ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 190

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
31 maggio 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/859 della Commissione, del 4 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e i titoli delle variabili per il set di dati del dominio dell’istruzione e della formazione ( 1 )

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/860 della Commissione, del 23 marzo 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/124 per quanto riguarda l’allegato delle misure di conservazione e di esecuzione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO)

19

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/861 della Commissione, del 21 maggio 2021, che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati e stabilisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni per l’organizzazione di un’indagine per campione in relazione al dominio dell’istruzione e della formazione conformemente al regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

25

 

*

Regolamento (UE) 2021/862 della Commissione, del 28 maggio 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi allo scopo di includere nell’allegato I un nuovo tipo di concime CE ( 1 )

74

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/863 della Commissione, del 28 maggio 2021, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto mediante importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco, e che dispone la registrazione di tali importazioni

76

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/864 della Commissione, del 28 maggio 2021, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto mediante importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco, e che dispone la registrazione di tali importazioni

82

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/865 della Commissione, del 28 maggio 2021, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Rooibos/Red Bush (DOP)]

88

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/866 della Commissione, del 28 maggio 2021, che sospende alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 della Commissione

94

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/867 della Commissione, del 28 maggio 2021, relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

96

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/856 della Commissione, del 25 maggio 2021, che stabilisce la data alla quale la Procura europea assume i suoi compiti di indagine e azione penale ( GU L 188 del 28.5.2021 )

101

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

31.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 190/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/859 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2021

che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e i titoli delle variabili per il set di dati del dominio dell’istruzione e della formazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di soddisfare le esigenze individuate nelle pertinenti tematiche dettagliate, la Commissione dovrebbe precisare il numero e i titoli delle variabili per il set di dati del dominio dell’istruzione e della formazione.

(2)

Il numero di variabili da rilevare non dovrebbe superare di oltre il 5 % il numero di variabili rilevate per il dominio dell’istruzione e della formazione al momento dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1700,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il numero e i titoli delle variabili per il set di dati del dominio dell’istruzione e della formazione sono stabiliti nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 261 I del 14.10.2019, pag. 1.


ALLEGATO

Numero e titoli delle variabili per il set di dati del dominio dell'istruzione e della formazione.

Tematica

Tematica dettagliata

Identificativo della variabile

Nome della variabile

01. Aspetti di carattere tecnico

- 12 variabili tecniche

Localizzazione

COUNTRY

Paese di residenza

REGION

Regione di residenza

DEG_URB

Grado di urbanizzazione

Informazioni sulla rilevazione di dati

REFYEAR

Anno dell'intervista

REFMONTH

Mese dell'intervista

REFDAY

Giorno dell'intervista

Dati identificativi

RESPID

Identificativo unico

Fattori di ponderazione

RESPWEIGHT

Fattore di ponderazione per le persone

NFEACTWEIGHT_5

Fattore di ponderazione per i dettagli di 5 attività di apprendimento non formali

NFEACTWEIGHT_2

Fattore di ponderazione per le 2 attività di apprendimento non formali selezionate casualmente

Caratteristiche dell'intervista

INTMETHOD

Modalità di intervista utilizzata

INTPART

Natura della partecipazione all'indagine

02. Caratteristiche della persona e della famiglia

- 14 variabili rilevate

- 1 variabile derivata

Composizione della famiglia

HHNBPERS_tot

Numero totale di componenti della famiglia (compreso il rispondente)

HHNBPERS_0_13

Componenti della famiglia di età compresa tra 0 e 13 anni

HHNBPERS_14_24

Componenti della famiglia di età compresa tra 14 e 24 anni (compreso il rispondente)

HHNBPERS_25plus

Componenti della famiglia di età pari o superiore a 25 anni (compreso il rispondente)

HHTYPE

Tipologia familiare

MARSTADEFACTO

Partner che vivono nella stessa famiglia

Demografia

SEX

Sesso

BIRTHYEAR

Anno di nascita

BIRTHPASS

Compleanno già trascorso al momento dell'intervista

AGE

Età in anni compiuti

Cittadinanza e provenienza da un contesto migratorio

CITIZEN

Paese della cittadinanza principale

BIRTHPLACE

Paese di nascita

BIRTHFATHER

Paese di nascita del padre

BIRTHMOTHER

Paese di nascita della madre

Durata della permanenza nel paese

RESTIME

Durata della permanenza nel paese di residenza in anni compiuti

03. Percorso formativo e livello di istruzione conseguito

- 21 variabili rilevate

Livello di istruzione conseguito

HATLEVEL

Livello di istruzione (titolo di studio più elevato conseguito)

Livello di istruzione conseguito - dettagli, compresi l'interruzione o l'abbandono dell'istruzione

HATFIELD

Settore del titolo di studio di livello più elevato conseguito

HATYEAR

Anno in cui è stato conseguito il livello di istruzione più elevato

DROPEDUC

Abbandono dell'istruzione o formazione formale

DROPEDUCLEVEL

Livello dell'istruzione o formazione formale abbandonata

Percorso formativo

HATFATHER

Livello di istruzione conseguito dal padre del rispondente

HATMOTHER

Livello di istruzione conseguito dalla madre del rispondente

Competenze dichiarate

LANGMOTH1

Codice della prima lingua materna

LANGMOTH2

Codice della seconda lingua materna

LANGUSED

Lingue utilizzate diverse dalla lingua materna

LANGUSED_1

Codice della prima lingua

LANGUSED_2

Codice della seconda lingua

LANGUSED_3

Codice della terza lingua

LANGUSED_4

Codice della quarta lingua

LANGUSED_5

Codice della quinta lingua

LANGUSED_6

Codice della sesta lingua

LANGUSED_7

Codice della settima lingua

LANGBEST1

Prima lingua meglio conosciuta (esclusa lingua materna/lingue materne)

LANGLEVEL1

Livello della prima lingua meglio conosciuta (esclusa lingua materna/lingue materne)

LANGBEST2

Seconda lingua meglio conosciuta (esclusa lingua materna/lingue materne)

LANGLEVEL2

Livello della seconda lingua meglio conosciuta (esclusa lingua materna/lingue materne)

04. Partecipazione al mercato del lavoro

- 7 variabili rilevate

Condizione lavorativa principale (autodefinita)

MAINSTAT

Condizione lavorativa principale (autodefinita)

Caratteristiche principali del lavoro

FTPT

Occupazione principale a tempo pieno o a tempo parziale (autodefinita)

JOBSTAT

Posizione nella professione, occupazione principale

JOBISCO

Professione nell'occupazione principale

LOCNACE

Attività economica dell'unità locale dell'occupazione principale

Durata del contratto

PERMJOB

Stabilità dell'occupazione principale

Dimensioni dello stabilimento

LOCSIZEFIRM

Dimensioni dell'unità locale dell'occupazione principale

05. Anzianità lavorativa nella medesima impresa (tenure occupazionale), biografia professionale ed esperienze di lavoro precedenti

- 2 variabili rilevate

Inizio del lavoro

EMP12M

Occupazione in qualsiasi momento nel corso degli ultimi 12 mesi

JOBTIME

Anno in cui la persona ha iniziato a lavorare per il datore di lavoro attuale o come lavoratore autonomo nell'occupazione principale

06. Partecipazione all'istruzione e alla formazione

- 196 variabili rilevate

Accesso alle informazioni sulle possibilità di apprendimento e all'orientamento (12 mesi)

SEEKINFO

Il rispondente ha cercato informazioni sulle possibilità di apprendimento negli ultimi 12 mesi (formazione e istruzione formale e non formale)

GUIDE

Orientamento sull'apprendimento ricevuto da istituzioni/organizzazioni negli ultimi 12 mesi

GUIDE_1

Consulenza/consigli sulle possibilità di apprendimento (anche aiuto per la ricerca di informazioni e per iscriversi per approfittare di possibilità di apprendimento)

GUIDE_2

Selezione/valutazione del fabbisogno individuale di apprendimento in base a test e/o colloqui professionali

GUIDE_3

Consulenza/assistenza in merito alla procedura per ottenere la convalida/il riconoscimento di abilità, competenze o apprendimento precedente

GUIDESOURCE

Fonte dell'orientamento sull'apprendimento ricevuto negli ultimi 12 mesi

GUIDESOURCE_1

Istituti di istruzione o formazione (scuola, università, centro di istruzione e formazione professionale (IFP), istituto per l'insegnamento agli adulti, centro di convalida ecc.)

GUIDESOURCE_2

Servizi pubblici per l'impiego

GUIDESOURCE_3

Datore di lavoro, anche eventuale

GUIDESOURCE_4

Altre istituzioni/organizzazioni

GUIDEINTER

Tipo di interazione utilizzata per ottenere l'orientamento sull'apprendimento ricevuto negli ultimi 12 mesi

GUIDEINTER_1

Interazione con una persona: incontro diretto, via skype, telefono, per posta elettronica, attraverso siti web dedicati ecc.

GUIDEINTER_2

Interazione non con una persona: bot/robot web, domande di partecipazione automatiche online purché consentano interazione

Partecipazione ad attività di istruzione formale (12 mesi)

FED

Partecipazione all'istruzione e alla formazione formale (studente o apprendista) negli ultimi 12 mesi

FEDNUM

Numero di attività di istruzione o formazione formali

Attività di istruzione formale più recente - dettagli (12 mesi)

FEDSTARTYEAR

Anno di inizio dell'attività di istruzione formale più recente

FEDSTARTMONTH

Mese di inizio dell'attività di istruzione formale più recente

FEDMAINSTAT

Condizione lavorativa principale (autodefinita) all'inizio dell'attività di istruzione formale più recente

FEDLEVEL

Livello dell'attività di istruzione formale o di formazione più recente

FEDCOMP

Completamento della più recente attività di istruzione formale

FEDFIELD

Campo dell'attività di istruzione formale più recente

FEDWORKTIME

Attività di istruzione formale più recente durante le ore di lavoro retribuite

Uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'istruzione formale più recente (12 mesi)

FEDPLACE

Luogo dell'attività di istruzione formale più recente

FEDONMAT

Fornitura online di materiali didattici per l'attività di istruzione formale più recente

FEDONTEA

Interazione online con il personale didattico dell'attività di istruzione formale più recente

FEDONPAR

Interazione online con altri partecipanti all'attività di istruzione formale più recente

Motivi della partecipazione all'attività di istruzione formale più recente (12 mesi)

FEDREASON

Motivi della partecipazione all'attività di istruzione formale più recente

FEDREASON_01a

Svolgere meglio il mio lavoro

FEDREASON_01b

Migliorare le mie prospettive di carriera

FEDREASON_02

Ridurre il rischio di perdere il mio lavoro

FEDREASON_03

Migliorare le mie chance di trovare un lavoro o cambiare lavoro/professione

FEDREASON_04

Iniziare un'attività in proprio

FEDREASON_05

Partecipazione obbligatoria

FEDREASON_06_7

Ampliare le mie conoscenze/competenze per i miei interessi generali e curiosità personale

FEDREASON_08

Ottenere un attestato

FEDREASON_09

Incontrare persone nuove/per divertimento

FEDREASONMAIN

Motivo principale della partecipazione all'attività di istruzione formale più recente

Costi e ore dedicate all'istruzione formale più recente (12 mesi)

FEDNBHOURS

Numero di ore di istruzione dell'attività di istruzione formale più recente

FEDPAID

Costi dell'attività di istruzione formale più recente

FEDPAIDBY

Soggetto che ha provveduto alla copertura parziale o totale dell'attività di istruzione formale più recente

FEDPAIDBY_1

Datore di lavoro, anche eventuale

FEDPAIDBY_2

Servizi pubblici per l'impiego

FEDPAIDBY_3

Altre istituzioni pubbliche o private

FEDPAIDBY_4

Un componente della famiglia o un parente

Risultati e uso delle competenze acquisite grazie all'attività di istruzione formale più recente (12 mesi)

FEDUSEA

Utilizzo attuale di competenze o conoscenze acquisite grazie all'attività di istruzione formale più recente

FEDOUTCOME

Risultati dell'attività di istruzione formale più recente

FEDOUTCOME_1

Ottenimento di un (nuovo) lavoro

FEDOUTCOME_3

Aumento di salario/stipendio

FEDOUTCOME_2

Promozione sul lavoro

FEDOUTCOME_4

Nuovi compiti

FEDOUTCOME_5

Migliori risultati nel lavoro attuale

FEDOUTCOME_6

Vantaggi personali (incontro con persone nuove, aggiornamento o acquisizione di competenze su temi generici o specifici ecc.)

FEDOUTCOME_7

Per ora nessun risultato

FEDOUTCOMEMAIN

Esito principale dell'attività di istruzione formale più recente

Partecipazione ad attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFE

Partecipazione alla formazione e all'istruzione non formale negli ultimi 12 mesi

NFECOURSE

Corsi

NFEWORKSHOP

Seminari

NFEGUIDEDJT

Formazione assistita sul lavoro

NFELESSON

Lezioni private

NFENUM

Numero di attività di formazione e istruzione non formale

Attività di istruzione non formale - dettagli (12 mesi)

NFEACT01_TYPE

Tipo della prima attività di apprendimento non formale

NFEACT01_MAINSTAT

Condizione lavorativa principale (autodefinita) all'inizio della prima attività di apprendimento non formale

NFEACT01_PURP

Scopo della prima attività di apprendimento non formale

NFEACT01_WORKTIME

Prima attività di apprendimento non formale durante le ore di lavoro retribuite

NFEACT01_PAIDBY

Prima attività di apprendimento non formale parzialmente o integralmente a carico del datore di lavoro, anche eventuale

NFEACT02_TYPE

Tipo della seconda attività di apprendimento non formale

NFEACT02_MAINSTAT

Condizione lavorativa principale (autodefinita) all'inizio della seconda attività di apprendimento non formale

NFEACT02_PURP

Scopo della seconda attività di apprendimento non formale

NFEACT02_WORKTIME

Seconda attività di apprendimento non formale durante le ore di lavoro retribuite

NFEACT02_PAIDBY

Seconda attività di apprendimento non formale parzialmente o integralmente a carico del datore di lavoro, anche eventuale

NFEACT03_TYPE

Tipo della terza attività di apprendimento non formale

NFEACT03_MAINSTAT

Condizione lavorativa principale (autodefinita) all'inizio della terza attività di apprendimento non formale

NFEACT03_PURP

Scopo della terza attività di apprendimento non formale

NFEACT03_WORKTIME

Terza attività di apprendimento non formale durante le ore di lavoro retribuite

NFEACT03_PAIDBY

Terza attività di apprendimento non formale parzialmente o integralmente a carico del datore di lavoro, anche eventuale

NFEACT04_TYPE

Tipo della quarta attività di apprendimento non formale

NFEACT04_MAINSTAT

Condizione lavorativa principale (autodefinita) all'inizio della quarta attività di apprendimento non formale

NFEACT04_PURP

Scopo della quarta attività di apprendimento non formale

NFEACT04_WORKTIME

Quarta attività di apprendimento non formale durante le ore di lavoro retribuite

NFEACT04_PAIDBY

Quarta attività di apprendimento non formale parzialmente o integralmente a carico del datore di lavoro, anche eventuale

NFEACT05_TYPE

Tipo della quinta attività di apprendimento non formale

NFEACT05_MAINSTAT

Condizione lavorativa principale (autodefinita) all'inizio della quinta attività di apprendimento non formale

NFEACT05_PURP

Scopo della quinta attività di apprendimento non formale

NFEACT05_WORKTIME

Quinta attività di apprendimento non formale durante le ore di lavoro retribuite

NFEACT05_PAIDBY

Quinta attività di apprendimento non formale parzialmente o integralmente a carico del datore di lavoro, anche eventuale

NFERAND1

Codice della prima attività di apprendimento non formale selezionata casualmente

NFERAND1_TYPE

Tipo della prima attività di apprendimento non formale selezionata casualmente

NFEFIELD1

Campo della prima attività di apprendimento non formale selezionata casualmente

NFEPROVIDER1

Erogatore della prima attività di apprendimento non formale selezionata casualmente

NFECERT1

Attestato al termine della prima attività di apprendimento non formale selezionata casualmente

NFERAND2

Codice della seconda attività di apprendimento non formale selezionata casualmente

NFERAND2_TYPE

Tipo della seconda attività di apprendimento non formale selezionata casualmente

NFEFIELD2

Campo della seconda attività di apprendimento non formale selezionata casualmente

NFEPROVIDER2

Erogatore della seconda attività di apprendimento non formale selezionata casualmente

NFECERT2

Attestato al termine della seconda attività di apprendimento non formale selezionata casualmente

Uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFEPLACE1

Luogo di istruzione della prima attività di apprendimento non formale selezionata casualmente

NFEONMAT1

Fornitura online di materiali didattici per la prima attività di apprendimento non formale selezionata casualmente

NFEONTEA1

Interazione online con il personale didattico della prima attività di apprendimento non formale selezionata casualmente

NFEONPAR1

Interazione online con altri partecipanti alla prima attività di apprendimento non formale selezionata casualmente

NFEPLACE2

Luogo di istruzione della seconda attività di apprendimento non formale selezionata casualmente

NFEONMAT2

Fornitura online di materiali didattici per la seconda attività di apprendimento non formale selezionata casualmente

NFEONTEA2

Interazione online con il personale didattico della seconda attività di apprendimento non formale selezionata casualmente

NFEONPAR2

Interazione online con altri partecipanti alla seconda attività di apprendimento non formale selezionata casualmente

Motivi della partecipazione ad attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFEINITIA1

Promotore della prima attività di apprendimento non formale selezionata casualmente

NFEREASON1

Motivi della partecipazione alla prima attività di apprendimento non formale selezionata casualmente

NFEREASON1_01a

Svolgere meglio il mio lavoro

NFEREASON1_01b

Migliorare le mie prospettive di carriera

NFEREASON1_02

Ridurre il rischio di perdere il mio lavoro

NFEREASON1_03

Migliorare le mie chance di trovare un lavoro o cambiare lavoro/professione

NFEREASON1_04

Iniziare un'attività in proprio

NFEREASON1_13

A causa di cambiamenti organizzativi e/o tecnologici sul luogo di lavoro

NFEREASON1_11

Su richiesta del datore di lavoro, anche eventuale, oppure obbligo di legge

NFEREASON1_06_7

Ampliare le mie conoscenze/competenze per i miei interessi generali e curiosità personale

NFEREASON1_08

Ottenere un attestato

NFEREASON1_09

Incontrare persone nuove/per divertimento

NFEREASON1_10

Per motivi di salute

NFEREASON1_12

Svolgere meglio attività di volontariato

NFEREASONMAIN1

Motivo principale della partecipazione alla prima attività di apprendimento non formale selezionata casualmente

NFEINITIA2

Promotore della seconda attività di apprendimento non formale selezionata casualmente

NFEREASON2

Motivi della partecipazione alla seconda attività di apprendimento non formale selezionata casualmente

NFEREASON2_01a

Svolgere meglio il mio lavoro

NFEREASON2_01b

Migliorare le mie prospettive di carriera

NFEREASON2_02

Ridurre il rischio di perdere il mio lavoro

NFEREASON2_03

Migliorare le mie chance di trovare un lavoro o cambiare lavoro/professione

NFEREASON2_04

Iniziare un'attività in proprio

NFEREASON2_13

A causa di cambiamenti organizzativi e/o tecnologici sul luogo di lavoro

NFEREASON2_11

Su richiesta del datore di lavoro, anche eventuale, oppure obbligo di legge

NFEREASON2_06_7

Ampliare le mie conoscenze/competenze per i miei interessi generali e curiosità personale

NFEREASON2_08

Ottenere un attestato

NFEREASON2_09

Incontrare persone nuove/per divertimento

NFEREASON2_10

Per motivi di salute

NFEREASON2_12

Svolgere meglio attività di volontariato

NFEREASONMAIN2

Motivo principale della partecipazione alla seconda attività di apprendimento non formale selezionata casualmente

Costi e ore dedicate alle attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFENBHOURS1

Numero di ore di istruzione della prima attività di apprendimento non formale selezionata casualmente

NFEPAID1

Costi della prima attività di apprendimento non formale selezionata casualmente

NFEPAIDBY1

Fonte di finanziamento del pagamento parziale o totale della prima attività di apprendimento non formale selezionata casualmente

NFEPAIDBY1_1

Datore di lavoro, anche eventuale

NFEPAIDBY1_2

Servizi pubblici per l'impiego

NFEPAIDBY1_3

Altre istituzioni pubbliche o private

NFEPAIDBY1_4

Un componente della famiglia o un parente

NFEPAIDVAL1

Spese per la prima attività di apprendimento non formale selezionata casualmente

NFENBHOURS2

Numero di ore di istruzione della seconda attività di apprendimento non formale selezionata casualmente

NFEPAID2

Costi della seconda attività di apprendimento non formale selezionata casualmente

NFEPAIDBY2

Soggetto che ha provveduto alla copertura parziale o totale della seconda attività di apprendimento non formale selezionata casualmente

NFEPAIDBY2_1

Datore di lavoro, anche eventuale

NFEPAIDBY2_2

Servizi pubblici per l'impiego

NFEPAIDBY2_3

Altre istituzioni pubbliche o private

NFEPAIDBY2_4

Un componente della famiglia o un parente

NFEPAIDVAL2

Spese per la seconda attività di apprendimento non formale selezionata casualmente

Risultati e uso delle competenze acquisite grazie alle attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFESKILLSMAIN1

Competenze principali acquisite grazie alla prima attività di apprendimento non formale selezionata casualmente

NFEUSEA1

Utilizzo attuale di competenze o conoscenze acquisite grazie alla prima attività formale di apprendimento selezionata casualmente

NFEOUTCOME1

Risultati della prima attività di apprendimento non formale selezionata casualmente

NFEOUTCOME1_1

Ottenimento di un (nuovo) lavoro

NFEOUTCOME1_3

Aumento di salario/stipendio

NFEOUTCOME1_2

Promozione sul lavoro

NFEOUTCOME1_4

Nuovi compiti

NFEOUTCOME1_5

Migliori risultati nel lavoro attuale

NFEOUTCOME1_6

Vantaggi personali (incontro con persone nuove, ripresa o acquisizione di competenze su temi generici o specifici ecc.)

NFEOUTCOME1_7

Per ora nessun risultato

NFEOUTCOMEMAIN1

Risultato principale della prima attività di apprendimento non formale selezionata casualmente

NFESKILLSMAIN2

Competenze principali derivanti dalla seconda attività di apprendimento non formale selezionata casualmente

NFEUSEA2

Utilizzo attuale di competenze o conoscenze acquisite grazie alla seconda attività formale di apprendimento selezionata casualmente

NFEOUTCOME2

Risultati della seconda attività di apprendimento non formale selezionata casualmente

NFEOUTCOME2_1

Ottenimento di un (nuovo) lavoro

NFEOUTCOME2_3

Aumento di salario/stipendio

NFEOUTCOME2_2

Promozione sul lavoro

NFEOUTCOME2_4

Nuovi compiti

NFEOUTCOME2_5

Migliori risultati nel lavoro attuale

NFEOUTCOME2_6

Vantaggi personali (incontro con persone nuove, ripresa o acquisizione di competenze su temi generici o specifici ecc.)

NFEOUTCOME2_7

Per ora nessun risultato

NFEOUTCOMEMAIN2

Risultato principale della seconda attività di apprendimento non formale selezionata casualmente

Ostacoli alla partecipazione all'istruzione e alla formazione (12 mesi)

WANT

Volontà di partecipare (in maggior misura) all'istruzione e alla formazione

NONEED

Nessuna necessità di (ulteriore) istruzione e formazione

DIFFTYPE

Motivi per non partecipare (in maggior misura) all'istruzione e alla formazione formale o non formale

DIFFTYPE_01

Prerequisiti

DIFFTYPE_02

Costo

DIFFTYPE_03a

Assenza di sostegno da parte del datore di lavoro

DIFFTYPE_03b

Assenza di sostegno dei servizi pubblici

DIFFTYPE_04

Orari

DIFFTYPE_05

Distanza

DIFFTYPE_07

Responsabilità familiari

DIFFTYPE_08a

Salute

DIFFTYPE_08b

Età

DIFFTYPE_09

Altri motivi personali

DIFFTYPE_10

Assenza di attività di istruzione o formazione idonea (offerta)

DIFFTYPE_12

Precedente esperienza di apprendimento negativa

DIFFTYPE_13

Nessun posto disponibile al corso

DIFFTYPE_14

Troppe poche iscrizioni

DIFFMAIN

Motivo principale per non partecipare (in maggior misura) all'istruzione e alla formazione

Apprendimento informale

INF

Partecipazione all'apprendimento informale negli ultimi 12 mesi

INFFAMILY

Apprendimento grazie a un componente della famiglia, un amico o un collega

INFMATERIAL

Apprendimento con l'uso di materiale a stampa (libri, pubblicazioni specializzate ecc.)

INFDEVICE

Apprendimento con l'uso di dispositivi elettronici (online o offline)

INFMUSEUM

Apprendimento grazie a visite guidate a musei e siti storici o naturali o industriali

INFLIBRARIES

Apprendimento grazie alla visita di centri di apprendimento (comprese biblioteche)

INFPURP

Scopo dell'apprendimento informale negli ultimi 12 mesi

07. Salute: stato di salute e disabilità, accesso all'assistenza sanitaria nonché disponibilità e uso, e determinanti della salute

- 2 variabili rilevate

Disabilità e altri elementi del modulo minimo europeo sulla salute

GENHEALTH

Percezione delle proprie condizioni di salute in generale

GALI

Limitazioni delle attività a causa di problemi di salute (indicatore globale delle limitazioni delle attività GALI)

08. Redditi, consumi ed elementi relativi al patrimonio, compresi i debiti

- 1 variabile rilevata

Reddito mensile totale della famiglia

HHINCOME

Reddito mensile netto corrente della famiglia


31.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 190/19


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/860 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2021

che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/124 per quanto riguarda l’allegato delle misure di conservazione e di esecuzione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 50, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione è parte contraente della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (la «convenzione NAFO») approvata dal regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio (2).

(2)

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2019/833 al fine di integrare le misure di conservazione e di esecuzione della NAFO nel diritto dell’Unione.

(3)

Il regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione (3) ha integrato il regolamento (UE) 2019/833 con una serie di misure di conservazione e di esecuzione della NAFO.

(4)

Il regolamento delegato (UE) 2020/989 della Commissione (4) ha modificato il regolamento delegato (UE) 2020/124 integrandovi le modifiche degli allegati della NAFO da questa adottate nella sua riunione annuale del 2019.

(5)

Nella riunione annuale del settembre 2020 la NAFO ha modificato l’allegato I.E, parte VI, delle sue misure di conservazione e di esecuzione, contenente l’elenco delle specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili (EMV). L’allegato è divenuto vincolante per l’Unione il 1o dicembre 2020.

(6)

È opportuno che anche queste modifiche siano integrate nel diritto dell’Unione. Il regolamento delegato (UE) 2020/124 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento delegato (UE) 2020/124 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione, del 15 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 34I del 6.2.2020, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2020/989 della Commissione, del 27 aprile 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/124 per quanto riguarda alcune disposizioni e allegati delle misure di conservazione e di esecuzione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO) (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 5).


ALLEGATO

L’allegato del regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione è così modificato:

1

Il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Parte VI dell’allegato I.E delle CEM, di cui all’articolo 3, punto 21), all’articolo 21, paragrafo 2, e all’articolo 27, paragrafo 11, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2019/833

VI. Elenco delle specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili (EMV)

Nome comune e CODICE ALFA-3 ASFIS della FAO

Taxon

Famiglia

CODICE ALFA-3 ASFIS della FAO

Grandi spugne

(PFR - Porifera)

Asconema foliatum

Rossellidae

ZBA

Aphrocallistes beatrix

Aphrocallistidae

 

Asbestopluma (Asbestopluma) ruetzleri

Cladorhizidae

ZAB (Asbestopluma)

Axinella sp.

Axinellidae

 

Chondrocladia grandis

Cladorhizidae

ZHD (Chondrocladia)

Cladorhiza abyssicola

Cladorhizidae

ZCH (Cladorhiza)

Cladorhiza kenchingtonae

Cladorhizidae

ZCH (Cladorhiza)

Craniella spp.

Tetillidae

ZCS (Craniella spp.)

Dictyaulus romani

Euplectellidae

ZDY (Dictyaulus)

Esperiopsis villosa

Esperiopsidae

ZEW

Forcepia spp.

Coelosphaeridae

ZFR

Geodia barrette

Geodiidae

 

Geodia macandrewii

Geodiidae

 

Geodia parva

Geodiidae

 

Geodia phlegraei

Geodiidae

 

Haliclona sp.

Chalinidae

ZHL

Iophon piceum

Acarnidae

WJP

Isodictya palmata

Isodictyidae

 

Lissodendoryx (Lissodendoryx) complicata

Coelosphaeridae

ZDD

Mycale (Mycale) lingua

Mycalidae

 

Mycale (Mycale) loveni

Mycalidae

 

Phakellia sp.

Axinellidae

 

Polymastia spp.

Polymastiidae

ZPY

Stelletta normani

Ancorinidae

WSX (Stelletta)

Stelletta tuberosa

Ancorinidae

WSX (Stelletta)

Stryphnus fortis

Ancorinidae

WPH

Thenea muricata

Pachastrellidae

ZTH (Thenea)

Thenea valdiviae

Pachastrellidae

ZTH (Thenea)

Weberella bursa

Polymastiidae

 

 

 

 

 

Coralli neri (AQZ - Antipatharia)

Stichopathes sp.

Antipathidae

QYX

Leiopathes cf. expansa

Leiopathidae

 

Leiopathes sp.

Leiopathidae

 

Plumapathes sp.

Myriopathidae

 

Bathypathes cf. patula

Schizopathidae

 

Parantipathes sp.

Schizopathidae

 

Stauropathes arctica

Schizopathidae

SQW

Stauropathes cf. punctata

Schizopathidae

 

Telopathes magnus

Schizopathidae

 

 

 

 

 

Madrepore (CSS – Scleractinia)

Enallopsammia rostrata*

Dendrophylliidae

FEY

Lophelia pertusa*

Caryophylliidae

LWS

Madrepora oculata*

Oculinidae

MVI

Solenosmilia variabilis*

Caryophylliidae

RZT

 

 

 

 

Piccole gorgonie

(GGW)

Acanella arbuscula

Isididae

KQL (Acanella)

Anthothela grandiflora

Anthothelidae

WAG

Chrysogorgia sp.

Chrysogorgiidae

FHX

Metallogorgia melanotrichos*

Chrysogorgiidae

 

Narella laxa

Primnoidae

 

Radicipes gracilis

Chrysogorgiidae

CZN

Swiftia sp.

Plexauridae

 

 

 

 

 

Grandi gorgonie

(GGW)

Acanthogorgia armata

Acanthogorgiidae

AZC

Calyptrophora sp.*

Primnoidae

 

Corallium bathyrubrum

Coralliidae

COR (Corallium)

Corallium bayeri

Coralliidae

COR (Corallium)

Iridogorgia sp.*

Chrysogorgiidae

 

Keratoisis cf. siemensii

Isididae

 

Keratoisis grayi

Isididae

 

Lepidisis sp.*

Isididae

QFX (Lepidisis)

Paragorgia arborea

Paragorgiidae

BFU

Paragorgia johnsoni

Paragorgiidae

BFV

Paramuricea grandis

Plexauridae

PZL (Paramuricea)

Paramuricea placomus

Plexauridae

PZL (Paramuricea)

Paramuricea spp.

Plexauridae

PZL (Paramuricea)

Parastenella atlantica

Primnoidae

 

Placogorgia sp.

Plexauridae

 

Placogorgia terceira

Plexauridae

 

Primnoa resedaeformis

Primnoidae

QOE

Thouarella (Euthouarella) grasshoffi*

Primnoidae

 

 

 

 

 

Penne di mare (NTW – Pennatulacea)

Anthoptilum grandiflorum

Anthoptilidae

AJG (Anthoptilum)

Distichoptilum gracile

Protoptilidae

WDG

Funiculina quadrangularis

Funiculinidae

FQJ

Halipteris cf. christii

Halipteridae

ZHX (Halipteris)

Halipteris finmarchica

Halipteridae

HFM

Halipteris sp.

Halipteridae

ZHX (Halipteris)

Kophobelemnon stelliferum

Kophobelemnidae

KVF

Pennatula aculeata

Pennatulidae

QAC

Pennatula grandis

Pennatulidae

 

Pennatula sp.

Pennatulidae

 

Protoptilum carpenteri

Protoptilidae

 

Umbellula lindahli

Umbellulidae

 

Virgularia mirabilis

Virgulariidae

 

 

 

 

 

Ceriantari

Pachycerianthus borealis

Cerianthidae

WQB

 

 

 

 

Briozoi eretti (BZN – Bryozoa)

Eucratea loricata

Eucrateidae

WEL

 

 

 

 

Gigli di mare (CWD – Crinoidea)

Conocrinus lofotensis

Bourgueticrinidae

WCF

Gephyrocrinus grimaldii

Hyocrinidae

 

Trichometra cubensis

Antedonidae

 

 

 

 

 

Ascidie (SSX – Ascidiacea)

Boltenia ovifera

Pyuridae

WBO».

Halocynthia aurantium

Pyuridae

 

 

 

 

 

Difficilmente osservabile in reti da traino; solo osservazioni in situ:

Grandi xenophyophorea

Syringammina sp.

Syringamminidae

 


31.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 190/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/861 DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 2021

che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati e stabilisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni per l’organizzazione di un’indagine per campione in relazione al dominio dell’istruzione e della formazione conformemente al regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’attuazione accurata dell’indagine per campione in relazione al dominio dell’istruzione e della formazione (indagine sull’istruzione degli adulti - AES), è opportuno che la Commissione specifichi gli aspetti di carattere tecnico del set di dati e stabilisca i formati tecnici per la trasmissione di informazioni.

(2)

Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione dovrebbero avvalersi di classificazioni statistiche delle unità territoriali, dei livelli di istruzione, delle professioni e dei settori economici che siano compatibili con le classificazioni NUTS (2), ISCED (3), CLA (4), ISCO (5) e NACE (6). Per i livelli linguistici dovrebbero avvalersi del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) del Consiglio d’Europa.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento specifica gli aspetti di carattere tecnico del set di dati e stabilisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat) per l’indagine per campione in relazione al dominio dell’istruzione e della formazione (indagine sull’istruzione degli adulti - AES).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«periodo di rilevazione sul campo»: il periodo durante il quale sono rilevati i dati riferiti dai rispondenti;

2)

«periodo di riferimento»: il periodo al quale si riferisce un elemento specifico di un’informazione;

3)

«data di riferimento»: la data della prima intervista.

Articolo 3

Descrizione delle variabili

Le variabili e le loro caratteristiche tecniche per la trasmissione dei dati sono stabilite nell’allegato e comprendono:

1)

tematiche e tematiche dettagliate delle variabili;

2)

identificativi e nomi delle variabili;

3)

codici di categoria ed etichette delle variabili;

4)

filtri delle variabili.

Articolo 4

Popolazioni statistiche, unità di osservazione e regole sui rispondenti

1.   La popolazione di riferimento per il dominio dell’istruzione e della formazione si compone di tutte le persone di età compresa tra 18 e 69 anni abitualmente dimoranti in famiglia nel territorio dello Stato membro.

2.   Per il dominio dell’istruzione e della formazione sono rilevati i dati relativi a un campione di persone di età compresa tra 18 e 69 anni o a un campione di famiglie nelle quali sono intervistate non più di due persone di età compresa tra 18 e 69 anni selezionate casualmente, a titolo di unità di osservazione. Qualora siano intervistate più di due persone della stessa famiglia è fornita la debita giustificazione.

3.   Le interviste indirette sono evitate nella misura del possibile.

Articolo 5

Periodi di riferimento e date di riferimento

1.   Il periodo di riferimento per il quale sono rilevati i dati sulla partecipazione all’istruzione e alla formazione è composto dai 12 mesi precedenti l’intervista. I dati rilevati su altre tematiche si riferiscono alla situazione alla data di riferimento, se non specificato diversamente per una determinata variabile.

2.   L’età di una persona è l’età in anni compiuti alla data di riferimento.

Articolo 6

Requisiti relativi ai campioni

La rilevazione dei dati è basata su campioni probabilistici rappresentativi a livello nazionale. Le dimensioni dei campioni sono stabilite in base ai requisiti di precisione per il dominio dell’istruzione e della formazione di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2019/1700.

Articolo 7

Selezione casuale delle attività di apprendimento non formali

1.   Per i rispondenti che partecipano a più di cinque attività di apprendimento non formali, cinque di tali attività sono selezionate casualmente al fine di rilevare informazioni riguardanti la tipologia, la condizione lavorativa principale all’inizio, lo scopo e l’eventuale copertura dei costi da parte del datore di lavoro.

2.   Per i rispondenti che partecipano a più di due attività di apprendimento non formali, due di tali attività (indicate come NFERAND1 e NFERAND2 nell’allegato) sono selezionate al fine di rilevare informazioni dettagliate. Tali due attività sono selezionate casualmente tra quelle per le quali sono rilevate informazioni riguardanti la tipologia, la condizione lavorativa principale all’inizio, lo scopo e l’eventuale copertura dei costi da parte del datore di lavoro.

Articolo 8

Periodi e metodi di rilevazione dei dati

1.   Le interviste per la rilevazione di informazioni in relazione al dominio dell’istruzione e della formazione sono effettuate ogni 6 anni tra il 1o luglio e il 31 marzo. Il primo periodo di svolgimento delle interviste inizia il 1o luglio 2022.

2.   Se possibile, il periodo nazionale di rilevazione sul campo non supera i sei mesi.

3.   I dati sono rilevati con metodi che si avvalgono dell’informatica, quali computer-assisted personal interviews (interviste individuali assistite da computer  CAPI), computer assisted telephone interviews (interviste telefoniche assistite da computer  CATI) e computer-assisted web interviews (interviste online assistite da computer  CAWI). Per qualsiasi eccezione è fornita la debita giustificazione.

Articolo 9

Norme comuni in materia di ponderazione

1.   La popolazione di riferimento per la ponderazione è la popolazione (reale o stimata) di età compresa tra 18 e 69 anni abitualmente dimorante in famiglia.

2.   Sono calcolati fattori di ponderazione per le persone che tengono conto della probabilità di selezione e dei dati esterni affidabili relativi alla distribuzione della popolazione oggetto dell’indagine, in funzione del sesso, delle classi di età (18-24, 25-34, 35-54, 55-69) e del livello di istruzione conseguito (livelli ISCED 0-2, 3-4, 5-8). Se possibile, sono prese in considerazione anche altre caratteristiche quali la condizione lavorativa principale, la professione e la regione.

Articolo 10

Formati per la trasmissione delle informazioni

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) per via elettronica microdati conformi alle caratteristiche tecniche delle variabili quali specificate nell’allegato.

2.   Gli Stati membri effettuano un controllo preliminare dei microdati prima della trasmissione e si accertano che soddisfino le regole di validazione conformemente alle loro caratteristiche basate sulla codifica e le condizioni relative al filtro. Gli Stati membri e la Commissione concordano regole di validazione supplementari che determinino l’accettabilità dei dati trasmessi.

3.   I dati riveduti sono trasmessi sotto forma di set di dati completi riguardanti tutte le variabili, indipendentemente dal numero di osservazioni e variabili rivedute.

4.   Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione (Eurostat) i dati e i metadati richiesti a norma del presente regolamento utilizzando il formato comune di scambio di dati e metadati statistici specificato dalla Commissione (Eurostat) e il punto unico di accesso.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 261I del 14.10.2019, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(3)  Classificazione internazionale standard dell’istruzione 2011,

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf (disponibile in inglese e francese).

(4)  Classificazione delle attività di apprendimento, edizione 2016,

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-15-011 (disponibile in inglese).

(5)  Raccomandazione della Commissione, del 29 ottobre 2009, sull’utilizzo della classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO-08) (GU L 292 del 10.11.2009, pag. 31).

(6)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Variabili da rilevare per il set di dati in relazione al dominio dell'istruzione e della formazione e rispettive caratteristiche tecniche per la trasmissione dei dati

Tematica

Tematica dettagliata

Identificativo della variabile

Codice o valore

Nome/categoria della variabile

Filtro/osservazioni

Aspetti di carattere tecnico

Localizzazione

COUNTRY

 

PAESE DI RESIDENZA

Tutti

 

 

 

2 cifre

Paese di residenza (codice SCL GEO)

 

Aspetti di carattere tecnico

Localizzazione

REGION

 

REGIONE DI RESIDENZA

Tutti

 

 

 

4 cifre

Regione NUTS 2 - codifica conforme alla classificazione NUTS a livello di 2 cifre

 

Aspetti di carattere tecnico

Localizzazione

DEG_URB

 

GRADO DI URBANIZZAZIONE

Tutti

 

 

 

1

Grandi città

 

 

 

 

2

Piccole città e zone suburbane

 

 

 

 

3

Zone rurali

 

Aspetti di carattere tecnico

Informazioni sulla rilevazione dei dati

REFYEAR

 

ANNO DELL'INTERVISTA

Tutti

 

 

 

4 cifre

Le 4 cifre dell'anno in cui è stata svolta l'intervista

 

Aspetti di carattere tecnico

Informazioni sulla rilevazione dei dati

REFMONTH

 

MESE DELL'INTERVISTA

Tutti

 

 

 

01-12

Numero del mese in cui è stata svolta l'intervista (2 cifre)

 

Aspetti di carattere tecnico

Informazioni sulla rilevazione dei dati

REFDAY

 

GIORNO DELL'INTERVISTA

Tutti

 

 

 

01-31

Data del giorno in cui è stata svolta l'intervista (2 cifre)

 

Aspetti di carattere tecnico

Dati identificativi

RESPID

 

IDENTIFICATIVO UNICO

Tutti

 

 

 

numerico

Codice identificativo di ciascun record

 

Aspetti di carattere tecnico

Fattori di ponderazione

RESPWEIGHT

 

FATTORE DI PONDERAZIONE PER LE PERSONE

Tutti

 

 

 

numerico

Fattore di ponderazione per le persone (con 3 cifre decimali separate da un punto)

 

Aspetti di carattere tecnico

Fattori di ponderazione

NFEACTWEIGHT_5

 

FATTORE DI PONDERAZIONE PER I DETTAGLI DI 5 ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO NON FORMALI

NFENUM ≥ 1

 

 

 

numerico

Fattore di ponderazione per le 5 attività di apprendimento non formali per le quali sono richiesti determinati dettagli (con 3 cifre decimali separate da un punto)

 

 

 

 

0

NFENUM = 0

 

Aspetti di carattere tecnico

Fattori di ponderazione

NFEACTWEIGHT_2

 

FATTORE DI PONDERAZIONE PER LE 2 ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO NON FORMALI SELEZIONATE CASUALMENTE

NFENUM ≥ 1

 

 

 

numerico

Fattore di ponderazione per le attività di apprendimento non formali selezionate in NFERAND1 e NFERAND2 (con 3 cifre decimali separate da un punto)

 

 

 

 

0

NFENUM = 0

 

Aspetti di carattere tecnico

Caratteristiche dell'intervista

INTMETHOD

 

MODALITÀ DI INTERVISTA UTILIZZATA

Tutti

 

 

 

1

Paper assisted personal interview (intervista individuale con supporto cartaceo) (PAPI)

 

 

 

 

2

Computer assisted personal interview (intervista individuale assistita da computer) (CAPI)

 

 

 

 

3

Computer assisted telephone interview (intervista telefonica assistita da computer) (CATI)

 

 

 

 

4

Computer assisted web-interview (intervista online assistita da computer) (CAWI)

 

 

 

 

5

Altra

 

Aspetti di carattere tecnico

Caratteristiche dell'intervista

INTPART

 

NATURA DELLA PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE

Tutti

 

 

 

1

Partecipazione diretta

 

 

 

 

2

Partecipazione indiretta

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

(HHNBPERS)

 

DIMENSIONE DELLA FAMIGLIA

Tutti

Caratteristiche della persona e della famiglia

Composizione della famiglia

HHNBPERS_tot

1-98

Numero totale di componenti della famiglia (compreso il rispondente)

 

Caratteristiche della persona e della famiglia

Composizione della famiglia

HHNBPERS_0_13

0-98

Componenti della famiglia di età compresa tra 0 e 13 anni

 

Caratteristiche della persona e della famiglia

Composizione della famiglia

HHNBPERS_14_24

0-98

Componenti della famiglia di età compresa tra 14 e 24 anni (compreso il rispondente)

 

Caratteristiche della persona e della famiglia

Composizione della famiglia

HHNBPERS_25plus

0-98

Componenti della famiglia di età pari o superiore a 25 anni (compreso il rispondente)

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

Caratteristiche della persona e della famiglia

Composizione della famiglia

HHTYPE

 

TIPOLOGIA FAMILIARE

Tutti

 

 

 

1

Famiglia unipersonale

 

 

 

 

2

Genitore solo con almeno un figlio di età inferiore a 25 anni

 

 

 

 

3

Genitore solo con figli tutti di età pari o superiore a 25 anni

 

 

 

 

4

Coppia senza figli

 

 

 

 

5

Coppia con almeno un figlio di età inferiore a 25 anni

 

 

 

 

6

Coppia con figli tutti di età pari o superiore a 25 anni

 

 

 

 

7

Altra tipologia familiare

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

Redditi, consumi ed elementi relativi al patrimonio, compresi i debiti

Reddito mensile totale della famiglia

HHINCOME

 

REDDITO MENSILE NETTO CORRENTE DELLA FAMIGLIA

Tutti

 

 

 

1

Gruppo con reddito mensile netto corrente equivalente inferiore

 

 

 

 

2

Gruppo con reddito mensile netto corrente equivalente medio-basso

 

 

 

 

3

Gruppo con reddito mensile netto corrente equivalente medio

 

 

 

 

4

Gruppo con reddito mensile netto corrente equivalente medio-alto

 

 

 

 

5

Gruppo con reddito mensile netto corrente equivalente superiore

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

Caratteristiche della persona e della famiglia

Demografia

SEX

 

SESSO

Tutti

 

 

 

1

Maschio

 

 

 

 

2

Femmina

 

Caratteristiche della persona e della famiglia

Demografia

BIRTHYEAR

 

ANNO DI NASCITA

Tutti

 

 

 

4 cifre

Le 4 cifre dell'anno di nascita

 

Caratteristiche della persona e della famiglia

Demografia

BIRTHPASS

 

COMPLEANNO GIÀ TRASCORSO AL MOMENTO DELL'INTERVISTA

Tutti

 

 

 

1

 

 

 

 

2

No

 

Caratteristiche della persona e della famiglia

Demografia

AGE

 

ETÀ IN ANNI COMPIUTI

Tutti

 

 

 

18-69

 

 

Caratteristiche della persona e della famiglia

Cittadinanza e provenienza da un contesto migratorio

CITIZEN

 

PAESE DELLA CITTADINANZA PRINCIPALE

Tutti

 

 

 

2 cifre

Paese della cittadinanza principale (codice SCL GEO)

 

 

 

 

STLS

Apolide

 

 

 

 

FOR

Cittadinanza straniera di paese sconosciuto

 

 

 

 

RNC

Non cittadini riconosciuti

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

Caratteristiche della persona e della famiglia

Cittadinanza e provenienza da un contesto migratorio

BIRTHPLACE

 

PAESE DI NASCITA

Tutti

 

 

 

2 cifre

Paese di nascita (codice SCL GEO)

 

 

 

 

FOR

Nascita all'estero, paese di nascita sconosciuto

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

Caratteristiche della persona e della famiglia

Durata della permanenza nel paese

RESTIME

 

DURATA DELLA PERMANENZA NEL PAESE DI RESIDENZA IN ANNI COMPIUTI

Tutti

 

 

 

99

Nato nel paese e mai vissuto all'estero per un periodo di almeno 1 anno

 

 

 

 

00

Vissuto nel paese meno di 1 anno ma con l'intenzione di rimanervi almeno 1 anno complessivamente

 

 

 

 

01-69

Numero di anni trascorsi nel paese (da quando si è stabilita nel paese la propria dimora abituale per l'ultima volta)

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

Caratteristiche della persona e della famiglia

Composizione della famiglia

MARSTADEFACTO

 

PARTNER CHE VIVONO NELLA STESSA FAMIGLIA

Tutti

 

 

 

1

Persona che vive con un partner in unione civile o di fatto

 

 

 

 

2

Persona che non vive con un partner in unione civile o di fatto

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

Percorso formativo e livello di istruzione conseguito

Livello di istruzione conseguito

HATLEVEL

 

LIVELLO DI ISTRUZIONE CONSEGUITO (titolo di studio più elevato conseguito)

Tutti

 

 

 

000

Nessuna istruzione formale o livello inferiore a ISCED 1

 

 

 

 

100

ISCED 1 Istruzione primaria

 

 

 

 

200

ISCED 2 Istruzione secondaria inferiore

 

 

 

 

342

ISCED 3 Istruzione secondaria superiore (generale) – livello parzialmente completato, senza accesso diretto all'istruzione terziaria

 

 

 

 

343

ISCED 3 Istruzione secondaria superiore (generale) – livello completato, senza accesso diretto all'istruzione terziaria

 

 

 

 

344

ISCED 3 Istruzione secondaria superiore (generale) – livello completato, con accesso diretto all'istruzione terziaria

 

 

 

 

349

ISCED 3 Istruzione secondaria superiore (generale) – senza possibilità di distinzione in merito all'accesso all'istruzione terziaria

 

 

 

 

352

ISCED 3 Istruzione secondaria superiore (professionale) – livello parzialmente completato, senza accesso diretto all'istruzione terziaria

 

 

 

 

353

ISCED 3 Istruzione secondaria superiore (professionale) – livello completato, senza accesso diretto all'istruzione terziaria

 

 

 

 

354

ISCED 3 Istruzione secondaria superiore (professionale) – livello completato, con accesso diretto all'istruzione terziaria

 

 

 

 

359

ISCED 3 Istruzione secondaria superiore (professionale) – senza possibilità di distinzione in merito all'accesso all'istruzione terziaria

 

 

 

 

392

ISCED 3 Istruzione secondaria superiore (indirizzo sconosciuto) – livello parzialmente completato, senza accesso diretto all'istruzione terziaria

 

 

 

 

393

ISCED 3 Istruzione secondaria superiore (indirizzo sconosciuto) – livello completato, senza accesso diretto all'istruzione terziaria

 

 

 

 

394

ISCED 3 Istruzione secondaria superiore (indirizzo sconosciuto) – livello completato, con accesso diretto all'istruzione terziaria

 

 

 

 

399

ISCED 3 Istruzione secondaria superiore (indirizzo sconosciuto) – senza possibilità di distinzione in merito all'accesso all'istruzione terziaria

 

 

 

 

440

ISCED 4 Istruzione post-secondaria non terziaria – generale

 

 

 

 

450

ISCED 4 Istruzione post-secondaria non terziaria – professionale

 

 

 

 

490

ISCED 4 Istruzione post-secondaria non terziaria – indirizzo sconosciuto

 

 

 

 

540

ISCED 5 Istruzione terziaria di ciclo breve – generale

 

 

 

 

550

ISCED 5 Istruzione terziaria di ciclo breve – professionale

 

 

 

 

590

ISCED 5 Istruzione terziaria di ciclo breve – indirizzo sconosciuto

 

 

 

 

600

ISCED 6 Laurea di primo livello o equivalente

 

 

 

 

700

ISCED 7 Laurea magistrale o equivalente

 

 

 

 

800

ISCED 8 Dottorato di ricerca o equivalente

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

Percorso formativo e livello di istruzione conseguito

Livello di istruzione conseguito - dettagli, compresi l'interruzione o l'abbandono dell'istruzione

HATFIELD

 

SETTORE DEL TITOLO DI STUDIO DI LIVELLO PIÙ ELEVATO CONSEGUITO

HATLEVEL = 342-800

 

 

 

00

Programmi e qualifiche generali

 

 

 

 

01

Istruzione

 

 

 

 

02

Discipline artistiche e umanistiche

 

 

 

 

03

Scienze sociali, giornalismo e informazione

 

 

 

 

04

Economia, tecnica aziendale e diritto

 

 

 

 

05

Scienze naturali, matematiche e statistiche

 

 

 

 

06

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

 

 

 

 

07

Ingegneria, attività manifatturiere e costruzioni

 

 

 

 

08

Agricoltura, silvicoltura, pesca e veterinaria

 

 

 

 

09

Sanità e welfare

 

 

 

 

10

Servizi

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Percorso formativo e livello di istruzione conseguito

Livello di istruzione conseguito - dettagli, compresi l'interruzione o l'abbandono dell'istruzione

HATYEAR

 

ANNO IN CUI È STATO CONSEGUITO IL LIVELLO DI ISTRUZIONE PIÙ ELEVATO

HATLEVEL = 100-800

 

 

 

4 cifre

Anno in cui è stato conseguito il livello di istruzione più elevato

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Percorso formativo e livello di istruzione conseguito

Livello di istruzione conseguito - dettagli, compresi l'interruzione o l'abbandono dell'istruzione

DROPEDUC

 

ABBANDONO DELLA FORMAZIONE O DELL'ISTRUZIONE FORMALE

Tutti

 

 

 

1

Sì, una volta

 

 

 

 

2

Sì, più volte

 

 

 

 

3

No

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

Percorso formativo e livello di istruzione conseguito

Livello di istruzione conseguito - dettagli, compresi l'interruzione o l'abbandono dell'istruzione

DROPEDUCLEVEL

 

LIVELLO DELLA FORMAZIONE O DELL'ISTRUZIONE FORMALE NON PORTATA A TERMINE

DROPEDUC = 1 o 2

 

 

 

10

ISCED 1 Istruzione primaria

 

 

 

 

20

ISCED 2 Istruzione secondaria inferiore

 

 

 

 

34

ISCED 3 Istruzione secondaria superiore – generale

 

 

 

 

35

ISCED 3 Istruzione secondaria superiore – professionale

 

 

 

 

39

ISCED 3 Istruzione secondaria superiore – indirizzo sconosciuto

 

 

 

 

44

ISCED 4 Istruzione post-secondaria non terziaria – generale

 

 

 

 

45

ISCED 4 Istruzione post-secondaria non terziaria – professionale

 

 

 

 

49

ISCED 4 Istruzione post-secondaria non terziaria – indirizzo sconosciuto

 

 

 

 

54

ISCED 5 Istruzione terziaria di ciclo breve – generale

 

 

 

 

55

ISCED 5 Istruzione terziaria di ciclo breve – professionale

 

 

 

 

59

ISCED 5 Istruzione terziaria di ciclo breve – indirizzo sconosciuto

 

 

 

 

60

ISCED 6 Laurea di primo livello o equivalente

 

 

 

 

70

ISCED 7 Laurea magistrale o equivalente

 

 

 

 

80

ISCED 8 Dottorato di ricerca o equivalente

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione al mercato del lavoro

Condizione lavorativa principale (autodefinita)

MAINSTAT

 

CONDIZIONE LAVORATIVA PRINCIPALE (AUTODEFINITA)

Tutti

 

 

 

10

Occupato

 

 

 

 

20

Non occupato

 

 

 

 

32

Pensionato

 

 

 

 

33

Inabile al lavoro a causa di problemi di salute di lunga durata

 

 

 

 

31

Studente

 

 

 

 

35

Impegnato in attività domestiche

 

 

 

 

34

Servizio di leva o servizio civile obbligatorio

 

 

 

 

36

Altra

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

Anzianità lavorativa nella medesima impresa (tenure occupazionale), biografia professionale ed esperienze di lavoro precedenti

Inizio del lavoro

EMP12M

 

OCCUPAZIONE IN QUALSIASI MOMENTO NEL CORSO DEGLI ULTIMI 12 MESI

MAINSTAT = 20-36

 

 

 

1

 

 

 

 

2

No

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione al mercato del lavoro

Caratteristiche principali del lavoro

FTPT

 

OCCUPAZIONE PRINCIPALE A TEMPO PIENO O A TEMPO PARZIALE (AUTODEFINITA)

MAINSTAT = 10

 

 

 

1

Lavoro a tempo pieno

 

 

 

 

2

Lavoro a tempo parziale

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione al mercato del lavoro

Caratteristiche principali del lavoro

JOBSTAT

 

POSIZIONE NELLA PROFESSIONE NELL'OCCUPAZIONE PRINCIPALE

MAINSTAT = 10

 

 

 

11

Lavoratore autonomo con dipendenti

 

 

 

 

12

Lavoratore autonomo senza dipendenti

 

 

 

 

20

Lavoratore dipendente

 

 

 

 

30

Coadiuvante familiare (non retribuito)

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione al mercato del lavoro

Durata del contratto

PERMJOB

 

STABILITÀ DELL'OCCUPAZIONE PRINCIPALE

JOBSTAT = 20

 

 

 

1

Contratto a tempo determinato

 

 

 

 

2

Contratto a tempo indeterminato

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione al mercato del lavoro

Caratteristiche principali del lavoro

JOBISCO

 

PROFESSIONE NELL'OCCUPAZIONE PRINCIPALE

MAINSTAT = 10

 

 

 

4 cifre

Codifica della classificazione ISCO-08 a due cifre

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione al mercato del lavoro

Caratteristiche principali del lavoro

LOCNACE

 

ATTIVITÀ ECONOMICA DELL'UNITÀ LOCALE PER L'OCCUPAZIONE PRINCIPALE

MAINSTAT = 10

 

 

 

3 cifre

Codifica della NACE Rev. 2 a 2 cifre

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione al mercato del lavoro

Dimensioni dello stabilimento

LOCSIZEFIRM

 

DIMENSIONI DELL'UNITÀ LOCALE PER L'OCCUPAZIONE PRINCIPALE

MAINSTAT = 10

 

 

 

1-9

Numero esatto di persone se compreso tra 1 e 9

 

 

 

 

10

Da 10 a 19 persone

 

 

 

 

11

Da 20 a 49 persone

 

 

 

 

12

Da 50 a 249 persone

 

 

 

 

13

250 persone o più

 

 

 

 

14

Numero non noto, ma inferiore a 10 persone

 

 

 

 

15

Numero non noto, ma non inferiore a 10 persone

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Anzianità lavorativa nella medesima impresa (tenure occupazionale), biografia professionale ed esperienze di lavoro precedenti

Inizio del lavoro

JOBTIME

 

ANNO IN CUI LA PERSONA HA INIZIATO A LAVORARE PER IL DATORE DI LAVORO ATTUALE O COME LAVORATORE AUTONOMO NELL'OCCUPAZIONE PRINCIPALE

MAINSTAT = 10

 

 

 

4 cifre

Anno in cui la persona ha iniziato a lavorare per il datore di lavoro attuale o come lavoratore autonomo nell'occupazione principale

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Percorso formativo e livello di istruzione conseguito

Percorso formativo

HATFATHER

 

LIVELLO DI ISTRUZIONE CONSEGUITO DAL PADRE DEL RISPONDENTE

Tutti

 

 

 

1

Non superiore all'istruzione secondaria di primo grado

 

 

 

 

2

Istruzione secondaria superiore

 

 

 

 

3

Istruzione terziaria

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente (padre ignoto)

 

Percorso formativo e livello di istruzione conseguito

Percorso formativo

HATMOTHER

 

LIVELLO DI ISTRUZIONE CONSEGUITO DALLA MADRE DEL RISPONDENTE

Tutti

 

 

 

1

Non superiore all'istruzione secondaria di primo grado

 

 

 

 

2

Istruzione secondaria superiore

 

 

 

 

3

Istruzione terziaria

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente (madre ignota)

 

Caratteristiche della persona e della famiglia

Cittadinanza e provenienza da un contesto migratorio

BIRTHFATHER

 

PAESE DI NASCITA DEL PADRE

Tutti

 

 

 

2 cifre

Paese di nascita del padre (codice SCL GEO)

 

 

 

 

FOR

Padre nato all'estero ma paese di nascita sconosciuto

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente (padre ignoto)

 

Caratteristiche della persona e della famiglia

Cittadinanza e provenienza da un contesto migratorio

BIRTHMOTHER

 

PAESE DI NASCITA DELLA MADRE

Tutti

 

 

 

2 cifre

Paese di nascita della madre (codice SCL GEO)

 

 

 

 

FOR

Madre nata all'estero ma paese di nascita sconosciuto

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente (madre ignota)

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Accesso alle informazioni sulle possibilità di apprendimento e all'orientamento (12 mesi)

SEEKINFO

 

IL RISPONDENTE HA CERCATO INFORMAZIONI SULLE POSSIBILITÀ DI APPRENDIMENTO NEGLI ULTIMI 12 MESI (formazione e istruzione formale e non formale)

Tutti

 

 

 

1

 

 

 

 

2

No

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Accesso alle informazioni sulle possibilità di apprendimento e all'orientamento (12 mesi)

GUIDE

 

ORIENTAMENTO SULL'APPRENDIMENTO RICEVUTO DA ISTITUZIONI/ORGANIZZAZIONI NEGLI ULTIMI 12 MESI

Tutti

 

 

 

 

Elenco di ipotesi (sono possibili più risposte):

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Accesso alle informazioni sulle possibilità di apprendimento e all'orientamento (12 mesi)

GUIDE_1

 

Consulenza/consigli sulle possibilità di apprendimento (anche aiuto per la ricerca di informazioni e per iscriversi per approfittare di possibilità di apprendimento)

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Accesso alle informazioni sulle possibilità di apprendimento e all'orientamento (12 mesi)

GUIDE_2

 

Selezione/valutazione del fabbisogno individuale di apprendimento in base a test e/o colloqui professionali

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Accesso alle informazioni sulle possibilità di apprendimento e all'orientamento (12 mesi)

GUIDE_3

 

Consulenza/assistenza in merito alla procedura per ottenere la convalida/il riconoscimento di abilità, competenze o apprendimento precedente

 

 

 

 

 

Ogni variabile GUIDE_x è codificata: 1 se selezionata, 2 se non selezionata, -1 per dato non dichiarato

 

 

 

 

0

Nessuna delle ipotesi precedenti

 

 

 

 

1

Almeno una delle ipotesi precedenti selezionata

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Accesso alle informazioni sulle possibilità di apprendimento e all'orientamento (12 mesi)

GUIDESOURCE

 

FONTE DELL'ORIENTAMENTO SULL'APPRENDIMENTO RICEVUTO NEGLI ULTIMI 12 MESI

GUIDE = 1

 

 

 

 

Elenco di ipotesi (sono possibili più risposte):

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Accesso alle informazioni sulle possibilità di apprendimento e all'orientamento (12 mesi)

GUIDESOURCE_1

 

Istituti di istruzione o formazione (scuola, università, centro di istruzione e formazione professionale (IFP), istituto per l'insegnamento agli adulti, centro di convalida ecc.)

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Accesso alle informazioni sulle possibilità di apprendimento e all'orientamento (12 mesi)

GUIDESOURCE_2

 

Servizi pubblici per l'impiego

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Accesso alle informazioni sulle possibilità di apprendimento e all'orientamento (12 mesi)

GUIDESOURCE_3

 

Datore di lavoro, anche eventuale

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Accesso alle informazioni sulle possibilità di apprendimento e all'orientamento (12 mesi)

GUIDESOURCE_4

 

Altre istituzioni/organizzazioni

 

 

 

 

 

Ogni variabile GUIDESOURCE_x è codificata: 1 se selezionata, 2 se non selezionata, -1 per dato non dichiarato, -2 se non pertinente

 

 

 

 

1

Almeno una delle ipotesi precedenti selezionata

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Accesso alle informazioni sulle possibilità di apprendimento e all'orientamento (12 mesi)

GUIDEINTER

 

TIPO DI INTERAZIONE UTILIZZATA PER OTTENERE L'ORIENTAMENTO SULL'APPRENDIMENTO RICEVUTO NEGLI ULTIMI 12 MESI

GUIDE = 1

 

 

 

 

Elenco di ipotesi (sono possibili più risposte):

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Accesso alle informazioni sulle possibilità di apprendimento e all'orientamento (12 mesi)

GUIDEINTER_1

 

Interazione con una persona: incontro diretto, via Skype, telefono, per posta elettronica, attraverso siti web dedicati ecc.

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Accesso alle informazioni sulle possibilità di apprendimento e all'orientamento (12 mesi)

GUIDEINTER_2

 

Interazione non con una persona: bot/robot web, domande di partecipazione automatiche online purché consentano interazione

 

 

 

 

 

Ogni variabile GUIDEINTER_x è codificata: 1 se selezionata, 2 se non selezionata, -1 per dato non dichiarato, -2 se non pertinente

 

 

 

 

1

Almeno una delle ipotesi precedenti selezionata

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Partecipazione ad attività di istruzione formale (12 mesi)

FED

 

PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE E ALL'ISTRUZIONE FORMALE (STUDENTE O APPRENDISTA) NEGLI ULTIMI 12 MESI

Tutti

 

 

 

1

 

 

 

 

2

No

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Partecipazione ad attività di istruzione formale (12 mesi)

FEDNUM

 

NUMERO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE O DI ISTRUZIONE FORMALE

FED = 1

 

 

 

0

Nessuna (FED = 2)

 

 

 

 

1-99

Numero di attività

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Attività di istruzione formale più recente - dettagli (12 mesi)

FEDSTARTYEAR

 

ANNO DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE FORMALE PIÙ RECENTE

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

4 cifre

Le 4 cifre dell'anno di inizio dell'attività di formazione o di istruzione formale più recente

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Attività di istruzione formale più recente - dettagli (12 mesi)

FEDSTARTMONTH

 

MESE DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE FORMALE PIÙ RECENTE

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

01-12

Numero del mese di inizio dell'attività di formazione o di istruzione formale più recente (2 cifre)

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Attività di istruzione formale più recente - dettagli (12 mesi)

FEDMAINSTAT

 

CONDIZIONE LAVORATIVA PRINCIPALE (AUTODEFINITA) ALL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE FORMALE PIÙ RECENTE

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

1

Occupato

 

 

 

 

2

Non occupato

 

 

 

 

3

Non presente sul mercato del lavoro

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Attività di istruzione formale più recente - dettagli (12 mesi)

FEDLEVEL

 

LIVELLO DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE O DI ISTRUZIONE FORMALE PIÙ RECENTE

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

10

ISCED 1 Istruzione primaria

 

 

 

 

20

ISCED 2 Istruzione secondaria inferiore

 

 

 

 

34

ISCED 3 Istruzione secondaria superiore – generale

 

 

 

 

35

ISCED 3 Istruzione secondaria superiore – professionale

 

 

 

 

39

ISCED 3 Istruzione secondaria superiore – indirizzo sconosciuto

 

 

 

 

44

ISCED 4 Istruzione post-secondaria non terziaria – generale

 

 

 

 

45

ISCED 4 Istruzione post-secondaria non terziaria – professionale

 

 

 

 

49

ISCED 4 Istruzione post-secondaria non terziaria – indirizzo sconosciuto

 

 

 

 

54

ISCED 5 Istruzione terziaria di ciclo breve – generale

 

 

 

 

55

ISCED 5 Istruzione terziaria di ciclo breve – professionale

 

 

 

 

59

ISCED 5 Istruzione terziaria di ciclo breve – indirizzo sconosciuto

 

 

 

 

60

ISCED 6 Laurea di primo livello o equivalente

 

 

 

 

70

ISCED 7 Laurea magistrale o equivalente

 

 

 

 

80

ISCED 8 Dottorato di ricerca o equivalente

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Attività di istruzione formale più recente - dettagli (12 mesi)

FEDCOMP

 

COMPLETAMENTO DELLA PIÙ RECENTE ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE FORMALE

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

1

No, abbandono prima della fine prevista

 

 

 

 

2

No, attività ancora in corso

 

 

 

 

3

Sì completata

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Attività di istruzione formale più recente - dettagli (12 mesi)

FEDFIELD

 

CAMPO DELL'ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE FORMALE PIÙ RECENTE

FEDLEVEL = 34-80

 

 

 

1

Programmi e qualifiche generali

 

 

 

 

2

Istruzione

 

 

 

 

3

Discipline artistiche

 

 

 

 

4

Discipline umanistiche

 

 

 

 

5

Apprendimento delle lingue

 

 

 

 

6

Letteratura e linguistica

 

 

 

 

7

Scienze sociali e comportamentali

 

 

 

 

8

Giornalismo e informazione

 

 

 

 

9

Economia e tecnica aziendale

 

 

 

 

10

Diritto

 

 

 

 

11

Scienze naturali, matematiche e statistiche

 

 

 

 

12

Tecnologie informatiche

 

 

 

 

13

Progettazione e amministrazione di reti e banche dati; sviluppo e analisi di software e applicazioni

 

 

 

 

14

Ingegneria e professioni collegate, attività manifatturiere e di trasformazione

 

 

 

 

15

Architettura e costruzioni

 

 

 

 

16

Agricoltura, silvicoltura, pesca e veterinaria

 

 

 

 

17

Sanità

 

 

 

 

18

Welfare

 

 

 

 

19

Servizi alla persona, igiene e medicina del lavoro

 

 

 

 

20

Servizi di sicurezza, servizi di trasporto

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'attività di istruzione formale più recente (12 mesi)

FEDPLACE

 

LUOGO DELL'ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE FORMALE PIÙ RECENTE

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

1

Integralmente online

 

 

 

 

2

Prevalentemente online

 

 

 

 

3

Prevalentemente in presenza

 

 

 

 

4

Integralmente in presenza

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'attività di istruzione formale più recente (12 mesi)

FEDONMAT

 

FORNITURA ONLINE DI MATERIALI DIDATTICI PER L'ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE FORMALE PIÙ RECENTE

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

1

Spesso

 

 

 

 

2

A volte

 

 

 

 

3

Mai

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'attività di istruzione formale più recente (12 mesi)

FEDONTEA

 

INTERAZIONE ONLINE CON IL PERSONALE DIDATTICO DELL'ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE FORMALE PIÙ RECENTE

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

1

Spesso

 

 

 

 

2

A volte

 

 

 

 

3

Mai

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'attività di istruzione formale più recente (12 mesi)

FEDONPAR

 

INTERAZIONE ONLINE CON ALTRI PARTECIPANTI ALL'ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE FORMALE PIÙ RECENTE

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

1

Spesso

 

 

 

 

2

A volte

 

 

 

 

3

Mai

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Motivi della partecipazione all'attività di istruzione formale più recente (12 mesi)

FEDREASON

 

MOTIVI DELLA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE FORMALE PIÙ RECENTE

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

 

Elenco di ipotesi (sono possibili più risposte):

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Motivi della partecipazione all'attività di istruzione formale più recente (12 mesi)

FEDREASON_01a

 

Svolgere meglio il mio lavoro

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Motivi della partecipazione all'attività di istruzione formale più recente (12 mesi)

FEDREASON_01b

 

Migliorare le mie prospettive di carriera

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Motivi della partecipazione all'attività di istruzione formale più recente (12 mesi)

FEDREASON_02

 

Ridurre il rischio di perdere il mio lavoro

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Motivi della partecipazione all'attività di istruzione formale più recente (12 mesi)

FEDREASON_03

 

Migliorare le mie chance di trovare un lavoro o cambiare lavoro/professione

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Motivi della partecipazione all'attività di istruzione formale più recente (12 mesi)

FEDREASON_04

 

Iniziare un'attività in proprio

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Motivi della partecipazione all'attività di istruzione formale più recente (12 mesi)

FEDREASON_05

 

Partecipazione obbligatoria

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Motivi della partecipazione all'attività di istruzione formale più recente (12 mesi)

FEDREASON_06_7

 

Ampliare le mie conoscenze/competenze per i miei interessi generali e curiosità personale

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Motivi della partecipazione all'attività di istruzione formale più recente (12 mesi)

FEDREASON_08

 

Ottenere un attestato

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Motivi della partecipazione all'attività di istruzione formale più recente (12 mesi)

FEDREASON_09

 

Incontrare persone nuove/per divertimento

 

 

 

 

 

Ogni variabile FEDREASON_x è codificata: 1 se selezionata, 2 se non selezionata, -1 per dato non dichiarato, -2 se non pertinente

 

 

 

 

0

Nessuna delle ipotesi precedenti

 

 

 

 

1

Almeno una delle ipotesi precedenti selezionata

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Motivi della partecipazione all'attività di istruzione formale più recente (12 mesi)

FEDREASONMAIN

 

MOTIVO PRINCIPALE DELLA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE FORMALE PIÙ RECENTE

FEDREASON = 1

 

 

 

4 cifre

Codice del motivo da 01 a 09 come per la variabile FEDREASON

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Attività di istruzione formale più recente - dettagli (12 mesi)

FEDWORKTIME

 

ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE FORMALE PIÙ RECENTE DURANTE LE ORE DI LAVORO RETRIBUITE

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

1

Esclusivamente durante le ore di lavoro retribuite

 

 

 

 

2

Principalmente durante le ore di lavoro retribuite

 

 

 

 

3

Principalmente al di fuori delle ore di lavoro retribuite

 

 

 

 

4

Esclusivamente al di fuori delle ore di lavoro retribuite

 

 

 

 

5

In quel periodo il rispondente non lavorava

FEDMAINSTAT ≠ 1

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Costi e ore dedicate alla più recente attività di istruzione formale (12 mesi)

FEDNBHOURS

 

NUMERO DI ORE DI ISTRUZIONE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE FORMALE PIÙ RECENTE

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

4 cifre

Numero totale di ore di istruzione

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Costi e ore dedicate alla più recente attività di istruzione formale (12 mesi)

FEDPAID

 

COSTI DELL'ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE FORMALE PIÙ RECENTE

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

1

Interamente a carico del rispondente

 

 

 

 

2

In parte a carico del rispondente e in parte a carico di terzi

 

 

 

 

3

Interamente a carico di terzi

 

 

 

 

4

Attività gratuita

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Costi e ore dedicate all'attività di istruzione formale più recente (12 mesi)

FEDPAIDBY

 

SOGGETTO CHE HA PROVVEDUTO ALLA COPERTURA PARZIALE O TOTALE DEI COSTI DELL'ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE FORMALE PIÙ RECENTE

FEDPAID = 2 o 3

 

 

 

 

Elenco di ipotesi (sono possibili più risposte):

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Costi e ore dedicate all'attività di istruzione formale più recente (12 mesi)

FEDPAIDBY_1

 

Datore di lavoro, anche eventuale

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Costi e ore dedicate all'attività di istruzione formale più recente (12 mesi)

FEDPAIDBY_2

 

Servizi pubblici per l'impiego

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Costi e ore dedicate all'attività di istruzione formale più recente (12 mesi)

FEDPAIDBY_3

 

Altre istituzioni pubbliche o private

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Costi e ore dedicate all'attività di istruzione formale più recente (12 mesi)

FEDPAIDBY_4

 

Un componente della famiglia o un parente

 

 

 

 

 

Ogni variabile FEDPAIDBY_x è codificata: 1 se selezionata, 2 se non selezionata, -1 per dato non dichiarato, -2 se non pertinente

 

 

 

 

0

Nessuna delle ipotesi precedenti

 

 

 

 

1

Almeno una delle ipotesi precedenti selezionata

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Risultati e uso delle competenze acquisite grazie all'attività di istruzione formale più recente (12 mesi)

FEDUSEA

 

UTILIZZO ATTUALE DI COMPETENZE O CONOSCENZE ACQUISITE GRAZIE ALL'ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE FORMALE PIÙ RECENTE

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

1

Elevato

 

 

 

 

2

Medio

 

 

 

 

3

Scarso

 

 

 

 

4

Nessuno

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Risultati e uso delle competenze acquisite grazie all'attività di istruzione formale più recente (12 mesi)

FEDOUTCOME

 

RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE FORMALE PIÙ RECENTE

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

 

Elenco di ipotesi (sono possibili più risposte):

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Risultati e uso delle competenze acquisite grazie all'attività di istruzione formale più recente (12 mesi)

FEDOUTCOME_1

 

Ottenimento di un (nuovo) lavoro

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Risultati e uso delle competenze acquisite grazie all'attività di istruzione formale più recente (12 mesi)

FEDOUTCOME_3

 

Aumento di salario/stipendio

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Risultati e uso delle competenze acquisite grazie all'attività di istruzione formale più recente (12 mesi)

FEDOUTCOME_2

 

Promozione sul lavoro

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Risultati e uso delle competenze acquisite grazie all'attività di istruzione formale più recente (12 mesi)

FEDOUTCOME_4

 

Nuovi compiti

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Risultati e uso delle competenze acquisite grazie all'attività di istruzione formale più recente (12 mesi)

FEDOUTCOME_5

 

Migliori risultati nel lavoro attuale

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Risultati e uso delle competenze acquisite grazie all'attività di istruzione formale più recente (12 mesi)

FEDOUTCOME_6

 

Vantaggi personali (incontro con persone nuove, aggiornamento o acquisizione di competenze su temi generici o specifici ecc.)

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Risultati e uso delle competenze acquisite grazie all'attività di istruzione formale più recente (12 mesi)

FEDOUTCOME_7

 

Per ora nessun risultato

 

 

 

 

 

Ogni variabile FEDOUTCOME_x è codificata: 1 se selezionata, 2 se non selezionata, -1 per dato non dichiarato, -2 se non pertinente

 

 

 

 

0

Nessuna delle ipotesi precedenti

 

 

 

 

1

Almeno una delle ipotesi precedenti selezionata

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Risultati e uso delle competenze acquisite grazie all'attività di istruzione formale più recente (12 mesi)

FEDOUTCOMEMAIN

 

RISULTATO PRINCIPALE DELL'ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE FORMALE PIÙ RECENTE

FEDOUTCOME = 1

 

 

 

1 cifra

Codice del risultato da 1 a 7 come per la variabile FEDOUTCOME

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Partecipazione ad attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFE

 

PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE E ALL'ISTRUZIONE NON FORMALE NEGLI ULTIMI 12 MESI

Tutti

 

 

 

1

 

 

 

 

2

No

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Partecipazione ad attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFECOURSE

 

CORSI

Tutti

 

 

 

1

 

 

 

 

2

No

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Partecipazione ad attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFEWORKSHOP

 

SEMINARI

Tutti

 

 

 

1

 

 

 

 

2

No

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Partecipazione ad attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFEGUIDEDJT

 

FORMAZIONE ASSISTITA SUL LAVORO

MAINSTAT = 10 o EMP12M = 1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

No

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Partecipazione ad attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFELESSON

 

LEZIONI PRIVATE

Tutti

 

 

 

1

 

 

 

 

2

No

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Partecipazione ad attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFENUM

 

NUMERO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E ISTRUZIONE NON FORMALE

NFE = 1

 

 

 

0

Nessuna (NFE = 2)

 

 

 

 

1-99

Numero di attività

 

 

 

 

 

SPECIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO NON FORMALE (FINO A 5)

 

 

 

(NFEACT01)

 

01 — Specificazione della prima attività

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Attività di istruzione non formale - dettagli (12 mesi)

NFEACT01_TYPE

 

TIPO DI ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO NON FORMALE

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Corsi

 

 

 

 

2

Seminari

 

 

 

 

3

Formazione assistita sul lavoro

MAINSTAT = 10 o EMP12M = 1

 

 

 

4

Lezioni private

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Attività di istruzione non formale - dettagli (12 mesi)

NFEACT01_MAINSTAT

 

CONDIZIONE LAVORATIVA PRINCIPALE (AUTODEFINITA) ALL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO NON FORMALE

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Occupato

 

 

 

 

2

Non occupato

 

 

 

 

3

Non presente sul mercato del lavoro

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Attività di istruzione non formale - dettagli (12 mesi)

NFEACT01_PURP

 

SCOPO DELL'ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO NON FORMALE

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Prevalentemente connessa al lavoro

 

 

 

 

2

Prevalentemente non connessa al lavoro

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Attività di istruzione non formale - dettagli (12 mesi)

NFEACT01_WORKTIME

 

ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO NON FORMALE DURANTE LE ORE DI LAVORO RETRIBUITE

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Esclusivamente durante le ore di lavoro retribuite

 

 

 

 

2

Principalmente durante le ore di lavoro retribuite

 

 

 

 

3

Principalmente al di fuori delle ore di lavoro retribuite

 

 

 

 

4

Esclusivamente al di fuori delle ore di lavoro retribuite

 

 

 

 

5

In quel periodo il rispondente non lavorava

NFEACT01_MAINSTAT ≠ 1

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Attività di istruzione non formale - dettagli (12 mesi)

NFEACT01_PAIDBY

 

ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO NON FORMALE PARZIALMENTE O INTEGRALMENTE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, ANCHE EVENTUALE

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

No

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

 

 

(NFEACT02)

 

02 — Specificazione della seconda attività

NFENUM ≥ 2

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Attività di istruzione non formale - dettagli (12 mesi)

NFEACT02_TYPE

 

Codifiche come per la variabile NFEACT01

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Attività di istruzione non formale - dettagli (12 mesi)

NFEACT02_MAINSTAT

 

Codifiche come per la variabile NFEACT01

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Attività di istruzione non formale - dettagli (12 mesi)

NFEACT02_PURP

 

Codifiche come per la variabile NFEACT01

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Attività di istruzione non formale - dettagli (12 mesi)

NFEACT02_WORKTIME

 

Codifiche come per la variabile NFEACT01

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Attività di istruzione non formale - dettagli (12 mesi)

NFEACT02_PAIDBY

 

Codifiche come per la variabile NFEACT01

 

 

 

(NFEACT03)

 

03 — Specificazione della terza attività

NFENUM ≥ 3

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Attività di istruzione non formale - dettagli (12 mesi)

NFEACT03_TYPE

 

Codifiche come per la variabile NFEACT01

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Attività di istruzione non formale - dettagli (12 mesi)

NFEACT03_MAINSTAT

 

Codifiche come per la variabile NFEACT01

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Attività di istruzione non formale - dettagli (12 mesi)

NFEACT03_PURP

 

Codifiche come per la variabile NFEACT01

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Attività di istruzione non formale - dettagli (12 mesi)

NFEACT03_WORKTIME

 

Codifiche come per la variabile NFEACT01

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Attività di istruzione non formale - dettagli (12 mesi)

NFEACT03_PAIDBY

 

Codifiche come per la variabile NFEACT01

 

 

 

(NFEACT04)

 

04 — Specificazione della quarta attività

NFENUM ≥ 4

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Attività di istruzione non formale - dettagli (12 mesi)

NFEACT04_TYPE

 

Codifiche come per la variabile NFEACT01

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Attività di istruzione non formale - dettagli (12 mesi)

NFEACT04_MAINSTAT

 

Codifiche come per la variabile NFEACT01

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Attività di istruzione non formale - dettagli (12 mesi)

NFEACT04_PURP

 

Codifiche come per la variabile NFEACT01

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Attività di istruzione non formale - dettagli (12 mesi)

NFEACT04_WORKTIME

 

Codifiche come per la variabile NFEACT01

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Attività di istruzione non formale - dettagli (12 mesi)

NFEACT04_PAIDBY

 

Codifiche come per la variabile NFEACT01

 

 

 

(NFEACT05)

 

05 — Specificazione della quinta attività

NFENUM ≥ 5

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Attività di istruzione non formale - dettagli (12 mesi)

NFEACT05_TYPE

 

Codifiche come per la variabile NFEACT01

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Attività di istruzione non formale - dettagli (12 mesi)

NFEACT05_MAINSTAT

 

Codifiche come per la variabile NFEACT01

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Attività di istruzione non formale - dettagli (12 mesi)

NFEACT05_PURP

 

Codifiche come per la variabile NFEACT01

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Attività di istruzione non formale - dettagli (12 mesi)

NFEACT05_WORKTIME

 

Codifiche come per la variabile NFEACT01

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Attività di istruzione non formale - dettagli (12 mesi)

NFEACT05_PAIDBY

 

Codifiche come per la variabile NFEACT01

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Attività di istruzione non formale - dettagli (12 mesi)

NFERAND1

 

CODICE DELLA PRIMA ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO NON FORMALE SELEZIONATA CASUALMENTE

NFENUM ≥ 1

 

 

 

01-05

Codice identificativo della prima attività

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Attività di istruzione non formale - dettagli (12 mesi)

NFERAND1_TYPE

 

TIPO DELLA PRIMA ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO NON FORMALE SELEZIONATA CASUALMENTE

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1-4

Codifiche come per la variabile NFEACTxx_TYPE per la prima attività selezionata casualmente

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Attività di istruzione non formale - dettagli (12 mesi)

NFEFIELD1

 

CAMPO DELLA PRIMA ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO NON FORMALE SELEZIONATA CASUALMENTE

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1a

Programmi e qualifiche di base

 

 

 

 

1b

Competenze alfabetiche e aritmetico-matematiche

 

 

 

 

1c

Competenze e sviluppo personali

 

 

 

 

2

Istruzione

 

 

 

 

3

Discipline artistiche

 

 

 

 

4

Discipline umanistiche

 

 

 

 

5

Apprendimento delle lingue

 

 

 

 

6

Letteratura e linguistica

 

 

 

 

7

Scienze sociali e comportamentali

 

 

 

 

8

Giornalismo e informazione

 

 

 

 

9

Economia e tecnica aziendale

 

 

 

 

10

Diritto

 

 

 

 

11

Scienze naturali, matematiche e statistiche

 

 

 

 

12

Tecnologie informatiche

 

 

 

 

13

Progettazione e amministrazione di reti e banche dati; sviluppo e analisi di software e applicazioni

 

 

 

 

14

Ingegneria e professioni collegate, attività manifatturiere e di trasformazione

 

 

 

 

15

Architettura e costruzioni

 

 

 

 

16

Agricoltura, silvicoltura, pesca e veterinaria

 

 

 

 

17

Sanità

 

 

 

 

18

Welfare

 

 

 

 

19

Servizi alla persona, igiene e medicina del lavoro

 

 

 

 

20

Servizi di sicurezza, servizi di trasporto

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Risultati e uso delle competenze acquisite grazie alle attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFESKILLSMAIN1

 

COMPETENZE PRINCIPALI ACQUISITE GRAZIE ALLA PRIMA ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO NON FORMALE SELEZIONATA CASUALMENTE

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Competenze informatiche (generali e professionali)

 

 

 

 

2

Competenze di gestione

 

 

 

 

3

Capacità di lavorare in gruppo

 

 

 

 

4

Capacità di gestione della clientela/dei pazienti/degli studenti

 

 

 

 

5

Capacità di problem solving

 

 

 

 

6

Capacità amministrative

 

 

 

 

7

Competenze in lingue straniere

 

 

 

 

8

Competenze tecniche e/o pratiche

 

 

 

 

9

Competenze comunicative

 

 

 

 

10

Competenze numeriche e/o alfabetiche

 

 

 

 

11

Competenze in materia di salute e sicurezza

 

 

 

 

12

Competenze creative e musicali, abilità manuali, cucina, giardinaggio

 

 

 

 

13

Forza mentale, capacità nei rapporti interpersonali o in materia di autoconsapevolezza

 

 

 

 

14

Abilità fisiche

 

 

 

 

15

Altre

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFEPLACE1

 

LUOGO DI ISTRUZIONE DELLA PRIMA ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO NON FORMALE SELEZIONATA CASUALMENTE

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Integralmente online

 

 

 

 

2

Prevalentemente online

 

 

 

 

3

Prevalentemente in presenza

 

 

 

 

4

Integralmente in presenza

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFEONMAT1

 

FORNITURA ONLINE DI MATERIALI DIDATTICI PER LA PRIMA ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO NON FORMALE SELEZIONATA CASUALMENTE

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Spesso

 

 

 

 

2

A volte

 

 

 

 

3

Mai

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFEONTEA1

 

INTERAZIONE ONLINE CON IL PERSONALE DIDATTICO DELLA PRIMA ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO NON FORMALE SELEZIONATA CASUALMENTE

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Spesso

 

 

 

 

2

A volte

 

 

 

 

3

Mai

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFEONPAR1

 

INTERAZIONE ONLINE CON ALTRI PARTECIPANTI ALLA PRIMA ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO NON FORMALE SELEZIONATA CASUALMENTE

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Spesso

 

 

 

 

2

A volte

 

 

 

 

3

Mai

 

 

 

 

4

Nessun altro partecipante

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Motivi della partecipazione ad attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFEINITIA1

 

PROMOTORE DELLA PRIMA ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO NON FORMALE SELEZIONATA CASUALMENTE

NFENUM ≥ 1 e

Attività connessa al lavoro (NFEACTxx_PURP = 1)

 

 

 

1

Suggerita dal datore di lavoro, anche eventuale

 

 

 

 

2

Imposta dal datore di lavoro, anche eventuale

 

 

 

 

3

Suggerita dai servizi pubblici per l'impiego

 

 

 

 

4

Imposta dai servizi pubblici per l'impiego

 

 

 

 

5

Decisione del rispondente

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Motivi della partecipazione ad attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFEREASON1

 

MOTIVI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRIMA ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO NON FORMALE SELEZIONATA CASUALMENTE

NFENUM ≥ 1

 

 

 

 

Elenco di ipotesi (sono possibili più risposte):

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Motivi della partecipazione ad attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFEREASON1_01a

 

Svolgere meglio il mio lavoro

Attività connessa al lavoro (NFEACTxx_PURP = 1)

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Motivi della partecipazione ad attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFEREASON1_01b

 

Migliorare le mie prospettive di carriera

Attività connessa al lavoro (NFEACTxx_PURP = 1)

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Motivi della partecipazione ad attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFEREASON1_02

 

Ridurre il rischio di perdere il mio lavoro

Attività connessa al lavoro (NFEACTxx_PURP = 1)

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Motivi della partecipazione ad attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFEREASON1_03

 

Migliorare le mie chance di trovare un lavoro o cambiare lavoro/professione

Attività connessa al lavoro (NFEACTxx_PURP = 1)

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Motivi della partecipazione ad attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFEREASON1_04

 

Iniziare un'attività in proprio

Attività connessa al lavoro (NFEACTxx_PURP = 1)

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Motivi della partecipazione ad attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFEREASON1_13

 

A causa di cambiamenti organizzativi e/o tecnologici sul luogo di lavoro

Attività connessa al lavoro (NFEACTxx_PURP = 1)

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Motivi della partecipazione ad attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFEREASON1_11

 

Su richiesta del datore di lavoro, anche eventuale, oppure obbligo di legge

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Motivi della partecipazione ad attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFEREASON1_06_7

 

Ampliare le mie conoscenze/competenze per i miei interessi generali e curiosità personale

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Motivi della partecipazione ad attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFEREASON1_08

 

Ottenere un attestato

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Motivi della partecipazione ad attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFEREASON1_09

 

Incontrare persone nuove/per divertimento

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Motivi della partecipazione ad attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFEREASON1_10

 

Per motivi di salute

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Motivi della partecipazione ad attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFEREASON1_12

 

Svolgere meglio attività di volontariato

 

 

 

 

 

Ogni variabile NFEREASON1_x è codificata: 1 se selezionata, 2 se non selezionata, -1 per dato non dichiarato, -2 se non pertinente

 

 

 

 

0

Nessuna delle ipotesi precedenti

 

 

 

 

1

Almeno una delle ipotesi precedenti selezionata

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Motivi della partecipazione ad attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFEREASONMAIN1

 

MOTIVO PRINCIPALE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRIMA ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO NON FORMALE SELEZIONATA CASUALMENTE

NFEREASON1 = 1

 

 

 

4 cifre

Codice del motivo da 01a a 13 come per la variabile NFEREASON1

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Costi e ore dedicate alle attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFENBHOURS1

 

NUMERO DI ORE DI ISTRUZIONE DEDICATE ALLA PRIMA ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO NON FORMALE SELEZIONATA CASUALMENTE

NFENUM ≥ 1

 

 

 

4 cifre

Numero totale di ore di istruzione

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Costi e ore dedicate alle attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFEPAID1

 

COSTI DELLA PRIMA ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO NON FORMALE SELEZIONATA CASUALMENTE

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Interamente a carico del rispondente

 

 

 

 

2

In parte a carico del rispondente e in parte a carico di terzi

 

 

 

 

3

Interamente a carico di terzi

 

 

 

 

4

Attività gratuita

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Costi e ore dedicate alle attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFEPAIDBY1

 

SOGGETTO CHE HA PROVVEDUTO ALLA COPERTURA PARZIALE O TOTALE DEI COSTI DELLA PRIMA ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO NON FORMALE SELEZIONATA CASUALMENTE

NFEPAID1 = 2 o 3

 

 

 

 

Elenco di ipotesi (sono possibili più risposte):

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Costi e ore dedicate alle attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFEPAIDBY1_1

 

Datore di lavoro, anche eventuale

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Costi e ore dedicate alle attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFEPAIDBY1_2

 

Servizi pubblici per l'impiego

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Costi e ore dedicate alle attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFEPAIDBY1_3

 

Altre istituzioni pubbliche o private

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Costi e ore dedicate alle attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFEPAIDBY1_4

 

Un componente della famiglia o un parente

 

 

 

 

 

Ogni variabile NFEPAIDBY1_x è codificata: 1 se selezionata, 2 se non selezionata, -1 per dato non dichiarato, -2 se non pertinente

 

 

 

 

0

Nessuna delle ipotesi precedenti

 

 

 

 

1

Almeno una delle ipotesi precedenti selezionata

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Costi e ore dedicate alle attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFEPAIDVAL1

 

COSTI DELLA PRIMA ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO NON FORMALE SELEZIONATA CASUALMENTE

NFEPAID1 = 1 o 2 o (NFEPAID1 = 3 e NFEPAIDBY1_4 = 1)

 

 

 

 

In euro

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Attività di istruzione non formale - dettagli (12 mesi)

NFEPROVIDER1

 

EROGATORE DELLA PRIMA ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO NON FORMALE SELEZIONATA CASUALMENTE

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Istituzione di istruzione formale

 

 

 

 

2

Istituzione di formazione e di istruzione non formale

 

 

 

 

4

Datore di lavoro, anche eventuale

 

 

 

 

11

Altra istituzione pubblica o privata

 

 

 

 

8

Privato

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Attività di istruzione non formale - dettagli (12 mesi)

NFECERT1

 

ATTESTATO AL TERMINE DELLA PRIMA ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO NON FORMALE SELEZIONATA CASUALMENTE

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Sì, richiesto dal datore di lavoro, anche eventuale, o da un ordine professionale o obbligo di legge

 

 

 

 

2

Sì, non richiesto dal datore di lavoro, anche eventuale, né da un ordine professionale o obbligo di legge

 

 

 

 

3

No (attestato di frequenza)

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Risultati e uso delle competenze acquisite grazie alle attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFEUSEA1

 

UTILIZZO ATTUALE DI COMPETENZE O CONOSCENZE ACQUISITE GRAZIE ALLA PRIMA ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO NON FORMALE SELEZIONATA CASUALMENTE

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Elevato

 

 

 

 

2

Medio

 

 

 

 

3

Scarso

 

 

 

 

4

Nessuno

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Risultati e uso delle competenze acquisite grazie alle attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFEOUTCOME1

 

RISULTATI DELLA PRIMA ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO NON FORMALE SELEZIONATA CASUALMENTE

NFENUM ≥ 1

 

 

 

 

Elenco di ipotesi (sono possibili più risposte):

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Risultati e uso delle competenze acquisite grazie alle attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFEOUTCOME1_1

 

Ottenimento di un (nuovo) lavoro

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Risultati e uso delle competenze acquisite grazie alle attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFEOUTCOME1_3

 

Aumento di salario/stipendio

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Risultati e uso delle competenze acquisite grazie alle attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFEOUTCOME1_2

 

Promozione sul lavoro

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Risultati e uso delle competenze acquisite grazie alle attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFEOUTCOME1_4

 

Nuovi compiti

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Risultati e uso delle competenze acquisite grazie alle attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFEOUTCOME1_5

 

Migliori risultati nel lavoro attuale

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Risultati e uso delle competenze acquisite grazie alle attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFEOUTCOME1_6

 

Vantaggi personali (incontro con persone nuove, aggiornamento o acquisizione di competenze su temi generici o specifici ecc.)

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Risultati e uso delle competenze acquisite grazie alle attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFEOUTCOME1_7

 

Per ora nessun risultato

 

 

 

 

 

Ogni variabile NFEOUTCOME1_x è codificata: 1 se selezionata, 2 se non selezionata, -1 per dato non dichiarato, -2 se non pertinente

 

 

 

 

0

Nessuna delle ipotesi precedenti

 

 

 

 

1

Almeno una delle ipotesi precedenti selezionata

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Risultati e uso delle competenze acquisite grazie alle attività di istruzione non formale (12 mesi)

NFEOUTCOMEMAIN1

 

RISULTATO PRINCIPALE DELLA PRIMA ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO NON FORMALE SELEZIONATA CASUALMENTE

NFEOUTCOME1 = 1

 

 

 

1 cifra

Codice del risultato da 1 a 7 come per la variabile NFEOUTCOME1

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Attività di istruzione non formale - dettagli (12 mesi)

NFERAND2

 

CODICE DELLA SECONDA ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO NON FORMALE SELEZIONATA CASUALMENTE

Variabili e codifiche come per la variabile NFERAND1

NFENUM ≥ 2

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Ostacoli alla partecipazione all'istruzione e alla formazione (12 mesi)

WANT

 

VOLONTÀ DI PARTECIPARE (IN MAGGIOR MISURA) ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE

Tutti

 

 

 

1

Il rispondente ha partecipato ad attività di istruzione formale o non formale ma non intende seguirne altre

FEDNUM ≥ 1 o NFENUM ≥ 1

 

 

 

2

Il rispondente ha partecipato ad attività di istruzione formale o non formale e intende seguirne altre

FEDNUM ≥ 1 o NFENUM ≥ 1

 

 

 

3

Il rispondente non ha partecipato ad attività di istruzione formale o non formale e non intende parteciparvi

FEDNUM = 0 e NFENUM = 0

 

 

 

4

Il rispondente non ha partecipato ad attività di istruzione formale o non formale, ma intende parteciparvi

FEDNUM = 0 e NFENUM = 0

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Ostacoli alla partecipazione all'istruzione e alla formazione (12 mesi)

NONEED

 

NESSUNA NECESSITÀ DI (ULTERIORE) ISTRUZIONE E FORMAZIONE

WANT = 1 o 3

 

 

 

1

 

 

 

 

2

No

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Ostacoli alla partecipazione all'istruzione e alla formazione (12 mesi)

DIFFTYPE

 

MOTIVI PER NON PARTECIPARE (IN MAGGIOR MISURA) ALLA FORMAZIONE E ALL'ISTRUZIONE FORMALE O NON FORMALE

(WANT = 2 o 4) o NONEED = 2

 

 

 

 

Elenco di ipotesi (sono possibili più risposte):

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Ostacoli alla partecipazione all'istruzione e alla formazione (12 mesi)

DIFFTYPE_01

 

Prerequisiti

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Ostacoli alla partecipazione all'istruzione e alla formazione (12 mesi)

DIFFTYPE_02

 

Costo

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Ostacoli alla partecipazione all'istruzione e alla formazione (12 mesi)

DIFFTYPE_03a

 

Assenza di sostegno da parte del datore di lavoro

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Ostacoli alla partecipazione all'istruzione e alla formazione (12 mesi)

DIFFTYPE_03b

 

Assenza di sostegno da parte dei servizi pubblici

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Ostacoli alla partecipazione all'istruzione e alla formazione (12 mesi)

DIFFTYPE_04

 

Orari

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Ostacoli alla partecipazione all'istruzione e alla formazione (12 mesi)

DIFFTYPE_05

 

Distanza

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Ostacoli alla partecipazione all'istruzione e alla formazione (12 mesi)

DIFFTYPE_07

 

Responsabilità familiari

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Ostacoli alla partecipazione all'istruzione e alla formazione (12 mesi)

DIFFTYPE_08a

 

Salute

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Ostacoli alla partecipazione all'istruzione e alla formazione (12 mesi)

DIFFTYPE_08b

 

Età

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Ostacoli alla partecipazione all'istruzione e alla formazione (12 mesi)

DIFFTYPE_09

 

Altri motivi personali

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Ostacoli alla partecipazione all'istruzione e alla formazione (12 mesi)

DIFFTYPE_10

 

Assenza di attività di istruzione o formazione idonea (offerta)

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Ostacoli alla partecipazione all'istruzione e alla formazione (12 mesi)

DIFFTYPE_12

 

Precedente esperienza di apprendimento negativa

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Ostacoli alla partecipazione all'istruzione e alla formazione (12 mesi)

DIFFTYPE_13

 

Nessun posto disponibile al corso

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Ostacoli alla partecipazione all'istruzione e alla formazione (12 mesi)

DIFFTYPE_14

 

Troppe poche iscrizioni

 

 

 

 

 

Ogni variabile DIFFTYPE_x è codificata: 1 se selezionata, 2 se non selezionata, -1 per dato non dichiarato, -2 se non pertinente

 

 

 

 

0

Nessuna delle ipotesi precedenti

 

 

 

 

1

Almeno una delle ipotesi precedenti selezionata

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Ostacoli alla partecipazione all'istruzione e alla formazione (12 mesi)

DIFFMAIN

 

MOTIVO PRINCIPALE PER NON PARTECIPARE (IN MAGGIOR MISURA) ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE

DIFFTYPE = 1

 

 

 

3 cifre

Codice del motivo da 01 a 14 come per la variabile DIFFTYPE

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Apprendimento informale

INF

 

PARTECIPAZIONE ALL'APPRENDIMENTO INFORMALE NEGLI ULTIMI 12 MESI

Tutti

 

 

 

1

 

 

 

 

2

No

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Apprendimento informale

INFFAMILY

 

APPRENDIMENTO GRAZIE A UN COMPONENTE DELLA FAMIGLIA, UN AMICO O UN COLLEGA

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

No

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Apprendimento informale

INFMATERIAL

 

APPRENDIMENTO CON L'USO DI MATERIALE A STAMPA (LIBRI, PUBBLICAZIONI SPECIALIZZATE ECC.)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

No

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Apprendimento informale

INFDEVICE

 

APPRENDIMENTO CON L'USO DI DISPOSITIVI ELETTRONICI (ONLINE O OFFLINE)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

No

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Apprendimento informale

INFMUSEUM

 

APPRENDIMENTO GRAZIE A VISITE GUIDATE A MUSEI E SITI STORICI O NATURALI O INDUSTRIALI

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

No

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Apprendimento informale

INFLIBRARIES

 

APPRENDIMENTO GRAZIE ALLA VISITA DI CENTRI DI APPRENDIMENTO (COMPRESE BIBLIOTECHE)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

No

 

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Apprendimento informale

INFPURP

 

SCOPO DELL'APPRENDIMENTO INFORMALE NEGLI ULTIMI 12 MESI

INF = 1

 

 

 

1

Almeno una attività di apprendimento informale connessa al lavoro

 

 

 

 

2

Non connessa al lavoro

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Percorso formativo e livello di istruzione conseguito

Competenze dichiarate

(LANGMOTHER)

 

LINGUA MATERNA O LINGUE MATERNE

Tutti

Percorso formativo e livello di istruzione conseguito

Competenze dichiarate

LANGMOTH1

3 cifre

Codice della prima lingua (codice ISO 639 alfa a 3 lettere)

 

Percorso formativo e livello di istruzione conseguito

Competenze dichiarate

LANGMOTH2

3 cifre

Codice della seconda lingua (codice ISO 639 alfa-3) o 000 (nessuna lingua)

 

Percorso formativo e livello di istruzione conseguito

Competenze dichiarate

LANGUSED

 

LINGUA O LINGUE UTILIZZATE DIVERSE DALLA LINGUA MATERNA/DALLE LINGUE MATERNE

Tutti

 

 

 

0-99

Numero di altre lingue

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

Percorso formativo e livello di istruzione conseguito

Competenze dichiarate

LANGUSED_1

3 cifre

Codice della prima lingua (codice ISO 639 alfa-3) o 000 (nessuna lingua) o -1

 

Percorso formativo e livello di istruzione conseguito

Competenze dichiarate

LANGUSED_2

3 cifre

Codice della seconda lingua (codice ISO 639 alfa-3) o 000 (nessuna lingua) o -1

 

Percorso formativo e livello di istruzione conseguito

Competenze dichiarate

LANGUSED_3

3 cifre

Codice della terza lingua (codice ISO 639 alfa-3) o 000 (nessuna lingua) o -1

 

Percorso formativo e livello di istruzione conseguito

Competenze dichiarate

LANGUSED_4

3 cifre

Codice della quarta lingua (codice ISO 639 alfa-3) o 000 (nessuna lingua) o -1

 

Percorso formativo e livello di istruzione conseguito

Competenze dichiarate

LANGUSED_5

3 cifre

Codice della quinta lingua (codice ISO 639 alfa-3) o 000 (nessuna lingua) o -1

 

Percorso formativo e livello di istruzione conseguito

Competenze dichiarate

LANGUSED_6

3 cifre

Codice della sesta lingua (codice ISO 639 alfa-3) o 000 (nessuna lingua) o -1

 

Percorso formativo e livello di istruzione conseguito

Competenze dichiarate

LANGUSED_7

3 cifre

Codice della settima lingua (codice ISO 639 alfa-3) o 000 (nessuna lingua) o -1

 

Percorso formativo e livello di istruzione conseguito

Competenze dichiarate

LANGBEST1

 

PRIMA LINGUA MEGLIO CONOSCIUTA (ESCLUSA LINGUA MATERNA/LINGUE MATERNE)

LANGUSED ≥ 1

 

 

 

3 cifre

Codice della lingua (codice ISO 639 alfa-3)

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Percorso formativo e livello di istruzione conseguito

Competenze dichiarate

LANGLEVEL1

 

LIVELLO DELLA PRIMA LINGUA MEGLIO CONOSCIUTA (ESCLUSA LINGUA MATERNA/LINGUE MATERNE)

LANGBEST1 ≠ -1, -2

 

 

 

0

Competenze linguistiche scarse o inesistenti

 

 

 

 

1

Conoscenza di base (livello elementare)

 

 

 

 

2

Conoscenza parziale (livello intermedio)

 

 

 

 

3

Conoscenza approfondita (livello avanzato)

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

 

 

 

-2

Non pertinente

 

Percorso formativo e livello di istruzione conseguito

Competenze dichiarate

LANGBEST2

 

SECONDA LINGUA MEGLIO CONOSCIUTA (ESCLUSA LINGUA MATERNA/LINGUE MATERNE)

Codifica come per LANGBEST1

LANGUSED ≥ 2

Percorso formativo e livello di istruzione conseguito

Competenze dichiarate

LANGLEVEL2

 

LIVELLO DELLA SECONDA LINGUA MEGLIO CONOSCIUTA (ESCLUSA LINGUA MATERNA/LINGUE MATERNE)

Codifica come per LANGLEVEL1

LANGBEST2 ≠ -1, -2

Salute: stato di salute e disabilità, accesso all'assistenza sanitaria nonché disponibilità e uso, e determinanti della salute

Disabilità e altri elementi del modulo minimo europeo sulla salute

GENHEALTH

 

PERCEZIONE DELLE PROPRIE CONDIZIONI DI SALUTE GENERALI

Tutti

 

 

 

1

Ottime

 

 

 

 

2

Buone

 

 

 

 

3

Discrete (né buone né cattive)

 

 

 

 

4

Cattive

 

 

 

 

5

Pessime

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 

Salute: stato di salute e disabilità, accesso all'assistenza sanitaria nonché disponibilità e uso, e determinanti della salute

Disabilità e altri elementi del modulo minimo europeo sulla salute

GALI

 

LIMITAZIONI DELLE ATTIVITÀ A CAUSA DI PROBLEMI DI SALUTE (INDICATORE GLOBALE DELLE LIMITAZIONI DELLE ATTIVITÀ - GALI)

Tutti

 

 

 

1

Limitazioni gravi

 

 

 

 

2

Limitazioni non gravi

 

 

 

 

3

Nessuna limitazione

 

 

 

 

-1

Dato non dichiarato

 


31.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 190/74


REGOLAMENTO (UE) 2021/862 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2021

che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi allo scopo di includere nell’allegato I un nuovo tipo di concime CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Un fabbricante di soluzione acquosa di formiato di potassio ha presentato alla Commissione, tramite le autorità svedesi, una richiesta di includere tale sostanza come nuovo tipo di concime nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003. La soluzione acquosa di formiato di potassio è stata sviluppata per migliorare l’assorbimento di potassio attraverso le foglie delle piante che hanno un elevato fabbisogno di tale elemento nutritivo principale, come le piante da frutto o gli ortaggi.

(2)

La soluzione acquosa di formiato di potassio, quale specificata nell’allegato I del presente regolamento, soddisfa i requisiti di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2003/2003. Essa dovrebbe pertanto essere inclusa nell’elenco dei tipi di concimi CE figurante nell’allegato I di tale regolamento.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2003/2003.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:

 

Nella tabella della sezione C.1, dopo la voce 7, è aggiunta la seguente voce:

«8

Soluzione acquosa di formiato di potassio

Prodotto ottenuto per reazione di idrossido di potassio con formaldeide, butirraldeide e acido formico seguita da separazione ed evaporazione

50 % formiato di potassio

28 % K2O

Potassio espresso come K2O solubile in acqua

27 % formiato

 

Ossido di potassio solubile in acqua».


31.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 190/76


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/863 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2021

che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto mediante importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) (il «il regolamento di base»), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4, e l’articolo 24, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A.   DOMANDA

(1)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda, in conformità all’articolo 23, paragrafo 4, e all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento regolamento di base con la quale viene chiesto di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure compensative istituite sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e di disporre la registrazione delle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco.

(2)

La domanda è stata presentata il 19 maggio 2021 da TECH-FAB Europe e.V.

B.   PRODOTTO

(3)

Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione (2) con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 e 7019900080), originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto («il prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui si applicano le misure attualmente in vigore.

(4)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, attualmente classificato con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00, ma è spedito dal Marocco, a prescindere che sia dichiarato o no originario del Marocco (codici TARIC 7019390081, 7019400081, 7019590081 e 7019900081) («il prodotto oggetto dell’inchiesta»).

C.   MISURE IN VIGORE

(5)

Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 (3) che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto («le misure in vigore»).

D.   MOTIVAZIONE

(6)

La domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure compensative in vigore sulle importazioni del prodotto in esame vengono eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. In particolare, gli elementi di prova a disposizione della Commissione dimostrano quanto segue.

(7)

Si è verificata una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dall’Egitto e dal Marocco nell’Unione in seguito all’istituzione delle misure sul prodotto in esame.

(8)

Questa modificazione appare derivare da una pratica per la quale non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, vale a dire la spedizione del prodotto in esame attraverso il Marocco nell’Unione, successivamente all’effettuazione di operazioni di assemblaggio o di completamento in Marocco o in assenza di tali operazioni.

(9)

Gli elementi di prova tendono inoltre a dimostrare che le pratiche summenzionate indeboliscono gli effetti riparatori delle misure compensative in vigore sul prodotto in esame in termini sia di quantitativi sia di prezzi. Sembra che volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta siano entrati nel mercato dell’UE. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta avvengano a prezzi pregiudizievoli.

(10)

Infine gli elementi di prova tendono a dimostrare che il prodotto oggetto dell’inchiesta e/o parti di esso beneficiano ancora della sovvenzione. Il prodotto oggetto dell’inchiesta e le sue parti sono infatti prodotti ed esportati in Marocco da società in Cina e in Egitto che hanno ricevuto sovvenzioni compensabili per la produzione e la vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta in presenza delle misure in vigore.

(11)

Qualora l’inchiesta individui pratiche di elusione di cui all’articolo 23 del regolamento di base diverse da quelle menzionate sopra, l’inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

E.   PROCEDURA

(12)

Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento di base e per disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta in conformità all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base.

(13)

Ai fini della raccolta delle informazioni necessarie per la presente inchiesta, tutte le parti interessate dovrebbero contattare la Commissione immediatamente e non oltre il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento. Il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate. All’occorrenza possono essere richieste informazioni anche all’industria dell’Unione.

(14)

Le autorità del Marocco, della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto saranno informate dell’apertura dell’inchiesta.

a)   Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

(15)

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

(16)

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente regolamento, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») (4). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

(17)

Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

(18)

Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

(19)

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata.

(20)

Per poter accedere a TRON.tdi, le parti interessate devono disporre di un account EU Login. Le istruzioni complete per la registrazione e l’uso di TRON.tdi sono disponibili all’indirizzo https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

(21)

Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf.

(22)

Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che queste ultime non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione G

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

E-mail: TRADE-GFF-AC@ec.europa.eu

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

(23)

Tutte le parti interessate, compresi l’industria dell’Unione, gli importatori e qualsiasi associazione pertinente, sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova, a condizione che tali comunicazioni pervengano entro il termine fissato all’articolo 3, paragrafo 2. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

c)   Richieste di esenzioni

(24)

A norma dell’articolo 23, paragrafo 5, del regolamento di base le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta possono essere esentate dalle misure se l’importazione non costituisce un’elusione.

(25)

Dato che la possibile elusione ha luogo al di fuori dell’Unione, a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta del Marocco che dimostrino di non essere coinvolti in pratiche di elusione di cui all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base. Gli eventuali produttori che intendono beneficiare di un’esenzione dovrebbero manifestarsi entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento. Copie del questionario per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto, del questionario per i produttori esportatori del Marocco che chiedono l’esenzione e del questionario per gli importatori sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2528. I questionari devono essere presentati entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

F.   REGISTRAZIONE

(26)

In conformità all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta devono essere sottoposte a registrazione al fine di garantire, qualora le conclusioni dell’inchiesta confermino l’elusione, che dazi compensativi per un importo adeguato, non superiore al dazio residuo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni.

G.   TERMINI

(27)

Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno precisare i termini entro i quali:

le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, trasmettere i questionari, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare eventuali altre informazioni da prendere in considerazione nell’inchiesta;

i produttori del Marocco possono chiedere l’esenzione dalle misure;

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

(28)

Si ricorda che le parti potranno pertanto esercitare i diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base unicamente se si manifestano entro i termini indicati all’articolo 3 del presente regolamento.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(29)

Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili in conformità all’articolo 28 del regolamento di base.

(30)

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili in conformità all’articolo 28 del regolamento di base.

(31)

Qualora una parte interessata non collabori oppure collabori solo parzialmente e le conclusioni si basino quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 28 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole che nell’ipotesi della collaborazione.

I.   CALENDARIO DELL’INCHIESTA

(32)

A norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

J.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(33)

Si ricorda che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(34)

Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.

K.   CONSIGLIERE-AUDITORE

(35)

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

(36)

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

(37)

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell’inchiesta.

(38)

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Un’inchiesta è aperta a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037, al fine di determinare se le importazioni di tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00, spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco (codici TARIC 7019390081, 7019400081, 7019590081 e 7019900081), eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776.

Articolo 2

1.   Le autorità doganali degli Stati membri adottano, in conformità all’articolo 23, paragrafo 4, e all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, le opportune disposizioni per registrare le importazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento.

2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

1.   Le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell’inchiesta, le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, presentare le loro osservazioni per iscritto e trasmettere le risposte al questionario, le richieste di esenzione o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   Entro tale termine di 37 giorni le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione. Per le audizioni relative alla fase di apertura dell’inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le domande di audizione devono essere motivate e presentate per iscritto.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (GU L 189 del 15.6.2020, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1o aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (GU L 108 del 6.4.2020, pag. 1).

(4)  Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 29 del regolamento di base e dell’articolo 12 dell’accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(5)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


31.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 190/82


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/864 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2021

che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto mediante importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A.   DOMANDA

(1)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda, in conformità all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base con la quale viene chiesto di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e di disporre la registrazione delle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco.

(2)

La domanda è stata presentata il 19 maggio 2021 da TECH-FAB Europe e.V.

B.   PRODOTTO

(3)

Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione (2) con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 e 7019900080), originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto («il prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui si applicano le misure attualmente in vigore.

(4)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, attualmente classificato con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00, ma è spedito dal Marocco, a prescindere che sia dichiarato o no originario del Marocco (codici TARIC 7019390081, 7019400081, 7019590081 e 7019900081) («il prodotto oggetto dell’inchiesta»).

C.   MISURE IN VIGORE

(5)

Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto («le misure in vigore»).

D.   MOTIVAZIONE

(6)

La domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame vengono eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(7)

Gli elementi di prova contenuti nella domanda dimostrano quanto segue.

(8)

Si è verificata una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dall’Egitto e dal Marocco nell’Unione in seguito all’istituzione delle misure sul prodotto in esame.

(9)

Questa modificazione appare dovuta alla spedizione del prodotto in esame attraverso il Marocco nell’Unione, successivamente all’effettuazione di operazioni di assemblaggio in Marocco. Gli elementi di prova dimostrano che tali operazioni di assemblaggio costituiscono un’elusione in quanto sono iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente. Inoltre la domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che il valore dei pezzi originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto è uguale o superiore al 60 % del valore complessivo del prodotto assemblato e il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento è inferiore al 25 % del costo di produzione.

(10)

Gli elementi di prova tendono inoltre a dimostrare che le pratiche summenzionate indeboliscono gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame in termini sia di quantitativi sia di prezzi. Sembra che volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta siano entrati nel mercato dell’UE. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta avvengano a prezzi pregiudizievoli.

(11)

Infine gli elementi di prova tendono a dimostrare che il prodotto oggetto dell’inchiesta è esportato a prezzi di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame.

(12)

Qualora l’inchiesta individui pratiche di elusione di cui all’articolo 13 del regolamento di base diverse da quelle menzionate sopra, l’inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

E.   PROCEDURA

(13)

Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e per disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta in conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

(14)

Ai fini della raccolta delle informazioni necessarie per la presente inchiesta, tutte le parti interessate dovrebbero contattare la Commissione immediatamente e non oltre il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento. Il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate. All’occorrenza possono essere richieste informazioni anche all’industria dell’Unione.

(15)

Le autorità del Marocco, della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto saranno informate dell’apertura dell’inchiesta.

a)   Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

(16)

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

(17)

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente regolamento, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») (3). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

(18)

Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

(19)

Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

(20)

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata.

(21)

Per poter accedere a TRON.tdi, le parti interessate devono disporre di un account EU Login. Le istruzioni complete per la registrazione e l’uso di TRON.tdi sono disponibili all’indirizzo https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

(22)

Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf.

(23)

Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che queste ultime non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione G

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

E-mail: TRADE-GFF-AC@ec.europa.eu

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

(24)

Tutte le parti interessate, compresi l’industria dell’Unione, gli importatori e qualsiasi associazione pertinente, sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova, a condizione che tali comunicazioni pervengano entro il termine fissato all’articolo 3, paragrafo 2. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

c)   Richieste di esenzioni

(25)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta possono essere esentate dalle misure se l’importazione non costituisce un’elusione.

(26)

Dato che la possibile elusione ha luogo al di fuori dell’Unione, a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta del Marocco che dimostrino di non essere coinvolti in pratiche di elusione di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. Gli eventuali produttori che intendono beneficiare di un’esenzione dovrebbero manifestarsi entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento. Copie del questionario per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto, del questionario per i produttori esportatori del Marocco che chiedono l’esenzione e del questionario per gli importatori sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2527. I questionari devono essere presentati entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

F.   REGISTRAZIONE

(27)

In conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta devono essere sottoposte a registrazione al fine di garantire, qualora le conclusioni dell’inchiesta confermino l’elusione, che dazi antidumping per un importo adeguato, non superiore al dazio residuo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni.

G.   TERMINI

(28)

Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno precisare i termini entro i quali:

le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, trasmettere i questionari, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare eventuali altre informazioni da prendere in considerazione nell’inchiesta;

i produttori del Marocco possono chiedere l’esenzione dalle misure;

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

(29)

Si ricorda che le parti potranno pertanto esercitare i diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base unicamente se si manifestano entro i termini indicati all’articolo 3 del presente regolamento.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(30)

Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

(31)

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

(32)

Se una parte interessata non collabora oppure collabora solo in parte e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.

I.   CALENDARIO DELL’INCHIESTA

(33)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

J.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(34)

Si ricorda che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(35)

Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.

K.   CONSIGLIERE-AUDITORE

(36)

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

(37)

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

(38)

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell’inchiesta.

(39)

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Un’inchiesta è aperta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, al fine di determinare se le importazioni di tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00, spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco (codici TARIC 7019390081, 7019400081, 7019590081 e 7019900081), eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492.

Articolo 2

1.   Le autorità doganali degli Stati membri adottano, in conformità all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le opportune disposizioni per registrare le importazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento.

2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

1.   Le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell’inchiesta, le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, presentare le loro osservazioni per iscritto e trasmettere le risposte al questionario, le richieste di esenzione o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   Entro tale termine di 37 giorni le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione. Per le audizioni relative alla fase di apertura dell’inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le domande di audizione devono essere motivate e presentate per iscritto.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1o aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (GU L 108 del 6.4.2020, pag. 1).

(3)  Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(4)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


31.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 190/88


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/865 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2021

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Rooibos»/«Red Bush» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Rooibos»/«Red Bush» come denominazione di origine protetta (DOP) presentata dal Sud Africa è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Il 7 settembre 2020 la Commissione ha ricevuto dal Regno Unito la notifica di opposizione e la dichiarazione di opposizione motivata. Il 16 settembre 2020 la Commissione ha trasmesso al Sud Africa la notifica di opposizione e la dichiarazione di opposizione motivata ricevute dal Regno Unito.

(3)

La Commissione ha esaminato l'opposizione inviata dal Regno Unito e l'ha giudicata ricevibile. L'opposizione sostiene che la registrazione del nome «Rooibos»/«Red Bush» non è conforme alle condizioni di cui all'articolo 5 e di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, in quanto la descrizione proposta del prodotto e delle materie prime è incoerente. L'opposizione sostiene inoltre che le norme proposte in materia di etichettatura del «Rooibos»/«Red Bush» non sono sufficientemente specifiche e in contraddizione con le condizioni stabilite nel regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

Con lettera del 22 settembre 2020 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni al fine di pervenire a un accordo in conformità alle rispettive procedure interne.

(5)

Il Sud Africa e il Regno Unito hanno raggiunto un accordo, che è stato comunicato dal Sud Africa alla Commissione l'11 novembre 2020, entro il termine prescritto.

(6)

Il Sud Africa e il Regno Unito hanno concluso che la protezione del nome «Rooibos»/«Red Bush» (DOP) dovrebbe essere concessa con alcune modifiche al documento unico, tra cui un riferimento coerente in tutto il documento a dieci aromi, ampliando i riferimenti all'aspalatina e alla notofagina per indicare che il tenore in tali sostanze sarà controllato all'origine conformemente al sistema sudafricano per la protezione delle IG nonché alle norme rivedute in materia di etichettatura del prodotto.

(7)

Nella misura in cui è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e alla normativa dell'UE, occorre tener conto del contenuto dell'accordo concluso tra il Sud Africa e il Regno Unito.

(8)

Il 7 settembre 2020 la Commissione ha ricevuto dalla Swiss Association of Tea, Spices and related Products (IGTG) la notifica di opposizione e la dichiarazione di opposizione motivata.

(9)

La Commissione ha esaminato l'opposizione inviata dall'IGTG e l'ha ritenuta irricevibile in quanto nessuno dei motivi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 è stato suffragato dalla dichiarazione motivata presentata dall'IGTG. Con lettera del 4 dicembre 2020 la Commissione ha informato l'IGTG che non avrebbe inviato all'IGTG un invito ad avviare adeguate consultazioni con il Sud Africa. Con lettera dell'8 dicembre 2020 indirizzata alla Commissione, l'IGTG ha ritirato la sua opposizione alla registrazione del nome «Rooibos»/«Red Bush» (DOP).

(10)

Pertanto è opportuno iscrivere nel registro la denominazione di origine «Rooibos»/«Red Bush» (DOP). La versione consolidata del documento unico dovrebbe essere pubblicata per informazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Rooibos»/«Red Bush» (DOP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.8. Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) Il documento unico consolidato figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 190 dell'8.6.2020, pag. 46.

(3)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).


ALLEGATO

«ROOIBOS»/«RED BUSH»

n. UE: PDO-ZA-2427 - 21.8.2018

DOP (X) IGP ( )

1.   Nome o nomi [della DOP o IGP]

«Rooibos»/«Red Bush»

2.   Stato membro o paese terzo

Sud Africa

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto [cfr. allegato XI]

Classe 1.8. Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

La denominazione «Rooibos»/«Red Bush» può essere utilizzata esclusivamente per designare le foglie e gli steli essiccati di «Rooibos»/«Red Bush» puro al 100 %, ottenuto dalla coltivazione della Aspalathus linearis o dalla raccolta spontanea nella zona geografica descritta nella presente domanda di registrazione.

Il «Rooibos»/«Red Bush» si trova in due varietà: a) foglie e steli essiccati di Aspalathus linearis ossidati e b) foglie e steli verdi di Aspalathus linearis verdi (non ossidati).

(a)

Quando le foglie e gli steli essiccati di Aspalathus linearis sono ossidati, il «Rooibos»/«Red Bush» presenta un colore caratteristico, che varia dal marrone chiaro, al giallo a un rosso mattone brillante. Può anche presentare alcuni rametti di colore più chiaro (frammenti di steli essiccati) mescolati al resto del prodotto. Il tenore di umidità del «Rooibos»/«Red Bush» è inferiore al 10 %.

(b)

Il «Rooibos»/«Red Bush» verde (non ossidato) contiene le foglie e gli steli essiccati non ossidati della pianta Aspalathus linearis. Nel «Rooibos»/«Red Bush» verde (non ossidato) non è presente alcun segno di brunitura o di ossidazione. Le foglie di «Rooibos»/«Red Bush» verde (non ossidato) sono prevalentemente di colore verde chiaro e includono sottili steli di colore bruno rossastro nonché pezzetti legnosi bianchi. Il tenore di umidità del «Rooibos»/«Red Bush» verde (non ossidato) è inferiore al 5 %.

Il sapore e il gusto del Rooibos/Red Bush vengono stabiliti con un'analisi sensoriale condotta da un assaggiatore esperto. Il sapore e il gusto dei vari lotti di Rooibos/Red Bush possono variare. Tuttavia, attraverso l'analisi di un'ampia serie di campioni, nel Rooibos/Red Bush è stata dimostrata la presenza, in misura variabile, dei seguenti sapori.

Sapore

Dolce

Miele

Caramello

Fruttato

Agrumi

Bacche

Confettura di albicocche

Legnoso

Di arbusto/stelo

Affumicato/bruciato

Floreale

Fynbos

Profumo

Speziato

Cannella

Gusto e sensazione in bocca

Gusti di base

Dolce

Amaro

Aspro

Sensazione in bocca

Morbido e liscio

Astringente

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

L'unica materia prima del «Rooibos»/«Red Bush» sono le foglie e gli steli appena raccolti della pianta Aspalathus linearis.

Esso contiene tra lo 0,02 e l'1,16 % di aspalatina e fino allo 0,4 % di notofagina. Aspalatina e notofagina saranno controllate all'origine conformemente alla protezione delle IG del Sud Africa.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Le fasi specifiche della produzione di «Rooibos»/«Red Bush», che devono avere luogo nella zona geografica delimitata, sono le seguenti:

(a)

i semi della pianta Aspalathus linearis vengono raccolti dai raccoglitori locali di semi, sovente dai nidi delle formiche. Quindi i raccoglitori riforniscono di semi gli agricoltori. Questa è una tradizione secolare ancora in uso oggi nonché una parte essenziale della coltivazione del Rooibos come la conosciamo oggi;

(b)

viene coltivato a scopi commerciali o cresce spontaneamente in natura;

(c)

viene raccolto dai campi coltivati (meccanicamente o manualmente) o in natura (solo manualmente);

(d)

viene lavorato ed essiccato in un'apposita area denominata «tea court» (campo del tè). Quest'ultima può trovarsi all'interno o all'esterno dell'azienda agricola, ma deve trovarsi nella zona designata.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il «Rooibos»/«Red Bush» può essere miscelato con tè, infusi e altri prodotti, per il consumo umano o meno. L'etichettatura di tali prodotti deve essere conforme alle norme applicabili all'etichettatura dei prodotti nel territorio in cui il prodotto viene commercializzato.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica di produzione, essiccazione e ossidazione del «Rooibos»/«Red Bush» è la seguente:

(a)

nella provincia di Western Cape le municipalità locali di Bergrivier, Breede Valley, Cape Agulhas, Cederberg, Città del Capo, Drakenstein, Langeberg, Matzikamma, Overstrand, Saldanha Bay, Stellenbosch, Swartland, Swellendam, Theewaterskloof e Witzenberg;

(b)

nella provincia di Northern Cape la municipalità locale di Hantam.

5.   Legame con la zona geografica

Zona geografica

Il gusto e la composizione specifica del «Rooibos»/«Red Bush» sono direttamente legati al clima della zona di coltivazione. Inverni freddi e umidi, crescita in primavera e a inizio estate, maturazione e accumulo di polifenoli man mano che il clima diventa più caldo e secco. Ne consegue che, se l'Aspalathus linearis venisse coltivata in qualsiasi altro clima, essa non avrebbe le stesse caratteristiche del «Rooibos»/«Red Bush» a causa del minore accumulo di polifenoli. Per comprendere questo rapporto causale è importante capire come la Aspalathus linearis si è adattata al clima, al suolo e alla geografia unici di questa zona.

La zona geografica dove il «Rooibos»/«Red Bush» cresce naturalmente è nota per le sue estati calde e secche e i suoi inverni freddi e umidi. Il 27 ottobre 2015 a Vredendal è stata registrata una temperatura di 48,3 oC, la più alta temperatura mai rilevata ad ottobre sulla Terra. Le precipitazioni in quest'area si attestano tra i 380 e i 635 mm all'anno e si osservano prevalentemente nei mesi invernali, con rovesci occasionali a inizio estate e nel tardo autunno. I lunghi e caldi mesi estivi sono estremamente secchi. I suoli dell'area derivano dal complesso di rilievi di arenaria della Table Mountain, che ha dato origine a terreni poveri di nutrienti, grossolani e sabbiosi con un pH compreso tra 4,5 e 5,5. Lo strato denominato Table Mountain Sandstone è costituito prevalentemente da arenaria quarzitica formatasi tra 510 e 400 milioni di anni fa, ed è lo strato più duro e resistente all'erosione del Supergruppo del Capo.

Il «Rooibos»/«Red Bush» ha sviluppato alcune caratteristiche uniche (quali la forma e il rivestimento delle foglie) per adattarsi a questo clima rigido. Oltre a una rete di radici laterali, situata subito sotto la superficie del suolo, che può assorbire anche precipitazioni leggere, la pianta presenta un lungo fittone che raggiunge due metri di profondità e aiuta la pianta a trovare umidità e a raggiungere l'acqua durante le estati secche. Le radici laterali permettono alla pianta di potenziare l'acquisizione di fosforo da uno dei suoli più poveri di fosforo al mondo.

Il segreto più importante dell'adattamento del «Rooibos»/«Red Bush» a questo clima rigido risiede nel suo rapporto simbiotico con i batteri azotofissatori presenti sulle sue radici. Essendo l'Aspalathus linearis una leguminosa, i batteri sulle sue radici convertono il biossido di azoto in ammoniaca biologicamente utile in un processo noto come fissazione dell'azoto. La pianta assorbe l'azoto traendone beneficio e, di rimando, nutre i batteri. Questo processo è diffuso nelle leguminose, ma il caso dell'Aspalathus linearis è unico perché i bradirizobi autoctoni sono naturalmente resistenti all'acidità e la pianta ha una certa capacità di modificare il suo pH rizosferico per promuovere l'associazione simbiotica e la disponibilità di nutrienti per le piante che crescono in questo terreno acido, altrimenti sterile. Secondo quanto riportato in letteratura, pochissime simbiosi possono tollerare tali livelli di acidità del suolo e di stress da carenza di nutrienti, fissando alti livelli di azoto, come avviene nell'Aspalathus linearis.

I produttori di «Rooibos»/«Red Bush» hanno sfruttato le estati calde e secche per essiccare il materiale raccolto in modo naturale. Il «Rooibos»/«Red Bush» viene raccolto ogni anno durante le calde estati ed essiccato al sole subito dopo la raccolta. Il sole cocente e l'assenza di pioggia rendono possibile un'essiccazione naturale del «Rooibos»/«Red Bush» e in questa fase è possibile controllare in modo ottimale il processo di ossidazione.

L'intervento umano

La regione floristica del Capo (con la sua tipica vegetazione chiamata «Fynbos») è il più piccolo dei sei regni floristici del mondo, ma è il regno più vario, nonché uno dei luoghi più speciali al mondo in termini di varietà, densità e numero di specie endemiche vegetali. La Aspalathus linearis è tuttavia una delle poche piante che è riuscita a realizzare con successo il passaggio da coltura selvatica a coltura coltivata e, ad oggi, è una delle relativamente poche piante di fynbos importanti sotto il profilo economico, il risultato dell'intervento umano.

Quasi 250 anni fa il naturalista svedese Carl Thunberg riferì di avere incontrato, durante i suoi viaggi in Africa nel 1772, alcuni abitanti locali e di avere osservato l'usanza di bere il «Rooibos»/«Red Bush». Le foglie e gli steli di «Rooibos»/«Red Bush» venivano raccolti sulle montagne e ammucchiati in sacchi di juta che venivano trasportati lungo i ripidi pendii a dorso di asini. I metodi di lavorazione di base del «Rooibos»/«Red Bush», in uso ancora oggi, nacquero in quel periodo (le foglie e gli steli di «Rooibos»/«Red Bush» vengono tagliati e pestati, lasciati «sudare», o trattati, in cumuli, e infine stesi al sole ad essiccare).

Intorno al 1930, un medico locale di Clanwilliam, amante della natura, il dottore Le Fras Nortier, si interessò al «tè del cespuglio selvatico» e iniziò a fare esperimenti con il «Rooibos»/«Red Bush». Essendo difficile trovare i semi di «Rooibos»/«Red Bush» (perché sono piccolissimi), Nortier chiese agli abitanti locali, alcuni dei quali erano suoi pazienti, di cercare i semi nei terreni sabbiosi e di raccoglierne alcuni per lui. Una donna Khoi gli portò una scatola di fiammiferi piena di semi e più tardi Nortier scoprì il suo segreto. La donna seguiva le formiche che trascinavano i semi di «Rooibos»/«Red Bush» nei loro nidi, apriva i nidi per raccogliere i semi e ne lasciava qualcuno alle formiche perché potessero sopravvivere. Questo metodo di raccolta dei semi è tuttora utilizzato da alcuni raccoglitori di semi.

Mentre cercava un modo di propagare i semi, Nortier scoprì che essi germinavano soltanto dopo essere stati aperti, imitando l'effetto degli incendi montani. Nortier coltivò le prime piante nell'azienda agricola Klein Kliphuis, vicino a Clanwilliam. Scoprì che i semi devono essere seminati a gennaio e che il momento migliore per trapiantare le minuscole piantine è subito dopo una forte pioggia quando sono in arrivo ulteriori rovesci. Nortier ispirò e incoraggiò anche gli agricoltori locali a coltivare il «Rooibos»/«Red Bush».

Queste pratiche di raccolta e di scarificazione dei semi vengono utilizzate ancora oggi e l'Aspalathus linearis viene prodotta in condizioni di terreno asciutto perché la pianta è abituata alle estati secche e calde. Queste condizioni ambientali influenzano la composizione chimica del «Rooibos»/«Red Bush», in particolare il tenore e il tipo di polifenoli presenti nel prodotto finale. I produttori di «Rooibos»/«Red Bush» hanno adattato le loro pratiche di gestione e di coltivazione delle terre alle rigide condizioni della regione. Ad esempio, è vietato l'utilizzo del fuoco per liberare aree da coltivare, perché il fuoco distrugge le materie organiche del suolo. Inoltre, le colture di copertura svolgono un ruolo importante nelle varie fasi del processo di coltivazione e la coltura minima, o la lavorazione conservativa, è una pratica comune.

Il raccolto avviene durante i secchi mesi estivi, da novembre a maggio, e il 20 % del materiale vegetale deve essere lasciato sulla pianta. Il materiale appena raccolto deve raggiungere la «tea court» entro 72 ore dal raccolto, inoltre si utilizza una trituratrice per sminuzzare gli steli e le foglie in modo che la loro lunghezza sia compresa tra 1 e 10 mm. Nel caso del «Rooibos»/«Red Bush» ossidato, il materiale appena tagliato viene quindi esposto al sole sotto forma di cumuli disposti a file sulla superficie di cemento o di roccia della «tea court». Le file vengono bagnate, le foglie pestate. Le file vengono rigirate a intervalli regolari fino al raggiungimento della giusta consistenza, dopodiché il prodotto viene distribuito sulla «tea court» in uno strato sottile dove viene lasciato ad essiccare. Nel caso del «Rooibos»/«Red Bush» non ossidato (verde), le foglie e gli steli vengono distribuiti sulla «tea court» in uno strato sottile subito dopo essere stati sminuzzati in lunghezze da 1 a 10 mm.

La lavorazione nella «tea court» viene sovente descritta come una forma d'arte ed è una delle parti più delicate del processo di produzione del «Rooibos»/«Red Bush» poiché richiede uno specifico know-how e specifiche competenze. L'addetto alla lavorazione del tè osserva attentamente il colore, la consistenza e l'umidità del prodotto fino a quando non raggiunge la consistenza saponosa desiderata. Un metodo tipico utilizzato è quello di prendere in mano una manciata di tè bagnato e pestato, e di spremerlo nel pugno: se il livello di umidità è corretto, piccole gocce di succo coleranno attraverso gli spazi alla base delle dita.

Assaggiatori esperti valutano la qualità del «Rooibos»/«Red Bush» in base a una serie di fattori, quali il colore delle foglie essiccate e infuse, l'intensità, il colore e la limpidezza dell'infuso, nonché il sapore e il gusto. Giurie sensoriali appositamente addestrate vengono chiamate a giudicarne il gusto e il sapore. È stata sviluppata una scala sensoriale, uno strumento prezioso che facilita la comunicazione tra i produttori di «Rooibos»/«Red Bush», gli addetti alla lavorazione, gli assaggiatori esperti, i venditori, i fornitori di aromi, gli importatori e i consumatori. Per facilitare l'interpretazione dei descrittori è stato inoltre sviluppato un lessico sensoriale preliminare per alcuni dei descrittori.

Specificità del prodotto

Le caratteristiche organolettiche uniche (o il sapore e la sensazione in bocca) del «Rooibos»/«Red Bush» sono state descritte sopra. Tali descrittori si basano sull'analisi di molteplici campioni e catturano l'impronta organolettica del «Rooibos»/«Red Bush».

Queste caratteristiche organolettiche uniche del «Rooibos»/«Red Bush» possono essere ascritte alla complessa chimica fenolica dell'Aspalathus linearis. La composizione flavonoide del «Rooibos»/«Red Bush» è unica perché contiene aspalatina e aspalalinina, nonché rari composti quali la notofagina e il glucoside dell'acido enolico fenilpiruvico. Mentre la maggior parte dei flavonoidi è onnipresente nel regno vegetale, fino ad ora l'aspalatina è stata rilevata solo nell'Aspalathus linearis, il che conferisce a questa pianta caratteristiche organolettiche uniche.

Come indicato nella sezione precedente, il consumo di tè a base di foglie e steli essiccati di «Rooibos»/«Red Bush» è stato documentato per la prima volta circa 250 anni fa. Da allora, il suo gusto fruttato e dolce, il suo basso contenuto di tannino e l'assenza di caffeina lo hanno reso un'icona culturale del Sud Africa. Da sondaggi condotti nel 2005 è emerso che il tè «Rooibos»/«Red Bush» era uno dei dieci alimenti di gran lunga più consumati in un insediamento informale in Sud Africa.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)


31.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 190/94


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/866 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2021

che sospende alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all’esercizio dei diritti dell’Unione per l’applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (1), in particolare l’articolo 7, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 giugno 2018 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 (2) relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America («Stati Uniti»), che prevede l’applicazione di dazi doganali supplementari sulle importazioni nell’Unione di una serie di prodotti originari degli Stati Uniti.

(2)

La Commissione ha in particolare imposto, a nome dell’Unione, dazi doganali supplementari sui prodotti elencati nell’allegato I e nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/886, nel modo seguente:

a)

i dazi supplementari ad valorem del 10 % e del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell’allegato I, come specificato in tale allegato, sono entrati in vigore il 21 giugno 2018 e si dovrebbero applicare finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le misure di salvaguardia ai prodotti provenienti dall’Unione;

b)

i dazi supplementari ad valorem del 10 %, 25 %, 35 % e 50 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell’allegato II, come specificato in tale allegato, si applicherebbero a partire dal 1o giugno 2021 o, se precedente, dalla data in cui l’organo di risoluzione delle controversie dell’OMC adotta la decisione, o tale decisione gli viene notificata, secondo la quale le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono conformi alle disposizioni pertinenti dell’accordo OMC. I dazi di cui sopra dovrebbero rimanere in vigore finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le suddette misure all’Unione.

(3)

In seguito all’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 (3) la Commissione, a nome dell’Unione, ha sospeso in sede di OMC l’applicazione di concessioni tariffarie agli scambi con gli Stati Uniti nell’ambito del GATT 1994 in relazione ai prodotti inclusi nell’allegato I e nell’allegato II dello stesso regolamento. Tale iniziativa ha consentito l’applicazione di dazi doganali supplementari sulle importazioni dei prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell’allegato I e nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/886.

(4)

Il considerando 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 prevede che la Commissione, a nome dell’Unione, possa modificare tale regolamento, se lo ritiene opportuno, per tener conto di qualsiasi variazione o modifica delle misure di salvaguardia degli Stati Uniti.

(5)

Il 17 maggio 2021 l’Unione e gli Stati Uniti hanno pubblicato una dichiarazione congiunta in cui hanno convenuto di tracciare un percorso che ponga fine alle controversie in sede di OMC in seguito all’applicazione, da parte degli Stati Uniti, dei dazi sulle importazioni dall’UE ai sensi della sezione 232. In tale contesto l’Unione dovrebbe sospendere l’applicazione dei dazi supplementari ad valorem sui prodotti elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 quale importante passo verso l’eliminazione reciproca delle misure restrittive e con l’obiettivo di garantire il tempo e le condizioni necessari per risolvere la questione a livello politico.

(6)

Il periodo di sospensione dovrebbe durare fino al 30 novembre 2021, un periodo ritenuto sufficiente ai fini indicati al considerando precedente.

(7)

In conformità all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 654/2014, la Commissione può adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili per la sospensione di misure di politica commerciale per motivi di urgenza relativi alla modifica della misura in questione del paese terzo. L’applicazione immediata del presente regolamento è giustificata alla luce dell’obiettivo di garantire il tempo e le condizioni necessari per risolvere la questione, come indicato al considerando 5, e a tal fine è indispensabile sospendere l’imminente applicazione dell’allegato II in modo che i dazi supplementari ad valorem sui prodotti elencati nell’allegato II non si applichino durante il periodo necessario al conseguimento degli obiettivi in questione.

(8)

Il presente regolamento non pregiudica la sospensione, in sede di OMC, dell’applicazione di concessioni tariffarie agli scambi con gli Stati Uniti nell’ambito del GATT 1994 per quanto riguarda i prodotti inclusi nell’allegato I e nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/724, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/886. Tale sospensione degli obblighi in sede di OMC rimane applicabile, mentre il presente regolamento sospende l’applicazione dei dazi supplementari all’importazione.

(9)

Conformemente all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), al massimo quattordici giorni dopo la sua adozione, la Commissione sottoporrà il presente regolamento al comitato sugli ostacoli agli scambi, istituito dal regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), al fine di ottenerne il parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’UE sospende l’applicazione dei dazi supplementari ad valorem del 10 %, 25 %, 35 % e 50 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 fino al 30 novembre 2021 compreso.

I dazi di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 si applicano pertanto a decorrere dal 1o dicembre 2021 compreso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50; modificato dal regolamento (UE) 2015/1843 e dal regolamento (UE) 2021/167 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 della Commissione, del 20 giugno 2018, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 (GU L 158 del 21.6.2018, pag. 5).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 della Commissione, del 16 maggio 2018, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America (GU L 122 del 17.5.2018, pag. 14).

(4)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(5)  Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell’Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti dell’Unione nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (codificazione) (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1).


DECISIONI

31.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 190/96


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/867 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2021

relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) i giocattoli che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti di cui all'articolo 10 e all'allegato II di detta direttiva contemplati da tali norme o da parti di esse.

(2)

La direttiva 2009/48/CE stabilisce, nel suo allegato II, parte III, requisiti specifici al fine di garantire che non ci siano rischi di effetti nocivi sulla salute dell'uomo dovuti all'esposizione alle sostanze o alle miscele chimiche di cui i giocattoli sono costituiti o che sono in essi contenuti. La direttiva 2009/48/CE stabilisce inoltre, nel suo allegato II, parte IV, requisiti specifici al fine di garantire un elevato livello di sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda i pericoli elettrici.

(3)

Con lettera M/445 (3) del 9 luglio 2009 la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di elaborazione di nuove norme armonizzate e di revisione delle norme esistenti a sostegno della direttiva 2009/48/CE.

(4)

Sulla base della richiesta M/445 del 9 luglio 2009, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 71-7:2014+A2:2018 "Sicurezza dei giocattoli – Parte 7: Pitture a dito – Requisiti e metodi di prova", il cui riferimento è stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1728 della Commissione (4). Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 71-7:2014+A3:2020.

(5)

La norma armonizzata EN 71-7:2014+A3:2020 fornisce un riferimento aggiornato alla legislazione dell'Unione applicabile per quanto riguarda l'uso di una serie di coloranti elencati nell'allegato A, tabelle A.1 e A.2, di tale norma, tenendo conto delle specifiche e dei criteri di purezza più recenti di cui al regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (5). Nell'elenco dei conservanti consentiti per l'uso nelle pitture a dito, di cui all'allegato B, tabella B.1, della norma armonizzata EN 71-7:2014+A3:2020, la concentrazione massima consentita di climbazolo è ridotta allo 0,2 %, in linea con i più recenti pareri scientifici presentati nell'addendum al parere del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (6).

(6)

Sulla base della richiesta M/445 del 9 luglio 2009, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 71-12:2013 "Sicurezza dei giocattoli – Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili", il cui riferimento è stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1728. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 71-12:2016.

(7)

La norma armonizzata EN 71-12:2016 prevede metodi di prova migliorati per le N-nitrosammine e le sostanze N-nitrosabili negli elastomeri, in particolare per quanto riguarda la capacità di rilevare le N-nitrosammine (spesso cancerogene) anche a livelli bassi e i dettagli pratici delle prove, consentendo così un'applicazione più coerente del metodo di prova. La norma comprende anche modalità alternative per misurare e individuare le N-nitrosammine potenzialmente presenti in alcuni giocattoli. L'ambito di applicazione della norma è stato inoltre ampliato per quanto riguarda i materiali da sottoporre a prova e la durata della fase di migrazione per gli elastomeri, che costituisce il fulcro del relativo metodo di prova per tali materiali per giocattoli.

(8)

Sulla base della richiesta M/445 del 9 luglio 2009, il Cenelec ha rivisto la norma armonizzata EN 62115:2005 "Sicurezza dei giocattoli elettrici" e le relative modifiche, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1728. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN IEC 62115:2020 e della relativa modifica EN IEC 62115:2020/A11:2020.

(9)

La norma riveduta EN IEC 62115:2020 e la relativa modifica EN IEC 62115:2020/A11:2020 prevedono l'aggiunta di ulteriori avvertenze per garantire una migliore informazione dei consumatori sui pericoli associati all'ingestione di batterie a moneta. La norma aggiorna i requisiti di accessibilità per le batterie a moneta e a bottone, al fine di garantire un livello di protezione più elevato, e aggiunge nuovi requisiti per i giocattoli collegati a elettrodomestici, anche ai computer, per proteggere gli utenti dalle scosse elettriche. Essa modifica ulteriormente i criteri riducendo l'entità delle prove al fine di consentire requisiti semplificati per i giocattoli elettrici a bassa potenza e prevede ulteriori requisiti per la sicurezza dei LED nei giocattoli allo scopo di ridurre al minimo il rischio di lesioni oculari. La norma aggiunge nuovi requisiti per far fronte ai pericoli connessi all'uso di giocattoli cavalcabili elettrici telecomandati. Specifica inoltre il tipo di batterie da utilizzare per testare i giocattoli elettrici che ne sono sprovvisti all'atto della fornitura, al fine di migliorare la riproducibilità delle prove, dato il maggiore numero dei tipi di batterie disponibili. Prevede altresì la classificazione delle condizioni generali per le prove al fine di garantire che le condizioni di prova siano adeguate per ciascun tipo di giocattolo e di alimentazione elettrica.

(10)

La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se la norma armonizzata EN 71-7:2014+A3:2020 redatta dal CEN sia conforme alla richiesta M/445 del 9 luglio 2009. La norma armonizzata EN 71-7:2014+A3:2020 soddisfa i requisiti cui intende riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2009/48/CE. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(11)

La norma armonizzata EN 71-7:2014+A3:2020 sostituisce la norma armonizzata EN 71-7:2014+A2:2018. È pertanto necessario ritirare il riferimento di tale norma dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Al fine di concedere ai fabbricanti di giocattoli un lasso di tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti alle specifiche riviste della norma armonizzata EN 71-7:2014+A3:2020, è necessario rinviare il ritiro del riferimento della norma armonizzata EN 71-7:2014+A2:2018.

(12)

La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se la norma armonizzata EN 71-12:2016 redatta dal CEN sia conforme alla richiesta M/445 del 9 luglio 2009. La norma armonizzata EN 71-12:2016 soddisfa i requisiti cui intende riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2009/48/CE. Tuttavia la tabella 2, lettera a), della norma armonizzata EN 71-12:2016 va oltre i requisiti stabiliti nell'allegato II, parte III, punto 8, della summenzionata direttiva, prevedendo per le N-nitrosammine un valore limite di 0,01 mg/kg, anziché di 0,05 mg/kg, e per le sostanze N-nitrosabili un valore limite di 0,1 mg/kg anziché di 1 mg/kg. Dato che i valori limite fissati nella direttiva 2009/48/CE sono i valori limite da rispettare, all'atto della pubblicazione della norma EN 71-12:2016 è necessario aggiungere una nota informativa a tale proposito.

(13)

La norma armonizzata EN 71-12:2016 sostituisce la norma armonizzata EN 71-12:2013. È pertanto necessario ritirare il riferimento di tale norma dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Al fine di concedere ai fabbricanti di giocattoli un lasso di tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti alle specifiche riviste della norma armonizzata EN 71-12:2016, è necessario rinviare il ritiro del riferimento della norma armonizzata EN 71-12:2013.

(14)

La Commissione, in collaborazione con il Cenelec, ha valutato se la norma armonizzata EN IEC 62115:2020 e la relativa modifica EN IEC 62115:2020/A11:2020 redatte dal Cenelec siano conformi alla richiesta M/445 del 9 luglio 2009. Le norme armonizzate EN IEC 62115:2020 e EN IEC 62115:2020/A11:2020 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nella direttiva 2009/48/CE. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(15)

La norma armonizzata EN IEC 62115:2020 e la relativa modifica EN IEC 62115:2020/A11:2020 sostituiscono la norma armonizzata EN 62115:2005 e le relative modifiche. È pertanto necessario ritirare il riferimento della norma EN 62115:2005 e delle relative modifiche dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Al fine di concedere ai fabbricanti di giocattoli un lasso di tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti alle specifiche riviste della norma armonizzata EN IEC 62115:2020 e della sua modifica EN IEC 62115:2020/A11:2020, è necessario rinviare il ritiro del riferimento della norma armonizzata EN 62115:2005 e delle relative modifiche.

(16)

Per motivi di chiarezza, razionalità e semplificazione è opportuno pubblicare in un unico atto un elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE e che soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi. I riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE sono attualmente pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1728 della Commissione. Di conseguenza è necessario sostituire la decisione (UE) 2019/1728 con una nuova decisione.

(17)

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti delle norme armonizzate per i giocattoli, redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE e figuranti nell'allegato I della presente decisione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1728 è abrogata.

L'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2019/1728 continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE elencati nell'allegato II della presente decisione, fino alle date stabilite in tale allegato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(2)  Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1).

(3)  Lettera M/445 del 9 luglio 2009 relativa a un mandato di normazione, indirizzata al CEN e al Cenelec, nel quadro della direttiva 2009/48/CE in revisione della direttiva 88/378/CEE concernente la sicurezza dei giocattoli.

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/1728 della Commissione, del 15 ottobre 2019, relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 263 del 16.10.2019, pag. 32).

(5)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(6)  Parere sul climbazolo (P64), rif. SCCS/1506/13.


ALLEGATO I

N.

Riferimento della norma

1.

EN 71-1:2014+A1:2018 Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche

2.

EN 71-2:2011+A1:2014 Sicurezza dei giocattoli — Parte 2: Infiammabilità

3.

EN 71-3:2019 Sicurezza dei giocattoli — Parte 3: Migrazione di alcuni elementi

4.

EN 71-4:2013 Sicurezza dei giocattoli — Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse

5.

EN 71-5:2015 Sicurezza dei giocattoli — Parte 5: Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica

6.

EN 71-7:2014+A3:2020 Sicurezza dei giocattoli — Parte 7: Pitture a dito — Requisiti e metodi di prova

7.

EN 71-8:2018 Sicurezza dei giocattoli — Parte 8: Giochi di attività per uso domestico

8.

EN 71-12:2016 Sicurezza dei giocattoli — Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili

Nota informativa: i valori limite di cui alla clausola 4.2, tabella 2, lettera a), della norma armonizzata "EN 71-12:2016 Sicurezza dei giocattoli — Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili" sono inferiori rispetto ai valori limite da rispettare fissati nell'allegato II, parte III, punto 8, della direttiva 2009/48/CE. In particolare, tali valori sono i seguenti:

Sostanza

Norma EN 71-12:2016

Direttiva 2009/48/CE

N-nitrosammine

0,01 mg/kg

0,05 mg/kg

Sostanze N-nitrosabili

0,1 mg/kg

1 mg/kg.

9.

EN 71-13:2014 Sicurezza dei giocattoli — Parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi

10.

EN 71-14:2018 Sicurezza dei giocattoli — Parte 14: Trampolini per uso domestico

11.

EN IEC 62115:2020 Sicurezza dei giocattoli elettrici

EN 62115:2020/A11:2020


ALLEGATO II

N.

Riferimento della norma

Data del ritiro

1.

EN 71-7:2014+A2:2018 Sicurezza dei giocattoli — Parte 7: Pitture a dito – Requisiti e metodi di prova

Nota: per il conservante autorizzato climbazolo (allegato B, tabella B.1, voce 22, di tale norma) la presunzione di conformità si applica fino a una concentrazione massima consentita dello 0,2 % (non dello 0,5 %). Questa decisione è basata sul documento "ADDENDUM to the Opinion on Climbazole (P64) ref. SCCS/1506/13" del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) adottato successivamente alla pubblicazione della norma da parte del CEN;

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_212.pdf.

28 novembre 2021

2.

EN 71-12:2013 Sicurezza dei giocattoli — Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili

28 novembre 2021

3.

EN 62115:2005 Sicurezza dei giocattoli elettrici

IEC 62115:2003 (modificata) + A1:2004

EN 62115:2005/A11:2012/AC:2013

EN 62115:2005/A11:2012

EN 62115:2005/A12:2015

EN 62115:2005/A2:2011/AC:2011

EN 62115:2005/A2:2011

IEC 62115:2003/A2:2010 (modificata)

21 febbraio 2022


Rettifiche

31.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 190/101


Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/856 della Commissione, del 25 maggio 2021, che stabilisce la data alla quale la Procura europea assume i suoi compiti di indagine e azione penale

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 188 del 28 maggio 2021 )

Pagina di copertina e pagina 100, titolo della decisione:

anziché:

«Decisione di esecuzione (UE) 2021/856 della Commissione, del 25 maggio 2021, che stabilisce la data alla quale la Procura europea assume i suoi compiti di indagine e azione penale»,

leggasi:

«Decisione di esecuzione (UE) 2021/856 della Commissione, del 26 maggio 2021, che stabilisce la data alla quale la Procura europea assume i suoi compiti di indagine e azione penale».

Pagina 102, frase introduttiva della firma:

anziché:

«Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2021 »,

leggasi:

«Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2021 ».