ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 205

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
11 giugno 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/937 della Commissione, del 4 giugno 2021, recante approvazione di una modifica del disciplinare di un’indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata (Hamburger Kümmel)

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/938 della Commissione, del 4 giugno 2021, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cerise des coteaux du Ventoux (IGP)]

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/939 della Commissione, del 10 giugno 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d'America e del Regno dell'Arabia Saudita

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/940 della Commissione, del 10 giugno 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia

47

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/941 della Commissione, del 10 giugno 2021, che stabilisce una procedura specifica intesa a identificare i veicoli pesanti certificati come veicoli professionali ma non immatricolati come tali e ad applicare correzioni alle emissioni specifiche medie annuali di CO2 del costruttore per tenere conto di detti veicoli ( 1 )

77

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/942 della Commissione, del 10 giugno 2021, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio per quanto riguarda la compilazione dell'elenco di paesi terzi con cui l'Unione ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio e al regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio

80

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

11.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 205/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/937 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2021

recante approvazione di una modifica del disciplinare di un’indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata (Hamburger Kümmel)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 21, in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione ha esaminato la domanda della Germania, del 28 settembre 2017, riguardante l’approvazione di una modifica della scheda tecnica relativa all’indicazione geografica «Hamburger Kümmel», protetta a norma del regolamento (CE) n. 110/2008. Detta modifica include la modifica del nome da «Hamburger Kümmel» a «Hamburger Kümmel»/«Hamburg’s Kümmel».

(2)

Il regolamento (UE) 2019/787, che sostituisce il regolamento (CE) n. 110/2008, è entrato in vigore il 25 maggio 2019. Conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, del suddetto regolamento, il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008, relativo alle indicazioni geografiche, è abrogato con effetto a decorrere dall’8 giugno 2019. Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787, le schede tecniche presentate entro l’8 giugno 2019 nel quadro di domande a norma del regolamento (CE) n. 110/2008 sono considerate disciplinari.

(3)

Avendo stabilito che la domanda è conforme al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica, come previsto dall’articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), conformemente all’articolo 50, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787.

(4)

Poiché alla Commissione non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787, la modifica del disciplinare deve essere approvata ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, di detto regolamento, applicabile mutatis mutandis alle modifiche del disciplinare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, del disciplinare riguardante la denominazione «Hamburger Kümmel».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2021

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

(3)  GU C 46 del 9.2.2021, pag. 14.


11.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 205/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/938 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2021

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Cerise des coteaux du Ventoux» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Cerise des coteaux du Ventoux» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Cerise des coteaux du Ventoux» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Cerise des coteaux du Ventoux» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2021

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 61 del 22.2.2021, pag. 27.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


11.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 205/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/939 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2021

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d'America e del Regno dell'Arabia Saudita

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 14 ottobre 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di glicole monoetilenico («MEG») originario degli Stati Uniti d'America («USA») e del Regno dell'Arabia Saudita («i paesi interessati») sulla base dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio («il regolamento di base»). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («l'avviso di apertura»).

(2)

La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 31 agosto 2020 da parte del Defence Committee of European MEG Producers (comitato per la difesa dei produttori europei di MEG) («il denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell'industria dell'Unione del MEG ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

(3)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, la Commissione registra le importazioni oggetto di un'inchiesta antidumping durante il periodo di comunicazione preventiva, a meno che non disponga di sufficienti elementi di prova, ai sensi dell'articolo 5, del fatto che i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera c) o d), non sono soddisfatti.

(4)

Nel caso in esame, il denunciante non ha chiesto la registrazione e la Commissione ha constatato che i requisiti di cui alla lettera d) non erano soddisfatti, in quanto non vi è stato, oltre al livello delle importazioni che hanno causato un pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta, un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni in una fase successiva. Secondo i dati Eurostat, il volume medio mensile delle importazioni di MEG dai paesi interessati nei primi cinque mesi successivi all'apertura dell'inchiesta (ossia da novembre 2020 a marzo 2021) è diminuito del 15 % rispetto al volume medio mensile delle importazioni durante il periodo dell'inchiesta. Singolarmente, sulla stessa base, le importazioni dagli USA sono diminuite del 30 % e quelle dal Regno dell'Arabia Saudita del 4 %. Tali diminuzioni sono state causate da perturbazioni temporanee 1) nelle società statunitensi causate da eventi meteorologici estremi e 2) nell'Unione dovute al rallentamento della domanda causato dalla COVID. La Commissione non ha pertanto registrato le importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva.

1.2.   Parti interessate

(5)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all'inchiesta. Essa ha inoltre informato espressamente il denunciante, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità dei paesi interessati, gli importatori noti, gli operatori commerciali e gli utilizzatori e li ha invitati a partecipare.

(6)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(7)

Si è svolta un'audizione con Saudi Basic Industries Corporation («SABIC»), che ha partecipato insieme ad Arabian Petrochemical Company («Petrokemya»), Eastern Petrochemical Company («SHARQ»), Jubail United Petrochemical Company («United»), SABIC Italia S.r.l, SABIC Petrochemicals B.V., Saudi Kayan Petrochemical Company («Saudi Kayan»), Saudi Yanbu Petrochemical Company («Yanpet») e Yanbu National Petrochemical Company («Yansab»).

(8)

Si sono inoltre svolte audizioni con Arteco NV («Arteco»), Indorama Group, Oxyde Belgium BV («Oxyde»), Mitsubishi Corporation («Mitsubishi»), il comitato dei produttori di PET in Europa («CPME») e HELM AG («Helm»).

1.3.   Osservazioni sull'apertura

(9)

La Commissione ha ricevuto osservazioni sull'apertura:

dalla missione del Regno dell'Arabia Saudita,

dal denunciante,

da ExxonMobil Petroleum & Chemical BV («ExxonMobil»),

da SABIC, che ha trasmesso le proprie osservazioni insieme a Petrokemya, SHARQ, United, SABIC Italia S.r.l, SABIC Petrochemicals B.V., Saudi Kayan, Yanpet e Yansab,

dal CPME,

dal Comitato internazionale del rayon e delle fibre sintetiche («CIRFS»)

da Mitsubishi,

da HELM,

da Oxyde,

da Proviron Industries nv («Proviron»), e

da Arteco.

1.3.1.   Osservazioni sul dumping

(10)

Per quanto riguarda la valutazione del dumping, Mitsubishi ha sostenuto che, dato che gli indici dei prezzi svolgono un ruolo significativo nelle modalità di vendita del MEG nell'Unione, è opportuno che la Commissione esamini se le presunte pratiche di dumping possano essere attribuibili non a una politica commerciale deliberata, ma semplicemente a differenze di tendenze negli indici unionali e non unionali nel corso del tempo. I prezzi dei contratti sono concordati negoziando sconti rispetto a vari indici e i contratti hanno generalmente una durata di uno o due anni. I produttori che concordano i prezzi secondo un contratto di uno o due anni non sanno se vi sarà, in ultima analisi, una differenza di prezzo tra i loro contratti unionali e non unionali fino al momento successivo alla stipula del contratto e alla determinazione e pagamento dei prezzi.

(11)

Il denunciante ha risposto che la funzione dell'indicatore dei prezzi dell'Unione utilizzato è sovrastimata e mal interpretata. Questo indice rappresenta l'indicazione di un prezzo nell'Unione in un dato momento, che è il risultato dell'equilibrio tra domanda e offerta sulla base di più acquirenti e venditori. I produttori dell'Unione che hanno presentato la denuncia, in quanto rappresentanti unicamente del lato della vendita, non possono controllare o manipolare tale indice.

(12)

Il denunciante ha risposto ricordando che la risultanza del dumping è un confronto puramente oggettivo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione. La nozione di intenzionalità è estranea alle norme sulla determinazione del dumping.

(13)

L'analisi degli elementi di prova forniti dai denuncianti, conformemente ai principi dell'articolo 2 del regolamento di base, ha portato alla conclusione che la denuncia conteneva sufficienti elementi di prova dell'esistenza di pratiche di dumping sul mercato dell'UE.

(14)

In particolare, il denunciante ha fornito elementi di prova sufficienti sul prezzo all'esportazione e sul valore normale che dimostrano che i margini di dumping sono significativi. I dati su cui è stato basato il valore normale sono stati suffragati da elementi di prova sufficienti, come confermato dall'analisi dei servizi della Commissione. Nell'analisi del dumping effettuata dalla Commissione sono stati presi in considerazione gli adeguamenti necessari. In conclusione si è constatato che, sulla base di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, i margini di dumping erano significativi.

(15)

In tal senso la Commissione concorda con il denunciante sul fatto che la questione dell'intenzionalità è estranea all'analisi regolamentare appena descritta.

(16)

Il Regno dell'Arabia Saudita ha osservato che il denunciante ha costruito erroneamente il valore normale per il MEG prodotto in Arabia Saudita sulla base di elementi di costo che non riguardano l'Arabia Saudita e non ha stabilito un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione.

(17)

Il Regno dell'Arabia Saudita ha inoltre osservato che, nel costruire il valore normale, il denunciante ha commesso un errore di valutazione dei fatti, in quanto i) SABIC non produce MEG (i produttori di MEG sono elencati nella denuncia); ii) SABIC e Saudi Aramco non erano collegate durante il periodo in esame nella denuncia; e iii) i produttori sauditi di MEG non acquistano etilene da Saudi Aramco.

(18)

Inoltre, il denunciante non ha cercato di adeguare il valore surrogato dell'etilene utilizzato per costruire il valore normale in modo tale che si riferisse al costo effettivo di produzione in Arabia Saudita.

(19)

Inoltre, il denunciante ha dichiarato una media per l'energia elettrica pari a 0,067 EUR/kWh, mentre la tariffa dell'energia elettrica pubblicata corrisponde a 0,043 EUR/kWh.

(20)

Tutte queste prime osservazioni sono state ribadite nelle osservazioni di SABIC.

(21)

Si rammenta che a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base la denuncia deve contenere tutte le informazioni di cui il denunciante può disporre. A tale riguardo occorre ricordare che lo standard giuridico degli elementi di prova richiesti per una denuncia (elementi di prova «prima facie sufficienti») chiarisce che la quantità e la qualità delle informazioni contenute nella denuncia sono diverse da quelle che di cui si dispone al termine di un'inchiesta. Nella fase della denuncia non è necessario che l'autorità incaricata dell'inchiesta (in questo caso la Commissione) disponga degli stessi elementi di prova del dumping e del pregiudizio (ai sensi degli articoli 2 e 3) che sarebbero necessari per supportare l'introduzione di un dazio antidumping provvisorio o definitivo. Un'inchiesta antidumping è una procedura in cui la certezza riguardo l'esistenza degli elementi necessari per adottare una misura o chiudere un procedimento si raggiunge gradualmente, con l'avanzare dell'inchiesta stessa. Non è escluso che si verifichino cambiamenti tra la fase della denuncia e la conclusione dell'inchiesta. Non si ritiene tuttavia che tali cambiamenti incidano sulla conclusione generale che il fascicolo merita un'inchiesta in quanto esistono sufficienti elementi di prova dell'esistenza di pratiche di dumping pregiudizievole.

(22)

In questo senso le informazioni fornite sui costi sono state ritenute sufficientemente adeguate e accurate per stabilire il valore normale, nel contesto prima facie applicabile all'apertura dell'inchiesta, alla luce degli elementi di cui il denunciante poteva disporre.

(23)

Per quanto riguarda le affermazioni del Regno dell'Arabia Saudita sugli elementi fattuali della denuncia, la Commissione sottolinea che l'etilene è la principale materia prima per la produzione di MEG e che il denunciante ha correttamente sottolineato che la catena di approvvigionamento dell'etilene in Arabia Saudita era integrata verticalmente, anche prima dell'acquisizione di SABIC da parte di Saudi Aramco.

(24)

In secondo luogo, secondo il Regno dell'Arabia Saudita e SABIC, il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione nella denuncia non è stato equo in quanto il denunciante non lo ha riferito a livello franco fabbrica. Di fatto, secondo l'Arabia Saudita, il prezzo all'esportazione è stato confrontato a livello FOB, in quanto sono state detratte solo le spese di trasporto stimate dal valore statistico CIF, con un valore normale costruito che comprendeva sicuramente i costi di vendita diretti.

(25)

Per quanto riguarda il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, la Commissione ricorda che il margine di dumping calcolato nella denuncia non riflette necessariamente l'esatto livello di dumping che sarà calcolato nell'inchiesta per singola operazione e per singolo tipo di prodotto.

(26)

Tuttavia, alla luce delle informazioni disponibili, il denunciante ha fornito elementi di prova sufficienti sul prezzo all'esportazione e sul valore normale che dimostrano l'esistenza di pratiche di dumping. I dati su cui si è basato il valore normale sono stati sostenuti da elementi di prova sufficienti, come confermato dall'analisi dei servizi della Commissione, e la Commissione ha tenuto conto degli adeguamenti necessari nell'analisi del dumping.

(27)

Sulla stessa linea dell'Arabia Saudita e della SABIC, ExxonMobil ha contestato il calcolo del costo di produzione del glicole monoetilenico in Arabia Saudita, in particolare per la materia prima etilene, descritta nella denuncia.

(28)

Ha sottolineato che il costo di produzione dell'etilene è determinato principalmente dal tipo di materia prima utilizzata nell'impianto di steam cracking e che i costi di queste materie prime possono variare notevolmente.

(29)

La joint venture di ExxonMobil con SABIC, denominata Saudi Yanbu Petrochemical Company («Yanpet»), acquista le materie prime da Saudi Aramco. Il denunciante ha invece fatto riferimento al prezzo dell'etilene sul mercato asiatico, che non è idoneo a determinare il prezzo dell'etilene in Arabia Saudita, dove il costo di produzione dell'etilene è molto più basso che in Asia.

(30)

Di fatto, l'impianto di steam cracking di Yanpet utilizza l'etano come materia prima per produrre etilene, mentre gli impianti di steam cracking in Asia e nell'Unione utilizzano generalmente nafta.

(31)

Pertanto l'affermazione del denunciante secondo cui i processi di produzione sono simili in tutti i paesi è fuorviante secondo ExxonMobil.

(32)

In particolare, la produzione di etilene a partire dalla nafta è generalmente più costosa rispetto alla produzione a partire dall'etano, pertanto il costo di produzione dell'Unione è più elevato rispetto all'Arabia Saudita e agli Stati Uniti d'America, poiché entrambi utilizzano principalmente l'etano come materia prima.

(33)

Inoltre, l'utilizzo del prezzo asiatico non tiene conto della diversa situazione di un produttore integrato che produce sia l'etilene che il glicole monoetilenico, come Yanpet.

(34)

La Commissione ha riconosciuto l'esistenza di differenze nella produzione di etilene, ma non ha ritenuto che tale differenza nei costi delle materie prime rendesse radicalmente diversa e incomparabile la situazione dell'industria dell'Unione e del Regno dell'Arabia Saudita.

(35)

La Commissione ha pertanto ritenuto che il denunciante, alla luce delle informazioni a sua disposizione, abbia fornito sufficienti elementi di prova dell'esistenza di pratiche di dumping tali da giustificare l'apertura di un'inchiesta.

1.3.2.   Osservazioni sul pregiudizio

(36)

SABIC e la missione del Regno dell'Arabia Saudita hanno affermato che le richieste di trattamento riservato contenute nella denuncia erano ingiustificate, ad esempio con riferimento al consumo totale di MEG nell'Unione e agli indicatori macroeconomici basati sui dati dei 12 produttori di MEG dell'Unione. Inoltre, SABIC e la missione del Regno dell'Arabia Saudita hanno sostenuto che il denunciante non ha fornito un riassunto non riservato delle informazioni fornite su base riservata, ad esempio per il mercato vincolato. Si è sostenuto inoltre che la limitata divulgazione delle informazioni da parte del denunciante e la mancata applicazione da parte della Commissione di norme chiare sul trattamento delle informazioni riservate ledono i diritti di difesa del Regno dell'Arabia Saudita.

(37)

La Commissione ha ritenuto che la versione della denuncia consultabile dalle parti interessate contenesse tutti gli elementi di prova e i riassunti non riservati significativi dei dati oggetto di trattamento riservato, essenziali affinché le parti interessate esercitassero il loro diritto di difesa nel corso del procedimento. L'articolo 19 del regolamento di base e l'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo antidumping dell'OMC consentono la protezione di informazioni di natura riservata nelle circostanze in cui la divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale ha ottenuto l'informazione la persona che l'ha fornita. Le informazioni oggetto di trattamento riservato e negli allegati della denuncia a diffusione limitata rientrano in queste categorie. In ogni caso, il denunciante ha divulgato ulteriori informazioni al riguardo.

(38)

La missione del Regno dell'Arabia Saudita ha contestato l'inclusione delle importazioni nel Regno Unito nella denuncia e nell'ambito dell'inchiesta.

(39)

Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea. L'Unione e il Regno Unito avevano concordato un periodo transitorio, che si è concluso il 31 dicembre 2020, durante il quale il Regno Unito ha continuato a essere soggetto al diritto dell'Unione (3). La denuncia si basava sui dati dell'UE-28 in quanto è stata presentata prima della fine del periodo di transizione. Con effetto dal 1o gennaio 2021, le società e le associazioni del Regno Unito non sono più considerate parti interessate nei procedimenti di difesa commerciale. L'inchiesta è stata pertanto condotta sulla base dell'UE-27.

(40)

SABIC ha ritenuto che vi fossero alcune questioni aperte in merito all'affidabilità dei calcoli e alla rappresentatività complessiva dei denuncianti. A tale riguardo, SABIC ha sostenuto che uno dei denuncianti importava regolarmente MEG dal Regno dell'Arabia Saudita e pertanto non avrebbe dovuto partecipare alla denuncia. Inoltre una società collegata a un produttore dell'Unione sostenitore della denuncia ha importato MEG dal Regno dell'Arabia Saudita e, di conseguenza, se tali società subivano un pregiudizio, si trattava di un pregiudizio autoinflitto. SABIC ha inoltre sostenuto che un altro produttore di MEG si è rivolto a SABIC per commercializzare MEG proveniente dal Regno dell'Arabia Saudita nell'Unione. SABIC ha sostenuto anche che BASF SE e Ineos Lavera non sono denuncianti e che il numero limitato di produttori dell'Unione tra i denuncianti ha sollevato interrogativi in merito alla loro rappresentatività. SABIC ha inoltre affermato che la Commissione dovrebbe esaminare le ragioni che hanno portato alla mancata inclusione di IQOXE nella denuncia, in modo da garantire che l'esclusione di IQOXE non abbia avuto motivazioni diverse dall'incidente verificatosi nel gennaio 2020. Oxyde ha inoltre sollevato la questione dell'omessa collaborazione degli altri produttori dell'Unione.

(41)

La Commissione ricorda che tutti i produttori dell'Unione menzionati nella denuncia e altrimenti noti alla Commissione prima dell'apertura sono stati contattati nell'ambito dell'esame del grado di sostegno o di opposizione alla denuncia. Tale calcolo si è basato sui quantitativi di MEG prodotti come indicato nelle dichiarazioni individuali di tali produttori e associazioni di produttori e sulle informazioni contenute nella denuncia, che comprendono anche informazioni sulla produzione totale dell'Unione. Pertanto, nella fase di apertura, si è concluso che le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base erano soddisfatte.

(42)

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base, i produttori collegati agli esportatori o agli importatori e/o essi stessi importatori del prodotto asseritamente oggetto di dumping possono essere esclusi dall'industria dell'Unione se i loro rapporti con gli esportatori o gli importatori del prodotto oggetto di dumping e/o le loro importazioni sono tali da indurli a comportarsi in modo diverso rispetto ai produttori non collegati. Dall'analisi preliminare non è emerso alcun motivo per escludere alcun produttore denunciante dalla definizione di industria dell'Unione. La Commissione ha inoltre valutato questo aspetto durante l'inchiesta, come indicato nei considerando da 135 a 140. Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui BASF SE e Ineos Lavera non hanno partecipato alla denuncia, tale affermazione è di fatto errata. Questi due produttori hanno partecipato alla denuncia, come indicato nell'allegato A-1 della versione non riservata della stessa.

(43)

SABIC e la missione del Regno dell'Arabia Saudita hanno sostenuto che non vi erano motivi di fatto o di diritto per cumulare le importazioni dal Regno dell'Arabia Saudita e dagli USA e che tali importazioni erano influenzate da dinamiche diverse, avevano tendenze diverse nell'Unione e il prezzo all'importazione dal Regno dell'Arabia Saudita non comportava undercutting rispetto ai prezzi dell'Unione, al contrario di quanto accadeva per le importazioni dagli USA.

(44)

Dopo aver effettuato la pertinente analisi, la Commissione ha constatato che erano soddisfatte le condizioni per il cumulo dei paesi interessati nella fase della denuncia sulla base delle informazioni e delle statistiche disponibili. I margini di dumping sono risultati superiori al livello minimo. Come risulta dalle statistiche ufficiali sulle importazioni disponibili, le importazioni oggetto di dumping non erano trascurabili (superiori al livello minimo) in termini di volumi per tutti i paesi interessati. Inoltre, il MEG è un prodotto di base e la concorrenza tra i prodotti importati dal Regno dell'Arabia Saudita e dagli USA e i prodotti dell'industria dell'Unione è identica e strettamente legata ai prezzi, indipendentemente dai canali di vendita. L'assenza di undercutting nella denuncia per le importazioni provenienti dal Regno dell'Arabia Saudita non significa che non vi sia alcun effetto sui prezzi. Pertanto, nella fase di apertura, si è concluso che le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base erano soddisfatte.

(45)

SABIC e la missione del Regno dell'Arabia Saudita hanno sostenuto che il denunciante non ha valutato oggettivamente il pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base e che l'esistenza di un pregiudizio notevole non è stata sostenuta da informazioni fattuali. La valutazione del pregiudizio e del nesso di causalità sulla base di un confronto dei dati relativi a periodi diversi, vale a dire gennaio - dicembre 2017, 2018 e 2019 e aprile 2019 - marzo 2020, non ha fornito un quadro preciso e imparziale della situazione in quanto l'anno 2019 e il PI coincidono in gran parte, mentre sarebbe stato opportuno esaminare i dati relativi ai periodi aprile -marzo 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 per valutare il pregiudizio e il nesso di causalità. Si è inoltre sostenuto che il confronto era distorto dalla natura stagionale e ciclica delle vendite di MEG. Si è anche affermato che i dati macroeconomici forniti dal denunciante per l'industria nazionale nel suo complesso hanno mostrato buoni risultati nel periodo in esame, mentre i microindicatori, che riguardavano solo il denunciante, hanno evidenziato risultati inferiori a quelli degli altri produttori di MEG dell'Unione, un altro elemento che ha sollevato preoccupazioni in merito alla rappresentatività del denunciante. Si è inoltre sostenuto che il denunciante non abbia fornito alcun elemento di prova del fatto che la sua redditività sia diminuita a causa della pressione esercitata dalle importazioni con conseguente calo dei prezzi più rapido rispetto ai costi delle materie prime. SABIC ha anche sostenuto che il denunciante non ha fornito un quadro preciso della situazione in quanto ha calcolato solo la redditività delle vendite ad acquirenti indipendenti e che il denunciante non ha fornito una giustificazione adeguata dell'esclusione del mercato vincolato dal consumo dell'Unione. Inoltre SABIC ha affermato, senza elementi di prova, che gli elevati margini di redditività registrati dall'industria dell'Unione nel 2017 e nel 2018 sulle vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti avrebbero potuto essere una conseguenza del cartello in vigore fino al 2017 e che pertanto non sarebbe opportuno utilizzare un margine di profitto del 18 % per l'analisi dell'underselling, dato che tale redditività si basa su cifre del 2016 quando il cartello aveva piena validità. Anche la missione del Regno dell'Arabia Saudita ha sostenuto che il calcolo del margine di underselling sulla base di un profitto che non sembra basarsi su una redditività ragionevole solleva interrogativi.

(46)

Come osservazione preliminare, si ricorda che una risultanza prima facie di un pregiudizio notevole richiede un esame, tra l'altro, dei fattori significativi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), del regolamento di base. L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base afferma piuttosto che la denuncia deve contenere informazioni relativamente alle variazioni del volume delle importazioni asseritamente oggetto di dumping, al loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato dell'Unione e alla conseguente incidenza delle importazioni sull'industria dell'Unione quale risulta da (non necessariamente tutti) i fattori e gli indicatori attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione, quali quelli elencati all'articolo 3, paragrafi 3 e 5, del regolamento di base. L'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base dichiara che l'elenco non è esauriente, e che tali fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante. Pertanto non tutti i fattori devono indicare un deterioramento per una risultanza prima facie di un pregiudizio notevole. Anche l'esistenza di altri fattori in grado di influire sulla situazione dell'industria dell'Unione non implica necessariamente che l'effetto delle importazioni oggetto di dumping su tale industria non sia rilevante.

(47)

L'analisi specifica del pregiudizio effettuata dalla Commissione sulla denuncia ha dimostrato che esistevano elementi di prova sufficienti che indicavano una maggiore penetrazione del mercato dell'Unione (in termini sia assoluti che relativi) da parte delle importazioni dal Regno dell'Arabia Saudita e dagli USA a prezzi inferiori (nel caso delle importazioni statunitensi) e comportavano un sostanziale underselling rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione. Ciò sembra aver avuto un effetto gravemente pregiudizievole sulla situazione dell'industria dell'Unione, come dimostrato, ad esempio, dal calo della produzione, delle vendite e della quota di mercato, dal deterioramento dei risultati finanziari o dal livello dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione. Per quanto riguarda l'affermazione relativa al periodo in esame e al periodo dell'inchiesta, è prassi della Commissione selezionare un periodo di inchiesta di un anno e di tre anni civili precedenti, anche in fase di denuncia. Per quanto riguarda l'osservazione di SABIC sulle vendite vincolate, il denunciante ha fornito elementi di prova relativi alle vendite vincolate. Di conseguenza, si è proceduto ad esaminare la totalità del mercato, con particolare attenzione, per alcuni aspetti dell'analisi del pregiudizio, sul libero mercato. La successiva analisi da parte della Commissione delle informazioni a sua disposizione ha rilevato, tra l'altro, una separazione tra libero mercato e mercato vincolato. Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui il calcolo della redditività dell'underselling non era accurato in quanto si basava su un margine di profitto irragionevole, si osserva che la Commissione ha considerato soddisfacenti gli elementi di prova dell'underselling presentati dal denunciante e li ha ritenuti elementi di prova prima facie sufficienti.

(48)

Mitsubishi ha sostenuto che il 2017 potrebbe essere stato un anno eccezionale per l'industria dell'Unione e che pertanto il 2017 non poteva essere un anno di riferimento adeguato per la valutazione del pregiudizio e sarebbe stato opportuno estendere il periodo in esame nella denuncia ad anni precedenti. Si è inoltre sostenuto che il ricorso a contratti di durata di uno o due anni nell'industria potrebbe anche richiedere una valutazione su un periodo più lungo. Secondo Mitsubishi la denuncia ha dimostrato che durante il periodo dell'inchiesta non vi è stato alcun undercutting generalizzato dei prezzi da parte delle importazioni degli USA e del Regno dell'Arabia Saudita e che l'obbligo di fornire elementi di prova di prezzi sostanzialmente inferiori era particolarmente importante nel caso in esame, dato che la maggior parte delle vendite avviene nell'ambito di contratti di durata tipica di uno o due anni. La Commissione ha ritenuto che nessuna delle asserzioni di Mitsubishi confutasse la conclusione secondo cui esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un procedimento antidumping. Non si è verificato alcun evento eccezionale che giustificasse l'estensione del periodo in esame a prima del 1o gennaio 2017. Il periodo in esame consente di tenere conto della particolarità dei contratti di durata di uno o due anni. La denuncia conteneva elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni oggetto di dumping avessero un effetto gravemente pregiudizievole sulla situazione dell'industria dell'Unione e la Commissione si è ritenuta soddisfatta degli elementi di prova dell'undercutting presentati dal richiedente, nonché degli elementi di prova della contrazione dei prezzi e delle vendite sottocosto dell'industria dell'Unione.

(49)

SABIC e la missione del Regno dell'Arabia Saudita hanno sostenuto che il denunciante non ha dimostrato l'esistenza di un nesso di causalità ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, in quanto il denunciante ha esaminato soltanto gli effetti sui prezzi e non la correlazione tra il volume delle importazioni dal Regno dell'Arabia Saudita e gli USA. Ha inoltre sostenuto che il volume delle importazioni di MEG dal Regno dell'Arabia Saudita è diminuito nel periodo in esame e che i prezzi delle importazioni dal Regno dell'Arabia Saudita non potevano avere avuto ripercussioni negative sul denunciante in quanto non vi è stato undercutting.

(50)

Il denunciante ha analizzato l'effetto dei volumi su base cumulativa poiché in quella fase erano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. La simultaneità del deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione e della maggiore penetrazione delle importazioni oggetto di dumping indica fortemente l'esistenza di un nesso di causalità. L'assenza di undercutting non significa che i prezzi all'esportazione non possano aver causato un pregiudizio dato che i prezzi dell'industria dell'Unione erano il risultato della forte pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping. Il fattore cruciale per la determinazione del pregiudizio e del nesso di causalità è che i produttori dell'Unione non hanno avuto altra scelta che diminuire i loro prezzi di vendita al fine di difendere la loro quota di mercato e mantenere livelli di produzione ragionevoli. Inoltre, la situazione dell'industria dell'Unione è stata aggravata dal fatto che le importazioni oggetto di dumping sono state vendute in un mercato aperto e trasparente in cui i prezzi erano ben noti, costringendo l'industria dell'Unione a diminuire i suoi prezzi di vendita per limitare la perdita di quota di mercato.

(51)

SABIC e la missione del Regno dell'Arabia Saudita hanno sostenuto che il denunciante non ha esaminato altre cause del pregiudizio, quali gli effetti del cartello degli acquirenti di etilene che si è protratto almeno fino a marzo 2017 e che probabilmente ha avuto effetti anche dopo tale data. SABIC ha evidenziato altri fattori quali i) la non competitività dell'industria dell'Unione, in quanto il costo medio di produzione nell'Unione era superiore a quello in Medio Oriente e America settentrionale; ii) la quota decrescente di ossido di etilene utilizzato per la produzione di MEG per favorire altri derivati dell'ossido di etilene; iii) l'aumento delle importazioni di polietilentereftalato («PET») che ha avuto un impatto diretto sul consumo di MEG; iv) il pregiudizio autoinflitto causato dalle importazioni di MEG dal Regno dell'Arabia Saudita. Essa ha quindi sostenuto che, omettendo anche di divulgare le altre cause note del pregiudizio sopra elencate e non effettuando un'analisi di non imputazione, il denunciante non ha rispettato i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base. Mitsubishi ha inoltre affermato che il presunto pregiudizio era attribuibile i) alla contrazione globale dei prezzi del MEG, ii) alla mancanza di competitività dell'industria dell'Unione piuttosto che a una presunta pratica di dumping. Ha inoltre affermato che i produttori dell'Unione non denuncianti hanno ottenuto risultati migliori rispetto ai produttori dell'Unione denuncianti e stanno recuperando.

(52)

L'analisi della Commissione ha confermato che nessuno degli elementi menzionati, effettivamente corretto o meno, confuta la conclusione secondo la quale esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un procedimento antidumping in relazione all'effetto gravemente pregiudizievole delle importazioni oggetto di dumping sulla situazione dell'industria dell'Unione.

(53)

Il CIRFS ha sostenuto che le denunce avrebbero dovuto includere le conseguenze negative della pandemia di COVID-19 come fattore di pregiudizio per il 2020, affermando erroneamente che il periodo dell'inchiesta della denuncia era compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020.

(54)

Di fatto, il periodo dell'inchiesta della denuncia ha avuto inizio il 1o aprile 2019 e si è concluso il 31 marzo 2020 e pertanto gli eventuali effetti della pandemia di COVID-19 sarebbero stati avvertiti dall'industria dell'Unione dopo il periodo dell'inchiesta.

(55)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha confermato che il denunciante ha fornito sufficienti elementi di prova dell'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità, soddisfacendo in tal modo i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo antidumping dell'OMC e all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base. Pertanto, la denuncia soddisfaceva i requisiti per l'apertura di un procedimento.

(56)

La Commissione ha esaminato e trattato tutte le altre osservazioni pertinenti nelle sezioni che seguono.

1.4.   Campionamento

(57)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

1.4.1.   Campionamento dei produttori dell'Unione

(58)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di avere selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al volume della produzione e delle vendite di prodotto simile nell'Unione dichiarato dai produttori dell'Unione nell'ambito dell'analisi preliminare della legittimazione ad agire. Il campione era costituito da tre produttori dell'Unione, due dei quali erano collegati. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano il 64,1 % della produzione totale dell'Unione e il 65 % delle vendite totali dell'Unione. Il campione è stato considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni, il campione è stato confermato.

1.4.2.   Campionamento degli importatori

(59)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

(60)

Due importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione. In considerazione dello scarso numero di risposte, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento.

1.4.3.   Campionamento dei produttori esportatori negli Stati Uniti d'America

(61)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori degli Stati Uniti d'America a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Inoltre, la Commissione ha chiesto alla missione degli Stati Uniti d'America di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(62)

Cinque produttori esportatori degli Stati Uniti d'America hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due gruppi di produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. I gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione rappresentavano circa il 55 % delle importazioni dagli Stati Uniti d'America verso l'UE-27 durante il periodo dell'inchiesta. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità degli Stati Uniti d'America sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non essendo pervenute osservazioni, il campione è stato confermato.

1.4.4.   Campionamento dei produttori esportatori del Regno dell'Arabia Saudita

(63)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori del Regno dell'Arabia Saudita a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione del Regno dell'Arabia Saudita di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(64)

Quattro produttori del Regno dell'Arabia Saudita hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Tuttavia, uno di essi non ha dichiarato esportazioni durante il periodo dell'inchiesta, mentre gli altri tre sono collegati, in quanto due di questi producono nel Regno dell'Arabia Saudita in base a un accordo di joint venture con il terzo produttore. In considerazione di quanto precede, la Commissione ha deciso di non ricorrere al campionamento dei produttori esportatori del Regno dell'Arabia Saudita.

1.5.   Risposte al questionario e controlli incrociati a distanza

(65)

I questionari per i produttori, gli importatori indipendenti, gli utilizzatori e i produttori esportatori dell'Unione sono stati resi disponibili online (4) il giorno dell'apertura dell'inchiesta.

(66)

La Commissione ha ricevuto risposte al questionario dai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, da due importatori indipendenti (Helm e Oxyde), da sette utilizzatori (Arteco, Indorama Group, Neo Group, Novapet, PlastiVerd, Selenis, SIR Industriale) e da otto produttori esportatori (Lotte Chemical Louisiana LLC, MEGlobal Americas Inc, Saudi Kayan petrochemical company, Yanbu National Petrochemical Company, Eastern Petrochemical Company, Saudi Yanbu Petrochemical Company, Arabian Petrochemical Company, Jubail United Petrochemical Company).

(67)

La Commissione ha raccolto e sottoposto a controlli incrociati a distanza tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. La pandemia di COVID-19 e le successive misure adottate per contrastarne la diffusione («l'avviso COVID-19») (5) hanno tuttavia impedito alla Commissione di svolgere visite di verifica presso le sedi delle società incluse nel campione e gli utilizzatori che hanno collaborato. La Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza tramite videoconferenza delle informazioni fornite dalle società elencate di seguito.

Produttori dell'Unione

BASF Antwerpen N.V., Belgio (e la sua società commerciale collegata BASF SE)

INEOS NV, Belgio (e la sua società commerciale collegata INEOS Europe AG)

INEOS Manufacturing Deutschland GmbH, Germania (e la sua società commerciale collegata INEOS Europe AG)

Produttori esportatori negli Stati Uniti d'America:

Lotte Chemical Louisiana LLC

MEGlobal Americas Inc

Operatori commerciali, importatori e trasformatori collegati:

MEGlobal International FZE, Emirati Arabi Uniti

MEGlobal Europe GmbH, Svizzera

Equipolymers GmbH, Germania

Produttori esportatori del Regno dell'Arabia Saudita:

Saudi Kayan Petrochemical Company (Saudi Kayan)

Yanbu National Petrochemical Company (Yansab)

Eastern Petrochemical Company (Sharq)

Saudi Yanbu Petrochemical Company (Yanpet)

Arabian Petrochemical Company (Petrokemya)

Jubail United Petrochemical Company (United)

Operatori commerciali collegati ai produttori esportatori del Regno dell'Arabia Saudita

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Regno dell'Arabia Saudita

Operatori commerciali, importatori e trasformatori collegati:

SABIC Petrochemicals B.V., Paesi Bassi

SABIC Italia Srl, Italia

ExxonMobil Petroleum & Chemical BV, Paesi Bassi

1.6.   Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

(68)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

(69)

Il CPME ha sostenuto che il periodo dell'inchiesta scelto dalla Commissione non comprendeva il periodo immediatamente precedente all'apertura dell'inchiesta, come richiesto dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base. Il CPME ha sostenuto che, poiché l'inchiesta è stata aperta il 14 ottobre 2020, il periodo dell'inchiesta avrebbe dovuto includere il periodo luglio-settembre 2020. Il CPME ha sostenuto che il periodo compreso tra gennaio 2020 e giugno 2020 incluso nel periodo dell'inchiesta era falsato dagli effetti della pandemia di COVID-19. Il CPME ha pertanto ritenuto che la Commissione dovesse raccogliere dati successivi al PI ai fini della valutazione del pregiudizio e dell'interesse dell'Unione.

(70)

La Commissione dispone di un potere discrezionale nella scelta del periodo dell'inchiesta. In questo caso, il periodo scelto presenta il duplice vantaggio di essere immediatamente precedente alla data di apertura e di essere basato su un semestre, il che facilita la collaborazione delle società e quindi l'esattezza e l'adeguatezza delle risultanze. Gli effetti della pandemia di COVID-19 vengono analizzati sotto il profilo del nesso di causalità, in base alla pertinenza dei fattori che possono attenuare il nesso causale. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(71)

Il prodotto in esame è il glicole monoetilenico (attuale numero CE 203-473-3), originario degli Stati Uniti d'America e del Regno dell'Arabia Saudita, attualmente classificato con il codice NC ex 2905 31 00 (codice TARIC 2905310010) («il prodotto in esame»).

(72)

Il MEG è designato anche con le denominazioni etilen glicole, etandiolo e etan-1,2-diolo.

(73)

Il MEG è prodotto a partire da varie materie prime (etano, propano, LGN, butano) per la produzione dell'etilene. L'etilene viene quindi miscelato con ossigeno per formare ossido di etilene e poi con acqua per produrre glicole monoetilenico.

(74)

Il MEG è un prodotto di base disponibile in commercio in due qualità diverse: qualità fibre e qualità tecnica. La qualità fibre è caratterizzata da un'elevata purezza (99,9 %), mentre la qualità tecnica presenta livelli di purezza inferiori.

(75)

Il MEG di qualità fibre è utilizzato prevalentemente nella produzione di PET, fibre di poliestere, resine e pellicole. Il MEG di qualità tecnica è utilizzato principalmente nel settore automobilistico come antigelo. Ulteriori applicazioni del MEG comprendono agenti di trasmissione del calore, liquidi di sbrinamento, rivestimenti superficiali, resine poliestere non saturate, polioli poliesteri e deidrogenazione del gas naturale.

2.2.   Prodotto simile

(76)

Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:

il prodotto in esame;

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno dei paesi interessati; e

il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(77)

La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3.   Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto

(78)

SABIC ha affermato che la definizione del prodotto era eccessivamente ampia e ha chiesto l'esclusione dall'inchiesta del «MEG off-spec», sostenendo che tale prodotto non era comparabile e non era in concorrenza con il MEG di qualità primaria («on-spec»). SABIC ha inoltre sostenuto che, nel caso in cui la Commissione avesse deciso di non escludere il MEG off-spec dall'ambito dell'inchiesta, essa avrebbe dovuto modificare la costruzione del numero di controllo del prodotto (NCP) in modo da includere anche il MEG off-spec.

(79)

Il MEG off-spec non è un tipo di prodotto diverso, ma un MEG deteriorato a causa dell'ossigenazione verificatasi accidentalmente durante il trasporto. I produttori di MEG non fabbricano deliberatamente tale prodotto. A seconda del livello di deterioramento, il MEG off-spec può essere scartato o miscelato con MEG di qualità primaria e utilizzato in determinate applicazioni, ad esempio per il liquido refrigerante del motore per l'industria automobilistica. L'argomentazione è stata pertanto respinta e non è stato necessario modificare l'NCP.

3.   DUMPING

3.1.   Regno dell'Arabia Saudita

(80)

Per i produttori esportatori del Regno dell'Arabia Saudita non è stato applicato il campionamento. L'unico gruppo di società, SABIC, ha sei entità produttive, i cui costi di fabbricazione sono stati controllati separatamente. Solo una delle sei entità produttive produceva per il mercato interno e pertanto il suo costo di fabbricazione è stato utilizzato per calcolare il valore normale. Tuttavia sia le vendite sul mercato interno che le esportazioni verso l'Unione sono state esaminate a livello di gruppo di società.

3.1.1.   Valore normale

(81)

La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale di vendite sul mercato interno del produttore esportatore fosse rappresentativo, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno ha rappresentato, per ciascun produttore esportatore, almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione del prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Rispetto a questo parametro il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno è risultato rappresentativo.

(82)

Dato che vi era un solo tipo di prodotto venduto sul mercato interno ed esportato nell'Unione, la Commissione non ha dovuto verificare la rappresentatività in termini di tipo di prodotto.

(83)

La Commissione ha definito successivamente la percentuale delle vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(84)

Il valore normale è basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno, a prescindere dal fatto che le vendite siano o no remunerative, se:

a)

il volume delle vendite effettuate a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato ha rappresentato più dell'80 % del volume totale delle vendite; e

b)

la media ponderata del prezzo di vendita è pari o superiore al costo unitario di produzione.

(85)

In questo caso, il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite effettuate sul mercato interno durante il PI.

(86)

Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno unicamente per le vendite remunerative effettuate sul mercato interno durante il PI, se:

a)

il volume delle vendite remunerative rappresenta l'80 % o meno del volume totale delle vendite; oppure

b)

la media ponderata del prezzo è inferiore al costo unitario di produzione.

3.1.2.   Adeguamenti del costo di fabbricazione

(87)

I produttori esportatori che hanno collaborato acquistano le materie prime, in particolare il propano, per la produzione di MEG dalla società collegata Saudi Aramco di proprietà statale, il fornitore monopolistico del paese.

(88)

SABIC è stata di proprietà del Fondo pubblico per gli investimenti («PIF») del Regno dell'Arabia Saudita, un ente governativo, fino alla fine di giugno 2020, quando la sua quota azionaria, pari al 70 %, è stata acquistata da Saudi Aramco. Il governo del Regno dell'Arabia Saudita possiede il 95,8 % di Saudi Aramco e il presidente di Aramco, in carica dal 2016, Yasir O. Al-Rumayyan, è anche governatore e direttore del PIF dal 2015. Si ritiene pertanto che le due società siano collegate, dal momento che il governo è un azionista comune della società e che Yasir O. Al-Rumayyan è un funzionario/direttore di entrambe le società.

(89)

Data la relazione, gli acquisti di materie prime non possono essere considerati come normali operazioni commerciali e non possono quindi essere utilizzati per stabilire il valore normale. Nel caso specifico del propano (la materia prima utilizzata per produrre etilene e successivamente MEG), i prezzi sono fissati dal governo in considerazione dell'attività delle sue società collegate. I prezzi sono quindi direttamente influenzati dal rapporto, in base all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.

(90)

La Commissione ha pertanto esaminato in dettaglio gli acquisti di materie prime e ha utilizzato il metodo descritto di seguito per calcolare il valore normale. SABIC acquista propano da Saudi Aramco al prezzo fissato dal governo pari al 20 % in meno del prezzo del propano giapponese (6).

(91)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base, se il costo di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame non sono adeguatamente riflessi nei documenti contabili della parte interessata, saranno adeguati o calcolati sulla base degli altri produttori o esportatori dello stesso paese oppure, qualora tali informazioni non fossero disponibili o utilizzabili, di qualsiasi altro riferimento ragionevole, comprese le informazioni tratte da altri mercati rappresentativi.

(92)

La Commissione ha stabilito che il costo della materia prima propano non era adeguatamente riflesso nei documenti contabili di SABIC a causa del suo rapporto con il fornitore. La Commissione ha pertanto fatto ricorso all'adeguamento del costo del propano aumentando il prezzo pagato da SABIC a Saudi Aramco in modo da eliminare lo sconto del 20 % e portarlo al livello del prezzo di riferimento utilizzato dal governo del Regno dell'Arabia Saudita.

(93)

Sulla base degli adeguamenti apportati ai costi del propano, la Commissione ha adeguato il costo dell'etilene utilizzato da SABIC nel costo di produzione del MEG.

(94)

Dall'analisi di tutte le vendite sul mercato interno, sulla base del costo di fabbricazione adeguato, è emerso che meno dell'80 % di tali vendite è stato remunerativo e che la media ponderata del prezzo di vendita era inferiore al costo di produzione. Il valore normale è stato quindi calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative.

3.1.3.   Prezzo all'esportazione

(95)

Il MEG esportato dal Regno dell'Arabia Saudita nell'Unione è stato fabbricato da sei produttori esportatori, due dei quali sono joint venture con ExxonMobil e SPDC (una società collegata a Mitsubishi Corporation). Il MEG viene quindi esportato tramite tre diverse reti di operatori commerciali e importatori collegati nell'Unione: uno per SABIC, uno per ExxonMobil e uno per SPDC.

(96)

Il prezzo all'esportazione è stato stabilito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questo caso al prezzo sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutte le spese sostenute tra l'importazione e la rivendita, comprese le SGAV, e dei profitti realizzati.

(97)

Per quanto riguarda il margine di profitto, per motivi di riservatezza relativi ai dati degli importatori indipendenti che hanno collaborato, la Commissione ha deciso in via provvisoria di ricorrere al margine di profitto utilizzato in un precedente procedimento riguardante un altro prodotto chimico fabbricato da un'industria simile e importato in circostanze analoghe, vale a dire un margine di profitto del 6,89 % (7) stabilito nella recente inchiesta sui PVA. In questa fase, tale margine di profitto è la base più obiettiva disponibile per giungere a una stima soddisfacente di un prezzo all'esportazione stabilito unicamente secondo considerazioni di mercato.

(98)

Durante l'inchiesta il denunciante ha presentato documenti in base ai quali aveva motivo di ritenere che Lotte e Mitsubishi avessero concluso una forma di associazione o un accordo di compensazione per quanto riguarda la distribuzione e le vendite di MEG, anche nell'Unione. Di conseguenza il denunciante ha osservato che, nei casi in cui il prezzo all'esportazione sia inattendibile a causa di un'associazione o di un accordo di compensazione tra l'esportatore e l'importatore o un terzo, il prezzo all'esportazione può essere costruito in base al prezzo al quale i prodotti importati sono rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente.

(99)

Lotte ha fermamente negato di essere associata a Mitsubishi per quanto riguarda la distribuzione e le vendite di MEG, anche nell'Unione. Le informazioni fornite dal denunciante erano obsolete e si riferivano al 2015, quando erano in corso colloqui tra Lotte e Mitsubishi in merito alla possibilità di avviare una joint venture che non si è poi concretizzata. Lotte e Mitsubishi non sono quindi collegate tra loro.

(100)

Mitsubishi ha affermato che le informazioni cui fa riferimento il denunciante sono obsolete e di non essere associata a Lotte ai fini del regolamento di base. Essa ha chiarito che non esistono accordi di compensazione tra Mitsubishi Corporation e Lotte che potrebbero collocare i prezzi di vendita all'esportazione di MEG praticati da Lotte a Mitsubishi al di fuori dell'ambito di normali operazioni commerciali.

(101)

A causa del calendario dell'inchiesta la Commissione non ha potuto esaminare approfonditamente queste osservazioni nella presente fase e la analizzerà ulteriormente ai fini della determinazione definitiva, valutandone anche l'ammissibilità.

3.1.4.   Confronto

(102)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica.

(103)

Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per l'assicurazione nazionale, il nolo nel Regno dell'Arabia Saudita, le commissioni, la movimentazione e il carico e le spese accessorie nel Regno dell'Arabia Saudita, il nolo marittimo, l'assicurazione marittima, i dazi doganali nell'UE, il costo del credito, l'assistenza tecnica, le spese bancarie, gli sconti di fine esercizio e altre indennità.

3.1.5.   Margine di dumping

(104)

La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale del prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(105)

Per tutti gli altri produttori esportatori del Regno dell'Arabia Saudita, la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Il livello di collaborazione corrisponde al volume delle esportazioni nell'Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso come percentuale del totale delle importazioni dal Regno dell'Arabia Saudita durante il PI, in base ai dati Eurostat.

(106)

Il livello di collaborazione è alto nel presente caso, perché le esportazioni riferite ai produttori esportatori che hanno collaborato hanno costituito il 100 % circa delle importazioni totali durante il PI. La Commissione ha pertanto deciso su tale base di fissare il margine di dumping per tutte le altre società sul livello della società con il margine di dumping più elevato.

(107)

I margini di dumping provvisori, espressi come percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping provvisorio

Saudi Kayan Petrochemical Company (Saudi Kayan)

11,1 %

Yanbu National Petrochemical Company (Yansab)

11,1 %

Eastern Petrochemical Company (Sharq)

11,1 %

Saudi Yanbu Petrochemical Company (Yanpet)

11,1 %

Arabian Petrochemical Company (Petrokemya)

11,1 %

Jubail United Petrochemical Company (United)

11,1 %

Tutte le altre società

11,1 %

3.2.   Stati Uniti d'America

3.2.1.   Valore normale

(108)

La Commissione ha verificato in primo luogo se il volume totale delle vendite sul mercato interno per ciascun produttore esportatore incluso nel campione fosse rappresentativo, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno ha rappresentato, per ciascun produttore esportatore, almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione del prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base, il volume totale delle vendite del prodotto simile effettuate da ciascun produttore esportatore incluso nel campione sul mercato interno è risultato rappresentativo.

(109)

Dato che vi era un solo tipo di prodotto venduto sul mercato interno ed esportato nell'Unione, la Commissione non ha dovuto verificare la rappresentatività in termini di tipo di prodotto.

(110)

La Commissione ha definito successivamente la percentuale delle vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(111)

Il valore normale è basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno, a prescindere dal fatto che le vendite siano o no remunerative, se:

a)

il volume delle vendite effettuate a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato ha rappresentato più dell'80 % del volume totale delle vendite; e

b)

la media ponderata del prezzo di vendita è pari o superiore al costo unitario di produzione.

(112)

In questo caso, il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite effettuate sul mercato interno durante il PI.

(113)

Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno unicamente per le vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il PI, se:

a)

il volume delle vendite remunerative rappresenta l'80 % o meno del volume totale delle vendite di questo tipo: oppure

b)

la media ponderata del prezzo è inferiore al costo unitario di produzione.

3.2.2.   Ripartizione dei costi al prodotto in esame

(114)

Sulla base della ripartizione dei costi storicamente effettuata dalla società, dall'analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che per Lotte Chemicals Louisiana LLC meno dell'80 % di tutte le vendite sul mercato interno è stato remunerativo e che la media ponderata del prezzo di vendita era inferiore al costo di produzione. Il valore normale è stato quindi calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative.

(115)

Per MEGlobal Americas Inc, meno dell'80 % di tutte le vendite sul mercato interno è stato remunerativo e la media ponderata del prezzo di vendita era superiore al costo di produzione. Il valore normale è stato quindi calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative.

3.2.3.   Prezzo all'esportazione

(116)

I produttori esportatori inclusi nel campione hanno esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società collegate.

(117)

Per il produttore esportatore che ha esportato nell'Unione il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti, il prezzo all'esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione all'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(118)

Per il produttore esportatore che ha esportato nell'Unione il prodotto in esame tramite una società collegata operante come importatore in Svizzera, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questo caso al prezzo sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutte le spese sostenute tra l'importazione e la rivendita, comprese le SGAV, e dei profitti realizzati. Per quanto riguarda questi ultimi, è stato applicato lo stesso margine di profitto descritto nella sezione relativa ai prezzi all'esportazione del Regno dell'Arabia Saudita.

3.2.4.   Costruzione del prezzo all'esportazione in caso di vendita a un trasformatore collegato nell'Unione

(119)

Per MEGlobal Americas, alcune delle vendite del suo importatore collegato nell'Unione sono state effettuate ad acquirenti indipendenti, per cui è stata utilizzata la metodologia di cui alla sezione 3.2.3.

(120)

Tuttavia alcune delle vendite da parte del suo importatore collegato nell'Unione sono state effettuate a un trasformatore collegato di MEG, che ha poi fabbricato un prodotto diverso (PET) per la vendita ad altre parti. Il trasformatore collegato ha collaborato all'inchiesta e fornito i dati richiesti.

(121)

Dato che non esisteva alcun prezzo di rivendita a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, la Commissione ha stabilito un prezzo all'esportazione sulla base di «qualsiasi altra base equa», ossia la struttura dei costi del PET.

(122)

Il prezzo del MEG così stabilito è stato quindi utilizzato per calcolare il prezzo all'esportazione utilizzando la metodologia di cui alla precedente sezione 3.2.3, data la presenza dell'importatore collegato.

3.2.5.   Confronto

(123)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica dei produttori esportatori inclusi nel campione.

(124)

Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per movimentazione e carico, nolo nel paese esportatore, nolo marittimo, assicurazione marittima, dazi doganali e altri oneri all'importazione, nolo nell'Unione, costo del credito, assicurazione nazionale.

3.2.6.   Margini di dumping

(125)

Per i produttori esportatori inclusi nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale del prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base.

(126)

Su questa base, i margini di dumping medi ponderati provvisori, conformemente all'articolo 2, paragrafo 12, espressi come percentuale del prezzo CIF franco frontiera UE, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping provvisorio

Lotte Chemical Louisiana LLC

8,5 %

MEGlobal Americas Inc

38,3 %

(127)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione, la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato fissato sulla base dei margini per i produttori esportatori inclusi nel campione.

(128)

Su tale base, il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione è pari al 13,5 %.

(129)

Per tutti gli altri produttori esportatori negli USA la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Il livello di collaborazione corrisponde al volume delle esportazioni nell'Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso come percentuale del totale delle importazioni dagli USA durante il PI, in base ai dati Eurostat.

(130)

In questo caso, le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato hanno rappresentato circa il 59 % delle importazioni totali durante il PI. Su tale base la Commissione ha deciso di stabilire il margine di dumping residuo al livello del margine stabilito per il massimo gruppo rappresentativo di operazioni per cliente da parte del produttore esportatore che ha collaborato con il margine di dumping più elevato.

(131)

I margini di dumping provvisori, espressi come percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping provvisorio

Lotte Chemical Louisiana LLC

8,5 %

MEGlobal Americas Inc

38,3 %

Altre società che hanno collaborato

13,5 %

Tutte le altre società

52,0 %

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(132)

Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile era fabbricato da 12 produttori o nove gruppi di produttori dell'Unione. Essi costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(133)

La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta è stata calcolata in 942 911 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l'industria dell'Unione, come i dati del denunciante, che sono stati sottoposti a un controllo incrociato per verificarne l'affidabilità e la completezza con le informazioni fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. I dati dei produttori dell'Unione che non hanno collaborato sono stati stimati dal denunciante sulla base di informazioni di mercato. Come precisato al considerando 58, i produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano il 64,1 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.

(134)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, i produttori collegati ad esportatori o importatori sauditi e/o americani e/o che sono essi stessi importatori del prodotto asseritamente oggetto di dumping possono essere esclusi dall'industria dell'Unione. L'articolo 4, paragrafo 2, stabilisce quando i produttori devono essere considerati collegati all'esportatore o agli importatori.

(135)

SABIC ha sostenuto che uno dei denuncianti importava regolarmente MEG dal Regno dell'Arabia Saudita e pertanto non avrebbe dovuto essere considerato un produttore dell'Unione.

(136)

L'inchiesta ha rivelato che non era il produttore di MEG in quanto tale ad importare MEG dal Regno dell'Arabia Saudita, bensì due società collegate. Queste società collegate hanno importato volumi molto marginali di MEG dal Regno dell'Arabia Saudita durante il periodo dell'inchiesta, per integrare puntualmente le loro forniture. Queste società collegate sono utilizzatori di MEG. La Commissione ha pertanto concluso che non vi era motivo di escludere tale produttore dall'industria dell'Unione.

(137)

Mitsubishi ha sostenuto che uno dei denuncianti importava MEG dai paesi interessati e pertanto non avrebbe dovuto essere considerato un produttore dell'Unione.

(138)

Dall'inchiesta è emerso che la società non ha importato il prodotto in esame dai paesi interessati durante il PI. Le importazioni precedenti erano molto marginali allo scopo di integrare puntualmente la loro produzione. La Commissione ha pertanto concluso che non vi era motivo di escludere tale produttore dall'industria dell'Unione.

(139)

SABIC ha inoltre dichiarato che anche una società collegata a un produttore sostenitore importava MEG dal Regno dell'Arabia Saudita. La società non ha collaborato e non vi sono altri elementi di prova che consentano alla Commissione di concludere che essa debba essere esclusa dalla definizione di industria dell'Unione. In ogni caso, se questa società fosse stata esclusa, essa non avrebbe avuto un impatto rilevante sulla determinazione del pregiudizio e del nesso di causalità, date le sue dimensioni limitate.

(140)

La Commissione ha inoltre esaminato le relazioni esistenti tra l'industria dell'Unione e gli esportatori o importatori del prodotto in esame. Dall'inchiesta è emerso che uno dei principali azionisti di un produttore dell'Unione che non ha collaborato è il produttore saudita di MEG e altri due produttori dell'Unione che non hanno collaborato sono di proprietà di produttori di MEG statunitensi. Data la mancata collaborazione di tali società e la mancanza di altri elementi di prova a tale riguardo, la Commissione non ha potuto concludere che esse debbano essere escluse dalla definizione di industria dell'Unione.

4.2.   Determinazione del mercato pertinente dell'Unione

(141)

Al fine di stabilire se l'industria dell'Unione abbia subito un pregiudizio e di determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell'industria dell'Unione, la Commissione ha esaminato se e in quale misura l'utilizzo successivo della produzione dell'industria dell'Unione del prodotto simile dovesse essere preso in considerazione nell'analisi.

(142)

Per fornire un quadro quanto più completo possibile dell'industria dell'Unione, la Commissione ha raccolto dati sull'intera attività legata al MEG e ha verificato se la produzione fosse destinata a un uso vincolato o al libero mercato.

(143)

La Commissione ha constatato che il 7 % circa del consumo dell'Unione totale era destinato a un uso vincolato durante il periodo dell'inchiesta, come indicato nella tabella 1 che segue. Nel periodo in esame il mercato vincolato dell'Unione si è contratto del 28 %.

(144)

La distinzione tra mercato vincolato e libero mercato è pertinente per l'analisi del pregiudizio, perché i prodotti destinati all'uso vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta derivante dalle importazioni. Al contrario, la produzione destinata alla vendita nel libero mercato è in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame.

(145)

Uno dei produttori di MEG inclusi nel campione scambia parte della sua produzione di MEG con un volume equivalente di ossido di etilene nell'ambito di un accordo di scambio a lungo termine che comprende anche una commissione di conversione stabilita al momento della firma dell'accordo di scambio. Il volume della parte di MEG di questo contratto è incluso nella valutazione degli indicatori macroeconomici, ma è escluso dagli indicatori microeconomici in quanto la commissione di conversione percepita dal produttore dell'Unione incluso nel campione non è basata sulle condizioni di mercato. Tuttavia, l'inclusione delle vendite nell'ambito di questo accordo di swap nella valutazione degli indicatori microeconomici non avrebbe influito sull'andamento della redditività né sulla conclusione che l'industria dell'Unione abbia subito un pregiudizio notevole, come indicato ai considerando 197 e 206.

(146)

La Commissione ha esaminato determinati indicatori economici relativi all'industria dell'Unione sulla base di dati riferiti al libero mercato. Tali indicatori sono: volume delle vendite e prezzi di vendita sul mercato dell'Unione, quota di mercato, crescita, volume e prezzi all'esportazione, redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa. Ove possibile e giustificato, le risultanze dell'esame sono state poste a confronto con i dati relativi al mercato vincolato, al fine di ottenere un quadro completo della situazione dell'industria dell'Unione.

(147)

Per quanto concerne altri indicatori economici, tuttavia, è stato possibile esaminarli in modo adeguato solo in riferimento all'attività complessiva, compreso l'uso vincolato dell'industria dell'Unione. Tali indicatori sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, investimenti, scorte, occupazione, produttività, salari e capacità di ottenere capitale. Questi dipendono dall'intera attività, a prescindere dal fatto che la produzione sia vincolata o ceduta sul libero mercato.

4.3.   Consumo dell'Unione

(148)

La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base delle vendite totali dell'Unione determinate dal denunciante, sommate alle importazioni da tutti i paesi terzi registrate da Eurostat.

(149)

Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione (in tonnellate)

 

2017

2018

2019

Periodo dell'inchiesta

Consumo totale dell'Unione

1 687 120

1 765 864

1 755 524

1 624 170

Indice

100

105

104

96

Mercato vincolato

164 452

163 791

140 637

119 102

Indice

100

100

86

72

Libero mercato

1 522 668

1 602 073

1 614 888

1 505 068

Indice

100

105

106

99

Fonte: Eurostat, denunciante

(150)

Nel complesso, il consumo del libero mercato nell'Unione è rimasto piuttosto stabile, con un calo dell'1 %. Tra il 2017 e il 2019 il mercato dell'Unione è aumentato del 6 %, passando da 1 522 668 tonnellate a 1 614 888 tonnellate, per poi diminuire del 6,8 % nel periodo dell'inchiesta, raggiungendo 1 505 068 tonnellate, un valore prossimo a quello del 2017.

4.4.   Importazioni dai paesi interessati

4.4.1.   Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati

(151)

La Commissione ha effettuato un'analisi volta a stabilire se le importazioni di prodotti MEG originari dei paesi interessati dovessero essere valutate cumulativamente, in conformità all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

(152)

Tale disposizione prevede che gli effetti delle importazioni da più di un paese siano valutati cumulativamente solo se è accertato che:

a)

il margine di dumping stabilito per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito all'articolo 9, paragrafo 3, e il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile; e

b)

la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping è opportuna alla luce delle condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto simile dell'Unione.

(153)

I margini di dumping stabiliti per le importazioni dagli USA e dal Regno dell'Arabia Saudita erano superiori alla soglia minima di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. Il volume delle importazioni da ciascun paese interessato non era irrilevante ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. Nel periodo dell'inchiesta, infatti, le quote di mercato erano pari al 16,7 % per le importazioni dagli USA e al 24,2 % per quelle dal Regno dell'Arabia Saudita.

(154)

Le condizioni di concorrenza tra le importazioni oggetto di dumping dagli USA e dal Regno dell'Arabia Saudita e tra le importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati e il prodotto simile erano analoghe. Più specificamente, i prodotti importati sono in forte concorrenza tra loro e con il MEG prodotto nell'Unione, in quanto si tratta di un prodotto di base omogeneo molto sensibile ai prezzi, venduto a categorie simili di clienti. Sebbene vi siano alcune differenze per quanto riguarda i canali di vendita (l'industria dell'Unione vende direttamente agli acquirenti indipendenti, i produttori esportatori statunitensi vendono direttamente o tramite importatori/operatori commerciali collegati e i produttori esportatori sauditi vendono principalmente tramite importatori/operatori commerciali collegati), la concorrenza si basa principalmente sul prezzo più basso e non su tali canali di vendita.

(155)

Inoltre, come indicato al considerando 211, le importazioni da entrambi i paesi sono state cedute a prezzi nettamente inferiori ai costi dell'industria dell'Unione, contribuendo così in modo analogo alla contrazione dei prezzi subita dall'industria dell'Unione, come descritto nei considerando da 188 a 190.

(156)

Tutti i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base risultavano pertanto soddisfatti e le importazioni dagli USA e dal Regno dell'Arabia Saudita sono state quindi esaminate cumulativamente ai fini della determinazione del pregiudizio.

(157)

SABIC ha sostenuto che le importazioni dal Regno dell'Arabia Saudita non dovrebbero essere cumulate con le importazioni dagli USA in quanto i) le importazioni dal Regno dell'Arabia Saudita e dagli USA hanno seguito tendenze diverse; ii) il valore unitario medio delle importazioni dal Regno dell'Arabia Saudita era superiore del 5 % a quello degli USA; iii) i produttori sauditi e statunitensi vendono il MEG nell'UE attraverso canali diversi e a prezzi diversi.

(158)

La Commissione ha respinto tali argomentazioni. La decisione di procedere o meno a una valutazione cumulativa delle importazioni deve basarsi sui criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, che in questo caso erano soddisfatti, come evidenziato ai considerando da 153 a 155. Nessuno dei motivi addotti da SABIC è tale da mettere in discussione l'opportunità di esaminare le importazioni dal Regno dell'Arabia Saudita assieme a quelle dagli USA.

4.4.2.   Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati

(159)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata confrontando il volume delle importazioni con il consumo dell'Unione.

(160)

Le importazioni nell'UE dai paesi interessati hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

 

2017

2018

2019

Periodo dell'inchiesta

Volume delle importazioni dai paesi interessati (in tonnellate)

481 466

574 965

703 348

663 835

Indice

100

119

146

138

Quota di mercato (%)

31,6

35,9

43,6

44,1

Indice

100

114

138

139

Volume delle importazioni dagli Stati Uniti d'America (in tonnellate)

57 919

73 681

209 013

270 508

Indice

100

127

361

467

Quota di mercato (%)

3,8

4,6

12,9

18,0

Indice

100

121

340

473

Volume delle importazioni dal Regno dell'Arabia Saudita (in tonnellate)

423 547

501 284

494 335

393 327

Indice

100

118

117

93

Quota di mercato (%)

27,8

31,3

30,6

26,1

Indice

100

112

110

94

Fonte: Eurostat

(161)

Le importazioni dai paesi interessati sono aumentate del 38 % durante il periodo in esame. L'aumento della quota di mercato è stato ancora più pronunciato, in quanto la quota di mercato delle importazioni interessate è aumentata di 12,5 punti percentuali, passando dal 31,6 % nel 2017 al 44,1 % nel periodo dell'inchiesta. Poiché il consumo è rimasto piuttosto stabile nel periodo dell'inchiesta rispetto al 2017, il netto aumento della quota di mercato dei paesi interessati ha chiaramente compromesso altri operatori del mercato, in particolare l'industria dell'Unione.

4.4.3.   Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi

(162)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati Eurostat. È importante chiarire che il livello di questi prezzi statistici potrebbe differire dai prezzi verificati per i produttori esportatori che hanno collaborato, poiché la maggior parte delle importazioni dai paesi interessati, in particolare dal Regno dell'Arabia Saudita, è effettuata tramite importatori/operatori commerciali collegati. Le informazioni su questi ultimi confermano le tendenze e i livelli generali indicati di seguito.

(163)

La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell'Unione dai paesi interessati ha registrato il seguente l'andamento:

Tabella 3

Prezzi all'importazione (EUR/t)

 

2017

2018

2019

Periodo dell'inchiesta

Stati Uniti d'America

747

775

508

441

Indice

100

104

68

59

Regno dell'Arabia Saudita

704

746

545

470

Indice

100

106

77

67

Paesi interessati

709

749

534

458

Indice

100

106

75

65

Fonte: Eurostat

(164)

Il prezzo medio all'importazione dai paesi interessati è diminuito del 35 % nel corso del periodo in esame. Di fatto, i prezzi all'importazione da entrambi i paesi interessati sono diminuiti, ossia del 41 % dagli USA e del 33 % dal Regno dell'Arabia Saudita durante il periodo in esame. Tale calo è stato particolarmente evidente tra il 2018 e il 2019, quando i produttori esportatori statunitensi hanno aumentato la loro quota di mercato di 8,3 punti percentuali a discapito dell'industria dell'Unione, mentre i produttori esportatori sauditi hanno mantenuto la loro quota di mercato riducendo al contempo i prezzi, anche in misura molto significativa.

(165)

La Commissione ha determinato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando:

la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica; e

la corrispondente media ponderata dei prezzi, per tipo di prodotto, delle importazioni dai produttori sauditi e statunitensi inclusi nel campione, applicati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti alle condizioni di costo, assicurazione e nolo (CIF), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi e dei costi successivi all'importazione.

(166)

Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato teorico dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Esso ha mostrato un margine di undercutting medio ponderato del [10,7 - 13,0] % per le importazioni dal Regno dell'Arabia Saudita, mentre su una base media ponderata di tutte le operazioni delle due società americane interessate non vi è stato undercutting da parte delle importazioni statunitensi.

(167)

Nel periodo dell'inchiesta, confrontando i prezzi di vendita per tipo di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale, le importazioni dai paesi interessati presentavano prezzi inferiori in media del [7,6 - 9,3] % rispetto a quelli dell'industria dell'Unione.

(168)

Tenendo presente che il prodotto in esame è un prodotto di base, che la concorrenza si basa in larga misura esclusivamente sul prezzo e che i prezzi sono molto trasparenti (ossia noti sul mercato), tali margini sono considerati significativi. Una differenza di prezzo contenuta farà sì che l'acquirente cambi fornitore. Ciò è stato confermato anche dalle risposte degli utilizzatori. Inoltre, come indicato nelle tabelle 3 e 7, il prezzo all'importazione da entrambi i paesi interessati era inferiore al costo di produzione dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

4.5.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1.   Osservazioni generali

(169)

In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(170)

Come indicato al considerando 58, per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento.

(171)

Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dal denunciante. I dati riguardavano tutti i produttori dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(172)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(173)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.5.2.   Indicatori macroeconomici

4.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(174)

Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali nonché l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2017

2018

2019

Periodo dell'inchiesta

Volume di produzione (in tonnellate)

1 165 543

1 171 349

997 626

942 911

Indice

100

100

86

81

Capacità produttiva (in tonnellate)

1 521 000

1 521 000

1 521 000

1 478 500

Indice

100

100

100

97

Utilizzo degli impianti (%)

76,6

77,0

65,6

63,8

Indice

100

100

86

83

Fonte: risposta verificata del denunciante al questionario

(175)

Il volume di produzione dell'industria dell'Unione è rimasto piuttosto stabile fino al 2018, per poi diminuire del 14,4 % nel 2019 rispetto al 2018 e del 5,4 % nel periodo dell'inchiesta rispetto al 2019. Questo calo del volume della produzione ha coinciso con il forte aumento del volume delle importazioni e la diminuzione dei prezzi all'importazione osservati nel 2019, come indicato nelle tabelle 2 e 3. In generale il volume della produzione è leggermente diminuito, riducendosi del 19 % durante il periodo in esame.

(176)

La capacità produttiva è rimasta pressoché costante durante il periodo in esame. È leggermente diminuita nel periodo dell'inchiesta, anche a causa di un incidente verificatosi nello stabilimento di uno dei produttori dell'Unione nel gennaio 2020 (8).

(177)

L'utilizzo degli impianti ha rispecchiato l'andamento del volume di produzione ed è diminuito di 13 punti percentuali nel periodo in esame.

4.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(178)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2017

2018

2019

Periodo dell'inchiesta

Volume totale delle vendite sul mercato dell'Unione, sia libero sia vincolato (in tonnellate)

1 106 652

1 105 241

972 515

889 779

Indice

100

100

88

80

Quota di mercato (%)

65,6

62,6

55,4

54,8

Indice

100

95

84

84

Vendite sul mercato vincolato (in tonnellate)

164 452

163 791

140 637

119 102

Indice

100

100

86

72

Quota di mercato delle vendite sul mercato vincolato (%)

9,7

9,3

8,0

7,3

Indice

100

95

82

75

Vendite sul libero mercato (in tonnellate)

942 200

941 449

831 878

770 677

Indice

100

100

88

82

Quota di mercato delle vendite sul libero mercato (%)

61,9

58,8

51,5

51,2

Indice

 

 

83

83

Fonte: Eurostat, risposta verificata del denunciante al questionario.

(179)

Nel periodo in esame le vendite totali nell'Unione sono diminuite del 20 %. Tale diminuzione, iniziata nel 2019, si è verificata nel contesto del concomitante aumento significativo del volume delle importazioni dai paesi interessati.

(180)

Inoltre nel periodo in esame le vendite sul mercato vincolato sono diminuite del 28 %.

(181)

Durante tutto il periodo in esame le vendite totali sul libero mercato dell'industria dell'Unione sono diminuite del 18 %. L'andamento delle vendite totali dell'industria dell'Unione si è tradotto in una perdita di quota di mercato dell'industria dell'Unione di 8,3 punti percentuali, dal 55,8 % nel 2017 al 47,5 % nel periodo dell'inchiesta. Nello stesso periodo, la quota di mercato dei paesi interessati è aumentata dal 31,6 % nel 2017 al 44,1 % nel periodo dell'inchiesta, vale a dire un aumento di oltre 12,5 punti percentuali, come indicato al considerando 161.

4.5.2.3.   Crescita

(182)

I dati di cui sopra relativi alla produzione, al volume delle vendite e alla quota di mercato dimostrano che, nel periodo in esame, l'industria dell'Unione non è stata in grado di crescere, né in termini assoluti né in relazione al consumo.

4.5.2.4.   Occupazione e produttività

(183)

L'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel periodo in esame:

Tabella 6

Occupazione e produttività

 

2017

2018

2019

Periodo dell'inchiesta

Numero di dipendenti

91

91

88

84

Indice

100

100

97

92

Produttività (tonnellate/dipendente)

12 868

12 907

11 372

11 159

Indice

100

100

88

87

Fonte: risposta verificata del denunciante al questionario.

(184)

In considerazione del deterioramento della situazione di mercato, il numero di dipendenti dell'industria dell'Unione è diminuito dell'8 % nel periodo in esame. Inoltre, poiché la produzione è diminuita ancora di più, la produttività è calata del 13 % nel periodo in esame.

4.5.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(185)

Tutti i margini di dumping sono risultati superiori al livello minimo. Considerati il volume e i prezzi delle importazioni dai paesi interessati e l'elevata sensibilità ai prezzi del prodotto in esame, l'entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo significativo sull'industria dell'Unione.

(186)

Questa è la prima inchiesta antidumping relativa al prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.

4.5.3.   Indicatori microeconomici (9)

4.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(187)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Prezzi di vendita nell'Unione

 

2017

2018

2019

Periodo dell'inchiesta

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato complessivo (EUR/tonnellata)

[688 - 841]

[722 - 882]

[509 - 622]

[418 - 511]

Indice

100

105

74

61

Prezzo medio unitario di vendita sul mercato vincolato (EUR/tonnellata)

[652 - 796]

[706 - 862]

[509 - 623]

[446 - 545]

Indice

100

108

78

68

Prezzo medio unitario di vendita sul libero mercato (EUR/tonnellata)

[688 - 841]

[722 - 883]

[508 - 620]

[415 - 507]

Indice

100

105

74

60

Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)

[552 - 675]

[568 - 694]

[557 - 681]

[478 - 584]

Indice

100

103

101

87

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(188)

I prezzi medi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione a parti indipendenti sul libero mercato sono diminuiti del 40 % nel periodo in esame. Il calo più marcato dei prezzi su base annua è stato registrato nel 2019, quando le importazioni a basso prezzo dai paesi interessati sono aumentate del 38 % e il consumo è rimasto pressoché costante.

(189)

Il costo unitario di produzione dei produttori inclusi nel campione è rimasto piuttosto stabile nel periodo 2017-2019, per poi diminuire nel periodo dell'inchiesta, anche se a un tasso inferiore rispetto al prezzo di vendita, principalmente a causa del costo più basso dell'etilene, la principale materia prima per la fabbricazione di MEG.

(190)

Ciò dimostra la notevole pressione sui prezzi causata dal forte aumento del volume delle importazioni a prezzi di dumping dai paesi interessati.

4.5.3.2.   Costo del lavoro

(191)

Nel periodo in esame il costo del lavoro medio dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2017

2018

2019

Periodo dell'inchiesta

Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)

[94 277 - 115 227 ]

[95 581 - 116 821 ]

[100 232 - 122 506 ]

[98 732 - 120 672 ]

Indice

100

101

106

105

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(192)

Il costo medio del lavoro per dipendente dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è aumentato del 5 % nel periodo in esame. Tale aumento è dovuto principalmente all'inflazione e a un lieve aumento annuale dei salari dei dipendenti del settore chimico.

4.5.3.3.   Scorte

(193)

Nel periodo in esame, il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Scorte

 

2017

2018

2019

Periodo dell'inchiesta

Scorte finali (in tonnellate)

[12 167 - 14 871 ]

[29 408 - 35 944 ]

[16 833 - 20 573 ]

[17 231 - 21 060 ]

Indice

100

242

138

142

Scorte finali in percentuale della produzione (%)

[1,7 - 2,0]

[4,0 - 4,9]

[2,6 - 3,2]

[2,7 - 3,3]

Indice

100

239

155

162

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(194)

Le scorte finali dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono aumentate del 42% nel periodo in esame.

(195)

Le scorte sono aumentate anche in percentuale della produzione, raggiungendo il 62 % nel periodo in esame.

4.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(196)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2017

2018

2019

Periodo dell'inchiesta

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)

[16,7 - 20,5]

[18,6 - 22,7]

[–8,3 - -10,2]

[–10,8 - –13,2]

Indice

100

111

-50

-64

Flusso di cassa (in migliaia di EUR)

[60 866 - 74 392 ]

[60 197 - 73 574 ]

[–7 005 - –8 562 ]

[–16 409 - –20 056 ]

Indice

100

99

-12

-27

Investimenti (in migliaia di EUR)

[5 613 - 6 860 ]

[1 316 - 1 609 ]

[1 926 - 2 354 ]

[2 055 - 2 512 ]

Indice

100

23

34

37

Utile sul capitale investito (%)

[177 - 216]

[194 - 237]

[–34 - –41]

[–27 - –34]

Indice

100

110

–19

–16

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(197)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale sul fatturato di tali vendite. La redditività è peggiorata drasticamente durante il periodo in esame a partire dal 2019 a causa dell'andamento dei prezzi di vendita medi e del costo di produzione di cui ai considerando 188 e 189. A causa della pressione esercitata dai notevoli volumi di importazioni dai paesi interessati, l'industria dell'Unione ha dovuto ridurre i prezzi di vendita portandoli notevolmente al di sotto del costo di produzione, registrando così importanti perdite comprese tra il 10,8 % e il 13,2 % durante il periodo dell'inchiesta.

(198)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. L'andamento del flusso di cassa netto è stato sostanzialmente in linea con l'andamento della redditività. Fino al 2018 i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno generato un flusso di cassa positivo, mentre dal 2019 in poi hanno registrato un saldo di cassa sempre più negativo. In generale il flusso di cassa è diminuito del 127 % durante il periodo in esame. Ciò compromette gravemente la capacità dell'industria dell'Unione di finanziare le proprie attività.

(199)

Inoltre gli investimenti sono diminuiti del 67 % durante il periodo in esame. Quasi tutti gli investimenti sono stati effettuati per sostituire immobilizzazioni obsolete. Gli investimenti volti ad aumentare la capacità o l'efficienza sono stati marginali, e ciò riflette il deterioramento delle prospettive del mercato in considerazione della diminuzione della quota di mercato e della redditività.

(200)

L'utile sul capitale investito è il profitto espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. È leggermente aumentato nel 2018 per poi scendere bruscamente a valori negativi nel restante periodo in esame, rispecchiando l'andamento della redditività.

(201)

I tre produttori dell'Unione inclusi nel campione fanno parte di grandi gruppi di società, pertanto la loro capacità di ottenere capitale è superiore a quella di società autonome a parità di situazione finanziaria. Tuttavia, con un deterioramento così significativo della loro situazione finanziaria, la loro capacità di ottenere capitale in futuro è chiaramente a rischio.

4.5.4.   Conclusioni sul pregiudizio

(202)

Il volume delle importazioni dai paesi interessati è aumentato del 38 % nel periodo in esame. A fronte di un consumo dell'Unione piuttosto stabile, la quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati è aumentata dal 31,6 % nel 2017 al 44,1 % nel periodo dell'inchiesta. Tale aumento della quota di mercato è avvenuto a scapito dell'industria dell'Unione, che ha perso 10,7 punti percentuali della sua quota di mercato sul libero mercato.

(203)

L'aumento della quota di mercato dei paesi interessati sul mercato dell'Unione è stato possibile grazie a una notevole pressione sui prezzi, poiché durante il periodo dell'inchiesta, i prezzi all'importazione dai paesi interessati sono stati in media inferiori del [12 - 15] % rispetto ai costi dell'industria dell'Unione. I prezzi all'importazione dai paesi interessati sono pertanto diminuiti del 35 % nel periodo in esame. Al fine di mantenere una quota di mercato ragionevole e volumi di produzione a livelli economici, l'industria dell'Unione non ha avuto altra scelta che diminuire anche i prezzi. Sebbene anche il costo di produzione sia diminuito a causa del calo del prezzo dell'etilene, la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni è stata di entità tale da costringere l'industria dell'Unione a diminuire i prezzi al di sotto del costo di produzione, registrando così perdite significative entro la fine del periodo dell'inchiesta.

(204)

A causa di questa situazione del mercato, tutti i principali indicatori di pregiudizio macroeconomici hanno registrato un andamento negativo durante il periodo in esame. Il volume della produzione e il volume delle vendite sul libero mercato sono diminuiti rispettivamente del 19 % e del 18 %. L'occupazione e la produttività hanno perduto rispettivamente il 7 % e il 13 %.

(205)

Analogamente, anche i principali indicatori microeconomici sono peggiorati. I prezzi medi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione a parti indipendenti sul libero mercato sono diminuiti del 40 % nel periodo in esame, mentre i loro costi sono diminuiti solo del 13 %, il che ha comportato un notevole deterioramento della loro redditività, passando dai profitti tra 16,7 % e 20,5 % del 2017 a perdite comprese tra il 10,8 % e il 13,2 % durante il periodo dell'inchiesta. Le scorte finali sono aumentate del 42 %. Il flusso di cassa e gli investimenti si sono ridotti rispettivamente del 127 % e del 63 %.

(206)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

(207)

Il CPME ha affermato che i dati successivi al PI dimostravano che l'industria dell'Unione si stava riprendendo dal presunto pregiudizio subito nella prima metà del 2020, in quanto i prezzi del MEG sono aumentati nel periodo luglio – novembre 2020.

(208)

Tali informazioni non rientrano nel periodo dell'inchiesta e sono in ogni caso troppo frammentarie per trarre conclusioni in merito al dumping pregiudizievole. L'obiezione è stata quindi respinta.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

(209)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre valutato se altri fattori noti possano contemporaneamente aver causato un pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione si è accertata che non venisse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati. Tali fattori sono: importazioni da paesi terzi, andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, vendite vincolate, altri prodotti più redditizi rispetto al MEG, costi di deprezzamento, costo delle materie prime/mancanza di competitività, pandemia di COVID-19, MEG come prodotto di base commercializzato a livello mondiale, prezzo del petrolio, «guerra commerciale» USA-Cina, contrazione globale dei prezzi durante il periodo in esame, pregiudizio autoinflitto e importazioni di PET nell'Unione.

5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(210)

Il volume delle importazioni dai paesi interessati è aumentato del 38 % nel periodo in esame, con un incremento della relativa quota di mercato dal 31,6 % nel 2017 al 44,1 % nel periodo dell'inchiesta. Tale andamento ha avuto luogo nonostante un consumo piuttosto stabile durante il periodo in esame.

(211)

I prezzi all'importazione dai paesi interessati sono diminuiti in media del 35 % durante il periodo in esame: del 41 % dagli USA e del 33 % dal Regno dell'Arabia Saudita. Questo calo dei prezzi è stato particolarmente evidente nel 2019, nello stesso momento in cui il volume delle importazioni dai paesi interessati è aumentato del 46 % rispetto al 2017. Durante il periodo dell'inchiesta, i prezzi all'importazione dai paesi interessati sono stati inferiori in media del [7,6 - 9,3] % rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione e sono stati in media inferiori del [12 - 15] % rispetto ai costi dell'industria dell'Unione.

(212)

È evidente che il forte aumento delle importazioni a prezzi in caduta ha svolto un ruolo importante nel rapido deterioramento degli indicatori economici dell'industria dell'Unione. Il MEG è un prodotto di base omogeneo le cui vendite agli acquirenti dipendono quasi esclusivamente dal prezzo. Pertanto anche solo una piccola differenza di prezzo ha conseguenze significative.

(213)

In ogni caso, indipendentemente da qualsiasi undercutting dei prezzi, la Commissione ha constatato che le importazioni oggetto di dumping hanno determinato una contrazione i prezzi dei produttori dell'Unione a un livello tale per cui i produttori dell'Unione hanno subito perdite significative. Sebbene i costi unitari medi dell'industria dell'Unione siano diminuiti del 13 % nel periodo in esame, ciò non è stato sufficiente a controbilanciare gli effetti della forte contrazione dei prezzi causata dalle importazioni oggetto di dumping. I prezzi medi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione a parti indipendenti sul libero mercato sono infatti diminuiti del 40 % nel periodo in esame (una riduzione molto più marcata rispetto a quella dei rispettivi costi). Pertanto l'industria dell'Unione, che registrava profitti prima dell'afflusso di importazioni oggetto di dumping, è diventata fortemente non redditizia a partire dal 2019, subendo perdite comprese tra l'8,3 % e il 10,2 % nel 2019 e tra il 10,8 % e il 13,2 % nel periodo dell'inchiesta. Queste perdite significative mettono in discussione l'opportunità commerciale di proseguire l'attività dell'industria dell'Unione nel suo complesso.

5.2.   Effetti di altri fattori

5.2.1.   Importazioni da paesi terzi

(214)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2017

2018

2019

Periodo dell'inchiesta

Russia

Volume (in tonnellate)

20 295

10 113

14 494

20 126

 

Indice

100

50

71

99

 

Quota di mercato (%)

1,3

0,6

0,9

1,3

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

727

810

527

394

 

Indice

100

111

72

54

Kuwait

Volume (in tonnellate)

0

11 820

15 767

9 319

 

Indice

 

100

133

79

 

Quota di mercato (%)

0,0

0,7

1,0

0,6

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

 

492

358

320

 

Indice

 

100

73

65

Altri paesi terzi

Volume (in tonnellate)

78 707

63 725

49 400

41 110

 

Indice

100

81

63

52

 

Quota di mercato (%)

5,2

4,0

3,1

2,7

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

778

878

670

571

 

Indice

100

113

86

73

Totale di tutti i paesi terzi esclusi i paesi interessati

Volume (in tonnellate)

99 002

85 658

79 661

70 556

 

Indice

100

87

80

71

 

Quota di mercato (%)

6,5

5,3

4,9

4,7

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

768

817

582

487

 

Indice

100

106

76

63

Fonte: Eurostat

(215)

Le importazioni dai paesi interessati rappresentavano circa il 90 % delle importazioni totali nell'Unione nel 2019 e nel periodo dell'inchiesta. Le importazioni dalla Russia e dal Kuwait hanno rappresentato rispettivamente il 2,7 % e l'1,3 % delle importazioni totali dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

(216)

Le importazioni dalla Russia sono diminuite dell'1 % nel periodo in esame e la loro quota di mercato è diminuita nel 2018 e nel 2019, per poi aumentare nel periodo dell'inchiesta fino allo stesso livello del 2017, ossia l'1,2 %. Il prezzo medio all'importazione dalla Russia è stato più elevato nel 2017 e nel 2018 e inferiore nel 2019 e nel periodo dell'inchiesta rispetto ai prezzi all'importazione dai paesi interessati.

(217)

Le importazioni dal Kuwait sono diminuite del 21 % tra il 2018 e il periodo dell'inchiesta (non vi sono state importazioni dal Kuwait nel 2017) e la loro quota di mercato è scesa dallo 0,7 % allo 0,6 % nello stesso periodo. I prezzi medi all'importazione dal Kuwait erano inferiori a quelli dai paesi interessati.

(218)

Le importazioni da altri paesi terzi e la loro quota di mercato sono diminuite di quasi la metà durante il periodo in esame, raggiungendo una quota di mercato del 2,7 % nel periodo dell'inchiesta. I prezzi all'importazione da altri paesi terzi sono stati superiori a quelli dai paesi interessati per tutto il periodo in esame.

(219)

Su tale base, la Commissione ha concluso in via provvisoria che l'andamento delle importazioni da altri paesi poteva eventualmente avere solo un impatto marginale sulla situazione dell'industria dell'Unione.

5.2.2.   Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

(220)

Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

 

2017

2018

2019

Periodo dell'inchiesta

Volume delle esportazioni (in tonnellate)

46 427

29 730

23 329

23 743

Indice

100

66

48

53

Prezzo medio dei produttori dell'Unione inclusi nel campione (EUR/tonnellata)

[681 - 833]

[734 - 898]

[483 - 590]

[343 - 419]

Indice

100

108

71

50

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione e risposta verificata del denunciante al questionario.

(221)

Le loro esportazioni hanno rappresentato in media il 3 % circa della produzione totale durante il periodo in esame e nel periodo dell'inchiesta.

(222)

Nel complesso, le esportazioni dell'industria dell'Unione e i relativi prezzi sono diminuiti rispettivamente del 47 % e del 50 %.

(223)

Data la quota limitata e decrescente delle vendite all'esportazione rispetto alla produzione totale dell'industria dell'Unione, la Commissione ha concluso in via provvisoria che l'andamento delle esportazioni non ha contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

(224)

Mitsubishi Corporation ha affermato che gli scarsi risultati delle esportazioni dell'industria dell'Unione sono stati la causa del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

(225)

La Commissione non concorda con tale argomentazione. L'industria dell'Unione non è orientata all'esportazione in quanto la domanda sul mercato dell'Unione è superiore alla capacità produttiva dell'industria dell'Unione. Inoltre, l'industria dell'Unione non era orientata alle esportazioni nel 2017 e nel 2018, quando ha registrato profitti positivi.

5.2.3.   Vendite vincolate

(226)

Come indicato nella tabella 1, durante il periodo in esame le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato vincolato sono diminuite del 28 %. Tuttavia ciò ha rappresentato una parte relativamente esigua della produzione totale dell'industria dell'Unione, ossia il 12,6 %.

(227)

Tenuto conto delle dimensioni limitate del mercato vincolato, i suoi sviluppi non contribuiscono in modo significativo al deterioramento dell'industria dell'Unione, né forniscono una spiegazione a tale riguardo.

5.2.4.   Altri prodotti più redditizi rispetto al MEG

(228)

Varie parti interessate (CPME, Arteco, HELM, Oxyde) hanno affermato che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione era dovuto alla sua decisione di concentrarsi su prodotti più redditizi diversi dal MEG, in quanto i produttori di MEG hanno potuto convertire la loro produzione dal MEG in altri derivati dell'ossido di etilene. Si è inoltre sostenuto che tale decisione ha comportato un aumento dei costi fissi unitari per la produzione di MEG. Arteco ha altresì affermato che la capacità produttiva del MEG e l'utilizzo degli impianti non possono essere considerati separatamente dall'aumento della produzione di derivati dell'ossido di etilene sulle stesse linee di produzione. Ha inoltre sostenuto che la redditività del MEG non può essere considerata separatamente dalla redditività dei derivati dell'ossido di etilene.

(229)

L'inchiesta non ha confermato tali asserzioni. L'industria dell'Unione conferma il suo impegno a fabbricare MEG nell'Unione. In effetti i produttori dell'Unione inclusi nel campione fabbricano etilene all'interno del gruppo e, oltre a utilizzarlo internamente per la produzione di MEG e di altri prodotti, lo vendono anche ad altre parti. I produttori di MEG hanno quindi accesso a sufficienti quantità di ossido di etilene per fabbricare sufficienti quantità di MEG e di altri derivati dell'ossido di etilene, in linea con la loro capacità produttiva. L'industria dell'Unione prevede inoltre di aumentare la capacità produttiva di ossido di etilene, come sottolineato anche da diverse parti interessate, come HELM. L'industria dell'Unione è stata costretta a ridurre la produzione di MEG in quanto il suo prezzo di vendita era notevolmente inferiore al costo di produzione a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni dai paesi interessati. Una volta ripristinata la parità di condizioni sul mercato dell'Unione, l'industria dell'Unione continuerà a fabbricare MEG in volumi più elevati, come avveniva prima dell'aumento delle importazioni dai paesi interessati.

(230)

Pertanto qualsiasi incidenza sui costi fissi deriva direttamente dall'impatto negativo delle importazioni oggetto di dumping, non dalla produzione di derivati dell'ossido di etilene.

(231)

Inoltre l'industria dell'Unione non fabbrica altri prodotti, come i derivati dell'ossido di etilene, sulla stessa linea di produzione del MEG. Gli indicatori di pregiudizio di cui ai considerando da 174 a 201 si limitano alla produzione e alle vendite di MEG. Pertanto la redditività del MEG non può essere collegata alla redditività di altri prodotti, come i derivati dell'ossido di etilene, in quanto tali prodotti non sono oggetto dell'inchiesta. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

5.2.5.   Costi di deprezzamento

(232)

Varie parti interessate (Arteco, HELM, Oxyde) hanno sostenuto che i risultati dell'industria dell'Unione sono peggiorati a causa degli elevati costi di deprezzamento.

(233)

Dall'inchiesta è emerso che i costi di deprezzamento non sono elevati e rappresentano tra l'1 % e il 3 % del costo di produzione. Essi non hanno quindi avuto un impatto significativo sui risultati finanziari dell'industria dell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

5.2.6.   Costo delle materie prime/mancanza di competitività

(234)

Diverse parti interessate (Mitsubishi Corporation, Arteco, Oxyde) hanno affermato che il deterioramento dei risultati dell'industria dell'Unione era dovuto al costo di produzione più elevato rispetto ai produttori dei paesi interessati, in quanto i produttori dell'Unione utilizzano materie prime più costose (nafta) rispetto ai loro concorrenti statunitensi e sauditi (gas di scisto ed etano) per fabbricare etilene e ciò li ha resi scarsamente competitivi. Arteco ha inoltre dichiarato che il processo di produzione negli USA e nel Regno dell'Arabia Saudita generava meno sottoprodotti, rendendo gli impianti più economici da costruire e meno complicati da gestire. Ha inoltre affermato che la redditività dell'industria dell'Unione è diminuita a causa degli elevati costi energetici.

(235)

La Commissione non concorda con tale asserzione. Se è vero che i produttori statunitensi e sauditi possono aver avuto un qualche vantaggio in termini di costi per determinate materie prime, ciò non ha impedito all'industria dell'Unione di registrare elevati margini di profitto nel 2017 e nel 2018, come indicato nella tabella 10, vale a dire prima del forte aumento delle importazioni a prezzi in drastico calo dai paesi interessati. Sono quindi le importazioni oggetto di dumping, e non le diverse materie prime utilizzate, ad aver contribuito alla difficile situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.

(236)

Per quanto riguarda l'argomentazione relativa ai sottoprodotti, Arteco non ha suffragato la sua affermazione con alcun elemento di prova e non ha specificato con precisione a quali sottoprodotti si riferisse. La Commissione può solo presumere che Arteco si riferisse agli altri glicoli generati nel processo di fabbricazione del MEG, come il dietilenglicole (DEG) e il trietilenglicole (TEG). Tuttavia, questi prodotti sono generati nel processo di fabbricazione del MEG indipendentemente dalla materia prima utilizzata per fabbricare l'etilene. Sebbene vi possano essere alcune variazioni in termini di volume per il TEG e il DEG da un produttore all'altro, tali variazioni sono limitate e non possono pertanto avere un impatto significativo sulle prestazioni di un produttore. Tuttavia, esiste un mercato per il DEG e TEG e pertanto questi prodotti generano entrate per le società. Anche per quanto riguarda la costruzione e il funzionamento di tali impianti, Arteco non ha suffragato la sua affermazione. Nell'Unione gli impianti di MEG sono completamente automatizzati e richiedono un impiego minimo di manodopera, in quanto il processo di fabbricazione del MEG è piuttosto semplice. Infine, per quanto riguarda i costi energetici, l'inchiesta ha rivelato che essi rappresentano circa il 3 % del costo di produzione dell'industria dell'Unione e che pertanto non possono avere un impatto significativo sulla competitività dell'industria dell'Unione. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

5.2.7.   Pandemia di COVID-19

(237)

Diverse parti interessate (CPME, Arteco, HELM, Oxyde) hanno sostenuto che la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto sull'industria del MEG dell'Unione nel primo trimestre del 2020 e ancor più nel secondo trimestre del 2020. Il CPME ha affermato che il calo della produzione e delle vendite di MEG nell'Unione ha fatto seguito a un calo della domanda di MEG dell'Unione a causa della pandemia di COVID-19. In particolare, ha sostenuto che il blocco delle vendite (e della fabbricazione) di automobili e la sospensione dei voli durante il lockdown ha comportato, nell'UE, un calo della domanda di MEG utilizzato per produrre liquidi antigelo e di sbrinamento.

(238)

L'inchiesta ha rivelato che la situazione dell'industria dell'Unione ha iniziato a deteriorarsi significativamente già nel 2019, ben prima dell'inizio della pandemia di COVID-19 nell'Unione nei primi mesi del 2020. Nessuno dei produttori dell'Unione ha chiuso i propri siti produttivi durante la pandemia, fatta eccezione per le operazioni di manutenzione. Inoltre, gli effetti della pandemia sul consumo dell'Unione sono stati contrastanti e la minore domanda di liquidi refrigeranti del motore per l'industria automobilistica è stata compensata da una crescente domanda di PET per imballaggi protettivi essenziali per acqua, alimenti e igienizzanti per le mani durante l'epidemia, come evidenziato anche da SABIC.

(239)

Mentre il consumo è quindi diminuito dell'1 % durante il periodo dell'inchiesta rispetto al 2017, la produzione dell'industria dell'Unione è calata del 19 %, l'utilizzo degli impianti di quasi 14 punti percentuali, le vendite sul libero mercato del 20 % e la quota di mercato di 10,7 punti percentuali.

(240)

In sintesi, sebbene non si possa escludere che la pandemia di COVID-19 abbia avuto un certo impatto sulla situazione dell'industria dell'Unione alla fine del periodo dell'inchiesta, essa non è stata la causa principale del pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

5.2.8.   MEG come prodotto di base commercializzato a livello mondiale

(241)

Arteco e Oxyde hanno affermato che le importazioni dagli USA e dal Regno dell'Arabia Saudita nell'Unione non hanno influito sul meccanismo di fissazione dei prezzi per il MEG, in quanto si tratta di un prodotto commercializzato a livello mondiale per il quale il denunciante ha fissato il cosiddetto European Contract Price («ECP», prezzo contrattuale per l'Europa). È stato inoltre affermato che i) tali prezzi riflettono i prezzi sul mercato asiatico, poiché la Cina è il più grande mercato mondiale di MEG e ii) i prezzi del MEG seguono strettamente l'andamento dei prezzi delle sue materie prime essenziali, vale a dire l'etilene. Inoltre è stato sostenuto che il divario tra i prezzi dell'etilene e i prezzi del MEG è aumentato da marzo 2019 a tutto marzo 2020, presumibilmente a seguito dell'impatto della situazione dell'offerta e della domanda mondiale di MEG determinata dalla Cina, e che la redditività dei produttori dell'Unione è stata influenzata negativamente a causa del differenziale crescente.

(242)

Tale affermazione risulta di fatto infondata. I produttori di MEG dell'Unione non fissano l'European Contract Price («ECP»). L'ECP è l'indicazione di un prezzo nell'UE in un dato momento, un indice. In un mercato con più acquirenti e venditori, un prezzo è l'equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato e pertanto non può essere fissato da una o più parti indipendentemente dalle altre. Un venditore non può fissare autonomamente il prezzo di un'operazione. Il denunciante, in quanto rappresentante unicamente del lato della vendita, non può manipolare tale indice. Nella pratica, diversi fornitori di dati fanno riferimento all'ECP. Tali relazioni sono elaborate e pubblicate da consulenti indipendenti del mercato. Contiamo quattro fornitori principali: ICIS (10), IHS (11), Wood Mackenzie Chemicals (12) e Tecnon (13). Questi consulenti di mercato si basano su indagini anonime che raccolgono i prezzi concordati tra acquirenti e venditori. Gli ECP segnalati da queste imprese sono generalmente allineati. La partecipazione alle indagini sull'ECP è aperta anche a qualsiasi parte che vende o acquista MEG in modo sostanziale sul mercato, compresi gli importatori. In effetti, l'ECP segue in una certa misura il prezzo del MEG in Asia e l'evoluzione del prezzo dell'etilene, in quanto principale materia prima, influisce sul prezzo di vendita del MEG.

(243)

Sul mercato dell'Unione, il MEG è venduto nell'ambito di contratti a lungo termine oppure di operazioni di vendita per consegna immediata («vendite a pronti»). Si stima che le vendite effettuate secondo condizioni contrattuali rappresentino circa l'80 % del totale delle vendite nell'Unione e che le vendite a pronti rappresentino il restante 20 %. Nelle vendite a contratto, la formula che determina il prezzo si basa sull'ECP meno uno sconto. Mentre l'ECP è un indice mensile reso noto da informazioni di mercato, come spiegato al considerando 242, lo sconto è un dato riservato. La concorrenza tra venditori è fondata sullo sconto. Il prezzo contrattuale è negoziato su base mensile ed è influenzato dai prezzi a pronti, poiché il MEG è un prodotto di base commercializzato in un mercato molto trasparente, in cui gli operatori commerciali si adattano rapidamente alla situazione creata dalle importazioni oggetto di dumping. Gli esportatori statunitensi e sauditi, benché pratichino prezzi di vendita sul mercato dell'Unione calcolati in relazione all'ECP, hanno abbassato il prezzo di vendita del MEG aumentando lo sconto offerto agli acquirenti. Pertanto gli effetti pregiudizievoli sul mercato dell'Unione non possono essere attribuiti all'indice ECP in quanto tale. Il pregiudizio è stato causato dall'afflusso di importazioni a basso prezzo sul mercato dell'Unione che hanno ridotto i prezzi a pronti e i prezzi contrattuali a vantaggio degli acquirenti. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

5.2.9.   Prezzo del petrolio

(244)

Il CPME e il CIRFS hanno affermato che è stato il calo del prezzo del petrolio verificatosi nella seconda parte del periodo dell'inchiesta, e non le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, a causare una diminuzione del prezzo del MEG nell'Unione.

(245)

Come indicato al considerando 234, nell'Unione la produzione di etilene si basa sulla nafta, un prodotto ottenuto dalla raffinazione del petrolio greggio. Pertanto l'evoluzione del prezzo del petrolio influisce sul costo e sul prezzo dell'etilene, nonché sul costo e sul prezzo del MEG. Come spiegato al considerando 205, il costo di produzione dell'industria dell'Unione è diminuito del 13 % durante il periodo in esame, mentre il prezzo di vendita del MEG è diminuito di una percentuale molto superiore, ossia del 40 %. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

5.2.10.   «Guerra commerciale» USA-Cina

(246)

Nell'agosto 2018 la Cina ha istituito dazi all'importazione addizionali del 25 % sul MEG degli USA, il che ha asseritamente indotto i produttori statunitensi a riorientare le esportazioni dalla Cina verso l'Unione. Diverse parti interessate (Mitsubishi Corporation, Arteco, Oxyde) hanno quindi affermato che il deterioramento delle relazioni commerciali tra la Cina e gli USA fosse la causa principale del pregiudizio. Le parti hanno sostenuto che, dopo l'introduzione nel 2020 di deroghe temporanee a tali dazi, la situazione sul mercato dell'Unione sarebbe tornata allo status quo ante.

(247)

Tali considerazioni sono irrilevanti, in quanto la norma giuridica stabilita dal regolamento di base e dall'accordo antidumping dell'OMC prevede l'esistenza di un pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping e non da considerazioni politiche o da altre considerazioni estranee e collegabili a tali pratiche. In ogni caso, la Commissione osserva che, sebbene le restrizioni siano state effettivamente attenuate, i dazi supplementari continuano ad applicarsi di norma e non è chiaro come evolverà la situazione. L'industria statunitense del MEG è inoltre orientata all'esportazione e la sua capacità produttiva è in aumento. In aggiunta, anche l'industria cinese del MEG sta aumentando la propria capacità produttiva al fine di diventare autosufficiente. È quindi probabile che i produttori statunitensi mantengano un vivo interesse per il mercato dell'Unione, indipendentemente dall'esistenza di una controversia tra gli USA e la Cina.

5.2.11.   Contrazione globale dei prezzi durante il periodo in esame

(248)

Diverse parti interessate (Mitsubishi, CIRFS) hanno affermato che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione abbia coinciso con una delle più gravi contrazioni dei prezzi mondiali del MEG negli ultimi dieci anni, che non era esclusiva del mercato dell'Unione ma era in linea con le quotazioni sul mercato mondiale. Si è fatto riferimento all'aumento significativo della capacità produttiva mondiale di MEG e alla mancanza di una corrispondente domanda globale — soltanto alla fine del 2018, in Cina, l'incremento della capacità annua è stato di [1,5 - 2,5] milioni di tonnellate. A novembre 2019, la capacità produttiva globale totale di MEG era di circa [37,5 - 38,5] milioni di tonnellate l'anno, il che rappresenta un eccesso di offerta pari a circa il [10 - 20] %, con un ulteriore significativo incremento nel 2020. Pertanto il pregiudizio è stato causato asseritamente da un minimo storico dei prezzi sui mercati mondiali piuttosto che da un eventuale dumping.

(249)

Queste considerazioni possono effettivamente fornire una spiegazione definitiva del motivo per cui i prodotti importati sono stati venduti a prezzi di dumping nell'Unione. Tuttavia resta il fatto che le importazioni oggetto di dumping hanno causato attraverso gli effetti sui prezzi e il volume di cui sopra un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione: la norma giuridica applicabile stabilita dal regolamento di base e dall'accordo antidumping dell'OMC non prevede un'analisi dei motivi alla base della decisione di dumping. L'inchiesta ha rivelato che esiste effettivamente una sovraccapacità globale della produzione di MEG. I produttori sauditi e statunitensi hanno notevolmente aumentato la loro capacità produttiva e si stima che gli esportatori statunitensi la incrementeranno fino a raggiungere circa 6 milioni di tonnellate l'anno. A causa di tale sovraccapacità, i produttori esportatori statunitensi e sauditi sono andati alla ricerca di mercati e hanno pertanto venduto volumi significativi di MEG sul mercato dell'Unione a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

5.2.12.   Pregiudizio autoinflitto

(250)

SABIC ha sostenuto che un produttore dell'Unione ha contattato SABIC per commercializzare MEG sul mercato dell'Unione e che diverse società collegate ai produttori dell'Unione (come indicato al considerando 40) hanno importato MEG dal Regno dell'Arabia Saudita causando un pregiudizio autoinflitto.

(251)

Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui un produttore dell'Unione ha contattato SABIC per commercializzare MEG saudita sul mercato dell'Unione, l'inchiesta ha evidenziato che il contratto tra SABIC e il produttore dell'Unione interessato non era stato finalizzato. Inoltre lo stesso produttore dell'Unione ha contattato SABIC a tale riguardo, poiché, date le perdite significative causate dalla contrazione dei prezzi sul mercato dell'Unione, tale produttore aveva cercato opzioni alternative per continuare a operare sul mercato del MEG dell'Unione. Si tratta di un'altra indicazione della difficile situazione dell'industria dell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

5.2.13.   Importazioni di PET nell'Unione

(252)

Diverse parti interessate, quali Arteco, HELM e Oxyde, hanno affermato, senza alcun elemento di prova, che l'aumento delle importazioni di PET nell'Unione ha inciso sul consumo di MEG.

(253)

Tale argomentazione è errata in punto di fatto. Le importazioni di PET nell'Unione hanno subito fluttuazioni nel periodo in esame. Inoltre, come indicato al considerando 150, il consumo sul libero mercato era piuttosto stabile alla fine del periodo dell'inchiesta. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

Tabella 13

Importazioni totali di PET

 

2017

2018

2019

Periodo dell'inchiesta

Volume

706 254 645

704 017 403

877 616 849

797 676 108

Indice

100

100

124

113

Fonte: Eurostat

5.3.   Conclusione sul nesso di causalità

(254)

Vi è stata una chiara coincidenza temporale tra il notevole aumento delle importazioni a prezzi di dumping e la quota di mercato dei paesi interessati e il significativo calo delle vendite e della quota di mercato dei produttori dell'Unione, a cui si sono associati la contrazione dei prezzi e il deterioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.

(255)

La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. L'effetto di tutti gli altri fattori sull'andamento negativo dell'industria dell'Unione in termini di calo della produzione e delle vendite, perdita di quota di mercato, contrazione dei prezzi, negatività della redditività, dell'utile sul capitale investito e del flusso di cassa, è stato limitato.

(256)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. Il pregiudizio consiste nel calo della produzione e delle vendite, nella perdita di quota di mercato, nella contrazione dei prezzi e nella negatività della redditività, dell'utile sul capitale investito e del flusso di cassa.

6.   LIVELLO DELLE MISURE

(257)

Per determinare il livello delle misure la Commissione ha valutato se un dazio inferiore al margine di dumping sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping.

6.1.   Margine di pregiudizio

(258)

Il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base.

(259)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all'aumento delle importazioni dai paesi interessati, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l'innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.

(260)

Il volume delle importazioni dai paesi interessati è aumentato notevolmente e i prezzi all'importazione sono bruscamente diminuiti a partire dal 2019 (come illustrato nelle tabelle 2 e 3), rendendo non redditizia l'attività dei produttori dell'Unione. Pertanto la Commissione ha stabilito un profitto di base a copertura dei costi totali in condizioni di concorrenza normali sulla base della redditività dei produttori dell'Unione prima dell'aumento delle importazioni oggetto di dumping, vale a dire una media ponderata dei margini di profitto registrati dai produttori dell'Unione per gli anni 2017 e 2018. Il profitto di base così calcolato ammonta a [17,5 - 19,5] %.

(261)

Nessuno dei produttori inclusi nel campione ha presentato richieste a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base per la perdita di investimenti o costi di R&S e innovazione.

(262)

Su tale base, il prezzo non pregiudizievole è di [610 - 746] EUR/tonnellata, risultante dall'applicazione del suddetto margine di profitto del [17,5 - 19,5] % al costo di produzione durante il PI dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(263)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, la Commissione ha valutato i costi futuri derivanti dagli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte, e dalle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis, che l'industria dell'Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2.

(264)

Tali costi comprendevano i costi aggiuntivi futuri (ossia al netto dei costi effettivi sostenuti nel PI) per garantire la conformità al sistema di scambio di quote di emissione dell'UE («EU ETS») e alla direttiva UE sulle emissioni industriali («IED»). Il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE è uno dei pilastri della politica dell'UE volta ad adempiere gli accordi ambientali multilaterali. Analogamente, la direttiva IED è il principale strumento dell'UE che disciplina le emissioni inquinanti degli impianti industriali e, in quanto tale, garantisce anche il rispetto degli accordi ambientali multilaterali.

(265)

I costi della conformità al sistema di scambio di quote di emissione dell'UE sono stati calcolati sulla base della media delle quote di emissione supplementari dell'UE stimate, che dovranno essere acquistate nel periodo di applicazione delle misure (2021-2025). Le quote di emissione dell'UE utilizzate nel calcolo erano al netto di quote a titolo gratuito esigibili e si riferivano esclusivamente al prodotto in esame. I costi delle quote di emissione dell'UE sono stati stabiliti sulla base dei dati di Bloomberg New Energy Finance (estratto del 7 febbraio 2021). Il prezzo medio stimato per le quote di emissione dell'UE per il periodo 2021-2025 è pari a 36,24 EUR/tonnellata di CO2 emessa. I costi della conformità alla direttiva IED sono stati calcolati sulla base dei dati comunicati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione e sottoposti a controlli incrociati da parte della Commissione. Una nota sulle modalità con cui la Commissione ha stabilito tali costi di conformità aggiuntivi futuri è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.

(266)

La Commissione ha stabilito che tali costi di conformità futuri ammontavano allo [0,7 - 0,9] % del costo di produzione nel periodo dell'inchiesta e li ha sommati al prezzo non pregiudizievole di cui al considerando 262 per ottenere un prezzo complessivo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione, vale a dire [616 - 752] EUR/tonnellata.

(267)

La Commissione ha quindi stabilito il livello di margine di underselling confrontando la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione dei paesi interessati, determinata per calcolare l'undercutting, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale sulla media ponderata del valore CIF all'importazione.

(268)

Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre società» è definito secondo la stessa modalità del margine di dumping per tali società (cfr. considerando da 127 a 130).

Paese

Società

Margine di dumping provvisorio (%)

Margine di pregiudizio provvisorio (%)

Stati Uniti d'America

Lotte Chemical Louisiana LLC

8,5 %

38,5 %

MEGlobal Americas Inc

38,3 %

84,9 %

Altre società che hanno collaborato

13,5 %

46,9 %

Tutte le altre società

52,0 %

115,0 %

Regno dell'Arabia Saudita

Saudi Kayan Petrochemical Company (Saudi Kayan)

11,1 %

61,4 %

Yanbu National Petrochemical Company (Yansab)

11,1 %

61,4 %

Eastern Petrochemical Company (Sharq)

11,1 %

61,4 %

Saudi Yanbu Petrochemical Company (Yanpet)

11,1 %

61,4 %

Arabian Petrochemical Company (Petrokemya)

11,1 %

61,4 %

Jubail United Petrochemical Company (United)

11,1 %

61,4 %

Tutte le altre società

11,1 %

61,4 %

6.2.   Conclusioni sul livello delle misure

(269)

In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:

Paese

Società

Dazio antidumping provvisorio

Stati Uniti d'America

Lotte Chemical Louisiana LLC

8,5 %

MEGlobal Americas Inc

38,3 %

Altre società che hanno collaborato

13,5 %

Tutte le altre società

52,0 %

Regno dell'Arabia Saudita

Saudi Kayan Petrochemical Company (Saudi Kayan)

11,1 %

Yanbu National Petrochemical Company (Yansab)

11,1 %

Eastern Petrochemical Company (Sharq)

11,1 %

Saudi Yanbu Petrochemical Company (Yanpet)

11,1 %

Arabian Petrochemical Company (Petrokemya)

11,1 %

Jubail United Petrochemical Company (United)

11,1 %

Tutte le altre società

11,1 %

7.   INTERESSE DELL'UNIONE

(270)

La Commissione ha esaminato se potesse concludere chiaramente che non era nell'interesse dell'Unione adottare misure nel caso di specie, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi implicati, compreso l'interesse dell'industria dell'Unione, degli importatori/operatori commerciali, degli utilizzatori e dei fornitori.

(271)

La Commissione ha inviato questionari alle parti interessate note. Ha ricevuto risposte al questionario da due importatori indipendenti (Helm e Oxyde) e da sette utilizzatori (Arteco, Indorama Group, Neo Group, Novapet, PlastiVerd, Selenis, SIR Industriale).

7.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(272)

Nell'Unione vi sono 12 produttori in nove gruppi di produttori di MEG. L'istituzione di misure consentirebbe all'industria dell'Unione di recuperare la quota di mercato perduta, migliorando nel contempo la redditività verso livelli considerati sostenibili.

(273)

L'entità del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione rende la sua situazione insostenibile, dato l'elevato livello di perdite (–10,8 % - –13,2 % nel PI) dovute alla simultaneità dei prezzi anormalmente bassi (un calo del 40 % sul libero mercato), della contrazione delle vendite (–18 % sul libero mercato) e della produzione (–19 %), che hanno esercitato una pressione sui costi.

(274)

L'istituzione di misure è essenziale per tenere sotto controllo il forte impatto delle importazioni oggetto di dumping e mantenere la produzione di MEG nell'Unione. In effetti, in assenza di misure, la duplice pressione esercitata dalla contrazione dei prezzi e dall'erosione delle vendite e della produzione impedirebbe all'industria dell'Unione di realizzare profitti, non lasciando altra scelta se non cessare la produzione per il mercato aperto, con la quasi totale scomparsa dei produttori dell'industria dell'Unione non legati a interessi sauditi o statunitensi.

(275)

Secondo consulenti specializzati che seguono da vicino il mercato, come Wood Mackenzie e ISIC, tale pressione è destinata ad aumentare di pari passo con il crescente eccesso di capacità a livello mondiale. Trainati dalla Cina e dagli USA, gli incrementi di capacità supereranno la domanda di diversi milioni di tonnellate nel periodo 2021-2022. Importanti aumenti di capacità in Cina ridurranno progressivamente le opportunità di esportazione in quel paese da parte degli USA, incentivando ulteriormente questi ultimi a trovare sbocchi altrove. Ciò avverrà principalmente sul fronte delle esportazioni, coinvolgendo anche l'Unione, in quanto la domanda degli USA è destinata ad aumentare solo marginalmente. Se si considera anche l'approccio dell'Arabia Saudita che consiste nel seguire la tendenza al ribasso dei prezzi (mossa fondamentale per garantirsi una presenza in questo mercato determinato dai prezzi), una pressione costante sui prezzi sembra probabile. La presenza combinata di USA e Arabia Saudita potrebbe quindi causare un ulteriore pregiudizio alla già deteriorata industria dell'Unione.

(276)

Le misure allevierebbero in buona parte la doppia pressione causata dalle importazioni oggetto di dumping, consentendo all'industria di aumentare sia i prezzi che i volumi (vendite, produzione e utilizzo degli impianti). Il livello delle misure consentirebbe di eliminare le perdite finanziarie che mettono a repentaglio il futuro immediato dell'industria dell'Unione.

(277)

Si conclude pertanto che l'istituzione di misure provvisorie sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

7.2.   Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti, degli utilizzatori e dei fornitori

7.2.1.   Informazioni generali

(278)

Dall'inchiesta è emerso che circa il 55 % del consumo dell'Unione della sostanza chimica organica MEG serve da fattore produttivo per il polietilentereftalato («PET» per la fabbricazione di bottiglie di plastica); poco meno del 25 % del MEG è utilizzato per produrre liquidi refrigeranti del motore per l'industria automobilistica; la restante percentuale è una materia prima di altri prodotti industriali.

(279)

Tre punti sono importanti per l'analisi degli interessi degli importatori/operatori commerciali e degli utilizzatori dell'Unione.

(280)

In primo luogo, la mancata istituzione di misure indurrebbe i denuncianti a cessare la produzione per il mercato aperto, riducendo così le fonti di approvvigionamento disponibili sul mercato dell'Unione. L'Unione dipenderebbe dalle importazioni da paesi terzi, principalmente dal Regno dell'Arabia Saudita e dagli USA. Ciò sarebbe inopportuno per gli utilizzatori non solo in termini di concorrenza, ma anche di sicurezza dell'approvvigionamento di importatori/operatori commerciali e utilizzatori.

(281)

In secondo luogo, Taiwan, Singapore e Corea sono fonti di approvvigionamento alternative disponibili, la cui capacità inutilizzata può, secondo consulenti specializzati, coprire interamente il volume delle importazioni dal Regno dell'Arabia Saudita e dagli USA, nel caso improbabile che queste vengano a mancare. Si ricorda tuttavia che lo scopo dell'istituzione delle misure antidumping non è quello di bloccare le importazioni, ma di ripristinare condizioni di parità sul mercato dell'Unione.

(282)

In terzo luogo, le misure proposte si collocano per lo più nella fascia compresa tra l'8,5 % e il 13,5 %, un livello significativo ma non proibitivo.

7.3.   Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti

(283)

Il livello di collaborazione degli importatori/operatori commerciali indipendenti è stato elevato, con la partecipazione delle due principali società di questo settore altamente concentrato. Ad esse è attribuibile la grande maggioranza delle importazioni dagli USA. Queste società importano anche dal Regno dell'Arabia Saudita, anche se in misura molto minore rispetto agli importatori SABIC collegati che convogliano gran parte dei volumi provenienti dal Regno dell'Arabia Saudita verso il mercato dell'Unione.

(284)

Sebbene entrambi gli importatori/operatori commerciali indipendenti siano contrari alle misure, l'impatto di queste ultime non sarebbe sproporzionato. Parte di questi dazi può essere trasferita agli utilizzatori (in particolare nei segmenti dei liquidi refrigeranti e altri segmenti industriali, cfr. sotto). Per quanto riguarda uno degli importatori, la sua attività relativa al MEG nell'Unione non rappresenta una parte significativa del suo fatturato, pertanto anche dazi pieni avrebbero un impatto marginale sulla sua attività. Quanto all'altro importatore, la sua attività relativa al MEG sul mercato dell'Unione è più significativa, per cui l'impatto delle misure potrebbe essere maggiore. Ciò dipenderà dalla capacità di concentrarsi sul segmento in cui gli aumenti di prezzo possono essere trasferiti con maggiore facilità, in parte o integralmente. In ogni caso, l'inchiesta ha rivelato che la situazione finanziaria della società non è necessariamente determinata da fattori legati al MEG.

(285)

Sono comunque disponibili altre fonti di approvvigionamento per tutti gli importatori/operatori commerciali, il che attenua l'impatto delle misure.

(286)

Per questi motivi, si è stabilito che l'impatto delle misure non sarebbe sproporzionato per gli importatori/operatori commerciali.

7.4.   Interesse degli utilizzatori

(287)

Gli utilizzatori che coprono tutti e tre i segmenti della produzione a valle basata sull'uso di MEG hanno risposto esprimendo la loro opposizione alle misure.

(288)

Il settore dei liquidi refrigeranti, in cui il MEG è un fattore produttivo chiave, è suddiviso in due sottosegmenti principali. Le società automobilistiche (che coprono metà del settore dei liquidi refrigeranti) necessitano di formule di prodotto specifiche e certificate e di un flusso di approvvigionamento garantito e stabile. Come già spiegato al considerando 274, le misure, mantenendo la produzione interna, contribuirebbero a garantire un flusso di approvvigionamento stabile. Inoltre, dato l'impatto marginale dei liquidi refrigeranti sui costi degli autoveicoli, è molto probabile che i dazi in questo sottosegmento possano essere ampiamente trasferiti. Pertanto l'impatto sugli utilizzatori di questo segmento non sarebbe sproporzionato in caso di misure.

(289)

D'altro canto, il sottosegmento post-vendita comprende prodotti di base per i quali è più difficile trasferire i prezzi. La situazione dell'utilizzatore che ha collaborato in questo segmento non indica che l'impatto delle misure sarebbe sproporzionato. In ogni caso, sono disponibili altre fonti di approvvigionamento per tutti gli importatori/operatori commerciali, il che attenuerebbe l'impatto delle misure.

(290)

Hanno collaborato tre utilizzatori degli altri segmenti di prodotti industriali (fibre, pellicole, resine). Non esiste un chiaro profilo dell'impatto delle misure, che va da marginale a significativo. Questo quadro contrastante indica l'esistenza di situazioni specifiche per le varie società, non collegate al livello dei prezzi del MEG, ma ad altri fattori. Le misure non sarebbero quindi decisive per l'attività futura di queste società. Ciò non indicherebbe un impatto sproporzionato su tali utilizzatori, in particolare se confrontato con i benefici a lungo termine in termini di diversità e stabilità dell'approvvigionamento apportati dall'industria dell'Unione e che non sussisterebbero in assenza di misure.

(291)

Il segmento PET rappresenta quasi il 55 % dell'utilizzo totale di MEG. Il MEG contribuisce per circa un quinto ai costi totali del PET, un prodotto soggetto a forti pressioni sui prezzi, per il quale i profitti sono tipicamente ridotti. Pertanto l'impatto di un valore compreso tra uno e due punti percentuali in termini di redditività può essere significativo.

(292)

All'inchiesta hanno partecipato sette società appartenenti a quattro gruppi. La situazione varia a seconda delle singole società. Per alcune i profitti diminuirebbero, pur restando positivi; altre con bassa redditività raggiungerebbero il punto di equilibrio; per le società meno performanti, le perdite già elevate aumenterebbero, anche se di importi proporzionalmente modesti.

(293)

La situazione delle società meno performanti è strutturalmente determinata da altri fattori e la relativa attività e le centinaia di posti di lavoro che essa supporta non sono quindi determinate in ultima analisi dalle misure proposte, il cui impatto non sarebbe dunque sproporzionato.

(294)

Per quanto riguarda le società i cui profitti oscillerebbero intorno al punto di equilibrio, le misure non comporterebbero una variazione sostanziale della loro situazione. Potrebbero senz'altro essere necessarie azioni esogene (ad esempio misure di difesa commerciale in caso di commercio sleale pregiudizievole) o adeguamenti endogeni del loro modello commerciale per potenziarne la competitività. Anche se l'impatto delle misure potrebbe non essere decisivo, potrebbero essere in gioco alcune centinaia di posti di lavoro.

(295)

Le misure potrebbero incidere in qualche modo sulle società con profitti costanti, ma non in modo sproporzionato.

(296)

In ogni caso, i suddetti possibili impatti a breve termine dovrebbero essere soppesati rispetto a tre rischi a medio termine associati alla mancata istituzione di misure (e alla probabile cessazione dell'attività dell'industria dell'Unione, in quanto la situazione attuale non è sostenibile): minori fonti di approvvigionamento, minore stabilità dell'offerta e prezzi del MEG più elevati. Questi ultimi possono facilmente raggiungere il livello moderato delle misure proposte, con impatti negativi che possono essere pari, se non superiori, a quelli generati dalle misure proposte stesse.

(297)

Tutto considerato, i potenziali effetti negativi che potrebbero purtroppo verificarsi a breve termine per i produttori di PET non sono ritenuti nel complesso sufficienti per bloccare l'istituzione delle misure.

(298)

Il quadro aggregato di tutti i segmenti di utilizzatori mostra alcuni effetti negativi, ma non sproporzionati rispetto ai benefici che la misura apporterebbe. La questione sarà oggetto di attenzione costante nell'inchiesta per la fase definitiva.

7.5.   Interesse dei fornitori

(299)

ExxonMobil, in quanto produttore di paraxilene (materia prima per la produzione di PTA utilizzata per fabbricare PET), è stato l'unico fornitore a presentare osservazioni. Ha affermato che l'impatto negativo delle misure antidumping sui produttori di PET avrà anche un effetto negativo sui fornitori di paraxilene dell'Unione, che vedrebbero contrarsi le vendite sul mercato dell'Unione in quanto i produttori di PET dell'Unione non sarebbero in grado di competere con le importazioni di PET da altre regioni. Si è inoltre affermato che i produttori di paraxilene dell'Unione hanno già dovuto affrontare sfide causate dell'eccesso di capacità a livello mondiale e dell'aumento delle importazioni. È stato anche sostenuto che, data l'integrazione tra produttori di paraxilene e raffinerie, qualsiasi impatto negativo sul paraxilene avrebbe ripercussioni anche sulle industrie di raffinazione dell'Unione, che già devono far fronte a sfide dovute all'eccesso di capacità globale, a variazioni nell'andamento della domanda di carburante e a costi elevati.

(300)

Tali argomentazioni non sono state suffragate e non possono essere accolte in questa fase. Si fa inoltre riferimento all'analisi relativa agli utilizzatori che fabbricano PET, i cui risultati indicano che i potenziali effetti negativi possono interessare solo alcuni produttori la cui situazione non dipende fondamentalmente dall'assenza di misure relative al MEG. Di conseguenza non si può concludere che l'impatto di tali misure sarebbe sproporzionato per i fornitori.

7.6.   Osservazioni ricevute

(301)

Varie parti interessate (CPME, CIFRS, Mitsubishi, Arteco, Proviron, Oxyde, HELM, NEO Group) hanno affermato che l'istituzione di misure antidumping non sarebbe nell'interesse dell'Unione, in quanto i produttori dell'Unione non possono soddisfare la domanda degli utilizzatori di MEG nell'Unione e pertanto sono necessarie importazioni. Inoltre è stato affermato che la stagionalità del mercato del MEG ha impedito di sfruttare sempre la piena capacità produttiva. È stato anche sostenuto che le importazioni di MEG dagli USA e dall'Arabia Saudita non possono essere sostituite da importazioni da altri paesi terzi, quali Canada, Cina, Kuwait, India, Messico, Russia e Turchia, a causa dell'insufficiente capacità produttiva, degli elevati costi di trasporto e della crescente domanda interna che caratterizza altri paesi esportatori. Arteco ha affermato di aver bisogno, per garantire la redditività dell'attività relativa ai liquidi refrigeranti per motori nell'Unione, di un approvvigionamento sicuro di MEG, garantito dalla capacità di rifornirsi da più fonti. HELM ha sostenuto che, sebbene i produttori di MEG dell'Unione intendano aumentare la capacità produttiva di ossido di etilene, non prevedono di aumentare la capacità produttiva di MEG.

(302)

Come indicato al considerando 274, l'istituzione di misure è essenziale per tenere sotto controllo il forte impatto delle importazioni oggetto di dumping e mantenere la produzione di MEG nell'Unione. Senza un'industria dell'Unione, gli utilizzatori di MEG dipenderanno dalle importazioni e pertanto non disporranno di approvvigionamenti sicuri di MEG da più fonti. Inoltre lo scopo dell'istituzione delle misure antidumping non è quello di bloccare le importazioni, ma di ripristinare condizioni di parità sul mercato dell'Unione. Ciononostante, come indicato al considerando 281, esistono altre fonti di approvvigionamento disponibili, oltre al Regno dell'Arabia Saudita e agli USA, come Taiwan, Singapore e Corea. Inoltre, mentre l'inchiesta ha rivelato che i produttori dell'Unione inclusi nel campione non prevedono di fatto di aumentare la capacità produttiva nell'Unione nel prossimo futuro, si ricorda che, come indicato al considerando 249, esiste a livello mondiale una sovraccapacità di MEG. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(303)

Il CPME ha sostenuto che l'istituzione di dazi antidumping non è nell'interesse dell'Unione e danneggerebbe gravemente l'industria del PET, determinando l'uscita dal mercato dei produttori di PET.

(304)

Come spiegato nei considerando da 290 a 297, il potenziale impatto negativo che potrebbe purtroppo verificarsi a breve termine per i produttori di PET non è considerato nel complesso sufficiente a giustificare la mancata istituzione di misure. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(305)

Mitsubishi ha affermato che l'istituzione di misure antidumping non è nell'interesse dell'Unione, in quanto le relazioni commerciali tra gli USA e la Cina dovrebbero migliorare con una nuova amministrazione statunitense e pertanto la causa del dumping e del pregiudizio non sarà più pertinente.

(306)

Come indicato al considerando 247, sebbene le restrizioni siano state effettivamente attenuate, i dazi supplementari continuano ad applicarsi di norma e non è chiaro come evolverà la situazione. Inoltre, nonostante l'evoluzione delle relazioni commerciali tra gli USA e la Cina, l'industria statunitense del MEG è orientata alle esportazioni con una capacità produttiva in aumento ed è pertanto probabile che i produttori statunitensi continueranno a nutrire vivo interesse per il mercato dell'Unione, soprattutto in considerazione del fatto che la Cina sta espandendo la propria capacità produttiva di MEG. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(307)

Arteco ha affermato che l'istituzione di misure servirebbe soltanto agli interessi di due grandi società, una delle quali è il principale concorrente di Arteco sul mercato dei liquidi refrigeranti a valle. Analogamente, Oxyde ha affermato che, essendo BASF un grande produttore di antigelo che utilizza MEG proprio, avrebbe avuto un vantaggio competitivo rispetto ai suoi concorrenti, Arteco, HVL e Solventis, che avrebbero dovuto pagare dazi antidumping sulle importazioni di MEG.

(308)

La Commissione non concorda con tali argomentazioni. L'istituzione di misure andrà a vantaggio dell'intera industria dell'Unione e non solo di due produttori. Una delle entità del gruppo BASF produce infatti liquidi refrigeranti. Tuttavia l'inchiesta ha rivelato che tale società acquista MEG dalla sua società collegata a prezzi di mercato, analogamente ad Arteco e altri utilizzatori.

(309)

Arteco ha affermato che, poiché il MEG è un prodotto di base commercializzato e trasportato a livello mondiale, l'istituzione delle misure determinerà uno spostamento significativo dei flussi commerciali e un incremento dei trasporti, con il conseguente aumento delle emissioni dovute al trasporto marittimo globale, con un impatto negativo sulle iniziative in atto per mitigare il cambiamento climatico.

(310)

La Commissione non concorda nemmeno con tale argomentazione. Lo spostamento dei flussi commerciali si è già verificato nel periodo in esame, quando le importazioni dai paesi interessati hanno sostituito una parte significativa della produzione interna. La mancata istituzione di misure sostituirebbe completamente la produzione interna con le importazioni, pertanto lo spostamento dei flussi commerciali sarebbe ancora più significativo.

7.7.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(311)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all'interesse dell'Unione, in questa fase dell'inchiesta, l'istituzione di misure sulle importazioni di MEG originario dei paesi interessati.

8.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(312)

Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping causino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

(313)

È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d'America e del Regno dell'Arabia Saudita, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di underselling e i margini di dumping. L'importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.

(314)

Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping provvisorio

Regno dell'Arabia Saudita

Saudi Kayan Petrochemical Company (Saudi Kayan)

11,1 %

 

Yanbu National Petrochemical Company (Yansab)

11,1 %

 

Eastern Petrochemical Company (Sharq)

11,1 %

 

Saudi Yanbu Petrochemical Company (Yanpet)

11,1 %

 

Arabian Petrochemical Company (Petrokemya)

11,1 %

 

Jubail United Petrochemical Company (United)

11,1 %

 

Tutte le altre società

11,1 %

Stati Uniti d'America

Lotte Chemical Louisiana LLC

8,5 %

 

MEGlobal Americas Inc

38,3 %

 

Altre società che hanno collaborato

13,5 %

 

Tutte le altre società

52,0 %

(315)

Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze provvisorie della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta in relazione alle società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati e fabbricato dalle entità giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(316)

Per garantire una corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società statunitensi dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori statunitensi che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori statunitensi che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

9.   INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA

(317)

Conformemente all'articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla prevista imposizione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG TRADE. Le parti interessate disponevano di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati.

(318)

Non sono pervenute osservazioni sull'accuratezza dei calcoli.

10.   DISPOSIZIONI FINALI

(319)

Nell'interesse di una buona amministrazione, la Commissione invita le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine prestabilito.

(320)

Le risultanze relative all'istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glicole monoetilenico (attuale numero CE 203-473-3), attualmente classificato con il codice NC ex 2905 31 00 (codice TARIC 2905310010), originario degli Stati Uniti d'America e del Regno dell'Arabia Saudita.

2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping provvisorio

Codice addizionale TARIC

Regno dell'Arabia Saudita

Saudi Kayan Petrochemical Company (Saudi Kayan)

11,1 %

C674

Regno dell'Arabia Saudita

Yanbu National Petrochemical Company (Yansab)

11,1 %

C675

Regno dell'Arabia Saudita

Eastern Petrochemical Company (Sharq)

11,1 %

C676

Regno dell'Arabia Saudita

Saudi Yanbu Petrochemical Company (Yanpet)

11,1 %

C677

Regno dell'Arabia Saudita

Arabian Petrochemical Company (Petrokemya)

11,1 %

C678

Regno dell'Arabia Saudita

Jubail United Petrochemical Company (United)

11,1 %

C679

Regno dell'Arabia Saudita

Tutte le altre società

11,1 %

C999

Stati Uniti d'America

Lotte Chemical Louisiana LLC

8,5 %

C684

Stati Uniti d'America

MEGlobal Americas Inc

38,3 %

C680

Stati Uniti d'America

Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato I

13,5 %

 

Stati Uniti d'America

Tutte le altre società

52,0 %

C999

3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

5.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione presso la Commissione devono farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore esamina le domande presentate oltre tale termine e può decidere se la loro accettazione sia o meno appropriata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d'America e del Regno dell'Arabia Saudita (GU C 342 del 14.10.2020, pag. 12).

(3)  Decisione del Consiglio (UE) 2020/135, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).

(4)  http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=2485.

(5)  Avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

(6)  http://www.jadwa.com/en/download/petrochemicals-and-the-vision-2030/research-13-1-1-1-1-1-1 (consultato l'11 maggio 2021).

(7)  Considerando 352 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (GU L 315 del 29.9.2020, pag. 1).

(8)  https://www.icis.com/explore/resources/news/2020/01/16/10459681/explosion-at-reactor-caused-iqoxe-s-blast-death-toll-rises-to-three.

(9)  I dati delle società dell'Unione incluse nel campione nel presente regolamento sono presentati sotto forma di intervalli di valori a causa del rischio che una società inclusa nel campione possa risalire ai dati dei suoi concorrenti, specialmente considerando che due delle società incluse nel campione sono collegate.

(10)  https://www.icis.com/explore/.

(11)  https://ihsmarkit.com/index.html.

(12)  https://www.woodmac.com/research/products/chemicals-polymers-fibres/.

(13)  https://www.orbichem.com/chemical-data-portfolio/ethylene-glycol-ethylene-oxide.


ALLEGATO

Produttori esportatori statunitensi che hanno collaborato non inclusi nel campione

Paese

Nome

Codice addizionale TARIC

Stati Uniti d’America

Indorama Ventures Oxides LLC

C681

Stati Uniti d’America

Equistar Chemicals, LP

C682

Stati Uniti d’America

Sasol Chemicals North America LLC

C683


11.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 205/47


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/940 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2021

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 7,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 14 ottobre 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia («il paese interessato») sulla base dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio («il regolamento di base»). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»).

(2)

La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 31 agosto 2020 dal Consorzio Woodstock («il denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di legno compensato di betulla ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.

1.2.   Modifica dell’avviso di apertura

(3)

Nell’avviso di apertura è stata inavvertitamente omessa la parte concernente la procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione. Sebbene tale omissione non pregiudichi il diritto delle parti interessate di presentare osservazioni in merito all’interesse dell’Unione, è stato ritenuto opportuno ovviare a tale omissione per una questione di trasparenza procedurale. L’avviso di apertura è stato pertanto modificato l’11 dicembre 2020 (3).

1.3.   Registrazione

(4)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, la Commissione registra le importazioni oggetto di un’inchiesta antidumping durante il periodo di comunicazione preventiva a meno che non disponga, ai sensi dell’articolo 5, di sufficienti elementi di prova del fatto che non sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettere c) o d). Uno di questi requisiti, come indicato all’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base, è il verificarsi di un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell’inchiesta. La Commissione ha analizzato l’andamento delle importazioni e non ha riscontrato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni.

(5)

La Commissione non ha pertanto disposto la registrazione delle importazioni di legno compensato di betulla dalla Russia, come definito nella sezione 2, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base.

1.4.   Parti interessate

(6)

Nell’avviso di apertura, come successivamente modificato, la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il denunciante, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti e le autorità della Russia, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, gli operatori commerciali, nonché le associazioni notoriamente interessate dall’apertura dell’inchiesta, e li ha invitati a partecipare.

(7)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Diverse parti hanno chiesto un’audizione con la Commissione. La Commissione ha tenuto audizioni con il Consorzio Woodstock, UPM Plywood Oy, UPM Kymmene Otepää OÜ e il produttore russo UPM Kymmene Chudovo LLC.

1.5.   Osservazioni sull’apertura

1.5.1.   Inadeguatezza della versione consultabile

(8)

Diverse parti hanno sostenuto che il denunciante non aveva fornito sufficienti informazioni nella versione consultabile della sua denuncia.

(9)

La Commissione ha ritenuto che la versione della denuncia consultabile dalle parti interessate contenesse gli elementi di prova sufficienti e i riassunti non riservati delle informazioni altrimenti trattate come riservate per consentire alle parti interessate di esercitare il loro diritto di difesa nel corso del procedimento.

1.5.2.   Mancanza di elementi di prova sull’esistenza del pregiudizio

(10)

Diverse parti hanno affermato che alcuni indicatori di pregiudizio, quali capacità produttiva, prezzi dell’Unione e consumo dell’Unione contenuti nella denuncia non suffragavano una risultanza di pregiudizio durante il periodo dell’inchiesta.

(11)

La Commissione ricorda che una risultanza prima facie dell’esistenza di un pregiudizio notevole necessaria per l’apertura di un’inchiesta richiede un esame anche dei fattori pertinenti indicati nel regolamento di base. Tuttavia l’articolo 5 del regolamento di base non richiede specificamente che tutti i fattori di pregiudizio elencati nell’articolo 3, paragrafo 5, indichino un deterioramento per considerare il pregiudizio notevole suffragato da sufficienti elementi di prova ai fini dell’apertura di un’inchiesta. L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base afferma piuttosto che la denuncia deve contenere le informazioni relativamente alle variazioni del volume delle importazioni asseritamente oggetto di dumping, al loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato dell’Unione e alla conseguente incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione quale risulta dai fattori e dagli indicatori attinenti (non necessariamente tutti). La denuncia conteneva tali informazioni, che indicavano l’esistenza di un pregiudizio. La Commissione ha ritenuto pertanto che la denuncia contenesse elementi di prova sufficienti dell’esistenza del pregiudizio.

1.6.   Campionamento

(12)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.

1.6.1.   Campionamento dei produttori dell’Unione

(13)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di produttori dell’Unione. Il campione provvisorio era costituito da tre produttori dell’Unione situati in tre diversi Stati membri, che rappresentavano circa il 40 % della produzione totale stimata e il 35 % del volume totale stimato delle vendite nell’Unione del prodotto simile. I tre produttori dell’Unione sono stati selezionati in base al massimo volume della produzione e delle vendite nell’Unione del prodotto simile tra luglio 2019 e giugno 2020 che poteva essere adeguatamente esaminato, tenendo anche conto della distribuzione geografica. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio.

(14)

La Commissione ha ricevuto osservazioni da un gruppo di produttori collegati dell’Unione, UPM, che ha richiesto di essere incluso nel campione. Tuttavia dopo un’attenta analisi delle informazioni fornite, la Commissione ha ritenuto che non vi fossero validi motivi per cambiare il campione provvisorio selezionato. In primo luogo, vista la struttura societaria e i canali di vendita del gruppo, l’aggiunta o l’inclusione nel campione di una delle due società avrebbe messo a rischio la capacità della Commissione di effettuare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, a causa del significativo aumento del carico di lavoro. Inoltre l’inserimento di una società nel campione avrebbe modificato solo in misura marginale la rappresentatività del campione selezionato a titolo provvisorio, in termini di volumi della produzione o delle vendite nell’Unione, oppure di distribuzione geografica. La Commissione ha deciso pertanto di confermare le società selezionate a titolo provvisorio come campione definitivo.

(15)

A seguito della notifica della selezione del campione definitivo, una delle società, UPM, ha osservato che altri produttori inclusi nel campione avevano strutture societarie e canali di vendita altrettanto se non più complessi. Ha altresì osservato che l’inclusione nel campione e la verifica di una delle società del gruppo, UPM-Kymmene Otepää Oü, non sarebbe stato gravoso e, dato che la visita di verifica si sarebbe svolta a distanza, non avrebbe interferito con la capacità della Commissione di effettuare l’inchiesta.

(16)

La Commissione ha osservato che, dal momento che il campione includeva già società con strutture complesse, inserire un’altra società con una struttura complessa avrebbe aumentato in modo sostanziale il carico di lavoro e compromesso la capacità della Commissione di svolgere l’inchiesta entro le scadenze regolamentari. In tal senso l’inserimento di UPM-Kymmene Otepää Oü avrebbe richiesto, a causa della sua organizzazione delle vendite, la verifica di molti altri soggetti giuridici del gruppo UPM comprendenti unità produttive e di vendita. Tali soggetti non potevano essere adeguatamente esaminati entro il periodo di tempo disponibile.

(17)

La Commissione pertanto ha confermato la propria decisione di non includere UPM nel campione selezionato a titolo definitivo. Il campione provvisorio è stato confermato a titolo definitivo ed è considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione.

1.6.2.   Campionamento degli importatori indipendenti

(18)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.

(19)

Tredici importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre importatori in base al massimo volume di vendite del prodotto oggetto dell’inchiesta nell’Unione. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti gli importatori noti interessati sono stati consultati in merito alla selezione del campione, ma non sono pervenute osservazioni.

1.6.3.   Campionamento dei produttori esportatori in Russia

(20)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Russia a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre richiesto alla missione della Federazione russa presso l’Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.

(21)

Quindici produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere inclusi nel campione. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre gruppi di società, uno dei quali costituito da sette produttori esportatori collegati, sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell’Unione che poteva essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono state consultate in merito alla selezione del campione. Il campione rappresentava quasi il 47 % delle esportazioni totali verso l’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

(22)

Due produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione hanno sostenuto che avrebbero dovuto esservi inclusi. Il primo ha richiesto di essere incluso nel campione in quanto il suo volume di vendite verso l’Unione era prossimo a quello del terzo produttore esportatore incluso nel campione. Il secondo ha osservato che la Commissione in passato ha esaminato un numero considerevolmente maggiore di produttori esportatori e pertanto il suo inserimento non avrebbe comportato una pressione eccessiva sulle capacità e le risorse della Commissione. Lo stesso produttore esportatore ha inoltre affermato che il fatto di essere collegato a un gruppo di produttori dell’Unione lo differenziava dagli altri produttori esportatori. In particolare ha affermato di distinguersi da alcuni se non da tutti i produttori esportatori inclusi nel campione per direzione, struttura delle vendite e organizzazione logistica (4).

(23)

Come indicato al considerando 21, la Commissione ha incluso nel campione tre società/gruppi di società. Il numero di entità da esaminare era tuttavia molto più elevato, in quanto uno dei gruppi era costituito da sette produttori esportatori. Le società/gruppi inoltre comprendevano anche operatori commerciali e importatori collegati coinvolti nella vendita del prodotto in esame. L’argomentazione del primo produttore esportatore sul volume delle vendite era basata sulla versione della risposta data sul modulo per il campionamento consultabile da tutti i produttori esportatori che avevano collaborato, mentre la decisione in merito al campionamento era basata sul volume effettivo dichiarato da tutti i produttori esportatori. Considerato il volume delle vendite dichiarato dai due produttori esportatori in questione, il terzo produttore esportatore ha dichiarato un volume delle vendite più alto del [5 % - 10 %] rispetto al quarto. Inoltre le argomentazioni addotte dal secondo produttore esportatore non rappresentano un criterio pertinente per la selezione del campione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione ha pertanto concluso che il campione selezionato è rappresentativo sulla base dei criteri di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base e che le due parti in questione non avevano addotto alcun dato pertinente per confutare tale conclusione. Le argomentazioni sono pertanto respinte.

1.7.   Esame individuale

(24)

Dieci produttori esportatori della Russia hanno richiesto un esame individuale a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Tuttavia solo tre produttori esportatori hanno presentato i questionari compilati entro il termine. L’esame di tali richieste durante la fase provvisoria dell’inchiesta sarebbe stato indebitamente gravoso. La Commissione deciderà pertanto se concedere un esame individuale nella fase definitiva dell’inchiesta.

1.8.   Risposte al questionario e visite di verifica

(25)

La Commissione ha inviato i questionari ai tre produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori russi inclusi nel campione, ai produttori dell’Unione inclusi nel campione e agli importatori indipendenti inclusi nel campione. I questionari erano stati messi a disposizione anche online (5) il giorno dell’apertura dell’inchiesta.

(26)

Sono pervenute risposte al questionario dai tre produttori importatori/gruppi di produttori esportatori russi inclusi nel campione, da tre produttori esportatori russi che hanno collaborato, dai produttori dell’Unione inclusi nel campione, dagli importatori indipendenti inclusi nel campione e da nove utilizzatori.

(27)

In considerazione dell’epidemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto da vari Stati membri e da vari paesi terzi, la Commissione non ha potuto effettuare le visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base nella fase provvisoria. La Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze provvisorie, in linea con l’avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (6). La Commissione ha effettuato controlli incrociati a distanza delle società/parti di seguito indicate:

Produttori dell’Unione

Latvijas Finieris AS, Lettonia e società di vendita collegate;

Paged Pisz sp. z o.o., Polonia e società di vendita collegate;

Metsä Wood, Finlandia e società di vendita collegate.

Importatori

Orlimex CZ s.r.o., Osik, Repubblica ceca;

Robert Neudeck GmbH &Co KG, Germersheim, Germania;

Groupe ISB, Pacé, Francia.

Produttori esportatori in Russia

Sveza Group costituito da sette produttori esportatori: JSC «SVEZA Manturovo»; JSC «SVEZA Novator»; Tyumen Plywood Plant Limited; JSC SVEZA Ust-Izhora; JSC SVEZA Uralskiy; JSC SVEZA Kostroma; JSC «SVEZA Verhnaya Sinyachiha» («Sveza Group»);

Zheshartsky LРK LLC («UPG»);

Syktyvkar Plywood Mill Ltd.

1.9.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

(28)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («il periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

1.10.   Recesso del Regno Unito dall’Unione europea

(29)

Il presente procedimento è stato avviato il 14 ottobre 2020, ossia durante il periodo transitorio concordato tra il Regno Unito e l’UE nel quale il Regno Unito restava soggetto al diritto dell’Unione. Tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020. Con effetto dal 1o gennaio 2021, le società e le associazioni del Regno Unito quindi non potevano più essere considerate parti interessate nel presente procedimento.

(30)

Con una nota al fascicolo del caso del 19 gennaio 2021, la Commissione ha invitato gli operatori del Regno Unito che ritenevano di poter essere ancora considerati parti interessate a contattarla (7). Nessuna società si è manifestata.

(31)

Al fine di allineare le serie di dati raccolti dalle parti interessate tenendo conto del fatto che il periodo transitorio era terminato e che il Regno Unito non era più soggetto al diritto dell’Unione, le parti interessate in questione sono state invitate a inviare una risposta al questionario riveduta sulla base dell’UE-27.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(32)

Il prodotto in esame è costituito da compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, di cui ciascuno strato abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente strati esterni di legno di cui alla sottovoce 4412 33 e almeno uno strato esterno di legno di betulla, anche rivestito («legno compensato di betulla» o «il prodotto oggetto dell’inchiesta») originario della Russia, attualmente classificato con il codice NC ex 4412 33 00 (codice TARIC 4412330010) («il prodotto in esame»).

(33)

Il legno compensato di betulla è un materiale in legno sfogliato composto da strati o filati da impiallacciatura che vengono incollati tra loro per formare dei grandi fogli piatti. È utilizzato in un’ampia gamma di applicazioni, ad esempio nei settori delle costruzioni, degli imballaggi e dei mobili.

2.2.   Prodotto simile

(34)

Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:

il prodotto in esame;

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della Russia; e

il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(35)

La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3.   Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto

2.3.1.   Esclusione di un prodotto

(36)

Un utilizzatore, Emiliana Imballaggi SpA, e due produttori esportatori russi, Sveza e Vlas Truda, hanno chiesto che il compensato di betulla di forma quadrata con altezza e larghezza di cinque piedi (1 525 × 1 525 mm) fosse escluso dall’ambito dell’inchiesta, a causa di differenze in termini di: i) proprietà fisiche, tecniche e chimiche e caratteristiche geometriche; ii) utilizzi finali e intercambiabilità; iii) qualità del prodotto e iv) percezione da parte degli acquirenti e prezzi; e v) assenza di concorrenza tra legno compensato di betulla di forma quadrata e rettangolare.

(37)

La Commissione ha esaminato le richieste e concluso che il legno compensato di betulla di forma quadrata non può essere escluso dalla definizione del prodotto, in quanto ha le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base del legno compensato di betulla rettangolare. Il legno compensato di betulla di forma quadrata inoltre esercita una pressione concorrenziale su quello di forma rettangolare, in quanto esiste un certo grado di sostituibilità e il compensato di betulla di forma quadrata può essere trasformato in compensato di forma rettangolare una volta importato, con il conseguente rischio di elusione. L’industria dell’Unione inoltre produce e dispone delle apparecchiature necessarie per adattare il prodotto alle esigenze specifiche degli acquirenti. La Commissione pertanto respinge le richieste di esclusione.

2.3.2.   Definizione del prodotto

(38)

Un produttore russo, Segezha, ha sostenuto che la definizione del prodotto dovrebbe essere estesa per includere non solo il legno compensato di betulla, ma anche il legno compensato di pino, di pioppo, di okoumé e di faggio. Ha argomentato che tali tipi di legno compensato e il legno compensato di betulla sono in concorrenza diretta e intercambiabili e pertanto insieme costituiscono un unico prodotto.

(39)

La Commissione ha respinto tale argomentazione poiché il legno compensato di pino, di pioppo, di okoumé e di faggio non ha le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base del legno compensato di betulla. Il fatto che materiali o prodotti alternativi possano essere utilizzati in alcune applicazioni, che non sono state indicate o illustrate nell’argomentazione, con un grado imprecisato di sostituibilità, non cambia la natura delle differenze fisiche, tecniche e chimiche tra il prodotto in esame e i prodotti oggetto dell’argomentazione.

3.   DUMPING

3.1.   Osservazioni preliminari

(40)

Sono stati inclusi nel campione tre gruppi di produttori esportatori.

(41)

Sveza Group è costituito da sette produttori e un operatore commerciale, tutti direttamente coinvolti nella produzione e nella vendita del prodotto in esame. I sette produttori vendono tramite un operatore commerciale collegato sul mercato interno ed esportano direttamente nell’Unione.

(42)

Zheshartsky LРK LLC fa parte del gruppo di società denominato UPG. Questo produttore esporta sia direttamente che tramite una società collegata con sede in Lettonia.

(43)

Syktyvkar Plywood Mill Ltd. fa parte di un gruppo di società direttamente coinvolte nella produzione e nella vendita del prodotto in esame. Il gruppo comprendeva quattro operatori commerciali collegati che operavano sul mercato interno.

3.2.   Valore normale

(44)

Per determinare il valore normale la Commissione ha chiesto a tutti i produttori del prodotto in esame inclusi nel campione di rispondere a un questionario.

(45)

La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore incluso nel campione che ha collaborato fosse rappresentativo in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti rappresentava, per ciascun produttore esportatore, almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all’esportazione nell’Unione del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta.

(46)

Su tale base, le vendite totali del prodotto simile effettuate da ciascun produttore esportatore incluso nel campione sul mercato interno erano rappresentative.

(47)

La Commissione ha successivamente identificato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l’esportazione nell’Unione riguardanti i produttori esportatori con vendite rappresentative sul mercato interno.

(48)

La Commissione ha poi verificato se le vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore incluso nel campione per ciascun tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto venduto per l’esportazione nell’Unione fossero rappresentative, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell’inchiesta, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione nell’Unione del tipo di prodotto identico o comparabile.

(49)

Per quanto riguarda i tre produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori, per alcuni tipi di prodotto esportati nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, le vendite sul mercato interno erano totalmente assenti o inferiori al 5 % del volume e pertanto non rappresentative.

(50)

La Commissione ha definito poi, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(51)

Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, se:

a)

il volume delle vendite di un tipo di prodotto, venduto a un prezzo di vendita netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, rappresentava più dell’80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto; e

b)

la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.

(52)

In questo caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il periodo dell’inchiesta.

(53)

Il valore normale, d’altro canto, è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, se:

a)

il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta una percentuale pari o inferiore all’80 % del volume totale delle vendite di tale tipo; o

b)

la media ponderata dei prezzi di tale tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.

(54)

Dall’analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che una quota compresa fra il 28 % e il 93 % di tali vendite era remunerativa e che la media ponderata del prezzo di vendita era superiore al costo di produzione. Di conseguenza, a seconda del tipo di prodotto, il valore normale è stato calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta nella situazione descritta al considerando 51, o come media ponderata delle sole vendite remunerative nella situazione descritta al considerando di cui sopra.

(55)

Quando nel corso di normali operazioni commerciali non sono state realizzate vendite o sono state realizzate vendite insufficienti di un tipo di prodotto simile, o se un tipo di prodotto non è stato venduto in quantitativi rappresentativi sul mercato interno, la Commissione ha calcolato il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

(56)

Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile dei produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato durante il periodo dell’inchiesta i seguenti elementi:

a)

la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute dai produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato per le vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell’inchiesta; e

b)

la media ponderata degli utili dei produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato realizzati con le vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell’inchiesta.

(57)

Per i tipi di prodotto non venduti in quantità rappresentative sul mercato interno, è stata aggiunta la media delle SGAV e dei profitti relativi alle operazioni effettuate, nel corso di normali operazioni commerciali, sul mercato interno per questi tipi di prodotto. Per i tipi di prodotto non venduti affatto sul mercato interno, è stata aggiunta la media ponderata delle SGAV e dei profitti relativi a tutte le operazioni eseguite nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno.

3.2.1.   Prezzo all’esportazione

(58)

I produttori esportatori inclusi nel campione hanno esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite una società collegata, come descritto ai considerando 40 e 43.

(59)

Per i produttori esportatori che hanno esportato nell’Unione il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti, il prezzo all’esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(60)

Per i produttori esportatori che hanno esportato nell’Unione il prodotto in esame tramite una società collegata operante come importatore, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell’Unione in conformità dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questo caso al prezzo sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutte le spese sostenute tra l’importazione e la rivendita, comprese le SGAV, nonché dei profitti realizzati.

3.2.2.   Confronto

(61)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica dei produttori esportatori inclusi nel campione.

(62)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati applicati adeguamenti per tenere conto delle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, imballaggio, dei costi del credito, delle spese bancarie, dei dazi doganali dell’UE e degli altri oneri alle importazioni e commissioni.

(63)

Il produttore esportatore UPG ha dichiarato che il governo della Federazione russa rimborsava fino all’80 % dei costi sostenuti dai fabbricanti per il trasporto dei loro prodotti verso i mercati esteri. UPG ha chiesto l’applicazione di un adeguamento verso l’alto del prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettere e) e k), del regolamento di base, in quanto sulle vendite sul mercato interno non era riconosciuto un rimborso analogo.

(64)

L’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base prevede che un adeguamento può essere ugualmente effettuato per differenze relative ad altri fattori non indicati nelle lettere da a) a j), se è dimostrato, come prescritto a norma di tale paragrafo, che tali differenze incidono sulla comparabilità dei prezzi, e, in particolare, se gli acquirenti pagano sistematicamente prezzi diversi sul mercato interno a causa della differenza fra tali fattori. Il produttore esportatore non ha tuttavia presentato alcun elemento di prova per dimostrare che questo sistema di sovvenzioni incideva sui prezzi. In particolare il produttore esportatore che ha richiesto l’adeguamento non ha fornito alcun elemento di prova per dimostrare che i suoi acquirenti pagavano sistematicamente prezzi diversi sul mercato interno a causa dell’asserita differenza nel rimborso delle spese di trasporto da parte del governo della Federazione russa tra vendite sul mercato interno e all’esportazione. Fatto salvo quanto sopra, la Commissione ha osservato inoltre che il rimborso delle spese di trasporto per le vendite sui mercati esteri con l’esclusione delle vendite sul mercato interno costituisce con ogni probabilità una sovvenzione all’esportazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1037. Questi sistemi favoriscono la concorrenza sleale degli esportatori sui mercati esteri e in particolare sostengono finanziariamente le pratiche di dumping. Pertanto non costituiscono un fattore che soddisfa le condizioni per l’applicazione di un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. In effetti, riconoscere un adeguamento per fattori che facilitano le pratiche di dumping da parte degli esportatori porterebbe a nascondere l’entità del dumping effettivamente praticato. La Commissione ha pertanto respinto tale richiesta.

(65)

Lo stesso produttore esportatore ha richiesto inoltre un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base per le commissioni pagate a un operatore commerciale collegato per le vendite sul mercato interno. Il produttore esportatore ha però anche dichiarato che le commissioni pagate riguardavano sia le vendite sul mercato interno che le vendite all’esportazione nell’Unione. La Commissione ha pertanto imputato l’importo delle commissioni pagate all’operatore commerciale collegato sia alle vendite sul mercato interno che a quelle all’esportazione sulla base del volume di tali vendite.

(66)

Tutti i produttori esportatori di Sveza Group inclusi nel campione esportavano il prodotto in esame nell’Unione attraverso una società nazionale collegata, Sveza-Les LLC («Sveza-Les») con sede a San Pietroburgo. Tutti i produttori esportatori di Sveza Group hanno sottoscritto un contratto di commissione con l’operatore commerciale collegato in questione. Tutti i produttori esportatori del gruppo sono collegati in modo diretto o indiretto a tale società. Essi hanno affermato che le commissioni pagate all’operatore commerciale non dovrebbero essere detratte dal prezzo all’esportazione in quanto non incidono sulla comparabilità dei prezzi, poiché l’operatore commerciale collegato svolge esattamente le stesse funzioni sia nelle vendite all’esportazione che nelle vendite interne. L’unica differenza riguarda asseritamente il compenso delle attività dell’operatore commerciale collegato: le vendite sul mercato interno sono coperte da un rialzo, mentre le vendite all’esportazione sono soggette a una commissione in base ai contratti di commissione. I produttori esportatori hanno inoltre sostenuto di costituire un’unica entità economica con l’operatore commerciale, circostanza che incide sia sulle vendite sul mercato interno che sulle vendite all’esportazione.

(67)

In risposta la Commissione ha ricordato che tutte e sette le società di produzione del gruppo avevano firmato un contratto che prevedeva una commissione chiaramente specificata su ogni vendita all’esportazione, che era stata effettivamente pagata. Tale commissione non era prevista per il mercato interno. Questo ha comportato un problema quanto alla comparabilità dei prezzi, di cui all’articolo 2, paragrafo 10, tra il prezzo all’esportazione e il valore normale e la Commissione ha pertanto detratto la commissione pagata, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i).

(68)

Inoltre per quanto riguarda l’esistenza di un’entità economica unica, la Commissione ha ricordato che, secondo la giurisprudenza dell’Unione, l’esistenza di un contratto di commissione scritto solo sulle vendite all’esportazione è un elemento importante che tende a dimostrare che l’operatore commerciale non costituisce un ufficio vendite interno dei produttori esportatori per quanto riguarda le vendite all’esportazione (8). Il contratto contiene anche numerose clausole, tra le quali una clausola compromissoria, dalle quali si evince la mancanza di solidarietà tra le società. Tali clausole sono difficilmente conciliabili con l’affermazione che i produttori esportatori e l’operatore commerciale avrebbero dovuto essere trattati come un’entità commerciale unica sebbene fossero soggetti giuridici distinti. È stato accertato altresì che i produttori esportatori avevano conservato alcune funzioni di vendita in considerazione delle relative SGAV. La Commissione ha osservato infine che l’operatore commerciale collegato ha emesso fatture ai primi acquirenti indipendenti dell’Unione, a nome dei produttori esportatori. In considerazione di quanto sopra, la Commissione ha respinto in via provvisoria l’argomentazione che l’operatore commerciale e i produttori esportatori costituiscano un’entità economica unica per quanto riguarda le vendite all’esportazione.

(69)

L’inchiesta ha inoltre evidenziato il coinvolgimento di agenti indipendenti situati nell’Unione in alcune vendite all’esportazione di Sveza Group. Tali agenti hanno ricevuto una commissione che era stata registrata nel bilancio di Sveza-Les alla voce SGAV. La Commissione ha pertanto adeguato il prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base per la commissione pagata agli agenti indipendenti per le vendite all’esportazione. L’adeguamento è pari alla commissione comprendente le provvigioni dell’agente iscritte nel bilancio di Sveza-Les.

(70)

Infine, lo stesso gruppo ha asserito che nel caso in cui la Commissione dovesse adeguare il prezzo all’esportazione, ciò significherebbe che i produttori esportatori e l’operatore commerciale collegato non sono stati da essa considerati un’entità commerciale unica. Di conseguenza, dovrebbero essere detratte anche le SGAV e i profitti associati con la rivendita del prodotto simile venduto sul mercato interno.

(71)

La Commissione ha ricordato che, mentre per le vendite all’esportazione gli stabilimenti di lavorazione fatturano direttamente ai primi acquirenti indipendenti dell’Unione, le vendite interne sono effettuate ai primi acquirenti indipendenti tramite Sveza-Les. In altre parole, Sveza-Les rivende il prodotto in esame che ha acquistato dai vari stabilimenti di lavorazione del gruppo. A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, il valore normale deve essere stabilito sul prezzo di vendita interno al primo acquirente indipendente. Un adeguamento per un rialzo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), farebbe supporre che la vendita pertinente per la determinazione del valore normale sia piuttosto la vendita tra gli stabilimenti di lavorazione e Sveza Les per cui il prezzo sarebbe determinato al netto del presunto rialzo applicato da Sveza-Les sulla rivendita del prodotto. Inoltre la vendita da parte degli stabilimenti di lavorazione a Sveza-Les non rappresenta una vendita a un primo acquirente indipendente. In tali circostanze, una detrazione del rialzo applicato da Sveza-Les non sarebbe conforme all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base. Inoltre ai sensi del dettato dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), un adeguamento per il rialzo ricevuto da un operatore commerciale richiederebbe anche elementi di prova del fatto che Sveza-Les svolga funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Il fascicolo non contiene elementi di prova in tal senso. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha respinto in via provvisoria l’argomentazione secondo la quale era giustificato un adeguamento per un rialzo per le vendite sul mercato interno.

3.2.3.   Margini di dumping

(72)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, in conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(73)

Per i produttori esportatori di Sveza Group, la Commissione ha prima calcolato un margine di dumping individuale per ciascun produttore esportatore per poi calcolare un margine di dumping ponderato per Sveza Group nel suo insieme.

(74)

Su tale base la media ponderata dei margini di dumping provvisori, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è la seguente:

Società

Margine di dumping provvisorio

Sveza Group

15,9 %

Syktyvkar Plywood Mill Ltd.

15,0 %

Zheshartsky LРK LLC

15,3 %

(75)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato quindi fissato sulla base dei margini dei produttori esportatori inclusi nel campione.

(76)

Su tale base, il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione è pari al 15,7 %.

(77)

Per tutti gli altri produttori esportatori della Russia la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Il livello di collaborazione corrisponde al volume delle esportazioni nell’Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso come percentuale delle importazioni totali nell’Unione dal paese interessato durante il periodo dell’inchiesta, stabilite in base a Eurostat.

(78)

Nel presente caso il livello di collaborazione è alto, perché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituivano circa l’81 % delle importazioni totali durante il periodo dell’inchiesta. Su tale base, la Commissione ha deciso di fissare il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello della società che ha collaborato, inclusa nel campione ed esaminata individualmente, con il margine di dumping più elevato.

(79)

I margini di dumping provvisori, espressi come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping provvisorio

Sveza Group

15,9 %

Syktyvkar Plywood Mill Ltd.

15,0 %

Zheshartsky LРK LLC

15,3 %

Altre società che hanno collaborato

15,7 %

Tutte le altre società

15,9 %

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(80)

Durante il periodo dell’inchiesta il prodotto simile era fabbricato da quindici produttori noti dell’Unione. Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(81)

La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a circa 849 000 metri cubi. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutti i dati disponibili concernenti l’industria dell’Unione, come le risposte al questionario ricevute dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Come indicato nella sezione 1.6, i tre produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano il 39 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.

(82)

La produzione dell’Unione destinata al consumo vincolato è stata stimata inferiore allo 0,5 %. In ragione della sua irrilevanza, il consumo vincolato non è considerato pertinente ai fini dell’analisi del pregiudizio nel presente caso.

4.2.   Consumo dell’Unione

(83)

La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione basandosi: a) sui dati presentati dal denunciante concernenti le vendite dell’industria dell’Unione del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione; tali dati sono stati sottoposti a controllo incrociato con i volumi delle vendite comunicati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione; b) sulle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta da tutti i paesi terzi quali riportate in Eurostat (9).

(84)

Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell’Unione (m3)

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Consumo totale dell’Unione

1 874 725

2 000 293

2 080 786

2 130 325

Indice

100

107

111

114

Fonte: denunciante, produttori dell’Unione inclusi nel campione e Eurostat.

(85)

Nel periodo in esame il consumo nell’Unione è aumentato del 14 %. Un’attenta analisi mostra un aumento costante su base annua, con il maggiore incremento (pari al 7 %) registrato dal 2017 al 2018, cui è seguita una crescita più contenuta ma costante.

4.3.   Importazioni dal paese interessato

4.3.1.   Metodologia per l’individuazione delle importazioni del prodotto in esame

(86)

Prima dell’apertura del procedimento e della successiva creazione di un codice TARIC specifico (10), le importazioni del prodotto in esame erano registrate con codice NC (11) che comprendeva anche prodotti diversi dal prodotto in esame. Al fine di stimare il volume di importazioni del prodotto in questione durante il periodo in esame, la Commissione ha applicato lo stesso rapporto (TARIC/NC) tra il volume delle importazioni del codice NC completo e le importazioni del prodotto in esame basato sui dati TARIC, osservato dopo l’apertura dell’inchiesta. Per le importazioni dal paese interessato, è stato stabilito un rapporto pari al 78 %.

(87)

I risultati di questa metodologia confermano l’andamento delle importazioni riportato nella denuncia.

4.3.2.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(88)

La Commissione ha calcolato il volume delle importazioni in base ai dati Eurostat basandosi sulla metodologia sopra illustrata. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata confrontando il volume delle importazioni con il consumo dell’Unione.

(89)

Le importazioni dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni (m3) e quota di mercato

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Volume delle importazioni dalla Russia (m3)

871 050

933 329

1 081 937

1 192 712

Indice

100

107

124

137

Quota di mercato

46 %

47 %

52 %

56 %

Indice

100

100

112

120

Fonte: Eurostat

(90)

Le importazioni dal paese interessato sono aumentate, passando nel periodo in esame da circa 871 050 metri cubi a circa 1 192 712 metri cubi, con una crescita del 37 %. La quota di mercato di tali importazioni è salita dal 46 % al 56 % nel periodo in esame, con un aumento del 20 %.

4.3.3.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi

(91)

La Commissione ha stabilito i prezzi all’esportazione in base alle statistiche Eurostat EUR/tonnellata a livello NC. Sebbene, come illustrato nella sezione 4.3.1, le importazioni del prodotto in esame fossero registrate all’interno di un paniere più ampio di prodotti, questa metodologia ha fornito una stima attendibile dei prezzi e del loro andamento, in quanto la grande maggioranza delle importazioni con questo codice NC riguardava il prodotto in esame, permettendo inoltre di confrontare l’andamento dei prezzi nei diversi paesi esportatori.

(92)

La media del prezzo delle importazioni dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi all’importazione (EUR/tonnellata)

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Russia

646

681

608

584

Indice

100

105

94

90

Fonte: Eurostat

(93)

Durante il periodo dell’inchiesta i prezzi medi delle importazioni dalla Russia sono diminuiti del 10 %, passando da 646 EUR/tonnellata nel 2017 a 584 EUR/tonnellata. Il prezzo medio delle importazioni nel 2018 è cresciuto del 5 % e nei periodi successivi è diminuito del 15 %.

(94)

Lo stesso andamento è confermato dalla media ponderata dei prezzi all’esportazione indicati dai produttori esportatori inclusi nel campione, che evidenzia, durante il periodo dell’inchiesta, un prezzo del prodotto oggetto dell’inchiesta di 434 EUR/m3. Durante il periodo dell’inchiesta i prezzi all’importazione erano pertanto notevolmente inferiori ai prezzi di vendita dei produttori dell’Unione (cfr. tabella 7) con una differenza del 38 %.

(95)

Il legno compensato di betulla è venduto in una grande varietà di dimensioni e di qualità e secondo le specifiche esigenze degli acquirenti. Data la grande varietà di tipi di prodotti venduti dall’industria dell’Unione e dai produttori esportatori russi, il dettagliato sistema basato sul numero di controllo di prodotto (NCP) stabilito all’apertura dell’inchiesta ha reso difficile ottenere un livello elevato di corrispondenza di prodotti identici. Ai fini del confronto dei prezzi, la Commissione ha pertanto effettuato un’approssimazione ragionevole e tecnicamente solida raggruppando alcuni tipi di prodotti somiglianti, che ha permesso di effettuare un confronto adeguato dei prodotti venduti dall’industria dell’Unione con i tipi di prodotto equivalenti venduti dai produttori esportatori russi. Su tale base, il livello di corrispondenza tra i vari tipi di prodotti venduti dall’industria dell’Unione e i tipi di prodotti venduti dai produttori esportatori russi è risultato superiore al 68 % dei volumi importati dai produttori esportatori russi inclusi nel campione.

(96)

La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:

(97)

la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, praticati sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti. Dato che i produttori dell’Unione vendevano il prodotto in esame sia direttamente che tramite società di vendita collegate, il prezzo di vendita è stato adeguato, come opportuno, per tenere conto delle spese di trasporto, assicurazione e movimentazione al livello franco fabbrica; e

(98)

la corrispondente media ponderata dei prezzi per tipo di prodotto delle importazioni dai produttori russi inclusi nel campione praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, adeguati al livello della frontiera doganale dell’Unione. Per le vendite effettuate tramite un importatore collegato è stato applicato un ulteriore adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Al prezzo stabilito a livello della frontiera doganale dell’Unione è stato quindi aggiunto un importo per tenere conto dei costi successivi all’importazione e del dazio doganale. Tali vendite rappresentavano meno del 5 % delle vendite totali dei produttori russi inclusi nel campione.

(99)

Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni, apportando gli adeguamenti del caso per riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta.

(100)

Sulla base di quanto precede, le importazioni oggetto di dumping dei produttori esportatori inclusi nel campione hanno mostrato una media ponderata dei margini di undercutting del 12,6 % (compresi tra il 9,5 % e il 18,5 %). I margini di undercutting sono considerati significativi.

4.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.4.1.   Osservazioni generali

(101)

In conformità dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

(102)

Come indicato nella sezione 1.6.1, per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato usato il campionamento.

(103)

Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella risposta al questionario del denunciante relativa a tutti i produttori dell’Unione, sottoposti a controllo incrociato, ove necessario, con le risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. La Commissione ha esaminato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione che sono stati sottoposti a un controllo incrociato a distanza. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(104)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(105)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.4.2.   Indicatori macroeconomici

4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(106)

Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali dell’Unione, nonché l’utilizzo degli impianti, hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Volume di produzione (m3)

982 658

1 009 772

879 540

848 900

Indice

100

103

90

86

Capacità produttiva (m3)

1 244 310

1 296 650

1 328 000

1 203 000

Indice

100

104

107

97

Utilizzo degli impianti

79 %

78 %

66 %

71 %

Indice

100

99

84

89

Fonte: denunciante e produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(107)

Durante il periodo in esame, il volume di produzione dell’industria dell’Unione è diminuito del 14 %, ossia di circa 140 000 metri cubi. Tra il 2017 e il 2018 si è registrato un leggero aumento, seguito da una significativa diminuzione nei periodi successivi.

(108)

Nel periodo in esame la capacità produttiva dell’Unione si è ridotta complessivamente del 3 %. Ha registrato un leggero aumento nel 2018 e nel 2019, che si spiega con l’intervallo di tempo intercorrente tra la decisione di aumentare le capacità produttiva e i suoi effetti. Tuttavia durante il periodo dell’inchiesta, l’industria dell’Unione ha registrato una contrazione del 10 % rispetto al 2019.

(109)

Durante il periodo in esame l’utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione è diminuito dell’11 %, in quanto i produttori dell’Unione non sono stati in grado di aumentare la produzione in linea con la crescita del mercato. Dal 2017 al 2019 l’utilizzo ha registrato una diminuzione del 16 %, seguita da un aumento del 5 % durante il periodo dell’inchiesta, dovuto al disinvestimento e alla chiusura di alcuni siti di produzione.

4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(110)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione (m3)

821 341

818 621

757 103

680 243

Indice

100

100

92

83

Quota di mercato

44 %

41 %

36 %

32 %

Indice

100

93

83

73

Fonte: denunciante, produttori dell’Unione inclusi nel campione e Eurostat

(111)

Nel corso del periodo in esame il volume totale delle vendite dell’industria dell’Unione ha registrato un notevole calo, pari al 17 %. Il volume delle vendite dell’Unione è rimasto stabile dal 2017 al 2018, ma nel 2019 è diminuito dell’8 % e ha registrato un ulteriore calo del 9 % dal 2019 al periodo dell’inchiesta.

(112)

La diminuzione delle vendite è stata accompagnata da una riduzione del 27 % della quota di mercato dell’industria dell’Unione, in un contesto di calo costante che ha portato la presenza dell’industria dell’Unione in termini di quota di mercato dal 44 % nel 2017 al 32 % nel periodo dell’inchiesta.

4.4.2.3.   Crescita

(113)

In un contesto di espansione del mercato, con il consumo dell’Unione in crescita, i dati sopra esposti mostrano che l’industria dell’Unione ha registrato una notevole diminuzione della produzione, del volume delle vendite e della quota di mercato.

4.4.2.4.   Occupazione e produttività

(114)

L’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 6

Occupazione e produttività

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Numero di addetti

6 039

5 960

5 325

5 308

Indice

100

99

88

88

Produttività (m3/dipendente)

163

169

165

160

Indice

100

104

102

98

Fonte: denunciante e produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(115)

Il livello di occupazione dell’industria dell’Unione ha registrato una diminuzione del 12 % nel periodo in esame. L’occupazione è rimasta relativamente stabile dal 2017 al 2018 anche se in tale periodo di relativa stabilità il numero di occupati è diminuito di 79 unità. Nel 2019 l’occupazione ha registrato un ulteriore notevole calo, senza dare segni di ripresa nel periodo dell’inchiesta, continuando anzi a diminuire.

(116)

In considerazione del calo della produzione e dell’occupazione, la produttività della forza lavoro dell’industria dell’Unione, misurata in tonnellate per dipendente prodotte all’anno, è diminuita del 2 % nel periodo in esame. Dal 2017 al 2018 si è registrato un aumento del 4 %, seguito da una diminuzione nei periodi successivi.

4.4.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(117)

Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. Considerati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato, l’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo significativo sull’industria dell’Unione.

(118)

Questa è la prima inchiesta antidumping relativa al prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.

4.4.3.   Indicatori microeconomici

4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(119)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Prezzi di vendita nell’Unione

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo (EUR/m3)

717

746

732

694

Indice

100

104

102

97

Costo unitario di produzione (EUR/m3)

629

670

713

692

Indice

100

107

113

110

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(120)

Nel periodo in esame i prezzi di vendita sul mercato dell’Unione applicati a parti indipendenti sono scesi da 717 EUR/m3 a 694 EUR/m3, con una diminuzione del 3 %. Nel 2018 il livello dei prezzi ha registrato un lieve ma temporaneo aumento del 4 % che è rallentato nei periodi successivi.

(121)

Nello stesso periodo il costo di produzione unitario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è aumentato del 10 %. Il costo di produzione ha risentito dell’andamento dei prezzi della principale materia prima, piallacci di legno di betulla, e delle difficoltà nel beneficiare appieno delle economie di scala a causa della diminuzione delle vendite e della produzione.

4.4.3.2.   Costo del lavoro

(122)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)

23 474

23 542

23 733

23 690

Indice

100

100

101

101

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(123)

Il costo medio del lavoro per dipendente è diminuito dell’1 % nel periodo in esame.

4.4.3.3.   Scorte

(124)

Nel periodo in esame, il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Scorte

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Scorte finali (m3)

30 894

43 550

35 706

37 685

Indice

100

141

116

122

Scorte finali in percentuale della produzione

3,1 %

4,3 %

4,1 %

4,4 %

Indice

100

137

129

141

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(125)

Le scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione sono aumentate del 22 % nel corso del periodo. L’aumento maggiore si è registrato tra il 2017 e il 2018 (41 %) e le scorte hanno raggiunto il livello massimo nel 2018. Nel 2019 l’industria dell’Unione è riuscita a ridimensionare le scorte del 25 %, adeguando la produzione, tuttavia dal 2019 al periodo dell’inchiesta le scorte sono aumentate ancora del 6 %, a causa della continua diminuzione delle vendite dell’Unione. Le scorte finali in percentuale della produzione sono passate dal 3,1 % nel 2017 al 4,4 % nel periodo dell’inchiesta.

4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(126)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)

9,7 %

7,4 %

0,2 %

–2,8 %

Indice

100

76

2

–28

Flusso di cassa (in EUR)

191 991 172

187 065 363

175 135 121

165 108 224

Indice

100

97

91

86

Investimenti (in EUR)

14 326 493

12 473 095

11 169 293

14 237 597

Indice

100

87

78

99

Utile sul capitale investito

20 %

11 %

0 %

–2 %

Indice

100

55

2

–10

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(127)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato di tali vendite. Nel corso dell’intero periodo in esame la redditività dei produttori inclusi nel campione è crollata, passando da circa il 10 % nel 2017 a quasi –3 % nel periodo dell’inchiesta.

(128)

Come spiegato nella sezione 4.4.3.1, i costi dei produttori dell’Unione sono aumentati molto più dei loro prezzi. L’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi nella stessa misura in cui aumentavano i costi, a causa della pressione al ribasso esercitata dalle importazioni oggetto di dumping dalla Russia, in termini sia di volumi sia di prezzi bassi. In effetti, durante il periodo in esame, i volumi delle importazioni dalla Russia sono stati elevati e in continuo aumento, con prezzi che si sono mantenuti costantemente bassi, seguendo una chiara tendenza al ribasso durante il periodo in esame. Il prezzo medio delle importazioni dalla Russia era notevolmente inferiore rispetto a quello dell’industria dell’Unione, limitando i possibili aumenti di prezzo che si sarebbero attesi in un contesto di aumento dei costi delle materie prime e della domanda. Ciò ha determinato una contrazione e un calo della redditività tali che nel periodo dell’inchiesta l’industria dell’Unione era in perdita.

(129)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. La tendenza del flusso di cassa netto è stata negativa nel periodo dell’inchiesta, con diminuzioni annue che hanno condotto a registrare un calo complessivo del 14 % dal 2017 al periodo dell’inchiesta. La capacità di ottenere capitale ha risentito negativamente del crollo dei profitti.

(130)

Nel periodo in esame il livello degli investimenti annuali è diminuito dell’1 %, ma tra il 2018 e il 2019 si è ridotto del 22 %, recuperando a malapena il livello del 2017 nel periodo dell’inchiesta. Mentre le diminuzioni iniziali sono spiegate dall’andamento del mercato e dagli effetti sulle vendite e sulla redditività, il recente aumento registrato nel periodo dell’inchiesta ha puntato al mantenimento delle capacità esistenti e alla debita sostituzione dei beni di produzione necessari.

(131)

L’utile sul capitale investito è il profitto espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Nel periodo in esame ha evidenziato un andamento negativo, scendendo dal 20 % nel 2017 a –2 % nel periodo dell’inchiesta. Questo andamento negativo dimostra che, sebbene gli investimenti siano proseguiti, al fine di mantenere la competitività, l’utile su tali investimenti è diminuito notevolmente durante il periodo in esame.

4.4.4.   Conclusioni sul pregiudizio

(132)

In un contesto di aumento sostanziale del consumo dell’Unione (+14 %), durante il periodo in esame le importazioni dalla Russia hanno registrato un aumento ancora più consistente (+37 %), con prezzi sensibilmente inferiori a quelli praticati dall’industria dell’Unione. Ciò ha consentito ai produttori esportatori russi di conquistare una quota di mercato del 56 % nel periodo dell’inchiesta (partendo dal 46 % nel 2017).

(133)

In tale situazione, l’industria dell’Unione non solo non è riuscita a beneficiare dell’espansione del mercato, ma la sua situazione economica è peggiorata, come dimostrato dall’andamento negativo dei principali indicatori macroeconomici: produzione (–14 %), vendite UE (–17 %) e una sensibile diminuzione della sua quota di mercato (dal 44 % al 32 %) nel periodo in esame.

(134)

In risposta alla pressione esercitata dai prezzi bassi della Russia, l’industria dell’Unione ha cercato di ridurre i costi e ha effettuato degli adeguamenti della forza lavoro (–12 %). A causa tuttavia della pressione esercitata dalle importazioni russe oggetto di dumping in termini di maggiori volumi e prezzi bassi, nel periodo in esame le vendite dell’UE sono crollate e le scorte sono rapidamente aumentate (+22 %), raggiungendo il livello massimo (+41 %) nel 2018.

(135)

Il costo di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato notevolmente durante il periodo in esame (+10 %), principalmente a causa di un forte aumento dei prezzi delle materie prime.

(136)

Il costo di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato più dei prezzi delle vendite, con un conseguente crollo della redditività nel periodo in esame, passando da una situazione sana (+10 %) nel 2017 a uno scenario di perdita insostenibile (–3 %) nel periodo dell’inchiesta.

(137)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

5.1.   In conformità dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. In conformità dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre valutato se altri fattori noti possano contemporaneamente aver causato un pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione ha garantito che non venisse attribuito alle importazioni oggetto di dumping alcun pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato. Tali fattori sono: importazioni da paesi terzi, andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, consumo, svantaggio competitivo nell’accesso alla principale materia prima, pregiudizio autoinflitto, scioperi in Finlandia, conseguenze dell’epidemia di COVID-19, comparabilità dei prodotti.

5.2.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(138)

Il deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione ha coinciso con una significativa e sempre maggiore penetrazione nel mercato delle importazioni dalla Russia a prezzi costantemente inferiori a quelli praticati dall’industria dell’Unione e ha causato in ogni caso una contrazione dei prezzi. A tal riguardo, l’andamento dei volumi delle importazioni e dei prezzi (cfr. tabelle 2 e 3) ha determinato una contrazione del livello dei prezzi dell’industria dell’Unione, stabilendo un nesso di causalità tra i due aspetti.

(139)

Durante il periodo in esame le importazioni dalla Russia sono aumentate del 37 % passando da circa 870 050 m3 nel 2017, pari a una quota di mercato del 46 %, a 1 192 712 m3 nel periodo dell’inchiesta, pari a una quota di mercato del 56 %. Queste importazioni in continua crescita sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione durante l’intero periodo in esame e hanno comunque causato una contrazione dei prezzi, poiché l’industria dell’Unione non ha potuto aumentare i prezzi in linea con l’aumento dei costi di produzione.

(140)

Ciò ha avuto un forte impatto negativo sull’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta. In una situazione di aumento dei costi e di pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni dalla Russia oggetto di dumping, l’industria dell’Unione non ha potuto applicare prezzi sostenibili, con un conseguente fortissimo calo della redditività, che è passata dal 10 % a una perdita del 3 %, e il successivo deterioramento degli indicatori finanziari.

(141)

La Commissione pertanto ha concluso in via provvisoria che le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Russia hanno arrecato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione in termini di prezzo e di volume.

5.3.   Effetti di altri fattori

5.3.1.   Importazioni da paesi terzi

(142)

Al fine di determinare il volume delle importazioni da paesi terzi, la Commissione ha applicato, come illustrato alla sezione 4.3.1, lo stesso rapporto (TARIC/NC) osservato dopo l’apertura tra il volume delle importazioni di tutti i prodotti con il codice NC e le importazioni del prodotto in esame in base ai dati TARIC. Gli unici paesi terzi che importavano volumi significativi nell’Unione erano Bielorussia e Ucraina. Nel caso della Bielorussia è stato calcolato un rapporto del 43 %.

(143)

Nel caso dell’Ucraina la Commissione ha rilevato delle distorsioni nei dati delle statistiche comunicati a livello dell’unità supplementare (in questo caso metri cubi). Ai fini del confronto, la Commissione ha pertanto deciso di convertire il peso indicato (tonnellate), che costituiva un insieme di dati più solido e attendibile, in metri cubi.

(144)

Per convertire le tonnellate in metri cubi la Commissione ha utilizzato una chiave di conversione, ossia la «moda» della Russia e della Bielorussia sul volume e il peso a livello TARIC dopo l’apertura (per «moda» si intende il valore che compare più frequentemente in un insieme di dati). Per convertire le tonnellate importate dall’Ucraina in metri cubi è stata calcolata una chiave di conversione di 0,69.

(145)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla base EUR/tonnellata a livello NC, come illustrato alla sezione 4.3.3.

(146)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Ucraina

Volume (m3)

82 029

100 935

104 962

106 785

 

Indice

100

123

128

130

 

Quota di mercato

4 %

5 %

5 %

5 %

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

651

725

641

616

 

Indice

100

111

98

95

Bielorussia

Volume (m3)

81 638

112 922

75 961

93 231

 

Indice

100

138

93

114

 

Quota di mercato

4 %

6 %

4 %

4 %

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

403

481

387

363

 

Indice

100

119

96

90

Altri paesi terzi (12)

Volume (m3)

18 668

34 486

60 822

57 354

 

Indice

100

185

326

307

 

Quota di mercato

1 %

2 %

3 %

3 %

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

566

576

565

561

 

Indice

100

102

100

99

Totale di tutti i paesi terzi eccetto la Russia

Volume (m3)

182 335

248 344

241 746

257 371

 

Indice

100

136

133

141

 

Quota di mercato

10 %

12 %

12 %

12 %

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

537

574

535

520

 

Indice

100

107

100

97

Fonte: Eurostat

(147)

Bielorussia e Ucraina hanno una presenza limitata nel mercato dell’Unione rispetto alla Russia. Nel periodo in esame le quote di mercato detenute da questi due paesi sono rimaste stabili, rispettivamente al 4 % e al 5 %, con nessuna o poche variazioni. La quota di mercato di tutti gli altri paesi terzi è lievemente aumentata, passando dall’1 % a un ancora contenuto 3 %. La quota di mercato combinata delle importazioni da tutti i paesi terzi esclusa la Russia è cresciuta del 2 % dal 2017 al 2018 e successivamente è rimasta stabile al 12 %.

(148)

In termini di prezzi, durante il periodo in esame l’Ucraina ha venduto a prezzi lievemente più alti della Russia e la Bielorussia a prezzi più bassi. I prezzi inferiori della Bielorussia sono spiegati dalla tecnologia limitata di questo paese, che consente di produrre solo un prodotto molto specifico di qualità inferiore. Le importazioni dalla Russia riguardano, invece, legno compensato di betulla di qualità superiore e pertanto hanno prezzi medi più alti di quelle dalla Bielorussia.

(149)

Su tale base la Commissione ha concluso in via provvisoria che l’impatto delle importazioni da altri paesi non attenua il nesso di causalità tra le importazioni russe oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dai produttori dell’Unione.

5.3.2.   Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

(150)

Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione inclusi nel campione

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Volume delle esportazioni (m3)

98 324

96 327

93 892

101 866

Indice

100

98

95

104

Prezzo medio (EUR/m3)

689

755

752

705

Indice

100

110

109

102

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(151)

Durante il periodo in esame i volumi delle esportazioni dei produttori dell’Unione inclusi nel campione sono aumentati del 4 %. Dal 2017 al 2019 le esportazioni hanno registrato una diminuzione del 5 %, seguita da un aumento del 9 % nel periodo dell’inchiesta. Durante il periodo in esame i prezzi medi delle esportazioni sono cresciuti del 2 %. Dal 2017 al 2018 i prezzi medi sono aumentati del 10 % e sono diminuiti nei periodi successivi.

(152)

Dato l’andamento positivo sia del volume delle esportazioni che dei prezzi medi nel periodo in esame, la Commissione ha concluso in via provvisoria che l’impatto dell’andamento delle esportazioni non poteva avere contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

5.3.3.   Svantaggio competitivo nell’accesso alla principale materia prima

(153)

Alcune parti hanno affermato che l’industria dell’Unione, rispetto alla Russia, risente della disponibilità limitata della principale materia prima, i tronchi di legno di betulla. La limitata disponibilità di materie prime sarebbe all’origine dei minori volumi di produzione, dell’aumento dei costi e di conseguenza sarebbe la causa del pregiudizio.

(154)

L’accesso alla materia prima principale, i tronchi di legno di betulla, non spiega il pregiudizio, poiché i produttori dell’Unione hanno accesso sufficiente alle forniture di tronchi di betulla. L’aumento delle scorte evidenzia che il problema non risiede nella produzione, ma piuttosto nella sua commercializzazione. Il calo di produzione nel periodo in esame non è pertanto spiegato dalla disponibilità di legname.

(155)

Per quanto riguarda il presunto svantaggio in termini di costi, l’inchiesta ha accertato che un importante fattore che influisce sull’aumento del costo di produzione nell’industria dell’Unione è il prezzo dei tronchi di legno di betulla. Il costo delle materie prime e i suoi effetti sull’aumento generale del costo di produzione dell’industria dell’Unione tuttavia non attenua il nesso di causalità. In particolare, ciò è confermato dal fatto che tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta il costo di produzione dell’industria dell’Unione è sceso senza che ne derivasse un miglioramento della redditività.

5.3.4.   Pregiudizio autoinflitto

(156)

Alcune parti hanno affermato che l’industria dell’Unione ha effettuato investimenti ingiustificati per espandere la capacità produttiva nel momento in cui le vendite stavano rallentando e che questa sarebbe stata una causa di pregiudizio.

(157)

Nel periodo in esame tuttavia la capacità produttiva dell’Unione si è ridotta complessivamente del 3 %. La capacità produttiva dell’Unione è lievemente aumentata nel 2018 e nel 2019, ma nell’intero periodo in esame ha registrato una contrazione. L’argomentazione secondo cui gli investimenti per l’espansione della capacità produttiva sono stati una causa di pregiudizio è pertanto respinta.

5.3.5.   Scioperi in Finlandia

(158)

Alcune parti hanno affermato che i numerosi scioperi degli stabilimenti di lavorazione del legno finlandesi tra dicembre 2019 e gli inizi del 2020 sarebbero stati la causa del calo di produzione.

(159)

La Commissione ha concluso in via provvisoria che gli scioperi degli stabilimenti di lavorazione del legno finlandesi non hanno attenuato il nesso di causalità, dal momento che hanno avuto effetti limitati dal punto di vista geografico (Finlandia) e della durata (gli scioperi sono avvenuti tra dicembre 2019 e gennaio 2020).

5.3.6.   Conseguenze dell’epidemia di COVID-19

(160)

Alcune parti hanno affermato che la Commissione avrebbe dovuto considerare con particolare precauzione i dati riguardanti la fine del 2019 e la prima metà del 2020, al fine di distinguere le conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sull’economia da quelle delle importazioni asseritamente oggetto di dumping.

(161)

L’inchiesta ha stabilito che la domanda di legno compensato di betulla è rimasta relativamente stabile nel secondo trimestre del 2020. Inoltre in tale periodo non ci sono state interruzioni importanti nella catena di approvvigionamento e sono proseguite anche le vendite all’esportazione. La Commissione ha pertanto concluso che le conseguenze dell’epidemia di COVID-19 non attenuano il nesso di causalità.

5.3.7.   Comparabilità dei prodotti

(162)

Alcune parti hanno affermato che il legno compensato di betulla prodotto dall’industria russa non è in concorrenza con il legno compensato prodotto dall’industria dell’UE, poiché si tratterebbe di prodotti di qualità differente destinati a segmenti diversi e pertanto le importazioni russe non sono la causa del pregiudizio.

(163)

Dal confronto tra i vari tipi di prodotto venduti dall’industria dell’Unione e i tipi di prodotto venduti dai produttori esportatori russi è emerso tuttavia che si tratta di tipi di prodotto molto somiglianti e in molti casi del tutto identici, con un significativo livello di intercambiabilità. L’inchiesta ha inoltre stabilito che sia l’industria dell’Unione che i produttori russi forniscono i principali settori che utilizzano legno compensato di betulla. In ogni caso, come illustrato nella sezione 2, dall’inchiesta è emerso che i prodotti venduti dall’industria dell’Unione e dai produttori esportatori russi sono prodotti simili, in quanto hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base. Si ritiene pertanto tale argomentazione infondata.

5.4.   Conclusioni sul nesso di causalità

(164)

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Commissione ha stabilito in via provvisoria un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping dalla Russia. Il notevole incremento delle importazioni oggetto di dumping dalla Russia ha impedito all’industria dell’Unione di applicare prezzi sostenibili, con il conseguente forte deterioramento della sua situazione economica.

(165)

La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping.

(166)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole.

6.   LIVELLO DELLE MISURE

(167)

Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping.

6.1.   Margine di pregiudizio

(168)

Il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di conseguire un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base.

(169)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dal paese interessato, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione, e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.

(170)

In una prima fase la Commissione ha stabilito un profitto base che copriva tutti i costi in condizioni di concorrenza normali. La Commissione ha considerato i profitti realizzati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione prima che le importazioni sleali dalla Russia accelerassero e iniziassero ad arrecare pregiudizio all’industria dell’Unione. Tale margine di profitto è stato calcolato al 9,7 % che corrisponde al livello di profitti realizzati dall’industria dell’Unione nel 2017.

(171)

Alcuni produttori dell’Unione hanno sostenuto che il loro livello di investimenti, ricerca e sviluppo (R&S) e innovazione durante il periodo in esame sarebbe stato più elevato in condizioni di concorrenza normali.

(172)

La Commissione ha esaminato tale argomentazione, ma ha osservato che, malgrado una diminuzione del fatturato, il livello di investimenti durante il periodo dell’inchiesta è stato più alto dei due anni precedenti e molto vicino al livello degli investimenti del 2017, quando l’industria dell’Unione ha realizzato un profitto medio del 9,7 %. Alla luce di quanto precede e considerato inoltre che gli investimenti in ricerca e sviluppo (R&S) e innovazione sono previsioni prospettiche basate su piani di investimento, la Commissione non ha accolto in via provvisoria tali argomentazioni.

(173)

Su tale base, il prezzo non pregiudizievole è 766,33 EUR/metro cubo calcolato applicando il suddetto margine di profitto del 9,7 % al costo di produzione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta.

(174)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, come ultimo passaggio, la Commissione ha valutato i costi futuri derivanti dagli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l’Unione è parte, e dalle convenzioni dell’ILO elencate nell’allegato I bis, che l’industria dell’Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2. Sulla base delle risposte al questionario sottoposte a controllo incrociato a distanza e degli elementi di prova forniti da alcuni produttori dell’Unione inclusi nel campione, la Commissione ha stabilito un costo supplementare di 6,68 EUR/metro cubo, da cui è stato detratto il costo effettivo di conformità a tali convenzioni durante il periodo dell’inchiesta, ossia 5,28 EUR per unità di misura, ottenendo il risultato di 1,40 EUR/metro cubo. Tale differenza è stata aggiunta al prezzo non pregiudizievole.

(175)

Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole di 767,73 EUR/metro cubo per il prodotto simile dell’industria dell’Unione applicando il suddetto margine di profitto di riferimento al costo di produzione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta ed effettuando gli adeguamenti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, in relazione ad ogni tipo.

(176)

La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di underselling confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione dei produttori esportatori del paese interessato inclusi nel campione che hanno collaborato, determinata per calcolare l’undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale della media ponderata del valore cif all’importazione.

(177)

Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre società» è stato definito analogamente al margine di dumping per tali società.

Società

Margine di dumping

Margine di pregiudizio

Sveza Group

15,9 %

30,9 %

Syktyvkar Plywood Mill Ltd.

15,0 %

43,8 %

Zheshartsky LРK LLC

15,3 %

54,0 %

Altre società che hanno collaborato

15,7 %

38,1 %

Tutte le altre società

15,9 %

54,0 %

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

(178)

La Commissione ha valutato se si potesse concludere con chiarezza che in questo caso, nonostante l’accertamento dell’esistenza di dumping pregiudizievole, l’applicazione di misure non sarebbe nell’interesse dell’Unione, conformemente all’articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata sulla valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

7.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(179)

L’industria dell’Unione conta circa quindici società. Tali società sono ubicate principalmente vicino alle regioni dei boschi di betulle dell’Europa nord-orientale (Finlandia, paesi baltici e Polonia) e occupano direttamente oltre 5 000 lavoratori. La maggior parte dei produttori dell’Unione ha sostenuto la denuncia, due hanno espresso una posizione neutrale e nessuno si è opposto all’apertura dell’inchiesta.

(180)

Gli attuali livelli di redditività sono insostenibili. L’istituzione di misure dovrebbe permettere all’industria dell’Unione di recuperare parte della quota di mercato perduta e di fissare prezzi a livelli che coprano almeno i costi.

(181)

L’assenza di misure con ogni probabilità avrebbe effetti significativamente negativi sull’industria dell’Unione, in termini di ulteriore abbassamento dei prezzi e calo delle vendite, traducendosi quindi in perdite maggiori e nella probabile chiusura di siti di produzione, con conseguenti licenziamenti.

(182)

La Commissione ha pertanto concluso che l’istituzione di misure provvisorie è nell’interesse dell’industria dell’Unione.

7.2.   Interesse degli operatori commerciali e degli importatori indipendenti

(183)

Si sono manifestati ventinove importatori e sono state ricevute numerose comunicazioni e osservazioni. Come indicato nella sezione 1.6.2, la Commissione ha selezionato un campione di tre importatori che hanno presentato le risposte ai questionari.

(184)

Molti importatori hanno sostenuto che l’istituzione di dazi antidumping comporterebbe un aumento dei costi delle materie prime per loro e per i loro acquirenti. Tali costi supplementari sarebbero difficili da coprire e comprometterebbero pertanto la redditività e competitività degli importatori. Sono state sollevate ulteriori argomentazioni riguardanti l’incapacità dell’industria dell’Unione di soddisfare la domanda interna, che è stata stimata a circa 2,1 milioni di metri cubi, asserendo che le misure creerebbero una situazione di penuria sul mercato. Altre argomentazioni sono state sollevate in merito allo scarso interesse da parte dei produttori dell’Unione a rifornire le piccole imprese e il rifiuto di fornire determinati materiali.

(185)

Per quanto riguarda le conseguenze economiche sugli importatori, l’inchiesta ha accertato che gli importatori inclusi nel campione hanno un profitto ponderato del 4,7 %, con quote diverse di legno compensato di betulla nel loro portafoglio di prodotti. Inoltre, anche se con l’istituzione delle misure la quota del legno compensato russo distribuito dagli importatori potrebbe ridursi, non si prevede che il livello delle misure causi la completa cessazione delle importazioni dalla Russia. Data anche la presenza di fonti di approvvigionamento alternative nei paesi confinanti, come l’Ucraina e la Bielorussia, si prevede un impatto limitato delle misure sulla redditività e sulla competitività degli importatori. L’interesse degli utilizzatori è trattato nella sezione 7.3.

(186)

Per quanto riguarda il rischio di approvvigionamento, con ogni probabilità il livello delle misure non condurrebbe a una cessazione delle importazioni russe, ma permetterebbe piuttosto di continuare ad approvvigionarsi di legno compensato di betulla dalla Russia a prezzi equi. Inoltre il legno compensato di betulla può essere importato anche da altri paesi terzi, come l’Ucraina e la Bielorussia.

(187)

Per quanto riguarda le forniture agli acquirenti di piccole quantità, l’inchiesta ha rilevato che l’industria dell’Unione ha sviluppato un’ampia rete di rivenditori, collegati e indipendenti, che le consente di raggiungere i piccoli acquirenti che non hanno la capacità di acquistare interi container. Inoltre, come accennato sopra, qualsiasi acquirente può continuare a rifornirsi dai produttori russi.

(188)

L’inchiesta ha poi accertato che l’industria dell’Unione possiede le attrezzature e le capacità necessarie per adattare il prodotto alle esigenze specifiche degli acquirenti ed è quindi in grado di produrre tutti i tipi di prodotti richiesti.

(189)

In conclusione, le misure antidumping al livello stabilito potrebbero incidere negativamente su alcuni importatori indipendenti. Tale impatto però non dovrebbe nel complesso essere significativo e dipenderà molto dal modello aziendale degli importatori, dalla varietà delle loro fonti di approvvigionamento e dalla misura in cui i maggiori costi vengono trasferiti sugli acquirenti.

(190)

Alla luce di quanto esposto, la Commissione ha stabilito in via provvisoria che un eventuale impatto negativo delle misure sull’insieme degli importatori indipendenti dovrebbe essere limitato e non superare gli effetti positivi delle misure sui produttori dell’Unione.

7.3.   Interesse degli utilizzatori

(191)

Si sono manifestati tredici utilizzatori. Nove hanno presentato osservazioni e/o risposte al questionario.

(192)

La Commissione è impegnata a sollecitare ulteriori informazioni alla maggior parte degli utilizzatori che hanno risposto al questionario, a causa della mancanza di versioni consultabili dalle parti interessate. In questa fase, ha risposto al questionario fornendo anche una versione aperta per la consultazione un solo utilizzatore, Emiliana Imballaggi SpA, che acquista legno compensato di betulla per imballaggi.

(193)

È stato affermato che con l’istituzione di dazi antidumping si verificherebbe un aumento dei costi per gli utilizzatori che sarebbe difficile trasferire sugli acquirenti e comprometterebbe pertanto la redditività e competitività degli utilizzatori.

(194)

Il legno compensato di betulla è utilizzato in diversi tipi di settori. È probabile che l’istituzione di misure si ripercuota in maniera diversa sui vari utilizzatori, in relazione alla quota del costo del legno compensato di betulla sui costi totali di quel determinato settore e alla capacità di trasferire i costi sugli acquirenti a valle. Un solo utilizzatore, una società che utilizza il legno compensato di betulla per il settore degli imballaggi, ha fornito informazioni dettagliate e una versione aperta per la consultazione. Il denunciante ha presentato inoltre uno studio indipendente che analizza l’impatto atteso delle misure sugli utilizzatori, sulla base di dazi teorici compresi tra il 20 % il 30 %.

(195)

I principali settori che utilizzano il legno compensato di betulla nell’UE, in ordine di consumo, sono i seguenti: costruzioni (39 %), trasporto (27 %), mobili (10 %) e imballaggi (8 %). Sulla base delle informazioni disponibili, per i settori con il maggior consumo di legno compensato di betulla, è stato valutato un impatto delle misure limitato o trascurabile. I settori sui quali i dazi potrebbero incidere in maniera maggiore sono quello degli imballaggi e i produttori di parquet. Tuttavia, anche in questi settori l’impatto delle misure sarebbe limitato. Per quanto riguarda il settore degli imballaggi è stato stimato un impatto compreso tra il 2 % e il 4 % sulla struttura dei costi, che dovrebbe essere trasferito sugli acquirenti. Per quanto riguarda il settore dei parquet e della pavimentazione, il legno compensato di betulla può essere sostituito da altri tipi di legno e da materiali alternativi; questo è un ulteriore motivo per ritenere che l’impatto di un possibile lieve aumento del costo del legno compensato di betulla sarebbe limitato.

(196)

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione ha stabilito in via provvisoria che un eventuale impatto negativo delle misure sugli utilizzatori sarebbe limitato e non supererebbe gli effetti positivi delle misure sui produttori dell’Unione.

7.4.   Interesse dei fornitori

(197)

Tre fornitori si sono manifestati come parti interessate.

(198)

Tutte e tre le società forniscono macchinari, apparecchiature per la lavorazione del legno o materiali utilizzati per la produzione di legno compensato di betulla a produttori esportatori russi. Le società hanno sostenuto che l’istituzione di misure comporterebbe una diminuzione delle importazioni dalla Russia, che causerebbe una diminuzione degli investimenti in apparecchiature da parte dei produttori esportatori russi e, di conseguenza, inciderebbe negativamente sulla loro attività.

(199)

La Commissione ritiene che l’impatto sugli investimenti russi in apparecchiature non sarebbe significativo, dal momento che non si prevede che il livello delle misure provochi una cessazione delle importazioni dalla Russia. D’altro canto le misure potrebbero permettere all’industria dell’Unione di investire in apparecchiature, con conseguenti effetti positivi sui fornitori dell’Unione di apparecchiature per la lavorazione del legno.

(200)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha ritenuto in via provvisoria che un eventuale impatto negativo delle misure sull’insieme dei fornitori dovrebbe essere limitato e non superare gli effetti positivi delle misure sui produttori dell’Unione.

7.5.   Altre parti interessate: altri produttori di legno compensato, interesse ambientale e COVID-19.

(201)

Si sono manifestate come parti interessate tre associazioni nazionali (di Francia, Italia e Spagna) che rappresentano i produttori di legno compensato di pioppo, di pino e di altri tipi di legno. Hanno sostenuto che, benché il prodotto in esame e i loro prodotti siano diversi, potrebbe verificarsi un certo grado di sostituibilità. Le associazioni hanno affermato che, malgrado i prezzi del legno compensato di betulla siano sempre stati più alti, i prezzi di dumping del legno compensato di betulla dalla Russia hanno attirato una domanda che tradizionalmente tendeva ad altri tipi di legno come il pioppo, il pino e l’okoume, minacciando la catena del valore stabilita negli altri tipi di industrie del legno. Tali associazioni pertanto sono favorevoli all’istituzione di misure.

(202)

Molte parti hanno sostenuto che l’istituzione di misure potrebbe causare la rilocalizzazione delle emissioni di CO2 dovuta alla sostituzione del legno compensato di betulla russo con il legno compensato di pioppo cinese o con il legno compensato proveniente da altri paesi più lontani dall’Europa, con un aumento delle emissioni dei trasporti e il rischio che i prodotti sostitutivi siano meno sostenibili del legno compensato di betulla russo. La Commissione ha osservato che il livello delle misure previste non dovrebbe comportare una cessazione delle importazioni russe. Non è stato inoltre dimostrato che, nel caso in cui le importazioni dalla Russia fossero sostituite con le importazioni da un altro paese terzo, si tratterebbe della Cina, né che la produzione degli altri tipi di legno menzionati sarebbe meno sostenibile della produzione della betulla russa. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(203)

Le parti hanno affermato che i dazi aggraverebbero gli effetti della pandemia di COVID-19 sugli utilizzatori. Tuttavia, come sopra esposto, si prevede che l’impatto delle misure sui principali settori che utilizzano legno compensato di betulla sia limitato. In questo momento inoltre la Commissione non dispone di elementi di prova che dimostrino che la pandemia abbia inciso sui diversi settori di utilizzatori, né che l’impatto sui produttori sarebbe diverso da quello sugli utilizzatori. In mancanza di elementi di prova, nella valutazione dell’interesse dell’Unione la pandemia di COVID-19 è considerata un fattore neutrale.

7.6.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(204)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi sono fondati motivi per ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione di misure sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia in questa fase dell’inchiesta.

8.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(205)

Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping causino ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.

(206)

È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia, in conformità della regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di underselling e di dumping. L’importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di underselling.

(207)

Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Società

Dazio antidumping provvisorio

Sveza Group

15,9 %

Syktyvkar Plywood Mill Ltd.

15,0 %

Zheshartsky LРK LLC

15,3 %

Altre società che hanno collaborato

15,7 %

Tutte le altre società

15,9 %

(208)

Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l’inchiesta in relazione alle società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle entità giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(209)

Per garantire una corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

(210)

Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle differenze nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni dell’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(211)

Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Infatti, anche qualora ricevano una fattura conforme a tutti i requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

9.   INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA

(212)

Conformemente all’articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla prevista imposizione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG TRADE. Le parti interessate hanno avuto un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati.

(213)

Sono pervenute osservazioni sull’accuratezza dei calcoli. UPG ha trasmesso osservazioni valide che sono state prese in considerazione, mentre le osservazioni formulate da Sveza Group e Syktyvkar Plywood Mill Ltd. non hanno inciso sull’accuratezza dei calcoli. Le autorità russe hanno presentato osservazioni contro l’istituzione di misure provvisorie senza tuttavia fornire dettagli specifici sull’accuratezza dei calcoli.

10.   DISPOSIZIONI FINALI

(214)

Nell’interesse di una buona amministrazione, la Commissione invita le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine prestabilito.

(215)

Le risultanze relative all’istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, di cui ciascuno strato abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente strati esterni di legno di cui alla sottovoce 4412 33 e almeno uno strato esterno di legno di betulla, anche rivestito, originario della Russia attualmente classificato con il codice NC ex 4412 33 00 (codice TARIC 4412330010).

2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping provvisorio

Codice addizionale TARIC

Sveza Group costituito da sette produttori esportatori: JSC «SVEZA Manturovo»; JSC «SVEZA Novator»; Tyumen Plywood Plant Limited; JSC «SVEZA Ust-Izhora»; JSC «SVEZA Uralskiy»; JSC «SVEZA Kostroma»; JSC «SVEZA Verhnaya Sinyachiha»

15,9 %

C659

Syktyvkar Plywood Mill Ltd.

15,0 %

C660

Zheshartsky LРK LLC

15,3 %

C661

Altre imprese che hanno collaborato elencate nell’allegato

15,7 %

 

Tutte le altre società

15,9 %

C999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il legno compensato di betulla (volume) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in Russia. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

5.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione presso la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione presso il conigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore esamina le domande presentate oltre tale termine e può decidere se la loro accettazione sia o meno appropriata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU C 342 del 14.10.2020, pag. 2.

(3)  GU C 428 dell’11.12.2020, pag. 27.

(4)  Documenti Tron t20.006971 e t20.006972 entrambi del 2 novembre 2020.

(5)  I rispettivi questionari e il questionario per gli utilizzatori erano disponibili online il giorno dell’apertura al seguente indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2486.

(6)  Avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

(7)  Documento Tron t21.000594.

(8)  Sentenza del Tribunale del 25 giugno 2015, PT Musim Mas/Consiglio, T-26/12, ECLI:EU:T:2015:437, punto 50, confermata con sentenza della Corte di giustizia del 26 ottobre 2016, C-468/15 P, ECLI:EU:C:2016:803, punti 43 e 44.

(9)  Fonte dei dati Eurostat, adeguati secondo la metodologia illustrata nella sezione 4.3.1.

(10)  Codice TARIC: 4412330010

(11)  Codice NC: 4412 33 00

(12)  Il rapporto (TARIC/NC) dopo l’apertura tra i volumi delle importazioni di tutti i prodotti con il codice NC e le importazioni del prodotto in esame in base ai dati TARIC per gli «altri paesi terzi» è stato calcolato al 3 %.


ALLEGATO

Produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione

Nome

Codice addizionale TARIC

Arkhangelsk Plywood Plant JSC

C662

CJSC Murom

C663

LLC InvestForest

C664

Joint Stock Company Bryansk Plywood Mill

C665

Joint-Stock Company Krasnyi Yakor

C666

Limited Liability Company Fanernyiy Zavod

C667

Limited Liability Company UPM-Kymmene Chudovo

C668

Murashi Plywood Factory

C669

Parfino Plywood Factori

C670

ZAO Plyterra

C671

Plywood Plant Vlast Truda JSC

C672

Limited Liability Company Vyatsky Plywood Mill

C673


11.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 205/77


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/941 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2021

che stabilisce una procedura specifica intesa a identificare i veicoli pesanti certificati come veicoli professionali ma non immatricolati come tali e ad applicare correzioni alle emissioni specifiche medie annuali di CO2 del costruttore per tenere conto di detti veicoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Per identificare i veicoli pesanti che sono certificati come veicoli professionali ma non immatricolati come tali è opportuno usare i dati comunicati dai costruttori e dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(2)

Per rimediare alle discrepanze nei dati comunicati in merito alle certificazioni e alle immatricolazioni conformemente al regolamento (UE) 2018/956 è opportuno che gli Stati membri e i costruttori abbiano la possibilità di presentare osservazioni e, se del caso, fornire nuove informazioni al fine di correggere le precedenti.

(3)

È necessario che le correzioni ascrivibili ai veicoli pesanti certificati come veicoli professionali ma non immatricolati come tali e applicate alle emissioni specifiche medie annuali di CO2 dei costruttori siano proporzionate e dissuasive, onde incentivare un trattamento corretto e attento dei dati ed evitare un'attribuzione errata, volontaria o dovuta a negligenza, delle emissioni di CO2 di tali veicoli.

(4)

Se ritiene che un veicolo avrebbe dovuto essere immatricolato come veicolo professionale, la Commissione dovrebbe correggere di conseguenza i dati comunicati dagli Stati membri e considerare il veicolo un veicolo professionale ai fini dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1242.

(5)

Pertanto, ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore, i veicoli pesanti oggetto di un'assegnazione errata sono presi in considerazione con le emissioni di CO2 determinate in base a profili di utilizzo professionale, che risultano superiori a quelle determinate in base a profili di utilizzo per le consegne e sono quindi meno favorevoli per il costruttore di quanto sarebbero state se il veicolo fosse stato certificato correttamente fin dall'inizio come veicolo per le consegne.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Identificazione dei veicoli pesanti certificati come veicoli professionali ma non immatricolati come tali

1.   La Commissione redige un elenco dei veicoli pesanti che sono stati certificati come veicoli professionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1242 sulla base dei dati comunicati dal costruttore conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/956 ma che non sono stati immatricolati come tali sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/956.

2.   La Commissione trasmette alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/956 e ai punti di contatto nominati dal costruttore conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/956 le parti pertinenti dell'elenco di cui al paragrafo 1.

3.   Entro un mese dal ricevimento dell'elenco, a norma del paragrafo 2, le autorità competenti e i costruttori possono fornire alla Commissione chiarimenti riguardanti l'esattezza dei dati comunicati conformemente agli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2018/956.

4.   Una volta ricevuti i chiarimenti o decorso il termine di un mese di cui al paragrafo 3, la Commissione valuta l'elenco dei veicoli pesanti di cui al paragrafo 1 alla luce dei chiarimenti forniti in conformità del paragrafo 3, delle argomentazioni delle parti ed eventualmente di ulteriori indagini.

5.   Se, visti gli esiti della valutazione di cui al paragrafo 4, la Commissione conclude che i veicoli pesanti identificati ai sensi del paragrafo 1 sono stati immatricolati correttamente come veicoli non professionali, essa applica correzioni alle emissioni specifiche medie annuali di CO2 del costruttore in conformità dell'articolo 2 per tenere conto di detti veicoli.

6.   La Commissione può, in base alle caratteristiche tecniche dei veicoli interessati, sostituire la certificazione del veicolo professionale oggetto della comunicazione iniziale con una certificazione dello stesso veicolo pesante, che, in funzione delle caratteristiche tecniche, è riclassificato dal costruttore nel gruppo di veicoli 4, 5, 9 o 10 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione (3). In tal caso la Commissione non applica correzioni alle emissioni specifiche medie annuali di CO2 del costruttore in conformità dell'articolo 2 per tenere conto di detti veicoli, ma i veicoli sono inclusi nella determinazione delle emissioni specifiche di CO2 del costruttore a norma del regolamento (UE) 2019/1242, in particolare se, alla luce delle informazioni disponibili al momento della dichiarazione del veicolo come professionale, il costruttore ha preso misure ragionevolmente congrue a sostegno della correttezza di tale dichiarazione.

7.   Se, visti gli esiti della valutazione di cui al paragrafo 4, la Commissione conclude che i veicoli pesanti identificati ai sensi del paragrafo 1 avrebbero dovuto essere immatricolati come veicoli professionali, essa corregge i dati comunicati dallo Stato membro conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/956 e ne informa lo Stato membro in cui tali veicoli pesanti sono stati immatricolati.

Articolo 2

Applicazione di correzioni alle emissioni specifiche medie di CO2

In presenza di veicoli pesanti che corrispondono a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 5, le emissioni specifiche medie annuali di CO2 del costruttore sono corrette come segue:

(avgCO2sg)corr = (Vsg x avgCO2sg + Σv CO2Vv) / (Vsg + Vocsg)

dove:

avgCO2sg sono le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore definite come da allegato I, punto 2.2, del regolamento (UE) 2019/1242;

Vsg è il numero di veicoli pesanti nuovi di un costruttore presenti nel sottogruppo di veicoli sg, escludendo i veicoli professionali conformemente all'articolo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1242;

Σv è la somma sull'insieme dei veicoli pesanti del costruttore presenti nel sottogruppo di veicoli sg, conformemente all'articolo 1, paragrafo 5;

CO2Vv è la media delle emissioni di CO2 del veicolo professionale v in g/tkm per tutte le combinazioni di profili di utilizzo, condizioni di carico e tipi di carburante comunicate in applicazione del regolamento (UE) 2018/956;

Vocsg è il numero di veicoli pesanti del costruttore presenti nel sottogruppo di veicoli sg, conformemente all'articolo 1, paragrafo 5.

Le emissioni specifiche medie di CO2 corrette del costruttore (avgCO2sg)corr sostituiscono le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore avgCO2sg ai fini del regolamento (UE) 2019/1242.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202.

(2)  Regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2001 della Commissione (GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1).


DECISIONI

11.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 205/80


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/942 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2021

recante modalità di applicazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio per quanto riguarda la compilazione dell'elenco di paesi terzi con cui l'Unione ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio e al regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 369 quaterdecies, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il funzionamento del mercato interno, la globalizzazione e i cambiamenti tecnologici hanno comportato una crescita esponenziale del commercio elettronico e di conseguenza delle cessioni di beni e prestazioni di servizi a distanza negli Stati membri da parte di fornitori stabiliti in un altro Stato membro o in territori terzi o paesi terzi.

(2)

La direttiva 2006/112/CE è stata modificata dalle direttive (UE) 2017/2455 (2) e (UE) 2019/1995 (3) al fine di adeguare il sistema dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al commercio elettronico, garantendo una riscossione efficace ed efficiente dell'IVA mediante la riduzione al minimo degli oneri amministrativi sia per i soggetti passivi, sia per le amministrazioni fiscali, nonché di aggiornare il quadro giuridico dell'IVA per il commercio elettronico transfrontaliero tra imprese e consumatori.

(3)

A norma dell'articolo 369 quaterdecies, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri autorizzano i soggetti passivi stabiliti in un paese terzo con il quale l'Unione ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio (4) e al regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (5) ad avvalersi del regime speciale per la vendita a distanza di beni provenienti da tale paese terzo, senza dover essere rappresentati da un intermediario stabilito nell'Unione.

(4)

Il 1° settembre 2018 è entrato in vigore un accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto (6).

(5)

Tale accordo ha portata analoga alla direttiva 2010/24/UE e al regolamento (UE) n. 904/2010, in quanto stabilisce un sistema comune di cooperazione, in particolare per quanto attiene allo scambio di informazioni al fine di consentire alle autorità responsabili dell'applicazione della legislazione sull'IVA di prestarsi reciproca assistenza onde garantire la conformità a tale legislazione e tutelare il gettito IVA. Esso prevede altresì assistenza per garantire una corretta valutazione dell'IVA, per lottare contro le frodi all'IVA e per il recupero dei crediti IVA. L'accordo contiene norme e procedure in materia di cooperazione amministrativa e di assistenza al recupero analoghe a quanto contemplato dalla direttiva 2010/24/UE e dal regolamento (UE) n. 904/2010 e stabilisce obblighi per le autorità competenti di prestarsi reciproca assistenza a un livello equivalente a quello della direttiva 2010/24/UE e del regolamento (UE) n. 904/2010.

(6)

Il Regno di Norvegia dovrebbe pertanto essere elencato come un paese terzo con il quale l'Unione europea ha concluso un accordo di assistenza reciproca ai sensi dell'articolo 369 quaterdecies, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE.

(7)

Poiché le pertinenti disposizioni sostanziali della direttiva 2006/112/CE si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere da detta data.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la cooperazione amministrativa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il paese terzo con il quale l'Unione ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE e al regolamento (UE) n. 904/2010 è il Regno di Norvegia.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2021.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(2)  Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).

(3)  Direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (GU L 310 del 2.12.2019, pag. 1).

(4)  Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

(6)  GU L 195 dell'1.8.2018, pag. 3.