ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 146

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
29 aprile 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2021/703 del Consiglio, del 26 aprile 2021, che modifica i regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2021, nelle acque dell’Unione e in acque non dell’Unione

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/704 della Commissione, del 26 febbraio 2021, recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America

70

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/705 della Commissione, del 28 aprile 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 per quanto riguarda il numero richiesto di campioni elementari e i criteri di prestazione relativi ad alcuni metodi di analisi ( 1 )

73

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica dell’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra ( GU L 272 del 16.10.2009 )

78

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

29.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 146/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/703 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2021

che modifica i regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2021, nelle acque dell’Unione e in acque non dell’Unione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/91 (1) del Consiglio stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca per i pescherecci dell’Unione per alcuni stock ittici di acque profonde. Il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio (2) stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione.

(2)

L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ») (3) si applica a titolo provvisorio dal 1o gennaio 2021.

(3)

Le possibilità di pesca di cui ai regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per quanto riguarda gli stock condivisi con taluni paesi terzi sono provvisorie e, in termini quantitativi, sono limitate a un rinnovo di tre mesi in base ai regolamenti (UE) 2020/123 (4) e (UE) 2018/2025 (5) del Consiglio. In un numero molto limitato di casi, si è fatto ricorso a una metodologia diversa laddove gli stock sono pescati prevalentemente all’inizio dell’anno o laddove i pareri scientifici abbiano richiesto una drastica riduzione delle possibilità di pesca.

(4)

Ai sensi dell’articolo 499, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l’obiettivo dei totali ammissibili di catture (TAC) provvisori è garantire il proseguimento delle attività di pesca sostenibili dell’Unione fino a che le consultazioni tra l’Unione e il Regno Unito a norma dell’articolo 498 di tale accordo saranno concluse e messe in atto nell’ordinamento giuridico dell’Unione. I TAC provvisori sono stati fissati a livelli coerenti con quanto previsto dall’articolo 499 di tale accordo.

(5)

Le consultazioni tra l’Unione e il Regno Unito sono tuttora in corso. È pertanto opportuno modificare i regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 al fine di prorogare i TAC unilaterali provvisori dell’Unione al fine di offrire certezza giuridica agli operatori dell’Unione e garantire il proseguimento delle attività di pesca sostenibili fino alla conclusione delle consultazioni in conformità del quadro giuridico dell’Unione e dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(6)

Tale approccio si basa sull’articolo 499, paragrafo 2, dell’accordo, secondo il quale, qualora rispetto a uno stock di cui all’allegato 35 di tale accordo o all’allegato, tabelle A e B, di tale accordo non sia stato concordato un TAC, ciascuna parte fisserà un TAC provvisorio corrispondente al livello raccomandato dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), che si applicherà a partire dal 1o gennaio. A norma dell’articolo 499, paragrafi da 3 a 5, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, e in deroga al paragrafo 2 del medesimo articolo, i TAC per gli stock speciali sono fissati conformemente agli orientamenti che il comitato specializzato per la pesca adotterà entro il 1o luglio 2021.

(7)

Pertanto, in linea generale, le possibilità di pesca provvisorie per l’Unione dovrebbero essere basate sul parere del CIEM per il 2021 e, per gli stock di acque profonde, anche per il 2022, quando sarà disponibile. Esse dovrebbero corrispondere alla quota dell’Unione stabilita ai sensi dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(8)

In linea generale i TAC provvisori dovrebbero essere prorogati fino al 31 luglio 2021 e dovrebbero corrispondere a un rapporto di sette dodicesimi, ossia il 58,3 % del livello annuo di catture raccomandato dal CIEM per il 2021 e, per gli stock di acque profonde, anche per il 2022. In alcuni casi dovrebbero corrispondere a tale rapporto di cui alla posizione dell’Unione nell’ambito delle consultazioni in corso con il Regno Unito quale definita nella decisione del Consiglio, del 5 marzo 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione nelle consultazioni con il Regno Unito e come ulteriormente precisato conformemente a tale decisione.

(9)

In linea di principio, tale livello è ritenuto sufficiente per i pescherecci dell’Unione almeno fino al 31 luglio 2021, ossia un mese dopo la data entro cui gli orientamenti sugli stock speciali devono essere concordati con il Regno Unito.

(10)

Per un numero limitato di stock, è opportuno che i TAC provvisori corrispondano a un rapporto più elevato del livello annuo di catture raccomandato, onde tener conto della stagionalità delle attività di pesca per tali stock.

(11)

Fatti salvi gli orientamenti sugli stock speciali, e tenuto conto dell’assenza di tali orientamenti, i TAC per tali stock sono in linea con l’articolo 499 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(12)

L’Unione, da un lato, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altro, dovrebbero concludere un accordo di partenariato per una pesca sostenibile, dal momento che l’accordo precedente è giunto a scadenza il 31 dicembre 2020. Il Consiglio dovrebbe pertanto fissare le possibilità di pesca derivanti da tale accordo, tenendo conto degli scambi di possibilità di pesca con i paesi terzi. Tali possibilità di pesca dovrebbero essere effettive dalla data di applicazione provvisoria di tale accordo.

(13)

È opportuno che gli Stati membri sfruttino le eventuali flessibilità tra zone, interspecie e interannuali applicabili, in modo da garantire che il livello complessivo delle catture dell’Unione nel 2021 non superi la quota dell’Unione del livello massimo di TAC che l’Unione può stabilire nell’ambito dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(14)

Tenuto conto del rapporto applicato, del tasso di utilizzo dei contingenti, delle condizioni per l’utilizzo delle flessibilità, come pure di altre condizioni stabilite nella legislazione in vigore dell’Unione, in conformità dell’articolo 499, paragrafo 7, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i TAC provvisori rispettano le quote dell’Unione concordate ai sensi di tale accordo, come stabilito negli allegati 35 e 36.

(15)

I TAC provvisori sono altresì conformi al quadro giuridico applicabile dell’Unione, in particolare all’articolo 4, all’articolo 5, paragrafo 3, e all’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e all’articolo 4, all’articolo 5, paragrafo 3, e all’articolo 7 del regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Tali piani si basano sul livello raccomandato dal CIEM e tengono conto, nel contempo, della situazione particolare degli stock catturati in attività di pesca multispecifica che possono essere soggetti a situazioni di «contingente limitante», alla luce del parere del CIEM sulle attività di pesca multispecifica e sulle catture accessorie inevitabili.

(16)

Per alcuni stock il parere scientifico del CIEM ha raccomandato di non effettuare catture. Se i TAC relativi a tali stock fossero stabiliti al livello indicato nei pareri scientifici, l’obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie di tali stock, nelle attività di pesca multispecifica darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette «specie a contingente limitante» (choke species). Per raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un’attività di pesca multispecifica e rispettare nel contempo il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield – MSY), è opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di tali stock. Il livello di detti TAC dovrebbe essere fissato in modo da ridurre la mortalità degli stock considerati e incentivare il miglioramento della selettività e della prevenzione delle catture di tali stock. Per ridurre le catture degli stock per i quali sono stabiliti TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività in cui sono catturati pesci di tali stock siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili.

(17)

Tali possibilità di pesca non dovrebbero in alcun caso pregiudicare la fissazione delle possibilità di pesca conformemente all’esito delle consultazioni con il Regno Unito, agli orientamenti sugli stock speciali da concordare con il Regno Unito a norma dell’articolo 499, paragrafo 5, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e al quadro giuridico dell’Unione.

(18)

Secondo il parere scientifico, la biomassa riproduttiva della spigola (Dicentrarchus labrax) nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d’Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (divisioni CIEM 4b, 4c, 7a e da 7d a 7h) è in calo dal 2009 ed è attualmente al di sotto dell’MSY Btrigger e appena sopra il Blim. Grazie alle misure adottate dall’Unione, la mortalità per pesca è diminuita ed è attualmente al di sotto del FMSY. Il reclutamento è tuttavia basso, in oscillazione senza seguire una tendenza dal 2008. I limiti di cattura dovrebbero pertanto essere mantenuti, garantendo nel contempo che il tasso-obiettivo di mortalità per pesca relativo a tale stock sia in linea con l’MSY.

(19)

Nel regolamento (UE) 2021/92 il TAC per i cicerelli nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 è stato fissato a zero in attesa della pubblicazione del pertinente parere scientifico del CIEM, che è stato reso disponibile il 25 febbraio 2021. La pesca dei cicerelli, specie dal ciclo vitale breve, inizia il 1o aprile, poco dopo la pubblicazione del parere scientifico.

(20)

È opportuno modificare i limiti di cattura per i cicerelli nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 in linea con il più recente parere scientifico del CIEM.

(21)

Il regolamento (UE) 2021/92 stabilisce le possibilità di pesca preliminari per il primo trimestre del 2021. Inoltre, l’articolo 14 di tale regolamento istituisce un divieto dal 1o gennaio al 31 marzo 2021 per le navi che pescano i cicerelli con determinati attrezzi nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4. Poiché il presente regolamento stabilisce possibilità di pesca per l’intera campagna di pesca, tale divieto dovrebbe riguardare anche il periodo dal 1o agosto al 31 dicembre 2021, come nel 2020.

(22)

In conformità della procedura di cui agli accordi sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia e in conformità dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l’Unione ha tenuto consultazioni trilaterali con il Regno Unito e la Norvegia e consultazioni bilaterali con la Norvegia sui diritti di pesca per gli stock. È opportuno stabilire le possibilità di pesca per il merluzzo bianco del Mare del Nord al fine di garantire condizioni di parità per gli operatori dell’Unione e contribuire alla ricostituzione di tale stock. Secondo la procedura prevista dall’accordo di partenariato nel settore della pesca sostenibile tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altro, e nel relativo protocollo di attuazione, la commissione mista ha stabilito il livello delle possibilità di pesca a disposizione dell’Unione nelle acque groenlandesi per il 2021. È pertanto necessario includere tali possibilità di pesca nel presente regolamento.

(23)

L’Unione e il Regno Unito hanno convenuto le rispettive quote dei TAC per taluni stock gestiti dall’ICCAT. Tali quote sono fissati nell’allegato 36, tabella C, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Occorre modificare le pertinenti tabelle sulle possibilità di pesca onde tener conto di tali quote.

(24)

I limiti di sforzo dei pescherecci dell’Unione nella zona della convenzione ICCAT si basano sulle informazioni fornite nei piani di pesca, di capacità di pesca e di allevamento del tonno rosso che gli Stati membri comunicano alla Commissione. Tali limiti di sforzo sono comunicati mediante il piano dell’Unione approvato dall’ICCAT durante la riunione intersessione del gruppo di esperti 2 tenutasi il 4 e 5 marzo 2019. Dovrebbero essere fissati nell’ambito delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento.

(25)

Nella sua nona riunione annuale del 2021, l’Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha adottato nuovi limiti di cattura per il sugarello cileno (Trachurus murphyi) e ha approvato attività di pesca esplorativa degli austromerluzzi (Dissostichus spp.). Le misure applicabili dovrebbero essere attuate nel diritto dell’Unione.

(26)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92.

(27)

I limiti di cattura previsti dai regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021. È pertanto opportuno che anche le disposizioni introdotte dal presente regolamento relative ai limiti di cattura si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione sono aumentate o non sono state ancora esaurite.

(28)

Data la necessità di proseguire attività di pesca sostenibili e di avviare la campagna di pesca dei cicerelli nei tempi stabiliti, il 1o aprile 2021, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) 2021/91

Il regolamento (UE) 2021/91 è così modificato:

1)

all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente

«1.   Nei casi in cui, in una tabella di cui all’allegato del presente regolamento, è fatto riferimento al presente paragrafo, le possibilità di pesca indicate in tale tabella sono provvisorie e si applicano dal 1o gennaio al 31 luglio 2021. Tali possibilità di pesca provvisorie non pregiudicano la fissazione di possibilità di pesca definitive per il 2021 e il 2022, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, e conformemente all’esito dei negoziati e/o delle consultazioni internazionali, agli orientamenti sugli stock speciali da concordare con il Regno Unito, alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ai pertinenti piani pluriennali.».

2)

la parte 2 dell’allegato è modificata in conformità della parte A dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Modifica del regolamento (UE) 2021/92

Il regolamento (UE) 2021/92 è così modificato:

1)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nei casi in cui, in una tabella sulle possibilità di pesca di cui all’allegato IA o all’allegato IB, è fatto riferimento al presente paragrafo, le possibilità di pesca indicate in tale tabella sono provvisorie e si applicano dal 1o gennaio31 luglio 2021. Tali possibilità di pesca provvisorie non pregiudicano la fissazione di possibilità di pesca definitive per il 2021 e il 2022, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, e conformemente all’esito dei negoziati e/o delle consultazioni internazionali, agli orientamenti sugli stock speciali da concordare con il Regno Unito, alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ai pertinenti piani pluriennali.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Gli Stati membri sfruttano le eventuali flessibilità tra zone, interspecie e interannuali applicabili, in modo da garantire che il livello complessivo delle catture dell’Unione nel 2021 non superi la quota dell’Unione del livello massimo di TAC provvisori che l’Unione può stabilire nell’ambito dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 7 bis

Applicazione delle possibilità di pesca nelle acque groenlandesi

Nei casi in cui, in una tabella sulle possibilità di pesca di cui all’allegato IB, è fatto riferimento al presente articolo, le possibilità di pesca indicate in tale tabella si applicano dalla data di applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da un lato, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altro, fino al 31 dicembre 2021.»;

3)

l’articolo 9 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, la data «31 marzo 2021» è sostituita da «31 luglio 2021»;

b)

al paragrafo 3, la data «31 marzo 2021» è sostituita da «31 luglio 2021».

4)

l’articolo 11 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, la formula introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:

«2.   In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2021 e dal 1o aprile al 31 luglio, ai pescherecci dell’Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h sono consentiti la pesca della spigola e la conservazione, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:»;

b)

al paragrafo 2, primo comma, lettera c), «1,43» è sostituito da «3,32»;

c)

al paragrafo 2, primo comma, lettera d), «0,35» è sostituito da "0,82»;

d)

al paragrafo 5, primo comma, lettera b), i termini «dal 1o al 31 marzo» sono sostituiti dai termini «dal 1o marzo al 31 luglio»;

5)

l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Periodi di divieto della pesca dei cicerelli

La pesca commerciale dei cicerelli con reti demersali, sciabiche o altri attrezzi trainati con dimensione di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1o gennaio al 31 marzo 2021 e dal 1o agosto al 31 dicembre 2021.»;

6)

all’articolo 60 la data «31 marzo 2021» è sostituita da «31 luglio 2021»;

7)

l’allegato IA è modificato conformemente alla parte B dell’allegato del presente regolamento;

8)

l’allegato IB è modificato conformemente alla parte C dell’allegato del presente regolamento;

9)

l’allegato IC è modificato conformemente alla parte D dell’allegato del presente regolamento;

10)

l’allegato ID è modificato conformemente alla parte E dell’allegato del presente regolamento;

11)

l’allegato IH è modificato conformemente alla parte F dell’allegato del presente regolamento;

12)

il capo III dell’allegato II è modificato conformemente alla parte G dell’allegato del presente regolamento;

13)

l’allegato VI è modificato conformemente alla parte H dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  Regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell’Unione per taluni stock ittici di acque profonde (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 20).

(2)  Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa per il 2021 le possibilità di pesca per determinati stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in alcune acque non dell’Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).

(3)   GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14.

(4)  Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che fissa per il 2020 le possibilità di pesca per determinati stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in alcune acque non dell’Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018 che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell’Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7)

(6)  Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell’attuazione dell’obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).


ALLEGATO

PARTE A: modifiche alla parte 2 dell’allegato del regolamento (UE) 2021/91

Alla parte 2 dell’allegato del regolamento (UE) 2021/91, le pertinenti tabelle sulle possibilità di pesca sono sostituite dalle seguenti:

«Specie:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5, 6, 7 e 12

(BSF/56712-)

Anno

2021

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento

Germania

13

 

Estonia

6

 

Irlanda

33

 

Spagna

65

 

Francia

922

 

Lettonia

43

 

Lituania

1

 

Polonia

1

 

Altri

3

(1)

Unione

1 087

 

Regno Unito

pm

 

TAC

pm

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BSF/56712_AMS).


Specie

Berici

Beryx spp.

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14

(ALF/3X14-)

Anno

2021

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento

Irlanda

4

(1)

Spagna

30

(1)

Francia

8

(1)

Portogallo

85

(1)

Unione

127

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


Specie:

Granatiere di roccia

Coryphaenoides rupestris

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7

(RNG/5B67-)

Anno

2021

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento

Germania

3

(1) (2)

Estonia

22

(1) (2)

Irlanda

99

(1) (2)

Spagna

24

(1) (2)

Francia

1 252

(1) (2)

Lituania

29

(1) (2)

Polonia

15

(1) (2)

Altri

3

(1) (2) (3)

Unione

1 447

(1) (2)

Regno Unito

pm

(1) (2)

TAC

pm

(1) (2)

(1)

Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14 (RNG/*8X14- per il granatiere di roccia; RHG/*8X14- per le catture accessorie di granatiere berglax).

(2)

Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/5B67-) sono imputate a questo contingente. Non possono superare l’1 % del contingente.

(3)

Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (RNG/5B67_AMS per il granatiere di roccia; RHG/5B67_AMS per il granatiere berglax).


Specie:

Granatiere di roccia

Coryphaenoides rupestris

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14

(RNG/8X14-)

Anno

2021

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento

Germania

5

(1) (2)

Irlanda

1

(1) (2)

Spagna

526

(1) (2)

Francia

24

(1) (2)

Lettonia

9

(1) (2)

Lituania

1

(1) (2)

Polonia

165

(1) (2)

Unione

731

(1) (2)

Regno Unito

pm

(1) (2)

TAC

pm

(1) (2)

(1)

Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 5b, 6, 7 (RNG/*5B67- per il granatiere di roccia; RHG/*5B67- per le catture accessorie di granatiere berglax).

(2)

Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/8X14-) sono imputate a questo contingente. Non possono superare l’1 % del contingente.


Specie:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8

(SBR/678-)

Anno

2021

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento

Irlanda

2

(1)

Spagna

49

(1)

Francia

2

(1)

Altri

2

(1) (2)

Unione

55

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2)

Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SBR/678_AMS).


Specie:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 10

(SBR/10-)

Anno

2021

2022

TAC precauzionale».

Spagna

5

5

Portogallo

600

600

Unione

605

605

Regno Unito

pm

pm

TAC

pm

pm

PARTE B: modifiche all’allegato IA del regolamento (UE) 2021/92

Nell’allegato IA del regolamento (UE) 2021/92, le pertinenti tabelle sulle possibilità di pesca sono sostituite dalle seguenti:

«Specie:

Cicerelli e catture accessorie connesse

Ammodytes spp.

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 2a, 3a e 4 (1)

Danimarca

95 295

(2) (3)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

146

(2) (3)

Svezia

3 499

(2) (3)

Unione

98 940

(2)

Regno Unito

pm

(2) (3)

 

 

 

TAC

pm

(2)

(1)

Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2)

Nelle zone di gestione 1r e 2r il TAC può essere pescato unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l’attività di pesca.

(3)

Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4X). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone di gestione del cicerello seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito nell’allegato III:

Zona: Acque dell’Unione delle zone di gestione del cicerello

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Danimarca

5 154

4 717

12 175

73 117

0

132

0

Germania

8

7

19

112

0

0

0

Svezia

189

173

447

2 685

0

5

0

Unione

5 351

4 897

12 641

75 914

0

137

0

Regno Unito

pm

pm

pm

pm

0

pm

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

pm

pm

pm

pm

0

pm

0


Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1 e 2

(ARU/1/2.)

Germania

9

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

3

 

Paesi Bassi

8

 

Unione

20

 

Regno Unito

pm

 

 

TAC

pm

 


Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 3a e 4

(ARU/3A4-C)

Danimarca

418

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Germania

4

 

Francia

3

 

Irlanda

3

 

Paesi Bassi

20

 

Svezia

16

 

Unione

464

 

Regno Unito

pm

 

 

TAC

pm

 


Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7

(ARU/567.)

Germania

165

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

3

 

Irlanda

153

 

Paesi Bassi

1 725

 

Unione

2 046

 

Regno Unito

pm

 

 

TAC

pm

 


Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1, 2 e 14

(USK/1214EI)

Germania

pm

(1)

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

pm

(1)

Altri

pm

(1) (2)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2)

Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/1214EI_AMS).


Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

Acque dell’Unione della zona 4

(USK/04-C.)

Danimarca

40

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Germania

12

 

Francia

27

 

Svezia

4

 

Altri

4

(1)

Unione

87

 

Regno Unito

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/04-C_AMS).


Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7

(USK/567EI.)

Germania

35

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Spagna

121

 

Francia

1 441

 

Irlanda

139

 

Altri

35

(1)

Unione

1 771

 

Norvegia

0

(2) (3) (4) (5)

Regno Unito

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/567EI_AMS).

(2)

Da pescare nelle acque dell’Unione delle zone 2a, 4, 5b, 6 e 7 (USK/*24X7C).

(3)

Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l’inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non supera il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate (OTH/*5B67-). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono superare il 5 %.

3 000

(4)

Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia seguenti possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7:

 

 

 

Molva (LIN/*5B67-)

0

 

Brosme (USK/*5B67-)

0

 

(5)

I contingenti di brosme e di molva per la Norvegia sono interscambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate:

pm


Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

(USK/04-N.)

Belgio

0

 

TAC precauzionale

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

75

 

Germania

0

 

Francia

0

 

Paesi Bassi

0

 

Unione

75

 

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Pesci tamburo

Caproidae

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8

(BOR/678-)

Danimarca

2 740

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Irlanda

7 715

 

Unione

10 455

 

Regno Unito

pm

 

 

 

 

TAC

pm

 


Specie:

Aringa (1)

Clupea harengus

Zona:

3a

(HER/03A.)

Danimarca

9 080

(2)

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

145

(2)

Svezia

9 498

(2)

Unione

18 723

(2)

Norvegia

2 881

 

Isole Fær Øer

pm

pm

 

TAC

21 604

 

(1)

Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2)

Condizione speciale: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque dell’Unione della zona 4 (HER/*04-C.).


Specie:

Aringa (1)

Clupea harengus

Zona:

Acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30’ N

(HER/4AB.)

Danimarca

49 993

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

33 852

 

Francia

18 838

 

Paesi Bassi

46 381

 

Svezia

3 449

 

Unione

152 513

 

Isole Fær Øer

pm

 

Norvegia

103 344

(2)

Regno Unito

61 301

 

TAC

356 357

 

(1)

Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2)

Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque dell’Unione delle zone 4a e 4b (HER/*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore a quello indicato in appresso.

3 000

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, l’Unione non può prelevare in acque norvegesi a sud di 62° N quantitativi superiori a quelli indicati di seguito.

Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*4N-S62)

Unione

3 000


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(HER/4N-S62)

Svezia

878

(1)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

878

 

 

TAC

356 357

 

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.


Specie:

Aringa (1)

Clupea harengus

Zona:

3a

(HER/03A-BC)

Danimarca

5 692

(2)

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

51

(2)

Svezia

916

(2)

Unione

6 659

(2)

 

TAC

6 659

(2)

(1)

Esclusivamente per le catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.

(2)

Condizione speciale: fino al 50 % di tale contingente può essere pescato nelle acque dell’Unione della zona 4 (HER/*04-C-BC).


Specie:

Aringa (1)

Clupea harengus

Zona:

4, 7d e acque dell’Unione della zona 2a

(HER/2A47DX)

Belgio

38

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

7 421

 

Germania

38

 

Francia

38

 

Paesi Bassi

238

 

Svezia

36

 

Unione

7 609

 

Regno Unito

141

 

 

TAC

7 750

 

(1)

Esclusivamente per le catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.


Specie:

Aringa (1)

Clupea harengus

Zona:

4c, 7d (2)

(HER/4CXB7D)

Belgio

8 257

(3)

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

668

(3)

Germania

452

(3)

Francia

9 274

(3)

Paesi Bassi

16 142

(3)

Unione

34 793

(3)

Regno Unito

pm

(3)

 

TAC

356 357

 

(1)

Esclusivamente per le catture di aringa prelevate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2)

Escluso lo stock di Blackwater: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata nell’estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56’ N, 1° 19,1’ E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33’ N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

(3)

Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona 4b (HER/*04B.).


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6b e 6aN (1)

(HER/5B6ANB)

Germania

206

(2)

TAC precauzionale

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

39

(2)

Irlanda

278

(2)

Paesi Bassi

206

(2)

Unione

729

(2)

Regno Unito

pm

(2)

 

TAC

pm

 

(1)

Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM 6a situata a est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o a ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.

(2)

È vietata la pesca mirata di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC che si situa tra 56° N e 57° 30’ N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

6aS (1), 7b e 7c

(HER/6AS7BC)

Irlanda

721

 

TAC precauzionale

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Paesi Bassi

72

 

Unione

793

 

 

TAC

793

 

(1)

Si tratta dello stock di aringhe nella zona 6a, a sud di 56° 00’ N e a ovest di 07° 00’ O.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

7a (1)

(HER/07A/MM)

Irlanda

471

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Unione

471

 

Regno Unito

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:

a nord dalla latitudine 52° 30’ N,

a sud dalla latitudine 52° 00’ N,

a ovest dalla costa dell’Irlanda,

a est dalla costa del Regno Unito.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

7e e 7f (HER/7EF.)

Francia

271

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Unione

271

 

Regno Unito

pm

 

 

TAC

pm

 


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

7g (1), 7h (1), 7j (1) e 7k (1)

(HER/7G-K.)

Germania

6

(2)

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

31

(2)

Irlanda

437

(2)

Paesi Bassi

31

(2)

Unione

505

(2)

Regno Unito

pm

(2)

 

TAC

pm

(2)

(1)

La zona è aumentata dell’area delimitata:

a nord dalla latitudine 52° 30’ N,

a sud dalla latitudine 52° 00’ N,

a ovest dalla costa dell’Irlanda,

a est dalla costa del Regno Unito.

(2)

Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano alla pesca ricognitiva per consentire la raccolta di dati basati sulla pesca per questo stock in base alla valutazione del CIEM. Prima di autorizzare le catture, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della/e nave/i in questione.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgio

5

 

TAC analitico

Danimarca

1 515

 

Germania

38

 

Paesi Bassi

9

 

Svezia

265

 

Unione

1 832

 

 

TAC

1 893

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgio

347

(1)

TAC analitico

Danimarca

1 993

 

Germania

1 263

 

Francia

428

(1)

Paesi Bassi

1 126

(1)

Svezia

13

 

Unione

5 170

 

Norvegia

2 252

(2)

Regno Unito

5 824

(1)

 

TAC

13 246

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (COD/*07D.).

(2)

Può essere prelevato nelle acque dell’Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (COD/*04N-)

Unione

4 494


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(COD/4N-S62)

Svezia

382

(1)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

382

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

6b; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b a ovest di 12° 00’ O e delle zone 12 e 14

(COD/5W6-14)

Belgio

0

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Germania

0

 

Francia

1

 

Irlanda

2

 

Unione

3

 

Regno Unito

pm

 

 

TAC

pm

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

6a; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b a est di 12° 00’ O

(COD/5BE6A)

Belgio

1

(1)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Si applica l’articolo 9 del presente regolamento

Germania

7

(1)

Francia

76

(1)

Irlanda

142

(1)

Unione

226

(1)

Regno Unito

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell’ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

7a

(COD/07A.)

Belgio

1

(1)

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

3

(1)

Irlanda

49

(1)

Paesi Bassi

1

(1)

Unione

54

(1)

Regno Unito

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell’Unione

della zona Copace 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgio

7

(1)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Si applica l’articolo 9 del presente regolamento

Francia

114

(1)

Irlanda

166

(1)

Paesi Bassi

0

(1)

Unione

287

(1)

Regno Unito

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell’ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

7d

(COD/07D.)

Belgio

33

(1)

TAC analitico

Francia

648

(1)

Paesi Bassi

19

(1)

Unione

700

(1)

Regno Unito

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 4, nelle acque dell’Unione della zona 2a e nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/*2A3X4).


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

(LEZ/2AC4-C)

Belgio

5

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

4

 

Germania

4

 

Francia

24

 

Paesi Bassi

19

 

Unione

56

 

Regno Unito

pm

 

 

TAC

pm

 


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; 6;

acque internazionali delle zone 12 e 14

(LEZ/56-14)

Spagna

308

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

1 204

(1)

Irlanda

352

 

Unione

1 864

 

Regno Unito

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell’Unione delle zone 2a e 4 (LEZ/*2AC4C).


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

7

(LEZ/07.)

Belgio

274

(1)

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Spagna

3 045

(2)

Francia

3 696

(2)

Irlanda

1 680

(2)

Unione

8 695

 

Regno Unito

pm

(2)

 

TAC

pm

 

(1)

Il 10 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.

(2)

Il 35 % di questo contingente può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE).


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

(LEZ/8ABDE.)

Spagna

585

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

472

 

Unione

1 057

 

 

TAC

1 057

 


Specie:

Rane pescatrici

Lophiidae

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

(ANF/2AC4-C)

Belgio

182

(1)

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

401

(1)

Germania

196

(1)

Francia

37

(1)

Paesi Bassi

138

(1)

Svezia

5

(1)

Unione

959

(1)

Regno Unito

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nella zona 6, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della zona 5b e nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/*56-14).


Specie:

Rane pescatrici

Lophiidae

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

(ANF/04-N.)

Belgio

37

 

TAC precauzionale

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

935

 

Germania

15

 

Paesi Bassi

13

 

Unione

1 000

 

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Rane pescatrici

Lophiidae

Zona:

6; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(ANF/56-14)

Belgio

118

(1)

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Germania

134

(1)

Spagna

126

 

Francia

1 449

(1)

Irlanda

328

 

Paesi Bassi

113

(1)

Unione

2 268

 

Regno Unito

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell’Unione delle zone 2a e 4 (ANF/*2AC4C).


Specie:

Rane pescatrici

Lophiidae

Zona:

7

(ANF/07.)

Belgio

2 046

(1)

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Germania

228

(1)

Spagna

813

(1)

Francia

13 129

(1)

Irlanda

1 678

(1)

Paesi Bassi

265

(1)

Unione

18 159

(1)

Regno Unito

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (ANF/*8ABDE).


Specie:

Rane pescatrici

Lophiida

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

(ANF/8ABDE.)

Spagna

941

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

5 235

 

Unione

6 176

 

 

TAC

6 176

 


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

3a

(HAD/03A.)

Belgio

12

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

2 120

 

Germania

135

 

Paesi Bassi

2

 

Svezia

250

 

Unione

2 519

 

 

TAC

2 630

 


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

4; acque dell’Unione della zona 2a

(HAD/2AC4.)

Belgio

287

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

1 970

 

Germania

1 254

 

Francia

2 185

 

Paesi Bassi

215

 

Svezia

169

 

Unione

6 080

 

Norvegia

9 841

 

Regno Unito

26 865

 

 

TAC

42 785

 

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (HAD/*04N-)

Unione

4 523


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(HAD/4N-S62)

Svezia

707

(1)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

707

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14

(HAD/6B1214)

Belgio

7

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Germania

9

 

Francia

347

 

Irlanda

247

 

Unione

610

 

Regno Unito

pm

 

 

TAC

pm

 


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a

(HAD/5BC6A.)

Belgio

6

(1)

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

6

(1)

Francia

264

(1)

Irlanda

650

(1)

Unione

925

 

Regno Unito

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Non più del 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 4 e nelle acque dell’Unione della zona 2a (HAD/*2AC4.).


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

7b-k, 8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgio

91

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

5 441

 

Irlanda

1 814

 

Unione

7 346

 

Regno Unito

pm

 

 

TAC

pm

 


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

7a

(HAD/07A.)

Belgio

29

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

129

 

Irlanda

771

 

Unione

929

 

Regno Unito

pm

 

 

TAC

pm

 


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

3a

(WHG/03A.)

Danimarca

271

 

TAC precauzionale

Paesi Bassi

1

 

Svezia

29

 

Unione

301

 

 

TAC

929

 


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

4; acque dell’Unione della zona 2a

(WHG/2AC4.)

Belgio

296

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

1 281

 

Germania

333

 

Francia

1 925

 

Paesi Bassi

740

 

Svezia

2

 

Unione

4 575

 

Norvegia

2 131

(1)

Regno Unito

12 506

 

 

TAC

21 306

 

(1)

Può essere prelevato nelle acque dell’Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (WHG/*04N-)

Unione

4 518


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

6; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(WHG/56-14)

Germania

1

(1)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Si applica l’articolo 9 del presente regolamento

Francia

20

(1)

Irlanda

122

(1)

Unione

143

(1)

Regno Unito

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell’ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merlano.


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

7a

(WHG/07A.)

Belgio

1

(1)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Si applica l’articolo 9 del presente regolamento

Francia

9

(1)

Irlanda

114

(1)

Paesi Bassi

0

(1)

Unione

124

(1)

Regno Unito

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell’ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merlano.


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k

(WHG/7X7A-C)

Belgio

46

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

2 928

 

Irlanda

2 324

 

Paesi Bassi

25

 

Unione

5 323

 

Regno Unito

pm

 

 

TAC

pm

 


Specie:

Merlano e merluzzo giallo

Merlangius merlangus e

Pollachius pollachius

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(W/P/4N-S62)

Svezia

190

(1)

TAC precauzionale

Unione

190

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

3a

(HKE/03A.)

Danimarca

2 058

(1)

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Svezia

175

(1)

Unione

2 233

 

 

TAC

2 233

 

(1)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell’Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione.


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

(HKE/2AC4-C)

Belgio

21

(1)

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

865

(1)

Germania

99

(1)

Francia

191

(1)

Paesi Bassi

50

(1)

Unione

1 226

(1)

Regno Unito

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona 3a (HKE/*03A.).


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

6 e 7; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b;

acque internazionali delle zone 12 e 14

(HKE/571214)

Belgio

290

(1)

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Spagna

9 311

 

Francia

14 379

(1)

Irlanda

1 742

 

Paesi Bassi

187

(1)

Unione

25 909

 

Regno Unito

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell’Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

8a, 8b, 8d e 8e (HKE/*8ABDE)

Belgio

38

Spagna

1 533

Francia

1 533

Irlanda

192

Paesi Bassi

19

Unione

3 315

Regno Unito

pm


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

(HKE/8ABDE.)

Belgio

9

(1)

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Spagna

6 622

 

Francia

14 870

 

Paesi Bassi

19

(1)

Unione

21 520

 

 

TAC

pm

 

(1)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell’Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

6 e 7; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/*57-14)

Belgio

2

Spagna

1 918

Francia

3 453

Paesi Bassi

6

Unione

5 379


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque norvegesi delle zone 2 e 4

(WHB/24-N.)

Danimarca

0

 

TAC analitico

Unione

0

 

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

(WHB/1X14)

Danimarca

45 680

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

17 761

 

Spagna

38 726

(1)

Francia

31 789

 

Irlanda

35 373

 

Paesi Bassi

55 700

 

Portogallo

3 598

(1)

Svezia

11 300

 

Unione

239 927

(2)

Norvegia

37 500

 

Isole Fær Øer

pm

 

Regno Unito

71 670

(1)

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10 e le acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione.

(2)

Condizione speciale: dei contingenti dell’UE nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen.

141 648


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

(WHB/8C3411)

Spagna

28 644

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Portogallo

7 161

 

Unione

35 805

(1)

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Condizione speciale: dei contingenti dell’UE nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

141 648


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30′ N e 7 a ovest di 12° O

(WHB/24A567)

Norvegia

141 648

(1) (2)

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Isole Fær Øer

pm

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Da imputare al contingente stabilito dalla Norvegia.

(2)

Condizione speciale: le catture nella zona 4a non superano il quantitativo seguente (WHB/*04 A-C):

pm


Specie:

Limanda e passera lingua di cane

Microstomus kitt e

Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

(L/W/2AC4-C)

Belgio

160

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

440

 

Germania

57

 

Francia

121

 

Paesi Bassi

366

 

Svezia

5

 

Unione

1 149

 

Regno Unito

pm

 

 

TAC

pm

 


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7

(BLI/5B67-)

Germania

68

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Estonia

10

 

Spagna

213

 

Francia

4 858

 

Irlanda

19

 

Lituania

4

 

Polonia

2

 

Altri

19

(1)

Unione

5 193

 

Norvegia

0

(2)

Isole Fær Øer

pm

(3)

Regno Unito

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/5B67_AMS).

(2)

Da pescare nelle acque dell’Unione delle zone 2a, 4, 5b, 6 e 7 (BLI/*24X7C).

(3)

Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero devono essere imputate a questo contingente. Da pescare nelle acque dell’Unione della zona 6a a nord di 56° 30’ N e della zona 6b. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all’obbligo di sbarco.


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

Acque internazionali della zona 12

(BLI/12INT-)

Estonia

0

(1)

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Spagna

54

(1)

Francia

1

(1)

Lituania

1

(1)

Altri

0

(1) (2)

Unione

56

(1)

Regno Unito

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2)

Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/12INT_AMS).


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 2 e 4

(BLI/24-)

Danimarca

1

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Germania

1

 

Irlanda

1

 

Francia

5

 

Altri

1

(1)

Unione

9

 

Regno Unito

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/24_AMS).


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 3a

(BLI/03A-)

Danimarca

1

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Germania

1

 

Svezia

1

 

Unione

3

 

 

TAC

3

 


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1 e 2

(LIN/1/2.)

Danimarca

pm

 

TAC precauzionale

Germania

pm

 

Francia

pm

 

Altri

pm

(1)

Unione

pm

 

Regno Unito

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (LIN/1/2_AMS).


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque dell’Unione della zona 3a

(LIN/03A-C.)

Belgio

5

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

42

 

Germania

5

 

Svezia

16

 

Unione

68

 

Regno Unito

pm

 

 

TAC

pm

 


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque dell’Unione della zona 4

(LIN/04-C.)

Belgio

10

(1)

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

60

(1)

Germania

100

(1)

Francia

90

 

Paesi Bassi

3

 

Svezia

7

(1)

Unione

370

 

Regno Unito

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 25 %, ma non oltre 75 t, può essere pescato nelle acque dell’Unione della zona 3a (LIN/*03A-C).


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5

(LIN/05EI.)

Belgio

pm

 

TAC precauzionale

Danimarca

pm

 

Germania

pm

 

Francia

pm

 

Unione

pm

 

Regno Unito

pm

 

 

TAC

pm

 


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14

(LIN/6X14.)

Belgio

30

(1)

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

5

(1)

Germania

110

(1)

Irlanda

596

 

Spagna

2 231

 

Francia

2 380

(1)

Portogallo

5

 

Unione

5 357

 

Norvegia

0

 

Isole Fær Øer

pm

 

Regno Unito

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 35 % può essere pescato nelle acque dell’Unione della zona 4 (LIN/*04-C.).


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

(LIN/04-N.)

Belgio

7

 

TAC precauzionale

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

858

 

Germania

24

 

Francia

10

 

Paesi Bassi

1

 

Unione

900

 

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

(NEP/2AC4-C)

Belgio

581

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

581

 

Germania

9

 

Francia

17

 

Paesi Bassi

300

 

Unione

1 488

 

Regno Unito

pm

 

 

TAC

pm

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

(NEP/04-N.)

Danimarca

200

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

0

 

Unione

200

 

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

6; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b

(NEP/5BC6.)

Spagna

pm

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

pm

 

Irlanda

pm

 

Unione

pm

 

Regno Unito

pm

 

 

TAC

pm

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

7

(NEP/07.)

Spagna

579

(1)

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

2 345

(1)

Irlanda

3 557

(1)

Unione

6 481

(1)

Regno Unito

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (NEP/*07U16):

Spagna

578

Francia

362

Irlanda

696

Unione

1 636

Regno Unito

pm


Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

3a

(PRA/03A.)

Danimarca

1 741

 

TAC analitico

Svezia

938

 

Unione

2 679

 

 

TAC

5 016

 


Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

(PRA/2AC4-C)

Danimarca

286

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Paesi Bassi

3

 

Svezia

12

 

Unione

301

 

Regno Unito

pm

 

 

TAC

pm

 


Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(PRA/4N-S62)

Danimarca

200

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Svezia

123

(1)

Unione

323

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgio

82

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

10 596

 

Germania

54

 

Paesi Bassi

2 038

 

Svezia

568

 

Unione

13 338

 

 

TAC

19 188

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgio

4 472

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

14 533

 

Germania

4 192

 

Francia

839

 

Paesi Bassi

27 949

 

Unione

51 985

 

Norvegia

10 039

 

Regno Unito

37 960

 

 

TAC

143 419

 

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (PLE/*04N-)

Unione

39 153


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

6; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b;

acque internazionali delle zone 12 e 14

(PLE/56-14)

Francia

6

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Irlanda

144

 

Unione

150

 

Regno Unito

pm

 

 

TAC

pm

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

7a

(PLE/07A.)

Belgio

43

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

19

 

Irlanda

737

 

Paesi Bassi

13

 

Unione

812

 

Regno Unito

pm

 

 

TAC

pm

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

7d e 7e

(PLE/7DE.)

Belgio

1 126

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

3 755

 

Unione

4 881

 

Regno Unito

pm

 

 

TAC

pm

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

7f e 7g

(PLE/7FG.)

Belgio

247

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

443

 

Irlanda

145

 

Unione

835

 

Regno Unito

pm

 

 

TAC

pm

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

7h, 7j e 7k

(PLE/7HJK.)

Belgio

2

(1)

TAC precauzionale

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Si applica l’articolo 9 del presente regolamento

Francia

4

(1)

Irlanda

15

(1)

Paesi Bassi

9

(1)

Unione

30

(1)

Regno Unito

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di passera di mare nelle attività di pesca di altre specie. Nell’ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di passera di mare.


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

6; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(POL/56-14)

Spagna

1

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

30

 

Irlanda

9

 

Unione

40

 

Regno Unito

pm

 

 

TAC

pm

 


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

3a e 4; acque dell’Unione della zona 2a

(POK/2C3A4)

Belgio

19

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

2 287

 

Germania

5 776

 

Francia

13 594

 

Paesi Bassi

58

 

Svezia

314

 

Unione

22 048

 

Norvegia

31 096

(1)

Regno Unito

6 368

 

 

TAC

59 512

 

(1)

Può essere prelevato unicamente nelle acque dell’Unione della zona 4 e nella zona 3a (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

6; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14

(POK/56-14)

Germania

319

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

3 160

 

Irlanda

369

 

Unione

3 848

 

Norvegia

0

 

Regno Unito

pm

 

 

TAC

pm

 


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(POK/4N-S62)

Svezia

880

(1)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

880

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate ai rispettivi contingenti.


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

7, 8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgio

4

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

694

 

Irlanda

870

 

Unione

1 568

 

Regno Unito

pm

 

 

TAC

pm

 


Specie:

Rombo chiodato e rombo liscio

Scophthalmus maximus e Scophthalmus rhombus

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

(T/B/2AC4-C)

Belgio

248

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

530

 

Germania

135

 

Francia

64

 

Paesi Bassi

1 879

 

Svezia

3

 

Unione

2 859

 

Regno Unito

pm

 

 

TAC

pm

 


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

(SRX/2AC4-C)

Belgio

145

(1) (2) (3) (4)

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

6

(1) (2) (3)

Germania

7

(1) (2) (3)

Francia

23

(1) (2) (3) (4)

Paesi Bassi

123

(1) (2) (3) (4)

Unione

304

(1) (3)

Regno Unito

pm

(1) (2) (3) (4)

 

TAC

pm

(3)

(1)

Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque dell’Unione della zona 4 (RJH/04-C.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

(2)

Contingente di catture accessorie. Tali specie non costituiscono più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(3)

Non si applica alla razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque dell’Unione della zona 2a e alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) nelle acque dell’Unione delle zone 2a e 4. Gli esemplari di queste specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

(4)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque dell’Unione della zona 7d (SRX/*07D2.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D2.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D2.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell’Unione della zona 3a

(SRX/03A-C.)

Danimarca

22

(1)

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Svezia

6

(1)

Unione

28

(1)

 

TAC

28

 

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/03A-C.) sono comunicate separatamente.


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k

(SRX/67AKXD)

Belgio

473

(1) (2) (3) (4)

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Estonia

3

(1) (2) (3) (4)

Francia

2 121

(1) (2) (3) (4)

Germania

6

(1) (2) (3) (4)

Irlanda

683

(1) (2) (3) (4)

Lituania

11

(1) (2) (3) (4)

Paesi Bassi

2

(1) (2) (3) (4)

Portogallo

12

(1) (2) (3) (4)

Spagna

571

(1) (2) (3) (4)

Unione

3 882

(1) (2) (3) (4)

Regno Unito

pm

(1) (2) (3) (4)

 

TAC

pm

(3) (4)

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell’Unione della zona 7d (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D.), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/*07D.) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

(3)

Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata), tranne nelle acque dell’Unione delle zone 7f e 7g. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle acque dell’Unione delle zone 7f e 7g (RJE/7FG.) non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli superiori a quelli indicati di seguito:

Specie:

Razza dagli occhi piccoli

Raja microocellata

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 7f e 7g

(RJE/7FG.)

Belgio

5

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Estonia

0

Francia

23

Germania

0

Irlanda

7

Lituania

0

Paesi Bassi

0

Portogallo

0

Spagna

6

Unione

41

Regno Unito

pm

 

TAC

pm

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell’Unione della zona 7d e comunicato sotto il seguente codice: (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

(4)

Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata).


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell’Unione della zona 7d

(SRX/07D.)

Belgio

61

(1) (2) (3) (4)

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

514

(1) (2) (3) (4)

Paesi Bassi

3

(1) (2) (3) (4)

Unione

578

(1) (2) (3) (4)

Regno Unitopm

pm

(1) (2) (3) (4)

 

TAC

pm

(4)

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell’Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

(3)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque dell’Unione delle zone 2a e 4 (SRX/*2AC4C). Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque dell’Unione della zona 4 (RJH/*04-C.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata).

(4)

Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata).


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 8 e 9

(SRX/89-C.)

Belgio

10

(1) (2)

TAC precauzionale

Francia

1 949

(1) (2)

Portogallo

1 580

(1) (2)

Spagna

1 590

(1) (2)

Unione

5 129

(1) (2)

Regno Unito

pm

(1) (2)

 

TAC

pm

(2)

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/89-C.) e razza chiodata (Raja clavata) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

(2)

Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all’obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nelle sottozone 8 e 9 possono essere sbarcate unicamente intere o eviscerate. Le catture restano al di sotto dei contingenti di cui alla tabella sottostante. Le suddette disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto i codici riportati nelle tabelle sottostanti. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati di seguito:

Specie:

Razza ondulata

Raja undulata

Zona:

Acque dell’Unione della zona 8

(RJU/8-C.)

Belgio

0

TAC precauzionale

Francia

13

Portogallo

10

Spagna

10

Unione

33

Regno Unito

pm

 

TAC

pm

Specie:

Razza ondulata

Raja undulata

Zona:

Acque dell’Unione della zona 9

(RJU/9-C.)

Belgio

0

TAC precauzionale

Francia

20

Portogallo

15

Spagna

15

Unione

50

Regno Unito

pm

 

TAC

pm


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6

(GHL/2A-C46)

Danimarca

pm

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Germania

pm

 

Estonia

pm

 

Spagna

 

 

Francia

pm

 

Irlanda

pm

 

Lituania

pm

 

Polonia

pm

 

Unione

pm

 

Norvegia

pm

 

Regno Unito

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Da prelevare nelle acque dell’Unione delle zone 2a e 6. Nella zona 6 tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/*2A6-C).


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona

3a e 4; acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32

(MAC/2A34.)

Belgio

544

(1) (2)

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

18 666

(1) (2)

Germania

567

(1) (2)

Francia

1 713

(1) (2)

Paesi Bassi

1 724

(1) (2)

Svezia

5 108

(1) (2) (3)

Unione

28 322

(1) (2)

Norvegia

191 845

(4)

Regno Unito

pm

(1) (2)

 

TAC

852 284

 

(1)

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle due zone seguenti non possono inoltre essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

Acque norvegesi della zona 2a (MAC/*02AN-)

Acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO1)

Belgio

109

pm

Danimarca

3 732

pm

Germania

113

pm

Francia

343

pm

Paesi Bassi

345

pm

Svezia

1 022

pm

Unione

5 664

pm

Regno Unito

pm

pm

(2)

Può essere prelevato anche nelle acque norvegesi della zona 4a (MAC/*4AN.).

(3)

Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN):

251

Nel corso delle attività di pesca soggette a questa condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(4)

Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la seguente quota della Norvegia nel TAC del Mare del Nord:

55 397

Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona 4a (MAC/*04 A.), eccetto per il seguente quantitativo, in tonnellate, che può essere pescato nella zona 3a (MAC/*03 A.):

pm

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

3a

3a e 4bc

4b

4c

6, acque internazionali della zona 2a, dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o settembre al 31 dicembre

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2A6.)

Danimarca

0

4 130

0

0

11 200

Francia

0

490

0

0

0

Paesi Bassi

0

490

0

0

0

Svezia

0

0

390

10

2 914

Regno Unito

0

490

0

0

0

Norvegia

pm

0

0

0

0


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

(MAC/2CX14-)

Germania

18 254

(1)

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Spagna

19

(1)

Estonia

152

(1)

Francia

12 171

(1)

Irlanda

60 847

(1)

Lettonia

112

(1)

Lituania

112

(1)

Paesi Bassi

26 620

(1)

Polonia

1 285

(1)

Unione

119 573

(1)

Norvegia

14 843

(2) (3)

Isole Fær Øer

pm

(4)

Regno Unito

pm

(1)

 

TAC

852 284

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere messo a disposizione per scambi da pescare da parte di Spagna, Francia e Portogallo nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).

(2)

Può essere pescato nelle zone 2a, 6a a nord di 56° 30’ N, 4a, 7d, 7e, 7f e 7h (MAC/*AX7H).

(3)

Il seguente quantitativo aggiuntivo di contingente di accesso, in tonnellate, può essere pescato dalla Norvegia a nord di 56°30’ N e imputato al relativo limite di cattura (MAC/*N5630):

38 369

(4)

Questo quantitativo è detratto dal limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Fær Øer. Può essere pescato solo nella zona 6a a nord di 56° 30’ N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone 2a e 4a a nord di 59° (zona dell’UE) (MAC/*24N59).

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

Acque dell’Unione della zona 2a; acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4a. Nei periodi dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o settembre al 31 dicembre

Acque norvegesi della zona 2a

Acque delle Isole Fær Øer

 

(MAC/*4A-EN)

(MAC/*2AN-)

(MAC/*FRO2)

Germania

4 591

1 281

pm

Francia

3 061

853

pm

Irlanda

15 305

4 269

pm

Paesi Bassi

6 696

1 867

pm

Unione

42 091

20 013

pm

Regno Unito

pm

pm

pm


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

(MAC/8C3411)

Spagna

32 081

(1)

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

213

(1)

Portogallo

6 631

(1)

Unione

38 925

 

 

TAC

852 284

 

(1)

Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone 8a, 8b e 8d (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone 8a, 8b e 8d, non superano il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

8b (MAC/*08B.)

Spagna

2 694

Francia

18

Portogallo

557


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

Acque norvegesi delle zone 2a e 4a

(MAC/2A4A-N)

Danimarca

13 359

 

TAC analitico

Unione

13 359

 

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

(SOL/24-C.)

Belgio

954

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

437

 

Germania

764

 

Francia

191

 

Paesi Bassi

8 619

 

Unione

10 964

 

Norvegia

10

(1)

Regno Unito

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Può essere pescato solo nelle acque dell’Unione della zona 4 (SOL/*04-C.).


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

6; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(SOL/56-14)

Irlanda

27

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Unione

27

 

Regno Unito

pm

 

 

TAC

pm

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7a

(SOL/07A.)

Belgio

213

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

3

 

Irlanda

61

 

Paesi Bassi

68

 

Unione

345

 

Regno Unito

pm

 

 

TAC

pm

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7d

(SOL/07D.)

Belgio

507

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

1 014

 

Unione

1 521

 

Regno Unito

pm

 

 

TAC

pm

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7e

(SOL/07E.)

Belgio

37

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

400

 

Unione

437

 

Regno Unito

pm

 

 

TAC

pm

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7f e 7g

(SOL/7FG.)

Belgio

497

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

50

 

Irlanda

25

 

Unione

572

 

Regno Unito

pm

 

 

TAC

pm

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7h, 7j e 7k

(SOL/7HJK.)

Belgio

13

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

27

 

Irlanda

73

 

Paesi Bassi

22

 

Unione

135

 

Regno Unito

pm

 

 

TAC

pm

 


Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Sprattus sprattus

Zona:

3a

(SPR/03A.)

Danimarca

pm

(1) (2)

TAC analitico

Germania

pm

(1) (2)

Svezia

pm

(1) (2)

Unione

pm

(1) (2)

 

TAC

pm

(2)

(1)

Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2)

Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2021 al 30 giugno 2022.


Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Sprattus sprattus

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

(SPR/2AC4-C)

Belgio

pm

(1) (2)

TAC analitico

Danimarca

pm

(1) (2)

Germania

pm

(1) (2)

Francia

pm

(1) (2)

Paesi Bassi

pm

(1) (2)

Svezia

pm

(1) (2) (3)

Unione

pm

(1) (2)

Norvegia

pm

(1)

Isole Fær Øer

pm

(1) (4)

Regno Unito

pm

(1) (2)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Il contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2021 al 30 giugno 2022.

(2)

Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(3)

Incluso il cicerello.

(4)

Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringa.


Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

7d e 7e

(SPR/7DE.)

Belgio

2

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

166

 

Germania

2

 

Francia

36

 

Paesi Bassi

36

 

Unione

242

 

Regno Unito

pm

 

 

TAC

pm

 


Specie:

Spinarolo

Squalus acanthias

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14

(DGS/15X14)

Belgio

10

(1)

TAC precauzionale

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Germania

2

(1)

Spagna

5

(1)

Francia

44

(1)

Irlanda

28

(1)

Paesi Bassi

0

(1)

Portogallo

0

(1)

Unione

89

(1)

Regno Unito

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Lo spinarolo non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell’ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all’obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e sono immediatamente rilasciati, come prescritto agli articoli 20 e 57. In deroga all’articolo 14, una nave partecipante al programma di prevenzione delle catture accessorie valutato positivamente dallo CSTEP può sbarcare al massimo 2 tonnellate al mese di spinaroli rinvenuti morti al momento in cui l’attrezzo da pesca è salpato a bordo. Gli Stati membri che partecipano al programma di prevenzione delle catture accessorie garantiscono che gli sbarchi annui totali di spinarolo effettuati sulla base di tale deroga non superino i quantitativi sopra indicati. Essi comunicano alla Commissione, prima di autorizzare eventuali sbarchi, l’elenco delle navi partecipanti. Gli Stati membri scambiano informazioni sulle zone in cui è attuato il programma di prevenzione.


Specie:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Trachurus spp.

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 4b, 4c e 7d

(JAX/4BC7D)

Belgio

7

(1)

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

3 118

(1)

Germania

275

(1) (2)

Spagna

58

(1)

Francia

258

(1) (2)

Irlanda

196

(1)

Paesi Bassi

1 876

(1) (2)

Portogallo

6

(1)

Svezia

44

(1)

Unione

5 838

 

Norvegia

0

(3)

Regno Unito

pm

(1) (2)

 

TAC

pm

 

(1)

Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*4BC7D). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2)

Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione 7d, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque dell’Unione delle zone 2a, 4a, 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/*7D-EU).

(3)

Può essere pescato nelle acque dell’Unione della zona 4a, ma non può essere pescato nelle acque dell’Unione della zona 7d (JAX/*04-C.).


Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

8c

(JAX/08C.)

Spagna

5 808

(1)

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

101

 

Portogallo

574

(1)

Unione

6 483

 

 

TAC

6 483

 

(1)

Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 9 (JAX/*09.).


Specie:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Trisopterus esmarkii

Zona:

3a; acque dell’Unione delle zone 2a e 4

(NOP/2A3A4.)

Anno

2021

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

94 372

(1) (3)

Germania

19

(1) (2) (3)

Paesi Bassi

70

(1) (2) (3)

Unione

94 461

(1) (3)

Regno Unito

pm

 

Norvegia

0

(4)

Isole Fær Øer

pm

(5)

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2)

Questo contingente può essere pescato solo nelle acque dell’Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.

(3)

Il contingente dell’Unione può essere pescato soltanto dal 1o novembre 2020 al 31 luglio 2021.

(4)

Deve essere utilizzata una griglia di selezione.

(5)

Deve essere utilizzata una griglia di selezione. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.


Specie:

Pesce industriale

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

(I/F/04-N.)

Svezia

800

(1) (2)

TAC precauzionale

Unione

800

 

 

TAC

Non pertinente

(1)

Catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro da imputare ai rispettivi contingenti.

(2)

Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/*04-N.):

400


Specie:

Altre specie

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 5b, 6 e 7

(OTH/5B67-C)

Unione

Non pertinente

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Norvegia

pm

(1)

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Da pescare esclusivamente con palangari.


Specie:

Altre specie

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

(OTH/04-N.)

Belgio

23

 

TAC precauzionale

Danimarca

2 081

 

Germania

234

 

Francia

96

 

Paesi Bassi

166

 

Svezia

Non pertinente

(1)

Unione

2 600

(2)

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Contingente di “altre specie” assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

(2)

Specie non coperte da altri TAC.


Specie:

Altre specie

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 2a, 4 e 6a a nord di 56° 30’ N

(OTH/2A46AN)

Unione

Non pertinente

 

TAC precauzionale

Norvegia

1 000

(1) (2)

Isole Fær Øer

pm

(3)

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Limitatamente alle zone 2a e 4 (OTH/*2A4-C).

(2)

Specie non coperte da altri TAC.

(3)

Da pescare nelle zone 4 e 6a a nord di 56° 30’ N (OTH/*46AN).


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

(HKE/04-N.)

Belgio

17

 

TAC precauzionale».

Danimarca

1 601

 

Germania

180

 

Francia

74

 

Paesi Bassi

128

 

Svezia

Non pertinente

 

Unione

2 000

 

 

TAC

Non pertinente

 

PARTE C: modifiche all’allegato IB del regolamento (UE) 2021/92

All’allegato IB del regolamento (UE) 2021/92, le pertinenti tabelle sulle possibilità di pesca di cui all’allegato IB sono sostituite dalle seguenti:

«Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque dell’Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

(HER/1/2-)

Belgio

13

(1)

TAC analitico

Danimarca

13 015

(1)

Germania

2 279

(1)

Spagna

43

(1)

Francia

562

(1)

Irlanda

3 370

(1)

Paesi Bassi

4 658

(1)

Polonia

659

(1)

Portogallo

43

(1)

Finlandia

202

(1)

Svezia

4 823

(1)

Unione

29 667

(1)

Regno Unito

12 715

(1)

Isole Fær Øer

pm

(2) (3)

Norvegia

0

(2) (4)

 

TAC

651 033

 

(1)

La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell’Unione.

(2)

Può essere pescato nelle acque dell’Unione a nord di 62° N.

(3)

Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.

(4)

Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

29 667

2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (HER/*25B-F)

Belgio

pm

Danimarca

pm

Germania

pm

Spagna

pm

Francia

pm

Irlanda

pm

Paesi Bassi

pm

Polonia

pm

Portogallo

pm

Finlandia

pm

Svezia

pm

Regno Unito

pm


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

(COD/1N2AB.)

Germania

2 336

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Grecia

290

 

Spagna

2 607

 

Irlanda

290

 

Francia

2 144

 

Portogallo

2 607

 

Unione

10 274

 

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

1 e 2b

(COD/1/2B.)

Germania

5 626

(3)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

11 331

(3)

Francia

2 658

(3)

Polonia

2 335

(3)

Portogallo

2 274

(3)

Altri Stati membri

421

(1) (3)

Unione

24 645

(2) (3)

Regno Unito

pm

(3)

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia e Portogallo. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (COD/1/2B_AMS).

(2)

L’assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l’Unione nella zona di Spitzbergen e dell’Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

(3)

Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per cala. I quantitativi di catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.


Specie:

Merluzzo bianco ed eglefino

Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(C/H/05B-F.)

Germania

pm

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

 

Unione

pm

 

Regno Unito

pm

 

 

TAC

Non pertinente


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

(HAD/1N2AB.)

Germania

312

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

188

 

Unione

500

 

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer

(WHB/2A4AXF)

Danimarca

pm

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

pm

 

Francia

pm

 

Paesi Bassi

pm

 

Unione

pm

(1)

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.


Specie:

Molva e molva azzurra

Molva molva e molva dypterygia

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(B/L/05B-F.)

Germania

pm

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

 

Unione

pm

(1)

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F):

pm


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

(POK/1N2AB.)

Germania

663

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

107

 

Unione

770

 

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(POK/05B-F.)

Belgio

pm

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

pm

 

Francia

pm

 

Paesi Bassi

pm

 

Unione

pm

 

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

(GHL/1N2AB.)

Germania

50

(1)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

50

(1)

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


Specie:

Scorfano atlantico

Sebastes mentella

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

(REB/1N2AB.)

Germania

851

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

106

 

Francia

93

 

Portogallo

450

 

Unione

1 500

 

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(RED/05B-F.)

Belgio

pm

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

pm

 

Francia

pm

 

Unione

pm

 

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Altre specie

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

(OTH/1N2AB.)

Germania

71

(1)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

29

(1)

Unione

100

(1)

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


Specie:

Altre specie (1)

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(OTH/05B-F.)

Germania

pm

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

 

Unione

pm

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.


Specie:

Pesci piatti

Pleuronectiformes

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(FLX/05B-F.)

Germania

pm

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

 

Unione

pm

 

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

(COD/N1GL14)

Germania

1 950

(1)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7 bis del presente regolamento

Unione

1 950

(1)

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Non può essere pescato dal 1o marzo al 31 maggio nella “zona di gestione Kleine Bank” delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

65° 00’ N

38° 00’ O

2

65° 00’ N

35° 15’ O

3

64° 00’ N

35° 15’ O

4

64° 00’ N

38° 00’ O


Specie:

Granatieri

Macrourus spp.

Zona:

Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

(GRV/514GRN)

Unione

75

(1)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7 bis del presente regolamento

 

TAC

Non pertinente

(2)

(1)

Condizione speciale: è vietata la pesca mirata del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN). Tali specie sono prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

(2)

Alla Norvegia è assegnato il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate. Condizione speciale per tale quantitativo: è vietata la pesca mirata del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN). Tali specie sono prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

25


Specie:

Granatieri

Macrourus spp.

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

(GRV/N1GRN.)

Unione

60

(1)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7 bis del presente regolamento

 

TAC

Non pertinente

(2)

(1)

Condizione speciale: è vietata la pesca mirata del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.). Tali specie sono prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

(2)

Alla Norvegia è assegnato il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate. Condizione speciale per tale quantitativo: è vietata la pesca mirata del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.). Tali specie sono prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

40


Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

(CAP/514GRN)

Danimarca

da stabilire

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7 bis del presente regolamento

Germania

da stabilire

 

Svezia

da stabilire

 

Tutti gli Stati membri

da stabilire

(1)

Unione

da stabilire

(2)

Norvegia

da stabilire

(2)

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Danimarca, Germania e Svezia possono accedere al contingente “Tutti gli Stati membri” solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell’Unione non accedono in nessun caso al contingente “Tutti gli Stati membri”. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (CAP/514GRN_AMS).

(2)

Per il periodo di pesca compreso tra il 20 giugno 2021 e il 15 aprile 2022.


Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

(PRA/514GRN)

Danimarca

1 325

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7 bis del presente regolamento

Francia

1 325

 

Unione

2 650

 

Norvegia

1 000

 

Isole Fær Øer

pm

 

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

(PRA/N1GRN.)

Danimarca

1 300

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7 bis del presente regolamento

Francia

1 300

 

Unione

2 600

 

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

(GHL/N1G-S68)

Germania

1 700

(1)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7 bis del presente regolamento

Unione

1 700

(1)

Norvegia

550

(1)

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Da pescare a sud di 68o N.


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

(GHL/5-14GL)

Germania

4 190

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7 bis del presente regolamento

Unione

4 190

(1)

Norvegia

650

 

Isole Fær Øer

pm

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre 6 navi contemporaneamente.


Specie:

Scorfani (pelagici)

Sebastes spp.

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

(RED/N1G14P)

Germania

0

(1) (2) (3)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7 bis del presente regolamento

Francia

0

(1) (2) (3)

Unione

0

(1) (2) (3)

Norvegia

0

(1) (2)

Isole Fær Øer

0

(1) (2) (4)

 

TAC

Non pertinente

(1)

Può essere pescato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.

(2)

Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

64°45’N

28°30’O

2

62°50’N

25°45’O

3

61o55’N

26°45’O

4

61o00’N

26°30’O

5

59°00’N

30°00’O

6

59°00’N

34°00’O

7

61o30’N

34°00’O

8

62°50’N

36°00’O

9

64°45’N

28°30’O

(3)

Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).

(4)

Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/*514GN).


Specie:

Scorfani (demersali)

Sebastes spp.

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5 e 14

(RED/N1G14D)

Germania

1 831

(1)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7 bis del presente regolamento

Francia

9

(1)

Unione

1 840

(1)

 

TAC

Non pertinente

(1)

Può essere pescato solo con reti da traino e solo a nord e a ovest della linea delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

59°15’N

54°26’O

2

59°15’N

44°00’O

3

59°30’N

42°45’O

4

60°00’N

42°00’O

5

62°00’N

40°30’O

6

62°00’N

40°00’O

7

62°40’N

40°15’O

8

63°09’N

39°40’O

9

63°30’N

37°15’O

10

64°20’N

35°00’O

11

65°15’N

32°30’O

12

65°15’N

29°50’O


Specie:

Catture accessorie

Zona:

Acque groenlandesi

(B-C/GRL)

Unione

600

 

TAC precauzionale

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applicl’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7 bis del presente regolamento

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Le catture accessorie di granatieri (Macrourus spp.) sono comunicate conformemente alle tabelle sulle possibilità di pesca seguenti: granatieri nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN) e granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)».

PARTE D: modifiche all’allegato IC del regolamento (UE) 2021/92

Nell’allegato IC del regolamento (UE) 2021/92, la tabella sulle possibilità di pesca per gli scorfani nella zona NAFO 3M è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3M

(RED/N3M.)

Estonia

1 571

(1)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

513

(1)

Lettonia

1 571

(1)

Lituania

1 571

(1)

Spagna

233

(1)

Portogallo

2 354

(1)

Unione

7 813

(1)

 

TAC

8 448

(1)

(1)

Questo contingente è subordinato al rispetto del TAC, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell’ambito di questo TAC, anteriormente al 1o luglio 2021 non possono essere pescati quantitativi superiori al seguente limite intermedio: 4 224 .».

PARTE E: modifiche all’allegato ID del regolamento (UE) 2021/92

Nell’allegato ID del regolamento (UE) 2021/92, le pertinenti tabelle sulle possibilità di pesca sono sostituite dalle seguenti:

«Specie:

Tonno rosso

Thunnus thynnus

Zona:

Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo

(BFT/AE45WM)

Cipro

168,95

(4)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Grecia

314,03

(7)

Spagna

6 093,28

(2) (4) (7)

Francia

6 012,47

(2) (3) (4)

Croazia

950,30

(6)

Italia

4 745,34

(4) (5)

Malta

389,32

(4)

Portogallo

572,97

(7)

Altri Stati membri

64,95

(1)

Unione

19 311,6

(2) (3) (4) (5)

Assegnazione supplementare speciale

100

(7)

TAC

36 000

 

(1)

Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BFT/AE45WM_AMS).

(2)

Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna

925,33

Francia

429,87

Unione

1 355,20

(3)

Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia

100,00

Unione

100,00

(4)

Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato VI, punto 2, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna

122,15

Francia

120,53

Italia

95,13

Cipro

3,39

Malta

7,80

Unione

349,01

(5)

Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia

95,13

Unione

95,13

(6)

Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dalle navi di cui all’allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8303F):

Croazia

857,28

Unione

857,28

(7)

Nel 2021 l’Unione europea riceverà, oltre al contingente assegnato di 19 360 tonnellate, un’assegnazione supplementare di 100 tonnellate, destinata esclusivamente alle navi adibite alla pesca artigianale di specifici arcipelaghi in Grecia (Isole Ionie), Spagna (Isole Canarie) e Portogallo (Azzorre e Madera). Tale quantitativo aggiuntivo è ripartito tra gli Stati membri interessati nel modo seguente (BFT/AVARCH):

Grecia

4,5

Spagna

87,3

Portogallo

8,2

Unione

100


Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(SWO/AN05N)

Spagna

6 535,04

(2)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

1 010,29

(2)

Altri Stati membri

139,70

(1) (2)

Unione

7 685,03

(3)

TAC

13 200

 

(1)

Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/AN05N_AMS).

(2)

Condizione speciale: fino a un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell’Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N). Le catture da imputare alla condizione speciale di questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/*AS05N_AMS).

(3)

Dopo il trasferimento di 40 tonnellate a Saint-Pierre et Miquelon (raccomandazione ICCAT 17-02).


Specie:

Alalunga del nord

Thunnus alalunga

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(ALB/AN05N)

Irlanda

3 115,11

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

17 557,88

 

Francia

5 522,24

 

Portogallo

1 925,70

 

Unione

28 120,92

(1)

TAC

37 801

 

(1)

Conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, il numero di pescherecci dell’Unione dediti alla pesca dell’alalunga del nord come specie bersaglio è fissato a:

1 253 .


Specie:

Verdesca

Prionace glauca

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(BSH/AN05N)

Irlanda

0,96

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

27 035,09

 

Francia

151,70

 

Portogallo

5 357,67

(1)

Unione

32 545,42

 

TAC

39 102

 

(1)

Il periodo e il metodo di calcolo di cui si avvale l’ICCAT per fissare il limite di cattura per la verdesca dell’Atlantico settentrionale non pregiudicano il periodo e il metodo di calcolo utilizzati per definire eventuali futuri criteri di ripartizione a livello dell’Unione.


Specie:

Marlin bianco

Tetrapturus albidus

Zona:

Oceano Atlantico

(WHM/ATLANT)

Spagna

32,94

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

21,06

 

Altro

1,00

(1)

Unione

55,00

 

TAC

355,00

 

(1)

Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (WHM/ATLANT_AMS).».

PARTE F: modifiche all’allegato IH del regolamento (UE) 2021/92

L’allegato IH del regolamento (UE) 2021/92 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:

Sugarello cileno

Trachurus murphyi

Zona:

Zona della convenzione SPRFMO

(CJM/SPRFMO)

Germania

12 013,90

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

13 021,83

 

Lituania

8 359,58

 

Polonia

14 373,69

 

Unione

47 769,00

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Austromerluzzi

Dissostichus spp.

Zona:

Zona della convenzione SPRFMO

(TOT/SPR-AE)

TAC

75

(1)

TAC precauzionale

(1)

TAC annuale destinato unicamente alla pesca esplorativa. La pesca è praticata unicamente nel blocco di ricerca seguente:

— NO

50° 30’ S, 136° E

— NE

50° 30’ S, 140° 30’ E

— Rientranza orientale

52° 45’ S, 140° 30’ E

— Angolo orientale

52° 45’ S, 145° 30’ E

— SE

54° 50’ S, 145° 30’ E

— SO

54° 50’ S, 136° E.

»

PARTE G: modifiche al capo III dell’allegato II del regolamento (UE) 2021/92

Al capo III dell’allegato II del regolamento (UE) 2021/92 il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.   NUMERO MASSIMO DI GIORNI

Dal 1o gennaio al 31 luglio 2021 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

Tabella I

Numero massimo di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati dal 1o gennaio al 31 luglio 2021

Attrezzo regolamentato

Numero massimo di giorni

Sfogliare aventi dimensione di maglia ≥ 80 mm

Belgio

103

Francia

110

Reti fisse aventi dimensione di maglia ≤ 220 mm

Belgio

103

Francia

111».

PARTE H: modifiche all’allegato VI del regolamento (UE) 2021/92

Nell’allegato VI del regolamento 2021/92 è così modificato:

1)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Numero massimo di pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

 

Numero di pescherecci (1)

 

Cipro (2)

Grecia (3)

Croazia

Italia

Francia

Spagna

Malta (4)

Portogallo

Pescherecci a cianciolo (5)

1

0

18

21

22

6

2

0

Pescherecci con palangari

27 (6)

0

0

40

23

44

63

0

Pescherecci con lenze e canne

0

0

0

0

8

68

0

76 (7)

Pescherecci con lenze a mano

0

0

12

0

47 (8)

1

0

0

Pescherecci da traino

0

0

0

0

57

0

0

0

Pescherecci di stazza ridotta

0

39

0

0

140

650

117

0

Altri pescherecci adibiti alla pesca artigianale (9)

0

74

0

0

0

0

0

2)

il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso  (10)

 

Numero di allevamenti

Capacità (in tonnellate)

Spagna

10

11 852

Italia

13

12 600

Grecia

2

2 100

Cipro

3

3 000

Croazia

7

7 880

Malta

6

12 300

Tabella B  (11)

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate)  (12)

Spagna

6 850

Italia

3 214

Grecia

785

Cipro

2 195

Croazia

2 947

Malta

8 786

Portogallo

350  (13)


(1)  I numeri riportati nella presente tabella A del punto 4 possono essere ulteriormente aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell’Unione.

(2)  È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e al massimo tre pescherecci con palangari.

(3)  È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e altre tre navi adibite alla pesca artigianale.

(4)  È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangari.

(5)  I rispettivi numeri di pescherecci a cianciolo riportati nella tabella A del punto 4 sono il risultato di trasferimenti tra Stati membri e non vanno a costituire diritti storici per il futuro.

(6)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.

(7)  Pescherecci con lenze e canne delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera.

(8)  Pescherecci per lenze che operano nell’Atlantico.

(9)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

(10)  Le cifre riportate nella tabella A del punto 6 devono essere adattate alla luce dei piani di allevamento riveduti presentati dagli Stati membri entro il 31 maggio 2021.

(11)  Alcuni quantitativi massimi riportati nella tabella B del punto 6 sono il risultato di trasferimenti tra Stati membri e non vanno a costituire diritti storici per il futuro.

(12)  Le cifre riportate nella tabella B del punto 6 devono essere adattate alla luce dei piani di allevamento riveduti presentati dagli Stati membri entro il 31 maggio 2021.

(13)  La capacità totale di allevamento del Portogallo di 500 tonnellate (corrispondente a una capacità di immissione in allevamento di 350 tonnellate) è coperta dalla capacità inutilizzata dell’Unione di cui alla tabella A.».


29.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 146/70


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/704 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2021

recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2018, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti della legge sulla compensazione per il persistere del dumping e delle sovvenzioni (Continued Dumping and Subsidy Offset Act - «CDSOA») agli obblighi assunti nell’ambito degli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio («OMC»), a norma del regolamento (UE) 2018/196 è stato istituito un dazio doganale supplementare ad valorem del 4,3 % sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America. In conformità all’autorizzazione accordata dall’OMC di sospendere l’applicazione delle concessioni agli Stati Uniti, la Commissione adegua ogni anno il livello della sospensione all’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio causati dalla CDSOA all’Unione europea in tale periodo. Nel 2020 il livello della sospensione è stato adeguato con l’istituzione di un dazio doganale supplementare ad valorem dello 0,012 % e il regolamento (UE) 2018/196 è stato modificato di conseguenza (2).

(2)

I pagamenti effettuati nel quadro della CDSOA nell’anno più recente per il quale sono disponibili dati si riferiscono alla distribuzione dei dazi antidumping e compensativi riscossi durante l’esercizio fiscale 2020 (dal 1o ottobre 2019 al 30 settembre 2020). Sulla base dei dati pubblicati dai servizi statunitensi delle dogane e della protezione delle frontiere (Customs and Border Protection), l’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio causati all’Unione europea ammonta a 236 314,72 USD.

(3)

L’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio e di conseguenza della sospensione è aumentata. Il livello della sospensione non può tuttavia essere adeguato all’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), aggiungendo prodotti all’elenco dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/196 o eliminandone alcuni, dato che tutti i prodotti dell’elenco dell’allegato II del regolamento (UE) 2018/196 sono già stati aggiunti all’allegato I. A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento, la Commissione dovrebbe perciò mantenere immutato l’elenco di prodotti dell’allegato I e modificare l’aliquota del dazio supplementare per adeguare il livello della sospensione all’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio. I quattro prodotti indicati nell’allegato I dovrebbero perciò essere mantenuti nell’elenco e l’aliquota del dazio supplementare sulle importazioni dovrebbe essere modificata e fissata allo 0,1 %.

(4)

L’effetto di un dazio doganale supplementare ad valorem dello 0,1 % sulle importazioni dagli Stati Uniti dei prodotti di cui all’allegato I corrisponde, in un anno, a un valore commerciale non superiore a 236 314,72 USD.

(5)

Per evitare ritardi nell’applicazione dell’aliquota modificata del dazio supplementare sulle importazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/196,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/196 è sostituito dal seguente:

«A rticolo 2

È istituito un dazio ad valorem dello 0,1 %, in aggiunta al dazio doganale applicabile a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) sui prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 44 del 16.2.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/578 della Commissione, del 21 febbraio 2020, recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America (GU L 133 del 28.4.2020, pag. 1).


ALLEGATO

« A LLEGATO I

I prodotti a cui si applicano i dazi supplementari all’importazione sono identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in tali codici figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio.

0710 40 00

ex 9003 19 00 “montature di metalli comuni”

8705 10 00

6204 62 31

»

29.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 146/73


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/705 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2021

che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 per quanto riguarda il numero richiesto di campioni elementari e i criteri di prestazione relativi ad alcuni metodi di analisi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 34, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione (2) definisce i metodi di campionamento e di analisi da utilizzare per il controllo ufficiale dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari.

(2)

Secondo i metodi di campionamento attualmente previsti dal regolamento (CE) n. 333/2007 deve essere prelevato un campione globale di almeno 1 kg. Per gli integratori alimentari, le spezie o le erbe aromatiche essiccate nonché i funghi, le alghe o i licheni essiccati, che hanno un costo per unità di peso elevato, ne deriva un costo del campione sproporzionato. È pertanto opportuno prevedere metodi di campionamento specifici per tali prodotti.

(3)

Sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili i laboratori di riferimento dell’Unione europea nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti hanno elaborato un documento di orientamento sulla stima del limite di rilevazione (Limit of Detection, LOD) e del limite di quantificazione (Limit of Quantification, LOQ) per le misure nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti (3). Poiché il suddetto documento di orientamento contiene le migliori conoscenze tecnologiche aggiornate, le sue conclusioni dovrebbero riflettersi nelle prescrizioni relative ai LOQ per i metodi di analisi degli oligoelementi di cui al regolamento (CE) n. 333/2007.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 333/2007.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 333/2007 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).

(3)  Wenzl, T., Haedrich, J., Schaechtele, A., Robouch, P., Stroka, J., Guidance Document on the Estimation of LOD and LOQ for Measurements in the Field of Contaminants in Feed and Food; EUR 28099, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2016, ISBN 978-92-79-61768-3; doi:10.2787/8931.


ALLEGATO

L’allegato del regolamento (CE) n. 333/2007 è così modificato:

1)

il punto B.2.2 è sostituito dal seguente:

«B.2.2.   Numero di campioni elementari

Per gli alimenti diversi dagli integratori alimentari, dalle spezie o dalle erbe aromatiche essiccate nonché dai funghi, dalle alghe o dai licheni essiccati, il campione globale deve essere di almeno 1 chilogrammo o 1 litro, salvo i casi in cui ciò non risulti possibile, ad esempio nel caso in cui il campione sia composto da una confezione o da un’unità.

Per gli integratori alimentari, le spezie o le erbe aromatiche essiccate nonché i funghi, le alghe o i licheni essiccati, il campione globale deve essere di almeno 100 grammi o 100 millilitri.

Per gli alimenti diversi dagli integratori alimentari il numero minimo di campioni elementari da prelevare dalla partita o dalla sottopartita deve essere conforme alla tabella 3.

Nel caso di prodotti liquidi sfusi, la partita o la sottopartita deve essere accuratamente mescolata — per quanto possibile e nella misura in cui ciò non alteri la qualità del prodotto — manualmente o con mezzi meccanici immediatamente prima del campionamento. In tal caso si presume che i contaminanti siano distribuiti omogeneamente all’interno della partita o della sottopartita. Il numero di campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita per formare il campione globale è pertanto pari a tre.

Per le partite o le sottopartite costituite da confezioni o unità singole, per gli alimenti diversi dagli integratori alimentari, il numero di confezioni o di unità (campioni elementari) da prelevare per formare un campione globale deve essere conforme alla tabella 4a.

I campioni elementari devono avere peso/volume analogo. Per gli alimenti diversi dagli integratori alimentari, dalle spezie o dalle erbe aromatiche essiccate nonché dai funghi, dalle alghe o dai licheni essiccati, ciascun campione elementare deve pesare almeno 100 grammi o avere un volume di 100 millilitri per formare un campione globale di almeno 1 chilogrammo o 1 litro.

Per le spezie o le erbe aromatiche essiccate nonché i funghi, le alghe o i licheni essiccati, ciascun campione elementare deve pesare almeno 35 grammi o avere un volume di 35 millilitri per formare un campione globale di almeno 100 grammi o 100 millilitri.

Per quanto concerne lo stagno inorganico, i tenori massimi si riferiscono al contenuto di ciascuna confezione, ma per motivi pratici è possibile adottare una forma di campionamento globale. Se il risultato del test sul campione globale delle confezioni dà un valore inferiore ma vicino al tenore massimo stabilito per lo stagno e se si ha il sospetto che singole confezioni superino tale valore, devono essere effettuate ulteriori indagini.

Per gli integratori alimentari il numero minimo e le dimensioni dei campioni elementari devono essere conformi alla tabella 4b.

Nei casi in cui non è possibile applicare le modalità di prelievo di cui al punto B.2 senza causare effetti commerciali inaccettabili (ad esempio per motivi di forma d’imballaggio o di danneggiamenti alla partita) oppure è praticamente impossibile applicare le modalità di prelievo di cui al punto B.2 si può ricorrere a un metodo alternativo, a condizione che il campionamento sia sufficientemente rappresentativo della partita o della sottopartita e che il metodo applicato sia debitamente documentato. Ciò va segnalato nel verbale di cui al punto B.1.8.

Tabella 1

Suddivisione delle partite in sottopartite per i prodotti commercializzati sfusi

Peso della partita (in tonnellate)

Peso o numero delle sottopartite

≥ 1 500

500 tonnellate

> 300 e < 1 500

3 sottopartite

≥ 100 e ≤ 300

100 tonnellate

< 100


Tabella 2

Suddivisione delle partite in sottopartite per i prodotti non commercializzati sfusi

Peso della partita (in tonnellate)

Peso o numero delle sottopartite

≥ 15

15-30 tonnellate

< 15


Tabella 3

Numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita o da una sottopartita di alimenti diversi dagli integratori alimentari

Peso o volume della partita/sottopartita (in chilogrammi o litri)

Numero minimo di campioni elementari da prelevare

< 50

3

≥ 50 e ≤ 500

5

> 500

10


Tabella 4a

Numero di confezioni o unità (campioni elementari) da prelevare per formare il campione globale nel caso di partita o sottopartita costituita da confezioni o unità singole di alimenti diversi dagli integratori alimentari

Numero di confezioni o unità della partita/sottopartita

Numero di confezioni o unità da prelevare

≤ 25

almeno 1 confezione o unità

26-100

circa il 5 %, almeno 2 confezioni o unità

> 100

circa il 5 %, al massimo 10 confezioni o unità


Tabella 4b

Numero minimo e dimensioni dei campioni elementari per gli integratori alimentari

Dimensioni della partita (numero di confezioni)

Numero di confezioni (campioni elementari) da campionare

Dimensioni del campione elementare

1-50

1

intero contenuto della confezione

51-250

2

intero contenuto della confezione

251-1 000

4

metà del contenuto di ogni confezione al dettaglio selezionata per il campionamento

> 1 000

4 + 1 confezioni per ogni 1 000 confezioni al dettaglio, fino ad un massimo di 25 confezioni al dettaglio

≤ 10 confezioni: metà del contenuto di ogni confezione al dettaglio

> 10 confezioni: un quantitativo uguale per ogni confezione fino a costituire un campione equivalente al contenuto di 5 confezioni

sconosciute (applicabile solo per il commercio elettronico)

1

intero contenuto della confezione»;

2)

al punto C.3.3.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Criteri di prestazione relativi ai metodi di analisi per il piombo, il cadmio, il mercurio, lo stagno inorganico e l’arsenico inorganico

Tabella 5

Parametro

Criterio

Applicabilità

Alimenti di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006

Specificità

Nessuna interferenza di matrice o spettro

Ripetibilità (RSDr)

HORRATr meno di 2

Riproducibilità (RSDR)

HORRATR meno di 2

Recupero

Si applicano le disposizioni di cui al punto D.1.2

LOD

= tre decimi del LOQ

LOQ

Stagno inorganico

≤ 10 mg/kg

Piombo

ML ≤ 0,02 mg/kg

0,02 < ML < 0,1 mg/kg

ML ≥ 0,1 mg/kg

≤ ML

≤ due terzi del ML

≤ un quinto del ML

Cadmio, mercurio, arsenico inorganico

ML ≤ 0,02 mg/kg

0,02 < ML < 0,1 mg/kg

ML è ≥ 0,1 mg/kg

≤ due quinti del ML

≤ due quinti del ML

≤ un quinto del ML».


Rettifiche

29.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 146/78


Rettifica dell’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 272 del 16 ottobre 2009 )

L’ Atto finale, alle pagine da 713 a 715, deve essere letto come segue:

«ATTO FINALE

I rappresentanti di:

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata “la parte CE”,

da un lato, e

LA REPUBBLICA DELLE ISOLE FIGI,

LO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA (di seguito denominato “Papua Nuova Guinea”),

di seguito denominati “gli Stati del Pacifico”,

dall’altro,

riuniti a Londra il 30 luglio 2009 e a Copenaghen l’11 dicembre 2009 per la firma dell’accordo che istituisce il quadro per un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra, al momento della firma dell’accordo hanno adottato:

gli allegati, i protocolli e le dichiarazioni comuni seguenti:

ALLEGATO I

:

Dazi doganali sui prodotti originari degli Stati del Pacifico

ALLEGATO II

:

Dazi doganali sui prodotti originari della parte CE

ALLEGATO III A

:

Ostacoli tecnici agli scambi e misure sanitarie e fitosanitarie — Prodotti prioritari per l’esportazione dagli Stati del Pacifico alla Comunità europea

ALLEGATO III B

:

Ostacoli tecnici agli scambi e misure sanitarie e fitosanitarie — Prodotti prioritari per gli scambi fra gli Stati del Pacifico

PROTOCOLLO I

:

relativo alla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale

PROTOCOLLO II

:

relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno firmato il presente atto finale.

DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE IL PRINCIPATO DI ANDORRA

1.

Gli Stati del Pacifico accettano come prodotti originari della Comunità europea ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.

2.

Il protocollo II si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.

DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1.

Gli Stati del Pacifico accettano come prodotti originari della Comunità europea ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

2.

Il protocollo II si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.»