trasformazione ittica locale affinché mantenga le sue capacità produttive. Infine, la richiesta ha sottolineato le difficoltà che Cabo Verde si trova ad affrontare a seguito dei ritardi nell’applicazione dell’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e l’Africa occidentale. Cabo Verde sviluppa un argomento inteso a rimarcare la sua esigenza di deroga alle norme di origine preferenziale dell’SPG al fine di compensare il fatto che non sia tuttora possibile far affidamento sui contingenti di origine o sulle norme sul cumulo nell’ambito dell’accordo di partenariato economico, non ancora applicato in via provvisoria.

(4)

La deroga di cui all’articolo 64, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione) ha carattere temporaneo ed è subordinata a un maggiore rispetto delle norme di origine per i prodotti interessati e del requisito relativo alla cooperazione amministrativa. Al fine di essere in grado di gestire tale deroga alle norme di origine preferenziale, il paese richiedente è tenuto a soddisfare le norme di origine per i prodotti interessati e le relative procedure nonché a garantire una buona cooperazione amministrativa.

(5)

A tal proposito le azioni di monitoraggio condotte dalla Commissione europea negli ultimi anni nell’ambito della deroga concessa a norma dell’articolo 64, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 952/2013 hanno rivelato talune carenze in merito alla cooperazione amministrativa di Cabo Verde con le autorità doganali degli Stati membri per quanto attiene ai controlli delle prove d’origine. Tali carenze possono aver comportato un rifiuto della deroga richiesta per i motivi addotti da Cabo Verde. Tuttavia, dopo la presentazione di detta richiesta, Cabo Verde, e in particolare la sua industria ittica, hanno dovuto affrontare una grave crisi dovuta alla perdita di reddito causata dalla pandemia di COVID-19. A norma dell’articolo 64, paragrafo 6, del codice, la Commissione può tenere conto della nuova situazione nella decisione di concedere una deroga di propria iniziativa.

(6)

Si dovrebbe pertanto concedere a Cabo Verde una deroga temporanea al requisito previsto dalle norme di origine preferenziale secondo cui i prodotti sono considerati originari del paese beneficiario solo se incorporano materiali dei capitoli 3 e 16 della nomenclatura combinata interamente ottenuti in detto paese. Nel primo anno di applicazione la deroga dovrebbe essere concessa per un volume annuo di 5 000 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di tonno, 3 000 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di sgombro e 1 000 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di tombarello. Al fine di tener conto degli interessi commerciali dell’Unione europea e di mantenere un’equa concorrenza fra la propria industria della pesca e quella di paesi terzi, il volume annuo dovrebbe diminuire negli anni successivi, in conformità con i volumi che figurano negli allegati I e II, fatta eccezione per le preparazioni o conserve di filetti di tombarello. La durata della deroga dovrebbe essere limitata a un periodo di tre anni al fine di consentire a Cabo Verde di superare la crisi dovuta alla pandemia di COVID-19 e di sforzarsi di portare a termine gli aggiustamenti strutturali necessari nel settore della pesca, al fine di soddisfare le norme di origine per i prodotti interessati Tuttavia, la deroga dovrebbe essere concessa a condizione che le autorità doganali di Cabo Verde svolgano controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti oggetto della deroga e che trasmettano alla Commissione una dichiarazione dei quantitativi per i quali sono state rilasciate attestazioni di origine a norma del presente regolamento nonché i numeri di serie di tali dichiarazioni.

(7)

Cabo Verde dovrebbe inoltre beneficiare di una deroga contemplata nell’ambito delle norme di origine preferenziale dell’SPG per il tonno e lo sgombro, a condizione di comunicare con cadenza regolare ai servizi competenti della Commissione in merito alle misure adottate per migliorare il rispetto delle norme relative all’origine dei prodotti e delle relative procedure nonché di fornire la cooperazione amministrativa, conformemente a quanto richiesto ai fini dell’attuazione dei regimi preferenziali nell’ambito dell’SPG di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012. Tali relazioni dovrebbero essere presentate secondo scadenze definite, per cui gli eventuali ritardi nel rispetto dei termini dovrebbero comportare la sospensione della deroga, che sarà notificata alle autorità competenti di Cabo Verde in seguito a un sollecito e a un invito a trasmettere le relazioni entro 10 giorni lavorativi. Tali eventuali sospensioni non prorogano il periodo disposto dal presente regolamento e negli allegati I e II. Gli elementi da includere in tali relazioni dovrebbero essere elencati in un allegato del presente regolamento.

(8)

I quantitativi di cui all’allegato del presente regolamento dovrebbero essere gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (6), che disciplinano la gestione dei contingenti tariffari.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento dovrebbero entrare in vigore il giorno dopo la pubblicazione ed essere applicate retrospettivamente a decorrere dal 1o gennaio 2021, al fine di tener conto della difficile situazione di Cabo Verde e di consentire a questo paese di applicare la deroga sui prodotti importati nell’UE da tale data.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 41, lettera b), e all’articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, i prodotti di cui agli allegati I e II ottenuti a Cabo Verde da pesce non originario sono considerati originari di Cabo Verde a norma degli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento.

Articolo 2

1.   La deroga si applica ai prodotti esportati da Cabo Verde e dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023.

2.   La deroga è applicabile ai prodotti nei limiti dei quantitativi annuali di cui all’allegato I (tonno) e all’allegato II (sgombro e tombarello).

3.   L’applicazione della deroga è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Articolo 3

I quantitativi di cui agli allegati I e II del presente regolamento sono gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, che disciplinano la gestione dei contingenti tariffari.

Articolo 4

La deroga è concessa alle seguenti condizioni.

1.

Le autorità doganali di Cabo Verde adottano le disposizioni necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 1.

2.

Le attestazioni di origine redatte dagli esportatori registrati recano la seguente menzione: «Derogation — Commission Implementing Regulation (EU)2021/966».

3.

Le autorità competenti di Cabo Verde trasmettono alla Commissione una dichiarazione dei quantitativi per i quali sono state rilasciate attestazioni di origine in applicazione del presente regolamento nonché le copie di detti documenti probatori. Tali relazioni sono comunicate alla Commissione sei mesi, 18 mesi e 30 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

4.

Contestualmente alle relazioni di cui al paragrafo 3, le autorità competenti di Cabo Verde trasmettono alla Commissione una relazione contenente informazioni dettagliate sulle misure da esse adottate al fine di:

a)

garantire il rispetto delle norme di origine dei prodotti e delle relative procedure;

b)

fornire la cooperazione amministrativa richiesta ai fini dell’attuazione dei regimi preferenziali nel quadro dell’SPG.

Le informazioni richieste che le autorità competenti di Cabo Verde sono tenute a comunicare sono elencate all’allegato III.

Articolo 5

Se le autorità competenti di Cabo Verde non adempiono all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, entro i termini ivi stabiliti, la Commissione invia loro un sollecito nel quale chiede di presentare le informazioni richieste entro 10 giorni lavorativi. Se le autorità competenti di Cabo Verde non soddisfano tale richiesta entro il termine stabilito, la Commissione ha la facoltà di sospendere la deroga di cui al presente regolamento. Tali eventuali sospensioni non prorogano il periodo disposto dal presente regolamento e negli allegati I e II. Detta sospensione è notificata alle autorità competenti di Cabo Verde e pubblicata nella Gazzetta ufficiale, serie C.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/561 della Commissione, dell’8 aprile 2019, che concede a Cabo Verde una deroga temporanea alle norme sull’origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti di tonno (GU L 98 del 9.4.2019, pag. 13).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/620 della Commissione, del 17 aprile 2019, che concede a Capo Verde una deroga temporanea alle norme sull’origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti di sgombro e le preparazioni o conserve di filetti di tombarello (GU L 108 del 23.4.2019, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


ALLEGATO I

N. d’ordine

Codice CN

Codice TARIC

Designazione delle merci

Periodi

Quantitativo annuo (peso netto in t)

09.1602

1604142100

1604142690

1604142800

1604207050

1604207055

1604143190

1604143690

1604143800

1604207099

0304870090

1604144120

1604144629

1604144820

1604207045

0304870020

1604144130

1604144830

10

Preparazioni o conserve di filetti di tonnetto striato (Katsuwonus pelamis)

Preparazioni o conserve di filetti di tonno albacora (Thunnus albacares)

Preparazioni o conserve di filetti di tonno obeso (Thunnus obesus)

Preparazioni di tonno bianco (Thunnus alalunga)

Dall’1.1.2021 al 31.12.2021

Dall’1.1.2022 al 31.12.2022

Dall’1.1.2023 al 31.12.2023

5 000 tonnellate

3 500 tonnellate

2 500 tonnellate


ALLEGATO II

N. d’ordine

Codice CN

 

Designazione delle merci

Periodi

Quantitativo annuo (peso netto in t)

09.1647

1604 15 11

ex 1604 19 97

 

Preparazioni o conserve di filetti di sgombro (Scomber scombrus, Scomber japonicus, Scomber colias)

Dall’1.1.2021 al 31.12.2021

Dall’1.1.2022 al 31.12.2022

Dall’1.1.2023 al 31.12.2023

3 000 tonnellate

2 500 tonnellate

2 000 tonnellate

09.1648

1604 20 90

ex 1604 19 97

 

Preparazioni o conserve di filetti di tombarello (Auxis thazard, Auxis rochei)

Dall’1.1.2021 al 31.12.2021

Dall’1.1.2022 al 31.12.2022

Dall’1.1.2023 al 31.12.2023

1 000 tonnellate

1 000 tonnellate

1 000 tonnellate


ALLEGATO III

Misure di cui all’articolo 4, paragrafo 4, che le autorità competenti di Cabo Verde sono tenute a comunicare

La relazione di cui all’articolo 4, paragrafo 4, contiene una descrizione dettagliata delle misure adottate dalle autorità competenti di Cabo Verde intese a garantire che:

a)

i controlli del carattere originario dei prodotti su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri siano effettuati per tutte le richieste entro i termini stabiliti all’articolo 109 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;

b)

i controlli del carattere originario dei prodotti della pesca marittima di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettera h), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione includano un controllo del luogo di cattura, e che i controlli del carattere originario di altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettera h), del medesimo regolamento delegato, includano un controllo delle condizioni di proprietà della nave;

c)

i controlli di cui all’articolo 108, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 siano effettuati sugli esportatori a intervalli determinati sulla base di appropriati criteri di analisi dei rischi a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, di detto regolamento di esecuzione;

d)

gli esportatori e i funzionari del governo di Cabo Verde siano debitamente informati in merito alle norme sull’origine preferenziale ai fini dell’SPG e alle relative procedure attraverso istruzioni, formazioni, seminari e/o informazioni in rete opportuni.

La relazione sulle misure di cui alla lettera a) supra contiene per ogni richiesta di controllo dell’origine pervenuta dalle autorità doganali degli Stati membri i seguenti elementi:

il riferimento e la data della richiesta di controllo dell’origine;

lo Stato membro che ha inviato la richiesta [lo Stato membro richiedente];

la data di ricevimento della richiesta da parte delle autorità competenti di Cabo Verde;

i prodotti interessati (codice SA e descrizione dei prodotti);

la data dell’invio della risposta allo Stato membro richiedente;

i motivi degli eventuali ritardi nella risposta alla richiesta, se del caso;

la valutazione della richiesta da parte delle autorità competenti di Cabo Verde (ossia se l’origine iscritta nell’attestazione di origine sia confermata o no).

La relazione sulle misure di cui alla lettera c) supra contiene i seguenti elementi:

il numero di controlli effettuati;

i criteri di analisi dei rischi utilizzati dalle autorità competenti per valutare i rischi e determinare gli intervalli fra i controlli periodici sugli esportatori;

la metodologia seguita nei controlli;

informazioni indicanti se le autorità competenti abbiano richiesto ad (alcuni) esportatori di fornire le copie o un elenco delle attestazioni di origine da essi redatte, al fine di svolgere i controlli di cui all’articolo 108, paragrafo 1, lettera b), a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;

informazioni indicanti se i controlli abbiano evidenziato che gli esportatori di Cabo Verde comprendono le norme di origine applicabili e le relative procedure;

le eventuali misure correttive adottate e/o le sanzioni imposte all’esportatore per aver redatto un’attestazione di origine scorretta.

La relazione sulle misure di cui alla lettera d) supra include le istruzioni, i documenti e i materiali formativi sulle norme di origine preferenziale ai fini dell’SPG e le relative procedure utilizzati per informare gli esportatori e i funzionari del governo di Cabo Verde.

Le relazioni di cui all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, aggiornano le informazioni contenute nelle relazioni precedenti.


17.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 214/41


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/967 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2021

relativo al rinnovo dell'autorizzazione del chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (UE) n. 350/2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2)

Il chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina è stato autorizzato per dieci anni dal regolamento (UE) n. 350/2010 della Commissione (2) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.

(3)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di rinnovo dell'autorizzazione del chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, classificato nella categoria "additivi nutrizionali". La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel parere del 30 settembre 2020 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità") ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo presenta un rischio da inalazione per l'utilizzatore e che è un sensibilizzante della pelle. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. La prova dell'efficacia dell'additivo su cui si basava l'autorizzazione iniziale vale anche per una procedura di rinnovo. L'Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione di tale additivo.

(6)

A seguito del rinnovo dell'autorizzazione del chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi, è opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 350/2010.

(7)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione del chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell'autorizzazione.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'autorizzazione dell'additivo specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

1.   Il chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina e le premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 7 gennaio 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 7 luglio 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina, prodotti ed etichettati prima del 7 luglio 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 7 luglio 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina, prodotti ed etichettati prima del 7 luglio 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 7 luglio 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Il regolamento (UE) n. 350/2010 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento (UE) n. 350/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010, concernente l'autorizzazione del chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali (GU L 104 del 24.4.2010, pag. 34).

(3)  EFSA Journal 2020;18(11):6281.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Tenore dell'elemento (Mn) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: composti di oligoelementi.

3b510

-

Chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina

Caratterizzazione dell'additivo

Chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina contenente il 14 % di manganese e il 76 % di acido 2-idrossi-4-metiltio-butanoico

Tenore massimo di nichel: 170 ppm

Forma solida

Metodo di analisi  (1)

Per la quantificazione del tenore dell'analogo idrossilato della metionina nell'additivo per mangimi:

titrimetria, titolazione potenziometrica in seguito a reazione di ossido-riduzione.

Per la quantificazione del tenore totale di manganese nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:

spettrometria di assorbimento atomico (AAS) (EN ISO 6869) oppure

spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) (EN 15510) oppure

spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente dopo digestione sotto pressione, ICP-AES (EN 15621).

Per la quantificazione del tenore totale di manganese nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:

spettrometria di assorbimento atomico (AAS) [regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, allegato IV, parte C] oppure

spettrometria di assorbimento atomico, AAS (EN ISO 6869) oppure

spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente, ICP-AES (EN 15510) oppure

spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente dopo digestione sotto pressione, ICP-AES (EN 15621).

Tutte le specie

-

-

Pesci: 100 (in totale)

Altre specie: 150 (in totale)

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Il chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.

3.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, compreso il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale.

7 luglio 2031


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


17.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 214/45


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/968 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2021

relativo al rinnovo dell’autorizzazione del chelato di zinco dell’analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (UE) n. 335/2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2)

Il chelato di zinco dell’analogo idrossilato della metionina è stato autorizzato per dieci anni dal regolamento (UE) n. 335/2010 della Commissione (2) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.

(3)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di rinnovo dell’autorizzazione del chelato di zinco dell’analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, classificato nella categoria «additivi nutrizionali». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel parere del 18 novembre 2020 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il chelato di zinco dell’analogo idrossilato della metionina non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che l’additivo presenta un rischio da inalazione per l’utilizzatore e che è un sensibilizzante della pelle. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. La prova dell’efficacia dell’additivo su cui si basava l’autorizzazione iniziale vale anche per una procedura di rinnovo. L’Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del chelato di zinco dell’analogo idrossilato della metionina dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l’autorizzazione di tale additivo.

(6)

A seguito del rinnovo dell’autorizzazione del chelato di zinco dell’analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi, è opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 335/2010.

(7)

Il titolare dell’autorizzazione ha segnalato alcune modifiche nel processo di fabbricazione. Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata di tali modifiche delle condizioni di autorizzazione del chelato di zinco dell’analogo idrossilato della metionina, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell’autorizzazione.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’autorizzazione dell’additivo specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

1.   Il chelato di zinco dell’analogo idrossilato della metionina e le premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 7 gennaio 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 7 luglio 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti chelato di zinco dell’analogo idrossilato della metionina, prodotti ed etichettati prima del 7 luglio 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 7 luglio 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti chelato di zinco dell’analogo idrossilato della metionina, prodotti ed etichettati prima del 7 luglio 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 7 luglio 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Il regolamento (UE) n. 335/2010 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento (UE) n. 335/2010 della Commissione, del 22 aprile 2010, relativo all’autorizzazione del chelato di zinco dell’analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 22).

(3)  EFSA Journal 2020;18(12):6337.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Tenore dell’elemento (Zn) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: composti di oligoelementi.

3b610

Chelato di zinco dell’analogo idrossilato della metionina

Caratterizzazione dell’additivo

Chelato di zinco dell’analogo idrossilato della metionina contenente il 17 % di zinco e il 79 % di acido 2-idrossi-4-metiltio-butanoico

Tenore massimo di nichel: 1,7 ppm

Forma solida

Tutte le specie

Cani e gatti: 200 (in totale)

Salmonidi e succedanei del latte per i vitelli: 180 (in totale)

Suinetti, scrofe, conigli e tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi: 150 (in totale)

Altre specie e categorie: 120 (in totale)

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Il chelato di zinco dell’analogo idrossilato della metionina può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.

3.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, compreso il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale.

7.7.2031

Metodo di analisi  (1)

Per la quantificazione del tenore dell’analogo idrossilato della metionina nell’additivo per mangimi:

titrimetria, titolazione potenziometrica in seguito a reazione di ossido-riduzione.

Per la quantificazione del totale di zinco nell’additivo per mangimi:

spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente, ICP-AES (EN 15510 o EN 15621) oppure

spettrometria di assorbimento atomico, AAS (ISO 6869).

Per la quantificazione del totale di zinco nelle premiscele:

spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente, ICP-AES (EN 15510 o EN 15621) oppure

spettrometria di assorbimento atomico, AAS (ISO 6869) oppure

spettrometria di massa al plasma accoppiato induttivamente, ICP-MS (EN 17053).

Per la quantificazione del totale di zinco nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:

spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente, ICP-AES (EN 15510 o EN 15621) oppure

spettrometria di assorbimento atomico, AAS [regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, allegato IV, parte C, oppure ISO 6869] oppure

spettrometria di massa al plasma accoppiato induttivamente, ICP-MS (EN 17053).


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


17.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 214/49


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/969 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2021

relativo all’autorizzazione della L-treonina prodotta da Escherichia coli CGMCC 13325 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della L-treonina prodotta da Escherichia coli CGMCC 13325 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione della L-treonina prodotta da Escherichia coli CGMCC 13325 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali».

(4)

Nel parere del 18 novembre 2020 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, la L-treonina prodotta da Escherichia coli CGMCC 13325 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull’ambiente. L’Autorità non ha potuto trarre conclusioni sui potenziali effetti della L-treonina prodotta da Escherichia coli CGMCC 13325 come sensibilizzante cutaneo e irritante cutaneo e oculare e ha rilevato un rischio da inalazione di endotossine per gli utilizzatori dell’additivo. È pertanto opportuno che siano adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori degli additivi. L’Autorità ha inoltre concluso che l’additivo è una fonte efficace dell’aminoacido L-treonina per tutte le specie animali e che, per essere ugualmente efficace nelle specie ruminanti e in quelle non ruminanti, l’additivo deve essere protetto dalla degradazione nel rumine. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione della L-treonina prodotta da Escherichia coli CGMCC 13325 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale additivo come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal 2020;18(12):6332.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi.

3c411

-

L-treonina

Composizione dell’additivo

Polvere con un tenore minimo

di L-treonina del 98 % e un tasso massimo di umidità dell’1 %

Tutte le specie

-

-

-

1.

La L-treonina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

2.

La L-treonina può essere somministrata nell’acqua di abbeveraggio.

3.

Nell’etichettatura dell’additivo è indicato il tasso di umidità.

4.

Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1 600 UI endotossine/m3 di aria  (2).

5.

L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione:

«In caso di supplementazione con L-treonina in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri».

6.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi.

7.7.2031

Caratterizzazione della sostanza attiva

L-treonina prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli CGMCC 13325

Formula chimica: C4H9NO3

Numero CAS: 72-19-5

Metodi di analisi  (1)

Per la determinazione della L-treonina nell’additivo per mangimi:

«L-threonine monograph» (monografia della L-treonina) del Food Chemical Codex e

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS/FLD) – EN ISO 17180.

Per la determinazione della treonina nelle premiscele:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS/FLD) – EN ISO 17180 e

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS) – regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (allegato III, parte F).

Per la determinazione della treonina in mangimi composti e materie prime per mangimi:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS) – regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (allegato III, parte F).

Per la determinazione della treonina nell’acqua:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS/FLD).


(1)  Esposizione calcolata in base al livello di endotossine e al potenziale di polverizzazione dell’additivo secondo il metodo utilizzato dall’EFSA (EFSA Journal 2015;13(2):4015); metodo di analisi: Farmacopea europea 2.6.14. (endotossine batteriche).

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


17.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 214/53


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/970 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2021

che dispone la registrazione delle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 dicembre 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese («il procedimento antidumping»), in seguito a una denuncia presentata il 6 novembre 2020 dallo European Industrial Fasteners Institute («EIFI» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di elementi di fissaggio in ferro o acciaio.

1.   PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE

(2)

Il prodotto soggetto a registrazione («il prodotto in esame») è costituito da determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, ovvero viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma esclusi viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate) e rondelle, originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «il paese interessato»). Tale prodotto è attualmente classificato con i codici NC 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 58, 7318 15 68, 7318 15 82, 7318 15 88, ex 7318 15 95 (codici TARIC 7318159519 e 7318159589), ex 7318 21 00 (codici TARIC 7318210031, 7318210039, 7318210095 e 7318210098) ed ex 7318 22 00 (codici TARIC 7318220031, 7318220039, 7318220095 e 7318220098). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.

2.   DOMANDA

(3)

Il 22 gennaio 2021 il denunciante ha presentato una domanda di registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Il denunciante ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione ai fini dell’applicazione retroattiva di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni fissate nel regolamento di base.

(4)

L’11 marzo 2021 il denunciante ha fornito statistiche aggiornate sulle importazioni a sostegno della sua domanda di registrazione.

(5)

Due importatori/distributori di elementi di fissaggio (Roth Blaas Srl ed Eurotec GmbH) e un’associazione che rappresenta i distributori di elementi di fissaggio (European Fasteners Distributor Association o «EFDA») hanno presentato osservazioni in risposta alla domanda. L’EFDA ha chiesto un’audizione, che si è svolta il 9 marzo 2021. Anche Roth Blaas Srl ed Eurotec GmbH hanno chiesto un’audizione, che si è svolta l’11 maggio 2021.

3.   MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE

(6)

In conformità dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni fissate nel regolamento di base. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell’industria dell’Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.

(7)

Il denunciante ha sostenuto che, sulla base delle statistiche disponibili, si era verificato un aumento sostanziale delle importazioni nel periodo successivo al periodo della presente inchiesta (da luglio 2019 a giugno 2020) («PI»), il che avrebbe potuto gravemente compromettere l’effetto riparatore degli eventuali dazi definitivi. Il denunciante ha inoltre affermato che, anche in considerazione delle pratiche di dumping di cui il prodotto in esame è stato oggetto in passato (3), gli importatori erano, o avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping dei paesi interessati.

(8)

La Commissione ha esaminato la domanda alla luce dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha verificato se gli importatori fossero, oppure avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato. Essa ha anche esaminato se si fosse verificato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, avrebbe potuto gravemente compromettere l’effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.

3.1.   Informazione degli importatori sulle pratiche di dumping, sulla loro portata e sul presunto pregiudizio o sulle precedenti pratiche di dumping

(9)

Nella fase attuale la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame dalla Cina siano oggetto di dumping. Gli elementi di prova indicati nella denuncia sono sufficienti a dimostrare l’esistenza del dumping sulla base di un confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto all’esportazione nell’Unione. Nel complesso, vista anche l’entità dei presunti margini di dumping che variano dal 126 % al 270 %, tali elementi di prova hanno dimostrato in modo sufficiente che i produttori esportatori ricorrono a pratiche di dumping.

(10)

La denuncia ha fornito inoltre elementi di prova sufficienti del presunto pregiudizio causato all’industria dell’Unione, compreso l’andamento negativo degli indicatori chiave di prestazione dell’industria dell’Unione.

(11)

Tali informazioni figuravano sia nella versione non riservata della denuncia sia nell’avviso di apertura del presente procedimento pubblicato il 21 dicembre 2020 (4). Essendo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, l’avviso di apertura è un documento pubblico accessibile a tutti gli importatori. Inoltre, in quanto parti interessate all’inchiesta, gli importatori hanno accesso alla versione non riservata della denuncia e al fascicolo non riservato. La Commissione ha pertanto ritenuto, su tale base, che gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping, della loro portata e del presunto pregiudizio.

(12)

I due importatori di cui al considerando 5 hanno sostenuto che non vi erano elementi di prova del fatto che gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati della portata delle presunte pratiche di dumping e del presunto pregiudizio. I due importatori hanno sostenuto in particolare che gli elementi di prova forniti dal denunciante in merito al dumping e al conseguente pregiudizio erano limitati a quelli forniti nella denuncia e che l’«essere informati» richiederebbe una «reale conoscenza» del fatto che le importazioni erano oggetto di dumping, della portata delle pratiche di dumping e del pregiudizio da esse causato. L’EFDA e la camera di commercio cinese per le importazioni e le esportazioni di macchinari e prodotti elettronici («CCCME») hanno inoltre affermato che non vi era alcuna prova che gli importatori fossero informati del fatto che l’EIFI stava preparando una denuncia o che si stesse aprendo un’inchiesta, e che pertanto non vi era alcuna prova che gli importatori fossero informati dell’esistenza di pratiche di dumping pregiudizievole.

(13)

Le stesse parti hanno sostenuto che non esistevano precedenti pratiche di dumping, sottolineando che il dumping pregiudizievole stabilito nel 2009 (5) è stato giudicato non conforme all’accordo antidumping dell’OMC da parte dell’organo di conciliazione dell’OMC (6).

(14)

Come indicato al considerando 11, con la pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea gli importatori erano, o quantomeno avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping. L’avviso di apertura è un documento pubblico cui tutte le parti interessate, compresi gli importatori, hanno accesso. Inoltre, in quanto parti interessate, gli importatori hanno accesso alla versione non riservata della denuncia. Contrariamente a quanto affermato da tali parti, il regolamento di base non prescrive che vi sia una «reale conoscenza» delle pratiche di dumping, né che vi sia la prova che gli importatori fossero effettivamente informati della presentazione della denuncia e/o dell’apertura dell’inchiesta, in quanto l’articolo 10, paragrafo 4, lettera c), recita «oppure dovrebbe essere informato», in modo da includere chiaramente le situazioni in cui gli importatori non sono effettivamente informati del dumping, ma dovrebbero esserlo. A seguito della pubblicazione dell’avviso di apertura, la Commissione ritiene che gli importatori fossero effettivamente in grado di avere una reale conoscenza degli elementi di prova disponibili in merito alle pratiche di dumping pregiudizievole, o perlomeno avrebbero dovuto esserne informati. Le suddette tesi sono state pertanto respinte.

(15)

Inoltre, contrariamente a quanto suggerito dalle parti interessate in questione, l’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base non presuppone che la Commissione abbia positivamente accertato in passato l’esistenza di pratiche di dumping pregiudizievole. È sufficiente che gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping, della loro portata e del presunto pregiudizio. Questo è quanto effettivamente avvenuto nella presente inchiesta, come indicato al considerando 14. Di conseguenza anche questa argomentazione è stata respinta.

(16)

Per quanto riguarda le precedenti pratiche di dumping, poiché la Commissione ritiene soddisfatto il requisito che gli importatori siano informati delle pratiche di dumping, non è necessario verificare se sia soddisfatto il requisito relativo all’esistenza di precedenti pratiche di dumping, poiché si tratta di un requisito alternativo rispetto a quello dell’essere informati di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di base. Questa affermazione è dunque priva di oggetto.

(17)

Su tale base la Commissione ha pertanto concluso che il criterio per la registrazione di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di base era soddisfatto.

3.2.   Ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni

(18)

La Commissione ha esaminato questo criterio di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base sulla base dei dati statistici relativi alle importazioni del prodotto in esame dalla Cina disponibili nella banca dati Surveillance 2. Per accertare se si fosse verificato un ulteriore e sostanziale aumento dopo l’apertura dell’inchiesta, la Commissione ha innanzitutto definito i periodi da confrontare. Da un lato, essa ha valutato i dati relativi alle importazioni dalla Cina a seguito dell’apertura dell’inchiesta antidumping (ossia il momento a partire dal quale gli importatori erano informati, o avrebbero dovuto essere informati, delle pratiche di dumping) fino al periodo più recente disponibile, ossia da gennaio 2021 ad aprile 2021. Dall’altro lato, la Commissione ha considerato le importazioni cinesi per lo stesso lasso di tempo durante il PI, oltre al volume medio mensile delle importazioni durante l’intero PI.

(19)

Dal confronto emerge che il volume medio mensile delle importazioni dalla Cina ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Volume delle importazioni dai paesi interessati (tonnellate)

Volume delle importazioni (media mensile)

Periodo dell’inchiesta (luglio 2019 - giugno 2020)

Gennaio - aprile 2020

Gennaio - aprile 2021

Scostamento

Gennaio - aprile 2021 vs periodo dell’inchiesta

Gennaio - aprile 2021 vs gennaio - aprile 2020

Cina

20 040

18 583

26 528

+ 32 %

+ 43 %

Fonte: banca dati Surveillance 2

(20)

Sulla base di questi dati statistici la Commissione ha riscontrato che il volume medio mensile delle importazioni del prodotto in esame dalla Cina nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021, ossia dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping, era del 32 % superiore al volume medio mensile delle importazioni durante il PI e del 43 % superiore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente durante il PI.

(21)

L’EFDA ha sostenuto che non vi è stato un aumento sostanziale delle importazioni, facendo riferimento alla denuncia, in cui si indicava un calo delle importazioni dalla Cina tra il 2019 e il PI, e affermando che qualsiasi aumento dopo il PI rispecchierebbe solo i flussi commerciali storici, mentre qualsiasi aumento nel 2020 sarebbe imputabile solo alla ripresa del mercato dopo la stagnazione dovuta alla pandemia di COVID-19. L’EFDA ha inoltre affermato che, data la mancanza di forniture di elementi di fissaggio standard nell’Unione, gli importatori sono stati costretti a importare tali prodotti dalla Cina, quale unica fonte di approvvigionamento praticabile. Ha poi aggiunto che, poiché la stessa industria dell’Unione importava elementi di fissaggio standard, quest’ultima è stata almeno in parte direttamente responsabile dell’aumento delle importazioni. Infine l’EFDA ha sostenuto che le importazioni cinesi hanno solo sostituito le importazioni da altri paesi terzi.

(22)

Analogamente, la CCCME ha sostenuto che non vi è stato alcun aumento delle importazioni tra il 2019 e il PI e ha affermato che, nonostante l’aumento delle importazioni tra il 2019 e il 2020, tale aumento non può essere considerato sostanziale, in particolare alla luce del fatto che le importazioni complessive (Cina e altri paesi terzi) sono diminuite durante tale periodo. La CCCME ha inoltre dichiarato che i dati forniti dal denunciante nella sua domanda di registrazione non erano rappresentativi, in quanto riguardavano spedizioni già ordinate e spedite prima della fine del PI e prima dell’apertura dell’inchiesta. La CCCME ha altresì affermato che l’industria dell’Unione è stata almeno in parte direttamente responsabile dell’aumento delle importazioni.

(23)

I due importatori summenzionati hanno dichiarato che l’aumento delle importazioni non era significativo e che in ogni caso era giustificato da un aumento della domanda di elementi di fissaggio a seguito di una stagnazione del mercato dell’Unione nel primo semestre del 2020 a causa della pandemia di COVID-19. Hanno inoltre affermato che a causa della pandemia di COVID-19 vi è stata una riduzione delle offerte di trasporto e dello spazio disponibile per container, con un conseguente aumento significativo dei costi di trasporto. Ciò ha reso le spedizioni dalla Cina sempre più difficili e ha fatto della costituzione di scorte un’opzione non praticabile.

(24)

L’EFDA ha affermato che nell’Unione non avveniva alcuna costituzione di scorte e che, al contrario, i membri dell’EFDA avevano di fatto difficoltà a soddisfare la domanda dei loro clienti nell’Unione, data la difficile situazione dell’approvvigionamento meglio descritta al considerando 44.

(25)

Come indicato al considerando 18, la Commissione ha ritenuto che al fine di valutare un aumento delle importazioni dovesse essere preso come riferimento il periodo successivo all’apertura della presente inchiesta (gennaio 2021 - marzo 2021), poiché solo a partire da tale periodo gli importatori erano, o avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping. Come indicato nella tabella 1, il confronto tra l’andamento delle importazioni nei tre mesi successivi all’apertura del procedimento e nello stesso periodo del PI, da un lato, e la media mensile durante il PI, dall’altro, mostra chiaramente un aumento significativo delle importazioni di oltre il 30 % in entrambi i casi.

(26)

L’argomentazione relativa alla domanda del prodotto in esame nell’Unione a causa della pandemia di COVID-19 non è direttamente pertinente per valutare se si sia verificato un sostanziale aumento delle importazioni a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, in quanto questo costituisce un criterio oggettivo e non richiede una valutazione dei motivi di tale aumento. In ogni caso, anche se tale argomentazione fosse pertinente, la Commissione osserva che le importazioni del prodotto in esame dalla Cina dopo l’apertura del procedimento (gennaio - marzo 2021) sono aumentate del 35 % anche rispetto allo stesso periodo del 2019 (pre-pandemia). Pertanto le statistiche disponibili non confermano in ogni caso le affermazioni secondo cui l’aumento delle importazioni rappresenta semplicemente la ripresa dalla precedente stagnazione nel mercato dell’Unione. Al contrario, l’aumento delle importazioni è altrettanto evidente rispetto al volume delle importazioni durante i primi tre mesi del 2019, ossia quando il mercato non subiva le conseguenze della pandemia.

(27)

Per quanto riguarda l’argomentazione relativa alla situazione dell’approvvigionamento nell’Unione, anche questa è una considerazione non direttamente pertinente nel contesto del criterio oggettivo relativo all’aumento delle importazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base per la registrazione delle importazioni. Questo genere di considerazioni può essere pertinente e valutato nel contesto dell’interesse dell’Unione in conformità dell’articolo 21 del regolamento di base. Pertanto tale argomentazione non era pertinente e non doveva essere affrontata in questo contesto.

(28)

Per quanto riguarda l’argomentazione secondo cui la costituzione di scorte non sarebbe un’opzione praticabile a causa dell’aumento dei costi di trasporto, tale affermazione non è suffragata dalle statistiche sulle importazioni, che mostrano chiaramente un aumento significativo delle importazioni nei primi tre mesi successivi all’apertura dell’inchiesta, come indicato nella tabella 1. In ogni caso tale affermazione non avrebbe alcuna incidenza sull’esigenza di un ulteriore aumento delle importazioni, che costituisce un criterio oggettivo. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

(29)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che anche il secondo criterio per la registrazione era soddisfatto.

3.3.   Indebolimento dell’effetto riparatore del dazio

(30)

La Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che un perdurante aumento delle importazioni dalla Cina, anche alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, causerebbe un pregiudizio aggiuntivo, che potrebbe gravemente compromettere gli effetti riparatori di eventuali dazi antidumping definitivi.

(31)

Come stabilito ai considerando da 18 a 29, esistono elementi di prova sufficienti di un sostanziale aumento delle importazioni, considerate nel loro insieme, del prodotto in esame nel periodo successivo all’apertura dell’inchiesta. L’entità sostanziale di tale aumento indica già un probabile indebolimento dell’effetto riparatore di un dazio definitivo, qualora vi siano le condizioni giuridiche per applicarlo.

(32)

Per quanto riguarda i prezzi all’importazione, secondo la banca dati Surveillance 2 il prezzo medio delle importazioni dal paese interessato è aumentato del 6,0 %, se si confronta il periodo compreso tra gennaio 2021 e aprile 2021 con lo stesso periodo dell’anno precedente, e del 7,3 % rispetto alla media mensile del periodo dell’inchiesta, come indicato nella tabella 2.

Tabella 2

Prezzi all’importazione dal paese interessato (EUR/tonnellata)

Prezzo medio all’importazione

Periodo dell’inchiesta (luglio 2019 - giugno 2020)

Gennaio - aprile 2020

Gennaio - aprile 2021

Aumento del prezzo (%) gennaio - aprile 2021 vs periodo dell’inchiesta

Aumento del prezzo (%) gennaio - aprile 2021 vs gennaio - aprile 2020

Cina

1 484

1 465

1 573

6,0 %

7,3 %

(33)

Tuttavia tale aumento dei prezzi deve essere considerato nel contesto di un aumento sia della principale materia prima per il prodotto in esame sia dei costi di trasporto internazionali, entrambi a partire dalla seconda metà del 2020, come illustrato di seguito.

(34)

Per quanto riguarda le materie prime, il prodotto in esame è costituito principalmente da acciaio, ossia rotoli (coils) laminati a caldo. In base alle informazioni disponibili nella fase attuale, l’acciaio rappresenta circa il 70 % del costo totale di fabbricazione degli elementi di fissaggio. Il prezzo dell’acciaio è aumentato globalmente tra aprile 2020 e aprile 2021, di oltre il 50 % in tutti i principali mercati (7). La Cina non fa eccezione e l’aumento dei prezzi dei rotoli laminati a caldo tra aprile 2020 e aprile 2021 è pari al 74 % (8). L’aumento del prezzo del prodotto in esame importato dalla Cina nei primi tre mesi del 2021 (6,1 % rispetto allo stesso periodo del 2020 o 4,9 % rispetto al valore medio mensile nel PI) è notevolmente inferiore all’aumento globale del costo della principale materia prima, ossia i rotoli laminati a caldo (74 %). Pertanto, considerato in questo contesto, tale aumento dei prezzi è ampiamente insufficiente a recuperare il massiccio aumento del prezzo delle materie prime, il che indica una significativa depressione dei prezzi e rischia quindi di compromettere sostanzialmente l’effetto riparatore dell’eventuale dazio antidumping definitivo.

(35)

Per quanto riguarda il trasporto merci, le parti interessate hanno affermato che nel secondo semestre del 2020 i costi globali del trasporto marittimo, in particolare quelli tra l’Asia e l’Europa, sono diventati eccezionalmente elevati. Le prove di tale aumento, che spesso raggiunge il 150 %, sono pubblicamente disponibili (9). Sulla base delle risposte non verificate dei produttori esportatori inclusi nel campione, i costi di trasporto rappresentano circa il 3 % del prezzo fatturato in Europa. Ciò suggerisce che più della metà dell’aumento dei prezzi delle importazioni del prodotto in esame che è stato osservato si spiegherebbe già con l’evoluzione dei costi di trasporto. Se si tiene conto di questo altro fattore, il prezzo del prodotto in esame sarebbe in realtà diminuito, in quanto l’impatto del trasporto merci va a vantaggio del fornitore dei servizi di trasporto marittimo ed esula inoltre dal potere dei produttori esportatori in materia di fissazione dei prezzi.

(36)

Inoltre l’aumento dei prezzi si è verificato in un contesto in cui gli elementi di prova prima facie indicano un margine di undercutting compreso tra il 27 % e il 72 % e un margine di underselling compreso tra il 41 % e il 251 %. Di conseguenza i prezzi all’importazione sono rimasti a livelli notevolmente pregiudizievoli e sono addirittura diminuiti in termini relativi, alla luce dell’aumento dei costi globali dell’acciaio e del trasporto merci.

(37)

È molto probabile che i notevoli volumi supplementari delle importazioni registrati dopo l’apertura dell’inchiesta determineranno anche un aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi.

(38)

I due importatori summenzionati, l’EFDA e la CCCME hanno sostenuto che non è certo che l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio notevole e che tale pregiudizio sia causato dalle importazioni cinesi. I due importatori hanno affermato che nella denuncia non vi sarebbero prove dell’esistenza di un pregiudizio notevole. L’EFDA e la CCCME hanno adito il Tribunale (10) sostenendo che, nel valutare se le importazioni potrebbero «gravemente compromettere l’effetto riparatore» dei dazi, la Commissione dovrebbe valutare se l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio notevole, mentre nella denuncia non vi sono elementi di prova di questo tipo.

(39)

La CCCME ha inoltre sostenuto che qualsiasi aumento delle importazioni non avrebbe potuto «gravemente compromettere l’effetto riparatore» dei dazi, in quanto l’industria dell’Unione produce prevalentemente elementi di fissaggio speciali che non erano in concorrenza con le importazioni dalla Cina, che sono prevalentemente costituite da elementi di fissaggio standard.

(40)

Per quanto riguarda tali argomentazioni, la Commissione, come indicato nell’avviso di apertura, ha ritenuto che nella denuncia vi fossero elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole a causa delle importazioni cinesi del prodotto in esame e tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(41)

Quanto all’affermazione della CCCME secondo cui le importazioni cinesi non erano in concorrenza con le vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, essa non è stata suffragata da alcun elemento di prova e contraddice gli elementi di prova prima facie forniti nella denuncia, che mostravano un aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina in coincidenza con il deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione, come indicato nell’avviso di apertura. Questa argomentazione è stata perciò respinta.

(42)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che tutti gli elementi di cui sopra indicano che l’ulteriore aumento delle importazioni dalla Cina dopo l’apertura dell’inchiesta, anche alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere gli effetti riparatori di eventuali dazi antidumping definitivi. Pertanto anche questo criterio di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base era soddisfatto.

3.4.   Altre argomentazioni avanzate dalle parti interessate

(43)

I due importatori summenzionati hanno sostenuto che gli elementi di prova necessari per la registrazione dovrebbero essere di livello più elevato rispetto agli elementi di prova richiesti per l’apertura del procedimento, in particolare in vista di un’eventuale applicazione retroattiva dei dazi.

(44)

L’EFDA ha sostenuto che una riscossione retroattiva dei dazi definitivi sarebbe contraria all’interesse dell’Unione. In primo luogo ha affermato che l’industria dell’Unione non sarebbe stata in grado di fornire elementi di fissaggio standard e che pertanto tali elementi di fissaggio standard dovevano essere acquistati dalla Cina. In tale contesto l’EFDA ha affermato che l’approvvigionamento di elementi di fissaggio dalla Cina diventerà sempre più difficile a causa dei lunghi termini di consegna, del rifiuto degli esportatori cinesi di fornire elementi di fissaggio in attesa dell’esito della presente inchiesta, della mancanza di capacità inutilizzata in Cina e della carenza di container provenienti dall’Asia, aggravata dal blocco del Canale di Suez. L’EFDA ha inoltre segnalato una carenza complessiva di materie prime per i produttori di elementi di fissaggio nell’Unione e il fatto che non sarebbero disponibili altre fonti di approvvigionamento praticabili oltre alla Cina. In secondo luogo l’EFDA ha dichiarato che, a causa di questa situazione di scarsità di approvvigionamento, la registrazione delle importazioni e l’istituzione di misure provvisorie avrebbero un effetto negativo sull’industria a valle e che non è necessario riscuotere i dazi definitivi a titolo retroattivo dalla data di registrazione.

(45)

Analogamente, la CCCME ha sostenuto che gli elementi di fissaggio standard sono difficilmente disponibili nell’Unione e che non esistono altre fonti di approvvigionamento praticabili oltre alla Cina.

(46)

Per quanto riguarda l’evidenza relativa agli elementi di prova per la registrazione, la Commissione ha analizzato i dati statistici della banca dati Surveillance 2 nonché altre informazioni a sua disposizione che indicavano un sostanziale aumento delle importazioni a livelli di prezzo molto probabilmente pregiudizievoli. Tali elementi di prova sono pienamente affidabili e le parti non hanno dimostrato in che modo tali elementi di prova non sarebbero affidabili o quali elementi di prova migliori sarebbero disponibili che non sono stati utilizzati. Questa argomentazione è stata perciò respinta.

(47)

Per quanto riguarda l’evidenza relativa agli elementi di prova richiesti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha basato le sue conclusioni sulle migliori informazioni disponibili nella fase attuale, compresa la denuncia che ha portato all’apertura dell’inchiesta. Non è necessario che essa disponga di risultanze positive al riguardo, in quanto tali risultanze per definizione non potrebbero mai essere formulate prima dell’istituzione delle misure provvisorie. Qualunque altro approccio priverebbe completamente lo strumento di registrazione del proprio effetto utile. Per quanto riguarda le altre argomentazioni presentate dall’EFDA, esse riguardano la riscossione retroattiva dei dazi definitivi e/o l’istituzione di misure provvisorie. La Commissione osserva che la decisione di istituire misure provvisorie e successivamente la decisione di riscuotere eventualmente dazi a titolo retroattivo sulla base del presente regolamento in materia di registrazione saranno prese solo in una fase successiva del procedimento. Tali argomentazioni non sono pertanto considerate pertinenti nel contesto del presente regolamento in materia di registrazione. Lo stesso vale per le argomentazioni relative all’interesse dell’Unione, che la Commissione rileva essere una delle condizioni per l’istituzione di misure antidumping provvisorie o definitive a norma dell’articolo 21 del regolamento di base, ma che non richiede alcuna analisi in sede di valutazione della necessità di registrazione delle importazioni o dell’applicazione retroattiva di tali dazi definitivi. Pertanto tale argomentazione non era pertinente e non doveva essere affrontata in questo contesto.

(48)

L’EFDA ha sottolineato che l’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base richiede specificamente che siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettere c) e d), del regolamento di base. In altre parole, ha sostenuto che una decisione della Commissione di registrare le importazioni dovrebbe tenere conto di tali criteri anche quando le importazioni sono registrate a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, vale a dire sulla base di una domanda dell’industria dell’Unione.

(49)

Va osservato che, come indicato al considerando 8, in linea con la legislazione e con la sua prassi costante nell’applicare l’articolo 14, paragrafo 5, la Commissione ha esaminato la domanda di registrazione alla luce dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, che stabilisce le condizioni sostanziali per procedere alla registrazione. Come descritto dettagliatamente nei considerando da 9 a 42, l’articolo 10, paragrafo 4, lettere c) e d), del regolamento di base è stato effettivamente considerato soddisfatto e le argomentazioni dell’EFDA a tale riguardo sono state pertanto respinte.

3.5.   Diritti di difesa e divulgazione delle informazioni

(50)

L’EFDA e la CCCME hanno sostenuto che alcune informazioni supplementari fornite dall’EIFI in merito alla sua domanda di registrazione sono state messe a disposizione delle parti interessate solo alcune settimane più tardi, il che avrebbe impedito loro di esercitare i legittimi diritti di difesa.

(51)

La CCCME ha inoltre affermato che la Commissione dovrebbe divulgare qualsiasi decisione di registrare le importazioni con sufficiente anticipo e consentire così alle parti interessate di presentare osservazioni in merito a tale decisione.

(52)

La Commissione rileva che le informazioni non riservate fornite dal denunciante sono state effettivamente messe a disposizione delle parti interessate, le quali hanno presentato ulteriori osservazioni. La Commissione ha accettato e valutato tutte queste osservazioni prima di adottare una decisione. La Commissione ha pertanto ritenuto che i diritti di difesa delle parti fossero pienamente garantiti a tale riguardo.

(53)

Quanto alla richiesta di divulgazione preventiva, si osserva che tale misura non è prevista o prescritta dal regolamento di base. A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni a seguito di una domanda che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. Si osserva inoltre che, a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le parti interessate hanno effettivamente la possibilità di presentare osservazioni e di essere sentite entro 21 giorni dalla data della sua pubblicazione. Infine la Commissione sottolinea anche che qualsiasi decisione di applicare misure antidumping definitive a titolo retroattivo sarà comunicata alle parti interessate a norma dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento di base. Tale richiesta è stata pertanto respinta.

4.   PROCEDURA

(54)

La Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

(55)

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può sentire le parti interessate, a condizione che queste ne facciano richiesta per iscritto e che dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

5.   REGISTRAZIONE

(56)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame al fine di garantire che, se dalle risultanze dell’inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.

(57)

Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta antidumping.

(58)

Secondo le asserzioni contenute nella denuncia con cui è stata chiesta l’apertura dell’inchiesta antidumping, per il prodotto in esame i margini di dumping stimati sono compresi tra il 126 % e il 270 % e il livello di eliminazione del pregiudizio oscilla tra il 41 % e il 251 %. L’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra questi, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.

6.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(59)

I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati (11),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le autorità doganali sono invitate, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, ovvero viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma esclusi viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate) e rondelle. Tali prodotti sono attualmente classificati con i codici NC 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 58, 7318 15 68, 7318 15 82, 7318 15 88, ex 7318 15 95 (codici TARIC 7318159519 e 7318159589), ex 7318 21 00 (codici TARIC 7318210031, 7318210039, 7318210095 e 7318210098) ed ex 7318 22 00 (codici TARIC 7318220031, 7318220039, 7318220095 e 7318220098) e sono originari della Repubblica popolare cinese.

2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU C 442 del 21.12.2020, pag. 6.

(3)  Regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 29 del 31.1.2009, pag. 1) e regolamento di esecuzione (UE) 2015/519 della Commissione, del 26 marzo 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari della Malaysia, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 82 del 27.3.2015, pag. 78).

(4)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU C 442 del 21.12.2020, pag. 6).

(5)  Regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 29 del 31.1.2009, pag. 1).

(6)  Organo di conciliazione dell’OMC: relazione del panel, WT/DS397/RW, 7 agosto 2015 e relazione dell’organo d’appello, AB-2015-7, WT/DS397/AB/RW, 18 gennaio 2016.

(7)  https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/global-steel-price-rally-will-be-short-lived-02-02-2021; https://tradingeconomics.com/commodity/steel; https://ihsmarkit.com/solutions/steel-forecast.html.

(8)  https://www.investing.com/commodities/shfe-hot-rolled-coil-futures-historical-data.

(9)  https://www.ft.com/content/ad5e1a80-cecf-4b18-9035-ee50be9adfc6.

(10)  Sentenza Stemcor London e Samac Steel Supplies/Commissione, T-749/16, ECLI:EU:T:2019:310, punto 83.

(11)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


DIRETTIVE

17.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 214/62


DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2021/971 DELLA COMMISSION

del 16 giugno 2021

che modifica l’allegato I della direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, l’allegato I della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, l’allegato I della direttiva 2002/54/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, l’allegato I della direttiva 2002/55/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e l’allegato I della direttiva 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda l’uso di tecniche biochimiche e molecolari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l’articolo 21 bis,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (2), in particolare l’articolo 21 ter,

vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (3), in particolare l’articolo 27,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (4), in particolare l’articolo 45,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (5), in particolare l’articolo 24,

considerando quanto segue:

(1)

A norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE, le sementi delle rispettive specie possono essere commercializzate nell’Unione solo se sono state esaminate e certificate ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale, in conformità alle norme di certificazione relative alla riproduzione di sementi pre-base, sementi di base o sementi certificate.

(2)

Conformemente alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE, l’esame ai fini della certificazione si basa sull’osservazione visiva del fenotipo delle colture in campo da parte dell’autorità di certificazione di ciascuno Stato membro, o sotto la sua supervisione, e in occasione del controllo ufficiale a posteriori. Le summenzionate direttive non si riferiscono tuttavia in modo esplicito all’uso di altre tecniche per verificare l’identità varietale in campo o in occasione del controllo a posteriori nel contesto della certificazione, il che può determinare una mancanza di chiarezza per quanto riguarda la sua attuazione.

(3)

Grazie alle tecniche biochimiche e molecolari (Biochemical and molecular techniques, BMT) è possibile fornire informazioni sulla struttura genetica degli organismi viventi. L’uso delle BMT consente alle autorità di certificazione di identificare le varietà vegetali basandosi su analisi di laboratorio anziché sull’osservazione visiva del fenotipo delle piante in campo.

(4)

Per quanto riguarda la selezione vegetale e il controllo delle sementi le BMT sono in rapido sviluppo e il loro uso nel settore delle sementi è sempre più importante. Nei sistemi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale (6) sono state stabilite procedure, misurazioni e tecniche per consentire l’uso delle BMT come strumento supplementare per le ispezioni in campo e le prove nelle parcelle di controllo ai fini dell’esame del fenotipo, qualora sussistano dubbi in merito all’identità varietale delle sementi.

(5)

Tenendo presente che l’uso delle BMT facilita l’ulteriore analisi delle sementi e delle piante, è opportuno modificare le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per autorizzare esplicitamente l’uso di tali tecniche come metodo supplementare per l’esame dell’identità della varietà in questione, nel caso in cui le ispezioni in campo e il controllo ufficiale a posteriori abbiano lasciato un margine di dubbio. Questo è necessario al fine di adeguare il diritto dell’Unione all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e di allineare la legislazione dell’Unione alle norme internazionali applicabili integrate nei sistemi OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale.

(6)

Nell’intento di garantire la loro applicazione coerente e sistematica in conformità alle prove scientifiche e tecniche più aggiornate, le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE dovrebbero riferirsi solo alle BMT riconosciute dall’Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV), dall’OCSE e dall’Associazione internazionale per l’analisi delle sementi (ISTA), poiché tali organizzazioni stabiliscono le pertinenti norme internazionali in materia di BMT ufficialmente riconosciute a tale riguardo.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i pertinenti allegati delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per chiarire che anche le BMT possono essere utilizzate nel caso in cui permangano dubbi riguardo all’identità varietale delle sementi.

(8)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE

Le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE sono così modificate:

1)

l’allegato I della direttiva 66/401/CEE è modificato conformemente all’allegato, parte A, della presente direttiva;

2)

l’allegato I della direttiva 66/402/CEE è modificato conformemente all’allegato, parte B, della presente direttiva;

3)

l’allegato I della direttiva 2002/54/CE è modificato conformemente all’allegato, parte C, della presente direttiva;

4)

l’allegato I della direttiva 2002/55/CE è modificato conformemente all’allegato, parte D, della presente direttiva;

5)

l’allegato I della direttiva 2002/57/CE è modificato conformemente all’allegato, parte E, della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 31 agosto 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o settembre 2022.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU P 125 dell’11.7.1966, pag. 2298.

(2)  GU P 125 dell’11.7.1966, pag. 2309.

(3)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12.

(4)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

(5)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

(6)  OECD Seed Schemes; Rules and Regulation 2021, norme e regolamenti comuni 7.4.5, pag. 3 (https://www.oecd.org/agriculture/seeds/documents/oecd-seed-schemes-rules-and-regulations.pdf) e sistemi OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale; Guidelines for control plot tests and field inspection for seed crops, luglio 2019, parte III, pag. 31 (https://www.oecd.org/agriculture/seeds/documents/guidelines-control-plot-and-field-inspection.pdf).


ALLEGATO

Modifiche delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE, come indicato all’articolo 1

PARTE A

Modifica dell’allegato I della direttiva 66/401/CEE

Nell’allegato I della direttiva 66/401/CEE, è aggiunto il punto 7 seguente:

«7.

Nel caso in cui, a seguito dell’attuazione dei punti 4 e 6, permangano dubbi circa l’identità varietale delle sementi, l’autorità di certificazione può utilizzare, per l’esame di tale identità, una tecnica biochimica o molecolare riconosciuta a livello internazionale e riproducibile, in conformità alle norme internazionali applicabili.».

PARTE B

Modifica dell’allegato I della direttiva 66/402/CEE

Nell’allegato I della direttiva 66/402/CEE, è aggiunto il punto 8 seguente:

«8.

Nel caso in cui, a seguito dell’attuazione dei punti 3 e 7, permangano dubbi circa l’identità varietale delle sementi, l’autorità di certificazione può utilizzare, per l’esame di tale identità, una tecnica biochimica o molecolare riconosciuta a livello internazionale e riproducibile, in conformità alle norme internazionali applicabili.».

PARTE C

Modifica dell’allegato I della direttiva 2002/54/CE

Nell’allegato I, parte A. Coltura, della direttiva 2002/54/CE, tra i punti 5 e 6 è inserito il punto 5 bis seguente:

«5 bis

Nel caso in cui, a seguito dell’attuazione dei punti da 2 a 5, permangano dubbi circa l’identità varietale delle sementi, l’autorità di certificazione può utilizzare, per l’esame di tale identità, una tecnica biochimica o molecolare riconosciuta a livello internazionale e riproducibile, in conformità alle norme internazionali applicabili.».

PARTE D

Modifica dell’allegato I della direttiva 2002/55/CE

Nell’allegato I della direttiva 2002/55/CE, tra i punti 3 e 4 è inserito il punto 3 bis seguente:

«3 bis

Nel caso in cui, a seguito dell’attuazione dei punti 1, 2 e 3, permangano dubbi circa l’identità varietale delle sementi, l’autorità di certificazione può utilizzare, per l’esame di tale identità, una tecnica biochimica o molecolare riconosciuta a livello internazionale e riproducibile, in conformità alle norme internazionali applicabili.».

PARTE E

Modifica dell’allegato I della direttiva 2002/57/CE

Nell’allegato I della direttiva 2002/57/CE, tra i punti 3 e 4 è inserito il punto 3 bis seguente:

«3 bis

Nel caso in cui, a seguito dell’attuazione dei punti 1 e 3, permangano dubbi circa l’identità varietale delle sementi, l’autorità di certificazione può utilizzare, per l’esame di tale identità, una tecnica biochimica o molecolare riconosciuta a livello internazionale e riproducibile, in conformità alle norme internazionali applicabili.».


DECISIONI

17.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 214/66


DECISIONE (UE) 2021/972 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2021

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio in merito alla richiesta dell’Unione europea di una proroga della deroga dell’OMC che consente di concedere preferenze commerciali autonome ai Balcani occidentali

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo II, paragrafo 2, dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio («OMC»), gli accordi e gli strumenti giuridici a essi attinenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 (‘accordi commerciali multilateralì), compreso l’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994), costituiscono parte integrante dell’accordo OMC e sono ivincolanti per tutti i membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), inclusa l’Unione.

(2)

A norma dell’articolo IV, paragrafo 1, dell’accordo OMC, l’OMC è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali.

(3)

Conformemente all’articolo IX, paragrafo 3, dell’accordo OMC, in circostanze eccezionali l’OMC può decidere di concedere una deroga a un obbligo imposto a un membro dall’accordo OMC o da un accordo commerciale multilaterale.

(4)

Una deroga agli obblighi di cui all’articolo I, paragrafo 1, del GATT 1994 è stata inizialmente concessa all’Unione l’8 dicembre 2000 fino al 31 dicembre 2006; tale deroga è stata da ultimo prorogata il 7 dicembre 2016 fino al 31 dicembre 2021, nella misura necessaria per consentire all’Unione di accordare un trattamento preferenziale ai prodotti ammissibili originari dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (*), Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia).

(5)

Il 16 dicembre 2020 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2020/2172 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e hanno prorogato ulteriormente il periodo di applicazione delle preferenze commerciali autonome ai Balcani occidentali fino al 31 dicembre 2025.

(6)

In assenza di una deroga agli obblighi dell’OMC, l’applicazione da parte dell’Unione di preferenze commerciali autonome ai Balcani occidentali fino al 31 dicembre 2025 dovrebbe essere estesa a tutti gli altri membri dell’OMC.

(7)

La richiesta di prorogare la deroga agli obblighi dell’OMC ai sensi dell’articolo I, paragrafo 1, e dell’articolo XIII del GATT 1994 che consente di concedere preferenze commerciali autonome ai Balcani occidentali è giustificata, tenendo conto del fatto che la regione continua a versare in una difficile situazione economica e che il trattamento preferenziale accordato dall’Unione ai prodotti ammissibili originari di tali paesi è inteso a promuovere lo sviluppo economico in maniera coerente con gli obiettivi del GATT 1994 e non a creare ostacoli al commercio per altri membri dell’OMC.

(8)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio generale dell’OMC, poiché la proroga della deroga dell’OMC relativa alle preferenze commerciali autonome concesse dall’Unione ai Balcani occidentali vincolerà i membri dell’OMC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio è chiedere una proroga fino al 31 dicembre 2026 dell’attuale deroga dell’OMC relativa alle preferenze commerciali autonome concesse dall’Unione ai Balcani occidentali e sostenere l’adozione di tale richiesta.

Tale posizione è espressa dalla Commissione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 giugno 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. MENDES GODINHO


(*)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(1)  Regolamento (UE) 2020/2172 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea (GU L 432 del 21.12.2020, pag. 7).


Rettifiche

17.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 214/68


Rettifica del regolamento (UE) 2021/850 della Commissione del 26 maggio 2021 che modifica e rettifica l’allegato II e che modifica gli allegati III, IV e VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 188 del 28 maggio 2021, pag. 44 )

Pagina 44, l'allegato al regolamento (UE) 2021/850 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

Il regolamento (CE) n. 1223/2009 è così modificato:

1)

all’allegato II sono aggiunte le seguenti voci:

Numero d’ordine

Identificazione della sostanza

Denominazione chimica/INN

Numero CAS

Numero CE

a

b

c

d

«1645

Cobalto

7440-48-4

231-158-0

1646

Metaldeide (ISO); 2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraossacicloottano

108-62-3

203-600-2

1647

Metilmercurio cloruro

115-09-3

204-064-2

1648

Benzo[rst]pentafene

189-55-9

205-877-5

1649

Dibenzo[b,def]crisene; dibenzo[a,h]pirene

189-64-0

205-878-0

1650

Etanolo, 2,2’-imminobis-, N-(C13-15-ramificati e lineari alchil) derivati

97925-95-6

308-208-6

1651

Cyflumetofen (ISO); 2-metossietil (RS)-2-(4-tert-butilfenil)-2-ciano-3-osso-3-(α,α,α-trifluoro-o-tolil)propionato

400882-07-7

-

1652

Diisoesilftalato

71850-09-4

276-090-2

1653

Halosulfuron metile (ISO); metil 3-cloro-5-{[(4,6-dimetossipirimidina-2-il)carbamoil]sulfamoil}-1-metil-1H-pirazol-4-carbossilato

100784-20-1

-

1654

2-metilimidazolo

693-98-1

211-765-7

1655

Metaflumizone (ISO);

(EZ)-2’-[2-(4-cianofenile)-1-(α,α,α -trifluoro-m-tolil)etilidene]-[4-(trifluorometossi)fenil]carbaniloidrazide [isomero E ≥ 90 %, isomero Z ≤ 10 % contenuto relativo]; [1]

(E)-2’-[2-(4-cianofenile)-1-(α,α,α -trifluoro-m-tolil)etilidene]-[4-(trifluorometossi)fenil] carbanilidrazide [2]

139968-49-3 [1]

852403-68-0 [2]

-

1656

Dibutilbis(pentan-2,4-dionato-O,O’)stagno

22673-19-4

245-152-0»;

2)

l’allegato III è così modificato:

a)

la voce 98 è sostituita dalla seguente:

Numero di riferimento

Identificazione della sostanza

Restrizioni

Testo relativo alle modalità d’impiego e avvertenze

Denominazione chimica/INN

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso

Altre

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«98

Acido 2-idrossi-benzoico  (1)

Salicylic acid

69-72-7

200-712-3

a)

Prodotti per capelli/barba e baffi, da sciacquare

b)

Altri prodotti, ad eccezione di lozioni per il corpo, ombretto, mascara, eyeliner, rossetti e deodoranti roll-on

c)

Lozioni per il corpo, ombretto, mascara, eyeliner, rossetti e deodoranti roll-on

a)

3,0 %

b)

2,0 %

c)

0,5 %

a) b) c)

Da non usare nei preparati destinati ai bambini di età inferiore a 3 anni. Da non usare nelle applicazioni che possano comportare un’esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione. Da non usare nei prodotti per il cavo orale. Per scopi diversi dall’inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve risultare chiaramente dalla presentazione del prodotto.

I livelli indicati comprendono qualsiasi impiego di acido salicilico.

a) b) c)

Da non usare per i bambini al di sotto di 3 anni  (2)

b)

è aggiunta la seguente voce:

Numero di riferimento

Identificazione della sostanza

Restrizioni

Testo relativo alle modalità d’impiego e avvertenze

Denominazione chimica/INN

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso

Altre

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«321

Biossido di titanio in polvere contenente ≥ 1 % di particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm

Titanium Dioxide

13463-67-7/1317-70-0/1317-80-2

236-675-5/215-280-1/215-282-2

a)

prodotti per il viso in polvere libera

b)

prodotti spray aerosol per capelli/barba e baffi

c)

altri prodotti

a)

25 %

b)

1,4 % per i consumatori e 1,1 % per uso professionale

a) b)

Solo in forma pigmentaria

(c)

Da non usare nelle

applicazioni che possano comportare un’esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione»;

 

3)

all’allegato IV la voce 143 è sostituita dalla seguente:

Numero d’ordine

Identificazione della sostanza

Condizioni

Testo relativo alle modalità d’impiego e avvertenze

Denominazione chimica

Numero di Color Index/Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero EC

Colorazione

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione massima nella preparazione pronta per l’uso

Altre

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

«143

Biossido di titanio  (3)

77891

 

236-675-5

Bianco

 

 

I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 171)

Biossido di titanio in polvere contenente ≥ 1 % di particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm, da usare in conformità all’allegato III, n. 321.

 

4)

all’allegato VI la voce 27 è sostituita dalla seguente:

Numero d’ordine

Identificazione della sostanza

Condizioni

Testo relativo alle modalità d’impiego e avvertenze

Denominazione chimica/INN/XAN

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso

Altre

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«27

Biossido di titanio  (4)

Titanium Dioxide

13463-67-7/1317-70-0/1317-80-2

236-675-5/215-280-1/215-282-2

 

25 % (4)

Biossido di titanio in polvere contenente ≥ 1 % di particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm, da usare in conformità all’allegato III, n. 321. Per i tipi di prodotto di cui alla lettera c), colonna f), dell’allegato III n. 321 si applica la concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso di cui alla colonna g) della presente voce.»

 

».

(1)  Come conservante, cfr. allegato V, n. 3.

(2)  Soltanto per prodotti che potrebbero essere utilizzati per bambini di età inferiore a 3 anni.»;

(3)  Come filtro UV, cfr. allegato VI, n. 27.»;

(4)  Come colorante, cfr. allegato IV, n. 143.


17.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 214/72


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 44 del 18 febbraio 2020 )

Pagina 11, allegato III, punto 2 che modifica la parte 3, tabella 3, dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, lettera c), prima colonna, riga 022-006-002,

anziché:

«022-006-002»

leggasi:

«022-006-00-2».


17.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 214/73


Rettifica del regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 153 del 3 maggio 2021 )

Pagina 21, capo I, articolo 1

anziché:

«Il presente regolamento istituisce un programma volto a migliorare il funzionamento del mercato interno, la competitività e la sostenibilità delle imprese, segnatamente le microimprese e le piccole e medie imprese, e la protezione dei consumatori, per la gestione delle spese nel settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi, e volto a definire il quadro di programmazione e finanziamento utilizzato per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 223/2009 (programma per il mercato interno) (“programma”) per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027. La durata del programma è allineata alla durata del quadro finanziario pluriennale.»,

leggasi:

«Il presente regolamento istituisce un programma volto a migliorare il funzionamento del mercato interno, la competitività e la sostenibilità delle imprese, segnatamente le microimprese e le piccole e medie imprese, e la protezione dei consumatori, per la gestione delle spese nel settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi, e volto a definire il quadro di programmazione e finanziamento utilizzato per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 223/2009 (programma per il mercato unico) (“programma”) per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027. La durata del programma è allineata alla durata del quadro finanziario pluriennale.».


17.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 214/74


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 343 del 29 dicembre 2015 )

Nell’allegato 22-01, sezione XI, capitoli da 50 a 55,

anziché:

«stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto»,

leggasi:

«stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui non sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto».