ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 172

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
17 maggio 2021


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 ( 1 )

53

 

*

Regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online  ( 1 )

79

 

*

Regolamento (UE) 2021/785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma antifrode dell’Unione e abroga il regolamento (UE) n. 250/2014

110

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

17.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 172/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/782 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2021

relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Si rendono necessarie varie modifiche del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) al fine di rafforzare la protezione dei passeggeri e di incoraggiare un aumento dei viaggi ferroviari, tenendo debitamente conto, in particolare, degli articoli 11, 12 e 14 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Alla luce di tali modifiche e a fini di chiarezza, è pertanto opportuno procedere alla rifusione del regolamento (CE) n. 1371/2007.

(2)

Nel quadro della politica comune dei trasporti, è importante tutelare i diritti dei passeggeri in quanto utenti del trasporto ferroviario, nonché migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri per aiutare il trasporto ferroviario ad aumentare la sua quota di mercato rispetto ad altri modi di trasporto.

(3)

Nonostante siano stati compiuti considerevoli progressi nella tutela dei consumatori dell'Unione, sono necessari ulteriori miglioramenti per quanto riguarda la tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario.

(4)

In particolare, poiché il passeggero del trasporto ferroviario è la parte più debole del contratto di trasporto, è necessario tutelare i diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario.

(5)

La concessione degli stessi diritti ai passeggeri del trasporto ferroviario nei viaggi internazionali e nazionali cerca di innalzare il livello di tutela dei consumatori nell'Unione, assicurare condizioni di parità per le imprese ferroviarie e garantire un livello uniforme di diritti ai passeggeri. I passeggeri dovrebbero ricevere informazioni quanto più precise possibile in merito ai loro diritti. Poiché taluni formati moderni di biglietti non consentono fisicamente di stampare le informazioni su di essi, dovrebbe essere possibile fornire con altri mezzi le informazioni prescritte dal presente regolamento.

(6)

I servizi ferroviari offerti esclusivamente a fini storici o turistici generalmente non rispondono alle normali esigenze di trasporto. Tali servizi sono generalmente isolati dal resto del sistema ferroviario dell'Unione e usano una tecnologia che può limitare la loro accessibilità. Fatta eccezione per alcune disposizioni che dovrebbero applicarsi a tutti i servizi di trasporto di passeggeri nell'insieme dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero poter accordare ai servizi ferroviari offerti esclusivamente a fini storici o turistici deroghe all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

(7)

I servizi ferroviari urbani, extraurbani e regionali per passeggeri hanno natura diversa dai servizi di trasporto di passeggeri a lunga distanza. Agli Stati membri dovrebbe pertanto essere consentito di concedere a tali servizi una deroga ad alcune disposizioni del presente regolamento in materia di diritti dei passeggeri. Tuttavia, tali deroghe non dovrebbero applicarsi alle norme essenziali, in particolare alle disposizioni relative alle condizioni non discriminatorie dei contratti di trasporto, ai diritti di acquisto dei biglietti ferroviari senza difficoltà eccessive, alla responsabilità delle imprese ferroviarie nei confronti dei passeggeri e dei loro bagagli, al requisito che tali imprese siano adeguatamente assicurate e al requisito che siano adottate misure idonee per garantire la sicurezza personale dei passeggeri nelle stazioni ferroviarie e sui treni. I servizi regionali sono maggiormente integrati nel resto del sistema ferroviario dell'Unione e i viaggi in questione sono più lunghi. Per i servizi ferroviari regionali per passeggeri, le eventuali deroghe dovrebbero pertanto essere ancor più limitate. Per quanto riguarda i servizi ferroviari regionali per passeggeri, le deroghe alle disposizioni del presente regolamento che facilitano l'utilizzo dei servizi ferroviari da parte delle persone con disabilità o delle persone a mobilità ridotta dovrebbero essere eliminate completamente, in modo graduale, e le deroghe non dovrebbero applicarsi alle disposizioni del presente regolamento che promuovono l'uso delle biciclette. Inoltre, la possibilità di accordare ai servizi regionali una deroga a taluni obblighi in materia di fornitura di biglietti cumulativi e itinerari alternativi dovrebbe essere limitata nel tempo.

(8)

Uno degli scopi del presente regolamento è migliorare i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto avere la possibilità di accordare deroghe ai servizi in regioni in cui una parte significativa del servizio è operata al di fuori del territorio dell'Unione.

(9)

Inoltre, per consentire un'agevole transizione dal quadro istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 1371/2007 a quello previsto dal presente regolamento, le precedenti deroghe nazionali dovrebbero essere eliminate gradualmente per garantire la necessaria certezza e continuità del diritto. Agli Stati membri che al momento applicano deroghe a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1371/2007 dovrebbe essere consentito di concedere una deroga esclusivamente a quei servizi ferroviari nazionali per passeggeri per le disposizioni del presente regolamento che richiedono adattamenti significativi e, in ogni caso, solo per un periodo di tempo limitato. Agli Stati membri dovrebbe altresì essere consentito, per un periodo transitorio, di accordare una deroga all'obbligo di diffondere informazioni sulla circolazione e di viaggio tra gli operatori, ma solo qualora non sia tecnicamente fattibile per il gestore dell'infrastruttura di fornire tali dati in tempo reale a qualsiasi impresa ferroviaria, venditore di biglietti, tour operator o gestore della stazione. Una valutazione di quanto sia tecnicamente fattibile dovrebbe essere effettuata almeno ogni due anni.

(10)

Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione quando accordano ai servizi di trasporto ferroviario di passeggeri una deroga all'applicazione di talune disposizioni del presente regolamento. Nel fornire tale informazione, gli Stati membri dovrebbero spiegare i motivi della concessione di tali deroghe e le misure adottate o previste per conformarsi agli obblighi stabiliti dal presente regolamento alla scadenza delle deroghe in questione.

(11)

Qualora vi siano più gestori di stazione responsabili di una stazione, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di designare l'organismo incaricato delle responsabilità previste dal presente regolamento.

(12)

L'accesso alle informazioni di viaggio in tempo reale, anche per quanto riguarda le tariffe, rende i viaggi ferroviari più accessibili ai nuovi clienti e fornisce loro una più ampia gamma di possibilità di viaggio e di tariffe tra cui scegliere. Le imprese ferroviarie dovrebbero offrire alle altre imprese ferroviarie, ai venditori di biglietti e ai tour operator che vendono i loro servizi l'accesso a tali informazioni di viaggio e dar loro la possibilità di effettuare e annullare prenotazioni al fine di agevolare i viaggi ferroviari. I gestori dell'infrastruttura dovrebbero diffondere in tempo reale i dati relativi all'arrivo e alla partenza dei treni alle imprese ferroviarie e ai gestori delle stazioni, nonché ai venditori di biglietti e ai tour operator, al fine di agevolare i viaggi ferroviari.

(13)

Prescrizioni più dettagliate in materia di comunicazione delle informazioni di viaggio sono stabilite nelle specifiche tecniche di interoperabilità di cui al regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione (4).

(14)

Il rafforzamento dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario si dovrebbe basare sul diritto internazionale vigente di cui all'appendice A — regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) — della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, come modificata dal protocollo che modifica la convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 3 giugno 1999 (protocollo 1999). È tuttavia opportuno ampliare l'ambito di applicazione del presente regolamento e tutelare non solo i passeggeri del trasporto internazionale ma anche quelli del trasporto nazionale. Il 23 febbraio 2013 l'Unione ha aderito alla COTIF.

(15)

Gli Stati membri dovrebbero vietare la discriminazione basata sulla nazionalità del passeggero o sul luogo di stabilimento all'interno dell'Unione dell'impresa ferroviaria, del venditore di biglietti o del tour operator. Tuttavia, non dovrebbero essere vietate né le tariffe sociali né la promozione di un maggiore uso dei trasporti pubblici, purché tali misure siano proporzionate e indipendenti dalla nazionalità del passeggero interessato. Le imprese ferroviarie, i venditori di biglietti e i tour operator sono liberi di determinare le loro pratiche commerciali, compreso l'utilizzo di offerte speciali e la promozione di determinati canali di vendita. Alla luce dello sviluppo di piattaforme online che vendono biglietti di trasporto dei passeggeri, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi in modo particolare per garantire che non si verifichino discriminazioni in fase di accesso alle interfacce online o di acquisto dei biglietti. Inoltre, indipendentemente dalle modalità di acquisto di un determinato tipo di biglietto, il livello di tutela del passeggero dovrebbe essere lo stesso.

(16)

La crescente popolarità del ciclismo nell'Unione ha implicazioni per il turismo e per la mobilità generale. Un maggiore ricorso sia ai trasporti ferroviari sia agli spostamenti in bicicletta nella ripartizione modale riduce l'impatto del trasporto sull'ambiente. Le imprese ferroviarie dovrebbero pertanto agevolare il più possibile la combinazione di viaggi ferroviari e spostamenti in bicicletta. In particolare, qualora acquistino nuovo materiale rotabile o sottopongano il materiale rotabile esistente a un ammodernamento significativo, dovrebbero prevedere un adeguato numero di posti per biciclette, a meno che l'acquisto o l'ammodernamento non riguardi carrozze ristorante, carrozze letto o carrozze cuccette. Al fine di evitare ripercussioni negative sulle prestazioni di sicurezza del materiale rotabile esistente, tale obbligo dovrebbe applicarsi solo nei casi di un ammodernamento significativo che richieda una nuova autorizzazione di immissione del veicolo sul mercato.

(17)

Il numero adeguato di posti per biciclette per una composizione del treno dovrebbe essere determinato tenendo conto delle dimensioni della composizione del treno, del tipo di servizio e della domanda di trasporto di biciclette. Le imprese ferroviarie dovrebbero avere la possibilità di elaborare piani che stabiliscano numeri effettivi di posti per biciclette per i loro servizi, previa consultazione del pubblico. Qualora le imprese ferroviarie decidano di non elaborare piani, dovrebbe essere applicato un numero legale. Tale numero legale dovrebbe inoltre servire da riferimento per le imprese ferroviarie nell'elaborazione dei loro piani. Un numero inferiore al numero legale dovrebbe essere considerato adeguato solo qualora sia giustificato da circostanze particolari, come ad esempio la prestazione di servizi ferroviari nella stagione invernale, in cui la domanda di trasporto di biciclette è chiaramente nulla o scarsa. Inoltre, in alcuni Stati membri la domanda di trasporto di biciclette è particolarmente elevata per quanto concerne alcuni tipi di servizi. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di determinare i numeri minimi adeguati di posti per biciclette per alcuni tipi di servizi. Tali numeri dovrebbero prevalere sui numeri effettivi riferiti nei piani delle imprese ferroviarie. Ciò non dovrebbe porre ostacolo alla libera circolazione del materiale rotabile ferroviario all'interno dell'Unione. I passeggeri dovrebbero essere informati del numero di posti disponibili per le biciclette.

(18)

I diritti e gli obblighi relativi al trasporto di biciclette sui treni dovrebbero applicarsi alle biciclette che possono essere prontamente montate prima e dopo il viaggio ferroviario. Il trasporto di biciclette in imballaggi e borse, se del caso, è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento riguardanti i bagagli.

(19)

Tra i diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario ai servizi ferroviari rientra la disponibilità di informazioni sul servizio sia prima sia durante il viaggio. Le imprese ferroviarie, i venditori di biglietti e i tour operator dovrebbero fornire anticipatamente rispetto al viaggio informazioni generali sul servizio ferroviario. Tali informazioni dovrebbero essere fornite in formati accessibili alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta. Durante il viaggio le imprese ferroviarie e, ove possibile, i venditori di biglietti e i tour operator dovrebbero fornire al passeggero le informazioni supplementari prescritte dal presente regolamento. Qualora disponga di tali informazioni, il gestore della stazione dovrebbe altresì fornirle ai passeggeri.

(20)

I venditori di biglietti presentano notevoli differenze in termini di dimensioni, potendo variare da microimprese a grandi imprese, e alcuni venditori di biglietti offrono i loro servizi solo offline o solo online. Pertanto, l'obbligo di fornire informazioni di viaggio ai passeggeri dovrebbe essere proporzionato alle differenti dimensioni, e dunque alle differenti capacità, dei venditori di biglietti.

(21)

Il presente regolamento non dovrebbe impedire alle imprese ferroviarie, ai tour operator o ai venditori di biglietti di offrire ai passeggeri condizioni più favorevoli di quelle stabilite dal presente regolamento. Il presente regolamento non dovrebbe tuttavia comportare il fatto che un'impresa ferroviaria sia vincolata da condizioni contrattuali più favorevoli offerte da un tour operator o da un venditore di biglietti, a meno che ciò non sia altrimenti previsto da un accordo tra l'impresa ferroviaria e il tour operator o il venditore di biglietti.

(22)

I biglietti cumulativi consentono ai passeggeri viaggi senza soluzione di continuità e si dovrebbe quindi compiere ogni ragionevole sforzo per offrire tali biglietti per i servizi di trasporto di passeggeri a lunga distanza, urbani, extraurbani e regionali, sia internazionali che domestici, compresi i servizi di trasporto dei passeggeri esonerati ai sensi del presente regolamento. Per calcolare il ritardo totale ai fini dell'indennizzo, dovrebbe essere possibile escludere i periodi di ritardo verificatisi durante le parti del viaggio di competenza dei servizi ferroviari esonerati ai sensi del presente regolamento.

(23)

Per quanto riguarda i servizi prestati dalla stessa impresa ferroviaria, il trasferimento dei passeggeri del trasporto ferroviario da un servizio all'altro dovrebbe essere agevolato dall'introduzione di un obbligo di fornitura di biglietti cumulativi, dal momento che non sono necessari accordi commerciali tra le imprese ferroviarie. L'obbligo di fornire biglietti cumulativi dovrebbe applicarsi anche ai servizi prestati da imprese ferroviarie appartenenti allo stesso proprietario o che sono controllate interamente possedute da una delle imprese ferroviarie che prestano servizi ferroviari compresi nel viaggio. L'impresa ferroviaria dovrebbe avere la possibilità di specificare sul biglietto cumulativo l'orario di partenza di ciascun servizio ferroviario per il quale il biglietto cumulativo è valido, compresi i servizi regionali.

(24)

I passeggeri dovrebbero essere chiaramente informati se i biglietti venduti da un'impresa ferroviaria in un'unica transazione commerciale costituiscano un biglietto cumulativo o meno. Se i passeggeri non sono correttamente informati, l'impresa ferroviaria dovrebbe essere responsabile come se tali biglietti fossero un biglietto cumulativo.

(25)

È opportuno promuovere l'offerta di biglietti cumulativi. In ogni caso, informazioni corrette riguardanti il servizio ferroviario sono essenziali anche quando i passeggeri acquistano i biglietti da un venditore di biglietti o da un tour operator. Quando i venditori di biglietti o i tour operator vendono biglietti separati sotto forma di pacchetto, dovrebbero chiaramente informare il passeggero che tali biglietti non offrono lo stesso livello di tutela dei biglietti cumulativi e non sono stati emessi come biglietti cumulativi dall'impresa ferroviaria o dalle imprese ferroviarie che prestano il servizio. Nel caso in cui i venditori di biglietti o i tour operator non soddisfino tale requisito, la loro responsabilità dovrebbe andare oltre il rimborso dei biglietti.

(26)

Quando offrono biglietti cumulativi, è importante che le imprese ferroviarie tengano conto di tempi minimi di coincidenza realistici e applicabili al momento della prenotazione iniziale, nonché di tutti i fattori pertinenti quali le dimensioni e l'ubicazione delle rispettive stazioni e dei rispettivi binari.

(27)

Alla luce della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e al fine di offrire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta opportunità di viaggiare in treno simili a quelle di cui godono gli altri cittadini, è opportuno stabilire norme in materia di non discriminazione e assistenza durante il viaggio. Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti, al pari di tutti gli altri cittadini, alla libera circolazione e alla non discriminazione. Tra l'altro, si dovrebbe prestare particolare attenzione alla comunicazione alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di informazioni concernenti l'accessibilità dei servizi ferroviari, le condizioni di accesso al materiale rotabile e i servizi offerti a bordo. Per assicurare ai passeggeri con disabilità sensoriali un'informazione ottimale sui ritardi si dovrebbero usare, a seconda del caso, sistemi visivi ed acustici. Le persone con disabilità dovrebbero poter acquistare il biglietto a bordo senza maggiorazione laddove non vi siano mezzi accessibili per acquistare il biglietto prima di salire a bordo del treno. Tuttavia, dovrebbe esserci la possibilità di limitare questo diritto in circostanze relative a motivi di sicurezza o all'obbligo di prenotazione. Il personale dovrebbe essere adeguatamente formato per rispondere alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, in particolare nella fornitura di assistenza. Per assicurare pari condizioni di viaggio, a tali persone dovrebbe essere fornita assistenza nelle stazioni e a bordo o, in mancanza di personale di accompagnamento formato a bordo di un treno e alla stazione, dovrebbe essere compiuto ogni ragionevole sforzo per consentire l'accesso ai viaggi ferroviari.

(28)

Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni dovrebbero cooperare attivamente con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità al fine di migliorare la qualità dell'accessibilità dei servizi di trasporto.

(29)

Al fine di facilitare l'accesso ai servizi ferroviari di trasporto di passeggeri per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di imporre alle imprese ferroviarie e ai gestori delle stazioni di istituire sportelli unici nazionali per coordinare le informazioni e l'assistenza.

(30)

Al fine di garantire l'assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, è necessario, per motivi pratici, notificare in anticipo all'impresa ferroviaria, al gestore della stazione, al venditore di biglietti o al tour operator il tipo di assistenza richiesta. Se da un lato il presente regolamento stabilisce un periodo di tempo massimo comune per tali notifiche preventive, dall'altro modalità volontarie che consentano tempi più brevi si rivelano utili laddove migliorano la mobilità delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta. Per garantire la più ampia divulgazione possibile delle informazioni relative ai periodi di tempo ridotti di cui sopra, è importante che la Commissione includa nella sua relazione sull'attuazione e sui risultati del presente regolamento informazioni riguardanti lo sviluppo di modalità di notifica preventiva ridotta e la relativa diffusione delle informazioni.

(31)

Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni dovrebbero tener conto delle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, attenendosi alla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e al regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione (6). Quando il presente regolamento fa riferimento alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/882, tali disposizioni dovrebbero essere applicate dagli Stati membri a decorrere dal 28 giugno 2025 e conformemente alle misure transitorie di cui all'articolo 32 di tale direttiva. Per quanto riguarda i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri, l'ambito di applicazione delle suddette disposizioni è stabilito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva.

(32)

Alcuni animali sono addestrati per assistere le persone con disabilità per permettere loro una mobilità indipendente. Per garantire tale mobilità è essenziale che i suddetti animali possano essere trasportati a bordo dei treni. Il presente regolamento stabilisce diritti e obblighi comuni per quanto riguarda i cani da assistenza. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di effettuare prove utilizzando altri animali da assistenza alla mobilità e consentire loro di salire a bordo dei treni dei rispettivi servizi ferroviari nazionali. È importante che la Commissione segua gli sviluppi in materia in vista di lavori futuri sugli animali da assistenza alla mobilità.

(33)

È auspicabile che il presente regolamento introduca un sistema di indennizzo per i passeggeri in caso di ritardo, anche nei casi in cui il ritardo è causato dalla cancellazione di un servizio o da una mancata corrispondenza. In caso di ritardo di un servizio di trasporto di passeggeri, le imprese ferroviarie dovrebbero corrispondere ai passeggeri un indennizzo pari a una percentuale del prezzo del biglietto.

(34)

Le imprese ferroviarie dovrebbero essere tenute a contrarre un'assicurazione o ad avere garanzie adeguate per coprire la loro responsabilità nei confronti dei passeggeri del trasporto ferroviario in caso di incidenti.

(35)

Il rafforzamento dei diritti di indennizzo e di assistenza in caso di ritardo, perdita di coincidenza o soppressione del servizio dovrebbe tradursi in un più forte stimolo per il mercato del trasporto ferroviario di passeggeri, a vantaggio dei viaggiatori.

(36)

In caso di ritardo, ai passeggeri dovrebbero essere garantite opzioni di proseguimento del viaggio o itinerari alternativi a condizioni di trasporto simili. In tal caso si dovrebbe tenere conto delle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta.

(37)

Un'impresa ferroviaria non dovrebbe tuttavia essere tenuta a corrispondere un indennizzo qualora sia in grado di dimostrare che il ritardo è stato causato da circostanze straordinarie quali condizioni meteorologiche estreme o gravi catastrofi naturali che mettevano a rischio l'esercizio sicuro del servizio. Qualsiasi evento di tale tipo dovrebbe configurarsi come una catastrofe naturale di natura eccezionale, diversa dalle normali condizioni meteorologiche stagionali quali le tempeste autunnali o le periodiche alluvioni urbane provocate dalle maree o dallo scioglimento della neve. In aggiunta, un'impresa ferroviaria non dovrebbe essere tenuta a corrispondere un indennizzo qualora sia in grado di dimostrare che il ritardo è stato causato da una grave crisi sanitaria pubblica, come una pandemia. Inoltre, laddove il ritardo sia causato dal passeggero o da taluni atti da parte di terzi, l'impresa ferroviaria non dovrebbe essere obbligata a corrispondere un indennizzo per il ritardo. Le imprese ferroviarie dovrebbero dimostrare che non avrebbero potuto prevedere o scongiurare tali eventi né avrebbero potuto evitare il ritardo anche adottando tutte le misure ragionevoli, inclusa l'appropriata manutenzione preventiva del loro materiale rotabile. Gli scioperi del personale dell'impresa ferroviaria, e l'azione o l'omissione, da parte di altri operatori ferroviari che utilizzano la stessa infrastruttura, del gestore dell'infrastruttura o del gestore delle stazioni non dovrebbero avere effetto sulla responsabilità dei ritardi. Le circostanze in cui le imprese ferroviarie non sono tenute a corrispondere un indennizzo dovrebbero essere giustificate in maniera oggettiva. Qualora le imprese ferroviarie dispongano di una comunicazione o di un documento del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, di un'autorità pubblica o di un altro organismo indipendente dalle imprese ferroviarie che indichi le circostanze in base alle quali l'impresa ferroviaria sostiene di essere esentata dall'obbligo di corrispondere un indennizzo, esse dovrebbero portare tali comunicazioni o documenti all'attenzione dei passeggeri e, se del caso, a quella delle autorità interessate.

(38)

Le imprese ferroviarie dovrebbero essere incoraggiate a semplificare la procedura affinché i passeggeri possano chiedere un indennizzo o un rimborso. In particolare, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di imporre alle imprese ferroviarie di accettare le richieste mediante determinati mezzi di comunicazione, quali siti web o applicazioni mobili, a condizione che tali requisiti non siano discriminatori.

(39)

Al fine di rendere più semplice per i passeggeri presentare richiesta di rimborso o indennizzo a norma del presente regolamento, è opportuno predisporre adeguati moduli di richiesta che siano validi in tutta l'Unione. I passeggeri dovrebbero avere la possibilità di presentare le loro richieste avvalendosi di tali moduli.

(40)

In collaborazione con i gestori delle infrastrutture e con i gestori delle stazioni, le imprese ferroviarie dovrebbero predisporre piani di emergenza per ridurre al minimo l'impatto di gravi perturbazioni del servizio fornendo assistenza e informazioni adeguate ai passeggeri rimasti a terra.

(41)

È altresì auspicabile provvedere ai bisogni finanziari più urgenti delle vittime di incidenti e dei loro congiunti nel periodo immediatamente successivo all'incidente.

(42)

È nell'interesse dei passeggeri del trasporto ferroviario l'adozione di adeguate misure, di concerto con le autorità pubbliche, per garantire la sicurezza personale dei passeggeri nelle stazioni e a bordo dei treni.

(43)

I passeggeri del trasporto ferroviario dovrebbero avere la possibilità di presentare un reclamo a una qualsiasi delle imprese ferroviarie interessate, ai gestori di determinate stazioni oppure, se del caso, ai venditori di biglietti e ai tour operator in relazione ai rispettivi ambiti di responsabilità per quanto riguarda i diritti e gli obblighi contemplati dal presente regolamento. I passeggeri del trasporto ferroviario dovrebbero aver diritto ad ottenere una risposta entro un lasso di tempo ragionevole.

(44)

Nell'interesse di una gestione efficace dei reclami, le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni dovrebbero avere il diritto di istituire servizi alla clientela e meccanismi di gestione dei reclami congiunti. Le informazioni sulle procedure di trattamento dei reclami dovrebbero essere rese pubbliche e facilmente accessibili a tutti i passeggeri.

(45)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il diritto dei passeggeri di presentare un reclamo a un organismo nazionale o di avvalersi di mezzi di ricorso attraverso le procedure nazionali.

(46)

Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni dovrebbero definire, gestire e monitorare le norme di qualità del servizio per i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri. Le imprese ferroviarie dovrebbero inoltre rendere pubbliche le informazioni sulle rispettive prestazioni in materia di qualità del servizio.

(47)

Al fine di mantenere un livello elevato di tutela dei consumatori nel trasporto ferroviario, agli Stati membri dovrebbe essere richiesto di designare organismi nazionali di applicazione per monitorare attentamente l'applicazione del presente regolamento e per darne esecuzione a livello nazionale. Tali organismi dovrebbero essere in grado di adottare una vasta gamma di misure di esecuzione. I passeggeri dovrebbero poter presentare un reclamo a tali organismi in merito a presunte violazioni del regolamento. Per assicurare il trattamento soddisfacente di tali reclami, è inoltre opportuno che tali organismi collaborino con gli organismi nazionali di applicazione degli altri Stati membri.

(48)

Gli Stati membri che non dispongono di un sistema ferroviario, e che non hanno prospettive immediate di averne uno, sarebbero gravati da oneri sproporzionati e inutili qualora fossero soggetti agli obblighi di applicazione per quanto riguarda i gestori delle stazioni e i gestori delle infrastrutture previsti dal presente regolamento. Lo stesso vale per gli obblighi di applicazione per quanto riguarda le imprese ferroviarie fintanto che gli Stati membri non rilascino la licenza a un'impresa ferroviaria. Essi dovrebbero pertanto essere esonerati da tali obblighi.

(49)

Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere effettuato nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(50)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni per le violazioni del presente regolamento e provvedere a che esse vengano applicate. Le sanzioni, tra cui potrebbe figurare il risarcimento alla persona in questione, dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(51)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, cioè lo sviluppo delle ferrovie dell'Unione e il rafforzamento dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(52)

Al fine di assicurare un livello elevato di tutela dei passeggeri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per modificare l'allegato I per quanto riguarda le regole uniformi CIV e per adeguare l'importo minimo dei pagamenti anticipati in caso di morte di un passeggero a causa delle modifiche dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo per l'intera UE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (8). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(53)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(54)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 21, 26, 38 e 47 concernenti rispettivamente il divieto di qualsiasi forma di discriminazione, l'inserimento delle persone con disabilità, un livello elevato di protezione dei consumatori e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Gli organi giurisdizionali degli Stati membri devono applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e finalità

Al fine di garantire un'efficace protezione dei passeggeri e incoraggiare i viaggi ferroviari, il presente regolamento stabilisce regole applicabili al trasporto ferroviario che disciplinano:

a)

la non discriminazione tra passeggeri per quanto riguarda le condizioni di trasporto e l'emissione di biglietti;

b)

la responsabilità delle imprese ferroviarie e i loro obblighi di assicurazione nei confronti dei passeggeri e dei loro bagagli;

c)

i diritti dei passeggeri in caso di incidenti derivanti dall'utilizzo di servizi di trasporto ferroviario che provochino la morte o le lesioni di passeggeri o la perdita o il danneggiamento dei loro bagagli;

d)

i diritti dei passeggeri in caso di perturbazione, ad esempio soppressione o ritardo del servizio, compreso il loro diritto all'indennizzo;

e)

le informazioni minime e precise, anche in merito all'emissione di biglietti, da fornire ai passeggeri in formato accessibile e in modo tempestivo;

f)

la non discriminazione nei confronti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta e l'assistenza alle medesime;

g)

la definizione e il monitoraggio di norme di qualità del servizio e la gestione dei rischi in materia di sicurezza personale dei passeggeri;

h)

il trattamento dei reclami;

i)

le regole generali in materia di applicazione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai viaggi e ai servizi ferroviari internazionali e nazionali in tutta l'Unione forniti da una o più imprese ferroviarie titolari di licenza, in virtù della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

2.   Gli Stati membri possono accordare una deroga all'applicazione del presente regolamento per i servizi prestati esclusivamente a fini storici o turistici. Tale deroga non si applica in relazione agli articoli 13 e 14.

3.   Le deroghe accordate conformemente all'articolo 2, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1371/2007 prima del 6 giugno 2021 restano valide fino alla data di scadenza di tali deroghe. Le deroghe accordate a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1371/2007 prima del 6 giugno 2021 restano valide fino al 7 giugno 2023.

4.   Prima della scadenza di una deroga per i servizi ferroviari nazionali per passeggeri accordata a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1371/2007, gli Stati membri possono accordare ai suddetti servizi ferroviari nazionali per passeggeri una deroga all'applicazione degli articoli 15, 17 e 19, dell'articolo 20, paragrafo 2, lettere a) e b), e dell'articolo 30, paragrafo 2, del presente regolamento, per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni.

5.   Fino al 7 giugno 2030, gli Stati membri possono stabilire che l'articolo 10 non si applica nei casi in cui il gestore dell'infrastruttura si trovi nell'impossibilità tecnica di diffondere alle imprese ferroviarie, ai venditori di biglietti, ai tour operator o ai gestori delle stazioni i dati in tempo reale a norma dell'articolo 10, paragrafo 1. Almeno ogni due anni, gli Stati membri riesaminano in che misura sia tecnicamente fattibile diffondere tali dati.

6.   Fatto salvo il paragrafo 8, gli Stati membri possono accordare una deroga all'applicazione del presente regolamento per:

a)

i servizi ferroviari urbani, extraurbani e regionali per passeggeri;

b)

i servizi ferroviari internazionali per passeggeri in cui una parte significativa del servizio, compresa almeno una stazione di fermata, è operata al di fuori del territorio dell'Unione.

7.   Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle deroghe accordate a norma dei paragrafi 2,4, 5 e 6 e spiegano i motivi di tali deroghe.

8.   Le deroghe accordate a norma del paragrafo 6, lettera a), non si applicano in relazione agli articoli 5, 11, 13, 14, 21, 22, 27 e 28.

Se riguardano i servizi ferroviari regionali per passeggeri, tali deroghe non si applicano nemmeno in relazione agli articoli 6 e 12, articolo 18, paragrafo 3, e al capo V.

Fatto salvo il secondo comma del presente paragrafo, le deroghe per i servizi ferroviari regionali per passeggeri all'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, e dell'articolo 18, paragrafo 3, possono applicarsi fino al 7 giugno 2028.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

1)

«impresa ferroviaria»: un'impresa ferroviaria quale definita all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2012/34/UE;

2)

«gestore dell'infrastruttura»: un gestore dell'infrastruttura quale definito all'articolo 3, punto 2, della direttiva 2012/34/UE;

3)

«gestore della stazione»: il soggetto che lo Stato membro ha incaricato della gestione di una o più stazioni ferroviarie e che può essere il gestore dell'infrastruttura;

4)

«tour operator»: l'organizzatore o il venditore, quale definito rispettivamente all'articolo 3, punti 8 e 9, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) diverso da un'impresa ferroviaria;

5)

«venditore di biglietti»: qualsiasi rivenditore di servizi di trasporto ferroviario che venda biglietti, compresi i biglietti cumulativi, sulla base di un contratto o altro accordo tra il rivenditore e una o più imprese ferroviarie;

6)

«contratto di trasporto»: un contratto di trasporto ferroviario, a titolo oneroso o gratuito, concluso tra un'impresa ferroviaria e un passeggero per la fornitura di uno o più servizi di trasporto;

7)

«biglietto»: un'attestazione valida, indipendentemente dalla sua forma, della conclusione di un contratto di trasporto;

8)

«prenotazione»: un'autorizzazione su carta o in forma elettronica che dà diritto al trasporto in base a piani personalizzati di trasporto precedentemente confermati;

9)

«biglietto cumulativo»: un biglietto cumulativo quale definito all'articolo 3, punto 35, della direttiva 2012/34/UE;

10)

«servizio»: un servizio di trasporto ferroviario di passeggeri operato tra stazioni ferroviarie in base a un orario, ivi compresi i servizi di trasporto offerti per itinerari alternativi;

11)

«viaggio»: il trasporto di un passeggero tra una stazione di partenza e una stazione di arrivo;

12)

«servizio ferroviario nazionale per passeggeri»: un servizio di trasporto passeggeri per ferrovia in cui non si attraversa una frontiera di uno Stato membro;

13)

«servizio ferroviario urbano ed extraurbano per passeggeri»: un servizio ferroviario per passeggeri ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva 2012/34/UE;

14)

«servizio ferroviario regionale per passeggeri»: un servizio ferroviario per passeggeri ai sensi dell'articolo 3, punto 7, della direttiva 2012/34/UE;

15)

«servizio ferroviario a lunga distanza per passeggeri»: un servizio ferroviario per passeggeri che non è un servizio ferroviario urbano, extraurbano o regionale per passeggeri;

16)

«servizio ferroviario internazionale per passeggeri»: un servizio ferroviario per passeggeri che attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro e la cui finalità principale è trasportare passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi o in uno Stato membro e un paese terzo;

17)

«ritardo»: la differenza di tempo tra l'ora d'arrivo prevista del passeggero secondo l'orario pubblicato e l'ora del suo arrivo effettivo o previsto alla stazione di destinazione finale;

18)

«arrivo»: il momento in cui le porte vengono aperte alla banchina di destinazione, ed è consentito scendere dal treno;

19)

«titolo di viaggio» o «abbonamento»: un biglietto per un numero illimitato di viaggi che consente al titolare autorizzato di effettuare viaggi ferroviari su un determinato percorso o rete per un periodo di tempo specificato;

20)

«perdita di coincidenza»: una situazione in cui un passeggero perde uno o più servizi nel corso di un viaggio ferroviario, venduto sotto forma di biglietto cumulativo, in conseguenza del ritardo o della soppressione di uno o più servizi precedenti, ovvero della partenza di un servizio prima dell'ora di partenza prevista;

21)

«persona con disabilità» e «persona a mobilità ridotta»: qualsiasi persona avente una disabilità fisica, mentale, intellettiva o sensoriale temporanea o permanente che, in interazione con barriere di diversa natura, può impedire l'utilizzo pieno ed effettivo del trasporto su base di uguaglianza con gli altri passeggeri o la cui mobilità nell'utilizzo del trasporto è ridotta per ragioni di età;

22)

«stazione»: un luogo pertinente ad una ferrovia nel quale un servizio ferroviario di trasporto di passeggeri può avere inizio, effettuare una fermata o terminare.

CAPO II

CONTRATTO DI TRASPORTO, INFORMAZIONI E BIGLIETTI

Articolo 4

Contratto di trasporto

Fatte salve le disposizioni di cui al presente capo, la conclusione e l'esecuzione di un contratto di trasporto e la fornitura di informazioni e biglietti sono disciplinate dalle disposizioni dell'allegato I, titoli II e III.

Articolo 5

Condizioni e tariffe contrattuali non discriminatorie

Fatte salve le tariffe sociali, le imprese ferroviarie, i venditori di biglietti o i tour operator offrono al pubblico tariffe e condizioni contrattuali senza discriminazioni dirette o indirette basate sulla nazionalità del passeggero o sul luogo di stabilimento all'interno dell'Unione dell'impresa ferroviaria, del venditore di biglietti o del tour operator.

Il primo paragrafo del presente articolo si applica anche alle imprese ferroviarie e ai venditori di biglietti quando accettano prenotazioni di passeggeri conformemente all'articolo 11.

Articolo 6

Biciclette

1.   Fatte salve le limitazioni di cui al paragrafo 3 e, se del caso, dietro pagamento di un corrispettivo ragionevole, i passeggeri hanno il diritto di portare biciclette a bordo del treno.

Sui treni per i quali la prenotazione è obbligatoria, è possibile effettuare una prenotazione per il trasporto di una bicicletta.

Qualora un passeggero abbia effettuato una prenotazione per una bicicletta e il trasporto di tale bicicletta sia rifiutato senza un motivo debitamente giustificato, il passeggero ha diritto a un itinerario alternativo o a un rimborso a norma dell'articolo 18, a un indennizzo a norma dell'articolo 19 e a un'assistenza a norma dell'articolo 20, paragrafo 2.

2.   Se a bordo del treno sono disponibili posti riservati alle biciclette, i passeggeri ripongono le loro biciclette in detti posti. Se tali posti non sono disponibili, i passeggeri sorvegliano le loro biciclette e compiono ogni ragionevole sforzo per assicurare che le loro biciclette non arrechino pregiudizio o danno ad altri passeggeri, attrezzature per la mobilità, bagagli o attività ferroviarie.

3.   Le imprese ferroviarie possono limitare il diritto dei passeggeri di portare biciclette a bordo del treno per ragioni operative o di sicurezza, in particolare in conseguenza dei limiti di capacità applicabili durante le ore di punta o laddove il materiale rotabile non lo consenta. Le imprese ferroviarie possono inoltre limitare il trasporto di biciclette sulla base del peso e delle dimensioni delle biciclette. Esse pubblicano sui rispettivi siti web ufficiali le loro condizioni per il trasporto di biciclette, comprese informazioni aggiornate sulla disponibilità di capacità, utilizzando le applicazioni telematiche di cui al regolamento (UE) n. 454/2011.

4.   Quando si avviano procedure di appalto per l'acquisto di nuovo materiale rotabile o si sottopone il materiale rotabile esistente a un ammodernamento significativo che comporti la necessità di richiedere una nuova autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato a norma dell'articolo 21, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), le imprese ferroviarie provvedono affinché le composizioni dei treni in cui tale materiale rotabile è utilizzato siano dotate di un numero adeguato di posti per biciclette. Il presente comma non si applica alle carrozze ristorante, alle carrozze letto o alle carrozze cuccette.

Le imprese ferroviarie determinano un numero adeguato di posti per biciclette tenendo conto delle dimensioni della composizione del treno, del tipo di servizio e della domanda di trasporto di biciclette. Il numero adeguato di posti per biciclette è definito nei piani di cui al paragrafo 5. In assenza di tali piani o se i piani non definiscono detto numero, ciascuna composizione del treno deve prevedere almeno quattro posti per le biciclette.

Gli Stati membri possono fissare, come numero minimo adeguato per determinati tipi di servizi, un numero superiore a quattro, nel qual caso tale numero si applica invece del numero individuato conformemente al secondo comma.

5.   Le imprese ferroviarie possono definire e tenere aggiornati piani relativi al modo in cui aumentare e migliorare il trasporto di biciclette e ad altre soluzioni volte a incoraggiare l'uso combinato di ferrovie e biciclette.

Le autorità competenti quali definite all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) possono definire detti piani per servizi forniti nel quadro di contratti di servizio pubblico. Gli Stati membri possono esigere che tali piani siano definiti da dette autorità competenti o da imprese ferroviarie operanti sul loro territorio.

6.   I piani di cui al paragrafo 5 sono definiti previa consultazione pubblica e delle pertinenti organizzazioni rappresentative. Tali piani sono pubblicati sul sito web dell'impresa ferroviaria o dell'autorità competente, a seconda del caso.

Articolo 7

Inammissibilità di deroghe e limitazioni

1.   Gli obblighi nei confronti dei passeggeri stabiliti nel presente regolamento non possono essere soggetti a limitazioni o deroghe, segnatamente mediante l'introduzione di clausole derogatorie o restrittive nel contratto di trasporto. Eventuali condizioni contrattuali che intendano direttamente o indirettamente rinunciare o derogare ai diritti derivanti dal presente regolamento o limitarli non sono vincolanti per il passeggero.

2.   Le imprese ferroviarie, i tour operator o i venditori di biglietti possono offrire al passeggero condizioni contrattuali più favorevoli delle condizioni fissate nel presente regolamento.

Articolo 8

Obbligo di fornire informazioni sulla soppressione di servizi

Le imprese ferroviarie o, se del caso, le autorità competenti responsabili di un contratto di servizio pubblico ferroviario rendono pubbliche, con mezzi adeguati e in formati accessibili conformemente alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2019/882 e ai regolamenti (UE) n. 454/2011 e (UE) n. 1300/2014, e prima di attuarle, le decisioni di sopprimere determinati servizi su base permanente o temporanea.

Articolo 9

Informazioni di viaggio

1.   Le imprese ferroviarie, i tour operator e i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto di una o più imprese ferroviarie forniscono al passeggero, su richiesta, almeno le informazioni di cui all'allegato II, parte I, in relazione ai viaggi per i quali l'impresa ferroviaria in questione offre un contratto di trasporto.

2.   Durante il viaggio le imprese ferroviarie e, ove possibile, i venditori di biglietti e i tour operator forniscono al passeggero almeno le informazioni di cui all'allegato II, parte II. Qualora disponga di tali informazioni, il gestore della stazione le fornisce altresì al passeggero.

3.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fornite nel formato più adatto, se possibile sulla base di informazioni di viaggio in tempo reale, anche utilizzando appropriate tecnologie di comunicazione. Va riservata particolare attenzione a garantire che tali informazioni siano accessibili conformemente alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/882 e ai regolamenti (UE) n. 454/2011 e (UE) n. 1300/2014.

Articolo 10

Accesso alle informazioni sulla circolazione e di viaggio

1.   I gestori delle infrastrutture diffondono alle imprese ferroviarie, ai venditori di biglietti, ai tour operator e ai gestori delle stazioni i dati in tempo reale relativi agli arrivi e alle partenze dei treni.

2.   Le imprese ferroviarie forniscono alle altre imprese ferroviarie, ai venditori di biglietti e ai tour operator che vendono i loro servizi l'accesso alle informazioni di viaggio minime fissate all'allegato II, parti I e II, e alle operazioni sui sistemi di prenotazione di cui all'allegato II, parte III.

3.   Le informazioni sono diffuse e l'accesso è concesso in modo non discriminatorio e senza indebito ritardo. Una richiesta una tantum è sufficiente per avere un accesso continuo alle informazioni. Il gestore dell'infrastruttura e l'impresa ferroviaria tenuti a rendere disponibili le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono chiedere la conclusione di un contratto o di un altro accordo in base al quale sono diffuse le informazioni o è concesso l'accesso.

I termini e le condizioni di un eventuale contratto o accordo per l'uso delle informazioni non limitano inutilmente le possibilità di riutilizzo delle stesse né sono utilizzati per limitare la concorrenza.

Le imprese ferroviarie possono richiedere ad altre imprese ferroviarie, ai tour operator e ai venditori di biglietti una compensazione finanziaria equa, ragionevole e proporzionata per i costi sostenuti per fornire l'accesso e i gestori delle infrastrutture possono richiedere una compensazione in conformità delle norme applicabili.

4.   Le informazioni sono diffuse e l'accesso è fornito mediante mezzi tecnici adeguati, come le interfacce per programmi applicativi.

5.   Nella misura in cui le informazioni di cui ai paragrafi 1 o 2 sono fornite conformemente ad altri atti giuridici dell'Unione, in particolare il regolamento delegato (UE) 2017/1926 della Commissione (14), gli obblighi corrispondenti di cui al presente articolo si considerano adempiuti.

Articolo 11

Disponibilità di biglietti e prenotazioni

1.   Le imprese ferroviarie, i venditori di biglietti e i tour operator offrono biglietti e, ove disponibili, biglietti cumulativi e prenotazioni.

2.   Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, le imprese ferroviarie provvedono, direttamente o tramite venditori di biglietti o tour operator, alla vendita di biglietti ai passeggeri almeno attraverso una delle modalità di vendita seguenti:

a)

biglietterie, altri punti vendita o biglietterie self-service;

b)

telefono, Internet o tramite qualsiasi altra tecnologia dell'informazione avente ampia diffusione;

c)

a bordo dei treni.

Le autorità competenti quali definite all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1370/2007 possono esigere che le imprese ferroviarie offrano biglietti per servizi forniti nel quadro di contratti di servizio pubblico attraverso più modalità di vendita.

3.   In mancanza di biglietteria o biglietteria self-service nella stazione ferroviaria di partenza, i passeggeri sono informati in stazione:

a)

della possibilità di acquistare un biglietto per telefono, via Internet o a bordo del treno, e delle modalità di tale acquisto;

b)

della stazione ferroviaria o del luogo più vicini in cui sono disponibili biglietterie o biglietterie self-service.

4.   Qualora nella stazione di partenza non siano presenti biglietterie, biglietterie self-service accessibili e altri modi accessibili per acquistare un biglietto in anticipo, alle persone con disabilità è consentito acquistare biglietti a bordo dei treni senza maggiorazione. Le imprese ferroviarie possono limitare o negare tale diritto per giustificati motivi relativi alla sicurezza o a causa dell'obbligo di prenotazione.

Qualora non vi sia personale a bordo del treno, l'impresa ferroviaria informa le persone con disabilità e le persone con mobilità ridotta in merito all'opportunità e alle modalità di acquisto del biglietto.

Gli Stati membri possono consentire alle imprese ferroviarie di richiedere che le persone con disabilità e le persone con mobilità ridotta siano riconosciute come tali conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali pertinenti del loro paese di residenza.

Gli Stati membri possono estendere il diritto di cui al primo comma a tutti i passeggeri. Qualora gli Stati membri applichino tale opzione, ne informano la Commissione. L'Agenzia ferroviaria europea pubblica sul suo sito web le informazioni relative all'attuazione dei regolamenti (UE) n. 454/2011 e (UE) n. 1300/2014.

Articolo 12

Biglietti cumulativi

1.   Nel caso di servizi ferroviari a lunga distanza o regionali per passeggeri prestati da un'unica impresa ferroviaria, tale impresa offre un biglietto cumulativo per tali servizi. Per altri servizi di trasporto ferroviario di passeggeri, le imprese ferroviarie compiono ogni ragionevole sforzo per offrire biglietti cumulativi e cooperano a tal fine.

Ai fini del primo comma, il termine «unica impresa ferroviaria» si riferisce anche a tutte le imprese ferroviarie che sono interamente possedute dallo stesso proprietario o che sono imprese controllate interamente possedute da una delle imprese ferroviarie interessate.

2.   Prima dell'acquisto di uno o più biglietti per un viaggio comprendente una o più coincidenze il passeggero è informato se tali biglietti costituiscono un biglietto cumulativo.

3.   Per un viaggio che comprende una o più coincidenze, il biglietto o i biglietti acquistati nell'ambito di un'unica transazione commerciale da un'impresa ferroviaria costituiscono un biglietto cumulativo, e l'impresa ferroviaria è responsabile ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 se il passeggero perde una o più coincidenze.

4.   Se il biglietto o i biglietti sono acquistati in un'unica transazione commerciale e il venditore di biglietti o il tour operator hanno combinato i biglietti di propria iniziativa, il venditore di biglietti o il tour operator che ha venduto il biglietto o i biglietti è tenuto a rimborsare l'importo totale pagato per tale transazione per il biglietto o i biglietti e, inoltre, a versare un indennizzo pari al 75 % di tale importo nel caso in cui il passeggero perda una o più coincidenze.

Il diritto al rimborso o all'indennizzo di cui al primo comma lascia impregiudicata la legislazione nazionale applicabile che riconosce ai passeggeri un ulteriore risarcimento danni.

5.   Le responsabilità di cui ai paragrafi 3 e 4 non si applicano se è indicato sui biglietti, su un altro documento o elettronicamente, in modo tale da consentire al passeggero di riprodurre l'informazione per futuro riferimento, che i biglietti rappresentano contratti di trasporto distinti e il passeggero ne è stato informato prima dell'acquisto.

6.   L'onere della prova della fornitura al passeggero dell'informazione di cui al presente articolo spetta all'impresa ferroviaria, al tour operator o al venditore di biglietti che ha venduto il biglietto o i biglietti.

7.   I venditori di biglietti o i tour operator sono responsabili del trattamento delle domande e di eventuali reclami dei passeggeri a norma del paragrafo 4. Il rimborso e l'indennizzo di cui al paragrafo 4 sono corrisposti entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

CAPO III

RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE FERROVIARIE IN RELAZIONE AI PASSEGGERI E AI LORO BAGAGLI

Articolo 13

Responsabilità per i passeggeri e i bagagli

Fatte salve le disposizioni del presente capo e la legislazione nazionale applicabile che garantisce ai passeggeri ulteriori risarcimenti dei danni, la responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri ed ai loro bagagli è disciplinata dai capi I, III e IV del titolo IV nonché dal titolo VI e dal titolo VII dell'allegato I.

Articolo 14

Assicurazione e copertura della responsabilità

Un'impresa ferroviaria deve essere coperta da idonea assicurazione o assumere adeguate garanzie a condizioni di mercato a copertura delle proprie responsabilità, conformemente all'articolo 22 della direttiva 2012/34/UE.

Articolo 15

Pagamenti anticipati

1.   In caso di morte o lesioni di un passeggero, l'impresa ferroviaria di cui all'articolo 26, paragrafo 5, dell'allegato I, effettua, senza indugio e in ogni caso entro 15 giorni dall'identificazione della persona fisica avente diritto al risarcimento, i pagamenti anticipati eventualmente necessari per soddisfare le immediate necessità economiche proporzionalmente al danno subito.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, un pagamento anticipato non è inferiore a 21 000 EUR per passeggero in caso di morte.

3.   Un pagamento anticipato non costituisce riconoscimento di responsabilità e può essere detratto da qualsiasi ulteriore importo dovuto sulla base del presente regolamento ma non è restituibile, salvo nei casi in cui il danno sia dovuto a negligenza o errore del passeggero o quando il beneficiario del pagamento anticipato non è la persona avente diritto al risarcimento.

Articolo 16

Contestazione della responsabilità

Anche se l'impresa ferroviaria contesta la sua responsabilità in ordine alle lesioni fisiche causate ad un passeggero che ha trasportato, essa compie ogni ragionevole sforzo per prestare assistenza al passeggero che avvii un'azione per risarcimento danni contro terzi.

CAPO IV

RITARDI, PERDITE DI COINCIDENZA E SOPPRESSIONI

Articolo 17

Responsabilità per ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni

Fatte salve le disposizioni del presente capo, la responsabilità dell'impresa ferroviaria per i ritardi, le perdite di coincidenza e le soppressioni è disciplinata dall'allegato I, titolo IV, capo II.

Articolo 18

Rimborso e itinerari alternativi

1.   Qualora sia ragionevolmente prevedibile, alla partenza o in caso di perdita di coincidenza o di soppressione, che il ritardo all'arrivo alla destinazione finale prevista dal contratto di trasporto sarà di 60 minuti o più, l'impresa ferroviaria che presta il servizio oggetto del ritardo o della soppressione offre immediatamente al passeggero la scelta tra le seguenti opzioni e adotta le necessarie disposizioni:

a)

ottenere il rimborso integrale del biglietto, alle condizioni alle quali è stato acquistato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate e per la parte o le parti già effettuate, qualora il viaggio non risulti più utile ai fini del programma originario di viaggio del passeggero, oltre ad avere la possibilità, se del caso, di ritornare al punto di partenza iniziale non appena possibile;

b)

proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale non appena possibile;

c)

proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale a una data successiva, a discrezione del passeggero.

2.   Qualora, ai fini del paragrafo 1, lettere b) e c), l'itinerario alternativo simile sia fornito dalla stessa impresa ferroviaria o un'altra impresa sia incaricata di effettuare l'itinerario alternativo, il passeggero non deve incorrere in costi aggiuntivi. Tale prescrizione si applica anche qualora l'itinerario alternativo comporti il ricorso a un trasporto di una classe di servizi superiore o a modi di trasporto alternativi. Le imprese ferroviarie compiono sforzi ragionevoli per evitare ulteriori coincidenze e assicurare che il ritardo nel tempo totale di viaggio sia il più breve possibile. I passeggeri non viaggiano con mezzi di trasporto di classe inferiore a meno che questi non siano l'unica opzione di trasporto disponibile nell'ambito dell'itinerario alternativo.

3.   Fatto salvo il paragrafo 2, l'impresa ferroviaria può permettere, su richiesta del passeggero, che quest'ultimo concluda contratti con altri fornitori di servizi di trasporto in grado di consentirgli di raggiungere la destinazione finale in condizioni simili e, in tal caso, l'impresa ferroviaria rimborsa il passeggero per i costi sostenuti.

Se le opzioni disponibili per l'itinerario alternativo non sono comunicate al passeggero entro 100 minuti dall'ora di partenza prevista del servizio oggetto del ritardo o della soppressione o della coincidenza persa, il passeggero ha diritto di concludere tale contratto con altri fornitori di servizi di trasporto pubblico per ferrovia, con pullman o autobus. L'impresa ferroviaria rimborsa al passeggero i costi necessari, adeguati e ragionevoli sostenuti.

Il presente paragrafo non pregiudica le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali che concedono ai passeggeri condizioni più favorevoli per effettuare l'itinerario alternativo.

4.   I fornitori dei servizi di trasporto nell'itinerario alternativo forniscono alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta un livello simile di assistenza e accessibilità quando offrono un servizio alternativo. I fornitori dei servizi di trasporto nell'itinerario alternativo possono fornire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta servizi alternativi adatti alle loro esigenze e che differiscono da quelli offerti agli altri passeggeri.

5.   I rimborsi di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 3 sono corrisposti entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Gli Stati membri possono richiedere che le imprese ferroviarie accettino tali domande attraverso determinati mezzi di comunicazione, a condizione che la richiesta non crei effetti discriminatori. Il rimborso può essere corrisposto sotto forma di buoni e/o mediante la fornitura di altri servizi a patto che le condizioni di tali buoni e/o servizi siano sufficientemente flessibili, per quanto riguarda in particolare il periodo di validità e la destinazione, e vi sia l'accordo del passeggero ad accettare tali buoni e/o servizi. Il rimborso per il prezzo del biglietto non è soggetto a detrazioni per i costi legati alla transazione finanziaria quali tasse, spese telefoniche o valori bollati.

6.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce un modulo comune per le richieste di rimborso ai sensi del presente regolamento entro il 7 giugno 2023. Tale modulo comune è definito in un formato accessibile alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

7.   I passeggeri hanno il diritto di presentare le loro richieste utilizzando il modulo comune di cui al paragrafo 6. Le imprese ferroviarie non respingono una richiesta di rimborso per il solo motivo che il passeggero non ha utilizzato tale modulo. Se una richiesta non è sufficientemente precisa, l'impresa ferroviaria chiede al passeggero di chiarire la richiesta e lo assiste in tal senso.

Articolo 19

Indennizzo

1.   Fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero ha diritto a un indennizzo da parte dell'impresa ferroviaria in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione finale indicati sul biglietto o sul biglietto cumulativo per il quale non gli è stato rimborsato il costo in conformità dell'articolo 18. L'indennizzo minimo in caso di ritardo è fissato come segue:

a)

il 25 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti;

b)

il 50 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti.

2.   Il paragrafo 1 si applica inoltre ai passeggeri in possesso di un titolo di viaggio o di un abbonamento. Qualora tali passeggeri siano costretti a subire un susseguirsi di ritardi o soppressioni di servizi durante il periodo di validità del titolo di viaggio o dell'abbonamento, hanno il diritto di richiedere un indennizzo adeguato secondo le modalità di indennizzo dell'impresa ferroviaria. Tali modalità enunciano i criteri per la determinazione dei ritardi e il calcolo dell'indennizzo. Qualora si verifichino ripetutamente, nel periodo di validità del titolo di viaggio o dell'abbonamento, ritardi inferiori a 60 minuti, essi possono essere calcolati cumulativamente e i passeggeri possono ricevere un indennizzo conformemente alle modalità di indennizzo dell'impresa ferroviaria.

3.   Fatto salvo il paragrafo 2, l'indennizzo per il ritardo è calcolato in relazione al prezzo totale effettivamente pagato dal passeggero per il servizio in ritardo. Qualora il contratto di trasporto riguardi un viaggio di andata e ritorno, l'indennizzo in caso di ritardo nella tratta di andata o in quella di ritorno è calcolato rispetto al prezzo per tale tratta del viaggio indicato sul biglietto. In mancanza di indicazione del prezzo delle singole tratte del viaggio, l'indennizzo è calcolato rispetto alla metà del prezzo del biglietto. Analogamente il prezzo di un servizio in ritardo fornito in base a qualsiasi altro tipo di contratto di trasporto che dia diritto al passeggero di effettuare due o più tratte successive è calcolato in rapporto al prezzo totale.

4.   Nel calcolo del ritardo non è computato il ritardo che l'impresa ferroviaria può dimostrare di avere accumulato al di fuori dell'Unione.

5.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce un modulo comune per le richieste di indennizzo ai sensi del presente regolamento entro il 7 giugno 2023. Tale modulo comune è definito in un formato accessibile alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

6.   Gli Stati membri possono richiedere che le imprese ferroviarie accettino le domande di indennizzo attraverso determinati mezzi di comunicazione, a condizione che la richiesta non crei effetti discriminatori. I passeggeri hanno il diritto di presentare le loro richieste utilizzando il modulo comune di cui al paragrafo 5. Le imprese ferroviarie non respingono una richiesta di indennizzo per il solo motivo che il passeggero non ha utilizzato tale modulo. Se una richiesta non è sufficientemente precisa, l'impresa ferroviaria chiede al passeggero di chiarire la richiesta e lo assiste in tal senso.

7.   L'indennizzo per il prezzo del biglietto è corrisposto entro un mese dalla presentazione della relativa domanda. L'indennizzo può essere corrisposto mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili, per quanto riguarda in particolare il periodo di validità e la destinazione. L'indennizzo è corrisposto in denaro su richiesta del passeggero.

8.   L'indennizzo per il prezzo del biglietto non è soggetto a detrazioni per i costi legati alla transazione finanziaria quali tasse, spese telefoniche o valori bollati. Le imprese ferroviarie possono introdurre una soglia minima al di sotto della quale non sono previsti indennizzi. Detta soglia non può superare 4 EUR per biglietto.

9.   I passeggeri non hanno diritto a indennizzi se sono informati del ritardo prima dell'acquisto del biglietto o se il ritardo proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base a un itinerario alternativo rimane inferiore a 60 minuti.

10.   Un'impresa ferroviaria non è tenuta a corrispondere un indennizzo qualora sia in grado di dimostrare che il ritardo, la perdita di coincidenza o la soppressione è dovuto o intrinsecamente legato a:

a)

circostanze straordinarie esterne all'esercizio ferroviario, quali condizioni meteorologiche estreme, gravi catastrofi naturali o gravi crisi sanitarie pubbliche che l'impresa ferroviaria, malgrado la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare o alle cui conseguenze non poteva ovviare;

b)

colpa del viaggiatore; oppure

c)

un comportamento di terzi che l'impresa ferroviaria, nonostante abbia riposto la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare, quali presenza di persone sui binari, furto di cavi, emergenze a bordo, attività di contrasto, sabotaggio o terrorismo.

Gli scioperi del personale dell'impresa ferroviaria, gli atti o omissioni di altre imprese che utilizzano la stessa infrastruttura ferroviaria e gli atti o omissioni dei gestori delle stazioni e delle infrastrutture non sono coperti dalla deroga di cui alla lettera c) del primo comma.

Articolo 20

Assistenza

1.   In caso di ritardo all'arrivo o alla partenza o in caso di soppressione di un servizio, l'impresa ferroviaria o il gestore della stazione informa i passeggeri della situazione e dell'orario previsto di partenza e di arrivo del servizio o del servizio sostitutivo non appena tale informazione è disponibile. Qualora ne siano in possesso, anche i venditori di biglietti e i tour operator forniscono tale informazione ai passeggeri.

2.   Qualora il ritardo di cui al paragrafo 1 sia di 60 minuti o più, o qualora il servizio sia soppresso, l'impresa ferroviaria che effettua il servizio oggetto del ritardo o della soppressione offre gratuitamente ai passeggeri:

a)

pasti e bevande in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa, se sono disponibili sul treno o nella stazione o possono essere ragionevolmente forniti tenendo conto di criteri quali la distanza dal fornitore, il tempo necessario per la consegna e il costo;

b)

sistemazione in albergo o di altro tipo, e il trasporto tra la stazione ferroviaria e la sistemazione, qualora risulti necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare, ove e allorché sia fisicamente possibile; qualora tale soggiorno risulti necessario per le circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 10, l'impresa ferroviaria può limitare la durata dell'alloggio a un massimo di tre notti. Ove possibile, si tiene conto delle esigenze di accessibilità delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta e delle esigenze dei cani da assistenza;

c)

se il treno è bloccato sui binari, il trasporto tra il treno e la stazione ferroviaria, a un punto di partenza alternativo o alla destinazione finale del servizio, ove e allorché sia fisicamente possibile.

3.   Se il servizio ferroviario è interrotto e non può più essere proseguito o non può essere proseguito entro un periodo ragionevole, l'impresa ferroviaria fornisce ai passeggeri quanto prima possibile servizi di trasporto alternativi e adotta le disposizioni necessarie.

4.   L'impresa ferroviaria informa i passeggeri interessati in merito alle modalità di richiesta della certificazione che il servizio ferroviario ha subito ritardo, ha causato la perdita di una coincidenza o è stato soppresso. Tale certificazione si applica anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 19.

5.   Ai fini dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 4, l'impresa ferroviaria presta particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, così come a quelle dei loro accompagnatori e dei cani da assistenza.

6.   Qualora siano istituiti piani di emergenza a norma dell'articolo 13 bis, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE, l'impresa ferroviaria si coordina con il gestore della stazione e il gestore dell'infrastruttura affinché questi siano preparati alla possibilità di una grave perturbazione del servizio e di ritardi prolungati che potrebbero far rimanere a terra un numero significativo di passeggeri. Tali piani di emergenza includono requisiti di accessibilità per i sistemi di informazione e di allarme.

CAPO V

PERSONE CON DISABILITÀ E PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA

Articolo 21

Diritto al trasporto

1.   Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni stabiliscono o possiedono, con la partecipazione attiva delle organizzazioni rappresentative e, se del caso, dei rappresentanti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, norme di accesso non discriminatorie applicabili al trasporto di persone con disabilità inclusi i rispettivi assistenti personali riconosciuti come tali conformemente alle prassi nazionali, e di persone a mobilità ridotta. Tali norme tengono conto degli accordi di cui al punto 4.4.3 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1300/2014, in particolare per quanto riguarda l'entità responsabile di fornire l'assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta.

2.   Le prenotazioni e i biglietti sono offerti alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta senza costi aggiuntivi. Un'impresa ferroviaria, un venditore di biglietti o un tour operator non possono rifiutare di accettare una prenotazione o di emettere un biglietto per una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta o chiedere che una tale persona sia accompagnata da altri, a meno che ciò non sia strettamente necessario per conformarsi alle norme di accesso di cui al paragrafo 1.

Articolo 22

Informazioni alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta

1.   Su richiesta, il gestore della stazione, l'impresa ferroviaria, il venditore di biglietti o il tour operator forniscono alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta informazioni, anche in formati accessibili conformemente alle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 454/2011 e (UE) n. 1300/2014 e alla direttiva (UE) 2019/882, in merito all'accessibilità della stazione, degli impianti correlati e dei servizi ferroviari e alle condizioni di accesso al materiale rotabile in conformità delle norme di accesso di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e le informano in merito ai servizi offerti a bordo.

2.   Allorché applicano la deroga di cui all'articolo 21, paragrafo 2, l'impresa ferroviaria, il venditore di biglietti o il tour operator informano per iscritto, su richiesta, la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta interessata delle ragioni di tale deroga entro cinque giorni lavorativi dal rifiuto dell'accettazione della prenotazione o dell'emissione del biglietto oppure dall'imposizione della condizione di essere accompagnata. L'impresa ferroviaria, il venditore di biglietti o il tour operator compiono sforzi ragionevoli per proporre un trasporto alternativo accettabile alla persona interessata tenendo conto delle sue esigenze di accessibilità.

3.   In caso di stazioni non dotate di personale, le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni si assicurano che le informazioni siano facilmente individuabili, anche in formati accessibili conformemente alle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 454/2011 e (UE) n. 1300/2014 della Commissione e alla direttiva (UE) 2019/882, e che siano esposte conformemente alle norme di accesso di cui all'articolo 21, paragrafo 1, per quanto riguarda le più vicine stazioni dotate di personale e l'assistenza direttamente disponibile per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta,.

Articolo 23

Assistenza nelle stazioni ferroviarie e a bordo

1.   Alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta è fornita l'assistenza seguente:

a)

l'assistente personale, riconosciuto come tale conformemente alle prassi nazionali, può viaggiare con una tariffa speciale e, se del caso, gratuitamente ed essere seduto, ove possibile;

b)

qualora un'impresa ferroviaria richieda che un passeggero sia accompagnato a bordo del treno a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, l'accompagnatore ha diritto di viaggiare gratuitamente e di sedere, ove possibile, vicino alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta;

c)

è consentito loro di essere accompagnate da un cane da assistenza conformemente al pertinente diritto nazionale;

d)

in caso di treni non dotati di personale, i gestori delle stazioni o le imprese ferroviarie forniscono gratuitamente assistenza, conformemente alle norme di accesso di cui all'articolo 21, paragrafo 1, durante la salita e discesa dal treno, qualora sia in servizio presso la stazione personale formato;

e)

in caso di partenza, transito o arrivo in una stazione ferroviaria dotata di personale, il gestore della stazione o l'impresa ferroviaria fornisce gratuitamente all'interessato l'assistenza necessaria per salire sul treno, trasbordare verso il servizio ferroviario in coincidenza per cui ha un biglietto, o scendere dal treno, purché sia in servizio personale formato. In caso di notifica preventiva a norma dell'articolo 24, lettera a), il gestore della stazione o l'impresa ferroviaria provvede affinché sia fornita l'assistenza richiesta;

f)

in caso di stazioni non dotate di personale, le imprese ferroviarie forniscono gratuitamente assistenza a bordo del treno e durante la salita e discesa dal treno, qualora su quest'ultimo sia presente personale formato;

g)

in mancanza di personale di accompagnamento formato a bordo di un treno e in una stazione, i gestori delle stazioni o le imprese ferroviarie compiono ogni ragionevole sforzo per consentire alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta di avere accesso al trasporto ferroviario;

h)

le imprese ferroviarie compiono ogni ragionevole sforzo per fornire alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta l'accesso agli stessi servizi a bordo offerti agli altri passeggeri, qualora le persone interessate non possano accedere a tali servizi in modo indipendente e sicuro.

2.   Le norme di cui all'articolo 21, paragrafo 1, stabiliscono le modalità per l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 24

Condizioni alle quali è fornita l'assistenza

Le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni, i venditori di biglietti e i tour operator cooperano al fine di fornire gratuitamente assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, come specificato agli articoli 21 e 23, proponendo un meccanismo di notifica unica, secondo quanto indicato alle lettere seguenti:

a)

l'assistenza è fornita a condizione che il tipo di assistenza richiesta sia notificato con almeno 24 ore di anticipo all'impresa ferroviaria, al gestore della stazione, al venditore di biglietti o al tour operator da cui è stato acquistato il biglietto o allo sportello unico di cui alla lettera f), ove applicabile. È sufficiente una notifica unica per un viaggio ferroviario. Le notifiche sono trasmesse a tutte le imprese ferroviarie e a tutti i gestori delle stazioni coinvolti nel viaggio.

Tali notifiche sono accettate senza costi aggiuntivi, indipendentemente dal mezzo di comunicazione utilizzato.

Qualora un biglietto o un abbonamento consenta viaggi multipli, è sufficiente una sola notifica, purché sia fornita un'adeguata informazione sugli orari dei viaggi successivi e, in ogni caso, almeno 24 ore in anticipo rispetto alla prima volta in cui è richiesta l'assistenza. Il passeggero o il suo rappresentante compiono ogni ragionevole sforzo per informare dell'eventuale annullamento di ciascuno dei viaggi successivi con almeno 12 ore di anticipo.

Gli Stati membri possono consentire che il periodo di 24 ore per le notifiche di cui ai commi primo, secondo e terzo sia portato fino a un massimo di 36 ore, ma non oltre il 30 giugno 2026. In tal caso, gli Stati membri notificano l'autorizzazione alla Commissione e forniscono informazioni sulle misure adottate o previste per ridurre tale periodo;

b)

le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni, i venditori di biglietti e i tour operator adottano tutte le misure necessarie per assicurare la ricezione delle notifiche. Qualora non siano in grado di trattare tali notifiche, i venditori di biglietti indicano punti di acquisto o mezzi alternativi per effettuare la notifica;

c)

in assenza di notifica a norma della lettera a), l'impresa ferroviaria e il gestore della stazione compiono ogni ragionevole sforzo per fornire l'assistenza necessaria per viaggiare alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta;

d)

fatta salva la lettera f) del presente articolo, il gestore della stazione o qualsiasi altro soggetto autorizzato designa i punti in cui le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta possono rendere noto il loro arrivo in stazione e chiedere assistenza. Le responsabilità in materia di designazione dei suddetti punti e di diffusione delle informazioni a tale riguardo sono stabilite nelle norme di accesso di cui all'articolo 21, paragrafo 1;

e)

l'assistenza è fornita a condizione che la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta si presenti nel punto designato a un orario stabilito dall'impresa ferroviaria o dal gestore della stazione che fornisce tale assistenza. L'orario stabilito non precede di più di 60 minuti l'orario di partenza pubblicato o l'ora alla quale è richiesto a tutti i passeggeri di presentarsi per la registrazione. Se non è stata stabilita un'ora entro cui la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta è tenuta a presentarsi, essa si reca nel punto designato almeno 30 minuti prima dell'orario di partenza pubblicato o dell'ora alla quale è richiesto a tutti i passeggeri di presentarsi per la registrazione;

f)

gli Stati membri possono richiedere che i gestori delle stazioni e le imprese ferroviarie sul loro territorio collaborino per istituire e gestire sportelli unici per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta. Le condizioni per il funzionamento degli sportelli unici sono stabilite nelle norme di accesso di cui all'articolo 21, paragrafo 1. Tali sportelli unici hanno la responsabilità di:

i)

accettare le richieste di assistenza presso le stazioni;

ii)

comunicare le singole richieste di assistenza ai gestori delle stazioni e alle imprese ferroviarie; e

iii)

fornire informazioni sull'accessibilità.

Articolo 25

Risarcimento per attrezzature per la mobilità, dispositivi di assistenza e cani da assistenza

1.   Qualora le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni provochino lo smarrimento o il danneggiamento di attrezzature per la mobilità, tra cui le sedie a rotelle e dispositivi di assistenza, oppure provochino lo smarrimento o la lesione di cani da assistenza utilizzati da persone con disabilità e da persone a mobilità ridotta, essi sono responsabili di tale smarrimento, danneggiamento, o lesione, e corrispondono un risarcimento senza indebito ritardo. Il risarcimento comprende:

a)

il costo della sostituzione o della riparazione dell'attrezzatura per la mobilità o dei dispositivi di assistenza smarriti o danneggiati;

b)

il costo della sostituzione o del trattamento della lesione del cane da assistenza smarrito o lesionato; e

c)

i costi ragionevoli della sostituzione temporanea delle attrezzature per la mobilità, dei dispositivi di assistenza, o dei cani da assistenza qualora tale sostituzione non sia fornita dall'impresa ferroviaria o dal gestore della stazione conformemente al paragrafo 2.

2.   Quando si applica il paragrafo 1, le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni compiono rapidamente ogni ragionevole sforzo per fornire temporaneamente le attrezzature per la mobilità o i dispositivi di assistenza sostitutivi immediatamente necessari. Alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta è consentito conservare tali attrezzature o dispositivi sostitutivi forniti temporaneamente fino a quando sia stato corrisposto il risarcimento di cui al paragrafo 1.

Articolo 26

Formazione del personale

1.   Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni provvedono affinché tutto il personale, anche neoassunto, che fornisce, nel quadro delle proprie normali mansioni, assistenza diretta alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta riceva formazioni in materia di disabilità così da essere in grado di rispondere alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta.

Esse inoltre forniscono a tutto il personale che lavora nelle stazioni o a bordo dei treni a diretto contatto con il pubblico formazione e corsi di aggiornamento periodici per sensibilizzare in merito alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta.

2.   Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni possono accettare che alla formazione di cui al paragrafo 1, partecipino dipendenti con disabilità e possono prevedere la partecipazione di passeggeri con disabilità e di passeggeri a mobilità ridotta e/o di organizzazioni che li rappresentano.

CAPO VI

SICUREZZA, RECLAMI E QUALITÀ DEL SERVIZIO

Articolo 27

Sicurezza personale dei passeggeri

Di concerto con le autorità pubbliche, le imprese ferroviarie, i gestori delle infrastrutture e i gestori delle stazioni adottano misure idonee nei rispettivi ambiti di responsabilità, adeguandole al livello di sicurezza stabilito dalle autorità pubbliche, per garantire la sicurezza personale dei passeggeri nelle stazioni ferroviarie e sui treni e gestire i rischi. Essi cooperano e scambiano informazioni sulle migliori pratiche riguardanti la prevenzione di atti suscettibili di incidere sul livello di sicurezza.

Articolo 28

Reclami

1.   Ogni impresa ferroviaria e gestore della stazione di stazioni ferroviarie aventi in media un flusso di più di 10 000 passeggeri al giorno nel corso di un anno istituisce un meccanismo per la gestione dei reclami per i diritti e gli obblighi contemplati dal presente regolamento nel rispettivo ambito di responsabilità. Essi provvedono a un'ampia diffusione tra i passeggeri delle loro informazioni di contatto e della loro lingua, o lingue, di lavoro. Tale meccanismo non si applica ai fini del Capo III.

2.   I passeggeri possono presentare un reclamo a qualsiasi impresa ferroviaria o gestore della stazione in relazione ai rispettivi ambiti di responsabilità attraverso i meccanismi di cui al paragrafo 1. Tale reclamo è presentato entro tre mesi dall'inconveniente oggetto del reclamo. Entro un mese dalla ricezione del reclamo il destinatario fornisce una risposta motivata o, in casi giustificati, informa il passeggero che riceverà una risposta nell'ambito di un periodo inferiore a tre mesi dalla data di ricezione del reclamo. Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni conservano i dati necessari per esaminare il reclamo per la durata dell'intera procedura di trattamento dei reclami, comprese le procedure di trattamento dei reclami di cui agli articoli 33 e 34, e rendono disponibili tali dati, su richiesta, agli organismi nazionali di applicazione.

3.   Informazioni dettagliate sulla procedura di trattamento dei reclami sono accessibili al pubblico, anche alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta. Tali informazioni sono disponibili, su richiesta, almeno nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'impresa ferroviaria è operativa.

4.   L'impresa ferroviaria pubblica nella relazione di cui all'articolo 29, paragrafo 2, il numero e le categorie dei reclami ricevuti e trattati, i tempi di risposta e le misure adottate per migliorare eventualmente le procedure.

Articolo 29

Norme di qualità del servizio

1.   Le imprese ferroviarie stabiliscono le norme di qualità del servizio e applicano un sistema di gestione della qualità per mantenere la qualità del servizio. Le norme di qualità del servizio riguardano almeno gli elementi di cui all'allegato III.

2.   Le imprese ferroviarie controllano le loro prestazioni in base alle norme di qualità del servizio. Entro il 30 giugno 2023, e successivamente, ogni due anni, le imprese ferroviarie pubblicano una relazione sulle prestazioni in materia di qualità del servizio sui loro siti web. Tali relazioni sono messe a disposizione anche sul sito web dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie.

3.   I gestori delle stazioni fissano norme di qualità del servizio sulla base dei pertinenti elementi elencati nell'allegato III. Controllano le loro prestazioni conformemente a tali norme e, su richiesta, forniscono alle autorità pubbliche nazionali le informazioni relative alle loro prestazioni.

CAPO VII

INFORMAZIONE E APPLICAZIONE

Articolo 30

Informazioni ai passeggeri in merito ai loro diritti

1.   Quando vendono biglietti per viaggi ferroviari, le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni, i venditori di biglietti e i tour operator informano i passeggeri in merito ai diritti di cui beneficiano e agli obblighi che loro incombono ai sensi del presente regolamento. Al fine di rispettare tale obbligo di informazione essi possono utilizzare una sintesi delle disposizioni del presente regolamento preparata dalla Commissione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e messa a disposizione degli stessi soggetti. Essi forniscono tali informazioni, in formato cartaceo o elettronico o tramite altre modalità, anche in formati accessibili conformemente alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2019/882 e al regolamento (UE) n. 1300/2014. Essi specificano dove tali informazioni possono essere reperite in caso di soppressione del servizio, perdita di coincidenza o ritardo prolungato.

2.   Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni informano adeguatamente i passeggeri, anche in formati accessibili conformemente alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2019/882 e al regolamento (UE) n. 1300/2014, nella stazione, a bordo del treno e sui rispettivi siti web, dei loro diritti e obblighi a norma del presente regolamento e delle informazioni di contatto dell'organismo o degli organismi designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 31.

Articolo 31

Designazione degli organismi nazionali di applicazione

1.   Ogni Stato membro designa uno o più organismi responsabili dell'applicazione del presente regolamento. Ciascun organismo adotta le misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri.

2.   Quanto a organizzazione, decisioni relative ai finanziamenti, struttura giuridica e politica decisionale, ciascun organismo è indipendente da qualsiasi gestore dell'infrastruttura, organismo preposto all'imposizione di diritti, organismo di assegnazione della capacità di infrastruttura e impresa ferroviaria.

3.   Gli Stati membri informano la Commissione dell'organismo o degli organismi designati a norma del presente articolo e delle relative responsabilità. La Commissione e gli organismi designati pubblicano tali informazioni sui loro siti web.

4.   Gli obblighi di applicazione di cui al presente capo relativi ai gestori delle stazioni e ai gestori dell'infrastruttura non si applicano a Cipro o a Malta fintantoché non verrà istituito un sistema ferroviario nei rispettivi territori e, per quanto riguarda le imprese ferroviarie, fintantoché nessuna impresa ferroviaria sarà titolare di una licenza rilasciata da un'autorità preposta al rilascio delle licenze designata da Cipro o da Malta a norma dell'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 32

Compiti in materia di applicazione

1.   Gli organismi nazionali di applicazione vigilano attentamente sull'osservanza del presente regolamento, compresi i regolamenti (UE) n. 454/2011 e (UE) n. 1300/2014 nella misura in cui vi è fatto riferimento nel presente regolamento, e adottano le misure necessarie per assicurare il rispetto dei diritti dei passeggeri.

2.   Ai fini del paragrafo 1, le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni, i gestori delle infrastrutture, i venditori di biglietti e i tour operator forniscono agli organismi nazionali di applicazione, su richiesta, i documenti e le informazioni pertinenti senza indebito ritardo e in ogni caso entro un mese dal ricevimento della domanda. Per i casi complessi, l'organismo nazionale di applicazione può prorogare tale termine fino a un massimo di tre mesi dal ricevimento della domanda. Nello svolgimento delle loro funzioni, gli organismi nazionali di applicazione tengono conto delle informazioni ricevute dall'organismo designato a norma dell'articolo 33 per il trattamento dei reclami, se si tratta di un organismo differente. Essi possono inoltre decidere di intraprendere azioni di esecuzione in base ai singoli reclami trasmessi da tale organismo.

3.   Ogni due anni gli organismi nazionali di applicazione pubblicano relazioni contenenti statistiche relative alle loro attività, comprese le sanzioni comminate entro il 30 giugno dell'anno civile successivo. Tali relazioni sono messe a disposizione sul sito web dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie.

4.   Le imprese ferroviarie forniscono le proprie informazioni di contatto agli organismi nazionali di applicazione degli Stati membri in cui operano.

Articolo 33

Trattamento dei reclami da parte degli organismi nazionali di applicazione e altri organismi

1.   Fatti salvi i diritti dei consumatori di rivolgersi a meccanismi di ricorso alternativi a norma della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15), dopo aver presentato, senza successo, un reclamo all'impresa ferroviaria o al gestore della stazione a norma dell'articolo 28, il passeggero può presentare un reclamo all'organismo nazionale di applicazione o a qualsiasi altro organismo designato a norma del paragrafo 2 del presente articolo entro tre mesi dal ricevimento dell'informazione relativa al rigetto del reclamo iniziale. In caso di mancata risposta entro tre mesi dalla presentazione del reclamo iniziale, il passeggero ha il diritto di presentare un reclamo all'organismo nazionale di applicazione o a qualsiasi altro organismo designato a norma del paragrafo 2. Ove necessario, tale organismo informa il reclamante in merito al suo diritto di presentare un reclamo a organismi per la risoluzione alternativa delle controversie al fine di ottenere una riparazione individuale.

2.   Ogni passeggero può presentare un reclamo in merito a presunte violazioni del presente regolamento all'organismo nazionale di applicazione o a qualsiasi altro organismo designato a tale scopo da uno Stato membro.

3.   L'organismo nazionale di applicazione o un eventuale altro organismo designato ai sensi del paragrafo 2 accusa la ricezione del reclamo entro due settimane dalla ricezione. La procedura di trattamento dei reclami ha una durata massima di tre mesi dalla data di creazione del fascicolo di reclamo. Per i casi complessi tale organismo può prorogare tale periodo a sei mesi. In tal caso i passeggeri sono informati dei motivi di tale proroga e del tempo previsto necessario per la conclusione della procedura. Possono avere una durata superiore a sei mesi solo quei casi che prevedono azioni legali. Qualora tale organismo sia anche un organismo per la risoluzione alternativa delle controversie ai sensi della direttiva 2013/11/UE, prevalgono i limiti di tempo stabiliti in detta direttiva.

La procedura di trattamento dei reclami è resa accessibile alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta.

4.   I reclami di passeggeri relativi a un inconveniente che coinvolga un'impresa ferroviaria sono trattati dall' organismo nazionale di applicazione o a un eventuale altro organismo designato ai sensi del paragrafo 2 dello Stato membro che ha rilasciato la licenza all'impresa.

5.   Nei casi in cui sia presentato un reclamo relativo a presunte violazioni commesse da gestori delle stazioni o delle infrastrutture, il reclamo è trattato dall'organismo nazionale di applicazione o da un eventuale altro organismo designato ai sensi del paragrafo 2, dello Stato membro nel cui territorio si è verificato l'inconveniente.

6.   Nel quadro della cooperazione a norma dell'articolo 34, gli organismi nazionali di applicazione possono derogare al paragrafo 4 o 5 del presente articolo, o entrambi, qualora per motivi giustificati, in particolare quelli relativi alla lingua o al luogo di residenza, ciò sia nell'interesse del passeggero.

Articolo 34

Scambio di informazioni e cooperazione transfrontaliera tra gli organismi nazionali di applicazione

1.   Qualora siano designati organismi diversi a norma degli articoli 31 e 33, sono istituiti meccanismi di notifica per assicurare lo scambio di informazioni tra gli stessi, in conformità del regolamento (UE) 2016/679, al fine di aiutare l'organismo nazionale di applicazione a svolgere i propri compiti di supervisione e applicazione, e in modo tale che l'organismo di trattamento dei reclami designato a norma dell'articolo 33 possa raccogliere le informazioni necessarie per esaminare i reclami individuali.

2.   Gli organismi nazionali di applicazione scambiano informazioni sulle loro attività, sui principi decisionali e sulle pratiche a fini di coordinamento. La Commissione li assiste in tale compito.

3.   Nei casi complessi, quali quelli con reclami multipli, più operatori, viaggi transfrontalieri o incidenti sul territorio di uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la licenza all'impresa, e in particolare nei casi in cui non è chiaro quale sia l'organismo nazionale di applicazione competente, o laddove questo possa agevolare o accelerare la risoluzione del reclamo, gli organismi nazionali di applicazione collaborano per individuare un organismo «principale» che agisce da interlocutore unico per i passeggeri. Tutti gli organismi nazionali di applicazione coinvolti collaborano per agevolare la risoluzione del reclamo, anche condividendo le informazioni, prestando assistenza per la traduzione dei documenti e fornendo informazioni sulle circostanze degli inconvenienti. I passeggeri sono informati su quale sia l'organismo che agisce in qualità di organismo «principale».

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35

Sanzioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione tale regime e tali misure e, senza indugio, qualsiasi ulteriore modifica in merito.

2.   Nel quadro della cooperazione di cui all'articolo 34, l'organismo nazionale di applicazione competente ai fini dell'articolo 33, paragrafo 4 o 5, su richiesta dell'organismo nazionale di applicazione che tratta il reclamo, indaga sulla violazione del presente regolamento riscontrata da tale organismo e commina sanzioni ove necessario.

Articolo 36

Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che modificano il presente regolamento conformemente all'articolo 37, al fine di:

a)

adeguare l'importo finanziario di cui all'articolo 15, paragrafo 2, per tenere conto delle variazioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo per l'intera UE, escludendo l'energia e i prodotti alimentari non trasformati, pubblicato dalla Commissione (Eurostat);

b)

modificare l'allegato I per tenere conto delle modifiche alle regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) di cui all'appendice A della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF).

Articolo 37

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 36 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 6 giugno 2021. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 36 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 36 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 38

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 39

Relazione

Entro il 7 giugno 2026 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e sui risultati del presente regolamento.

La relazione si basa sulle informazioni da fornire ai sensi del presente regolamento. Se necessario, la relazione è corredata di proposte adeguate.

Articolo 40

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1371/2007 è abrogato a decorrere dal 7 giugno 2023.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

Articolo 41

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 7 giugno 2023.

L'articolo 6, paragrafo 4, tuttavia, si applica a decorrere dal 7 giugno 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D.M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A.P. ZACARIAS


(1)  GU C 197 dell'8.6.2018, pag. 66.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 15 novembre 2018 (GU C 363 del 28.10.2020, pag. 296) e posizione del Consiglio in prima lettura del 25 gennaio 2021 (GU C 68 del 26.2.2021, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).

(4)  Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11).

(5)  Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

(6)  Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110).

(7)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(8)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(9)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(10)  Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

(11)  Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 1).

(12)  Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

(13)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

(14)  Regolamento delegato (UE) 2017/1926 della Commissione del mercoledì 31 maggio 2017 che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sulla mobilità multimodale (GU L 272, 21.10.2017, pag. 1).

(15)  Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).


ALLEGATO I

ESTRATTO DELLE REGOLE UNIFORMI CONCERNENTI IL CONTRATTO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE PER FERROVIA DEI VIAGGIATORI E DEI BAGAGLI (CIV)

Appendice A della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, come modificata dal protocollo che modifica la convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 3 giugno 1999

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3

Definizioni

Ai fini delle presenti regole uniformi, si intende per

a)

«trasportatore»: il trasportatore contrattuale con cui il passeggero ha concluso un contratto di trasporto a norma delle presenti regole uniformi, o un trasportatore successivo che è responsabile in base al contratto stesso;

b)

«trasportatore sostitutivo»: un trasportatore che non ha concluso un contratto di trasporto con il passeggero, ma al quale il trasportatore di cui alla lettera a) ha affidato l'effettuazione totale o parziale del trasporto per ferrovia;

c)

«condizioni generali di trasporto»: le condizioni del trasportatore, sotto forma di condizioni generali o tariffe legalmente in vigore in ciascuno Stato membro, che sono diventate, con la conclusione del contratto, parte integrante dello stesso;

d)

«veicolo»: un veicolo a motore o un rimorchio utilizzato per il trasporto di passeggeri.

TITOLO II

CONCLUSIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO

Articolo 6

Contratto di trasporto

1.   Con il contratto di trasporto, il trasportatore s'impegna a trasportare il viaggiatore, nonché, se del caso, bagagli e veicoli, nel luogo di destinazione ed a consegnare i bagagli ed i veicoli nel luogo di destinazione.

2.   Il contratto di trasporto deve essere attestato da uno o più titoli di trasporto consegnati al viaggiatore. Tuttavia, fatto salvo l'articolo 9, l'assenza, l'irregolarità o la perdita del titolo di trasporto non pregiudica né l'esistenza né la validità del contratto, che rimane soggetto alle presenti regole uniformi.

3.   Il titolo di trasporto fa fede, fino a prova contraria, della conclusione e del contenuto del contratto di trasporto.

Articolo 7

Titolo di trasporto

1.   Le condizioni generali di trasporto determinano la forma ed il contenuto dei titoli di trasporto nonché la lingua ed i caratteri in cui devono essere stampati e compilati.

2.   Devono almeno essere iscritti sul titolo di trasporto:

a)

il trasportatore o i trasportatori;

b)

l'indicazione che il trasporto è soggetto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle presenti regole uniformi; ciò può essere fatto con la sigla CIV;

c)

ogni altra indicazione necessaria per provare la conclusione ed il contenuto del contratto di trasporto e che permette al viaggiatore di far valere i diritti risultanti da tale contratto.

3.   Il viaggiatore, quando riceve il titolo di trasporto, deve accertarsi che sia stato compilato secondo le sue indicazioni.

4.   Il titolo di trasporto è cedibile se non è nominativo e se il viaggio non è iniziato.

5.   Il titolo di trasporto può consistere in una registrazione elettronica di dati, che possono essere trasformati in segni di scrittura leggibili. I procedimenti utilizzati per la registrazione e l'elaborazione dei dati debbono essere equivalenti dal punto di vista funzionale, in particolare per quanto riguarda il valore probatorio del titolo di trasporto rappresentato da questi dati.

Articolo 8

Pagamento e rimborso del prezzo del trasporto

1.   Salvo diverso accordo fra il viaggiatore ed il trasportatore, il prezzo del trasporto deve essere pagato in anticipo.

2.   Le condizioni generali di trasporto determinano le condizioni che danno luogo al rimborso del prezzo del trasporto.

Articolo 9

Diritto al trasporto. Esclusione dal trasporto

1.   Sin dall'inizio del viaggio, il viaggiatore deve essere munito di un titolo di trasporto valido e deve presentarlo al momento del controllo dei titoli di trasporto. Le condizioni generali di trasporto possono stabilire:

a)

che un viaggiatore che non presenta un titolo di trasporto valido deve pagare una sovrattassa oltre al prezzo del trasporto;

b)

che a un viaggiatore il quale rifiuta di pagare immediatamente il prezzo del trasporto o la sovrattassa può essere imposto di sospendere il viaggio;

c)

se e a quali condizioni si effettua il rimborso della sovrattassa.

2.   Le condizioni generali di trasporto possono prevedere l'esclusione dal trasporto o l'obbligo di sospendere il viaggio per i viaggiatori i quali:

a)

rappresentano un pericolo per la sicurezza ed il buon funzionamento dell'esercizio ferroviario o per la sicurezza degli altri viaggiatori;

b)

disturbano in modo intollerabile gli altri viaggiatori,

e che queste persone non abbiano diritto al rimborso né del prezzo del trasporto, né del prezzo che hanno pagato per il trasporto dei loro bagagli registrati.

Articolo 10

Adempimento di formalità amministrative

Il viaggiatore deve attenersi agli adempimenti richiesti dalle dogane o da altre autorità amministrative.

Articolo 11

Soppressione e ritardo di un treno. Mancata corrispondenza

Se del caso, il trasportatore deve certificare sul titolo di trasporto che il treno è stato soppresso o la corrispondenza mancata.

TITOLO III

TRASPORTO DI COLLI A MANO, ANIMALI, BAGAGLI REGISTRATI E VEICOLI

CAPO I

Disposizioni comuni

Articolo 12

Oggetti ed animali ammessi

1.   Il viaggiatore può recare con sé oggetti facilmente trasportabili (colli a mano), nonché animali vivi in conformità delle condizioni generali di trasporto. Peraltro, il viaggiatore può recare con sé oggetti ingombranti in conformità delle disposizioni particolari contenute nelle condizioni generali di trasporto. Sono esclusi dal trasporto come colli a mano gli oggetti o gli animali di natura tale da recare noia o incomodo ai viaggiatori o causare un danno.

2.   Il viaggiatore può spedire, in quanto bagaglio registrato, oggetti ed animali conformemente alle condizioni generali di trasporto.

3.   Il trasportatore può ammettere il trasporto di veicoli in occasione di un trasporto di viaggiatori in conformità delle disposizioni particolari contenute nelle condizioni generali di trasporto.

4.   Il trasporto di merci pericolose come colli a mano, bagagli registrati nonché all'interno o sopra veicoli i quali, in conformità del presente titolo, sono trasportati per ferrovia deve essere conforme al regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID).

Articolo 13

Verifica

1.   Il trasportatore ha il diritto, in caso di grave presunzione d'inosservanza delle condizioni di trasporto, di verificare che gli oggetti (colli a mano, bagagli registrati, veicoli compreso il loro carico) e gli animali trasportati corrispondano alle condizioni di trasporto, quando le leggi e le prescrizioni dello Stato in cui la verifica deve aver luogo non lo vietino. Il viaggiatore deve essere invitato ad assistere alla verifica. Se non si presenta o se non può essere rintracciato, il trasportatore deve chiamare due testimoni indipendenti.

2.   Qualora sia constatato che le condizioni di trasporto non sono state rispettate, il trasportatore può esigere dal viaggiatore il pagamento delle spese per la verifica.

Articolo 14

Adempimento di formalità amministrative

Il viaggiatore deve conformarsi agli adempimenti previsti dalle dogane o da altre autorità amministrative durante il trasporto, in occasione del suo trasporto, di oggetti (colli a mano, bagagli registrati, veicoli comprensivi del loro carico) e di animali. Deve assistere all'ispezione di questi oggetti, salvo eccezione prevista dalle leggi e dalle prescrizioni di ogni Stato.

CAPO II

Colli a mano ed animali

Articolo 15

Sorveglianza

Spetta al viaggiatore la sorveglianza dei colli a mano e degli animali che porta con sé.

CAPO III

Bagagli registrati

Articolo 16

Spedizione dei bagagli

1.   Gli obblighi contrattuali relativi all'inoltro dei bagagli registrati devono essere attestati da uno scontrino bagagli consegnato al viaggiatore.

2.   Fatto salvo l'articolo 22, l'assenza, l'irregolarità o la perdita dello scontrino bagagli non pregiudica né l'esistenza né la validità degli accordi relativi all'inoltro dei bagagli registrati, che rimangono sottoposti alle presenti regole uniformi.

3.   Lo scontrino bagagli fa fede, fino a prova contraria, della registrazione dei bagagli e delle condizioni del loro trasporto.

4.   Fino a prova contraria, si presume che nel momento della presa in consegna dei bagagli registrati da parte del trasportatore, questi ultimi fossero in buone condizioni apparenti e che il numero ed il volume dei colli corrispondessero alle descrizioni riportate sullo scontrino bagagli.

Articolo 17

Scontrino bagagli

1.   Le condizioni generali di trasporto stabiliscono la forma ed il contenuto dello scontrino bagagli, nonché la lingua ed i caratteri in cui deve essere stampato e compilato. L'articolo 7, paragrafo 5, si applica per analogia.

2.   Devono essere almeno iscritti nello scontrino bagagli:

a)

il trasportatore o i trasportatori;

b)

l'indicazione che il trasporto è soggetto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle presenti regole uniformi; ciò può essere fatto con la sigla CIV;

c)

ogni altra indicazione necessaria per provare gli obblighi contrattuali relativi all'inoltro dei bagagli e che consenta al viaggiatore di far valere i diritti risultanti dal contratto di trasporto.

3.   Il viaggiatore deve accertarsi, quando riceve lo scontrino bagagli, che quest'ultimo sia stato emesso secondo le sue indicazioni.

Articolo 18

Registrazione e trasporto

1.   Salvo eccezione prevista dalle condizioni generali di trasporto, la registrazione dei bagagli si effettua solo su presentazione di un titolo di trasporto valido almeno fino al luogo di destinazione dei bagagli. Per il resto la registrazione avviene in conformità delle prescrizioni in vigore nel luogo di spedizione.

2.   Quando le condizioni generali di trasporto prevedono che i bagagli possano essere ammessi al trasporto senza la presentazione di un titolo di trasporto, le disposizioni delle presenti regole uniformi che disciplinano i diritti e gli obblighi del viaggiatore relativi ai suoi bagagli registrati si applicano per analogia allo spedizioniere del bagaglio.

3.   Il trasportatore può inoltrare i bagagli registrati con un altro treno o un altro mezzo di trasporto e con un altro itinerario, diversi da quelli del viaggiatore.

Articolo 19

Pagamento del prezzo per il trasporto dei bagagli

Salvo accordo contrario fra il viaggiatore ed il trasportatore, il prezzo del trasporto dei bagagli registrati si paga al momento della registrazione.

Articolo 20

Marcatura dei bagagli registrati

Il viaggiatore deve indicare su ciascun collo, in uno spazio ben visibile ed in maniera sufficientemente stabile e chiara:

a)

il suo nome ed il suo indirizzo;

b)

il luogo di destinazione.

Articolo 21

Diritto di disporre dei bagagli registrati

1.   Se le circostanze lo consentono e le prescrizioni delle dogane o di altre autorità amministrative non vi si oppongono, il viaggiatore può chiedere la restituzione dei bagagli al luogo di spedizione su presentazione dello scontrino bagagli e, ove previsto dalle condizioni generali di trasporto, del titolo di trasporto.

2.   Le condizioni generali di trasporto possono prevedere altre disposizioni relativamente al diritto di disporre dei bagagli registrati, e cioè modifiche del luogo di destinazione ed eventuali conseguenze finanziarie per il viaggiatore.

Articolo 22

Riconsegna

1.   La riconsegna dei bagagli registrati ha luogo dietro presentazione dello scontrino bagagli e, se del caso, dietro pagamento delle spese che gravano sulla spedizione.

Il trasportatore ha il diritto, senza tuttavia esservi tenuto, di accertare se il possessore dello scontrino ha titolo ad ottenere la riconsegna.

2.   Sono assimilati alla riconsegna al possessore dello scontrino bagagli, se conformi alle prescrizioni in vigore nel luogo di destinazione:

a)

la consegna dei bagagli alle autorità doganali o daziarie nei loro locali di spedizione o nei loro magazzini, quando questi non si trovano sotto la custodia del trasportatore;

b)

l'affidamento degli animali vivi a un terzo.

3.   Il possessore dello scontrino bagagli può chiedere la riconsegna dei bagagli nel luogo di destinazione, trascorso il tempo convenuto, nonché, se del caso, il tempo necessario per le operazioni doganali o di altre autorità amministrative.

4.   In mancanza di restituzione dello scontrino bagagli, il trasportatore è obbligato a riconsegnare il bagaglio soltanto a colui che provi il suo diritto: se tale prova sembra insufficiente, il trasportatore può esigere una cauzione.

5.   I bagagli sono riconsegnati nel luogo di destinazione per il quale sono stati registrati.

6.   Il possessore dello scontrino bagagli a cui i bagagli non siano riconsegnati può esigere l'annotazione nello scontrino stesso del giorno e dell'ora in cui egli ha richiesto la riconsegna conformemente al paragrafo 3.

7.   L'avente diritto può rifiutare il ritiro dei bagagli se il trasportatore non dà seguito alla sua richiesta di procedere alla verifica dei bagagli registrati per l'accertamento di un asserito danno.

8.   Per il rimanente, la riconsegna dei bagagli è effettuata in conformità delle prescrizioni in vigore nel luogo di destinazione.

CAPO IV

Veicoli

Articolo 23

Condizioni di trasporto

Le disposizioni particolari per il trasporto dei veicoli contenute nelle condizioni generali di trasporto definiscono segnatamente le condizioni di ammissione al trasporto, di registrazione, di carico e di trasporto, di scarico e di riconsegna, nonché gli obblighi del viaggiatore.

Articolo 24

Bollettino di trasporto

1.   Gli obblighi contrattuali relativi al trasporto di veicoli devono essere attestati da un bollettino di trasporto consegnato al viaggiatore. Il bollettino di trasporto può essere integrato nel titolo di trasporto del viaggiatore.

2.   Le particolari disposizioni per il trasporto di veicoli contenute nelle condizioni generali di trasporto determinano la forma ed il contenuto del bollettino di trasporto, nonché la lingua ed i caratteri in cui deve essere stampato e compilato. L'articolo 7, paragrafo 5, si applica per analogia.

3.   Devono almeno essere iscritti sul bollettino di trasporto:

a)

il trasportatore o i trasportatori;

b)

l'indicazione che il trasporto è soggetto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle presenti regole uniformi; ciò può essere fatto con la sigla CIV;

c)

ogni altra indicazione necessaria per provare gli obblighi contrattuali relativi ai trasporti dei veicoli, e che consenta al viaggiatore di far valere i diritti risultanti dal contratto di trasporto.

4.   Il viaggiatore deve accertarsi, quando riceve il bollettino di trasporto, che quest'ultimo sia stato emesso secondo le sue indicazioni.

Articolo 25

Diritto applicabile

Fatte salve le disposizioni del presente capo, le disposizioni del capo III relative al trasporto dei bagagli si applicano ai veicoli.

TITOLO IV

RESPONSABILITÀ DEL TRASPORTATORE

CAPO I

Responsabilità in caso di morte o lesioni di viaggiatori

Articolo 26

Fondamento della responsabilità

1.   Il trasportatore è responsabile del danno derivante dalla morte, da lesioni o da qualsiasi altro pregiudizio all'integrità fisica o psichica del viaggiatore causato da un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario e sopravvenga durante la permanenza del viaggiatore nei veicoli ferroviari, o al momento in cui egli vi entra o ne esce, qualunque sia l'infrastruttura ferroviaria utilizzata.

2.   Il trasportatore è esonerato da tale responsabilità:

a)

se l'incidente è stato causato da circostanze estranee all'esercizio ferroviario che il trasportatore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare;

b)

nella misura in cui l'incidente sia dovuto a colpa del viaggiatore;

c)

se l'incidente è dovuto al comportamento di un terzo che il trasportatore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare; un'altra impresa che utilizzi la stessa infrastruttura ferroviaria non è considerata parte terza; il diritto di regresso rimane impregiudicato.

3.   Se l'incidente è dovuto al comportamento di un terzo e se, malgrado ciò, il trasportatore non è interamente sollevato dalla responsabilità in conformità del paragrafo 2, lettera c), egli risponde per il tutto nei limiti delle presenti regole uniformi e senza pregiudizio di un suo eventuale regresso contro terzi.

4.   Le presenti regole uniformi non si applicano alla responsabilità che può ricadere sul trasportatore per i casi non previsti al paragrafo 1.

5.   Quando un trasporto oggetto di un unico contratto di trasporto è effettuato da trasportatori successivi, la responsabilità in caso di morte e di lesioni dei viaggiatori è del trasportatore a cui spettava, in base al contratto di trasporto, la prestazione del servizio di trasporto durante il quale l'incidente è avvenuto. Quando questa prestazione non è stata realizzata dal trasportatore, ma da un trasportatore sostituto, entrambi i trasportatori sono responsabili solidalmente, in conformità delle presenti regole uniformi.

Articolo 27

Risarcimento dei danni in caso di morte

1.   In caso di morte del viaggiatore, il risarcimento dei danni comprende:

a)

le spese necessarie conseguenti al decesso, in particolare quelle di trasporto della salma e delle esequie;

b)

se la morte non è sopravvenuta immediatamente, il risarcimento danni previsto all'articolo 28.

2.   Se con la morte del viaggiatore sono private del loro sostentamento persone verso le quali egli, in virtù delle disposizioni di legge, aveva o avrebbe avuto in futuro un'obbligazione alimentare, si provvede ugualmente ad indennizzare dette persone per tale perdita. L'azione di risarcimento spettante a persone delle quali il viaggiatore aveva assunto il mantenimento, pur non essendovi tenuto per legge, resta soggetta al diritto nazionale.

Articolo 28

Risarcimento dei danni in caso di lesioni

In caso di lesioni o di ogni altro pregiudizio all'incolumità fisica o psichica del viaggiatore, il risarcimento danni comprende:

a)

le spese necessarie, in particolare quelle relative alla cura ed al trasporto;

b)

la riparazione del danno causato, sia per l'incapacità lavorativa totale o parziale, sia per l'accrescimento dei bisogni.

Articolo 29

Riparazione di altri danni corporali

Il diritto nazionale determina se ed in quale misura il trasportatore è tenuto a corrispondere risarcimenti per danni corporali diversi da quelli previsti agli articoli 27 e 28.

Articolo 30

Forma ed ammontare del risarcimento dei danni in caso di morte e di lesioni

1.   Il risarcimento danni di cui all'articolo 27, paragrafo 2, ed all'articolo 28, lettera b), deve essere corrisposto sotto forma di capitale. Tuttavia, se il diritto nazionale consente l'assegnazione di una rendita, il risarcimento dei danni è corrisposto sotto tale forma allorché il viaggiatore leso o gli aventi diritto di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lo richiedano.

2.   L'ammontare del risarcimento da corrispondere in base a quanto disposto nel paragrafo 1 è determinato in base al diritto nazionale. Tuttavia, per l'applicazione delle presenti regole uniformi, è fissato un limite massimo di 175 000 unità di conto in capitale o in rendita annuale corrispondente a tale capitale per ciascun viaggiatore, nel caso in cui il diritto nazionale preveda un limite massimo di ammontare inferiore.

Articolo 31

Altri mezzi di trasporto

1.   Salvo quanto previsto dal paragrafo 2, le disposizioni relative alla responsabilità in caso di morte e di lesioni di viaggiatori non si applicano ai danni sopravvenuti durante un trasporto che, conformemente al contratto di trasporto, non era un trasporto ferroviario.

2.   Tuttavia, se i veicoli ferroviari sono trasportati su traghetto, le disposizioni relative alla responsabilità in caso di morte o di lesioni di viaggiatori si applicano ai danni indicati nell'articolo 26, paragrafo 1, e nell'articolo 33, paragrafo 1, causati da un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario e sopravvenga durante la permanenza del viaggiatore in detto veicolo, o al momento in cui egli vi salga o ne discenda.

3.   Se a seguito di circostanze eccezionali l'esercizio ferroviario è provvisoriamente sospeso ed i viaggiatori sono trasportati con un altro mezzo di trasporto, il trasportatore è responsabile ai sensi delle presenti regole uniformi.

CAPO II

Responsabilità in caso d'inosservanza dell'orario

Articolo 32

Responsabilità in caso di soppressione, ritardo o mancata corrispondenza

1.   Il trasportatore è responsabile nei confronti del viaggiatore per il danno dovuto al fatto che, a causa della soppressione, del ritardo o della mancanza di una corrispondenza, il viaggio non può continuare nello stesso giorno, o comunque la sua continuazione non è ragionevolmente esigibile nello stesso giorno per via di circostanze contingenti. Il risarcimento dei danni comprende le spese ragionevoli di alloggio, nonché le spese ragionevoli per avvisare le persone che attendono il viaggiatore.

2.   Il trasportatore è esonerato da questa responsabilità quando la soppressione, il ritardo o la mancanza di una corrispondenza sono imputabili ad una delle seguenti cause:

a)

circostanze esterne all'esercizio ferroviario che il trasportatore, malgrado la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare o alle cui conseguenze non poteva ovviare;

b)

colpa del viaggiatore; oppure

c)

un comportamento di terzi che il trasportatore, nonostante abbia riposto la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare; un'altra impresa che utilizzi la stessa infrastruttura ferroviaria non è considerata parte terza; il diritto di regresso rimane impregiudicato.

3.   Il diritto nazionale determina se, ed in quale misura, il trasportatore deve corrispondere un risarcimento per danni diversi da quelli previsti al paragrafo 1. Questa disposizione non pregiudica l'articolo 44.

CAPO III

Responsabilità per i colli a mano, gli animali, i bagagli ed i veicoli

Sezione 1

Colli a mano ed animali

Articolo 33

Responsabilità

1.   In caso di morte o di lesioni di viaggiatori, il trasportatore è responsabile inoltre del danno risultante dalla perdita totale o parziale o dall'avaria degli oggetti che il viaggiatore portava o sulla sua persona o come colli a mano; ciò si applica anche agli animali che il viaggiatore portava con sé. L'articolo 26 si applica per analogia.

2.   Il trasportatore peraltro è responsabile del danno risultante dalla perdita totale o parziale o dall'avaria di oggetti, colli a mano o animali, la cui sorveglianza spetta al viaggiatore conformemente all'articolo 15, solo a condizione che tale danno sia dovuto a colpa del trasportatore. Gli altri articoli del titolo IV, ad eccezione dell'articolo 51, ed il titolo VI non sono applicabili in questo caso.

Articolo 34

Limitazione del risarcimento danni in caso di perdita o di avaria di oggetti

Il trasportatore responsabile ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, deve riparare il danno fino a concorrenza di 1 400 unità di conto per ogni viaggiatore.

Articolo 35

Esonero dalla responsabilità

Il trasportatore non è responsabile, nei confronti del viaggiatore, del danno che può risultare dal fatto che il viaggiatore non si uniformi alle prescrizioni delle dogane o di altre autorità amministrative.

Sezione 2

Bagagli registrati

Articolo 36

Fondamento della responsabilità

1.   Il trasportatore è responsabile del danno derivante dalla perdita totale o parziale o dall'avaria dei bagagli registrati sopravvenute dal momento della presa in carico da parte del trasportatore fino alla riconsegna, nonché del ritardo nella riconsegna.

2.   Il trasportatore è esonerato da tale responsabilità se la perdita, l'avaria o il ritardo nella riconsegna sono stati causati da colpa del viaggiatore, da un ordine di quest'ultimo non determinato da colpa del trasportatore, da un vizio proprio dei bagagli registrati o da circostanze che il trasportatore non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare.

3.   Il trasportatore è esonerato da tale responsabilità nella misura in cui la perdita o l'avaria derivino da rischi particolari inerenti a una o più delle seguenti cause:

a)

mancanza o stato difettoso dell'imballaggio;

b)

natura speciale dei bagagli;

c)

spedizione come bagagli di oggetti esclusi dal trasporto.

Articolo 37

Onere della prova

1.   La prova che la perdita, l'avaria o il ritardo nella riconsegna abbia avuto per causa uno dei fatti previsti all'articolo 36, paragrafo 2, spetta al trasportatore.

2.   Quando il trasportatore stabilisce che la perdita o l'avaria è potuta risultare, date le circostanze di fatto, da uno o più dei rischi particolari previsti all'articolo 36, paragrafo 3, si presume che il danno sia risultato da essi. L'avente diritto conserva tuttavia il diritto di provare che il danno non ha avuto come causa, totalmente o parzialmente, uno di tali rischi.

Articolo 38

Trasportatori successivi

Quando un trasporto oggetto di un contratto di trasporto unico è effettuato da più trasportatori successivi, ciascun trasportatore, che prende in carico i bagagli con lo scontrino bagagli o il veicolo con la bolletta di trasporto, è parte, per quanto riguarda l'inoltro dei bagagli o il trasporto dei veicoli, del contratto di trasporto in conformità delle clausole dello scontrino bagagli o della bolletta di trasporto e si assume gli obblighi che ne derivano. In questo caso, ciascun trasportatore risponde dell'esecuzione del trasporto sul percorso totale fino alla riconsegna.

Articolo 39

Trasportatore sostituto

1.   Quando il trasportatore ha affidato, in tutto o in parte, l'esecuzione del trasporto ad un trasportatore che lo sostituisce, indipendentemente o meno dall'esercizio di una facoltà che gli è riconosciuta nel contratto di trasporto, il trasportatore resta comunque responsabile del trasporto nella sua totalità.

2.   Tutte le disposizioni delle presenti regole uniformi che disciplinano la responsabilità del trasportatore si applicano altresì alla responsabilità del trasportatore sostituto per il trasporto effettuato a sua cura. Gli articoli 48 e 52 si applicano quando viene intentata un'azione legale contro gli agenti o tutte le altre persone di cui il trasportatore sostituto si avvale per l'esecuzione del trasporto.

3.   Ogni convenzione particolare attraverso la quale il trasportatore assume obblighi che non gli spettano ai sensi delle presenti regole uniformi o rinuncia a diritti che gli sono conferiti da tali regole uniformi è priva di effetto nei confronti del trasportatore sostituto che non l'ha accettata espressamente e per iscritto. Abbia o non abbia accettato il trasportatore sostituto questa particolare convenzione, il trasportatore resta comunque vincolato dagli obblighi o dalle rinunce che ne risultano.

4.   Quando e nella misura in cui il trasportatore ed il trasportatore sostituto sono responsabili, la loro responsabilità è solidale.

5.   L'ammontare totale dell'indennità dovuta da parte del trasportatore, del trasportatore sostituto nonché dei loro agenti e delle altre persone di cui essi si avvalgono per l'esecuzione del trasporto non supera i limiti previsti nelle presenti regole uniformi.

6.   Il presente articolo non pregiudica i diritti di regresso eventualmente esistenti fra il trasportatore ed il trasportatore sostituto.

Articolo 40

Presunzione di perdita

1.   L'avente diritto può, senza dover fornire altre prove, considerare come perduto un collo quando non sia stato riconsegnato o messo a sua disposizione nei quattordici giorni successivi alla domanda di riconsegna presentata conformemente all'articolo 22, paragrafo 3.

2.   Se un collo considerato perduto è ritrovato entro un anno dalla domanda di riconsegna, il trasportatore ha l'obbligo di avvisare l'avente diritto quando il suo domicilio è noto o può essere determinato.

3.   Nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al paragrafo 2, l'avente diritto può esigere che il collo gli sia riconsegnato. In tal caso, egli deve pagare le spese inerenti al trasporto del collo dal luogo di spedizione fino a quello in cui si effettua la riconsegna e restituire l'indennità ricevuta, dopo aver detratto, se del caso, le spese eventualmente comprese in detta indennità. Egli conserva ciononostante i suoi diritti all'indennità per il ritardo nella riconsegna, previsti all'articolo 43.

4.   Se il collo rinvenuto non è stato reclamato nel termine previsto al paragrafo 3 o se il collo è ritrovato dopo più di un anno dalla domanda di riconsegna, il trasportatore ne dispone conformemente alle leggi ed ai regolamenti in vigore nel luogo in cui si trova il collo.

Articolo 41

Indennità in caso di perdita

1.   In caso di perdita totale o parziale dei bagagli registrati, il trasportatore deve pagare, con l'esclusione di ogni altro risarcimento:

a)

se l'ammontare del danno è provato, un'indennità pari a tale ammontare che non superi tuttavia 80 unità di conto per chilogrammo mancante di massa lorda o 1 200 unità di conto per collo;

b)

se l'ammontare del danno non è provato, un'indennità forfettaria di 20 unità di conto per chilogrammo mancante di massa lorda o di 300 unità di conto per collo.

Le modalità di liquidazione dell'indennità per chilogrammo mancante o per collo sono determinate nelle condizioni generali di trasporto.

2.   Il trasportatore deve inoltre rimborsare il prezzo per il trasporto dei bagagli e le altre somme spese in relazione al trasporto del collo smarrito, nonché i diritti doganali e le accise già pagati.

Articolo 42

Indennità in caso di avaria

1.   In caso di avaria dei bagagli registrati, il trasportatore deve pagare, escluso ogni altro risarcimento, un'indennità equivalente al deprezzamento dei bagagli.

2.   L'indennità non supera:

a)

se la totalità dei bagagli è deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto in caso di perdita totale;

b)

se soltanto una parte dei bagagli è deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto per la perdita della parte deprezzata.

Articolo 43

Indennità in caso di ritardo nella riconsegna

1.   In caso di ritardo nella riconsegna dei bagagli registrati, il trasportatore è tenuto al pagamento, per ogni periodo indivisibile di ventiquattro ore dalla domanda di consegna, per un tempo massimo di quattordici giorni:

a)

se l'avente diritto prova che un danno ne è derivato, un'indennità pari all'ammontare del danno fino ad un massimo di 0,80 unità di conto per chilogrammo di massa lorda dei bagagli o di 14 unità di conto per collo riconsegnato in ritardo;

b)

se l'avente diritto non prova che un danno ne è derivato, un'indennità forfettaria di 0,14 unità di conto per chilogrammo di massa lorda dei bagagli o di 2,80 unità di conto per collo riconsegnato in ritardo.

Le modalità di liquidazione dell'indennità, per chilogrammo o per collo, sono determinate nelle condizioni generali di trasporto.

2.   In caso di perdita totale dei bagagli, l'indennità prevista al paragrafo 1 non si cumula con quella prevista all'articolo 41.

3.   In caso di perdita parziale dei bagagli, l'indennità prevista al paragrafo 1 è corrisposta per la parte non smarrita.

4.   In caso di avaria dei bagagli non risultante da un ritardo nella riconsegna, l'indennità prevista al paragrafo 1 si cumula, se del caso, con quella prevista all'articolo 42.

5.   In nessun caso il cumulo dell'indennità prevista al paragrafo 1 con quelle previste agli articoli 41 e 42 può dar luogo al pagamento di un'indennità eccedente quella dovuta in caso di perdita totale dei bagagli.

Sezione 3

Veicoli

Articolo 44

Indennità in caso di ritardo

1.   In caso di ritardo nel carico per una causa imputabile al trasportatore o di ritardo nella riconsegna di un veicolo, il trasportatore deve pagare, se l'avente diritto prova che un danno ne è derivato, un'indennità il cui ammontare non supera il prezzo del trasporto.

2.   Se l'avente diritto rinuncia al contratto di trasporto, in caso di ritardo nel carico per una causa imputabile al trasportatore è rimborsato il prezzo del trasporto all'avente diritto. Inoltre questi può reclamare, allorché provi che un danno è derivato da detto ritardo, un'indennità il cui ammontare non supera il prezzo del trasporto.

Articolo 45

Indennità in caso di perdita

In caso di perdita totale o parziale di un veicolo, l'indennità da corrispondere all'avente diritto per il danno provato è calcolata sulla base del valore usuale del veicolo. Essa non supera 8 000 unità di conto. Un rimorchio con o senza carico è considerato come un veicolo indipendente.

Articolo 46

Responsabilità per quanto concerne altri oggetti

1.   Per quanto riguarda gli oggetti lasciati nei veicoli o che si trovano in cofani (ad esempio bagagliai o portasci) solidamente fissati al veicolo, il trasportatore è responsabile solo del danno causato per sua colpa. L'indennità totale da pagare non supera 1 400 unità di conto.

2.   Per quanto concerne gli oggetti fissati all'esterno del veicolo, compresi i cofani di cui al paragrafo 1, il trasportatore è responsabile solo se è provato che il danno risulta da un atto o da un'omissione commessa dal trasportatore, o con l'intenzione di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne sarebbe probabilmente derivato.

Articolo 47

Diritto applicabile

Fatte salve le disposizioni della presente sezione, ai veicoli si applicano le disposizioni della sezione 2 relative alla responsabilità per i bagagli.

CAPO IV

Disposizioni comuni

Articolo 48

Decadenza del diritto d'invocare i limiti di responsabilità

I limiti di responsabilità previsti nelle presenti regoli uniformi, nonché le disposizioni del diritto nazionale che limitano le indennità ad un determinato ammontare, non si applicano quando è provato che il danno risulta da un atto o da un'omissione commessa dal trasportatore, o con l'intenzione di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne sarebbe probabilmente derivato.

Articolo 49

Conversione ed interessi

1.   Quando il calcolo dell'indennità implica la conversione delle somme espresse in unità monetarie straniere, quest'ultima deve essere effettuata secondo il corso in vigore nel giorno e nel luogo di pagamento dell'indennità.

2.   L'avente diritto può richiedere gli interessi sull'indennità, calcolati in ragione del cinque per cento l'anno, a decorrere dal giorno del reclamo previsto all'articolo 55 oppure, se non è vi stato reclamo, dal giorno dell'atto di citazione.

3.   Tuttavia, per le indennità dovute in virtù degli articoli 27 e 28 gli interessi decorrono solo dal giorno in cui si sono verificati i fatti che sono serviti alla determinazione dell'ammontare dell'indennità, qualora tale giorno sia posteriore a quello del reclamo o dell'atto di citazione.

4.   Per quanto concerne i bagagli, gli interessi sono dovuti solo se l'indennità supera 16 unità di conto per scontrino bagagli.

5.   Per quanto concerne i bagagli, se l'avente diritto non consegna al trasportatore entro il termine da questi opportunamente fissatogli i documenti giustificativi necessari per la liquidazione definitiva di quanto reclamato, non decorrono interessi fra la scadenza del termine fissato e la consegna effettiva dei documenti.

Articolo 50

Responsabilità in caso d'incidente nucleare

Il trasportatore è esonerato dalla responsabilità che gli incombe in virtù delle presenti regole uniformi quando il danno sia stato causato da un incidente nucleare e, in applicazione delle leggi e prescrizioni di uno Stato che disciplinano la responsabilità in materia di energia nucleare, il gestore di un impianto nucleare o altra persona che lo sostituisce sia responsabile di questo danno.

Articolo 51

Persone di cui risponde il trasportatore

Il trasportatore è responsabile dei suoi agenti e delle altre persone di cui si avvale per l'effettuazione del trasporto, quando questi agenti o altre persone agiscono nell'esercizio delle loro funzioni. I gestori dell'infrastruttura ferroviaria su cui il trasporto è effettuato sono considerati come persone dei cui servizi il trasportatore si avvale per l'esecuzione del trasporto.

Articolo 52

Altre azioni

1.   In tutti i casi in cui si applicano le presenti regole uniformi, ogni azione per responsabilità a qualsiasi titolo svolta non può essere esercitata contro il trasportatore se non alle condizioni e nei limiti di queste regole uniformi.

2.   Ciò vale anche per ogni azione esercitata contro gli agenti e le altre persone di cui il trasportatore risponde ai sensi dell'articolo 51.

TITOLO V

RESPONSABILITÀ DEL VIAGGIATORE

Articolo 53

Principi particolari di responsabilità

Il viaggiatore è responsabile nei confronti del trasportatore per qualsiasi danno:

a)

risultante dall'inosservanza dei suoi obblighi in virtù:

1.

degli articoli 10, 14 e 20;

2.

delle particolari disposizioni per il trasporto dei veicoli contenute nelle condizioni generali di trasporto; oppure

3.

del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID);

b)

causato dagli oggetti o dagli animali che porta con sé,

a meno che non provi che il danno sia stato causato da circostanze che non poteva evitare, ed alle cui conseguenze non poteva ovviare, benché avesse dato prova della diligenza richiesta ad un viaggiatore coscienzioso. Questa disposizione non pregiudica la responsabilità che può incombere al trasportatore in virtù dell'articolo 26 e dell'articolo 33, paragrafo 1.

TITOLO VI

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Articolo 54

Constatazione di perdita parziale o di avaria

1.   Se il trasportatore scopre o presume una perdita parziale o un'avaria di un oggetto trasportato sotto la custodia del trasportatore (bagagli, veicoli) o l'avente diritto ne afferma l'esistenza, il trasportatore deve compilare senza indugio e possibilmente alla presenza dell'avente diritto un processo verbale attestante, a seconda della natura del danno, lo stato in cui si trova l'oggetto e, per quanto possibile, l'entità del danno, la sua causa e il momento in cui è avvenuto.

2.   Una copia del processo verbale di constatazione deve essere consegnata gratuitamente all'avente diritto.

3.   Se l'avente diritto non accetta le risultanze del processo verbale può richiedere che lo stato dei bagagli o del veicolo, nonché la causa e l'ammontare del danno, siano constatati da un esperto designato dalle parti del contratto di trasporto o per via giudiziaria. La procedura è soggetta alle leggi ed alle prescrizioni dello Stato dove ha luogo la constatazione.

Articolo 55

Reclami

1.   I reclami relativi alla responsabilità del trasportatore in caso di morte o di lesioni di viaggiatori devono essere indirizzati per iscritto al trasportatore contro il quale può essere intentata l'azione giudiziaria. Nel caso di un trasporto oggetto di un contratto unico ed effettuato da trasportatori successivi, i reclami possono ugualmente essere indirizzati al primo o all'ultimo trasportatore, nonché al trasportatore che ha nello Stato di domicilio o di residenza abituale del viaggiatore la sua sede principale o la succursale o l'ufficio che ha concluso il contratto di trasporto.

2.   Gli altri reclami relativi al contratto di trasporto devono essere indirizzati per iscritto al trasportatore indicato all'articolo 56, paragrafi 2 e 3.

3.   I documenti che l'avente diritto ritiene utile allegare al reclamo devono essere presentati o in originale o in copie, se del caso debitamente certificate conformi, qualora il trasportatore lo richieda. All'atto della liquidazione del reclamo, il trasportatore può esigere la restituzione del titolo di trasporto, dello scontrino bagagli e del bollettino di trasporto.

Articolo 56

Trasportatori che possono essere citati in giudizio

1.   L'azione giudiziaria fondata sulla responsabilità del trasportatore in caso di morte o di lesioni di viaggiatori può essere intentata solo contro un trasportatore responsabile ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 5.

2.   Fatto salvo il paragrafo 4, le altre azioni legali dei viaggiatori fondate sul contratto di trasporto possono essere intentate solo contro il primo o l'ultimo trasportatore o contro quello che eseguiva la parte di trasporto nel corso della quale è avvenuto il fatto all'origine della citazione giudiziaria.

3.   Nel caso di trasporti eseguiti da trasportatori successivi, il trasportatore che deve riconsegnare il bagaglio o il veicolo ed ha il proprio nome riportato con il suo consenso sullo scontrino bagagli o sul bollettino di trasporto può essere citato in giudizio in conformità del paragrafo 2 anche se non ha ricevuto il bagaglio o il veicolo.

4.   L'azione in giudizio per la restituzione di una somma pagata in virtù del contratto di trasporto può essere intentata contro il trasportatore che ha riscosso questa somma o contro quello a favore del quale la somma è stata riscossa.

5.   L'azione giudiziaria può essere esercitata contro un trasportatore diverso da quelli di cui ai paragrafi 2 e 4 se è formulata come domanda riconvenzionale o come eccezione in una causa in cui la domanda principale sia fondata sullo stesso contratto di trasporto.

6.   Nella misura in cui le presenti regole uniformi si applicano al trasportatore sostituto, quest'ultimo può anch'esso essere perseguito in giudizio.

7.   Quando il richiedente può scegliere fra vari trasportatori, il suo diritto d'opzione si estingue nel momento in cui l'azione giudiziaria è intentata contro uno di essi; ciò si applica anche quando il richiedente ha la scelta fra uno o più trasportatori ed un trasportatore sostituto.

Articolo 58

Estinzione dell'azione in caso di morte o di lesioni

1.   Ogni azione dell'avente diritto fondata sulla responsabilità del trasportatore in caso di morte o di lesioni di viaggiatori si estingue se l'avente diritto non segnala l'incidente subito dal viaggiatore entro dodici mesi a decorrere dalla conoscenza del danno ad uno dei trasportatori a cui può essere presentato un reclamo secondo l'articolo 55, paragrafo 1. Se l'avente diritto segnala verbalmente l'incidente al trasportatore, quest'ultimo deve rilasciargli un attestato di tale avviso verbale.

2.   L'azione tuttavia non si estingue se:

a)

nel termine previsto al paragrafo 1, l'avente diritto ha presentato reclamo ad uno dei trasportatori designati all'articolo 55, paragrafo 1;

b)

nel termine previsto al paragrafo 1, il trasportatore responsabile è venuto a conoscenza, per altre vie, dell'incidente accaduto al viaggiatore;

c)

l'incidente non è stato segnalato o è stato segnalato in ritardo a seguito di circostanze non imputabili all'avente diritto;

d)

l'avente diritto prova che l'incidente è dovuto a colpa del trasportatore.

Articolo 59

Estinzione dell'azione originata dal trasporto bagagli

1.   L'accettazione dei bagagli da parte dell'avente diritto estingue qualsiasi azione contro il trasportatore originata dal contratto di trasporto in caso di perdita parziale, di avaria o di ritardo nella riconsegna.

2.   L'azione tuttavia non si estingue:

a)

in caso di perdita parziale o di avaria, se:

1.

la perdita o l'avaria siano state constatate conformemente all'articolo 54 prima del ritiro dei bagagli da parte dell'avente diritto;

2.

la constatazione che avrebbe dovuto essere fatta conformemente all'articolo 54 è stata omessa solo per colpa del trasportatore;

b)

in caso di danno non apparente constatato dopo l'accettazione dei bagagli da parte dell'avente diritto, qualora quest'ultimo:

1.

richieda la constatazione conformemente all'articolo 54 immediatamente dopo la scoperta del danno e non oltre i tre giorni successivi al ritiro dei bagagli;

2.

fornisca inoltre la prova che il danno si è verificato tra la presa in carico da parte del trasportatore e la riconsegna;

c)

in caso di ritardo nella riconsegna, qualora l'avente diritto entro ventuno giorni abbia fatto valere i propri diritti nei confronti di uno dei trasportatori indicati all'articolo 56, paragrafo 3;

d)

qualora l'avente diritto fornisca la prova che il danno è imputabile a colpa del trasportatore.

Articolo 60

Prescrizione

1.   Le azioni di risarcimento danni fondate sulla responsabilità del trasportatore in caso di morte o di lesioni di viaggiatori si prescrivono:

a)

per il viaggiatore, in tre anni a decorrere dal giorno successivo a quello dell'incidente;

b)

per gli altri aventi diritto, in tre anni a decorrere dal giorno successivo a quello del decesso del viaggiatore purché questo termine non oltrepassi il limite di cinque anni a decorrere dal giorno successivo a quello dell'incidente.

2.   Le altre azioni originate dal contratto di trasporto si prescrivono in un anno. Tuttavia la prescrizione è di due anni se si tratta di un'azione per un danno che derivi da un atto o da un'omissione commessi o con l'intento di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che un tale danno ne sarebbe probabilmente potuto derivare.

3.   La prescrizione prevista al paragrafo 2 decorre per l'azione:

a)

d'indennità per perdita totale: dal quattordicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto all'articolo 22, paragrafo 3;

b)

d'indennità per perdita parziale, avaria o ritardo nella riconsegna: dal giorno in cui la consegna è stata effettuata;

c)

in tutti gli altri casi concernenti il trasporto dei viaggiatori: dal giorno di scadenza di validità del titolo di trasporto.

Il giorno indicato come inizio della prescrizione non è mai compreso nel computo dei termini.

4.   Per il rimanente, la sospensione e l'interruzione della prescrizione sono regolate dal diritto nazionale.

TITOLO VII

RAPPORTI DEI TRASPORTATORI FRA LORO

Articolo 61

Ripartizione del prezzo di trasporto

1.   Ogni trasportatore deve pagare ai trasportatori interessati la parte di loro spettanza su un prezzo di trasporto che ha riscosso o che avrebbe dovuto riscuotere. Le modalità di pagamento sono stabilite mediante accordo fra i trasportatori.

2.   L'articolo 6, paragrafo 3, l'articolo 16, paragrafo 3, e l'articolo 25 si applicano ugualmente alle relazioni fra i trasportatori successivi.

Articolo 62

Diritto di regresso

1.   Il trasportatore che ha pagato un'indennità ai sensi delle presenti regole uniformi ha diritto di regresso contro i trasportatori che hanno partecipato al trasporto, conformemente alle seguenti disposizioni:

a)

il trasportatore che ha causato il danno ne è il solo responsabile;

b)

se il danno è stato causato da più trasportatori, ciascuno di essi risponde del danno che ha causato; se non è possibile distinguere, l'indennità è ripartita fra loro conformemente alla lettera c);

c)

se non può essere provato quale dei trasportatori abbia causato il danno, l'indennità è ripartita fra tutti i trasportatori che hanno partecipato al trasporto, ad eccezione di quelli che provano di non aver causato il danno; la ripartizione è fatta in proporzione alla quota del prezzo di trasporto che spetta a ciascuno dei trasportatori.

2.   In caso d'insolvibilità di uno di questi trasportatori, la quota che gli incombe e che non ha pagato è ripartita fra tutti gli altri trasportatori che hanno partecipato al trasporto, in proporzione alla parte del prezzo di trasporto che spetta a ciascuno di essi.

Articolo 63

Procedura di regresso

1.   La fondatezza del pagamento effettuato dal trasportatore che esercita una delle azioni di regresso ai sensi dell'articolo 62 non può essere contestata dal trasportatore contro il quale il regresso è esercitato, se l'indennità è stata fissata dall'autorità giudiziaria e quest'ultimo trasportatore, debitamente citato, è stato posto in grado di intervenire nella causa. Il giudice investito dell'azione principale fissa i termini per la notifica della citazione e per l'intervento.

2.   Il trasportatore che esercita il regresso deve proporre una sola e medesima azione contro tutti i trasportatori con i quali non sia venuto a transazione, per non perdere il suo diritto di regresso contro quelli che non ha citato.

3.   Il giudice deve decidere con un'unica sentenza su tutte le azioni di regresso di cui è investito.

4.   Il trasportatore che desidera far valere il suo diritto di regresso può investire le giurisdizioni dello Stato sul cui territorio uno dei trasportatori partecipanti al trasporto ha la sede principale o la succursale o l'ufficio che ha concluso il contratto di trasporto.

5.   Quando l'azione deve essere intentata contro più trasportatori, il trasportatore che esercita il diritto di regresso può scegliere fra le giurisdizioni competenti ai sensi del paragrafo 4 quella dinanzi alla quale presentare la sua azione di regresso.

6.   Non possono essere introdotte azioni di regresso nel corso dell'azione relativa alla domanda di risarcimento proposta dall'avente diritto al contratto di trasporto.

Articolo 64

Accordi relativi al regresso

I trasportatori sono liberi di concordare fra loro disposizioni in deroga agli articoli 61 e 62.


ALLEGATO II

INFORMAZIONI MINIME CHE LE IMPRESE FERROVIARIE E I VENDITORI DI BIGLIETTI DEVONO FORNIRE

Parte I: Informazioni prima del viaggio

Condizioni generali applicabili al contratto

Orari e condizioni per il viaggio più veloce

Orari e condizioni per tutte le tariffe disponibili, mettendo in evidenza le tariffe più basse

Accessibilità, condizioni di accesso e disponibilità di impianti a bordo per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta conformemente alla direttiva (UE) 2019/882 e ai regolamenti (UE) n. 454/2011 e (UE) n. 1300/2014

Disponibilità di capacità e condizioni di accesso per le biciclette

Disponibilità di posti in prima e seconda classe, carrozze letto e carrozze cuccette

Perturbazioni e ritardi (pianificati e in tempo reale)

Disponibilità di impianti a bordo, compresi la connessione WiFi e i servizi igienici, e dei servizi a bordo, compresa l'assistenza ai passeggeri fornita dal personale

Informazione, prima dell'acquisto, che indichi se il o i biglietti in questione costituiscono un biglietto cumulativo

Procedure per il recupero dei bagagli smarriti

Procedure per la presentazione di reclami

Parte II: Informazioni durante il viaggio

Servizi e impianti a bordo, compresa la connessione WiFi

Prossima fermata

Perturbazioni e ritardi (pianificati e in tempo reale)

Principali coincidenze

Questioni relative alla sicurezza tecnica e dei passeggeri

Parte III: Operazioni relative ai sistemi di prenotazione:

Richieste di disponibilità di servizi di trasporto ferroviario, comprese le tariffe applicabili

Richieste di prenotazione di servizi di trasporto ferroviario

Richieste di cancellazione parziale o totale di una prenotazione


ALLEGATO III

NORME MINIME DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

Informazioni e biglietti

Puntualità dei servizi e principi generali in caso di perturbazioni del traffico

Ritardi

i)

ritardo medio complessivo dei servizi in percentuale per categoria di servizio (a lunga distanza, regionale e urbano/extraurbano);

ii)

percentuale di ritardi causati dalle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 10;

iii)

percentuale di servizi con ritardo alla partenza;

iv)

percentuale di servizi con ritardo all'arrivo;

percentuale di ritardi inferiori a 60 minuti;

percentuale di ritardi compresi tra 60 e 119 minuti;

percentuale di ritardi pari o superiori a 120 minuti;

Soppressione di servizi

i)

soppressione di servizi in percentuale per categoria di servizio (internazionale, nazionale a lunga distanza, regionale e urbano/extraurbano);

ii)

soppressione di servizi in percentuale per categoria di servizio (internazionale, nazionale a lunga distanza, regionale e urbano/extraurbano) causati dalle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 10.

Pulizia del materiale rotabile e delle stazioni (controllo della qualità dell'aria e della temperatura nelle carrozze, igiene degli impianti sanitari, ecc.)

Indagine sul grado di soddisfazione della clientela

Trattamento dei reclami, rimborsi e indennità per il mancato rispetto delle norme di qualità del servizio

Assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta e discussioni su tale assistenza con le organizzazioni rappresentative e, se del caso, con i rappresentanti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta.


ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1371/2007

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 1, lettera a)

Articolo 1, lettera a)

Articolo 1, lettera b)

Articolo 1, lettera b)

Articolo 1, lettera c)

Articolo 1, lettera c)

Articolo 1, lettera d)

Articolo 1, lettera e)

Articolo 1, lettera d)

Articolo 1, lettera f)

Articolo 1, lettera e)

Articolo 1, lettera g)

Articolo 1, lettera h)

Articolo 1, lettera f)

Articolo 1, lettera i)

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 8

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 2, paragrafo 6, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafi 2 e 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 8

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 9

Articolo 3, paragrafo 8

Articolo 3, paragrafo 10

Articolo 3, paragrafo 9

Articolo 3, paragrafo 10

Articolo 3, paragrafo 11

Articolo 3, paragrafo 11

Articolo 3, paragrafo 12

Articolo 3, paragrafo 13

Articolo 3, paragrafo 14

Articolo 3, paragrafo 15

Articolo 3, paragrafo 16

Articolo 3, paragrafo 12

Articolo 3, paragrafo 17

Articolo 3, paragrafo 18

Articolo 3, paragrafo 13

Articolo 3, paragrafo 19

Articolo 3, paragrafo 20

Articolo 3, paragrafo 15

Articolo 3, paragrafo 21

Articolo 3, paragrafo 22

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 11

Articolo 13

Articolo 12

Articolo 14

Articolo 13

Articolo 15

Articolo 14

Articolo 16

Articolo 15

Articolo 17

Articolo 16

Articolo 18

Articolo 18, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e 7

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafi 1, 2, 3 e 4

Articolo 19, paragrafi 5 e 6

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 7

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 8

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 19, paragrafo 9

Articolo 19, paragrafo 10

Articolo 18

Articolo 20

Articolo 20, paragrafo 6

Articolo 19

Articolo 21

Articolo 20

Articolo 22

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 1, lettera g)

Articoli 22 e 23

Articolo 23

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 24

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 25, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 26

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 28, paragrafo 3

Articolo 27, paragrafo 3

Articolo 28, paragrafo 4

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 30

Articolo 31

Articoli 32 e 33

Articolo 31

Articolo 34

Articolo 34, paragrafi 1 e 3

Articolo 32

Articolo 35

Articolo 35. paragrafo 2

Articolo 33

Articolo 34

Articolo 36

Articolo 35

Articolo 38

Articolo 37

Articolo 36

Articolo 39

Articolo 40

Articolo 37

Articolo 41

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV


17.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 172/53


REGOLAMENTO (UE) 2021/783 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2021

che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La legislazione e le politiche dell'Unione in materia di ambiente e clima e quelle pertinenti in materia di energia hanno migliorato in modo sostanziale lo stato dell'ambiente. Restano tuttavia importanti sfide ambientali e climatiche che, se non affrontate, avranno notevoli conseguenze negative per l'Unione e il benessere dei suoi cittadini.

(2)

Il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), istituito con il regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), per il periodo 2014-2020, è l'ultimo di una serie di programmi dell'Unione che dal 1992 sostengono l'attuazione della legislazione in materia di ambiente e clima e delle priorità politiche in questi settori. Una recente valutazione intermedia ha indicato che il programma LIFE è sulla buona strada per risultare efficace, efficiente e pertinente. Il programma LIFE 2014-2020 dovrebbe pertanto essere mantenuto, modificandone alcune parti in base a quanto emerso dalla valutazione intermedia e dalle valutazioni successive. Di conseguenza, si dovrebbe istituire il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) («programma LIFE») per un periodo di sette anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (5).

(3)

Perseguendo il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi stabiliti dalla legislazione, dalle politiche e dai piani dell'Unione in materia di ambiente e clima e da quelli pertinenti in materia di energia, in particolare degli obiettivi di cui alla comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo («Green Deal europeo»), nonché dagli impegni internazionali dell'Unione in tali settori, il programma LIFE dovrebbe contribuire a una transizione giusta verso un'economia sostenibile, circolare, efficiente in termini di energia, basata sulle energie rinnovabili, climaticamente neutra e resiliente ai cambiamenti climatici, alla tutela, al ripristino e al miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa l'aria, l'acqua e il suolo, e della salute, all'interruzione e all'inversione del processo di perdita della biodiversità, anche sostenendo l'attuazione e la gestione della rete Natura 2000 e affrontando la lotta al degrado degli ecosistemi, mediante interventi diretti o attraverso il sostegno all'integrazione di tali obiettivi in altre politiche. Il programma LIFE dovrebbe inoltre sostenere l'attuazione dei programmi generali d'azione adottati a norma dell'articolo 192, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), quale il Settimo programma d'azione per l'ambiente (6) e dai successivi programmi d'azione per l'ambiente.

(4)

L'Unione si è impegnata a fornire una risposta globale agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che evidenziano il nesso intrinseco tra la gestione delle risorse naturali intesa a garantirne la disponibilità a lungo termine e i servizi ecosistemici, e il rapporto di entrambi con la salute umana e una crescita economica sostenibile e socialmente inclusiva. In tale ottica, il programma LIFE dovrebbe essere ispirato ai principi di solidarietà, fornendo al contempo un contributo sostanziale sia allo sviluppo economico che alla coesione sociale.

(5)

Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, i requisiti di protezione dell'ambiente e del clima dovrebbero essere integrati nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e le azioni dell'Unione. Dovrebbero pertanto essere promosse le sinergie e la complementarità con altri programmi di finanziamento dell'Unione, anche agevolando il finanziamento di attività che completano i progetti strategici integrati e i progetti strategici di tutela della natura e che promuovono l'uso e la replicazione di soluzioni sviluppate nell'ambito del programma LIFE. È necessario un coordinamento per evitare il doppio finanziamento. È opportuno che la Commissione e gli Stati membri adottino misure volte a evitare sovrapposizioni e oneri amministrativi supplementari per i beneficiari dei progetti a causa degli obblighi di notifica di diversi strumenti finanziari.

(6)

Il programma LIFE dovrebbe concorrere allo sviluppo sostenibile e al conseguimento degli obiettivi e dei traguardi stabiliti dalla legislazione, dalle strategie, dai piani e dagli impegni internazionali dell'Unione in materia di ambiente e clima e da quelli pertinenti in materia di energia, in particolare per quanto riguarda l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, la convenzione sulla diversità biologica (7) e l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (8) («accordo di Parigi sui cambiamenti climatici») nonché, tra l'altro, la convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (9) («convenzione di Aarhus»), la convenzione dell'UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, la convenzione di Basilea delle Nazioni Unite sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, la convenzione di Rotterdam delle Nazioni Unite sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, e la convenzione di Stoccolma delle Nazioni Unite sugli inquinanti organici persistenti.

(7)

L'Unione annette grande importanza alla sostenibilità a lungo termine dei risultati dei progetti finanziati dal programma LIFE, insieme alla capacità di salvaguardare e mantenere tali risultati una volta realizzati i progetti, tra l'altro attraverso la prosecuzione dei progetti o la replicazione o il trasferimento dei risultati.

(8)

Per onorare gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, l'Unione deve trasformarsi in una società sostenibile, circolare, efficiente in termini di energia, basata sulle energie rinnovabili, climaticamente neutra e resiliente ai cambiamenti climatici. Per realizzare tale trasformazione occorre agire concentrandosi in particolare sui settori maggiormente responsabili degli attuali livelli di emissioni di gas a effetto serra e di inquinamento, in modo da promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, nonché contribuire ad attuare il quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 e i piani nazionali integrati per l'energia e il clima degli Stati membri, nonché la strategia a lungo termine dell'Unione in materia di energia e di clima, in linea con gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Il programma LIFE dovrebbe includere anche misure che concorrono ad attuare la politica di adattamento climatico dell'Unione per ridurre la vulnerabilità agli effetti negativi dei cambiamenti climatici.

(9)

I progetti nell'ambito del nuovo sottoprogramma «Transizione all'energia pulita» del programma LIFE dovrebbero concentrarsi sul rafforzamento delle capacità e sulla diffusione di conoscenze, competenze, metodi, tecniche e soluzioni innovative per raggiungere gli obiettivi della legislazione e delle politiche dell'Unione riguardanti la transizione verso le energie rinnovabili e l'aumento dell'efficienza energetica. Tali azioni di rafforzamento delle capacità e di diffusione sono in genere azioni di coordinamento e sostegno a elevato valore aggiunto a livello di Unione, che sono volte a rimuovere le barriere di mercato che ostacolano la transizione socioeconomica verso l'energia sostenibile, e coinvolgono principalmente entità di piccole e medie dimensioni nonché molteplici attori, tra cui le autorità pubbliche locali e regionali e le organizzazioni senza scopo di lucro. Queste azioni producono molteplici benefici collaterali, come la lotta alla povertà energetica, il miglioramento della qualità dell'aria interna, la riduzione degli inquinanti locali grazie ai miglioramenti dell'efficienza energetica e all'aumento delle energie rinnovabili distribuite, il contributo a effetti economici positivi in ambito locale e a una crescita più socialmente inclusiva.

(10)

Per contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al rispetto degli impegni internazionali dell'Unione in materia di decarbonizzazione, è necessario imprimere un'accelerazione alla trasformazione del settore dell'energia. Le azioni intese al rafforzamento delle capacità a sostegno dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, finanziate fino al 2020 nell'ambito del programma Orizzonte 2020 (10), dovrebbero essere integrate nel nuovo sottoprogramma «Transizione all'energia pulita» del programma LIFE perché non sono intese a finanziare l'eccellenza e a generare innovazione, ma a favorire l'utilizzo di tecnologie per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica già disponibili, che contribuiranno alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Il programma LIFE dovrebbe coinvolgere tutte le parti interessate e tutti i settori implicati nella transizione verso l'energia pulita. Includere nel programma LIFE le suddette azioni di rafforzamento delle capacità offre la possibilità di sviluppare sinergie tra i sottoprogrammi e aumentare la coerenza complessiva dei finanziamenti dell'Unione. È opportuno pertanto raccogliere e divulgare i dati sull'utilizzo nei progetti del programma LIFE delle soluzioni di ricerca e innovazione esistenti, anche risultanti dal programma Orizzonte Europa, istituito a norma del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) («Orizzonte Europa») e dai programmi che lo hanno preceduto.

(11)

Nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta della Commissione per la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), che ha modificato la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), si stima che per realizzare gli obiettivi in materia di energia che l'Unione si è posta per il 2030 sono necessari investimenti aggiuntivi pari a 177 miliardi di EUR l'anno nel periodo dal 2021 al 2030. Si riscontra in particolare una carenza di investimenti nella decarbonizzazione degli edifici per migliorare l'efficienza energetica e l'uso delle fonti energetiche rinnovabili su piccola scala, settore in cui è necessario dirigere i capitali in progetti diffusamente distribuiti. Uno degli obiettivi del sottoprogramma «Transizione all'energia pulita», che riguarda l'efficienza energetica e la rapida diffusione delle energie rinnovabili, consiste nel rafforzare le capacità di sviluppo e aggregazione di tali progetti, il che consentirebbe anche di assorbire i finanziamenti erogati dai Fondi strutturali e d'investimento europei e fungere da catalizzatore per gli investimenti nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica, avvalendosi anche degli strumenti finanziari di cui al regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento e del Consiglio (14).

(12)

Il programma LIFE è l'unico programma dedicato in maniera specifica all'ambiente e all'azione per il clima e svolge pertanto un ruolo cruciale nel sostenere l'attuazione della legislazione e delle politiche dell'Unione in tali settori.

(13)

Grazie alle sinergie con Orizzonte Europa, dovrebbe essere più facile, durante il processo di pianificazione strategica delle attività di ricerca e innovazione nell'ambito di tale programma, individuare e stabilire le esigenze in termini di ricerca e innovazione per affrontare le sfide ambientali, climatiche ed energetiche all'interno dell'Unione. Il programma LIFE dovrebbe continuare a fungere da catalizzatore per l'attuazione della legislazione e delle politiche dell'Unione in materia di ambiente e clima e di quelle pertinenti in materia di energia, anche valorizzando e applicando i risultati della ricerca e dell'innovazione ottenuti nell'ambito di Orizzonte Europa e favorendone la diffusione su vasta scala se questo può contribuire ad affrontare le questioni connesse all'ambiente, al clima o alla transizione energetica. Il Consiglio europeo per l'innovazione di Orizzonte Europa può essere di sostegno allo sviluppo su più larga scala e alla commercializzazione delle idee innovatrici che potrebbero scaturire dall'attuazione dei progetti LIFE. Analogamente si dovrebbero prendere in considerazione anche le sinergie con il Fondo per l'innovazione nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

(14)

Un'azione che ha beneficiato di un contributo del programma LIFE dovrebbe anche poter essere finanziata da altri programmi dell'Unione, purché tali contributi non coprano gli stessi costi. Le azioni che ricevono finanziamenti cumulativi da vari programmi dell'Unione dovrebbero essere sottoposte a un solo audit che ne verifichi la conformità a tutti i programmi interessati dell'Unione e alle rispettive regole.

(15)

Come indicato nella comunicazione della Commissione del 3 febbraio 2017 sul riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE: sfide comuni e indicazioni su come unire gli sforzi per conseguire risultati migliori, è necessario compiere progressi decisi per accelerare l'attuazione dell'acquis e migliorare l'integrazione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche. Il programma LIFE dovrebbe pertanto fungere da catalizzatore per affrontare le sfide sistemiche orizzontali, nonché le cause di fondo delle carenze attuative individuate nel suddetto riesame e per realizzare i progressi necessari: sviluppando, sperimentando e replicando nuovi approcci; sostenendo l'elaborazione, la sorveglianza e il riesame delle politiche; migliorando la governance in materia di ambiente, cambiamenti climatici e questioni connesse relative alla transizione energetica, anche tramite l'accresciuto coinvolgimento, a tutti i livelli, delle parti interessate, il rafforzamento delle capacità, il miglioramento della comunicazione e la sensibilizzazione del pubblico; mobilitando investimenti provenienti da tutti i programmi d'investimento dell'Unione o da altre fonti di finanziamento e sostenendo le azioni intese a sormontare i vari ostacoli che si frappongono alla piena attuazione dei principali piani imposti dalla legislazione ambientale.

(16)

Per interrompere e invertire il processo di perdita della biodiversità e il degrado degli ecosistemi, compresi gli ecosistemi marini, occorre sostenere l'elaborazione, l'attuazione, la garanzia del rispetto e la valutazione della legislazione e delle politiche dell'Unione pertinenti, tra cui la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 sulla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio (16), la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), in particolare raccogliendo gli elementi fattuali necessari per elaborare e attuare le politiche e mettendo a punto, sperimentando, dimostrando e applicando le migliori pratiche e soluzioni - per esempio una gestione efficace – su piccola scala o adattate ai contesti locali, regionali o nazionali, ivi compresi approcci integrati all'attuazione dei quadri di azioni prioritarie adottati a norma della direttiva 92/43/CEE. Il presente regolamento dovrebbe contribuire a integrare l'azione relativa alla biodiversità nelle politiche dell'Unione e a raggiungere l'ambizioso traguardo di destinare il 7,5 % della spesa annuale nell'ambito del quadro finanziario pluriennale agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027, tenendo conto delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e biodiversità.

L'Unione e gli Stati membri dovrebbero verificare la spesa relativa alla biodiversità per rispettare gli obblighi di comunicazione che incombono loro a norma della convenzione sulla diversità biologica. Dovrebbero essere rispettati anche gli obblighi di verifica previsti da altra pertinente legislazione dell'Unione. La spesa dell'Unione relativa alla biodiversità dovrebbe essere verificata utilizzando una metodologia efficace, trasparente e globale stabilita dalla Commissione, in collaborazione con il Parlamento europeo e il Consiglio, come indicato nell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché sulle nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (19).

(17)

Le ultime valutazioni e analisi, tra cui il riesame intermedio della strategia dell'Unione sulla biodiversità fino al 2020 e il vaglio dell'adeguatezza della legislazione a tutela della natura, hanno indicato nella carenza di congrui finanziamenti una delle maggiori cause dell'attuazione insufficiente della legislazione e della strategia in questione.

I principali strumenti di finanziamento dell'Unione, tra cui il Fondo europeo di sviluppo regionale, istituito a norma del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) («Fondo europeo di sviluppo regionale») e il Fondo di coesione, instituito a norma del regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) («Fondo di coesione»), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale istituito a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) («Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale») e il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, istituito a norma di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 («Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura»), potrebbero contribuire in modo significativo, in via complementare, a sopperire al fabbisogno di finanziamenti. Il programma LIFE potrebbe rendere questa integrazione ancor più efficiente grazie ai progetti strategici di tutela della natura destinati a favorire l'attuazione della legislazione e delle politiche dell'Unione a tutela della natura e della biodiversità, comprese le azioni previste nei quadri di azioni prioritarie adottati a norma della direttiva 92/43/CEE. I progetti strategici di tutela della natura dovrebbero sostenere programmi d'azione negli Stati membri volti a integrare i pertinenti obiettivi in materia di natura e biodiversità in altre politiche e altri programmi di finanziamento, in modo da assicurare che siano mobilitati finanziamenti congrui per l'attuazione di tali politiche.

Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a decidere, nell'ambito dei rispettivi piani strategici della politica agricola comune, di usare una certa quota della dotazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per potenziare il finanziamento di azioni che fanno da complemento ai progetti strategici di tutela della natura di cui al presente regolamento.

(18)

Per promuovere l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse è necessario cambiare il modo in cui materiali e prodotti, compresa la plastica, sono progettati, prodotti, consumati, riparati, riutilizzati, riciclati e smaltiti, concentrandosi sull'intero ciclo di vita dei prodotti. Il programma LIFE dovrebbe contribuire alla transizione verso un modello di economia circolare finanziando vari soggetti, come imprese, autorità pubbliche e consumatori, in particolare tramite l'applicazione, lo sviluppo e la replicazione delle migliori tecniche, pratiche e soluzioni adattate ai contesti locali, regionali o nazionali, anche per mezzo di approcci integrati all'applicazione della gerarchia dei rifiuti e all'attuazione dei piani di gestione e prevenzione dei rifiuti. Il sostegno all'attuazione della comunicazione della Commissione del 16 gennaio 2018 su una strategia europea per la plastica nell'economica circolare potrebbe tradursi in particolare nella ricerca di soluzioni al problema dei rifiuti marini.

(19)

Un elevato livello di protezione ambientale è di importanza fondamentale per la salute e il benessere dei cittadini dell'Unione. Il programma LIFE dovrebbe sostenere gli obiettivi dell'Unione relativi alla produzione e all'utilizzo delle sostanze chimiche secondo modalità che minimizzano gli effetti nocivi rilevanti per la salute umana e l'ambiente, al fine di raggiungere l'obiettivo di un ambiente privo di sostanze tossiche nell'Unione. Il programma LIFE dovrebbe inoltre sostenere le attività intese a facilitare l'attuazione della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23), al fine di conseguire livelli di rumore che non comportino significativi impatti negativi e rischi per la salute umana.

(20)

L'obiettivo a lungo termine dell'Unione per quanto riguarda la qualità dell'aria consiste nel conseguimento di livelli di qualità dell'aria che non comportino significativi impatti negativi e rischi per la salute umana e l'ambiente, rafforzando al contempo le sinergie tra miglioramenti della qualità dell'aria e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. L'opinione pubblica è attenta alle questioni legate all'inquinamento atmosferico e i cittadini si aspettano che le autorità intervengano, soprattutto nelle zone in cui la popolazione e gli ecosistemi sono esposti a livelli elevati di inquinanti atmosferici. La direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) evidenzia il ruolo che possono svolgere i finanziamenti dell'Unione nella realizzazione degli obiettivi per la qualità dell'aria. Il programma LIFE dovrebbe pertanto sostenere i progetti, compresi i progetti strategici integrati, che sono potenzialmente in grado di mobilitare fondi pubblici e privati, illustrare le migliori pratiche e fungere da catalizzatore per l'attuazione dei piani per la qualità dell'aria e della relativa legislazione a livello locale, regionale, multiregionale, nazionale e transnazionale.

(21)

La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25) ha istituito un quadro per la protezione delle acque superficiali, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee dell'Unione. Gli obiettivi di tale direttiva sarebbero sostenuti da una migliore attuazione e integrazione degli obiettivi della politica in materia di acque negli altri settori di intervento. Il programma LIFE dovrebbe pertanto sostenere i progetti che concorrono ad attuare appieno la direttiva 2000/60/CE e altra normativa dell'Unione in materia che contribuisce al raggiungimento di un buono stato dei corpi idrici dell'Unione, applicando, sviluppando e replicando le migliori pratiche, nonché mobilitando azioni complementari nell'ambito di altri programmi o fonti di finanziamento dell'Unione.

(22)

La protezione e il ripristino dell'ambiente marino è uno dei grandi obiettivi della politica ambientale dell'Unione. Il programma LIFE dovrebbe sostenere: la gestione, la conservazione, il ripristino e il monitoraggio della biodiversità e degli ecosistemi marini, in particolare nei siti marini della rete Natura 2000, e la protezione delle specie conformemente ai quadri di azioni prioritarie adottati a norma della direttiva 92/43/CEE; il raggiungimento di un buono stato ecologico, in linea con la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26); la difesa di mari puliti e sani; l'attuazione della comunicazione della Commissione del 16 gennaio 2018 su una strategia europea per la plastica nell'economia circolare, in particolare per far fronte al problema degli attrezzi da pesca persi in mare e dei rifiuti marini; la promozione della partecipazione dell'Unione alla governance internazionale degli oceani, indispensabile per realizzare gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e per garantire la salute degli oceani a beneficio delle generazioni future. I progetti strategici integrati e i progetti strategici di tutela della natura del programma LIFE dovrebbero includere azioni volte a proteggere l'ambiente marino.

(23)

Per migliorare la governance dell'ambiente, dei cambiamenti climatici e degli aspetti correlati della transizione all'energia pulita occorre coinvolgere la società civile, sensibilizzando il pubblico, anche attraverso una strategia di comunicazione che tenga conto dei nuovi media e dei social network, il coinvolgimento dei consumatori e la partecipazione delle parti interessate, comprese le organizzazioni non governative (ONG), alle consultazioni e all'attuazione delle politiche, a tutti i livelli. È opportuno pertanto che il programma LIFE sostenga una vasta gamma di ONG e di reti di organizzazioni senza scopo di lucro che perseguono finalità rispondenti all'interesse generale dell'Unione e che operano principalmente nei settori dell'ambiente o dell'azione per il clima, attraverso la concessione, secondo modalità competitive e trasparenti, di sovvenzioni di funzionamento, per aiutare tali ONG, reti e organizzazioni a contribuire efficacemente alle politiche dell'Unione, nonché a sviluppare e rafforzare le loro capacità affinché divengano partner più efficienti.

(24)

Se il miglioramento della governance a tutti i livelli deve essere un obiettivo trasversale di tutti i sottoprogrammi del programma LIFE, quest'ultimo dovrebbe sostenere lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione dell'acquis in materia di ambiente e di clima, nonché l'effettivo rispetto dell'acquis, in particolare per quanto concerne la legislazione orizzontale sulla governance ambientale, tra cui la legislazione che attua la convenzione di Aarhus.

(25)

Il programma LIFE dovrebbe preparare gli operatori del mercato e sostenerli nel passaggio a un'economia sostenibile, circolare, efficiente in termini di energia, basata sulle energie rinnovabili, climaticamente neutra e resiliente ai cambiamenti climatici, sperimentando nuove opportunità commerciali, migliorando le competenze professionali, facilitando l'accesso dei consumatori a prodotti e servizi sostenibili, coinvolgendo e responsabilizzando chi ha potere d'influenza e sperimentando nuovi metodi per adattare i processi esistenti e il tessuto imprenditoriale. Per favorire la penetrazione nel mercato da parte di soluzioni sostenibili, è opportuno promuovere l'accettazione del pubblico in generale e il coinvolgimento dei consumatori.

(26)

Il programma LIFE è inteso a sostenere la dimostrazione di tecniche, approcci e migliori pratiche che possano essere replicate e utilizzate su più larga scala. Soluzioni innovative contribuirebbero al miglioramento delle prestazioni ambientali e della sostenibilità, in particolare ai fini della messa a punto di pratiche agricole sostenibili nelle aree attive nei settori del clima, dell'acqua, del suolo, della biodiversità e dei rifiuti. A tale riguardo è opportuno porre l'accento sulle sinergie con altri programmi e politiche, come il partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura e il sistema di ecogestione e audit dell'UE.

(27)

A livello di Unione, i grandi investimenti in azioni a favore dell'ambiente e del clima sono finanziati prevalentemente dai programmi di finanziamento più consistenti dell'Unione. È indispensabile pertanto intensificare gli sforzi di integrazione al fine di garantire la sostenibilità e la compatibilità con la protezione della biodiversità e del clima delle attività sostenute nell'ambito di altri programmi di finanziamento dell'Unione, nonché l'inserimento di clausole di sostenibilità in tutti gli strumenti dell'Unione. Facendo leva sulla loro funzione catalizzatrice, i progetti strategici integrati e i progetti strategici di tutela della natura che saranno elaborati nell'ambito del programma LIFE dovrebbero cogliere le opportunità di finanziamento offerte dai suddetti programmi e da altre fonti di finanziamento, quali i fondi nazionali, e creare sinergie.

(28)

Il successo dei progetti strategici di tutela della natura e dei progetti strategici integrati dipende da una stretta cooperazione tra le autorità nazionali, regionali e locali e gli attori non statali interessati dagli obiettivi del programma LIFE. È opportuno pertanto applicare i principi di trasparenza e divulgazione per quanto riguarda le decisioni relative allo sviluppo, all'attuazione, alla valutazione e al monitoraggio dei progetti, in particolare in caso di integrazione o quando sono coinvolte più fonti di finanziamento.

(29)

Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici in modo coordinato e ambizioso, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma LIFE contribuirà all'integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare almeno il 30 % dell'importo totale della spesa di bilancio dell'UE a sostegno degli obiettivi climatici. Le azioni previste dal programma LIFE dovrebbero contribuire per il 61 % della sua dotazione finanziaria complessiva a tali obiettivi. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma LIFE e verranno riesaminate nel contesto dei relativi processi di valutazione e riesame. In linea con il Green Deal europeo, le azioni nell'ambito del programma LIFE dovrebbero rispettare il principio «non nuocere all'ambiente».

(30)

In sede di attuazione del programma LIFE è opportuno tenere in considerazione la strategia per le regioni ultraperiferiche, contenuta nella comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017 su un partenariato strategico più forte e rinnovato con le regioni ultraperiferiche dell'UE, in virtù dell'articolo 349 TFUE e delle specifiche esigenze e vulnerabilità di queste regioni. Si dovrebbe tenere conto anche delle politiche dell'Unione diverse da quelle in materia di ambiente, clima e da quelle pertinenti in materia di energia.

(31)

La Commissione, a supporto dell'attuazione del programma LIFE, dovrebbe collaborare con la rete di punti di contatto nazionali al fine di stimolare la cooperazione volta a migliorare e rendere più efficaci i servizi dei punti di contatto nazionali in tutta l'Unione, per elevare la qualità generale delle proposte presentate, organizzare seminari e laboratori, pubblicare gli elenchi dei progetti finanziati nell'ambito del programma LIFE o intraprendere altre attività, per esempio campagne mediatiche, così da divulgare in modo più efficace i risultati dei progetti e facilitare lo scambio di esperienze, conoscenze e migliori pratiche nonché la replicazione dei risultati dei progetti in tutta l'Unione, promuovendo in tal modo la cooperazione e la comunicazione. Tali attività dovrebbero essere destinate in special modo agli Stati membri nei quali c'è un sottoutilizzo dei fondi LIFE e dovrebbero facilitare la comunicazione e la cooperazione tra i beneficiari dei progetti, completati o in corso, i proponenti e le parti interessate nell'ambito dello stesso settore. È essenziale che le attività di comunicazione e cooperazione coinvolgano anche le autorità regionali e locali e le parti interessate.

(32)

La qualità dovrebbe essere il criterio generale su cui si basano la valutazione dei progetti e il processo di aggiudicazione degli stessi nell'ambito del programma LIFE. Al fine di facilitare l'attuazione degli obiettivi del programma LIFE in tutta l'Unione e promuovere proposte di progetti di elevata qualità, dovrebbero essere resi disponibili finanziamenti per progetti di assistenza tecnica volti ad assicurare un'efficace partecipazione al programma LIFE. La Commissione dovrebbe adoperarsi per un'efficace copertura geografica basata sul «criterio della qualità» in tutta l'Unione, anche aiutando gli Stati membri ad accrescere la qualità dei progetti attraverso il rafforzamento delle capacità. La «scarsa partecipazione in maniera efficace», le attività ammissibili e i criteri di aggiudicazione dei progetti nell'ambito del programma LIFE dovrebbero essere specificati nel programma di lavoro pluriennale sulla base del tasso di partecipazione e del tasso di successo dei richiedenti dei pertinenti Stati membri, tenendo conto, tra l'altro, della popolazione complessiva e della densità di popolazione di ciascuno Stato membro, della superficie totale dei siti Natura 2000 per ciascuno Stato membro, espressa come percentuale della superficie totale della rete Natura 2000, e della percentuale del territorio di uno Stato membro coperta da siti della rete Natura 2000. Le attività ammissibili dovrebbero essere di natura tale da tendere a migliorare la qualità delle proposte progettuali.

(33)

Conformemente alla comunicazione della Commissione del 18 gennaio 2018 su azioni dell'UE per migliorare la conformità e la governance ambientali, la rete europea per l'attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell'ambiente (IMPEL), la rete europea dei procuratori per l'ambiente (ENPE), e il forum UE dei giudici per l'ambiente (EUFJE) sono organizzazioni create per favorire la collaborazione tra gli Stati membri, il cui ruolo è determinante per garantire il rispetto del diritto ambientale dell'Unione. Concorrono validamente ad attuare e far rispettare il diritto dell'ambiente in modo più coerente in tutta l'Unione, a evitare distorsioni della concorrenza e a migliorare la qualità dell'ispezione ambientale e dei meccanismi di garanzia dell'osservanza tramite un sistema di condivisione in rete, a livello sia dell'Unione che degli Stati membri, e prevedono lo scambio di informazioni ed esperienze a vari livelli amministrativi e tramite formazioni e dibattiti approfonditi sulle questioni ambientali e di rispetto del diritto, ivi compresi i processi di sorveglianza e autorizzazione. In considerazione del contributo apportato agli obiettivi del programma LIFE, è opportuno autorizzare la concessione di sovvenzioni a IMPEL, ENPE e EUFJE senza subordinarla all'invito a presentare proposte, in modo da continuare a sostenerne le attività. Vi sono anche altri casi in cui, in applicazione dei requisiti generali del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (27) («regolamento finanziario»), l'invito potrebbe non essere obbligatorio, per esempio nel caso di organismi che sono designati da Stati membri beneficiari di una sovvenzione concessa da un atto legislativo dell'Unione e che operano sotto la responsabilità di tali Stati.

(34)

È opportuno stabilire una dotazione finanziaria per il programma LIFE che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie.

(35)

I tassi di cofinanziamento massimi delle sovvenzioni finanziate nell'ambito del programma LIFE dovrebbero essere fissati ai livelli necessari per mantenere l'efficace livello di supporto previsto dal programma LIFE. Al fine di tener conto dell'adattabilità necessaria in considerazione della vasta gamma di azioni finanziabili e soggetti richiedenti, tassi di cofinanziamento specifici dovrebbero contribuire alla certezza, pur mantenendo un certo grado di flessibilità commisurato a esigenze o requisiti specifici. I tassi di cofinanziamento specifici dovrebbero sempre rispettare i corrispondenti tassi di cofinanziamento massimi stabiliti.

(36)

Al presente regolamento si applica il regolamento finanziario adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 TFUE. Il regolamento finanziario stabilisce le norme sull'esecuzione del bilancio dell'Unione, comprese le norme su sovvenzioni, premi, appalti, gestione indiretta, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e rimborso di esperti esterni e prevede controlli sulla responsabilità degli attori finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.

(37)

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (28) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (29), (Euratom, CE) n. 2185/96 (30) e (UE) 2017/1939 (31) del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione.

La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (32). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(38)

Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione del bilancio del programma LIFE dovrebbero essere scelti in base alle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Per le sovvenzioni, dovrebbe essere preso in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e tabelle di costi unitari. La Commissione dovrebbe garantire un'attuazione facilmente comprensibile e promuovere una reale semplificazione per i promotori dei progetti.

(39)

Ove opportuno, gli obiettivi strategici del programma LIFE dovrebbero essere perseguiti anche con l'ausilio degli strumenti finanziari e della garanzia di bilancio di cui al regolamento (UE) 2021/523, anche con l'importo assegnato a titolo del programma LIFE come specificato nei programmi di lavoro pluriennali che fanno capo a tale programma.

(40)

A norma dell'articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio (33), i soggetti stabiliti nei paesi e territori d'oltremare sono ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma LIFE e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il paese o territorio d'oltremare è connesso. La partecipazione di tali soggetti al programma LIFE dovrebbe vertere principalmente sui progetti del sottoprogramma «Natura e biodiversità».

(41)

L'iniziativa volontaria per la biodiversità e i servizi ecosistemici nei territori d'oltremare europei (BEST - Biodiversity and Ecosystem Services in Territories of European Overseas) promuove la conservazione della biodiversità, ivi compresa la biodiversità marina, e l'uso sostenibile dei servizi ecosistemici, tra cui approcci ecosistemici all'adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici, nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi e territori d'oltremare dell'Unione. Grazie all'azione preparatoria BEST adottata nel 2011 e ai successivi programma BEST 2.0 e progetto BEST RUP, l'iniziativa BEST ha contributo a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza ecologica di tali regioni, paesi e territori e sul loro ruolo chiave ai fini della conservazione della biodiversità del pianeta. La Commissione stima in 8 milioni di EUR l'anno le esigenze in termini di sostegno finanziario a favore di progetti sul campo in tali territori. Nelle dichiarazioni ministeriali del 2017 e 2018, i paesi e territori d'oltremare hanno espresso il loro apprezzamento per questo regime di sovvenzioni di piccola entità a favore della biodiversità. È opportuno pertanto che il programma LIFE finanzi sovvenzioni di piccola entità a favore della biodiversità, tra cui sovvenzioni per azioni intese al rafforzamento delle capacità e per azioni che hanno un effetto catalizzatore, sia nelle regioni ultraperiferiche che nei paesi e territori d'oltremare.

(42)

Il programma LIFE dovrebbe essere aperto ai paesi terzi conformemente alle condizioni specifiche di partecipazione stabilite negli accordi da essi stipulati con l'Unione.

(43)

I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo (34), che prevede l'attuazione dei programmi sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga ai paesi terzi di concedere i diritti e l'accesso necessari affinché l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti esercitino integralmente le rispettive competenze.

(44)

In conformità dei paragrafi 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (35) del 13 aprile 2016, è opportuno che il programma LIFE sia valutato in base a informazioni raccolte in conformità di specifiche prescrizioni in materia di sorveglianza, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione. -È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti sul campo del programma LIFE. Il pieno concorso del programma LIFE alla realizzazione di tutti gli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione avviene per effetti indiretti, a lungo termine e difficili da misurare. Per la sorveglianza del programma LIFE, a complemento degli indicatori di realizzazione diretti e degli obblighi di verifica stabiliti nel presente regolamento, è opportuno utilizzare un'aggregazione di indicatori specifici a livello di progetto, da illustrarsi nei programmi di lavoro pluriennali o negli inviti a presentare proposte, anche per quanto riguarda la rete Natura 2000 e le emissioni di determinati inquinanti atmosferici.

(45)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento in relazione all'adozione dei programmi di lavoro pluriennali. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (36).

(46)

Al fine di garantire che il sostegno a titolo del programma LIFE e l'attuazione di quest'ultimo siano coerenti con le politiche e le priorità dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per modificare il presente regolamento rivedendo o integrando gli indicatori o per integrare il presente regolamento definendo indicatori specifici per ciascun sottoprogramma e tipologia di progetto, e istituendo un quadro di sorveglianza e valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(47)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire a un elevato livello di protezione ambientale e a un'azione ambiziosa per il clima, allo sviluppo sostenibile, nonché alla realizzazione degli obiettivi e dei traguardi stabiliti dalla legislazione, dalle strategie, dai piani e dagli impegni internazionali dell'Unione in materia di ambiente, biodiversità, clima, economia circolare e da quelli pertinenti in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica, attraverso una buona governance e un approccio multipartecipativo, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(48)

È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 1293/2013.

(49)

È opportuno garantire una transizione graduale senza interruzioni tra il precedente programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e il programma LIFE, e allineare l'inizio del programma LIFE con quello del quadro finanziario pluriennale come stabilito nel regolamento (UE, Euratom) 2020/2093. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza e dovrebbe applicarsi con effetto retroattivo dal 1o gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) («programma LIFE») per il periodo del quadro finanziario pluriennale dal 2021 al 2027. La durata del programma LIFE è allineata alla durata del quadro finanziario pluriennale.

Il presente regolamento stabilisce anche gli obiettivi del programma LIFE, il suo bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«progetti strategici di tutela della natura», i progetti che sostengono il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di natura e di biodiversità attuando negli Stati membri programmi d'azione coerenti per integrare tali obiettivi e priorità nelle altre politiche e negli strumenti di finanziamento, anche attraverso l'attuazione coordinata dei quadri di azioni prioritarie adottati a norma della direttiva 92/43/CEE;

2)

«progetti strategici integrati», i progetti che attuano su scala regionale, multiregionale, nazionale o transnazionale i piani d'azione o le strategie per l'ambiente o il clima elaborati dalle autorità degli Stati membri e disposti da specifici atti normativi o politiche dell'Unione in materia di ambiente, clima o da quelli pertinenti in materia di energia, garantendo al tempo stesso la partecipazione dei portatori di interessi e promuovendo il coordinamento e la mobilitazione di almeno un'altra fonte di finanziamento dell'Unione, nazionale o privata;

3)

«progetti di assistenza tecnica», i progetti che sostengono lo sviluppo della capacità di partecipazione a progetti di azione standard, la preparazione di progetti strategici di tutela della natura e di progetti strategici integrati, la preparazione all'accesso ad altri strumenti finanziari dell'Unione, o altre misure necessarie per preparare lo sviluppo su più larga scala o la replicazione dei risultati di altri progetti finanziati dal programma LIFE, dai programmi precedenti o da altri programmi dell'Unione, al fine di perseguire gli obiettivi del programma LIFE di cui all'articolo 3; tali progetti possono inoltre includere il rafforzamento delle capacità relative alle attività delle autorità degli Stati membri per l'effettiva partecipazione al programma LIFE;

4)

«progetti di azione standard», i progetti diversi dai progetti strategici integrati, dai progetti strategici di tutela della natura o dai progetti di assistenza tecnica, che perseguono gli obiettivi specifici del programma LIFE;

5)

«operazioni di finanziamento misto», le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, punto 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile, strumenti finanziari del bilancio dell'Unione, o entrambi, con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o di altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

6)

«soggetto giuridico», la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di agire in nome proprio, di esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o l'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario.

Articolo 3

Obiettivi

1.   L'obiettivo generale del programma LIFE consiste nel contribuire al passaggio a un'economia sostenibile, circolare, efficiente in termini di energia, basata sulle energie rinnovabili, climaticamente neutra e resiliente ai cambiamenti climatici, al fine di tutelare, ripristinare e migliorare la qualità dell'ambiente, compresi l'aria, l'acqua e il suolo, e di interrompere e invertire il processo di perdita della biodiversità, nonché di contrastare il degrado degli ecosistemi, anche mediante il sostegno all'attuazione e alla gestione della rete Natura 2000, in modo da favorire lo sviluppo sostenibile. Il programma LIFE sostiene inoltre l'attuazione dei programmi generali d'azione adottati a norma dell'articolo 192, paragrafo 3, TFUE.

2.   Gli obiettivi specifici del programma LIFE sono i seguenti:

a)

sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche, metodi e approcci innovativi per raggiungere gli obiettivi della legislazione e delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, comprese quelle per la natura e la biodiversità, e in materia di azione per il clima, tra cui quelle per la transizione verso le energie rinnovabili e l'aumento dell'efficienza energetica, e contribuire alla base di conoscenze e all'applicazione delle migliori pratiche, in particolare in relazione alla natura e alla biodiversità, anche attraverso il sostegno alla rete Natura 2000;

b)

sostenere lo sviluppo, l'attuazione, la sorveglianza e il controllo dell'applicazione della legislazione e delle politiche dell'Unione pertinenti in materia di ambiente, comprese quelle per la natura e la biodiversità, e in materia di azione per il clima, transizione verso le energie rinnovabili o aumento dell'efficienza energetica, anche migliorando la governance a tutti i livelli, in particolare rafforzando le capacità degli attori pubblici e privati e la partecipazione della società civile;

c)

fungere da catalizzatore per l'introduzione su vasta scala delle soluzioni tecniche e strategiche dimostratesi efficaci ad attuare la legislazione e le politiche dell'Unione pertinenti in materia di ambiente, comprese quelle per la natura e la biodiversità, e in materia di azione per il clima, transizione verso le energie rinnovabili o aumento dell'efficienza energetica, replicando i risultati, integrando i relativi obiettivi in altre politiche e nelle prassi del settore pubblico e privato, mobilitando gli investimenti e migliorando l'accesso ai finanziamenti.

Articolo 4

Struttura

Il programma LIFE è così strutturato:

1)

il settore «Ambiente», che include:

a)

il sottoprogramma «Natura e biodiversità»;

b)

il sottoprogramma «Economia circolare e qualità della vita»;

2)

il settore «Azione per il clima», che include:

a)

il sottoprogramma «Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici»;

b)

il sottoprogramma «Transizione all'energia pulita».

Articolo 5

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma LIFE per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2017 è fissata a 5 432 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.   La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

a)

3 488 000 000 EUR per il settore «Ambiente», di cui

i)

2 143 000 000 EUR per il sottoprogramma «Natura e biodiversità»; e

ii)

1 345 000 000 EUR per il sottoprogramma «Economia circolare e qualità della vita»;

b)

1 944 000 000 EUR per il settore Azione per il clima, di cui

i)

947 000 000 EUR per il sottoprogramma «Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici»; e

ii)

997 000 000 EUR per il sottoprogramma «Transizione all'energia pulita».

3.   Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni sulla flessibilità di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 e al regolamento finanziario.

4.   In deroga al paragrafo 2, almeno il 60 % delle risorse di bilancio destinate ai progetti finanziati a titolo di sovvenzioni di azioni nell'ambito del settore «Ambiente» di cui al paragrafo 2, lettera a), è riservato a sovvenzioni per progetti a sostegno del sottoprogramma «Natura e biodiversità» di cui al paragrafo 2, lettera a), punto i).

5.   Il programma LIFE può finanziare le attività di assistenza tecnica e amministrativa svolte dalla Commissione per la sua attuazione, come le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, comprese quelle riguardanti i sistemi informatici istituzionali, e le attività di rete a sostegno dei punti di contatto nazionali del programma LIFE, tra cui attività di formazione e di apprendimento reciproco ed eventi volti allo scambio di esperienze.

6.   Il programma LIFE può finanziare le attività messe in atto dalla Commissione per sostenere la preparazione, l'attuazione e l'integrazione della legislazione e delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, clima o di quelle pertinenti in materia di energia al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3. Tali attività possono consistere in:

a)

informazione e comunicazione, comprese le campagne di sensibilizzazione, che coprono anche la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione, nonché sullo stato di attuazione e recepimento della legislazione dell'Unione in materia di ambiente, clima o di quella pertinente in materia di energia;

b)

studi, indagini, elaborazione di modelli e scenari;

c)

preparazione, attuazione, sorveglianza, controllo e valutazione della legislazione, delle politiche e dei programmi, nonché valutazione e analisi dei progetti non finanziati dal programma LIFE, se perseguono gli obiettivi di cui all'articolo 3;

d)

laboratori, conferenze e incontri;

e)

piattaforme di rete di contatti e di buone pratiche;

f)

altre attività, quali l'assegnazione di premi.

Articolo 6

Paesi terzi associati al programma LIFE

1.   Il programma LIFE è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi terzi:

a)

i membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo;

b)

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

c)

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

d)

altri paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo:

i)

garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;

ii)

stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e ai rispettivi costi amministrativi;

iii)

non conferisca al paese terzo poteri decisionali rispetto al programma dell'Unione;

iv)

garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

I contributi di cui al primo comma, lettera d), punto ii), costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

2.   Allorché partecipa al programma LIFE in forza di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

Articolo 7

Cooperazione internazionale

Nel corso dell'attuazione del programma LIFE, la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti e con i rispettivi organi e istituzioni è possibile ove necessaria per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 8

Sinergie con altri programmi dell'Unione

La Commissione favorisce l'attuazione coerente del programma LIFE. La Commissione e gli Stati membri favoriscono il coordinamento e il perseguimento della coerenza con il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo plus istituito a norma di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo plus (FSE+) («Fondo sociale europeo plus»), il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, Orizzonte Europa, il Meccanismo per collegare l'Europa istituito a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (37) e il programma InvestEU istituito a norma del regolamento (UE) 2021/523, al fine di creare sinergie, in particolare nel contesto dei progetti strategici di tutela della natura e dei progetti strategici integrati, e sostenere l'utilizzo e la replicazione delle soluzioni sviluppate nell'ambito del programma LIFE. La Commissione e gli Stati membri perseguono la complementarità a tutti i livelli.

Articolo 9

Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione

1.   La Commissione attua il programma LIFE in regime di gestione diretta o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

2.   Il programma LIFE può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, in particolare sovvenzioni, premi e appalti. Esso può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.

3.   Almeno l'85 % del bilancio del programma LIFE è destinato:

a)

alle sovvenzioni di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 6;

b)

ai progetti finanziati attraverso altre forme di finanziamenti nella misura specificata nel programma di lavoro pluriennale di cu all'articolo 18; oppure

c)

ove opportuno e nella misura specificata nel programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 18, ai finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto, come specificato al paragrafo 2 del presente articolo.

La Commissione assicura che i progetti finanziati mediante altre forme di finanziamento siano pienamente conformi agli obiettivi di cui all'articolo 3.

L'importo massimo destinato alle sovvenzioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, è di 15 milioni di EUR.

4.   I tassi di cofinanziamento massimi per le azioni ammissibili di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere da a) a d), del presente regolamento, sono pari al 60 % dei costi ammissibili e al 75 % in caso di progetti finanziati nell'ambito del sottoprogramma «Natura e biodiversità», in particolare quelli riguardanti habitat prioritari o specie prioritarie ai fini dell'attuazione della direttiva 92/43/CEE o specie di uccelli per le quali il finanziamento è considerato prioritario dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico istituito a norma dell'articolo 16 della direttiva 2009/147/CE, allorché necessario per conseguire l'obiettivo prefissato in materia di conservazione. Il tasso di cofinanziamento massimo per le azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del presente regolamento, è pari al 70 % dei costi ammissibili. Fatti salvi i corrispondenti tassi di cofinanziamento massimi stabiliti, nel programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 18 del presente regolamento sono ulteriormente precisati tassi specifici. I tassi specifici possono essere adattati in conformità dei requisiti di ciascun sottoprogramma, tipo di progetto o tipo di sovvenzione.

Per i progetti di cui all'articolo 11, paragrafo 4, i tassi di cofinanziamento massimi non superano il 95 % dei costi ammissibili durante il periodo del primo programma di lavoro pluriennale; per il secondo programma di lavoro pluriennale e previa conferma in detto programma di lavoro, il tasso di cofinanziamento è pari al 75 % dei costi ammissibili.

5.   La qualità è il criterio generale su cui si basano la valutazione dei progetti e il processo di aggiudicazione nell'ambito del programma LIFE. La Commissione si adopera per un'efficace copertura geografica basata sul «criterio della qualità» in tutta l'Unione, anche aiutando gli Stati membri ad accrescere la qualità dei progetti attraverso il rafforzamento delle capacità

CAPO II

Ammissibilità

Articolo 10

Sovvenzioni

Le sovvenzioni nell'ambito del programma LIFE sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

Articolo 11

Azioni ammissibili

1.   Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono ammissibili al finanziamento.

2.   Le sovvenzioni possono finanziare i seguenti tipi di azione:

a)

progetti strategici di tutela della natura nell'ambito del sottoprogramma di cui all'articolo 4, punto 1, lettera a);

b)

progetti strategici integrati nell'ambito del sottoprogramma di cui all'articolo 4, punto 1, lettera b), e punto 2, lettere a) e b);

c)

progetti di assistenza tecnica;

d)

progetti di azione standard;

e)

altre azioni necessarie al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, incluse le azioni di coordinamento e sostegno intese al rafforzamento delle capacità, alla divulgazione di informazioni e conoscenze e alla sensibilizzazione per sostenere la transizione verso le energie rinnovabili e l'aumento dell'efficienza energetica.

3.   I progetti nell'ambito del sottoprogramma «Natura e biodiversità» e riguardanti la gestione, il ripristino e il monitoraggio dei siti Natura 2000 ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE tengono conto delle priorità enunciate nei piani, nelle strategie e nelle politiche nazionali e regionali in materia di conservazione della natura e della biodiversità, compresi i quadri d'azioni prioritarie adottati a norma della direttiva 92/43/CEE.

4.   I progetti di assistenza tecnica per il rafforzamento delle capacità connessi alle attività delle autorità degli Stati membri volte a migliorare l'efficace partecipazione al programma LIFE supportano le attività degli Stati membri con «scarsa partecipazione in maniera efficace», al fine di migliorare i servizi dei punti di contatto nazionali in tutta l'Unione e di aumentare la qualità globale delle proposte presentate.

5.   Le sovvenzioni possono finanziare attività al di fuori di uno Stato membro o di un paese o territorio d'oltremare a esso collegato, a condizione che il progetto persegua gli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione e che tali attività siano necessarie ad assicurare l'efficacia degli interventi effettuati in uno Stato membro o in un paese o territorio d'oltremare a esso collegato, o a supportare accordi internazionali di cui l'Unione è parte, fornendo un contributo all'organizzazione di conferenze multilaterali. Il contributo massimo fornito agli accordi internazionali per l'organizzazione di conferenze multilaterali è di 3,5 milioni di EUR per la durata del programma LIFE di cui all'articolo 1, e tali sovvenzioni non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della soglia di cui all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma.

6.   Sono concesse sovvenzioni di funzionamento a favore di organizzazioni senza scopo di lucro che sono coinvolte nello sviluppo, nell'attuazione e nel controllo del rispetto della legislazione e delle politiche dell'Unione, e che sono attive principalmente nel settore dell'ambiente o dell'azione per il clima, ivi compresa la transizione energetica, in linea con gli obiettivi del programma LIFE di cui all'articolo 3.

Articolo 12

Soggetti ammissibili

1.   Oltre ai criteri di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario, ai soggetti si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.   Sono ammessi i seguenti soggetti:

a)

i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi o territori:

i)

uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;

ii)

un paese terzo associato al programma LIFE;

iii)

un altro paese terzo elencato nel programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 18, alle condizioni specificate ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo;

b)

i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.

3.   Non sono ammesse le persone fisiche.

4.   Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma LIFE, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione onde assicurare l'efficacia degli interventi effettuati nell'Unione.

5.   I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma LIFE devono di massima sostenere il costo della loro partecipazione.

Articolo 13

Aggiudicazione diretta

Fatto salvo l'articolo 188 del regolamento finanziario, le sovvenzioni possono essere concesse agli organismi di cui all'allegato I del presente regolamento senza indire un invito a presentare proposte.

Articolo 14

Specificazione dei criteri di aggiudicazione

La Commissione stabilisce i criteri di aggiudicazione nel programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 18 e negli inviti a presentare proposte tenendo conto dei seguenti principi:

a)

i progetti finanziati dal programma LIFE devono essere di interesse dell'Unione apportando un contributo significativo al raggiungimento dell'obiettivo generale e degli obiettivi specifici del programma LIFE di cui all'articolo 3, non pregiudicano tali obiettivi e, ove possibile, promuovono il ricorso agli appalti pubblici verdi;

b)

i progetti devono garantire un approccio efficace sotto il profilo dei costi e devono essere tecnicamente e finanziariamente coerenti;

c)

dev'essere data priorità ai progetti potenzialmente più in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3;

d)

ai progetti che apportano benefici collaterali e promuovono sinergie tra i sottoprogrammi di cui all'articolo 4 deve essere assegnato un bonus nell'ambito della loro valutazione;

e)

ai progetti potenzialmente più replicabili e utilizzabili dal settore pubblico o privato o più in grado di mobilitare il livello più elevato di investimenti o risorse finanziarie (potenziale effetto catalizzatore) deve essere assegnato un bonus nell'ambito della loro valutazione;

f)

dev'essere assicurata la replicabilità dei risultati dei progetti di azione standard;

g)

ai progetti che sono basati sui risultati di altri progetti finanziati dal programma LIFE, dai programmi precedenti o da altri fondi dell'Unione o che sviluppano su più larga scala tali risultati dev'essere assegnato un bonus nell'ambito della loro valutazione;

h)

se del caso, dev'essere prestata particolare attenzione ai progetti in zone geografiche con specifiche esigenze o vulnerabilità, quali zone con particolari problemi ambientali o vincoli naturali, zone transfrontaliere, zone di elevato valore naturalistico e regioni ultraperiferiche.

Articolo 15

Costi ammissibili relativi all'acquisto di terreni

Oltre ai criteri di cui all'articolo 186 del regolamento finanziario, i costi relativi all'acquisto di terreni sono considerati ammissibili a condizione che:

a)

l'acquisto contribuisca a migliorare, mantenere e ripristinare l'integrità della rete Natura 2000 istituita ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE, anche migliorando la connettività attraverso la creazione di corridoi ecologici, aree di collegamento («stepping stones») o altri elementi di infrastruttura verde;

b)

l'acquisto di terreni costituisca l'unico o il più efficace mezzo per ottenere il risultato di conservazione desiderato;

c)

l'acquisto di terreni sia riservato, a lungo termine, a usi coerenti con gli obiettivi specifici del programma LIFE; e

d)

lo Stato membro interessato garantisca, mediante trasferimento o in altro modo, la destinazione a lungo termine di tali terreni a scopi di conservazione della natura.

Articolo 16

Finanziamenti cumulativi e alternativi

1.   Un'azione che ha beneficiato di un contributo da un altro programma dell'Unione può essere finanziata anche dal programma LIFE purché i contributi non coprano gli stessi costi e purché l'azione persegua gli obiettivi ambientali o climatici di cui all'articolo 3 e non ne pregiudichi alcuno. Le regole del pertinente programma dell'Unione si applicano al corrispondente contributo da esso apportato all'azione. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione. Il sostegno da parte dei diversi programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale in conformità dei documenti che stabiliscono le condizioni del sostegno.

2.   Possono ricevere sostegno a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo plus o del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in conformità delle pertinenti disposizioni di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo plus, sul Fondo di coesione, sul Fondo per una transizione giusta e sul Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e norme finanziarie per tali fondi e per il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, il Fondo Sicurezza interna e lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti e le pertinenti disposizioni di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme sul sostegno ai piani strategici che devono essere elaborati dagli Stati membri nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC), e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, le azioni che hanno ricevuto un «marchio di eccellenza» nell'ambito del programma LIFE in quanto conformi alle seguenti condizioni cumulative:

a)

sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma LIFE;

b)

rispettano i requisiti minimi di qualità di detto invito a presentare proposte;

c)

non possono essere finanziate nell'ambito dell'invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.

CAPO III

Operazioni di finanziamento misto

Articolo 17

Operazioni di finanziamento misto

Le operazioni di finanziamento misto nell'ambito del programma LIFE sono eseguite in conformità del regolamento (UE) 2021/523 e del titolo X del regolamento finanziario, tenendo in debito conto i requisiti in materia di sostenibilità e trasparenza.

CAPO IV

Programmazione, monitoraggio, comunicazione e valutazione

Articolo 18

Programma di lavoro pluriennale

1.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, programmi di lavoro pluriennali per il programma LIFE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

2.   Ciascun programma di lavoro pluriennale specifica, in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 3, quanto segue:

a)

gli importi che devono essere ripartiti tra le esigenze nell'ambito di ciascun sottoprogramma e tra le diverse tipologie di finanziamento, nonché l'importo totale massimo da assegnare alle sovvenzioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b);

b)

l'importo totale massimo per i finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito delle operazioni di finanziamento misto a titolo del programma LIFE, se del caso;

c)

l'importo totale massimo per le sovvenzioni da concedere agli organismi di cui all'allegato I in conformità dell'articolo 13;

d)

i temi dei progetti o le esigenze specifiche per cui vi è un'allocazione preliminare di fondi per i progetti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d);

e)

le strategie e i piani oggetto di progetti strategici integrati per i quali possono essere chiesti finanziamenti per i progetti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b);

f)

il periodo massimo di ammissibilità per l'attuazione dei progetti;

g)

i calendari indicativi per gli inviti a presentare proposte per il periodo coperto dal programma di lavoro pluriennale;

h)

la metodologia tecnica per la presentazione dei progetti e per la procedura di selezione e i criteri di aggiudicazione in conformità degli elementi di cui all'articolo 14;

i)

i tassi di cofinanziamento di cui all'articolo 9, paragrafo 4;

j)

i tassi di cofinanziamento massimi per le azioni ammissibili di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera e);

k)

ove pertinente, le norme dettagliate riguardo all'applicazione dei finanziamenti cumulativi e alternativi;

l)

la «scarsa partecipazione in maniera efficace», le attività ammissibili e i criteri di aggiudicazione per quanto riguarda i progetti di assistenza tecnica per il rafforzamento delle capacità relativi alle attività delle autorità degli Stati membri per l'efficace partecipazione al programma LIFE.

3.   Il primo programma di lavoro pluriennale ha una durata di quattro anni e il secondo ha una durata di tre anni.

4.   Nel quadro dei programmi di lavoro pluriennali, la Commissione pubblica inviti a presentare proposte per il periodo di riferimento. La Commissione provvede affinché i fondi inutilizzati nell'ambito di un determinato invito a presentare proposte siano ripartiti tra i diversi tipi di azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, nell'ambito dello stesso settore.

5.   La Commissione garantisce che le parti interessate siano consultate nell'elaborazione dei programmi di lavoro pluriennali.

Articolo 19

Sorveglianza e comunicazione

1.   La Commissione rende conto dei progressi del programma LIFE nel conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 sulla base degli indicatori di cui all'allegato II.

2.   Per garantire l'efficace valutazione dei progressi del programma LIFE in direzione del conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per modificare l'allegato II al fine di rivederne o completarne gli indicatori, se ritenuto necessario, anche in vista del loro allineamento con gli indicatori fissati per altri programmi dell'Unione, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare il presente regolamento definendo, sulla base dell'allegato II, indicatori specifici per ciascun sottoprogramma e tipologia di progetti.

4.   La Commissione garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo e conformemente alle metodologie pertinenti, ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono imposti obblighi di comunicazione proporzionati, finalizzati alla raccolta di indicatori di realizzazione e di impatto a livello di progetto e aggregabili per tutti i pertinenti obiettivi specifici in materia di ambiente e clima, anche in relazione alla rete Natura 2000 e alle emissioni di alcuni inquinanti atmosferici come la CO2.

5.   La Commissione monitora e riferisce periodicamente sull'integrazione degli obiettivi relativi al clima e alla biodiversità, compreso l'importo della spesa. Pur tenendo conto della natura del programma LIFE, che risulta «imperniato sulla domanda», si prevede che il 61 % dell'importo complessivo del programma LIFE di cui all'articolo 5 contribuisca all'obiettivo generale del bilancio di destinare almeno il 30 % dell'importo totale della spesa a sostegno degli obiettivi climatici. Tale contributo è verificato attraverso il sistema di indicatori climatici dell'Unione. Il presente regolamento contribuisce a integrare l'azione relativa alla biodiversità nelle politiche dell'Unione e a raggiungere l'ambizioso traguardo di destinare il 7,5 % della spesa annuale nell'ambito del quadro finanziario pluriennale agli obiettivi relativi alla biodiversità nell'anno 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027, tenendo conto delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità.

La spesa relativa alla biodiversità è verificata utilizzando una metodologia efficace, trasparente e completa stabilita dalla Commissione in collaborazione con il Parlamento europeo e con il Consiglio, come indicato nell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie. Tali metodi di verifica sono usati per quantificare, con un adeguato livello di disaggregazione, gli stanziamenti d'impegno che dovranno contribuire rispettivamente agli obiettivi relativi al clima e a quelli relativi alla biodiversità nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027. La spesa è presentata ogni anno nella dichiarazione di programma. Si dà regolarmente conto del contributo del programma LIFE agli obiettivi dell'Unione in materia di clima e biodiversità nel contesto delle valutazioni e della relazione annuale.

6.   La Commissione valuta le sinergie tra il programma LIFE e altri programmi dell'Unione complementari e tra i suoi sottoprogrammi.

Articolo 20

Valutazione

1.   La Commissione effettua le valutazioni previste dal presente regolamento con tempestività in modo che possano contribuire al processo decisionale, tenendo in debita considerazione la coerenza, le sinergie, il valore aggiunto unionale e la sostenibilità a lungo termine, avendo riguardo alle priorità dell'Unione in materia di ambiente e di clima.

2.   La Commissione effettua la valutazione intermedia del programma LIFE non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione, e comunque non oltre 42 mesi dall'inizio dell'attuazione del programma LIFE, utilizzando gli indicatori fissati in conformità dell'allegato II.

La valutazione riguarda almeno i seguenti elementi:

a)

gli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del programma LIFE;

b)

l'efficienza nell'uso delle risorse;

c)

il grado in cui gli obiettivi di tutte le misure sono stati conseguiti, specificando laddove possibile i risultati e gli impatti;

d)

la capacità, effettiva o prevista, dei progetti di mobilitare altri fondi dell'Unione, tenendo conto, in particolare, dei vantaggi di una maggiore coerenza con altri strumenti finanziari dell'Unione;

e)

la misura in cui sono state realizzate sinergie tra gli obiettivi e la complementarità del programma LIFE con altri programmi pertinenti dell'Unione;

f)

il valore aggiunto unionale e l'impatto a lungo termine del programma LIFE, in vista di una decisione sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione delle misure;

g)

il livello di coinvolgimento delle parti interessate;

h)

un'analisi quantitativa e qualitativa del contributo del programma LIFE allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;

i)

un'analisi della copertura geografica in tutta l'Unione, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, nonché, se non si realizza tale copertura, un'analisi delle ragioni di fondo per tale mancanza di copertura.

3.   Al termine dell'attuazione del programma LIFE e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, secondo comma, la Commissione effettua una valutazione finale del programma LIFE.

4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La Commissione rende pubblici i risultati delle valutazioni.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 21

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine di tali fondi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono i progetti e i loro risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, compresi i media e il grande pubblico. A tale scopo i destinatari utilizzano il logo del programma LIFE, raffigurato nell'allegato III. Tutti i beni durevoli acquisiti nell'ambito del programma LIFE recano il logo del programma LIFE tranne nei casi specificati dalla Commissione. Laddove l'uso del logo del programma LIFE non sia fattibile, il programma LIFE è menzionato in tutte le attività di comunicazione, anche su tabelloni in punti strategici visibili al pubblico.

2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma LIFE, sulle azioni svolte nell'ambito del programma LIFE e sui risultati ottenuti. Le risorse finanziarie destinate al programma LIFE contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 22

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per il programma LIFE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   La Commissione riferisce annualmente al comitato in merito ai progressi generali dell'attuazione dei sottoprogrammi del programma LIFE e ad azioni particolari nell'ambito del programma LIFE, segnatamente con riguardo alle operazioni di finanziamento misto attuate attraverso le risorse di bilancio assegnate dal programma LIFE.

Articolo 23

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare gli atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 24

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1293/2013 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Articolo 25

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (38) e del regolamento (UE) n. 1293/2013, che continuano ad applicarsi ai progetti interessati fino alla loro chiusura.

2.   La dotazione finanziaria del programma LIFE può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma LIFE e le misure adottate nell'ambito dei regolamenti (CE) n. 614/2007 e (UE) n. 1293/2013.

3.   Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell'Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 5, al fine di consentire la gestione dei progetti non completati entro il 31 dicembre 2027.

4.   I rientri di capitale da strumenti finanziari costituiti nel quadro del regolamento (UE) n. 1293/2013 possono essere investiti negli strumenti finanziari costituiti a titolo del regolamento (UE) 2021/523.

5.   Gli importi corrispondenti a entrate con destinazione specifica provenienti dalla restituzione di somme indebitamente erogate a norma dei regolamenti (CE) n. 614/2007 o (UE) n. 1293/2013 sono utilizzati, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento finanziario, per finanziare il programma LIFE.

Articolo 26

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D.M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A.P. ZACARIAS


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 226.

(2)  GU C 461 del 21.12.2018, pag. 156.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 16 marzo 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 26 aprile 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).

(5)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).

(6)  Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).

(7)  Decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1).

(8)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

(9)  GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.

(10)  Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) ‒ Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

(11)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(12)  Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210).

(13)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

(15)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(16)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(17)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(18)  Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

(19)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(20)  Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

(21)  Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281).

(22)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(23)  Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12

(24)  Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

(25)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(26)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(27)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(28)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(29)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(30)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(31)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(32)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(33)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(34)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(35)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(36)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(37)  Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

(38)  Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) (GU L 149 del 9.6.2007, pag. 1).


ALLEGATO I

ORGANISMI A CUI POSSONO ESSERE ASSEGNATE SOVVENZIONI SENZA UN INVITO A PRESENTARE PROPOSTE

1.   

Rete europea per l'attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell'ambiente (IMPEL);

2.   

Rete europea dei procuratori per l'ambiente (ENPE);

3.   

Forum europeo - Unione dei giudici per l'ambiente (EUFJE).


ALLEGATO II

INDICATORI

1.   Indicatori di realizzazione

1.1.

Numero di progetti che sviluppano, dimostrano e promuovono tecniche e approcci innovativi.

1.2.

Numero di progetti che applicano le migliori pratiche in materia di natura e biodiversità.

1.3.

Numero di progetti per lo sviluppo, l'attuazione, la sorveglianza o la garanzia del rispetto delle pertinenti legislazione e politiche dell'Unione.

1.4.

Numero di progetti che migliorano la governance potenziando le capacità degli attori pubblici e privati e la partecipazione della società civile.

1.5.

Numero di progetti, inclusi i progetti strategici integrati e i progetti strategici di tutela della natura, che attuano:

piani o strategie chiave

programmi d'azione per l'integrazione degli obiettivi di tutela «della natura e della biodiversità».

2.   Indicatori di risultato

2.1.

Variazioni nette nei settori dell'ambiente e del clima sulla base dell'aggregazione degli indicatori a livello di progetto specificati negli inviti a presentare proposte nell'ambito dei sottoprogrammi:

«Natura e biodiversità»;

«Economia circolare e qualità della vita», che comprende almeno i seguenti elementi:

qualità dell'aria;

suolo;

acqua;

rifiuti;

sostanze chimiche;

rumore;

uso efficiente delle risorse.

«Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici»;

«Transizione all'energia pulita».

2.2.

Investimenti cumulativi stimolati dai progetti o dai finanziamenti ottenuti (milioni di EUR).

2.3.

Numero di organizzazioni che partecipano ai progetti o che ricevono sovvenzioni di funzionamento.

2.4.

Percentuale di progetti che hanno avuto un effetto catalizzatore dopo la data della loro conclusione.

ALLEGATO III

LOGO DEL PROGRAMMA LIFE

Image 1

17.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 172/79


REGOLAMENTO (UE) 2021/784 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2021

relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il presente regolamento mira a garantire il buon funzionamento del mercato unico digitale in una società aperta e democratica contrastando l’uso improprio dei servizi di hosting a fini terroristici e contribuendo alla sicurezza pubblica in tutta l’Unione. Dovrebbe essere migliorato il funzionamento del mercato unico digitale rafforzando la certezza del diritto per i prestatori di servizi di hosting e la fiducia degli utilizzatori nell’ambiente online, nonché potenziando le salvaguardie per la libertà di espressione, compresa la libertà di ricevere e comunicare informazioni e idee in una società aperta e democratica, e per la libertà e il pluralismo dei media.

(2)

Le misure normative volte a contrastare la diffusione di contenuti terroristici online dovrebbero essere integrate da strategie degli Stati membri intese a contrastare il terrorismo, tra cui il rafforzamento dell’alfabetizzazione mediatica e del pensiero critico, lo sviluppo di narrazioni alternative e controargomentazioni, e altre iniziative volte a ridurre l’impatto dei contenuti terroristici online e la vulnerabilità a essi, nonché investimenti in attività sociali, iniziative di deradicalizzazione e dialogo con le comunità interessate, al fine di raggiungere una prevenzione costante della radicalizzazione nella società.

(3)

Contrastare i contenuti terroristici online, che fanno parte del problema più ampio dei contenuti illegali online, richiede una combinazione di misure legislative, non legislative e volontarie basate sulla collaborazione tra le autorità e i prestatori di servizi di hosting, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

(4)

I prestatori di servizi di hosting che operano in Internet svolgono un ruolo essenziale nell’economia digitale mettendo in relazione le imprese e i cittadini e facilitando il dibattito pubblico, così come la diffusione e la ricezione di informazioni, opinioni e idee, contribuendo in modo significativo all’innovazione, alla crescita economica, e alla creazione di posti di lavoro nell’Unione. In alcuni casi, tuttavia, i servizi di prestatori di servizi di hosting sono utilizzati impropriamente da terzi al fine di perpetrare attività illegali online. Particolarmente preoccupante è l’uso improprio di tali servizi da parte di gruppi terroristici e dei loro sostenitori per diffondere contenuti terroristici online allo scopo di propagare il loro messaggio, radicalizzare e reclutare adepti, nonché facilitare e dirigere attività terroristiche.

(5)

Pur non essendo l’unico fattore, la presenza di contenuti terroristici online si è rivelata un catalizzatore della radicalizzazione degli individui che può portare a atti terroristici e, pertanto, ha gravi conseguenze negative per gli utilizzatori, i cittadini e la società in generale così come per i prestatori di servizi online che ospitano tali contenuti, poiché mina la fiducia dei loro utilizzatori e nuoce ai loro modelli commerciali. In considerazione dell’importanza del ruolo che svolgono nonché delle capacità e dei mezzi tecnologici associati ai servizi che forniscono, i prestatori di servizi di hosting hanno particolari responsabilità nei confronti della società sotto il profilo della protezione dei loro servizi dall’uso improprio che potrebbero farne i terroristi e del contributo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici attraverso i loro servizi online, tenendo conto al contempo dell’importanza fondamentale della libertà di espressione, compresa la libertà di ricevere e comunicare informazioni e idee in una società aperta e democratica.

(6)

Gli sforzi volti a contrastare i contenuti terroristici online, sono stati avviati a livello dell’Unione nel 2015 nel quadro della cooperazione volontaria tra gli Stati membri e i prestatori di servizi di hosting. Tali sforzi devono essere integrati da un quadro legislativo chiaro al fine di ridurre ulteriormente l’accessibilità dei contenuti terroristici online e affrontare in modo adeguato un problema in rapida evoluzione. Il quadro legislativo fa leva su iniziative volontarie, che sono state rafforzate dalla raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione (3), e risponde alla richiesta del Parlamento europeo di rafforzare le misure volte a contrastare i contenuti online illegali e nocivi, in linea con il quadro orizzontale stabilito dalla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e a quella del Consiglio europeo di migliorare l’individuazione e la rimozione dei contenuti online che incitano a compiere atti terroristici.

(7)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l’applicazione della direttiva 2000/31/CE (4). In particolare, tutte le misure adottate da un prestatore di servizi di hosting conformemente al presente regolamento, comprese eventuali misure specifiche, non dovrebbero comportare automaticamente la perdita, per il prestatore di servizi di hosting, del beneficio dell’esenzione di responsabilità prevista in tale direttiva. Inoltre, il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità e degli organi giurisdizionali nazionali a stabilire la responsabilità dei prestatori di servizi di hosting se non sono soddisfatte le condizioni stabilite in tale direttiva per beneficiare dell’esenzione di responsabilità.

(8)

In caso di conflitto tra il presente regolamento e la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano i servizi di media audiovisivi definiti all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, la direttiva 2010/13/UE dovrebbe prevalere. Ciò lascia impregiudicati gli obblighi di cui al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video.

(9)

Il presente regolamento dovrebbe definire norme intese a contrastare l’uso improprio dei servizi di hosting per la diffusione di contenuti terroristici online, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno. Tali norme dovrebbero rispettare pienamente i diritti fondamentali tutelati nell’ordinamento giuridico dell’Unione e, in particolare, quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»).

(10)

Il presente regolamento intende contribuire alla protezione della pubblica sicurezza, attuando nel contempo adeguate e solide salvaguardie per garantire la tutela dei diritti fondamentali, inclusi il diritto al rispetto della vita privata, alla protezione dei dati personali, alla libertà di espressione, compresa la libertà di ricevere e comunicare informazioni, la libertà d’impresa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Inoltre, è proibita ogni discriminazione. Le autorità competenti e i prestatori di servizi di hosting dovrebbero adottare solo le misure che sono necessarie, adeguate e proporzionate in una società democratica, tenendo conto della particolare importanza rivestita dalla libertà di espressione e di informazione, e la libertà e il pluralismo dei media, che costituiscono i fondamenti essenziali di una società pluralista e democratica, nonché valori su cui si fonda l’Unione. Le misure che incidono sulla libertà di espressione e di informazione dovrebbero essere rigorosamente mirate a contrastare la diffusione di contenuti terroristici online, nel rispetto del diritto di ricevere e comunicare informazioni in modo lecito, tenuto conto del ruolo centrale dei prestatori di servizi di hosting nel facilitare il dibattito pubblico e la diffusione e la ricezione di informazioni, pareri e idee nel rispetto della legge. L’adozione di misure online efficaci per contrastare i contenuti terroristici online e la protezione della libertà di espressione e informazione non sono elementi contrastanti, bensì obiettivi complementari che si rafforzano a vicenda.

(11)

Onde chiarire le azioni che i prestatori di servizi di hosting e le autorità competenti dovrebbero intraprendere per contrastare la diffusione di contenuti terroristici online, è opportuno che il presente regolamento stabilisca una definizione di «contenuti terroristici» per fini di prevenzione coerente con la definizione dei pertinenti reati ai sensi della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Data la necessità di contrastare la propaganda terroristica online più perniciosa, tale definizione dovrebbe ricomprendere il materiale che istiga o sollecita a commettere o a contribuire alla commissione di reati di terrorismo, o sollecita a partecipare alle attività di un gruppo terroristico o fa l’apologia di attività terroristiche, incluse raffigurazioni di un attentato terroristico. Nella definizione dovrebbe rientrare anche il materiale che fornisce indicazioni per la fabbricazione e l’uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose, nonché sostanze chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari (CBRN), ovvero altri specifici metodi o tecniche, compresa la selezione degli obiettivi, al fine di commettere o contribuire alla commissione di reati di terrorismo. Tali materiali comprendono testi, immagini, registrazioni audio e video, nonché trasmissioni in diretta di reati di terrorismo, che generano il rischio che possano essere commessi ulteriori reati di questo tipo. Nel valutare se del materiale integra contenuti terroristici ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti e i prestatori di servizi di hosting, dovrebbero tenere conto di fattori quali la natura e la formulazione del materiale, il contesto in cui sono emessi e il loro potenziale di portare a conseguenze dannose, compromettendo la sicurezza e l’incolumità delle persone. Il fatto che il materiale sia prodotto, sia attribuibile, o sia diffuso per conto di una persona, gruppo o entità inclusi nell’elenco di persone, gruppi o entità coinvolte in atti terroristici e soggetto a misure restrittive dovrebbe costituire un elemento importante della valutazione.

(12)

Il materiale diffuso per scopi educativi, giornalistici, artistici o di ricerca o a fini di sensibilizzazione contro l’attività terroristica non dovrebbe essere considerato come integrante contenuti terroristici. Nel determinare se il materiale fornito da un fornitore di contenuti integri «contenuti terroristici» in conformità alla definizione fornita dal presente regolamento, si dovrebbe tener conto, in particolare, del diritto alla libertà di espressione e di informazione, compresa la libertà e il pluralismo dei media, e la libertà delle arti e delle scienze. In particolare nei casi in cui il fornitore di contenuti detenga una responsabilità editoriale, qualsiasi decisione relativa alla rimozione del materiale diffuso dovrebbe tener conto delle norme giornalistiche previste dalla regolamentazione della stampa o dei media in conformità del diritto dell’Unione, compresa la Carta. Inoltre, le opinioni radicali, polemiche o controverse espresse nell’ambito di dibattiti politici sensibili non dovrebbero essere considerate contenuti terroristici.

(13)

Al fine di contrastare efficacemente la diffusione di contenuti terroristici online, garantendo nel contempo il rispetto della vita privata degli individui, il presente regolamento si dovrebbe applicare ai fornitori di servizi della società dell’informazione che memorizzano e diffondono al pubblico informazioni e materiali forniti da un utilizzatore del servizio su sua richiesta, indipendentemente dal fatto che l’archiviazione e la diffusione al pubblico di tali informazioni e tali materiali siano di natura meramente tecnica, automatica e passiva. Il concetto di «memorizzazione» dovrebbe essere inteso come la detenzione dei dati nella memoria di un server fisico o virtuale. I fornitori di servizi di semplice trasporto (mere conduit) o di memorizzazione temporanea (caching) nonché di altri servizi forniti in altri strati dell’infrastruttura di Internet, che non comportano la memorizzazione, quali registri e autorità di registrazione, come anche fornitori di sistemi dei nomi di dominio (DNS), servizi di pagamento o di protezione contro gli attacchi distribuiti di negazione del servizio (DDoS), pertanto non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

(14)

Il concetto di «diffusione al pubblico» dovrebbe implicare la messa a disposizione delle informazioni a un numero potenzialmente illimitato di persone, ossia il fatto di rendere le informazioni facilmente accessibili agli utilizzatori in generale senza che sia necessario un ulteriore intervento da parte del fornitore di contenuti, indipendentemente dall’accesso effettivo alle informazioni in questione da parte di tali persone. Di conseguenza, qualora l’accesso alle informazioni richieda la registrazione o l’ammissione a un gruppo di utilizzatori, tali informazioni dovrebbero essere considerate diffuse al pubblico solo se gli utilizzatori che intendono accedervi sono automaticamente registrati o ammessi senza una decisione o una selezione umana che stabilisca a chi concedere l’accesso. I servizi di comunicazione interpersonale, definiti all’articolo 2, punto 5, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), quali i messaggi di posta elettronica o i servizi di messaggistica privata, non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Le informazioni dovrebbero essere considerate memorizzate e diffuse al pubblico ai sensi del presente regolamento solo se tali attività sono svolte su richiesta diretta del fornitore di contenuti. Di conseguenza, i fornitori di servizi, quali i servizi di infrastrutture cloud, forniti su richiesta di parti diverse dai fornitori di contenuti e a vantaggio solo indiretto di questi ultimi, non dovrebbero essere contemplati dal presente regolamento. A titolo di esempio, il presente regolamento dovrebbe contemplare i fornitori di servizi di social media, di servizi di condivisione di video, audio e immagini, nonché di servizi di condivisione di file e altri servizi cloud, nella misura in cui tali servizi sono utilizzati per mettere le informazioni memorizzate a disposizione del pubblico su richiesta diretta del fornitore di contenuti. Qualora un prestatore di servizi di hosting offra più servizi, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo ai servizi che rientrano nel suo ambito di applicazione.

(15)

I contenuti terroristici sono spesso diffusi al pubblico attraverso servizi forniti da prestatori di servizi di hosting stabiliti in paesi terzi. Al fine di proteggere gli utilizzatori nell’Unione e garantire che tutti i prestatori di servizi di hosting che operano nel mercato unico digitale siano soggetti agli stessi obblighi, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i prestatori di servizi pertinenti offerti nell’Unione, indipendentemente dal paese in cui hanno lo stabilimento principale. Per determinare se un prestatore di servizi offre servizi nell’Unione è necessario verificare se consente alle persone fisiche o giuridiche di uno o più Stati membri di usufruire dei suoi servizi e presenta un collegamento sostanziale con tale Stato membro o con tali Stati membri.

(16)

Un collegamento sostanziale con l’Unione dovrebbe considerarsi presente quando il prestatore di servizi di hosting è stabilito nell’Unione, i suoi servizi sono utilizzati da un numero considerevole di utilizzatori in uno o più Stati membri, o le sue attività sono orientate verso uno o più Stati membri. L’orientamento delle attività verso uno o più Stati membri dovrebbe essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui l’uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione, o la possibilità di ordinare prodotti o servizi da tale Stato membro. Tale orientamento potrebbe anche desumersi dalla disponibilità di un’applicazione nell’apposito negozio online (app store) nazionale, dalla diffusione di pubblicità a livello locale in una lingua generalmente utilizzata nello Stato membro in questione, o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura di assistenza alla clientela in una lingua generalmente utilizzata in tale Stato membro. Un collegamento sostanziale dovrebbe essere presunto anche quando le attività di un prestatore di servizi di hosting sono dirette verso uno o più Stati membri come previsto all’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). La semplice accessibilità del sito Internet di un prestatore di servizi di hosting di un indirizzo di posta elettronica e di altri dati di contatto in uno o più Stati membri, non dovrebbe, in quanto tale, essere sufficiente a costituire un collegamento sostanziale. Inoltre, non si può considerare che la prestazione del servizio al solo scopo di conformarsi al divieto di discriminazione imposto dal regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) costituisca, di per sé, un collegamento sostanziale.

(17)

È opportuno armonizzare la procedura e gli obblighi che discendono dagli ordini di rimozione che impongono ai prestatori di servizi di hosting di rimuovere o di disabilitare l’accesso a contenuti terroristici, in esito a una valutazione delle autorità competenti. In considerazione della velocità alla quale i contenuti terroristici sono diffusi attraverso i servizi online, dovrebbe essere imposto ai prestatori di servizi di hosting l’obbligo di provvedere a che i contenuti terroristici identificati in un ordine di rimozione siano rimossi o che l’accesso ad essi sia disabilitato in tutti gli Stati membri entro un’ora dal ricevimento dell’ordine di rimozione. Eccetto casi di emergenza debitamente giustificati, l’autorità competente dovrebbe fornire a un prestatore di servizi di hosting informazioni sulle procedure e sui termini applicabili almeno 12 ore prima di emettere il primo ordine di rimozione nei confronti di tale prestatore di servizi di hosting. Si verificano casi debitamente giustificati di emergenza quando una rimozione o una disabilitazione dell’accesso ai contenuti che avvenisse oltre un’ora dopo la ricezione dell’ordine di rimozione provocherebbe un danno grave, ad esempio in situazioni di minaccia imminente per la vita o l’integrità fisica di una persona, o qualora tali contenuti presentino eventi in corso che provocherebbero un danno alla vita o all’integrità fisica di una persona. L’autorità competente dovrebbe determinare se costituiscano casi di emergenza e fornire la debita giustificazione della propria decisione nell’ordine di rimozione. Qualora il prestatore di servizi di hosting non sia in grado di conformarsi all’ordine di rimozione entro un’ora dal suo ricevimento per cause di forza maggiore o di impossibilità di fatto, anche per ragioni tecniche o operative oggettivamente giustificabili, dovrebbe informare l’autorità competente di emissione non appena possibile e conformarsi all’ordine di rimozione non appena la situazione sia risolta.

(18)

L’ordine di rimozione dovrebbe contenere una motivazione sulla qualifica del materiale da rimuovere, o il cui accesso debba essere disabilitato, in quanto integrante contenuti terroristici e fornire informazioni sufficienti per la localizzazione di tali contenuti, indicando l’URL esatto e, se necessario, ogni altra informazione aggiuntiva quale ad esempio una copia della schermata (screenshot) dei contenuti in questione. Tali motivazioni dovrebbero tuttavia consentire al prestatore di servizi di hosting e, in ultima istanza, al fornitore di contenuti di esercitare effettivamente il loro diritto al ricorso giurisdizionale. Non è necessario che le motivazioni fornite contengano informazioni sensibili che potrebbero compromettere indagini in corso.

(19)

L’autorità competente dovrebbe inviare l’ordine di rimozione direttamente al punto di contatto designato o stabilito dal prestatore di servizi di hosting ai fini del presente regolamento con ogni mezzo elettronico che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano al prestatore di servizi di hosting di stabilire l’autenticità di tale ordine, compresa l’esattezza della data e dell’ora di invio e ricevimento dello stesso, quali posta elettronica protetta o piattaforme o altri canali protetti, compresi quelli messi a disposizione dal prestatore di servizi di hosting, in conformità del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali. Tale obbligo dovrebbe poter essere assolto tramite l’uso, tra l’altro, di servizi elettronici di recapito certificato qualificati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Se il prestatore di servizi di hosting ha lo stabilimento principale o il suo rappresentante legale risiede o è stabilito in uno Stato membro diverso da quello dell’autorità competente di emissione, una copia dell’ordine di rimozione dovrebbe essere inviata contemporaneamente all’autorità competente di tale Stato membro.

(20)

Dovrebbe essere possibile per l’autorità competente dello Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting ha lo stabilimento principale o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito esaminare l’ordine di rimozione emesso dalle autorità competenti di un altro Stato membro per stabilire se esso violi il regolamento in modo grave o manifesto il presente regolamento, o i diritti fondamentali sanciti dalla Carta. Sia il fornitore di contenuti che il prestatore di servizi di hosting dovrebbero avere il diritto di chiedere tale esame da parte dell’autorità competente dello Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting ha lo stabilimento principale o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito. Qualora una tale richiesta sia formulata l’autorità competente di emissione dovrebbe adottare una decisione sull’inclusione di tale violazione nell’ordine di rimozione. Se tale decisione riscontra tali violazioni, l’ordine di rimozione dovrebbe cessare di avere effetti giuridici. L’esame dovrebbe essere effettuato rapidamente in modo da assicurare che i contenuti erroneamente rimossi o disabilitati siano ripristinati non appena possibile.

(21)

I prestatori di servizi di hosting che sono esposti a contenuti terroristici dovrebbero includere nelle loro condizioni contrattuali, ove esistano, disposizioni volte a contrastare l’uso improprio dei loro servizi per la diffusione al pubblico di contenuti terroristici. Essi dovrebbero applicare tali disposizioni in maniera diligente, trasparente, proporzionata e non discriminatoria.

(22)

In considerazione della portata del problema e della rapidità necessaria per individuare e rimuovere efficacemente i contenuti terroristici, l’adozione di misure specifiche efficaci e proporzionate costituisce un elemento essenziale di contrasto ai contenuti terroristici online. Al fine di ridurre l’accessibilità ai contenuti terroristici nei loro servizi, i prestatori di servizi di hosting esposti a contenuti terroristici dovrebbero adottare misure specifiche tenendo conto dei rischi e del livello di esposizione a contenuti terroristici nonché delle conseguenze sui diritti dei terzi alle informazioni e dell’interesse pubblico. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero determinare le misure specifiche appropriate, efficaci e proporzionate da attuare per individuare e rimuovere contenuti terroristici. Le misure specifiche potrebbero includere adeguate misure o capacità tecniche o operative, quali personale o mezzi tecnici per individuare e rimuovere prontamente contenuti terroristici o disabilitare l’accesso ad essi, meccanismi che consentano agli utilizzatori di segnalare o indicare presunti contenuti terroristici, o qualsiasi altra misura che il prestatore di servizi di hosting ritenga appropriata ed efficace per contrastare la disponibilità di contenuti terroristici nei suoi servizi.

(23)

Quando attuano misure specifiche, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero assicurare che siano preservati il diritto degli utilizzatori alla libertà di espressione e di informazione, nonché la libertà dei media e il loro pluralismo come tutelati dalla Carta. Oltre ai requisiti stabiliti nella legislazione, anche in materia di protezione dei dati personali, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero agire con la debita diligenza e attuare, se del caso, misure di salvaguardia, comprese la sorveglianza e le verifiche umane, al fine di evitare decisioni indesiderate o erronee di rimozione o disabilitazione all’accesso di contenuti che non hanno natura terroristica.

(24)

Il prestatore di servizi di hosting dovrebbe riferire all’autorità competente in merito alle misure specifiche attuate al fine di consentire a tale autorità di determinare se siano efficaci e proporzionate e se, qualora siano utilizzati strumenti automatizzati, il prestatore di servizi di hosting disponga delle necessarie capacità in materia di sorveglianza e verifiche umane. Nel valutare l’efficacia e la proporzionalità delle misure, le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei parametri pertinenti, compresi il numero di ordini di rimozione emessi verso il prestatore di servizi di hosting, le dimensioni e la capacità economica del prestatore di servizi di hosting nonché l’impatto dei suoi servizi sulla diffusione di contenuti terroristici, ad esempio, sulla base del numero di utilizzatori nell’Unione, come pure delle misure di salvaguardia attuate per contrastare l’uso improprio dei suoi servizi ai fini della diffusione di contenuti terroristici online.

(25)

Qualora ritenga che le misure specifiche adottate siano insufficienti per far fronte ai rischi, l’autorità competente dovrebbe poter esigere l’adozione di ulteriori misure specifiche appropriate, efficaci e proporzionate. L’obbligo di attuare tali ulteriori misure specifiche non dovrebbe comportare un obbligo generale di sorveglianza o di ricercare attivamente fatti e circostanze, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE, né l’obbligo di utilizzare strumenti automatizzati. I prestatori di servizi di hosting, tuttavia, dovrebbero poter decidere di utilizzare strumenti automatizzati se lo ritengono opportuno e necessario per contrastare efficacemente l’uso improprio dei loro servizi ai fini della diffusione di contenuti terroristici.

(26)

L’obbligo per i prestatori di servizi di hosting di conservare i contenuti rimossi e i relativi dati dovrebbe essere previsto per finalità specifiche e limitato al periodo necessario. Tale obbligo di conservazione dei dati dovrebbe essere esteso ai relativi dati nella misura in cui tali dati andrebbero altrimenti perduti a seguito della rimozione dei contenuti terroristici in questione. I relativi dati possono includere dati quali i dati relativi agli abbonati, in particolare i dati relativi all’identità del fornitore di contenuti, nonché i dati relativi agli accessi, tra cui i dati relativi alla data e all’ora di utilizzo da parte del fornitore di contenuti, e la connessione al servizio (log-in) e la disconnessione (log-off) dal medesimo, unitamente all’indirizzo IP assegnato al fornitore di contenuti dal prestatore di servizi di accesso a Internet.

(27)

L’obbligo di conservare i contenuti ai fini di un procedimento di controllo amministrativo o giurisdizionale è necessario e giustificato vista la necessità di garantire ricorsi efficaci al fornitore di contenuti il cui contenuto online è stato rimosso o l’accesso al quale è stato disabilitato, e di garantire il ripristino di tali contenuti, in funzione dell’esito di tali procedimenti di controllo. L’obbligo di conservare il materiale a fini di indagine e azione penale è giustificato e necessario in considerazione della potenziale utilità che potrebbe avere il materiale per scardinare o prevenire attività terroristiche. Pertanto, si dovrebbe considerare giustificata anche la conservazione dei contenuti terroristici a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati di terrorismo. I contenuti terroristici e i relativi dati dovrebbero essere conservati solo per il periodo necessario a consentire alle autorità di contrasto di controllare tali contenuti terroristici e decidere se siano necessari a tali fini. A fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati di terrorismo, l’obbligo di conservazione dovrebbe essere limitato ai dati che possono essere correlati a reati di terrorismo e potrebbe pertanto contribuire a perseguire i reati di terrorismo o a prevenire gravi rischi per la sicurezza pubblica. Se i fornitori di servizi di hosting rimuovono o disabilitano l’accesso al materiale, segnatamente a seguito dell’adozione di proprie misure specifiche, dovrebbero informare tempestivamente le autorità competenti in merito ai contenuti in cui sono presenti informazioni che comportano una minaccia imminente per la vita o un presunto reato di terrorismo.

(28)

Per garantire la proporzionalità, il periodo di conservazione dovrebbe essere limitato a sei mesi, in modo da dare ai fornitori di contenuti il tempo sufficiente ad avviare i procedimenti di controllo amministrativo o giurisdizionale e consentire alle autorità di contrasto di accedere ai dati pertinenti ai fini delle indagini e dell’azione penale nei confronti dei reati di terrorismo. Su richiesta dell’autorità competente o dell’organo giurisdizionale, tuttavia tale termine dovrebbe poter essere prorogato del tempo necessario qualora tali procedimenti siano avviati ma non completati entro tale periodo di sei mesi. La durata del periodo di conservazione dovrebbe essere sufficiente per consentire alle autorità di contrasto di conservare il materiale necessario in relazione alle indagini e alle azioni penali, assicurando nel contempo un equilibrio con i diritti fondamentali.

(29)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare le garanzie procedurali o le misure investigative procedurali relative all’accesso ai contenuti e ai relativi dati conservati a fini di indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo, stabilite dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale.

(30)

La trasparenza della politica applicata dai prestatori di servizi di hosting in relazione ai contenuti terroristici è essenziale ai fini della loro maggiore responsabilità nei confronti dei propri utilizzatori e per rafforzare la fiducia dei cittadini nel mercato unico digitale. I prestatori di servizi di hosting che, a norma del presente regolamento, hanno adottato misure in un determinato anno civile o sono stati tenuti a farlo dovrebbero rendere disponibili al pubblico relazioni annuali sulla trasparenza contenenti informazioni sulle misure adottate per individuare e rimuovere contenuti terroristici.

(31)

Le autorità competenti dovrebbero pubblicare relazioni annuali sulla trasparenza contenenti informazioni sul numero di ordini di rimozione, sul numero di casi in cui un ordine non sia stato eseguito, sul numero di decisioni riguardanti misure specifiche, sul numero di casi soggetti a procedimenti di controllo amministrativo o giurisdizionale e sul numero di decisioni che impongono sanzioni.

(32)

Il diritto a un ricorso effettivo è sancito dall’articolo 19 del trattato sull’Unione europea (TUE) e dall’articolo 47 della Carta. Ogni persona fisica o giuridica ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi ai competenti organi giurisdizionali nazionali contro una qualsiasi delle misure adottate in base al presente regolamento che possa ledere i diritti di tale persona. Tale diritto dovrebbe comprendere, in particolare, la possibilità per i prestatori di servizi di hosting e i fornitori di contenuti di impugnare effettivamente un ordine di rimozione o le decisioni risultanti dall’esame degli ordini di rimozione ai sensi del presente regolamento dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato membro la cui autorità competente ha emesso l’ordine di rimozione o adottato la decisione, nonché per i prestatori di servizi di hosting di impugnare effettivamente una decisione relativa a misure specifiche o sanzioni dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato membro la cui autorità competente ha adottato tale decisione.

(33)

Le procedure di reclamo costituiscono una tutela necessaria contro l’erronea rimozione o disabilitazione dell’accesso a contenuti online ove tali contenuti siano protetti nell’ambito della libertà di espressione e di informazione. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero pertanto predisporre meccanismi di facile uso per i reclami, e assicurare che siano trattati tempestivamente e in piena trasparenza nei confronti del fornitore di contenuti. L’obbligo del prestatore di servizi di hosting di ripristinare dei contenuti che siano stati erroneamente rimossi o il cui accesso sia stato disabilitato, non dovrebbe pregiudicare la possibilità che il prestatore di servizi di hosting applichi le proprie condizioni contrattuali.

(34)

La tutela giurisdizionale effettiva in conformità dell’articolo 19 TUE e dell’articolo 47 della Carta esige che i fornitori di contenuti siano in grado di conoscere il motivo per cui i contenuti che essi forniscono è stato rimosso o il cui accesso è stato disabilitato. A tal fine, il prestatore di servizi di hosting dovrebbe mettere a disposizione del fornitore di contenuti informazioni che gli consentano di impugnare la rimozione o la disabilitazione. A seconda delle circostanze, i prestatori di servizi di hosting potrebbero sostituire i contenuti rimossi o disabilitati con un messaggio indicante che tali contenuti sono stati rimossi o disabilitati in conformità del presente regolamento. Su sua richiesta, il fornitore di contenuti dovrebbe ricevere maggiori informazioni sui motivi della rimozione e della disabilitazione e sui mezzi di ricorso contro la rimozione e la disabilitazione. Le autorità competenti dovrebbero informare il prestatore di servizi di hosting se, per motivi di pubblica sicurezza, in particolare nel contesto di un’indagine, sia inappropriato o controproducente notificare direttamente al fornitore di contenuti la rimozione o la disabilitazione dell’accesso ai contenuti.

(35)

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero designare autorità competenti. Ciò non dovrebbe necessariamente comportare l’istituzione di una nuova autorità e i compiti stabiliti dal presente regolamento dovrebbero poter essere assegnati a un organismo esistente. Il presente regolamento dovrebbe richiedere la designazione delle autorità competenti a emettere ordini di rimozione, esaminare gli ordini di rimozione, vigilare sulle misure specifiche e irrogare sanzioni, mentre ogni Stato membro dovrebbe poter decidere il numero di autorità competenti da designare e la loro natura amministrativa, esecutiva o giurisdizionale. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità competenti svolgano i loro compiti in modo obiettivo e non discriminatorio e non sollecitino né accettino istruzioni da alcun altro organismo in merito allo svolgimento dei compiti ai sensi del presente regolamento. Ciò non dovrebbe impedire la supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale. Gli Stati membri dovrebbero comunicare l’autorità competente designata a norma del presente regolamento alla Commissione, che dovrebbe pubblicare online un registro elencante le autorità competenti di ciascuno Stato membro. Tale registro online dovrebbe essere facilmente accessibile per agevolare la rapida verifica dell’autenticità degli ordini di rimozione da parte dei prestatori di servizi di hosting.

(36)

Al fine di evitare una duplicazione di sforzi ed eventuali interferenze con le indagini e di ridurre al minimo gli oneri a carico dei prestatori di servizi interessati, le autorità competenti dovrebbero scambiarsi informazioni coordinarsi e cooperare reciprocamente e, se del caso, con Europol, prima di emettere ordini di rimozione. Nel decidere sull’emissione di un ordine di rimozione, l’autorità competente dovrebbe prendere in debita considerazione qualsiasi notifica di interferenza con gli interessi di un’indagine (prevenzione di conflittualità). Qualora un’autorità competente sia informata, da parte di un’autorità competente di un altro Stato membro, dell’esistenza di un ordine di rimozione, non dovrebbe essere emesso ordine di rimozione riguardante la stessa materia. Europol potrebbe sostenere l’attuazione delle disposizioni del presente regolamento, nel rispetto del suo attuale mandato e del quadro giuridico esistente.

(37)

Per garantire un’attuazione efficace e sufficientemente coerente delle misure specifiche adottate dai prestatori di servizi di hosting, le autorità competenti dovrebbero coordinarsi e cooperare in merito agli scambi che conducono con i prestatori di servizi di hosting per quanto riguarda gli ordini di rimozione e l’individuazione, l’attuazione e la valutazione di misure specifiche. Il coordinamento e la cooperazione sono necessarie anche per quanto riguarda altre misure per attuare il presente regolamento, anche in relazione all’adozione di norme in materia di sanzioni e all’imposizione di sanzioni. La Commissione dovrebbe facilitare tale coordinamento e cooperazione.

(38)

È essenziale che l’autorità competente dello Stato membro responsabile di irrogare le sanzioni sia pienamente informata degli ordini di rimozione, così come dei successivi scambi tra il prestatore di servizi di hosting e le autorità competenti di altri Stati membri. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano predisposti canali e meccanismi di comunicazione adeguati e sicuri per condividere tempestivamente le informazioni pertinenti.

(39)

Per facilitare il rapido scambio tra le autorità competenti nonché con i prestatori di servizi di hosting, e per evitare una duplicazione di sforzi, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad avvalersi degli appositi strumenti sviluppati da Europol, ad esempio l’applicazione di gestione delle segnalazioni su Internet attuale o suoi sostituti.

(40)

Le segnalazioni da parte degli Stati membri e di Europol si sono dimostrate uno strumento efficace e rapido per sensibilizzare i prestatori di servizi di hosting in merito a contenuti specifici disponibili attraverso i loro servizi e per consentire loro di intervenire rapidamente. Tali segnalazioni, che sono un meccanismo inteso ad allertare i prestatori di servizi di hosting in merito alle informazioni che potrebbero essere considerate essere contenuti terroristici, affinché possano su base volontaria esaminare la compatibilità di tali contenuti con le proprie condizioni contrattuali, dovrebbe rimanere disponibile in aggiunta agli ordini di rimozione. La decisione finale in merito all’opportunità di rimuovere l’informazione, in quanto incompatibile con le proprie condizioni contrattuali, spetta al prestatore di servizi di hosting. Il presente regolamento non dovrebbe incidere sul mandato di Europol, come definito nel regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Pertanto, nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere interpretata nel senso che impedisce agli Stati membri e a Europol di utilizzare le segnalazioni come strumento per contrastare i contenuti terroristici online.

(41)

Considerata la particolare gravità delle conseguenze di determinati contenuti terroristici online, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero informare tempestivamente le pertinenti autorità dello Stato membro interessato, o le autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti o hanno un rappresentante legale, in merito ai contenuti terroristici che comportano una minaccia imminente per la vita o un presunto reato di terrorismo. Al fine di garantire la proporzionalità, tale obbligo dovrebbe essere limitato ai reati di terrorismo quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/541. Tale obbligo di informare non dovrebbe imporre ai prestatori di servizi di hosting l’obbligo di cercare attivamente prove di una tale minaccia imminente per la vita o un presunto reato di terrorismo. Lo Stato membro interessato dovrebbe essere lo Stato membro che ha la competenza giurisdizionale sulle indagini e sull’azione penale nei confronti di tali reati di terrorismo in base alla cittadinanza dell’autore o della vittima potenziale del reato o al luogo interessato dall’atto terroristico. In caso di dubbio, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero inviare le informazioni a Europol, che è tenuta a darvi seguito in conformità del suo mandato, anche inoltrando tali informazioni alle autorità nazionali interessate. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere autorizzate a utilizzare tali informazioni per adottare le misure investigative previste dal diritto dell’Unione o nazionale.

(42)

I prestatori di servizi di hosting dovrebbero designare o istituire punti di contatto per facilitare il rapido trattamento degli ordini di rimozione. Il punto di contatto dovrebbe assolvere solamente compiti di natura operativa. Il punto di contatto dovrebbe disporre degli strumenti specifici, interni o esternalizzati, che permettono di trasmettere per via elettronica gli ordini di rimozione e delle risorse tecniche o personali che consentono di trattarli rapidamente. Il punto di contatto del prestatore di servizi di hosting non deve necessariamente essere situato nell’Unione. Il prestatore di servizi di hosting dovrebbe essere libero di utilizzare un punto di contatto già esistente ai fini del presente regolamento, a condizione che il punto di contatto sia in grado di svolgere le funzioni previste dal presente regolamento. Al fine di garantire che i contenuti terroristici siano rimossi o che l’accesso sia disattivato entro un’ora dal ricevimento di un ordine di rimozione, è necessario che il punto di contatto dei prestatori di servizi di hosting esposti a contenuti terroristici sia accessibile in qualsiasi momento. Le informazioni sul punto di contatto dovrebbero comprendere informazioni sulla lingua in cui il punto di contatto può essere contattato. Per facilitare la comunicazione tra i prestatori di servizi di hosting e le autorità competenti, i prestatori di servizi di hosting sono incoraggiati ad ammettere la comunicazione in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione nella quale sono disponibili le loro condizioni contrattuali.

(43)

In assenza di un obbligo generale per i prestatori di servizi di hosting di assicurare la presenza fisica all’interno del territorio dell’Unione, è necessario determinare in modo chiaro lo Stato membro nella cui giurisdizione ricade il prestatore di servizi di hosting che offre servizi all’interno dell’Unione. Generalmente, il prestatore di servizi di hosting ricade nella giurisdizione dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicate le norme in materia di competenza stabilite ai fini degli ordini di rimozione e delle decisioni risultanti dall’esame degli ordini di rimozione ai sensi del presente regolamento. Anche se un prestatore di servizi di hosting non ha uno stabilimento nell’Unione e non vi ha designato un rappresentante legale, qualsiasi Stato membro dovrebbe comunque avere la giurisdizione e, dunque, poter irrogare sanzioni, a condizione che sia rispettato il principio del ne bis in idem.

(44)

I prestatori di servizi di hosting che non sono stabiliti nell’Unione dovrebbero designare, per iscritto, un rappresentante legale al fine di assicurare il rispetto e l’esecuzione degli obblighi ai sensi del presente regolamento. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero poter designare, ai fini del presente regolamento, un rappresentante legale già designato per tali fini, a condizione che tale rappresentante legale sia in grado di svolgere le funzioni previste dal presente regolamento. Il rappresentante legale dovrebbe essere autorizzato ad agire per conto del prestatore di servizi di hosting.

(45)

Le sanzioni sono necessarie per garantire che i prestatori di servizi di hosting diano effettiva attuazione al presente regolamento. Occorre che gli Stati membri adottino norme relative alle sanzioni, che possono essere di natura amministrativa o penale, nonché, eventualmente, linee guida per il calcolo delle stesse. La mancata conformità in casi individuali potrebbe essere soggetta a sanzioni nel rispetto del principio del ne bis in idem e del principio di proporzionalità, assicurando che tali sanzioni tengano conto dell’inosservanza sistematica. Le sanzioni potrebbero assumere forme diverse, tra cui avvertimenti formali in caso di violazioni minori o sanzioni pecuniarie in relazione a violazioni più gravi o sistematiche. Sanzioni particolarmente severe dovrebbero essere inflitte nel caso in cui il prestatore di servizi di hosting ometta in modo sistematico o persistente di rimuovere contenuti terroristici o di disabilitare l’accesso agli stessi entro un’ora dal ricevimento di un ordine di rimozione. Al fine di garantire la certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe stabilire quali violazioni sono soggette a sanzioni e quali circostanze sono pertinenti per valutare la tipologia e il livello di tali sanzioni. Nel determinare se debbano essere inflitte sanzioni pecuniarie si dovrebbe tenere debito conto delle risorse finanziarie del prestatore di servizi di hosting. L’autorità competente dovrebbe altresì considerare se il prestatore di servizi di hosting è una start-up, una microimpresa, o una piccola o media impresa come definita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (12). Si dovrebbero inoltre considerare ulteriori circostanze, ad esempio se il comportamento del prestatore di servizi di hosting è stato oggettivamente imprudente o riprovevole o se la violazione è stata commessa per negligenza o intenzionalmente. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le sanzioni inflitte per la violazione del presente regolamento non incoraggino la rimozione di materiale che non ha natura terroristica.

(46)

L’utilizzo di modelli standardizzati facilita la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e i prestatori di servizi di hosting, consentendo loro di comunicare in modo rapido ed efficace. È particolarmente importante garantire un intervento rapido dopo il ricevimento di un ordine di rimozione. I modelli riducono i costi di traduzione e contribuiscono a un livello più elevato del procedimento. I formulari di riscontro consentono uno scambio di informazioni standardizzato, particolarmente importante nel caso in cui i prestatori di servizi di hosting non sono in grado di conformarsi a un ordine di rimozione. Canali di trasmissione autenticati possono garantire l’autenticità dell’ordine di rimozione, compresa l’esattezza della data e dell’ora di invio e di ricevimento dell’ordine.

(47)

Per poter modificare rapidamente, se necessario, il contenuto del modello da utilizzare ai fini del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla modifica degli allegati del presente regolamento. Per tenere conto dello sviluppo tecnologico e del relativo quadro giuridico, alla Commissione dovrebbe essere inoltre conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il presente regolamento con requisiti tecnici per gli strumenti elettronici destinati ad essere utilizzati dalle autorità competenti per trasmettere gli ordini di rimozione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (13). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(48)

Gli Stati membri dovrebbero raccogliere informazioni sull’attuazione del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare le relazioni sulla trasparenza dei prestatori di servizi di hosting integrandole, ove necessario, con informazioni più dettagliate, come ad esempio le proprie relazioni sulla trasparenza ai sensi del presente regolamento. Occorre elaborare un programma dettagliato volto a monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento, al fine di fornire elementi per la valutazione dell’attuazione del presente regolamento.

(49)

Sulla base delle constatazioni e conclusioni formulate nella relazione di attuazione e dell’esito dell’esercizio di monitoraggio, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore. La valutazione dovrebbe essere basata sui criteri di efficienza, necessità, efficacia, proporzionalità, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell’Unione. Dovrebbe valutare il funzionamento delle diverse misure operative e tecniche previste dal presente regolamento, in particolare l’efficacia delle misure volte a migliorare l’accertamento, l’individuazione e la rimozione di contenuti terroristici online, l’efficacia dei meccanismi di salvaguardia nonché le potenziali conseguenze per i diritti fondamentali, quali la libertà di espressione e informazione, inclusi la libertà e il pluralismo dei media, la libertà d’impresa e il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali. La Commissione dovrebbe altresì valutare le potenziali conseguenze per gli interessi di terzi.

(50)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia garantire il buon funzionamento del mercato unico digitale mediante il contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce regole uniformi per contrastare l’uso improprio dei servizi di hosting ai fini della diffusione al pubblico di contenuti terroristici online, in particolare su:

a)

obblighi di diligenza ragionevoli e proporzionati che i prestatori di servizi di hosting sono tenuti ad applicare per contrastare la diffusione al pubblico di contenuti terroristici tramite i loro servizi e garantirne, ove necessario, la rapida rimozione o la disabilitazione dell’accesso a tali contenuti;

b)

misure che gli Stati membri sono tenuti ad attuare, nel rispetto del diritto dell’Unione e fatte salve adeguate salvaguardie a tutela dei diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di informazione in una società aperta e democratica, in modo da:

i)

individuare e assicurare la rapida rimozione dei contenuti terroristici da parte dei prestatori di servizi di hosting; e

ii)

facilitare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, i prestatori di servizi di hosting e, se del caso, Europol.

2.   Il presente regolamento si applica ai prestatori di servizi di hosting che offrono servizi nell’Unione, indipendentemente dal luogo del loro stabilimento principale, nella misura in cui diffondono informazioni al pubblico.

3.   Il materiale diffuso al pubblico per scopi educativi, giornalistici, artistici o di ricerca o a fini di prevenzione o di lotta al terrorismo, compresi i materiali che rappresentano l’espressione di opinioni polemiche o controverse nell’ambito di dibattiti pubblici, non è considerato come integrante contenuti terroristici. Una valutazione accerta il reale scopo di tale diffusione e se il materiale è diffuso al pubblico per tali finalità.

4.   Il presente regolamento non ha l’effetto di modificare l’obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all’articolo 6 TUE e si applica fatti salvi i principi fondamentali relativi alla libertà di espressione e informazione, compresa la libertà e il pluralismo dei media.

5.   Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle direttive 2000/31/CE e 2010/13/UE. Per quanto riguarda i servizi di media audiovisivi definiti all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/13/UE, prevale la direttiva 2010/13/UE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«prestatore di servizi di hosting»: un prestatore di servizi di cui all’articolo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) che consistono nel memorizzare le informazioni fornite dal fornitore di contenuti su richiesta di quest’ultimo;

2)

«fornitore di contenuti»: un utilizzatore che ha fornito informazioni che sono, o sono state, memorizzate e diffuse al pubblico da un prestatore di servizi di hosting;

3)

«diffusione al pubblico»: messa a disposizione di informazioni, su richiesta di un fornitore di contenuti, per un numero potenzialmente illimitato di persone;

4)

«offerta di servizi nell’Unione»: consentire a persone fisiche o giuridiche in uno o più Stati membri di utilizzare i servizi di un prestatore di servizi di hosting che presenta un collegamento sostanziale con tale Stato membro o con tali Stati membri;

5)

«collegamento sostanziale»: collegamento del prestatore di servizi con uno o più Stati membri che risulti dal suo stabilimento nell’Unione o da specifici criteri di fatto, quali:

a)

avere un numero considerevole di utilizzatori dei suoi servizi in uno o più Stati membri; oppure

b)

l’orientamento delle sue attività verso uno o più Stati membri;

6)

«reati di terrorismo»: i reati ai sensi dell’articolo 3 della direttiva (UE) 2017/541;

7)

«contenuti terroristici»: uno o più delle seguenti tipologie di materiale, vale a dire materiali che:

a)

istigano alla commissione di uno dei reati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i), della direttiva (UE) 2017/541, se tali materiali, direttamente o indirettamente, ad esempio mediante l’apologia di atti terroristici, incitano a compiere reati di terrorismo, generando in tal modo il pericolo che uno o più di tali reati siano commessi;

b)

sollecita una persona o un gruppo di persone a commettere o a contribuire a commettere uno dei reati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i), della direttiva (UE) 2017/541;

c)

sollecita una persona o un gruppo di persone a partecipare alle attività di un gruppo terroristico, ai sensi dell’articolo 4, lettera b), della direttiva (UE) 2017/541;

d)

impartisca istruzioni per la fabbricazione o l’uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose, ovvero altri metodi o tecniche specifici allo scopo di commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati di terrorismo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i), della direttiva (UE) 2017/541;

e)

costituisca una minaccia di commissione di uno dei reati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i), della direttiva (UE) 2017/541;

8)

«condizioni contrattuali»: tutti i termini, le condizioni e le clausole che, indipendentemente dalla loro denominazione o forma, disciplinano il rapporto contrattuale tra il prestatore di servizi di hosting e gli utilizzatori dei suoi servizi;

9)

«stabilimento principale»: la sede centrale o la sede legale del prestatore di servizi di hosting nella quale sono esercitate le principali funzioni finanziarie ed eseguiti i controlli operativi.

SEZIONE II

MISURE VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DI CONTENUTI TERRORISTICI ONLINE

Articolo 3

Ordini di rimozione

1.   L’autorità competente di ogni Stato membro ha facoltà di emettere un ordine di rimozione imponendo ai prestatori di servizi di rimuovere contenuti terroristici o di disabilitare l’accesso a contenuti terroristici in tutti gli Stati membri.

2.   Se l’autorità competente interessata non ha emesso in precedenza un ordine di rimozione nei confronti di un prestatore di servizi di hosting, essa fornisce a tale prestatore di servizi di hosting informazioni sulle procedure e sui termini applicabili almeno 12 ore prima dell’emissione dell’ordine di rimozione.

Il primo comma non si applica tranne in casi di emergenza debitamente giustificati.

3.   I prestatori di servizi di hosting rimuovono i contenuti terroristici o disabilitano l’accesso ai contenuti terroristici in tutti gli Stati membri il prima possibile e in ogni caso entro un’ora dal ricevimento dell’ordine di rimozione.

4.   Le autorità competenti emettono gli ordini di rimozione utilizzando i modelli di cui all’allegato I. Gli ordini di rimozione recano gli elementi seguenti:

a)

dati identificativi dell’autorità competente che emette l’ordine di rimozione e l’autenticazione dell’ordine di rimozione da parte di tale autorità competente;

b)

la motivazione, sufficientemente dettagliata, per cui i contenuti sono considerati contenuti terroristici e un riferimento alle pertinenti tipologie di materiale di cui all’articolo 2, punto 7;

c)

un indirizzo URL (Uniform Resource Locator) esatto e, se necessario, ulteriori informazioni che consentano di individuare i contenuti terroristici;

d)

un riferimento al presente regolamento come base giuridica dell’ordine di rimozione;

e)

la data, l’ora e la firma elettronica dell’autorità competente che emette l’ordine di rimozione;

f)

informazioni facilmente comprensibili sui mezzi di ricorso a disposizione del prestatore di servizi di hosting e del fornitore di contenuti, ivi comprese informazioni sul ricorso all’autorità competente, il ricorso a un organo giurisdizionale nonché sui termini per il ricorso;

g)

ove necessario e proporzionato, la decisione di non divulgare informazioni sulla rimozione o sulla disabilitazione dell’accesso ai contenuti terroristici conformemente all’articolo 11, paragrafo 3.

5.   L’autorità competente indirizza l’ordine di rimozione allo stabilimento principale del prestatore di servizi di hosting o al suo rappresentante legale in conformità dell’articolo 17.

Tale autorità competente trasmette l’ordine di rimozione al punto di contatto di cui all’articolo 15, paragrafo 1, con mezzi elettronici in grado di produrre una traccia scritta in condizioni che consentano di stabilire l’autenticazione del mittente, compresa l’esattezza della data e dell’ora di invio e di ricevimento dell’ordine.

6.   Il prestatore di servizi di hosting informa, senza indebito ritardo, l’autorità competente, utilizzando il modello di cui all’allegato II, della rimozione dei contenuti terroristici o della disabilitazione dell’accesso ai contenuti terroristici in tutti gli Stati membri, indicando, in particolare, la data e l’ora della rimozione o disabilitazione.

7.   Se non è in grado di conformarsi all’ordine di rimozione per cause di forza maggiore o di impossibilità di fatto a lui non imputabile, compreso per motivi tecnici o operativi obiettivamente giustificabili, il prestatore di servizi di hosting ne informa, senza indebito ritardo, l’autorità competente che ha emesso l’ordine di rimozione spiegando i motivi, utilizzando il modello di cui all’allegato III.

Il termine di cui al paragrafo 3 decorre dal momento in cui i motivi di cui al primo comma del presente paragrafo vengono meno.

8.   Se non è in grado di conformarsi all’ordine di rimozione, in quanto quest’ultimo è viziato da errori manifesti o non contiene informazioni sufficienti per la sua esecuzione, il prestatore di servizi di hosting ne informa, senza indebito ritardo, l’autorità competente che ha emesso l’ordine di rimozione e chiede i chiarimenti necessari, utilizzando il modello di cui all’allegato III.

La scadenza di cui al paragrafo 3 si applica non appena il prestatore di servizi di hosting abbia ricevuto i chiarimenti necessari.

9.   Un ordine di rimozione diventa definitivo alla scadenza del termine per il ricorso o quando non è stato presentato alcun ricorso ai sensi del diritto nazionale o se è stato confermato in esito al ricorso.

Quando l’ordine di rimozione diviene definitivo, l’autorità competente che ha emesso l’ordine di rimozione ne informa l’autorità competente di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), dello Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting ha il suo stabilimento principale, o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito.

Articolo 4

Procedura per gli ordini di rimozione transfrontalieri

1.   Fatto salvo l’articolo 3, se il prestatore di servizi di hosting non ha lo stabilimento principale o il rappresentante legale nello Stato membro dell’autorità competente che emette l’ordine di rimozione, tale autorità trasmette contemporaneamente una copia dell’ordine di rimozione all’autorità competente dello Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting ha lo stabilimento principale o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito.

2.   Se il prestatore di servizi di hosting riceve un ordine di rimozione di cui al presente articolo, adotta le misure previste dall’articolo 3 e adotta le misure necessarie per poter ripristinare i contenuti o riabilitare l’accesso agli stessi, in conformità del paragrafo 7 del presente articolo.

3.   L’autorità competente dello Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting ha lo stabilimento principale o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito può, di propria iniziativa, entro 72 ore dal ricevimento della copia dell’ordine di rimozione in conformità del paragrafo 1, esaminare l’ordine di rimozione per stabilire se esso violi in modo grave o manifesto il presente regolamento o i diritti e delle libertà fondamentali garantiti dalla Carta.

Qualora riscontri una violazione, adotta una decisione motivata a tale scopo entro lo stesso termine.

4.   Un prestatore di servizi di hosting e un fornitore di contenuti hanno il diritto di presentare, entro 48 ore dal ricevimento dell’ordine di rimozione o delle informazioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, una richiesta motivata all’ autorità competente dello Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting ha lo stabilimento principale o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito per esaminare l’ordine di rimozione di cui al primo comma del paragrafo 3 del presente articolo.

Entro 72 ore dal ricevimento della richiesta, l’autorità competente adotta una decisione motivata a seguito dell’esame dell’ordine di rimozione, in cui espone le proprie conclusioni sull’esistenza di una violazione.

5.   Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 3, secondo comma, o una decisione che riconosce una violazione a norma del paragrafo 4, secondo comma, l’autorità competente informa l’autorità competente che ha emesso l’ordine di rimozione della sua intenzione di adottare la decisione e delle relative motivazioni.

6.   Qualora l’autorità competente dello Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting ha lo stabilimento principale o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito adotti una decisione motivata in conformità del paragrafo 3 o 4 del presente articolo, comunica senza indugio tale decisione all’autorità competente che ha emesso l’ordine di rimozione, al prestatore di servizi di hosting, al fornitore di contenuti che ha richiesto l’esame ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo e, conformemente all’articolo 14, a Europol. Se la decisione accerta violazioni ai sensi del paragrafo 3 o 4 del presente articolo, l’ordine di rimozione cessa di avere effetti giuridici.

7.   Non appena riceve una decisione che rileva una violazione comunicata in conformità del paragrafo 6, il prestatore di servizi di hosting interessato ripristina immediatamente i contenuti o l’accesso agli stessi, fatta salva la possibilità di applicare le proprie condizioni contrattuali conformemente al diritto dell’Unione e nazionale.

Articolo 5

Misure specifiche

1.   Un prestatore di servizi di hosting esposto a contenuti terroristici di cui al paragrafo 4, include, ove applicabile, nelle sue condizioni contrattuali e applica disposizioni volte a contrastare l’uso improprio dei suoi servizi per la diffusione al pubblico di contenuti terroristici.

Esso agisce in modo diligente, proporzionato e non discriminatorio, presta debito rispetto, in tutte le circostanze, ai diritti fondamentali degli utilizzatori e tenendo conto, in particolare, della fondamentale importanza che riveste la libertà di espressione e di informazione in una società aperta e democratica, al fine di evitare la rimozione di contenuti che non siano di natura terroristica.

2.   Un prestatore di servizi di hosting esposto a contenuti terroristici di cui al paragrafo 4, adotta misure specifiche per proteggere i propri servizi dalla diffusione al pubblico di contenuti terroristici.

La decisione in merito alla scelta delle misure specifiche spetta al prestatore di servizi di hosting. Tali misure possono comprendere una o più delle misure seguenti:

a)

adeguate misure o capacità tecniche e operative, quali personale o mezzi tecnici adeguati per individuare e rimuovere rapidamente o disabilitare l’accesso a contenuti terroristici;

b)

meccanismi facilmente accessibili e di facile uso per consentire agli utilizzatori di segnalare o indicare al prestatore di servizi di hosting presunti contenuti terroristici;

c)

qualsiasi altro meccanismo per sensibilizzare maggiormente in merito ai contenuti terroristici nei suoi servizi, quali i meccanismi di moderazione per l’utilizzatore;

d)

qualsiasi altra misura che il prestatore di servizi di hosting ritenga appropriata per contrastare la disponibilità di contenuti terroristici nei suoi servizi.

3.   Le misure specifiche devono soddisfare tutti i requisiti seguenti:

a)

devono essere efficaci per mitigare il livello di esposizione dei servizi di un prestatore di servizi di hosting a contenuti terroristici;

b)

devono essere mirate e proporzionate, tenuto conto, in particolare, della gravità del livello di esposizione di un prestatore di servizi di hosting a contenuti terroristici, nonché delle capacità tecniche e operative, della solidità finanziaria, del numero di utilizzatori del prestatore di servizi di hosting e della quantità di contenuti forniti;

c)

devono essere applicate in una maniera che tenga pienamente conto dei diritti e degli interessi legittimi degli utilizzatori, in particolare dei diritti fondamentali degli utilizzatori relativi alla libertà di espressione e di informazione, al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali;

d)

devono essere applicate in maniera diligente e non discriminatoria.

Qualora le misure specifiche comportino l’uso di misure tecniche, sono fornite salvaguardie adeguate ed efficaci, in particolare attraverso la sorveglianza e le verifiche umane, per garantire l’accuratezza ed evitare la rimozione di materiale che non sono contenuti terroristici.

4.   Un prestatore di servizi di hosting è esposto a contenuti terroristici se l’autorità competente dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito:

a)

ha adottato una decisione basata su fattori oggettivi, come il ricevimento da parte del prestatore di servizi di hosting di due o più ordini di rimozione definitivi nei 12 mesi precedenti, che ha stabilito che il prestatore di servizi di hosting è esposto a contenuti terroristici; e

b)

ha notificato la decisione di cui alla lettera a) al prestatore di servizi di hosting.

5.   Dopo aver ricevuto una decisione di cui al paragrafo 4 o, se del caso, al paragrafo 6, un prestatore di servizi di hosting riferisce all’autorità competente in merito alle misure specifiche che ha adottato e che intende adottare per conformarsi ai paragrafi 2 e 3. Lo fa entro tre mesi dal ricevimento della decisione e successivamente su base annuale. Tale obbligo cessa una volta che l’autorità competente abbia deciso, su richiesta ai sensi del paragrafo 7, che il prestatore di servizi di hosting non è più esposto a contenuti terroristici.

6.   Se, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 5 e, se del caso, di altri fattori oggettivi, l’autorità competente ritiene che le misure specifiche adottate non soddisfino le prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, tale autorità competente indirizza al prestatore di servizi di hosting una decisione che gli impone di adottare le misure necessarie per garantire il rispetto dei paragrafi 2 e 3.

Il prestatore di servizi di hosting può decidere la tipologia di misure specifiche da adottare.

7.   Un prestatore di servizi di hosting può, in qualsiasi momento, chiedere all’autorità competente il riesame e, eventualmente, la modifica o la revoca delle decisioni di cui, rispettivamente, al paragrafo 4 o 6.

Entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, l’autorità competente adotta una decisione motivata in merito alla richiesta basata su fattori oggettivi e la notifica al prestatore di servizi di hosting.

8.   L’obbligo di adottare misure specifiche lascia impregiudicato l’articolo 15, paragrafo1, della direttiva 2000/31/CE e non comporta l’obbligo generale per i prestatori di servizi di hosting di sorvegliare le informazioni che trasmettono o memorizzano, né l’obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

L’obbligo di adottare misure specifiche non comporta l’obbligo per i prestatori di servizi di hosting di utilizzare strumenti automatizzati.

Articolo 6

Conservazione dei contenuti e dei relativi dati

1.   I prestatori di servizi di hosting conservano i contenuti terroristici rimossi o il cui accesso è stato disabilitato a seguito di un ordine di rimozione o di misure specifiche in conformità dell’articolo 3 o 5, come pure i relativi dati rimossi in conseguenza della rimozione di tali contenuti terroristici e che sono necessari per:

a)

i procedimenti di ricorso amministrativo o giurisdizionale, la gestione dei reclami ai sensi dell’articolo 10 contro una decisione di rimuovere o di disabilitare l’accesso ai contenuti terroristici e i relativi dati;

b)

la prevenzione, l’accertamento, l’indagine o il perseguimento di reati di terrorismo.

2.   I contenuti terroristici e i relativi dati di cui al paragrafo 1 sono conservati per un periodo di sei mesi dalla rimozione o dalla disabilitazione. Su richiesta dell’autorità competente o di un organo giurisdizionale, i contenuti terroristici sono conservati per un periodo ulteriore specificato solo se necessario e per tutto il tempo richiesto per il procedimento di ricorso amministrativo o giurisdizionale in corso di cui al paragrafo 1, lettera a).

3.   I prestatori di servizi di hosting provvedono a che i contenuti terroristici e i relativi dati conservati a norma del paragrafo 1 siano soggetti ad adeguate salvaguardie tecniche e organizzative.

Tali salvaguardie tecniche e organizzative assicurano che i contenuti terroristici e i relativi dati conservati siano consultati e trattati solo per le finalità di cui al paragrafo 1, e garantiscono un elevato livello di sicurezza dei dati personali in questione. I prestatori di servizi di hosting riesaminano e aggiornano tali salvaguardie ogniqualvolta sia necessario.

SEZIONE III

SALVAGUARDIE E RENDICONTAZIONE

Articolo 7

Obblighi di trasparenza per i prestatori di servizi di hosting

1.   I prestatori di servizi di hosting definiscono chiaramente nelle loro condizioni contrattuali la loro politica volta a contrastare la diffusione di contenuti terroristici, che include, se del caso, una valida spiegazione del funzionamento delle misure specifiche, compreso, ove applicabile, l’uso di strumenti automatizzati.

2.   Un prestatore di servizi di hosting che, a norma del presente regolamento, abbia adottato misure contro la diffusione di contenuti terroristici in un determinato anno civile o sia stato tenuto a farlo, rende disponibile al pubblico una relazione sulla trasparenza in merito a tali azioni per tale anno. Pubblica tale relazione prima del 1o marzo dell’anno seguente.

3.   Le relazioni sulla trasparenza contengono almeno le informazioni seguenti:

a)

informazioni sulle misure intraprese dal prestatore di servizi di hosting per quanto concerne l’individuazione e la rimozione o la disabilitazione dell’accesso a contenuti terroristici;

b)

informazioni sulle misure intraprese dal prestatore di servizi di hosting per contrastare la ricomparsa online di materiale che in precedenza sia stato rimosso o il cui accesso è stato disabilitato perché era stato considerato come integrante contenuti terroristici, in particolare ove siano stati utilizzati strumenti automatizzati;

c)

il numero di elementi integranti contenuti terroristici che sono stati rimossi o il cui accesso è stato disabilitato, a seguito di ordini di rimozione o misure specifiche e il numero di ordini di rimozione i cui contenuti non sono stati rimossi, o il cui accesso non è stato disabilitato, a norma dell’articolo 3, paragrafo 7, primo comma, e dell’articolo 3, paragrafo 8, primo comma, unitamente ai relativi motivi;

d)

il numero e l’esito dei reclami trattati dal prestatore di servizi di hosting, in conformità dell’articolo 10;

e)

il numero e l’esito dei procedimenti di ricorso giurisdizionale o amministrativo avviati dal prestatore di servizi di hosting;

f)

il numero di casi in cui quest’ultimo è stato tenuto a ripristinare i contenuti, o l’accesso agli stessi, a seguito di procedimenti di ricorso giurisdizionale o amministrativo;

g)

il numero di casi in cui il prestatore di servizi di hosting ha ripristinato i contenuti, o l’accesso agli stessi, dopo aver esaminato un reclamo da parte del fornitore di contenuti.

Articolo 8

Relazioni sulla trasparenza delle autorità competenti

1.   Le autorità competenti pubblicano relazioni annuali sulla trasparenza relative alle loro attività a norma del presente regolamento. Tali relazioni contengono almeno le seguenti informazioni relative all’anno civile considerato:

a)

il numero di ordini di rimozione emessi a norma dell’articolo 3, specificando il numero di ordini di rimozione soggetti all’articolo 4, paragrafo 1, il numero di ordini di rimozione esaminati a norma dell’articolo 4, e le informazioni relative all’attuazione di tali ordini di rimozione da parte dei prestatori di servizi di hosting interessati, compreso il numero di casi di rimozione di contenuti terroristici, o di disabilitazione dell’accesso ad essi, e il numero di casi di mancata rimozione di contenuti terroristici, o di mancata disabilitazione dell’accesso ad essi;

b)

il numero di decisioni adottate conformemente all’articolo 5, paragrafi 4, 6 o 7, e informazioni sull’attuazione di tali decisioni dai prestatori di servizi di hosting, compresa una descrizione delle misure specifiche;

c)

il numero di casi in cui gli ordini di rimozione e le decisioni adottate conformemente all’articolo 5, paragrafi 4 e 6, sono stati oggetto di un procedimento di controllo amministrativo o giurisdizionale e informazioni sull’esito del relativo procedimento;

d)

il numero di decisioni che irrogano sanzioni ai sensi dell’articolo 18, e una descrizione del tipo di sanzione inflitta.

2.   Le relazioni annuali sulla trasparenza di cui al paragrafo 1 non includono informazioni che possono arrecare pregiudizio alle attività in corso per la prevenzione, l’accertamento, l’indagine o il perseguimento di reati di terrorismo o per interessi di sicurezza nazionale.

Articolo 9

Ricorso effettivo

1.   I prestatori di servizi di hosting che hanno ricevuto un ordine di rimozione emesso a norma dell’articolo 3, paragrafo 1 o una decisione a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, o dell’articolo 5, paragrafi 4, 6 o 7, hanno diritto a un ricorso effettivo. Tale diritto include il diritto di impugnare tale ordine di rimozione dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro dell’autorità competente che ha emesso l’ordine di rimozione, e il diritto di impugnare la decisione a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, o dell’articolo 5, paragrafi 4, 6 o 7, dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro dell’autorità competente che ha adottato la decisione.

2.   I fornitori di contenuti i cui contenuti siano stati rimossi o l’accesso ai quali sia stato disabilitato a seguito di un ordine di rimozione hanno diritto a un ricorso effettivo. Tale diritto include il diritto di impugnare un ordine di rimozione emesso a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro dell’autorità competente che ha emesso l’ordine di rimozione, e il diritto di impugnare la decisione a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro dell’autorità competente che ha adottato la decisione.

3.   Gli Stati membri mettono in atto procedure efficaci per l’esercizio dei diritti di cui al presente articolo.

Articolo 10

Meccanismi di reclamo

1.   Ciascun prestatore di servizi di hosting predispone un meccanismo efficace e accessibile che consente ai fornitori di contenuti i cui contenuti siano stati rimossi o l’accesso ai quali sia stato disabilitato a seguito di misure specifiche a norma dell’articolo 5 di presentare un reclamo nei confronti di tale rimozione o disabilitazione, chiedendo la reintegrazione dei contenuti o del relativo accesso.

2.   Ciascun prestatore di servizi di hosting esamina tempestivamente ogni reclamo che riceve tramite il meccanismo di cui al paragrafo 1 e ripristina i contenuti o il relativo accesso senza indebito ritardo se la rimozione o la disabilitazione si rivela ingiustificata. Esso informa l’autore del reclamo delle conclusioni del reclamo entro due settimane dal ricevimento dello stesso.

Qualora il reclamo sia rigettato, il prestatore di servizi di hosting fornisce al reclamante i motivi della propria decisione.

Il ripristino dei contenuti o dell’accesso allo stesso non osta all’avvio di procedimenti di controllo amministrativi o giurisdizionali che impugnino la decisione del prestatore di servizi di hosting o dell’autorità competente.

Articolo 11

Informazioni ai fornitori di contenuti

1.   Quando rimuove o disabilita l’accesso a contenuti terroristici, il prestatore di servizi di hosting mette a disposizione del fornitore di contenuti informazioni concernenti tale rimozione o disabilitazione.

2.   Su richiesta del fornitore di contenuti, il prestatore di servizi di hosting comunica i motivi della rimozione o della disabilitazione al fornitore di contenuti e lo informa dei diritti di ricorso contro l’ordine di rimozione o gli fornisce copia dell’ordine di rimozione.

3.   L’obbligo previsto ai paragrafi 1 e 2 non si applica se l’autorità competente che emette l’ordine di rimozione decide che è necessario e proporzionato, che la motivazione non sia divulgata per motivi di pubblica sicurezza, quali la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati di terrorismo, per il tempo necessario, ma non superiore a sei settimane dalla suddetta decisione. In tal caso, il prestatore di servizi di hosting si astiene dal divulgare qualsiasi informazione concernente la rimozione o la disabilitazione dell’accesso a contenuti terroristici.

Tale autorità competente può prorogare tale termine di ulteriori sei settimane, ove tale non divulgazione continui a essere giustificata.

SEZIONE IV

AUTORITÀ COMPETENTI E COOPERAZIONE

Articolo 12

Designazione delle autorità competenti

1.   Ciascuno Stato membro designa la o le autorità competenti per:

a)

emette ordini di rimozione a norma dell’articolo 3;

b)

esaminare ordini di rimozione a norma dell’articolo 4;

c)

sorvegliare l’attuazione delle misure specifiche a norma dell’articolo 5;

d)

irrogare sanzioni a norma dell’articolo 18.

2.   Ciascuno Stato membro si assicura che sia designato o istituito un punto di contatto in seno all’autorità competente di cui al paragrafo 1, lettera a), per trattare le richieste di chiarimenti e di riscontro in relazione agli ordini di rimozione emessi da tale autorità competente.

Gli Stati membri si assicurano che le informazioni relative al punto di contatto siano rese pubbliche.

3.   Entro il 7 giugno 2022 gli Stati membri notificano alla Commissione l’autorità o le autorità competenti di cui al paragrafo 1 e ogni relativa modifica. La Commissione pubblica la notifica e le eventuali relative modifiche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4.   Entro il 7 giugno 2022 la Commissione istituisce un registro online che elenca le autorità competenti di cui al paragrafo 1 e il punto di contatto designato o istituito a norma del paragrafo 2 per ciascuna autorità competente. La Commissione pubblica periodicamente tutte le relative modifiche.

Articolo 13

Autorità competenti

1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano di poteri necessari e di risorse sufficienti per conseguire gli obiettivi e adempiere gli obblighi loro incombenti a norma del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti svolgano i loro compiti ai sensi del presente regolamento in modo obiettivo, non discriminatorio e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. Le autorità competenti non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo in merito allo svolgimento dei loro compiti a norma dell’articolo 12, paragrafo 1.

Il primo comma non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale.

Articolo 14

Cooperazione tra i prestatori di servizi di hosting, le autorità competenti e Europol

1.   Le autorità competenti scambiano informazioni, si coordinano e cooperano tra loro e, se del caso, con Europol, per quanto riguarda gli ordini di rimozione, in particolare, in modo da evitare una duplicazione di sforzi, potenziare il coordinamento ed evitare qualsiasi interferenza con indagini in corso nei diversi Stati membri.

2.   Le autorità competenti degli Stati membri scambiano informazioni, si coordinano e cooperano con le autorità competenti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere c) e d), per quanto riguarda le misure specifiche adottate a norma dell’articolo 5, e le sanzioni inflitte a norma dell’articolo 18. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere c) e d), siano in possesso di tutte le informazioni pertinenti.

3.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri predispongono canali e meccanismi di comunicazione adeguati e sicuri per garantire che le informazioni pertinenti siano scambiate tempestivamente.

4.   Ai fini dell’efficace attuazione del presente regolamento, nonché per evitare una duplicazione di sforzi, gli Stati membri e i prestatori di servizi di hosting possono avvalersi di appositi strumenti, inclusi quelli stabiliti da Europol, per facilitare in particolare:

a)

il trattamento dei dati e il riscontro relativi agli ordini di rimozione a norma dell’articolo 3; e

b)

la cooperazione allo scopo di individuare ed attuare misure specifiche a norma dell’articolo 5.

5.   Laddove sia a conoscenza di contenuti terroristici che comportano una minaccia imminente per la vita, il prestatore di servizi di hosting ne informa immediatamente l’autorità competente per l’indagine e il perseguimento di reati negli Stati membri interessati. Ove non sia possibile individuare gli Stati membri interessati, il prestatore di servizi di hosting informa il punto di contatto a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito e trasmette le informazioni relative ai contenuti terroristici a Europol, che vi darà adeguato seguito.

6.   Le autorità competenti sono incoraggiate a inviare copie degli ordini di rimozione a Europol, per permettergli così di presentare una relazione annuale comprensiva di un’analisi dei tipi di contenuti terroristici oggetto di ordini di rimozione o di disabilitazione dell’accesso a norma del presente regolamento.

Articolo 15

Punti di contatto dei prestatori di servizi di hosting

1.   Ciascun prestatore di servizi di hosting designa o istituisce un punto di contatto per la ricezione degli ordini di rimozione per via elettronica e per il rapido trattamento ai sensi degli articoli 3 e 4. Il prestatore di servizi di hosting provvede affinché le informazioni relative al punto di contatto siano disponibili al pubblico.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo precisano le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione di cui al regolamento n. 1/58 (15) nelle quali è possibile rivolgersi al punto di contatto e nelle quali avvengono gli ulteriori scambi relativi agli ordini di rimozione a norma dell’articolo 3. Tali lingue comprendono almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting ha lo stabilimento principale o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito.

SEZIONE V

ATTUAZIONE ED ESECUZIONE

Articolo 16

Competenza

1.   Lo Stato membro nel quale il prestatore di servizi di hosting ha lo stabilimento principale è competente ai fini degli articoli 5, 18 e 21. Il prestatore di servizi di hosting che non ha il proprio stabilimento principale nell’Unione è considerato soggetto alla competenza dello Stato membro in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito.

2.   Laddove il prestatore di servizi di hosting che non ha il suo stabilimento principale nell’Unione ometta di designare un rappresentante legale, tutti gli Stati membri sono competenti.

3.   Laddove un’autorità competente di uno Stato membro eserciti la propria competenza a norma del paragrafo 2, ne informa le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri.

Articolo 17

Rappresentante legale

1.   Il prestatore di servizi di hosting che non ha il proprio stabilimento principale nell’Unione designa, per iscritto, una persona fisica o giuridica quale suo rappresentante legale nell’Unione ai fini del ricevimento, dell’attuazione e dell’esecuzione degli ordini di rimozione, e delle decisioni emesse dalle autorità competenti.

2.   Il prestatore di servizi di hosting conferisce al proprio rappresentante legale i poteri e le risorse necessari per ottemperare a tali ordini di rimozione e decisioni e per cooperare con le autorità competenti.

Il rappresentante legale risiede o è stabilito in uno degli Stati membri in cui il prestatore di servizi di hosting offre i propri servizi.

3.   Il rappresentante legale può essere ritenuto responsabile per le violazioni del presente regolamento, fatte salve le responsabilità e le azioni legali del prestatore di servizi di hosting.

4.   Il prestatore di servizi di hosting informa della designazione l’autorità competente di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), dello Stato membro in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito.

Il prestatore di servizi di hosting rende pubbliche le informazioni relative al rappresentante legale.

SEZIONE VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Sanzioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento da parte dei prestatori di servizi di hosting e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Tali sanzioni sono limitate a contrastare le violazioni degli articoli seguenti: articolo 3, paragrafi 3 e 6, articolo 4, paragrafi 2 e 7, articolo 5 paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, articoli 6, 7, 10 e 11, articolo 14, paragrafo 5, articolo 15, paragrafo 1 e articolo 17.

Le sanzioni di cui al primo comma sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, entro il 7 giugno 2022, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

2.   Gli Stati membri provvedono a che, nello stabilire se imporre o meno una sanzione e nel determinare il tipo e il livello della sanzione, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui:

a)

la natura, la gravità e la durata della violazione;

b)

l’eventuale carattere doloso o colposo della violazione;

c)

precedenti violazioni da parte del prestatore di servizi di hosting;

d)

la solidità finanziaria del prestatore di servizi di hosting;

e)

il livello di cooperazione del prestatore di servizi di hosting con le autorità competenti;

f)

la natura e le dimensioni del prestatore di servizi di hosting, in particolare se si tratta di una microimpresa, o di una piccola o media impresa;

g)

il grado di colpa del prestatore di servizi di hosting, tenuto conto delle misure tecniche e organizzative adottate dal prestatore di servizi di hosting per conformarsi al presente regolamento.

3.   Gli Stati membri provvedono a che la sistematica o persistente inosservanza degli obblighi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, sia passibile di sanzioni pecuniarie fino al 4 % del fatturato mondiale del prestatore di servizi di hosting del precedente esercizio finanziario.

Articolo 19

Requisiti tecnici e modifiche degli allegati

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 20 al fine di integrare nel presente regolamento i necessari requisiti tecnici relativi agli strumenti elettronici che saranno utilizzati dalle autorità competenti per trasmettere gli ordini di rimozione.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 20 per modificare gli allegati al fine di rispondere efficacemente all’eventuale necessità di migliorare il contenuto dei modelli degli ordini di e per fornire informazioni sull’impossibilità di dare esecuzione agli ordini di rimozione.

Articolo 20

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 19 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 7 giugno 2022.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 19 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 19 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 21

Monitoraggio

1.   Gli Stati membri raccolgono dalle loro autorità competenti e dai prestatori di servizi di hosting soggetti alla loro giurisdizione informazioni concernenti le azioni intraprese a norma del presente regolamento nell’anno civile precedente e le trasmettono alla Commissione ogni anno entro il 31 marzo. Tali informazioni riguardano:

a)

il numero di ordini di rimozione emessi, il numero di elementi integranti contenuti terroristici che sono stati rimossi o il cui accesso è stato disabilitato, nonché le tempistiche di rimozione e disabilitazione;

b)

le misure specifiche adottate a norma dell’articolo 5, compresa la quantità di elementi integranti contenuti terroristici che è stata rimossa o il cui accesso è stato disabilitato, nonché le tempistiche della rimozione e della disabilitazione;

c)

il numero di richieste di accesso emesse dalle autorità competenti riguardanti i contenuti conservati dai prestatori di servizi di hosting a norma dell’articolo 6;

d)

il numero di procedimenti di reclamo avviati e le azioni intraprese dai prestatori di servizi di hosting a norma dell’articolo 10;

e)

il numero di procedimenti di controllo amministrativo o giurisdizionale avviati e le decisioni adottate dalle autorità competenti in conformità del diritto nazionale.

2.   Entro il 7 giugno 2023, la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento. Il programma di monitoraggio definisce gli indicatori e i mezzi da utilizzare per raccogliere i dati e gli altri elementi di prova necessari, nonché la periodicità di tali acquisizioni. Esso specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri sono tenuti ad adottare ai fini della raccolta e dell’analisi dei dati e di altri elementi di prova per monitorare i progressi e valutare il presente regolamento, in applicazione dell’articolo 23.

Articolo 22

Relazione sull’applicazione

Entro il 7 giugno 2023, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale relazione comprende le informazioni concernenti il monitoraggio a norma dell’articolo 21 e delle informazioni risultanti dagli obblighi di trasparenza a norma dell’articolo 8. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la redazione della relazione.

Articolo 23

Valutazione

Entro il 7 giugno 2024, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione, compresi:

a)

il funzionamento e l’efficacia dei meccanismi di salvaguardia, in particolare di quelli previsti dall’articolo 4, paragrafo 4, dall’articolo 6, paragrafo 3 e dagli articoli da 7 a 11;

b)

l’impatto dell’applicazione del presente regolamento sui diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di informazione, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali; e

c)

il contributo del presente regolamento alla protezione della sicurezza pubblica.

Se opportuno, la relazione è accompagnata da proposte legislative.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la redazione della relazione.

La Commissione valuta inoltre la necessità e la fattibilità dell’istituzione di una piattaforma europea sui contenuti terroristici online per facilitare la comunicazione e la cooperazione a norma del presente regolamento.

Articolo 24

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 7 giugno 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D.M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A.P. ZACARIAS


(1)  GU C 110 del 22.3.2019, pag. 67.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 16 marzo 2021 (GU C 135, 16.4.2021, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 28 aprile 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione, del 1o marzo 2018, sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online (GU L 63 del 6.3.2018, pag. 50).

(4)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

(5)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

(6)  Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

(7)  Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

(8)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell’ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(11)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

(12)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(13)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(14)  Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

(15)  Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).


ALLEGATO I

ORDINE DI RIMOZIONE

(articolo 3 del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio)

A norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/784 («regolamento») il destinatario del presente ordine di rimozione deve rimuovere i contenuti terroristici o disabilitare l’accesso ai contenuti terroristici in tutti gli Stati membri al più presto possibile e, in ogni caso, entro un’ora dal ricevimento dell’ordine di rimozione.

A norma dell’articolo 6 del regolamento, i destinatari sono tenuti a conservare i contenuti e i relativi dati che sono stati rimossi o resi inaccessibili per un periodo di sei mesi o, su richiesta dell’autorità competente o di un organo giurisdizionale, per un periodo più lungo.

A norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento il presente ordine di rimozione è inviato in una delle lingue indicate dal destinatario.

SEZIONE A:

Stato membro dell’autorità competente di emissione:

……

NB: i dettagli relativi all’autorità competente di emissione vanno indicati nelle sezioni E ed F

Destinatario e, se del caso, rappresentante legale:

……

Punto di contatto:

……

Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting ha il suo stabilimento principale, o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito:

……

Data e ora di emissione dell’ordine di rimozione:

……

Numero di riferimento dell’ordine di rimozione:

……

SEZIONE B: Contenuto terroristico da rimuovere o cui disabilitare l’accesso in tutti gli Stati membri al più presto possibile e in ogni caso entro un’ora dal ricevimento dell’ordine di rimozione

Indirizzo URL e ulteriori informazioni che consentano di individuare e localizzare con esattezza i contenuti terroristici:

……

Motivi per cui il materiale è considerato come integrante contenuti terroristici ai sensi dell’articolo 2, punto 7, del regolamento.

Il materiale (spuntare la casella o le caselle pertinenti):

Image 2

istiga alla commissione di reati di terrorismo, anche mediante l’apologia del terrorismo, incitando alla commissione di reati di terrorismo [articolo 2, punto 7, lettera a), del presente regolamento]

Image 3

sollecita altri a commettere o a contribuire alla commissione di reati di terrorismo [articolo 2, punto 7, lettera b) del presente regolamento]

Image 4

sollecita altri a partecipare alle attività di un gruppo terroristico, [articolo 2, punto 7, lettera c) del presente regolamento])

Image 5

impartisce istruzioni per la fabbricazione o l’uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose, ovvero altri metodi o tecniche specifici allo scopo di commettere o contribuire a commettere reati di terrorismo [articolo 2, punto 7, lettera d) del presente regolamento]

Image 6

costituisce una minaccia di commissione di reati di terrorismo [articolo 2, punto 7, lettera e), del presente regolamento]

Informazioni supplementari sui motivi per cui il materiale è considerato come integrante contenuti terroristici:

……

……

……

SEZIONE C: Informazioni per il fornitore di contenuti

Si fa presente che (spuntare la casella, se pertinente):

Image 7 per motivi di pubblica sicurezza, il destinatario deve astenersi dall’informare il fornitore di contenuti della rimozione o della disabilitazione dell’accesso ai contenuti terroristici

Se la casella non è pertinente, cfr. sezione G per le informazioni circa le possibilità di ricorso contro l’ordine di rimozione nello Stato membro dell’autorità competente di emissione in base al diritto nazionale (una copia dell’ordine di rimozione deve essere inoltrato al fornitore di contenuti, su sua richiesta)

SEZIONE D: Informazioni all’autorità competente dello Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting ha il suo stabilimento principale o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito

Spuntare le caselle pertinenti:

Image 8

lo Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting, o in cui il suo rappresentante legale ha il suo stabilimento principale, o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito, è diverso dallo Stato membro dell’autorità competente di emissione

Image 9

una copia dell’ordine di rimozione è inviata all’autorità competente dello Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting ha il suo stabilimento principale o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito

SEZIONE E: Dettagli relativi all’autorità competente di emissione

Tipo (spuntare la casella pertinente):

Image 10

giudice, organo giurisdizionale o magistrato inquirente

Image 11

autorità di contrasto

Image 12

altra autorità competente Image 13 compilare anche la sezione F

Dettagli relativi all’autorità competente di emissione o al suo rappresentante che certifica che l’ordine di rimozione è accurato e corretto:

Denominazione dell’autorità di emissione competente:

……

Nome del suo rappresentante e funzione ricoperta (titolo e grado):

……

Numero di fascicolo:

……

Indirizzo:

……

Tel. (prefisso internazionale) (prefisso urbano):

……

Fax (prefisso internazionale) (prefisso urbano):

……

Indirizzo e-mail…

Data…

Timbro ufficiale (se disponibile) e firma (1):

……

SEZIONE F: Dati di contatto per il follow-up

Dati di contatto dell’autorità competente di emissione per il riscontro sull’ora della rimozione o della disabilitazione dell’accesso, o per la trasmissione di ulteriori chiarimenti:

……

Dati di contatto dell’autorità competente dello Stato membro in cui il fornitore di servizi di hosting ha lo stabilimento principale o in cui risiede o ha lo stabilimento il suo rappresentante legale:

……

SEZIONE G: Informazioni sulle possibilità di ricorso

Informazioni relative all’organismo o all’organo giurisdizionale competente, ai termini e alle procedure per impugnare l’ordine di rimozione:

Organismo o organo giurisdizionale competente innanzi al quale l’ordine di rimozione può essere impugnato:

……

Termine per impugnare l’ordine di rimozione: (giorni/mesi a decorrere dal):

……

Link alle disposizioni della legislazione nazionale:

……


(1)  La firma non è necessaria se l’ordine di rimozione è trasmesso tramite canali autenticati che possono garantire l’autenticità dell’ordine di rimozione.


ALLEGATO II

RISCONTRO A SEGUITO DELLA RIMOZIONE O DELLA DISABILITAZIONE DELL’ACCESSO A CONTENUTI TERRORISTICI

(articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio)

SEZIONE A:

Destinatario dell’ordine di rimozione:

……

Autorità competente che ha emesso l’ordine di rimozione:

……

Riferimento del fascicolo dell’autorità competente che ha emesso l’ordine di rimozione:

……

Riferimento del fascicolo del destinatario:

……

Data e ora di ricevimento dell’ordine di rimozione:

……

SEZIONE B: Misure adottate in esecuzione dell’ordine di rimozione

(spuntare la casella pertinente):

Image 14

i contenuti terroristici sono stati rimossi

Image 15

l’accesso ai contenuti terroristici è stato disabilitato in tutti gli Stati membri

Ora e data della misura adottata:

……

SEZIONE C: Dati del destinatario

Nome del prestatore di servizi di hosting:

……

O

Nome del rappresentante legale:

……

Stato membro di stabilimento principale del prestatore di servizi di hosting:

……

O

Stato membro di residenza o di stabilimento del rappresentante legale del prestatore di servizi di hosting:

……

Nome della persona autorizzata:

……

Indirizzo e-mail del punto di contatto:

……

Data:

……


ALLEGATO III

INFORMAZIONI SULL’IMPOSSIBILITÀ DI ESEGUIRE UN ORDINE DI RIMOZIONE

[articolo 3, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio]

SEZIONE A:

Destinatario dell’ordine di rimozione:

……

Autorità competente che ha emesso l’ordine di rimozione:

……

Riferimento del fascicolo dell’autorità competente che ha emesso l’ordine di rimozione:

……

Riferimento del fascicolo del destinatario:

……

Data e ora di ricevimento dell’ordine di rimozione:

……

SEZIONE B: Mancata esecuzione

1)

l’ordine di rimozione non può essere eseguito entro il termine per le seguenti ragioni (spuntare le caselle pertinenti):

Image 16

cause di forza maggiore o impossibilità di fatto non imputabile al prestatore di servizi di hosting, compreso per motivi tecnici o operativi obiettivamente giustificabili

Image 17

l’ordine di rimozione è viziato da errori manifesti

Image 18

l’ordine di rimozione non contiene informazioni sufficienti

2)

fornire ulteriori informazioni sui motivi della mancata esecuzione:

……

3)

se l’ordine di rimozione è viziato da errori manifesti e/o non contiene informazioni sufficienti, precisare gli errori di cui si tratta e le informazioni o i chiarimenti ulteriori che sono necessari:

……

SEZIONE C: Dati del prestatore di servizi di hosting o del suo rappresentante legale

Nome del prestatore di servizi di hosting:

……

O

Nome del rappresentante legale del prestatore di servizi di hosting:

……

Nome della persona autorizzata:

……

Dati di contatto (indirizzo e-mail):

……

Firma:

……

Data e ora:

……


17.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 172/110


REGOLAMENTO (UE) 2021/785 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2021

che istituisce il programma antifrode dell’Unione e abroga il regolamento (UE) n. 250/2014

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 33 e 325,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 325 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’Unione e gli Stati membri sono tenuti a combattere la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. L’Unione dovrebbe sostenere attività in questi settori.

(2)

Il sostegno fornito in precedenza a tali attività mediante la decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (programma Hercule), modificata e prorogata dalla decisione n. 878/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (programma Hercule II), abrogata e sostituita dal regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (programma Hercule III), ha permesso di potenziare le attività avviate dall’Unione e dagli Stati membri nella lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.

(3)

La legislazione dell’Unione stabilisce norme per il Fondo europeo agricolo di garanzia, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, il Fondo di aiuti europei agli indigenti, nonché l’assistenza preadesione per quanto riguarda il periodo di programmazione 2014-2020 e oltre, e prevede un obbligo di segnalazione, da parte degli Stati membri, dei paesi candidati e dei paesi candidati potenziali, di irregolarità e frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Il sistema di gestione delle irregolarità (IMS) è uno strumento di comunicazione elettronica sicura volto ad aiutare l’adempimento da parte degli Stati membri, nonché da parte dei paesi candidati e candidati potenziali, dell’obbligo di segnalare le irregolarità riscontrate e che contribuisce altresì alla gestione e all’analisi delle irregolarità.

(4)

Se l’importanza del lavoro svolto dalla Commissione nell’ambito della prevenzione delle frodi è innegabile, è altresì opportuno riconoscere pienamente l’importanza, tra l’altro, dell’attuazione del sistema d’informazione antifrode (AFIS) nonché delle strategie antifrode a livello nazionale.

(5)

A norma del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (6) e della decisione 2009/917/GAI del Consiglio (7), l’Unione fornisce sostegno alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.

(6)

Tale sostegno è fornito a una serie di attività operative. Queste comprendono l’AFIS, una piattaforma informatica costituita da una serie di applicazioni funzionanti nell’ambito di un sistema comune d’informazione gestito dalla Commissione. Anche l’IMS è gestito nell’ambito della piattaforma AFIS. Al fine di garantire la sostenibilità del sistema comune d’informazione occorrono finanziamenti stabili e prevedibili nel corso degli anni.

(7)

La piattaforma AFIS comprende diversi sistemi informativi, tra cui il sistema d’informazione doganale. Il sistema d’informazione doganale è un sistema informativo automatizzato volto ad aiutare gli Stati membri a prevenire, indagare e perseguire le operazioni che sono contrarie alla regolamentazione doganale o agricola, potenziando, grazie a una più rapida diffusione delle informazioni, l’efficacia delle procedure di cooperazione e di controllo delle rispettive amministrazioni doganali la cui competenza include tali operazioni. La singola infrastruttura del sistema d’informazione doganale riunisce sia i casi di cooperazione amministrativa che i casi di cooperazione di polizia basati sul precedente pilastro giustizia e affari interni dell’Unione. Sotto il profilo tecnico, la dimensione del sistema d’informazione doganale relativa alla cooperazione di polizia non può essere dissociata dalla sua dimensione amministrativa, in quanto entrambi sono gestiti nell’ambito di un sistema informatico comune. Dato che lo stesso sistema d’informazione doganale è soltanto uno dei vari sistemi d’informazione gestiti nel quadro della piattaforma AFIS e che il numero di casi di cooperazione di polizia è inferiore al numero di casi di cooperazione amministrativa nel sistema d’informazione doganale, la dimensione della piattaforma AFIS relativa alla cooperazione di polizia è considerata accessoria rispetto alla dimensione amministrativa.

(8)

Al fine di potenziare le sinergie e la flessibilità di bilancio e di semplificare la gestione, il sostegno dell’Unione in materia di tutela degli interessi finanziari dell’Unione, segnalazione delle irregolarità, mutua assistenza amministrativa e cooperazione in ambito doganale e agricolo dovrebbe essere riunito e riorganizzato in un unico programma, il programma antifrode dell’Unione («programma»). È opportuno istituire il programma per un periodo di sette anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (8).

(9)

Il programma dovrebbe comprendere pertanto una componente simile al programma Hercule III, una seconda componente che assicura il finanziamento dell’IMS e una terza componente che finanzia le attività affidate alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 515/97, compresa la piattaforma AFIS.

(10)

Il programma dovrebbe favorire la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e tra gli Stati membri, la Commissione e gli altri organismi competenti dell’Unione, compresa la Procura europea (EPPO), se del caso, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (9), al fine di garantire una tutela efficace degli interessi finanziari dell’Unione nonché la corretta applicazione delle normative doganale e agricola, senza tuttavia interferire con le responsabilità degli Stati membri al fine di garantire un uso più efficace delle risorse di quanto essi possano fare a livello nazionale. L’azione a livello dell’Unione è necessaria e motivata, in quanto fornisce un sostegno agli Stati membri nella tutela collettiva degli interessi finanziari dell’Unione e incentiva l’utilizzo di strutture comuni dell’Unione al fine di rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni fra le autorità competenti, sostenendo nel contempo la comunicazione dei dati sulle irregolarità e sui casi di frode.

(11)

Inoltre, il sostegno alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione dovrebbe riguardare tutti gli aspetti del bilancio dell’Unione, sia dal lato delle entrate che da quello delle spese. In tale quadro si dovrebbe tenere in debita considerazione il fatto che il programma è l’unico programma dell’Unione che tutela il lato delle spese del bilancio dell’Unione.

(12)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell’Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l’introduzione di nuove risorse proprie (10).

(13)

Al presente regolamento si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.

(14)

Le tipologie di finanziamento e le modalità di esecuzione previste dal presente regolamento andrebbero scelte in funzione delle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto in particolare dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. In tal senso, si dovrebbe prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(15)

Il presente regolamento dovrebbe fornire un elenco indicativo delle azioni da finanziare al fine di garantire la continuità del finanziamento di tutte le azioni affidate alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 515/97, compresa la piattaforma AFIS.

(16)

Le azioni dovrebbero essere ammissibili in base alla loro capacità di raggiungere gli obiettivi specifici del programma. Gli obiettivi specifici del programma dovrebbero includere la prestazione di assistenza tecnica speciale alle autorità competenti degli Stati membri, come fornire conoscenze specifiche, attrezzature specializzate e tecnicamente avanzate e strumenti informatici efficaci; assicurare il sostegno necessario e agevolare le indagini, in particolare tramite la predisposizione di squadre investigative comuni e di operazioni transfrontaliere; o potenziare gli scambi di personale per progetti specifici. Inoltre, le azioni ammissibili dovrebbero comprendere anche l’organizzazione di una formazione specializzata mirata, di seminari di analisi del rischio nonché, ove opportuno, di conferenze e studi.

(17)

L’acquisto di attrezzature attraverso lo strumento di sostegno finanziario dell’Unione relativo alle attrezzature per il controllo doganale istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale avrebbe un impatto positivo sulla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione. A norma di tale strumento, vigerebbe l’obbligo di evitare qualsiasi sovrapposizione del sostegno fornito dall’Unione. Analogamente, il programma dovrebbe garantire che sia evitata qualsiasi sovrapposizione del sostegno fornito dall’Unione, concentrare il proprio sostegno sull’acquisizione di tipi di attrezzature che non rientrano nell’ambito di applicazione dello strumento di sostegno finanziario dell’Unione relativo alle attrezzature per il controllo doganale, o di attrezzature i cui beneficiari sono autorità diverse da quelle interessate da detto strumento. Inoltre, è opportuno garantire che l’attrezzatura finanziata sia idonea al fine di contribuire alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

(18)

È opportuno che il programma sia aperto alla partecipazione dei membri dell’Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), come pure alla partecipazione dei paesi in via d’adesione, dei paesi candidati e dei candidati potenziali, nonché dei paesi della politica europea di vicinato, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi. Il programma dovrebbe inoltre essere aperto ad altri paesi terzi a condizione che questi concludano un accordo specifico che disciplini le condizioni specifiche della loro partecipazione ai programmi dell’Unione.

(19)

Tenuto conto delle precedenti valutazioni dei programmi Hercule e al fine di rafforzare il programma, i soggetti stabiliti in un paese terzo non associato al programma dovrebbero potervi partecipare in via straordinaria.

(20)

In particolare, dovrebbe essere incoraggiata la partecipazione di entità stabilite in paesi terzi che hanno un accordo di associazione in vigore con l’Unione, al fine di rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione attraverso la cooperazione in materia doganale e lo scambio di migliori pratiche, in particolare per quanto riguarda le modalità della lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, come pure per quanto riguarda la necessità di far fronte alle sfide poste dai nuovi sviluppi tecnologici.

(21)

Il programma dovrebbe essere attuato tenendo conto delle raccomandazioni e delle misure elencate nella comunicazione della Commissione del 6 giugno 2013 intitolata «Intensificare la lotta contro il contrabbando di sigarette e altre forme di commercio illecito dei prodotti del tabacco — Una strategia globale dell’UE», nonché della relazione del 12 maggio 2017 sullo stato dei lavori relativi alla sua attuazione.

(22)

L’Unione ha ratificato il protocollo sull’eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo («protocollo») nel 2016. Tale protocollo serve a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione nella misura in cui riguarda la lotta contro il commercio transfrontaliero illegale dei prodotti derivati dal tabacco, che causa perdite di entrate. Il programma dovrebbe sostenere il segretariato della Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo nelle sue funzioni legate al protocollo. Dovrebbe inoltre sostenere altre attività organizzate dal segretariato nel quadro della lotta contro il commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco.

(23)

In conformità del regolamento finanziario e del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (13), (Euratom, CE) n. 2185/96 (14) e (UE) 2017/1939 del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e l’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

(24)

I paesi terzi che sono membri del SEE possono partecipare ai programmi dell’Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell’accordo sullo Spazio economico europeo (16), che prevede l’attuazione dei programmi mediante una decisione adottata ai sensi di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica per concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.

(25)

A norma della decisione 2013/755/UE del Consiglio (17), le persone e i soggetti stabiliti nei paesi e territori d’oltremare (PTOM) sono ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.

(26)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del programma dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. La Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro che definiscano, tra l’altro, le priorità e i criteri di valutazione per le sovvenzioni alle azioni.

(27)

Il tasso massimo possibile di cofinanziamento per le sovvenzioni dovrebbe essere definito nel presente regolamento.

(28)

In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (18), è opportuno che il presente programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno. La valutazione dovrebbe essere effettuata in modo tempestivo, indipendente e obiettivo.

(29)

È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell’elenco di indicatori per misurare il conseguimento degli obiettivi generali e specifici come pure, se necessario, integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

(30)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della natura transfrontaliera delle questioni trattate ma, a motivo del valore aggiunto dell’Unione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(31)

L’articolo 42 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 515/97 costituisce la base giuridica del finanziamento del sistema AFIS. Il presente regolamento dovrebbe sostituire tale base giuridica con una nuova. È pertanto opportuno sopprimere l’articolo 42 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 515/97.

(32)

Il regolamento (UE) n. 250/2014 che istituisce il programma Hercule III riguardava il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Il presente regolamento dovrebbe garantire la prosecuzione del programma Hercule III a decorrere dal 1o gennaio 2021. Occorre pertanto abrogare il regolamento (UE) n. 250/2014.

(33)

Data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in conformità degli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma intende contribuire all’integrazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell’obiettivo globale di destinare il 30 % del bilancio dell’Unione agli obiettivi climatici.

(34)

A norma dell’articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un’azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l’azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare interruzioni del sostegno dell’Unione suscettibili di arrecare pregiudizio agli interessi dell’Unione, nella decisione di finanziamento dovrebbe essere possibile prevedere, per un periodo di tempo limitato all’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e solo in casi debitamente giustificati, l’ammissibilità delle attività e dei costi a partire dall’inizio dell’esercizio finanziario 2021, anche se le attività sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

(35)

Al fine di garantire la continuità del sostegno nel settore interessato e di consentire l’attuazione del programma a partire dall’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e dovrebbe applicarsi, con effetto retroattivo, dal 1o gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni Generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma antifrode dell’Unione («programma») per la durata del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Obiettivi del programma

1.   Gli obiettivi generali del programma sono:

a)

tutelare gli interessi finanziari dell’Unione;

b)

sostenere la mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e la cooperazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.

2.   Gli obiettivi specifici del programma sono:

a)

prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione;

b)

favorire la segnalazione delle irregolarità, comprese le frodi, per quanto riguarda i fondi in regime di gestione concorrente e i fondi di assistenza preadesione del bilancio dell’Unione;

c)

fornire strumenti per lo scambio di informazioni e sostegno alle attività operative in materia di mutua assistenza amministrativa in ambito doganale e agricolo.

Articolo 3

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 181,207 milioni di EUR a prezzi correnti.

2.   La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

a)

114,207 milioni di EUR per l’obiettivo di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a);

b)

7 milioni di EUR per l’obiettivo di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

c)

60 milioni di EUR per l’obiettivo di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c).

3.   Fino al 2 % dell’importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l’assistenza tecnica e amministrativa connessa con l’attuazione del programma, come le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. Inoltre, la ripartizione indicativa di cui al paragrafo 2, lettera a) tiene in debita considerazione il fatto che il programma è l’unico programma dell’Unione che riguarda il lato delle spese nella tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Articolo 4

Paesi terzi associati al programma

Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi terzi seguenti:

a)

i membri dell’Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo dello Spazio economico europeo;

b)

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e candidati potenziali conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;

c)

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;

d)

altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell’Unione, purché tale accordo:

i)

garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell’Unione;

ii)

stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi;

iii)

non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda i programmi;

iv)

garantisca all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.

I contributi di cui al primo comma, lettera d), punto ii), costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Articolo 5

Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione

1.   Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario o di gestione indiretta con un organismo di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario.

2.   Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni e appalti, nonché il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, come previsto all’articolo 238 del regolamento finanziario.

3.   Il programma può concedere finanziamenti per le azioni realizzate in conformità del regolamento (CE) n. 515/97, in particolare per coprire i tipi di costi di cui all’elenco indicativo contenuto nell’allegato I del presente regolamento.

4.   Quando l’azione sovvenzionata prevede l’acquisizione di attrezzature, la Commissione predispone, se del caso, un meccanismo di coordinamento volto a garantire l’efficienza e l’interoperabilità di tutte le attrezzature acquistate con il sostegno di programmi dell’Unione.

Articolo 6

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

Allorché partecipa al programma in forza di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

CAPO II

Sovvenzioni

Articolo 7

Sovvenzioni

Le sovvenzioni nell’ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

Articolo 8

Cofinanziamento

Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni concesse a titolo del programma non supera l’80 % dei costi ammissibili. I finanziamenti che superano tale massimale sono concessi solo in casi eccezionali e debitamente giustificati, che sono definiti nei programmi di lavoro di cui all’articolo 11, e tali finanziamenti non superano il 90 % dei costi ammissibili.

Articolo 9

Azioni ammissibili

1.   Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all’articolo 2 sono ammissibili al finanziamento.

2.   Fatta salva qualsiasi altra azione prevista nei programmi di lavoro di cui all’articolo 11, possono essere considerate ammissibili al finanziamento le azioni seguenti:

a)

fornire conoscenze tecniche, attrezzature specializzate e tecnicamente avanzate e strumenti informatici efficaci che rafforzino la cooperazione transnazionale e multidisciplinare e la cooperazione con la Commissione;

b)

potenziare gli scambi di personale per progetti specifici, assicurare il sostegno necessario e agevolare le indagini, in particolare tramite la predisposizione di squadre investigative comuni e di operazioni transfrontaliere;

c)

fornire sostegno tecnico e operativo alle indagini condotte a livello nazionale, in particolare alle autorità doganali e alle autorità di contrasto, al fine di rafforzare la lotta alla frode e ad altre attività illecite;

d)

rafforzare la capacità informatica negli Stati membri e nei paesi terzi, intensificare lo scambio di dati, sviluppare e mettere a disposizione gli strumenti informatici per le indagini e la sorveglianza delle attività di intelligence;

e)

organizzare attività di formazione specializzata, seminari sull’analisi dei rischi, conferenze e studi intesi a migliorare la cooperazione e il coordinamento tra i servizi coinvolti nella tutela degli interessi finanziari dell’Unione;

f)

qualsiasi altra azione prevista dai programmi di lavoro di cui all’articolo 11, necessaria al conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 2.

3.   Quando l’azione da sovvenzionare prevede l’acquisizione di attrezzature, la Commissione garantisce che l’attrezzatura finanziata sia idonea al fine di contribuire alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Articolo 10

Soggetti ammissibili

1.   Oltre ai criteri di cui all’articolo 197 del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Sono ammessi nell’ambito del programma i soggetti seguenti:

a)

le autorità pubbliche che possono contribuire al conseguimento di uno degli obiettivi di cui all’articolo 2 e che sono stabilite in:

i)

uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso; oppure

ii)

un paese terzo associato al programma; oppure

iii)

un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate al paragrafo 3;

b)

gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro che possono contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, purché abbiano sede e siano operativi da almeno un anno in:

i)

uno Stato membro; oppure

ii)

un paese terzo associato al programma; oppure

iii)

un paese terzo elencato in un programma di lavoro, alle condizioni specificate al paragrafo 3;

c)

i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione o le organizzazioni internazionali.

3.   I soggetti di cui al paragrafo 2, stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, sono eccezionalmente ammessi nell’ambito del programma ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione. In linea di principio, tali soggetti dovrebbero sostenere i costi di partecipazione, salvo in casi che devono essere debitamente giustificati nel programma di lavoro.

CAPO III

Programmazione, Sorveglianza e Valutazione

Articolo 11

Programma di lavoro

Ai fini dell’attuazione del programma, la Commissione adotta i programmi di lavoro di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario.

Articolo 12

Sorveglianza e rendicontazione

1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 2 figurano nell’allegato II.

2.   Per garantire un’efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 14, per modificare l’allegato II al fine di rivedere o completare gli indicatori, se ritenuto necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.

3.   La Commissione riferisce annualmente sulla performance del programma al Parlamento europeo e al Consiglio nel quadro della sua relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea e sulla lotta contro la frode.

Nell’ambito delle discussioni in materia, il Parlamento europeo può formulare raccomandazioni per il programma di lavoro annuale. La Commissione tiene debitamente conto di tali raccomandazioni.

4.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri.

Articolo 13

Valutazione

1.   Nel condurre le valutazioni, la Commissione assicura che le stesse siano condotte in maniera indipendente, obiettiva e tempestiva e che i valutatori svolgano il proprio lavoro senza subire alcun tentativo di influenza.

2.   La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sull’attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dall’inizio dell’attuazione del programma.

3.   Al termine dell’attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Corte dei conti e le pubblica sul sito web della Commissione.

Articolo 14

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 12, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 12, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO IV

Disposizioni Transitorie e Finali

Articolo 15

Informazione, comunicazione e visibilità

1.   Eccetto qualora si rischi di compromettere l’efficace svolgimento di attività operative in materia di lotta contro la frode e in ambito doganale, i destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

2.   La Commissione realizza regolarmente azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni svolte a titolo del programma e sui risultati ottenuti. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 2.

Articolo 16

Modifica del regolamento (CE) n 515/97

All’articolo 42 bis del regolamento (CE) n. 515/97, i paragrafi 1 e 2 sono soppressi.

Articolo 17

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 250/2014 è abrogato con effetto dal 1o1o gennaio 2021.

Articolo 18

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) n. 250/2014 e a norma dell’articolo 42 bis del regolamento (CE) n. 515/97, che continuano pertanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura.

2.   La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate a norma del regolamento (UE) n. 250/2014 e dell’articolo 42 bis del regolamento (CE) n. 515/97.

3.   In conformità dell’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, in casi debitamente giustificati specificati nella decisione di finanziamento e per un periodo di tempo limitato, le azioni sovvenzionate nell’ambito del presente regolamento e i costi sottostanti possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se tali azioni sono state realizzate e tali costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

Articolo 19

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D.M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A.P. ZACARIAS


(1)  GU C 10 del 10.1.2019, pag. 1.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 16 marzo 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma d’azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità («programma Hercule») (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 9).

(4)  Decisione n. 878/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2007, che modifica e proroga la decisione n. 804/2004/CE che istituisce un programma d’azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità («Programma Hercule II») (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 18).

(5)  Regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea (programma Hercule III) e che abroga la decisione n. 804/2004/CE (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 6).

(6)  Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola, (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

(7)  Decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull’uso dell’informatica nel settore doganale (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 20).

(8)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).

(9)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1)

(10)  GU L 433I, 22.12.2020, pag. 28.

(11)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(14)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(15)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(16)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(17)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(18)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.


ALLEGATO I

ELENCO INDICATIVO DEI COSTI DI CUI ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3

Elenco indicativo dei tipi di costi che saranno finanziati dal programma per le azioni realizzate in conformità del regolamento (CE) n. 515/97:

a)

i costi d’installazione e di manutenzione dell’infrastruttura tecnica permanente che fornisce agli Stati membri i mezzi logistici, informatici e di automazione degli uffici necessari per assicurare il coordinamento delle operazioni doganali congiunte e di altre attività operative;

b)

il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nonché, se del caso, qualsiasi altra indennità o pagamento relativa ai rappresentanti degli Stati membri e, all’occorrenza, ai rappresentanti di paesi terzi, che partecipano alle missioni dell’Unione, alle operazioni doganali congiunte organizzate dalla Commissione o in collaborazione con essa e a corsi di formazione, riunioni ad hoc e riunioni preparatorie e di valutazione delle indagini amministrative o delle azioni operative condotte dagli Stati membri, se organizzate dalla Commissione o in collaborazione con essa;

c)

le spese relative all’acquisto, allo studio, allo sviluppo e alla manutenzione dell’infrastruttura informatica (hardware), dei software e delle specifiche connessioni di rete, nonché ai relativi servizi di produzione, supporto e formazione ai fini della realizzazione delle azioni previste dal regolamento (CE) n. 515/97, in particolare le azioni relative alla prevenzione delle frodi e la lotta antifrode;

d)

le spese legate alla comunicazione di informazioni e le spese sostenute per le relative azioni che consentono l’accesso all’informazione, ai dati e alle fonti di dati ai fini della realizzazione delle azioni previste dal regolamento (CE) n. 515/97, in particolare le azioni relative alla prevenzione delle frodi e la lotta antifrode;

e)

le spese relative all’utilizzo del sistema informativo doganale previsto dagli strumenti adottati a norma dell’ articolo 87 TFUE e in particolare dalla decisione 2009/917/GAI, nella misura in cui tali strumenti prevedono che dette spese siano a carico del bilancio generale dell’Unione;

f)

le spese per l’acquisto, lo studio, lo sviluppo e la manutenzione delle componenti dell’Unione della rete comune di comunicazione, utilizzate ai fini della lettera c).


ALLEGATO II

INDICATORI PER LA SORVEGLIANZA DEL PROGRAMMA

Il programma sarà sottoposto a un’attenta sorveglianza sulla base di un insieme di indicatori destinati a valutare la misura in cui gli obiettivi generali e specifici del programma sono stati conseguiti e al fine di ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi. A tale scopo, sono raccolti dati in riferimento ai seguenti indicatori fondamentali:

 

Obiettivo specifico 1: prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.

 

Indicatore 1: sostegno alle attività volte a prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, misurato in base:

1.1

:

al tasso di soddisfazione per le attività organizzate e (co)finanziate tramite il programma;

1.2

:

alla percentuale di Stati membri che beneficiano ogni anno del sostegno del programma.

 

Obiettivo specifico 2: favorire la segnalazione delle irregolarità, comprese le frodi, per quanto riguarda i fondi in regime di gestione concorrente e i fondi di assistenza preadesione del bilancio dell’Unione.

 

Indicatore 2: tasso di soddisfazione degli utenti riguardo all’utilizzo dell’IMS.

 

Obiettivo specifico 3: fornire strumenti per lo scambio di informazioni e sostegno alle attività operative in materia di mutua assistenza amministrativa in ambito doganale e agricolo.

 

Indicatore 3: numero di casi in cui le informazioni sull’assistenza reciproca sono state messe a disposizione e numero di attività sovvenzionate nel settore dell’assistenza reciproca.