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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 194 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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2.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 194/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/880 DELLA COMMISSIONE
del 5 marzo 2021
che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di tracciabilità, sanità animale e certificazione per i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 122, paragrafi 1 e 2, l’articolo 160, paragrafi 1 e 2, l’articolo 162, paragrafi 3 e 4, l’articolo 163, paragrafo 5, l’articolo 164, paragrafo 2, l’articolo 165, paragrafo 3, e l’articolo 279, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, comprese le norme per la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale, e le norme relative alle prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti di partite di materiale germinale all’interno dell’Unione. Il regolamento (UE) 2016/429 conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati, norme che integrano determinati elementi non essenziali di tale regolamento. |
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(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione (2) stabilisce norme integrative per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale, la conservazione della documentazione e la tracciabilità del materiale germinale nonché le prescrizioni in materia di sanità animale e certificazione per i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti. |
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(3) |
Le norme stabilite nel presente regolamento sono necessarie per integrare le disposizioni di cui alla parte IV, titolo I, capi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale, i registri delle autorità competenti relativi agli stabilimenti di materiale germinale, gli obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori, le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale nonché la certificazione sanitaria e gli obblighi di notifica per i movimenti all’interno dell’Unione di partite di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti al fine di prevenire la diffusione di malattie animali trasmissibili all’interno dell’Unione ad opera di tale materiale. |
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(4) |
Tali norme sono sostanzialmente collegate tra loro e molte di esse sono destinate a essere applicate in parallelo. È pertanto opportuno che tali norme, nell’interesse della semplicità e della trasparenza, e al fine di facilitarne l’applicazione ed evitarne il moltiplicarsi, siano stabilite in un unico atto anziché in diversi atti distinti contenenti numerosi riferimenti incrociati, con conseguente rischio di duplicazione. |
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(5) |
L’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/686 stabilisce prescrizioni in materia di tracciabilità del materiale germinale di cani e gatti, di animali terrestri diversi da bovini, suini, ovini, caprini ed equini, detenuti in stabilimenti confinati, e di animali delle famiglie Camelidae e Cervidae. È opportuno che lo stabilimento in cui il materiale germinale è raccolto, prodotto, trasformato o immagazzinato sia registrato o riconosciuto dall’autorità competente e che a tale stabilimento sia assegnato un numero di registrazione o di riconoscimento. Il numero di registrazione o di riconoscimento fa parte del marchio sulle paillette o sugli altri contenitori nei quali è collocato il materiale germinale. È opportuno modificare l’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/686 al fine di chiarire tale prescrizione. |
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(6) |
L’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/686 prevede una deroga per i movimenti verso altri Stati membri di sperma di ovini e caprini proveniente dagli stabilimenti in cui tali animali sono detenuti. Gli animali donatori, indipendentemente dal fatto che il luogo di raccolta dello sperma sia un centro di raccolta dello sperma o uno stabilimento, non dovrebbero essere utilizzati per la riproduzione naturale per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della prima raccolta e durante il periodo di raccolta dello sperma destinato a essere spostato in un altro Stato membro. È opportuno che tale prescrizione sia inclusa nell’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/686. |
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(7) |
Gli articoli 30 e 39 del regolamento delegato (UE) 2020/686 dispongono che un certificato sanitario rilasciato per una partita di materiale germinale destinata a essere spostata tra Stati membri ha una validità di 10 giorni. Dal momento che il materiale germinale non è una merce deperibile, la validità di tali certificati sanitari non dovrebbe essere limitata. |
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(8) |
Gli articoli 35, 43 e 48 del regolamento delegato (UE) 2020/686 stabiliscono norme relative alle procedure di emergenza per la notifica dei movimenti tra Stati membri di partite di materiale germinale in caso di perturbazioni arrecate al sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC). Gli articoli 99 e 107 del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione (3) stabiliscono norme sulla stessa materia per i movimenti tra Stati membri di partite di determinati animali terrestri. La formulazione delle disposizioni interessate nei due regolamenti delegati è tuttavia diversa. Per ragioni di coerenza e chiarezza delle procedure è necessario modificare gli articoli 35, 43 e 48 del regolamento delegato (UE) 2020/686 allineandone la formulazione a quella degli articoli 99 e 107 del regolamento delegato (UE) 2020/688. |
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(9) |
La parte IV del regolamento delegato (UE) 2020/686 stabilisce determinate misure transitorie relative alle direttive 88/407/CEE (4), 89/556/CEE (5), 90/429/CEE (6) e 92/65/CEE (7) del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento dei centri di raccolta dello sperma, dei centri di stoccaggio dello sperma, dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni nonché la marcatura delle paillette e degli altri contenitori nei quali lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono collocati, immagazzinati e trasportati. Tuttavia, al fine di consentire la continuità dei movimenti tra Stati membri di materiale germinale conforme alle prescrizioni di cui alle suddette direttive e che è stato raccolto o prodotto, trasformato e immagazzinato prima del 21 aprile 2021, è opportuno che nel presente regolamento siano stabilite determinate disposizioni transitorie supplementari per quanto riguarda tali movimenti e l’uso dei certificati sanitari rilasciati prima del 21 aprile 2021. |
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(10) |
L’allegato II, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686 stabilisce ulteriori prescrizioni in materia di sanità animale per i bovini donatori. Conformemente alla parte 1, capitolo I, punto 1, lettera b), punto i), e punto 2, lettera a), di tale allegato i bovini donatori di sperma devono essere sottoposti a un’intradermotubercolinizzazione per quanto riguarda l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis). All’allegato I, parte 2, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 figura tuttavia anche la prova del gamma-interferone come altro metodo diagnostico per quanto riguarda l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis). È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2020/686 al fine di prevedere la possibilità di utilizzare entrambi i metodi diagnostici. |
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(11) |
L’allegato IV, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686 stabilisce le informazioni che devono figurare nel certificato sanitario per il materiale germinale. La data di spedizione della partita è stata involontariamente omessa dalle suddette informazioni e dovrebbe pertanto essere inserita in tali disposizioni. L’allegato IV, punto 1, lettera f), punto i), del suddetto regolamento delegato richiede inoltre di specificare la razza dell’animale donatore nel certificato sanitario per il materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini. Tale informazione non è necessaria dal punto di vista della sanità animale e dovrebbe pertanto essere rimossa dalle informazioni richieste che devono figurare nel certificato sanitario per il materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini. |
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(12) |
Dopo la pubblicazione del regolamento delegato (UE) 2020/686 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono stati individuati alcuni errori materiali e omissioni involontarie. Ai fini della certezza del diritto e della chiarezza tali errori e omissioni dovrebbero essere rettificati. |
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(13) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/686. |
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(14) |
Dato che il regolamento delegato (UE) 2020/686 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2020/686 è così modificato:
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1. |
l’articolo 1, paragrafo 9, è così modificato:
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2. |
all’articolo 2, il punto 28) è sostituito dal seguente:
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3. |
all’articolo 11, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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4. |
l’articolo 13 è così modificato:
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5. |
all’articolo 17, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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6. |
all’articolo 20, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto iii), il veterinario del gruppo può accettare un animale donatore di ovociti ed embrioni proveniente da uno stabilimento non indenne da leucosi bovina enzootica, purché il veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento di origine abbia certificato che non si sono verificati casi clinici di leucosi bovina enzootica per un periodo almeno pari ai tre anni precedenti.»; |
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7. |
all’articolo 22, la lettera a) è soppressa; |
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8. |
all’articolo 27, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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9. |
all’articolo 30, il paragrafo 3 è soppresso; |
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10. |
l’articolo 32, paragrafo 2, è così modificato:
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11. |
l’articolo 35 è sostituito dal seguente: «Articolo 35 Procedure di emergenza per la notifica dei movimenti tra Stati membri di partite di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini in caso di interruzioni di corrente o di altre perturbazioni dell’IMSOC In caso di interruzioni di corrente e di altre perturbazioni dell’IMSOC, l’autorità competente del luogo di origine della partita di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini destinata a essere spostata tra Stati membri rispetta i provvedimenti da adottare in situazioni di emergenza di cui all’articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (*). (*) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).»;" |
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12. |
l’articolo 39 è così modificato:
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13. |
l’articolo 43 è sostituito dal seguente: «Articolo 43 Procedure di emergenza per la notifica dei movimenti tra Stati membri di partite di materiale germinale di animali terrestri detenuti diversi da bovini, suini, ovini, caprini ed equini in caso di interruzioni di corrente o di altre perturbazioni dell’IMSOC In caso di interruzioni di corrente e di altre perturbazioni dell’IMSOC, l’autorità competente del luogo di origine della partita di materiale germinale di animali terrestri detenuti diversi da bovini, suini, ovini, caprini ed equini destinata a essere spostata tra Stati membri rispetta i provvedimenti da adottare in situazioni di emergenza di cui all’articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.»; |
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14. |
l’articolo 46, paragrafo 2, è così modificato:
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15. |
l’articolo 48 è sostituito dal seguente: «Articolo 48 Procedure di emergenza per la notifica dei movimenti tra Stati membri di materiale germinale destinato a fini scientifici o allo stoccaggio in banche genetiche in caso di interruzioni di corrente o di altre perturbazioni dell’IMSOC In caso di interruzioni di corrente e di altre perturbazioni dell’IMSOC, l’autorità competente del luogo di origine della partita di materiale germinale destinato a fini scientifici o allo stoccaggio in banche genetiche da spostare tra Stati membri rispetta i provvedimenti da adottare in situazioni di emergenza di cui all’articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.»; |
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16. |
l’articolo 49 è sostituito dal seguente: «Articolo 49 Misure transitorie 1. I centri di raccolta dello sperma, i centri di stoccaggio dello sperma, i gruppi di raccolta di embrioni e i gruppi di produzione di embrioni riconosciuti prima del 21 aprile 2021 conformemente alle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE, di cui all’articolo 270, paragrafo 2, primo comma, sesto, settimo, ottavo e dodicesimo trattino, del regolamento (UE) 2016/429, sono considerati riconosciuti conformemente all’articolo 97 del regolamento (UE) 2016/429 e all’articolo 4 del presente regolamento. Per quanto riguarda tutti gli altri aspetti essi sono soggetti alle norme stabilite dal regolamento (UE) 2016/429 e dal presente regolamento. 2. È ammesso lo spostamento tra Stati membri di sperma, ovociti ed embrioni raccolti, prodotti, trasformati e immagazzinati prima del 21 aprile 2021, a condizione che essi soddisfino le prescrizioni di cui alle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE per quanto riguarda la raccolta, la produzione, la trasformazione e lo stoccaggio di materiale germinale, le prescrizioni in materia di sanità animale per gli animali donatori e le prove di laboratorio e di altro tipo effettuate sugli animali donatori e sul materiale germinale. 3. Le paillettes e gli altri contenitori nei quali lo sperma, gli ovociti o gli embrioni, separati o meno in singole dosi, sono collocati, immagazzinati e trasportati, marcati prima del 21 aprile 2021 conformemente alle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE sono considerati marcati conformemente all’articolo 121 del regolamento (UE) 2016/429 e all’articolo 10 del presente regolamento. 4. I certificati sanitari rilasciati prima del 21 aprile 2021 conformemente alle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE sono considerati rilasciati conformemente all’articolo 162 del regolamento (UE) 2016/429 e agli articoli 30 e 31 del presente regolamento.»; |
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17. |
gli allegati da I a IV del regolamento delegato (UE) 2020/686 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140).
(4) Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10).
(5) Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1).
(6) Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62).
(7) Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).
ALLEGATO
Gli allegati I, II, III e IV del regolamento delegato (UE) 2020/686 sono così modificati:
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1) |
l’allegato I è così modificato:
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2) |
l’allegato II è così modificato:
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3) |
l’allegato III è così modificato:
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4) |
l’allegato IV è così modificato:
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2.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 194/10 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/881 DELLA COMMISSIONE
del 23 marzo 2021
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 29, frase introduttiva e lettere a) e d), l’articolo 31, paragrafo 5, frase introduttiva e lettere a) e b), l’articolo 32, paragrafo 2, frase introduttiva e lettera c), l’articolo 41, paragrafo 3, frase introduttiva e lettere a) e b), e l’articolo 42, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all’uomo, tra cui norme per i metodi diagnostici, per i programmi di sorveglianza dell’Unione e per l’approvazione dei programmi di eradicazione da parte della Commissione. |
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(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (2) integra le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti degli animali terrestri, degli animali acquatici e di altri animali di cui al regolamento (UE) 2016/429. |
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(3) |
L’articolo 83 del regolamento delegato (UE) 2020/689 prevede una deroga alle prescrizioni per ottenere il riconoscimento da parte della Commissione di determinati status di indenne da malattia per le malattie degli animali acquatici. Per ridurre l’onere amministrativi tale deroga dovrebbe essere estesa in modo da prevedere una disposizione analoga per l’approvazione di determinati programmi di eradicazione di malattie degli animali acquatici. |
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(4) |
Uno Stato membro che desideri ottenere l’approvazione di un programma di eradicazione di malattie degli animali acquatici per l’intero territorio o per una sua zona o compartimento che rappresenti oltre il 75 % del territorio o che è condivisa con un altro Stato membro o un paese terzo, è tenuto a chiederne l’approvazione alla Commissione. In tutti gli altri casi lo Stato membro deve ricorrere a un sistema di autodichiarazione. |
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(5) |
Il sistema di autodichiarazione di un programma di eradicazione di malattie degli animali acquatici per zone e compartimenti diversi da quelli che devono essere approvati dalla Commissione è concepito per garantire la trasparenza del processo e rendere l’approvazione del programma di eradicazione più agevole e potenzialmente più veloce per lo Stato membro. L’intero processo dovrebbe essere completato per via elettronica a meno che la Commissione o un altro Stato membro non segnali problematiche che non possono essere risolte in modo soddisfacente. Qualora sussistano problematiche che non possono essere risolte in modo soddisfacente, la dichiarazione deve essere presentata al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. |
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(6) |
La decisione 2010/367/UE della Commissione (3) stabilisce prescrizioni minime per i programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici e definisce orientamenti tecnici negli allegati. Tali prescrizioni figurano ora nell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/689. A fini di chiarezza e trasparenza, la decisione 2010/367/UE dovrebbe figurare nell’elenco degli atti abrogati dall’articolo 86 del regolamento delegato (UE) 2020/689. |
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(7) |
Dopo la pubblicazione del regolamento delegato (UE) 2020/689 sono stati riscontrati rimandi errati nel suo allegato IV. Tali rimandi dovrebbero essere rettificati. |
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(8) |
L’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/689 stabilisce prescrizioni specifiche per quanto riguarda le malattie degli animali acquatici. Tra queste vi sono le prescrizioni generali per le visite sanitarie e per il campionamento nell’ambito dei programmi di eradicazione. Le prescrizioni generali sono applicabili anche ai fini della dimostrazione e del mantenimento dello status di indenne da malattia. |
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(9) |
L’allegato VI, parte II, capitolo 2, sezione 5, del regolamento delegato (UE) 2020/689 stabilisce i metodi diagnostici e di campionamento per individuare l’infezione da virus dell’anemia infettiva del salmone con delezione a livello di HPR. È opportuno aggiornare i metodi diagnostici e di campionamento alla luce delle ultime informazioni disponibili nel Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) (4). |
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(10) |
Dopo la pubblicazione del regolamento delegato (UE) 2020/689 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono stati riscontrati alcuni errori nell’allegato IV, parte II, e nell’allegato VI, parte III, di tale regolamento. Tali errori dovrebbero essere rettificati. |
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(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/689. |
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(12) |
Dato che il regolamento delegato (UE) 2020/689 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2020/689 è così modificato:
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1. |
l’articolo 83 è sostituito dal seguente: «Articolo 83 Deroghe al riconoscimento da parte della Commissione, in relazione alle malattie degli animali acquatici, dello status di indenne da determinate malattie e di determinati programmi di eradicazione 1. In deroga all’obbligo di presentazione dei programma di eradicazione alla Commissione per approvazione, a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, o in deroga alle prescrizioni per ottenere il riconoscimento da parte della Commissione dello status di indenne da malattia, di cui all’articolo 36, paragrafo 4, e all’articolo 37, paragrafo 4, del medesimo regolamento, per quanto riguarda le malattie degli animali acquatici, quando tali zone o compartimenti rappresentano meno del 75 % del territorio di uno Stato membro e il bacino idrografico che alimenta la zona o il compartimento non è condiviso con un altro Stato membro o paese terzo, il riconoscimento è ottenuto conformemente alla seguente procedura:
2. Entro il termine di 60 giorni di cui al paragrafo 1, lettera c), la Commissione o gli Stati membri possono chiedere chiarimenti o informazioni supplementari in relazione agli elementi di prova forniti dallo Stato membro che rilascia la dichiarazione provvisoria. 3. Quando almeno uno Stato membro o la Commissione ha presentato osservazioni scritte entro il termine di cui al paragrafo 1, lettera c), evidenziando problematiche relative agli elementi di prova a sostegno della dichiarazione, la Commissione, lo Stato membro che ha rilasciato la dichiarazione e, se del caso, lo Stato membro che ha chiesto chiarimenti o informazioni supplementari esaminano insieme gli elementi di prova presentati al fine di risolvere tali problematiche. In tali casi il termine di cui al paragrafo 1, lettera c), è automaticamente prorogato di 60 giorni a decorrere dalla data in cui sono state evidenziate le prime problematiche. Tale termine non può essere ulteriormente prorogato. 4. Qualora la procedura di cui al paragrafo 3 non dia esito positivo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31, paragrafo 3, all’articolo 36, paragrafo 4, e all’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429.»; |
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2. |
all’articolo 86, è inserito il trattino seguente dopo il sesto trattino:
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3. |
gli allegati IV e VI del regolamento delegato (UE) 2020/689 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).
(3) Decisione 2010/367/UE della Commissione, del 25 giugno 2010, sull’attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici (GU L 166 dell’1.7.2010, pag. 22).
(4) https://www.oie.int/standard-setting/aquatic-manual/access-online/.
ALLEGATO
Gli allegati IV e VI del regolamento delegato (UE) 2020/689 sono così modificati:
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1. |
l’allegato IV è così modificato:
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2. |
l’allegato VI è così modificato:
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2.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 194/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/882 DELLA COMMISSIONE
del 1o giugno 2021
che autorizza l’immissione sul mercato della larva di Tenebrio molitor essiccata quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione. |
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(2) |
A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce un elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. |
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(3) |
Il 13 febbraio 2018 la società SAS EAP Group («il richiedente») ha presentato alla Commissione, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di immissione sul mercato dell’Unione della larva di Tenebrio molitor (larva gialla della farina) essiccata quale nuovo alimento. La domanda riguardava l’uso della larva di Tenebrio molitor essiccata come insetto essiccato intero, sotto forma di snack e come ingrediente alimentare in una serie di prodotti alimentari; la popolazione bersaglio era costituita dalla popolazione in generale. Il richiedente ha inoltre presentato alla Commissione una richiesta di tutela dei dati di proprietà industriale forniti nella domanda. |
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(4) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, il 3 luglio 2018 la Commissione ha consultato l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») chiedendole di formulare un parere scientifico sulla base di una valutazione della larva di Tenebrio molitor essiccata quale nuovo alimento. |
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(5) |
Il 24 novembre 2020 l’Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza della larva di Tenebrio molitor quale nuovo alimento (3), conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283. |
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(6) |
In tale parere l’Autorità ha concluso che la larva di Tenebrio molitor essiccata è sicura per gli usi e i livelli d’uso proposti. Il parere dell’Autorità fornisce pertanto elementi sufficienti per stabilire che la larva di Tenebrio molitor essiccata, alle condizioni d’uso valutate, è conforme all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. |
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(7) |
In tale parere, sulla base di una quantità limitata di dati pubblicati sull’allergia alimentare connessa agli insetti, provenienti in particolare da due studi condotti sull’uomo, nei quali complessivamente quattro reazioni allergiche sospette sono state attribuite alla larva di Tenebrio molitor essiccata, e da uno studio condotto sugli animali, l’Autorità ha concluso che il consumo di tale nuovo alimento può provocare una sensibilizzazione alle proteine della larva gialla della farina nonché alla tropomiosina proveniente da altre fonti, quali crostacei e acari. L’Autorità ha raccomandato di svolgere ulteriori ricerche sull’allergenicità della larva di Tenebrio molitor essiccata. Per dare seguito alla raccomandazione dell’Autorità la Commissione sta attualmente esaminando le modalità per svolgere le ricerche necessarie sull’allergenicità delle larve di Tenebrio molitor. |
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(8) |
Fino a quando l’Autorità non avrà valutato i dati generati nell’ambito della ricerca e in considerazione del fatto che, ad oggi, in base ai dati a disposizione del settore degli insetti per quanto riguarda la larva di Tenebrio molitor (4) essiccata sono stati segnalati solo i pochi summenzionati casi di allergia, la Commissione ritiene che non sia opportuno includere nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati alcun requisito di etichettatura specifico relativo alla possibilità che la larva di Tenebrio molitor essiccata causi una sensibilizzazione primaria. |
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(9) |
Nel suo parere l’Autorità ha inoltre rilevato che il consumo di larva di Tenebrio molitor essiccata può causare reazioni allergiche nelle persone allergiche ai crostacei e agli acari della polvere. L’Autorità ha inoltre osservato che se nel substrato con cui vengono alimentati gli insetti sono presenti ulteriori allergeni, questi ultimi possono finire nel nuovo alimento. Tali allergeni possono includere quelli contenuti nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). È pertanto opportuno che la larva di Tenebrio molitor essiccata messa a disposizione dei consumatori come tale e gli alimenti contenenti larva di Tenebrio molitor essiccata siano adeguatamente etichettati conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2015/2283 e al regolamento (UE) n. 1169/2011. |
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(10) |
Nel suo parere l’Autorità ha osservato che le sue conclusioni relative alla sicurezza del nuovo alimento sono basate su analisi dei contaminanti nel nuovo alimento (6), su una descrizione dettagliata del processo di essiccazione (7), su dati analitici sui livelli di chitina (8) e su dati relativi allo stato ossidativo e microbiologico del nuovo alimento durante la conservazione (9). L’Autorità ha inoltre osservato che non sarebbe potuta giungere a tali conclusioni senza i dati provenienti dalle relazioni non pubblicate concernenti gli studi contenuti nel fascicolo del richiedente. |
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(11) |
La Commissione ha chiesto al richiedente di chiarire ulteriormente la giustificazione fornita riguardo alla sua rivendicazione di un diritto di proprietà industriale su tali studi e di chiarire la rivendicazione di un diritto esclusivo di riferimento a tali studi, previsto all’articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283. |
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(12) |
Il richiedente ha dichiarato che, al momento della presentazione della domanda, deteneva il diritto di proprietà industriale e il diritto esclusivo di riferimento per quanto riguarda le analisi dei contaminanti nel nuovo alimento, la descrizione dettagliata del processo di essiccazione, i dati analitici sui livelli di chitina e i dati sullo stato ossidativo e microbiologico del nuovo alimento durante la conservazione, e che quindi l’accesso o il riferimento a tali studi o il loro utilizzo da parte di terzi non può essere legalmente consentito. |
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(13) |
La Commissione ha valutato tutte le informazioni fornite dal richiedente e ha ritenuto che quest’ultimo avesse dimostrato in modo sufficiente la conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283. Gli studi specifici sulle analisi dei contaminanti nel nuovo alimento, la descrizione dettagliata del processo di essiccazione, i dati analitici sui livelli di chitina e i dati sullo stato ossidativo e microbiologico del nuovo alimento durante la conservazione contenuti nel fascicolo del richiedente, su cui l’Autorità ha basato le proprie conclusioni sulla sicurezza del nuovo alimento e senza i quali non avrebbe potuto valutarlo, non dovrebbero pertanto essere utilizzati a beneficio di eventuali successivi richiedenti per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Di conseguenza durante tale periodo solo il richiedente dovrebbe essere autorizzato a immettere sul mercato dell’Unione la larva di Tenebrio molitor essiccata. |
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(14) |
Il fatto di limitare l’autorizzazione della larva di Tenebrio molitor essiccata e il diritto di riferimento agli studi contenuti nel fascicolo del richiedente all’uso esclusivo di quest’ultimo non impedisce tuttavia ad altri richiedenti di presentare una domanda di autorizzazione all’immissione sul mercato dello stesso nuovo alimento, purché la domanda si fondi su informazioni ottenute legalmente a sostegno di tale autorizzazione. |
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(15) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. |
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(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. La larva di Tenebrio molitor essiccata, come specificato nell’allegato del presente regolamento, è inserita nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
2. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, solo il richiedente iniziale:
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società: SAS EAP Group, |
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indirizzo: 35 Boulevard du Libre Échange, 31650 Saint-Orens-de-Gameville, Francia, |
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è autorizzato a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento di cui al paragrafo 1, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento ai dati protetti a norma dell’articolo 2 del presente regolamento o con il consenso di SAS EAP Group. |
3. La voce figurante nell’elenco dell’Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d’uso e i requisiti di etichettatura indicati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Gli studi contenuti nel fascicolo di domanda, in base ai quali l’Autorità ha valutato il nuovo alimento di cui all’articolo 1, che secondo il richiedente sono protetti da proprietà industriale e senza i quali il nuovo alimento non avrebbe potuto essere autorizzato, non possono essere utilizzati senza il consenso di SAS EAP Group a vantaggio di un richiedente successivo per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 3
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).
(3) «Safety of dried yellow mealworm (Tenebrio molitor larva) as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283 » , EFSA Journal 2021;19(1):6343.
(4) La larva di Tenebrio molitor è commercializzata in diversi Stati membri a norma delle misure transitorie di cui all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283.
(5) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 , relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).
(6) SAS EAP Group 2016 (non pubblicata).
(7) SAS EAP Group 2013 (non pubblicata).
(8) SAS EAP Group 2018 (non pubblicata).
(9) SAS EAP Group 2020 (non pubblicata).
ALLEGATO
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:
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1) |
nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è inserita, in ordine alfabetico, la voce seguente:
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||||||||||||||||||||||||||
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2) |
nella tabella 2 (Specifiche) è inserita, in ordine alfabetico, la voce seguente:
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(*1) Carboidrati digeribili = 100 – (proteina grezza + grassi+ fibre alimentari + ceneri + umidità).
(*2) CFU: unità formanti colonie.».
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2.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 194/22 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/883 DELLA COMMISSIONE
del 1o giugno 2021
che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione (2) istituisce l’elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione. |
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(2) |
Alcuni Stati membri e l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia») hanno comunicato alla Commissione, a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, informazioni utili ai fini dell’aggiornamento di tale elenco. Anche paesi terzi e organizzazioni internazionali hanno trasmesso informazioni utili. Le informazioni fornite concorrono alla conclusione che è opportuno aggiornare l’elenco. |
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(3) |
La Commissione ha informato tutti i vettori aerei interessati, direttamente o tramite le autorità responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, in merito ai fatti e alle considerazioni salienti che costituirebbero la base della decisione di imporre loro un divieto operativo all’interno dell’Unione o di modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo figurante nell’elenco di cui all’allegato A o all’allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006. |
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(4) |
La Commissione ha offerto ai vettori aerei interessati la possibilità di consultare tutta la documentazione pertinente, di trasmettere osservazioni scritte e di fornire una presentazione orale dinanzi alla Commissione e al comitato istituito dal regolamento (CE) n. 2111/2005 (il «comitato per la sicurezza aerea dell’UE»). |
|
(5) |
La Commissione ha informato il comitato per la sicurezza aerea dell’UE in merito alle consultazioni congiunte in corso, nel quadro del regolamento (CE) n. 2111/2005 e del regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione (3), con le autorità competenti e i vettori aerei di Armenia, Indonesia, Kazakhstan, Kirghizistan, Moldova, Pakistan e Russia. Essa ha inoltre informato il comitato per la sicurezza aerea dell’UE riguardo alla situazione della sicurezza aerea nella Repubblica dominicana, nella Guinea equatoriale, in Libia, in Nepal e nel Sud Sudan. |
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(6) |
L’Agenzia ha informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell’UE in merito alle valutazioni tecniche effettuate per la valutazione iniziale e il monitoraggio continuo delle autorizzazioni rilasciate agli operatori di paesi terzi («TCO») a norma del regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione (4). |
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(7) |
L’Agenzia ha inoltre informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell’UE in merito ai risultati delle analisi delle ispezioni di rampa effettuate nel quadro del programma di valutazione della sicurezza degli aeromobili stranieri («SAFA») in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (5). |
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(8) |
Oltre a ciò l’Agenzia ha informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell’UE dei progetti di assistenza tecnica attuati nei paesi terzi interessati da un divieto operativo a norma del regolamento (CE) n. 474/2006. Essa ha altresì fornito informazioni sui piani e sulle richieste di ulteriore assistenza tecnica e di cooperazione per migliorare la capacità amministrativa e tecnica delle autorità dell’aviazione civile nei paesi terzi, nell’intento di aiutarle a correggere situazioni di non conformità alle norme internazionali di sicurezza applicabili nel settore dell’aviazione civile. Gli Stati membri sono stati invitati a rispondere a tali richieste su base bilaterale, in coordinamento con la Commissione e l’Agenzia. A tale proposito la Commissione ha ribadito l’utilità di informare la comunità internazionale del trasporto aereo, in particolare mediante lo strumento del partenariato di assistenza nell’attuazione della sicurezza aerea dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale («ICAO»), riguardo all’assistenza tecnica prestata dall’Unione e dagli Stati membri ai paesi terzi per migliorare la sicurezza aerea a livello mondiale. |
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(9) |
Eurocontrol ha aggiornato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell’UE sulla situazione delle funzioni di allarme SAFA e TCO e ha fornito statistiche relative ai messaggi di allerta per i vettori aerei soggetti a divieto operativo. |
Vettori aerei dell’Unione
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(10) |
In seguito all’analisi, a cura dell’Agenzia, delle informazioni risultanti dalle ispezioni di rampa condotte sugli aeromobili di vettori aerei dell’Unione e dalle ispezioni in materia di standardizzazione effettuate dall’Agenzia, integrate anche da informazioni derivanti dalle ispezioni e dagli audit specifici effettuati dalle autorità aeronautiche nazionali, vari Stati membri hanno adottato determinate misure esecutive e ne hanno informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell’UE. |
|
(11) |
Gli Stati membri hanno ribadito la propria disponibilità a intervenire secondo necessità laddove informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare l’esistenza di rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità dei vettori aerei dell’Unione alle pertinenti norme di sicurezza. |
Vettori aerei dell’Armenia
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(12) |
Nel giugno 2020, mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2020/736 della Commissione (6), i vettori aerei dell’Armenia sono stati inclusi nell’allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006. |
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(13) |
In data 15 aprile 2021 si è tenuta una riunione tecnica tra la Commissione, l’Agenzia, gli Stati membri e i rappresentanti del comitato per l’aviazione civile dell’Armenia («CAC»), nel corso della quale il CAC ha fornito informazioni sulle sue attività di sorveglianza e sui progressi del piano d’azione correttivo elaborato nel luglio 2020. Il CAC ha inoltre fornito una panoramica delle difficoltà incontrate nel corso dell’ultimo anno e informazioni sulla situazione generale dell’ambiente aeronautico in Armenia e sulle lacune individuate nei diversi settori di competenza del CAC che richiedono attenzione. |
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(14) |
Nel corso della riunione il CAC ha inoltre fornito una presentazione dettagliata sullo stato di attuazione delle azioni correttive adottate in risposta alle osservazioni sollevate durante la visita di valutazione in loco dell’Unione svoltasi nel febbraio 2020 e una panoramica del suo processo di gestione dei rischi. |
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(15) |
In questo contesto il CAC ha informato la Commissione della revoca dei certificati di operatore aereo («COA») dei vettori aerei Atlantis European Airways e Mars Avia e della certificazione dei nuovi vettori aerei Fly Armenia Airways (COA n. 070), Novair (COA n. 071) e Shirak Avia (COA n. 072). Poiché il CAC non ha dimostrato sufficiente capacità di attuare e far rispettare le pertinenti norme di sicurezza, il rilascio di COA a tali nuovi vettori aerei non garantisce una sufficiente conformità alle norme internazionali di sicurezza. |
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(16) |
La Commissione prende atto dei progressi compiuti dal CAC nell’affrontare le preoccupazioni in materia di sicurezza aerea che nel giugno 2020 hanno portato all’inclusione dei vettori certificati in Armenia nell’allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006. Tuttavia attualmente non vi sono prove sufficienti che giustifichino la revoca delle restrizioni operative per i vettori aerei dell’Armenia. La Commissione continuerà a monitorare e valutare l’ulteriore evoluzione della situazione. |
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(17) |
Conformemente ai criteri comuni di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene che, per quanto riguarda i vettori aerei dell’Armenia, l’elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione debba essere modificato al fine di includere Fly Armenia Airways, Novair e Shirak Avia nell’allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006 e di cancellare Atlantis European Airways, e Mars Avia da tale allegato. |
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(18) |
Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l’effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Armenia alle pertinenti norme internazionali di sicurezza attraverso l’assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa di tali vettori aerei, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012. |
Vettori aerei dell’Indonesia
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(19) |
Nel giugno 2018, mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2018/871 della Commissione (7), tutti i vettori aerei dell’Indonesia sono stati cancellati dall’allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006. |
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(20) |
Il 26 febbraio 2021 la direzione generale dell’aviazione civile dell’Indonesia («DGCA Indonesia») ha fornito informazioni e un aggiornamento sulle attività di sorveglianza della sicurezza per il periodo compreso tra settembre 2020 e febbraio 2021. Oltre all’aggiornamento in merito al piano d’azione correttivo elaborato sulla base della visita di valutazione in loco dell’Unione del marzo 2018, le informazioni fornite dalla DGCA Indonesia comprendevano anche aggiornamenti relativi all’elenco dei titolari di COA, agli aeromobili immatricolati, a incidenti e incidenti gravi e agli eventi rilevanti per la sicurezza nel settore dell’aviazione, nonché alle misure esecutive adottate dalla DGCA Indonesia. |
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(21) |
La Commissione, dopo aver esaminato le informazioni e la documentazione ricevute, ritiene che tutte le rimanenti osservazioni in sospeso a seguito della visita di valutazione in loco del marzo 2018 siano state affrontate con successo e possano essere archiviate. Alla luce dei progressi compiuti, la Commissione ritiene sufficiente ricevere aggiornamenti dalla DGCA Indonesia una volta l’anno anziché due volte l’anno come avvenuto finora. |
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(22) |
Conformemente ai criteri comuni di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene che, per quanto riguarda i vettori aerei dell’Indonesia, non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell’elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione. |
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(23) |
Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l’effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Indonesia alle pertinenti norme internazionali di sicurezza attraverso l’assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa di tali vettori aerei, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012. |
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(24) |
Laddove informazioni pertinenti sulla sicurezza dovessero rivelare l’esistenza di rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme internazionali di sicurezza, potrebbe rendersi necessaria un’ulteriore azione da parte della Commissione in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005. |
Vettori aerei del Kazakhstan
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(25) |
Nel dicembre 2016, mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2214 della Commissione (8), i vettori aerei del Kazakhstan sono stati cancellati dall’allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006. |
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(26) |
Nel febbraio 2020, nell’ambito del monitoraggio continuo del sistema di sorveglianza della sicurezza del Kazakhstan, sono state avviate consultazioni formali con le autorità competenti del paese. In tale contesto, in occasione delle riunioni di maggio e novembre 2020, è stata fornita al comitato per la sicurezza aerea dell’UE una panoramica della situazione della sorveglianza della sicurezza in Kazakhstan. |
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(27) |
A seguito delle deliberazioni del comitato per la sicurezza aerea dell’UE del novembre 2020, la Commissione e l’Agenzia hanno mantenuto contatto costante con l’Amministrazione per l’aviazione del Kazakhstan («AAK»). In tale contesto il 26 marzo 2021 si è svolta una videoconferenza tra la Commissione, l’Agenzia, gli Stati membri e i rappresentanti del comitato per l’aviazione civile del Kazakhstan e dell’AAK. Nel corso di tale riunione tecnica l’AAK ha fornito una presentazione completa delle misure adottate per migliorare la sorveglianza della sicurezza in Kazakhstan, che comprendeva una panoramica delle sue attività di sorveglianza, i suoi piani di assunzione e formazione del personale tecnico e le misure esecutive adottate nei confronti di alcuni vettori aerei certificati in Kazakhstan. L’AAK ha inoltre sottolineato il proprio impegno a proseguire la sua politica di miglioramento continuo, compreso il suo lavoro essenziale sullo sviluppo della sorveglianza della sicurezza. |
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(28) |
Oltre a ciò l’AAK ha presentato la sua strategia per il periodo 2021-2025, compresa l’adozione della nuova legge sull’aviazione e le conseguenti modifiche al quadro legislativo nazionale kazako. |
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(29) |
Sulla base delle informazioni attualmente disponibili è possibile concludere che sono stati compiuti notevoli sforzi per affrontare la questione della sicurezza in Kazakhstan, con una conseguente evoluzione della situazione. Pur riconoscendo i progressi finora compiuti, la Commissione dovrebbe continuare a monitorare e valutare l’evolversi della situazione. In tale contesto la Commissione intende effettuare, con l’assistenza dell’Agenzia e degli Stati membri, una visita di valutazione in loco dell’Unione in Kazakhstan. |
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(30) |
Conformemente ai criteri comuni di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene che, per quanto riguarda i vettori aerei del Kazakhstan, non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell’elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione. |
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(31) |
Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l’effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Kazakhstan alle pertinenti norme internazionali di sicurezza attraverso l’assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa di tali vettori aerei, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012. |
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(32) |
Laddove informazioni pertinenti sulla sicurezza dovessero rivelare l’esistenza di rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme internazionali di sicurezza, potrebbe rendersi necessaria un’ulteriore azione da parte della Commissione in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005. |
Vettori aerei del Kirghizistan
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(33) |
Nell’ottobre 2006, mediante il regolamento (CE) n. 1543/2006 della Commissione (9), i vettori aerei del Kirghizistan sono stati inclusi nell’allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006. |
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(34) |
Il 25 novembre 2020, su richiesta del Kirghizistan e nell’ambito di attività di monitoraggio continuo, si è tenuta una riunione tecnica tra la Commissione, l’Agenzia e i rappresentanti dell’Autorità dell’aviazione civile della Repubblica del Kirghizistan («CAA KG»), nel corso della quale la CAA KG ha fornito una presentazione completa della sua organizzazione e delle sue funzioni, compresi i principi fondamentali delle sue attività di sorveglianza della sicurezza. Tra le altre informazioni fornite dalla CAA KG figurano le difficoltà che sta affrontando in termini di personale, una panoramica del quadro legislativo kirghiso e l’approccio strategico allo sviluppo tecnico nel contesto del rafforzamento delle capacità di sicurezza aerea. È stato inoltre fornito un aggiornamento per quanto riguarda l’elenco dei titolari di COA e degli aeromobili immatricolati. |
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(35) |
Il 14 dicembre 2020, a seguito della riunione tecnica del 25 novembre 2020, la CAA KG ha inoltre informato la Commissione che i vettori aerei Heli Sky (COA n. 47), Valor Air (COA n. 07), AeroStan (COA n. 08), KAP.KG Aircompany (COA n. 52) e FlySky Airlines (COA n. 53) sono titolari di un COA attivo. Poiché la CAA KG non ha dimostrato sufficiente capacità di attuare e far rispettare le pertinenti norme di sicurezza, il rilascio di COA a tali nuovi vettori aerei non garantisce una sufficiente conformità alle norme internazionali di sicurezza. |
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(36) |
In conformità ai criteri comuni di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 la Commissione ritiene che l’elenco dei vettori aerei del Kirghizistan soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione debba essere modificato al fine di includere AeroStan, FlySky Airlines, Heli Sky, KAP.KG Aircompany e Valor Air nell’allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006. |
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(37) |
Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l’effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Kirghizistan alle pertinenti norme internazionali di sicurezza attraverso l’assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa di tali vettori aerei, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012. |
Vettori aerei della Moldova
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(38) |
Nell’aprile 2019, mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2019/618 della Commissione (10), tutti i vettori aerei della Moldova, con l’eccezione di Air Moldova, Fly One e Aerotranscargo, sono stati inclusi nell’allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006. |
|
(39) |
Con lettera del 2 marzo 2021 l’autorità dell’aviazione civile della Moldova («CAAM») ha fornito informazioni e un aggiornamento completo sul piano d’azione correttivo in risposta alle osservazioni e alle raccomandazioni che hanno fatto seguito alla visita di valutazione in loco dell’Unione del febbraio 2019. |
|
(40) |
La Commissione, dopo aver esaminato le informazioni e la documentazione ricevute, ritiene che le spiegazioni fornite sul piano d’azione correttivo siano ben strutturate e adeguate. |
|
(41) |
Il 25 marzo 2021, su richiesta della Moldova e nell’ambito di attività di monitoraggio continuo, si è tenuta una riunione tecnica tra la Commissione, l’Agenzia, gli Stati membri e i rappresentanti della CAAM, nel corso della quale la CAAM ha fornito una panoramica completa della sua organizzazione e delle sue funzioni, compresi i principi fondamentali delle sue attività di sorveglianza della sicurezza. Tra le altre informazioni fornite dalla CAAM figurano una panoramica aggiornata degli sviluppi e dello stato di avanzamento del piano d’azione correttivo elaborato in risposta alle osservazioni e raccomandazioni risultanti dalla visita di valutazione dell’Unione del febbraio 2019. La CAAM ha dichiarato che la maggior parte delle osservazioni relative al piano d’azione era stata affrontata e conclusa, mentre solo quattro di tali osservazioni dovevano ancora essere affrontate. |
|
(42) |
Nel corso della riunione la CAAM ha informato la Commissione che tutti i vettori aerei moldovi sono stati nuovamente certificati in conformità al nuovo regolamento operativo, che ha recepito nella legislazione della Moldova il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (11). Attualmente vi sono 11 titolari di COA in Moldova. La maggior parte degli otto titolari di COA che non sono titolari di un’autorizzazione TCO effettua operazioni da basi esterne alla Moldova. Secondo la CAAM la sorveglianza di queste basi esterne è effettuata conformemente alle norme internazionali di sicurezza. |
|
(43) |
La CAAM ha inoltre informato la Commissione che è stato certificato il nuovo vettore aereo HiSky (COA n. MD 025). Poiché la CAAM non ha dimostrato sufficiente capacità di attuare e far rispettare le pertinenti norme di sicurezza, il rilascio di un COA a tale nuovo vettore aereo non garantisce una sufficiente conformità alle norme internazionali di sicurezza. |
|
(44) |
Sulla base delle informazioni attualmente disponibili appare che la CAAM abbia compiuto notevoli sforzi nell’attuazione delle norme di sicurezza internazionali. Tuttavia attualmente non vi sono prove sufficienti che giustifichino la revoca delle restrizioni operative per i vettori aerei della Moldova. Le informazioni sui miglioramenti che sono state fornite dovrebbero essere ulteriormente verificate nel corso di una visita di valutazione in loco dell’Unione. |
|
(45) |
Conformemente ai criteri comuni di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene che, per quanto riguarda i vettori aerei della Moldova, l’elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione debba essere modificato al fine di includere HiSky nell’allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006. |
|
(46) |
Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l’effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Moldova alle pertinenti norme internazionali di sicurezza attraverso l’assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa di tali vettori aerei, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012. |
|
(47) |
Laddove informazioni pertinenti sulla sicurezza dovessero rivelare l’esistenza di rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme internazionali di sicurezza, potrebbe rendersi necessaria un’ulteriore azione da parte della Commissione in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005. |
Vettori aerei del Pakistan
|
(48) |
Nel marzo 2007, mediante il regolamento (CE) n. 235/2007 della Commissione (12), Pakistan International Airlines è stato incluso nell’allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 e successivamente cancellato nel novembre 2007 mediante il regolamento (CE) n. 1400/2007 della Commissione (13). |
|
(49) |
Il 24 giugno 2020 una dichiarazione del ministro federale dell’aviazione pakistano ha rivelato che un notevole numero di licenze di pilota rilasciate dall’Autorità pakistana per l’aviazione civile («PCAA») era stato ottenuto con mezzi fraudolenti. |
|
(50) |
Questo evento, combinato all’evidente mancanza di un’efficace sorveglianza della sicurezza da parte della PCAA, ha indotto l’Agenzia a sospendere le autorizzazioni TCO di Pakistan International Airlines e Vision Air con effetto a decorrere dal 1o luglio 2020. |
|
(51) |
Il 1o luglio 2020 la Commissione ha avviato consultazioni con la PCAA a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006 e ha chiesto alla PCAA di fornire informazioni in merito alla sua risposta alla dichiarazione del ministro federale. In particolare la Commissione ha chiesto informazioni sulla sorveglianza dei vettori aerei certificati in Pakistan, compresi i loro sistemi di gestione della sicurezza, e ha richiesto prove del fatto che una situazione simile non sia diffusa in altri settori soggetti alla sorveglianza della sicurezza da parte della PCAA, quali la certificazione dell’equipaggio di cabina, il rilascio delle licenze agli ingegneri di manutenzione o la certificazione dei vettori aerei. |
|
(52) |
Nel 2020 la Commissione ha organizzato due riunioni tecniche con la PCAA, il 9 luglio e il 25 settembre. |
|
(53) |
In preparazione alla riunione del comitato per la sicurezza aerea dell’UE del maggio 2021 e tenuto conto degli obblighi procedurali dell’Agenzia legati alla sospensione delle autorizzazioni TCO di Pakistan International Airlines e Vision Air, il 15 e 16 marzo 2021 la Commissione ha organizzato riunioni tecniche per garantire il coordinamento tra la Commissione e l’Agenzia per quanto riguarda i rispettivi obblighi. A tali riunioni hanno partecipato i rappresentanti degli Stati membri. |
|
(54) |
Nel corso delle riunioni sono state discusse varie questioni, in particolare il rilascio di licenze degli equipaggi, le operazioni di volo, l’aeronavigabilità, la segnalazione di eventi e il seguito dato dalla PCAA alle raccomandazioni sulla sicurezza. |
|
(55) |
La PCAA ha fornito prove e informazioni pertinenti che sono state valutate dalla Commissione e dagli esperti dell’Agenzia. Sebbene si sia constatato che la PCAA dispone di personale sufficiente e dotato di competenze adeguate, sono state individuate alcune questioni organizzative che destano preoccupazioni. Tra queste figurano carenze nella gestione della qualità delle procedure documentate, una mancanza di orientamenti per gli ispettori, un processo non conforme per la qualificazione delle licenze di pilota di linea, l’assenza o l’insufficienza del tracciamento delle azioni correttive a seguito dei rilievi e la mancanza di adeguate capacità di analisi delle cause di fondo. |
|
(56) |
Inoltre la PCAA non è stata in grado di fornire prove del fatto che il Pakistan abbia notificato all’ICAO le sostanziali deroghe alle norme di sicurezza internazionali applicabili di cui all’annesso 1 dell’ICAO, come stabilito nella sezione riservata alle licenze del personale. |
|
(57) |
Sulla base della valutazione delle prove e informazioni disponibili, la Commissione riconosce gli sforzi compiuti dalla PCAA per adottare azioni correttive al fine di rimediare alle carenze di sicurezza individuate. La Commissione dovrebbe tuttavia continuare a monitorare la situazione in Pakistan anche mediante una visita di valutazione in loco dell’Unione. |
|
(58) |
Conformemente ai criteri comuni di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene che, per quanto riguarda i vettori aerei del Pakistan, non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell’elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione. |
|
(59) |
Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l’effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Pakistan alle pertinenti norme internazionali di sicurezza attraverso l’assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa di tali vettori aerei, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012. |
|
(60) |
Laddove informazioni pertinenti sulla sicurezza dovessero rivelare l’esistenza di rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme internazionali di sicurezza, potrebbe rendersi necessaria un’ulteriore azione da parte della Commissione in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005. |
Vettori aerei della Russia
|
(61) |
La Commissione, l’Agenzia e le autorità competenti degli Stati membri hanno continuato a seguire da vicino le prestazioni di sicurezza dei vettori aerei certificati in Russia e operanti nell’Unione, anche attraverso l’assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa effettuate su alcuni vettori aerei russi in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012. |
|
(62) |
Il 14 aprile 2021 i rappresentanti della Commissione, dell’Agenzia e degli Stati membri hanno incontrato i rappresentanti dell’Agenzia federale russa del trasporto aereo («FATA») per esaminare le prestazioni di sicurezza dei vettori aerei certificati in Russia in base alle relazioni sulle ispezioni di rampa condotte nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2020 e il 14 aprile 2021 e individuare i casi in cui le attività di sorveglianza da parte della FATA dovrebbero essere rafforzate. |
|
(63) |
Dall’esame delle ispezioni di rampa dei vettori aerei certificati in Russia eseguite dalla SAFA non è emersa alcuna carenza significativa o ricorrente in materia di sicurezza. |
|
(64) |
In base alle informazioni disponibili, tra cui le informazioni fornite dalla FATA nel corso della riunione del 14 aprile 2021, la Commissione ritiene che a questo stadio la FATA possieda le capacità e la volontà necessarie ad ovviare alle carenze in materia di sicurezza, quando esse siano identificate. Per tali motivi non si ritiene necessaria un’audizione delle autorità aeronautiche russe o dei vettori aerei certificati in Russia dinanzi al comitato per la sicurezza aerea dell’UE. |
|
(65) |
Conformemente ai criteri comuni di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene pertanto che a questo stadio non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell’elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione per includervi i vettori aerei della Russia. |
|
(66) |
Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l’effettiva conformità dei vettori aerei russi alle pertinenti norme internazionali di sicurezza attraverso l’esecuzione di ispezioni di rampa a norma del regolamento (UE) n. 965/2012. |
|
(67) |
Qualora tali ispezioni dovessero rilevare l’esistenza di un rischio imminente per la sicurezza, dovuto alla non conformità alle norme internazionali di sicurezza, la Commissione potrà imporre un divieto operativo ai vettori aerei certificati della Russia in questione e includerli nell’allegato A o nell’allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006. |
|
(68) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006. |
|
(69) |
Gli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2111/2005 riconoscono la necessità che le decisioni vengano prese rapidamente e, ove opportuno, con urgenza, date le implicazioni per la sicurezza. È pertanto essenziale, per la protezione delle informazioni sensibili e dei viaggiatori, che le decisioni prese nel contesto dell’aggiornamento dell’elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione siano pubblicate ed entrino in vigore immediatamente dopo la loro adozione. |
|
(70) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea dell’UE istituito dal regolamento (CE) n. 2111/2005, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 474/2006 è così modificato:
|
1) |
l’allegato A è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento; |
|
2) |
l’allegato B è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1 giugno 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Adina VĂLEAN
Membro della Commissione
(1) GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.
(2) Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14).
(3) Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8).
(4) Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo di operatori di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 12).
(5) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/736 della Commissione, del 2 giugno 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione (GU L 172 del 3.6.2020, pag. 7).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/871 della Commissione, del 14 giugno 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l’elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo o a restrizioni all’interno dell’Unione (GU L 152 del 15.6.2018, pag. 5).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2214 della Commissione, dell’8 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l’elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione (GU L 334 del 9.12.2016, pag. 6).
(9) Regolamento (CE) n. 1543/2006 della Commissione, del 12 ottobre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 910/2006 (GU L 283 del 14.10.2006, pag. 27).
(10) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/618 della Commissione, del 15 aprile 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione (GU L 106 del 17.4.2019, pag. 1).
(11) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).
(12) Regolamento (CE) n. 235/2007 della Commissione, del 5 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità (GU L 66 del 6.3.2007, pag. 3).
(13) Regolamento (CE) n. 1400/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità (GU L 311 del 29.11.2007, pag. 12).
ALLEGATO I
«ALLEGATO A
ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO NELL’UNIONE, CON ECCEZIONI (1)
|
Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) |
Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio |
Codice di designazione a tre lettere ICAO |
Stato dell’operatore |
|
AVIOR AIRLINES |
ROI-RNR-011 |
ROI |
Venezuela |
|
BLUE WING AIRLINES |
SRBWA-01/2002 |
BWI |
Suriname |
|
IRAN ASEMAN AIRLINES |
FS-102 |
IRC |
Iran |
|
IRAQI AIRWAYS |
001 |
IAW |
Iraq |
|
MED-VIEW AIRLINE |
MVA/AOC/10-12/05 |
MEV |
Nigeria |
|
AIR ZIMBABWE (PVT) |
177/04 |
AZW |
Zimbabwe |
|
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell’Afghanistan responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti: |
|
|
Afghanistan |
|
ARIANA AFGHAN AIRLINES |
AOC 009 |
AFG |
Afghanistan |
|
KAM AIR |
AOC 001 |
KMF |
Afghanistan |
|
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell’Angola responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, ad eccezione di TAAG Angola Airlines e Heli Malongo, compresi i seguenti: |
|
|
Angola |
|
AEROJET |
AO-008/11-07/17 TEJ |
TEJ |
Angola |
|
GUICANGO |
AO-009/11-06/17 YYY |
Sconosciuto |
Angola |
|
AIR JET |
AO-006/11-08/18 MBC |
MBC |
Angola |
|
BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT |
AO-015/15-06/17YYY |
Sconosciuto |
Angola |
|
HELIANG |
AO 007/11-08/18 YYY |
Sconosciuto |
Angola |
|
SJL |
AO-014/13-08/18YYY |
Sconosciuto |
Angola |
|
SONAIR |
AO-002/11-08/17 SOR |
SOR |
Angola |
|
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell’Armenia responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti: |
|
|
Armenia |
|
AIRCOMPANY ARMENIA |
AM AOC 065 |
NGT |
Armenia |
|
ARMENIA AIRWAYS |
AM AOC 063 |
AMW |
Armenia |
|
ARMENIAN HELICOPTERS |
AM AOC 067 |
KAV |
Armenia |
|
ATLANTIS ARMENIAN AIRLINES |
AM AOC 068 |
AEU |
Armenia |
|
FLY ARMENIA AIRWAYS |
AM AOC 070 |
FBB |
Armenia |
|
NOVAIR |
AM AOC 071 |
NAI |
Armenia |
|
SHIRAK AVIA |
AM AOC 072 |
SHS |
Armenia |
|
SKYBALL |
AM AOC 073 |
N/D |
Armenia |
|
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Congo responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti: |
|
|
Repubblica del Congo |
|
CANADIAN AIRWAYS CONGO |
CG-CTA 006 |
TWC |
Repubblica del Congo |
|
EQUAFLIGHT SERVICES |
CG-CTA 002 |
EKA |
Repubblica del Congo |
|
EQUAJET |
RAC06-007 |
EKJ |
Repubblica del Congo |
|
TRANS AIR CONGO |
CG-CTA 001 |
TSG |
Repubblica del Congo |
|
SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO |
CG-CTA 004 |
Sconosciuto |
Repubblica del Congo |
|
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica democratica del Congo (RDC) responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti: |
|
|
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
AIR FAST CONGO |
AAC/DG/OPS-09/03 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
AIR KATANGA |
AAC/DG/OPS-09/08 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
BUSY BEE CONGO |
AAC/DG/OPS-09/04 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA) |
AAC/DG/OPS-09/02 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
CONGO AIRWAYS |
AAC/DG/OPS-09/01 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
KIN AVIA |
AAC/DG/OPS-09/10 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
MALU AVIATION |
AAC/DG/OPS-09/05 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
SERVE AIR CARGO |
AAC/DG/OPS-09/07 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
SWALA AVIATION |
AAC/DG/OPS-09/06 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
MWANT JET |
AAC/DG/OPS-09/09 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Gibuti responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti: |
|
|
Gibuti |
|
DAALLO AIRLINES |
Sconosciuto |
DAO |
Gibuti |
|
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Guinea equatoriale responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti: |
|
|
Guinea equatoriale |
|
CEIBA INTERCONTINENTAL |
2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS |
CEL |
Guinea equatoriale |
|
CRONOS AIRLINES |
2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS |
Sconosciuto |
Guinea equatoriale |
|
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell’Eritrea responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti: |
|
|
Eritrea |
|
ERITREAN AIRLINES |
COA n. 004 |
ERT |
Eritrea |
|
NASAIR ERITREA |
COA n. 005 |
NAS |
Eritrea |
|
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Kirghizistan responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti: |
|
|
Kirghizistan |
|
AEROSTAN |
08 |
BSC |
Kirghizistan |
|
AIR COMPANY AIR KG |
50 |
Sconosciuto |
Kirghizistan |
|
AIR MANAS |
17 |
MBB |
Kirghizistan |
|
AVIA TRAFFIC COMPANY |
23 |
AVJ |
Kirghizistan |
|
FLYSKY AIRLINES |
53 |
FSQ |
Kirghizistan |
|
HELI SKY |
47 |
HAC |
Kirghizistan |
|
KAP.KG AIRCOMPANY |
52 |
KGS |
Kirghizistan |
|
SKY KG AIRLINES |
41 |
KGK |
Kirghizistan |
|
TEZ JET |
46 |
TEZ |
Kirghizistan |
|
VALOR AIR |
07 |
VAC |
Kirghizistan |
|
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Liberia responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme. |
|
|
Liberia |
|
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Libia responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti: |
|
|
Libia |
|
AFRIQIYAH AIRWAYS |
007/01 |
AAW |
Libia |
|
AIR LIBYA |
004/01 |
TLR |
Libia |
|
AL MAHA AVIATION |
030/18 |
Sconosciuto |
Libia |
|
BURAQ AIR |
002/01 |
BRQ |
Libia |
|
GLOBAL AVIATION AND SERVICES |
008/05 |
GAK |
Libia |
|
LIBYAN AIRLINES |
001/01 |
LAA |
Libia |
|
LIBYAN WINGS AIRLINES |
029/15 |
LWA |
Libia |
|
PETRO AIR |
025/08 |
PEO |
Libia |
|
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Moldova responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, ad eccezione di Air Moldova, Fly One e Aerotranscargo, compresi i seguenti: |
|
|
Moldova |
|
Î.M “VALAN ICC” SRL |
MD009 |
VLN |
Moldova |
|
CA “AIM AIR” SRL |
MD015 |
AAM |
Moldova |
|
CA “AIR STORK” SRL |
MD018 |
MSB |
Moldova |
|
CA “HISKY” SRL |
MD025 |
HYM |
Moldova |
|
Î M “MEGAVIATION” SRL |
MD019 |
ARM |
Moldova |
|
CA “PECOTOX-AIR” SRL |
MD020 |
PXA |
Moldova |
|
CA “TERRA AVIA” SRL |
MD022 |
TVR |
Moldova |
|
CA “FLY PRO” SRL |
MD023 |
PVV |
Moldova |
|
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Nepal responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti: |
|
|
Nepal |
|
AIR DYNASTY HELI. S. |
035/2001 |
Sconosciuto |
Nepal |
|
ALTITUDE AIR |
085/2016 |
Sconosciuto |
Nepal |
|
BUDDHA AIR |
014/1996 |
BHA |
Nepal |
|
FISHTAIL AIR |
017/2001 |
Sconosciuto |
Nepal |
|
SUMMIT AIR |
064/2010 |
Sconosciuto |
Nepal |
|
HELI EVEREST |
086/2016 |
Sconosciuto |
Nepal |
|
HIMALAYA AIRLINES |
084/2015 |
HIM |
Nepal |
|
KAILASH HELICOPTER SERVICES |
087/2018 |
Sconosciuto |
Nepal |
|
MAKALU AIR |
057A/2009 |
Sconosciuto |
Nepal |
|
MANANG AIR PVT |
082/2014 |
Sconosciuto |
Nepal |
|
MOUNTAIN HELICOPTERS |
055/2009 |
Sconosciuto |
Nepal |
|
PRABHU HELICOPTERS |
081/2013 |
Sconosciuto |
Nepal |
|
NEPAL AIRLINES CORPORATION |
003/2000 |
RNA |
Nepal |
|
SAURYA AIRLINES |
083/2014 |
Sconosciuto |
Nepal |
|
SHREE AIRLINES |
030/2002 |
SHA |
Nepal |
|
SIMRIK AIR |
034/2000 |
Sconosciuto |
Nepal |
|
SIMRIK AIRLINES |
052/2009 |
RMK |
Nepal |
|
SITA AIR |
033/2000 |
Sconosciuto |
Nepal |
|
TARA AIR |
053/2009 |
Sconosciuto |
Nepal |
|
YETI AIRLINES |
037/2004 |
NYT |
Nepal |
|
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Sao Tomé e Principe responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti: |
|
|
Sao Tomé e Principe |
|
AFRICA’S CONNECTION |
10/AOC/2008 |
ACH |
Sao Tomé e Principe |
|
STP AIRWAYS |
03/AOC/2006 |
STP |
Sao Tomé e Principe |
|
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Sierra Leone responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme. |
|
|
Sierra Leone |
|
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Sudan responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti: |
|
|
Sudan |
|
ALFA AIRLINES SD |
54 |
AAJ |
Sudan |
|
BADR AIRLINES |
35 |
BDR |
Sudan |
|
BLUE BIRD AVIATION |
11 |
BLB |
Sudan |
|
ELDINDER AVIATION |
8 |
DND |
Sudan |
|
GREEN FLAG AVIATION |
17 |
GNF |
Sudan |
|
HELEJETIC AIR |
57 |
HJT |
Sudan |
|
KATA AIR TRANSPORT |
9 |
KTV |
Sudan |
|
KUSH AVIATION CO. |
60 |
KUH |
Sudan |
|
NOVA AIRWAYS |
46 |
NOV |
Sudan |
|
SUDAN AIRWAYS CO. |
1 |
SUD |
Sudan |
|
SUN AIR |
51 |
SNR |
Sudan |
|
TARCO AIR |
56 |
TRQ |
Sudan |
(1) I vettori aerei elencati nell'allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) da un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.
ALLEGATO II
«ALLEGATO B
ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A RESTRIZIONI OPERATIVE NELL’UNIONE (1)
|
Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) |
Numero del certificato di operatore aereo (COA) |
Codice di designazione a tre lettere ICAO |
Stato dell’operatore |
Tipo di aeromobile soggetto a restrizioni |
Sigla/e di immatricolazione ed eventualmente numero/i di serie che identifica/no la fabbricazione dell’aeromobile soggetto a restrizioni |
Stato di immatricolazione |
|
AIR SERVICE COMORES |
06-819/TA-15/DGACM |
KMD |
Comore |
L’intera flotta, tranne: LET 410 UVP. |
L’intera flotta, tranne: D6-CAM (851336). |
Comore |
|
IRAN AIR |
FS100 |
IRA |
Iran |
Tutti gli aeromobili del tipo Fokker F100 e del tipo Boeing B747. |
Aeromobili del tipo Fokker F100, come indicato nel COA; aeromobili del tipo Boeing B747, come indicato nel COA. |
Iran |
|
AIR KORYO |
GAC-COA/KOR-01 |
KOR |
Corea del Nord |
L’intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo TU-204. |
L’intera flotta, tranne: P-632, P-633. |
Corea del Nord |
(1) I vettori aerei elencati nell'allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) da un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.
DIRETTIVE
|
2.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 194/37 |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2021/884 DELLA COMMISSIONE
dell’8 marzo 2021
che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il periodo di validità dell’esenzione relativa all’uso di mercurio nei connettori elettrici rotanti presenti nei dispositivi medici per l’imaging ad ultrasuoni intravascolare
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. Tale restrizione non riguarda alcune applicazioni soggette ad esenzione che sono specifiche ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e di controllo e sono elencate nell’allegato IV di tale direttiva. |
|
(2) |
Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa. |
|
(3) |
Il mercurio è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE. |
|
(4) |
Con la direttiva delegata (UE) 2015/574 (2) la Commissione ha concesso un’esenzione per l’uso del mercurio nei dispositivi medici per l’imaging ad ultrasuoni intravascolare (in appresso «l’esenzione»), inserendo tale applicazione nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE. L’esenzione doveva giungere a termine il 30 giugno 2019, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della citata direttiva. |
|
(5) |
La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo dell’esenzione (in appresso «la domanda di rinnovo») il 6 ottobre 2017, ossia entro i termini di cui all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. Conformemente a tale disposizione, l’esenzione resta valida fino all’adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo. |
|
(6) |
La valutazione della domanda di rinnovo ha compreso consultazioni dei portatori di interessi conformemente all’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. I commenti ricevuti nel corso di dette consultazioni sono stati pubblicati su un apposito sito Internet. |
|
(7) |
Il mercurio è utilizzato nei connettori elettrici rotanti presenti nei dispositivi medici per l’imaging ad ultrasuoni intravascolare che forniscono la via per la conduzione elettrica tra il trasduttore rotante e l’apparecchiatura elettronica fissa. L’uso del mercurio consente, tra l’altro, il funzionamento con frequenze più elevate che permette di ottenere un imaging a risoluzione maggiore vantaggioso per i pazienti. |
|
(8) |
La sostituzione o l’eliminazione del mercurio nelle applicazioni oggetto della presente direttiva risulta attualmente impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico, a causa della mancanza di alternative. L’esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e pertanto non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute da esso offerta. |
|
(9) |
È pertanto opportuno concedere il rinnovo dell’esenzione. |
|
(10) |
È opportuno concedere il rinnovo dell’esenzione per un periodo di 7 anni fino al 30 giugno 2026, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell’esenzione abbia ripercussioni negative sull’innovazione. |
|
(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2022.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.
(2) Direttiva delegata (UE) 2015/574 della Commissione, del 30 gennaio 2015, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al mercurio nei dispositivi medici per l’imaging ad ultrasuoni intravascolare (GU L 94 del 10.4.2015, pag. 6).
(3) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Nella voce 42 dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:
«Scade il 30 giugno 2026.».
DECISIONI
|
2.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 194/40 |
DECISIONE (UE) 2021/885 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 maggio 2021
relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per fornire assistenza alla Grecia e alla Francia in relazione a catastrofi naturali e ad Albania, Austria, Belgio, Cechia, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Montenegro, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna e Ungheria in relazione a un’emergenza di sanità pubblica
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
visto l’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (2), in particolare il punto 10,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea («il Fondo») è destinato a consentire all’Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali gravi o regionali o da una grave emergenza di sanità pubblica. |
|
(2) |
Per il Fondo sono fissati dei massimali, stabiliti dall’articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio (3). Conformemente all’articolo 9, paragrafi 2 e 4, di tale regolamento, l’importo massimo che può essere mobilitato dal Fondo dalla dotazione del 2021 fino al 1o settembre 2021 è di 477 543 750 EUR. Conformemente all’articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2012/2002, l’importo di 50 000 000 EUR è già stato iscritto nel bilancio generale per l’esercizio 2021 (in impegni e pagamenti) per il versamento di anticipi. Inoltre, un importo di 47 981 598 EUR della dotazione del 2020 non è stato utilizzato entro la fine di tale anno ed è stato riportato al 2021. Pertanto l’importo massimo disponibile a titolo del FSUE a questo punto nel 2021 è di 525 525 348 EUR, sufficiente a coprire il fabbisogno previsto dalla presente decisione. |
|
(3) |
Il 29 ottobre 2020 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni dell’agosto 2020 nella Sterea Ellada. |
|
(4) |
Il 9 dicembre 2020 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito dei danni causati dal ciclone Ianos che nel settembre 2020 ha colpito le regioni di Ionia Nisia, Sterea Ellada, Ditiki Ellada, Thessalia e Peloponneso. |
|
(5) |
Il 22 gennaio 2021 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito del terremoto che nell’ottobre 2020 ha colpito le isole di Samos, Ikaria e Chios. |
|
(6) |
Il 21 dicembre 2020 la Francia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito dei danni causati nell’ottobre 2020 dalla tempesta Alex nella regione Provence-Alpes-Côtes d’Azur. |
|
(7) |
Entro il 24 giugno 2020 Albania, Austria, Belgio, Cechia, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Montenegro, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna e Ungheria hanno presentato domanda di mobilitazione del Fondo in relazione alla grave emergenza di sanità pubblica causata dalla pandemia di COVID-19 all’inizio del 2020. |
|
(8) |
Le domande di tali Stati sono conformi alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del Fondo, come stabilito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002. |
|
(9) |
È pertanto opportuno mobilitare il Fondo per fornire un contributo finanziario alla Grecia e alla Francia in relazione alle catastrofi naturali e ad Albania, Austria, Belgio, Cechia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Montenegro, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna e Ungheria in relazione alla grave emergenza di sanità pubblica. |
|
(10) |
Nel caso della Croazia, poiché l’anticipo già versato supera l’importo definitivo dell’aiuto, non è necessario mobilitare altri importi e l’anticipo indebitamente versato sarà recuperato a norma dell’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 2012/2002. |
|
(11) |
Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2021, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea è mobilitato, relativamente alle catastrofi naturali, in stanziamenti di impegno e di pagamento nel modo seguente:
|
a) |
alla Grecia è erogato l’importo di 3 300 100 EUR, comprensivo dell’importo di 330 010 EUR a titolo di anticipo, in relazione alle alluvioni nella Sterea Ellada; |
|
b) |
alla Grecia è erogato l’importo di 21 588 519 EUR, comprensivo dell’importo di 2 158 852 EUR a titolo di anticipo, in relazione al ciclone Ianos; |
|
c) |
alla Grecia è erogato l’importo di 2 531 301 EUR, comprensivo dell’importo di 253 131 EUR a titolo di anticipo, in relazione al terremoto che ha colpito le isole di Samos, Chios e Ikaria; |
|
d) |
alla Francia è erogato l’importo di 59 325 000 EUR, comprensivo dell’importo di 5 932 500 EUR a titolo di anticipo, in relazione alla tempesta Alex. |
Articolo 2
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2021, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea è mobilitato in stanziamenti di impegno e di pagamento in relazione a una grave emergenza di sanità pubblica, nel modo seguente:
|
a) |
all’Albania è erogato l’importo di 905 271 EUR; |
|
b) |
all’Austria è erogato l’importo di 31 755 580 EUR; |
|
c) |
al Belgio è erogato l’importo di 37 298 777 EUR; |
|
d) |
alla Cechia è erogato l’importo di 17 373 205 EUR; |
|
e) |
all’Estonia è erogato l’importo di 3 588 755 EUR; |
|
f) |
alla Francia è erogato l’importo di 91 365 053 EUR; |
|
g) |
alla Germania è erogato l’importo di 13 648 386 EUR; |
|
h) |
alla Grecia è erogato l’importo di 3 994 022 EUR; |
|
i) |
all’Ungheria è erogato l’importo di 13 136 857 EUR; |
|
j) |
all’Irlanda è erogato l’importo di 20 480 330 EUR; |
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k) |
all’Italia è erogato l’importo di 76 271 930 EUR; |
|
l) |
alla Lettonia è erogato l’importo di 1 177 677 EUR; |
|
m) |
alla Lituania è erogato l’importo di 2 828 291 EUR; |
|
n) |
al Lussemburgo è erogato l’importo di 2 857 025 EUR; |
|
o) |
al Montenegro è erogato l’importo di 199 505 EUR; |
|
p) |
al Portogallo è erogato l’importo di 18 039 670 EUR; |
|
q) |
alla Romania è erogato l’importo di 13 926 870 EUR; |
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r) |
alla Serbia è erogato l’importo di 11 968 276 EUR; |
|
s) |
alla Spagna è erogato l’importo di 36 639 441 EUR. |
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 20 maggio 2021.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2021
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(1) GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.
(2) GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28.
(3) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).
|
2.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 194/43 |
DECISIONE (UE) 2021/886 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 maggio 2021
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dall’Estonia — EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 4,
visto l’accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (2), in particolare il punto 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria globale oppure a causa di una nuova crisi finanziaria ed economica globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. |
|
(2) |
Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (3). |
|
(3) |
Il 12 novembre 2020 l’Estonia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG riguardante gli esuberi e le cessazioni di attività (di seguito denominati «esuberi») nell’industria del turismo definita dai settori economici classificati nell’ambito della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE), revisione 2, divisioni 45 (Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli), 49 (Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte), 50 (Trasporti marittimi e per vie d’acqua), 51 (Trasporto aereo), 52 (Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti), 55 (Servizi di alloggio), 56 (Attività di servizi di ristorazione), 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche), 77 (Attività di noleggio e leasing), 79 (Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate), 90 (Attività creative, artistiche e d’intrattenimento), 91 (Attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali), 92 (Attività riguardanti scommesse e case da gioco), 93 (Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento), in Estonia. La Repubblica di Estonia costituisce una unità nelle regioni di livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (4). Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG come stabilito all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013. |
|
(4) |
A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, la domanda dell’Estonia è considerata ricevibile in quanto gli esuberi hanno un grave impatto sull’occupazione e sull’economia nazionale. |
|
(5) |
È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 4 474 480 EUR in relazione alla domanda presentata dall’Estonia. |
|
(6) |
Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2021, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l’importo di 4 474 480 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 20 maggio 2021.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2021.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU L 433I del 22.12.2020, pag. 29.
(3) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).
(4) Regolamento (UE) n. 1046/2012 della Commissione, dell’8 novembre 2012, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per quanto riguarda la trasmissione delle serie temporali per la nuova suddivisione regionale (GU L 310 del 9.11.2012, pag. 34).