ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 201 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
8.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 201/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/916 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 2021
recante integrazione del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per quanto riguarda l’elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative utilizzato nel modulo di domanda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (EU) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2018/1240 istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di possedere un visto per entrare e soggiornare nel territorio degli Stati membri. |
(2) |
Nel modulo di domanda ETIAS che ciascun richiedente deve compilare, i richiedenti saranno tenuti a fornire i dati personali relativi alla loro occupazione attuale. A tal fine i richiedenti dovrebbero selezionare la loro occupazione attuale sulla base di un elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative. |
(3) |
Occorre pertanto stilare un elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative. L’elenco dovrebbe avvalersi della classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO) adottata dall’Organizzazione internazionale del lavoro. Al fine di garantire che i dati sulle occupazioni siano sufficientemente specifici, i richiedenti dovrebbero essere tenuti a selezionare gruppi di posizioni lavorative almeno al livello 2 (gruppo intermedio) della norma, ma anche ai livelli 3 (gruppo minore) o 4 (gruppo di unità), se disponibili. |
(4) |
Per essere il più semplice possibile da utilizzare, è opportuno che il modulo permetta di visualizzare soltanto le opzioni pertinenti e aiuti attivamente il richiedente a trovare il gruppo di posizioni lavorative pertinente, filtrando le opzioni sulla base delle selezioni effettuate in precedenza. |
(5) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all’adozione del regolamento (UE) 2018/1240, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull’acquis di Schengen, il 21 dicembre 2018 la Danimarca ha notificato, a norma dell’articolo 4 di detto protocollo, la decisione di recepire il regolamento (UE) 2018/1240 nel proprio diritto interno. |
(6) |
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (2); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
(7) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (4). |
(8) |
Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (6). |
(9) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (8). |
(10) |
Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003, dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005 e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2011. |
(11) |
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e ha espresso un parere il 4 settembre 2020, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Attuale occupazione nel modulo di domanda
1. A norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240, per compilare il campo relativo all’attuale occupazione nel modulo di domanda, il richiedente seleziona una delle seguenti opzioni:
a) |
lavoratore dipendente; |
b) |
lavoratore autonomo; |
c) |
disoccupato/non occupato; |
d) |
pensionato; |
e) |
studente. |
2. Se seleziona la lettera a) o b) del paragrafo 1, il richiedente seleziona dall’elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative che figura nell’allegato il gruppo di posizioni lavorative di livello 1 (gruppo principale) e di livello 2 (gruppo intermedio) corrispondente alla sua attuale occupazione.
3. Se il gruppo di posizioni lavorative del livello selezionato contiene opzioni che consentono un’identificazione più specifica dell’occupazione del richiedente al livello 3 (gruppo minore) o al livello 4 (gruppo di unità), il richiedente è tenuto a selezionare il gruppo di posizioni lavorative di livello più dettagliato disponibile.
4. Se il richiedente è un minore, sono visibili e disponibili per la selezione solo le opzioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e).
5. Il modulo di domanda aiuta il richiedente a trovare il gruppo di posizioni lavorative pertinente filtrando le opzioni sulla base delle opzioni selezionate in precedenza.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.
(2) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(3) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(4) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(5) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(6) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(7) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(8) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
(9) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO
Elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative utilizzato nel modulo di domanda
Quando presentano una domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS, i richiedenti selezionano un gruppo di posizioni lavorative dal seguente elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative.È possibile utilizzare l’elenco solo dopo aver indicato di essere «lavoratori dipendenti» o «lavoratori autonomi».
L’elenco si basa sui gruppi principali, gruppi intermedi, gruppi minori e gruppi di unità della classificazione internazionale tipo delle professioni 2008 (ISCO-08):
• |
livello 1: gruppi principali |
• |
livello 2: gruppi intermedi |
• |
livello 3: gruppi minori |
• |
livello 4: gruppi di unità |
1. Dirigente
1.1. |
Direttore, dirigente superiore della pubblica amministrazione, membro dell’esecutivo o dei corpi legislativi
|
1.2. |
Dirigente amministrativo o commerciale
|
1.3. |
Dirigente in servizi di produzione o specializzati
|
1.4. |
Dirigente nei servizi alberghieri, del commercio o assimilati
|
2. Professione intellettuale o scientifica
2.1. |
Specialista in scienze o ingegneria
|
2.2. |
Specialista della salute
|
2.3. |
Specialista dell’educazione
|
2.4. |
Specialista delle scienze commerciali o dell’amministrazione
|
2.5. |
Specialista delle tecnologie dell’informazione o della comunicazione
|
2.6. |
Specialista in scienze giuridiche, sociali o culturali
|
3. Professione tecnica intermedia
3.1. |
Professione tecnica nelle scienze o nell’ingegneria
|
3.2. |
Professione intermedia nelle scienze della salute
|
3.3. |
Professione intermedia nelle attività finanziarie o amministrative
|
3.4. |
Professione intermedia nelle scienze giuridiche, sociali o culturali
|
3.5. |
Tecnico dell’informazione o della comunicazione
|
4. Impiegato di ufficio
4.1. |
Impiegato con compiti generali o operatore su macchine di ufficio
|
4.2. |
Impiegato a contatto diretto con il pubblico
|
4.3. |
Impiegato addetto ai servizi contabili o finanziari o alla registrazione dei materiali
|
4.4. |
Altro impiegato di ufficio
|
5. Professione nelle attività commerciali o nei servizi
5.1. |
Professione nei servizi alle persone
|
5.2. |
Professione nelle attività commerciali
|
5.3. |
Professione nell’assistenza alle persone
|
5.4. |
Professione nei servizi di sicurezza, custodia e vigilanza
|
6. Personale specializzato addetto all’agricoltura, alle foreste o alla pesca
6.1. |
Agricoltore o operaio agricolo specializzato
|
6.2. |
Lavoratore forestale specializzato, pescatore o cacciatore
|
6.3. |
Lavoratore dell’agricoltura, della caccia, della pesca o del raccolto di sussistenza
|
7. Artigiano o operaio specializzato
7.1. |
Operaio specializzato dell’edilizia o assimilato, ad eccezione degli elettricisti
|
7.2. |
Operaio metalmeccanico specializzato o assimilato
|
7.3. |
Artigiano o operaio specializzato delle attività tipografiche
|
7.4. |
Artigiano o operaio specializzato delle attrezzature elettriche o elettroniche
|
7.5. |
Artigiano o operaio specializzato delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile o assimilato
|
8. Conduttore di impianti o macchinari o addetto al montaggio
8.1. |
Conduttore di impianti o macchinari fissi
|
8.2. |
Assemblatore
|
8.3. |
Conduttore di veicoli o di macchinari mobili
|
9. Professione non qualificata
9.1. |
Addetto alle pulizie o collaboratore
|
9.2. |
Personale non qualificato addetto all’agricoltura, alle foreste o alla pesca
|
9.3. |
Personale non qualificato addetto alle miniere, alle costruzioni o ai trasporti
|
9.4. |
Personale non qualificato addetto alla ristorazione
|
9.5. |
Commerciante ambulante di manufatti o di servizi
|
9.6. |
Addetto alla raccolta dei rifiuti o altra professione non qualificata
|
10. Forze armate
10.1. |
Ufficiale delle forze armate |
10.2. |
Sottufficiale delle forze armate |
10.3. |
Professione relativa alle forze armate, altri gradi |
8.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 201/19 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/917 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 2021
che approva le sostanze attive a basso rischio virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 27 novembre 2017 Abiopep Plant Health S.L. ha presentato alla Spagna una domanda di approvazione delle sostanze attive virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2. |
(2) |
In conformità all’articolo 9, paragrafo 3, di detto regolamento, il 15 febbraio 2018 la Spagna, in qualità di Stato membro relatore, ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») dell’ammissibilità della domanda. |
(3) |
Il 22 luglio 2019 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione, con copia all’Autorità, un progetto di rapporto di valutazione in cui si valuta se sia prevedibile che le sostanze attive in questione rispettino i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(4) |
L’Autorità ha agito in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(5) |
Il 22 ottobre 2019 l’Autorità ha comunicato al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le proprie conclusioni (2) in cui si precisa se sia prevedibile che le sostanze attive virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2 rispettino i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’Autorità ha messo le sue conclusioni a disposizione del pubblico. |
(6) |
Il 25 gennaio 2021 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi una relazione di esame e un progetto di regolamento per quanto riguarda il virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e il virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2. |
(7) |
Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulla relazione di esame. |
(8) |
Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente le sostanze attive, in particolare gli impieghi esaminati e descritti dettagliatamente nella relazione di esame, è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. È pertanto opportuno approvare il virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e il virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2. |
(9) |
La Commissione ritiene inoltre che il virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e il virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2 siano sostanze attive a basso rischio a norma dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e il virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2 non sono sostanze potenzialmente pericolose e soddisfano le condizioni di cui all’allegato II, punto 5.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tenuto conto della valutazione dello Stato membro relatore e dell’Autorità, per quanto riguarda gli usi previsti nelle serre permanenti (in suolo e in idroponica), il virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e il virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2 sono microrganismi che dovrebbero presentare un basso rischio per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente. È noto che l’infezione da virus del mosaico del pepino e la sua riproduzione riguardano in modo assai specifico alcune piante (famiglia delle Solanaceae) e nessun caso è stato segnalato in altri organismi. Non sono stati individuati settori critici che suscitano preoccupazione ed è improbabile che i due ceppi presentino un potenziale di tossicità, infettività e patogenicità. Per questi motivi dovrebbero essere adottate solo misure di mitigazione del rischio di carattere generale per gli operatori e i lavoratori. |
(10) |
È pertanto opportuno approvare il virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e il virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2 come sostanze a basso rischio. |
(11) |
In conformità all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è necessario aggiungere alcune condizioni. |
(12) |
In conformità all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3). |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Approvazione delle sostanze attive
Le sostanze attive virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2 sono approvate alle condizioni stabilite nell’allegato I.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2021. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substances Pepino Mosaic Virus, EU strain, mild isolate Abp1 and Pepino Mosaic Virus, CH2 strain, mild isolate Abp2. EFSA Journal 2021;19(1):6388, 16 pagg., doi:10.2903/j.efsa.2021.6388. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).
ALLEGATO I
Nome comune, numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Disposizioni specifiche |
||||||||
Virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 |
Non pertinente |
L’impurezza nicotina non deve superare i seguenti valori nella materia tecnica:
[È stata segnalata la presenza di nicotina nelle piante di pomodoro. Pertanto, poiché l’agente antiparassitario microbico (microbial pest control agent, MPCA) è prodotto nelle piante di pomodoro, la presenza di nicotina è una conseguenza del metodo di produzione]. |
28 giugno 2021 |
28 giugno 2036 |
Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e sul virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2, in particolare delle relative appendici I e II. In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio. |
Nome comune, numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (3) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Disposizioni specifiche |
||||||||
Virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2 |
Non pertinente |
L’impurezza nicotina non deve superare i seguenti valori nella materia tecnica:
[È stata segnalata la presenza di nicotina nelle piante di pomodoro. Pertanto, poiché l’agente antiparassitario microbico (microbial pest control agent, MPCA) è prodotto nelle piante di pomodoro, la presenza di nicotina è una conseguenza del metodo di produzione]. |
28 giugno 2021 |
28 giugno 2036 |
Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e sul virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2, in particolare delle relative appendici I e II. In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio. |
(1) Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di esame.
(2) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf.
(3) Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di esame.
(4) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf
ALLEGATO II
Nell’allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 sono aggiunte le voci seguenti:
N. |
Nome comune, numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Disposizioni specifiche |
||||||||
«29 |
Virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 |
Non pertinente |
L’impurezza nicotina non deve superare i seguenti valori nella materia tecnica:
[È stata segnalata la presenza di nicotina nelle piante di pomodoro. Pertanto, poiché l’agente antiparassitario microbico (microbial pest control agent, MPCA) è prodotto nelle piante di pomodoro, la presenza di nicotina è una conseguenza del metodo di produzione]. |
28 giugno 2021 |
28 giugno 2036 |
Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e sul virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2, in particolare delle relative appendici I e II. In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.» |
N. |
Nome comune, numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (3) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Disposizioni specifiche |
||||||||
«30 |
Virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2 |
Non pertinente |
L’impurezza nicotina non deve superare i seguenti valori nella materia tecnica:
[È stata segnalata la presenza di nicotina nelle piante di pomodoro. Pertanto, poiché l’agente antiparassitario microbico (microbial pest control agent, MPCA) è prodotto nelle piante di pomodoro, la presenza di nicotina è una conseguenza del metodo di produzione]. |
28 giugno 2021 |
28 giugno 2036 |
Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e sul virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2, in particolare delle relative appendici I e II. In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.» |
(1) Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di esame.
(2) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf
(3) Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di esame.
(4) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf
DECISIONI
8.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 201/25 |
DECISIONE (UE) 2021/918 DEL CONSIGLIO
del 3 giugno 2021
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE in merito alla modifica della decisione n. 3/2016 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE sul centro per lo sviluppo delle imprese
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1),
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (2) («accordo di partenariato ACP-UE»), il Consiglio dei ministri ACP-UE può delegare le sue competenze al Comitato degli ambasciatori ACP-UE. |
(2) |
Nella sua 39a sessione del 19 e 20 giugno 2014 a Nairobi, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha convenuto, in una dichiarazione comune, di procedere alla chiusura ordinata del centro per lo sviluppo delle imprese («CSI»). A tal fine il Consiglio dei ministri ACP-UE ha deciso di delegare al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di portare avanti la procedura ai fini dell’adozione delle decisioni necessarie. |
(3) |
Il 12 luglio 2016 il Comitato degli ambasciatori ACP-UE ha adottato la decisione n. 3/2016 (3), che modifica l’allegato III dell’accordo di partenariato ACP-UE al fine di introdurre le necessarie modifiche, istituire il nuovo quadro giuridico del CSI a decorrere dal 1o gennaio 2017, e mantenere, a decorrere da tale data, la personalità giuridica del CSI unicamente ai fini della sua liquidazione. |
(4) |
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 3/2016 il curatore deve garantire l’attuazione della fase passiva, nella quale il CSI deve esistere unicamente ai fini della sua liquidazione, a decorrere dal 1o gennaio 2017 per un periodo di quattro anni o, se anteriore, fino a che il CSI avrà estinto tutte le sue passività e realizzato tutte le sue attività. |
(5) |
Il CSI non ha estinto tutte le sue passività né realizzato tutte le sue attività entro il 31 dicembre 2020. È pertanto necessario modificare la decisione n. 3/2016 per assicurare l’attuazione della fase passiva durante la gestione del curatore e per concludere tale fase. Al fine di assicurare continuità della fase passiva, la modifica della decisione 3/2016 dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021. |
(6) |
Il Comitato degli ambasciatori ACP-UE deve adottare la modifica della decisione n. 3/2016 in una sua sessione o mediante procedura scritta. |
(7) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE, poiché l’atto previsto vincolerà l’Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nel Comitato degli ambasciatori ACP-UE in merito al CSI è la seguente:
— |
sostituire l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 3/2016 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE con il seguente: «1. La Commissione europea stipula un contratto con un curatore per garantire l’attuazione della fase passiva a decorrere dal 1o gennaio 2017 e fino a che il CSI avrà estinto tutte le sue passività e realizzato tutte le sue attività.»; |
— |
che la decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE che modifica la decisione n. 3/2016 di detto Comitato ACP-UE si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2021. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Una volta adottata, la decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 3 giugno 2021
Per il Consiglio
Il president
P. N. SANTOS
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2) Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3).
(3) Decisione n. 3/2016 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE del 12 luglio 2016, relativa alla revisione dell’allegato III dell’accordo di partenariato ACP-UE [2016/1163] (GU L 192 del 16.7.2016, pag. 77).
8.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 201/27 |
DECISIONE (PESC) 2021/919 DEL CONSIGLIO
del 7 giugno 2021
che modifica la decisione (PESC) 2018/1939 sul sostegno dell’Unione all’universalizzazione e all’effettiva attuazione della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 10 dicembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1939 (1). |
(2) |
La decisione (PESC) 2018/1939 prevede un periodo di 36 mesi per l’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della conclusione degli accordi di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3. |
(3) |
Il 6 e il 16 aprile 2021 rispettivamente, l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine e l’Ufficio delle Nazioni Unite per l’antiterrorismo, in qualità di agenzie esecutive, hanno chiesto l’autorizzazione dell’Unione a prorogare l’attuazione della decisione (PESC) 2018/1939 fino al 30 novembre 2022 a causa delle persistenti sfide derivanti dalla crisi pandemica COVID-19. |
(4) |
Il proseguimento delle attività di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2018/1939 è possibile senza implicazioni sul piano delle risorse finanziarie fino al 30 novembre 2022. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2018/1939, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 5 della decisione (PESC) 2018/1939 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa cessa di produrre effetti il 30 novembre 2022.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 7 giugno 2021
Per il Consiglio
Il presidente
F. VAN DUNEM
(1) Decisione (PESC) 2018/1939 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, sul sostegno dell’Unione all’universalizzazione e all’efficace attuazione della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare (GU L 314 dell’11.12.2018, pag. 41).
8.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 201/28 |
DECISIONE (UE) 2021/920 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
del 2 giugno 2021
relativa alla nomina di tre giudici della Corte di giustizia
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 19,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 253 e 255,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 6 ottobre 2021 giungono a scadenza i mandati di quattordici giudici e di sei avvocati generali della Corte di giustizia. |
(2) |
È opportuno procedere a nomine per coprire tali posti per il periodo compreso tra il 7 ottobre 2021 e il 6 ottobre 2027. |
(3) |
La candidatura del sig. Siniša RODIN è stata proposta in vista del rinnovo del suo mandato di giudice della Corte di giustizia. |
(4) |
La candidatura del sig. François BILTGEN è stata proposta in vista del rinnovo del suo mandato di giudice della Corte di giustizia. |
(5) |
La candidatura del sig. Zoltán CSEHI è stata proposta in vista di un primo mandato di giudice della Corte di giustizia. |
(6) |
Il comitato istituito dall’articolo 255 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ha fornito un parere favorevole sull’adeguatezza di tali candidati all’esercizio delle funzioni di giudice della Corte di giustizia, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati giudici della Corte di giustizia per il periodo dal 7 ottobre 2021 al 6 ottobre 2027:
— |
il sig. Siniša RODIN, |
— |
il sig. François BILTGEN, |
— |
il sig. Zoltán CSEHI. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2021
Il president
N. BRITO