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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 176 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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19.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 176/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/797 DELLA COMMISSIONE
dell’8 marzo 2021
che rettifica alcune versioni linguistiche degli allegati II e VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Le versioni in lingua danese, francese, italiana, polacca e tedesca del regolamento (CE) n. 1272/2008 contengono un errore nell’allegato II, parte 2, sezione 2.12, secondo comma, frase introduttiva, per quanto riguarda l’ambito di applicazione dell’obbligo di etichettatura delle miscele solide contenenti biossido di titanio. |
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(2) |
La versione in lingua ceca del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene ulteriori errori nell’allegato II, parte 2, sezione 2.12, per quanto riguarda l’obbligo di etichettatura delle miscele contenenti biossido di titanio. |
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(3) |
La versione in lingua italiana del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene un errore nell’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.2, nota 10, per quanto riguarda la classificazione dei pericoli delle miscele contenenti biossido di titanio. |
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(4) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua ceca, danese, francese, italiana, polacca e tedesca dell’allegato II e la versione in lingua italiana dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così rettificato:|
1) |
nell’allegato II, parte 2, la sezione 2.12 è sostituita dalla seguente: «2.12. Miscele contenenti biossido di titanio L’etichetta dell’imballaggio delle miscele liquide contenenti ≥ 1 % di particelle di biossido di titanio di diametro aerodinamico pari o inferiore a 10 μm deve recare la seguente indicazione: EUH211: “Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.” L’etichetta dell’imballaggio delle miscele solide contenenti ≥ 1 % di biossido di titanio deve recare la seguente indicazione: EUH212: “Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri.” Inoltre, l’etichetta dell’imballaggio delle miscele liquide e solide non destinate alla vendita al pubblico e non classificate come pericolose che sono etichettate con l’indicazione EUH211 o EUH212 deve recare l’indicazione EUH210.»; |
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2) |
nell’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.2, la nota 10 è sostituita dalla seguente: «La classificazione come cancerogeno per inalazione si applica unicamente alle miscele sotto forma di polveri contenenti ≥ 1 % di biossido di titanio sotto forma di, o incorporato in, particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
DECISIONI
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19.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 176/3 |
DECISIONE (UE) 2021/798 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
del 21 aprile 2021
relativa alla nomina di due giudici e di due avvocati generali della Corte di giustizia
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 19,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 253 e 255,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 6 ottobre 2021 giungono a scadenza i mandati di quattordici giudici e di sei avvocati generali della Corte di giustizia. |
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(2) |
È opportuno procedere a nomine per coprire tali posti per il periodo compreso tra il 7 ottobre 2021 e il 6 ottobre 2027. |
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(3) |
La candidatura del sig. Eugene REGAN è stata proposta in vista del rinnovo del suo mandato di giudice della Corte di giustizia. |
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(4) |
La candidatura del sig. Athanasios RANTOS è stata proposta in vista del rinnovo del suo mandato di avvocato generale della Corte di giustizia. |
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(5) |
La candidatura del sig. Dimitrios GRATSIAS è stata proposta in vista di un primo mandato di giudice della Corte di giustizia. |
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(6) |
La candidatura del sig. Nicholas EMILIOU è stata proposta in vista di un primo mandato di avvocato generale della Corte di giustizia. |
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(7) |
Il comitato istituito dall’articolo 255 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ha fornito un parere favorevole sull’adeguatezza di tali candidati all’esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati giudici della Corte di giustizia per il periodo dal 7 ottobre 2021 al 6 ottobre 2027:
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il sig. Eugene REGAN, |
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il sig. Dimitrios GRATSIAS. |
Articolo 2
Sono nominati avvocati generali della Corte di giustizia per il periodo dal 7 ottobre 2021 al 6 ottobre 2027:
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il sig. Athanasios RANTOS, |
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il sig. Nicholas EMILIOU. |
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2021
Il presidente
N. BRITO