ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 208

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
11 giugno 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ORIENTAMENTI

 

*

Indirizzo (UE) 2021/830 della Banca centrale europea, del 26 marzo 2021, relativo alle statistiche sulle voci di bilancio e alle statistiche sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/11)

1

 

*

Indirizzo (UE) 2021/831 della Banca centrale europea, del 26 marzo 2021, relativo alle informazioni statistiche da segnalare sugli intermediari finanziari diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/12)

59

 

*

Indirizzo (UE) 2021/832 della Banca centrale europea, del 26 marzo 2021, sugli obblighi di segnalazione relativi alle statistiche sui pagamenti (BCE/2021/13)

98

 

*

Indirizzo (UE) 2021/833 della Banca centrale europea, del 26 marzo 2021, relativo alle informazioni statistiche da segnalare sui dati bancari consolidati (BCE/2021/14)

109

 

*

Indirizzo (UE) 2021/834 della Banca centrale europea, del 26 marzo 2021, relativo alle informazioni statistiche da segnalare sulle emissioni di titoli (BCE/2021/15)

311

 

*

Indirizzo (UE) 2021/835 della Banca centrale europea, del 26 marzo 2021, che abroga l’indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2021/16)

335

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ORIENTAMENTI

11.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 208/1


INDIRIZZO (UE) 2021/830 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 marzo 2021

relativo alle statistiche sulle voci di bilancio e alle statistiche sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/11)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

(1)

Per adempiere ai propri compiti ai sensi dei trattati, la Banca centrale europea (BCE) necessita della segnalazione di informazioni statistiche sul bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito gli «Stati membri dell’area dell’euro»). Tali informazioni forniscono alla BCE un quadro statistico esaustivo degli andamenti monetari negli Stati membri dell’area dell’euro che sono considerati come un unico territorio economico. Informazioni statistiche sufficientemente dettagliate sono necessarie anche per garantire la costante utilità analitica degli aggregati monetari dell’area dell’euro e delle controparti per la conduzione di analisi macroprudenziali e strutturali a livello dell’Unione.

(2)

La raccolta di informazioni statistiche presso le banche centrali nazionali (BCN) dovrebbe essere armonizzata in tutta l’area dell’euro. Di conseguenza, è necessario stabilire norme comuni per la raccolta e la segnalazione di tali informazioni. È importante garantire che tali norme non comportino un onere eccessivo di segnalazione per le BCN. Le BCN dovrebbero, pertanto, segnalare tali informazioni statistiche alla BCE utilizzando le informazioni statistiche raccolte in conformità al Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea (BCE/2021/2) (1), al Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/34) (2) e al Regolamento (UE) n. 1074/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/39) (3). La BCE può utilizzare le informazioni statistiche segnalate in virtù del presente indirizzo in conformità al Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio (4).

(3)

Talune definizioni di cui al regolamento (CE) n. 2533/98 (BCE/2013/43) sono altresì rilevanti ai fini della segnalazione ai sensi del presente indirizzo e dovrebbero pertanto applicarsi.

(4)

Le IFM che fanno parte degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono tenute a segnalare le informazioni statistiche relative ai propri bilanci alla banca centrale nazionale (BCN) dello Stato membro in cui sono residenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). É pertanto necessario definire i formati e le procedure a cui le BCN devono uniformarsi al fine di segnalare alla BCE le informazioni statistiche ricavate dalle informazioni raccolte presso gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione e dai bilanci delle BCN stesse. Inoltre, a fini di segnalazione statistica, la BCE dovrebbe ricavare dal proprio bilancio informazioni statistiche corrispondenti alle informazioni ricavate dalle BCN dai loro stessi bilanci.

(5)

Per consentire l’analisi degli andamenti monetari in base al tipo di IFM, la BCE compila statistiche sul bilancio aggregato dei fondi comuni monetari (FCM) e degli istituti di deposito diversi dalle banche centrali. Per ottenere tali statistiche per l’area dell’euro e per i singoli Stati membri dell’area dell’euro, la BCE raccoglie dalle BCN informazioni statistiche sulle attività e passività degli FCM.

(6)

Allo scopo di garantire che le informazioni statistiche relative al settore delle IFM segnalate alla BCE siano rappresentative di tutti gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione di ogni Stato membro dell’area dell’euro, è opportuno stabilire norme comuni in materia di estrapolazione per le IFM di piccole dimensioni che siano state esentate da taluni obblighi di segnalazione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) nonché ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34). Per la stessa ragione, dovrebbero essere stabilite norme comuni in materia di estrapolazione per le IFM che sono state selezionate dalle BCN a titolo di campione in conformità all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34).

(7)

Per meglio analizzare gli andamenti rispetto ai prestiti concessi dalle IFM alle società non finanziarie nell’area dell’euro e nei singoli Stati membri dell’area dell’euro, le BCN dovrebbero segnalare alla BCE, se disponibili, le informazioni statistiche sui prestiti delle IFM a società non finanziarie per attività economica.

(8)

A integrazione dell’analisi dell’andamento del credito nell’area dell’euro e nei singoli Stati membri dell’area dell’euro, le BCN dovrebbero fornire alla BCE informazioni sulle linee di credito delle IFM non utilizzate, disaggregate per settore istituzionale. Al fine di migliorare la comparabilità tra i diversi paesi, le BCN dovrebbero segnalare informazioni statistiche sulle linee di credito delle IFM non utilizzate che siano coerenti con le definizioni stabilite nel Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e nel Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea (BCE/2016/13) (6).

(9)

La BCE ha necessità di monitorare il meccanismo di trasmissione della politica monetaria attraverso le variazioni dei tassi d’interesse applicati dalle IFM ai depositi e prestiti riguardo alle famiglie e alle società non finanziarie. È pertanto necessario definire i formati e le procedure cui le BCN devono uniformarsi per la segnalazione di tali informazioni alla BCE, in conformità al Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34).

(10)

L’Eurosistema ha necessità di utilizzare statistiche sulle voci di bilancio e sui tassi di interesse delle singole istituzioni finanziarie monetarie raccolte in conformità al Regolamento (UE) n. 2021/379 (BCE/2021/2) e del Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) a fini di politica monetaria, stabilità finanziaria e politiche macroprudenziali, nonché per i compiti relativi alla vigilanza microprudenziale sugli enti creditizi negli Stati membri dell’area dell’euro. Le BCN dovrebbe pertanto essere tenute a segnalare alla BCE le necessarie statistiche sulle voci di bilancio (VdB) delle IFM su base individuale e sui tassi d’interesse applicati dalle IFM (TIFM) su base individuale.

(11)

Il 5 giugno 2020 il Consiglio direttivo ha approvato un ampliamento del panel degli enti creditizi dell’area dell’euro per la trasmissione alla BCE di voci di bilancio su base individuale (7), la cui trasmissione periodica inizia riguardo alle informazioni sul bilancio riferite al febbraio 2021. Al fine di attenuare l’onere di segnalazione più gravoso per le BCN derivante da tale ampliamento, è opportuno che gli obblighi relativi alla trasmissione delle informazioni sulle VdB su base individuale per tali enti creditizi siano limitati rispetto alla trasmissione delle informazioni sulle VdB su base individuale per gli enti creditizi inclusi nel panel prima del suo ampliamento (enti di base).

(12)

Al fine di integrare la tempestiva analisi degli andamenti monetari e creditizi, è opportuno che la BCE riceva le informazioni sulle VdB su base individuale e sui TIFM su base individuale contestualmente agli aggregati nazionali per gli enti di base la cui attività copre una quota significativa dei pertinenti indicatori aggregati. Al fine di evitare discontinuità nelle serie temporali delle VdB su base individuale e dei TIFM su base individuale e garantire la copertura continua degli aggregati nazionali degli enti di base, è opportuno che un nuovo ente creditizio risultante da una fusione, acquisizione o altra riorganizzazione societaria che coinvolga uno o più enti di base sia esso stesso un ente di base. Qualora uno Stato membro adotti l’euro, è necessario individuare quali enti creditizi residenti debbano essere enti di base ai fini dell'analisi tempestiva degli andamenti monetari e creditizi in tale Stato membro, tenendo conto anche dell’onere di segnalazione per la BCN competente.

(13)

In conformità all’articolo 12.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC»), il Consiglio direttivo può decidere di delegare taluni poteri al Comitato esecutivo. In conformità ai principi generali in materia di delega, come sviluppati e confermati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, la delega di poteri decisionali dovrebbe essere limitata, proporzionata e basata su criteri specifici. Di conseguenza, è opportuno prevedere che, qualora il Consiglio direttivo o il Comitato esecutivo conceda o revochi l’autorizzazione alle BCN ad applicare una determinata soglia ai bilanci degli enti creditizi dell’area dell’euro per i quali sono segnalati dati su base individuale alla BCE, tali organi valutino se tale applicazione comporti un onere di segnalazione sproporzionato per tali BCN.

(14)

La BCE aggiorna il Registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Database, «RIAD»), un deposito centrale di dati di riferimento sulle unità istituzionali rilevanti a fini statistici. I dati di riferimento per le IFM e le informazioni relative agli enti creditizi dell’area dell’euro per i quali le BCN segnalano i dati sulle VdB delle IFM su base individuale e sui TIFM su base individuale dalle BCN sono conservati nel RIAD conformemente all’Indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea (BCE/2018/16) (8). È pertanto opportuno precisare le informazioni che le BCN sono tenute a inserire e aggiornare nel RIAD in relazione agli enti creditizi dell’area dell’euro per i quali sono segnalati dati sulle VdB delle IFM su base individuale e sui TIFM su base individuale.

(15)

Al fine di ridurre l’onere di segnalazione complessivo, le informazioni statistiche raccolte ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) sono utilizzate per il regolare calcolo dell’aggregato soggetto a riserva degli enti creditizi sottoposti al regime delle riserve minime della BCE, in conformità al regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea (BCE/2021/1) (9). Affinché la BCE possa elaborare statistiche sulla disaggregazione dell’aggregato soggetto a riserva in base alle tipologie di passività, è necessario che le BCN segnalino alla BCE informazioni statistiche sull’aggregato soggetto a riserva degli enti creditizi per i singoli Stati membri dell’area dell’euro. È altresì necessario che la BCE raccolga informazioni statistiche sul macrocoefficiente al fine di monitorare l’adeguatezza della detrazione forfettaria di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

(16)

Gli aggregati monetari dell’area dell’euro e le loro contropartite sono ricavati principalmente dai dati di bilancio delle IFM raccolti ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). Tuttavia, gli aggregati monetari dell’area dell’euro comprendono non solo le passività monetarie delle IFM, ma anche le passività monetarie delle amministrazioni centrali e degli uffici dei conti correnti postali (post office giro institutions, POGI) che non appartengono al settore delle amministrazioni centrali. È pertanto necessario che le informazioni statistiche sugli uffici dei conti correnti postali che ricevono depositi da istituzioni finanziarie non monetarie residenti nell’area dell’euro in conformità al regolamento (UE) n. 1074/2013 (BCE/2013/39) siano segnalate alla BCE. Per lo stesso motivo, è necessario che le informazioni statistiche sulle passività monetarie delle amministrazioni centrali e sulle loro disponibilità in contanti e in titoli emessi da IFM dell’area dell’euro siano segnalate alla BCE. Di conseguenza, dovrebbero essere definiti i formati e le procedure per la segnalazione di tali informazioni alla BCE.

(17)

Per agevolare l’analisi della struttura e degli sviluppi del settore bancario dell’area dell’euro, le BCN segnalano gli indicatori finanziari strutturali degli enti creditizi in conformità ai modelli specificati nel presente indirizzo. Al fine di ridurre l’onere di segnalazione, le BCN dovrebbero avere la possibilità di rendere disponibili le informazioni in fonti di dati alternative, che possono essere utilizzate dalla BCE per ricavare gli indicatori necessari, previo accordo con la BCE.

(18)

Il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) modifica, tra l’altro, la definizione di «ente creditizio» di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 per includervi le imprese di investimento sistemiche le quali, nella misura in cui non svolgono attività conformi alle comuni norme, definizioni e classificazioni per la classificazione statistica degli istituti di deposito, non sono IFM. Di conseguenza, il regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) distingue, nell’ambito degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione, gli enti creditizi classificati nel settore delle IFM dagli enti creditizi diversi dalle IFM. Per consentire alla BCE di monitorare efficacemente le attività degli enti creditizi, è necessario che le informazioni raccolte dalle BCN presso enti creditizi diversi dalle IFM ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) siano trasmesse alla BCE.

(19)

Al fine di garantire l’accuratezza e la qualità delle informazioni statistiche raccolte dalla BCE, è necessario prevedere il monitoraggio, la verifica e, se del caso, la revisione delle informazioni statistiche segnalate dalle BCN. Per gli stessi motivi, le BCN dovrebbero fornire spiegazioni alla BCE in relazione alle revisioni che migliorino sensibilmente le informazioni statistiche segnalate oppure ove richiesto dalla BCE.

(20)

L’articolo 5 dello statuto del SEBC, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, implica che gli Stati membri la cui moneta non è l’euro (di seguito gli «Stati membri non appartenenti all’area dell’euro») che intendono adottare l’euro dovrebbero elaborare e attuare misure per la raccolta delle informazioni statistiche necessarie per soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica della BCE in preparazione di tale adozione dell’euro. Di conseguenza, l’applicazione del presente indirizzo può essere estesa alle BCN degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro per un periodo di riferimento prestabilito se del caso. Inoltre, al fine di consentire alla BCE di ottenere un quadro completo delle informazioni statistiche raccolte e di condurre analisi pertinenti, le BCN degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che adottano l’euro dovrebbero essere tenute a fornire alla BCE informazioni statistiche relative a un determinato periodo precedente all’adozione dell’euro e alla loro adesione all’Unione.

(21)

Affinché la BCE possa svolgere i propri compiti, è opportuno che le BCN segnalino le informazioni statistiche richieste entro determinate date. A tale scopo e per maggiore chiarezza nei confronti delle BCN, è opportuno che le BCN segnalino anche in conformità al calendario di segnalazione comunicato alle BCN dalla BCE.

(22)

Dovrebbero essere stabilite regole comuni per la pubblicazione, ad opera delle BCN, delle informazioni statistiche relative al bilancio delle IFM da segnalare ai sensi del presente indirizzo, onde garantire la corretta divulgazione dei relativi aggregati chiave rilevanti per il mercato.

(23)

È opportuno predisporre un metodo comune di trasmissione delle informazioni statistiche segnalate alla BCE per tutte le BCN. Di conseguenza, il SEBC dovrebbe approvare e specificare un formato elettronico di trasmissione armonizzato.

(24)

È necessario stabilire una procedura per apportare in maniera efficace modifiche di natura tecnica agli allegati al presente indirizzo, a condizione che tali modifiche non siano tali da alterare l’assetto concettuale sottostante, o da incidere sull’onere di segnalazione. Di conseguenza, il Comitato esecutivo della BCE dovrebbe poter apportare tali modifiche di natura tecnica e, nel seguire tale procedura, dovrebbe tenere conto del parere del Comitato per le statistiche.

(25)

Al fine di attuare la decisione adottata dal Consiglio direttivo il 5 giugno 2020 in relazione all’ampliamento del panel per le statistiche sulle voci di bilancio, è necessario che le BCN, tengano conto del gruppo ampliato degli enti creditizi dell’area dell’euro per la trasmissione periodica alla BCE delle statistiche sulle VdB su base individuale a partire dal periodo di riferimento di febbraio 2021. Pertanto, le BCN dovrebbero individuare gli enti creditizi per i quali devono essere segnalati i dati sulle VdB delle IFM su base individuale e sui TIFM su base individuale in conformità all’ambito di applicazione del presente indirizzo. Poiché l’Indirizzo BCE/2014/15 della Banca centrale europea (11) sulle statistiche monetarie e finanziarie continua ad applicarsi fino al 1o febbraio 2022, è necessario prevedere in virtù del presente indirizzo obblighi di segnalazione transitori fino al 1o febbraio 2022. È altresì necessario che le BCN segnalino tali informazioni nel rispetto degli obblighi di tempestività di cui al presente indirizzo per tale periodo.

(26)

Inoltre, alla luce delle modifiche apportate alla definizione di «ente creditizio» nel regolamento (UE) n. 575/2013 che si applicano a decorrere dal 26 giugno 2021, è necessario prevedere obblighi di segnalazione transitori per le BCN in relazione alle voci di bilancio degli enti creditizi diversi dalle IFM per il periodo dal 26 giugno 2021 al 1o febbraio 2022.

(27)

Al fine di garantire l’efficacia della raccolta e dell’analisi delle informazioni statistiche, le BCN dovrebbero conformarsi alle disposizioni del presente indirizzo a decorrere dalla medesima data di applicazione dei nuovi obblighi di segnalazione di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). Il presente indirizzo dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o febbraio 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

SEZIONE 1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

Il presente indirizzo stabilisce gli obblighi di segnalazione per le BCN relativi alle informazioni statistiche da segnalare sulle voci di bilancio e sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM), sulle voci di bilancio degli enti creditizi diversi dalle IFM, sulle riserve obbligatorie minime e sugli indicatori finanziari strutturali degli enti creditizi, nonché relativi alle informazioni statistiche sugli uffici dei conti correnti postali e sulle amministrazioni centrali necessarie per la compilazione degli aggregati monetari e delle contropartite. In particolare, il presente indirizzo precisa le informazioni che le BCN devono segnalare alla BCE, il trattamento di tali informazioni, la frequenza e la tempistica di tale segnalazione e le norme applicate a tale segnalazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/34) (12) e all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1074/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/39) (13).

Si applicano altresì le seguenti definizioni:

1)

per «informazioni statistiche» si intendono le informazioni statistiche come definite all’articolo 1, punto 11), del Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio (14);

2)

per «periodo di produzione» si intende il periodo che intercorre tra le date stabilite ai sensi del presente indirizzo per la segnalazione delle informazioni statistiche dalle BCN alla BCE e la chiusura della ricezione dei dati da parte della BCE;

3)

per «aggregato soggetto a riserva» si intende l’«aggregato soggetto a riserva» come definito all’articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

4)

per «periodo di mantenimento» si intende il «periodo di mantenimento» come definito all’articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

SEZIONE 2

VOCI DI BILANCIO DELLE IFM

Articolo 3

Informazioni statistiche da segnalare su voci di bilancio delle banche centrali

1.   Le BCN segnalano alla BCE le seguenti voci di bilancio del settore delle autorità bancarie centrali:

a)

le consistenze in essere di fine mese specificate nella tabella 1 contenuta nell’allegato I, parte 2, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), ad eccezione dei seguenti elementi:

i)

passività per depositi segnalate unicamente da enti creditizi soggetti agli obblighi di riserva;

ii)

posizioni infragruppo;

iii)

prestiti sindacati;

iv)

posizioni di cash pooling nozionale;

v)

quote/partecipazioni in FCM emesse;

vi)

disaggregazioni per scadenza dei prestiti denominati in euro a società non finanziarie;

vii)

disaggregazioni per scadenza e finalità dei prestiti denominati in euro a famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie;

viii)

disponibilità proprie in titoli;

b)

le consistenze in essere di fine trimestre specificate nelle tabelle 2, 3 e 4 contenute nell’allegato I, parte 3, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2);

c)

le consistenze in essere di fine mese e di fine trimestre specificate nella tabella 1 contenuta nell’allegato II, parte 1, del presente indirizzo sulla base delle migliori stime, ove siano disponibili dati;

d)

le consistenze in essere di fine trimestre specificate nella tabella 3 contenuta nell’allegato II, parte 1, del presente indirizzo;

2.   Le BCN segnalano alla BCE le seguenti informazioni statistiche sugli aggiustamenti da rivalutazione del settore delle autorità bancarie centrali:

a)

gli aggiustamenti mensili da rivalutazione specificati nella tabella 1A contenuta nell’allegato I, parte 4, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), ad eccezione di:

i)

posizioni infragruppo;

ii)

prestiti sindacati;

iii)

posizioni di cash pooling nozionale;

iv)

quote/partecipazioni in FCM emesse;

v)

disaggregazioni per scadenza dei prestiti denominati in euro a società non finanziarie;

vi)

disaggregazioni per scadenza e finalità dei prestiti denominati in euro a famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie;

vii)

disponibilità proprie in titoli;

b)

gli aggiustamenti trimestrali da rivalutazione specificati nella tabella 2A contenuta nell’allegato I, parte 4, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2);

c)

gli aggiustamenti da rivalutazione mensili e trimestrali specificati nella tabella 1 contenuta nell’allegato II, parte 1, del presente indirizzo sulla base delle migliori stime, ove siano disponibili dati;

d)

gli aggiustamenti da rivalutazione trimestrali specificati nella tabella 3 contenuta nell’allegato II, parte 1 del presente indirizzo.

3.   Le BCN segnalano alla BCE le seguenti informazioni statistiche sugli aggiustamenti da riclassificazione del settore delle autorità bancarie centrali:

a)

gli aggiustamenti da riclassificazione mensili in relazione a ciascuna voce relativa alle consistenze in essere segnalata ai sensi del paragrafo 1, lettera a);

b)

gli aggiustamenti da riclassificazione trimestrali relativi a ciascuna voce relativa alle consistenze in essere specificata nella tabella 2 contenuta nell’allegato I, parte 3, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), ad eccezione delle voci che si riferiscono alle disaggregazioni dei prestiti per scadenza residua;

c)

gli aggiustamenti da riclassificazione mensili e trimestrali specificati nella tabella 1 contenuta nell’allegato II, parte 1, del presente indirizzo sulla base delle migliori stime, ove siano disponibili dati;

d)

gli aggiustamenti da riclassificazione trimestrali specificati nella tabella 3 contenuta nell’allegato II, parte 1, del presente indirizzo.

4.   Le BCN ricavano le informazioni statistiche da segnalare ai sensi del presente articolo dai propri sistemi contabili in conformità alle tabelle disponibili sul sito internet della BCE (15) che forniscono un raccordo tra le voci statistiche e le voci del bilancio contabile e, in particolare, applicano quanto segue:

a)

per le voci contabili 9.5 «altri crediti nell’ambito dell’Eurosistema (netti)» e 10.4 «altre passività nell’ambito dell’Eurosistema (nette)», le BCN identificano le attività e le passività separatamente e le segnalano su base lorda;

b)

qualora la voce contabile 14 «conti di rivalutazione» debba essere segnalata su base lorda a fini contabili, le BCN la segnalano su base netta a fini statistici;

c)

nel caso in cui le BCN rivalutino il loro portafoglio titoli su base mensile o con maggiore frequenza per fini interni, come stabilito ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’Indirizzo (UE) 2016/2249 della Banca centrale europea (BCE/2016/34) (16), tali rivalutazioni sono riflesse nelle informazioni statistiche segnalate ai sensi del paragrafo 2 su base mensile;

d)

fatte salve le valutazioni applicate a fini contabili, le BCN applicano una delle seguenti valutazioni alla segnalazione dei titoli detenuti ed emessi:

i)

valutazioni di mercato di cui al punto 38 dell’allegato A, capitolo 7, del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17); oppure

ii)

valutazioni contabili in conformità alle norme contabili armonizzate di cui all’articolo 9 dell’indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34), ove le valutazioni contabili non divergano in modo significativo dal valore di mercato.

5.   Per quanto riguarda il bilancio della BCE, le informazioni statistiche di cui al presente articolo sono messe a disposizione della Direzione generale Statistiche della BCE dall’area operativa della BCE competente.

6.   Le informazioni statistiche da segnalare a norma del presente articolo sono su base aggregata e sono verificate in conformità all’articolo 30. Le informazioni statistiche sugli aggiustamenti da riclassificazione e da rivalutazione sono segnalate conformemente all’allegato I al presente indirizzo.

Articolo 4

Informazioni statistiche da segnalare sulle voci di bilancio delle altre IFM

1.   Le BCN segnalano alla BCE le seguenti voci di bilancio delle altre IFM:

a)

le consistenze in essere di fine mese specificate nella tabella 1 contenuta nell’allegato I, parte 2, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), ad eccezione delle passività per depositi segnalate unicamente da enti creditizi soggetti all’obbligo di riserva;

b)

le consistenze in essere di fine trimestre specificate nelle tabelle 2, 3 e 4 contenute nell’allegato I, parte 3, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2);

c)

le consistenze in essere di fine mese su cartolarizzazioni dei crediti e altri trasferimenti di crediti specificate nella tabella 5b contenuta nell’allegato I, parte 5, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2);

d)

le consistenze in essere di fine mese e di fine trimestre specificate nella tabella 2 contenuta nell’allegato II, parte 1, del presente indirizzo, nella misura in cui i dati siano disponibili, anche sulla base delle migliori stime, ove siano disponibili dati;

e)

le consistenze in essere di fine trimestre specificate nella tabella 3 contenuta nell’allegato II, parte 1, del presente indirizzo, nella misura in cui i dati siano disponibili, anche sulla base delle migliori stime, ove siano disponibili dati.

2.   Le BCN segnalano alla BCE le seguenti informazioni statistiche sugli aggiustamenti da rivalutazione delle altre IFM:

a)

gli aggiustamenti mensili da rivalutazione specificati nella tabella 1A contenuta nell’allegato I, parte 4, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2);

b)

gli aggiustamenti mensili da rivalutazione specificati nella tabella 5b contenuta nell’allegato I, parte 5, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2);

c)

gli aggiustamenti trimestrali da rivalutazione specificati nella tabella 2A contenuta nell’allegato I, parte 4, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2);

d)

gli aggiustamenti da rivalutazione mensili e trimestrali specificati nella tabella 2 contenuta nell’allegato II, parte 1, del presente indirizzo sulla base delle migliori stime, ove siano disponibili dati;

e)

gli aggiustamenti da rivalutazione trimestrali specificati nella tabella 3 contenuta nell’allegato II, parte 1, del presente indirizzo sulla base delle migliori stime, ove siano disponibili dati;

3.   Le BCN segnalano alla BCE le seguenti informazioni statistiche sugli aggiustamenti da riclassificazione delle altre IFM:

a)

gli aggiustamenti da riclassificazione mensili riguardo a ciascuna voce relativa alle consistenze segnalata ai sensi del paragrafo 1, lettera a);

b)

gli aggiustamenti da riclassificazione mensili riguardo a ciascuna voce relativa alle consistenze segnalata ai sensi del paragrafo 1, lettera c);

c)

gli aggiustamenti da riclassificazione trimestrali riguardo a ciascuna voce relativa alle consistenze in essere specificata nella tabella 2 contenuta nell’allegato I, parte 3, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), ad eccezione delle voci che si riferiscono alle disaggregazioni dei prestiti per scadenza residua;

d)

gli aggiustamenti da riclassificazione mensili e trimestrali specificati nella tabella 2 contenuta nell’allegato II, parte 1, del presente indirizzo sulla base delle migliori stime, ove siano disponibili dati;

e)

gli aggiustamenti da riclassificazione trimestrali specificati nella tabella 3 contenuta nell’allegato II, parte 1, del presente indirizzo sulla base delle migliori stime, ove siano disponibili dati.

4.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche sulle cessioni di crediti nette mensili specificate nella tabella 5a contenuta nell’allegato I, parte 5 del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

5.   Le BCN segnalano alla BCE le seguenti informazioni statistiche, ove disponibili, sui crediti cartolarizzati o diversamente trasferiti da IFM che siano gestiti da istituzioni diverse dalle IFM:

a)

le consistenze in essere di fine mese di crediti gestiti da istituzioni diverse dalle IFM specificate nella tabella 1 contenuta nell’allegato II, parte 2, del presente indirizzo;

b)

le operazioni finanziarie mensili inerenti alle consistenze in essere di prestiti gestiti da istituzioni diverse dalle IFM, escluso l’impatto dei trasferimenti di prestiti come specificato nella tabella 1 contenuta nell’allegato II, parte 2, del presente indirizzo.

6.   Le BCN segnalano i trasferimenti netti, le consistenze in essere, gli aggiustamenti da rivalutazione e gli aggiustamenti da riclassificazione come specificato nella tabella 2 contenuta nell’allegato II, parte 2, del presente indirizzo, laddove le BCN abbiano dato istruzioni alle IFM di includere nella segnalazione del blocco 1 delle tabelle 5a e 5b di cui all’allegato I, parte 5, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) i prestiti trasferiti da una IFM in cui un’altra IFM nazionale agisce in qualità di gestore, in conformità dell’allegato I, parte 5, sezione 2.3, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

7.   Le informazioni statistiche da segnalare a norma del presente articolo sono su base aggregata e sono verificate in conformità all’articolo 30. Le informazioni statistiche sugli aggiustamenti da riclassificazione e da rivalutazione sono segnalate in conformità all’allegato I del presente indirizzo. Se del caso, le informazioni statistiche da segnalare a norma del presente articolo sono estrapolate in conformità all’articolo 8.

Articolo 5

Informazioni statistiche da segnalare sulle voci di bilancio dei fondi comuni monetari (FCM)

1.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche sulle consistenze in essere di fine trimestre dei bilanci degli FCM specificate nelle tabelle 1 e 2 contenute nell’allegato II, parte 3, del presente indirizzo.

2.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche sugli aggiustamenti da rivalutazione trimestrali specificati nella tabella 1 contenuta nell’allegato II, parte 3, del presente indirizzo. Qualora sia concessa una deroga ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) ad alcuni o a tutti gli FCM riguardo alla segnalazione degli aggiustamenti da rivalutazione, le BCN forniscono informazioni sulla base delle migliori stime, ove gli importi in questione siano significativi.

3.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche sugli aggiustamenti da riclassificazione trimestrali specificati nella tabella 1 contenuta nell’allegato II, parte 3, del presente indirizzo.

4.   Le informazioni statistiche da segnalare a norma del presente articolo sono su base aggregata e sono verificate in conformità all’articolo 30. Le informazioni statistiche sugli aggiustamenti da riclassificazione e da rivalutazione sono segnalate in conformità all’allegato I del presente indirizzo. Se del caso, le informazioni statistiche da segnalare a norma del presente articolo sono estrapolate in conformità all’articolo 8.

Articolo 6

Informazioni statistiche da segnalare sulle linee di credito inutilizzate delle IFM

1.   Le BCN segnalano alla BCE, su base trimestrale, le seguenti informazioni statistiche sugli importi delle linee di credito inutilizzate concesse da altre IFM:

a)

le consistenze specificate nella tabella 1 contenuta nell’allegato II, parte 4, del presente indirizzo relative al bilancio di fine mese di ogni mese del trimestre; oppure

b)

le consistenze in essere specificate nella tabella 1 contenuta nell’allegato II, parte 4, del presente indirizzo relative al bilancio di fine mese dell’ultimo mese del trimestre.

Ai fini del primo comma, le BCN segnalano le informazioni statistiche qualora siano disponibili informazioni reali. Qualora non siano disponibili informazioni reali, le BCN segnalano delle stime.

2.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche sugli aggiustamenti da riclassificazione riguardo a ogni consistenza in essere segnalata ai sensi del paragrafo 1, con la massima diligenza possibile.

3.   Le BCN segnalano le informazioni statistiche sulle linee di credito inutilizzate delle IFM riguardo a uno o entrambi i seguenti elementi, ove possibile:

a)

«importo fuori bilancio» secondo la definizione di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13);

b)

«aperture di credito non utilizzate», classificate come «rischio medio», «rischio medio/basso» e «rischio basso», di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 575/2013.

Ove le BCN non segnalino le informazioni statistiche in relazione alle lettere a) e b) del primo comma, le BCN segnalano tali informazioni statistiche in relazione alle pertinenti definizioni nazionali.

4.   Le informazioni statistiche da segnalare a norma del presente articolo sono su base aggregata e sono verificate in conformità all’articolo 30. Le informazioni statistiche sugli aggiustamenti da riclassificazione sono segnalate conformemente all’allegato I al presente indirizzo . Se del caso, le informazioni statistiche da segnalare a norma del presente articolo sono estrapolate in conformità all’articolo 8.

Articolo 7

Informazioni statistiche da segnalare sui prestiti delle IFM a società non finanziarie per attività economica

1.   Le BCN segnalano alla BCE, laddove disponibili, informazioni statistiche sulle consistenze in essere di fine trimestre di finanziamenti concessi dalle IFM a società non finanziarie dell’area dell’euro disaggregate per attività economica secondo la classificazione statistica di attività economiche dell’Unione (NACE Rev.2) (18), in conformità alla parte 5 dell’allegato II al presente indirizzo.

2.   Le BCN forniscono alla BCE, su richiesta, spiegazioni sulle conseguenze delle riclassificazioni sulle consistenze segnalate ai sensi del paragrafo 1, compresi gli aggiustamenti da riclassificazione segnalati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3.

3.   Le informazioni statistiche da segnalare a norma del presente articolo sono su base aggregata e sono verificate in conformità all’articolo 30.

Articolo 8

Estrapolazione delle voci di bilancio delle IFM

1.   Qualora le BCN concedano deroghe alle IFM in conformità all’articolo 9, paragrafi 1, 2, 4, 6 e 7, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), le BCN estrapolano le informazioni statistiche raccolte ai sensi di tale regolamento in modo da rappresentare tutti gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione ai fini della compilazione delle informazioni statistiche mensili e trimestrali da segnalare alla BCE conformemente alla presente sezione.

2.   Qualora le BCN estrapolino informazioni statistiche ai sensi del paragrafo 1, applicano almeno una delle seguenti disposizioni:

a)

per le informazioni sulle disaggregazioni mancanti, le stime sono ricavate applicando dei coefficienti basati su un sottoinsieme di operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione ritenuto maggiormente rappresentativo degli enti nella coda come segue:

i)

le BCN degli Stati membri il cui contributo al bilancio aggregato delle IFM dell’area dell’euro superi il 2 % determinano tale sottoinsieme in modo tale che il bilancio totale dei soggetti inclusi nel sottoinsieme non superi il 35 % del bilancio nazionale aggregato delle IFM;

ii)

le BCN degli Stati membri il cui contributo al bilancio aggregato delle IFM dell’area dell’euro non superi il 2 % determinano tale sottoinsieme in modo che il bilancio totale dei soggetti inclusi nel sottoinsieme non superi il 35 % del bilancio nazionale aggregato delle IFM, a meno che l’estrapolazione in base a questo approccio non comporti costi rilevanti per la BCN, nel qual caso la BCN può applicare coefficienti basati invece sugli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione;

iii)

i requisiti per determinare i sottoinsiemi degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione di cui ai punti i) e ii) non si applicano quando i bilanci degli enti cui sono concesse le deroghe non superino l’1 % del bilancio nazionale aggregato delle IFM. In tali casi, la BCN può applicare coefficienti basati invece sugli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione;

b)

nell’applicare il punto di cui alla lettera a), sia gli enti nella coda sia il sottoinsieme degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione possono essere suddivisi in gruppi diversi a seconda del tipo di istituzione;

c)

qualora il contributo complessivo degli FCM cui siano concesse deroghe ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) superi il 30 % del bilancio nazionale degli FCM, le BCN estrapolano le informazioni statistiche relative agli FCM separatamente dagli istituti di deposito e in conformità a una delle seguenti modalità:

i)

le BCN utilizzano le informazioni statistiche raccolte presso gli FCM ai quali non sono concesse deroghe ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), se tali informazioni statistiche sono sufficientemente rappresentative ai fini dell’estrapolazione;

ii)

le BCN effettuano la stima del bilancio per il settore degli FCM da fonti di informazione alternative almeno una volta l’anno e la utilizzano come base per l’estrapolazione nei casi in cui tutti gli FCM beneficino di deroghe ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), oppure qualora le informazioni statistiche raccolte presso gli FCM cui non sono concesse deroghe ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) non siano sufficientemente rappresentative ai fini dell’estrapolazione;

d)

quando le informazioni statistiche sono raccolte ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) con frequenza inferiore o con scadenze successive rispetto alle informazioni statistiche da segnalare alla BCE ai sensi del presente indirizzo, le BCN stimano le informazioni statistiche per i periodi mancanti:

i)

ripetendo le informazioni laddove i risultati si siano dimostrati adeguati; ovvero

ii)

applicando tecniche di stima statistica idonee per tener conto di eventuali andamenti o fenomeni stagionali.

Ai fini delle lettere da a) a d), i coefficienti o qualsiasi altro calcolo intermedio utilizzato per l’estrapolazione possono essere ricavati da informazioni ottenute dalle autorità di vigilanza, ove tali informazioni siano sufficientemente allineate con le informazioni statistiche da estrapolare.

3.   Qualora abbiano concesso una deroga alle IFM ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), le BCN estrapolano effettuando una stima delle informazioni statistiche trimestrali da segnalare alla BCE ai sensi dell’articolo 4 come segue:

a)

qualora le BCN raccolgano informazioni statistiche dalle IFM ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) con frequenza inferiore a quella trimestrale, possono utilizzare tali informazioni statistiche ai fini della stima delle informazioni statistiche per i periodi mancanti, oppure possono applicare tecniche di stima statistica idonee per tener conto di eventuali andamenti o fenomeni stagionali;

b)

qualora le BCN raccolgano informazioni statistiche dalle IFM ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) a un maggiore livello di aggregazione, possono utilizzare tali informazioni statistiche ai fini della stima delle informazioni statistiche da segnalare alla BCE ai sensi dell’articolo 4, oppure possono utilizzare disaggregazioni appropriate come base per tali stime;

c)

qualora le BCN raccolgano informazioni statistiche trimestrali ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) da IFM che coprano almeno l’80 % dei depositi, dei prestiti e dei titoli di debito detenuti e delle quote e partecipazioni in fondi di investimento, collettivamente, di residenti nello Stato membro non appartenente all’area dell’euro cui si applica la deroga, esse stimano le informazioni statistiche da segnalare su tale base; ovvero

d)

qualora le BCN effettuino una stima delle informazioni statistiche da segnalare sulla base di fonti alternative, esse effettuano gli aggiustamenti necessari per tener conto dei diversi concetti e definizioni applicati ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) rispetto a quelli applicati in tali fonti alternative.

Articolo 9

Tempestività

1.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche mensili di cui alla presente sezione entro la fine del quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese cui le informazioni si riferiscono, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) e al calendario di segnalazione di cui all’articolo 32.

2.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche trimestrali di cui alla presente sezione entro la fine del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre cui le informazioni si riferiscono, in conformità all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) e al calendario di segnalazione di cui all’articolo 32.

Articolo 10

Revisioni

1.   Le BCN possono rivedere le informazioni statistiche segnalate ai sensi della presente sezione come segue:

a)

le revisioni delle informazioni statistiche mensili più recenti e di quelle precedenti segnalate ai sensi degli articoli 3 e 4 possono essere trasmesse alla BCE in qualsiasi momento;

b)

le revisioni delle informazioni statistiche trimestrali più recenti segnalate ai sensi degli articoli 3 e 4 possono essere trasmesse alla BCE in qualsiasi momento;

c)

le revisioni delle informazioni statistiche segnalate ai sensi degli articoli 3 e 4 diverse dalle revisioni di cui alle lettere a) e b) possono essere trasmesse alla BCE fuori da un periodo di produzione mensile;

d)

le revisioni delle informazioni statistiche segnalate ai sensi degli articoli da 5 a 7 possono essere trasmesse alla BCE in qualsiasi momento.

Le BCN, previa notifica alla BCE, possono rivedere le informazioni statistiche di cui alla lettera c) nel corso di un periodo di produzione mensile ogni qual volta le revisioni migliorino sensibilmente la qualità delle informazioni statistiche. La BCE può elaborare tali revisioni dopo tale periodo di produzione mensile. La BCE informa la BCN competente qualora il trattamento di tali revisioni sia posticipato oltre il periodo di produzione mensile.

2.   Le BCN forniscono alla BCE su richiesta spiegazioni sulle revisioni presentate ai sensi del paragrafo 1. Le BCN forniscono inoltre spiegazioni alla BCE in entrambi i seguenti casi:

a)

le BCN forniscono spiegazioni per le revisioni di almeno 5 miliardi di euro (in valore assoluto) e forniscono tali spiegazioni contestualmente alle revisioni e, in ogni caso, prima della chiusura della produzione di dati da parte della BCE per tale periodo di produzione;

b)

qualora le BCN trasmettano revisioni durante un periodo di produzione mensile in conformità al secondo comma del paragrafo 1, le spiegazioni sono fornite al momento della segnalazione.

Le spiegazioni trasmesse ai sensi del primo comma indicano se le revisioni che interessano le serie segnalate sono definitive o possono essere oggetto di ulteriori revisioni.

SEZIONE 3

TASSI D’INTERESSE DELLE IFM

Articolo 11

Informazioni statistiche da segnalare in relazione alle statistiche sui tassi di interesse delle IFM

1.   Le BCN segnalano alla BCE le seguenti informazioni sui tassi di interesse applicati dalle IFM ai depositi e ai prestiti per quanto riguarda le famiglie e le società non finanziarie («tassi di interesse delle IFM» o «TIFM»):

a)

le informazioni statistiche nazionali mensili relative a consistenze in essere e nuove operazioni specificate nelle appendici 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34);

b)

le informazioni statistiche nazionali mensili relative a nuove operazioni specificate nell’allegato III, parte 1, del presente indirizzo.

Le informazioni statistiche segnalate in virtù del presente articolo sono su base aggregata e sono verificate in conformità all’articolo 30. Le BCN segnalano tali informazioni in conformità dell’allegato III, parte 3, del presente indirizzo.

2.   Le BCN possono concedere deroghe relativamente ai seguenti indicatori:

a)

indicatori da 62 a 85 nelle tabelle 3 e 4 dell’allegato I, appendice 2, del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) riguardo a quanto segue:

i)

interessi applicati alle società non finanziarie;

ii)

volume di operazioni relative a prestiti garantiti da garanzie reali/personali alle società non finanziarie;

b)

indicatori da 37 a 54 nelle tabelle 3 e 4 dell’allegato I, appendice 2, del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) qualora il volume delle operazioni aggregate a livello nazionale della voce corrispondente, con riferimento agli indicatori da 37 a 54 e comprendente tutti i prestiti, rappresenti meno del 10 % del volume delle operazioni aggregate della somma di tutti i prestiti nella stessa categoria dimensionale, a livello nazionale, e meno del 2 % del volume delle operazioni per la stessa dimensione e categoria di determinazione iniziale del tasso di interesse, a livello dell’area dell’euro.

Le deroghe concesse dalle BCN ai sensi del primo comma lasciano impregiudicato l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34).

3.   Qualora siano concesse deroghe ai sensi del paragrafo 2, le soglie ivi indicate sono verificate dalle BCN su base annuale.

Articolo 12

Estrapolazione delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM

1.   Qualora le informazioni statistiche sui TIFM ricevute dalle BCN non rappresentino gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione a causa dell’utilizzo del campionamento, le BCN selezionano e aggiornano il campione ed estrapolano le informazioni statistiche sui volumi delle nuove operazioni per garantire che sia rappresentato il 100 % degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione, come specificato nell’allegato III, parte 2, del presente indirizzo.

2.   Qualora le BCN concedano deroghe rispetto agli obblighi di segnalazione relativi alle statistiche sui tassi di interesse delle IFM in conformità all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) o all’articolo 11, paragrafo 2, del presente indirizzo, le informazioni statistiche segnalate ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del presente indirizzo sono riportate nei periodi mensili mancanti applicando idonee tecniche di stima statistica per tener conto dell’andamento delle informazioni o di fenomeni stagionali.

Articolo 13

Tempestività

Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche di cui all’articolo 11 entro la fine del diciannovesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese cui le informazioni si riferiscono, in conformità all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) e al calendario di segnalazione di cui all’articolo 32.

Articolo 14

Revisioni

1.   Le BCN possono rivedere le informazioni statistiche segnalate ai sensi della presente sezione in qualsiasi momento eccetto durante il periodo di produzione pertinente, in cui le BCN possono soltanto rivedere le informazioni statistiche segnalate per il periodo di riferimento precedente.

Le BCN possono, dopo averne informato la BCE, rivedere le informazioni statistiche segnalate ai sensi della presente sezione durante il periodo di produzione pertinente ogni qual volta le revisioni migliorino sensibilmente la qualità delle informazioni statistiche. La BCE può trattare tali revisioni dopo tale periodo di produzione. La BCE informa la BCN competente qualora il trattamento di tali revisioni sia posticipato oltre il periodo di produzione mensile.

2.   Le BCN forniscono su richiesta della BCE le seguenti spiegazioni per le revisioni presentate ai sensi del paragrafo 1:

a)

spiegazioni delle revisioni che migliorino sensibilmente la qualità delle informazioni statistiche segnalate alla BCE;

b)

spiegazioni delle revisioni delle informazioni statistiche segnalate alla BCE per i periodi antecedenti al mese di riferimento precedente.

Le spiegazioni trasmesse ai sensi del primo comma indicano se le revisioni che interessano le serie segnalate sono definitive o possono essere oggetto di ulteriori revisioni.

SEZIONE 4

VOCI DI BILANCIO E TASSI DI INTERESSE DELLE IFM SU BASE INDIVIDUALE

Articolo 15

Individuazione degli enti creditizi per i quali devono essere segnalate informazioni statistiche su base individuale

1.   Le BCN segnalano le informazioni statistiche di cui all’articolo 16 per gli enti creditizi residenti negli Stati membri dell’area dell’euro, ad eccezione dei seguenti:

a)

enti creditizi diversi dalle IFM;

b)

enti nella coda; e

c)

enti creditizi che hanno attività totali pari o inferiori a 100 milioni di euro, laddove il Consiglio direttivo della BCE abbia concesso l’autorizzazione alla BCN competente ai sensi del paragrafo 2.

Ai fini della segnalazione delle informazioni statistiche alla BCE ai sensi dell’articolo 16, la BCN competente può segnalare informazioni statistiche per gruppi di enti creditizi. Tali gruppi di enti creditizi sono individuati dalle BCN consultandosi con la BCE.

2.   Il Consiglio direttivo della BCE può concedere l’autorizzazione ad applicare la soglia di cui al paragrafo 1, lettera c), su richiesta della BCN competente, nei casi in cui ciò incida in modo sproporzionato sull’onere di segnalazione per tale BCN. Qualora il Consiglio direttivo della BCE ritenga che ciò non incida più in modo sproporzionato sull’onere di segnalazione per tale BCN, ha facoltà di revocare tale autorizzazione su richiesta della BCN competente.

3.   Le BCN registrano gli enti creditizi e i gruppi di enti creditizi di cui al paragrafo 1 nel registro anagrafico delle istituzioni delle entità affiliate (RIAD) istituito ai sensi dell’Indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea (BCE/2018/16) (19).

4.   Le BCN registrano gli enti creditizi e i gruppi di enti creditizi di cui al paragrafo 1 che sono enti di base ai fini della presente sezione laddove si verifichi una delle seguenti circostanze:

a)

l’ente creditizio è membro del gruppo di enti creditizi per i quali sono stati trasmessi alla BCE i dati sulle IFM su base individuale per il periodo di riferimento di gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 17 bis, paragrafo 1, dell'indirizzo BCE/2014/15;

b)

l’ente creditizio è un nuovo ente creditizio risultante da una fusione, acquisizione o altra riorganizzazione societaria che coinvolge uno o più enti di base che ha luogo dopo l'entrata in vigore del presente indirizzo;

c)

l'ente creditizio è residente in uno Stato membro che adotta l’euro dopo l’entrata in vigore del presente indirizzo ed è individuato come ente di base dal Consiglio direttivo della BCE, in consultazione con il Comitato per le statistiche.

Qualora individui enti di base ai sensi del primo comma, lettera c), il Consiglio direttivo della BCE ne dà notifica alla BCN competente.

5.   Qualora alle BCN sia stata concessa l’autorizzazione ad escludere gli enti creditizi che hanno attività totali pari o inferiori a 100 milioni di euro ai sensi del paragrafo 1, lettera c), esse riesaminano le attività totali degli enti creditizi almeno ogni tre anni e registrano conseguentemente le informazioni nel RIAD. Il Consiglio direttivo è informato degli esiti di tale riesame senza indebito ritardo.

6.   Il Consiglio direttivo della BCE può delegare al Comitato esecutivo il potere di concedere o revocare l’autorizzazione ai sensi del paragrafo 2. Tale delega valuta se ciò incida in modo sproporzionato sull’onere di segnalazione per la BCN competente.

7.   Qualora il Comitato esecutivo eserciti il potere delegato ai sensi del paragrafo 6, informa senza indebito ritardo il Consiglio direttivo di tutte le decisioni adottate.

Articolo 16

Informazioni statistiche da segnalare sulle voci di bilancio (VdB) delle IFM su base individuale e sui tassi d’interesse delle IFM (TIFM) su base individuale

1.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche raccolte in conformità al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) sulle seguenti voci di bilancio (VdB) su base individuale degli enti creditizi di cui all’articolo 15, paragrafo 1:

a)

le consistenze in essere di fine mese specificate nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato IV del presente indirizzo;

b)

le consistenze in essere di fine trimestre specificate nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato IV del presente indirizzo;

qualora raccolgano le informazioni statistiche di cui alla lettera b) del primo comma su base mensile, le BCN possono invece segnalare alla BCE le consistenze in essere di fine mese per tali voci.

2.   Le BCN segnalano alla BCE le «serie ausiliarie» mensili specificate nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato IV del presente indirizzo relative al bilancio degli enti creditizi di cui all’articolo 15, paragrafo 1, in conformità all’allegato I del presente indirizzo. Tali serie ausiliarie comprendono uno o entrambi i seguenti elementi:

a)

aggiustamenti da rivalutazione e da riclassificazione;

b)

cessioni di crediti.

3.   Le BCN segnalano alla BCE le seguenti informazioni statistiche sui tassi di interesse delle IFM su base individuale (TIFM) raccolte in conformità al regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) dagli enti di base di cui all’articolo 15, paragrafo 4:

a)

i tassi di interesse mensili applicati alle consistenze in essere dei depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie residenti nell’area dell’euro e dei prestiti erogati a loro favore, entrambi denominati in euro, specificati nella tabella 3 dell’allegato IV del presente indirizzo;

b)

i volumi mensili delle nuove operazioni di depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie residenti negli Stati membri dell’area dell’euro e di prestiti erogati a loro favore, entrambi denominati in euro, specificati nella tabella 3 dell’allegato IV del presente indirizzo;

c)

i tassi di interesse mensili applicati alle nuove operazioni di depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie residenti nell’area dell’euro e di prestiti erogati a loro favore, entrambi denominati in euro, specificati nella tabella 3 dell’allegato IV del presente indirizzo.

4.   Nei casi in cui le informazioni statistiche siano segnalate per gruppi di enti creditizi di cui all’articolo 15, paragrafo 1, le BCN applicano le seguenti disposizioni:

a)

le consistenze in essere segnalate dalle BCN ai sensi del paragrafo 1 sono calcolate come la somma delle consistenze in essere dei singoli membri del gruppo;

b)

le serie ausiliarie segnalate dalle BCN ai sensi del paragrafo 2 sono calcolate come la somma delle serie ausiliarie dei singoli membri del gruppo;

c)

i tassi di interesse segnalati dalle BCN ai sensi del paragrafo 3 sono calcolati come medie ponderate, mentre il volume del gruppo è calcolato come la somma dei volumi individuali. Se una BCN raccoglie le informazioni sul gruppo per ciascun ente, le medie dei tassi di interesse coprono esclusivamente gli enti inclusi nel campione nazionale dei TIFM e che non sono soggetti a deroghe; ai volumi del gruppo si applica lo stesso metodo.

5.   Le BCN forniscono alla BCE, su richiesta e con la massima diligenza possibile, spiegazioni su fusioni e acquisizioni, altre riorganizzazioni societarie e cessioni di crediti avvenute durante il mese di riferimento che incidano sulle informazioni statistiche degli enti di base segnalate ai sensi del presente articolo.

6.   La BCE può utilizzare e condividere all’interno dell’Eurosistema le spiegazioni fornite ai sensi del paragrafo 5 al fine di supportare l’analisi dei dati nel dovuto rispetto del regime di riservatezza applicabile.

Articolo 17

Tempestività

1.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche segnalate ai sensi dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2, per gli enti di base di cui all’articolo 15, paragrafo 4, entro la fine del quindicesimo giorno lavorativo successivo al periodo di riferimento al quale si riferiscono e in conformità al calendario di segnalazione di cui all’articolo 32. Altrimenti, le BCN segnalano le informazioni statistiche alla BCE entro la fine del ventesimo giorno lavorativo successivo al periodo di riferimento al quale si riferiscono e in conformità al calendario di segnalazione di cui all’articolo 32.

2.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche segnalate ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, entro la fine del diciannovesimo giorno lavorativo successivo al periodo di riferimento al quale si riferiscono e in conformità al calendario di segnalazione di cui all’articolo 32.

Articolo 18

Revisioni

1.   Qualora rivedano le informazioni statistiche in conformità all’articolo 10, le BCN rivedono anche, se del caso, le informazioni statistiche sulle VdB su base individuale segnalate ai sensi dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2.

2.   Le revisioni delle informazioni statistiche segnalate ai sensi dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2, relative agli enti creditizi che non sono enti di base, sono segnalate dalle BCN con la massima diligenza possibile.

3.   Qualora rivedano le informazioni statistiche in conformità all’articolo 14, le BCN rivedono anche, se del caso, le informazioni statistiche sui TIFM su base individuale segnalate ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3.

4.   Su richiesta, le BCN forniscono alla BCE spiegazioni sulle revisioni presentate ai sensi del presente articolo.

SEZIONE 5

RISERVE MINIME DEGLI ENTI CREDITIZI

Articolo 19

Informazioni statistiche da segnalare sull’aggregato soggetto a riserva

1.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche sulle consistenze in essere di fine mese specificate nella tabella 1 dell’allegato V, parte 1, del presente indirizzo, relative all’aggregato soggetto a riserva degli enti creditizi calcolato in conformità al regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

2.   Le informazioni statistiche segnalate ai sensi del paragrafo 1 sono ricavate dalle informazioni statistiche di cui al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) raccolte dalla BCN presso enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria ai sensi del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

Per gli enti creditizi che sono enti nella coda, le BCN utilizzano nel calcolo dell’aggregato soggetto a riserva di fine mese le più recenti informazioni statistiche di fine trimestre disponibili dopo la pubblicazione da parte della BCE delle informazioni statistiche trimestrali raccolte ai sensi dell’articolo 4 del presente indirizzo.

3.   Le BCN segnalano alla BCE informazioni statistiche sulla detrazione forfettaria aggregata precisata nella tabella 2 dell’allegato V, parte 1, del presente indirizzo che è detratta dalle riserve minime degli enti creditizi in conformità all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

4.   Le BCN possono rivedere in qualsiasi momento le informazioni statistiche segnalate ai sensi del presente articolo. Quando le revisioni sono segnalate dalle BCN ai sensi del presente articolo dopo l’inizio del periodo di mantenimento, la BCE può scegliere di non trattare tali revisioni.

Se una parte notificante rivede il proprio aggregato soggetto a riserva in conformità all’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), le BCN rivedono di conseguenza le informazioni statistiche segnalate ai sensi del presente articolo.

Articolo 20

Informazioni statistiche da segnalare in relazione alle statistiche sul macrocoefficiente

Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche sulle consistenze in essere di fine mese relative al macrocoefficiente come specificato nella tabella di cui all’allegato V, parte 2, del presente indirizzo.

Le informazioni statistiche segnalate ai sensi del primo comma sono ricavate dalle BCN dalle informazioni statistiche mensili disponibili raccolte presso enti creditizi ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). Qualora le informazioni statistiche da segnalare non siano applicabili a uno Stato membro, la BCN competente segnala le informazioni statistiche come zero.

Articolo 21

Tempestività

Le BCN segnalano alla BCE le pertinenti informazioni statistiche mensili di cui agli articoli 19 e 20 entro la fine dell’ultimo giorno lavorativo precedente l’inizio del periodo di mantenimento in questione e in conformità al calendario di segnalazione di cui all’articolo 32.

SEZIONE 6

UFFICI DEI CONTI CORRENTI POSTALI E AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Articolo 22

Informazioni statistiche da segnalare sugli uffici dei conti correnti postali e sulle amministrazioni centrali

1.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche sulle consistenze di fine mese specificate nella tabella 1 dell’allegato VI del presente indirizzo, riguardanti quanto segue:

a)

gli uffici dei conti correnti postali che segnalano ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1074/2013 (BCE/2013/39);

b)

le passività monetarie delle amministrazioni centrali e le loro disponibilità in contanti e in titoli emessi da IFM dell’area dell’euro.

2.   Le BCN non sono tenute a segnalare le informazioni statistiche ai sensi del presente articolo laddove le informazioni statistiche di cui al paragrafo 1, lettera a), non esistano e le attività e passività di cui al paragrafo 1, lettera b), non esistano o siano insignificanti.

3.   Le BCN segnalano alla BCE gli aggiustamenti da riclassificazione riguardo a ciascuna voce relativa alle consistenze in essere segnalata ai sensi del paragrafo 1, come specificato nella tabella 1 dell’allegato VI del presente indirizzo.

4.   Le BCN segnalano alla BCE gli aggiustamenti da rivalutazione, ove significativi, come precisato nella tabella 1 dell’allegato VI del presente indirizzo.

5.   Le informazioni statistiche da segnalare a norma del presente articolo sono su base aggregata e sono verificate in conformità all’articolo 30. Le informazioni statistiche sugli aggiustamenti da riclassificazione e da rivalutazione sono segnalate in conformità all’allegato I del presente indirizzo.

Articolo 23

Tempestività

Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche di cui alla presente sezione entro la fine del quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese cui le informazioni si riferiscono, in conformità all’articolo 5, del regolamento (UE) 1074/2013 (BCE/2013/39) e al calendario di segnalazione di cui all’articolo 32 del presente indirizzo.

Articolo 24

Revisioni

1.   Le BCN possono rivedere le informazioni statistiche segnalate ai sensi della presente sezione come segue:

a)

le revisioni delle informazioni statistiche mensili più recenti e di quelle precedenti possono essere trasmesse alla BCE in qualsiasi momento;

b)

le revisioni delle informazioni statistiche mensili diverse dalle informazioni statistiche mensili più recenti e da quelle precedenti possono essere trasmesse fuori dal periodo di produzione mensile.

Le BCN possono, dopo averne informato la BCE, rivedere le informazioni statistiche di cui alla lettera b) durante il periodo di produzione ogni qual volta ciò migliori sensibilmente la qualità delle informazioni. La BCE può elaborare tali revisioni dopo il periodo di produzione mensile. La BCE informa la BCN competente qualora il trattamento di tali revisioni sia posticipato oltre il periodo di produzione mensile.

2.   Le BCN forniscono alla BCE spiegazioni sulle revisioni segnalate ai sensi del paragrafo 1 su richiesta e come segue:

a)

le BCN forniscono spiegazioni per le revisioni di almeno 5 miliardi di euro (in valore assoluto) e forniscono tali spiegazioni contestualmente alle revisioni e, in ogni caso, prima della chiusura della produzione di dati da parte della BCE per tale periodo di produzione;

b)

qualora le BCN trasmettano revisioni durante un periodo di produzione mensile in conformità al secondo comma del paragrafo 1, le spiegazioni sono fornite al momento della segnalazione.

Le spiegazioni trasmesse ai sensi del primo comma indicano se le revisioni che interessano le serie segnalate sono definitive o possono essere oggetto di ulteriori revisioni.

SEZIONE 7

INDICATORI FINANZIARI STRUTTURALI (IFS) DEGLI ENTI CREDITIZI

Articolo 25

Informazioni statistiche da segnalare sugli IFS degli enti creditizi

1.   Le BCN segnalano alla BCE gli IFS degli enti creditizi che sono IFM, come specificato nell’allegato VII del presente indirizzo. Gli IFS sono segnalati su base aggregata e verificati in conformità all’articolo 30.

In deroga al primo comma, una BCN può fornire le informazioni statistiche ivi indicate mediante fonti di dati alternative. La BCE può utilizzare tali informazioni per ricavare gli IFS degli enti creditizi, previo accordo tra la BCE e la BCN.

2.   Se le informazioni statistiche segnalate ai sensi del paragrafo 1 non comprendono tutti gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione, le BCN estrapolano tali informazioni statistiche in modo da rappresentare tutti gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione.

Ai fini del primo comma, le BCN forniscono spiegazioni alla BCE.

3.   Le BCN possono rivedere le informazioni segnalate ai sensi del presente articolo durante il periodo di produzione e forniscono spiegazioni su tali revisioni su richiesta della BCE.

Articolo 26

Tempestività

Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche annuali per gli indicatori finanziari strutturali di cui all’articolo 25 entro la fine di marzo di ogni anno e in conformità al calendario di segnalazione di cui all’articolo 32 con riferimento all’anno precedente, ad eccezione dell’indicatore «numero di occupati presso enti creditizi» che deve essere fornito alla fine di maggio di ogni anno e in conformità al calendario di segnalazione di cui all’articolo 32 con riferimento all’anno precedente.

SEZIONE 8

ENTI CREDITIZI DIVERSI DALLE IFM

Articolo 27

Informazioni statistiche da segnalare sulle voci di bilancio degli enti creditizi diversi dalle IFM

1.   Le BCN segnalano alla BCE le seguenti voci di bilancio degli enti creditizi diversi dalle IFM:

a)

le consistenze in essere di fine mese specificate nella tabella 1 dell’allegato I, parte 2, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), ad eccezione di:

i)

passività per depositi segnalate unicamente da enti creditizi soggetti agli obblighi di riserva;

ii)

posizioni di cash pooling nozionale;

iii)

quote/partecipazioni in FCM emesse;

iv)

voci per le quali sono state concesse deroghe riguardo agli obblighi di segnalazione statistica da parte delle BCN ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2);

b)

le consistenze in essere di fine trimestre specificate nelle tabelle 2, 3 e 4 dell’allegato I, parte 3, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), ad eccezione delle voci per le quali le BCN hanno concesso deroghe riguardo agli obblighi di segnalazione statistica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

2.   Le BCN segnalano alla BCE le seguenti informazioni statistiche sugli aggiustamenti da rivalutazione del settore degli enti creditizi diversi dalle IFM:

a)

gli aggiustamenti da rivalutazione mensili specificati nella tabella 1A contenuta nell’allegato I, parte 4, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), ad eccezione dei seguenti elementi:

i)

posizioni di cash pooling nozionale;

ii)

quote/partecipazioni in FCM emesse;

iii)

voci per le quali sono state concesse deroghe riguardo agli obblighi di segnalazione statistica da parte delle BCN ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2);

b)

gli aggiustamenti da rivalutazione trimestrali specificati nella tabella 2A dell’allegato I, parte 4, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), ad eccezione delle voci per le quali le BCN hanno concesso deroghe riguardo agli obblighi di segnalazione statistica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

3.   Le BCN segnalano alla BCE le seguenti informazioni statistiche sugli aggiustamenti da riclassificazione del settore degli enti creditizi diversi dalle IFM:

a)

gli aggiustamenti da riclassificazione mensili in relazione a ciascuna voce relativa alle consistenze in essere segnalata ai sensi del paragrafo 1, lettera a);

b)

gli aggiustamenti da riclassificazione trimestrali relativi a ciascuna voce delle consistenze in essere specificata nella tabella 2 dell’allegato I, parte 3, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), ad eccezione delle voci per le quali le BCN hanno concesso deroghe riguardo agli obblighi di segnalazione statistica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

4.   Le BCN non sono tenute a segnalare informazioni statistiche ai sensi del presente articolo in uno dei seguenti casi:

a)

non sussistono enti creditizi residenti diversi dalle IFM;

b)

la BCN competente ha concesso deroghe rispetto alla segnalazione di informazioni statistiche ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) a tutti gli enti creditizi residenti diversi dalle IFM in conformità all’articolo 9, paragrafo 5, lettera a), di tale regolamento.

5.   Le informazioni statistiche da segnalare a norma del presente articolo sono su base aggregata e sono verificate in conformità all’articolo 30. Le informazioni statistiche sugli aggiustamenti da riclassificazione e da rivalutazione sono segnalate in conformità all’allegato I del presente indirizzo.

Articolo 28

Tempestività

1.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche mensili di cui alla presente sezione entro la fine del quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese cui le informazioni si riferiscono, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) e al calendario di segnalazione di cui all’articolo 32 del presente indirizzo.

2.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche trimestrali di cui alla presente sezione entro la fine del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre cui le informazioni si riferiscono, in conformità all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) e al calendario di segnalazione di cui all’articolo 32 del presente indirizzo.

Articolo 29

Revisioni

1.   Le BCN possono rivedere le informazioni statistiche segnalate ai sensi della presente sezione in qualsiasi momento.

2.   Le BCN forniscono alla BCE spiegazioni sulle revisioni presentate ai sensi del paragrafo 1 su richiesta.

Le spiegazioni trasmesse ai sensi del primo comma indicano se le revisioni che interessano le serie segnalate sono definitive o possono essere oggetto di ulteriori revisioni.

SEZIONE 9

VERIFICA, SEGNALAZIONE DI DATI STORICI E TRASMISSIONE

Articolo 30

Verifica e spiegazioni

1.   Fatti salvi il regolamento (CE) n. 2533/98, il regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), il regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) e il regolamento (UE) n. 1074/2013 (BCE/2013/39), le BCN monitorano e assicurano la qualità e l’affidabilità delle informazioni statistiche messe a disposizione della BCE ai sensi del presente indirizzo.

2.   Prima di segnalare le informazioni statistiche alla BCE ai sensi del presente indirizzo, le BCN verificano che le informazioni rispettino i vincoli lineari forniti e mantenuti dalla BCE, compresi, se del caso, i vincoli lineari relativi alla coerenza su tutte le frequenze.

Le BCN forniscono alla BCE, su richiesta, spiegazioni delle eventuali discrepanze individuate a seguito di tale verifica.

3.   Riguardo ai vincoli lineari relativi alla coerenza su tutte le frequenze di cui al paragrafo 2, le BCN verificano che:

a)

le informazioni statistiche trimestrali siano coerenti con le corrispondenti informazioni statistiche mensili comunicate ai sensi degli articoli 3 e 4;

b)

le informazioni statistiche trimestrali siano coerenti con le corrispondenti informazioni statistiche mensili segnalate ai sensi dell’articolo 27;

c)

le informazioni statistiche sulle voci di bilancio degli FCM segnalate ai sensi dell’articolo 5 siano coerenti con le corrispondenti informazioni di fine trimestre sulle voci di bilancio delle altre IFM segnalate ai sensi dell’articolo 4.

Qualora le informazioni statistiche di cui alla lettera a) non siano coerenti su tutte le frequenze, le BCN presentano, con la massima diligenza possibile, revisioni di informazioni statistiche che siano coerenti su tutte le frequenze attraverso stime.

4.   Le BCN, utilizzando le apposite tabelle di raccordo di cui all’articolo 3, paragrafo 4, controllano la coerenza tra le consistenze in essere di fine mese, segnalate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e una qualsiasi delle seguenti consistenze in essere segnalate ai sensi dell’indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34):

a)

la situazione contabile giornaliera dell’Eurosistema fornita l’ultimo giorno lavorativo del mese;

b)

l’ultima situazione contabile settimanale disaggregata del rispettivo mese.

Le BCN forniscono alla BCE, su richiesta, i risultati del monitoraggio della coerenza di cui al primo comma e le spiegazioni delle discrepanze tra le consistenze in essere.

5.   Quando segnalano il numero di filiali e società controllate di enti creditizi non residenti, come specificato nell’allegato VII ai sensi dell’articolo 25, le BCN assicurano che tali informazioni statistiche siano coerenti, a partire dal 1999 in poi, con le informazioni registrate nell’elenco delle IFM a fini statistici istituito ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

6.   Le BCN forniscono, su richiesta della BCE, spiegazioni sugli andamenti delle informazioni statistiche segnalate ai sensi del presente indirizzo, comprese le discontinuità nelle informazioni statistiche segnalate rispetto al periodo di riferimento precedente.

7.   Qualora effettuino una stima delle informazioni statistiche da segnalare ai sensi del presente indirizzo, le BCN forniscono spiegazioni alla BCE su richiesta.

Articolo 31

Obblighi di segnalazione di dati storici in caso di adozione dell’euro

1.   Qualora uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro adotti l’euro successivamente all’entrata in vigore del presente indirizzo, la BCN di tale Stato membro è tenuta a segnalare alla BCE quanto segue:

a)

informazioni statistiche sulle voci di bilancio delle IFM, comprese le statistiche di bilancio degli FCM, per tutti i periodi di riferimento per le segnalazioni, a partire dall’adesione di tale Stato membro all’Unione e, in ogni caso, per almeno i tre anni precedenti all’adozione dell’euro da parte dello Stato membro;

b)

informazioni statistiche sulle voci di bilancio delle IFM per i tre anni precedenti all’adesione all’Unione dello Stato membro, salvo sia altrimenti concordato con la BCE.

2.   Le BCN degli Stati membri che adottano l’euro compilano le informazioni statistiche di cui al paragrafo 1 come se lo Stato membro fosse appartenuto all’area dell’euro per tutti i periodi di riferimento per le segnalazioni. A tale scopo, le BCN possono utilizzare informazioni statistiche segnalate alla BCE prima dell’adozione dell’euro da parte dello Stato membro in conformità agli schemi di segnalazione adattati dalla BCE per gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro. Le BCN segnalano le informazioni statistiche in conformità agli obblighi che erano applicabili agli Stati membri dell’area dell’euro nei rispettivi periodi di riferimento delle segnalazioni, salvo che la BCE e la BCN competente si accordino per escludere alcune informazioni statistiche.

3.   Le BCN degli Stati membri dell’area dell’euro segnalano alla BCE le posizioni nei confronti dei residenti di Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che adottano l’euro in seguito all’entrata in vigore del presente indirizzo riguardo alle statistiche sulle voci di bilancio delle IFM che coprono i tre anni precedenti a tale adozione, salvo diverso accordo con la BCE. Le BCN segnalano esclusivamente le consistenze in essere mensili delle posizioni che sono state segnalate in conformità al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) e che superano i 50 milioni di euro. Le BCN possono inoltre segnalare su base volontaria le consistenze in essere mensili di tali posizioni che sono inferiori a 50 milioni di euro.

Articolo 32

Calendario di segnalazione

Ogni anno, entro la fine del mese di settembre, la BCE comunica le date esatte di trasmissione alle BCN nella forma di un calendario di segnalazione. Le BCN segnalano le informazioni statistiche ai sensi del presente indirizzo in conformità a tale calendario di segnalazione.

Articolo 33

Trasmissione

1.   La BCE trasmette le informazioni statistiche da segnalare ai sensi del presente indirizzo in formato elettronico, utilizzando i mezzi indicati dalla BCE. Il formato del messaggio statistico messo a punto per questo scambio elettronico di informazioni statistiche deve essere il formato approvato dal SEBC.

2.   Qualora non si applichi il paragrafo 1, le BCN possono utilizzare altri mezzi di trasmissione delle informazioni statistiche, previa approvazione da parte della BCE.

SEZIONE 10

PROCEDURA SEMPLIFICATA DI MODIFICA E PUBBLICAZIONE

Articolo 34

Procedura semplificata di modifica

Tenuto conto del parere del Comitato per le statistiche, il Comitato esecutivo della BCE apporta le necessarie modifiche di natura tecnica agli allegati, purché tali modifiche non siano tali da alterare l’impianto concettuale sottostante o da incidere sugli oneri di segnalazione degli operatori segnalanti negli Stati membri. Il Comitato esecutivo informa il Consiglio direttivo di tali modifiche senza indugio.

Articolo 35

Pubblicazione

Le BCN non pubblicano i contributi nazionali agli aggregati monetari mensili dell’area dell’euro e rispettive contropartite fino a che la BCE non li abbia pubblicati. Laddove le BCN pubblichino tali informazioni, dovranno essere le medesime informazioni fornite per la più recente pubblicazione degli aggregati dell’area dell’euro. Qualora riproducano gli aggregati dell’area dell’euro pubblicati dalla BCE, le BCN effettuano la riproduzione in maniera fedele.

SEZIONE 11

PRIMA SEGNALAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 36

Prima segnalazione

1.   La prima segnalazione per le informazioni statistiche mensili da segnalare ai sensi del presente indirizzo inizia con le informazioni statistiche per gennaio 2022.

2.   La prima segnalazione per le informazioni statistiche trimestrali da segnalare ai sensi del presente indirizzo inizia con le informazioni statistiche per il primo trimestre del 2022. Le informazioni statistiche trimestrali da segnalare per il quarto trimestre del 2021 sono segnalate conformemente alle parti 1, 4, 7, 19 e 20 dell’allegato II dell’indirizzo BCE/2014/15 sulle statistiche monetarie e finanziarie.

3.   La prima segnalazione per le informazioni statistiche annuali da segnalare ai sensi del presente indirizzo inizia con le informazioni statistiche per il 2021.

Articolo 37

Disposizioni transitorie

1.   Per il periodo dal 15 aprile 2021 al 1o febbraio 2022, ove segnalino informazioni relative a VdB su base individuale in conformità all’articolo 17 bis dell’indirizzo BCE/2014/15 sulle statistiche monetarie e finanziarie, le BCN individuano gli enti creditizi per i quali tali informazioni devono essere segnalate in conformità all’articolo 15 del presente indirizzo. Le BCN segnalano tali informazioni alla BCE nel rispetto degli obblighi di tempestività di cui all’articolo 17 del presente indirizzo per il periodo dal 15 aprile 2021 al 1o febbraio 2022.

2.   Per il periodo dal 15 aprile 2021 al 1o febbraio 2022, ove segnalino informazioni relative ai TIFM su base individuale in conformità all’articolo 17 bis dell’indirizzo (BCE/2014/15) sulle statistiche monetarie e finanziarie, le BCN segnalano tali informazioni per gli enti di base di cui all’articolo 15, paragrafo 4, del presente indirizzo. Le BCN segnalano tali informazioni alla BCE nel rispetto degli obblighi di tempestività di cui all’articolo 17 del presente indirizzo per il periodo dal 15 aprile 2021 al 1o febbraio 2022.

3.   Per il periodo dal 26 giugno 2021 al 1o febbraio 2022, le BCN segnalano le informazioni statistiche raccolte presso enti creditizi diversi dalle IFM ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) in conformità alla sezione 8 del presente indirizzo. Le BCN segnalano tali informazioni alla BCE entro e non oltre il 29 aprile 2022.

SEZIONE 12

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

Efficacia

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

2.   Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro e la BCE si conformano al presente indirizzo a decorrere dal 1° febbraio 2022.

Articolo 39

Destinatari

Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, 26 marzo 2021

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/2) (GU L 73, del 3.3.2021, pag. 16).

(2)  Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51).

(3)  Regolamento (UE) n. 1074/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, sugli obblighi di segnalazione statistica per gli uffici dei conti correnti postali che ricevono depositi da residenti nell’area dell’euro diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/39) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 94).

(4)  Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

(5)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 44).

(7)  Cfr. le decisioni adottate dal Consiglio direttivo della BCE il 26 giugno 2020, disponibili nel sito internet della BCE all’indirizzo: www.ecb.europa.eu.

(8)  Indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea, del 1° giugno 2018, sul registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data) (BCE/2018/16) (GU L 154 del 18.6.2018, pag. 3).

(9)  Regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull'applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) (GU L 73, del 3.3.2021, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 2019/2033/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

(11)  Indirizzo BCE/2014/15 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (GU L 340 del 26.11.2014, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51).

(13)  Regolamento (UE) n. 1074/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, sugli obblighi di segnalazione statistica per gli uffici dei conti correnti postali che ricevono depositi da residenti nell’area dell’euro diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/39) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 94).

(14)  Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

(15)  Cfr. le tabelle di raccordo tra le voci del bilancio contabile delle BCN e della BCE e le voci da segnalare a fini statistici («Bridging tables between the accounting balance sheet items of the NCBs and the ECB and the items to be reported for statistical purposes»), pubblicate sul sito internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu.

(16)  Indirizzo (UE) 2016/2249 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2016, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2016/34) (GU L 347 del 20.12.2016, pag. 37).

(17)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(18)  Come stabilito nell’allegato I del Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(19)  Indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea, del 1o giugno 2018, sul registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data) (BCE/2018/16) (GU L 154 del 18.6.2018, pag. 3).


ALLEGATO I

SEGNALAZIONE DI AGGIUSTAMENTI E LA DERIVAZIONE DELLE OPERAZIONI

PARTE 1

Descrizione generale delle procedure per ricavare le operazioni

Le operazioni finanziarie sono acquisti netti di attività finanziarie o variazioni nette di passività per ogni tipo di strumento finanziario, ossia il totale di tutte le operazioni finanziarie effettuate nel corso del relativo periodo di riferimento. Il quadro per ricavare le operazioni finanziarie per le voci di bilancio (VdB) delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) è il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (di seguito «SEC 2010»), istituito dal Regolamento (UE) n. 548/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Le deviazioni da tale standard internazionale, se necessarie, si effettuano con riguardo sia al contenuto dei dati sia alla denominazione dei concetti statistici. Il presente allegato è interpretato sulla base del SEC 2010, a meno che il Regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) (2) o il presente indirizzo introducano deroghe, esplicite oppure implicite, alle sue disposizioni.

Nell’ambito delle statistiche relative alle VdB, la BCE calcola le operazioni, per ogni voce dell’attivo e del passivo, come differenza tra le consistenze in essere alle date di segnalazione di fine periodo, rettificate per tener conto dell’effetto di elementi che non sono il risultato di operazioni («aggiustamenti»). Tali aggiustamenti sono raggruppati nelle categorie principali «aggiustamenti da riclassificazione», «aggiustamenti da rivalutazione» e «aggiustamenti dei tassi di cambio». Le banche centrali nazionali (BCN) segnalano gli «aggiustamenti da riclassificazione» e gli «aggiustamenti da rivalutazione» alla BCE in modo tale che questi effetti che non sono conseguenza delle operazioni possano essere detratti dal calcolo delle operazioni. Gli «aggiustamenti dei tassi di cambio» normalmente sono ricavati dalla BCE. Le operazioni sono calcolate su base netta, ossia, non v’è obbligo di indicare l’importo lordo delle operazioni finanziarie o del fatturato. In genere le operazioni finanziarie dovrebbero essere misurate al valore dell’operazione, ossia per le attività, il valore di acquisizione/cessione e, per le passività, il loro valore al momento in cui sono poste in essere, estinte o scambiate, che può non essere necessariamente identico al prezzo quotato sul mercato o al fair value (valore equo) dell’attività al momento dell’operazione. Il valore dell’operazione non include il compenso del servizio, onorari, commissioni o oneri simili per servizi prestati in sede di effettuazione dell’operazione.

Il presente allegato rivede la metodologia per ricavare le operazioni nell’ambito delle statistiche relative alle VdB. La parte 2 si concentra sui principi per la segnalazione di aggiustamenti da parte delle BCN alla BCE (3). La parte 3 esamina poi adattamenti speciali effettuati nel quadro per la compilazione delle statistiche relative alle VdB.

Ulteriori dettagli ed esempi numerici sono forniti nel «Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM» (Manual on MFI balance sheet statistics) pubblicato sul sito Internet della BCE.

PARTE 2

Segnalazione di aggiustamenti alla BCE da parte delle BCN

1.   Principi generali relativi agli aggiustamenti

Gli aggiustamenti da riclassificazione e da rivalutazione sono soggetti allo stesso sistema contabile di partita doppia che si applica alle consistenze in essere e sono pertanto bilanciati. Qualora sia necessario un saldo contabile a causa delle diverse valutazioni che si applicano al bilancio statistico rispetto a quelle che si applicano al bilancio contabile, ossia una «discrepanza statistica o contabile», deve essere registrato tra le «altre passività» (come ammontare di segno positivo o negativo, secondo i casi).

Gli interessi su depositi, prestiti o titoli di debiti emessi e detenuti dovrebbero essere registrati secondo il principio di competenza, ma non dovrebbero essere mai registrati come un’operazione con lo strumento considerato. Per i crediti e i depositi ciò è garantito dall’obbligo, stabilito nella parte 2 dell’allegato II del Regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), di classificare gli interessi maturati su tali strumenti nella voce «altre attività» e «altre passività». Nel regolamento, tuttavia, non è prevista alcuna norma sulla classificazione degli interessi maturati sui titoli di debito emessi o detenuti. Infatti, gli interessi maturati sono spesso compresi nei prezzi di mercato e sono difficili da separare dal prezzo contabile quale registrato nel bilancio statistico. Nell’interesse della coerenza e della comparabilità dei dati tra paesi, si dovrebbe applicarsi quanto segue:

a)

se l’interesse maturato è compreso nel prezzo contabile quale registrato nel bilancio statistico, deve essere soggetto a un aggiustamento da rivalutazione;

b)

se l’interesse maturato non è compreso nelle consistenze in essere cui si riferisce indicate nel bilancio statistico, è classificato sotto la voce «altre attività» o «altre passività» e non è considerato come aggiustamento da rivalutazione.

Il trattamento qui suggerito è altresì riflesso negli obblighi di segnalazione stabiliti nel presente indirizzo (cfr. allegato II, parte 1).

Quando viene segnalato un aggiustamento mensile, esso può influire sulle disaggregazioni delle voci segnalate trimestralmente. Deve essere assicurata una certa coerenza tra i due insiemi di dati, ossia, se del caso, la somma degli aggiustamenti mensili deve essere uguale agli aggiustamenti trimestrali. Se è stabilita una soglia per gli aggiustamenti trimestrali, o gli aggiustamenti trimestrali non possono essere pienamente identificati o in maniera così dettagliata come gli aggiustamenti mensili, gli aggiustamenti sono calcolati in modo da evitare discrepanze con quelli mensili.

2.   Aggiustamenti da riclassificazione

Gli «aggiustamenti da riclassificazione» comprendono tutte le variazioni nel bilancio del settore di riferimento che derivano da variazioni nella composizione o nella struttura dell’insieme degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica, variazioni nella classificazione degli strumenti e delle controparti finanziarie, variazioni nelle definizioni statistiche e correzione (parziale) di errori di segnalazione, che danno origine a discontinuità nelle serie e incidono quindi sulla comparabilità di due successive consistenze in essere di fine periodo. Gli allargamenti dell’area dell’euro possono essere considerati come un caso speciale di aggiustamenti da riclassificazione.

Le BCN segnalano i dati sugli aggiustamenti da riclassificazione, come precisato nel presente indirizzo, utilizzando dati direttamente segnalati dagli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione, informazioni di vigilanza, controlli sulla plausibilità dei dati, richieste ad hoc (legate, per esempio, a dati caratterizzati da un andamento anomalo), obblighi statistici nazionali, informazioni sui soggetti agli obblighi di segnalazione entranti ed uscenti, e qualsiasi altra fonte a loro disposizione. Le BCN individuano le variazioni delle consistenze in essere dovute a riclassificazioni e registrano l’ammontare netto. Un incremento netto delle consistenze in essere a seguito delle riclassificazioni è indicato con il segno positivo, mentre una diminuzione netta delle consistenze in essere è indicata con il segno negativo.

Le BCN possono effettuare stime degli aggiustamenti da riclassificazione, in particolare quando le informazioni non sono facilmente reperibili o sono di scarsa qualità. La BCE non esegue aggiustamenti ex post a meno che le BCN non rilevino forti variazioni nei dati finali dovute a riclassificazioni che non possano essere corrette tempestivamente dalle BCN. In tal caso, la BCE esegue aggiustamenti ex post d’accordo con la BCN competente.

In linea di principio, le BCN segnalano alla BCE «aggiustamenti da riclassificazione» per ciascuna voce specificata nel presente indirizzo. Nei casi in cui gli importi stimati per gli aggiustamenti da riclassificazione siano di inferiori a 5 milioni di euro per il bilancio proprio della BCN, o inferiori a 50 milioni di euro per il bilancio aggregato di altri operatori soggetti agli obblighi di segnalazione, le BCN possono segnalare importi di aggiustamento da riclassificazione pari a zero o come valore mancante. Tali soglie sono d’ausilio alle BCN per determinare se procedere o meno ad un aggiustamento. Tuttavia, laddove siano state raccolte informazioni relativamente dettagliate a prescindere dalla soglia, può essere controproducente per la BCN tentarne l’applicazione. Tale flessibilità non pregiudica l’obbligo di coerenza all’interno dei dati segnalati per il periodo di riferimento nonché tra i dati mensili e trimestrali, come descritto di seguito.

Fatti salvi i limiti stabiliti dalla politica di revisione, le BCN procedono alla correzione degli errori di segnalazione relativi ai dati delle consistenze in essere non appena tali errori siano individuati. Idealmente, le correzioni eliminano completamente l’errore dalle consistenze in essere, specialmente laddove l’errore riguardi un solo periodo o una fascia temporale limitata. In tal caso, non si verifica alcuna discontinuità nelle serie dei dati. Se però l’errore incide su dati storici che in parte non possono essere corretti o se la correzione riguarda solo un arco temporale limitato, allora si verifica una discontinuità tra il primo periodo con dati corretti e l’ultimo periodo con dati non corretti. In tal caso, le BCN accertano l’entità dell’interruzione che si verifica e inseriscono una scrittura di aggiustamento negli «aggiustamenti da riclassificazione». Prassi analoghe si impiegano nell’applicazione delle variazioni delle definizioni statistiche che incidono sui dati segnalati, nonché alle correzioni per discontinuità che possono essere dovute all’introduzione, al mutamento o all’abbandono di metodi di estrapolazione.

Il limite per il trattamento dei trasferimenti di attività come operazioni è determinato dall’esistenza di due unità istituzionali distinte che agiscono consensualmente. Se, tuttavia, i trasferimenti avvengono in conseguenza della creazione o della scomparsa di un’unità istituzionale, devono essere trattati come «aggiustamenti da riclassificazione». In particolare, se una fusione o un’acquisizione conduce alla scomparsa di una o più unità istituzionali, tutte le posizioni incrociate esistenti tra le istituzioni incorporate sono compensate al momento in cui le unità cessano di esistere nel sistema e gli aggiustamenti da riclassificazione devono essere segnalati di conseguenza. Le scissioni societarie sono trattate in modo simmetrico.

3.   Aggiustamenti da rivalutazione

Di norma, le BCN compilano gli «aggiustamenti da rivalutazione» segnalati ai sensi del presente indirizzo sulla base dei dati segnalati direttamente dagli operatori segnalanti. Le BCN possono tuttavia soddisfare indirettamente tali obblighi di segnalazione (ad esempio raccogliendo direttamente dati sulle operazioni) oppure attraverso dati che si riferiscono ai singoli titoli o altri dati segnalati dagli operatori segnalanti e comunque possono raccogliere informazioni supplementari dagli operatori segnalanti all’occorrenza.

4.   Aggiustamenti dei tassi di cambio

Le oscillazioni dei tassi di cambio tra l’euro e le altre valute durante le date di segnalazione di fine periodo determinano, alla conversione in euro, una variazione delle consistenze di attività e passività in valuta estera. Le BCN segnalano le attività e le passività denominate in valuta estera convertite in euro utilizzando i tassi di cambio di riferimento della BCE in vigore il giorno cui i dati si riferiscono. Poiché le variazioni delle consistenze in essere risultanti da oscillazioni dei tassi di cambio rappresentano guadagni o perdite in conto capitale e non sono operazioni finanziarie, devono essere individuati gli effetti di rivalutazione in modo da escluderli dalle operazioni. Gli aggiustamenti da rivalutazione dovuti a variazioni dei tassi di cambio possono anche comprendere variazioni di valutazione derivanti da operazioni in attività/passività, ossia utili/perdite realizzati; tuttavia, a tale riguardo, esistono prassi nazionali divergenti.

Di norma, la BCE ricava i necessari aggiustamenti del tasso di cambio sulla base delle informazioni statistiche fornite dalle BCN. Laddove siano in grado di compilare aggiustamenti più accurati dei tassi di cambio, le BCN possono invece concordare con la BCE di trasmettere aggiustamenti dei tassi di cambio che saranno utilizzati dalla BCE per ricavare le operazioni.

PARTE 3

Norme speciali e adattamenti

1.   Fondi comuni monetari

Le BCN comprendono i dati relativi agli aggiustamenti sui fondi comuni monetari (FCM) nell’adempiere i propri obblighi di segnalazione in relazione a «aggiustamenti da riclassificazione» e «aggiustamenti da rivalutazione». Questi aggiustamenti sono altresì segnalati separatamente per i FCM in conformità con lo schema di segnalazione trimestrale dedicato.

Le BCN segnalano gli aggiustamenti da riclassificazione in caso di variazione degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione degli FCM, come definiti all’articolo 2 del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), derivanti da modifiche all’ambito di applicazione dei soggetti autorizzati come FCM ai sensi del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Una variazione degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione degli FCM derivante da un cambiamento nella politica di investimento di un fondo è registrata come operazione finanziaria e non come riclassificazione. Ciò deriva dal fatto che qualsiasi cambiamento nella politica di investimento deve essere preventivamente concordato dagli investitori ed è pertanto considerato una decisione di investimento attiva.

L’articolo 9, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) prevede per le BCN la possibilità di concedere deroghe ad alcuni o a tutti i FCM riguardo alla segnalazione degli aggiustamenti da rivalutazione. In tali casi, tuttavia, le BCN dovrebbero fornire informazioni sulla base delle migliori stime laddove gli importi in questione siano significativi, in conformità all’articolo 5, paragrafo 2 del presente indirizzo.

Il calcolo degli aggiustamenti da rivalutazione sulle attività dei FCM segue la procedura comune applicabile a tutte le IFM. Sul lato delle passività, le variazioni positive nel valore delle quote e partecipazioni in FCM sono state tradizionalmente considerate come operazioni, parallelamente al pagamento (in opposizione alla maturazione) di interessi sui depositi, con la conseguenza che la contropartita delle rivalutazioni sul lato delle attività non sarebbe «quote e partecipazioni di fondi comuni monetari» ma «altre passività». Tuttavia, con riguardo ai casi in cui le quote e partecipazioni in FCM diminuiscono di prezzo in conseguenza di perdite sulle attività del fondo, ciò non può essere paragonato a pagamenti di interessi. In questo contesto, la tabella 1A dell’allegato I, parte 4, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) comprende requisiti concernenti gli aggiustamenti da rivalutazione per le quote e partecipazioni in FCM; le BCN dovrebbero utilizzare questa voce per bilanciare le rivalutazioni dei prezzi sul lato delle attività, se del caso. La distribuzione deve essere effettuata in modo tale da coprire solo le rivalutazioni dei prezzi effettive che sono riflesse come variazioni nel valore delle quote e partecipazioni in FCM.

2.   Statistiche relative alle voci di bilancio (VdB) delle IFM su base individuale

Conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, del presente indirizzo, le BCN segnalano le serie ausiliarie riguardanti gli aggiustamenti da rivalutazione e riclassificazione (cfr. parte 2 del presente allegato) e i trasferimenti di prestiti con la massima diligenza possibile.

Al fine di ridurre gli oneri di segnalazione, nella derivazione delle serie ausiliarie le BCN possono applicare un approccio basato sulla soglia. In particolare, nel caso l’importo assoluto delle serie ausiliarie da segnalare sia inferiore al valore massimo di 50 milioni di euro e all’1 % delle rispettive consistenze in essere, ossia una soglia =max(50 milioni di EUR, 1 % delle consistenze in essere), le BCN possono invece segnalare l’importo come pari a zero o come valore mancante. Tale soglia, che si applica anche ai gruppi di enti creditizi, è indicativa ed è d’ausilio alle BCN per determinare se procedere o meno ad un aggiustamento. Laddove le informazioni non siano facilmente reperibili o siano di scarsa qualità, la BCN può decidere di effettuare delle stime o, in alternativa, di segnalare un valore mancante.

Inoltre, e in conformità al presente indirizzo, le BCN sono tenute a segnalare serie ausiliarie soltanto per gli enti creditizi che non sono enti di base nella misura in cui le informazioni statistiche siano raccolte presso tali enti creditizi in conformità al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). Qualora nessuna delle informazioni statistiche richieste per la segnalazione di una serie ausiliaria sia disponibile presso gli enti creditizi che non sono enti di base, le BCN possono segnalare un valore mancante.

3.   Uffici dei conti correnti postali e amministrazioni centrali

Le BCN segnalano, se del caso, informazioni statistiche sugli uffici dei conti correnti postali e le amministrazioni centrali che comprendono le loro passività monetarie nei confronti di residenti nell’area dell’euro diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie e le loro disponibilità in contanti e in titoli emessi da IFM dell’area dell’euro in conformità alla sezione 6 del presente indirizzo. Ai fini della compilazione delle operazioni, gli aggiustamenti sono forniti, in linea di principio, anche in linea con i requisiti stabiliti per le statistiche sul bilancio delle IFM, anche se nella pratica è improbabile che si verifichino variazioni dovute a variazioni dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato. Questi dati sono segnalati come indicato nell’allegato VI.


(1)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/2) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 16).

(3)  La stessa metodologia si applica riguardo alle informazioni statistiche da segnalare sul bilancio della BCE ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del presente indirizzo.

(4)  Regolamento (UE) n. 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8).


ALLEGATO II

PARTE 1

Tabella 1

Voci ulteriori da segnalare per il bilancio delle banche centrali  (1)

VOCI DI BILANCIO

Totale

Area dell'euro

Resto del mondo

 

 

 

Residenti nazionali

Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

 

Istituzioni diverse dalle IFM

PASSIVITÀ

 

 

 

 

 

8.

Banconote e monete in circolazione

 

 

 

 

 

di cui: Banconote

 

 

 

 

 

Banconote in euro

M (†)

 

 

 

 

Banconote in denominazione nazionale  (2)

M (†)

 

 

 

 

di cui: Monete

 

 

 

 

 

Monete denominate in euro

M (†)

 

 

 

 

Monete in denominazione nazionale  (2)

M (†)

 

 

 

 

9.

Depositi

 

 

 

 

 

9.1.e

Depositi overnight (euro)

 

 

 

 

M

9.1.x

Depositi overnight (valute estere)

 

 

 

 

M

10.

Quote/partecipazioni in FCM

 

 

 

 

 

11.

Titoli di debito emessi

 

 

 

 

 

fino a 1 anno  (3)

 

M

M

M

 

12.

Capitale e riserve

 

 

 

 

 

13.

Altre passività

 

 

 

 

 

di cui: partite in transito

M

 

 

 

 

di cui: partite in sospeso

M

 

 

 

 

di cui: passività interne all’Eurosistema relative alle banconote in euro in circolazione

 

M

 

 

di cui: accantonamenti che rappresentano passività nei confronti di terzi

M

 

 

 

 

di cui: quote nette delle famiglie nelle riserve per fondi pensione  (4)

Q (#)

 

 

 

 

di cui: aggiustamenti per discrepanze contabili/statistiche  (5)

M (#)

 

 

 

 

Contropartita di DSP

M (#)

 

 

 

 

ATTIVITÀ

 

 

 

 

 

1.

Cassa

 

 

 

 

 

2.

Prestiti

 

 

 

 

 

d/c depositi internazionali connessi a riserve valutarie presso la BCE  (6)

 

 

M

 

 

3.

Titoli di debito detenuti

 

 

 

 

 

di cui: interessi maturati su titoli di debito detenuti  (7)

Q

 

 

 

 

4.

Patrimonio netto

 

 

 

 

 

5.

Quote/partecipazioni in fondi di investimento

 

 

 

 

 

6.

Attività non finanziarie

 

 

 

 

 

7.

Altre attività

 

 

 

 

 

di cui: partite in transito

M

 

 

 

 

di cui: partite in sospeso

M

 

 

 

 

di cui: crediti interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione

 

M

 

 

di cui: riserve premi e riserve sinistri  (8)

Q (#)

 

 

 

 

di cui: crediti relativi alle monete in circolazione emesse dall'amministrazione centrale

 

M

 

 

 

di cui: interessi maturati su titoli di debito detenuti  (7)

Q

 

 

 

 

Oro e crediti in oro (solo oro monetario)

M (#)

 

 

 

 

Crediti verso il FMI - diritti di prelievo, DSP, altri crediti

M (#)

 

 

 

 


Tabella 2

Voci ulteriori da segnalare per il bilancio delle altre IFM, (9)

VOCI DI BILANCIO

Totale

Area dell'euro

Resto del mondo

 

 

 

Residenti nazionali

Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

 

Istituzioni diverse dalle IFM

PASSIVITÀ

 

 

 

 

 

8.

Banconote e monete in circolazione

 

 

 

 

 

9.

Depositi

 

 

 

 

 

di cui: passività di contropartita per crediti non cancellati  (10)

 

M

M

M

 

9.1.e

Depositi overnight (euro)

 

 

 

 

M

9.1.x

Depositi overnight (valute estere)

 

 

 

 

M

10.

Quote/partecipazioni in FCM

 

 

 

 

 

11.

Titoli di debito emessi  (11)

 

 

 

 

 

fino a 1 anno

 

M (#)

M (#)

M (#)

 

oltre 1 anno e fino a 2

 

M (#)

M (#)

M (#)

 

Euro

 

 

 

 

 

fino a 1 anno

 

M (#)

M (#)

M (#)

 

oltre 1 anno e fino a 2

 

M (#)

M (#)

M (#)

 

Valute estere

 

 

 

 

 

fino a 1 anno

 

M (#)

M (#)

M (#)

 

oltre 1 anno e fino a 2

 

M (#)

M (#)

M (#)

 

di cui: interessi maturati su titoli di debito emessi  (12)

Q

 

 

 

 

12.

Capitale e riserve

 

 

 

 

 

13.

Altre passività

 

 

 

 

 

di cui: partite in transito

M

 

 

 

 

di cui: partite in sospeso

M

 

 

 

 

di cui: accantonamenti che rappresentano passività nei confronti di terzi

M

 

 

 

 

di cui: quote nette delle famiglie nelle riserve per fondi pensione  (13)

Q (#)

 

 

 

 

di cui: interessi maturati su titoli di debito emessi  (12)

Q

 

 

 

 

di cui: aggiustamenti per discrepanze contabili/statistiche  (14)

M (#)

 

 

 

 

ATTIVITÀ

 

 

 

 

 

1.

Cassa

 

 

 

 

 

2.

Prestiti

 

 

 

 

 

3.

Titoli di debito detenuti

 

 

 

 

 

di cui: interessi maturati su titoli di debito detenuti  (12)

Q

 

 

 

 

4.

Azioni e altre partecipazioni

 

 

 

 

 

5.

Quote/partecipazioni in fondi di investimento

 

 

 

 

 

6.

Attività non finanziarie

 

 

 

 

 

7.

Altre attività

 

 

 

 

 

di cui: partite in transito

M

 

 

 

 

di cui: partite in sospeso

M

 

 

 

 

di cui: riserve premi e riserve sinistri  (15)

Q (#)

 

 

 

 

di cui: interessi maturati su titoli di debito detenuti  (12)

Q

 

 

 

 


Tabella 3

Prestiti concessi ad altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive dell’area dell’euro (S.125+S.126+S.127)

Consistenze in essere, aggiustamenti da rivalutazione e aggiustamenti da riclassificazione (trimestrali)

VOCI DI BILANCIO

A. Residenti nazionali

B. Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

 

Totale

Altri intermediari finanziari (S.125)

Ausiliari finanziari (S.126)

Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127)

Totale

Altri intermediari finanziari (S.125)

Ausiliari finanziari (S.126)

Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127)

ATTIVITÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 5 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 5 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 2

Image 1

Consistenze in essere e operazioni finanziarie escluso l'impatto dei trasferimenti di crediti (mensili)

Image 2

Trasferimenti netti, consistenze in essere, aggiustamenti da riclassificazione aggiustamenti da rivalutazione (mensili) (2)

PARTE 3

Image 3

Consistenze in essere, aggiustamenti da rivalutazione e aggiustamenti da riclassificazione (trimestrali)

Tabella 2

Voci di bilancio degli FCM - disaggregazioni per valuta

Consistenze in essere (trimestrali)

VOCI DI BILANCIO

Tutte le valute

Euro

Altre valute

 

 

 

 

 

 

 

 

GBP

USD

JPY

CHF

ATTIVITÀ

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti

 

 

 

 

 

 

 

Resto del mondo

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito detenuti

 

 

 

 

 

Residenti nazionali

 

 

 

 

emessi da IFM

 

 

 

 

 

 

 

emessi da istituzioni diverse dalle IFM

 

 

 

 

 

 

 

Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

 

 

 

 

 

 

 

emessi da IFM

 

 

 

 

 

 

 

emessi da istituzioni diverse dalle IFM

 

 

 

 

 

 

 

Resto del mondo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti (trimestrali) richiesti alle IFM dal regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

 

PARTE 4

Tabella 1

Statistiche sulle linee di credito inutilizzate delle IFM

Consistenze in essere e aggiustamenti da riclassificazione

POSTE FUORI BILANCIO

A. Residenti nazionali

B. Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

C. Resto del mondo

 

 

Linee di credito inutilizzate

 

 

 

Totale

 

 

 

IFM (S.121 + S.122 + S.123)

 

 

 

Amministrazioni pubbliche (S.13)

 

 

Fondi di investimento diversi dai FCM (S.124)

 

 

Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)

 

 

Imprese di assicurazione (S.128)

 

 

Fondi pensione (S.129)

 

 

Società non finanziarie (S.11)

 

 

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15)

 

 

PARTE 5

Prestiti alle società non finanziarie disaggregate per attività economica

Le BCN segnalano i dati per le singole sezioni secondo lo schema I o, se i dati non sono disponibili per le singole sezioni, secondo lo schema II.

Le BCN segnalano separatamente le consistenze in essere riguardo ai prestiti concessi a società non finanziarie nazionali e, laddove disponibili, riguardo ai prestiti a società non finanziarie di altri Stati membri dell'area dell'euro. Tutti i dati sono segnalati in milioni di euro.

Schema I

Schema II

1

A.

Agricoltura, silvicoltura e pesca

1

A.

Agricoltura, silvicoltura e pesca

2

B.

Attività estrattiva

2

B.

Attività estrattiva

3

C.

Attività manifatturiere

3

C.

Attività manifatturiere

4

D.

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

4

D.

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

+

E.

Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento

5

E.

Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento

6

F.

Costruzioni

5

F.

Costruzioni

7

G.

Commercio all’ingrosso e al dettaglio. Riparazione di autoveicoli e motocicli

6

G.

Commercio all’ingrosso e al dettaglio. Riparazione di autoveicoli e motocicli

8

I.

Servizi di alloggio e ristorazione

7

I.

Servizi di alloggio e ristorazione

9

H.

Trasporto e magazzinaggio

8

H.

Trasporto e magazzinaggio

+

J.

Servizi di informazione e comunicazione

10

J.

Servizi di informazione e comunicazione

11

L.

Attività immobiliari

9

L.

Attività immobiliari

+

M.

Attività professionali, scientifiche e tecniche

+

N.

Attività amministrative e di servizi di supporto

12

M.

Attività professionali, scientifiche e tecniche

13

N.

Attività amministrative e di servizi di supporto

14

Tutte le rimanenti sezioni rilevanti per le società non finanziarie

10

Tutte le rimanenti sezioni rilevanti per le società non finanziarie

Nota: Le lettere si riferiscono alla corrispondente classificazione prevista da NACE Rev.2.


(1)  Consistenze in essere da segnalare per tutte le voci. Aggiustamenti da riclassificazione e da rivalutazione da segnalare per le caselle indicate con un #. Aggiustamenti da riclassificazione da segnalare solo per le caselle indicate con un †.

(2)  Banconote e monete denominate nelle precedenti valute nazionali che rimangono in essere dopo l'adozione dell'euro. I dati dovrebbero essere segnalati per almeno 12 mesi dopo l'allargamento.

(3)  Da segnalare solo se il fenomeno è applicabile.

(4)  Accantonamenti che rappresentano passività nei confronti di terzi che sono passività delle IFM verso le famiglie sotto forma di riserve tecniche stabilite per corrispondere le pensioni al personale. Ciò fa riferimento tipicamente ai fondi pensione del personale che non sono stati esternalizzati a istituzioni indipendenti.

(5)  Questa voce rappresenta un aggiustamento, in termini netti, effettuato per riequilibrare il bilancio statistico le discrepanze tra la valutazione statistica e quella contabile delle attività e passività segnalate.

(6)  Incluse le partite denominate in euro equivalenti al trasferimento di riserve in valuta estera dalle BCN alla BCE.

(7)  interessi maturati da segnalare nei titoli di debito detenuti o in altre attività conformemente alle prassi nazionali.

(8)  La parte dei premi lordi pagati dalle IFM da assegnare nel periodo contabile successivo più i crediti dalle IFM che non sono stati ancora regolati.

(9)  Consistenze in essere da segnalare per tutte le voci. Aggiustamenti da riclassificazione e da rivalutazione da segnalare per le caselle indicate con un #. Aggiustamenti da riclassificazione da segnalare solo per le caselle indicate con un †.

(10)  Queste voci rappresentano la passività in contropartita per i prestiti cartolarizzati ma non cancellati dal bilancio dell'IFM secondo i principi contabili applicabili.

(11)  In base ad un accordo bilaterale tra la BCE e la BCN, non è necessario che tali serie siano segnalate dalle BCN se la BCE usa fonti di dati alternative.

(12)  Interessi maturati da segnalare nell'ambito della corrispondente categoria di strumenti o in atre attività/altre passività conformemente alle prassi nazionali.

(13)  Accantonamenti che rappresentano passività nei confronti di terzi che sono passività delle IFM verso le famiglie sotto forma di riserve tecniche stabilite per corrispondere le pensioni al personale. Ciò fa riferimento tipicamente ai fondi pensione del personale che non sono stati esternalizzati a istituzioni indipendenti.

(14)  Questa voce rappresenta un aggiustamento, in termini netti, effettuato per riequilibrare il bilancio statistico le discrepanze tra la valutazione statistica e quella contabile delle attività e passività segnalate.

(15)  La parte dei premi lordi pagati dalle IFM da assegnare nel periodo contabile successivo più i crediti dalle IFM che non sono stati ancora regolati.


ALLEGATO III

PARTE 1

Ulteriori statistiche mensili sui tassi d’interesse delle IFM (TIFM)

Tabella 1: Prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, crediti da carte di credito a saldo e revolving

 

Settore

Tipo di strumento

Indicatore delle nuove operazioni

Obbligo di segnalazione

Prestiti in EUR

Alle famiglie

Prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, crediti da carte di credito a saldo e revolving

86

AAR/TEDS, ammontare

A società non finanziarie

Prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, crediti da carte di credito a saldo e revolving

87

AAR/TEDS, ammontare

1.

Ai fini delle statistiche relative ai TIFM «prestiti rotativi e scoperti di conto», «credito da carte di credito a saldo» e «credito da carte di credito revolving» hanno il medesimo significato descritto nell’allegato II, parte 2, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) (1), indipendentemente dal loro periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse. Le penali sugli scoperti applicate come una componente delle altre spese, ad esempio sotto forma di commissioni speciali, non sono ricomprese nel tasso annualizzato concordato ([annualised agreed rate] AAR) come definito nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/34) (2). Un AAR o il tasso effettivo definito in senso stretto (TEDS) è segnalato per tutte le categorie incluse nella tabella 1 del presente allegato. La segnalazione dell’AAR/TEDS è accompagnata dai relativi volumi delle nuove operazioni.

2.

In caso di prestiti rotativi e scoperti di conto corrente e crediti da carte di credito a saldo e revolving, il concetto di volumi delle nuove operazioni è equivalente a consistenze in essere. Gli indicatori 86 e 87 sono calcolati sulla base delle voci 12, 23, 32 e 36 nell’appendice 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) e le consistenze in essere segnalate per prestiti rotativi e scoperti di conto corrente e crediti da carte di credito a saldo e revolving in conformità dell'allegato I al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). I tassi d’interesse sono calcolati come media ponderata delle voci corrispondenti nell’appendice 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34), a tasso d’interesse zero per i crediti da carte di credito a saldo. Gli indicatori 86 e 87 sono tesi a fornire continuità con gli indicatori 12 e 23 («scoperti di conto corrente») come definiti precedentemente nel regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) (ora abrogato) (3), vale a dire prima della modifica ad essi apportata dal regolamento (CE) n. 290/2009 della Banca centrale europea (BCE/2009/7) (4).

Tabella 2: Tassi di interesse sui prestiti rinegoziati alle famiglie e alle società non finanziarie

 

Settore

Tipo di strumento

Scadenza originaria, periodo di preavviso, periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse

Indicatore delle nuove operazioni

Obbligo di segnalazione

Prestiti rinegoziati in EUR

Alle famiglie

Per consumo

totale

88

AAR/TEDS

Per l’acquisto di un'abitazione

totale

89

AAR/TEDS

Per altri scopi

totale

90

AAR/TEDS

A società non finanziarie

totale

91

AAR/TEDS

3.

Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i prestiti rinegoziati alle famiglie e alle società non finanziarie includono tutti i prestiti nuovi, diversi da prestiti rotativi e scoperti di conto corrente e debiti da carte di credito, che sono stati erogati ma non ancora rimborsati al momento in cui vengono rinegoziati. In relazione ai prestiti trasferiti da un'altra istituzione, la rinegoziazione si riferisce ai nuovi prestiti concessi dall'istituzione che vende o cede il prestito. Per le categorie incluse nella tabella 2 è segnalato solo un AAR/TEDS sulla base delle migliori stime possibili in aggiunta ai volumi richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34).

PARTE 2

Selezione degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione e mantenimento del campione per le statistiche sui tassi di interesse delle IFM

Sezione 1: Selezione degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione statistica

1.   Procedura di selezione globale

1.

Le BCN applicano la procedura illustrata nello schema qui di seguito per selezionare gli operatori segnalanti per la raccolta delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM secondo il Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34). La procedura è definita come segue:

Image 4

2.   Censimento o campione

2.

Ciascuna BCN seleziona i rispettivi operatori segnalanti tra le IFM, escluse le autorità bancarie centrali e i FCM, facenti parte degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione residenti nel medesimo Stato membro la cui moneta è l’euro («Stato membro dell'area dell'euro») della BCN.

3.

Per selezionare gli operatori segnalanti, le BCN devono effettuare un censimento o seguire un metodo di campionamento in linea con i criteri stabiliti nei seguenti paragrafi.

4.

Nel caso di un censimento, la BCN chiede a ogni IFM residente facente parte degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica, di segnalare le statistiche sui tassi di interesse delle IFM. Le variabili da raccogliere in caso di censimento sono i tassi di interesse sulle nuove operazioni e i relativi importi, nonché i tassi di interesse sulle consistenze.

5.

Nel caso di un campione, verrà richiesto di effettuare la segnalazione solo a una selezione delle IFM tra gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica. Le variabili che devono essere stimate per mezzo del campione sono i tassi di interesse e gli importi delle nuove operazioni, nonché i tassi di interesse sulle consistenze in essere. Tali fenomeni sono indicati come variabili rilevate. Al fine di ridurre al minimo il rischio che i risultati dell'indagine a campione si discostino dai valori effettivi (non noti) delle stesse variabili riferite agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica, il campione deve essere costruito in modo da essere rappresentativo degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica. Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM un campione è considerato rappresentativo se in esso sono rispecchiate tutte le caratteristiche rilevanti per le statistiche sui tassi di interesse delle IFM e proprie degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica. Per selezionare il campione iniziale, le BCN possono individuare le approssimazioni e i modelli più adatti a soddisfare lo schema di campionamento anche se i dati utilizzati, derivati da fonti disponibili, possono non corrispondere perfettamente alla definizione di cui al regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34).

3.   Stratificazione degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica

6.

Al fine di garantire che il campione sia rappresentativo, prima di operare una qualunque selezione degli operatori segnalanti, ciascuna BCN che opti per il metodo di campionamento per le statistiche sui tassi di interesse delle IFM dovrebbe stratificare in modo appropriato gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica. La stratificazione comporta che gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica N siano suddivisi in sottogruppi o strati di operatori N1, N2, N3… NL. Tali suddivisioni in sottogruppi o strati non devono sovrapporsi e complessivamente devono corrispondere all'insieme degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica:

N1 + N2 + N3 + … + NL = N

7.

Le BCN definiscono criteri di stratificazione che consentano la suddivisione degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica in strati omogenei. Gli strati sono considerati omogenei se la somma delle varianze all'interno degli strati delle variabili rilevate è sostanzialmente inferiore alla varianza totale di tutti gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione statistica (5). I criteri di stratificazione sono collegati alle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, ovvero sussiste una relazione tra i criteri di stratificazione e i tassi di interesse e gli importi che devono essere stimati dal campione.

8.

Ogni BCN che opti per il metodo di campionamento identifica almeno un criterio di stratificazione per garantire che il campione delle IFM sia rappresentativo dello Stato membro dell'area dell'euro e l'errore di campionamento sia limitato. Le BCN dovrebbero adoperarsi per definire una gerarchia dei criteri di stratificazione. Questi ultimi devono tenere in considerazione il contesto nazionale ed essere specifici per ciascuno Stato membro dell'area dell'euro.

9.

La selezione degli operatori segnalanti avviene in forma di campionamento in un'unica soluzione dopo che tutti gli strati sono stati definiti. Solo in questa fase gli operatori segnalanti sono selezionati nell'ambito degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica. Non deve essere effettuata alcuna selezione intermedia.

4.   Ripartizione del campione tra gli strati e selezione degli operatori segnalanti

10.

Dopo aver definito gli strati nazionali in conformità ai paragrafi 6 e 7, le BCN che optano per il metodo di campionamento individuano il campione selezionando da ogni strato gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione. La dimensione totale del campione nazionale n è uguale alla somma delle dimensioni del campione n1, n2, n3, …, nL per ciascuno degli strati:

n1 + n2 + n3 + … + nL = n.

11.

Ogni BCN sceglie la ripartizione più adeguata della dimensione nazionale del campione n tra gli strati. Pertanto, per ciascuno strato, le BCN definiscono quanti soggetti segnalanti nh sono estratti dal totale delle IFM, Nh. Il tasso di campionamento nh/Nh per ogni strato h consente la stima della varianza di ogni strato. Ciò comporta che almeno due soggetti segnalanti siano selezionati da ciascuno strato.

12.

Al fine di selezionare gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell'ambito di ciascuno strato, le BCN includono tutte le istituzioni nello strato o effettuano un campionamento casuale o selezionano le istituzioni di maggiori dimensioni per ogni strato. Nel caso di campionamento casuale il processo di estrazione casuale delle istituzioni in ciascuno strato è effettuato associando la medesima probabilità di selezione a tutte le istituzioni o probabilità proporzionali alla dimensione dell'istituzione. Le BCN che utilizzano il campionamento casuale o la selezione delle istituzioni di maggiori dimensioni possono scegliere di includere tutte le istituzioni per alcuni strati.

13.

Le informazioni relative alle dimensioni di ogni ente creditizio o altra istituzione facente parte degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica sono ottenibili a livello nazionale dalle statistiche di bilancio delle IFM raccolte in conformità al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). Le BCN devono utilizzare allo scopo i depositi e i prestiti totali denominati in euro nei confronti delle famiglie e delle società non finanziarie residenti negli Stati membri dell'area dell'euro, che costituiscono la parte del bilancio rilevante per le statistiche sui tassi di interesse delle IFM, o comunque aggregati assimilabili.

14.

Le statistiche sui tassi di interesse delle IFM devono basarsi su un campionamento senza reintroduzione, ovvero ogni IFM facente parte degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica può essere selezionata una sola volta.

15.

Quando una BCN decide di censire tutte le IFM all'interno di uno strato, la BCN può effettuare un campionamento in quello strato a livello di filiali. La condizione preliminare è che la BCN abbia una lista completa di filiali che copra tutta l'attività degli enti creditizi e delle altre istituzioni all'interno dello strato, e dati adeguati a consentirle di valutare la varianza dei tassi di interesse delle nuove operazioni effettuate nei confronti delle famiglie e delle società non finanziarie presso le filiali. Per la selezione delle filiali e il loro mantenimento si applicano i requisiti contenuti nel presente indirizzo. Le filiali selezionate diventano soggetti segnalanti fittizi, sottoposti agli obblighi di segnalazione definiti nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34). Tale procedura non pregiudica l'obbligo di ciascuna IFM a cui fanno capo le filiali di essere un operatore segnalante.

5.   Dimensione minima del campione nazionale

16.

La dimensione minima del campione nazionale è definita in maniera differente a seconda che la BCN competente applichi il campionamento casuale o selezioni le istituzioni di maggiori dimensioni per ogni strato.

17.

Se una BCN applica il campionamento casuale nella selezione delle istituzioni effettivamente soggette agli obblighi di segnalazione statistica, la dimensione minima del campione nazionale deve essere tale che l'errore casuale massimo per i tassi di interesse sulle nuove operazioni relativo a tutte le categorie di strumenti non superi mediamente 10 punti base ad un livello di confidenza del 90 % (6).

18.

L'errore casuale massimo è definito come Image 5, dove D è l'errore casuale massimo, zα/2 la soglia determinata dalla distribuzione normale, o da qualunque altra distribuzione, a seconda della struttura dei dati (ad esempio la distribuzione t) presumendo un livello di confidenza di 1-α, dove Image 6 è la varianza dello stimatore del parametro θ, e Image 7 è la varianza stimata dello stimatore del parametro θ.

19.

Se una BCN seleziona l'istituzione di maggiori dimensioni per ogni strato, la qualità del campione dovrebbe basarsi sul valore dell'errore assoluto medio sintetico (MAE). L'effettivo errore assoluto medio sintetico non deve eccedere la soglia di un errore assoluto medio variabile nel tempo presumendo una differenza di errore di 10 punti base in ciascuno strato e indicatore.

20.

L'errore assoluto medio sintetico S per un dato stimatore Image 8in un particolare periodo deve essere definito come:

Image 9

dove:

Image 10 è l'errore assoluto medio sintetico

Bc , Bk è il volume in una particolare categoria di tasso di interesse delle IFM

ic 1 è il tasso di interesse medio stimato nella categoria c

Image 11 è l'errore assoluto medio per una data categoria di tasso di interesse delle IFM sulla base dello stimatore Image 12

Bj 0 è il volume corrispondente alla effettiva non segnalazione in un particolare strato j

Bj 1 è il volume corrispondente alla effettiva non segnalazione in un particolare strato j. Se si applica il campionamento Bj 1 si riferisce ai volumi estrapolati. Il procedimento di estrapolazione è descritto nella sezione 4

B è il volume totale per tutti gli strati, ovvero la somma di Bj 0 e Bj 1 per tutti gli strati

Image 13 è la stima dell'errore totale nell'ambito di uno strato j

ij 1 è il tasso di interesse medio ponderato corrispondente alla segnalazione effettiva in un particolare strato j

Image 14 è il valore dello stimatore Image 15 per il sub-strato dello strato per il quale non vi è segnalazione j.

In caso di copertura di volume pari a zero in uno degli strati segnalati, la media Image 16 dell'altro strato dovrebbe essere utilizzata per evitare un errore assoluto medio pari a zero.

Image 17è la media del primo e del terzo quartile nello strato, definiti come il tasso di interesse segnalato per la categoria di tasso di interesse delle IFM per cui il 25 % (e il 75 % rispettivamente) dei tassi di interesse segnalati è inferiore a tale numero. Il primo e il terzo quartile sono calcolati previa ponderazione del volume in quella categoria con le istituzioni nello strato. La media tra i due stimatori dell'errore assoluto medio - il primo e il terzo quartile - è quindi utilizzata come stima per il parametroImage 18 (7).

21.

L'errore casuale massimo e l'errore assoluto medio sintetico sono calcolati separatamente per le nuove operazioni e le consistenze. Per le nuove operazioni, l'errore casuale massimo e l'errore assoluto medio sintetico dovrebbero essere calcolati sulla base degli indicatori da 1 a 11, da 13 a 22 e da 24 a 29 descritti nell'appendice 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34). Per le consistenze, l'errore casuale massimo e l'errore assoluto medio sintetico dovrebbero essere calcolati sulla base degli indicatori da 1 a 14 descritti nell'appendice 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34).

22.

La dimensione minima del campione nazionale si riferisce sia al campione minimo iniziale sia al campione minimo dopo il mantenimento come stabilito nella successiva sezione concernente il mantenimento del campione degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione statistica. A causa delle fusioni tra operatori e di operatori uscenti, le dimensioni del campione potrebbero ridursi nel tempo fino al periodo di mantenimento successivo.

23.

Le BCN possono selezionare un numero di operatori segnalanti superiore a quello definito quale dimensione minima del campione nazionale, in particolare laddove sia necessario per incrementare la rappresentatività del campione nazionale alla luce della struttura del sistema finanziario nazionale.

24.

È necessario che vi sia coerenza tra il numero di IFM facenti parte degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica e la dimensione minima del campione. Le BCN possono consentire alle IFM residenti nello stesso Stato membro dell'area dell'euro e che sono comprese individualmente nell'elenco delle IFM, definito e aggiornato in conformità dei principi di classificazione di cui all'allegato I, parte 1, sezione 1, del regolamento (UE) n. 2021/379 (BCE/2021/2), di segnalare come gruppo le statistiche sui tassi di interesse delle IFM. Il gruppo diventa un soggetto segnalante fittizio. Ciò significa che il gruppo segnala le statistiche sui tassi di interesse delle IFM come se fosse un'unica IFM, ovvero segnala un tasso di interesse medio per categoria di strumenti che copra l'intero gruppo anziché segnalare un tasso di interesse per ciascuna IFM inclusa nell'elenco delle IFM. Allo stesso tempo, le IFM all'interno del gruppo vengono ancora considerate come istituzioni individuali all'interno sia degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica sia del campione.

Sezione 2: Mantenimento del campione degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione statistica

6.   Mantenimento del campione nel tempo

25.

Le BCN che optano per il metodo di campionamento devono garantire che il campione rimanga rappresentativo nel tempo.

26.

Le BCN devono pertanto verificare la rappresentatività del proprio campione almeno una volta all'anno. Se vi sono delle variazioni significative negli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica, queste devono essere riflesse nel campione dopo la suddetta verifica annuale.

27.

Ad intervalli di massimo tre anni, le BCN devono effettuare una revisione regolare del campione, che tiene conto degli entranti nell'insieme degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica, degli uscenti da tale insieme e da quello degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione, nonché di tutte le altre variazioni nelle caratteristiche degli operatori segnalanti, e devono applicare le disposizioni della sezione 5 sulla dimensione minima del campione nazionale. La revisione regolare del campione si baserà sulla valutazione della conformità con le disposizioni sulla selezione degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione statistica di cui alla sezione 1, sulla base dei dati mensili corrispondenti alla fine di ciascun trimestre nell'anno in cui ha luogo la revisione. Tuttavia, le BCN possono verificare e aggiornare il proprio campione con maggiore frequenza.

28.

Nel tempo, il campione, al fine di restare rappresentativo degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica, sarà aggiornato in modo da tenere conto delle istituzioni entranti nell'insieme degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica. Le BCN selezionano pertanto un campione nb da tutti gli operatori entranti Nb. La selezione delle istituzioni entranti nb tra il totale degli entranti Nb viene indicata come campionamento incrementale nel tempo.

29.

Nel tempo, il campione sarà aggiornato in modo da tenere conto delle istituzioni uscenti dall'insieme degli operatori assoggettabili ed effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione statistica. Non è necessario alcun aggiustamento se il numero di istituzioni uscenti dall'insieme degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica Nd è proporzionale al numero di istituzioni uscenti nel campione nd (caso 1). Se le istituzioni escono dagli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica e tali istituzioni non sono nel campione, quest'ultimo diventa più ampio in relazione alla dimensione dell'insieme degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica (caso 2). Se relativamente escono più istituzioni dal campione che dagli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica, il campione diventa troppo piccolo nel tempo e potrebbe cessare di essere rappresentativo (caso 3). Nei casi 2 e 3, se per la selezione degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione statistica si utilizza il campionamento casuale, i fattori ponderali attribuiti ad ogni istituzione nel campione devono essere adeguati tramite un metodo statistico stabilito derivante dalla teoria di campionamento. Il fattore ponderale attribuito ad ogni operatore segnalante è l'inverso della sua probabilità di inclusione e da questo deriva quindi il fattore di espansione. Nel caso 2, dove il campione è relativamente più ampio rispetto agli operatori, nessun operatore segnalante è tolto dal campione. Nel caso 3, se sono selezionate le istituzioni di maggiori dimensioni, il campione è aggiornato selezionando istituzioni aggiuntive secondo la loro dimensione.

30.

Nel tempo, il campione sarà aggiornato in modo da tenere conto delle variazioni nelle caratteristiche degli operatori segnalanti. Tali variazioni possono verificarsi a causa di fusioni, scissioni, crescita delle istituzioni, ecc. Alcuni operatori segnalanti possono cambiare strato. Come nei casi 2 e 3 per i soggetti uscenti, il campione è adeguato tramite un metodo statistico stabilito derivante dalla teoria di campionamento. Nuove probabilità di inclusione, e nuovi fattori ponderali, sono attribuiti laddove le BCN effettuino un campionamento casuale.

Sezione 3: Ulteriori questioni di campionamento

7.   Coerenza

31.

Al fine di ottenere coerenza tra le statistiche sui tassi di interesse delle IFM relative alle consistenze in essere dei depositi e dei prestiti e quelle relative alle nuove operazioni, le BCN che optano per il metodo campionario devono utilizzare, per entrambe le statistiche, gli stessi operatori segnalanti. Le BCN possono inoltre utilizzare il metodo di campionamento per un sottoinsieme di tassi di interesse delle IFM e un censimento per il resto. Esse, tuttavia, non possono usare due o più campioni differenti.

8.   Innovazione finanziaria

32.

Nella procedura di campionamento non è necessario che le BCN coprano ogni prodotto esistente a livello nazionale. Tuttavia, non possono escludere un’intera categoria di strumenti sulla base del fatto che gli importi interessati sono molto esigui. Pertanto, se una categoria di strumenti è offerta solo da un’istituzione, quest'ultima deve essere inclusa nel campione. Se una categoria di strumenti non esisteva in uno Stato membro dell’area dell’euro al momento della definizione iniziale del campione, ma è successivamente introdotta da un'istituzione, quest'ultima deve essere inclusa nel campione al momento della successiva verifica di rappresentabilità. Se viene creato un nuovo prodotto, le istituzioni nel campione devono comprenderlo nella successiva segnalazione, in quanto tutti gli operatori segnalanti sono tenuti a segnalare tutti i loro prodotti.

Sezione 4: Tassi di interesse medi ponderati nazionali e totale nazionale dei volumi delle operazioni

33.

Le BCN ricevono i tassi di interessi medi ponderati e i relativi importi delle operazioni per tutti i soggetti residenti effettivamente segnalanti e calcolano i tassi di interesse medi ponderati nazionali per ciascuna categoria di strumenti sulla base dei volumi delle operazioni estrapolati per ciascuno strato. I dati sono segnalati alla BCE.

34.

Laddove viene applicato il campionamento casuale, lo stimatore del tasso di interesse a livello di strato e a livello nazionale deve essere coerente con la procedura di campionamento, campione casuale semplice o la probabilità proporzionale alla dimensione utilizzata, con la conseguenza che gli importi estrapolati sono utilizzati per la ponderazione dei tassi di interesse.

35.

Laddove sono selezionate le istituzioni di maggiori dimensioni, lo stimatore dei tassi deve aggregare i tassi tra le istituzioni del medesimo strato ponderandoli con gli importi segnalati e gli aggregati tra strati devono essere realizzati applicando i volumi estrapolati in ciascuno strato.

36.

Per ciascuna categoria di strumenti sulle consistenze, cioè gli indicatori da 1 a 26 nell'appendice 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34), le BCN forniscono un tasso di interesse medio ponderato nazionale.

37.

Per ciascuna categoria di strumenti sulle nuove operazioni, cioè gli indicatori da 1 a 23 e da 30 a 85 nell'appendice 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34), le BCN forniscono un tasso di interesse medio ponderato nazionale. Inoltre, per ciascuno degli indicatori da 2 a 4, da 8 a 11, da 13 a 22, da 33 a 35 e da 37 a 85 nell'appendice 2 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34), le BCN forniscono l'importo delle nuove operazioni condotte a livello nazionale in ogni categoria di strumenti durante il mese di riferimento. Per le categorie di strumenti relative ai prestiti rinegoziati alle famiglie e alle società non finanziarie (indicatori da 88 a 91 nell'appendice 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34), sono richieste solo le informazioni sui volumi e le informazioni sui tassi di interesse sono raccolte nei limiti della massima diligenza possibile. Tali importi delle nuove operazioni si riferiscono agli operatori totali, ovvero a tutti gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica e, analogamente agli altri volumi delle nuove operazioni, tale valore è calcolato attraverso la procedura di estrapolazione illustrata ai paragrafi da 38 a 40.

38.

Se per selezionare gli operatori segnalanti si utilizza il campionamento casuale o la selezione delle istituzioni di maggiori dimensioni, si applicano i fattori di espansione per estrapolare i volumi delle operazioni. L'estrapolazione è applicata a livello di strato.

39.

Se si utilizza il metodo del campionamento casuale, i fattori di espansione sono definiti come l'inverso delle probabilità di inclusione πi , ovvero 1/πi . L'importo stimato delle nuove operazioni per gli operatori totali B è quindi calcolato tramite la seguente formula generica:

Image 19

dove:

B è il volume totale delle operazioni

Bi è l'importo delle nuove operazioni dell'istituzione i

πi è la probabilità di inclusione dell'istituzione i

40.

Se è utilizzato il metodo della selezione dell'istituzione di maggiori dimensioni, i fattori di espansione per ciascuno strato j sono definiti come l'inverso del rapporto di copertura dello strato tramite la seguente formula:

Image 20

dove:

Image 21è il volume totale nell'ambito dello strato j

Image 22è il volume nell'ambito di ciascuno strato j per l'istituzione i

Nj 0 è il numero di enti creditizi non inclusi nel campione nello strato j

Nj 1 è il numero di enti creditizi inclusi nel campione nello strato j.

41.

I fattori di espansione EFj definiti nel paragrafo 40 in relazione alle nuove operazioni sono calcolati sostituendo i volumi delle nuove operazioni con le relative consistenze in essere. Il volume estrapolato dello strato j è quindi calcolato come il fattore di espansione per lo strato j moltiplicato per il volume segnalato per lo strato j.

42.

Le BCN forniscono alla BCE i dati sui tassi di interesse delle IFM sulle consistenze in essere e sulle nuove operazioni con quattro cifre decimali. Ciò non pregiudica eventuali decisioni adottate dalle BCN relativamente al livello di precisione che desiderano applicare nella raccolta dei dati. I risultati pubblicati non contengono più di due cifre decimali.

43.

Le BCN devono documentare, nelle note metodologiche che devono essere fornite con i dati nazionali, tutte le (variazioni nelle) disposizioni regolamentari che incidano sulle statistiche sui tassi di interesse delle IFM

44.

Le BCN che optano per un metodo di campionamento per la selezione degli operatori segnalanti forniscono una stima dell'errore di campionamento per il campione iniziale. Deve essere fornita una nuova stima dopo ogni aggiornamento del campione.

PARTE 3

Trattamento di prodotti specifici per le statistiche sui tassi di interesse delle IFM

1.

Il trattamento dei prodotti definiti nei seguenti paragrafi dovrebbe essere utilizzato come riferimento per i prodotti con caratteristiche simili.

2.

Un deposito o prestito con clausola step-up (step-down) è un deposito o un prestito con una scadenza fissa a cui si applica un tasso di interesse che aumenta (diminuisce) di anno in anno di un numero prefissato di punti percentuali. I depositi e i prestiti con clausola step-up (step-down) sono strumenti con tassi di interesse fissi per l'intera durata dello strumento. Il tasso di interesse per l'intera durata del deposito o prestito e gli altri termini e condizioni del contratto sono concordati in anticipo al tempo t0 in cui il contratto viene firmato. Un esempio di deposito con clausola step-up è un deposito con una durata prestabilita di quattro anni, che riceve il 5 % di interessi il primo anno, il 7 % il secondo, 9 % il terzo e 13 % il quarto. L'AAR sulle nuove operazioni, che è rilevato al tempo t0 nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, consiste nella media geometrica dei fattori «1 + tasso di interesse». In linea con l'allegato I del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34), le BCN possono richiedere agli operatori segnalanti di applicare il TEDS per questo tipo di prodotto. L'AAR sulle consistenze che è rilevato dal tempo t0 al tempo t3 è il tasso applicato dal soggetto segnalante nel momento del calcolo del tasso di interesse della IFM, ovvero nell'esempio del deposito con una durata prestabilita di quattro anni, 5 % al tempo t0, 7 % al tempo t1, 9 % al tempo t2 e 13 % al tempo t3.

3.

Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i prestiti assunti come parte di linee di credito hanno lo stesso significato loro attribuito e sono classificati come nella parte 2 dell’allegato II del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). Solo gli importi in essere, ovvero gli importi ritirati non ancora ripagati nel contesto di una linea di credito sono considerati come nuove operazioni e trovano riscontro nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM. Gli importi resi disponibili attraverso una linea di credito, che non sono stati ritirati o che sono già stati ripagati, non sono considerati, né come nuove operazioni né come consistenze.

4.

Un contratto «polifunzionale» permette al cliente di ricorrere a prestiti su diversi tipi di forme tecniche fino a un certo importo massimo applicabile a tutti i prestiti interessati. Al momento dell'accordo su un contratto polifunzionale, non sono specificati la forma specifica che il prestito potrà assumere e/o il momento in cui verrà utilizzato e/o il tasso di interesse, in quanto potrebbe essere concordata una gamma di possibilità di utilizzo. Tale contratto polifunzionale non è rilevato nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM. Tuttavia, non appena si concretizza un utilizzo a valere su tale tipologia di contratto, il contratto è rilevato nella corrispondente voce delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, sia nelle nuove operazioni sia nelle consistenze.

5.

Possono sussistere dei depositi a risparmio con un interesse base più un premio di fedeltà e/o crescita. Al momento in cui il deposito è collocato, non è certo se il premio verrà pagato o meno. Il pagamento dipende dalla ignota attitudine futura al risparmio della famiglia o della società non finanziaria. Per convenzione, tali premi di fedeltà o crescita non sono inclusi nell'AAR sulle nuove operazioni. L'AAR sulle consistenze comprende sempre gli interessi applicati dal soggetto segnalante al tempo del calcolo dei tassi di interesse della IFM. Di conseguenza, nel caso in cui il suddetto premio di fedeltà o crescita sia erogato dal soggetto segnalante, questo è riportato nelle statistiche sulle consistenze.

6.

I prestiti possono essere offerti alle famiglie o alle società non finanziarie con contratti derivati collegati, ovvero con un interest rate swap/cap/floor ecc. Per convenzione, tali contratti derivati collegati non sono inclusi nell'AAR sulle nuove operazioni. L'AAR sulle consistenze comprende sempre i tassi di interesse applicati dal soggetto segnalante al tempo in cui sono calcolati i tassi di interesse della IFM. Di conseguenza, qualora tale contratto derivato sia esercitato e il soggetto segnalante conseguentemente modifichi il tasso di interesse applicato alla famiglia o alla società non finanziaria, questo è rilevato nelle statistiche sulle consistenze.

7.

I depositi possono essere offerti comprendendo due componenti: un deposito con durata prestabilita a cui viene applicato un tasso di interesse fisso e un contratto derivato incorporato avente un rendimento collegato all'andamento di un determinato indice di borsa o di un tasso di cambio bilaterale, a condizione che sia garantito un rendimento minimo dello 0 %. La scadenza di entrambe le componenti può essere uguale o differente. L'AAR sulle nuove operazioni comprende il tasso di interesse per il deposito con durata prestabilita, in quanto rispecchia l'accordo tra il depositante e l’operatore segnalante ed è noto al momento in cui il danaro viene investito. Il rendimento sull'altra componente del deposito collegata all'andamento di un indice di borsa o di un tasso di cambio bilaterale è conosciuto solo ex post quando il prodotto matura e pertanto non può essere rilevato dai tassi sulle nuove operazioni. Pertanto, è rilevato solo il rendimento minimo garantito (di norma lo 0 %). L'AAR sulle consistenze comprende sempre il tasso di interesse applicato dal soggetto segnalante al tempo in cui sono calcolati i tassi di interesse della IFM. Fino al giorno della scadenza, il tasso sui depositi con durata prestabilita è incluso così come il rendimento minimo garantito sui depositi contenenti i derivati incorporati. Solo al momento della scadenza i tassi di interesse delle IFM sulle consistenze rispecchiano l'AAR corrisposto dal soggetto segnalante.

8.

I depositi con una scadenza oltre due anni come definiti alla parte 2 dell'allegato II del Regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) possono contenere conti di risparmio previdenziale. La maggior parte dei conti di risparmio previdenziale può essere investita in titoli e il tasso di interesse sui conti dipende pertanto dal rendimento dei titoli sottostanti. La restante parte dei conti di risparmio previdenziale può essere tenuta in contanti e il tasso di interesse è determinato dall'ente creditizio o altra istituzione nello stesso modo degli altri depositi. Al momento in cui il deposito è costituito, il rendimento totale per la famiglia del conto di risparmio previdenziale non è noto e può anche essere negativo. Inoltre, al momento in cui il deposito è costituito, tra la famiglia e l'ente creditizio o altra istituzione è concordato un tasso di interesse che si applica solo alla parte depositata, mentre non si applica alla parte investita in titoli. Pertanto, solo la parte del deposito che non è investita in titoli è segnalata nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM. L'AAR sulle nuove operazioni che è segnalato è il tasso concordato tra la famiglia e il soggetto segnalante per la parte depositata al momento in cui il deposito è costituito. L'AAR sulle consistenze è il tasso applicato dal soggetto segnalante alla parte depositata del conto di risparmio previdenziale alla data del calcolo del tasso di interesse della IFM.

9.

I piani di risparmio per prestiti per le abitazioni sono piani di risparmio a lungo termine, che possono avere un basso rendimento, ma che, dopo un certo periodo di risparmio, danno alla famiglia o alla società non finanziaria il diritto ad un prestito per l'acquisto di un'abitazione ad un tasso agevolato. In linea con la parte 2 dell'allegato II del Regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), tali piani di risparmio sono classificati tra i depositi con durata prestabilita oltre due anni finché sono utilizzati come depositi. Non appena sono trasformati in un prestito, sono classificati come prestiti alle famiglie per l'acquisto di un'abitazione. Gli operatori segnalanti segnalano come nuova operazione di deposito il tasso di interesse che viene concordato al momento in cui il deposito iniziale è costituito. L'ammontare corrispondente delle nuove operazioni è l'importo di danaro che è stato depositato. L'incremento nel tempo di tale ammontare sul deposito è incluso solo nelle consistenze. Nel momento in cui il deposito è trasformato in un prestito, quest'ultimo è rilevato come nuova operazione di prestito. Il tasso di interesse è il tasso agevolato offerto dal soggetto segnalante. Il fattore ponderale è l'intero ammontare del prestito erogato alla famiglia o alla società non finanziaria.

10.

In linea con la parte 2 dell'allegato II del Regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), i depositi costituiti secondo il piano regolamentato francese per le abitazioni plan d’épargne-logement (PEL) sono classificati come depositi con durata prestabilita oltre due anni. L'amministrazione pubblica regolamenta le condizioni per questi PEL e fissa il tasso di interesse, che resta invariato per l'intera durata del deposito, ovvero ogni «generazione» di PEL è legata al medesimo tasso di interesse. I PEL sono mantenuti per almeno quattro anni e ogni anno il cliente deposita un importo minimo prestabilito, ma è autorizzato ad incrementare i versamenti in qualsiasi momento durante il corso del piano. I soggetti segnalanti segnalano il deposito iniziale all'apertura di un nuovo PEL come nuova operazione. L'ammontare di danaro che è inizialmente investito nel PEL può essere molto modesto, e ciò significa che anche il fattore ponderale attribuito al tasso su nuove operazioni sarà relativamente basso. Tale approccio assicura che il tasso sulle nuove operazioni rispecchi sempre le condizioni della generazione attuale di PEL. Le variazioni del tasso di interesse applicato ai nuovi PEL sono riflesse nel tasso sulle nuove operazioni. La reazione dei consumatori in termini di spostamento di portafoglio da altri depositi a lungo termine verso i PEL preesistenti non è riflessa nei tassi di interesse sulle nuove operazioni, ma solo nei tassi sulle consistenze. Al termine del periodo di quattro anni, il cliente può chiedere un prestito ad un tasso agevolato oppure rinnovare il contratto. In linea con quanto previsto nella parte 2 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34), il suddetto rinnovo del PEL non è considerato una nuova operazione, visto che è effettuato automaticamente senza alcun coinvolgimento attivo da parte del cliente e che i termini e le condizioni del contratto, incluso il tasso di interesse, non sono rinegoziati. Al rinnovo del contratto, il cliente è autorizzato ad effettuare depositi supplementari, fermo restando che le consistenze non superino un massimale prestabilito e il contratto non superi una durata massima prestabilita. Se il massimale o la durata massima sono raggiunti, il contratto viene congelato. Finché il danaro è lasciato sul libretto di risparmio, la famiglia o la società non finanziaria mantiene i diritti di prestito e riceve ancora interessi in conformità delle condizioni prevalenti al momento dell'apertura del PEL. L'amministrazione pubblica eroga un sussidio sotto forma di corresponsione di interessi in aggiunta a quelli derivanti dal tasso di interesse offerto dall'ente creditizio o altra istituzione. In linea con la parte 1 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) solo la parte relativa agli interessi offerti dall'ente creditizio o altra istituzione è inclusa nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM. Il sussidio dell'amministrazione pubblica, che viene corrisposto tramite ma non dall'ente creditizio o altra istituzione, è ignorato.

11.

I tassi di interesse negativi sui depositi dovrebbero essere inclusi nei tassi di interesse delle IFM a condizione che tali tassi non siano eccezionali tenuto conto delle condizioni di mercato.

(1)  Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/2) (GU L 73, del 3.3.2021, pag. 16).

(2)  Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51).

(3)  Regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2001, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi e prestiti detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (BCE/2001/18) (GU L 10, 12.1.2002, pag. 24).

(4)  Regolamento (CE) n. 290/2009 della Banca centrale europea, del 31 marzo 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (BCE/2009/7) (GU L 94, 8.4.2009, pag. 75).

(5)  ossia la somma delle varianze all'interno degli strati definita come Image 23deve essere sostanzialmente inferiore alla varianza totale degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica definita comeImage 24, dove h indica ciascuno strato, xi il tasso di interesse per l'istituzione i, Image 25la media semplice del tasso di interesse dello strato h, n il numero totale di istituzioni nel campione e Image 26 la media semplice dei tassi di interesse di tutte le istituzioni nel campione.

(6)  Le BCN possono tradurre direttamente il valore assoluto di 10 punti base, a un livello di confidenza del 90 %, in un valore relativo in termini di variazione massima accettabile dello stimatore.

(7)  Si osservi che le tabelle 1 e 2 del documento statistico della BCE intitolato Quality measures in non-random sampling (Misure qualitative nel campionamento non casuale), disponibile sul sito internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu, evidenziano i risultati dell'errore assoluto medio sintetico per gli stimatori del primo e del terzo quartile applicati in ciascun paese.


ALLEGATO IV.

Tabella 1

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Tabella 2

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Tabella 3

CATEGORIE DI STRUMENTI PER I TASSI DI INTERESSE SULLE CONSISTENZE IN ESSERE

 

Settore

Tipo di strumento

Scadenza originaria

Obbligo di segnalazione

Depositi in EUR

Dalle famiglie

Con durata prestabilita

Fino a 2 anni

AAR

Oltre 2 anni

AAR

Da società non finanziarie

Con durata prestabilita

Fino a 2 anni

AAR

Oltre 2 anni

AAR

Prestiti in EUR

Alle famiglie

Per l'acquisto di un'abitazione

Fino a un anno

AAR

Oltre 1 anno e fino a 5 anni

AAR

Oltre 5 anni

AAR

Per consumo e altre finalità

Fino a un anno

AAR

Oltre 1 anno e fino a 5 anni

AAR

Oltre 5 anni

AAR

A società non finanziarie

Totale

Fino a un anno

AAR

 

Oltre 1 anno e fino a 5 anni

AAR

 

Oltre 5 anni

AAR

 

CATEGORIE DI STRUMENTI PER I TASSI DI INTERESSE SULLE NUOVE OPERAZIONI

 

 

 

Settore

Tipo di strumento

Scadenza originaria, periodo di preavviso, periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse

Obbligo di segnalazione

Depositi in EUR

Dalle famiglie

Overnight (*)

 

AAR

Con durata prestabilita

Scadenza fino a 1 anno

AAR, ammontare

Scadenza oltre 1 anno e fino a 2

AAR, ammontare

Scadenza oltre 2 anni

AAR, ammontare

Rimborsabili con preavviso (*)

Fino a 3 mesi

AAR

Oltre 3 mesi

AAR

Da società non finanziarie

Overnight (*)

 

AAR

Con durata prestabilita

Scadenza fino a 1 anno

AAR, ammontare

Scadenza oltre 1 anno e fino a 2

AAR, ammontare

Scadenza oltre 2 anni

AAR, ammontare

 

Pronti contro termine

 

 

Prestiti in EUR

Alle famiglie

Prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, crediti da carte di credito a saldo e revolving (*)

AAR

Per consumo

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 5 anni

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni

AAR, ammontare

Per l'acquisto di un'abitazione

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 5 anni

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni e fino a 10 anni

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 10 anni

AAR, ammontare

Per altri scopi

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anni e fino a 5 anni

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni

AAR, ammontare

A società non finanziarie

Prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, crediti da carte di credito a saldo e revolving (*)

AAR

Altri prestiti fino a 0,25 milioni di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 3 mesi

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 mesi e fino a 1 anno

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 3 anni

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 anni e fino a 5 anni

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni e fino a 10 anni

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 10 anni

AAR, ammontare

Altri prestiti oltre 0,25 milioni di EUR e fino a 1 milione di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 3 mesi

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 mesi e fino a 1 anno

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 3 anni

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 anni e fino a 5 anni

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni e fino a 10 anni

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 10 anni

AAR, ammontare

Prestiti oltre l’ammontare di 1 milione di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anni e fino a 5 anni

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni

AAR, ammontare


(*)  Per questi indicatori i volumi delle operazioni sono incluse nello schema di segnalazione per le singole VdB.


ALLEGATO V

PARTE 1

Statistiche sull’aggregato soggetto a riserva

Tabella 1

Dati delle voci di bilancio necessari per compilare le statistiche sull’aggregato soggetto a riserva

 

Mondo

 

VOCI DI BILANCIO

Tutte le controparti, ad eccezione degli enti creditizi dell’Eurosistema e dell’are dell’euro soggetti all’obbligo di riserve minime.

Totale

PASSIVITÀ

 

 

 

 

 

9

Depositi (tutte le valute)

 

 

9.1

A vista

R1

 

9.2

Con durata prestabilita - fino a 2 anni

9.3

Rimbors. con preavviso - fino a 2 anni

9

Depositi (tutte le valute)

 

 

9.2

Con durata prestabilita - oltre 2 anni

R2

 

9.3

Rimbors. con preavviso - oltre 2 anni

9.4

Operazioni di pronti contro termine

R3

 

11

Titoli di debito emessi (tutte le valute)

 

 

Fino a 2 anni

R4

 

Oltre 2 anni (1)

 

R5


Tabella 2

Dati delle voci di bilancio necessari a fini di controllo

 

A. Residenti nazionali

 

Non altrimenti classificato

Detrazione forfettaria

R6

Calcolo della detrazione forfettaria aggregata a fini di controllo (R6):

Ai fini del calcolo della detrazione forfettaria aggregata, le BCN adottano il minore tra:

a)

le voci dell’aggregato soggetto a riserva moltiplicate per il coefficiente di riserva applicabile, in conformità all’articolo 6 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1); e

b)

la detrazione forfettaria specificata all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

Le BCN aggregano tali importi tra tutti gli enti creditizi obbligati a detenere riserve, tenendo altresì conto delle norme applicabili alle detrazioni forfettarie degli enti creditizi di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), se del caso.

PARTE 2

Statistiche sul macrocoefficiente

Dati sulle voci di bilancio degli enti creditizi ai fini della compilazione del macrocoefficiente

VOCI DI

A. Residenti nazionali

B. Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

C. Resto del mondo

D. Totale

BILANCIO

IFM

Istituzioni diverse dalle IFM

IFM

Istituzioni diverse dalle IFM

PASSIVO

 

 

 

 

 

 

11.

Titoli di debito emessi

(tutte le valute)

 

 

 

 

 

 

Fino a 2 anni

 

 

 

 

 

MR1

ATTIVO

 

 

 

 

 

 

3.

Titoli di debito detenuti

(tutte le valute)

 

 

 

 

 

 

Fino a 2 anni

MR2

 

MR3

 

 

 


(1)  I titoli di debito emessi con durata prestabilita di oltre due anni includono altresì gli importi dei titoli detenuti da altri enti creditizi soggetti all’obbligo di riserva, e dalla BCE o dalle BCN degli Stati membri partecipanti.


ALLEGATO VI

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ALLEGATO VII

INDICATORI FINANZIARI STRUTTURALI (IFS) DEGLI ENTI CREDITIZI

1.   

Numero di uffici (filiali locali) di tutti gli enti creditizi (EC) nello Stato membro.«Ufficio» si riferisce a una sede di attività topograficamente localizzata. Si devono escludere gli uffici di unità istituzionali che non sono EC, anche se appartengono allo stesso gruppo di EC (gruppo bancario).

2.   

Numero di occupati presso EC. Questo indicatore si riferisce al numero degli occupati presso tutti gli EC residenti nel corso dell’anno di riferimento. Le BCN seguono il concetto utilizzato nel segnalare la voce «Occupati nazionale (Employment domestic)» per il RIAD ai sensi dell’indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea (BCE/2018/16). Si escludono gli occupati presso unità istituzionali che non sono EC, anche se tali enti appartengono a un gruppo bancario. Ove non siano disponibili dati effettivi, le BCN forniscono una stima.

3.   

Numero di filiali di EC di altri Stati membri. Questo indicatore si riferisce al numero di filiali di EC residenti nello Stato membro dichiarante i cui EC controllanti finali erano residenti in altri Stati membri alla fine del periodo di riferimento. Le filiali che sono controllate in ultima istanza da EC nazionali devono essere escluse.

4.   

Totale attivo delle filiali di EC di altri Stati membri. Questo indicatore si riferisce al totale di bilancio aggregato delle filiali di cui all’indicatore «numero di filiali di EC di altri Stati membri dell’UE» alla fine del periodo di riferimento.

5.   

Numero di società controllate da EC di altri Stati membri. Questo indicatore si riferisce al numero di società controllate di EC residenti nello Stato membro dichiarante i cui EC controllanti finali erano residenti in altri Stati membri alla fine del periodo di riferimento. Le società controllate che sono controllate in ultima istanza da EC nazionali devono essere escluse.

6.   

Totale attivo delle società controllate da EC di altri Stati membri. Questo indicatore si riferisce al totale di bilancio aggregato delle società controllate di cui all’indicatore «numero di società controllate da EC di altri Stati membri».

7.   

Numero di filiali di EC di paesi terzi. Questo indicatore si riferisce al numero di filiali di EC residenti nello Stato membro dichiarante i cui EC controllanti finali erano residenti in paesi che non erano Stati membri alla fine del periodo di riferimento. Le filiali che sono controllate in ultima istanza da EC nazionali devono essere escluse.

8.   

Totale attivo delle filiali di EC di paesi terzi. Questo indicatore si riferisce al totale di bilancio aggregato delle filiali di cui all’indicatore «numero di filiali di EC di paesi terzi».

9.   

Numero di società controllate di EC di paesi terzi. Questo indicatore si riferisce al numero di società controllate di EC residenti nello Stato membro dichiarante i cui EC controllanti finali erano residenti in paesi che non erano Stati membri alla fine del periodo di riferimento. Le società controllate che sono controllate in ultima istanza da EC nazionali devono essere escluse.

10.   

Totale attivo delle società controllate di EC di paesi terzi. Questo indicatore si riferisce al totale di bilancio aggregato delle società controllate di cui all’indicatore «numero di società controllate di EC di paesi terzi».

11.   

Numero di filiali di EC di Stati membri dell'area dell'euro. Questo indicatore si riferisce al numero di filiali di EC residenti nello Stato membro dichiarante i cui EC controllanti finali erano residenti in Stati membri dell’area dell’euro (diversi dallo Stato membro dichiarante) alla fine del periodo di riferimento. Le filiali che sono controllate in ultima istanza da EC nazionali devono essere escluse.

12.   

Totale attivo delle filiali di EC di Stati membri dell'area dell'euro. Questo indicatore si riferisce al totale di bilancio aggregato delle filiali di cui all’indicatore «numero di filiali di EC di Stati membri dell'area dell'euro».

13.   

Numero di società controllate da EC di Stati membri dell'area dell'euro. Questo indicatore si riferisce al numero di società controllate residenti nello Stato membro dichiarante i cui EC controllanti finali erano residenti in Stati membri dell’area dell’euro (diversi dallo Stato membro dichiarante) alla fine del periodo di riferimento.

14.   

Totale attivo delle società controllate da EC di Stati membri dell'area dell'euro. Questo indicatore si riferisce al totale di bilancio aggregato delle società controllate di cui all’indicatore «numero di società controllate da EC di Stati membri dell'area dell'euro».

15.   

Quota dei cinque maggiori EC sul totale attivo («CR5»). Questo indicatore si riferisce alla concentrazione dell’attività bancaria. Per calcolarlo, le BCN devono utilizzare il seguente approccio aggregato non consolidato: (a) fanno una graduatoria dei totali di bilancio degli EC segnalanti; e (b) calcolano (i) la somma dei cinque maggiori totali di bilancio e (ii) la somma dei totali di bilancio; e (c) calcolano il rapporto di (i) su (ii). I dati da segnalare alla BCE devono essere espressi in percentuale, ad esempio un valore di 72.4296% deve essere segnalato come 72.4296 e non come 0.7243. Sebbene la composizione delle cinque maggiori banche possa cambiare nel corso del tempo, le BCN devono fornire solamente le quote dei cinque maggiori EC in un momento preciso (fine dicembre dell’anno di riferimento). Ai fini di tale indicatore, le BCN possono, ove specificamente concordato con la BCE, trattare specifici EC collegati in un gruppo come un singolo EC laddove ciò fornisca una rappresentazione più significativa della concentrazione del settore bancario.

16.   

Indice Herfindahl (IH) per il totale attivo EC. Analogamente al precedente, questo indicatore riguarda la concentrazione dell’attività bancaria. Le BCN devono seguire per quanto possibile un approccio aggregato. In questo caso, il calcolo dell’IH deve comprendere il bilancio aggregato di ciascun EC del gruppo, utilizzando ove disponibili, le informazioni contabili contenute nei bilanci annuali di tali istituzioni. Laddove non tutti gli EC minori segnalino i dati, allora i dati vanno estrapolati.

L’IH si ottiene sommando i quadrati delle quote di mercato di tutti gli EC coinvolti nel settore bancario e si deve segnalare alla BCE secondo la formula seguente:

HI = Σn i = 1 (Xi / X)2 , dove:

n

=

totale EC nello Stato membro

X i

=

totale attivo di ECi

X

=

Σn i = 1Xi = totale attivo di tutti gli EC dello Stato membro.

Ai fini di tale indicatore, le BCN possono, ove specificamente concordato con la BCE, trattare specifici EC collegati in un gruppo come un singolo EC laddove ciò fornisca una rappresentazione più significativa della concentrazione del settore bancario.

17.   

Indice Herfindahl (IH) per il totale crediti nazionali. Per questo indicatore, si seguono i principi metodologici adottati per il calcolo dell’Indice Herfindahl (IH) per il totale attivo EC. Tuttavia, il totale attivo è sostituito dal totale crediti, che è definito come l’attivo in prestiti e titoli di debito nei confronti di istituzioni diverse dalle IFM nazionali escluse le amministrazioni pubbliche (1). Ai fini di tale indicatore, le BCN possono, ove specificamente concordato con la BCE, trattare specifici EC collegati in un gruppo come un singolo EC laddove ciò fornisca una rappresentazione più significativa della concentrazione del settore bancario.

Tabella 1.

Indicatori finanziari strutturali degli enti creditizi (EC)

 

1.

Tutti gli EC

2.

EC di altri Stati membri dell’UE

3.

EC di altri Stati membri dell’area dell’euro

4.

EC di tutte le aree diverse dall’UE e dal terirtorio nazionale

 

 

 

 

 

Numero di occupati

N30

 

 

 

Numero di uffici

N40

 

 

 

Numero di filiali

 

N10

N10

N10

Numero di società controllate

 

N20

N20

N20

 

 

 

 

 

Indice Herfindahl per il totale attivo EC

H10

 

 

 

Indice Herfindahl per il totale crediti nazionali

H20

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota dei 5 maggiori EC sul totale attivo (CR5)

S10

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale attivo delle filiali

 

T11

T11

T11

Totale attivo delle società controllate

 

T12

T12

T12

 

 

 

 

 


(1)  Settore S.13 Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC 2010) istituito dal Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.


11.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 208/59


INDIRIZZO (UE) 2021/831 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 marzo 2021

relativo alle informazioni statistiche da segnalare sugli intermediari finanziari diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/12)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di adempiere ai propri compiti ai sensi dei trattati, la Banca centrale europea (BCE) necessita della segnalazione di informazioni statistiche sugli intermediari finanziari diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) degli Stati membri la cui moneta è l’euro (gli «Stati membri dell’area dell’euro»). Tali informazioni forniscono alla BCE un quadro statistico esaustivo delle attività finanziarie diverse da quelle svolte da IFM negli Stati membri dell’area dell’euro che sono considerati come un unico territorio economico. Sono necessarie informazioni statistiche sufficientemente dettagliate per garantire la loro applicabilità analitica per la conduzione di analisi monetarie e finanziarie a livello dell’Unione e per il contributo del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) alla stabilità del sistema finanziario. Le informazioni statistiche sulle operazioni finanziarie, nonché le informazioni statistiche sulle consistenze in essere, sono utilizzate anche per elaborare altre statistiche, in particolare i conti finanziari dell’area dell’euro in conformità all’indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea (1).

(2)

La raccolta di informazioni statistiche dalle banche centrali nazionali (BCN) dovrebbe essere armonizzata nell’area dell’euro. Di conseguenza, è necessario stabilire norme comuni per la raccolta e il trattamento di tali informazioni. È importante garantire che tali norme non comportino un onere eccessivo di segnalazione per le BCN. Le BCN dovrebbero pertanto segnalare tali informazioni statistiche alla BCE utilizzando le informazioni statistiche raccolte in conformità al regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/38) (2), al regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/40) (3), al regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/50) (4) al regolamento (UE) n. 2018/231 della Banca centrale europea (BCE/2018/2) (5) e, per taluni intermediari finanziari, le informazioni statistiche disponibili a livello nazionale. La BCE può utilizzare le informazioni statistiche segnalate in virtù del presente indirizzo in conformità al regolamento (CE) n. 2533/98.

(3)

Pertanto, è inoltre necessario definire i formati e le procedure a cui le BCN devono uniformarsi al fine di segnalare alle BCE le informazioni statistiche disponibili a livello nazionale in relazione agli intermediari finanziari che non fanno parte degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione ai sensi di tali regolamenti.

(4)

Le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38), al regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40), al regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50), al regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2) e al regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio (6) sono altresì rilevanti ai fini della segnalazione ai sensi del presente indirizzo e dovrebbero pertanto applicarsi.

(5)

Al fine di disporre di un quadro statistico esaustivo per poter condurre efficaci analisi della politica monetaria e della stabilità finanziaria a livello dell’Unione, la BCE necessita di informazioni statistiche dettagliate sui seguenti intermediari finanziari diversi dalle IFM, come classificati nel regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), inclusi i fondi di investimento (FI), le imprese di assicurazione (IA) e i fondi pensione (FP), in aggiunta alle informazioni sulle IFM segnalate in conformità all’indirizzo (UE) 2021/830 della Banca centrale europea (BCE/2021/11) (8). Le BCN dovrebbero pertanto segnalare separatamente le informazioni statistiche per i sottosettori dei FI, delle IA e dei FP.

(6)

Le informazioni statistiche relative ai sottosettori dei FI, delle IA e degli FP, segnalate ai sensi del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38), del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50) e del regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2) includono la segnalazione di titoli con codici di identificazione accessibili al pubblico su base disaggregata per titolo. Per segnalare tali informazioni alla BCE, le BCN dovrebbero fare riferimento a un archivio centralizzato sui titoli (Centralised Securities Database, CSDB) funzionante, oppure a un archivio nazionale dei titoli compatibile per la classificazione delle statistiche sulle attività e sulle passività dei FI, delle IA e degli FP.

(7)

Per disporre di un quadro delle operazioni finanziarie degli altri intermediari finanziari (AIF) negli Stati membri dell’area dell’euro che non sono soggetti ai regolamenti della BCE in materia di statistiche, la BCE necessita delle informazioni statistiche disponibili a livello nazionale sulle attività e passività detenute ed emesse da taluni AIF. Le BCN dovrebbero pertanto segnalare tali informazioni statistiche alla BCE utilizzando le informazioni statistiche disponibili a livello nazionale in conformità al presente indirizzo. Tali informazioni statistiche dovrebbero includere le informazioni statistiche sulle attività e passività dei seguenti AIF: operatori su valori mobiliari e strumenti derivati, società finanziarie erogatrici di prestiti e società finanziarie specializzate. Le informazioni statistiche da segnalare sulle società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione (SV) [classificate come AIF nel regolamento (UE) n. 549/2013] dovrebbero essere distinte dagli obblighi di segnalazione per gli AIF, dato che la loro raccolta da parte degli operatori segnalanti è disciplinata nel regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40).

(8)

La BCE necessita di informazioni statistiche separate sulle attività e passività detenute ed emesse da AIF che sono classificati come SV al fine di monitorare gli effetti delle attività di cartolarizzazione e in particolare l’interazione tra le SV e il settore delle IFM con il quale esiste uno stretto legame. Le BCN pertanto dovrebbero segnalare tali informazioni statistiche separatamente dalle informazioni statistiche sugli AIF segnalate alla BCE utilizzando le informazioni statistiche raccolte in conformità al regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40).

(9)

La BCE necessita di informazioni statistiche sulle controparti centrali, che sono classificate come società finanziarie specializzate ricadenti nella categoria degli AIF nel regolamento (UE) n. 549/2013 e che non sono soggette ai regolamenti della BCE in materia di statistiche. La BCE necessita di tali informazioni per confermare che le correzioni effettuate negli aggregati monetari e nelle contropartite per i prestiti delle IFM alle controparti centrali e i depositi presso le IFM da parte delle controparti centrali siano adeguate alle attività effettivamente svolte dalle controparti centrali. Le BCN dovrebbero pertanto segnalare tali informazioni statistiche separatamente dalle informazioni statistiche segnalate sugli AIF e in aggiunta ad esse.

(10)

Per garantire che le informazioni statistiche sugli intermediari finanziari diversi dalle IFM segnalate alle BCE siano rappresentative di tutti gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica, si dovrebbero stabilire norme comuni per l’estrapolazione per gli operatori segnalanti a cui sono state concesse deroghe ai sensi del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38, del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40), del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50) e del regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2).

(11)

Affinché la BCE possa svolgere i propri compiti, è opportuno che le BCN segnalino le informazioni statistiche richieste entro determinate date.

(12)

Al fine di garantire l’accuratezza e la qualità delle informazioni statistiche raccolte dalla BCE, è necessario prevedere il monitoraggio, la verifica e, se del caso, la revisione delle informazioni statistiche segnalate dalle BCN. Per gli stessi motivi, le BCN dovrebbero fornire spiegazioni alla BCE in merito alle revisioni che migliorino sensibilmente la qualità delle informazioni.

(13)

L’articolo 5 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, implica che gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che pianificano l’adozione dell’euro dovrebbero progettare e attuare misure per la raccolta delle informazioni statistiche necessarie per soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica della BCE in preparazione a tale adozione dell’euro. Al fine di consentire alla BCE di ottenere un quadro completo delle informazioni statistiche raccolte e di effettuare analisi pertinenti, dovrebbe essere richiesto alle BCN degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che adottano l’euro di fornire alla BCE informazioni statistiche riguardanti uno specifico periodo precedente all’adozione dell’euro.

(14)

È opportuno predisporre un metodo comune di trasmissione delle informazioni statistiche segnalate alla BCE per tutte le BCN. Di conseguenza, il SEBC dovrebbe approvare e specificare un formato elettronico di trasmissione armonizzato.

(15)

È necessario stabilire una procedura per apportare in maniera efficace modifiche di natura tecnica agli allegati al presente indirizzo, a condizione che tali modifiche non siano tali da alterarne l’assetto concettuale sottostante, o da incidere sull’onere di segnalazione. Di conseguenza, le BCN dovrebbero proporre tali modifiche di natura tecnica tramite il Comitato per le statistiche e, nell’osservare tale procedura, si dovrebbe tenere conto del parere del Comitato per le statistiche del SEBC.

(16)

Per ragioni di certezza del diritto, le BCN dovrebbero conformarsi alle disposizioni del presente indirizzo a partire dalla medesima data di cui all’articolo 2 dell’indirizzo (UE) 2021/835 della Banca centrale europea (BCE/2021/16) (9),

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

SEZIONE 1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente indirizzo stabilisce gli obblighi di segnalazione per le banche centrali nazionali (BCN) relativi alle statistiche sugli intermediari finanziari diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie (IFM). In particolare, il presente indirizzo specifica le informazioni da segnalare alla Banca centrale europea (BCE), il trattamento di tali informazioni, la frequenza e la tempistica di tale segnalazione e le norme da applicare a tale segnalazione.

2.   Il presente indirizzo si applica ai seguenti intermediari finanziari:

a)

fondi di investimento (FI);

b)

imprese di assicurazione (IA);

c)

fondi pensione (FP);

d)

società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione (SV);

e)

altri intermediari finanziari diversi dalle IA e dagli FP (AIF);

f)

controparti centrali.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente indirizzo, si applicano le definizioni di cui ai seguenti regolamenti:

a)

articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98;

b)

articolo 1 del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38);

c)

articolo 1 del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40);

d)

articolo 1 del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50);

e)

articolo 1 del regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2).

2.   Ai fini del presente indirizzo, si applicano altresì le seguenti definizioni:

1)

per «controparti centrali» si intendono le controparti centrali che:

a)

sono elencate nel registro pubblico dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituito dall’articolo 6 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (10); e

b)

non figurano tra le «istituzioni finanziarie monetarie (IFM)» nell’elenco di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea (BCE/2021/2) (11);

2)

per «altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (AIF)» si intendono «altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione» (sottosettore S. 125) come definiti ai paragrafi da 2.86 a 2.94 dell’allegato A al regolamento (UE) n. 549/2013, ed escluse le SV come definite al paragrafo 2.90 di tale allegato.

SEZIONE 2

FONDI DI INVESTIMENTO (FI)

Articolo 3

Informazioni statistiche da segnalare sulle attività e sulle passività detenute ed emesse da FI

1.   Le BCN segnalano alla BCE le seguenti informazioni statistiche aggregate sulle attività e passività detenute ed emesse da FI:

a)

la tabella 1 nella parte 3 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38);

b)

la tabella 4 nella parte 3 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38);

c)

la tabella 1 nella parte 1 dell’allegato I al presente indirizzo, sulla base delle migliori stime, ove i dati siano disponibili;

d)

la tabella 2 nella parte 1 dell’allegato I al presente indirizzo, sulla base delle migliori stime, ove i dati siano disponibili.

2.   Le informazioni statistiche segnalate ai sensi del paragrafo 1 sono segnalate per ciascuna delle seguenti tipologie di FI:

a)

fondi azionari, disaggregati in fondi azionari aperti e chiusi;

b)

fondi obbligazionari, disaggregati in fondi obbligazionari aperti e chiusi;

c)

fondi misti, disaggregati in fondi misti aperti e chiusi;

d)

fondi immobiliari, disaggregati in fondi immobiliari aperti e chiusi;

e)

fondi comuni speculativi (hedge funds), disaggregati in hedge funds aperti e chiusi;

f)

altri fondi, disaggregati in altri fondi aperti e chiusi;

g)

fondi di private equity (inclusi fondi di venture capital) come una posizione «di cui» della voce «fondi totali».

3.   Le informazioni statistiche segnalate ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e d), sono altresì segnalate per ciascuna delle seguenti tipologie di FI:

a)

fondi azionari, disaggregati in fondi azionari che investono in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e in non OICVM;

b)

fondi obbligazionari, disaggregati in fondi obbligazionari che investono in OICVM e in non OICVM;

c)

fondi misti, disaggregati in fondi misti che investono in OICVM e in non OICVM;

d)

fondi immobiliari, disaggregati in fondi immobiliari che investono in OICVM e in non OICVM;

e)

hedge funds, disaggregati in hedge funds che investono in OICVM e in non OICVM;

f)

altri fondi, disaggregati in altri fondi in che investono in OICVM e in non OICVM;

g)

fondi indicizzati quotati (exchange traded funds, ETF), come una posizione «di cui» della voce «fondi totali».

4.   Le informazioni statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano come minimo quanto segue:

a)

consistenze in essere;

b)

aggiustamenti da riclassificazione;

c)

aggiustamenti da rivalutazione dovuti a variazioni sia dei prezzi che dei tassi di cambio;

Il primo comma non si applica alle informazioni statistiche relative a nuove emissioni e rimborsi di quote/partecipazioni emesse da FI segnalate ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

5.   Le informazioni statistiche di cui al paragrafo 2, lettera g), sono segnalate sulla base delle migliori stime, ove i dati siano disponibili, e riguardano come minimo quanto segue:

a)

consistenze in essere di fine trimestre;

b)

aggiustamenti da riclassificazione trimestrali;

c)

aggiustamenti da rivalutazione trimestrali dovuti a variazioni sia dei prezzi che dei tassi di cambio;

Il primo comma non si applica alle informazioni statistiche relative a nuove emissioni e rimborsi di quote/partecipazioni emesse da FI segnalate ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

6.   Le informazioni statistiche sugli aggiustamenti da riclassificazione e da rivalutazione di cui al presente articolo sono segnalate in conformità all’allegato II al presente indirizzo. Se sono disponibili informazioni su base disaggregata per titolo, le BCN possono dare un’indicazione approssimativa del valore degli aggiustamenti da rivalutazione dei titoli dovuti a variazioni sia dei prezzi che dei tassi di cambio.

Le BCN forniscono spiegazioni in merito agli aggiustamenti da riclassificazione segnalati ai sensi dell’allegato II al presente indirizzo e su richiesta della BCE.

7.   Le BCN segnalano alle BCE le informazioni statistiche sulle azioni al portatore se le informazioni sulle azioni al portatore segnalate da FI, IFM e/o AIF ai sensi della parte 2 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) sono incomplete o non ancora disponibili. Le BCN segnalano tali informazioni statistiche alla BCE sulla base delle migliori stime, con riferimento alla disaggregazione geografica e settoriale riportata nella tabella 1 della parte 3 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) e nella tabella 1 della parte 1 dell’allegato I al presente indirizzo.

8.   Laddove le BCN concedano deroghe ai FI ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38), estrapolano il 100 % delle informazioni statistiche da segnalare ai sensi del paragrafo 1.

Se le BCN effettuano estrapolazioni ai sensi del primo comma, possono scegliere la procedura di estrapolazione del 100 % degli obblighi di segnalazione sulla base dei dati raccolti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) e applicano entrambe le seguenti disposizioni:

a)

per informazioni statistiche sulle disaggregazioni mancanti, le stime sono ricavate applicando coefficienti basati sul corrispondente sottosettore dei FI di cui al paragrafo 2;

b)

non è escluso alcun sottosettore dei FI di cui al paragrafo 2.

9.   Laddove le BCN concedano deroghe ai FI ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38), estrapolano il 100 % delle informazioni statistiche da segnalare ai sensi del paragrafo 1.

10.   Se i FI segnalano alle BCN attività e passività detenute ed emesse in qualità di gruppo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38), garantiscono che le informazioni statistiche segnalate ai sensi del presente articolo appartengono alla stessa tipologia di FI di cui ai paragrafi 2 e 3.

11.   Le BCN possono rivedere le informazioni statistiche segnalate ai sensi del paragrafo 1 in qualsiasi momento, ad eccezione dei seguenti casi:

a)

durante il periodo di produzione mensile (il periodo a partire dal termine indicato nell’articolo 4 fino alla data di chiusura della ricezione dei dati da parte della BCE per tale periodo di produzione), le BCN possono rivedere esclusivamente le informazioni statistiche mensili più recenti e precedenti;

b)

durante il periodo di produzione trimestrale (il periodo a partire dal termine specificato nell’articolo 4 fino alla data di chiusura della ricezione dei dati da parte della BCE per tale periodo di produzione), le BCN possono rivedere esclusivamente le informazioni statistiche trimestrali più recenti e quelle precedenti;

Quando le BCN rivedono informazioni statistiche in conformità al primo comma, garantiscono che le informazioni statistiche mensili e trimestrali siano coerenti.

Ai fini del primo comma, le BCN possono rivedere le informazioni statistiche riguardanti periodi di riferimento precedenti in ogni momento ove ciò migliori sensibilmente la qualità delle informazioni.

Le BCN forniscono spiegazioni alla BCE per entrambi i seguenti elementi:

a)

revisioni che migliorino sensibilmente la qualità delle informazioni statistiche segnalate alla BCE;

b)

revisioni delle informazioni statistiche segnalate alla BCE al di fuori dei periodi di produzione di cui al primo comma.

Articolo 4

Tempestività

1.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche trimestrali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), su base trimestrale.

2.   Le BCN segnalano alle BCE le informazioni statistiche mensili di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), su base mensile, ad eccezione delle informazioni statistiche trimestrali da segnalare ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera g), in relazione ai fondi di private equity, che sono segnalate su base trimestrale.

3.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche trimestrali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), su base trimestrale.

4.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche mensili di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), su base mensile, ad eccezione delle informazioni statistiche trimestrali da segnalare ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera g) relative a fondi di private equity che sono segnalate su base trimestrale.

5.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche di cui all’articolo 3 entro la fine del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese o trimestre cui le informazioni statistiche si riferiscono, in conformità all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38).

Articolo 5

Aggregazione, stima e valutazione delle informazioni statistiche su attività e passività detenute ed emesse da FI

1.   Le BCN ricavano le informazioni statistiche aggregate sulle attività e passività detenute ed emesse dai fondi di investimento di cui all’articolo 3 come segue:

a)

per i titoli con numeri internazionali di identificazione dei titoli (international securities identification numbers ISIN), le BCN raccordano le informazioni statistiche fornite su base disaggregata per titolo alle informazioni ricavate dall’archivio centralizzato sui titoli (Centralised Securities Database CSDB) istituito dall’indirizzo BCE/2012/21 della Banca centrale europea (12) come principale banca dati di riferimento. Le informazioni su base disaggregata per titolo così raccordate sono utilizzate per compilare il valore delle attività e delle passività in euro e per ricavare le necessarie disaggregazioni per ogni singolo titolo del FI. Le BCN effettuano una stima delle informazioni statistiche necessarie qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i)

gli identificativi dei titoli non sono individuati nel CSDB;

ii)

le informazioni necessarie per la compilazione delle attività e delle passività in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, non sono disponibili nel CSDB;

iii)

le informazioni nel CSDB necessarie per la compilazione delle attività e delle passività in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, non sono affidabili.

Le BCN possono inoltre raccogliere le informazioni su base disaggregata per titolo sui titoli senza codici di identificazione accessibili al pubblico utilizzando i codici di identificazione dei titoli interni alle BCN.

b)

Le BCN aggregano le informazioni statistiche sui titoli ricavate ai sensi della lettera a) e le aggiungono alle informazioni segnalate per i titoli senza codici di identificazione accessibili al pubblico per elaborare aggregati per: i) titoli di debito suddivisi in base alla scadenza, alla valuta ed alla controparte, e ii) azioni ed altre quote/partecipazioni di FI detenute da FI, suddivise in base allo strumento e alla controparte, e iii) totale delle quote/partecipazioni emesse da fondi di investimento.

c)

Le BCN ricavano le necessarie informazioni statistiche sulle attività e le passività detenute e emesse da FI sommando le informazioni statistiche sui titoli ricavate ai sensi della lettera b) alle attività e le passività diverse dai titoli raccolte da singoli FI residenti.

d)

Le BCN aggregano le attività e le passività detenute ed emesse da tutti i Fi residenti in uno Stato membro e appartenenti alla stessa tipologia.

Se le BCN raccolgono informazioni statistiche sulle attività e passività detenute ed emesse da fondi di investimento su base mensile in conformità all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38), si applica altresì il paragrafo 1.

2.   Per i mesi di riferimento che non sono mesi di fine trimestre, le BCN stimano le informazioni statistiche mensili sulle attività e passività detenute ed emesse da FI escludendo quote/partecipazioni emesse da FI sulla base delle informazioni statistiche raccolte dalle BCN come segue:

a)

a livello di singolo fondo;

b)

ove la stima di cui alla lettera a) non sia possibile, per tipologia di FI di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3;

c)

se le BCN non possono ricavare tali stime, possono richiedere alla BCE di farlo. Nel caso in cui le BCN richiedano stime, la BCE può richiedere informazioni statistiche aggiuntive, incluse informazioni statistiche su base disaggregata per titolo e per fondo.

Il presente paragrafo non si applica se le informazioni statistiche sono raccolte su base mensile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38).

3.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche di cui all’articolo 3 del presente indirizzo in conformità alle norme contabili e di valutazione di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) e agli allegati a tale regolamento. Per le voci soggette ad interesse maturato, le BCN segnalano informazioni statistiche come segue:

a)

«depositi e crediti da prestiti» e «depositi e crediti ricevuti», escluso l’interesse maturato iscritto sotto «altre attività/altre passività»;

b)

«titoli di debito» incluso l’interesse maturato.

SEZIONE 3

IMPRESE DI ASSICURAZIONE (IA)

Articolo 6

Informazioni statistiche da segnalare sulle IA

1.   Le BCN segnalano alla BCE le seguenti informazioni statistiche aggregate relative alle IA:

a)

le tabelle 1a e 1b della parte 3 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50);

b)

la tabella 1 nella parte 2 dell’allegato I al presente indirizzo, sulla base delle migliori stime, ove i dati siano disponibili;

c)

la tabella 4 della parte 3 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50);

d)

la tabella 2 nella parte 2 dell’allegato I al presente indirizzo, sulla base delle migliori stime, ove i dati siano disponibili.

Ai fini della lettera a), le BCN non segnalano le celle contrassegnate con «SOMMA».

2.   Le BCN segnalano le informazioni statistiche di cui al paragrafo 1 per ognuna delle seguenti tipologie di IA:

a)

assicurazioni sulla vita;

b)

assicurazioni non vita;

c)

assicurazioni miste;

d)

riassicurazioni.

3.   Le informazioni statistiche di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono segnalate separatamente in tutti i seguenti casi:

a)

consistenze in essere di fine trimestre;

b)

aggiustamenti da riclassificazione trimestrali;

c)

aggiustamenti da rivalutazione trimestrali dovuti a variazioni sia dei prezzi che dei tassi di cambio.

4.   Le informazioni statistiche sugli aggiustamenti da riclassificazione e da rivalutazione di cui al presente articolo sono segnalate in conformità all’allegato II al presente indirizzo. Se sono disponibili informazioni su base disaggregata per titolo, le BCN possono dare un’indicazione approssimativa del valore degli aggiustamenti da rivalutazione dei titoli dovuti a variazioni sia dei prezzi che dei tassi di cambio.

Le BCN forniscono spiegazioni in merito agli aggiustamenti da riclassificazione segnalati ai sensi dell’allegato II al presente indirizzo e su richiesta della BCE.

5.   Laddove le BCN concedano deroghe ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50), estrapolano il 100 % delle informazioni statistiche da segnalare in conformità al paragrafo 1.

Laddove le BCN effettuino un’estrapolazione in conformità al primo comma, possono scegliere la procedura di estrapolazione del 100 % degli obblighi di segnalazione sulla base dei dati raccolti in conformità all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50), posto che le stime siano basate sulla corrispondente tipologia di IA di cui al paragrafo 2.

6.   Le BCN possono rivedere le informazioni statistiche segnalate ai sensi del paragrafo 1 in qualsiasi momento, ad eccezione dei seguenti casi:

a)

durante il periodo di produzione trimestrale (dal termine indicato nell’articolo 7 alla data in cui la BCE chiude la ricezione dei dati per tale periodo di produzione) le BCN possono rivedere esclusivamente le informazioni statistiche trimestrali attuali e quelle precedenti.

b)

durante il periodo di produzione annuale (dal termine indicato nell’articolo 7 alla data in cui la BCE chiude la ricezione dei dati per tale periodo di produzione) le BCN possono rivedere esclusivamente le informazioni statistiche annuali attuali e quelle precedenti.

Le BCN possono rivedere le informazioni statistiche riguardanti periodi di riferimento precedenti in ogni momento ove ciò migliori sensibilmente la qualità delle informazioni.

Le BCN forniscono spiegazioni alla BCE per entrambi seguenti elementi:

a)

revisioni che migliorino sensibilmente la qualità delle informazioni statistiche segnalate alla BCE;

b)

revisioni delle informazioni statistiche segnalate alla BCE al di fuori dei periodi di produzione di cui al primo comma.

Articolo 7

Tempestività

1.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche trimestrali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), su base trimestrale entro la fine del decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine indicato per le informazioni statistiche trimestrali nell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50).

2.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche annuali di cui alle all’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e d), su base annuale entro la fine del decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine indicato per le informazioni statistiche annuali nell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50).

Articolo 8

Aggregazione, stima e valutazione delle informazioni statistiche su attività e passività detenute ed emesse da IA

1.   Le BCN ricavano le informazioni statistiche trimestrali aggregate sulle attività e passività detenute ed emesse dalle IA di cui all’articolo 6 come segue:

a)

per i titoli muniti di codice ISIN, le BCN raccordano le informazioni statistiche segnalate su base disaggregata per titolo alle informazioni ricavate dal CSDB istituito dall’indirizzo BCE/2012/21 come principale banca dati di riferimento. Le informazioni su base disaggregata per titolo cosi raccordate sono utilizzate per compilare il valore delle attività e delle passività in euro e per ricavare le necessarie disaggregazioni per ogni singolo titolo detenuto o emesso dalla IA. Le BCN effettuano una stima delle informazioni statistiche necessarie qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i)

gli identificativi dei titoli non sono individuati nel CSDB;

ii)

le informazioni necessarie per elaborare attività e passività in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), non sono disponibili nel CSDB;

iii)

le informazioni nel CSDB necessarie per elaborare le attività e passività in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), non sono affidabili.

b)

Le BCN aggregano le informazioni statistiche relative ai titoli ricavate ai sensi della lettera a) e le aggiungono alle informazioni segnalate per i titoli non muniti di codice ISIN per produrre gli aggregati relativi a:

i)

titoli di debito disaggregati per scadenza (originaria e residua) e controparte (settore e residenza);

ii)

azioni disaggregate per strumento e controparte (settore e residenza); e

iii)

quote/partecipazioni emesse da FI disaggregate per tipologia di FI e residenza della controparte.

2.   Le BCN segnalano alla BCE le migliori stime, ove i dati siano disponibili, relative alle quote/partecipazioni detenute da IA emesse da FI, suddivisi come segue:

a)

fondi obbligazionari;

b)

fondi azionari;

c)

fondi misti;

d)

fondi di investimento immobiliari;

e)

fondi comuni speculativi (hedge fund);

f)

altri fondi.

Ai fini del primo comma, le BCN possono ricavare tali migliori stime raccordando le informazioni fornite su base disaggregata per titolo in conformità alla tabella 2 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 1374/214 (BCE/2014/50) alle informazioni ricavate dal CSDB come banca dati di riferimento. Le BCN stimano le informazioni statistiche necessarie o utilizzano fonti alternative per ricavare le informazioni statistiche, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i)

le quote/partecipazioni emesse dai FI non risultano dal CSDB;

ii)

le informazioni disponibili nel CSDB necessarie per elaborare le informazioni ai sensi del primo comma non sono affidabili.

3.   Se gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione segnalano informazioni statistiche su base annuale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50), le BCN possono stimare le informazioni statistiche trimestrali da segnalare ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), sulla base delle informazioni raccolte annualmente.

4.   Le BCN segnalano le informazioni statistiche di cui all’articolo 6 del presente indirizzo in conformità alle norme contabili e di valutazione di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1374/2014 e agli allegati a tale regolamento.

5.   Le BCN possono segnalare le informazioni statistiche di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), in conformità all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50) qualora ritengano che la differenza tra tali informazioni e le informazioni segnalate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50) non sia significativa in base alle informazioni sui premi segnalate in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e d).

Ai fini del primo comma, la BCE, in stretta cooperazione con le BCN, valuta se le informazioni segnalate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50) divergono in maniera significativa dalle informazioni segnalate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50). Se le informazioni divergono in maniera significativa, la BCE, in stretta cooperazione con le BCN, stabilisce la metodologia per ricavare le informazioni statistiche segnalate in conformità all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50).

Fino a quando tale metodologia non sia stata definita, le BCN possono modificare le proprie informazioni statistiche su base volontaria e impiegando la massima diligenza, ricavando le informazioni statistiche raccolte ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50) dalle informazioni statistiche raccolte ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50).

SEZIONE 4

FONDI PENSIONE (FP)

Articolo 9

Informazioni statistiche da segnalare sui FP

1.   Le BCN segnalano alla BCE le seguenti informazioni statistiche aggregate relative ai FP:

a)

le tabelle 1a, 1b e 1c della parte 3 dell’allegato I al regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2);

b)

la tabella 1 della parte 3 dell’allegato I al presente indirizzo, sulla base delle migliori stime, ove i dati siano disponibili.

c)

la tabella 3 della parte 3 dell’allegato I al regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2);

2.   Le informazioni statistiche di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono segnalate separatamente per tutti i seguenti elementi:

a)

consistenze in essere di fine trimestre;

b)

aggiustamenti da riclassificazione trimestrali;

c)

aggiustamenti da rivalutazione trimestrali dovuti a variazioni sia dei prezzi che dei tassi di cambio;

3.   Le informazioni statistiche sugli aggiustamenti da riclassificazione e da rivalutazione di cui al presente articolo sono segnalate in conformità all’allegato II al presente indirizzo. Se sono disponibili informazioni su base disaggregata per titolo, le BCN possono dare un’indicazione approssimativa del valore degli aggiustamenti da rivalutazione dei titoli dovuti a variazioni sia dei prezzi che dei tassi di cambio.

Le BCN forniscono spiegazioni in merito agli aggiustamenti da riclassificazione segnalati ai sensi dell’allegato II al presente indirizzo e su richiesta della BCE.

4.   Laddove le BCN concedano deroghe in conformità all’articolo 7, paragrafo 1, e all’articolo 13 del regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2), dette BCN estrapolano il 100 % delle informazioni statistiche da segnalare in conformità al paragrafo 1.

Se le BCN effettuano un’estrapolazione in conformità al primo comma, possono scegliere la procedura per estrapolare il 100 % degli obblighi di segnalazione sulla base dei dati raccolti in conformità all’articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2).

5.   Le BCN possono rivedere le informazioni statistiche segnalate ai sensi del paragrafo 1 in qualsiasi momento, ad eccezione dei seguenti casi:

a)

durante il periodo di produzione trimestrale (dal termine indicato nell’articolo 10 alla data in cui la BCE chiude la ricezione dei dati per tale periodo di produzione) le BCN possono rivedere esclusivamente le informazioni statistiche trimestrali attuali e quelle precedenti;

b)

durante il periodo di produzione annuale (dal termine indicato nell’articolo 10 alla data in cui la BCE chiude la ricezione dei dati per tale periodo di produzione) le BCN possono rivedere esclusivamente le informazioni statistiche annuali attuali e quelle precedenti;

Le BCN possono rivedere le informazioni statistiche riguardanti periodi di riferimento precedenti in ogni momento ove ciò migliori sensibilmente la qualità delle informazioni.

Le BCN forniscono spiegazioni alla BCE per entrambi seguenti elementi:

a)

revisioni che migliorino sensibilmente la qualità delle informazioni statistiche segnalate alla BCE;

b)

revisioni delle informazioni statistiche segnalate alla BCE al di fuori dei periodi di produzione di cui al primo comma.

Articolo 10

Tempestività

1.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche trimestrali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), entro la fine del decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine indicato nell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/231(BCE/2018/2).

2.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche annuali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), entro la fine del decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 8, paragrafo 2, regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2).

Articolo 11

Aggregazione, stima e valutazione delle informazioni su attività e passività detenute ed emesse da FP

1.   Le BCN ricavano le informazioni statistiche trimestrali aggregate sulle attività e passività detenute ed emesse dai FP di cui all’articolo 9 come segue:

a)

per i titoli muniti di codice ISIN, le BCN raccordano le informazioni statistiche segnalate su base disaggregata per titolo alle informazioni ricavate dal CSDB, istituito come banca dati di riferimento dall’indirizzo BCE/2012/21. Le informazioni su base disaggregata per titolo cosi raccordate sono utilizzate per compilare il valore delle attività e delle passività in euro e per ricavare le necessarie disaggregazioni per ogni singolo titolo detenuto o emesso dal FP. Le BCN effettuano una stima delle informazioni statistiche necessarie qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i)

gli identificativi dei titoli non sono individuati nel CSDB;

ii)

le informazioni necessarie per elaborare attività e passività in conformità all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), non sono disponibili nel CSDB;

iii)

le informazioni nel CSDB necessarie per elaborare le attività e passività in conformità all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), non sono affidabili.

b)

Le BCN aggregano le informazioni relative ai titoli ricavate ai sensi della lettera a) e le aggiungono alle informazioni statistiche segnalate per i titoli non muniti di codice ISIN per produrre aggregati relativi a tutti i seguenti elementi:

(i)

titoli di debito disaggregati per scadenza (originaria) e controparte (settore e residenza);

(ii)

azioni disaggregate in base allo strumento e alla controparte (settore e residenza);

(iii)

quote/partecipazioni emesse da FI disaggregate per tipologia di FI e residenza della controparte.

2.   Le BCN segnalano alla BCE stime trimestrali delle passività dei FP ricavate in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2).

3.   Le BCN segnalano le informazioni statistiche di cui all’articolo 9 in conformità alle norme contabili e di valutazione di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2) e agli allegati a tale regolamento.

SEZIONE 5

Società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione («SV»)

Articolo 12

Informazioni statistiche da segnalare sulle attività e sulle passività detenute ed emesse da SV

1.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche aggregate sulle attività e passività detenute ed emesse da SV in conformità alle tabelle 1 e 2 dell’allegato 1 al regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40).

2.   Le informazioni statistiche segnalate ai sensi del paragrafo 1 sono segnalate per ciascuna delle seguenti tipologie di SV:

a)

SV coinvolte in cartolarizzazioni tradizionali;

b)

SV coinvolte in cartolarizzazioni sintetiche;

c)

SV coinvolte in cartolarizzazioni collegate ad assicurazioni;

d)

altre SV.

3.   Le informazioni statistiche di cui al paragrafo 1 sono segnalate separatamente per quanto segue:

a)

consistenze in essere di fine trimestre;

b)

operazioni trimestrali.

Le BCN segnalano alla BCE informazioni statistiche sulle operazioni in conformità all’allegato II al presente indirizzo.

4.   Le informazioni statistiche segnalate ai sensi del paragrafo 1, in conformità alla tabella 2 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 1075/213 (BCE/2013/40) comprendono le informazioni statistiche su cancellazioni e svalutazioni sulla base delle migliori stime.

5.   Le BCN possono rivedere le informazioni statistiche segnalate ai sensi del paragrafo 1 in ogni momento, eccetto che durante il periodo di produzione trimestrale (dal termine indicato nell’articolo 14 alla data in cui la BCE chiude la ricezione dei dati per tale periodo di produzione), durante il quale le BCN possono rivedere esclusivamente le informazioni statistiche trimestrali attuali e quelle precedenti.

Le BCN possono rivedere le informazioni statistiche riguardanti periodi di riferimento precedenti in ogni momento ove ciò migliori sensibilmente la qualità delle informazioni.

Le BCN forniscono spiegazioni alla BCE per entrambi seguenti elementi:

a)

revisioni che migliorino sensibilmente la qualità delle informazioni statistiche segnalate alla BCE;

b)

revisioni delle informazioni statistiche segnalate alla BCE al di fuori dei periodi di produzione di cui al primo comma.

Articolo 13

Estrapolazione e standard di qualità

1.   Laddove le BCN concedano deroghe alle SV in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40), estrapolano il 100 % delle informazioni statistiche da segnalare ai sensi dell’articolo 12.

2.   Laddove una BCN conceda deroghe alle SV in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 1075/2013 (BCE/2013/40), garantisce che le SV rappresentino una quota pari ad almeno il 95 % dell’importo totale delle attività degli operatori soggetti ad obblighi di segnalazione di riferimento. Dopo aver consultato la BCE, tale BCN determina quale delle fonti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1075/2013 sia adeguata per ricavare le informazioni statistiche da segnalare in conformità ai concetti e definizioni statistici contenuti nell’allegato II al regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40).

3.   Laddove le BCN concedano deroghe alle SV in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40), si applicano le seguenti norme di qualità alle informazioni statistiche segnalate ai sensi dell’articolo 12 del presente indirizzo:

a)

Ie seguenti informazioni statistiche sulle attività sono soggette a norme di qualità comparabili a quelle relative alle informazioni statistiche segnalate direttamente dalle SV in conformità all’allegato I al regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40):

i)

depositi e crediti;

ii)

prestiti cartolarizzati;

iii)

titoli di debito;

iv)

altre attività cartolarizzate;

v)

derivati finanziari.

b)

Ie seguenti informazioni statistiche sulle passività sono soggette a norme di qualità comparabili a quelle relative alle informazioni statistiche segnalate direttamente dalle SV in conformità all’allegato I al regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40):

i)

crediti e depositi ricevuti;

ii)

titoli di debito emessi;

iii)

capitale e riserve;

iv)

derivati finanziari.

c)

le seguenti informazioni statistiche sulle attività possono essere segnalate sulla base delle migliori stime, ove i dati siano disponibili:

i)

azioni e altre partecipazioni e quote/partecipazioni in FI;

ii)

attività non finanziarie;

iii)

altre attività;

d)

le seguenti informazioni statistiche sulle passività possono essere segnalate sulla base delle migliori stime, ove i dati siano disponibili:

i)

altre passività;

ii)

altre passività, di cui interessi maturati su emissioni di titoli di debito;

e)

le informazioni statistiche su cancellazioni e svalutazioni possono essere segnalate in base alle migliori stime, ove i dati siano disponibili.

4.   Laddove le BCN concedano deroghe in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40) e ricavino le informazioni da fonti pubbliche o prudenziali, tali BCN verificano che le informazioni statistiche segnalate ai sensi dell’articolo 12 del presente indirizzo corrispondano alle informazioni provenienti dal bilancio di esercizio, non appena questo sia disponibile.

Laddove le verifiche di cui al primo comma dimostrino che le informazioni statistiche elencate nell’allegato I al regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40) non possono essere ricavate in conformità ai requisiti statistici minimi di cui all’allegato III a tale regolamento, le BCN adottano misure per migliorare la qualità di tali informazioni statistiche. Ove necessario, le BCN raccolgono le informazioni statistiche direttamente dagli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione in conformità al regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40) e, se del caso, revocano le deroghe concesse ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40).

Articolo 14

Tempestività

Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche trimestrali di cui all’articolo 12 entro la fine del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre cui le informazioni statistiche si riferiscono.

SEZIONE 6

ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI, ESCLUSE LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E I FONDI PENSIONE (AIF)

Articolo 15

Informazioni statistiche da segnalare sulle attività e sulle passività detenute ed emesse da AIF

1.   Le BNC segnalano alla BCE le informazioni statistiche aggregate sulle attività e passività detenute ed emesse da AIF in conformità alla tabella I nella parte 4 dell’allegato I al presente indirizzo, sulla base delle migliori stime, ove i dati siano disponibili, per ciascuna delle seguenti tipologie di AIF:

a)

operatori su valori mobiliari e strumenti derivati;

b)

società finanziare che operano nel settore dei prestiti;

c)

società finanziarie specializzate.

Ai fini delle lettere a) e b) del primo comma, le BCN segnalano informazioni statistiche qualora siano disponibili informazioni reali. Laddove non siano disponibili informazioni reali per le disaggregazioni necessarie o con la frequenza, la tempestività o il lasso di tempo concordati, sono segnalate stime.

2.   Le informazioni statistiche segnalate in conformità al paragrafo 1 comprendono gli AIF residenti negli Stati membri dell’area dell’euro, inclusi entrambi i seguenti:

a)

enti situati nel territorio di tale Stato membro dell’area dell’euro, comprese le controllate di società madri situate al di fuori di esso;

b)

succursali residenti di enti la cui sede centrale sia situata al di fuori del territorio di tale Stato membro dell’area dell’euro.

3.   Le informazioni statistiche sugli aggiustamenti da riclassificazione possono essere segnalate in caso di discontinuità significative nelle consistenze in essere o quando si verificano riclassificazioni. Le informazioni statistiche sugli aggiustamenti da riclassificazione sono segnalate conformemente all’allegato II al presente indirizzo.

4.   Le BCN segnalano le informazioni statistiche di cui al paragrafo 1 in conformità alla Direttiva 86/635/CE del Consiglio (13), laddove sia possibile, e ad ogni norma internazionale applicabile. Fatte salve le prevalenti pratiche contabili negli Stati membri, tutte le attività e le passività devono essere segnalate su base lorda.

Le BCN segnalano le informazioni statistiche di cui al paragrafo 1 conformemente alle regole di valutazione di cui alla sezione 2 nella parte 4 dell’allegato I al presente indirizzo.

5.   Le BCN possono rivedere le informazioni statistiche segnalate in conformità al presente articolo in qualsiasi momento, eccetto che durante il periodo di produzione trimestrale (a partire dal termine specificato nell’articolo 16 fino alla data di chiusura della ricezione dei dati da parte della BCE per tale periodo), durante il quale le BCN possono rivedere esclusivamente le informazioni statistiche trimestrali più recenti e quelle precedenti.

Le BCN possono rivedere le informazioni statistiche riguardanti periodi di riferimento precedenti in ogni momento ove ciò migliori sensibilmente la qualità delle informazioni.

Le BCN forniscono spiegazioni ai fini del secondo comma.

Articolo 16

Tempestività

Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche trimestrali di cui all’articolo 15 su base trimestrale entro la fine dell’ultimo giorno di calendario del terzo mese successivo alla fine del trimestre cui le informazioni si riferiscono, ovvero il giorno lavorativo precedente se l’ultimo giorno di calendario del mese non è un giorno lavorativo.

SEZIONE 7

CONTROPARTI CENTRALI

Articolo 17

Informazioni statistiche da segnalare sulle attività e sulle passività detenute ed emesse da controparti centrali

1.   Le BCN segnalano le informazioni statistiche aggregate trimestrali sulle attività e passività detenute ed emesse da controparti centrali alla BCE in conformità alla tabella 1 nella parte 5 dell’allegato I al presente indirizzo come segue:

a)

le BCN segnalano tutte le celle nella tabella 1 nella parte 5 dell’allegato I in cui le consistenze in essere di una qualsiasi delle celle contrassegnate con «R» superano i 10 miliardi di euro;

b)

le BCN segnalano tutte le celle contrassegnate con «NR» nella tabella 1 nella parte 5 dell’allegato I se le consistenze in essere di una delle celle contrassegnate con «NR» superano i 10 miliardi di euro;

c)

se le condizioni di cui alle lettere a) o b) non sono soddisfatte, le BCN segnalano le informazioni statistiche aggregate sui bilanci delle controparti centrali su base volontaria.

Ai fini della lettera c), le BCN monitorano se le soglie sono raggiunte almeno su base annuale, nel caso in cui scelgano di non segnalare le informazioni statistiche aggregate.

2.   Le informazioni statistiche da segnalare in conformità al paragrafo 1 comprendono le consistenze in essere e gli aggiustamenti da riclassificazione. Le informazioni statistiche sugli aggiustamenti da riclassificazione di cui al presente articolo sono segnalate in conformità all’allegato II al presente indirizzo.

3.   Le BCN segnalano le informazioni statistiche trimestrali di cui al paragrafo 1 entro la fine del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre cui le informazioni statistiche si riferiscono.

4.   Le BCN possono rivedere le informazioni statistiche segnalate in conformità al paragrafo 1 in ogni momento, eccetto che durante il periodo di produzione trimestrale (dal termine indicato nel paragrafo 3 alla data in cui la BCE chiude la ricezione dei dati per tale periodo di produzione), durante il quale le BCN possono rivedere esclusivamente le informazioni statistiche trimestrali attuali e quelle precedenti;

Le BCN possono rivedere le informazioni statistiche riguardanti periodi di riferimento precedenti in ogni momento ove ciò migliori sensibilmente la qualità delle informazioni.

Le BCN forniscono spiegazioni ai fini del secondo comma.

SEZIONE 8

SEGNALAZIONE DI DATI STORICI E NORME DI SEGNALAZIONE

Articolo 18

Obblighi di segnalazione di dati storici in caso di adozione dell’euro

1.   Se uno Stato membro la cui moneta non è l’euro (di seguito, «Stato membro non appartenente all’area dell’euro») adotta l’euro successivamente all’entrata in vigore del presente indirizzo, la BCN di tale Stato membro segnala le seguenti informazioni statistiche alla BCE per tutti i periodi di riferimento a partire dall’adesione all’Unione di tale Stato membro e comunque per almeno tre anni precedenti all’adozione dell’euro da parte dello Stato membro stesso:

a)

le informazioni statistiche sui FI, da segnalare in conformità all’articolo 3;

b)

le informazioni statistiche sulle IA, da segnalare in conformità all’articolo 6.

c)

le informazioni statistiche sui FP, da segnalare in conformità all’articolo 9.

d)

le informazioni statistiche sulle SV, da segnalare ai sensi dell’articolo 12.

2.   Le BCN compilano le informazioni statistiche di cui al paragrafo 1 come se lo Stato membro fosse appartenuto all’area dell’euro per tutti i periodi di riferimento.

Articolo 19

Verifica e spiegazioni

1.   Fatti salvi il regolamento (CE) n. 2533/98, il regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38), il regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40), il regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50) e il regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2), le BCN monitorano e verificano la qualità e l’affidabilità delle informazioni statistiche segnalate alla BCE ai sensi del presente indirizzo.

2.   Qualora effettuino una stima delle informazioni statistiche da segnalare ai sensi del presente indirizzo, le BCN forniscono spiegazioni su richiesta della BCE.

Articolo 20

Calendario delle segnalazioni

Ogni anno, entro la fine del mese di settembre, la BCE comunica le date esatte di trasmissione alle BCN nella forma di un calendario delle segnalazioni. Le BCN tengono conto di tale calendario delle segnalazioni quando segnalano informazioni statistiche in conformità al presente indirizzo.

Articolo 21

Standard di trasmissione

Le BCN trasmettono le informazioni statistiche da segnalare ai sensi del presente indirizzo in formato elettronico, utilizzando i mezzi indicati dalla BCE. Il formato del messaggio statistico messo a punto per questo scambio elettronico di informazioni statistiche deve essere il formato approvato dal SEBC.

Qualora non si applichi il primo comma, le BCN possono utilizzare altri mezzi di trasmissione delle informazioni statistiche, previa approvazione da parte della BCE.

SEZIONE 9

PROCEDURA SEMPLIFICATA DI MODIFICA E PRIMA SEGNALAZIONE

Articolo 22

Procedura semplificata di modifica

Tenuto conto del parere del Comitato per le statistiche, il Comitato esecutivo della BCE apporta qualsiasi modifica necessaria di natura tecnica agli allegati, purché tali modifiche non siano tali da alterare l’impianto concettuale sottostante o da incidere sugli oneri di segnalazione degli operatori segnalanti negli Stati membri. Il Comitato esecutivo informa il Consiglio direttivo di tali modifiche senza indugio.

Articolo 23

Prima segnalazione

1.   La prima segnalazione per le informazioni statistiche mensili da segnalare ai sensi del presente indirizzo ha inizio con le informazioni statistiche relative a dicembre 2021.

2.   La prima segnalazione per le informazioni statistiche trimestrali da segnalare ai sensi del presente indirizzo ha inizio con le informazioni statistiche relative al quarto trimestre del 2021.

3.   La prima segnalazione per le informazioni statistiche annuali da segnalare ai sensi del presente indirizzo ha inizio con le informazioni statistiche relative al 2021.

SEZIONE 10

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Efficacia

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

2.   Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro e la BCE si conformano al presente indirizzo a decorrere dal 1° febbraio 2022.

Articolo 25

Destinatari

Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 marzo 2021

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (rifusione) (2014/3/UE) (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34).

(2)  Regolamento UE n. 1073/2013 della Banca centrale europea del 18 ottobre 2013 relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (rifusione) (BCE/2013/38) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 73).

(3)  Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (rifusione) (BCE/2013/40) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 107).

(4)  Regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2014, sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione (BCE/2014/50) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 36)

(5)  Regolamento (UE) 2018/231 della Banca centrale europea, del 26 gennaio 2018, sugli obblighi di segnalazione statistica dei fondi pensione (BCE/2018/2) (GU L 45 del 17.2.2018, pag. 3)

(6)  Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

(7)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2021/830 della Banca centrale europea, del 26 marzo 2021, relativo alle statistiche sulle voci di bilancio e alle statistiche sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/11) (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(9)  Indirizzo (UE) 2021/835] della Banca centrale europea, del 26 marzo 2021, che abroga l’indirizzo BCE/2014/15 sulle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2021/16) (cfr. pag. 335 della presente Gazzetta ufficiale).

(10)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) 2020/379 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/2)(GU L 73 del 3.3.2021, pag. 16).

(12)  Indirizzo BCE/2012/21, del 26 settembre 2012, relativo al quadro di riferimento per la gestione della qualità dei dati per l’archivio centralizzato sui titoli denominato Centralised Securities Database (GU L 307 del 7.11.2012, pag. 89).

(13)  Direttiva del Consiglio (86/635/CEE) dell’8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).


ALLEGATO I

PARTE 1

Informazioni statistiche sulle attività e sulle passività detenute ed emesse da FI

Al fine delle presenti tabelle, i FI che investono principalmente in quote/partecipazioni emesse da FI (fondi di fondi) sono classificati in base alla categoria di FI in cui investono principalmente, come risulta, tra l’altro, dal prospetto informativo, dalle regole del fondo, dagli atti costitutivi, dagli statuti o dai regolamenti stabiliti, dai documenti di sottoscrizione, dai contratti di investimento o dai documenti di commercializzazione.

TABELLA 1

Informazioni statistiche da segnalare su base trimestrale: consistenze in essere, aggiustamenti da riclassificazione e da rivalutazione

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TABELLA 2

Informazioni statistiche da segnalare su base mensile: consistenze in essere, aggiustamenti da riclassificazione e da rivalutazione

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PARTE 2

Informazioni statistiche da segnalare sulle imprese di assicurazione (IA)

TABELLA 1

Informazioni statistiche da segnalare su base trimestrale: consistenze in essere, aggiustamenti da riclassificazione e da rivalutazione

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TABELLA 2

Informazioni statistiche da segnalare su base annuale

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PARTE 3

Informazioni statistiche da segnalare sui fondi pensione (FP)

TABELLA 1

Informazioni statistiche da segnalare su base trimestrale: consistenze in essere, aggiustamenti da riclassificazioni e da rivalutazione

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PARTE 4

Informazioni statistiche da segnalare sulle attività e sulle passività detenute ed emesse da AIF

Sezione 1: Tabella di segnalazione

Ai fini della tabella 1, qualora non siano disponibili informazioni reali o non possano essere elaborate, le BCN forniscono stime nazionali. Laddove il fenomeno economico sottostante esista ma non venga monitorato statisticamente e quindi non possano essere fornite stime nazionali, le BCN possono scegliere di non segnalare le serie temporali oppure di segnalarle come mancanti. Qualsiasi serie temporale non segnalata viene interpretata come «informazioni statistiche esistenti ma non raccolte» dalla BCN. La BCE può elaborare ipotesi e stime ai fini della compilazione degli aggregati dell’area dell’euro.

TABELLA 1

Informazioni statistiche da segnalare su base trimestrale: consistenze in essere e aggiustamenti da riclassificazione

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Sezione 2: Categorie dello strumento e regole di valutazione

In linea con il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (SEC 2010), attività e passività devono essere valutate utilizzando i prezzi correnti di mercato alla data a cui il bilancio fa riferimento. I depositi e i crediti devono essere segnalati al valore nominale, esclusi gli interessi maturati.

Attività

Totale attivo/passivo: il totale dell’attivo deve essere pari alla somma di tutte le voci distintamente individuate sul lato attivo del bilancio e deve inoltre essere pari al totale del passivo.

1.

Depositi: questa voce (2) comprende due sotto-categorie principali: depositi trasferibili e altri depositi. Le disponibilità in contanti sono anch’esse da includere sotto tale voce.

Regole di valutazione: conformemente al principio generale di contabilità per competenza, gli interessi maturati sui depositi sono iscritti in bilancio al loro maturare, ossia sulla base del principio di competenza, piuttosto che nel momento in cui sono realmente ricevuti o pagati, ossia sulla base del principio di cassa. Gli interessi maturati su depositi devono essere classificati su base lorda sotto la categoria «altre attività».

Nel caso di società finanziarie che concedono finanziamenti (SF), tale voce è riportata sotto la voce «altre attività».

2.

Prestiti: questa voce comprende quanto segue:

crediti concessi alle famiglie sotto forma di credito al consumo, vale a dire crediti concessi per fini principalmente personali collegati al consumo di beni e servizi; crediti per l’acquisto di un’abitazione, vale a dire crediti concessi al fine di effettuare investimenti immobiliari per uso proprio o da cedere in locazione, ivi inclusi la costruzione e la ristrutturazione dell’immobile; e altri, vale a dire crediti concessi per finalità diverse dal consumo e dall’acquisto di un’abitazione, quali attività economiche, consolidamento del debito, istruzione, ecc.;

attività di leasing finanziario a favore di terzi;

crediti deteriorati che non sono stati ancora rimborsati o cancellati;

disponibilità in titoli non negoziabili,

debito subordinato in forma di crediti.

Per quanto riguarda la sotto-categoria operatori su valori mobiliari e strumenti derivati (OVMSD), i crediti devono essere assegnati alla voce «altre attività».

Regole di valutazione: i crediti concessi dagli AIF sono registrati al lordo di tutti i relativi accantonamenti, generali e specifici, fino a quando i crediti non siano stati cancellati dall’ente segnalante, momento nel quale i crediti sono rimossi dal bilancio.

Conformemente al principio generale di contabilità per competenza, gli interessi maturati sui crediti sono iscritti in bilancio al loro maturare, ossia sulla base del principio di competenza, piuttosto che nel momento in cui sono realmente ricevuti o pagati, ossia sulla base del principio di cassa. Gli interessi maturati su crediti devono essere classificati su base lorda sotto la categoria «altre attività».

3.

Titoli di debito: tale voce include disponibilità in titoli di debito, che sono strumenti finanziari negoziabili costituenti prova del debito, sono di norma negoziati sui mercati secondari o possono essere compensati sul mercato e non conferiscono al titolare alcun diritto di proprietà sull’istituzione emittente. Include prestiti negoziati divenuti negoziabili su un mercato organizzato, purché sussista la prova di contrattazioni sul mercato secondario, inclusa l’esistenza di market maker, e di quotazioni frequenti di attività finanziarie, comprovate, ad esempio, dallo scarto danaro-lettera.

Regole di valutazione: in linea con gli standard del SEC 2010, i titoli di debito devono essere segnalati al valore di mercato.

4.

Azioni e altre partecipazioni: rappresentano diritti di proprietà su società o quasi-società. Tali attività finanziarie attribuiscono generalmente ai loro titolari il diritto a una partecipazione agli utili delle società o delle quasi-società e a una quota delle loro attività nette in caso di liquidazione. Le azioni e altre partecipazioni non comprendono le quote e partecipazioni in fondi di investimento.

La presente voce include i seguenti elementi:

azioni quotate: titoli rappresentativi di capitale quotati in una borsa valori. Può trattarsi di una borsa valori riconosciuta o qualunque altro tipo di mercato secondario. Le azioni quotate sono designate anche come azioni in listino. L’esistenza di quotazioni di azioni quotate in borsa implica che i prezzi correnti di mercato sono di solito prontamente disponibili (SEC 2010, paragrafo 5.146).

azioni non quotate: titoli rappresentativi di capitale non oggetto di quotazione in una borsa valori (SEC 2010, paragrafo 5.147).

altre partecipazioni: tutte le forme di partecipazione al capitale diverse da azioni quotate o non quotate (SEC 2010, paragrafi 5.153-5.154).

Regole di valutazione: in linea con gli standard del SEC 2010, azioni e altre partecipazioni devono essere segnalate al valore di mercato.

5.

Quote/partecipazioni di FI: tale voce include disponibilità di quote e partecipazioni emesse da fondi comuni monetari (FCM) e fondi di investimento diversi dai FCM.

Per la sotto-categoria delle (SF), le quote/partecipazioni in fondi di investimento devono essere assegnate alla voce «altre attività».

Regole di valutazione: in linea con gli standard del SEC 2010, le quote/partecipazioni in fondi di investimento devono essere segnalate al valore di mercato.

6.

Strumenti finanziari derivati, che comprende quanto segue:

opzioni;

warrant;

contratti future;

contratti forward;

swap;

derivati creditizi.

Nel caso di SF, tale voce deve essere segnalata sotto la voce «altre attività».

Gli strumenti finanziari derivati sono registrati al valore di mercato iscritto a bilancio su base lorda. I contratti derivati non standardizzati aventi un valore di mercato positivo sono registrati nel lato dell’attivo del bilancio, mentre i contratti aventi un valore di mercato negativo nel lato del passivo. Gli impegni futuri lordi derivanti da contratti derivati non dovrebbero essere iscritti quali voci di bilancio. Gli strumenti finanziari derivati possono essere registrati su base netta secondo criteri di valutazione differenti. Nel caso in cui siano disponibili solo posizioni nette, o le posizioni siano registrate per un valore diverso da quello di mercato, esse sono invece segnalate Questa voce non comprende strumenti finanziari derivati che, in conformità alle norme nazionali, non sono sottoposti a iscrizione nel bilancio

7.

Altre attività: questa rappresenta la voce residuale del lato dell’attivo del bilancio, definita come «attività non incluse altrove». Questa voce comprende attività come gli interessi esigibili maturati su crediti/depositi e sulla locazione di immobili, dividendi da ricevere, importi esigibili non connessi con l’attività principale degli AIF, importi lordi esigibili a fronte di partite in sospeso, importi lordi esigibili a fronte di partite di transito, altre attività non identificate separatamente, ad esempio attività non finanziarie (incluso capitale fisso), crediti e depositi dipendenti dalla sotto-categoria di AIF.

Passività

Totale attivo/passivo il totale del passivo deve essere uguale alla somma di tutte le voci separatamente indicate sul lato passivo del bilancio e deve essere uguale anche al totale dell’attivo (cfr. anche la voce dell’attivo «totale attivo/passivo»).

1.

Crediti e depositi ricevuti: questa voce comprende quanto segue:

depositi: depositi trasferibili e altri depositi (cfr. l’attivo) detenuti presso AIF. Tali depositi sono generalmente detenuti da IFM;

prestiti: prestiti concessi agli AIF che sono rappresentati da certificati non negoziabili o non sono rappresentati da certificati.

2.

Titoli di debito emessi: titoli emessi da AIF, diversi da azioni e altre partecipazioni, che sono di norma negoziabili e scambiati sui mercati secondari o che possono essere compensati sul mercato e non conferiscono al titolare alcun diritto di proprietà sull’istituzione emittente.

3.

Capitale e riserve: questa voce comprende gli importi derivanti dall’emissione di capitale azionario da parte di un AIF a favore degli azionisti o di altri proprietari che rappresentano per il detentore diritti di proprietà nell’AIF e in genere un diritto alla partecipazione a una quota dei suoi utili e dei fondi propri in caso di liquidazione. Sono altresì compresi i fondi derivanti da utili non distribuiti o da fondi accantonati dall’AIF in previsione di probabili pagamenti o obbligazioni futuri. Sono incluse le seguenti voci:

capitale azionario;

utili o fondi non distribuiti;

accantonamenti specifici e generali a fronte di crediti, titoli e altri tipi di attività;

utile/perdita operativo/a.

4.

Derivati finanziari: cfr. la voce dell’attivo «derivati finanziari».

5.

Altre passività: questa rappresenta la voce residuale del passivo di bilancio, definita come «passività non incluse altrove». Questa voce comprende passività quali importi lordi pagabili a fronte di partite in sospeso, importi lordi pagabili a fronte di partite di transito, interessi maturati pagabili su depositi, dividendi da pagarsi, importi pagabili non collegati all’attività principale di AIF, accantonamenti che rappresentano passività nei confronti di terzi, pagamenti di margini realizzati attraverso contratti su strumenti derivati che rappresentano contante a garanzia a tutela del rischio di credito ma che rimane nella proprietà del depositante ed è rimborsabile al depositante quando il contratto si estingue, posizioni nette derivanti da prestito titoli senza contante a garanzia, importi netti pagabili a fronte di futuri regolamenti di operazioni in titoli; altre passività non identificate separatamente, ad esempio titoli di debito e derivati finanziari dipendenti dalla sotto-categoria di AIF.

Sezione 3: Note esplicative nazionali

1.

Fonti dei dati/sistema di raccolta dei dati — ciò deve includere:

fonti di dati utilizzate per la compilazione delle statistiche sulle AIF, ad esempio uffici statistici, segnalazioni dirette da parte di AIF e/o o dai gestori dei fondi;

dettagli sui sistemi di raccolta di dati, per esempio segnalazioni volontarie, indagini aziendali, per campionamento, segnalazione soggetta all’esistenza di soglie e estrapolazioni.

2.

Procedure di compilazione: il metodo utilizzato per la compilazione dei dati deve essere descritto, ad esempio una descrizione dettagliata di stime/ipotesi effettuate e di come le serie sono aggregate nel caso in cui due serie abbiano frequenze differenti.

3.

Assetto normativo: devono essere fornite tutte le informazioni relative al quadro normativo nazionale delle istituzioni. Devono essere delineati specificamente i legami con la legislazione dell’Unione. Se sotto la medesima categoria sono inclusi diversi tipi di enti, le informazioni devono essere fornite per tutti i tipi di enti.

4.

Scostamenti dalle istruzioni di segnalazione della BCE: le BCN sono tenute a fornire informazioni relativamente agli scostamenti dalle istruzioni di segnalazione.

Scostamenti dalle istruzioni di segnalazione potrebbero determinarsi per quanto attiene a:

disaggregazione per strumento: la copertura dello strumento potrebbe essere differente dalle istruzioni di segnalazione fornite dalla BCE, ad esempio due strumenti diversi non possono essere identificati separatamente;

disaggregazione geografica;

disaggregazione settoriale;

metodi valutativi.

5.

Operatori soggetti agli obblighi di segnalazione: le BCN possono classificare in una sotto-categoria specifica di AIF tutte le istituzioni conformi alla definizione di AIF. Esse devono descrivere tutte le istituzioni incluse in o escluse da ciascuna sotto-categoria di AIF. Laddove possibile, le BCN devono fornire stime della copertura dei dati in termini di attività totali degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione.

6.

Discontinuità nelle serie storiche: devono essere descritti le discontinuità e i cambiamenti principali verificatisi nel tempo nella raccolta, nella copertura e negli schemi di segnalazione e nella compilazione delle serie storiche. Nel caso delle discontinuità, deve essere indicata la misura in cui dati vecchi e nuovi possono essere considerati comparabili.

7.

Altri commenti: qualunque altro commento o indicazione pertinente.

PARTE 5

Informazioni statistiche da segnalare sulle attività e sulle passività detenute ed emesse da controparti centrali

TABELLA 1

Informazioni statistiche da segnalare su base trimestrale: consistenze in essere e aggiustamenti da riclassificazione

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(1)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(2)  In linea con il SEC 2010, laddove il prestatore prenda l’iniziativa, l’operazione deve essere classificata come prestito e laddove il prenditore prenda l’iniziativa, la transazione finanziaria deve essere classificata come credito.


ALLEGATO II

SEGNALAZIONE DI AGGIUSTAMENTI E CALCOLO DELLE OPERAZIONI NELL’AMBITO DELLE STATISTICHE SU FI, IA, FP E SV

PARTE 1

Descrizione generale delle procedure per calcolare le operazioni

1.

Le operazioni finanziarie sono acquisti netti di attività finanziarie o variazioni nette di passività per ogni tipologia di strumento finanziario, ossia il totale di tutte le operazioni finanziarie effettuate nel corso del relativo periodo di riferimento. Il quadro di riferimento per calcolare le operazioni per le statistiche relative a attività e passività di FI, IA e FP si basa sul Sistema europeo dei conti pubblicato come allegato A al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (di seguito «SEC 2010»). Le deviazioni da tale standard internazionale, se necessarie, si effettuano nel presente allegato con riguardo sia al contenuto dei dati sia alla denominazione dei concetti statistici. Il presente allegato è interpretato sulla base del SEC 2010, salvo disposizioni contrarie nel regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38), nel regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40), nel regolamento (UE) n. 1374//2014 (BCE/2014/50), nel regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2) o nel presente indirizzo.

2.

Nell’ambito delle statistiche relative a FI, IA e FP, la BCE calcola le operazioni, per ogni voce dell’attivo e del passivo, come differenza tra le consistenze in essere alle date di segnalazione di fine periodo, rettificate per tener conto dell’effetto di elementi che non sono il risultato di operazioni («aggiustamenti»). Tali aggiustamenti sono raggruppati in due categorie «aggiustamenti da riclassificazione» e «aggiustamenti da rivalutazione dovuti a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio (2)». Le BCN segnalano le due categorie alla BCE in modo tale che questi effetti che non sono conseguenza delle operazioni possano essere detratti dal calcolo delle operazioni.

3.

Nell’ambito delle statistiche relative alle SV, le BCN segnalano direttamente alla BCE le operazioni, invece degli aggiustamenti. Il calcolo delle operazioni (direttamente da parte degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione o da parte delle BCN) deve essere coerente con l’approccio generale verso gli aggiustamenti da riclassificazioni e da rivalutazione dovuti a variazioni del prezzo e dei tassi di cambio come stabilito nel presente allegato.

4.

Le operazioni sono generalmente calcolate su base netta, ossia, non v’è obbligo di indicare l’importo lordo delle operazioni finanziarie o del fatturato. Un’eccezione è rappresentata dalle statistiche sui FI, per cui il regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) impone la segnalazione separata dei dati relativi alle nuove emissioni e rimborsi di partecipazioni/quote di FI durante il periodo di riferimento.

5.

In genere le operazioni finanziarie sono misurate al valore dell’operazione, ossia per le attività, il valore di acquisizione/cessione e, per le passività, il loro valore al momento in cui sono poste in essere, estinte o scambiate, che può non essere necessariamente identico al prezzo quotato sul mercato o al fair value (valore equo) dell’attività al momento dell’operazione. Il valore dell’operazione non include i compensi del servizio, onorari, commissioni o oneri simili per servizi prestati.

6.

Il presente allegato stabilisce la metodologia di calcolo delle operazioni. La parte 2 si concentra sugli obblighi di segnalazione degli aggiustamenti delle BCN. La parte 3 esamina adattamenti speciali effettuati nella compilazione delle statistiche relative a FI, IA, FP e SV.

PARTE 2

Segnalazione degli aggiustamenti

7.

Nell’ambito delle statistiche relative a FI, IA e FP, le BCN segnalano alla BCE gli «aggiustamenti da riclassificazione» e gli «aggiustamenti da rivalutazione dovuti a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio».

8.

La Sezione 1 descrive la segnalazione degli aggiustamenti da riclassificazione e ne fornisce esempi. La Sezione 2 descrive la segnalazione degli aggiustamenti da rivalutazione dovuti a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio.

9.

Gli aggiustamenti sono soggetti allo stesso sistema contabile di partita doppia che si applica alle consistenze in essere. In tutti i casi, gli aggiustamenti hanno una contropartita a seconda dell’operazione o delle norme contabili nazionali.

Sezione 1: Aggiustamenti da riclassificazioni

Sezione 1.1. Descrizione generale

1.

Gli «aggiustamenti da riclassificazione» comprendono tutte le variazioni nel bilancio del settore di riferimento che derivano da variazioni nella composizione o nella struttura degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica, variazioni nella classificazione degli strumenti e delle controparti finanziarie, variazioni nelle definizioni statistiche e correzione (parziale) di errori di segnalazione, che danno origine a discontinuità nelle serie e incidono quindi sulla comparabilità di due successive consistenze in essere di fine periodo. Gli allargamenti dell’area dell’euro possono essere considerati come un caso speciale di «aggiustamenti da riclassificazione».

2.

Le BCN segnalano informazioni statistiche su aggiustamenti da riclassificazione, come indicato nel presente indirizzo, utilizzando le informazioni statistiche segnalate direttamente dagli operatori soggetti a obblighi di segnalazione, le informazioni di vigilanza, i controlli sulla plausibilità dei dati, richieste ad hoc (legate, per esempio, a dati caratterizzati da un andamento anomalo), obblighi statistici nazionali, informazioni sugli operatori segnalanti entranti ed uscenti, e qualsiasi altra fonte a loro disponibile. Le BCN individuano le variazioni delle consistenze in essere dovute a riclassificazioni e registrano l’ammontare netto. Un incremento netto delle consistenze in essere a seguito delle riclassificazioni è indicato con il segno positivo, mentre una diminuzione netta delle consistenze in essere è indicata con il segno negativo.

3.

Le BCN possono effettuare stime degli aggiustamenti da riclassificazione, in particolare quando le informazioni statistiche non sono facilmente reperibili o sono di scarsa qualità. La BCE non esegue aggiustamenti ex post a meno che le BCN non rilevino forti variazioni nelle informazioni statistiche finali dovute a riclassificazioni che non possano essere corrette tempestivamente dalla BCN. In tal caso, la BCE esegue aggiustamenti ex post d’accordo con la BCN competente.

4.

Le BCN inviano quantomeno tutti gli aggiustamenti da riclassificazione sopra i 50 milioni di euro. Tale soglia è d’ausilio alle BCN per determinare se effettuare o meno gli aggiustamenti. Tuttavia, laddove siano state raccolte informazioni relativamente dettagliate a prescindere dalla soglia, può essere controproducente per le BCN tentarne l’applicazione. Tale flessibilità non pregiudica l’obbligo di coerenza all’interno delle informazioni statistiche segnalate per il periodo di riferimento nonché tra le diverse frequenze di segnalazione (ossia tra informazioni statistiche mensili e trimestrali nel caso di fondi di investimento).

5.

Entro i limiti dell’articolo 3, paragrafo 11, dell’articolo 6, paragrafo 6, dell’articolo 9, paragrafo 5, dell’articolo 12, paragrafo 5, dell’articolo 15, paragrafo 5 e dell’articolo 17, paragrafo 4, le BCN devono correggere gli errori di segnalazione nei dati sulle consistenze in essere non appena tali errori siano individuati. Idealmente, le correzioni eliminano completamente l’errore dai dati, specialmente laddove l’errore riguardi un solo periodo o una fascia temporale limitata. In tal caso, non si verifica alcuna discontinuità nelle serie dei dati. Se però l’errore incide su dati storici che non possono essere corretti o se la correzione riguarda solo un arco temporale limitato, allora si verifica una discontinuità nella serie tra il primo periodo con dati corretti e l’ultimo periodo con dati non corretti. In tal caso, le BCN devono accertare l’entità della discontinuità e inserire una scrittura di aggiustamento negli «aggiustamenti da riclassificazioni». Quanto sopra si applica anche alle modifiche delle definizioni statistiche che incidono sui dati segnalati e alle discontinuità che possono derivare dall’introduzione, mutamento o abbandono dei metodi di estrapolazione.

Sezione 1.2. Casi di aggiustamenti da riclassificazione

Variazioni nella composizione degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione

6.

Le variazioni nella composizione degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione possono dare origine al trasferimento di attività economiche da un settore economico all’altro. Tali trasferimenti non costituiscono operazioni e sono pertanto considerati aggiustamenti, all’interno di «riclassificazioni e altri aggiustamenti».

7.

Un’istituzione che entra nel settore segnalante può trasferire delle attività negli operatori soggetti ad obblighi di segnalazione, mentre un’istituzione che lo lascia può trasferire la sua attività fuori da tale settore. Tuttavia, se l’istituzione entrante comincia la sua attività ex novo, dopo il suo ingresso nel settore segnalante, si verifica un’operazione finanziaria che non è esclusa dalle informazioni statistiche. Analogamente, se un’istituzione uscente chiude la sua attività prima di lasciare il settore segnalante, il fatto è recepito come operazione nelle informazioni statistiche.

8.

L’effetto netto degli entranti o uscenti sulle attività e passività aggregate del settore segnalante si calcola aggregando le prime attività e passività segnalate dai nuovi entranti e le ultime attività e passività segnalate dagli uscenti e, quindi, effettuandone la differenza per ogni singola voce di bilancio. Tale importo netto è inserito nella voce aggiustamenti da riclassificazione. In determinate circostanze, può prodursi un effetto sulle segnalazioni delle controparti, che deve essere altresì incluso negli aggiustamenti come variazione di settore.

Variazioni nella struttura del settore segnalante

9.

Le variazioni nella struttura del settore segnalante si verificano nell’ambito di riorganizzazioni infragruppo o fusioni, acquisizioni e scissioni. Queste operazioni di ristrutturazione societaria solitamente conducono a variazioni nella valutazione delle attività e passività finanziarie; gli aggiustamenti da rivalutazione sono iscritti per riflettere queste variazioni e consentono quindi di calcolare correttamente le operazioni. Inoltre, le operazioni spesso determinano il trasferimento di attività e passività finanziarie dal bilancio di una unità istituzionale ad un’altra (trasferimento della proprietà). Il confine per il trattamento dei trasferimenti di attività come operazioni è determinato dall’esistenza di due unità istituzionali distinte che agiscono consensualmente. Tuttavia, se i trasferimenti avvengono in conseguenza della creazione o della scomparsa di un’unità istituzionale, devono essere trattati come aggiustamenti da riclassificazioni. In particolare, se una fusione o un’acquisizione conduce alla scomparsa di una o più unità istituzionali, tutte le posizioni incrociate esistenti tra le istituzioni incorporate e che sono compensate al momento in cui le unità cessano di esistere scompaiono dal sistema e gli aggiustamenti da riclassificazione devono essere segnalati di conseguenza. Le scissioni societarie sono trattate in modo simmetrico.

Altri casi di aggiustamenti da riclassificazioni

10.

Le variazioni nella classificazione del settore o nella residenza dei clienti determinano una riclassificazione delle attività/passività nei confronti di tali controparti. Tali variazioni nella classificazione si verificano per una serie di ragioni, ad esempio perché un ente pubblico cambia settore economico dopo la privatizzazione oppure perché le fusioni/scissioni alterano l’attività principale delle società. Similmente, può variare la classificazione degli strumenti delle attività e passività, ad esempio quando i prestiti divengono negoziabili e sono di conseguenza considerati come titoli di debito per fini statistici. Poiché tali riclassificazioni comportano variazioni nelle consistenze in essere segnalate ma non rappresentano una operazione, si deve introdurre un aggiustamento per rimuovere il loro impatto dalle statistiche.

Caso speciale di statistiche sui fondi di investimento — variazioni nella politica di investimento

11.

Le variazioni nel settore segnalante dei FI dovute a modifiche nella politica di investimento (ad esempio da fondi azionari a fondi misti) sono registrate come operazioni finanziarie e non come una riclassificazione. Ciò deriva dal fatto che qualsiasi cambiamento nella politica di investimento deve essere preventivamente concordato dagli investitori ed è pertanto considerato una decisione di investimento attiva. Una BCN può discostarsi da tale approccio ordinario e segnalare un aggiustamento da riclassificazione solo se possiede da prima l’informazione che il cambiamento di politica non era dovuto ad una decisione consapevole degli investitori.

12.

Tale trattamento si applica altresì agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione che si trasferiscono dal settore segnalante degli FCM a quello dei FI e viceversa, a seguito di variazioni della politica di investimento.

Sezione 2: Aggiustamenti da rivalutazione dovuti a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio

Sezione 2.1. Descrizione generale

13.

Gli «aggiustamenti da rivalutazione dovuti a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio» segnalati nell’ambito delle statistiche dei FI, delle IA e dei FP comprendono: (i) aggiustamenti per cancellazioni/svalutazioni di prestiti, (ii) aggiustamenti da rivalutazione dovuti a variazioni dei prezzi e (iii) aggiustamenti da rivalutazione dovuti a variazioni dei tassi di cambio.

14.

L’aggiustamento rispetto alle cancellazioni/svalutazioni si riferisce all’impatto delle variazioni dei valori dei prestiti riportate in bilancio, causate dalle cancellazioni/svalutazioni dei prestiti.

15.

L’aggiustamento relativo alla rivalutazione dei prezzi delle attività e passività si riferisce a fluttuazioni nella valutazione delle attività e passività dovute a variazioni del prezzo al quale le attività e le passività sono contabilizzate o negoziate. L’aggiustamento comprende le variazioni nel valore delle consistenze in essere di fine periodo dovute a variazioni nel valore di riferimento a cui attività e passività sono contabilizzate, ovvero, potenziali utili/perdite. Può anche riguardare variazioni di valutazione derivanti da operazioni in attività e passività, ossia utili/perdite realizzati, tenuto conto di prassi nazionali divergenti.

16.

Le oscillazioni dei tassi di cambio tra l’euro e le altre valute durante le date di segnalazione di fine periodo determinano, alla conversione in euro, una variazione delle consistenze di attività e passività in valuta estera. Poiché tali variazioni rappresentano utili o perdite in conto capitale e non sono operazioni finanziarie, devono essere identificati gli effetti di rivalutazione in modo da escluderli dalle operazioni. Gli aggiustamenti da rivalutazione dovuti a variazioni dei tassi di cambio possono anche comprendere variazioni da valutazione derivanti da operazioni in attività/passività, ossia utili/perdite realizzati, tenuto conto di prassi nazionali divergenti.

17.

Ai fini della segnalazione delle informazioni statistiche alla BCE, le BCN devono provvedere a convertire in euro, al tasso di cambio di mercato vigente nel giorno cui i dati si riferiscono, le posizioni dell’attivo e del passivo di bilancio denominate in valuta estera. Si devono utilizzare i tassi di cambio di riferimento della BCE (3).

Sezione 2.2. Segnalazione degli aggiustamenti da rivalutazione da parte delle BCN

18.

Il regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38), il regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50) e il regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2) concedono una certa flessibilità per quanto riguarda la tipologia di informazioni statistiche necessarie per calcolare gli aggiustamenti da rivalutazione di attività e passività e la forma in cui tali dati sono raccolti e compilati. La decisione sul metodo è rimessa alle BCN.

19.

Ne consegue che per soddisfare gli obblighi dei FI, delle IA e dei FP in relazione agli «aggiustamenti da rivalutazione dovuti a variazioni del prezzo e dei tassi di cambio» di cui all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 9, paragrafo 2, del presente indirizzo, le BCN potrebbero dover calcolare gli aggiustamenti in base alle informazioni statistiche segnalate dagli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione su base disaggregata per titolo o per voce oppure in base alle informazioni statistiche segnalate direttamente sulle operazioni. Le BCN potrebbero altresì dover stimare gli aggiustamenti in relazione ad alcune delle disaggregazioni non segnalate dagli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione poiché queste non sono considerate «requisiti minimi», ossia nella tabella 3 della parte 3 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) e nelle tabelle 3a e 3b della parte 3 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50).

Informazioni statistiche da segnalare su base disaggregata per titolo o per voce

20.

Esistono le seguenti due opzioni per calcolare gli aggiustamenti da rivalutazione di cui all’articolo 3, paragrafo 6, all’articolo 6, paragrafo 4 e all’articolo 9, paragrafo 3, per i titoli raccolti su base disaggregata per titolo:

Opzione 1: gli operatori segnalanti segnalano alle BCN informazioni statistiche su base disaggregata per titolo che consentono alle BCN di ricavare gli aggiustamenti da rivalutazione dovuti a variazioni del prezzo e dei tassi di cambio:

i FI segnalano le informazioni statistiche su base disaggregata per titolo, come richiesto nei paragrafi 1, 2 e 4, della tabella 2 della parte 3 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38);

le IA segnalano le informazioni su base disaggregata per titolo, come richiesto nei paragrafi 1, 2 e 4, delle tabelle 2.1 e 2.2 della parte 3 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50);

i FP segnalano le informazioni su base disaggregata per titolo, come richiesto nei paragrafi 1, 2 e 4, delle tabelle 2.1 e 2.2 della parte 3 dell’allegato I al regolamento (UE) 2018/2014 (BCE/2014/2).

Tali informazioni consentono alle BCN di ottenere informazioni accurate sugli «aggiustamenti da rivalutazione dovuti a variazioni del prezzo e dei tassi di cambio» da trasmettere alla BCE. Indicazioni su come calcolare le approssimazioni in conformità all’articolo 3, paragrafo 7, all’articolo 6, paragrafo 4 e all’articolo 9, paragrafo 3, del presente indirizzo sono disponibili nel «Manual on investment funds statistics» pubblicato sul sito Internet della BCE.

Opzione 2: gli operatori segnalanti segnalano alle BCN le operazioni (ossia gli importi cumulativi di acquisti e vendite di titoli effettuati durante il periodo di riferimento) su base disaggregata per titolo, come riportato di seguito:

i FI effettuano la segnalazione in conformità ai paragrafi 1 e 3 della tabella 2 della parte 3 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38);

le IA effettuano la segnalazione in conformità ai paragrafi 1 e 3 delle tabelle 2.1 e 2.2 della parte 3 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50);

i FP effettuano la segnalazione in conformità ai paragrafi 1 e 3 delle tabelle 2.1 e 2.2 della parte 3 dell’allegato I al regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2).

Le BCN calcolano gli aggiustamenti da rivalutazione sottraendo dalla differenza tra le consistenze in essere di fine periodo le operazioni e gli eventuali aggiustamenti da riclassificazione di cui alla sezione 1 della parte 2 del presente allegato. Le BCN trasmettono gli aggiustamenti da rivalutazione alla BCE conformemente al presente indirizzo.

21.

Nella raccolta di informazioni statistiche su base disaggregata per voce, le BCN possono seguire un metodo analogo per attività diverse dai titoli.

Informazioni statistiche segnalate su base aggregata

22.

Per attività e passività raccolte su base aggregata, sussistono le seguenti tre opzioni di calcolo degli aggiustamenti da rivalutazione dovuti a variazioni del prezzo e del tasso di cambio:

Opzione 1: gli operatori segnalanti segnalano aggiustamenti da rivalutazione aggregati (4).

Le BCN che seguono questo metodo aggregano gli aggiustamenti da rivalutazione segnalati dagli operatori segnalanti per la trasmissione dei dati alla BCE.

Opzione 2: gli operatori segnalanti segnalano operazioni aggregate. Gli operatori segnalanti sommano le operazioni effettuate durante il periodo di riferimento e trasmettono il valore degli acquisti e delle vendite alla BCN.

Le BCN che ricevono informazioni statistiche sulle operazioni calcolano gli aggiustamenti da rivalutazione sottraendo dalla differenza tra le consistenze in essere di fine periodo le operazioni e gli eventuali aggiustamenti da riclassificazione di cui alla sezione 1 della parte 2 del presente allegato. Le BCN trasmettono l’aggiustamento da rivalutazione alla BCE conformemente al presente indirizzo.

Opzione 3: le BCN ricavano dati approssimativi sulla base dei dati forniti dagli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione.

PARTE 3

Norme speciali e adattamenti

23.

Gli interessi su depositi, prestiti o titoli di debito emessi e detenuti sono registrati secondo il principio di competenza e sono registrati come operazioni fino al pagamento. Tuttavia, le indicazioni sullo strumento con cui si registra l’interesse maturato nelle informazioni statistiche trasmesse dalle BCN alla BCE differiscono per le statistiche sui FI, sulle IA, sugli FP e sulle SV.

24.

Nel caso di statistiche relative ai FI, gli interessi maturati su depositi/crediti sono da classificarsi, secondo i casi, nella voce «altre passività» o «altre attività». Gli interessi maturati su titoli di debito detenuti sono registrati con lo strumento considerato. I titoli di debito emessi non sono registrati come voce separata e sono inclusi nelle altre passività.

25.

Nel caso di statistiche relative a IA, l’interesse maturato è sempre classificato con lo strumento considerato.

26.

Nel caso di statistiche relative agli FP, l’interesse maturato è sempre classificato con lo strumento considerato, sulla base delle migliori stime.

27.

Nel caso di statistiche relative alle SV, l’interesse maturato è sempre classificato nella voce «altre passività» o «altre attività» secondo i casi.

GLOSSARIO

Gli altri fondi sono fondi di investimento diversi da fondi obbligazionari, fondi azionari, fondi misti, fondi immobiliari o fondi comuni speculativi.

Per amministrazioni centrali si intendono le «amministrazioni centrali» (sottosettore S 1311) come definite al paragrafo 2.114 dell’allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

Le attività di leasing finanziario sono contratti in base ai quali il proprietario di un bene durevole (di seguito il «concedente») concede tale bene a un terzo (di seguito il «concessionario») per tutta, o quasi, la vita economica del bene stesso, in cambio di un canone periodico che copre il costo connesso al bene e a un determinato tasso di interesse. Si ipotizza che il concessionario infatti riceva tutti i benefici derivanti dall’uso del bene e si accolli tutti i costi e i rischi connessi alla sua titolarità.

Le cartolarizzazioni collegate ad assicurazioni sono cartolarizzazioni in cui si effettua un trasferimento di polizze assicurative ottenuto attraverso il trasferimento ad una SV della titolarità giuridica o effettiva, oppure laddove i rischi assicurativi sono trasferiti da parte di un’impresa di assicurazione o riassicurazione ad una SV che finanzia interamente tali rischi attraverso l’emissione di strumenti di finanziamento e i diritti di rimborso degli investitori in detti strumenti di finanziamento siano subordinati agli obblighi di riassicurazione della SV.

Le cartolarizzazioni sintetiche sono le cartolarizzazioni caratterizzate dal trasferimento del rischio di credito di un’attività o di un insieme di attività ottenuto mediante l’uso di derivati creditizi, garanzie o ogni meccanismo simile.

Le cartolarizzazioni tradizionali sono cartolarizzazioni caratterizzate dal trasferimento del rischio di credito di un’attività o di un insieme di attività ottenuto mediante il trasferimento della titolarità giuridica o dell’interesse economico delle attività cartolarizzate o attraverso sottopartecipazione.

I fondi azionari sono fondi di investimento che investono principalmente in azioni e altre partecipazioni. I criteri per classificare i fondi di investimento come fondi azionari sono desunti dai prospetti informativi, dalle regole del fondo, dagli atti costitutivi, dagli statuti o dai regolamenti stabiliti, dai documenti di sottoscrizione, dai contratti di investimento o dai documenti di commercializzazione o da qualunque altro prospetto di valore analogo.

Ai fini del presente indirizzo, per «fondi comuni speculativi (hedge fund)» si intende qualsiasi organismo di investimento collettivo, a prescindere dalla struttura giuridica prevista da leggi o regolamenti nazionali, che applica strategie d’investimento relativamente libere da vincoli per conseguire rendimenti positivi assoluti, e i cui amministratori, oltre a ricevere le commissioni di gestione, sono remunerati in base all’andamento del fondo. A tal fine, i fondi comuni speculativi sono soggetti a poche limitazioni rispetto alla tipologia di strumenti finanziari nei quali possono investire e possono pertanto ricorrere con flessibilità a un’ampia gamma di tecniche finanziarie, compresi l’effetto leva, la vendita a scoperto o qualunque altra tecnica. La presente definizione comprende anche i fondi che investono, totalmente o in parte, in altri fondi comuni speculativi a condizione che essi soddisfino altrimenti la definizione. Tali criteri di identificazione dei fondi comuni speculativi devono essere valutati a fronte dei prospetti informativi, delle regole del fondo, degli statuti o dei regolamenti, dei documenti di sottoscrizione o dei contratti di investimento, dei documenti di commercializzazione o di qualunque altro prospetto di valore analogo in relazione al fondo.

I fondi di fondi sono fondi d’investimento che investono principalmente in azioni o partecipazioni di fondi d’investimento. I criteri per classificare i fondi di investimento come fondi di fondi sono desunti dai prospetti informativi, dalle regole del fondo, dagli atti costitutivi, dagli statuti o dai regolamenti stabiliti, dai documenti di sottoscrizione o dai contratti di investimento, dai documenti di commercializzazione o da qualunque altro prospetto di valore analogo.

fondi di investimento aperti sono fondi di investimento le cui partecipazioni o quote sono, su richiesta dei titolari, riacquistate o rimborsate direttamente o indirettamente attingendo alle attività dell’organismo.

I fondi di investimento chiusi sono FI con un numero stabilito di azioni emesse i cui azionisti devono comprare o vendere le azioni esistenti per accedere al fondo o uscirne.

I fondi di investimento immobiliari sono FI che investono principalmente in beni immobili. I criteri di classificazione dei fondi in fondi di investimento immobiliare sono desunti dai prospetti informativi, dalle regole del fondo, dagli atti costitutivi, dagli statuti o dai regolamenti stabiliti, dai documenti di sottoscrizione o dai contratti di investimento, dai documenti di commercializzazione o da qualunque altro prospetto di valore analogo.

I fondi di private equity (PEF), sono fondi di investimento che non ricorrono alla leva finanziaria che investono prevalentemente in strumenti azionari e in strumenti a questi ultimi economicamente assimilabili emessi da società non quotate. Una sottocategoria dei PEF è costituita dai fondi di capitale di rischio (VCF), che investono in imprese in fase di avvio (start-up). I PEF (compresi i VCF) sono normalmente costituiti come fondi chiusi o come «limited partnerships» gestiti da una società di private equity (PEC) o da una società di capitale di rischio (VCC) nel caso dei VCF. Mentre i PEF (compresi i VCF) sono classificati come fondi di investimento, in linea con l’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38), le PEC e le VCC sono classificate come ausiliari finanziari (categoria S.126 SEC 2010) nel caso gestiscano unicamente le attività di PEF e VCF, e come altri intermediari finanziari (categoria S.125 SEC 2010) nel caso investano per proprio conto in private equity.

Per fondi indicizzati quotati (Exchange traded funds, ETFs) si intendono «OICVM ETF» come definiti nel paragrafo 3, comma 4, dell’indirizzo (ESMA/2012/832) dell’ESMA, del 18 dicembre 2012, su questioni relative agli ETF e ad altri OICVM. L’ESMA definisce un OICVM ETF come un OICVM di cui almeno una categoria di quote o di azioni viene negoziata per tutto il giorno su almeno un mercato regolamentato oppure un sistema multilaterale di negoziazione con almeno un market maker che si adoperi per garantire che il valore di borsa delle sue quote o azioni non vari significativamente rispetto al suo valore complessivo netto (NAV) e, eventualmente, rispetto al suo NAV indicativo. Ai fini del presente indirizzo, gli organismi non OICVM che rientrano nella definizione di ETF dell’ESMA dovrebbero essere inclusi in questa voce.

I fondi misti sono fondi di investimento che investono sia in titoli azionari sia in titoli obbligazionari senza la prevalenza di una delle due categorie. I criteri di classificazione dei fondi in fondi misti sono desunti dai prospetti informativi, dalle regole del fondo, dagli atti costitutivi, dagli statuti o dai regolamenti stabiliti, dai documenti di sottoscrizione o dai contratti di investimento, dai documenti di commercializzazione o da qualunque altro prospetto di valore analogo.

I fondi obbligazionari sono FI che investono principalmente in titoli di debito. I criteri per classificare i fondi di investimento come fondi obbligazionari sono desunti dai prospetti informativi, dalle regole del fondo, dagli atti costitutivi, dagli statuti o dai regolamenti stabiliti, dai documenti di sottoscrizione, dai contratti di investimento o dai documenti di commercializzazione o da qualunque altro prospetto di valore analogo.

Le imprese di assicurazione miste sono imprese di assicurazione che sono state autorizzate ad esercitare attività dirette di assicurazione vita e non vita. Nel caso di imprese di assicurazione soggette alla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), questa definizione comprende le imprese di assicurazione di cui all’articolo 73, paragrafi 2 e 5, della direttiva 2009/138/CE. Le imprese di assicurazione miste possono essere inoltre autorizzate a esercitare attività di riassicurazione (vita e/o non vita, a seconda del diritto nazionale).

Le imprese di assicurazione non vita sono imprese di assicurazione che sono state autorizzate a esercitare attività diretta di assicurazione non vita, ma che non sono state autorizzate a effettuare attività diretta di assicurazione vita. Le imprese di assicurazione non vita possono essere inoltre autorizzate a esercitare attività di riassicurazione (vita e/o non vita, a seconda del diritto nazionale).

Le imprese di assicurazione vita sono imprese di assicurazione che sono state autorizzate a esercitare attività diretta di assicurazione vita, ma che non sono state autorizzate a effettuare attività diretta di assicurazione non vita. Le imprese di assicurazione vita possono inoltre essere autorizzate a esercitare attività di riassicurazione (vita e/o non vita, a seconda del diritto nazionale).

Le imprese di riassicurazione sono imprese di assicurazione che sono state autorizzate a esercitare attività di riassicurazione, ma che non sono state autorizzate a effettuare alcuna attività diretta di assicurazione. Le attività di riassicurazione possono comprendere attività di riassicurazione vita, non vita oppure una combinazione di queste.

Gli operatori su valori mobiliari e strumenti derivati (OVMSD), classificati come AIF, sono società finanziarie autorizzate a fornire servizi di intermediazione finanziaria a terzi investendo in strumenti finanziari per conto proprio, e principalmente impegnati nelle seguenti attività di intermediazione:

a)

negoziazione per proprio conto e/o a proprio rischio, quali «operatori su valori mobiliari e strumenti derivati», in strumenti finanziari nuovi o esistenti attraverso l’acquisto e la vendita di tali strumenti finanziari al fine esclusivo di guadagnare dal margine tra il prezzo d’acquisto e quello di vendita. Questo comprende anche le attività di market making;

b)

sottoscrizione di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;

c)

assistenza alle imprese nell’emissione di nuovi strumenti finanziari attraverso il collocamento di nuovi strumenti finanziari che implichino la sottoscrizione di un impegno irrevocabile o di un impegno di standby agli emittenti di nuove emissioni.

Per organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) si intendono fondi di investimento istituiti in conformità alla Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

La riassicurazione accettata rappresenta il capitale che le IA detengono per far fronte a indennizzi futuri derivanti dalle proprie obbligazioni di riassicurazione sulla vita.

Per riserve di riconciliazione si intendono le riserve (ad esempio gli utili non distribuiti) come definite nell’allegato II al regolamento di attuazione (UE) 2015/2450 della Commissione (7). Risultano principalmente dalle differenze tra la valutazione contabile e la valutazione di cui all’articolo 75 della direttiva 2009/138/CE.

Le società controllate sono soggetti con personalità giuridica autonoma, di cui un altro soggetto detiene una partecipazione totale o di maggioranza;

Le società finanziarie che operano nel settore dei prestiti (SF), classificate come AIF, sono società finanziarie specializzate principalmente nel finanziamento di attività per famiglie e società non finanziarie. A questo gruppo appartengono società specializzate in attività di leasing finanziario, factoring, concessioni di mutui garantiti da ipoteca e crediti al consumo. Queste società finanziarie possono operare sotto la denominazione giuridica di società di credito edilizio, ente creditizio municipale, ecc.

Per società finanziarie specializzate (suddivisione del sottosettore S.125) si intendono le «società finanziarie specializzate» definite nel paragrafo 2.93 dell’allegato A al regolamento (UE) n. 549/2013.

Le succursali sono soggetti privi di autonoma personalità giuridica, interamente posseduti dalla loro società madre.


(1)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(2)  La categoria «aggiustamenti da rivalutazione dovuti a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio» comprende le cancellazioni/svalutazioni di prestiti.

(3)  Cfr. comunicato stampa BCE dell’8 luglio 1998«Setting-up of common market standards», disponibile sul sito internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu

(4)  Nel caso di statistiche relative ai fondi di investimento e in conformità con l’allegato III del Regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38), le BCN raccolgono dai fondi di investimento i dati sulle rivalutazioni dovute a variazioni di prezzi e dei tassi di cambio oppure, in alternativa, raccolgono solo i dati sulle rivalutazioni dovute a variazioni dei prezzi e i dati necessari che coprono, come minimo, una disaggregazione per valuta nella sterlina inglese, nel dollaro statunitense, nello yen giapponese e nel franco svizzero, al fine di ricavare le rivalutazioni dovute a variazioni di tasso di cambio.

(5)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(6)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 31.12.2015, pag. 1)


11.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 208/98


INDIRIZZO (UE) 2021/832 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 marzo 2021

sugli obblighi di segnalazione relativi alle statistiche sui pagamenti (BCE/2021/13)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

(1)

La Banca centrale europea (BCE) necessita della raccolta e della segnalazione di informazioni statistiche sui pagamenti e sui sistemi di pagamento per adempiere ai propri compiti ai sensi del trattato di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento nell’Unione e la regolare conduzione delle politiche relative alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario.

(2)

Le informazioni statistiche segnalate alla BCE dovrebbero essere sia specifiche per Stato membro che su base comparativa, affinché la BCE sia in grado di identificare e monitorare efficacemente gli sviluppi dei sistemi di pagamento e dei mercati dei pagamenti negli Stati membri e di monitorare il loro grado di integrazione. É altresì necessario stabilire norme comuni per il trattamento e la segnalazione di tali informazioni.

(3)

È importante garantire che tali norme non comportino un onere eccessivo di segnalazione per le banche centrali nazionali (BCN). Le BCN dovrebbero pertanto segnalare informazioni statistiche alla BCE utilizzando le informazioni statistiche raccolte ai sensi del regolamento (UE) n. 1049/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/43) (1) e con la stessa frequenza prevista da tale regolamento. Le BCN dovrebbero inoltre essere tenute a segnalare le informazioni statistiche a loro disposizione a livello nazionale.

(4)

Le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43) sono rilevanti anche ai fini della segnalazione ai sensi del presente indirizzo e dovrebbero pertanto applicarsi.

(5)

Allo scopo di garantire che le statistiche sui pagamenti segnalate alla BCE siano rappresentative di tutti gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione, è opportuno stabilire norme comuni in materia di estrapolazione qualora siano state concesse deroghe relative ad alcuni obblighi di segnalazione ad operatori segnalanti ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1049/2013 (BCE/2013/43).

(6)

La BCE aggiorna il registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Database, di seguito «RIAD»), un deposito centrale di dati di riferimento sulle unità istituzionali rilevanti a fini statistici. Un elenco delle istituzioni rilevanti ai fini delle statistiche sui pagamenti (di seguito, «PSRI») è conservato nel RIAD ai sensi dell’indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea (BCE/2018/16) (2). È opportuno ottenere informazioni statistiche sulle PSRI direttamente dal RIAD.

(7)

Affinché la BCE possa svolgere i propri compiti, è opportuno che le BCN segnalino le informazioni richieste entro una certa data.

(8)

L’articolo 5 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, implica che gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che intendono adottare l’euro dovrebbero elaborare e attuare misure per la raccolta delle informazioni statistiche necessarie per soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica della BCE in preparazione di tale adozione dell’euro. Di conseguenza, l’applicazione del presente indirizzo può essere estesa alle BCN degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro per un determinato periodo di riferimento. Inoltre, al fine di consentire alla BCE di ottenere un quadro completo delle informazioni statistiche raccolte e di condurre analisi pertinenti, le BCN degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che adottano l’euro dovrebbero essere tenute a fornire alla BCE informazioni statistiche relative a un determinato periodo precedente all’adozione dell’euro.

(9)

Al fine di garantire l’accuratezza e la qualità delle informazioni statistiche raccolte dalla BCE, è necessario che la BCE predisponga norme per il monitoraggio, la verifica e, se del caso, la revisione delle informazioni statistiche segnalate dalle BCN. Per i medesimi motivi, le BCN dovrebbero fornire spiegazioni alla BCE, ogni qualvolta ciò si renda necessario e su richiesta della BCE, sulle informazioni statistiche segnalate, in particolare riguardo ad ogni scostamento dagli obblighi di segnalazione che potrebbe incidere su tali informazioni statistiche o sulla loro qualità.

(10)

È opportuno predisporre un metodo comune di trasmissione delle informazioni statistiche segnalate alla BCE per tutte le BCN. Di conseguenza, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) dovrebbe approvare e specificare un formato di trasmissione elettronica armonizzato.

(11)

È necessario stabilire una procedura per apportare in maniera efficace modifiche di natura tecnica all’allegato al presente indirizzo, a condizione che tali modifiche non siano tali da alterarne l’assetto concettuale sottostante, né da aumentare l’onere di segnalazione. Nell’osservare tale procedura si dovrebbe tenere conto del parere del Comitato per le statistiche del SEBC. Tali modifiche di natura tecnica all’allegato al presente indirizzo dovrebbero essere proposte tramite il Comitato per le statistiche.

(12)

È necessario introdurre una disposizione transitoria per la segnalazione delle informazioni statistiche alla BCE per il periodo di riferimento del 2021, al fine di garantire che non vi siano discontinuità nella segnalazione delle informazioni statistiche.

(13)

Per ragioni di certezza del diritto, le BCN dovrebbero conformarsi al presente indirizzo a partire dalla medesima data di cui all’articolo 2 dell’indirizzo (EU) 2021/835 BCE/2021/16 della Banca centrale europea (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente indirizzo stabilisce gli obblighi di segnalazione per le BCN relativi alle statistiche sui pagamenti da segnalare alla BCE. In particolare, il presente indirizzo specifica le informazioni statistiche da segnalare alla BCE, il trattamento di tali informazioni statistiche, nonché la frequenza e la tempistica di tale segnalazione e le norme da applicare a tale segnalazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo, si applicano le seguenti definizioni:

a)

le definizioni di cui all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43), se del caso;

b)

le definizioni di cui all’allegato II al regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43), se del caso.

Si applica inoltre la seguente definizione:

per «informazioni statistiche» si intendono le «informazioni statistiche» secondo la definizione di cui all’articolo 1, punto 11), del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio (4).

Articolo 3

Informazioni statistiche da segnalare relative alle statistiche sui pagamenti

1.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche di cui all’allegato III al regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43) su base aggregata a livello nazionale.

2.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche di cui all’allegato al presente indirizzo su base aggregata a livello nazionale.

3.   Ai fini del paragrafo 1, qualora le BCN concedano deroghe agli operatori segnalanti ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43), le BCN estrapolano il 100 % della copertura, garantendo che le informazioni statistiche necessarie di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento siano segnalate.

4.   Se le informazioni statistiche di cui al paragrafo 2 non sono disponibili oppure non possono essere segnalate dalle BCN, queste sono tenute a:

a)

richiedere informazioni supplementari agli operatori segnalanti; oppure

b)

utilizzare dati provvisori; oppure

c)

utilizzare stime, la cui metodologia è definita da ciascuna BCN tenendo conto delle specificità nazionali.

Ai fini del presente paragrafo, le BCN forniscono spiegazioni alla BCE per giustificare l’approccio adottato.

Articolo 4

Tempestività

1.   Le BCN segnalano le informazioni statistiche di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente indirizzo in conformità all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43).

2.   Le BCN segnalano le informazioni statistiche di cui all’articolo 3, paragrafo 2, su base semestrale come indicato nella pertinente tabella dell’allegato al presente indirizzo e come segue:

a)

per la segnalazione su base semestrale delle informazioni statistiche per il periodo da gennaio a giugno, entro la chiusura dell’ultima giornata lavorativa del mese di novembre successivo alla fine della prima metà dell’anno a cui si riferiscono;

b)

per la segnalazione su base semestrale delle informazioni statistiche per il periodo da luglio a dicembre, entro la chiusura dell’ultima giornata lavorativa del mese di maggio successivo alla fine della seconda metà dell’anno a cui si riferiscono;

c)

per la segnalazione su base semestrale con una disaggregazione trimestrale, si applicano i paragrafi a) e b).

3.   Ogni anno, entro la fine del mese di settembre, la BCE comunica le date esatte di trasmissione alle BCN nella forma di un calendario delle segnalazioni per l’anno successivo.

Articolo 5

Obblighi di segnalazione di dati storici in caso di adozione dell’euro

1.   Se uno Stato membro la cui moneta non è l’euro (di seguito, «Stati membri non appartenenti all’area dell’euro») adotta l’euro successivamente all’entrata in vigore del presente indirizzo, la BCN di tale Stato membro segnala alla BCE le informazioni statistiche relative alle statistiche sui pagamenti per i cinque anni precedenti all’adozione dell’euro da parte dello Stato membro e solo a partire dall’adesione all’Unione di tale Stato membro.

2.   Le BCN compilano le informazioni statistiche di cui al paragrafo 1 come se lo Stato membro fosse appartenuto all’area dell’euro per tutti i periodi di riferimento. A tale scopo, le BCN possono utilizzare informazioni statistiche segnalate alla BCE prima dell’adozione dell’euro da parte dello Stato membro in conformità agli schemi di segnalazione adattati dalla BCE per gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro. Le BCN segnalano le informazioni statistiche in conformità agli obblighi e ai modelli che erano applicabili agli Stati membri dell’area dell’euro nei rispettivi periodi di riferimento, salvo che la BCE e le BCN si accordino per escludere alcune informazioni statistiche, tenuto debito conto dell’onere di segnalazione della BCN.

Articolo 6

Verifica

1.   Fatti salvi il regolamento (CE) n. 2533/98 e il regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43), le BCN sorvegliano e garantiscono la qualità e l’affidabilità delle informazioni statistiche segnalate alla BCE ai sensi dell’articolo 3. In particolare, le BCN verificano entrambi i seguenti elementi:

a)

che le informazioni segnalate ai sensi del presente indirizzo siano conformi alle regole di convalida fornite e aggiornate dalla BCE;

b)

la coerenza tra le informazioni statistiche trimestrali e semestrali ai sensi dell’articolo 3.

2.   Qualora le BCN identifichino discrepanze a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo, comunicano alla BCE gli esiti delle verifiche senza indebito ritardo.

Articolo 7

Revisioni

1.   Ove necessario, le BCN rivedono le informazioni statistiche segnalate ai sensi dell’articolo 3 che si riferiscono al precedente periodo di segnalazione di riferimento, garantendo al contempo la coerenza tra le informazioni statistiche segnalate con differenti frequenze, compresi i casi in cui tale coerenza richieda revisioni di altri periodi di segnalazione di riferimento (revisioni ordinarie). Le BCN segnalano qualsiasi revisione ordinaria durante la segnalazione periodica.

2.   Ove necessario, le BCN rivedono in qualunque momento le informazioni statistiche segnalate ai sensi dell’articolo 3 che non sono revisioni ordinarie (revisioni straordinarie), previa approvazione della BCE, e forniscono spiegazioni nel segnalare tali revisioni.

Articolo 8

Note esplicative

Ove necessario, le BCN forniscono spiegazioni alla BCE in merito agli scostamenti dagli obblighi di segnalazione dovuti a specificità nazionali e discontinuità strutturali, inclusi gli effetti su tali informazioni statistiche. Le BCN forniscono inoltre tali spiegazioni su richiesta della BCE.

Articolo 9

Trasmissione

1.   Le BCN trasmettono le informazioni statistiche da segnalare ai sensi del presente indirizzo in formato elettronico, utilizzando i mezzi indicati dalla BCE. Il formato del messaggio statistico messo a punto per questo scambio elettronico di informazioni statistiche deve essere il formato approvato dal SEBC.

2.   Qualora non si applichi il paragrafo 1, le BCN possono utilizzare altri mezzi di trasmissione delle informazioni statistiche, previa approvazione da parte della BCE.

Articolo 10

Procedura semplificata di modifica

Tenuto conto del parere del Comitato per le statistiche, il Comitato esecutivo della BCE apporta qualsiasi modifica di natura tecnica all’allegato al presente indirizzo necessaria, purché tali modifiche non siano tali da alterarne l’impianto concettuale sottostante né da incidere sugli oneri di segnalazione degli operatori segnalanti negli Stati membri. Il Comitato esecutivo informa senza indugio il Consiglio direttivo di tali modifiche.

Articolo 11

Prima segnalazione

1.   La prima segnalazione per le informazioni statistiche trimestrali da segnalare ai sensi del presente indirizzo inizia con le informazioni statistiche per il primo trimestre del 2022.

2.   La prima segnalazione per le informazioni statistiche semestrali con una disaggregazione trimestrale da segnalare ai sensi del presente indirizzo inizia con le informazioni statistiche relative al primo e al secondo trimestre del 2022.

3.   La prima segnalazione per le informazioni statistiche semestrali da segnalare ai sensi del presente indirizzo inizia con le informazioni statistiche relative al primo semestre del 2022.

4.   La prima segnalazione per le informazioni statistiche annuali con una disaggregazione semestrale da segnalare ai sensi del presente indirizzo inizia con le informazioni statistiche per il primo e il secondo semestre del 2022.

Articolo 12

Disposizioni transitorie

Per il periodo di riferimento del 2021, le BCN segnalano alla BCE le seguenti informazioni:

a)

le informazioni statistiche annuali di cui al regolamento (UE) n. 1409/2013, come applicabile al 31 dicembre 2021;

b)

le informazioni statistiche annuali di cui all’articolo 18 dell’indirizzo BCE/2014/15 e alla parte 16 dell’allegato II a tale indirizzo, come applicabile al 31 dicembre 2021.

Articolo 13

Efficacia

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

2.   Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro e la BCE si conformano al presente indirizzo a decorrere dal 1° febbraio 2022.

Articolo 14

Destinatari

Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 marzo 2021

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Regolamento (UE) n. 1409/2013 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2013, relativo alle statistiche sui pagamenti (BCE/2013/43) (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 18).

(2)  Indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea, del 1° giugno 2018, sul registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data) (BCE/2018/16) (GU L 154 del 18.6.2018, pag. 3).

(3)  Indirizzo (UE) 2021/835 della Banca centrale europea, del 26 marzo 2021, che abroga l’indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2021/16) (cfr. pag. 335 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).


ALLEGATO

Le celle evidenziate in grigio rappresentano gli obblighi di segnalazione. Sotto la pertinente tabella del presente allegato è inserita una definizione degli indicatori di cui non è fornita una definizione nel regolamento (UE) n. 1409/2019 (BCE/2013/43). Le informazioni statistiche da segnalare in conformità all’articolo 3 del presente indirizzo dovrebbero essere segnalate a prescindere dall’esistenza effettiva del fenomeno sottostante e persino quando sono nulle. Si utilizza «-» con uno stato di osservazione M per indicare che il fenomeno non esiste.

La tabella A è segnalata su base semestrale e, ove indicato, con una scomposizione trimestrale. La tabella A integra la tabella 1 dell’allegato III al regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43). Le informazioni statistiche relative ai prestiti infragiornalieri in euro dalla banca centrale si riferiscono alla «media dell’ultimo periodo di mantenimento della riserva». Altri dati sulle consistenze segnalati nella tabella A si riferiscono ai dati di fine periodo.

Tabella A

Istituzioni che forniscono servizi di pagamento a non-IFM

(fine periodo, numero in unità effettive, valore in milioni di euro, Geo 0)

 

Numero

Valore

Autorità bancarie centrali

 

 

Numero di uffici

 

 

Numero di depositi overnight

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

Mezzi di regolamento utilizzati da enti creditizi

 

 

Depositi overnight in euro detenuti presso altri enti creditizi (trimestralmente)

 

 

Prestiti infragiornalieri in euro dalla banca centrale (media dell’ultimo periodo di mantenimento della riserva)

 

 

Enti creditizi giuridicamente costituiti nel paese segnalante

 

 

Numero di uffici

 

 

Valore dei depositi overnight detenuti presso non IFM (trimestralmente)

 

 

Succursali degli enti creditizi aventi sede nell’area dell’euro

 

 

Numero di uffici

 

 

Valore dei depositi overnight detenuti presso non IFM (trimestralmente)

 

 

Succursali degli enti creditizi al di fuori dell’area dell’euro aventi sede nel SEE

 

 

Numero di uffici

 

 

Valore dei depositi overnight detenuti presso non IFM (trimestralmente)

 

 

Succursali degli enti creditizi non aventi sede nel SEE

 

 

Numero di uffici

 

 

Valore dei depositi overnight detenuti presso non IFM (trimestralmente)

 

 

 

 

 

Istituti di moneta elettronica

 

 

Numero di istituzioni

 

 

Valore delle consistenze su strumenti di memorizzazione di moneta elettronica

 

 

di cui:

 

 

Emessi da istituti di moneta elettronica che sono IFM

 

 

 

 

 

Istituti di pagamento

 

 

Numero di istituzioni

 

 

di cui:

 

 

Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento (Payment initiation service provider, PISP)

 

 

Prestatore di servizi di informazione sui conti (Account information service provider, AISP)

 

 

Numero di uffici

 

 

 

 

 

Altri PSP ed emittenti di moneta elettronica

 

 

Numero di istituzioni

 

 

Numero di uffici

 

 

Numero dei depositi overnight detenuti presso non IFM

 

 

Valore dei depositi overnight detenuti presso non IFM (trimestralmente)

 

 

 

 

 

Numero totale degli istituti di pagamento che operano nel paese su base transfrontaliera

 

 

di cui:

 

 

numero di istituti di pagamento che prestano servizi tramite una succursale stabilita

 

 

numero di istituti di pagamento che prestano servizi tramite un agente

 

 

numero di istituti di pagamento che prestano servizi senza stabilire una succursale né tramite un agente

 

 

Numero di uffici — numero delle sedi di attività nel paese segnalante. Ogni sede di attività costituita nello stesso paese segnalante è contata separatamente. Sono inclusi solo gli uffici (indipendentemente dalla loro dimensione e orario di operatività) che forniscono servizi di pagamento con compensazione e regolamento senza contante, mentre gli uffici mobili non sono inclusi. La sede dell’amministrazione centrale dell’istituzione è considerata come un ufficio se fornisce servizi di pagamento con compensazione e regolamento senza contante.

Mezzi di regolamento utilizzati da enti creditizi — attività o crediti su attività che possono essere utilizzati da enti creditizi per i pagamenti.

Prestiti infragiornalieri in euro dalla banca centrale (media dell’ultimo periodo di mantenimento della riserva) — valore totale del credito accordato dalla banca centrale agli istituti di credito e rimborsato nell’ambito della stessa giornata lavorativa. Questa è la media del valore giornaliero massimo di scoperti simultanei ed effettivi infragiornalieri o prelievi sui meccanismi di credito infragiornaliero durante il giorno per tutti gli enti creditizi considerati nel loro insieme. Tutti i giorni durante il periodo di mantenimento, compresi i fine settimana e le festività pubbliche, sono considerati nella media.

Succursale di un ente creditizio avente sede nell’area dell’euro — una succursale (situata nel paese segnalante) di un ente creditizio legalmente costituito fuori dal paese segnalante ma nell’area dell’euro.

Succursale di un ente creditizio non avente sede nel SEE — una succursale (situata nel paese segnalante) di un ente creditizio legalmente costituito in un paese non appartenente al SEE fuori dal paese segnalante e fuori dal SEE.

Succursale di un ente creditizio avente sede nel SEE (fuori dell’area dell’euro) — una succursale (situata nel paese segnalante) di un ente creditizio legalmente costituito in un paese del SEE fuori dal paese segnalante e fuori dall’area dell’euro.

Valore delle consistenze su strumenti di memorizzazione di moneta elettronica emessi da istituti di moneta elettronica che sono IFM — valore delle monete elettroniche emesse da istituti di moneta elettronica la cui attività principale consiste nell’intermediazione finanziaria sotto forma di emissione di moneta elettronica, e che sono di conseguenza inclusi nel settore delle IFM.

Istituti di pagamento che operano nel paese su base transfrontaliera — istituti di pagamento situati fuori dal paese segnalante, ma che operano nello stesso tramite una succursale stabilita, un agente o tramite accesso remoto.

La tabella B è segnalata su base semestrale. La tabella B integra la tabella 7 dell’allegato III al regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43). Il numero dei partecipanti si riferisce ai dati di fine periodo.

Tabella B

Partecipazione a sistemi di pagamento selezionati: TARGET2

(fine periodo, unità iniziali, Geo 1)

 

Numero

Sistema componente di TARGET2

 

Numero di partecipanti

 

Partecipanti diretti

 

Enti creditizi

 

Autorità bancarie centrali

 

Altri partecipanti diretti

 

Amministrazioni pubbliche

 

Organismi di compensazione e regolamento

 

Altre istituzioni finanziarie

 

Altro

 

Partecipanti indiretti

 

Sistema componente di TARGET2 — «sistema componente TARGET2» come definito all’articolo 2, paragrafo 2, dell’Indirizzo BCE/2012/27 della Banca centrale europea (1).

La tabella C è segnalata su base semestrale. La tabella C integra la tabella 8 dell’allegato III al regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43). Le operazioni di pagamento sono segnalate come flussi lordi, ossia totali, per il periodo. Le informazioni sono segnalate con una disaggregazione Geo 0, Geo 1 e Geo 2, come indicato nella tabella.

Tabella C

Pagamenti elaborati da sistemi di pagamento selezionati: TARGET2

(totale per il periodo; numero di operazioni in milioni; valore delle operazioni in milioni di euro)

 

Inviate

 

Numero

Valore

Sistema componente di TARGET2

 

 

Bonifici e addebiti diretti

Geo 1

Geo 1

All’interno dello stesso sistema componente di TARGET2

Geo 0

Geo 0

Ad un altro sistema componente di TARGET2

Geo 2

Geo 2

Ad un sistema componente di TARGET2 dell’area dell’euro

Geo 2

Geo 2

Ad un sistema componente di TARGET2 non appartenente all’area dell’euro

Geo 2

Geo 2

di cui:

 

 

TIPS

Geo 1

Geo 1

 

 

 

Tasso di concentrazione

Geo 1

Geo 1

Per TARGET2 la definizione di «transfrontaliero» si basa sulla ubicazione della componente e non del partecipante, come nel caso degli altri sistemi di pagamento.

TIPS — «servizio di regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET» (TARGET instant payment settlement service), come definito all’articolo 1 dell’allegato II all’indirizzo BCE/2012/27.

La tabella D è segnalata su base semestrale e con una disaggregazione Geo 3, se non altrimenti indicato. Le operazioni di pagamento sono segnalate come flussi lordi, ovvero totali, per il periodo.

Tabella D

Attività dei PSP per tipo di servizio di pagamento

(totale per il periodo; numero di operazioni in milioni; valore delle operazioni in milioni di euro, Geo 3)

 

Inviate

 

Numero

Valore

Bonifici

 

 

Enti creditizi

 

 

Istituti di moneta elettronica

 

 

Uffici dei conti correnti postali

 

 

Istituti di pagamento

 

 

Autorità pubbliche: i) BCE e BCN e ii) Stati membri o amministrazioni locali

 

 

 

 

 

Addebiti diretti

 

 

Enti creditizi

 

 

Istituti di moneta elettronica

 

 

Uffici dei conti correnti postali

 

 

Istituti di pagamento

 

 

Autorità pubbliche: i) BCE e BCN e ii) Stati membri o amministrazioni locali

 

 

 

 

 

Operazioni di pagamento basate su carta (eccetto carte con la sola funzione di moneta elettronica)  (2)

 

 

Enti creditizi

 

 

Istituti di moneta elettronica

 

 

Uffici dei conti correnti postali

 

 

Istituti di pagamento

 

 

Autorità pubbliche: i) BCE e BCN e ii) Stati membri o amministrazioni locali

 

 

 

 

 

Operazioni di pagamento con moneta elettronica emessa da PSP residenti

 

 

Con carte su cui si può memorizzare direttamente moneta elettronica

 

 

Enti creditizi

 

 

Istituti di moneta elettronica

 

 

Uffici dei conti correnti postali

 

 

Istituti di pagamento

 

 

Autorità pubbliche: i) BCE e BCN e ii) Stati membri o amministrazioni locali

 

 

Tramite conti di moneta elettronica (operazioni avviate tramite una carta)

 

 

Enti creditizi

 

 

Istituti di moneta elettronica

 

 

Uffici dei conti correnti postali

 

 

Istituti di pagamento

 

 

Autorità pubbliche: i) BCE e BCN e ii) Stati membri o amministrazioni locali

 

 

Tramite conti di moneta elettronica (operazioni da conto a conto)

 

 

Enti creditizi

 

 

Istituti di moneta elettronica

 

 

Uffici dei conti correnti postali

 

 

Istituti di pagamento

 

 

Autorità pubbliche: i) BCE e BCN e ii) Stati membri o amministrazioni locali

 

 

 

 

 

Depositi di contante allo sportello  (3)

 

 

Enti creditizi

Geo 1

Geo 1

Istituti di moneta elettronica

Geo 1

Geo 1

Uffici dei conti correnti postali

Geo 1

Geo 1

Istituti di pagamento

Geo 1

Geo 1

Autorità pubbliche: i) BCE e BCN e ii) Stati membri o amministrazioni locali

Geo 1

Geo 1

 

 

 

Prelievi di contante allo sportello

 

 

Enti creditizi

Geo 1

Geo 1

Istituti di moneta elettronica

Geo 1

Geo 1

Uffici dei conti correnti postali

Geo 1

Geo 1

Istituti di pagamento

Geo 1

Geo 1

Autorità pubbliche: i) BCE e BCN e ii) Stati membri o amministrazioni locali

Geo 1

Geo 1

 

 

 

Rimessa di denaro

 

 

Enti creditizi

 

 

Istituti di moneta elettronica

 

 

Uffici dei conti correnti postali

 

 

Istituti di pagamento

 

 

Autorità pubbliche: i) BCE e BCN e ii) Stati membri o amministrazioni locali

 

 

La disaggregazione geografica necessaria applica le classificazioni utilizzate nel regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43) e al contempo include la disaggregazione geografica «Geo 2» che fa riferimento esclusivamente alle operazioni transfrontaliere. Le disaggregazioni geografiche sono:

Disaggregazioni geografiche

Geo 0

Geo 1

Geo 2

Geo 3

Nazionali

Nazionali e transfrontaliere combinate

Transfrontaliere

Nazionali

Disaggregazioni per singolo paese per tutti i paesi del SEE

Transfrontaliere al di fuori del SEE


(1)  Indirizzo BCE/2012/27 della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).

(2)  Per operazioni di pagamento basate su carta transfrontaliere, la residenza della controparte e l’ubicazione del punto di vendita dovrebbero essere segnalate insieme.

(3)  I depositi in contante allo sportello rientrano nella categoria delle operazioni ricevute in quanto i fondi vengono accreditati sul conto del servizio di pagamento dell’utente. Sebbene la tabella D includa informazioni sulle operazioni di pagamento inviate, i depositi di contante allo sportello dovrebbero essere inclusi nella segnalazione.


11.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 208/109


INDIRIZZO (UE) 2021/833 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 marzo 2021

relativo alle informazioni statistiche da segnalare sui dati bancari consolidati (BCE/2021/14)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, l'articolo 127, paragrafi 2 e 5,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

(1)

La raccolta di informazioni statistiche sui dati bancari consolidati, nello specifico informazioni statistiche relative a redditività, bilanci, qualità delle attività, liquidità e solvibilità a livello aggregato e consolidato degli enti creditizi dell’Unione e controllati esteri e delle succursali in tutti gli Stati membri è essenziale per la buona conduzione delle politiche relative al sistema finanziario dell’Unione.

(2)

In particolare, la segnalazione delle informazioni statistiche sui dati bancari consolidati supporta l’analisi della stabilità finanziaria, la politica macroprudenziale e l’analisi strutturale descrivendo la redditività, l'efficienza, la qualità delle attività, la concentrazione, la liquidità, la struttura di finanziamento e la solvibilità degli enti creditizi stabiliti nell’Unione. Pertanto, le informazioni statistiche dovrebbero essere segnalate alla BCE e dovrebbero essere allineate agli obblighi di segnalazione statistica stabiliti dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (1), dal Regolamento (UE) n. 2015/534 della Banca centrale europea (BCE/2015/13) (2) e dagli strumenti nazionali correlati.

(3)

Le definizioni di cui al Regolamento (CE) n. 2533/98 (BCE/2013/43) (3) sono rilevanti ai fini degli obblighi di segnalazione stabiliti nel presente indirizzo e dovrebbero pertanto applicarsi. Il presente indirizzo si applica agli enti creditizi nella misura in cui esso riguarda imprese la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto. Poiché la definizione di «ente creditizio» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) è stata di recente modificata e si applicherà a partire dal 26 giugno 2021, è necessario tenere in considerazione l’impatto di tale modifica nel definire l’ambito di applicazione del presente indirizzo. Per salvaguardare la continuità nelle serie temporali statistiche e in modo tale che le informazioni statistiche pertinenti includano la redditività, i bilanci, la qualità delle attività, la liquidità, il finanziamento, l’adeguatezza patrimoniale e la solvibilità, a livello consolidato e aggregato, degli enti la cui attività principale è l’attività bancaria, la definizione di ente creditizio è stata aggiornata ai fini del presente indirizzo.

(4)

Affinché la BCE possa svolgere i propri compiti, è opportuno disporre che le BCN segnalino le informazioni statistiche richieste alla BCE entro una data specifica.

(5)

Al fine di garantire l’accuratezza e la qualità delle informazioni statistiche raccolte dalla BCE, è necessario che la BCE predisponga norme per la verifica e, se del caso, la revisione delle informazioni statistiche segnalate dalle BCN. Per gli stessi motivi, le BCN dovrebbero fornire spiegazioni alla BCE in merito alle revisioni che migliorino sensibilmente le informazioni statistiche segnalate.

(6)

È opportuno predisporre un metodo comune di trasmissione delle informazioni statistiche segnalate alla BCE per tutte le BCN. Di conseguenza, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) dovrebbe approvare e specificare un formato di trasmissione elettronica armonizzato.

(7)

È necessario stabilire una procedura per apportare in maniera efficace modifiche di natura tecnica agli allegati al presente indirizzo, a condizione che tali modifiche non siano tali da variarne l’assetto concettuale sottostante, né da aumentare l’onere di segnalazione. Nell'osservare tale procedura si dovrebbe tenere conto del parere del Comitato per le statistiche del SEBC. Le BCN dovrebbero proporre tali modifiche di natura tecnica agli allegati al presente indirizzo attraverso il Comitato per le statistiche.

(8)

Per ragioni di certezza del diritto, le BCN dovrebbero conformarsi alle disposizioni del presente indirizzo a partire dalla medesima data di cui all’articolo 2 dell’Indirizzo (UE) 2021/835 della Banca centrale europea (BCE/2021/16)] (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente indirizzo stabilisce gli obblighi di segnalazione per le banche centrali nazionali (BCN) relativi alle informazioni statistiche sui dati bancari consolidati da segnalare alla BCE. In particolare, il presente indirizzo specifica le informazioni statistiche da segnalare alla BCE, il trattamento di tali informazioni, la frequenza e la tempistica di tale segnalazione e le norme da applicare a tale segnalazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo, si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98.

Si applicano altresì le seguenti definizioni:

1)

per «ente creditizio» si intende un «ente creditizio» come definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 fino al 26 giugno 2021 e successivamente come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera a) di tale regolamento;

2)

per «succursale» si intende una «succursale» come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17), del regolamento (UE) n. 575/2013;

3)

per «base consolidata» si intende la «base consolidata» come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 48), del regolamento (UE) n. 575/2013;

4)

per «base subconsolidata» si intende la «base subconsolidata» come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 49), del regolamento (UE) n. 575/2013;

5)

per «ente impresa madre» si intende un «ente impresa madre in uno Stato membro» come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 28), del regolamento (UE) n. 575/2013;

6)

per «ente impresa madre nell’Unione» si intende un «ente impresa madre nell’UE» come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 575/2013;

7)

per «società di partecipazione finanziaria madre» si intende una «società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro» come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 30), del regolamento (UE) n. 575/2013;

8)

per «società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione» si intende una «società di partecipazione finanziaria madre nell’UE» come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 31), del regolamento (UE) n. 575/2013;

9)

per «società di partecipazione finanziaria mista madre» si intende una «società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro» come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 32), del regolamento (UE) n. 575/2013;

10)

per «società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione» si intende una «società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE» come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 33), del regolamento (UE) n. 575/2013;

11)

per «ente finanziario» si intende un'impresa diversa da un ente e da una holding industriale pura, la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 e al punto 15 dell'allegato I alla Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), comprese una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un istituto di pagamento come definito all’articolo 4, punto 4), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), e una società di gestione del risparmio, ma escluse le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione assicurativa miste quali definite, rispettivamente, all'articolo 212, paragrafo 1, lettere f) e g), della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

12)

per «controllo estero» si intende il controllo, come descritto all’articolo 22 della Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), di un ente da parte di uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

a)

un ente finanziario stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro del relativo ente;

b)

un ente creditizio stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro del relativo ente;

c)

un ente stabilito in un paese non facente parte dell’Unione la cui attività consiste nelle attività di un ente creditizio o di un ente finanziario come definiti rispettivamente ai punti 1) e 11).

Articolo 3

Informazioni statistiche da segnalare sui dati bancari consolidati

1.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche specificate negli allegati I e II al presente indirizzo separatamente per i gruppi di enti indicati nel paragrafo 3, inclusi tutti i seguenti:

a)

un ente impresa madre nell’Unione, su base consolidata;

b)

una società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione, su base consolidata;

c)

una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione, su base consolidata;

d)

un ente impresa madre su base subconsolidata;

e)

una società di partecipazione finanziaria madre su base subconsolidata;

f)

una società di partecipazione finanziaria mista madre su base subconsolidata;

g)

un ente creditizio che non è compreso nella base consolidata o subconsolidata di un ente di cui ai punti da a) a f) in uno qualsiasi degli Stati membri;

h)

un ente creditizio, qualora sussistano entrambe le seguenti circostanze:

i)

l’ente creditizio non è compreso nella base consolidata o subconsolidata di un ente di cui ai punti da a) a f) stabilito nello Stato membro dell’ente creditizio;

ii)

l’ente creditizio è compreso nella base consolidata o subconsolidata di un ente di cui ai punti da a) a f) stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell’ente creditizio;

i)

una succursale stabilita nell’Unione, qualora la sua impresa madre non sia stabilita nel medesimo Stato membro.

2.   Le informazioni statistiche da segnalare ai sensi del paragrafo 1 si basano sulle informazioni raccolte dalle BCN ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del regolamento (UE) n. 2015/534 della Banca centrale europea (BCE/2015/13) e degli strumenti nazionali correlati. Le BCN aggregano tali informazioni ai fini del presente indirizzo.

3.   Le BCN segnalano le informazioni statistiche in conformità al paragrafo 1 per tutti i seguenti soggetti:

a)

gli enti di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e g), qualora non siano sotto controllo estero, ciascuno con attività inferiori allo 0,005% delle attività consolidate totali degli enti creditizi stabiliti nell’Unione;

b)

gli enti di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e g), qualora non siano sotto controllo estero, ciascuno con attività comprese tra lo 0,5% e lo 0,005% delle attività consolidate totali degli enti creditizi stabiliti nell’Unione;

c)

gli enti di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e g), qualora non siano sotto controllo estero, ciascuno con attività superiori allo 0,5% delle attività consolidate totali degli enti creditizi stabiliti nell’Unione;

d)

enti sotto controllo estero (al di fuori dell’Unione) di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e g);

e)

enti sotto controllo estero (nell’Unione) di cui al paragrafo 1, lettere d), e), f) e h);

f)

enti sotto controllo estero (nell’area dell’euro) di cui al paragrafo 1, lettere d), e), f) e h),

g)

succursali sotto controllo estero (al di fuori dell’Unione) stabilite nell’Unione di cui al paragrafo 1, lettera i);

h)

succursali sotto controllo estero (nell’Unione) stabilite nell’Unione, di cui al paragrafo 1, lettera i);

i)

succursali sotto controllo estero (nell’area dell’euro) stabilite nell’Unione di cui al paragrafo 1, lettera i);

j)

qualsiasi ente di cui al paragrafo 1, qualora sia un ente creditizio vigilato significativo o un gruppo vigilato significativo come definiti dall’articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (10) e dalla Parte IV del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (11);

k)

qualsiasi ente di cui al paragrafo 1, qualora sia un ente creditizio vigilato meno significativo oppure un gruppo vigilato meno significativo come definiti dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e dalla Parte IV del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

4.   Ai fini del paragrafo 3, lettere a), b) e c), le attività consolidate totali, per l’Unione nel suo insieme, degli enti creditizi stabiliti nell’Unione sono determinate aggregando le attività dei seguenti soggetti:

a)

enti imprese madri nell’Unione su base consolidata;

b)

società di partecipazione finanziaria madri nell’Unione su base consolidata;

c)

società di partecipazione finanziaria miste madri nell’Unione su base consolidata;

d)

enti creditizi, qualora tali enti non siano stati già compresi nella base consolidata degli enti di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

5.   Le BCN forniscono spiegazioni alla BCE descrivendo ogni scostamento dalle norme di segnalazione applicate in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, al regolamento (UE) n. 2015/534 della Banca centrale europea (BCE/2015/13) oppure agli strumenti giuridici nazionali correlati di cui al paragrafo 2, senza indebito ritardo.

Articolo 4

Tempestività

1.   Le BCN segnalano le informazioni statistiche sui dati bancari consolidati ai sensi dell’articolo 3 su base trimestrale e in conformità al seguente calendario:

a)

una serie di dati completa per le informazioni statistiche di fine anno è segnalata entro la metà di maggio dell’anno successivo all’anno a cui tali informazioni si riferiscono, utilizzando il modello annuale di cui all’allegato I al presente indirizzo;

b)

le informazioni statistiche di fine marzo, di fine giugno e di fine settembre sono segnalate rispettivamente ai primi di luglio, ottobre e gennaio utilizzando il modello trimestrale di cui all’allegato II al presente indirizzo.

Ai fini della lettera a), le BCN segnalano le voci contrassegnate con il simbolo * nell’allegato I al presente indirizzo entro la metà di aprile dell’anno successivo all’anno a cui si riferiscono tali informazioni.

2.   Ogni anno, entro la fine del mese di settembre, la BCE comunica alle BCN le date esatte di trasmissione nella forma di un calendario delle segnalazioni per l'anno successivo.

Articolo 5

Revisioni

1.   Durante la segnalazione periodica le BCN possono rivedere le informazioni statistiche più recenti e quelle del trimestre precedente prima del successivo termine di segnalazione.

2.   Le BCN possono rivedere in ogni momento le informazioni statistiche riguardanti periodi di riferimento precedenti ove ciò migliori sensibilmente la qualità delle informazioni.

3.   Le BCN forniscono spiegazioni in merito alle revisioni delle informazioni statistiche effettuate in conformità al paragrafo 2 e in merito all’impatto di tali revisioni su tali informazioni.

Articolo 6

Verifica

1.   Fermo restando il regolamento (CE) n. 2533/98, le BCN monitorano e verificano la qualità e l’affidabilità delle informazioni statistiche segnalate alla BCE in conformità a presente indirizzo.

2.   Qualora le BCN individuino discrepanze a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo, comunicano alla BCE gli esiti di tali verifiche senza indebito ritardo.

Articolo 7

Trasmissione

1.   La BCE trasmette le informazioni statistiche da segnalare ai sensi del presente indirizzo in formato elettronico, utilizzando i mezzi indicati dalla BCE. Il formato del messaggio statistico messo a punto per questo scambio elettronico di informazioni statistiche è il formato approvato dal SEBC.

2.   Qualora non si applichi il paragrafo 1, le BCN possono utilizzare altri mezzi di trasmissione delle informazioni statistiche, previa approvazione da parte della BCE.

Articolo 8

Procedura semplificata di modifica

Tenuto conto del parere del Comitato per le statistiche, il Comitato esecutivo della BCE apporta le necessarie modifiche di natura tecnica agli allegati, purché tali modifiche non siano tali da alterare l’impianto concettuale sottostante o da incidere sugli oneri di segnalazione degli operatori segnalanti negli Stati membri. Il Comitato esecutivo informa il Consiglio direttivo di tali modifiche senza indugio.

Articolo 9

Prima segnalazione

1.   La prima segnalazione per le informazioni statistiche trimestrali da segnalare ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), inizia con le informazioni statistiche per il primo trimestre del 2022.

2.   La prima segnalazione per le informazioni statistiche annuali da segnalare ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), inizia con le informazioni statistiche per il 2021.

Articolo 10

Efficacia

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

2.   Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro e la BCE si conformano al presente indirizzo a decorrere dal 1o febbraio 2022.

Articolo 11

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 marzo 2021.

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea, del 17 marzo 2015, sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13) (GU L 86 del 31.3.2015, pag. 13).

(3)  Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

(4)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(5)  Indirizzo (UE) 2021/835 della Banca centrale europea, del 26 marzo 2021, che abroga l’Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2021/16), (cfr. pagina 335 della presenta Gazzetta ufficiale).

(6)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(7)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

(8)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(9)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 76/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(10)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(11)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).


ALLEGATO I

Dati bancari consolidati annuali - Segnalanti

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Operatori soggetti agli obblighi di segnalazione

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

N. di enti creditizi individuali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. degli enti creditizi consolidati in gruppi bancari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. di gruppi bancari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero totale di enti creditizi*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati annuali - Redditività ed efficienza - FINREP IFRS

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Conto economico consolidato

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Interessi attivi*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie detenute per negoziazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value rilevato a prospetto di conto economico complessivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie indicate al fair value rilevato a prospetto di conto economico complessivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie al fair value rilevato sulla base di altre componenti del conto economico complessivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie al costo ammortizzato*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessi attivi sulle passività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Interessi passivi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Passività finanziarie detenute per negoziazione)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Passività finanziarie misurate al costo ammortizzato)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Altre passività)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Interessi passivi sulle attività)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Spese per capitale sociale rimborsabile a richiesta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavi da dividendi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavi da commissioni e compensi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Costi per commissioni e compensi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili o (-) perdite realizzati dalla eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili o (-) perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo, al netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo, al netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Differenze di cambio, al netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili (perdite) derivanti da eliminazione contabile di attività diverse da quelle possedute per la vendita, al netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri proventi di gestione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Altri costi operativi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale dei costi operativi, al netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Spese amministrative)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Spese per il personale)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Altre spese amministrative)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ammortamenti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili o (-) perdite derivanti da modifica, al netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Accantonamenti o (-) storni di accantonamenti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Impegni e garanzie dati)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Altri accantonamenti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di attività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Attività finanziarie al costo ammortizzato)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di investimenti in società controllate, joint venture e società collegate)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività non finanziarie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Immobili, impianti e macchinari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Investimenti immobiliari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Avviamento)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Altre attività immateriali [diverse dall'avviamento])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Altro)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avviamento negativo rilevato a prospetto di conto economico complessivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota di utili o (-) perdite da investimenti in società controllate, joint venture e società collegate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili o (-) perdite da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILI O (-) PERDITE AL LORDO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a utili o perdite da attività operative in esercizio)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILI O (-) PERDITE AL NETTO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili o (-) perdite al netto delle imposte da attività operative cessate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili o (-) perdite al lordo delle imposte da attività operative cessate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Oneri o (-) proventi fiscali connessi ad attività operative cessate)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILE O (-) PERDITA D’ESERCIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attribuibili a partecipazioni di minoranza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attribuibili ai soci della controllante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati annuali - Redditività ed efficienza - FINREP GAAP

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate estere dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Conto economico consolidato

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Interessi attivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Interessi passivi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavi da dividendi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavi da commissioni e compensi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Costi per commissioni e compensi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili o (-) perdite realizzati dalla eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie per negoziazione, al netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo, al netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili o (-) perdite risultanti da attività e passività finanziarie non per negoziazione, al netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Differenze di cambio, al netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di investimenti in società controllate, joint venture e società collegate, al netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili (perdite) derivanti da eliminazione contabile di attività diverse da quelle possedute per la vendita, al netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri proventi di gestione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Altri costi operativi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale dei costi operativi, al netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Spese amministrative)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Spese per il personale)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Altre spese amministrative)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ammortamenti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili o (-) perdite derivanti da modifica, al netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Accantonamenti o (-) storni di accantonamenti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Impegni e garanzie dati)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Altri accantonamenti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Aumenti o (-) diminuzioni del fondo per i rischi bancari generali, al netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Riduzione di valore di attività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di investimenti in società controllate, joint venture e società collegate)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività non finanziarie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Immobili, impianti e macchinari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Investimenti immobiliari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Avviamento)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Altre attività immateriali [diverse dall'avviamento])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Altro)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avviamento negativo rilevato a prospetto di conto economico complessivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota di utili o (-) perdite da investimenti in società controllate, joint venture e società collegate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili o (-) perdite da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILI O (-) PERDITE AL LORDO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a utili o perdite da attività operative in esercizio)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILI O (-) PERDITE AL NETTO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili o (-) perdite straordinari al netto delle imposte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili o perdite straordinarie al lordo delle imposte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a utili o perdite straordinari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILE O (-) PERDITA D’ESERCIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attribuibili a partecipazioni di minoranza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attribuibili ai soci della controllante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati annuali - Redditività ed efficienza - NON FINREP/PUNTO DI DATI FINREP

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Conto economico consolidato

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Interessi attivi netti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessi attivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Interessi passivi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavi da dividendi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavi netti da commissioni e compensi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavi da commissioni e compensi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Costi per commissioni e compensi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guadagni o (-) perdite su strumenti finanziari e oscillazioni del tasso di cambio, escluse svalutazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri ricavi operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Altri costi operativi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale dei costi operativi, al netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Spese amministrative)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Spese per il personale)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Altre spese amministrative)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ammortamenti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Accantonamenti o (-) storni di accantonamenti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Riduzione di valore di attività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività non finanziarie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILI O (-) PERDITE AL LORDO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILI O (-) PERDITE AL NETTO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILE O (-) PERDITA D’ESERCIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati annuali - Redditività ed efficienza - CAMPIONE COMPLETO

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Conto economico consolidato

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Interessi attivi netti*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavi da dividendi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavi netti da commissioni e compensi*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guadagni o (-) perdite su strumenti finanziari e oscillazioni del tasso di cambio, escluse svalutazioni*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri ricavi operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale dei ricavi operativi, al netto*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Totale dei costi operativi)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILI O (-) PERDITE AL NETTO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFITTI O (-) PERDITE PER L'ANNO*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati annuali - Redditività ed efficienza - FINREP IFRS

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Redditività del capitale proprio (Return on Equity, RoE)

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

N. di enti con RoE< 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. di enti con RoE 0-5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. di enti con RoE 5-10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. di enti con RoE 10-15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. di enti con RoE 15-20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. di enti con RoE >20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% delle attività bancarie totali di enti con RoE < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 0-5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 5-10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 10-15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 15-20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% delle attività bancarie totali di enti con RoE > 20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati annuali - Redditività ed efficienza - FINREP GAAP

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Redditività del capitale proprio (Return on Equity, RoE)

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

N. di enti con RoE< 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. di enti con RoE 0-5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. di enti con RoE 5-10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. di enti con RoE 10-15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. di enti con RoE 15-20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. di enti con RoE >20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% delle attività bancarie totali di enti con RoE < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 0-5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 5-10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 10-15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 15-20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% delle attività bancarie totali di enti con RoE > 20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati annuali - Redditività ed efficienza - NON FINREP/PUNTO DI DATI FINREP

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Redditività del capitale proprio (Return on Equity, RoE)

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

N. di enti con RoE< 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. di enti con RoE 0-5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. di enti con RoE 5-10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. di enti con RoE 10-15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. di enti con RoE 15-20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. di enti con RoE >20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% delle attività bancarie totali di enti con RoE < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 0-5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 5-10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 10-15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 15-20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% delle attività bancarie totali di enti con RoE > 20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati annuali - Redditività ed efficienza - CAMPIONE COMPLETO

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Redditività del capitale proprio (Return on Equity, RoE)

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

N. di enti con RoE< 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. di enti con RoE 0-5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. di enti con RoE 5-10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. di enti con RoE 10-15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. di enti con RoE 15-20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. di enti con RoE >20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% delle attività bancarie totali di enti con RoE < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 0-5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 5-10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 10-15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 15-20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% delle attività bancarie totali di enti con RoE > 20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati annuali - Bilancio - FINREP IFRS

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Attività

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Cassa, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie detenute per negoziazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivati detenuti per negoziazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value rilevato a prospetto di conto economico complessivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie indicate al fair value rilevato a prospetto di conto economico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie designate al fair value rilevato sulla base di altre componenti del conto economico complessivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie al costo ammortizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivati–Contabilizzazione delle operazioni di copertura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investimenti in società collegate, controllate e joint venture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività materiali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività immateriali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività fiscali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività fiscali correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività fiscali differite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE DELLE ATTIVITÀ*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Passivo

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Passività finanziarie possedute per negoziazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivati detenuti per negoziazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posizioni corte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di credito emessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre passività finanziarie detenute per negoziazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di credito emessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passività finanziarie misurate al costo ammortizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di credito emessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre passività finanziarie rilevate al costo ammortizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivati–Contabilizzazione delle operazioni di copertura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accantonamenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passività fiscali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passività fiscali correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passività fiscali differite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre passività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitale sociale rimborsabile a richiesta (es. quote cooperative)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE DELLE PASSIVITÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Patrimonio netto e partecipazioni di minoranza

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sovrapprezzo azioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale emessi diversi dal capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro patrimonio netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili non distribuiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riserve di rivalutazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre riserve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Azioni proprie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utile o perdita attribuibile ai soci della controllante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Acconti su dividendi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazioni di minoranza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE DELLE PASSIVITÀ E DEL PATRIMONIO NETTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Dati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impegni all’erogazione di prestiti*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garanzie finanziarie*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri impegni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricevuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impegni all’erogazione di prestiti*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garanzie finanziarie*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri impegni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati annuali - Bilancio - FINREP GAAP

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Attività

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Cassa, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie detenute per negoziazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivati detenuti per negoziazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie non derivate non per negoziazione misurate al fair value rilevato a prospetto di conto economico complessivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie non derivate non per negoziazione misurate al fair value rilevato a patrimonio netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di debito non per negoziazione misurati secondo un metodo basato sul costo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività finanziarie non derivate non per negoziazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivati–Contabilizzazione delle operazioni di copertura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investimenti in società collegate, controllate e joint venture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività materiali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività immateriali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività fiscali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività fiscali correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività fiscali differite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scarti di garanzia relativi ad attività per negoziazione al fair value (valore equo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE DELLE ATTIVITÀ*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Passivo

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Passività finanziarie possedute per negoziazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivati detenuti per negoziazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posizioni corte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di credito emessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre passività finanziarie detenute per negoziazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passività finanziarie non derivate e non per negoziazione misurate secondo un metodo basato sul costo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di credito emessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre passività finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivati–Contabilizzazione delle operazioni di copertura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accantonamenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passività fiscali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passività fiscali correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passività fiscali differite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre passività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitale sociale rimborsabile a richiesta (es. quote cooperative)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scarti di garanzia relativi a passività per negoziazione al fair value (valore equo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE DELLE PASSIVITÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Patrimonio netto e partecipazioni di minoranza

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sovrapprezzo azioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale emessi diversi dal capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro patrimonio netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili non distribuiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riserve di rivalutazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riserve rilevate al fair value (valore equo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre riserve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Differenze di primo consolidamento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Azioni proprie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utile o perdita attribuibile ai soci della controllante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Acconti su dividendi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazioni di minoranza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE DELLE PASSIVITÀ E DEL PATRIMONIO NETTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Dati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impegni all’erogazione di prestiti*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garanzie finanziarie*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri impegni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricevuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impegni all’erogazione di prestiti*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garanzie finanziarie*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri impegni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati annuali - Bilancio - NON FINREP/PUNTO DI DATI FINREP

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Attività

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Cassa e disponibilità presso banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE DELLE ATTIVITÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voci per memoria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie detenute per negoziazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investimenti in società collegate, controllate e joint venture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Passivo

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Depositi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di credito emessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accantonamenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre passività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE DELLE PASSIVITÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Patrimonio netto e partecipazioni di minoranza

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE DELLE PASSIVITÀ E DEL PATRIMONIO NETTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati annuali - Bilancio - CAMPIONE COMPLETO

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Attività

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Cassa e disponibilità presso banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE DELLE ATTIVITÀ*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voci per memoria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie detenute per negoziazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investimenti in società collegate, controllate e joint venture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Passivo

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Depositi*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di credito emessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accantonamenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre passività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE DELLE PASSIVITÀ*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Patrimonio netto e partecipazioni di minoranza

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati annuali - Bilancio - FINREP IFRS

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Attività

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Prestiti e anticipazioni*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famiglie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: altre società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Voci per memoria

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Passività finanziarie subordinate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di credito emessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati annuali - Bilancio - FINREP GAAP

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Attività

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Prestiti e anticipazioni*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famiglie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: altre società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Voci per memoria

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Passività finanziarie subordinate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di credito emessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati annuali - Bilancio - NON FINREP/PUNTO DI DATI FINREP

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate estere dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali estere dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Attività

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati annuali - Bilancio - CAMPIONE COMPLETO

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto contorllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Attività

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati annuali - Qualità delle attività - Soggetti segnalanti FINREP (IRS e GAAP)

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Esposizioni oggetto di concessioni

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista - Valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di concessioni*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista - Valore contabile lordo delle esposizioni in bonis oggetto di concessioni*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista - Valore contabile lordo delle esposizioni in bonis oggetto di concessioni di cui in prova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista - Valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista - Valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni di cui concessioni relative a esposizioni deteriorate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista - Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti - esposizioni in bonis oggetto di concessioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista - Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti - esposizioni deteriorate oggetto di concessioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito - Valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di concessioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito - Valore contabile lordo delle esposizioni in bonis oggetto di concessioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito - Valore contabile lordo delle esposizioni in bonis oggetto di concessioni di cui in prova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito - Valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito - Valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni di cui in prova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito - Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti - esposizioni in bonis oggetto di concessioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito - Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti - esposizioni deteriorate oggetto di concessioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni - Valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di concessioni*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni - Valore contabile lordo delle esposizioni in bonis oggetto di concessioni*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni - Valore contabile lordo delle esposizioni in bonis oggetto di concessioni di cui in prova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni - Valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni - Valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni di cui in prova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni - Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti - esposizioni in bonis oggetto di concessioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni - Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti - esposizioni deteriorate oggetto di concessioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Totale del valore contabile lordo delle esposizioni

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famiglie*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni fuori bilancio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Totale del valore contabile lordo delle esposizioni in bonis

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famiglie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni fuori bilancio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Totale del valore contabile lordo delle esposizioni in bonis - Non scadute o scadute <= 30 giorni

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famiglie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Totale del valore contabile lordo delle esposizioni in bonis - Scadute > 30 giorni <= 90 giorni

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famiglie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Totale del valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famiglie*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni fuori bilancio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Totale del valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate - Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute < = 90 giorni

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famiglie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Totale del valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate - Scadute > 90 giorni <= 180 giorni

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famiglie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Totale del valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate - Scadute < = 180 giorni <= 1 anno

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famiglie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Totale del valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate - Scadute > 1 anno

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famiglie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Totale del valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate - Di cui: in stato di default

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famiglie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Riduzioni di valore accumulate o variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famiglie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni fuori bilancio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti su esposizioni in bonis

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famiglie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni fuori bilancio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti su esposizioni deteriorate

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famiglie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni fuori bilancio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famiglie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni fuori bilancio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famiglie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni fuori bilancio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati annuali - Qualità delle attività - FINREP IFRS

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Valore contabile lordo - Attività senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Attività finanziarie al costo ammortizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie designate al fair value rilevato sulla base di altre componenti del conto economico complessivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Valore contabile lordo - Attività con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorate (Fase 2)

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Attività finanziarie al costo ammortizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie designate al fair value rilevato sulla base di altre componenti del conto economico complessivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Valore contabile lordo - Attività deteriorate (Fase 3)

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Attività finanziarie al costo ammortizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie designate al fair value rilevato sulla base di altre componenti del conto economico complessivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Riduzione di valore accumulata - Attività senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Attività finanziarie al costo ammortizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie designate al fair value rilevato sulla base di altre componenti del conto economico complessivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Riduzione di valore accumulata - Attività con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorate (Fase 2)

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Attività finanziarie al costo ammortizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie designate al fair value rilevato sulla base di altre componenti del conto economico complessivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Valore contabile lordo - Attività deteriorate (Fase 3)

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Attività finanziarie al costo ammortizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie designate al fair value rilevato sulla base di altre componenti del conto economico complessivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati annuali - Qualità delle attività - FINREP GAAP

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Strumenti di debito che hanno subito una riduzione di valore — Strumenti di debito non derivati non per negoziazione misurati secondo un metodo basato sul costo

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Totale del valore contabile lordo delle attività che hanno subito una riduzione di valore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svalutazioni specifiche per il rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svalutazioni generali per il rischio di credito e rischio bancario che influiscono sul valore contabile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati annuali - Qualità delle attività - NON FINREP/PUNTO DI DATI FINREP

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Esposizioni deteriorate

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Valore contabile lordo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni in bonis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni deteriorate*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni oggetto di concessioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati annuali - CONCENTRAZIONE GEOGRAFICA

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Valore dell'esposizione originaria totale

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US (Stati Uniti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HK (Hong Kong)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BR (Brasile)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN (Cina)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JP (Giappone)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH (Svizzera)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MX (Messico)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AU (Australia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SG (Singapore)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR (Turchia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RU (Federazione russa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KY (Isole Cayman)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN (India)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KR (Corea del Sud)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA (Sud Africa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CA (Canada)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voci per memoria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni originarie non nazionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale dell'esposizione originaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Totale delle esposizioni in stato di default

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US (Stati Uniti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HK (Hong Kong)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BR (Brasile)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN (Cina)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JP (Giappone)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH (Svizzera)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MX (Messico)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AU (Australia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SG (Singapore)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR (Turchia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RU (Federazione russa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KY (Isole Cayman)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN (India)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KR (Corea del Sud)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA (Sud Africa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CA (Canada)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Valore dell'esposizione totale

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US (Stati Uniti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HK (Hong Kong)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BR (Brasile)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN (Cina)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JP (Giappone)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH (Svizzera)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MX (Messico)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AU (Australia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SG (Singapore)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR (Turchia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RU (Federazione russa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KY (Isole Cayman)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN (India)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KR (Corea del Sud)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA (Sud Africa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CA (Canada)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Totale delle esposizioni garantite da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paesi non appartenenti all'Unione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Totale delle esposizioni garantite da beni immobili non residenziali

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paesi non appartenenti all'Unione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati annuali - CONCENTRAZIONE GEOGRAFICA - Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP)

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Attività nazionali

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale delle attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di credito emessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale passivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessi attivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Interessi passivi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale dei costi operativi, al netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utile o (-) perdita d’esercizio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Attività non nazionali

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale delle attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di credito emessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale passivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessi attivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Interessi passivi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale dei costi operativi, al netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utile o (-) perdita d’esercizio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati annuali - CONCENTRAZIONE DELLE CONTROPARTI

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Grandi esposizioni (totale)

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Grandi esposizioni (totale)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grandi esposizioni - Oltre il 10% del capitale o 300 milioni di EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grandi esposizioni - Enti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grandi esposizioni - Soggetti finanziari non regolamentati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati annuali - CONCENTRAZIONE DELLE CONTROPARTI - Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP)

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Esposizioni verso banche centrali

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Su richiesta [call] e con breve preavviso [conto corrente]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debito da carta di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leasing finanziari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti per operazioni di acquisto con patto di rivendita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri prestiti a termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anticipazioni che non sono prestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTITI E ANTICIPAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Esposizioni verso amministrazioni pubbliche

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Su richiesta [call] e con breve preavviso [conto corrente]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debito da carta di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crediti commerciali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leasing finanziari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti per operazioni di acquisto con patto di rivendita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri prestiti a termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anticipazioni che non sono prestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTITI E ANTICIPAZIONI*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Esposizioni verso enti creditizi

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Su richiesta [call] e con breve preavviso [conto corrente]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debito da carta di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crediti commerciali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leasing finanziari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti per operazioni di acquisto con patto di rivendita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri prestiti a termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anticipazioni che non sono prestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTITI E ANTICIPAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Esposizioni verso altre società finanziarie

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Su richiesta [call] e con breve preavviso [conto corrente]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debito da carta di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crediti commerciali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leasing finanziari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti per operazioni di acquisto con patto di rivendita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri prestiti a termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anticipazioni che non sono prestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTITI E ANTICIPAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voci per memoria: Importo massimo della garanzia reale/garanzia che può essere considerato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri prestiti garantiti da garanzia reale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garanzie finanziarie ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Esposizioni verso società non finanziarie

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Su richiesta [call] e con breve preavviso [conto corrente]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debito da carta di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crediti commerciali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leasing finanziari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti per operazioni di acquisto con patto di rivendita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri prestiti a termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anticipazioni che non sono prestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTITI E ANTICIPAZIONI*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: prestiti per finanziamento di progetti (project finance)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voci per memoria: Importo massimo della garanzia reale/garanzia che può essere considerato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri prestiti garantiti da garanzia reale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garanzie finanziarie ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Esposizioni verso famiglie

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Su richiesta [call] e con breve preavviso [conto corrente]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debito da carta di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crediti commerciali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leasing finanziari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti per operazioni di acquisto con patto di rivendita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri prestiti a termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anticipazioni che non sono prestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTITI E ANTICIPAZIONI*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: credito al consumo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: mutui per l'acquisto di abitazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voci per memoria: Importo massimo della garanzia reale/garanzia che può essere considerato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri prestiti garantiti da garanzia reale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garanzie finanziarie ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Prestiti e anticipazioni a società non finanziarie - Valore contabile lordo

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

A Agricoltura, silvicoltura e pesca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Attività estrattiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C Attività manifatturiere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E Fornitura di acqua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F Costruzioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H Trasporto e magazzinaggio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Servizi di alloggio e ristorazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J Servizi di informazione e comunicazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K Attività finanziarie e assicurative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L Attività immobiliari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Attività amministrative e di servizi di supporto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Amministrazione pubblica e difesa, previdenza sociale obbligatoria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P Istruzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q Attività dei servizi sanitari e di assistenza sociale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R Arte, spettacoli e tempo libero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S Altri servizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Prestiti e anticipazioni a società non finanziarie - Riduzioni di valore accumulate o variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

A Agricoltura, silvicoltura e pesca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Attività estrattiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C Attività manifatturiere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E Fornitura di acqua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F Costruzioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H Trasporto e magazzinaggio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Servizi di alloggio e ristorazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J Servizi di informazione e comunicazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K Attività finanziarie e assicurative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L Attività immobiliari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Attività amministrative e di servizi di supporto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Amministrazione pubblica e difesa, previdenza sociale obbligatoria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P Istruzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q Attività dei servizi sanitari e di assistenza sociale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R Arte, spettacoli e tempo libero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S Altri servizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati annuali - CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO - Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP)

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Valore contabile (FINREP — IFRS)

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Derivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posizioni corte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conti correnti/depositi overnight

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi con durata prestabilita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi rimborsabili con preavviso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratti di vendita con patto di riacquisto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conti correnti/depositi overnight

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi con durata prestabilita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi rimborsabili con preavviso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratti di vendita con patto di riacquisto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conti correnti/depositi overnight

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi con durata prestabilita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi rimborsabili con preavviso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratti di vendita con patto di riacquisto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conti correnti/depositi overnight

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi con durata prestabilita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi rimborsabili con preavviso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratti di vendita con patto di riacquisto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conti correnti/depositi overnight

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi con durata prestabilita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi rimborsabili con preavviso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratti di vendita con patto di riacquisto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famiglie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conti correnti/depositi overnight

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi con durata prestabilita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi rimborsabili con preavviso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratti di vendita con patto di riacquisto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di credito emessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificati di deposito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli garantiti da attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratti ibridi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri titoli di debito emessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti finanziari composti convertibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non convertibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre passività finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIVITÀ FINANZIARIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Valore contabile (FINREP — GAAP)

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Derivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posizioni corte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conti correnti/depositi overnight

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi con durata prestabilita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi rimborsabili con preavviso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratti di vendita con patto di riacquisto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conti correnti/depositi overnight

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi con durata prestabilita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi rimborsabili con preavviso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratti di vendita con patto di riacquisto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conti correnti/depositi overnight

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi con durata prestabilita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi rimborsabili con preavviso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratti di vendita con patto di riacquisto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conti correnti/depositi overnight

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi con durata prestabilita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi rimborsabili con preavviso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratti di vendita con patto di riacquisto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conti correnti/depositi overnight

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi con durata prestabilita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi rimborsabili con preavviso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratti di vendita con patto di riacquisto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famiglie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conti correnti/depositi overnight

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi con durata prestabilita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi rimborsabili con preavviso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratti di vendita con patto di riacquisto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di credito emessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificati di deposito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli garantiti da attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratti ibridi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri titoli di debito emessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti finanziari composti convertibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non convertibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre passività finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIVITÀ FINANZIARIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Valore contabile ricevuto

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi a tempo determinato ritirabili entro i successivi 30 giorni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi a tempo determinato non ritirabili entro i successivi 30 giorni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conti di risparmio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanziamento all'ingrosso*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantito*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati annuali - Liquidità e finanziamento

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Attività liquide

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

TOTALE DELLE ATTIVITÀ LIQUIDE NON RETTIFICATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale delle attività di livello 1 non rettificate escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riserve ritirabili detenute presso banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività delle banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività delle amministrazioni centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività liquide che possano essere incluse nella categoria delle esposizioni verso la banca centrale o delle esposizioni garantite pubblicamente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 non rettificate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale delle attività di livello 2A non rettificate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale delle attività di livello 2B non rettificate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Riserve di liquidità*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deflussi di liquidità netti*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINANZIAMENTO STABILE

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importi di altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINANZIAMENTO STABILE - Attività di cui all'articolo 416

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importi di altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINANZIAMENTO STABILE - titoli e strumenti del mercato monetario non segnalati in 1.1 rientranti nella classe di credito 1 ai sensi dell'articolo 122

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importi di altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINANZIAMENTO STABILE - titoli e strumenti del mercato monetario non segnalati in 1.1 rientranti nella classe di credito 2 ai sensi dell'articolo 122

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importi di altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINANZIAMENTO STABILE - altri titoli e strumenti del mercato monetario non segnalati altrove

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importi di altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINANZIAMENTO STABILE - titoli di capitale di soggetti non finanziari quotati in un indice principale in una borsa valori riconosciuta

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importi di altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINANZIAMENTO STABILE - altri titoli di capitale

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importi di altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINANZIAMENTO STABILE - oro

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importi di altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINANZIAMENTO STABILE - altri metalli preziosi

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importi di altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINANZIAMENTO STABILE - prestiti e crediti commerciali non rinnovabili

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINANZIAMENTO STABILE - prestiti e crediti commerciali non rinnovabili segnalati nella sezione 1.9 garantiti da immobili

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINANZIAMENTO STABILE - crediti da derivati

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINANZIAMENTO STABILE - altre attività

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINANZIAMENTO STABILE - attività dedotte dai fondi propri che non richiedono il finanziamento stabile

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINANZIAMENTO STABILE - linee di credito non revocabili non utilizzate classificate a “rischio medio” o a “rischio medio/basso” ai sensi dell'allegato I.

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

ELEMENTI CHE FORNISCONO IL FINANZIAMENTO STABILE

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

ELEMENTI CHE FORNISCONO IL FINANZIAMENTO STABILE - fondi propri, dopo l'applicazione delle deduzioni, se del caso

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINANZIAMENTO STABILE - depositi al dettaglio

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

ELEMENTI CHE FORNISCONO IL FINANZIAMENTO STABILE - passività di clienti che non sono clienti finanziari

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

ELEMENTI CHE FORNISCONO IL FINANZIAMENTO STABILE - passività di clienti che sono clienti finanziari

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

ELEMENTI CHE FORNISCONO IL FINANZIAMENTO STABILE - passività derivanti da titoli emessi ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafi 4 o 5, del Regolamento (Unione) 575/2013

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

ELEMENTI CHE FORNISCONO IL FINANZIAMENTO STABILE - passività derivanti da titoli di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della Direttiva 2009/65/CE

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

ELEMENTI CHE FORNISCONO IL FINANZIAMENTO STABILE - ulteriori passività derivanti dall'emissione di titoli

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

ELEMENTI CHE FORNISCONO IL FINANZIAMENTO STABILE - passività derivanti da contratti relativi a debiti per derivati

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

ELEMENTI CHE FORNISCONO IL FINANZIAMENTO STABILE - altre passività

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati annuali - Attività vincolate

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Valore contabile delle attività vincolate

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Attività dell'ente segnalante*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanziamenti a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: titoli garantiti da attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: emessi da amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: emessi da società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: emessi da società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: crediti ipotecari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Valore contabile delle attività vincolate di cui: emesse da altri soggetti del gruppo

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Attività dell'ente segnalante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanziamenti a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: titoli garantiti da attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: emessi da società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: emessi da società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: crediti ipotecari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Valore contabile delle attività vincolate di cui: stanziabili a garanzia presso una banca centrale

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Attività dell'ente segnalante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanziamenti a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: titoli garantiti da attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: emessi da amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: emessi da società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: emessi da società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: crediti ipotecari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Valore contabile delle attività non vincolate

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Attività dell'ente segnalante*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanziamenti a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: titoli garantiti da attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: emessi da amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: emessi da società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: emessi da società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: crediti ipotecari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Valore contabile delle attività non vincolate di cui: emesse da altri soggetti del gruppo

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Attività dell'ente segnalante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanziamenti a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: titoli garantiti da attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: emessi da società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: emessi da società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: crediti ipotecari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Valore contabile delle attività non vincolate di cui: stanziabili a garanzia presso una banca centrale

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Attività dell'ente segnalante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanziamenti a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: titoli garantiti da attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: emessi da amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: emessi da società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: emessi da società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: crediti ipotecari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Garanzie ricevute dall'ente segnalante

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolati*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione non vincolati potenzialmente vincolabili*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati annuali - FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILITÀ

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Tabella Fondi propri

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

FONDI PROPRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITALE DI CLASSE 1*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale ammissibili come capitale primario di classe 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale versati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sovrapprezzo azioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili non distribuiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili non distribuiti di anni precedenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utile o perdita ammissibile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiustamenti del capitale primario di classe 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre riserve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondi per rischi bancari generali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazioni di minoranza riconosciute nel capitale primario di classe 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiustamenti transitori dovuti ad altre partecipazioni di minoranza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementi o deduzioni del capitale primario di classe 1 - altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deduzioni dal capitale primario di classe 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(-) Avviamento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(-) Altre attività immateriali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività per imposte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(-) Carenza di rettifiche di valore su crediti in base al metodo IRB rispetto alle perdite attese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale ammissibili come capitale aggiuntivo di classe 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale versati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sovrapprezzo azioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti emessi da filiazioni riconosciuti nel capitale aggiuntivo di classe 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiustamenti transitori dovuti al riconoscimento aggiuntivo di strumenti emessi da filiazioni nel capitale aggiuntivo di classe 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 (dedotto dal capitale primario di classe 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(-) Altre deduzioni del capitale aggiuntivo di classe 1 dovute all'articolo 3 del CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementi o deduzioni del capitale aggiuntivo di classe 1 - altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITALE DI CLASSE 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale e prestiti subordinati ammissibili come capitale di classe 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale e prestiti subordinati versati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voce per memoria: Strumenti di capitale e prestiti subordinati non ammissibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sovrapprezzo azioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(-) Strumenti propri di capitale di classe 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale di classe 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati soggetti alla clausola grandfathering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti emessi da filiazioni riconosciuti nel capitale di classe 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiustamenti transitori dovuti al riconoscimento aggiuntivo di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eccesso di accantonamenti rispetto alle perdite attese ammissibili nell'ambito del metodo IRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rettifiche di valore su crediti generiche in base al metodo standardizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2 (dedotto dal capitale aggiuntivo di classe 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(-) Altre deduzioni del capitale di classe 2 dovute all'articolo 3 del CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementi o deduzioni del capitale di classe 2 - altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati annuali - FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILITÀ

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodo standardizzato (SA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi di esposizioni escluse le posizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo standardizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni centrali o banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni regionali o autorità locali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organismi del settore pubblico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche multilaterali di sviluppo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazioni internazionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantite da ipoteche su beni immobili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni in stato di default

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organismi di investimento collettivo (OIC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni e altre partecipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre voci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo standardizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodo basato sui rating interni (IRB)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodi IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni centrali e banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprese - PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprese - Finanziamenti specializzati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprese - Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodi IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni centrali e banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprese - PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprese - Finanziamenti specializzati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprese - Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dettaglio - PMI, garantite da beni immobili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dettaglio - Non PMI, garantite da beni immobili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dettaglio - Rotative qualificate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dettaglio - Altre PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dettaglio - Altre non PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale in base a IRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posizioni verso la cartolarizzazione in base a IRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Rettifiche di valore

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Metodo standardizzato (SA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi di esposizioni escluse le posizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo standardizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni centrali o banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni regionali o autorità locali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organismi del settore pubblico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche multilaterali di sviluppo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazioni internazionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantite da ipoteche su beni immobili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni in stato di default

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organismi di investimento collettivo (OIC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni e altre partecipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre voci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo standardizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodo basato sui rating interni (IRB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodi IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni centrali e banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprese - PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprese - Finanziamenti specializzati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprese - Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodi IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni centrali e banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprese - PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprese - Finanziamenti specializzati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprese - Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dettaglio - PMI, garantite da beni immobili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dettaglio - Non PMI, garantite da beni immobili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dettaglio - Rotative qualificate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dettaglio - Altre PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dettaglio - Altre non PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posizioni verso la cartolarizzazione in base a IRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Importo dell'esposizione ponderato per il rischio

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO/ESPOSIZIONI TOTALI*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodo standardizzato (SA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi di esposizioni escluse le posizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo standardizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni centrali o banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni regionali o autorità locali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organismi del settore pubblico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche multilaterali di sviluppo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazioni internazionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantite da ipoteche su beni immobili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni in stato di default

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organismi di investimento collettivo (OIC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni e altre partecipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre voci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo standardizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodo basato sui rating interni (IRB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodi IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni centrali e banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprese - PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprese - Finanziamenti specializzati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprese - Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodi IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni centrali e banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprese - PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprese - Finanziamenti specializzati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprese - Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dettaglio - PMI, garantite da beni immobili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dettaglio - Non PMI, garantite da beni immobili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dettaglio - Rotative qualificate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dettaglio - Altre PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dettaglio - Altre non PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale in base a IRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posizioni verso la cartolarizzazione in base a IRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività diverse da crediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importo dell'esposizione al rischio per i contributi al fondo di garanzia di una CCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PER RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importo dell'esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a metodi standardizzati (SA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di debito negoziati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni e altre partecipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importo dell'esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a modelli interni (IM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO (OpR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodo base per il rischio operativo (BIA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodi standardizzati (STA) / metodi standardizzati alternativi (ASA) per il rischio operativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodi avanzati di misurazione (AMA) per il rischio operativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodo avanzato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodo standardizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In base al metodo dell’esposizione originaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO RELATIVO ALLE GRANDI ESPOSIZIONI INTERNE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRI IMPORTI DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di cui: Requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull’articolo 458

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: requisiti per le grandi esposizioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: dovuti a variazioni delle ponderazioni del rischio per far fronte alle bolle speculative nel settore degli immobili residenziali e non residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: dovuti a esposizioni all’interno del settore finanziario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di cui: Requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull’articolo 459

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di cui: Importo aggiuntivo dell’esposizione al rischio dovuto all’articolo 3 del CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Importo della perdita attesa

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Metodo basato sui rating interni (IRB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodi IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni centrali e banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprese - PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprese - Finanziamenti specializzati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprese - Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodi IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni centrali e banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprese - PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprese - Finanziamenti specializzati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprese - Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dettaglio - PMI, garantite da beni immobili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dettaglio - Non PMI, garantite da beni immobili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dettaglio - Rotative qualificate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dettaglio - Altre PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dettaglio - Altre non PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale in base a IRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati annuali - FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILITÀ

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Riserve di capitale e requisiti del secondo pilastro

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Requisito combinato di riserva di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riserva di conservazione del capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riserva degli enti a rilevanza sistemica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riserva di altri enti a rilevanza sistemica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti di fondi propri relativi agli aggiustamenti del secondo pilastro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati annuali - FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILITÀ

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Rischio di credito - numero di enti per metodo

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Metodo standardizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodo IRB di base

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodo IRB avanzato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero totale di enti (che applicano uno o più metodi di rischio di credito)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Rischio di mercato - numero di enti per metodo

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Metodo standardizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelli interni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero totale di enti (che applicano uno o più metodi di rischio di mercato)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Rischio operativo - numero di enti per metodo

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Metodo base per il rischio operativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodo standardizzato / Metodo standardizzato alternativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodo avanzato di misurazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero totale di enti (che applicano uno o più metodi di rischio operativo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati annuali — Numero di enti

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Coefficiente di solvibilità (%)

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

< 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 — 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 — 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 — 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Coefficiente di classe 1 (%)

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

< 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 — 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 — 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 — 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Coefficiente di capitale primario di classe 1 (%)

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

< 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 — 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 — 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 — 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 — 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati annuali — IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO / ESPOSIZIONI TOTALI

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Coefficiente di solvibilità (%)

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

< 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 — 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 — 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 — 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Coefficiente di classe 1 (%)

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

< 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 — 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 — 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Coefficiente di capitale primario di classe 1 (%)

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

< 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 — 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 — 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 — 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 — 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati annuali - Attività

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Coefficiente di solvibilità (%)

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

< 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 — 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 — 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 — 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Coefficiente di classe 1 (%)

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

< 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 — 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 — 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 — 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Coefficiente di capitale primario di classe 1 (%)

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

< 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 — 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 — 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 — 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 — 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO I

Dati bancari consolidati trimestrali - Soggetti segnalanti

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Operatori soggetti agli obblighi di segnalazione

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

N. di enti creditizi individuali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. degli enti creditizi consolidati in gruppi bancari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. di gruppi bancari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero totale di enti creditizi*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati trimestrali - Redditività ed efficienza - FINREP IFRS

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Conto economico consolidato

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Interessi attivi*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie detenute per negoziazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value rilevato a prospetto di conto economico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie indicate al fair value rilevato a prospetto di conto economico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie designate al fair value rilevato sulla base di altre componenti del conto economico complessivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie al costo ammortizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessi attivi sulle passività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Interessi passivi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Passività finanziarie detenute per negoziazione)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Passività finanziarie misurate al costo ammortizzato)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Altre passività)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Interessi passivi sulle attività)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavi da dividendi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavi da commissioni e compensi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Costi per commissioni e compensi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili o (-) perdite realizzati dalla eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili o (-) perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo, al netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Differenze di cambio, al netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri proventi di gestione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Altri costi operativi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale dei costi operativi, al netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Spese amministrative)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Spese per il personale)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Altre spese amministrative)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ammortamenti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili o (-) perdite derivanti da modifica, al netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Accantonamenti o (-) storni di accantonamenti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Impegni e garanzie dati)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Altri accantonamenti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Attività finanziarie al costo ammortizzato)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività non finanziarie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILI O (-) PERDITE AL LORDO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a utili o perdite da attività operative in esercizio)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILI O (-) PERDITE AL NETTO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILE O (-) PERDITA D’ESERCIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati trimestrali - Redditività ed efficienza - FINREP GAAP

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Conto economico consolidato

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Interessi attivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Interessi passivi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavi da dividendi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavi da commissioni e compensi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Costi per commissioni e compensi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili o (-) perdite realizzati dalla eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili o (-) perdite risultanti da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo, al netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili o (-) perdite risultanti da attività e passività finanziarie non per negoziazione, al netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Differenze di cambio, al netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri proventi di gestione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Altri costi operativi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale dei costi operativi, al netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Spese amministrative)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Spese per il personale)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Altre spese amministrative)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ammortamenti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili o (-) perdite derivanti da modifica, al netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Accantonamenti o (-) storni di accantonamenti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività non finanziarie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILI O (-) PERDITE AL LORDO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILI O (-) PERDITE AL NETTO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILE O (-) PERDITA D’ESERCIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati trimestrali - Redditività ed efficienza - NON FINREP/PUNTO DI DATI FINREP

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Conto economico consolidato

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Interessi attivi netti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessi attivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Interessi passivi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavi da dividendi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavi netti da commissioni e compensi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavi da commissioni e compensi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Costi per commissioni e compensi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili o (-) perdite su strumenti finanziari e differenze di tasso di cambio, escluse riduzioni di valore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri ricavi operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Altri costi operativi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale dei costi operativi, al netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Spese amministrative)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Spese per il personale)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Altre spese amministrative)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ammortamenti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Accantonamenti o (-) storni di accantonamenti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività non finanziarie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILI O (-) PERDITE AL LORDO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILI O (-) PERDITE AL NETTO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILE O (-) PERDITA D’ESERCIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati trimestrali - Redditività ed efficienza - CAMPIONE COMPLETO

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Conto economico consolidato

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Interessi attivi netti*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavi da dividendi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavi netti da commissioni e compensi*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili o (-) perdite su strumenti finanziari e differenze di tasso di cambio, escluse riduzioni di valore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri ricavi operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale dei ricavi operativi, al netto*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Altri costi operativi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILI O (-) PERDITE AL NETTO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFITTI O (-) PERDITE PER L'ANNO*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati trimestrali - BILANCIO - FINREP IFRS

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Attività

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Cassa, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie detenute per negoziazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivati detenuti per negoziazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value rilevato a prospetto di conto economico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie indicate al fair value rilevato a prospetto di conto economico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie designate al fair value rilevato sulla base di altre componenti del conto economico complessivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie al costo ammortizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivati–Contabilizzazione delle operazioni di copertura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività immateriali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE DELLE ATTIVITÀ*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Passivo

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Passività finanziarie possedute per negoziazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivati detenuti per negoziazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di credito emessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deposits (depositi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di credito emessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passività finanziarie misurate al costo ammortizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deposits (depositi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di credito emessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accantonamenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE DELLE PASSIVITÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Patrimonio netto e partecipazioni di minoranza

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE DELLE PASSIVITÀ E DEL PATRIMONIO NETTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Dati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impegni all’erogazione di prestiti*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garanzie finanziarie*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricevuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impegni all’erogazione di prestiti*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garanzie finanziarie*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati trimestrali - BILANCIO - FINREP GAAP

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Attività

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Cassa, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie detenute per negoziazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivati detenuti per negoziazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie non derivate non per negoziazione misurate al fair value rilevato a prospetto di conto economico complessivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie non derivate non per negoziazione misurate al fair value rilevato a patrimonio netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di debito non per negoziazione misurati secondo un metodo basato sul costo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività finanziarie non derivate non per negoziazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivati–Contabilizzazione delle operazioni di copertura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività immateriali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE DELLE ATTIVITÀ*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Passivo

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Passività finanziarie possedute per negoziazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivati detenuti per negoziazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deposits (depositi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di credito emessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accantonamenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE DELLE PASSIVITÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Patrimonio netto e partecipazioni di minoranza

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE DELLE PASSIVITÀ E DEL PATRIMONIO NETTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Dati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impegni all’erogazione di prestiti*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garanzie finanziarie*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricevuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impegni all’erogazione di prestiti*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garanzie finanziarie*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati trimestrali - BILANCIO - NON FINREP/PUNTO DI DATI FINREP

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Attività

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Cassa e disponibilità presso banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voci per memoria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie possedute per negoziazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Passivo

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Deposits (depositi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di credito emessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accantonamenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre passività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE DELLE PASSIVITÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Patrimonio netto e partecipazioni di minoranza

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE DELLE PASSIVITÀ E DEL PATRIMONIO NETTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati trimestrali - BILANCIO - CAMPIONE COMPLETO

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Attività

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Cassa e disponibilità presso banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE DELLE ATTIVITÀ*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voci per memoria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie possedute per negoziazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Passivo

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Depositi*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di credito emessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accantonamenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre passività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE DELLE PASSIVITÀ*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Patrimonio netto e partecipazioni di minoranza

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE DELLE PASSIVITÀ E DEL PATRIMONIO NETTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati trimestrali - BILANCIO - FINREP IFRS

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Attività

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Prestiti e anticipazioni*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famiglie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati trimestrali - BILANCIO - FINREP GAA

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Attività

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Prestiti e anticipazioni*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famiglie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati trimestrali - BILANCIO - NON FINREP/PUNTO DI DATI FINREP

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Attività

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati trimestrali - BILANCIO - CAMPIONE COMPLETO

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Attività

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati trimestrali QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ - Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP)

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Esposizioni oggetto di concessioni

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista - Valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di concessioni*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista - Valore contabile lordo delle esposizioni in bonis oggetto di concessioni*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista - Valore contabile lordo delle esposizioni in bonis oggetto di concessioni di cui in prova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista - Valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista - Valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni di cui concessioni relative a esposizioni deteriorate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista - Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti - esposizioni in bonis oggetto di concessioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista - Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti - esposizioni deteriorate oggetto di concessioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito - Valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di concessioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito - Valore contabile lordo delle esposizioni in bonis oggetto di concessioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito - Valore contabile lordo delle esposizioni in bonis oggetto di concessioni di cui in prova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito - Valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito - Valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni di cui concessioni relative a esposizioni deteriorate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito - Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti - esposizioni in bonis oggetto di concessioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito - Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti - esposizioni deteriorate oggetto di concessioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni - Valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di concessioni*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni - Valore contabile lordo delle esposizioni in bonis oggetto di concessioni*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni - Valore contabile lordo delle esposizioni in bonis oggetto di concessioni di cui in prova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni - Valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni - Valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni di cui concessioni relative a esposizioni deteriorate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni - Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti - esposizioni in bonis oggetto di concessioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni - Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti - esposizioni deteriorate oggetto di concessioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Totale del valore contabile lordo delle esposizioni

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famiglie*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni fuori bilancio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Totale del valore contabile lordo delle esposizioni in bonis

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famiglie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni fuori bilancio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Totale del valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famiglie*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni fuori bilancio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Riduzioni di valore accumulate o variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famiglie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni fuori bilancio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti su esposizioni in bonis

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famiglie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni fuori bilancio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti su esposizioni deteriorate

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famiglie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni fuori bilancio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famiglie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni fuori bilancio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famiglie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni fuori bilancio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati trimestrali QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ - FINREP IFRS

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Valore contabile lordo - Attività senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Attività finanziarie al costo ammortizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie designate al fair value rilevato sulla base di altre componenti del conto economico complessivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Valore contabile lordo - Attività con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorate (Fase 2)

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Attività finanziarie al costo ammortizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie designate al fair value rilevato sulla base di altre componenti del conto economico complessivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Valore contabile lordo - Attività deteriorate (Fase 3)

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Attività finanziarie al costo ammortizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie designate al fair value rilevato sulla base di altre componenti del conto economico complessivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Riduzione di valore accumulata - Attività senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Attività finanziarie al costo ammortizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie designate al fair value rilevato sulla base di altre componenti del conto economico complessivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Riduzione di valore accumulata - Attività con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorate (Fase 2)

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Attività finanziarie al costo ammortizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie designate al fair value rilevato sulla base di altre componenti del conto economico complessivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Riduzione di valore accumulata - Attività deteriorate (Fase 3)

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Attività finanziarie al costo ammortizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie designate al fair value rilevato sulla base di altre componenti del conto economico complessivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati trimestrali QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ - FINREP GAAP

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Strumenti di debito che hanno subito una riduzione di valore — Strumenti di debito non derivati non per negoziazione misurati secondo un metodo basato sul costo

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Totale del valore contabile lordo delle attività che hanno subito una riduzione di valore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svalutazioni specifiche per il rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svalutazioni generali per il rischio di credito e rischio bancario che influisce sul valore contabile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati trimestrali - QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ - NON FINREP/PUNTO DI DATI FINREP

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Esposizioni deteriorate

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Valore contabile lordo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni in bonis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni deteriorate*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni oggetto di concessioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati trimestrali - CONCENTRAZIONE GEOGRAFICA

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Valore dell'esposizione originaria totale

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US (Stati Uniti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HK (Hong Kong)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BR (Brasile)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN (Cina)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JP (Giappone)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH (Svizzera)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MX (Messico)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AU (Australia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SG (Singapore)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR (Turchia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RU (Federazione russa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KY (Isole Cayman)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN (India)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KR (Corea del Sud)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA (Sud Africa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CA (Canada)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voci per memoria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni originarie non nazionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale dell'esposizione originaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Totale delle esposizioni in stato di default

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US (Stati Uniti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HK (Hong Kong)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BR (Brasile)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN (Cina)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JP (Giappone)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH (Svizzera)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MX (Messico)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AU (Australia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SG (Singapore)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR (Turchia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RU (Federazione russa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KY (Isole Cayman)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN (India)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KR (Corea del Sud)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA (Sud Africa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CA (Canada)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Valore dell'esposizione totale

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US (Stati Uniti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HK (Hong Kong)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BR (Brasile)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN (Cina)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JP (Giappone)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH (Svizzera)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MX (Messico)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AU (Australia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SG (Singapore)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR (Turchia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RU (Federazione russa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KY (Isole Cayman)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN (India)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KR (Corea del Sud)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA (Sud Africa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CA (Canada)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati trimestrali - CONCENTRAZIONE GEOGRAFICA - Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP)

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Attività nazionali

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Totale delle attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale passivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale dei costi operativi, al netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utile o (-) perdita d’esercizio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Attività non nazionali

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Totale delle attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale passivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale dei costi operativi, al netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utile o (-) perdita d’esercizio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati trimestrali - CONCENTRAZIONE DELLE CONTROPARTI - Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP)

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Esposizioni verso banche centrali

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

PRESTITI E ANTICIPAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Esposizioni verso amministrazioni pubbliche

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

PRESTITI E ANTICIPAZIONI*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Esposizioni verso enti creditizi

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

PRESTITI E ANTICIPAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Esposizioni verso altre società finanziarie

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

PRESTITI E ANTICIPAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Esposizioni verso società non finanziarie

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

PRESTITI E ANTICIPAZIONI*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: prestiti per finanziamento di progetti (project finance)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Esposizioni verso famiglie

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

PRESTITI E ANTICIPAZIONI*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: credito al consumo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: mutui per l'acquisto di abitazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati trimestrali - CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO - Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP)

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Valore contabile (FINREP — IFRS)

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Titoli di credito emessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificati di deposito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli garantiti da attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratti ibridi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri titoli di debito emessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti finanziari composti convertibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non convertibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre passività finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIVITÀ FINANZIARIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Valore contabile (FINREP — GAAP)

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Titoli di credito emessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificati di deposito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli garantiti da attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratti ibridi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri titoli di debito emessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti finanziari composti convertibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non convertibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre passività finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIVITÀ FINANZIARIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Valore contabile ricevuto

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi a tempo ritirabili entro i 30 giorni successivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi a tempo non ritirabili entro i 30 giorni successivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conti di risparmio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanziamento all'ingrosso*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantito*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati trimestrali - Liquidità e finanziamento

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Attività liquide

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

TOTALE DELLE ATTIVITÀ LIQUIDE NON RETTIFICATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale delle attività di livello 1 non rettificate escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riserve ritirabili detenute presso banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività delle banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività delle amministrazioni centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività liquide che possano essere incluse nella categoria delle esposizioni verso la banca centrale o delle esposizioni garantite pubblicamente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 non rettificate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale delle attività di livello 2A non rettificate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale delle attività di livello 2B non rettificate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate estere dell'dell'Unione (sub-consolidate o individuali)

Succursali estere dell'dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Riserve di liquidità*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deflussi di liquidità netti*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINANZIAMENTO STABILE

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importi di altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINANZIAMENTO STABILE - prestiti e crediti commerciali non rinnovabili

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINANZIAMENTO STABILE - prestiti e crediti commerciali non rinnovabili segnalati nella sezione 1.9 garantiti da immobili

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINANZIAMENTO STABILE - crediti da derivati

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINANZIAMENTO STABILE - altre attività

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINANZIAMENTO STABILE - attività dedotte dai fondi propri che non richiedono il finanziamento stabile

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINANZIAMENTO STABILE - linee di credito non revocabili non utilizzate classificate a “rischio medio” o a “rischio medio/basso” ai sensi dell'allegato I.

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

ELEMENTI CHE FORNISCONO IL FINANZIAMENTO STABILE

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

entro 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 3 e 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 6 e 9 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra 9 e 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati trimestrali - Attività vincolate

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Valore contabile delle attività vincolate

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Attività dell'ente segnalante*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanziamenti a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Valore contabile delle attività vincolate di cui: emesse da altri soggetti del gruppo

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Attività dell'ente segnalante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanziamenti a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Valore contabile delle attività vincolate di cui: stanziabili a garanzia presso una banca centrale

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Attività dell'ente segnalante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanziamenti a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Valore contabile delle attività non vincolate

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Attività dell'ente segnalante*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanziamenti a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Valore contabile delle attività non vincolate di cui: emesse da altri soggetti del gruppo

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Attività dell'ente segnalante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanziamenti a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Valore contabile delle attività non vincolate di cui: stanziabili a garanzia presso una banca centrale

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Attività dell'ente segnalante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanziamenti a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Garanzie ricevute dall'ente segnalante

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolati*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione non vincolati potenzialmente vincolabili*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati trimestrali - FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILITÀ

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Tabella Fondi propri

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

FONDI PROPRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITALE DI CLASSE 1*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale ammissibili come capitale primario di classe 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili non distribuiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiustamenti del capitale primario di classe 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deduzioni dal capitale primario di classe 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITALE DI CLASSE 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati trimestrali - FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILIT

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodo standardizzato (SA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodo basato sui rating interni (IRB)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Rettifiche di valore

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Metodo standardizzato (SA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodo basato sui rating interni (IRB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Importo dell'esposizione ponderato per il rischio

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO/ESPOSIZIONI TOTALI*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodo standardizzato (SA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodo basato sui rating interni (IRB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PER RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO (OpR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO RELATIVO ALLE GRANDI ESPOSIZIONI INTERNE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRI IMPORTI DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Importo della perdita attesa

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Metodo basato sui rating interni (IRB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati trimestrali — FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILITÀ

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Riserve di capitale e requisiti del secondo pilastro

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

Requisito combinato di riserva di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riserva di conservazione del capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riserva degli enti a rilevanza sistemica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riserva di altri enti a rilevanza sistemica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti di fondi propri relativi agli aggiustamenti del secondo pilastro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati trimestrali — Numero di enti

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Coefficiente di solvibilità (%)

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

< 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 — 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 — 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 — 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Coefficiente di classe 1 (%)

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

< 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 — 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 — 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 — 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Coefficiente di capitale primario di classe 1 (%)

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

< 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 — 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 — 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 — 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 — 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati trimestrali — IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO / ESPOSIZIONI TOTALI

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Coefficiente di solvibilità (%)

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

< 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 — 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 — 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 — 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Coefficiente di classe 1 (%)

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

< 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 — 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 — 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 — 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Coefficiente di capitale primario di classe 1 (%)

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

< 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 — 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 — 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 — 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 — 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dati bancari consolidati trimestrali - Attività

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Coefficiente di solvibilità (%)

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

< 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 — 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 — 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 — 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Coefficiente di classe 1 (%)

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

< 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 — 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 — 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 — 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero al di fuori dell’Unione (individuali)

Società controllate sotto controllo estero dell'Unione (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero dell'Unione (individuali)

Categorie MVU

Coefficiente di capitale primario di classe 1 (%)

A. Grandi dimensioni

B. Medie dimensioni

C. Piccole dimensioni

Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)

Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)

Significative

Meno significative

< 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 — 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 — 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 — 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 — 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


11.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 208/311


INDIRIZZO (UE) 2021/834 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 marzo 2021

relativo alle informazioni statistiche da segnalare sulle emissioni di titoli (BCE/2021/15)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

(1)

le statistiche sulle emissioni di titoli integrano le statistiche monetarie, migliorano le analisi monetarie e finanziarie degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito, «area dell’euro») e sono utilizzate per valutare il ruolo dell’euro nei mercati finanziari internazionali. Di conseguenza, le statistiche sulle emissioni di titoli dei residenti nell’area dell’euro raccolte dalle BCN dovrebbero essere segnalate alla BCE.

(2)

Le statistiche sulle emissioni di titoli riguardano emissioni effettuate da soggetti, incluse le istituzioni a capitale straniero, che sono residenti nell’area dell’euro. Le emissioni di soggetti situati al di fuori dell’area dell’euro ma di proprietà di residenti nell’area dell’euro dovrebbero essere considerate come emissioni di non residenti nell’area dell’euro, in linea con la metodologia stabilita nel Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(3)

Le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 2533/98 (BCE/2013/43) del Consiglio (2) sono rilevanti anche ai fini della segnalazione ai sensi del presente indirizzo e dovrebbero pertanto applicarsi.

(4)

Affinché la BCE possa svolgere i propri compiti, è opportuno che le BCN segnalino le informazioni richieste entro una certa data.

(5)

Al fine di garantire l’accuratezza e la qualità delle informazioni statistiche raccolte dalla BCE, è necessario prevedere il monitoraggio, la verifica e, se del caso, la revisione delle informazioni statistiche segnalate dalle BCN.

(6)

L’articolo 5 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, implica che gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che intendono adottare l’euro dovrebbero elaborare e attuare misure per la raccolta delle informazioni statistiche necessarie per soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica della BCE in preparazione di tale adozione dell’euro. Di conseguenza, l’applicazione del presente indirizzo può essere estesa alle BCN degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro per un periodo di riferimento prestabilito. Inoltre, al fine di consentire alla BCE di ottenere un quadro completo delle informazioni statistiche raccolte e di condurre analisi pertinenti, le BCN degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che adottano l’euro dovrebbero essere tenute a fornire alla BCE informazioni statistiche relative a un determinato periodo precedente all’adozione dell’euro.

(7)

Dovrebbero essere stabilite regole comuni per la pubblicazione, ad opera delle BCN, delle informazioni statistiche relative all’emissione di titoli, onde garantire la corretta divulgazione dei relativi aggregati chiave.

(8)

È opportuno predisporre un metodo comune di trasmissione delle informazioni statistiche segnalate alla BCE per tutte le BCN. Di conseguenza, il SEBC dovrebbe concordare e specificare un formato elettronico di trasmissione armonizzato.

(9)

È necessario stabilire una procedura per apportare in maniera efficace modifiche di natura tecnica all’allegato al presente indirizzo, a condizione che tali modifiche non siano tali da alterarne l’impianto concettuale sottostante né da incidere sull’onere di segnalazione. Di conseguenza, le BCN dovrebbero proporre tali modifiche di natura tecnica tramite il Comitato per le statistiche e, nell’osservare tale procedura, si dovrebbe tenere conto del parere del Comitato per le statistiche del SEBC.

(10)

Per ragioni di certezza del diritto, le BCN dovrebbero conformarsi alle disposizioni del presente indirizzo a partire dalla medesima data di cui all’articolo 2 dell’indirizzo (UE) 2021/835 della Banca centrale europea (BCE/2021/16) (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente indirizzo stabilisce gli obblighi di segnalazione per le banche centrali nazionali («BCN») relativamente alle emissioni di titoli da parte dei residenti negli Stati membri la cui moneta è l’euro. In particolare, il presente indirizzo specifica le informazioni statistiche da segnalare alla BCE, la frequenza di tale segnalazione e gli standard applicati a tale segnalazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo, si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 2533/98.

Articolo 3

Informazioni statistiche da segnalare sulle emissioni di titoli

1.   Le BCN segnalano alle BCE le informazioni statistiche su tutte le emissioni di titoli, in qualsiasi valuta, effettuate da residenti in Stati membri la cui moneta è l’euro, in conformità all’allegato.

2.   Le BCN forniscono spiegazioni qualora segnalino informazioni statistiche alla BCE ai sensi del presente articolo, come indicato nella sezione 3 dell’allegato.

Articolo 4

Frequenza di segnalazione

1.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche di cui all’articolo 3 su base mensile e non oltre cinque settimane dalla fine del mese cui le informazioni statistiche si riferiscono.

2.   La BCE comunica alle BCN le date esatte di segnalazione nella forma di un calendario di segnalazione.

Articolo 5

Obblighi di segnalazione di dati storici in caso di adozione dell’euro

Qualora uno Stato membro la cui moneta non sia l’euro adotti l’euro successivamente all’entrata in vigore del presente indirizzo, la BCN di tale Stato membro segnala alla BCE i cinque anni di informazioni statistiche di cui all’allegato, incluso l’ultimo anno di riferimento, con la migliore diligenza possibile.

Articolo 6

Verifica

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 2533/98, le BCN monitorano e verificano la qualità e l’affidabilità delle informazioni statistiche segnalate alla BCE in conformità al presente indirizzo.

Articolo 7

Revisioni

Le BCN possono rivedere le informazioni statistiche segnalate ai sensi dell’articolo 3 durante la segnalazione periodica di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

Articolo 8

Standard di trasmissione

1.   La BCE trasmette le informazioni statistiche da segnalare ai sensi del presente indirizzo in formato elettronico, utilizzando i mezzi indicati dalla BCE. Il formato del messaggio statistico messo a punto per questo scambio elettronico di informazioni statistiche deve essere il formato approvato dal SEBC.

2.   Qualora non si applichi il paragrafo 1, le BCN possono utilizzare altri mezzi di trasmissione delle informazioni statistiche, previa approvazione da parte della BCE.

Articolo 9

Pubblicazione

Qualora le BCN pubblichino contributi nazionali agli aggregati mensili dell’area dell’euro, questi devono corrispondere a quelli segnalati alla BCE ai sensi del presente indirizzo. Laddove le BCN riproducano gli aggregati dell’area dell’euro pubblicati dalla BCE, questi devono essere riprodotti fedelmente.

Articolo 10

Procedura semplificata di modifica

Tenuto conto del parere del Comitato per le statistiche, il Comitato esecutivo della BCE apporta qualsiasi modifica di natura tecnica all’allegato al presente indirizzo necessaria, purché tali modifiche non siano tali da alterarne l’impianto concettuale sottostante né da incidere sugli oneri di segnalazione degli operatori segnalanti negli Stati membri. Il Comitato esecutivo informa senza indugio il Consiglio direttivo di tali modifiche.

Articolo 11

Efficacia

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

2.   Le BCN degli Stati membri la cui moneta è l’euro e la BCE si conformano al presente indirizzo a decorrere dal 1° febbraio 2022.

Articolo 12

Destinatari

Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 marzo 2021

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

(3)  Indirizzo (UE) 2021/835 della Banca centrale europea, del 26 marzo 2021, che abroga l’indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2021/16) (cfr. pag. 335 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

SCHEMA DI SEGNALAZIONE

Sezione 1: Introduzione

Le statistiche relative alle emissioni di titoli per l’area dell’euro forniscono due degli aggregati principali:

l’insieme delle emissioni effettuate, in qualsiasi valuta, da residenti dell’area dell’euro, e

l’insieme delle emissioni effettuate in euro in tutto il mondo, ossia a livello nazionale e internazionale.

Una distinzione principale deve essere effettuata sulla base della residenza dell’emittente per cui le BCN dell’Eurosistema coprono collettivamente tutte le emissioni da parte dei residenti dell’area dell’euro (1) La Banca per i regolamenti internazionali (BRI) segnala le emissioni da parte del «resto del mondo» (RdM), facendo riferimento a tutti i residenti non appartenenti all’area dell’euro (ivi comprese le organizzazioni internazionali non residenti nell’area dell’euro).

La tabella qui di seguito sintetizza gli obblighi di segnalazione.

 

 

 

Emissioni di titoli

 

Da parte di residenti dell’area dell’euro

(ogni BCN segnalante sui residenti nazionali)

Da parte dei residenti del RdM

(BRI)

 

Stati membri non appartenenti all’area dell’euro

Altri paesi

In euro/denominazioni nazionali

Blocco A

Blocco B

In altre valute  (*1)

Blocco C

Blocco D

non richiesto

Sezione 2: Obblighi di segnalazione

Tabella 1 Blocco A modulo di segnalazione per le BCN

 

 

 

EMITTENTI RESIDENTI NAZIONALI//EURO/DENOMINAZIONI NAZIONALI

 

Consistenze in essere

Emissioni lorde

Rimborsi

Emissioni nette  (*3)

 

A1

A2

A3

A4

1.

TITOLI DI DEBITO A BREVE TERMINE  (*2)

 

 

 

 

Totale

S1

S68

S135

S202

Autorità bancarie centrali

S2

S69

S136

S203

IFM diverse dalle banche centrali

S3

S70

S137

S204

AIF

S4

S71

S138

S205

di cui SV

S5

S72

S139

S206

Ausiliari finanziari

S6

S73

S140

S207

Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive

S7

S74

S141

S208

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S8

S75

S142

S209

Società non finanziarie

S9

S76

S143

S210

Amministrazioni centrali

S10

S77

S144

S211

Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali

S11

S78

S145

S212

Enti di previdenza e assistenza sociale

S12

S79

S146

S213

 

 

 

 

 

2.

TITOLI DI DEBITO A LUNGO TERMINE  (*2)

 

 

 

 

Totale

S13

S80

S147

S214

Autorità bancarie centrali

S14

S81

S148

S215

IFM diverse dalle banche centrali

S15

S82

S149

S216

AIF

S16

S83

S150

S217

di cui SV

S17

S84

S151

S218

Ausiliari finanziari

S18

S85

S152

S219

Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive

S19

S86

S153

S220

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S20

S87

S154

S221

Società non finanziarie

S21

S88

S155

S222

Amministrazioni centrali

S22

S89

S156

S223

Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali

S23

S90

S157

S224

Enti di previdenza e assistenza sociale

S24

S91

S158

S225

 

 

 

 

 

2.1.

di cui emissioni a tasso fisso:

 

 

 

 

Totale

S25

S92

S159

S226

Autorità bancarie centrali

S26

S93

S160

S227

IFM diverse dalle banche centrali

S27

S94

S161

S228

AIF

S28

S95

S162

S229

di cui SV

S29

S96

S163

S230

Ausiliari finanziari

S30

S97

S164

S231

Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive

S31

S98

S165

S232

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S32

S99

S166

S233

Società non finanziarie

S33

S100

S167

S234

Amministrazioni centrali

S34

S101

S168

S235

Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali

S35

S102

S169

S236

Enti di previdenza e assistenza sociale

S36

S103

S170

S237

 

 

 

 

 

2.2.

di cui emissioni a tasso variabile:

 

 

 

 

Totale

S37

S104

S171

S238

Autorità bancarie centrali

S38

S105

S172

S239

IFM diverse dalle banche centrali

S39

S106

S173

S240

AIF

S40

S107

S174

S241

di cui SV

S41

S108

S175

S242

Ausiliari finanziari

S42

S109

S176

S243

Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive

S43

S110

S177

S244

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S44

S111

S178

S245

Società non finanziarie

S45

S112

S179

S246

Amministrazioni centrali

S46

S113

S180

S247

Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali

S47

S114

S181

S248

Enti di previdenza e assistenza sociale

S48

S115

S182

S249

 

 

 

 

 

2.3.

di cui obbligazioni prive di cedola:

 

 

 

 

Totale

S49

S116

S183

S250

Autorità bancarie centrali

S50

S117

S184

S251

IFM diverse dalle banche centrali

S51

S118

S185

S252

AIF

S52

S119

S186

S253

di cui SV

S53

S120

S187

S254

Ausiliari finanziari

S54

S121

S188

S255

Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive

S55

S122

S189

S256

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S56

S123

S190

S257

Società non finanziarie

S57

S124

S191

S258

Amministrazioni centrali

S58

S125

S192

S259

Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali

S59

S126

S193

S260

Enti di previdenza e assistenza sociale

S60

S127

S194

S261

 

 

 

 

 

3.

AZIONI QUOTATE  ((†))

 

 

 

 

Totale

S61

S128

S195

S262

Autorità bancarie centrali

S62

S129

S196

S263

IFM diverse dalle banche centrali

S63

S130

S197

S264

AIF

S64

S131

S198

S265

Ausiliari finanziari

S65

S132

S199

S266

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S66

S133

S200

S267

Società non finanziarie

S67

S134

S201

S268

 

 

 

 

 


Tabella 2 Blocco C modulo di segnalazione per le BCN

 

EMITTENTI RESIDENTI NAZIONALI/ALTRE VALUTE

 

Consistenze in essere

Emissioni lorde

Rimborsi

Emissioni nette

 

C1

C2

C3

C4

4.

TITOLI DI DEBITO A BREVE TERMINE

 

 

 

 

Totale

S269

S335

S401

S467

Autorità bancarie centrali

S270

S336

S402

S468

IFM diverse dalle banche centrali

S271

S337

S403

S469

AIF

S272

S338

S404

S470

di cui SV

S273

S339

S405

S471

Ausiliari finanziari

S274

S340

S406

S472

Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive

S275

S341

S407

S473

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S276

S342

S408

S474

Società non finanziarie

S277

S343

S409

S475

Amministrazioni centrali

S278

S344

S410

S476

Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali

S279

S345

S411

S477

Enti di previdenza e assistenza sociale

S280

S346

S412

S478

 

 

 

 

 

5.

TITOLI DI DEBITO A LUNGO TERMINE

 

 

 

 

Totale

S281

S347

S413

S479

Autorità bancarie centrali

S282

S348

S414

S480

IFM diverse dalle banche centrali

S283

S349

S415

S481

AIF

S284

S350

S416

S482

di cui SV

S285

S351

S417

S483

Ausiliari finanziari

S286

S352

S418

S484

Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive

S287

S353

S419

S485

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S288

S354

S420

S486

Società non finanziarie

S289

S355

S421

S487

Amministrazioni centrali

S290

S356

S422

S488

Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali

S291

S357

S423

S489

Enti di previdenza e assistenza sociale

S292

S358

S424

S490

 

 

 

 

 

5.1.

di cui emissioni a tasso fisso:

 

 

 

 

Totale

S293

S359

S425

S491

Autorità bancarie centrali

S294

S360

S426

S492

IFM diverse dalle banche centrali

S295

S361

S427

S493

AIF

S296

S362

S428

S494

di cui SV

S297

S363

S429

S495

Ausiliari finanziari

S298

S364

S430

S496

Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive

S299

S365

S431

S497

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S300

S366

S432

S498

Società non finanziarie

S301

S367

S433

S499

Amministrazioni centrali

S302

S368

S434

S500

Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali

S303

S369

S435

S501

Enti di previdenza e assistenza sociale

S304

S370

S436

S502

 

 

 

 

 

5.2.

di cui emissioni a tasso variabile:

 

 

 

 

Totale

S305

S371

S437

S503

Autorità bancarie centrali

S306

S372

S438

S504

IFM diverse dalle banche centrali

S307

S373

S439

S505

AIF

S308

S374

S440

S506

di cui SV

S309

S375

S441

S507

Ausiliari finanziari

S310

S376

S442

S508

Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive

S311

S377

S443

S509

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S312

S378

S444

S510

Società non finanziarie

S313

S379

S445

S511

Amministrazioni centrali

S314

S380

S446

S512

Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali

S315

S381

S447

S513

Enti di previdenza e assistenza sociale

S316

S382

S448

S514

 

 

 

 

 

5.3.

di cui obbligazioni prive di cedola:

 

 

 

 

Totale

S317

S383

S449

S515

Autorità bancarie centrali

S318

S384

S450

S516

IFM diverse dalle banche centrali

S319

S385

S451

S517

AIF

S320

S386

S452

S518

di cui SV

S321

S387

S453

S519

Ausiliari finanziari

S322

S388

S454

S520

Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive

S323

S389

S455

S521

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S324

S390

S456

S522

Società non finanziarie

S325

S391

S457

S523

Amministrazioni centrali

S326

S392

S458

S524

Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali

S327

S393

S459

S525

Enti di previdenza e assistenza sociale

S328

S394

S460

S526

 

 

 

 

 

6.

AZIONI QUOTATE

 

 

 

 

Totale

S329

S395

S461

S527

IFM diverse dalle banche centrali

S330

S396

S462

S528

AIF

S331

S397

S463

S529

Ausiliari finanziari

S332

S398

S464

S530

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S333

S399

S465

S531

Società non finanziarie

S334

S400

S466

S532


Tabella 3 Blocco A voci per memoria modulo di segnalazione per le BCN

 

EMITTENTI RESIDENTI NAZIONALI//EURO/DENOMINAZIONI NAZIONALI

 

Consistenze in essere

Emissioni lorde

Rimborsi

Emissioni nette

 

A1

A2

A3

A4

6.

AZIONI QUOTATE

 

 

 

 

Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive

S533

S544

S555

S566

 

 

 

 

 

7.

AZIONI NON QUOTATE

 

 

 

 

Totale

S534

S545

S556

S567

IFM diverse dalle banche centrali

S535

S546

S557

S568

AIF

S536

S547

S558

S569

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S537

S548

S559

S570

Società non finanziarie

S538

S549

S560

S571

 

 

 

 

 

8.

ALTRE PARTECIPAZIONI

 

 

 

 

Totale

S539

S550

S561

S572

IFM diverse dalle banche centrali

S540

S551

S562

S573

AIF

S541

S552

S563

S574

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S542

S553

S564

S575

Società non finanziarie

S543

S554

S565

S576

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Residenza dell’emittente

Le emissioni effettuate da società controllate di proprietà di non residenti del paese segnalante, operanti nel territorio economico di tale paese, devono essere classificate come emissioni effettuate da unità residenti del paese segnalante.

Sono parimenti considerate emissioni di unità residenti le emissioni effettuate dalle sedi centrali di unità situate nel territorio economico del paese segnalante e che operano a livello internazionale. Le emissioni effettuate da sedi centrali o da società controllate situate fuori del territorio economico del paese segnalante, benché di proprietà di residenti di tale paese, devono essere considerate emissioni effettuate da non residenti. Per esempio, le emissioni effettuate dalla Volkswagen Brasile sono considerate come effettuate da unità residenti in Brasile e non nel territorio del paese segnalante. In assenza di una dimensione fisica di un’impresa, la sua residenza è determinata con riferimento al territorio economico in cui vige l’ordinamento giuridico in base al quale l’impresa è costituita in società o registrata (2).

Onde evitare un doppio conteggio o lacune, la segnalazione delle emissioni effettuate da società a destinazione specifica (SDS, special purpose entities) deve avvenire bilateralmente, tra i soggetti segnalanti interessati. Non la BRI ma le BCN devono segnalare le emissioni effettuate da società a destinazione specifica (SDS) che soddisfano i criteri di residenza del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali («SEC 2010») di cui all’allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e che sono classificate come residenti dell’area dell’euro.

2.   Disaggregazione settoriale degli emittenti

Le emissioni devono essere classificate in base al settore che contrae la passività per i titoli emessi. La classificazione settoriale prevede i seguenti dodici tipi di emittenti:

banca centrale,

altre IFM (4),

AIF (5),

di cui società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione,

ausiliari finanziari,

prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive,

imprese di assicurazione e fondi pensione (6),

società non finanziarie,

amministrazioni centrali,

amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali,

enti di previdenza e assistenza sociale,

istituzioni internazionali.

I titoli emessi tramite SDS, in cui la passività relativa all’emissione è contratta in ultima istanza non dalla SDS ma dalla società madre, devono essere attribuiti a quest’ultima e non alla SDS. Per esempio, le emissioni della SDS «AJAX Electronics», società non finanziaria situata nel paese dell’area dell’euro «paese A», dovrebbero essere attribuiti al settore delle società non finanziarie e segnalate dal paese A. La SDS e la società madre devono tuttavia essere residenti nello stesso paese. Pertanto, se la società madre non è un residente del paese segnalante, la SDS deve essere considerata un’unità residente fittizia di tale paese e il settore di emissione deve essere allineato con la funzione economica della SDS. Per esempio, se la «ACME Motors» fosse una società non finanziaria che produce automobili residente in Giappone e la «ACME Motor Finance» fosse una società controllata residente nel paese dell’area dell’euro «paese B», le emissioni di ACME Motor Finance dovrebbero essere attribuite al settore delle istituzioni finanziarie captive e dei prestatori di fondi del paese B, poiché la società madre ACME Motors non è residente nello stesso paese. Unica eccezione è l’ipotesi di SDS possedute da amministrazioni pubbliche, nel qual caso il titolo è registrato come emesso dall’amministrazione pubblica del paese dell’entità madre (7).

Una società pubblica che viene privatizzata mediante emissione di azioni quotate deve essere assegnata al settore delle società non finanziarie. Analogamente, un ente creditizio (EC) pubblico che viene privatizzato deve essere assegnato al settore delle IFM diverse dalle banche centrali. Le emissioni da parte di famiglie o istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie devono essere classificate nel settore delle società non finanziarie.

3.   Scadenza delle emissioni

Si definiscono titoli di debito a breve termine i titoli con scadenza originaria pari o inferiore a un anno, anche se emessi nell’ambito di programmi di finanziamento a più lungo termine.

Si definiscono titoli di debito a lungo termine i titoli con scadenza originaria superiore a un anno. Sono classificate a lungo termine le emissioni con scadenze non fisse, se all’ultima di tali scadenze manca più di un anno, e quelle con scadenza indefinita.

Non è necessario considerare la fascia di scadenza a due anni, come nelle statistiche sui dati di bilancio delle IFM.

4.   Classificazione dei titoli di debito a lungo termine in base al tasso di interesse

I titoli di debito a lungo termine si dividono in:

Titoli di debito a tasso fisso, ossia titoli di debito che sono emessi e rimborsati alla pari e titoli di debito emessi sotto la pari o rimborsati con un premio rispetto al loro valore nominale.

Titoli di debito a tasso variabile, ossia titoli di debito in cui la cedola e/o il capitale principale sono correlati ad un indice generale di prezzi per beni o servizi (come l’indice dei prezzi al consumo), ad un tasso di interesse, o al prezzo di un’attività che risulti in una cedola nominale variabile per tutta la durata dell’emissione. Ai fini delle statistiche sulle emissioni di titoli, i titoli di debito a tasso misto sono classificati come titoli di debito a tasso variabile (8).

Obbligazioni prive di cedola emesse sotto la pari, ossia strumenti che non prevedono pagamenti di interessi e sono emessi con un considerevole sconto rispetto al valore nominale. La maggior parte dello sconto rappresenta l’equivalente degli interessi maturati nel periodo di durata dell’obbligazione.

5.   Classificazione delle emissioni

L’analisi delle emissioni avviene con riferimento a due ampi raggruppamenti: a) titoli di debito (9) e b) azioni quotate (10). I titoli emessi attraverso collocamenti privati sono inclusi nella misura del possibile. I titoli del mercato monetario sono inclusi in maniera indistinta come parte dei titoli di debito. Azioni non quotate (11) e altre partecipazioni (12) possono essere segnalate su base volontaria come due voci per memoria separate. Le quote/partecipazioni emesse da fondi comuni monetari e altri fondi di investimento sono escluse.

Il seguente è un elenco non esaustivo di strumenti compresi nelle statistiche sulle emissioni di titoli:

a)

Titoli di debito

i)

Titoli di debito a breve termine

Sono inclusi quanto meno i seguenti strumenti.

Buoni del Tesoro e altri titoli a breve termine emessi dalle amministrazioni pubbliche.

Titoli negoziabili a breve termine emessi da società finanziarie e non finanziarie. Una varietà di termini sono utilizzati per tali titoli, inclusi: carta commerciale, cambiali commerciali, pagherò cambiari, tratte, vaglia cambiari e certificati di deposito.

Titoli a breve termine emessi nell’ambito di un programma di emissione di titoli sottoscritti a lungo termine.

Accettazioni bancarie.

ii)

Titoli di debito a lungo termine

Sono inclusi quanto meno i seguenti strumenti, a titolo di esempio.

Titoli al portatore.

Obbligazioni subordinate.

Titoli con scadenze opzionali, l’ultima delle quali è superiore ad un anno:

Titoli senza data di scadenza o perpetui.

Titoli a tasso variabile.

Titoli convertibili.

Obbligazioni garantite.

Titoli indicizzati, il cui valore è correlato a un indice dei prezzi, al prezzo di un bene o a un indice del tasso di cambio.

Obbligazioni fortemente scontate (deep-discounted bonds), che presentano pagamenti di cedola esigui e sono emessi con uno sconto rispetto al valore facciale.

Obbligazioni prive di cedola.

Eurobond.

Obbligazioni globali.

Titoli oggetto di investimenti finanziari privati.

Titoli derivanti dalla conversione di prestiti.

Prestiti divenuti negoziabili di fatto.

Obbligazioni e capitale di prestito convertibili in azioni, siano esse della società emittente o di altra società, fintanto che non sono convertiti. Laddove separabile dall’obbligazione sottostante, è esclusa l’opzione della conversione, che è considerata essere un derivato finanziario.

Azioni e titoli che danno diritto a un reddito fisso ma non prevedono la partecipazione alla distribuzione del valore residuo di una società in caso di liquidazione, comprese le azioni privilegiate, nella misura in cui non è prevista la distribuzione del valore residuo di liquidazione.

Attività finanziarie emesse nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di prestiti, di crediti ipotecari, di debiti inerenti all’utilizzo di carte di credito, di conti attivi e di altre attività.

I seguenti strumenti sono esclusi:

operazioni in titoli facenti parte di operazioni di pronti contro termine;

emissioni di titoli non negoziabili;

prestiti non negoziabili.

b)

Azioni quotate

Le azioni quotate comprendono i seguenti strumenti.

Quote di capitale emesse da società per azioni.

Quote rimborsate in società per azioni.

Quote di dividendi emesse da società per azioni.

Azioni privilegiate che prevedono la partecipazione alla distribuzione del valore residuo in sede di liquidazione di una società. Tali azioni possono essere quotate o meno in una borsa riconosciuta.

Collocamenti di emissioni fra investitori privati, laddove possibile.

Se una società è privatizzata e il governo conserva parte delle azioni mentre la restante parte è quotata su un mercato regolamentato, l’intero valore del capitale della società è registrato come consistenze in essere delle azioni quotate, dato che, almeno in via potenziale, tutte le azioni della società possono essere scambiate in qualsiasi momento al valore di mercato. Lo stesso principio si applica nell’ipotesi in cui parte delle azioni sia venduta a grandi investitori e solo la parte residua, ossia il flottante libero, sia negoziata in borsa.

Le azioni quotate non comprendono:

azioni offerte in vendita ma non sottoscritte in sede di emissione;

obbligazioni e capitale di prestito convertibili in azioni, che rientrano nella categoria una volta convertite in azioni;

le quote sottoscritte dagli accomandatari nelle società in accomandita;

partecipazioni delle amministrazioni pubbliche al capitale delle organizzazioni internazionali aventi la forma giuridica di società per azioni;

emissioni di azioni gratuite solo al momento dell’emissione e le emissioni frazionate. Le azioni gratuite e quelle frazionate sono tuttavia incluse in modo indifferenziato nella consistenza totale delle azioni quotate.

6.   Valuta di emissione

Le obbligazioni a duplice denominazione devono essere classificate in base alla valuta di denominazione dell’obbligazione. Le obbligazioni a duplice denominazione sono definite come obbligazioni per le quali è previsto che il rimborso o il pagamento della cedola avvenga in valuta diversa da quella di denominazione dell’obbligazione. Nel caso in cui un’obbligazione globale sia emessa in più di una valuta, ogni frazione è segnalata come un’emissione distinta, in base alla valuta di emissione. Nel caso di emissioni denominate in due valute, ad esempio il 70 % in euro e il 30 % in dollaro statunitense, le componenti pertinenti dell’emissione devono essere segnalate distintamente laddove possibile in base alla valuta in cui sono denominate. Di conseguenza, nell’esempio qui fornito, il 70 % dell’emissione deve essere segnalato come emissioni in euro/denominazioni nazionali (13) e il 30 % come emissioni in altre valute. Laddove non sia possibile individuare separatamente le componenti di valuta di un’emissione, l’effettiva disaggregazione effettuata dal paese segnalante deve essere indicata nelle note esplicative nazionali.

7.   Momento di registrazione dell’emissione

Un’emissione si ritiene avvenuta quando l’emittente riceve il pagamento, non quando il consorzio di sottoscrittori assume l’impegno.

8.   Riconciliazione di consistenze e flussi

Le BCN devono trasmettere informazioni sulle consistenze in essere, sulle emissioni lorde, sui rimborsi e sulle emissioni nette di titoli di debito a breve e lungo termine, nonché su azioni quotate.

Il prospetto qui di seguito illustra il rapporto tra consistenze in essere e flussi (ossia emissioni lorde, rimborsi ed emissioni nette). Di fatto, il rapporto è più complesso di quello raffigurato a causa delle variazioni dei prezzi e delle parità di cambio, del reinvestimento degli interessi (maturati), di riclassificazioni, revisioni e altri aggiustamenti.

i)

Consistenze alla fine del periodo di segnalazione

Consistenze alla fine del periodo di segnalazione precedente

+

Emissioni lorde durante il periodo di segnalazione

-

Rimborsi durante il periodo di segnalazione

+

Riclassificazioni e altre variazioni

ii)

Consistenze alla fine del periodo di segnalazione

Consistenze alla fine del periodo di segnalazione precedente

+

Emissioni nette durante il periodo di segnalazione

 

 

+

Riclassificazioni e altre variazioni

a)   Emissioni lorde

Le emissioni lorde durante il periodo di segnalazione devono comprendere tutte le operazioni di emissione di titoli di debito e di azioni quotate nelle quali l’emittente vende titoli a pronti di nuova costituzione. La categoria riguarda la regolare creazione di nuovi strumenti. L’emissione si considera effettuata nel momento in cui avviene il pagamento; la registrazione delle emissioni deve pertanto rispecchiare il più possibile i tempi di pagamento dell’emissione sottostante.

Per le azioni quotate, le emissioni lorde comprendono le azioni di nuova emissione che sono emesse per corrispettivo da società che si quotano in borsa per la prima volta, quelle di società di nuova costituzione, o di società private che si trasformano in pubbliche. Le emissioni lorde comprendono anche le azioni di nuova emissione che sono emesse per corrispettivo durante la privatizzazione di società pubbliche nel momento in cui le loro azioni sono quotate in una borsa valori. Devono essere escluse invece le emissioni di azioni gratuite (14). Le emissioni lorde non devono essere segnalate nel caso in cui una società viene quotata in borsa ma non vi è aumento di nuovo capitale.

Le emissioni lorde e i rimborsi segnalati non comprendono lo scambio o il trasferimento di titoli esistenti in sede di acquisizioni e fusioni di società (15), ad eccezione di nuovi strumenti che siano creati ed emessi dietro corrispettivo da un soggetto residente nell’area dell’euro.

Le emissioni di titoli che in seguito possono essere convertiti in altri strumenti devono essere registrate come emissioni dei titoli della categoria originaria; al momento della conversione, essi devono essere registrati come rimborsati con un identico ammontare e poi registrati come emissione lorda in una nuova categoria (16).

b)   Rimborsi

Per rimborsi durante il periodo di segnalazione si intendono tutte le operazioni di riacquisto, da parte dell’emittente, dei titoli di debito e delle azioni quotate, per le quali l’investitore riceve un corrispettivo a pronti. Rientrano inoltre nei rimborsi la regolare cancellazione degli strumenti e il rimborso dei titoli di debito alla rispettiva data di scadenza o in via anticipata. Il riacquisto di azioni proprie rientra nei rimborsi se la società in questione o riacquista tutte le proprie azioni per contanti prima della modifica della sua forma giuridica, o riacquista parte delle proprie azioni e successivamente le annulla, dando luogo ad una riduzione di capitale. Queste operazioni non sono considerate come rientranti nei rimborsi se costituiscono un investimento in azioni proprie da parte di una società (17).

I rimborsi non devono essere segnalati in caso di unica cancellazione dal listino di una borsa valori.

c)   Emissioni nette

Per emissioni nette si intende la differenza tra il totale delle emissioni lorde e tutti i rimborsi avvenuti durante il periodo di segnalazione.

Le consistenze delle azioni quotate devono riguardare il valore di mercato di tutte le azioni quotate delle entità residenti. Le consistenze delle azioni quotate segnalate da un paese dell’area dell’euro possono quindi aumentare o diminuire in seguito al trasferimento di un’entità quotata. Questo si applica anche in caso di una acquisizione o fusione in cui nessuno strumento è creato ed emesso in contanti e/o rimborsato in contanti e cancellato. Per evitare il doppio o mancato conteggio per i titoli di debito e per le azioni quotate in caso di trasferimento di un emittente in un altro paese di residenza, le BCN interessate devono coordinare bilateralmente il periodo di segnalazione dell’evento.

9.   Valutazione

La valutazione di un’emissione di titoli consta di una componente di prezzo e, laddove un’emissione sia denominata in una valuta diversa da quella di segnalazione, di una componente relativa al tasso di cambio.

Le BCN devono segnalare i titoli di debito a breve termine al valore facciale (18) e le azioni quotate al valore di mercato. Nel caso dei titoli di debito a lungo termine metodi distinti possono essere usati per la valutazione in base al tipo di tasso di interesse, cosicché al totale potrebbe applicarsi una valutazione mista. Le emissioni di titoli a tasso fisso e a tasso variabile, ad esempio, sono solitamente valutate al valore facciale, mentre le obbligazioni prive di cedola sono valutate al valore nominale. L’ammontare delle obbligazioni prive di cedola è generalmente esiguo, ed è per questo che nella lista dei codici non è previsto un valore per la valutazione di tipo misto; l’importo totale dei titoli di debito a lungo termine è segnalato al valore facciale. Nei casi in cui il fenomeno sia di entità rilevante, si utilizza il valore «Z» per «non specificato». In genere, nelle situazioni in cui avviene una valutazione mista, la BCN fornisce dettagli a livello degli attributi.

a)   Valutazione del prezzo

Le consistenze e i flussi di azioni quotate devono essere segnalati al valore di mercato.

Un’eccezione alla registrazione di consistenze e flussi dei titoli di debito al valore facciale è prevista per i deep discounted bond e le obbligazioni prive di cedola, per le quali le consistenze e le emissioni lorde sono registrate al valore nominale, ossia il prezzo scontato al momento dell’emissione più l’interesse maturato e i rimborsi al valore facciale alla scadenza. Il valore nominale delle consistenze delle obbligazioni prive di cedola può essere calcolato come evidenziato di seguito.

Image 37

dove

A

=

valore nominale = importo effettivamente pagato e interessi maturati

E

=

prezzo scontato al momento dell’emissione (importo pagato al momento dell’emissione)

P

=

valore facciale (ripagato alla fine della scadenza)

T

=

periodo dalla data di emissione alla scadenza (in giorni)

t

=

periodo trascorso dalla data di emissione (in giorni)

Ci potrebbero essere talune differenze tra i paesi in materia di procedure di valutazione del prezzo.

La valutazione del prezzo prevista dal SEC 2010 in base alla quale, per i titoli di debito e le azioni, i flussi sono registrati al valore di transazione e le consistenze al valore di mercato, non si applica in questo contesto.

Nel caso dei deep discounted bond e delle obbligazioni prive di cedola, le BCN segnalanti devono calcolare, laddove possibile, gli interessi maturati.

b)   Valuta di segnalazione e valutazione del tasso di cambio

Le BCN devono segnalare alla BCE tutti i dati espressi in euro, comprese le serie storiche. Per la conversione in euro dei titoli emessi da residenti nazionali in altre valute (blocco C) (19), le BCN devono seguire il più possibile i principi di valutazione del tasso di cambio basati sul SEC 2010 (20), come di seguito riportato.

i)

Le consistenze in essere devono essere convertite in euro/denominazioni nazionali al tasso di cambio medio di mercato vigente alla fine del periodo di segnalazione, ossia alla chiusura degli uffici dell’ultimo giorno lavorativo del periodo di segnalazione.

ii)

Le emissioni lorde e i rimborsi devono essere convertiti in euro/denominazioni nazionali al tasso di cambio medio di mercato vigente alla data di pagamento. Qualora non sia possibile individuare l’esatto tasso di cambio da applicare per la conversione, si deve utilizzare quello vigente alla data più prossima a quella di pagamento.

10.   Coerenza concettuale

Le statistiche in materia di emissioni di titoli e quelle relative ai dati di bilancio delle IFM sono tra loro collegate per quanto concerne le emissioni di strumenti negoziabili da parte delle IFM. Esiste coerenza concettuale circa gli strumenti segnalati e le IFM che li emettono, così come in relazione alla classificazione degli strumenti per fascia di scadenza e alla disaggregazione per valuta. Vi sono differenze nei principi di valutazione, in relazione ai titoli di debito, perché le statistiche relative alle emissioni di titoli utilizzano il valore facciale mentre quelle relative ai dati di bilancio delle IFM utilizzano il valore di mercato. Ma a parte le differenze di valutazione, e la compensazione delle proprie disponibilità in titoli sul bilancio delle IFM per ciascun paese, la consistenza in essere dei titoli emessi dalle IFM e segnalati ai fini delle statistiche sulle emissioni di titoli corrisponde alla voce 11 («titoli di debito emessi») del bilancio delle IFM, sezione del passivo. I titoli di debito a breve termine, come definiti ai fini delle statistiche sulle emissioni di titoli, corrispondono ai titoli di debito emessi con scadenza fino a un anno. I titoli di debito a lungo termine, come definiti ai fini delle statistiche sulle emissioni di titoli, sono pari ai titoli di debito emessi con scadenza oltre un anno e fino a due anni più i titoli di debito emessi con scadenza oltre due anni.

Le BCN devono verificare la copertura delle statistiche sulle emissioni di titoli e quelle relative alle voci di bilancio delle IFM, e segnalare alla BCE eventuali discrepanze concettuali. Sono tre i controlli di coerenza eseguiti sui titoli emessi da: a) BCN in euro/denominazioni nazionali; b) IFM diverse dalle banche centrali in euro/denominazioni nazionali; e c) IFM diverse dalle banche centrali in altre valute. Potrebbero emergere discrepanze concettuali, considerato che le statistiche sulle emissioni di titoli e quelle sul bilancio delle IFM sono ricavate da sistemi di segnalazione nazionali destinati a fini diversi.

11.   Dati da fornire

Ogni paese è tenuto a fornire dati statistici per ogni serie temporale di pertinenza. Se una particolare voce non è pertinente per un determinato paese, le BCN devono informare tempestivamente la BCE per iscritto fornendo le relative spiegazioni. Se il fenomeno da segnalare non esiste, le BCN possono essere temporaneamente esentate dalla segnalazione di una serie temporale. Le BCN devono informare anche di tale eventualità e di altre variazioni rispetto al sistema di segnalazione descritto nel presente allegato. Esse devono informare la BCE anche quando sono inviate revisioni di dati, con le relative spiegazioni circa la loro natura.

Sezione 3: Note esplicative nazionali

Ogni BCN deve presentare una relazione in cui descrive i dati forniti in questo contesto. La relazione deve vertere sugli argomenti sotto descritti e ricalcare il più possibile il formato proposto. Le BCN devono fornire informazioni supplementari sui casi in cui i dati segnalati non sono conformi al presente indirizzo o non sono stati forniti, e sui motivi di tale evenienza. La relazione non deve essere presentata posteriormente rispetto alla segnalazione dei dati.

1.

Fonti dei dati/sistema di raccolta dei dati: si devono fornire particolari circa le fonti utilizzate per la compilazione delle statistiche relative alle emissioni di titoli: fonti amministrative per le emissioni di amministrazioni pubbliche, segnalazioni dirette delle IFM e altre istituzioni, giornali, fornitori di dati quali la International Financial Review ecc. Le BCN devono indicare se i dati sono raccolti e memorizzati per ogni singola emissione, e i criteri utilizzati. In alternativa, le BCN devono indicare se i dati sono raccolti e memorizzati senza fare distinzione tra emissioni, sotto forma di importi emessi da singoli emittenti nel corso del periodo di segnalazione, come nel caso dei sistemi di raccolta diretta. Nella segnalazione diretta, le BCN devono fornire informazioni sui criteri adottati per individuare il soggetto segnalante e le informazioni da fornire.

2.

Procedure di compilazione: deve essere fornita una descrizione succinta del metodo utilizzato per la compilazione dei dati, ad esempio sotto forma di dati aggregati delle singole emissioni, o sulla presentazione delle serie temporali esistenti, pubblicate o no.

3.

Residenza dell’emittente: le BCN devono specificare se è possibile applicare integralmente, nella classificazione delle emissioni, la definizione di residenza del SEC 2010 (e del FMI). Ove ciò non sia possibile o sia solo in parte possibile, le BCN devono fornire delucidazioni esaurienti sui criteri effettivamente utilizzati.

4.

Disaggregazione settoriale degli emittenti: le BCN devono indicare scostamenti dalla classificazione degli emittenti quale figurante nella disaggregazione settoriale definita nella sezione 2 punto 2. Le note devono spiegare gli scostamenti individuati nonché eventuali casi dubbi.

5.

Valuta di emissione: qualora non sia possibile individuare separatamente le componenti di valuta di un’emissione, le BCN devono spiegare gli scostamenti rispetto alle normative. Inoltre, le BCN che non sono in grado di fare distinzioni tra emissioni in valuta locale, in altre denominazioni nazionali dell’euro e in altre valute, devono indicare in che modo le singole emissioni sono state classificate, nonché l’ammontare totale delle emissioni che non sono state correttamente classificate, onde illustrare l’entità della distorsione.

6.

Classificazione delle emissioni: le BCN devono fornire informazioni complete sulla tipologia di titoli oggetto dei dati nazionali, comprese le relative condizioni nazionali di emissione. Se è noto che la copertura è parziale, le BCN devono spiegare le lacune esistenti. In particolare, le BCN devono fornire le informazioni elencate di seguito.

Collocamenti privati: le BCN devono indicare se sono o meno inseriti nei dati segnalati.

Accettazioni bancarie: se sono negoziabili e inserite nei dati segnalati, tra i titoli di debito a breve termine, la BCN segnalante deve specificare, nelle note esplicative nazionali, le procedure nazionali per la registrazione di questi strumenti e la loro natura.

Azioni quotate: le BCN devono indicare se i dati segnalati comprendono azioni o altre partecipazioni non quotate, con una stima dell’ammontare di azioni e/o altre partecipazioni non quotate per illustrare l’entità della distorsione. Le BCN devono indicare, nelle note esplicative nazionali, eventuali lacune note nella copertura delle azioni quotate.

7.

Analisi dei titoli di debito a lungo termine sotto il profilo della tipologia degli strumenti: se la somma di obbligazioni a tasso fisso, obbligazioni a tasso variabile e obbligazioni prive di cedola non corrisponde al totale dei titoli di debito a lungo termine, le BCN devono indicare la tipologia e l’ammontare dei titoli a lungo termine per i quali tale disaggregazione non è disponibile

8.

Scadenza delle emissioni: se non si può seguire una rigorosa applicazione delle definizioni di titolo di debito a breve e a lungo termine, le BCN devono indicare dove sono gli scostamenti rispetto alla norma.

9.

Rimborsi: le BCN devono specificare in che modo hanno raccolto le informazioni relative ai rimborsi e se si tratta di segnalazioni dirette o se sono calcolate per differenza.

10.

Valutazione del prezzo: le BCN devono indicare in modo dettagliato, nelle note esplicative nazionali, il metodo utilizzato per valutare a) titoli di debito a breve termine; b) titoli di debito a lungo termine; c) obbligazioni sotto la pari; e d) azioni quotate. Si deve spiegare qualsiasi differenza di valutazione tra le consistenze e i flussi.

11.

Frequenza, tempestività e fascia temporale di segnalazione: le BCN devono specificare la misura in cui i dati compilati per ogni segnalazione sono stati forniti conformemente ai requisiti degli utenti, ossia, se i dati mensili sono trasmessi entro un termine di cinque settimane. Si deve indicare anche l’estensione delle serie temporali fornite. Si devono segnalare eventuali discontinuità nelle stesse, ad esempio discontinuità nella copertura dei titoli.

12.

Revisioni: le BCN devono fornire, per qualsiasi revisione, una spiegazione succinta, chiarendone i motivi e l’entità.

13.

Stima della copertura delle emissioni effettuate da residenti nazionali, suddivise per strumento: le BCN devono fornire stime nazionali della copertura delle emissioni effettuate da residenti nazionali, per ciascuna categoria, cioè titoli a breve termine, titoli a lungo termine, azioni quotate, in valuta locale, in altre denominazioni nazionali dell’euro compreso l’ECU, e in altre valute secondo la tabella qui di seguito. Il dato stimato della «copertura in %» deve indicare la quota di titoli coperti per ogni categoria di strumento, in percentuale del totale delle emissioni, e deve essere segnalato per ogni singola voce, secondo le istruzioni. Brevi descrizioni possono figurare nelle «osservazioni». Le BCN devono indicare inoltre eventuali variazioni di copertura a seguito dell’adesione all’unione monetaria.

 

 

 

Copertura in %:

Commenti:

Emissioni in euro/denominazioni nazionali

Denominazione

locale

STS

 

 

LTS

 

 

QUS

 

 

Euro/altre denominazioni nazionali dell’euro compreso l’ECU

STS

 

 

LTS

 

 

In altre valute

 

STS

 

 

LTS

 

 

STS

=

titoli di debito a breve termine.

LTS

=

titoli di debito a lungo termine.

QUS

=

azioni quotate.

Sezione 4: Obblighi di segnalazione per la Banca dei regolamenti internazionali

Gli obblighi di segnalazione per la BRI seguono gli stessi principi di quelli per le BCN delineati nelle sezioni 1-3, ad eccezione dei seguenti aspetti:

Tabella 4. Blocco B Modulo di segnalazione per la BRI

 

EMITTENTI RESIDENTI RDM/EURO/DENOMINAZIONI NAZIONALI

 

Consistenze in essere

Emissioni lorde

Rimborsi

 

B1

B2

B3

9.

TITOLI DI DEBITO A BREVE TERMINE

 

 

 

Totale

S577

S642

S707

Autorità bancarie centrali

S578

S643

S708

IFM diverse dalle banche centrali

S579

S644

S709

AIF

S580

S645

S710

di cui SV

S581

S646

S711

Ausiliari finanziari

S582

S647

S712

Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive

S583

S648

S713

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S584

S649

S714

Società non finanziarie

S585

S650

S715

Amministrazioni centrali

S586

S651

S716

Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali

S587

S652

S717

Enti di previdenza e assistenza sociale

S588

S653

S718

Organizzazioni internazionali

S589

S654

S719

 

 

 

 

10.

TITOLI DI DEBITO A LUNGO TERMINE

 

 

 

Totale

S590

S655

S720

Autorità bancarie centrali

S591

S656

S721

IFM diverse dalle banche centrali

S592

S657

S722

AIF

S593

S658

S723

di cui SV

S594

S659

S724

Ausiliari finanziari

S595

S660

S725

Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive

S596

S661

S726

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S597

S662

S727

Società non finanziarie

S598

S663

S728

Amministrazioni centrali

S599

S664

S729

Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali

S600

S665

S730

Enti di previdenza e assistenza sociale

S601

S666

S731

Organizzazioni internazionali

S602

S667

S732

 

 

 

 

10.1.

di cui emissioni a tasso fisso:

 

 

 

Totale

S603

S668

S733

Autorità bancarie centrali

S604

S669

S734

IFM diverse dalle banche centrali

S605

S670

S735

AIF

S606

S671

S736

di cui SV

S607

S672

S737

Ausiliari finanziari

S608

S673

S738

Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive

S609

S674

S739

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S610

S675

S740

Società non finanziarie

S611

S676

S741

Amministrazioni centrali

S612

S677

S742

Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali

S613

S678

S743

Enti di previdenza e assistenza sociale

S614

S679

S744

Organizzazioni internazionali

S615

S680

S745

 

 

 

 

10.2.

di cui emissioni a tasso variabile:

 

 

 

Totale

S616

S681

S746

Autorità bancarie centrali

S617

S682

S747

IFM diverse dalle banche centrali

S618

S683

S748

AIF

S619

S684

S749

di cui SV

S620

S685

S750

Ausiliari finanziari

S621

S686

S751

Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive

S622

S687

S752

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S623

S688

S753

Società non finanziarie

S624

S689

S754

Amministrazioni centrali

S625

S690

S755

Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali

S626

S691

S756

Enti di previdenza e assistenza sociale

S627

S692

S757

Organizzazioni internazionali

S628

S693

S758

 

 

 

 

10.3.

di cui obbligazioni prive di cedola:

 

 

 

Totale

S629

S694

S759

Autorità bancarie centrali

S630

S695

S760

IFM diverse dalle banche centrali

S631

S696

S761

AIF

S632

S697

S762

di cui SV

S633

S698

S763

Ausiliari finanziari

S634

S699

S764

Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive

S635

S700

S765

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S636

S701

S766

Società non finanziarie

S637

S702

S767

Amministrazioni centrali

S638

S703

S768

Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali

S639

S704

S769

Enti di previdenza e assistenza sociale

S640

S705

S770

Organizzazioni internazionali

S641

S706

S771

 

 

 

 

Scadenza delle emissioni

In relazione alla scadenza, la BRI considera strumenti a breve termine tutta la carta commerciale in euro (CCE) e le altre obbligazioni in euro emesse nell’ambito di un programma a breve termine, mentre considera strumenti a lungo termine tutti quelli emessi nell’ambito di un programma a lungo termine, a prescindere dalla scadenza originaria.

Disaggregazione settoriale degli emittenti

Per la disaggregazione in settori, la BRI si basa sul raccordo sotto illustrato fra i settori del suo database e quelli previsti nei moduli di segnalazione.

Disaggregazione settoriale del database BRI

 

Classificazione nei moduli di segnalazione

Autorità bancarie centrali

Autorità bancarie centrali

Banche commerciali

IFM

OFI

AIF

Amministrazioni centrali

Amministrazioni centrali

Altre amministrazioni

Enti statali

Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali

Società

Società non finanziarie

Istituzioni internazionali

Istituzioni internazionali (RdM)

Classificazione delle emissioni

I seguenti strumenti contenuti nel database della BRI sono classificati come titoli di debito nelle statistiche sulle emissioni di titoli:

certificati di deposito,

carta commerciale,

buoni del Tesoro,

obbligazioni,

carta commerciale in euro (CCE),

titoli a medio termine,

altri titoli a breve termine.

Valutazione

Le regole di valutazione attualmente applicate dalla BRI sono: valore facciale per i titoli di debito e prezzo di emissione per le azioni quotate.

La BRI segnala alla BCE tutte le emissioni effettuate in euro/denominazioni nazionali da residenti del RdM (blocco B) in dollaro statunitense, sulla base dei tassi di cambio di fine periodo per le consistenze, e sulla base dei tassi di cambio medi del periodo per le emissioni e per i rimborsi. La BCE converte tutti i dati in euro usando lo stesso principio applicato inizialmente dalla BRI. Per i periodi anteriori al 1o gennaio 1999, deve essere utilizzato invece il tasso di cambio tra ECU e dollaro statunitense.

GLOSSARIO

Altre partecipazioni comprendono tutte le operazioni inerenti ad altre partecipazioni che non sono coperte da azioni quotate e non quotate.

Altri intermediari finanziari ad eccezione delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione (AIF) sono società e quasi-società finanziarie la cui attività principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria mediante l’assunzione di passività nei confronti di unità istituzionali in forme diverse dalla moneta, dai depositi (o loro prossimi sostituti), quote/partecipazioni di fondi di investimento o in relazione ad assicurazioni, pensioni e sistemi di garanzie standard (SEC 2010, paragrafi da 2.86 a 2.94).

Amministrazioni centrali sono organi amministrativi dello Stato e altri enti centrali la cui competenza si estende alla totalità del territorio economico, ad eccezione dell’amministrazione degli enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 2010, paragrafo 2.114).

Amministrazioni di stati federati e locali: le amministrazioni di stati federati sono unità istituzionali distinte ed esercitano alcune funzioni amministrative a un livello inferiore a quello delle amministrazioni centrali e superiore a quello delle unità istituzionali amministrative esistenti a livello locale, esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale. Le amministrazioni locali sono enti pubblici territoriali la cui competenza si estende a una parte soltanto del territorio economico, escluse le rappresentanze locali degli enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 2010, paragrafi da 2.115 a 2.116).

Amministrazioni pubbliche comprendono le unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese (SEC 2010, paragrafi da 2.111 a 2.113). Le amministrazioni pubbliche includono le amministrazioni centrali, le amministrazioni di stati federati, le amministrazioni locali e gli enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 2010, paragrafi da 2.114 a 2.117).

Ausiliari finanziari comprendono tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell’esercitare attività strettamente correlate all’intermediazione finanziaria, ma che non si configurano di per sé come intermediari finanziari. Le holding operative le cui consociate sono tutte o per la maggior parte società finanziarie sono anch’esse ausiliari finanziari (SEC 2010, paragrafi da 2.95 a 2.97).

Autorità bancarie centrali sono società o quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell’emettere moneta, nel garantirne il valore all’interno e all’esterno del paese e nel detenere, in tutto o in parte, le riserve internazionali del paese.

Azioni di capitale emesse dalle società per azioni sono i titoli che conferiscono ai detentori lo status di soci e il diritto ad una parte del complesso degli utili distribuiti e dell’attivo netto delle società in caso di liquidazione.

Azioni di dividendo emesse da società per azioni sono titoli che, a seconda dei paesi e delle circostanze in cui sono stati creati, assumono varie denominazioni, quali azioni di fondazione, azioni di godimento, certificati azionari di investimento, ecc. Tali titoli: a) non rappresentano quote di capitale sociale; b) non conferiscono ai loro detentori lo status di socio propriamente detto, e c) non attribuiscono ai loro detentori il diritto a una frazione degli utili che restano da distribuire dopo che il capitale sociale è stato remunerato e a una parte di ogni eventuale surplus restante in caso di liquidazione.

Azioni di godimento emesse dalle società per azioni, sono azioni il cui capitale è stato rimborsato ma che continuano ad attribuire ai loro detentori, i quali mantengono lo status di soci, il diritto a una quota degli utili che rimangono da distribuire dopo che il capitale sociale è stato remunerato e dell’eventuale surplus di liquidazione.

Azioni non quotate, escluse le quote di fondi di investimento, sono titoli rappresentativi di capitale non quotati in alcuna borsa riconosciuta.

Azioni quotate, designate anche come azioni in listino, ad esclusione delle quote e partecipazioni in fondi di investimento, sono titoli rappresentativi di capitale oggetto di quotazione in una borsa riconosciuta Può trattarsi di una borsa valori riconosciuta o qualunque altro tipo di mercato secondario. Le azioni quotate sono designate anche come azioni in listino. L’esistenza di quotazioni di azioni quotate in borsa implica che i prezzi correnti di mercato sono di solito prontamente disponibili.

Cartolarizzazione è definita nell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40).

Collocamenti privati si riferiscono alla vendita di emissioni di titoli di capitale ad un unico compratore o ad un numero limitato di compratori, senza offerta pubblica.

Emissione di azioni gratuite è l’attribuzione di nuove azioni agli azionisti in proporzione alle azioni possedute.

Emissioni a tasso fisso comprendono tutte le emissioni per le quali il pagamento della cedola, basato sul tasso d’interesse cedolare sul capitale, resta invariato per tutta la durata dell’emissione.

Emissioni a tasso variabile comprendono tutte le emissioni con pagamento di cedola per le quali la cedola o il capitale sono periodicamente modificati con riferimento ad un tasso d’interesse o indice indipendenti.

Emissioni frazionate di azioni sono emissioni di azioni in cui la società o quasi-società aumenta il numero delle proprie azioni frazionando le azioni esistenti in altre di taglio minore.

Emittenti di titoli sono quelle società e quasi-società che emettono titoli e che contraggono un’obbligazione giuridica nei confronti dei detentori di tali strumenti in conformità alle condizioni di emissione.

Emittenti non residenti comprendono quelle unità che: a) sono situate nel territorio economico del paese segnalante, ma non esercitano e non intendono esercitare attività od operazioni economiche per un periodo di un anno o più nel territorio di tale paese; o che b) sono situate fuori dal territorio economico del paese segnalante.

Enti di previdenza e assistenza sociale sono le unità istituzionali centrali, di Stati federati e locali, la cui attività principale consiste nell’erogare prestazioni sociali e che rispondono ai seguenti due criteri: a) in forza di disposizioni legislative o regolamentari determinati gruppi della popolazione sono tenuti a partecipare al regime o a versare contributi; e b) le amministrazioni pubbliche sono responsabili della gestione dell’istituzione per quanto riguarda la fissazione o l’approvazione dei contributi e delle prestazioni, a prescindere dal loro ruolo di organismo di sorveglianza o di datore di lavoro (SEC 2010, paragrafo 2.117).

Eurobond sono titoli emessi simultaneamente sui mercati di almeno due paesi, normalmente tramite sindacati internazionali di società finanziarie di paesi diversi, ed espressi in una valuta che può essere anche di un terzo paese.

Famiglie è un settore che comprende individui o gruppi di individui, nella loro funzione di consumatori e di imprenditori, che producono beni e servizi finanziari e non finanziari destinabili alla vendita (produttori di beni e servizi destinabili alla vendita) purché la produzione di beni e servizi non sia operata da entità distinte trattate come quasi-società. Esso comprende anche individui o gruppi di individui che producono beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale (SEC 2010, paragrafi da 2.118 a 2.128).

Fondi pensione sono società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi e dei bisogni degli assicurati (assicurazione sociale). I fondi pensione, come i sistemi di assicurazione sociale, forniscono reddito ai pensionati e spesso prestazioni in caso di morte o di invalidità (SEC 2010, paragrafi da 2.105 a 2.110).

Imprese di assicurazione sono le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, principalmente nella forma di assicurazione diretta o di riassicurazione, in conseguenza del pooling dei rischi (SEC 2010, paragrafi da 2.100 a 2.104).

Istituzioni finanziarie monetarie (IFM) diverse dalle banche centrali sono definite nell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

Istituzioni internazionali comprendono organismi sovranazionali e internazionali quali la Banca Europea degli Investimenti, l’FMI e la Banca mondiale.

Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie comprendono gli organismi senza scopo di lucro che sono entità giuridiche distinte al servizio delle famiglie e sono produttori privati di beni e servizi non destinabili alla vendita. Le loro risorse derivano principalmente da contributi volontari in denaro o in natura versati dalle famiglie nella loro funzione di consumatori, da pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche e da redditi da capitale (SEC 2010, paragrafi da 2.129 a 2.130).

Obbligazioni globali sono titoli emessi simultaneamente sul mercato nazionale e sull’euromercato.

Obbligazioni prive di cedola comprendono tutte le emissioni prive di cedola. Tali obbligazioni sono, di norma, emesse sotto la pari e rimborsate al valore nominale; includono anche obbligazioni emesse alla pari e rimborsate con un premio, agganciando ad esempio il valore di rimborso ad un tasso di cambio o ad un indice. Lo sconto o il premio riconosciuti rappresentano di norma l’equivalente degli interessi maturati nel periodo di durata dell’obbligazione.

Obbligazioni subordinate, spesso denominate crediti subordinati, attribuiscono un credito a titolo sussidiario nei confronti dell’istituzione emittente che può essere fatto valere solo dopo che tutti gli altri crediti di livello superiore (ad esempio, depositi/crediti o obbligazioni privilegiate) siano stati soddisfatti, il che, in alcune circostanze, attribuisce loro alcune delle caratteristiche delle «azioni e altre partecipazioni».

Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive sono tutte le società e quasi-società finanziarie che non svolgono una funzione di intermediazione finanziaria né esercitano attività finanziarie ausiliarie e le cui attività o passività non sono per la maggior parte negoziate in mercati aperti. Tale sottosettore include le società di partecipazione che detengono quote di controllo del capitale sociale di un gruppo di consociate e la cui attività principale consiste nel detenere la proprietà del gruppo, senza fornire altri servizi alle imprese di cui detengono il capitale, senza amministrare o gestire altre unità (SEC 2010, paragrafi da 2.98 a 2.99).

Società controllate sono soggetti con personalità giuridica autonoma, la cui maggioranza o piena partecipazione è detenuta da un’altra entità.

Residenza dell’emittente: l’unità emittente è definita come unità residente del paese segnalante allorquando ha un centro d’interesse economico nel territorio economico di tale paese, ossia allorquando esercita per un periodo di tempo esteso (un anno o più) attività economiche su tale territorio.

Società non finanziarie sono le unità istituzionali che sono entità giuridiche indipendenti e che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, la cui attività principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari. Tale settore comprende anche le quasi-società non finanziarie (SEC 2010, paragrafi da 2.45 a 2.54).

Società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione sono definite nell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40).

Titoli di debito sono strumenti finanziari negoziabili che servono come prova del debito che sono solitamente scambiati sui mercati secondari o possono essere compensati sul mercato e non conferiscono al titolare alcun diritto di proprietà sull’ente emittente.

Titoli di debito a breve termine comprendono tutte le emissioni di titoli di debito con scadenza originaria a breve termine fino a un anno; i titoli a breve termine sono normalmente emessi sotto la pari. Tale sottovoce non comprende i titoli la cui negoziabilità, pur teoricamente possibile, è di fatto molto limitata.

Titoli di debito a lungo termine comprendono tutte le emissioni di titoli di debito con scadenza originaria a lungo termine superiore a un anno; i titoli a lungo termine sono normalmente provvisti di cedole.

Titoli oggetto di investimenti finanziari privati sono titoli riservati mediante accordo bilaterale a certi investitori, se è conferita loro una trasmissibilità almeno potenziale.

Unità residenti fittizie sono definite come: a) quelle parti di unità non residenti che hanno un centro di interesse economico prevalente (da intendere normalmente come svolgimento di attività economica per un anno o più) nel territorio economico del paese; b) unità non residenti proprietarie di terreni o fabbricati sul territorio economico del paese, ma soltanto con riguardo alle operazioni connesse a tali terreni o fabbricati.


(1)  Se i soggetti segnalanti riscontrano una questione metodologica non espressamente contemplata nel presente indirizzo, dovrebbero applicare il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali («SEC 2010») stabilito nell’allegato A del Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(*1)  La voce «altre valute» fa riferimento a tutte le altre valute, comprese le valute nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro.

(*2)  Titoli di debito diversi da azioni si riferisce a «titoli diversi da azioni, esclusi i derivati finanziari».

(*3)  Le emissioni nette sono richieste solamente nel caso in cui le BCN non siano in grado di trasmettere o le emissioni lorde o i rimborsi.

((†))  Azioni quotate si riferisce a «azioni quotate escluse quote e partecipazioni in fondi di investimento e fondi comuni monetari».

(2)  Cfr. il paragrafo 2.07 del SEC 2010.

(3)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(4)  Non si raccolgono dati relativi al settore dei fondi comuni monetari.

(5)  Non si raccolgono dati relativi al settore dei fondi di investimento.

(6)  Nella pratica, i fondi pensione non emettono titoli di debito.

(7)  Cfr. i paragrafi da 2.17 a 2.20 del SEC 2010.

(8)  Cfr. il paragrafo 5.102 del SEC 2010.

(9)  Categoria F.3 del SEC 2010.

(10)  Categoria F.511 del SEC 2010.

(11)  Categoria F.512 del SEC 2010.

(12)  Categoria F.519 del SEC 2010.

(13)  Blocco A per le BCN e blocco B per la BRI.

(14)  Non definite come operazione finanziaria; cfr. paragrafi 5.158 e 6.59 del SEC 2010, e il punto 5, lettera b) della sezione 2 del presente allegato.

(15)  Operazione sul mercato secondario comportante un cambiamento di detentore; non rientrante nelle presenti statistiche.

(16)  Si considerano avvenute due operazioni finanziarie; cfr. paragrafi 5.96 e 6.25 del SEC 2010, e il punto 5, lettera a), punto ii), della sezione 2 del presente allegato.

(17)  Le operazioni sul mercato secondario comportanti un cambiamento di detentore non rientrano nelle presenti statistiche.

(18)  Per maggior dettagli sulla definizione di «valore facciale», «valore di mercato» e «valore nominale». Cfr. i paragrafi 5.90, 7.38 e 7.39 del SEC 2010.

(19)  Dopo il 1o gennaio 1999, non è necessario alcun calcolo del tasso di cambio per i titoli emessi in euro dai residenti nazionali (parte del blocco A), mentre i titoli emessi dai residenti nazionali in euro/denominazioni nazionali (restante parte del blocco A) sono convertiti in euro applicando i tassi di conversione irrevocabili del 31 dicembre 1998.

(20)  Cfr. il paragrafo 6.64 del SEC 2010.


11.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 208/335


INDIRIZZO (UE) 2021/835 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 marzo 2021

che abroga l’indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2021/16)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

(1)

le recenti modifiche al regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) (1) e al regolamento (UE) n. 1409/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/43) (2) rendono necessaria la revisione dell’indirizzo BCE/2014/15 (3), in quanto tale indirizzo stabilisce i requisiti per le informazioni statistiche raccolte, tra l’altro, ai sensi di tali regolamenti, che le banche centrali nazionali (BCN) trasmettono alla Banca centrale europea (BCE).

(2)

L’indirizzo BCE/2014/15 è stato modificato in modo sostanziale diverse volte (4). Dal momento che sono necessarie ulteriori modifiche, l’indirizzo viene sottoposto a rifusione per ragioni di chiarezza e suddiviso nei seguenti nuovi indirizzi: a) indirizzo (UE) 2021/830 della Banca centrale europea (BCE/2021/11) (5) relativo alle statistiche sulle voci di bilancio e sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie, b) indirizzo (UE) 2021/831 della Banca centrale europea (BCE/2021/12) (6) relativo alle informazioni statistiche da segnalare sugli intermediari finanziari diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie, c) indirizzo (UE) 2021/833 della Banca centrale europea (BCE/2021/14) (7) relativo alle informazioni statistiche da segnalare sui dati bancari consolidati, d) indirizzo (UE) 2021/832 della Banca centrale europea (BCE/2021/13) (8) sugli obblighi di segnalazione relativi alle statistiche sui pagamenti, ed e) indirizzo (UE) 2021/834 della Banca centrale europea (BCE/2021/15) (9) relativo alle informazioni statistiche da segnalare sulle emissioni di titoli. Pertanto, è opportuno che l’indirizzo BCE/2014/15 sia abrogato.

(3)

Al fine di garantire che la raccolta e l’analisi delle informazioni statistiche sia efficace, le BCN dovrebbero ottemperare agli obblighi di segnalazione di cui all’indirizzo (UE) [2021/830 (BCE/2021/11) dalla stessa data di applicazione degli obblighi di segnalazione di cui al regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2021/2) (10), ossia il 1o febbraio 2022. Pertanto, le BCN dovrebbero altresì ottemperare all’indirizzo (UE) 2021/831 (BCE/2021/12), all’indirizzo (UE) 2021/832 (BCE/2021/13), all’indirizzo (UE) 2021/833 (BCE/2021/14) e all’indirizzo (UE) 2021/834 (BCE/2021/15) a partire dal 1o febbraio 2022.

(4)

Per motivi di certezza del diritto, l’indirizzo BCE/2014/15 dovrebbe essere abrogato nella data a partire dalla quale le BCN ottemperano a tali indirizzi sottoposti a rifusione. Le BCN dovrebbero quindi ottemperare al presente indirizzo a partire dal 1o febbraio 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Abrogazione

1.   Il presente indirizzo abroga l’indirizzo BCE/2014/15.

2.   I riferimenti all’indirizzo abrogato sono da interpretarsi come riferimenti all’indirizzo (UE) 2021/830 (BCE/2021/11), all’indirizzo (UE) 2021/831 (BCE/2021/12), all’indirizzo (UE) 2021/833 (BCE/2021/14), all’indirizzo (UE) 2021/832 (BCE/2021/13) e all’indirizzo (UE) 2021/834 (BCE/2021/15) secondo il caso e in conformità alle tabelle di concordanza di cui agli allegati da II a VI.

Articolo 2

Efficacia

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

2.   Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro e la BCE si conformano al presente indirizzo a decorrere dal 1o febbraio 2022.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 marzo 2021.

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1). Modifiche recenti a tale regolamento sono state sottoposte a rifusione nel regolamento (UE) 2021/379 del 22 gennaio 2021 della Banca centrale europea relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/2) (GU L 73, del 3.3.2021, pag. 16).

(2)  Regolamento (UE) n. 1409/2013 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2013, relativo alle statistiche sui pagamenti (BCE/2013/43) (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 18).

(3)  Indirizzo BCE/2014/15, del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (GU L 340 del 26.11.2014, pag. 1).

(4)  Indirizzo (UE) 2015/571 della Banca centrale europea, del 6 novembre 2014, che modifica l’Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2014/43) (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 82);iIndirizzo (UE) 2016/450 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, che modifica l’indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2015/44) (GU L 86 dell’1.4.2016, pag. 42); Indirizzo (UE) 2017/148 della Banca centrale europea, del 16 dicembre 2016, che modifica l’indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2016/45) (GU L 26 del 31.1.2017, pag. 1); indirizzo (UE) 2018/877 della Banca centrale europea, del 1o giugno 2018, che modifica l’indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2018/17) (GU L 154 del 18.6.2018, pag. 22); e indirizzo (UE) 2019/1386 della Banca centrale europea, del 7 giugno 2019, che modifica l’indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2019/18) (GU L 232 del 6.9.2019, pag. 1).

(5)  Indirizzo (UE) 2021/830 della Banca centrale europea, del 26 marzo 2021, relativo alle informazioni statistiche da segnalare sulle voci di bilancio e sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/11).

(6)  Indirizzo (UE) 2021/831 della Banca centrale europea, del 26 marzo 2021, relativo alle informazioni statistiche da segnalare sugli intermediari finanziari diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/12).

(7)  Indirizzo (UE) 2021/833 della Banca centrale europea, del 26 marzo 2021, relativo alle informazioni statistiche da segnalare sui dati bancari consolidati (BCE/2021/14).

(8)  Indirizzo (UE) 2021/832 della Banca centrale europea, del 26 marzo 2021, relativo ai requisiti di segnalazione sulle statistiche dei pagamenti (BCE/2021/13).

(9)  Indirizzo (UE) 2021/834 della Banca centrale europea, del 26 marzo 2021, relativo alle informazioni statistiche da segnalare sulle emissioni di titoli (BCE/2021/15).

(10)  Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/2) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 16).


ALLEGATO I

INDIRIZZO ABROGATO CON L’ELENCO DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE

Indirizzo 2014/810/UE della Banca centrale europea, del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2014/15) (GU L 340 del 26.11.2014, pag. 1).

 

Indirizzo (UE) 2015/571 della Banca centrale europea, del 6 novembre 2014, che modifica l’indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2014/43) (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 82).

 

Indirizzo (UE) 2016/450 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, che modifica l’indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2015/44) (GU L 86 dell’1.4.2016, pag. 42).

 

Indirizzo (UE) 2017/148 della Banca centrale europea, del 16 dicembre 2016, che modifica l’indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2016/45) (GU L 26 del 31.1.2017, pag. 1).

 

Indirizzo (UE) 2018/877 della Banca centrale europea del 1o giugno 2018, che modifica l’indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2018/17) (GU L 154 del 18.6.2018, pag. 22).

 

Indirizzo (UE) 2019/1386 della Banca centrale europea, del 7 giugno 2019, che modifica l’indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2019/18) (GU L 232 del 6.9.2019, pag. 1).

 


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Indirizzo BCE/2014/15

Indirizzo (UE) 2021/830 relativo alle statistiche sulle voci di bilancio e alle statistiche sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/11)

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 32

Articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b)

Articolo 31

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1

Articoli 3 e 4

Articolo 3, paragrafo 2, articolo 7, paragrafo 2, articolo 21, paragrafo 2 e articolo 22, paragrafo 2;

Articolo 9

Articolo 3, paragrafo 3, primo comma, articolo 21, paragrafo 3 e articolo 22, paragrafo 3;

Articolo 10

Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 30, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 30, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 5, lettera b) e articolo 10, paragrafo 3

Articolo 8

Articolo 3, paragrafo 5, lettera c)

Articolo 30, paragrafo 7

Articolo 4

Articolo 30, paragrafo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articoli da 22 a 24

Articolo 8, paragrafi 1 e 3

Articolo 19

Articolo 8, paragrafo 2 e articolo 9, paragrafo 2

Articolo 21

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 20

Articolo 10

Articolo 5

Articolo 11

Articoli 25 e 26

Articolo 14

Articolo 17

Articoli da 11 a 14

Articolo 17 bis

Articoli da 15 a 18

Articolo 21, paragrafi 1 e 4

Articolo 7

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 6

Articolo 27

Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 28

Articolo 33

Articolo 29

Articolo 34

Articolo 30

Articolo 35

Allegato I

Allegato II, parte 1 (Tabelle 3a, 3b e 4)

Allegato II, parte 2

Allegato II, parte 3

Allegato VI

Allegato II, parte 4 e parte 10

Allegato II, parte 1

Allegato II, parte 5

Allegato V, parte 1

Allegato II, parte 6

Allegato V, parte 2

Allegato II, parte 7

Allegato II, parte 3

Allegato II, parte 8

Allegato VII

Allegato II, da parte 13 a parte 15

Allegato III

Allegato II, parte 15 bis

Allegato IV

Allegato II, parte 19

Allegato II, parte 5

Allegato II, parte 20

Allegato II, parte 4

Allegato III

Allegato IV

Allegato I


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Indirizzo BCE/2014/15

Indirizzo (UE) 2021/832 sugli obblighi di segnalazione relativi alle statistiche dei pagamenti (BCE/2021/13)

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 5

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 4, articolo 4, paragrafi 1 e 2

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 7

Articolo 18, paragrafo 4

Articolo 8

Articolo 27

Articolo 6

Articolo 28

Articolo 9

Articolo 29

Articolo 10

Articolo 32

Articolo 33

Articolo 12

Articolo 13

Parte 16 dell’allegato II

Allegato

Allegato II, parte 16, tabella 1

Allegato II, parte 16, tabella 1 - Mezzi di regolamento utilizzati da enti creditizi

Allegato, tabella A

Allegato II, parte 16, tabella 2

Allegato, tabella A

Allegato II, parte 16, tabella 3

Allegato II, parte 16, tabella 4

Allegato II, parte 16, tabella 5

Allegato, tabella B

Allegato II, parte 16, tabella 6

Allegato, tabella C

Allegato II, parte 16, tabella 7

Allegato, tabella D

Sezione 2

Articolo 3, paragrafo 3

Allegato III

Articolo 9 e considerando 10


ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Indirizzo BCE/2014/15

Indirizzo (UE) 2021/831 relativo alle informazioni statistiche da segnalare sugli intermediari finanziari diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/12)

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 20

Articolo 1, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 18

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 15

Sezione 6

Articolo 19

Sezione 2

Articolo 20

Sezione 5

Articolo 23

Sezione 7

Articolo 26

Sezione 4

Articolo 26 bis

Sezione 3

Articolo 27

Articolo 19

Articolo 28

Articolo 21

Articolo 29

Articolo 22

Allegato II, parte 11

Allegato I, parte 4

Allegato II, parte 17

Allegato I, parte 1, e articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b)

Allegato II, parte 18

Articolo 12, paragrafo 1 e articolo 13, paragrafo 3

Allegato II, parte 21

Allegato I, parte 5

Allegato II, parte 22

Allegato II, parte 23

Allegato I, parte 2, e articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e c)

Allegato I, parte 3

Allegato II, parte 24

Articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e c)

Allegato III

Articolo 21

Allegato IV

Allegato II


ALLEGATO V

TAVOLA DI CONCORDANZA

Indirizzo BCE/2014/15

Indirizzo (UE) 2021/833 relativo alle informazioni statistiche da segnalare sui dati bancari consolidati (BCE/2021/14)

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 4

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 3

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 3

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 4

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 5

Articolo 27

Articolo 6

Articolo 28

Articolo 7

Articolo 29

Articolo 8

Articolo 32

Articolo 9

Articolo 33

Articolo 10

Allegato II, parte 9, tabella 1 (annuale)

Allegato I

Allegato II, parte 9, tabella 2 (trimestrale)

Allegato II

Allegato III

Articolo 7


ALLEGATO VI

TAVOLA DI CONCORDANZA

Indirizzo BCE/2014/15

Indirizzo (UE) 2021/834 relativo alle informazioni statistiche da segnalare sulle emissioni di titoli (BCE/2021/15)

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 16, paragrafi 1 e 3

Articolo 3

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 4

Articolo 1, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 5

Articolo 27

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 28

Articolo 8

Articolo 30

Articolo 9

Articolo 29

Articolo 10

Allegato II, parte 12

Allegato I

Allegato III

Articolo 8


ALLEGATO VII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Indirizzo BCE/2014/15

Regolamento (UE) 2021/379 relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/2)

Articolo 3, paragrafo 5, lettera a), primo comma

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 5, lettera a), secondo comma

Articolo 9, paragrafo 4, secondo e terzo comma