ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 144

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
27 aprile 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2021/675 del Consiglio, del 20 aprile 2021, che autorizza l’avvio di negoziati per modificare l’accordo internazionale sul cacao del 2010

1

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/676 del Consiglio, del 23 aprile 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1352 che concede alla Repubblica di Malta sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

3

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/677 del Consiglio, del 23 aprile 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 che concede alla Repubblica di Lettonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

7

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/678 del Consiglio, del 23 aprile 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 che concede alla Repubblica di Lituania sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

12

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/679 del Consiglio, del 23 aprile 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 che concede alla Repubblica ellenica sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

16

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/680 del Consiglio, del 23 aprile 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 che concede alla Repubblica di Cipro sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

19

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/681 del Consiglio, del 23 aprile 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1342 che concede al Regno del Belgio sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

24

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/682 della Commissione, del 26 aprile 2021, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2016/715 per quanto riguarda i frutti specificati originari dell’Argentina [notificata con il numero C(2021) 2744]

31

 

 

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

 

*

Decisione del comitato direttivo dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca, dell’11 dicembre 2020, sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività svolte dall’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca

35

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

27.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 144/1


DECISIONE (UE) 2021/675 DEL CONSIGLIO

del 20 aprile 2021

che autorizza l’avvio di negoziati per modificare l’accordo internazionale sul cacao del 2010

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 3, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione è parte contraente dell’accordo internazionale sul cacao del 2010 (ICA) a norma della decisione 2012/189/UE del Consiglio (1), nonché membro dell’Organizzazione internazionale del cacao (ICCO).

(2)

A norma dell’articolo 7 dell’ICA, il consiglio internazionale del cacao (ICC) espleta, o dispone l’espletamento di, tutte le funzioni necessarie per l’attuazione dell’ICA. A norma del suo articolo 12, le decisioni dell’ICC sono adottate, di norma, mediante consenso. In mancanza di consenso, le decisioni sono adottate mediante una votazione speciale.

(3)

A norma dell’articolo 10 dell’ICA, i membri dell’ICCO dispongono complessivamente di 2000 voti in sede di ICC. Ciascun membro detiene un numero specifico di voti, che viene adattato annualmente conformemente ai criteri indicati in tale articolo.

(4)

È nell’interesse dell’Unione partecipare a un accordo internazionale sul cacao, considerata l’importanza di tale settore per diversi Stati membri e per l’economia del settore europeo del cacao.

(5)

Un gruppo di lavoro tecnico composto da paesi produttori e paesi esportatori membri dell’ICCO ha svolto un lavoro sostanziale al fine di presentare proposte concrete di modifica dell’ICA. I membri dell’ICCO sono stati invitati a presentare suggerimenti per avviare questa analisi tecnica, così come ha fatto l’Unione. L’ICC deve avviare negoziati per una revisione parziale dell’ICA ben prima della data di scadenza della validità dell’accordo, vale a dire il 30 settembre 2022, sotto la guida della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (Unctad). Qualsiasi settore dell’ICA da rivedere deve essere oggetto di negoziati formali. Tali negoziati devono concludersi entro il 30 settembre 2022.

(6)

Le modifiche convenute nell’ambito dei negoziati formali dovrebbero essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 63 dell’ICA. A norma di tale articolo l’ICC può, mediante consenso o, in assenza di consenso, con voto speciale, raccomandare una modifica dell’ICA alle parti contraenti dell’accordo. La modifica entra in vigore a norma dell’articolo 63, paragrafo 1, dell’ICA, che prevede la notifica dell’accettazione delle parti contraenti dell’ICA in una determinata percentuale. Poiché l’Unione è membro dell’ICCO e parte contraente dell’ICA a norma del suo articolo 4, essa dovrebbe poter partecipare ai negoziati al fine di modificare l’ICA.

(7)

È opportuno pertanto che la Commissione sia autorizzata ad avviare negoziati per la revisione parziale dell’ICA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell’Unione, la modifica dell’accordo internazionale sul cacao del 2010.

2.   I negoziati si svolgono sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell’addendum della presente decisione.

Articolo 2

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Prodotti di base».

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  Decisione 2012/189/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione dell’accordo internazionale sul cacao del 2010 (GU L 102 del 12.4.2012, pag. 1).


27.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 144/3


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/676 DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2021

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1352 che concede alla Repubblica di Malta sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Facendo seguito a una richiesta presentata da Malta il 7 agosto 2020, il 25 settembre 2020 il Consiglio ha concesso a Malta assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell’importo massimo di 243 632 000 EUR avente una scadenza media massima di 15 anni, al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche di tale epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)

Il prestito andava utilizzato da parte di Malta per finanziare i regimi di riduzione dell’orario lavorativo, le misure analoghe e le misure di carattere sanitario di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1352 del Consiglio (2).

(3)

L’epidemia di COVID-19 continua ad avere ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro a Malta. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica maltese connessa alla misura di cui all’articolo 3, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1352.

(4)

L’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate da Malta nel 2020 e nel 2021 per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto e continuano ad avere un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni d’autunno 2020 della Commissione prospettavano per Malta un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 9,4 % e al 55,2 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Si prevede che nel 2021 il disavanzo pubblico di Malta si ridurrà al 6,3 % del PIL mentre il debito salirà al 60,0 % del PIL. Secondo le previsioni intermedie d’inverno 2021 della Commissione il PIL di Malta aumenterà del 4,5 % nel 2021.

(5)

Il 10 marzo 2021 Malta ha richiesto un’ulteriore assistenza finanziaria dell’Unione di 177 185 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020 e nel 2021 per affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e le relative conseguenze socioeconomiche per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. In particolare la richiesta riguarda la misura di cui al considerando 6.

(6)

La «legge maltese sulle imprese (Cap. 463 delle leggi di Malta)/L-Att dwar il-Korporazzjoni għall-Intrapriża tà Malta (Kap. 463 tal-Liġijiet tà Malta)» e l’«avviso del governo n. 389 del 13 aprile 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 389 tat-13 tà April 2020» di cui all’articolo 3, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1352, hanno introdotto un’integrazione salariale relativa alla COVID-19, destinata a lavoratori dipendenti e autonomi, per far fronte alle perturbazioni causate dall’epidemia diCOVID-19. Nel periodo tra marzo e giugno del 2020 i lavoratori dipendenti impiegati nei settori più colpiti dalla crisi elencati nell’allegato A di cui all’avviso del governo n. 389 potevano beneficiare di un sostegno alla retribuzione pari a 800 EUR al mese. Nei settori meno colpiti, elencati nell’allegato B di cui all’avviso del governo n. 389, i lavoratori dipendenti a tempo pieno potevano essere ammessi a ricevere 160 EUR al mese. Potevano beneficiare del sostegno, in misura ridotta, anche i lavoratori a tempo parziale. A luglio del 2020 gli elenchi dei settori inclusi nei due allegati sono stati riveduti. I settori precedentemente sostenuti nell’ambito del regime ma non inclusi nelle revisioni dell’allegato A o B sono stati assistiti da un’integrazione salariale pari a 600 EUR per i lavoratori dipendenti a tempo pieno. I regimi che presentano tali condizioni sono stati estesi fino alla fine del 2020. A decorrere da gennaio 2021 l’entità dell’integrazione salariale riflette la diminuzione delle vendite registrate nell’arco di sei mesi tra marzo e ottobre 2020 a fronte del fatturato dichiarato in un periodo di sei mesi tra marzo e ottobre 2019. Qualora non siano disponibili registrazioni IVA, l’integrazione salariale è erogata sulla base dei criteri applicabili nel 2020. Si prevede di mantenere in vigore il regime fino alla fine del 2021. Nella seconda metà del 2021 il sostegno rimarrà disponibile, in linea con i parametri stabiliti, per le attività di alloggio e ristorazione. Per le altre attività ammissibili il sostegno si ridurrà al 66 % nel terzo trimestre del 2021 per poi diminuire ulteriormente al 33 % nell’ultimo trimestre dell’anno. Il regime rimarrà accessibile soltanto per le imprese che potevano già beneficiare del sostegno nell’ambito del regime originario. Attualmente il regime è applicato nella pratica da «Malta Enterprise» e sarà specificato in un avviso del governo di prossima pubblicazione. In base alle nuove norme il regime coprirà anche la sostituzione dei lavoratori dipendenti (ossia la sostituzione di coloro che hanno volontariamente interrotto il rapporto di lavoro dopo giugno 2020), purché non sia superato il numero di lavoratori dipendenti registrato alla fine di maggio 2020. Le autorità hanno richiesto soltanto la parte della spesa pubblica relativa ai lavoratori dipendenti occupati in maniera continuativa, escludendo la parte relativa a dipendenti neoassunti.

(7)

Malta soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. Malta ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 427 961 805 EUR a decorrere dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché direttamente connesso all’estensione di una misura nazionale esistente a sostegno dell’occupazione, analoga alla riduzione dell’orario lavorativo, di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro a Malta. Malta ha finanziato 7 144 805 EUR dell’aumento della spesa pubblica mediante finanziamenti propri.

(8)

Conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, la Commissione ha consultato Malta e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a una misura analoga alla riduzione dell’orario lavorativo cui si fa riferimento nella richiesta del 10 marzo 2021.

(9)

È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare Malta a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti la scadenza, l’importo e l’erogazione di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

(10)

Malta e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

(11)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

(12)

È opportuno che Malta informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(13)

La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata adottata tenendo conto delle esigenze attuali e attese di Malta e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1352 è così modificata:

1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’Unione mette a disposizione di Malta un prestito dell’importo massimo di 420 817 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di tale accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell’entrata in vigore di un addendum allo stesso, o di un accordo di prestito.»;

2)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Malta può finanziare le misure seguenti:

a)

l’integrazione salariale relativa alla COVID-19, secondo quanto previsto nella “legge maltese sulle imprese (Cap. 463 delle leggi di Malta)/L-Att dwar il-Korporazzjoni għall-Intrapriża tà Malta (Kap. 463 tal-Liġijiet tà Malta)” e nell’“avviso del governo n. 389 del 13 aprile 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 389 tat-13 tà April 2020”, come prorogata e modificata nel 2020 e nel 2021;

b)

la prestazione di invalidità relativa alla COVID-19, secondo quanto previsto nell’“avviso del governo n. 331 del 25 marzo 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 331 tal-25 tà Marzu 2020”;

c)

la prestazione parentale relativa alla COVID-19, secondo quanto previsto nell’“avviso del governo n. 330 del 25 marzo 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 330 tal-25 tà Marzu 2020”;

d)

la prestazione medica relativa alla COVID-19, secondo quanto previsto nell’“avviso del governo n. 353 del 30 marzo 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 353 tat-30 tà Marzu 2020”.»;

3)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   Malta informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

2.   Qualora le misure di cui all’articolo 3 siano basate sulla spesa pubblica programmata e siano state oggetto di una decisione di esecuzione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1352, Malta informa la Commissione, entro sei mesi dalla data di adozione di tale decisione di esecuzione di modifica e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.»

Articolo 2

La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione.

La presente decisione ha effetto dalla data della sua notifica al destinatario.

Articolo 3

La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/1352 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica di Malta sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 42).


27.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 144/7


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/677 DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2021

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 che concede alla Repubblica di Lettonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Facendo seguito a una richiesta presentata dalla Lettonia il 7 agosto 2020, il 25 settembre 2020 il Consiglio ha concesso alla Lettonia assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell’importo massimo di 192 700 000 EUR avente una scadenza media massima di 15 anni, al fine di integrare gli sforzi nazionali della Lettonia volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche di tale epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)

Il prestito doveva essere utilizzato da parte della Lettonia per finanziare i regimi di riduzione dell’orario lavorativo, le misure analoghe e le misure di carattere sanitario adottati dalla Lettonia e di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 del Consiglio (2).

(3)

L’epidemia di COVID-19 continua ad avere ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Lettonia. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica lettone connessa a nuove misure, ossia le prestazioni di aiuto in caso di malattia per i genitori e i prestatori di assistenza e i premi per i medici e i lavoratori dipendenti del settore sanitario che affrontano la crisi della COVID-19, nonché alle misure di cui all’articolo 3, lettere a), c), d), f) e g), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1351.

(4)

L’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Lettonia nel 2020 e nel 2021 per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto e continuano ad avere un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni d’autunno 2020 della Commissione prospettavano per la Lettonia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 7,4 % e al 47,5 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Si prevede che nel 2021 il disavanzo pubblico e il debito pubblico della Lettonia si ridurranno rispettivamente al 3,5 % e al 45,9 % del PIL. Secondo le previsioni intermedie d’inverno 2021 della Commissione il PIL reale della Lettonia aumenterà del 3,5 % nel 2021.

(5)

L’11 marzo 2021 la Lettonia ha richiesto un’ulteriore assistenza finanziaria dell’Unione di 112 500 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020 e nel 2021 per affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e le relative conseguenze socioeconomiche per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. In particolare la richiesta riguarda le misure di cui ai considerando da 6 a 8.

(6)

Il regolamento del Consiglio dei ministri n. 709 relativo all’indennità per il periodo di inattività destinata ai contribuenti per la prosecuzione della loro attività nelle circostanze della crisi della COVID-19 (adottato il 24 novembre 2020 (3) e modificato il 12 gennaio 2021 (4)) ha esteso e modificato il regime di compensazione per il periodo di inattività dei lavoratori di cui all’articolo 3, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1351. Tale regime si applica alle imprese, ai lavoratori autonomi e ai soggetti che versano il diritto di licenza, il cui reddito proveniente dall’attività economica sia diminuito di almeno il 20 % rispetto alla media del periodo agosto-ottobre 2020. Il regime prevede il pagamento di compensazioni ai lavoratori dipendenti in cassa integrazione o ai lavoratori autonomi in misura pari al 50 % o al 70 % del loro stipendio o reddito, a seconda del regime fiscale a cui tali lavoratori sono assoggettati. Il livello minimo di sostegno è fissato a 500 EUR e il livello massimo a 1 000 EUR per lavoratore dipendente per mese civile. Al regime di compensazione per il periodo di inattività dei lavoratori è collegato il bonus per i lavoratori con figli a carico di cui all’articolo 3, lettera c), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1351.

Il bonus di 50 EUR al per figlio a carico fornisce un ulteriore sostegno ai lavoratori inattivi, che hanno diritto a una riduzione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche per i figli a carico. La misura di sostegno è stata estesa dall’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 706 del 1o dicembre 2020 relativa all’allocazione di fondi dal programma del bilancio dello Stato «Fondi per eventi imprevisti» (5) e dall’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 15 dell’11 gennaio 2021 relativa all’allocazione di fondi dal programma del bilancio dello Stato «Fondi per eventi imprevisti» (6). La misura può essere considerata analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, poiché fornisce a lavoratori dipendenti e autonomi un sostegno al reddito.

(7)

Il regime di sovvenzioni salariali fornisce un sostegno ai datori di lavoro che hanno registrato una diminuzione almeno pari al 20 % dei ricavi provenienti da qualsiasi attività economica in misura. Il regime ammonta al 50 % della retribuzione lorda media mensile ma non supera 500 EUR per mese civile. I datori di lavoro beneficiari hanno l’obbligo di mantenere il posto di lavoro dei dipendenti che ricevono sostegno e di integrare la sovvenzione salariale fino a concorrenza dell’intero importo della retribuzione normale. Il regime è stabilito dal regolamento del Consiglio dei ministri n. 675 sulla fornitura di sostegno ai contribuenti per la prosecuzione dell’attività nelle circostanze della crisi della COVID-19 (adottato il 10 novembre 2020 (7) e modificato il 12 gennaio 2021 (8)) e dall’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 128 del 26 febbraio 2021 sull’allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato «Fondi per eventi imprevisti» (9). La misura estende il regime di sovvenzioni salariali per i settori del turismo e delle esportazioni di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 e applica la copertura a tutti i datori di lavoro ammissibili.

(8)

Il regime delle prestazioni di aiuto in caso di malattia per i genitori e i prestatori di assistenza fornisce un sostegno ai lavoratori dipendenti che non possono lavorare a distanza e devono prendersi cura dei figli di meno di 10 anni di età o di persone con disabilità quando le scuole e i centri di assistenza diurni sono chiusi a causa dell’epidemia di COVID-19. La misura può essere considerata analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, poiché fornisce un sostegno al reddito ai genitori e ai prestatori di assistenza e contribuisce a preservare l’occupazione, evitando che i genitori e i prestatori di assistenza che devono prendersi cura dei figli o di persone con disabilità durante la chiusura delle scuole e dei centri di assistenza diurni debbano porre fine al proprio rapporto di lavoro. Le prestazioni di aiuto in caso di malattia sono previste dalla modifica della legge sull’assicurazione maternità e malattia del 26 novembre 2020 (10) e dall’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 707 del 1o dicembre 2020 relativa all’allocazione di fondi dal programma del bilancio dello Stato «Fondi per eventi imprevisti» (11) e dall’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 13 dell’11 gennaio 2021 relativa all’allocazione di fondi dal programma del bilancio dello Stato «Fondi per eventi imprevisti» (12).

(9)

La Lettonia ha inoltre esteso ulteriormente e introdotto una serie di misure di carattere sanitario per affrontare la crisi COVID-19. Si tratta in particolare delle misure di cui ai considerando da 10 a 12.

(10)

Con le modifiche della legge sull’assicurazione maternità e malattia del 12 novembre 2020 è stato stabilito di estendere le prestazioni di malattia correlate alla COVID-19 di cui all’articolo 3, lettera g), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 fino al 30 giugno 2021 (13). La misura prevede l’erogazione, da parte dello Stato, di prestazioni di malattia a favore delle persone che hanno dovuto assentarsi dal lavoro a causa dell’obbligo di autoisolamento o di autoquarantena mentre, abitualmente, una parte della prestazione di malattia è versata dal datore di lavoro.

(11)

È fornito ulteriore sostegno per le spese sanitarie per i dispositivi di protezione individuale di cui all’articolo 3, lettera f), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1351. Alle spese era già stata data esecuzione nel 2020, comprese le spese stabilite dal regolamento del Consiglio dei ministri n. 380 del 9 giugno 2020 sulle risorse per garantire la sicurezza epidemiologica necessaria per le istituzioni incluse nell’elenco delle istituzioni e delle esigenze prioritarie (14).

(12)

I premi per i medici e i lavoratori dipendenti del settore sanitario che affrontano la crisi della COVID-19, variabili dal 20 % al 100 % della retribuzione mensile, ricompensano l’attività svolta in condizioni di accresciuto rischio e di maggiore carico di lavoro, secondo quanto previsto dalle ordinanze del Consiglio dei ministri n. 136 del 27 marzo 2020 e n. 656 del 6 novembre 2020 relativa all’allocazione dei fondi del programma del bilancio dello Stato «Fondi per eventi imprevisti» (15), dall’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 743 dell’8 dicembre 2020 relativa alle modifiche dell’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 655, del 6 novembre 2020, sulla dichiarazione dello stato di emergenza (16) e dall’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 37, del 21 gennaio 2021, relativa all’allocazione dei fondi del programma del bilancio dello Stato «Fondi per eventi imprevisti» (17). Tali premi si intendono in aggiunta al premio massimo fissato nella legge sulla remunerazione dei funzionari e dei dipendenti delle amministrazioni statali e locali. La misura sostiene l’occupazione garantendo la sicurezza sanitaria dei dipendenti e la continuità dei servizi pubblici essenziali.

(13)

La Lettonia soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Lettonia ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 405 297 901 EUR a decorrere dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché connesso, tra l’altro, sia a una nuova misura sia all’estensione di misure esistenti direttamente connesse a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Lettonia. La Lettonia intende finanziare 100 097 901 EUR dell’aumento della spesa pubblica mediante finanziamenti propri.

(14)

Conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, la Commissione ha consultato la Lettonia e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione all’epidemia di COVID-19 cui si fa riferimento nella richiesta della Lettonia dell’11 marzo 2021.

(15)

Come richiesto dalla Lettonia l’11 marzo 2021, le misure di carattere sanitario di cui ai considerando da 10 a 12 ammontano a 22 304 365 EUR.

(16)

È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare la Lettonia a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti la scadenza, l’importo e l’erogazione di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

(17)

La Lettonia e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

(18)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

(19)

È opportuno che la Lettonia informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(20)

La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata adottata tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Lettonia e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 è così modificata:

(1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’Unione mette a disposizione della Lettonia un prestito dell’importo massimo di 305 200 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di tale accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell’entrata in vigore di un addendum allo stesso, o di un accordo di prestito modificato.»;

(2)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

La Lettonia può finanziare le seguenti misure:

a)

il regime di compensazione per il periodo di inattività dei lavoratori, secondo quanto previsto dal “regolamento n. 179 (adottato il 31 marzo 2020) relativo all’indennità per il periodo di inattività per i lavoratori autonomi colpiti dalla diffusione della COVID-19”e dal “regolamento n. 165 (adottato il 26 marzo 2020) relativo ai datori di lavoro colpiti dalla crisi causata dalla COVID-19 che possono beneficiare dell’indennità per il periodo di inattività e della rateizzazione dei pagamenti per il versamento tardivo delle imposte o del loro differimento fino a tre anni”, come esteso e modificato;

b)

l’indennità per il periodo di inattività, secondo quanto previsto nel “regolamento del Consiglio dei ministri n. 236 (adottato il 23 aprile 2020) sulla prestazione di assistenza per il periodo di inattività destinata a lavoratori dipendenti o autonomi colpiti dalla diffusione della COVID-19”;

c)

il bonus per i lavoratori con figli a carico, secondo quanto previsto nell’“ordinanza del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 aprile 2020 sull’allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato ‘Fondi destinati a situazioni di emergenza nazionali’”, come esteso;

d)

il regime di sovvenzioni salariali per i settori del turismo e delle esportazioni, secondo quanto previsto nella “relazione informativa sulle misure per superare la crisi della COVID-19 e sulla ripresa economica”, come esteso;

e)

pagamenti di sostegno alla retribuzione per i professionisti del settore medico e quelli impiegati dall’industria culturale, secondo quanto previsto, rispettivamente, nella “legge sulle misure per la prevenzione e l’eliminazione della minaccia per lo Stato e delle sue conseguenze dovute alla diffusione della COVID-19”, nella “legge sull’eliminazione delle conseguenze della diffusione dell’infezione da COVID-19” e nell’“ordinanza del Consiglio dei ministri n. 303 del 3 giugno 2020 sull’allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato ‘Fondi di contingenza’”;

f)

le spese sanitarie per i dispositivi di protezione individuale, secondo quanto previsto nelle ordinanze n. 79 del 3 marzo 2020, n. 118 del 20 marzo 2020 e n. 220 del 27 aprile 2020 del Consiglio dei ministri sull’“allocazione di fondi dal programma del bilancio dello Stato ‘Fondi per eventi imprevisti’”, regolamento del Consiglio dei ministri n. 380 del 9 giugno 2020“sulle risorse per garantire la sicurezza epidemiologica necessaria per le istituzioni incluse nell’elenco delle istituzioni e delle esigenze prioritarie”;

g)

prestazioni di malattia correlate alla COVID-19, secondo quanto previsto dalla “modifica alla legge sull’assicurazione maternità e malattia”, (adottate il 20 marzo 2020), come estese;

h)

prestazioni di aiuto in caso di malattia per i genitori e i prestatori di assistenza, secondo quanto previsto nella “modifica alla legge sull’assicurazione maternità e malattia” (sezioni 48 e 49 delle disposizioni transitorie), adottata il 26 novembre 2020, nell’“ordinanza del Consiglio dei ministri n. 707 del 1o dicembre 2020 sull’allocazione di fondi dal programma del bilancio dello Stato ‘Fondi per eventi imprevisti’”, nonché nell’“ordinanza del Consiglio dei ministri n. 13 dell’11 gennaio 2021 relativa all’allocazione di fondi dal programma del bilancio dello Stato ‘Fondi per eventi imprevisti’”;

i)

premi per medici e lavoratori dipendenti del settore sanitario che affrontano la crisi della COVID-19, secondo quanto previsto nell’“ordinanza del Consiglio dei ministri n. 136, adottata il 27 marzo 2020, relativa all’allocazione di fondi del programma del bilancio dello Stato ‘Fondi per eventi imprevisti’”, nell’“ordinanza del Consiglio dei ministri n. 656, adottata il 6 novembre 2020, relativa all’allocazione dei fondi del programma del bilancio dello Stato ‘Fondi per eventi imprevisti’”, nell’“ordinanza del Consiglio dei ministri n. 743, dell’8 dicembre 2020, relativa alla modifica dell’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 655, del 6 novembre 2020, sulla dichiarazione dello stato di emergenza” e nell’“ordinanza del Consiglio dei ministri n. 37, adottata il 21 gennaio 2021, relativa all’allocazione di fondi del programma del bilancio dello Stato ‘Fondi per eventi imprevisti’”»;

(3)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   La Lettonia informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

2.   Qualora le misure di cui all’articolo 3 siano basate sulla spesa pubblica programmata e siano state oggetto di una decisione di esecuzione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1351, la Lettonia informa la Commissione, entro sei mesi dalla data di adozione di tale decisione di esecuzione di modifica e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.».

Articolo 2

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

La presente decisione ha effetto dalla data della sua notifica al destinatario.

Articolo 3

La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica di Lettonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 38).

(3)  Latvijas Vēstnesis, 230B, 27.11.2020.

(4)  Latvijas Vēstnesis, 9 A, 14.01.2021.

(5)  Latvijas Vēstnesis, 234, 3.12.2020.

(6)  Latvijas Vēstnesis, 9, 14.1.2021.

(7)  Latvijas Vēstnesis, 222 A, 16.11.2020.

(8)  Latvijas Vēstnesis, 9, 14.01.2021.

(9)  Latvijas Vēstnesis, 42, 2.3.2021.

(10)  Latvijas Vēstnesis, 230 A, 27.11.2020.

(11)  Latvijas Vēstnesis, 234, 03.12.2020

(12)  Latvijas Vēstnesis, 9, 14.01.2021.

(13)  Latvijas Vēstnesis, 221 A, 13.11.2020.

(14)  Latvijas Vēstnesis, 113 A, 12.06.2020.

(15)  Latvijas Vēstnesis, 62B, 27.3.2020; Latvijas Vēstnesis, 218, 10.11.2020.

(16)  Latvijas Vēstnesis, 237 A, 8.12.2020.

(17)  Latvijas Vēstnesis, 16, 25.1.2021.


27.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 144/12


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/678 DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2021

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 che concede alla Repubblica di Lituania sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Facendo seguito a una richiesta presentata dalla Lituania il 7 agosto 2020, il 25 settembre 2020 il Consiglio ha concesso alla Lituania assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell’importo massimo di 602 310 000 EUR avente una scadenza media massima di 15 anni, al fine di integrare gli sforzi nazionali della Lituania volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)

Il prestito doveva essere utilizzato dalla Lituania per finanziare i regimi di riduzione dell’orario lavorativo e le misure analoghe di cui all'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 del Consiglio (2).

(3)

L’epidemia di COVID-19 continua ad avere ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Lituania. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica lituana connessa alle misure di cui all’articolo 3, lettere a) e b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1350.

(4)

L’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Lituania nel 2020 e nel 2021 per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto e continuano ad avere un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni d’autunno 2020 della Commissione prospettavano per la Lituania un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente all’8,4 % e al 47,2 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Si prevede che nel 2021 il disavanzo pubblico e il debito pubblico della Lituania si attesteranno rispettivamente al 6,0 % e al 50,7 % del PIL. Secondo le previsioni intermedie d’inverno 2021 della Commissione il PIL della Lituania aumenterà del 2,2 % nel 2021.

(5)

L’11 marzo 2021 la Lituania ha richiesto un’ulteriore assistenza finanziaria dell’Unione di 354 950 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020 e nel 2021 per affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e le relative conseguenze socioeconomiche per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. In particolare la richiesta riguarda le misure di cui ai considerando da 6 a 8.

(6)

Nella «legge sull’occupazione n. XII-2470» del 21 giugno 2016, modificata nel 2020 (3), di cui all’articolo 3, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1350, la Lituania ha introdotto un regime per erogare sovvenzioni ai datori di lavoro al fine di coprire gli stipendi stimati per ciascun lavoratore dipendente senza lavoro, come forma di sostegno durante la quarantena e lo stato di emergenza. Prima del 1o gennaio 2021 il datore di lavoro poteva scegliere sovvenzioni atte a coprire il 70 % dello stipendio, fino a un massimo pari a 1,5 volte il salario minimo, oppure il 90 % dello stipendio (100 % nel caso dei lavoratori dipendenti di età pari o superiore a 60 anni), fino a un massimo pari al salario minimo. A decorrere dal 1o gennaio 2021 un datore di lavoro può ricevere sovvenzioni per coprire il 100 % dello stipendio, fino a un massimo pari a 1,5 volte il salario minimo. I datori di lavoro che hanno partecipato al regime devono mantenere almeno il 50 % dei loro dipendenti per almeno tre mesi dopo la fine della sovvenzione.

(7)

A norma della «legge sull’occupazione n. XII-2470» del 21 giugno 2016, modificata nel 2020, di cui all’articolo 3, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1350, sono inoltre state erogate sovvenzioni per i lavoratori dipendenti che ritornano al lavoro dopo un periodo di inattività (4), per un periodo massimo di sei mesi dopo il rientro al lavoro. Fatto salvo il tetto del salario minimo o del doppio del salario minimo a seconda dell’attività economica svolta dal datore di lavoro, l’importo delle sovvenzioni erogate nel primo e nel secondo mese successivo al rientro al lavoro può raggiungere il 100 % dello stipendio di un lavoratore dipendente, nel terzo e nel quarto mese il 50 % e nel quinto e nel sesto mese il 30 %. Tali sovvenzioni possono essere considerate una misura analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, in quanto miravano a fornire un sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti e a contribuire al mantenimento dei rapporti di lavoro in essere.

(8)

Le autorità hanno altresì introdotto prestazioni per i lavoratori autonomi, compresi quelli che svolgono un’attività agricola con un’azienda agricola con almeno quattro unità di dimensione economica, come previsto all’articolo 3, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1350. Tale misura è stata modificata nel 2020 (5). Nel 2020 tale indennità ammontava a 257 EUR, versati durante il periodo della quarantena e dello stato di emergenza e nei due mesi successivi. Nel 2021 l’indennità ammonta a 260 EUR ed è versata durante il periodo della quarantena e dello stato di emergenza e nel mese successivo. Le prestazioni per i lavoratori autonomi possono essere considerate una misura analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, in quanto mirano a proteggere i lavoratori autonomi o categorie simili di lavoratori dalla riduzione o dalla perdita di reddito.

(9)

La Lituania soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Lituania ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 1 101 607 198 EUR a decorrere dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché connesso all’estensione di misure nazionali esistenti direttamente connesse a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Lituania. La Lituania ha finanziato 144 347 198 EUR dell’aumento della spesa mediante fondi dell’Unione.

(10)

Conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, la Commissione ha consultato la Lituania e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e misure analoghe cui si fa riferimento nella richiesta dell’11 marzo 2021.

(11)

È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare la Lituania a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti la scadenza, l’importo e l’erogazione di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

(12)

La Lituania e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

(13)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

(14)

È opportuno che la Lituania informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(15)

La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata adottata tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Lituania e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 è così modificata:

1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’Unione mette a disposizione della Lituania un prestito dell’importo massimo di 957 260 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di tale accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell’entrata in vigore di un addendum allo stesso, o di un accordo di prestito modificato.»;

2)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

La Lituania può finanziare le misure seguenti:

a)

sovvenzioni salariali durante il periodo senza lavoro, secondo quanto previsto nell’articolo 41 della “legge sull’occupazione n. XII-2470” del 21 giugno 2016, come modificato nel 2020;

b)

sovvenzioni salariali dopo il periodo senza lavoro, secondo quanto previsto nell’articolo 41 della “legge sull’occupazione n. XII-2470” del 21 giugno 2016, come modificato nel 2020;

c)

prestazioni per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nell’articolo 5-1 della “legge sull’occupazione n. XII-2470” del 21 giugno 2016, come modificato nel 2020;

d)

prestazioni per i lavoratori autonomi che svolgono un’attività agricola, secondo quanto previsto nell’articolo 5-2 della “legge sull’occupazione n. XII-2470” del 21 giugno 2016, come modificato nel 2020.»;

3)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   La Lituania informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

2.   Qualora le misure di cui all’articolo 3 siano basate sulla spesa pubblica programmata e siano state oggetto di una decisione di esecuzione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1350, la Lituania informa la Commissione, entro sei mesi dalla data di adozione della decisione di modifica e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.»

Articolo 2

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica di Lituania sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 35).

(3)  Articolo 41, parte 2-1, della «legge sull’occupazione n. XII-2470» del 21 giugno 2016, modificato dalla legge n. XIII-2822 del 17 marzo 2020, dalla legge n. XIII-2846 del 7 aprile 2020, dalla legge n. XIII-3005 del 4 giugno 2020 e dalla legge n. XIV-131 del 23 dicembre 2020.

(4)  Articolo 41, parte 2-4, della «legge sull’occupazione n. XII-2470» del 21 giugno 2016, modificato dalla legge n. XIII-2882 del 7 maggio 2020 e dalla legge n. XIII-3005 del 4 giugno 2020.

(5)  Articolo 5-1 della «legge sull’occupazione n. XII-2470» del 21 giugno 2016, modificato dalla legge XIII-2822 del 17 marzo 2020, dalla legge n. XIII-2846 del 7 aprile 2020, dalla legge n. XIII-2877 del 30 aprile 2020 e dalla legge n. XIV-35 del 3 dicembre 2020.


27.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 144/16


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/679 DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2021

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 che concede alla Repubblica ellenica sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Facendo seguito a una richiesta presentata dalla Grecia il 6 agosto 2020, il 25 settembre 2020 il Consiglio ha concesso alla Grecia assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell’importo massimo di 2 728 000 000 EUR avente una scadenza media massima di 15 anni,, al fine di integrare gli sforzi nazionali della Grecia volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)

Il prestito era volto ad essere utilizzato dalla Grecia per finanziare i regimi di riduzione dell’orario lavorativo e le misure analoghe di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 del Consiglio (2).

(3)

L’epidemia di COVID-19 continua ad avere ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Grecia. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica greca connessa alle misure di cui all’articolo 3, lettere a) e b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1346.

(4)

L’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Grecia nel 2020 e nel 2021 per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto e continuano ad avere un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni d’autunno 2020 della Commissione prospettavano per la Grecia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 6,9 % e al 207,1 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Si prevede che nel 2021 il disavanzo pubblico e il debito pubblico della Grecia si ridurranno rispettivamente al 6,3 % e al 200,7 % del PIL. Secondo le previsioni intermedie d’inverno 2021 della Commissione il PIL della Grecia aumenterà del 3,5 % nel 2021.

(5)

Il 9 marzo 2021 la Grecia ha richiesto un’ulteriore assistenza finanziaria dell’Unione per pari a 2 537 000 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020 e nel 2021 per affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e le relative conseguenze socioeconomiche per i lavoratori. In particolare la richiesta riguarda le misure di cui ai considerando (6) e (7).

(6)

Più specificamente, la richiesta della Grecia riguarda l’«atto legislativo del 14 marzo 2020» (3) di cui all’articolo 3, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1346, il quale ha introdotto un’indennità speciale per i lavoratori dipendenti del settore privato i cui contratti di lavoro sono stati sospesi. Tale misura mira a tutelare l’occupazione nelle imprese che cessano le loro attività in base all’ordinanza di un’autorità pubblica o che appartengono a settori economici fortemente colpiti dall’epidemia di COVID-19 e riguarda la concessione di un’indennità speciale mensile di 534 EUR ai lavoratori dipendenti i cui contratti di lavoro sono sospesi. Il presupposto per beneficiare del regime è che il datore di lavoro mantenga lo stesso numero di lavoratori dipendenti (vale a dire gli stessi dipendenti) per un periodo pari a quello della sospensione del contratto di lavoro. La misura è stata prorogata fino al 31 marzo 2021 per i lavoratori stabili e fino al 31 ottobre 2021 per i lavoratori stagionali. Ulteriori proroghe possono applicarsi nei prossimi mesi a un numero decrescente di settori economici ammissibili.

(7)

Le autorità hanno inoltre introdotto il finanziamento, da parte dello Stato, della copertura previdenziale dei lavoratori dipendenti che beneficiano dell’indennità speciale di cui al considerando (6), oggetto dell’articolo 3, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1346. Il presupposto per beneficiare del regime è che il datore di lavoro mantenga lo stesso numero di lavoratori dipendenti (vale a dire gli stessi dipendenti) per un periodo pari a quello della sospensione del contratto di lavoro.

(8)

La Grecia soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Grecia ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 6 071 899 097 EUR a decorrere dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché connesso alla proroga di misure nazionali esistenti direttamente connesse a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Grecia. La Grecia intende finanziare 806 899 097 EUR dell’aumento della spesa pubblica mediante finanziamenti propri.

(9)

Conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, la Commissione ha consultato la Grecia e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e misure analoghe cui si fa riferimento nella richiesta della Grecia del 9 marzo 2021.

(10)

È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare la Grecia a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti la scadenza, l’importo e l’erogazione di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

(11)

La Grecia e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

(12)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

(13)

È opportuno che la Grecia informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(14)

La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata adottata tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Grecia e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 è così modificata:

(1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’Unione mette a disposizione della Grecia un prestito dell’importo massimo di 5 265 000 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di detto accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell’entrata in vigore di un addendum allo stesso, o di un accordo di prestito modificato.»;

(2)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«A rticolo 3

La Grecia può finanziare le misure seguenti:

a)

un’indennità speciale concessa ai lavoratori dipendenti i cui contratti di lavoro sono stati sospesi, secondo quanto previsto nell’articolo 13 dell’“atto legislativo del 14 marzo 2020”, come estesa;

b)

la copertura previdenziale dei lavoratori rientranti nell’ambito della misura di cui alla lettera a) del presente articolo, secondo quanto previsto nell’articolo 13 dell’“atto legislativo del 14 marzo 2020”, come estesa;

c)

un’indennità speciale per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nell’articolo 8 dell’«atto legislativo del 20 marzo 2020»;

d)

un regime di riduzione dell’orario lavorativo, secondo quanto previsto dall’articolo 31 della “legge 4690/2020”;

e)

i contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese stagionali del settore terziario, secondo quanto previsto nell’articolo 123 della “legge 4714/2020”.».

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

La presente decisione ha effetto dalla data della sua notifica al destinatario.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica ellenica sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 21).

(3)  Atto legislativo del 14 marzo 2020 (Gazzetta ufficiale A’ 64) ratificato dall’articolo 3 della legge 4682/2020 (Gazzetta ufficiale A’ 76); decisione ministeriale 12998/232 (Gazzetta ufficiale B’ 1078 del 28 marzo 2020), decisione ministeriale 16073/287 del 22 aprile 2020 (Gazzetta ufficiale B’ 1547 del 22 aprile 2020), decisione ministeriale 17788/346 dell’8 maggio 2020 (Gazzetta ufficiale B’ 1779 del 10 maggio 2020), decisione ministeriale 23102/477/2020 (Gazzetta ufficiale B’ 2268 del 13 giugno 2020), decisione ministeriale 49989/1266/2020 (FEK B’ 5391 del 7 dicembre 2020) e decisione ministeriale 45742/1748 (FEK B’ 5515 del 16 dicembre 2020).


27.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 144/19


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/680 DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2021

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 che concede alla Repubblica di Cipro sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Facendo seguito a una richiesta presentata da Cipro il 6 agosto 2020, il 25 settembre 2020 il Consiglio ha concesso a Cipro assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell’importo massimo di 479 070 000 EUR avente una scadenza media massima di 15 anni, al fine di integrare gli sforzi nazionali di Cipro volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)

Il prestito era volto ad essere utilizzato da Cipro per finanziare i regimi di riduzione dell’orario lavorativo, le misure analoghe e le misure di carattere sanitario e di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 del Consiglio (2).

(3)

L’epidemia di COVID-19 continua ad avere ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro a Cipro. Ciò ha determinato un aumento repentino e tuttora severo della spesa pubblica cipriota connessa alle misure di cui all’articolo 3, dalla lettera a) alla lettera e), lettere g) e h), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344.

(4)

L’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate da Cipro nel 2020 e nel 2021 per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto e continuano ad avere un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni d’autunno 2020 della Commissione prospettavano per Cipro un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 6,1 % e al 112,6 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Si prevede che nel 2021 il disavanzo pubblico e il debito pubblico di Cipro si ridurranno rispettivamente al 2,3 % e al 108,2 % del PIL. Secondo le previsioni intermedie d’inverno 2021 della Commissione il PIL di Cipro aumenterà del 3,2 % nel 2021.

(5)

Il 10 marzo 2021 Cipro ha richiesto un’ulteriore assistenza finanziaria dell’Unione di 124 700 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020 e nel 2021 per affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e le relative conseguenze socioeconomiche per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. In particolare la richiesta riguarda le misure di cui ai considerando da 6 a 13.

(6)

La «legge 27(I)/2020» (3), la «legge 49(I)/2020» (4), la «legge 140(I)/2020» (5) e la «legge 36(I)2021» (6) hanno costituito la base per l’introduzione di una serie di atti normativi amministrativi mensili (7), che delineano misure finalizzate ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19. Sulla base delle predette leggi le autorità hanno introdotto un «regime speciale di congedo», di cui all’articolo 3, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344, che prevede compensazioni salariali per i genitori che lavorano nel settore privato e che hanno figli di età non superiore a 15 anni o figli di qualsiasi età con disabilità. Tale regime speciale di congedo può essere considerato analogo ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, poiché fornisce un sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti e contribuisce a preservare l’occupazione evitando che i genitori che devono prendersi cura dei figli durante la chiusura delle scuole debbano porre fine al proprio rapporto di lavoro. La misura era inizialmente in vigore per il periodo compreso tra febbraio 2020 e giugno 2020 ed è stata successivamente prorogata per coprire il periodo che va da gennaio 2021 a luglio 2021.

(7)

Inoltre la «legge 27(I)/2020», la «legge 49(I)/2020», la «legge 140(I)/2020» e la «legge36(I)2021» e una serie di atti normativi amministrativi mensili (8) hanno costituito la base per l’introduzione di un «regime a sostegno delle imprese che hanno dovuto sospendere completamente le attività», di cui all’articolo 3, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344. Tale regime prevede compensazioni salariali fino al 97 % per i lavoratori dipendenti delle imprese costrette a sospendere le loro attività; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell’occupazione. Le compensazioni coprono il 60 % dello stipendio del lavoratore o il 60 % dei contributi di sicurezza sociale del lavoratore maturati nel 2018 (2019 per il periodo luglio 2020-agosto 2020), a seconda di quale valore sia superiore. L’importo delle compensazioni è compreso tra un massimo di 1 214 EUR e un minimo di 360 EUR al mese. La misura era inizialmente in vigore per il periodo compreso tra marzo 2020 e agosto 2020 ed è stata successivamente prorogata per coprire il periodo che va da settembre 2020 a luglio 2021.

(8)

Inoltre la «legge 27(I)/2020», la «legge 49(I)/2020», la «legge 140(I)/2020» e la «legge36(I)2021» e una serie di atti normativi amministrativi mensili (9) hanno costituito la base per «il regime a sostegno delle imprese in caso di sospensione parziale delle attività» di cui all’articolo 3, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344. Tale regime prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti delle imprese che hanno subito un calo del fatturato a causa della crisi di COVID-19; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell’occupazione. Le compensazioni coprono il 60 % dello stipendio del lavoratore o il 60 % dei contributi di sicurezza sociale del lavoratore maturati nel 2018, a seconda di quale valore sia superiore. L’importo delle compensazioni è compreso tra un massimo di 1 214 EUR e un minimo di 360 EUR al mese. La misura era inizialmente in vigore per il periodo compreso tra marzo 2020 e giugno 2020 ed è stata successivamente prorogata per coprire il periodo che va da gennaio 2021 a luglio 2021.

(9)

Inoltre la «legge 27(I)/2020», la «legge 49(I)/2020», la «legge 140(I)/2020» e la «legge36(I)2021» e una serie di atti normativi amministrativi (10) hanno costituito la base per il «regime speciale per i lavoratori autonomi» di cui all’articolo 3, lettera c), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344. Tale regime prevede compensazioni per i lavoratori autonomi che non possono esercitare alcuna attività ai sensi del decreto del ministro della Salute o di una decisione del Consiglio dei ministri. La misura era inizialmente in vigore per il periodo compreso tra marzo 2020 e giugno 2020 ed è stata successivamente prorogata per coprire il periodo da luglio 2020 a luglio 2021.

(10)

La «legge 27(I)/2020», la «legge 49(I)/2020», la «legge 140(I)/2020» e la «legge36(I)2021» e una serie di atti normativi amministrativi (11) hanno costituito la base per il «regime speciale per le strutture ricettive e gli alloggi turistici» di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344. Tale regime prevede compensazioni salariali a sostegno dei lavoratori dipendenti del settore alberghiero e di altre imprese che forniscono alloggio ai turisti il cui datore di lavoro ha completamente sospeso le attività o ha subito un calo del fatturato superiore al 40 %. La partecipazione al regime è subordinata al mantenimento dell’occupazione. La misura era inizialmente in vigore per il periodo compreso tra giugno 2020 e ottobre 2020 ed è stata successivamente prorogata per coprire il periodo che va da novembre 2020 a luglio 2021.

(11)

La «legge 27(I)/2020», la «legge 49(I)/2020», la «legge 140(I)/2020» e la «legge36(I)2021» e una serie di atti normativi amministrativi (12) hanno costituito la base per il «regime speciale a sostegno delle imprese attive nel settore del turismo, condizionate dal turismo o associate a imprese soggette all’obbligo di sospensione totale» di cui all’articolo 3, lettera e), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344. Tale regime prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti del settore alberghiero e di altre imprese che forniscono alloggio ai turisti che hanno completamente sospeso le attività o che hanno subito un calo del fatturato superiore al 40 %, a differenza del 55 % previsto nel regime originario; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell’occupazione. La misura era inizialmente in vigore per il periodo compreso tra giugno 2020 e agosto 2020 ed è stata successivamente prorogata per coprire il periodo che va da settembre 2020 a luglio 2021.

(12)

Inoltre il «regime di sovvenzionamento» previsto dal «bilancio supplementare — quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza dell’epidemia di COVID-19» di cui all’articolo 3, lettera g), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 ha introdotto sovvenzioni per le imprese piccole e molto piccole e per i lavoratori autonomi che danno lavoro a un massimo di 50 dipendenti. È stata richiesta soltanto la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali. Tali sovvenzioni forniscono contributi forfettari per sostenere le spese d’esercizio delle piccole imprese e dei lavoratori autonomi. Gli importi dei contributi forfettari sono stati riveduti per diverse categorie di imprese in funzione del numero di dipendenti. Sono state inoltre concordate sovvenzioni per le imprese che hanno sospeso le loro attività da marzo 2020, per un importo di 10 000 EUR fino a un massimo di nove dipendenti e 15 000 EUR oltre i nove dipendenti. Il regime di sovvenzionamento può essere considerato una misura analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, in quanto mira a proteggere i lavoratori autonomi o categorie simili di lavoratori dalla riduzione o dalla perdita di reddito. La misura era inizialmente in vigore per il periodo compreso tra aprile 2020 e maggio 2020 ed è stata prorogata e modificata per il mese di novembre 2020.

(13)

Cipro ha inoltre ulteriormente prorogato una misura di carattere sanitario finalizzata ad affrontare l’epidemia di COVID-19 e prevista dalla «legge 27(I)/2020», dalla «legge 49(I)/2020», dalla «legge 140(I)/2020» e dalla «legge36(I)2021» e da atti normativi amministrativi (13). In particolare il «regime di prestazioni di malattia» di cui all’articolo 3, lettera h), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi, a condizione che siano classificati come soggetti vulnerabili in base a un elenco pubblicato dal ministero della Salute, messi in quarantena dalle autorità o infettati dalla COVID-19. La misura era inizialmente in vigore per il periodo compreso tra marzo 2020 e giugno 2020 ed è stata prorogata per coprire il periodo che va da novembre 2020 a luglio 2021.

(14)

Cipro soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. Cipro ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 742 040 000 EUR a decorrere dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché connesso anche alla proroga di misure nazionali esistenti direttamente connesse a un regime di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro a Cipro. Cipro intende finanziare 138 270 000 EUR dell’aumento della spesa mediante fondi dell’Unione.

(15)

Conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, la Commissione ha consultato Cipro e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione all’epidemia di COVID-19 cui si fa riferimento nella richiesta di Cipro del 10 marzo 2021.

(16)

Come richiesto da Cipro il 10 marzo 2021, la misura di carattere sanitario di cui al considerando 13 ammonta a 440 000 EUR.

(17)

È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare Cipro a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti la scadenza, l’importo e l’erogazione di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

(18)

Cipro e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

(19)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

(20)

È opportuno che Cipro informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(21)

La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata adottata tenendo conto delle esigenze attuali e attese di Cipro e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 è così modificata:

1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.

L’Unione mette a disposizione di Cipro un prestito dell’importo massimo di 603 770 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.

La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di detto accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell’entrata in vigore di un addendum dello stesso, o di un accordo di prestito modificato.»;

2)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Cipro può finanziare le misure seguenti:

a)

il regime speciale di congedo per i genitori, secondo quanto previsto dalla “legge 27(I)/2020” e dagli “atti normativi amministrativi 127/148/151/184/192/212/213/235/2020”, come esteso;

b)

i regimi di sostegno alle imprese in caso di sospensione totale delle attività, secondo quanto previsto dalla “legge 27(I)/2020” e dagli “atti normativi amministrativi 130/148/151/187/212/213/238/243/271/273/2020”, come estesi;

c)

i regimi di sostegno alle imprese in caso di sospensione parziale delle attività, secondo quanto previsto dalla “legge 27(I)/2020” e dagli “atti normativi amministrativi 131/148/151/188/212/213/239/2020”, come estesi;

d)

il regime speciale per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto dalla “legge 27(I)/2020” e dagli “atti normativi amministrativi 129/148/151/186/213/237/322/2020”, come estesi;

e)

il regime speciale per le strutture ricettive e gli alloggi turistici, secondo quanto previsto dalla “legge 27(I)/2020” e dagli “atti normativi amministrativi 269/317/2020”, come esteso;

f)

il regime speciale a sostegno delle imprese attive nel settore del turismo, condizionate dal turismo o associate a imprese soggette all’obbligo di sospensione totale, secondo quanto previsto dalla “legge 27(I)/2020” e dagli “atti normativi amministrativi 270/318/2020”, come esteso e modificato;

g)

il regime speciale a sostegno delle imprese che esercitano attività speciali predefinite, secondo quanto previsto dalla “legge 27(I)/2020” e dagli “atti normativi amministrativi 272/320/396/420/500/535/633/2020”;

h)

il regime di sovvenzionamento delle imprese piccole e molto piccole e dei lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nel “bilancio supplementare — quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza dell’epidemia di COVID-19”, per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali, come esteso e modificato;

i)

il regime di prestazioni di malattia, secondo quanto previsto dalla “legge 27(I)/2020” e dagli “atti normativi amministrativi 128/148/151/185/212/236/2020”, come esteso.»;

3)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   Cipro informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

2.   Qualora le misure di cui all’articolo 3 siano basate sulla spesa pubblica programmata e siano state oggetto di una decisione di esecuzione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1344, Cipro informa la Commissione, entro sei mesi dalla data di adozione della decisione di esecuzione di modifica e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.».

Articolo 2

La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

La presente decisione ha effetto dalla data della sua notifica al destinatario.

Articolo 3

La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica di Cipro sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 13).

(3)  Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4748, 27.3.2020.

(4)  Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4756, 26.5.2020.

(5)  Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4780, 12.10.2020.

(6)  Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4823, 30.3.2021.

(7)  «Atti normativi amministrativi 127/148/151/184/192/212/213/235/2020», prorogati con gli «atti normativi amministrativi 20/88/2021».

(8)  «Atti normativi amministrativi 130/148/151/187/212/213/238/243/271/273/2020», prorogati con gli «atti normativi amministrativi 319/395/421/501/536/634/2020 e 15/83/2021».

(9)  «Atti normativi amministrativi 131/148/151/188/212/213/239/2020», prorogati con gli «atti amministrativi normativi 16/84/2021».

(10)  «Atti normativi amministrativi 129/148/151/186/213/237/322/2020», prorogati con gli «atti amministrativi normativi 398/423/503/538/636/2020 e 18/86/2021».

(11)  «Atti normativi amministrativi 269/317/2020, prorogati con gli «atti normativi amministrativi 393/418/498/533/631/2020 e 13/81/2021».

(12)  «Atti normativi amministrativi 270/318/2020», prorogati con gli «atti normativi amministrativi 394/419/499/534/632/2020 e 14/82/2021».

(13)  «Atti normativi amministrativi 128/148/151/185/212/236/2020», prorogati con gli «atti normativi amministrativi 637/2020 e 19/87/2021».


27.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 144/24


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/681 DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2021

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1342 che concede al Regno del Belgio sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Facendo seguito a una richiesta presentata dal Belgio il 7 agosto 2020, il 25 settembre 2020 il Consiglio ha concesso al Belgio assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell’importo massimo di 7 803 380 000 EUR avente una scadenza media massima di 15 anni, al fine di integrare gli sforzi nazionali del Belgio volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)

Il prestito era volto ad essere utilizzato dal Belgio per finanziare i regimi di riduzione dell’orario lavorativo, le misure analoghe e le misure di carattere sanitario e di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1342 del Consiglio (2).

(3)

L’epidemia di COVID-19 continua ad avere ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Belgio. Ciò ha determinato un aumento repentino e tuttora severo della spesa pubblica belga connessa a una nuova misura, ossia un nuovo regime di sostegno alle piccole imprese nella Regione di Bruxelles-Capitale, e ad altre misure regionali esistenti di cui all’articolo 3, lettera d), punti da i) a iv), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1342, alcune delle quali sono state prorogate.

(4)

L’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dal Belgio nel 2020 e nel 2021 per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto e continuano ad avere un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni d’autunno 2020 della Commissione prospettavano per il Belgio un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente all’11,2 % e al 117,7 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Si prevede che nel 2021 il disavanzo pubblico e il debito pubblico del Belgio si attesteranno rispettivamente al 7,1 % e al 117,8 % del PIL. Secondo le previsioni intermedie d’inverno 2021 della Commissione il PIL del Belgio aumenterà del 3,9 % nel 2021.

(5)

L’11 marzo 2021 il Belgio ha richiesto un’ulteriore assistenza finanziaria dell’Unione per 394 150 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020 e nel 2021 per affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e le relative conseguenze socioeconomiche per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. In particolare la richiesta riguarda le misure di cui ai considerando 6 e 7.

(6)

Si tratta di una richiesta di sostegno per la proroga dei regimi regionali e comunitari di sostegno al reddito esistenti di cui all’articolo 3, lettera d), punti da i) a iv), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1342 per la Regione di Bruxelles-Capitale, per la Regione fiamminga e la Comunità fiamminga, per la Regione vallona e per la Comunità francofona:

«Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux no 2020/019 du 23 avril 2020/Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/019 van 23 april 2020» (3);

«Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux no 2020/030 du 28 mai 2020/Bijzondere machtenbesluit nr. 2020/030 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2020» (4), esteso dall’«Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 octobre 2020 relatif à une aide aux secteurs de l’événementiel, du monde de la nuit, du tourisme et de la culture dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 oktober 2020 betreffende steun aan de evenementen-, uitgaans-, toeristische en culturele sector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19» e dall’«Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 novembre 2020 relatif à une aide aux entreprises débits de boissons et restaurants dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2020 betreffende steun aan de eet- en drankgelegenhedenondernemingen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19». I due regimi estesi prevedono premi di compensazione per i lavoratori autonomi e le società unipersonali in settori che sono stati costretti alla chiusura nel contesto della crisi di COVID-19;

«Notification de la réunion du conseil des ministres du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du jeudi 14 mai 2020/Betekening van de vergadering van de Ministerraad van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van donderdag 14 mei 2020», recepita nell’«Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juillet 2020 instaurant une aide exceptionnelle pour les travailleurs intermittents de la culture/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juli 2020 houdende invoering van uitzonderlijke steun voor de cultuurwerkers (5)»;

«Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 (6)»;

«Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 (7)»;

«Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 (8)» che stabilisce un «premio di sostegno», per fornire sostegno alle imprese rimaste aperte ma che subiscono un calo del fatturato almeno pari al 60 % o che hanno dovuto chiudere l’attività a causa delle misure federali in materia di sicurezza; il «Besluit van de Vlaamse Regering van 7 augustus 2020» (9), il «Besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020» (10) e il «Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020» (11).

Tali tre decreti del governo fiammingo che si riferiscono a regimi, altresì denominati rispettivamente «meccanismo di protezione fiammingo 1, 2 e 3», che modifcano taluni dei suddetti decreti forniscono sostegno alle imprese che rimangono aperte ma che subiscono un calo del fatturato almeno pari al 60 % o che hanno dovuto chiudere l’attività per via di misure di sicurezza federali;

«Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux no 4 du 23 avril 2020» (12), «Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020» (13); «Arrêté ministériel du 8 avril 2020 portant exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020» (14); «Arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2020» (15).

Le suddette misure riguardano regimi che forniscono un sostegno al reddito ai lavoratori autonomi, alle società unipersonali e ad altri tipi di lavoratori dipendenti che non possono beneficiare di altre modalità di sostegno al reddito. In particolare i premi di compensazione per le imprese e per gli imprenditori nella Regione di Bruxelles-Capitale, il premio per il disagio, il premio di compensazione e il premio di sostegno nella Regione fiamminga e nella Comunità fiamminga, nonché il premio di compensazione per la chiusura delle imprese nella Regione vallona forniscono un sostegno generalizzato una tantum alle imprese e ai lavoratori autonomi che hanno dovuto chiudere le loro attività a causa della COVID-19 o hanno registrato un notevole calo di fatturato.

Ove le misure si rivolgono a una gamma più ampia di beneficiari, sono stati richiesti solo gli importi per la spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali. Altre misure (il premio di compensazione per i lavoratori intermittenti nella Regione di Bruxelles-Capitale, il contributo per gli asili nido e il contributo per gli operatori culturali nella Comunità francofona, le attività di formazione nella Regione vallona e il contributo per gli operatori culturali e i lavoratori autonomi) sono rivolte ai lavoratori autonomi e ai lavoratori che non hanno accesso al regime di disoccupazione temporanea in settori specifici (settore della cultura e dell’assistenza, attività di formazione).

(7)

La richiesta di sostegno si riferisce anche a una nuova misura della Regione di Bruxelles-Capitale. Essa riguarda l«Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 2020 concernant l’octroi d’une subvention de 1 625 000,00 EUR à la SA Brusoc dans le cadre de l’octroi de micro-crédits de trésorerie pour les indépendants et les micro-entreprises en raison de la crise sanitaire du COVID-19/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 december 2020 betreffende de toekenning van micro-kaskredieten voor zelfstandigen en zko’s». In particolare la misura prevede l’erogazione di microcrediti a imprenditori e società unipersonali di Bruxelles-Capitale. È stata richiesta soltanto la parte di spesa pubblica relativa alle perdite attese sui prestiti. L’importo richiesto per la spesa si riferisce unicamente al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali.

(8)

Il Belgio soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. Il Belgio ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 10 103 933 459 EUR a decorrere dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché connesso sia a una nuova misura sia a misure esistenti direttamente connesse a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e misure analoghe, in parte prorogate, di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Belgio. Il Belgio intende finanziare 1 906 403 459 EUR dell’aumento della spesa pubblica mediante finanziamenti propri.

(9)

Conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, la Commissione ha consultato il Belgio e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e misure analoghe cui si fa riferimento nella richiesta del Belgio dell’11 marzo 2021.

(10)

È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare il Belgio a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti la scadenza, l’importo e l’erogazione di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

(11)

Il Belgio e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

(12)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

(13)

È opportuno che il Belgio informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(14)

La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata adottata tenendo conto delle esigenze attuali e attese del Belgio e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1342 è così modificata:

1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’Unione mette a disposizione del Belgio un prestito dell’importo massimo di 8 197 530 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di detto accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell’entrata in vigore di un addendum dello stesso, o di un accordo di prestito modificato.»;

2)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Il Belgio può finanziare le seguenti misure:

a)

il regime di disoccupazione temporanea, “chômage temporaire/tijdelijke werkloosheid”, secondo quanto previsto dal “Koninklijk besluit van 30 maart 2020 tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het Covid-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52 bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36 sexies, 63 bis en 124 bis in hetzelfde besluit/Arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus Covid-19 et à modifier l’article 10 de l’arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52 bis, 58, 58/3 et 63 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36 sexies, 63 bis et 124 bis dans le même arrêté”;

b)

il reddito sostitutivo COVID-19 per i lavoratori autonomi, “diritto passerella COVID-19”, secondo quanto previsto dalla “Loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants/Wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen”;

c)

il congedo parentale COVID-19, secondo quanto previsto nell’“Arrêté royal no 23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona/Koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020, tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) houdende het corona ouderschapsverlof”;

d)

i seguenti regimi regionali e comunitari di sostegno al reddito:

i)

per la regione di Bruxelles-Capitale:

un premio di compensazione per le imprese obbligate a chiudere a causa delle misure messe in atto per lottare contro la pandemia, secondo quanto previsto nell’“Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n. 2020/019 du 23 avril 2020/Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/019 van 23 april 2020”, per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;

un premio di compensazione per gli imprenditori la cui attività è notevolmente calata a causa delle misure messe in atto per lottare contro la pandemia, secondo quanto previsto nel “Bijzondere machtenbesluit nr. 2020/030 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2020/Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux no 2020/030 du 28 mai 2020”, per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;

un premio di compensazione per le imprese dei settori degli eventi, del divertimento notturno, turistico e culturale, secondo quanto previsto dall’“Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 octobre 2020 relatif à une aide aux secteurs de l’événementiel, du monde de la nuit, du tourisme et de la culture dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 oktober 2020 betreffende steun aan de evenementen-, uitgaans-, toeristische en culturele sector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19”, per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;

un premio di compensazione per i ristoranti e i caffè, secondo quanto previsto dall’“Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 novembre 2020 relatif à une aide aux entreprises débits de boissons et restaurants dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2020 betreffende steun aan de eet- en drankgelegenhedenondernemingen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19”;

un premio di compensazione per i lavoratori intermittenti, secondo quanto previsto nell’“Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juillet 2020 instaurant une aide exceptionnelle pour les travailleurs intermittents de la culture/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juli 2020 houdende invoering van uitzonderlijke steun voor de cultuurwerkers”;

un regime di sostegno di emergenza consistente nella conessione di micro prestiti in contanti per i lavoratori autonomi e le società unipersonali, secondo quanto previsto dall’“Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 2020 concernant l’octroi d’une subvention de 1 625 000,00 EUR à la SA Brusoc dans le cadre de l’octroi de micro-crédits de trésorerie pour les indépendants et les micro-entreprises en raison de la crise sanitaire du COVID-19/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 december 2020 betreffende de toekenning van micro-kaskredieten voor zelfstandigen en zko’s” per la parte di spesa pubblica relativa alle perdite attese sui prestiti concessi ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;

ii)

per la Regione fiamminga e la Comunità fiamminga:

un premio per il disagio, secondo quanto previsto nel “Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020”, per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;

un premio di compensazione, secondo quanto previsto nel “Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020”, per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;

un premio di sostegno, secondo quanto previsto nel “Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020”, per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;

un meccanismo di protezione fiammingo secondo quanto previsto dal “Besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020”, dal “Besluit van de Vlaamse Regering van 7 augustus 2020” e dal “Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020” (meccanismo di protezione fiammingo 1, 2, 3) per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;

iii)

per la Comunità francofona:

un contributo per gli operatori culturali, secondo quanto previsto nell’“Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux no 4 du 23 avril 2020”;

un contributo per gli asili nido, secondo quanto previsto nell’“Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020”, per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;

iv)

per la Regione vallona:

un premio di compensazione per la chiusura delle imprese, secondo quanto previsto nell’“Arrêté ministériel du 8 avril 2020 portant exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020”, per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;

attività di formazione, secondo quanto previsto nell’“Arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2020”;

v)

per la Comunità germanofona:

un contributo per gli operatori culturali e i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nel “Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Corona-Krisendekret I vom 6. April 2020”, articolo 7, per la parte di spesa relativa ai prestiti convertiti in sovvenzioni;

un contributo per gli operatori turistici, secondo quanto previsto nel “Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, CoronaKrisendekret III vom 20. Juli 2020”, articolo 4, per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;

e)

misure di carattere sanitario nella Comunità germanofona, secondo quanto previsto nel “Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Corona-Krisendekret I vom 6. April 2020”, articolo 7.»;

3)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   Il Belgio informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

2.   Qualora le misure di cui all’articolo 3 siano basate sulla spesa pubblica programmata e siano state oggetto di una decisione di esecuzione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1342, il Belgio informa la Commissione, entro sei mesi dalla data di adozione della decisione di esecuzione di modifica e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.».

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

La presente decisione ha effetto dalla data della sua notifica al destinatario.

Articolo 3

La presente decisioneè pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/1342 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede al Regno del Belgio sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 4).

(3)  Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux no 2020/019 du 23 avril 2020 modifiant l’arrêté de pouvoirs spéciaux no 2020/013 du 7 avril 2020 relatif à une aide en vue de l’indemnisation des entreprises affectées par les mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19/Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/019 van 23 april 2020 tot wijziging van het bijzondere machtenbesluit nr. 2020/013 van 7 april 2020 betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

(4)  Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux no 2020/030 du 28 mai 2020 relatif à l’aide aux entreprises qui subissent une baisse d’activité en raison de la crise sanitaire du COVID-19/Bijzondere machtenbesluit nr. 2020/030 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2020 betreffende de steun aan ondernemingen die een terugval van hun activiteit ondergaan als gevolg van de gezondheidscrisis COVID-19.

(5)  Notification de la réunion du conseil des ministres du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du jeudi 14 mai 2020, point 25/Betekening van de vergadering van de Ministerraad van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van donderdag 14 mei 2020, punt 25. Questa decisione politica è stata recepita in un atto giuridico con l’«Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juillet 2020 instaurant une aide exceptionnelle pour les travailleurs intermittents de la culture/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juli 2020 houdende invoering van uitzonderlijke steun voor de cultuurwerkers».

(6)  Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus.

(7)  Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus.

(8)  Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ondanks de versoepelde coronavirusmaatregelen, tot wijziging van de artikelen 1, 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, en tot wijziging van de artikelen 1, 6, 9 en 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus.

(9)  Besluit van de Vlaamse Regering van 7 augustus 2020 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van verstrengde coronavirusmaatregelen genomen vanaf 29 juli 2020, tot wijziging van artikel 10 en 21 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 inzake de corona ondersteuningspremie en tot wijziging van artikel 1 en tot toevoeging van een bijlage aan het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 inzake de corona handelshuurlening.

(10)  Besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de verstrengde coronavirusmaatregelen genomen op 6 en 16 oktober 2020 en tot wijziging van artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus.

(11)  Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de verstrengde coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2020 en tot wijziging van artikel 1, 3 en 4 van en toevoeging van een bijlage aan het besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de verstrengde coronavirusmaatregelen genomen op 6 en 16 oktober 2020 en tot wijziging van artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus.

(12)  Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux no 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culturel et du cinéma dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.

(13)  Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 relatif au soutien des milieux d’accueil dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.

(14)  Arrêté ministériel du 8 avril 2020 portant exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 relatif à l’octroi d’indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19 e Arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 relatif à l’octroi d’indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19.

(15)  Arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2020 portant des dispositions diverses relatives aux formateurs et au subventionnement des activités de formation des centres de formation du réseau IFAPME.


27.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 144/31


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/682 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2021

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2016/715 per quanto riguarda i frutti specificati originari dell’Argentina

[notificata con il numero C(2021) 2744]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione (2) stabilisce misure per quanto concerne i frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di Citrus aurantium L. e Citrus latifolia Tanaka («i frutti specificati»), originari dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa e dell’Uruguay, per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.

(2)

Nel 2020 gli Stati membri hanno notificato, in base alle loro ispezioni delle importazioni, un totale di 90 intercettazioni della Phyllosticta citricarpa sui frutti di Citrus limon (L.) N. Burm.f. e di Citrus sinensis (L.) Osbeck originari dell’Argentina. Tale numero senza precedenti di non conformità solleva dubbi sull’affidabilità del sistema di certificazione delle esportazioni dell’Argentina.

(3)

Di conseguenza è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1199 della Commissione (3), che vieta fino al 30 aprile 2021 l’introduzione nel territorio dell’Unione di Citrus limon (L.) N. Burm.f. e di Citrus sinensis (L.) Osbeck originari dell’Argentina.

(4)

Nel corso di un audit effettuato nel febbraio 2021 l’Argentina ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sui motivi dell’insuccesso del suo sistema di certificazione delle esportazioni di agrumi nella campagna di esportazione 2020 e sulle misure adottate al fine di rafforzarlo per il periodo di crescita e la campagna di esportazione 2021.

(5)

Dato che l’Argentina ha adottato misure per rafforzare il suo sistema e le ha comunicate nel corso dell’audit, il divieto temporaneo di introduzione nel territorio dell’Unione di Citrus limon (L.) N. Burm.f. e di Citrus sinensis (L.) Osbeck originari dell’Argentina non dovrebbe essere prorogato. Al contempo, poiché l’Argentina non ha ancora pienamente attuato tutte le summenzionate misure per tutta la durata del periodo di crescita e della campagna di esportazione, esse potrebbero essere sottoposte a revisione per le stagioni future; inoltre il rischio di introduzione nel territorio dell’Unione della Phyllosticta citricarpa dai frutti specificati originari dell’Argentina non può ancora essere valutato appieno. È pertanto opportuno stabilire misure dettagliate e basate sul rischio per l’introduzione nel territorio dell’Unione dei frutti specificati originari dell’Argentina.

(6)

Tali misure dovrebbero consistere nell’obbligo di registrazione, in Argentina, delle aree di produzione, e delle relative unità di produzione, in cui i frutti specificati sono prodotti, nell’assegnazione a tali aree di produzione e unità di produzione di codici di identificazione unici («codici di tracciabilità») nell’ambito di ispezioni ufficiali intese a confermare l’assenza della Phyllosticta citricarpa in dette aree di produzione e unità di produzione, in procedure di campionamento rafforzate e nella comunicazione preventiva dell’elenco delle aree di produzione riconosciute con le relative unità di produzione riconosciute per garantire la tracciabilità.

(7)

Le misure dovrebbero inoltre tenere conto dei risultati dei controlli ufficiali sulle partite ai punti di ingresso nell’Unione, durante la campagna di esportazione dell’anno in questione, e dovrebbero consentire l’introduzione nel territorio dell’Unione dei frutti specificati solo se sono originari di un’unità di produzione in cui, in base a tali controlli ufficiali, la Phyllosticta citricarpa non è stata rilevata. Tale misura sarà in linea con la prassi consolidata dell’Argentina, che ha ufficialmente informato la Commissione della propria intenzione di sospendere l’attività delle unità di produzione in cui la presenza della Phyllosticta citricarpa sui frutti specificati è confermata in base ai controlli eseguiti ai punti di ingresso nell’Unione.

(8)

Le misure dovrebbero altresì tenere conto dei risultati delle indagini svolte dall’Argentina nelle unità di produzione riconosciute che appartengono alla stessa area di produzione dell’unità di produzione in cui la presenza della Phyllosticta citricarpa è stata confermata durante le ispezioni effettuate dall’Argentina negli impianti di imballaggio, e prima dell’esportazione, nonché durante i controlli ufficiali eseguiti sulle partite ai punti di ingresso nell’Unione. L’introduzione nel territorio dell’Unione dei frutti specificati originari di tali unità di produzione dovrebbe essere consentita solo una volta che dette indagini sono concluse e la Phyllosticta citricarpa non è stata rilevata. Tali misure saranno in linea con la prassi consolidata dell’Argentina, che ha ufficialmente informato la Commissione della propria intenzione di sospendere, quale misura preventiva, le esportazioni nell’Unione dei frutti specificati originari delle unità di produzione che appartengono alla stessa area di produzione dell’unità di produzione in cui la presenza della Phyllosticta citricarpa sui frutti specificati è stata confermata in base alle ispezioni da essa effettuate negli impianti di imballaggio, e prima dell’esportazione, e in base ai controlli ufficiali eseguiti ai punti di ingresso nell’Unione, di svolgere indagini in tali unità di produzione e di consentire la ripresa delle esportazioni da tali unità solo una volta confermata l’assenza della Phyllosticta citricarpa.

(9)

Le misure dovrebbero inoltre tenere conto dei risultati delle ispezioni effettuate in Argentina e dei risultati dei controlli ufficiali eseguiti sulle partite ai punti di ingresso nell’Unione durante il periodo di crescita e la campagna di esportazione precedenti e consentire l’introduzione nel territorio dell’Unione dei frutti specificati originari delle unità di produzione in cui la Phyllosticta citricarpa non è stata rilevata durante il periodo di crescita e la campagna di esportazione precedenti di cui sopra. Si prevede che tali misure siano efficaci, poiché l’Argentina ha ufficialmente informato la Commissione della propria intenzione di sospendere l’attività di un’unità di produzione qualora, durante il periodo di crescita e la campagna di esportazione precedenti, sia stata confermata la presenza della Phyllosticta citricarpa sui frutti specificati da essa provenienti in occasione dei controlli eseguiti ai punti di ingresso nell’Unione.

(10)

Al fine di individuare la fonte dei frutti specificati infetti, gli Stati membri dovrebbero fornire il codice di tracciabilità dell’unità di produzione al momento della notifica delle rispettive non conformità.

(11)

Per consentire alle autorità competenti e agli operatori professionali dell’Argentina di adeguarsi alle nuove prescrizioni è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1o maggio 2021.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2016/715

La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 è così modificata:

a)

l’articolo 5 bis è così modificato:

i)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Introduzione nell’Unione di frutti specificati originari del Brasile»;

ii)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“I frutti specificati originari del Brasile sono accompagnati da un certificato fitosanitario che comprende, alla rubrica “Dichiarazione supplementare”, i seguenti elementi: ”;

b)

è inserito l’articolo 5 ter seguente:

«Articolo 5 ter

Introduzione nell’Unione di frutti specificati originari dell’Argentina

1.   I frutti specificati originari dell’Argentina sono introdotti nell’Unione solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

i frutti specificati sono stati prodotti in aree di produzione costituite da una o più unità di produzione, che sono state identificate come parti uniche e fisicamente distinte di un’area di produzione, e sia l’area di produzione sia le relative unità di produzione sono state ufficialmente riconosciute dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante dell’Argentina ai fini dell’esportazione nell’Unione;

b)

le aree di produzione e le relative unità di produzione riconosciute sono state registrate dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante dell’Argentina con i rispettivi codici di identificazione unici (“codici di tracciabilità”);

c)

i frutti specificati sono stati prodotti in un’unità di produzione riconosciuta che, al momento opportuno, dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo, è stata sottoposta a trattamenti e misure colturali efficaci contro la Phyllosticta citricarpa e la cui applicazione è stata verificata sotto la supervisione dell’organizzazione nazionale per la protezione delle piante dell’Argentina;

d)

nelle unità di produzione riconosciute sono state effettuate durante il periodo di crescita ispezioni ufficiali consistenti in osservazioni visive e, qualora siano stati individuati sintomi, nel campionamento, per verificare la presenza della Phyllosticta citricarpa, e nessun sintomo della Phyllosticta citricarpa è stato individuato sui frutti specificati dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo;

e)

è stato prelevato un campione:

i)

all’arrivo negli impianti di imballaggio, prima della trasformazione, costituito da 200-400 frutti per lotto di frutti specificati, definito al momento dell’arrivo nell’impianto di imballaggio;

ii)

fra il momento dell’arrivo e quello dell’imballaggio negli impianti di imballaggio, costituito da almeno l’1 % per lotto di frutti specificati, definito nella linea di imballaggio;

iii)

prima della partenza dall’impianto di imballaggio, costituito da almeno l’1 % per lotto di frutti specificati, definito dopo l’imballaggio;

iv)

prima dell’esportazione, nell’ambito dell’ispezione ufficiale finale per il rilascio del certificato fitosanitario, costituito da almeno l’1 % per lotto di frutti specificati preparati per l’esportazione;

f)

tutti i frutti specificati di cui alla lettera e) sono stati sottoposti a campionamento, per quanto possibile, in base a ogni sintomo apparente della Phyllosticta citricarpa e tutti i frutti oggetto di campionamento di cui alla lettera e), punto i), sono risultati indenni dalla Phyllosticta citricarpa in base a ispezioni visive, mentre tutti i frutti oggetto di campionamento di cui alla lettera e), punti ii), iii) e iv), che mostravano sintomi della Phyllosticta citricarpa, sono stati sottoposti a test e sono risultati indenni dalla Phyllosticta citricarpa;

g)

i frutti specificati sono stati trasportati in imballaggi, ciascuno di essi recante un’etichetta con il codice di tracciabilità dell’unità di produzione di cui sono originari;

h)

prima dell’inizio della campagna di esportazione dei frutti specificati, l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante dell’Argentina ha comunicato alla Commissione l’elenco delle unità di produzione riconosciute per area di produzione, nonché i nomi degli operatori professionali responsabili di ciascuna area di produzione riconosciuta, e tutti gli aggiornamenti relativi alle modifiche di tale elenco, compreso il motivo delle modifiche, sono stati immediatamente comunicati alla Commissione;

i)

i frutti specificati sono accompagnati da un certificato fitosanitario che comprende il numero di imballaggi provenienti da ciascuna unità di produzione e, alla rubrica “Dichiarazione supplementare”, i pertinenti codici di tracciabilità e la dichiarazione seguente: “La partita è conforme all’articolo 5 ter della decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione”.

2.   In aggiunta al paragrafo 1, i frutti specificati originari dell’Argentina sono introdotti nell’Unione se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

sono originari di un’unità di produzione riconosciuta in cui la Phyllosticta citricarpa non è stata rilevata sui frutti specificati durante le ispezioni ufficiali effettuate in Argentina nelle unità di produzione riconosciute di cui al paragrafo 1, lettera d), o sui frutti specificati di cui al paragrafo 1, lettera e), e durante i controlli ufficiali eseguiti sulle partite ai punti di ingresso nell’Unione durante il periodo di crescita e la campagna di esportazione;

b)

sono originari di unità di produzione in cui la Phyllosticta citricarpa non è stata rilevata durante le indagini svolte dall’Argentina dopo che era stata confermata la presenza della Phyllosticta citricarpa in un’unità di produzione che appartiene alla stessa area di produzione di tali unità di produzione durante le ispezioni ufficiali effettuate in Argentina sui frutti specificati di cui al paragrafo 1, lettera e), o durante i controlli ufficiali eseguiti sulle partite ai punti di ingresso nell’Unione durante il periodo di crescita e la campagna di esportazione;

c)

sono originari di unità di produzione in cui la Phyllosticta citricarpa non è stata rilevata durante il periodo di crescita e la campagna di esportazione precedenti, durante le ispezioni ufficiali effettuate in Argentina o durante i controlli ufficiali eseguiti sulle partite nell’Unione.»;

c)

all’articolo 6, è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

«4.   Nel caso dei frutti specificati originari dell’Argentina, gli Stati membri consultano le rispettive non conformità notificate a seguito dei controlli ufficiali eseguiti sulle partite ai punti di ingresso nell’Unione e l’elenco aggiornato di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 1, lettera h), per identificare le unità di produzione di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 2, lettere a) e b).»;

d)

all’articolo 19, è aggiunto il comma seguente:

«In caso di non conformità dei frutti specificati originari dell’Argentina all’articolo 5 ter, gli Stati membri forniscono nella notifica delle non conformità il codice di tracciabilità della rispettiva unità di produzione di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 1, lettera b).».

Articolo 2

Data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o maggio 2021.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2021

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione, dell'11 maggio 2016, che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (GU L 125 del 13.5.2016, pag. 16).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1199 della Commissione, del 13 agosto 2020, che modifica l'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per vietare temporaneamente l'introduzione nell'Unione di taluni frutti originari dell'Argentina al fine di impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (GU L 267 del 14.8.2020, pag. 3).


REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

27.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 144/35


DECISIONE DEL COMITATO DIRETTIVO DELL’AGENZIA ESECUTIVA DEL CONSIGLIO EUROPEO DELLA RICERCA

dell’11 dicembre 2020

sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività svolte dall’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca

IL COMITATO DIRETTIVO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 249, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (1) [«il regolamento»], in particolare l’articolo 25,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (2),

vista la decisione di esecuzione C(2013)9048 della Commissione che istituisce l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e abroga la decisione 2008/37/CE (3),

sentito il Garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1)

L’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (l’«Agenzia») è stata istituita dalla decisione C(2013)9048 della Commissione ai fini dell’esecuzione dei compiti connessi all’attuazione dei programmi dell’Unione in materia di ricerca di frontiera che comprendono, in particolare, l’esecuzione di stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell’Unione (4).

(2)

Nell’ambito della sua funzione amministrativa e operativa, l’Agenzia può svolgere indagini amministrative e avviare procedimenti predisciplinari, disciplinari e di sospensione conformemente allo statuto dei funzionari dell’Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (5)(«statuto dei funzionari»), e alle disposizioni di esecuzione riguardanti lo svolgimento delle indagini amministrative e dei procedimenti disciplinari. Ove necessario, l’Agenzia può svolgere attività preliminari riguardanti casi di potenziali frodi e irregolarità e può notificare i casi all’OLAF.

(3)

I membri del personale dell’Agenzia hanno l’obbligo di comunicare e valutare le accuse di possibili attività illecite, comprese la frode, la corruzione e la scorretta condotta scientifica, che sono lesive degli interessi dell’Unione. I membri del personale sono tenuti inoltre a segnalare una condotta in rapporto con l’esercizio di incarichi professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi dei funzionari dell’Unione. L’obbligo di cui sopra è disciplinato dalle norme o politiche interne in materia di denunce di irregolarità.

(4)

L’Agenzia ha definito una politica per prevenire e gestire in modo efficace i casi reali o potenziali di molestie psicologiche o sessuali sul luogo di lavoro, come previsto nelle misure di esecuzione ai sensi dello statuto dei funzionari, che definiscono una procedura informale in base alla quale la presunta vittima di molestie può contattare consulenti «di fiducia» in seno all’Agenzia.

(5)

L’Agenzia può anche svolgere indagini interne sulla sicurezza (IT) e sulle potenziali violazioni delle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate dell’Unione europea («ICUE»).

(6)

L’Agenzia è soggetta ad audit sia interni sia esterni relativi alle sue attività, tra cui quelli condotti dai servizi di audit interno della Commissione europea e della Corte dei conti dell’Unione europea.

(7)

L’Agenzia può gestire le richieste della Procura europea (EPPO), le richieste di accesso alle cartelle cliniche dei membri del proprio personale e condurre indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento.

(8)

Nell’ambito di tali indagini amministrative, audit, indagini o richieste, l’Agenzia collabora con le altre istituzioni e gli altri organi e organismi dell’Unione.

(9)

L’Agenzia può collaborare con le autorità nazionali di paesi terzi e le organizzazioni internazionali, su loro richiesta o di propria iniziativa.

(10)

L’Agenzia può anche collaborare con le autorità pubbliche degli Stati membri dell’UE, su loro richiesta o di propria iniziativa.

(11)

L’Agenzia può essere oggetto o destinataria di reclami, accuse, procedimenti o indagini per il tramite di informatori, soggetti terzi o del Mediatore europeo.

(12)

L’Agenzia può essere coinvolta nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea per adire la stessa Corte o per difendere le proprie decisioni o, ancora, intervenire nei casi pertinenti ai propri compiti. In tale contesto, l’Agenzia può dover salvaguardare la riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti ottenuti dalle parti o dagli intervenienti.

(13)

Nel contesto delle sue attività, l’Agenzia tratta varie categorie di dati personali, tra cui i dati identificativi di persone fisiche, i recapiti, i ruoli e i compiti professionali, le informazioni relative a comportamenti e prestazioni nell’ambito privato e professionale nonché i dati finanziari e, in alcuni casi specifici, i dati sensibili (per esempio dati relativi alla salute). I dati personali comprendono i dati fattuali «controllati» e i dati provenienti da valutazioni «non controllati».

I «dati controllati» sono dati fattuali oggettivi, quali i dati d’identificazione, i recapiti, i dati professionali, i dettagli amministrativi, i metadati relativi alle comunicazioni elettroniche e i dati sul traffico.

I «dati non controllati» sono dati soggettivi e comprendono, in particolare, la descrizione e la valutazione di situazioni e circostanze, i pareri, le osservazioni relative agli interessati, la valutazione dei comportamenti e delle prestazioni degli interessati e le motivazioni alla base di decisioni individuali relative o presentate in relazione all’oggetto del procedimento o dell’attività svolta dall’Agenzia in linea con il quadro giuridico applicabile.

Le valutazioni, le osservazioni e i pareri sono considerati dati personali ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento.

(14)

A norma del regolamento, l’Agenzia è tenuta ad adempiere all’obbligo di fornire informazioni agli interessati in relazione alle suddette attività di trattamento e a rispettare i diritti degli stessi interessati.

(15)

L’Agenzia è tenuta a rispettare, nella misura più ampia possibile, i diritti fondamentali degli interessati, in particolare il diritto alla comunicazione di informazioni, il diritto di accesso e rettifica, il diritto di cancellazione e limitazione del trattamento, il diritto di comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato e il diritto alla riservatezza delle comunicazioni sanciti nel regolamento. Tuttavia, l’Agenzia può anche essere tenuta a limitare i diritti e gli obblighi dell’interessato al fine di proteggere le proprie attività e i diritti e le libertà fondamentali altrui.

(16)

L’articolo 25, paragrafi 1 e 5, del regolamento, prevede la possibilità dell’Agenzia di limitare, a talune condizioni, l’applicazione degli articoli da 14 a 22 e degli articoli 35 e 36, nonché dell’articolo 4 del regolamento stesso nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 20, mediante norme interne adottate al più alto livello di gestione dell’Agenzia e destinate a essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, qualora non si fondino su atti giuridici adottati sulla base dei trattati.

(17)

Le limitazioni si possono applicare a vari diritti degli interessati, tra i quali la comunicazione di informazioni agli interessati, il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento, la comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato e la riservatezza delle comunicazioni sanciti nel regolamento.

(18)

L’Agenzia può essere tenuta a conciliare tali diritti con gli obiettivi delle indagini amministrative, degli audit, delle indagini e dei procedimenti giudiziari. Può anche essere necessario conciliare i diritti di un interessato con i diritti e le libertà fondamentali di altri interessati.

(19)

L’Agenzia può, in particolare, avere la necessità di limitare le informazioni che fornisce a un interessato sul trattamento dei suoi dati personali nella fase di valutazione preliminare di un’indagine amministrativa o durante l’indagine stessa, prima di un’eventuale archiviazione del caso, o nella fase predisciplinare. In determinate circostanze, fornire tali informazioni potrebbe seriamente compromettere la facoltà dell’Agenzia di condurre un’indagine efficace, ogniqualvolta, per esempio, vi sia il rischio che l’interessato possa distruggere prove o interferire con potenziali testimoni prima che siano ascoltati. L’Agenzia può inoltre avere la necessità di tutelare i diritti e le libertà dei testimoni nonché quelli di altre persone coinvolte.

(20)

L’Agenzia può avere la necessità di tutelare l’anonimato di un testimone, di un segnalante o di un informatore che abbia chiesto di non essere identificato. In tal caso, l’Agenzia può decidere di limitare l’accesso all’identità, alle dichiarazioni e agli altri dati personali di dette persone o dell’indagato, al fine di tutelarne i diritti e le libertà.

(21)

L’Agenzia può avere la necessità di proteggere le informazioni riservate riguardanti un membro del personale che ha contattato i propri consulenti di fiducia nell’ambito di una procedura per molestie. In tali casi, l’Agenzia può dover limitare l’accesso all’identità, alle dichiarazioni e ad altri dati personali della presunta vittima, del presunto autore delle molestie e di altre persone coinvolte, al fine di tutelare i diritti e le libertà di tutte le persone interessate.

(22)

Per quanto riguarda le procedure di selezione e di assunzione, la valutazione del personale e le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione può essere esercitato solo in determinati momenti e alle condizioni previste nelle procedure pertinenti, al fine di tutelare i diritti di altri interessati e di rispettare i principi della parità di trattamento e della segretezza delle deliberazioni.

(23)

L’Agenzia può anche limitare l’accesso delle persone ai loro dati medici, in particolare di natura psicologica o psichiatrica, a causa della potenziale sensibilità di tali dati, e il servizio medico della Commissione può voler concedere agli interessati solo l’accesso indiretto tramite il loro medico specialista. L’interessato può esercitare il diritto di rettifica sulle valutazioni o sui pareri del servizio medico della Commissione presentando osservazioni oppure un referto stilato da un medico di sua scelta.

(24)

L’Agenzia, rappresentata dal suo direttore, agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati, indipendentemente dalle ulteriori deleghe di tale ruolo al proprio interno per riflettere le responsabilità operative delle specifiche attività di trattamento dei dati personali ai competenti «titolari del trattamento delegati».

(25)

I dati personali sono conservati in modo sicuro in un ambiente elettronico conforme alla decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione (6) sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea o in formato cartaceo, impedendo l’accesso illecito o il trasferimento dei dati a persone che non hanno necessità di venirne a conoscenza. I dati personali trattati sono conservati solo per il periodo di tempo necessario e opportuno per le finalità del trattamento, come specificato nelle comunicazioni sulla protezione dei dati e nei registri dell’Agenzia.

(26)

L’Agenzia applica le limitazioni solo qualora rispettino l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali, siano strettamente necessarie e costituiscano una misura proporzionata in una società democratica. L’Agenzia spiega le motivazioni di tali limitazioni e le comunica all’interessato informandolo del suo diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati, come previsto dall’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento.

(27)

Conformemente al principio di responsabilità, l’Agenzia tiene un registro dell’applicazione delle limitazioni.

(28)

In sede di trattamento dei dati personali scambiati con altre organizzazioni nell’ambito dei propri compiti, l’Agenzia e tali organizzazioni si consultano in merito ai potenziali motivi per l’imposizione di limitazioni e alla necessità e proporzionalità delle stesse, salvo che ciò pregiudichi le attività dell’Agenzia.

(29)

Le presenti norme interne si applicano a tutte le attività di trattamento dei dati personali svolte dall’Agenzia quando conduce indagini amministrative, procedimenti disciplinari, attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF, indagini della Procura europea (EPPO), procedure in materia di denunce di irregolarità, procedure (formali e informali) nei casi di molestie, trattamento di reclami interni ed esterni, richieste di accesso a cartelle cliniche o di rettifica delle stesse, indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento, indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (per esempio CERT-UE), audit, procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea o alle autorità pubbliche nazionali, procedure di selezione e di assunzione, valutazione del personale e appalti pubblici, come suindicato.

(30)

Tali norme interne si applicano alle attività di trattamento dei dati svolte anteriormente all’avvio delle procedure di cui sopra, nel corso del loro svolgimento e durante il monitoraggio del controllo dei loro risultati. Dovrebbero inoltre essere comprese l’assistenza e la cooperazione fornite dall’Agenzia alle altre istituzioni dell’Unione, alle autorità nazionali e alle organizzazioni internazionali al di fuori delle proprie indagini amministrative.

(31)

A norma dell’articolo 25, paragrafo 8, del regolamento, l’Agenzia ha il diritto di rinviare, omettere o negare la comunicazione delle informazioni sui motivi dell’applicazione di una limitazione all’interessato qualora, in qualsiasi modo, essa annulli l’effetto della limitazione stessa. L’Agenzia valuta caso per caso se la comunicazione della limitazione ne annullerebbe l’effetto.

(32)

L’Agenzia revoca la limitazione non appena le condizioni che la giustificano non siano più in essere e valuta periodicamente tali condizioni.

(33)

Per garantire la massima tutela dei diritti e delle libertà degli interessati e in conformità dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento, il responsabile della protezione dei dati dell’Agenzia è consultato a tempo debito prima che possano essere applicate o riesaminate le eventuali limitazioni e ne verifica la conformità alla presente decisione.

(34)

L’articolo 16, paragrafo 5, e l’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento prevedono deroghe al diritto di informazione e al diritto di accesso degli interessati. Se si applicano tali deroghe, l’Agenzia non è tenuta ad applicare una limitazione ai sensi della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo d’applicazione

1.   La presente decisione stabilisce le norme relative alle condizioni alle quali l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) e il suo eventuale successore legale («l’Agenzia») può limitare l’applicazione degli articoli 4, da 14 a 22, 35 e 36, ai sensi dell’articolo 25 del regolamento.

2.   L’Agenzia, in qualità di titolare del trattamento, è rappresentata dal suo direttore, che può delegare ulteriormente la funzione di titolare del trattamento.

Articolo 2

Limitazioni applicabili

1.   L’Agenzia può limitare l’applicazione degli articoli da 14 a 22 e degli articoli 35 e 36, nonché dell’articolo 4 del regolamento nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 20.

2.   La presente decisione si applica al trattamento dei dati personali da parte dell’Agenzia nell’ambito della sua funzione amministrativa e operativa:

a)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), f), g) e h), del regolamento, quando conduce indagini interne, anche sulla base di reclami esterni, accuse, indagini amministrative, procedimenti predisciplinari, disciplinari o di sospensione ai sensi dell’articolo 86 e dell’allegato IX dello statuto dei funzionari e delle relative norme di applicazione, indagini di sicurezza o indagini dell’OLAF;

b)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento, quando garantisce che i membri del proprio personale possano segnalare in via riservata fatti laddove ritengano che vi siano gravi irregolarità, come disciplinato dalle norme o politiche interne in materia di denunce di irregolarità;

c)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento, quando garantisce che i membri del proprio personale possano effettuare segnalazioni ai consulenti di fiducia nel contesto di una procedura in materia di molestie, come previsto dalle proprie norme interne;

d)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento, quando svolge audit interni o esterni in relazione alle proprie attività o funzioni;

e)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere d) e h), del regolamento, quando garantisce le analisi di sicurezza, compresa la cibersicurezza e gli abusi del sistema informatico, gestite internamente o mediante intervento esterno (per esempio CERT-UE), garantisce la sicurezza interna tramite videosorveglianza, controlli dell’accesso e indagini, mette in sicurezza i sistemi di comunicazione e di informazione e pone in atto contromisure tecniche di sicurezza;

f)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere g) e h), del regolamento, quando il responsabile della protezione dei dati conduce indagini su questioni direttamente connesse ai propri compiti;

g)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), g) e h), del regolamento, nel contesto delle indagini della Procura europea (EPPO);

h)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento, quando una persona richiede l’accesso o la rettifica dei propri dati medici, anche se sono conservati dal servizio medico della Commissione;

i)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), d), g) e h), del regolamento, quando fornisce o riceve assistenza e cooperazione a e da altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione, nel contesto delle attività di cui alle lettere da a) a h) del presente paragrafo e ai sensi dei pertinenti accordi sul livello dei servizi, memorandum d’intesa e accordi di cooperazione del rispettivo atto di istituzione;

j)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento, quando fornisce o riceve assistenza e cooperazione a e da autorità nazionali di paesi terzi e organizzazioni internazionali, su loro richiesta o di propria iniziativa;

k)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento, quando fornisce o riceve assistenza e cooperazione a e da autorità pubbliche degli Stati membri dell’UE, su loro richiesta o di propria iniziativa;

l)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento, quando tratta i dati personali in documenti ottenuti dalle parti o dagli intervenienti nel contesto di procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Ai fini della presente decisione, le attività di cui sopra comprendono le azioni preparatorie e di verifica direttamente connesse alle attività in questione.

3.   L’Agenzia può inoltre applicare limitazioni, caso per caso, ai diritti degli interessati di cui alla presente decisione, nei seguenti casi:

a)

quando un servizio della Commissione o un’altra istituzione, un altro organo, organismo o ufficio dell’Unione ha il diritto di limitare l’esercizio dei diritti elencati e l’obiettivo della limitazione imposta da tale servizio della Commissione, istituzione, organo o organismo dell’Unione sarebbe compromesso se l’Agenzia non applicasse una limitazione equivalente in relazione agli stessi dati personali;

b)

quando un’autorità competente di uno Stato membro ha il diritto di limitare l’esercizio dei diritti elencati e l’obiettivo della limitazione imposta da tale autorità sarebbe compromesso se l’Agenzia non applicasse una limitazione equivalente in relazione agli stessi dati personali;

c)

quando l’esercizio di tali diritti e obblighi comprometterebbe la cooperazione dell’Agenzia con paesi terzi o organizzazioni internazionali nell’esercizio delle sue funzioni, a meno che gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali degli interessati non prevalgano su tale esigenza di cooperare.

Prima di applicare limitazioni a norma del presente paragrafo, l’Agenzia consulta, ove necessario, i servizi della Commissione, le altre istituzioni, gli altri organi, organismi e uffici dell’Unione, le organizzazioni internazionali o le autorità competenti degli Stati membri pertinenti, salvo nel caso in cui la limitazione in questione sia chiaramente prevista da un atto di cui sopra o tale consultazione comprometterebbe le attività dell’Agenzia.

4.   Le categorie di dati personali trattati in relazione alle attività di cui sopra possono contenere dati fattuali «controllati» e dati provenienti da valutazioni «non controllati».

5.   Eventuali limitazioni rispettano l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e rappresentano una misura necessaria e proporzionata in una società democratica.

Articolo 3

Registrazione delle limitazioni

1.   Il titolare del trattamento registra la limitazione descrivendo:

a)

i motivi di ogni limitazione applicata a norma della presente decisione;

b)

quali motivi trovano applicazione tra quelli elencati all’articolo 2;

c)

in che modo l’esercizio del diritto comporterebbe un rischio per l’interessato o comprometterebbe la finalità delle funzioni dell’Agenzia o lederebbe i diritti e le libertà degli altri interessati;

d)

l’esito della valutazione della necessità e proporzionalità della limitazione, tenendo conto degli elementi pertinenti di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento.

2.   Prima di applicare eventuali limitazioni è effettuata, caso per caso, una verifica della necessità e della proporzionalità delle limitazioni stesse. Il titolare del trattamento esamina i rischi potenziali per i diritti e le libertà dell’interessato. Le limitazioni sono circoscritte a quanto strettamente necessario per conseguire i loro obiettivi.

3.   La registrazione della limitazione e, ove applicabile, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati, su richiesta.

Articolo 4

Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

1.   Le valutazioni dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati derivanti dall’imposizione di limitazioni e i dettagli del periodo di applicazione di tali limitazioni sono riportati nel registro delle pertinenti attività di trattamento tenuto dal titolare del trattamento sulla base dell’articolo 31 del regolamento. Ove applicabile, tali elementi sono inoltre riportati nelle valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati relative a tali limitazioni effettuate a norma dell’articolo 39 del regolamento.

2.   Qualora il titolare del trattamento consideri di applicare una limitazione, è valutato il rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare rispetto al rischio per i diritti e le libertà degli altri interessati e al rischio di compromettere l’efficacia delle indagini o delle procedure, per esempio distruggendo gli elementi di prova. I rischi per i diritti e le libertà dell’interessato riguardano principalmente, ma non esclusivamente, i rischi legati alla reputazione e i rischi per il diritto di difesa e il diritto di essere ascoltato.

Articolo 5

Periodi di conservazione e garanzie

1.   L’Agenzia mette in atto garanzie specifiche per prevenire gli abusi e l’accesso o il trasferimento illeciti di dati personali che sono o possono essere soggetti a limitazioni. Tali garanzie, che includono misure tecniche e organizzative, sono specificate, ove necessario, nelle decisioni, procedure e norme di attuazione interne dell’Agenzia. Tra le garanzie figurano:

a)

una definizione chiara dei ruoli, delle responsabilità e delle fasi procedurali;

b)

se del caso, un ambiente elettronico sicuro che impedisca l’accesso o il trasferimento illecito e accidentale di dati elettronici a persone non autorizzate;

c)

se del caso, la conservazione e il trattamento dei documenti cartacei in condizioni di sicurezza;

d)

il rispetto degli obblighi in materia di riservatezza da parte di tutte le persone che hanno accesso ai dati personali.

2.   Il periodo di conservazione dei dati personali sottoposti a limitazione è definito nel relativo registro di cui all’articolo 31 del regolamento tenendo conto della finalità del trattamento e comprende il lasso di tempo necessario per il procedimento di riesame amministrativo e giudiziario. Al termine del periodo di conservazione, i dati personali sono cancellati, resi anonimi o trasferiti agli archivi ai sensi dell’articolo 13 del regolamento.

Articolo 6

Durata delle limitazioni

1.   Le limitazioni di cui all’articolo 2 continuano ad applicarsi finché permangono i motivi che le giustificano.

2.   Qualora cessino di sussistere i motivi della limitazione, il titolare del trattamento la revoca se l’esercizio del diritto sottoposto a limitazione non avrebbe più un effetto negativo sulla pertinente procedura applicabile o non lederebbe più i diritti o le libertà degli altri interessati.

3.   Nel caso in cui l’interessato richieda nuovamente l’accesso ai dati personali in questione, il titolare del trattamento gli comunica i principali motivi della limitazione. Nel contempo, l’Agenzia informa l’interessato in merito alla possibilità di proporre in qualsiasi momento reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

4.   L’Agenzia riesamina l’applicazione delle limitazioni di cui all’articolo 2 ogni sei mesi.

Articolo 7

Coinvolgimento del responsabile della protezione dei dati

1.   Il titolare del trattamento dell’Agenzia informa il responsabile della protezione dei dati presso l’Agenzia senza indebito ritardo e prima di adottare qualsiasi decisione di limitare i diritti dell’interessato in conformità della presente decisione o di prorogare l’applicazione della limitazione. Il titolare del trattamento dà al responsabile della protezione dei dati accesso ai relativi registri e a ogni documento riguardante il contesto di fatto o di diritto.

2.   Il responsabile della protezione dei dati può chiedere al titolare del trattamento di riesaminare l’applicazione di una limitazione. Il titolare del trattamento informa per iscritto il responsabile della protezione dei dati circa l’esito del riesame richiesto.

3.   Il titolare del trattamento documenta la partecipazione del responsabile della protezione dei dati per quanto riguarda l’applicazione della limitazione, comprese le informazioni che sono state condivise. I documenti di cui al presente articolo sono inclusi nel registro relativo alla limitazione e messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati su richiesta.

Articolo 8

Informazione degli interessati in merito alle limitazioni dei loro diritti

1.   Nelle comunicazioni sulla protezione dei dati e nei registri di cui all’articolo 31 del regolamento, pubblicati sul proprio sito internet e intranet, il titolare del trattamento include informazioni generali sulle potenziali limitazioni dei diritti degli interessati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della presente decisione. Tali informazioni riguardano i diritti e gli obblighi che possono essere oggetto di limitazioni, i motivi per cui possono essere applicate tali limitazioni e la durata potenziale delle stesse.

2.   Il titolare del trattamento, senza indebito ritardo e per iscritto, informa i singoli interessati in merito alle limitazioni presenti o future dei loro diritti. Il titolare del trattamento informa gli interessati in merito ai principali motivi sui quali si basa l’applicazione della limitazione, al loro diritto di consultare il responsabile della protezione dei dati al fine di impugnare la limitazione e al loro diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati.

3.   Il titolare del trattamento può rinviare, omettere o negare la comunicazione di informazioni sui motivi di una limitazione e sul diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati soltanto nella misura in cui tale comunicazione annullerebbe l’effetto della limitazione stessa. La valutazione di questa giustificazione è effettuata caso per caso e il titolare del trattamento comunica le informazioni agli interessati non appena l’effetto della limitazione non possa più essere annullato.

Articolo 9

Diritto di accesso dell’interessato

1.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il titolare del trattamento può limitare il diritto di accesso di cui all’articolo 17 del regolamento, ove necessario e proporzionato ai fini delle attività previste nella presente decisione.

2.   Qualora gli interessati richiedano l’accesso ai loro dati personali trattati nel contesto di una specifica attività di trattamento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della presente decisione, l’Agenzia limita la propria risposta ai dati personali trattati per tale attività.

3.   Il diritto degli interessati di accedere direttamente a documenti medici di natura psicologica o psichiatrica può essere limitato. Le presenti norme interne non limitano l’accesso indiretto né il diritto di rettifica e di comunicazione di una violazione dei dati personali. L’accesso è quindi consentito tramite l’intermediazione di un medico al quale, su richiesta dell’interessato, è dato accesso a tutte le relative informazioni e il potere discrezionale di decidere in che modo e quale accesso fornire ai dati dell’interessato.

4.   Qualora limiti, in tutto o in parte, il diritto di accesso ai dati personali di cui all’articolo 17 del regolamento, il titolare del trattamento informa l’interessato, per iscritto, nella risposta alla richiesta di accesso, della limitazione applicata, dei principali motivi della stessa e della possibilità di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

5.   Le informazioni sulla limitazione dell’accesso possono essere rinviate, omesse o negate qualora annullino l’effetto della limitazione in conformità dell’articolo 25, paragrafo 8, del regolamento.

6.   Una limitazione ai sensi del presente articolo si applica conformemente alla presente decisione.

Articolo 10

Diritto di rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento

1.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto di rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento, di cui all’articolo 18, all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento, può essere limitato dal titolare del trattamento, laddove necessario e opportuno, per quanto riguarda le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della presente decisione.

2.   Per quanto riguarda i dati medici, gli interessati possono esercitare il diritto di rettifica sulla valutazione o sul parere del servizio medico della Commissione presentando osservazioni oppure un referto stilato da un medico di loro scelta, anche direttamente al servizio medico della Commissione.

3.   Una limitazione ai sensi del presente articolo si applica conformemente alla presente decisione.

Articolo 11

Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato

1.   Qualora abbia l’obbligo di comunicare una violazione dei dati a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento, il titolare del trattamento può, in circostanze eccezionali, limitare tale comunicazione in tutto o in parte. Il titolare del trattamento documenta in una nota i motivi della limitazione, il suo motivo giuridico conformemente all’articolo 2 della presente decisione e una valutazione della sua necessità e proporzionalità. La nota è trasmessa al Garante europeo della protezione dei dati al momento della notifica della violazione dei dati personali.

2.   Qualora cessino di sussistere i motivi della limitazione, l’Agenzia comunica la violazione dei dati personali all’interessato e lo informa in merito ai principali motivi della limitazione e al suo diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 12

Riservatezza delle comunicazioni elettroniche

1.   In circostanze eccezionali, l’Agenzia può limitare il diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche di cui all’articolo 36 del regolamento. Tali limitazioni sono conformi alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

2.   Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 3, laddove limiti il diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche, l’Agenzia informa l’interessato, nella risposta a una sua richiesta, dei principali motivi sui quali si basa l’applicazione della limitazione e del suo diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2020

Per il comitato direttivo dell’ERCEA,

Il presidente

Jean-Eric PAQUET


(1)  GU L 295 del 21.11. 2018, pag. 39.

(2)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(3)  Decisione di esecuzione C(2013)9048 della Commissione che istituisce l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e abroga la decisione 2008/37/CE.

(4)  Decisione C(2013)9428 della Commissione concernente la delega di poteri all’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca ai fini dell’esecuzione dei compiti connessi all’attuazione dei programmi dell’Unione in materia di ricerca di frontiera che comprendono, in particolare, l’esecuzione di stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell’Unione.

(5)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

(6)  Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell'11.1.2017, pag. 40).

(7)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).