ISSN 1977-0707 |
||
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 162 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
10.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 162/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/756 DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 2021
che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2008 concernente l’esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (1), in particolare l’articolo 23 ter,
visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell’Unione per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (2), in particolare l’articolo 16 bis, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La malattia da coronavirus (COVID-19) è una malattia infettiva causata da un coronavirus (SARS-CoV-2) scoperto di recente. Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato l’epidemia di COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. L’11 marzo 2020 l’ha definita una pandemia. |
(2) |
La pandemia di COVID-19 ha dato luogo a un’emergenza di sanità pubblica senza precedenti che ha causato la morte di centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, colpendo in particolare gli anziani e le persone con patologie pregresse. |
(3) |
La COVID-19 è una malattia complessa che incide su molti processi fisiologici. Durante la pandemia in corso i vaccini contro la COVID-19 sono considerati una contromisura medica efficace per proteggere i gruppi particolarmente vulnerabili e la popolazione nel suo complesso. |
(4) |
Sulla base della valutazione scientifica dell’Agenzia europea per i medicinali la Commissione ha finora autorizzato diversi vaccini contro la COVID-19. |
(5) |
Le mutazioni del virus SARS-CoV-2 sono un fenomeno naturale e atteso. I vaccini autorizzati non sono necessariamente meno efficaci contro le mutazioni, ma vi è il rischio che possano esserlo. |
(6) |
Al fine di garantire la continua efficacia dei vaccini contro la COVID-19 autorizzati può essere necessario modificarli anche a livello di composizione affinché garantiscano la protezione da nuovi o numerosi ceppi varianti nel contesto della pandemia o in altri contesti. Tali modifiche, che comprendono la sostituzione o l’aggiunta di un sierotipo, ceppo o antigene o di una combinazione di sierotipi, ceppi o antigeni, dovrebbero essere considerate variazioni dell’autorizzazione all’immissione in commercio conformemente al regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione (3). Alcuni vaccini si basano sulla tecnologia degli acidi nucleici per indurre una risposta immunitaria. Le modifiche di tali vaccini possono comprendere modifiche della sequenza codificante. |
(7) |
È opportuno seguire lo stesso approccio per tutti i coronavirus umani. |
(8) |
Le disposizioni relative a tali variazioni dovrebbero essere razionalizzate, soprattutto durante una pandemia. In linea con l’approccio adottato in relazione ai vaccini antinfluenzali per uso umano, le procedure dovrebbero applicarsi a tutti i vaccini contro i coronavirus per uso umano e seguire un calendario accelerato. Tuttavia le autorità competenti, qualora nel corso della loro valutazione richiedano dati supplementari, non dovrebbero essere tenute a prendere una decisione fino al completamento della valutazione di tali dati. |
(9) |
Durante una pandemia può essere nell’interesse della salute pubblica trattare le variazioni sulla base di dati meno completi rispetto alla norma. Tale approccio dovrebbe tuttavia essere soggetto all’obbligo di integrare i dati in un secondo momento, al fine di confermare che il rapporto rischio/beneficio rimane favorevole. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1234/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1234/2008 è così modificato:
1) |
l’articolo 21 è sostituito dal seguente: «Articolo 21 Pandemia influenzale umana e pandemia di coronavirus umano 1) In deroga ai capi I, II, II bis e III, se una pandemia influenzale umana o una pandemia di coronavirus umano è debitamente riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità o dall’Unione nel quadro della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), le autorità pertinenti o, nel caso di autorizzazioni all’immissione in commercio centralizzate, la Commissione possono, in assenza di alcuni dati farmaceutici, non clinici o clinici, in via eccezionale e provvisoria, accettare una variazione dei termini di un’autorizzazione all’immissione in commercio di vaccini antinfluenzali per uso umano o di vaccini contro il coronavirus per uso umano. 2) L’autorità pertinente può chiedere al richiedente di presentare informazioni supplementari per completare la propria valutazione entro un termine da essa stabilito. 3) Le variazioni possono essere approvate a norma del paragrafo 1 solo se il rapporto rischio/beneficio del medicinale è favorevole. 4) Se una variazione è approvata a norma del paragrafo 1, il titolare presenta i dati farmaceutici, clinici e non clinici mancanti entro un termine stabilito dall’autorità pertinente. 5) Nel caso di autorizzazioni all’immissione in commercio centralizzate, i dati mancanti e il termine per la presentazione o il termine di adempimento sono precisati nelle condizioni dell’autorizzazione all’immissione in commercio. Qualora l’autorizzazione all’immissione in commercio sia stata rilasciata conformemente all’articolo 14 bis del regolamento (CE) n. 726/2004, ciò può avvenire nell’ambito degli obblighi specifici di cui al paragrafo 4 di detto articolo. (*1) Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).»;" |
2) |
all’articolo 23, paragrafo 1 bis, lettera a), è aggiunto il seguente punto ix):
|
3) |
all’allegato I, punto 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
4) |
all’allegato II, punto 2, è aggiunta la seguente lettera l):
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.
(2) GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, concernente l’esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 7).
10.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 162/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/757 DELLA COMMISSIONE
del 3 maggio 2021
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Ennstaler Steirerkas» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Ennstaler Steirerkas» presentata dall’Austria è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Ennstaler Steirerkas» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Ennstaler Steirerkas» (DOP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3 Formaggi di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 20 del 19.1.2021, pag. 11.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
10.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 162/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/758 DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 2021
relativo allo status di determinati prodotti come additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e al ritiro dal mercato di determinati additivi per mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3, e l’articolo 10, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. In particolare l’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 7, di tale regolamento, dispone procedure specifiche per la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma delle direttive 70/524/CEE (2) e 82/471/CEE (3) del Consiglio. |
(2) |
L’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003 impone alla Commissione l’obbligo di adottare un regolamento per ritirare dal mercato gli additivi per mangimi per i quali non sia stata fornita entro un periodo specificato la notifica di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del medesimo regolamento. Lo stesso obbligo si applica agli additivi per mangimi per i quali non sono state presentate richieste in conformità all’articolo 10, paragrafi 2 e 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003 prima del termine previsto da tali disposizioni, o per i quali una richiesta che era stata presentata è stata in seguito ritirata. |
(3) |
Tali additivi per mangimi dovrebbero pertanto essere ritirati dal mercato. Poiché l’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003 non distingue tra le autorizzazioni rilasciate per un periodo limitato e quelle rilasciate per un periodo illimitato, a fini di chiarezza è opportuno disporre il ritiro dal mercato degli additivi per mangimi i cui periodi di autorizzazione limitati a norma della direttiva 70/524/CEE sono già scaduti. |
(4) |
Nel caso degli additivi per mangimi per i quali sono state presentate richieste solo per alcune specie animali o categorie di animali, o per i quali le richieste sono state ritirate solo per alcune specie animali o categorie di animali, il ritiro dal mercato dovrebbe riguardare solo le specie animali e le categorie di animali per le quali le richieste non sono state presentate o sono state ritirate. |
(5) |
A seguito del ritiro dal mercato degli additivi per mangimi, è opportuno abrogare le disposizioni che li autorizzano, qualora tali disposizioni siano ancora in vigore. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione (4). È inoltre opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 880/2004 della Commissione (5), in quanto entrambe le voci del suo allegato devono essere soppresse a seguito del ritiro dal mercato del beta-carotene da utilizzare per i canarini, come previsto dall’allegato I, capo I.A, parte 2, e dell’autorizzazione della cantaxantina da utilizzare per gli uccelli ornamentali di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1486 della Commissione (6). A seguito dell’autorizzazione della cantaxantina a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1486 e del ritiro dal mercato di tale additivo per le specie e gli impieghi non autorizzati a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 della Commissione (7), è inoltre opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 775/2008 della Commissione (8) che fissava i limiti massimi di residui per la cantaxantina. |
(6) |
Per quanto riguarda gli additivi per mangimi la cui autorizzazione non è scaduta alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è opportuno prevedere un periodo transitorio entro il quale le parti interessate possano esaurire le scorte esistenti degli additivi in questione o delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti prodotti con tali additivi, tenendo conto della data di scadenza di determinati mangimi contenenti gli additivi in questione. |
(7) |
Il ritiro dal mercato dei prodotti che figurano nell’allegato I non impedisce che essi siano autorizzati o soggetti a una misura relativa al loro status a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(8) |
Per diverse sostanze, microrganismi e preparati (denominati «prodotti») non è certo se si tratti di additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tale incertezza può derivare dal fatto che determinati prodotti figurano sia nel registro sia nel registro degli additivi per mangimi di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sia nel catalogo delle materie prime per mangimi istituito a norma dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). L’incertezza può anche derivare da vari dubbi o quesiti espressi dalle autorità nazionali competenti responsabili dei controlli ufficiali o dagli operatori economici in merito alla classificazione di determinati prodotti, tenendo conto in particolare degli orientamenti stabiliti nella raccomandazione 2011/25/UE della Commissione (10). |
(9) |
Tale incertezza sul fatto che determinati prodotti abbiano o meno lo status di additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 può compromettere la commercializzazione dei prodotti per mangimi in tutta l’Unione, in quanto la distinzione tra additivi per mangimi e altri prodotti per mangimi incide sulle condizioni della loro immissione sul mercato, a seconda della legislazione applicabile. |
(10) |
Al fine di dissipare l’incertezza sul fatto che determinati prodotti abbiano o meno lo status di additivi per mangimi è opportuno adottare misure adeguate, a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003, che chiariscano tale status. Dette misure garantirebbero un trattamento coerente dei prodotti interessati e agevolerebbero il lavoro delle autorità nazionali competenti responsabili dei controlli ufficiali, nel contempo aiutando gli operatori economici interessati di agire in un quadro che garantisca un livello adeguato di certezza del diritto. |
(11) |
Al fine di determinare se i prodotti sono additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 è opportuno fare riferimento alle linee guida per la distinzione tra additivi per mangimi, materie prime per mangimi e altri prodotti stabilite dalla raccomandazione 2011/25/UE. Tali linee guida prevedono in particolare diversi criteri da prendere in considerazione simultaneamente in una valutazione caso per caso, per definire un profilo di ogni specifico prodotto considerando tutte le sue caratteristiche. Tra i criteri utili per distinguere tra additivi per mangimi e materie prime per mangimi figurano il metodo di produzione e di trasformazione, la definizione chimica e il livello di standardizzazione o purificazione, le condizioni di sicurezza e le modalità di utilizzo nonché la funzionalità del prodotto in questione. Per motivi di coerenza è inoltre opportuno classificare per analogia i prodotti aventi proprietà simili. |
(12) |
I prodotti citrati di sodio, citrati di potassio, sorbitolo, mannitolo e idrossido di calcio sono inclusi nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti per i quali non è stata presentata alcuna richiesta conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 entro il termine stabilito in tale disposizione. Tali prodotti sono stati inclusi anche nel catalogo delle materie prime per mangimi dal regolamento (UE) n. 575/2011 della Commissione (11). Tuttavia un riesame del profilo di tali prodotti alla luce dei criteri proposti nella raccomandazione 2011/25/UE ha portato a concludere che essi dovrebbero essere considerati additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. In particolare essi sono definiti in base alle loro funzioni specifiche indicate nel registro degli additivi per mangimi e il loro status di additivi per mangimi consente di migliorare la possibilità di una loro gestione efficace in termini di sicurezza e modalità di utilizzo. Si tiene inoltre conto della loro classificazione come additivi destinati all’uso negli alimenti. |
(13) |
Lo status di additivi per mangimi dei prodotti citrati di sodio, citrati di potassio, sorbitolo, mannitolo e idrossido di calcio rende necessario ritirarli dal mercato a norma dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003. È tuttavia opportuno prevedere un periodo transitorio più lungo per il ritiro dal mercato di tali additivi e dei mangimi che li contengono, al fine di tenere conto dell’incertezza giuridica circa la loro classificazione e consentire alle parti interessate di presentare una nuova richiesta di autorizzazione per tali additivi per mangimi secondo le procedure di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(14) |
La maggior parte dei prodotti che figurano nell’allegato II è inclusa nel catalogo delle materie prime per mangimi istituito dal regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione (12). Tuttavia essi figurano tutti anche nel registro degli additivi per mangimi oppure sono stati ritirati dal mercato come additivi per mangimi a norma dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Al fine di garantire la certezza del diritto in merito allo status di tali prodotti, è stato effettuato un esame dei rispettivi profili alla luce dei criteri proposti nella raccomandazione 2011/25/UE, il quale ha portato a concludere che essi non dovrebbero più essere considerati additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(15) |
Per quanto riguarda l’etichettatura dei prodotti che figurano nell’allegato II e che sono ancora autorizzati sul mercato come additivi per mangimi e l’etichettatura delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti contenenti tali prodotti, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire agli operatori del settore dei mangimi di adeguarsi. È inoltre opportuno sopprimere tali prodotti dal registro degli additivi per mangimi. |
(16) |
I prodotti xilitolo, lattato di ammonio e acetato di ammonio figurano nel catalogo delle materie prime per mangimi istituito dal regolamento (UE) n. 68/2013. Sono stati tuttavia espressi alcuni dubbi, in particolare dalle autorità nazionali competenti responsabili dei controlli ufficiali, in merito allo status giuridico di tali prodotti, il che ha condotto a un esame dei rispettivi profili sulla base dei criteri proposti nella raccomandazione 2011/25/UE. Tale esame ha portato alla conclusione che detti prodotti dovrebbero essere considerati additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. In particolare le caratteristiche dello xilitolo sono molto simili a quelle del mannitolo e del sorbitolo, considerati additivi per mangimi, e la classificazione per analogia dello xilitolo come additivo per mangimi assicurerebbe coerenza nel trattamento di tali prodotti simili. Si tiene inoltre conto della classificazione dello xilitolo come additivo destinato all’uso negli alimenti. Per quanto riguarda il lattato di ammonio e l’acetato di ammonio, si tratta di sostanze chimicamente ben definite, che sono purificate e che esercitano una funzione specifica descritta all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, e il cui status di additivi per mangimi consente di migliorare la possibilità di una loro gestione efficace in termini di sicurezza e modalità di utilizzo. La classificazione del lattato di ammonio e dell’acetato di ammonio come additivi per mangimi assicurerebbe inoltre coerenza con altri prodotti simili considerati additivi per mangimi, come il propionato di ammonio e il formiato di ammonio. |
(17) |
A seguito della classificazione dello xilitolo, del lattato di ammonio e dell’acetato di ammonio come additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003, è opportuno prevedere un periodo transitorio che consenta alle parti interessate di adeguarsi al nuovo status di tali prodotti, anche per quanto riguarda la presentazione di una richiesta di autorizzazione e l’ulteriore trattamento di quest’ultima, secondo le procedure di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(18) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ritiro dal mercato
Gli additivi per mangimi di cui all’allegato I sono ritirati dal mercato per quanto riguarda le specie animali o le categorie di animali specificate in detto allegato.
Articolo 2
Misure transitorie per gli additivi per mangimi da ritirare dal mercato
1. Le scorte esistenti degli additivi per mangimi che figurano nell’allegato I, capi I.A e I.C, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 30 maggio 2022.
2. Le premiscele prodotte con gli additivi di cui al paragrafo 1 possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 30 agosto 2022.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con gli additivi di cui al paragrafo 1 o con le premiscele di cui al paragrafo 2 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 30 maggio 2023.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli additivi per mangimi citrati di sodio, citrati di potassio, sorbitolo, mannitolo e idrossido di calcio che figurano nell’allegato I, capo I.A, e i mangimi prodotti con tali additivi possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 30 maggio 2028.
Articolo 3
Modifica del regolamento (CE) n. 358/2005
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 358/2005, la voce E 141 «Complesso rame-clorofilla» è soppressa.
Articolo 4
Abrogazioni
I regolamenti (CE) n. 880/2004 e (CE) n. 775/2008 sono abrogati.
Articolo 5
Prodotti non considerati additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003
1. Le sostanze, i microrganismi e i preparati (denominati «prodotti») di cui all’allegato II non sono additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 legalmente presenti sul mercato ed etichettati come additivi per mangimi e premiscele anteriormente al 30 maggio 2024 possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte. Lo stesso vale per le materie prime per mangimi e per i mangimi composti sulla cui etichettatura questi prodotti figurano come additivi per mangimi in conformità al regolamento (CE) n. 767/2009.
Articolo 6
Prodotti considerati additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003
1. Le sostanze, i microrganismi e i preparati (denominati «prodotti») di cui all’allegato III sono additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 30 maggio 2028.
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8).
(4) Regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione, del 2 marzo 2005, concernente le autorizzazioni a tempo indeterminato per taluni additivi e l’autorizzazione di nuovi impieghi di additivi già autorizzati nell’alimentazione degli animali (GU L 57 del 3.3.2005, pag. 3).
(5) Regolamento (CE) n. 880/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che autorizza l’utilizzo senza limiti di tempo del betacarotene e della cantaxantina come additivi nell’alimentazione degli animali appartenenti al gruppo «sostanze coloranti, compresi i pigmenti» (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 68).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1486 della Commissione, del 2 settembre 2015, relativo all’autorizzazione della cantaxantina come additivo per mangimi per talune categorie di pollame, di pesci ornamentali e di uccelli ornamentali (GU L 229 del 3.9.2015, pag. 5).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 della Commissione, dell’8 giugno 2017, relativo al ritiro dal mercato di alcuni additivi per mangimi autorizzati a norma delle direttive del Consiglio 70/524/CEE e 82/471/CEE e che abroga le disposizioni obsolete che autorizzano tali additivi per mangimi (GU L 166 del 29.6.2017, pag. 1).
(8) Regolamento (CE) n. 775/2008 della Commissione, del 4 agosto 2008, che fissa limiti massimi di residui per la cantaxantina utilizzata come additivo nell’alimentazione animale, in aggiunta alle condizioni stabilite dalla direttiva 2003/7/CE (GU L 207 del 5.8.2008, pag. 5).
(9) Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1).
(10) Raccomandazione 2011/25/UE della Commissione, del 14 gennaio 2011, che stabilisce linee guida per la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi, biocidi e medicinali veterinari (GU L 11 del 15.1.2011, pag. 75).
(11) Regolamento (UE) n. 575/2011 della Commissione, del 16 giugno 2011, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 159 del 17.6.2011, pag. 25).
(12) Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1).
ALLEGATO I
Additivi per mangimi da ritirare dal mercato in conformità all’articolo 1
CAPO I.A.
Additivi per mangimi che erano stati autorizzati per un periodo illimitato
Parte 1
— Additivi per mangimi da ritirare dal mercato per tutte le specie e categorie di animali
Numero di identificazione |
Additivo |
Specie o categoria di animali |
||||||||
Conservanti |
||||||||||
E 331 |
Citrati di sodio |
Tutte le specie |
||||||||
E 332 |
Citrati di potassio |
Tutte le specie |
||||||||
E 325 |
Lattato di sodio |
Tutte le specie |
||||||||
E 326 |
Lattato di potassio |
Tutte le specie |
||||||||
Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti |
||||||||||
E 420 |
Sorbitolo |
Tutte le specie |
||||||||
E 421 |
Mannitolo |
Tutte le specie |
||||||||
Leganti, antiagglomeranti e coagulanti |
||||||||||
E 558 |
Bentonite-montmorillonite |
Tutte le specie |
||||||||
Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite |
||||||||||
|
Riboflavina o vitamina B2. Tutte le forme ad eccezione di:
|
Tutte le specie |
||||||||
E 160 a |
Beta-carotene. Tutte le forme ad eccezione del beta-carotene autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1103 della Commissione (3) [3a160(a)] |
Tutte le specie |
||||||||
Additivi per l’insilaggio |
||||||||||
Microrganismi |
||||||||||
|
Enterococcus faecium CNCM I-3236/ATCC 19434 |
Tutte le specie |
||||||||
|
Bacillus subtilis MBS-BS-01 |
Tutte le specie |
||||||||
|
Lactobacillus plantarum DSM 11520 |
Tutte le specie |
||||||||
Coloranti compresi i pigmenti |
||||||||||
Altri coloranti |
||||||||||
E 153 |
Nerofumo come sostanza colorante autorizzata dalla normativa comunitaria come colorante per prodotti alimentari |
Tutte le specie |
||||||||
Sostanze aromatizzanti e stimolanti dell’appetito |
||||||||||
Prodotti naturali - definiti su base botanica |
||||||||||
|
Allium cepa L.: concentrato di cipolla CoE 24 |
Tutte le specie |
||||||||
|
Allium sativum L.: estratto di aglio (a base acquosa) |
Tutte le specie |
||||||||
|
Amyris balsamifera L.: olio di Amyris balsamifera CoE 33 |
Tutte le specie |
||||||||
|
Anacardium occidentale L.: olio di anacardio CoE 34 |
Tutte le specie |
||||||||
|
Anethum graveolens L.: estratto di semi di aneto CAS 8006-75-5 CoE 42 EINECS 289-790-8 |
Tutte le specie |
||||||||
|
Apium graveolens L.: estratto di semi di sedano CAS 89997-35-3 FEMA 2270 CoE 52 EINECS 289-668-4 |
Tutte le specie |
||||||||
|
Artemisia absinthium L.: olio di assenzio romano CAS 8008-93-3 FEMA 3116 CoE 61 EINECS 284-503-2 |
Tutte le specie |
||||||||
|
Artemisia annua L.: estratto (a base acquosa) di artemisia annuale/olio di artemisia annuale |
Tutte le specie |
||||||||
|
Artemisia pallens Wall.: olio di assenzio pallido CAS 8016-03-3 FEMA 2359 CoE 69 EINECS 295-155-6 |
Tutte le specie |
||||||||
|
Bacopa monnieri (L.) Pennell: tintura di bacopa monnieri |
Tutte le specie |
||||||||
|
Carum carvi L. = Apium carvi L.: estratto di semi di carvi/oleoresina di carvi CAS 8000-42-8 CoE 112 EINECS 288-921-6 |
Tutte le specie |
||||||||
|
Cimicifuga simplex (Wormsk. ex DC.) Ledeb. = C. racemosa (L.) Nutt.: estratto di cimicifuga |
Tutte le specie |
||||||||
|
Cinnamomum aromaticum Nees, C. cassia Nees ex Blume: estratto di corteccia di cannella cinese CAS 84961-46-6 FEMA 2257 CoE 131 EINECS 284-635-0 |
Tutte le specie |
||||||||
|
Cinnamomum zeylanicum Bl., C. verum J.S. Presl: oleoresina di cannella Ceylon CAS 84961-46-6 FEMA 2290 CoE 133 EINECS 283-479-0 |
Tutte le specie |
||||||||
|
Citrus aurantium L.: olio di arancio amaro CAS 8016-38-4 FEMA 2771 CoE 136 EINECS 277-143-2/Petitgrain assoluto di arancio amaro CAS 8014-17-3 CoE 136 EINECS 283-881-6 |
Tutte le specie |
||||||||
|
Citrus reticulata Blanco: terpeni di mandarino e tangerino CoE 142 |
Tutte le specie |
||||||||
|
Citrus x paradisi Macfad.: olio pressato di pompelmo CAS 8016-20-4 FEMA 2530 CoE 140 EINECS 289-904-6/estratto di pompelmo CoE 140 |
Tutte le specie |
||||||||
|
Glycyrrhiza glabra L.: estratto (a base di solventi) di liquirizia CAS 97676-23-8 FEMA 2628 CoE 218 EINECS 272-837-1 |
Tutte le specie |
||||||||
|
Juniperus communis L.: estratto di bacche di ginepro CAS 84603-69-0 CoE 249 EINECS 283-268-3 |
Tutte le specie |
||||||||
|
Laurus nobilis L.: estratto di foglie di alloro/oleoresina di foglie di alloro CAS 84603-73-6 FEMA 2613 CoE 255 EINECS 283-272-5 |
Tutte le specie |
||||||||
|
Lavandula latifolia Medik.: olio di lavanda spigo CoE 256 |
Tutte le specie |
||||||||
|
Lepidium meyenii Walp.: estratto di maca |
Tutte le specie |
||||||||
|
Leptospermum scoparium J. R. et G. Forst.: olio di manuka |
Tutte le specie |
||||||||
|
Macleaya cordata (Willd.) R. Br.: assoluto di macleaya cordata/estratto di macleaya cordata/olio di macleaya cordata/tintura di macleaya cordata |
Tutte le specie |
||||||||
|
Mallotus philippinensis (Lam.) Muell. Arg.: estratto di camala CoE 535 |
Tutte le specie |
||||||||
|
Malpighia glabra L.: estratto di acerola |
Tutte le specie |
||||||||
|
Malus sylvestris Mill.: concentrato di mela CoE 386 |
Tutte le specie |
||||||||
|
Medicago sativa L.: tintura di erba medica CoE 274 |
Tutte le specie |
||||||||
|
Melissa officinalis L.: olio di melissa CoE 280 |
Tutte le specie |
||||||||
|
Mentha pulegium L.: olio di menta poleggio CAS 8013-99-8 FEMA 2839 CoE 283 EINECS 290-061-1 |
Tutte le specie |
||||||||
|
Myristica fragrans Houtt.: olio di mace CAS 8007-12-3 FEMA 2653 CoE 296 EINECS 282-013-3/Oleoresina di noce moscata CAS 8408268-8 CoE 296 EINECS 282-013-3 |
Tutte le specie |
||||||||
|
Myroxylon balsamum (L.) Harms: estratto (a base di solventi) di balsamo Tolù CAS 9000-64-0 FEMA 3069 CoE 297 EINECS 232-550-4 |
Tutte le specie |
||||||||
|
Myroxylon balsamum (L.) Harms var. Pereirae: estratto (a base di solventi) di balsamo Perù CAS 8007-00-9 FEMA 2117, 2116 CoE 298 EINECS 232-352-8 |
Tutte le specie |
||||||||
|
Ocimum basilicum L.: olio di basilico CAS 801573-4 FEMA 2119 CoE 308 EINECS 283-900-8 |
Tutte le specie |
||||||||
|
Opopanax chironium (L.) Koch, Commiphora erythrea Engler: olio di opoponax CAS 8021- 36-1 CoE 313 EINECS 232-558-8 |
Tutte le specie |
||||||||
|
Passiflora edulis Sims. = P. incarnata L.: estratto (a base acquosa) di passiflora CoE 321 |
Tutte le specie |
||||||||
|
Pelargonium asperum Her. ex Spreng.: olio di geranio |
Tutte le specie |
||||||||
|
Peumus boldus Mol.: estratto di boldo CoE 328/tintura di boldo CoE 328 |
Tutte le specie |
||||||||
|
Pinus pinaster Soland.: olio di pino |
Tutte le specie |
||||||||
|
Pimenta racemosa (Mill.) J.W.Moore: olio di bay CAS 8006-78-8 CoE 334 |
Tutte le specie |
||||||||
|
Piper methysticum G. Forst.: tintura di kawa-kawa |
Tutte le specie |
||||||||
|
Quillaja saponaria Molina: estratto (a base di solventi) di quillaia CoE 391/concentrato di quillaia |
Tutte le specie |
||||||||
|
Ribes nigrum L.: estratto di ribes nero CoE 399 |
Tutte le specie |
||||||||
|
Satureja hortensis L.: olio di santoreggia CAS 8016-68-0 FEMA 3013 CoE 425 EINECS 283-922-8 |
Tutte le specie |
||||||||
|
Sophora japonica L.: olio di sofora |
Tutte le specie |
||||||||
|
Styrax benzoin Dryand., S. tonkinensis (Pierre) Craib ex Hartwich: resinoide di benzoino CAS 9000 -05-9 FEMA 2133 CoE 439 EINECS 232-523-7 |
Tutte le specie |
||||||||
|
Tagetes erecta L., T. glandulifera Schrank., T. minuta L. e.a.: olio di tagete CAS 8016- 84-0 FEMA 3040 CoE 443/494 EINECS 294-862-7 |
Tutte le specie |
||||||||
|
Thea sinensis L. = Camellia thea Link. = Camellia sinensis (L.) O. Kuntze: tintura di tè CoE 451 |
Tutte le specie |
||||||||
|
Uncaria tomentosa L. = Ourouparia guianensis Aubl.: estratto di unghia di gatto |
Tutte le specie |
||||||||
|
Valeriana officinalis L.: tintura di radice di valeriana CoE 473 |
Tutte le specie |
||||||||
|
Vetiveria zizanoides (L.) Nash.: olio di vetiver CAS 8016-96-4 CoE 479 EINECS 282-490-8 |
Tutte le specie |
||||||||
|
Vitis vinifera L.: olio di cognac - verde CAS 8016-21-5 FEMA 2331 CoE 485 EINECS 232-403-4/olio di cognac - bianco CAS 801621-5 FEMA 2332 CoE 485 EINECS 232-403-4 |
Tutte le specie |
||||||||
|
Vitis vinifera L.: estratto di vinaccioli CoE 485 |
Tutte le specie |
||||||||
|
Yucca mohavensis Sarg. = Y. schidigera Roezl ex Ortgies: estratto (a base di solventi) di yucca del Mojave CAS 90147-57-2 FEMA 3121 EINECS 290-449-0/concentrato di yucca/residui di yucca |
Tutte le specie |
||||||||
|
Zingiber officinale Rosc.: estratto di zenzero CAS 84696-15-1 FEMA 2521 CoE 489 EINECS 283-634-2 |
Tutte le specie |
||||||||
Prodotti naturali e prodotti sintetici corrispondenti |
||||||||||
|
n. CAS 1128 -08-1/3-metil-2-pentilciclopent-2-en-1-one/n. Flavis: 07.140 |
Tutte le specie |
||||||||
|
n. CAS 352195-40-5/disodio inosina-5-mono-fosfato (IMP) |
Tutte le specie |
Parte 2
— Additivi per mangimi da ritirare dal mercato per determinate specie o categorie di animali
Numero di identificazione |
Additivo |
Specie e categoria di animali |
||||
Oligoelementi |
||||||
E 7 |
Molibdeno — Mo, Molibdato di sodio |
Tutte le specie e categorie di animali ad eccezione degli ovini |
||||
Regolatori dell’acidità |
||||||
E 503 (i) |
Carbonato di ammonio |
Gatti; cani |
||||
E 503 (ii) |
Idrogenocarbonato di ammonio |
Gatti; cani |
||||
E 525 |
Idrossido di potassio |
Gatti; cani |
||||
E 526 |
Idrossido di calcio |
Gatti; cani |
||||
Coloranti compresi i pigmenti |
||||||
Carotenoidi e xantofille |
||||||
E 160 a |
Beta-carotene |
Canarini |
||||
Altri coloranti |
||||||
E 141 |
Complesso rame-clorofilla come sostanza colorante autorizzata dalla normativa comunitaria come colorante per prodotti alimentari |
Tutte le specie e categorie di animali ad eccezione dei cani e dei gatti |
||||
E 141 |
Complesso rame-clorofilla come sostanza colorante [gruppo funzionale 2 a) iii)] |
Uccelli ornamentali granivori; piccoli roditori; pesci ornamentali |
||||
E 153 |
Nerofumo come sostanza colorante [gruppo funzionale 2 a) iii)] |
Pesci ornamentali |
||||
E 172 |
Ossido di ferro rosso, nero e giallo come sostanza colorante autorizzata dalla normativa comunitaria come colorante per prodotti alimentari |
Cavalli |
||||
Sostanze aromatizzanti e stimolanti dell’appetito |
||||||
Prodotti naturali — definiti su base botanica |
||||||
|
Helianthus annuus L.: estratto di girasole |
Gatti; cani |
||||
|
Hyssopus officinalis L. = H. decumbens Jord. & Fourr.: olio di issopo officinale CAS 8006-83-5 FEMA 2591 CoE 235 EINECS 283-266-3 |
Gatti; cani |
||||
|
Sus scrofa (estratto di pancreas di suino privo di grassi) |
Gatti e cani e altri animali da compagnia carnivori e onnivori come i furetti |
||||
Aminoacidi, loro sali e analoghi |
||||||
3.2.7. |
Miscele di:
protette con il copolimero vinilpiridina/stirene |
Vacche da latte |
CAPO I.B.
Additivi per mangimi che erano stati autorizzati per un periodo limitato
Numero di identificazione |
Additivo |
Specie o categoria di animali |
Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose |
||
E 758 |
Cloridrato di robenidina 66 g/kg (titolare dell’autorizzazione Zoetis Belgium SA) |
Tacchini |
E 770 |
Maduramicina ammonio alfa 1 g/100 g (titolare dell’autorizzazione Zoetis Belgium SA) |
Tacchini |
CAPO I.C.
Additivi per mangimi per i quali non è stata presentata una notifica di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1831/2003
Numero di identificazione |
Additivo |
Specie o categoria di animali |
Aminoacidi, loro sali e analoghi |
||
3.2.6. |
Fosfato di L-lisina e relativi sottoprodotti generati dalla fermentazione con Brevibacterium lactofermentum NRRL B-11470 |
Pollame; suini |
(1) Queste forme di riboflavina sono state autorizzate dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/901 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo all’autorizzazione della riboflavina prodotta da Ashbya gossypii (DSM 23096), della riboflavina prodotta da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) e del sale sodico di riboflavina 5′-fosfato prodotto da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) (fonti di vitamina B2) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 41).
(2) Questa forma di riboflavina è stata oggetto di un diniego di autorizzazione per mezzo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1254 della Commissione, del 19 settembre 2018, relativo al diniego di autorizzazione della riboflavina (80 %) prodotta da Bacillus subtilis KCCM-10445 come additivo per mangimi appartenente al gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite» (GU L 237 del 20.9.2018, pag. 5).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1103 della Commissione, dell’8 luglio 2015, relativo all’autorizzazione del beta-carotene come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 57).
ALLEGATO II
Prodotti che non sono additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003, di cui all’articolo 5, paragrafo 1
1.
Farina di semi di tamarindo
2.
Diidrogenoortofosfato di potassio
3.
Ortofosfato dipotassico di idrogeno
4.
Ortofosfato tripotassico
5.
Diidrogenoortofosfato di ammonio
6.
Idrogenoortofosfato di diammonio
7.
Diidrogenodifosfato di disodio
8.
Difosfato di tetrapotassio
9.
Trifosfato di pentapotassio
10.
Sesquicarbonato di sodio
11.
Idrogenocarbonato di potassio
12.
Ossido di calcio
13.
Sucresteri degli acidi grassi (esteri del saccarosio e degli acidi grassi alimentari)
14.
Sucrogliceridi (miscela di esteri del saccarosio e di mono e digliceridi degli acidi grassi alimentari)
15.
Esteri poligliceridi degli acidi grassi alimentari non polimerizzati
16.
Monoesteri del propilenglicol (1,2-propandiolo) e degli acidi grassi alimentari, soli o in miscela con diesteri
17.
Merluccius capensis, Galeorhinus australis e.a.,/Cartilagine
ALLEGATO III
Prodotti che non sono additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003, di cui all’articolo 6, paragrafo 1
1.
Xilitolo
2.
Lattato di ammonio
3.
Acetato di ammonio
10.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 162/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/759 DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 2021
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le eccezioni all’obbligo di un passaporto delle piante, lo status di zona protetta dell’Italia, dell’Irlanda, della Lituania, della Slovenia e della Slovacchia o di determinate zone di questi paesi e il riferimento a una zona protetta in Portogallo
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 32, paragrafi 3 e 6, l’articolo 35, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 79, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2) ha stabilito norme relative ai passaporti delle piante per lo spostamento all’interno dell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti. Nel suo allegato III, tale regolamento ha altresì riconosciuto determinati Stati membri e determinate zone degli Stati membri come zone protette nei confronti di determinati organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette. Alcune zone protette sono state inoltre riconosciute come zone protette temporanee fino al 30 aprile 2020, al fine di consentire a ciascuno Stato membro interessato di fornire tutte le informazioni necessarie per dimostrare che gli organismi nocivi in questione non erano presenti nello Stato membro o nella zona in questione, o per completare o proseguire gli sforzi per eradicare gli organismi nocivi in questione. |
(2) |
L’esperienza ha dimostrato che è opportuno ampliare l’ambito di applicazione di determinate norme relative alle eccezioni all’obbligo di un passaporto delle piante di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. In particolare, per motivi di coerenza e al fine di contemplare tutti i casi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti regolamentati, tali eccezioni dovrebbero riguardare anche le sementi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti non soggetti agli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, dell’articolo 30, paragrafo 1, o dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. |
(3) |
Per quanto riguarda l’Italia, il territorio della Campania e alcune parti del Piemonte sono stati riconosciuti come zone protette nei confronti dell’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Nel 2020 l’Italia ha presentato informazioni da cui risulta che l’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. si è ormai insediata nei comuni di Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte e Vico Equense, nella provincia di Napoli, e Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala e Tramonti, nella provincia di Salerno, e nell’intero territorio del Piemonte. Tali comuni e l’intero territorio del Piemonte non dovrebbero pertanto più essere riconosciuti come parte della zona protetta nei confronti dell’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. |
(4) |
Inoltre alcune parti del territorio dell’Italia erano state riconosciute come zone protette temporanee nei confronti dell’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. fino al 30 aprile 2020. Dai risultati di indagini presentati dall’Italia nel 2019 e nel 2020 emerge che l’organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette, del quale erano stati riscontrati focolai sporadici e isolati in alcune parti della zona protetta, è stato eradicato o è in fase di eradicazione, e che le restanti parti della zona protetta continuano a essere indenni da tale organismo nocivo. Dette informazioni indicano inoltre che finora nessun processo di eradicazione ha richiesto più di due anni di tempo. Il riconoscimento di tali parti del territorio dell’Italia come zona protetta nei confronti dell’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.dovrebbe pertanto essere mantenuto senza limiti di tempo. |
(5) |
I territori di Irlanda, Lituania, Slovenia e Slovacchia sono stati riconosciuti come zone protette temporanee nei confronti dell’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. fino al 30 aprile 2020. Dai risultati di indagini presentati da Irlanda, Lituania, Slovenia e Slovacchia nel 2019 e nel 2020 emerge che l’organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette, del quale erano stati riscontrati focolai sporadici e isolati in alcune parti delle zone protette, è stato eradicato o è in fase di eradicazione e che le restanti parti della zona protetta continuano a essere indenni da tale organismo nocivo. Dette informazioni indicano inoltre che finora nessun processo di eradicazione di un focolaio ha richiesto più di due anni di tempo. Il riconoscimento dei territori di Irlanda, Lituania, Slovenia e Slovacchia come zone protette nei confronti dell’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. dovrebbe pertanto essere mantenuto senza limiti di tempo. |
(6) |
Inoltre nel 2020 la Slovacchia ha presentato informazioni da cui risulta che l’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. si è ormai insediata nelle città di Valice, Jesenské e Rimavská Sobota, nella contea di Rimavská Sobota. Queste città non dovrebbero pertanto più essere riconosciute come parte della zona protetta nei confronti dell’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. |
(7) |
L’Irlanda ha chiesto che il suo territorio sia riconosciuto come zona protetta nei confronti della Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller. Sulla base di indagini condotte nel 2018 e nel 2019, l’Irlanda ha presentato prove del fatto che, l’organismo nocivo in questione, nonostante le condizioni favorevoli alla sua comparsa, non è presente sul suo territorio. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. L’Irlanda dovrebbe pertanto essere riconosciuta come zona protetta temporanea nei confronti della Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller fino al 30 aprile 2023. |
(8) |
Ai fini della coerenza con le modifiche dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, che riporta l’elenco delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, dovrebbero essere apportate le modifiche corrispondenti agli allegati IX e X del medesimo regolamento che riportano, rispettivamente, l’elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l’introduzione in determinate zone e l’elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti destinati ad essere introdotti o spostati in zone protette conformemente a prescrizioni particolari. |
(9) |
Sulla base delle informazioni ricevute dal Portogallo, l’isola di Terceira era già stata esclusa dalla zona protetta del Portogallo nell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 nei confronti del Gonipterus scutellatus Gyllenhal dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2210 della Commissione (3), senza che fosse modificato l’allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. È pertanto opportuno modificare il riferimento a tale zona protetta anche in detto allegato. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
(11) |
A fini di chiarezza, le modifiche relative alle zone che erano state riconosciute come zone protette a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 fino al 30 aprile 2020 dovrebbero applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1o maggio 2020. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è così modificato:
1) |
all’articolo 13, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
l’allegato III è modificato conformemente all’allegato, parte 1, del presente regolamento; |
3) |
l’allegato IX è modificato conformemente all’allegato, parte 2, del presente regolamento; |
4) |
l’allegato X è modificato conformemente all’allegato, parte 3, del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le seguenti disposizioni si applicano tuttavia a decorrere dal 1o maggio 2020:
— |
l’articolo 1, punto 2), ad eccezione della parte 1, punto 2), dell’allegato; |
— |
l’articolo 1, punto 3); |
— |
l’articolo 1, punto 4), ad eccezione della parte 3, punto 3), dell’allegato. |
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2210 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che modifica gli allegati III, VI, VII, IX, X, XI e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni relative alla zona protetta dell’Irlanda del Nord e i divieti e le prescrizioni per l’introduzione nell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in provenienza dal Regno Unito (GU L 438 del 28.12.2020, pag. 28).
ALLEGATO
PARTE 1
Modifiche dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072
La tabella di cui all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è così modificata:
1) |
nella sezione a) «Batteri», punto 1, la terza colonna «Zone protette» è così modificata:
|
2) |
nella sezione c) «Insetti e acari», il punto 19 è sostituito dal seguente:
|
PARTE 2
Modifiche dell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072
L’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è così modificato:
1) |
al punto 1, la terza colonna «Zone protette» è così modificata:
|
2) |
al punto 2, la terza colonna «Zone protette» è così modificata:
|
PARTE 3
Modifiche dell’allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072
L’allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è così modificato:
1) |
al punto 3, la quarta colonna «Zone protette» è così modificata:
|
2) |
al punto 9, la quarta colonna «Zone protette» è così modificata:
|
3) |
al punto 16, il testo della quarta colonna «Zone protette» è sostituito dal seguente:
|
4) |
al punto 19, il testo della quarta colonna «Zone protette» è sostituito dal seguente:
|
10.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 162/25 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/760 DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 2021
che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda il sistema di gestione di alcuni contingenti tariffari con titoli e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/991
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187 e l'articolo 223, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 66, paragrafo 4,
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (3), in particolare l'articolo 9, primo comma, lettere da a) a d), e l'articolo 16, paragrafo 1, primo comma, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (4) stabilisce le norme per la gestione dei contingenti tariffari di importazione ed esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ed esportazione, sostituisce e abroga un certo numero di atti che hanno aperto tali contingenti e prevede norme specifiche. |
(2) |
Al fine di chiarire con precisione entro quando gli Stati membri devono comunicare i quantitativi oggetto di titoli e le informazioni relative al sistema elettronico di registrazione e identificazione degli operatori con titoli («sistema elettronico LORI») di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione (5), ai certificati di autenticità e ai certificati IMA 1, è opportuno modificare gli articoli 16, 17 e 61 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. |
(3) |
Le norme sulla validità dei certificati IMA 1 per i prodotti lattiero-caseari devono essere modificate e allineate alle norme generali sul periodo di validità dei titoli di importazione. L'ultima frase dell'articolo 53, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbe pertanto essere soppressa. |
(4) |
Gli operatori che presentano domanda di titoli di esportazione per via elettronica dovrebbero essere autorizzati a presentare, secondo le stesse modalità, la dichiarazione di ammissibilità degli importatori degli Stati Uniti d'America che accompagna le domande di titoli di esportazione nell'ambito dei contingenti di formaggi aperti dagli Stati Uniti d'America. L'articolo 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbe pertanto essere modificato. |
(5) |
A norma dell'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione tutti i dati relativi agli operatori che hanno presentato domande di esportazione nell'ambito dei contingenti di formaggi aperti dagli Stati Uniti d'America, compreso il loro numero EORI. Poiché non tutti gli operatori sono tenuti a disporre di tale numero, gli Stati membri dovrebbero notificare tale numero solo nel caso in cui gli operatori lo possiedano. Tale articolo dovrebbe pertanto essere modificato. |
(6) |
A norma dell'articolo 71, paragrafo 3, e dell'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 e in deroga all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento, gli operatori che presentano domanda per contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi e soggetti a norme specifiche dell'Unione, nonché per i contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati dai paesi esportatori, possono presentare più di una domanda di titolo al mese, qualsiasi giorno. Al fine di garantire la coerenza di tale metodo di gestione, la deroga all'articolo 6 del citato regolamento dovrebbe riferirsi all'intero articolo e non soltanto ai paragrafi 1 e 2. L'articolo 72, paragrafo 4, dello stesso regolamento dovrebbe inoltre essere rettificato, introducendo un riferimento specifico ai certificati IMA 1. |
(7) |
Per motivi di chiarezza è opportuno armonizzare le norme relative alla compilazione delle sezioni 8 e 24 delle domande di titoli di importazione e delle domande di titoli per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine delle merci. Gli articoli 22 e 29 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, nonché le pertinenti caselle dei contingenti tariffari di cui agli allegati da II a XII di tale regolamento, dovrebbero pertanto essere modificati. |
(8) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/991 della Commissione (6) apre tre contingenti tariffari per il riso originario del Vietnam. Al fine di armonizzare la gestione di tali contingenti tariffari con le norme stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, è opportuno integrare le tabelle e le norme che disciplinano questi tre contingenti tariffari nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 e abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/991. Gli articoli 27 e 29 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbero pertanto essere modificati e un nuovo articolo 29 bis dovrebbe essere integrato nello stesso regolamento. |
(9) |
La tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4450 di cui all'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbe essere aggiornata con la nuova classificazione delle carni bovine e con il nuovo nome dell'autorità competente per il rilascio dei certificati di autenticità comunicati dall'Argentina. |
(10) |
Al fine di evitare qualsiasi malinteso riguardo all'età massima degli animali della specie bovina le cui carcasse sono ammissibili nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4002 di cui all'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, è opportuno modificare la pertinente tabella di tale allegato. |
(11) |
Al fine di escludere i filetti mignon dai prodotti ammissibili nell'ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4038 e 09.4170 di cui all'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, è opportuno modificare la pertinente tabella di tale allegato. |
(12) |
Il riferimento all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) nella casella «Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica» delle tabelle di diversi contingenti tariffari non è necessario e potrebbe essere interpretato in modo erroneo. Al fine di evitare qualsiasi errore di interpretazione e conseguenti problemi per gli operatori commerciali, tale riferimento dovrebbe essere soppresso. Analogamente, l'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione (8) dovrebbe essere modificato per chiarire l'ambito di applicazione del suo riferimento all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013. Il riferimento ai certificati di autenticità di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 dovrebbe inoltre essere esteso a tutti i documenti menzionati nel capo II e nell'allegato II di tale regolamento. |
(13) |
Al fine di semplificare la gestione dei contingenti tariffari disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, alcuni contingenti per il burro e le carni di vitello dovrebbero essere soppressi e i sottocontingenti pertinenti dovrebbero essere gestiti come contingenti tariffari. |
(14) |
A seguito di un errore nell'integrazione del regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio (9) nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, la tabella del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0141 dovrebbe essere integrata con tutti gli altri numeri d'ordine che disciplinano i prodotti elencati nella sua descrizione del prodotto, con effetto sul periodo contingentale in corso. |
(15) |
I regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza. |
(16) |
Al fine di garantire la tempestiva applicazione delle modifiche quando gli operatori presenteranno domande di titoli per contingenti tariffari i cui periodi iniziano a decorrere nel luglio 2021, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È opportuno che le modifiche dei contingenti tariffari gestiti con titoli si applichino a decorrere dal primo periodo di presentazione delle domande di titoli successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, ad eccezione di quelle che modificano i requisiti della prova dell'origine per l'immissione in libera pratica per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4123, 09.4125, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4130 e 09.4154, che dovrebbero applicarsi a decorrere dall'inizio dei periodi contingentali in corso. Le modifiche dei contingenti tariffari gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito» dovrebbero applicarsi ai periodi contingentali in corso fin dal loro inizio. Le modifiche relative all'integrazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/991 nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbero applicarsi a decorrere dal prossimo periodo contingentale che inizia il 1o gennaio 2022. |
(17) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato:
(1) |
l'articolo 16 è così modificato:
|
(2) |
all'articolo 17 il paragrafo 5 è così modificato:
|
(3) |
l'articolo 22 è sostituito dal seguente: «Articolo 22 Contenuto della domanda e del titolo La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso contengono in ogni caso nella sezione 24 una delle diciture elencate nell'allegato XIV.»; |
(4) |
l'articolo 27 è così modificato:
|
(5) |
l'articolo 29 è così modificato:
|
(6) |
è inserito il seguente articolo 29 bis: «Articolo 29 bis Certificato di autenticità 1. Il certificato di autenticità, rilasciato da un organismo competente del Vietnam di cui all'allegato III, attestante che il riso appartiene a una delle varietà specifiche di riso “Fragrant” previste per il contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4731, è redatto su un modulo conforme al modello che figura nell'allegato XIV.2 RISO – parte D. Origine Vietnam. I moduli sono redatti e compilati in lingua inglese. 2. Ogni certificato di autenticità reca nella casella superiore destra un numero di serie individuale attribuito dalle autorità emittenti. Le copie recano lo stesso numero dell'originale. 3. Il certificato di autenticità è valido 120 giorni dalla data del rilascio. Esso è valido soltanto se le caselle sono debitamente compilate e se è firmato. Per essere ritenuto debitamente firmato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data del rilascio, recare il timbro dell'organismo che lo ha rilasciato ed essere firmato dalla persona o dalle persone abilitate a tal fine. 4. Il certificato di autenticità è presentato alle autorità doganali per consentire di verificare se sussistano le condizioni necessarie per beneficiare del contingente tariffario per il numero d'ordine 09.4731. L'organismo competente del Vietnam di cui all'allegato III fornisce alla Commissione tutti gli elementi utili per verificare le informazioni contenute nei certificati di autenticità, in particolare il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati.»; |
(7) |
all'articolo 53, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Una copia debitamente autenticata del certificato IMA 1 è presentata, unitamente al corrispondente titolo di importazione e ai prodotti cui si riferisce, alle autorità doganali dello Stato membro importatore all'atto stesso della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica nell'Unione.»; |
(8) |
all'articolo 59, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8. Le domande di titoli di esportazione sono accompagnate da una dichiarazione dell'importatore designato degli Stati Uniti che ne attesti l'idoneità ad importare in conformità alle norme statunitensi in materia di titoli di importazione di contingenti tariffari di prodotti lattiero-caseari di cui al titolo 7, sottotitolo A, parte 6, del »Code of Federal Regulations« (codice dei regolamenti federali). In caso di domanda elettronica, può essere presentata una copia elettronica di tale dichiarazione.»; |
(9) |
l'articolo 61 è così modificato:
|
(10) |
all'articolo 71, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. In deroga all'articolo 6, gli operatori possono presentare più di una domanda di titolo al mese e le domande di titoli possono essere presentate qualsiasi giorno, tenendo conto dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.»; |
(11) |
l'articolo 72 è così modificato:
|
(12) |
gli allegati I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIV.2 RISO sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento. |
Articolo 2
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato:
(1) |
all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L'articolo 53, paragrafo 2, lettere b) e c), e l'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 non si applicano ai contingenti tariffari e ai sottocontingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0138, 09.0139, 09.0140, 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168, 09.0169, 09.0142, 09.0143, 09.0161, 09.0162, 09.0163, 09.0164, 09.0146, 09.0147, 09.0148, 09.0149, 09.0150, 09.0151, 09.0152, 09.0159, 09.0160, 09.0154, 09.0155, 09.0156, 09.0157 e 09.0158.»; |
(2) |
l'articolo 4 è così modificato:
|
(3) |
l'articolo 13 è così modificato:
|
(4) |
l'articolo 17 è sostituito dal seguente: «Articolo 17 Gestione dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0161, 09.0162, 09.0163 e 09.0164 I contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0161 e 09.0163 sono utilizzati per presentare domanda per il codice NC ex 0202 20 30; i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0162 e 09.0164 sono utilizzati per presentare domanda per i codici NC ex 0202 30 10, ex 0202 30 50, ex 0202 30 90 e ex 0206 29 91.»; |
(5) |
l'articolo 18 è così modificato:
|
(6) |
l'articolo 19 è così modificato:
|
(7) |
l'articolo 29 è sostituito dal seguente: «Articolo 29 Contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0159 e 09.0160 Il contingente tariffario 09.0159 è utilizzato per presentare domanda per il codice NC 0405 10; il contingente tariffario 09.0160 è utilizzato per presentare domanda per il codice NC 0405 90.»; |
(8) |
gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 3
Abrogazione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/991 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Articolo 4
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1 si applica a decorrere dal primo periodo di presentazione delle domande di titoli successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
Tuttavia:
(a) |
il punto 2, lettera d) e il punto 3, lettera e), dell'allegato I si applicano a decorrere dall'inizio dei periodi contingentali in corso; |
(b) |
L'articolo 1, punto 4, punto 5, lettera b), punto 6, punto 1, punto 3, lettera f) e punto 12 dell'allegato I si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2022. |
L'articolo 2 si applica a decorrere dall'inizio dei periodi contingentali in corso.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(3) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24).
(5) Regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione del, 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 1).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/991 della Commissione, del 13 maggio 2020, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di riso originario della Repubblica socialista del Vietnam (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 64).
(7) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell'11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio "primo arrivato, primo servito" (GU L 422 del 14.12.2020, pag. 4).
(9) Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1).
ALLEGATO I
Gli allegati I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIV.2 RISO del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono così modificati:
(1) |
all'allegato I, sotto la riga relativa al contingente tariffario 09.4168, sono inserite le seguenti righe:
|
(2) |
l'allegato II è così modificato:
|
(3) |
l'allegato III è così modificato:
|
(4) |
all'allegato IV, la casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» della tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4320 è sostituita dalla seguente:
|
(5) |
all'allegato VI, la casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» della tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4287 è sostituita dalla seguente:
|
(6) |
all'allegato VII, la casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» della tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4286 è sostituita dalla seguente:
|
(7) |
l'allegato VIII è così modificato:
|
(8) |
all'allegato IX, la casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» della tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4595 è sostituita dalla seguente:
|
(9) |
l'allegato X è così modificato:
|
(10) |
all'allegato XI, la casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» delle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4401 e 09.4402 è sostituita dalla seguente:
|
(11) |
l'allegato XII è così modificato:
|
(12) |
all'allegato XIV.2 RISO è aggiunta la seguente parte D: «PARTE D. Origine Vietnam Certificate of Authenticity
|
ALLEGATO II
Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 sono così modificati:
(1) |
le tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0144, 09.0145 e 09.0153 sono soppresse; |
(2) |
la tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0141 è sostituita dalla seguente:
|
(3) |
la tabella relativa ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0161 e 09.0162 è sostituita dalla seguente:
|
(4) |
la tabella relativa ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0163 e 09.0164 è sostituita dalla seguente:
|
(5) |
la tabella relativa ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0159 e 09.0160 è sostituita dalla seguente:
|
(6) |
all'allegato II, il titolo della parte B è sostituito dal seguente:
|
(1) GU L 47 del 17.2.2006, pag. 54.
(2) Decisione del Consiglio, del 30 gennaio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Australia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea (GU L 47 del 17.2.2006, pag. 52).»;
10.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 162/46 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/761 DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 2021
che modifica gli allegati da I a IV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 della Commissione (2) stabilisce i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale. Tali modelli di certificati zootecnici sono stati redatti previa consultazione degli Stati membri e dei pertinenti portatori di interessi. |
(2) |
Dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 gli Stati membri e i portatori di interessi hanno informato la Commissione di alcuni problemi pratici connessi all’uso dei modelli di certificati zootecnici per quanto riguarda la verifica dell’identità degli animali riproduttori. Tenendo conto dell’esperienza acquisita dalla data di applicazione di tale regolamento di esecuzione, i modelli di certificati zootecnici dovrebbero essere modificati per agevolare la verifica dell’identità degli animali riproduttori. In un certificato zootecnico le informazioni dettagliate, o il numero di caso che rimanda alla banca dati in cui le informazioni dettagliate sono disponibili, dovrebbero figurare nella casella corrispondente ai risultati della verifica dell’identità degli animali riproduttori. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/717. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati da I a IV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 10 agosto 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 della Commissione, del 10 aprile 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale (GU L 109 del 26.4.2017, pag. 9).
ALLEGATO
Gli allegati da I a IV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 sono così modificati:
1) |
l’allegato I è così modificato:
|
2) |
l’allegato II è così modificato:
|
3) |
l’allegato III è così modificato:
|
4) |
l’allegato IV è così modificato:
|
DECISIONI
10.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 162/50 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/762 DELLA COMMISSIONE
del 6 maggio 2021
relativa alla proroga della misura adottata dal ministero irlandese dell'Agricoltura, dell'alimentazione e delle risorse marine che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi contenenti propan-2-olo come prodotti per l'igiene umana conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2021) 3127]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 settembre 2020 il ministero irlandese dell'Agricoltura, dell'alimentazione e delle risorse marine («l'autorità competente») ha adottato una decisione conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 che permetteva, fino al 16 marzo 2021, la messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi contenenti propan-2-olo come prodotti per l'igiene umana («la misura»). L'autorità competente ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito alla misura presa e alle relative motivazioni, conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento. |
(2) |
Secondo le informazioni fornite dall'autorità competente, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica. L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) raccomanda l'uso di disinfettanti per le mani a base di alcol come misura preventiva contro la diffusione della COVID-19, in alternativa al lavaggio delle mani con acqua e sapone. |
(3) |
Il principio attivo della formulazione a base di propan-2-olo raccomandata dall'OMS è il propan-2-olo. Il propan-2-olo è approvato ai fini dell'uso nei biocidi del tipo di prodotto 1 (igiene umana) di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(4) |
Dall'inizio della pandemia di COVID-19 i prodotti disinfettanti hanno registrato una domanda estremamente elevata in Irlanda, che ha portato a una carenza senza precedenti nell'approvvigionamento di tali prodotti sul mercato irlandese. La COVID-19 rappresenta una grave minaccia per la salute pubblica in Irlanda ed è fondamentale disporre di un numero sufficiente di prodotti disinfettanti per limitarne la diffusione. |
(5) |
Conformemente alle condizioni previste nella misura, le imprese che intendono mettere a disposizione sul mercato tali prodotti devono fornire informazioni specifiche sui loro prodotti all'autorità competente, che deciderà se autorizzarne la messa a disposizione sul mercato. |
(6) |
Il 5 febbraio 2021 la Commissione ha ricevuto dall'autorità competente una richiesta motivata per l'autorizzazione della proroga della misura conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta è stata presentata a causa dei timori che la COVID-19 possa mettere a rischio la salute pubblica anche dopo il 16 marzo 2021 e tenendo conto del fatto che l'autorizzazione di ulteriori prodotti disinfettanti sul mercato è fondamentale per limitare i rischi da COVID-19. |
(7) |
Secondo l'autorità competente la domanda di prodotti disinfettanti per l'igiene umana rimane estremamente elevata a causa della continua incidenza della COVID-19 in Irlanda. |
(8) |
L'autorità competente ha incoraggiato tutte le imprese che hanno messo i loro prodotti a disposizione sul mercato nell'ambito della misura a chiedere quanto prima una regolare autorizzazione del prodotto, al fine di ridurre al minimo le carenze nella commercializzazione dei prodotti. Alcune imprese hanno chiesto un'autorizzazione nazionale per i loro prodotti. Tuttavia la valutazione delle domande richiede un tempo considerevole. |
(9) |
Poiché la COVID-19 continua a rappresentare un rischio per la salute pubblica e tale rischio non può essere adeguatamente contenuto in Irlanda in assenza di ulteriori prodotti disinfettanti autorizzati sul mercato, è opportuno consentire all'autorità competente di prorogare la misura. |
(10) |
Dato che la misura non è più in vigore dal 17 marzo 2021, la decisione dovrebbe avere effetto retroattivo. |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il ministero irlandese dell'Agricoltura, dell'alimentazione e delle risorse marine può prorogare l'autorizzazione di messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi contenenti propan-2-olo come prodotti per l'igiene umana fino al 18 settembre 2022.
Articolo 2
Il ministero irlandese dell'Agricoltura, dell'alimentazione e delle risorse marine è destinatario della presente decisione.
Essa si applica a decorrere dal 17 marzo 2021.
Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2021
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione