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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 170 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
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II Atti non legislativi |
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DECISIONI |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
REGOLAMENTI
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12.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 170/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/695 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 28 aprile 2021
che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 173, paragrafo 3, l’articolo 182, paragrafo 1, l’articolo 183 e l’articolo 188, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
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(1) |
Rientra tra gli obiettivi dell’Unione quello di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche rafforzando lo Spazio europeo della ricerca (SER) nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente e di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, promuovendo al contempo tutte le attività di ricerca e innovazione (R&I) per realizzare le priorità strategiche e gli impegni dell’Unione, che in ultima istanza mirano a promuovere la pace, i valori dell’Unione e il benessere dei suoi popoli. |
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(2) |
Al fine di produrre un impatto scientifico, tecnologico, economico, ambientale e sociale in vista di tale obiettivo generale e di massimizzare il valore aggiunto degli investimenti dell’Unione in R&I, l’Unione dovrebbe investire in R&I attraverso Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2021-2027 («programma»). Il programma dovrebbe sostenere la creazione, la migliore diffusione e il trasferimento di conoscenze di eccellenza e di alta qualità e di tecnologie di alta qualità nell’Unione, attirare talenti a tutti i livelli e contribuire a impegnare pienamente il bacino di talenti dell’Unione, facilitare i rapporti di collaborazione e rafforzare l’impatto della R&I nell’ambito dello sviluppo, del sostegno e dell’attuazione delle politiche dell’Unione, sostenere e potenziare l’adozione e la diffusione di soluzioni innovative e sostenibili nell’economia dell’Unione, in particolare tra le piccole e medie imprese (PMI), e nella società, affrontare le sfide globali, compresi i cambiamenti climatici e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals — SDG), creare posti di lavoro, stimolare la crescita economica, promuovere la competitività industriale e accrescere la capacità di attrazione dell’Unione nel settore della R&I. Il programma dovrebbe promuovere tutte le forme di innovazione, comprese quelle pionieristiche, nonché la diffusione sul mercato di soluzioni innovative, e ottimizzare la realizzazione di tali investimenti per aumentare l’impatto nell’ambito di un SER rafforzato. |
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(3) |
È opportuno istituire il programma per la durata del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio (4), fatti salvi i termini stabiliti nel regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (5). |
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(4) |
Il programma dovrebbe contribuire a incrementare gli investimenti pubblici e privati in R&I negli Stati membri, concorrendo in tal modo a raggiungere investimenti totali pari almeno al 3 % del PIL dell’Unione in ricerca e sviluppo. Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri e il settore privato dovranno integrare il programma con misure di investimento proprie e rafforzate nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione. |
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(5) |
In vista del conseguimento degli obiettivi del presente programma e nel rispetto del principio di eccellenza, il programma dovrebbe mirare a rafforzare, tra l’altro, i rapporti di collaborazione in Europa, contribuendo in tal modo a ridurre il divario in termini di R&I. |
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(6) |
Per contribuire al conseguimento degli obiettivi strategici dell’Unione, le attività sostenute nell’ambito del presente programma dovrebbero, se del caso, sfruttare e ispirare una normativa favorevole all’innovazione, in linea con il principio di innovazione, che fornisca sostegno affinché il cospicuo capitale di conoscenze dell’Unione si trasformi più rapidamente e più intensamente in innovazione. |
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(7) |
I concetti di «scienza aperta», «innovazione aperta» e «apertura al mondo» dovrebbero assicurare l’eccellenza e l’impatto degli investimenti dell’Unione nella R&I, salvaguardando nel contempo gli interessi dell’Unione. |
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(8) |
La scienza aperta, incluso l’accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche e ai dati della ricerca, nonché la diffusione e lo sfruttamento ottimali delle conoscenze offrono la possibilità di migliorare la qualità, l’impatto e i benefici della scienza. Sono anche in grado di accelerare il progresso delle conoscenze rendendole più attendibili, efficienti e accurate, più facilmente comprese dalla società e idonee a rispondere alle sfide sociali. È opportuno stabilire disposizioni volte ad assicurare che i beneficiari offrano l’accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazioni inter pares. Analogamente, è opportuno garantire che i beneficiari offrano l’accesso aperto ai dati della ricerca secondo il principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario», garantendo nel contempo la possibilità di deroghe che tengano conto dei legittimi interessi dei beneficiari. In particolare, occorre dare maggiore risalto alla gestione responsabile dei dati della ricerca, che dovrebbero essere conformi ai principi di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità («principi FAIR» — Findability, Accessibility, Interoperability, Reusability), in particolare tramite l’integrazione sistematica dei piani di gestione dei dati. Ove opportuno, i beneficiari dovrebbero fare ricorso alle possibilità offerte dal cloud europeo per la scienza aperta (European Open Science Cloud — EOSC) e dall’infrastruttura europea dei dati e aderire ad altri principi e pratiche di scienza aperta. La reciprocità nella scienza aperta dovrebbe essere incoraggiata in tutti gli accordi di associazione e cooperazione con i paesi terzi. |
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(9) |
I beneficiari del programma, in particolare le PMI, devono essere incoraggiati ad avvalersi dei pertinenti strumenti dell’Unione esistenti, come l’helpdesk europeo per la PI, che aiuta le PMI e altri partecipanti del programma sia a tutelare che a far rispettare i loro diritti di proprietà intellettuale (PI). |
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(10) |
L’ideazione e la progettazione del programma dovrebbero rispondere alla necessità di creare una massa critica di attività sostenute in tutta l’Unione, incoraggiando la partecipazione basata sull’eccellenza da parte di tutti gli Stati membri, e mediante la cooperazione internazionale, in linea con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile («Agenda 2030»), gli SDG e l’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (6) («accordo di Parigi»). L’attuazione del programma dovrebbe rafforzare il perseguimento degli SDG e l’impegno dell’Unione e dei suoi Stati membri ad attuare l’Agenda 2030 per conseguire le sue tre dimensioni — economica, sociale e ambientale — in modo coerente e integrato. |
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(11) |
Le attività sostenute nell’ambito del programma dovrebbero favorire il conseguimento degli obiettivi, delle priorità e degli impegni internazionali dell’Unione. |
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(12) |
Il programma dovrebbe trarre vantaggio dalla complementarità con le pertinenti tabelle di marcia e strategie europee esistenti in materia di R&I, nonché con gli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI), se del caso, a condizione che le connesse esigenze in termini di R&I siano individuate nella pianificazione strategica del programma. |
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(13) |
Il programma dovrebbe garantire la trasparenza e la rendicontabilità dei finanziamenti pubblici nei progetti di R&I, preservando così l’interesse pubblico. |
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(14) |
Il programma dovrebbe sostenere le attività di R&I nel settore delle scienze sociali e umane, il che comporta il miglioramento delle conoscenze scientifiche in questo settore e il ricorso a conoscenze e progressi raggiunti nelle scienze sociali e umane al fine di accrescere l’impatto economico e sociale del programma. Nell’ambito del pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea» le scienze sociali e umane dovrebbero essere pienamente integrate in tutti i poli tematici. Oltre alla promozione delle scienze sociali e umane all’interno dei progetti, la loro integrazione dovrebbe essere sostenuta anche tramite l’inclusione, ove opportuno, di esperti esterni indipendenti provenienti dal settore delle scienze sociali e umane in seno ai comitati di esperti e ai comitati di valutazione, nonché tramite la tempestiva sorveglianza e la rendicontazione in materia di scienze sociali e umane nel quadro delle azioni di ricerca finanziate. In particolare, il livello di integrazione delle scienze sociali e umane dovrebbe essere monitorato in tutto il programma. |
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(15) |
Il programma dovrebbe mantenere un approccio equilibrato tra ricerca, da un lato, e innovazione, dall’altro, come pure tra i finanziamenti «dal basso verso l’alto» (basati sull’iniziativa dei ricercatori o degli innovatori) e «dall’alto verso il basso» (basati su priorità definite a livello strategico), in funzione della natura delle comunità di R&I che vi partecipano in tutta l’Unione, dei tipi di attività svolte e delle finalità perseguite nonché degli impatti ricercati. La combinazione di questi fattori dovrebbe determinare la scelta dell’approccio per le diverse parti del programma, che contribuiscono tutte alla realizzazione dell’obiettivo generale e degli obiettivi specifici del programma. |
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(16) |
Il bilancio complessivo per la componente «Ampliamento della partecipazione e diffusione dell’eccellenza» della parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca» del programma dovrebbe essere pari almeno al 3,3 % del bilancio complessivo del programma e dovrebbe andare principalmente a vantaggio dei soggetti giuridici stabiliti nei paesi oggetto dell’ampliamento. |
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(17) |
Le Iniziative di eccellenza dovrebbero mirare a rafforzare l’eccellenza della R&I nei paesi ammissibili, ad esempio attraverso il sostegno alla formazione per migliorare le competenze di gestione in materia di R&I, la concessione di premi, il rafforzamento degli ecosistemi di innovazione nonché la creazione di reti di R&I, anche sulla base di infrastrutture di ricerca finanziate dall’Unione. Per poter presentare domanda di finanziamento nell’ambito della componente «Ampliamento della partecipazione e diffusione dell’eccellenza» della parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca» del programma, i richiedenti devono dimostrare chiaramente che i progetti sono collegati a strategie nazionali e/o regionali di R&I. |
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(18) |
Dovrebbe essere possibile applicare una procedura di «Corsia veloce per la R&I», in cui i tempi per la concessione delle sovvenzioni non dovrebbero superare i sei mesi, al fine di consentire un accesso più rapido e «dal basso verso l’alto» ai fondi per i piccoli consorzi collaborativi che comprendano azioni che vanno dalla ricerca fondamentale alla commercializzazione. |
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(19) |
Il programma dovrebbe sostenere tutte le fasi della R&I, in particolare nel quadro di progetti collaborativi e di missioni e partenariati europei, se del caso. La ricerca fondamentale è un elemento essenziale e una condizione importante per incrementare la capacità dell’Unione di attirare i migliori scienziati affinché diventi un polo di eccellenza a livello mondiale. Nel programma è opportuno garantire l’equilibrio tra ricerca di base e ricerca applicata. Unitamente all’innovazione, tale equilibrio favorirà la competitività economica, la crescita e l’occupazione nell’Unione. |
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(20) |
È provato che l’inclusione della diversità, in tutti i sensi, è fondamentale per la qualità della ricerca scientifica, dal momento che la scienza trae vantaggio dalla diversità. La diversità e l’inclusività contribuiscono all’eccellenza nella R&I collaborativa: la collaborazione tra discipline, settori e in tutto il SER consente una ricerca migliore e proposte di progetti di qualità più elevata, può tradursi in tassi più alti di adozione nella società e può promuovere i benefici dell’innovazione, facendo così progredire l’Europa. |
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(21) |
Per massimizzare l’impatto del programma, è opportuno prestare particolare attenzione agli approcci multidisciplinari, interdisciplinari e transdisciplinari quali elementi fondamentali per compiere importanti progressi scientifici. |
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(22) |
Le attività di ricerca svolte nell’ambito del pilastro «Scienza di eccellenza» dovrebbero essere stabilite in base alle esigenze e alle opportunità scientifiche e promuovere l’eccellenza scientifica. Il programma di ricerca dovrebbe essere messo a punto in stretta collaborazione con la comunità scientifica e porre altresì l’accento sulla capacità di attirare nuovi talenti nel campo della R&I e ricercatori all’inizio della carriera, rafforzando al contempo il SER, evitando la fuga di cervelli e promuovendone la circolazione. |
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(23) |
Il programma dovrebbe aiutare l’Unione e i suoi Stati membri ad attirare i migliori cervelli e le migliori competenze, tenendo in considerazione la realtà della fortissima concorrenza internazionale. |
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(24) |
Il pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea» dovrebbe essere creato sotto forma di poli di attività di R&I, al fine di ottenere la massima integrazione tra le rispettive aree tematiche e garantire al contempo livelli di impatto per l’Unione elevati e sostenibili rispetto alle risorse spese. Ciò incoraggerebbe la collaborazione interdisciplinare, intersettoriale, trasversale e transfrontaliera ai fini degli SDG, seguendo i principi dell’Agenda 2030 e dell’accordo di Parigi, oltre alla competitività delle industrie dell’Unione. L’organizzazione di iniziative di grande ambizione e di ampia portata sotto forma di missioni di R&I consentirebbe al programma di avere un impatto trasformativo e sistemico per la società a sostegno degli SDG, anche attraverso la cooperazione internazionale e la diplomazia scientifica. Le attività nell’ambito di questo pilastro dovrebbero coprire l’intera gamma di attività di R&I per garantire che l’Unione rimanga all’avanguardia nelle priorità definite a livello strategico. |
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(25) |
Il polo tematico «Cultura, creatività e società inclusiva» dovrebbe contribuire in modo sostanziale alla ricerca relativa ai settori culturali e creativi, compreso il patrimonio culturale dell’Unione, consentendo in particolare la creazione di uno spazio collaborativo per il patrimonio culturale europeo. |
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(26) |
Il pieno e tempestivo coinvolgimento nel programma dell’industria di tutti i tipi, dai singoli imprenditori alle PMI fino alle imprese di grandi dimensioni, contribuirebbe in modo sostanziale alla realizzazione degli obiettivi del programma, specificamente in vista della creazione di posti di lavoro e crescita sostenibili nell’Unione. Tale impegno da parte dell’industria dovrebbe tradursi nella sua partecipazione alle azioni finanziate a un livello almeno commisurato a quello del programma quadro Orizzonte 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) (Orizzonte 2020). |
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(27) |
Le azioni nell’ambito del programma fornirebbero contributi importanti per sbloccare il potenziale dei settori strategici dell’Unione, comprese le tecnologie abilitanti fondamentali che riflettono gli obiettivi della strategia di politica industriale dell’Unione. |
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(28) |
Le consultazioni di molteplici portatori di interessi, anche della società civile e dell’industria, dovrebbero contribuire all’individuazione delle prospettive e delle priorità tramite la pianificazione strategica. Ciò dovrebbe tradursi nell’elaborazione periodica di piani strategici di R&I adottati mediante atti di esecuzione per preparare il contenuto dei programmi di lavoro. |
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(29) |
Ai fini del finanziamento di una particolare azione, il programma di lavoro dovrebbe tener conto dell’esito di precedenti progetti specifici e dello stato della scienza, della tecnologia e dell’innovazione a livello nazionale, dell’Unione e internazionale nonché dei pertinenti sviluppi che interessano le politiche, i mercati e la società. |
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(30) |
È importante sostenere l’industria dell’Unione perché possa rimanere o diventare leader mondiale nel campo dell’innovazione, della digitalizzazione e della neutralità climatica, in particolare investendo nelle tecnologie abilitanti fondamentali che sosterranno l’attività economica di domani. Le azioni del programma dovrebbero affrontare fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimale, promuovere gli investimenti in modo proporzionato e trasparente, senza duplicare il finanziamento privato o sostituirsi ad esso, possedere un chiaro valore aggiunto europeo nonché garantire il rendimento pubblico degli investimenti. Questo garantirà la coerenza fra le azioni del programma e la normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato, al fine di incentivare l’innovazione e di evitare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato interno. |
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(31) |
È opportuno che il programma sostenga la R&I in maniera integrata, rispettando tutte le disposizioni pertinenti nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio. La nozione di ricerca, ivi compreso lo sviluppo sperimentale, dovrebbe essere usata alla luce del manuale di Frascati elaborato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), mentre la nozione di innovazione dovrebbe essere usata alla luce del manuale di Oslo elaborato dall’OCSE e da Eurostat, che adotta un ampio approccio comprendente l’innovazione sociale e il design. Come in Orizzonte 2020, nella classificazione delle attività di ricerca tecnologica, sviluppo dei prodotti e dimostrazione e nella definizione dei tipi di azioni disponibili negli inviti a presentare proposte si dovrebbe continuare a tenere conto delle definizioni OCSE relative al livello di maturità tecnologica (Technological Readiness Level — TRL). Non si dovrebbero attribuire sovvenzioni per le azioni in cui le attività vanno oltre il TRL 8. Il programma di lavoro dovrebbe poter consentire la concessione di sovvenzioni per la validazione dei prodotti su larga scala e le prime applicazioni commerciali relativamente a un determinato invito nell’ambito del pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea». |
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(32) |
Il programma dovrebbe contribuire agli obiettivi spaziali a un livello di spesa almeno commisurato proporzionalmente a quello di Orizzonte 2020. |
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(33) |
La comunicazione della Commissione dell’11 gennaio 2018 intitolata «Valutazione intermedia di Orizzonte 2020: massimizzare l’impatto dei programmi di ricerca e innovazione dell’UE», la risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2017 sulla valutazione della messa in atto di Orizzonte 2020 in vista della sua valutazione intermedia e della proposta relativa al 9o Programma quadro (8) e le conclusioni del Consiglio del 1o dicembre 2017 dal titolo «Dalla valutazione intermedia di Orizzonte 2020 verso il nono programma quadro» hanno fornito una serie di raccomandazioni per il programma, anche per le norme di partecipazione e diffusione. Tali raccomandazioni sono basate sugli insegnamenti tratti da Orizzonte 2020 e sui contributi forniti dalle istituzioni dell’Unione e dai portatori di interessi. Tali raccomandazioni comprendono la proposta di misure per promuovere la circolazione dei cervelli e facilitare l’apertura delle reti di R&I a investire in modo più ambizioso al fine di raggiungere la massa critica e massimizzare l’impatto; di sostenere le innovazioni pionieristiche; di dare priorità agli investimenti dell’Unione per la R&I in settori ad alto valore aggiunto, in particolare attraverso un approccio basato sulle missioni, un coinvolgimento dei cittadini totale, ben informato e tempestivo e la comunicazione su vasta scala; di razionalizzare il quadro dei finanziamenti dell’Unione al fine di utilizzare appieno il potenziale di R&I, comprese le infrastrutture di ricerca in tutta l’Unione, per esempio semplificando la gamma di iniziative di partenariato europeo e dei sistemi di cofinanziamento; di sviluppare maggiori e più concrete sinergie tra i vari strumenti di finanziamento dell’Unione, in particolare superando una logica di intervento non complementare e la complessità dei vari finanziamenti e altri regolamenti, anche con l’obiettivo di contribuire a mobilitare il potenziale sottoutilizzato di R&I in tutta l’Unione; di irrobustire la cooperazione internazionale e rafforzare l’apertura alla partecipazione dei paesi terzi; e di proseguire la semplificazione sulla base delle esperienze di attuazione di Orizzonte 2020. |
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(34) |
Data la particolare attenzione che occorre prestare al coordinamento e alla complementarità tra le diverse politiche dell’Unione, il programma dovrebbe ricercare le sinergie con altri programmi dell’Unione, dalla loro concezione e pianificazione strategica fino alla selezione, alla gestione, alla comunicazione, alla diffusione e allo sfruttamento dei risultati, alla sorveglianza, all’audit e alla governance del progetto. Per quanto riguarda il finanziamento delle attività di R&I, le sinergie dovrebbero consentire di armonizzare il più possibile le norme, anche in materia di ammissibilità dei costi. Allo scopo di evitare duplicazioni o sovrapposizioni, aumentare l’effetto leva del finanziamento dell’Unione e di ridurre gli oneri amministrativi per i richiedenti e i beneficiari, dovrebbe essere possibile promuovere sinergie, in particolare mediante finanziamenti alternativi, combinati, cumulativi e tramite il trasferimento di risorse. |
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(35) |
In conformità del regolamento (UE) 2020/2094 ed entro i limiti delle risorse da esso assegnate, è opportuno attuare misure per la ripresa e la resilienza nell’ambito del programma al fine di affrontare le conseguenze senza precedenti della crisi COVID-19. Tali risorse supplementari dovrebbero essere utilizzate in modo da garantire il rispetto dei termini stabiliti dal regolamento (UE) 2020/2094. Esse dovrebbero essere assegnate esclusivamente ad azioni di R&I volte a far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19, in particolare le conseguenze economiche, sociali e relative alla società nel suo insieme. |
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(36) |
Per ottenere il massimo impatto possibile dei finanziamenti dell’Unione e il contributo più efficace agli obiettivi strategici e agli impegni dell’Unione, dovrebbe essere possibile stipulare partenariati europei con i partner del settore pubblico e/o privato, tra cui l’industria, le PMI, le università, le organizzazioni di ricerca, i portatori di interessi in ambito R&I, gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale o le organizzazioni della società civile, comprese le fondazioni e le organizzazioni non governative (ONG) che sostengono e/o svolgono attività di R&I, purché gli impatti desiderati si possano conseguire con maggiore efficacia in partenariato rispetto che dalla sola Unione. |
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(37) |
Dovrebbe essere possibile, a seconda della decisione dello Stato membro, che i contributi dei programmi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+), dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) siano considerati un contributo dello Stato membro partecipante a partenariati europei nell’ambito del programma. Tale possibilità, tuttavia, non dovrebbe pregiudicare la necessità di rispettare tutte le disposizioni applicabili a tali contributi stabilite in un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisca le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi, al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti («regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027») e nei regolamenti specifici di ciascun fondo. |
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(38) |
Il programma dovrebbe rafforzare la cooperazione tra i partenariati europei e i partner del settore pubblico e/o privato a livello internazionale, anche aderendo a programmi di R&I e a investimenti transfrontalieri in R&I che apportano reciproci vantaggi per i cittadini e le imprese, garantendo nel contempo che l’Unione possa difendere i propri interessi in settori strategici. |
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(39) |
Le Iniziative faro delle tecnologie emergenti e future (TEF) si sono dimostrate strumenti efficaci ed efficienti che apportano vantaggi alla società in uno sforzo congiunto e coordinato dell’Unione e dei suoi Stati membri. Le attività condotte nel quadro delle iniziative faro TEF Graphene, Human Brain Project e Quantum Technologies, sostenute nell’ambito di Orizzonte 2020, continueranno a essere sostenute nell’ambito del programma attraverso gli inviti a presentare proposte inclusi nel programma di lavoro. Le azioni preparatorie sostenute nell’ambito delle iniziative faro TEF di Orizzonte 2020 alimenteranno la pianificazione strategica nell’ambito del programma e informare i lavori sulle missioni, sui partenariati europei cofinanziati e/o coprogrammati e sui periodici inviti a presentare proposte. |
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(40) |
Il Centro comune di ricerca (Joint Research Centre — JRC) dovrebbe continuare a fornire prove scientifiche indipendenti orientate al cliente e assistenza tecnica per politiche dell’Unione durante l’intero ciclo programmatico. Le azioni dirette del JRC dovrebbero essere attuate in maniera flessibile, efficiente e trasparente, tenendo conto delle esigenze delle politiche dell’Unione e delle pertinenti esigenze degli utilizzatori del JRC e garantendo la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Il JRC dovrebbe continuare a generare risorse aggiuntive. |
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(41) |
È opportuno che il pilastro «Europa innovativa» stabilisca una serie di misure per la fornitura di sostegno integrato al fine di rispondere alle esigenze degli imprenditori e dell’imprenditorialità, mirando a realizzare e accelerare le innovazioni pionieristiche in vista di una rapida crescita sul mercato nonché a promuovere l’autonomia strategica dell’Unione preservando al tempo stesso un’economia aperta. Esso dovrebbe offrire uno sportello unico al fine di attirare e sostenere tutti i tipi di innovatori e di imprese innovative — ad esempio le PMI, comprese start-up, e, in casi eccezionali, piccole imprese a media capitalizzazione — con potenziale di espansione a livello di Unione e internazionale. Il pilastro dovrebbe offrire sovvenzioni e co-investimenti flessibili e in tempi rapidi, anche con gli investitori privati. Tali obiettivi dovrebbero essere perseguiti mediante la creazione di un Consiglio europeo per l’innovazione (CEI). Il pilastro dovrebbe inoltre sostenere l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (European Institute of Innovation and Technology — EIT) e gli ecosistemi europei dell’innovazione in generale, in particolare tramite partenariati europei con gli attori nazionali e regionali che sostengono l’innovazione. |
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(42) |
Ai fini del presente regolamento, in particolare ai fini delle attività svolte nell’ambito del CEI, per start-up si dovrebbe intendere una PMI nella fase iniziale del suo ciclo di vita, comprese quelle che sono create come spin-off di attività di ricerca universitarie, che punta a soluzioni innovative e modelli commerciali scalabili ed è autonoma ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (9); per «impresa a media capitalizzazione» si dovrebbe intendere un’impresa che non è una PMI e che ha tra 250 e 3 000 dipendenti, calcolati conformemente al titolo I, articoli da 3 a 6, dell’allegato di detta raccomandazione; per «piccola impresa a media capitalizzazione» si dovrebbe intendere un’impresa a media capitalizzazione con un massimo di 499 dipendenti. |
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(43) |
Gli obiettivi strategici del programma devono essere perseguiti anche mediante gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio del programma InvestEU, promuovendo in tal modo le sinergie tra i due programmi. |
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(44) |
Il CEI, insieme ad altre componenti del programma, dovrebbe stimolare tutte le forme di innovazione, dalle innovazioni incrementali a quelle pionieristiche e dirompenti, puntando in particolare alle innovazioni creatrici di mercati. Utilizzando i propri strumenti Apripista (Pathfinder) e Acceleratore (Accelerator), il CEI dovrebbe mirare a individuare, sviluppare e diffondere innovazioni ad alto rischio di ogni genere, tra cui innovazioni di tipo incrementale, con particolare attenzione per le innovazioni pionieristiche, dirompenti e a contenuto estremamente avanzato (deep-tech) che hanno il potenziale di diventare innovazioni creatrici di mercati. Tramite un sostegno coerente e razionalizzato, il CEI dovrebbe colmare l’attuale mancanza di sostegno pubblico e di investimenti privati a favore delle innovazioni pionieristiche. Gli strumenti del CEI richiedono caratteristiche giuridiche e di gestione specifiche, che tengano conto dei suoi obiettivi, in particolare l’azione di diffusione sul mercato. |
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(45) |
L’Acceleratore è inteso a colmare la «valle della morte» che separa la ricerca, la precommercializzazione di massa e l’espansione delle imprese. L’Acceleratore fornirà sostegno a operazioni ad alto potenziale che presentano rischi tecnologici, scientifici, finanziari, di gestione o commerciali tali per cui non sono ancora considerate idonee al finanziamento bancario e, quindi, non sono in grado di mobilitare investimenti significativi da parte del mercato, integrando in tal modo il programma InvestEU. |
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(46) |
In stretta sinergia con il programma InvestEU, l’Acceleratore, nelle sue modalità di finanziamento misto e di sostegno finanziario di capitale, dovrebbe finanziare progetti condotti da PMI, comprese le start-up e, in casi eccezionali, piccole imprese a media capitalizzazione, che non sono ancora in grado di generare entrate o che non sono ancora redditizie o che non sono ancora in grado di attirare investimenti sufficienti per attuare pienamente il piano di attività dei rispettivi progetti. Tali soggetti ammissibili sarebbero considerati non idonei al finanziamento bancario, sebbene una parte delle loro necessità di investimenti avrebbe potuto essere o potrebbe essere fornita da uno o più investitori, come una banca pubblica o privata, una società di gestione di patrimoni familiari (family office), un fondo di capitale di rischio, un investitore informale (business angel). In tal modo, l’Acceleratore è inteso a superare un fallimento del mercato e finanziare soggetti promettenti ma non ancora idonei al finanziamento bancario impegnati nella realizzazione di progetti di innovazione pionieristica creatrice di mercato. Una volta divenuti idonei al finanziamento bancario, in una fase successiva del proprio sviluppo tali progetti potrebbero essere finanziati nell’ambito del programma InvestEU. |
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(47) |
Mentre il bilancio dell’Acceleratore dovrebbe essere distribuito mediante finanziamento misto, ai fini dell’articolo 48, il suo sostegno sotto forma di sole sovvenzioni alle PMI, comprese le start-up, dovrebbe corrispondere a quello previsto nell’ambito del bilancio dello strumento per le PMI di Orizzonte 2020. |
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(48) |
L’EIT, soprattutto attraverso le sue comunità della conoscenza e dell’innovazione (CCI) e ampliando il proprio sistema di innovazione regionale, dovrebbe mirare a rafforzare gli ecosistemi di innovazione che affrontano le sfide globali. Ciò dovrebbe essere ottenuto promuovendo l’integrazione dell’innovazione, della ricerca, dell’istruzione superiore e dell’imprenditorialità. Conformemente a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia («regolamento EIT») e alla propria agenda strategica di innovazione di cui a una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’agenda strategica per l’innovazione dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027, l’EIT dovrebbe promuovere l’innovazione mediante le sue attività e intensificare significativamente il suo sostegno all’integrazione dell’istruzione superiore nell’ecosistema di innovazione, in particolare promuovendo l’educazione imprenditoriale, incoraggiando una solida collaborazione non disciplinare tra l’industria e il mondo accademico e individuando le competenze di cui dovranno disporre gli innovatori del futuro per far fronte alle sfide globali, tra cui le competenze avanzate in materia di digitale e di innovazione. I regimi di sostegno messi a disposizione dall’EIT dovrebbero essere rivolti ai beneficiari del CEI, mentre le start-up emergenti dalle CCI dell’EIT dovrebbero disporre di un accesso semplificato, e quindi più rapido, alle azioni del CEI. Concentrandosi sugli ecosistemi di innovazione, l’EIT dovrebbe rientrare per sua natura nel pilastro «Europa innovativa», ma dovrebbe altresì sostenere gli altri pilastri, se del caso. È opportuno evitare inutili duplicazioni tra le CCI e altri strumenti nello stesso settore, in particolare altri partenariati europei. |
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(49) |
Dovrebbe essere garantita e mantenuta la parità di condizioni fra le imprese in concorrenza su un determinato mercato, dal momento che costituisce un requisito fondamentale per favorire la proliferazione di tutti i tipi di innovazione, comprese le innovazioni pionieristiche, dirompenti e di tipo incrementale, consentendo così in particolare a un gran numero di piccoli e medi innovatori di sviluppare la loro capacità di R&I, cogliere i benefici dei loro investimenti e conquistare una quota di mercato. |
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(50) |
Il programma dovrebbe promuovere e integrare la cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni e iniziative internazionali sulla base degli interessi dell’Unione, dei vantaggi reciproci, degli impegni internazionali, della diplomazia scientifica e, per quanto possibile, della reciprocità. La cooperazione internazionale dovrebbe mirare a rafforzare, dell’Unione, l’eccellenza nella R&I, la capacità di attrazione e di trattenere i migliori talenti nonché la competitività economica e industriale, ad affrontare le sfide globali, tra cui gli SDG seguendo i principi dell’Agenda 2030 e dell’accordo di Parigi, e a sostenere le politiche esterne dell’Unione. È opportuno adottare un approccio basato sull’apertura generale alla partecipazione internazionale e su azioni mirate di cooperazione internazionale, anche grazie alla opportuna ammissibilità ai finanziamenti di soggetti stabiliti in paesi a basso e medio reddito. L’Unione dovrebbe mirare a concludere accordi di cooperazione internazionale nel settore della R&I con paesi terzi. In parallelo, andrebbe promossa l’associazione di paesi terzi al programma, in particolare alle sue parti collaborative, in conformità degli accordi di associazione e con una particolare attenzione al valore aggiunto per l’Unione. Nell’assegnare i contributi finanziari dei paesi associati al programma, la Commissione dovrebbe tenere conto del livello di partecipazione dei soggetti giuridici di tali paesi terzi alle diverse parti del programma. |
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(51) |
Nell’intento di approfondire la relazione tra scienza e società e massimizzare i benefici delle loro interazioni, il programma dovrebbe favorire un impegno di tutti gli attori sociali, come i cittadini e le organizzazioni della società civile, a partecipare e collaborare alla progettazione e alla creazione di programmi, contenuti e attraverso processi di ricerca e innovazione responsabili (Responsible Research and Innovation — RRI) che rispondano alle preoccupazioni, alle necessità e alle aspettative dei cittadini e della società civile, promuovendo l’educazione scientifica, rendendo le conoscenze scientifiche accessibili al pubblico e agevolando la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni della società civile alle sue attività. Ciò dovrebbe essere realizzato in modo trasversale nell’ambito del programma e tramite attività specifiche nella parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento del SER ». Per generare e mantenere sostegno pubblico al programma, il coinvolgimento dei cittadini e della società civile nel contesto della R&I andrebbe abbinato ad attività di sensibilizzazione pubblica. Il programma dovrebbe inoltre tendere a eliminare gli ostacoli e incoraggiare le sinergie tra la scienza, la tecnologia, la cultura e le arti per ottenere un’innovazione sostenibile di nuova qualità. È opportuno monitorare le misure adottate per migliorare il coinvolgimento dei cittadini e della società civile nei progetti sostenuti. |
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(52) |
Se del caso, il programma dovrebbe tenere conto delle caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche quali individuate nell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in linea con la comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017 intitolata «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE», accolta con favore dal Consiglio. |
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(53) |
È opportuno che le attività sviluppate nell’ambito del programma mirino a eliminare i pregiudizi e le disparità di genere, a migliorare l’equilibrio tra vita professionale e vita privata e a promuovere la parità tra donne e uomini nel settore della R&I, compreso il principio della parità di retribuzione senza discriminazione fondata sul sesso, conformemente agli articoli 2 e 3 del trattato sull’Unione europea (TUE) e agli articoli 8 e 157 TFUE. La dimensione di genere dovrebbe essere integrata nei contenuti della R&I e seguita in tutte le fasi del ciclo di ricerca. Inoltre le attività nel quadro del programma dovrebbero mirare ad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità e la diversità in tutti gli aspetti della R&I relativamente a età, disabilità, razza ed etnia, religione o credo, e orientamento sessuale. |
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(54) |
Alla luce delle specificità del settore industriale della difesa, è opportuno che le disposizioni dettagliate relative ai finanziamenti dell’Unione a favore di progetti di ricerca nel settore della difesa siano stabilite nel quadro del regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo, il Consiglio (10) («Fondo europeo per la difesa»), che stabilisce le norme di partecipazione applicabili alla ricerca in tale settore. Le attività da svolgere nell’ambito del Fondo europeo per la difesa dovrebbero riguardare esclusivamente la ricerca e lo sviluppo nel settore della difesa, mentre le attività svolte nell’ambito del programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio (11) («programma specifico») e dell’EIT dovrebbero riguardare esclusivamente le applicazioni civili. È opportuno evitare duplicazioni inutili. |
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(55) |
Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l’intera durata del programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (12). La dotazione finanziaria comprende un importo di 580 000 000 EUR a prezzi correnti per il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 e per l’EIT, in linea con la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 16 dicembre 2020 sul rafforzamento di programmi specifici e l’adeguamento degli atti di base (13) . |
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(56) |
Al presente programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni. |
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(57) |
A norma dell’articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un’azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l’azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare interruzioni del sostegno dell’Unione che possano arrecare pregiudizio agli interessi dell’Unione, nella decisione di finanziamento dovrebbe essere possibile prevedere, per un periodo di tempo limitato all’inizio del QFP per il periodo 2021-2027 e solo in casi debitamente giustificati, l’ammissibilità delle attività e dei costi a partire dall’inizio dell’esercizio 2021, anche se sono stati attuati e sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione. |
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(58) |
È opportuno perseguire costantemente nell’ambito dell’intero programma la semplificazione amministrativa, in particolare la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. La Commissione dovrebbe semplificare ulteriormente i suoi strumenti e orientamenti così da imporre un onere minimo ai beneficiari. In particolare, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di pubblicare una versione ridotta degli orientamenti. |
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(59) |
Per completare il mercato unico digitale e cogliere le crescenti opportunità offerte dalla convergenza delle tecnologie digitali e fisiche è necessario aumentare gli investimenti. Il programma dovrebbe contribuire a questi sforzi con un notevole aumento della spesa per le principali attività di R&I nel settore digitale rispetto a Orizzonte 2020 (15). Ciò dovrebbe consentire all’Europa di restare in prima linea a livello mondiale nel campo della R&I nel settore digitale. |
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(60) |
È opportuno dare priorità alla ricerca quantistica nell’ambito del polo tematico «Digitale, industria e spazio» del pilastro II, dato il suo ruolo cruciale nella transizione digitale, in particolare mediante il rafforzamento della leadership e dell’eccellenza scientifiche europee nelle tecnologie quantistiche, consentendo di conseguire il bilancio previsto fissato nel 2018. |
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(61) |
In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (17), (Euratom, CE) n. 2185/96 (18) e (UE) 2017/1939 (19) del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (20). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti. |
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(62) |
I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell’Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell’accordo sullo Spazio economico europeo (21), che prevede l’attuazione dei programmi sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga ai paesi terzi di concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. |
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(63) |
A norma dell’articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio (22), le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi o territori d’oltremare sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d’oltremare è connesso. |
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(64) |
In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (23) del 13 aprile 2016, è opportuno che il presente programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di relazioni e monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri e dei beneficiari del programma, l’eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno. |
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(65) |
Per garantire un’efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare l’allegato V per quanto concerne gli indicatori delle modalità di impatto, se ritenuto necessario, e al fine di stabilire valori di base e obiettivi come pure di integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
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(66) |
La coerenza e le sinergie tra il programma e il programma spaziale dell’Unione promuoveranno un settore spaziale europeo competitivo a livello mondiale e innovativo, rafforzeranno l’autonomia dell’Europa in termini di accesso allo spazio e utilizzo di quest’ultimo in un contesto sicuro e potenzieranno il ruolo dell’Europa quale attore globale. L’eccellenza della ricerca, le soluzioni pionieristiche e gli utilizzatori a valle nell’ambito del programma saranno sostenuti da dati e servizi messi a disposizione dal programma spaziale dell’Unione. |
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(67) |
La coerenza e le sinergie tra il programma e Erasmus+ promuoveranno la diffusione dei risultati della ricerca attraverso attività di formazione, diffonderanno lo spirito di innovazione nel sistema dell’istruzione e garantiranno che le attività di istruzione e formazione siano fondate sulle attività di R&I più aggiornate. A tale proposito, in seguito alle azioni pilota sulle università europee avviate nell’ambito di Erasmus+ nel periodo 2014-2020, il programma integrerà, se del caso, in modo sinergico il sostegno fornito da Erasmus+ alle università europee. |
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(68) |
Al fine di aumentare l’impatto del programma nell’affrontare le priorità dell’Unione, è opportuno incoraggiare e ricercare sinergie con i programmi e gli strumenti volti a rispondere alle esigenze emergenti dell’Unione, compresi il meccanismo per una transizione giusta, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e il programma «UE per la salute» (EU4Health). |
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(69) |
Le norme di partecipazione e diffusione dovrebbero riflettere adeguatamente le esigenze del programma, tenendo conto delle preoccupazioni espresse e delle raccomandazioni formulate dai vari portatori di interessi nonché nella valutazione intermedia di Orizzonte 2020 effettuata con l’assistenza di esperti esterni indipendenti. |
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(70) |
Le norme comuni nell’ambito dell’intero programma dovrebbero garantire un quadro coerente che agevoli la partecipazione ai programmi sostenuti finanziariamente dal bilancio del programma, compresa la partecipazione a programmi gestiti da organismi di finanziamento quali l’EIT, imprese comuni o qualsiasi altra struttura a norma dell’articolo 187 TFUE e la partecipazione a programmi avviati da Stati membri a norma dell’articolo 185 TFUE. L’adozione di norme specifiche dovrebbe essere possibile, ma è opportuno limitare le deroghe ai casi in cui queste siano strettamente necessarie e debitamente giustificate. |
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(71) |
Le azioni che rientrano nell’ambito di applicazione del programma dovrebbero rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi sanciti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»). Tali azioni dovrebbero essere conformi a tutti gli obblighi legali, compreso il diritto internazionale, e a tutte le pertinenti decisioni della Commissione, quali la comunicazione della Commissione del 28 giugno 2013 (24), nonché ai principi etici, tra i quali evitare qualsiasi violazione dell’integrità della ricerca. È opportuno tenere conto, ove opportuno, dei pareri espressi dal Gruppo europeo per l’etica delle scienze e delle nuove tecnologie, dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e dal Garante europeo della protezione dei dati. Anche l’articolo 13 TFUE dovrebbe essere tenuto in considerazione nelle attività di ricerca e l’impiego di animali nella ricerca e nella sperimentazione dovrebbe essere ridotto, con l’obiettivo finale di sostituirlo con altri metodi. |
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(72) |
Al fine di garantire l’eccellenza scientifica e in linea con l’articolo 13 della Carta, il programma dovrebbe promuovere il rispetto della libertà accademica in tutti i paesi che beneficiano dei relativi fondi. |
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(73) |
Conformemente agli obiettivi di cooperazione internazionale di cui agli articoli 180 e 186 TFUE, è opportuno promuovere la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi e di organizzazioni internazionali, sulla base dei vantaggi reciproci e degli interessi dell’Unione. L’attuazione del programma dovrebbe essere conforme alle misure adottate in conformità degli articoli 75 e 215 TFUE e dovrebbe essere conforme al diritto internazionale. Per le azioni collegate alle risorse strategiche, agli interessi, all’autonomia o alla sicurezza dell’Unione, dovrebbe essere possibile limitare la partecipazione ad azioni specifiche del programma ai soggetti giuridici stabiliti solo negli Stati membri o ai soggetti giuridici stabiliti in paesi associati o altri paesi terzi specificati in aggiunta a quelli stabiliti negli Stati membri. Qualsiasi esclusione di soggetti giuridici stabiliti nell’Unione o in paesi associati controllati direttamente o indirettamente da paesi terzi non associati o da soggetti giuridici di paesi terzi non associati dovrebbe tenere conto dei rischi che l’inclusione di tali soggetti comporterebbe, da un lato, e dei benefici che la loro partecipazione comporterebbe, dall’altro. |
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(74) |
Il programma riconosce i cambiamenti climatici come una delle maggiori sfide globali e sociali e rispecchia l’importanza di lottare contro tale fenomeno, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi e realizzare gli SDG. Pertanto, il programma dovrebbe contribuire all’integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese di bilancio dell’Unione al sostegno degli obiettivi climatici. L’integrazione delle questioni climatiche si dovrebbe riflettere adeguatamente nei contenuti di R&I e si dovrebbe applicare in tutte le fasi del ciclo di ricerca. |
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(75) |
Nel contesto delle modalità di impatto relative al clima, la Commissione dovrebbe riferire in merito ai risultati, alle innovazioni e agli effetti aggregati previsti dei progetti che hanno rilevanza per il clima, anche suddivisi per parte del programma e per regime di esecuzione. Nello svolgimento della sua analisi la Commissione dovrebbe tener conto dei costi e dei benefici economici, sociali e ambientali a lungo termine per i cittadini dell’Unione delle attività previste dal programma, tra cui l’adozione di soluzioni innovative di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, l’impatto stimato sulla creazione di posti di lavoro e di imprese, la crescita economica e la competitività, l’energia pulita, la salute e il benessere, compresa la qualità dell’aria, del suolo e dell’acqua. I risultati dell’analisi d’impatto dovrebbero essere resi pubblici, valutati nel contesto degli obiettivi dell’Unione in materia di clima ed energia e contribuire al successivo processo di pianificazione strategica e nei futuri programmi di lavoro. |
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(76) |
Data l’importanza di arginare la notevole perdita di biodiversità, le attività di R&I nell’ambito del programma dovrebbero contribuire a preservare e ripristinare la biodiversità e a conseguire l’ambizioso traguardo generale di destinare il 7,5 % della spesa annuale a titolo del QFP agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2024 e il 10 % della spesa annuale a titolo del QFP agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2026 e nel 2027, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e biodiversità, conformemente all’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie. |
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(77) |
Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi ed esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate in base all’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione. |
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(78) |
È possibile che l’uso di informazioni sensibili preesistenti o l’accesso a risultati sensibili da parte di persone non autorizzate abbia ripercussioni negative sugli interessi dell’Unione o di uno o più Stati membri. Il trattamento dei dati riservati e delle informazioni classificate dovrebbe pertanto essere disciplinato da tutto il pertinente diritto dell’Unione, inclusi i regolamenti interni delle istituzioni, come la decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (25). |
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(79) |
È necessario stabilire le condizioni minime di partecipazione, sia come regola generale in base alla quale un consorzio dovrebbe includere almeno un soggetto giuridico proveniente da uno Stato membro sia per quanto concerne le specificità di particolari tipi di azioni nell’ambito del programma. |
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(80) |
È necessario stabilire i termini e le condizioni della fornitura di finanziamenti dell’Unione a favore dei partecipanti alle azioni nell’ambito del programma. Le sovvenzioni dovrebbero costituire la principale forma di sostegno nel programma. Esse dovrebbero essere attuate tenendo conto di tutte le forme di finanziamento previste dal regolamento finanziario, comprese le somme forfettarie, i tassi fissi o i costi unitari, nell’ottica di un’ulteriore semplificazione. La convenzione di sovvenzione dovrebbe stabilire i diritti e gli obblighi dei beneficiari, compresi il ruolo e i compiti del coordinatore, se del caso. Nell’elaborazione dei modelli di convenzione di sovvenzione e in caso di modifiche sostanziali a questi ultimi, è opportuno garantire una stretta cooperazione con gli esperti degli Stati membri, anche in vista di un’ulteriore semplificazione per i beneficiari. |
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(81) |
Nel presente regolamento i tassi di finanziamento sono indicati come valori massimi, al fine di soddisfare il principio di cofinanziamento. |
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(82) |
Conformemente al regolamento finanziario, il programma dovrebbe costituire la base per una più vasta accettazione delle consuete prassi di contabilità analitica dei beneficiari per quanto riguarda i costi del personale e i costi unitari di beni e servizi fatturati internamente, anche per grandi infrastrutture di ricerca ai sensi di Orizzonte 2020. Il ricorso ai costi unitari per beni e servizi fatturati internamente, calcolati sulla base delle consuete prassi contabili dei beneficiari combinando costi diretti e costi indiretti effettivi, dovrebbe essere un’opzione selezionabile da tutti i beneficiari. A tale riguardo, i beneficiari dovrebbero essere in grado di includere i costi indiretti effettivi calcolati sulla base dei criteri di assegnazione in tali costi unitari di beni e servizi fatturati internamente. |
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(83) |
È opportuno semplificare ulteriormente l’attuale sistema di rimborso dei costi effettivi del personale, secondo l’approccio della retribuzione basata sul progetto sviluppato nell’ambito di Orizzonte 2020, e allinearlo meglio al regolamento finanziario, allo scopo di ridurre il divario retributivo tra i ricercatori dell’Unione che partecipano al programma. |
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(84) |
Il fondo di garanzia per i partecipanti istituito ai sensi di Orizzonte 2020 e gestito dalla Commissione si è rivelato un importante meccanismo di salvaguardia che riduce i rischi associati agli importi dovuti e non rimborsati da partecipanti inadempienti. Pertanto è opportuno mantenere il fondo di garanzia per i partecipanti, ribattezzato meccanismo di mutua assicurazione («meccanismo») ed estenderlo anche ad altri organismi di finanziamento, in particolare alle iniziative a norma dell’articolo 185 TFUE. Dovrebbe essere possibile estendere il meccanismo ai beneficiari di altri programmi dell’Unione a gestione diretta. Sulla base di un’attenta sorveglianza dei possibili rendimenti negativi degli investimenti effettuati dal meccanismo, la Commissione dovrebbe adottare opportune misure di attenuazione per consentire al meccanismo di proseguire i suoi interventi a tutela degli interessi finanziari dell’Unione e di restituire i contributi ai beneficiari al pagamento del saldo. |
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(85) |
È opportuno stabilire le norme che disciplinano lo sfruttamento e la diffusione dei risultati al fine di garantire che i beneficiari proteggano, sfruttino, diffondano e offrano accesso a tali risultati nel modo opportuno. Si dovrebbe dare maggiore risalto allo sfruttamento dei risultati e la Commissione dovrebbe individuare e contribuire a massimizzare le opportunità per i beneficiari di sfruttare i risultati, in particolare nell’Unione. Lo sfruttamento dei risultati dovrebbe tener conto dei principi del programma, tra cui la promozione dell’innovazione nell’Unione e il rafforzamento del SER. |
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(86) |
È opportuno mantenere gli elementi essenziali del sistema di valutazione e selezione delle proposte di Orizzonte 2020, compreso l’accento posto sull’eccellenza e, se del caso, sull’impatto e sulla «qualità» e l’«efficienza dell’attuazione». Le proposte dovrebbero continuare a essere selezionate sulla base della valutazione svolta da esperti esterni indipendenti. È opportuno concepire il processo di valutazione in modo tale da evitare conflitti di interessi e parzialità. Dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità di una procedura di presentazione articolata in due fasi e, ove opportuno, le proposte rese anonime potrebbero essere valutate durante la prima fase della valutazione. Se del caso, la Commissione dovrebbe continuare a coinvolgere osservatori indipendenti nel processo di valutazione. Per le attività nell’ambito dell’Apripista, nelle missioni e in altri casi debitamente giustificati stabiliti nel programma di lavoro, è possibile tener conto della necessità di garantire la coerenza generale del portafoglio di progetti, a condizione che le proposte abbiano superato le soglie applicabili. Gli obiettivi e le procedure in materia dovrebbero essere pubblicati in anticipo. In conformità dell’articolo 200, paragrafo 7, del regolamento finanziario, i richiedenti dovrebbero ricevere informazioni in tutte le fasi della valutazione delle loro proposte, anche in particolare, se del caso, sui motivi del rigetto. |
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(87) |
Per tutte le parti del programma, se possibile, si dovrebbe attuare, a norma degli articoli 126 e 127 del regolamento finanziario, il sistematico riconoscimento reciproco delle valutazioni e degli audit con altri programmi dell’Unione al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari dei fondi dell’Unione. Il riconoscimento reciproco dovrebbe essere espressamente previsto considerando anche altri elementi di garanzia, come gli audit dei sistemi e dei processi. |
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(88) |
Le sfide specifiche nei settori della R&I dovrebbero essere affrontate mediante l’attribuzione di premi, se opportuno anche comuni o congiunti, organizzati dalla Commissione o dal pertinente organismo di finanziamento con altri organismi dell’Unione, paesi associati, altri paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti giuridici senza scopo di lucro. I premi dovrebbero sostenere il conseguimento degli obiettivi del programma. |
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(89) |
I tipi di finanziamento e i metodi di esecuzione ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del previsto rischio di inottemperanza. A tal fine dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e tabelle di costi unitari. |
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(90) |
Al fine di garantire la continuità del sostegno fornito nel pertinente settore e di consentire l’attuazione a decorrere dall’inizio del QFP per il periodo 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi, con effetto retroattivo, dal 1o gennaio 2021. |
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(91) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, allo scopo di evitare duplicazioni, raggiungere la massa critica in settori fondamentali e massimizzare il valore aggiunto dell’Unione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(92) |
Il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (26) e il regolamento (UE) n. 1291/2013 dovrebbero pertanto essere abrogati, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte Europa» («programma») per la durata del QFP 2021-2027, stabilisce le norme di partecipazione e diffusione applicabili alle azioni indirette condotte nell’ambito del programma e definisce il quadro che disciplina il sostegno dell’Unione alle attività di R&I per lo stesso periodo.
Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.
2. Il programma è attuato mediante:
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a) |
il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764; |
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b) |
un contributo finanziario all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia istituito dal regolamento EIT; |
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c) |
il programma specifico di ricerca nel settore della difesa istituito dal regolamento (UE) 2021/697. |
3. Il presente regolamento non si applica al programma specifico di ricerca nel settore della difesa di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, ad eccezione degli articoli 1 e 5, l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 12, paragrafo 1.
4. Salvo ove sia diversamente specificato, i termini «Orizzonte Europa», «programma» e «programma specifico» utilizzati nel presente regolamento si riferiscono a contenuti attinenti unicamente al programma specifico di cui al paragrafo 2, lettera a).
5. L’EIT attua il programma in conformità dei suoi obiettivi strategici per il periodo dal 2021 al 2027, come indicato nell’agenda strategica per l’innovazione dell’EIT, tenendo conto della pianificazione strategica di cui all’articolo 6 e nel programma specifico di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
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1) |
«infrastrutture di ricerca»: le strutture che forniscono risorse e servizi usati dalle comunità di ricerca per condurre ricerca e stimolare l’innovazione nei rispettivi settori, comprese le risorse umane associate, le attrezzature o serie di strumenti principali; le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o infrastrutture di dati scientifici; i sistemi di dati e calcolo, le reti di comunicazione e qualsiasi altra infrastruttura di natura unica e accessibile a utenti esterni, essenziale per raggiungere l’eccellenza nel settore della R&I; se del caso, esse possono essere utilizzate al di là dell’ambito della ricerca, ad esempio per scopi educativi o di servizio pubblico e possono essere «ubicate in un unico sito», «virtuali» o «distribuite»; |
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2) |
«strategia di specializzazione intelligente»: le strategie di innovazione nazionali o regionali che definiscono le priorità allo scopo di creare un vantaggio competitivo sviluppando i loro punti di forza in materia di R&I e accordandoli alle esigenze imprenditoriali, al fine di rispondere alle opportunità emergenti e agli sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la frammentazione degli sforzi, comprese quelle che assumono la forma di un quadro politico strategico per la R&I nazionale o regionale o sono incluse in tale quadro, e soddisfano la condizione abilitante stabilita nelle pertinenti disposizioni del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027; |
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3) |
«partenariato europeo»: un’iniziativa, preparata coinvolgendo sin dall’inizio gli Stati membri e i paesi associati, con la quale l’Unione assieme ai partner del settore pubblico o privato (quali l’industria, le università, le organizzazioni di ricerca, gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale e le organizzazioni della società civile, incluse le fondazioni e le ONG) si impegna a sostenere congiuntamente lo sviluppo e l’attuazione di un programma di attività di R&I, comprese quelle relative allo sfruttamento commerciale o all’adozione di politiche o normative; |
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4) |
«accesso aperto»: l’accesso online offerto gratuitamente all’utente finale ai prodotti della ricerca derivanti dalle azioni nell’ambito del programma, conformemente all’articolo 14 e all’articolo 39, paragrafo 3; |
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5) |
«scienza aperta»: un approccio al processo scientifico basato su cooperazione, strumenti e diffusione della conoscenza aperti e comprensivo degli elementi elencati all’articolo 14; |
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6) |
«missione»: un portafoglio di attività di R&I improntate all’eccellenza e finalizzate a conseguire un impatto in tutte le discipline e i settori, volte a: i) conseguire entro un periodo prestabilito un obiettivo misurabile che non si potrebbe ottenere mediante singole azioni; ii) conseguire un impatto sulla società e sulla definizione delle politiche tramite la scienza e la tecnologia; e iii) presentare un interesse per una parte significativa della popolazione europea e per ampie fasce di cittadini europei; |
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7) |
«appalti precommerciali»: appalti di servizi di ricerca e di sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato e lo sviluppo competitivo per fasi, in cui è prevista una chiara separazione dei servizi di ricerca e di sviluppo appaltati dalla fase di commercializzazione dei prodotti finali; |
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8) |
«appalti pubblici per soluzioni innovative»: una procedura d’appalto in cui le amministrazioni aggiudicatrici agiscono come clienti di lancio di beni e servizi innovativi che non sono ancora disponibili su base commerciale a larga scala e che può includere prove di conformità; |
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9) |
«diritti di accesso»: i diritti di utilizzare risultati o conoscenze preesistenti alle condizioni stabilite conformemente al presente regolamento; |
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10) |
«conoscenze preesistenti»: i dati, le competenze o le informazioni, di qualsiasi forma o natura tangibile o intangibile, compresi i diritti quali i diritti di proprietà intellettuale, che sono: i) detenuti dai beneficiari prima della loro adesione a una data azione; e ii) identificati dai beneficiari in un accordo scritto e necessari per attuare l’azione o sfruttarne i risultati; |
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11) |
«diffusione»: la comunicazione al pubblico dei risultati con qualsiasi modalità adeguata, oltre alla tutela e allo sfruttamento dei risultati, ivi comprese le pubblicazioni scientifiche su qualsiasi supporto; |
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12) |
«sfruttamento»: l’utilizzazione dei risultati in ulteriori attività di R&I diverse da quelle rientranti nell’azione in questione, compreso, tra l’altro, lo sfruttamento commerciale, ad esempio al fine di progettare, creare, fabbricare e commercializzare un prodotto o un processo o per creare e prestare un servizio o per attività di standardizzazione; |
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13) |
«condizioni eque e ragionevoli»: condizioni appropriate, comprese eventuali condizioni finanziarie o condizioni a titolo gratuito, tenendo conto delle circostanze specifiche della richiesta di accesso, ad esempio il valore reale o potenziale dei risultati o delle conoscenze preesistenti di cui si chiede l’accesso e/o la portata, la durata o ogni altra caratteristica dello sfruttamento previsto; |
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14) |
«organismo di finanziamento»: un ente o un’organizzazione di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, cui la Commissione ha affidato compiti di esecuzione del bilancio nell’ambito del programma; |
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15) |
«organizzazione internazionale di ricerca europea»: un’organizzazione internazionale i cui membri sono per la maggior parte Stati membri o paesi associati e il cui obiettivo principale è promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica in Europa; |
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16) |
«soggetto giuridico»: una persona fisica o una persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell’Unione, nazionale o internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di agire a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un’entità non avente personalità giuridica di cui all’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario; |
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17) |
«paesi oggetto dell’ampliamento» o «paesi con basse prestazioni in materia di R&I»: i paesi in cui è necessario che i soggetti giuridici siano stabiliti per essere riconoscibili come coordinatori nell’ambito della componente «Ampliamento della partecipazione e diffusione dell’eccellenza» della parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento del SER» del programma; gli Stati membri interessati sono Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Slovenia per l’intera durata del programma; per i paesi associati, l’elenco dei paesi ammissibili quale definito sulla base di un indicatore e pubblicato nel programma di lavoro. Anche i soggetti giuridici delle regioni ultraperiferiche secondo la definizione dell’articolo 349 TFUE sono pienamente ammissibili come coordinatori nel quadro di questa componente; |
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18) |
«soggetto giuridico senza scopo di lucro»: un soggetto giuridico che per forma giuridica non ha scopo di lucro o ha l’obbligo giuridico o statutario di non distribuire profitti ai propri azionisti o singoli membri; |
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19) |
«piccole e medie imprese» o «PMI»: microimprese, piccole o medie imprese quali definite all’articolo 2 dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE (27) della Commissione; |
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20) |
«piccola impresa a media capitalizzazione»: un’entità che non è una PMI e ha fino a 499 dipendenti, calcolati conformemente agli articoli da 3 a 6 dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE; |
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21) |
«risultati»: qualsiasi effetto tangibile o intangibile di una data azione, per esempio dati, competenze o informazioni, indipendentemente dalla forma o natura, che possano o no essere protetti, nonché qualsiasi diritto ad essi collegato, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale; |
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22) |
«prodotti della ricerca»: risultati prodotti da una data azione cui è possibile dare accesso sotto forma di pubblicazioni scientifiche, dati o altri risultati e processi ingegnerizzati quali software, algoritmi, protocolli e quaderni di laboratorio elettronici; |
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23) |
«marchio di eccellenza»: un marchio di qualità attribuito alle proposte che superano tutte le soglie di valutazione stabilite nel programma di lavoro, ma non hanno potuto essere finanziate a causa della dotazione di bilancio insufficiente attribuita all’invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro e tuttavia potrebbero beneficiare del sostegno a titolo di altre fonti di finanziamento dell’Unione o nazionali; |
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24) |
«piano strategico di R&I»: un atto di esecuzione che definisce una strategia per la realizzazione dei contenuti del programma di lavoro per un periodo massimo di quattro anni, a seguito di un ampio processo di consultazione obbligatoria di molteplici portatori di interessi, e specifica le priorità, le tipologie di intervento e le forme di attuazione adeguate da utilizzare; |
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25) |
«programma di lavoro»: un documento adottato dalla Commissione per l’attuazione del programma specifico conformemente all’articolo 14 della decisione (UE) 2021/764 o un documento equivalente, in termini di contenuti e struttura, adottato da un organismo di finanziamento; |
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26) |
«contratto»: un accordo concluso dalla Commissione o il pertinente organismo di finanziamento con un soggetto giuridico che attua un’azione di innovazione e diffusione sul mercato e beneficia di un finanziamento misto di Orizzonte Europa o di un finanziamento misto del CEI; |
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27) |
«anticipo rimborsabile»: la parte di un finanziamento misto di Orizzonte Europa o di un finanziamento misto del CEI che corrisponde a un prestito ai sensi del titolo X del regolamento finanziario, ma è concesso direttamente dall’Unione, senza scopo di lucro, per coprire i costi delle attività corrispondenti a un’azione di innovazione, che il beneficiario è tenuto a rimborsare all’Unione alle condizioni previste dal contratto; |
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28) |
«informazioni classificate»: informazioni classificate dell’Unione europea, quali definite all’articolo 3 della decisione (UE, Euratom) 2015/444, nonché informazioni classificate degli Stati membri, dei paesi terzi con i quali l’Unione ha concluso un accordo in materia di sicurezza e delle organizzazioni internazionali con le quali l’Unione ha concluso un accordo in materia di sicurezza; |
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29) |
«operazione di finanziamento misto»: un’azione sostenuta dal bilancio dell’Unione, anche nell’ambito di un meccanismo o una piattaforma di finanziamento misto quali definiti all’articolo 2, punto 6), del regolamento finanziario, che combina forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell’Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori; |
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30) |
«finanziamento misto di Orizzonte Europa»: un sostegno finanziario concesso a un programma che realizzi un’azione di innovazione e diffusione sul mercato, costituito da una combinazione specifica di una sovvenzione o di un anticipo rimborsabile e una partecipazione al capitale o qualsiasi altra forma di sostegno rimborsabile; |
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31) |
«finanziamento misto del CEI»: un sostegno finanziario diretto concesso a titolo del CEI a favore di un’azione di innovazione e diffusione sul mercato, costituito da una specifica combinazione di una sovvenzione o di un anticipo rimborsabile e una partecipazione al capitale o qualsiasi altra forma di sostegno rimborsabile; |
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32) |
«azione di ricerca e innovazione»: un’azione che consiste essenzialmente in attività volte a creare nuove conoscenze o esaminare la fattibilità di una tecnologia, un prodotto, un processo, un servizio o una soluzione nuovi o migliorati. Può comprendere la ricerca di base e applicata, lo sviluppo e l’integrazione tecnologici, la prova, la dimostrazione e la convalida di prototipi su scala ridotta in laboratorio o ambiente simulato; |
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33) |
«azione di innovazione»: un’azione che consiste essenzialmente in attività destinate direttamente alla produzione di piani e progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati e possono comprendere la creazione di prototipi, il collaudo, la dimostrazione, i progetti pilota, la convalida dei prodotti su larga scala e le prime applicazioni commerciali; |
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34) |
«azione di ricerca di frontiera del CER»: un’azione di ricerca privilegiata basata sull’iniziativa dei ricercatori principali, compresa la verifica concettuale del CER, ospitata da un singolo beneficiario o da più beneficiari che ricevono finanziamenti dal Consiglio europeo della ricerca (CER); |
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35) |
«azione di formazione e mobilità»: un’azione volta a migliorare le competenze, le conoscenze e le prospettive di carriera dei ricercatori, sulla base della mobilità tra paesi e, se pertinente, tra settori o discipline; |
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36) |
«azione di cofinanziamento del programma»: un’azione che fornisce il cofinanziamento pluriennale di un programma di attività istituito o attuato da soggetti giuridici che gestiscono o finanziano programmi di R&I, diversi dagli organismi di finanziamento dell’Unione; tale programma può sostenere attività di rete e coordinamento, azioni di ricerca, innovazione e pilota, azioni di innovazione e diffusione sul mercato, azioni di formazione e mobilità, sensibilizzazione e comunicazione, diffusione e sfruttamento, e fornire qualsiasi forma di sostegno finanziario pertinente, come sovvenzioni, premi e appalti nonché finanziamenti misti di Orizzonte Europa o una loro combinazione. L’azione di cofinanziamento del programma può essere attuata direttamente da tali soggetti giuridici o da terzi per loro conto; |
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37) |
«azione relativa agli appalti precommerciali»: un’azione che può avere per finalità primaria gli appalti precommerciali attuati da beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori; |
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38) |
«azione relativa agli appalti pubblici per soluzioni innovative»: un’azione che ha come finalità primaria la realizzazione di appalti pubblici congiunti o coordinati per le soluzioni innovative attuati da beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori; |
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39) |
«azione di coordinamento e sostegno»: un’azione che contribuisce agli obiettivi del programma, escluse le attività di R&I, salvo quando intraprese nell’ambito della componente «Ampliamento della partecipazione e diffusione dell’eccellenza» della parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento del SER», e un coordinamento dal basso verso l’alto senza il cofinanziamento delle attività di ricerca da parte dell’Unione che consente la cooperazione tra i soggetti giuridici degli Stati membri e dei paesi associati al fine di rafforzare il SER; |
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40) |
«premio di incentivo»: un premio volto a stimolare investimenti in una determinata direzione specificando un obiettivo prima dell’esecuzione del lavoro; |
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41) |
«premio di riconoscimento»: un premio volto a premiare i risultati ottenuti e gli eccezionali lavori svolti; |
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42) |
«azione di innovazione e diffusione sul mercato»: un’azione che incorpora un’azione di innovazione e altre attività necessarie per diffondere un’innovazione sul mercato, compresa l’espansione delle imprese, fornendo finanziamenti misti di Orizzonte Europa o finanziamenti misti del CEI; |
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43) |
«azioni indirette»: le attività di R&I cui l’Unione fornisce sostegno finanziario e che sono intraprese dai partecipanti; |
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44) |
«azioni dirette»: le attività di R&I intraprese dalla Commissione tramite il JRC; |
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45) |
«appalto»: un appalto quale definito all’articolo 2, punto 49), del regolamento finanziario; |
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46) |
«entità affiliata»: un’entità quale definita all’articolo 187, paragrafo 1, del regolamento finanziario; |
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47) |
«ecosistema di innovazione»: un ecosistema che riunisce a livello dell’Unione attori o soggetti che hanno come obiettivo operativo lo sviluppo tecnologico e l’innovazione; vi rientrano le relazioni tra risorse materiali (ad esempio fondi, attrezzature e strutture), soggetti istituzionali (ad esempio istituti di istruzione superiore e servizi di sostegno, organizzazioni per la ricerca e la tecnologia, imprese, investitori di capitale di rischio e intermediari finanziari) e soggetti a livello nazionale, regionale e locale responsabili della definizione delle politiche e dei finanziamenti. |
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48) |
«retribuzione basata sul progetto»: una retribuzione che è legata alla partecipazione di una persona al progetto, rientra nelle pratiche abituali del beneficiario in materia di retribuzione ed è pagata sistematicamente. |
Articolo 3
Obiettivi del programma
1. L’obiettivo generale del programma è generare un impatto scientifico, tecnologico, economico e sociale attraverso gli investimenti dell’Unione nel campo della R&I, al fine di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell’Unione e promuovere la competitività dell’Unione in tutti gli Stati membri, anche nel suo settore industriale, realizzare le priorità strategiche dell’Unione, contribuire alla realizzazione degli obiettivi e delle politiche dell’Unione, affrontare le sfide globali, compresi gli SDG seguendo i principi dell’Agenda 2030 e dell’accordo di Parigi, e rafforzare il SER. Il programma massimizza quindi il valore aggiunto dell’Unione focalizzandosi sugli obiettivi e le attività che possono essere realizzati in maniera efficace non dall’azione dei soli Stati membri, bensì in cooperazione.
2. Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:
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a) |
sviluppare, promuovere e far progredire l’eccellenza scientifica, sostenere la creazione e la diffusione di nuove conoscenze fondamentali e applicate di alta qualità nonché di competenze, tecnologie e soluzioni, promuovere la formazione e la mobilità dei ricercatori, attrarre talenti a tutti i livelli e contribuire alla piena partecipazione del bacino di talenti dell’Unione alle azioni sostenute nell’ambito del programma; |
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b) |
generare conoscenza, rafforzare l’impatto della R&I nell’elaborazione, nel sostegno e nell’attuazione delle politiche dell’Unione e sostenere l’adozione di soluzioni innovative, e l’accesso alle stesse, nel settore industriale europeo, in particolare nelle PMI, e nella società al fine di affrontare le sfide globali, compresi i cambiamenti climatici e gli SDG; |
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c) |
promuovere tutte le forme di innovazione, agevolare lo sviluppo tecnologico, la dimostrazione e il trasferimento di conoscenze e tecnologie, rafforzare la diffusione e lo sfruttamento di soluzioni innovative; |
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d) |
ottimizzare l’attuazione del programma per rafforzare e potenziare l’impatto e la capacità di attrazione del SER, promuovere la partecipazione al programma basata sull’eccellenza da tutti gli Stati membri, compresi i paesi con basse prestazioni in materia di R&I, e facilitare i rapporti di collaborazione nella R&I europea. |
Articolo 4
Struttura del programma
1. Per il programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e l’EIT, il programma è strutturato nelle parti seguenti, che contribuiscono all’obiettivo generale e agli obiettivi specifici di cui all’articolo 3:
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a) |
pilastro I, «Scienza di eccellenza», con le seguenti componenti:
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b) |
pilastro II «Sfide globali e competitività industriale europea», con le seguenti componenti, considerando che le scienze sociali e umane svolgono un ruolo importante in tutti i poli tematici:
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c) |
pilastro III, «Europa innovativa», con le seguenti componenti:
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d) |
parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento del SER», con le seguenti componenti:
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2. Le linee generali delle attività del programma sono definite nell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 5
Ricerca e sviluppo nel settore della difesa
Le attività da svolgere nell’ambito del programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), e stabilite nel regolamento (UE) 2021/697 riguardano esclusivamente la ricerca e lo sviluppo nel settore della difesa, con gli obiettivi e le linee generali delle attività volte a promuovere la competitività, l’efficienza e la capacità di innovazione della base tecnologica ed industriale della difesa europea.
Articolo 6
Pianificazione strategica, attuazione e forme di finanziamento dell’Unione
1. Il programma è attuato mediante gestione diretta o mediante gestione indiretta da parte degli organismi di finanziamento.
2. Il finanziamento nell’ambito del programma può essere fornito mediante azioni indirette in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, ma le sovvenzioni devono costituire la principale forma di sostegno nell’ambito del programma. Il finanziamento nell’ambito del programma può essere fornito anche mediante premi, appalti e strumenti finanziari nell’ambito delle operazioni di finanziamento misto e degli strumenti di capitale nel quadro dell’Acceleratore.
3. Alle azioni indirette si applicano le norme di partecipazione e diffusione stabilite nel presente regolamento.
4. I principali tipi di azione da attuare nell’ambito del programma sono definiti all’articolo 2. Le forme di finanziamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono usate in modo flessibile per tutti gli obiettivi del programma e il loro uso è determinato in funzione delle esigenze e delle caratteristiche di ogni particolare obiettivo.
5. Il programma sostiene inoltre le azioni dirette. Qualora tali azioni dirette contribuiscano alle iniziative istituite a norma dell’articolo 185 o 187 TFUE, tali contributi non sono considerati parte del contributo finanziario stanziato per tali iniziative.
6. L’attuazione del programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e delle CCI dell’EIT è sostenuta da una pianificazione strategica e trasparente delle attività di R&I stabilite nel programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), in particolare per il pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea» e contempla anche attività pertinenti in altri pilastri e la parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento del SER».
La Commissione garantisce il coinvolgimento tempestivo degli Stati membri e ampi scambi con il Parlamento europeo, da integrare con consultazioni con i portatori di interessi e il grande pubblico.
La pianificazione strategica assicura l’allineamento con altri programmi pertinenti dell’Unione e la coerenza con le priorità e gli impegni dell’Unione e accresce la complementarità e le sinergie con i programmi e le priorità di finanziamento nazionali e regionali, rafforzando in tal modo il SER. I settori per eventuali missioni e i settori per eventuali partenariati europei istituzionalizzati sono definiti nell’allegato VI.
7. Ove opportuno, al fine di consentire un accesso più rapido ai fondi per i piccoli consorzi collaborativi, è possibile proporre una procedura di «Corsia veloce per la ricerca e l’innovazione» (procedura FTRI — Fast Track to Research and Innovation) nell’ambito di alcuni inviti a presentare proposte dedicati alla selezione di azioni di R&I o azioni di innovazione nell’ambito del pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea» e dell’Apripista del «Consiglio europeo per l’innovazione».
Un invito a presentare proposte nell’ambito della procedura di «Corsia veloce per la ricerca e l’innovazione» ha le seguenti caratteristiche cumulative:
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a) |
inviti a presentare proposte «dal basso verso l’alto»; |
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b) |
tempi più brevi per la concessione della sovvenzione, non superiori a sei mesi; |
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c) |
un sostegno concesso solo a piccoli consorzi collaborativi composti da un massimo di sei soggetti giuridici ammissibili distinti e indipendenti; |
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d) |
un sostegno finanziario massimo per consorzio non superiore a 2,5 milioni di EUR. |
Il programma di lavoro individua gli inviti a presentare proposte che fanno uso della procedura di «Corsia veloce per la ricerca e l’innovazione».
8. Le attività del programma sono realizzate in primo luogo attraverso inviti a presentare proposte aperti e competitivi, anche nel quadro di missioni e di partenariati europei.
Articolo 7
Principi del programma
1. Le attività di ricerca e innovazione svolte nell’ambito del programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e nel quadro dell’EIT riguardano esclusivamente le applicazioni civili. Non sono consentiti storni di bilancio tra l’importo assegnato al programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e all’EIT e l’importo assegnato al programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c); sono inoltre evitate inutili duplicazioni fra i due programmi.
2. Il programma assicura un approccio multidisciplinare e prevede, se del caso, l’integrazione delle scienze sociali e umane in tutti i poli tematici e in tutte le attività sviluppate nell’ambito del programma, compresi specifici inviti a presentare proposte su temi riguardanti le scienze sociali e umane.
3. Le parti collaborative del programma garantiscono un equilibrio tra i livelli di TRL inferiori e superiori, coprendo così l’intera catena del valore.
4. Il programma garantisce la promozione e l’integrazione efficaci della cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni e iniziative internazionali sulla base dei vantaggi reciproci, degli interessi dell’Unione, degli impegni internazionali e, se del caso, della reciprocità.
5. Il programma aiuta i paesi oggetto dell’ampliamento ad accrescere la loro partecipazione e a promuovere un’ampia copertura geografica nei progetti collaborativi, anche diffondendo l’eccellenza scientifica, rafforzando nuovi rapporti di collaborazione, stimolando la circolazione dei cervelli nonché attuando l’articolo 24, paragrafo 2, e l’articolo 50, paragrafo 5. A tali sforzi corrispondono misure proporzionate prese dagli Stati membri, anche mediante la fissazione di stipendi allettanti per i ricercatori, con il sostegno dei fondi dell’Unione, nazionali e regionali. Senza pregiudicare i criteri di eccellenza, si presta particolare attenzione all’equilibrio geografico, a seconda della situazione nel settore della R&I interessato, nei comitati di valutazione e negli organismi quali i comitati e i gruppi di esperti.
6. Il programma garantisce l’efficace promozione di pari opportunità per tutti e l’attuazione dell’integrazione di genere, compresa l’integrazione della dimensione di genere nei contenuti della R&I. Mira inoltre ad affrontare le cause dello squilibrio di genere. Si presta particolare attenzione a garantire, per quanto possibile, l’equilibrio di genere in seno ai comitati di valutazione e ad altri organismi consultivi pertinenti quali i comitati e i gruppi di esperti.
7. Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell’Unione, puntando alla massima semplificazione amministrativa. L’allegato IV contiene un elenco non esaustivo di sinergie con altri programmi dell’Unione.
8. Il programma contribuisce a incrementare gli investimenti pubblici e privati in R&I negli Stati membri, concorrendo in tal modo a raggiungere investimenti totali pari almeno al 3 % del PIL dell’Unione in ricerca e sviluppo.
9. Nell’attuazione del programma, la Commissione continua a mirare alla semplificazione amministrativa continua e alla riduzione degli oneri per richiedenti e beneficiari.
10. Nell’ambito dell’obiettivo generale dell’Unione di integrare le azioni per il clima nelle politiche settoriali dell’Unione e nei fondi dell’Unione, le azioni nel quadro del presente programma contribuiscono con almeno il 35 % della relativa spesa agli obiettivi climatici, ove rilevanti. L’integrazione delle questioni climatiche si riflette adeguatamente nei contenuti della R&I.
11. Il programma promuove la co-creazione e la co-progettazione attraverso il coinvolgimento dei cittadini e della società civile.
12. Il programma garantisce la trasparenza e la rendicontabilità dei finanziamenti pubblici nei progetti di R&I, preservando così l’interesse pubblico.
13. La Commissione o l’organismo di finanziamento competente provvede affinché tutti i potenziali partecipanti dispongano di una quantità sufficiente di orientamenti e informazioni al momento della pubblicazione dell’invito a presentare proposte, in particolare il modello di convenzione di sovvenzione applicabile.
Articolo 8
Missioni
1. Le missioni sono programmate nell’ambito del pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea», ma possono beneficiare anche di azioni svolte nell’ambito di altre parti del programma nonché di azioni complementari svolte nell’ambito di altri programmi dell’Unione. Le missioni permettono soluzioni concorrenti, producendo un valore aggiunto e un impatto a livello paneuropeo.
2. Le missioni sono definite e attuate conformemente al presente regolamento e al programma specifico, assicurando il coinvolgimento attivo e tempestivo degli Stati membri e ampi scambi con il Parlamento europeo. Le missioni e i relativi obiettivi, bilancio, traguardi, ambito, indicatori e tappe fondamentali sono specificati nei piani strategici di R&I o nei programmi di lavoro, a seconda del caso. Le valutazioni delle proposte nel quadro delle missioni sono effettuate in conformità dell’articolo 29.
3. Durante i primi tre anni del programma, un massimo del 10 % del bilancio annuale del pilastro II è programmato attraverso specifici inviti a presentare proposte per l’attuazione delle missioni. Per gli anni restanti del programma tale percentuale può essere aumentata previa valutazione positiva del processo di selezione e della gestione della missione. La Commissione comunica la quota di bilancio complessiva di ciascun programma di lavoro dedicata alle missioni.
4. Le missioni:
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a) |
ispirandosi agli SDG in fase di progettazione e attuazione, hanno un chiaro contenuto di R&I e un valore aggiunto dell’Unione e contribuiscono a conseguire le priorità e gli impegni dell’Unione e gli obiettivi del programma di cui all’articolo 3; |
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b) |
coprono settori di comune interesse europeo, sono inclusive, incoraggiano un ampio coinvolgimento e la partecipazione attiva di vari tipi di portatori di interessi del settore pubblico e di quello privato, inclusi i cittadini e gli utilizzatori finali, e producono risultati di R&I che potrebbero andare a beneficio di tutti gli Stati membri; |
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c) |
sono audaci e stimolanti, e hanno quindi grande rilevanza e impatto a livello scientifico, tecnologico, sociale, economico, ambientale o strategico; |
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d) |
indicano una direzione e obiettivi chiari, sono mirate, misurabili e circoscritte nel tempo e hanno una chiara dotazione di bilancio; |
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e) |
sono selezionate in modo trasparente e sono incentrate su obiettivi ambiziosi, improntati all’eccellenza e finalizzati a conseguire un impatto, ma realistici, e su attività di ricerca, sviluppo e innovazione; |
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f) |
hanno la portata e l’entità richieste e mobilitano le risorse necessarie nonché gli ulteriori fondi pubblici e privati richiesti per conseguire i propri risultati; |
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g) |
stimolano le attività in tutte le discipline (incluse le scienze sociali e umane) e comprendono attività che presentano una vasta gamma di TRL, compresi quelli inferiori; |
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h) |
sono aperte ad approcci e soluzioni multipli ascendenti che tengono conto delle necessità e dei benefici umani e sociali e riconoscono l’importanza di contributi diversi per realizzarle; |
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i) |
beneficiano di sinergie con altri programmi dell’Unione in modo trasparente, nonché con ecosistemi di innovazione nazionali e, se del caso, regionali. |
5. La Commissione monitora e valuta ciascuna missione in conformità degli articoli 50 e 52 e dell’allegato V, compresi i progressi ottenuti nella realizzazione degli obiettivi a breve, medio e lungo termine, per quanto concerne l’attuazione, il monitoraggio e la soppressione graduale delle missioni. Una valutazione delle prime missioni istituite nel quadro del programma è realizzata al più tardi nel 2023 e prima dell’adozione di qualsiasi decisione relativa alla creazione di nuove missioni o al proseguimento, alla cessazione o al reindirizzo delle missioni in corso. I risultati di tale valutazione sono resi pubblici e includono, tra l’altro, un’analisi del processo di selezione e della governance, del bilancio, dell’obiettivo e dei progressi conseguiti.
Articolo 9
Il Consiglio europeo per l’innovazione
1. La Commissione istituisce il CEI quale sportello unico gestito a livello centrale per l’attuazione delle azioni nell’ambito del pilastro III «Europa innovativa» correlate al CEI. Il CEI si dedica principalmente all’innovazione pionieristica e dirompente, in particolare le innovazioni creatrici di mercati, sostenendo nel contempo tutti i tipi di innovazione, anche incrementale.
Il CEI opera in conformità dei seguenti principi:
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a) |
evidente valore aggiunto dell’Unione; |
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b) |
autonomia; |
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c) |
capacità di assumere rischi; |
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d) |
efficienza; |
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e) |
efficacia; |
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f) |
trasparenza; |
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g) |
rendicontabilità. |
2. Il CEI è aperto a tutti i tipi di innovatori, inclusi i singoli cittadini, le università, le organizzazioni e le imprese di ricerca (PMI, comprese le start-up, e, in casi eccezionali, le piccole imprese a media capitalizzazione), i singoli beneficiari e i consorzi multidisciplinari. Almeno il 70 % del bilancio del CEI è destinato alle PMI, comprese le start-up.
3. Il comitato CEI e le caratteristiche di gestione del CEI sono descritti nella decisione (UE) 2021/764.
Articolo 10
Partenariati europei
1. Alcune parti del programma possono essere attuate per mezzo dei partenariati europei. La partecipazione dell’Unione ai partenariati europei assume una delle seguenti forme:
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a) |
partecipazione a partenariati europei istituiti sulla base di protocolli d’intesa o accordi contrattuali fra la Commissione e i partner di cui all’articolo 2, punto 3), nei quali sono specificati gli obiettivi del partenariato europeo, i relativi impegni dell’Unione e degli altri partner riguardo ai loro contributi finanziari e/o in natura, gli indicatori chiave di prestazioni e di impatto, i risultati da realizzare e le modalità di rendicontazione; tali partenariati includono attività di R&I complementari che sono realizzate dai partner e dal programma (partenariati europei coprogrammati); |
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b) |
partecipazione e contributo finanziario a un programma di attività di R&I, specificando gli obiettivi, gli indicatori chiave di prestazioni e di impatto e i risultati da realizzare, sulla base dell’impegno dei partner riguardo ai loro contributi finanziari e/o in natura e l’integrazione delle loro attività pertinenti mediante un’azione di cofinanziamento a titolo del programma (partenariati europei cofinanziati); |
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c) |
partecipazione e contributo finanziario a programmi di R&I intrapresi da diversi Stati membri a norma dell’articolo 185 TFUE o da organismi istituiti a norma dell’articolo 187 TFUE, quali le imprese comuni, o dalle CCI dell’EIT conformemente al regolamento EIT (partenariati europei istituzionalizzati). I partenariati europei istituzionalizzati sono attuati soltanto nel caso in cui altre parti del programma, incluse le altre forme di partenariato europeo, non conseguirebbero gli obiettivi o non genererebbero gli impatti necessari previsti e ove giustificato da una prospettiva a lungo termine e da un grado elevato di integrazione. I partenariati europei in conformità dell’articolo 185 o 187 TFUE attuano una gestione centrale di tutti i contributi finanziari, tranne in casi debitamente giustificati. Nel caso della gestione centrale di tutti i contributi finanziari, i contributi a livello di progetto di uno Stato partecipante sono effettuati sulla base del finanziamento richiesto nelle proposte dei soggetti giuridici stabiliti in tale Stato partecipante, salvo se sia diversamente convenuto da tutti gli Stati partecipanti. Le norme per i partenariati europei istituzionalizzati specificano, tra l’altro, gli obiettivi, gli indicatori chiave di prestazioni e di impatto e i risultati da realizzare, nonché i relativi impegni dei partner a fornire contributi finanziari e/o in natura. |
2. I partenariati europei:
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a) |
sono istituiti per affrontare sfide a livello europeo o globale soltanto nei casi in cui gli obiettivi del programma possano essere conseguiti con maggiore efficacia mediante un partenariato europeo piuttosto che dall’Unione da sola e allorché comparati ad altre forme di sostegno nell’ambito del programma; una quota appropriata del bilancio del programma è assegnata alle azioni del programma attuate mediante partenariato europeo; la maggioranza del bilancio nell’ambito del pilastro II è assegnata ad azioni svolte al di fuori dei partenariati europei; |
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b) |
rispettano i principi di valore aggiunto dell’Unione, trasparenza e apertura, e di conseguire un impatto all’interno e a beneficio dell’Europa, un forte effetto leva su una scala sufficiente, impegni a lungo termine di tutte le parti interessate, flessibilità nell’attuazione, coerenza, coordinamento e complementarità con le iniziative dell’Unione, locali, regionali, nazionali e, se del caso, internazionali o con altri partenariati europei e missioni; |
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c) |
hanno un chiaro approccio basato sul ciclo di vita, hanno durata limitata e comprendono le condizioni per la graduale soppressione dei finanziamenti nell’ambito del programma. |
3. I partenariati europei a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo sono individuati nei piani strategici di R&I prima di essere attuati nei programmi di lavoro.
4. Le disposizioni e i criteri in materia di selezione, attuazione, sorveglianza, valutazione e soppressione graduale dei partenariati europei sono definiti nell’allegato III.
Articolo 11
Riesame delle missioni e dei settori di partenariato
Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione procede a un riesame dell’allegato VI del presente regolamento nell’ambito della sorveglianza globale del programma, inclusi missioni e partenariati europei istituzionalizzati instaurati a norma dell’articolo 185 o 187 TFUE e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle principali conclusioni tratte.
Articolo 12
Bilancio
1. La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma nel periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è fissata a 86 123 000 000 EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e per l’EIT e a 7 953 000 000 EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c).
2. La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 per il programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e per l’EIT è la seguente:
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a) |
23 546 000 000 EUR per il pilastro I «Scienza di eccellenza» nel periodo 2021-2027, di cui:
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b) |
47 428 000 000 EUR per il pilastro II «Sfide globali e competitività industriale europea» nel periodo 2021-2027, di cui:
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c) |
11 937 000 000 EUR per il pilastro III «Europa innovativa» nel periodo 2021-2027, di cui:
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d) |
3 212 000 000 EUR per la parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento del SER» nel periodo 2021-2027, di cui:
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3. In conseguenza dell’adeguamento specifico dei programmi previsto dall’articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093, l’importo indicato al paragrafo 1 per il programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento e per l’EIT è maggiorato di una dotazione aggiuntiva di 3 000 000 000 EUR a prezzi costanti 2018, come specificato all’allegato II del regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093.
4. La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 3 è la seguente:
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a) |
1 286 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il pilastro I «Scienza di eccellenza», di cui:
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b) |
1 286 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il pilastro II «Sfide globali e competitività industriale europea», di cui:
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c) |
270 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il pilastro III «Europa innovativa», di cui:
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d) |
159 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per la parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento del SER», di cui:
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5. Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può, nell’ambito della procedura annuale di bilancio, scostarsi dagli importi di cui al paragrafo 2 fino a un massimo del 10 %. Non vi sono tali scostamenti per quanto riguarda gli importi stabiliti al paragrafo 2, lettera b), punto vii), e l’importo totale stabilito per la parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento del SER» di cui al paragrafo 2.
6. L’importo di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo per il programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e per l’EIT può finanziare anche le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività e spese necessarie per la gestione e l’attuazione del programma, comprese tutte le spese amministrative, nonché per la valutazione del conseguimento degli obiettivi. Le spese amministrative relative alle azioni indirette non superano il 5 % dell’importo totale delle azioni indirette del programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e dell’EIT. Inoltre, l’importo di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo per il programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e per l’EIT può coprire:
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a) |
nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del programma: i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione; |
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b) |
le spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni, compresi gli strumenti informatici istituzionali e altre forme di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per la gestione del programma. |
7. Al fine di consentire la gestione di azioni non ancora concluse al 31 dicembre 2027, gli stanziamenti a copertura delle spese di cui al paragrafo 6 possono essere iscritti nel bilancio dell’Unione dopo il 2027.
8. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti in frazioni annue su più esercizi.
9. A norma dell’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, in casi debitamente giustificati precisati nella decisione di finanziamento e per un periodo limitato, le attività sostenute ai sensi del presente regolamento e i costi sottostanti possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021 anche se le attività sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.
Articolo 13
Risorse dello strumento dell’Unione europea per la ripresa
1. Fermo restando il disposto dell’articolo 3, paragrafi 3, 4, 7 e 9, del regolamento (UE) 2020/2094, le misure di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento sono attuate nell’ambito del programma mediante gli importi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto iv), dello stesso.
2. Gli importi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2020/2094 costituiscono entrate con destinazione specifica esterne in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, dello stesso. Tali importi supplementari sono assegnati esclusivamente ad azioni di R&I volte a far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19, in particolare le sue conseguenze economiche, sociali e nella società. È data priorità alle PMI innovative ed è prestata particolare attenzione alla loro integrazione nei progetti collaborativi nell’ambito del pilastro II.
3. La ripartizione indicativa dell’importo di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2020/2094 è la seguente:
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a) |
25 % per il polo tematico «Salute»; |
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b) |
25 % per il polo tematico «Digitale, industria e spazio», |
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c) |
25 % per il polo tematico «Clima, energia e mobilità»; |
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d) |
25 % per il CEI. |
Articolo 14
Scienza aperta
1. Il programma incoraggia la scienza aperta quale approccio al processo scientifico basato sul lavoro in cooperazione e sulla diffusione delle conoscenze, in particolare in conformità dei seguenti elementi, che sono assicurati conformemente all’articolo 39, paragrafo 3, del presente regolamento:
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a) |
accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche derivanti dalle ricerche finanziate nell’ambito del programma; |
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b) |
accesso aperto ai dati di ricerca, ivi compresi quelli alla base delle pubblicazioni scientifiche, in conformità del principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario». |
2. Il principio di reciprocità nella scienza aperta è promosso e incoraggiato in tutti gli accordi di associazione e cooperazione con i paesi terzi, ivi compresi gli accordi firmati da organismi di finanziamento cui è affidata la gestione indiretta del programma.
3 È assicurata la gestione responsabile dei dati di ricerca in linea con i principi di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità («principi FAIR»). Si presta altresì attenzione alla conservazione a lungo termine dei dati.
4. Sono promosse e incoraggiate altre pratiche di scienza aperta, anche a beneficio delle PMI.
Articolo 15
Finanziamento alternativo, combinato e cumulativo e trasferimento di risorse
1. Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell’Unione, in conformità del principio di cui all’articolo 7, paragrafo 7.
2. Il marchio di eccellenza è attribuito per gli inviti a presentare proposte specificati nel programma di lavoro. In conformità della pertinente disposizione del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027 e della pertinente disposizione del «regolamento sui piani strategici della PAC», il FESR, l’FSE+, il FEAMP e il FEASR possono sostenere:
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a) |
azioni cofinanziate selezionate nell’ambito del programma; e |
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b) |
azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza in quanto conformi alle seguenti condizioni cumulative e comparative:
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3. I contributi finanziari nell’ambito di programmi cofinanziati dal FESR, dall’FSE+, dal FEAMP e dal FEASR possono essere considerati un contributo dello Stato membro partecipante ai partenariati europei ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e c), del presente regolamento, purché siano rispettate le pertinenti disposizioni del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027 e dei regolamenti specifici di ciascun fondo.
4. Un’azione che abbia beneficiato di un contributo nell’ambito di un altro programma dell’Unione può essere finanziata anche dal programma, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole del programma dell’Unione interessato si applicano al corrispondente contributo fornito all’azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.
5. Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite, su richiesta dello Stato membro interessato, al programma alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), primo comma, del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.
6. Se la Commissione non ha assunto un impegno giuridico in regime di gestione diretta o indiretta per le risorse trasferite a norma del paragrafo 5, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite a uno o più rispettivi programmi originari, su richiesta dello Stato membro, conformemente alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027.
Articolo 16
Paesi terzi associati al programma
1. Il programma è aperto all’associazione dei seguenti paesi terzi («paesi associati»):
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a) |
i membri dell’Associazione europea di libero scambio che sono membri del SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo sullo Spazio economico europeo; |
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b) |
i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi; |
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c) |
i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi; |
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d) |
i paesi terzi e i territori che soddisfano tutti i criteri in appresso:
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2. L’associazione al programma di ciascuno dei paesi terzi di cui al paragrafo 1, lettera d), è conforme alle condizioni stabilite in un accordo riguardante la partecipazione del paese terzo ai programmi dell’Unione, purché tale l’accordo:
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a) |
garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell’Unione; |
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b) |
stabilisca le condizioni di partecipazione ai programmi dell’Unione, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e ai relativi costi amministrativi; |
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c) |
non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda il programma dell’Unione; |
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d) |
garantisca all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari. |
I contributi di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera b), costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.
3. La portata dell’associazione al programma di ogni paese terzo tiene conto di un’analisi dei benefici per l’Unione e dell’obiettivo di promuovere la crescita economica nell’Unione attraverso l’innovazione. Di conseguenza, fatta eccezione per i paesi membri del SEE, i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, alcune parti del programma possono essere escluse da un accordo di associazione di un determinato paese.
4. Per quanto possibile, l’accordo di associazione prevede la partecipazione reciproca di soggetti giuridici stabiliti nell’Unione ai programmi equivalenti dei paesi associati a norma delle condizioni in tali programmi.
5. Le condizioni che determinano il livello del contributo finanziario garantiscono una correzione automatica periodica di un eventuale squilibrio di rilievo rispetto all’importo che i soggetti stabiliti nel paese associato ricevono attraverso la partecipazione al programma, tenendo conto dei costi di gestione, esecuzione e funzionamento del programma. L’assegnazione dei contributi finanziari tiene conto del livello di partecipazione dei soggetti giuridici dei paesi associati a ciascuna parte del programma.
TITOLO II
NORME DI PARTECIPAZIONE E DIFFUSIONE
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 17
Organismi di finanziamento e azioni dirette del JRC
1. Le norme stabilite nel presente titolo non si applicano alle azioni dirette intraprese dal JRC.
2. In casi debitamente giustificati, gli organismi di finanziamento possono scostarsi dalle norme stabilite nel presente titolo, ad eccezione degli articoli 18, 19 e 20 se:
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a) |
tale scostamento è previsto dall’atto di base che istituisce l’organismo di finanziamento o gli affida compiti di esecuzione del bilancio; o, |
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b) |
per gli organismi di finanziamento di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii) o v), del regolamento finanziario, è previsto dalla convenzione di finanziamento e le loro esigenze operative specifiche o la natura dell’azione lo richiedono. |
Articolo 18
Azioni ammissibili e principi etici
1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, soltanto le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all’articolo 3 sono ammissibili al finanziamento.
Non sono finanziati i seguenti ambiti di ricerca:
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a) |
le attività finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi; |
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b) |
le attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditarie tali alterazioni (28); |
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c) |
le attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l’approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche. |
2. La ricerca sulle cellule staminali umane, allo stato adulto ed embrionale, può essere finanziata in funzione sia dei contenuti della proposta scientifica sia del contesto giuridico esistente negli Stati membri interessati. Non è fornito alcun finanziamento all’interno o all’esterno dell’Unione alle attività di ricerca vietate in tutti gli Stati membri. Non è fornito alcun finanziamento in uno Stato membro a un’attività di ricerca che sia ivi proibita.
Articolo 19
Norme etiche
1. Le azioni svolte nell’ambito del programma rispettano i principi etici e il pertinente diritto dell’Unione, nazionale e internazionale, fra cui la Carta e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e relativi protocolli aggiuntivi.
Si presta particolare attenzione al principio di proporzionalità, al diritto al rispetto della vita privata, al diritto alla protezione dei dati personali, al diritto all’integrità fisica e mentale della persona umana, al diritto a non subire discriminazioni e all’esigenza di garantire la protezione dell’ambiente ed elevati livelli di protezione della salute umana.
2. I soggetti giuridici che partecipano a un’azione forniscono:
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a) |
un’autovalutazione etica in cui sono identificate e descritte tutte le questioni etiche prevedibili connesse all’obiettivo, all’attuazione e al probabile impatto delle attività da finanziare, compresa una conferma della conformità al paragrafo 1 e una descrizione del modo in cui questa sarà assicurata; |
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b) |
la conferma che le attività rispetteranno il codice di condotta europeo per l’integrità della ricerca pubblicato da All European Academies e che non sarà svolta alcuna attività esclusa dai finanziamenti; |
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c) |
per le attività svolte al di fuori dell’Unione, la conferma che le attività in questione sarebbero state autorizzate in uno Stato membro; e |
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d) |
per le attività che prevedono l’utilizzo di cellule staminali umane allo stato embrionale, ove opportuno, una descrizione dettagliata delle misure in materia di licenze e controllo che devono essere adottate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati, nonché delle autorizzazioni etiche da ottenere prima dell’avvio delle attività in questione. |
3. Le proposte sono sistematicamente vagliate al fine di individuare le azioni che sollevano questioni etiche gravi o complesse. Tali azioni sono sottoposte a una valutazione etica. La valutazione etica è effettuata dalla Commissione, a meno che non sia delegata all’organismo di finanziamento. Tutte le azioni che comportano l’utilizzo di cellule staminali umane allo stato embrionale o di embrioni umani sono sottoposte a una valutazione etica. Gli esami etici e le valutazioni etiche sono svolti con il sostegno di esperti in materia. La Commissione e gli organismi di finanziamento garantiscono la trasparenza delle procedure riguardanti gli aspetti etici, fatta salva la riservatezza del contenuto di tali procedure.
4. I soggetti giuridici partecipanti a un’azione ottengono tutte le approvazioni o altri documenti obbligatori dai pertinenti comitati etici nazionali o locali, o da altri organismi, quali le autorità di protezione dei dati, prima dell’avvio delle attività in questione. Tali documenti sono conservati in archivio e forniti, su richiesta, alla Commissione o al pertinente organismo di finanziamento.
5. Se del caso, la Commissione o l’organismo di finanziamento effettua controlli etici. Per le questioni etiche gravi o complesse, i controlli etici sono svolti dalla Commissione, a meno che questa non li deleghi al pertinente organismo di finanziamento.
I controlli etici sono svolti con il sostegno di esperti in materia.
6. Le azioni non conformi ai requisiti etici di cui ai paragrafi da 1 a 4 e che non sono dunque ammissibili sotto il profilo etico sono respinte o cessate una volta stabilita la loro inammissibilità sotto il profilo etico.
Articolo 20
Sicurezza
1. Le azioni svolte nell’ambito del programma rispettano le norme applicabili in materia di sicurezza, in particolare le norme in materia di protezione delle informazioni classificate contro la divulgazione non autorizzata, comprese le pertinenti normative dell’Unione e nazionali. Nel caso di ricerche svolte al di fuori dell’Unione che utilizzano o generano informazioni classificate, oltre al rispetto di tali prescrizioni è altresì necessario che sia stato concluso un accordo in materia di sicurezza tra l’Unione e il paese terzo in cui devono svolgersi le ricerche.
2. Ove opportuno, le proposte comprendono un’autovalutazione di sicurezza in cui sono identificate le questioni attinenti alla sicurezza ed è descritto il modo in cui tali questioni saranno affrontate al fine di rispettare la pertinente normativa dell’Unione e nazionale.
3. Ove opportuno, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento applica una procedura per l’analisi della sicurezza delle proposte che sollevano questioni di sicurezza.
4. Ove opportuno, le azioni svolte nell’ambito del programma rispettano le disposizioni della decisione (UE, Euratom) 2015/444 e le relative norme di attuazione.
5. I soggetti giuridici partecipanti a un’azione garantiscono la protezione contro la divulgazione non autorizzata di informazioni classificate usate o generate nell’ambito dell’azione. Essi presentano prova del nulla osta di sicurezza del personale o del nulla osta di sicurezza della struttura da parte delle autorità nazionali competenti in materia di sicurezza, prima dell’avvio delle attività in questione.
6. Se degli esperti esterni indipendenti sono chiamati a occuparsi di informazioni classificate, la loro nomina è subordinata a un appropriato nulla osta di sicurezza.
7. Se del caso, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento può svolgere controlli di sicurezza.
8. Le azioni non conformi alle norme di sicurezza di cui al presente articolo possono essere respinte o cessate in qualsiasi momento.
CAPO II
Sovvenzioni
Articolo 21
Sovvenzioni
Salvo disposizioni contrarie del presente capo, le sovvenzioni concesse nell’ambito del programma sono attribuite e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.
Articolo 22
Soggetti giuridici ammissibili alla partecipazione
1. Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito e compresi i soggetti giuridici dei paesi terzi non associati o delle organizzazioni internazionali, può partecipare alle azioni nell’ambito del programma, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente regolamento unitamente a eventuali condizioni stabilite nel programma di lavoro o nell’invito a presentare proposte.
2. Tranne in casi debitamente giustificati in cui il programma di lavoro preveda diversamente, i soggetti giuridici che fanno parte di un consorzio sono ammissibili alla partecipazione ad azioni nell’ambito del programma purché il consorzio comprenda:
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a) |
almeno un soggetto giuridico indipendente stabilito in uno Stato membro; e; |
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b) |
almeno altri due soggetti giuridici indipendenti, ciascuno stabilito in diversi Stati membri o paesi associati. |
3. Le azioni di ricerca di frontiera del CER, le azioni del CEI, le azioni di formazione e mobilità e le azioni di cofinanziamento del programma possono essere attuate da uno o più soggetti giuridici, purché uno di questi sia stabilito in uno Stato membro o in un paese associato sulla base di un accordo concluso conformemente all’articolo 16.
4. Le azioni di coordinamento e sostegno possono essere attuate da uno o più soggetti giuridici, i quali possono essere stabiliti in uno Stato membro, in un paese associato o, in casi eccezionali, in un altro paese terzo.
5. Per le azioni collegate alle risorse strategiche, agli interessi, all’autonomia o alla sicurezza dell’Unione, il programma di lavoro può prevedere che la partecipazione sia limitata ai soggetti giuridici stabiliti solo negli Stati membri o ai soggetti giuridici stabiliti in paesi associati o altri paesi terzi specificati in aggiunta agli Stati membri. Ogni limitazione della partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti in paesi associati che sono membri del SEE deve essere conforme ai termini e alle condizioni dell’accordo sullo Spazio economico europeo. Per motivi debitamente giustificati ed eccezionali, al fine di garantire la tutela degli interessi strategici dell’Unione e dei suoi Stati membri, il programma di lavoro può anche escludere da singoli inviti a presentare proposte la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell’Unione o in paesi associati direttamente o indirettamente controllati da paesi terzi non associati o da soggetti giuridici di paesi terzi non associati, o subordinare la loro partecipazione alle condizioni stabilite nel programma di lavoro.
6. Ove opportuno e debitamente giustificato, il programma di lavoro può prevedere criteri di ammissibilità aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti ai paragrafi da 2 a 5, per tenere conto di esigenze politiche specifiche o della natura e degli obiettivi dell’azione, ivi compresi il numero di soggetti giuridici, la tipologia dei soggetti giuridici e il luogo di stabilimento.
7. Per le azioni che beneficiano di contributi a norma dell’articolo 15, paragrafo 5, la partecipazione è limitata a un solo soggetto giuridico stabilito nella giurisdizione dell’autorità di gestione delegante, se non diversamente convenuto con l’autorità di gestione stessa.
8. Ove indicato nel programma di lavoro, il JRC può partecipare alle azioni.
9. Il JRC, le organizzazioni internazionali europee di ricerca e i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione sono considerati stabiliti in uno Stato membro diverso da quelli in cui sono stabiliti gli altri soggetti giuridici partecipanti all’azione.
10. Per le azioni di ricerca di frontiera del CER e le azioni di formazione e mobilità e ove previsto dal programma di lavoro, le organizzazioni internazionali con sede in uno Stato membro o in un paese associato sono considerate stabilite in tale Stato membro o paese associato. Per altre parti del programma, le organizzazioni internazionali diverse dalle organizzazioni internazionali europee di ricerca si considerano stabilite in un paese terzo non associato.
Articolo 23
Soggetti giuridici ammissibili al finanziamento
1. Sono ammessi al finanziamento i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato. Sono ammessi al finanziamento per le azioni che beneficiano di contributi a norma dell’articolo 15, paragrafo 5, soltanto i soggetti giuridici stabiliti nella giurisdizione dell’autorità di gestione delegante, se non diversamente convenuto dall’autorità di gestione stessa.
2. I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo non associato sostengono i costi della propria partecipazione. Tuttavia, un soggetto giuridico stabilito in paesi terzi non associati a basso o medio reddito e, a titolo eccezionale, altri paesi terzi non associati è ammissibile al finanziamento in un’azione se:
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a) |
il paese terzo è indicato nel programma di lavoro adottato dalla Commissione; o |
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b) |
la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento ritiene che la partecipazione del soggetto giuridico interessato sia necessaria ai fini della realizzazione dell’azione. |
3. Le entità affiliate possono beneficiare del finanziamento di un’azione se sono stabilite in uno Stato membro, un paese associato o un paese terzo indicato nel programma di lavoro adottato dalla Commissione.
4. La Commissione mette periodicamente a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio informazioni riguardanti l’importo dei contributi finanziari dell’Unione forniti ai soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi associati e non associati. Per quanto riguarda i paesi associati, tali informazioni comprendono anche il loro bilancio finanziario.
Articolo 24
Inviti a presentare proposte
1. Il contenuto degli inviti a presentare proposte per tutte le azioni è incluso nel programma di lavoro.
2. In casi eccezionali possono essere organizzati inviti a presentare proposte ristretti, allo scopo di sviluppare attività aggiuntive o di inserire partner supplementari nelle azioni esistenti, qualora necessario per conseguire i rispettivi obiettivi. Inoltre il programma di lavoro può prevedere la possibilità che i soggetti giuridici di paesi con basse prestazioni in materia di R&I aderiscano ad azioni collaborative di R&I già selezionate, fatto salvo l’accordo del rispettivo consorzio e a condizione che non vi partecipino già soggetti giuridici di tali paesi.
3. Non è necessario un invito a presentare proposte per le azioni di coordinamento e sostegno o le azioni di cofinanziamento del programma che:
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a) |
devono essere svolte dal JRC o da soggetti giuridici indicati nel programma di lavoro; |
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b) |
non rientrano nell’ambito di applicazione di un invito a presentare proposte, in conformità dell’articolo 195, lettera e), del regolamento finanziario. |
4. Nel programma di lavoro sono specificati gli inviti a presentare proposte per i quali può essere attribuito il «marchio di eccellenza». Previa autorizzazione da parte del richiedente, le informazioni riguardanti la domanda e la valutazione possono essere condivise con le autorità di finanziamento interessate, subordinatamente alla conclusione di accordi di riservatezza.
Articolo 25
Inviti congiunti a presentare proposte
La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento può pubblicare un invito congiunto a presentare proposte con:
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a) |
i paesi terzi, comprese le loro organizzazioni o agenzie scientifiche e tecnologiche; |
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b) |
le organizzazioni internazionali; |
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c) |
i soggetti giuridici senza scopo di lucro. |
Nel caso di un invito congiunto a presentare proposte, i richiedenti soddisfano i requisiti di cui all’articolo 22 e sono stabilite procedure congiunte di selezione e valutazione delle proposte. Tali procedure prevedono la partecipazione di un gruppo equilibrato di esperti nominati da ciascuna parte.
Articolo 26
Appalti precommerciali e appalti pubblici per soluzioni innovative
1. Le azioni possono comportare o avere per finalità primaria gli appalti precommerciali o gli appalti pubblici per soluzioni innovative effettuati da beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori quali definiti nelle direttive 2014/24/UE (29) e 2014/25/UE (30) del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Le procedure di appalto:
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a) |
rispettano le norme in materia di concorrenza e i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, sana gestione finanziaria, proporzionalità; |
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b) |
possono autorizzare l’aggiudicazione di contratti multipli nell’ambito della stessa procedura (multiple sourcing); |
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c) |
prevedono l’assegnazione dei contratti all’offerente o agli offerenti economicamente più vantaggiosi assicurando al contempo l’assenza di conflitti di interessi. |
In caso di appalti precommerciali, se del caso e fatti salvi i principi di cui alla lettera a), la procedura di appalto può essere semplificata o accelerata e può prevedere condizioni specifiche, ad esempio limitare il luogo di esecuzione delle attività appaltate al territorio degli Stati membri e dei paesi associati.
3. Il contraente che produce risultati negli appalti precommerciali detiene almeno i diritti di proprietà intellettuale connessi a tali risultati. Le amministrazioni aggiudicatrici godono almeno dei diritti di accesso a titolo gratuito a tali risultati per il loro uso e del diritto di concedere, o esigere che le imprese partecipanti concedano, licenze non esclusive a terzi affinché sfruttino i risultati per conto dell’amministrazione aggiudicatrice a condizioni eque e ragionevoli senza il diritto di concedere sublicenze. Se un contraente non sfrutta commercialmente i risultati entro un determinato periodo successivo all’appalto precommerciale come indicato nel contratto, le amministrazioni aggiudicatrici, dopo aver consultato il contraente sui motivi del mancato sfruttamento, possono imporgli di trasferire la proprietà dei risultati alle amministrazioni aggiudicatrici.
Articolo 27
Capacità finanziaria dei richiedenti
1. In aggiunta alle eccezioni di cui all’articolo 198, paragrafo 5, del regolamento finanziario, è verificata soltanto la capacità finanziaria del coordinatore e soltanto se il finanziamento dell’Unione richiesto per l’azione è pari o superiore a 500 000 EUR.
2. Nonostante il paragrafo 1, qualora vi sia motivo di dubitare della capacità finanziaria di un richiedente o sussista un rischio più elevato dovuto alla partecipazione a diverse azioni in corso finanziate dai programmi di R&I dell’Unione, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento verifica anche la capacità finanziaria di altri richiedenti, o dei coordinatori anche quando il finanziamento richiesto è al di sotto della soglia di cui al paragrafo 1.
3. Se la capacità finanziaria è garantita a livello strutturale da un altro soggetto giuridico, ne è verificata la capacità finanziaria.
4. Qualora la capacità finanziaria di un richiedente sia debole, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento può condizionare la partecipazione del richiedente alla presentazione di una dichiarazione di responsabilità in solido da parte di un’entità affiliata.
5. Il contributo al meccanismo di cui all’articolo 37 del presente regolamento è considerato una garanzia sufficiente ai sensi dell’articolo 152 del regolamento finanziario. Non sono accettate né imposte ai beneficiari garanzie o coperture aggiuntive.
Articolo 28
Criteri di attribuzione e selezione
1. Le proposte sono valutate sulla base dei seguenti criteri di attribuzione:
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a) |
eccellenza; |
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b) |
impatto; |
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c) |
qualità ed efficienza dell’attuazione. |
2. Per le proposte di azioni di ricerca di frontiera del CER si applica esclusivamente il criterio di cui al paragrafo 1, lettera a).
3. Il programma di lavoro stabilisce ulteriori dettagli circa l’applicazione dei criteri di attribuzione di cui al paragrafo 1, compresi eventuali coefficienti di ponderazione, punteggi minimi e, se del caso, norme relative al trattamento delle proposte con parità di punteggio, tenendo conto degli obiettivi dell’invito a presentare proposte. Le condizioni per il trattamento delle proposte con parità di punteggio possono comprendere, senza limitarvisi, i seguenti criteri: PMI, genere e diversità geografica.
4. La Commissione e gli altri organismi di finanziamento tengono conto della possibilità di una procedura di presentazione e di valutazione articolata in due fasi e, ove opportuno, le proposte rese anonime possono essere valutate durante la prima fase di valutazione in base a uno o più dei criteri di attribuzione di cui al paragrafo 1.
Articolo 29
Valutazione
1. Le proposte sono valutate dal comitato di valutazione, composto da esperti esterni indipendenti.
Per le attività del CEI, le missioni e in casi debitamente giustificati illustrati nel programma di lavoro adottato dalla Commissione, il comitato di valutazione può essere composto in parte o, nel caso di azioni di coordinamento e di supporto, del tutto o in parte da rappresentanti delle istituzioni od organismi dell’Unione di cui all’articolo 150 del regolamento finanziario.
Il processo di valutazione può essere seguito da osservatori indipendenti.
2. Se del caso, il comitato di valutazione classifica le proposte che hanno superato le soglie applicabili in base:
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a) |
al punteggio ottenuto nella valutazione; |
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b) |
al contributo apportato al conseguimento di obiettivi strategici specifici, compresa la costituzione di un portafoglio coerente di progetti, segnatamente per le attività dell’Apripista, le missioni e in altri casi debitamente giustificati illustrati in dettaglio nel programma di lavoro adottato dalla Commissione. |
Per le attività del CEI, le missioni e in altri casi debitamente giustificati illustrati in dettaglio nel programma di lavoro adottato dalla Commissione, il comitato di valutazione può inoltre proporre adeguamenti delle proposte nella misura in cui questi sono necessari per garantire la coerenza dell’approccio di portafoglio. Tali adeguamenti sono conformi alle condizioni di partecipazione e rispettano il principio della parità di trattamento. Il comitato di programma è informato di tali casi.
3. Il processo di valutazione è concepito in modo tale da evitare conflitti di interessi e parzialità. È garantita la trasparenza dei criteri di valutazione e del metodo di attribuzione del punteggio alla proposta.
4. In conformità dell’articolo 200, paragrafo 7, del regolamento finanziario, i richiedenti ricevono informazioni in tutte le fasi della valutazione e, se la proposta è respinta, sono informati dei motivi del rigetto.
5. I soggetti giuridici stabiliti in paesi con basse prestazioni in materia di R&I che hanno partecipato con successo alla componente «Ampliamento della partecipazione e diffusione dell’eccellenza» ricevono, su richiesta, un resoconto della loro partecipazione, che può accompagnare le proposte nell’ambito delle parti collaborative del programma da essi coordinate.
Articolo 30
Procedura di riesame della valutazione, richieste di informazioni e reclami
1. Un richiedente può domandare il riesame della valutazione se ritiene che la procedura di valutazione pertinente non sia stata applicata correttamente alla sua proposta (31).
2. Unicamente gli aspetti procedurali della valutazione possono formare oggetto di una richiesta di riesame della valutazione. La valutazione del merito della proposta non è soggetto al riesame della valutazione.
3. Una richiesta di riesame della valutazione fa riferimento a una proposta specifica ed è presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dei risultati della valutazione.
Un comitato di riesame della valutazione fornisce un parere sugli aspetti procedurali della valutazione ed è presieduto e comprende personale della Commissione o dell’organismo di finanziamento pertinente che non ha partecipato alla valutazione delle proposte. Il comitato di riesame della valutazione può raccomandare una delle azioni seguenti:
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a) |
nuova valutazione della proposta essenzialmente da parte di valutatori non coinvolti nella precedente valutazione; o |
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b) |
conferma della valutazione iniziale. |
4. Un riesame della valutazione non ritarda il processo di selezione delle proposte che non sono oggetto di tale riesame.
5. La Commissione assicura che vi sia una procedura che permetta ai partecipanti di presentare direttamente richieste di informazioni e reclami in merito al loro coinvolgimento nel programma. Le informazioni su come registrare tali richieste e reclami sono messe a disposizione online.
Articolo 31
Tempi per la concessione della sovvenzione
1. In deroga all’articolo 194, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario, si applicano i seguenti termini:
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a) |
per informare tutti i richiedenti dell’esito della valutazione della loro domanda, un termine massimo di cinque mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete; |
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b) |
per firmare le convenzioni di sovvenzione con i richiedenti, un termine massimo di otto mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete. |
2. Il programma di lavoro può stabilire termini più brevi di quelli previsti al paragrafo 1.
3. In aggiunta alle deroghe di cui all’articolo 194, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario, i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere superati per le azioni del CER, per le missioni e qualora le azioni siano sottoposte a valutazione etica o ad analisi di sicurezza.
Articolo 32
Attuazione della sovvenzione
1. Se un beneficiario non rispetta gli obblighi relativi all’attuazione tecnica dell’azione, gli altri beneficiari adempiono a tali obblighi senza ulteriori finanziamenti dell’Unione, a meno che non siano espressamente esonerati da tale obbligo. La responsabilità finanziaria di ciascun beneficiario si limita ai suoi debiti, fatte salve le disposizioni relative al meccanismo.
2. La convenzione di sovvenzione può stabilire tappe fondamentali e relative rate di prefinanziamento. Qualora le tappe fondamentali non siano raggiunte, l’azione può essere sospesa, modificata o, ove debitamente giustificato, cessata.
3. Un’azione può inoltre essere cessata qualora i risultati attesi abbiano perso la loro rilevanza per l’Unione per motivi scientifici o tecnologici o, nel caso dell’Acceleratore, anche per motivi economici o, nel caso del CEI e delle missioni, anche a motivo della loro pertinenza nel quadro di un portafoglio di azioni. La Commissione avvia una procedura con il coordinatore dell’azione e, se del caso, con esperti esterni indipendenti prima di decidere di cessare un’azione, conformemente all’articolo 133 del regolamento finanziario.
Articolo 33
Convenzioni di sovvenzione
1. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, elabora modelli di convenzione di sovvenzione tra la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento e i beneficiari conformemente al presente regolamento. Qualora sia necessario modificare significativamente un modello di convenzione di sovvenzione, anche ai fini di un’ulteriore semplificazione per i beneficiari, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, procede, se del caso, al riesame di tale modello di convenzione di sovvenzione.
2. Le convenzioni di sovvenzione stabiliscono i diritti e gli obblighi dei beneficiari, nonché della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento, conformemente al presente regolamento. Stabiliscono inoltre i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici che diventano beneficiari nel corso dell’attuazione dell’azione, nonché il ruolo e i compiti del coordinatore.
Articolo 34
Tassi di finanziamento
1. Per tutte le attività finanziate nell’ambito di un’azione è applicato un unico tasso di finanziamento. Il tasso massimo per azione è fissato nel programma di lavoro.
2. Può essere rimborsato fino al 100 % dei costi totali ammissibili di un’azione nell’ambito del programma, con le seguenti eccezioni:
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a) |
azioni di innovazione, in cui può essere rimborsato fino al 70 % dei costi totali ammissibili, tranne per i soggetti giuridici senza scopo di lucro, nel cui caso può essere rimborsato fino al 100 % dei costi totali ammissibili; |
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b) |
azioni di cofinanziamento del programma, in cui può essere rimborsato almeno il 30 % e, in casi identificati e debitamente giustificati, fino al 70 % dei costi totali ammissibili. |
3. I tassi di finanziamento stabiliti nel presente articolo si applicano anche in caso di azioni per le quali è stabilito il finanziamento a tasso fisso, per costi unitari o tramite somma forfettaria, per la totalità o per una parte dell’azione.
Articolo 35
Costi indiretti
1. I costi indiretti ammissibili sono pari al 25 % del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto, del sostegno finanziario a terzi e di eventuali costi unitari o somme forfettarie comprendenti costi indiretti.
Se del caso, i costi indiretti compresi nei costi unitari o nelle somme forfettarie sono calcolati applicando il tasso fisso di cui al primo comma, tranne nel caso dei costi unitari di beni e servizi fatturati internamente, che sono calcolati sulla base dei costi effettivi, conformemente alla consueta prassi contabile dei beneficiari.
2. In deroga al paragrafo 1, se previsto nel programma di lavoro, i costi indiretti possono essere dichiarati sotto forma di somma forfettaria o in base ai costi unitari.
Articolo 36
Costi ammissibili
1. In aggiunta ai criteri di cui all’articolo 186 del regolamento finanziario, per i beneficiari con retribuzione basata sul progetto sono ammissibili costi relativi al personale fino alla concorrenza della retribuzione che una persona percepirebbe per il lavoro svolto in progetti R&I finanziati da regimi nazionali, compresi i contributi previdenziali e gli altri costi connessi alla retribuzione del personale assegnato all’azione, derivanti dal diritto nazionale o dal contratto di lavoro.
2. In deroga all’articolo 190, paragrafo 1, del regolamento finanziario, i costi delle risorse messe a disposizione da terzi sotto forma di contributi in natura sono ammissibili fino a concorrenza dei costi diretti ammissibili del terzo interessato.
3. In deroga all’articolo 192 del regolamento finanziario, i profitti generati dallo sfruttamento dei risultati non sono considerati entrate dell’azione.
4. I beneficiari possono avvalersi delle loro consuete prassi contabili per individuare e dichiarare i costi sostenuti in relazione a un’azione, nel rispetto di tutti i termini e le condizioni stabiliti nella convenzione di sovvenzione, in conformità del presente regolamento e dell’articolo 186 del regolamento finanziario.
5. In deroga all’articolo 203, paragrafo 4, del regolamento finanziario, al pagamento del saldo è obbligatorio fornire un certificato relativo ai rendiconti finanziari, se l’importo dichiarato sotto forma di costi effettivi e di costi unitari calcolati conformemente alle consuete prassi contabili è pari o superiore a 325 000 EUR.
I certificati relativi ai rendiconti finanziari possono essere rilasciati da un revisore esterno riconosciuto o, nel caso di organismi pubblici, da un pubblico ufficiale competente e indipendente, in conformità dell’articolo 203, paragrafo 4, del regolamento finanziario.
6. Se del caso, per le azioni di formazione e mobilità Marie Skłodowska-Curie, il contributo dell’Unione tiene debitamente conto di eventuali costi aggiuntivi del beneficiario relativi a congedo di maternità, congedo parentale, congedo di malattia, congedo speciale o cambiamento dell’organizzazione di accoglienza o cambiamento dello status familiare del ricercatore durante il periodo di validità della convenzione di sovvenzione.
7. I costi relativi all’accesso aperto, compresi i piani di gestione dei dati, sono ammissibili al rimborso secondo quanto ulteriormente stipulato nella convenzione di sovvenzione.
Articolo 37
Meccanismo di mutua assicurazione
1. È istituito un meccanismo di mutua assicurazione («meccanismo») che sostituisce e succede al fondo istituito a norma dell’articolo 38 del regolamento (UE) n. 1290/2013. Il meccanismo copre il rischio associato al mancato recupero di importi dovuti dai beneficiari:
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a) |
alla Commissione a norma della decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (32); |
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b) |
alla Commissione e agli organismi dell’Unione nell’ambito di «Orizzonte 2020»; |
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c) |
alla Commissione e agli organismi di finanziamento nell’ambito del programma. |
Per quanto riguarda gli organismi di finanziamento di cui al primo comma, lettera c), la copertura del rischio può essere attuata mediante un sistema di copertura indiretta stabilito nella convenzione applicabile e tenendo conto della natura dell’organismo di finanziamento in questione.
2. Il meccanismo è gestito dall’Unione, rappresentata dalla Commissione in qualità di agente esecutivo. La Commissione stabilisce le norme specifiche per il funzionamento del meccanismo.
3. I beneficiari versano un contributo pari al 5 % dei finanziamenti dell’Unione destinati all’azione. Sulla base di valutazioni periodiche trasparenti, la Commissione può aumentare tale contributo fino all’8 % o ridurlo al di sotto del 5 %. Il contributo dei beneficiari al meccanismo è compensato rispetto al prefinanziamento iniziale ed è versato al meccanismo a nome dei beneficiari. Tale contributo non supera l’importo del prefinanziamento iniziale.
4. Al pagamento del saldo, il contributo è restituito ai beneficiari.
5. Gli eventuali profitti generati dal meccanismo sono aggiunti allo stesso. Se i profitti sono insufficienti, il meccanismo non interviene e la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento recupera direttamente dai beneficiari o dai terzi eventuali importi dovuti.
6. Gli importi recuperati costituiscono entrate destinate al meccanismo ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario. Una volta completate tutte le sovvenzioni il cui rischio è coperto direttamente o indirettamente dal meccanismo, eventuali importi residui sono recuperati dalla Commissione e iscritti nel bilancio dell’Unione, fatte salve le decisioni dell’autorità legislativa.
7. Il meccanismo può essere esteso ai beneficiari di altri programmi dell’Unione a gestione diretta. La Commissione adotta le condizioni di partecipazione dei beneficiari di altri programmi.
Articolo 38
Proprietà e tutela
1. I beneficiari sono proprietari dei risultati che producono. Essi garantiscono che eventuali diritti dei dipendenti o di altre parti in relazione ai risultati possano essere esercitati in modo compatibile con i propri obblighi nella convenzione di sovvenzione.
Due o più beneficiari sono comproprietari dei risultati se:
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a) |
hanno prodotto i risultati congiuntamente; e |
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b) |
non è possibile:
|
I comproprietari concludono un accordo scritto sulla ripartizione e sulle condizioni di esercizio di tale comproprietà. Se non diversamente convenuto nell’accordo consortile o nell’accordo di comproprietà, ciascun comproprietario può concedere licenze non esclusive a terzi per sfruttare i risultati di proprietà comune (senza il diritto di cedere sublicenze), se gli altri comproprietari sono stati preventivamente informati e ricevono un’equa e ragionevole compensazione. I comproprietari possono convenire per iscritto di applicare un regime diverso dalla comproprietà.
2. I beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell’Unione proteggono adeguatamente i loro risultati, se tale protezione è possibile e giustificata, tenendo conto di tutte le considerazioni pertinenti, compresi le prospettive di sfruttamento commerciale ed eventuali altri interessi legittimi. Nel decidere in merito alla tutela prendono in considerazione anche i legittimi interessi degli altri beneficiari nell’ambito dell’azione.
Articolo 39
Sfruttamento e diffusione
1. Tutti i beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell’Unione si adoperano al massimo per sfruttare i risultati di cui sono proprietari o per farli sfruttare da un altro soggetto giuridico. I beneficiari possono sfruttare i risultati in via diretta o indiretta, in particolare tramite il trasferimento e la concessione di licenze sui risultati conformemente all’articolo 40.
Il programma di lavoro può prevedere obblighi supplementari in materia di sfruttamento.
Se, nonostante il beneficiario si sia adoperato al massimo per sfruttare direttamente o indirettamente i propri risultati, i risultati non sono sfruttati entro un periodo prestabilito nella convenzione di sovvenzione, il beneficiario fa ricorso a un’adeguata piattaforma online, identificata nella convenzione, per individuare parti interessate a sfruttare tali risultati. È possibile derogare a tale obbligo sulla base di una richiesta del beneficiario, se giustificato.
2. I beneficiari diffondono i loro risultati non appena praticabile, in un formato accessibile al pubblico, fatte salve eventuali restrizioni per motivi di protezione della proprietà intellettuale, norme di sicurezza o interessi legittimi.
Il programma di lavoro può prevedere obblighi supplementari in materia di diffusione, salvaguardando nel contempo gli interessi economici e scientifici dell’Unione.
3. I beneficiari garantiscono che l’accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche si applichi secondo i termini e le condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione. In particolare, assicurano che essi stessi o gli autori conservino sufficienti diritti di proprietà intellettuale per poter adempiere ai propri obblighi in materia di accesso aperto.
L’accesso aperto ai dati di ricerca è incluso nei termini e nelle condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione come regola generale, garantendo la possibilità di deroghe secondo il principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario», tenendo conto degli interessi legittimi dei beneficiari — compreso lo sfruttamento commerciale — e di eventuali altri vincoli, quali le norme sulla protezione dei dati, il rispetto della vita privata, la riservatezza, i segreti commerciali, gli interessi concorrenziali dell’Unione, le norme di sicurezza o i diritti di proprietà intellettuale.
Il programma di lavoro può prevedere incentivi o obblighi supplementari al fine dell’adesione alle pratiche di scienza aperta.
4. I beneficiari gestiscono tutti i dati di ricerca generati in un’azione nell’ambito del programma in linea con i principi FAIR e conformemente alla convenzione di sovvenzione e adottano un piano di gestione dei dati.
Il programma di lavoro può prevedere, ove giustificato, obblighi supplementari in materia di impiego dell’EOSC a fini di conservazione dei dati di ricerca e accesso agli stessi.
5. I beneficiari che intendono diffondere i loro risultati informano preventivamente gli altri beneficiari nell’ambito dell’azione. Qualsiasi altro beneficiario può opporsi, se è in grado di dimostrare che i suoi interessi legittimi in relazione ai propri risultati o conoscenze preesistenti risulterebbero significativamente lesi a causa della diffusione dei risultati. In tal caso, i risultati non sono diffusi, a meno che non si adottino misure adeguate per tutelare tali interessi legittimi.
6. Se non diversamente previsto nel programma di lavoro, le proposte contengono un piano di sfruttamento e diffusione dei risultati. Se lo sfruttamento dei risultati previsto comporta lo sviluppo, la creazione, la fabbricazione e la commercializzazione di un prodotto o processo, o la creazione e l’offerta di un servizio, il piano comprende una strategia relativa a tale sfruttamento. Se il piano prevede che i risultati siano sfruttati principalmente in paesi terzi non associati, i soggetti giuridici spiegano come tale sfruttamento sia comunque da considerare nell’interesse dell’Unione.
I beneficiari aggiornano il piano di sfruttamento e diffusione dei risultati durante l’azione e dopo la sua conclusione, conformemente alla convenzione di sovvenzione.
7. A fini di monitoraggio e diffusione da parte della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento, i beneficiari forniscono tutte le informazioni richieste riguardo allo sfruttamento e alla diffusione dei loro risultati, conformemente alla convenzione di sovvenzione. Fatti salvi gli interessi legittimi dei beneficiari, tali informazioni sono rese accessibili al pubblico.
Articolo 40
Trasferimento e concessione di licenze
1. I beneficiari possono trasferire la proprietà dei loro risultati. Essi assicurano che i loro obblighi si applichino anche al nuovo proprietario e che quest’ultimo abbia l’obbligo di trasferirli in qualsiasi successivo trasferimento.
2. Salvo accordi diversi per iscritto relativi a terzi specificamente identificati, comprese entità affiliate, o impedimenti dovuti alla normativa applicabile, i beneficiari che intendono trasferire la proprietà dei risultati ne danno preavviso a tutti gli altri partecipanti che godano ancora di diritti di accesso ai risultati. La notifica contiene informazioni sufficienti sul nuovo proprietario per consentire a un beneficiario di analizzare gli effetti sui suoi diritti di accesso.
Salvo accordi diversi per iscritto relativi a terzi specificamente identificati, comprese entità affiliate, un beneficiario può opporsi al trasferimento della proprietà dei risultati da parte di un altro beneficiario se è in grado di dimostrare che tale trasferimento pregiudica l’esercizio dei suoi diritti di accesso. In tal caso, il trasferimento non ha luogo fino a quando non sia stato raggiunto un accordo tra i beneficiari interessati. La convenzione di sovvenzione fissa i termini a tale proposito.
3. I beneficiari possono concedere licenze sui loro risultati o concedere in altro modo il diritto di sfruttarli, anche su base esclusiva, se ciò non compromette il rispetto dei loro obblighi. È possibile concedere licenze esclusive sui risultati, a condizione che tutti gli altri partecipanti interessati acconsentano a rinunciare ai loro diritti di accesso.
4. Ove giustificato, la convenzione di sovvenzione prevede il diritto della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento di opporsi al trasferimento di proprietà dei risultati o alla concessione di licenze esclusive sui risultati, se:
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a) |
i beneficiari che hanno prodotto i risultati hanno ricevuto finanziamenti dell’Unione; |
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b) |
il trasferimento o la concessione di licenze è a favore di un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo non associato; e |
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c) |
il trasferimento o la concessione di licenze non è compatibile con gli interessi dell’Unione. |
Qualora sia previsto il diritto di opposizione, il beneficiario comunica preventivamente l’intenzione di trasferire la proprietà dei risultati o concedere una licenza esclusiva sui risultati. Per quanto riguarda i trasferimenti o la concessione di licenze a soggetti giuridici specificamente identificati, è possibile rinunciare per iscritto al diritto di opposizione se sono state adottate misure di salvaguardia degli interessi dell’Unione.
Articolo 41
Diritti di accesso
1. Le richieste di esercitare diritti di accesso e di rinunciare ai diritti di accesso sono effettuate per iscritto.
2. Salvo diverso accordo con il concedente, i diritti di accesso non comprendono il diritto di concedere sublicenze.
3. Prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione, i beneficiari si informano a vicenda di qualsiasi restrizione nell’accesso alle loro conoscenze preesistenti.
4. Se un beneficiario cessa di partecipare a un’azione, il suo obbligo di concedere l’accesso non viene meno.
5. Se un beneficiario non adempie ai propri obblighi, i beneficiari possono decidere che non abbia più diritti di accesso.
6. I beneficiari concedono l’accesso:
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a) |
ai loro risultati, a titolo gratuito, a ogni altro beneficiario partecipante all’azione che ne abbia bisogno per svolgere i propri compiti; |
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b) |
alle loro conoscenze preesistenti a qualsiasi altro beneficiario dell’azione che ne abbia bisogno per svolgere i propri compiti, fatte salve eventuali restrizioni di cui al paragrafo 3; l’accesso è concesso a titolo gratuito, salvo diverso accordo dei beneficiari prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione; |
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c) |
ai loro risultati e, fatte salve eventuali restrizioni di cui al paragrafo 3, alle loro conoscenze preesistenti a ogni altro beneficiario partecipante all’azione che ne abbia bisogno per sfruttare i propri risultati; l’accesso è concesso a condizioni eque e ragionevoli da convenire. |
7. Salvo diverso accordo dei beneficiari, questi ultimi concedono l’accesso ai loro risultati e, fatte salve eventuali restrizioni di cui al paragrafo 3, alle loro conoscenze preesistenti anche a un soggetto giuridico che:
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a) |
sia stabilito in uno Stato membro o in un paese associato; |
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b) |
sia soggetto al controllo diretto o indiretto di un altro beneficiario o sia soggetto allo stesso controllo diretto o indiretto di tale beneficiario o controlli direttamente o indirettamente tale beneficiario; e |
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c) |
abbia bisogno dell’accesso per sfruttare i risultati di tale beneficiario, conformemente agli obblighi del beneficiario in materia di sfruttamento. |
L’accesso è concesso a condizioni eque e ragionevoli da convenire.
8. Una richiesta di accesso ai fini dello sfruttamento può essere presentata fino a un anno dopo la conclusione dell’azione, salvo che i beneficiari convengano un termine diverso.
9. I beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell’Unione concedono gratuitamente l’accesso ai loro risultati alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione ai fini dello sviluppo, dell’attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell’Unione. L’accesso è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi.
Tali diritti di accesso non si estendono alle conoscenze preesistenti dei beneficiari.
Per quanto riguarda le azioni nel quadro del polo tematico «Sicurezza civile per la società», i beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell’Unione concedono gratuitamente l’accesso ai loro risultati anche alle autorità nazionali degli Stati membri ai fini dello sviluppo, dell’attuazione e del monitoraggio delle loro politiche o dei loro programmi in tale settore. L’accesso è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi ed è soggetto a un accordo bilaterale che definisca le condizioni specifiche intese ad assicurare che tali diritti di accesso siano utilizzati solo per le finalità previste e che si applichino obblighi di riservatezza appropriati. Lo Stato membro o l’istituzione, l’organo o l’organismo dell’Unione richiedente notifica tali richieste a tutti gli Stati membri.
10. Il programma di lavoro può prevedere, se del caso, diritti di accesso supplementari.
Articolo 42
Disposizioni specifiche
1. Disposizioni specifiche in materia di proprietà, sfruttamento e diffusione, trasferimento, concessione di licenze e diritti di accesso si possono applicare alle azioni del CER, alle azioni di formazione e mobilità, alle azioni di appalto precommerciale, alle azioni di appalto pubblico per soluzioni innovative, alle azioni di cofinanziamento del programma e alle azioni di coordinamento e sostegno.
2. Le disposizioni specifiche di cui al paragrafo 1 sono stabilite nella convenzione di sovvenzione e non modificano i principi e gli obblighi in materia di accesso aperto.
Articolo 43
Premi
1. Salvo disposizioni contrarie del presente capo, i premi di incentivo o riconoscimento nell’ambito del programma sono attribuiti e gestiti conformemente al titolo IX del regolamento finanziario.
2. Se non diversamente previsto nel programma di lavoro o nelle regole di concorso, qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, può partecipare a un concorso.
3. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento può, se del caso, organizzare concorsi a premi con:
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a) |
altri organismi dell’Unione; |
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b) |
i paesi terzi, comprese le loro organizzazioni e agenzie scientifiche e tecnologiche; |
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c) |
le organizzazioni internazionali; o |
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d) |
i soggetti giuridici senza scopo di lucro. |
4. I programmi di lavoro o le regole di concorso includono obblighi in materia di comunicazione e, se del caso, sfruttamento e diffusione, proprietà e diritti di accesso, comprese disposizioni in materia di licenze.
CAPO III
Appalti
Articolo 44
Appalti
1. Salvo disposizioni contrarie del presente capo, gli appalti nell’ambito del programma si svolgono conformemente al titolo VII del regolamento finanziario.
2. Gli appalti possono anche assumere la forma di appalti precommerciali o appalti pubblici per soluzioni innovative effettuati dalla Commissione o dal pertinente organismo di finanziamento per proprio conto o congiuntamente ad amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri e dei paesi associati. In tali casi si applicano le norme di cui all’articolo 26.
CAPO IV
Operazioni di finanziamento misto e finanziamenti misti
Articolo 45
Operazioni di finanziamento misto
Le operazioni di finanziamento misto nell’ambito del programma sono eseguite in conformità del programma InvestEU e del titolo X del regolamento finanziario.
Articolo 46
Finanziamenti misti di Orizzonte Europa e finanziamenti misti del CEI
1. Le componenti dei finanziamenti misti di Orizzonte Europa e dei finanziamenti misti del CEI costituite da una sovvenzione e un anticipo rimborsabile sono soggette agli articoli da 34 a 37.
2. Il finanziamento misto del CEI è eseguito conformemente all’articolo 48 del presente regolamento. Il sostegno nell’ambito dei finanziamenti misti del CEI può essere concesso fino a quando l’azione può essere finanziata come un’operazione di finanziamento misto o un’operazione di finanziamento e di investimento coperta interamente dalla garanzia dell’Unione nell’ambito del programma InvestEU. In deroga all’articolo 209 del regolamento finanziario, le condizioni di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo, in particolare le lettere a) e d), non si applicano al momento dell’attribuzione dei finanziamenti misti del CEI.
3. Il finanziamento misto di Orizzonte Europa può essere attribuito a un’azione di cofinanziamento del programma qualora un programma congiunto degli Stati membri e dei paesi associati preveda l’impiego di strumenti finanziari a sostegno di azioni selezionate. La valutazione e la selezione di tali azioni sono effettuate conformemente agli articoli 15, 23, 24, 27, 28 e 29. Le condizioni di attuazione del finanziamento misto di Orizzonte Europa devono essere conformi all’articolo 32, per analogia con l’articolo 48, paragrafo 10, e a eventuali condizioni supplementari e giustificate indicate nel programma di lavoro.
4. I rimborsi, compresi gli anticipi rimborsati e le entrate dei finanziamenti misti di Orizzonte Europa e dei finanziamenti misti del CEI, sono considerati entrate con destinazione specifica interne, in conformità dell’articolo 21, paragrafo 3, lettera f), e dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario.
5. I finanziamenti misti di Orizzonte Europa e i finanziamenti misti del CEI sono messi a disposizione in modo tale da promuovere la competitività dell’Unione senza falsare la concorrenza nel mercato interno.
Articolo 47
L’Apripista
1. L’Apripista eroga sovvenzioni a progetti all’avanguardia ad alto rischio, realizzati da consorzi o singoli beneficiari, miranti a sviluppare innovazioni radicali e nuove opportunità di mercato. Tale strumento fornisce sostegno nelle prime fasi di ricerca e sviluppo in ambito scientifico, tecnologico o delle tecnologie a contenuto estremamente avanzato, compresi la verifica concettuale e i prototipi per la validazione della tecnologia.
L’Apripista è attuato principalmente attraverso un invito permanente a presentare proposte basate su un approccio ascendente con scadenze intermedie annuali periodiche e prevede altresì sfide competitive per sviluppare obiettivi strategici essenziali che richiedono un pensiero radicale e fortemente improntato a soluzioni tecnologiche avanzate.
2. Le attività di transizione dell’Apripista devono aiutare tutti i tipi di ricercatori e innovatori lungo il percorso dello sviluppo commerciale nell’Unione — come le attività dimostrative e gli studi di fattibilità per valutare potenziali casi aziendali — e sostenere la creazione di spin-off e start-up.
La pubblicazione e il contenuto degli inviti a presentare proposte per le attività di transizione dell’Apripista sono determinati tenendo conto degli obiettivi e del bilancio fissati nel programma di lavoro in relazione al portafoglio di azioni interessato.
Possono essere concesse sovvenzioni supplementari per un importo fisso non superiore a 50 000 EUR a ciascuna proposta già selezionata nell’ambito dell’Apripista e, se del caso, alle attività di transizione dell’Apripista, mediante un invito a presentare proposte per la realizzazione di attività complementari, comprese azioni urgenti di coordinamento e sostegno volte a rafforzare la comunità di beneficiari del portafoglio, come la valutazione di possibili spin-off, potenziali innovazioni creatrici di mercati o lo sviluppo di un piano operativo. Il comitato di programma istituito nell’ambito del programma specifico è informato di tali casi.
3. All’Apripista si applicano i criteri di attribuzione di cui all’articolo 28.
Articolo 48
L’Acceleratore
1. L’Acceleratore mira a sostenere essenzialmente l’innovazione creatrice di mercati. Esso sostiene solo i singoli beneficiari e fornisce principalmente finanziamenti misti. A determinate condizioni può anche fornire sostegno sotto forma di sole sovvenzioni o di solo capitale proprio.
L’Acceleratore fornisce i seguenti tipi di sostegno:
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a) |
sostegno finanziario misto alle PMI — comprese start-up e, in casi eccezionali, piccole imprese a media capitalizzazione — che realizzano innovazioni pionieristiche e dirompenti considerate non idonee al finanziamento bancario; |
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b) |
sostegno sotto forma di sole sovvenzioni a favore delle PMI, comprese le start-up, intente a realizzare qualsiasi tipo di innovazione — da quella incrementale a quella pionieristica e dirompente — e che mirano a espandersi successivamente; |
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c) |
sostegno sotto forma di solo capitale proprio a favore di PMI considerate non idonee al finanziamento bancario, comprese le start-up, che hanno già beneficiato di sostegno sotto forma di sole sovvenzioni. |
Il sostegno sotto forma di sole sovvenzioni è concesso a titolo dell’Acceleratore soltanto alle seguenti condizioni cumulative:
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a) |
il progetto include informazioni sulle capacità e la volontà di espansione del richiedente; |
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b) |
il beneficiario è una start-up o una PMI; |
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c) |
il sostegno sotto forma di sole sovvenzioni a titolo dell’Acceleratore è concesso solo una volta a un beneficiario durante il periodo di attuazione del programma per un massimo di 2,5 milioni di EUR. |
2. Il beneficiario dell’Acceleratore è un soggetto giuridico rientrante nella definizione di start-up, PMI o, in casi eccezionali, una piccola impresa a media capitalizzazione che intenda espandere la propria attività, stabilito in uno Stato membro o in un paese associato. La proposta può essere presentata dal beneficiario o, previo accordo di quest’ultimo, da una o più persone fisiche o soggetti giuridici che intendano creare o sostenere tale beneficiario. In quest’ultimo caso, l’accordo di finanziamento è firmato solo con il beneficiario.
3. Un’unica decisione di aggiudicazione copre e mette a disposizione finanziamenti relativi a tutte le forme di contributo dell’Unione previste nell’ambito del finanziamento misto del CEI.
4. Le proposte sono valutate sulla base del merito di ciascuna da esperti esterni indipendenti e sono selezionate per i finanziamenti mediante un invito permanente a presentare proposte con scadenze intermedie, sulla base degli articoli 27, 28 e 29, fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo.
5. Le proposte presentate sono valutate sulla base dei seguenti criteri di attribuzione:
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a) |
eccellenza; |
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b) |
impatto; |
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c) |
livello di rischio dell’azione che impedirebbe gli investimenti, qualità ed efficienza dell’attuazione nonché necessità di sostegno dell’Unione. |
6. Con l’accordo dei richiedenti interessati, la Commissione o gli organismi di finanziamento che attuano il programma (incluse le CCI dell’EIT) possono sottoporre direttamente a una valutazione sulla base del criterio di attribuzione di cui al paragrafo 5, lettera c), una proposta di azione di innovazione e diffusione sul mercato che soddisfa già i criteri di attribuzione di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), se sono soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:
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a) |
la proposta scaturisce da qualsiasi altra azione finanziata nell’ambito di Orizzonte 2020, dal programma o, previa fase esplorativa pilota da lanciare nel quadro del primo programma di lavoro, da programmi nazionali e/o regionali, a partire dal rilevamento della domanda relativa a programmi di questo genere. Nel programma specifico sono stabilite disposizioni dettagliate di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a); |
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b) |
la proposta si basa sul riesame di un progetto che sia stato eseguito negli ultimi due anni che valuta l’eccellenza e l’impatto della proposta ed è soggetta alle condizioni e ai processi ulteriormente precisati nel programma di lavoro. |
7. Può essere attribuito un marchio di eccellenza se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
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a) |
il beneficiario è una start-up, una PMI o una piccola impresa a media capitalizzazione; |
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b) |
la proposta era ammissibile e ha superato le soglie applicabili relative ai criteri di attribuzione di cui al paragrafo 5, lettere a) e b); |
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c) |
l’attività sarebbe ammissibile nell’ambito di un’azione di innovazione. |
8. Per una proposta che ha superato la valutazione, gli esperti esterni indipendenti propongono un corrispondente sostegno dell’Acceleratore, sulla base del rischio comportato e delle risorse e del tempo necessari per immettere e diffondere l’innovazione sul mercato.
Per giustificati motivi, ivi compresa la mancata conformità agli obiettivi delle politiche dell’Unione, la Commissione può respingere una proposta ammessa dagli esperti esterni indipendenti. Il comitato di programma è informato dei motivi di tale rifiuto.
9. La componente del sostegno dell’Acceleratore costituita da una sovvenzione o un anticipo rimborsabile non è superiore al 70 % del totale dei costi ammissibili dell’azione selezionata di innovazione.
10. Le condizioni di attuazione delle componenti del sostegno dell’Acceleratore costituite da capitale e contributo rimborsabile sono indicate nella decisione (UE) 2021/764.
11. Il contratto relativo all’azione selezionata stabilisce tappe fondamentali specifiche misurabili e il prefinanziamento e il pagamento rateale del sostegno dell’Acceleratore corrispondenti.
In caso di finanziamento misto del CEI, le attività corrispondenti a un’azione di innovazione possono essere avviate e il primo prefinanziamento della sovvenzione o dell’anticipo rimborsabile può essere versato prima dell’attuazione di altre componenti del finanziamento misto del CEI attribuito. L’attuazione di tali componenti è subordinata al raggiungimento di tappe fondamentali specifiche stabilite nel contratto.
12. Conformemente al contratto, se le tappe fondamentali misurabili non sono raggiunte, l’azione è sospesa, modificata oppure, ove debitamente giustificato, cessata. Può essere cessata anche qualora la prevista diffusione sul mercato, specialmente nell’Unione, non possa essere realizzata.
In casi eccezionali e su parere del comitato CEI, la Commissione può decidere di aumentare il sostegno dell’Acceleratore, previo riesame del progetto da parte di esperti esterni indipendenti. Il comitato di programma è informato di tali casi.
CAPO V
Esperti
Articolo 49
Nomina di esperti esterni indipendenti
1. Gli esperti esterni indipendenti sono individuati e selezionati sulla base di inviti a manifestare interesse individuali e mediante inviti rivolti a pertinenti organizzazioni, come agenzie di ricerca, istituti di ricerca, università, organismi di standardizzazione, organizzazioni della società civile o imprese, al fine di stabilire una banca dati di candidati.
In deroga all’articolo 237, paragrafo 3, del regolamento finanziario, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento può selezionare in modo trasparente qualsiasi esperto individuale dotato delle adeguate competenze ma non incluso nella banca dati, a condizione che l’invito a manifestare interesse non abbia consentito di individuare esperti esterni indipendenti idonei.
Tali esperti dichiarano la propria indipendenza e capacità di sostenere gli obiettivi del programma.
2. Conformemente all’articolo 237, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, gli esperti esterni indipendenti sono retribuiti in base alle normali condizioni di retribuzione. Se giustificato, e in casi eccezionali, può essere concesso un livello adeguato di retribuzione aggiuntiva, sulla base dei pertinenti standard di mercato, in particolare per gli esperti specifici di alto livello. Tali costi sono coperti dal programma.
3. In aggiunta alle informazioni di cui all’articolo 38, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, i nominativi degli esperti esterni indipendenti nominati a titolo personale che valutano le domande di sovvenzione sono pubblicati unitamente al relativo settore di competenza almeno una volta l’anno sul sito web della Commissione o dell’organismo di finanziamento. Tali informazioni sono raccolte, trattate e pubblicate conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (33).
4. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento adotta le misure adeguate per prevenire conflitti di interessi riguardanti la partecipazione di esperti esterni indipendenti, conformemente all’articolo 61 e all’articolo 150, paragrafo 5, del regolamento finanziario.
La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento assicura che un esperto che si trovi in una situazione di conflitto di interessi in relazione a una questione sulla quale è invitato a pronunciarsi non fornisca valutazioni, consulenza o assistenza in merito a tale specifica questione.
5. All’atto della nomina di esperti esterni indipendenti, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento adotta misure appropriate per conseguire una composizione equilibrata dei gruppi di esperti e dei comitati di valutazione in termini di competenze, esperienze, conoscenze nonché di specializzazione, in particolare in materia di scienze sociali e umane, diversità geografica e genere, tenendo conto della situazione nell’ambito in cui si iscrive l’azione.
6. Ove opportuno, per ciascuna proposta è assicurato un numero adeguato di esperti esterni indipendenti a garanzia della qualità della valutazione.
7. Le informazioni sul livello di retribuzione di tutti gli esperti esterni indipendenti sono messe a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio.
TITOLO III
SORVEGLIANZA, COMUNICAZIONE, VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL PROGRAMMA
Articolo 50
Sorveglianza e rendicontazione
1. La Commissione sorveglia costantemente la gestione e l’attuazione del programma, del programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e delle attività dell’EIT. Al fine di migliorare la trasparenza, i dati sono anche messi a disposizione del pubblico in modo accessibile sul sito web della Commissione in base all’ultimo aggiornamento. In particolare, i dati per i progetti finanziati nell’ambito del CER, dei partenariati europei, delle missioni, del CEI e dell’EIT sono inclusi nella stessa banca dati.
La banca dati comprende:
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a) |
gli indicatori corredati di scadenze da utilizzare per rendere conto annualmente dei progressi del programma verso il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 e definiti nell’allegato V sulla base delle modalità di impatto; |
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b) |
informazioni concernenti il livello di integrazione delle scienze sociali e umane, il rapporto tra livelli di maturità tecnologica inferiori e superiori nella ricerca collaborativa, i progressi nella partecipazione dei paesi oggetto dell’ampliamento, la composizione geografica dei consorzi nei progetti collaborativi, l’evoluzione delle retribuzioni dei ricercatori, l’utilizzo di una procedura di presentazione e valutazione articolata in due fasi, le misure volte a facilitare i rapporti di collaborazione nella R&I europea, l’uso del riesame della valutazione e il numero e tipo di reclami, il livello di integrazione delle questioni climatiche e le relative spese, la partecipazione delle PMI, la partecipazione del settore privato, la partecipazione di genere alle azioni finanziate, i comitati di valutazione, i comitati e i gruppi consultivi, i «marchi di eccellenza», i partenariati europei nonché il tasso di cofinanziamento, i finanziamenti complementari e cumulativi provenienti da altri programmi dell’Unione, le infrastrutture di ricerca, i tempi per la concessione delle sovvenzioni, il livello di cooperazione internazionale, il coinvolgimento dei cittadini e la partecipazione della società civile; |
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c) |
i livelli di spesa disaggregati a livello di progetto per consentire un’analisi specifica, anche per area di intervento; |
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d) |
il livello di eccesso di candidature, in particolare il numero di offerte per ciascun invito a presentare proposte, il loro punteggio medio, la percentuale delle proposte al di sopra e al di sotto delle soglie di qualità. |
2. Per garantire un’efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 55 per modificare l’allegato V riguardo agli indicatori delle modalità di impatto, se ritenuto necessario, e stabilire valori di base e obiettivi nonché di integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.
3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma, senza aumentare l’onere amministrativo per i beneficiari. A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri.
4. L’analisi qualitativa della Commissione e degli organismi di finanziamento dell’Unione o nazionali integra per quanto possibile i dati quantitativi.
5. Le misure volte a facilitare i rapporti di collaborazione nella R&I europea sono sorvegliate e riesaminate nel contesto dei programmi di lavoro.
Articolo 51
Informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento
1. I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati (anche per i premi), fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.
2. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle azioni svolte a titolo del programma e sui risultati ottenuti. Inoltre, essa fornisce informazioni tempestive e particolareggiate agli Stati membri e ai beneficiari. Ai soggetti interessati sono forniti servizi di abbinamento (matchmaking) basati su dati oggettivi, analisi e affinità di rete allo scopo di creare consorzi nel quadro di progetti collaborativi, riservando particolare attenzione all’individuazione delle opportunità di collegamento in rete dei soggetti giuridici dei paesi con basse prestazioni in materia di R&I. Sulla base di tali analisi, possono essere organizzati eventi mirati di abbinamento per specifici inviti a presentare proposte.
3. La Commissione stabilisce altresì una strategia di diffusione e sfruttamento per aumentare la disponibilità e la diffusione dei risultati e delle conoscenze di R&I del programma, onde accelerare lo sfruttamento per la diffusione di mercato e potenziare l’impatto del programma.
4. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nonché alle attività di informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento, nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 3.
Articolo 52
Valutazione del programma
1. Le valutazioni del programma sono effettuate tempestivamente per contribuire al processo decisionale del programma, del programma quadro successivo e di altre iniziative pertinenti ai fini della R&I.
2. La valutazione intermedia del programma è effettuata, con l’assistenza di esperti indipendenti selezionati in base a un processo trasparente, non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio dell’attuazione. Tale valutazione comprende un’analisi del portafoglio e una valutazione dell’impatto a lungo termine dei precedenti programmi quadro e costituisce la base per adeguare o riorientare il programma, a seconda del caso. Il programma è valutato in termini di efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell’Unione.
3. Al termine dell’attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 1, la Commissione completa una valutazione finale del programma. Quest’ultima comprende una valutazione dell’impatto a lungo termine dei precedenti programmi quadro.
4. La Commissione pubblica e comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, e le presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
Articolo 53
Audit
1. Il sistema di controllo del programma garantisce un opportuno equilibrio fra fiducia e controllo, tenendo conto delle spese amministrative e degli altri costi di controllo a tutti i livelli, in particolare per i beneficiari. Le norme di audit devono essere chiare, coerenti e uniformi per l’insieme del programma.
2. La strategia di audit del programma è basata sull’audit finanziario di un campione rappresentativo di spese sostenute nell’ambito dell’intero programma. Il campione rappresentativo è integrato da una selezione basata su una valutazione dei rischi connessi alle spese. Le azioni che ricevono un finanziamento congiunto da diversi programmi dell’Unione sono sottoposte ad audit solo una volta e relativamente a tutti i programmi interessati e alle corrispondenti norme applicabili.
3. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento può inoltre fare affidamento su audit di sistemi e processi a livello di beneficiario. Tali audit sono facoltativi per taluni tipi di beneficiari e consistono di un esame dei sistemi e dei processi di un beneficiario, integrato da un audit delle operazioni. Essi sono effettuati da un revisore indipendente competente qualificato a svolgere revisioni legali di documenti contabili conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (34). Gli audit di sistemi e processi possono essere utilizzati dalla Commissione o dal pertinente organismo di finanziamento per determinare il livello complessivo di affidabilità della sana gestione finanziaria della spesa e per riconsiderare il livello degli audit ex post e dei certificati relativi ai rendiconti finanziari.
4. A norma dell’articolo 127 del regolamento finanziario, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento può fare affidamento sugli audit relativi all’utilizzo dei contributi dell’Unione effettuati da altre persone o entità indipendenti e competenti, anche diverse da quelle che hanno ricevuto il mandato dalle istituzioni o dagli organismi dell’Unione.
5. Gli audit possono essere effettuati fino a due anni dopo il pagamento del saldo.
6. La Commissione pubblica orientamenti in materia di audit allo scopo di garantire un’applicazione e un’interpretazione affidabili e uniformi delle procedure e delle norme di audit per tutta la durata del programma.
Articolo 54
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
Allorché partecipa al programma in forza di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.
Articolo 55
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 50, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.
3. La delega di potere di cui all’articolo 50, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 56
Abrogazione
I regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 sono abrogati con effetto dal 1o gennaio 2021.
Articolo 57
Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni interessate ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013, che continuano ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura. I piani di lavoro e le azioni previste nei piani di lavoro adottati a norma del regolamento (UE) n. 1290/2013 e degli atti di base che istituiscono i corrispondenti organismi di finanziamento continuano a essere disciplinati da tale regolamento e tali atti di base fino al loro completamento.
2. La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013.
Articolo 58
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2021
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(1) GU C 62 del 15.2.2019, pag. 33 e GU C 364 del 28.10.2020, pag. 124.
(2) GU C 461 del 21.12.2018, pag. 79.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 16 marzo 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).
(5) Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23).
(6) GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.
(7) Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).
(8) GU C 331 del 18.9.2018, pag. 30.
(9) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(10) Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (cfr. pag. 149 della presente Gazzetta ufficiale).
(11) Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU LI 167 del 12.5.2021, pag. 1).
(12) GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28.
(13) GU C 444 I del 22.12.2020, pag. 1.
(14) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(15) Secondo la comunicazione della Commissione, del 14 febbraio 2018, dal titolo «Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un’Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020», sono stati spesi 13 miliardi di EUR per le principali attività digitali nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020.
(16) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(17) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(18) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(19) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(20) Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(21) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(22) Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).
(23) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(24) GU C 205 del 19.7.2013, pag. 9.
(25) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
(26) Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).
(27) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(28) Le ricerche concernenti il trattamento del tumore delle gonadi possono beneficiare di finanziamenti.
(29) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(30) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(31) La procedura sarà illustrata in un documento pubblicato prima dell’inizio del processo di valutazione.
(32) Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).
(33) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(34) Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).
ALLEGATO I
LINEE GENERALI DELLE ATTIVITÀ
L’obiettivo generale e gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3 del presente regolamento sono perseguiti nell’ambito dell’intero programma, attraverso le aree di intervento e lungo le linee generali di attività descritti nel presente allegato e nell’allegato II del presente regolamento, nonché nell’allegato I della decisione (UE) 2021/764.
1)
Pilastro I «Scienza di eccellenza»Conformemente all’articolo 4, e attraverso le seguenti attività, questo pilastro promuove l’eccellenza scientifica, attira verso l’Europa i migliori talenti, fornisce un sostegno adeguato ai ricercatori all’inizio della carriera e sostiene la creazione e la diffusione di eccellenza scientifica, conoscenze, metodologie, competenze, tecnologie e soluzioni di elevata qualità per affrontare le sfide sociali, ambientali ed economiche globali. Contribuisce inoltre al conseguimento degli altri obiettivi specifici del programma di cui all’articolo 3.
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a) |
CER: fornire finanziamenti attraenti e flessibili per consentire a singoli ricercatori creativi e di talento, con particolare attenzione ai ricercatori all’inizio della carriera, e alle loro équipe di esplorare le vie più promettenti alle frontiere della scienza, indipendentemente dalla nazionalità e dal paese di origine, facendosi concorrenza a livello di Unione unicamente sulla base del criterio dell’eccellenza. Area di intervento: scienza di frontiera. |
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b) |
Azioni Marie Skłodowska-Curie: permettere ai ricercatori di acquisire nuove conoscenze e competenze tramite la mobilità verso altri paesi, settori e discipline e l’esposizione a tali contesti diversi, migliorare i sistemi di formazione e sviluppo della carriera e strutturare e migliorare l’assunzione a livello istituzionale e nazionale, tenendo conto della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori. In tal modo, le azioni Marie Skłodowska-Curie contribuiscono a gettare le fondamenta per un quadro europeo della ricerca di eccellenza in tutta Europa, che favorisca la creazione di posti di lavoro, la crescita e gli investimenti e risponda alle sfide attuali e future della società. Aree di intervento: coltivare l’eccellenza tramite la mobilità transfrontaliera, intersettoriale e interdisciplinare dei ricercatori; favorire l’acquisizione di nuove competenze grazie a una formazione di eccellenza per i ricercatori; rafforzare le risorse umane e lo sviluppo di competenze in tutto il SER; migliorare e agevolare le sinergie; promuovere le attività di sensibilizzazione pubblica. |
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c) |
Infrastrutture di ricerca: dotare l’Europa di infrastrutture di ricerca di livello mondiale sostenibili, aperte e accessibili ai migliori ricercatori europei e di altre regioni del mondo. Incoraggiare l’uso delle infrastrutture di ricerca esistenti, comprese quelle finanziate dai fondi che rientrano nella politica di coesione dell’Unione. Rafforzare così la capacità delle infrastrutture di ricerca di sostenere il progresso scientifico e l’innovazione e di favorire la scienza aperta e la scienza di eccellenza, in conformità dei principi FAIR, parallelamente alle attività svolte in settori connessi delle politiche dell’Unione e della cooperazione internazionale. Aree di intervento: consolidare e sviluppare il paesaggio delle infrastrutture di ricerca europee; aprire, integrare e interconnettere le infrastrutture di ricerca; esplorare il potenziale di innovazione delle infrastrutture di ricerca europee e le attività a favore di innovazione e formazione; rafforzare la politica europea in materia di infrastrutture di ricerca e la cooperazione internazionale. |
2)
Pilastro II «Sfide globali e competitività industriale europea»Conformemente all’articolo 4, e attraverso le seguenti attività, questo pilastro sostiene la creazione e la migliore diffusione di nuove conoscenze, tecnologie e soluzioni sostenibili di alta qualità, rafforza la competitività dell’industria europea, accresce l’impatto della R&I nell’ambito dello sviluppo, del sostegno e dell’attuazione delle politiche dell’Unione e sostiene l’adozione di soluzioni innovative nel settore industriale, con particolare riferimento alle PMI e alle start-up, e nella società al fine di affrontare le sfide globali. Contribuisce inoltre al conseguimento degli altri obiettivi specifici del programma di cui all’articolo 3.
Le scienze sociali e umane, comprese le attività specifiche e dedicate, sono pienamente integrate in tutti i poli tematici.
Per ottenere i massimi risultati in termini di impatto, flessibilità e sinergie, le attività di R&I sono organizzate in sei poli tematici, interconnessi attraverso infrastrutture di ricerca paneuropee che, singolarmente e collegialmente, incentivano la cooperazione interdisciplinare, intersettoriale, trasversale, transfrontaliera e internazionale. Il pilastro II del programma riguarda attività che presentano una vasta gamma di TRL, compresi quelli inferiori.
Ciascun polo tematico contribuisce al conseguimento di diversi SDG e molti SDG sono sostenuti da più di un polo tematico.
Le attività di R&I sono attuate nell’ambito di ciascuno dei seguenti poli tematici e a livello trasversale:
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a) |
polo tematico «Salute»: migliorare e proteggere la salute e il benessere dei cittadini di tutte le età generando nuove conoscenze, sviluppando soluzioni innovative e garantendo l’integrazione, se del caso, della prospettiva di genere per prevenire, diagnosticare, monitorare, trattare e curare le malattie e sviluppare le tecnologie sanitarie; attenuare i rischi per la salute; proteggere la popolazione e promuovere la buona salute e il benessere, anche nei luoghi di lavoro; rendere i sistemi di assistenza sanitaria pubblica più equi, sostenibili ed efficienti sul piano dei costi; prevenire e affrontare le malattie legate alla povertà; sostenere e favorire la partecipazione e l’autogestione dei pazienti. Aree di intervento: in salute lungo tutto l’arco della vita; determinanti ambientali e sociali della salute; malattie non trasmissibili e rare; malattie infettive, comprese le malattie trascurate e legate alla povertà; strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la salute e l’assistenza, compresa la medicina personalizzata; sistemi di assistenza sanitaria; |
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b) |
polo tematico «Cultura, creatività e società inclusiva»: rafforzare i valori democratici, compresi lo Stato di diritto e i diritti fondamentali; proteggere il patrimonio culturale europeo; esplorare il potenziale dei settori culturali e creativi e promuovere le trasformazioni socioeconomiche che contribuiscono all’inclusione e alla crescita, comprese la gestione della migrazione e l’integrazione dei migranti. Aree di intervento: democrazia e governance; cultura, patrimonio culturale e creatività; trasformazioni sociali ed economiche; |
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c) |
polo tematico «Sicurezza civile per la società»: rispondere alle sfide poste dalle continue minacce per la sicurezza, compresa la criminalità informatica, e dalle catastrofi naturali e di origine antropica. Aree di intervento: società resilienti alle catastrofi; protezione e sicurezza; cibersicurezza; |
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d) |
polo tematico «Digitale, industria e spazio»: rafforzare le capacità e assicurare la sovranità dell’Europa nelle tecnologie abilitanti fondamentali di digitalizzazione e produzione e nella tecnologia spaziale, lungo tutta la catena del valore; costruire un’industria circolare, competitiva, digitale e a basse emissioni di carbonio; assicurare un approvvigionamento sostenibile di materie prime; mettere a punto materiali avanzati e costituire le basi per i progressi e l’innovazione nell’ambito delle sfide globali per la società. Aree di intervento: tecnologie di fabbricazione; tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche; tecnologie abilitanti emergenti; materiali avanzati; intelligenza artificiale e robotica; internet di prossima generazione; capacità computazionali avanzate e megadati (Big Data); industrie circolari; industria pulita a basse emissioni di carbonio; spazio, compresa l’osservazione della Terra; |
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e) |
polo tematico «Clima, energia e mobilità»: contrastare i cambiamenti climatici comprendendone meglio le cause, l’evoluzione, i rischi, gli impatti e le opportunità, rendendo i settori dell’energia e dei trasporti più compatibili con l’ambiente e con il clima, più efficienti e competitivi, più intelligenti, sicuri e resilienti, promuovendo l’uso di fonti di energia rinnovabili e l’efficienza energetica, migliorando la resilienza dell’Unione agli shock esterni e adattando il comportamento sociale in considerazione degli SDG. Aree di intervento: climatologia e soluzioni per il clima; approvvigionamento energetico; reti e sistemi energetici; edifici e impianti industriali nella transizione energetica; comunità e città; competitività industriale nel settore dei trasporti; mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili; mobilità intelligente; stoccaggio dell’energia; |
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f) |
polo tematico «Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente»: proteggere l’ambiente, ripristinare, gestire e usare in modo sostenibile le risorse naturali e biologiche terrestri, marine e delle acque interne per porre fine all’erosione della biodiversità e affrontare la sicurezza alimentare e nutrizionale per tutti e la transizione verso un’economia circolare e a basse emissioni di carbonio che utilizzi le risorse in modo efficiente e una bioeconomia sostenibile. Aree di intervento: osservazione ambientale; biodiversità e risorse naturali; agricoltura, silvicoltura e zone rurali; mari, oceani e acque interne; sistemi alimentari; sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione; sistemi circolari; |
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g) |
azioni dirette non nucleari del JRC: produrre dati scientifici di alta qualità per definire buone politiche pubbliche efficienti e accessibili. Affinché le nuove iniziative e proposte di atti giuridici dell’Unione siano elaborate ragionevolmente, sono necessari dati trasparenti, completi ed equilibrati, mentre per l’attuazione delle politiche occorrono dati che siano misurati e monitorati. Il JRC fornirà dati scientifici indipendenti e assistenza tecnica a sostegno delle politiche dell’Unione durante l’intero ciclo programmatico. Il JRC concentrerà le proprie attività di ricerca sulle priorità d’intervento dell’Unione. Aree di intervento: potenziamento della base delle conoscenze per l’elaborazione delle politiche; sfide globali; salute; cultura, creatività e società inclusiva; sicurezza civile per la società; digitale, industria e spazio; clima, energia e mobilità; prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente; innovazione, sviluppo economico e competitività; eccellenza scientifica; sviluppo territoriale e sostegno agli Stati membri e alle regioni. |
3)
Pilastro III «Europa innovativa»Conformemente all’articolo 4, e attraverso le seguenti attività, questo pilastro promuove tutte le forme di innovazione, compresa l’innovazione non tecnologica, soprattutto all’interno delle PMI, incluse le start-up, agevolando lo sviluppo tecnologico, la dimostrazione e il trasferimento di conoscenze, e rafforza la diffusione di soluzioni innovative. Contribuisce inoltre al conseguimento degli altri obiettivi specifici del programma di cui all’articolo 3. Il CEI è attuato principalmente attraverso due strumenti: Apripista (attuato principalmente mediante la ricerca collaborativa) e Acceleratore.
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a) |
CEI: si dedica principalmente all’innovazione pionieristica e dirompente, in particolare le innovazioni creatrici di mercati, sostenendo nel contempo tutti i tipi di innovazione, compresa l’innovazione incrementale. Aree di intervento: l’Apripista per la ricerca avanzata, al fine di sostenere le tecnologie pionieristiche, creatrici di mercati e/o a contenuto estremamente avanzato (deep tech) emergenti e del futuro; l’Acceleratore, per colmare il divario nei finanziamenti tra le fasi finali delle attività di R&I e lo sfruttamento commerciale, per diffondere con efficacia le innovazioni pionieristiche creatrici di mercati e favorire la crescita delle imprese quando il mercato non offre finanziamenti sostenibili; altre attività del CEI, quali concorsi a premi, borse di studio e servizi a valore aggiunto a favore delle imprese. |
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b) |
Ecosistemi europei dell’innovazione Aree di intervento: attività tra cui, in particolare, stabilire contatti, se del caso in cooperazione con l’EIT, con gli operatori nazionali e regionali dell’innovazione e sostenere l’attuazione, da parte degli Stati membri, delle regioni e dei paesi associati, di programmi di innovazione congiunti transfrontalieri, che vanno dallo scambio di pratiche e conoscenze sulla regolamentazione dell’innovazione al potenziamento delle competenze trasversali a favore dell’innovazione e alle attività di ricerca e innovazione, compresa l’innovazione aperta o basata sulle esigenze degli utenti, per migliorare l’efficacia del sistema europeo dell’innovazione. Ciò dovrebbe avvenire in sinergia, tra l’altro, con il sostegno del FESR per ecosistemi di innovazione e partenariati interregionali attorno a progetti di specializzazione intelligente. |
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c) |
Istituto europeo di innovazione e tecnologia Aree di intervento (definite all’allegato II): ecosistemi di innovazione sostenibile in tutta Europa; competenze imprenditoriali e di innovazione in una prospettiva di apprendimento permanente, anche aumentando le capacità degli istituti di istruzione superiore in tutta Europa; nuove soluzioni per il mercato al fine di affrontare le sfide globali; sinergie e valore aggiunto nell’ambito del programma. |
4)
Parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento del SER»Attraverso le attività seguenti, questa parte persegue gli obiettivi specifici definiti all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d). Contribuisce inoltre al conseguimento degli altri obiettivi specifici del programma di cui all’articolo 3. Oltre a contribuire alla realizzazione dell’intero programma, questa parte sostiene le attività che contribuiscono ad attirare talenti, favorire la circolazione dei cervelli e prevenirne la fuga, creare un’Europa maggiormente basata sulla conoscenza e innovativa, in cui la parità di genere è garantita in misura maggiore, all’avanguardia della concorrenza mondiale e che promuove la cooperazione transnazionale; in tal modo i punti di forza e le potenzialità nazionali saranno ottimizzati in tutta Europa in un SER ben funzionante, in cui le conoscenze e una forza lavoro altamente qualificata circolino liberamente in modo equilibrato, i risultati della R&I siano ampiamente diffusi e compresi dai cittadini informati, godano della loro fiducia e apportino benefici alla società nel suo insieme e la politica dell’Unione - in particolare la politica in materia di R&I - si fondi su dati scientifici di alta qualità.
Questa parte sostiene inoltre le attività volte a migliorare la qualità delle proposte avanzate dai soggetti giuridici dei paesi con basse prestazioni in materia di R&I, ad esempio consulenza e verifiche professionali preliminari delle proposte, e a incentivare le attività dei punti di contatto nazionali per sostenere la creazione di reti internazionali, nonché le attività tese ad aiutare i soggetti giuridici dei paesi con basse prestazioni in materia di R&I ad aderire a progetti collaborativi già selezionati a cui i soggetti giuridici di tali paesi non partecipano.
Aree di intervento: ampliare la partecipazione e diffondere l’eccellenza, anche attraverso la costituzione di gruppi, i gemellaggi, le cattedre SER, la Cooperazione europea in campo scientifico e tecnologico (COST) e le iniziative e le attività di eccellenza volte a favorire la circolazione dei cervelli; riformare e migliorare il sistema europeo di R&I, ad esempio sostenendo la riforma delle politiche nazionali in materia di R&I, offrendo ambienti di carriera interessanti e supportando la parità di genere e la scienza dei cittadini.
ALLEGATO II
ISTITUTO EUROPEO DI INNOVAZIONE E TECNOLOGIA (EIT)
Nell’attuazione delle attività del programma dell’EIT si applica quanto segue:
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1. |
Motivazione Come afferma chiaramente la relazione del Gruppo indipendente ad alto livello sulla massimizzazione dell’impatto dei programmi di R&I dell’Unione (il gruppo ad alto livello «Lamy») la strada da percorrere è «educare al futuro e investire nelle persone che apporteranno il cambiamento». In particolare, gli istituti di istruzione superiore europei sono chiamati a stimolare l’imprenditorialità, ad abbattere i confini disciplinari e a istituzionalizzare forti collaborazioni interdisciplinari tra le università e le industrie. Secondo recenti sondaggi, l’accesso a persone di talento è di gran lunga il fattore più importante per i fondatori europei di start-up quando devono scegliere il luogo in cui stabilire la loro impresa. L’educazione all’imprenditorialità, le opportunità di formazione e lo sviluppo di competenze creative sono fondamentali per creare una nuova generazione di innovatori e per sviluppare in quelli esistenti le capacità di far raggiungere alla loro impresa livelli più alti di successo. L’accesso al talento imprenditoriale, oltre che ai servizi professionali, ai capitali e ai mercati a livello dell’Unione e il raggruppamento dei principali attori dell’innovazione attorno a un obiettivo comune sono ingredienti essenziali per alimentare un ecosistema di innovazione. È necessario coordinare gli sforzi in tutta l’Unione, allo scopo di creare una massa critica di cluster di imprese ed ecosistemi imprenditoriali interconnessi su scala dell’Unione. L’EIT rappresenta attualmente il più vasto ecosistema di innovazione integrato in Europa, che riunisce partner provenienti dal settore imprenditoriale, della ricerca, dell’istruzione e non solo. L’EIT continua a sostenere le sue CCI, che costituiscono partenariati europei su larga scala volti ad affrontare sfide globali specifiche e a rafforzare gli ecosistemi di innovazione che li circondano. Tale sostegno è attuato stimolando l’integrazione dell’istruzione, della R&I ai massimi livelli, in modo da creare ambienti propizi all’innovazione, promuovendo e sostenendo una nuova generazione di imprenditori e stimolando la creazione di società innovative in stretta sinergia e complementarietà con il CEI. In tutta Europa sono ancora necessari sforzi per sviluppare ecosistemi in cui ricercatori, innovatori, industrie e governi possano facilmente interagire. Gli ecosistemi di innovazione, infatti, continuano a non funzionare in modo ottimale a causa di una serie di motivi, quali:
Per affrontare le sfide sociali future, abbracciare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e contribuire a una crescita economica sostenibile e rispettosa dell’ambiente, all’occupazione, alla competitività e al benessere dei cittadini europei, è necessario rafforzare ulteriormente la capacità dell’Europa di innovare tramite: il consolidamento degli ambienti esistenti favorevoli alla collaborazione e all’innovazione e la promozione della creazione di nuovi ambienti di questo tipo; il rafforzamento delle capacità di innovazione del mondo accademico e del settore della ricerca; il sostegno a una nuova generazione di imprenditori; l’incentivo alla creazione e allo sviluppo di iniziative innovative, nonché il rafforzamento della visibilità e del riconoscimento delle attività di R&I finanziate dall’Unione, in particolare i finanziamenti dell’EIT destinati al grande pubblico. La natura e la portata delle sfide dell’innovazione richiedono di raccordare e mobilitare gli operatori e le risorse su scala europea, promuovendo la collaborazione transfrontaliera. È necessario abbattere i compartimenti tra le discipline e lungo le catene del valore e alimentare la creazione di un ambiente favorevole per uno scambio efficace di conoscenze e competenze e per lo sviluppo e l’attrattiva dei talenti imprenditoriali. L’agenda strategica per l’innovazione dell’EIT garantisce la coerenza con le sfide del programma, nonché la complementarità con il CEI. |
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2. |
Aree di intervento
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ALLEGATO III
PARTENARIATI EUROPEI
I partenariati europei sono oggetto di selezione e attuazione, sorveglianza, valutazione, graduale soppressione dei finanziamenti o rinnovo sulla base dei criteri seguenti:
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1. |
Selezione La dimostrazione che il partenariato europeo raggiunge più efficacemente gli obiettivi del programma tramite la partecipazione e l’impegno dei partner, in particolare la realizzazione di impatti chiari a favore dell’Unione e dei suoi cittadini, in particolare al fine di realizzare gli obiettivi in materia di sfide globali e gli obiettivi di R&I, assicurare la competitività dell’Unione e la sostenibilità e contribuire al rafforzamento del SER e, se del caso, al rispetto degli impegni internazionali. Nel caso dei partenariati europei istituzionalizzati costituiti a norma dell’articolo 185 TFUE, è obbligatoria la partecipazione di almeno il 40 % degli Stati membri;
Nel caso dei partenariati europei istituzionalizzati, costituiti a norma dell’articolo 185 o 187 TFUE, i contributi finanziari e/o in natura dei partner diversi dall’Unione sono almeno pari al 50 % e possono raggiungere fino al 75 % degli impegni di bilancio aggregati del partenariato europeo. Per ciascun partenariato europeo istituzionalizzato, una quota dei contributi dei partner diversi dall’Unione sarà apportata sotto forma di contributi finanziari. Per i partner diversi dall’Unione e dagli Stati partecipanti, i contributi finanziari dovrebbero essere principalmente finalizzati alla copertura dei costi amministrativi nonché al coordinamento, al sostegno e ad altre attività non concorrenziali. |
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2. |
Attuazione:
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3. |
Sorveglianza:
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4. |
Valutazione, soppressione graduale dei finanziamenti e rinnovo:
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ALLEGATO IV
SINERGIE CON ALTRI PROGRAMMI DELL’UNIONE
Le sinergie con altri programmi dell’Unione si basano sulla complementarità tra la progettazione e gli obiettivi del programma nonché sulla compatibilità delle norme e dei processi di finanziamento a livello di attuazione.
Il finanziamento del programma è utilizzato solo per finanziare attività di R&I. La pianificazione strategica garantisce l’allineamento delle priorità tra i vari programmi dell’Unione e assicura opzioni di finanziamento coerenti nelle diverse fasi del ciclo di R&I. Le missioni e i partenariati europei beneficiano, tra l’altro, di sinergie con altre politiche e programmi dell’Unione.
La diffusione dei risultati della ricerca e delle soluzioni innovative sviluppate nell’ambito del programma è facilitata con il sostegno di altri programmi dell’Unione, in particolare mediante strategie di diffusione e sfruttamento, trasferimento delle conoscenze, ricorso a fonti di finanziamento complementari e cumulative e misure politiche di accompagnamento. Il finanziamento delle attività di R&I trae vantaggio dalle norme armonizzate concepite per garantire il valore aggiunto dell’Unione, evitare sovrapposizioni con vari programmi dell’Unione e ottenere la massima efficienza e semplificazione amministrativa.
I punti che seguono illustrano in modo più dettagliato come si concretizzano le sinergie tra il programma e i vari programmi dell’Unione:
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1. |
Le sinergie con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nell’ambito della politica agricola comune (PAC) fanno sì che:
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2. |
Le sinergie con il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA) fanno sì che:
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3. |
Le sinergie con il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) fanno sì che:
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4. |
Le sinergie con il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) fanno sì che:
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5. |
Le sinergie con il programma UE per la salute fanno sì che:
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6. |
Le sinergie con il meccanismo per collegare l’Europa (MCE) fanno sì che:
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7. |
Le sinergie con il programma Europa digitale fanno sì che:
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8. |
Le sinergie con il programma per il mercato unico fanno sì che:
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9. |
Le sinergie con LIFE, il programma per l’ambiente e l’azione per il clima, fanno sì che:
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10. |
Le sinergie con Erasmus+ fanno sì che:
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11. |
Le sinergie con il programma spaziale dell’Unione fanno sì che:
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12. |
Le sinergie con lo strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale (Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument — NDICI) e lo strumento di assistenza preadesione (Instrument for Pre-accession Assistance — IPA III) fanno sì che:
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13. |
Le sinergie con il Fondo sicurezza interna e lo strumento di gestione delle frontiere che fa parte del Fondo per la gestione integrata delle frontiere fanno sì che:
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14. |
Le sinergie con il programma InvestEU fanno sì che:
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15. |
Le sinergie con il Fondo per l’innovazione nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione («Fondo per l’innovazione») fanno sì che:
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16. |
Le sinergie con il meccanismo per una transizione giusta fanno sì che:
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17. |
Le sinergie con il programma Euratom per la ricerca e la formazione fanno sì che:
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18. |
Le potenziali sinergie con il Fondo europeo per la difesa favoriscono la ricerca civile e nel campo della difesa al fine di evitare inutili duplicazioni e conformemente all’articolo 5 e all’articolo 7, paragrafo 1. |
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19. |
Le sinergie con il programma Europa creativa sono promosse individuando le esigenze in termini di R&I nel campo delle politiche culturali e creative nella pianificazione strategica del programma. |
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20. |
Le sinergie con il dispositivo per la ripresa e la resilienza fanno sì che:
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ALLEGATO V
PRINCIPALI INDICATORI DELLE MODALITÀ DI IMPATTO
Le modalità di impatto e i relativi principali indicatori strutturano il monitoraggio dei progressi del programma verso il conseguimento dei suoi obiettivi di cui all’articolo 3. Le modalità di impatto tengono in considerazione il fattore tempo e riflettono tre categorie di impatto complementari che tengono conto del carattere non lineare degli investimenti in R&I: l’impatto scientifico, sociale e tecnologico o economico. Per ciascuna categoria di impatto sono utilizzati indicatori indiretti per monitorare i progressi operando una distinzione tra breve, medio e lungo termine, anche oltre la durata del programma, con possibilità di ripartizione, anche da parte degli Stati membri e dei paesi associati. Tali indicatori sono elaborati avvalendosi di metodologie quantitative e qualitative. Le singole parti del programma contribuiscono a tali indicatori in diversa misura e attraverso meccanismi differenti. Se del caso, si può fare ricorso a indicatori supplementari per monitorare le singole parti del programma.
I microdati alla base dei principali indicatori delle modalità di impatto sono raccolti per tutte le parti del programma e tutti i meccanismi di attuazione al grado appropriato di granularità e in modo armonizzato e gestito a livello centrale, con oneri di rendicontazione minimi a carico dei beneficiari.
In aggiunta, oltre ai principali indicatori delle modalità di impatto, i dati relativi all’attuazione ottimizzata del programma per rafforzare il SER, promuovere le partecipazioni al programma basate sull’eccellenza da parte di tutti gli Stati membri e facilitare i rapporti di collaborazione nella R&I europea sono raccolti e comunicati quasi in tempo reale nell’ambito dei dati concernenti l’attuazione e la gestione, di cui all’articolo 50. Ciò comprende il monitoraggio dei rapporti di collaborazione, dell’analisi di rete, dei dati riguardanti proposte, candidature, partecipazioni, progetti, richiedenti e partecipanti (compresi i dati sul tipo di organizzazione — ad esempio organizzazione della società civile, PMI e settore privato — sul paese — ad esempio una classificazione specifica per gruppi di paesi, quali Stati membri, paesi associati e paesi terzi — sul genere, sul ruolo nel progetto, sulla disciplina scientifica o sul settore scientifico, comprese le scienze sociali e umane), il monitoraggio del livello di integrazione delle questioni climatiche e le relative spese.
Indicatori delle modalità di impatto scientifico
Si prevede che il programma eserciti un impatto scientifico creando nuove conoscenze di alta qualità, rafforzando il capitale umano nel settore della R&I e promuovendo la diffusione delle conoscenze e la scienza aperta. I progressi per ottenere questo impatto sono monitorati tramite indicatori indiretti stabiliti lungo le tre principali modalità di impatto seguenti.
Tabella 1
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Ottenere un impatto scientifico |
A breve termine |
A medio termine |
A lungo termine |
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Creare nuove conoscenze di alta qualità |
Pubblicazioni - Numero di pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazioni inter pares derivanti dal programma |
Citazioni - Indice FWCI (Field-Weighted Citation Index) delle pubblicazioni oggetto di valutazioni inter pares derivanti dal programma |
Eccellenza scientifica - Numero e percentuale di pubblicazioni oggetto di valutazioni inter pares di progetti finanziati dal programma che rappresentano un contributo fondamentale per i settori scientifici |
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Rafforzare il capitale umano nella R&I |
Competenze - Numero dei ricercatori che partecipano ad attività di miglioramento del livello delle competenze (formazione, orientamento/coaching, mobilità e accesso alle infrastrutture di R&I) in progetti finanziati dal programma |
Carriere - Numero e percentuale di ricercatori con competenze migliorate coinvolti nel programma con un maggiore impatto individuale nel rispettivo settore di R&I |
Condizioni di lavoro - Numero e percentuale di ricercatori con competenze migliorate coinvolti nel programma che godono di migliori condizioni di lavoro, comprese le retribuzioni dei ricercatori |
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Promuovere la diffusione delle conoscenze e della scienza aperta |
Conoscenze condivise - Percentuale di prodotti della ricerca (dati aperti/ pubblicazioni/ software ecc.) derivanti dal programma condivisi tramite le infrastrutture della conoscenza aperte |
Diffusione delle conoscenze - Percentuale di prodotti della ricerca ad accesso aperto attivamente usati/citati derivanti dal programma |
Nuove collaborazioni - Percentuale di beneficiari del programma che hanno sviluppato nuove collaborazioni transdisciplinari/transettoriali con gli utilizzatori dei loro prodotti aperti di ricerca derivanti dal programma |
Indicatori delle modalità di impatto sociale
Si prevede che il programma eserciti un impatto sociale affrontando le priorità d’intervento dell’Unione e le sfide globali, compresi gli SDG, sulla base dei principi dell’Agenda 2030 e degli obiettivi dell’accordo di Parigi, tramite la R&I, ottenendo benefici e impatti tramite le missioni di R&I e i partenariati europei e rafforzando la diffusione dell’innovazione nella società contribuendo, in ultima istanza, al benessere delle persone. I progressi per ottenere questo impatto sono monitorati tramite indicatori indiretti stabiliti lungo le tre principali modalità di impatto seguenti.
Tabella 2
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Ottenere un impatto sociale |
A breve termine |
A medio termine |
A lungo termine |
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Affrontare le priorità d’intervento dell’Unione e le sfide globali tramite la R&I |
Risultati - Numero e percentuale di risultati volti ad affrontare le priorità d’intervento dell’Unione individuate e le sfide globali (tra cui gli SDG) (pluridimensionali: per ciascuna priorità individuata) Sono compresi: numero e percentuale di risultati pertinenti dal punto di vista climatico e finalizzati a mantenere l’impegno assunto dall’Unione nel quadro dell’accordo di Parigi |
Soluzioni - Numero e percentuale di innovazioni ed esiti della ricerca volti ad affrontare le priorità d’intervento dell’Unione individuate e le sfide globali (tra cui gli SDG) (pluridimensionali: per ciascuna priorità individuata) Sono compresi: numero e percentuale di innovazioni ed esiti della ricerca pertinenti dal punto di vista climatico finalizzati a mantenere l’impegno assunto dall’Unione nel quadro dell’accordo di Parigi |
Benefici - Effetti aggregati previsti dell’uso/sfruttamento dei risultati finanziati dal programma, al fine di affrontare le priorità d’intervento dell’Unione individuate e le sfide globali (inclusi gli SDG), compreso il contributo al ciclo di adozione delle politiche e delle normative (quali norme e standard) (pluridimensionali: per ciascuna priorità individuata) Sono compresi: effetti aggregati previsti dell’uso/sfruttamento dei risultati finanziati dal programma pertinenti dal punto di vista climatico e relativi al mantenimento dell’impegno assunto dall’Unione nel quadro dell’accordo di Parigi, fra cui il contributo al ciclo di adozione delle politiche e delle normative (quali norme e standard) |
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Ottenere benefici e impatti tramite le missioni di R&I |
Risultati delle missioni di R&I - Risultati nelle missioni di R&I specifiche (pluridimensionali: per ciascuna missione individuata) |
Esiti delle missioni di R&I - Esiti nelle missioni di R&I specifiche (pluridimensionali: per ciascuna missione individuata) |
Obiettivi delle missioni di R&I raggiunti - Obiettivi raggiunti nelle missioni di R&I specifiche (pluridimensionali: per ciascuna missione individuata) |
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Rafforzare l’adozione dei risultati della R&I nella società |
Creazione collaborativa - Numero e percentuale di progetti finanziati dal programma in cui i cittadini dell’Unione e gli utilizzatori finali contribuiscono alla creazione collaborativa di contenuti della R&I |
Partecipazione - Numero e percentuale di soggetti giuridici partecipanti che dispongono di meccanismi di coinvolgimento dei cittadini e degli utilizzatori finali dopo la fine dei progetti finanziati dal programma |
Adozione della R&I nella società - Adozione e diffusione dei risultati scientifici e delle soluzioni innovative creati in collaborazione generati nell’ambito del programma |
Indicatori delle modalità di impatto tecnologico ed economico
Si prevede che il programma eserciti un impatto tecnologico ed economico specialmente all’interno dell’Unione influenzando la creazione e la crescita di imprese, in particolare PMI, comprese le start-up, creando posti di lavoro diretti e indiretti, specialmente all’interno dell’Unione, e incoraggiando investimenti a favore della R&I. I progressi per ottenere questo impatto sono monitorati tramite indicatori indiretti stabiliti lungo le tre principali modalità di impatto seguenti.
Tabella 3
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Ottenere un impatto tecnologico/economico |
A breve termine |
A medio termine |
A lungo termine |
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Generare crescita basata sull’innovazione |
Risultati innovativi - Numero di prodotti, processi o metodi innovativi derivanti dal programma (per tipo di innovazione) e applicazioni tutelate da diritti di proprietà intellettuale (DPI) |
Innovazioni - Numero di innovazioni derivanti da progetti finanziati dal programma (per tipo di innovazione), comprese le innovazioni derivanti da DPI concessi |
Crescita economica - Creazione, crescita e quote di mercato delle imprese che hanno sviluppato innovazioni nel programma |
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Creare nuovi e migliori posti di lavoro |
Occupazione finanziata - Numero di posti di lavoro equivalenti a tempo pieno (ETP) creati e posti di lavoro mantenuti presso i soggetti giuridici partecipanti grazie al progetto finanziato dal programma (per tipo di lavoro) |
Occupazione sostenuta - Aumento dei posti di lavoro ETP presso i soggetti giuridici partecipanti in seguito al progetto finanziato dal programma (per tipo di lavoro) |
Occupazione complessiva - Numero di posti di lavoro diretti e indiretti creati o mantenuti grazie alla diffusione dei risultati derivanti dal programma (per tipo di lavoro) |
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Mobilitare investimenti nella R&I |
Co-investimenti - Importo degli investimenti pubblici e privati mobilitati con l’investimento iniziale derivante dal programma |
Aumento - Importo degli investimenti pubblici e privati mobilitati per sfruttare o aumentare i risultati derivanti dal programma (compresi gli investimenti esteri diretti) |
Contributo all’«obiettivo del 3 %» - Progressi dell’Unione verso il conseguimento dell’obiettivo del 3 % del PIL destinato al programma |
ALLEGATO VI
SETTORI PER EVENTUALI MISSIONI E SETTORI PER EVENTUALI PARTENARIATI EUROPEI ISTITUZIONALIZZATI DA ISTITUIRE A NORMA DELL’ARTICOLO 185 O 187 TFUE
Conformemente agli articoli 8 e 12 del presente regolamento, nel presente allegato sono elencati i settori per eventuali missioni ed eventuali partenariati europei da istituire a norma dell’articolo 185 o 187 TFUE.
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I. |
Settori per eventuali missioni
Ogni missione segue i principi stabiliti all’articolo 8, paragrafo 4, del presente regolamento. |
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II. |
Settori per eventuali partenariati europei istituzionalizzati sulla base dell’articolo 185 o 187 TFUE
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Il processo di valutazione della necessità di un partenariato europeo istituzionalizzato in uno dei summenzionati settori di partenariato può avere come esito una proposta legislativa, conformemente al diritto di iniziativa della Commissione. Il rispettivo settore di partenariato può essere altrimenti oggetto di un partenariato europeo secondo l’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), o l’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento o essere attuato tramite inviti a presentare proposte nell’ambito del presente programma.
Poiché i possibili settori per partenariati europei istituzionalizzati coprono ampie aree tematiche, in base alle esigenze valutate possono essere attuati da più di un partenariato europeo.
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12.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 170/69 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/696 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 28 aprile 2021
che istituisce il programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 189, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Le tecnologie, i dati e i servizi spaziali sono diventati indispensabili nella quotidianità degli europei e svolgono un ruolo fondamentale per la tutela di diversi interessi strategici. L’industria spaziale dell’Unione è già oggi una delle più competitive al mondo; tuttavia l’emergere di nuovi soggetti e lo sviluppo di nuove tecnologie stanno rivoluzionando i modelli industriali tradizionali. Per questo motivo, perché l’Unione continui a essere un attore globale di spicco con ampia libertà d’azione nel settore spaziale, è di fondamentale importanza che sostenga il progresso scientifico e tecnico e promuova la competitività e la capacità di innovazione delle industrie del settore spaziale nell’Unione, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), delle start-up e delle imprese innovative. |
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(2) |
Le possibilità offerte dallo spazio per la sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri andrebbero sfruttate, come indicato in particolare nella strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea del giugno 2016, mantenendo nel contempo la natura civile del programma spaziale dell’Unione («programma») e rispettando le eventuali disposizioni di neutralità o non allineamento previste dal diritto costituzionale degli Stati membri. Lo sviluppo del settore spaziale è storicamente legato alla sicurezza. In molti casi le apparecchiature, le componenti e gli strumenti usati in questo settore così come i dati e i servizi spaziali sono a duplice uso. Tuttavia, la politica di sicurezza e difesa dell’Unione è stabilita nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull’Unione europea (TUE). |
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(3) |
L’Unione ha iniziato a sviluppare iniziative e programmi propri nel settore spaziale sin dalla fine degli anni ’90 dello scorso secolo con il Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (European Geostationary Navigation Overlay Service — EGNOS), cui più tardi si sono aggiunti Galileo e Copernicus, per rispondere alle esigenze dei cittadini dell’Unione e ai requisiti delle politiche pubbliche. È opportuno garantire la continuità di queste iniziative e questi programmi e migliorare i servizi che forniscono, affinché rispondano alle nuove esigenze degli utenti, rimangano all’avanguardia in vista di nuovi sviluppi tecnologici e delle trasformazioni nei settori delle tecnologie digitali e dell’informazione e della comunicazione e siano in grado di soddisfare le priorità politiche come ad esempio i cambiamenti climatici, tra cui il monitoraggio dei cambiamenti nella regione polare, i trasporti, la sicurezza e la difesa. |
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(4) |
È necessario sfruttare le sinergie tra i settori dei trasporti, dello spazio e del digitale al fine di promuovere un uso più ampio delle nuove tecnologie, quali eCall, il tachigrafo digitale, la supervisione e la gestione del traffico, la guida autonoma e i veicoli senza equipaggio e i droni, e rispondere all’esigenza di connettività sicura e senza soluzione di continuità, posizionamento stabile, intermodalità e interoperabilità. Tale sfruttamento di sinergie rafforzerebbe la competitività dei servizi e dell’industria dei trasporti. |
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(5) |
Per cogliere al massimo i benefici del programma, in tutti gli Stati membri e da parte di tutti i cittadini, è altresì essenziale promuovere l’utilizzo e la diffusione dei dati, delle informazioni e dei servizi forniti, nonché sostenere lo sviluppo di applicazioni downstream basate su tali dati, informazioni e servizi. A tal fine, gli Stati membri, la Commissione e i soggetti responsabili potrebbero, in particolare, condurre periodicamente campagne di informazione sui benefici del programma. |
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(6) |
Per conseguire gli obiettivi di libertà di azione, indipendenza e sicurezza, è essenziale che l’Unione benefici di un accesso autonomo allo spazio e sia in grado di utilizzarlo in modo sicuro. È pertanto di essenziale importanza che l’Unione sostenga un accesso allo spazio autonomo, affidabile ed efficace in termini di costi, in particolare per quanto riguarda le tecnologie e le infrastrutture di rilevanza critica, la sicurezza pubblica nonché la sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri. La Commissione dovrebbe pertanto avere la possibilità di aggregare i servizi di lancio a livello europeo, sia per esigenze proprie sia per quelle di altri soggetti che lo richiedano, tra cui gli Stati membri, in conformità dell’articolo 189, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Per restare competitiva in un mercato in rapida evoluzione, è fondamentale inoltre che l’Unione continui ad avere accesso a infrastrutture di lancio moderne, efficienti e flessibili e benefici di sistemi di lancio appropriati. Pertanto, fatte salve le misure adottate dagli Stati membri o dall’Agenzia spaziale europea (European Space Agency — ESA), il programma dovrebbe poter sostenere adeguamenti all’infrastruttura spaziale di terra, inclusi nuovi sviluppi, che sono necessari per l’attuazione del programma, nonché adeguamenti, incluso lo sviluppo tecnologico, a sistemi di lancio spaziale che sono necessari per il lancio di satelliti, comprese tecnologie alternative e sistemi innovativi, per l’attuazione delle componenti del programma. Tali attività dovrebbero essere effettuate in conformità con il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) («regolamento finanziario») e al fine di conseguire una migliore efficienza dei costi per il programma. Poiché non vi sarà un apposito bilancio, le azioni a sostegno dell’accesso allo spazio non dovrebbero pregiudicare l’attuazione delle componenti del programma. |
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(7) |
Per potenziare la competitività della sua industria spaziale e incrementare la capacità di progettare, costruire e gestire i propri sistemi, l’Unione dovrebbe sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo di tutto il settore industriale spaziale. La realizzazione di un modello favorevole alle imprese e all’innovazione dovrebbe essere sostenuta a livello europeo, regionale e nazionale mediante iniziative quali poli spaziali che riuniscano i settori spaziale e digitale con altri settori, così come gli utenti. Tali poli spaziali dovrebbero mirare a promuovere l’imprenditorialità e le competenze, perseguendo nel contempo le sinergie con i poli di innovazione digitale. L’Unione dovrebbe promuovere la creazione e l’espansione delle imprese spaziali stabilite nel suo territorio per aiutarle ad affermarsi, anche fornendo sostegno per l’accesso a capitali di rischio — vista la mancanza di un adeguato accesso, all’interno dell’Unione, ai fondi di private equity per le start-up del settore spaziale — e stimolando la domanda (approccio del primo contratto). |
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(8) |
La catena del valore dello spazio è generalmente suddivisa tra attività upstream e attività downstream. Le attività upstream comprendono quelle che conducono a un sistema spaziale operativo, incluse attività di sviluppo, produzione e lancio e le operazioni di tale sistema. Le attività downstream comprendono quelle che coprono la fornitura di servizi e prodotti spaziali agli utenti. Le piattaforme digitali sono anch’esse un elemento importante a sostegno dello sviluppo del settore spaziale. Esse consentono l’accesso a dati e prodotti nonché ai kit di strumenti e alle infrastrutture di archiviazione e di calcolo. |
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(9) |
Nel settore spaziale, l’Unione esercita le sue competenze ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TFUE. La Commissione dovrebbe garantire la coerenza delle attività svolte nel contesto del programma. |
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(10) |
Mentre alcuni Stati membri hanno una tradizione di industrie attive connesse al settore spaziale, occorre prendere atto della necessità di sviluppare e consolidare le industrie spaziali negli Stati membri con capacità emergenti e della necessità di rispondere alle sfide che il New Space pone per le industrie spaziali tradizionali. Si dovrebbero promuovere le azioni volte a sviluppare le capacità dell’industria spaziale in tutta l’Unione e facilitare la cooperazione tra le industrie spaziali attive nei diversi Stati membri. |
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(11) |
Le azioni nell’ambito del programma dovrebbero basarsi sulle capacità nazionali ed europee che esistono nel momento in cui ha luogo l’azione e beneficiarne. |
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(12) |
In virtù della portata del programma e del suo potenziale contributo alla risoluzione delle sfide globali, le attività spaziali hanno una forte dimensione internazionale. In stretto coordinamento con gli Stati membri, e con il loro consenso, gli organi pertinenti del programma potrebbero partecipare alle questioni attinenti al programma e alla cooperazione internazionale e cooperare nell’ambito di organi settoriali pertinenti delle Nazioni Unite (ONU). Per le questioni relative al programma, la Commissione potrebbe coordinare, per conto dell’Unione e nel suo ambito di competenze, le attività sulla scena internazionale, in particolare in difesa degli interessi dell’Unione e dei suoi Stati membri nei forum internazionali, anche nel settore delle frequenze per quanto riguarda il programma, rispettando le competenze degli Stati membri in tale settore. È particolarmente importante per l’Unione, rappresentata dalla Commissione, cooperare presso gli organismi del programma internazionale Cospas-Sarsat. |
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(13) |
La cooperazione internazionale è fondamentale nel promuovere il ruolo dell’Unione quale attore globale nel settore spaziale così come la tecnologia e l’industria dell’Unione, garantendo una concorrenza equa a livello internazionale, tenendo conto della necessità di assicurare la reciprocità dei diritti e degli obblighi delle parti, e per incoraggiare la cooperazione nel settore della formazione. La cooperazione internazionale è un elemento chiave della strategia spaziale per l’Europa, come indicato dalla Commissione nella comunicazione del 26 ottobre 2016. La Commissione dovrebbe utilizzare il programma per contribuire agli sforzi internazionali, e trarre beneficio da questi ultimi, attraverso iniziative volte a promuovere la tecnologia e l’industria europee a livello internazionale, per esempio dialoghi bilaterali, seminari industriali, sostegno per l’internazionalizzazione delle PMI, e per facilitare l’accesso ai mercati internazionali e promuovere una concorrenza equa, anche stimolando le iniziative di diplomazia economica. Le iniziative europee di diplomazia spaziale dovrebbero essere pienamente coerenti e complementari con le politiche, le priorità e gli strumenti esistenti dell’Unione, mentre l’Unione ha un ruolo chiave da svolgere, insieme agli Stati membri, per restare all’avanguardia sulla scena internazionale. |
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(14) |
Fatte salve le competenze degli Stati membri, la Commissione dovrebbe promuovere, insieme all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») e in stretto coordinamento con gli Stati membri, un comportamento responsabile nello spazio nell’attuare il programma, anche riducendo la proliferazione di detriti spaziali. La Commissione dovrebbe altresì valutare la possibilità che l’Unione accetti i diritti e gli obblighi previsti nei pertinenti trattati e nelle pertinenti convenzioni delle Nazioni Unite e presenti, se necessario, proposte appropriate. |
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(15) |
Il programma ha obiettivi simili ad altri programmi dell’Unione, in particolare il programma Orizzonte Europa istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il Fondo europeo per la difesa istituito dal regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e i fondi previsti da un regolamento che stabilisca le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta e al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca l’acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti («regolamento sulle disposizioni comuni»). Per questo motivo dovrebbe essere previsto il finanziamento cumulativo a titolo di tali programmi, a condizione che non coprano le stesse voci di costo, in particolare tramite accordi di finanziamento complementare proveniente dai programmi dell’Unione le cui modalità di gestione lo permettano, sia in sequenza, sia in via alternativa, oppure tramite una combinazione di fondi, tra cui il finanziamento congiunto di azioni, che consentano, se possibile, partenariati per l’innovazione e operazioni di finanziamento misto. Durante l’attuazione del programma, la Commissione dovrebbe quindi promuovere sinergie con altri programmi e strumenti finanziari dell’Unione correlati che consentano, ove possibile, l’accesso al capitale di rischio, i partenariati per l’innovazione, il finanziamento misto o cumulativo. La Commissione dovrebbe altresì garantire sinergie e coerenza tra le soluzioni sviluppate a titolo di tali programmi, in particolare Orizzonte Europa, e le soluzioni sviluppate nell’ambito del programma. |
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(16) |
A norma dell’articolo 191, paragrafo 3, del regolamento finanziario, in nessun caso i medesimi costi devono essere finanziati due volte dal bilancio dell’Unione. |
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(17) |
Gli obiettivi strategici del programma sarebbero inoltre trattati come settori ammissibili per operazioni di finanziamento e di investimento tramite gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio del programma InvestEU, in particolare nei suoi ambiti di intervento per le infrastrutture e la ricerca sostenibili, l’innovazione e la digitalizzazione. Il sostegno finanziario dovrebbe essere impiegato per affrontare in misura proporzionata eventuali fallimenti del mercato o situazioni di investimento non ottimali e le azioni non dovrebbero causare una duplicazione o l’esclusione dei finanziamenti privati o una distorsione della concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto europeo. |
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(18) |
La coerenza e le sinergie tra il programma Orizzonte Europa e il programma dovrebbero promuovere un settore spaziale europeo competitivo e innovativo, rafforzare l’autonomia dell’Europa in termini di accesso allo spazio e utilizzo dello spazio in un contesto di sicurezza intrinseca ed estrinseca e potenziare il ruolo dell’Europa quale attore globale. Le soluzioni pionieristiche emerse nel contesto di Orizzonte Europa sarebbero sostenute dai dati e dai servizi resi disponibili alla comunità della ricerca e dell’innovazione grazie al programma. |
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(19) |
Per massimizzare il rendimento socioeconomico del programma, è essenziale mantenere sistemi all’avanguardia, adeguarli per soddisfare le esigenze in evoluzione degli utenti e fare in modo che si creino nuovi sviluppi nel settore delle applicazioni spaziali downstream. L’Unione dovrebbe sostenere attività connesse con la ricerca e lo sviluppo tecnologico o le fasi iniziali dell’evoluzione relative alle infrastrutture create nel quadro del programma, nonché attività di ricerca e sviluppo connesse ad applicazioni e servizi basati sui sistemi istituiti nel quadro del programma, stimolando in tal modo le attività economiche upstream e downstream. Lo strumento appropriato a livello dell’Unione per finanziare tali attività di ricerca e innovazione è Orizzonte Europa. Tuttavia, è opportuno finanziare un segmento molto specifico delle attività di sviluppo a titolo del bilancio assegnato alle componenti Galileo ed EGNOS a norma dal presente regolamento, in particolare quando tali attività riguardano elementi fondamentali, quali i chipset e i ricevitori compatibili con Galileo, che faciliterebbero lo sviluppo di applicazioni in differenti settori dell’economia. Questo finanziamento non dovrebbe peraltro mettere a rischio il dispiegamento o l’esercizio delle infrastrutture create nel quadro del programma. |
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(20) |
Al fine di assicurare la competitività dell’industria spaziale europea in futuro, il programma dovrebbe sostenere lo sviluppo di competenze avanzate nei settori correlati allo spazio e favorire le attività di istruzione e formazione, promuovendo le pari opportunità, inclusa la parità di genere, al fine di realizzare appieno il potenziale dei cittadini dell’Unione in tale ambito. |
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(21) |
L’infrastruttura dedicata al programma potrebbe richiedere ulteriori attività di ricerca e sviluppo, le quali potrebbero essere sostenute nell’ambito di Orizzonte Europa, per garantire la conformità con le attività svolte in questo settore dall’ESA. Le sinergie con Orizzonte Europa dovrebbero assicurare che le esigenze di ricerca e innovazione del settore spaziale vengano identificate e integrate come parte del suo processo di pianificazione delle attività strategiche di ricerca e innovazione. I dati e i servizi spaziali messi gratuitamente a disposizione dal programma sarebbero utilizzati per sviluppare soluzioni pionieristiche attraverso la ricerca e l’innovazione, anche nell’ambito di Orizzonte Europa, a sostegno delle priorità politiche dell’Unione. Il processo di pianificazione strategica nell’ambito di Orizzonte Europa individuerebbe le attività di ricerca e innovazione che dovrebbero avvalersi dell’infrastruttura di proprietà dell’Unione, come Galileo, EGNOS e Copernicus. Le infrastrutture di ricerca, in particolare le reti di osservazione in situ, costituirebbero elementi essenziali dell’infrastruttura di osservazione in situ che rende possibili i servizi Copernicus. |
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(22) |
È importante che l’Unione sia proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati tramite appalti pubblici finanziati come parte del programma. Per poter garantire la piena conformità ai diritti fondamentali relativi alla proprietà, è opportuno stipulare gli accordi necessari con gli eventuali attuali proprietari. Tale proprietà dell’Unione non dovrebbe pregiudicare la possibilità per l’Unione stessa, in conformità del presente regolamento e ove lo si ritenga opportuno sulla base di una valutazione caso per caso, di mettere tali beni a disposizione di terzi o di cederne l’uso. |
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(23) |
Per incoraggiare l’uso più ampio possibile dei servizi offerti dal programma, sarebbe utile sottolineare che i dati, le informazioni e i servizi sono forniti senza garanzia, fatti salvi gli obblighi imposti da disposizioni giuridicamente vincolanti. |
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(24) |
La Commissione, nell’espletamento di alcuni incarichi di tipo non normativo, dovrebbe potersi avvalere, nella misura del necessario, dell’assistenza tecnica di determinati soggetti esterni. Anche altri soggetti coinvolti nella governance pubblica del programma dovrebbero poter beneficiare della stessa assistenza tecnica nell’esecuzione di compiti loro assegnati ai sensi del presente regolamento. |
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(25) |
Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l’intera durata del programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (6). |
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(26) |
Data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (7) e con l’impegno per gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU, le azioni nell’ambito del presente regolamento dovrebbero contribuire all’integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare almeno il 30 % della spesa di bilancio dell’Unione al sostegno degli obiettivi climatici. Le azioni pertinenti dovrebbero essere individuate nel corso della preparazione e dell’attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei relativi processi di valutazione e riesame. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione collaboreranno a una metodologia efficace, trasparente e globale, che sarà definita dalla Commissione, al fine di valutare la spesa a titolo di tutti i programmi del quadro finanziario pluriennale destinata agli obiettivi relativi alla biodiversità, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e biodiversità. |
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(27) |
Le entrate generate dalle componenti del programma dovrebbero essere percepite dall’Unione, in modo da compensare parzialmente gli investimenti da essa già effettuati; tali entrate dovrebbero essere utilizzate per sostenere il conseguimento degli obiettivi del programma. Per lo stesso motivo, nei contratti stipulati con soggetti del settore privato dovrebbe essere previsto un meccanismo di ripartizione delle entrate. |
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(28) |
Al presente programma si applica il regolamento finanziario. Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni. |
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(29) |
Dal momento che il programma è di base finanziato dall’Unione, i contratti di appalto stipulati nel suo ambito per le attività da esso finanziate dovrebbero rispettare le norme dell’Unione. In questo contesto l’Unione dovrebbe inoltre essere responsabile di definire gli obiettivi da perseguire in materia di appalti pubblici. Il regolamento finanziario prevede che, sulla base dei risultati di una valutazione ex ante, la Commissione possa fare affidamento sui sistemi e sulle procedure delle persone o entità che eseguono fondi dell’Unione. Specifici adattamenti necessari a tali sistemi e procedure, nonché le disposizioni per la proroga degli appalti esistenti, dovrebbero essere definiti nel corrispondente accordo quadro relativo al partenariato finanziario o accordo di contributo. |
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(30) |
Il programma si basa su tecnologie complesse e in costante evoluzione. Ciò genera, per gli appalti pubblici conclusi nell’ambito del programma, incertezze e rischi, nella misura in cui tali appalti comportano impegni a lungo termine per apparecchiature o servizi. Sono pertanto necessarie misure specifiche riguardanti gli appalti pubblici, da applicare oltre alle norme previste dal regolamento finanziario. Dovrebbe quindi essere possibile aggiudicare appalti frazionati, introdurre, a determinate condizioni, un’eventuale clausola aggiuntiva a un appalto nell’ambito della sua esecuzione o imporre determinati livelli minimi di subappalto, in particolare al fine di consentire la partecipazione di PMI e start-up. Infine, date le incertezze tecnologiche che caratterizzano le componenti del programma, i prezzi dei contratti non possono sempre essere previsti in modo preciso e dovrebbe pertanto essere possibile concludere contratti senza l’indicazione di prezzi definitivi e non rivedibili e includere clausole di tutela degli interessi finanziari dell’Unione. |
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(31) |
Per stimolare la domanda pubblica e l’innovazione nel settore pubblico, il programma dovrebbe promuovere l’utilizzo dei suoi dati, delle sue informazioni e dei suoi servizi per sostenere lo sviluppo di soluzioni personalizzate da parte dell’industria e delle PMI a livello regionale e locale, attraverso partenariati per l’innovazione spaziale, come indicato al punto 7 dell’allegato I del regolamento finanziario, al fine di coprire tutte le fasi dallo sviluppo al dispiegamento e all’appalto di soluzioni spaziali interoperabili personalizzate per i servizi pubblici. |
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(32) |
Al fine di conseguire gli obiettivi del programma, è importante che sia possibile fare ricorso, ove opportuno, alle capacità offerte da entità pubbliche e private dell’Unione attive nel settore spaziale e poter lavorare a livello internazionale con paesi terzi e organizzazioni internazionali. Per questo motivo dovrebbe essere prevista la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti pertinenti e i metodi di gestione previsti dal TFUE e dal regolamento finanziario e le procedure di aggiudicazione congiunta. |
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(33) |
Per quanto riguarda più specificamente le sovvenzioni, l’esperienza ha dimostrato che le attività per stimolare la diffusione sul mercato e tra gli utenti e le opere di sensibilizzazione generale funzionano meglio se decentralizzate piuttosto che imposte dall’alto dalla Commissione. I voucher, che sono una forma di sostegno finanziario distribuita dal beneficiario di una sovvenzione a terzi, sono stati tra le azioni più apprezzate tra i nuovi operatori e le PMI. Il loro successo è stato tuttavia ostacolato dal massimale di sostegno finanziario imposto dal regolamento finanziario. Tale massimale dovrebbe pertanto essere aumentato per il programma al fine di tenere il passo con il crescente potenziale delle applicazioni commerciali nel settore spaziale. |
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(34) |
Le forme di finanziamento e i metodi di esecuzione di cui al presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla loro capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenendo conto in particolare dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio di inottemperanza previsto. Sarebbe inoltre opportuno contemplare la possibilità di avvalersi di somme forfettarie, tariffe fisse e costi unitari, oltre che del finanziamento non collegato ai costi, come previsto all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. |
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(35) |
A norma della decisione 2013/755/UE del Consiglio (8), le persone e i soggetti stabiliti nei paesi o territori d’oltremare dovrebbero essere ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d’oltremare è connesso. |
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(36) |
Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi ed esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE includono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione. |
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(37) |
In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (10), (Euratom, CE) n. 2185/96 (11) e (UE) 2017/1939 (12) del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti. |
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(38) |
I membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati nonché i paesi interessati dalla politica europea di vicinato possono partecipare al programma, ad eccezione di Galileo, EGNOS, GOVSATCOM e della sottocomponente SST (space surveillance and tracking system), in conformità dei rispettivi accordi. Anche altri paesi terzi possono partecipare al programma, ad eccezione di Galileo, EGNOS, GOVSATCOM e della sottocomponente SST, sulla base di un accordo da concludere in conformità dell’articolo 218 TFUE. Galileo ed EGNOS dovrebbero essere aperti alla partecipazione dei membri dell’EFTA che sono membri del SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo sullo Spazio economico europeo (14). A Galileo ed EGNOS possono partecipare altri paesi terzi sulla base di un accordo da concludere in conformità dell’articolo 218 TFUE. GOVSATCOM dovrebbe essere aperto ai paesi terzi solo sulla base di un accordo da concludere in conformità dell’articolo 218 TFUE. |
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(39) |
È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga ai paesi terzi di concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. |
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(40) |
Alle organizzazioni internazionali che non hanno sede centrale nell’Unione e che desiderano accedere ai servizi SST non pubblicamente disponibili dovrebbe essere imposto di concludere un accordo in conformità dell’articolo 218 TFUE. Le organizzazioni internazionali che hanno sede centrale nell’Unione e sono proprietarie e operatrici di veicoli spaziali pubblici dovrebbero essere considerate utenti SST primari. |
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(41) |
Per informazioni pubblicamente disponibili per i servizi SST si dovrebbero intendere le informazioni che un utente può ragionevolmente considerare legalmente accessibili. I servizi SST relativi alla prevenzione delle collisioni, al rientro e alla frammentazione si basano su informazioni SST esterne accessibili al pubblico che sono rese disponibili dopo una richiesta di accesso. Di conseguenza, i servizi SST relativi alla prevenzione delle collisioni, al rientro e alla frammentazione dovrebbero essere intesi come servizi pubblicamente disponibili e non dovrebbero richiedere la conclusione di un accordo in conformità dell’articolo 218 TFUE. L’accesso ai medesimi dovrebbe essere possibile su richiesta dei potenziali utenti. |
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(42) |
Una sana governance pubblica del programma richiede una chiara ripartizione delle responsabilità e dei compiti tra i diversi soggetti coinvolti al fine di evitare superflue sovrapposizioni e ridurre il superamento dei costi e i ritardi. Tutti gli attori della governance dovrebbero sostenere, nel loro settore di competenza e in linea con le rispettive responsabilità, il conseguimento degli obiettivi del programma. |
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(43) |
Gli Stati membri operano da tempo nel settore spaziale e dispongono di sistemi, infrastrutture, agenzie ed enti nazionali connessi allo spazio. Possono quindi apportare un notevole contributo al programma, in particolare alla sua attuazione. Potrebbero cooperare con l’Unione al fine di promuovere i servizi e le applicazioni del programma. La Commissione potrebbe essere in grado di mobilitare i mezzi a disposizione degli Stati membri, beneficiare della loro assistenza e, fatte salve le condizioni concordate reciprocamente, affidare loro incarichi di tipo non normativo nell’attuazione del programma. Gli Stati membri interessati dovrebbero poi adottare tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle stazioni terrestri stabilite sui loro territori. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero inoltre cooperare fra loro e con gli organismi internazionali e le autorità di regolamentazione competenti per assicurare la disponibilità e la protezione a un livello adeguato delle frequenze necessarie al programma, in modo da consentire il completo sviluppo e la piena attuazione delle applicazioni basate sui servizi offerti, in conformità della decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15). |
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(44) |
In qualità di promotore dell’interesse generale dell’Unione, spetta alla Commissione attuare il programma, assumersene la responsabilità generale e promuoverne l’uso. Per ottimizzare risorse e competenze dei vari portatori di interessi, in circostanze giustificate la Commissione dovrebbe poter affidare alcuni compiti ad altri soggetti. Avendo la responsabilità generale del programma, la Commissione dovrebbe determinare i principali requisiti tecnici e operativi necessari per realizzare l’evoluzione dei sistemi e dei servizi. Dovrebbe farlo dopo aver consultato gli esperti degli Stati membri, gli utenti e gli altri pertinenti portatori di interessi. Infine, osservando che nel settore dello spazio, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, TFUE, l’esercizio delle competenze da parte dell’Unione non osta a che gli Stati membri possano esercitare le proprie competenze, la Commissione dovrebbe garantire la coerenza delle attività svolte nel quadro del programma. |
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(45) |
La missione dell’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale («Agenzia»), che succede all’Agenzia del GNSS europeo istituita dal regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e la sostituisce, è contribuire alla realizzazione del programma, in particolare per quanto riguarda l’accreditamento di sicurezza e lo sviluppo di applicazioni commerciali e downstream. Alcuni compiti legati a tali ambiti dovrebbero pertanto essere attribuiti all’Agenzia. Per quanto riguarda in particolare la sicurezza, e data la sua esperienza in questo settore, l’Agenzia dovrebbe essere responsabile dell’accreditamento di sicurezza per tutte le azioni dell’Unione nel settore spaziale. Basandosi sulla sua esperienza positiva nel promuovere la diffusione tra gli utenti e sul mercato di Galileo ed EGNOS, l’Agenzia dovrebbe anche essere incaricata di intraprendere attività di diffusione tra gli utenti in relazione alle componenti del programma diverse da Galileo ed EGNOS, nonché attività di sviluppo di applicazioni downstream per tutte le componenti del programma. Ciò consentirebbe all’Agenzia di trarre vantaggio dalle economie di scala e offrirebbe la possibilità di sviluppare applicazioni basate su diverse componenti del programma (applicazioni integrate). Tuttavia, tali attività non dovrebbero pregiudicare i servizi e le attività di diffusione tra gli utenti affidate dalla Commissione alle entità incaricate di Copernicus. Il conferimento di compiti di sviluppo di applicazioni downstream all’Agenzia non dovrebbe impedire ad altre entità incaricate di sviluppare applicazioni downstream. È inoltre opportuno che l’Agenzia svolga le mansioni affidatele dalla Commissione per mezzo di uno o più accordi di contributo nell’ambito di un accordo quadro relativo al partenariato finanziario riguardante altri compiti specifici legati al programma. Nell’affidare compiti all’Agenzia, si dovrebbero mettere a disposizione adeguate risorse umane, amministrative e finanziarie. |
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(46) |
In alcune circostanze debitamente giustificate, l’Agenzia dovrebbe poter affidare compiti specifici agli Stati membri o a gruppi di Stati membri. Tale incarico dovrebbe essere limitato ad attività che l’Agenzia non è in grado di eseguire da sola e non dovrebbe pregiudicare la governance del programma e la distribuzione di compiti quali definite nel presente regolamento. |
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(47) |
Galileo ed EGNOS sono sistemi complessi che richiedono un coordinamento intenso. Poiché si tratta di componenti del programma, tale coordinamento dovrebbe essere eseguito da un’istituzione o un organismo dell’Unione. Sulla base dell’esperienza sviluppata negli anni passati, l’Agenzia è l’organismo più adatto a coordinare tutti i compiti operativi correlati all’utilizzo di tali sistemi, ad eccezione della cooperazione internazionale. L’Agenzia dovrebbe pertanto essere incaricata della gestione della fase operativa di EGNOS e Galileo. Tuttavia, ciò non significa che l’Agenzia debba svolgere da sola tutti i compiti correlati all’utilizzo di tali sistemi. Essa potrebbe basarsi sulle competenze di altre entità, in particolare l’ESA. Ciò dovrebbe includere le attività in materia di evoluzione dei sistemi, progettazione e sviluppo di parti del segmento di terra e di satelliti, che dovrebbero essere affidate all’ESA. L’assegnazione di compiti ad altre entità si fonda sulla competenza di tali entità e dovrebbe evitare la duplicazione del lavoro. |
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(48) |
L’ESA è un’organizzazione internazionale con ampie competenze nel settore spaziale che nel 2004 ha concluso un accordo quadro con la Comunità europea («accordo quadro del 2004») (17). Rappresenta quindi un partner importante per l’attuazione del programma, con il quale è opportuno stabilire adeguate relazioni. A tale riguardo, e in conformità del regolamento finanziario, la Commissione dovrebbe concludere con l’ESA e con l’Agenzia un accordo quadro relativo al partenariato finanziario che disciplini tutte le relazioni finanziarie tra la Commissione, l’Agenzia e l’ESA, garantisca la loro coerenza e sia conforme all’accordo quadro del 2004, in particolare con gli articoli 2 e 5. Tuttavia, poiché l’ESA non è un organismo dell’Unione e non è pertanto soggetta al diritto dell’Unione, è di fondamentale importanza che l’ESA adotti misure adeguate per garantire la tutela degli interessi dell’Unione e dei suoi Stati membri e, per quanto riguarda l’esecuzione del bilancio, che i compiti ad essa affidati siano conformi con le decisioni adottate dalla Commissione. L’accordo dovrebbe contenere anche tutte le clausole necessarie per salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione. |
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(49) |
Il funzionamento del centro satellitare dell’Unione europea (Satcen), quale capacità europea autonoma che fornisce accesso a informazioni e servizi risultanti dallo sfruttamento delle pertinenti risorse spaziali e dei dati collaterali, era già riconosciuto nell’attuazione della decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e de Consiglio (18). |
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(50) |
Al fine di integrare a livello strutturale la rappresentanza degli utenti nella governance di GOVSATCOM e aggregare le esigenze e le necessità degli utenti attraverso i confini nazionali e tra il settore civile e militare, i pertinenti soggetti dell’Unione che hanno uno stretto rapporto con gli utenti, come l’Agenzia europea per la difesa, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), l’Agenzia europea per la sicurezza marittima, l’Agenzia europea di controllo della pesca, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto, la capacità militare di pianificazione e condotta/capacità civile di pianificazione e condotta e il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze possono avere un ruolo di coordinamento per gruppi specifici di utenti. A livello aggregato l’Agenzia dovrebbe coordinare gli aspetti relativi agli utenti per le comunità degli utenti civili e potrebbe monitorare l’uso operativo, la domanda, la conformità ai requisiti e l’evoluzione di esigenze e requisiti. |
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(51) |
In virtù dell’importanza delle attività spaziali per l’economia dell’Unione e per la vita dei suoi cittadini e considerata la natura di duplice uso dei sistemi e delle applicazioni che si basano su di essi, il raggiungimento e il mantenimento di un elevato livello di sicurezza dovrebbe essere una priorità chiave del programma, in particolare al fine di salvaguardare gli interessi dell’Unione e dei suoi Stati membri, anche per quanto riguarda le informazioni classificate e le altre informazioni sensibili non classificate. |
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(52) |
Fatte salve le prerogative degli Stati membri nel settore della sicurezza nazionale, la Commissione e l’alto rappresentante, ciascuno nell’ambito dei rispettivi settori di competenza, dovrebbero garantire la sicurezza del programma conformemente al presente regolamento e, se del caso, della decisione (PESC) 2021/698 del Consiglio (19). |
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(53) |
Il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), data la competenza specifica di cui dispone e i contatti regolari che intrattiene con le autorità dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali, può assistere la Commissione nell’esecuzione di alcune delle sue funzioni relative alla sicurezza del programma nel campo delle relazioni esterne, in conformità della decisione 2010/427/UE del Consiglio (20). |
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(54) |
Fatti salvi la competenza esclusiva degli Stati membri nell’ambito della sicurezza nazionale, come stabilito all’articolo 4, paragrafo 2, TUE, e il diritto degli Stati membri di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all’articolo 346 TFUE, si dovrebbe istituire una governance di sicurezza specifica al fine di garantire una fluida attuazione del programma. Tale governance dovrebbe fondarsi su tre principi chiave. In primo luogo, è indispensabile tenere nella massima considerazione l’ampia e specifica esperienza degli Stati membri in materia di sicurezza. In secondo luogo, al fine di evitare conflitti di interesse ed eventuali carenze nell’applicazione delle norme di sicurezza, le funzioni operative dovrebbero essere separate dalle funzioni di accreditamento di sicurezza. In terzo luogo, l’entità incaricata della gestione, in tutto o in parte, delle componenti del programma dovrebbe essere anche la più indicata per gestire la sicurezza dei compiti affidati a essa. La sicurezza del programma sarebbe fondata sull’esperienza acquisita nell’attuazione di Galileo, EGNOS e Copernicus negli anni passati. Una sana governance della sicurezza richiede anche un’adeguata ripartizione dei ruoli tra i vari soggetti attivi. In quanto responsabile del programma, la Commissione, fatte salve le prerogative degli Stati membri nel settore della sicurezza nazionale, dovrebbe determinare i requisiti generali di sicurezza applicabili a ciascuna componente del programma. |
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(55) |
La cibersicurezza delle infrastrutture spaziali europee, sia terrestri sia spaziali, è fondamentale per garantire la continuità del funzionamento dei sistemi e dei servizi. La necessità di proteggere i sistemi e i relativi servizi dagli attacchi informatici, anche ricorrendo a nuove tecnologie, dovrebbe pertanto essere tenuta nel debito conto al momento di stabilire i requisiti di sicurezza. |
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(56) |
Una struttura di monitoraggio della sicurezza dovrebbe essere identificata dalla Commissione ove appropriato a seguito dell’analisi del rischio e della minaccia. Tale struttura di monitoraggio della sicurezza dovrebbe essere l’entità che risponde alle istruzioni elaborate nell’ambito della decisione (PESC) 2021/698. Per quanto concerne Galileo, l’organismo in questione dovrebbe essere il centro di monitoraggio della sicurezza Galileo. Per quanto riguarda l’attuazione della decisione (PESC) 2021/698, il ruolo del comitato di accreditamento di sicurezza si dovrebbe limitare a fornire, al Consiglio o all’alto rappresentante, contributi legati all’accreditamento di sicurezza del sistema. |
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(57) |
Considerata la specificità e la complessità del programma e il suo legame con la sicurezza, dovrebbero essere applicati principi riconosciuti e consolidati per l’accreditamento di sicurezza. È pertanto indispensabile che le attività di accreditamento di sicurezza siano svolte sulla base di una responsabilità collettiva per la sicurezza dell’Unione e degli Stati membri, adoperandosi per creare un consenso e coinvolgendo tutte le parti interessate dalla questione della sicurezza, e che sia istituita una procedura di monitoraggio permanente dei rischi. È indispensabile altresì che le attività di accreditamento tecnico di sicurezza siano affidate a professionisti debitamente qualificati per l’accreditamento di sistemi complessi e in possesso di un’abilitazione di sicurezza di livello adeguato. |
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(58) |
Le informazioni classificate UE (ICUE) devono essere trattate in conformità con le norme di sicurezza quali stabilite nella decisione 2013/488/UE del Consiglio (21) e nella decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (22). In linea con la decisione 2013/488/UE, gli Stati membri sono tenuti a rispettare i principi e le norme minime in essa previsti, al fine di garantire che un livello di protezione equivalente sia garantito alle ICUE. |
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(59) |
Al fine di garantire lo scambio sicuro delle informazioni, dovrebbero essere stabiliti accordi adeguati per garantire la protezione delle ICUE fornite ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali nel contesto del programma. |
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(60) |
Un obiettivo importante del programma è di garantire la sicurezza e rafforzare l’autonomia strategica a livello di tecnologie e catene del valore fondamentali, preservando al tempo stesso un’economia aperta, compreso il commercio libero ed equo, nonché nel trarre vantaggio dalle opportunità offerte dal settore spaziale per la sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri. In casi specifici, ai fini di tale obiettivo è necessario stabilire le condizioni di ammissibilità e di partecipazione necessarie per garantire la protezione dell’integrità, della sicurezza e della resilienza dei sistemi operativi dell’Unione, senza che ciò comprometta la necessità di competitività e di efficacia in termini di costi. Nella valutazione dei soggetti giuridici sottoposti al controllo di un paese terzo o di un soggetto di paese terzo, la Commissione dovrebbe tenere conto dei principi e dei criteri previsti nel regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento e del Consiglio (23). |
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(61) |
Nel contesto del programma, vi sono alcune informazioni che, benché non classificate, devono essere trattate in conformità di atti giuridici dell’Unione già in vigore o di leggi, norme e regolamenti nazionali, anche attraverso limitazioni della distribuzione. |
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(62) |
Sempre più settori economici chiave, in particolare i trasporti, le telecomunicazioni, l’agricoltura e l’energia, utilizzano in misura crescente i sistemi di navigazione satellitare e osservazione della Terra. Il programma dovrebbe sfruttare le sinergie tra tali settori, tenendo conto dei benefici che questi ultimi traggono dalle tecnologie spaziali, sostenere lo sviluppo di apparecchiature compatibili e promuovere lo sviluppo di norme e certificazioni pertinenti. Le sinergie tra le attività spaziali e le attività legate alla sicurezza e alla difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri sono anch’esse in aumento. Disporre del pieno controllo della navigazione satellitare dovrebbe pertanto garantire l’indipendenza tecnologica dell’Unione, anche sul lungo termine per quanto riguarda le componenti delle apparecchiature di infrastrutture, e quindi la sua autonomia strategica. |
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(63) |
Galileo mira a realizzare e a far funzionare la prima infrastruttura globale di navigazione e posizionamento satellitare progettata specificamente per scopi civili, che è utilizzabile da una varietà di attori privati e pubblici, in Europa e nel mondo. Galileo funziona in maniera indipendente da altri sistemi esistenti o potenziali, e contribuisce così, tra l’altro, all’autonomia strategica dell’Unione. La seconda generazione di Galileo dovrebbe essere introdotta progressivamente entro il 2030, inizialmente con capacità operativa ridotta. |
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(64) |
Il programma EGNOS mira a migliorare la qualità dei segnali aperti dei sistemi globali di navigazione satellitare esistenti, in particolare di quelli emessi da Galileo. I servizi forniti da EGNOS dovrebbero coprire in via prioritaria i territori degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa, ivi inclusi a tal fine Cipro, le Azzorre, le isole Canarie e Madera, entro la fine del 2026. Nel settore del trasporto aereo, tutti questi territori dovrebbero beneficiare di EGNOS per i servizi di navigazione aerea per tutti i livelli di prestazioni supportati da EGNOS. Nei limiti della fattibilità tecnica e, per quanto riguarda il servizio di sicurezza della vita, sulla base di accordi internazionali, la copertura geografica dei servizi forniti da EGNOS potrebbe essere estesa ad altre regioni del mondo. Fatto salvo il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) e il necessario monitoraggio della qualità dei servizi Galileo per scopi aeronautici, va osservato che, sebbene i segnali emessi da Galileo possano effettivamente essere utilizzati per facilitare il posizionamento degli aeromobili, in tutte le fasi di volo, attraverso i necessari sistemi di potenziamento, compresa l’avionica regionale, locale e a bordo, solo i sistemi di potenziamento regionali o locali, come EGNOS per l’Europa, possono costituire servizi di gestione del traffico aereo (ATM) e servizi di navigazione aerea (ANS). I servizi di sicurezza della vita EGNOS dovrebbero essere forniti in conformità delle norme dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale («norme ICAO») applicabili. |
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(65) |
È indispensabile garantire la sostenibilità di Galileo ed EGNOS e la continuità, la disponibilità, la precisione, l’affidabilità e la sicurezza dei relativi servizi. In un ambiente in evoluzione e in un mercato in rapida crescita, è importante che anche il loro sviluppo sia portato avanti e che siano approntate nuove generazioni di questi sistemi, inclusa l’evoluzione di segmenti terrestri e spaziali associati. |
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(66) |
Il termine «servizio commerciale» utilizzato nel regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) non è più adeguato alla luce dell’evoluzione di tale servizio. Al suo posto sono stati individuati due servizi separati nella decisione di esecuzione (UE) 2017/224 della Commissione (26), ovvero il servizio ad alta precisione e il servizio di autenticazione. |
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(67) |
Per ottimizzare l’uso dei servizi forniti, è opportuno che i servizi forniti da Galileo ed EGNOS siano compatibili e interoperabili tra loro, anche a livello degli utenti e, nella misura del possibile, con altri sistemi di navigazione satellitare e mezzi convenzionali di radionavigazione, ove tale compatibilità e interoperabilità siano previste da accordi internazionali, fatto salvo l’obiettivo dell’autonomia strategica dell’Unione. |
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(68) |
Data l’importanza, per Galileo ed EGNOS, della loro infrastruttura terrestre e dell’impatto di quest’ultima sulla sicurezza dei due programmi, la determinazione della sede di tale infrastruttura dovrebbe essere di competenza della Commissione. La realizzazione dell’infrastruttura terrestre dei sistemi dovrebbe continuare a seguire un processo aperto e trasparente, che potrebbe coinvolgere l’Agenzia, se del caso, sulla base del suo ambito di competenza. |
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(69) |
Al fine di massimizzare i benefici socioeconomici dei programmi Galileo ed EGNOS, contribuendo nel contempo all’autonomia strategica dell’Unione, in particolare in settori sensibili e nel settore della sicurezza intrinseca ed estrinseca, l’uso dei servizi che essi offrono dovrebbe essere promosso in altre politiche dell’Unione anche mediante strumenti normativi, laddove questo sia giustificato e utile. Le misure per incoraggiare l’uso di questi servizi in tutti gli Stati membri sono anch’esse una parte importante del processo. |
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(70) |
Le componenti del programma dovrebbero promuovere l’applicazione della tecnologia digitale nei sistemi spaziali, la distribuzione di dati e servizi e lo sviluppo downstream. In tale contesto si dovrebbe prestare particolare attenzione alle iniziative e azioni proposte dalla Commissione nelle comunicazioni del 14 settembre 2016 dal titolo «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea» e del 14 settembre 2016 dal titolo «Il 5G per l’Europa: un piano d’azione». |
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(71) |
Copernicus dovrebbe garantire un accesso autonomo ai dati ambientali e alle tecnologie chiave per l’osservazione della Terra e per i servizi di geoinformazione, aiutando così l’Unione a raggiungere una capacità decisionale e operativa indipendente in settori quali, tra gli altri, l’ambiente, i cambiamenti climatici, lo sviluppo marino, marittimo, agricolo e rurale, la tutela del patrimonio culturale, la protezione civile, il monitoraggio del territorio e delle infrastrutture, la sicurezza e l’economia digitale. |
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(72) |
Copernicus dovrebbe basarsi sulle attività e sui risultati conseguiti, garantendo anche la continuità con gli stessi e potenziandoli, nell’ambito del regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (27), che ha istituito il programma dell’Unione di osservazione e monitoraggio della Terra (Copernicus), e del regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (28), che istituiva il precedente programma di monitoraggio globale per l’ambiente e la sicurezza (GMES) e le regole per l’attuazione della sua fase iniziale di operatività, tenendo conto delle recenti tendenze in materia di ricerca, degli sviluppi tecnologici e delle innovazioni che hanno un effetto nel settore dell’osservazione della Terra, così come degli sviluppi nell’analisi dei Big Data, nelle tecnologie di intelligenza artificiale e nelle strategie e iniziative correlate a livello di Unione come evidenziato dalla Commissione nel Libro bianco sull’intelligenza artificiale del 19 febbraio 2020 dal titolo «Un approccio europeo all’eccellenza e alla fiducia» e nella comunicazione del 19 febbraio 2020 dal titolo «Una strategia europea per i dati». Per lo sviluppo di nuove risorse, la Commissione dovrebbe cooperare strettamente con gli Stati membri, l’ESA, l’Organizzazione europea per l’esercizio dei satelliti meteorologici (EUMETSAT) e, se del caso, con altri enti che possiedono risorse spaziali e in situ pertinenti. Nella massima misura possibile Copernicus dovrebbe utilizzare le capacità delle osservazioni della Terra dallo spazio effettuate dagli Stati membri, dall’ESA, dall’EUMETSAT e da altri soggetti, comprese le iniziative commerciali nell’Unione, contribuendo in tal modo anche allo sviluppo di un valido settore commerciale spaziale in Europa. Laddove fattibile e appropriato, Copernicus dovrebbe inoltre avvalersi dei dati in situ e ancillari forniti principalmente dagli Stati membri in conformità della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (29). La Commissione dovrebbe collaborare con gli Stati membri e con l’Agenzia europea dell’ambiente per garantire un efficiente accesso e uso dei set di dati in situ Copernicus. |
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(73) |
Copernicus dovrebbe essere attuato conformemente agli obiettivi della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (30), in particolare per quanto riguarda la trasparenza, la creazione di condizioni propizie allo sviluppo di servizi e il contributo alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro nell’Unione. I dati e le informazioni Copernicus dovrebbero essere apertamente e liberamente disponibili. |
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(74) |
Il pieno potenziale di Copernicus per la società e l’economia dell’Unione dovrebbe essere sfruttato interamente al di là dei beneficiari diretti, mediante un’intensificazione delle misure di diffusione tra gli utenti, il che richiede ulteriori azioni per rendere i dati fruibili dai non specialisti e quindi stimolare la crescita, la creazione di posti di lavoro e i trasferimenti di conoscenza. |
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(75) |
Copernicus è un programma orientato agli utenti. La sua evoluzione dovrebbe pertanto basarsi sull’evoluzione delle esigenze degli utenti Copernicus primari e riconoscere anche l’emergere di nuove comunità di utenti, siano essi pubblici o privati. Copernicus dovrebbe basarsi su un’analisi delle opzioni per soddisfare le esigenze in evoluzione degli utenti, comprese quelle legate all’attuazione e al monitoraggio delle politiche dell’Unione, che richiedono un coinvolgimento continuo ed efficace degli utenti, in particolare per quanto riguarda la definizione e la convalida dei requisiti. |
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(76) |
Il programma Copernicus è già operativo. Per questo motivo è importante assicurare la continuità delle infrastrutture e dei servizi già esistenti, adeguandosi nel contempo all’evoluzione delle esigenze degli utenti, alle mutevoli condizioni di mercato, in particolare all’emergere di soggetti privati nel settore spaziale e agli sviluppi di natura socio-politica che richiedono una risposta rapida. Ciò comporta la necessità di un’evoluzione della struttura funzionale di Copernicus per rispecchiare meglio il passaggio dalla prima fase di servizi operativi alla fornitura di servizi avanzati e più mirati a nuove comunità di utenti e la promozione di mercati downstream a valore aggiunto. A tale scopo la sua ulteriore attuazione dovrebbe adottare un approccio che segua la catena del valore dei dati, ovvero acquisizione dei dati, elaborazione, distribuzione e utilizzo dei dati e delle informazioni, attività finalizzate alla diffusione tra gli utenti e sul mercato e allo sviluppo di capacità, mentre il processo di pianificazione strategica nell’ambito di Orizzonte Europa individuerebbe attività di ricerca e innovazione che dovrebbero avvalersi di Copernicus. |
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(77) |
Per quanto riguarda l’acquisizione dei dati, le attività svolte nell’ambito di Copernicus dovrebbero essere volte a completare e mantenere l’infrastruttura spaziale esistente, preparare sul lungo termine la sostituzione dei satelliti quando avranno completato il loro ciclo di vita e avviare nuove missioni dedicate in particolare a nuovi sistemi di osservazione per contribuire ad affrontare le sfide dei cambiamenti climatici globali, ad esempio il esempio monitoraggio delle emissioni di CO2 antropogeniche e di altri gas serra. Le attività svolte nell’ambito di Copernicus dovrebbero ampliare la copertura di monitoraggio globale oltre le regioni polari e sostenere la garanzia della conformità ambientale, il monitoraggio ambientale previsto dalla legge e la relativa comunicazione e le applicazioni ambientali innovative nella gestione delle risorse agricole, forestali, idriche e marine e nel settore del patrimonio culturale, ad esempio per quanto riguarda il monitoraggio delle colture, la gestione delle risorse idriche e un migliore monitoraggio degli incendi. In questo contesto, Copernicus dovrebbe fare leva sugli investimenti effettuati nel quadro del precedente periodo di finanziamento (2014-2020), inclusi quelli effettuati dagli Stati membri, dall’ESA e da EUMETSAT, e sfruttarli al massimo, esplorando contemporaneamente nuovi modelli operativi e di business per integrare ulteriormente le capacità Copernicus. Copernicus potrebbe inoltre basarsi sui partenariati di successo con gli Stati membri per sviluppare ulteriormente gli aspetti della sicurezza nell’ambito di adeguati meccanismi di governance al fine di rispondere all’evolversi delle esigenze degli utenti in questo settore. |
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(78) |
Come parte della funzione di elaborazione di dati e informazioni, Copernicus dovrebbe assicurare la sostenibilità a lungo termine e l’ulteriore sviluppo dei suoi servizi, fornendo informazioni per soddisfare le esigenze del settore pubblico e quelle derivanti da impegni internazionali assunti dall’Unione e per ottimizzare le opportunità di sfruttamento commerciale. In particolare Copernicus dovrebbe fornire, su scala europea nazionale, locale e mondiale, informazioni sulla composizione dell’atmosfera e la qualità dell’aria; informazioni sullo stato e le dinamiche degli oceani; informazioni per il monitoraggio del territorio e dei ghiacci a sostegno dell’attuazione di politiche dell’Unione, nazionali e locali; informazioni a sostegno delle politiche di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici; informazioni geospaziali a sostegno della gestione delle emergenze, anche attraverso attività di prevenzione, garanzia della conformità ambientale e sicurezza civile, compreso il sostegno all’azione esterna dell’Unione. La Commissione dovrebbe individuare misure contrattuali adeguate per promuovere la sostenibilità della fornitura di servizi. |
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(79) |
Per attuare i servizi Copernicus, la Commissione dovrebbe affidarsi a entità competenti, agenzie dell’Unione pertinenti, raggruppamenti o consorzi di organismi nazionali o altri organi pertinenti che possano concludere accordi di contributo. Nel selezionare tali entità, la Commissione dovrebbe assicurarsi che non vi siano interruzioni nelle operazioni e nella fornitura dei servizi e che, laddove siano coinvolti dati sensibili sotto il profilo della sicurezza, tali entità dispongano di capacità di allerta precoce e di monitoraggio delle crisi nel contesto della politica estera e di sicurezza comune e, in particolare, della politica di sicurezza e di difesa comune. Ai sensi dell’articolo 154, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le persone e le entità cui è affidata l’esecuzione dei fondi dell’Unione sono obbligate a rispettare il principio di non discriminazione nei confronti di tutti gli Stati membri. Il rispetto di tale principio dovrebbe essere garantito attraverso i pertinenti accordi di contributo concernenti la fornitura dei servizi Copernicus. |
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(80) |
L’attuazione dei servizi Copernicus dovrebbe facilitare anche la diffusione pubblica dei servizi, dal momento che gli utenti sarebbero in grado di prevedere la disponibilità e l’evoluzione dei servizi, nonché la cooperazione con gli Stati membri e altre parti. A tale scopo la Commissione e le entità incaricate della fornitura di servizi dovrebbero collaborare strettamente con le comunità di utenti Copernicus primari in tutta Europa per sviluppare ulteriormente il portafoglio dei servizi e delle informazioni Copernicus al fine di garantire una risposta all’evolversi delle esigenze del settore pubblico e delle politiche e quindi massimizzare la diffusione dei dati di osservazione della Terra. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare per sviluppare la componente in situ del programma Copernicus e per agevolare l’integrazione di set di dati in situ Copernicus con altri set di dati spaziali per fornire servizi Copernicus potenziati. |
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(81) |
La politica di un accesso gratuito, integrale e aperto ai dati Copernicus è stata valutata come uno degli elementi di maggiore successo dell’attuazione di Copernicus ed ha contribuito a creare una forte domanda di tali dati e informazioni, portando Copernicus a essere uno dei maggiori fornitori mondiali di dati di osservazione della Terra. Vi è la chiara esigenza di garantire la continuità sicura e a lungo termine della fornitura di dati gratuiti, integrali e aperti e l’accesso dovrebbe essere tutelato al fine di conseguire gli obiettivi ambiziosi stabiliti nella strategia spaziale per l’Europa. I dati Copernicus sono generati in primo luogo a vantaggio degli europei e, grazie al libero accesso a tali dati in tutto il mondo, le possibilità di cooperazione sono massimizzate per le imprese e gli accademici dell’Unione e contribuiscono alla creazione di un effettivo ecosistema spaziale europeo. Qualora venissero imposte limitazioni all’accesso ai dati Copernicus e alle informazioni Copernicus, queste dovrebbero essere in linea con la politica in materia di dati Copernicus quale stabilita nel presente regolamento e nel regolamento delegato (UE) n. 1159/2013 della Commissione (31). |
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(82) |
È opportuno che i dati e le informazioni prodotti nell’ambito di Copernicus siano messi a disposizione in modo integrale, aperto e gratuito, subordinatamente ad adeguate condizioni e limitazioni, al fine di promuoverne l’impiego e la condivisione e rafforzare i mercati europei connessi all’osservazione della Terra, in particolare il settore downstream, consentendo così la crescita e la creazione di posti di lavoro nell’Unione. I dati e le informazioni messi a disposizione dovrebbero continuare ad avere elevati livelli di coerenza, continuità, affidabilità e qualità. Ciò richiede che l’accesso ai dati Copernicus e alle informazioni Copernicus, la loro elaborazione e il loro utilizzo siano agevoli e su vasta scala, con vari livelli di tempestività; a tal fine la Commissione dovrebbe continuare a seguire un approccio integrato, sia a livello di Unione che degli Stati membri, che consenta anche l’integrazione con altre fonti di dati e informazioni. La Commissione dovrebbe pertanto adottare le misure necessarie per garantire che i dati Copernicus e le informazioni Copernicus siano accessibili e utilizzabili in modo facile ed efficace, in particolare promuovendo i suoi servizi di accesso alle informazioni e ai dati (DIAS) negli Stati membri e, ove possibile, promuovendo l’interoperabilità tra le infrastrutture europee esistenti di dati sull’osservazione della Terra, al fine di creare sinergie con dette risorse in modo da massimizzare e rafforzare la diffusione sul mercato dei dati Copernicus e delle informazioni Copernicus. |
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(83) |
La Commissione dovrebbe collaborare con i fornitori di dati per concordare condizioni per la concessione di licenze per i dati di terzi in modo da agevolarne l’utilizzo nell’ambito di Copernicus, in conformità del presente regolamento e ai diritti di terzi applicabili. Poiché alcuni dati e informazioni Copernicus, comprese le immagini ad alta risoluzione, possono avere un impatto sulla sicurezza dell’Unione o degli Stati membri, in casi debitamente motivati si possono adottare misure volte ad affrontare rischi e minacce per la sicurezza dell’Unione o degli Stati membri. |
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(84) |
Per promuovere e facilitare l’uso di dati e tecnologie di osservazione della Terra da parte delle autorità nazionali, regionali o locali, delle PMI, e di scienziati e ricercatori, è opportuno promuovere le reti dedicate per la distribuzione dei dati Copernicus, ivi compresi gli organismi nazionali e regionali quali Copernicus Relays e Copernicus Academy, tramite attività di diffusione tra gli utenti. A tale fine la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per stabilire legami più stretti tra Copernicus e le politiche nazionali e dell’Unione, per orientare la domanda di applicazioni e servizi commerciali e consentire alle imprese, in particolare alle PMI e alle start-up, di sviluppare applicazioni basate sui dati Copernicus e le informazioni Copernicus con l’obiettivo di sviluppare in Europa un ecosistema competitivo di dati di osservazione della Terra. |
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(85) |
A livello internazionale Copernicus dovrebbe fornire informazioni precise e affidabili per la cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, a sostegno delle politiche esterne e di cooperazione allo sviluppo dell’Unione. Copernicus dovrebbe essere considerato un contributo europeo al Sistema di sistemi per l’osservazione globale della Terra, al Comitato sui Satelliti per le osservazioni della Terra, alla conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU e al quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi. La Commissione dovrebbe stabilire o mantenere un’adeguata cooperazione con i pertinenti organi settoriali delle Nazioni Unite e con l’Organizzazione meteorologica mondiale. |
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(86) |
Nell’attuazione di Copernicus, la Commissione dovrebbe fare affidamento, ove opportuno, su organizzazioni internazionali europee con cui ha già istituito partenariati, in particolare l’ESA per quanto riguarda lo sviluppo, il coordinamento, l’attuazione e l’evoluzione delle componenti spaziali, l’accesso ai dati di terzi, se del caso, e, laddove non intrapresa da altre entità, la gestione delle missioni specifiche. La Commissione dovrebbe fare affidamento anche su EUMETSAT per la gestione delle missioni specifiche o di parti di esse e, se del caso, l’accesso ai dati di missioni partecipanti conformemente alle sue competenze e al suo mandato. |
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(87) |
Per quanto riguarda i servizi, la Commissione dovrebbe trarre opportuno vantaggio dalle capacità specifiche fornite da agenzie dell’Unione, come l’Agenzia europea dell’ambiente, l’Agenzia europea per la sicurezza marittima, Frontex, Satcen, nonché dal Centro europeo intergovernativo per le previsioni meteorologiche a medio termine e dagli investimenti europei già effettuati nei servizi di monitoraggio dell’ambiente marino tramite Mercator Ocean. In tema di sicurezza si cercherebbe un approccio globale a livello di Unione con l’alto rappresentante. Il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione è stato attivamente coinvolto sin dall’inizio nell’iniziativa GMES e ha sostenuto gli sviluppi per quanto riguarda Galileo e la sottocomponente SWE (space weather events). Nell’ambito del regolamento (UE) n. 377/2014 il JRC gestisce il servizio di gestione delle emergenze di Copernicus e la componente globale del servizio Copernicus di monitoraggio del territorio. Il JRC contribuisce inoltre al riesame della qualità e dell’adeguatezza allo scopo di dati e informazioni e alla loro futura evoluzione. La Commissione dovrebbe continuare ad affidarsi alla consulenza scientifica e tecnica del JRC per l’attuazione del programma. |
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(88) |
In seguito delle richieste del Parlamento europeo e del Consiglio, l’Unione ha istituito un quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento (SST) per mezzo della decisione n. 541/2014/UE. I detriti spaziali sono diventati una minaccia grave per la sicurezza intrinseca ed estrinseca, e per la sostenibilità delle attività spaziali. La sottocomponente SST è pertanto fondamentale per preservare la continuità delle componenti del programma e il loro contributo alle politiche dell’Unione. Cercando di impedire la proliferazione dei detriti spaziali, la sottocomponente SST contribuisce ad assicurare che l’accesso allo spazio e il suo sfruttamento, che costituiscono un obiettivo comune a livello mondiale, siano sostenibili e garantiti. In tale contesto, potrebbe sostenere la preparazione di progetti europei di «pulizia» dell’orbita terrestre. |
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(89) |
Le prestazioni e l’autonomia delle capacità nell’ambito della sottocomponente SST dovrebbero essere sviluppate ulteriormente. A tale scopo la sottocomponente SST dovrebbe favorire l’istituzione di un catalogo autonomo europeo degli oggetti spaziali sulla base dei dati rilevati dalla rete di sensori SST. Se del caso, l’Unione potrebbe valutare la possibilità di rendere disponibili alcuni dei suoi dati per scopi commerciali, non commerciali e di ricerca. La sottocomponente SST dovrebbe inoltre continuare a sostenere il funzionamento e la fornitura di servizi SST. Poiché i servizi SST sono orientati agli utenti, dovrebbero essere messi in atto meccanismi adeguati per raccogliere le necessità degli utenti, comprese quelle concernenti la sicurezza e la trasmissione di informazioni pertinenti a istituzioni pubbliche e da parte di queste ultime per migliorare l’efficacia del sistema, rispettando nel contempo le politiche nazionali in materia di sicurezza intrinseca ed estrinseca. |
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(90) |
La fornitura dei servizi SST dovrebbe basarsi su una cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri e sullo sfruttamento dell’esperienza e delle risorse nazionali esistenti e future, ivi comprese quelle sviluppate attraverso l’ESA o dall’Unione. Dovrebbe essere consentito di fornire sostegno finanziario per lo sviluppo di nuovi sensori SST. Data la natura sensibile dell’SST, è opportuno che il controllo dei sensori nazionali e delle loro operazioni, la loro manutenzione e il loro rinnovo e l’elaborazione dei dati che portano alla fornitura di servizi SST rimangano prerogative degli Stati membri partecipanti alla sottocomponente SST. |
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(91) |
Gli Stati membri con diritti di proprietà o con accesso ad adeguate capacità a disposizione della sottocomponente SST dovrebbero essere in grado di partecipare alla fornitura di servizi SST. Gli Stati membri che partecipano al consorzio istituito nel quadro della decisione n. 541/2014/UE dovrebbero essere considerati dotati di diritti di proprietà o accesso ad adeguate capacità a disposizione della sottocomponente SST. Gli Stati membri che desiderino partecipare alla fornitura di servizi SST dovrebbero quindi presentare un’unica proposta congiunta e dimostrare la conformità a ulteriori elementi relativi alla configurazione operativa. Dovrebbero essere definite norme adeguate per la selezione e l’organizzazione di tali Stati membri. |
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(92) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l’adozione delle procedure e degli elementi dettagliati per definire la partecipazione degli Stati membri alla fornitura di servizi SST. Qualora non sia stata presentata una proposta congiunta da parte degli Stati membri che desiderano partecipare alla fornitura di servizi SST o qualora la Commissione ritenga che tale proposta non sia conforme con i criteri stabiliti, la Commissione dovrebbe poter avviare una seconda fase per stabilire la partecipazione degli Stati membri alla fornitura di servizi SST. Le procedure e gli elementi di tale seconda fase dovrebbero definire le orbite da coprire e tenere conto della necessità di massimizzare la partecipazione degli Stati membri alla fornitura di servizi SST. Qualora tali procedure ed elementi prevedano la possibilità per la Commissione di selezionare diverse proposte per coprire tutte le orbite, si dovrebbero altresì prevedere meccanismi di coordinamento appropriati tra i gruppi di Stati membri e una soluzione efficiente per coprire tutti i servizi SST. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (32). |
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(93) |
Una volta istituita, la sottocomponente SST dovrebbe rispettare i principi di complementarità delle attività e di continuità dei servizi SST di alta qualità orientati agli utenti e dovrebbe basarsi sulle migliori competenze specialistiche disponibili. La sottocomponente SST dovrebbe pertanto evitare inutili duplicazioni. Le capacità ridondanti dovrebbero assicurare la continuità, la qualità e la solidità dei servizi SST. Le attività dei gruppi di esperti dovrebbero contribuire a evitare tali inutili duplicazioni. |
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(94) |
La sottocomponente SST dovrebbe inoltre contribuire alle misure di mitigazione esistenti, come le linee guida del COPUOS per la riduzione dei detriti spaziali e le linee guida del COPUOS per la sostenibilità sul lungo termine delle attività nello spazio extra atmosferico, o ad altre iniziative, al fine di garantire la sicurezza intrinseca ed estrinseca, e la sostenibilità delle attività nello spazio extra-atmosferico. Al fine di ridurre i rischi di collisione, la sottocomponente SST dovrebbe inoltre ricercare sinergie con le iniziative di rimozione attiva e le misure di inertizzazione dei detriti spaziali. La sottocomponente SST dovrebbe contribuire a garantire l’utilizzo e l’esplorazione pacifici dello spazio extra atmosferico. L’aumento delle attività spaziali può avere conseguenze sulle iniziative internazionali in materia di gestione del traffico spaziale. È opportuno che l’Unione monitori tali sviluppi e che possa tenerne conto in occasione della revisione intermedia dell’attuale quadro finanziario pluriennale. |
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(95) |
Le attività nell’ambito delle sottocomponenti SST, SWE e NEO (near-Earth objects) dovrebbero tenere conto della cooperazione con i partner internazionali, in particolare gli Stati Uniti, le organizzazioni internazionali e altre terze parti, specialmente al fine di evitare collisioni nello spazio, impedire la proliferazione di detriti spaziali e migliorare la preparazione agli effetti degli eventi di meteorologia spaziale estremi e degli oggetti vicini alla Terra. |
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(96) |
Il comitato per la sicurezza del Consiglio ha raccomandato l’istituzione di una struttura di gestione dei rischi per garantire che si tenga debitamente conto delle questioni relative alla sicurezza dei dati nell’attuazione della decisione n. 541/2014/UE. A tal fine, e in considerazione del lavoro già svolto, gli Stati membri partecipanti alla sottocomponente SST dovrebbero definire adeguate strutture e procedure di gestione dei rischi. |
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(97) |
Eventi di meteorologia spaziale gravi ed estremi possono minacciare la sicurezza dei cittadini e disturbare il funzionamento delle infrastrutture spaziali e terrestri. È pertanto opportuno definire una sottocomponente SWE come parte del programma, con l’obiettivo di valutare i rischi legati a questo aspetto e le corrispondenti esigenze degli utenti, aumentare la consapevolezza dei rischi legati alla meteorologia spaziale, garantire la fornitura di servizi SWE orientati agli utenti e migliorare le capacità degli Stati membri di fornire servizi SWE. La Commissione dovrebbe definire la priorità dei settori ai quali devono essere forniti i servizi operativi SWE, considerando le esigenze degli utenti, i rischi e la maturità tecnologica. Sul lungo termine potranno essere affrontate le esigenze di altri settori. La fornitura di servizi a livello di Unione secondo le esigenze degli utenti richiederebbe attività di ricerca e sviluppo mirate, coordinate e continue per sostenere l’evoluzione dei servizi SWE. La fornitura di servizi SWE dovrebbe basarsi sulle capacità nazionali e dell’Unione già esistenti e consentire un’ampia partecipazione degli Stati membri e delle organizzazioni europee e internazionali e il coinvolgimento del settore privato. |
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(98) |
Il libro bianco della Commissione del 1o marzo 2017 sul futuro dell’Europa, la dichiarazione di Roma dei capi di Stato e di governo dei 27 Stati membri dell’UE del 25 marzo 2017 e diverse risoluzioni del Parlamento europeo ricordano che l’Unione svolge un ruolo fondamentale nel garantire un’Europa sicura e resiliente, in grado di affrontare le sfide come i conflitti regionali, il terrorismo, le minacce informatiche e la crescente pressione migratoria. Un accesso sicuro e garantito alle comunicazioni satellitari è uno strumento indispensabile per gli operatori della sicurezza; mettere in comune e condividere a livello di Unione questa risorsa chiave per la sicurezza significa rafforzare la posizione di un’Unione che protegge i suoi cittadini. |
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(99) |
Le conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2013 hanno accolto con favore i preparativi per la nuova generazione del servizio di comunicazione satellitare per scopi governativi (GOVSATCOM) grazie alla stretta cooperazione fra gli Stati membri, la Commissione e l’ESA. GOVSATCOM è stato inoltre individuato come uno degli elementi della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea del giugno 2016. GOVSATCOM dovrebbe contribuire alla risposta dell’UE alle minacce ibride e fornire sostegno alla strategia per la sicurezza marittima dell’UE e alla politica dell’UE per l’Artico. |
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(100) |
GOVSATCOM è un programma con una forte dimensione di sicurezza orientato agli utenti. I casi d’uso GOVSATCOM dovrebbe poter essere analizzati dai soggetti pertinenti suddividendoli in tre famiglie principali: gestione delle crisi, che può comprendere missioni e operazioni di sicurezza e difesa comune civili e militari, catastrofi naturali e provocate dall’uomo, crisi umanitarie ed emergenze marittime; sorveglianza, che può comprendere la sorveglianza dei confini, delle aree prefrontaliere, delle frontiere marittime, la sorveglianza marittima e la sorveglianza dei traffici illegali; e infrastrutture chiave, che possono comprendere reti diplomatiche, comunicazioni della polizia, infrastrutture digitali, ad esempio centri dati e server, infrastrutture di rilevanza critica, ad esempio energia, trasporti e barriere di contenimento dell’acqua quali dighe, e infrastrutture spaziali. |
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(101) |
La capacità e i servizi GOVSATCOM dovrebbero essere utilizzati in missioni e operazioni critiche di sicurezza intrinseca ed estrinseca, da parte dei soggetti dell’Unione e degli Stati membri. È pertanto necessario un livello appropriato di indipendenza da terze parti (paesi terzi ed entità di paesi terzi), che copra tutti gli elementi di GOVSATCOM, come le tecnologie spaziali e terrestri a livello di componente, sottosistema e sistema, industrie manifatturiere, proprietari e operatori di sistemi spaziali, ubicazione fisica delle componenti dei sistemi di terra. |
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(102) |
Le comunicazioni satellitari rappresentano una risorsa limitata dalla capacità, dalla frequenza e dalla copertura geografica dei satelliti. Per essere efficace in termini di costi e capitalizzare sulle economie di scala, è pertanto necessario che GOVSATCOM ottimizzi la corrispondenza tra la domanda di servizi da parte degli utenti GOVSATCOM e l’offerta di questi servizi nel quadro di contratti per capacità e servizi GOVSATCOM. Poiché sia la domanda sia la potenziale offerta variano con il tempo, è necessario un monitoraggio costante e una certa flessibilità per adeguare i servizi GOVSATCOM. |
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(103) |
I requisiti operativi dovrebbero basarsi sull’analisi dei casi d’uso. Il portafoglio servizi dovrebbe essere sviluppato a partire da detti requisiti operativi, combinati ai requisiti di sicurezza. Il portafoglio servizi dovrebbe costituire la base di riferimento applicabile per i servizi GOVSATCOM. Al fine di mantenere la migliore corrispondenza possibile tra la domanda e i servizi prestati, il portafoglio servizi per servizi GOVSATCOM dovrebbe poter essere aggiornato periodicamente. |
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(104) |
Nella prima fase di GOVSATCOM, vale a dire all’incirca fino al 2025, sarebbero utilizzate le capacità esistenti. In tale contesto, la Commissione dovrebbe acquisire capacità GOVSATCOM presso gli Stati membri che dispongono di sistemi nazionali e di capacità spaziali nonché da fornitori commerciali di comunicazioni o servizi satellitari, tenendo conto degli interessi fondamentali dell’Unione in materia di sicurezza. In questa prima fase i servizi GOVSATCOM sarebbero introdotti con un approccio graduale. Qualora nel corso della prima fase un’analisi dettagliata dell’offerta e della domanda future dovesse rivelare che questo approccio non è sufficiente a coprire l’evoluzione della domanda, dovrebbe essere possibile prendere la decisione di avviare una seconda fase e sviluppare ulteriori infrastrutture spaziali o capacità aggiuntive su misura tramite uno o più partenariati pubblico-privato, ad esempio con operatori satellitari dell’Unione. |
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(105) |
Per ottimizzare le risorse per la comunicazione satellitare disponibili, garantire l’accesso in situazioni imprevedibili, come catastrofi naturali, e assicurare l’efficienza operativa e tempi di risposta ridotti, è richiesto il segmento terrestre necessario, come i poli GOVSATCOM ed eventuali altri eventuali elementi di terra. Esso dovrebbe essere progettato sulla base dei requisiti operativi e di sicurezza. Al fine di ridurre i rischi, il polo GOVSATCOM potrebbe essere costituito da vari siti fisici. Potrebbero essere necessari altri elementi del segmento di terra, come stazioni di ancoraggio. |
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(106) |
Per chi si serve delle comunicazioni satellitari le apparecchiature degli utenti costituiscono l’interfaccia operativa fondamentale. L’approccio GOVSATCOM dovrebbe permettere nella maggior parte dei casi di continuare a utilizzare per i servizi GOVSATCOM le apparecchiature degli utenti già in uso. |
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(107) |
Nell’interesse dell’efficienza operativa, gli utenti hanno indicato che è importante aspirare all’interoperabilità delle apparecchiature e ad apparecchiature in grado di avvalersi di diversi sistemi satellitari. Potrebbero essere necessarie attività di ricerca e sviluppo in questo settore. |
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(108) |
A livello di attuazione i compiti e le responsabilità dovrebbero essere ripartiti tra le entità specializzate, come l’AED, il SEAE, l’ESA, l’Agenzia e altre agenzie dell’Unione in modo da garantire che siano in linea con il loro compito principale, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti legati agli utenti. |
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(109) |
L’autorità competente GOVSATCOM ricopre un ruolo importante nel monitorare che gli utenti e gli altri soggetti nazionali che svolgono un ruolo in GOVSATCOM rispettino le norme per la definizione delle priorità e la condivisione e le procedure di sicurezza stabilite nei requisiti di sicurezza. Uno Stato membro che non ha designato un’autorità competente GOVSATCOM dovrebbe in ogni caso designare un punto di contatto per la gestione di eventuali attività di disturbo (jamming) rilevate che abbiano un effetto su GOVSATCOM. |
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(110) |
Gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e il SEAE dovrebbero poter diventare partecipanti GOVSATCOM, nella misura in cui scelgono di autorizzare gli utenti GOVSATCOM o di fornire capacità, siti o strutture. Considerando che sta agli Stati membri scegliere se autorizzare gli utenti GOVSATCOM o fornire capacità, siti o strutture, gli Stati membri non potrebbero essere obbligati a diventare partecipanti GOVSATCOM o ad ospitare infrastrutture GOVSATCOM. La componente GOVSATCOM non pregiudicherebbe pertanto il diritto degli Stati membri di non partecipare a GOVSATCOM, anche in conformità del loro diritto nazionale o dei requisiti costituzionali in relazione alle politiche in materia di non allineamento e non partecipazione ad alleanze militari. |
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(111) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all’adozione dei requisiti operativi per i servizi GOVSATCOM e il portafoglio servizi per servizi GOVSATCOM. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. |
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(112) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all’adozione di norme dettagliate per la definizione delle priorità e la condivisione relativamente all’uso delle capacità GOVSATCOM messe in comune per le comunicazioni satellitari. Nel fissare le norme dettagliate per la definizione delle priorità e la condivisione, la Commissione dovrebbe tenere conto dei requisiti operativi e di sicurezza, di un’analisi dei rischi e della domanda prevista da parte dei partecipanti GOVSATCOM. Sebbene i servizi GOVSATCOM debbano, in linea di principio, essere forniti a titolo gratuito agli utenti GOVSATCOM, se da tale analisi emerge una carenza di capacità, nonché al fine di evitare distorsioni del mercato, si potrebbe elaborare una politica di determinazione dei prezzi nel quadro delle norme dettagliate per la definizione delle priorità e la condivisione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. |
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(113) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l’ubicazione dell’infrastruttura del segmento di terra di GOVSATCOM. Per la scelta di tali ubicazione, la Commissione dovrebbe poter tenere conto dei requisiti operativi e di sicurezza nonché dell’infrastruttura esistente. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. |
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(114) |
Il regolamento (UE) n. 912/2010 ha istituito un’agenzia dell’Unione denominata Agenzia del GNSS europeo per gestire determinati aspetti dei programmi di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS. Il presente regolamento affida all’Agenzia del GNSS europeo nuovi compiti, in particolare in materia di accreditamento di sicurezza, non solo per quanto riguarda i programmi Galileo ed EGNOS ma anche altre componenti del programma. È pertanto opportuno adeguare di conseguenza la denominazione, i compiti e gli aspetti organizzativi dell’Agenzia del GNSS europeo. |
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(115) |
In conformità della decisione 2010/803/UE (33), la sede dell’Agenzia è situata a Praga. Per l’esecuzione dei compiti dell’Agenzia, il personale dell’Agenzia può essere situato in uno dei centri terrestri di Galileo o EGNOS di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/413 della Commissione (34), per svolgere le attività del programma previste dall’accordo pertinente. Inoltre, affinché l’Agenzia possa operare nel modo più efficiente ed efficace possibile, un numero limitato di membri del personale potrebbe essere assegnato ad uffici locali in uno o più Stati membri. L’assegnazione di membri del personale al di fuori della sede dell’Agenzia o dei centri terrestri di Galileo ed EGNOS non dovrebbe portare al trasferimento delle attività principali dell’Agenzia in tali uffici locali. |
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(116) |
In vista dell’ampliamento del suo ambito di applicazione, che non dovrebbe più essere limitato solamente a Galileo ed EGNOS, il nome dell’Agenzia del GNSS europeo dovrebbe d’ora in poi essere modificato. Tuttavia, la continuità delle attività dell’Agenzia del GNSS europeo, inclusa la continuità per quanto riguarda i diritti e gli obblighi, il personale e la validità di tutte le decisioni adottate, dovrebbe essere garantita nell’ambito dell’Agenzia. |
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(117) |
Visto il mandato dell’Agenzia e il ruolo della Commissione nell’attuazione del programma, è opportuno disporre che alcune delle decisioni del consiglio di amministrazione non possano essere adottate senza il voto favorevole dei rappresentanti della Commissione. |
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(118) |
Fatte salve le competenze della Commissione, il consiglio di amministrazione, il comitato di accreditamento di sicurezza e il direttore esecutivo dovrebbero essere indipendenti nell’espletamento delle loro funzioni e agire nell’interesse pubblico. |
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(119) |
È possibile, e invero probabile, che alcune componenti del programma si avvalgano di infrastrutture nazionali sensibili o legate alla sicurezza. In tali casi, per ragioni di sicurezza nazionale, sarebbe necessario stabilire che alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato di accreditamento di sicurezza partecipino i rappresentanti degli Stati membri e i rappresentanti della Commissione, in base al principio della necessità di conoscere. Nel consiglio di amministrazione, solo i rappresentanti degli Stati membri che possiedono tali infrastrutture e uno dei rappresentanti della Commissione possono partecipare al voto. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione e del comitato di accreditamento di sicurezza dovrebbe stabilire le situazioni in cui si deve applicare tale procedura. |
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(120) |
In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (35), è opportuno che il presente programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, tali indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno. |
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(121) |
Si prevede che l’utilizzo dei servizi basati su Copernicus e Galileo avrà un notevole impatto sull’economia europea in generale. Tuttavia, misurazioni ad hoc e studi di casi sembrano dominare l’attuale quadro. La Commissione (Eurostat) dovrebbe definire misure e indicatori statistici pertinenti, che formino la base per monitorare l’impatto delle attività spaziali dell’Unione in modo sistematico e autorevole. |
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(122) |
Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere tempestivamente informati in merito ai programmi di lavoro. |
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(123) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo al trasferimento di finanziamenti tra le categorie di spesa del bilancio del programma, all’adozione di decisioni di contributo in relazione agli accordi di contributo, alla definizione dei requisiti tecnici e operativi necessari per l’attuazione e l’evoluzione dei componenti e dei servizi del programma da essi forniti, alla decisione in merito all’accordo quadro relativo al partenariato finanziario, all’adozione di misure necessarie per il buon funzionamento di Galileo ed EGNOS e la loro adozione da parte del mercato, all’adozione delle disposizioni dettagliate relative all’accesso ai servizi SST e alle procedure pertinenti, all’adozione del piano pluriennale e degli indicatori chiave di prestazione dei servizi SST dell’Unione, all’adozione di norme dettagliate sul funzionamento del quadro organizzativo della partecipazione degli Stati membri alla sottocomponente SST, alla selezione di servizi SWE e all’adozione dei programmi di lavoro. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011. La Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato del programma che dovrebbe riunirsi in configurazioni specifiche. |
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(124) |
Poiché le componenti del programma sono orientate agli utenti, esse richiedono la partecipazione continua ed effettiva degli utenti ai fini della loro attuazione e del loro sviluppo, in particolare per quanto riguarda la definizione e la convalida delle esigenze di servizio. Al fine di accrescere il valore per gli utenti, bisognerebbe ricercare attivamente il contributo di questi ultimi attraverso consultazioni periodiche con gli utenti finali del settore pubblico e privato degli Stati membri e, ove opportuno, delle organizzazioni internazionali. A tal fine, dovrebbe essere istituito un gruppo di lavoro («forum degli utenti») per assistere il comitato del programma nell’individuazione delle necessità degli utenti, nella verifica della conformità dei servizi e nell’identificazione di carenze nei servizi forniti. Il regolamento interno del comitato del programma dovrebbe definire l’organizzazione del forum degli utenti, al fine di tenere conto delle specificità di ciascuna componente del programma e di ciascun servizio all’interno delle componenti. Ogni volta che sia possibile, gli Stati membri dovrebbero contribuire al forum degli utenti sulla base di una consultazione sistematica e coordinata degli utenti a livello nazionale. |
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(125) |
Poiché una sana governance pubblica richiede una gestione uniforme del programma, una maggiore rapidità delle decisioni e la parità di accesso alle informazioni, i rappresentanti dei soggetti cui sono stati affidati compiti legati al programma potrebbero essere in grado di partecipare in veste di osservatori ai lavori del comitato del programma istituito in applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011. Per gli stessi motivi, anche i rappresentanti di paesi terzi e di organizzazioni internazionali che hanno stipulato un accordo internazionale con l’Unione, concernente il programma o le sue componenti o sottocomponenti, potrebbero partecipare ai lavori del comitato del programma, con le necessarie garanzie di sicurezza e secondo i termini di tali accordi. I rappresentanti dei soggetti cui sono stati affidati compiti legati al programma, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali non dovrebbero essere autorizzati a prendere parte alle votazioni del comitato del programma. Le condizioni per la partecipazione degli osservatori e dei partecipanti ad hoc dovrebbero essere stabilite nel regolamento interno del comitato del programma. |
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(126) |
Al fine di garantire un’efficace valutazione dei progressi del programma verso il raggiungimento dei suoi obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’integrazione delle disposizioni sui dati Copernicus e le informazioni Copernicus che devono essere fornite agli utenti Copernicus per quanto riguarda le specifiche e le condizioni e le procedure per l’uso di tali dati e informazioni e l’accesso agli stessi, alla modifica dell’allegato del presente regolamento riguardo agli indicatori, se ritenuto necessario, e all’integrazione del presente regolamento con le disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
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(127) |
Poiché l’obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(128) |
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dei requisiti di sicurezza del programma. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. Gli Stati membri dovrebbero poter esercitare il massimo controllo sui requisiti di sicurezza del programma. Nell’adottare atti di esecuzione nell’ambito della sicurezza del programma, la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato del programma riunito in una specifica configurazione di sicurezza. Tenuto conto della sensibilità delle questioni di sicurezza, il presidente del comitato del programma dovrebbe adoperarsi per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al comitato. La Commissione non dovrebbe adottare atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti generali di sicurezza del programma in caso di mancanza di un parere del comitato del programma. |
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(129) |
È opportuno istituire il programma per un periodo di sette anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 stabilito dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (36) («QFP 2021-2027»). L’Agenzia, che svolge i propri compiti, non dovrebbe essere soggetta a tale limite temporale. |
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(130) |
Per garantire la continuità del sostegno nel settore d’intervento pertinente e per consentire l’attuazione a decorrere dall’inizio del QFP 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi, con effetto retroattivo, dal 1o gennaio 2021. |
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(131) |
I regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE dovrebbero pertanto essere abrogati, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce il programma spaziale dell’Unione («programma») per la durata del QFP 2021-2027. Stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione, le regole di erogazione dei finanziamenti e le regole per l’attuazione del programma.
Il presente regolamento istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale («Agenzia»), che succede all’Agenzia del GNSS europeo istituita dal regolamento (UE) n. 912/2010 e la sostituisce, e ne stabilisce le norme di funzionamento.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
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1) |
«veicolo spaziale»: un oggetto orbitante concepito per svolgere una funzione o missione specifica, ad esempio comunicazioni, navigazione od osservazione della Terra, compresi satelliti, stadi superiori dei lanciatori e veicoli di rientro; un veicolo spaziale che non sia più in grado di svolgere la missione prevista è considerato non funzionale; i veicoli spaziali in modalità di riserva o standby in attesa di una possibile riattivazione sono considerati funzionali; |
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2) |
«oggetto spaziale»: qualsiasi oggetto artificiale nello spazio extra-atmosferico; |
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3) |
«oggetti vicini alla Terra» o «NEO»: gli oggetti naturali nel sistema solare che si avvicinano alla Terra; |
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4) |
«detriti spaziali»: qualsiasi oggetto spaziale, compresi i veicoli spaziali o i frammenti ed elementi di questi ultimi, nell’orbita terrestre o che rientrano nell’atmosfera terrestre, che non sono funzionali o non hanno più alcuna finalità specifica, comprese le parti di razzi o di satelliti artificiali o i satelliti artificiali inattivi; |
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5) |
«eventi di meteorologia spaziale» o «SWE»: variazioni naturali dell’ambiente spaziale intorno al sole e alla Terra, comprese le eruzioni solari, le particelle energetiche solari, le variazioni del vento solare, le espulsioni di massa coronale, le tempeste e dinamiche geomagnetiche, le tempeste di radiazioni e le perturbazioni ionosferiche, che hanno potenzialmente un influsso sulla Terra e sulle infrastrutture spaziali; |
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6) |
«conoscenza dell’ambiente spaziale» o «SSA» (space situational awareness): un approccio olistico, incluse una conoscenza e una comprensione complete, dei principali rischi spaziali, che comprende la collisione tra oggetti spaziali, la frammentazione e il rientro di oggetti spaziali nell’atmosfera, eventi di meteorologia spaziale e oggetti vicini alla Terra; |
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7) |
«sistema di sorveglianza dello spazio e tracciamento» o «sistema SST»: una rete di sensori spaziali e terrestri in grado di sorvegliare e tracciare oggetti spaziali, insieme a capacità di elaborazione volte a fornire dati, informazioni e servizi sugli oggetti spaziali che orbitano intorno alla Terra; |
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8) |
«sensore SST»: un dispositivo o una combinazione di dispositivi, quali radar, laser e telescopi terrestri o spaziali, in grado di svolgere compiti di sorveglianza dello spazio e tracciamento e di misurare parametri fisici relativi agli oggetti spaziali, come le dimensioni, l’ubicazione e la velocità; |
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9) |
«dati SST»: i parametri fisici degli oggetti spaziali, inclusi i detriti spaziali, acquisiti dai sensori SST o i parametri orbitali degli oggetti spaziali ottenuti dalle osservazioni con sensori SST nel quadro della sottocomponente SST; |
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10) |
«informazioni SST»: i dati SST elaborati, immediatamente significativi per il destinatario; |
|
11) |
«collegamento di ritorno»: una capacità funzionale del servizio di ricerca e salvataggio (search and rescue support service — SAR) di Galileo; il servizio SAR di Galileo contribuirà al monitoraggio globale di aeromobili, quale definito dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (International Civil Aviation Organisation — ICAO); |
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12) |
«Sentinel di Copernicus»: i satelliti dedicati, i veicoli spaziali o i payload di veicoli spaziali di Copernicus per l’osservazione spaziale della Terra; |
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13) |
«dati Copernicus»: dati forniti dai Sentinel di Copernicus, compresi i relativi metadati; |
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14) |
«dati e informazioni di terzi Copernicus»: i dati e le informazioni spaziali provenienti da fonti diverse dai Sentinel di Copernicus concessi in licenza o resi disponibili per l’impiego nell’ambito di Copernicus; |
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15) |
«dati in situ Copernicus»: i dati di osservazione ottenuti mediante sensori terrestri, marini o aerei nonché i dati di riferimento e ancillari concessi in licenza o forniti per l’impiego nell’ambito di Copernicus; |
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16) |
«informazioni Copernicus»: informazioni generate dai servizi Copernicus a seguito di elaborazione o modellizzazione, compresi i relativi metadati; |
|
17) |
«Stati che aderiscono a Copernicus»: paesi terzi che contribuiscono finanziariamente e che partecipano a Copernicus in base alle condizioni di un accordo internazionale concluso con l’Unione; |
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18) |
«utenti Copernicus primari»: le istituzioni e gli organi dell’Unione e gli enti pubblici europei, nazionali o regionali nell’Unione o negli Stati che aderiscono a Copernicus cui è affidata una missione di servizio pubblico ai fini della definizione, dell’attuazione, dell’esecuzione e del monitoraggio delle politiche pubbliche di carattere civile, tra cui le politiche ambientali, di protezione civile o di sicurezza estrinseca, anche per quanto riguarda la sicurezza intrinseca delle infrastrutture, che beneficiano dei dati Copernicus e delle informazioni Copernicus e hanno anche ruolo di guida nell’evoluzione di Copernicus; |
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19) |
«altri utenti Copernicus»: organizzazioni dedite alla ricerca e all’istruzione, organismi privati e commerciali, enti di beneficenza, organizzazioni non governative e organizzazioni internazionali che beneficiano dei dati Copernicus e delle informazioni Copernicus; |
|
20) |
«utenti Copernicus»: gli utenti Copernicus primari e altri utenti Copernicus; |
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21) |
«servizi Copernicus»: servizi a valore aggiunto di interesse generale e comune per l’Unione e gli Stati membri, che sono finanziati dal programma e che trasformano i dati di osservazione della Terra, i dati in situ Copernicus e altri dati ancillari in informazioni elaborate, aggregate e interpretate, adattate alle esigenze degli utenti Copernicus; |
|
22) |
«utente GOVSATCOM»: un’autorità pubblica, un organismo incaricato dell’esercizio dell’autorità pubblica, un’organizzazione internazionale o una persona fisica o giuridica debitamente autorizzati a cui sono affidati compiti relativi alla vigilanza e alla gestione di missioni, operazioni e infrastrutture di rilevanza per la sicurezza; |
|
23) |
«polo GOVSATCOM»: un centro operativo con la funzione principale di collegare in modo sicuro gli utenti GOVSATCOM ai fornitori di capacità e servizi GOVSATCOM, ottimizzando in tal modo l’offerta e la domanda in qualsiasi momento; |
|
24) |
«caso d’uso GOVSATCOM»: uno scenario operativo in un ambiente particolare in cui sono necessari i servizi GOVSATCOM; |
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25) |
«informazioni classificate UE» o «ICUE»: qualsiasi informazione o qualsiasi materiale designati da una classificazione di sicurezza UE, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe recare in varia misura pregiudizio agli interessi dell’Unione europea o di uno o più Stati membri; |
|
26) |
«informazioni sensibili non classificate»: informazioni non classificate ai sensi dell’articolo 9 della decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione (37), ai sensi del quale l’obbligo di proteggere le informazioni sensibili non classificate si applica solamente alla Commissione e alle agenzie e agli organismi dell’Unione obbligati per legge ad applicare le norme di sicurezza della Commissione; |
|
27) |
«operazione di finanziamento misto»: le azioni sostenute dal bilancio dell’Unione, anche nell’ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile o strumenti finanziari o garanzie di bilancio del bilancio dell’Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori; |
|
28) |
«soggetto giuridico»: una persona fisica o una persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell’Unione, nazionale o internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di agire a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un’entità non avente personalità giuridica ai sensi dell’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario; |
|
29) |
«soggetto fiduciario»: un soggetto giuridico indipendente dalla Commissione o da terzi e che riceve dati dalla Commissione o da tali terzi ai fini della loro conservazione in sicurezza e della loro elaborazione. |
Articolo 3
Componenti del programma
1. Il programma è costituito dalle seguenti componenti:
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a) |
«Galileo»: un sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) civile e autonomo sotto controllo civile costituito da una costellazione di satelliti, centri e una rete globale di stazioni di terra, che offre servizi di posizionamento, navigazione e misurazione del tempo e che integra pienamente le esigenze e i requisiti di sicurezza; |
|
b) |
«Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria» o «EGNOS»: un sistema regionale di navigazione satellitare civile sotto controllo civile costituito da centri e stazioni di terra e da vari trasponder installati su satelliti geosincroni e che aumenta e corregge i segnali aperti emessi da Galileo e da altri GNSS per, tra l’altro, la gestione del traffico aereo, i servizi di navigazione aerea e altri sistemi di trasporto; |
|
c) |
«Copernicus»: un sistema di osservazione della Terra operativo, autonomo, orientato agli utenti, civile e sotto controllo civile, che si basa sulle capacità nazionali ed europee esistenti, che offre dati e servizi di geoinformazione, comprendente satelliti, infrastrutture di terra, strutture di elaborazione dei dati e delle informazioni, e infrastrutture di distribuzione, sulla base di una politica di accesso aperto, integrale e gratuito ai dati e, ove opportuno, che integra pienamente le esigenze e i requisiti di sicurezza; |
|
d) |
«conoscenza dell’ambiente spaziale» o «SSA», che comprende le sottocomponenti seguenti:
|
|
e) |
«GOVSATCOM»: un servizio di comunicazioni satellitari sotto controllo civile e governativo che consente la fornitura di capacità e servizi di comunicazione satellitare alle autorità dell’Unione e degli Stati membri che gestiscono missioni e infrastrutture critiche per la sicurezza. |
2. Il programma include misure supplementari volte a garantire un accesso efficiente e autonomo allo spazio per il programma e a promuovere un settore spaziale europeo innovativo e competitivo, upstream e downstream, per rafforzare l’ecosistema spaziale dell’Unione e potenziare il ruolo dell’Unione come attore globale.
Articolo 4
Obiettivi
1. Gli obiettivi generali del programma sono:
|
a) |
fornire o contribuire alla fornitura di servizi, informazioni e dati spaziali aggiornati, di alta qualità e, se del caso, sicuri, senza interruzioni e ove possibile a livello globale, che soddisfino le esigenze presenti e future e siano in grado di sostenere le priorità politiche dell’Unione e il relativo processo decisionale indipendente e basato su elementi concreti, tra le altre cose in relazione alle questioni riguardanti i cambiamenti climatici, i trasporti e la sicurezza; |
|
b) |
massimizzare i benefici socioeconomici, in particolare promuovendo lo sviluppo di settori europei upstream e downstream innovativi e competitivi, anche per quanto riguarda le PMI e le start-up, consentendo in tal modo la crescita e la creazione di posti di lavoro nell’Unione, e promuovendo la diffusione e l’uso più ampi possibile dei dati, delle informazioni e dei servizi forniti dalle componenti del programma, sia all’interno sia all’esterno dell’Unione, assicurando nel contempo sinergie e complementarità con le attività di ricerca e sviluppo tecnologico dell’Unione svolte nel quadro del regolamento (UE) 2021/695; |
|
c) |
rafforzare la sicurezza intrinseca ed estrinseca dell’Unione e degli Stati membri e potenziare l’autonomia dell’Unione, in particolare in termini di tecnologia; |
|
d) |
promuovere il ruolo dell’Unione quale attore globale nel settore spaziale, incoraggiare la cooperazione internazionale, rafforzare la diplomazia spaziale europea anche promuovendo i principi di reciprocità e di concorrenza leale, e rafforzare il suo ruolo nell’affrontare le sfide globali, nel sostenere iniziative globali anche per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile e nel sensibilizzare in merito allo spazio come patrimonio comune dell’umanità; |
|
e) |
rafforzare la sicurezza intrinseca ed estrinseca e la sostenibilità di tutte le attività nello spazio extra-atmosferico connesse agli oggetti spaziali e alla proliferazione dei detriti spaziali, nonché all’ambiente spaziale, mediante l’attuazione di misure adeguate, compreso lo sviluppo e la diffusione di tecnologie per lo smaltimento dei veicoli spaziali al termine del loro ciclo di vita operativo e per lo smaltimento dei detriti spaziali. |
2. Gli obiettivi specifici del programma sono:
|
a) |
per Galileo ed EGNOS: fornire servizi di posizionamento, navigazione e misurazione del tempo a lungo termine, conformi allo stato dell’arte e sicuri, garantendo nel contempo la continuità e la solidità dei servizi; |
|
b) |
per Copernicus: produrre dati e informazioni di osservazione della Terra precisi e affidabili e servizi che integrino altre fonti di dati in materia, forniti nel lungo termine e in modo sostenibile, al fine di sostenere la formulazione, l’attuazione e il monitoraggio delle politiche dell’Unione e dei suoi Stati membri e delle azioni basate sulle necessità degli utenti; |
|
c) |
per l’SSA: migliorare le capacità di monitorare, tracciare e identificare oggetti spaziali e detriti spaziali al fine di migliorare ulteriormente le prestazioni e l’autonomia delle capacità nell’ambito della sottocomponente SST a livello di Unione, di fornire servizi SWE e di mappare e mettere in rete le capacità degli Stati membri nell’ambito della sottocomponente NEO; |
|
d) |
per GOVSATCOM: garantire la disponibilità a lungo termine di servizi di comunicazione satellitare affidabili, sicuri ed efficienti in termini di costi per gli utenti GOVSATCOM; |
|
e) |
sostenere una capacità di accesso allo spazio autonoma, sicura ed efficiente in termini di costi, tenendo in considerazione gli interessi essenziali di sicurezza dell’Unione; |
|
f) |
promuovere lo sviluppo di una forte economia spaziale dell’Unione, anche sostenendo l’ecosistema spaziale e rafforzando la competitività, l’innovazione, l’imprenditorialità, le competenze e lo sviluppo di capacità in tutti gli Stati membri e le regioni dell’Unione, in particolare per quanto concerne le PMI e le start-up o le persone fisiche e giuridiche dell’Unione che sono attive o che desiderano diventare attive in tale settore. |
Articolo 5
Accesso allo spazio
1. Il programma sostiene l’acquisizione e l’aggregazione di servizi di lancio per le esigenze del programma e, su loro richiesta, l’aggregazione per Stati membri e organizzazioni internazionali.
2. In sinergia con altri programmi e regimi di finanziamento dell’Unione, e fatte salve le attività dell’ESA nel settore dell’accesso allo spazio, il programma può sostenere:
|
a) |
adeguamenti, incluso lo sviluppo tecnologico, a sistemi di lancio spaziale che sono necessari per il lancio di satelliti, comprese tecnologie alternative e sistemi innovativi di accesso allo spazio, per l’attuazione delle componenti del programma; |
|
b) |
adeguamenti dell’infrastruttura spaziale di terra, inclusi i nuovi sviluppi, che sono necessari per l’attuazione del programma. |
Articolo 6
Azioni a sostegno di un settore spaziale innovativo e competitivo dell’Unione
1. Il programma promuove lo sviluppo di capacità in tutta l’Unione, sostenendo:
|
a) |
le attività di innovazione per utilizzare al meglio le tecnologie, le infrastrutture o i servizi spaziali e le misure atte a facilitare l’adozione di soluzioni innovative derivanti da attività di ricerca e innovazione e sostenere lo sviluppo del settore downstream, in particolare mediante sinergie con altri programmi e strumenti finanziari dell’Unione, incluso il programma InvestEU; |
|
b) |
attività volte a promuovere la domanda pubblica e l’innovazione nel settore pubblico, per realizzare il pieno potenziale dei servizi pubblici per i cittadini e le imprese; |
|
c) |
l’imprenditorialità, anche dalle fasi iniziali a quelle di espansione, conformemente all’articolo 21, basandosi sulle altre disposizioni relative all’accesso ai finanziamenti di cui all’articolo 18 e al titolo III, capo I, e utilizzando un approccio del primo contratto; |
|
d) |
l’emergere di un ecosistema spaziale favorevole all’imprenditorialità mediante la cooperazione tra imprese sotto forma di una rete di poli spaziali che:
|
|
e) |
la fornitura di attività di istruzione e di formazione, soprattutto per i professionisti, gli imprenditori, i laureati e gli studenti, in particolare attraverso sinergie con iniziative a livello nazionale e regionale, per lo sviluppo di competenze avanzate; |
|
f) |
l’accesso a strutture di elaborazione e di prova per professionisti, studenti e imprenditori del settore pubblico e privato; |
|
g) |
le attività di certificazione e normazione; |
|
h) |
il rafforzamento delle catene di approvvigionamento europee in tutta l’Unione attraverso un’ampia partecipazione delle imprese, segnatamente delle PMI e delle start-up, a tutte le componenti del programma, in particolare in base all’articolo 14, e delle misure a sostegno della loro competitività a livello globale. |
2. Nell’attuare le attività di cui al paragrafo 1, è sostenuta la necessità di sviluppare capacità negli Stati membri con un’industria spaziale emergente, al fine di fornire pari opportunità a tutti gli Stati membri di partecipare al programma.
Articolo 7
Partecipazione di paesi terzi e organizzazioni internazionali al programma
1. Galileo, EGNOS e Copernicus e le sottocomponenti SWE e NEO, ad eccezione della sottocomponente SST, sono aperti alla partecipazione dei membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo sullo Spazio economico europeo.
Copernicus e le sottocomponenti SWE e NEO, ad eccezione della sottocomponente SST, sono aperti alla partecipazione dei paesi terzi seguenti:
|
a) |
i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi; |
|
b) |
i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi. |
2. Conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico concluso in conformità dell’articolo 218 TFUE che contempli la partecipazione di un paese terzo o di un’organizzazione internazionale a programmi dell’Unione:
|
a) |
Galileo ed EGNOS sono aperti alla partecipazione dei paesi terzi di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b); |
|
b) |
GOVSATCOM è aperto alla partecipazione dei membri dell’EFTA che sono membri del SEE, nonché ai paesi terzi di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b); e |
|
c) |
Galileo, EGNOS, Copernicus, GOVSATCOM e le sottocomponenti SWE e NEO, ad eccezione della sottocomponente SST, sono aperti alla partecipazione di paesi terzi diversi da quelli indicati al paragrafo 1 e delle organizzazioni internazionali. |
L’accordo specifico di cui al primo comma del presente paragrafo:
|
a) |
garantisce un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo o l’organizzazione internazionale che partecipa ai programmi dell’Unione; |
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b) |
stabilisce le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e ai rispettivi costi amministrativi; |
|
c) |
non conferisce al paese terzo o all’organizzazione internazionale poteri decisionali per quanto riguarda il programma; |
|
d) |
garantisce all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari. |
I contributi di cui al presente paragrafo, secondo comma, lettera b), costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.
3. Le componenti o sottocomponenti del programma, ad eccezione della sottocomponente SST, sono aperti alla partecipazione dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali ai sensi del presente articolo solo a condizione che siano preservati gli interessi essenziali della sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri, anche con riguardo alla protezione delle informazioni classificate ai sensi dell’articolo 43.
Articolo 8
Accesso ai servizi SST, ai servizi GOVSATCOM e al servizio pubblico regolamentato di Galileo da parte di paesi terzi e organizzazioni internazionali
1. I paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono avere accesso ai servizi GOVSATCOM a condizione che:
|
a) |
concludano un accordo, in conformità dell’articolo 218 TFUE, che stabilisca i termini e le condizioni per l’accesso ai servizi GOVSATCOM; e |
|
b) |
si conformino all’articolo 43 del presente regolamento. |
2. I paesi terzi e le organizzazioni internazionali non aventi sede centrale nell’Unione possono avere accesso ai servizi SST di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera d), a condizione che:
|
a) |
concludano un accordo, in conformità dell’articolo 218 TFUE, che stabilisca i termini e le condizioni per l’accesso a tali servizi SST; e |
|
b) |
si conformino all’articolo 43 del presente regolamento. |
3. Non è richiesto alcun accordo concluso in conformità dell’articolo 218 TFUE per l’accesso ai servizi SST pubblicamente disponibili di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettere a), b) e c). L’accesso a tali servizi è subordinato a una richiesta da parte dei potenziali utenti in conformità dell’articolo 56.
4. L’accesso di paesi terzi e organizzazioni internazionali al servizio pubblico regolamentato (Public Regulated Service — PRS) fornito da Galileo è disciplinato dall’articolo 3, paragrafo 5, della decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (39).
Articolo 9
Proprietà e uso dei beni
1. Salvo quanto disposto al paragrafo 2, l’Unione è proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nell’ambito delle componenti del programma. A tal fine la Commissione garantisce che i contratti, gli accordi e le altre intese relativi alle attività che possono creare o sviluppare tali beni contengano disposizioni che garantiscano all’Unione la proprietà di tali beni.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai beni materiali e immateriali creati o sviluppati nell’ambito delle componenti del programma qualora le attività che possono creare o sviluppare tali beni:
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a) |
siano effettuate facendo seguito a sovvenzioni o premi interamente finanziati dall’Unione; |
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b) |
non siano finanziate interamente dall’Unione; o |
|
c) |
siano relative allo sviluppo, alla produzione o all’uso di ricevitori PRS che contengono ICUE o di componenti di tali ricevitori. |
3. La Commissione garantisce che i contratti, gli accordi e le altre intese relativi alle attività di cui al paragrafo 2 del presente articolo contengano disposizioni che stabiliscano il regime di proprietà opportuno per tali beni e, per quanto riguarda il presente articolo, paragrafo 2, lettera c), assicurino che l’Unione possa utilizzare i ricevitori PRS conformemente alla decisione n. 1104/2011/UE.
4. La Commissione si adopera per concludere contratti, accordi o altre intese con terze parti per quanto riguarda:
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a) |
i diritti di proprietà preesistenti riguardo a beni materiali o immateriali creati o sviluppati nell’ambito delle componenti del programma; |
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b) |
l’acquisizione della proprietà o dei diritti di licenza riguardo ad altri beni materiali e immateriali necessari per l’attuazione del programma. |
5. La Commissione garantisce, mediante un opportuno quadro normativo, l’utilizzo ottimale dei beni materiali o immateriali di cui ai paragrafi 1 e 2 di proprietà dell’Unione.
6. Qualora i beni di cui ai paragrafi 1 e 2 siano costituiti da diritti di proprietà intellettuale, la Commissione gestisce tali diritti nel modo più efficace possibile tenendo conto:
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a) |
della necessità di proteggere e valorizzare i beni; |
|
b) |
degli interessi legittimi di tutti i portatori di interessi coinvolti; |
|
c) |
della necessità di sviluppare armoniosamente i mercati e le nuove tecnologie; e |
|
d) |
della necessità di garantire la continuità dei servizi forniti dalle componenti del programma. |
La Commissione garantisce in particolare che i pertinenti contratti, accordi e altre intese comprendano la possibilità di trasferire tali diritti di proprietà intellettuale a terzi o di concedere a terzi licenze per tali diritti, incluso al creatore della proprietà intellettuale, e che l’Agenzia possa liberamente godere di tali diritti qualora necessario per l’esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento.
L’accordo quadro relativo al partenariato finanziario di cui all’articolo 28, paragrafo 4, o gli accordi di contributo di cui all’articolo 32, paragrafo 1, contengono le disposizioni pertinenti per consentire l’utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale di cui al primo comma del presente paragrafo da parte dell’ESA e delle altre entità incaricate ove necessario per l’espletamento dei compiti loro assegnati dal presente regolamento e definiscono le condizioni di tale utilizzo.
Articolo 10
Garanzia
1. Fatti salvi gli obblighi imposti dalle disposizioni giuridicamente vincolanti, i servizi, i dati e le informazioni forniti dalle componenti del programma sono forniti senza alcuna garanzia esplicita o implicita per quanto riguarda la loro qualità, precisione, disponibilità, affidabilità, tempestività e adeguatezza a tutti gli usi.
2. La Commissione garantisce che gli utenti di tali servizi, dati e informazioni siano debitamente informati del paragrafo 1.
TITOLO II
CONTRIBUTI E MECCANISMI DI BILANCIO
Articolo 11
Bilancio
1. La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 e per la copertura dei rischi associati è di 14,880 miliardi di EUR a prezzi correnti.
La ripartizione dell’importo di cui al primo comma si compone delle seguenti categorie di spesa:
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a) |
per Galileo ed EGNOS: 9,017 miliardi di EUR; |
|
b) |
per Copernicus: 5,421 miliardi di EUR; |
|
c) |
per SSA e GOVSATCOM: 0,442 miliardi di EUR. |
2. La Commissione può trasferire i finanziamenti tra le categorie di spesa di cui al paragrafo 1 del presente articolo fino a un massimale del 7,5 % della categoria di spesa che riceve i finanziamenti o della categoria che li fornisce. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, trasferire i finanziamenti tra le categorie di spesa di cui al paragrafo 1 del presente articolo laddove tale trasferimento superi un importo complessivo superiore al 7,5 % dell’importo assegnato alla categoria di spesa che riceve i finanziamenti o alla categoria che li fornisce. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 107, paragrafo 3.
3. Le misure aggiuntive previste all’articolo 3, paragrafo 2, ovvero le attività di cui agli articoli 5 e 6, sono finanziate a titolo delle componenti del programma.
4. Gli stanziamenti di bilancio dell’Unione destinati al programma coprono tutte le attività necessarie per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4. Tali spese possono coprire:
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a) |
studi e riunioni di esperti, in particolare nel rispetto dei vincoli di tempo e di costo; |
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b) |
le attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione, che hanno legami diretti con gli obiettivi del presente regolamento e che si prefiggono in particolare di instaurare sinergie con altre politiche dell’Unione; |
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c) |
le reti informatiche la cui funzione è elaborare e scambiare informazioni e le misure di gestione amministrativa, comprese quelle nel campo della sicurezza, attuate dalla Commissione; |
|
d) |
l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione del programma, quali le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. |
5. Le azioni che ricevono un finanziamento cumulativo da diversi programmi dell’Unione sono sottoposte a audit solo una volta, relativamente a tutti i programmi interessati e alle corrispondenti norme applicabili.
6. Gli impegni di bilancio relativi al programma per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.
7. Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite, su richiesta dello Stato membri interessato, al programma alle condizioni di cui all’articolo 26 del regolamento sulle disposizioni comuni. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.
Articolo 12
Entrate con destinazione specifica
1. Le entrate generate dalle componenti del programma sono versate nel bilancio dell’Unione e utilizzate per finanziare la componente che ha generato l’entrata.
2. Gli Stati membri possono dotare una componente del programma di un contributo finanziario aggiuntivo a copertura di elementi aggiuntivi, purché tali elementi aggiuntivi non determinino oneri finanziari o tecnici né ritardi per la componente interessata. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, se siano soddisfatte tali condizioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 107, paragrafo 3.
3. Il contributo finanziario aggiuntivo di cui al presente articolo è trattato come entrata con destinazione specifica esterna, conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario.
Articolo 13
Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione
1. Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario.
2. Il programma può fornire finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, in particolare sovvenzioni, premi e appalti. Esso può inoltre fornire finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto.
3. Se il bilancio di Copernicus è eseguito tramite gestione indiretta, le norme in materia di appalti degli organismi investiti di compiti di esecuzione del bilancio possono applicarsi nella misura consentita dagli articoli 62 e 154 del regolamento finanziario. Gli adeguamenti specifici necessari a tali norme in materia di appalti sono definiti nei pertinenti accordi di contributo.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
CAPO I
Appalti
Articolo 14
Principi per l’aggiudicazione degli appalti
1. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti ai fini del programma l’amministrazione aggiudicatrice agisce conformemente ai seguenti principi:
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a) |
promuovere in tutti gli Stati membri, in tutta l’Unione e nell’intera catena di approvvigionamento, la partecipazione più ampia e aperta possibile degli operatori economici, in particolare delle start-up, dei nuovi operatori e delle PMI, anche in caso di subappalto degli offerenti; |
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b) |
assicurare una concorrenza efficace ed evitare, ove possibile, di dipendere da un solo fornitore, in particolare per apparecchiature e servizi critici, tenendo al contempo conto degli obiettivi di indipendenza tecnologica e di continuità dei servizi; |
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c) |
in deroga all’articolo 167 del regolamento finanziario, usare, se del caso, molteplici fonti di approvvigionamento, al fine di garantire un migliore controllo complessivo di tutte le componenti del programma, dei loro costi e del loro calendario; |
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d) |
applicare i principi di concorrenza leale e accesso aperto lungo l’intera catena dell’approvvigionamento industriale, indicendo gare d’appalto basate sulla fornitura di informazioni trasparenti e aggiornate, fornire informazioni chiare sulle norme e le procedure applicabili agli appalti, sui criteri di selezione e di aggiudicazione e su ogni altro dato pertinente che consenta di mettere tutti i potenziali offerenti in condizioni di parità, comprese le PMI e le start-up; |
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e) |
rafforzare l’autonomia dell’Unione, in particolare sul piano tecnologico; |
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f) |
rispettare i requisiti di sicurezza delle componenti del programma e contribuire alla protezione degli interessi essenziali di sicurezza dell’Unione e degli Stati membri; |
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g) |
promuovere la continuità e l’affidabilità dei servizi; |
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h) |
soddisfare opportuni criteri sociali e ambientali. |
2. Il comitato per gli appalti, all’interno della Commissione, esamina le procedure di aggiudicazione degli appalti relative a tutte le componenti del programma e controlla l’esecuzione contrattuale del bilancio dell’Unione delegato alle entità incaricate. Se del caso, è invitato un rappresentante di ciascuna delle entità incaricate.
Articolo 15
Appalti frazionati
1. In relazione alle attività operative e specifiche per le infrastrutture, l’amministrazione aggiudicatrice può aggiudicare un appalto sotto forma di appalto frazionato conformemente al presente articolo.
2. I documenti di gara per un appalto frazionato indicano gli elementi specifici degli appalti frazionati. Essi definiscono, in particolare, l’oggetto dell’appalto, il prezzo o le modalità per determinare il prezzo e le modalità di esecuzione di lavori, forniture e servizi di ciascuna frazione.
3. Un appalto frazionato si compone di:
|
a) |
una parte fissa con conseguente fermo impegno all’esecuzione dei lavori, delle forniture o dei servizi contrattuali per la fase in questione; e |
|
b) |
una o più frazioni sottoposte a condizioni in termini sia di bilancio sia di esecuzione. |
4. Le prestazioni della parte fissa e le prestazioni di ciascuna frazione costituiscono un insieme coerente, tenuto conto delle prestazioni di tutte le frazioni precedenti o successive.
5. L’esecuzione di ciascuna frazione è subordinata a una decisione dell’amministrazione aggiudicatrice, notificata all’appaltatore alle condizioni previste dall’appalto.
Articolo 16
Appalti remunerati in base alle spese certificate
1. L’amministrazione aggiudicatrice può optare per un appalto remunerato, interamente o parzialmente, in base alle spese certificate, alle condizioni di cui al paragrafo 3.
2. Il prezzo da pagare nell’ambito di un appalto remunerato in base alle spese certificate è costituito dal rimborso di:
|
a) |
tutti i costi diretti effettivamente sostenuti dal contraente per eseguire l’appalto, quali manodopera, materiali, beni di consumo, uso di apparecchiature e di infrastrutture necessarie all’esecuzione del contratto; |
|
b) |
costi indiretti; |
|
c) |
un utile fisso; e |
|
d) |
un premio adeguato commisurato al conseguimento degli obiettivi in termini di prestazioni e scadenze di consegna. |
3. L’amministrazione aggiudicatrice può optare per un appalto remunerato interamente o parzialmente in base alle spese certificate nei casi in cui sia difficile o non sia possibile definire con precisione un prezzo fisso a causa di incognite connesse all’esecuzione dell’appalto perché:
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a) |
l’appalto presenta aspetti molto complessi o che richiedono il ricorso ad una nuova tecnologia e comporta pertanto rilevanti rischi tecnici; o |
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b) |
le attività oggetto dell’appalto devono, per ragioni operative, iniziare immediatamente pur non essendo ancora possibile stabilire con precisione un prezzo fisso totale e definitivo, data l’esistenza di rilevanti rischi o la parziale dipendenza dell’esecuzione dell’appalto dall’esecuzione di altri appalti. |
4. Gli appalti remunerati in base alle spese certificate stabiliscono un massimale. Il massimale di un appalto remunerato interamente o parzialmente in base a spese certificate è il prezzo massimo pagabile. Il prezzo può essere modificato in conformità dell’articolo 172 del regolamento finanziario.
Articolo 17
Subappalto
1. Al fine di incoraggiare i nuovi operatori, le PMI e le start-up e la loro partecipazioni transfrontaliera, e di offrire la più ampia copertura geografica possibile proteggendo nel contempo l’autonomia dell’Unione, l’amministrazione aggiudicatrice richiede all’offerente di subappaltare parte dell’appalto a società diverse da quelle appartenenti al gruppo dell’offerente, mediante bandi di gara competitivi ai livelli di subappalto appropriati.
2. L’offerente giustifica qualsiasi deroga alla richiesta di cui al paragrafo 1.
3. Per gli appalti di valore superiore a 10 milioni di EUR, l’amministrazione aggiudicatrice mira a garantire che almeno il 30 % del valore dell’appalto sia subappaltato tramite bandi di gara competitivi a vari livelli di subappalto a società al di fuori del gruppo dell’offerente principale, in particolare al fine di consentire la partecipazione transfrontaliera delle PMI. La Commissione informa il comitato del programma di cui all’articolo 107, paragrafo 1, in merito al rispetto di tale obiettivo per i contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento.
CAPO II
Sovvenzioni, premi e operazioni di finanziamento misto
Articolo 18
Sovvenzioni e premi
1. L’Unione può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili, fatto salvo il principio di cofinanziamento.
2. In deroga all’articolo 181, paragrafo 6, del regolamento finanziario, quando si applicano tassi forfettari, l’ordinatore competente può autorizzare o imporre il finanziamento dei costi indiretti del beneficiario fino a un massimo del 25 % del totale dei costi diretti ammissibili per l’azione.
3. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, i costi indiretti possono essere dichiarati sotto forma di somme forfettarie o costi unitari se previsto nel programma di lavoro di cui all’articolo 100.
4. In deroga all’articolo 204 del regolamento finanziario, l’importo massimo del sostegno finanziario che può essere versato a terzi non è superiore a 200 000 EUR.
Articolo 19
Inviti congiunti a presentare proposte per le sovvenzioni
1. La Commissione o un’entità incaricata nel contesto del programma può pubblicare un invito congiunto a presentare proposte con entità, organismi o persone di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario.
2. Nel caso di inviti congiunti di cui al paragrafo 1 del presente articolo:
|
a) |
si applicano le norme di cui al titolo VIII del regolamento finanziario; |
|
b) |
le procedure di valutazione coinvolgono un gruppo equilibrato di esperti nominati da ciascuna parte; |
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c) |
i comitati di valutazione si conformano all’articolo 150 del regolamento finanziario. |
3. La convenzione di sovvenzione specifica il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale.
Articolo 20
Sovvenzioni per appalti precommerciali e appalti per soluzioni innovative
1. Le azioni possono comprendere o avere come obiettivo principale appalti precommerciali o appalti pubblici per soluzioni innovative che sono effettuati da beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori quali definiti nelle direttive 2014/24/UE (40), 2014/25/UE (41) e 2009/81/CE (42) del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Le procedure di aggiudicazione degli appalti per soluzioni innovative:
|
a) |
sono conformi ai principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, sana gestione finanziaria, proporzionalità e alle regole di concorrenza; |
|
b) |
nel caso degli appalti precommerciali possono prevedere condizioni specifiche quali la limitazione del luogo di esecuzione delle attività appaltate al territorio degli Stati membri e dei paesi terzi che partecipano al programma; |
|
c) |
possono autorizzare l’aggiudicazione di appalti multipli nell’ambito della stessa procedura («multiple sourcing»); e |
|
d) |
prevedono l’aggiudicazione degli appalti all’offerta o alle offerte che propongono il miglior rapporto qualità-prezzo garantendo nel contempo l’assenza di conflitti di interesse. |
3. Il contraente che produce risultati negli appalti precommerciali detiene almeno i diritti di proprietà intellettuale connessi ai risultati. Le amministrazioni aggiudicatrici godono almeno dei diritti di accesso a titolo gratuito a tali risultati per il loro uso e del diritto di concedere, o esigere che il contraente conceda, licenze non esclusive a terzi affinché sfruttino i risultati per l’amministrazione aggiudicatrice in condizioni eque e ragionevoli senza il diritto di concedere sublicenze. Se un contraente non sfrutta commercialmente i risultati entro un determinato periodo dopo l’appalto precommerciale come definito nel contratto, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere il trasferimento di ogni proprietà dei risultati alle amministrazioni aggiudicatrici.
Articolo 21
Operazioni di finanziamento misto
Le operazioni di finanziamento misto decise nell’ambito del programma sono eseguite in conformità del regolamento (UE) 2021/523 e del titolo X del regolamento finanziario.
CAPO III
Altre disposizioni finanziarie
Articolo 22
Finanziamento cumulativo e alternativo
1. Un’azione che abbia beneficiato di un contributo nell’ambito del programma può essere finanziata anche da un altro programma dell’Unione, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole del programma dell’Unione interessato si applicano al corrispondente contributo fornito all’azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.
2. Le azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza nell’ambito del presente programma possono ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale o dal Fondo sociale europeo Plus, in conformità dell’articolo 73, paragrafo 4, del regolamento sulle disposizioni comuni, se sono conformi alle seguenti condizioni cumulative:
|
a) |
sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito del programma; |
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b) |
sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell’invito a presentare proposte; |
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c) |
non possono essere finanziate nel quadro dell’invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio. |
Articolo 23
Aggiudicazione congiunta
1. In aggiunta alle disposizioni dell’articolo 165 del regolamento finanziario, la Commissione o l’Agenzia possono eseguire procedure di aggiudicazione congiunta con l’ESA o altre organizzazioni internazionali coinvolte nell’attuazione delle componenti del programma.
2. Le norme applicabili in materia di aggiudicazione degli appalti a norma dell’articolo 165 del regolamento finanziario si applicano per analogia, a condizione che si applichino in ogni caso le disposizioni procedurali delle istituzioni dell’Unione.
Articolo 24
Condizioni di ammissibilità e di partecipazione per preservare la sicurezza, l’integrità e la resilienza dei sistemi operativi dell’Unione
1. La Commissione applica le condizioni di ammissibilità e di partecipazione di cui al paragrafo 2 agli appalti, alle sovvenzioni o ai premi di cui al presente titolo se lo ritiene necessario e opportuno per preservare la sicurezza, l’integrità e la resilienza dei sistemi operativi dell’Unione, tenendo conto dell’obiettivo di promuovere l’autonomia strategica dell’Unione, in particolare in termini di tecnologia a livello di tecnologie e catene del valore fondamentali, preservando al tempo stesso un’economia aperta.
Prima di applicare le condizioni di ammissibilità e di partecipazione in conformità del presente paragrafo, primo comma, la Commissione informa il comitato del programma di cui all’articolo 107, paragrafo 1, lettera e), e tiene nella massima considerazione i pareri degli Stati membri sull’ambito di applicazione e la giustificazione di dette condizioni di ammissibilità e di partecipazione.
2. Le condizioni di ammissibilità e di partecipazione sono le seguenti:
|
a) |
il soggetto giuridico ammissibile è stabilito in uno Stato membro e le sue strutture di gestione esecutiva sono stabilite nello stesso Stato membro; |
|
b) |
il soggetto giuridico ammissibile si impegna a svolgere tutte le attività pertinenti in uno o più Stati membri; e |
|
c) |
il soggetto giuridico ammissibile non è soggetto al controllo di un paese terzo o di un soggetto di paese terzo. |
Ai fini del presente articolo, per «controllo» si intende la capacità di esercitare un’influenza determinante su un soggetto giuridico direttamente, o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi.
Ai fini del presente articolo, per «struttura di gestione esecutiva» si intende l’organo di un soggetto giuridico nominato ai sensi del diritto nazionale e che, se applicabile, fa capo all’amministratore delegato o qualunque altra persona avente poteri decisionali comparabili, e a cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto giuridico e che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza.
3. La Commissione può derogare alle condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a) o b), per un particolare soggetto giuridico in base a una valutazione fondata sui seguenti criteri cumulativi:
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a) |
per le tecnologie, i beni o i servizi specifici necessari per le attività di cui al paragrafo 1 non sono prontamente disponibili sostituti negli Stati membri; |
|
b) |
il soggetto giuridico è stabilito in un paese che è membro del SEE o dell’EFTA e che ha concluso con l’Unione un accordo internazionale di cui all’articolo 7, le sue strutture di gestione esecutiva sono stabilite in tale paese e le attività legate agli appalti, alle sovvenzioni o ai premi sono svolte in tale paese o in uno o più di detti paesi; e |
|
c) |
sono attuate misure sufficienti ad assicurare la protezione delle ICUE ai sensi dell’articolo 43 nonché ad assicurare l’integrità, la sicurezza e la resilienza delle componenti del programma, del loro funzionamento e dei loro servizi. |
In deroga al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, la Commissione può derogare alle condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a) o b), per un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo che non è membro del SEE o dell’EFTA se non sono prontamente disponibili sostituti nei paesi membri del SEE o dell’EFTA e sono soddisfatti i criteri di cui al primo comma, lettere a) e c).
4. La Commissione può derogare alle condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera c), se il soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro fornisce le seguenti garanzie:
|
a) |
il controllo sul soggetto giuridico non è esercitato in maniera tale da ostacolare o limitare la sua capacità di:
|
|
b) |
il paese terzo o soggetto di paese terzo che esegue il controllo si impegna ad astenersi dall’esercitare poteri di controllo sul soggetto giuridico o dall’imporre a quest’ultimo obblighi di rendicontazione in relazione all’appalto, alla sovvenzione o al premio; e |
|
c) |
il soggetto giuridico osserva l’articolo 34, paragrafo 7. |
5. Le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto giuridico valutano se quest’ultimo risponda ai criteri di cui al paragrafo 3, lettera c), e alle garanzie di cui al paragrafo 4. La Commissione si conforma a tale valutazione.
6. La Commissione fornisce al comitato del programma di cui all’articolo 107, paragrafo 1, lettera e), quanto segue:
|
a) |
l’ambito di applicazione delle condizioni di ammissibilità e di partecipazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo; |
|
b) |
precisazioni e giustificazioni delle deroghe concesse conformemente al presente articolo; e |
|
c) |
la valutazione sulla cui base è stata concessa la deroga, fatti salvi i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, senza divulgare informazioni sensibili sul piano commerciale. |
7. Le condizioni di cui al paragrafo 2, i criteri di cui al paragrafo 3 e le garanzie di cui al paragrafo 4 sono incluse nei documenti relativi all’appalto, alla sovvenzione o al premio, a seconda dei casi, e, in caso di appalto, si applicano all’intero ciclo di vita del contratto che ne risulta.
8. Il presente articolo lascia impregiudicati la decisione n. 1104/2011/UE e la decisione delegata del 15.9.2015 della Commissione (43), il regolamento (UE) 2019/452, la decisione 2013/488/UE e la decisione (UE, Euratom) 2015/444 e le indagini di sicurezza svolte dagli Stati membri con riguardo ai soggetti giuridici coinvolti in attività che richiedono l’accesso a ICUE nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali applicabili.
Se i contratti risultanti dall’applicazione del presente articolo sono classificati, le condizioni di ammissibilità e di partecipazione applicate dalla Commissione in conformità del paragrafo 1 lasciano impregiudicata la competenza delle autorità di sicurezza nazionali.
Il presente articolo non interferisce con le procedure relative alle abilitazioni di sicurezza personali e industriali esistenti in uno Stato membro, né deve modificarle o essere in contrasto con esse.
Articolo 25
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
Allorché partecipa al programma in forza di una decisione adottata nell’ambito di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.
TITOLO IV
GOVERNANCE DEL PROGRAMMA
Articolo 26
Principi di governance
La governance del programma si basa sui seguenti principi:
|
a) |
chiara suddivisione dei compiti e delle responsabilità tra i soggetti coinvolti nell’attuazione di ciascuna delle componenti e delle misure del programma, in particolare tra gli Stati membri, la Commissione, l’ESA e l’EUMETSAT, basandosi sulle loro rispettive competenze ed evitando qualsiasi sovrapposizione di compiti e responsabilità; |
|
b) |
rilevanza della struttura di governance rispetto alle esigenze specifiche di ciascuna delle componenti e delle misure del programma, a seconda dei casi; |
|
c) |
controllo rigoroso del programma, compresa una rigida aderenza a costi, calendario e prestazioni da parte di tutte le entità, nei rispettivi ruoli e compiti conformemente al presente regolamento; |
|
d) |
gestione trasparente ed efficiente in termini di costi; |
|
e) |
continuità del servizio e continuità necessaria dell’infrastruttura, compresa la protezione dalle minacce; |
|
f) |
considerazione sistematica e strutturata delle esigenze degli utenti dei dati, delle informazioni e dei servizi forniti dalle componenti del programma, nonché delle evoluzioni scientifiche e tecnologiche correlate; |
|
g) |
sforzi costanti per controllare e ridurre i rischi. |
Articolo 27
Ruolo degli Stati membri
1. Gli Stati membri possono partecipare al programma. Gli Stati membri che partecipano al programma contribuiscono con le loro competenze, conoscenze e assistenza tecniche, in particolare nel settore della sicurezza intrinseca ed estrinseca o, ove opportuno e possibile, mettendo a disposizione dell’Unione i dati, le informazioni, i servizi e le infrastrutture che sono in loro possesso o si trovano sul loro territorio, anche garantendo l’accessibilità e l’utilizzo efficienti e privi di ostacoli dei dati in situ Copernicus e collaborando con la Commissione al fine di migliorare la disponibilità dei dati Copernicus in situ richiesti dal programma, tenendo conto delle licenze e degli obblighi applicabili.
2. La Commissione può affidare, mediante accordi di contributo, compiti specifici a organizzazioni degli Stati membri qualora tali organizzazioni siano state designate dallo Stato membro interessato. La Commissione adotta le decisioni di contributo in relazione agli accordi di contributo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 107, paragrafo 2.
3. In talune circostanze debitamente giustificate, per i compiti di cui all’articolo 29 l’Agenzia può affidare, mediante accordi di contributo, compiti specifici a organizzazioni degli Stati membri, laddove tali organizzazioni siano state designate dagli Stati membri interessati.
4. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il corretto funzionamento del programma, anche mediante un contributo alla protezione, al livello appropriato, delle frequenze necessarie per tale programma.
5. Gli Stati membri e la Commissione possono cooperare per ampliare la diffusione dei dati, delle informazioni e dei servizi forniti dalle componenti del programma.
6. Ove possibile, il contributo degli Stati membri al forum degli utenti di cui all’articolo 107, paragrafo 6, si basa su una consultazione sistematica e coordinata delle comunità di utenti finali a livello nazionale, in particolare per quanto riguarda Galileo, EGNOS e Copernicus.
7. Gli Stati membri e la Commissione cooperano al fine di sviluppare la componente in situ di Copernicus e i servizi di calibrazione a terra necessari per la diffusione dei sistemi spaziali e al fine di agevolare lo sfruttamento di tutto il potenziale dei set di dati in situ di Copernicus e di riferimento, sulla base della capacità esistenti.
8. Nel settore della sicurezza gli Stati membri eseguono i compiti di cui all’articolo 34, paragrafo 6.
Articolo 28
Ruolo della Commissione
1. La Commissione ha la responsabilità generale dell’attuazione del programma, anche nel settore della sicurezza, fatte salve le prerogative degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale. La Commissione determina conformemente al presente regolamento le priorità e l’evoluzione a lungo termine del programma, in linea con le necessità degli utenti, e ne sovrintende l’attuazione, fatte salve le altre politiche dell’Unione.
2. La Commissione gestisce qualsiasi delle componenti o sottocomponenti del programma non affidata a un’altra entità, in particolare GOVSATCOM, la sottocomponente NEO, la sottocomponente SWE e le attività di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera d).
3. La Commissione garantisce una chiara suddivisione dei compiti e delle responsabilità tra i vari soggetti coinvolti nel programma e ne coordina le attività. La Commissione garantisce inoltre che tutte le entità incaricate coinvolte nell’attuazione del programma tutelino l’interesse dell’Unione, garantiscano una sana gestione dei fondi dell’Unione e rispettino il regolamento finanziario e il presente regolamento.
4. La Commissione conclude con l’Agenzia e, tenendo conto dell’accordo quadro del 2004, con l’ESA un accordo quadro relativo al partenariato finanziario di cui all’articolo 130 del regolamento finanziario.
5. Ove necessario per il corretto funzionamento del programma e la regolare prestazione dei servizi forniti dalle componenti del programma, la Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, i requisiti tecnici e operativi necessari per l’attuazione e l’evoluzione di tali componenti e dei servizi da essi forniti dopo aver consultato gli utenti, anche mediante il forum degli utenti di cui all’articolo 107, paragrafo 6, e gli altri portatori di interessi. Nel definire tali requisiti tecnici e operativi, la Commissione evita di ridurre il livello di sicurezza generale e rispetta imperativamente i requisiti di retrocompatibilità.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 107, paragrafo 3.
6. Fatti salvi i compiti dell’Agenzia o delle altre entità incaricate, la Commissione garantisce che la diffusione e l’uso di dati e servizi forniti dalle componenti del programma siano promossi e massimizzati nei settori pubblico e privato, anche sostenendo l’opportuno sviluppo di tali servizi e interfacce di facile utilizzo e favorendo un ambiente stabile a lungo termine. Essa sviluppa sinergie appropriate tra le applicazioni delle varie componenti del programma. Essa garantisce la complementarità, la coerenza, le sinergie e i collegamenti tra il programma e altri programmi e azioni dell’Unione.
7. Se del caso, la Commissione garantisce la coerenza delle attività eseguite nel quadro del programma con le attività realizzate nel settore spaziale a livello dell’Unione, nazionale o internazionale. Essa incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e, ove pertinente al programma, facilita la convergenza delle loro capacità tecnologiche e degli sviluppi nel settore spaziale. A tal fine, la Commissione, ove opportuno e nell’ambito delle rispettive competenze, coopera con l’Agenzia e con l’ESA.
8. La Commissione informa il comitato del programma di cui all’articolo 107 sui risultati parziali e definitivi della valutazione delle procedure d’appalto e di ogni contratto, compresi i subappalti, con entità del settore pubblico e privato.
Articolo 29
Ruolo dell’Agenzia
1. L’Agenzia svolge i seguenti compiti propri:
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a) |
garantisce, mediante il suo comitato di accreditamento di sicurezza, l’accreditamento di sicurezza di tutte le componenti del programma, conformemente al titolo V, capo II; |
|
b) |
esegue i compiti di cui all’articolo 34, paragrafi 3 e 5; |
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c) |
intraprende attività di comunicazione, sviluppo del mercato e promozione relative ai servizi offerti da Galileo ed EGNOS, in particolare attività relative alla diffusione sul mercato e al coordinamento delle esigenze degli utenti; |
|
d) |
intraprende attività di comunicazione, sviluppo del mercato e promozione relative a dati, informazioni e servizi offerti da Copernicus, fatte salve le attività svolte da altre entità incaricate e dalla Commissione; |
|
e) |
offre consulenza alla Commissione, anche per la preparazione delle priorità di ricerca nel settore spaziale downstream. |
2. La Commissione affida all’Agenzia i seguenti compiti:
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a) |
gestione della fase operativa di EGNOS e Galileo, come disposto all’articolo 44; |
|
b) |
coordinamento generale degli aspetti di GOVSATCOM relativi agli utenti in stretta collaborazione con gli Stati membri, le pertinenti agenzie dell’Unione, il SEAE e altre entità ai fini delle missioni e delle operazioni di gestione delle crisi; |
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c) |
attività di attuazione relative allo sviluppo delle applicazioni downstream sulla base delle componenti del programma e gli elementi fondamentali e le applicazioni integrate basati sui dati e i servizi forniti da Galileo, EGNOS e Copernicus, anche nel caso in cui siano stati messi a disposizione finanziamenti per tali attività nel contesto di Orizzonte Europa o, se necessario, per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b); |
|
d) |
attività connesse alla diffusione tra gli utenti di dati, informazioni e servizi offerti dalle componenti del programma diverse da Galileo ed EGNOS, fatte salve le attività Copernicus e i servizi Copernicus affidati ad altre entità; |
|
e) |
azioni specifiche di cui all’articolo 6. |
3. La Commissione può, sulla base delle valutazioni di cui all’articolo 102, paragrafo 5, affidare all’Agenzia altri compiti, a condizione che non duplichino le attività svolte da altre entità incaricate nell’ambito del programma e che mirino a migliorare l’efficienza dell’attuazione delle attività del programma.
4. Quando vengono affidate attività all’Agenzia, sono assicurate le risorse finanziarie, umane e amministrative necessarie per la loro realizzazione.
5. In deroga all’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento finanziario e fatta salva la valutazione della Commissione sulla tutela degli interessi dell’Unione, l’Agenzia può affidare ad altre entità, mediante accordi di contributo, specifiche attività nei settori di rispettiva competenza, alle condizioni di gestione indiretta applicabili alla Commissione.
Articolo 30
Ruolo dell’ESA
1. A condizione che l’interesse dell’Unione sia tutelato, all’ESA sono affidati i seguenti compiti:
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a) |
per quanto riguarda Copernicus:
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b) |
per quanto riguarda Galileo ed EGNOS: evoluzione dei sistemi e progettazione e sviluppo di parti del segmento di terra e di satelliti, comprese le prove e la convalida; |
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c) |
per quanto riguarda tutte le componenti del programma: attività di ricerca e sviluppo upstream negli ambiti di competenza dell’ESA. |
2. Sulla base di una valutazione della Commissione, all’ESA possono essere affidati altri compiti sulla base delle esigenze del programma, a condizione che tali compiti non duplichino le attività svolte da un’altra entità incaricata nell’ambito del programma e mirino a migliorare l’efficienza dell’attuazione delle attività del programma.
3. Fatto salvo l’accordo quadro relativo al partenariato finanziario di cui all’articolo 31, la Commissione o l’Agenzia possono chiedere all’ESA di fornire una consulenza tecnica e le informazioni necessarie a svolgere i compiti ad esse assegnate dal presente regolamento, in base a condizioni reciprocamente concordate.
Articolo 31
Accordo quadro relativo al partenariato finanziario
1. L’accordo quadro relativo al partenariato finanziario di cui all’articolo 28, paragrafo 4:
|
a) |
definisce chiaramente i ruoli, le responsabilità e gli obblighi della Commissione, dell’Agenzia e dell’ESA per quanto riguarda ciascuna delle componenti del programma e i necessari meccanismi di coordinamento e di controllo; |
|
b) |
impone all’ESA l’obbligo di applicare le norme di sicurezza dell’Unione stabilite negli accordi in materia di sicurezza conclusi dall’Unione e le sue istituzioni e agenzie con l’ESA, in particolare per quanto riguarda l’elaborazione delle informazioni classificate; |
|
c) |
stabilisce le condizioni per la gestione dei fondi affidati all’ESA, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, inclusa l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di appalti, quando assegna appalti a nome e per conto dell’Unione, o l’applicazione delle norme dell’entità incaricata conformemente all’articolo 154 del regolamento finanziario, le procedure di gestione, i risultati previsti misurati mediante indicatori di prestazione, le misure applicabili in caso di esecuzione carente o fraudolenta dei contratti in termini di costi, calendario e risultati, nonché la strategia di comunicazione e le norme relative alla proprietà di tutti i beni materiali e immateriali; tali condizioni devono essere conformi alle disposizioni di cui ai titoli III e V del presente regolamento e al regolamento finanziario; |
|
d) |
stabilisce che, ogniqualvolta l’Agenzia o l’ESA istituisce una commissione per la valutazione delle offerte per un appalto svolto nell’ambito dell’accordo relativo al partenariato finanziario quadro, gli esperti della Commissione e, se del caso, dell’altra entità incaricata partecipino in qualità di membri alle riunioni del comitato di valutazione delle offerte. Tale partecipazione non pregiudica l’indipendenza tecnica della commissione per la valutazione delle offerte; |
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e) |
stabilisce le misure di sorveglianza e controllo, che comprendono, in particolare,
|
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f) |
stabilisce i principi per la remunerazione dell’ESA per ciascuna delle componenti del programma, che deve essere commisurata alle condizioni di attuazione delle azioni, tenendo debitamente conto delle situazioni di crisi e di fragilità e che, ove opportuno, deve essere basata sulle prestazioni; la remunerazione copre soltanto le spese generali che sono associate alle attività affidate dall’Unione all’ESA; |
|
g) |
stabilisce che l’ESA adotti misure adeguate per garantire la tutela degli interessi dell’Unione e il rispetto delle decisioni adottate dalla Commissione per ciascuna delle componenti in applicazione del presente regolamento. |
2. La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, in merito all’accordo quadro relativo al partenariato finanziario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 107, paragrafo 3. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati in modo esaustivo dell’accordo quadro relativo al partenariato finanziario con largo anticipo rispetto alla sua conclusione e alla sua attuazione.
3. Nell’ambito dell’accordo quadro relativo al partenariato finanziario di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i compiti di cui all’articolo 29, paragrafi 2 e 3, sono affidati all’Agenzia e i compiti di cui all’articolo 30, paragrafo 1, sono affidati all’ESA, mediante accordi di contributo. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, la decisione di contributo in relazione agli accordi di contributo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 107, paragrafo 2. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati in modo esaustivo degli accordi di contributo con largo anticipo rispetto alla loro conclusione e alla loro attuazione.
Articolo 32
Ruolo di EUMETSAT e di altre entità
1. La Commissione può affidare a entità diverse da quelle di cui agli articoli 29 e 30, mediante accordi di contributo, l’attuazione, in tutto o in parte, dei seguenti compiti:
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a) |
il potenziamento, la preparazione delle operazioni e il funzionamento dell’infrastruttura spaziale di Copernicus o di parti di essa e, ove opportuno, la gestione dell’accesso ai dati di missioni partecipanti, che possono essere affidati a EUMETSAT; |
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b) |
l’attuazione dei servizi Copernicus o di parte di essi, che può essere affidata ad agenzie, organismi o organizzazioni pertinenti, quali l’Agenzia europea dell’ambiente, Frontex, l’Agenzia europea per la sicurezza marittima, il Satcen e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine; i compiti affidati a tali agenzie, organismi o organizzazioni sono svolti in siti ubicati nell’Unione; un’agenzia, un organismo o un’organizzazione che abbiano già avviato la delocalizzazione dei compiti loro affidati nell’Unione possono continuare a svolgere tali compiti in un luogo ubicato al di fuori dell’Unione per un periodo di tempo limitato, che si conclude al più tardi il 31 dicembre 2023. |
2. I criteri per la selezione di tali entità incaricate riflettono in particolare la loro capacità di garantire la continuità e, se del caso, la sicurezza delle operazioni senza perturbare le attività del programma.
3. Ove possibile, le condizioni degli accordi di contributo di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono coerenti con le condizioni dell’accordo relativo al partenariato finanziario quadro di cui all’articolo 31, paragrafo 1.
4. Il comitato del programma è consultato sulla decisione di contributo in relazione all’accordo di contributo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in conformità della procedura consultiva di cui all’articolo 107, paragrafo 2. Il comitato del programma è informato in anticipo degli accordi di contributo da concludere tra l’Unione, rappresentata dalla Commissione, e le entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
TITOLO V
SICUREZZA DEL PROGRAMMA
CAPO I
Sicurezza del programma
Articolo 33
Principi di sicurezza
La sicurezza del programma si basa sui seguenti principi:
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a) |
tenere conto dell’esperienza acquisita dagli Stati membri nel settore della sicurezza e ispirarsi alle loro migliori pratiche; |
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b) |
utilizzare le norme di sicurezza del Consiglio e della Commissione, che prevedono, tra le altre cose, una separazione tra le funzioni operative e quelle associate all’accreditamento. |
Articolo 34
Governance della sicurezza
1. La Commissione, nell’ambito delle sue competenze e con il sostegno dell’Agenzia, garantisce un elevato livello di sicurezza per quanto riguarda in particolare:
|
a) |
la protezione dell’infrastruttura, sia spaziale sia di terra, e la fornitura di servizi, in particolare contro gli attacchi fisici e informatici, incluse le interferenze con i flussi di dati; |
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b) |
il controllo e la gestione dei trasferimenti di tecnologia; |
|
c) |
lo sviluppo e la conservazione all’interno dell’Unione delle competenze e delle conoscenze acquisite; |
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d) |
la protezione delle informazioni sensibili non classificate e delle informazioni classificate. |
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione provvede affinché vengano effettuate analisi del rischio e della minaccia per ciascuna delle componenti del programma. In base a tali analisi determina, entro la fine del 2023 e mediante atti di esecuzione, i requisiti generali di sicurezza per ciascuna delle componenti del programma. Nel far ciò la Commissione tiene conto dell’impatto di tali requisiti sul corretto funzionamento di tale componente, in particolare in termini di costi, gestione dei rischi e calendario, provvedendo affinché non si riduca il livello di sicurezza generale né si comprometta il funzionamento delle apparecchiature esistenti che si basano su tale componente, e tiene conto dei rischi in materia di cibersicurezza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 107, paragrafo 3.
Dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione comunica un elenco indicativo degli atti di esecuzione da trasmettere al comitato del programma e che dovranno essere discussi da quest’ultimo nella sua configurazione di sicurezza. L’elenco è accompagnato da un calendario indicativo per la trasmissione di tali atti di esecuzione.
3. L’entità responsabile della gestione di una componente del programma è responsabile della sicurezza operativa di tale componente e, a tal fine, effettua analisi del rischio e della minaccia e svolge tutte le attività necessarie per garantire e monitorare la sicurezza di tale componente, in particolare fissando le specifiche tecniche e le procedure operative, e monitora la loro conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Nel caso di Galileo ed EGNOS, tale entità è l’Agenzia, conformemente all’articolo 29.
4. In base a tali analisi del rischio e della minaccia, la Commissione individua, ove opportuno, una struttura incaricata di monitorare la sicurezza e seguire le istruzioni elaborate nell’ambito della decisione (PESC) 2021/698. Tale struttura opera in conformità dei requisiti di sicurezza di cui al paragrafo 2. Nel caso di Galileo, tale struttura è il centro di monitoraggio della sicurezza Galileo.
5. L’Agenzia:
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a) |
garantisce l’accreditamento di sicurezza di tutte le componenti del programma in conformità del capo II del presente titolo e fatte salve le competenze degli Stati membri; |
|
b) |
garantisce il funzionamento del centro di monitoraggio della sicurezza Galileo conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo e alle istruzioni elaborate nell’ambito della decisione (PESC) 2021/698; |
|
c) |
esegue i compiti che le sono assegnati a norma della decisione n. 1104/2011/UE; |
|
d) |
mette a disposizione della Commissione la propria esperienza tecnica e fornisce le informazioni necessarie a eseguire i suoi compiti a norma del presente regolamento. |
6. Al fine di garantire la protezione delle infrastrutture di terra che sono parte integrante del programma e che sono ubicate nel loro territorio, gli Stati membri:
|
a) |
adottano misure che siano almeno equivalenti a quelle necessarie per:
|
|
b) |
eseguono i compiti di accreditamento di sicurezza di cui all’articolo 42 del presente regolamento. |
7. I soggetti coinvolti nel programma adottano tutte le misure necessarie, anche alla luce dei problemi individuati nelle analisi del rischio, per garantire la sicurezza del programma.
Articolo 35
Sicurezza dei sistemi e dei servizi utilizzati
Ogni volta che il funzionamento dei sistemi possa compromettere la sicurezza dell’Unione o dei suoi Stati membri, si applicano le procedure previste dalla decisione (PESC) 2021/698.
CAPO II
Accreditamento di sicurezza
Articolo 36
Autorità per l’accreditamento di sicurezza
Il comitato di accreditamento di sicurezza istituito all’interno dell’Agenzia è l’autorità per l’accreditamento di sicurezza per tutte le componenti del programma.
Articolo 37
Principi generali di accreditamento di sicurezza
Le attività di accreditamento di sicurezza per tutte le componenti del programma sono condotte conformemente ai seguenti principi:
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a) |
le attività e le decisioni di accreditamento di sicurezza sono intraprese o adottate in un contesto di responsabilità collettiva per la sicurezza dell’Unione e degli Stati membri; |
|
b) |
ogni sforzo è compiuto al fine di pervenire alle decisioni all’interno del comitato di accreditamento di sicurezza mediante consenso; |
|
c) |
le attività di accreditamento di sicurezza sono svolte utilizzando un approccio alla gestione e alla valutazione dei rischi, considerando i rischi relativi alla sicurezza della componente interessata nonché l’impatto sui costi o sul calendario di qualsiasi misura volta ad attenuare i rischi, tenendo conto dell’obiettivo di non abbassare il livello generale della sicurezza di tale componente; |
|
d) |
le decisioni del comitato di accreditamento di sicurezza in materia di accreditamento di sicurezza sono preparate e adottate da professionisti debitamente qualificati per l’accreditamento di sistemi complessi e in possesso di un’abilitazione di sicurezza di livello adeguato, i quali agiscono in modo obiettivo; |
|
e) |
è compiuto ogni sforzo per consultare tutte le pertinenti parti interessate alle questioni di sicurezza per la componente interessata; |
|
f) |
le attività di accreditamento di sicurezza sono svolte da tutti pertinenti portatori di interessi della componente interessata conformemente a una strategia di accreditamento di sicurezza, fatto salvo il ruolo della Commissione; |
|
g) |
le decisioni del comitato di accreditamento di sicurezza in materia di accreditamento di sicurezza si basano, secondo il processo stabilito nella pertinente strategia di accreditamento di sicurezza definita da tale comitato, sulle decisioni di accreditamento di sicurezza adottate a livello locale dalle rispettive autorità nazionali di accreditamento di sicurezza degli Stati membri; |
|
h) |
un processo di monitoraggio permanente, trasparente e pienamente comprensibile garantisce la conoscenza dei rischi di sicurezza per la componente interessata, la definizione di misure di sicurezza volte a ridurre tali rischi a un livello accettabile in considerazione delle esigenze di sicurezza dell’Unione e degli Stati membri e ai fini del corretto funzionamento della componente, nonché l’applicazione di tali misure conformemente al concetto di difesa in profondità. L’efficacia di tali misure è valutata costantemente. Il processo riguardante la valutazione e la gestione dei rischi di sicurezza è condotto congiuntamente, nel quadro di un processo iterativo, dai portatori di interessi della componente interessata; |
|
i) |
il comitato di accreditamento di sicurezza adotta le decisioni di accreditamento di sicurezza in modo rigorosamente indipendente, anche per quanto riguarda la Commissione e gli altri organi responsabili dell’attuazione della componente interessata e della fornitura dei relativi servizi, nonché per quanto riguarda il direttore esecutivo e il consiglio di amministrazione dell’Agenzia; |
|
j) |
le attività di accreditamento di sicurezza sono svolte tenendo debitamente conto della necessità di un coordinamento adeguato tra la Commissione e le autorità responsabili dell’esecuzione delle norme di sicurezza; |
|
k) |
l’accreditamento di sicurezza di EGNOS effettuato dal comitato di accreditamento di sicurezza non pregiudica le attività di accreditamento svolte, per il trasporto aereo, dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea. |
Articolo 38
Compiti del comitato di accreditamento di sicurezza
1. Il comitato di accreditamento di sicurezza adempie i propri compiti fatte salve le responsabilità della Commissione e quelle affidate agli altri organismi dell’Agenzia, in particolare in materia di sicurezza, e fatte salve le competenze degli Stati membri riguardo all’accreditamento di sicurezza.
2. I compiti del comitato di accreditamento di sicurezza sono i seguenti:
|
a) |
definire e approvare una strategia di accreditamento di sicurezza che stabilisca:
|
|
b) |
adottare decisioni di accreditamento di sicurezza, in particolare per quanto riguarda l’approvazione dei lanci di satelliti, l’autorizzazione a gestire i sistemi istituiti nell’ambito delle componenti del programma o gli elementi di tali componenti nelle loro diverse configurazioni e per i vari servizi da essi forniti, fino a comprendere il segnale nello spazio, e l’autorizzazione a gestire le stazioni terrestri. |
|
c) |
adottare decisioni sulle reti e le apparecchiature collegate al servizio PRS di cui all’articolo 45 o collegate a qualsiasi altro servizio sicuro derivante dalle componenti del programma, solo in merito all’autorizzazione degli organismi a sviluppare o produrre tecnologie PRS, ricevitori PRS o moduli di sicurezza PRS sensibili, o qualsiasi altra tecnologia o apparecchiatura che deve essere verificata a norma dei requisiti generali di sicurezza di cui all’articolo 34, paragrafo 2, tenendo conto della consulenza fornita dagli organismi nazionali competenti in materia di sicurezza e dei rischi di sicurezza generali; |
|
d) |
esaminare e, tranne per quanto riguarda i documenti che la Commissione deve adottare a norma dell’articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento e dell’articolo 8 della decisione n. 1104/2011/UE, approvare tutta la documentazione relativa all’accreditamento di sicurezza; |
|
e) |
fornire consulenza, nel suo ambito di competenza, alla Commissione per quanto riguarda l’elaborazione di progetti di testo di atti di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento e all’articolo 8 della decisione n. 1104/2011/UE, anche in merito alla definizione delle procedure operative di sicurezza, e formulare una dichiarazione con la sua posizione finale; |
|
f) |
esaminare e approvare la valutazione dei rischi di sicurezza elaborata conformemente al processo di monitoraggio di cui all’articolo 37, lettera h), del presente regolamento, tenendo conto del rispetto dei documenti di cui alla lettera c) del presente paragrafo e di quelli elaborati conformemente all’articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento e all’articolo 8 della decisione n. 1104/2011/UE, e cooperare con la Commissione per definire misure di attenuazione dei rischi; |
|
g) |
verificare l’attuazione di misure di sicurezza in relazione all’accreditamento di sicurezza delle componenti del programma, effettuando o patrocinando valutazioni, ispezioni, audit o riesami relativi alla sicurezza, conformemente all’articolo 42, paragrafo 2, del presente regolamento; |
|
h) |
avallare la selezione di prodotti e misure approvati che proteggano dall’intercettazione elettromagnetica (TEMPEST) e di prodotti crittografici approvati, utilizzati per garantire la sicurezza delle componenti del programma; |
|
i) |
approvare o, se del caso, partecipare all’approvazione congiunta, unitamente alle pertinenti entità competenti in materia di sicurezza, dell’interconnessione tra i sistemi istituiti nell’ambito delle componenti del programma o nell’ambito di parti di tali componenti, e altri sistemi; |
|
j) |
concordare con lo Stato membro pertinente un modello per il controllo dell’accesso di cui all’articolo 42, lettera c); |
|
k) |
elaborare relazioni sui rischi e informare la Commissione, il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo della sua valutazione dei rischi e fornire loro consulenza in merito alle opzioni di trattamento dei rischi residui per una data decisione di accreditamento di sicurezza; |
|
l) |
assistere, in stretta collaborazione con la Commissione, il Consiglio e l’alto rappresentante nell’attuazione della decisione (PESC) 2021/698, su richiesta specifica del Consiglio o dell’alto rappresentante; |
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m) |
effettuare le consultazioni necessarie all’adempimento dei suoi compiti; |
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n) |
adottare e pubblicare il proprio regolamento interno. |
3. Fatti salvi i poteri e le responsabilità degli Stati membri, è istituito, sotto la supervisione del comitato di accreditamento di sicurezza, un organismo subordinato speciale che rappresenta gli Stati membri, affinché svolga in particolare i seguenti compiti:
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a) |
la gestione delle chiavi elettroniche di volo del programma; |
|
b) |
la verifica, il monitoraggio e la valutazione dell’istituzione e dell’applicazione di procedure per la contabilità, il trattamento sicuro, la conservazione, la distribuzione e lo smaltimento delle chiavi del PRS di Galileo. |
Articolo 39
Composizione del comitato di accreditamento di sicurezza
1. Il comitato di accreditamento di sicurezza è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, da un rappresentante della Commissione e da un rappresentante dell’alto rappresentante. Il mandato dei membri del comitato di accreditamento di sicurezza è di quattro anni ed è rinnovabile.
2. La partecipazione alle riunioni del comitato di accreditamento di sicurezza si basa sul principio della necessità di conoscere. Se del caso, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato di accreditamento di sicurezza, in qualità di osservatori, rappresentanti dell’ESA e rappresentanti dell’Agenzia non coinvolti nell’accreditamento di sicurezza. In via eccezionale, anche i rappresentanti di agenzie dell’Unione, di paesi terzi o di organizzazioni internazionali possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato di accreditamento di sicurezza in qualità di osservatori per questioni che riguardano direttamente tali paesi terzi o organizzazioni internazionali, soprattutto in materia di infrastrutture di loro proprietà o stabilite sul loro territorio. Le modalità di tale partecipazione di rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi pertinenti e sono conformi al regolamento interno del comitato di accreditamento di sicurezza.
Articolo 40
Modalità di voto del comitato di accreditamento di sicurezza
Se non è possibile pervenire a un consenso conformemente ai principi generali di cui all’articolo 37, lettera b), del presente regolamento, il comitato di accreditamento di sicurezza adotta decisioni in base a una votazione a maggioranza qualificata, conformemente all’articolo 16 TUE. Il rappresentante della Commissione e il rappresentante dell’alto rappresentante non partecipano alla votazione. Il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza firma, a nome del comitato di accreditamento di sicurezza, le decisioni adottate da quest’ultimo.
Articolo 41
Comunicazione e impatto delle decisioni del comitato di accreditamento di sicurezza
1. Le decisioni del comitato di accreditamento di sicurezza sono indirizzate alla Commissione.
2. La Commissione tiene costantemente informato il comitato di accreditamento di sicurezza in merito all’impatto delle decisioni previste dallo stesso sul corretto funzionamento delle componenti del programma e sull’attuazione dei piani di trattamento dei rischi residui. Il comitato di accreditamento di sicurezza prende atto di tali informazioni provenienti dalla Commissione.
3. La Commissione informa senza ritardo il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’impatto dell’adozione delle decisioni di accreditamento di sicurezza sul corretto funzionamento delle componenti del programma. Se ritiene che una decisione adottata dal comitato di accreditamento di sicurezza possa avere un effetto significativo sul corretto funzionamento delle componenti del programma, ad esempio in termini di costi, calendario o prestazioni, la Commissione ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio.
4. Il consiglio di amministrazione è tenuto periodicamente informato in merito all’evoluzione dei lavori del comitato di accreditamento di sicurezza.
5. Il calendario dei lavori del comitato di accreditamento di sicurezza non intralcia il calendario delle attività previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 100.
Articolo 42
Ruolo degli Stati membri nell’accreditamento di sicurezza
1. Gli Stati membri trasmettono al comitato di accreditamento di sicurezza tutte le informazioni che ritengono pertinenti ai fini dell’accreditamento di sicurezza.
2. Di concerto con gli organismi nazionali competenti per le questioni di sicurezza e sotto la loro supervisione, gli Stati membri consentono a persone debitamente autorizzate nominate dal comitato di accreditamento di sicurezza di accedere a qualsiasi informazione e a tutte le zone e siti connessi alla sicurezza dei sistemi rientranti nella loro giurisdizione, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, incluso ai fini delle ispezioni, delle prove e degli audit relativi alla sicurezza decisi dal comitato di accreditamento di sicurezza e del processo di monitoraggio dei rischi di sicurezza di cui all’articolo 37, lettera h). Tale accesso avviene senza discriminazioni basate sulla cittadinanza nei confronti dei cittadini degli Stati membri.
3. Le prove e gli audit di cui paragrafo 2 sono effettuati conformemente ai seguenti principi:
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a) |
si sottolinea l’importanza della sicurezza e della gestione efficiente dei rischi presso le entità ispezionate; |
|
b) |
si raccomandano contromisure per attenuare l’impatto specifico della perdita di riservatezza, integrità o disponibilità delle informazioni classificate; |
4. Ciascuno Stato membro è responsabile individualmente della concezione di un modello per il controllo degli accessi che delinei o elenchi tutte le zone o tutti i siti da accreditare. Il modello per il controllo degli accessi è preventivamente concordato tra gli Stati membri e il comitato di accreditamento di sicurezza, in modo da garantire che tutti gli Stati membri offrano lo stesso livello di controllo degli accessi.
5. Gli Stati membri sono responsabili, a livello locale, dell’accreditamento di sicurezza dei siti che si trovano nel loro territorio e che fanno parte della zona di accreditamento di sicurezza per le componenti del programma e riferiscono, a tal fine, al comitato di accreditamento di sicurezza.
CAPO III
Protezione delle informazioni classificate
Articolo 43
Protezione delle informazioni classificate
1. Lo scambio di informazioni classificate relative al programma è subordinato all’esistenza di un accordo internazionale tra l’Unione e un paese terzo o un’organizzazione internazionale sullo scambio di informazioni classificate o, se del caso, all’esistenza di un accordo concluso tra l’istituzione od organo dell’Unione competente e le autorità competenti di un paese terzo o un’organizzazione internazionale sullo scambio di informazioni classificate, nonché alle condizioni ivi stabilite.
2. Le persone fisiche residenti in paesi terzi e le persone giuridiche stabilite in paesi terzi possono trattare ICUE riguardanti il programma solo se sono soggette in tali paesi terzi a norme di sicurezza che garantiscano un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza della Commissione di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui agli allegati della decisione 2013/488/UE. L’equivalenza delle normative di sicurezza applicate in un paese terzo o nell’ambito di un’organizzazione internazionale è definita in un accordo sulla sicurezza delle informazioni, che comprende, se del caso, le questioni di sicurezza industriale, concluso tra l’Unione e tale paese terzo o organizzazione internazionale, conformemente alla procedura di cui all’articolo 218 TFUE e tenuto conto dell’articolo 13 della decisione 2013/488/UE.
3. Fatti salvi l’articolo 13 della decisione 2013/488/UE e le norme in materia di sicurezza industriale di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444, è possibile concedere a una persona fisica o a una persona giuridica, a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale l’accesso alle ICUE, se ritenuto necessario caso per caso, in funzione della natura e del contenuto delle informazioni stesse, della necessità di conoscere del destinatario e dell’entità dei benefici per l’Unione.
TITOLO VI
GALILEO ED EGNOS
Articolo 44
Azioni ammissibili
La fase operativa di Galileo e EGNOS include le seguenti azioni ammissibili:
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a) |
la gestione, il funzionamento, la manutenzione, il perfezionamento continuo, l’evoluzione e la protezione dell’infrastruttura spaziale, compresa la gestione degli aggiornamenti e dell’obsolescenza; |
|
b) |
la gestione, il funzionamento, la manutenzione, il perfezionamento continuo, l’evoluzione e la protezione dell’infrastruttura terrestre, in particolare i centri e le stazioni terrestri di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/413 o alla decisione di esecuzione (UE) 2017/1406 della Commissione (45), nonché le reti, compresa la gestione degli aggiornamenti e dell’obsolescenza; |
|
c) |
lo sviluppo delle future generazioni dei sistemi e l’evoluzione dei servizi forniti da Galileo e EGNOS, tenendo altresì conto delle esigenze dei pertinenti portatori di interessi; ciò fa salve le future decisioni in merito alle prospettive finanziarie dell’Unione; |
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d) |
il sostegno allo sviluppo delle applicazioni downstream di Galileo e EGNOS nonché allo sviluppo e all’evoluzione di elementi tecnologici fondamentali quali i chipset e i ricevitori compatibili con Galileo; |
|
e) |
il sostegno alle attività di certificazione e normazione relative a Galileo e EGNOS, in particolare nel settore dei trasporti; |
|
f) |
la fornitura continua dei servizi forniti da Galileo ed EGNOS e, a complemento delle iniziative degli Stati membri e del settore privato, lo sviluppo del mercato di tali servizi, in particolare al fine di massimizzare i benefici socioeconomici di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b); |
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g) |
la cooperazione con altri sistemi di navigazione satellitare regionali o globali, anche al fine di facilitare la compatibilità e l’interoperabilità; |
|
h) |
gli elementi per monitorare l’affidabilità dei sistemi e il loro utilizzo, nonché la prestazione dei servizi; |
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i) |
le attività relative alla fornitura di servizi e al coordinamento dell’ampliamento della loro copertura. |
Articolo 45
Servizi forniti da Galileo
1. I servizi forniti da Galileo comprendono:
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a) |
un servizio aperto Galileo (Galileo open service — GOS) gratuito per gli utenti, che fornisce informazioni di posizionamento e sincronizzazione destinate principalmente ad applicazioni di massa di navigazione satellitare per l’uso da parte dei consumatori; |
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b) |
un servizio ad alta precisione (high-accuracy service — HAS) gratuito per gli utenti, che fornisce, mediante dati aggiuntivi distribuiti in una banda di frequenza supplementare, informazioni di posizionamento e sincronizzazione ad alta precisione destinate principalmente ad applicazioni di navigazione satellitare per uso professionale o commerciale; |
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c) |
un servizio di autenticazione del segnale (SAS) basato sui codici criptati contenuti nei segnali, destinato principalmente ad applicazioni di navigazione satellitare per uso professionale o commerciale; |
|
d) |
un servizio pubblico regolamentato (public regulated service — PRS), limitato agli utenti autorizzati dai governi, destinato ad applicazioni sensibili che richiedono un elevato livello di continuità del servizio, anche nel settore della sicurezza e della difesa, utilizzando segnali criptati e resistenti; tale servizio è gratuito per gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione, il SEAE e, se del caso, le agenzie dell’Unione debitamente autorizzate; la questione se applicare tariffe agli altri partecipanti PRS di cui all’articolo 2 della decisione n. 1104/2011/UE è valutata caso per caso; gli accordi conclusi a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, di detta decisione prevedono opportune disposizioni al riguardo; l’accesso al PRS è disciplinato in conformità della decisione n. 1104/2011/UE; |
|
e) |
un servizio di emergenza (emergency service — ES), gratuito per gli utenti, che diffonde, mediante l’emissione di segnali, avvisi riguardanti calamità naturali o altre emergenze in zone particolari; tale servizio è fornito, ove opportuno, in collaborazione con le autorità nazionali di protezione civile degli Stati membri; |
|
f) |
un servizio di misurazione del tempo (timing service — TS), gratuito per gli utenti, che fornisce un tempo di riferimento preciso e solido e provvede alla realizzazione del tempo universale coordinato, agevolando lo sviluppo di applicazioni di misurazione del tempo basate su Galileo e l’uso in applicazioni critiche. |
2. Galileo contribuisce inoltre:
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a) |
al servizio di ricerca e salvataggio (SAR) del sistema COSPAS-SARSAT rilevando i segnali di emergenza trasmessi da radiofari e rinviando dei messaggi a questi ultimi mediante un collegamento di ritorno; |
|
b) |
ai servizi di monitoraggio dell’integrità standardizzati a livello internazionale o di Unione destinati all’uso da parte di servizi di sicurezza della vita in base ai segnali del servizio aperto di Galileo e in combinazione con EGNOS e altri sistemi di navigazione satellitare; |
|
c) |
alle informazioni di meteorologia spaziale mediante il centro di servizi GNSS di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/413 e ai servizi di allerta precoce mediante l’infrastruttura di terra di Galileo, destinati principalmente a ridurre i potenziali rischi per gli utenti dei servizi forniti da Galileo e altri GNSS connessi allo spazio. |
Articolo 46
Servizi forniti da EGNOS
1. I servizi forniti da EGNOS comprendono:
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a) |
un servizio aperto EGNOS (EGNOS open service - EOS) senza riscossione di diritti di utenza diretti, che fornisce informazioni di posizionamento e sincronizzazione, destinato principalmente ad applicazioni di massa di navigazione satellitare per l’uso da parte dei consumatori; |
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b) |
il servizio di accesso ai dati EGNOS (EGNOS data access service — EDAS) senza riscossione di diritti di utenza diretti, che fornisce informazioni di posizionamento e sincronizzazione destinate principalmente ad applicazioni di navigazione satellitare per uso professionale o commerciale, e che offre prestazioni e dati migliorati con un valore aggiunto superiore rispetto a quello ottenuto mediante EOS; |
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c) |
un servizio di sicurezza della vita (safety of life — SoL), senza riscossione di diritti di utenza diretti, che fornisce informazioni di posizionamento e sincronizzazione temporale con un alto livello di continuità, disponibilità e precisione, comprendente una funzione di integrità che avverte l’utente in caso di guasti o segnali al di fuori dei parametri di tolleranza emessi da Galileo e altri GNSS, aumentati da EGNOS nella zona di copertura, destinato principalmente a utenti per cui è essenziale la sicurezza, in particolare nel settore dell’aviazione civile ai fini dei servizi di navigazione aerea, conformemente alle norme ICAO, o in altri settori dei trasporti. |
2. I servizi di cui al paragrafo 1 sono forniti in via prioritaria sul territorio degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa, ivi inclusi, a tal fine, Cipro, le Azzorre, le Isole Canarie e Madera, entro la fine del 2026.
3. La copertura geografica di EGNOS può essere estesa ad altre regioni del mondo, in particolare ai territori dei paesi candidati, dei paesi terzi associati al cielo unico europeo e dei paesi terzi della politica europea di vicinato, sempre che tecnicamente fattibile e conformemente ai requisiti di sicurezza di cui all’articolo 34, paragrafo 2, e, per il servizio SoL, sulla base di accordi internazionali.
4. Il costo dell’estensione della copertura geografica di EGNOS ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, compresi i relativi costi operativi specifici per tali regioni, non sono coperti dal bilancio di cui all’articolo 11. La Commissione valuta altri programmi o strumenti per finanziare tali attività. Tale estensione non ritarda l’offerta dei servizi di cui al paragrafo 1 del presente articolo su tutto il territorio degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa.
Articolo 47
Misure di esecuzione per Galileo ed EGNOS
Ove necessario per il corretto funzionamento di Galileo e EGNOS e per la loro adozione da parte del mercato, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, se del caso le misure necessarie per:
|
a) |
gestire e ridurre i rischi connessi al funzionamento di Galileo ed EGNOS, in particolare al fine di garantire la continuità dei servizi; |
|
b) |
definire i principali momenti decisionali per monitorare e valutare l’attuazione di Galileo ed EGNOS; |
|
c) |
determinare l’ubicazione dei centri appartenenti all’infrastruttura di terra di Galileo ed EGNOS conformemente ai requisiti di sicurezza e secondo un processo aperto e trasparente, e garantirne il funzionamento; |
|
d) |
determinare le specifiche tecniche e operative relative ai servizi di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettere c), e) ed f), e all’articolo 45, paragrafo 2, lettera c). |
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 107, paragrafo 3.
Articolo 48
Compatibilità, interoperabilità e normazione
1. Galileo ed EGNOS e i servizi che essi forniscono sono compatibili e interoperabili dal punto di vista tecnico, anche a livello di utente.
2. Galileo ed EGNOS e i servizi che essi forniscono sono compatibili e interoperabili con altri sistemi di navigazione satellitare e con i mezzi convenzionali di radionavigazione, ove i necessari requisiti di compatibilità e interoperabilità e le relative condizioni siano stabiliti in accordi internazionali.
TITOLO VII
COPERNICUS
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 49
Ambito di applicazione di Copernicus
1. Copernicus è attuato basandosi su precedenti investimenti, inclusi quelli di portatori di interessi come l’ESA e l’EUMETSAT, e, ove opportuno ed efficiente in termini di costi, attingendo alle capacità nazionali o regionali degli Stati membri e tenendo conto delle capacità di fornitori commerciali di dati e informazioni comparabili e della necessità di promuovere la concorrenza e lo sviluppo del mercato, massimizzando nel contempo le opportunità per gli utenti europei.
2. Copernicus fornisce dati e informazioni sulla base delle esigenze dei suoi utenti e di una politica di accesso aperto, integrale e gratuito ai dati.
3. Copernicus sostiene l’elaborazione, l’attuazione e il monitoraggio delle politiche dell’Unione e dei suoi Stati membri, in particolare in settori quali l’ambiente, i cambiamenti climatici, i settori marino, marittimo e atmosferico, lo sviluppo agricolo e rurale, la tutela del patrimonio culturale, la protezione civile, il monitoraggio delle infrastrutture, la sicurezza intrinseca ed estrinseca, nonché l’economia digitale, con l’obiettivo di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi.
4. Copernicus comprende gli elementi seguenti:
|
a) |
l’acquisizione di dati, che include:
|
|
b) |
l’elaborazione dei dati e delle informazioni attraverso i servizi Copernicus, che comprende attività per la generazione di informazioni a valore aggiunto a sostegno del monitoraggio, della rendicontazione e della garanzia della conformità ambientale, della protezione civile e della sicurezza civile; |
|
c) |
l’accesso ai dati e la distribuzione degli stessi, che comprende infrastrutture e servizi volti a garantire l’individuazione, la visualizzazione, la distribuzione, l’utilizzo e la conservazione a lungo termine dei dati Copernicus e delle informazioni Copernicus, nonché l’accesso agli stessi, in modo facilmente fruibile; |
|
d) |
la diffusione tra gli utenti, lo sviluppo del mercato e lo sviluppo di capacità a norma dell’articolo 28, paragrafo 6, che comprende le attività, le risorse e i servizi pertinenti al fine di promuovere Copernicus, i dati Copernicus e i servizi Copernicus, nonché le relative applicazioni downstream e il loro sviluppo, a tutti i livelli, per massimizzare i benefici socioeconomici di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e la raccolta e l’analisi di dati sulle esigenze degli utenti di Copernicus. |
5. Copernicus promuove il coordinamento internazionale dei sistemi di osservazione e dei relativi scambi di dati al fine di rafforzare la propria dimensione globale e complementarità tenendo conto degli accordi internazionali e dei processi di coordinamento.
CAPO II
Azioni ammissibili
Articolo 50
Azioni ammissibili per quanto concerne l’acquisizione dei dati
Le azioni ammissibili nell’ambito di Copernicus comprendono:
|
a) |
azioni volte a provvedere a una migliore continuità delle missioni Sentinel di Copernicus esistenti e a sviluppare, lanciare, mantenere e gestire ulteriori Sentinel di Copernicus ampliando l’ambito di osservazione e dando priorità in particolare alle capacità di osservazione per il monitoraggio delle emissioni antropogeniche di CO2 e di altri gas serra, permettendo il monitoraggio delle regioni polari e consentendo applicazioni ambientali innovative nei settori della gestione dell’agricoltura, delle foreste, delle risorse idriche e delle risorse marine, nonché del patrimonio culturale; |
|
b) |
azioni volte a fornire l’accesso a dati e informazioni di terzi Copernicus necessari a produrre i servizi Copernicus o destinate all’uso da parte delle istituzioni, delle agenzie e dei servizi decentrati dell’Unione e, ove opportuno ed efficiente in termini di costi, da parte di enti pubblici nazionali o regionali; |
|
c) |
azioni volte a fornire e a coordinare l’accesso ai dati in situ di Copernicus e ad altri dati ancillari necessari per la produzione, la calibrazione e la convalida dei dati Copernicus e delle informazioni Copernicus, prevedendo, ove opportuno ed efficiente in termini di costi, la possibilità di utilizzare le capacità esistenti a livello nazionale ed evitando duplicazioni. |
Articolo 51
Azioni ammissibili per quanto concerne i servizi Copernicus
1. Le azioni ammissibili nell’ambito dei servizi Copernicus comprendono:
|
a) |
servizi di monitoraggio ambientale, comunicazione e garanzia delle conformità comprendenti:
|
|
b) |
servizio di gestione delle emergenze al fine di fornire informazioni a sostegno delle autorità pubbliche responsabili della protezione civile e in coordinamento con queste ultime, sostenendo le operazioni della protezione civile e le azioni di risposta alle emergenze (migliorando le attività di allerta precoce e le capacità di risposta alle crisi) e le azioni di prevenzione e preparazione (analisi dei rischi e del recupero) in relazione a diversi tipi di catastrofi; |
|
c) |
servizio di sicurezza a sostegno della sorveglianza all’interno dell’Unione e alle sue frontiere esterne, della sorveglianza marittima, dell’azione esterna dell’Unione in risposta alle sfide per la sicurezza affrontate dall’Unione e delle azioni e degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune. |
2. La Commissione, con il sostegno, ove opportuno, di consulenze indipendenti esterne, garantisce la rilevanza dei servizi di Copernicus:
|
a) |
verificando la fattibilità tecnica e l’adeguatezza delle esigenze espresse dalle comunità di utenti; |
|
b) |
valutando gli strumenti e le soluzioni proposti o messi in atto per rispondere alle esigenze delle comunità di utenti e gli obiettivi del programma. |
Articolo 52
Azioni ammissibili per quanto concerne l’accesso ai dati e alle informazioni e la distribuzione degli stessi
1. Copernicus comprende azioni volte a fornire un migliore accesso a tutti i dati Copernicus e a tutte le informazioni Copernicus e, se del caso, a fornire infrastrutture e i servizi aggiuntivi al fine di promuovere la distribuzione e l’uso dei dati e delle informazioni, nonché l’accesso agli stessi.
2. Qualora i dati Copernicus e le informazioni Copernicus siano considerati sensibili per la sicurezza ai sensi degli articoli da 12 a 16 del regolamento delegato (UE) n. 1159/2013, la Commissione può affidare l’appalto, la supervisione dell’acquisizione, la distribuzione di tali dati e informazioni e l’accesso agli stessi a uno o più soggetti fiduciari. Tali soggetti istituiscono e mantengono aggiornato un registro di utenti accreditati e concedono l’accesso ai dati limitati mediante un flusso di lavoro separato.
CAPO III
Politica relativa ai dati Copernicus
Articolo 53
Politica relativa ai dati Copernicus e alle informazioni Copernicus
1. I dati Copernicus e le informazioni Copernicus sono forniti agli utenti Copernicus secondo una politica di accesso integrale, aperto e gratuito ai dati:
|
a) |
gli utenti Copernicus possono, a titolo gratuito e su scala mondiale, riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, adattare e modificare tutti i dati Copernicus e le informazioni Copernicus e combinarli con altri dati e informazioni; |
|
b) |
la politica di accesso integrale, aperto e gratuito ai dati comprende le seguenti limitazioni:
|
2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 105 per integrare le disposizioni specifiche del paragrafo 1 del presente articolo per quanto riguarda le specifiche e le condizioni e le procedure per l’uso di dati Copernicus e informazioni Copernicus e l’accesso agli stessi.
3. Qualora motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, si applica la procedura di cui all’articolo 106 agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.
4. La Commissione rilascia licenze e comunicazioni per l’uso dei dati Copernicus e delle informazioni Copernicus e l’accesso agli stessi, comprese le clausole di attribuzione, conformemente alla politica relativa ai dati Copernicus come stabilito nel presente regolamento e negli atti delegati pertinenti adottati ai sensi del paragrafo 2.
TITOLO VIII
ALTRE COMPONENTI DEL PROGRAMMA
CAPO I
SSA
Articolo 54
Ambito di applicazione della sottocomponente SST
1. La sottocomponente SST sostiene le seguenti attività:
|
a) |
la creazione, la gestione e il funzionamento di una rete di sensori SST spaziali e di terra degli Stati membri, compresi i sensori sviluppati mediante l’ESA o il settore privato dell’Unione e i sensori dell’Unione gestiti a livello nazionale, per sorvegliare e tracciare oggetti spaziali e produrre un catalogo europeo degli oggetti spaziali; |
|
b) |
l’elaborazione e l’analisi di dati SST a livello nazionale al fine di produrre le informazioni SST e i servizi SST di cui all’articolo 55, paragrafo 1; |
|
c) |
la fornitura di servizi SST di cui all’articolo 55, paragrafo 1, agli utenti SST di cui all’articolo 56; |
|
d) |
il monitoraggio e la ricerca di sinergie con iniziative volte a promuovere lo sviluppo e la diffusione di tecnologie per lo smaltimento dei veicoli spaziali al termine del loro ciclo di vita operativo e di sistemi tecnologici per la prevenzione e l’eliminazione dei detriti spaziali, nonché con iniziative internazionali in materia di gestione del traffico spaziale. |
2. La sottocomponente SST fornisce altresì il sostegno tecnico e amministrativo al fine di garantire la transizione tra il programma e il quadro di sostegno all’SST istituito dalla decisione n. 541/2014/UE.
Articolo 55
Servizi SST
1. I servizi SST comprendono:
|
a) |
la valutazione del rischio di collisione tra veicoli spaziali o tra veicoli spaziali e detriti spaziali e la potenziale generazione di allarmi anticollisione durante le fasi di lancio, di prima messa in orbita, di trasferimento orbitale, di operazioni in orbita e di ritiro dal servizio delle missioni spaziali; |
|
b) |
l’individuazione e la caratterizzazione di frammentazioni, rotture o collisioni in orbita; |
|
c) |
la valutazione del rischio del rientro incontrollato di oggetti spaziali e di detriti spaziali nell’atmosfera terrestre e la produzione di relative informazioni, compresa la previsione del periodo e del probabile luogo del possibile impatto; |
|
d) |
lo sviluppo di attività volte alla:
|
2. I servizi SST sono gratuiti, disponibili in qualsiasi momento e senza interruzioni e adattati alle esigenze degli utenti SST di cui all’articolo 56.
3. Gli Stati membri partecipanti alla sottocomponente SST, la Commissione e, se del caso, lo sportello SST di cui all’articolo 59, paragrafo 1, non sono ritenuti responsabili:
|
a) |
dei danni derivanti dall’assenza o dall’interruzione della fornitura dei servizi SST; |
|
b) |
dei ritardi nella fornitura dei servizi SST; |
|
c) |
dell’inesattezza delle informazioni fornite tramite i servizi SST; |
|
d) |
di azioni intraprese in risposta alla fornitura di servizi SST. |
Articolo 56
Utenti SST
1. Gli utenti SST dell’Unione comprendono:
|
a) |
gli utenti SST primari: gli Stati membri, il SEAE, la Commissione, il Consiglio, l’Agenzia, nonché i proprietari e gli operatori di veicoli spaziali pubblici e privati stabiliti nell’Unione; |
|
b) |
gli utenti SST non primari: altre entità pubbliche e private stabilite nell’Unione. |
Gli utenti SST primari hanno accesso a tutti i servizi SST di cui all’articolo 55, paragrafo 1.
Gli utenti SST non primari possono avere accesso ai servizi SST di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettere b), c) e d).
2. Gli utenti internazionali SST comprendono i paesi terzi, le organizzazioni internazionali che non hanno sede centrale nell’Unione e i soggetti privati che non sono stabiliti nell’Unione. Essi hanno accesso ai servizi SST di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera d), alle seguenti condizioni:
|
a) |
i paesi terzi e le organizzazioni internazionali che non hanno sede centrale nell’Unione possono avere accesso ai servizi SST a norma dell’articolo 8, paragrafo 2; |
|
b) |
i soggetti privati che non sono stabiliti nell’Unione possono avere accesso ai servizi SST purché sia stato concluso dall’Unione, con il paese terzo nel quale sono stabiliti, un accordo internazionale a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, che conceda loro tale accesso. |
Non è richiesto alcun accordo internazionale per accedere ai servizi SST pubblicamente disponibili di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
3. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, disposizioni dettagliate relative all’accesso ai servizi SST e alle procedure pertinenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 107, paragrafo 3.
Articolo 57
Partecipazione degli Stati membri alla sottocomponente SST
1. Gli Stati membri che intendono partecipare alla fornitura dei servizi SST di cui all’articolo 55, paragrafo 1, riguardanti tutte le orbite presentano alla Commissione un’unica proposta congiunta comprovante la conformità ai seguenti criteri:
|
a) |
proprietà di adeguati sensori SST disponibili per la sottocomponente SST e delle risorse umane per gestirli, o accesso agli stessi, oppure proprietà delle adeguate capacità di elaborazione dei dati e di analisi operative concepite specificamente per l’SST e disponibili per la sottocomponente SST, o accesso alle stesse; |
|
b) |
valutazione iniziale dei rischi di sicurezza di ciascuna risorsa SST eseguita e convalidata dallo Stato membro pertinente; |
|
c) |
un piano d’azione che tiene conto del piano di coordinamento adottato a norma dell’articolo 6 della decisione n. 541/2014/UE, per l’attuazione delle attività di cui all’articolo 54 del presente regolamento; |
|
d) |
distribuzione delle diverse attività tra i gruppi di esperti designati a norma dell’articolo 58 del presente regolamento; |
|
e) |
norme sulla condivisione dei dati necessari ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4 del presente regolamento. |
Per quanto riguarda i criteri di cui al primo comma, lettere a) e b), ogni Stato membro che desidera partecipare alla fornitura di servizi SST dimostra la conformità a tali criteri separatamente.
Per quanto riguarda i criteri di cui al primo comma, lettere c), d) ed e), tutti gli Stati membri che desiderano partecipare alla fornitura di servizi SST dimostrano la conformità a tali criteri collettivamente.
2. I criteri di cui al presente articolo, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), si considerano soddisfatti dagli Stati membri partecipanti alla sottocomponente SST i cui organismi nazionali designati sono membri del consorzio istituito ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della decisione n. 541/2014/UE al 12 maggio 2021.
3. Qualora non venga presentata alcuna proposta congiunta conformemente al paragrafo 1 o qualora la Commissione ritenga che una proposta congiunta così presentata non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 1, almeno cinque Stati membri possono presentare alla Commissione una nuova proposta congiunta comprovante la conformità ai criteri di cui al paragrafo 1.
4. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le disposizioni dettagliate concernenti le procedure e gli elementi di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo. Tali misure di esecuzione sono adottate secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 107, paragrafo 3.
Articolo 58
Quadro organizzativo della partecipazione degli Stati membri alla sottocomponente SST
1. Ogni Stato membro che abbia presentato una proposta congiunta che sia stata ritenuta conforme dalla Commissione a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, o che sia stata selezionata dalla Commissione a norma della procedura di cui all’articolo 57, paragrafo 3, designa come rappresentante un organismo nazionale costituente stabilito sul suo territorio. L’organismo nazionale costituente designato è un’autorità pubblica di uno Stato membro o un organismo incaricato dell’esercizio di tale autorità pubblica.
2. Gli organismi nazionali costituenti designati a norma del paragrafo 1 del presente articolo concludono un accordo che crea un partenariato SST («accordo di partenariato SST») e stabilisce le norme e i meccanismi per la loro cooperazione per l’esecuzione delle attività di cui all’articolo 54. In particolare l’accordo di partenariato SST comprende gli elementi di cui alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 57, paragrafo 1, e l’istituzione di una struttura di gestione dei rischi per garantire l’attuazione delle disposizioni sull’utilizzo e sullo scambio sicuro dei dati e delle informazioni SST.
3. Gli organismi nazionali costituenti sviluppano servizi SST dell’Unione di elevata qualità conformemente a un piano pluriennale, a pertinenti indicatori chiave di prestazione e ai requisiti degli utenti, sulla base delle attività dei gruppi di esperti di cui al paragrafo 6 del presente articolo. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, il piano pluriennale e gli indicatori chiave di prestazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 107, paragrafo 3.
4. Gli organismi nazionali costituenti mettono in rete i sensori esistenti e gli eventuali sensori futuri, in modo da gestirli in modo coordinato e ottimizzato al fine di stabilire e di mantenere aggiornato un catalogo comune europeo, lasciando impregiudicate le prerogative degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale.
5. Gli Stati membri partecipanti alla sottocomponente SST effettuano l’accreditamento di sicurezza sulla base dei requisiti generali di sicurezza di cui all’articolo 34, paragrafo 2.
6. Gli Stati membri partecipanti alla sottocomponente SST designano gruppi di esperti responsabili di questioni specifiche relative alle diverse attività SST. I gruppi di esperti sono organismi permanenti istituiti dagli organismi nazionali costituenti degli Stati membri che li hanno designati, che provvedono alla loro gestione e al loro personale, e possono comprendere esperti da tutti gli organismi nazionali costituenti.
7. Gli organismi nazionali costituenti e i gruppi di esperti garantiscono la protezione dei dati SST, delle informazioni SST e dei servizi SST.
8. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate sul funzionamento del quadro organizzativo della partecipazione degli Stati membri alla sottocomponente SST. Tali norme riguardano anche l’inclusione in una fase successiva di uno Stato membro nell’ambito di un partenariato SST nel momento in cui diventa parte dell’accordo di partenariato SST di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 107, paragrafo 3.
Articolo 59
Sportello SST
1. La Commissione, tenendo conto delle raccomandazioni degli organismi nazionali costituenti, seleziona lo sportello SST sulla base delle migliori competenze in materia di sicurezza e di fornitura di servizi. Lo sportello SST:
|
a) |
fornisce le necessarie interfacce sicure al fine di centralizzare, conservare e mettere a disposizione le informazioni SST agli utenti SST di cui all’articolo 56, garantendone l’adeguata gestione e tracciabilità; |
|
b) |
fornisce comunicazioni sulla prestazione dei servizi SST al partenariato SST di cui all’articolo 58, paragrafo 2, e alla Commissione; |
|
c) |
raccoglie i riscontri necessari per il partenariato SST di cui all’articolo 58, paragrafo 2, per garantire il necessario allineamento tra i servizi e le aspettative degli utenti SST; |
|
d) |
sostiene, promuove e incoraggia l’uso dei servizi SST. |
2. Gli organismi nazionali costituenti concludono i necessari accordi di attuazione con lo sportello SST.
Articolo 60
Attività SWE
1. La sottocomponente SWE può fornire sostegno alle seguenti attività:
|
a) |
valutazione e individuazione delle esigenze degli utenti nei settori di cui al paragrafo 2, lettera b), allo scopo di definire i servizi SWE che devono essere forniti; |
|
b) |
fornitura di servizi SWE agli utenti dei servizi SWE, conformemente alle esigenze degli utenti individuate e ai requisiti tecnici. |
2. I servizi SWE sono disponibili in qualsiasi momento e senza interruzioni. La Commissione seleziona tali servizi mediante atti di esecuzione conformemente alle seguenti regole:
|
a) |
la Commissione stabilisce le priorità dei servizi SWE da fornire a livello di Unione in funzione delle esigenze degli utenti SWE, della maturità tecnologica dei servizi e del risultato della valutazione dei rischi; |
|
b) |
i servizi SWE possono contribuire alle attività di protezione civile e alla protezione di un’ampia gamma di settori, quali spazio, trasporti, GNSS, reti elettriche e comunicazioni. |
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 107, paragrafo 2.
3. La selezione delle entità pubbliche o private incaricate di fornire i servizi SWE deve essere effettuata mediante un bando di gara.
Articolo 61
Attività NEO
1. La sottocomponente NEO può fornire sostegno alle seguenti attività:
|
a) |
mappatura delle capacità degli Stati membri di individuare e monitorare gli oggetti vicini alla Terra; |
|
b) |
promozione della messa in rete di strutture e centri di ricerca degli Stati membri; |
|
c) |
sviluppo del servizio di cui al paragrafo 2; |
|
d) |
sviluppo di un servizio di risposta rapida di routine in grado di caratterizzare gli oggetti vicini alla Terra di recente scoperta; |
|
e) |
creazione di un catalogo europeo degli oggetti vicini alla Terra. |
2. La Commissione può, nell’ambito delle sue competenze, porre in essere procedure volte a coordinare, con la partecipazione dei pertinenti organi dell’ONU, le azioni delle autorità pubbliche nazionali e dell’Unione responsabili della protezione civile nel caso in cui si individui un oggetto vicino alla Terra in avvicinamento alla Terra.
CAPO II
GOVSATCOM
Articolo 62
Ambito di applicazione di GOVSATCOM
Nell’ambito della componente GOVSATCOM le capacità e i servizi di comunicazione satellitare sono combinati in un insieme di capacità e servizi di comunicazione satellitare comune a livello di Unione con adeguati requisiti di sicurezza. Tale componente comprende:
|
a) |
lo sviluppo, la costruzione e le operazioni dell’infrastruttura del segmento di terra di cui all’articolo 67 e dell’eventuale infrastruttura spaziale di cui all’articolo 102, paragrafo 2; |
|
b) |
l’acquisizione di apparecchiature degli utenti, servizi e capacità di comunicazione satellitare, governativi e commerciali, necessari per la fornitura di servizi GOVSATCOM; |
|
c) |
le misure necessarie a ottenere un’ulteriore interoperabilità e standardizzazione delle apparecchiature degli utenti GOVSATCOM. |
Articolo 63
Capacità e servizi forniti da GOVSATCOM
1. La fornitura di capacità e servizi GOVSATCOM è garantita come stabilito nel portafoglio servizi di cui al paragrafo 3 del presente articolo e in conformità dei requisiti operativi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nei requisiti di sicurezza specifici GOVSATCOM di cui all’articolo 34, paragrafo 2, e nei limiti delle regole di condivisione e definizione delle priorità di cui all’articolo 66.
L’accesso alle capacità e ai servizi GOVSATCOM è gratuito per gli utenti istituzionali e governativi GOVSATCOM, a meno che la Commissione definisca una politica tariffaria a norma dell’articolo 66, paragrafo 2.
2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i requisiti operativi per i servizi GOVSATCOM sotto forma di specifiche tecniche per i casi d’uso GOVSATCOM relativi in particolare alla gestione delle crisi, alla sorveglianza e alla gestione delle infrastrutture chiave, comprese le reti di comunicazione diplomatica. Tali requisiti operativi sono basati su un’analisi dettagliata delle esigenze degli utenti GOVSATCOM e tengono conto dei requisiti derivanti dalle apparecchiature degli utenti e dalle reti esistenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 107, paragrafo 3.
3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il portafoglio servizi per i servizi GOVSATCOM, sotto forma di un elenco di categorie di capacità e servizi di comunicazione satellitare e dei loro attributi, compresa la copertura geografica, la frequenza, la larghezza di banda, le apparecchiature degli utenti e le caratteristiche di sicurezza. Il portafoglio servizi tiene conto dei servizi esistenti commercialmente disponibili al fine di non causare una distorsione della concorrenza nel mercato interno. Tali atti di esecuzione sono aggiornati regolarmente, si basano su requisiti operativi e di sicurezza di cui al paragrafo 1 del presente articolo e stabiliscono le priorità per i servizi forniti agli utenti in funzione della loro pertinenza e criticità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 107, paragrafo 3.
4. Gli utenti GOVSATCOM hanno accesso alle capacità e ai servizi GOVSATCOM elencati nel portafoglio servizi di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tale accesso è fornito mediante i poli GOVSATCOM di cui all’articolo 67, paragrafo 1.
Articolo 64
Fornitori di capacità e servizi di comunicazione satellitare
Le capacità e i servizi di comunicazione satellitare nell’ambito della componente GOVSATCOM possono essere forniti dalle seguenti entità:
|
a) |
i partecipanti GOVSATCOM di cui all’articolo 68; e |
|
b) |
le persone giuridiche debitamente accreditate per fornire capacità o servizi di comunicazione satellitare conformemente alla procedura di accreditamento di sicurezza di cui all’articolo 37, che avviene in conformità dei requisiti generali di sicurezza per la componente GOVSATCOM di cui all’articolo 34, paragrafo 2. |
Articolo 65
Utenti GOVSATCOM
1. I seguenti soggetti possono essere utenti GOVSATCOM a condizione che siano affidati loro compiti relativi alla vigilanza e alla gestione di missioni, operazioni e infrastrutture di rilevanza per le emergenze e per la sicurezza:
|
a) |
un’autorità pubblica dell’Unione o degli Stati membri o un organismo incaricato dell’esercizio di tale autorità pubblica; |
|
b) |
una persona fisica o giuridica che agisce per conto e sotto il controllo di un’entità di cui alla lettera a) del presente paragrafo. |
2. Gli utenti GOVSATCOM di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono debitamente autorizzati da un partecipante GOVSATCOM di cui all’articolo 68 a utilizzare capacità e servizi GOVSATCOM e rispettano i requisiti generali di sicurezza di cui all’articolo 34, paragrafo 2, definiti per GOVSATCOM.
Articolo 66
Definizione delle priorità e condivisione
1. Le capacità, i servizi e le apparecchiature degli utenti di comunicazione satellitare messi in comune sono condivisi e ne sono definite le priorità tra i partecipanti GOVSATCOM di cui all’articolo 68 sulla base di un’analisi dei rischi per la sicurezza intrinseca ed estrinseca degli utenti. Tale analisi tiene conto delle infrastrutture di comunicazione esistenti e della disponibilità delle capacità esistenti, nonché della loro copertura geografica, a livello di Unione e nazionale. Tali definizione delle priorità e condivisione danno la precedenza agli utenti GOVSATCOM in funzione della loro rilevanza e criticità.
2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme dettagliate sulla definizione delle priorità e sulla condivisione delle capacità, dei servizi e delle apparecchiature degli utenti di comunicazione satellitare, tenendo conto della domanda prevista per i diversi casi d’uso GOVSATCOM, dell’analisi dei rischi di sicurezza per tali casi d’uso e, se del caso, dell’efficienza in termini di costi.
Definendo una politica di determinazione dei prezzi all’interno di tali norme, la Commissione garantisce che la fornitura di capacità e servizi GOVSATCOM non crei una distorsione del mercato e che non vi sia una carenza di capacità GOVSATCOM.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 107, paragrafo 3.
3. La definizione delle priorità e la condivisione delle capacità e dei servizi di comunicazione satellitare tra gli utenti GOVSATCOM che sono autorizzati dallo stesso partecipante GOVSATCOM sono determinate e attuate da tale partecipante GOVSATCOM.
Articolo 67
Infrastruttura e funzionamento del segmento di terra
1. Il segmento di terra comprende l’infrastruttura necessaria a consentire la fornitura di servizi agli utenti GOVSATCOM conformemente all’articolo 66, in particolare i poli GOVSATCOM alla cui acquisizione si provvede nell’ambito di tale componente al fine di creare un collegamento tra gli utenti GOVSATCOM e i fornitori di capacità e servizi di comunicazione satellitare. Il segmento di terra e il suo funzionamento rispettano i requisiti di sicurezza generali di cui all’articolo 34, paragrafo 2, definiti per GOVSATCOM.
2. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, l’ubicazione dell’infrastruttura del segmento di terra. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 107, paragrafo 3, e lasciano impregiudicato il diritto degli Stati membri di decidere di non ospitare siffatte infrastrutture.
Articolo 68
Partecipanti e autorità competenti GOVSATCOM
1. Gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e il SEAE sono partecipanti GOVSATCOM nella misura in cui autorizzano gli utenti GOVSATCOM o forniscono capacità di comunicazione satellitare, siti del segmento di terra o parte delle strutture del segmento di terra.
Laddove il Consiglio, la Commissione o il SEAE autorizzino gli utenti GOVSATCOM o forniscano capacità di comunicazione satellitare, siti del segmento di terra o parte delle strutture del segmento di terra sul territorio di uno Stato membro, tale autorizzazione o fornitura non è in contrasto con le disposizioni in materia di neutralità o non allineamento previste dal diritto costituzionale dello Stato membro in questione.
2. Le agenzie dell’Unione possono diventare partecipanti GOVSATCOM solo nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere i loro compiti e in conformità delle disposizioni dettagliate stabilite in un accordo amministrativo concluso tra l’agenzia interessata e l’istituzione dell’Unione responsabile della sua vigilanza.
3. I paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono diventare partecipanti GOVSATCOM in conformità dell’articolo 7.
4. Ciascun partecipante GOVSATCOM designa un’autorità competente GOVSATCOM.
5. Un’autorità competente GOVSATCOM garantisce che:
|
a) |
i servizi siano utilizzati conformemente ai requisiti di sicurezza applicabili; |
|
b) |
i diritti di accesso per gli utenti GOVSATCOM siano determinati e gestiti; |
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c) |
le apparecchiature degli utenti e le informazioni e le connessioni di comunicazione elettronica associate siano utilizzate e gestite conformemente ai requisiti di sicurezza applicabili; |
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d) |
è istituito un punto di contatto centrale a fini di assistenza, se necessario, nella comunicazione dei rischi e delle minacce di sicurezza, in particolare il rilevamento di interferenze elettromagnetiche potenzialmente dannose che interessano i servizi nell’ambito di tale componente. |
Articolo 69
Monitoraggio dell’offerta e della domanda di GOVSATCOM
Al fine di ottimizzare l’equilibrio tra l’offerta e la domanda di servizi GOVSATCOM, la Commissione monitora costantemente l’evoluzione dell’offerta, incluse le capacità GOVSATCOM esistenti in orbita per la messa in comune e la condivisione, e della domanda di capacità e servizi GOVSATCOM, tenendo conto dei nuovi rischi e delle nuove minacce, nonché degli sviluppi tecnologici.
TITOLO IX
L’AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA SPAZIALE
CAPO I
Disposizioni generali relative all’Agenzia
Articolo 70
Status giuridico dell’Agenzia
1. L’Agenzia è un organismo dell’Unione. Essa è dotata di personalità giuridica.
2. In ognuno degli Stati membri l’Agenzia ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta dalle leggi nazionali alle persone giuridiche. Essa può in particolare acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. L’Agenzia è rappresentata dal suo direttore esecutivo.
Articolo 71
Sede e uffici locali dell’Agenzia
1. L’agenzia ha sede a Praga, Cechia.
2. Il personale dell’Agenzia può essere situato in uno dei centri terrestri di Galileo o EGNOS di cui alle decisioni di esecuzione (UE) 2016/413 o (UE) 2017/1406, per svolgere le attività del programma previste dal relativo accordo.
3. In funzione delle esigenze del programma, possono essere istituiti uffici locali negli Stati membri secondo la procedura di cui all’articolo 79, paragrafo 2.
CAPO II
Organizzazione dell’Agenzia
Articolo 72
Struttura amministrativa e di gestione
1. La struttura amministrativa e di gestione dell’Agenzia è composta:
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a) |
dal consiglio di amministrazione; |
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b) |
dal direttore esecutivo; |
|
c) |
dal comitato di accreditamento di sicurezza. |
2. Il consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e il comitato di accreditamento di sicurezza collaborano al fine di garantire il funzionamento dell’Agenzia e il coordinamento conformemente alle procedure fissate dalle regole interne dell’Agenzia, quali il regolamento interno del consiglio di amministrazione, il regolamento interno del comitato di accreditamento di sicurezza, le regole finanziarie applicabili all’Agenzia, le modalità di applicazione dello statuto dei funzionari dell’Unione europea («statuto») e le regole che disciplinano l’accesso ai documenti.
Articolo 73
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da tre rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto. Il consiglio di amministrazione comprende inoltre un membro designato dal Parlamento europeo senza diritto di voto.
2. Il presidente o il vicepresidente del comitato di accreditamento di sicurezza, un rappresentante del Consiglio, un rappresentante dell’alto rappresentante e un rappresentante dell’ESA sono invitati ad assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori per le questioni che li riguardano direttamente, alle condizioni stabilite nel regolamento interno del consiglio di amministrazione.
3. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. In assenza del membro titolare, il supplente lo rappresenta.
4. Ciascuno Stato membro nomina un membro e un supplente del consiglio di amministrazione, tenendo conto delle loro conoscenze nell’ambito dei compiti dell’Agenzia e delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Al fine di garantire la continuità delle attività del consiglio di amministrazione, il Parlamento europeo, la Commissione e gli Stati membri si sforzano di limitare l’avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione. Tutte le parti si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nel consiglio di amministrazione.
5. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione e dei rispettivi supplenti è di quattro anni ed è rinnovabile.
6. Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all’articolo 98 e sono conformi al regolamento interno del consiglio di amministrazione. Tali rappresentanti non hanno diritto di voto.
Articolo 74
Presidente del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri con diritto di voto. Il vicepresidente sostituisce automaticamente il presidente in caso di impedimento di quest’ultimo a svolgere le proprie funzioni.
2. Il mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni ed è rinnovabile una volta. Ogni mandato termina quando tali persone perdono la qualità di membri del consiglio di amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione ha il potere di revocare il presidente, il vicepresidente o entrambi.
Articolo 75
Riunioni del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, salvo decisione contraria del presidente. Il direttore esecutivo non ha diritto di voto.
3. Il consiglio di amministrazione tiene riunioni ordinarie con cadenza periodica, almeno due volte all’anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
4. Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, qualsiasi persona il cui parere possa essere rilevante. I membri del consiglio di amministrazione possono, fatte salve le disposizioni del suo regolamento interno, farsi assistere da consulenti o esperti.
5. Ove la discussione riguardi l’uso di infrastrutture nazionali sensibili, i rappresentanti degli Stati membri e i rappresentanti della Commissione possono partecipare alle riunioni e alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in base al principio della necessità di conoscere. Tuttavia, solo i rappresentanti degli Stati membri che possiedono tali infrastrutture e i rappresentanti della Commissione possono partecipare al voto. Qualora non rappresenti uno degli Stati membri che possiedono tali infrastrutture, il presidente del consiglio di amministrazione è sostituito dai rappresentanti degli Stati membri che possiedono tali infrastrutture. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce le situazioni in cui può essere applicata tale procedura.
6. L’Agenzia svolge la funzione di segretariato del consiglio di amministrazione.
Articolo 76
Modalità di voto del consiglio di amministrazione
1. Salvo diversa disposizione del presente regolamento, il consiglio di amministrazione adotta le decisioni a maggioranza dei membri con diritto di voto.
Per l’elezione e la revoca del presidente e del vicepresidente del consiglio di amministrazione, nonché per l’adozione del bilancio e dei programmi di lavoro, l’approvazione degli accordi di cui all’articolo 98, paragrafo 2, le norme di sicurezza dell’Agenzia, l’adozione del regolamento interno, l’istituzione di uffici locali e l’approvazione delle convenzioni di accoglienza di cui all’articolo 92, è necessaria la maggioranza dei due terzi di tutti i membri con diritto di voto.
2. Ciascun rappresentante degli Stati membri e della Commissione dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto. Le decisioni basate sull’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), ad eccezione delle questioni di cui al titolo V, capo II, o sull’articolo 77, paragrafo 5, non sono adottate in assenza di un voto favorevole dei rappresentanti della Commissione.
3. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce disposizioni di voto più dettagliate, in particolare le condizioni in cui un membro può agire per conto di un altro, nonché le regole in materia di quorum, se del caso.
Articolo 77
Compiti del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione provvede affinché l’Agenzia svolga i compiti affidati a essa nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento e adotta tutte le decisioni necessarie a tal fine. Ciò fa salve le competenze attribuite al comitato di accreditamento di sicurezza per le attività di cui al titolo V, capo II.
2. Inoltre, il consiglio di amministrazione:
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a) |
adotta, entro il 15 novembre di ogni anno, il programma di lavoro dell’Agenzia per l’anno seguente, previa integrazione della sezione elaborata dal comitato di accreditamento di sicurezza, che rimane invariata, conformemente all’articolo 80, lettera b), e dopo aver ricevuto il parere della Commissione; |
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b) |
adotta, entro il 30 giugno del primo anno del quadro finanziario pluriennale di cui all’articolo 312 TFUE, il programma di lavoro pluriennale dell’Agenzia per il periodo coperto da tale quadro finanziario pluriennale, previa integrazione della sezione elaborata dal comitato di accreditamento di sicurezza, che rimane invariata, conformemente all’articolo 80, lettera a), del presente regolamento, e dopo aver ricevuto il parere della Commissione. Il Parlamento europeo è consultato riguardo al programma di lavoro pluriennale, purché lo scopo della consultazione sia uno scambio di opinioni e i risultati non siano vincolanti per l’Agenzia; |
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c) |
esercita le funzioni in materia di bilancio a norma dell’articolo 84, paragrafi 5, 6, 10 e 11; |
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d) |
vigila sul funzionamento del centro di monitoraggio della sicurezza Galileo di cui all’articolo 34, paragrafo 5, lettera b); |
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e) |
adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (46), conformemente all’articolo 94 del presente regolamento; |
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f) |
approva gli accordi di cui all’articolo 98, previa consultazione del comitato di accreditamento di sicurezza per quanto riguarda le disposizioni di tali accordi concernenti l’accreditamento di sicurezza; |
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g) |
adotta le procedure tecniche necessarie all’adempimento dei suoi compiti; |
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h) |
adotta la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell’Agenzia, previa integrazione della parte elaborata dal comitato di accreditamento di sicurezza, che rimane invariata, conformemente all’articolo 80, lettera c), e la trasmette entro il 1o luglio di ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti; |
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i) |
provvede a dare opportuno seguito alle conclusioni e raccomandazioni risultanti dalle valutazioni e dagli audit di cui all’articolo 102 e a quelle che risultino dalle indagini effettuate dall’OLAF, nonché a tutte le relazioni di audit interno o esterno; trasmette all’autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione; |
|
j) |
è consultato dal direttore esecutivo sull’accordo quadro relativo al partenariato finanziario di cui all’articolo 31 e sugli accordi di contributo di cui all’articolo 27, paragrafo 3, e all’articolo 29, paragrafo 5, prima che siano firmati; |
|
k) |
adotta le norme di sicurezza dell’Agenzia di cui all’articolo 96; |
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l) |
approva una strategia antifrode, in base a una proposta del direttore esecutivo; |
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m) |
ove necessario e sulla base delle proposte del direttore esecutivo, approva le strutture organizzative di cui all’articolo 79, paragrafo 1, lettera l); |
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n) |
nomina un contabile, che può essere il contabile della Commissione, che:
|
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o) |
adottare e pubblicare il proprio regolamento interno. |
3. Nei confronti del personale dell’Agenzia, il consiglio di amministrazione esercita i poteri conferiti all’autorità investita del potere di nomina dallo statuto e all’autorità competente per la conclusione dei contratti di assunzione dal regime («poteri dell’autorità investita del potere di nomina»).
Il consiglio di amministrazione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 110 dello statuto, una decisione basata sull’articolo 2, paragrafo 1, dello statuto e sull’articolo 6 del regime, che delega al direttore esecutivo i pertinenti poteri dell’autorità investita del potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della suddetta delega di competenze. Il direttore esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione in merito all’esercizio di tali poteri delegati. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.
In applicazione del secondo comma del presente paragrafo, qualora si verifichino circostanze eccezionali che lo richiedono, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri dell’autorità investita del potere di nomina al direttore esecutivo e di quelli subdelegati dal direttore esecutivo, ed esercitare esso stesso tali poteri o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale che non sia il direttore esecutivo.
In deroga al secondo comma del presente paragrafo, il consiglio di amministrazione è tenuto a delegare al presidente del comitato di accreditamento di sicurezza i poteri di cui al primo comma per quanto concerne l’assunzione, la valutazione e il reinquadramento del personale che partecipa alle attività di cui al titolo V, capo II, nonché i provvedimenti disciplinari da prendere nei confronti di tale personale.
Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione dello statuto e del regime, secondo la procedura di cui all’articolo 110 dello statuto. Per le questioni riguardanti l’assunzione, la valutazione, il reinquadramento del personale che partecipa alle attività di cui al titolo V, capo II, del presente regolamento e i provvedimenti disciplinari pertinenti da adottare, il consiglio di amministrazione consulta previamente il comitato di accreditamento di sicurezza e tiene in debito conto le sue osservazioni.
Il consiglio di amministrazione adotta altresì una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l’Agenzia. Prima di adottare tale decisione, il consiglio di amministrazione consulta il comitato di accreditamento di sicurezza riguardo al distacco di esperti nazionali che partecipano alle attività di accreditamento di sicurezza di cui al titolo V, capo II, e tiene in debito conto le sue osservazioni.
4. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo e può prorogare o porre fine al suo mandato ai sensi dell’articolo 89.
5. Tranne per quanto riguarda le attività intraprese conformemente al titolo V, capo II, il consiglio di amministrazione esercita l’autorità disciplinare sul direttore esecutivo in relazione all’operato di quest’ultimo, in particolare riguardo alle questioni di sicurezza di competenza dell’Agenzia.
Articolo 78
Direttore esecutivo
1. L’Agenzia è diretta dal direttore esecutivo. Il direttore esecutivo risponde al consiglio di amministrazione.
Il presente paragrafo non pregiudica l’autonomia o l’indipendenza del comitato di accreditamento di sicurezza e del personale dell’Agenzia posto sotto la sua supervisione in conformità dell’articolo 82, né i poteri attribuiti al comitato di accreditamento di sicurezza e al presidente del comitato di accreditamento di sicurezza in conformità, rispettivamente, degli articoli 38 e 81.
2. Fatte salve le competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da governi o altri organismi.
Articolo 79
Compiti del direttore esecutivo
1. Il direttore esecutivo svolge i seguenti compiti:
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a) |
rappresenta l’Agenzia e firma gli accordi di cui all’articolo 27, paragrafo 3, all’articolo 29, paragrafo 5, e all’articolo 31; |
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b) |
prepara i lavori del consiglio di amministrazione e partecipa, senza diritto di voto, ai lavori dello stesso, fatto salvo l’articolo 75, paragrafo 2; |
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c) |
attua le decisioni del consiglio di amministrazione; |
|
d) |
prepara i programmi di lavoro pluriennali e annuali dell’Agenzia e li presenta al consiglio di amministrazione per approvazione, ad eccezione delle parti preparate e adottate dal comitato di accreditamento di sicurezza in conformità dell’articolo 80, lettere a) e b); |
|
e) |
attua i programmi di lavoro pluriennali e annuali, ad eccezione delle parti attuate dal presidente del comitato di accreditamento di sicurezza; |
|
f) |
prepara una relazione sui progressi realizzati nell’attuazione del programma di lavoro annuale e, se del caso, del programma di lavoro pluriennale, per ogni riunione del consiglio di amministrazione, integrando, senza alterarla, la sezione preparata dal presidente del comitato di accreditamento di sicurezza; |
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g) |
prepara la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell’Agenzia, a eccezione della sezione preparata e approvata dal comitato di accreditamento di sicurezza in conformità dell’articolo 80, lettera c), riguardo alle attività di cui al titolo V e la sottopone al consiglio di amministrazione per approvazione; |
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h) |
gestisce l’amministrazione quotidiana dell’Agenzia e adotta tutte le misure necessarie per garantire il funzionamento dell’Agenzia conformemente al presente regolamento, compresa l’adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi; |
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i) |
elabora un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia conformemente all’articolo 84 ed esegue il bilancio conformemente all’articolo 85; |
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j) |
provvede affinché l’Agenzia, quale operatore del centro di monitoraggio della sicurezza Galileo, sia in grado di ottemperare alle istruzioni impartite a norma della decisione (PESC) 2021/698 e di adempiere al suo ruolo di cui all’articolo 6 della decisione n. 1104/2011/UE; |
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k) |
garantisce la circolazione di tutte le informazioni pertinenti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, nell’ambito della struttura dell’Agenzia di cui all’articolo 72, paragrafo 1; |
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l) |
definisce, in stretta collaborazione con il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza per le questioni relative alle attività di accreditamento di sicurezza di cui al titolo V, capo II, le strutture organizzative dell’Agenzia e le presenta per approvazione al consiglio di amministrazione; tali strutture riflettono le caratteristiche specifiche delle varie componenti del programma; |
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m) |
nei confronti del personale dell’Agenzia, esercita i poteri dell’autorità investita del potere di nomina di cui all’articolo 77, paragrafo 3, primo comma, nella misura in cui tali poteri gli sono delegati conformemente all’articolo 77, paragrafo 3, secondo comma; |
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n) |
provvede affinché il comitato di accreditamento di sicurezza, gli organi di cui all’articolo 38, paragrafo 3, e all’articolo 82, paragrafo 3, e il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza dispongano di servizi di segretariato e di tutte le risorse necessarie al loro corretto funzionamento; |
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o) |
ad eccezione della sezione del piano d’azione riguardante le attività di cui al titolo V, capo II, elabora un piano d’azione volto a garantire il seguito alle conclusioni e raccomandazioni delle valutazioni di cui all’articolo 102 e, dopo aver integrato, senza modificarla, la sezione elaborata dal comitato di accreditamento di sicurezza, trasmette alla Commissione una relazione semestrale sui progressi realizzati, che è trasmessa anche al consiglio di amministrazione per conoscenza; |
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p) |
adotta le seguenti misure per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione:
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q) |
elabora una strategia antifrode per l’Agenzia che sia proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto di un’analisi dei costi-benefici delle misure da attuare e delle conclusioni e raccomandazioni derivanti dalle indagini OLAF, e la presenta per approvazione al consiglio di amministrazione; |
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r) |
su richiesta, presenta relazioni al Parlamento europeo sull’esercizio delle sue funzioni; il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull’esercizio delle sue funzioni. |
2. Il direttore esecutivo decide se sia necessario collocare uno o più membri del personale in uno o più Stati membri per svolgere i compiti dell’Agenzia in maniera efficiente ed efficace. Prima di decidere di istituire un ufficio locale, il direttore esecutivo ottiene il consenso preventivo della Commissione, del consiglio di amministrazione e dello Stato membro o degli Stati membri interessati. La decisione precisa l’ambito delle attività da espletarsi presso l’ufficio locale in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell’Agenzia. Ove possibile, l’impatto in termini di assegnazione del personale e di bilancio è integrato nel progetto di documento unico di programmazione di cui all’articolo 84, paragrafo 6.
Articolo 80
Compiti di gestione del comitato di accreditamento di sicurezza
In aggiunta ai compiti di cui all’articolo 38, il comitato di accreditamento di sicurezza, nell’ambito della gestione dell’Agenzia:
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a) |
prepara e approva la parte del programma di lavoro pluriennale relativa alle attività operative di cui al titolo V, capo II, e alle risorse finanziarie e umane necessarie alla realizzazione di tali attività, e la trasmette in tempo utile al consiglio di amministrazione affinché possa essere integrata nel programma di lavoro pluriennale; |
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b) |
prepara e approva la parte del programma di lavoro annuale relativa alle attività operative di cui al titolo V, capo II, e alle risorse finanziarie e umane necessarie alla realizzazione di tali attività, e la trasmette in tempo utile al consiglio di amministrazione affinché possa essere integrata nel programma di lavoro annuale; |
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c) |
prepara e approva la parte della relazione annuale relativa alle attività e alle prospettive dell’Agenzia di cui al titolo V, capo II, e alle risorse finanziarie e umane necessarie alla realizzazione di tali attività e prospettive, e la trasmette in tempo utile al consiglio di amministrazione affinché possa essere integrata nella relazione annuale. |
Articolo 81
Presidente del comitato di accreditamento di sicurezza
1. Il comitato di accreditamento di sicurezza elegge un presidente e un vicepresidente tra i suoi membri, a maggioranza dei due terzi di tutti i membri aventi diritto di voto. Qualora, dopo due riunioni del comitato di accreditamento di sicurezza, non si raggiunga una maggioranza dei due terzi, è richiesta una maggioranza semplice.
2. Il vicepresidente sostituisce automaticamente il presidente in caso di impedimento del presidente a svolgere le proprie funzioni.
3. Il comitato di accreditamento di sicurezza ha il potere di revocare il presidente, il vicepresidente o entrambi. Adotta la decisione di revoca a maggioranza dei due terzi.
4. Il mandato del presidente e del vicepresidente del comitato di accreditamento di sicurezza è di due anni, rinnovabile una volta. Ogni mandato termina quando tale persona perde la qualità di membro del comitato di accreditamento di sicurezza.
Articolo 82
Aspetti organizzativi del comitato di accreditamento di sicurezza
1. Il comitato di accreditamento di sicurezza ha accesso a tutte le risorse umane e materiali richieste per svolgere indipendentemente i propri compiti. Ha inoltre accesso a qualunque informazione utile per l’espletamento dei suoi compiti di cui siano in possesso gli altri organi dell’Agenzia, fatti salvi i principi di autonomia e indipendenza di cui all’articolo 37, lettera i).
2. Il comitato di accreditamento di sicurezza e il personale dell’Agenzia posto sotto la sua supervisione svolgono le proprie mansioni in maniera tale da garantire l’autonomia e l’indipendenza dalle altre attività dell’Agenzia, in particolare le attività operative legate all’utilizzo dei sistemi, conformemente agli obiettivi delle varie componenti del programma. Un membro del personale dell’Agenzia sotto la supervisione del comitato di accreditamento di sicurezza non è assegnato nello stesso momento ad altri compiti all’interno dell’Agenzia.
A tal fine, all’interno dell’Agenzia si stabilisce un’effettiva separazione organizzativa tra il personale impegnato nelle attività di cui al titolo V, capo II, e il resto del personale dell’Agenzia. Il comitato di accreditamento di sicurezza comunica immediatamente al direttore esecutivo, al consiglio di amministrazione e alla Commissione qualsiasi circostanza che possa ostacolare la sua autonomia o indipendenza. Qualora non venga trovata alcuna soluzione all’interno dell’Agenzia, la Commissione esamina la situazione, in consultazione con le parti interessate. In base all’esito di tale esame, la Commissione adotta le opportune misure di attenuazione che l’Agenzia deve attuare e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.
3. Il comitato di accreditamento di sicurezza istituisce organi speciali subordinati, incaricati, dietro sue istruzioni, di occuparsi di questioni specifiche. In particolare, garantendo nel contempo la necessaria continuità delle sue attività, istituisce un gruppo incaricato di procedere alla revisione delle analisi di sicurezza e di eseguire prove in materia e di elaborare le pertinenti relazioni sui rischi al fine di assisterlo nella preparazione delle sue decisioni. Il comitato di accreditamento di sicurezza può istituire e sciogliere gruppi di esperti per contribuire alle attività di tale gruppo.
Articolo 83
Compiti del presidente del comitato di accreditamento di sicurezza
1. Il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza provvede affinché il comitato svolga le attività di accreditamento di sicurezza in modo indipendente e svolge i seguenti compiti:
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a) |
gestione delle attività di accreditamento di sicurezza sotto la supervisione del comitato di accreditamento di sicurezza; |
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b) |
attuazione della parte dei programmi di lavoro pluriennali e annuali dell’Agenzia di cui al titolo V, capo II, sotto la supervisione del comitato di accreditamento di sicurezza; |
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c) |
collaborazione con il direttore esecutivo al fine di aiutarlo ad elaborare il progetto di tabella dell’organico di cui all’articolo 84, paragrafo 4, e le strutture organizzative dell’Agenzia; |
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d) |
preparazione della sezione della relazione sui progressi realizzati riguardante le attività operative di cui al titolo V, capo II, e trasmissione della stessa al comitato di accreditamento di sicurezza e al direttore esecutivo in tempo utile affinché possa essere integrata nella relazione sui progressi realizzati; |
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e) |
preparazione della sezione della relazione annuale e del piano d’azione riguardante le attività operative di cui al titolo V, capo II, e relativa trasmissione in tempo utile al direttore esecutivo; |
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f) |
rappresentazione dell’Agenzia per le attività e le decisioni di cui al titolo V, capo II; |
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g) |
nei confronti del personale dell’Agenzia coinvolto nelle attività di cui al titolo V, capo II, esercizio dei poteri previsti dall’articolo 77, paragrafo 3, primo comma, nella misura in cui tali poteri gli sono delegati conformemente all’articolo 77, paragrafo 3, quarto comma. |
2. Per le attività di cui al titolo V, capo II, il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza a uno scambio di opinioni sui lavori e le prospettive dell’Agenzia dinanzi a tali istituzioni, anche relativamente ai programmi di lavoro pluriennali e annuali.
CAPO III
Disposizioni finanziarie relative all’Agenzia
Articolo 84
Bilancio dell’Agenzia
1. Fatte salve altre risorse e contributi, le entrate dell’Agenzia comprendono un contributo dell’Unione iscritto nel bilancio dell’Unione in modo da garantire l’equilibrio tra le entrate e le spese. L’Agenzia può beneficiare di sovvenzioni ad hoc a titolo del bilancio dell’Unione.
2. Le spese dell’Agenzia comprendono le spese amministrative, quelle relative al personale e all’infrastruttura, i costi operativi e le spese connesse al funzionamento del comitato di accreditamento di sicurezza, inclusi gli organi di cui all’articolo 38, paragrafo 3, e all’articolo 82, paragrafo 3, e quelle relative ai contratti e agli accordi conclusi dall’Agenzia per svolgere i compiti affidati a essa.
3. Le entrate e le spese devono risultare in pareggio.
4. Il direttore esecutivo elabora, in stretta concertazione con il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza per le attività di cui al titolo V, capo II, un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo, evidenziando la distinzione tra gli elementi del progetto di stato di previsione relativi alle attività di accreditamento di sicurezza e quelli relativi alle altre attività dell’Agenzia. Il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza può redigere lo stato di previsione in base a tale progetto e il direttore esecutivo trasmette sia il progetto sia lo stato di previsione al consiglio di amministrazione e al comitato di accreditamento di sicurezza, corredati di un progetto di tabella dell’organico.
5. Ogni anno il consiglio di amministrazione compila, in base al progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese e in stretta collaborazione con il comitato di accreditamento di sicurezza per le attività di cui al titolo V, capo II, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione e ai paesi terzi o alle organizzazioni internazionali con cui l’Agenzia ha stipulato accordi conformemente all’articolo 98 un progetto di documento unico di programmazione comprendente, tra l’altro, uno stato di previsione, un progetto di tabella dell’organico e un programma di lavoro annuale provvisorio.
7. La Commissione trasmette lo stato di previsione delle entrate e delle spese al Parlamento europeo e al Consiglio («autorità di bilancio») unitamente al progetto di bilancio generale dell’Unione europea.
8. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime che ritiene necessarie per quanto concerne la tabella dell’organico e l’importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto di bilancio generale dell’Unione europea. La Commissione deve sottoporre il progetto di bilancio generale all’autorità di bilancio a norma dell’articolo 314 TFUE.
9. L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo destinato all’Agenzia e adotta la tabella dell’organico dell’Agenzia.
10. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio. Il bilancio diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se necessario, il bilancio viene opportunamente adeguato.
11. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all’autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che avrebbe conseguenze economiche significative sul finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali la locazione o l’acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.
12. Qualora un ramo dell’autorità di bilancio abbia comunicato la sua intenzione di emettere un parere, esso trasmette il suo parere al consiglio di amministrazione entro sei settimane dalla notifica del progetto.
Articolo 85
Esecuzione del bilancio dell’Agenzia
1. Il direttore esecutivo esegue il bilancio dell’Agenzia.
2. Ogni anno il direttore esecutivo comunica all’autorità di bilancio tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle loro funzioni di valutazione.
Articolo 86
Rendicontazione e discarico dell’Agenzia
La rendicontazione provvisoria e definitiva e il discarico dell’Agenzia seguono le regole e il calendario del regolamento finanziario e del regolamento finanziario quadro per gli organismi di cui all’articolo 70 del regolamento finanziario.
Articolo 87
Disposizioni finanziarie relative all’Agenzia
Le regole finanziarie applicabili all’Agenzia sono adottate dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Tali regole finanziarie si discostano dal regolamento finanziario quadro per gli organismi di cui all’articolo 70 del regolamento finanziario soltanto se lo impongono esigenze specifiche per il funzionamento dell’Agenzia e previo accordo della Commissione.
CAPO IV
Risorse umane dell’Agenzia
Articolo 88
Personale dell’Agenzia
1. Al personale impiegato dall’Agenzia si applicano lo statuto, il regime e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell’Unione ai fini dell’applicazione dello statuto e del regime.
2. Il personale dell’Agenzia è costituito da agenti assunti dall’Agenzia per quanto necessario all’adempimento dei suoi compiti. Tale personale possiede un’abilitazione di sicurezza adeguata al livello di classificazione delle informazioni che tratta.
3. Le regole interne dell’Agenzia, quali il regolamento interno del consiglio di amministrazione, il regolamento interno del comitato di accreditamento di sicurezza, le regole finanziarie applicabili all’Agenzia, le modalità di applicazione dello statuto e le modalità di accesso ai documenti, garantiscono l’autonomia e l’indipendenza del personale che esercita le attività di accreditamento di sicurezza dal personale incaricato delle altre attività dell’Agenzia, conformemente all’articolo 37, lettera i).
Articolo 89
Nomina e mandato del direttore esecutivo
1. Il direttore esecutivo è assunto come membro temporaneo del personale dell’Agenzia conformemente all’articolo 2, lettera a), del regime.
Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alla provata competenza in materia amministrativa e gestionale nonché alla competenza e all’esperienza nei settori in questione, sulla base di un elenco di almeno tre candidati proposti dalla Commissione in esito a una procedura di gara aperta e trasparente, esperita dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o in altre pubblicazioni di un invito a manifestare interesse.
Il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione per il posto di direttore esecutivo può essere invitato quanto prima a rendere una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei deputati.
Ai fini della conclusione del contratto del direttore esecutivo, l’Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.
Il consiglio di amministrazione adotta la sua decisione di nomina del direttore esecutivo a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.
2. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Al termine di tale mandato la Commissione procede a una valutazione dell’operato del direttore esecutivo, tenendo conto dei futuri compiti e delle sfide che l’Agenzia dovrà affrontare.
Sulla base di una proposta della Commissione che tenga conto della valutazione di cui al primo comma, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per un periodo non superiore a cinque anni.
Ogni decisione di proroga del mandato del direttore esecutivo è adottata a maggioranza dei due terzi dei membri del consiglio di amministrazione.
Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non partecipa successivamente a una procedura di selezione per il medesimo incarico.
Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Prima di tale proroga, il direttore esecutivo può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei loro membri.
3. Il consiglio di amministrazione può revocare il direttore esecutivo, su proposta della Commissione o di un terzo dei suoi membri, con decisione adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.
4. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a uno scambio di opinioni sui lavori e le prospettive dell’Agenzia dinanzi a tali istituzioni, anche relativamente ai programmi di lavoro pluriennali e annuali. Tale scambio di opinioni non verte su questioni relative alle attività di accreditamento di sicurezza di cui al titolo V, capo II.
Articolo 90
Distacco di esperti nazionali presso l’Agenzia
L’Agenzia può avvalersi di esperti nazionali di Stati membri, nonché, conformemente all’articolo 98, paragrafo 2, di esperti nazionali di paesi terzi e organizzazioni internazionali che partecipano ai lavori dell’Agenzia. Tali esperti possiedono un’abilitazione di sicurezza adeguata al livello di classificazione delle informazioni che trattano in conformità dell’articolo 43, paragrafo 2. Lo statuto e il regime non si applicano a tale personale.
CAPO V
Altre disposizioni
Articolo 91
Privilegi e immunità
All’Agenzia e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell’Unione europea allegato al TUE e al TFUE.
Articolo 92
Accordo di sede e convenzioni di accoglienza degli uffici locali
1. Le necessarie disposizioni relative all’insediamento dell’Agenzia nello Stato membro ospitante in cui è ubicata la sede dell’Agenzia e alle strutture che quest’ultimo deve mettere a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell’Agenzia e ai familiari sono fissate in un accordo di sede. L’accordo di sede è concluso fra l’Agenzia e lo Stato membro interessato in cui è ubicata la sede dell’Agenzia, previa approvazione del consiglio di amministrazione.
2. Ove necessario per il funzionamento di un ufficio locale dell’Agenzia istituito in conformità dell’articolo 79, paragrafo 2, è conclusa una convenzione di accoglienza tra l’Agenzia e lo Stato membro interessato in cui è ubicato l’ufficio locale, previa approvazione del consiglio di amministrazione.
3. Gli Stati membri ospitanti dell’Agenzia garantiscono le migliori condizioni possibili per il funzionamento regolare ed efficiente dell’Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e adeguati collegamenti di trasporto.
Articolo 93
Regime linguistico dell’Agenzia
1. All’Agenzia si applica il regolamento n. 1 del Consiglio (48).
2. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea.
Articolo 94
Politica relativa all’accesso ai documenti detenuti dall’Agenzia
1. Ai documenti detenuti dall’Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.
2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.
3. Le decisioni adottate dall’Agenzia ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, a norma rispettivamente degli articoli 228 e 263 TFUE.
Articolo 95
Prevenzione delle frodi da parte dell’Agenzia
1. Al fine di agevolare la lotta contro le frodi, la corruzione e altre attività illecite a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Agenzia aderisce, entro sei mesi dal giorno in cui diventa operativa, all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotte antifrode (OLAF) (49) e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale dell’Agenzia avvalendosi del modello di decisione riportato nell’allegato di tale accordo.
2. La Corte dei conti europea ha il potere di audit, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione dall’Agenzia.
3. L’OLAF può svolgere indagini, ivi compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a sovvenzioni o contratti finanziati dall’Agenzia, conformemente alle disposizioni e alle procedure previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.
4. Gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e decisioni di sovvenzione dell’Agenzia contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti europea e l’OLAF a procedere a tali audit e indagini in base alle rispettive competenze. Ciò fa salvi i paragrafi 1, 2 e 3.
Articolo 96
Protezione delle ICUE o delle informazioni sensibili non classificate da parte dell’Agenzia
Previa consultazione della Commissione, l’Agenzia adotta le proprie norme di sicurezza equivalenti a quelle della Commissione per la protezione delle ICUE e delle informazioni sensibili non classificate, comprese le norme riguardanti lo scambio, l’elaborazione e la conservazione di tali informazioni, conformemente alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 e (UE, Euratom) 2015/444.
Articolo 97
Responsabilità dell’Agenzia
1. La responsabilità contrattuale dell’Agenzia è disciplinata dal diritto applicabile al contratto in questione.
2. La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall’Agenzia.
3. Nei casi di responsabilità extracontrattuale, l’Agenzia risarcisce, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.
4. La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5. La responsabilità personale degli agenti verso l’Agenzia è disciplinata dalle disposizioni ad essi applicabili dello statuto o del regime.
Articolo 98
Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali
1. L’Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi e organizzazioni internazionali che hanno stipulato con l’Unione accordi internazionali in tal senso.
2. Nell’ambito delle pertinenti disposizioni degli accordi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all’articolo 43, sono elaborati accordi che specificano, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione dei paesi terzi interessati e delle organizzazioni internazionali interessate ai lavori dell’Agenzia, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative da essa intraprese, sui contributi finanziari e sul personale. In materia di personale, tali accordi rispettano in ogni caso lo statuto. Se del caso, includono altresì disposizioni relative allo scambio di informazioni classificate con paesi terzi e organizzazioni internazionali e alla protezione di tali informazioni. Tali disposizioni sono subordinate all’approvazione preliminare della Commissione.
3. Il consiglio di amministrazione adotta una strategia per le relazioni con paesi terzi e organizzazioni internazionali, nel quadro degli accordi internazionali di cui al paragrafo 1, riguardo a questioni che rientrano tra le competenze dell’Agenzia.
4. La Commissione provvede affinché l’Agenzia, nelle sue relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, agisca nell’ambito del suo mandato e del quadro istituzionale esistente concludendo un accordo di lavoro adeguato con il direttore esecutivo.
Articolo 99
Conflitti di interesse
1. I membri del consiglio di amministrazione e del comitato di accreditamento di sicurezza, il direttore esecutivo, gli esperti nazionali distaccati e gli osservatori rendono una dichiarazione d’impegno e una dichiarazione di interessi in cui indicano l’assenza o l’esistenza di qualunque interesse diretto o indiretto che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono:
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a) |
accurate e complete; |
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b) |
rese per iscritto al momento dell’entrata in servizio delle persone interessate; |
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c) |
rinnovate annualmente; e |
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d) |
aggiornate ogniqualvolta necessario, in particolare in caso di cambiamenti pertinenti della situazione personale delle persone interessate. |
2. Prima di ogni riunione alla quale partecipano, i membri del consiglio di amministrazione e del comitato di accreditamento di sicurezza, il direttore esecutivo, gli esperti nazionali distaccati, gli osservatori e gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc dichiarano, in modo accurato e completo, l’assenza o l’esistenza di qualunque interesse che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza in relazione ai punti iscritti all’ordine del giorno e, qualora esista tale interesse, si astengono dal partecipare alle discussioni e alle votazioni su tali punti.
3. Il consiglio di amministrazione e il comitato di accreditamento di sicurezza stabiliscono, nel loro regolamento interno, le modalità pratiche relative alle norme sulla dichiarazione di interessi di cui ai paragrafi 1 e 2 e alla prevenzione e gestione dei conflitti di interessi.
TITOLO X
PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE, CONTROLLO
Articolo 100
Programma di lavoro
Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario, che devono essere specifici e completamente distinti per ciascuna componente del programma. I programmi di lavoro stabiliscono le azioni e il relativo bilancio necessari per conseguire gli obiettivi del programma e, se del caso, l’importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.
La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 107, paragrafo 3.
Articolo 101
Sorveglianza e rendicontazione
1. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 4 figurano nell’allegato.
2. Per garantire un’efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 105 per modificare l’allegato riguardo agli indicatori, se ritenuto necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.
3. Qualora motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo si applica la procedura di cui all’articolo 106.
4. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma.
A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri.
5. Ai fini del paragrafo 1, i destinatari dei finanziamenti dell’Unione forniscono informazioni adeguate. I dati necessari per la verifica della performance sono raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo.
Articolo 102
Valutazione
1. La Commissione effettua le valutazioni del programma con tempestività per alimentare il processo decisionale.
2. Entro il 30 giugno 2024, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione valuta l’attuazione del programma. La valutazione riguarda tutte le componenti e le azioni del programma. La valutazione prende in esame:
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a) |
le prestazioni dei servizi forniti nell’ambito del programma; |
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b) |
l’evoluzione delle esigenze degli utenti del programma; e |
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c) |
nel valutare l’attuazione dell’SSA e di GOVSATCOM, l’evoluzione delle capacità disponibili per la condivisione e la messa in comune o, nel valutare l’attuazione dell’attuazione di Galileo, Copernicus ed EGNOS, l’evoluzione dei dati e servizi offerti dai concorrenti. |
Per ciascuna delle componenti del programma, la valutazione prende altresì in esame, sulla base di un’analisi dei costi-benefici, l’impatto delle evoluzioni di cui al primo comma, lettera c), compresa la necessità di modificare la politica di determinazione dei prezzi o l’esigenza di infrastrutture spaziali o terrestri supplementari.
Se necessario, la valutazione è corredata di una proposta adeguata.
3. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
4. I soggetti coinvolti nell’attuazione del presente regolamento trasmettono alla Commissione i dati e le informazioni necessari per la valutazione di cui al paragrafo 1.
5. Entro il 30 giugno 2024, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione valuta la prestazione dell’Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, mandato e compiti, conformemente agli orientamenti della Commissione. La valutazione si basa su un’analisi dei costi-benefici. La valutazione affronta in particolare l’eventuale necessità di modificare il mandato dell’Agenzia e le conseguenze finanziarie delle eventuali modifiche. Essa prende inoltre in considerazione la politica dell’Agenzia in materia di conflitti di interessi e l’indipendenza e l’autonomia del comitato di accreditamento di sicurezza. La Commissione può inoltre esaminare la prestazione dell’Agenzia al fine di valutare la possibilità di affidarle ulteriori compiti, conformemente all’articolo 29, paragrafo 3. Se necessario, la valutazione è corredata di una proposta adeguata.
Qualora ritenga che non vi sia più motivo che l’Agenzia prosegua le sue attività, dati i suoi obiettivi, mandato e compiti, la Commissione può proporre di modificare di conseguenza il presente regolamento.
La Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al consiglio di amministrazione e al comitato di accreditamento di sicurezza dell’Agenzia una relazione di valutazione dell’Agenzia e le proprie conclusioni. I risultati della valutazione sono resi pubblici.
Articolo 103
Audit
Gli audit sull’utilizzo del contributo dell’Unione effettuati da persone o soggetti, anche diversi da quelli incaricati dalle istituzioni o dagli organismi dell’Unione, costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell’articolo 127 del regolamento finanziario.
Articolo 104
Protezione dei dati personali e della vita privata
1. Il trattamento dei dati personali nell’ambito dell’espletamento dei compiti e delle attività di cui al presente regolamento, anche da parte dell’Agenzia, è effettuato conformemente al diritto applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare i regolamenti (UE) 2016/679 (50) e (UE) 2018/1725 (51) del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1725 da parte dell’Agenzia, anche in relazione alla nomina del responsabile della protezione dei dati dell’Agenzia. Tali modalità sono stabilite previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati.
TITOLO XI
DELEGA E MISURE DI ESECUZIONE
Articolo 105
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 53 e 101 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.
3. La delega di potere di cui agli articoli 53 e 101 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 53 e 101 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 106
Procedura d’urgenza
1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 105, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.
Articolo 107
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del programma. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
Il comitato del programma si riunisce in diverse configurazioni specifiche come segue:
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a) |
Galileo ed EGNOS; |
|
b) |
Copernicus; |
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c) |
SSA; |
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d) |
GOVSATCOM; |
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e) |
configurazione di sicurezza: tutti gli aspetti del programma relativi alla sicurezza, fatto salvo il ruolo del comitato di accreditamento di sicurezza; possono essere invitati a partecipare in qualità di osservatori rappresentanti dell’ESA e dell’Agenzia; anche il SEAE è invitato ad assistere; |
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f) |
configurazione orizzontale: panoramica strategica dell’attuazione del programma, coerenza tra le diverse componenti del programma, misure trasversali e riassegnazione del bilancio di cui all’articolo 11. |
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Qualora il comitato del programma non esprima alcun parere sul progetto di atto di esecuzione di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
5. Nel rispetto degli accordi internazionali conclusi dall’Unione, i rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali possono essere invitati alle riunioni del comitato del programma in qualità di osservatori, alle condizioni stabilite nel regolamento interno del comitato stesso, tenendo conto della sicurezza dell’Unione.
6. Il comitato del programma istituisce, conformemente al suo regolamento interno, il "forum degli utenti" quale gruppo di lavoro incaricato di fornirgli consulenza sugli aspetti legati alle esigenze degli utenti, sull’evoluzione dei servizi e sulla diffusione tra gli utenti. Il forum degli utenti mira a garantire un coinvolgimento costante ed efficace degli utenti e si riunisce in configurazioni specifiche per ciascuna delle componenti del programma.
TITOLO XII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 108
Informazione, comunicazione e pubblicità
1. I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.
2. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle azioni svolte a titolo del programma e sui risultati ottenuti.
Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 4.
3. L’Agenzia può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nel suo ambito di competenza. L’assegnazione di risorse alle attività di comunicazione non reca pregiudizio all’esecuzione efficace dei compiti di cui all’articolo 29. Tali attività di comunicazione sono effettuate conformemente ai pertinenti programmi di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione.
Articolo 109
Abrogazione
1. I regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE sono abrogati con effetto dal 1o gennaio 2021.
2. I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 110
Disposizioni transitorie e continuità dei servizi dopo il 2027
1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate ai sensi dei regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e della decisione n. 541/2014/UE, che continuano ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura. In particolare il consorzio istituito ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della decisione n. 541/2014/UE fornisce i servizi SST fino a 3 mesi dopo la firma da parte degli organismi nazionali costituenti dell’accordo di partenariato SST di cui all’articolo 58 del presente regolamento.
2. La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e della decisione n. 541/2014/UE.
3. Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell’Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese necessarie per realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 4 al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro la fine del programma, nonché le spese a copertura delle attività operative critiche e della fornitura di servizi, anche attraverso l’accordo quadro relativo al partenariato finanziario e gli accordi di contributo.
Articolo 111
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2021
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(1) Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 19 aprile 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 28 aprile 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
(4) Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).
(5) Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (cfr. pag. 149 della presente Gazzetta ufficiale).
(6) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.
(7) GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.
(8) Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).
(9) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(10) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(11) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(12) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(13) Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(14) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(15) Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).
(16) Regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l’Agenzia del GNSS europeo, abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11).
(17) GU L 261 del 6.8.2004, pag. 64.
(18) Decisione n. 541/2014/UE del Parlamento e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 227).
(19) Decisione (PESC) 2021/698 del Consiglio, del 30 aprile 2021, sulla sicurezza dei sistemi e servizi dispiegati, in funzione e usati nell’ambito del programma spaziale dell’Unione che potrebbero incidere sulla sicurezza dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/496/PESC del Consiglio (cfr. pag. 178 della presente Gazzetta ufficiale).
(20) Decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (2010/427/UE) (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).
(21) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).
(22) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L72 del 17.3.2015, pag. 53).
(23) Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione (GU L 79 I del 21.3.2019, pag. 1)
(24) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).
(25) Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’attuazione e all’esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1).
(26) Decisione di esecuzione (UE) 2017/224 della Commissione, dell’8 febbraio 2017, che fissa le specifiche tecniche e operative che consentono al servizio commerciale offerto dal sistema istituito nel quadro del programma Galileo di svolgere la funzione di cui all’articolo 2, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 36).
(27) Regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 44).
(28) Regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1).
(29) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
(30) Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).
(31) Regolamento delegato (UE) n. 1159/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che completa il regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES), stabilisce le condizioni d’iscrizione e di concessione delle licenze per gli utenti GMES e definisce i criteri di limitazione dell’accesso ai dati dedicati GMES e alle informazioni dei servizi GMES (GU L 309 del 19.11.2013, pag. 1).
(32) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(33) Decisione adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 10 dicembre 2010, relativa alla sede dell’Agenzia del GNSS europeo (2010/803/UE) (GU L 342 del 28.12.2010, pag. 15).
(34) Decisione di esecuzione (UE) 2016/413 della Commissione, del 18 marzo 2016, che fissa la sede dell’infrastruttura terrestre del sistema nato dal programma Galileo, prevede le misure necessarie a garantirne il funzionamento e abroga la decisione di esecuzione 2012/117/UE (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 45).
(35) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(36) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).
(37) Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).
(38) Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell’11.5.2021, pag. 1).
(39) Decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 1).
(40) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(41) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(42) Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).
(43) Decisione delegata della Commissione del 15.9.2015 che integra la decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime comuni cui devono conformarsi le autorità responsabili per il PRS C(2015) 6123.
(44) Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).
(45) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1406 della Commissione, del 31 luglio 2017, che fissa la sede dell’infrastruttura terrestre del sistema EGNOS (GU L 200 dell’1.8.2017, pag. 4).
(46) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(47) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
(48) Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).
(49) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.
(50) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(51) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO
INDICATORI CHIAVE
Gli indicatori chiave strutturano il monitoraggio della prestazione del programma in relazione ai suoi obiettivi di cui all’articolo 4, nell’ottica di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e i costi.
1.
A tal fine, per le relazioni annuali, sono raccolti dati relativi ai seguenti indicatori chiave, i cui dettagli di attuazione, come i parametri, le cifre e i valori nominali e le soglie associati, compresi i dati quantitativi e gli studi di casi qualitativi, conformemente ai requisiti di missione applicabili e alle prestazioni previste, sono definiti negli accordi conclusi con le entità incaricate:
1.1.
Obiettivo specifico di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a)Indicatore 1: precisione dei servizi di navigazione e misurazione del tempo forniti separatamente da Galileo e da EGNOS
Indicatore 2: disponibilità e continuità dei servizi forniti separatamente da Galileo e da EGNOS
Indicatore 3: copertura geografica dei servizi EGNOS e numero di procedure EGNOS pubblicate (APV-I e LPV-200)
Indicatore 4: soddisfazione degli utenti dell’Unione riguardo ai servizi Galileo ed EGNOS
Indicatore 5: proporzione di ricevitori compatibili con Galileo ed EGNOS nel mercato mondiale e dell’Unione dei ricevitori dei sistemi globali di navigazione satellitare / del sistema di potenziamento basato su satelliti (GNSS/SBAS)
1.2.
Obiettivo specifico di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b)Indicatore 1: numero di utenti dell’Unione dei servizi Copernicus, dei dati Copernicus e dei sistemi di accesso alle informazioni e ai dati (DIAS), specificando, ove possibile, informazioni quali il tipo di utente, la distribuzione geografica e il settore di attività
Indicatore 2: se del caso, numero di attivazioni dei servizi Copernicus richieste o fornite
Indicatore 3: soddisfazione degli utenti dell’Unione riguardo ai servizi Copernicus e DIAS
Indicatore 4: affidabilità, disponibilità e continuità dei servizi Copernicus e dei flussi di dati Copernicus
Indicatore 5: numero di nuovi prodotti di informazione forniti nel portafoglio di ciascun servizio Copernicus
Indicatore 6: quantità di dati generati dai Sentinel di Copernicus
1.3.
Obiettivo specifico di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c)Indicatore 1: numero di utenti della componente SSA, specificando, ove possibile, informazioni quali il tipo di utente, la distribuzione geografica e il settore di attività
Indicatore 2: disponibilità dei servizi
1.4.
Obiettivo specifico di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera d)Indicatore 1: numero di utenti GOVSATCOM, specificando, ove possibile, informazioni quali il tipo di utente, la distribuzione geografica e il settore di attività
Indicatore 2: disponibilità dei servizi
1.5.
Obiettivo specifico di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera e)Indicatore 1: numero di lanci per il programma (compresi i numeri per tipo di lanciatori)
1.6.
Obiettivo specifico di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera f)Indicatore 1: numero e ubicazione dei poli spaziali nell’Unione
Indicatore 2: proporzione di PMI stabilite nell’Unione rispetto al valore totale dei contratti relativi al programma
2.
La valutazione di cui all’articolo 102 tiene conto di ulteriori elementi quali:
2.1.
prestazioni dei concorrenti nei settori della navigazione e dell’osservazione della Terra
2.2.
diffusione tra gli utenti dei servizi Galileo ed EGNOS
2.3.
integrità dei servizi EGNOS
2.4.
diffusione dei servizi Copernicus presso gli utenti Copernicus primari
2.5.
numero di politiche dell’Unione o degli Stati membri che sfruttano Copernicus o ne traggono benefici
2.6.
analisi dell’autonomia della sottocomponente SST e del livello di indipendenza dell’Unione in questo settore;
2.7.
stato della messa in rete per le attività della sottocomponente NEO;
2.8.
valutazione delle capacità GOVSATCOM riguardo alle esigenze degli utenti di cui agli articoli 69 e 102;
2.9.
soddisfazione degli utenti riguardo ai servizi SSA e GOVSATCOM;
2.10.
proporzione di lanci di Ariane e Vega nel mercato totale sulla base dei dati pubblicamente disponibili;
2.11.
sviluppo del settore downstream misurato, ove tali informazioni siano disponibili, in funzione del numero di nuove imprese che utilizzano i dati, le informazioni e servizi spaziali dell’Unione, dei posti di lavoro creati e del fatturato per Stato membro, utilizzando le indagini della Commissione (Eurostat) ove disponibili;
2.12.
sviluppo del settore spaziale upstream dell’Unione misurato, ove tali informazioni siano disponibili, in funzione del numero di posti di lavoro creati e del fatturato per Stato membro, nonché della quota di mercato globale dell’industria spaziale europea, utilizzando le indagini della Commissione (Eurostat) ove disponibili.
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12.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 170/149 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/697 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2021
che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 173, paragrafo 3, l’articolo 182, paragrafo 4, l’articolo 183 e l’articolo 188, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il contesto geopolitico in cui si colloca l’Unione è cambiato radicalmente nell’ultimo decennio. La situazione nelle regioni limitrofe dell’Europa è instabile e l’Unione si trova ad affrontare un quadro complesso e impegnativo, in cui l’avvento di nuove minacce, come gli attacchi ibridi e informatici, si affianca al riemergere di sfide più convenzionali. Di fronte a tale situazione, i cittadini europei e i loro leader politici concordano sul fatto che occorre fare di più, a livello collettivo, nel settore della difesa. |
|
(2) |
Il settore della difesa è caratterizzato dall’aumento dei costi del materiale di difesa nonché da elevati costi di ricerca e sviluppo (R&S) che limitano l’avvio di nuovi programmi di difesa e hanno un impatto diretto sulla competitività e sulla capacità innovativa della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDITB). Tenuto conto di tale incremento dei costi, lo sviluppo di una nuova generazione di grandi sistemi di difesa e di nuove tecnologie di difesa dovrebbe essere sostenuto a livello di Unione al fine di intensificare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di investimenti nei materiali di difesa. |
|
(3) |
Nella comunicazione del 30 novembre 2016«Piano d’azione europeo in materia di difesa», la Commissione si è impegnata a integrare, potenziare e consolidare gli sforzi di collaborazione degli Stati membri al fine di sviluppare le capacità tecnologiche e industriali di difesa atte a rispondere alle sfide in materia di sicurezza e a promuovere un’industria europea della difesa competitiva, innovativa ed efficiente in tutta l’Unione e al di fuori di essa. Inoltre, la Commissione si è impegnata a sostenere la creazione di un mercato della difesa più integrato nell’Unione e a promuovere la diffusione di prodotti e tecnologie per la difesa europei nel mercato interno, aumentando in tal modo la non dipendenza da fonti esterne all’Unione. La Commissione ha proposto in particolare di creare un Fondo europeo per la difesa per sostenere gli investimenti nella ricerca congiunta e lo sviluppo congiunto di prodotti e tecnologie per la difesa, promuovendo in tal modo sinergie ed efficacia in termini di costi, nonché per favorire l’acquisizione e la manutenzione congiunte da parte degli Stati membri dei materiali di difesa. Il Fondo europeo per la difesa dovrebbe integrare i finanziamenti nazionali già utilizzati a tale scopo, incentivare gli Stati membri a cooperare e investire maggiormente nel settore della difesa, e sostenere la cooperazione durante l’intero ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie per la difesa. |
|
(4) |
Il Fondo europeo per la difesa dovrebbe contribuire a una EDTIB solida, competitiva e innovativa e integrare le iniziative dell’Unione verso una maggiore integrazione del mercato europeo della difesa e, in particolare, le direttive 2009/43/CE (3) e 2009/81/CE (4) del Parlamento europeo e del Consiglio sui trasferimenti all’interno dell’Unione e sugli appalti nel settore della difesa, adottate nel 2009. |
|
(5) |
Al fine di contribuire al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell’industria della difesa dell’Unione, è opportuno istituire un Fondo europeo per la difesa («Fondo») per un periodo di sette anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (QFP 2021-2027) di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio (5) sulla base di un approccio integrato. Lo scopo del Fondo è quello di migliorare la competitività, l’innovazione, l’efficienza e l’autonomia tecnologica dell’industria della difesa dell’Unione, contribuendo in tal modo all’autonomia strategica dell’Unione mediante il sostegno alla cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri e alla cooperazione tra imprese, centri di ricerca, amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali e università in tutta l’Unione, nella fase di ricerca sui prodotti e sulle tecnologie per la difesa, nonché in quella del loro sviluppo. Al fine di conseguire soluzioni più innovative e promuovere un mercato interno aperto, il Fondo dovrebbe sostenere e agevolare l’ampliamento della cooperazione transfrontaliera delle piccole e medie imprese (PMI) e delle imprese a media capitalizzazione (mid-caps) operanti nel settore della difesa. All’interno dell’Unione le carenze in materia di capacità di difesa comuni sono individuate nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, in particolare attraverso il piano di sviluppo delle capacità (CDP), mentre l’agenda strategica di ricerca onnicomprensiva (OSRA) individua altresì gli obiettivi comuni della ricerca nel settore della difesa. Altri processi dell’Unione, quali la revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD) e la cooperazione strutturata permanente (PESCO), hanno lo scopo di sostenere l’attuazione delle pertinenti priorità con l’individuazione e la promozione delle opportunità di cooperazione rafforzata, al fine di conseguire il livello di ambizione dell’Unione nel settore della sicurezza e della difesa. Se del caso, possono essere prese in considerazione anche priorità regionali e internazionali, comprese quelle nell’ambito dell’Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, se sono coerenti con le priorità dell’Unione e non impediscono la partecipazione di alcuno Stato membro o paese associato, cercando di evitare inutili duplicazioni. |
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(6) |
La fase di ricerca collegata allo sviluppo di capacità di difesa è cruciale in quanto sostiene la capacità e l’autonomia dell’industria europea in termini di sviluppo di prodotti per la difesa, nonché sull’indipendenza degli Stati membri in quanto utilizzatori finali di tali prodotti. La fase di ricerca può comportare notevoli rischi, in particolare in relazione al basso grado di maturità e alla natura innovativa delle tecnologie. La fase di sviluppo, che solitamente segue la fase di ricerca, comporta anch’essa notevoli rischi e costi che ostacolano l’ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività e sull’innovazione dell’industria della difesa dell’Unione. Il Fondo dovrebbe pertanto promuovere il nesso tra le fasi di ricerca e di sviluppo. |
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(7) |
Il Fondo non sostiene la ricerca di base, che dovrebbe invece ricevere il sostegno di altri programmi di finanziamento, ma il suo sostegno può contemplare attività di ricerca fondamentale orientate alla difesa come potenziale fondamento per la soluzione di problemi riconosciuti o attesi o per creare nuove possibilità. |
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(8) |
Il Fondo potrebbe sostenere le azioni riguardanti sia nuovi prodotti e tecnologie per la difesa sia la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti, compresa la loro interoperabilità. Le azioni di modernizzazione di prodotti e tecnologie per la difesa esistenti dovrebbero essere ammissibili soltanto laddove le informazioni preesistenti necessarie per eseguire l’azione non siano sottoposte ad alcuna restrizione, da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato, tale da rendere impossibile l’esecuzione dell’azione. All’atto della presentazione della domanda di finanziamento dell’Unione, i soggetti giuridici dovrebbero essere tenuti a fornire le informazioni pertinenti per dimostrare l’assenza di restrizioni. In mancanza di tali informazioni non dovrebbe esserci alcun finanziamento dell’Unione. |
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(9) |
Il Fondo dovrebbe sostenere le azioni che siano propizie allo sviluppo di tecnologie innovative per la difesa. Poiché tali tecnologie possono basarsi su concetti o idee provenienti da attori non tradizionali nel comparto della difesa, è opportuno che il Fondo preveda sufficiente flessibilità per quanto riguarda la consultazione dei portatori di interessi e l’attuazione di dette azioni. |
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(10) |
Per garantire che nell’attuazione del presente regolamento gli obblighi internazionali dell’Unione e dei suoi Stati membri siano rispettati, le azioni relative a prodotti o tecnologie per la difesa il cui uso, il cui sviluppo o la cui fabbricazione sono vietati dal diritto internazionale non dovrebbero essere sostenute dal Fondo. A tale riguardo, anche l’ammissibilità delle azioni riguardanti nuovi prodotti o tecnologie per la difesa dovrebbe essere soggetta agli sviluppi del diritto internazionale. Analogamente, le azioni per lo sviluppo di armi autonome letali che non consentono un significativo controllo umano su decisioni di selezione e di ingaggio nello sferrare offensive contro esseri umani non dovrebbero essere ammissibili al sostegno del Fondo, fatta salva la possibilità di finanziare azioni per lo sviluppo di sistemi di allarme rapido e contromisure a fini difensivi. |
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(11) |
La difficoltà riscontrabile nel concordare requisiti armonizzati in materia di capacità di difesa e specifiche o norme tecniche comuni ostacola la collaborazione transfrontaliera tra gli Stati membri e tra i soggetti giuridici con sede in Stati membri diversi. La mancanza di tali requisiti, specifiche e norme ha determinato una frammentazione del settore della difesa e una complessità tecnica maggiori, provocando ritardi, facendo lievitare i costi creando inutili duplicazioni, oltre a ridurre l’interoperabilità. L’accordo su specifiche tecniche comuni dovrebbe essere un presupposto per le azioni che comportano un livello più elevato di maturità tecnologica. Anche le attività finalizzate a stabilire requisiti armonizzati in materia di capacità di difesa, come pure le attività che intendono sostenere la definizione comune di specifiche o norme tecniche, dovrebbero essere ammissibili al sostegno del Fondo, soprattutto se promuovono l’interoperabilità. |
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(12) |
Dato che l’obiettivo del Fondo consiste nel sostenere la competitività, l’efficienza e l’innovazione dell’industria della difesa dell’Unione potenziando e integrando le attività collaborative di ricerca e tecnologia nel settore della difesa ed eliminando i rischi nella fase di sviluppo dei progetti di cooperazione, le azioni relative alla ricerca su un prodotto o su una tecnologia per la difesa e alle loro fasi di sviluppo dovrebbero essere ammissibili al sostegno del Fondo. |
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(13) |
Dato che lo scopo del Fondo è, in particolare, quello di migliorare la cooperazione tra i soggetti giuridici e gli Stati membri in tutta l’Unione, un’azione dovrebbe essere ammissibile al finanziamento soltanto se dev’essere eseguita da soggetti giuridici che cooperano in un consorzio di almeno tre soggetti giuridici idonei con sede in almeno tre diversi Stati membri o paesi associati. Almeno tre di tali soggetti giuridici idonei con sede in almeno due diversi Stati membri o paesi associati, durante l’intero periodo di attuazione dell’azione non dovrebbero essere controllati, direttamente o indirettamente, dallo stesso soggetto giuridico e non dovrebbero controllarsi a vicenda. In tale contesto, il controllo dovrebbe essere inteso come la capacità di esercitare un’influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi. Considerate le specificità delle tecnologie innovative per la difesa, come pure le specificità degli studi, le azioni potrebbero essere condotte da un solo soggetto giuridico. Al fine di promuovere la cooperazione tra gli Stati membri, dovrebbe altresì essere possibile per il Fondo sostenere gli appalti pre-commerciali congiunti. |
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(14) |
A norma della decisione (UE) 2013/755/UE del Consiglio (6) i soggetti con sede nei paesi o territori d’oltremare possono beneficiare dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del Fondo e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese e territorio d’oltremare è connesso. |
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(15) |
Poiché il Fondo mira a migliorare la competitività e l’efficienza dell’industria della difesa dell’Unione, in linea di principio solo i soggetti giuridici con sede nell’Unione o nei paesi associati che non sono sottoposti a controllo da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati dovrebbero poter beneficiare del sostegno. In tale contesto, il controllo dovrebbe essere inteso come la capacità di esercitare un’influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e di difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri, le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse dei destinatari e dei subappaltatori coinvolti in un’azione sostenuta dal Fondo dovrebbero essere situati sul territorio di uno Stato membro o di un paese associato per l’intera durata di un’azione e i destinatari e i subappaltatori coinvolti in un’azione dovrebbero avere le loro strutture di gestione esecutiva nell’Unione o in un paese associato. Di conseguenza, un soggetto giuridico con sede in un paese terzo non associato o un soggetto giuridico con sede nell’Unione o in un paese associato, ma che è dotato di strutture di gestione esecutiva in un paese terzo non associato, non dovrebbe essere idoneo a essere un destinatario o un subappaltatore coinvolto nell’azione. Al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e di difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri, è opportuno che i medesimi criteri di ammissibilità si applichino anche ai finanziamenti erogati tramite appalti, in deroga all’articolo 176 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) («regolamento finanziario»). |
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(16) |
In determinate circostanze dovrebbe essere possibile derogare al principio secondo cui i destinatari e i subappaltatori coinvolti in un’azione sostenuta dal Fondo non devono essere sottoposti al controllo di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. In tale contesto, i soggetti giuridici con sede nell’Unione o in un paese associato che sono controllati da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato dovrebbero essere idonei quali destinatari o subappaltatori coinvolti in un’azione, purché siano soddisfatte condizioni rigorose relative agli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri. La partecipazione di tali soggetti giuridici non dovrebbe essere in contrasto con gli obiettivi del Fondo. I richiedenti dovrebbero fornire tutte le informazioni pertinenti riguardo alle infrastrutture, alle attrezzature, ai beni e alle risorse da utilizzare nell’azione. A tale riguardo dovrebbero inoltre essere prese in considerazione le preoccupazioni degli Stati membri relative alla sicurezza dell’approvvigionamento. |
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(17) |
Nell’ambito delle misure restrittive adottate dall’Unione sulla base dell’articolo 29 del trattato sull’Unione europea (TUE) e dell’articolo 215, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nessun fondo o risorsa economica possono essere messi a disposizione, direttamente o indirettamente, di persone giuridiche, entità od organismi designati o a loro vantaggio. Tali soggetti designati e i soggetti di loro proprietà o da essi controllati non possono pertanto essere sostenuti dal Fondo. |
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(18) |
Il finanziamento dell’Unione dovrebbe essere concesso a seguito di inviti a presentare proposte su base concorrenziale pubblicati a norma del regolamento finanziario. Tuttavia, in talune circostanze eccezionali debitamente giustificate, dovrebbe essere possibile che il finanziamento dell’Unione sia concesso a norma dell’articolo 195, primo comma, lettera e), del regolamento finanziario. Poiché l’attribuzione di un finanziamento a norma dell’articolo 195, primo comma, lettera e), del regolamento finanziario costituisce una deroga alla regola generale secondo cui le sovvenzioni devono essere attribuite a seguito di inviti a presentare proposte su base concorrenziale, tali circostanze eccezionali dovrebbero essere interpretate in maniera rigorosa. In siffatto contesto, affinché una sovvenzione possa essere attribuita senza invito a presentare proposte, la Commissione, assistita da un comitato degli Stati membri («comitato»), dovrebbe valutare in quale misura l’azione proposta coincida con gli obiettivi del Fondo relativamente alla collaborazione e alla concorrenza industriali transfrontaliere nell’intera catena di approvvigionamento. |
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(19) |
Se un consorzio desidera partecipare a un’azione ammissibile e l’assistenza finanziaria dell’Unione deve assumere la forma di sovvenzione, il consorzio dovrebbe nominare uno dei suoi membri come coordinatore. Il coordinatore dovrebbe fungere da principale punto di contatto ai fini delle relazioni del consorzio con la Commissione. |
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(20) |
Qualora un’azione sostenuta dal Fondo sia gestita da un responsabile del progetto nominato dagli Stati membri o da paesi associati, la Commissione dovrebbe consultare il responsabile del progetto sui progressi compiuti per quanto riguarda l’azione prima di effettuare il pagamento ai destinatari, in modo che il responsabile del progetto possa garantire che i destinatari rispettino le scadenze. Il responsabile del progetto dovrebbe presentare alla Commissione osservazioni sui progressi compiuti per quanto riguarda l’azione, in modo che la Commissione possa stabilire se sono soddisfatte le condizioni per procedere al pagamento. |
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(21) |
È opportuno che il Fondo sia eseguito in regime di gestione diretta in modo da massimizzarne l’efficacia e l’efficienza e garantire piena coerenza con altre iniziative dell’Unione. Per tale ragione, la Commissione dovrebbe mantenere la responsabilità delle procedure di selezione e di attribuzione, anche per quanto riguarda i controlli e le valutazioni etiche. Tuttavia, in casi giustificati, la Commissione dovrebbe poter affidare compiti di esecuzione del bilancio per azioni specifiche sostenute dal Fondo agli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario, per esempio, qualora un responsabile di progetto sia stato designato dagli Stati membri che cofinanziano un’azione, purché siano soddisfatti i requisiti del regolamento finanziario. Tale affidamento di compiti di esecuzione del bilancio contribuirebbe a razionalizzare la gestione delle azioni cofinanziate e garantirebbe un agevole coordinamento tra la convenzione di finanziamento e il contratto firmato tra il consorzio e il responsabile di progetto designato dagli Stati membri che cofinanziano l’azione. |
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(22) |
Per garantire la sostenibilità finanziaria delle azioni di sviluppo finanziate è necessario che i richiedenti dimostrino che i costi dell’azione che non sono coperti da finanziamenti dell’Unione siano coperti da altri strumenti di finanziamento. |
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(23) |
Gli Stati membri dovrebbero avere a loro disposizione diversi tipi di meccanismi finanziari per lo sviluppo e l’acquisizione congiunti di capacità di difesa. La Commissione potrebbe fornire diversi tipi di meccanismi cui gli Stati membri potrebbero ricorrere su base volontaria per superare le sfide di ordine finanziario poste dallo sviluppo e dall’acquisizione collaborativi. Il ricorso a tali meccanismi finanziari potrebbe inoltre favorire l’avvio di progetti collaborativi e transfrontalieri nel settore della difesa e aumentare l’efficienza della spesa nel settore, anche per i progetti sostenuti dal Fondo. |
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(24) |
Alla luce delle specificità dell’industria della difesa, settore in cui la domanda proviene quasi esclusivamente dagli Stati membri e dai paesi associati, i quali controllano anche ogni acquisizione di prodotti e di tecnologie per la difesa, comprese le esportazioni, il funzionamento del settore della difesa non segue le norme convenzionali e i modelli commerciali che disciplinano i mercati più tradizionali. L’industria non può pertanto intraprendere importanti progetti autofinanziati di R&S nel settore della difesa e gli Stati membri e i paesi associati spesso finanziano per intero tutti i costi di R&S. Al fine di conseguire gli obiettivi del Fondo, in particolare per favorire la cooperazione tra soggetti giuridici di diversi Stati membri e paesi associati, e tenendo conto delle specificità del settore della difesa, per le azioni che si svolgono prima della fase dei prototipi dovrebbe essere possibile coprire fino alla totalità dei costi ammissibili. |
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(25) |
La fase dei prototipi è una fase cruciale in cui gli Stati membri o i paesi associati di norma decidono in merito ai loro investimenti consolidati e avviano il processo di acquisizione dei loro futuri prodotti o tecnologie per la difesa. Questo è il motivo per cui, in questa fase specifica, gli Stati membri e i paesi associati concordano gli impegni necessari, compresa la ripartizione dei costi e la proprietà del progetto. Per garantire la credibilità dei loro impegni, il sostegno del Fondo non dovrebbe di norma superare il 20 % dei costi ammissibili. |
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(26) |
Per quanto riguarda le azioni successive alla fase dei prototipi dovrebbe essere previsto un finanziamento fino all’80 %. Tali azioni, che sono più prossime alla messa a punto dei prodotti e delle tecnologie, possono comunque comportare costi rilevanti. |
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(27) |
I portatori di interessi del settore della difesa sostengono costi indiretti specifici, come per quanto riguarda la sicurezza. I portatori di interessi operano inoltre in un mercato specifico in cui, in assenza di domanda da parte degli acquirenti, non possono recuperare i costi di R&S allo stesso modo di quelli del settore civile. È pertanto opportuno consentire un tasso fisso del 25 % dei costi totali ammissibili diretti dell’azione, nonché la possibilità di addebitare costi ammissibili indiretti determinati in conformità delle consuete prassi contabili dei destinatari, e sono state comunicate alla Commissione dal destinatario, se esse sono accettate dalle loro autorità nazionali per attività analoghe nel settore della difesa. |
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(28) |
Le azioni che comprendono la partecipazione delle PMI e delle «mid-caps» transfrontaliere sostengono l’apertura delle catene di approvvigionamento e contribuiscono agli obiettivi del Fondo. Tali azioni dovrebbero pertanto essere ammissibili ai fini di un incremento del tasso di finanziamento a vantaggio di tutti i soggetti giuridici partecipanti. |
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(29) |
Al fine di garantire che le azioni finanziate contribuiscano alla competitività e all’efficienza dell’industria europea della difesa, è importante che gli Stati membri intendano acquistare congiuntamente il prodotto finale o utilizzare la tecnologia, in particolare attraverso appalti congiunti transfrontalieri, nei quali gli Stati membri organizzano le proprie procedure di appalto congiuntamente, in particolare attraverso una centrale di committenza. |
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(30) |
Per garantire che le azioni sostenute dal Fondo contribuiscano alla competitività e all’efficienza dell’industria europea della difesa, esse dovrebbero essere orientate al mercato, basate sulla domanda e sostenibili sul piano commerciale nel medio e lungo termine. I criteri di ammissibilità per le azioni di sviluppo dovrebbero pertanto prendere in considerazione il fatto che gli Stati membri, anche attraverso un memorandum d’intesa o una lettera di intenti, intendano acquistare il prodotto finale, o utilizzare la tecnologia, in modo coordinato. I criteri di attribuzione per le azioni di sviluppo dovrebbero inoltre prendere in considerazione il fatto che gli Stati membri si siano impegnati, sotto il profilo politico o giuridico, a utilizzare o detenere congiuntamente il prodotto finale o la tecnologia, o ad assicurarne la manutenzione congiunta in modo coordinato. |
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(31) |
La promozione dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico nell’industria della difesa dell’Unione dovrebbe avvenire in maniera coerente con gli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione. Di conseguenza, i contributi delle azioni al rispetto di tali interessi e delle priorità in materia di ricerca nel settore della difesa e di capacità di difesa definite di comune accordo dagli Stati membri dovrebbero costituire uno dei criteri di attribuzione. |
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(32) |
Le azioni ammissibili sviluppate nel contesto dei progetti PESCO nel quadro istituzionale dell’Unione dovrebbero garantire un rafforzamento della cooperazione tra i soggetti giuridici nei vari Stati membri, su base continua, e dovrebbero pertanto contribuire direttamente al raggiungimento degli obiettivi del Fondo. Qualora fossero selezionate, queste azioni dovrebbero pertanto poter beneficiare di un tasso di finanziamento maggiorato. |
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(33) |
La Commissione terrà conto delle altre attività finanziate a titolo di Orizzonte Europa il programma quadro di ricerca e innovazione istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), al fine di evitare inutili duplicazioni e di garantire il reciproco arricchimento e le sinergie tra la ricerca civile e quella nel settore della difesa. |
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(34) |
La cibersicurezza e la ciberdifesa rappresentano sfide sempre più importanti e la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno riconosciuto la necessità di creare sinergie tra le azioni di ciberdifesa nell’ambito di applicazione del presente regolamento e le iniziative dell’Unione nel campo della cibersicurezza, quali quelle annunciate nella comunicazione congiunta della Commissione, del 13 settembre 2017, «Resilienza, deterrenza e difesa: verso una cibersicurezza forte per l’UE». In particolare, i portatori di interessi dovrebbero ricercare sinergie tra le dimensioni civile e della difesa della cibersicurezza, al fine di aumentare la ciberresilienza. |
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(35) |
È opportuno garantire un approccio integrato associando le attività previste dall’Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa (PADR), avviata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario, e dal programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP), istituito dal regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), nonché armonizzando le condizioni di partecipazione. Tale approccio integrato dovrebbe creare un insieme più coerente di strumenti e accrescere l’impatto innovativo, collaborativo ed economico del Fondo, evitando inutili duplicazioni e frammentazioni. Esso dovrebbe altresì garantire che il Fondo contribuisca al miglior sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa, colmando il divario tra le fasi di ricerca e di sviluppo alla luce delle specificità del settore della difesa e promuovendo tutte le forme di innovazione, comprese le tecnologie di difesa innovative. Inoltre, si possono prevedere ricadute positive, se del caso, nel settore civile. |
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(36) |
Ove opportuno in vista delle specificità dell’azione, gli obiettivi del Fondo dovrebbero essere perseguiti anche mediante gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio nell’ambito del Fondo InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). |
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(37) |
Il sostegno del Fondo dovrebbe essere utilizzato per ovviare alle carenze del mercato oppure a situazioni di investimento non ottimali in modo proporzionato e le azioni non dovrebbero duplicare né escludere i finanziamenti privati o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero presentare un chiaro valore aggiunto per l’Unione. |
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(38) |
Le forme di finanziamento dell’Unione e i metodi di esecuzione del Fondo dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l’altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Tale scelta dovrebbe prendere in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tasso fisso e costi unitari di finanziamento, nonché finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. |
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(39) |
La Commissione dovrebbe, mediante atti di esecuzione, stabilire programmi di lavoro annuali in linea con gli obiettivi del Fondo, tenendo conto degli insegnamenti iniziali appresi con l’EDIDP e la PADR. Nell’elaborazione dei programmi di lavoro la Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato. La Commissione dovrebbe adoperarsi per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al comitato. In tale contesto il comitato dovrebbe poter riunirsi nella formazione composta da esperti nazionali in materia di difesa e sicurezza per fornire assistenza specifica alla Commissione, fra cui consulenze per quanto riguarda la protezione delle informazioni classificate nell’ambito delle azioni. Spetta agli Stati membri designare i rispettivi rappresentanti in seno al comitato. Ai membri del comitato dovrebbe essere fornita tempestivamente la possibilità effettiva di esaminare i progetti di atti di esecuzione e di esprimere le proprie opinioni. |
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(40) |
Le categorie di cui ai programmi di lavoro dovrebbero includere requisiti funzionali al fine, se del caso, di chiarire all’industria quali funzioni e quali compiti devono essere svolti tramite le capacità che devono essere sviluppate. Tali requisiti dovrebbero fornire un’indicazione chiara della prestazione attesa, ma non dovrebbero essere rivolti a soluzioni specifiche o a soggetti giuridici specifici e non dovrebbero impedire la concorrenza con riferimento agli inviti a presentare proposte. |
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(41) |
Durante l’elaborazione dei programmi di lavoro la Commissione dovrebbe altresì garantire, mediante le opportune consultazioni del comitato, che le azioni di ricerca o sviluppo proposte non portino a inutili duplicazioni. In tale contesto, la Commissione può effettuare una valutazione preliminare dei possibili casi di duplicazioni con le esistenti capacità o progetti di sviluppo o ricerca già finanziati all’interno dell’Unione. |
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(42) |
La Commissione dovrebbe assicurare la coerenza dei programmi di lavoro lungo l’intero ciclo di vita industriale dei prodotti e delle tecnologie per la difesa. |
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(43) |
I programmi di lavoro dovrebbero garantire altresì che una parte ragionevole del bilancio complessivo sia destinata ad azioni che consentono la partecipazione transfrontaliera delle PMI. |
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(44) |
È opportuno che l’Agenzia europea per la difesa, al fine di beneficiare delle sue competenze nel settore della difesa, abbia lo status di osservatore in seno al comitato. Date le specificità del settore della difesa, anche il servizio europeo per l’azione esterna dovrebbe fornire assistenza al comitato. |
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(45) |
Al fine di garantire l’efficacia del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare l’allegato del presente regolamento per quanto riguarda gli indicatori ove ritenuto necessario, nonché per integrare il presente regolamento con le disposizioni sull’istituzione di un quadro di controllo e di valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (11). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
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(46) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l’adozione di programmi di lavoro e l’attribuzione di finanziamenti alle azioni di ricerca e di sviluppo selezionate. In particolare, nell’esecuzione delle azioni di ricerca e di sviluppo, dovrebbero essere prese in considerazione le specificità del settore della difesa, segnatamente la responsabilità degli Stati membri, dei paesi associati o di entrambi in relazione al processo di pianificazione e acquisizione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). |
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(47) |
La Commissione dovrebbe istituire un elenco di esperti indipendenti. Le credenziali di sicurezza di tali esperti indipendenti dovrebbero essere convalidate dai pertinenti Stati membri. Tale elenco non dovrebbe essere reso pubblico. Gli esperti indipendenti dovrebbero essere scelti sulla base delle loro competenze, esperienze e conoscenze, tenendo conto dei compiti loro assegnati. Per quanto possibile, all’atto della nomina degli esperti indipendenti, la Commissione dovrebbe adottare misure appropriate per conseguire una composizione equilibrata dei gruppi di esperti indipendenti e dei comitati di valutazione in termini di varietà di competenze, esperienze, conoscenze, diversità geografica e genere, tenendo conto della situazione nell’ambito dell’azione. Andrebbe inoltre garantita un’adeguata rotazione degli esperti indipendenti e un adeguato equilibrio tra i settori pubblico e privato. |
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(48) |
Gli esperti indipendenti non dovrebbero fornire valutazioni, consulenza o assistenza su questioni in merito alle quali si trovino in conflitti di interesse, in particolare per quanto riguarda la loro posizione al momento della valutazione. Nella fattispecie, non dovrebbero trovarsi nella situazione di poter utilizzare le informazioni ricevute a scapito del consorzio che stanno valutando. |
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(49) |
A seguito della valutazione delle proposte con l’assistenza di esperti indipendenti, la Commissione dovrebbe selezionare le azioni che devono essere sostenute dal Fondo. È opportuno informare gli Stati membri circa i risultati della valutazione mediante la graduatoria delle azioni selezionate, nonché riguardo ai progressi delle azioni finanziate. |
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(50) |
Nel proporre nuovi prodotti o tecnologie per la difesa o la modernizzazione di prodotti o tecnologie esistenti, è opportuno che i richiedenti si impegnino a rispettare i principi etici, per esempio quelli relativi al benessere degli esseri umani e alla tutela del genoma umano, sanciti altresì dal pertinente diritto dell’Unione, nazionale e internazionale, tra cui la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e, se del caso, i relativi protocolli. La Commissione dovrebbe vagliare in modo sistematico le proposte allo scopo di individuare quelle che sollevano serie questioni etiche. Se del caso, tali proposte dovrebbero essere soggette a una valutazione etica. |
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(51) |
Al fine di sostenere un mercato interno aperto, dovrebbe essere incoraggiata la partecipazione delle PMI e delle «mid-caps» transfrontaliere in qualità di membri di consorzi, subappaltatori o altri soggetti giuridici della catena di approvvigionamento. |
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(52) |
La Commissione dovrebbe adoperarsi per mantenere un dialogo con gli Stati membri e con l’industria al fine di assicurare il successo del Fondo. In qualità di colegislatore e di principale portatore di interessi, anche il Parlamento europeo dovrebbe essere coinvolto a tale riguardo. |
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(53) |
Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il Fondo che deve costituire, per il Parlamento europeo e per il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l’introduzione di nuove risorse proprie (13) (Accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020). La Commissione dovrebbe garantire che le procedure amministrative siano mantenute quanto più semplici possibile e comportino un livello minimo di spese supplementari. |
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(54) |
Salvo diversa indicazione, al Fondo si applica il regolamento finanziario. Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio e all’assistenza finanziaria. |
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(55) |
Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta degli appalti e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione. |
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(56) |
In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (15), (Euratom, CE) n. 2185/96 (16) e (UE) 2017/1939 (17) del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea («EPPO») ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (18). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti. |
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(57) |
I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell’Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell’accordo sullo Spazio economico europeo (19), che prevede l’attuazione dei programmi sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga a tali paesi terzi di concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. |
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(58) |
In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio», è opportuno che il Fondo sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del Fondo sul terreno. La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia non oltre quattro anni dall’inizio del periodo di esecuzione del Fondo, anche nell’ottica di presentare le opportune proposte di modifica del presente regolamento. La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione finale al termine del periodo di attuazione del Fondo, in cui siano esaminate le attività finanziarie in termini di esecuzione finanziaria e, nella misura del possibile a tale stadio, in termini di risultati di esecuzione e di impatto del Fondo. In tale contesto, la relazione di valutazione finale dovrebbe altresì contribuire a individuare i casi in cui l’Unione dipende da paesi terzi per lo sviluppo di prodotti e tecnologie per la difesa. La relazione finale dovrebbe analizzare anche la partecipazione transfrontaliera delle PMI e delle «mid-caps» ai progetti sostenuti dal Fondo, nonché la partecipazione delle PMI e delle «mid-caps» alla catena del valore globale, come pure il contributo del Fondo nell’ovviare alle carenze individuate nel CDP, e dovrebbe contenere informazioni sui paesi di origine dei destinatari, sul numero di Stati membri e paesi associati coinvolti nelle singole iniziative e sulla ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale generati (DPI). La Commissione può inoltre proporre modifiche del presente regolamento per reagire a eventuali sviluppi durante l’esecuzione del Fondo. |
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(59) |
La Commissione dovrebbe sorvegliare l’esecuzione del Fondo su base regolare e dovrebbe presentare una relazione annuale sui progressi compiuti, compreso il modo in cui gli insegnamenti individuati e gli insegnamenti appresi dall’EDIDP e dalla PADR sono presi in considerazione nell’esecuzione del Fondo, al Parlamento europeo e al Consiglio. A tal fine, la Commissione dovrebbe applicare le modalità di sorveglianza necessarie. La relazione non dovrebbe contenere informazioni sensibili. |
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(60) |
Data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi adottato ai sensi della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (20) e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il Fondo contribuisce all’integrazione delle azioni per il clima nelle politiche dell’Unione e al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese di bilancio dell’Unione a sostegno degli obiettivi climatici. Le azioni pertinenti dovranno essere individuate nel corso della preparazione e dell’attuazione del Fondo e riesaminate nel contesto della sua valutazione intermedia. |
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(61) |
Data l’importanza di affrontare la drammatica perdita di biodiversità, il presente regolamento contribuisce all’integrazione dell’azione a favore della biodiversità nelle politiche dell’Unione e al conseguimento dell’ambizioso traguardo complessivo di destinare nel 2024 il 7,5 % e nel 2026 e 2027 il 10 % della spesa annuale a titolo del QFP 2021-2027 agli obiettivi relativi alla biodiversità, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e di biodiversità conformemente all’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020. |
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(62) |
Poiché il Fondo dovrebbe sostenere solo le fasi di ricerca sui prodotti e sulle tecnologie per la difesa e di sviluppo degli stessi, in linea di principio l’Unione non dovrebbe essere proprietaria o titolare dei DPI relativi ai prodotti o alle tecnologie per la difesa risultanti dalle azioni finanziate, a meno che il sostegno dell’Unione non sia fornito mediante appalto pubblico. Per quanto riguarda le azioni di ricerca, gli Stati membri e i paesi associati interessati dovrebbero tuttavia essere in grado di utilizzare i risultati delle azioni finanziate per partecipare al successivo sviluppo cooperativo. |
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(63) |
Il sostegno dell’Unione non dovrebbe incidere sul trasferimento all’interno dell’Unione di prodotti per la difesa conformemente alla direttiva 2009/43/CE, né sull’esportazione di prodotti, materiali o tecnologie. L’esportazione di attrezzature e tecnologie militari da parte degli Stati membri è disciplinata dalla posizione comune 944/2008/PESC del Consiglio (21). |
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(64) |
L’uso di informazioni generali sensibili, compresi dati, know-how o informazioni, generate prima o al di fuori dell’esecuzione del Fondo, o l’accesso da parte di persone non autorizzate a risultati generati in relazione ad azioni sostenute dal Fondo potrebbe avere ripercussioni negative sugli interessi dell’Unione o di uno o più Stati membri. Il trattamento di informazioni sensibili dovrebbe pertanto essere disciplinato dal pertinente diritto dell’Unione e nazionale. |
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(65) |
Al fine di garantire la sicurezza delle informazioni classificate al livello richiesto, dovrebbero essere rispettate le norme minime sulla sicurezza industriale qualora siano siglati accordi e convenzioni di finanziamento classificati. A tal fine, in conformità della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (22), quest’ultima deve comunicare le istruzioni di sicurezza del programma, compresa la guida alle classifiche di sicurezza, agli esperti indipendenti designati dagli Stati membri, per un parere. |
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(66) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono piuttosto essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(67) |
La Commissione dovrebbe gestire il Fondo nel dovuto rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare quelle relative alle informazioni sensibili, comprese le informazioni classificate. |
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(68) |
Al fine di garantire la continuità nella fornitura del sostegno nel settore interessato e di consentirne l’attuazione a partire dall’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2021. |
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(69) |
È opportuno pertanto abrogare il regolamento (UE) 2018/1092, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI COMUNI APPLICABILI ALLA RICERCA E ALLO SVILUPPO
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce il Fondo europeo per la difesa («Fondo»), come previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/695 per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31° dicembre° 2027. La durata del Fondo è allineata alla durata del QFP 2021-2027.
Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del Fondo, il suo bilancio per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31° dicembre° 2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
|
1) |
«soggetto giuridico»: una persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell’Unione, nazionale o internazionale, dotata di personalità giuridica e capacità di agire a proprio nome, di esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, ovvero un’entità che non ha la personalità giuridica di cui all’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario; |
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2) |
«richiedente»: un soggetto giuridico che presenta domanda di sostegno da parte del Fondo in seguito a un invito a presentare proposte o a norma dell’articolo 195, primo comma, lettera e), del regolamento finanziario; |
|
3) |
«destinatario»: un soggetto giuridico con cui è stato firmato un accordo o una convenzione di finanziamento o a cui è stata notificata una decisione relativa a un accordo o a una convenzione di finanziamento; |
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4) |
«consorzio»: un raggruppamento collaborativo di richiedenti o destinatari soggetto a un accordo e costituito per svolgere un’azione a titolo del Fondo; |
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5) |
«coordinatore»: un soggetto giuridico che è membro di un consorzio ed è stato designato da tutti i membri del consorzio quale principale punto di contatto nelle relazioni del consorzio con la Commissione; |
|
6) |
«controllo»: la possibilità di esercitare un’influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi; |
|
7) |
«struttura di gestione esecutiva»: un organo di un soggetto giuridico, nominato ai sensi del diritto nazionale e che fa capo all’amministratore delegato, se applicabile, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto giuridico e che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza; |
|
8) |
«prototipo di sistema»: un modello di un prodotto o di una tecnologia in grado di dimostrare le prestazioni in un ambiente operativo; |
|
9) |
«qualificazione»: l’intero processo volto a dimostrare che la progettazione di un prodotto, un componente materiale o immateriale o una tecnologia per la difesa è conforme ai requisiti specificati, fornendo prove obiettive che consentono di dimostrare quali particolari requisiti di una progettazione siano stati soddisfatti; |
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10) |
«certificazione»: il processo in base al quale un’autorità nazionale certifica che il prodotto, il componente materiale o immateriale o la tecnologia per la difesa è conforme alla normativa applicabile; |
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11) |
«azione di ricerca»: un’azione consistente principalmente in attività di ricerca, in particolare la ricerca applicata e, ove necessario, la ricerca fondamentale, allo scopo di acquisire nuove conoscenze e incentrata esclusivamente sulle applicazioni nel settore della difesa; |
|
12) |
«azione di sviluppo»: qualsiasi azione consistente in attività orientate alla difesa principalmente nella fase di sviluppo, riguardante sia nuovi prodotti per la difesa o tecnologie per la difesa, sia la modernizzazione di prodotti o tecnologie esistenti, a eccezione della fabbricazione o dell’uso di armi; |
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13) |
«tecnologia innovativa per la difesa»: una tecnologia che provoca una tecnologia potenziata o completamente nuova in grado di dare origine a un cambio di paradigma nel concetto e nella gestione delle questioni inerenti alla difesa, anche sostituendo le attuali tecnologie per la difesa o rendendole obsolete; |
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14) |
«piccole e medie imprese» o «PMI»: piccole e medie imprese secondo la definizione di cui all’articolo 2 dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (23); |
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15) |
«impresa a media capitalizzazione» o «mid-cap»: un’impresa che non è una PMI e che impiega un massimo di 3 000 persone, laddove il calcolo degli effettivi è effettuato conformemente agli articoli da 3 a 6 dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE; |
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16) |
«operazione di finanziamento misto»: un’azione sostenuta dal bilancio dell’Unione, anche nell’ambito di un meccanismo o di una piattaforma di finanziamento misto di cui all’articolo 2, punto 6), del regolamento finanziario, che combina forme di aiuto non rimborsabile o strumenti finanziari del bilancio dell’Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori; |
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17) |
«appalti pre-commerciali»: gli appalti dei servizi di ricerca e di sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato e lo sviluppo competitivo per fasi, in cui è prevista una chiara separazione dei servizi di ricerca e di sviluppo appaltati dalla fase di commercializzazione dei prodotti finali; |
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18) |
«responsabile del progetto»: un’amministrazione aggiudicatrice con sede in uno Stato membro o in un paese associato, nominata da uno Stato membro o da un paese associato o da un gruppo di Stati membri o paesi associati per gestire progetti multinazionali nel settore degli armamenti, su base continuativa o ad hoc; |
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19) |
«risultati»: qualsiasi effetto tangibile o intangibile di un’azione, per esempio dati, know-how o informazioni, indipendentemente dalla loro forma o natura e che possano o no essere protetti, nonché qualsiasi diritto a essi collegato, ivi compresi i DPI; |
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20) |
«informazioni acquisite»: dati, know-how o informazioni generati durante l’esecuzione del Fondo, di qualunque forma o natura; |
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21) |
«informazioni classificate»: le informazioni o i materiali, in qualsiasi forma, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare in varia misura pregiudizio agli interessi dell’Unione o di uno o più Stati membri e che recano un contrassegno di classifica UE o un contrassegno di classifica corrispondente, come stabilito nell’accordo tra gli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell’interesse dell’Unione europea (24); |
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22) |
«informazioni sensibili»: dati e informazioni, tra cui le informazioni classificate, che devono essere protetti da un accesso o una divulgazione non autorizzati in virtù degli obblighi stabiliti nel diritto dell’Unione o nazionale o allo scopo di tutelare la riservatezza o la sicurezza di una persona o di un’organizzazione; |
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23) |
«relazione speciale»: un documento specifico relativo a un’azione di ricerca che ne sintetizza i risultati, fornendo ampie informazioni sui principi di base, sugli obiettivi perseguiti, sugli esiti effettivi, sulle proprietà di base, sui test effettuati, sui potenziali benefici, sulle potenziali applicazioni nel settore della difesa e il previsto percorso di sfruttamento della ricerca a fini di sviluppo, ivi comprese informazioni sulla titolarità dei DPI, ma che non richiede l’inclusione di informazioni relative a tali DPI; |
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24) |
«soggetto di un paese terzo non associato»: un soggetto giuridico con sede in un paese terzo non associato o, qualora abbia sede nell’Unione o in un paese associato, dotato di proprie strutture di gestione esecutiva in un paese terzo non associato. |
Articolo 3
Obiettivi
1. L’obiettivo generale del Fondo è promuovere la competitività, l’efficienza e la capacità di innovazione della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) in tutta l’Unione, il che contribuisce all’autonomia strategica dell’Unione e alla sua libertà di azione, sostenendo azioni di collaborazione e ampliando la cooperazione transfrontaliera tra soggetti giuridici in tutta l’Unione, in particolare le PMI e le «mid.caps», nonché rafforzando e migliorando la flessibilità sia delle catene di approvvigionamento che delle catene del valore della difesa, ampliando la cooperazione transfrontaliera tra soggetti giuridici e favorendo un migliore sfruttamento del potenziale industriale di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico in ogni fase del ciclo di vita industriale dei prodotti e delle tecnologie per la difesa.
2. Gli obiettivi specifici del Fondo sono i seguenti:
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a) |
sostenere la ricerca collaborativa che potrebbe migliorare sensibilmente le prestazioni delle capacità future in tutta l’Unione, al fine di massimizzare l’innovazione e introdurre nuovi prodotti e tecnologie per la difesa, comprese le tecnologie innovative per la difesa, e al fine di fare un uso più efficiente della spesa per la ricerca nel settore della difesa nell’Unione; |
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b) |
sostenere lo sviluppo collaborativo di prodotti e tecnologie per la difesa, contribuendo in tal modo ad aumentare l’efficienza della spesa nel settore della difesa all’interno dell’Unione, conseguendo maggiori economie di scala, riducendo il rischio di inutili duplicazioni e, di conseguenza, favorendo la diffusione sul mercato di prodotti e tecnologie per la difesa europei e riducendo la frammentazione dei prodotti e delle tecnologie per la difesa in tutta l’Unione, che porti, in ultima analisi, a un incremento della standardizzazione dei sistemi di difesa e a una maggiore interoperabilità tra le capacità degli Stati membri. |
Tale collaborazione deve essere compatibile con le priorità in materia di capacità di difesa definite di comune accordo dagli Stati membri nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune e, in particolare, nel contesto del CDP.
A tale riguardo, qualora non escludano la possibile partecipazione di un qualsiasi Stato membro o paese associato, possono essere prese in considerazione, se del caso, anche priorità regionali e internazionali, laddove siano al servizio degli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione definiti nell’ambito della PESC e tenuto conto dell’esigenza di evitare inutili duplicazioni.
Articolo 4
Bilancio
1. In conformità dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/695, la dotazione finanziaria per l’attuazione del Fondo per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 7 953 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:
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a) |
2 651 000 000 EUR per le azioni di ricerca; |
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b) |
5 302 000 000 EUR per le azioni di sviluppo. |
Per far fronte a circostanze impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può riassegnare l’importo destinato alle azioni di ricerca o di sviluppo fino a un massimo del 20 %.
3. L’importo di cui al paragrafo 1 può anche finanziare l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’esecuzione del Fondo, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.
4. Almeno il 4 % e fino all’8 % della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è destinato agli inviti a presentare proposte o all’attribuzione di finanziamenti a sostegno delle tecnologie innovative per la difesa.
Articolo 5
Paesi associati
Il Fondo è aperto alla partecipazione di membri dell’Associazione europea di libero scambio che sono membri del SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo sullo Spazio economico europeo (paesi associati).
Articolo 6
Sostegno alle tecnologie innovative per la difesa
1. La Commissione attribuisce, mediante atti di esecuzione, il finanziamento a seguito di consultazioni aperte e pubbliche sulle tecnologie innovative per la difesa, nei settori di intervento definiti nei programmi di lavoro di cui all’articolo 24. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 34, paragrafo 2.
2. I programmi di lavoro stabiliscono le forme di finanziamento più appropriate per le tecnologie innovative per la difesa.
Articolo 7
Etica
1. Le azioni svolte a titolo del Fondo rispettano il pertinente diritto dell’Unione, nazionale e internazionale, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tali azioni rispettano inoltre i principi etici a loro volta sanciti dal pertinente diritto dell’Unione, nazionale e internazionale.
2. Prima della firma di un accordo di finanziamento, le proposte sono esaminate dalla Commissione, sulla base di un’autovalutazione etica elaborata dal consorzio, per individuare le azioni che sollevano serie questioni etiche, anche con riguardo alle condizioni in base alle quali devono essere effettuate le attività. Tali proposte sono soggette, se del caso, a valutazione etica.
Le procedure di esame e valutazione etiche sono effettuate dalla Commissione, con il sostegno di esperti indipendenti nominati a norma dell’articolo 26. Tali esperti indipendenti provengono da diversi contesti, in particolare con competenze riconosciute in materia di etica della difesa, e devono essere cittadini del maggior numero possibile di Stati membri.
Le condizioni alle quali deve essere subordinata l’esecuzione di attività che sollevano questioni eticamente sensibili sono specificate nell’accordo di finanziamento.
La Commissione garantisce che le procedure etiche siano quanto più possibile trasparenti e le include nella propria relazione di valutazione intermedia a norma dell’articolo 29.
3. Prima dell’avvio delle attività pertinenti, i soggetti giuridici che partecipano all’azione ottengono tutte le pertinenti approvazioni o altri documenti richiesti dai comitati etici nazionali o locali e da altri organismi, quali le autorità preposte alla protezione dei dati. Tali approvazioni e altri documenti sono conservati e forniti alla Commissione su richiesta.
4. Le proposte che sono considerate non accettabili dal punto di vista etico sono respinte.
Articolo 8
Esecuzione e forme di finanziamento dell’Unione
1. Il Fondo è eseguito in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, in casi comprovati possono essere eseguite azioni specifiche in regime di gestione indiretta da parte degli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario. Ciò non deve comprendere la procedura di selezione e di attribuzione di cui all’articolo 11 del presente regolamento.
3. Il Fondo può fornire finanziamenti a norma del regolamento finanziario attraverso sovvenzioni, premi e appalti e, se opportuno considerate le specificità dell’azione, strumenti finanziari nell’ambito delle operazioni di finanziamento misto.
4. Le operazioni di finanziamento misto sono effettuate in conformità del titolo X del regolamento finanziario e del regolamento (UE) 2021/523.
5. Gli strumenti finanziari sono rigorosamente diretti soltanto ai destinatari.
Articolo 9
Soggetti giuridici idonei
1. I destinatari e i subappaltatori coinvolti in un’azione hanno sede nell’Unione o in un paese associato.
2. Le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse dei destinatari e dei subappaltatori coinvolti in un’azione che sono utilizzati ai fini di un’azione sostenuta dal Fondo sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato per l’intera durata dell’azione, e le loro strutture di gestione esecutiva hanno sede nell’Unione o in un paese associato.
3. Ai fini delle azioni sostenute dal Fondo, i destinatari e i subappaltatori coinvolti in un’azione non sono soggetti al controllo da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato.
4. In deroga al paragrafo 3, un soggetto giuridico con sede nell’Unione o in un paese associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato è idoneo quale destinatario o subappaltatore coinvolto in un’azione solo se le garanzie approvate dallo Stato membro o dal paese associato nel quale ha sede secondo le relative procedure nazionali sono rese disponibili alla Commissione. Tali garanzie possono fare riferimento alla struttura di gestione esecutiva del soggetto giuridico con sede nell’Unione o in un paese associato. Se considerato opportuno dallo Stato membro o dal paese associato nel quale ha sede il soggetto giuridico, tali garanzie possono anche fare riferimento a diritti governativi specifici nel controllo esercitato sul soggetto giuridico.
Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento in un’azione di un tale soggetto giuridico non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell’ambito della PESC a norma del titolo V TUE, né con gli obiettivi di cui all’articolo 3 del presente regolamento. Le garanzie sono altresì conformi agli articoli 20 e 23 del presente regolamento. In particolare, le garanzie provano che, ai fini di un’azione, sono in atto misure tese ad assicurare che:
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a) |
il controllo sul soggetto giuridico non sia esercitato in un modo che ostacoli o riduca la sua capacità di eseguire l’azione e conseguire risultati, che imponga restrizioni riguardo alle infrastrutture, alle attrezzature, ai beni, alle risorse, alla proprietà intellettuale o al know-how necessari ai fini dell’azione, ovvero che pregiudichi le sue capacità e gli standard necessari all’esecuzione dell’azione; |
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b) |
sia impedito l’accesso di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati a informazioni sensibili relative all’azione e i dipendenti o le altre persone coinvolte nell’azione dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro o da un paese associato, ove del caso; |
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c) |
la titolarità della proprietà intellettuale derivante dall’azione nonché dei risultati dell’azione stessa restino in capo al destinatario durante e dopo il completamento dell’azione, non siano soggette a controlli o restrizioni da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati, non siano esportate al di fuori dell’Unione o dei paesi associati, né siano accessibili dall’esterno dell’Unione o dei paesi associati senza il consenso dello Stato membro o del paese associato nel quale ha sede il soggetto giuridico e conformemente agli obiettivi di cui all’articolo 3. |
Se considerato opportuno dallo Stato membro o dal paese associato nel quale ha sede il soggetto giuridico, possono essere previste ulteriori garanzie.
La Commissione informa il comitato di cui all’articolo 34 in merito ai soggetti giuridici considerati idonei ai sensi del presente paragrafo.
5. Laddove non siano prontamente disponibili sostituti competitivi nell’Unione o in un paese associato, i destinatari e i subappaltatori coinvolti in un’azione possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie attrezzature, le proprie risorse e i propri beni situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi associati, purché tale uso non sia contrario agli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri, sia coerente con gli obiettivi di cui all’articolo 3 e sia conforme agli articoli 20 e 23.
I costi relativi a tali attività non sono ammissibili al sostegno da parte del Fondo.
6. Nell’eseguire un’azione ammissibile, i destinatari e i subappaltatori coinvolti in un’azione possono anche cooperare con soggetti giuridici con sede al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi associati, o controllati da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato, anche utilizzando beni, infrastrutture, attrezzature e risorse di tali soggetti giuridici, purché ciò non sia contrario agli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri. Tale cooperazione è coerente con gli obiettivi di cui all’articolo 3 e conforme agli articoli 20 e 23.
Ai paesi terzi non associati o ad altri soggetti di paesi terzi non associati non è consentito l’accesso non autorizzato a informazioni classificate concernenti l’esecuzione dell’azione e devono essere evitati i potenziali effetti negativi sulla sicurezza dell’approvvigionamento dei fattori di produzione indispensabili per l’azione.
I costi relativi a tali attività non sono ammissibili al sostegno da parte del Fondo.
7. I richiedenti forniscono tutte le informazioni pertinenti per la valutazione dei criteri di ammissibilità. Nel caso in cui, durante l’esecuzione di un’azione, si verifichi un cambiamento suscettibile di mettere in discussione il rispetto di tali criteri, il soggetto giuridico pertinente ne informa la Commissione, la quale valuta se tali criteri di ammissibilità continuano a essere soddisfatti ed esamina il possibile impatto sul finanziamento dell’azione.
8. Ai fini del presente articolo, per subappaltatori coinvolti in un’azione si intendono i subappaltatori aventi un rapporto contrattuale diretto con un destinatario, altri subappaltatori ai quali è assegnato almeno il 10 % del totale dei costi ammissibili dell’azione, nonché i subappaltatori che, ai fini dell’esecuzione dell’azione, possono aver bisogno di accedere a informazioni classificate. I subappaltatori coinvolti in un’azione non sono membri del consorzio.
Articolo 10
Azioni ammissibili
1. Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all’articolo 3 sono ammissibili al finanziamento.
2. Il Fondo fornisce un sostegno ad azioni riguardanti sia nuovi prodotti e tecnologie per la difesa sia la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti, purché l’uso delle informazioni preesistenti necessarie per eseguire l’azione di modernizzazione non sia sottoposto ad alcuna restrizione, da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati, direttamente, o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi, tale da rendere impossibile l’esecuzione dell’azione.
3. Le azioni ammissibili riguardano una o più delle seguenti attività:
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a) |
attività intese a creare, sostenere e migliorare conoscenze, prodotti e tecnologie, comprese le tecnologie innovative per la difesa, che possono esercitare effetti significativi nel settore della difesa; |
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b) |
attività intese a migliorare l’interoperabilità e la resilienza, compresi la produzione e lo scambio protetti di dati, ad acquisire la padronanza di tecnologie critiche di difesa, a rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento o a consentire lo sfruttamento efficace dei risultati in relazione ai prodotti e alle tecnologie per la difesa; |
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c) |
studi, quali studi di fattibilità, intesi a valutare la fattibilità di prodotti, tecnologie, processi, servizi e soluzioni nuovi o aggiornati; |
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d) |
la progettazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia per la difesa, la definizione delle specifiche tecniche in base alle quali è stata elaborata tale progettazione, incluse le prove parziali di riduzione del rischio in un ambiente industriale o rappresentativo; |
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e) |
il prototipo di sistema di un prodotto, un componente materiale o immateriale o di una tecnologia per la difesa; |
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f) |
il collaudo di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia per la difesa; |
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g) |
la qualificazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia per la difesa; |
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h) |
la certificazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia per la difesa; |
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i) |
lo sviluppo di tecnologie o beni che aumentano l’efficienza durante il ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie per la difesa; |
4. L’azione è effettuata da soggetti giuridici che cooperano nell’ambito di un consorzio di almeno tre soggetti giuridici idonei, con sede in almeno tre diversi Stati membri o paesi associati. Per l’intero periodo in cui è eseguita l’azione, almeno tre di tali soggetti giuridici idonei con sede in almeno due diversi Stati membri o paesi associati non devono essere controllati, direttamente o indirettamente, dallo stesso soggetto giuridico, né devono controllarsi a vicenda.
5. Il paragrafo 4 non si applica alle azioni relative alle tecnologie innovative per la difesa o alle attività di cui al paragrafo 3, lettera c).
6. Le azioni relative allo sviluppo di prodotti e tecnologie il cui uso, il cui sviluppo o la cui fabbricazione sono vietati dal diritto internazionale applicabile non sono ammissibili al sostegno del Fondo.
Inoltre, le azioni per lo sviluppo di armi autonome letali che non consentono un significativo controllo umano su decisioni di selezione e di ingaggio nello sferrare attacchi contro esseri umani non sono ammissibili al sostegno del Fondo, fatta salva la possibilità di finanziare azioni per lo sviluppo di sistemi di allarme rapido e contromisure a fini difensivi.
Articolo 11
Procedura di selezione e di attribuzione
1. Il finanziamento dell’Unione è concesso a seguito di inviti a presentare proposte su base concorrenziale pubblicati a norma del regolamento finanziario.
In talune circostanze debitamente comprovate ed eccezionali, il finanziamento dell’Unione può anche essere concesso senza un invito a presentare proposte a norma dell’articolo 195, primo comma, lettera e), del regolamento finanziario.
2. La Commissione attribuisce il finanziamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo per mezzo di atti di esecuzione. Tali atti sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 34, paragrafo 2.
Articolo 12
Criteri di attribuzione
Ciascuna proposta è valutata in base ai seguenti criteri:
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a) |
contributo all’eccellenza o al potenziale innovativo nel settore della difesa, in particolare dimostrando che i risultati attesi dell’azione proposta presentano vantaggi notevoli rispetto ai prodotti o alle tecnologie per la difesa esistenti; |
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b) |
contributo all’innovazione e allo sviluppo tecnologico dell’industria europea della difesa, in particolare dimostrando che l’azione proposta comprende approcci e concetti innovativi o inediti, nuove migliorie tecnologiche promettenti per il futuro o l’applicazione di tecnologie o concetti che non sono stati utilizzati prima nel settore della difesa, evitando al contempo inutili duplicazioni; |
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c) |
contributo alla competitività dell’industria europea della difesa, dimostrando che l’azione proposta è inconfutabilmente bilanciata tra efficienza sotto il profilo dei costi ed efficacia, creando in tal modo nuove opportunità di mercato in tutta l’Unione e al di fuori di essa e accelerando la crescita delle società in tutta l’Unione; |
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d) |
contributo all’autonomia della EDTIB, anche aumentando la non dipendenza da fonti esterne all’Unione e rafforzando la sicurezza dell’approvvigionamento, nonché agli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione in linea con le priorità di cui all’articolo 3; |
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e) |
contributo alla creazione di una nuova cooperazione transfrontaliera tra soggetti giuridici con sede negli Stati membri o in paesi associati, in particolare PMI e «mid-caps» la cui partecipazione all’azione è sostanziale, in qualità di destinatari, subappaltatori o altri soggetti giuridici della catena di approvvigionamento, e che hanno sede negli Stati membri o in paesi associati diversi da quelli in cui hanno sede i soggetti giuridici che cooperano nell’ambito di un consorzio che non sono PMI o «mid-caps»; |
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f) |
qualità ed efficienza dell’esecuzione dell’azione. |
Articolo 13
Tasso di cofinanziamento
1. Il Fondo finanzia fino al 100 % dei costi ammissibili delle attività di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del presente regolamento, fatto salvo l’articolo 190 del regolamento finanziario.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo:
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a) |
per le attività di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera e), il sostegno da parte del Fondo non supera il 20 % dei costi ammissibili; |
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b) |
per le attività di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettere f), g) e h), il sostegno da parte del Fondo non supera l’80 % dei costi ammissibili. |
3. Per le azioni di sviluppo i tassi di finanziamento sono maggiorati nei seguenti casi:
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a) |
un’azione sviluppata nell’ambito di un progetto della PESCO, quale istituita dalla decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio (25), può beneficiare di un tasso di finanziamento maggiorato di ulteriori 10 punti percentuali; |
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b) |
un’attività può beneficiare di un tasso di finanziamento maggiorato, di cui alla presente lettera, se almeno il 10 % dei costi totali ammissibili dell’attività è destinato alle PMI con sede in Stati membri o in paesi associati e partecipanti all’attività in qualità di destinatari, subappaltatori o altri soggetti giuridici della catena di approvvigionamento. Il tasso di finanziamento può essere maggiorato dei punti percentuali equivalenti alla percentuale dei costi totali ammissibili dell’attività destinata alle PMI con sede negli Stati membri o in paesi associati in cui hanno sede i destinatari che non sono PMI e che partecipano all’attività in qualità di destinatari, subappaltatori o altri soggetti giuridici della catena di approvvigionamento, fino a un massimo di ulteriori 5 punti percentuali. Il tasso di finanziamento può essere maggiorato dei punti percentuali equivalenti al doppio della percentuale dei costi totali ammissibili dell’attività destinata alle PMI con sede negli Stati membri o in paesi associati diversi da quelli in cui sono hanno sede i destinatari che non sono PMI e che partecipano all’attività in qualità di destinatari, subappaltatori o altri soggetti giuridici della catena di approvvigionamento; |
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c) |
un’attività può beneficiare di un tasso di finanziamento maggiorato di ulteriori 10 punti percentuali se almeno il 15 % dei costi totali ammissibili dell’attività è destinato a «mid-caps» con sede in Stati membri o in paesi associati. |
L’aumento complessivo del tasso di finanziamento di un’attività in applicazione delle lettere a), b) e c) non supera i 35 punti percentuali.
Il sostegno da parte del Fondo, comprensivo dei tassi di finanziamento maggiorati, non supera il 100 % dei costi ammissibili dell’azione.
Articolo 14
Capacità finanziaria
1. In deroga all’articolo 198, paragrafo 5, del regolamento finanziario, è verificata unicamente la capacità finanziaria di un coordinatore e solo qualora il finanziamento dell’Unione richiesto è di almeno 500 000 EUR.
Tuttavia, qualora vi sia motivo di dubitare della capacità finanziaria di uno dei richiedenti o del coordinatore, la Commissione verifica anche la capacità finanziaria di tutti i richiedenti e dei coordinatori qualora il finanziamento dell’Unione richiesto sia inferiore a 500 000 EUR.
2. Non è verificata la capacità finanziaria dei soggetti giuridici la cui sostenibilità è garantita dalle autorità competenti degli Stati membri;
3. Se la capacità finanziaria del coordinatore è strutturalmente garantita da un altro soggetto giuridico, la capacità finanziaria di tale altro soggetto giuridico è a sua volta verificata.
Articolo 15
Costi indiretti
1. In deroga all’articolo 181, paragrafo 6, del regolamento finanziario, i costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso fisso del 25 % del totale dei costi diretti ammissibili dell’azione, a esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto e del sostegno a terzi, nonché dei costi unitari o delle somme forfettarie comprensivi dei costi indiretti.
2. I costi indiretti ammissibili possono essere determinati secondo le consuete prassi contabili del destinatario sulla base dei costi indiretti effettivi, a condizione che tali prassi siano accettate dalle autorità nazionali in relazione ad attività analoghe nel settore della difesa, a norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario, e che siano state comunicate alla Commissione dal destinatario.
Articolo 16
Ricorso a un contributo non collegato ai costi o a una somma forfettaria unica
Se l’Unione concede un cofinanziamento inferiore al 50 % del totale dei costi dell’azione, la Commissione può utilizzare:
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a) |
un contributo non collegato ai costi di cui all’articolo 180, paragrafo 3, del regolamento finanziario, in base al conseguimento dei risultati misurato in riferimento ai target intermedi precedentemente fissati o mediante indicatori di prestazione; o |
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b) |
una somma forfettaria unica di cui all’articolo 182 del regolamento finanziario, sulla base del bilancio di previsione dell’azione già approvato dalle autorità nazionali degli Stati membri e dei paesi associati che cofinanziano l’azione. |
I costi indiretti sono compresi nella somma forfettaria di cui alla lettera b) del primo comma.
Articolo 17
Appalti pre-commerciali
1. L’Unione può sostenere gli appalti pre-commerciali attraverso l’attribuzione di una sovvenzione alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori, quali definiti nelle direttive 2014/24/UE (26) e 2014/25/UE (27) del Parlamento europeo e del Consiglio, che acquistano congiuntamente servizi di ricerca e sviluppo nel settore della difesa o coordinano le proprie procedure di appalto.
2. Le procedure di appalto di cui al paragrafo 1:
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a) |
sono conformi al presente regolamento; |
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b) |
possono autorizzare l’aggiudicazione di contratti multipli nell’ambito della stessa procedura («m ultiple sourcing»); |
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c) |
prevedono l’assegnazione dei contratti all’offerente o agli offerenti economicamente più vantaggiosi assicurando al contempo l’assenza di conflitti di interesse. |
Articolo 18
Fondo di garanzia
I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero delle somme dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applica l’articolo 37 del regolamento (EU) 2021/695.
Articolo 19
Criteri di ammissibilità per gli appalti e i premi
1. Gli articoli 9 e 10 si applicano mutatis mutandis ai premi.
2. In deroga all’articolo 176 del regolamento finanziario, l’articolo 9 del presente regolamento, nonché l’articolo 10 del presente regolamento si applicano mutatis mutandis agli appalti per gli studi di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera c), del presente regolamento.
TITOLO II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI ALLE AZIONI DI RICERCA
Articolo 20
Titolarità dei risultati delle azioni di ricerca
1. I risultati delle azioni di ricerca sostenute dal Fondo sono di proprietà dei destinatari che li hanno prodotti. Se i soggetti giuridici producono i risultati congiuntamente e se il loro contributo rispettivo non può essere verificato, o se non è possibile separare tali risultati congiunti, i soggetti giuridici sono comproprietari di tali risultati. I comproprietari stipulano un accordo per quanto concerne la ripartizione delle loro azioni e le condizioni di esercizio della loro comproprietà secondo i loro obblighi nell’ambito della convenzione di sovvenzione.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora il sostegno dell’Unione sia fornito sotto forma di appalto pubblico, i risultati delle azioni di ricerca sostenute dal Fondo sono di proprietà dell’Unione. Gli Stati membri e i paesi associati beneficiano di diritti di accesso ai risultati a titolo gratuito, ove ne facciano richiesta scritta.
3. I risultati delle azioni di ricerca sostenute dal Fondo non sono sottoposti ad alcun controllo o restrizione da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi, anche in termini di trasferimento di tecnologia.
4. Con riguardo ai risultati prodotti dai destinatari attraverso azioni di ricerca sostenute dal Fondo e fatto salvo il paragrafo 9 del presente articolo, la Commissione è informata prima di qualsiasi trasferimento di proprietà o della concessione di una licenza esclusiva a un paese terzo non associato o a un soggetto di un paese terzo non associato. Qualora tale trasferimento di proprietà o tale concessione di una licenza esclusiva sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri o con gli obiettivi di cui all’articolo 3, il sostegno erogato a titolo del Fondo è rimborsato.
5. Le autorità nazionali degli Stati membri e dei paesi associati beneficiano di diritti di accesso alla relazione speciale. Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito e trasferiti dalla Commissione agli Stati membri e ai paesi associati, dopo che la Commissione ha accertato l’applicazione degli obblighi di riservatezza appropriati.
6. Le autorità nazionali degli Stati membri e dei paesi associati utilizzano la relazione speciale esclusivamente per finalità connesse all’uso da parte o a beneficio delle loro forze armate, di sicurezza o di intelligence, anche nell’ambito dei loro programmi di cooperazione. Tale uso comprende lo studio, la valutazione, l’analisi, la ricerca, la progettazione, l’accettazione e la certificazione dei prodotti, la gestione, la formazione e lo smaltimento, nonché la valutazione e l’elaborazione dei requisiti tecnici per gli appalti.
7. I destinatari concedono diritti di accesso a titolo gratuito ai risultati delle azioni di ricerca sostenute dal Fondo alle istituzioni, agli organi, agli uffici o alle agenzie dell’Unione, ai fini debitamente comprovati di sviluppare, attuare e monitorare le politiche o i programmi esistenti dell’Unione nei settori di sua competenza. Tali diritti di accesso sono utilizzati solo a fini non commerciali e non concorrenziali.
8. Disposizioni specifiche in materia di titolarità, diritti di accesso e concessione di licenze sono stabilite negli accordi di finanziamento e nei contratti conclusi in materia di appalti pre-commerciali per assicurare la massima diffusione dei risultati e per evitare qualsiasi vantaggio sleale. Le amministrazioni aggiudicatrici beneficiano almeno dei diritti di accesso a titolo gratuito a tali risultati per uso proprio e del diritto di concedere, o esigere che i destinatari concedano, licenze non esclusive a terzi affinché sfruttino i risultati in condizioni eque e ragionevoli senza il diritto di concedere sublicenze. Tutti gli Stati membri e i paesi associati hanno accesso a titolo gratuito alla relazione speciale. Qualora un contraente non sfrutti i risultati commercialmente entro un determinato periodo successivo all’appalto pre-commerciale come indicato nel contratto, trasferisce la proprietà dei risultati alle amministrazioni aggiudicatrici.
9. Il presente regolamento non incide sull’esportazione di prodotti, materiali o tecnologie che integrano i risultati delle azioni di ricerca sostenute dal Fondo e non incidono sulla discrezionalità degli Stati membri con riguardo alla loro politica di esportazione dei prodotti per la difesa.
10. Qualora due o più Stati membri o paesi associati abbiano, in un contesto multilaterale o nell’ambito dell’Unione, concluso congiuntamente uno o più contratti con uno o più destinatari per sviluppare insieme ulteriormente i risultati delle azioni di ricerca sostenute dal Fondo, essi beneficiano di diritti di accesso a tali risultati nella misura in cui siano di proprietà di tali destinatari e siano necessari per l’esecuzione del contratto o dei contratti. Detti diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito e in presenza di determinate condizioni specifiche volte ad assicurare che detti diritti siano utilizzati solo per le finalità del o dei contratti e che si applichino obblighi di riservatezza appropriati.
TITOLO III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI ALLE AZIONI DI SVILUPPO
Articolo 21
Ulteriori criteri di ammissibilità per le azioni di sviluppo
1. Il consorzio dimostra che i costi di un’azione non coperti dal sostegno dell’Unione devono essere coperti da altri strumenti di finanziamento, quali i contributi degli Stati membri o dei paesi associati o altri mezzi di cofinanziamento da parte di soggetti giuridici.
2. Le attività di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera d), si basano su requisiti armonizzati in materia di capacità di difesa, stabiliti di comune accordo da almeno due Stati membri o paesi associati.
3. Per quanto riguarda le attività di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettere da e) a h), il consorzio dimostra, per mezzo di documenti rilasciati dalle autorità nazionali, che:
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a) |
almeno due Stati membri o paesi associati intendono acquistare il prodotto finale o utilizzare la tecnologia per la difesa in modo coordinato, anche tramite appalti congiunti, ove applicabile; |
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b) |
l’attività in questione si basa su specifiche tecniche comuni stabilite di comune accordo dagli Stati membri o dai paesi associati che devono cofinanziare l’azione o che intendono acquistare congiuntamente il prodotto finale o utilizzare congiuntamente la tecnologia. |
Articolo 22
Ulteriori criteri di attribuzione per le azioni di sviluppo
In aggiunta ai criteri di attribuzione di cui all’articolo 12, il programma di lavoro prende anche in considerazione:
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a) |
il contributo all’aumento dell’efficienza durante il ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie per la difesa, compresi l’efficacia in termini di costi e la possibilità di creare sinergie nei processi di acquisizione, manutenzione e smaltimento; |
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b) |
il contributo all’ulteriore integrazione dell’industria europea della difesa in tutta l’Unione attraverso la dimostrazione, da parte dei destinatari, del fatto che gli Stati membri si sono impegnati a utilizzare o detenere congiuntamente il prodotto finale o la tecnologia, o ad assicurarne la manutenzione congiunta, in modo coordinato. |
Articolo 23
Titolarità dei risultati delle azioni di sviluppo
1. L’Unione non è proprietaria dei prodotti o delle tecnologie per la difesa risultanti dalle azioni di sviluppo sostenute dal Fondo, né reclama i DPI relativi a tali azioni.
2. I risultati delle azioni di sviluppo sostenute dal Fondo non sono sottoposti ad alcun controllo o restrizione da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati, direttamente, o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi, anche in termini di trasferimento di tecnologia.
3. Il presente regolamento non incide sulla discrezionalità degli Stati membri con riguardo alla loro politica di esportazione dei prodotti per la difesa.
4. Con riguardo ai risultati prodotti dai destinatari attraverso azioni di sviluppo sostenute dal Fondo e fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione è informata prima di qualsiasi trasferimento di titolarità a un paese terzo non associato o a un soggetto di un paese terzo non associato. Qualora tale trasferimento di titolarità sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri o con gli obiettivi di cui all’articolo 3, il sostegno erogato a titolo del Fondo è rimborsato.
5. Qualora il supporto dell’Unione sia fornito sotto forma di appalto pubblico per uno studio, tutti gli Stati membri o i paesi associati hanno diritto, ove ne facciano richiesta scritta, a una licenza non esclusiva e gratuita per l’uso dello studio.
TITOLO IV
GOVERNANCE, SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E CONTROLLO
Articolo 24
Programmi di lavoro
1. Il Fondo è eseguito mediante programmi di lavoro annuali stabiliti di cui all’articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l’importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. I programmi di lavoro stabiliscono il bilancio complessivo destinato alla partecipazione transfrontaliera delle PMI.
2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i programmi di lavoro di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 34, paragrafo 2.
3. I programmi di lavoro indicano dettagliatamente i temi di ricerca e le categorie di azioni che devono essere sostenute dal Fondo. Tali categorie sono in linea con le priorità in materia di difesa di cui all’articolo 3.
Fatta eccezione per la parte del programma di lavoro dedicata alle tecnologie innovative nel settore della difesa, i temi di ricerca e le categorie di azioni di cui al primo comma riguardano prodotti e tecnologie nei seguenti settori:
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a) |
preparazione, protezione, impiego e sostenibilità; |
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b) |
gestione e superiorità delle informazioni, nonché comando, controllo, comunicazioni, computer, intelligence, sorveglianza e ricognizione (C4ISR), ciberdifesa e cibersicurezza; e |
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c) |
intervento e attuatori. 4. I programmi di lavoro contengono requisiti funzionali, se del caso, e precisano la forma del finanziamento dell’Unione a norma dell’articolo 8, senza impedire la concorrenza a livello degli inviti a presentare proposte. I programmi di lavoro possono prendere in considerazione la transizione nella fase di sviluppo dei risultati delle azioni di ricerca che dimostrino valore aggiunto, già sostenute dal Fondo. |
Articolo 25
Consultazione del responsabile del progetto
Qualora sia nominato un responsabile del progetto, la Commissione lo consulta sui progressi compiuti rispetto all’azione prima dell’esecuzione del pagamento.
Articolo 26
Esperti indipendenti
1. La Commissione nomina esperti indipendenti che la assistono nel controllo e nella valutazione etica di cui all’articolo 7 del presente regolamento e nella valutazione delle proposte, a norma dell’articolo 237 del regolamento finanziario.
2. Gli esperti indipendenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono cittadini provenienti dal maggior numero possibile di Stati membri e sono selezionati sulla base di inviti a manifestare interesse rivolti a ministeri della Difesa e agenzie subordinate, altri pertinenti organismi governativi, istituti di ricerca, università, associazioni di categoria o imprese del settore della difesa al fine di stabilire un elenco di esperti indipendenti. In deroga all’articolo 237 del regolamento finanziario, l’elenco non è reso pubblico.
3. Le credenziali di sicurezza degli esperti indipendenti nominati sono convalidate dal pertinente Stato membro.
4. Il comitato di cui all’articolo 34 è informato dell’elenco degli esperti indipendenti al fine di essere trasparenti per quanto riguarda le loro credenziali di sicurezza su base annua. La Commissione assicura che gli esperti indipendenti non forniscano valutazioni, consulenza o assistenza in merito a questioni per le quali si trovino in qualsiasi conflitto di interesse.
5. Gli esperti indipendenti sono scelti in base all’adeguatezza delle proprie competenze, esperienze e conoscenze attinenti ai compiti loro assegnati.
Articolo 27
Applicazione delle norme in materia di informazioni classificate
1. Nell’ambito di applicazione del presente regolamento:
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a) |
ogni Stato membro assicura che sia offerto un livello di protezione delle informazioni classificate UE equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (28); |
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b) |
la Commissione protegge le informazioni classificate in conformità delle norme di sicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444; |
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c) |
le persone fisiche residenti in paesi terzi e le persone giuridiche con sede in un paese terzo possono trattare informazioni classificate UE riguardanti il Fondo solo se sono soggette in tali paesi a norme di sicurezza che assicurino un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza della Commissione e del Consiglio di cui rispettivamente alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 e alla decisione 2013/488/UE; |
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d) |
l’equivalenza delle norme di sicurezza applicate in un paese terzo o da parte di un’organizzazione internazionale è fissata in un accordo sulla sicurezza delle informazioni comprese, se del caso, le questioni attinenti alla sicurezza industriale, concluso o che dev’essere concluso tra l’Unione e detto paese terzo od organizzazione internazionale secondo la procedura di cui all’articolo 218 TFUE e tenuto conto dell’articolo 13 della decisione 2013/488/UE; e |
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e) |
fatti salvi l’articolo 13 della decisione 2013/488/UE e le norme in materia di sicurezza industriale di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444e, è possibile concedere a una persona fisica o giuridica, a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale l’accesso alle informazioni classificate UE, se considerato necessario e per singoli casi, in funzione della natura e del contenuto delle informazioni stesse, della necessità di conoscere da parte del destinatario e dell’entità dei vantaggi per l’Unione. |
2. Nel caso di azioni che comportano, richiedono o contengono informazioni classificate, il pertinente organismo di finanziamento precisa nei documenti relativi all’invito a presentare proposte o ai bandi di gara le misure e i requisiti necessari per garantire la sicurezza di tali informazioni al livello richiesto.
3. Al fine di agevolare lo scambio di informazioni sensibili, comprese le informazioni classificate, tra la Commissione, gli Stati membri e i paesi associati e, se del caso, con i richiedenti e i destinatari, la Commissione istituisce un sistema di scambio sicuro. Tale sistema tiene conto delle norme di sicurezza nazionali degli Stati membri.
4. L’origine delle informazioni classificate acquisite, generate durante l’esecuzione di un’azione di ricerca o di sviluppo è decisa dagli Stati membri sul cui territorio hanno sede i destinatari. A tal fine, detti Stati membri possono stabilire un quadro di sicurezza specifico per la protezione e il trattamento delle informazioni classificate relative all’azione e ne informano la Commissione. Tale quadro di sicurezza non pregiudica la possibilità conferita alla Commissione di avere accesso alle informazioni necessarie per l’esecuzione dell’azione di ricerca o di sviluppo.
Ove tali Stati membri non istituiscano detto quadro di sicurezza specifico, la Commissione istituisce il quadro di sicurezza per l’azione in conformità della decisione (UE, Euratom) 2015/444.
Il quadro di sicurezza applicabile all’azione deve essere in ogni caso in vigore prima della firma dell’accordo di finanziamento o del contratto.
Articolo 28
Sorveglianza e rendicontazione
1. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del Fondo nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, figurano nell’allegato.
2. Per garantire un’efficace valutazione dei progressi del Fondo nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 33, per modificare l’allegato per quanto riguarda gli indicatori, se ritenuto necessario, nonché per integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.
3. La Commissione sorveglia regolarmente l’esecuzione del Fondo e rende conto annualmente circa i progressi compiuti, compreso il modo in cui gli insegnamenti individuati e gli insegnamenti appresi con l’EDIDP e la PADR sono presi in considerazione nell’esecuzione del Fondo, al Parlamento europeo e al Consiglio. A tal fine la Commissione applica le modalità di sorveglianza necessarie.
4. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del Fondo.
A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri.
Articolo 29
Valutazione del Fondo
1. Le valutazioni del Fondo si svolgono per alimentare il processo decisionale con tempestività.
2. La valutazione intermedia del Fondo è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua esecuzione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio del periodo di esecuzione del Fondo.
La relazione di valutazione intermedia che copre il periodo fino al 31 luglio 2024, contiene in particolare:
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a) |
una valutazione della governance del Fondo, anche per quanto riguarda:
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b) |
gli insegnamenti appresi con l’EDIDP e la PADR; |
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c) |
i tassi di esecuzione; |
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d) |
i risultati in materia di attribuzione dei progetti, compresi il livello di coinvolgimento delle PMI e delle «mid-caps» e il loro livello di partecipazione transfrontaliera; |
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e) |
i tassi di rimborso dei costi indiretti di cui all’articolo 16 del presente regolamento; |
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f) |
gli importi attribuiti alle tecnologie innovative per la difesa negli inviti a presentare proposte; e |
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g) |
i finanziamenti attribuiti in conformità dell’articolo 195 del regolamento finanziario. |
La valutazione intermedia contiene inoltre informazioni relative ai paesi di origine dei destinatari, al numero di paesi coinvolti nei singoli progetti e, se possibile, alla ripartizione dei DPI generati. La Commissione può presentare proposte per qualsiasi opportuna modifica del presente regolamento.
3. Al termine del periodo di esecuzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2031, la Commissione effettua una valutazione finale e redige una relazione sull’esecuzione del Fondo.
La relazione di valutazione finale:
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a) |
presenta i risultati dell’esecuzione del Fondo e, nella misura del possibile, del relativo impatto; |
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b) |
si basa su consultazioni degli Stati membri, dei paesi associati e dei principali portatori di interessi e valuta, in particolare, progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3; |
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c) |
contribuisce altresì a individuare i casi in cui l’Unione dipende dai paesi terzi per lo sviluppo di prodotti e tecnologie per la difesa. |
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d) |
analizza inoltre la partecipazione transfrontaliera, anche delle PMI e delle «mid-caps», ad zioni effettuate a titolo del Fondo, nonché l’integrazione delle PMI e delle «mid-caps» nella catena del valore globale e il contributo del Fondo nel far fronte alle carenze individuate nel CDP; e |
|
e) |
contiene inoltre informazioni relative ai paesi di origine dei destinatari e, se possibile, alla ripartizione dei DPI generati. |
4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
Articolo 30
Audit
Gli audit sull’utilizzo del contributo dell’Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni, dagli organismi, dagli uffici o dalle agenzie dell’Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell’articolo 127 del regolamento finanziario. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell’Unione in conformità dell’articolo 287 TFUE.
Articolo 31
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
Allorché partecipa al Fondo in forza di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.
Articolo 32
Informazione, comunicazione e pubblicità
1. I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico. Il finanziamento o la convenzione di finanziamento deve contenere disposizioni che regolano l’eventuale pubblicazione di studi accademici basati sui risultati delle azioni di ricerca.
2. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul Fondo, sulle azioni svolte a titolo del Fondo e sui risultati ottenuti.
Le risorse finanziarie destinate al Fondo contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 3.
3. Le risorse finanziarie destinate al Fondo possono anche contribuire all’organizzazione di attività di divulgazione, eventi di abbinamento e attività di sensibilizzazione, in particolare al fine di aprire catene di approvvigionamento per favorire la partecipazione transfrontaliera delle PMI.
TITOLO V
ATTI DELEGATI, ATTI DI ESECUZIONE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 33
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 28 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 12 maggio 2021.
3. La delega di potere di cui all’articolo 28 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 28 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 34
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
L’Agenzia europea per la difesa è invitata a fornire le proprie opinioni e competenze al comitato in qualità di osservatore. Anche il servizio europeo per l’azione esterna è invitato a partecipare al comitato.
Il comitato si riunisce inoltre in formazioni speciali, anche per discutere di aspetti in materia di difesa e sicurezza, riguardo alle azioni intraprese a titolo del Fondo.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 35
Abrogazione
Il regolamento (UE) 2018/1092 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021.
Articolo 36
Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) 2018/1092 o del PADR, che continua ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura e ai loro risultati.
2. La dotazione finanziaria del Fondo può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il Fondo e le misure adottate ai sensi del regolamento (UE) 2018/1092 o del PADR.
3. Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell’Unione, oltre il 31 dicembre 2027, stanziamenti per coprire le spese di cui all’articolo 4, paragrafo 4, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro la fine della durata del Fondo.
Articolo 37
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2021
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(1) GU C 110 del 22.3.2019, pag. 75.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 16 marzo 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1).
(4) Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).
(5) Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).
(6) Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).
(7) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/201 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione, che stabilisce le sue regole di partecipazione e diffusione e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
(9) Regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell’industria della difesa dell’Unione (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 30).
(10) Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).
(11) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(12) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(13) GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28.
(14) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(15) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(16) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(17) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(18) Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(19) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(20) GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.
(21) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).
(22) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
(23) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(24) Accordo tra gli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell’interesse dell’Unione europea (GU C 202 dell’8.7.2011, pag. 13).
(25) Decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell’11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l’elenco degli Stati membri partecipanti (GU L 331 del 14.12.2017, pag. 57).
(26) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(27) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(28) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).
ALLEGATO
INDICATORI PER RENDERE CONTO DEI PROGRESSI DEL FONDO NEL CONSEGUIRE I SUOI OBIETTIVI SPECIFICI
Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a):
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Indicatore 1: |
partecipanti
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Indicatore 2: |
ricerca collaborativa Misurato in base a quanto segue:
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Indicatore 3: |
prodotti innovativi Misurato in base a quanto segue:
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Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b):
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Indicatore 4: |
sviluppo collaborativo di capacità
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Indicatore 5: |
sostegno continuo durante l’intero ciclo di R&S
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Indicatore 6: |
creazione di posti di lavoro/sostegno all’occupazione
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II Atti non legislativi
DECISIONI
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12.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 170/178 |
DECISIONE (PESC) 2021/698 DEL CONSIGLIO
del 30 aprile 2021
sulla sicurezza dei sistemi e servizi dispiegati, in funzione e usati nell’ambito del programma spaziale dell’Unione che possono incidere sulla sicurezza dell’Unione, e che abroga la decisione 2014/496/PESC
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Tenuto conto, in particolare, della sua dimensione strategica, della sua copertura regionale e globale e del suo uso multiplo, il sistema globale di navigazione via satellite europeo (GNSS) costituisce un’infrastruttura sensibile il cui dispiegamento e uso possono incidere sulla sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri. |
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(2) |
Qualora la situazione internazionale richieda un intervento operativo dell’Unione e il funzionamento del GNSS sia suscettibile di incidere sulla sicurezza dell’Unione o dei suoi Stati membri, o in caso di minaccia al funzionamento del GNSS, il Consiglio dovrebbe decidere le misure necessarie da adottare. |
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(3) |
Per tale motivo, il Consiglio ha adottato la decisione 2014/496/PESC (1). |
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(4) |
Il regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce il programma spaziale dell’Unione («Programma») e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale («Agenzia»). L’articolo 3 di detto regolamento stabilisce che il Programma è costituito da cinque componenti: un sistema globale di navigazione satellitare (Galileo), un sistema regionale di navigazione satellitare (EGNOS), un sistema di osservazione della terra (Copernicus), un sistema di sorveglianza dello spazio e tracciamento integrato da parametri di osservazione relativi alla meteorologia spaziale e agli oggetti vicini alla Terra («sorveglianza dell’ambiente spaziale») e un servizio di comunicazioni satellitari governative (GOVSATCOM). |
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(5) |
Le tecnologie, i dati e i servizi spaziali sono diventati indispensabili alla vita quotidiana dei cittadini europei e svolgono un ruolo fondamentale per la tutela di diversi interessi strategici dell’Unione e dei suoi Stati membri. Inoltre, i sistemi e i servizi spaziali sono essi stessi potenziali obiettivi di minacce alla sicurezza. |
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(6) |
Un ventaglio di potenziali minacce alla sicurezza e agli interessi essenziali dell’Unione e dei suoi Stati membri potrebbe derivare dal dispiegamento, dal funzionamento e dall’uso di ciascuna delle componenti del Programma. È pertanto opportuno estendere l’ambito di applicazione della decisione 2014/496/PESC ai sistemi e servizi istituiti nell’ambito delle suddette componenti, che sono stati ritenuti sensibili dal punto di vista della sicurezza da parte della configurazione di sicurezza del comitato istituito ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2021/696 e tenendo conto delle differenze tra le componenti del Programma, in particolare per quanto riguarda la competenza e il controllo degli Stati membri sui sensori, sui sistemi o su altre capacità pertinenti al Programma. |
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(7) |
Sono stati tratti insegnamenti dall’esperienza maturata con l’attuazione della decisione 2014/496/PESC nei recenti anni. Le procedure operative previste da tale decisione dovrebbero pertanto essere adattate di conseguenza. |
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(8) |
L’Agenzia dell’UE per il programma spaziale o la struttura pertinente designata, ove opportuno, per monitorare la sicurezza di un sistema istituito o di un servizio fornito nell’ambito di una componente del Programma ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/696 («struttura designata per il monitoraggio della sicurezza»), o gli Stati membri o la Commissione europea dovrebbero fornire al Consiglio e all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») le informazioni e le competenze utili a determinare se un evento connesso a un sistema o un servizio spaziale costituisca una minaccia per l’Unione, gli Stati membri o i sistemi e servizi spaziali. Inoltre, tali informazioni possono essere fornite anche da paesi terzi. |
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(9) |
Ê opportuno chiarire i ruoli rispettivi del Consiglio, dell’alto rappresentante, dell’Agenzia, di qualsiasi struttura designata per il monitoraggio della sicurezza e degli Stati membri nell’ambito della catena di responsabilità operative che deve essere predisposta per reagire a una minaccia posta all’Unione, agli Stati membri o a qualsiasi sistema e servizio istituito nel quadro del Programma. |
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(10) |
L’articolo 28 del regolamento (UE) 2021/696 attribuisce alla Commissione la responsabilità generale dell’attuazione del Programma, anche nel settore della sicurezza. La presente decisione dovrebbe stabilire le responsabilità del Consiglio e dell’alto rappresentante per la prevenzione di minacce derivanti dal dispiegamento, dal funzionamento e dall’uso di sistemi e servizi spaziali, o in caso di minaccia a tali sistemi o servizi. |
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(11) |
A tale proposito, i riferimenti di base in materia di minacce sono elencati nelle dichiarazioni relative ai requisiti di sicurezza specifici del sistema che contengono le principali minacce di carattere generale a cui ciascuna componente del Programma deve far fronte e nei rispettivi piani di sicurezza di sistema che comprendono i registri dei rischi per la sicurezza costituiti nel quadro dei processi di accreditamento di sicurezza di ciascuna componente. Tali riferimenti di base serviranno come riferimenti per individuare le minacce che devono essere specificamente affrontate da parte della presente decisione e per completare le procedure operative per l’attuazione della presente decisione. |
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(12) |
In casi urgenti può rendersi necessario adottare decisioni entro poche ore dalla ricezione delle informazioni relative a una minaccia. Qualora le circostanze non consentano al Consiglio di adottare una decisione intesa a evitare una minaccia o ad attenuare i gravi danni agli interessi essenziali dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri, oppure in caso di minaccia a detti sistemi o servizi spaziali, l’alto rappresentante dovrebbe essere autorizzato a impartire le istruzioni provvisorie necessarie. In tali circostanze, il Consiglio dovrebbe essere immediatamente informato e riesaminare quanto prima le istruzioni provvisorie. |
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(13) |
Ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2021/696, l’Agenzia, nell’ambito della sua sfera di competenza, dovrebbe garantire il funzionamento del centro di monitoraggio della sicurezza Galileo (GSMC) conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo e alle istruzioni elaborate a norma della presente decisione. Ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2021/696, il direttore esecutivo dell’Agenzia dovrebbe provvedere affinché l’Agenzia, quale operatore del GSMC, sia in grado di ottemperare alle istruzioni impartite a norma della presente decisione |
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(14) |
Le pertinenti strutture di monitoraggio della sicurezza designate dovrebbero operare in conformità dei requisiti di cui all’articolo 34, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2021/696 e delle istruzioni elaborate a norma della presente decisione. |
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(15) |
Inoltre, la decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le regole in base alle quali gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione, il servizio europeo per l’azione esterna, le agenzie dell’Unione, gli Stati terzi e le organizzazioni internazionali possono avere accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione via satellite istituito dal programma Galileo. In particolare, l’articolo 6 della decisione n. 1104/2011/UE prevede che il GSMC sia l’interfaccia operativa tra le autorità competenti del servizio pubblico regolamentato, il Consiglio e l’alto rappresentante e i centri di controllo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La presente decisione stabilisce le responsabilità che devono essere esercitate dal Consiglio e dall’alto rappresentante:
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a) |
per prevenire una minaccia alla sicurezza dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri o per attenuare le conseguenze di un danno grave agli interessi essenziali dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri derivante dal dispiegamento, dal funzionamento o dall’uso dei sistemi istituiti e dei servizi forniti nell’ambito delle componenti del programma spaziale dell’Unione («Programma»); oppure |
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b) |
in caso di minaccia al funzionamento di uno di tali sistemi o alla fornitura dei servizi. |
2. Nell’attuazione della presente decisione si tiene debito conto delle differenze tra le componenti del Programma, in particolare per quanto riguarda la competenza e il controllo degli Stati membri sui sensori, sui sistemi o su altre capacità pertinenti al Programma.
Articolo 2
1. Qualora si profili una siffatta minaccia, gli Stati membri, la Commissione, l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale («Agenzia») o qualsiasi struttura designata per il monitoraggio della sicurezza ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/696 («struttura designata per il monitoraggio della sicurezza»), a seconda dei casi, informano immediatamente l’alto rappresentante di tutti gli elementi a loro disposizione che essi ritengano pertinenti.
2. L’alto rappresentante informa immediatamente il Consiglio della minaccia e delle sue possibili ripercussioni sulla sicurezza dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri e sul funzionamento dei sistemi o sulla fornitura dei servizi interessati.
Articolo 3
1. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta dell’alto rappresentante, decide sulle necessarie istruzioni da impartire all’Agenzia o a qualsiasi struttura designata per il monitoraggio della sicurezza, a seconda dei casi.
2. L’Agenzia o la pertinente struttura designata per il monitoraggio della sicurezza e la Commissione forniscono consulenza all’alto rappresentante circa le possibili più vaste ripercussioni che le istruzioni che l’alto rappresentante intende proporre al Consiglio ai sensi del paragrafo 1 possono avere sui sistemi istituiti e sui servizi forniti nell’ambito delle componenti del Programma.
3. La proposta dell’alto rappresentante di cui al paragrafo 1 include una valutazione d’impatto dell’istruzione proposta.
4. Il comitato politico e di sicurezza (CPS) fornisce, se del caso, un parere al Consiglio sulle istruzioni proposte.
Articolo 4
1. Qualora l’urgenza della situazione richieda un intervento immediato prima che il Consiglio abbia adottato una decisione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, l’alto rappresentante è autorizzato a impartire le istruzioni provvisorie necessarie all’Agenzia o alla pertinente struttura designata per il monitoraggio della sicurezza. L’alto rappresentante può incaricare il segretario generale del servizio europeo per l’azione esterna di impartire per conto dell’alto rappresentante dette istruzioni all’Agenzia o alla pertinente struttura designata per il monitoraggio della sicurezza.
2. L’alto rappresentante informa immediatamente il Consiglio e la Commissione riguardo alle istruzioni impartite ai sensi del paragrafo 1.
3. Il Consiglio conferma, modifica o revoca le istruzioni provvisorie dell’alto rappresentante il più presto possibile.
4. L’alto rappresentante riesamina costantemente tali istruzioni provvisorie, le modifica come opportuno o le revoca se non è più necessario un intervento immediato. In ogni caso, le istruzioni provvisorie cessano di produrre effetti quattro settimane dopo essere state impartite oppure per decisione del Consiglio ai sensi del paragrafo 3.
Articolo 5
1. Entro un anno dal momento in cui la configurazione di sicurezza del comitato istituito ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2021/696 ha determinato, sulla base dell’analisi del rischio e delle minacce effettuata dalla Commissione a norma dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696, secondo la procedura di cui all’articolo 107, paragrafo 3, dello stesso regolamento, se un sistema istituito o un servizio fornito, o entrambi, nell’ambito di una particolare componente del Programma sia sensibile sotto il profilo della sicurezza, l’alto rappresentante prepara le procedure operative necessarie per l’attuazione pratica delle disposizioni contenute nella presente decisione per quanto riguarda i sistemi o servizi interessati, o entrambi, e le sottopone all’approvazione del CPS. A tal fine, l’alto rappresentante è assistito da esperti degli Stati membri, della Commissione, dell’Agenzia e della pertinente struttura designata per il monitoraggio della sicurezza, a seconda dei casi.
2. Le procedure operative di cui al paragrafo 1 possono includere istruzioni predefinite a cui l’Agenzia o la pertinente struttura designata per il monitoraggio della sicurezza, a seconda dei casi, devono ottemperare.
3. Le procedure operative sono riesaminate dall’alto rappresentante almeno ogni due anni, in particolare a seguito di un processo di esame degli insegnamenti tratti a seguito di un esercizio annuale relativo all’attuazione della presente decisione, o su richiesta di uno Stato membro, e sono sottoposte all’approvazione del CPS.
4. L’alto rappresentante informa il CPS almeno una volta all’anno in merito alle attività in corso per l’attuazione pratica della presente decisione.
Articolo 6
1. Conformemente agli accordi internazionali conclusi dall’Unione o dall’Unione e dai suoi Stati membri, compresi quelli che danno accesso al servizio pubblico regolamentato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, della decisione n. 1104/2011/UE, l’alto rappresentante ha il potere di concludere accordi amministrativi con Stati terzi riguardanti la cooperazione ai fini dell’attuazione della presente decisione. Tali accordi sono soggetti all’approvazione del Consiglio, che delibera all’unanimità.
2. Se tali accordi richiedono l’accesso a informazioni classificate dell’Unione, il rilascio o lo scambio di informazioni classificate è approvato conformemente alle norme di sicurezza applicabili.
Articolo 7
Il Consiglio riesamina e, se necessario, modifica le regole e le procedure previste dalla presente decisione entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, o su richiesta di uno Stato membro.
Articolo 8
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l’attuazione della presente decisione nei loro rispettivi settori di competenza, in conformità, fra l’altro, dell’articolo 34, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2021/696. A tal fine, gli Stati membri designano uno o più punti di contatto a fini di assistenza nella gestione operativa di una minaccia. Tali punti di contatto possono essere persone fisiche o persone giuridiche.
Articolo 9
La decisione 2014/496/PESC è abrogata.
Le procedure operative elaborate a norma della decisione 2014/496/PESC per quanto riguarda il sistema Galileo restano applicabili fino a quando non saranno aggiornate a norma della presente decisione.
Articolo 10
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(1) Decisione 2014/496/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, sugli aspetti del dispiegamento, del funzionamento e dell’utilizzo del sistema globale di navigazione via satellite europeo che hanno incidenza sulla sicurezza dell’Unione europea e che abroga l’azione comune 2004/552/PESC (GU L 219 del 25.7.2014, pag. 53).
(2) Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il Programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (cfr. pag. 69 della presente Gazzetta ufficiale).
(3) Decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 1).