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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 186 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
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Sommario |
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I Atti legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
REGOLAMENTI
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27.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 186/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/840 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 maggio 2021
che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma «Pericles IV») e che abroga il regolamento (UE) n. 331/2014
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 133,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
L’Unione e gli Stati membri si prefiggono l’obiettivo di stabilire le misure necessarie per l’utilizzo dell’euro come moneta unica. Tali misure comprendono la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria e le relative frodi, al fine di garantire l’efficienza dell’economia dell’Unione e assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio (3) prevede scambi d’informazione, cooperazione e reciproca assistenza, definendo un quadro armonizzato per la protezione dell’euro. Gli effetti di tale regolamento sono stati estesi dal regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio (4) agli Stati membri che non hanno adottato l’euro come moneta unica, in modo da fornire un livello di protezione equivalente per l’euro in tutta l’Unione. |
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(3) |
Le azioni finalizzate a promuovere lo scambio di informazioni e di personale, l’assistenza tecnica e scientifica e la formazione specializzata contribuiscono sensibilmente a migliorare la protezione della moneta unica dell’Unione contro la contraffazione monetaria e le relative frodi e quindi a conseguire un livello elevato e uniforme di tutela in tutta l’Unione, dimostrando nel contempo la capacità dell’Unione di combattere le forme gravi di criminalità organizzata. Tali azioni potrebbero inoltre contribuire ad affrontare le sfide comuni per la lotta contro la criminalità organizzata, compreso il riciclaggio di denaro. |
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(4) |
Un programma per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria contribuisce alla sensibilizzazione dei cittadini dell’Unione, aumentandone la fiducia in tale valuta e migliorando la protezione dell’euro, in particolare mediante una costante diffusione dei risultati delle azioni sostenute da tale programma. |
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(5) |
Una solida protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria è una componente chiave di un’economia dell’Unione sicura e competitiva ed è direttamente connessa con l’obiettivo dell’Unione di migliorare l’efficienza del funzionamento dell’Unione economica e monetaria. |
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(6) |
In passato il sostegno a tali azioni mediante le decisioni 2001/923/CE (5) e 2001/924/CE (6) del Consiglio, che sono state successivamente modificate ed estese dalle decisioni 2006/75/CE (7), 2006/76/CE (8), 2006/849/CE (9) e 2006/850/CE del Consiglio (10) e dal regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), ha permesso di rafforzare le azioni dell’Unione e degli Stati membri nel campo della protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria. Gli obiettivi del programma per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria per i periodi precedenti sono stati conseguiti con successo. |
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(7) |
Nel 2017 la Commissione ha effettuato una valutazione intermedia del programma d’azione pluriennale istituito dal regolamento (UE) n. 331/2014 (programma «Pericle 2020»), sostenuta da una relazione indipendente. La relazione era generalmente positiva riguardo al programma Pericle 2020, ma esprimeva preoccupazione per il numero limitato di autorità competenti che presentavano richiesta di attuare azioni nell’ambito del programma Pericle 2020 e per la qualità degli indicatori chiave di performance utilizzati per misurare i risultati del programma Pericle 2020. Nella sua comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione intermedia del programma Pericle 2020 e nella sua valutazione ex ante sotto forma di documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la sua proposta, la Commissione, tenendo conto delle conclusioni e delle raccomandazioni della valutazione intermedia, è giunta alla conclusione che sia opportuno sostenere la prosecuzione del programma Pericle 2020 oltre il 2020, dati il suo valore aggiunto dell’Unione, il suo impatto a lungo termine e la sostenibilità delle sue azioni, nonché il suo contributo alla lotta alla criminalità organizzata. |
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(8) |
La valutazione intermedia consiglia di proseguire le azioni finanziate nell’ambito del programma Pericle 2020, affrontando la necessità di semplificare la presentazione delle domande, incoraggiare la differenziazione dei beneficiari e la massima partecipazione delle autorità competenti di vari paesi alle attività del programma Pericle 2020, continuare a concentrarsi sulle minacce di contraffazione monetaria emergenti e ricorrenti e razionalizzare gli indicatori chiave di performance. |
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(9) |
Sono stati rilevati centri di contraffazione monetaria in paesi terzi e la contraffazione dell’euro sta acquisendo una crescente dimensione internazionale. Le attività di sviluppo delle capacità e di formazione che coinvolgono le autorità competenti di paesi terzi dovrebbero pertanto essere considerate essenziali per il conseguimento di un’efficace protezione dell’euro e ulteriormente incoraggiate nel contesto della prosecuzione del programma Pericle 2020. |
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(10) |
Dovrebbe essere adottato un nuovo programma per il periodo 2021-2027 (programma «Pericles IV»). È opportuno garantire che il programma Pericles IV sia coerente e complementare rispetto ad altri programmi e azioni pertinenti. Ai fini della valutazione delle esigenze in materia di protezione dell’euro, la Commissione dovrebbe quindi svolgere tutte le consultazioni necessarie presso le principali parti interessate, in particolare le autorità nazionali competenti designate dagli Stati membri, la Banca centrale europea (BCE) ed Europol, all’interno del comitato di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001, in particolare per quanto riguarda gli scambi, l’assistenza e la formazione, ai fini dell’applicazione del programma Pericles IV. Inoltre, nell’attuazione del programma Pericles IV la Commissione dovrebbe basarsi sulla vasta esperienza della BCE in relazione allo svolgimento di attività di formazione e alla comunicazione di informazioni sulle banconote in euro contraffatte. |
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(11) |
Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tali regole sono stabilite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) («regolamento finanziario»), e in particolare definiscono le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione. |
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(12) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire favorire la cooperazione tra Stati membri e tra questi e la Commissione per proteggere l’euro contro la contraffazione monetaria, senza tuttavia interferire con le responsabilità degli Stati membri e utilizzando le risorse in modo più efficiente di quanto essi avrebbero fatto a livello nazionale, fornire un sostegno agli Stati membri nella protezione collettiva dell’euro e incentivare l’utilizzo di strutture comuni europee per migliorare la cooperazione e lo scambio tempestivo ed esauriente di informazioni fra le autorità competenti, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(13) |
Il programma Pericles IV dovrebbe essere attuato conformemente al quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (13). |
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(14) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del programma Pericles IV dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. La Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro annuali che definiscano le priorità, la ripartizione della dotazione di bilancio e i criteri di valutazione per le sovvenzioni alle azioni. I programmi di lavoro annuali dovrebbero indicare i casi eccezionali e debitamente motivati nei quali un aumento del tasso di cofinanziamento è necessario per dotare gli Stati membri di una maggiore flessibilità economica, affinché possano realizzare e completare in modo soddisfacente i progetti di protezione e salvaguardia dell’euro. |
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(15) |
Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma Pericles IV che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 (14). |
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(16) |
Per garantire un’efficace valutazione dei progressi del programma Pericles IV nel conseguire i suoi obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE al fine di modificare l’allegato per quanto riguarda gli indicatori ove considerato necessario ai fini della valutazione, nonché di integrare il presente regolamento con disposizioni relative all’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (15). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
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(17) |
In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (17), (Euratom, CE) n. 2185/96 (18) e (UE) 2017/1939 (19) del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (20). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti. |
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(18) |
La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia di valutazione sull’attuazione del programma Pericles IV e una relazione finale di valutazione sul conseguimento dei suoi obiettivi. In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, è opportuno che il programma Pericles IV sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma Pericles IV sul terreno. |
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(19) |
È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 331/2014. |
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(20) |
Al fine di garantire la continuità del sostegno fornito nel pertinente settore e di consentire l’attuazione a decorrere dall’inizio del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1o gennaio 2021, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce un programma d’azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericles IV») per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.
Esso stabilisce gli obiettivi del programma Pericles IV, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.
Articolo 2
Obiettivi del programma
1. L’obiettivo generale del programma Pericles IV è prevenire e combattere la contraffazione monetaria e le relative frodi e preservare l’integrità delle banconote e delle monete in euro, rafforzando così la fiducia dei cittadini e delle imprese nell’autenticità di tali banconote e monete, accrescendo in tal modo la fiducia nell’economia dell’Unione e assicurando al contempo la sostenibilità delle finanze pubbliche.
2. L’obiettivo specifico del programma Pericles IV è proteggere le banconote e le monete in euro contro la contraffazione monetaria e le relative frodi, sostenendo e integrando le iniziative avviate dagli Stati membri e assistendo le competenti autorità nazionali e dell’Unione nei loro sforzi per sviluppare, tra di loro e con la Commissione, una stretta e regolare cooperazione e uno scambio delle migliori prassi, coinvolgendo anche, se del caso, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.
Articolo 3
Bilancio
1. La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma Pericles IV per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 6 193 284 EUR a prezzi correnti.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.
3. L’importo di cui al paragrafo 1 può essere usato per l’assistenza tecnica e amministrativa finalizzata all’attuazione del programma Pericles IV, ad esempio per attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, anche riguardanti i sistemi informatici istituzionali.
Articolo 4
Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione
1. Il programma Pericles IV è attuato in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario.
2. Il programma Pericles IV è attuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri, mediante regolari consultazioni nelle varie fasi di attuazione del programma Pericles IV, assicurando la coerenza ed evitando inutili duplicazioni con le pertinenti misure intraprese da altri organi competenti, in particolare la BCE ed Europol. A tal fine, nell’elaborazione dei programmi di lavoro a norma dell’articolo 10, la Commissione tiene conto delle attività esistenti e pianificate della BCE e di Europol contro la contraffazione monetaria e le relative frodi.
3. Il sostegno finanziario a titolo del programma Pericles IV per le azioni ammissibili di cui all’articolo 6 è erogato sotto forma di sovvenzioni o appalti pubblici.
Articolo 5
Azioni comuni
1. Le azioni previste dal programma Pericles IV possono essere organizzate congiuntamente dalla Commissione e da altri partner aventi le competenze richieste, quali:
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a) |
le banche centrali nazionali e la BCE; |
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b) |
i Centri di analisi nazionali e i Centri nazionali di analisi delle monete; |
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c) |
il Centro tecnico-scientifico europeo e le zecche; |
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d) |
Europol, Eurojust e Interpol; |
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e) |
gli uffici centrali nazionali per la lotta contro la contraffazione monetaria di cui all’articolo 12 della Convenzione internazionale per la repressione del falso nummario firmata a Ginevra il 20 aprile 1929 (21), nonché gli altri servizi specializzati nella prevenzione, individuazione e contrasto della contraffazione monetaria; |
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f) |
le strutture specializzate in materia di tecnica di reprografia e di autentificazione, gli stampatori e incisori; |
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g) |
organismi diversi da quelli di cui alle lettere da a) a f) in possesso di conoscenze tecniche particolari, inclusi, se del caso, organismi di paesi terzi e, in particolare, di paesi in via di adesione e di paesi candidati; e |
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h) |
gli enti privati che abbiano sviluppato e dimostrato conoscenze tecniche e le squadre specializzate nell’individuazione di banconote e monete contraffatte. |
2. Quando le azioni ammissibili sono organizzate congiuntamente dalla Commissione e da BCE, Eurojust, Europol o Interpol, le spese relative all’organizzazione sono ripartite tra loro. Ciascuno di essi, in ogni caso, si fa carico delle spese di viaggio e di soggiorno dei propri partecipanti.
Capo II
Ammissibilità
Articolo 6
Azioni ammissibili
1. Nel rispetto delle condizioni stabilite dai programmi di lavoro annuali di cui all’articolo 10, il programma Pericles IV fornisce sostegno finanziario alle seguenti azioni:
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a) |
lo scambio e la diffusione di informazioni, in particolare attraverso l’organizzazione di laboratori, riunioni e seminari, tra cui la formazione, tirocini mirati e scambi di personale delle autorità nazionali competenti e altre azioni analoghe. Lo scambio di informazioni verte, tra l’altro, su quanto segue:
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b) |
l’assistenza tecnica, scientifica e operativa che risulti necessaria nell’ambito del programma Pericles IV, in particolare:
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c) |
l’acquisto delle attrezzature che saranno utilizzate dalle autorità specializzate nella lotta alla contraffazione monetaria di paesi terzi per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2. |
2. Il programma Pericles IV tiene conto degli aspetti transnazionali e pluridisciplinari della lotta contro la contraffazione monetaria ed è rivolto ai seguenti gruppi di partecipanti:
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a) |
il personale delle agenzie competenti nell’individuazione e nella lotta contro la contraffazione monetaria (in particolare le forze di polizia, le autorità doganali e le amministrazioni finanziarie in funzione delle varie competenze sul piano nazionale); |
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b) |
il personale dei servizi di informazione; |
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c) |
i rappresentanti delle banche centrali nazionali, delle zecche, delle banche commerciali e degli altri intermediari finanziari, in particolare per quanto riguarda gli obblighi degli istituti finanziari; |
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d) |
i magistrati, gli avvocati e i membri dell’ordine giudiziario specializzati in questo settore; |
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e) |
qualsiasi altro gruppo di specialisti interessato, quali le camere di commercio e dell’industria o qualsiasi struttura in grado di raggiungere piccole e medie imprese, commercianti e corrieri. |
3. I gruppi di cui al paragrafo 2 possono includere partecipanti di paesi terzi.
Capo III
Sovvenzioni
Articolo 7
Sovvenzioni
1. Le sovvenzioni a titolo del programma Pericles IV sono attribuite e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.
2. Per le azioni attuate tramite sovvenzioni, l’acquisto di attrezzature non costituisce l’unica componente della convenzione di sovvenzione.
Articolo 8
Tassi di cofinanziamento
Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni concesse a titolo del programma Pericles IV non supera il 75 % dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, definiti nei programmi di lavoro annuali di cui all’articolo 10, il tasso di cofinanziamento non supera il 90 % dei costi ammissibili.
Articolo 9
Soggetti ammissibili
I soggetti ammissibili al finanziamento a titolo del programma Pericles IV sono le autorità nazionali competenti ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1338/2001.
Capo IV
Programmazione, sorveglianza e valutazione
Articolo 10
Programmi di lavoro
1. Ai fini dell’attuazione del programma Pericles IV, la Commissione adotta i programmi di lavoro di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario.
2. Per le sovvenzioni, in aggiunta agli obblighi di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario, il programma di lavoro specifica i criteri principali di selezione e attribuzione e il tasso massimo possibile di cofinanziamento.
Articolo 11
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 12, paragrafo 2, è conferita alla Commissione a decorrere dal 1o gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2027.
3. La delega di potere di cui all’articolo 12, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 12
Sorveglianza
1. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma Pericles IV nel conseguire l’obiettivo specifico di cui all’articolo 2 figurano nell’allegato.
2. Per garantire un’efficace valutazione dei progressi del programma Pericles IV nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 11 al fine di modificare l’allegato per quanto riguarda gli indicatori ove considerato necessario ai fini della valutazione, nonché di integrare il presente regolamento con disposizioni relative all’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.
3. La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo, al Consiglio e alla BCE in merito ai risultati del programma Pericles IV, tenendo conto degli indicatori quantitativi e qualitativi di cui all’allegato.
4. I paesi partecipanti e gli altri beneficiari trasmettono alla Commissione tutti i dati e le informazioni necessari per consentire la sorveglianza e la valutazione del programma Pericles IV.
Articolo 13
Valutazione
1. Una valutazione intermedia indipendente del programma Pericles IV va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio della sua attuazione.
2. La Commissione effettua una valutazione finale del programma Pericles IV al termine della sua attuazione e comunque non oltre due anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 1.
3. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla BCE.
Capo V
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 14
Informazione, comunicazione e visibilità
1. I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono le azioni e i relativi risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.
2. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma Pericles IV, sulle azioni svolte a titolo del programma Pericles IV e sui risultati ottenuti.
3. Le risorse finanziarie destinate al programma Pericles IV contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 2.
Articolo 15
Abrogazione
Il regolamento (UE) n. 331/2014 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Articolo 16
Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) n. 331/2014, che continua ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura.
2. La dotazione finanziaria del programma Pericles IV può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma Pericles IV e le misure adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 331/2014.
Articolo 17
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2021
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(1) GU C 378 del 19.10.2018, pag. 2.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 13 aprile 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce le misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6).
(4) Regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che estende agli Stati membri che non hanno adottato l’euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 11).
(5) Decisione 2001/923/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU L 339 del 21.12.2001, pag. 50).
(6) Decisione 2001/924/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che estende gli effetti della decisione che istituisce un programma d’azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») agli Stati membri che non hanno adottato l’euro come moneta unica (GU L 339 del 21.12.2001, pag. 55).
(7) Decisione 2006/75/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2006, che modifica e proroga la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU L 36 dell’8.2.2006, pag. 40).
(8) Decisione 2006/76/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2006, che estende agli Stati membri non partecipanti l’applicazione della decisione 2006/75/CE che modifica ed estende la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU L 36 dell’8.2.2006, pag. 42).
(9) Decisione 2006/849/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che modifica e proroga la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU L 330 del 28.11.2006, pag. 28).
(10) Decisione 2006/850/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che estende agli Stati membri non partecipanti l’applicazione della decisione 2006/849/CE che modifica ed estende la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU L 330 del 28.11.2006, pag. 30).
(11) Regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020») e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE e 2006/850/CE (GU L 103 del 5.4.2014, pag. 1).
(12) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(13) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).
(14) Accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l’introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28).
(15) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(16) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(17) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(18) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(19) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(20) Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(21) Società delle Nazioni, raccolta dei trattati N. 2623 (1931), pag. 372.
ALLEGATO
INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA PERICLES IV
Il programma Pericles IV sarà sottoposto a un’attenta sorveglianza sulla base di un insieme di indicatori destinati a valutare la misura in cui, con oneri e costi amministrativi ridotti al minimo, l’obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma Pericles IV sono stati conseguiti. A tale scopo, sono raccolti dati in riferimento ai seguenti indicatori fondamentali:
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a) |
il numero di euro contraffatti scoperti; |
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b) |
il numero di laboratori illegali smantellati; |
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c) |
il numero di autorità competenti che fanno richiesta di partecipare al programma Pericles IV; |
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d) |
il tasso di soddisfazione dei partecipanti alle azioni finanziate dal programma Pericles IV; e |
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e) |
il riscontro dato dai partecipanti che hanno già preso parte a precedenti azioni Pericle in merito all’impatto del programma Pericles IV sulle loro attività nel settore della protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria. |
Le informazioni e i dati per gli indicatori chiave di performance devono essere raccolti annualmente dalla Commissione e dai beneficiari del programma Pericles IV nel modo seguente:
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— |
la Commissione raccoglie i dati relativi al numero di banconote e monete in euro contraffatte; |
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— |
la Commissione raccoglie i dati relativi al numero di laboratori illegali smantellati; |
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— |
la Commissione raccoglie i dati relativi al numero di autorità competenti che fanno richiesta di partecipare al programma Pericles IV; |
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— |
la Commissione e i beneficiari del programma Pericles IV raccolgono i dati relativi al tasso di soddisfazione dei partecipanti alle azioni finanziate dal programma Pericles IV; |
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— |
la Commissione e i beneficiari del programma Pericles IV raccolgono i dati relativi al riscontro dato dai partecipanti che hanno già preso parte a precedenti azioni Pericle in merito all’impatto del programma Pericles IV sulle loro attività nel settore della protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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27.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 186/12 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/841 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2021
che modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda le norme sulle inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina e sul calcolo dell’entità delle sanzioni amministrative per gli animali dichiarati nell’ambito dei regimi di aiuti per animale o delle misure di sostegno connesse agli animali
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 63, paragrafo 4, l’articolo 64, paragrafo 6, e l’articolo 77, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 30 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 640/2014 (2) contiene norme per stabilire il numero di animali accertati ai fini del sostegno accoppiato facoltativo sulla base delle domande di aiuto per animale nell’ambito dei regimi di aiuti per animale o del sostegno allo sviluppo rurale sulla base delle domande di pagamento nell’ambito di misure di sostegno connesse agli animali. In particolare stabilisce norme per i casi di inadempienza per quanto riguarda il sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina. Il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (3) dispone che gli Stati membri istituiscano un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina. Poiché tale sistema di identificazione e registrazione contiene prescrizioni simili a quelle del sistema di identificazione e registrazione dei bovini di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), è opportuno allineare le norme per tenere conto delle inadempienze relative al sistema di identificazione e registrazione di queste tre categorie di animali. In tale contesto, è opportuno sostituire il riferimento ai «marchi auricolari» con un riferimento ai «mezzi di identificazione» in linea con questi due regolamenti. |
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(2) |
Tenendo conto dell’evoluzione del sistema integrato di gestione e di controllo e per motivi di semplificazione, è opportuno adeguare le sanzioni amministrative relative ai regimi di aiuti per animale e alle misure di sostegno connesse agli animali, di cui all’articolo 31 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, esentando fino a tre animali risultati non accertati dall’applicazione di sanzioni amministrative, a condizione che possano essere identificati individualmente mediante identificazione o documentazione giustificativa e adeguando il livello delle sanzioni da applicare se più di tre animali risultano non accertati. |
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(3) |
A norma dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione (5), se la misura di sostegno accoppiato riguarda capi bovini e/o capi ovini e caprini, gli Stati membri definiscono, quale condizione di ammissibilità al sostegno, gli obblighi di identificazione e registrazione degli animali previsti rispettivamente dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio o dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio. Inoltre, conformemente a tali regolamenti, gli eventi riguardanti gli animali quali nascite, decessi e spostamenti devono essere notificati alla banca dati informatizzata entro determinati termini. Il mancato rispetto dei termini è considerato un’inadempienza relativamente all’animale in questione. Tuttavia, al fine di garantire la proporzionalità e fatte salve altre condizioni di ammissibilità stabilite dallo Stato membro, i capi bovini, ovini e caprini dovrebbero essere considerati ammissibili all’aiuto o al sostegno senza l’applicazione di sanzioni amministrative, purché la comunicazione tardiva di un evento riguardante un animale abbia avuto luogo prima dell’inizio di un periodo di detenzione o prima di una specifica data di riferimento stabilita dallo Stato membro a norma dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014. |
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(4) |
Per motivi di chiarezza e semplificazione, la formulazione dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 dovrebbe essere armonizzata tra il sistema basato sulle domande e quello senza onere di domanda. |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 640/2014. |
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(6) |
Al fine di lasciare agli Stati membri tempo sufficiente affinché adeguino i loro sistemi per attuare le norme modificate, è opportuno che il presente regolamento si applichi alle domande di aiuto, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2021, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 è così modificato:
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(1) |
L’articolo 30 è così modificato:
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(2) |
l’articolo 31 è sostituito dal seguente: «A rticolo 31 Sanzioni amministrative per animali nell’ambito dei regimi di aiuto per animali o delle misure di sostegno connesse agli animali 1. L’importo totale dell’aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto nell’ambito di un regime di aiuti per animale, di una misura di sostegno connessa agli animali o di un tipo di operazione nell’ambito di tale misura di sostegno per l’anno di domanda considerato è versato in base al numero di animali accertati in conformità all’articolo 30, paragrafo 3, a condizione che, in seguito a controlli amministrativi o in loco:
2. Se più di tre animali risultano non accertati, l’importo totale dell’aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto nell’ambito del regime di aiuto, della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno di cui al paragrafo 1 per l’anno di domanda considerato è ridotto:
Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 30 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno cui il beneficiario avrebbe avuto diritto ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l’anno di domanda considerato. Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno cui il beneficiario avrebbe avuto diritto ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l’anno di domanda considerato. Al beneficiario è inoltre irrogata una sanzione supplementare, pari all’importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all’articolo 30, paragrafo 3. Se tale importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, in conformità all’articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 il saldo restante è azzerato. Per specie diverse da quelle di cui all’articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento, gli Stati membri possono decidere di determinare un numero di animali diverso dalla soglia di tre animali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Nel determinare tale numero gli Stati membri si accertano che esso sia equivalente nella sostanza a tale soglia, tenendo conto fra l’altro delle unità di bestiame e/o dell’importo dell’aiuto o del sostegno concesso. 3. Al fine di stabilire le percentuali di cui al paragrafo 2, il numero di animali risultati non accertati nell’ambito di un regime di aiuti o di una misura di sostegno o di un tipo di intervento viene diviso per il numero di animali dichiarati per tale regime di aiuti o misura di sostegno o tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l’anno di domanda considerato. 4. Se il calcolo dell’importo totale dell’aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto nell’ambito di un regime di aiuti o di una misura di sostegno o di un tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l’anno di domanda considerato è basato sul numero di giorni in cui gli animali che soddisfano le condizioni di ammissibilità sono presenti nell’azienda, anche il calcolo del numero di animali risultati non accertati di cui al paragrafo 2 sarà basato sul numero di giorni in cui tali animali sono presenti nell’azienda.» |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica alle domande di aiuto, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48).
(3) Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).
(4) Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1).
(5) Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1).
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27.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 186/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/842 DELLA COMMISSIONE
del 26 maggio 2021
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 per quanto riguarda i requisiti di trasparenza e riservatezza per la valutazione del rischio dell’Unione delle sostanze sottoposte a sorveglianza
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1925/2006 armonizza le norme nazionali degli Stati membri sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti. |
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(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 della Commissione (2) stabilisce, in particolare, le norme d’esecuzione per l’applicazione della procedura di cui all’articolo 8, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1925/2006 in merito alla valutazione della sicurezza, da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità»), delle sostanze sottoposte a sorveglianza elencate nell’allegato III, parte C, di quest’ultimo regolamento. |
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(3) |
Il regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha modificato il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tali modifiche sono volte a rafforzare la trasparenza e la sostenibilità della valutazione del rischio dell’Unione in tutti i settori della filiera alimentare per i quali l’EFSA fornisce una valutazione scientifica del rischio. |
|
(4) |
Le modifiche del regolamento (CE) n. 178/2002 hanno introdotto nuove disposizioni riguardanti, tra l’altro, gli orientamenti generali forniti dal personale dell’Autorità su richiesta di un potenziale richiedente prima della presentazione della domanda e l’obbligo di notificare studi commissionati o realizzati dagli operatori economici a sostegno di una domanda, nonché le conseguenze in caso di inosservanza di tale obbligo. Le modifiche hanno inoltre introdotto disposizioni sulla divulgazione al pubblico, da parte dell’Autorità, di tutti i dati scientifici, gli studi e le altre informazioni a sostegno delle domande, ad eccezione delle informazioni il cui carattere riservato sia debitamente giustificato, nelle prime fasi del processo di valutazione del rischio, cui fa seguito una consultazione di terzi. |
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(5) |
Sebbene il regolamento (UE) 2019/1381 non contenga disposizioni relative alla valutazione del rischio delle sostanze o degli ingredienti che erano stati inseriti nell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006, le sue disposizioni sono direttamente pertinenti a tale procedura, come indicato all’articolo 8, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1925/2006. Tali disposizioni riguardano la fase preliminare alla presentazione, per quanto riguarda gli orientamenti generali prima della presentazione e la notifica degli studi commissionati, nonché la fase di valutazione del rischio, per quanto riguarda i requisiti di trasparenza e riservatezza e le consultazioni pubbliche. Le disposizioni disciplinano prevalentemente i processi basati su domande avviati dagli operatori del settore alimentare. |
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(6) |
Il regolamento (CE) n. 1925/2006 attribuisce un ruolo importante nel dimostrare la sicurezza di una particolare sostanza sottoposta a sorveglianza elencata nell’allegato III, parte C, non solo agli operatori del settore alimentare, ma anche ad altre parti interessate, quali l’industria o le organizzazioni dei consumatori. La valutazione di una sostanza sottoposta a sorveglianza non richiede pertanto la presentazione di una domanda da parte di un richiedente designato: tutti gli operatori economici interessati e le altre parti interessate possono presentare dati e informazioni a tal fine. |
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(7) |
È necessario garantire che la procedura per la valutazione della sicurezza della sostanza sottoposta a sorveglianza elencata nell’allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 1925/2006 sia disciplinata da disposizioni comparabili a quelle del regolamento (UE) 2019/1381 sia per la fase preliminare alla presentazione sia per la fase di valutazione del rischio. |
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(8) |
Alla luce di quanto precede, il regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 dovrebbe essere allineato alle modifiche del regolamento (CE) n. 178/2002 introdotte dal regolamento (UE) 2019/1381, in particolare per quanto riguarda i) la possibilità, prevista all’articolo 32 bis, di richiedere orientamenti prima della presentazione al personale dell’Autorità ogniqualvolta l’Autorità sia tenuta a fornire un parere o le sia chiesto di farlo; ii) l’obbligo, di cui all’articolo 32 ter, di notificare gli studi pertinenti all’Autorità; iii) l’obbligo dell’Autorità di consultare terzi di cui all’articolo 32 quater, iv) gli obblighi per quanto riguarda il formato dei dati da presentare di cui all’articolo 39 septies e v) le norme in materia di riservatezza di cui all’articolo 39. |
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(9) |
La fornitura da parte dell’Autorità, su richiesta, di orientamenti prima della presentazione sulle norme applicabili e sul contenuto prescritto per la presentazione dei fascicoli che dimostrano la sicurezza di una sostanza sottoposta a sorveglianza, elencata nell’allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 1925/2006, può migliorare la qualità delle informazioni presentate e quindi sostenere la valutazione della sicurezza. Gli operatori del settore alimentare e qualsiasi altra parte interessata possono tuttavia non essere in grado di avvalersi pienamente degli orientamenti prima della presentazione a causa del termine entro cui sono tenuti a presentare i loro fascicoli. Ai fini di una migliore qualità della valutazione scientifica, gli operatori del settore alimentare e le altre parti interessate dovrebbero essere in grado di chiedere orientamenti prima di una potenziale presentazione a partire dal giorno dell’adozione di un parere da parte dell’Autorità a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1925/2006, nel quale sia individuata la possibilità di effetti nocivi per la salute associati all’assunzione di una sostanza ma sia riconosciuta la persistenza dell’incertezza scientifica. |
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(10) |
Gli studi richiesti per dimostrare la sicurezza di una sostanza sottoposta a sorveglianza, elencata nell’allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 1925/2006, tengono conto di una serie di fattori e possono pertanto variare notevolmente. La proroga del termine per la presentazione dei fascicoli da parte degli operatori del settore alimentare o delle parti interessate da 18 a 24 mesi dalla data in cui una sostanza è stata inserita nell’allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 1925/2006 può agevolare la preparazione e la presentazione dei fascicoli e quindi fornire sostegno alla valutazione della sicurezza. |
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(11) |
L’obbligo di notificare gli studi pertinenti di cui all’articolo 32 ter del regolamento (CE) n. 178/2002 dovrebbe applicarsi anche agli operatori del settore alimentare o alle parti interessate che intendono presentare, a fini di valutazione, il fascicolo quale definito all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012. La procedura di cui all’articolo 32 ter del regolamento (CE) n. 178/2002 necessita tuttavia di un ulteriore adeguamento. Le conseguenze procedurali di cui all’articolo 32 ter del regolamento (CE) n. 178/2002 in caso di inosservanza delle sue disposizioni comportano ritardi nella valutazione del fascicolo. Tuttavia, dato il termine imperativo di quattro anni prescritto dall’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1925/2006, i ritardi nella valutazione potrebbero comportare il mancato rispetto del termine prescritto. Tali conseguenze procedurali sono pertanto inappropriate nel contesto della procedura di valutazione per le sostanze inserite nell’allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 1925/2006 e non dovrebbero essere previste. Per consentire alla Commissione di adottare una decisione in merito a una sostanza sottoposta a sorveglianza elencata nell’allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 1925/2006 entro il termine prescritto, dovrebbero essere presi in considerazione solo i fascicoli presentati entro 24 mesi dalla data in cui una sostanza è stata inclusa in tale allegato. |
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(12) |
Il regolamento (UE) 2019/1381 si applica a decorrere dal 27 marzo 2021. Al fine di garantire la certezza del diritto e la chiarezza per quanto riguarda i requisiti di trasparenza della procedura di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1925/2006 e di consentire l’attuazione uniforme dei requisiti di trasparenza e riservatezza della valutazione del rischio dell’UE per tutti i settori interessati, è pertanto necessario che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione. Per ragioni di certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai fascicoli presentati all’Autorità a partire da tale data. |
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(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 è così modificato:
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1) |
l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Sostanze elencate nell’allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 1925/2006 1. Fino all’adozione di formati standard di dati a norma dell’articolo 39 septies del regolamento (CE) n. 178/2002, l’Autorità considera validi solo i fascicoli presentati in un formato elettronico che consenta di scaricare e stampare documenti ed effettuarvi ricerche. Dopo l’adozione di formati standard di dati i fascicoli, per essere considerati validi, sono presentati nei suddetti formati standard di dati. Se l’Autorità ritiene che un fascicolo non sia valido, informa l’operatore del settore alimentare o la parte interessata che lo ha presentato, e la Commissione, dei motivi per cui ritiene che tale fascicolo non sia valido. 2. Ai fini della decisione di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1925/2006, l’Autorità prende in considerazione solo i fascicoli presentati entro 24 mesi dall’entrata in vigore di una decisione con la quale la sostanza è inserita nell’allegato III, parte C, del suddetto regolamento, a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento.»; |
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2) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 5 bis Orientamenti prima della presentazione Su richiesta di un operatore del settore alimentare o di qualsiasi altra parte interessata, il personale dell’Autorità fornisce orientamenti sulle norme applicabili e sul contenuto prescritto per la presentazione di un fascicolo con i dati scientifici volti ad attestare la sicurezza di una sostanza elencata nell’allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 1925/2006. Gli operatori del settore alimentare e le altre parti interessate possono chiedere orientamenti prima di una potenziale presentazione a partire dal giorno dell’adozione di un parere da parte dell’Autorità a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1925/2006, nel quale sia individuata la possibilità di effetti nocivi per la salute associati all’assunzione di una sostanza. Tali orientamenti prima della presentazione sono forniti in conformità all’articolo 32 bis del regolamento (CE) n. 178/2002, che si applica mutatis mutandis. Articolo 5 ter Notifica degli studi 1. Gli operatori del settore alimentare e le altre parti interessate notificano senza indugio all’Autorità il titolo, la portata e le date di inizio e di fine prevista di qualsiasi studio da essi commissionato o realizzato per attestare la sicurezza di una sostanza elencata nell’allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 1925/2006, nonché il laboratorio o la struttura incaricata di effettuare test, situati nell’Unione, in cui è realizzato lo studio. 2. I laboratori e le altre strutture incaricate di effettuare test situati nell’Unione notificano inoltre senza indugio all’Autorità il titolo e la portata di tutti gli studi commissionati da operatori del settore alimentare e da altre parti interessate, realizzati da tali laboratori o altre strutture incaricate di effettuare test per dimostrare la sicurezza di una sostanza elencata nell’allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 1925/2006, le date di inizio e di fine prevista, nonché il nome dell’operatore del settore alimentare o della parte interessata che ha commissionato lo studio. 3. Gli studi notificati a norma del presente articolo sono inseriti dall’Autorità nella banca dati di cui all’articolo 32 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. Articolo 5 quater Trasparenza Nei casi in cui è tenuta a formulare un parere su una sostanza sottoposta a sorveglianza elencata nell’allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 1925/2006, sulla base di un fascicolo valido, l’Autorità:
Articolo 5 quinquies Riservatezza Presentando un fascicolo l’operatore del settore alimentare o un’altra parte interessata può chiedere il trattamento riservato di alcune parti delle informazioni o dei dati presentati. Tale richiesta di riservatezza è corredata di una giustificazione verificabile che dimostri che la divulgazione di tali informazioni o dati danneggia in maniera significativa gli interessi del richiedente, ai sensi dell’articolo 39, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 178/2002, che si applica mutatis mutandis.». |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica ai fascicoli presentati all’Autorità a partire da tale data.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 della Commissione, dell’11 aprile 2012, recante norme d’esecuzione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiunta di vitamine e minerali e di determinate altre sostanze agli alimenti (GU L 102 del 12.4.2012, pag. 2).
(3) Regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell’analisi del rischio dell’Unione nella filiera alimentare, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 2065/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 1331/2008, (CE) n. 1107/2009, (UE) 2015/2283 e la direttiva 2001/18/CE (GU L 231 del 6.9.2019, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).
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27.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 186/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/843 DELLA COMMISSIONE
del 26 maggio 2021
che rinnova l’approvazione della sostanza attiva ciazofamid, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2003/23/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva ciazofamid nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3). |
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(2) |
Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4). |
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(3) |
L’approvazione della sostanza attiva ciazofamid indicata nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 luglio 2021. |
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(4) |
Una domanda di rinnovo dell’approvazione del ciazofamid è stata presentata in conformità all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo. |
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(5) |
Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore. |
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(6) |
Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e il 23 giugno 2015 lo ha presentato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») e alla Commissione. |
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(7) |
L’Autorità ha reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare. Essa ha inoltre trasmesso il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni e ha avviato una consultazione pubblica al riguardo. Le osservazioni pervenute sono state inoltrate dall’Autorità alla Commissione. |
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(8) |
Il 23 maggio 2016 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il ciazofamid soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. In seguito a un mandato della Commissione a causa delle incertezze relative agli artropodi non bersaglio, il 28 luglio 2020 l’Autorità ha aggiornato le proprie conclusioni (7). La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi una relazione sul rinnovo il 3 dicembre 2020 e un progetto di regolamento relativo al ciazofamid il 26 gennaio 2021. |
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(9) |
Per quanto riguarda i criteri per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino introdotti dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione (8), le conclusioni dell’Autorità indicano che, secondo i dati scientifici, è altamente improbabile che il ciazofamid sia un interferente endocrino con attività estrogenica, androgenica, tiroidogenica o steroidogenica. Sulla base dei dati disponibili e delle attuali conoscenze sintetizzate nelle conclusioni dell’Autorità, non sono stati osservati effetti nocivi che potrebbero essere correlati a un meccanismo d’azione degli interferenti endocrini. La Commissione ritiene quindi che il ciazofamid non debba essere considerato una sostanza avente proprietà di interferente endocrino. |
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(10) |
La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell’Autorità e, in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, sulle relazioni sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le proprie osservazioni, che sono state sottoposte a un attento esame. |
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(11) |
Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva ciazofamid è stato accertato che i criteri di approvazione stabiliti all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. |
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(12) |
La valutazione dei rischi per il rinnovo dell’approvazione del ciazofamid si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti ciazofamid possono essere autorizzati. È pertanto opportuno non mantenere la restrizione che ne autorizza l’impiego solo come fungicida. |
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(13) |
È pertanto opportuno rinnovare l’approvazione del ciazofamid. |
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(14) |
In conformità all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario aggiungere alcune condizioni. In particolare è opportuno richiedere ulteriori informazioni di conferma. |
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(15) |
Al fine di aumentare la fiducia nella conclusione che il ciazofamid non possiede proprietà di interferente endocrino, il richiedente dovrebbe fornire, in conformità all’allegato II, punto 2.2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009, una valutazione aggiornata dei criteri stabiliti nell’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del medesimo regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605, e in conformità alle linee guida per l’identificazione degli interferenti endocrini (9). |
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(16) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
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(17) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/869 della Commissione (10) ha prorogato il periodo di approvazione del ciazofamid fino al 31 luglio 2021 al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza del periodo di approvazione di tale sostanza attiva. Dal momento che la data di entrata in vigore del presente regolamento sarebbe a ridosso della data di scadenza dell’approvazione del ciazofamid, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza dell’approvazione del ciazofamid. |
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(18) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva
L’approvazione della sostanza attiva ciazofamid, di cui all’allegato I, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Direttiva 2003/23/CE della Commissione, del 25 marzo 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive imazamox, oxasulfuron, etossisulforon, foramsulfuron, oxadiargil e ciazofamid (GU L 81 del 28.3.2003, pag. 39).
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).
(6) EFSA Journal (2016); 14(6):4503, 24 pagg. Disponibile online all’indirizzo:www.efsa.europa.eu.
(7) Updated peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cyazofamid; EFSA Journal 2020;18(9):6232.
(8) Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino. (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33).
(9) ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) e EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) con il sostegno tecnico del Centro comune di ricerca (JRC), Andersson N., Arena M., Auteri D., Barmaz S., Grignard E., Kienzler A., Lepper P., Lostia A. M., Munn S., Parra Morte J. M., Pellizzato F., Tarazona J., Terron A. e Van der Linden S., 2018. Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009. EFSA Journal 2018;16(6):5311, 135 pagg.
(10) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/869 della Commissione, del 24 giugno 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, dimetomorf, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, formetanato, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole e s-metolachlor (GU L 201 del 25.6.2020, pag. 7).
ALLEGATO I
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Nome comune, numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Disposizioni specifiche |
||||||||||
|
Ciazofamid n. CAS 120116-88-3 n. CIPAC 653 |
4-cloro-2-ciano-N,N-dimetil-5-p-tolilimidazole-1-solfonammide |
≥ 935 g/kg |
1o agosto 2021 |
31 luglio 2036 |
Per l’attuazione dei principi uniformi, di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo relativa al ciazofamid, in particolare delle relative appendici I e II. Nella valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni di conferma riguardanti:
Il richiedente deve fornire le informazioni richieste di cui al punto 1 entro due anni dalla data di pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento sulla valutazione dell’effetto dei processi di trattamento dell’acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque di superficie e sotterranee. Per quanto riguarda il punto 2 il richiedente deve presentare una valutazione aggiornata delle informazioni già fornite e, se del caso, ulteriori informazioni per confermare l’assenza di un’attività endocrina entro il 16 giugno 2023. |
(1) Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.
ALLEGATO II
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione è così modificato:
|
1) |
nella parte A la voce 46 relativa al ciazofamid è soppressa; |
|
2) |
nella parte B è aggiunta la voce seguente:
|
(1) Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.
DECISIONI
|
27.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 186/26 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/844 DELLA COMMISSIONE
del 26 maggio 2021
che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
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(1) |
Il 12 giugno 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati («il prodotto oggetto dell’inchiesta») originari della Turchia. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea («l’avviso di apertura») (2). |
|
(2) |
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da determinati prodotti laminati piatti, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, originari della Turchia. Nella presente inchiesta non sono compresi i seguenti prodotti:
|
|
(3) |
L’inchiesta è stata aperta in seguito a una denuncia presentata dalla European Steel Association («Eurofer» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta. La denuncia conteneva elementi di prova sufficienti in relazione a una sovvenzione e al conseguente pregiudizio tali da giustificare l’apertura dell’inchiesta. |
|
(4) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla ai fini della partecipazione all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura dell’inchiesta il denunciante, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti e le autorità turche, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, gli operatori commerciali noti nonché le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare. |
|
(5) |
Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura. |
2. Ritiro della denuncia e chiusura del procedimento
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(6) |
In data 24 marzo 2021 il denunciante ha informato la Commissione del ritiro della denuncia. |
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(7) |
A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037, in caso di ritiro della denuncia, il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione. |
|
(8) |
Dall’inchiesta non erano emerse considerazioni che indicassero che una continuazione del procedimento sarebbe stata nell’interesse dell’Unione. |
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(9) |
La Commissione ha pertanto concluso che è opportuno chiudere, senza l’istituzione di misure, il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia. |
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(10) |
Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione. |
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(11) |
La decisione è conforme al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È chiuso il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, attualmente classificati con i codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codice TARIC 7226191090), 7226 91 91 e 7226 91 99, originari della Turchia.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.
(2) Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia (GU C 197 del 12.6.2020, pag. 4).
(3) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).
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27.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 186/28 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/845 DELLA COMMISSIONE
del 26 maggio 2021
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 per quanto riguarda l’individuazione del comportamento di accensione spontanea per accumuli di polvere
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente all’articolo 12 della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i prodotti che sono conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, devono essere considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all’allegato II della suddetta direttiva contemplati da tali norme o parti di esse. |
|
(2) |
Con lettera BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 del 12 dicembre 1994, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/34/UE senza che fossero modificati i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute stabiliti nell’allegato II della direttiva 94/9/CE. |
|
(3) |
Al CEN e al Cenelec è stato chiesto in particolare di elaborare una norma sulla progettazione e sulla prova degli apparecchi destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva di cui al capo I del programma di normazione concordato tra il CEN e il Cenelec e la Commissione e allegato alla domanda BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92. È stato inoltre chiesto al CEN e al Cenelec di rivedere le norme esistenti al fine di allinearle ai requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute della direttiva 94/9/CE. |
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(4) |
Sulla base della richiesta BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92, il CEN ha rivisto la norma EN 15188:2007 sull’individuazione del comportamento di accensione spontanea per accumuli di polvere. A seguito di tale revisione il CEN ha trasmesso alla Commissione la norma EN 15188:2020. |
|
(5) |
Unitamente al CEN, la Commissione ha valutato la conformità alla richiesta BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 della norma EN 15188:2020 elaborata dal CEN. |
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(6) |
La norma EN 15188:2020 soddisfa i requisiti cui intende riferirsi e che sono stabiliti nell’allegato II della direttiva 2014/34/UE. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(7) |
La norma EN 15188:2020 sostituisce la norma EN 15188:2007. È pertanto necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il riferimento della norma EN 15188:2007. |
|
(8) |
Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti alla versione rivista della norma EN 15188:2007 è necessario rinviare il ritiro del riferimento di tale norma. |
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(9) |
I riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE sono pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 della Commissione (4). Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE siano elencati nello stesso atto, i riferimenti delle norme EN 15188:2020 ed EN 15188:2007 dovrebbero essere inclusi in tale decisione di esecuzione. |
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(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1202. |
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(11) |
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
(2) Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309).
(3) Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 della Commissione, del 12 luglio 2019, relativa alle norme armonizzate sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, elaborata a sostegno della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 189 del 15.7.2019, pag. 71).
ALLEGATO I
Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 è aggiunta la voce seguente:
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N. |
Riferimento della norma |
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«3. |
EN 15188:2020 Individuazione del comportamento di accensione spontanea per accumuli di polvere». |
ALLEGATO II
Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 è aggiunta la voce seguente:
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N. |
Riferimento della norma |
Data di ritiro |
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«3. |
EN 15188:2007 Individuazione del comportamento di accensione spontanea per accumuli di polvere |
27 novembre 2022». |
Rettifiche
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27.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 186/32 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/238 della Commissione, dell’8 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza ovotransferrina per quanto riguarda il suo limite massimo di residui
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 39 dell’11 febbraio 2019 )
Pagina 6, allegato che modifica la tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010,
anziché:
«Da non utilizzare in animali che producono uova»,
leggasi:
«Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano».
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27.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 186/33 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/810 della Commissione, del 20 maggio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2021/808 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinate sostanze elencate nell’allegato II della decisione 2002/657/CE
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 180 del 21 maggio 2021 )
Pagina 1 del sommario e pagina 112, il titolo del regolamento è sostituito dal testo seguente:
«Regolamento di esecuzione (UE) 2021/810 della Commissione, del 20 maggio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinate sostanze elencate nell'allegato II della decisione 2002/657/CE».
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27.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 186/34 |
Rettifica della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 94 del 28 marzo 2014 )
Pagina 43, titolo IV, articolo 46, paragrafo 4
anziché:
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«4) |
all’articolo 2 quater, i termini “direttiva 2004/18/CE” sono sostituiti dai termini “direttiva 2014/24/UE” o “direttiva 2014/23/UE”;» |
leggasi:
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«4) |
all’articolo 2 quater, i termini “direttiva 2004/18/CE” sono sostituiti dai termini “direttiva 2014/24/UE o direttiva 2014/23/UE”;». |
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27.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 186/35 |
Rettifica del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 95 del 7 aprile 2017 )
Pagina 45, articolo 35, paragrafo 3:
anziché:
«3. In caso di controversia tra le autorità competenti e gli operatori sulla base della controperizia di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere che gli operatori abbiano la possibilità di richiedere a proprie spese l’esame documentale dell’analisi, della prova o della diagnosi iniziale e, se del caso, di altre analisi, prove o diagnosi da parte di un laboratorio ufficiale.»
leggasi:
«3. In caso di controversia tra le autorità competenti e gli operatori sulla base della controperizia di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere che gli operatori abbiano la possibilità di richiedere a proprie spese l’esame documentale dell’analisi, della prova o della diagnosi iniziale e, se del caso, un’altra analisi, prova o diagnosi da parte di un laboratorio ufficiale.».