ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 203

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
9 giugno 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/923 della Commissione, del 25 marzo 2021, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire le responsabilità manageriali, le funzioni di controllo, l’unità operativa/aziendale rilevante e l’impatto significativo sul profilo di rischio dell’unità operativa/aziendale in questione, e i criteri per individuare i membri del personale o le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell’ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale menzionate all’articolo 92, paragrafo 3, della direttiva ( 1 )

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2021/924 del Consiglio, del 3 giugno 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio internazionale del cacao relativamente alla proroga dell’accordo internazionale sul cacao del 2010

8

 

*

Decisione (UE) 2021/925 del Consiglio, del 7 giugno 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite in riferimento alle proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 13, 13-H, 24, 30, 41, 49, 79, 83, 95, 101, 124, 129, 134, 137 e 157, e alle proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali nn. 4 e 9

10

 

*

Decisione (UE) 2021/926 del Consiglio, del 7 giugno 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nelle procedure scritte dai partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e dai partecipanti all’intesa settoriale sui crediti all’esportazione per gli aeromobili civili in relazione alle richieste del Regno Unito di diventare partecipante a tale accordo e a tale intesa

12

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/927 della Commissione, del 31 maggio 2021, che determina il fattore di correzione transettoriale uniforme per l’adeguamento delle assegnazioni gratuite delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 [notificata con il numero C(2021) 3745]  ( 1 )

14

 

*

Decisione (UE) 2021/928 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 2 giugno 2021, relativa alla nomina di un giudice del Tribunale

16

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

9.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 203/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/923 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2021

che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire le responsabilità manageriali, le funzioni di controllo, l’unità operativa/aziendale rilevante e l’impatto significativo sul profilo di rischio dell’unità operativa/aziendale in questione, e i criteri per individuare i membri del personale o le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell’ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale menzionate all’articolo 92, paragrafo 3, della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l’articolo 94, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Possono avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio di un ente non soltanto le attività professionali dei membri del personale di cui all’articolo 92, paragrafo 3, lettere a), b) e c), della direttiva 2013/36/UE, ma anche le attività professionali di altri membri del personale. Ciò avviene, in particolare, quando tali membri del personale hanno responsabilità manageriali per unità operative/aziendali rilevanti o per funzioni di controllo, in quanto possono prendere decisioni strategiche o altre decisioni fondamentali che hanno un impatto sulle attività aziendali o sul quadro di controllo applicato. Tali funzioni di controllo comprendono tipicamente la gestione dei rischi, il controllo di conformità e l’audit interno. I rischi assunti dalle unità operative/aziendali rilevanti e il modo in cui sono gestite sono i fattori più importanti per il profilo di rischio di un ente.

(2)

È pertanto necessario stabilire criteri per individuare il personale, diverso da quello di cui all’articolo 92, paragrafo 3, lettere a), b) e c), della direttiva 2013/36/UE, le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente. È opportuno che tali criteri tengano conto dell’autorità e delle responsabilità di tali membri del personale, del profilo di rischio e degli indicatori di risultato dell’ente, dell’organizzazione interna dell’ente e della natura, portata e complessità dell’ente. Tali criteri dovrebbero inoltre consentire agli enti di prevedere nelle loro politiche di remunerazione incentivi adeguati per garantire che i membri del personale interessati adottino un comportamento prudente nell’assolvimento dei loro compiti. Infine, tali criteri dovrebbero riflettere il livello di rischio delle varie attività in seno all’ente.

(3)

Alcuni membri del personale hanno la responsabilità di fornire un supporto interno che è fondamentale per il funzionamento delle attività dell’ente. Le loro attività e decisioni possono inoltre avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente in quanto espongono quest’ultimo a importanti rischi operativi e di altro genere.

(4)

Il rischio di credito e il rischio di mercato sono assunti normalmente per generare attività che, in funzione degli importi e dei rischi che comportano, possono avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente. È pertanto opportuno ricorrere a criteri relativi ai limiti del potere di impegno per individuare il personale le cui attività possono avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente. Tali criteri dovrebbero essere calcolati almeno una volta all’anno sulla base dei dati sul capitale e dei metodi usati a fini regolamentari. Per garantire l’applicazione proporzionata dei criteri nei piccoli enti è tuttavia opportuno applicare una soglia de minimis per il rischio di credito.

(5)

I criteri per individuare i membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio di un ente dovrebbero inoltre tenere conto del fatto che, a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), alcuni enti possono beneficiare di una deroga ai requisiti relativi al portafoglio di negoziazione e che in tale regolamento i limiti sono fissati in modo diverso a seconda del metodo seguito dagli enti per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

(6)

Occorrono pertanto criteri qualitativi adeguati a garantire che i membri del personale responsabili di gruppi di persone le cui attività potrebbero avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente siano individuati come persone aventi un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente, anche in situazioni in cui le attività dei singoli membri del personale loro sottoposti non hanno singolarmente un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente, ma potrebbe averlo la dimensione globale delle loro attività.

(7)

La retribuzione complessiva attribuita ai membri del personale dipende generalmente dal contributo da loro offerto al raggiungimento degli obiettivi dell’ente e di conseguenza dalle loro responsabilità, dai loro doveri, dalle loro capacità e dalle loro competenze, e dai risultati conseguiti dai membri del personale e dall’ente. Quando a un membro del personale è attribuita una remunerazione complessiva che supera una determinata soglia, è ragionevole presumere che tale remunerazione sia collegata al suo contributo al raggiungimento degli obiettivi dell’ente e quindi all’impatto delle sue attività professionali sul profilo di rischio dell’ente. Di conseguenza, è opportuno che i criteri quantitativi usati per determinare se le attività professionali di un membro del personale abbiano un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente si basino sulla retribuzione complessiva attribuita a tale membro del personale, sia in termini assoluti che rispetto ad altri membri del personale in seno allo stesso ente.

(8)

È opportuno stabilire soglie chiare e appropriate per individuare il personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio di un ente. È opportuno che gli enti siano tenuti ad applicare i criteri quantitativi in maniera tempestiva. Per essere realistici, i criteri quantitativi dovrebbero seguire l’evoluzione della remunerazione. Un primo metodo per seguirla consiste nel basare tali criteri sulla remunerazione complessiva attribuita nel precedente anno di prestazione, comprendente la remunerazione fissa e la remunerazione variabile versate in tale anno. Un secondo metodo consiste nel basare tali criteri sulla remunerazione complessiva attribuita per il precedente anno di prestazione, comprendente la remunerazione fissa versata per tale anno e la remunerazione variabile versata nell’anno di prestazione in corso per l’esercizio finanziario precedente. Il secondo metodo permette di allineare meglio il processo di individuazione con l’effettiva remunerazione attribuita per un periodo di prestazione, ma può essere applicato soltanto qualora sia ancora possibile un calcolo tempestivo per l’applicazione dei criteri quantitativi. Se tale calcolo non è più possibile, occorre usare il primo metodo. In entrambi i metodi, la remunerazione variabile può comprendere gli importi attribuiti sulla base di periodi di prestazione più lunghi di un anno, in funzione dei criteri di prestazione usati dall’ente.

(9)

Per individuare il personale le cui attività hanno un impatto significativo sul profilo di rischio di un’unità operativa/aziendale rilevante l’articolo 92, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE stabilisce una soglia quantitativa di 500 000 EUR combinata con la remunerazione media corrisposta ai membri dell’organo di gestione e dell’alta dirigenza. Si stabilisce in tal modo una forte presunzione che l’attività del personale che riceve una remunerazione superiore a tale soglia quantitativa o una delle remunerazioni più elevate dell’ente abbia un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente; in tal caso è opportuno applicare un maggior controllo di vigilanza per stabilire se le attività professionali di tale personale abbiano un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente.

(10)

È opportuno che ai membri del personale non si applichi l’articolo 94 della direttiva 2013/36/UE se gli enti stabiliscono sulla base di ulteriori criteri obiettivi che le attività di tali membri del personale non hanno di fatto un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente, tenendo conto di tutti i rischi a cui l’ente è o può essere esposto. Per garantire un’applicazione effettiva e coerente di tali criteri obiettivi, è opportuno che l’esclusione del personale che percepisce la remunerazione più elevata individuato con i criteri quantitativi sia approvata dalle autorità competenti. È opportuno che le autorità competenti informino l’Autorità bancaria europea (ABE) prima di autorizzare l’esclusione di membri del personale che percepiscono una retribuzione superiore a 1 000 000 di EUR (percettori di remunerazione elevata), per garantire l’applicazione coerente di tali criteri.

(11)

Affinché le autorità competenti e i revisori possano riesaminare le valutazioni effettuate dagli enti per individuare il personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio degli enti stessi, è fondamentale che gli enti conservino le valutazioni effettuate e i relativi risultati, anche per il personale che è stato individuato secondo criteri basati sulla remunerazione complessiva ma le cui attività professionali sono state considerate tali da non avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente.

(12)

Il regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione (3) dovrebbe essere abrogato. Le imprese di investimento quali definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) 575/2013 non dovrebbero tuttavia sostenere costi ingiustificati per conformarsi al presente regolamento. È quindi opportuno che il regolamento delegato (UE) n. 604/2014 continui ad applicarsi a tali imprese fino al 26 giugno 2021, data in cui gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(13)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’ABE ha presentato alla Commissione.

(14)

L’ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«responsabilità manageriale»: situazione in cui un membro del personale:

a)

è a capo di un’unità operativa o di una funzione di controllo e risponde direttamente all’organo di gestione nel suo complesso o a un suo membro, o all’alta dirigenza;

b)

è a capo di una delle funzioni di cui all’articolo 5, lettera a);

c)

è a capo di un’unità operativa subordinata o di una funzione di controllo subordinata in un grande ente quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 146, del regolamento (UE) n. 575/2013 e riferisce a un membro del personale avente le responsabilità di cui alla lettera a);

2)

«funzione di controllo»: funzione indipendente dalle unità operative che controlla, responsabile di fornire una valutazione obiettiva dei rischi dell’ente, di esaminarli o di riferire in merito, e che comprende, senza limitarvisi, la funzione di gestione dei rischi, la funzione di controllo della conformità e la funzione di audit interno;

3)

«unità operativa/aziendale rilevante»: unità operativa quale definita all’articolo 142, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 che soddisfa uno dei seguenti criteri:

a)

le è stato assegnato un capitale interno pari ad almeno il 2 % del capitale interno dell’ente di cui all’articolo 73 della direttiva 2013/36/UE, o è altrimenti valutata dall’ente come avente un impatto sostanziale sul capitale interno dell’ente;

b)

è una linea di business principale quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 36, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

Articolo 2

Applicazione dei criteri

1.   Qualora il presente regolamento sia applicato su base individuale conformemente all’articolo 109, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, il rispetto dei criteri di cui agli articoli da 3 a 6 del presente regolamento è valutato sulla base del profilo di rischio individuale dell’ente.

2.   Qualora il presente regolamento sia applicato su base consolidata o subconsolidata conformemente all’articolo 109, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2013/36/UE, il rispetto dei criteri di cui agli articoli da 3 a 6 del presente regolamento è valutato sulla base del profilo di rischio dell’ente impresa madre, della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista pertinente su base consolidata o subconsolidata.

3.   Qualora l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), sia applicato su base individuale, è presa in considerazione la remunerazione attribuita dall’ente. Qualora l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), sia applicato su base consolidata o subconsolidata, l’ente consolidante prende in considerazione la remunerazione attribuita da qualsiasi entità che rientra nell’ambito del consolidamento.

4.   L’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), si applica solo su base individuale.

Articolo 3

Criteri per determinare se le attività professionali dei membri del personale hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’unità operativa/aziendale rilevante in questione di cui all’articolo 94, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2013/36/UE

Nell’ambito delle loro politiche di remunerazione gli enti applicano tutti i seguenti criteri per determinare se le attività professionali dei membri del personale hanno un impatto significativo sul profilo di rischio di un’unità operativa/aziendale rilevante:

a)

il profilo di rischio dell’unità operativa/aziendale rilevante;

b)

la distribuzione del capitale interno per coprire la natura e il livello dei rischi di cui all’articolo 73 della direttiva 2013/36/UE;

c)

i limiti di rischio dell’unità operativa/aziendale rilevante;

d)

gli indicatori di rischio e di risultato utilizzati dall’ente per l’identificazione, la gestione e la sorveglianza dei rischi dell’unità operativa/aziendale rilevante conformemente all’articolo 74 della direttiva 2013/36/UE;

e)

i pertinenti criteri di risultato stabiliti dall’ente conformemente all’articolo 94, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2013/36/UE;

f)

i doveri e i poteri dei membri del personale o delle categorie di personale dell’unità operativa/aziendale rilevante interessata.

Articolo 4

Membri del personale o categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell’ente comparativamente altrettanto rilevante di quello del personale di cui all’articolo 92, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE

Gli enti identificano i membri del personale o le categorie di personale come aventi un impatto sul profilo di rischio dell’ente comparativamente altrettanto rilevante di quello dei membri del personale di cui all’articolo 92, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE qualora tali membri del personale o categorie di personale soddisfino uno dei criteri di cui all’articolo 5 o 6 del presente regolamento.

Articolo 5

Criteri qualitativi

Oltre ai membri del personale identificati in base ai criteri di cui all’articolo 92, paragrafo 3, lettere a), b) e c), della direttiva 2013/36/UE, sono considerati membri del personale aventi un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente quelli per i quali sono soddisfatti uno o più dei seguenti criteri qualitativi:

a)

il membro del personale ha responsabilità manageriali per quanto riguarda:

i)

gli affari giuridici;

ii)

la solidità delle politiche e delle procedure contabili;

iii)

le finanze, compresa la fiscalità e il budgeting;

iv)

l’esecuzione di analisi economiche;

v)

la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

vi)

le risorse umane;

vii)

lo sviluppo o l’attuazione della politica di remunerazione;

viii)

le tecnologie dell’informazione;

ix)

la sicurezza delle informazioni;

x)

la gestione degli accordi di esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione (7);

b)

il membro del personale ha responsabilità manageriali per una delle categorie di rischio di cui agli articoli da 79 a 87 della direttiva 2013/36/UE o è membro con diritto di voto di un comitato responsabile della gestione di una delle categorie di rischio di cui ai suddetti articoli;

c)

in relazione alle esposizioni al rischio di credito di importo nominale per operazione corrispondente allo 0,5 % del capitale primario di classe 1 dell’ente e pari ad almeno 5 milioni di EUR, il membro del personale soddisfa uno dei seguenti criteri:

i)

il membro del personale ha il potere di adottare, approvare o porre il veto su decisioni riguardanti tali esposizioni al rischio di credito;

ii)

il membro del personale è membro con diritto di voto di un comitato che ha il potere di prendere le decisioni di cui alla presente lettera, punto i);

d)

in relazione a un ente a cui non si applica la deroga per piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di cui all’articolo 94 del regolamento (UE) n. 575/2013, il membro del personale soddisfa uno dei seguenti criteri:

i)

il membro del personale ha il potere di adottare, approvare o porre il veto sulle decisioni relative ad operazioni sul portafoglio di negoziazione che in totale soddisfano una delle seguenti soglie:

in caso di applicazione del metodo standardizzato, un requisito di fondi propri per i rischi di mercato che rappresenta almeno lo 0,5 % del capitale primario di classe 1 dell’ente;

in caso di approvazione del metodo dei modelli interni a fini regolamentari, almeno il 5 % del limite interno del valore a rischio dell’ente per le esposizioni del portafoglio di negoziazione al 99° percentile (intervallo di confidenza unilaterale);

ii)

il membro del personale è membro con diritto di voto di un comitato che ha il potere di prendere le decisioni di cui alla presente lettera, punto i);

e)

il membro del personale è a capo di un gruppo di membri del personale che hanno singolarmente il potere di impegnare l’ente in operazioni, ed è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

i)

la somma relativa a tali poteri è pari o superiore alla soglia di cui alla lettera c), punto i), o alla lettera d), punto i), primo trattino;

ii)

in caso di approvazione del metodo dei modelli interni a fini regolamentari, tali poteri sono pari o superiori al 5 % del limite interno del valore a rischio dell’ente per le esposizioni del portafoglio di negoziazione al 99° percentile (intervallo di confidenza unilaterale); qualora l’ente non calcoli un valore a rischio a livello di tale membro del personale, sono sommati i limiti del valore a rischio del personale a lui sottoposto;

f)

il membro del personale soddisfa uno dei seguenti criteri in relazione alle decisioni di approvare o vietare l’introduzione di nuovi prodotti:

i)

il membro del personale ha il potere di adottare tali decisioni;

ii)

il membro del personale è membro di un comitato che ha il potere di adottare tali decisioni.

Articolo 6

Criteri quantitativi

1.   Oltre ai membri del personale identificati in base ai criteri di cui all’articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva 2013/36/UE, sono considerati membri del personale aventi un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente quelli per i quali è soddisfatto uno dei seguenti criteri quantitativi:

a)

ai membri del personale, compresi quelli di cui all’articolo 92, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2013/36/UE, è stata attribuita una retribuzione complessiva pari o superiore a 750 000 EUR nell’esercizio finanziario precedente o per tale esercizio;

b)

qualora l’ente abbia più di 1 000 membri del personale, i membri del personale rientrano nello 0,3 %, arrotondato all’intero superiore più vicino, del personale cui, all’interno dell’ente, è stata attribuita, su base individuale, la retribuzione complessiva più elevata nell’esercizio finanziario precedente o per tale esercizio.

2.   I criteri di cui al paragrafo 1 non si applicano se l’ente stabilisce che le attività professionali del membro del personale non hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente perché il membro o la categoria di personale di cui fa parte soddisfa una delle seguenti condizioni:

a)

il membro del personale o la categoria di personale esercita attività professionali e ha poteri solamente in un’unità operativa/aziendale che non è rilevante;

b)

le attività professionali del membro del personale o della categoria di personale non hanno un impatto significativo sul profilo di rischio di un’unità operativa/aziendale rilevante tenuto conto dei criteri di cui all’articolo 3.

3.   L’applicazione del paragrafo 2 da parte di un ente è soggetta alla previa approvazione dell’autorità competente responsabile della vigilanza prudenziale sull’ente. L’autorità competente dà la sua previa approvazione solo se l’ente può dimostrare che è soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 2.

4.   Se al membro del personale è stata attribuita una remunerazione complessiva pari o superiore a 1 000 000 di EUR nel corso dell’esercizio finanziario precedente o per tale esercizio, l’autorità competente dà la sua previa approvazione a norma del paragrafo 3 soltanto in circostanze eccezionali. Al fine di assicurare l’applicazione uniforme del presente paragrafo, l’autorità competente informa l’ABE prima di dare la propria approvazione per quanto riguarda tale membro del personale.

L’esistenza di circostanze eccezionali è dimostrata dall’ente e valutata dall’autorità competente. Per circostanze eccezionali si intendono situazioni insolite, molto infrequenti o che esulano ampiamente dal quadro abituale. Le circostanze eccezionali riguardano il membro del personale.

Articolo 7

Calcolo della remunerazione complessiva media dei membri dell’organo di gestione e dell’alta dirigenza, e della remunerazione variabile attribuita

1.   La remunerazione complessiva media di tutti i membri dell’organo di gestione e dell’alta dirigenza è calcolata tenendo conto del totale della remunerazione fissa e variabile di tutti i membri dell’organo di gestione nelle sue funzioni di gestione e di sorveglianza, nonché di tutto il personale che appartiene all’alta dirigenza quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, punto 9, della direttiva 2013/36/UE.

2.   Ai fini del presente regolamento la remunerazione variabile attribuita ma non ancora versata è considerata in base al suo valore alla data dell’attribuzione, senza tenere conto dell’applicazione del tasso di sconto di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto iii), della direttiva 2013/36/UE o delle riduzioni nei versamenti tramite dispositivi di restituzione o malus o di altro tipo.

3.   Tutti gli importi della remunerazione fissa e variabile sono calcolati al lordo e su base equivalente a tempo pieno.

4.   Le politiche di remunerazione dell’ente stabiliscono l’anno di riferimento per la remunerazione variabile di cui tengono conto nel calcolo della remunerazione complessiva. L’anno di riferimento è l’anno precedente l’esercizio finanziario nel quale è attribuita la remunerazione variabile oppure l’anno precedente l’esercizio finanziario per il quale è attribuita la remunerazione variabile.

Articolo 8

Abrogazione del regolamento delegato (UE) n. 604/2014

Il regolamento delegato (UE) n. 604/2014 è abrogato. Detto regolamento delegato continua tuttavia ad applicarsi alle imprese di investimento, quali definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, fino al 26 giugno 2021.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

(2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente (GU L 167 del 6.6.2014, pag. 30).

(4)  Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

(5)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(6)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1).


DECISIONI

9.6.2021   

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L 203/8


DECISIONE (UE) 2021/924 DEL CONSIGLIO

del 3 giugno 2021

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio internazionale del cacao relativamente alla proroga dell’accordo internazionale sul cacao del 2010

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2012/189/UE del Consiglio (1) l’Unione ha concluso l’accordo internazionale sul cacao del 2010 («accordo»), che è entrato in vigore il 1o ottobre 2012.

(2)

A norma dell’articolo 62, paragrafo 1, dell’accordo, l’accordo rimane in vigore fino al 30 settembre 2022, a meno che non venga prorogato.

(3)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo, il Consiglio internazionale del cacao dell’Organizzazione internazionale del cacao («Consiglio ICCO») deve esercitare tutti i poteri ed esplicare, o disporre l’espletamento di, tutte le funzioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni esplicite dell’accordo. A norma dell’articolo 62, paragrafo 4, dell’accordo, il Consiglio ICCO può adottare una decisione di proroga dell’accordo oltre la sua attuale data di scadenza per due periodi non superiori a due anni cacao ciascuno, vale a dire fino al 30 settembre 2024 per il primo periodo e fino al 30 settembre 2026 per il secondo periodo.

(4)

A seguito della sua 103a sessione del 22 e 23 aprile 2021, il Consiglio ICCO è chiamato ad adottare una decisione relativa alla proroga dell’accordo.

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio ICCO, poiché la decisione del Consiglio ICCO relativa alla proroga dell’accordo vincolerà l’Unione.

(6)

È nell’interesse dell’Unione che l’accordo sia prorogato e che l’Unione ne rimanga parte, data l’importanza del settore del cacao per diversi Stati membri e per l’economia dell’Unione.

(7)

La proroga dell’accordo per un massimo di quattro anni dovrebbe lasciare ai membri del Consiglio ICCO tempo sufficiente per sottoporre l’accordo a una revisione sostanziale, volta principalmente ad aggiornarlo e a semplificarlo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio internazionale del cacao dell’Organizzazione internazionale del cacao relativamente alla proroga dell’accordo internazionale sul cacao del 2010, o nelle sessioni successive, è votare a favore della proroga per due periodi non superiori a due anni cacao ciascuno, vale a dire fino al 30 settembre 2024 per il primo periodo e fino al 30 settembre 2026 per il secondo periodo.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 3 giugno 2021

Per il Consiglio

Il presidente

P. N. SANTOS


(1)  Decisione n. 2012/189/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione dell’accordo internazionale sul cacao del 2010 (GU L 102 del 12.4.2012, pag. 1).


9.6.2021   

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L 203/10


DECISIONE (UE) 2021/925 DEL CONSIGLIO

del 7 giugno 2021

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite in riferimento alle proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 13, 13-H, 24, 30, 41, 49, 79, 83, 95, 101, 124, 129, 134, 137 e 157, e alle proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali nn. 4 e 9

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 97/836/CE del Consiglio (1) l’Unione ha aderito all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»). L’accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.

(2)

Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio (2) l’Unione ha aderito all’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»). L’accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.

(3)

Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l’omologazione e l’immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti. Tale regolamento incorpora i regolamenti adottati a norma dell’accordo del 1958 riveduto («regolamenti ONU») nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l’omologazione o alternative alla legislazione dell’Unione.

(4)

A norma dell’articolo 1 dell’accordo del 1958 riveduto e dell’articolo 6 dell’accordo parallelo, il Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29 dell’UNECE) può adottare proposte di modifica dei regolamenti ONU, dei regolamenti tecnici mondiali ONU (GTR ONU) e delle risoluzioni ONU, nonché proposte di nuovi regolamenti ONU, di nuovi GTR ONU e di nuove risoluzioni ONU riguardanti l’omologazione dei veicoli. Conformemente a tali disposizioni, il WP.29 dell’UNECE può inoltre adottare proposte di autorizzazione all’elaborazione di modifiche ai GTR ONU o di nuovi GTR ONU e può adottare proposte di estensione dei mandati dei GTR ONU.

(5)

Nella 184a sessione del Forum mondiale, che si terrà tra il 22 e il 24 giugno 2021, il WP.29 dell’UNECE sarà chiamato ad adottare le proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 13, 13-H, 24, 30, 41, 49, 79, 83, 95, 101, 124, 129, 134, 137 e 157, e le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali nn. 4 e 9.

(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di WP.29 dell’UNECE in riferimento all’adozione di tali proposte, poiché i regolamenti ONU vincoleranno l’Unione e, unitamente ai GTR ONU, saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione nel settore dell’omologazione dei veicoli.

(7)

Alla luce dell’esperienza e degli sviluppi tecnici occorre modificare, rettificare o integrare le prescrizioni relative a taluni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti ONU nn. 13, 13-H, 24, 30, 41, 49, 79, 83, 95, 101, 124, 129, 134, 137 e 157.

(8)

Occorre inoltre modificare alcune disposizioni dei GTR ONU nn. 4 e 9.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di 184a sessione del Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, che si terrà tra il 22 e il 24 giugno 2021, è quella di votare a favore delle proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 13, 13-H, 24, 30, 41, 49, 79, 83, 95, 101, 124, 129, 134, 137 e 157, e delle proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali nn. 4 e 9. (4)

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 7 giugno 2021

Per il Consiglio

Il presidente

F. VAN DUNEM


(1)  Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell’adesione della Comunità europea all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

(2)  Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici mondiali applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo») (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

(3)  Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

(4)  Cfr. il documento ST 9001/21 su http://register.consilium.europa.eu.


9.6.2021   

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L 203/12


DECISIONE (UE) 2021/926 DEL CONSIGLIO

del 7 giugno 2021

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nelle procedure scritte dai partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e dai partecipanti all’intesa settoriale sui crediti all’esportazione per gli aeromobili civili in relazione alle richieste del Regno Unito di diventare partecipante a tale accordo e a tale intesa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Gli orientamenti che figurano nell’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo») sviluppati nel quadro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OSCE) si applicano nell’Unione in virtù del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

I partecipanti all’accordo sono: Australia, Canada, Corea, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Svizzera, Turchia e Unione europea.

(3)

L’intesa settoriale sui crediti all’esportazione per gli aeromobili civili («ASU») è contenuta nell’allegato III dell’accordo ed è parte integrante dell’accordo stesso. Pertanto, anche l’ASU si applica nell’Unione in virtù del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(4)

I partecipanti all’ASU sono: Australia, Brasile, Canada, Corea, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Svizzera e Unione europea.

(5)

L’accordo, compreso l’ASU, fornisce un quadro per l’utilizzo disciplinato e trasparente dei crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico nei rispettivi ambiti di applicazione. Esso mira a creare condizioni di parità per i crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, al fine di incoraggiare la concorrenza tra gli esportatori sulla base della qualità e del prezzo dei beni e dei servizi esportati anziché delle condizioni e dei termini finanziari di sostegno pubblico più favorevoli.

(6)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») ha receduto dall’Unione con effetto a decorre dal 1o febbraio 2020 (2).

(7)

A norma dell’articolo 3 dell’accordo, i membri dell’OCSE che non sono partecipanti all’accordo e non sono membri dell’OCSE possono essere invitati a diventare partecipanti da parte degli attuali partecipanti. Un non partecipante all’ASU può diventarne partecipante conformemente alle procedure di cui all’appendice I dell’ASU.

(8)

Con lettera del 28 gennaio 2021 il Regno Unito ha chiesto ai partecipanti all’accordo e ai partecipanti dell’ASU di acconsentire a che esso diventi partecipante rispettivamente all’accordo e all’ASU. I partecipanti all’accordo e i partecipanti all’ASU sono tenuti a decidere mediante procedura scritta in merito a tali richieste.

(9)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione sulla decisione che dovrà essere assunta dai partecipanti all’accordo e la posizione da adottare a nome dell’Unione sulla decisione che dovrà essere assunta dai partecipanti all’ASU, poiché entrambe le decisioni vincoleranno l’Unione in virtù dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1233/2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione nella procedura scritta dai partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in relazione alla richiesta del Regno Unito di diventare partecipante all’accordo è di sostenere tale richiesta.

2.   La posizione da adottare a nome dell’Unione nella procedura scritta dai partecipanti all’intesa settoriale sui crediti all’esportazione per gli aeromobili civili in relazione alla richiesta del Regno Unito di diventare partecipante a detta intesa settoriale è di sostenere tale richiesta.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 7 giugno 2021

Per il Consiglio

Il presidente

F. VAN DUNEM


(1)  Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all’applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 45).

(2)  Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).


9.6.2021   

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L 203/14


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/927 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2021

che determina il fattore di correzione transettoriale uniforme per l’adeguamento delle assegnazioni gratuite delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025

[notificata con il numero C(2021) 3745]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione (1), del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 14, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli 10 bis, paragrafo 5, 10 bis, paragrafo 5 bis, e 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevedono una quantità annuale massima di quote che costituisce la base per il calcolo delle quote assegnate a titolo gratuito agli impianti non contemplati dall’articolo 10 bis, paragrafo 3, di tale direttiva.

(2)

Al fine di attenersi alle disposizioni sulla parte di quote da mettere all’asta di cui all’articolo 10 della direttiva 2003/87/CE è opportuno non superare la quantità massima di quote a titolo gratuito prevista dall’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE meno la quantità di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 8, e tenendo conto della quantità aggiuntiva disponibile, se del caso, fissata dall’articolo10 bis, paragrafo 5 bis, di tale direttiva. Al fine di garantire che tale quantità massima annua di quote non sia superata, è opportuno applicare, se necessario, un fattore di correzione transettoriale annuo per ridurre in modo uniforme il numero di quote gratuite assegnate per ogni impianto ammesso a beneficiare di quote gratuite.

(3)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2019/331, la Commissione è tenuta a determinare il fattore di correzione transettoriale per ogni anno del rilevante periodo di assegnazione una volta che i quantitativi annui preliminari di quote assegnate a titolo gratuito per tale periodo sono stati notificati.

(4)

Il fattore di correzione transettoriale applicabile ogni anno del periodo di assegnazione dal 2021 al 2025 agli impianti non classificati come impianti di produzione di energia elettrica e che non sono nuovi entranti dovrebbe essere determinato sulla base del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito nel periodo di assegnazione, escluse le quote assegnate a titolo gratuito agli impianti che sono stati esclusi dal sistema per lo scambio di quote di emissioni (EU ETS) dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 27 o dell’articolo 27 bis della direttiva 2003/87/CE e incluse le quote assegnate a titolo gratuito agli impianti che sono stati inclusi dagli Stati membri in conformità all’articolo 24 di tale direttiva.

(5)

Per il 2021 il quantitativo comunitario di quote di cui all’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE ammonta a 1 571 583 007, come previsto all’articolo 1 della decisione (UE) 2020/1722 della Commissione (3). A norma dell’articolo 10, paragrafo 1, primo e secondo comma, della direttiva 2003/87/CE, la quantità massima (annua) prevista all’articolo 10 bis, paragrafo 5, è stata calcolata in ragione del 43 % di 1 571 583 007, ossia 675 780 693. Da questa quantità pari a 675 780 693, 32 500 000 quote dovrebbero essere dedotte annualmente in conformità dell’articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, portando a una quantità massima pari a 643 280 693 per il 2021. A norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 5 bis, della direttiva 2003/87/CE, una percentuale aggiuntiva fino al 3 % del quantitativo totale di quote, pari a 413 420 157 nel corso del decennio dal 2021 al 2030, sarebbe utilizzata per aumentare la quantità massima disponibile qualora i quantitativi annui preliminari di quote assegnate a titolo gratuito per impianto trasmessi dagli Stati membri e dagli Stati EFTA-SEE, applicando l’appropriato fattore di cui all’allegato V del regolamento delegato (UE) 2019/331, superino la quantità massima di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva. Tuttavia, tale caso non si è verificato. Il fattore di correzione transettoriale annuo dovrebbe pertanto essere pari al 100 %.

(6)

Le quote di emissione delle quantità massime non utilizzate nell’anno 2021 dovrebbero essere messe a disposizione nell’anno successivo, ossia nel 2022. Tale logica dovrebbero continuare ad applicarsi per gli anni successivi durante il periodo di assegnazione dal 2021 al 2025 di cui all’articolo 2, punto 15, del regolamento delegato (UE) 2019/331.

(7)

Le quantità massime previste dall’articolo 10 bis, paragrafi 5, 5 bis e 8, della direttiva 2003/87/CE, le regole di assegnazione armonizzate e il fattore di correzione transettoriale devono essere applicati negli Stati EFTA-SEE (4). È pertanto necessario tenere conto dei quantitativi annui preliminari di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito nel periodo dal 2021 al 2025 basati sui dati accettati dall’Autorità di vigilanza EFTA concernenti Islanda, Norvegia e Liechtenstein. I calcoli di cui al considerando 5 riflettono tale necessità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per ogni anno nel periodo di assegnazione dal 2021 al 2025, il fattore di correzione transettoriale uniforme per l’adeguamento delle assegnazioni gratuite delle quote di emissioni a norma dell’articolo 10 bis, paragrafi 5 e 5 bis, della direttiva 2003/87/CE è pari al 100 %.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2021

Per la Commissione

Frans TIMMERMANS

Vicepresidente esecutivo


(1)  GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8.

(2)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(3)  Decisione (UE) 2020/1722 della Commissione del 16 novembre 2020 relativa al quantitativo unionale di quote da rilasciare nel 2021 nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE (GU L 386 del 18.11.2020, pag. 26).

(4)  Decisione del Comitato misto SEE n. 112/2020 del 14 luglio 2020 che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).


9.6.2021   

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L 203/16


DECISIONE (UE) 2021/928 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 2 giugno 2021

relativa alla nomina di un giudice del Tribunale

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 254 e 255,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 agosto 2019 sono giunti a scadenza i mandati di ventitré giudici del Tribunale.

(2)

In tale contesto, la candidatura della sig.ra Maja BRKAN è stata proposta per il posto di giudice del Tribunale.

(3)

Il comitato istituito dall’articolo 255 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ha fornito un parere favorevole sull’adeguatezza di tale candidata all’esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale.

(4)

È opportuno procedere alla nomina della sig.ra Maja BRKAN per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e il 31 agosto 2025,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sig.ra Maja BRKAN è nominata giudice del Tribunale per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e il 31 agosto 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2021

Il presidente

N. BRITO