ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 132

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
19 aprile 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/628 del Consiglio, del 16 aprile 2021, che attua l’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/629 della Commissione, del 4 novembre 2020, recante modifica dei regolamenti delegati (UE) n. 532/2014 e (UE) n. 1255/2014, che integrano il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti per quanto riguarda i requisiti minimi dettagliati a fini di audit e i dati da registrare e conservare

4

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione ( 1 )

17

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/631 della Commissione, del 12 aprile 2021, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Budaörsi őszibarack (IGP)]

23

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione, del 13 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione e la decisione 2007/275/CE della Commissione ( 1 )

24

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 della Commissione, del 14 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

63

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/634 della Commissione, del 15 aprile 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le disposizioni transitorie, le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona di Guernsey, dell’Isola di Man e di Jersey e l’elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica ( 1 )

108

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, del 16 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

145

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2021/636 del Consiglio, del 16 aprile 2021, che attua la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana

194

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 132/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/628 DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2021

che attua l’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 224/2014.

(2)

Il 22 febbraio 2021 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC), istituito a norma della risoluzione UNSC 2127 (2013), ha aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)   GU L 70 dell’11.3.2014, pag. 1.


ALLEGATO

Nell’elenco riportato nella parte A (Persone) dell’allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014, la voce 14 è sostituita dalla seguente:

«14.

Bi Sidi SOULEMAN [alias: a) Sidiki b) “General” Sidiki c) Sidiki Abbas d) Souleymane Bi Sidi e) Bi Sidi Soulemane]

Designazione: Presidente e “generale” autoproclamato del gruppo Retour Réclamation et Réhabilitation (3R)

Data di nascita: 20 luglio 1962

Luogo di nascita: Bocaranga, Repubblica centrafricana

Cittadinanza: Repubblica centrafricana

Passaporto n.: Lasciapassare n.°235/MISPAT/DIRCAB/DGPC/DGAEI/SI/SP, rilasciato il 15 marzo 2019 (rilasciato dal ministro dell’interno della Repubblica centrafricana)

Indirizzo: Koui, prefettura di Ouham-Pendé, Repubblica centrafricana

Data della designazione ONU: 5 agosto 2020

Altre informazioni

Bi Sidi Souleman è a capo del gruppo di miliziani Retour, Réclamation, Réhabilitation (3R), con sede nella Repubblica centrafricana (CAR), che è responsabile dell’uccisione, della tortura, dello stupro e dello sfollamento di civili ed è coinvolto nel traffico di armi, in attività di tassazione illecita e di guerra con altre milizie dalla sua creazione nel 2015. Bi Sidi Souleman ha inoltre partecipato in prima persona ad atti di tortura. Il gruppo 3R ha firmato l’accordo politico per la pace e la riconciliazione nella Repubblica centrafricana il 6 febbraio 2019, ma ha perpetrato atti che violano l’accordo e resta una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza della Repubblica centrafricana. Ad esempio, il 21 maggio 2019, il gruppo 3R ha ucciso 34 civili disarmati in tre villaggi, giustiziando sommariamente uomini adulti. Bi Sidi Souleman ha confermato apertamente a un’entità delle Nazioni Unite di aver ordinato a membri del gruppo 3R di recarsi ai villaggi alla data degli attacchi, ma non ha ammesso di aver dato loro l’ordine di uccidere. Nel dicembre 2020, dopo essere entrato a far parte di una coalizione di gruppi armati creata per perturbare il processo elettorale, Bi Sidi Souleman sarebbe stato ucciso durante i combattimenti.

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni

Bi Sidi Souleman è stato inserito nell’elenco il 5 agosto 2020 a norma del punto 20 e del punto 21, lettera b), della risoluzione 2399 (2018), quale prorogata dal punto 5 della risoluzione 2507 (2020), in quanto tra coloro che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana, compresi gli atti che minacciano o ostacolano il processo di stabilizzazione e riconciliazione o che alimentano la violenza, e sono coinvolti nel pianificare, dirigere o compiere atti, nella Repubblica centrafricana, che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario, a seconda dei casi, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, compresi quelli che comportano attacchi alle popolazioni civili, di matrice etnica o religiosa, a beni di carattere civile, inclusi i centri amministrativi, i tribunali, le scuole e gli ospedali, e sequestri e trasferimenti forzati.

Informazioni supplementari

Presidente e «generale» autoproclamato del gruppo armato Retour Réclamation et Réhabilitation (3R), Bi Sidi Souleman ha perpetrato atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana e, in particolare, minacciano l’attuazione dell’accordo politico per la pace e la riconciliazione nella Repubblica centrafricana firmato il 6 febbraio 2019 a Bangui.

Insieme a combattenti sotto il suo comando, ha commesso atti che costituiscono gravi violazioni del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario. Il 21 maggio 2019 il gruppo 3R ha ucciso 34 civili disarmati in tre villaggi (Koundjili, Lemouna e Bohong), giustiziando sommariamente uomini adulti.

Sotto la sua guida, membri del gruppo 3R hanno commesso atti che comportano violenza sessuale e di genere. Nel settembre 2017, durante un attacco a Bocaranga, membri del gruppo 3R si sono resi responsabili dello stupro di varie donne e ragazze. Tra marzo e aprile 2020 membri del gruppo 3R sono stati implicati in sette casi di violenza sessuale in tre villaggi della prefettura di Ouham-Pendé.

Sotto la sua guida, il gruppo 3R ha continuato a ostacolare il ripristino dell’autorità statale nelle aree in cui opera, mantenendo sistemi di tassazione illecita, in particolare sulle attività di transumanza e sui viaggiatori, e ha partecipato allo sfruttamento illecito dell’oro nelle prefetture di Mambéré-Kadéï e Nana-Mambéré.

Nel 2019, sotto la sua guida, il gruppo 3R ha commesso le prime violazioni dell’accordo di pace. Bi Sidi Souleman ha inizialmente rifiutato di avviare il disarmo e la smobilitazione dei combattenti del gruppo 3R, che avrebbero dovuto partecipare alla prima unità speciale mista di sicurezza (USMS) nella parte occidentale della Repubblica centrafricana; il gruppo 3R ha inoltre continuato ad ampliare il proprio controllo sui territori (costringendo la MINUSCA ad avviare un’operazione nelle prefetture di Ouham-Pendé, Nana-Mambéré, e Mambéré-Kadéï nel settembre 2019), a dedicarsi al traffico di armi al fine di sviluppare le proprie capacità militari e a reclutare combattenti stranieri.

Nel 2020, sotto la sua guida, il gruppo 3R ha continuato a commettere violazioni dell’accordo di pace e ad ampliare il proprio controllo sui territori occidentali. Nel maggio 2020 membri del gruppo 3R hanno occupato la gendarmeria di Besson nella prefettura di Nana-Mambéré ed ex membri del gruppo hanno disertato dall’unità speciale mista di sicurezza (USMS) di Bouar. Il 5 giugno 2020 Bi Sidi Souleman ha annunciato che il gruppo 3R avrebbe sospeso la propria partecipazione ai meccanismi di follow-up dell’accordo fino a nuova comunicazione. Il 9 giugno 2020 presunti membri del gruppo 3R hanno attaccato il campo di addestramento dell’USMS a Bouar nonché un posto di controllo congiunto MINUSCA-forze nazionali a Pougol. Il 21 giugno 2020 membri del gruppo 3R hanno attaccato una pattuglia congiunta MINUSCA-forze nazionali vicino a Besson, causando la morte di tre soldati della Repubblica centrafricana.»


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 132/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/629 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2020

recante modifica dei regolamenti delegati (UE) n. 532/2014 e (UE) n. 1255/2014, che integrano il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti per quanto riguarda i requisiti minimi dettagliati a fini di audit e i dati da registrare e conservare

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 6, e l’articolo 32, paragrafi 8 e 9,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 223/2014 consente alla Commissione di adottare atti delegati che integrino elementi non essenziali del medesimo regolamento per quanto riguarda il Fondo di aiuti europei agli indigenti («FEAD»).

(2)

Il regolamento delegato (UE) n. 532/2014 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda i requisiti minimi per la pista di controllo e l’elenco dei dati che l’autorità di gestione deve registrare e conservare nel sistema per ogni operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit;

(3)

Il regolamento delegato (UE) n. 1255/2014 (3) della Commissione integra il regolamento (UE) n. 223/2014 con riguardo al contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali, compreso l’elenco degli indicatori comuni.

(4)

Il regolamento (UE) 2020/559 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha modificato il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l’introduzione di misure specifiche volte ad affrontare l’epidemia di COVID-19. In particolare, il regolamento (UE) 2020/559 ha introdotto la possibilità per gli Stati membri di fornire prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base agli indigenti indirettamente, ad esempio mediante buoni, carte o altri strumenti.

(5)

La fornitura indiretta di prodotti alimentari e assistenza materiale di base mediante buoni, carte o altri strumenti comporta sfide di attuazione specifiche rispetto alle situazioni in cui tale assistenza è fornita agli indigenti direttamente. È pertanto opportuno prevedere disposizioni specifiche relative ai requisiti minimi per la pista di controllo per i programmi che forniscono assistenza direttamente, al fine di adeguare l’elenco dei dati che l’autorità di gestione deve registrare e conservare nel sistema per ogni operazione ai fini della sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e dell’audit, e di adeguare l’elenco degli indicatori che l’autorità di gestione deve comunicare.

(6)

Al fine di attenuare i principali rischi di irregolarità e frodi relativi alla fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base mediante buoni o carte in formato cartaceo, è opportuno prevedere requisiti minimi supplementari per la pista di controllo per tali fattispecie.

(7)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento volte a prevenire irregolarità e frodi, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) n. 532/2014 e (UE) n. 1255/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 532/2014 è così modificato:

1)

È inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

Requisiti minimi dettagliati relativi alla pista di controllo per il sostegno fornito indirettamente agli indigenti, ad esempio mediante buoni, carte o altri strumenti

[Articolo 32, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 223/2014]

1.   Oltre ai requisiti minimi dettagliati per la pista di controllo di cui all’articolo 3, la pista di controllo per le operazioni di fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base agli indigenti mediante buoni, carte o altri strumenti in conformità dell’articolo 23, paragrafo 4 bis, del regolamento (UE) n. 223/2014:

a)

consente, sulla base dei documenti contabili e dei documenti giustificativi conservati dall’autorità di certificazione, dall’autorità di gestione, dagli organismi intermedi e dai beneficiari, la riconciliazione tra il numero totale di buoni, carte o altri strumenti emessi e il numero totale di buoni, carte o altri strumenti consegnati ai destinatari finali e utilizzati;

b)

consente, per quanto riguarda i costi ammissibili di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione e il valore dei buoni, delle carte o degli altri strumenti utilizzati dai destinatari finali;

c)

include i documenti relativi all’assegnazione di buoni, carte o altri strumenti ai destinatari finali, alla loro distribuzione ai destinatari finali e al loro utilizzo.

Per l’uso di carte, buoni o altri strumenti, la pista di controllo dimostra che i buoni, le carte o gli altri strumenti sono utilizzati solo per l’acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base.

2.   Quando i prodotti alimentari e/o l’assistenza materiale di base sono forniti agli indigenti mediante buoni, carte o altri strumenti in formato cartaceo, la pista di controllo comprende:

a)

l’adozione, da parte delle autorità di gestione, degli organismi intermedi e dei beneficiari, di misure di sicurezza atte a evitare falsificazioni;

b)

misure atte ad assicurare l’integrità delle riserve di buoni;

c)

l’identificazione degli organismi che individuano i destinatari finali e degli organismi che distribuiscono i buoni, le carte o gli altri strumenti ai destinatari finali;

d)

la documentazione attestante che i buoni, le carte o gli altri strumenti sono stati ricevuti dai destinatari finali.»;

2)

l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;

Articolo 2

L’allegato del regolamento delegato (UE) n. 1255/2014 è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 532/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 54).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 1255/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti con riguardo al contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali, compreso l’elenco degli indicatori comuni (GU L 337 del 25.11.2014, pag. 46).

(4)  Regolamento (UE) 2020/559 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l’introduzione di misure specifiche volte ad affrontare l’epidemia di COVID-19 (GU L 130 del 24.4.2020, pag. 7).


ALLEGATO I

«

A LLEGATO I

Elenco dei dati da registrare e conservare in formato elettronico nell’ambito del sistema di sorveglianza (di cui all’articolo 2)

I dati sono richiesti per le operazioni finanziate dal PO I e dal PO II (1) per tutti i tipi di erogazione, salvo diversa indicazione nella seconda colonna.

Campi di dati

Indicazione del tipo di PO o del tipo di erogazione per il quale i dati non sono richiesti

Dati relativi al beneficiario  (2)

1.

Nome o identificativo univoco di ciascun beneficiario

 

2.

Informazioni che attestano se il beneficiario è un organismo di diritto pubblico o di diritto privato

 

3.

Informazioni che precisano se l’IVA sulle spese sostenute dal beneficiario non è recuperabile a norma della legislazione nazionale sull’IVA

 

4.

Dati di contatto del beneficiario

 

Dati relativi all’intervento

5.

Nome o identificativo univoco dell’intervento

 

6.

Breve descrizione dell’intervento

 

7.

Data di presentazione della domanda relativa all’intervento

 

8.

Data di inizio quale indicata nel documento che specifica le condizioni per il sostegno

 

9.

Termine quale indicato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno

 

10.

Data effettiva in cui l’intervento è stato materialmente completato o pienamente realizzato

 

11.

Organismo che rilascia il documento che specifica le condizioni per il sostegno

 

12.

Data del documento che specifica le condizioni per il sostegno

 

13.

Valuta dell’intervento

 

14.

Codice CCI del programma/dei programmi nel cui ambito l’intervento è sostenuto

 

15.

Tipi di assistenza materiale interessati

Non applicabile per PO II

16.

Tipi di intervento sostenuti

Non applicabile per PO I

17.

Codici relativi alla forma di finanziamento

 

18.

Codici relativi all’ubicazione

 

19.

Quantità di prodotti alimentari acquistati da un ente pubblico o organizzazione partner se del caso

Non applicabile per PO II

Non applicabile all’erogazione indiretta di prodotti alimentari, ad esempio mediante buoni, carte o altri strumenti

20.

Quantità di prodotti alimentari ottenuti da un ente pubblico, se del caso, in conformità all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 223/2014

Non applicabile per PO II

Non applicabile all’erogazione indiretta di prodotti alimentari, ad esempio mediante buoni, carte o altri strumenti

21.

Quantità di prodotti alimentari consegnati alle organizzazioni partner se del caso

Non applicabile per PO II

Non applicabile all’erogazione indiretta di prodotti alimentari, ad esempio mediante buoni, carte o altri strumenti

22.

Quantità di prodotti alimentari consegnati ai destinatari finali se del caso

Non applicabile per PO II

Non applicabile all’erogazione indiretta di prodotti alimentari, ad esempio mediante buoni, carte o altri strumenti

23.

Quantità di prodotti per l’assistenza materiale di base acquistati da un organismo pubblico o da un’organizzazione partner se del caso

Non applicabile per PO II

Non applicabile all’erogazione indiretta di prodotti alimentari, ad esempio mediante buoni, carte o altri strumenti

24.

Quantità di prodotti per l’assistenza materiale di base forniti alle organizzazioni partner se del caso

Non applicabile per PO II

Non applicabile all’erogazione indiretta di prodotti alimentari, ad esempio mediante buoni, carte o altri strumenti

25.

Quantità di prodotti per l’assistenza materiale di base forniti ai destinatari finali se del caso

Non applicabile per PO II

Non applicabile all’erogazione indiretta di prodotti alimentari, ad esempio mediante buoni, carte o altri strumenti

26.

Numero di buoni o carte (o degli altri strumenti di erogazione indiretta) emessi

Non applicabile per PO II

Non applicabile all’erogazione diretta di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base

27.

Numero di buoni o carte (o degli altri strumenti di erogazione indiretta) consegnati ai destinatari finali

Non applicabile per PO II

Non applicabile all’erogazione diretta di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base

28.

Numero di buoni o carte (o degli altri strumenti di erogazione indiretta) utilizzati dai destinatari finali

Non applicabile per PO II

Non applicabile all’erogazione diretta di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base

29.

Importo totale delle spese, erogato sotto forma di buoni o caricato sulle carte (o accreditato ad altri strumenti di erogazione indiretta) consegnati ai destinatari finali

Non applicabile per PO II

Non applicabile all’erogazione diretta di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base

30.

Importo totale delle spese, erogato sotto forma di buoni o caricato sulle carte (o accreditato ad altri strumenti di erogazione indiretta) utilizzati dai destinatari finali

Non applicabile per PO II

Non applicabile all’erogazione diretta di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base

Dati sugli indicatori

31.

Denominazione degli indicatori comuni pertinenti per l’intervento

 

32.

Identificatore degli indicatori comuni pertinenti per l’intervento

 

33.

Livello di conseguimento degli indicatori comuni per ogni anno di attuazione o alla fine dell’intervento

 

34.

Denominazione degli indicatori specifici del programma pertinenti per l’intervento

Non applicabile per PO I

35.

Identificatore degli indicatori specifici del programma pertinenti per l’intervento

Non applicabile per PO I

36.

Obiettivi specifici degli indicatori di output specifici del programma

Non applicabile per PO I

37.

Livello di conseguimento degli indicatori di output specifici del programma per ciascun anno di attuazione o al termine dell’intervento

Non applicabile per PO I

38.

Unità di misura di ciascun obiettivo di output

Non applicabile per PO I

39.

Valore di base degli indicatori di risultato

Non applicabile per PO I

40.

Livello-obiettivo degli indicatori di risultato

Non applicabile per PO I

41.

Unità di misura di ogni valore di base e obiettivo fissati per i risultati

Non applicabile per PO I

42.

Unità di misura di ciascun indicatore

 

Dati finanziari relativi a ciascuna operazione (nella valuta applicabile all’intervento)

43.

Importo del costo ammissibile totale dell’operazione approvato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno

 

44.

Importo dei costi pubblici totali ammissibili che costituiscono spesa pubblica quale definita all’articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 223/2014

 

45.

Importo del sostegno pubblico quale indicato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno

 

Dati relativi alle richieste di pagamento del beneficiario (nella valuta applicabile all’intervento)

46.

Data di ricevimento di ogni richiesta di pagamento del beneficiario

 

47.

Data di ciascun pagamento effettuato a favore del beneficiario sulla base della richiesta di pagamento

 

48.

Importo delle spese rimborsabili nella richiesta di pagamento che costituiscono la base per ciascun pagamento al beneficiario

 

49.

Importo della spesa pubblica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 223/2014 corrispondente alle spese rimborsabili che costituiscono la base per ciascun pagamento

 

50.

Importo di ciascun pagamento effettuato a favore del beneficiario sulla base della richiesta di pagamento

 

51.

Data di inizio delle verifiche sul posto delle operazioni a norma dell’articolo 32, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 223/2014

 

52.

Data degli audit in loco effettuati sulle operazioni a norma dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 223/2014 e dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) n 532/2014  (3)

 

53.

Organismo che effettua l’audit o la verifica

 

Dati relativi alle spese nella richiesta di pagamento del beneficiario sulla base dei costi effettivi (nella valuta applicabile all’intervento)

54.

Spesa pubblica rimborsabile dichiarata alla Commissione, stabilita sulla base dei costi effettivamente sostenuti e pagati

 

55.

Spesa pubblica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 223/2014, corrispondente alle spese pubbliche rimborsabili dichiarate alla Commissione stabilite sulla base dei costi effettivamente rimborsati e pagati

 

56.

Tipo di appalto se l’aggiudicazione è disciplinata dalle disposizioni della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (4) (appalto di forniture/di servizi) o della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (5)

 

57.

Importo dell’appalto se l’aggiudicazione è disciplinata dalle disposizioni della direttiva 2004/18/CE o della direttiva 2014/23/UE

 

58.

Spese rimborsabili sostenute e pagate in base a un contratto di appalto, se quest’ultimo è disciplinato dalle disposizioni della direttiva 2004/18/CE o della direttiva 2014/23/UE

 

59.

La procedura di aggiudicazione seguita qualora l’aggiudicazione sia disciplinata dalle disposizioni della direttiva 2004/18/CE o della direttiva 2014/23/UE

 

60.

Nome o identificativo univoco del contraente qualora l’aggiudicazione sia disciplinata dalle disposizioni della direttiva 2014/23/UE

 

Dati relativi alle spese nella richiesta di pagamento del beneficiario sulla base di tabelle standard di costi unitari (importi nella valuta applicabile all’intervento)

61.

Importo delle spese pubbliche rimborsabili dichiarate alla Commissione stabilite sulla base di tabelle standard di costi unitari

 

62.

Spesa pubblica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 223/2014, corrispondente alle spese pubbliche rimborsabili dichiarate alla Commissione stabilite sulla base di tabelle standard di costi unitari

 

63.

Definizione dell’unità da utilizzare ai fini della tabella standard di costi unitari

 

64.

Numero di unità consegnate secondo quanto indicato nella richiesta di pagamento per ciascuna voce unitaria

 

65.

Costo unitario di una singola unità per ciascuna voce unitaria

 

Dati relativi alle spese nella richiesta di pagamento del beneficiario sulla base di pagamenti forfettari (importi nella valuta applicabile all’intervento)

66.

Importo delle spese pubbliche rimborsabili dichiarate alla Commissione stabilite sulla base di importi forfettari

 

67.

Spesa pubblica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 223/2014 corrispondente alle spese pubbliche rimborsabili dichiarate alla Commissione stabilite sulla base di importi forfettari

 

68.

Per ciascuna somma forfettaria, deliverables (output o risultati) concordati nel documento che specifica le condizioni per il sostegno come base per l’erogazione dei pagamenti forfettari

 

69.

Per ciascuna somma forfettaria, importo concordato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno

 

Dati relativi alle spese nella richiesta di pagamento del beneficiario sulla base di tassi forfettari (nella valuta applicabile all’intervento)

70.

Importo delle spese pubbliche rimborsabili dichiarate alla Commissione stabilite sulla base di un tasso forfettario

 

71.

Spesa pubblica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 223/2014, corrispondente alle spese pubbliche rimborsabili dichiarate alla Commissione stabilite sulla base di un tasso forfettario

 

Dati relativi ai recuperi di importi dal beneficiario

72.

Data di ciascuna decisione di recupero

 

73.

Importo del sostegno pubblico interessato da ciascuna decisione di recupero

 

74.

Spese totali rimborsabili interessate da ciascuna decisione di recupero

 

75.

Data di ricevimento di ogni importo rimborsato dal beneficiario in seguito a una decisione di recupero

 

76.

Importo del sostegno pubblico rimborsato dal beneficiario in seguito a una decisione di recupero (senza interessi o penali)

 

77.

Spesa totale rimborsabile corrispondente al sostegno pubblico rimborsato dal beneficiario

 

78.

Importo del sostegno pubblico non recuperabile in seguito a una decisione di recupero

 

79.

Spesa totale rimborsabile corrispondente al sostegno pubblico non recuperabile

 

Dati relativi alle domande di pagamento presentate alla Commissione (in EUR)

80.

Data di presentazione di ciascuna domanda di pagamento comprendente spese rimborsabili derivanti dall’intervento

 

81.

Importo complessivo delle spese pubbliche rimborsabili sostenute dal beneficiario e pagate per l’esecuzione dell’intervento incluso in ciascuna domanda di pagamento

 

82.

Importo totale della spesa pubblica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 223/2014 relativa all’intervento incluso in ciascuna domanda di pagamento

 

Dati sui conti trasmessi alla Commissione a norma dell’articolo 48 del regolamento (UE) n. 223/2014 (in EUR)

83.

Data di presentazione di ciascuna serie di conti comprendente spese nell’ambito dell’intervento

 

84.

Data di presentazione dei conti in cui sono incluse le spese finali dell’intervento dopo il suo completamento [se la spesa totale rimborsabile è pari o superiore a 1 000 000 EUR (articolo 51 del regolamento (UE) n. 223/2014)]

 

85.

Importo totale delle spese pubbliche rimborsabili dell’intervento registrate dall’autorità di certificazione nei propri sistemi contabili, inserito nei conti

 

86.

Importo totale della spesa pubblica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 223/2014 sostenuta per l’esecuzione dell’intervento, corrispondente all’importo complessivo delle spese pubbliche rimborsabili registrate dall’autorità di certificazione nei propri sistemi contabili, inserito nei conti

 

87.

Importo totale dei pagamenti al beneficiario a norma dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 223/2014, corrispondente all’importo complessivo delle spese pubbliche rimborsabili registrate dall’autorità di certificazione nei propri sistemi contabili, inserito nei conti

 

88.

Spesa pubblica totale rimborsabile dell’intervento ritirata nel corso del periodo contabile, inserita nei conti

 

89.

Spesa pubblica totale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 223/2014 corrispondente alla spesa pubblica rimborsabile ritirata nel corso del periodo contabile, inserita nei conti

 

90.

Spesa pubblica totale rimborsabile dell’intervento recuperata nel corso del periodo contabile, inserita nei conti

 

91.

Spesa pubblica totale corrispondente alla spesa pubblica totale rimborsabile dell’intervento recuperata nel corso del periodo contabile, inserita nei conti

 

92.

Spesa pubblica totale rimborsabile dell’intervento da recuperare al termine del periodo contabile, inserita nei conti

 

93.

Spesa pubblica totale dell’intervento corrispondente alla spesa pubblica totale rimborsabile da recuperare al termine del periodo contabile, inserita nei conti

 

94.

Importo totale rimborsabile della spesa pubblica dell’intervento non recuperabile al termine del periodo contabile, inserito nei conti

 

95.

Spesa pubblica totale dell’intervento corrispondente all’importo totale rimborsabile della spesa non recuperabile al termine del periodo contabile, inserita nei conti

 

»

(1)  PO I si riferisce ai programmi operativi relativi ai prodotti alimentari e/o all’assistenza materiale di base e PO II a quelli relativi all’inclusione sociale delle persone indigenti.

(2)  Il beneficiario comprende, se del caso, gli altri organismi che nell’ambito dell’intervento sostengono spese trattate come spese sostenute dal beneficiario.

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 532/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 54).

(4)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

(5)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).


ALLEGATO II

«ALLEGATO

INDICATORI COMUNI PER PO I E PO II

Indicatori di input

1)

Importo totale della spesa pubblica ammissibile approvata nei documenti che definiscono le condizioni per il sostegno degli interventi

2)

Importo totale della spesa pubblica ammissibile sostenuta dai beneficiari e pagata nell’attuazione degli interventi

Di cui, ove pertinente:

a)

importo totale della spesa pubblica ammissibile sostenuta dai beneficiari e pagata nell’attuazione degli interventi relativi alla fornitura di aiuti alimentari agli indigenti;

b)

importo totale della spesa pubblica ammissibile sostenuta dai beneficiari e pagata nell’attuazione degli interventi relativi all’assistenza materiale di base fornita agli indigenti direttamente;

c)

importo totale della spesa pubblica ammissibile sostenuta dai beneficiari e pagata nell’attuazione degli interventi relativi ai prodotti alimentari e/o all’assistenza materiale di base forniti agli indigenti indirettamente, ad esempio mediante buoni, carte o altri strumenti;

3)

Importo totale della spesa pubblica ammissibile dichiarata alla Commissione

Questi dati sono espressi in euro.

INDICATORI COMUNI PER IL PO I PER IL SOSTEGNO FORNITO AGLI INDIGENTI DIRETTAMENTE

Indicatori di output sulla distribuzione di aiuti alimentari  (1)

4)

Quantità di frutta e verdura

5)

Quantità di carne, uova, pesce, frutti di mare

6)

Quantità di farina, patate, pane, riso e altri prodotti amilacei

7)

Quantità di zucchero

8)

Quantità dei prodotti lattiero-caseari

9)

Quantità di grassi, olio

10)

Quantità di cibi pronti e altri prodotti alimentari (che non rientrano nelle categorie di cui sopra)

11)

Quantità totale di aiuti alimentari distribuiti

Di cui:

a)

quota di alimenti per i quali solo il trasporto, la distribuzione e lo stoccaggio sono stati pagati dal PO (in %)

b)

percentuale di prodotti alimentari cofinanziati dal FEAD sul volume totale delle derrate alimentari distribuite dalle organizzazioni partner (in %) (2)

12)

Numero totale di pasti distribuiti, finanziati dal PO in misura parziale o totale (3)

13)

Numero totale di confezioni di cibo distribuite finanziate dal PO in misura parziale o totale (4)

Indicatori di risultato per gli aiuti alimentari distribuiti  (5)

14)

Numero totale di persone che ricevono aiuti alimentari

Di cui:

a)

numero di bambini di età uguale o inferiore a 15 anni

b)

numero di persone di età uguale o superiore a 65 anni

c)

numero di donne

d)

numero di migranti, partecipanti di origine straniera, minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom)

e)

numero di persone con disabilità

f)

numero di persone senza fissa dimora

Indicatori di output per l’assistenza materiale di base fornita

15)

Valore monetario totale dei beni distribuiti

Di cui:

a)

valore monetario totale dei beni per i bambini

b)

valore monetario totale dei beni per le persone senza fissa dimora

c)

valore monetario totale dei beni per altri gruppi destinatari

16)

Elenco delle categorie più importanti di beni distribuiti ai bambini (6)

a)

Corredi

b)

Zaini

c)

Quaderni, cancelleria, penne, materiale da disegno e altro materiale necessario a scuola (diverso dagli indumenti)

d)

Attrezzature sportive (calzature sportive, tute, costumi da bagno ecc.)

e)

Indumenti (cappotti, calzature, uniformi scolastiche ecc.)

f)

Altra categoria (da specificare)

17)

Elenco delle categorie più importanti di beni distribuiti alle persone senza fissa dimora (6)

a)

Sacchi a pelo/coperte

b)

Attrezzature da cucina (padelle, pentole, posate ecc.)

c)

Indumenti (cappotti, calzature ecc.)

d)

Biancheria (asciugamani, lenzuola)

e)

Articoli d’igiene (kit per pronto soccorso, saponi, spazzolini da denti, rasoi monouso ecc.)

f)

Altra categoria - da specificare

18)

Elenco delle categorie più importanti di beni distribuiti ad altri gruppi destinatari (6)

a)

Categorie da specificare

Indicatori di risultato per l’assistenza materiale di base fornita  (5)

19)

Numero totale di persone che ricevono assistenza materiale di base

Di cui:

a)

numero di bambini di età uguale o inferiore a 15 anni

b)

numero di persone di età uguale o superiore a 65 anni

c)

numero di donne

d)

numero di migranti, partecipanti di origine straniera, minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom)

e)

numero di persone con disabilità

f)

numero di persone senza fissa dimora

INDICATORI COMUNI PER IL PO I PER IL SOSTEGNO FORNITO AGLI INDIGENTI INDIRETTAMENTE, AD ESEMPIO MEDIANTE BUONI, CARTE O ALTRI STRUMENTI

Indicatori di risultato per il sostegno distribuito mediante buoni elettronici, carte o altri strumenti di erogazione indiretta  (5)

19 bis)

Numero totale di persone che ricevono sostegno mediante buoni, carte o altri strumenti di erogazione indiretta

Di cui:

a)

numero di bambini di età uguale o inferiore a 15 anni

b)

numero di persone di età uguale o superiore a 65 anni

c)

numero di donne

d)

numero di migranti, partecipanti di origine straniera, minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom)

e)

numero di persone con disabilità

f)

numero di persone senza fissa dimora

INDICATORI COMUNI PER IL PO II

Indicatori di output per l’assistenza a favore dell’inclusione sociale

20)

Numero totale di persone che ricevono assistenza a favore dell’inclusione sociale

Di cui:

a)

numero di bambini di età uguale o inferiore a 15 anni

b)

numero di persone di età uguale o superiore a 65 anni

c)

numero di donne

d)

numero di migranti, partecipanti di origine straniera, minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom)

e)

numero di persone con disabilità

f)

numero di persone senza fissa dimora

Questi dati relativi al PO II sono dati personali conformemente all’articolo 7 della direttiva 95/46/CE. Il loro trattamento è necessario per il rispetto dell’obbligo legale al quale il responsabile del trattamento è soggetto [articolo 7, lettera c), della direttiva 95/46/CE]. Per la definizione di responsabile del trattamento, si veda l’articolo 2 della direttiva 95/46/CE.

»

(1)  Gli indicatori da 4) a 11) comprendono qualsiasi forma di tali prodotti, per esempio prodotti alimentari freschi, in scatola e congelati, e devono essere espressi in tonnellate.

(2)  I valori di questo indicatore sono stabiliti per mezzo di una stima informata delle organizzazioni partner.

(3)  La definizione di ciò che si debba intendere come un pasto può essere fornita a livello dell’organizzazione partner/dell’autorità operativa/di gestione. I valori di questo indicatore sono stabiliti da una valutazione effettuata dalle organizzazioni partner.

(4)  La definizione di ciò che si debba intendere come confezione di cibo può essere fornita a livello dell’organizzazione partner/dell’autorità operativa/di gestione. Non è necessario che le confezioni siano standardizzate in termini di dimensioni e contenuto. I valori di questo indicatore sono stabiliti da una valutazione effettuata dalle organizzazioni partner.

(5)  I valori di questo indicatore sono stabiliti per mezzo di una stima informata delle organizzazioni partner. Non è previsto né richiesto che siano basati su informazioni fornite dai destinatari finali.

(6)  L’elenco comprende tutte le categorie pertinenti riguardanti almeno il 75 % dei beni distribuiti.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 132/17


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/630 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2021

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 48, lettera h), e l’articolo 77, paragrafo 1, lettera k),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 48, lettera h), e l’articolo 77, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) 2017/625 conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di stabilire i casi e le condizioni in cui alcune merci a basso rischio, compresi i prodotti composti, potrebbero essere esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e di fissare norme per l’esecuzione di controlli ufficiali specifici su dette merci.

(2)

Il rischio che i prodotti composti comportano per la sanità pubblica e animale dipende dai tipi di ingredienti e dalle loro condizioni di magazzinaggio e imballaggio. I prodotti composti a lunga conservazione che non contengono carni trasformate come ingrediente e che non necessitano il trasporto o la conservazione a temperature controllate comportano il rischio più basso per quanto riguarda la salute animale e la sicurezza microbiologica degli alimenti. È il caso dei prodotti lattiero-caseari e degli ovoprodotti contenuti nei prodotti composti a lunga conservazione che, per eliminare il rischio, durante la fabbricazione sono stati sottoposti a un trattamento quale la sterilizzazione o a un trattamento che prevede temperature ultra alte. I rischi per la salute animale e la sicurezza microbiologica degli alimenti sono ridotti se i prodotti composti sono imballati o sigillati in maniera sicura.

(3)

I trattamenti grazie ai quali i prodotti composti possono conservarsi a lungo non riducono tuttavia i rischi chimici per la sicurezza degli alimenti. Dal punto di vista della sicurezza chimica degli alimenti, alcuni prodotti composti a lunga conservazione che non contengono carni trasformate possono essere esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, a condizione che i prodotti trasformati di origine animale che sono ingredienti dei prodotti composti siano prodotti in stabilimenti situati in paesi terzi autorizzati per l’importazione nell’Unione di tali prodotti trasformati di origine animale o in stabilimenti situati negli Stati membri.

(4)

I prodotti composti a lunga conservazione che non contengono carni trasformate dovrebbero essere prodotti in un paese terzo elencato nella decisione 2011/163/UE della Commissione (2). Il paese terzo che produce il prodotto composto dovrebbe essere provvisto di un piano di sorveglianza dei residui approvato per ciascuno degli ingredienti di origine animale contenuti nel prodotto composto, oppure dovrebbe ottenere gli ingredienti di origine animale da uno Stato membro o da un altro paese terzo elencato nella decisione 2011/163/UE in relazione a tali prodotti.

(5)

Considerato il basso rischio che comportano per la sanità pubblica e animale, è opportuno che alcuni prodotti composti a lunga conservazione non contenenti carni trasformate siano esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e siano elencati nell’allegato del presente regolamento, indicando i rispettivi codici della nomenclatura combinata (NC) di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3).

(6)

Alcuni prodotti composti a lunga conservazione non contenenti carni trasformate, che sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri in conformità del presente regolamento e che entrano nell’Unione in provenienza da paesi terzi, dovrebbero essere accompagnati da un attestato privato rilasciato dall’operatore del settore alimentare importatore.

(7)

Al fine di garantire che alcuni prodotti composti a lunga conservazione non contenenti carni trasformate ed esenti da controlli ai posti di controllo frontalieri in conformità del presente regolamento soddisfino le prescrizioni in materia di sanità pubblica e animale, le autorità competenti dovrebbero effettuare regolarmente controlli ufficiali, in base al rischio e con frequenza adeguata, presso il luogo di destinazione, il punto di immissione in libera pratica nell’Unione o presso i depositi o i locali dell’operatore responsabile della partita.

(8)

Le norme relative ai prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai controlli ufficiali da eseguire su tali prodotti composti sono sostanzialmente collegate e sono destinate a essere applicate in parallelo. È pertanto opportuno che tali norme, nell’interesse della semplicità e della trasparenza e al fine di facilitarne l’applicazione ed evitarne il moltiplicarsi, siano stabilite in un unico atto anziché in atti distinti contenenti numerosi riferimenti incrociati, con conseguente rischio di duplicazione.

(9)

Per alcuni prodotti composti sono già previste esenzioni dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma della decisione 2007/275/CE della Commissione (4). Poiché il presente regolamento stabilisce esenzioni per i prodotti attualmente contemplati dalla decisione 2007/275/CE, alcune disposizioni di tale decisione dovrebbero essere soppresse a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento e la suddetta decisione dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(10)

Le prescrizioni in materia di sanità pubblica per l’ingresso nell’Unione di prodotti composti stabilite nel regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (5) si applicheranno solo a decorrere dal 21 aprile 2021. Analogamente, le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di prodotti composti stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (6) si applicheranno solo a decorrere dal 21 aprile 2021. Di conseguenza, anche le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:

1.

i casi e le condizioni in cui i prodotti composti sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e i casi in cui detta esenzione è giustificata;

2.

l’esecuzione di controlli ufficiali specifici sui prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1.

«prodotto composto»: prodotto composto come definito all’articolo 2, punto 14), del regolamento delegato (UE) 2019/625;

2.

«prodotti composti a lunga conservazione»: prodotti che non necessitano il trasporto o la conservazione a temperature controllate.

Articolo 3

Prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

1.   I prodotti composti a lunga conservazione non contenenti carni trasformate ed elencati nell’allegato sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a condizione che soddisfino tutte le seguenti prescrizioni:

a)

sono conformi alle prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/625;

b)

tutti i prodotti lattiero-caseari e gli ovoprodotti contenuti nei prodotti composti a lunga conservazione sono stati sottoposti a un trattamento a norma dell’articolo 163, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692;

c)

sono identificati come destinati al consumo umano; e

d)

sono imballati o sigillati in maniera sicura.

2.   Al momento dell’immissione in commercio, i prodotti composti a lunga conservazione di cui al paragrafo 1 sono accompagnati da un attestato privato conformemente al modello di cui all’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (7).

Articolo 4

Controlli ufficiali sui prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

1.   Le autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali sui prodotti composti a lunga conservazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, in base al rischio e con frequenza adeguata, prendendo in considerazione i criteri di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

2.   I controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 sono effettuati in uno dei seguenti luoghi all’interno del territorio doganale dell’Unione:

a)

il luogo di destinazione;

b)

il punto di immissione in libera pratica nell’Unione;

c)

i depositi o i locali dell’operatore responsabile della partita.

3.   I controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 sono effettuati conformemente agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 5

Modifica della decisione 2007/275/CE

La decisione 2007/275/CE è così modificata:

1)

l’articolo 6 è soppresso;

2)

l’allegato II è soppresso.

Articolo 6

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

(3)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(4)  Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di prodotti composti da sottoporre a controlli ai posti di controllo frontalieri (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).


ALLEGATO

Elenco dei prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (articolo 3)

In questo elenco, che si basa sulla nomenclatura combinata (NC) utilizzata nell’Unione, figurano i prodotti composti che non necessitano di controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

Note relative alla tabella:

 

Colonna (1) — Codice NC

In questa colonna è indicato il codice NC. La NC, istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, è basata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («sistema armonizzato» - SA), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, ora Organizzazione mondiale delle dogane, e approvato con decisione 87/369/CEE del Consiglio (1). La NC riproduce le voci e le sottovoci a sei cifre del SA. La settima e l’ottava cifra identificano ulteriori sottovoci della NC.

Quando è utilizzato un codice a quattro, sei o otto cifre non preceduto da «ex», tutti i prodotti composti preceduti da tali quattro, sei o otto cifre o rientranti in quel codice non devono essere sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, salvo altrimenti disposto.

Qualora solo determinati prodotti composti specifici rientranti in un codice a quattro, sei od otto cifre contengano prodotti di origine animale e nella NC non esista una suddivisione specifica di tale codice, quest’ultimo è preceduto da «ex». Ad esempio, per quanto riguarda « ex 2001 90 65 », non sono prescritti controlli ai posti di controllo frontalieri per i prodotti riportati nella colonna (2).

 

Colonna (2) — Spiegazioni

In questa colonna sono fornite precisazioni sui prodotti composti ai quali si applica l’esenzione dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

Codici NC

Spiegazioni

(1)

(2)

1704 , ex 1806 20 , ex 1806 31 00 , ex 1806 32 , ex 1806 90 11 , ex 1806 90 19 , ex 1806 90 31 , ex 1806 90 39 , ex 1806 90 50 , ex 1806 90 90

Prodotti della confetteria (comprese le caramelle), cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1

ex 1902 19 , ex 1902 30 , ex 1902 40

Paste alimentari, tagliatelle e cuscus, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1

ex 1905 10 , ex 1905 20 , ex 1905 31 , ex 1905 32 , ex 1905 40 , ex 1905 90

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, cialde e cialdine, fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1

ex 2001 90 65 , ex 2005 70 00 , ex 1604

Olive ripiene di pesce, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1. Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1

ex 2104

Brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1

ex 2106

Integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti prodotti trasformati di origine animale (compresi glucosamina, condroitina o chitosano), che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1

ex 2208 70

Liquori, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1


(1)  Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 132/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/631 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2021

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Budaörsi őszibarack» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Budaörsi őszibarack» presentata dall’Ungheria è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Budaörsi őszibarack» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Budaörsi őszibarack» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2021

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 447 del 23.12.2020, pag. 21.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


19.4.2021   

IT

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L 132/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/632 DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 2021

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione e la decisione 2007/275/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme relative all’esecuzione dei controlli ufficiali da parte delle autorità competenti degli Stati membri su animali e merci che entrano nell’Unione al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione relativa alla filiera agroalimentare.

(2)

Conformemente al regolamento (UE) 2017/625 alcune categorie di animali e merci provenienti da paesi terzi devono essere presentate ad un posto di controllo frontaliero per i controlli ufficiali da effettuare prima del loro ingresso nell’Unione.

(3)

Il regolamento (UE) 2017/625 impone alla Commissione di stabilire elenchi di animali e prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale compresi prodotti derivati, prodotti compositi, fieno e paglia da presentare per i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri precisandone i rispettivi codici della nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2).

(4)

Al fine di agevolare i controlli ufficiali da parte delle autorità competenti ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento (UE) 2017/625, l’elenco stabilito nel presente regolamento dovrebbe descrivere in modo dettagliato animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia soggetti a tali controlli ufficiali.

(5)

Il presente regolamento sostituisce interamente le norme relative ai controlli ufficiali effettuati all’ingresso nell’Unione su animali e merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione (3). Tale regolamento di esecuzione dovrebbe pertanto essere abrogato.

(6)

Il regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione (4) stabilisce i casi e le condizioni in cui alcune merci a basso rischio, compresi i prodotti composti, potrebbero essere esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e fissa norme per l’esecuzione di controlli ufficiali specifici su dette merci. Il regolamento delegato (UE) 2021/630 sopprime le disposizioni della decisione 2007/275/CE della Commissione (5) che esentano i prodotti composti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Il presente regolamento sostituisce le restanti disposizioni della decisione 2007/275/CE relative ai prodotti composti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Al fine di garantire la chiarezza e la certezza del diritto, è pertanto opportuno abrogare la decisione 2007/275/CE.

(7)

Dato che il regolamento delegato (UE) 2021/630 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia che sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento (UE) 2017/625 e indica i rispettivi codici della nomenclatura combinata.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1.

«prodotto composto»: prodotto composto come definito all’articolo 2, punto 14), del regolamento delegato (UE) 2019/625;

2.

«setole di suino non trattate»: setole di suino non trattate come definite nell’allegato I, punto 33, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (6);

3.

«piume e parti di piume non trattate»: piume e parti di piume non trattate come definite nell’allegato I, punto 30, del regolamento (UE) n. 142/2011;

4.

«peli non trattati»: peli non trattati come definiti nell’allegato I, punto 32, del regolamento (UE) n. 142/2011;

5.

«prodotto intermedio»: prodotto intermedio come definito nell’allegato I, punto 35, del regolamento (UE) n. 142/2011;

6.

«pelli trattate»: pelli trattate come definite nell’allegato I, punto 28, del regolamento (UE) n. 142/2011;

7.

«lana non trattata»: lana non trattata come definita nell’allegato I, punto 31, del regolamento (UE) n. 142/2011.

Articolo 3

Controlli ufficiali degli animali e delle merci elencati nell’allegato

Gli animali, i prodotti di origine animale, il materiale germinale, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati, i prodotti composti e il fieno e la paglia elencati nell’allegato del presente regolamento sono sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 4

Abrogazioni

1.   Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 e la decisione 2007/275/CE sono abrogati a decorrere dal 21 aprile 2021.

2.   I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione, del 18 novembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e recante modifica della decisione 2007/275/CE (GU L 312 del 3.12.2019, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione (cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di prodotti composti da sottoporre a controlli ai posti di controllo frontalieri (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9).

(6)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).


ALLEGATO

ELENCO DI ANIMALI, PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, MATERIALE GERMINALE, SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E PRODOTTI DERIVATI, PRODOTTI COMPOSTI, FIENO E PAGLIA SOGGETTI A CONTROLLI UFFICIALI AI POSTI DI CONTROLLO FRONTALIERI DI CUI ALL’ARTICOLO 3

Note:

1.   Considerazioni generali

Le considerazioni generali sono aggiunte ad alcuni capitoli per chiarire quali animali o merci rientrano nei vari capitoli. Se del caso, si fa anche riferimento alle prescrizioni specifiche indicate nel regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (1).

L’elenco dei prodotti composti che soddisfano condizioni specifiche e che sono esenti da controlli ai posti di controllo frontalieri figura nel regolamento delegato (UE) 2021/630della Commissione [stabilito sulla base dell’articolo 48, lettera h), e dell’articolo 77, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) 2017/625 (2).

2.   Nota relativa al capitolo

Gli elenchi nel presente allegato sono strutturati in capitoli che corrispondono ai pertinenti capitoli nella nomenclatura combinata (NC) figuranti nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3).

Le note relative ai capitoli sono spiegazioni estratte, se necessario, dalle note relative ai singoli capitoli della NC.

3.   Estratti delle note esplicative e dei pareri di classificazione del sistema armonizzato

Altre informazioni sui diversi capitoli sono state estratte, se necessario, dalle note esplicative e dai pareri di classificazione del sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

Tabelle:

4.   Colonna (1) — Codice NC

In questa colonna è indicato il codice NC. La NC, istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, è basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA), conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata con la decisione 87/369/CEE del Consiglio (4). La NC riproduce le voci e le sottovoci a sei cifre del SA; solo la settima e l’ottava cifra costituiscono ulteriori sottovoci specifiche della NC.

Quando è utilizzato un codice a quattro cifre, tutti gli animali e le merci preceduti da tali quattro cifre o rientranti in quel codice devono essere sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, salvo altrimenti disposto. Nella maggior parte dei casi i codici NC pertinenti inclusi nel sistema TRACES di cui all’articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 sono disaggregati in codici a sei o otto cifre.

Qualora solo determinati animali e merci specifici rientranti in un codice a quattro, sei od otto cifre debbano essere sottoposti a controlli ufficiali e nella NC non esista una suddivisione specifica di tale codice, il codice è contrassegnato con «ex». In tal caso, gli animali e le merci che rientrano nel presente regolamento sono definiti dal codice NC, dalla corrispondente designazione della colonna (2) e dalle precisazioni e spiegazioni della colonna (3).

5.   Colonna (2) — Designazione delle merci

La designazione degli animali e delle merci è quella contenuta nella colonna «Designazione delle merci» della NC.

Fatte salve le regole per l’interpretazione della NC, il testo della designazione degli animali e delle merci della colonna (2) è considerato di carattere puramente indicativo perché gli animali le merci che rientrano nel presente regolamento sono determinati dai codici NC.

6.   Colonna (3) — Precisazioni e spiegazioni

In questa colonna sono fornite precisazioni sugli animali o sulle merci. Ulteriori informazioni sugli animali o sulle merci che rientrano nei diversi capitoli della NC sono contenute nelle note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (5).

I prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e al regolamento (UE) n. 142/2011 non sono identificati in modo specifico nel diritto dell’Unione. I controlli ufficiali devono essere svolti su prodotti parzialmente trasformati, che restano però prodotti grezzi destinati a ulteriore trasformazione in uno stabilimento riconosciuto o registrato nel luogo di destinazione. Gli ispettori ufficiali dei posti di controllo frontalieri devono valutare e specificare, ove necessario, se un prodotto derivato è sufficientemente trasformato da non richiedere ulteriori controlli ufficiali previsti dal diritto dell’Unione.

CAPITOLO 1

Animali vivi

Nota relativa al capitolo 1 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

«1.

Questo capitolo comprende tutti gli animali vivi, esclusi:

a)

i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici delle voci 0301, 0306, 0307 o 0308;

b)

le colture di microrganismi e gli altri prodotti della voce 3002;

c)

gli animali della voce 9508.»

Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato

«La voce 0106 include tra l’altro i seguenti animali domestici o selvatici:

A)

Mammiferi:

1)

primati;

2)

balene, delfini e marsovini (mammiferi dell’ordine dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi dell’ordine dei sireni); otarie e foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi);

3)

altri [quali renne, gatti, cani, leoni, tigri, orsi, elefanti, cammelli e dromedari, zebre, conigli, lepri, cervi, antilopi (diverse da quelle della sottofamiglia Bovinae), camosci, volpi, visoni, e altri animali destinati agli allevamenti di animali da pelliccia].

B)

Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine).

C)

Uccelli:

1)

uccelli rapaci;

2)

psittaciformi (compresi i pappagalli, cocorite, are e cacatua);

3)

altri (quali pernici, fagiani, quaglie, beccacce, beccaccini, piccioni, galli cedroni, ortolani, anatre selvatiche, oche selvatiche, tordi, merli, allodole, fringuelli, cinciallegre, colibrì, pavoni, cigni e altri uccelli non nominati nella voce 0105).

D)

Insetti, quali api (anche trasportati in arnie, gabbie o cassette).

E)

Altri, ad esempio rane.

Questa voce non comprende gli animali di circhi, serragli o di altri simili spettacoli animali ambulanti (voce 9508).»

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

0101

Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi

Tutti

0102

Animali vivi della specie bovina

Tutti

0103

Animali vivi della specie suina

Tutti

0104

Animali vivi delle specie ovina o caprina

Tutti

0105

Pollame vivo, vale a dire galli e galline della specie Gallus domesticus, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone

Tutti

0106

Altri animali vivi

Tutti, compresi tutti gli animali delle seguenti sottovoci:

0106 11 00 (primati);

0106 12 00 [balene, delfini e marsovini (mammiferi dell’ordine dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi dell’ordine dei sireni); foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)];

0106 13 00 [cammelli e altri camelidi (Camelidae)];

0106 14 (conigli e lepri);

0106 19 00 (altri): mammiferi diversi da quelli delle voci 0101 , 0102 , 0103 , 0104 , 0106 11 , 0106 12 , 0106 13 e 0106 14 ; sono compresi cani e gatti;

0106 20 00 (rettili, compresi i serpenti e le tartarughe marine);

0106 31 00 (uccelli: uccelli rapaci);

0106 32 00 (uccelli: psittaciformi, compresi i pappagalli, cocorite, are e cacatua);

0106 33 00 [struzzi; emù (Dromaius novaehollandiae)];

0106 39 (altri): sono compresi gli uccelli diversi da quelli delle voci 0105 , 0106 31 , 0106 32 e 0106 33 , inclusi i piccioni;

0106 41 00 (api);

0106 49 00 (altri insetti diversi dalle api);

0106 90 00 (altri): tutti gli altri animali vivi non compresi altrove, diversi da mammiferi, rettili, uccelli e insetti. Sono comprese in questa voce le rane vive, destinate a vivai o al consumo umano.

CAPITOLO 2

Carni e frattaglie commestibili

Nota relativa al capitolo 2 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

«1.

Questo capitolo non comprende:

a)

per quanto riguarda le voci da 0201 a 0208 e la voce 0210, i prodotti non atti all’alimentazione umana;

b)

le budella, le vesciche e gli stomaci di animali (voce 0504), nonché il sangue di animali (voci 0511 o 3002);

c)

i grassi animali, diversi dai prodotti della voce 0209 (capitolo 15).

…»

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

Tutte. Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.

0202

Carni di animali della specie bovina, congelate

Tutte. Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.

0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

Tutte. Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

Tutte. Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.

0205 00

Carne di cavallo, asino, mulo o bardotto, fresca, refrigerata o congelata

Tutte. Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.

0206

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

Tutte. Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.

0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105

Tutte. Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.

0208

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate

Tutte. Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.

Sono comprese le altre materie prime per la produzione di gelatina o collagene destinati al consumo umano. Sono comprese tutte le carni e frattaglie commestibili delle seguenti sottovoci:

0208 10 (di conigli o di lepri)

0208 30 00 (di primati)

0208 40 [di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell’ordine dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi dell’ordine dei sireni); di foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)]

0208 50 00 (di rettili, compresi i serpenti e le tartarughe marine)

0208 60 00 [di cammelli e altri camelidi (Camelidae)]

0208 90 (altre: di piccioni domestici; di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri; ecc.): sono comprese le carni di quaglie, renne o qualsiasi altra specie di mammiferi. Sono comprese le cosce di rane con il codice NC 0208 90 70 .

0209

Grasso di maiale, privo di carne magra e grasso di pollame, non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati

Tutti, compresi i grassi, anche trasformati, descritti nella colonna (2), anche se destinati esclusivamente ad uso industriale (non idonei al consumo umano).

0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie

Tutte, comprese le carni, i prodotti a base di carne e gli altri prodotti di origine animale.

Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.

Sono comprese le proteine animali trasformate e le orecchie di maiale essiccate destinate al consumo umano. Anche quando tali orecchie di maiale essiccate sono usate come cibo per animali, l’allegato del regolamento (CE) n. 1125/2006 della Commissione (7) precisa che possono essere comprese nel codice NC 0210 99 49 . Le frattaglie essiccate e le orecchie di maiale non atte al consumo umano sono comprese nel codice NC 0511 99 85 .

Le ossa destinate al consumo umano sono comprese nella voce 0506 .

Le salsicce sono comprese nella voce 1601 .

Gli estratti e i sughi di carne sono compresi nella voce 1603 .

I ciccioli sono compresi nella voce 2301 .

CAPITOLO 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

Considerazioni generali

Questo capitolo comprende sia i pesci vivi destinati all’allevamento e alla riproduzione e i pesci ornamentali vivi, sia i pesci o i crostacei trasportati vivi ma importati per il consumo umano.

Tutti i prodotti di questo capitolo sono soggetti a controlli ufficiali.

Note relative al capitolo 3 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

«1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i mammiferi della voce 0106;

b)

le carni dei mammiferi della voce 0106 (voci 0208 o 0210);

c)

i pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi) e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici, morti, non atti all’alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione (capitolo 5); le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all’alimentazione umana (voce 2301);

d)

il caviale ed i succedanei del caviale preparati con uova di pesce (voce 1604).

…»

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

0301

Pesci vivi

Tutti, compresi trote, anguille, carpe o qualsiasi altra specie o pesce importati a fini di allevamento o riproduzione.

I pesci vivi importati per il consumo umano diretto sono trattati, ai fini dei controlli ufficiali, come se fossero prodotti.

Sono compresi i pesci ornamentali delle sottovoci 0301 11 00 e 0301 19 00 .

0302

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304

Tutti, compresi fegati, uova e lattimi, freschi o refrigerati, con il codice NC 0302 91 00 .

0303

Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304

Tutti, compresi fegati, uova e lattimi, congelati, della sottovoce 0303 91 .

0304

Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

Tutti

0305

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

Tutti, compresi altri prodotti della pesca, quali farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana, nonché teste, code e stomaco di pesci e altri prodotti della pesca.

0306

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, atti all’alimentazione umana

Tutti:

i crostacei vivi importati per il consumo umano diretto sono considerati e trattati, ai fini dei controlli ufficiali, come se fossero prodotti.

Sono compresi le artemie saline ornamentali e le loro cisti utilizzate per acquari e tutti i crostacei ornamentali vivi.

0307

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di molluschi, atti all’alimentazione umana

Sono compresi i molluschi cotti e poi affumicati. Gli altri molluschi cotti sono compresi nella voce 1605 .

Sono i compresi molluschi ornamentali vivi.

I molluschi vivi importati per il consumo umano diretto sono considerati e trattati, ai fini dei controlli ufficiali, come se fossero prodotti.

Sono comprese tutte le sottovoci da 0307 11 a 0307 99 , ad esempio:

0307 60 (lumache, diverse da quelle di mare): sono compresi i gasteropodi terrestri delle specie Helix pomatia, Helix aspersa, Helix lucorum e le specie appartenenti alla famiglia degli acatinidi. Sono comprese le lumache vive (lumache d’acqua dolce incluse) per il consumo umano diretto e anche le carni di lumaca per il consumo umano. Sono comprese le lumache leggermente precotte o pretrattate. I prodotti ulteriormente trattati sono compresi nella voce 1605 .

0307 91 00 [altri molluschi vivi, freschi o refrigerati, ossia diversi da ostriche, pettinidi, mitili (Mytilus spp., Perna spp.), seppie, calamari, polpi, lumache di mare, vongole, cardidi, arche, abaloni (Haliotis spp.) e strombi (Strombus spp.): sono comprese le carni di specie di lumache di mare, con o senza guscio].

0307 99 [altri molluschi diversi da quelli vivi, freschi, refrigerati o congelati, ossia diversi da ostriche, pettinidi, mitili (Mytilus spp., Perna spp.), seppie, calamari, polpi, lumache di mare, vongole, cardidi, arche, abaloni (Haliotis spp.) e strombi (Strombus spp.): sono anche comprese farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di tali molluschi, atti all’alimentazione umana].

0308

Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai molluschi, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, atti all’alimentazione umana

Tutti

CAPITOLO 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

Note relative al capitolo 4 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

«1.

Si considera come «latte» il latte intero e il latte parzialmente o totalmente scremato.

2.

Ai sensi della voce 0405 sono considerati come:

a)

«burro» il burro naturale, il burro di siero di latte e il burro «ricombinato» (fresco, salato o rancido anche in recipienti ermeticamente chiusi) che provengono esclusivamente dal latte, il cui tenore di materie grasse lattiere è uguale o superiore a 80 % ma non superiore a 95 %, in peso, il cui tenore massimo di materie solide non grasse del latte è di 2 %, in peso, e il cui tenore massimo di acqua è di 16 % in peso. Il burro non contiene emulsionanti aggiunti ma può contenere cloruro di sodio, coloranti alimentari, sali di neutralizzazione ed innocue colture di batteri lattici;

b)

«paste da spalmare lattiere» le emulsioni del tipo acqua-nell’olio che possono essere spalmate e che contengono materie grasse lattiere come sole materie grasse e il cui tenore di materie grasse lattiere è uguale o superiore a 39 % ma inferiore a 80 % in peso.

3.

I prodotti ottenuti per concentrazione di siero di latte con aggiunta di latte o di materie grasse del latte sono da classificare come formaggi nella voce 0406, a condizione che presentino le tre caratteristiche seguenti:

a)

avere tenore di materie grasse del latte, calcolate in peso, sull’estratto secco, uguale o superiore a 5 %;

b)

avere tenore di estratto secco, calcolato in peso, di almeno 70 % ma non superiore a 85 %;

c)

essere messi in forma o suscettibili di esserlo.

4.

Questo capitolo non comprende:

a)

i prodotti ottenuti dal siero di latte e che contengono, in peso, più di 95 % di lattosio espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca (voce 1702);

b)

i prodotti ottenuti dal latte sostituendo uno o più dei suoi elementi costitutivi naturali (ad esempio, i grassi butirrici) con un’altra sostanza (ad esempio, i grassi oleici) (voce 1901 o 2106); oppure

c)

le albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte, che contengono, in peso calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte) (voce 3502) nonché le globuline (voce 3504).

…»

Estratti delle note esplicative del sistema armonizzato

«La voce 0408 comprende le uova intere sgusciate e i tuorli di tutti i volatili. I prodotti di questa voce possono essere freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati (ad esempio le cosiddette «uova lunghe» di forma cilindrica), congelati o altrimenti conservati. Rientrano in questa voce tutti questi prodotti, compresi quelli con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, e quelli per uso alimentare o industriale (ad esempio concia).

Questa voce non comprende:

a)

olio di tuorlo d’uovo (voce 1506);

b)

preparazioni a base di uova con condimenti, spezie o altri additivi (voce 2106);

c)

lecitina (voce 2923);

d)

albume d’uovo separato (ovoalbumina) (voce 3502).

La voce 0409 comprende il miele prodotto dalle api (Apis mellifera) o da altri insetti, centrifugato o in favo o contenente pezzi di favo, purché senza aggiunta di zucchero o di altre sostanze. Detto miele può essere denominato secondo l’origine floreale, il luogo di origine, il colore.

La voce 0409 non comprende i succedanei del miele, neppure mescolati con miele naturale (voce 1702).

La voce 0410 comprende i prodotti di origine animale atti all’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove nella nomenclatura combinata. Essa comprende:

a)

uova di tartaruga; uova deposte da tartarughe marine o d’acqua dolce; possono essere fresche, essiccate o altrimenti conservate.

È escluso l’olio di uova di tartaruga (voce 1506);

b)

nidi di rondine. Tali nidi sono costituiti da una sostanza secreta dal volatile che si solidifica rapidamente per esposizione all’aria.

I nidi si possono presentare non trattati o possono essere stati puliti per rimuovere piume, calugine, polvere e altre impurità al fine di renderli adatti al consumo. Generalmente si presentano sotto forma di listarelle o filamenti biancastri.

I nidi di rondine hanno un elevato contenuto proteico e sono quasi esclusivamente utilizzati nella produzione di zuppe o di altre preparazioni alimentari.

La voce 0410 non comprende il sangue animale, anche commestibile, liquido o disseccato (voce 0511 o 3002).»

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Tutti.

In questa voce è compreso il latte per l’alimentazione animale, mentre gli alimenti per animali contenenti latte sono compresi nella voce 2309 .

Il latte per scopi terapeutici/profilattici è compreso nella voce 3001 .

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Tutti

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

Tutti, compresi la crema, contenente aromatizzanti o frutta, e il latte fermentato e congelato per il consumo umano.

Il gelato è compreso nella voce 2105 .

Le bevande contenenti latte aromatizzato con cacao o altre sostanze sono comprese nella voce 2202 .

0404

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove

Tutti, compresi i prodotti lattieri per lattanti.

Il codice NC 0404 10 48 comprende il colostro bovino allo stato liquido, sgrassato e decaseinato, per il consumo umano, e il codice NC 0404 90 21 comprende il colostro in polvere a basso tenore di grasso, essiccato mediante nebulizzazione e non decaseinato, per il consumo umano.

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere

Tutti

0406

Formaggi e latticini

Tutti

0407

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte

Tutte, comprese le uova da cova e le uova esenti da patogeni specifici, le uova fertilizzate per incubazione (0407 11 e 0407 19 ).

Sono comprese le uova fresche (da 0407 21 a 0407 29 ) e altre uova (0407 90 ), atte e non atte all’alimentazione umana.

Sono comprese le «uova dei cent’anni».

L’ovoalbumina atta e non atta all’alimentazione umana è compresa nella voce 3502 .

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Tutti: questa voce comprende gli ovoprodotti, anche trattati termicamente e i prodotti non atti all’alimentazione umana.

0409 00 00

Miele naturale

Tutti

0410 00 00

Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

Tutti.

Questa voce comprende la «pappa reale» e la propoli (utilizzata nella fabbricazione di prodotti farmaceutici e integratori alimentari) e altri materiali di origine animale per il consumo umano, fuorché le ossa (comprese nella voce 0506 ).

Sono compresi in questo codice NC gli insetti o le uova di insetti destinati al consumo umano.

CAPITOLO 5

Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove

Considerazioni generali

Le prescrizioni specifiche per determinati prodotti di questo capitolo sono stabilite nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, del regolamento (UE) n. 142/2011:

 

Riga 7: setole di suino

 

Riga 8: lana e peli non trattati ottenuti da animali diversi da quelli della specie suina

 

Riga 9: piume, parti di piume e piumino trattati.

Note relative al capitolo 5 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

«1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i prodotti commestibili, diversi dalle budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi e dal sangue animale (liquido o disseccato);

b)

i cuoi, le pelli, comprese le pelli da pellicceria, diversi dai prodotti della voce 0505, nonché dai ritagli e cascami simili di pelli gregge o di pelle della voce 0511 (capitoli 41 o 43);

c)

le materie prime tessili di origine animale, diverse dal crine e dai cascami di crine (sezione XI); oppure

d)

i grovigli e le ciocche preparati per oggetti di spazzolificio (voce 9603).

3.

Nella nomenclatura si considera come «avorio» la materia fornita dalle zanne di elefante, di ippopotamo, di tricheco, di narvalo, di cinghiale, dalle corna di rinoceronte, nonché dai denti di tutti gli animali.

4.

Nella nomenclatura si considerano come «crini» i peli della criniera o della coda degli equini o dei bovini. La voce 0511 comprende, tra l’altro, crini e cascame di crini, anche in strati, con o senza supporto.»

Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato

«La voce 0505 comprende:

1)

pelli e altre parti di uccelli (ad esempio teste, ali) rivestite delle loro piume o della loro calugine, e

2)

piume, penne e loro parti (anche rifilate) e calugine,

purché siano gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione, ma non altrimenti lavorate o montate.

Nella voce 0505 rientrano anche le polveri, le farine e i cascami di piume, penne o loro parti.»

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

0502 10 00

Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole

Tutte, trattate e non trattate.

0504 00 00

Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati

Tutti, compresi stomaci, vesciche e intestini puliti, salati, secchi o sottoposti a trattamento termico, di origine bovina, suina, ovina, caprina o di pollame.

Ex05 05

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

Tutti, compresi i trofei di caccia di volatili ed escluse le piume ornamentali trattate, le piume trattate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trattate inviate a privati per fini non industriali.

L’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 142/2011 vieta l’importazione e il transito nell’Unione di piume, parti di piume e piumino non trattati.

I controlli ufficiali si applicano alle piume indipendentemente dal loro trattamento, come previsto nell’allegato XIII, capo VII, punto C, del regolamento (UE) n. 142/2011.

Altre prescrizioni specifiche per i trofei di caccia sono stabilite nell’allegato XIV, capo II, sezione 5, del regolamento (UE) n. 142/2011.

L’allegato XIV, capo II, sezione 6, del regolamento (UE) n. 142/2011 comprende le piume e penne dei tipi utilizzati per l’imbottitura e la calugine, gregge o altre piume.

0506

Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie

Sono comprese le ossa usate come articoli da masticare per cani e le ossa per la produzione di gelatina o di collagene, se ottenute da carcasse macellate per il consumo umano.

La farina d’ossa destinata al consumo umano è compresa nella voce 0410 .

Le prescrizioni specifiche per questi prodotti non destinati al consumo umano sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, righe 6 (trofei di caccia), 11 [ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) destinati a usi diversi dall’alimentazione animale, concimi organici o ammendanti] e 12 (articoli da masticare per cani) del regolamento (UE) n. 142/2011.

0507

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

Sono compresi i trofei di caccia trattati di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi e denti.

Le prescrizioni specifiche per i trofei di caccia sono stabilite nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 6, del regolamento (UE) n. 142/2011.

Ex05080000

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

Conchiglie vuote destinate all’alimentazione umana e a essere utilizzate come materia prima per la glucosamina.

Sono compresi anche le conchiglie e i carapaci, incluse gli ossi di seppie, con tessuti molli o carni di cui all’articolo 10, lettera k), punto i), del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Ex05100000

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi, bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

Ambra grigia e cantaridi sono escluse.

In questo codice rientrano le ghiandole, altre sostanze di origine animale e la bile.

Le ghiandole ed altre sostanze disseccate sono comprese nella voce 3001 .

Le prescrizioni specifiche possono essere indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 14 del regolamento (UE) n. 142/2011 per i sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, diversi dagli alimenti greggi per animali da compagnia, e di prodotti derivati destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi (per prodotti farmaceutici e altri prodotti tecnici).

Ex05 11

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana

Tutti.

Sono compresi il materiale genetico (sperma ed embrioni di origine animale, ad esempio delle specie bovina, ovina, caprina, equina e suina) e i sottoprodotti di origine animale di materiali delle categorie 1 e 2 di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Esempi di prodotti di origine animale che rientrano nelle sottovoci da 0511 10 a 0511 99 :

0511 10 00 (sperma di tori).

0511 91 (prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici): tutti, compresi le uova di pesce destinate alla riproduzione, gli animali morti, i sottoprodotti di origine animale per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia e di prodotti farmaceutici e di altri prodotti tecnici. Sono compresi gli animali morti di cui al capitolo 3, non commestibili o riconosciuti non atti all’alimentazione umana, ad esempio le dafnidi, note come pulci d’acqua, e altri ostracodi o fillopodi, essiccati, per l’alimentazione di pesci d’acquario; sono comprese le esche per la pesca.

Ex05119910 (nervi e tendini, ritagli e altri cascami simili di cuoio o pelli gregge).

I controlli ufficiali sono necessari per le pelli non trattate di cui all’allegato XIII, capo V, lettera C, punto 2, del regolamento (UE) n. 142/2011, se conformi all’allegato XIII, capo V, lettera B, punto 1 o lettera C, punto1, del regolamento (UE) n. 142/2011.

Ex05119931 (spugne naturali di origine animale gregge): tutte, se destinate all’alimentazione umana; se non destinate all’alimentazione umana, solo quelle destinate alla produzione di alimenti per animali da compagnia. Le prescrizioni specifiche per il consumo non umano sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 12, del regolamento (UE) n. 142/2011.

Ex05119939 (spugne diverse dalle spugne naturali di origine animale gregge): tutte, se destinate all’alimentazione umana; se non destinate all’alimentazione umana, solo quelle destinate alla produzione di alimenti per animali da compagnia. Le prescrizioni specifiche per il consumo non umano sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 12, del regolamento (UE) n. 142/2011.

Ex05119985 (altri prodotti di origine animale non nominati né compresi altrove; animali morti di cui al capitolo 1, non atti all’alimentazione umana): questa voce comprende embrioni, ovuli, sperma e materiale genetico non rientranti nella voce 0511 10 e di specie diverse da quella bovina. Sono compresi i sottoprodotti di origine animale per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia o di altri prodotti tecnici.

Sono compresi i crini di cavallo non trattati, i prodotti dell’apicoltura diversi dalle cere per apicoltura o per uso tecnico, lo spermaceti per uso tecnico, gli animali morti di cui al capitolo 1 non commestibili o non atti all’alimentazione umana (ad esempio cani, gatti, insetti), il materiale di origine animale le cui caratteristiche essenziali non sono state cambiate e il sangue animale commestibile non proveniente da pesci, per l’alimentazione umana.

CAPITOLO 6

Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale

Considerazioni generali

Questo capitolo comprende il bianco di funghi (micelio) in un compost di letame sterilizzato di origine animale.

Estratto delle note esplicative della NC

« 0602 90 10 Bianco di funghi (micelio)

Con la denominazione «bianco di funghi» si designa un intreccio di fili sottili (tallo o micelio), spesso sotterraneo, che vive e cresce alla superficie delle sostanze animali o vegetali in decomposizione o che si sviluppa nei tessuti stessi e che dà origine ai funghi.

Rientra in questa sottovoce il prodotto che consiste in micelium non ancora completamente sviluppato, presentato sotto forma di particelle microscopiche depositate su un composto costituito da letame equino sterilizzato (miscela di paglia e di escrementi di cavallo).»

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

Ex06029010

Bianco di funghi (micelio)

Unicamente se contenente stallatico trasformato di origine animale, le prescrizioni specifiche sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.

CAPITOLO 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

Ex12129995

Altri prodotti vegetali impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove

Polline di api.

Ex12130000

Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets

Solo la paglia.

Ex12 14 90

Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellet: diversi dalla farina e dagli agglomerati in forma di pellet, di erba medica

Solo il fieno.

CAPITOLO 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale

Considerazioni generali

Tutti i grassi e gli oli di origine animale. Le prescrizioni specifiche per i prodotti seguenti sono indicate nell’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011:

1.

grassi fusi e olio di pesce al capo I, sezione 1, tabella 1, riga 3;

2.

grassi fusi di materiali della categoria 2 destinati a determinati usi esterni alla catena dei mangimi per animali d’allevamento (ad esempio usi oleochimici) al capo II, sezione 1, tabella 2, riga 17;

3.

derivati lipidici al capo II, sezione 1, tabella 2, riga 18.

I derivati lipidici comprendono i prodotti di prima trasformazione dei grassi e degli oli allo stato puro, prodotti con un metodo indicato nell’allegato XIII, capo XI, punto 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.

I derivati miscelati ad altri materiali sono sottoposti a controlli ufficiali.

Note relative al capitolo 15 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

«1.

Questo capitolo non comprende:

a)

il lardo e il grasso di maiale o di volatili della voce 0209;

b)

il burro, il grasso e l’olio di cacao (voce 1804);

c)

le preparazioni alimentari contenenti, in peso, più di 15 % di prodotti della voce 0405 (generalmente capitolo 21);

d)

i ciccioli (voce 2301) e i residui delle voci da 2304 a 2306;

3.

La voce 1518 non comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni semplicemente denaturati, essi restano classificati nella voce che comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni non denaturati corrispondenti.

4.

Le paste di saponificazione (soapstocks), le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerolo rientrano nella voce 1522.»

Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato

«La voce 1516 comprende i grassi e gli oli animali e vegetali che hanno subito una trasformazione chimica specifica del tipo indicato di seguito, ma non sono stati ulteriormente preparati.

La voce comprende anche le frazioni di grassi e di oli animali o vegetali che hanno subito trattamenti analoghi.

L’idrogenazione, che si ottiene ponendo i prodotti a contatto con idrogeno puro a una temperatura e pressione adeguate in presenza di un catalizzatore (generalmente nickel finemente suddiviso), innalza il punto di fusione dei grassi e conferisce agli oli maggiore densità trasformando i gliceridi insaturi (ad esempio degli acidi oleico, linoleico ecc.) in gliceridi saturi con un punto di fusione più alto (ad esempio degli acidi palmitico, stearico ecc.).

La voce 1518 comprende i miscugli o le preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi od oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove.

Questa parte comprende, tra l’altro, gli oli per friggere già utilizzati contenenti per esempio olio di ravizzone, olio di soia e un’esigua quantità di grassi animali, impiegati nella preparazione di alimenti per animali.

La voce comprende anche i grassi e gli oli o le loro frazioni idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, se la modifica riguarda più di un grasso od olio.»

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

1501

Grasso di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503

Tutti

1502

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503

Tutti

1503 00

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

Tutti

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Tutti, oli di pesce e oli di prodotti della pesca e di mammiferi marini.

Le preparazioni alimentari diverse sono generalmente comprese nella voce 1517 o nel capitolo 21.

1505 00

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

Tutti, grasso di lana importato come grasso fuso ai sensi dell’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 o lanolina importata come prodotto intermedio.

1506 00 00

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Tutti.

Grassi e oli non frazionati e anche le loro frazioni iniziali prodotti con un metodo indicato nell’allegato XIII, capo XI, punto 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.

1516 10

Grassi e oli animali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

Tutti i grassi e gli oli animali

Per i controlli ufficiali i derivati lipidici comprendono prodotti di prima trasformazione derivati da grassi e oli animali allo stato puro, prodotti con un metodo indicato nell’allegato XIII, capo XI, punto 1, del regolamento (UE) 142/2011.

Ex15 17

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.

Ex15180091

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516

Unicamente se contenenti grassi e oli animali.

Derivati lipidici prodotti con un metodo indicato nell’allegato XIII, capo XI, punto 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.

Le prescrizioni specifiche sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 17 (grassi fusi) e 18 (derivati lipidici), del regolamento (UE) n. 142/2011.

Ex15180095

Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi e di oli animali o di grassi e di oli animali e vegetali o loro frazioni

Unicamente grassi e preparati oleosi, grassi fusi e derivati lipidici di origine animale; compreso l’olio da cucina già utilizzato, destinato ad essere impiegato nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Derivati lipidici prodotti con uno dei metodi di cui all’allegato XIII, capo XI, punto 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.

Ex15180099

Altri

Unicamente se contenenti grassi di origine animale.

Ex15200000

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.

1521 90 91

Cere di api e di altri insetti gregge

Tutte, sono comprese le cere d’api sotto forma di favi, le cere d’api gregge per l’apicoltura o per usi tecnici.

L’articolo 25, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 142/2011 vieta l’importazione e il transito nell’Unione di cera d’api sotto forma di favi.

Le prescrizioni specifiche per i sottoprodotti apicoli sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 10, del regolamento (UE) n. 142/2011.

1521 90 99

Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate, diverse da quelle gregge

Tutte, sono comprese le cere trasformate o raffinate, anche imbianchite o colorate, per l’apicoltura o per usi tecnici.

Le prescrizioni specifiche per i sottoprodotti apicoli sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 10, del regolamento (UE) n. 142/2011.

I sottoprodotti apicoli diversi delle cere di api devono essere sottoposti a controlli ufficiali nell’ambito del codice 0511 99 85 «Altri».

Ex15 22 00

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.

Le prescrizioni specifiche sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 18 (derivati lipidici), del regolamento (UE) n. 142/2011.

CAPITOLO 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Note relative al capitolo 16 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

«1.

Questo capitolo non comprende le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei, i molluschi o altri invertebrati acquatici, preparati o conservati mediante i processi previsti nei capitoli 2, 3 o nella voce 0504.

2.

Le preparazioni alimentari rientrano in questo capitolo purché contengano più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti. Le preparazioni che contengono due o più dei suddetti prodotti, sono classificate nella voce del capitolo 16 corrispondente al prodotto prevalente in peso. Tali disposizioni non si applicano ai prodotti farciti della voce 1902, né alle preparazioni delle voci 2103 o 2104.

Per le preparazioni che contengono fegato le disposizioni della seconda frase di cui sopra non si applicano per determinare le sottovoci all’interno delle voci 1601 e 1602.

…»

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

Tutti, comprese le conserve di carni sotto varie forme.

1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

Tutti, comprese le conserve di carni sotto varie forme.

1603 00

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Tutti, compresi gli estratti di carne e i concentrati di carne, la proteina di pesce gelificata, refrigerata o congelata, e anche la cartilagine di squalo.

1604

Preparazioni o conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

Tutti, le preparazioni culinarie cotte o precotte contenenti o mescolate con pesce o prodotti della pesca.

Sono comprese le preparazioni di surimi con il codice NC 1604 20 05 .

Sono comprese le conserve di pesce e di caviale in recipienti a chiusura ermetica nonché il sushi (purché non debbano essere classificati in un codice NC di cui al capitolo 19).

I cosiddetti spiedini di pesce (carne di pesce cruda o gamberetti crudi con verdure serviti su uno stecchino di legno) sono classificati con il codice NC 1604 19 97 .

1605

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

Tutti, comprese le lumache pronte o semipreparate, le conserve di crostacei o di altri invertebrati acquatici nonché la polvere di mitili comuni.

CAPITOLO 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri

Note relative al capitolo 17 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

«1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao (voce 1806);

b)

gli zuccheri chimicamente puri (diversi dal saccarosio, dal lattosio, dal maltosio, dal glucosio e dal fruttosio o levulosio) e gli altri prodotti della voce 2940;

…»

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

Ex17 02

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale

Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.

Zuccheri e succedanei del miele, se mescolati con miele naturale.

Ex17 04

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.

CAPITOLO 18

Cacao e sue preparazioni

Note relative al capitolo 18 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

«1.

Questo capitolo non comprende le preparazioni delle voci 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 o 3004.

2.

La voce 1806 comprende i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao, nonché, con riserva delle disposizioni della nota 1 di questo capitolo, le altre preparazioni alimentari che contengono cacao.

…»

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

Ex18 06

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.

CAPITOLO 19

Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria

Note relative al capitolo 19 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

«1.

Questo capitolo non comprende:

a)

ad eccezione dei prodotti farciti della voce 1902, le preparazioni alimentari contenenti più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salami, di carni, di frattaglie, di sangue, di pesci o di crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);

…»

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

Ex19 01

Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.

Sono compresi i prodotti alimentari non cotti (ad esempio le pizze) contenenti prodotti di origine animale.

Le preparazioni culinarie sono comprese nei capitoli 16 e 21.

Ex19021100

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate

Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.

Ex19022010

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici

Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.

Ex19022030

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.

Ex19022091

Paste alimentari farcite cotte

Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.

Ex19022099

Altre [altre paste alimentari farcite, non cotte]

Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.

Ex19 02 30

Altre paste alimentari diverse dalle sottovoci 1902 11 , 1902 19 e 1902 20

Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.

Ex19 02 40

Cuscus

Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.

Ex19041010

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura a base di granturco

Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.

Ex19049010

Preparazioni alimentari a base di riso

Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.

Per esempio, sushi (purché non debbano essere classificati nel capitolo 16).

Ex19 05

Prodotti della pasticceria

Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.

CAPITOLO 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante

Note relative al capitolo 20 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

«1.

Questo capitolo non comprende:

b)

le preparazioni alimentari contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici o di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);

…»

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

Ex20 01

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico

Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.

Ex20 04

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.

Ex20 05

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.

CAPITOLO 21

Preparazioni alimentari diverse

Note relative al capitolo 21 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

«1.

Questo capitolo non comprende:

e)

le preparazioni alimentari, diverse dai prodotti descritti nelle voci 2103 o 2104, contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce, di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);

3.

Ai sensi della voce 2104, per «preparazioni alimentari composte omogeneizzate» si intendono le preparazioni costituite da una miscela finemente omogeneizzata di più sostanze di base, quali carne, pesce, ortaggi, legumi, frutta, condizionate per la vendita al minuto per l’alimentazione di lattanti o bambini o per usi dietetici, in recipienti, il cui contenuto, in peso netto, non supera 250 g. Per l’applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla miscela, come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere, in modesta quantità, frammenti visibili.

Note complementari

5.

Altre preparazioni alimentari presentate in dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, e destinate ad essere usate come integratori alimentari, sono classificate alla voce 2106, se non nominate o comprese altrove.

…»

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

Ex21 01

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.

Ex21 03

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata

Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.

Ex21 04

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.

Ex21 05 00

Gelati, anche contenenti cacao

Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.

Ex21 06 10

Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate

Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.

Ex21069051

Sciroppo di lattosio

Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.

Ex21069092

Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio e meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.

Ex21069098

Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.

CAPITOLO 22

Bevande, liquidi alcolici ed aceti

Note relative al capitolo 22 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

»…

3.

Ai sensi della voce 2202, per «bevande non alcoliche» si intendono le bevande il cui titolo alcolometrico volumico non supera 0,5 % vol. Le bevande alcoliche sono classificate, secondo il caso, nelle voci da 2203 a 2206 oppure nella voce 2208.

…»

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

Ex22029991

Altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 , aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 inferiore a 0,2 %

Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.

Ex22029995

Altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 , aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 uguale o superiore a 0,2 % ma inferiore a 2 %

Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.

Ex22029999

Altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 , aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 uguale o superiore a 2 %

Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.

Ex22 08 70

Liquori

Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.

CAPITOLO 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali

Nota relativa al capitolo 23 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

«1.

Rientrano nella voce 2309 i prodotti dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove, ottenuti dal trattamento di materie vegetali o animali e che, per tal motivo, hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia d’origine, diversi dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivati da questo trattamento.

…»

Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato

«I ciccioli sono i tessuti membranosi rimanenti dopo la fusione di grasso di maiale o di altri grassi animali. Essi sono utilizzati soprattutto nella preparazione di alimenti per animali (ad esempio biscotti per cani) ma rimangono nella voce 2301 anche se sono atti all’alimentazione umana.»

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

2301

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana; ciccioli

Tutti, comprese le proteine animali trasformate non destinate al consumo umano, la farina di carne non destinata al consumo umano e i ciccioli, anche per il consumo umano.

La farina di piume è compresa nella voce 0505 .

Le prescrizioni specifiche per le proteine animali trasformate sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.

Ex23 09

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali

Tutti, purché contenenti prodotti di origine animale, eccetto le sottovoci 2309 90 20 e 2309 90 91 .

Sono compresi, tra l’altro, gli alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto (sottovoce 2309 10 ), contenenti prodotti di origine animale e prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini (codice NC 2309 90 10 ). Prodotti per l’alimentazione degli animali, comprese le miscele di farine (ad esempio di zoccoli e corna).

Questa voce comprende il latte liquido, il colostro e i prodotti contenenti prodotti lattieri, colostro o carboidrati, tutti atti all’alimentazione degli animali ma non al consumo umano.

Sono compresi gli alimenti per animali da compagnia, gli articoli da masticare per cani e le miscele di farine; le miscele possono contenere insetti morti.

Le prescrizioni specifiche per gli alimenti per animali da compagnia, compresi gli articoli da masticare, sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 12, del regolamento (UE) n. 142/2011.

Sono compresi i prodotti a base di uova non destinati al consumo umano e altri prodotti trasformati di origine animale non destinati al consumo umano.

Le prescrizioni specifiche per i prodotti a base di uova sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 9, del regolamento (UE) n. 142/2011.

CAPITOLO 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

Ex28352500

Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico)

Unicamente di origine animale.

Le prescrizioni specifiche per il fosfato dicalcico sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 6, del regolamento (UE) n. 142/2011.

Ex28352600

Altri fosfati di calcio

Unicamente fosfato tricalcico di origine animale.

Le prescrizioni specifiche per il fosfato tricalcico sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 7, del regolamento (UE) n. 142/2011.

CAPITOLO 29

Prodotti chimici organici

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

Ex29 22 41

Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti

Unicamente di origine animale.

Ex29 22 42

Acido glutammico e suoi sali

Unicamente di origine animale.

Ex29 22 43

Acido antranilico e suoi sali

Unicamente di origine animale.

Ex29 22 49

Ammino-acidi, diversi da quelli contenenti più d’un tipo di funzione ossigenata, loro esteri; sali di tali prodotti

Unicamente di origine animale.

Ex29252900

Altre immine e loro derivati diversi dal clordimeforme (ISO); sali di tali prodotti

Creatina di origine animale.

Ex29 30

Tiocomposti organici

Aminoacidi di origine animale, quali:

Ex29309013 cisteina e cistina;

Ex29309016 derivati di cisteina o cistina.

Ex29329900

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno

Unicamente di origine animale, per esempio glucosamina, glucosamina-6-fosfato e loro solfati.

Ex29420000

Altri composti organici

Unicamente di origine animale.

CAPITOLO 30

Prodotti farmaceutici

Considerazioni generali

I medicinali finiti che non sono contemplati dai regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011 sono esclusi dall’elenco. Sono compresi i prodotti intermedi.

Nella voce 3001 (ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove) sono rilevanti per i controlli ufficiali unicamente i prodotti di origine animale delle sottovoci 3001 20 e 3001 90. Si rinvia alle seguenti prescrizioni specifiche indicate nell’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011:

1.

capo II, sezione 1, tabella 2, riga 2 per il sangue e i prodotti sanguigni, esclusi quelli di equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti tecnici; e

2.

capo II, sezione 1, tabella 2, riga 3 per il sangue e i prodotti sanguigni di equidi; e

3.

capo II, sezione 1, tabella 2, riga 14 per i sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, diversi dagli alimenti greggi per animali da compagnia, e di prodotti derivati destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi.

Nella voce 3002 [sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili] sono rilevanti per i controlli ufficiali unicamente le sottovoci 3002 12 e 3002 90. Il sangue umano della sottovoce 3002 90 10 e i vaccini delle sottovoci 3002 20 e 3002 30 non devono essere sottoposti a controlli ufficiali.

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

3001 20 90

Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni, di origine non umana

Tutti, comprende un prodotto che serve a sostituire il colostro materno ed è utilizzato nell’alimentazione dei vitelli.

Ex30019091

Sostanze animali preparate per scopi terapeutici o profilattici: eparina e suoi sali

Tutti i prodotti di origine animale destinati a ulteriore trasformazione a norma dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 per la fabbricazione dei prodotti derivati di cui all’articolo 33, lettere da a) a f), di tale regolamento.

3001 90 98

Sostanze animali diverse dall’eparina e dai suoi sali, preparate per scopi terapeutici o profilattici, non nominate né comprese altrove

Tutte.

Oltre alle ghiandole e ad altri organi di cui alle note esplicative del sistema armonizzato, voce 3001 , questa sottovoce comprende l’ipofisi, le capsule surrenali e la tiroide; tranne quanto specificato all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Ex30021200

Antisieri e altre frazioni del sangue

Unicamente prodotti di origine animale.

Sono esclusi i medicinali finiti destinati al consumatore finale.

Sono esclusi gli anticorpi e il DNA.

Alla voce 3002 sono indicate le prescrizioni specifiche per i sottoprodotti di origine animale compresi nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, del regolamento (UE) n. 142/2011 e nominati nelle seguenti righe:

Riga 2: sangue e prodotti sanguigni diversi da quelli di equidi;

Riga 3: sangue e prodotti sanguigni di equidi.

3002 90 30

Sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici

Tutti

Ex30029050

Colture di microrganismi

Unicamente agenti patogeni e colture di agenti patogeni per animali.

Ex30029090

Altri

Unicamente agenti patogeni e colture di agenti patogeni per animali.

Ex30069200

Rifiuti farmaceutici

Unicamente prodotti di origine animale.

Rifiuti farmaceutici, prodotti farmaceutici non idonei al loro uso iniziale.

CAPITOLO 31

Concimi

Note relative al capitolo 31 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

«1.

Questo capitolo non comprende:

a)

il sangue animale della voce 0511;

…»

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

Ex31010000

Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale

Unicamente prodotti di origine animale allo stato puro.

È compreso il guano, escluso il guano mineralizzato.

È compreso lo stallatico misto a proteine animali trasformate, se utilizzato come concime; sono invece escluse le miscele di stallatico con sostanze chimiche, utilizzate come concime (cfr. la voce 3105 , che comprende unicamente i concimi minerali o chimici).

Le prescrizioni specifiche per lo stallatico trasformato, i prodotti derivati dallo stallatico trasformato e il guano di pipistrelli sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.

Ex31051000

Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

Unicamente concimi contenenti prodotti di origine animale.

Le prescrizioni specifiche per lo stallatico trasformato, i prodotti derivati dallo stallatico trasformato e il guano di pipistrelli sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.

CAPITOLO 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

Note relative al capitolo 32 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

»…

3.

Rientrano ugualmente nelle voci 3203, 3204, 3205 e 3206 le preparazioni a base di sostanze coloranti (compresi, per quanto riguarda la voce 3206, i pigmenti della voce 2530 o del capitolo 28, le pagliette e le polveri metalliche), dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale oppure destinate all’impiego come ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti. Queste voci non comprendono tuttavia, i pigmenti in dispersione in veicoli non acquosi, allo stato liquido oppure pastoso, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di pitture (voce 3212), né le altre preparazioni previste nelle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 o 3215.

…»

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

Ex32 03

Sostanze coloranti di origine animale (compresi gli estratti per tinta, ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita, preparazioni a base di sostanze coloranti di origine animale, previste nella nota 3 di questo capitolo

Unicamente pigmenti in dispersione nelle materie grasse del latte, utilizzati nella produzione degli alimenti e dei mangimi.

Ex32 04

Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita

Unicamente pigmenti in dispersione nelle materie grasse del latte, utilizzati nella produzione degli alimenti e dei mangimi.

CAPITOLO 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

Ex33 02

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande

Unicamente aromatizzanti nelle materie grasse del latte, utilizzati nella produzione degli alimenti e dei mangimi.

CAPITOLO 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

Ex35 01

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina

Caseine destinate al consumo umano, all’alimentazione animale o ad usi tecnici.

Le prescrizioni specifiche per il latte, i prodotti a base di latte e il colostro non destinati al consumo umano sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 4, del regolamento (UE) n. 142/2011.

Ex35 02

Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine

Sono compresi i prodotti derivati dalle uova e dal latte, anche non destinati al consumo umano (compresi quelli per l’alimentazione animale).

Le prescrizioni specifiche per il latte, i prodotti a base di latte e i colostri non destinati al consumo umano sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 4 del regolamento (UE) n. 142/2011 e per i prodotti a base di uova non destinati al consumo umano nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 9, del regolamento (UE) n. 142/2011.

3503 00

Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501

Sono comprese le gelatine destinate al consumo umano, all’alimentazione animale o ad usi tecnici.

Sono escluse dai controlli ufficiali le gelatine classificate alle voci 3913 (proteine indurite) e 9602 (gelatina non indurita lavorata e lavori di gelatina non indurita), ad esempio capsule vuote se non destinate all’alimentazione umana o animale.

Le prescrizioni specifiche per la gelatina e le proteine idrolizzate non destinate al consumo umano sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 5, del regolamento (UE) n. 142/2011 e per la gelatina fotografica nell’allegato XIV, capo II, sezione 11.

Ex35 04 00

Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo

Sono compresi il collagene e le proteine idrolizzate destinate al consumo umano, all’alimentazione animale o ad usi tecnici.

Sono compresi i prodotti di collagene a base di proteine ottenuti da pelli e tendini di animali, nonché dalle ossa nel caso dei suini, del pollame e dei pesci.

Sono comprese le proteine idrolizzate costituite da polipeptidi, peptidi o aminoacidi e le loro miscele, ottenuti con l’idrolisi di sottoprodotti di origine animale. Sono escluse dai controlli ufficiali quando sono utilizzate come additivi nelle preparazioni alimentari (voce 2106 ).

Sono compresi i sottoprodotti del latte destinati al consumo umano, se non rientrano nella voce 0404 .

Le prescrizioni specifiche per il collagene sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 8, del regolamento (UE) n. 142/2011 e per la gelatina e le proteine idrolizzate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 5, di tale regolamento.

Ex35071000

Presame e suoi concentrati

Presame e concentrati destinati al consumo umano, derivanti unicamente da prodotti di origine animale.

Ex35079090

Enzimi diversi dal presame e dai suoi concentrati, dalla lipoproteina lipasi o dalla proteasi alcalina da aspergillus

Unicamente di origine animale.

CAPITOLO 38

Prodotti vari delle industrie chimiche

Note relative al capitolo 38 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

»…

4.

Per «rifiuti urbani», nella nomenclatura si intendono i rifiuti scartati dai privati, alberghi, ristoranti, ospedali, negozi, uffici ecc., e i detriti raccolti sulle strade e sui marciapiedi, nonché i materiali di scarto e i detriti di demolizione. I rifiuti urbani contengono generalmente un grande numero di materie, come le materie plastiche, la gomma, il legno, la carta, i tessili, il vetro, il metallo, i prodotti alimentari, i mobili rotti e altri oggetti danneggiati o scartati.

...»

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

Ex38220000

Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006 ; materiali di riferimento certificati

Unicamente prodotti di origine animale, ad eccezione dei dispositivi medici quali definiti all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42/CEE del Consiglio (8) e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro quali definiti all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

Ex38251000

Rifiuti urbani

Unicamente i rifiuti di cucina e ristorazione contenenti prodotti di origine animale, se rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 1069/2009, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione direttamente provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali e smaltiti conformemente all’articolo 12, lettera d), di tale regolamento.

Può essere compreso nel presente codice NC l’olio da cucina già utilizzato, destinato ad essere impiegato nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, ad esempio per fertilizzanti organici, biogas, biodiesel o carburante.

CAPITOLO 39

Materie plastiche e lavori di tali materie

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

Ex39139000

Altri polimeri naturali (eccetto l’acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie

Unicamente prodotti di origine animale, ad esempio solfato di condroitina, chitosano, gelatina indurita.

Ex39171010

Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche

Unicamente prodotti di origine animale.

Ex39269097

Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 , ottenuti altrimenti che da fogli

Capsule vuote di gelatina indurita destinate all’alimentazione umana o animale; le prescrizioni specifiche sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 5, del regolamento (UE) n. 142/2011.

CAPITOLO 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio

Considerazioni generali

Unicamente le pelli di ungulati comprese nelle voci 4101, 4102 e 4103 devono essere sottoposte a controlli ufficiali.

Le prescrizioni specifiche per le pelli di ungulati sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, righe 4 e 5, del regolamento (UE) n. 142/2011.

Note relative al capitolo 41 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

«1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i ritagli e simili cascami di pelli gregge (voce 0511);

b)

le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci 0505 o 6701, secondo i casi); oppure

c)

i cuoi e le pelli greggi, conciati o preparati, non depilati di animali da pelliccia (capitolo 43). Rientrano tuttavia nel capitolo 41 le pelli gregge non depilate di bovini (compresi i bufali), di equidi, di ovini (escluse le pelli di agnelli detti «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» e simili, e le pelli di agnelli delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet), di caprini (escluse le pelli di capre, caprette e capretti dello Yemen, della Mongolia o del Tibet), di suini (compreso il pecari), di camoscio, di gazzella, di cammello e dromedario, di renna, di alce, di cervo, di capriolo e di cane.

…»

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

Ex41 01

Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate

Unicamente cuoi e pelli freschi, refrigerati o trattati, anche secchi, salati secchi, salati verdi o conservati con un processo diverso dalla conciatura o un processo equivalente.

Sono possibili le importazioni senza restrizioni di pelli di cui all’allegato XIII, capo V, lettera C, punto 2, del regolamento (UE) n. 142/2011, se conformi all’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, in particolare per le sottovoci ex 4101 20 80 e ex 4101 50 90 .

Ex41 02

Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo

Unicamente cuoi e pelli freschi, refrigerati o trattati, anche secchi, salati secchi, salati verdi o conservati con un processo diverso dalla conciatura o un processo equivalente.

Sono possibili le importazioni senza restrizioni di pelli di cui all’allegato XIII, capo V, lettera C, punto 2, del regolamento (UE) n. 142/2011, se conformi all’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, in particolare per le sottovoci ex 4102 21 00 e ex 4102 29 00 .

Ex41 03

Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo

Unicamente cuoi e pelli freschi, refrigerati o trattati, anche secchi, salati secchi, salati verdi o conservati con un processo diverso dalla conciatura o un processo equivalente.

Sono possibili le importazioni senza restrizioni di pelli di cui all’allegato XIII, capo V, lettera C, punto 2, del regolamento (UE) n. 142/2011, se conformi all’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, in particolare per la sottovoce ex 4103 90 00 .

CAPITOLO 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Note relative al capitolo 42 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

»…

2.

Questo capitolo non comprende:

a)

i catgut sterili e le legature sterili simili per suture chirurgiche (voce 3006);

ij)

le corde armoniche, le pelli per tamburi o strumenti simili, nonché le altre parti di strumenti musicali (voce 9209).

…»

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

Ex42050090

Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti

Sono compresi gli articoli da masticare per cani e i materiali per la fabbricazione di articoli da masticare per cani.

Ex42060000

Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche», di vesciche o di tendini

Sono compresi gli articoli da masticare per cani e i materiali per la fabbricazione di articoli da masticare per cani.

CAPITOLO 43

Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori

Note relative al capitolo 43 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

«1.

Nella nomenclatura, i riferimenti alle «pelli da pellicceria» diverse da quelle gregge della voce 4301, si riferiscono a tutte le pelli di animali che sono state conciate o rivestite con capelli o lana.

2.

Questo capitolo non comprende:

a)

le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci 0505 o 6701, secondo il caso);

b)

i cuoi e le pelli gregge, non depilati, del tipo di quelli da classificare nel capitolo 41 per effetto della nota 1 c) di tale capitolo;

…»

Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato

«Voce 4301: le pelli da pellicceria sono considerate gregge e rientrano in questa voce non solo se sono allo stato naturale, ma anche se sono pulite e preservate dal deterioramento, ad esempio mediante essiccazione o salatura (salate secche o salate verdi). Le pellicce possono anche essere «tirate» o «tosate», ad esempio i peli grossolani estratti o tagliati, o la superficie della pelle può essere «conciata» o raschiata.

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

Ex43 01

Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101 , 4102 o 4103

Tutte, escluse le pelli da pellicceria trattate secondo l’allegato XIII, capo VIII, del regolamento (UE) n. 142/2011, se conformi all’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Sono comprese le seguenti sottovoci:

Ex43011000 (di visone, intere, anche senza teste, code o zampe): le prescrizioni specifiche per i prodotti derivati destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi (pellicce) sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 14, del regolamento (UE) n. 142/2011.

Ex43013000 (di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe): le prescrizioni specifiche per le pelli di ungulati sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 5, del regolamento (UE) n. 142/2011.

Ex43016000 (di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe): le prescrizioni specifiche per i prodotti derivati destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi (pellicce) sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 14, del regolamento (UE) n. 142/2011.

Ex43018000 (altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe): diverse da ungulati, ad esempio marmotte, felini selvatici, foche, nutrie. Le prescrizioni specifiche per i prodotti derivati destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi (pellicce) sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 14, del regolamento (UE) n. 142/2011.

Ex43019000 (teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria): le prescrizioni specifiche per i prodotti derivati destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi (pellicce) sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 14, del regolamento (UE) n. 142/2011.

CAPITOLO 51

Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine

Considerazioni generali

Per le voci da 5101 a 5103, le prescrizioni specifiche per la lana e i peli non trattati sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 8, del regolamento (UE) n. 142/2011.

Nota relativa al capitolo 51 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

«1.

Nella nomenclatura, si intendono per:

a)

lana, la fibra naturale che ricopre gli ovini;

b)

peli fini, i peli di alpaga, lama, vigogna, di cammello e di dromedario, yack, capra mohair, capra del Tibet, capra del Kashmir o simili (escluse le capre comuni), coniglio (compreso il coniglio d’angora), lepre, castoro, nutria o topo muschiato;

c)

peli grossolani, i peli degli animali non elencati qui sopra esclusi i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (voce 0502) ed i crini (voce 0511).»

Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato

«Nella nomenclatura con il termine «peli grossolani» si intendono tutti gli altri peli diversi dai «peli fini» esclusa la lana (voce 5101), i peli della criniera o della coda degli equini o dei bovini (classificati come «crini» alla voce 0511), le setole di maiale o di cinghiale o i peli di tasso o gli altri peli per pennelli (voce 0502) [cfr. la nota 1 c)].

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

Ex51 01

Lane, non cardate né pettinate

Lana non trattata.

Ex51 02

Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati

Peli non trattati, compresi i peli grossolani dei fianchi di bovini o equini.

Ex51 03

Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati

Lana o peli non trattati.

CAPITOLO 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato

«La voce 6701 comprende:

A)

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e calugine e parti di piume, che sebbene non costituiscano ancora articoli confezionati, sono stati sottoposti a un processo diverso da una semplice pulizia, disinfezione o conservazione (cfr. nota esplicativa relativa alla voce 0505); i prodotti di questa voce possono, ad esempio, essere imbianchiti, tinti, arricciati o ondulati.

B)

Articoli fatti di pelli o di altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, articoli fatti di piume, di calugine o di parti di piume, anche se le piume o la calugine ecc. sono greggi o semplicemente puliti, esclusi gli articoli fatti di calami o di steli di piume. Questa voce comprende perciò:

1)

singole piume i cui calami sono muniti di un filo metallico o legati per essere utilizzati ad esempio come ornamenti per cappelli nonché singole piume composte riunendo elementi di diverse piume;

2)

le piume raccolte a forma di pennacchio e le piume o la calugine incollate o fissate su un tessuto o su un altro supporto;

3)

gli ornamenti composti da uccelli, parti di uccelli, piume o calugine, per cappelli, boa, colletti, cappotti o altri indumenti o accessori di abbigliamento;

4)

i ventagli costituiti da piume ornamentali, con montature di qualsiasi materiale. I ventagli con montature di metalli preziosi sono tuttavia classificati alla voce 7113.»

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

Ex67010000

Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed oggetti confezionati di queste materie, diversi dai prodotti della voce 0505 , e dai calami e dagli steli di piume, lavorati

Unicamente le pelli e le altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, le piume e la calugine e le parti di piume.

Articoli di pelli, piume, calugine e parti di piume, non lavorati o semplicemente puliti.

Escluse le piume ornamentali trattate, le piume trattate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trattate inviate a privati per fini non industriali.

Le prescrizioni specifiche per le piume sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 9, del regolamento (UE) n. 142/2011.

CAPITOLO 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete

Parere di classificazione del sistema armonizzato 7101,21/1:

«Ostriche non atte all’alimentazione umana, contenenti una o più perle coltivate, conservate in salamoia e condizionate in recipienti metallici ermeticamente chiusi.»

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

Ex71012100

Perle coltivate gregge

Sono comprese ostriche non atte all’alimentazione umana, contenenti una o più perle coltivate, conservate in salamoia o con metodi diversi e condizionate in recipienti ermeticamente chiusi.

Perle coltivate gregge di cui all’allegato XIV, capo IV, sezione 2, del regolamento (UE) n. 142/2011, a meno che non siano escluse dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 secondo quanto stabilito all’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), di tale regolamento.

CAPITOLO 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori

Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato

«Le attrazioni da fiera, i circhi ambulanti e i serragli ambulanti rientrano nella voce 9508 purché comprendano tutte le unità essenziali necessarie al loro normale funzionamento. La voce comprende anche elementi di attrezzature ausiliarie (ad esempio tende, animali, strumenti musicali, generatori, motori, apparecchi per l’illuminazione, mobili per sedersi, armi e munizioni) che se presentati separatamente rientrerebbero in altre voci della nomenclatura, purché tali elementi siano presentati unitamente alle varie attrazioni e come componenti delle stesse.»

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

Ex95081000

Circhi ambulanti e serragli ambulanti

Unicamente animali vivi.

Ex95089000

Altri: attrazioni da fiera, teatri ambulanti

Unicamente animali vivi.

CAPITOLO 96

Lavori diversi

Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato

«Ai fini di questa voce si intendono come «lavorati» i materiali che hanno subito processi che vanno al di là delle semplici preparazioni consentite nella voce relativa alla materia prima in questione (cfr. le note esplicative delle voci da 0505 a 0508). La voce comprende pertanto pezzi di avorio, bacchette ecc., tagliati in una forma determinata (anche quadrata o rettangolare) o lucidati o altrimenti lavorati mediante molatura, foratura, fresatura, tornitura ecc. Sono tuttavia esclusi da questa voce i pezzi identificabili come parti di articoli se tali parti sono già classificate in un’altra voce della nomenclatura. Pertanto le lastrine per tasti di pianoforti e le guance per calci di armi da fuoco rientrano, rispettivamente, nelle voci 9209 e 9305. I materiali lavorati non identificabili come parti di articoli restano tuttavia classificati in questa voce (ad esempio semplici dischi, placche o listelli per intagliatura ecc. o per uso successivo nella fabbricazione di tasti di pianoforti).

La voce 9602 include i fogli di gelatina non indurita tagliati in una forma determinata diversa da quadrata o rettangolare. I fogli tagliati in forma rettangolare (anche quadrata), anche lavorati in superficie, rientrano nella voce 3503 o nel capitolo 49 (ad esempio cartoline postali) (cfr. la nota esplicativa della voce 3503). I lavori di gelatina non indurita includono ad esempio:

i)

i dischetti per il fissaggio dei puntali delle stecche da biliardo;

ii)

le capsule per prodotti farmaceutici e per combustibile per accendini meccanici.»

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 9602 00 00

Gelatina non indurita, lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita

Capsule vuote di gelatina non indurita destinate all’alimentazione umana o animale; le prescrizioni specifiche per l’alimentazione animale sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 5, del regolamento (UE) n. 142/2011.

CAPITOLO 97

Oggetti d’arte, da collezione o di antichità

Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato

«a)

La voce comprende collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, di mineralogia o di anatomia, quali:

(1)

animali morti di qualsiasi specie, conservati a secco o in liquido; animali imbalsamati per collezioni;

(2)

uova vuote; insetti in scatole, cornici ecc. (diversi dagli articoli montati che costituiscono minuterie di bigiotteria o chincaglierie); conchiglie vuote, diverse da quelle per uso industriale;

(3)

semi o piante, conservati a secco o in liquido; erbari;

(4)

campioni di minerali (diversi dalle pietre preziose o semipreziose che rientrano nel capitolo 71); campioni di pietrificazione;

(5)

campioni osteologici (scheletri, crani, ossa);

(6)

campioni anatomici e patologici.»

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

Ex97050000

Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico

Unicamente prodotti di origine animale.

Sono esclusi i trofei di caccia e le altre preparazioni di qualunque specie animale che siano stati sottoposti a trattamento tassidermico completo che ne garantisca la conservazione a temperatura ambiente.

Sono esclusi i trofei di caccia e le altre preparazioni di altre specie diverse dagli ungulati e dagli uccelli (anche non trattati).

Le prescrizioni specifiche per i trofei di caccia sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 6, del regolamento (UE) n. 142/2011.

CAPITOLO 99

Codici speciali della NC

Codici statistici per alcuni movimenti specifici di merci

Considerazioni generali

Questo capitolo comprende le merci provenienti da paesi terzi e destinate a navi e aeromobili nell’Unione europea in regime di transito doganale (T1).

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 9930 24 00

Merci destinate a navi e aeromobili indicate ai capitoli da 1 a 24 della NC

Prodotti di origine animale destinati all’approvvigionamento delle navi come previsto agli articoli 21 e 29 del regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione (10).

ex 9930 99 00

Merci destinate a navi e aeromobili, classificate altrove

Prodotti di origine animale destinati all’approvvigionamento delle navi come previsto agli articoli 21 e 29 del regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione.


(1)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

(2)  Regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione (GU L 132 del ....2021, pag. 17).

(3)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(4)  Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).

(5)  Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (GU C 119 del 29.3.2019, pag. 1), e successive modifiche.

(6)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 1125/2006 della Commissione, del 21 luglio 2006, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 3).

(8)  Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1).

(9)  Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).

(10)  Regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l’Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 73).


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 132/63


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/633 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2021

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) (in seguito denominato il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

In seguito a un’inchiesta antidumping («l’inchiesta iniziale relativa alla Cina»), il Consiglio ha istituito, mediante il regolamento (CE) n. 1187/2008 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina»).

(2)

Nel gennaio 2015, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («il precedente riesame in previsione della scadenza»), la Commissione europea («la Commissione») ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 (3), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Cina.

(3)

Nel gennaio 2015 la Commissione ha istituito, con il regolamento (UE) 2015/84 (4), dazi antidumping sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell’Indonesia («l’inchiesta iniziale relativa all’Indonesia»).

(4)

Le aliquote del dazio antidumping attualmente in vigore oscillano tra il 33,8 % e il 36,5 % per le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta iniziale, e ammontano al 39,7 % per le importazioni di tutte le altre società della Cina. Per quanto riguarda l’Indonesia, le aliquote del dazio antidumping attualmente in vigore oscillano tra il 7,2 % e il 13,3 % per le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta iniziale relativa all’Indonesia e ammontano al 28,4 % per le importazioni di tutte le altre società dell’Indonesia.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(5)

In seguito alla pubblicazione di due avvisi di imminente scadenza (5), la Commissione ha ricevuto due domande di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(6)

Entrambe le domande sono state presentate il 21 ottobre 2019 da Ajinomoto Foods Europe S.A.S. («AFE» o «il richiedente»), che rappresenta il 100 % della produzione totale di glutammato monosodico dell’Unione. Le domande erano motivate dal fatto che la scadenza delle misure implicava il rischio della persistenza e della reiterazione del dumping, nonché della persistenza o della reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione (6).

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(7)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 21 gennaio 2020 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni di glutammato monosodico originario della RPC e dell’Indonesia («i paesi interessati») sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, pubblicando un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (7) («l’avviso di apertura»).

1.4.   Inchiesta antielusione parallela

(8)

Il 19 febbraio 2020 la Commissione europea ha avviato un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, relativa alla possibile elusione delle misure antidumping in vigore per quanto riguarda le importazioni di glutammato monosodico originario della RPC e ha disposto la registrazione di tali importazioni (8). L’apertura dell’inchiesta ha fatto seguito a una domanda presentata da Ajinomoto Foods Europe S.A.S., la società che è anche il richiedente degli attuali riesami in previsione della scadenza. Il prodotto oggetto dell’inchiesta per una possibile elusione era il glutammato monosodico in miscela o in soluzione, con un contenuto di glutammato monosodico pari o superiore al 50 % in peso secco.

(9)

L’inchiesta ha concluso che le misure in vigore sulle importazioni di glutammato monosodico originario della RPC sono state eluse mediante l’importazione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Con il regolamento (UE) 2020/1427 (9) la Commissione ha esteso le misure in vigore alle importazioni di glutammato monosodico in miscela o in soluzione, con un contenuto di glutammato monosodico pari o superiore al 50 % in peso secco, originario della RPC.

1.5.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(10)

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 («il periodo dell’inchiesta di riesame» o «il PIR»). L’esame delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame») (10).

1.6.   Parti interessate

(11)

Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, i produttori noti di glutammato monosodico di Cina e Indonesia e le autorità dei paesi interessati, gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare.

(12)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.6.1.   Campionamento

(13)

In considerazione del numero presumibilmente elevato di produttori nei paesi interessati e di importatori indipendenti nell’Unione, la Commissione ha ventilato nell’avviso di apertura la possibilità di ricorrere al campionamento dei produttori e degli importatori indipendenti, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base.

1.6.1.1.   Campionamento dei produttori nella Repubblica popolare cinese e in Indonesia

(14)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori cinesi e indonesiani a fornire le informazioni indicate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle missioni della RPC e dell’Indonesia presso l’Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.

(15)

Due produttori esportatori della RPC hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. La Commissione ha invitato tali società a partecipare all’inchiesta e ha inviato loro i questionari. Visto il numero esiguo, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario e ha informato tutte le parti interessate con una nota al fascicolo.

(16)

La Commissione ha comunicato alla missione della RPC che, a causa dell’insufficiente collaborazione da parte di questi due produttori esportatori della RPC, intendeva applicare l’articolo 18 del regolamento di base e basare pertanto sui dati disponibili le proprie conclusioni concernenti la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio in relazione alla RPC. Non sono pervenute osservazioni in risposta a tale notifica.

(17)

Nessun produttore esportatore indonesiano si è manifestato. Ciononostante, un gruppo di società dell’Indonesia che produce e vende glutammato monosodico sul mercato interno indonesiano («gruppo di produttori indonesiani che hanno collaborato») ha presentato i moduli di campionamento. Queste società non esportavano nell’Unione il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha invitato tali società a partecipare all’inchiesta e ha inviato loro i questionari.

(18)

La Commissione ha comunicato alla missione dell’Indonesia che, a causa dell’insufficiente collaborazione da parte dei produttori/produttori esportatori dell’Indonesia, intendeva applicare l’articolo 18 del regolamento di base e basare pertanto sui dati disponibili le proprie conclusioni concernenti la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio in relazione ai produttori/produttori esportatori dell’Indonesia. Non sono pervenute osservazioni in risposta a tale notifica.

1.6.1.2.   Campionamento degli importatori

(19)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni indicate nell’avviso di apertura.

(20)

Quattro importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. La Commissione ha deciso di non ricorrere al campionamento, in quanto non necessario, e di esaminare tutti gli importatori indipendenti che si sono manifestati. Tutti e quattro gli importatori indipendenti hanno collaborato pienamente rispondendo a tutte le domande del questionario.

1.6.2.   Risposte al questionario

(21)

Sono pervenute risposte complete al questionario dal gruppo di produttori indonesiani di glutammato monosodico che hanno collaborato, dall’unico produttore dell’Unione e da quattro importatori indipendenti.

(22)

La Commissione ha invitato tutti i produttori/produttori esportatori della RPC che si sono manifestati e hanno fornito le informazioni richieste sul campionamento a compilare il questionario per i produttori esportatori. Nella fase di apertura, una copia del questionario è stata resa disponibile sul sito web della DG Commercio.

(23)

Non sono pervenute risposte al questionario da parte dei produttori/produttori esportatori della RPC. Come indicato ai considerando 15 e 16, la Commissione ha comunicato ai due produttori/produttori esportatori della RPC che si sono inizialmente manifestati la sua intenzione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base e di basare pertanto le proprie conclusioni sui dati disponibili, il che avrebbe potuto risultare meno favorevole per la parte interessata. Non sono pervenute osservazioni.

(24)

Pertanto non vi è stata alcuna collaborazione da parte dei prodotti/produttori esportatori della RPC o dell’Indonesia. Tuttavia, come menzionato al considerando 17, ha collaborato un gruppo di società dell’Indonesia che producono e vendono glutammato monosodico sul mercato interno indonesiano, ma non esportano nell’Unione.

1.6.3.   Verifica

(25)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. La pandemia di COVID-19 e le successive misure adottate per contrastarne la diffusione («l’avviso COVID-19») (11) hanno tuttavia impedito alla Commissione di condurre visite di verifica presso le sedi di tutte le società. La Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza tramite videoconferenza delle informazioni fornite dalle società elencate di seguito:

Ajinomoto Foods Europe S.A.S., Mesnil-Saint-Nicaise, Francia («AFE»);

gruppo di produttori indonesiani che hanno collaborato;

PT Ajinomoto Indonesia, Indonesia;

PT Ajinomoto Sales Indonesia, Indonesia.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(26)

Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso delle inchieste precedenti di cui ai considerando da 1 a 4, segnatamente il glutammato monosodico originario della RPC e dell’Indonesia, attualmente classificato con il codice NC ex 2922 42 00 (codice TARIC 2922420010) («il prodotto oggetto del riesame»). Si tratta di un additivo alimentare utilizzato principalmente come esaltatore di sapidità in zuppe, brodi, piatti a base di pesce e carne, miscugli di spezie e cibi pronti. È prodotto sotto forma di cristalli bianchi inodori di varie dimensioni. Trova impiego anche nell’industria chimica per applicazioni non alimentari, come nei detergenti.

(27)

Si produce principalmente mediante la fermentazione di diverse fonti di zucchero (amido di granturco, amido di tapioca, sciroppo di zucchero, melasse di canna da zucchero e di barbabietola da zucchero).

2.2.   Prodotto simile

(28)

Come stabilito nelle inchieste precedenti di cui ai considerando da 1 a 4, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base:

il prodotto oggetto del riesame;

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno dei paesi interessati; e

il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(29)

Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   RISCHIO DELLA PERSISTENZA O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

3.1.   Osservazioni preliminari

(30)

In conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare un rischio di persistenza o reiterazione del dumping praticato dalla RPC e/o dall’Indonesia.

3.1.1.   RPC

(31)

Nessun produttore/produttore esportatore cinese ha collaborato all’inchiesta. Essi non hanno fornito informazioni né presentato elementi di prova in merito alle presunte distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Analogamente, come menzionato nel considerando 23, nessuno dei produttori esportatori cinesi ha risposto al questionario.

(32)

Il governo della RPC non ha fornito alcuna risposta al questionario né ha esaminato gli elementi di prova presentati dal richiedente, compreso il «Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations» (la «relazione») (12).

(33)

Di conseguenza, in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio della persistenza del dumping di cui ai considerando da 36 a 135 sono state basate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza e sulle statistiche disponibili, vale a dire le statistiche di Eurostat e del Global Trade Atlas («GTA»).

3.1.2.   Indonesia

(34)

Come indicato al considerando 17, nessun produttore esportatore dell’Indonesia ha collaborato all’inchiesta. Ha tuttavia collaborato un gruppo di produttori indonesiani che vendono sul mercato interno e sui mercati di altri paesi terzi.

(35)

Di conseguenza, in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio della persistenza del dumping di cui ai considerando da 137 a 144 sono fondate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza e sulle statistiche disponibili, vale a dire le statistiche di Eurostat e del GTA, oltre che, come spiegato al considerando 21, sui dati forniti dal gruppo di produttori indonesiani che hanno collaborato.

3.2.   Persistenza del dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame

3.2.1.   RPC

(36)

Per il periodo dell’inchiesta di riesame dai dati statistici di Eurostat risulta che sono state importate dalla RPC 3 500 tonnellate di glutammato monosodico, pari al [4 – 7] % della quota di mercato dell’Unione (13). La Commissione ha concluso che detto volume di importazioni è sufficientemente rappresentativo per esaminare se le pratiche di dumping fossero proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

3.2.2.   Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per le importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC

(37)

In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che tendono a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l’esistenza di distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(38)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC («il governo della RPC»). Inoltre, al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura, la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro la scadenza fissata non sono pervenute risposte al questionario da parte del governo della RPC né comunicazioni riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(39)

Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, era stata selezionata in via provvisoria la Thailandia come paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri paesi rappresentativi eventualmente appropriati in conformità dei criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.

(40)

Il 21 febbraio 2020 la Commissione ha informato con una nota («la prima nota sui fattori produttivi») le parti interessate sulle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale qualora fosse confermata l’applicazione del metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali le materie prime, il lavoro e l’energia, impiegati nella produzione di glutammato monosodico. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha espresso la propria intenzione di scegliere la Thailandia o la Malaysia come paese rappresentativo appropriato. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni, ricevendone solo da parte del richiedente. Esso ha sostenuto la scelta della Thailandia per via del maggior numero di aziende con dati disponibili al pubblico in tale paese. Nelle sue osservazioni il richiedente ha anche chiesto di calcolare la media dei dati delle società idonee per fornire una base migliore e più valida per le determinazioni della Commissione rispetto all’uso di dati basati sulle informazioni per una sola società.

(41)

L’8 aprile 2020 la Commissione ha informato con una seconda nota («la seconda nota sui fattori produttivi») le parti interessate sulle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, con la Thailandia come paese rappresentativo, qualora fosse confermata l’applicazione del metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Inoltre ha informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per le cinque società seguenti, che sono produttori di glutammato monosodico del paese rappresentativo:

1)

Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd.;

2)

Thai Fermentation Industry Co Ltd. (Racha Churos);

3)

Thai Churos;

4)

Thai Foods International Co. Ltd.;

5)

KT MSG.

(42)

La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni, ricevendone solo da un importatore, che ha sostenuto la scelta della Thailandia come paese rappresentativo.

3.2.2.1.   Valore normale

(43)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(44)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, tuttavia, «[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono in seguito denominate «SGAV»).

(45)

Come ulteriormente illustrato ai considerando da 46 a 107, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione dell’assenza di collaborazione del governo della RPC e dei produttori esportatori, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

3.2.3.   Esistenza di distorsioni significative

3.2.3.1.   Introduzione

(46)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, «[p]er distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative, occorre fare riferimento, tra l’altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:

il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione;

la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;

l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato;

l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;

la distorsione dei costi salariali;

l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato».

(47)

In conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la valutazione della sussistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), tiene conto, tra l’altro, dell’elenco non esaustivo dei fattori di cui alla disposizione precedente. A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento alla possibile incidenza di uno o più di tali fattori sui prezzi e sui costi nel paese esportatore del prodotto oggetto del riesame. In effetti, dato che tale elenco non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti i fattori ai fini della constatazione di distorsioni significative. Inoltre le stesse circostanze di fatto possono essere utilizzate per dimostrare l’esistenza di uno o più dei fattori contenuti nell’elenco. È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante le distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell’esistenza di distorsioni può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell’assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell’economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato.

(48)

L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base prevede che «[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l’applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore».

(49)

A norma di tale disposizione, la Commissione ha prodotto una relazione per paese relativa alla RPC (cfr. la nota 12), che dimostra l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell’economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi chiave (terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori specifici (prodotti chimici o trasformazione del granturco). La relazione è stata inclusa nel fascicolo dell’inchiesta nella fase di apertura. Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell’inchiesta al momento dell’apertura, dei quali la relazione era parte integrante. Non sono pervenute osservazioni.

(50)

La domanda di riesame ha fornito ulteriori elementi di prova relativi a distorsioni significative nel settore del glutammato monosodico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), a integrazione della relazione. Il richiedente ha fornito elementi attestanti che la produzione e la vendita del prodotto oggetto del riesame sono influenzate (almeno potenzialmente) dalle distorsioni menzionate nella relazione, in particolare dagli elevati livelli di interferenza dello Stato nella catena del valore del glutammato monosodico, vale a dire il settore del glutammato monosodico e i settori connessi alla sua produzione, segnatamente i settori dei materiali e i settori produttivi.

(51)

La Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i prezzi e costi sul mercato interno della RPC a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha operato in tal senso sulla base degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, ivi compresi quelli contenuti nella relazione, che si basano su fonti accessibili al pubblico, in particolare sulla legislazione cinese, sui documenti politici ufficiali cinesi pubblicati, sulle relazioni pubblicate da organizzazioni internazionali e su studi/articoli di rinomati accademici, specificamente indicati nella relazione. Tale analisi ha riguardato l’esame degli interventi pubblici sostanziali nella sua economia in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare la sussistenza di distorsioni significative nella RPC.

(52)

Come specificato al considerando 32, il governo della RPC non ha fornito alcuna risposta al questionario. Come indicato al considerando 23, non vi è stata collaborazione da parte dei produttori/produttori esportatori cinesi. Inoltre nessuno dei produttori/produttori esportatori cinesi cui è stato riconosciuto lo status di parte interessata ha fornito elementi di prova per sostenere o confutare gli elementi di prova presenti nel fascicolo, relazione compresa, nonché gli ulteriori elementi di prova presentati dal richiedente nella domanda di riesame sulla sussistenza di distorsioni significative e/o sull’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base nel caso in questione.

3.2.3.2.   Distorsioni significative che incidono su prezzi e costi sul mercato interno della RPC

(53)

Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della RPC. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte dell’intera popolazione e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori». L’economia pubblica è la «forza trainante dell’economia nazionale» e lo Stato ha il mandato di «garantirne il consolidamento e la crescita» (14). Di conseguenza, l’assetto generale dell’economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell’economia, ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l’intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale (15).

(54)

Inoltre, secondo il diritto cinese, l’economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del partito comunista cinese («il PCC»). Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della costituzione cinese avvenuta nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell’articolo 1 della Costituzione. Dopo la prima frase della disposizione, già esistente: «[i]l sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese», è stata inserita una seconda frase, che recita: «[l’]aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese» (16). Ciò illustra il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della Cina. Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato.

(55)

Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato (17). Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo.

(56)

In primo luogo, al livello del controllo amministrativo generale, la direzione dell’economia cinese è governata da un complesso sistema di pianificazione industriale che riguarda tutte le attività economiche del paese. L’insieme di questi piani copre una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono ancora obiettivi espliciti in termini di produzione, che rappresentavano una caratteristica costante nei precedenti cicli di pianificazione. I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Questo non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi pertinenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e fanno ricorso, di conseguenza, ai poteri di cui sono investite, inducendo così gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani (cfr. anche il punto 3.2.3.5) (18).

(57)

In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della RPC è dominato dalle banche commerciali di proprietà statale. Nel definire e attuare la loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, piuttosto che valutare principalmente la valenza economica di un dato progetto (cfr. anche il punto 3.2.3.8) (19). Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del sistema finanziario, diverse dal settore bancario, presentano un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l’intervento dello Stato e del PCC (20).

(58)

In terzo luogo, a livello di contesto normativo, gli interventi dello Stato nell’economia assumono forme diverse. A titolo di esempio, si ricorre abitualmente alle norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall’efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali (21). Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un’influenza significativi sulla destinazione e sull’entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell’industria nazionale (22).

(59)

In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni dell’efficace allocazione delle risorse in base ai principi di mercato (23).

3.2.3.3.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione

(60)

Nella RPC le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l’orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell’economia.

(61)

In assenza di collaborazione da parte della RPC, la Commissione dispone di informazioni limitate sulla struttura proprietaria delle società attive nel settore del glutammato monosodico nella RPC. Delle tre società cinesi indicate come principali produttori dal richiedente, e confermate come tali da altre fonti sulla base delle ricerche della Commissione (24), nessuna sembra essere di proprietà dello Stato.

(62)

La Commissione ha tuttavia constatato che uno dei principali produttori esportatori, Fufeng Group, ha beneficiato del sostegno dei membri del PCC e delle autorità pubbliche locali e che queste ultime hanno coordinato questioni di interesse per la società. Ad esempio, il sito ufficiale della società afferma quanto segue in merito a una visita ufficiale di rappresentanti del governo locale: «Dopo il suo discorso, Jiao Gangwei ha menzionato il problema del carbone, che ha ostacolato le imprese negli ultimi due anni, e ha sottolineato che il governo e il comitato municipale del partito di Zalantun hanno assicurato il coordinamento su tale questione. […] La delegazione di Liu Qifan è stata inoltre informata in merito ai contributi sociali dell’azienda, all’opera di edificazione del partito e al glutammato monosodico […]. Liu Qifan ha anche elogiato l’impatto dell’avvio da parte di Fufeng della produzione di massa di aminoacidi di alta qualità sui prezzi mondiali e ha espresso il suo sostegno all’opera di edificazione del partito condotta dalla società. Infine ha dichiarato alla sua delegazione: “Questa è un’azienda leader e non vi sono altrove progetti altrettanto validi. Il governo deve renderle un buon servizio”. Il segretario Liu ha ripetuto tre volte di seguito che il governo dovrebbe rendere un buon servizio alla società. Inoltre l’ha sostenuta, dichiarando che la situazione in cui si trova testimonia la determinazione degli alti dirigenti della regione autonoma della Mongolia interna a edificare un governo orientato ai servizi» (25). Il sostegno del governo locale è tangibile anche in relazione alla filiale di Fufeng a Qiqihar, nella provincia di Heilongjiang, come confermato sul sito web del governo di Qiqihar: «Al fine di dimostrare la forza dell’impresa, riunire le forze interne, espandere lo spirito combattivo e ringraziare il governo locale per il forte sostegno alla filiale del gruppo, Qiqihar Longjiang Fufeng Biotechnology Co., Ltd., nel pomeriggio del 26 luglio, in occasione del 20o anniversario della fondazione del gruppo Fufeng, nel Wanda Jiahua Hotel di Qiqihar si è tenuta la riunione dei rappresentanti dei mezzi di informazione sul tema “nuovo punto di partenza, nuovo viaggio, nuovo sogno” » (26). La Commissione ha riscontrato ulteriori elementi di prova relativi alle relazioni di Fufeng con il PCC, così come al sostegno e alla guida forniti dalle autorità locali, nella dichiarazione seguente tratta dal sito web del gruppo: «Il 7 dicembre 2019 il vice segretario del comitato municipale del partito di Qiqihar e il sindaco Li Yugang hanno visitato la sede di Fufeng Group. Il vicesindaco Wang Yongshi, il segretario generale del governo municipale Qi Xiaotong, il vicesegretario del comitato del partito del distretto di Angangxi e sindaco Ren Guangcai, il vicesindaco Li Yugang Jing e altri lo hanno coadiuvato nell’inchiesta. Il presidente del consiglio di amministrazione Li Xuechun, il direttore generale Zhao Qiang e altri leader hanno presenziato alla visita. […] Durante la discussione il sindaco Li ha affermato che l’importante trasformazione profonda e i relativi sottoprodotti sono particolarmente determinanti nell’attuale assetto industriale della città di Qiqihar. In qualità di primo produttore di aminoacidi al mondo, la società ha contribuito sensibilmente alla trasformazione profonda del granturco locale. Il presidente del consiglio di amministrazione ha espresso la sua gratitudine al sindaco Li per la visita effettuata e ha dichiarato:La città di Qiqihar ha fornito alla società servizi in qualità di ‘incubatore’ ”. Questa volta non farà notizia solo in ambito cittadino, ma anche sulla CCTV. La società, conformemente alla dottrina economica del governo, continuerà a stabilizzare il commercio estero, il capitale straniero, gli investimenti e le aspettative. Continuerà a espandere lo spirito combattivo, sfruttare i propri vantaggi e cooperare costantemente con il governo locale per uno sviluppo comune». (27) Inoltre il seguente comunicato stampa conferma che Fufeng ha perseguito nelle sue attività gli obiettivi e l’ideologia della politica statale: «Fufeng Group ha risposto alle proposte riguardanti iniziative di cooperazione presentate dal presidente Xi Jinping per costruire la “New Silk Road Economic Belt” (fascia economica nuova della via della seta) e la “21st Century Maritime Silk Road” (via della seta marittima del XXI secolo), sviluppando attivamente partenariati economici con i paesi lungo la “nuova via della seta” » (28).

(63)

Nel caso di un altro dei tre principali produttori di glutammato monosodico, Ningxia Eppen, la Commissione ha constatato che la società attuava nelle sue attività le politiche dello Stato e l’ideologia del PCC, come dichiarato dalla Federazione per l’industria e il commercio di Ningxia: «Dall’inizio di quest’anno, Ningxia Eppen Biological Company ha meticolosamente organizzato, esaustivamente realizzato, studiato e attuato con grande impegno lo spirito del 18o Congresso nazionale del partito comunista cinese; tenendo conto della situazione reale della società e puntando sullo slogan “Two strengthenings, Six goods” (due consolidamenti, sei benefici) ha consolidato l’edificazione del partito, il che ha sensibilmente contribuito allo sviluppo dell’impresa» (29). La società ha inoltre beneficiato del sostegno delle autorità pubbliche nella creazione di un centro tecnologico nazionale. Secondo il dipartimento dell’industria e della tecnologia dell’informazione di Ningxia Hui, la costruzione di tali centri ha come scopo quello di guidare in particolare le imprese verso determinati risultati politici: «Al fine di attuare la strategia di sviluppo guidata dall’innovazione nonché orientare e sostenere le imprese affinché rafforzino le loro capacità di innovazione tecnologica, il dipartimento dell’industria e della tecnologia dell’informazione della regione autonoma promuove vigorosamente la costruzione di centri tecnologici aziendali. […] I centri tecnologici aziendali sono diventati i principali attori dell’innovazione tecnologica nella nostra regione e forniscono un sostegno tecnologico forte ed efficace allo sviluppo dell’alta qualità dell’industria nella nostra regione. […] Il centro tecnologico aziendale di Ningxia Eppen Company, istituito nel 2006, è stato riconosciuto come centro tecnologico aziendale di livello nazionale nel 2011. Il centro tecnologico assicura la leadership sul progresso dell’industria attraverso una costante innovazione e ha conseguito risultati significativi» (30).

(64)

Per quanto riguarda i fornitori di fattori produttivi per la produzione di glutammato monosodico, come sostenuto dal richiedente e confermato da altre fonti (31) la materia prima principale nella fabbricazione del glutammato monosodico nella RPC è generalmente l’amido di granturco, che rappresenta una parte sostanziale dei costi di produzione. Come constatato dalla Commissione, almeno uno dei principali produttori di amido di granturco, Cofco Biotech, è una impresa di proprietà dello Stato controllata dalla commissione per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato (SASAC) (32). Le autorità statali sono anche, direttamente o indirettamente, azionisti di diversi altri grandi produttori di amido di granturco. Un esempio degno di nota è il caso di Zhucheng Xingmao Corn Developing Co. Ltd, il principale produttore di amido di granturco (13,29 % del mercato) (33), il cui 74 % delle azioni è detenuto dalla Zhucheng Foreign Trade Corp., che a sua volta è per il 26,54 % di proprietà dalla città di Zhucheng (34).

(65)

Come comunicato dal richiedente, la produzione di glutammato monosodico consiste in un processo chimico che prevede l’uso di amido di granturco e ammoniaca. I produttori di glutammato monosodico possono pertanto essere considerati partecipanti attivi del settore chimico cinese. Per quanto riguarda tale settore, la Commissione ha constatato che, secondo le statistiche nazionali, nel 2015 le imprese di proprietà dello Stato rappresentavano il 52 % degli attivi totali delle società chimiche (35). Le imprese di proprietà dello Stato, in particolare quelle centrali di grandi dimensioni, svolgono tradizionalmente un ruolo dominante nell’industria chimica della RPC grazie alla loro posizione oligopolistica nell’ambito delle materie prime/a monte, alla facilità di accesso alle risorse governative (fondi, prestiti, terreni ecc.) e alla forte influenza sul processo decisionale delle amministrazioni pubbliche.

(66)

In relazione a quanto precede, il governo della RPC e il PCC mantengono strutture che assicurano la loro continua influenza sulle imprese e, in particolare, su quelle di proprietà dello Stato o controllate dallo Stato. Lo Stato (e per molti aspetti anche il PCC) non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l’attuazione da parte delle società (in particolare quelle di proprietà dello Stato o controllate dallo Stato), ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al loro processo decisionale operativo. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei quadri tra le autorità governative e tali società, la presenza di membri del partito negli organi esecutivi delle società e di «cellule del partito» nelle strutture societarie (cfr. anche il punto 3.2.3.4), nonché mediante la definizione della struttura aziendale del settore (36). Nel caso delle imprese di proprietà dello Stato o controllate dallo Stato, queste ultime godono di uno status particolare nel quadro dell’economia cinese, il che implica una serie di benefici economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l’accesso preferenziale ai pertinenti fattori produttivi, tra cui i finanziamenti (37) . Gli elementi che indicano l’esistenza di un controllo del governo sulle imprese nella catena del valore del glutammato monosodico e nel settore chimico in generale sono ulteriormente illustrati al punto 3.2.3.4.

(67)

In considerazione del livello significativo di intervento pubblico nelle catene del valore del settore chimico della RPC, della proprietà e del controllo statali di alcune imprese leader nella produzione di amido di granturco e del fatto che, come constatato dalla Commissione, alcuni dei principali produttori di glutammato monosodico sono soggetti agli orientamenti stabiliti dallo Stato, contano sul suo sostegno e, in alcuni casi, attuano l’ideologia del PCC, anche i produttori privati del prodotto oggetto del riesame non hanno la possibilità di operare a condizioni di mercato. Le imprese pubbliche e private attive nel settore della produzione di glutammato monosodico e dei fattori produttivi necessari alla fabbricazione di quest’ultimo prodotto sono inoltre soggette, direttamente o indirettamente, alla supervisione strategica e all’orientamento illustrati al punto 3.2.3.5.

3.2.3.4.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi

(68)

Oltre ad esercitare il controllo sull’economia attraverso la proprietà di imprese di proprietà dello Stato e altri strumenti, il governo della RPC è in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti (38), dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella Costituzione del PCC (39)) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016, tuttavia, il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito (40) . Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società (41). Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori di glutammato monosodico e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

(69)

A titolo esemplificativo, i membri delle strutture del PCC si sovrappongono a quelli dell’organo di gestione nel caso di vari produttori leader di glutammato monosodico. La Commissione ha constatato che il presidente del consiglio di amministrazione di Fufeng Group, Li Xuechun, nel 2013 è stato nominato, per un periodo di cinque anni, membro del Congresso del popolo della città di Linyi (42). Inoltre, come sottolineato al considerando 62, la società ospita attività di edificazione del partito, che ne influenzano le operazioni.

(70)

Nel caso di Meihua Group, un altro dei tre principali produttori di glutammato monosodico, cinque dei 12 membri del consiglio di amministrazione sono stati dichiarati membri del PCC nel 2019 (43). La Commissione ha anche riscontrato le prove seguenti in merito alle attività di edificazione del partito di Meihua e all’influenza del PCC sulle operazioni della società: «Il 30 giugno Jilin Meihua ha organizzato e presentato un evento per la giornata del partito dedicato al tema “Building a Learning Enterprise, Glowing at work” (costruire un’impresa che apprende, brillare al lavoro). All’evento hanno partecipato Wang Xingang, rappresentante del dipartimento competente per l’organizzazione del comitato municipale del partito di Baicheng e istruttore per le attività di edificazione del partito di Jilin Meihua, Guo Baoyu, direttore dell’ufficio del partito del parco industriale di Baicheng, Zhang Jinlong, segretario del partito e direttore generale di Jilin Meihua, oltre a 22 membri del partito. […] Durante l’evento Wang Xingang ha dato a tutti i membri del partito una vivace lezione incentrata sul “processo di sviluppo del partito, sulle attività che dovrebbero essere svolte dai membri del partito nelle imprese di nuova costruzione e sulle modalità secondo cui i rappresentanti dei membri del partito dovrebbero rivestire un ruolo di primo piano”. Wang Xingang ha quindi consegnato a ciascun membro del partito l’emblema del partito stesso e la relativa Costituzione. Come in un rinnovato battesimo del partito, con l’emblema del partito sul petto e la Costituzione del partito nelle mani, è stato costruito un “ponte di cuorì tra l’organizzazione del partito e i suoi membri, che ha efficacemente aumentato il senso di onore, responsabilità e appartenenza di ogni membro e quadro del partito. Ma non si tratta solo di onore, si tratta anche di responsabilità. Un tale “compleanno politico” permette ai membri del partito di tenere sempre presente la loro identità e la loro missione, di svolgere appieno il loro ruolo pionieristico ed esemplare nelle attività future, di unire e guidare la maggioranza dei quadri e degli impiegati, di lavorare alacremente, di essere creativi, di avere l’ardire di essere i primi, di non arrendersi mai. “Mi offro volontario per aderire al partito comunista cinese, sostenere il programma del partito e rispettare la Costituzione del partito” — sotto la guida del segretario del partito Zhang Jinlong, alla fine della manifestazione i membri del partito partecipanti a tale evento hanno alzato all’unisono il loro pugno destro e ripetuto il giuramento davanti alla bandiera rossa del partito. L’evento ha permesso a tutti i membri del partito di rafforzare ulteriormente i loro ideali e le loro convinzioni, di consolidare il loro spirito di partito e di chiarire l’orientamento delle attività future» (44).

(71)

Nel caso di Ningxia Eppen, il terzo maggiore produttore di glutammato monosodico, la Commissione ha constatato che il presidente della società ha esercitato le funzioni di rappresentante al 12o Congresso del popolo della regione autonoma di Ningxia Hui almeno fino al luglio 2020 (45). Allo stesso tempo la Federazione dell’industria e del commercio di Ningxia fornisce un chiaro resoconto del ruolo del PCC riguardo alle operazioni della società: «In primo luogo, i regolamenti stabiliscono che il segretario del comitato del partito deve partecipare alle riunioni in cui si prendono decisioni su importanti questioni aziendali e ad altre riunioni importanti e ascoltare integralmente le opinioni e le raccomandazioni presentate in tali sedi; in secondo luogo, a partire da subito, la persona responsabile dell’organizzazione del partito deve ascoltare integralmente le opinioni e le raccomandazioni presentate durante le riunioni importanti a cui partecipa o le decisioni di rilievo riguardo alla gestione della produzione e ai dipartimenti aziendali. La persona responsabile dell’organizzazione del partito, mossa da un alto senso di responsabilità, deve provvedere a comunicare in modo tempestivo ai membri del partito le decisioni e i principali progetti di attività concernenti la produzione e coinvolgere pienamente i principali portatori di interessi per promuovere tali decisioni e progetti» (46).

(72)

La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche il punto 3.2.3.8) e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato (47). Di conseguenza, la presenza dello Stato nelle imprese, ivi comprese quelle di proprietà dello Stato, operanti nel settore del glutammato monosodico e in altri settori correlati (come quello finanziario e dei fattori produttivi) consente al governo della RPC di interferire in relazione a prezzi e costi.

3.2.3.5.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato

(73)

L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell’economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l’attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. Nel complesso, il sistema di pianificazione cinese fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate a settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti (48).

(74)

L’industria chimica, alla quale appartengono i produttori di glutammato monosodico, è considerata un settore importante dal governo della RPC. Ciò trova conferma nei numerosi piani, direttive e altri documenti relativi al settore chimico, emanati a livello nazionale, regionale e comunale (49).

(75)

Più specificamente, nella RPC il glutammato monosodico è anche soggetto a documenti strategici specifici relativi alla trasformazione profonda del granturco, che è uno dei fattori produttivi fondamentali utilizzati nella sua produzione, mediante fermentazione dell’amido di granturco (cfr. segnatamente il considerando 64). In particolare i processi di produzione del glutammato monosodico sono oggetto delle disposizioni del Tredicesimo piano quinquennale per la trasformazione dei semi e dell’olio. Tali disposizioni mirano a gestire vari aspetti del settore della trasformazione del granturco (compreso il sottosettore del glutammato monosodico), in particolare per quanto riguarda lo sviluppo della catena del valore, i modelli di approvvigionamento, la scelta delle tecnologie, la localizzazione della produzione o il sostegno politico: «Accelerare lo sviluppo della trasformazione profonda dei semi: incoraggiare le imprese di trasformazione su vasta scala a sviluppare modelli industriali innovativi per la trasformazione dei semi e dell’olio, sfruttare pienamente il valore potenziale dei sottoprodotti ed estendere il più possibile la catena industriale. Sostenere il trasferimento delle industrie di trasformazione fine e profonda come quella del granturco in aree di produzione vantaggiose e in aree logistiche chiave e accelerare lo smaltimento delle scorte. Sviluppare nuovi prodotti derivati a partire da nuovi tipi di zuccheri di fecola funzionali e nuovi tipi di preparati enzimatici, acido poliglutammico, polilisina e altri prodotti di fermentazione sfusi»[…]«Industria di trasformazione profonda del granturco: incoraggiare le imprese di trasformazione profonda del granturco a sviluppare nuovi modi efficienti per utilizzare il granturco e aumentare significativamente il tasso di conversione della trasformazione profonda del granturco. […] Sviluppare attivamente nuovi prodotti fermentati funzionali ad alto contenuto tecnologico come aminoacidi e nucleosidi, nuovi acidi organici, zuccheri di fecola, polioli, nuovi preparati enzimatici, così come amidi speciali modificati utilizzati per gli alimenti, la fabbricazione della carta, i tessuti, i prodotti della chimica fine ecc. […] L’area che comprende tre province nord-orientali così come l’area di Huanghuaihai e altre importanti aree di produzione dovranno intensificare gli sforzi per promuovere le fusioni e la riorganizzazione delle imprese che producono amido di granturco trasformato e zucchero di fecola, alcol, glutammato monosodico. […] Incoraggiare l’attivazione della capacità di produzione inutilizzata attraverso la cooperazione e la gestione comune» (50).

(76)

Inoltre, per quanto riguarda i fattori produttivi, la Commissione ha constatato che nella RPC il settore del granturco è soggetto a un’intensa regolamentazione. Il paese possiede ingenti scorte di granturco che permettono al governo, mediante l’acquisto o la vendita di grandi quantità di granturco sul mercato, di elevare o diminuire artificiosamente i prezzi di questo prodotto di base. Sebbene abbia iniziato ad affrontare il problema delle eccessive riserve di granturco nel 2016, la Cina detiene tuttora scorte molto consistenti che hanno un effetto distorsivo sui prezzi (51). Inoltre il governo controlla i vari aspetti che riguardano l’intera catena del valore del granturco, ivi comprese le sovvenzioni per la produzione di granturco (52) e la supervisione delle operazioni di trasformazione, come confermato in questa nota della Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme (NDRC): «[t]utte le autorità locali intensificano il monitoraggio e l’analisi della domanda e dell’offerta di granturco nelle aree pertinenti, rafforzano la supervisione della fase di realizzazione e post-realizzazione dei progetti di trasformazione profonda del granturco, promuovono l’equilibrio tra domanda e offerta di granturco e garantiscono la sicurezza alimentare a livello nazionale» (53). In un altro fondamentale documento strategico del governo (54) si dichiara quanto segue: «Concentrarsi sui tre cereali principali: riso, grano e granturco […]; valutare la possibilità di sviluppare un sistema di servizi sociali di “trasformazione globale” e un modello di produzione a “catena industriale globale”; sviluppare e favorire un aumento del livello di produzione in “tutta la contea”, nonché incrementare l’offerta di prodotti agricoli verdi e di buona qualità. Le province interessate che si impegnano in questi compiti saranno sostenute sulla base di accordi inclusi nella previsione di bilancio dell’amministrazione centrale».

(77)

La Commissione ha anche constatato che nella RPC sono in vigore misure di controllo degli investimenti in relazione alla produzione di granturco: «[l]e domande di realizzazione dei progetti di trasformazione profonda del granturco sono soggette a una gestione armonizzata a norma dell’ordinanza n. 673 del Consiglio di Stato» (55).

(78)

Le politiche statali che interferiscono con le forze del libero mercato nel settore del granturco si riflettono anche a livello provinciale. Come indicato dal richiedente e confermato dalla Commissione, la provincia di Heilongjiang ha pubblicato nell’agosto 2017 un documento strategico sulla gestione del settore della trasformazione del granturco, sotto forma di Parere guida sul modello di sviluppo dell’industria di trasformazione profonda del granturco nella provincia di Heilongjiang. Quest’ultimo è indirizzato «a ogni città (distretto), contea (città), governo del popolo (ufficio amministrativo) e a tutte le unità poste sotto l’autorità diretta del governo provinciale», che dovrebbero «assicurar[n]e l’attenta attuazione». Il parere afferma, in termini di criteri di accesso al mercato, che «i progetti di nuova realizzazione per la trasformazione profonda del granturco devono essere ubicati soprattutto nelle principali aree di produzione del granturco» e che tutti gli enti incaricati dell’attuazione dovrebbero «[i]ncoraggiare la realizzazione di progetti di trasformazione profonda su vasta scala, con lunghe catene industriali e spazi dedicati alla domanda di mercato del prodotto; sostenere in particolare i progetti di nuova realizzazione per la trasformazione profonda del granturco con una capacità annuale di trasformazione non inferiore a 600 000 tonnellate e incoraggiare i progetti di nuova realizzazione per la trasformazione profonda del granturco con una capacità di oltre 1,2 milioni di tonnellate». Il documento impone una visione specifica delle «catene industriali chiave»: «I progetti relativi al modello industriale: si concentrano principalmente sullo sviluppo e la produzione di prodotti a valle legati all’amido, all’alcol e alle gamme di prodotti funzionali; estendono la catena industriale, ottimizzano la struttura dei prodotti, evidenziano la specializzazione dei diversi distretti e delle diverse imprese e attuano uno sviluppo differenziato delle funzionalità del prodotto». Per la gamma di prodotti a base di amido, ciò significa: «sviluppare principalmente l’amido modificato speciale richiesto da industrie come quella degli alimenti, della carta, dei prodotti tessili e della chimica fine». Il parere stabilisce anche regole per la configurazione geografica del tessuto industriale: «Tenuto ampiamente conto di fattori come la produzione, la trasformazione e il mercato del granturco nonché la disponibilità costante di materie prime da trasformare e delle garanzie fondamentali, i progetti di trasformazione profonda del granturco sono situati principalmente in sette aree». Ad esempio, nel caso di una delle suddette aree, si stabilisce specificamente che: «Longjiang, Nehe, Yìan, Nenjiang e le adiacenti Gannan, Lindian, Wudalianchi, Beìan, Fuyu, Dorbod, Baiquan, Keshan, Tailai, Kedong e altre 14 contee (città), così come l’area della città di Qiqihar, possono fornire un volume pari a 8,67 milioni di tonnellate di granturco trasformato, ospitare sette progetti con una capacità di trasformazione profonda del granturco pari a 1,2 milioni di tonnellate o 14 progetti con una capacità di 600 000 tonnellate. Incoraggiare la realizzazione in questa zona di progetti di trasformazione profonda su vasta scala con una capacità di oltre 1,2 milioni di tonnellate». Tutti gli enti incaricati dell’attuazione sono invitati a riorganizzare il settore come segue: «Incoraggiare la fusione e la riorganizzazione delle attuali capacità annuali di trasformazione del granturco inferiori a 300 000 tonnellate per migliorare la competitività delle imprese sul mercato. Per quanto riguarda la capacità di trasformazione profonda del granturco non utilizzata nella zona, incoraggiare l’introduzione di imprese potenti e attuare alleanze tra prodotti di tipo simile e tra imprese a monte e a valle attraverso fusioni e acquisizioni e cooperazione strategica ecc. […] Guidare le imprese affinché rafforzino il marketing, aumentino la quota di mercato e costituiscano gruppi di imprese leader influenti nel settore». Inoltre, in termini di misure strategiche, il parere prevede specificamente il sostegno dello Stato alle imprese che soddisfano determinati criteri di finanziamento: «Sostenere il finanziamento delle imprese sul mercato azionario e fornire sovvenzioni alle imprese di trasformazione profonda del granturco quotate a livello nazionale e all’estero o presso il National Equities Exchange and Quotations (NEEQ — The New Third Board)» (56).

(79)

La Commissione ha inoltre constatato che le autorità locali di Heilongjiang sostenevano, coordinavano e supervisionavano (anche attraverso sanzioni) la creazione e il funzionamento di almeno un parco industriale impegnato in attività di trasformazione del granturco (57).

(80)

La Commissione ha inoltre constatato l’interferenza dello Stato nel settore dell’ammoniaca, un’altra materia prima usata nella produzione del glutammato monosodico. Nel Tredicesimo piano quinquennale nazionale per l’industria chimica e petrolchimica, il governo cinese ha fissato obiettivi annuali per la produzione di ammoniaca promuovendo «insiemi di tecnologie e attrezzature che assicurano una produzione annua di ammoniaca sintetica e metanolo sintetico superiore a un milione di tonnellate» (58). Tale interferenza sul lato dell’offerta trova ulteriore riscontro in politiche simili adottate dalle autorità locali. Il Tredicesimo piano quinquennale per l’industria petrolchimica della provincia di Hebei stabilisce in particolare di «concentrarsi sulla promozione della realizzazione della seconda fase dell’impianto di ammoniaca da 600 000 tonnellate di Cangzhou Zhengyuan» (59). Inoltre è stato appurato che le province industriali di Chongqing e Zhejiang offrono prezzi dell’energia elettrica preferenzialmente più bassi per la produzione, in particolare, di ammoniaca sintetica (60).

(81)

Come indicato nella nota del considerando 64, il carbone è di norma un altro fattore produttivo fondamentale nel processo di produzione del glutammato monosodico nella RPC (in relazione alla fornitura di energia nel processo di fabbricazione). Come constatato dalla Commissione nella sua relazione, i prezzi dell’energia in Cina non sono basati sul mercato. In particolare, il mercato del carbone è soggetto a distorsioni, soprattutto a causa delle sovvenzioni (61). Inoltre la Commissione ha constatato che le autorità pubbliche interferiscono con le forze di mercato nel settore del carbone a livello provinciale, in particolare nella provincia di Shandong, attraverso documenti di pianificazione che disciplinano l’approvvigionamento, la localizzazione e i modelli industriali. Uno di questi documenti è il Piano per lo sviluppo energetico a medio e lungo termine della provincia di Shandong, pubblicato nel 2016 e che copre un periodo fino al 2030. La motivazione ideologica del Piano per quanto riguarda la gestione del mercato è ravvisabile in particolare nel suo principio guida, che prevede di «(a)ttuare pienamente lo spirito del 18o Congresso nazionale del Partito comunista cinese e della sua terza, quarta, quinta e sesta sessione plenaria; concretizzare diligentemente i contenuti degli importanti discorsi pronunciati dal segretario generale Xi Jinping, anche nel corso dell’ispezione dello Shandong». Il piano riconosce altresì che, fino a tempi recenti, il mercato dell’energia presentava un carattere centralizzato, dato che uno dei suoi obiettivi dichiarati è di «promuovere la trasformazione del modello di approvvigionamento energetico completamente centralizzato in un modello con funzionamento sia centralizzato sia decentralizzato». Le disposizioni del documento mirano in particolare a regolare i modelli specifici di localizzazione e sviluppo dell’industria del carbone (62). Per quanto riguarda l’energia generata dal carbone, il documento prescrive, tra l’altro, di: «[C]concentrarsi sulla pianificazione e sulla realizzazione di progetti di centrali elettriche a carbone ultra supercritiche ad alto rendimento di mega-kilowatt, costruire un cluster di centrali elettriche ecologiche a carbone nella zona costiera settentrionale» e «pianificare la realizzazione di una base di sviluppo integrato carbone-energia elettrica nel sud-ovest della provincia di Shandong». Nel quadro del documento, uno specifico piano d’azione per la trasformazione e lo sviluppo del carbone indica di perseguire i modelli di sviluppo industriale e di realizzazione seguenti, senza tener conto del libero gioco delle forze di mercato e del libero processo decisionale aziendale: «Smaltire e trasferire in modo ordinato l’eccessiva capacità produttiva e la forza lavoro della provincia; continuare a migliorare e rafforzare le basi dei due grandi gruppi aziendali Shandong Energy e Yankuang; accelerare e promuovere la fusione e la riorganizzazione delle imprese locali di estrazione del carbone, migliorare il livello di concentrazione dell’industria, favorire la trasformazione del modello di sviluppo da un modello basato su quantità e velocità a un modello basato su qualità e benefici. […] Concentrarsi sulla realizzazione di progetti integrati di centrali a carbone al di fuori della provincia nella Mongolia interna, nello Shaanxi, nello Xinjiang ecc.» (63).

(82)

Tale coinvolgimento del governo e delle autorità locali nell’intera catena del valore del glutammato monosodico produce un effetto distorsivo quantomeno potenziale sui prezzi.

(83)

Il governo della RPC orienta lo sviluppo del settore del glutammato monosodico secondo una vasta gamma di strumenti, ad esempio fornendo sovvenzioni statali. La relazione annuale 2019 del produttore esportatore Meihua conferma che nel 2018 la società ha ricevuto almeno 130 milioni di RMB di sovvenzioni pubbliche (64). Nel caso di Ningxia Eppen la relazione di revisione contabile del 2018 indica che nel 2017 la società ha ricevuto sovvenzioni pubbliche per 62,3 milioni di RMB (65). Lo stesso anno inoltre Ningxia Eppen sembra aver ricevuto uno stanziamento di 200 000 RMB per istituire un sito dimostrativo di edificazione del partito (66).

(84)

La Commissione ha inoltre constatato che negli ultimi anni la RPC ha iniziato ad applicare una riduzione dell’IVA del 13 % sulle esportazioni di glutammato monosodico, il che si traduce attualmente in un’esenzione totale dell’IVA su tali esportazioni nonché in un incentivo sul piano dei costi per gli operatori cinesi attivi nel mercato del glutammato monosodico (67).

(85)

Attraverso questi e altri mezzi, il settore del glutammato monosodico e i settori che producono le materie prime utilizzate per produrlo sono soggetti all’intervento pubblico, con il governo della RPC che dirige e controlla praticamente tutti gli aspetti dello sviluppo e del funzionamento della catena del valore del glutammato monosodico.

(86)

In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori, compresi i produttori di glutammato monosodico e dei fattori produttivi utilizzati per la sua produzione, a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.

3.2.3.6.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale

(87)

Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l’equa composizione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla RPC, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell’economia del paese, non da ultimo perché le procedure d’insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Inoltre lo Stato mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d’insolvenza, spesso esercitando un’influenza diretta sull’esito del procedimento (68).

(88)

Nella RPC le carenze del sistema dei diritti patrimoniali sono inoltre particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti di uso dei terreni (69). Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato). La loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Vigono disposizioni giuridiche intese ad attribuire i diritti di uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio con l’introduzione di procedure di gara. Queste disposizioni tuttavia sono regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato (70). Nell’assegnazione dei terreni, inoltre, le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l’attuazione dei piani economici (71).

(89)

Analogamente a quanto avviene in altri settori dell’economia cinese, i produttori di glutammato monosodico sono soggetti all’ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che tali società sono soggette anche alle distorsioni dall’alto verso il basso derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata delle norme in materia fallimentare e patrimoniale. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze. La Commissione ha pertanto concluso in via preliminare che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinese non funzionano correttamente, con conseguenti distorsioni connesse al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti di uso dei terreni nella RPC. Sulla base degli elementi di prova disponibili, tali considerazioni sembrano pienamente applicabili anche al settore del glutammato monosodico e ai settori che fabbricano le materie prime utilizzate per la produzione del prodotto oggetto del riesame.

(90)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nelle catene del valore del settore chimico e della trasformazione del granturco, anche in relazione al prodotto oggetto del riesame.

3.2.3.7.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali

(91)

Nella RPC non può svilupparsi appieno un sistema salariale basato sul mercato, poiché i diritti all’organizzazione collettiva di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati. La RPC non ha ratificato una serie di convenzioni essenziali dell’Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), in particolare quelle sulla libertà di associazione e sulla contrattazione collettiva (72). Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità statali e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale (73). La mobilità della forza lavoro cinese è inoltre limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Il risultato è che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza (74). Tali risultanze indicano una distorsione dei costi salariali nella RPC.

(92)

Non sono stati presentati elementi di prova attestanti che le società che producono glutammato monosodico o i relativi fattori produttivi non siano sottoposte al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Il settore del glutammato monosodico subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (durante la produzione del prodotto oggetto del riesame) sia indirettamente (in fase di accesso dei produttori di glutammato monosodico al capitale o ai fattori produttivi di imprese soggette al medesimo sistema occupazionale nella RPC).

3.2.3.8.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino del regolamento di base: l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato

(93)

L’accesso al capitale per gli attori societari della RPC è soggetto a varie distorsioni.

(94)

In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali (75), che nel concedere l’accesso ai finanziamenti prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche restano collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati in ultima analisi dal PCC) (76) e, come avviene per le imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo. In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato (77). A ciò si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o comunque ritenuti importanti (78).

(95)

Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l’affidabilità creditizia del mutuatario, gli abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell’applicazione dei vari strumenti giuridici.

(96)

I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione dei rischi è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo della RPC e dalla forza di un’eventuale garanzia implicita da parte del governo stesso. Le stime indicano chiaramente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente a rating internazionali più bassi (79).

(97)

Queste problematiche sono aggravate da ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o comunque ritenuti importanti (80). Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato.

(98)

In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Questo ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell’utile sul capitale investito. Tale situazione è illustrata dalla recente crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.

(99)

In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell’ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni indotte dal governo. Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi molto bassi e di conseguenza l’utilizzo eccessivo di capitale.

(100)

La crescita complessiva del credito nella RPC indica un peggioramento dell’efficienza nell’allocazione del capitale, senza alcun segnale di stretta creditizia, che invece ci si aspetterebbe in un contesto di mercato esente da distorsioni. Ne consegue che i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente negli ultimi anni. Di fronte a una situazione di crescente debito a rischio, il governo della RPC ha scelto di evitare le insolvenze. Le emissioni di crediti inesigibili sono state quindi gestite spostando il debito e creando cosiddette società «zombie», oppure trasferendo la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo.

(101)

In sostanza, malgrado le recenti misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese nella RPC è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali.

(102)

Non sono stati presentati elementi di prova del fatto che il settore del glutammato monosodico sia esente dal suddetto intervento pubblico nel sistema finanziario. La Commissione ha inoltre stabilito che i principali produttori di glutammato monosodico hanno beneficiato di sovvenzioni pubbliche (cfr. considerando 83). Pertanto il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.

3.2.3.9.   Natura sistemica delle distorsioni descritte

(103)

La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell’economia cinese. Dagli elementi di prova disponibili emerge che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese di cui ai punti da 3.2.3.2 a 3.2.3.5 e alla parte A della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell’economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui ai punti da 3.2.3.6 a 3.2.3.8 e alla parte B della relazione.

(104)

La Commissione rammenta che, per produrre glutammato monosodico è necessaria un’ampia gamma di fattori produttivi. A tale riguardo la RPC è uno dei principali produttori di granturco, la materia prima fondamentale del processo di produzione del glutammato monosodico (cfr. il considerando 64). Quando i produttori di glutammato monosodico acquistano/appaltano tali fattori produttivi nella RPC, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche sopra menzionate. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.

(105)

Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del glutammato monosodico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (compresi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. Nel contesto della presente inchiesta, né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova indicanti il contrario.

3.2.3.10.   Conclusioni

(106)

Dall’analisi esposta ai punti da 3.2.3.2 a 3.2.3.9, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all’intervento della RPC nella sua economia in generale nonché nel settore del glutammato monosodico e nella relativa catena di approvvigionamento, è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, per stabilire il valore normale non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno.

(107)

La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come discusso al punto successivo.

3.2.4.   Paese rappresentativo

3.2.4.1.   Osservazioni generali

(108)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:

un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale (81);

la produzione del prodotto oggetto del riesame in quel paese;

la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo.

nel caso di più paesi rappresentativi possibili, la preferenza è accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(109)

Come esposto ai considerando 40 e 41, la Commissione ha pubblicato due note relative alle fonti per la determinazione del valore normale, depositandole nel fascicolo disponibile alle parti interessate rispettivamente il 21 febbraio 2020 («prima nota sui fattori produttivi») e l’8 aprile 2020 («seconda nota sui fattori produttivi»). In quest’ultima nota la Commissione ha informato le parti interessate di essere pervenuta alla conclusione che nel caso di specie la Thailandia era un paese rappresentativo appropriato, se fosse confermata l’applicazione del metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

3.2.4.2.   Produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta nel paese rappresentativo e livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC

(110)

Nella prima nota sui fattori produttivi la Commissione ha indicato che, secondo quanto noto, tra i paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC secondo la Banca mondiale, ossia quelli da essa classificati come paesi a «reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo, la produzione del prodotto oggetto del riesame è stata riscontrata in Argentina, Brasile, Figi, Giamaica, Iran, Malaysia, Mauritius, Messico, Perù, Sud Africa, Thailandia e Turchia. In seguito a tale nota non sono pervenute osservazioni sul livello di sviluppo economico e sulla produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta nei potenziali paesi rappresentativi.

3.2.4.3.   Dati prontamente disponibili nel paese rappresentativo

(111)

La Commissione è stata in grado di individuare società produttrici di glutammato monosodico i cui dati finanziari erano prontamente disponibili e che quindi potevano essere considerate idonee ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base solo in due dei paesi identificati dalla Commissione come potenziali paesi rappresentativi, vale a dire in Thailandia e in Malaysia.

(112)

Tuttavia, come indicato nella seconda nota sui fattori produttivi, in Malaysia è stata individuata una sola società produttrice di glutammato monosodico: Ajinomoto Malaysia Bhd, che produceva anche altri prodotti e additivi alimentari. In Thailandia sono state individuate cinque società, ossia Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd., Thai Fermentation Industry Co Ltd. (Racha Churos), Thai Churos, Thai Foods International Co. Ltd. e KT MSG. Tutte queste società producevano glutammato monosodico e altri prodotti o additivi alimentari. Tuttavia due di esse, Thai Fermentation Industry Co Ltd. (Racha Churos) e Thai Churos, sembravano produrre principalmente glutammato monosodico e una gamma limitata di altri prodotti. Su tale base la Commissione ha concluso che i dati finanziari pubblicamente disponibili riscontrati in Thailandia sarebbero stati rappresentativi e accurati per la valutazione di un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV ai fini della presente inchiesta.

(113)

La Commissione ha analizzato attentamente tutti i dati pertinenti disponibili nel fascicolo relativi ai fattori produttivi in Thailandia e ha osservato quanto segue:

la Commissione ha analizzato le statistiche relative alle importazioni di tutti i fattori produttivi elencati nella prima nota sui fattori produttivi, aggiornata dalla seconda nota sui fattori produttivi, e ha concluso che durante il PIR vi sono state importazioni di tutti i fattori produttivi necessari per la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta;

le statistiche sull’energia (prezzi industriali dell’energia elettrica) per il PIR erano prontamente disponibili sotto forma di dati forniti dall’autorità provinciale per l’energia elettrica e pubblicati dal Thailand Board of Investment (82);

la fonte per il costo del lavoro sono le statistiche disponibili sul sito web dell’Organizzazione internazionale del lavoro («ILO») sui salari medi mensili nel settore manifatturiero e sulle ore settimanali lavorate in Thailandia (83).

(114)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e per i profitti. Inoltre è necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi. Come precedentemente indicato al considerando 112, la Commissione ha concluso che, in Thailandia, cinque società, ossia Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd.; Thai Fermentation Industry Co Ltd. (Racha Churos); Thai Churos; Thai Foods International Co. Ltd. e KT MSG, disponevano di rendiconti finanziari prontamente disponibili al pubblico che potevano essere utilizzati come indicatori per determinare un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e per i profitti.

(115)

Avendo stabilito che la Thailandia era un paese rappresentativo appropriato sulla base di tali elementi, non è stato necessario effettuare una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.

3.2.4.4.   Conclusioni in merito al paese rappresentativo

(116)

Alla luce di quanto precede, la Thailandia soddisfaceva tutti i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base per essere considerata un paese rappresentativo appropriato. In particolare, la Thailandia presenta una produzione sostanziale del prodotto oggetto dell’inchiesta e una serie completa di dati prontamente disponibili per tutti i fattori produttivi, le SGAV e i profitti.

3.2.5.   Fonti utilizzate per stabilire costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

(117)

Nella seconda nota sui fattori produttivi la Commissione ha dichiarato che, ai fini del calcolo del valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, intendeva utilizzare il GTA (84) per stabilire il costo esente da distorsioni di tutte le materie prime incluse nei fattori produttivi nel paese rappresentativo nonché le statistiche dell’ILO e le statistiche nazionali per stabilire i costi esenti da distorsioni del lavoro nel paese rappresentativo. La Commissione ha inoltre dichiarato che, per i costi dell’energia elettrica, intendeva utilizzare le tariffe applicabili dall’autorità provinciale per l’energia elettrica della Thailandia. Per il costo dell’acqua, la Commissione intendeva utilizzare le tariffe applicabili dall’autorità idrica metropolitana della Thailandia. Inoltre i dati finanziari di cinque società, vale a dire Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd.; Thai Fermentation Industry Co Ltd. (Racha Churos); Thai Churos; Thai Foods International Co. Ltd. e KT MSG, sarebbero stati usati per stabilire le SGAV e i profitti.

3.2.6.   Fattori produttivi

(118)

Al fine di determinare il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i dati disponibili per i fattori produttivi e ha deciso di utilizzare i valori indicati di seguito:

Tabella 1

Fattori produttivi del glutammato monosodico

Fattore produttivo

Codice della merce

Unità di misura

Valore esente da distorsioni

Materie prime

Granturco

1005 90 90 00 2

KG

1,59 CNY/kg

Enzimi

3507

KG

73,81 CNY/kg

Ammoniaca anidra

2814 10

KG

1,97 CNY/kg

Composti amminici a funzioni ossigenate

2922 49

KG

57,89 CNY/kg

Acido solforico

2807 0000 10 2

KG

0,49 CNY/kg

Acido fosforico

2809 20 32

KG

7,89 CNY/kg

Idrossido di sodio in soluzione acquosa

2815 12

KG

2,30 CNY/kg

Bicarbonato di sodio

2836 30

KG

3,20 CNY/kg

Fosfato disodico

2835 22 00

KG

7,4 CNY/kg

Carbone attivo

3802 10 00 00 0

KG

25,75 CNY/kg

Ossigeno liquido

2804 40

KG

1,06 CNY/kg

Energia/materiali di consumo

Petrolio

2710 19

L

3,35 CNY/L

Lolla di riso

1213 00

KG

3,91 CNY/kg

Energia elettrica

Autorità provinciale per l’energia elettrica della Thailandia

KWH

0,71 CNY/kWh

Lavoro (manodopera)

Manodopera diretta

Organizzazione internazionale del lavoro — ILOSTAT

ORE

17,13 CNY/ora

Sottoprodotto/scarti

Fertilizzante liquido

3105

KG

2,64 (neg.) CNY/kg

(119)

La Commissione ha incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. Per determinare tale importo sono stati utilizzati i dati forniti nella domanda, in particolare i dati dello stabilimento Thai KKP di Ajinomoto. Il metodo è debitamente illustrato ai considerando 127 e 128.

3.2.6.1.   Materie prime

(120)

La struttura dei costi del glutammato monosodico è determinata principalmente dai costi delle materie prime, in particolare la fonte di zucchero e vari prodotti chimici (soprattutto carbonati) e l’energia.

(121)

Per stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime, la Commissione si è basata sui prezzi all’importazione nel paese rappresentativo del GTA, ai quali sono stati aggiunti i dazi all’importazione. Per stabilire il valore normale secondo il metodo della Commissione, ai prezzi all’importazione si dovrebbero di norma aggiungere i costi di trasporto sul mercato interno. Tuttavia, in considerazione della risultanza di cui al considerando 133, secondo cui i costi di trasporto sul mercato interno non erano disponibili a causa dell’omessa collaborazione dei produttori/produttori esportatori della RPC, nonché della natura della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, che mira a determinare se le pratiche di dumping siano proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame piuttosto che a determinarne l’esatta portata, la Commissione ha deciso che gli adeguamenti per il trasporto sul mercato interno non erano necessari dato che tali adeguamenti avrebbero soltanto determinato un aumento del valore normale e, quindi, del margine di dumping.

(122)

Il prezzo all’importazione di ciascun fattore produttivo nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi all’importazione unitari di tale fattore produttivo da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi non erano membri dell’OMC elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (85). La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso al considerando 106 che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non hanno inciso allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione.

3.2.6.2.   Lavoro (manodopera)

(123)

L’ILO pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici della Thailandia. La Commissione ha utilizzato le ultime statistiche ILO disponibili sui salari mensili nel settore manifatturiero e sulle ore settimanali lavorate in Thailandia per il periodo dell’inchiesta di riesame (86).

3.2.6.3.   Energia elettrica

(124)

Il prezzo dell’energia elettrica per le società (utenti industriali) in Thailandia è pubblicato dal Thailand Board of Investment. La Commissione ha utilizzato le tariffe applicabili alle grandi imprese di servizi generali applicate dall’autorità provinciale per l’energia elettrica e pubblicate dal Thailand Board of Investment (87).

3.2.6.4.   Materie sussidiarie/quantità trascurabili

(125)

A causa del gran numero di fattori produttivi, alcune delle materie prime che avevano solo un peso trascurabile (ossia meno dello 0,5 %) nel costo totale di produzione sono state raggruppate sotto la dicitura «materie sussidiarie».

(126)

La Commissione ha calcolato la percentuale delle materie sussidiarie sul costo totale delle materie prime indicate nella domanda, in particolare nei dati dello stabilimento Thai KKP di Ajinomoto, e ha applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di utilizzare i prezzi esenti da distorsioni stabiliti.

3.2.6.5.   Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti

(127)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». Inoltre è stato necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi.

(128)

Per stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione e data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori/produttori esportatori cinesi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Pertanto, sulla base dei dati forniti nella domanda, in particolare i dati dello stabilimento Thai KKP di Ajinomoto, la Commissione ha stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e il costo totale della produzione e del lavoro. Tale percentuale è stata applicata al valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione.

(129)

Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per SGAV e profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari delle cinque società del paese rappresentativo, la Thailandia, menzionate al considerando 117, ossia Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd.; Thai Fermentation Industry Co Ltd. (Racha Churos); Thai Churos; Thai Foods International Co. Ltd. e KT MSG, estratti dalle banche dati dell’Orbis Bureau van Dijk (88) («Orbis»). Come indicato nella seconda nota sui fattori produttivi, i dati di Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd. riguardavano l’esercizio finanziario che va da aprile 2018 a marzo 2019. Gli ultimi dati finanziari per le altre quattro società riguardavano l’esercizio finanziario da gennaio a dicembre 2018. Il fatturato di Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd. rappresentava oltre l’80 % del fatturato totale delle cinque società; pertanto i dati che coprono parzialmente il PIR hanno un peso molto significativo sulla media di SGAV e profitti utilizzata nella presente inchiesta. L’inclusione dei dati delle altre società, seppure riguardino il periodo immediatamente precedente il PIR, è stata considerata rappresentativa in assenza di elementi di prova contrari. Non sono pervenute osservazioni su questo approccio, delineato nella seconda nota sui fattori produttivi. La Commissione ha ritenuto che, in queste circostanze, tale approccio fosse appropriato, considerando che le SGAV e i profitti di Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd. (entrambi pari al 16 %) erano in linea con la media utilizzata e riportata al considerando 132 che riflette i dati delle altre società per le quali erano disponibili dati fino alla fine del 2018. In ogni caso, entrambe le serie di dati avrebbero dimostrato un margine di dumping elevato e, considerando che l’inchiesta in questione è un riesame in previsione della scadenza, non è necessario stabilire un margine di dumping preciso. Nel gennaio 2021 la Commissione ha consultato la banca dati Dun & Bradstreet («D&B») (89) per verificare se i dati finanziari di tutte e cinque le società fossero aggiornati. L’unico aggiornamento è stato riscontrato per Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd., per il periodo da aprile 2019 a marzo 2020; tuttavia la serie di dati era incompleta in quanto non comprendeva l’utile netto. È stata quindi utilizzata la serie originale di dati che era stata divulgata nella seconda nota sui fattori produttivi.

3.2.7.   Calcolo

(130)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Data l’omessa collaborazione dei produttori/produttori esportatori cinesi e in virtù del fatto che non erano pertanto disponibili informazioni sui tipi di prodotto venduti sul mercato interno, il valore normale non è stato stabilito per tipo di prodotto.

(131)

Innanzitutto, la Commissione ha stabilito i costi di produzione esenti da distorsioni. In assenza di collaborazione da parte dei produttori/produttori esportatori cinesi, per quanto riguarda l’utilizzo di ciascun fattore (materiali e lavoro) impiegato per la produzione di glutammato monosodico la Commissione si è avvalsa delle informazioni fornite dal richiedente nella domanda, basate sulla struttura dei costi e sui pertinenti rapporti tecnici di produzione dei suoi impianti di produzione adattati alle principali fonti di zucchero (amido di granturco) utilizzate in Cina. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, la Thailandia.

(132)

La Commissione ha quindi applicato il rapporto tra le spese generali di produzione determinate come esposto al considerando 128 e i costi di produzione esenti da distorsioni. Per le SGAV e i profitti la Commissione ha utilizzato la media ponderata di SGAV e profitti riportata nei rendiconti finanziari disponibili al pubblico dei cinque produttori di glutammato monosodico individuati in Thailandia, come illustrato al considerando 129. La Commissione ha quindi aggiunto al costo di produzione esente da distorsioni le voci indicate di seguito:

spese generali di produzione, che rappresentavano il [5 - 10 %] dei costi totali di produzione, come illustrato al considerando 128;

SGAV pari al 16 % della somma dei costi di produzione e delle spese generali di produzione; e

un profitto pari al 18 %, applicato alla somma dei costi di produzione e delle spese generali di produzione.

3.2.8.   Prezzo all’esportazione

(133)

Data l’omessa collaborazione dei produttori/produttori esportatori della RPC, i prezzi all’esportazione nell’Unione sono stati stabiliti in base ai dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. La Commissione ha stabilito il prezzo all’esportazione sulla base delle statistiche disponibili, vale a dire della banca dati Comext (Eurostat). Poiché in Comext i prezzi sono registrati a livello di costo, assicurazione e nolo («cif»), per i costi di trasporto, movimentazione, nolo marittimo e assicurazione il livello franco fabbrica è stato stabilito in base agli elementi di prova forniti nella domanda di riesame in previsione della scadenza.

3.2.9.   Confronto e margine di dumping

(134)

La Commissione ha confrontato il valore normale calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base con il prezzo all’esportazione stabilito secondo le modalità di cui sopra. Su tale base la media ponderata del margine di dumping, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione della banca dati Comext, dazio non corrisposto, era pari al 112,8 %.

3.2.10.   Conclusioni

(135)

La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping dalla RPC sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

3.3.   Indonesia

(136)

Per il periodo dell’inchiesta di riesame i dati statistici di Eurostat dimostrano che sono state importate dall’Indonesia 5 535 tonnellate di glutammato monosodico, pari al [5 - 10] % della quota di mercato dell’Unione. La Commissione ha concluso che detto volume di importazioni è sufficientemente rappresentativo per esaminare se le pratiche di dumping fossero proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

3.3.1.   Valore normale

(137)

Data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori indonesiani, per la determinazione del valore normale la Commissione ha utilizzato i dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha utilizzato le informazioni fornite dal gruppo di produttori indonesiani che hanno collaborato.

(138)

Il valore normale era dunque basato sui prezzi di vendita sul mercato interno forniti dal gruppo di produttori indonesiani che hanno collaborato. Data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori indonesiani, non erano disponibili prezzi all’esportazione dettagliati per tipo di prodotto. Di conseguenza non è stato possibile effettuare una verifica dettagliata delle normali operazioni commerciali come previsto dall’articolo 2, paragrafi da 4 a 6, del regolamento di base. La Commissione ha stabilito che il prezzo medio di vendita sul mercato interno era redditizio, ossia superiore al costo medio di produzione stabilito per il gruppo di produttori indonesiani che hanno collaborato. Pertanto il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo medio di vendita sul mercato interno di tutte le vendite effettuate sul mercato interno dal gruppo di produttori indonesiani che hanno collaborato.

(139)

Dall’inchiesta è inoltre emerso che il glutammato monosodico era commercializzato allo stato sfuso e al dettaglio. Il richiedente ha fornito informazioni secondo cui il glutammato monosodico sfuso (vale a dire venduto in imballaggi di dimensioni pari o superiori a 20 kg) rappresentava la grande maggioranza delle vendite all’esportazione verso l’Unione, mentre le vendite sul mercato interno indonesiano erano effettuate sia alla rinfusa sia al dettaglio (vendite in piccole confezioni per i consumatori).

(140)

I dati forniti dal gruppo di produttori indonesiani che hanno collaborato hanno confermato che il glutammato monosodico sfuso veniva venduto sul mercato interno indonesiano a prezzi inferiori al costo di produzione e hanno evidenziato l’esistenza di una consistente differenza di prezzo tra le vendite alla rinfusa e quelle al dettaglio.

(141)

Pertanto, a fini di completezza e per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, la Commissione ha calcolato anche un valore normale alternativo, basato sulle sole vendite alla rinfusa sul mercato interno, che potesse essere confrontato con i prezzi delle vendite all’esportazione prevalentemente alla rinfusa. Come sopra, i prezzi di vendita del glutammato monosodico sfuso sono determinati sulla base delle informazioni fornite dal gruppo di produttori indonesiani che hanno collaborato. Poiché le vendite alla rinfusa sul mercato interno sono state effettuate al di sotto del costo medio di produzione, la Commissione ha costruito il valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base aggiungendo la media ponderata delle SGAV e dei profitti del gruppo di produttori indonesiani che hanno collaborato su tutte le vendite di glutammato monosodico sul mercato interno (sfuso e al dettaglio) nel periodo dell’inchiesta di riesame. In assenza di altre informazioni disponibili, si è ritenuto che questa fosse la fonte di informazione più appropriata e congrua.

3.3.2.   Prezzo all’esportazione

(142)

Data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori indonesiani, il prezzo all’esportazione è stato determinato in base ai dati Comext (Eurostat), conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Poiché in Comext i prezzi sono registrati a livello di cif e il gruppo di produttori indonesiani che hanno collaborato non esporta nell’Unione, il livello franco fabbrica è stato stabilito in base agli elementi di prova forniti nella domanda di riesame in previsione della scadenza per i costi di trasporto e assicurazione dall’Indonesia alla frontiera dell’Unione.

3.3.3.   Confronto e margine di dumping

(143)

La Commissione ha confrontato il valore normale nei due diversi scenari sopra descritti con il prezzo all’esportazione determinato secondo le modalità di cui sopra. Su tale base la media ponderata del margine di dumping, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, era pari a:

87,03 %, se calcolata sulla base di tutte le vendite sul mercato interno indonesiano di glutammato monosodico di cui al considerando 138;

44,26 %, se calcolata sulla base del valore normale costruito come descritto al considerando 141.

3.3.4.   Conclusioni

(144)

La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping dall’Indonesia sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

4.   RISCHIO DELLA PERSISTENZA DEL DUMPING

4.1.   RPC

(145)

Dopo aver constatato l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato il rischio della persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure per quanto riguarda le importazioni dalla RPC. A seguito dell’omessa collaborazione da parte dei produttori/produttori esportatori della RPC, la Commissione ha fondato la sua valutazione sui dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, vale a dire sulle risultanze del precedente riesame in previsione della scadenza, di cui al considerando 2, sulle informazioni contenute nella domanda di riesame, sulle informazioni disponibili al pubblico e sulle informazioni contenute in Comext (Eurostat) e nel GTA. Sono stati analizzati gli elementi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC, i prezzi all’esportazione nei mercati dei paesi terzi, l’attrattiva del mercato dell’Unione e le pratiche di elusione.

4.1.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC

(146)

Data l’assenza di collaborazione, la Commissione ha dovuto basare la sua valutazione sui dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, in particolare sulle informazioni fornite nella domanda e sulle risultanze del precedente riesame in previsione della scadenza, nonché su altre fonti pubbliche, come indicato al considerando 149.

(147)

Secondo le informazioni fornite dal richiedente, dal 2015 la capacità produttiva di glutammato monosodico in Cina è costantemente aumentata. Dal 2013, a causa del rafforzamento delle leggi in materia di protezione ambientale, i piccoli produttori di glutammato monosodico in Cina sono usciti dal mercato, mentre i produttori più grandi hanno ampliato i loro impianti e aumentato la capacità produttiva del [10 - 30] %, raggiungendo [3 500 000-4 000 000] tonnellate tra il 2016 e il 2018. Nello stesso periodo la capacità inutilizzata totale è aumentata del [100 - 130] %. Secondo le stime, nel 2018 la capacità inutilizzata tra i produttori di glutammato monosodico attivi nella RPC era pari a [dodici-quindici] volte il consumo dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(148)

Inoltre diversi articoli pubblicamente disponibili (90) basati su rapporti di mercato confermano il rapido aumento dei volumi di produzione cinesi. Stando a queste informazioni disponibili al pubblico, la capacità di vari grandi produttori di glutammato monosodico della RPC è in aumento dal 2015.

(149)

Altre informazioni pubblicamente disponibili (91) indicano che Fufeng Group, uno dei produttori leader di glutammato monosodico della RPC e il principale esportatore nell’Unione secondo il richiedente, ha aumentato la sua capacità produttiva del 41 %, passando da 940 000 tonnellate nel 2015 a 1 330 000 tonnellate nel 2019. Allo stesso tempo, il suo utilizzo degli impianti è sceso all’80 %. Ciò significa che la capacità inutilizzata di un singolo produttore cinese nel 2019 ammontava a 266 000 tonnellate, cioè oltre [due-quattro] volte il consumo totale dell’Unione nello stesso periodo.

(150)

Considerando che vi sono diversi altri produttori di glutammato monosodico nella RPC con dimensioni paragonabili a quelle di Fufeng Group, è ragionevole concludere che nella RPC vi è un significativo eccesso di capacità.

4.1.2.   Attrattiva del mercato dell’Unione, prezzi all’esportazione nei mercati dei paesi terzi ed elusione

(151)

La Commissione ha esaminato la probabilità che i produttori esportatori cinesi aumentino le loro vendite all’esportazione nell’Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure. Pertanto la Commissione ha esaminato i livelli di prezzo praticati dai produttori esportatori cinesi nei confronti dell’Unione rispetto ai mercati di altri paesi terzi, al fine di determinare se il mercato dell’Unione fosse attraente in termini di livelli di prezzo.

(152)

In assenza di collaborazione, la Commissione ha utilizzato le statistiche di Eurostat e del GTA. È emerso che la media del prezzo cinese all’esportazione nell’Unione era solo marginalmente inferiore rispetto alla media totale del prezzo cinese all’esportazione nei mercati di altri paesi terzi. Dato che, come spiegato al considerando 221, i prezzi cinesi all’importazione nell’UE (senza dazio antidumping) erano notevolmente inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione durante il PIR, è molto probabile che, in caso di scadenza delle misure, il mercato dell’Unione sarebbe più interessante per gli esportatori cinesi rispetto ai mercati di altri paesi terzi. Questo perché, senza dazi, gli esportatori cinesi potrebbero esportare verso l’Unione a prezzi superiori rispetto a quelli praticati sui mercati di altri paesi terzi, ma comunque inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione.

(153)

È emerso inoltre che, nonostante le misure antidumping in vigore, le importazioni dalla Cina sono rimaste relativamente stabili in termini sia di volume sia di quota di mercato, quest’ultima pari al [4 - 7] % nel periodo dell’inchiesta di riesame (di cui oltre la metà in regime di perfezionamento attivo, cfr. il punto 5.3.2. Inoltre, come illustrato ai considerando 8 e 9, è emerso che i produttori esportatori cinesi hanno eluso la misura antidumping in vigore esportando un prodotto leggermente modificato (glutammato monosodico in miscela e soluzione). Le pratiche di elusione mostrano l’interesse dei produttori esportatori cinesi ad accedere al mercato dell’Unione senza restrizioni e quindi l’attrattiva del mercato dell’Unione per le esportazioni cinesi.

(154)

In considerazione del notevole eccesso di capacità nella RPC e dell’attrattiva del mercato dell’Unione per i produttori esportatori cinesi, come evidenziato dai prezzi all’esportazione nei paesi terzi e dalle pratiche di elusione, la Commissione ha concluso che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping comporti un aumento delle esportazioni oggetto di dumping.

4.1.3.   Conclusioni sul rischio della persistenza del dumping

(155)

Alla luce delle sue risultanze sulla persistenza del dumping durante il PIR e sul probabile andamento delle esportazioni in caso di scadenza delle misure, come illustrato al considerando 154, la Commissione ha concluso che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping sulle importazioni dalla RPC comporti la persistenza del dumping.

4.2.   Indonesia

(156)

Dopo aver constatato l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato il rischio della persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. A seguito della omessa collaborazione da parte dei produttori esportatori dell’Indonesia, la Commissione ha fondato la sua valutazione sui dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame e sulle statistiche disponibili, vale a dire quelle di Eurostat e del GTA. Sono stati analizzati gli elementi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Indonesia, la situazione del mercato interno in Indonesia, i prezzi all’esportazione nei mercati di altri paesi terzi e l’attrattiva del mercato dell’Unione.

4.2.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Indonesia

(157)

Data l’omessa collaborazione in ampia misura dei produttori esportatori indonesiani, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Indonesia sono state stabilite sulla base dei dati disponibili e, in particolare, delle informazioni fornite dal richiedente, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base.

(158)

La capacità produttiva in Indonesia superava ampiamente i volumi di produzione. Secondo la domanda, tra il luglio 2018 e il giugno 2019 la capacità produttiva di glutammato monosodico ammontava a circa 240 mila tonnellate, mentre i volumi di produzione ammontavano a circa 200 mila tonnellate nello stesso periodo. Pertanto l’utilizzo degli impianti ha raggiunto circa l’85 %, il che equivale a una capacità inutilizzata stimata di circa 35 mila tonnellate, pari a [zero-due] volte il consumo totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(159)

La Commissione ha pertanto concluso che i produttori esportatori indonesiani dispongono di una significativa capacità inutilizzata che, in caso di scadenza delle misure, potrebbero utilizzare per produrre glutammato monosodico da esportare nel mercato dell’Unione.

4.2.2.   Situazione del mercato in Indonesia

(160)

Secondo le statistiche del GTA le esportazioni di glutammato monosodico dalla Cina all’Indonesia sono aumentate del 71 % tra il 2016 e il 2019, passando da 26 668 tonnellate a 45 498 tonnellate nel 2019. Nello stesso periodo i prezzi del glutammato monosodico dalla Cina all’Indonesia sono diminuiti di oltre l’8 %, da 949 EUR/tonnellata nel 2016 a 874 EUR/tonnellata nel 2019.

(161)

I livelli crescenti di importazioni a basso prezzo dalla Cina hanno reso sempre più difficile per i produttori indonesiani vendere glutammato monosodico sul mercato interno e/o coprire i costi di produzione attraverso le vendite sul mercato interno. Durante l’inchiesta ciò si è potuto osservare anche a livello del gruppo di produttori indonesiani che hanno collaborato e che vendevano sottocosto il glutammato monosodico sfuso, come illustrato al considerando 139. Tale situazione sta rafforzando l’incentivo dei produttori indonesiani ad aumentare le loro vendite all’esportazione nei paesi terzi, compresa l’Unione, per assorbire almeno il costo di produzione fisso.

4.2.3.   Attrattiva del mercato dell’Unione e prezzi all’esportazione nei mercati dei paesi terzi

(162)

Dall’inchiesta è emerso che la quota di mercato indonesiana è rimasta rappresentativa durante tutto il periodo in esame attestandosi al [5 - 9] % durante il periodo dell’inchiesta di riesame, nonostante le misure antidumping in vigore. Questo evidenzia chiaramente l’attrattiva del mercato dell’Unione per i produttori indonesiani di glutammato monosodico.

(163)

La Commissione ha esaminato la probabilità che i produttori esportatori indonesiani aumentino le vendite all’esportazione nell’Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure. Pertanto la Commissione ha esaminato i livelli di prezzo praticati dai produttori esportatori indonesiani nei confronti dell’Unione rispetto ai mercati di altri paesi terzi, al fine di determinare se il mercato dell’Unione fosse attraente in termini di livelli di prezzo.

(164)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori indonesiani, il confronto tra i prezzi indonesiani all’esportazione nell’Unione e i prezzi indonesiani all’esportazione nei mercati di altri paesi terzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame è avvenuto sulla base dei dati del GTA. Su tale base, in Indonesia la media del prezzo fob di vendita all’esportazione nell’Unione era leggermente superiore (dell’1,6 %) rispetto alla media totale del prezzo di vendita all’esportazione nei mercati di altri paesi terzi. Sebbene i prezzi per l’Unione fossero solo leggermente più alti, la quota di mercato costante e comunque significativa delle esportazioni indonesiane nell’Unione conferma che i livelli dei prezzi praticati nei confronti dell’Unione erano attraenti. Inoltre, considerando che i prezzi fob registrati nel GTA non includono i dazi antidumping (compresi tra il 7,2 % e il 28,4 % per i produttori esportatori indonesiani), il livello dei prezzi praticati nei confronti dell’Unione sarebbe chiaramente attraente per gli esportatori indonesiani in caso di scadenza delle misure, in quanto permetterebbe loro di aumentare i prezzi all’esportazione. In questo scenario il mercato dell’Unione genererebbe un livello di prezzi più lucrativo rispetto ad altri mercati terzi e quindi vi sarebbe un forte incentivo ad aumentare le esportazioni nell’Unione.

(165)

In considerazione del sostanziale eccesso di capacità dei produttori indonesiani, della situazione del mercato interno in Indonesia e dell’attrattiva del mercato dell’Unione per i produttori esportatori indonesiani, la Commissione ha concluso che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping comporti un aumento delle esportazioni oggetto di dumping.

4.2.4.   Conclusioni sul rischio della persistenza del dumping

(166)

Alla luce delle sue risultanze sulla persistenza del dumping durante il PIR e sul probabile andamento delle esportazioni in caso di scadenza delle misure, come stabilito al considerando 165, la Commissione ha concluso che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping sulle importazioni dall’Indonesia comporti la persistenza del dumping.

5.   PREGIUDIZIO

5.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(167)

Durante il periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da un produttore dell’Unione, che costituisce «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

5.2.   Consumo dell’Unione

(168)

La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione addizionando le vendite dell’industria dell’Unione sul mercato interno alle importazioni dalla RPC, dall’Indonesia e da altri paesi terzi in base a informazioni di Eurostat.

(169)

Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell’Unione (in tonnellate)

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Libero mercato

[48 170 - 78 448 ]

[49 430 - 80 501 ]

[46 745 - 76 127 ]

[45 712 - 74 445 ]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

103

97

95

Mercato vincolato

[78 - 127]

[104 - 169]

[125 - 204]

[190 - 310]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

134

161

245

Consumo vincolato in rapporto al consumo sul libero mercato

0,16 %

0,21 %

0,27 %

0,42 %

Fonte: risposte al questionario, Eurostat.

(170)

Il consumo dell’Unione sul libero mercato è leggermente aumentato tra il 2016 e il 2017 per poi diminuire verso la fine del periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso, il consumo dell’Unione sul libero mercato è diminuito del 5 % nel corso del periodo in esame.

(171)

Per tutto il periodo in esame si è registrato nell’Unione anche un consumo vincolato molto limitato, pari a meno dello 0,5 % del consumo sul libero mercato. Nel periodo in esame il consumo vincolato dell’Unione è aumentato del 145 %.

5.3.   Importazioni dai paesi interessati

5.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati

(172)

La Commissione ha stabilito il volume e la quota di mercato delle importazioni in base ai dati di Eurostat.

(173)

Le importazioni dai paesi interessati e la loro quota di mercato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle importazioni dalla RPC

3 604

3 643

2 223

3 485

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

101

62

97

Quota di mercato

[3,7 % - 6,0 %]

[3,6 % - 5,9 %]

[2,3 % - 3,8 %]

[3,7 % - 6,1 %]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

99

64

102

Volume delle importazioni dall’Indonesia

7 496

7 855

8 269

5 060

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

105

110

68

Quota di mercato

[7,6 % - 12,4 %]

[7,8 % - 12,7 %]

[8,7 % - 14,1 %]

[5,4 % - 8,8 %]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

102

114

71

Fonte: Eurostat

(174)

I volumi delle importazioni dalla RPC sono stati pressoché costanti tra il 2016 e il 2017 e sono diminuiti significativamente nel 2018 (del 39 % rispetto al 2017) per poi aumentare del 57 % alla fine del periodo dell’inchiesta di riesame rispetto al 2018. Nel complesso, i volumi delle importazioni dalla RPC sono diminuiti del 3 % nel periodo in esame.

(175)

I volumi delle importazioni dall’Indonesia sono aumentati del 10 % tra il 2016 e il 2018, prima di diminuire significativamente del 39 % alla fine del periodo dell’inchiesta di riesame rispetto ai livelli del 2018. Nel corso del periodo in esame i volumi delle importazioni dall’Indonesia sono diminuiti del 32 %.

(176)

La quota di mercato della RPC è aumentata del 2 % durante il periodo in esame, mentre per l’Indonesia è diminuita del 29 % nello stesso periodo. Ciononostante, la quota di mercato sia per la RPC sia per l’Indonesia è rimasta al di sopra della soglia minima durante l’intero periodo in esame.

5.3.2.   Regime di perfezionamento attivo

(177)

Il glutammato monosodico è importato dalla RPC in regime normale ma anche in regime di perfezionamento attivo.

(178)

Le importazioni dalla RPC in regime normale e in regime di perfezionamento attivo hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Volume delle importazioni (in tonnellate) dalla RPC in regime normale e in regime di perfezionamento attivo

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle importazioni dalla RPC in regime normale

1 930

1 022

872

1 125

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

53

45

58

Quota di mercato

[2,0 % - 3,2 %]

[1,0 % - 1,7 %]

[0,9 % - 1,5 %]

[1,2 % - 2,0 %]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

52

47

61

Volume delle importazioni dalla RPC in regime di perfezionamento attivo

1 673

2 621

1 351

2 359

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

157

81

141

Quota di mercato

[1,7 % - 2,8 %]

[2,6 % - 4,2 %]

[1,4 % - 2,3 %]

[2,5 % - 4,1 %]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

153

83

149

Fonte: Eurostat

(179)

Nel periodo dell’inchiesta di riesame il 68 % delle importazioni totali dalla RPC è stato effettuato in regime di perfezionamento attivo. Il volume delle importazioni effettuate in questo regime è aumentato del 41 % nel periodo in esame.

5.3.3.   Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi

(180)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati di Eurostat.

(181)

La media ponderata dei prezzi delle importazioni dai paesi interessati ha registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Prezzi all’importazione (EUR/kg)

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

RPC

1,06

0,89

0,88

0,93

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

85

83

88

Indonesia

1,24

1,12

1,07

1,17

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

91

87

94

Fonte: Eurostat (escluse le importazioni in regime di perfezionamento attivo)

(182)

Tra il 2016 e il 2018 il prezzo all’importazione dalla RPC è diminuito del 17 %, prima di aumentare del 5 % alla fine del periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso, il prezzo all’importazione dalla RPC è diminuito del 12 % nel periodo in esame.

(183)

Il prezzo all’importazione dall’Indonesia ha registrato lo stesso andamento del prezzo all’importazione dalla RPC, con un calo del 13 % tra il 2016 e il 2018, seguito da un aumento del 9 % alla fine del periodo dell’inchiesta di riesame. Nel periodo in esame il prezzo all’importazione dall’Indonesia è diminuito del 6 %.

(184)

Data l’omessa collaborazione dei produttori esportatori cinesi e indonesiani, come indicato al considerando 24, la Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame mediante un confronto tra la media ponderata dei prezzi di vendita praticati dall’unico produttore dell’Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati a un livello franco fabbrica, e la media ponderata dei prezzi all’esportazione di Eurostat, compreso il dazio antidumping, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione. Per quanto riguarda le importazioni dalla RPC, il prezzo dei volumi di glutammato monosodico importati in regime di perfezionamento attivo non è stato preso in considerazione poiché tali volumi non sono immessi in libera pratica sul mercato dell’Unione.

(185)

Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dell’unico produttore dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Non è stato rilevato alcun undercutting né per la RPC né per l’Indonesia.

5.4.   Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC e dall’Indonesia

(186)

Le importazioni di glutammato monosodico da paesi terzi diversi dalla RPC e dall’Indonesia provenivano principalmente dal Vietnam e dal Brasile.

(187)

Il volume delle importazioni, la quota di mercato e l’andamento dei prezzi delle importazioni di glutammato monosodico originario di altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Vietnam

Volume (tonnellate)

3 399

1 523

1 642

2 642

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

45

48

78

Quota di mercato

[3,5 % - 5,6 %]

[1,5 % - 2,5 %]

[1,7 % - 2,8 %]

[2,8 % - 4,6 %]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

44

50

82

Prezzo medio (EUR/kg)

1,32

1,34

1,24

1,31

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

101

94

99

Brasile

Volume (tonnellate)

1 900

1 296

1 014

1 339

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

68

53

70

Quota di mercato

[1,9 % - 3,1 %]

[1,3 % - 2,1 %]

[1,1 % - 1,7 %]

[1,4 % - 2,3 %]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

67

55

74

Prezzo medio (EUR/kg)

1,20

1,20

1,21

1,22

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

100

101

102

Altri paesi terzi

Volume (tonnellate)

344

345

386

365

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

100

112

106

Quota di mercato

[0,3 % - 0,6 %]

[0,3 % - 0,6 %]

[0,4 % - 0,7 %]

[0,4 % - 0,6 %]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

98

116

112

Prezzo medio (EUR/kg)

2,49

2,83

2,39

2,65

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

114

96

107

Totale di tutti i paesi terzi, esclusi i paesi interessati

Volume (tonnellate)

5 642

3 164

3 041

4 346

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

56

54

77

Quota di mercato

[5,7 % - 9,3 %]

[3,1 % - 5,1 %]

[3,2 % - 5,2 %]

[4,7 % - 7,6 %]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

55

56

81

Prezzo medio (EUR/kg)

1,35

1,44

1,38

1,40

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

107

102

103

Fonte: Eurostat

(188)

Il volume delle importazioni da altri paesi terzi è complessivamente diminuito, passando da 5 642 400 kg nel 2016 a 4 345 700 kg nel periodo dell’inchiesta di riesame, il che rappresenta una diminuzione del 23 % nel periodo in esame. Il mercato corrispondente è diminuito del 19 % nello stesso periodo. Nel complesso, i prezzi delle importazioni dai paesi terzi sono aumentati del 3 % durante il periodo in esame e sono sensibilmente superiori ai prezzi delle importazioni dai paesi interessati.

5.5.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

5.5.1.   Osservazioni generali

(189)

La valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti allo stato dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

5.5.2.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(190)

Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali, nonché l’utilizzo totale degli impianti, dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume di produzione (tonnellate)

[47 400 - 77 195 ]

[50 105 - 81 599 ]

[48 624 - 79 188 ]

[50 108 - 81 605 ]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

106

103

106

Capacità produttiva (tonnellate)

[61 600 - 100 320 ]

[61 600 - 100 320 ]

[61 600 - 100 320 ]

[61 600 - 100 320 ]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

100

100

100

Utilizzo degli impianti

[54 % - 88 %]

[57 % - 93 %]

[55 % - 90 %]

[57 % - 93 %]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

106

103

106

Fonte: risposte al questionario.

(191)

La produzione ha subito lievi fluttuazioni durante il periodo in esame. Aumentata del 6 % tra il 2016 e il 2017, tra il 2017 e il 2018 è diminuita del 3 % per poi aumentare nuovamente del 3 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso, il volume della produzione è aumentato del 6 % durante il periodo in esame. Dall’inchiesta è emerso che le fluttuazioni sono state causate principalmente dalle chiusure per manutenzione verificatesi nell’industria dell’Unione (in alcuni anni 16 giorni e in altri 10 giorni).

(192)

La capacità produttiva è rimasta invariata durante il periodo in esame.

(193)

Per effetto di una capacità produttiva stabile, l’utilizzo degli impianti ha registrato un andamento in linea con quello del volume di produzione, ossia è dapprima aumentato tra il 2016 e il 2017, poi è diminuito tra il 2017 e il 2018 ed è nuovamente aumentato nel periodo dell’inchiesta di riesame. Pertanto nel periodo in esame anche l’utilizzo degli impianti è aumentato del 6 %.

5.5.3.   Volume delle vendite e quota di mercato

(194)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle vendite sul mercato dell’Unione (in tonnellate)

[36 451 - 59 363 ]

[39 167 - 63 787 ]

[37 272 - 60 700 ]

[36 689 - 59 750 ]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

107

102

101

Quota di mercato

[53 % - 89 %]

[55 % - 93 %]

[56 % - 93 %]

[56 % - 94 %]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

105

105

106

Fonte: risposte al questionario.

(195)

Il volume delle vendite di glutammato monosodico dell’industria dell’Unione è aumentato di appena l’1 % nel periodo in esame. È dapprima cresciuto del 7 % tra il 2016 e il 2017 ed è poi diminuito del 6 % alla fine del periodo dell’inchiesta di riesame. La parallela diminuzione dei consumi ha portato a un aumento della quota di mercato dell’industria dell’Unione pari al 6 % nel periodo in esame.

5.5.3.1.   Crescita

(196)

Come su esposto, mentre il consumo dell’Unione sul libero mercato è diminuito del 5 % nel periodo in esame, il volume delle vendite dell’industria dell’Unione ha registrato un leggero aumento dell’1 %, che si traduce in un aumento del 6 % della quota di mercato.

5.5.4.   Occupazione e produttività

(197)

L’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 9

Occupazione e produttività

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Numero di dipendenti

[137 - 222]

[138 - 225]

[133 - 217]

[132 - 215]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

101

97

97

Produttività (tonnellate/dipendente)

[243 - 396]

[253 - 413]

[256 - 416]

[266 - 433]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

104

105

109

Fonte: risposte al questionario.

(198)

L’occupazione dell’industria dell’Unione è diminuita del 3 % nel periodo in esame. Tale diminuzione è dovuta alle sinergie nei servizi condivisi, come le tecnologie dell’informazione («IT») e le risorse umane («HR»), in seguito all’integrazione in AFE dell’attività di vendita al dettaglio di prodotti surgelati.

(199)

Come spiegato al considerando 191, la produttività è aumentata per via dell’effetto combinato della diminuzione dell’occupazione e dell’aumento del volume di produzione.

5.5.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(200)

I margini di dumping per i paesi interessati erano notevolmente superiori al livello minimo, come specificato ai considerando 134 e 143; inoltre il volume e la quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati sono rimasti significativi durante il periodo in esame, come descritto ai considerando da 174 a 176.

(201)

Pertanto le ripetute pratiche tariffarie sleali dei produttori esportatori della RPC e dell’Indonesia non hanno permesso all’industria dell’Unione di riprendersi dalle precedenti pratiche di dumping.

5.5.6.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(202)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dall’unico produttore dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Prezzi di vendita e costi nell’Unione

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

MEDIA dei prezzi unitari di vendita sul libero mercato (EUR/kg)

[0,94 - 1,52]

[0,86 - 1,40]

[0,84 - 1,36]

[0,87 - 1,42]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

92

90

93

Costo unitario di produzione (EUR/kg)

[0,91 - 1,49]

[0,91 - 1,49]

[0,95 - 1,55]

[0,88 - 1,43]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

100

104

96

Fonte: risposte al questionario.

(203)

Il prezzo medio unitario di vendita praticato dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti è diminuito del 7 % nel periodo in esame. Ha avuto un andamento decrescente tra il 2016 e il 2018, per poi aumentare nel periodo dell’inchiesta di riesame. L’andamento del prezzo di vendita dell’industria dell’Unione ha seguito quello del prezzo all’importazione cinese e indonesiano sul mercato dell’Unione.

(204)

Nel periodo in esame il costo unitario di produzione è diminuito del 4 %. È rimasto stabile tra il 2016 e il 2017, è poi aumentato del 4 % nel 2018 rispetto al 2017 ed è diminuito dell’8 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. La diminuzione del costo di produzione nel 2019 rispetto al 2018 è dovuta agli sforzi dell’industria dell’Unione volti a diminuire il consumo di materie prime nel processo di produzione nonché alla diminuzione del prezzo delle materie prime.

5.5.7.   Costo del lavoro

(205)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dell’unico produttore dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)

[49 321 - 80 323 ]

[50 538 - 82 304 ]

[48 606 - 79 159 ]

[48 282 - 78 631 ]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

102

99

98

Fonte: risposte al questionario.

(206)

Il costo medio del lavoro per dipendente è diminuito del 2 % durante il periodo in esame. Questa diminuzione è legata alle sinergie negli ambiti IT, finanza, HR e top management ottenute in seguito all’integrazione in AFE dell’attività di vendita al dettaglio di prodotti surgelati, come indicato al considerando 198.

5.5.8.   Scorte

(207)

Il livello delle scorte dell’industria dell’Unione nel periodo in esame ha registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Scorte

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Scorte finali (tonnellate)

[12 765 - 20 789 ]

[9 706 - 15 807 ]

[8 054 - 13 116 ]

[9 926 - 16 166 ]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

76

63

78

Scorte finali, in percentuale sulla produzione

[19 % - 31 %]

[14 % - 22 %]

[12 % - 19 %]

[14 % - 23 %]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

72

62

74

Fonte: risposte al questionario.

(208)

Nel complesso, le scorte finali sono diminuite del 22 % nel periodo in esame. Le scorte finali hanno registrato un andamento decrescente tra il 2016 e il 2018, per poi aumentare del 23 % nel periodo dell’inchiesta di riesame rispetto al 2018. Nonostante l’andamento decrescente, durante il periodo in esame il livello delle scorte è rimasto elevato.

(209)

Le scorte finali in percentuale della produzione sono diminuite del 38 % tra il 2016 e il 2018, per poi aumentare del 20 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso, la diminuzione è stata del 26 %. Questo andamento decrescente ha seguito l’andamento decrescente delle scorte finali e il lieve aumento del volume di produzione.

5.5.9.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(210)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dell’unico produttore dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 13

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)

[1,6 % - 2,7 %]

[–7,2 % - –4,4 %]

[–15,35 % - –9,4 %]

[–0,6 % - –0,4 %]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

–269

–574

–22

Flusso di cassa (in migliaia di EUR)

[5 822 - 9 481 ]

[3 838 - 6 251 ]

[–3 733 - –2 292 ]

[2 886 - 4 699 ]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

66

–39

50

Investimenti (in migliaia di EUR)

[4 302 - 7 006 ]

[4 609 - 7 506 ]

[5 419 - 8 825 ]

[3 307 - 5 386 ]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

107

126

77

Utile sul capitale investito

[0,3 % - 0,5 %]

[–6,3 % - –3,9 %]

[–14,6 % - –8,9 %]

[–1,5 % - –0,9 %]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

–1 168

–2 701

–286

Fonte: risposte al questionario.

(211)

La Commissione ha stabilito la redditività dell’unico produttore dell’Unione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. Tra il 2016 e il 2018 la redditività è diminuita significativamente. L’unico produttore dell’Unione ha registrato perdite tra il 2017 e il 2019. Come indicato ai considerando 203 e 204, nel 2019 la redditività è migliorata rispetto al 2018 per via di un aumento del prezzo di vendita e di una diminuzione dei costi di produzione. Nel periodo in esame la redditività è tuttavia diminuita, passando da [1,6 % - 2,7 %] nel 2016 a perdite del [–0,6 % - –0,4 %] nel PIR.

(212)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell’industria dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto ha registrato lo stesso andamento della redditività: è diminuito tra il 2016 e il 2018 prima di aumentare durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso, il flusso di cassa netto ha subito una contrazione del 50 % durante il periodo in esame.

(213)

Gli investimenti sono diminuiti del 23 % durante il periodo in esame. Si trattava principalmente di investimenti necessari per la manutenzione delle attrezzature e la riduzione del consumo di materie prime, così come di investimenti finalizzati a garantire il rispetto dei requisiti di legge in materia di sicurezza e di protezione ambientale.

(214)

L’utile sul capitale investito è il profitto espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Come per gli altri indicatori finanziari, l’utile sul capitale investito ha registrato un andamento decrescente tra il 2016 e il 2018 ed è leggermente aumentato nel periodo dell’inchiesta di riesame. Nel periodo in esame l’utile sul capitale investito è diminuito del 386 %.

(215)

Infine, considerata la diminuzione della redditività e del flusso di cassa, anche la capacità delle società di ottenere capitale ha subito ripercussioni negative.

5.6.   Conclusioni sul pregiudizio

(216)

Nonostante le misure in vigore, le importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dall’Indonesia sono proseguite in volumi significativi.

(217)

L’industria dell’Unione si trova in una situazione finanziaria difficile. Sebbene alcuni indicatori di pregiudizio, come il volume di produzione, la quota di mercato e le scorte, mostrino un andamento favorevole, altri indicatori, quali i prezzi di vendita, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sugli investimenti evidenziano una tendenza negativa.

(218)

Nonostante le misure in vigore, l’aumento della produttività e il fatto che sia riuscita a ridurre i suoi costi di produzione, l’industria dell’Unione ha comunque registrato perdite tra il 2017 e il 2019.

(219)

In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

(220)

La Commissione ha quindi valutato l’esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni dai paesi interessati e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(221)

Per quanto riguarda la RPC, dall’inchiesta è emerso che il volume delle importazioni è rimasto al di sopra dei livelli minimi durante tutto il periodo in esame. Nonostante un margine di undercutting negativo per effetto dell’applicazione di dazi antidumping al prezzo delle importazioni durante il periodo dell’inchiesta di riesame, senza includere i dazi antidumping tale margine di undercutting risultava superiore al 20 %. Inoltre, poiché l’industria dell’Unione è in perdita e dato il profitto di riferimento compreso tra il 5 % e il 15 %, come stabilito durante l’inchiesta iniziale relativa all’Indonesia (92), è chiaro che le importazioni cinesi nell’Unione sono effettuate a prezzi pregiudizievoli.

(222)

Per quanto riguarda l’Indonesia, dall’inchiesta è inoltre emerso che, come nel caso della RPC, le importazioni erano superiori ai livelli minimi durante l’intero periodo in esame. In assenza dei dazi antidumping, il margine di undercutting era negativo. Tuttavia gli attuali prezzi all’importazione comporterebbero, senza dazi antidumping, un margine di underselling pari a oltre il 7 % rispetto a un prezzo indicativo stabilito sulla base del costo di produzione dell’industria dell’UE durante il PIR e al profitto di riferimento compreso tra il 5 % e il 15 %, come stabilito durante l’inchiesta iniziale relativa all’Indonesia.

(223)

In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione è stato causato dalle importazioni dalla RPC e non poteva essere stato causato dalle importazioni dall’Indonesia, poiché a causa dell’effetto delle misure le importazioni indonesiane erano effettuate a prezzi che non hanno causato pregiudizio all’industria dell’Unione.

(224)

La Commissione ha pertanto ulteriormente esaminato il rischio della persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il rischio della reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dall’Indonesia in caso di abrogazione delle misure.

6.   RISCHIO DELLA PERSISTENZA E/O DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

6.1.   Rischio della persistenza del pregiudizio dalla RPC

(225)

La Commissione ha concluso al considerando 219 che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Al considerando 223 la Commissione ha inoltre stabilito che il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione era causato dalle importazioni dalla RPC. La Commissione ha inoltre valutato se, nel caso di specie, sussisterebbe un rischio della persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC in caso di scadenza delle misure di contrasto.

(226)

A tale proposito la Commissione ha esaminato gli elementi seguenti: il volume di produzione e la capacità inutilizzata nella RPC, l’attrattiva del mercato dell’Unione per i produttori esportatori cinesi, i probabili livelli di prezzo delle importazioni dalla RPC in assenza di misure antidumping e la loro incidenza sull’industria dell’Unione.

6.1.1.   Capacità produttiva, capacità inutilizzata nella RPC e attrattiva del mercato dell’Unione

(227)

Come esposto ai considerando da 147 a 153, in considerazione del notevole eccesso di capacità nella RPC e dell’attrattiva del mercato dell’Unione per i produttori esportatori cinesi, sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping comporti un aumento delle esportazioni.

6.1.2.   Incidenza delle importazioni dalla RPC sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure

(228)

Per quanto riguarda il probabile effetto di tali importazioni, la Commissione ha esaminato i loro probabili livelli di prezzo in caso di scadenza delle misure. A tale riguardo la Commissione ha ritenuto che i livelli dei prezzi all’importazione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, senza dazio antidumping, costituissero un’indicazione ragionevole. Su questa base, la Commissione ha stabilito un significativo undercutting dei prezzi dell’industria dell’Unione (superiore al 20 %).

(229)

Inoltre, poiché l’industria dell’Unione è stata in perdita per quasi tutto il periodo in esame, come indicato al considerando 211, e considerando che, come spiegato al considerando 221, il profitto di riferimento stabilito per tale industria è compreso tra il 5 % e il 15 %, le importazioni cinesi nell’Unione sono state effettuate a prezzi pregiudizievoli.

(230)

Si conclude pertanto che la situazione dell’industria dell’Unione, che sta già subendo un pregiudizio notevole, si deteriorerebbe ulteriormente in caso di abrogazione delle misure. In effetti, in assenza di misure, le importazioni cinesi oggetto di dumping a prezzi pregiudizievoli eserciterebbero probabilmente un’ulteriore pressione al ribasso sui prezzi di vendita nel mercato dell’Unione. L’industria dell’Unione sarà molto probabilmente costretta a ridurre i suoi prezzi di vendita, il che determinerebbe un’ulteriore perdita di redditività e, con ogni probabilità, importanti perdite nel breve termine.

(231)

In alternativa, qualsiasi tentativo di aumentare i prezzi di vendita a livelli redditizi da parte dell’industria dell’Unione condurrà molto probabilmente a una perdita di volumi di vendita e di quota di mercato a favore delle importazioni a basso prezzo. Date le massicce capacità inutilizzate nella RPC, i produttori esportatori cinesi potranno aumentare le loro esportazioni nel breve termine e accrescere notevolmente la loro quota di mercato a spese dell’industria dell’Unione. L’industria dell’Unione perderà molto probabilmente economie di scala, il che porterà a un aumento del costo unitario di produzione e di conseguenza causerà ulteriori cali della redditività dell’industria dell’Unione. Di conseguenza, la sostenibilità dell’industria dell’Unione sarebbe seriamente a rischio.

6.1.3.   Conclusioni

(232)

Alla luce delle risultanze di cui sopra, vale a dire la massiccia capacità inutilizzata nella RPC, l’attrattiva del mercato dell’Unione, i livelli dei prezzi delle importazioni dalla RPC in assenza di misure antidumping e la loro probabile incidenza sull’industria dell’Unione, la Commissione ha concluso che l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi pregiudizievoli, con il rischio della persistenza del pregiudizio notevole.

6.2.   Rischio della reiterazione del pregiudizio dall’Indonesia

(233)

La Commissione ha concluso al considerando 219 che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole. Al considerando 223 la Commissione ha inoltre stabilito che il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione non poteva essere causato dalle importazioni dall’Indonesia. Di conseguenza, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato l’eventuale rischio della reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dall’Indonesia in caso di scadenza delle misure.

(234)

A tale riguardo la Commissione ha esaminato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata dell’Indonesia, la situazione del mercato in Indonesia, l’attrattiva del mercato dell’Unione per i produttori esportatori indonesiani, i probabili livelli di prezzo delle importazioni dall’Indonesia in assenza di misure antidumping e la loro incidenza sull’industria dell’Unione.

6.2.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Indonesia, situazione del mercato in Indonesia e attrattiva del mercato dell’Unione

(235)

Come esposto ai considerando da 158 a 165, in considerazione del sostanziale eccesso di capacità dei produttori indonesiani, della situazione del mercato interno in Indonesia e dell’attrattiva del mercato dell’Unione per i produttori esportatori indonesiani, la Commissione ha concluso che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping comporti un aumento delle esportazioni.

6.2.2.   Incidenza delle importazioni dall’Indonesia sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure

(236)

La Commissione ha esaminato i probabili livelli dei prezzi delle importazioni indonesiane in caso di scadenza delle misure sulla base dei livelli dei prezzi delle importazioni indonesiane durante il periodo dell’inchiesta di riesame e del loro effetto sulla situazione dell’industria dell’Unione. Pur in assenza di undercutting dei prezzi dell’industria dell’Unione da parte degli esportatori indonesiani dopo la detrazione dei dazi antidumping in vigore, utilizzando un profitto di riferimento compreso tra il 5 % e il 15 %, come spiegato al considerando 229, la vendita sottocosto (underselling) era comunque superiore al 7 %. Ciò dimostra che, in caso di scadenza delle misure, le importazioni indonesiane sarebbero effettuate a livelli di prezzo pregiudizievoli, aumentando la pressione sui prezzi dell’industria dell’Unione, che subirebbe una diminuzione del volume delle vendite o sarebbe costretta a ridurre i propri livelli di prezzo. Questo si tradurrebbe molto rapidamente in una situazione di perdite significative, che non è sostenibile nel breve termine.

6.2.3.   Conclusioni

(237)

Alla luce delle risultanze di cui sopra, vale a dire la presenza di capacità inutilizzata in Indonesia, la situazione del mercato in Indonesia, l’attrattiva del mercato dell’Unione e i livelli attesi dei prezzi delle importazioni dall’Indonesia in assenza di misure antidumping e la loro incidenza sull’industria dell’Unione, si conclude che l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dall’Indonesia a prezzi pregiudizievoli, con il rischio della reiterazione del pregiudizio notevole.

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

(238)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento in vigore delle misure antidumping esistenti sarebbe contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

(239)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

(240)

Partendo da tali premesse la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio della persistenza del dumping e del pregiudizio per la RPC e sul rischio della persistenza del dumping e della reiterazione del pregiudizio per l’Indonesia, vi fossero motivi validi per concludere che il mantenimento delle misure in vigore fosse contrario all’interesse dell’Unione.

7.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(241)

Dall’inchiesta è emerso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole. Come indicato al considerando 223, il pregiudizio notevole è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC e pertanto si è concluso che sussiste il rischio della persistenza del pregiudizio notevole in caso di scadenza delle misure nei confronti della RPC. L’inchiesta ha inoltre stabilito che, in caso di scadenza delle misure nei confronti delle importazioni indonesiane, vi è il rischio della reiterazione del pregiudizio notevole. In particolare, sussiste il rischio che la prevista ripresa dell’industria dell’Unione dal pregiudizio notevole subito sia compromessa in caso di aumento delle importazioni cinesi e indonesiane di glutammato monosodico a prezzi di dumping sul mercato dell’Unione.

(242)

In caso di mantenimento delle misure, si prevede che l’industria dell’Unione potrà gradualmente beneficiare appieno degli effetti delle misure istituite. Ciò è confermato anche dal fatto che le misure antidumping sulle importazioni di glutammato monosodico dalla RPC sono state estese alle importazioni di glutammato monosodico in miscela o in soluzione originario della RPC a seguito di un’inchiesta antielusione del 2020, come illustrato nei considerando 8 e 9.

(243)

In caso di scadenza delle misure è molto probabile che la situazione dell’industria dell’Unione si deteriori ulteriormente, come illustrato ai considerando da 225 a 237 riguardo all’analisi relativa al rischio della persistenza/reiterazione del pregiudizio.

(244)

Si è pertanto concluso che sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione mantenere le misure in vigore nei confronti della Cina e dell’Indonesia.

7.2.   Interesse degli importatori indipendenti

(245)

Dopo la pubblicazione dell’avviso di apertura si sono manifestati quattro importatori indipendenti. Tutti e quattro hanno collaborato pienamente all’inchiesta, rispondendo a tutte le domande del questionario.

(246)

Due degli importatori indipendenti che hanno collaborato importavano glutammato monosodico sia dalla RPC sia dall’Indonesia, gli atri due solo dall’Indonesia. Per tutti l’impatto delle operazioni relative al glutammato monosodico sul fatturato totale era molto limitato (meno dell’1,5 % del fatturato totale). Inoltre dall’inchiesta è emerso che, nonostante le misure in vigore, gli importatori registravano profitti. Il glutammato monosodico importato era usato sia per il settore alimentare sia per quello non alimentare.

(247)

Per questi motivi la Commissione ha concluso che l’eventuale mantenimento delle misure non dovrebbe avere un impatto significativo sulla situazione economica degli importatori.

7.3.   Interesse degli utilizzatori

(248)

Gli utilizzatori sono attivi principalmente nel settore dei prodotti alimentari e delle bevande e utilizzano il glutammato monosodico per produrre miscele di spezie, zuppe e altri preparati. Il glutammato monosodico può essere impiegato per applicazioni specifiche nel settore non alimentare, ad esempio per produrre detergenti.

(249)

Nessun utilizzatore ha collaborato all’inchiesta.

(250)

Dall’inchiesta attuale è emerso che le misure in vigore non hanno alcun impatto negativo significativo sugli utilizzatori. Le inchieste precedenti nei confronti di Cina e Indonesia hanno appurato che le misure non sembrano aver avuto alcun effetto negativo significativo sugli utilizzatori che hanno collaborato.

(251)

Per questi motivi la Commissione ha concluso che l’eventuale mantenimento delle misure non dovrebbe avere un impatto significativo sulla situazione economica di tali operatori.

7.4.   Conclusioni in merito all’interesse dell’Unione

(252)

In base alle considerazioni esposte la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di glutammato monosodico originario dei paesi interessati.

8.   MISURE ANTIDUMPING

(253)

Sulla base delle conclusioni cui è giunta la Commissione sul rischio della persistenza del dumping per la RPC e l’Indonesia, sul rischio della persistenza del pregiudizio per la RPC e sul rischio della reiterazione del pregiudizio per l’Indonesia, nonché sull’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere le misure antidumping sulle importazioni di glutammato monosodico originario della RPC e dell’Indonesia.

(254)

Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle forti differenze nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali atte a garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che godono di dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni dell’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(255)

Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura e ne constatino la conformità a tutti i requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

(256)

Nel caso in cui le esportazioni di una delle società soggette ad aliquote individuali del dazio più basse aumentino notevolmente in termini di volume dopo l’istituzione delle misure in questione, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, può essere aperta un’inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

(257)

Le aliquote individuali del dazio antidumping indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da tali società e quindi dalle specifiche persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società il cui nome e indirizzo non siano specificamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Eventuali richieste di applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito a un cambiamento del nome della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) dovrebbero essere inviate alla Commissione (93) al più presto e con tutte le informazioni pertinenti, indicando in particolare eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite per l’esportazione, connesse ad esempio al cambiamento del nome della società o a cambiamenti a livello delle entità di produzione e di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato di conseguenza, aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

(258)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è inteso raccomandare il mantenimento in vigore delle misure esistenti. È stato inoltre fissato un termine entro il quale potevano comunicare osservazioni in risposta alla presente divulgazione delle informazioni. Solo il richiedente ha presentato osservazioni accogliendo con favore le risultanze della Commissione.

(259)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (94), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(260)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico, attualmente classificato con il codice NC ex 2922 42 00 (codice TARIC 2922420010) e originario della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società di seguito elencate sono le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping (%)

Codice addizionale TARIC

RPC

Hebei Meihua MSG Group Co. Ltd e Tongliao Meihua Bio-Tech Co. Ltd

33,8

A883

RPC

Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co. Ltd

36,5

A884

RPC

Tutte le altre società

39,7

A999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società», di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è esteso alle importazioni di glutammato monosodico in miscela o in soluzione, con un contenuto di glutammato monosodico pari o superiore al 50 % in peso secco, attualmente classificato con i codici NC ex 2103 90 90, ex 2104 10 00, ex 2104 20 00, ex 3824 99 92, ex 3824 99 93 ed ex 3824 99 96 (codici TARIC 2103909011, 2103909081, 2104100011, 2104100081, 2104200011, 3824999298, 3824999389 e 3824999689), originario della Repubblica popolare cinese.

2.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 3

1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 2 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione G

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l’esenzione delle importazioni di società che non eludono le misure antidumping istituite dall’articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 4

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico attualmente classificato con il codice NC ex 2922 42 00 (codice TARIC 2922420010) e originario dell’Indonesia.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società di seguito elencate sono le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping (%)

Codice addizionale TARIC

Indonesia

PT. Cheil Jedang Indonesia

7,2

B961

Indonesia

PT. Miwon Indonesia

13,3

B962

Indonesia

Tutte le altre società

28,4

B999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (CE) n. 1187/2008 del Consiglio, del 27 novembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese (GU L 322 del 2.12.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009 (GU L 15 del 22.1.2015, pag. 31).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/84 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell’Indonesia (GU L 15 del 22.1.2015, pag. 54).

(5)  Avvisi di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 165 del 14.5.2019, pagg. 4 e 5).

(6)  Poiché nell’Unione esiste un solo produttore di glutammato monosodico, alcuni dati del presente regolamento sono presentati sotto forma di intervalli o di indici per preservare la riservatezza dei dati del produttore dell’Unione.

(7)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia (GU C 20 del 21.1.2020, pag. 18).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/230 della Commissione, del 19 febbraio 2020, che apre un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 47del 20.2.2020, pag. 9).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1427 della Commissione, del 12 ottobre 2020, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di glutammato monosodico in miscela o in soluzione originario della Repubblica popolare cinese (GU L 336 del 13.10.2020, pag. 1).

(10)  Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito ha receduto dall’Unione europea. L’Unione e il Regno Unito avevano concordato un periodo transitorio, che si è concluso il 31 dicembre 2020, durante il quale il Regno Unito ha continuato a essere soggetto al diritto dell’Unione. Il Regno Unito non è più uno Stato membro dell’Unione e quindi nel presente regolamento il Regno Unito è trattato come un paese terzo in relazione ai dati, alle risultanze e alle conclusioni ivi figuranti.

(11)  Avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (2020/C 86/06) (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

(12)   «Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations», 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2.

(13)  Come indicato al considerando 6, il richiedente rappresenta il 100 % della produzione totale di glutammato monosodico dell’Unione. Pertanto, al fine di proteggere i segreti aziendali, alcuni dei dati di questo regolamento sono presentati soltanto sotto forma di intervalli e/o indici.

(14)  Relazione, capitolo 2, pagg. 6-7.

(15)  Relazione, capitolo 2, pag. 10.

(16)  Consultabile all’indirizzo http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4866_0_7.html (ultima consultazione: 27 ottobre 2020).

(17)  Relazione, capitolo 2, pagg. 20-21.

(18)  Relazione, capitolo 3, pagg. 41, 73-74.

(19)  Relazione, capitolo 6, pagg. 120-121.

(20)  Relazione, capitolo 6, pagg. 122-135.

(21)  Relazione, capitolo 7, pagg. 167-168.

(22)  Relazione, capitolo 8, pagg. 169-170, 200-201.

(23)  Relazione, capitolo 2, pagg. 15-16; relazione, capitolo 4, pagg. 50 e 84; relazione, capitolo 5, pagg. 108-109.

(24)  Cfr. l’estratto della pubblicazione analitica di Guosheng Securities relativamente a una delle summenzionate società — Meihua Biological: « Il lato dell’offerta del glutammato monosodico è composto da tre portatori di interessi e lo schema dell’oligopolio è chiaro: il glutammato monosodico è caratterizzato da una struttura oligopolistica dominata da Fufeng Group, Meihua Biological e Ningxia Eppen, la cui capacità produttiva e la produzione medesima rappresentano oltre il 90 % del totale nazionale. Grazie alla concorrenza e all’integrazione del settore, congiuntamente all’apporto di enormi investimenti di capitali, le tre imprese hanno sviluppato una catena industriale completa, hanno creato un divario relativamente elevato tra loro e gli altri e ora possiedono un chiaro vantaggio come leader del settore. […] Dal punto di vista del glutammato monosodico, Meihua, Fufeng ed Eppen hanno raggiunto un assetto di oligopolio puro e interdipendente. Sono rari i prodotti per i quali la concentrazione è così alta nel sottosettore dell’industria chimica ». 1o agosto 2019, http://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP201908011342041272_1.PDF (ultima consultazione: 19 gennaio 2021).

(25)  Cfr. l’articolo dal sito web della società, pubblicato il 2 gennaio 2018: Liu Qifan, membro del comitato permanente dell’ufficio politico del comitato centrale del Partito e segretario del comitato disciplinare della regione autonoma della Mongolia interna, ha visitato Northeast Fufeng Company per condurre un’inchiesta; http://www.fufeng-group.com/news/details-236_1.html (ultima consultazione: 19 gennaio 2021).

(26)  Cfr. l’articolo Fufeng’s 20th birthday press conference organised in Qiqihar city, 29 luglio 2019; http://www.qqhr.gov.cn/News_showNews.action?messagekey=175677 (ultima consultazione: 19 gennaio 2021).

(27)  Cfr. l’articolo Qiqihar Mayor Li Yugang visited Fufeng Group's headquarters for investigation; 11 dicembre 2019; http://en.fufeng-group.cn/news/details-260_1.html (ultima consultazione: 19 gennaio 2021).

(28)  Cfr. l’articolo dal Dongfang Financial News: Strengthen the leadership on industry, focus on poverty alleviation as a core, secure leading positions; 20 years of Fufeng: growth is coming to light; 19 agosto 2019; http://www.jinxingwenshi.com/caijing/shh/201908195018.html (ultima consultazione: 21 gennaio 2021).

(29)  Cfr. l’articolo su Ningxia Eppen Biotech del 20 agosto 2013; http://nxgsl.com/hyzl/hyfc/201308/t20130820_1163706.html (ultima consultazione: 21 gennaio 2021).

(30)  Cfr. il sito ufficiale del dipartimento dell’industria e della tecnologia dell’informazione di Ningxia Hui: Results of the Ningxia Eppen Biotech's Enterprise Technology Center; 23 novembre 2020; https://gxt.nx.gov.cn/info/1004/8250.htm (ultima consultazione: 26 gennaio 2021).

(31)   «I costi principali del glutammato monosodico sono costituiti dal granturco e dal carbone. Pertanto le società che hanno colto l’opportunità dei prezzi bassi di granturco e carbone godono già di un vantaggio comparativo per quanto riguarda i costi» — dall’articolo «2018-2022 Forecast and Analysis of the MSG industry development prospects». China Investment Consulting Network, 5 maggio 2018,

http://www.ocn.com.cn/touzi/chanye/201806/ypxwt05100100-2.shtml (ultima consultazione: 25 gennaio 2021).

(32)  Cfr. il sito web della SASAC: http://www.sasac.gov.cn/n2588035/n2641579/n2641645/index.html (ultima consultazione: 22 gennaio 2021).

(33)  Cfr. i dati dell’Associazione dell’industria dell’amido cinese presentati nel sito web: https://www.ershicimi.com/p/a14ff87430b1ea50d458d1347123cba5 (ultima consultazione: 22 gennaio 2021).

(34)  Cfr.: https://www.qcc.com/firm/d8b3787389e66016cbede3e1dea817bf.html (ultima consultazione: 22 gennaio 2021).

(35)  Dati per il 2015 sulla base dell’annuario statistico cinese 2016, Istituto nazionale di statistica della Cina.

(36)  Relazione, capitolo 3, pag. 22-24 e capitolo 5, pag. 97-108.

(37)  Relazione, capitolo 5, pagg. 104-109.

(38)  Relazione, capitolo 5, pagg. 100-101.

(39)  Relazione, capitolo 2, pag. 26.

(40)  Relazione, capitolo 2, pagg. 31-32.

(41)  Consultabile all’indirizzo https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (ultima consultazione: 27 ottobre 2020).

(42)  Cfr. il sito web del Congresso del popolo di Linyi: http://www.lyrenda.gov.cn/view-SpecialArticles.aspx?id=1285&spid=39 (ultima consultazione: 22 gennaio 2021).

(43)  Cfr. la relazione annuale 2019 della società:

http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202004151378041301_1.pdf, pag. 54 (ultima consultazione: 22 gennaio 2021).

(44)  Cfr. il sito web della società: http://www.meihuagrp.com/index.php/article/1237.html (ultima consultazione: 22 gennaio 2021).

(45)  Cfr. https://baike.baidu.com/item/%E9%97%AB%E6%99%93%E5%B9%B3 (ultima consultazione: 22 gennaio 2021).

(46)  Cfr. le informazioni disponibili sul sito web della Federazione per l’industria e il commercio di Ningxia riguardo a Ningxia Eppen Biotech, del 20 agosto 2013: http://nxgsl.com/hyzl/hyfc/201308/t20130820_1163706.html (ultima consultazione: 22 gennaio 2021).

(47)  Relazione, capitoli da 14.1 a 14.3.

(48)  Relazione, capitolo 4, pagg. 41-42, 83.

(49)  Relazione, capitolo 16, pagg. 406-424.

(50)  Cfr. il Tredicesimo piano quinquennale per la trasformazione dei semi e dell’olio, pagg. 16 e 22; http://www.gov.cn/xinwen/2017-01/03/5155835/files/5bd8566b8a254067a076ef41d38ce6b3.doc (ultima consultazione: 25 gennaio 2021).

(51)  Relazione, capitolo 12, pag. 319.

(52)  Informazioni relative alle sovvenzioni consultabili sul sito web del ministero dell’Agricoltura: http://www.moa.gov.cn/gk/zcfg/qnhnzc/201904/t20190416_6179338.htm.

(53)  Cfr. l’avviso 2017/627 della (NDRC) che abroga la comunicazione «NDRC Notice on Matters Concerning the Management of Corn Deep Processing Projects», consultabile al seguente indirizzo:

https://www.ndrc.gov.cn/fggz/cyfz/zcyfz/201704/t20170417_1149901.html (ultima consultazione: 25 gennaio 2021).

(54)  Cfr. comunicato stampa: The Ministry of Agriculture and Rural Affairs and the Ministry of Finance released the key policies for strengthen and support agriculture in 2019. 16 aprile 2019; http://www.moa.gov.cn/gk/zcfg/qnhnzc/201904/t20190416_6179338.htm (ultima consultazione: 25 gennaio 2021).

(55)  Cfr. nota 2017/627 della NDRC.

(56)  Cfr. la nota dell’Ufficio generale del governo popolare della provincia di Heilongjiang del 1o agosto 2017; http://ydscyl.cn/goods.php?id=1271 (ultima consultazione: 26 gennaio 2021).

(57)   «Nella provincia di Heilongjiang, città di Jixi, nell’arco di tre anni è stato realizzato un parco nazionale di sviluppo e dimostrazione per l’integrazione dell’industria rurale di Mishan con caratteristiche distintive per l’industria, un alto grado di concentrazione, strutture e attrezzature avanzate, metodi di produzione verdi, evidenti benefici economici e forte impatto. […] Misure organizzative: la città di Mishan ha istituito un piccolo gruppo dirigente composto dal segretario del comitato municipale del partito e dal sindaco in qualità di capi gruppo, dal vicesegretario del comitato municipale del partito e dal vicesindaco in qualità di vice capi e dai principali capi dei vari dipartimenti. Il gruppo è incaricato di promuovere i lavori di realizzazione del parco dimostrativo, coordinare e risolvere in tempo utile i problemi insorti durante tale attività e garantire il buon andamento dei lavori. Allo stesso tempo, la realizzazione del parco dimostrativo è soggetta a una valutazione delle prestazioni che riguarda il fondamentale lavoro di promozione del dipartimento, gli incentivi e i progressi, così come il rigoroso sistema di ricompensa e punizione. I dipartimenti e gli enti che presentano un’attuazione debole del progetto, una mentalità inefficace e un lavoro di promozione lento sono sottoposti a supervisione. […] Rafforzare il sostegno strategico: nel 2017 la città di Mishan ha emanato politiche di sostegno alla promozione degli investimenti, ha attuato politiche attive di sostegno fiscale per le imprese interessate, come il programma “tre esenzioni, tre riduzioni” e l’esenzione tariffaria, e ha introdotto e attuato le politiche di sostegno nazionali pertinenti in materia di imposizione fiscale, uso del suolo, finanziamento dell’energia idroelettrica ecc., prezzi dell’energia idroelettrica per uso agricolo e cessione preferenziale di nuovi terreni edificabili. La città di Mishan ha acquistato e riservato 157 ettari di terreno e dispone tuttora di 81 ettari di terreno che possono essere utilizzati per la realizzazione di parchi dimostrativi». Estratto dal sito web della NDRC: Esperienza e pratica del parco nazionale di sviluppo e dimostrazione per l’integrazione dell’industria rurale (Heilongjiang) — Parco dimostrativo di Jixi Mishan (parte 1); 26 luglio 2019; https://www.ndrc.gov.cn/fggz/nyncjj/njxx/201907/t20190726_1144182.html (ultima consultazione: 25 gennaio 2021).

(58)  Relazione, capitolo 16, pag. 411.

(59)  Relazione, capitolo 4, pag. 69.

(60)  Relazione, capitolo 10, pag. 223.

(61)  Relazione, capitolo 10.

(62)   « Fare affidamento sulle “imprese portanti” del carbone per formare un modello di sviluppo del carbone “1 + 5” , dove “1” è la zona di produzione del carbone nella parte occidentale di Luxi: conformemente al principio che prevede di “prelevare dalle aree orientali, ridurre nelle aree centrali, stabilizzare nelle aree occidentali e mantenere le riserve nelle aree settentrionali”, ridurre e chiudere Longkou, Zibo, Linyi, Jinan e altre aree minerarie obsolete con risorse esaurite, ridurre i volumi estrattivi a Yanzhou, Jining, Zaoteng, Feicheng, Xinwen, Laiwu e altre aree minerarie, mantenere sostanzialmente stabile la produzione di carbone di Juye, sfruttare le riserve strategiche e attuare il controllo rigoroso in materia di sviluppo e realizzazione nei bacini carboniferi e nelle aree che dispongono di risorse di carbone concentrate e non sfruttate situate lungo la parte settentrionale del fiume Giallo; “5” significa promuovere in modo costante la realizzazione di basi di carbone d’oltremare, in aggiunta alle cinque aree principali, che sono: Ning (Mongolia interna), Shanxi, Guizhou (Yunnan), Xinjiang e Australia e migliorarne il livello di sviluppo ».

(63)  Cfr. http://www.energynews.com.cn/uploadfile/2016/1220/20161220020713472.pdf (ultima consultazione: 27 gennaio 2021).

(64)  Cfr. la relazione annuale 2019 della società: http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202004151378041301_1.pdf, pag. 167 (ultima consultazione: 26 gennaio 2021).

(65)  Cfr. http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201905051326655801_1.pdf, pag. 70 (ultima consultazione: 26 gennaio 2021).

(66)  Ibidem, pag. 68.

(67)  Cfr. i siti web http://transcustoms.com/China_HS_Code/China_Tariff.asp?HS_Code=2922422000 e http://www.hlbrdaily.com.cn/news/3/html/286480.html (ultima consultazione: 26 gennaio 2021).

(68)  Relazione, capitolo 6, pagg. 138-149.

(69)  Relazione, capitolo 9, pag. 216.

(70)  Relazione, capitolo 9, pagg. 213-215.

(71)  Relazione, capitolo 9, pagg. 209-211.

(72)  Relazione, capitolo 13, pagg. 332-337.

(73)  Relazione, capitolo 13, pag. 336.

(74)  Relazione, capitolo 13, pagg. 337-341.

(75)  Relazione, capitolo 6, pagg. 114-117.

(76)  Relazione, capitolo 6, pag. 119.

(77)  Relazione, capitolo 6, pag. 120.

(78)  Relazione, capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.

(79)  Cfr. il documento di lavoro dell’FMI «Resolving Chinàs Corporate Debt Problem», di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raffaello Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203.

(80)  Relazione, capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.

(81)  Dati pubblici della Banca mondiale — Reddito medio-alto; https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

(82)  https://www.boi.go.th/index.php?page=utility_costs.

(83)  https://ilostat.ilo.org/?_afrLoop=767707374397500&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null.

(84)  http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm.

(85)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33). Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi sul mercato interno in detti paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale e, in ogni caso, tali dati relativi alle importazioni erano trascurabili.

(86)  https://ilostat.ilo.org/?_afrLoop=767707374397500&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null.

(87)  https://www.boi.go.th/index.php?page=utility_costs.

(88)  https://orbis4.bvdinfo.com/version-201866/orbis/Companies.

(89)  https://ec.altares.eu/.

(90)  https://www.prnewswire.com/news-releases/global-monosodium-glutamate-msg-market-2019-2024-key-players-growth-price-demands-and-forecasts---reportsnreports-300795733.html.

https://ihsmarkit.com/products/monosodium-glutamate-chemical-economics-handbook.html#:~:text=Currently%2C%20China%20is%20the%20world's,world's%20largest%20exporter%20of%20MSG.

https://ihsmarkit.com/products/monosodium-glutamate-chemical-economics-handbook.html#:~:text=Currently%2C%20China%20is%20the%20world's,world's%20largest%20exporter%20of%20MSG.

(91)  http://en.fufeng-group.cn/investor/.

(92)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 904/2014 della Commissione, del 20 agosto 2014, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell’Indonesia (GU L 246 del 21.8.2014, pag. 1, considerando 151).

(93)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, Rue de la Loi/Wetstraat 175 1048 Bruxelles/Brussel Belgique/België

(94)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 132/108


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/634 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le disposizioni transitorie, le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona di Guernsey, dell’Isola di Man e di Jersey e l’elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l’altro, prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che tali partite debbano provenire da un paese terzo o territorio, o da una zona o un compartimento dello stesso, conformemente all’articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti. L’articolo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia autorizzato solo nel caso in cui queste provengano da un paese terzo o un territorio, o da una zona o un compartimento dello stesso, elencati per le specie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, loro compartimenti, da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali e delle categorie di materiale germinale e di prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 prevede disposizioni transitorie per quanto riguarda l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente ad atti della Commissione che cessano di applicarsi a decorrere dal 21 aprile 2021, accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato a norma di tali atti della Commissione. Andrebbe chiarito in tali disposizioni transitorie che i riferimenti alle disposizioni degli atti abrogati contenuti nel certificato si dovrebbero intendere fatti alle corrispondenti disposizioni sostitutive e, ove applicabile, devono essere letti secondo le tavole di concordanza.

(5)

Il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, dell’Isola di Man e di Jersey dovrebbero essere inclusi negli allegati da II a XVII e negli allegati XIX, XXI e XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel Regno Unito e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo.

(6)

Il periodo transitorio previsto nell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica è terminato il 31 dicembre 2020. Il materiale germinale di bovini, ovini, caprini, suini ed equini che è stato raccolto o prodotto, trattato e immagazzinato nel Regno Unito prima del 1o gennaio 2021 ed è destinato all’ingresso nell’Unione a decorrere dal 21 aprile 2021 dovrebbe essere accompagnato da certificati basati sui modelli di certificati per i movimenti di partite di materiale germinale all’interno dell’Unione di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione (4). Tale condizione specifica dovrebbe pertanto essere indicata nella pertinente colonna degli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di materiale germinale di bovini, ovini, caprini, suini ed equini.

(7)

L’allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce un elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui, a decorrere dal 21 aprile 2021, è autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari, a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica. L’elenco di cui all’allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbe rispecchiare l’elenco di cui all’allegato I, colonna C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 605/2010 della Commissione (5), applicabile fino al 20 aprile 2021. È pertanto opportuno modificare l’allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 al fine di includervi Messico, Namibia, Nicaragua, Panama, Paraguay, Russia e Singapore.

(8)

Al fine di evitare qualsiasi ambiguità tra le prescrizioni in materia di sanità pubblica e quelle in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di determinati animali acquatici vivi destinati al consumo umano, è opportuno modificare le condizioni specifiche di cui all’allegato XXI, parte 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 relative all’uso del modello di certificato ufficiale MOL-HC di cui all’allegato III, capitolo 31, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (6), al fine di chiarire che le partite di animali acquatici vivi destinati al consumo umano che sono conformi all’allegato III, sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e ai criteri di cui all’allegato I, capitolo 1, punti 1.17 e 1.25, del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (8) possono entrare nell’Unione solo se accompagnate da un certificato redatto conformemente a tale modello di certificato ufficiale.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(10)

Ai fini della certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è così modificato:

1)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Disposizioni transitorie

1.   Fino al 20 ottobre 2021 è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi, territori o loro parti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente ai seguenti atti, accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato a norma di tali atti, a condizione che il certificato sia stato firmato dalla persona autorizzata a firmarlo conformemente a tali atti prima del 21 agosto 2021:

regolamento (CE) n. 798/2008,

regolamento (CE) n. 1251/2008,

regolamento (UE) n. 206/2010,

regolamento (UE) n. 605/2010,

regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013,

regolamento di esecuzione (UE) 2016/759,

regolamento di esecuzione (UE) 2018/659,

decisione 2006/168/CE,

decisione 2007/777/CE,

decisione 2008/636/CE,

decisione 2010/472/UE,

decisione 2011/630/UE,

decisione di esecuzione 2012/137/UE,

decisione (UE) 2019/294.

2.   I riferimenti alle disposizioni degli atti abrogati contenuti nel certificato di cui al paragrafo 1 si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni sostitutive e, ove applicabile, si leggono secondo le tavole di concordanza.»;

2)

gli allegati da I a XIX e gli allegati XXI e XXII sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(8)  Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati da I a XIX e gli allegati XXI e XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1)

nell’allegato I è aggiunto il punto seguente:

«12)

A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini degli allegati da II a XXII i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.»;

2)

l’allegato II è così modificato:

a)

nella parte 1, dopo la voce relativa al Cile sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-1

Bovini

Animali per ulteriore detenzione (1)

BOV-X

 

BRU, EBL

 

 

 

Ovini e caprini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

OV/CAP-X,

OV/CAP-Y

 

BRU

 

 

 

Suini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

SUI-X,

SUI-Y

 

ADV

 

 

 

Camelidi

Animali per ulteriore detenzione (1)

CAM-CER

 

 

 

 

 

Cervidi

Animali per ulteriore detenzione (1)

CAM-CER

 

 

 

 

 

Altri ungulati

Animali per ulteriore detenzione (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

 

GB-2

Bovini

Animali per ulteriore detenzione (1)

BOV-X

 

TB, BRU, EBL

 

 

 

Ovini e caprini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

OV/CAP-X,

OV/CAP-Y

 

BRU

 

 

 

Suini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

SUI-X,

SUI-Y

 

ADV

 

 

 

Camelidi

Animali per ulteriore detenzione (1)

CAM-CER

 

 

 

 

 

Cervidi

Animali per ulteriore detenzione (1)

CAM-CER

 

 

 

 

 

Altri ungulati

Animali per ulteriore detenzione (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

 

GG

Guernsey

GG-0

Bovini

Animali per ulteriore detenzione (1)

BOV-X

 

 

 

 

 

Ovini e caprini

Animali per ulteriore detenzione (1)

OV/CAP-X

 

BRU

 

 

 

Suini

Animali per ulteriore detenzione (1)

SUI-X

 

ADV

 

 

 

Altri ungulati

Animali per ulteriore detenzione (1)

RUM, RHINO, HIPPO»

 

 

 

 

 

b)

nella parte 1, dopo la voce relativa alla Groenlandia è inserita la voce seguente:

«IM

Isola di Man

IM-0

Bovini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

BOV-X,

BOV-Y

 

TB, BRU, EBL

 

 

 

Ovini e caprini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

OV/CAP-X,

OV/CAP-Y

 

BRU»

 

 

 

c)

nella parte 1, dopo la voce relativa all’Islanda è inserita la voce seguente:

«JE

Jersey

JE-0

Bovini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

BOV-X,

BOV-Y

 

EBL»

 

 

 

d)

la parte 2 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Nome del paese terzo o territorio

Codice della zona

Descrizione della zona

Regno Unito

GB-1

Inghilterra e Galles

GB-2

Scozia»

3)

l’allegato III è così modificato:

a)

nella parte 1, dopo la voce relativa alle Isole Falkland sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

GG

Guernsey

GG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO»

 

 

b)

nella parte 1, dopo la voce relativa a Israele è inserita la voce seguente:

«IM

Isola di Man

IM-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO»

 

 

c)

nella parte 1, dopo la voce relativa all’Islanda è inserita la voce seguente:

«JE

Jersey

JE-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO»

 

 

4)

l’allegato IV è così modificato:

a)

nella parte 1, dopo la voce relativa alle Isole Falkland sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-0

A

Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

GG

Guernsey

GG-0

A

Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE»

 

 

 

 

b)

nella parte 1, dopo la voce relativa a Israele è inserita la voce seguente:

«IM

Isola di Man

IM-0

A

Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE»

 

 

 

 

c)

nella parte 1, dopo la voce relativa all’Islanda è inserita la voce seguente:

«JE

Jersey

JE-0

A

Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE»

 

 

 

 

5)

l’allegato V è così modificato:

a)

nella parte 1, dopo la voce relativa al Cile sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-0

Uova esenti da organismi patogeni specifici

SPF

 

 

 

 

GB-1

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N

 

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N

 

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N

 

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N

 

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N

 

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N

 

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N

 

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N

 

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N

 

 

 

GB-2

 

 

 

 

 

 

GB-2.1

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Uova da cova di ratiti

HER

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

GB-2.2

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Uova da cova di ratiti

HER

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

GB-2.3

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Uova da cova di ratiti

HER

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

GB-2.4

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Uova da cova di ratiti

HER

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

GB-2.5

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Uova da cova di ratiti

HER

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

 

GB-2.6

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Uova da cova di ratiti

HER

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

GB-2.7

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Uova da cova di ratiti

HER

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

GB-2.8

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Uova da cova di ratiti

HER

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

GB-2.9

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Uova da cova di ratiti

HER

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

GB-2.10

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Uova da cova di ratiti

HER

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

GB-2.11

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Uova da cova di ratiti

HER

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

GB-2.12

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Uova da cova di ratiti

HER

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

GB-2.13

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P2

 

27.1.2021

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P2

 

27.1.2021

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P2

 

27.1.2021

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P2

 

27.1.2021

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P2

 

27.1.2021

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P2

 

27.1.2021

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P2

 

27.1.2021

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P2

 

27.1.2021

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P2

 

27.1.2021

 

GB-2.14

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P2

 

8.2.2021

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P2

 

8.2.2021

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P2

 

8.2.2021

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P2

 

8.2.2021

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P2

 

8.2.2021

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P2

 

8.2.2021

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P2

 

8.2.2021

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P2

 

8.2.2021

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P2

 

8.2.2021

 

GG

Guernsey

GG-0

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N

 

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

 

 

 

b)

nella parte 2, dopo le descrizioni delle zone del Canada sono inserite le descrizioni seguenti:

«Regno Unito

GB-1

L’intero territorio del Regno Unito, esclusa la zona GB-2

GB-2

Territorio del Regno Unito corrispondente a:

GB-2.1

contea del North Yorkshire:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.30 e W1.47

GB-2.2

contea del North Yorkshire:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.29 e W1.45

GB-2.3

contea di Norfolk:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.49 e E0.95

GB-2.4

contea di Norfolk:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.72 e E0.15

GB-2.5

contea del Derbyshire:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.93 e W1.57

GB-2.6

contea del North Yorkshire:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.37 e W2.16

GB-2.7

isole Orcadi:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N59.28 e W2.44

GB-2.8

contea del Dorset:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N51.06 e W2.27

GB-2.9

contea di Norfolk:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.52 e E0.96

GB-2.10

contea di Norfolk:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.52 e E0.95

GB-2.11

contea di Norfolk:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10,4 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.53 e E0.66

GB-2.12

contea del Devon:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N50.70 e W3.36

GB-2.13

Galles, isola di Anglesey, in prossimità di Amlwch:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N53.38 e W4.30

GB-2.14

Inghilterra, Redcar e Cleveland, in prossimità di Redcar:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.57 e W1.07»

6)

nell’allegato VI, parte 1, dopo la voce relativa al Cile è inserita la voce seguente:

«GB

Regno Unito

GB-0

Volatili in cattività

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

 

Uova da cova di volatili in cattività

HE-CAPTIVE-BIRDS»

 

 

 

 

 

7)

l’allegato VII è così modificato:

a)

nella parte 1, dopo la voce relativa alla Costa Rica sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-0

Api mellifere regine e bombi

QUE, BBEE

 

 

 

 

GG

Guernsey

GG-0

Api mellifere regine e bombi

QUE, BBEE»

 

 

 

 

b)

nella parte 1, dopo la voce relativa a Israele sono inserite le voci seguenti:

«IM

Isola di Man

IM-0

Api mellifere regine e bombi

QUE, BBEE

 

 

 

 

JE

Jersey

JE-0

Api mellifere regine e bombi

QUE, BBEE»

 

 

 

 

8)

l’allegato VIII è così modificato:

a)

nella parte 1, dopo la voce relativa alle Isole Fær Øer sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

DOCAFE

 

 

 

 

GG

Guernsey

GG-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

DOCAFE»

 

 

 

 

b)

nella parte 1, dopo la voce relativa a Israele è inserita la voce seguente:

«IM

Isola di Man

IM-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

DOCAFE»

 

 

 

 

c)

nella parte 1, dopo la voce relativa all’Islanda è inserita la voce seguente:

«JE

Jersey

JE-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

DOCAFE»

 

 

 

 

9)

l’allegato IX è così modificato:

a)

nella parte 1, dopo la voce relativa al Cile sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

GG

Guernsey

GG-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021»

 

b)

nella parte 1, dopo la voce relativa all’Islanda sono inserite le voci seguenti:

«IM

Isola di Man

IM-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

JE

Jersey

JE-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021»

 

c)

la parte 3 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 5 della tabella figurante nella parte 1

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

I modelli di certificati da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di sperma, ovociti ed embrioni provenienti dalla zona di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati prima del 1o gennaio 2021 sono definiti nell’allegato I, capitoli 24, 25, 27, 28 e 29, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione  (*1).

10)

l’allegato X è così modificato:

a)

nella parte 1, dopo la voce relativa al Cile sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

GG

Guernsey

GG-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021»

 

b)

nella parte 1, dopo la voce relativa alla Groenlandia è inserita la voce seguente:

«IM

Isola di Man

IM-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021»

 

c)

nella parte 1, dopo la voce relativa all’Islanda è inserita la voce seguente:

«JE

Jersey

JE-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021»

 

d)

la parte 3 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 5 della tabella figurante nella parte 1

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

I modelli di certificati da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di sperma, ovociti ed embrioni provenienti dalla zona di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati prima del 1o gennaio 2021 sono definiti nell’allegato I, capitoli 31 e 32 e capitoli da 34 a 37, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.»

11)

l’allegato XI è così modificato:

a)

nella parte 1, dopo la voce relativa alla Svizzera sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

GG

Guernsey

GG-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

IM

Isola di Man

IM-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

JE

Jersey

JE-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021»

 

b)

la parte 3 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 5 della tabella figurante nella parte 1

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

I modelli di certificati da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di sperma, ovociti ed embrioni provenienti dalla zona di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati prima del 1o gennaio 2021 sono definiti nell’allegato I, capitolo 39 e capitoli da 41 a 44, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.»

12)

l’allegato XII è così modificato:

a)

nella parte 1, dopo la voce relativa alla Svizzera sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-0

Cavalli registrati

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Equidi registrati

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Altri equini non da macello

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

GG

Guernsey

GG-0

Cavalli registrati

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Equidi registrati

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Altri equini non da macello

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021»

 

b)

nella parte 1, dopo la voce relativa a Israele è inserita la voce seguente:

«IM

Isola di Man

IM-0

Cavalli registrati

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Equidi registrati

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Altri equini non da macello

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021»

 

c)

nella parte 1, dopo la voce relativa all’Islanda è inserita la voce seguente:

«JE

Jersey

JE-0

Cavalli registrati

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Equidi registrati

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Altri equini non da macello

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021»

 

d)

la parte 3 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 6 della tabella figurante nella parte 1

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

I modelli di certificati da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di sperma, ovociti ed embrioni provenienti dalla zona di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati prima del 1o gennaio 2021 sono definiti nell’allegato I, capitoli 46, 47, 48 e capitoli da 50 a 54, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.»

13)

l’allegato XIII è così modificato:

a)

nella parte 1, dopo la voce relativa alle Isole Falkland è inserita la voce seguente:

«GB

Regno Unito

GB-0

Bovini

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovini e caprini

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Suini

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Ungulati detenuti come selvaggina d’allevamento

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Ungulati selvatici

RUW, SUW»

 

 

 

 

b)

nella parte 1, dopo la voce relativa all’Honduras è inserita la voce seguente:

«IM

Isola di Man

IM-0

Bovini

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovini e caprini

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Suini

POR, SUI-MSM»

 

 

 

 

14)

l’allegato XIV è così modificato:

a)

nella parte 1, dopo la voce relativa alla Cina è inserita la voce seguente:

«GB

Regno Unito

GB-1

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N

 

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N

 

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

 

 

 

 

GB-2

 

 

 

 

 

 

GB-2.1

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

GB-2.2

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

GB-2.3

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

GB-2.4

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

GB-2.5

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

GB-2.6

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

GB-2.7

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

GB-2.8

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

GB-2.9

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

GB-2.10

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

GB-2.11

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

GB-2.12

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021»

GB-2.13

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P2

 

27.1.2021

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P2

 

27.1.2021

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

N, P2

 

27.1.2021

 

GB-2.14

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P2

 

8.2.2021

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P2

 

8.2.2021

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

N, P2

 

8.2.2021

 

b)

nella parte 2, dopo le descrizioni delle zone della Cina sono inserite le descrizioni seguenti:

«Regno Unito

GB-1

L’intero territorio del Regno Unito, esclusa la zona GB-2

GB-2

Le zone del Regno Unito descritte nell’allegato V, parte 2, voce GB-2»

15)

l’allegato XV è così modificato:

a)

nella parte 1, sezione A, dopo la voce relativa all’Etiopia sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-0

A

A

A

A

A

A

A

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

MPNT**

MPST

 

GB-1

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

MPNT**

MPST

 

GB-2

A

A

A

A

A

A

A

D

D

D

MPNT**

MPST»

 

GG

Guernsey

GG-0

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

 

 

b)

nella parte 1, sezione A, dopo la voce relativa a Israele è inserita la voce seguente:

«IM

Isola di Man

IM-0

Non autorizzato

A

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

MPNT**

MPST»

 

c)

nella parte 1, sezione A, dopo la voce relativa all’India è inserita la voce seguente:

«JE

Jersey

JE-0

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato»

 

 

d)

nella parte 2, dopo le descrizioni delle zone della Cina sono inserite le descrizioni seguenti:

«Regno Unito

GB-1

L’intero territorio del Regno Unito, esclusa la zona GB-2

GB-2

Le zone del Regno Unito descritte nell’allegato V, parte 2, voce GB-2»

16)

l’allegato XVI è così modificato:

a)

nella parte 1, dopo la voce relativa alla Colombia sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-0

Ungulati e pollame

CAS

 

 

GG

Guernsey

GG-0

Ungulati e pollame

CAS

 

 

IM

Isola di Man

IM-0

Ungulati e pollame

CAS»

 

 

b)

nella parte 1, dopo la voce relativa all’India è inserita la voce seguente:

«JE

Jersey

JE-0

Ungulati e pollame

CAS»

 

 

17)

l’allegato XVII è così modificato:

a)

nella parte 1, dopo la voce relativa al Cile sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-0

Ungulati

MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT

 

 

 

 

GG

Guernsey

GE-0

Ungulati

MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT»

 

 

 

 

b)

nella parte 1, dopo la voce relativa alla Groenlandia è inserita la voce seguente:

«JE

Jersey

JE-0

Ungulati

MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT»

 

 

 

 

18)

nell’allegato XVIII, parte 1, dopo la voce relativa a Maurizio sono inserite le voci seguenti:

«MX

Messico

MX-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

NA

Namibia

NA-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

NI

Nicaragua

NI-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

PA

Panama

PA-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

PY

Paraguay

PY-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

RU

Russia

RU-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

SG

Singapore

SG-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST»

 

19)

nell’allegato XIX, parte 1, dopo la voce relativa alla Cina è inserita la voce seguente:

«GB

Regno Unito

GB-0

Uova

E

 

 

 

 

Ovoprodotti

EP»

 

 

 

 

20)

l’allegato XXI è così modificato:

a)

nella parte 1, dopo la voce relativa alle Isole Cook sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-0

Tutte le specie elencate

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

MOL-HC

B

GG

Guernsey

GG-0

Tutte le specie elencate

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

MOL-HC

b)

nella parte 1, dopo la voce relativa a Israele sono inserite le voci seguenti:

«IM

Isola di Man

IM-0

Tutte le specie ittiche elencate

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

JE

Jersey

JE-0

Tutte le specie elencate

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

MOL-HC

c)

nella parte 3, la condizione specifica «B» è sostituita dalla seguente:

«B

Gli animali acquatici e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi ai quali si applica la parte II.2.4 del modello di certificato ufficiale MOL-HC devono essere originari di un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento elencato nella colonna 2 della tabella figurante nella parte 1 del presente allegato. In tutti i casi, quanto sopra si applica fatto salvo il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione  (*2).

Il presente certificato può essere utilizzato solo per l’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici vivi destinati al consumo umano che sono conformi all’allegato III, sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio  (*3) e ai criteri di cui all’allegato I, capitolo 1, punti 1.17 e 1.25, del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione  (*4).

21)

l’allegato XXII è così modificato:

a)

nella parte 1, dopo la voce relativa alla Bielorussia sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-0

 

Animali e materiale germinale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione  (*5)

Modelli di certificati per i movimenti all’interno dell’Unione

Da uno Stato membro ad altri Stati membri attraverso il Regno Unito o le dipendenze della Corona

 

 

GG

Guernsey

GG-0

 

Animali e materiale germinale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692

Modelli di certificati per i movimenti all’interno dell’Unione

Da uno Stato membro ad altri Stati membri attraverso il Regno Unito o le dipendenze della Corona

 

 

IM

Isola di Man

IM-0

 

Animali e materiale germinale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692

Modelli di certificati per i movimenti all’interno dell’Unione

Da uno Stato membro ad altri Stati membri attraverso il Regno Unito o le dipendenze della Corona

 

 

JE

Jersey

JE-0

 

Animali e materiale germinale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692

Modelli di certificati per i movimenti all’interno dell’Unione

Da uno Stato membro ad altri Stati membri attraverso il Regno Unito o le dipendenze della Corona

 

 

b)

nella parte 3, dopo la voce «Dalla Russia alla Russia» è inserita la condizione specifica seguente:

«Da uno Stato membro ad altri Stati membri attraverso il Regno Unito o le dipendenze della Corona

L’ingresso nell’Unione di partite di animali e materiale germinale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692, originarie di uno Stato membro e che entrano nell’Unione dopo il transito attraverso il Regno Unito o le dipendenze della Corona, è autorizzato purché siano accompagnate da un certificato conforme ai modelli di certificati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione  (*6) e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per i movimenti di animali e materiale germinale all’interno dell’Unione.


(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1).»;

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).

(*3)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(*4)  Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).»;

(*5)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).»;

(*6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008 (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 410).».


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 132/145


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/635 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2021

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1256/2008 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese («RPC»), della Russia, della Thailandia e dell’Ucraina («le misure iniziali»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 10,1 % e il 90,6 %.

(2)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/110 della Commissione (3), la Commissione ha nuovamente istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Bielorussia, della RPC e della Russia e ha chiuso il procedimento relativo alle importazioni originarie dell’Ucraina a seguito di un riesame in previsione della scadenza (di seguito «il precedente riesame in previsione della scadenza»).

(3)

I dazi antidumping attualmente in vigore oscillano tra il 10,1 % e il 16,8 % per le importazioni dai produttori esportatori russi inclusi nel campione, mentre sono fissati al 20,5 % per tutte le altre società russe, al 90,6 % per le importazioni da tutti i produttori esportatori della RPC e al 38,1 % per le importazioni da tutti i produttori esportatori bielorussi.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(4)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (4), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(5)

La domanda di riesame è stata presentata il 25 ottobre 2019 dal Comitato di difesa dell’industria dei tubi saldati di acciaio dell’Unione europea («il richiedente»), a nome di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell’Unione di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione.

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(6)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 24 gennaio 2020 la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della RPC e della Russia («i paesi interessati») sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, pubblicando un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5) («l’avviso di apertura»).

1.4.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(7)

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.5.   Parti interessate

(8)

Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, altri produttori noti dell’Unione, le organizzazioni sindacali, i produttori noti della Bielorussia, della RPC e della Russia, le autorità di tali paesi, gli importatori, utilizzatori e operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate dell’apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare.

(9)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(10)

All’apertura dell’inchiesta la Commissione ha informato le parti interessate che avrebbe dovuto chiedere la collaborazione di almeno un produttore esportatore di un paese rappresentativo appropriato per la Bielorussia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. La Commissione ha inoltre informato dell’apertura dell’inchiesta le autorità di Messico, Russia, Sud Africa, Corea del Sud, Thailandia, Turchia, Ucraina e Stati Uniti e ha invitato i loro produttori esportatori a partecipare. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni e di fornire comunicazioni al riguardo (cfr. la sezione 3.1.2).

(11)

Dopo la divulgazione delle informazioni, le autorità bielorusse hanno sostenuto che nella domanda di riesame il richiedente non aveva dimostrato adeguatamente il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio.

(12)

La Commissione ha ritenuto che la domanda di riesame contenesse elementi di prova sufficienti per l’apertura dell’inchiesta, come spiegato al considerando 6. Inoltre, come spiegato nelle sezioni 3.1.2 e 5, l’inchiesta ha dimostrato il rischio della persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio per quanto riguarda le importazioni dalla Bielorussia.

(13)

L’argomentazione è stata pertanto respinta.

1.5.1.   Campionamento

(14)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.

1.5.2.   Campionamento dei produttori dell’Unione

(15)

Nell’avviso di apertura, la Commissione ha comunicato di aver selezionato un campione a titolo provvisorio di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base dei volumi di produzione e vendita del prodotto oggetto del riesame, garantendo una buona distribuzione geografica. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano circa il 40 % della produzione totale stimata nell’Unione e il 38 % del volume totale stimato delle vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame.

(16)

La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni in merito al campione. Il campione è stato quindi considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione.

1.5.3.   Campionamento degli importatori

(17)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto agli importatori indipendenti di fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.

(18)

Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste. Non è stato quindi necessario ricorrere al campionamento.

1.5.4.   Campionamento dei produttori esportatori nei paesi interessati

(19)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori della Bielorussia, della RPC e della Russia di fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle missioni della Repubblica di Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa presso l’Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.

(20)

Tre produttori esportatori della Bielorussia hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Dato il basso numero di produttori che si sono manifestati, la Commissione ha ritenuto che il campionamento non fosse necessario. I tre produttori esportatori sono stati pertanto invitati a compilare il questionario destinato ai produttori esportatori.

(21)

Due produttori esportatori russi si sono manifestati, dichiarandosi disposti a partecipare all’inchiesta. Dato il numero ridotto di produttori che si sono manifestati, la Commissione ha ritenuto che il campionamento non fosse necessario. I due produttori esportatori sono stati invitati a compilare il questionario destinato ai produttori esportatori.

(22)

Nessun produttore della RPC ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere inserito nel campione. È pertanto mancata una collaborazione da parte dei produttori cinesi e le conclusioni relative alle importazioni dalla RPC sono state elaborate sulla base dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.

1.6.   Risposte al questionario

(23)

All’apertura del caso sono state rese disponibili sul sito web della DG Commercio copie dei questionari.

(24)

Hanno risposto al questionario i tre produttori dell’Unione inclusi nel campione e un distributore nell’Unione.

(25)

Anche i tre produttori bielorussi che hanno collaborato hanno risposto al questionario, mentre solo uno dei due produttori esportatori russi manifestatisi all’apertura dell’inchiesta ha risposto al questionario e ha collaborato al procedimento.

1.7.   Verifica in loco e controllo incrociato a distanza

(26)

La Commissione ha raccolto e controllato tutte le informazioni ritenute necessarie per l’inchiesta.

(27)

Prima dell’entrata in vigore delle restrizioni relative alla COVID-19, la Commissione ha effettuato una visita di verifica presso la sede di Arcelor Mittal Tubular Products in Polonia. Durante la visita sono stati verificati il processo di produzione, le materie prime utilizzate e i sottoprodotti ottenuti.

(28)

Per la verifica di tutte le altre informazioni e dati richiesti, conformemente all’avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (6), è stato effettuato un controllo incrociato a distanza mediante videoconferenza con le società seguenti:

 

produttori dell’Unione:

Arcelor Mittal Tubular Products, Cracovia, Polonia, e la società collegata Arcelor Mittal Tubular Products, Karvina, Repubblica ceca;

Celsa Atlantic, S.L., Vitoria-Gasteiz, Spagna;

Arvedi Tubi Acciaio SpA, Cremona, Italia;

 

produttori esportatori in Russia:

PAO Severstal, Cherepovets, Federazione russa.

1.8.   Fase successiva della procedura

(29)

Il 2 febbraio 2021 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere i dazi antidumping in vigore sulle importazioni dai paesi interessati. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.

(30)

Le osservazioni formulate da quattro parti interessate sono state esaminate dalla Commissione e prese in considerazione ove opportuno. Non sono pervenute richieste di audizione.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(31)

Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale e del precedente riesame in previsione della scadenza, ossia tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, di sezione circolare e con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm, esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, per l’estrazione di petrolio o gas, i tubi di precisione e i tubi muniti di accessori per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili, attualmente classificati con i codici NC ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 ed ex 7306 30 77 (codici TARIC 7306304120, 7306304920, 7306307280 e 7306307780) originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia («il prodotto oggetto del riesame» o «tubi saldati»).

(32)

I tubi saldati sono utilizzati principalmente per il trasporto di gas e di liquidi in impianti idraulici, di riscaldamento, di ventilazione ecc.

2.2.   Prodotto simile

(33)

Come stabilito nell’inchiesta iniziale e nel precedente riesame in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base:

il prodotto oggetto del riesame;

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno dei paesi interessati; e

il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(34)

Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   RISCHIO DELLA PERSISTENZA O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

(35)

In conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping praticato dalla Bielorussia, dalla RPC o dalla Russia.

3.1.   Bielorussia

3.1.1.   Persistenza del dumping delle importazioni durante il periodo dell’inchiesta di riesame

(36)

Come indicato al considerando 25, tre produttori bielorussi hanno collaborato all’inchiesta e hanno risposto al questionario. Nessuno dei tre produttori ha tuttavia segnalato un volume significativo di vendite all’esportazione verso l’UE. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Bielorussia sono infatti praticamente scomparse rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale (da luglio 2006 a giugno 2007). Secondo le statistiche di Comext (Eurostat), nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di tubi saldati dalla Bielorussia rappresentavano meno di 4 tonnellate rispetto alle oltre 29 000 tonnellate durante l’inchiesta iniziale. Un livello di importazioni altrettanto basso è stato osservato durante il precedente riesame in previsione della scadenza.

(37)

Data la quasi assenza di importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Bielorussia, non è stato possibile trarre conclusioni in merito alla persistenza del dumping verso l’UE durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha pertanto esaminato anche il rischio della reiterazione del dumping.

3.1.2.   Rischio della reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure

(38)

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato il rischio della reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati gli elementi aggiuntivi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Bielorussia; il rapporto tra i prezzi nell’Unione e in Bielorussia; il rapporto tra i prezzi all’esportazione verso paesi terzi e i prezzi in Bielorussia; il rapporto tra i prezzi all’esportazione verso paesi terzi e il livello dei prezzi nell’Unione e l’attrattiva del mercato dell’Unione.

a)    Valore normale

(39)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, poiché la Bielorussia non è membro dell’OMC e figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese rappresentativo appropriato.

(40)

Dopo l’apertura dell’inchiesta la Commissione ha chiesto la collaborazione di almeno un produttore esportatore con sede in un potenziale paese rappresentativo. A tal fine la Commissione ha contattato le autorità di otto paesi notoriamente produttori di acciaio, vale a dire Messico, Russia, Sud Africa, Corea del Sud, Thailandia, Turchia, Ucraina e Stati Uniti.

(41)

La Commissione non ha ricevuto alcuna collaborazione da parte dei suddetti paesi; ha tuttavia ricevuto una risposta completa al questionario da un produttore con sede in Russia, che era sottoposto alla stessa inchiesta. Pertanto la Commissione ha inizialmente ritenuto che la Russia fosse una scelta adeguata come paese rappresentativo per la Bielorussia.

(42)

In conformità dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, tutti i produttori noti interessati e le autorità dei paesi interessati sono stati consultati in merito alla selezione del paese rappresentativo. Le parti interessate non hanno presentato osservazioni.

(43)

Tuttavia, a seguito dei controlli incrociati a distanza, la collaborazione del produttore russo è stata ritenuta insufficiente (cfr. la sezione 3.3.1). Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento di base, nel selezionare un paese rappresentativo appropriato si tiene debitamente conto delle «i nformazioni attendibili di cui si disponga al momento della scelta e, in particolare, della cooperazione da parte di almeno un esportatore e un produttore in tale paese». In mancanza di una collaborazione sufficiente e di informazioni attendibili da parte di uno qualsiasi dei produttori russi di tubi saldati, la Commissione ha pertanto deciso di non tener conto della Russia quale paese rappresentativo appropriato.

(44)

Di conseguenza, in mancanza di collaborazione da parte di altri produttori di un potenziale paese rappresentativo, il valore normale è stato determinato in base ai prezzi realmente pagati nell’Unione per il prodotto simile, per tipo di prodotto di base, franco fabbrica, come previsto all’articolo 2, paragrafo 7, primo comma, del regolamento di base. Per i prodotti neri e galvanizzati (8) sono stati stabiliti valori normali distinti.

(45)

Dopo la divulgazione delle informazioni, le autorità bielorusse hanno sostenuto che la Commissione non ha dimostrato che non fossero possibili opzioni diverse dai prezzi realmente pagati nell’Unione per il prodotto simile ai fini della determinazione del valore normale. A loro avviso la Commissione non ha cercato attivamente la collaborazione delle autorità dei potenziali paesi rappresentativi. Le autorità bielorusse hanno inoltre sostenuto che, anziché i prezzi dell’Unione, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare il valore normale determinato per la Russia o, in alternativa, i dati disponibili della Thailandia usati per costruire il valore normale per la Cina, come descritto al considerando 150.

(46)

Per quanto riguarda il primo punto, la Commissione conferma che, come spiegato ai considerando 40 e 41, ha cercato attivamente la collaborazione in otto potenziali paesi rappresentativi, ma non ne ha ricevuta alcuna. Le lettere inviate dalla Commissione al riguardo sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.

(47)

Per quanto riguarda il secondo punto, come spiegato nel considerando 43, era stata provvisoriamente selezionata come paese rappresentativo per la Bielorussia la Russia. Tuttavia, a causa della mancanza di sufficiente collaborazione e di informazioni attendibili da parte di almeno un produttore esportatore, la Commissione non ha avuto altra scelta se non quella di scartare la Russia come paese rappresentativo. Quanto alla Thailandia, va osservato che la scelta di un paese rappresentativo appropriato per la Bielorussia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, richiede la collaborazione di almeno un esportatore e produttore di tale paese. Ciò non è richiesto per la costruzione del valore normale per la Cina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Di conseguenza la Thailandia non era un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base per la Bielorussia.

(48)

L’argomentazione è stata pertanto respinta.

b)    Prezzo all’esportazione

(49)

Durante il periodo dell’inchiesta di riesame nessuno dei produttori bielorussi che hanno collaborato ha esportato il prodotto oggetto del riesame in mercati di altri paesi terzi in quantità significative.

(50)

Tuttavia, poiché dalle statistiche commerciali bielorusse sulle importazioni e sulle esportazioni risulta che il prodotto oggetto del riesame è stato effettivamente esportato dalla Bielorussia in altri paesi terzi in quantità significative durante il periodo dell’inchiesta di riesame, si è concluso che nessun produttore che esporta effettivamente il prodotto oggetto del riesame si è manifestato e ha collaborato all’inchiesta.

(51)

La Commissione ha pertanto informato le autorità bielorusse che, data l’assenza di una collaborazione significativa da parte dei produttori che esportano effettivamente il prodotto oggetto del riesame, la Commissione avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base per quanto riguarda le conclusioni relative alla Bielorussia.

(52)

Nelle loro osservazioni sulla prevista applicazione dell’articolo 18, le autorità bielorusse hanno sostenuto che era più appropriato utilizzare i dati forniti dai tre produttori che hanno collaborato piuttosto che le statistiche sulle importazioni e sulle esportazioni. Hanno inoltre affermato, e ribadito dopo la divulgazione delle informazioni, che i codici del sistema armonizzato (SA) utilizzati per valutare le esportazioni del prodotto oggetto del riesame non erano adeguati. Infine hanno sostenuto che la Commissione non ha tenuto conto delle riesportazioni poiché, a loro avviso, le esportazioni del prodotto oggetto del riesame verso paesi terzi (ossia la Russia) ammontavano a 2 400 tonnellate e comprendevano le esportazioni effettuate da una società che acquista il prodotto oggetto del riesame in Russia, svolge il servizio di galvanizzazione e lo riesporta nuovamente.

(53)

Per quanto riguarda la prima argomentazione, la Commissione ha chiarito di non aver contestato né ignorato i dati dei tre produttori bielorussi che hanno collaborato. Semplicemente le tre società non hanno esportato quantità significative del prodotto oggetto del riesame che potessero essere utilizzate dalla Commissione per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping.

(54)

Per quanto riguarda la seconda argomentazione, la Commissione ha osservato che quasi tutte le esportazioni bielorusse del prodotto oggetto del riesame sono effettuate verso la Russia. La Commissione ha effettuato un controllo incrociato tra le statistiche sulle esportazioni dalla Bielorussia verso la Russia (a livello di 8 cifre) e le importazioni in Russia (a livello di 10 cifre) sulla base delle statistiche del Global Trade Atlas («GTA») (9). La Commissione ha confermato che il prodotto oggetto del riesame rientra nella descrizione dei codici a 8 cifre utilizzati per le esportazioni bielorusse, come anche nei codici a 10 cifre utilizzati per le importazioni russe. Alla fine la Commissione ha utilizzato i dati sulle importazioni russe a 10 cifre, in quanto fornivano informazioni più dettagliate sui diversi tipi di tubi saldati.

(55)

Per quanto riguarda la terza argomentazione, la Commissione ha rilevato tre punti: in primo luogo, dalle informazioni raccolte risulta che le esportazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Bielorussia verso la Russia durante il periodo dell’inchiesta di riesame ammontavano a oltre 4 800 tonnellate; in secondo luogo, secondo le stesse fonti, i quantitativi di prodotto galvanizzato esportati ammontavano a meno di 1 000 tonnellate; infine il fatto che il produttore riesportatore chiamato in causa dalle autorità bielorusse non abbia collaborato ha giustificato la decisione della Commissione di effettuare la sua valutazione sulla base dell’articolo 18 del regolamento di base, data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori bielorussi che esporterebbero quantità significative del prodotto considerato.

(56)

Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(57)

Di conseguenza, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, il probabile prezzo all’esportazione è stato stabilito in base ai dati disponibili. I prezzi di vendita ai paesi terzi sono stati pertanto determinati sulla base delle statistiche sulle importazioni in Russia contenute nel Global Trade Atlas («GTA») e delle relazioni della Banca mondiale (10) e dell’OCSE (11).

(58)

Più specificamente, la Commissione ha individuato il maggiore importatore di tubi saldati dalla Bielorussia durante il periodo dell’inchiesta di riesame, ossia la Russia, che assorbe il 92 % delle esportazioni bielorusse del prodotto oggetto del riesame. I quantitativi esportati verso altri paesi terzi diversi dalla Russia erano trascurabili e pertanto non sono stati ritenuti rappresentativi.

(59)

Il valore delle importazioni in Russia è stato comunicato a livello cif. La Commissione ha pertanto adeguato i prezzi comunicati per calcolare il prezzo all’esportazione franco fabbrica detraendo il costo del trasporto sul mercato interno in Bielorussia (12). Per i prodotti neri e galvanizzati sono stati stabiliti probabili prezzi all’esportazione distinti.

c)    Confronto

(60)

La Commissione ha confrontato il valore normale e i probabili prezzi all’esportazione verso la Russia a livello franco fabbrica. Dato che le esportazioni di prodotti galvanizzati sono state effettuate in quantità limitate e hanno mostrato un andamento incoerente dei prezzi, e tenuto conto delle osservazioni delle autorità bielorusse sulle riesportazioni (di cui al considerando 52), il confronto è stato effettuato solo per i prodotti neri.

(61)

Dal confronto di cui sopra è emerso un probabile margine di dumping nazionale per le esportazioni bielorusse verso la Russia, espresso come percentuale del valore cif, pari all’8,0 %.

(62)

Dopo la divulgazione delle informazioni, le autorità bielorusse e due produttori bielorussi hanno sostenuto che la Commissione dovrebbe modificare il livello delle misure nei confronti della Bielorussia, dato che il margine di dumping stabilito nel presente procedimento è significativamente inferiore rispetto a quello stabilito nel precedente riesame in previsione della scadenza e nell’inchiesta iniziale.

(63)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, in un riesame in previsione della scadenza le misure possono essere o abrogate o mantenute al livello stabilito nell’inchiesta iniziale. In un riesame in previsione della scadenza la Commissione non è pertanto in grado di rivedere il livello dei dazi.

(64)

L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(65)

Le autorità bielorusse hanno inoltre chiesto che fosse divulgato il calcolo del dumping e offerto tempo supplementare per presentare osservazioni al riguardo.

(66)

Il metodo di calcolo del dumping per la Bielorussia è descritto nei considerando da 39 a 61. Dopo la divulgazione delle informazioni, su richiesta delle autorità bielorusse la Commissione ha messo a disposizione nel fascicolo consultabile le statistiche relative alla Russia utilizzate per determinare il probabile prezzo all’esportazione dalla Bielorussia. Le parti interessate hanno avuto tre giorni di tempo per presentare osservazioni.

(67)

Le autorità bielorusse hanno presentato osservazioni in merito i) all’origine del prodotto oggetto del riesame nelle statistiche, ii) alla conversione valutaria e iii) alla particolarità dei dati statistici tra Bielorussia e Russia.

(68)

Per quanto riguarda il primo punto, le autorità bielorusse hanno sostenuto che uno dei codici utilizzati per stabilire le importazioni dalla Bielorussia in Russia, come spiegato al considerando 54, comprendeva prodotti originari non solo della Bielorussia ma anche di altri paesi.

(69)

La Commissione ha precisato che le informazioni raccolte nel corso dell’inchiesta hanno confermato che i prodotti importati nell’ambito di tale codice sono indicati nelle statistiche come originari della Bielorussia. Non è stato peraltro fornito alcun elemento di prova del fatto che i prodotti indicati come originari della Bielorussia fossero in realtà originari di altri paesi. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(70)

Per quanto riguarda il secondo punto, le autorità bielorusse hanno sostenuto che la Commissione ha utilizzato le statistiche sulle importazioni della Russia in euro, mentre il Servizio doganale federale russo fornisce le statistiche in dollari USA. A loro avviso la Commissione avrebbe quindi dovuto utilizzare il tasso di cambio della data di vendita, come richiesto dall’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base.

(71)

In primo luogo, le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), si applicano al confronto tra i prezzi all’esportazione e il valore normale in presenza di effettive operazioni di vendita. Nel presente caso, come spiegato al considerando 57, il prezzo medio all’esportazione è stato determinato in base alle statistiche sulle importazioni del GTA e non a effettive operazioni di vendita. In secondo luogo, il tasso di conversione utilizzato nel GTA è la media mensile calcolata a partire dalle medie giornaliere del mese. La Commissione ritiene che abbia consentito un confronto accurato tra il prezzo all’esportazione e il valore normale. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(72)

Quanto al terzo punto, le autorità bielorusse hanno fatto notare che la Repubblica di Bielorussia e la Federazione russa sono entrambe membri dell’Unione economica eurasiatica (UEE). La libera circolazione delle merci tra gli Stati membri dell’UEE avviene senza controlli doganali e di conseguenza, a loro avviso, non è garantito che il codice doganale dichiarato corrisponda alle merci effettivamente esportate.

(73)

La Commissione ha espresso disaccordo con tale asserzione. Il fatto che non vi siano controlli doganali non esime dagli obblighi di comunicazione relativi alle operazioni di importazione ed esportazione. La descrizione dei codici doganali utilizzati è coerente con la definizione del prodotto oggetto del riesame e non sono state fornite prove del contrario. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

3.1.2.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Bielorussia

(74)

La capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Bielorussia sono state stabilite sulla base delle informazioni fornite dal richiedente e dei dati forniti dai tre produttori bielorussi che hanno collaborato.

(75)

In base ai dati forniti nella domanda, la capacità produttiva inutilizzata del prodotto oggetto del riesame in Bielorussia ammonta a circa 50 000 tonnellate. L’inchiesta ha stabilito che i tre produttori che hanno collaborato dispongono di una capacità produttiva inutilizzata del prodotto oggetto del riesame pari ad almeno 30 000 tonnellate.

(76)

Inoltre, come stabilito anche nel precedente riesame in previsione della scadenza, le linee di produzione del prodotto oggetto del riesame possono essere utilizzate sia per la produzione di tubi saldati che per la produzione di profilati cavi (la produzione dei due prodotti è separata solamente da una fase di produzione secondaria). Inoltre anche i tubi saldati di diametro superiore a 168,3 mm («tubi di grandi dimensioni»), che non sono interessati dal presente procedimento, potrebbero essere prodotti sulle stesse linee di produzione.

(77)

Pertanto, tenendo conto della possibilità di modificare il mix di prodotti, si stima che la capacità inutilizzata in Bielorussia sia di circa 50 000 tonnellate per i produttori che hanno collaborato, pari a oltre il 9 % del consumo dell’Unione. Inoltre, poiché i produttori che hanno collaborato rappresentano solo il 40 % della produzione totale in Bielorussia e ipotizzando lo stesso rapporto di capacità inutilizzata per i produttori che non hanno collaborato, la capacità inutilizzata a livello nazionale può essere stimata a circa 125 000 tonnellate.

(78)

La Commissione ha pertanto concluso che i produttori esportatori bielorussi dispongono di significative capacità inutilizzate che potrebbero utilizzate per produrre tubi saldati da esportare nell’Unione in caso di scadenza delle misure.

(79)

Dopo la divulgazione delle informazioni, un produttore bielorusso e le autorità bielorusse hanno contestato il calcolo della capacità inutilizzata in Bielorussia effettuato dalla Commissione in quanto, a loro parere, sovrastima notevolmente tale capacità e non tiene conto degli altri prodotti fabbricati sulla stessa linea di produzione.

(80)

La Commissione precisa che la stima della capacità produttiva inutilizzata si è basata sui dati effettivi forniti dai tre produttori che hanno collaborato nelle loro risposte al questionario. Inoltre, come spiegato al considerando 77, la Commissione ha tenuto conto degli altri prodotti fabbricati sulla stessa linea di produzione. Data l’attrattiva del mercato dell’Unione, si è inoltre concluso che in caso di scadenza delle misure è probabile che i produttori bielorussi modifichino il loro mix di prodotti e aumentino la loro capacità di produzione del prodotto oggetto del riesame.

(81)

L’argomentazione è stata pertanto respinta.

3.1.2.2.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(82)

Secondo i dati del GTA, i produttori esportatori bielorussi hanno esportato verso il loro principale mercato terzo, la Russia, a prezzi mediamente inferiori di almeno il 5 % rispetto ai prezzi di vendita medi dei produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione. Tenuto conto di questo livello dei prezzi, per gli esportatori bielorussi le esportazioni verso l’Unione sono potenzialmente più attraenti che verso quasi tutti gli altri paesi. Inoltre durante il PIR le esportazioni verso la Russia sono ammontate a circa 4 800 tonnellate, vale a dire meno del 10 % della capacità inutilizzata stimata dei produttori bielorussi che hanno collaborato e meno del 4 % della capacità inutilizzata stimata a livello nazionale.

(83)

Il mercato dell’Unione è attraente per i produttori bielorussi anche in ragione della sua vicinanza geografica e delle sue dimensioni, con un consumo totale che si attesta a 541 000 tonnellate.

3.1.2.3.   Conclusioni sul rischio della persistenza o della reiterazione del dumping

(84)

La Commissione ha stabilito che le pratiche di dumping sono continuate per quanto riguarda le esportazioni dalla Bielorussia verso il suo principale mercato in un paese terzo (la Russia).

(85)

La Commissione ha inoltre riscontrato altri elementi di prova del rischio della reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure.

(86)

L’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di dimensioni e di prezzi e la notevole capacità inutilizzata ancora disponibile in Bielorussia indicano la probabilità che, in caso di scadenza delle misure, le esportazioni e la capacità inutilizzata della Bielorussia siano (re)indirizzate verso l’Unione.

(87)

Di conseguenza la Commissione ha concluso che esisteva il rischio della reiterazione del dumping in caso di mancata proroga delle misure.

3.2.   Repubblica popolare cinese

3.2.1.   Osservazioni preliminari

(88)

Durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla RPC sono continuate, anche se a livelli molto inferiori rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale (da luglio 2006 a giugno 2007). Secondo le statistiche di Comext (Eurostat), nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di tubi saldati dalla RPC rappresentavano circa lo 0,1 % del mercato dell’Unione rispetto a una quota di mercato del 13,8 % durante l’inchiesta iniziale. Un livello della quota di mercato (0,03 %) altrettanto basso è stato osservato durante il precedente riesame in previsione della scadenza. In termini assoluti, le importazioni dalla RPC sono diminuite drasticamente da quasi 184 887 tonnellate nel corso dell’inchiesta iniziale a 118 tonnellate durante il precedente riesame in previsione della scadenza e a 559 tonnellate durante l’attuale riesame in previsione della scadenza.

(89)

Come indicato al considerando 22, nessuno degli esportatori/produttori della RPC ha collaborato all’inchiesta. I produttori esportatori non hanno quindi fornito le risposte al questionario, compresi i dati relativi ai costi e ai prezzi all’esportazione, ai costi e ai prezzi praticati sul mercato interno, al consumo di fattori produttivi nel processo di produzione, alle spese generali di produzione, alla capacità, alla produzione, agli investimenti ecc. Analogamente, il governo della RPC e i produttori esportatori non hanno commentato gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, tra cui il «documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale» (13) («la relazione»).

(90)

La Commissione ha quindi informato le autorità della RPC che, data la mancanza di collaborazione, essa avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative alla RPC. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione.

(91)

Di conseguenza, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping per quanto riguarda la RPC sono state basate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza e nelle comunicazioni delle parti interessate, in combinazione con altre fonti di informazione quali le statistiche commerciali sulle importazioni e sulle esportazioni (Eurostat e GTA), i dati statistici dei siti web dell’amministrazione fiscale e doganale cinese (14), le relazioni della Banca mondiale e dell’OCSE, nonché i fornitori indipendenti di informazioni sui prezzi, notizie, dati, analisi e conferenze per l’industria siderurgica, quali Deloitte (15), Transcustoms (16), Global Trade Alert (17) e l’Huajing Industry Research Institute (18).

3.2.2.   Persistenza del dumping delle importazioni durante il periodo dell’inchiesta di riesame

3.2.2.1.   Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

(92)

Dati gli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che tendono a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l’esistenza di distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta in merito a questo paese sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(93)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Inoltre, al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura, la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro la scadenza fissata non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC né alcuna osservazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(94)

Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, aveva selezionato in via provvisoria il Messico come paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri paesi rappresentativi eventualmente appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.

(95)

L’11 maggio 2020 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («la prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali le materie prime, il lavoro e l’energia che potrebbero essere impiegati nella produzione del prodotto oggetto del riesame. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato alcuni possibili paesi rappresentativi, ossia Brasile, Malaysia, Messico, Thailandia e Turchia. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni in merito alla prima nota.

(96)

Il 4 giugno 2020 la Commissione ha informato le parti interessate con una seconda nota («la seconda nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, utilizzando la Thailandia come paese rappresentativo (19). Inoltre ha informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili fornite da produttori del paese rappresentativo, ossia Pacific Pipe Co., Ltd. e Asia Metal Co., Ltd. Non sono pervenute osservazioni in merito alla seconda nota.

3.2.2.2.   Valore normale

(97)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base «i l valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(98)

Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «q ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «c omprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «s pese generali, amministrative e di vendita» nel seguito sono denominate «SGAV»).

(99)

Come ulteriormente illustrato in seguito, la Commissione ha concluso nell’ambito della presente inchiesta, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, che fosse opportuno applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

a)    Esistenza di distorsioni significative

1)   Introduzione

(100)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, «[p]er distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l’altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:

il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione;

la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;

l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato;

l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;

la distorsione dei costi salariali;

l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato ».

(101)

In conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la valutazione della sussistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), tiene conto, tra l’altro, dell’elenco non esaustivo dei fattori di cui alla disposizione precedente. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento alla possibile incidenza di uno o più di questi fattori sui prezzi e sui costi nel paese esportatore del prodotto oggetto del riesame. In effetti, dato che tale elenco non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti gli elementi ai fini della constatazione di distorsioni significative. Inoltre le stesse circostanze fattuali possono essere utilizzate per dimostrare l’esistenza di uno o più elementi contenuti nell’elenco. È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell’esistenza di distorsioni significative può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell’assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell’economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato.

(102)

L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base prevede che «[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l’applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore».

(103)

A norma di tale disposizione, la Commissione ha prodotto una relazione per paese (20) relativa alla RPC, che dimostra l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell’economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi chiave (terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori specifici (acciaio e prodotti chimici). Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell’inchiesta al momento dell’apertura. La relazione è stata inclusa nel fascicolo dell’inchiesta nella fase di apertura.

(104)

La domanda ha inoltre fornito elementi di prova aggiuntivi riguardanti la sussistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), a integrazione della relazione.

(105)

In particolare, il richiedente ha fatto riferimento a pratiche che incidono sui costi e sui prezzi nel settore dei tubi saldati e nel settore siderurgico (i coils di acciaio laminati a caldo sono il principale fattore produttivo nella produzione dei tubi saldati):

dei cinque maggiori produttori cinesi di acciaio, quattro sono imprese di proprietà dello Stato e, in quanto tali, sono di proprietà od operano sotto il controllo e la supervisione strategica del governo della RPC;

i costi delle materie prime e dell’energia nella RPC non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto sono influenzati da sostanziali interventi pubblici, come è stato confermato anche nella recente inchiesta antisovvenzioni relativa ai prodotti piatti laminati a caldo (21);

i produttori di acciaio laminato a caldo beneficiano di prestiti agevolati che costituiscono sovvenzioni, come confermato anche dalla summenzionata procedura antisovvenzioni.

(106)

Come specificato al considerando 93, il governo della RPC non ha fornito alcuna risposta al questionario ricevuto. Come menzionato ai considerando 22 e 89, non c’è stata collaborazione da parte dei produttori esportatori né questi ultimi hanno fornito elementi di prova per sostenere o confutare gli elementi di prova presenti nel fascicolo, relazione compresa, nonché gli elementi di prova aggiuntivi presentati dal richiedente sulla sussistenza di distorsioni significative e/o sull’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base nel caso in questione.

(107)

La Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i costi e i prezzi applicati sul mercato interno nella RPC, vista l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Per farlo, la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, fondati su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi includeva l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore rilevante, compreso il prodotto oggetto del riesame.

2)   Distorsioni significative che incidono sui prezzi e sui costi nel mercato interno della RPC

(108)

Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «e conomia di mercato socialista». Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della RPC. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «p roprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte dell’intera popolazione e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori». L’economia pubblica è la «f orza trainante dell’economia nazionale» e lo Stato ha il mandato di «g arantirne il consolidamento e la crescita» (22). Di conseguenza l’assetto generale dell’economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell’economia, ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l’intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale (23).

(109)

Inoltre, secondo il diritto cinese, l’economia di mercato socialista è sviluppata sotto la guida del partito comunista cinese («PCC»). Le strutture dello Stato cinese e del PCC si intrecciano ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della costituzione cinese avvenuta nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell’articolo 1 della costituzione. Dopo la prima frase della disposizione, già esistente: «i l sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese», è stata inserita una seconda frase, che recita: «l ’aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese». (24) È pertanto evidente il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della RPC. Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nel contesto del quale entrano in gioco i limiti delle forze del libero mercato.

(110)

Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato (25). Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo.

(111)

Innanzitutto, al livello del controllo amministrativo generale, la direzione dell’economia cinese è governata da un complesso sistema di pianificazione industriale che riguarda tutte le attività economiche del paese. L’insieme di questi piani copre una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono ancora obiettivi espliciti in termini di produzione, che rappresentavano una caratteristica costante nei precedenti cicli di pianificazione. I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Questo non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi pertinenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e usano di conseguenza i poteri di cui sono investite per indurre gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani (cfr. anche la sezione 3.2.2.2, lettera a), punto 5) (26).

(112)

In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario cinese è dominato dalle banche commerciali di proprietà statale. Al momento della definizione e dell’attuazione della loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, invece di valutare principalmente i meriti economici di un dato progetto (cfr. anche la sezione 3.2.2.2, lettera a), punto 8) (27). Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del sistema finanziario, diverse dal settore bancario, presentano un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l’intervento dello Stato e del PCC (28).

(113)

In terzo luogo, a livello di contesto normativo, gli interventi dello Stato nell’economia assumono forme diverse. A titolo di esempio, le norme in materia di appalti pubblici sono utilizzate abitualmente per perseguire obiettivi politici diversi dall’efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali (29). Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un’influenza significativi sulla destinazione e sull’entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell’industria nazionale (30).

(114)

In sintesi il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali si scontrano con il libero gioco delle forze di mercato, falsando così l’efficiente assegnazione delle risorse conformemente ai principi di mercato (31).

3)   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che operano sotto la proprietà, il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione

(115)

Nella RPC le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l’orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell’economia.

(116)

Il governo della RPC e il PCC mantengono strutture che assicurano la loro continua influenza sulle imprese e, in particolare, su quelle di proprietà dello Stato. Lo Stato (e per molti aspetti anche il PCC) non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l’attuazione da parte delle singole imprese di sua proprietà, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al processo decisionale operativo delle stesse. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei quadri tra autorità governative e imprese di proprietà dello Stato, la presenza di membri del partito negli organi esecutivi di tali imprese e di cellule del partito nelle società (cfr. anche la sezione 3.2.2.2, lettera a), punto 4), nonché mediante la definizione della struttura aziendale del settore delle imprese di proprietà dello Stato (32). In cambio, le imprese di proprietà dello Stato godono di uno status particolare nel quadro dell’economia cinese, che implica una serie di benefici economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l’accesso preferenziale ai pertinenti fattori produttivi, tra cui i finanziamenti (33). Gli elementi che indicano l’esistenza di un controllo del governo sulle imprese nel settore dei tubi saldati sono ulteriormente illustrati nella sezione 3.2.2.2, lettera a), punto 4.

(117)

In particolare nel settore dell’acciaio, che è la principale materia prima per la produzione di tubi saldati, persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC. Sebbene si stimi che la suddivisione nominale tra il numero di imprese di proprietà dello Stato e di società private sia pressoché uniforme, dei cinque produttori di acciaio cinesi che si classificano tra i primi dieci produttori di acciaio di dimensioni maggiori al mondo, quattro sono imprese di proprietà dello Stato (34). Nel contempo, mentre nel 2016 i primi dieci produttori hanno assorbito soltanto il 36 % circa della produzione totale del settore, nello stesso anno il governo della RPC ha stabilito come obiettivo di concentrare dal 60 % al 70 % della produzione di acciaio in circa dieci grandi imprese entro il 2025 (35). Tale intenzione è stata ribadita dal governo della RPC ad aprile del 2019, con l’annuncio della pubblicazione di orientamenti in materia di consolidamento dell’industria siderurgica (36). Tale consolidamento potrebbe comportare fusioni forzate di società private redditizie con imprese di proprietà dello Stato che realizzano risultati inferiori alle aspettative (37).

(118)

Come spiegato in precedenza, vi è un’elevata percentuale di imprese di proprietà dello Stato nel settore siderurgico, che è il principale fornitore della materia prima per la produzione di tubi saldati. Essendo mancata una collaborazione da parte degli esportatori cinesi di tubi saldati, non è stato possibile determinare il rapporto esatto tra i produttori privati di tubi saldati e quelli di proprietà statale. Dall’inchiesta è tuttavia emerso che le imprese pubbliche e private nel settore dei tubi saldati sono soggette alla supervisione politica e agli orientamenti di cui alla sezione 3.2.2.2, lettera a), punto 5.

4)   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi

(119)

Oltre ad esercitare il controllo sull’economia attraverso la proprietà di imprese di proprietà dello Stato e altri strumenti, il governo della RPC è in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti (38), dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC (39)) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato, ponendolo come principio politico, il suo diritto di controllare le decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito (40). Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società (41). Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori di tubi saldati e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

(120)

Molti produttori di tubi saldati pongono esplicitamente l’accento nei loro siti web sulle attività di edificazione del partito, hanno membri del partito nella gestione societaria e sottolineano la loro affiliazione al PCC. Dall’inchiesta sono emerse attività di edificazione del partito presso diversi produttori di tubi saldati, tra cui Jinghua Steel Pipe Group, Kingland Group e Jiangsu Guoqiang Zinc-plating Industrial Co. Ltd. Gli elementi di prova riguardanti un produttore del prodotto oggetto del riesame indicano che tali attività consistevano, tra l’altro, nella partecipazione di membri del PCC alle discussioni sulla situazione, sul modello commerciale e sulla strategia di sviluppo di una società, sull’agevolazione delle assunzioni di membri del partito; in conferenze, simposi e altre attività didattiche sul tema del PCC, della filosofia comunista ecc.; in eventi formali relativi alle attività del PCC; ecc. Durante l’inchiesta la Commissione ha inoltre appurato l’esistenza di legami personali tra i produttori di tubi saldati e il PCC, come la presenza di membri del PCC tra gli alti dirigenti o tra i membri del consiglio di amministrazione in una serie di società produttrici di tubi saldati, quali Jinghua Steel Pipe Group, Kingland Group, Fubo Group, Weifang East Steel Pipe Co. Ltd e Huludao City Steel Pipe Industrial Co. Ltd.

(121)

Nel settore dell’acciaio, che è la principale materia prima per la produzione di tubi saldati, molti dei maggiori produttori sono di proprietà dello Stato. Alcuni sono espressamente citati nel «Piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020» (42). Ad esempio, l’impresa di Stato cinese Shanxi Taiyuan Iron & Steel Co. Ltd. («TISCO») dichiara sul suo sito web di essere un «s uper gigante del ferro e dell’acciaio» che «s i è trasformato in uno straordinario complesso siderurgico su larga scala, integrato con attività di estrazione del ferro, produzione, lavorazione, consegna e commercio di ferro e acciaio» (43). Baosteel è un’altra importante impresa cinese di proprietà statale che opera nel settore della produzione di acciaio e fa parte del gruppo China Baowu Steel Group Co. Ltd., frutto della recente fusione tra Baosteel Group e Wuhan Iron & Steel (44).

(122)

La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche la sezione 3.2.2.2, lettera a), punto 7), nonché nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato (45). Pertanto, la presenza dello Stato nelle imprese, comprese le imprese di proprietà dello Stato, nel settore siderurgico e in altri settori (come i settori finanziario e dei fattori produttivi) consente al governo della RPC di interferire nella determinazione di prezzi e costi.

5)   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato

(123)

L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell’economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l’attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. Nel complesso, il sistema di pianificazione della RPC comporta che le risorse siano destinate a settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato (46).

(124)

Anche se i tubi saldati rappresentano un’industria specializzata e nel corso dell’inchiesta non è stato possibile individuare documenti strategici specifici che ne guidino specificamente lo sviluppo, l’industria dei tubi saldati beneficia degli orientamenti e degli interventi governativi sulla principale materia prima per la produzione dei tubi saldati, vale a dire l’acciaio. Gli effetti distorsivi degli interventi governativi sull’industria dei tubi saldati sono illustrati dal problema della notevole sovraccapacità. La relazione del 2018 sullo stato dell’industria dei tubi saldati in acciaio conferma l’esistenza di una grave sovraccapacità (cfr. la citazione completa al considerando 209) (47).

(125)

Inoltre l’industria siderurgica è considerata dal governo della RPC un settore chiave (48). Ciò è confermato nei numerosi piani, nelle direttive e in altri documenti incentrati sull’acciaio, emessi a livello nazionale, regionale e comunale, come il «Piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020». In tale piano si legge che l’industria siderurgica è «u n settore importante e fondamentale dell’economia cinese, un pilastro nazionale» (49). I compiti e gli obiettivi principali definiti in tale piano riguardano tutti gli aspetti dello sviluppo del settore (50).

(126)

Il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale (51) prevede il sostegno alle imprese che producono tipi di prodotti di acciaio di fascia alta (52). Esso si concentra altresì sul conseguimento della qualità, della durata e dell’affidabilità del prodotto sostenendo le società che utilizzano tecnologie legate alla produzione pulita di acciaio, alla laminatura di precisione e al miglioramento della qualità (53).

(127)

Il «Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) (modifica del 2013)» (54) («il repertorio») elenca il settore dell’acciaio come settore incoraggiato.

(128)

Il governo della RPC guida inoltre lo sviluppo del settore in conformità di un’ampia serie di strumenti e direttive strategici concernenti, tra l’altro: la composizione e la ristrutturazione del mercato, le materie prime, gli investimenti, l’eliminazione di capacità, la gamma di prodotti, la delocalizzazione, il miglioramento del prodotto ecc. Attraverso questi e altri strumenti, il governo della RPC dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore (55). L’attuale problema di sovraccapacità è probabilmente l’esemplificazione più palese delle conseguenze delle politiche del governo della RPC e delle conseguenti distorsioni.

(129)

In sintesi il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali da incoraggiare, tra cui figura la produzione di acciaio in quanto principale materia prima utilizzata nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.

6)   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale

(130)

Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l’equa composizione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla RPC, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell’economia del paese, non da ultimo perché le procedure d’insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d’insolvenza, spesso esercitando un’influenza diretta sull’esito del procedimento (56).

(131)

Nella RPC le carenze del sistema dei diritti patrimoniali sono inoltre particolarmente evidenti in relazione alla proprietà di terreni e ai diritti d’uso (57). Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato). La loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Esistono disposizioni giuridiche intese ad attribuire i diritti d’uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio con l’introduzione di procedure di gara. Queste disposizioni tuttavia sono regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato (58). Nell’assegnazione dei terreni inoltre le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l’attuazione dei piani economici (59).

(132)

Analogamente a quanto avviene in altri settori dell’economia cinese, i produttori di tubi saldati sono soggetti all’ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall’alto verso il basso derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata delle norme in materia fallimentare e patrimoniale. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze. La Commissione ha pertanto concluso in via preliminare che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinese non funzionano correttamente, con conseguenti distorsioni connesse al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni nella RPC. In base agli elementi di prova disponibili, tali considerazioni risultano essere pienamente applicabili anche al settore dei tubi saldati.

(133)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore dei tubi saldati, anche in relazione al prodotto oggetto del riesame.

7)   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali

(134)

Nella RPC non può svilupparsi appieno un sistema salariale basato sul mercato, poiché i diritti all’organizzazione collettiva di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati. La RPC non ha ratificato una serie di convenzioni essenziali dell’Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), in particolare quelle sulla libertà di associazione e sulla contrattazione collettiva (60). Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità statali e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale (61). La mobilità della forza lavoro cinese è inoltre limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Il risultato è che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza (62). Tali risultanze indicano una distorsione dei costi salariali nella RPC.

(135)

Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrino che il settore dei tubi saldati non è sottoposto al sistema di diritto del lavoro cinese descritto sopra. Il settore dei tubi saldati subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali direttamente (nella produzione del prodotto oggetto del riesame o della principale materia prima per la sua produzione) e indirettamente (in termini di accesso al capitale o di fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC).

8)   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato

(136)

L’accesso al capitale per gli attori societari nella RPC è soggetto a varie distorsioni.

(137)

In primo luogo il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali (63), che nel concedere l’accesso ai finanziamenti prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche rimangono collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato in ultima analisi sono nominati dal PCC) (64) e, come avviene per le imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo. In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e secondo gli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato (65).

(138)

Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l’affidabilità creditizia del mutuatario, gli abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell’applicazione dei vari strumenti giuridici.

(139)

I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione del rischio è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo cinese e dalla forza di qualsiasi garanzia implicita da parte del governo. Le stime suggeriscono fortemente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente a rating internazionali più bassi (66).

(140)

Queste problematiche sono aggravate da ulteriori norme che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o comunque ritenuti importanti (67). Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave, il che implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato.

(141)

In secondo luogo gli oneri finanziari sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Questo ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell’utile sul capitale investito. Tale situazione è esemplificata dalla recente crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività; tale aspetto suggerisce che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.

(142)

In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell’ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati dalle distorsioni dovute all’intervento del governo. In effetti la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresenta ancora il 45 % di tutti i prestiti e il ricorso al credito mirato sembra essersi intensificato, dato che tale percentuale è notevolmente aumentata dal 2015 nonostante il peggioramento delle condizioni economiche. Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi eccessivamente bassi e di conseguenza l’utilizzo eccessivo di capitale.

(143)

La crescita complessiva del credito nella RPC indica un peggioramento dell’efficienza dell’allocazione del capitale, senza alcun segnale di una contrazione del credito, che invece sarebbe attesa in un contesto di mercato esente da distorsioni. Ne consegue che i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente negli ultimi anni. Di fronte a una situazione di crescente debito a rischio, il governo della RPC ha scelto di evitare le insolvenze. Le emissioni di crediti inesigibili sono state quindi gestite spostando il debito e creando cosiddette società «zombie», oppure trasferendo la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo.

(144)

In sostanza, malgrado le recenti misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese nella RPC continua a essere influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali.

(145)

Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrino che il settore dei tubi saldati non è sottoposto agli interventi pubblici nel sistema finanziario di cui sopra. Pertanto il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato.

9)   Natura sistemica delle distorsioni descritte

(146)

La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell’economia cinese. Gli elementi di prova disponibili dimostrano che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese di cui alla sezione 3.2.2.2, lettera a), punti da 1 a 5, e alla parte A della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell’economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui alla sezione 3.2.2.2, lettera a), punti da 6 a 8, e alla parte B della relazione.

(147)

La Commissione rammenta che, per fabbricare tubi saldati, è necessaria un’ampia gamma di fattori produttivi. Quando i produttori di tubi saldati acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.

(148)

Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno dei tubi saldati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti gli interventi governativi descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che è stato a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. Nel contesto della presente inchiesta, le autorità della RPC e i produttori esportatori non hanno presentato elementi di prova che dimostrano il contrario.

10)   Conclusione

(149)

Dall’analisi esposta nelle sezioni da 3.2.2.2, lettera a), punto 2, a 3.2.2.2, lettera a), punto 9, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all’intervento della RPC nella sua economia in generale e nel settore dei tubi saldati (incluso il prodotto oggetto del riesame), è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale nel presente caso.

(150)

La Commissione ha pertanto proceduto alla costruzione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel presente caso, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come discusso nella sezione in appresso. La Commissione ha ricordato che non è stata addotta alcuna argomentazione a sostegno del fatto che determinati costi interni siano esenti da distorsioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), terzo trattino, del regolamento di base.

b)    Paese rappresentativo

1)   Osservazioni generali

(151)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui seguenti criteri:

un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC. A tale scopo, la Commissione ha utilizzato paesi con un reddito nazionale lordo pro capite simile a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale (68);

la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese (69);

la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;

nel caso di più paesi rappresentativi possibili, la preferenza è accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(152)

Come spiegato ai considerando 95 e 96, l’11 maggio e il 4 giugno 2020 la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale e dei fattori di produzione (la «prima nota» e la «seconda nota»). Nella seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della propria conclusione secondo cui la Thailandia era un paese rappresentativo appropriato nel caso di specie.

2)   Un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC

(153)

Nella prima nota la Commissione ha individuato Brasile, Malaysia, Messico, Thailandia e Turchia come paesi con un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC secondo la Banca mondiale, essendo tutti classificati dalla Banca mondiale come paesi «a reddito medio-alto» sulla base del reddito nazionale lordo.

(154)

Non è pervenuta alcuna osservazione relativa al livello di sviluppo economico successivamente alla richiamata nota.

3)   Produzione del prodotto oggetto del riesame nel paese rappresentativo

(155)

Nella prima nota la Commissione ha indicato che la produzione del prodotto oggetto del riesame era stata individuata in Brasile, Malaysia, Messico, Thailandia e Turchia. Tuttavia la Malaysia è stata esclusa come potenziale paese rappresentativo, in quanto vi è stato individuato un solo produttore del prodotto oggetto del riesame che però non disponeva di rendiconti finanziari accessibili al pubblico per il PIR.

(156)

In seguito alla prima nota non sono pervenute osservazioni in merito alla produzione del prodotto oggetto del riesame in possibili paesi rappresentativi.

4)   Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo

(157)

Per i paesi considerati e indicati in precedenza, la Commissione ha inoltre verificato la disponibilità di dati pubblici, in particolare dei dati finanziari pubblici dei produttori del prodotto oggetto del riesame.

(158)

La Commissione ha cercato produttori di tubi saldati con dati finanziari accessibili al pubblico che potessero essere utilizzati per stabilire importi ragionevoli ed esenti da distorsioni per le SGAV e per i profitti. La Commissione ha ristretto la ricerca alle società con un conto profitti e perdite accessibile al pubblico per il PIR e che risultavano redditizie in tale periodo. Inoltre è stata data la preferenza ai produttori di tubi saldati che disponevano di rendiconti finanziari accessibili al pubblico a livello di società piuttosto che a livello consolidato per l’intero gruppo. Pertanto la seconda nota comprendeva solo due società in Thailandia e una in Turchia.

(159)

Sulla base della qualità e del grado di dettaglio dei dati finanziari accessibili al pubblico in Thailandia e in Turchia, e considerando anche la disponibilità e la rappresentatività dei parametri di riferimento per i fattori produttivi (70), la Commissione ha ritenuto che la Thailandia fosse un paese rappresentativo appropriato.

(160)

La Commissione ha analizzato attentamente tutti i dati pertinenti disponibili nel fascicolo relativi ai fattori produttivi in Thailandia e ha osservato quanto segue:

la Commissione ha analizzato le statistiche relative alle importazioni di tutti i fattori produttivi elencati nella prima nota, aggiornata dalla seconda nota, e ha concluso che durante il PIR vi sono state importazioni di tutti i fattori produttivi necessari per la produzione del prodotto oggetto del riesame;

le statistiche dell’energia (prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale) per il PIR sono risultate prontamente disponibili sotto forma di dati forniti rispettivamente dall’autorità metropolitana per l’energia elettrica e dal ministero dell’Energia;

le statistiche sul costo del lavoro sono risultate disponibili sul sito web dell’ufficio nazionale di statistica.

(161)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e per i profitti. Come indicato al considerando 96, la Commissione ha ritenuto che i produttori thailandesi Pacific Pipe Co., Ltd. e Asia Metal Co., Ltd. disponessero di rendiconti finanziari accessibili al pubblico che potevano essere utilizzati come approssimazione per determinare un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti.

5)   Livello di protezione sociale e ambientale

(162)

Avendo stabilito che la Thailandia era un paese rappresentativo appropriato sulla base di tali elementi, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.

6)   Conclusioni in merito al paese rappresentativo

(163)

Alla luce di quanto precede, la Thailandia soddisfaceva tutti i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per essere considerato un paese rappresentativo appropriato. In particolare, la Thailandia presentava una produzione sostanziale del prodotto oggetto del riesame e una serie completa di dati disponibili per tutti i fattori produttivi, le SGAV e i profitti.

c)    Fonti utilizzate per stabilire costi esenti da distorsioni

(164)

Nella seconda nota la Commissione ha dichiarato che, ai fini della costruzione del valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il GTA per stabilire il costo non soggetto a distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi nel paese rappresentativo.

(165)

La Commissione ha inoltre affermato che le statistiche dell’ILO e le statistiche nazionali sarebbero state utilizzate per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni nel paese rappresentativo, mentre le statistiche nazionali di cui al considerando 160 sarebbero state utilizzate per stabilire i costi dell’energia esenti da distorsioni.

(166)

La Commissione ha incluso nel calcolo un valore per i costi generali di produzione al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. Per stabilire tale importo, ha utilizzato i dati finanziari di un produttore dell’Unione che ha collaborato nel quadro dell’inchiesta sul dumping e che ha fornito informazioni specifiche a tal fine (71), Arcelor Mittal Tubular Products, Polonia («AMTP»). Il metodo è debitamente illustrato nella sezione 3.2.2.2, lettera e).

(167)

Infine, come indicato nella seconda nota, la Commissione ha utilizzato i dati finanziari delle società thailandesi selezionate, elencate al considerando 161, per stabilire le SGAV e i profitti.

d)    Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

(168)

Con le due note sui fattori produttivi la Commissione ha cercato di stabilire un elenco iniziale di fattori produttivi e di fonti destinate a essere utilizzate per tutti i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro, impiegati nella produzione del prodotto oggetto del riesame da parte dei produttori della RPC. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione in merito all’elenco dei fattori produttivi condiviso con le parti interessate in tali note.

(169)

In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi nella procedura di riesame, la Commissione ha dovuto fare affidamento sul produttore europeo AMTP per stabilire i fattori produttivi utilizzati nella produzione di tubi saldati. Sulla base dei dati raccolti presso le società cinesi durante l’inchiesta iniziale e delle informazioni disponibili sui siti web dei produttori cinesi di tubi saldati, il loro processo di produzione e i materiali utilizzati sembrano essere simili a quelli indicati da AMTP.

(170)

In mancanza di collaborazione, la Commissione non disponeva di codici tariffari più dettagliati per ciascun fattore produttivo rispetto ai codici SA a 6 cifre. I codici SA utilizzati corrispondevano pienamente ai codici tariffari thailandesi.

(171)

Considerando tutte le informazioni presentate da AMTP e l’assenza di osservazioni sulle due note relative alle fonti per la determinazione del valore normale riguardante i fattori produttivi, sono stati individuati i fattori produttivi e i codici tariffari seguenti, ove applicabili:

Tabella 1

Fattori produttivi dei tubi saldati

Fattore produttivo

Codice SA

Fonte di dati

Valore unitario esente da distorsioni

Materia prima

 

 

 

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, in coils, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore >= 4,75 mm ma < 10 mm, non decapati, senza motivi in rilievo

7208 37

GTA

4,34 CNY/kg

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, in coils, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm, non decapati, che non presentano motivi in rilievo

7208 38

GTA

3,96 CNY/kg

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, in coils, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore < 3 mm, non decapati, che non presentano motivi in rilievo

7208 39

GTA

4,05 CNY/kg

Zinco

7901 11

GTA

20,69 CNY/kg

Acido solforico

2807 00

GTA

0,56 CNY/kg

Lavoro

Salari nel settore manifatturiero

[N/D]

Cfr. sezione 3.2.2.2, lettera d), punto 2

19,91 CNY/ora

Energia

Energia elettrica

[N/D]

Cfr. sezione 3.2.2.2, lettera d), punto 3

0,88 CNY/kWh

Gas naturale

[N/D]

Cfr. sezione 3.2.2.2, lettera d), punto 4

2,73 CNY/m3

Sottoprodotti

 

 

 

Rottami di acciaio non legato

7204 41

GTA

3,12 CNY/kg

Rottami di acciaio non legato in trucioli

7204 41

GTA

3,12 CNY/kg

Rottami di acciaio non legato in scaglie

7204 49

GTA

2,11 CNY/kg

Ceneri di zinco

2620 19

GTA

8,11 CNY/kg

Zinco solido

2620 11

GTA

14,74 CNY/kg

1)   Materie prime e sottoprodotti

(172)

Al fine di stabilire prezzi esenti da distorsioni dei materiali consegnati allo stabilimento del produttore, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base e considerando che nella RPC non vi erano produttori che hanno collaborato, la Commissione ha utilizzato i prezzi all’importazione nel paese rappresentativo per ciascun materiale utilizzato da AMTP nella produzione di tubi saldati. La Commissione ha verificato le materie prime utilizzate secondo quanto dichiarato, i sottoprodotti generati e i pertinenti coefficienti di consumo nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame.

(173)

Per tutte le materie prime e i sottoprodotti la Commissione si è basata sui prezzi all’importazione nel paese rappresentativo. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusa la RPC. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso al considerando 149 che non è opportuno utilizzare prezzi e costi del mercato interno della RPC in ragione dell’esistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidano sui prezzi all’esportazione. Solo nel caso dell’acido solforico le importazioni dalla Cina escluse coprivano volumi significativi, pari al 4,7 % delle importazioni totali del paese rappresentativo. Per tutte le altre materie prime e i sottoprodotti, le quote pertinenti delle importazioni erano comprese tra zero e 0,3 %.

(174)

Normalmente sarebbero esclusi anche i volumi delle importazioni nel paese rappresentativo da paesi non membri dell’OMC, il cui elenco compare nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale. Tuttavia, nel presente caso, non sono state registrate in Thailandia importazioni di materie prime e di sottoprodotti da questi paesi durante il PIR.

(175)

Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate allo stabilimento del produttore esportatore, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha applicato il dazio all’importazione del paese rappresentativo, ai rispettivi livelli, a seconda del paese di origine dei volumi importati. Inoltre la Commissione ha aggiunto i costi del trasporto sul mercato interno calcolati per chilogrammo sulla base della quotazione delle consegne al porto di Laem Chabang – Bangkok, riportata nella relazione della Banca mondiale (72).

2)   Lavoro

(176)

Per stabilire il parametro di riferimento per il costo del lavoro, la Commissione ha utilizzato le statistiche dell’ILO, nonché le statistiche nazionali thailandesi accessibili al pubblico e le informazioni di KPMG su imposte e oneri in Thailandia (73).

(177)

Le statistiche dell’ILO hanno fornito dati sulle ore medie settimanali effettivamente lavorate per occupato nel settore manifatturiero in Thailandia durante il PIR (74).

(178)

Sebbene i dati sulle retribuzioni mensili degli addetti del settore manifatturiero fossero presenti anche nelle statistiche dell’ILO, la Commissione ha deciso di fare riferimento alle statistiche dell’ufficio nazionale di statistica thailandese, che fornivano informazioni più dettagliate sui salari e sulle prestazioni non salariali in diversi settori economici su base trimestrale (75).

(179)

Infine la Commissione ha utilizzato le informazioni fornite da KPMG per stabilire i contributi di previdenza sociale versati dal datore di lavoro.

(180)

Sulla base di tali dati, la Commissione ha calcolato una retribuzione oraria nel settore manifatturiero, alla quale sono stati sommati i costi aggiuntivi legati al lavoro sostenuti dal datore di lavoro.

3)   Energia elettrica

(181)

Per stabilire il parametro di riferimento per l’energia elettrica, la Commissione ha utilizzato la quotazione del prezzo dell’energia elettrica per le imprese commerciali, industriali e statali, disponibile sul sito web dell’autorità metropolitana per l’energia elettrica (76).

(182)

Tenendo conto della mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, tutti i restanti parametri necessari per calcolare il prezzo medio di riferimento esente da distorsioni dell’energia elettrica, come l’intervallo di tensione, le ore di punta/ore vuote e il carico di punta, sono stati basati sui dati forniti da AMTP.

4)   Gas naturale

(183)

Per stabilire il parametro di riferimento per il gas naturale, la Commissione ha utilizzato la relazione statistica dell’ufficio per la politica e la pianificazione energetica (ministero dell’Energia) (77). La relazione, pur riguardando l’intero PIR, forniva dati totali relativi alla quantità e al valore del consumo di gas naturale indipendentemente dal tipo di utente (famiglie, industria, trasporti) e in tutte le forme. La Commissione non è stata però in grado di individuare alcuna fonte che consentisse di limitare tali dati al solo settore manifatturiero. In una relazione annuale più dettagliata del dipartimento per lo sviluppo e l’efficienza delle energie alternative (ministero dell’Energia) (78), i dati sui consumi sono forniti solo in termini di volume e non è pertanto possibile calcolare il prezzo del gas naturale su tale base. Secondo quest’ultima relazione, il settore manifatturiero rappresentava il 44 % del consumo totale di gas naturale in Thailandia durante il PIR.

e)    Costi generali di produzione, SGAV e profitti

(184)

Oltre ai fattori di produzione sintetizzati al considerando 171 sono stati calcolati i costi generali di produzione. Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, il calcolo di tali costi generali di produzione è stato effettuato dividendo le spese generali di produzione per il costo di produzione indicato da AMTP. Questa percentuale è stata applicata ai costi di produzione esenti da distorsioni.

(185)

Per le SGAV e i profitti la Commissione ha utilizzato i dati finanziari dei produttori thailandesi Pacific Pipe Co., Ltd (79) e Asia Metal Co., Ltd (80). La Commissione ha calcolato in primo luogo, per ciascuna delle due società, le rispettive percentuali di SGAV e di profitti rispetto al costo delle merci vendute («il costo delle merci vendute»). Successivamente è stata stabilita una media delle SGAV e dei profitti nel paese rappresentativo (ponderata in base ai fatturati delle società). I conti certificati e accessibili al pubblico di tali società sono stati messi a disposizione delle parti interessate come allegato alla seconda nota.

f)    Calcolo del valore normale

(186)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto di base a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(187)

Innanzitutto la Commissione ha stabilito i costi di produzione esenti da distorsioni. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite da AMTP sul consumo di ciascun fattore produttivo (materie prime, lavoro ed energia) per la produzione del prodotto oggetto del riesame. Tali volumi di consumo sono stati moltiplicati per i costi unitari esenti da distorsioni stabiliti in Thailandia, come descritto nella precedente lettera d).

(188)

Il calcolo è stato effettuato separatamente per due tipi base di tubi saldati, vale a dire tubi neri e tubi galvanizzati. I tubi galvanizzati sono tubi neri che sono stati successivamente sottoposti a un processo di galvanizzazione in cui il tubo è rivestito di uno strato di zinco. Pertanto la fabbricazione del prodotto galvanizzato richiede un consumo aggiuntivo di energia e di lavoro e un utilizzo supplementare di zinco e di acido solforico, che non sono affatto consumati nella fabbricazione di tubi neri.

(189)

In secondo luogo, per giungere ai costi di produzione esenti da distorsioni, la Commissione ha aggiunto ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni la percentuale delle spese generali di produzione determinata secondo la modalità descritta al considerando 184.

(190)

Infine, oltre al costo di produzione stabilito secondo la modalità descritta al considerando 189, la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti nel paese rappresentativo stabiliti come spiegato al considerando 185. Le SGAV e i profitti espressi come percentuale del costo delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni ammontavano rispettivamente al 4,3 % e al 3,0 %.

(191)

Dai valori normali per i due tipi di prodotti, calcolati come descritto ai considerando da 187 a 190, sono stati detratti i valori esenti da distorsioni dei sottoprodotti, sulla base dell’elenco dei sottoprodotti fornito da AMTP. I valori esenti da distorsioni dei sottoprodotti sono stati stabiliti moltiplicando le quantità vendute durante il PIR, riferite da AMTP, per i loro costi unitari esenti da distorsioni stabiliti in Thailandia, come descritto nella precedente lettera d). L’adeguamento per alcuni sottoprodotti (ceneri di zinco, zinco solido) è stato effettuato solo in relazione al valore normale stabilito per i prodotti galvanizzati, in quanto tali sottoprodotti sono ottenuti nel processo di galvanizzazione.

(192)

Su tale base la Commissione ha costruito il valore normale, su base franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Dato che nessun produttore esportatore ha collaborato, il valore normale è stato stabilito su base nazionale.

3.2.2.3.   Prezzo all’esportazione

(193)

In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all’esportazione è stato determinato sulla base dei dati cif di Eurostat corretti a livello franco fabbrica. Dal prezzo cif all’esportazione sono stati quindi detratti i costi di nolo marittimo e di assicurazione (81) e i costi del trasporto sul mercato interno in Cina (82). Per i prodotti neri e galvanizzati è stato stabilito un prezzo all’esportazione distinto.

3.2.2.4.   Confronto e margine di dumping

(194)

La Commissione ha confrontato, per ciascun tipo di prodotto, il valore normale costruito conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base con il prezzo all’esportazione come determinato sopra.

(195)

Per alcuni prodotti la RPC applica una politica di rimborso solo parziale dell’IVA sulle esportazioni. Per garantire che il valore normale sia espresso allo stesso livello di tassazione del prezzo all’esportazione, al valore normale è solitamente applicata una maggiorazione corrispondente alla quota dell’IVA applicata alle esportazioni del prodotto oggetto del riesame che non è stata rimborsata ai produttori esportatori cinesi. Tuttavia i dati statistici del sito web dell’amministrazione fiscale e doganale cinese e i dati di Transcustoms (83) indicano che durante il PIR l’IVA applicata alle esportazioni di tubi saldati è stata interamente rimborsata. Pertanto non è stato applicato alcun adeguamento dell’IVA.

(196)

Su tale base la media ponderata del margine di dumping, espressa come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è risultata negativa.

3.2.2.5.   Conclusione

(197)

La Commissione ha concluso che le esportazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Cina non sono state oggetto di dumping durante il PIR. Tuttavia il volume delle importazioni in questione era molto limitato, rappresentando lo 0,2 % delle importazioni totali dell’UE e lo 0,1 % della quota di mercato dell’Unione, e quindi i prezzi sono stati considerati non rappresentativi. La Commissione ha pertanto esaminato anche il rischio della reiterazione del dumping.

3.2.3.   Rischio della reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure

(198)

Dopo aver constatato l’assenza di pratiche di dumping durante il PIR, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato il rischio della reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati gli elementi aggiuntivi seguenti: l’esistenza di esportazioni oggetto di dumping verso paesi terzi, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC, la disponibilità di altri mercati e l’attrattiva del mercato dell’Unione.

3.2.3.1.   Esportazioni verso paesi terzi

(199)

Sulla base delle statistiche sulle importazioni del GTA, la Commissione ha individuato i cinque maggiori importatori di tubi saldati dalla RPC durante il periodo dell’inchiesta di riesame: Filippine, Hong Kong, Perù, Indonesia e Singapore (84). La Commissione ha deciso di escludere Hong Kong dalla sua analisi in quanto, confrontando le rispettive relazioni sulle importazioni e sulle esportazioni del GTA, sono state individuate notevoli discrepanze nei volumi commerciali dichiarati tra la RPC e Hong Kong e anche perché Hong Kong non sembra essere la destinazione finale delle esportazioni cinesi del prodotto oggetto del riesame. Per quanto riguarda le esportazioni cinesi di tubi saldati nei restanti quattro mercati principali, i calcoli del dumping sono stati effettuati secondo il metodo descritto di seguito.

a)    Valore normale

(200)

Per valutare il dumping dalla RPC verso paesi terzi, la Commissione ha utilizzato lo stesso valore normale utilizzato nel calcolo del dumping per il mercato dell’Unione, costruito secondo la modalità descritta ai considerando da 168 a 192.

b)    Prezzo all’esportazione

(201)

Non essendoci stata collaborazione da parte dei produttori cinesi, il probabile prezzo all’esportazione verso l’Unione è stato stimato analizzando gli attuali prezzi all’esportazione cinesi verso paesi terzi, sulla base delle statistiche sulle importazioni del GTA specifiche per paese.

(202)

Tutti e quattro i paesi interessati hanno comunicato il valore delle loro importazioni a livello cif. La Commissione ha pertanto adeguato i prezzi comunicati per calcolare il prezzo all’esportazione franco fabbrica detraendo i costi di nolo marittimo e di assicurazione (85) e il costo del trasporto sul mercato interno in Cina (86).

(203)

Nel caso del Perù, i costi di nolo marittimo e di assicurazione per le consegne dalla RPC non erano forniti nella fonte di cui sopra. La Commissione ha pertanto deciso di utilizzare una quotazione per le consegne dalla RPC al Cile che era disponibile nella stessa fonte.

c)    Confronto e margini di dumping

(204)

La Commissione ha confrontato il valore normale costruito e i prezzi all’esportazione verso paesi terzi a livello franco fabbrica. Ove possibile (87), il confronto è stato effettuato per tipo di prodotto (nero/galvanizzato) ed è stata stabilita una media ponderata dell’importo del dumping.

(205)

Dal confronto di cui sopra è emerso un margine di dumping nazionale per le esportazioni cinesi verso i quattro paesi, espresso in percentuale dei rispettivi valori cif come segue:

Paese

% delle importazioni totali «mondiali» del prodotto oggetto dell’inchiesta dalla RPC

Margine di dumping (%)

Filippine

19,3

71,7

Perù

5,3

25,6

Indonesia

4,4

21,4

Singapore

4,2

18,9

3.2.3.2.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC

(206)

Vista l’omessa collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori cinesi, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC sono state determinate in base ai dati disponibili e in particolare alle informazioni fornite dal richiedente e dall’Huajing Industry Research Institute (88) («HIRI»), a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.

(207)

Secondo entrambe queste fonti, la capacità produttiva della RPC supera notevolmente i volumi di produzione attuali e la domanda interna sul mercato cinese. Le cifre di cui ai considerando 208 e 209 si riferiscono alla produzione totale di tubi saldati in ferro e acciaio. Il richiedente ha stimato che circa l’80 % di tale produzione è costituito da «tubi di piccole dimensioni» con un diametro esterno pari o inferiore a 406,4 mm, corrispondenti al prodotto oggetto del riesame. Questa stima è confermata dalla relazione dell’HIRI. Sebbene non siano forniti dati esatti, la relazione indica che «l a maggior parte dei tubi saldati fabbricati dall’industria dei tubi saldati in Cina sono prodotti di piccolo diametro e a pareti spesse». La Commissione ha pertanto ritenuto che la discrepanza tra la capacità produttiva e la produzione e la domanda effettive sul mercato cinese, come indicato di seguito, fosse rappresentativa per il prodotto oggetto del riesame.

(208)

Secondo i dati forniti nella domanda e successivamente aggiornati durante l’inchiesta, nel corso del PIR la produzione di tubi saldati all’interno della RPC è stata pari a 60 milioni di tonnellate. Un dato leggermente inferiore, pari a 56 milioni di tonnellate, è riportato nella relazione dell’HIRI. Quest’ultima relazione indica inoltre che tale volume di produzione, anche senza tener conto della capacità inutilizzata, supera già la domanda interna della RPC, stimata a 52,4 milioni di tonnellate.

(209)

Secondo il richiedente, la capacità produttiva inutilizzata del prodotto oggetto del riesame nella RPC ammonta a circa 10 milioni di tonnellate. La relazione dell’HIRI non fornisce dati sulla capacità effettiva. Sottolinea tuttavia chiaramente l’esistenza di una sovrapproduzione di tubi saldati nella RPC e l’esistenza di una grave sovraccapacità. La relazione afferma tra l’altro che «...con il rapido sviluppo dell’industria cinese, sebbene la domanda cinese di tubi saldati sia aumentata in modo significativo, il tasso di crescita della domanda è ancora relativamente basso, inferiore al tasso di produzione dei tubi saldati. Questo ha causato l’attuale situazione di sovraccapacità dei tubi saldati e non è favorevole allo sviluppo della relativa industria. Inoltre una delle ragioni della sovraccapacità è che alcune industrie nazionali presentano requisiti più elevati per i tubi saldati, tra cui requisiti in materia di qualità, di diametri e di pareti dei tubi. I tubi saldati cinesi non sono in grado di soddisfare le esigenze di queste industrie e devono essere acquistati da paesi esteri. Ciò si traduce nell’attuale situazione di domanda ridotta che ha aggravato la sovraccapacità interna» (89).

(210)

La Commissione ha pertanto concluso che i produttori esportatori cinesi dispongono di significative capacità inutilizzate che potrebbero utilizzare per produrre tubi saldati da esportare nell’Unione in caso di scadenza delle misure.

3.2.3.3.   Disponibilità di altri mercati

(211)

Esiste un’ampia gamma di misure di difesa commerciale e di altre restrizioni all’importazione in vigore nei confronti delle esportazioni di tubi saldati originari della RPC. Secondo Global Trade Alert (90), tali misure sono applicate in Australia (dazi antidumping e compensativi), Canada (dazi antidumping e compensativi), Colombia (misure antidumping), Messico (misure antidumping), Pakistan (divieto di importazione), Thailandia (misure antidumping), Turchia (misure di salvaguardia) e Stati Uniti (misure antidumping e misure di cui alla sezione 232). Tali misure non solo limitano l’accesso dei produttori cinesi ai mercati sopra elencati, ma confermano anche le continue pratiche commerciali sleali dei produttori cinesi di tubi saldati.

(212)

Di conseguenza la Commissione ha concluso che, in caso di abrogazione delle misure, è probabile che i produttori esportatori cinesi reindirizzino le esportazioni verso l’Unione a prezzi di dumping.

3.2.3.4.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(213)

Secondo i dati del GTA, i produttori esportatori cinesi hanno esportato verso i loro principali mercati terzi a prezzi inferiori dell’8-21 % rispetto ai prezzi di vendita medi dei produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione. Tenuto conto di questo livello dei prezzi, per gli esportatori cinesi le esportazioni verso l’Unione sono potenzialmente molto più attraenti che verso quasi tutti gli altri paesi.

(214)

Il mercato dell’Unione è attraente per i produttori cinesi anche in ragione delle sue dimensioni, con un consumo totale di oltre 540 000 tonnellate.

3.2.3.5.   Conclusioni sul rischio della reiterazione del dumping

(215)

In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che, indipendentemente dall’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, è probabile che in caso di scadenza delle misure vi sarebbe una reiterazione del dumping cinese verso l’UE.

3.2.4.   Conclusioni generali sul rischio della persistenza o della reiterazione del dumping

(216)

Sebbene l’inchiesta non abbia dimostrato che le importazioni cinesi hanno continuato a entrare nel mercato dell’Unione a prezzi di dumping durante il PIR, ciò non consente di concludere che le pratiche sleali di fissazione dei prezzi dei produttori cinesi di tubi saldati non si ripeterebbero in caso di scadenza delle misure.

(217)

In effetti le esportazioni cinesi verso i principali paesi terzi di sbocco dei produttori cinesi di tubi saldati hanno implicato continue pratiche di dumping. Tenuto conto dei notevoli volumi delle esportazioni verso questi paesi (da 20 000 a 93 000 tonnellate rispetto alle sole 559 tonnellate esportate nell’Unione), i prezzi di tali esportazioni sono considerati più rappresentativi per stabilire potenziali pratiche di dumping. Le continue pratiche sleali di fissazione dei prezzi sono confermate anche dalle numerose misure di difesa commerciale in vigore nei confronti delle esportazioni cinesi di tubi saldati in altri paesi.

(218)

La Commissione ha inoltre riscontrato altri indicatori del rischio della reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure.

(219)

La capacità inutilizzata nella RPC è molto significativa e supera di oltre dieci volte il consumo totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Inoltre la relazione dell’HIRI indica che solo nel periodo 2018-2019 la capacità cinese di produzione di tubi saldati è aumentata di 10 milioni di tonnellate ed è prevedibile un ulteriore aumento.

(220)

Infine l’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di dimensioni e di prezzi nonché la chiusura di altri mercati a causa di misure di protezione indicano la probabilità che, in caso di scadenza delle misure, le esportazioni e la capacità inutilizzata cinesi siano (re)indirizzate verso l’Unione.

(221)

Di conseguenza la Commissione ha concluso che esisteva un rischio della reiterazione del dumping in caso di mancata proroga delle misure.

3.3.   Russia

3.3.1.   Osservazioni preliminari

(222)

Durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Russia sono continuate, anche se a livelli decisamente inferiori rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale (da luglio 2006 a giugno 2007). Secondo le statistiche di Comext (Eurostat), nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di tubi saldati dalla Russia rappresentavano meno di 2 000 tonnellate rispetto alle oltre 36 000 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta iniziale (da luglio 2006 a giugno 2007). Un livello di importazioni altrettanto basso è stato osservato durante il precedente riesame in previsione della scadenza. Nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di tubi saldati dalla Russia rappresentavano circa lo 0,4 % del mercato dell’Unione rispetto al 2,7 % della quota di mercato durante il periodo dell’inchiesta iniziale e allo 0,7 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame del precedente riesame in previsione della scadenza.

(223)

Due produttori esportatori russi, PAO Severstal e TMK, si sono manifestati all’apertura dell’inchiesta e si sono dichiarati disposti a collaborare. Tuttavia TMK Group ha successivamente informato la Commissione che non intendeva rispondere al questionario del produttore esportatore.

(224)

Durante il controllo incrociato a distanza delle informazioni fornite da PAO Severstal, effettuato dall’11 al 13 novembre 2020, la Commissione ha inoltre individuato gravi e sostanziali carenze nella comunicazione delle vendite sul mercato interno del prodotto oggetto del riesame. Tali carenze hanno notevolmente ostacolato il normale svolgimento dell’inchiesta per tale sezione della risposta al questionario. In particolare, PAO Severstal aveva fornito informazioni inesatte per quanto riguarda il numero di transazioni dichiarate, la quantità totale delle vendite, il valore totale delle vendite e gli adeguamenti comunicati per le vendite del prodotto oggetto del riesame effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti.

(225)

Nel tardo pomeriggio del 13 novembre la società ha fornito una versione aggiornata delle vendite sul mercato interno. Tuttavia, a causa del tempo insufficiente, la Commissione non ha potuto sottoporre questa versione riveduta a un controllo incrociato e riconciliarla con le altre informazioni fornite.

(226)

Inoltre i profitti dichiarati sono stati attribuiti al prodotto oggetto del riesame e ai suoi vari flussi di vendita proporzionalmente, sulla base del fatturato. Ciò non è accettabile, in quanto i profitti sono direttamente influenzati dal costo di fabbricazione che varia a seconda dei prodotti e dei tipi di prodotto. Inoltre, poiché gli errori di cui al considerando 224 hanno inciso anche sul fatturato dichiarato del prodotto oggetto del riesame, anche i dati relativi ai profitti avrebbero dovuto essere rivisti sulla base dei risultati dell’analisi delle vendite sul mercato interno.

(227)

La Commissione ha ritenuto che queste sostanziali e gravi carenze ostacolassero in modo significativo il normale svolgimento dell’inchiesta, per questa sezione del questionario. La Commissione ha pertanto informato PAO Severstal della propria intenzione di applicare i dati disponibili in conformità dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, per quanto riguarda le vendite sul mercato interno e il calcolo del valore normale.

(228)

Poiché nessun altro produttore russo del prodotto oggetto del riesame ha collaborato e ha risposto al questionario, la Commissione ha informato le autorità della Federazione russa della sua intenzione di applicare i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per quanto riguarda il calcolo del valore normale e di basare sui dati disponibili le sue conclusioni sul dumping e sul rischio della persistenza e/o della reiterazione del dumping in relazione a tutti i produttori esportatori russi.

(229)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni o richieste di intervento del consigliere-auditore a tale riguardo.

(230)

Di conseguenza, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping sono state basate sui dati disponibili; in particolare il valore normale è stato costruito utilizzando le informazioni fornite da PAO Severstal, che sono state sottoposte a controlli incrociati e ritenute comunicate correttamente.

3.3.2.   Persistenza del dumping delle importazioni durante il periodo dell’inchiesta di riesame

3.3.2.1.   Valore normale

(231)

Come indicato al considerando 230, l’omessa collaborazione da parte dei produttori esportatori russi ha costretto la Commissione a utilizzare i dati disponibili per stabilire il valore normale. A tal fine sono state utilizzate le informazioni presentate dal produttore russo che ha parzialmente collaborato.

(232)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando alla media ponderata del costo di produzione per NCP del prodotto simile del produttore esportatore che ha collaborato parzialmente durante il periodo dell’inchiesta di riesame:

la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute dal produttore esportatore che ha collaborato in relazione alle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell’inchiesta di riesame; e

la media ponderata del profitto ottenuto dal produttore esportatore che ha collaborato in relazione alle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(233)

In assenza di altri profitti attendibili e verificati, la Commissione ha utilizzato i profitti dichiarati dalla società anche se sono risultati essere stati ripartiti in modo errato, come spiegato al considerando 226. Il margine di profitto utilizzato corrisponde ai profitti totali della società (per tutti i prodotti) indicati nei conti certificati ed è stato pertanto considerato il parametro di riferimento più attendibile. Inoltre i profitti corretti sarebbero stati necessariamente superiori a quelli dichiarati dalla società. Tuttavia nel caso di specie, poiché il margine di dumping, come spiegato al considerando 238, era già talmente elevato da confermare l’esistenza del dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, un aumento del margine di dumping in conseguenza di tale adeguamento non risulta rilevante ai fini dell’esito del presente riesame.

(234)

Il costo di produzione è stato soggetto ad adeguamenti, ove ritenuto necessario.

3.3.2.2.   Prezzo all’esportazione

(235)

A causa dell’omessa collaborazione da parte dei produttori esportatori russi, la Commissione ha dovuto utilizzare i dati disponibili per stabilire il prezzo all’esportazione. Non è stato possibile utilizzare le informazioni fornite dall’unico produttore russo che ha collaborato parzialmente, in quanto tale produttore non ha esportato il prodotto oggetto del riesame nell’UE durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(236)

Pertanto il prezzo all’esportazione è stato determinato in base ai dati cif di Eurostat corretti a livello franco fabbrica. Dal prezzo cif all’esportazione sono stati quindi detratti i costi di nolo marittimo e di assicurazione (91) e i costi del trasporto sul mercato interno in Russia (92).

3.3.2.3.   Confronto

(237)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione del prodotto oggetto del riesame a livello franco fabbrica.

(238)

Da tale confronto è emerso un margine di dumping nazionale per le esportazioni russe verso l’UE, espresso come percentuale del valore cif, pari al 12,4 %. Si è pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

3.3.2.4.   Conclusione

(239)

La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping dalla Russia sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Tuttavia, poiché il volume delle importazioni in questione era molto limitato, rappresentando lo 0,7 % delle importazioni totali dell’UE e lo 0,4 % della quota di mercato dell’Unione, la Commissione ha esaminato anche il rischio della reiterazione del dumping.

(240)

Dopo la divulgazione delle informazioni, le autorità della Federazione russa hanno sostenuto che il rischio della persistenza del dumping per quanto riguarda gli esportatori russi non può essere positivamente accertato, poiché le determinazioni del dumping effettuate nel precedente riesame in previsione della scadenza e nell’inchiesta iniziale erano incompatibili con le norme dell’OMC.

(241)

Nelle loro osservazioni le autorità russe hanno sostenuto che l’adeguamento relativo al costo del gas naturale applicato dalla Commissione nel precedente riesame in previsione della scadenza e nell’inchiesta iniziale è incompatibile con gli articoli 2.2.1.1, 2.2.1 e 2.2 dell’AAD e con le risultanze dei seguenti casi OMC: UE – Biodiesel (Argentina), Ucraina – Nitrato di ammonio e UE – Metodologie di adeguamento dei costi. Le autorità russe si riferiscono in modo specifico alle risultanze contenute nell’ultima relazione del panel citata, del 24 luglio 2020 (93) («la relazione DS494»), e segnatamente al fatto che il presunto intervento del governo russo/la presunta distorsione del mercato non costituivano una base adeguata per concludere che i documenti contabili dei produttori esportatori non esprimessero adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame.

(242)

Questa affermazione deve essere respinta per i motivi di seguito citati. Innanzitutto, le risultanze della relazione DS494 sono oggetto di impugnazioni e pertanto le conclusioni del panel non sono ancora definitive. In secondo luogo, come indicato al considerando 232, nell’attuale inchiesta la Commissione ha stabilito il valore normale utilizzando il costo di produzione del prodotto simile indicato dal produttore esportatore russo che ha collaborato parzialmente durante il periodo dell’inchiesta di riesame, senza applicare alcun adeguamento dei costi.

3.3.3.   Rischio della reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure

(243)

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato il rischio della reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati gli elementi aggiuntivi seguenti: l’esistenza di esportazioni oggetto di dumping verso paesi terzi, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Russia e l’attrattiva del mercato dell’Unione.

3.3.3.1.   Esportazioni verso paesi terzi

a)    Valore normale

(244)

Il valore normale è stato costruito come spiegato al considerando 232.

b)    Prezzo all’esportazione

(245)

Il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base ai prezzi di vendita in altri paesi terzi praticati dal produttore russo che ha collaborato parzialmente.

c)    Confronto e margine di dumping

(246)

La Commissione ha confrontato il valore normale costruito e i prezzi medi all’esportazione verso paesi terzi a livello franco fabbrica. Il confronto è stato effettuato per tipo di prodotto ed è stata stabilita una media ponderata dell’importo del dumping.

(247)

Dal confronto di cui sopra è emerso un margine di dumping nazionale per le esportazioni russe verso paesi terzi, espresso come percentuale del valore cif pari al 4,3 %.

3.3.3.2.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Russia

(248)

Data la limitata collaborazione dei produttori esportatori russi, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Russia sono state stabilite sulla base dei dati disponibili e in particolare delle informazioni fornite dal richiedente e dall’unico produttore russo che ha collaborato parzialmente.

(249)

Secondo le informazioni pubblicate su Metal Expert fornite dal richiedente, la capacità produttiva totale del prodotto oggetto del riesame in Russia supera gli 8 milioni di tonnellate. Il richiedente ha stimato che i produttori russi dispongano di una capacità inutilizzata pari a circa 1 milione di tonnellate che non può essere assorbita dal mercato interno. In Russia vi sono inoltre almeno 11 produttori del prodotto oggetto del riesame e l’unico produttore che ha collaborato possiede, da solo, una capacità produttiva nominale superiore al consumo totale dell’Unione.

(250)

La Commissione ha pertanto concluso che i produttori esportatori russi dispongono di significative capacità inutilizzate che potrebbero utilizzare per produrre tubi saldati da esportare nell’Unione in caso di scadenza delle misure.

3.3.3.3.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(251)

Dall’inchiesta è emerso che il produttore esportatore russo ha esportato verso i suoi principali mercati terzi a prezzi inferiori di circa il 29 % rispetto ai prezzi di vendita medi dei produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione. Tenuto conto di questo livello dei prezzi, per gli esportatori russi le esportazioni verso l’Unione sono potenzialmente molto più attraenti che verso tutti gli altri paesi.

(252)

Il mercato dell’Unione è attraente anche in ragione della sua vicinanza geografica e delle sue dimensioni, con un consumo totale che si attesta a 541 000 tonnellate.

(253)

Dopo la divulgazione delle informazioni, le autorità russe hanno contestato il parere della Commissione in merito all’attrattiva del mercato dell’Unione per gli esportatori russi. A loro parere, i produttori russi si concentrano maggiormente sul crescente mercato interno e sui loro principali mercati di esportazione, ossia i paesi della CSI (94), che sono attraenti a causa dell’assenza di dazi all’importazione.

(254)

La Commissione non concorda con questo punto di vista. In primo luogo, come spiegato ai considerando 238 e 251, i prezzi di vendita sul mercato dell’Unione sono molto più attraenti per i produttori russi rispetto ai prezzi sul mercato interno e ai prezzi all’esportazione verso altri paesi terzi. In secondo luogo, come convenuto dalle stesse autorità russe, l’assenza di dazi aumenta l’attrattiva di un mercato di esportazione, pertanto i produttori russi saranno fortemente incentivati a riorientare le loro esportazioni verso il mercato dell’Unione in caso di abrogazione delle misure.

3.3.3.4.   Conclusioni sul rischio della persistenza o della reiterazione del dumping

(255)

Dall’inchiesta è emerso che le importazioni russe hanno continuato a entrare nel mercato dell’Unione a prezzi di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(256)

L’inchiesta ha altresì dimostrato l’esistenza di pratiche di dumping anche per quanto riguarda le esportazioni russe verso i principali mercati dei paesi terzi.

(257)

La Commissione ha inoltre riscontrato altri elementi di prova del rischio della reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure.

(258)

La capacità inutilizzata in Russia è molto significativa e supera il consumo totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Inoltre, secondo le informazioni fornite dal richiedente, la capacità di produzione di tubi saldati della Russia è aumentata di quasi 1 milione di tonnellate tra il 2018 e il 2019.

(259)

Le autorità russe hanno contestato la stima della capacità inutilizzata in Russia fornita dal richiedente in quanto, a loro parere, non si è tenuto conto del fatto che alcuni impianti sono in grado di fabbricare prodotti diversi dal prodotto in esame e sono utilizzati in questo senso, cosa che riduce significativamente la capacità inutilizzata.

(260)

A tale riguardo la Commissione ha tenuto conto degli altri prodotti che possono essere fabbricati sulla stessa linea di produzione. È però confermato che in Russia la capacità nominale totale del prodotto in esame è ai livelli stimati al considerando 258. La Commissione ha pertanto concluso che, data l’attrattiva del mercato dell’Unione, è probabile che in caso di scadenza delle misure i produttori russi modifichino il mix di prodotti, aumentando la loro capacità produttiva del prodotto oggetto del riesame.

(261)

Infine, come dimostrato sopra, l’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di dimensioni e di prezzi indica la probabilità che, in caso di scadenza delle misure, le esportazioni russe e la capacità inutilizzata siano (re)indirizzate verso l’Unione.

(262)

Di conseguenza la Commissione ha concluso che esisteva il rischio della reiterazione del dumping in caso di mancata proroga delle misure.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(263)

Il prodotto simile è stato fabbricato da 12 produttori dell’Unione durante il periodo in esame e da 11 produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(264)

La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame ammontava a circa 291 704 tonnellate. La Commissione ha determinato tale dato sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l’industria dell’Unione, compresi i dati forniti dal richiedente (95). Come indicato al considerando 15, è stato selezionato un campione di tre produttori dell’Unione che rappresentano circa il 40 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.

4.2.   Consumo dell’Unione

(265)

La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione in base al volume delle vendite della produzione propria dell’industria dell’Unione destinata al mercato dell’Unione e ai dati sul volume delle importazioni sul mercato dell’Unione ottenuti dalle statistiche di Eurostat.

(266)

Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell’Unione (in tonnellate)  (96)

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Consumo totale dell’Unione

499 998

505 443

577 397

541 409

Indice

100

101

115

108

Fonte: Eurostat.

(267)

Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è aumentato. A un aumento di 15 punti percentuali nel 2018 è seguito un calo di 7 punti percentuali durante il periodo dell’inchiesta di riesame rispetto al 2018. Complessivamente, il consumo dell’Unione è aumentato dell’8 % tra il 2016 e il periodo dell’inchiesta di riesame.

4.3.   Importazioni dai paesi interessati

4.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati

(268)

La Commissione ha determinato il volume delle importazioni dai paesi interessati in base alle statistiche di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita in base al consumo dell’Unione indicato al considerando 266.

(269)

Le importazioni dai paesi interessati e la loro quota di mercato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato  (97)

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle importazioni dalla Russia

1 235

883

1 732

1 912

Indice

100

72

140

155

Quota di mercato delle importazioni dalla Russia (%)

0,25

0,17

0,30

0,35

Indice

100

71

121

143

Volume delle importazioni dalla Bielorussia

18

0

0

4

Indice

100

0

0

19

Quota di mercato delle importazioni dalla Bielorussia (%)

0

0

0

0

Indice

100

0

0

18

Volume delle importazioni dalla RPC

478

589

424

559

Indice

100

123

89

117

Quota di mercato delle importazioni dalla RPC (%)

0,10

0,12

0,07

0,10

Indice

100

122

77

108

Volume delle importazioni dai paesi interessati

1 731

1 472

2 156

2 475

Indice

100

85

125

143

Quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati (%)

0,35

0,29

0,37

0,45

Indice

100

84

108

132

Fonte: Eurostat.

(270)

Le importazioni del prodotto oggetto del riesame dai paesi interessati sono rimaste basse durante il periodo in esame e il periodo dell’inchiesta di riesame. Sebbene le importazioni dalla Russia e dalla RPC siano aumentate tra il 2016 e il periodo dell’inchiesta di riesame, la quota di mercato di questi due paesi è rimasta molto bassa (meno dell’1 %), mentre la quota di mercato delle importazioni dalla Bielorussia è stata inferiore allo 0,0033 % durante il periodo in esame.

4.3.2.   Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi

4.3.2.1.   Prezzi

(271)

La Commissione ha stabilito i prezzi medi delle importazioni in base alle statistiche di Eurostat.

(272)

La media ponderata dei prezzi delle importazioni dai paesi interessati ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzi all’importazione (EUR/tonnellata)  (98)

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Prezzo delle importazioni dalla Russia

410,52

499,74

475,80

540,37

Indice

100

122

116

132

Prezzo delle importazioni dalla Bielorussia

101,65

0

0

531,43

Indice

100

0

0

523

Prezzo delle importazioni dalla RPC

1 429,16

2 562,52

1 954,28

1 515,58

Indice

100

179

137

106

Fonte: Eurostat.

(273)

Per quanto riguarda le importazioni dalla Russia, tra il 2016 e il periodo dell’inchiesta di riesame è stato osservato un aumento del prezzo medio unitario. Questa evoluzione dei prezzi è coerente con l’andamento generale dei prezzi del prodotto oggetto del riesame (cfr. anche le tabelle 5 e 9).

(274)

In considerazione dei volumi molto bassi delle importazioni dalla RPC e dalla Bielorussia, i prezzi di tali importazioni non hanno potuto essere analizzati in modo significativo.

4.3.2.2.   Undercutting dei prezzi

(275)

A causa della mancata collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC e in considerazione dei quantitativi molto bassi importati nell’Unione dalla RPC, non è stato possibile stabilire prezzi all’importazione attendibili durante il periodo dell’inchiesta di riesame. In tali circostanze, la Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi delle importazioni dalla RPC durante il periodo dell’inchiesta di riesame confrontando:

1)

la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto (tubi saldati neri o tubi saldati galvanizzati) praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati a livello franco fabbrica; e

2)

la corrispondente media ponderata dei prezzi per tipo di prodotto del prodotto oggetto del riesame fabbricato nella RPC e venduto nel resto del mondo, stabiliti su base cif, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione. In assenza di altre informazioni, tali costi sono stati stimati equivalenti all’1 % del valore cif (99).

(276)

Per quanto riguarda le importazioni dalla Russia, il volume delle importazioni durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stato considerato sufficiente a fornire un’indicazione ragionevole del futuro andamento dei prezzi in caso di scadenza delle misure. In considerazione dell’omessa collaborazione da parte dei produttori esportatori russi, come spiegato al considerando 235, la Commissione ha utilizzato i dati cif di Eurostat per determinare il prezzo all’importazione. Il produttore esportatore russo che ha collaborato parzialmente produceva solo tubi saldati neri e le esportazioni verso l’Unione riportate in Eurostat sono costituite quasi esclusivamente da tubi saldati neri. Pertanto il confronto è stato effettuato solo per i tubi saldati neri. La Commissione ha calcolato l’undercutting dei prezzi delle importazioni dalla Russia durante il periodo dell’inchiesta di riesame confrontando:

1)

la media ponderata dei prezzi di vendita dei tubi saldati neri praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati a livello franco fabbrica; e

2)

la corrispondente media ponderata dei prezzi all’importazione dei tubi saldati neri dalla Russia, stabilita su base cif, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione. In assenza di altre informazioni, tali costi sono stati stimati equivalenti all’1 % del valore cif.

(277)

Per quanto riguarda le importazioni dalla Bielorussia, in considerazione dei quantitativi molto bassi importati nell’Unione, non è stato possibile stabilire prezzi all’importazione nell’Unione che risultassero attendibili durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha pertanto utilizzato i prezzi dei prodotti oggetto del riesame fabbricati in Bielorussia e venduti ai mercati terzi, in particolare alla Russia, che è il principale mercato di esportazione. Come spiegato al considerando 60, le esportazioni di tubi saldati galvanizzati avvenivano in quantità limitate e mostravano un andamento incoerente dei prezzi. Pertanto il confronto è stato effettuato solo per i tubi saldati non galvanizzati, che comprendono i tubi saldati neri e altri tubi saldati. La Commissione ha calcolato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame confrontando:

1)

la media ponderata dei prezzi di vendita dei tubi saldati non galvanizzati praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati a livello franco fabbrica; e

2)

la corrispondente media ponderata dei prezzi dei tubi saldati non galvanizzati fabbricati in Bielorussia e venduti alla Russia, stabilita su base cif, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione. In assenza di altre informazioni, tali costi sono stati stimati equivalenti all’1 % del valore cif.

(278)

Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del fatturato dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Ne è emerso un margine di undercutting medio ponderato per i paesi interessati compreso tra il 6,2 % e il 23,5 %.

4.4.   Importazioni da paesi terzi diversi dalla Russia, dalla Bielorussia e dalla RPC

(279)

Le importazioni del prodotto oggetto del riesame da paesi terzi diversi dalla Russia, dalla Bielorussia e dalla RPC provenivano principalmente dalla Turchia, dall’India e dalla Repubblica di Macedonia del Nord.

(280)

Il volume (aggregato) delle importazioni, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni del prodotto oggetto del riesame da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Importazioni da paesi terzi  (100)

Paese

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Turchia

Volume (in tonnellate)

76 782

105 062

147 155

151 189

 

Indice

100

137

192

197

 

Quota di mercato (%)

15

21

25

28

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

547

643

702

626

 

Indice

100

117

128

114

India

Volume (in tonnellate)

59 483

51 718

53 545

48 903

 

Indice

100

87

90

82

 

Quota di mercato (%)

12

10

9

9

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

540

683

758

740

Repubblica di Macedonia del Nord

Indice

100

126

140

137

 

Volume (in tonnellate)

22 239

24 472

29 702

21 040

 

Indice

100

110

134

95

 

Quota di mercato (%)

4

5

5

4

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

494

607

626

574

 

Indice

100

123

127

116

Altri paesi terzi

Volume (in tonnellate)

51 179

49 700

64 076

51 956

 

Indice

100

97

125

102

 

Quota di mercato (%)

10

10

11

10

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

794

884

907

917

 

Indice

100

111

114

115

Totale di tutti i paesi terzi esclusi i paesi interessati

Volume (in tonnellate)

209 683

230 951

294 478

273 088

 

Indice

100

110

140

130

 

Quota di mercato (%)

42

46

51

50

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

600

700

749

698

 

Indice

100

117

125

116

Fonte: Eurostat.

(281)

Le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Turchia sono aumentate notevolmente durante il periodo in esame. La quota di mercato di queste importazioni è aumentata di 13 punti percentuali o del 100 % circa tra il 2016 e il periodo dell’inchiesta di riesame. Le importazioni dall’India sono diminuite nel periodo in esame; tuttavia la loro quota di mercato è rimasta importante, pari al 9 %, durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Le importazioni dalla Repubblica di Macedonia del Nord sono rimaste costanti, rappresentando una quota di mercato del 4 %. Le importazioni totali da paesi terzi ad eccezione dei paesi interessati sono aumentate del 30 % tra il 2016 e il periodo dell’inchiesta di riesame fino a raggiungere una quota di mercato del 50 % nel periodo dell’inchiesta di riesame rispetto al 42 % nel 2016.

(282)

I prezzi medi di vendita delle importazioni da paesi terzi diversi dai paesi interessati sono aumentati durante il periodo in esame. Questo andamento è coerente con quello osservato per le importazioni dai paesi interessati nella tabella 4 e con l’andamento dei prezzi osservato per le vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione nella tabella 9.

4.5.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.5.1.   Osservazioni generali

(283)

In conformità dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

(284)

Come indicato al considerando 15, per la valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione si è ricorsi al campionamento.

(285)

Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati relativi a tutti i produttori dell’Unione forniti dal richiedente. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati relativi ai produttori dell’Unione inclusi nel campione, contenuti nelle risposte al questionario. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(286)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(287)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.5.2.   Indicatori macroeconomici (101)

4.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(288)

Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali nonché l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume di produzione (in tonnellate)

319 525

286 386

305 907

291 704

Indice

100

90

96

91

Capacità produttiva (in tonnellate)

804 342

803 896

799 426

791 354

Indice

100

100

99

98

Utilizzo degli impianti (%)

40

36

38

37

Indice

100

90

96

93

Fonte: informazioni fornite dal richiedente, informazioni fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(289)

Sebbene il consumo dell’Unione sia aumentato di 8 punti percentuali durante il periodo in esame, come indicato al considerando 267, il volume di produzione del prodotto simile è diminuito nello stesso periodo, passando da 319 525 tonnellate nel 2016 a 291 704 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame, il che rappresenta un calo di 9 punti percentuali. L’industria dell’Unione non ha pertanto tratto beneficio dall’aumento del consumo dell’Unione.

(290)

Il calo del volume di produzione è dovuto principalmente alla crescente concorrenza che l’industria dell’Unione subisce da parte delle importazioni del prodotto oggetto del riesame originarie di paesi terzi diversi dai paesi interessati. Come spiegato ai considerando 281 e 282, i volumi delle importazioni da paesi terzi, in particolare dalla Turchia, sono notevolmente aumentati durante il periodo in esame. La quota di mercato delle importazioni da paesi terzi diversi dai paesi interessati è aumentata di 8 punti percentuali tra il 2016 e il periodo dell’inchiesta di riesame. Il volume totale delle importazioni da questi paesi durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stato di 273 088 tonnellate, pari a una quota di mercato del 50 %, mentre nello stesso periodo il volume totale delle importazioni dai paesi interessati è stato di sole 2 475 tonnellate, corrispondenti a una quota di mercato inferiore allo 0,5 %.

(291)

Sebbene la capacità produttiva sia rimasta stabile durante il periodo in esame, l’utilizzo degli impianti è sceso dal 40 % al 37 % seguendo lo stesso andamento del volume di produzione.

4.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(292)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti (in tonnellate)

288 584

273 020

280 763

265 846

Indice

100

95

97

92

Quota di mercato (%)

58

54

49

49

Indice

100

94

84

85

Fonte: informazioni fornite dal richiedente, informazioni fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(293)

I volumi delle vendite della propria produzione da parte dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione hanno seguito lo stesso andamento del volume di produzione, diminuendo in modo analogo di 8 punti percentuali tra il 2016 e il periodo dell’inchiesta di riesame. Anche la quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa dal 58 % nel 2016 al 49 % nel periodo dell’inchiesta di riesame, in modo corrispondente all’aumento della quota di mercato delle importazioni da paesi terzi diversi dai paesi interessati, pari a 8 punti percentuali.

(294)

Il calo del volume delle vendite dell’industria dell’Unione e della relativa quota di mercato è stato pertanto causato dall’aumento delle importazioni da paesi terzi diversi dai paesi interessati.

4.5.2.3.   Crescita

(295)

Sebbene tra il 2016 e il periodo dell’inchiesta di riesame il consumo dell’Unione sia aumentato dell’8 %, anche il volume delle vendite ad acquirenti indipendenti nell’Unione è diminuito dell’8 %, comportando una perdita di 9 punti percentuali di quota di mercato per l’industria dell’Unione nel periodo in esame. In tale periodo l’industria dell’Unione non ha pertanto registrato alcuna crescita.

4.5.2.4.   Occupazione e produttività

(296)

L’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 8

Occupazione e produttività

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Numero di addetti

628

630

624

608

Indice

100

100

99

97

Produttività (tonnellate/addetto)

508

455

491

480

Indice

100

89

96

94

Fonte: informazioni fornite dal richiedente, informazioni fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(297)

Tra il 2016 e il periodo dell’inchiesta di riesame il numero di addetti dell’industria dell’Unione impiegati nella produzione del prodotto oggetto del riesame è diminuito del 3 %. La produttività della forza lavoro dell’industria dell’Unione, misurata in termini di produzione (tonnellate) per addetto, ha seguito lo stesso andamento, con un calo del 6 % nel periodo in esame.

(298)

La diminuzione del numero di addetti è dovuta al calo del volume di produzione, legato anche al calo delle vendite e della domanda di prodotti dell’industria dell’Unione. Il calo della produttività si spiega con il calo più elevato del volume di produzione rispetto alla diminuzione del numero di addetti.

4.5.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(299)

La Commissione ha concluso al considerando 239 che le pratiche di dumping dalla Russia sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha inoltre concluso che esisteva un rischio della reiterazione del dumping dalla Bielorussia e dalla RPC in caso di mancata proroga delle misure.

(300)

Allo stesso tempo il livello delle importazioni dai paesi interessati durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stato molto limitato, rappresentando solo lo 0,45 % del consumo dell’Unione. Di conseguenza l’impatto dell’entità dei margini di dumping reali sull’industria dell’Unione è stato piuttosto limitato.

(301)

Gli indicatori macroeconomici di cui sopra rivelano che, nonostante le misure antidumping in vigore dal 2008, la situazione economica dell’industria dell’Unione continua a essere sostanzialmente fragile e pregiudizievole. Non si è pertanto potuto constatare alcun superamento delle conseguenze di precedenti pratiche di dumping e l’industria dell’Unione resta altamente vulnerabile agli effetti pregiudizievoli di importazioni oggetto di dumping sul mercato dell’Unione.

4.5.3.   Indicatori microeconomici (102)

4.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(302)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Prezzi di vendita nell’Unione

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo (EUR/tonnellata)

662

763

825

778

Indice

100

115

125

118

Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)

731

875

913

912

Indice

100

120

125

125

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(303)

Il prezzo medio unitario di vendita praticato dall’industria dell’Unione è aumentato nel periodo in esame. Tra il 2016 e il periodo dell’inchiesta di riesame i prezzi sono aumentati del 18 %. Il prodotto oggetto del riesame è un prodotto di base e il prezzo di vendita è influenzato dal prezzo della principale materia prima, ossia i coils laminati a caldo, che rappresenta oltre il 50 % del costo di produzione. L’aumento dei prezzi di vendita ha seguito in una certa misura l’andamento del costo di produzione, che è aumentato del 25 % tra il 2016 e il periodo dell’inchiesta di riesame. Tuttavia il prezzo medio di vendita non è aumentato allo stesso ritmo del costo unitario di produzione, che inoltre è rimasto costantemente al di sopra del prezzo di vendita medio durante il periodo in esame. Questo andamento è dovuto all’aumento del prezzo delle materie prime e alla maggiore concorrenza delle importazioni, che hanno messo sotto pressione i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione.

4.5.3.2.   Costo del lavoro

(304)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Costo medio del lavoro per addetto

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Costo medio del lavoro per addetto (EUR)

40 005

36 579

39 466

43 066

Indice

100

91

99

108

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(305)

Il costo medio del lavoro per addetto è dapprima diminuito dal 2016 al 2017, per poi aumentare progressivamente nel 2018 e nel periodo dell’inchiesta di riesame. Tra il 2016 e il periodo dell’inchiesta di riesame il costo medio del lavoro per addetto è aumentato dell’8 %.

4.5.3.3.   Scorte

(306)

Nel periodo in esame, il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Scorte

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Scorte finali (in tonnellate)

20 722

12 356

14 952

17 600

Indice

100

60

72

85

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(307)

Le scorte dell’industria dell’Unione sono diminuite tra il 2016 e il periodo dell’inchiesta di riesame. Inizialmente sono diminuite del 40 % tra il 2016 e il 2017, per poi aumentare progressivamente nel 2018 e nel periodo dell’inchiesta di riesame, pur rimanendo a un livello inferiore a quello del 2016. Nel complesso, le scorte sono diminuite del 15 % tra il 2016 e il periodo dell’inchiesta di riesame.

4.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(308)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)

–6

–5

–4

–11

Indice

–100

–76

–70

–177

Flusso di cassa (in EUR)

–4 874 323

2 363 932

–3 670 718

–8 123 363

Indice

–100

48

–75

–167

Investimenti (EUR)

2 457 649

1 647 452

1 301 235

2 095 539

Indice

100

67

53

85

Utile sul capitale investito

–18 %

–17 %

–17 %

–41 %

Indice

–100

–96

–96

–228

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

a)    Redditività

(309)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato di tali vendite.

(310)

Nel 2016 l’industria dell’Unione ha registrato un margine di profitto negativo pari a –6 %, che è ulteriormente sceso a –11 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Il margine di profitto negativo dell’industria dell’Unione durante il periodo in esame è dovuto al fatto che il costo unitario di produzione è sempre stato superiore al prezzo medio di vendita del prodotto oggetto del riesame. Come si può vedere nella tabella 9, il divario tra il costo unitario di produzione e il prezzo medio di vendita è ulteriormente aumentato nel periodo dell’inchiesta di riesame. Tale situazione si spiega con il fatto che, poiché il prodotto oggetto del riesame è un prodotto di base, il prezzo di vendita dipende dal prezzo della principale materia prima (coils laminati a caldo) e dalla concorrenza sul mercato. Si osserva che, a causa della maggiore concorrenza delle importazioni da paesi terzi in termini di volumi e di prezzi bassi, l’industria dell’Unione non ha potuto fissare i prezzi di vendita a un livello tale da consentirle di coprire almeno i costi di produzione.

b)    Flusso di cassa

(311)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto è inizialmente migliorato nel 2017 per poi diminuire nuovamente nel 2018 e nel periodo dell’inchiesta di riesame, quando ha raggiunto –8 milioni di EUR. Tale diminuzione è dovuta principalmente al calo della redditività, come descritto al considerando 310.

c)    Investimenti e utile sul capitale investito

(312)

Gli investimenti sono diminuiti del 15 % tra il 2016 e il periodo dell’inchiesta di riesame, a ulteriore dimostrazione della difficile situazione finanziaria dell’industria dell’Unione. L’utile sul capitale investito, espresso come profitto in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, è sceso da –18 % a –41 % durante il periodo in esame e ha quindi seguito lo stesso andamento della redditività.

4.6.   Conclusioni sul pregiudizio

(313)

L’evoluzione dei microindicatori e dei macroindicatori durante il periodo in esame ha mostrato un deterioramento della situazione finanziaria dell’industria dell’Unione. Nel complesso, l’andamento di tutti gli indicatori economici è peggiorato durante il periodo in esame.

(314)

La produzione e i volumi delle vendite sono diminuiti, il che ha avuto un effetto negativo sull’occupazione e sulla produttività come anche sulla redditività. L’aumento della concorrenza e la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni da paesi terzi hanno causato un ulteriore deterioramento della redditività dell’industria dell’Unione. Ciò ha determinato un margine di profitto negativo pari a –11 % per l’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Anche il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito sono peggiorati, rendendo difficile per l’industria dell’Unione ottenere capitali e investire.

(315)

In base a quanto precede la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(316)

La Commissione ha valutato l’esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni dai paesi interessati e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(317)

Il volume delle importazioni dai paesi interessati è stato molto basso durante il periodo in esame e la quota di mercato combinata delle importazioni da questi paesi è stata solo dello 0,43 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(318)

Allo stesso tempo, un’impennata delle importazioni a basso prezzo da paesi terzi diversi dai paesi interessati, come la Turchia, l’India e la Repubblica di Macedonia del Nord, ha esercitato una forte pressione sui prezzi e sui volumi delle vendite dell’industria dell’Unione. A titolo illustrativo, il prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell’inchiesta di riesame era di 778 EUR/tonnellata, mentre il prezzo medio di vendita dei prodotti importati dalla Turchia era di 626 EUR/tonnellata e di 574 EUR/tonnellata per i prodotti importati dalla Repubblica di Macedonia del Nord. Inoltre la quota di mercato delle importazioni da paesi diversi dai paesi interessati è aumentata dal 42 % al 50 % tra il 2016 e il 2019.

(319)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione non poteva essere causato dalle importazioni dai paesi interessati a causa del loro volume molto limitato.

(320)

La Commissione ha pertanto ulteriormente esaminato il rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati in caso di abrogazione delle misure.

5.   RISCHIO DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO INIZIALMENTE CAUSATO DALLE IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUMPING DAI PAESI INTERESSATI IN CASO DI ABROGAZIONE DELLE MISURE

(321)

La Commissione ha concluso al considerando 315 che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Al considerando 319, la Commissione ha inoltre stabilito che il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione non poteva essere causato dalle importazioni dai paesi interessati. Di conseguenza, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato l’eventuale esistenza di un rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati in caso di scadenza delle misure.

(322)

Per stabilire se esista il rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, la Commissione ha preso in considerazione gli elementi seguenti: 1) la capacità inutilizzata nei paesi interessati e l’attrattiva del mercato dell’Unione e 2) l’impatto delle importazioni potenziali e dei livelli dei prezzi delle importazioni da tali paesi sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure.

5.1.   Capacità inutilizzata nei paesi interessati e attrattiva del mercato dell’Unione

(323)

Come già descritto ai considerando 78, 210 e 250, i produttori esportatori della Bielorussia, della RPC e della Russia dispongono di notevoli capacità inutilizzate che nel loro insieme superano sostanzialmente gli attuali volumi di produzione e la domanda interna in questi paesi (103); tale capacità inutilizzata potrebbe essere utilizzata per fabbricare il prodotto oggetto del riesame per l’esportazione nell’Unione in caso di scadenza delle misure.

(324)

Come descritto ai considerando 205 e 213, i produttori esportatori cinesi hanno esportato verso i loro principali mercati terzi a prezzi di dumping mediamente inferiori dell’8-21 % rispetto ai prezzi di vendita medi dei produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione. Come concluso al considerando 251, i prezzi delle esportazioni russe verso paesi terzi sono risultati inferiori di circa il 29 % rispetto ai prezzi dei produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione. Al considerando 82 è stato infine stabilito che i produttori esportatori bielorussi hanno esportato verso il loro principale mercato terzo, la Russia, a prezzi all’incirca del 5 % inferiori rispetto ai prezzi di vendita medi dei produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione. Pertanto, tenendo conto del livello dei prezzi delle esportazioni dalla Bielorussia, dalla RPC e dalla Russia verso altri mercati terzi, esportare verso l’Unione è potenzialmente molto più attraente per gli esportatori bielorussi, cinesi e russi. Di conseguenza si può ragionevolmente prevedere che, in caso di abrogazione delle misure, i produttori esportatori bielorussi, cinesi e russi riprenderebbero a esportare nell’Unione volumi elevati del prodotto oggetto del riesame. Tale aspettativa è ulteriormente rafforzata dalla disponibilità di considerevoli capacità inutilizzate in questi paesi.

5.2.   Impatto delle importazioni potenziali dai paesi interessati sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure

(325)

Come spiegato nella sezione 4.3.2.2, la Commissione ha effettuato un’analisi dell’undercutting senza misure antidumping per stabilire in che modo le importazioni dai paesi interessati inciderebbero sull’industria dell’Unione in caso di abrogazione delle misure.

(326)

La Commissione ha osservato al considerando 278 che il calcolo dell’undercutting ha evidenziato una media ponderata del margine di undercutting per i paesi interessati compresa tra il 6,2 % e il 23,5 %.

(327)

La Commissione ha inoltre effettuato una simulazione per valutare meglio il probabile impatto delle importazioni dai paesi interessati sulla situazione finanziaria dell’industria dell’Unione. A tale riguardo, la Commissione ha ipotizzato che i produttori esportatori dei paesi interessati esportino nell’Unione gli stessi quantitativi precedenti l’istituzione delle misure (ossia un totale di 250 559 tonnellate) e che il consumo dell’Unione resti invariato rispetto al periodo dell’inchiesta di riesame (ossia 541 409 tonnellate). La Commissione ha inoltre ipotizzato che il 50 % delle importazioni totali da questi paesi incida sull’industria dell’Unione e che il restante 50 % incida sulle importazioni da altri paesi terzi, dato che le quote di mercato si collocano nello stesso ordine di grandezza. Infine la Commissione ha ipotizzato che l’industria dell’Unione, essendo già in perdita, mantenga gli stessi prezzi di vendita del periodo dell’inchiesta di riesame.

(328)

Il risultato di questa simulazione mostra che è probabile che l’industria dell’Unione subisca perdite in termini di volume delle vendite e di quota di mercato sul mercato dell’Unione. Ciò avrebbe un impatto sulla redditività complessiva dell’industria, che diminuirebbe da –11 % a –25 %.

(329)

Si tratta di un’analisi prudente che tiene conto del fatto che i prezzi medi di vendita delle importazioni da altri paesi terzi sono inferiori al prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione. È dunque molto probabile che le importazioni oggetto di dumping del prodotto oggetto del riesame dai paesi interessati acquisiscano dapprima una quota di mercato a scapito dell’industria dell’Unione e successivamente sottraggano quote di mercato alle esportazioni da altri paesi terzi verso l’Unione. Ciò causerebbe un ulteriore deterioramento della redditività dell’industria dell’Unione.

(330)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo bielorusso ha sostenuto che poiché, a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, «[s]e le importazioni di un prodotto da più di un paese sono simultaneamente oggetto di inchieste antidumping, gli effetti di tali importazioni possono essere valutati cumulativamente solo se è accertato che […] il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile» e poiché le importazioni dalla Bielorussia, dalla RPC e dalla Russia sono state trascurabili nel 2019, le conclusioni relative all’esercizio di simulazione dovrebbero essere stralciate dal presente regolamento.

(331)

La Commissione ha osservato che l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base si ricollega alla valutazione degli effetti delle importazioni effettive sull’industria dell’Unione per determinare il pregiudizio nel quadro di un’inchiesta antidumping, mentre la simulazione effettuata dalla Commissione nei considerando da 327 a 329 si ricollega alla determinazione del rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni dai paesi interessati in caso di scadenza delle misure. Al fine di stimare i potenziali effetti di tali importazioni sull’industria dell’Unione, la simulazione consiste in uno scenario in cui si ipotizza che i paesi interessati esportino gli stessi quantitativi di prima dell’istituzione delle misure. Tali quantitativi non erano trascurabili (104). Pertanto, considerando che l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base non si applica alla simulazione effettuata e che i potenziali volumi delle importazioni da ciascun paese considerato nella simulazione non sono trascurabili, l’argomentazione è stata respinta.

(332)

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’abrogazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, aggravando ulteriormente il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Di conseguenza la redditività dell’industria dell’Unione sarebbe seriamente a rischio.

(333)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo russo ha sostenuto che manca un nesso di causalità tra le importazioni dalla Russia e la situazione dell’industria dell’Unione. A tale riguardo la Commissione ha sottolineato che l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base non impone alla Commissione di effettuare un’analisi del nesso di causalità tra le importazioni dai paesi interessati e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione nei riesami in previsione della scadenza. Le risultanze in base alle quali la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del pregiudizio sono sufficienti per giustificare il mantenimento delle misure. La Commissione ha concluso al considerando 332 che l’abrogazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, circostanza che aggraverebbe ulteriormente il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione; essa ha pertanto dimostrato il rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, compresa la Russia, in caso di abrogazione delle misure. Di conseguenza l’argomentazione è stata respinta.

6.   INTERESSE DELL’UNIONE

(334)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento in vigore delle misure antidumping esistenti sia contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori, dei distributori e degli utilizzatori.

(335)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

6.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(336)

Sebbene le misure antidumping in vigore abbiano impedito in larga misura alle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati di entrare nel mercato dell’Unione, l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame e la sua situazione è fragile, come confermato dall’andamento negativo degli indicatori di pregiudizio.

(337)

Nonostante il volume molto basso delle importazioni del prodotto oggetto del riesame dai paesi interessati, la Commissione ha stabilito che esiste un forte rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni da tali paesi in caso di scadenza delle misure. L’afflusso di ingenti volumi di importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati causerebbe un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. Ciò peggiorerebbe la già molto fragile situazione economica dell’industria dell’Unione, mettendone a repentaglio la redditività.

(338)

La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure antidumping nei confronti dei paesi interessati è nell’interesse dell’industria dell’Unione.

6.2.   Interesse degli importatori indipendenti, degli operatori commerciali e degli utilizzatori

(339)

La Commissione ha contattato tutti gli importatori indipendenti, gli operatori commerciali e gli utilizzatori noti. Un unico distributore ha fornito soltanto tabelle compilate senza rispondere alla parte descrittiva del questionario.

(340)

Nel precedente riesame in previsione della scadenza e nell’inchiesta iniziale, l’analisi dell’interesse dell’Unione non ha evidenziato un effetto negativo delle misure sugli importatori indipendenti, sugli operatori commerciali e sugli utilizzatori.

(341)

Non vi sono pertanto elementi per ritenere che il mantenimento delle misure avrebbe un’incidenza negativa considerevole sugli importatori indipendenti, sugli operatori commerciali e sugli utilizzatori superiore all’impatto positivo delle misure stesse sull’industria dell’Unione.

(342)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo russo ha sostenuto che il mantenimento delle misure avrebbe un impatto negativo sulle industrie a valle dell’UE. A tale riguardo, la Commissione ha sottolineato che le industrie a valle dell’UE hanno avuto la possibilità di partecipare all’inchiesta e di presentare osservazioni in merito alla divulgazione delle informazioni. La Commissione non ha ricevuto osservazioni importatori indipendenti, operatori commerciali e utilizzatori. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

6.3.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(343)

In base alle considerazioni esposte la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame originari dei paesi interessati.

7.   MISURE ANTIDUMPING

(344)

In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito alla persistenza del dumping da parte della Russia, alla reiterazione del dumping da parte della Bielorussia e della RPC, alla reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e all’interesse dell’Unione, la Commissione ritiene che le misure antidumping sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Bielorussia, della RPC e della Russia debbano essere mantenute.

(345)

Le aliquote individuali del dazio antidumping indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Russia e prodotto dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(346)

Una società può richiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La relativa domanda va presentata alla Commissione (105). La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica della ragione sociale non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un avviso relativo alla modifica della ragione sociale sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(347)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali sulla cui base si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure attualmente in vigore sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Bielorussia, dalla RPC e dalla Russia. È stato inoltre fissato un termine entro il quale potevano comunicare osservazioni in risposta alla presente divulgazione delle informazioni. Tutte le osservazioni ricevute sono state prese in considerazione dalla Commissione.

(348)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (106), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(349)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, di sezione circolare e con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm, esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, per l’estrazione di petrolio o gas, i tubi di precisione e i tubi muniti di accessori per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili, attualmente classificati con i codici NC ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 ed ex 7306 30 77 (codici TARIC 7306304120, 7306304920, 7306307280 e 7306307780), originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e prodotto dalle società elencate in appresso sono le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese

Tutte le società

90,6 %

 

Russia

TMK Group (società per azioni aperta Seversky Pipe Plant e società per azioni Taganrog Metallurgical Works)

16,8 %

A892

OMK Group (società per azioni aperta Vyksa Steel Works e società per azioni Almetjvesk Pipe Plant)

10,1 %

A893

Tutte le altre società

20,5 %

A999

Bielorussia

Tutte le società

38,1 %

 

3.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (CE) n. 1256/2008 del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia, al termine di un procedimento a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96, originari della Tailandia, al termine di un riesame in previsione della scadenza delle misure a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del medesimo regolamento, originari dell’Ucraina, al termine di un riesame in previsione della scadenza delle misure a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, e al termine del riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento, e che chiude i procedimenti relativi alle importazioni dello stesso prodotto originario della Bosnia-Erzegovina e della Turchia (GU L 343 del 19.12.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/110 della Commissione, del 26 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari dell’Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 6).

(4)   GU C 166 del 15.5.2019, pag. 7.

(5)   GU C 24 del 24.1.2020, pag. 17.

(6)   GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6.

(7)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).

(8)  I tubi galvanizzati sono tubi neri che sono stati successivamente sottoposti a un processo di galvanizzazione in cui il tubo è rivestito di uno strato di zinco.

(9)  http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm

(10)  https://www.doingbusiness.org/

(11)  https://stats.oecd.org/

(12)  Sulla base dei dati dell’OCSE: International Transport and Insurance Costs of Merchandise Trade (ITIC), Bielorussia – Russia. https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CIF_FOB_ITIC.

(13)  Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations, 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2.

(14)  http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-12/01/content_5243734.htm

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c3377945/content.html

http://www.gov.cn:8080/gongbao/content/2019/content_5416183.htm

(15)  https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/tax/deloitte-cn-tax-changes-to-vat-regulations-zh-171205.pdf

(16)  http://www.transcustoms.cn/index.asp

(17)  https://www.globaltradealert.org/

(18)  https://m.huaon.com/detail/407989.html

https://m.huaon.com/detail/617918.html

(19)  Come stabilito ai considerando da 144 a 152.

(20)  Di cui al considerando 82.

(21)  Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2017/969.

(22)  Relazione, capitolo 2, pagg. 6-7.

(23)  Relazione, capitolo 2, pag. 10.

(24)  Consultabile all’indirizzo http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4866_0_7.html (ultima consultazione: 15 luglio 2019).

(25)  Relazione, capitolo 2, pagg. 20-21.

(26)  Relazione, capitolo 3, pagg. 41, 73-74.

(27)  Relazione, capitolo 6, pagg. 120-121.

(28)  Relazione, capitolo 6, pagg. 122-135.

(29)  Relazione, capitolo 7, pagg. 167-168.

(30)  Relazione, capitolo 8, pagg. 169-170, 200-201.

(31)  Relazione, capitolo 2, pagg. 15-16; relazione, capitolo 4, pagg. 50 e 84; relazione, capitolo 5, pagg. 108-109.

(32)  Relazione, capitolo 3, pagg. 22-24 e capitolo 5, pagg. 97-108.

(33)  Relazione, capitolo 5, pagg. 104-109.

(34)  Relazione, capitolo 14, pag. 358: il 51 % delle società private e il 49 % delle imprese di proprietà dello Stato in termini di produzione e il 44 % delle imprese di proprietà dello Stato e il 56 % delle società private in termini di capacità.

(35)  Consultabile all’indirizzo: www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm (ultima consultazione: 2 marzo 2020); https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e (ultima consultazione: 2 marzo 2020); e www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (ultima consultazione: 2 marzo 2020).

(36)  Consultabile agli indirizzi: http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (ultima consultazione: 2 marzo 2020) e http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (ultima consultazione: 2 marzo 2020).

(37)  Un esempio è costituito dalla fusione tra la società privata Rizhao e l’impresa di proprietà dello Stato Shandong Iron and Steel nel 2009. Cfr. la relazione sull’acciaio di Pechino, pag. 58, e la quota di maggioranza acquisita dal gruppo China Baowu Steel in Magang Steel nel giugno 2019, cfr.: https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2 (ultima consultazione: 2 marzo 2020).

(38)  Relazione, capitolo 5, pagg. 100-101.

(39)  Relazione, capitolo 2, pag. 26.

(40)  Relazione, capitolo 2, pagg. 31-32.

(41)  Consultabile all’indirizzo https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (ultima consultazione: 15 luglio 2019).

(42)  Il testo completo del piano è disponibile sul sito web del ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione:

http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757016/c5353943/content.html (ultima consultazione: 2 marzo 2020).

(43)  TISCO, «Profilo aziendale», http://en.tisco.com.cn/CompanyProfile/20151027095855836705.html (ultima consultazione: 2 marzo 2020).

(44)  Baowu, «Profilo aziendale», http://www.baowugroup.com/en/contents/5273/102759.html (ultima consultazione: 2 marzo 2020).

(45)  Relazione, capitoli da 14.1 a 14.3.

(46)  Relazione, capitolo 4, pagg. 41-42, 83.

(47)  Analisi dell’industria dei tubi saldati in acciaio in Cina nel 2018, Huajing Information Network, pubblicata il 5.3.2019 https://m.huaon.com/detail/407989.html.

(48)  Relazione, parte III, capitolo 14, pagg. 346 e segg.

(49)  Introduzione al piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico.

(50)  Relazione, capitolo 14, pag. 347.

(51)   The 13th Five-Year Plan for Economic and Social Development of the People’s Republic of China (2016-2020), disponibile all’indirizzo:

https://en.ndrc.gov.cn/newsrelease_8232/201612/P020191101481868235378.pdf (ultima consultazione: 2 marzo 2020).

(52)  Relazione, capitolo 14, pag. 349.

(53)  Relazione, capitolo 14, pag. 352.

(54)  Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011) (modifica 2013) emesso mediante ordinanza n. 9 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma del 27 marzo 2011 e modificato conformemente alla decisione della medesima Commissione concernente la modifica delle clausole pertinenti del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) emessa mediante ordinanza n. 21 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma del 16 febbraio 2013.

(55)  Relazione, capitolo 14, pagg. 375-376.

(56)  Relazione, capitolo 6, pagg. 138-149.

(57)  Relazione, capitolo 9, pag. 216.

(58)  Relazione, capitolo 9, pagg. 213-215.

(59)  Relazione, capitolo 9, pagg. 209-211.

(60)  Relazione, capitolo 13, pagg. 332-337.

(61)  Relazione, capitolo 13, pag. 336.

(62)  Relazione, capitolo 13, pagg. 337-341.

(63)  Relazione, capitolo 6, pagg. 114-117.

(64)  Relazione, capitolo 6, pag. 119.

(65)  Relazione, capitolo 6, pag. 120.

(66)  Cfr. il documento di lavoro dell’FMI «Resolving Chinàs Corporate Debt Problem», di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raffaello Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203.

(67)  Relazione, capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.

(68)  Dati pubblici della Banca mondiale – Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

(69)  In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o del medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.

(70)  Durante il PIR, in Turchia non erano disponibili dati sulle importazioni di un importante fattore produttivo, il sottoprodotto principale (rottami di acciaio non legato). Inoltre esistevano restrizioni all’esportazione per quanto riguarda l’acido solforico. In Thailandia erano disponibili dati sulle importazioni per tutte le materie prime e i sottoprodotti e non sono state individuate restrizioni all’esportazione/importazione per nessuno dei fattori produttivi.

(71)  I dati forniti per le spese generali di produzione sono stati sottoposti a un controllo a distanza incrociato e sono stati raffrontati con i conti della società.

(72)  https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/t/thailand/THA.pdf, pag. 48.

(73)  https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2011/12/thailand-other-taxes-levies.html

(74)  https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer17/?lang=en&segment=indicator&id=HOW_TEMP_SEX_ECO_NB_A

(75)  http://www.nso.go.th/sites/2014en/Pages/Statistical%20Themes/Population-Society/Labour/Labour-Force.aspx (trimestre da 1 a 4, file Excel - cartella 1-19 Wk, tabella 15).

(76)  http://www.mea.or.th/en/profile/109/114 - è stata utilizzata la tariffa oraria industriale.

(77)  http://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/energy-economy-static, tabella 7.2.4.

(78)  https://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=42079

(79)  https://www.pacificpipe.co.th/EN/investor.html#financial_information

(80)  https://asiametal.co.th/Investor/index.php?page=fin_data&lang=0

(81)  Sulla base dei dati dell’OCSE: International Transport and Insurance Costs of Merchandise Trade (ITIC), Cina –Paesi Bassi, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CIF_FOB_ITIC.

(82)  Sulla base della quotazione delle consegne al porto di Tianjin – Pechino, riportata dalla Banca mondiale, https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/c/china/CHN.pdf, pag. 88.

(83)  http://www.transcustoms.cn/index.asp.

(84)  I paesi sono elencati in base al volume delle importazioni dalla RPC.

(85)  Sulla base dei dati dell’OCSE: International Transport and Insurance Costs of Merchandise Trade (ITIC), Cina –paese in questione. https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CIF_FOB_ITIC.

(86)  Sulla base della quotazione delle consegne al porto di Tianjin – Pechino, riportata dalla Banca mondiale https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/c/china/CHN.pdf, pag. 88.

(87)  Nel caso del Perù, i codici doganali del paese non consentono di distinguere tra prodotti neri e galvanizzati. Pertanto tutti i tubi oggetto del riesame sono stati trattati come un unico tipo di prodotto ai fini del calcolo.

(88)  https://m.huaon.com/detail/407989.html; https://m.huaon.com/detail/617918.html

(89)  Analisi dell’industria dei tubi saldati in acciaio in Cina nel 2018, Huajing Information Network, pubblicata il 5/3/2019 https://m.huaon.com/detail/407989.html.

(90)  https://www.globaltradealert.org/

https://www.globaltradealert.org/data_extraction

https://www.globaltradealert.org/latest/state-acts

(91)  Sulla base dei dati dell’OCSE: International Transport and Insurance Costs of Merchandise Trade (ITIC), Russia – Lettonia: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CIF_FOB_ITIC#.

(92)  Sulla base della quotazione delle consegne Mosca – San Pietroburgo fornita dalla Banca mondiale: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/r/russia/RUS.pdf, pag. 85.

(93)   European Union – COST Adjustment Methodologies and Certain Anti-Dumping Measures on Imports from Russia, relazione del panel del 24 luglio 2020, WT/DS494/R.

(94)  Azerbaigian, Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Repubblica del Kirghizistan, Moldova, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Ucraina.

(95)  Il volume di produzione si basa sui dati dell’UE-27 in quanto il Regno Unito ha cessato di far parte dell’Unione europea a decorrere dal 1o febbraio 2020 e il periodo di transizione per il recesso del Regno Unito si è concluso il 31 dicembre 2020.

(96)  Il consumo si basa sui dati dell’UE-27, che escludono i dati relativi al Regno Unito.

(97)  Il volume delle importazioni si basa sui dati dell’UE-27, che escludono i dati relativi al Regno Unito.

(98)  I prezzi delle importazioni si basano sui dati dell’UE-27, che escludono i dati relativi al Regno Unito.

(99)  Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2019/566 della Commissione, del 9 aprile 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Federazione russa, della Repubblica di Corea e della Malaysia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude l’inchiesta relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario della Repubblica di Turchia (GU L 99 del 10.4.2019, pag. 9), considerando 128.

(100)  Le importazioni da paesi terzi si basano sui dati dell’UE-27, che escludono i dati relativi al Regno Unito in quanto Stato membro ma compresi i dati relativi al Regno Unito in quanto paese terzo.

(101)  Gli indicatori macroeconomici si basano sui dati dell’UE-27, che escludono i dati relativi al Regno Unito.

(102)  Gli indicatori microeconomici si basano sui dati dell’UE-28, che comprendono il Regno Unito. Dato il basso volume delle vendite dei produttori dell’Unione inclusi nel campione nel Regno Unito (circa il 3 % delle vendite medie UE di tali produttori durante il PIR), l’impatto delle transazioni relative al Regno Unito sulle risultanze relative al pregiudizio sarebbe minimo e le conclusioni sul pregiudizio notevole non sarebbero pertanto cambiate se si fossero utilizzati i dati relativi all’UE-27.

(103)  La capacità inutilizzata nella RPC supera di oltre dieci volte il consumo totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, mentre l’unico produttore esportatore russo che ha collaborato dispone di una capacità produttiva nominale superiore al consumo totale dell’Unione. La capacità inutilizzata in Bielorussia rappresenta il 9 % del consumo dell’Unione.

(104)   184 887 tonnellate dalla RPC, 36 057 tonnellate dalla Russia e 29 615 tonnellate dalla Bielorussia

(105)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(106)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


DECISIONI

19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 132/194


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2021/636 DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2021

che attua la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (1), in particolare l’articolo 2 quater,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC.

(2)

Il 22 febbraio 2021 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC), istituito a norma della risoluzione UNSC 2127 (2013), ha aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato della decisione 2013/798/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2013/798/PESC è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)   GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51.


ALLEGATO

Nell’elenco riportato nella parte A (Persone) dell’allegato della decisione 2013/798/PESC, la voce 14 è sostituita dalla seguente:

«14.

Bi Sidi SOULEMAN [alias: a) Sidiki b) “General” Sidiki c) Sidiki Abbas d) Souleymane Bi Sidi e) Bi Sidi Soulemane]

Designazione: Presidente e “generale” autoproclamato del gruppo Retour Réclamation et Réhabilitation (3R)

Data di nascita: 20 luglio 1962

Luogo di nascita: Bocaranga, Repubblica centrafricana

Cittadinanza: Repubblica centrafricana

Passaporto n.: Lasciapassare n.°235/MISPAT/DIRCAB/DGPC/DGAEI/SI/SP, rilasciato il 15 marzo 2019 (rilasciato dal ministro dell’interno della Repubblica centrafricana)

Indirizzo: Koui, prefettura di Ouham-Pendé, Repubblica centrafricana

Data della designazione ONU: 5 agosto 2020

Altre informazioni:

Bi Sidi Souleman è a capo del gruppo di miliziani Retour, Réclamation, Réhabilitation (3R), con sede nella Repubblica centrafricana (CAR), che è responsabile dell’uccisione, della tortura, dello stupro e dello sfollamento di civili ed è coinvolto nel traffico di armi, in attività di tassazione illecita e di guerra con altre milizie dalla sua creazione nel 2015. Bi Sidi Souleman ha inoltre partecipato in prima persona ad atti di tortura. Il gruppo 3R ha firmato l’accordo politico per la pace e la riconciliazione nella Repubblica centrafricana il 6 febbraio 2019, ma ha perpetrato atti che violano l’accordo e resta una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza della Repubblica centrafricana. Ad esempio, il 21 maggio 2019, il gruppo 3R ha ucciso 34 civili disarmati in tre villaggi, giustiziando sommariamente uomini adulti. Bi Sidi Souleman ha confermato apertamente a un’entità delle Nazioni Unite di aver ordinato a membri del gruppo 3R di recarsi ai villaggi alla data degli attacchi, ma non ha ammesso di aver dato loro l’ordine di uccidere. Nel dicembre 2020, dopo essere entrato a far parte di una coalizione di gruppi armati creata per perturbare il processo elettorale, Bi Sidi Souleman sarebbe stato ucciso durante i combattimenti.

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Bi Sidi Souleman è stato inserito nell’elenco il 5 agosto 2020 a norma del punto 20 e del punto 21, lettera b), della risoluzione 2399/2018, quale prorogata dal punto 5 della risoluzione 2507/2020, in quanto tra coloro che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana, compresi gli atti che minacciano o ostacolano il processo di stabilizzazione e riconciliazione o che alimentano la violenza, e sono coinvolti nel pianificare, dirigere o compiere atti, nella Repubblica centrafricana, che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario, a seconda dei casi, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, compresi quelli che comportano attacchi alle popolazioni civili, di matrice etnica o religiosa, a beni di carattere civile, inclusi i centri amministrativi, i tribunali, le scuole e gli ospedali, e sequestri e trasferimenti forzati.

Informazioni supplementari

Presidente e “generale” autoproclamato del gruppo armato Retour Réclamation et Réhabilitation (3R), Bi Sidi Souleman ha perpetrato atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana e, in particolare, minacciano l’attuazione dell’accordo politico per la pace e la riconciliazione nella Repubblica centrafricana firmato il 6 febbraio 2019 a Bangui.

Insieme a combattenti sotto il suo comando, ha commesso atti che costituiscono gravi violazioni del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario. Il 21 maggio 2019 il gruppo 3R ha ucciso 34 civili disarmati in tre villaggi (Koundjili, Lemouna e Bohong), giustiziando sommariamente uomini adulti.

Sotto la sua guida, membri del gruppo 3R hanno commesso atti che comportano violenza sessuale e di genere. Nel settembre 2017, durante un attacco a Bocaranga, membri del gruppo 3R si sono resi responsabili dello stupro di varie donne e ragazze. Tra marzo e aprile 2020 membri del gruppo 3R sono stati implicati in sette casi di violenza sessuale in tre villaggi della prefettura di Ouham-Pendé.

Sotto la sua guida, il gruppo 3R ha continuato a ostacolare il ripristino dell’autorità statale nelle aree in cui opera, mantenendo sistemi di tassazione illecita, in particolare sulle attività di transumanza e sui viaggiatori, e ha partecipato allo sfruttamento illecito dell’oro nelle prefetture di Mambéré-Kadéï e Nana-Mambéré.

Nel 2019, sotto la sua guida, il gruppo 3R ha commesso le prime violazioni dell’accordo di pace. Bi Sidi Souleman ha inizialmente rifiutato di avviare il disarmo e la smobilitazione dei combattenti del gruppo 3R, che avrebbero dovuto partecipare alla prima unità speciale mista di sicurezza (USMS) nella parte occidentale della Repubblica centrafricana; il gruppo 3R ha inoltre continuato ad ampliare il proprio controllo sui territori (costringendo la MINUSCA ad avviare un’operazione nelle prefetture di Ouham-Pendé, Nana-Mambéré, e Mambéré-Kadéï nel settembre 2019), a dedicarsi al traffico di armi al fine di sviluppare le proprie capacità militari e a reclutare combattenti stranieri.

Nel 2020, sotto la sua guida, il gruppo 3R ha continuato a commettere violazioni dell’accordo di pace e ad ampliare il proprio controllo sui territori occidentali. Nel maggio 2020 membri del gruppo 3R hanno occupato la gendarmeria di Besson nella prefettura di Nana-Mambéré ed ex membri del gruppo hanno disertato dall’unità speciale mista di sicurezza (USMS) di Bouar. Il 5 giugno 2020 Bi Sidi Souleman ha annunciato che il gruppo 3R avrebbe sospeso la propria partecipazione ai meccanismi di follow-up dell’accordo fino a nuova comunicazione. Il 9 giugno 2020 presunti membri del gruppo 3R hanno attaccato il campo di addestramento dell’USMS a Bouar nonché un posto di controllo congiunto MINUSCA-forze nazionali a Pougol. Il 21 giugno 2020 membri del gruppo 3R hanno attaccato una pattuglia congiunta MINUSCA-forze nazionali vicino a Besson, causando la morte di tre soldati della Repubblica centrafricana.».