ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 201

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
8 giugno 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/916 della Commissione, del 12 marzo 2021, recante integrazione del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per quanto riguarda l’elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative utilizzato nel modulo di domanda

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/917 della Commissione, del 7 giugno 2021, che approva le sostanze attive a basso rischio virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

19

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2021/918 del Consiglio, del 3 giugno 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE in merito alla modifica della decisione n. 3/2016 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE sul centro per lo sviluppo delle imprese

25

 

*

Decisione (PESC) 2021/919 del Consiglio, del 7 giugno 2021, che modifica la decisione (PESC) 2018/1939 sul sostegno dell’Unione all’universalizzazione e all’effettiva attuazione della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare

27

 

*

Decisione (UE) 2021/920 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 2 giugno 2021, relativa alla nomina di tre giudici della Corte di giustizia

28

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

8.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 201/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/916 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2021

recante integrazione del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per quanto riguarda l’elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative utilizzato nel modulo di domanda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (EU) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/1240 istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di possedere un visto per entrare e soggiornare nel territorio degli Stati membri.

(2)

Nel modulo di domanda ETIAS che ciascun richiedente deve compilare, i richiedenti saranno tenuti a fornire i dati personali relativi alla loro occupazione attuale. A tal fine i richiedenti dovrebbero selezionare la loro occupazione attuale sulla base di un elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative.

(3)

Occorre pertanto stilare un elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative. L’elenco dovrebbe avvalersi della classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO) adottata dall’Organizzazione internazionale del lavoro. Al fine di garantire che i dati sulle occupazioni siano sufficientemente specifici, i richiedenti dovrebbero essere tenuti a selezionare gruppi di posizioni lavorative almeno al livello 2 (gruppo intermedio) della norma, ma anche ai livelli 3 (gruppo minore) o 4 (gruppo di unità), se disponibili.

(4)

Per essere il più semplice possibile da utilizzare, è opportuno che il modulo permetta di visualizzare soltanto le opzioni pertinenti e aiuti attivamente il richiedente a trovare il gruppo di posizioni lavorative pertinente, filtrando le opzioni sulla base delle selezioni effettuate in precedenza.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all’adozione del regolamento (UE) 2018/1240, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull’acquis di Schengen, il 21 dicembre 2018 la Danimarca ha notificato, a norma dell’articolo 4 di detto protocollo, la decisione di recepire il regolamento (UE) 2018/1240 nel proprio diritto interno.

(6)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (2); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(7)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (4).

(8)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (6).

(9)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (8).

(10)

Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003, dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005 e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2011.

(11)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e ha espresso un parere il 4 settembre 2020,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Attuale occupazione nel modulo di domanda

1.   A norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240, per compilare il campo relativo all’attuale occupazione nel modulo di domanda, il richiedente seleziona una delle seguenti opzioni:

a)

lavoratore dipendente;

b)

lavoratore autonomo;

c)

disoccupato/non occupato;

d)

pensionato;

e)

studente.

2.   Se seleziona la lettera a) o b) del paragrafo 1, il richiedente seleziona dall’elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative che figura nell’allegato il gruppo di posizioni lavorative di livello 1 (gruppo principale) e di livello 2 (gruppo intermedio) corrispondente alla sua attuale occupazione.

3.   Se il gruppo di posizioni lavorative del livello selezionato contiene opzioni che consentono un’identificazione più specifica dell’occupazione del richiedente al livello 3 (gruppo minore) o al livello 4 (gruppo di unità), il richiedente è tenuto a selezionare il gruppo di posizioni lavorative di livello più dettagliato disponibile.

4.   Se il richiedente è un minore, sono visibili e disponibili per la selezione solo le opzioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e).

5.   Il modulo di domanda aiuta il richiedente a trovare il gruppo di posizioni lavorative pertinente filtrando le opzioni sulla base delle opzioni selezionate in precedenza.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

(2)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(3)   GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(4)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(5)   GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(6)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(7)   GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(8)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(9)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

Elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative utilizzato nel modulo di domanda

Quando presentano una domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS, i richiedenti selezionano un gruppo di posizioni lavorative dal seguente elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative.È possibile utilizzare l’elenco solo dopo aver indicato di essere «lavoratori dipendenti» o «lavoratori autonomi».

L’elenco si basa sui gruppi principali, gruppi intermedi, gruppi minori e gruppi di unità della classificazione internazionale tipo delle professioni 2008 (ISCO-08):

livello 1: gruppi principali

livello 2: gruppi intermedi

livello 3: gruppi minori

livello 4: gruppi di unità

1.   Dirigente

1.1.

Direttore, dirigente superiore della pubblica amministrazione, membro dell’esecutivo o dei corpi legislativi

1.1.1.

Membro dell’esecutivo o dei corpi legislativi, dirigente superiore della pubblica amministrazione

1.1.1.1.

Membro dell’esecutivo o dei corpi legislativi

1.1.1.2.

Dirigente superiore della pubblica amministrazione

1.1.1.3.

Capo tradizionale o capo villaggio

1.1.1.4.

Dirigente superiore di organizzazione specializzata

1.1.2.

Direttore

1.2.

Dirigente amministrativo o commerciale

1.2.1.

Dirigente nei servizi alle imprese o dell’amministrazione

1.2.1.1.

Dirigente nei servizi finanziari

1.2.1.2.

Dirigente delle risorse umane

1.2.1.3.

Dirigente strategie o pianificazione

1.2.1.4.

Dirigente nei servizi alle imprese o dell’amministrazione non classificato altrove

1.2.2.

Dirigente nei servizi di vendita, commercializzazione o sviluppo

1.2.2.1.

Dirigente nei servizi di vendita o commercializzazione

1.2.2.2.

Dirigente nei servizi di pubblicità o pubbliche relazioni

1.2.2.3.

Dirigente nel settore ricerca e sviluppo

1.3.

Dirigente in servizi di produzione o specializzati

1.3.1.

Dirigente nella produzione agricola, forestale o della pesca

1.3.1.1.

Dirigente nella produzione agricola o forestale

1.3.1.2.

Dirigente nella produzione della pesca o dell’acquacoltura

1.3.2.

Dirigente dell’industria manifatturiera, dell’estrazione, dell’edilizia o della distribuzione

1.3.2.1.

Dirigente dell’industria manifatturiera

1.3.2.2.

Dirigente dell’industria dell’estrazione

1.3.2.3.

Dirigente dell’edilizia

1.3.2.4.

Dirigente nei servizi di approvvigionamento, distribuzione o assimilati

1.3.3.

Dirigente nei servizi delle tecnologie dell’informazione o della comunicazione

1.3.4.

Dirigente nei servizi professionali

1.3.4.1.

Dirigente nei servizi di sorveglianza dei bambini

1.3.4.2.

Dirigente nei servizi sanitari

1.3.4.3.

Dirigente nei servizi di assistenza agli anziani

1.3.4.4.

Dirigente nei servizi sociali

1.3.4.5.

Dirigente nel settore dell’educazione

1.3.4.6.

Dirigente di filiale nei servizi finanziari o assicurativi

1.3.4.7.

Dirigente in servizi professionali non classificato altrove

1.4.

Dirigente nei servizi alberghieri, del commercio o assimilati

1.4.1.

Dirigente nei servizi alberghieri o nella ristorazione

1.4.1.1.

Dirigente nei servizi alberghieri

1.4.1.2.

Dirigente nella ristorazione

1.4.2.

Dirigente nel commercio all’ingrosso o al dettaglio

1.4.3.

Dirigente in altri servizi

1.4.3.1.

Dirigente di centri per le attività sportive, ricreative o culturali

1.4.3.2.

Dirigente di servizi non classificato altrove

2.   Professione intellettuale o scientifica

2.1.

Specialista in scienze o ingegneria

2.1.1.

Specialista in scienze fisiche o della terra

2.1.1.1.

Fisico o astronomo

2.1.1.2.

Meteorologo

2.1.1.3.

Chimico

2.1.1.4.

Geologo o geofisico

2.1.2.

Matematico, attuario o statistico

2.1.3.

Specialista nelle scienze della vita

2.1.3.1.

Biologo, botanico, zoologo o assimilato

2.1.3.2.

Agronomo, forestale o ittiologo

2.1.3.3.

Specialista in protezione ambientale

2.1.4.

Specialista in ingegneria (ad eccezione degli elettrotecnici)

2.1.4.1.

Ingegnere industriale o gestionale

2.1.4.2.

Ingegnere civile

2.1.4.3.

Ingegnere ambientale

2.1.4.4.

Ingegnere meccanico

2.1.4.5.

Ingegnere chimico

2.1.4.6.

Ingegnere minerario, metallurgico o assimilato

2.1.4.7.

Specialista in ingegneria non classificato altrove

2.1.5.

Ingegnere elettrotecnico

2.1.5.1.

Ingegnere elettrico

2.1.5.2.

Ingegnere elettronico

2.1.5.3.

Ingegnere in telecomunicazioni

2.1.6.

Architetto, pianificatore territoriale, agrimensore, disegnatore o progettista

2.1.6.1.

Architetto

2.1.6.2.

Paesaggista

2.1.6.3.

Progettista di prodotti o disegnatore di moda

2.1.6.4.

Urbanista o pianificatore del traffico

2.1.6.5.

Cartografo o agrimensore

2.1.6.6.

Grafico o progettista multimediale

2.2.

Specialista della salute

2.2.1.

Medico

2.2.1.1.

Medico generico

2.2.1.2.

Medico specialista

2.2.2.

Infermiere o ostetrico professionista

2.2.2.1.

Specialista in scienze sanitarie infermieristiche

2.2.2.2.

Specialista in scienze sanitarie ostetriche

2.2.3.

Specialista della medicina tradizionale o complementare

2.2.3.1.

Specialista della medicina tradizionale o complementare

2.2.3.2.

Paramedico

2.2.3.3.

Paramedico

2.2.4.

Veterinario

2.2.5.

Altro specialista della salute

2.2.5.1.

Dentista

2.2.5.2.

Farmacista

2.2.5.3.

Specialista in medicina ambientale, medicina del lavoro o igiene

2.2.5.4.

Fisioterapista

2.2.5.5.

Dietologo o nutrizionista

2.2.5.6.

Audiologo o logopedista

2.2.5.7.

Optometrista o oftalmologo

2.2.5.8.

Specialista della salute non classificato altrove

2.3.

Specialista dell’educazione

2.3.1.

Docente universitario o professore dell’insegnamento superiore

2.3.2.

Professore dell’educazione professionale

2.3.3.

Professore di scuola secondaria

2.3.4.

Professore di scuola primaria o pre-primaria

2.3.4.1.

Professore di scuola primaria

2.3.4.2.

Professore di scuola pre-primaria

2.3.5.

Altro specialista dell’educazione

2.3.5.1.

Specialista dei metodi di insegnamento

2.3.5.2.

Professore per l’insegnamento ad alunni con esigenze speciali

2.3.5.3.

Altro professore di lingue

2.3.5.4.

Altro professore di educazione musicale

2.3.5.5.

Altro professore di educazione artistica

2.3.5.6.

Formatore in tecnologie dell’informazione

2.3.5.7.

Specialista dell’educazione non classificato altrove

2.4.

Specialista delle scienze commerciali o dell’amministrazione

2.4.1.

Specialista finanziario

2.4.1.1.

Contabile

2.4.1.2.

Consulente finanziario o per gli investimenti

2.4.1.3.

Analista finanziario

2.4.2.

Specialista dell’amministrazione

2.4.2.1.

Analista della gestione o organizzazione

2.4.2.2.

Specialista delle politiche di amministrazione

2.4.2.3.

Specialista di personale o sviluppo di carriera

2.4.2.4.

Specialista della formazione o dello sviluppo delle risorse umane

2.4.3.

Specialista delle vendite, del marketing o delle pubbliche relazioni

2.4.3.1.

Specialista della pubblicità o del marketing

2.4.3.2.

Specialista delle pubbliche relazioni

2.4.3.3.

Informatore tecnico o scientifico (ad eccezione del settore ICT)

2.4.3.4.

Specialista delle vendite nel settore delle tecnologie dell’informazione o della comunicazione

2.5.

Specialista delle tecnologie dell’informazione o della comunicazione

2.5.1.

Sviluppatore o analista di software o applicazioni

2.5.1.1.

Analista di sistema

2.5.1.2.

Sviluppatore di software

2.5.1.3.

Sviluppatore Web o multimediale

2.5.1.4.

Programmatore di applicazioni

2.5.1.5.

Sviluppatore o analista di software o applicazioni non classificato altrove

2.5.2.

Specialista in basi dati o in reti informatiche

2.5.2.1.

Specialista nella progettazione o amministrazione delle basi dati

2.5.2.2.

Amministratore di sistema

2.5.2.3.

Specialista in reti informatiche

2.5.2.4.

Specialista in basi dati o in reti informatiche non classificato altrove

2.6.

Specialista in scienze giuridiche, sociali o culturali

2.6.1.

Specialista in scienze giuridiche

2.6.1.1.

Avvocato

2.6.1.2.

Magistrato

2.6.1.3.

Specialista in scienze giuridiche non classificato altrove

2.6.2.

Bibliotecario, archivista o curatore di musei

2.6.2.1.

Archivista o curatore di musei

2.6.2.2.

Bibliotecario, documentalista o assimilato

2.6.3.

Specialista in scienze sociali o in discipline religiose

2.6.3.1.

Economista

2.6.3.2.

Sociologo, antropologo o assimilato

2.6.3.3.

Filosofo, storico o specialista in scienze politiche

2.6.3.4.

Psicologo

2.6.3.5.

Specialista nell’assistenza sociale o nell’orientamento

2.6.3.6.

Specialista in discipline religiose

2.6.4.

Specialista in discipline linguistiche, letterarie o documentali

2.6.4.1.

Scrittore o assimilato

2.6.4.2.

Giornalista

2.6.4.3.

Traduttore, interprete o altro linguista

2.6.5.

Specialista in discipline artistico-espressive

2.6.5.1.

Specialista delle arti visive

2.6.5.2.

Musicista, cantante o compositore

2.6.5.3.

Ballerino o coreografo

2.6.5.4.

Regista, sceneggiatore, produttore o assimilato

2.6.5.5.

Attore

2.6.5.6.

Annunciatore della radio o della televisione o di altri media

2.6.5.7.

Specialista in discipline artistico-espressive non classificato altrove

3.   Professione tecnica intermedia

3.1.

Professione tecnica nelle scienze o nell’ingegneria

3.1.1.

Tecnico delle scienze fisiche o ingegneristiche

3.1.1.1.

Tecnico delle scienze chimiche o fisiche

3.1.1.2.

Tecnico delle costruzioni civili

3.1.1.3.

Elettrotecnico

3.1.1.4.

Tecnico elettronico

3.1.1.5.

Tecnico meccanico

3.1.1.6.

Tecnico chimico

3.1.1.7.

Tecnico metallurgico-minerario

3.1.1.8.

Disegnatore industriale

3.1.1.9.

Altro tecnico delle scienze fisiche o ingegneristiche non classificato altrove

3.1.2.

Supervisore delle attività estrattive, manifatturiere o di costruzione

3.1.2.1.

Supervisore minerario

3.1.2.2.

Supervisore delle attività manifatturiere

3.1.2.3.

Supervisore edile

3.1.3.

Tecnico del controllo del processo di produzione

3.1.3.1.

Conduttore di impianti per la produzione di energia elettrica

3.1.3.2.

Conduttore di inceneritori o di impianti del trattamento delle acque

3.1.3.3.

Tecnico del controllo di impianti per il trattamento chimico

3.1.3.4.

Conduttore di impianti per la raffinazione del petrolio o del gas naturale

3.1.3.5.

Tecnico per il controllo del processo di produzione del metallo

3.1.3.6.

Tecnico del controllo del processo di produzione non classificato altrove

3.1.4.

Tecnico nelle scienze della vita o assimilato

3.1.4.1.

Tecnico nelle scienze della vita (ad eccezione delle scienze mediche)

3.1.4.2.

Tecnico agronomo

3.1.4.3.

Tecnico forestale

3.1.5.

Controllore o tecnico del trasporto aereo o navale

3.1.5.1.

Ufficiale di macchina navale

3.1.5.2.

Ufficiale di bordo o pilota navale

3.1.5.3.

Pilota di aeromobili o assimilato

3.1.5.4.

Controllore del traffico aereo

3.1.5.5.

Tecnico elettronico addetto alla sicurezza del traffico aereo

3.2.

Professione intermedia nelle scienze della salute

3.2.1.

Tecnico delle scienze mediche o farmaceutiche

3.2.1.1.

Tecnico radiologo o di apparecchiature mediche

3.2.1.2.

Tecnico di laboratorio medico o patologico

3.2.1.3.

Tecnico o assistente farmaceutico

3.2.1.4.

Tecnico protesico o odontotecnico

3.2.2.

Infermiere o ostetrico (livello intermedio)

3.2.2.1.

Infermiere (livello intermedio)

3.2.2.2.

Ostetrico (livello intermedio)

3.2.3.

Assistente della medicina tradizionale o complementare

3.2.3.1.

Assistente della medicina tradizionale o complementare

3.2.4.

Tecnico o assistente veterinario

3.2.4.1.

Tecnico o assistente veterinario

3.2.5.

Altra professione intermedia nelle scienze della salute

3.2.5.1.

Assistente odontoiatra o igienista dentale

3.2.5.2.

Addetto alle cartelle cliniche o alla documentazione sanitaria

3.2.5.3.

Operatore sanitario della comunità

3.2.5.4.

Ottico

3.2.5.5.

Tecnico o assistente della riabilitazione

3.2.5.6.

Assistente medico

3.2.5.7.

Ispettore o tecnico della medicina ambientale o del lavoro

3.2.5.8.

Infermiere di ambulanza

3.2.5.9.

Tecnico delle scienze della salute non classificato altrove

3.3.

Professione intermedia nelle attività finanziarie o amministrative

3.3.1.

Tecnico delle attività finanziarie o matematiche

3.3.1.1.

Mediatore di borsa o agente di cambio

3.3.1.2.

Operatore crediti o prestiti

3.3.1.3.

Contabile (livello intermedio)

3.3.1.4.

Tecnico statistico o matematico o assimilato

3.3.1.5.

Valutatore di rischio o perito stimatore di danno

3.3.2.

Agente di vendita o acquisto o Mediatore

3.3.2.1.

Agente assicurativo

3.3.2.2.

Rappresentante di commercio

3.3.2.3.

Responsabile degli acquisti

3.3.2.4.

Mediatore commerciale

3.3.3.

Agente commerciale

3.3.3.1.

Agente concessionario

3.3.3.2.

Organizzatore di conferenze o di eventi

3.3.3.3.

Agente di stesura di contratti di impiego o di reclutamento

3.3.3.4.

Agente immobiliare o amministratore

3.3.3.5.

Agente commerciale non classificato altrove

3.3.4.

Personale di segreteria addetto ad attività amministrative o specializzate

3.3.4.1.

Capoufficio

3.3.4.2.

Segretario di studi legali

3.3.4.3.

Segretario addetto a mansioni amministrative o esecutive

3.3.4.4.

Segretario di studi medici

3.3.5.

Membro di organismi di governo con potestà regolamentare (livello intermedio)

3.3.5.1.

Ispettore di dogana o di frontiera

3.3.5.2.

Agente delle tasse o delle imposte

3.3.5.3.

Agente dei servizi pubblici di prestazioni sociali

3.3.5.4.

Agente dei servizi pubblici di permessi e licenze

3.3.5.5.

Ispettore di polizia o detective

3.3.5.6.

Membro di organismi di governo con potestà regolamentare (livello intermedio) non classificato altrove

3.4.

Professione intermedia nelle scienze giuridiche, sociali o culturali

3.4.1.

Professione intermedia delle scienze giuridiche, sociali o delle discipline religiose

3.4.1.1.

Tecnico delle scienze giuridiche o assimilato

3.4.1.2.

Tecnico delle scienze sociali

3.4.1.3.

Tecnico delle discipline religiose

3.4.2.

Professione dello sport o del fitness

3.4.2.1.

Atleta o sportivo

3.4.2.2.

Allenatore, istruttore o agente

3.4.2.3.

Istruttore di palestra o preparatore atletico

3.4.3.

Professione tecnica artistica, culturale o culinaria

3.4.3.1.

Fotografo

3.4.3.2.

Designer di interni o decoratore

3.4.3.3.

Tecnico delle gallerie, dei musei o delle biblioteche

3.4.3.4.

Chef

3.4.3.5.

Altra professione tecnica dei servizi ricreativi o culturali

3.5.

Tecnico dell’informazione o della comunicazione

3.5.1.

Tecnico per la gestione dell’informazione o della comunicazione o per l’assistenza agli utenti

3.5.1.1.

Tecnico per la gestione dell’informazione o della comunicazione

3.5.1.2.

Tecnico per l’assistenza agli utenti della tecnologia dell’informazione o della comunicazione

3.5.1.3.

Tecnico di rete o sistemi informatici

3.5.1.4.

Tecnico Web

3.5.2.

Tecnico della trasmissione radiotelevisiva o delle telecomunicazioni

3.5.2.1.

Tecnico della trasmissione radiotelevisiva o degli apparati audio-video

3.5.2.2.

Tecnico dell’ingegneria delle comunicazioni

4.   Impiegato di ufficio

4.1.

Impiegato con compiti generali o operatore su macchine di ufficio

4.1.1.

Personale di ufficio con compiti generali

4.1.1.1.

Personale di ufficio con compiti generali

4.1.2.

Personale di segreteria (compiti generali)

4.1.2.1.

Personale di segreteria (compiti generali)

4.1.3.

Operatore su macchine di ufficio

4.1.3.1.

Dattilografo o operatore di trattamento testi

4.1.3.2.

Addetto all’inserimento dati

4.2.

Impiegato a contatto diretto con il pubblico

4.2.1.

Personale addetto allo sportello, cassiere o assimilato

4.2.1.1.

Addetto allo sportello bancario o assimilato

4.2.1.2.

Allibratore, croupier o assimilato

4.2.1.3.

Addetto ad agenzie di pegno o di prestito

4.2.1.4.

Esattore di crediti o assimilato

4.2.2.

Personale addetto all’informazione della clientela

4.2.2.1.

Consulente turistico o operatore

4.2.2.2.

Tecnico dei centri di informazione

4.2.2.3.

Operatore di centrali telefoniche

4.2.2.4.

Portiere di albergo

4.2.2.5.

Addetto all’informazione

4.2.2.6.

Addetto alla reception (compiti generali)

4.2.2.7.

Addetto alla rilevazione o alle indagini di mercato

4.2.2.8.

Personale addetto all’informazione della clientela non classificato altrove

4.3.

Impiegato addetto ai servizi contabili o finanziari o alla registrazione dei materiali

4.3.1.

Personale addetto ai servizi contabili e finanziari

4.3.1.1.

Aiuto contabile

4.3.1.2.

Addetto a servizi statistici, finanziari o assicurativi

4.3.1.3.

Addetto buste paga

4.3.2.

Personale addetto alla registrazione dei materiali o alla gestione amministrativa dei trasporti

4.3.2.1.

Addetto alla gestione degli stock

4.3.2.2.

Addetto alla produzione

4.3.2.3.

Addetto alla gestione amministrativa dei trasporti

4.4.

Altro impiegato di ufficio

4.4.1.

Altro impiegato di ufficio

4.4.1.1.

Addetto a biblioteche

4.4.1.2.

Addetto all’inoltro o allo smistamento di posta e documentazione

4.4.1.3.

Addetto alla codifica, alla correzione di bozze o assimilato

4.4.1.4.

Scrivano o assimilato

4.4.1.5.

Addetto ad archivi o schedari

4.4.1.6.

Addetto alla gestione del personale

4.4.1.7.

Altro impiegato di ufficio non classificato altrove

5.   Professione nelle attività commerciali o nei servizi

5.1.

Professione nei servizi alle persone

5.1.1.

Assistente di viaggio, accompagnatore o guida

5.1.1.1.

Assistente di viaggio o steward

5.1.1.2.

Controllore o bigliettaio di trasporti pubblici

5.1.1.3.

Guida

5.1.2.

Cuoco

5.1.3.

Cameriere o barista

5.1.3.1.

Cameriere

5.1.3.2.

Barista

5.1.4.

Parrucchiere, estetista o assimilato

5.1.4.1.

Parrucchiere

5.1.4.2.

Estetista o assimilato

5.1.5.

Supervisore di servizi di manutenzione o pulizia

5.1.5.1.

Supervisore di servizi di pulizia in uffici, esercizi alberghieri o altri esercizi

5.1.5.2.

Collaboratore domestico

5.1.5.3.

Custode di immobili

5.1.6.

Altra professione nei servizi alle persone

5.1.6.1.

Astrologo, chiromante o assimilato

5.1.6.2.

Personale di compagnia o valletto

5.1.6.3.

Addetto alle pompe funebri o imbalsamatore

5.1.6.4.

Personale addetto alla cura degli animali

5.1.6.5.

Istruttore di guida automobilistica

5.1.6.6.

Professione nei servizi alle persone non classificati altrove

5.2.

Professione nelle attività commerciali

5.2.1.

Commerciante ambulante

5.2.1.1.

Venditore su bancarelle o mercati

5.2.1.2.

Venditore ambulante di generi alimentari

5.2.2.

Esercente o addetto alle vendite

5.2.2.1.

Esercente delle vendite

5.2.2.2.

Addetto ai controlli delle vendite

5.2.2.3.

Assistente alle vendite

5.2.3.

Cassiere o addetto al registratore di cassa

5.2.3.1.

Cassiere o addetto al registratore di cassa

5.2.4.

Altra professione nelle attività commerciali

5.2.4.1.

Indossatore, modello o assimilato

5.2.4.2.

Dimostratore

5.2.4.3.

Venditore a domicilio

5.2.4.4.

Venditore telefonico

5.2.4.5.

Addetto ai distributori di carburanti

5.2.4.6.

Addetto al banco servizi di ristorazione

5.2.4.7.

Professione nelle attività commerciali non classificate altrove

5.3.

Professione nell’assistenza alle persone

5.3.1.

Addetto alla sorveglianza di bambini o assistente didattico

5.3.1.1.

Addetto alla sorveglianza di bambini

5.3.1.2.

Assistente didattico

5.3.2.

Addetto all’assistenza alle persone nei servizi sanitari

5.3.2.1.

Ausiliario sanitario

5.3.2.2.

Addetto all’assistenza personale a domicilio

5.3.2.3.

Addetto all’assistenza alle persone nei servizi sanitari non classificato altrove

5.4.

Professione nei servizi di sicurezza, custodia e vigilanza

5.4.1.

Professione nei servizi di sicurezza, custodia e vigilanza

5.4.1.1.

Vigile del fuoco

5.4.1.2.

Agente di polizia

5.4.1.3.

Agente di custodia carceraria

5.4.1.4.

Agente di sicurezza

5.4.1.5.

Professione nei servizi di sicurezza, custodia e vigilanza non classificati altrove

6.   Personale specializzato addetto all’agricoltura, alle foreste o alla pesca

6.1.

Agricoltore o operaio agricolo specializzato

6.1.1.

Agricoltore o operaio agricolo specializzato nelle coltivazioni e colture in pieno campo

6.1.1.1.

Lavoratore agricolo specializzato di colture in pieno campo od ortive

6.1.1.2.

Lavoratore agricolo specializzato di coltivazioni legnose agrarie

6.1.1.3.

Lavoratore agricolo specializzato di coltivazioni di fiori e piante ornamentali, di coltivazioni ortive o vivai

6.1.1.4.

Lavoratore agricolo specializzato di colture miste

6.1.2.

Allevatore

6.1.2.1.

Lavoratore specializzato nell’allevamento del bestiame o nella produzione del latte

6.1.2.2.

Lavoratore specializzato degli allevamenti avicoli

6.1.2.3.

Apicoltore o sericoltore

6.1.2.4.

Allevatore non classificato altrove

6.1.3.

Agricoltore di colture miste e allevatore

6.2.

Lavoratore forestale specializzato, pescatore o cacciatore

6.2.1.

Lavoratore forestale o assimilato

6.2.2.

Pescatore o cacciatore

6.2.2.1.

Lavoratore dell’acquacoltura

6.2.2.2.

Pescatore della pesca costiera o in acque interne

6.2.2.3.

Pescatore d’alto mare

6.2.2.4.

Cacciatore

6.3.

Lavoratore dell’agricoltura, della caccia, della pesca o del raccolto di sussistenza

6.3.1.

Lavoratore dell’agricoltura di sussistenza

6.3.2.

Lavoratore dell’allevamento di sussistenza

6.3.3.

Lavoratore delle colture miste o dell’allevamento di sussistenza

6.3.4.

Lavoratore della caccia, della pesca o del raccolto di sussistenza

7.   Artigiano o operaio specializzato

7.1.

Operaio specializzato dell’edilizia o assimilato, ad eccezione degli elettricisti

7.1.1.

Operaio addetto alla costruzione di strutture edili o assimilato

7.1.1.1.

Addetto alla costruzione di edifici

7.1.1.2.

Muratore in mattoni o assimilato

7.1.1.3.

Muratore in pietrame, tagliatore di pietre o cesellatore

7.1.1.4.

Muratore in cemento armato, rifinitore o assimilato

7.1.1.5.

Carpentiere o falegname edile

7.1.1.6.

Operaio addetto alla costruzione di strutture edili o assimilato non classificato altrove

7.1.2.

Operaio specializzato addetto alle rifiniture delle costruzioni o assimilato

7.1.2.1.

Copritetti

7.1.2.2.

Pavimentatore o posatore di rivestimenti

7.1.2.3.

Intonacatore

7.1.2.4.

Installatore di impianti di isolamento

7.1.2.5.

Vetraio

7.1.2.6.

Idraulico o posatore di tubazioni

7.1.2.7.

Installatore di impianti di aria condizionata o di raffreddamento

7.1.3.

Operaio specializzato addetto alla pitturazione o alla pulizia degli esterni degli edifici o assimilato

7.1.3.1.

Imbianchino o assimilato

7.1.3.2.

Laccatore e verniciatore

7.1.3.3.

Pulitore di facciate e di esterni

7.2.

Operaio metalmeccanico specializzato o assimilato

7.2.1.

Lattoniere, carpentiere, fonditore, saldatore o assimilato

7.2.1.1.

Fonditore o animista di fonderia

7.2.1.2.

Saldatore o tagliatori a fiamma

7.2.1.3.

Lattoniere o calderaio

7.2.1.4.

Carpentiere o montatore di carpenteria metallica

7.2.1.5.

Attrezzatore o montatore di cavi metallici

7.2.2.

Fabbro, costruttore di utensili o assimilato

7.2.2.1.

Fabbro, maniscalco o operatore di presse per la forgiatura

7.2.2.2.

Costruttore di utensili o assimilato

7.2.2.3.

Modellatore o tracciatore meccanico di macchine utensili

7.2.2.4.

Lucidatore, levigatore o affilatore

7.2.3.

Meccanico o riparatore di macchine

7.2.3.1.

Meccanico o riparatore di veicoli a motore

7.2.3.2.

Meccanico o riparatore di motori di aerei

7.2.3.3.

Meccanico o riparatore di macchinari agricoli o industriali

7.2.3.4.

Meccanico di biciclette o veicoli simili

7.3.

Artigiano o operaio specializzato delle attività tipografiche

7.3.1.

Artigiano

7.3.1.1.

Addetto alla costruzione o riparazione di strumenti di precisione

7.3.1.2.

Addetto alla costruzione o all’accordatura di strumenti musicali

7.3.1.3.

Gioielliere o orafo

7.3.1.4.

Vasaio o assimilato

7.3.1.5.

Soffiatore, tagliatore, molatore o levigatore di vetro

7.3.1.6.

Pittore di insegne, decoratore, incisore o acquafortista

7.3.1.7.

Artigiano delle lavorazioni del legno, delle ceste o di materiali affini

7.3.1.8.

Artigiano delle lavorazioni dei tessili, del cuoio o simili

7.3.1.9.

Artigiano non classificato altrove

7.3.2.

Operaio specializzato delle attività tipografiche

7.3.2.1.

Tecnico prestampa

7.3.2.2.

Stampatore

7.3.2.3.

Rilegatore o rifinitore post-stampa

7.4.

Artigiano o operaio specializzato delle attrezzature elettriche o elettroniche

7.4.1.

Installatore o riparatore di apparati elettrici

7.4.1.1.

Elettricista dell’edilizia o assimilato

7.4.1.2.

Installatore o riparatore di apparati elettromeccanici

7.4.1.3.

Installatore o riparatore di linee elettriche

7.4.2.

Installatore o riparatore elettronico o delle telecomunicazioni

7.4.2.1.

Riparatore o manutentore di apparati elettronici industriali

7.4.2.2.

Installatore o manutentore di attrezzature delle tecnologie dell’informazione o della comunicazione

7.5.

Artigiano o operaio specializzato delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile o assimilato

7.5.1.

Operaio specializzato delle lavorazioni alimentari o assimilato

7.5.1.1.

Macellaio, pesciaiolo o assimilato

7.5.1.2.

Panettiere, pastaio o pasticciere

7.5.1.3.

Confezionatore caseario

7.5.1.4.

Conserviere di frutta, verdura o simili

7.5.1.5.

Degustatore o classificatore di prodotti alimentari o bevande

7.5.1.6.

Operaio specializzato della preparazione o della lavorazione del tabacco

7.5.2.

Artigiano o operaio specializzato del trattamento del legno, ebanista o assimilato

7.5.2.1.

Artigiano o operaio specializzato del trattamento del legno

7.5.2.2.

Ebanista o assimilato

7.5.2.3.

Modellatore o tracciatore meccanico di macchine utensili

7.5.3.

Artigiano o operaio specializzato del tessile

7.5.3.1.

Sarto, confezionatore di capi di abbigliamento, pellicciaio o cappellaio

7.5.3.2.

Modellista o tagliatore di capi di abbigliamento

7.5.3.3.

Cucitore, ricamatore o assimilato

7.5.3.4.

Tappezziere o assimilato

7.5.3.5.

Conciatore di pelli o di pellicce

7.5.3.6.

Confezionatore di calzature o assimilato

7.5.4.

Altro artigiano o operaio specializzato

7.5.4.1.

Sommozzatore

7.5.4.2.

Brillatore o artificiere

7.5.4.3.

Classificatore o collaudatore di prodotti (ad eccezione dei prodotti alimentari e delle bevande)

7.5.4.4.

Fumigatore, disinfestatore o diserbatore

7.5.4.5.

Artigiano o operaio specializzato non classificato altrove

8.   Conduttore di impianti o macchinari o addetto al montaggio

8.1.

Conduttore di impianti o macchinari fissi

8.1.1.

Conduttore di impianti di miniere o per il trattamento di minerali

8.1.1.1.

Minatore o cavapietre

8.1.1.2.

Conduttore di impianti per il trattamento di minerali o di pietre

8.1.1.3.

Trivellatore, perforatore di pozzi o assimilato

8.1.1.4.

Conduttore di macchinari per prodotti di cemento, pietra o altri minerali

8.1.2.

Conduttore di impianti per la trasformazione o la finitura dei metalli

8.1.2.1.

Conduttore di impianti per la trasformazione dei metalli

8.1.2.2.

Addetto ai macchinari per finire, rivestire, placcare metalli o oggetti in metallo

8.1.3.

Conduttore di impianti o macchinari per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica o fotografici

8.1.3.1.

Conduttore di impianti o macchinari per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica

8.1.3.2.

Conduttore di macchinari per la fabbricazione di prodotti fotografici

8.1.4.

Conduttore di macchinari per la fabbricazione di articoli in gomma, plastica o carta

8.1.4.1.

Conduttore di macchinari per la fabbricazione di articoli in gomma

8.1.4.2.

Conduttore di macchinari per la fabbricazione di articoli in plastica

8.1.4.3.

Conduttore di macchinari per la fabbricazione di articoli in carta

8.1.5.

Conduttore di macchinari per la confezione di articoli in stoffa, pelliccia o cuoio

8.1.5.1.

Conduttore di macchinari per preparare le fibre, per la filatura o la bobinatura

8.1.5.2.

Conduttore di telai meccanici per la tessitura o la maglieria

8.1.5.3.

Conduttore di macchinari per la cucitura

8.1.5.4.

Conduttore di macchinari per il candeggio, la tintura o la lavatura di filati e tessuti

8.1.5.5.

Conduttore di macchinari per la preparazione di pelliccia o cuoio

8.1.5.6.

Conduttore di macchinari per la fabbricazione di calzature o assimilato

8.1.5.7.

Conduttore di macchinari di lavanderia

8.1.5.8.

Conduttore di macchinari per la confezione di articoli in stoffa, pelliccia o cuoio non classificato altrove

8.1.6.

Conduttore di macchinari per la fabbricazione di alimenti o assimilato

8.1.6.1.

Conduttore di macchinari per la fabbricazione di alimenti o assimilato

8.1.7.

Conduttore di impianti per la trasformazione del legno o la fabbricazione della carta

8.1.7.1.

Conduttore di impianti per la preparazione della pasta di legno o la fabbricazione della carta

8.1.7.2.

Conduttore di impianti per la trasformazione del legno

8.1.8.

Altro conduttore di impianti o macchinari fissi

8.1.8.1.

Conduttore di impianti per la lavorazione del vetro o della ceramica

8.1.8.2.

Conduttore di caldaie a vapore o motori termici

8.1.8.3.

Conduttore di macchine confezionatrici, per l’imbottigliamento o etichettatrici

8.1.8.4.

Conduttore di impianti o macchinari fissi non classificato altrove

8.2.

Assemblatore

8.2.1.

Assemblatore

8.2.1.1.

Assemblatore di parti di macchine

8.2.1.2.

Assemblatore di apparecchiature elettriche o elettroniche

8.2.1.3.

Assemblatore non classificato altrove

8.3.

Conduttore di veicoli o di macchinari mobili

8.3.1.

Conducente di locomotive o assimilato

8.3.1.1.

Conducente di locomotive

8.3.1.2.

Frenatore, segnalatore o agente di manovra ferroviario

8.3.2.

Conducente di automobili, furgoni o motociclette

8.3.2.1.

Motociclista

8.3.2.2.

Conducente di automobili, taxi o furgoni

8.3.3.

Conducente di mezzi pesanti o di autobus

8.3.3.1.

Conducente di autobus o tram

8.3.3.2.

Conducente di mezzi pesanti o camion

8.3.4.

Conduttore di impianti mobili

8.3.4.1.

Conduttore di macchinari agricoli o forestali

8.3.4.2.

Conduttore di macchinari per movimento terra o assimilato

8.3.4.3.

Conduttore di macchinari per la perforazione o il sollevamento

8.3.4.4.

Conduttore di carrelli elevatori

8.3.5.

Marinaio di coperta o operaio assimilato

9.   Professione non qualificata

9.1.

Addetto alle pulizie o collaboratore

9.1.1.

Addetto alle pulizie domestiche, negli esercizi alberghieri o negli uffici

9.1.1.1.

Addetto alle pulizie domestiche o collaboratore domestico

9.1.1.2.

Addetto alle pulizie in uffici, esercizi alberghieri o altri esercizi

9.1.2.

Pulitore di veicoli, pulitore di vetri, lavandaio o altro addetto alla pulizia manuale

9.1.2.1.

Lavandaio o stiratore a mano

9.1.2.2.

Pulitore di veicoli

9.1.2.3.

Pulitore di vetri

9.1.2.4.

Altro addetto alle pulizie

9.2.

Personale non qualificato addetto all’agricoltura, alle foreste o alla pesca

9.2.1.

Personale non qualificato addetto all’agricoltura, alle foreste o alla pesca

9.2.1.1.

Bracciante agricolo

9.2.1.2.

Addetto al bestiame

9.2.1.3.

Bracciante agricolo e addetto al bestiame

9.2.1.4.

Operaio addetto ai giardini o alle coltivazioni ortive

9.2.1.5.

Operaio forestale

9.2.1.6.

Personale non qualificato addetto alla pesca o all’acquacoltura

9.3.

Personale non qualificato addetto alle miniere, alle costruzioni o ai trasporti

9.3.1.

Manovale delle miniere o delle costruzioni

9.3.1.1.

Manovale delle miniere o delle cave

9.3.1.2.

Manovale dell’ingegneria civile

9.3.1.3.

Manovale dell’edilizia

9.3.2.

Personale non qualificato delle attività manifatturiere

9.3.2.1.

Imballatore a mano

9.3.2.2.

Personale non qualificato delle attività industriali non classificato altrove

9.3.3.

Personale non qualificato addetto ai trasporti o al magazzinaggio

9.3.3.1.

Conduttore di veicoli a braccia o a pedali

9.3.3.2.

Conduttore di veicoli o macchinari a trazione animale

9.3.3.3.

Addetto allo spostamento e alla spedizione dei materiali o delle merci

9.3.3.4.

Addetto agli scaffali

9.4.

Personale non qualificato addetto alla ristorazione

9.4.1.

Personale non qualificato addetto alla ristorazione

9.4.1.1.

Addetto di fast food

9.4.1.2.

Garzone di cucina

9.5.

Commerciante ambulante di manufatti o di servizi

9.5.1.

Venditore ambulante di servizi

9.5.2.

Venditore ambulante di prodotti non alimentari

9.6.

Addetto alla raccolta dei rifiuti o altra professione non qualificata

9.6.1.

Addetto alla raccolta dei rifiuti

9.6.1.1.

Addetto alla raccolta di immondizia o materiale riciclabile

9.6.1.2.

Addetto alla selezione dei rifiuti

9.6.1.3.

Spazzino o assimilato

9.6.2.

Altra professione non qualificata

9.6.2.1.

Corriere, fattorino, facchino

9.6.2.2.

Addetto a lavori accessori

9.6.2.3.

Lettore di contatori o collettore di monete (distributori automatici)

9.6.2.4.

Acquaiolo o raccoglitore di legna da ardere

9.6.2.5.

Altra professione non qualificata non classificata altrove

10.   Forze armate

10.1.

Ufficiale delle forze armate

10.2.

Sottufficiale delle forze armate

10.3.

Professione relativa alle forze armate, altri gradi

8.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 201/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/917 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2021

che approva le sostanze attive a basso rischio virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 27 novembre 2017 Abiopep Plant Health S.L. ha presentato alla Spagna una domanda di approvazione delle sostanze attive virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2.

(2)

In conformità all’articolo 9, paragrafo 3, di detto regolamento, il 15 febbraio 2018 la Spagna, in qualità di Stato membro relatore, ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») dell’ammissibilità della domanda.

(3)

Il 22 luglio 2019 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione, con copia all’Autorità, un progetto di rapporto di valutazione in cui si valuta se sia prevedibile che le sostanze attive in questione rispettino i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(4)

L’Autorità ha agito in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(5)

Il 22 ottobre 2019 l’Autorità ha comunicato al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le proprie conclusioni (2) in cui si precisa se sia prevedibile che le sostanze attive virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2 rispettino i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’Autorità ha messo le sue conclusioni a disposizione del pubblico.

(6)

Il 25 gennaio 2021 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi una relazione di esame e un progetto di regolamento per quanto riguarda il virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e il virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2.

(7)

Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulla relazione di esame.

(8)

Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente le sostanze attive, in particolare gli impieghi esaminati e descritti dettagliatamente nella relazione di esame, è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. È pertanto opportuno approvare il virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e il virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2.

(9)

La Commissione ritiene inoltre che il virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e il virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2 siano sostanze attive a basso rischio a norma dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e il virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2 non sono sostanze potenzialmente pericolose e soddisfano le condizioni di cui all’allegato II, punto 5.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tenuto conto della valutazione dello Stato membro relatore e dell’Autorità, per quanto riguarda gli usi previsti nelle serre permanenti (in suolo e in idroponica), il virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e il virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2 sono microrganismi che dovrebbero presentare un basso rischio per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente. È noto che l’infezione da virus del mosaico del pepino e la sua riproduzione riguardano in modo assai specifico alcune piante (famiglia delle Solanaceae) e nessun caso è stato segnalato in altri organismi. Non sono stati individuati settori critici che suscitano preoccupazione ed è improbabile che i due ceppi presentino un potenziale di tossicità, infettività e patogenicità. Per questi motivi dovrebbero essere adottate solo misure di mitigazione del rischio di carattere generale per gli operatori e i lavoratori.

(10)

È pertanto opportuno approvare il virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e il virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2 come sostanze a basso rischio.

(11)

In conformità all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è necessario aggiungere alcune condizioni.

(12)

In conformità all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3).

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione delle sostanze attive

Le sostanze attive virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2 sono approvate alle condizioni stabilite nell’allegato I.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2021. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substances Pepino Mosaic Virus, EU strain, mild isolate Abp1 and Pepino Mosaic Virus, CH2 strain, mild isolate Abp2. EFSA Journal 2021;19(1):6388, 16 pagg., doi:10.2903/j.efsa.2021.6388. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza  (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

Virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1

Non pertinente

L’impurezza nicotina non deve superare i seguenti valori nella materia tecnica:

 

max. 0,005 mg/l in Abp1 TK

 

max. 3,87 x 10-5 mg/kg nel prodotto antiparassitario microbico (microbial pest control product, MPCP)

[È stata segnalata la presenza di nicotina nelle piante di pomodoro. Pertanto, poiché l’agente antiparassitario microbico (microbial pest control agent, MPCA) è prodotto nelle piante di pomodoro, la presenza di nicotina è una conseguenza del metodo di produzione].

28 giugno 2021

28 giugno 2036

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e sul virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2, in particolare delle relative appendici I e II.

In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

a)

al rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e all’analisi del controllo di qualità, da parte del produttore, durante il processo di fabbricazione, al fine di garantire il rispetto dei limiti relativi alla contaminazione microbiologica di cui al documento di lavoro SANCO/12116/2012 (2);

b)

alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microorganismi sono considerati di per sé potenziali sensibilizzanti e garantendo che le condizioni d’impiego comprendano adeguati dispositivi di protezione individuale.

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.


Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza  (3)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

Virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2

Non pertinente

L’impurezza nicotina non deve superare i seguenti valori nella materia tecnica:

 

max. 0,007 mg/l in Abp2 TK

 

max. 3,87 x 10-5 mg/kg nel prodotto antiparassitario microbico (microbial pest control product, MPCP)

[È stata segnalata la presenza di nicotina nelle piante di pomodoro. Pertanto, poiché l’agente antiparassitario microbico (microbial pest control agent, MPCA) è prodotto nelle piante di pomodoro, la presenza di nicotina è una conseguenza del metodo di produzione].

28 giugno 2021

28 giugno 2036

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e sul virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2, in particolare delle relative appendici I e II.

In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

a)

al rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e all’analisi del controllo di qualità, da parte del produttore, durante il processo di fabbricazione, al fine di garantire il rispetto dei limiti relativi alla contaminazione microbiologica di cui al documento di lavoro SANCO/12116/2012 (4);

b)

alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microorganismi sono considerati di per sé potenziali sensibilizzanti e garantendo che le condizioni d’impiego comprendano adeguati dispositivi di protezione individuale.

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di esame.

(2)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf.

(3)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di esame.

(4)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf


ALLEGATO II

Nell’allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 sono aggiunte le voci seguenti:

N.

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza  (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«29

Virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1

Non pertinente

L’impurezza nicotina non deve superare i seguenti valori nella materia tecnica:

 

max. 0,005 mg/l in Abp1 TK

 

max. 3,87 x 10-5 mg/kg nel prodotto antiparassitario microbico (microbial pest control product, MPCP)

[È stata segnalata la presenza di nicotina nelle piante di pomodoro. Pertanto, poiché l’agente antiparassitario microbico (microbial pest control agent, MPCA) è prodotto nelle piante di pomodoro, la presenza di nicotina è una conseguenza del metodo di produzione].

28 giugno 2021

28 giugno 2036

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e sul virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2, in particolare delle relative appendici I e II.

In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

a)

al rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e all’analisi del controllo di qualità, da parte del produttore, durante il processo di fabbricazione, al fine di garantire il rispetto dei limiti relativi alla contaminazione microbiologica di cui al documento di lavoro SANCO/12116/2012 (2);

b)

alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microorganismi sono considerati di per sé potenziali sensibilizzanti e garantendo che le condizioni d’impiego comprendano adeguati dispositivi di protezione individuale.

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.»

N.

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza  (3)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«30

Virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2

Non pertinente

L’impurezza nicotina non deve superare i seguenti valori nella materia tecnica:

 

max. 0,007 mg/l in Abp2 TK

 

max. 3,87 x 10-5 mg/kg nel prodotto antiparassitario microbico (microbial pest control product, MPCP)

[È stata segnalata la presenza di nicotina nelle piante di pomodoro. Pertanto, poiché l’agente antiparassitario microbico (microbial pest control agent, MPCA) è prodotto nelle piante di pomodoro, la presenza di nicotina è una conseguenza del metodo di produzione].

28 giugno 2021

28 giugno 2036

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e sul virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2, in particolare delle relative appendici I e II.

In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

a)

al rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e all’analisi del controllo di qualità, da parte del produttore, durante il processo di fabbricazione, al fine di garantire il rispetto dei limiti relativi alla contaminazione microbiologica di cui al documento di lavoro SANCO/12116/2012 (4);

b)

alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microorganismi sono considerati di per sé potenziali sensibilizzanti e garantendo che le condizioni d’impiego comprendano adeguati dispositivi di protezione individuale.

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di esame.

(2)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf

(3)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di esame.

(4)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf


DECISIONI

8.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 201/25


DECISIONE (UE) 2021/918 DEL CONSIGLIO

del 3 giugno 2021

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE in merito alla modifica della decisione n. 3/2016 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE sul centro per lo sviluppo delle imprese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (2) («accordo di partenariato ACP-UE»), il Consiglio dei ministri ACP-UE può delegare le sue competenze al Comitato degli ambasciatori ACP-UE.

(2)

Nella sua 39a sessione del 19 e 20 giugno 2014 a Nairobi, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha convenuto, in una dichiarazione comune, di procedere alla chiusura ordinata del centro per lo sviluppo delle imprese («CSI»). A tal fine il Consiglio dei ministri ACP-UE ha deciso di delegare al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di portare avanti la procedura ai fini dell’adozione delle decisioni necessarie.

(3)

Il 12 luglio 2016 il Comitato degli ambasciatori ACP-UE ha adottato la decisione n. 3/2016 (3), che modifica l’allegato III dell’accordo di partenariato ACP-UE al fine di introdurre le necessarie modifiche, istituire il nuovo quadro giuridico del CSI a decorrere dal 1o gennaio 2017, e mantenere, a decorrere da tale data, la personalità giuridica del CSI unicamente ai fini della sua liquidazione.

(4)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 3/2016 il curatore deve garantire l’attuazione della fase passiva, nella quale il CSI deve esistere unicamente ai fini della sua liquidazione, a decorrere dal 1o gennaio 2017 per un periodo di quattro anni o, se anteriore, fino a che il CSI avrà estinto tutte le sue passività e realizzato tutte le sue attività.

(5)

Il CSI non ha estinto tutte le sue passività né realizzato tutte le sue attività entro il 31 dicembre 2020. È pertanto necessario modificare la decisione n. 3/2016 per assicurare l’attuazione della fase passiva durante la gestione del curatore e per concludere tale fase. Al fine di assicurare continuità della fase passiva, la modifica della decisione 3/2016 dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(6)

Il Comitato degli ambasciatori ACP-UE deve adottare la modifica della decisione n. 3/2016 in una sua sessione o mediante procedura scritta.

(7)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE, poiché l’atto previsto vincolerà l’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nel Comitato degli ambasciatori ACP-UE in merito al CSI è la seguente:

sostituire l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 3/2016 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE con il seguente:

«1.   La Commissione europea stipula un contratto con un curatore per garantire l’attuazione della fase passiva a decorrere dal 1o gennaio 2017 e fino a che il CSI avrà estinto tutte le sue passività e realizzato tutte le sue attività.»;

che la decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE che modifica la decisione n. 3/2016 di detto Comitato ACP-UE si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Una volta adottata, la decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 3 giugno 2021

Per il Consiglio

Il president

P. N. SANTOS


(1)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3).

(3)  Decisione n. 3/2016 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE del 12 luglio 2016, relativa alla revisione dell’allegato III dell’accordo di partenariato ACP-UE [2016/1163] (GU L 192 del 16.7.2016, pag. 77).


8.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 201/27


DECISIONE (PESC) 2021/919 DEL CONSIGLIO

del 7 giugno 2021

che modifica la decisione (PESC) 2018/1939 sul sostegno dell’Unione all’universalizzazione e all’effettiva attuazione della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 dicembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1939 (1).

(2)

La decisione (PESC) 2018/1939 prevede un periodo di 36 mesi per l’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della conclusione degli accordi di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3.

(3)

Il 6 e il 16 aprile 2021 rispettivamente, l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine e l’Ufficio delle Nazioni Unite per l’antiterrorismo, in qualità di agenzie esecutive, hanno chiesto l’autorizzazione dell’Unione a prorogare l’attuazione della decisione (PESC) 2018/1939 fino al 30 novembre 2022 a causa delle persistenti sfide derivanti dalla crisi pandemica COVID-19.

(4)

Il proseguimento delle attività di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2018/1939 è possibile senza implicazioni sul piano delle risorse finanziarie fino al 30 novembre 2022.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2018/1939,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 5 della decisione (PESC) 2018/1939 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa cessa di produrre effetti il 30 novembre 2022.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 7 giugno 2021

Per il Consiglio

Il presidente

F. VAN DUNEM


(1)  Decisione (PESC) 2018/1939 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, sul sostegno dell’Unione all’universalizzazione e all’efficace attuazione della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare (GU L 314 dell’11.12.2018, pag. 41).


8.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 201/28


DECISIONE (UE) 2021/920 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 2 giugno 2021

relativa alla nomina di tre giudici della Corte di giustizia

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 253 e 255,

considerando quanto segue:

(1)

Il 6 ottobre 2021 giungono a scadenza i mandati di quattordici giudici e di sei avvocati generali della Corte di giustizia.

(2)

È opportuno procedere a nomine per coprire tali posti per il periodo compreso tra il 7 ottobre 2021 e il 6 ottobre 2027.

(3)

La candidatura del sig. Siniša RODIN è stata proposta in vista del rinnovo del suo mandato di giudice della Corte di giustizia.

(4)

La candidatura del sig. François BILTGEN è stata proposta in vista del rinnovo del suo mandato di giudice della Corte di giustizia.

(5)

La candidatura del sig. Zoltán CSEHI è stata proposta in vista di un primo mandato di giudice della Corte di giustizia.

(6)

Il comitato istituito dall’articolo 255 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ha fornito un parere favorevole sull’adeguatezza di tali candidati all’esercizio delle funzioni di giudice della Corte di giustizia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati giudici della Corte di giustizia per il periodo dal 7 ottobre 2021 al 6 ottobre 2027:

il sig. Siniša RODIN,

il sig. François BILTGEN,

il sig. Zoltán CSEHI.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2021

Il president

N. BRITO