ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 176

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
19 maggio 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/797 della Commissione, dell’8 marzo 2021, che rettifica alcune versioni linguistiche degli allegati II e VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele ( 1 )

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2021/798 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 21 aprile 2021, relativa alla nomina di due giudici e di due avvocati generali della Corte di giustizia

3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

19.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 176/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/797 DELLA COMMISSIONE

dell’8 marzo 2021

che rettifica alcune versioni linguistiche degli allegati II e VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Le versioni in lingua danese, francese, italiana, polacca e tedesca del regolamento (CE) n. 1272/2008 contengono un errore nell’allegato II, parte 2, sezione 2.12, secondo comma, frase introduttiva, per quanto riguarda l’ambito di applicazione dell’obbligo di etichettatura delle miscele solide contenenti biossido di titanio.

(2)

La versione in lingua ceca del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene ulteriori errori nell’allegato II, parte 2, sezione 2.12, per quanto riguarda l’obbligo di etichettatura delle miscele contenenti biossido di titanio.

(3)

La versione in lingua italiana del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene un errore nell’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.2, nota 10, per quanto riguarda la classificazione dei pericoli delle miscele contenenti biossido di titanio.

(4)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua ceca, danese, francese, italiana, polacca e tedesca dell’allegato II e la versione in lingua italiana dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così rettificato:

1)

nell’allegato II, parte 2, la sezione 2.12 è sostituita dalla seguente:

«2.12.   Miscele contenenti biossido di titanio

L’etichetta dell’imballaggio delle miscele liquide contenenti ≥ 1 % di particelle di biossido di titanio di diametro aerodinamico pari o inferiore a 10 μm deve recare la seguente indicazione:

EUH211: “Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.”

L’etichetta dell’imballaggio delle miscele solide contenenti ≥ 1 % di biossido di titanio deve recare la seguente indicazione:

EUH212: “Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri.”

Inoltre, l’etichetta dell’imballaggio delle miscele liquide e solide non destinate alla vendita al pubblico e non classificate come pericolose che sono etichettate con l’indicazione EUH211 o EUH212 deve recare l’indicazione EUH210.»;

2)

nell’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.2, la nota 10 è sostituita dalla seguente:

«La classificazione come cancerogeno per inalazione si applica unicamente alle miscele sotto forma di polveri contenenti ≥ 1 % di biossido di titanio sotto forma di, o incorporato in, particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.


DECISIONI

19.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 176/3


DECISIONE (UE) 2021/798 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 21 aprile 2021

relativa alla nomina di due giudici e di due avvocati generali della Corte di giustizia

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 253 e 255,

considerando quanto segue:

(1)

Il 6 ottobre 2021 giungono a scadenza i mandati di quattordici giudici e di sei avvocati generali della Corte di giustizia.

(2)

È opportuno procedere a nomine per coprire tali posti per il periodo compreso tra il 7 ottobre 2021 e il 6 ottobre 2027.

(3)

La candidatura del sig. Eugene REGAN è stata proposta in vista del rinnovo del suo mandato di giudice della Corte di giustizia.

(4)

La candidatura del sig. Athanasios RANTOS è stata proposta in vista del rinnovo del suo mandato di avvocato generale della Corte di giustizia.

(5)

La candidatura del sig. Dimitrios GRATSIAS è stata proposta in vista di un primo mandato di giudice della Corte di giustizia.

(6)

La candidatura del sig. Nicholas EMILIOU è stata proposta in vista di un primo mandato di avvocato generale della Corte di giustizia.

(7)

Il comitato istituito dall’articolo 255 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ha fornito un parere favorevole sull’adeguatezza di tali candidati all’esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati giudici della Corte di giustizia per il periodo dal 7 ottobre 2021 al 6 ottobre 2027:

il sig. Eugene REGAN,

il sig. Dimitrios GRATSIAS.

Articolo 2

Sono nominati avvocati generali della Corte di giustizia per il periodo dal 7 ottobre 2021 al 6 ottobre 2027:

il sig. Athanasios RANTOS,

il sig. Nicholas EMILIOU.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2021

Il presidente

N. BRITO