ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 184

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
25 maggio 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2021/826 della Commissione, del 17 maggio 2021, relativa alla concessione della franchigia dai dazi all'importazione e dell'esenzione dall'IVA per le merci importate dal Belgio in risposta all'assistenza richiesta dalla Grecia per far fronte alla crisi migratoria [notificata con il numero C(2021) 3274]

1

 

 

ORIENTAMENTI

 

*

Indirizzo (UE) 2021/827 della Banca centrale europea, del 29 aprile 2021, che modifica l’indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2021/20)

4

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Regolamento ONU n. 158 — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei dispositivi per la retromarcia e dei veicoli a motore per quanto riguarda il rilevamento da parte del conducente della presenza di utenti vulnerabili della strada dietro il veicolo [2021/828]

20

 

*

Regolamento ONU n. 159 — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il sistema di monitoraggio alla partenza del veicolo per il rilevamento di pedoni e ciclisti [2021/829]

62

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

25.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 184/1


DECISIONE (UE) 2021/826 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2021

relativa alla concessione della franchigia dai dazi all'importazione e dell'esenzione dall'IVA per le merci importate dal Belgio in risposta all'assistenza richiesta dalla Grecia per far fronte alla crisi migratoria

[notificata con il numero C(2021) 3274]

(I testi in lingua francese, greca e neerlandese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (1), e in particolare l'articolo 53, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (2), in particolare l'articolo 76, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 2 marzo 2020 la Grecia ha presentato una richiesta di assistenza ai sensi dell'articolo 15 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dopo un periodo di crisi migratoria.

(2)

Il 6 marzo 2020, in risposta alla richiesta della Grecia, il Ministero della difesa belga, quale ente statale ai sensi dell'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e dell'articolo 51 della direttiva 2009/132/CE, ha importato e spedito in Grecia beni di soccorso urgenti e altre forniture necessarie al fine della loro distribuzione o messa a disposizione di richiedenti asilo e migranti.

(3)

In attesa della notifica della decisione della Commissione, il Belgio ha autorizzato la sospensione dei dazi all'importazione e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabili alle merci ai sensi dell'articolo 76, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1186/2009 e dell'articolo 53, secondo comma, della direttiva 2009/132/CE.

(4)

Il 23 marzo 2020 il Belgio ha presentato una richiesta di concessione della franchigia dai dazi all'importazione e dell'esenzione dall'IVA alle merci fornite alla Grecia. Il Belgio ha trasmesso alla Commissione un elenco dettagliato indicante la natura e le quantità delle merci ammesse in franchigia dai dazi all'importazione e in esenzione dall'IVA inviate alla Grecia.

(5)

La richiesta del Belgio di concedere la franchigia dai dazi all'importazione e l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto alle merci fornite alla Grecia è considerata come presentata dallo Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 76, primo comma, del regolamento (CE) n. 1186/2009 e dell'articolo 53, primo comma, della direttiva 2009/132/CE, tenendo conto che la richiesta di assistenza è stata presentata dalla Grecia e che il Belgio ha risposto ai sensi dell'articolo 15 della decisione n. 1313/2013/UE.

(6)

La crisi umanitaria che esige l'assistenza urgente degli altri Stati membri, al fine di proteggere un numero crescente di richiedenti asilo e migranti durante l'inverno, e le enormi difficoltà che essa sta causando costituiscono una catastrofe ai sensi del capo XVII, sezione C, del regolamento (CE) n. 1186/2009 e del titolo VIII, capo 4, della direttiva 2009/132/CE.

(7)

È pertanto opportuno concedere al Belgio una franchigia dai dazi all'importazione applicabili alle merci importate ai fini di cui all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e un'esenzione dall'IVA applicabile alle merci importate ai fini di cui all'articolo 51 della direttiva 2009/132/CE.

(8)

Il 22 ottobre 2020 la Grecia ha confermato alla Commissione di aver ricevuto le merci di cui all'elenco dettagliato presentato dal Belgio; ha comunicato che il Segretariato generale della protezione civile del Ministero della protezione del cittadino era stato designato come destinatario delle merci di cui sopra per distribuirle o metterle gratuitamente a disposizione di richiedenti asilo e migranti; e ha riconosciuto che erano state adottate misure adeguate a garantire il rispetto degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e degli articoli 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE in relazione alle merci di cui sopra.

(9)

È pertanto opportuno concedere la franchigia dai dazi all'importazione e l'esenzione dall'IVA per le merci importate dal Belgio il 6 marzo 2020 per essere successivamente inviate in Grecia.

(10)

L'11 febbraio 2021 gli Stati membri sono stati consultati conformemente a quanto disposto all'articolo 76 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e all'articolo 53 della direttiva 2009/132/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le merci sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall'IVA sulle importazioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE, se sono state soddisfatte le seguenti condizioni:

(a)

le merci erano destinate ad essere distribuite e messe gratuitamente a disposizione dal Segretariato generale della protezione civile del Ministero della protezione del cittadino della Grecia a favore di richiedenti asilo e migranti;

(b)

le merci soddisfano i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE;

(c)

misure adeguate sono state adottate dalle autorità greche per garantire il rispetto degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e degli articoli 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE in relazione alle merci importate che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione.

Articolo 2

L'articolo 1 si applica alle merci importate dal Belgio il 6 marzo 2020 e successivamente fornite alla Grecia in risposta all'assistenza richiesta dalla Grecia il 2 marzo 2020 a norma dell'articolo 15 della decisione n. 1313/2013/UE.

Articolo 3

Il Regno del Belgio e la Repubblica ellenica sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2021

Per la Commissione

Paolo GENTILONI

Membro della Commissione


(1)  GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5.

(2)  GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

(3)  Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).


ORIENTAMENTI

25.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 184/4


INDIRIZZO (UE) 2021/827 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 29 aprile 2021

che modifica l’indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2021/20)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 5.2, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito degli sviluppi economici e statistici degli ultimi anni è divenuto necessario riesaminare e aggiornare gli obblighi di segnalazione per i conti finanziari trimestrali al fine di garantire che tali requisiti siano ancora rilevanti per le analisi economiche.

(2)

Diventa sempre più importante disporre di una disaggregazione più dettagliata del settore delle altre istituzioni finanziarie (AIF) per l'analisi del finanziamento e della connessione di tale settore. È necessario modificare gli obblighi per i conti finanziari trimestrali stabiliti all'indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea (1) per richiedere la segnalazione delle disaggregazioni del settore degli AIF.

(3)

Per meglio comprendere la globalizzazione e le fusioni e acquisizioni transfrontaliere, è necessario modificare gli obblighi per i conti finanziari trimestrali stabiliti nell’indirizzo BCE/2013/24 per consentire la suddivisione degli investimenti diretti all'estero (IDE) in funzione di strumenti finanziari selezionati sulla base delle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) [Capitolo 7, disposizione 7.98 (rubriche di registrazione per gli IDE) e allegato A, tabella 18.14 (relazioni tra le rubriche funzionali del BPM6 e le rubriche di strumenti finanziari del SEC)].

(4)

La segnalazione del sottosettore della banca centrale nei conti finanziari trimestrali è stata introdotta nel 2019 su base volontaria. Tale segnalazione dovrebbe ora essere richiesta dall’indirizzo BCE/2013/24 in modo da ricomprendere l’intera serie di obblighi di segnalazione nazionali rilevanti.

(5)

Inoltre, è necessario modificare l’obbligo di segnalazione dei dati nazionali per attività e passività finanziarie stabilito nell'indirizzo BCE/2013/24 per consentire ulteriori disaggregazioni per strumento per assicurazioni vita e diritti pensionistici, al fine di supportare le analisi della stabilità economica e finanziaria.

(6)

È necessario modificare l’obbligo di cui all'indirizzo BCE/2013/24 relativo alla comunicazione di informazioni esplicative su eventi specifici di rilievo e sui motivi delle revisioni dei conti finanziari nazionali trimestrali, per tener conto di eventi o revisioni inferiori allo 0,2 % del prodotto interno lordo trimestrale dell'area dell'euro ma significativi a livello nazionale.

(7)

Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (3), gli Stati membri dovrebbero organizzare i propri compiti nel settore statistico e cooperare pienamente con il Sistema europeo di banche centrali al fine di garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dall’articolo 5 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

(8)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo BCE/2013/24,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo BCE/2013/24 è modificato come segue:

1)

all'articolo 1, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.   per “area dell’euro” si intende il territorio economico degli Stati membri dell’area dell’euro, della Banca centrale europea (BCE), del Meccanismo europeo di stabilità (MES) e del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF);»;

2)

all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli obblighi in materia di “dati supplementari” comprendono le operazioni e le consistenze per il periodo dall’ultimo trimestre del 2012 fino al trimestre di riferimento. I dati supplementari di cui alla colonna “H” delle tabelle 1, 2, 4 e 5 dell'allegato I (dati supplementari riferiti al settore delle amministrazioni pubbliche), e di cui alla colonna “B”, righe 3 e 17, delle tabelle 4 e 5 dell'allegato I (dati supplementari riferiti a prestiti tra società non finanziarie) possono essere segnalati su base volontaria.»;

3)

all’articolo 2, paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

dati su operazioni, consistenze e altre variazioni di volume (operazioni e consistenze solo per la riga 46 della tabella 2 “operazioni finanziarie nette/patrimonio finanziario netto”) relativamente al periodo dall’ultimo trimestre del 2012 fino al trimestre di riferimento; e

b)

dati su operazioni e consistenze per il periodo dal primo trimestre del 1999 fino al terzo trimestre del 2012. Per il periodo dal primo trimestre del 1999 fino al quarto trimestre del 2002 tali dati sono segnalati sulla base delle migliori stime. I dati di cui alle colonne “J” e “K” delle tabelle 1 e 2 dell’allegato I (la disaggregazione per famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) possono essere segnalati su base volontaria.»;

4)

all'articolo 2, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   I settori di controparte “residenti nell’area dell’euro diversi da quelli nazionali” e “residenti al di fuori dell’area dell’euro” di cui alle righe da 16 a 29 delle tabelle da 3 a 7 e alle righe da 15 a 27 delle tabelle 8 e 9 dell’allegato I sono adattate al fine di rispecchiare la composizione dell’area dell’euro alla data di segnalazione. Tale aggiustamento è effettuato ogni qualvolta uno Stato membro adotta l’euro. I dati inviati sono rivisti in conformità ai differenti obblighi di segnalazione dei dati precisati ai paragrafi 2, 3 e 4, sulla base delle migliori stime.»;

5)

all'articolo 2, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   In via derogatoria rispetto ai paragrafi da 1 a 5, le BCN non sono tenute a trasmettere nessuno dei seguenti dati:

a)

in ogni momento, i dati relativi a trimestri precedenti al primo trimestre dell’anno in cui il relativo Stato membro ha aderito all’Unione;

b)

prima di giugno 2022, i “dati nazionali” e i “dati supplementari” relativi alla disaggregazione settoriale delle altre istituzioni finanziarie (AIF) (colonne “E.1”, “E.2” ed “E.3” delle tabelle 1 e 2 dell’allegato I);

c)

prima di marzo 2024, i “dati nazionali” e i “dati supplementari” relativi alla disaggregazione settoriale delle altre istituzioni finanziarie (colonne “E.1”, “E.2” ed “E.3” delle tabelle da 4 a 9, righe da 8 a 10 e righe da 22 a 24 delle tabelle da 3 a 7 e righe da 7 a 9 e righe da 20 a 22 delle tabelle 8 e 9 dell’allegato I);

d)

prima di marzo 2023, i “dati nazionali” di cui al paragrafo 3, lettera a), relativi agli investimenti diretti all'estero (righe 2, 12, 16, 22, 24, 43 e 45 delle tabelle 1 e 2 dell’allegato I);

e)

prima di marzo 2023, i “dati nazionali” di cui al paragrafo 3, lettera a), relativi alle ulteriori disaggregazioni per strumento per assicurazioni vita e diritti pensionistici (righe 33 e 34 e righe 37 e 38 delle tabelle 1 e 2 dell’allegato I);

f)

in ogni momento, i dati di cui alle lettere b), c) e d) per il periodo dall’ultimo trimestre del 2012 fino al terzo trimestre del 2013;

g)

in ogni momento, i dati di cui alla lettera e) per il periodo dall’ultimo trimestre del 2012 fino al terzo trimestre del 2016.»;

6)

all'articolo 2, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Unitamente ai dati segnalati ai sensi dei paragrafi da 2 a 5, le BCN inviano informazioni esplicative riguardo a:

a)

eventi specifici di rilievo osservati in relazione al trimestre di riferimento se la dimensione degli eventi specifici di rilievo è pari almeno allo 0,2 % del prodotto interno lordo trimestrale dell’area dell’euro, se la dimensione è significativa a livello nazionale o se la BCE richiede tali informazioni; e

b)

i motivi delle revisioni, in comparazione con gli ultimi “dati nazionali” segnalati alla BCE ai sensi del presente indirizzo, se l’ampiezza delle variazioni ai dati conseguenti a tali revisioni è pari almeno allo 0,2 % del prodotto interno lordo trimestrale dell’area dell’euro, se l’ampiezza è significativa a livello nazionale o se la BCE richiede tali informazioni.»;

7)

all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La BCE pubblica gli aggregati dell’area dell’euro che essa compila, nonché i «dati nazionali» raccolti ai sensi dell’articolo 2, come indicato nei paragrafi da 3 a 5 dello stesso, secondo quanto ritenuto pertinente dal CST, fatta eccezione per i dati relativi alle celle nelle righe da 16 a 29 delle tabelle da 3 a 7 e nelle righe da 15 a 27 delle tabelle 8 e 9 dell’allegato I (concernenti i settori di controparte “residenti nell’area dell’euro diversi da quelli nazionali” e “residenti al di fuori dell’area dell’euro”).»;

8)

all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le BCN segnalano i “dati supplementari” descritti all'articolo 2, paragrafo 2, alla BCE entro 85 giorni civili successivi alla fine del trimestre di riferimento. Il Comitato esecutivo può ridurre tale termine a 82 giorni civili, ove opportuno, tenuto conto del parere del CST. Il Comitato esecutivo informa senza indugio il Consiglio direttivo della propria decisione. La BCE notifica alle BCN ogni modifica del periodo di segnalazione con almeno un anno di anticipo rispetto alla prima data di segnalazione a cui tale modifica si applica. Le BCN segnalano alla BCE le informazioni esplicative associate entro 87 giorni civili dalla fine del trimestre di riferimento.»;

9)

l'allegato I è sostituito dall'allegato al presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia ed attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

2.   Le banche centrali dell'Eurosistema si conformano al presente indirizzo a partire dal 1o giugno 2021.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 aprile 2021.

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Indirizzo della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2013/24) (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34).

(2)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(3)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.


ALLEGATO

L'allegato I all'indirizzo BCE/2013/24 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

OBBLIGHI RELATIVI AI DATI DA SEGNALARE

Sintesi degli obblighi in materia di dati

Articolo

Contenuto

Tabelle

Tipologia di dati

Periodo di riferimento

Prima data di segnalazione

Tempestività

Osservazioni

Consistenze

Operazioni

Altre variazioni di volume

2, paragrafo 2

4, paragrafo 1

Dati supplementari, solo celle in nero — disaggregazione dei soggetti diversi dalle AIF

 

T1 — Attività finanziarie

 

T2 — passività

 

T4 — prestiti a breve termine (w-t-w)

 

T5 — prestiti a lungo termine (w-t-w)

Image 1

Image 2

 

2012, trim. 4 in avanti

Set. 2014

Fine del trimestre di riferimento (t)+85

(Informazioni esplicative a t+87)

Celle in nero nella colonna H su base volontaria

Celle in nero nella colonna B, righe 3 e 17, delle tabelle T4 e T5 su base volontaria

Accompagnati da informazioni esplicative

2, paragrafo 2

4, paragrafo 1

Dati supplementari, solo celle in nero — disaggregazione delle AIF

 

T1 — Attività finanziarie,

 

T2 — passività

Image 3

Image 4

 

2013, trim. 4 in avanti

Giu. 2022

t+85

(Informazioni esplicative a t+87)

Celle in nero nelle colonne da E.1 a E.3

Accompagnati da informazioni esplicative

2, paragrafo 2

4, paragrafo 1

Dati supplementari, solo celle in nero — disaggregazione delle AIF

 

T4 — prestiti a breve termine (w-t-w)

 

T5 — prestiti a lungo termine (w-t-w)

Image 5

Image 6

 

2013, trim. 4 in avanti

Mar. 2024

t+85

(Informazioni esplicative a t+87)

Celle in nero nelle colonne da E.1 a E.3, righe da 8 a 10 e da 22 a 24

Accompagnati da informazioni esplicative

2, paragrafo 3, lettera a)

2, paragrafo 5

3, paragrafo 2

3, paragrafo 3, lettere a), b)

4, paragrafo 2

Dati nazionali, tutte le celle — disaggregazione per: diversi dagli IDE, assicurazioni e pensioni e AIF

 

T1 — Attività finanziarie,

 

T2 — passività

 

T3 — depositi (w-t-w)

 

T4 — prestiti a breve termine (w-t-w)

 

T5 — prestiti a lungo termine (w-t-w)

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2012, trim. 4 in avanti

Sep2014

t+97

Accompagnati da informazioni esplicative

Dati nelle righe da 16 a 29 delle tabelle da T3 a T5 da adattare per rispecchiare la composizione dell'area dell'euro

Dati nelle righe da 16 a 29 delle tabelle da T3 a T5, non pubblicati

2, paragrafo 3, lettera a)

3, paragrafo 3, lettera a) e 4, paragrafo 2

Dati nazionali — IDE

 

T1 — Attività finanziarie,

 

T2 — passività

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2013, trim. 4 in avanti

Mar. 2023

t+97

Dati nelle righe 2, 12, 16, 22, 24, 43 e 45

Accompagnati da informazioni esplicative

2, paragrafo 3, lettera a)

3, paragrafo 3, lettera a) e 4, paragrafo 2

Dati nazionali — assicurazioni e pensioni

 

T1 — Attività finanziarie,

 

T2 — passività

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2016, trim. 4 in avanti

Mar. 2023

t+97

Dati nelle righe 33 e 34 e 37 e 38

Accompagnati da informazioni esplicative

2, paragrafo 3, lettera a)

3, paragrafo 3, lettere a), b)

4, paragrafo 2

Dati nazionali — disaggregazione per AIF

 

T1 — Attività finanziarie,

 

T2 — passività

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2013, trim. 4 in avanti

Giu. 2022

t+97

Dati nelle colonne da E.1 a E.3

Accompagnati da informazioni esplicative

2, paragrafo 3, lettera a)

3, paragrafo 3, lettere a), b)

4, paragrafo 2

Dati nazionali — disaggregazione per AIF

 

T3 — depositi (w-t-w)

 

T4 — prestiti a breve termine (w-t-w)

 

T5 — prestiti a lungo termine (w-t-w)

 

T6 — titoli di debito a breve termine (w-t-w)

 

T7 — titoli di debito a lungo termine (w-t-w)

 

T8 — azioni quotate (w-t-w)

 

T9 — quote o partecipazioni in fondi di investimento (w-t-w)

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2013, trim. 4 in avanti

Mar. 2024

t+97

Dati nelle colonne da E.1 a E.3 delle tabelle da T.4 a T.9

Dati nelle righe da 8 a 10 e da 22 a 24 delle tabelle da T3 a T7 e righe da 20 a 22 delle tabelle da T8 a T9

Accompagnati da informazioni esplicative

2, paragrafo 3, lettera b)

2, paragrafo 5

3, paragrafo 2

3, paragrafo 3, lettera c)

4, paragrafo 2

Dati nazionali, tutte le celle — serie storica

 

T1 — Attività finanziarie,

 

T2 — passività

 

T3 — depositi (w-t-w)

 

T4 — prestiti a breve termine (w-t-w)

 

T5 —prestiti a lungo termine (w-t-w)

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1999, trim. 1–2012, trim. 3

Set. 2017

t+97

Accompagnati da informazioni esplicative

Colonne J, K di T1 e T2 su base volontaria

Dati nelle righe da 16 a 29 delle tabelle da T3 a T5 da adattare per rispecchiare la composizione dell'area dell'euro

Dati nelle righe da 16 a 29 delle tabelle da T3 a T5, non pubblicati

Migliori stime per 1999, trim. 1–2012, trim. 4

2, paragrafo 4

2, paragrafo 5

3, paragrafo 2

3, paragrafo 3, lettere a), b)

4, paragrafo 2

Dati nazionali, tutte le celle

 

T6 — titoli di debito a breve termine (w-t-w)

 

T7 — titoli di debito a lungo termine (w-t-w)

 

T8 — azioni quotate (w-t-w)

 

T9 — quote di fondi di investimento (w-t-w)

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2013, trim. 4 in avanti

Set. 2015

t+97

Accompagnati da informazioni esplicative

Dati nelle righe da 16 a 29 delle tabelle T6 e T7 e nelle righe da 15 a 27 delle tabelle da T8 a T9 da adattare per rispecchiare la composizione dell'area dell'euro

Dati nelle righe da 16 a 29 delle tabelle T6 e T7 e nelle righe da 15 a 27 delle tabelle da T8 a T9, non pubblicati

ALLEGATO I

Tabella 1

Attività finanziarie1), 2)

Image 27

Tabella 2

Passività1), 2)

Image 28

Image 29

Image 30

Image 31

Image 32

Tabella 7

Titoli di debito a lungo termine (F.32)1)

Image 33

Image 34

Image 35


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

25.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 184/20


Solo i testi UNECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento ONU n. 158 — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei dispositivi per la retromarcia e dei veicoli a motore per quanto riguarda il rilevamento da parte del conducente della presenza di utenti vulnerabili della strada dietro il veicolo [2021/828]

Data di entrata in vigore: 10 giugno 2021

Il presente documento è un semplice strumento di documentazione. Il testo facente fede e giuridicamente vincolante è il seguente: ECE/TRANS/WP.292020/121.

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Ambito di applicazione

I.

Dispositivi per la retromarcia

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Marcature

5.

Omologazione

6.

Prescrizioni

7.

Modifica del tipo di dispositivo per la visione indiretta ed estensione dell’omologazione

8.

Conformità della produzione

9.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

10.

Cessazione definitiva della produzione

11.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione e delle autorità di omologazione

II.

Installazione di dispositivi per la retromarcia

12.

Definizioni

13.

Domanda di omologazione

14.

Omologazione

15.

Prescrizioni

16.

Prescrizioni per il sistema di telecamera posteriore

17.

Prescrizioni per i sistemi di rilevamento

18.

Modifica del tipo di veicolo ed estensione dell’omologazione

19.

Conformità della produzione

20.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

21.

Cessazione definitiva della produzione

22.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione e delle autorità di omologazione

ALLEGATI

1

Scheda informativa relativa all’omologazione di un dispositivo per la retromarcia

2

Scheda informativa relativa all’omologazione di un veicolo in relazione all’installazione di dispositivi per la retromarcia

3

Notifica riguardante il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di dispositivo per la retromarcia in conformità al regolamento n. 158

4

Notifica riguardante il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo in relazione all’installazione di dispositivi per la retromarcia in conformità al regolamento n. 158

5

Esempio di marchio di omologazione di un dispositivo per la visione indiretta

6

Metodo di prova per la determinazione del coefficiente di riflessione

7

Metodo per la misurazione del raggio di curvatura «r» della superficie riflettente dello specchio

8

Procedimento per la determinazione del punto «H» e dell’angolo effettivo di inclinazione del tronco per i posti a sedere nei veicoli a motore

9

Metodi di prova del campo visivo di prossimità posteriore

10

Metodi di prova dei sistemi di rilevamento

INTRODUZIONE (a titolo informativo)

Il presente regolamento ha per oggetto le disposizioni relative alla retromarcia per quanto riguarda il rilevamento della presenza di utenti della strada vulnerabili. Il regolamento ONU n. 46 stabilisce le disposizioni per la visione indiretta per quanto riguarda i veicoli a motore. Il presente regolamento amplia alla direzione posteriore la tematica della visione o del rilevamento da parte del conducente quando il veicolo è in retromarcia. Può verificarsi pertanto che alcuni dispositivi conformi al regolamento ONU n. 46 risultino conformi anche a determinate prescrizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento non può prevedere, nell’ambito della procedura di omologazione, tutte le condizioni di traffico e tutte le caratteristiche dell’infrastruttura. Si riconosce che quanto richiesto in base al presente regolamento non può essere conseguito in tutte le condizioni (sulle prestazioni dei sistemi possono influire la velocità e le condizioni del veicolo, le condizioni meteorologiche, gli scenari di traffico ecc.).

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a quanto segue:

1.1.

Omologazione dei dispositivi di sicurezza per la retromarcia definiti nella parte I, destinati al montaggio su veicoli delle categorie M e N.

1.2.

Omologazione per l’installazione sul veicolo dei dispositivi di sicurezza per la retromarcia definiti nella parte II, qualora montati su veicoli delle categorie M e N.

1.3.

In caso di richiesta del costruttore, le parti contraenti possono rilasciare omologazioni a norma delle parti I e II per veicoli di altre categorie e dispositivi destinati a essere montati su di essi.

1.4.

Dal presente regolamento sono esentati i seguenti veicoli delle categorie M e N:

i veicoli per i quali l’installazione di dispositivi di sicurezza per la retromarcia è incompatibile con l’impiego su strada possono essere parzialmente o totalmente esentati dal presente regolamento, qualora l’autorità di omologazione decida in tal senso.

1.5.

Se un veicolo dispone di più dispositivi, il costruttore deve indicare il dispositivo che rispetta le disposizioni del regolamento.

Parte I   Dispositivi per la retromarcia

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

2.1.

«dispositivi per la retromarcia»: dispositivi la cui funzione è quella di fornire una visione chiara della parte retrostante il veicolo entro i campi visivi definiti al punto 15.2. Può trattarsi di specchi convenzionali, di un sistema di telecamera posteriore o di altri dispositivi in grado di trasmettere al conducente informazioni riguardanti il campo visivo;

2.1.1.

«dispositivo retrovisore di prossimità»: dispositivo che restituisce il campo visivo definito al punto 15.2 del presente regolamento;

2.1.2.

«dispositivi per la visione indiretta»: dispositivi che forniscono informazioni riguardanti i campi visivi definiti al punto 15.2;

2.1.2.1.

«sistema di telecamera posteriore» (RVCS, dall’inglese Rear-View Camera system): qualsiasi sistema avente la funzione di restituire l’immagine dell’esterno e di fornire una visione chiara della parte retrostante il veicolo entro i campi visivi definiti al punto 15.2 avvalendosi di una telecamera;

2.1.2.1.1.

«contrasto di luminanza»: relazione tra la luminosità di un oggetto e quella dello sfondo e degli elementi attigui, che permette di distinguere l’oggetto dallo sfondo e dagli elementi attigui. Si tratta di una definizione conforme a quella della norma ISO 9241-302:2008;

2.1.2.1.2.

«risoluzione»: il dettaglio più piccolo che un sistema di percezione è in grado di distinguere, di percepire cioè come a sé stante, separato dall’insieme. La risoluzione dell’occhio umano è detta acuità (o acutezza) visiva;

2.1.2.1.3.

«spettro visivo»: luce avente lunghezza d’onda compresa entro i limiti di percezione dell’occhio umano, 380-780 nm;

2.1.2.2.

«specchio retrovisore di prossimità»: qualsiasi dispositivo, fatta eccezione per i periscopi, avente la funzione di permettere una visione chiara della parte retrostante il veicolo entro i campi visivi definiti al punto 15.2 del presente regolamento per mezzo di una superficie riflettente;

2.1.2.2.1.

«r»: media dei raggi di curvatura misurati sulla superficie riflettente, secondo il metodo descritto nell’allegato 7;

2.1.2.2.2.

«raggi di curvatura principali in un punto della superficie riflettente (ri)»: i valori, ottenuti per mezzo dell’apparecchiatura definita nell’allegato 7, misurati sull’arco della superficie riflettente che passa per il centro di detta superficie parallelamente al segmento b, definito al punto 6.1.2.1.2 del presente regolamento, e sull’arco perpendicolare a tale segmento;

2.1.2.2.3.

«raggio di curvatura in un punto della superficie riflettente (rp)»: media aritmetica dei raggi di curvatura principali r i e Image 36, cioè:

Image 37

2.1.2.2.4.

«superficie sferica»: superficie avente raggio costante e uguale in tutte le direzioni;

2.1.2.2.5.

«superficie asferica»: superficie avente raggio costante in un solo piano;

2.1.2.2.6.

«specchio asferico»: specchio composto da una parte sferica e una parte asferica, in cui il passaggio della superficie riflettente dalla parte sferica alla parte asferica deve essere opportunamente contrassegnato. La curvatura dell’asse principale dello specchio è definita nel sistema di coordinate x/y dal raggio della calotta primaria sferica con:

Image 38

dove:

R

:

raggio nominale nella parte sferica;

k

:

costante relativa alla variazione di curvatura;

a

:

costante relativa alla dimensione sferica della calotta primaria sferica;

2.1.2.2.7.

«centro della superficie riflettente»: il centro dell’area visibile della superficie riflettente;

2.1.2.2.8.

«raggio di curvatura delle parti che costituiscono lo specchio»: raggio «c» dell’arco di circonferenza che maggiormente si avvicina alla forma arrotondata della parte considerata;

2.1.2.3.

«altri dispositivi per la visione indiretta»: dispositivi, quali definiti al punto 2.1.2, che permettono di ottenere il campo visivo con un mezzo diverso da uno specchio o da un sistema di telecamera posteriore;

2.1.3.

«oggetto utilizzato per la prova»: oggetto cilindrico di 0,8 m di altezza e 0,30 m di diametro;

2.1.4.

«campo visivo»: parte dello spazio tridimensionale situato al di sopra del suolo monitorata con l’ausilio di un dispositivo per la visione indiretta. Salvo diversa indicazione, tale monitoraggio si basa sulla vista consentita da uno o più dispositivi che non siano specchi. Può essere limitato dalla distanza di rilevamento corrispondente all’oggetto utilizzato per la prova;

2.1.5.

«sistema di rilevamento»: sistema che utilizza segnali per permettere al conducente di rilevare oggetti nella zona adiacente al veicolo;

2.1.5.1.

«informazioni acustiche»: informazioni per le quali sono utilizzati segnali acustici forniti da un sistema di rilevamento quale definito al punto 2.1.5 allo scopo di permettere al conducente di rilevare oggetti nella zona adiacente al veicolo;

2.1.5.2.

«informazioni visive»: informazioni per le quali sono utilizzati segnali visivi forniti da un sistema di rilevamento quale definito al punto 2.1.5 allo scopo di permettere al conducente di rilevare oggetti nella zona adiacente al veicolo;

2.1.5.3.

«informazioni tattili»: informazioni per le quali sono utilizzati segnali tattili forniti da un sistema di rilevamento quale definito al punto 2.1.5 allo scopo di permettere al conducente di rilevare oggetti nella zona adiacente al veicolo;

2.1.6.

«campo di rilevamento»: parte dello spazio tridimensionale situato al di sopra del suolo monitorata con l’ausilio di un sistema di rilevamento;

2.2.

«tipo di dispositivo di sicurezza per la retromarcia»: dispositivi che non differiscono tra loro relativamente alle seguenti caratteristiche essenziali:

a)

concezione del dispositivo, compreso l’eventuale fissaggio alla carrozzeria;

b)

nel caso degli specchi: forma, dimensioni e raggio di curvatura della superficie riflettente;

c)

nel caso del sistema di telecamera posteriore: campo visivo, ingrandimento;

d)

nel caso dei sistemi di rilevamento: tipologia dei sensori, tipologia dei segnali informativi.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.

La domanda di omologazione di un tipo di dispositivo per la visione indiretta deve essere presentata dal titolare del marchio o della denominazione commerciale o da un suo mandatario.

3.2.

Nell’allegato 1 è riportato un modello di scheda informativa.

3.3.

Per ciascun tipo di dispositivo per la visione indiretta occorre allegare alla domanda tre campioni.

3.4.

Il richiedente deve fornire il sistema di telecamera posteriore (RVCS) unitamente alla seguente documentazione:

a)

specifica tecnica dell’RVCS; e

b)

manuale di istruzioni.

4.   MARCATURE

4.1.

I campioni dei dispositivi per la visione indiretta presentati per l’omologazione devono recare il marchio o la denominazione commerciale del fabbricante, che deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.2.

Ogni dispositivo per la visione indiretta deve disporre, su almeno uno dei componenti principali, di uno spazio sufficiente ad accogliere il marchio di omologazione, che deve essere leggibile; tale spazio deve essere visibile nei disegni di cui all’allegato 1. Il marchio di omologazione deve essere leggibile anche quando il dispositivo è montato sul veicolo, fatta eccezione per il sistema di telecamera posteriore di cui al punto 2.1.2 e per i sistemi di rilevamento di cui al punto 2.1.5. Gli altri componenti del dispositivo devono recare un mezzo di identificazione. Qualora lo spazio disponibile per il marchio o i marchi di omologazione sia poco, devono essere forniti altri mezzi di identificazione che permettano di stabilire un nesso con il marchio di omologazione.

5.   OMOLOGAZIONE

5.1.

Se i campioni presentati per l’omologazione rispettano le prescrizioni di cui al punto 6 del presente regolamento, deve essere rilasciata l’omologazione per il tipo in questione di dispositivo per la visione indiretta.

5.2.

A ciascun tipo omologato deve essere attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre (attualmente 00) del numero devono indicare la serie di modifiche che incorporano le principali e più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento al momento del rilascio dell’omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di dispositivo per la visione indiretta.

5.3.

Del rilascio, rifiuto, estensione o revoca dell’omologazione, o della cessazione definitiva della produzione di un tipo di dispositivo per la visione indiretta ai sensi del presente regolamento, deve essere data comunicazione alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda conforme al modello di cui all’allegato 3 del presente regolamento.

5.4.

Oltre alle marcature prescritte dal punto 4.1, su almeno uno dei componenti principali di ogni dispositivo per la visione indiretta conforme a un tipo omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto, in maniera ben visibile nello spazio indicato al punto 4.2, un marchio di omologazione internazionale costituito da:

5.4.1.

un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita da:

a)

numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (1); e

b)

numero del presente regolamento seguito dalla lettera «R», un trattino e il numero di omologazione.

5.5.

Il marchio di omologazione e il simbolo o i simboli aggiuntivi devono essere chiaramente leggibili e indelebili.

5.6.

Nell’allegato 5 del presente regolamento sono riportati alcuni esempi di marchi di omologazione e di simboli aggiuntivi.

6.   PRESCRIZIONI

6.1.

Specchi retrovisori di prossimità

6.1.1.

Specifiche generali

6.1.1.1.

Tutti gli specchi possono essere regolabili.

6.1.2.

Specifiche particolari

6.1.2.1.

Dimensioni

6.1.2.1.1.

I contorni della superficie riflettente devono essere di forma geometrica semplice e di dimensioni tali che lo specchio restituisca il campo visivo indicato al punto 15.2 del presente regolamento.

6.1.2.1.2.

La superficie riflettente deve essere di dimensioni tali da poter contenere:

a)

un rettangolo di 40 mm di altezza con base, misurata in millimetri, pari ad «a»;

b)

un segmento parallelo all’altezza del rettangolo di lunghezza, espressa in millimetri, pari a «b».

6.1.2.2.

Superficie riflettente e coefficienti di riflessione

6.1.2.2.1.

La superficie riflettente di uno specchio deve essere piana o sferica convessa. Gli specchi esterni possono avere in aggiunta anche una parte asferica, purché lo specchio principale sia conforme alle prescrizioni relative al campo visivo indiretto.

6.1.2.2.2.

Differenze tra i raggi di curvatura degli specchi

6.1.2.2.2.1.

La differenza tra ri o r’i, e rp presso ciascun punto di riferimento non deve superare 0,15 r.

6.1.2.2.2.2.

La differenza tra uno qualsiasi dei raggi di curvatura (rp1, rp2, e rp3) e r non deve superare 0,15 r.

6.1.2.2.2.3.

Quando r non è inferiore a 3 000 mm, il valore di 0,15 r di cui ai punti 6.1.2.2.2.1 e 6.1.2.2.2.2 è sostituito da 0,25 r.

6.1.2.2.3.

Il valore del coefficiente di riflessione normale, stabilito con il metodo di cui all’allegato 6, non deve essere inferiore al 40 %.

Per le superfici riflettenti con grado di riflessione variabile, la posizione «giorno» deve consentire di riconoscere i colori dei segnali usati per la circolazione stradale. Il valore del coefficiente di riflessione normale nella posizione «notte» non deve essere inferiore al 4 %

6.1.2.2.4.

La superficie riflettente deve conservare le caratteristiche di cui al punto 6.1.2.2.3 anche dopo una prolungata esposizione alle intemperie in normali condizioni di impiego.

6.2.

Dispositivi retrovisori di prossimità per la visione indiretta diversi dagli specchi

6.2.1.

Prescrizioni generali

6.2.1.1.

L’efficacia degli RVCS e degli altri dispositivi ausiliari per la visione di prossimità posteriore non deve essere compromessa da campi magnetici o elettrici. Ciò deve essere dimostrato dalla conformità alle prescrizioni tecniche e alle disposizioni transitorie del regolamento ONU n. 10, serie di modifiche 05 o successiva.

7.   MODIFICA DEL TIPO DI DISPOSITIVO PER LA RETROMARCIA ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

7.1.

Ogni modifica di un tipo esistente di dispositivo per la visione indiretta o del relativo sistema di fissaggio alla carrozzeria deve essere notificata all’autorità che ne aveva rilasciato l’omologazione. L’autorità di omologazione deve quindi:

a)

stabilire, dopo aver consultato il costruttore, che è necessario il rilascio di una nuova omologazione, oppure

b)

applicare la procedura di cui al punto 7.1.1 (revisione) e, ove applicabile, la procedura di cui al punto 7.1.2 (estensione).

7.1.1.

Revisione

In caso di modifica di alcuni dati registrati nel fascicolo informativo, se l’autorità di omologazione ritiene improbabile che le modifiche apportate abbiano determinato effetti negativi di rilievo, e ritiene pertanto che il dispositivo per la visione indiretta sia ancora conforme alle prescrizioni, la modifica è considerata una «revisione».

In tale caso, l’autorità di omologazione deve pubblicare le pagine debitamente riviste del fascicolo informativo, indicando chiaramente per ciascuna di esse la natura della modifica e la data di ripubblicazione. Si considera conforme a questa prescrizione una versione consolidata e aggiornata del fascicolo informativo alla quale sia allegata una descrizione dettagliata delle modifiche.

7.1.2.

Estensione

La modifica deve essere designata come «estensione» se, oltre alla variazione delle informazioni registrate nel fascicolo informativo,

a)

sono necessarie ulteriori ispezioni o prove; oppure

b)

sono state modificate informazioni che figurano nel documento di notifica (fatta eccezione per gli allegati); oppure

c)

è richiesta l’omologazione aggiornata a una serie di modifiche successiva alla sua entrata in vigore.

7.2.

Della conferma o del rifiuto dell’omologazione, con indicazione delle avvenute modifiche, deve essere data comunicazione alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento secondo la procedura di cui al punto 5.3. Inoltre, sulla base della data della revisione o dell’estensione più recente deve essere modificato l’indice analitico del fascicolo di omologazione allegato al documento di notifica.

7.3.

L’autorità di omologazione che rilascia l’estensione dell’omologazione deve assegnare un numero di serie a ogni scheda di notifica compilata per tale estensione.

8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1.

Le procedure tese a garantire la conformità della produzione devono essere conformi a quelle indicate nella scheda 1 dell’accordo (E/ECE/TRANS/505/Rev.3).

8.2.

Ogni dispositivo per la visione indiretta omologato a norma del presente regolamento deve essere realizzato in modo da risultare conforme al tipo omologato e quindi rispettare le prescrizioni di cui al punto 6.

9.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.

L’omologazione rilasciata a un tipo di dispositivo per la visione indiretta a norma del presente regolamento può essere revocata qualora non sia rispettata la prescrizione di cui al punto 8.1 o il tipo di dispositivo per la visione indiretta non rispetti le prescrizioni di cui al punto 8.2.

9.2.

Se una parte dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione precedentemente concessa, deve informarne immediatamente le altre parti dell’accordo che applicano il presente regolamento trasmettendo copia della scheda di notifica recante in calce, in caratteri di grandi dimensioni, l’annotazione datata e firmata «OMOLOGAZIONE REVOCATA».

10.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Qualora cessi completamente la produzione di un tipo di dispositivo per la visione indiretta omologato ai sensi del presente regolamento, il titolare dell’omologazione deve informarne l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. Appena ricevuta la relativa comunicazione, tale autorità deve informare le altre parti dell’accordo che applicano il presente regolamento inviando una copia della scheda di omologazione recante in calce, a chiare lettere, l’annotazione firmata e datata «PRODUZIONE CESSATA».

11.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI RESPONSABILI DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Le parti dell’accordo che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dell’autorità che rilascia l’omologazione e alla quale devono essere inviate le schede attestanti il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca di omologazioni rilasciate in altri paesi.

Parte II   Installazione di dispositivi per la retromarcia

12.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

12.1.

«punti oculari del conducente»: due punti distanti l’uno dall’altro 65 mm, situati 635 mm verticalmente al di sopra del punto R del sedile del conducente, quale definito nell’allegato 8. La retta che li unisce è perpendicolare al piano verticale longitudinale mediano del veicolo. Il centro del segmento che congiunge i due punti oculari si trova su un piano verticale longitudinale che deve passare per il centro del posto a sedere del conducente, quale indicato dal costruttore del veicolo;

12.2.

«visione ambinoculare»: campo visivo totale ottenuto per sovrapposizione dei campi monoculari dell’occhio destro e dell’occhio sinistro (cfr. figura 2 seguente);

Image 39

E

=

specchio retrovisore interno

OD

=

occhi del conducente

OE

=

occhi del conducente

ID

=

immagini virtuali monoculari

IE

=

immagini virtuali monoculari

I

=

immagine virtuale ambinoculare

A

=

angolo visivo dell’occhio sinistro

B

=

angolo visivo dell’occhio destro

C

=

angolo visivo binoculare

D

=

angolo visivo ambinoculare

12.3.

«tipo di veicolo per quanto riguarda il rilevamento da parte del conducente della presenza di utenti vulnerabili della strada dietro il veicolo»: veicoli a motore identici tra loro relativamente agli elementi essenziali sotto indicati:

12.3.1.

tipo di dispositivo per la retromarcia;

12.3.2.

elementi della carrozzeria che riducono il campo visivo;

12.3.3.

coordinate del punto R (ove applicabile);

12.3.4.

posizioni prescritte e marcature di omologazione dei dispositivi per la visione indiretta obbligatori e facoltativi (questi ultimi se presenti);

12.4.

«veicoli delle categorie M1, M2, M3, N1, N2 e N3 »: veicoli definiti nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), (documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 6);

12.5.

«punto di riferimento oculare»: punto mediano tra i punti oculari del conducente;

12.6.

«manovra di retromarcia»: tempo che intercorre tra l’inizio e la fine della fase di retromarcia, come descritto al punto 15.1.1 del presente regolamento;

12.7.

«punti oculari del conducente con lo sguardo rivolto all’indietro»: due punti situati 96 mm longitudinalmente all’indietro, 158 mm orizzontalmente all’interno della direzione del centro del veicolo e 6 mm verticalmente al di sopra dei «punti oculari del conducente» di cui al punto 12.1;

12.8.

«modalità attiva del veicolo»: modalità del veicolo nei casi in cui:

il gruppo propulsore fa muovere il veicolo quando viene rilasciato il sistema frenante e in alcuni casi quando viene esercitata pressione sul pedale dell’acceleratore (o viene azionato un comando equivalente).

13.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

13.1.

La domanda di omologazione di un tipo di veicolo riguardo all’installazione di dispositivi per la visione indiretta deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario.

13.2.

Nell’allegato 2 è riportato un modello di scheda informativa.

13.3.

Al servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione deve essere presentato un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.

13.4.

Prima di rilasciare l’omologazione, l’autorità competente deve verificare l’esistenza di condizioni soddisfacenti a garanzia dell’efficacia delle prove di conformità della produzione.

13.5.

Il richiedente deve fornire il sistema di telecamera posteriore (RVCS) unitamente alla seguente documentazione:

a)

specifica tecnica dell’RVCS;

b)

manuale di istruzioni.

14.   OMOLOGAZIONE

14.1.

Si rilascia l’omologazione se il tipo di veicolo presentato allo scopo ai sensi del punto 13 soddisfa le prescrizioni del punto 15 del presente regolamento.

14.2.

A ciascun tipo omologato deve essere attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre (attualmente 00) del numero devono indicare la serie di modifiche che incorporano le principali e più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento al momento del rilascio dell’omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

14.3.

Del rilascio, rifiuto, estensione o revoca dell’omologazione di un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento deve essere data comunicazione alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda conforme al modello di cui all’allegato 4 del presente regolamento.

15.   PRESCRIZIONI

15.1.

Aspetti generali

Ai fini del presente regolamento, il veicolo deve soddisfare le seguenti prescrizioni:

durante le manovre di retromarcia, il conducente deve disporre di almeno un mezzo visivo o di rilevamento.

I mezzi visivi forniscono un campo visivo di prossimità posteriore quale definito al punto 15.2. I mezzi possibili sono:

a)

visione diretta;

b)

dispositivi omologati a norma del regolamento ONU n. 46;

c)

specchio retrovisore di prossimità conforme al presente regolamento;

d)

sistema di telecamera posteriore conforme al presente regolamento.

I mezzi di rilevamento forniscono informazioni, e non una visuale, sul campo di rilevamento definito al punto 15.3. I mezzi possibili sono:

a)

sistema di rilevamento conforme al presente regolamento.

15.1.1.

La manovra di retromarcia inizia quando, con il veicolo in modalità attiva, il selettore di direzione del veicolo viene spostato sulla retromarcia dalla marcia in avanti, dalla posizione di parcheggio o dalla posizione neutra, e termina in presenza di una delle seguenti condizioni di marcia in avanti, a scelta del costruttore:

a)

velocità ≤ 16 km/h (anche 0 km/h); oppure

b)

distanza percorsa ≤ 10 metri (anche 0 metri); oppure

c)

durata ininterrotta ≤ 10 secondi (anche 0 secondi); oppure

d)

il selettore di direzione del veicolo non è posizionato sulla retromarcia.

15.2.

Campo visivo di prossimità posteriore

Il campo visivo deve essere delimitato dai seguenti piani:

a)

un piano verticale trasversale passante per un punto situato a 0,3 m dal punto più esterno della parte posteriore del veicolo;

b)

un piano verticale trasversale passante per un punto situato 3,5 m dietro il punto più esterno della parte posteriore del veicolo;

c)

due piani verticali longitudinali paralleli al piano verticale longitudinale mediano passante per il punto più esterno di ogni lato del veicolo.

L’altezza del campo visivo è definita in nove posizioni all’interno dei limiti del campo visivo per mezzo di oggetti di 0,8 m di altezza e 0,3 m di diametro, disposti a livello del suolo come si vede qui di seguito nella figura 3.

Image 40

15.2.1.

Prescrizioni

Per le prove alle condizioni di cui all’allegato 9, la prescrizione relativa al campo visivo di prossimità posteriore è considerata rispettata se nel campo visivo definito:

a)

per gli oggetti della prima fila utilizzati per la prova (A, B e C):

è visibile un’area di 0,15 m × 0,15 m o la parte superiore dell’oggetto in almeno un punto di ciascun oggetto utilizzato per la prova;

b)

per gli oggetti della seconda (D, E e F) e della terza fila utilizzati per la prova (G, H e I):

è visibile ogni oggetto nella sua interezza;

15.2.1.1.

tramite la visione diretta dei punti oculari del conducente con lo sguardo rivolto all’indietro; oppure

15.2.1.2.

tramite la visione diretta dei punti oculari del conducente con lo sguardo rivolto all’indietro mediante uno specchio retrovisore di prossimità installato all’estremità posteriore del veicolo; oppure

15.2.1.3.

tramite un dispositivo per la visione indiretta (specchio, sistema di monitoraggio con telecamera o altro) omologato a norma del regolamento ONU n. 46; oppure

15.2.1.4.

tramite un dispositivo per la visione indiretta (specchio, sistema di telecamera posteriore o altro) conforme al presente regolamento; oppure

15.2.1.5.

tramite un dispositivo facente parte di un sistema di rilevamento conforme al presente regolamento, a parte per quanto concerne il campo di rilevamento (ad esempio, campo molto piccolo); oppure

15.2.1.6.

tramite una combinazione di dispositivi di cui ai punti 15.2.1.3, 15.2.1.4 e 15.2.1.5, tranne le combinazioni di sistema di telecamera posteriore e uno o più specchi oppure uno specchio retrovisore di prossimità;

15.2.1.7.

le opzioni 15.2.1.1 e 15.2.1.2 sono valide unicamente per i veicoli delle categorie M1 e N1 quando la distanza tra il punto oculare rivolto all’indietro e l’estremità posteriore del veicolo non è superiore a 2 000 mm e il veicolo possiede una sola fila di sedili.

15.2.2.

Il campo visivo di prossimità posteriore deve essere stabilito in visione ambinoculare, con gli occhi situati al livello dei «punti oculari del conducente» quali definiti al punto 12.1. I campi visivi devono essere determinati quando il veicolo è in ordine di marcia, come definito nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, paragrafo 2.2.5.4), con l’aggiunta, per i veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1, di un passeggero sul sedile anteriore (75 kg). Se misurato attraverso i finestrini, il fattore totale di trasmissione della luce della vetratura deve risultare conforme alle disposizioni dell’allegato 24 del regolamento ONU n. 43.

In caso di visione diretta dei punti oculari del conducente con lo sguardo rivolto all’indietro, la posizione verticale dei poggiatesta dei sedili posteriori deve essere regolata sulla posizione prevista per l’uso o sulla posizione più alta se il poggiatesta ha più posizioni, oppure su una posizione concordata con il servizio tecnico.

15.2.3.

In caso di combinazione di dispositivi, da un dispositivo deve essere vista ogni fila trasversale di oggetti utilizzati per la prova. Il campo visivo di prossimità posteriore deve essere ottenuto a partire dal numero minimo di specchi e monitor.

15.2.4.

In caso di specchi composti da più superfici riflettenti di curvatura diversa o che formano fra loro un angolo, almeno una delle superfici riflettenti deve permettere di ottenere il campo visivo e avere le dimensioni prescritte per la classe di appartenenza.

15.3.

Campo di rilevamento

Il campo di rilevamento deve essere delimitato dai seguenti piani (cfr. figura 4):

a)

un piano verticale trasversale passante per un punto situato a 200 mm dal punto più esterno della parte posteriore del veicolo;

b)

un piano verticale trasversale passante per un punto situato 1 000 mm dietro il punto più esterno della parte posteriore del veicolo;

c)

due piani verticali longitudinali paralleli al piano verticale longitudinale mediano passante per il punto più esterno di ogni lato del veicolo.

Image 41

15.3.1.

Per le prove alle condizioni di cui all’allegato 10, la prescrizione relativa al campo di rilevamento è considerata rispettata se al conducente sono fornite le informazioni di cui al punto 17.2.

15.4.

Dispositivi per la retromarcia

15.4.1.

Posizione

15.4.1.1.

I dispositivi per la visione indiretta devono essere montati in modo da offrire al conducente, seduto in posizione normale al posto di guida, una chiara visione posteriore, laterale e anteriore della strada.

15.4.1.2.

Per ogni veicolo che al momento delle prove di misurazione del campo visivo sia in configurazione di telaio cabinato, le larghezze minima e massima della carrozzeria devono essere precisate dal costruttore e, se necessario, simulate con appositi pannelli. Nel certificato di omologazione del veicolo per quanto concerne l’installazione dei dispositivi di visione indiretta devono essere indicate tutte le configurazioni del veicolo e dei dispositivi di visione indiretta prese in esame durante le prove (cfr. allegato 4).

15.4.1.3.

La sporgenza dei dispositivi di visione indiretta rispetto alla sagoma esterna del veicolo non deve essere sensibilmente superiore a quella necessaria per rispettare le prescrizioni relative ai campi visivi.

15.4.1.4.

Ogni dispositivo di visione indiretta deve essere montato in modo da non potersi spostare tanto da modificare sensibilmente il campo visivo misurato o vibrare tanto da indurre il conducente a interpretare erroneamente l’immagine ricevuta.

16.   PRESCRIZIONI PER IL SISTEMA DI TELECAMERA POSTERIORE

16.1.

Visualizzazione predefinita

Nella modalità di visualizzazione predefinita il sistema di telecamera posteriore deve mostrare il campo visivo almeno come indicato al punto 15.2.

Il sistema di telecamera posteriore deve passare a mostrare l’immagine della zona posteriore all’inizio della manovra di retromarcia, indipendentemente da eventuali modifiche apportate in precedenza dal conducente al campo visivo.

16.1.1.

Dimensioni degli oggetti

Quando l’immagine della zona posteriore è misurata conformemente al punto 3 dell’allegato 9, l’angolo visivo calcolato sotteso alla larghezza orizzontale:

a)

dei tre oggetti dell’ultima fila di cui al punto 15.2 utilizzati per la prova deve misurare in media almeno 5 minuti di arco; e

b)

di ogni singolo oggetto utilizzato per la prova deve misurare almeno 3 minuti di arco.

16.1.1.1.

Regolazione della luminanza e del contrasto

Se è prevista una regolazione manuale della luminanza e del contrasto, nel manuale di istruzioni devono essere riportate le relative istruzioni.

16.1.1.2.

Prescrizioni relative alle sovrimpressioni all’interno del campo visivo prescritto

Con le sovrimpressioni devono essere visualizzate soltanto informazioni visive relative alla retromarcia o alla sicurezza. Nel campo visivo prescritto non sono ammesse sovrimpressioni per altri fini informativi.

Le sovrimpressioni attivate manualmente sono consentite soltanto quando il conducente deve attivare una funzione connessa alla retromarcia o alla sicurezza (ad esempio per la pulizia della lente o l’attivazione della visuale del gancio del rimorchio) o necessita di informazioni specifiche in tale contesto. Il conducente può avere la possibilità di chiudere la sovrimpressione.

16.1.1.3.

Disattivazione

L’immagine della zona posteriore deve rimanere visibile durante la manovra di retromarcia fino a quando il conducente non cambia la visuale o il selettore di direzione del veicolo non viene spostato dalla posizione di retromarcia.

Modificare la visuale significa passare a qualsiasi altra visuale fornita dalla telecamera.

La visuale può essere disattivata manualmente quando il veicolo non si muove all’indietro.

Il sistema può essere disattivato quando il veicolo rileva un accoppiamento mediante un dispositivo di traino.

16.1.1.4.

Cambio automatico di visuale

In caso di rischio di collisione, il campo visivo può cambiare per mostrare la zona della collisione. Al servizio tecnico deve essere dimostrato che questo cambiamento di visuale aumenta la sicurezza.

Quando il veicolo non si sposta in direzione rettilinea, il campo visivo può variare seguendo la traiettoria del veicolo.

16.1.2.

Disponibilità operativa (del sistema)

L’indisponibilità operativa del sistema deve essere riconoscibile dal conducente (ad esempio, un’eventuale avaria del sistema di telecamera posteriore deve essere indicata da un segnale di avvertimento, da un’indicazione sullo schermo, dallo schermo nero, dall’assenza dell’indicatore di stato ecc.). Le informazioni per il conducente devono essere spiegate nel manuale di istruzioni.

16.1.2.1.

Tempo di risposta

L’immagine della zona posteriore conforme alle prescrizioni di cui al punto 15.2 deve essere visibile entro 2,0 secondi dall’inizio della manovra di retromarcia, quando sottoposta a prova conformemente al punto 2 dell’allegato 9.

16.1.3.

Monitor all’interno del veicolo

16.1.3.1.

L’area definita del monitor deve essere visibile senza impedimenti dal punto di riferimento oculare. Può essere accettata una prova virtuale.

16.1.4.

L’installazione di un dispositivo per la visione indiretta deve ostruire il meno possibile la visuale diretta del conducente.

16.2.

I veicoli possono essere dotati di dispositivi aggiuntivi per la visione indiretta.

16.3.

In deroga alle disposizioni di cui sopra, qualsiasi altra concezione progettuale deve essere dimostrata in modo soddisfacente per il servizio tecnico nell’ambito del principio di sicurezza previsto dalle disposizioni di cui sopra.

17.   PRESCRIZIONI PER I SISTEMI DI RILEVAMENTO

17.1.

Attivazione del sistema

Il sistema deve attivarsi all’inizio della manovra di retromarcia. Se non può funzionare correttamente, il sistema deve spegnersi in modo automatico, oppure deve poter essere disattivato manualmente dal conducente.

Finché il selettore di direzione del veicolo si trova nella posizione di retromarcia, il sistema di rilevamento deve rimanere attivo.

Se il veicolo è in grado di rilevare un accoppiamento con un dispositivo di traino, il sistema può essere disattivato.

17.2.

Interfaccia del conducente e strategia di comunicazione delle informazioni

17.2.1.

Il sistema deve emettere segnali informativi di almeno due tipi diversi fra quelli acustici, visivi e tattili.

17.2.1.1.

Fintanto che rimane attivo un segnale informativo, il conducente può disattivare gli altri segnali informativi.

17.2.2.

Informazioni acustiche

Quando con la retromarcia selezionata/innestata viene rilevato un oggetto nella zona orizzontale posteriore, come descritta al punto 1.3 dell’allegato 10, deve essere emesso un segnale informativo acustico conforme alla norma ISO 15006:2011.

I segnali informativi acustici possono essere di due o più livelli in base alla distanza. Tali zone differenziate a seconda dei livelli (distanza) e dell’ampiezza di rilevamento possono essere segnalate mediante modifica della frequenza del segnale acustico intermittente, che diventa più rapido o continuo man mano che la distanza si riduce.

17.2.3.

Durata della segnalazione

La segnalazione deve protrarsi fino a che viene rilevato l’oggetto e terminare quando l’oggetto non viene più rilevato o il sistema viene disattivato.

Affinché non disturbi il conducente, il segnale acustico può essere interrotto automaticamente, in via temporanea, dopo un certo periodo di tempo stabilito dal costruttore, a condizione che il sistema rimanga attivo. Se dopo l’interruzione automatica del segnale la distanza dall’oggetto si riduce, il segnale acustico deve riprendere automaticamente. Se la distanza dall’oggetto aumenta, il segnale acustico può restare temporaneamente disattivato.

17.2.4.

Informazioni visive

Se le informazioni visive sono visualizzate su un monitor utilizzato anche per altre informazioni, come i display per gruppi di misuratori o per altre funzioni, è ammessa la sovrimpressione, per la quale devono essere rispettate le prescrizioni per i sistemi di telecamera posteriore di cui al punto 16.1.1.2 del presente regolamento.

17.2.5.

Disponibilità operativa (del sistema)

L’indisponibilità operativa del sistema deve essere riconoscibile dal conducente (ad esempio, un’eventuale avaria del sistema di rilevamento deve essere indicata da un segnale di avvertimento, da un’indicazione sullo schermo, dallo schermo nero, dall’assenza dell’indicatore di stato ecc.). Le informazioni per il conducente devono essere spiegate nel manuale di istruzioni.

17.3.

Efficacia di rilevamento degli oggetti

17.3.1.

Tempo di risposta

Il conducente deve ricevere almeno un segnale acustico o tattile conforme alle prescrizioni di cui al punto 17.2 entro 0,6 secondi dall’inizio della manovra di retromarcia, in caso di prova in conformità al punto 2 dell’allegato 10.

18.   MODIFICA DEL TIPO DI VEICOLO ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

18.1.

Qualsiasi modifica di un tipo di veicolo deve essere comunicata all’autorità che ha rilasciato l’omologazione del tipo di veicolo in questione. L’autorità di omologazione deve quindi:

a)

stabilire, dopo aver consultato il costruttore, che è necessario il rilascio di una nuova omologazione; oppure

b)

applicare la procedura di cui al punto 18.1.1 (revisione) e, ove applicabile, la procedura di cui al punto 18.1.2 (estensione).

18.1.1.

Revisione

In caso di modifica di alcuni dati registrati nel fascicolo informativo, se l’autorità di omologazione considera improbabile che le modifiche apportate abbiano determinato effetti negativi di rilievo, e ritiene pertanto che il veicolo sia ancora conforme alle prescrizioni, la modifica è considerata una «revisione».

In tale caso, l’autorità di omologazione deve pubblicare le pagine debitamente riviste del fascicolo informativo, indicando chiaramente per ciascuna di esse la natura della modifica e la data di ripubblicazione. Si considera conforme a questa prescrizione una versione consolidata e aggiornata del fascicolo informativo alla quale sia allegata una descrizione dettagliata delle modifiche.

18.1.2.

Estensione

La modifica deve essere designata come «estensione» se, oltre alla variazione delle informazioni registrate nel fascicolo informativo,

a)

sono necessarie ulteriori ispezioni o prove; oppure

b)

sono state modificate informazioni che figurano nel documento di notifica (fatta eccezione per gli allegati); oppure

c)

è richiesta l’omologazione aggiornata a una serie di modifiche successiva alla sua entrata in vigore.

18.2.

Della conferma o del rifiuto dell’omologazione, con indicazione delle modifiche, deve essere data comunicazione alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda conforme al modello di cui all’allegato 4 del presente regolamento. Inoltre, sulla base della data della revisione o dell’estensione più recente deve essere modificato l’indice analitico del fascicolo di omologazione allegato al documento di notifica.

18.3.

L’autorità di omologazione che rilascia l’estensione dell’omologazione deve assegnare un numero di serie a ogni scheda di notifica compilata per tale estensione.

19.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

19.1.

Le procedure tese a garantire la conformità della produzione devono essere conformi a quelle indicate nella scheda 1 dell’accordo (E/ECE/TRANS/505/Rev.3).

19.2.

Ogni veicolo omologato a norma del presente regolamento deve essere prodotto in modo da risultare conforme al tipo omologato, e quindi rispettare le prescrizioni di cui al punto 15 e, se del caso, ai punti 16 e 17.

20.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

20.1.

L’omologazione di un tipo di veicolo rilasciata a norma del presente regolamento può essere ritirata se cessa di essere rispettata la prescrizione di cui al punto 19.1 o se il veicolo non supera i controlli di cui al punto 19.2.

20.2.

Se una parte dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione precedentemente concessa, deve informarne immediatamente le altre parti dell’accordo che applicano il presente regolamento trasmettendo copia della scheda di omologazione recante in calce, in caratteri di grandi dimensioni, l’annotazione datata e firmata «OMOLOGAZIONE REVOCATA».

21.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Qualora cessi completamente la produzione di un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, il titolare dell’omologazione deve informarne l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. Appena ricevuta la relativa comunicazione, tale autorità deve informare le altre parti dell’accordo che applicano il presente regolamento inviando una copia della scheda di omologazione recante in calce, a chiare lettere, l’annotazione firmata e datata «PRODUZIONE CESSATA».

22.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI RESPONSABILI DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Le parti dell’accordo che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dell’autorità che rilascia l’omologazione e alla quale devono essere inviate le schede attestanti il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca di omologazioni rilasciate in altri paesi.


(1)  I numeri distintivi delle parti contraenti dell’accordo del 1958 sono riportati nell’allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 6 -https://unece.org/transport/standards/transport/vehicle-regulations-wp29/resolutions.


ALLEGATO 1

Scheda informativa relativa all’omologazione di un dispositivo per la retromarcia

Le seguenti informazioni, ove applicabili, devono essere fornite in triplice copia ed essere corredate da un indice.

I disegni devono essere forniti su carta formato A4 o in un raccoglitore formato A4, in scala appropriata che permetta un grado sufficiente di dettaglio.

Le eventuali fotografie devono essere sufficientemente dettagliate.

1.   

Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

2.   

Tipo e descrizione commerciale generale: …

3.   

Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul dispositivo: …

4.   

Categoria di veicolo cui è destinato il dispositivo: …

5.   

Nome e indirizzo del costruttore: …

6.   

Posizione e modalità di apposizione del marchio di omologazione: …

6.1.   

Altri mezzi di identificazione che rimandano al marchio di omologazione: …

7.   

Indirizzi degli stabilimenti di montaggio: …

8.   

Specchi (indicare ogni singolo specchio): …

8.1.   

Variante…

8.2.   

Disegno o disegni che consentano l’identificazione dello specchio: …

8.3.   

Particolari del sistema di fissaggio: …

9.   

Dispositivi per la visione indiretta diversi dagli specchi: …

9.1.   

Tipo e caratteristiche (ad esempio descrizione completa del dispositivo): …

9.2.   

Disegni sufficientemente dettagliati da permettere di identificare il dispositivo completo, comprendenti le istruzioni di montaggio; sui disegni, indicare l’ubicazione del marchio di omologazione: …


ALLEGATO 2

Scheda informativa relativa all’omologazione di un veicolo in relazione all’installazione di dispositivi per la retromarcia

Le seguenti informazioni, ove applicabili, devono essere fornite in triplice copia ed essere corredate da un indice.

I disegni devono essere forniti su carta formato A4 o in un raccoglitore formato A4, in scala appropriata che permetta un grado sufficiente di dettaglio.

Le eventuali fotografie devono essere sufficientemente dettagliate.

Aspetti generali

1.

Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

2.

Tipo e descrizione commerciale generale: …

3.

Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: …

4.

Posizione di tale indicazione: …

5.

Categoria del veicolo: …

6.

Nome e indirizzo del costruttore: …

7.

Indirizzi degli stabilimenti di montaggio: …

Caratteristiche costruttive generali del veicolo

8.

Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: …

9.

Posto di guida: a destra/a sinistra (1)

9.1.

Veicolo predisposto per circolazione stradale a destra/a sinistra (1)

10.

Dimensioni (fuori tutto) del veicolo…

10.1.

Telaio non carrozzato…

10.1.1.

Larghezza: (2)

10.1.1.1.

Larghezza massima ammissibile: …

10.1.1.2.

Larghezza minima ammissibile: …

10.2.

Per i telai carrozzati: …

10.2.1.

Larghezza2

11.

Carrozzeria…

11.1.

Dispositivi per la visione indiretta…

11.1.1.

Specchi…

11.1.1.1.

Disegni indicanti la posizione dello specchio rispetto alla struttura del veicolo: …

11.1.1.2.

Descrizione dettagliata delle modalità di fissaggio, con indicazione della parte della struttura del veicolo cui è fissato: …

11.1.1.3.

Accessori opzionali che possono influire sul campo visivo posteriore: …

11.1.1.4.

Breve descrizione degli eventuali componenti elettronici del dispositivo di regolazione: …

11.1.2.

Dispositivi per la visione indiretta diversi dagli specchi: …

11.1.2.1.

Disegni sufficientemente particolareggiati con le istruzioni di montaggio: …

11.1.2.2.

Per il sistema di telecamera posteriore: …

11.1.2.2.1.

Disegni/fotografie indicanti la posizione della telecamera o delle telecamere rispetto alla struttura del veicolo: …

11.1.2.2.2.

Disegni/fotografie indicanti la disposizione del monitor o dei monitor, in cui siano visibili le parti interne circostanti: …

11.1.2.2.3.

Disegni/fotografie che mostrino la visuale del conducente sul monitor o sui monitor: …

11.1.2.2.4.

Disegni/fotografie che illustrino la configurazione e l’immagine resa dal monitor del campo visivo prescritto: …

11.1.2.2.5.

Descrizione dettagliata delle modalità di fissaggio del sistema di telecamera posteriore, con indicazione della parte della struttura del veicolo cui è fissato: …

11.1.2.2.6.

Accessori opzionali che possono influire sul campo visivo posteriore: …

11.1.2.2.7.

Breve descrizione degli eventuali componenti elettronici del dispositivo di regolazione: …

11.1.2.2.8.

Specifica tecnica e manuale di istruzioni del sistema di telecamera posteriore: …

(1)  Cancellare quanto non pertinente.

(2)  «Larghezza fuori tutto» di un veicolo indica la dimensione misurata in conformità alla norma ISO 612-1978, termine n. 6.2. Per quanto riguarda i veicoli di categoria diversa dalla M, al di là delle disposizioni di tale norma, per la misurazione della larghezza del veicolo non si deve tenere conto dei seguenti dispositivi:

(a)

dispositivi per i sigilli doganali e relativa protezione;

(b)

dispositivi per fissare il telone impermeabile e relativa protezione;

(c)

spie di guasto degli pneumatici;

(d)

elementi sporgenti flessibili del dispositivo antispruzzo;

(e)

dispositivi di illuminazione;

(f)

per gli autobus, rampe di accesso in ordine di marcia, piattaforme di sollevamento e attrezzature analoghe in ordine di marcia, purché non sporgano più di 10 mm dai fianchi del veicolo e gli angoli delle rampe anteriori o posteriori siano arrotondati con un raggio non inferiore a 5 mm; i bordi devono essere arrotondati con un raggio non inferiore a 2,5 mm.

(g)

dispositivi per la visione indiretta;

(h)

indicatori di pressione degli pneumatici;

(i)

gradini a scomparsa;

(j)

la parte convessa del fianco dello pneumatico situata immediatamente sopra il punto di contatto con il terreno.


ALLEGATO 3

Notifica

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

Image 42

 (1)

Emessa da:

Nome dell'amministrazione:…


Relativa a2  (2):

rilascio dell’omologazione

 

estensione dell’omologazione

 

rifiuto dell’omologazione

 

revoca dell’omologazione

 

cessazione definitiva della produzione

di un tipo di dispositivo per la retromarcia a norma del regolamento ONU n. 158

Omologazione n.: … Estensione n.: …

1.   

Denominazione commerciale o marchio del dispositivo:…

2.   

Nome del fabbricante del tipo di dispositivo:…

3.   

Nome e indirizzo del fabbricante:…

4.   

Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario del fabbricante:…

5.   

Presentato per l’omologazione in data:…

6.   

Servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione:…

7.   

Data del verbale rilasciato dal servizio tecnico:…

8.   

Numero del verbale rilasciato dal servizio tecnico:…

9.   

Descrizione sintetica…

Identificazione del dispositivo: specchio, sistema di telecamera posteriore, altro dispositivo2

Dispositivo retrovisore di prossimità2

10.   

Posizione del marchio di omologazione:…

11.   

Motivi dell’estensione (se del caso):…

12.   

Omologazione rilasciata/rifiutata/estesa/revocata2:

13.   

Luogo:…

14.   

Data:…

15.   

Firma:…

16.   

Alla presente notifica è allegato l’elenco dei documenti presentati all’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione; tali documenti sono disponibili su richiesta.


(1)  Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l’omologazione (cfr. le disposizioni relative all’omologazione contenute nel presente regolamento).

(2)  Cancellare quanto non pertinente.


ALLEGATO 4

Notifica

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

Image 43

 (1)

Emessa da:

Nome dell'amministrazione:…


Relativa a (2):

rilascio dell’omologazione

 

estensione dell’omologazione

 

rifiuto dell’omologazione

 

revoca dell’omologazione

 

cessazione definitiva della produzione

di un tipo di veicolo per quanto riguarda il montaggio di dispositivi per la retromarcia a norma del regolamento ONU n. 158

Omologazione n.: … Estensione n.:…

1.   

Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

2.   

Tipo e descrizione commerciale generale: …

3.   

Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: …

3.1.   

Posizione di tale indicazione: …

4.   

Categoria del veicolo: (M1, M2, M3, N1, N2, N3)2

5.   

Nome e indirizzo del costruttore: …

6.   

Indirizzi degli stabilimenti di produzione: …

7.   

Eventuali informazioni aggiuntive: cfr. appendice

8.   

Servizio tecnico responsabile delle prove: …

9.   

Data del verbale di prova: …

10.   

Numero del verbale di prova: …

11.   

Eventuali osservazioni: cfr. appendice

12.   

Luogo: …

13.   

Data: …

14.   

Firma: …

15.   

Si allega l’indice del fascicolo informativo depositato presso l’autorità di omologazione, del quale si può richiedere copia.


(1)  Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l’omologazione (cfr. le disposizioni relative all’omologazione contenute nel presente regolamento).

(2)  Cancellare quanto non pertinente.


Allegato 4Appendice

Appendice della scheda di notifica n. … relativa all’omologazione di un veicolo per quanto riguarda il montaggio di dispositivi per la retromarcia a norma del regolamento ONU n. 158.

1.   

Denominazione commerciale o marchio degli specchi e dei dispositivi supplementari per la visione indiretta e relativo numero di omologazione: …

2.   

Specchi retrovisori di prossimità e dispositivi per la retromarcia1

3.   

Estensione dell’omologazione del veicolo al fine di includere il seguente dispositivo per la visione indiretta: …

4.   

Dati che consentono di individuare il punto R del posto a sedere del conducente: …

5.   

Larghezza minima e massima della carrozzeria per le quali sono stati omologati lo specchio e i dispositivi per la visione indiretta: …

6.   

Alla presente scheda è allegata la seguente documentazione, recante il numero di omologazione sopra indicato: …

a)

disegni che illustrano il montaggio dei dispositivi per la visione indiretta; …

b)

disegni vari che indicano la posizione di montaggio e le caratteristiche della parte della struttura in cui sono montati i dispositivi per la visione indiretta. …

7.   

Osservazioni (ad esempio vale per la circolazione a destra/a sinistra1): …


ALLEGATO 5

Esempio di marchio di omologazione di un dispositivo per la visione indiretta

(cfr. punto 5.4 del regolamento)

Image 44

a = almeno 5 millimetri.

Il marchio di omologazione di cui sopra apposto su un dispositivo per la visione indiretta indica che si tratta di un dispositivo retrovisore principale di prossimità omologato in Giappone (E 43) a norma del regolamento ONU n. 158 con il numero di omologazione 002439. Le prime due cifre indicano che l’omologazione è stata rilasciata conformemente alle prescrizioni della versione originale del regolamento ONU n. 158.

Nota:

il numero di omologazione e il simbolo aggiuntivo devono essere collocati vicino al cerchio, sopra o sotto la «E» oppure a sinistra o a destra di tale lettera. Le cifre che compongono il numero di omologazione devono essere allineate sullo stesso lato della «E» e orientate nella stessa direzione. Il simbolo aggiuntivo deve trovarsi direttamente di fronte al numero di omologazione. Per non generare confusione con altri simboli, per i numeri di omologazione non si devono utilizzare i numeri romani.

ALLEGATO 6

Metodo di prova per la determinazione del coefficiente di riflessione

1.   

Definizioni

1.1.   

Illuminante normalizzato CIE A1 (1): illuminante colorimetrico che rappresenta l’emissione del corpo nero a T68 = 2 855,6 K.

1.1.2.   

Sorgente normalizzata CIE A1: lampada a incandescenza con filamento di tungsteno in atmosfera gassosa, funzionante a una temperatura di colore correlata di T68 = 2 855,6 K.

1.1.3.   

Osservatore colorimetrico normalizzato CIE 19311: ricettore di radiazioni le cui caratteristiche colorimetriche corrispondono alle componenti tricromatiche spettrali x‾ (λ), y‾ (λ), z‾ (λ) (cfr. tabella).

1.1.4.   

Componenti tricromatiche spettrali CIE1: valori delle componenti tricromatiche spettrali di uno spettro di uguale energia nel sistema CIE (XYZ).

1.1.5.   

Visione fotopica1: visione di un occhio normale adattato a livelli di luminanza di almeno varie cd/m2.

2.   

Apparecchiatura

2.1.   

Aspetti generali

L’apparecchiatura è costituita da una sorgente luminosa, un supporto per il campione, un ricevitore a rivelatore fotoelettrico e un indicatore (cfr. figura 1), nonché dai mezzi necessari per eliminare gli effetti della luce estranea.

Il ricevitore può essere munito di sfera integratrice per facilitare la misurazione della riflettanza degli specchi non piani (convessi) (cfr. figura 2).

2.2.   

Caratteristiche spettrali della sorgente luminosa e del ricevitore

La sorgente luminosa deve essere una sorgente normalizzata CIE A associata ad un’ottica che consenta di ottenere un fascio di raggi luminosi pressoché paralleli. Si raccomanda l’impiego di uno stabilizzatore di tensione per mantenere stabile la tensione della lampada per tutto il periodo di funzionamento.

Il ricevitore deve comprendere un rivelatore fotoelettrico la cui risposta spettrale sia proporzionale alla funzione di luminosità fotopica dell’osservatore colorimetrico normalizzato CIE (1931) (cfr. tabella). È consentito l’uso di qualsiasi altra combinazione di illuminante, filtro e ricevitore che dia un equivalente globale dell’illuminante normalizzato CIE A e della visione fotopica. Se il ricevitore comprende una sfera integratrice, la superficie interna della sfera deve essere ricoperta da un rivestimento bianco opaco (diffondente) non selettivo rispetto alla lunghezza d’onda.

2.3.   

Condizioni geometriche

Il fascio incidente deve formare preferibilmente un angolo (θ) di 0,44 ± 0,09 rad (25 ± 5°) con la perpendicolare della superficie di prova, che non deve però oltrepassare il limite superiore della tolleranza (0,53 rad o 30°). L’asse del ricettore deve formare con questa perpendicolare un angolo (θ) uguale a quello del fascio incidente (cfr. figura 1). Quando colpisce la superficie di prova, il fascio incidente deve avere un diametro di almeno 13 mm (0,5 pollici). Il fascio riflesso non deve essere più ampio della superficie sensibile del rivelatore fotoelettrico, deve coprire almeno il 50 % di tale superficie e, per quanto possibile, la stessa porzione di superficie del fascio usato per tarare lo strumento.

Se il ricevitore comprende una sfera integratrice, questa deve avere un diametro di almeno 127 mm (5 pollici). Le aperture presenti nella sfera per il campione e il fascio incidente devono avere dimensioni sufficienti per lasciar passare completamente il fascio luminoso incidente e quello riflesso. Il rivelatore fotoelettrico deve essere disposto in modo da non ricevere direttamente la luce del fascio incidente o del fascio riflesso.

2.4.   

Caratteristiche elettriche dell’insieme rivelatore fotoelettrico-misuratore

L’uscita del rivelatore fotoelettrico letta sull’indicatore deve risultare una funzione lineare dell’intensità luminosa della superficie fotosensibile. Per facilitare la rimessa a zero e le regolazioni di taratura devono essere predisposti opportuni mezzi elettrici e/o ottici. Tali mezzi non devono pregiudicare la linearità o le caratteristiche spettrali dello strumento. L’accuratezza dell’insieme rivelatore fotoelettrico-misuratore deve essere pari a ± 2 % della scala completa o, se inferiore, a ± 10 % del valore misurato.

2.5.   

Supporto del campione

Il meccanismo deve consentire di disporre il campione in modo che l’asse del braccio della sorgente e quello del braccio del ricettore si intersechino a livello della superficie riflettente. Quest’ultima può trovarsi all’interno dello specchio campione o su uno dei due lati di esso, a seconda che si tratti di uno specchio a prima superficie, a seconda superficie o di uno specchio prismatico del tipo «flip».

3.   

Procedimento

3.1.   

Metodo della taratura diretta

Con il metodo della taratura diretta, il campione di riferimento usato è l’aria. Questo metodo si applica agli strumenti costruiti in modo da consentire una taratura al 100 % della scala orientando il ricevitore direttamente sull’asse della sorgente luminosa (cfr. figura 1).

In taluni casi (se ad esempio si misurano superfici a basso fattore di riflessione) può essere preferibile usare un punto di taratura intermedio (tra 0 e 100 % della scala). In questi casi è necessario intercalare nel cammino ottico un filtro neutro con fattore di trasmissione noto e regolare il sistema di taratura fino a che l’indicatore non dà la percentuale di trasmissione corrispondente al filtro neutro. Il filtro deve essere tolto prima di procedere alle misurazioni del fattore di riflessione.

3.2.   

Metodo della taratura indiretta

Il metodo della taratura indiretta si usa per gli strumenti con sorgente e ricevitore di forma geometrica fissa. Esso richiede una riflettanza correttamente calibrata e mantenuta tale. Il campione di riferimento sarà preferibilmente uno specchio piano con un valore di riflettanza il più prossimo possibile a quello dei campioni di prova.

3.3.   

Misurazione per specchi piani

La riflettanza dei campioni di specchi piani può essere misurata con strumenti tarati con il metodo diretto o indiretto. Il valore della riflettanza è letto direttamente sul quadrante dell’indicatore.

3.4.   

Misurazione per specchi non piani (convessi)

Per misurare la riflettanza di specchi non piani (convessi) sono necessari strumenti che incorporino nel ricevitore una sfera integratrice (cfr. figura 2). Se con uno specchio campione con riflettanza E % lo strumento indica ne divisioni, nx divisioni corrisponderanno, con uno specchio a riflettanza sconosciuta, a una riflettanza di X %, secondo la formula:

Image 45

Image 46

Image 47

4.   

Valori delle componenti tricromatiche spettrali dell’osservatore di riferimento colorimetrico CIE 1931 (2)

La tabella è tratta dalla pubblicazione CIE 50 (45) (1970).

Image 48

*

Cambiato nel 1966 (da 3 a 2).

Figura esplicativa

Esempio di dispositivo di misurazione del fattore di riflessione degli specchi sferici

Image 49

C

=

Ricevitore

D

=

Diaframma

E

=

Finestra di ingresso

F

=

Finestra di misurazione

L

=

Lente

M

=

Finestra dell’oggetto

S

=

Sorgente luminosa

(S)

=

Sfera integratrice


(1)  Definizioni tratte dalla pubblicazione CIE 50 (45), International Electronical Vocabulary, Group 45, Lighting.

(2)  Tabella abbreviata. I valori di Image 50 sono arrotondati al quarto decimale.


ALLEGATO 7

Metodo per la misurazione del raggio di curvatura «r» della superficie riflettente dello specchio

1.   

Misurazione

1.1.   

Apparecchiatura

Si usa un apparecchio detto «sferometro» simile a quello descritto nella figura 1 del presente allegato, avente le distanze indicate tra la punta di misurazione e i piedi fissi.

1.2.   

Punti di misurazione

1.2.1.   

I raggi di curvatura principali devono essere misurati in tre punti situati il più vicino possibile ad un terzo, alla metà e ai due terzi dell’arco della superficie riflettente passante per il centro di detta superficie parallelamente al segmento b, o dell’arco passante per il centro della superficie riflettente perpendicolarmente a detto segmento, nel caso che quest’ultimo arco sia più lungo.

1.2.2.   

Se però le dimensioni della superficie riflettente non consentono di effettuare misurazioni nelle direzioni definite al punto 2.1.2.2.2 del presente regolamento, i servizi tecnici responsabili delle prove possono effettuare le misurazioni in tale punto in due direzioni perpendicolari il più possibile vicine a quelle sopra prescritte.

2.   

Calcolo del raggio di curvatura «r»

Il raggio «r», espresso in mm, è calcolato mediante la formula:

Image 51

dove:

rp1

= raggio di curvatura al primo punto di misurazione;

rp2

= raggio di curvatura al secondo punto di misurazione;

rp3

= raggio di curvatura al terzo punto di misurazione.

Image 52

(dimensioni in millimetri)


ALLEGATO 8

Procedimento per la determinazione del punto «H» e dell’angolo effettivo di inclinazione del tronco per i posti a sedere nei veicoli a motore (1)

Appendice 1 — Descrizione della macchina tridimensionale per la determinazione del punto H (macchina 3-D H)1

Appendice 2 — Sistema di riferimento tridimensionale1

Appendice 3 — Dati di riferimento dei posti a sedere1


(1)  La procedura è descritta nell’allegato 1 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6).https://unece.org/transport/standards/transport/vehicle-regulations-wp29/resolutions.


ALLEGATO 9

Metodi di prova del campo visivo di prossimità posteriore

1.   

Campo visivo

Le prescrizioni relative al campo visivo di cui al punto 15.2 del presente regolamento possono essere sottoposte a prova alle condizioni descritte nel presente allegato.

1.1.   

Oggetti utilizzati per la prova

Ogni oggetto utilizzato per la prova deve essere costituito da un cilindro circolare diritto di 0,8 m di altezza e di 0,3 m di diametro esterno. Ogni oggetto utilizzato per la prova deve essere contrassegnato come segue.

a)

L’oggetto utilizzato per la prova deve avere una zona verniciata di 0,15 m × 0,15 m che possa essere spostata dalla parte Inferiore alla parte superiore del cilindro.

b)

La zona verniciata deve essere di colore contrastante sia con il resto del cilindro che con la superficie di prova.

Image 53

1.2.   

Disposizione e orientamento degli oggetti utilizzati per la prova

Collocare gli oggetti utilizzati per la prova nei punti indicati alle lettere da a) a h) e illustrati nella figura B. Misurare le distanze riportate nella figura B da un oggetto utilizzato per la prova a un altro dal centro (asse) cilindrico dell’oggetto utilizzato per la prova. Ogni oggetto utilizzato per la prova deve essere orientato in modo che il suo asse sia verticale.

a)

Collocare gli oggetti A, B e C in modo che i relativi centri si trovino su un piano verticale trasversale situato 0,3 m dietro il piano verticale trasversale tangente alla superficie più arretrata del veicolo.

b)

Collocare l’oggetto B in modo che il relativo centro si trovi su un piano verticale longitudinale che attraversa la linea mediana longitudinale del veicolo.

c)

Collocare gli oggetti D, E, e F in modo che i relativi centri si trovino su un piano verticale trasversale situato 1,5 m dietro il piano verticale trasversale tangente alla superficie più arretrata del veicolo.

d)

Collocare l’oggetto E in modo che il relativo centro si trovi su un piano verticale longitudinale che attraversa la linea mediana longitudinale del veicolo.

e)

Collocare gli oggetti G, H, e I in modo che i relativi centri si trovino su un piano verticale trasversale situato 3,35 m dietro il piano verticale trasversale tangente alla superficie più arretrata del veicolo.

f)

Collocare l’oggetto H in modo che il relativo centro si trovi su un piano verticale longitudinale che attraversa la linea mediana longitudinale del veicolo.

g)

Collocare gli oggetti A, D e G in modo che le relative estremità si trovino su un piano verticale longitudinale tangente alla superficie più esterna del lato sinistro del veicolo.

h)

Collocare gli oggetti C, F e I in modo che le relative estremità si trovino su un piano verticale longitudinale tangente alla superficie più esterna del lato destro del veicolo.

Dispositivi di accoppiamento meccanico e portabagagli eventualmente situati nella parte posteriore del veicolo non devono essere presi in considerazione.

Image 54

1.3.   

Condizioni di prova

1.3.1.   

Illuminazione

Le prove devono essere effettuate in condizioni di illuminazione ambientale caratterizzate da una luce ripartita uniformemente dall’alto, di intensità compresa tra 7 000 lux e 10 000 lux, misurata al centro della superficie esterna del tetto del veicolo.

1.3.2.   

Temperatura

Durante la prova, la temperatura all’interno del veicolo deve essere compresa tra 15 °C e 25 °C.

1.3.3.   

Condizioni del veicolo

1.3.3.1.   

Pneumatici

Gli pneumatici del veicolo devono essere gonfiati alla pressione a freddo raccomandata dal costruttore del veicolo.

1.3.3.2.   

Carico del veicolo

Il veicolo deve trovarsi in ordine di marcia secondo la definizione di cui alla risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, punto 2.2.5.4).

1.3.3.3.   

Sospensioni regolabili

Se il veicolo ne è dotato, il sistema regolabile per le sospensioni deve essere impostato nella condizione più sfavorevole.

1.3.3.4.   

Portellone posteriore e copertura del vano bagagli

Se il veicolo ne è dotato, il portellone posteriore e la copertura del vano bagagli devono essere chiusi e fissati come nelle normali condizioni di funzionamento del veicolo.

1.4.   

Procedura di prova

La visibilità di ogni paletto deve essere verificata singolarmente.

È possibile anche sottoporre a prova un’intera fila contemporaneamente. Dopo che è stato individuato, il paletto può essere rimosso.

I paletti della prima fila (A, B e C) possono essere ruotati, di modo che si veda una parte più grande possibile della zona verniciata.

2.   

Disponibilità del sistema

2.1.   

Condizioni di prova

a)

Il veicolo deve restare nella condizione di stazionamento fino a quando non è garantito che tutti i sistemi elettronici sono disattivati, oppure per almeno 30 minuti.

b)

È consentito che la persona o l’attrezzatura di prova si trovino già all’interno del veicolo.

c)

Assicurarsi che il selettore del cambio del veicolo sia posizionato in posizione neutra o sulla marcia in avanti.

d)

La prova può iniziare con l’apertura della porta del conducente. Una volta aperta, la porta deve essere richiusa.

2.2.   

Procedura di prova

a)

Mettere il veicolo in modalità attiva. Con questa operazione deve avviarsi il primo cronometro.

b)

Attendere per almeno 6 secondi.

c)

Iniziare la manovra di retromarcia selezionando la retromarcia. Se non è possibile mettere il veicolo in retromarcia 6 secondi dopo aver avviato la modalità attiva, iniziare la manovra di retromarcia appena possibile dal punto di vista tecnico.

d)

Far partire il secondo cronometro conformemente alle specifiche del costruttore non dopo l’inserimento della retromarcia.

e)

Registrare il tempo di risposta sul secondo cronometro fino a che sul display non è completamente visibile l’immagine della zona posteriore.

3.   

Dimensioni degli oggetti

3.1.   

Punto di riferimento per la prova

Per la determinazione del punto di riferimento occorre attenersi alla procedura descritta qui di seguito.

a)

Collocare il centro del punto mediano dell’occhio rivolto in avanti (Mf), come illustrato nella figura C, in modo che venga a trovarsi 635 mm sulla verticale al di sopra del punto H (H) e 96 mm indietro rispetto al medesimo punto H.

b)

Collocare il centro dell’articolazione testa/collo (J), come illustrato nella figura C, in modo che venga a trovarsi 100 mm indietro rispetto a Mf e 588 mm sulla verticale al di sopra del punto H. Se il centro dell’articolazione testa/collo (J) non è compatibile con la configurazione del sedile del veicolo, posizionare il sedile del conducente sul punto mediano della corsa di regolazione longitudinale. Se il sedile non può essere posizionato sul punto mediano della corsa di regolazione longitudinale, utilizzare la posizione di regolazione più vicina dietro il punto mediano.

c)

Tracciare una linea orizzontale immaginaria tra Mf e un punto situato sulla verticale sopra J, definito come J2.

d)

Far ruotare la linea immaginaria intorno a J2 in direzione dell’immagine della zona posteriore fino ad ottenere la distanza rettilinea più breve possibile fra Mf e il centro del display utilizzato per la visualizzazione dell’immagine della zona posteriore prescritta da questa norma.

e)

Questa nuova posizione, derivata dalla rotazione di Mf, è definita Mr (punto mediano dell’occhio ruotato).

3.1.   

Procedura di misurazione

a)

Collocare una fotocamera, una videocamera o un apparecchio digitale equivalente di formato non inferiore a 35 mm in modo che il centro del piano dell’immagine dell’apparecchio sia situato in corrispondenza di Mr e la lente dell’apparecchio sia rivolta verso il centro dell’immagine della zona posteriore visibile sul display.

b)

Fissare alla base dell’immagine della zona posteriore un regolo orientato perpendicolarmente rispetto all’asse cilindrico dell’oggetto utilizzato per la prova. Se ostacolano la visione dello schermo della telecamera, i poggiatesta del veicolo possono essere regolati diversamente o rimossi.

c)

Fotografare l’immagine dello schermo con il regolo inserito nel telaio e l’immagine della zona posteriore visualizzata.

3.2.   

Estrazione dei dati fotografici

a)

Misurare sulla fotografia la lunghezza apparente di una sezione delimitata da 50 mm del regolo visibile nella fotografia, lungo il bordo di quest’ultimo, il più vicino possibile all’immagine della zona posteriore e in un punto vicino al centro orizzontale dell’immagine della zona posteriore.

b)

Misurare sulla fotografia la larghezza orizzontale della banda colorata nella parte superiore di ciascuno dei tre oggetti situati nelle posizioni G, H e I della figura B.

c)

Definire come dG, dH, e dI le larghezze orizzontali misurate delle bande colorate dei tre oggetti utilizzati per la prova.

3.3.   

Determinazione del fattore di scala

Utilizzando la lunghezza apparente della parte di 50 mm del regolo come appare nella fotografia, dividere tale lunghezza apparente per 50 mm per ottenere un fattore di scala. Definire questo fattore di scala come scala.

3.4.   

Determinazione della distanza di osservazione

Determinare la distanza effettiva tra il punto mediano dell’occhio ruotato (Mr) e il centro dell’immagine della zona posteriore. Definire questa distanza di osservazione come aeye.

3.5.   

Calcolo dell’angolo visivo sotteso agli oggetti utilizzati per la prova

Utilizzare la seguente equazione per calcolare gli angoli visivi sottesi:

Image 55

dove i può assumere il valore dell’oggetto G, H o I e l’arcoseno è calcolato in gradi.

Image 56


ALLEGATO 10

Metodi di prova dei sistemi di rilevamento

1.   

Rilevamento della zona orizzontale posteriore

I sistemi di segnalazione acustica devono superare la prova di cui al punto 1.3.1 del presente allegato. Si noti tuttavia che se un sistema di segnalazione acustica supera la prova di cui al punto 1.4 del presente allegato, la prova di cui al punto 1.3.1 del presente allegato è considerata superata.

1.1.   

Condizioni di prova

L’oggetto utilizzato per la prova deve essere conforme al punto 7.1 della norma ISO 17386:2010. Nel corso della prova la velocità del vento non deve superare 1 m/s. La temperatura deve essere di 20 ± 5 °C e l’umidità del 60 ± 25 %. Non deve piovere né nevicare. La prova deve essere effettuata su una superficie piatta e asciutta di cemento o asfalto. Sulla prova non deve influire la rifrazione di onde sonore o elettromagnetiche causata da pareti, apparecchiature ausiliarie di prova o altri oggetti presenti nell’ambiente.

1.2.   

Preparazione della prova

Deve essere utilizzato un solo oggetto. La distanza tra il bordo posteriore del veicolo e l’oggetto utilizzato per la prova e la posizione dell’oggetto utilizzato per la prova sono scelte dal costruttore per garantire il rilevamento dell’oggetto utilizzato per la prova. L’oggetto utilizzato per la prova deve trovarsi sulla griglia rilevabile all’interno della zona orizzontale posteriore di cui al punto 1.3.1 del presente allegato. Allo stato iniziale il veicolo di prova deve trovarsi nella condizione di stazionamento, con il sistema di rilevamento attivo secondo le indicazioni [del costruttore O del manuale di istruzioni]. Per «condizione di stazionamento» si intende: nel caso dei veicoli dotati di cambio automatico, che è selezionata la posizione P (parcheggio); nel caso dei veicoli dotati di cambio manuale, che sono inseriti la folle e il freno di stazionamento.

1.3.   

Metodo di prova

1.3.1.   

Campo di rilevamento

La distanza massima di rilevamento di cui ai punti 5.4.2 e 5.4.3 della norma ISO 17386:2010 deve essere di 1,0 m (classe R2). La larghezza del rettangolo, w_r, è uguale alla larghezza del veicolo misurata lungo l’asse posteriore. Le dimensioni devono essere arrotondate per eccesso agli 0,1 m più vicini. Nelle figure 1 e 2 che seguono sono riportati alcuni esempi di w_r diversi.

Image 57

Image 58

1.3.2.   

Tasso minimo di rilevamento

Il tasso minimo di rilevamento prescritto per la zona orizzontale posteriore è il seguente:

a)

90 % per A1 come definito al punto 5.4.3 della norma ISO 17386:2010;

b)

87 % per il campo posteriore 2 in A2 come definito al punto 5.4.3 della norma ISO 17386:2010.

Al rilevamento non devono sfuggire aree di dimensioni superiori a un quadrato costituito da 2 × 2 caselle della griglia.

Le procedure di prova della zona orizzontale posteriore da utilizzare in questo caso sono quelle di cui al punto 7.3 della norma ISO 17386:2010.

Si ritiene che l’oggetto utilizzato per la prova sia stato rilevato se è emessa una segnalazione costituita da un suono continuo della durata superiore a 5 secondi. La prova di rilevamento deve essere effettuata una volta per ciascun oggetto. Tuttavia, se necessario e d’intesa con il servizio tecnico e il costruttore, si può ritenere che l’oggetto utilizzato per la prova sia stato rilevato nel caso in cui il segnale sia stato emesso in 4 prove su 5.

1.4.   

Metodo di prova alternativo (semplificato)

1.4.1.   

Campo di rilevamento

Le zone di monitoraggio sono costituite dai dieci punti visibili nella figura 3 all’interno della zona di monitoraggio di cui al punto 1.3.1.

Image 59

1.4.2.   

Tasso minimo di rilevamento

Il tasso minimo di rilevamento prescritto per la zona di dieci punti è del 100 %.

Si ritiene che l’oggetto utilizzato per la prova sia stato rilevato se è emessa una segnalazione costituita da un suono continuo della durata superiore a cinque secondi. La prova di rilevamento deve essere effettuata una volta per ciascun oggetto. Tuttavia, se necessario e d’intesa con il servizio tecnico e il costruttore, si può ritenere che l’oggetto utilizzato per la prova sia stato rilevato nel caso in cui il segnale sia stato emesso in quattro prove su cinque.

1.4.3.   

Capacità di autodiagnosi e indicazione di guasti

Conformemente al punto 5.5 della norma ISO 17386:2010, il sistema deve disporre di funzioni di autodiagnosi. Deve fornire informazioni sui propri guasti conformemente al punto 17.2.5 del presente regolamento ogni volta che viene rilevata una condizione di guasto.

2.   

Tempo di risposta

2.1.   

Condizioni di prova

a)

Il veicolo deve restare nella condizione di stazionamento fino a quando non è garantito che tutti i sistemi elettronici sono disattivati, oppure per almeno 30 minuti.

b)

È consentito che la persona o l’attrezzatura di prova si trovino già all’interno del veicolo.

c)

Assicurarsi che il selettore del cambio del veicolo sia posizionato in posizione neutra o sulla marcia in avanti.

d)

La prova può iniziare con l’apertura della porta del conducente. Una volta aperta, la porta deve essere richiusa.

2.2.   

Procedura di prova

a)

Collocare un oggetto da utilizzare per la prova nel campo di rilevamento prescritto.

b)

Mettere il veicolo in modalità attiva. Con questa operazione deve avviarsi il primo cronometro.

c)

Attendere per almeno 6 secondi.

d)

Iniziare la manovra di retromarcia selezionando la retromarcia. Se non è possibile mettere il veicolo in retromarcia 6 secondi dopo aver avviato la modalità attiva, iniziare la manovra di retromarcia appena possibile dal punto di vista tecnico. Far partire il secondo cronometro conformemente alle specifiche del costruttore non dopo l’inserimento della retromarcia.

e)

Registrare sul secondo cronometro il tempo di risposta fino a quando non è disponibile il segnale informativo.


25.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 184/62


Solo i testi UNECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento ONU n. 159 — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il sistema di monitoraggio alla partenza del veicolo per il rilevamento di pedoni e ciclisti [2021/829]

Data di entrata in vigore: 10 giugno 2021.

Il presente documento è un semplice strumento di documentazione. Il testo facente fede e giuridicamente vincolante è: ECE/TRANS/WP.29/2020/122.

INDICE

REGOLAMENTO

0.

Introduzione

1.

Ambito di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Omologazione

5.

Specifiche

6.

Procedura di prova

7.

Modifica del tipo di veicolo ed estensione dell’omologazione

8.

Conformità della produzione

9.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

10.

Cessazione definitiva della produzione

11.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione e delle autorità di omologazione

ALLEGATI

1

Notifica

2

Esempi di marchi di omologazione

3

Metodo di prova per la determinazione dei limiti dell’angolo morto

0.   INTRODUZIONE (a titolo informativo)

0.1.

Le manovre di partenza a bassa velocità durante le quali si verificano collisioni tra veicoli di categoria M2, M3, N2 e N3 (veicoli di prova) e pedoni e ciclisti hanno gravi conseguenze per detti utenti vulnerabili della strada. Nel passato la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada è stata migliorata aumentando il numero di specchi per offrire una migliore visibilità della zona antistante al veicolo. Poiché continuano a verificarsi collisioni di questo tipo, e poiché in molti segmenti di veicoli sono stati introdotti sistemi avanzati di assistenza alla guida, sarebbe logico utilizzare questi sistemi di assistenza alla guida per evitare incidenti tra i veicoli di prova e gli utenti vulnerabili della strada.

0.2.

Secondo alcune considerazioni teoriche, le situazioni di traffico in cui sono coinvolti i veicoli di prova e gli utenti vulnerabili della strada divengono critiche principalmente a causa dell’erronea valutazione della situazione da parte dei conducenti dei veicoli. In alcuni casi, la situazione può divenire critica in maniera talmente improvvisa da rendere impossibile un’attivazione delle segnalazioni di emergenza, intese a indurre il conducente a reagire, sufficientemente tempestiva da permettere al conducente stesso di reagire in tempo. Di norma la reazione del conducente a un’informazione (segnali di urgenza estrema/minore) avviene solo dopo un determinato tempo di reazione. In molti casi, e in particolare durante le manovre brevi, tale tempo di reazione è più lungo del tempo necessario a evitare l’incidente e quindi, nonostante l’avvertimento, non si riesce a evitare l’impatto.

0.3.

I segnali di estrema urgenza in una situazione di guida sono giustificati solo in caso di elevata probabilità di incidente, altrimenti il conducente tende a ignorare i segnali di allerta del sistema. L’attivazione sufficientemente tempestiva di segnali informativi di minore urgenza può tuttavia essere di aiuto per il conducente, piuttosto che di disturbo. È ritenuta possibile la progettazione di un’interfaccia uomo-macchina (Human-Machine Interface, HMI) intesa ad attivare i sistemi di assistenza alla guida in modo da non disturbare i conducenti quando le informazioni non sono necessarie, ad esempio prescrivendo l’utilizzo di una modalità di segnalazione meno invadente.

0.4.

Il presente regolamento prescrive pertanto l’attivazione di un segnale informativo di prossimità nel caso in cui pedoni o ciclisti entrino nella zona dell’angolo morto antistante al veicolo, sia che il veicolo di prova si stia preparando a partire in direzione rettilinea sia che stia già procedendo in direzione rettilinea a bassa velocità. Tale segnale deve essere disattivato automaticamente in caso di guasto del sistema o contaminazione dei sensori e può essere disattivato anche manualmente dal conducente, ma solo tramite una sequenza di azioni al fine di evitarne la disattivazione involontaria.

0.5.

Il presente regolamento richiede inoltre che sia emesso un segnale aggiuntivo in caso di collisione imminente, ad esempio quando il veicolo parte da fermo in accelerazione e il pedone o il ciclista si trovano direttamente davanti al veicolo. La strategia di attivazione e disattivazione di tale segnale di avvertimento di collisione può essere determinata dal costruttore; tuttavia, in caso di guasto del sistema o contaminazione dei sensori, il segnale informativo di prossimità e il segnale di avvertimento di collisione devono essere disattivati nello stesso momento.

0.6.

Il presente regolamento definisce una procedura di prova basata sui veicoli di prova fermi, che partono da fermi e che procedono in direzione rettilinea a bassa velocità (non oltre i 10 km/h). I dati analitici delle collisioni dimostrano che è opportuno che siano forniti avvertimenti e informazioni durante tali manovre, poiché il segnale informativo deve essere emesso con anticipo sufficiente per avvertire il conducente della presenza di pedoni e ciclisti in un punto molto vicino alla parte anteriore del veicolo.

0.7.

Il presente regolamento non può includere nella procedura di omologazione tutte le condizioni di traffico e tutte le caratteristiche dell’infrastruttura. Si riconosce che quanto richiesto in base al presente regolamento non può essere conseguito in tutte le condizioni (le prestazioni del sistema possono essere infatti influenzate dalle condizioni del veicolo, della strada o meteorologiche, dagli scenari di traffico ecc.). Le condizioni effettive e le caratteristiche reali di guida non devono provocare falsi allarmi che possano incoraggiare il conducente a disattivare il sistema.

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1.

Il presente regolamento si applica all’omologazione dei veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 per quanto riguarda il sistema di bordo inteso a rilevare la presenza nell’angolo morto anteriore, in un punto molto vicino, di pedoni e ciclisti e a informarne il conducente nonché, se ritenuto necessario sulla base della strategia del costruttore, ad avvertire il conducente di una possibile collisione.

1.2.

Le prescrizioni del presente regolamento sono formulate per essere applicate ai veicoli concepiti per la circolazione a destra. Nel caso dei veicoli concepiti per la circolazione a sinistra le prescrizioni devono essere applicate invertendo i criteri, ove opportuno.

1.3.

Il presente regolamento non si applica ai seguenti veicoli delle categorie M e N:

i veicoli per i quali l’installazione di qualsiasi dispositivo per un sistema di monitoraggio alla partenza è incompatibile con l’impiego su strada possono essere parzialmente o totalmente esentati dal presente regolamento, qualora l’autorità di omologazione decida in tal senso.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

2.1.

«sistema di monitoraggio alla partenza»(MOIS, dall’inglese Moving Off Information System): sistema inteso a rilevare la presenza nell’angolo morto anteriore, in un punto molto vicino, di pedoni e ciclisti e a informarne il conducente nonché, se ritenuto necessario sulla base della strategia del costruttore, ad avvertire il conducente di una possibile collisione;

2.2.

«omologazione di un tipo di veicolo»: la procedura completa tramite la quale una parte contraente dell’accordo certifica che un tipo di veicolo soddisfa i requisiti tecnici del presente regolamento;

2.3.

«tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di monitoraggio alla partenza»: categoria di veicoli che non differiscono tra loro in aspetti essenziali quali:

a)

la denominazione commerciale o il marchio del costruttore;

b)

le caratteristiche del veicolo che influiscono significativamente sulle prestazioni del MOIS;

c)

il tipo e le caratteristiche progettuali del MOIS.

2.4.

«veicolo di prova»: il veicolo sottoposto alla prova;

2.5.

«utente vulnerabile della strada»(VRU, dall’inglese Vulnerable Road User): pedone adulto o bambino o ciclista adulto o bambino;

2.6.

«segnale informativo»: segnale emesso dal MOIS allo scopo di segnalare al conducente del veicolo la presenza di un utente vulnerabile della strada in un punto molto vicino alla parte anteriore del veicolo;

2.7.

«segnale di avvertimento di collisione»: segnale emesso dal MOIS allo scopo di avvertire il conducente del veicolo quando il MOIS ha rilevato una possibile collisione frontale con un utente vulnerabile della strada molto vicino alla parte anteriore del veicolo;

2.8.

«interruttore generale del veicolo»: il dispositivo mediante il quale l’elettronica di bordo è attivata passando dallo stato di spegnimento, proprio del veicolo parcheggiato senza conducente a bordo, a quello di normale funzionamento;

2.9.

«inizializzazione»: il processo di avvio del funzionamento del MOIS dopo l’attivazione dell’interruttore generale del veicolo fino al suo pieno funzionamento;

2.10.

«spazio comune»: spazio in cui possono comparire, ma non contemporaneamente, due o più funzioni informative (ad esempio, simboli);

2.11.

«punto di riferimento oculare»: il punto mediano compreso tra due punti distanti tra loro 65 mm e posti verticalmente 635 mm al di sopra del punto di riferimento di cui all’allegato 1 del documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6 (1) sul sedile del conducente; la retta che unisce i due punti è perpendicolare al piano verticale longitudinale mediano del veicolo; il centro del segmento che congiunge i due punti si trova su un piano verticale longitudinale che deve attraversare il centro del sedile del conducente, quale specificato dal costruttore del veicolo;

2.12.

«parte anteriore del veicolo»: il piano perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo che ne tocca il punto più avanzato, senza tener conto della sporgenza dei dispositivi per la visione indiretta e di qualsiasi parte del veicolo che si trova a oltre 2,0 m dal suolo;

2.13.

«lato passeggero»: il lato destro del veicolo, per la circolazione a destra;

2.14.

«piano del veicolo lato passeggero»: il piano parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo che tocca il punto più esterno del lato del passeggero davanti al punto di riferimento oculare del conducente, senza tener conto della sporgenza dei dispositivi per la visione indiretta e di qualsiasi parte del veicolo di prova che si trova a oltre 2,0 m dal suolo;

2.15.

«lato conducente»: il lato sinistro del veicolo, per la circolazione a destra;

2.16.

«piano del veicolo lato conducente»: il piano parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo che tocca il punto più esterno del lato del conducente davanti al punto di riferimento oculare del conducente, senza tener conto della sporgenza dei dispositivi per la visione indiretta e di qualsiasi parte del veicolo di prova che si trova a oltre 2,0 m dal suolo;

2.17.

«larghezza del veicolo»: la distanza tra il piano del lato passeggero e il piano del lato conducente;

2.18.

«traiettoria del veicolo»: la successione di tutte le posizioni entro la larghezza del veicolo in cui si trova o si è trovata la parte anteriore del veicolo durante le prove;

2.19.

«bersaglio morbido»: bersaglio che, in caso di collisione, subisce danni minimi e causa danni minimi al veicolo di prova;

2.20.

«pedone bersaglio della prova»: pedone delle dimensioni di un adulto o di un bambino simulato da un bersaglio morbido specificato in conformità della norma ISO 19206-2:2018;

2.21.

«ciclista bersaglio della prova»: ciclista delle dimensioni di un adulto e bicicletta simulati da un bersaglio morbido specificato in conformità della norma ISO 19206-4;

2.22.

«limiti dell’angolo morto»: la linea, descritta in base alla definizione di cui all’allegato 3, che congiunge tutti i punti situati ai limiti delle zone visibili davanti alla parte anteriore del veicolo e in un punto molto vicino al veicolo di prova;

2.23.

«punto di collisione»: la posizione in cui la traiettoria di qualsiasi punto della parte anteriore del veicolo si intersecherebbe con qualsiasi punto di riferimento di un utente della strada vulnerabile che costituisce un bersaglio mobile in caso di partenza o manovra a bassa velocità da parte del veicolo;

2.24.

«distanza di separazione anteriore»: la distanza in avanti tra la parte anteriore del veicolo e il punto più vicino del bersaglio morbido;

2.25.

«piano di massima separazione anteriore»: il piano perpendicolare al piano longitudinale del veicolo che rappresenta la distanza di separazione anteriore massima alla quale si richiede al MOIS di rilevare la presenza di un utente vulnerabile della strada; la distanza di tale piano dalla parte anteriore del veicolo deve essere selezionata a 3,7 m o al punto più avanzato del limite dell’angolo morto secondo la scelta del costruttore e non può essere inferiore a 1,0 m;

2.26.

«piano di minima separazione anteriore»: il piano perpendicolare al piano longitudinale del veicolo che rappresenta la distanza di separazione anteriore minima alla quale si richiede al MOIS di rilevare la presenza di un utente vulnerabile della strada; la distanza di tale piano dalla parte anteriore del veicolo deve essere di 0,8 m;

2.27.

«piano di separazione del lato passeggero»: il piano parallelo al piano longitudinale del veicolo situato 0,5 m all’esterno del piano del lato passeggero;

2.28.

«piano di separazione del lato conducente»: il piano parallelo al piano longitudinale del veicolo situato 0,5 m all’esterno del piano del lato conducente;

2.29.

«modalità di marcia in avanti del veicolo»: la modalità del veicolo in cui il gruppo propulsore spinge il veicolo in avanti, al rilascio del sistema frenante o applicando pressione sul pedale dell’acceleratore (o attivando un comando equivalente);

2.30.

«potenziale manovra di partenza»: situazione in cui il veicolo di prova è fermo con l’interruttore generale del veicolo attivato, in una modalità di funzionamento normale e con la modalità di marcia in avanti o una marcia in avanti inserita;

2.31.

«manovra a bassa velocità»: situazione in cui il veicolo di prova è in modalità di funzionamento normale e procede in avanti in direzione rettilinea a velocità inferiore ai 10 km/h;

2.32.

«ultimo punto di informazione»: il punto in corrispondenza del quale deve essere emesso il segnale informativo.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.

La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto concerne il suo sistema di monitoraggio alla partenza (MOIS) deve essere presentata dal costruttore del veicolo o da un suo mandatario.

3.2.

La domanda deve essere corredata dei documenti sottoelencati, in triplice copia, e comprendere le seguenti informazioni:

3.2.1.

una descrizione del tipo di veicolo in relazione alle prescrizioni di cui al punto 5, nonché i disegni quotati e la documentazione di cui al punto 6.1. Devono essere specificati i numeri e/o i simboli che identificano il tipo di veicolo.

3.3.

Al servizio tecnico che effettua le prove di omologazione deve essere presentato un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.

Si rilascia l’omologazione se il tipo di veicolo presentato per l’omologazione a norma del presente regolamento è conforme alle prescrizioni del punto 5.

4.2.

La conformità alle prescrizioni del punto 5 deve essere verificata mediante la procedura di prova definita al punto 6, sebbene il funzionamento non debba essere limitato a tali specifiche condizioni di prova.

4.3.

A ciascun tipo di veicolo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione, le cui prime due cifre (attualmente 00 per il presente regolamento nella versione originale) devono indicare la serie di modifiche comprendente le più recenti modifiche tecniche rilevanti apportate al presente regolamento alla data di rilascio dell’omologazione. La stessa parte contraente non deve assegnare il medesimo numero allo stesso tipo di veicolo dotato di un altro tipo di MOIS o a un altro tipo di veicolo.

4.4.

La notifica del rilascio, del rifiuto o della revoca di un’omologazione ai sensi del presente regolamento deve essere comunicata alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell’allegato 1, corredata di fotografie e/o progetti forniti dal richiedente di formato non superiore ad A4 (210 × 297 mm), o piegati in quel formato, e in scala adeguata.

4.5.

Su tutti i veicoli conformi al tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento va apposto, in maniera visibile e in posizione facilmente accessibile indicata sulla scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale conforme al modello illustrato nell’allegato 2 e composto da:

4.5.1.

un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita da:

a)

il numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (2);

b)

il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione, posti alla destra del cerchio di cui al presente punto;

o

4.5.2.

un ovale al cui interno sono iscritte le lettere «UI» seguite dall’identificatore unico.

4.6.

Se nel paese che rilascia l’omologazione a norma del presente regolamento il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato a norma di uno o più regolamenti ONU allegati all’accordo, non occorre ripetere il simbolo di cui al punto 4.5; in tale caso, il numero del regolamento ONU, il numero di omologazione e gli altri simboli supplementari vanno posti in colonne verticali a destra del simbolo di cui al punto 4.5.

4.7.

Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.8.

Il marchio di omologazione deve essere apposto sulla targhetta dei dati del veicolo o in prossimità della stessa.

5.   SPECIFICHE

5.1.

Prescrizioni generali

5.1.1.

Qualsiasi veicolo dotato di un MOIS conforme alla definizione di cui al punto 2.1 deve soddisfare le prescrizioni di cui ai punti da 5.2 a 5.8 del presente regolamento.

5.1.2.

L’efficienza del MOIS non deve essere compromessa da campi magnetici o elettrici. Ciò deve essere dimostrato in base alle prescrizioni tecniche e alle disposizioni transitorie del regolamento ONU n. 10, serie di modifiche 05 o successiva.

5.2.

Prescrizioni relative alle prestazioni

5.2.1.

Il MOIS deve essere in funzione almeno durante tutte le potenziali manovre di partenza e a bassa velocità, a condizioni di luminosità ambientale superiori a 15 Lux, con o senza proiettori anabbaglianti accesi.

5.2.2.

Il MOIS deve informare il conducente dell’immediata vicinanza alla parte anteriore del veicolo di utenti vulnerabili della strada che potrebbero essere messi in pericolo da una potenziale manovra di partenza o a velocità ridotta. Tale informazione deve essere fornita al conducente in modo da impedire al veicolo di intersecare la traiettoria dell’utente vulnerabile della strada.

5.2.2.1.

Il segnale informativo deve essere emesso almeno finché perdurano le condizioni di cui ai punti 5.2.2.2 e 5.2.2.3.

5.2.2.2.

Potenziale manovra di partenza

5.2.2.2.1.

Durante l’esecuzione di una potenziale manovra di partenza, il MOIS deve emettere un segnale informativo in caso di presenza di utenti vulnerabili della strada che procedono a velocità comprese tra 3 e 5 km/h dal lato passeggero e dal lato conducente in direzione perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo e si trovano all’interno di una zona delimitata dai piani di massima e minima separazione anteriore e dai piani di separazione del lato passeggero e del lato conducente.

5.2.2.3.

Manovra a bassa velocità

5.2.2.3.1.

Quando si effettua una manovra a bassa velocità, il MOIS deve fornire un segnale informativo della presenza di ciclisti, adulti o bambini, fermi o in movimento in direzione parallela al piano longitudinale mediano del veicolo a velocità compresa tra 0 e 10 km/h e situati entro una zona delimitata dai piani del lato passeggero e del lato conducente e dai piani di massima e minima separazione anteriore.

5.2.2.3.2.

Quando un veicolo che effettua una manovra a bassa velocità ha già rilevato un ciclista, adulto o bambino, e ha emesso un segnale informativo in conformità del punto 5.2.2.3.1, il MOIS deve mantenere il segnale informativo anche in caso di arresto del veicolo. Il segnale informativo deve perdurare finché il ciclista rimane entro una zona delimitata dai piani del lato passeggero e del lato conducente e dai piani di massima e minima separazione anteriore.

5.2.2.3.3.

Quando si effettua una manovra di svolta la strategia di rilevamento del MOIS può essere oggetto di regolazione. Non è necessario regolare i sensori in funzione dell’angolo di sterzata. La strategia di regolazione del rilevamento deve essere spiegata nelle informazioni di cui al punto 6.1. Il servizio tecnico deve verificare il funzionamento del sistema secondo la strategia indicata.

5.2.2.4.

Il segnale informativo deve soddisfare le prescrizioni del punto 5.6.

5.2.3.

Il costruttore deve dimostrare in modo soddisfacente per il servizio tecnico e l’autorità di omologazione, tramite documentazione, simulazione o altri mezzi, che il MOIS funziona come specificato per quanto riguarda le biciclette e i ciclisti più piccoli, di taglia simile a quella di un bambino.

5.2.4.

Il costruttore deve dimostrare in modo soddisfacente per il servizio tecnico e l’autorità di omologazione, tramite documentazione, simulazione o altri mezzi, che il numero di reazioni errate dovute al rilevamento di utenti vulnerabili della strada e di oggetti statici (quali coni, segnali stradali, siepi e veicoli in sosta) situati al di fuori dei limiti definiti ai punti 5.2.2.2 e 5.2.2.3 durante le manovre del veicolo è ridotto al minimo.

5.3.

Disattivazione automatica

5.3.1.

Il MOIS deve disattivarsi automaticamente se non è in grado di funzionare in maniera corretta o adeguata quando i suoi sensori sono contaminati da ghiaccio, neve, fango, sporco o altro materiale analogo. Il MOIS può inoltre disattivarsi automaticamente in presenza di condizioni di luminosità ambientale inferiori a quelle indicate al punto 5.2.1.

5.3.2.

La disattivazione automatica deve essere indicata dal segnale di guasto di cui al punto 5.8.

5.3.3.

Il MOIS deve riattivarsi automaticamente quando rileva che i sensori funzionano normalmente. Il loro funzionamento deve essere verificato secondo le disposizioni dei punti 6.8 (prova di rilevamento dei guasti) e 6.9 (prova di disattivazione automatica).

5.4.

Disattivazione manuale

5.4.1.

È ammessa la disattivazione manuale del MOIS.

5.4.2.

La disattivazione manuale deve avvenire tramite una sequenza di azioni intenzionali del conducente, ad esempio con un singolo intervento di durata superiore a una determinata soglia di tempo oppure una doppia pressione, oppure due interventi distinti ma simultanei.

5.4.3.

Nessun altro sistema deve poter essere disattivato manualmente contemporaneamente al MOIS o tramite la stessa sequenza di azioni.

5.4.4.

In caso di disattivazione manuale, il MOIS deve poter essere facilmente riattivato manualmente dal conducente.

5.4.5.

In caso di disattivazione manuale, il MOIS deve riattivarsi automaticamente quando viene attivato l’interruttore generale del veicolo.

5.5.

Inizializzazione del sistema

5.5.1.

Se la taratura del MOIS non è completata dopo un periodo di guida cumulativo di 15 secondi a velocità superiore a 0 km/h (comprese le fasi di fermata), il conducente deve esserne informato. Le informazioni in merito devono essere segnalate fino a quando il sistema non è tarato correttamente.

5.6.

Segnale informativo

5.6.1.

Il segnale informativo del MOIS di cui al punto 5.2.2 deve essere un segnale ottico che il conducente può notare e verificare agevolmente dal suo posto di guida.

5.6.2.

Tale segnale informativo deve essere visibile alla luce del giorno e di notte.

5.7.

Segnale di avvertimento di collisione

5.7.1.

Il MOIS deve avvertire il conducente quando il rischio di una collisione è imminente emettendo il segnale di avvertimento di collisione.

5.7.2.

Il segnale di avvertimento di collisione deve essere emesso per mezzo di una combinazione di almeno due modi scelti tra un segnale ottico, un segnale acustico e un segnale tattile.

Se il segnale di avvertimento di collisione è emesso per mezzo di un segnale ottico, quest’ultimo deve differenziarsi, nella strategia di attivazione, dal segnale informativo di cui ai punti 5.2.2 e 5.6.

5.7.3.

Il segnale di avvertimento di collisione deve essere facilmente comprensibile, per permettere al conducente di associarlo alla possibile collisione. Se è un segnale ottico, il segnale di avvertimento deve essere visibile alla luce del giorno e di notte.

5.7.4.

Il segnale di avvertimento di collisione deve attivarsi secondo la strategia del costruttore. La strategia di avvertimento deve essere spiegata nelle informazioni di cui al punto 6.1.

Il servizio tecnico deve verificare il funzionamento del sistema secondo la strategia indicata.

5.7.5.

È ammessa la disattivazione manuale del segnale di avvertimento di collisione. In caso di disattivazione manuale, il segnale deve riattivarsi a ogni attivazione dell’interruttore generale del veicolo.

5.8.

Segnali di guasto

5.8.1.

Il segnale di guasto di cui al punto 5.3.2 deve essere un segnale ottico diverso o chiaramente distinguibile dal segnale informativo. Il segnale di guasto deve essere visibile alla luce del giorno e di notte e deve poter essere verificato agevolmente dal posto di guida del conducente.

5.8.2.

Il segnale di guasto deve rimanere attivo finché perdura l’indisponibilità del MOIS.

5.8.3.

I segnali ottici di guasto del MOIS devono attivarsi quando viene attivato l’interruttore generale del veicolo. Questa prescrizione non si applica ai segnali di avvertimento di collisione visualizzati in uno spazio comune al segnale di guasto.

5.9.

Disposizioni per l’ispezione tecnica periodica

5.9.1.

Nel corso dell’ispezione tecnica periodica deve essere possibile confermare il corretto funzionamento del MOIS tramite l’osservazione dello stato del segnale di guasto.

Nel caso in cui il segnale di guasto compaia in uno spazio comune, occorre verificare che quest’ultimo sia funzionante prima di controllare lo stato di tale segnale.

6.   PROCEDURA DI PROVA

6.1.

Il costruttore deve fornire un fascicolo di documentazione che illustri le principali caratteristiche progettuali del sistema e, se del caso, il modo in cui esso è collegato agli altri sistemi del veicolo. Nel fascicolo deve essere spiegato il funzionamento del sistema, compresi i sensori e la strategia di avvertimento, e la documentazione deve descrivere il modo in cui viene controllato lo stato di funzionamento del sistema, se vengono influenzati altri sistemi del veicolo, e i metodi utilizzati per stabilire quali situazioni innescano la visualizzazione di un segnale di guasto. Il fascicolo di documentazione deve fornire informazioni sufficienti per permettere all’autorità di omologazione di individuare il tipo di veicolo e di agevolare il processo decisionale relativo alla selezione delle condizioni peggiori di funzionamento.

6.2.

Condizioni di prova

6.2.1.

La prova deve essere effettuata su una superficie piatta e asciutta di cemento o asfalto.

6.2.2.

La temperatura ambiente deve essere compresa tra 0 °C e 45 °C.

6.2.3.

La prova deve essere eseguita in condizioni di visibilità che consentano di osservare il bersaglio per tutta la durata della prova e che consentano una guida sicura alle velocità di prova prescritte.

6.2.4.

L’illuminazione naturale dell’ambiente deve essere omogenea nella zona di prova e superiore a 1 000 lux. È opportuno garantire che la prova non sia effettuata guidando contro sole o con il sole alle spalle ad angolo basso.

6.3.

Condizioni del veicolo

6.3.1.

Peso durante la prova

Il veicolo deve essere sottoposto a prova in condizioni di carico da concordarsi tra il costruttore e il servizio tecnico, con la ripartizione della massa tra gli assi dichiarata dal costruttore. Una volta iniziata la prova non può essere effettuata alcuna modifica. Il costruttore deve dimostrare, su base documentale, che il sistema funziona in tutte le condizioni di carico.

6.3.2.

Se il MOIS è dotato di un timer regolabile dall’utente per l’emissione delle informazioni, le prove indicate ai punti 6.5, 6.6 e 6.7 devono essere eseguite, per ciascun caso di prova, impostando la soglia di emissione delle informazioni in modo che il segnale informativo sia generato in corrispondenza del punto più prossimo al punto di collisione, quindi con le impostazioni del caso più sfavorevole. Una volta iniziata la prova non può essere effettuata alcuna modifica.

6.3.3.

Condizionamento prima della prova

6.3.3.1.

Se richiesto dal costruttore del veicolo, il veicolo di prova può percorrere un massimo di 100 km su una combinazione di strade urbane ed extraurbane, con presenza di altri veicoli e con arredo urbano, al fine di inizializzare il sistema di sensori.

6.4.

Prova di verifica dei segnali

6.4.1.

A veicolo fermo, verificare che i segnali di guasto ottici siano conformi alle prescrizioni di cui al punto 5.6.

6.5.

Prove statiche di incrocio

6.5.1.

Il veicolo di prova deve restare in condizione di effettuare una potenziale manovra di partenza, con il MOIS inserito, e la zona di prova deve essere contrassegnata come indicato nella figura 1 dell’appendice 1. Il relativo bersaglio di prova (T) deve essere manovrato affinché si sposti su una traiettoria perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo di prova alla distanza del caso di prova (dTC ) dalla parte anteriore del veicolo e dalla direzione di incrocio (c) (tabella 1 dell’appendice 1). Il punto di riferimento del pedone bersaglio della prova deve essere il punto H (quale definito dalla norma ISO 19206-2:2018) più vicino al veicolo di prova. Il punto di riferimento del ciclista bersaglio della prova deve trovarsi all’intersezione di un piano perpendicolare alla linea mediana del bersaglio di prova situato all’altezza del punto più avanzato della bicicletta con un piano parallelo alla linea mediana del bersaglio di prova situato all’altezza del punto H del bersaglio di prova più vicino al veicolo di prova [quale definito dalla norma ISO (CD) 19206-4].

6.5.2.

Il bersaglio di prova deve essere sottoposto a un’accelerazione tale da permettergli di raggiungere la velocità di prova prevista (v) a una distanza di almeno 15 m dal piano corrispondente al lato del veicolo di prova più vicino alla direzione di incrocio. La velocità del caso di prova deve essere mantenuta finché il piano corrispondente al lato opposto del veicolo non è oltrepassato di almeno 5 m.

6.5.3.

In conformità del punto 5.2.2.2 il servizio tecnico deve verificare che il segnale informativo del MOIS si attivi prima che il bersaglio di prova (T) raggiunga una distanza corrispondente all’ultimo punto di informazione (dLPI ) di cui alla tabella 1 dell’appendice 1 e che tale segnale continui finché il bersaglio di prova non abbia quanto meno attraversato il piano di separazione relativo al lato del veicolo opposto rispetto alla direzione di incrocio. Il segnale di avvertimento di collisione non deve essere attivato.

6.5.4.

Il servizio tecnico deve ripetere i punti da 6.5.1 a 6.5.3 per due casi di prova di cui alla tabella 1 dell’appendice 1 del presente regolamento e per un ulteriore caso di prova selezionato dalla combinazione tra un bersaglio morbido e una delle velocità e delle direzioni di marcia degli utenti vulnerabili della strada ed uno dei limiti di rilevamento definiti al punto 5.2.2.2.

Se ritenuto giustificato, il servizio tecnico può anche selezionare ulteriori casi di prova dall’insieme di obiettivi morbidi, velocità degli utenti vulnerabili della strada, direzioni di marcia e limiti di rilevamento definiti al punto 5.2.2.2.

6.6.

Prova dell’arresto longitudinale per partenza di un ciclista

6.6.1.

Il ciclista bersaglio della prova (T) deve trovarsi all’interno della zona di prova contrassegnata come indicato nella figura 2 dell’appendice 1. Il ciclista bersaglio della prova deve essere posizionato sul punto di partenza del bersaglio di prova (pcyc ) di cui alla tabella 2 dell’appendice 1, rivolto nella direzione di marcia e parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo di prova. Il punto di riferimento del ciclista bersaglio della prova deve trovarsi al centro del movimento centrale della bicicletta e sulla linea mediana della stessa. Se la distanza tra la parte anteriore del veicolo e il punto più arretrato del ciclista bersaglio della prova è inferiore a 100 mm, il pcyc può essere ulteriormente allontanato (distanza supplementare, dclear ) dalla parte anteriore del veicolo, in una direzione parallela al piano longitudinale, in modo da creare una distanza di 100 + 10/– 0 mm tra la parte anteriore del veicolo e il punto più arretrato del ciclista bersaglio della prova.

6.6.2.

Il veicolo di prova deve essere fatto accelerare in direzione rettilinea fino a una velocità costante di 10 + 0/– 0,5 km/h prima di entrare nel corridoio di arresto. Il veicolo di prova deve mantenere tale velocità costante finché la sua parte anteriore non oltrepassa il piano di frenata (pbrake ) indicato nella figura 2 dell’appendice 1, per poi frenare fino ad arrestarsi in modo che la parte anteriore del veicolo sia posizionata sul piano di arresto (pstop ). Si considera che il veicolo di prova si sia arrestato quando è fermo e non si trova in modalità di marcia in avanti o non ha la marcia in avanti inserita.

6.6.3.

Trascorsi almeno 10 secondi dal momento in cui si considera che il veicolo di prova si sia arrestato, il bersaglio di prova deve essere fatto accelerare in direzione rettilinea su una traiettoria parallela al piano longitudinale mediano del veicolo a una velocità di 10 + 0/– 0,5 km/h entro una distanza di 5 m, prima di essere arrestato. Durante l’accelerazione, la tolleranza laterale del moto del bersaglio di prova non deve essere superiore a ± 0,05 m.

6.6.4.

In conformità del punto 5.2.2.3, il servizio tecnico deve verificare che il segnale informativo del MOIS si attivi prima che il veicolo di prova raggiunga una distanza dal piano di arresto (pstop ) corrispondente all’ultimo punto di informazione (dLPI ) di cui alla tabella 2 dell’appendice 1 e che tale segnale rimanga attivo almeno finché il bersaglio di prova non abbia percorso una distanza dalla parte anteriore del veicolo corrispondente alla distanza di massima separazione anteriore (dFSP) di cui alla figura 2 dell’appendice 1. Il segnale di avvertimento di collisione può attivarsi, ove opportuno.

6.6.5.

Il servizio tecnico deve ripetere i punti da 6.6.1 a 6.6.4 per due casi di prova di cui alla tabella 2 dell’appendice 1 del presente regolamento e per un ulteriore caso di prova selezionando un ciclista bersaglio della prova e un punto di partenza del ciclista all’interno dei limiti di rilevamento definiti al punto 5.2.2.3.

Se ritenuto giustificato, il servizio tecnico può inoltre selezionare ulteriori casi di prova dall’insieme di ciclisti bersaglio della prova e limiti di rilevamento definiti al punto 5.2.2.3.

6.7.

Test di partenza longitudinale con ciclista

6.7.1.

Il ciclista bersaglio della prova (T) deve trovarsi all’interno della zona di prova contrassegnata come indicato nella figura 2 dell’appendice 1. Il ciclista bersaglio della prova deve essere posizionato sul punto di partenza del bersaglio di prova (pcyc ) di cui alla tabella 2 dell’appendice 1, rivolto nella direzione di marcia e parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo di prova. Il punto di riferimento del ciclista bersaglio della prova deve trovarsi al centro del movimento centrale della bicicletta e sulla linea mediana della stessa. Se la distanza tra la parte anteriore del veicolo e il punto più arretrato del ciclista bersaglio della prova è inferiore a 100 mm, il pcyc può essere ulteriormente allontanato (distanza supplementare, dclear ) dalla parte anteriore del veicolo, in una direzione parallela al piano longitudinale, in modo da creare una distanza di 100 + 10/– 0 mm tra la parte anteriore del veicolo e il punto più arretrato del ciclista bersaglio della prova.

6.7.2.

Il veicolo di prova deve essere fatto accelerare in direzione rettilinea fino a una velocità costante di 10 + 0/– 0,5 km/h prima di entrare nel corridoio di arresto. Il veicolo di prova deve mantenere una velocità costante finché la sua parte anteriore non oltrepassa il piano di frenata (pbrake ) indicato nella figura 2 dell’appendice 1, per poi frenare fino ad arrestarsi in modo che la parte anteriore del veicolo sia posizionata in corrispondenza del piano di arresto (pstop ). Si considera che il veicolo di prova si sia arrestato quando è fermo e non si trova in modalità di marcia in avanti o non ha la marcia in avanti inserita.

6.7.3.

Trascorsi almeno 10 secondi dal momento in cui si considera che il veicolo di prova si sia arrestato, il bersaglio e il veicolo di prova devono essere fatti accelerare contemporaneamente in direzione rettilinea, su una traiettoria parallela al piano longitudinale mediano del veicolo di prova, a una velocità costante di 10 + 0/– 0,5 km/h e a una distanza non superiore a 5 m. Il veicolo e il bersaglio di prova devono mantenere tale velocità costante finché il veicolo di prova non ha percorso una distanza totale di almeno 15 m dal punto di arresto. La tolleranza laterale del veicolo di prova non deve essere superiore a ± 0,05 m, mentre la tolleranza laterale del moto del bersaglio di prova non deve essere superiore a ± 0,05 m. La distanza di separazione anteriore tra la parte anteriore del veicolo e il bersaglio di prova durante il movimento deve essere mantenuta entro i limiti dei piani di massima e minima separazione anteriore.

6.7.4.

In conformità del punto 5.2.2.3, il servizio tecnico deve verificare che il segnale informativo del MOIS si attivi prima che il veicolo di prova raggiunga una distanza dal piano di arresto (pstop ) corrispondente all’ultimo punto di informazione (dLPI ) di cui alla tabella 2 dell’appendice 1 e che tale segnale rimanga attivo finché il veicolo di prova non abbia percorso una distanza di 15 m dal punto di arresto. Il segnale di avvertimento di collisione può attivarsi, ove opportuno.

6.7.5.

Il servizio tecnico deve ripetere i punti da 6.7.1 a 6.7.4 per due casi di prova di cui alla tabella 2 dell’appendice 1 del presente regolamento e per un ulteriore caso di prova selezionando un ciclista bersaglio della prova e un punto di partenza del ciclista all’interno dei limiti di rilevamento definiti al punto 5.2.2.3.

Se ritenuto giustificato, il servizio tecnico può inoltre selezionare ulteriori casi di prova dall’insieme di ciclisti bersaglio della prova e limiti di rilevamento definiti al punto 5.2.2.3.

6.8.

Prova di rilevamento di guasto

6.8.1.

Simulare un guasto del MOIS, ad esempio scollegando la fonte di alimentazione di uno dei suoi componenti o interrompendo il collegamento elettrico tra componenti del MOIS. I collegamenti elettrici del segnale di guasto di cui al punto 5.8 non devono essere interrotti durante la simulazione di un guasto del MOIS.

6.8.2.

Il segnale di guasto indicato al punto 5.8 deve attivarsi e rimanere attivo mentre il veicolo è in marcia e riattivarsi ogni volta che si riavvia l’interruttore generale del veicolo finché perdura il guasto simulato.

6.9.

Prova di disattivazione automatica

6.9.1.

Mentre il sistema MOIS è attivo, contaminare completamente uno qualsiasi dei sensori del sistema con una sostanza paragonabile a neve, ghiaccio o fango (per esempio a base di acqua). Il MOIS deve disattivarsi automaticamente, segnalando tale stato di disattivazione come indicato al punto 5.8.

6.9.2.

Rimuovere completamente la contaminazione dai sensori del MOIS e riavviare l’interruttore generale del veicolo. Il MOIS deve riattivarsi automaticamente dopo un periodo di marcia non superiore a 60 secondi.

7.   MODIFICA DEL TIPO DI VEICOLO ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

7.1.

Ogni modifica del tipo di veicolo di cui al punto 2.3 del presente regolamento deve essere notificata all’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione. Tale autorità può quindi:

7.1.1.

ritenere che le modifiche apportate non abbiano effetti negativi sulle condizioni di rilascio dell’omologazione e accordare l’estensione di quest’ultima;

7.1.2.

ritenere che le modifiche apportate alterino le condizioni di rilascio dell’omologazione e chiedere ulteriori prove o controlli prima di accordare l’estensione.

7.2.

Della conferma o del rifiuto dell’omologazione, con indicazione delle modifiche, deve essere data comunicazione alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento secondo la procedura di cui al punto 4.4.

7.3.

L’autorità di omologazione deve informare le altre parti contraenti dell’estensione mediante la scheda di notifica di cui all’allegato 1 del presente regolamento. Essa deve assegnare a ogni estensione un numero di serie, denominato numero di estensione.

8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1.

Le procedure per garantire la conformità della produzione devono essere conformi alle disposizioni generali definite nell’articolo 2 e nella scheda 1 dell’accordo del 1958 (E/ECE/TRANS/505/Rev.3) e rispettare le prescrizioni che seguono.

8.2.

Un veicolo omologato a norma del presente regolamento deve essere costruito in modo da risultare conforme al tipo omologato rispettando le prescrizioni di cui al precedente punto 5.

8.3.

L’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualsiasi momento la conformità dei metodi di controllo applicabili ad ogni unità di produzione. La frequenza normale di tali ispezioni deve essere di una ogni due anni.

9.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.

L’omologazione rilasciata in relazione a un tipo di veicolo a norma del presente regolamento può essere revocata se non sono rispettate le prescrizioni di cui al punto 8.

9.2.

La parte contraente che revochi un’omologazione da essa in precedenza rilasciata deve informarne immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

10.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Il titolare di un’omologazione che cessi definitivamente la produzione di un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento deve informarne l’autorità che ha rilasciato l’omologazione, la quale, a sua volta, deve informare le altre parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

11.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI RESPONSABILI DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Le parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione nonché delle autorità che rilasciano le omologazioni alle quali devono essere inviate le schede attestanti il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca dell’omologazione.


(1)  Cfr. l’allegato 1 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6 -www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

(2)  I numeri distintivi delle parti contraenti dell’accordo del 1958 sono riportati nell’allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 6 -www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.


Appendice 1

Image 60

Si applicano le seguenti definizioni:

dw

larghezza del veicolo;

d25 %

distanza corrispondente al 25 % della larghezza del veicolo;

dNSP

distanza tra il piano del lato passeggero e il piano di separazione del lato passeggero, fissata a 0,5 m;

dOSP

distanza tra il piano del lato conducente e il piano di separazione del lato conducente, fissata a 0,5 m;

dTC

distanza di separazione anteriore per ciascun caso di prova;

dFSP

distanza tra la parte anteriore del veicolo e il piano di massima separazione anteriore;

dLPI

distanza rispetto all’ultimo punto di informazione.

Tabella 1

Casi di prova per le prove di incrocio statiche

Caso di prova

Bersaglio morbido (T)

Distanza nel caso di prova (dTC)/m

Direzione dell’incrocio (c)

Velocità del bersaglio di prova (v)/km/h

Distanza dall’ultimo punto di informazione (dLPI)/m

1

Pedone bambino

0,8

Lato passeggero

3

dNSP

2

Pedone adulto

dFSP

Lato passeggero

3

dNSP

3

Ciclista adulto

0,8

Lato conducente

3

dOSP

4

Ciclista adulto

dFSP

Lato passeggero

5

dNSP

5

Pedone adulto

0,8

Lato conducente

5

dOSP

6

Pedone bambino

dFSP

Lato conducente

5

dOSP

Image 61

Si applicano le seguenti definizioni:

d50 %

distanza corrispondente al 50 % della larghezza del veicolo;

pbrake

piano di frenata del veicolo;

pstop

piano di arresto del veicolo;

dFSP

distanza tra il piano di arresto del veicolo e il piano di massima separazione anteriore;

dclear

distanza supplementare della quale è spostato il ciclista bersaglio della prova per far sì che vi sia uno spazio di almeno 100 mm tra la parte anteriore del veicolo e il punto più arretrato del ciclista bersaglio della prova;

pcyc

punto di partenza del ciclista bersaglio della prova, stabilito rispetto al punto di riferimento del ciclista bersaglio della prova;

px

distanza tra il piano di arresto e il punto di partenza del ciclista bersaglio della prova;

py

distanza tra il piano longitudinale mediano del veicolo e il punto di partenza del ciclista bersaglio della prova, considerando il lato passeggero quale direzione positiva;

dLPI

distanza tra la linea dell’ultimo punto di informazione e il piano di arresto del veicolo.

Tabella 2

Casi di prova per le prove longitudinali con ciclista

Caso di prova

Bersaglio di prova (T)

Distanza dal punto di partenza del ciclista che si trova davanti al veicolo (px)/m

Distanza dal punto di partenza del ciclista che si trova a lato del veicolo (py)/m

Distanza dall’ultimo punto di informazione (dLPI)/m

1

Ciclista adulto

0,8 + dclear

+ d50 %

dFSP – 0,8 – dclear

2

Ciclista adulto

0,8 + dclear

0,0

dFSP – 0,8 – dclear

3

Ciclista adulto

0,8 + dclear

– d50 %

dFSP – 0,8 – dclear

4

Ciclista adulto

dFSP – 0,1

+ d50 %

0,1

5

Ciclista adulto

dFSP – 0,1

0,0

0,1

6

Ciclista adulto

dFSP – 0,1

– d50 %

0,1


ALLEGATO 1

Notifica

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

Image 62

 (1)

Emessa da:

Nome dell’amministrazione:


Relativa a: (2) :

rilascio dell’omologazione

 

estensione dell’omologazione

 

rifiuto dell’omologazione

 

revoca dell’omologazione

 

cessazione definitiva della produzione

di un tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di monitoraggio alla partenza (MOIS) a norma del regolamento ONU n. 159

Omologazione n.: …

1.

Marchio: …

2.

Tipo e denominazione/i commerciale/i: …

3.

Nome e indirizzo del costruttore: …

4.

Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario del costruttore: …

5.

Breve descrizione del veicolo: …

6.

Veicolo presentato per l’omologazione in data: …

7.

Servizio tecnico che esegue le prove di omologazione: …

8.

Data del verbale rilasciato da tale servizio: …

9.

Numero del verbale rilasciato da tale servizio: …

10.

Motivi dell’eventuale estensione: …

11.

L’omologazione per quanto riguarda il MOIS è rilasciata/rifiutata:2

12.

Luogo: …

13.

Data: …

14.

Firma: …

15.

Alla presente notifica sono allegati i documenti seguenti, contrassegnati dal numero di omologazione sopra indicato: …

16.

Eventuali osservazioni: …


(1)  Distinguishing number of the country which has granted/extended/refused/withdrawn an approval (see approval provisions in this Regulation).

(2)  Strike out what does not apply.


ALLEGATO 2

Esempi di marchi di omologazione

(cfr. punti da 4.5 a 4.5.2 del presente regolamento)

Image 63

a = 8 mm min.

L’apposizione di questo marchio di omologazione su un veicolo indica che il tipo di veicolo in questione è stato omologato in Belgio (E 6) per quanto riguarda il sistema di monitoraggio alla partenza (MOIS) a norma del regolamento ONU n. 159. Le prime due cifre indicano che l’omologazione è stata rilasciata conformemente alle prescrizioni della versione originale del regolamento ONU n. 159.

Image 64

a ≥ 8 mm

L’identificatore unico indica che il tipo in questione è stato omologato e che le informazioni relative a tale omologazione sono reperibili nella banca dati ONU protetta accessibile via internet utilizzando l’identificatore unico 270650. Nel marchio di omologazione possono essere omessi gli zeri non significativi in testa all’identificatore unico.


ALLEGATO 3

Metodo di prova per la determinazione dei limiti dell’angolo morto

1.   LIMITI DELL’ANGOLO MORTO

I limiti dell’angolo morto di cui al punto 2.22 del presente regolamento possono essere stabiliti con le modalità descritte nel presente allegato.

2.   METODI DI PROVA

2.1.

L’oggetto utilizzato per la prova deve essere costituito da un cilindro circolare di 50 ± 2 mm di diametro esterno, con un anello dell’altezza di 10 ± 2 mm di colore contrastante rispetto al resto dell’oggetto, situato in modo che la sua estremità inferiore disti 900 ± 2 mm dalla base dell’oggetto utilizzato per la prova.

2.2.

Le condizioni di prova devono essere quelle definite al punto 6.2 del presente regolamento.

2.3.

Le condizioni del veicolo devono essere quelle definite al punto 6.3 del presente regolamento.

2.4.

La zona di prova deve essere contrassegnata come indicato nella figura 1 del presente allegato.

Image 65

Si applicano le seguenti definizioni:

dw

larghezza del veicolo;

dNSP

distanza tra il piano del lato passeggero e il piano di separazione del lato passeggero, fissata a 0,5 m;

dOSP

distanza tra il piano del lato conducente e il piano di separazione del lato conducente, fissata a 0,5 m;

dFSP

distanza tra la parte anteriore del veicolo e il piano di massima separazione anteriore.

2.5.

Il punto di riferimento oculare deve essere quello definito al punto 2.11 del presente regolamento.

2.6.

Procedura di prova

2.6.1.

Collocare una fotocamera, una videocamera o un apparecchio digitale equivalente di formato non inferiore a 35 mm in modo che il centro del piano dell’immagine dell’apparecchio sia situato in corrispondenza del punto di riferimento oculare.

Lo strumento deve essere in grado di vedere gli oggetti utilizzati per la prova in tutte le possibili posizioni di prova. In caso lo strumento debba essere riposizionato per tutte le possibili posizioni di prova, occorre verificare che il relativo centro del piano d’immagine per tutte le sue possibili posizioni sia situato in corrispondenza del punto di riferimento oculare.

2.6.2.

La visibilità dell’intero anello dell’oggetto utilizzato per la prova dal punto di riferimento oculare deve essere registrata per le posizioni dell’oggetto utilizzato per la prova situate all’interno della zona delimitata dai piani di minima e massima separazione anteriore e dai piani di separazione del lato passeggero e del lato conducente.

2.6.3.

Partendo dal piano di minima separazione anteriore, allontanare l’oggetto utilizzato per la prova dalla parte anteriore del veicolo su un piano di valutazione parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo fino a raggiungere il piano di massima separazione anteriore.

2.6.4.

La visibilità dell’anello dell’oggetto utilizzato per la prova deve essere registrata a intervalli non superiori a 150 mm di distanza lungo il piano di valutazione.

2.6.5.

Il procedimento descritto deve essere ripetuto per i piani di valutazione compresi tra i piani di separazione del lato passeggero e del lato conducente, a distanze inferiori a 150 mm tra ciascun piano di valutazione.

2.6.6.

Modalità diverse dai metodi sopra descritti, quali procedure basate su CAD o LASER, possono essere considerate equivalenti dal servizio tecnico, qualora siano fornite prove documentali che dimostrino il rispetto delle prescrizioni delle procedure di prova descritte nel presente allegato.

3.   DEFINIZIONE DEI LIMITI DELL’ANGOLO MORTO

3.1.

La zona dell’angolo morto deve essere determinata sulla base di tutte le posizioni dell’oggetto utilizzato per la prova dalle quali non è visibile, dal punto di riferimento oculare, l’intero anello di tale oggetto.

3.2.

I limiti dell’angolo morto devono essere determinati in corrispondenza della prima posizione al di fuori della zona dell’angolo morto dalla quale è visibile, dal punto di riferimento oculare, l’intero anello dell’oggetto utilizzato per la prova.