ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 203I

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
9 giugno 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

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Decisione di esecuzione (UE) 2021/921 del Consiglio, del 7 giugno 2021, che autorizza i Paesi Bassi ad applicare all’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un’aliquota d’imposta ridotta

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Decisione di esecuzione (UE) 2021/922 del Consiglio, del 7 giugno 2021, che autorizza la Danimarca ad applicare all’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un’aliquota d’imposta ridotta

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

9.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 203/1


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/921 DEL CONSIGLIO

del 7 giugno 2021

che autorizza i Paesi Bassi ad applicare all’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un’aliquota d’imposta ridotta

Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera del 10 agosto 2020 i Paesi Bassi hanno chiesto l’autorizzazione ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta all’energia elettrica fornita direttamente alle navi che operano nel trasporto marittimo e nelle vie navigabili interne ormeggiate in porto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), in conformità all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.

(2)

Con l’aliquota ridotta che intendono applicare i Paesi Bassi mirano a promuovere ulteriormente la diffusione e l’uso dell’energia elettrica erogata da impianti di terra. L’uso di questo tipo di energia elettrica è considerato, sotto il profilo ambientale, una modalità meno dannosa per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica delle navi ormeggiate nei porti, rispetto all’utilizzo di combustibili bunker da parte di tali navi.

(3)

Nella misura in cui permette di evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dall’uso di combustibili bunker da parte delle navi ormeggiate, il ricorso all’energia elettrica erogata da impianti di terra contribuisce a migliorare la qualità dell’aria delle località portuali e a ridurre il rumore. In particolare, date le condizioni specifiche della struttura della produzione di energia elettrica nei Paesi Bassi, si prevede che l’utilizzo di elettricità erogata da reti elettriche terrestri al posto di quella generata da combustibili bunker contribuirà a ridurre le emissioni di CO2 e di altri inquinanti atmosferici e l’inquinamento acustico. Si prevede pertanto che la misura contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell’Unione in materia di ambiente, salute e clima.

(4)

La concessione dell’autorizzazione ai Paesi Bassi ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta all’energia elettrica erogata da impianti di terra non va oltre quanto necessario per incrementare l’utilizzo di questo tipo di energia elettrica, poiché nella maggior parte dei casi la produzione di elettricità a bordo continuerà a rappresentare un’alternativa più competitiva. Per la stessa ragione, a causa dell’attuale scarsa penetrazione nel mercato della tecnologia in questione, è poco probabile che durante la sua vigenza la misura determini significative distorsioni della concorrenza e pertanto non pregiudicherà il corretto funzionamento del mercato interno.

(5)

Ciascuna autorizzazione concessa a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Per garantire che il periodo di autorizzazione sia sufficientemente lungo da non dissuadere gli operatori economici interessati dall’effettuare i necessari investimenti, è opportuno concedere l’autorizzazione dal 1o luglio 2021 al 30 giugno 2027. Tuttavia l’autorizzazione dovrebbe cessare di applicarsi dalla data di applicazione di eventuali disposizioni generali sulle agevolazioni fiscali per l’energia elettrica erogata da impianti di terra adottate dal Consiglio, ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, qualora tali disposizioni diventino applicabili prima del 30 giugno 2027.

(6)

La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si autorizzano i Paesi Bassi ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta all’energia elettrica erogata direttamente da reti elettriche terrestri alle navi, diverse dalle imbarcazioni private da diporto, ormeggiate in porto, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1o luglio 2021 al 30 giugno 2027.

Tuttavia, se il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dovesse stabilire disposizioni generali relative alle agevolazioni fiscali applicabili all’energia elettrica erogata da impianti di terra, la presente decisione cesserà di applicarsi il giorno dell’entrata in vigore delle disposizioni in questione.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2021

Per il Consiglio

Il presidente

F. VAN DUNEM


(1)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.


9.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 203/3


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/922 DEL CONSIGLIO

del 7 giugno 2021

che autorizza la Danimarca ad applicare all’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un’aliquota d’imposta ridotta

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione di esecuzione (UE) 2015/993 del Consiglio (2) la Danimarca è stata autorizzata a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE ad applicare fino al 18 giugno 2021 un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto, diverse dalle imbarcazioni private da diporto («energia elettrica erogata da impianti di terra»).

(2)

Con lettera del 5 maggio 2020 la Danimarca ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare all’energia elettrica erogata da impianti di terra un’aliquota di imposta ridotta, a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. Le autorità danesi hanno fornito ulteriori informazioni con lettera del 16 febbraio 2021.

(3)

Con l’aliquota ridotta che intende applicare la Danimarca mira a continuare a promuovere l’uso di energia elettrica erogata da impianti di terra. L’uso di questo tipo di energia elettrica è considerato, sotto il profilo ambientale, una modalità meno dannosa per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica delle navi ormeggiate nei porti rispetto all’utilizzo di combustibili bunker da parte di tali navi.

(4)

Nella misura in cui permette di evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dall’uso di combustibili bunker, il ricorso all’energia elettrica erogata da impianti di terra contribuisce a migliorare localmente la qualità dell’aria nelle città portuali e a ridurre i livelli di rumore. Si prevede pertanto che continuando ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta all’energia elettrica erogata da impianti di terra si contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell’Unione in materia di ambiente, sanità e clima.

(5)

La concessione dell’autorizzazione alla Danimarca a continuare ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta all’energia elettrica erogata da impianti di terra non eccede quanto necessario per incrementare l’utilizzo di questo tipo di energia elettrica, poiché nella maggior parte dei casi la produzione di elettricità a bordo continuerà a rappresentare un’alternativa più competitiva. Per la stessa ragione, a causa dell’attuale scarsa penetrazione nel mercato della tecnologia in questione, è poco probabile che durante la sua vigenza la misura determini significative distorsioni della concorrenza e pertanto non pregiudicherà il corretto funzionamento del mercato interno.

(6)

Ciascuna autorizzazione concessa a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Per garantire che il periodo di autorizzazione sia sufficientemente lungo da non dissuadere gli operatori economici interessati dall’effettuare i necessari investimenti, è opportuno concedere l’autorizzazione dal 18 giugno 2021 al 17 giugno 2027. Tuttavia l’autorizzazione dovrebbe cessare di applicarsi dalla data di applicazione di eventuali disposizioni generali sulle agevolazioni fiscali per l’energia elettrica erogata da impianti di terra adottate dal Consiglio ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, qualora tali disposizioni diventino applicabili prima del 17 giugno 2027.

(7)

Al fine di garantire la certezza del diritto agli operatori economici e delle navi ed evitare un potenziale aumento dell’onere amministrativo a carico dei distributori e dei ridistributori di energia elettrica, è opportuno che l’autorizzazione richiesta garantisca la continuità con le disposizioni precedenti autorizzate dalla decisione (UE) 2015/993.

(8)

La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si autorizza la Danimarca ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta all’energia elettrica fornita direttamente alle navi, diverse dalle imbarcazioni private da diporto, ormeggiate in porto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 18 giugno 2021 al 17 giugno 2027.

Tuttavia se il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dovesse stabilire disposizioni generali relative alle agevolazioni fiscali applicabili all’energia elettrica erogata da impianti di terra, la presente decisione cesserà di applicarsi il giorno dell’entrata in vigore delle disposizioni in questione.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2021

Per il Consiglio

Il presidente

F. VAN DUNEM


(1)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(2)  Decisione di esecuzione 2015/993 del Consiglio, del 19 giugno 2015, che autorizza la Danimarca ad applicare sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un’aliquota di imposta ridotta a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (GU L 159 del 25.06.2015, pag. 68).