ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 131 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
16.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 131/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/614 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 2021
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Bayramiç Beyazı» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Bayramiç Beyazı» presentata dalla Turchia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Bayramiç Beyazı» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Bayramiç Beyazı» (DOP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6 Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 435 del 16.12.2020, pag. 14.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
16.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 131/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/615 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 2021
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Taşköprü Sarımsağı» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Taşköprü Sarımsağı» presentata dalla Turchia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Taşköprü Sarımsağı» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Taşköprü Sarımsağı» (DOP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6 Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 436 del 17.12.2020, pag. 25.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
16.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 131/4 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/616 DELLA COMMISSIONE
del 13 aprile 2021
che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benalaxil, benalaxyl-M, diclobenil, fluopicolide, proquinazid e pyridalyl in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Per il benalaxil e il benalaxyl-M sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell’allegato II e nell’allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per fluopicolide, proquinazid e pyridalyl sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per il diclobenil sono stati fissati nell’allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
Per il benalaxil e il benalaxyl-M l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Essa ha tenuto conto di un precedente riesame per il benalaxil (3). Per alcuni prodotti l’Autorità ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Per quanto concerne gli LMR per uve da tavola, patate, aglio, cipolle, scalogni, lattughe e porri, l’Autorità ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(3) |
Per il diclobenil l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). Dato che il diclobenil non è più approvato nell’UE e tutte le autorizzazioni per tale sostanza sono state revocate, gli LMR dovrebbero rimanere nell’allegato V al limite di determinazione. |
(4) |
Per il fluopicolide l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (5). Essa ha raccomandato di ridurre l’LMR per le lattughe. Per altri determinati prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Per quanto concerne gli LMR per scarola/indivia a foglie larghe, luppolo, suini (muscolo, grasso, fegato, rene), bovini (muscolo, grasso, fegato, rene), ovini (muscolo, grasso, fegato, rene), caprini (muscolo, grasso, fegato, rene), equidi (muscolo, grasso, fegato, rene), pollame (muscolo, grasso, fegato, rene), altri animali terrestri d’allevamento (muscolo, grasso, fegato, rene), latte (bovini, ovini, caprini, equini) e uova di volatili, l’Autorità ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(5) |
Per il proquinazid l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (6). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo per i prodotti di origine animale e ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti per determinati prodotti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Per quanto riguarda gli LMR per orzo, avena, bovini (muscolo, grasso, fegato, rene), ovini (muscolo, grasso, fegato, rene), caprini (muscolo, grasso, fegato, rene), equidi (muscolo, grasso, fegato, rene) e latte (bovini, ovini, caprini, equini), essa ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione deli rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(6) |
Per il pyridalyl l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (7). Essa ha raccomandato di ridurre l’LMR per i peperoni. Per gli altri prodotti l’Autorità ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. |
(7) |
Per quanto riguarda i prodotti sui quali l’impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), è opportuno fissare gli LMR allo specifico limite di determinazione o all’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(8) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l’evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione. |
(9) |
Tenuto conto dei pareri motivati dell’Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(10) |
I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(12) |
Al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti che sono stati ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. |
(13) |
Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere previsto un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 6 novembre 2021.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 6 novembre 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for benalaxyl-M according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2019;17(9):5818.
(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for benalaxyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2013;11(10):3405.
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for dichlobenil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2013;11(5):3218.
(5) Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fluopicolide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2019;17(7):5748.
(6) Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for proquinazid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2020;18(1):5987.
(7) Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for pyridalyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2019;17(9):5814.
ALLEGATO
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
l’allegato II è così modificato:
|
2) |
l’allegato III è così modificato:
|
3) |
nell’allegato V la colonna relativa al diclobenil è sostituita da: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
(*1) Limite di determinazione analitica
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(*2) Limite di determinazione analitica
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(*3) Limite di determinazione analitica
(3) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.»
16.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 131/41 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/617 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2021
che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 e (UE) 2020/2236 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione di determinati animali acquatici e prodotti di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, lettera a),
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (2), in particolare l’articolo 213, paragrafo 2, e l’articolo 224, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
I regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 (3) e (UE) 2020/2236 della Commissione (4) recano modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione di determinati animali acquatici e prodotti di origine animale. |
(2) |
Le partite di animali acquatici vivi destinati al consumo umano possono entrare nell’Unione solo se sono conformi alle norme di cui al regolamento (CE) n. 853/2004. La formulazione di alcune note figuranti nei modelli di certificati sanitari/ufficiali relativi ai pesci vivi, crostacei vivi, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e ai prodotti di origine animale ottenuti da tali animali, di cui all’allegato III, capitoli 28 e 31, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, potrebbe dare adito ad ambiguità per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità pubblica. Al fine di evitare fraintendimenti e garantire la coerenza tra le prescrizioni in materia di sanità pubblica e di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali acquatici vivi destinati al consumo umano, è pertanto opportuno modificare di conseguenza le note figuranti nei modelli di certificati sanitari/ufficiali relativi ai pesci vivi, crostacei vivi, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e ai prodotti di origine animale ottenuti da tali animali, di cui all’allegato III, capitoli 28 e 31. |
(3) |
Per assicurare la massima chiarezza nelle note dei modelli di certificati sanitari/ufficiali relativi ai pesci vivi, crostacei vivi, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e ai prodotti di origine animale ottenuti da tali animali, di cui all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, dovrebbe essere chiarito esplicitamente che le partite di animali acquatici vivi destinati al consumo umano possono entrare nell’Unione solo se sono conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004. |
(4) |
Al fine di garantire la coerenza tra le prescrizioni in materia di sanità pubblica e di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di determinati animali acquatici vivi destinati al consumo umano sono inoltre necessarie alcune modifiche al titolo e alle note del modello di certificato sanitario relativo agli animali acquatici destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, di cui allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236. Tali modifiche sono necessarie per chiarire esplicitamente che il certificato in questione non può essere utilizzato per partite di animali acquatici destinati al consumo umano. Sebbene i centri di depurazione e i centri di spedizione siano stabilimenti di acquacoltura conformemente al regolamento (UE) 2016/429, le norme in materia di sanità pubblica proibiscono l’ingresso nell’Unione di animali acquatici se sono destinati a centri di depurazione o, in determinate circostanze, a centri di spedizione. |
(5) |
Al fine di fornire chiarezza al riguardo ed evitare fraintendimenti è opportuno modificare il modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di animali acquatici destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano, di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236, in modo da chiarire che le partite di animali acquatici vivi destinati al consumo umano possono entrare nell’Unione solo se sono conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004. |
(6) |
Poiché i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 e (UE) 2020/2236 si applicano a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è così modificato:
1. |
nel capitolo 28 il modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di pesci vivi, crostacei vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano (MODELLO FISH-CRUST-HC) è così modificato:
|
2. |
nel capitolo 31, nel modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e di prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano (MODELLO MOL-HC) le note sono sostituite dalle seguenti: «Note Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all’Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. “Animali acquatici”: animali come definiti all’articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. “Animali di acquacoltura”: animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all’articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429. Tutti gli animali acquatici e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi cui si applica la parte II.2.4 del presente certificato devono provenire da un paese/un territorio/una zona/un compartimento figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all’articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. La parte II.2.4 del certificato non si applica ai seguenti animali acquatici, che possono pertanto provenire da un paese o una sua regione inclusi dalla Commissione in un elenco conformemente all’articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625:
Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all’allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. Parte I
Parte II
(*2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).»." |
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 è così modificato:
1. |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano Il certificato sanitario di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano, corrisponde al modello AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II.»; |
2. |
l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(2) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008 (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 410).
(5) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO II
L’allegato II contiene il seguente modello di certificato sanitario:
Modello
|
MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI ANIMALI ACQUATICI DESTINATI A DETERMINATI STABILIMENTI DI ACQUACOLTURA, AL RILASCIO IN NATURA O AD ALTRI SCOPI, ESCLUSO IL CONSUMO UMANO (MODELLO “AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER”)
PAESE |
Modello di certificato AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
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Parte II: certificazione |
II. Informazioni sanitarie |
II.a. |
Riferimento del certificato |
II.b. |
Riferimento IMSOC |
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Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:
Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27, soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:
Il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali acquatici via mare/per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile. Note Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all’Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. “Animali acquatici”: animali come definiti all’articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429. “Animali di acquacoltura”: animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all’articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429. Il presente modello di certificato è destinato all’ingresso nell’Unione di animali acquatici per gli scopi indicati nel suo titolo, anche quando l’Unione non è la destinazione finale di tali animali. Il presente modello di certificato non va utilizzato per l’ingresso nell’Unione di animali acquatici destinati al consumo umano in conformità al regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, compresi gli animali destinati ai seguenti stabilimenti di acquacoltura:
per i quali deve essere utilizzato, a seconda dei casi, il modello di certificato FISH-CRUST-HC, di cui all’allegato III, capitolo 28, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, o il modello di certificato MOL-HC, di cui all’allegato III, capitolo 31, del medesimo regolamento. Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all’allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte II
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Veterinario ufficiale |
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Nome e cognome (in stampatello) |
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Data |
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Qualifica e titolo |
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Timbro |
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Firma |
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16.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 131/55 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/618 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2021
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di diclofop, fluopyram, ipconazole e terbutilazina in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze diclofop, fluopyram, ipconazole e terbutilazina sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
Per il diclofop l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo. Per quanto concerne gli LMR per orzo e frumento, l’Autorità ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(3) |
Per il fluopyram l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3). Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per more di gelso (nero e bianco), bacche di sambuco, radici di cassava/manioca, maranta/arrow root, bietole, aglio, cipolle, scalogni, cerfoglio, erba cipollina, foglie di sedano, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, foglie di alloro/lauro, dragoncello, lenticchie, grano saraceno e altri pseudo-cereali e infusioni di erbe da radici. Per gli altri prodotti l’Autorità ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Sulla base degli studi sulle colture a rotazione e considerato che l’assorbimento di residui nelle colture successive non può essere evitato del tutto sono stati ottenuti LMR specifici, che rispecchiano l’assorbimento di residui dal terreno, per radici di cassava/manioca, patate dolci, ignami, maranta/arrow root, altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero, radici di cicoria, cavoli broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli ricci, cavoli rapa, crescione acquatico, infusioni di erbe da radici, spezie da radici e rizomi, barbabietole da zucchero, mais dolce, mais/granturco, grano saraceno e altri pseudo-cereali e miglio. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. Per quanto riguarda gli LMR per limoni, mandarini, banane, cipolline/cipolle verdi e cipollette, pomodori, meloni, cocomeri/angurie, cavoli cinesi/pe-tsai, scarola/indivia a foglie larghe, barbarea, senape juncea, spinaci, bietole da foglia e da costa, carciofi e porri, l’Autorità ha inoltre concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(4) |
Per l’ipconazole l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). Essa ha raccomandato di mantenere invariati gli LMR vigenti. Gli LMR per i prodotti interessati dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. |
(5) |
Per la terbutilazina l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (5). L’Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo per il latte. Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per mais/granturco e sorgo. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Per quanto riguarda gli LMR per mais dolce, lupini/semi di lupini, semi di girasole, semi di cotone, bovini (muscolo, grasso, fegato, rene, latte) ed equidi (muscolo, grasso, fegato, rene, latte), l’Autorità ha inoltre concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(6) |
Nei pareri motivati l’Autorità ha tenuto conto dei limiti massimi di residui vigenti del Codex (CXL). Nella definizione degli LMR sono stati considerati CXL sicuri per i consumatori dell’Unione. |
(7) |
Per quanto riguarda i prodotti sui quali l’impiego dei prodotti fitosanitari in questione non è autorizzato nell’UE e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o CXL, gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(8) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda tutte le sostanze interessate dal presente regolamento, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l’evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione. |
(9) |
Tenuto conto dei pareri motivati dell’Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(10) |
I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(12) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. |
(13) |
Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere previsto un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 6 novembre 2021.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 6 novembre 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for diclofop according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2020; 18(1): 5981.
(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fluopyram according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2020; 18(4): 6059.
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for ipconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2020; 18(1): 5961.
(5) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for terbuthylazine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2020; 18(1): 5980.
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
nell’allegato II sono aggiunte le seguenti colonne relative a diclofop, fluopyram, ipconazole e terbutilazina: Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
2) |
nell’allegato III, parte A, sono soppresse le colonne relative a diclofop, fluopyram, ipconazole e terbutilazina. |
(*1) Limite di determinazione analitica
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
16.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 131/72 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/619 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2021
che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236 e (UE) 2021/403 per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative all’utilizzo dei certificati sanitari, dei certificati sanitari/ufficiali e dei certificati ufficiali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 146, paragrafo 2, l’articolo 156, paragrafo 2, primo comma, lettera a), l’articolo 162, paragrafo 5, l’articolo 168, paragrafo 4, l’articolo 213, paragrafo 2, l’articolo 224, paragrafo 4, l’articolo 238, paragrafo 3, e l’articolo 239, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 90, l’articolo 126, paragrafo 3, e l’articolo 134, primo comma, lettera f),
considerando quanto segue:
(1) |
I regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 (3), (UE) 2020/2236 (4) e (UE) 2021/403 (5) della Commissione stabiliscono i modelli dei certificati sanitari, dei certificati sanitari/ufficiali e dei certificati ufficiali che devono accompagnare i movimenti all’interno dell’Unione e l’ingresso nell’Unione di partite di animali e merci. |
(2) |
Al fine di agevolare la transizione verso l’utilizzo dei nuovi certificati sanitari e sanitari/ufficiali per i movimenti di partite all’interno dell’Unione e tra Stati membri, nonché di consentire l’adeguata formazione degli operatori e del personale delle autorità competenti in tutti gli Stati membri, è necessario stabilire un periodo transitorio durante il quale le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter utilizzare i certificati rilasciati conformemente alla legislazione applicabile prima della data di applicazione dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236 e (UE) 2021/403. |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 prevede un periodo transitorio per l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti di origine animale, prodotti composti, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato conformemente ai modelli di cui al regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione (6) e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione (7). Ai fini della certezza del diritto dovrebbe pertanto essere chiarita la durata del periodo transitorio previsto per l’utilizzo di tali certificati. |
(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 abroga il regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione (8) a decorrere dal 21 aprile 2021. Tale regolamento stabilisce il modello armonizzato di certificato per i movimenti intraunionali di partite di animali e merci. Il suddetto regolamento garantisce inoltre la compatibilità del modello armonizzato di certificato con il sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces) e agevola il sistema di certificazione e notifica dei movimenti intraunionali di tali partite. Per consentire che nel sistema Traces possano ancora essere utilizzati i certificati rilasciati conformemente alla legislazione applicabile prima del 21 aprile 2021, è opportuno modificare la data di abrogazione di tale regolamento in considerazione della fine dei periodi transitori di cui ai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2236 e (UE) 2021/403, come modificati dal presente regolamento. |
(5) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 prevede un periodo transitorio per l’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici accompagnate dall’opportuno certificato sanitario rilasciato conformemente al regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione (9). Ai fini della certezza del diritto dovrebbe pertanto essere chiarita la durata del periodo transitorio previsto per l’utilizzo di tali certificati. |
(6) |
Per agevolare l’adozione, da parte delle autorità competenti, dei provvedimenti necessari al fine di garantire la conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 per i movimenti all’interno dell’Unione di partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, dovrebbe essere introdotto un periodo transitorio durante il quale le partite possono essere accompagnate dall’opportuno certificato sanitario rilasciato conformemente al regolamento (CE) n. 1251/2008. |
(7) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 prevede un periodo transitorio per l’ingresso nell’Unione di partite di animali terrestri e del relativo materiale germinale accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato conformemente ai modelli di cui ai regolamenti (CE) n. 798/2008 (10) e (UE) n. 206/2010 (11) della Commissione, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 139/2013 (12) e (UE) 2018/659 (13) della Commissione, alle decisioni 2006/168/CE (14) e 2010/472/UE (15) della Commissione, come pure conformemente alle decisioni di esecuzione 2011/630/UE (16), 2012/137/UE (17) e (UE) 2019/294 (18) della Commissione. Ai fini della certezza del diritto dovrebbe pertanto essere chiarita la durata del periodo transitorio previsto per l’utilizzo di tali certificati. |
(8) |
Per agevolare l’adozione, da parte delle autorità competenti, dei provvedimenti necessari al fine di garantire la conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per i movimenti tra Stati membri di partite di animali terrestri e del relativo materiale germinale, dovrebbe essere introdotto un periodo transitorio durante il quale le partite possono essere accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato conformemente alle direttive 64/432/CEE (19), 88/407/CEE (20), 89/556/CEE (21), 90/429/CEE (22), 91/68/CEE (23), 92/65/CEE (24), 2009/156/CE (25) e 2009/158/CE (26) del Consiglio, come pure conformemente alla decisione 2010/470/UE (27) della Commissione. |
(9) |
Dato che i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236 e (UE) 2021/403 si applicano a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235
L’articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è sostituito dal seguente:
«Articolo 35
Disposizioni transitorie
1. L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti di origine animale, prodotti composti, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato conformemente ai modelli di cui al regolamento (UE) n. 28/2012 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 è ammesso fino al 20 ottobre 2021, a condizione che il certificato sia stato firmato dalla persona autorizzata a firmarlo a norma di tale regolamento e di tale regolamento di esecuzione prima del 21 agosto 2021.
2. Il modello armonizzato di certificato per i movimenti intraunionali di cui al regolamento (CE) n. 599/2004 è ammesso per i movimenti all’interno dell’Unione fino al 17 ottobre 2021.
3. I riferimenti alle disposizioni degli atti abrogati contenuti nei certificati e nell’allegato del regolamento (CE) n. 599/2004 si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni sostitutive e, ove applicabile, si leggono secondo le tavole di concordanza.».
Articolo 2
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236
L’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
Disposizioni transitorie
1. L’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici accompagnate dall’opportuno certificato sanitario rilasciato conformemente al modello di cui al regolamento (CE) n. 1251/2008 è ammesso fino al 20 ottobre 2021, a condizione che il certificato sanitario sia stato firmato da un ispettore ufficiale prima del 21 agosto 2021.
2. I movimenti all’interno dell’Unione di partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici accompagnate dall’opportuno certificato sanitario rilasciato conformemente al modello di cui al regolamento (CE) n. 1251/2008 sono ammessi fino al 17 ottobre 2021.
3. I riferimenti alle disposizioni degli atti abrogati contenuti nei certificati si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni sostitutive e, ove applicabile, si leggono secondo le tavole di concordanza.».
Articolo 3
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403
L’articolo 27 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è sostituito dal seguente:
«Articolo 27
Disposizioni transitorie
1. L’ingresso nell’Unione di partite di animali terrestri e del relativo materiale germinale accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato conformemente ai modelli di cui ai regolamenti (CE) n. 798/2008 e (UE) n. 206/2010, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 139/2013 e (UE) 2018/659, alle decisioni 2006/168/CE e 2010/472/UE, come pure conformemente alle decisioni di esecuzione 2011/630/UE, 2012/137/UE e (UE) 2019/294, è ammesso fino al 20 ottobre 2021, a condizione che il certificato sia stato firmato dalla persona autorizzata a firmarlo a norma di tali regolamenti, regolamenti di esecuzione, decisioni e decisioni di esecuzione prima del 21 agosto 2021.
2. I movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di ungulati accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato conformemente ai modelli di cui alle direttive 64/432/CEE (*1), 91/68/CEE (*2), 92/65/CEE e 2009/156/CE (*3) del Consiglio sono ammessi fino al 17 ottobre 2021.
3. I movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di volatili e del relativo materiale germinale accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato conformemente al modello di cui alla direttiva 2009/158/CE del Consiglio (*4) sono ammessi fino al 17 ottobre 2021.
4. I movimenti tra Stati membri di partite di determinati tipi di materiale germinale di bovini accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato conformemente ai modelli di cui alle direttive 88/407/CEE e 89/556/CEE sono ammessi fino al 17 ottobre 2021.
5. I movimenti tra Stati membri di partite di determinati tipi di materiale germinale di ovini e caprini accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato conformemente al modello di cui alla decisione 2010/470/UE sono ammessi fino al 17 ottobre 2021.
6. I movimenti tra Stati membri di partite di determinati tipi di materiale germinale di suini accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato conformemente ai modelli di cui alla direttiva 90/429/CEE e alla decisione 2010/470/UE sono ammessi fino al 17 ottobre 2021.
7. I movimenti tra Stati membri di partite di determinati tipi di materiale germinale di equini accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato conformemente al modello di cui alla decisione 2010/470/UE sono ammessi fino al 17 ottobre 2021.
8. I movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di api accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato conformemente al modello di cui alla direttiva 92/65/CEE sono ammessi fino al 17 ottobre 2021.
9. I movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e di determinato materiale germinale di tali animali accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato conformemente al modello di cui alla direttiva 92/65/CEE sono ammessi fino al 17 ottobre 2021.
10. I riferimenti alle disposizioni degli atti abrogati contenuti nei certificati si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni sostitutive e, ove applicabile, si leggono secondo le tavole di concordanza.
Articolo 4
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008 (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 410).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione, dell’11 gennaio 2012, che fissa requisiti per importare nell’Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009 (GU L 12 del 14.1.2012, pag. 1).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell’8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101).
(8) Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l’adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d’ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).
(9) Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).
(10) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).
(11) Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).
(12) Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell’Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1).
(13) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alle condizioni per l’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 1).
(14) Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all’importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE (GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19).
(15) Decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all’importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell’Unione (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 74).
(16) Decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell’Unione di sperma di animali della specie bovina (GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32).
(17) Decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione, del 1o marzo 2012, relativa alle importazioni nell’Unione di sperma di animali domestici della specie suina (GU L 64 del 3.3.2012, pag. 29).
(18) Decisione di esecuzione (UE) 2019/294 della Commissione, del 18 febbraio 2019, che stabilisce l’elenco dei territori e dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di cani, gatti e furetti e il modello di certificato sanitario per tali importazioni (GU L 48 del 20.2.2019, pag. 41).
(19) Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977).
(20) Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10).
(21) Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1).
(22) Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62).
(23) Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19).
(24) Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).
(25) Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).
(26) Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).
(27) Decisione 2010/470/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all’interno dell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 15).
16.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 131/78 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/620 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2021
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 3, l’articolo 36, paragrafo 4, e l’articolo 37, paragrafo 4, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all’uomo. In particolare, il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per le malattie elencate conformemente al suo articolo 5, paragrafo 1 (malattie elencate), mentre all’articolo 9 dispone le modalità di applicazione di tali norme alle diverse categorie di malattie elencate. Il regolamento (UE) 2016/429 dispone inoltre che gli Stati membri stabiliscano programmi obbligatori di eradicazione per le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento e programmi facoltativi per l’eradicazione delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, e che la Commissione approvi detti programmi. Esso prevede inoltre che la Commissione approvi lo status di indenne da malattia o lo status di zona di non vaccinazione degli Stati membri o di loro zone o compartimenti per quanto riguarda alcune malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (2) definisce le malattie elencate suddividendole in categorie che vanno alla A alla E, e dispone che le norme di prevenzione e controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 debbano applicarsi alle categorie di malattie elencate per le specie elencate e i gruppi di specie elencate figuranti nella tabella di cui all’allegato di tale regolamento. Il presente regolamento dovrebbe stabilire norme riguardanti le malattie di categoria A, categoria B o categoria C. |
(3) |
Il regolamento (UE) 2016/429 riguarda le seguenti malattie elencate: infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (MTBC), infezione da virus della rabbia (RABV), leucosi bovina enzootica (LEB), infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (infezione da BTV), diarrea virale bovina (BVD), rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV), infezione da virus della malattia di Aujeszky (ADV), infestazione da Varroa spp., infezione da virus della malattia di Newcastle, infezione da virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), setticemia emorragica virale (SEV), necrosi ematopoietica infettiva (NEI), infezione da virus dell’anemia infettiva del salmone con delezione nella regione altamente polimorfica (ISAV con delezione a livello di HPR), infezione da Marteilia refringens, infezione da Bonamia exitiosa, infezione da Bonamia ostreae e infezione da virus della sindrome dei punti bianchi (WSSV). Tutte queste malattie elencate rientrano nelle definizioni delle malattie di categoria A, categoria B o categoria C stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e sono debitamente elencate nella tabella di cui all’allegato di detto regolamento di esecuzione. |
(4) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (3) integra le disposizioni relative ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate degli animali terrestri, degli animali acquatici e di altri animali di cui al regolamento (UE) 2016/429. In particolare, il regolamento delegato (UE) 2020/689 stabilisce i criteri per la concessione dello status di indenne da malattia per gli Stati membri o loro zone o compartimenti e le prescrizioni per l’approvazione dei programmi di eradicazione per gli Stati membri o loro zone o compartimenti. |
(5) |
A norma dell’articolo 85 del regolamento (UE) 2020/689, si considera che gli Stati membri o le loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione o di un programma di sorveglianza per le malattie di categoria C prima della data di applicazione di tale regolamento abbiano ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione conformemente al medesimo regolamento per un periodo di sei anni a decorrere dalla data di applicazione del medesimo regolamento. Questa limitazione dovrebbe pertanto essere indicata nei pertinenti allegati del presente regolamento. |
(6) |
L’articolo 280 del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per il mantenimento, per alcune malattie elencate, del riconoscimento dello status di indenne da malattia o dei programmi di eradicazione e di sorveglianza di Stati membri o loro zone o compartimenti ottenuto mediante atti della Commissione adottati conformemente alle direttive 64/432/CEE (4), 91/68/CEE (5), 92/65/CEE (6), 2005/94/CE (7), 2006/88/CE (8) o 2009/158/CE (9) del Consiglio. Inoltre, per quanto riguarda dette malattie elencate, gli articoli 84 e 85 del regolamento delegato (UE) 2020/689 integrano le norme in tale materia di cui al regolamento (UE) 2016/429 stabilendo disposizioni transitorie riguardanti gli status di indenne da malattia e i programmi di eradicazione e di sorveglianza già esistenti. |
(7) |
Per motivi di semplificazione e trasparenza, il presente regolamento dovrebbe sostituire gli elenchi di Stati membri, zone e compartimenti, attualmente indenni da malattia e i programmi di eradicazione e sorveglianza approvati in vigore, indicati negli atti della Commissione adottati a norma delle direttive di cui all’articolo 280 del regolamento (UE) 2016/429 e in alcune direttive cui fanno riferimento gli articoli 84 e 85 del regolamento delegato (UE) 2020/689, con gli elenchi stabiliti negli allegati del presente regolamento. |
(8) |
Per alcune malattie elencate il regolamento delegato (UE) 2020/689 stabilisce per la prima volta norme relative al riconoscimento dello status di indenne da malattia per Stati membri o loro zone o compartimenti e pertanto le disposizioni di cui all’articolo 280 del regolamento (UE) 2016/429 non si applicano a tali casi. È il caso dell’infezione da virus della rabbia (RABV), dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (infezione da BTV), della diarrea virale bovina (BVD) o dell’infezione da Bonamia exitiosa. Vari Stati membri hanno presentato alla Commissione domande di concessione dello status di indenne da malattia per tali malattie elencate. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 4, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, che stabilisce norme per la concessione dello status di indenne da malattia per gli Stati membri o loro zone e compartimenti. Lo status di indenne da malattia di tali Stati membri, o loro pertinenti zone o compartimenti, dovrebbe pertanto essere concesso ed essi dovrebbero essere debitamente elencati negli allegati del presente regolamento. |
(9) |
Per alcune malattie elencate il regolamento delegato (UE) 2020/689 stabilisce norme per l’approvazione dei programmi di eradicazione per gli Stati membri o loro zone o compartimenti che non sono soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 280 del regolamento (UE) 2016/429. È il caso dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, dell’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (MTBC), dell’infezione da virus della rabbia (RABV), della leucosi bovina enzootica (LEB), dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (infezione da BTV), della diarrea virale bovina (BVD) o dell’infezione da Bonamia exitiosa. Vari Stati membri hanno presentato alla Commissione domande per ottenere l’approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689, che stabilisce i criteri da rispettare per l’approvazione dei programmi di eradicazione, rispettivamente per le malattie di categoria B e di categoria C degli animali terrestri e acquatici. Tali programmi di eradicazione dovrebbero pertanto essere approvati e gli Stati membri o loro zone e compartimenti dovrebbero essere debitamente elencati negli allegati del presente regolamento. |
(10) |
Per alcune malattie elencate le domande degli Stati membri volte a ottenere la concessione dello status di indenne da malattia o l’approvazione dei programmi di eradicazione non sono ancora pervenute alla Commissione oppure la loro valutazione non è stata ancora completata. Una volta che le domande saranno pervenute o che la valutazione sarà completata, i pertinenti Stati membri, loro zone o compartimenti potranno essere elencati negli allegati del presente regolamento. |
(11) |
Per quanto riguarda inoltre l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, uno Stato membro ha recentemente presentato alla Commissione una domanda per ottenere la concessione dello status di indenne da malattia per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per una zona. A seguito della valutazione della Commissione, la domanda è risultata conforme ai criteri di cui all’articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2020/689, che stabilisce norme per il riconoscimento dello status di indenne da malattia sulla base di programmi di eradicazione. Lo status di indenne da malattia della zona in questione dovrebbe pertanto essere concesso e tale zona dovrebbe essere debitamente elencata negli allegati del presente regolamento. |
(12) |
Per quanto riguarda l’influenza aviaria, il regolamento (CE) n. 616/2009 della Commissione (10), adottato a norma della direttiva 2005/94/CE, dispone l’autorizzazione da parte degli Stati membri di compartimenti avicoli e compartimenti di altri volatili in cattività. L’elenco dei compartimenti autorizzati è disponibile al pubblico e sul sito web della Commissione figurano link alle pagine informative su internet degli Stati membri. I compartimenti avicoli e i compartimenti di altri volatili in cattività autorizzati in relazione all’influenza aviaria a norma del regolamento (CE) n. 616/2009 dovrebbero mantenere in vigore il loro status di indenne da malattia conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e dovrebbero essere debitamente elencati negli allegati del presente regolamento. |
(13) |
La decisione 2003/467/CE della Commissione (11) elenca gli Stati membri e le rispettive regioni aventi la qualifica di indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica a norma della direttiva 64/432/CEE. Tali Stati membri e loro regioni dovrebbero essere debitamente elencati negli allegati del presente regolamento. |
(14) |
La decisione 93/52/CEE della Commissione (12) stabilisce l’elenco degli Stati membri e delle loro regioni aventi la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) conformemente alla direttiva 91/68/CEE. Tali Stati membri e loro regioni dovrebbero essere debitamente elencati negli allegati del presente regolamento. |
(15) |
La decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione (13) stabilisce l’elenco degli Stati membri o dei loro territori riconosciuti indenni da varroasi conformemente alla direttiva 92/65/CEE. Tali Stati membri o territori dovrebbero essere debitamente elencati negli allegati del presente regolamento. |
(16) |
Le decisioni 94/963/CE (14) e 95/98/CE della Commissione (15) fissano lo statuto della Finlandia e della Svezia quali paesi che «non praticano la vaccinazione» contro la malattia di Newcastle conformemente alla direttiva 2009/158/CE. Tali Stati membri dovrebbero essere debitamente elencati negli allegati del presente regolamento. |
(17) |
La decisione 2004/558/CE della Commissione (16) stabilisce gli elenchi delle regioni degli Stati membri aventi la qualifica di indenni da IBR e delle regioni degli Stati membri aventi programmi di eradicazione dell’IBR approvati conformemente alla direttiva 64/432/CEE. Le regioni aventi la qualifica di indenni da IBR dovrebbero essere debitamente elencate negli allegati del presente regolamento, mentre le regioni aventi programmi di eradicazione dell’IBR approvati dovrebbero mantenerli in vigore per un periodo di tempo limitato conformemente al regolamento (UE) 2020/689 e dovrebbero essere elencate negli allegati del presente regolamento. |
(18) |
La decisione 2008/185/CE della Commissione (17) stabilisce gli elenchi degli Stati membri o delle loro regioni aventi lo status di indenni dalla malattia di Aujeszky e delle regioni aventi un programma di eradicazione della malattia di Aujeszky riconosciuto conformemente alla direttiva 64/432/CEE. Tali Stati membri o loro regioni aventi lo status di indenni dalla malattia di Aujeszky dovrebbero essere debitamente elencati negli allegati del presente regolamento, mentre le regioni aventi programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky riconosciuti dovrebbero mantenerli in vigore per un periodo di tempo limitato conformemente al regolamento (UE) 2020/689 e dovrebbero essere debitamente elencate negli allegati del presente regolamento. |
(19) |
La decisione 2009/177/CE della Commissione (18) stabilisce elenchi di Stati membri, zone e compartimenti aventi lo status di «indenne da malattia» o soggetti a programmi di sorveglianza e di eradicazione approvati per quanto riguarda le malattie elencate degli animali acquatici conformemente alla direttiva 2006/88/CE. Tali Stati membri, zone e compartimenti aventi lo status di «indenne da malattia» dovrebbero essere debitamente elencati negli allegati del presente regolamento, mentre i programmi approvati dovrebbero essere mantenuti in vigore per un periodo di tempo limitato conformemente all’articolo 85 del regolamento (UE) 2020/689 e dovrebbero essere debitamente elencati negli allegati del presente regolamento. |
(20) |
Per quanto riguarda le malattie elencate degli animali acquatici, vi sono alcune zone e compartimenti «indenni da malattia» e alcuni programmi di sorveglianza approvati non elencati nella decisione 2009/177/CE ma i cui elenchi sono pubblicamente accessibili nelle pagine d’informazione su internet degli Stati membri conformemente alla direttiva 2006/88/CE. Tali zone e compartimenti dovrebbero mantenere il loro status di «indenne da malattia», mentre i programmi dovrebbero essere mantenuti in vigore per un periodo limitato conformemente all’articolo 85 del regolamento (UE) 2020/689. Informazioni aggiornate relative agli stabilimenti situati in tali zone e compartimenti indenni da malattia o soggetti a detti programmi sono indicate nella pagina informativa su internet disponibile al pubblico predisposta e mantenuta conformemente all’articolo 185, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 e all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione (19). |
(21) |
Poiché gli elenchi di cui alle decisioni 93/52/CEE, 94/963/CE, 95/98/CE, 2003/467/CE, 2004/558/CE, 2008/185/CE e 2009/177/CE, al regolamento (CE) n. 616/2009 e alla decisione di esecuzione 2013/503/UE sono sostituiti dagli elenchi che figurano negli allegati del presente regolamento, i summenzionati atti dovrebbero essere abrogati e sostituiti dal presente regolamento. |
(22) |
Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (UE) 2016/429 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso. Per tale motivo, il Regno Unito (Irlanda del Nord) dovrebbe essere elencato negli allegati del presente regolamento, se pertinente per l’Irlanda del Nord. |
(23) |
Dato che il regolamento (UE) 2016/429 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data. |
(24) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni di attuazione relative alle malattie degli animali elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda lo status di indenne da malattia e lo status di zona non vaccinazione di alcuni Stati membri (20) o loro zone o compartimenti e all’approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate.
2. Negli allegati del presente regolamento sono elencati sia gli Stati membri, o loro zone o compartimenti, il cui status di indenne da malattia o i cui programmi di eradicazione si considerano approvati a norma dell’articolo 280 del regolamento (UE) 2016/429, sia quelli il cui status di indenne da malattia e i cui programmi di eradicazione sono debitamente approvati dal presente regolamento e inoltre debitamente elencati negli allegati dello stesso.
3. Negli allegati del presente regolamento sono elencati:
a) |
gli Stati membri o loro zone o compartimenti che hanno ottenuto l’approvazione dei programmi obbligatori di eradicazione per le malattie di categoria B e dei programmi facoltativi di eradicazione per le malattie di categoria C; |
b) |
gli Stati membri o le loro zone che hanno ottenuto l’approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione; |
c) |
i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione dello status di indenne da malattia. |
Articolo 2
Infezione da Brucella abortus , B. melitensis e B. suis
1. Gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle popolazioni di bovini sono elencati nell’allegato I, parte I, capitolo 1.
2. Gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle popolazioni di ovini e caprini sono elencati nell’allegato I, parte I, capitolo 2.
3. Gli Stati membri o le loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma obbligatorio di eradicazione per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis sono elencati nell’allegato I, parte II.
Articolo 3
Infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis , M. caprae e M. tuberculosis ) (MTBC)
1. Gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, M. caprae e M. tuberculosis) (MTBC) sono elencati nell’allegato II, parte I.
2. Gli Stati membri o le loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma obbligatorio di eradicazione per l’infezione da MTBC sono elencati nell’allegato II, parte II.
Articolo 4
Infezione da virus della rabbia (RABV)
1. Gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da virus della rabbia (RABV) sono elencati nell’allegato III, parte I.
2. Gli Stati membri o le loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma obbligatorio di eradicazione per l’infezione da RABV sono elencati nell’allegato III, parte II.
Articolo 5
Leucosi bovina enzootica (LEB)
1. Gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per la leucosi bovina enzootica (LEB) sono elencati nell’allegato IV, parte I.
2. Gli Stati membri e le loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma facoltativo di eradicazione per l’infezione da LEB sono elencati nell’allegato IV, parte II.
Articolo 6
Rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV)
1. Gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) sono elencati nell’allegato V, parte I.
2. Gli Stati membri o le loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma facoltativo di eradicazione per l’IBR/IPV sono elencati nell’allegato V, parte II.
Articolo 7
Infezione da virus della malattia di Aujeszky (ADV)
1. Gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da virus della malattia di Aujeszky (ADV) sono elencati nell’allegato VI, parte I.
2. Gli Stati membri o le loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma facoltativo di eradicazione per l’infezione da ADV sono elencati nell’allegato VI, parte II.
Articolo 8
Diarrea virale bovina (BVD)
1. Gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per la diarrea virale bovina (BVD) sono elencati nell’allegato VII, parte I.
2. Gli Stati membri o le loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma facoltativo di eradicazione per l’infezione da BVD sono elencati nell’allegato VII, parte II.
Articolo 9
Infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (infezione da BTV)
1. Gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (infezione da BTV) sono elencati nell’allegato VIII, parte I.
2. Gli Stati membri o le loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma facoltativo di eradicazione per l’infezione da BTV sono elencati nell’allegato VIII, parte II.
Articolo 10
Infestazione da Varroa spp.
Gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per la l’infestazione da Varroa spp. sono elencati nell’allegato IX.
Articolo 11
Infezione da virus della malattia di Newcastle
Gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione sono elencati nell’allegato X.
Articolo 12
Infezione da virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI)
I compartimenti degli Stati membri indenni da HPAI sono elencati nell’allegato XI.
Articolo 13
Setticemia emorragica virale (SEV)
1. Nell’allegato XII, parte I, sono elencati:
a) |
gli Stati membri in cui l’intero territorio ha lo status di indenne da malattia per la setticemia emorragica virale (SEV); |
b) |
le zone o i compartimenti degli Stati membri in cui oltre il 75 % del territorio dello Stato membro ha lo status di indenne da malattia per la SEV; e |
c) |
le zone o i compartimenti degli Stati membri aventi lo status di indenne da malattia per la SEV in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo. |
2. Nell’allegato XII, parte II, sono elencati:
a) |
gli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per la SEV che contempla l’intero territorio; |
b) |
le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per la SEV che contempla oltre il 75 % del territorio dello Stato membro; e |
c) |
le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per la SEV in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo. |
Articolo 14
Necrosi ematopoietica infettiva (NEI)
1. Nell’allegato XIII, parte I, sono elencati:
a) |
gli Stati membri in cui l’intero territorio ha lo status di indenne da malattia per la necrosi ematopoietica infettiva (NEI); |
b) |
le zone o i compartimenti degli Stati membri in cui oltre il 75 % del territorio dello Stato membro ha lo status di indenne da malattia per la NEI; e |
c) |
le zone o i compartimenti degli Stati membri aventi lo status di indenne da malattia per la NEI in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo. |
2. Nell’allegato XIII, parte II, sono elencati:
a) |
gli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per la NEI che contempla l’intero territorio; |
b) |
le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per la NEI che contempla oltre il 75 % del territorio dello Stato membro; e |
c) |
le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per la NEI in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo. |
Articolo 15
Infezione da virus dell’anemia infettiva del salmone con delezione nella regione altamente polimorfica (ISAV con delezione a livello di HPR)
1. Nell’allegato XIV, parte I, sono elencati:
a) |
gli Stati membri in cui l’intero territorio ha lo status di indenne da malattia per l’infezione da virus dell’anemia infettiva del salmone con delezione nella regione altamente polimorfica (ISAV con delezione a livello di HPR); |
b) |
le zone o i compartimenti degli Stati membri in cui oltre il 75 % del territorio dello Stato membro ha lo status di indenne da malattia per l’ISAV con delezione a livello di HPR; e |
c) |
le zone o i compartimenti degli Stati membri aventi lo status di indenne da malattia per l’ISAV con delezione a livello di HPR in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo. |
2. Nell’allegato XIV, parte II, sono elencati:
a) |
gli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da ISAV con delezione a livello di HPR che contempla l’intero territorio; |
b) |
le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’ISAV con delezione a livello di HPR che contempla oltre il 75 % del territorio dello Stato membro; e |
c) |
le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’ISAV con delezione a livello di HPR in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo. |
Articolo 16
Infezione da Marteilia refringens
1. Nell’allegato XV, parte I, sono elencati:
a) |
gli Stati membri in cui l’intero territorio ha lo status di indenne da malattia per l’infezione da Marteilia refringens; |
b) |
le zone o i compartimenti degli Stati membri in cui oltre il 75 % del territorio dello Stato membro ha lo status di indenne da malattia per l’infezione da Marteilia refringens; e |
c) |
le zone o i compartimenti degli Stati membri aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da Marteilia refringens in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo. |
2. Nell’allegato XV, parte II, sono elencati:
a) |
gli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da Marteilia refringens che contempla l’intero territorio; |
b) |
le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da Marteilia refringens che contempla oltre il 75 % del territorio dello Stato membro; e |
c) |
le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da Marteilia refringens in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo. |
Articolo 17
Infezione da Bonamia exitiosa
1. Nell’allegato XVI, parte I, sono elencati:
a) |
gli Stati membri in cui l’intero territorio ha lo status di indenne da malattia per l’infezione da Bonamia exitiosa; |
b) |
le zone o i compartimenti degli Stati membri in cui oltre il 75 % del territorio dello Stato membro ha lo status di indenne da malattia per l’infezione da Bonamia exitiosa; e |
c) |
le zone o i compartimenti degli Stati membri aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da Bonamia exitiosa in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo. |
2. Nell’allegato XVI, parte II, sono elencati:
a) |
gli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da Bonamia exitiosa che contempla l’intero territorio; |
b) |
le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da Bonamia exitiosa che contempla oltre il 75 % del territorio dello Stato membro; e |
c) |
le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da Bonamia exitiosa in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo. |
Articolo 18
Infezione da Bonamia ostreae
1. Nell’allegato XVII, parte I, sono elencati:
a) |
gli Stati membri in cui l’intero territorio ha lo status di indenne da malattia per l’infezione da Bonamia ostreae; |
b) |
le zone o i compartimenti degli Stati membri in cui oltre il 75 % del territorio dello Stato membro ha lo status di indenne da malattia per l’infezione da Bonamia ostreae; e |
c) |
le zone o i compartimenti degli Stati membri aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da Bonamia ostreae in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo. |
2. Nell’allegato XVII, parte II, sono elencati:
a) |
gli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da Bonamia ostreae che contempla l’intero territorio; |
b) |
le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da Bonamia exitiosa che contempla oltre il 75 % del territorio dello Stato membro; e |
c) |
le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da Bonamia ostreae, in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo. |
Articolo 19
Infezione da virus della sindrome dei punti bianchi (WSSV)
1. Nell’allegato XVIII, parte I, sono elencati:
a) |
gli Stati membri in cui l’intero territorio ha lo status di indenne da malattia per l’infezione da virus della sindrome dei punti bianchi (WSSV); |
b) |
le zone o i compartimenti degli Stati membri in cui oltre il 75 % del territorio dello Stato membro ha lo status di indenne da malattia per l’infezione da WSSV; e |
c) |
le zone o i compartimenti degli Stati membri aventi lo status di indenne da malattia per la WSSV in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo. |
2. Nell’allegato XVIII, parte II, sono elencati:
a) |
gli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da WSSV che contempla l’intero territorio; |
b) |
le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da WSSV che contempla oltre il 75 % del territorio dello Stato membro; e |
c) |
le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per la WSSV in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo. |
Articolo 20
Abrogazione
Sono abrogati i seguenti atti:
— |
decisione 93/52/CEE; |
— |
decisione 94/963/CE; |
— |
decisione 95/98/CE; |
— |
decisione 2003/467/CE; |
— |
decisione 2004/558/CE; |
— |
decisione 2008/185/CE; |
— |
decisione 2009/177/CE; |
— |
regolamento (CE) n. 616/2009; |
— |
decisione di esecuzione 2013/503/UE. |
Articolo 21
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).
(3) Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).
(4) Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977).
(5) Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19).
(6) Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).
(7) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).
(8) Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).
(9) Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).
(10) Regolamento (CE) n. 616/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, che attua la direttiva 2005/94/CE del Consiglio per quanto riguarda l’autorizzazione di compartimenti avicoli e compartimenti di altri volatili in cattività in relazione all’influenza aviaria e misure complementari di biosicurezza preventiva in detti compartimenti (GU L 181 del 14.7.2009, pag. 16).
(11) Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).
(12) Decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14).
(13) Decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione, dell’11 ottobre 2013, relativa al riconoscimento di parti dell’Unione come indenni dalla varroasi nelle api e che stabilisce le garanzie complementari richieste per gli scambi all’interno dell’Unione e per le importazioni a tutela della loro indennità da tale malattia (GU L 273 del 15.10.2013, pag. 38).
(14) Decisione 94/963/CE della Commissione, del 28 dicembre 1994, che fissa lo statuto della Finlandia quale paese che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle (GU L 371 del 31.12.1994, pag. 29).
(15) Decisione 95/98/CE della Commissione, del 13 marzo 1995, che fissa lo statuto della Svezia quale paese che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle (GU L 75 del 4.4.1995, pag. 28).
(16) Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l’approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20).
(17) Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19).
(18) Decisione 2009/177/CE della Commissione, del 31 ottobre 2008, che attua la direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda i programmi di sorveglianza e di eradicazione e lo status di «indenne da malattia» di Stati membri, zone e compartimenti (GU L 63 del 7.3.2009, pag. 15).
(19) Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345).
(20) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
ALLEGATO I
INFEZIONE DA BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS E B. SUIS
PARTE I
Status di indenne da malattia per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis
CAPITOLO 1
Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle popolazioni di bovini
Stato membro (*1) |
Territorio |
Belgio |
Intero territorio |
Cechia |
Intero territorio |
Danimarca |
Intero territorio |
Germania |
Intero territorio |
Estonia |
Intero territorio |
Irlanda |
Intero territorio |
Spagna |
Comunidad Autónoma de Andalucía Comunidad Autónoma de Aragón Comunidad Autónoma de Asturias Comunidad Autónoma de Islas Baleares Comunidad Autónoma de Canarias Comunidad Autónoma de Cantabria Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha Comunidad Autónoma de Castilla y León Comunidad Autónoma de Cataluña Comunidad Autónoma de Extremadura: provincia de Badajoz Comunidad Autónoma de Galicia Comunidad Autónoma de La Rioja Comunidad Autónoma de Madrid Comunidad Autónoma de Murcia Comunidad Autónoma de Navarra Comunidad Autónoma de País Vasco Comunidad Autónoma de Valencia |
Francia |
Intero territorio |
Italia |
Regione Abruzzo: provincia di Pescara Regione Campania: province di Avellino, Benevento, Napoli Regione Emilia-Romagna Regione Friuli Venezia Giulia Regione Lazio Regione Liguria Regione Lombardia Regione Marche Regione Molise: provincia di Campobasso Regione Piemonte Regione Puglia: province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce Regione Sardegna Regione Toscana Regione Trentino - Alto Adige Regione Umbria Regione Valle d’Aosta Regione Veneto |
Cipro |
Intero territorio |
Lettonia |
Intero territorio |
Lituania |
Intero territorio |
Lussemburgo |
Intero territorio |
Malta |
Intero territorio |
Paesi Bassi |
Intero territorio |
Austria |
Intero territorio |
Polonia |
Intero territorio |
Portogallo |
Região Algarve: all distritos Região Autónoma dos Açores: Ilhas de Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, Santa Maria Região Centro: distritos Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo Branco |
Romania |
Intero territorio |
Slovenia |
Intero territorio |
Slovacchia |
Intero territorio |
Finlandia |
Intero territorio |
Svezia |
Intero territorio |
Regno Unito (Irlanda del Nord) |
Irlanda del Nord |
CAPITOLO 2
Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle popolazioni di ovini e caprini
Stato membro (*2) |
Territorio |
Belgio |
Intero territorio |
Cechia |
Intero territorio |
Danimarca |
Intero territorio |
Germania |
Intero territorio |
Estonia |
Intero territorio |
Irlanda |
Intero territorio |
Spagna |
Intero territorio |
Francia |
Région Auvergne et Rhône-Alpes Région Bourgogne-Franche-Comté Région Bretagne Région Centre-Val de Loire Région Corse Région Grande Est Région Hauts-de-France Région Ile-de-France Région Normandie Région Nouvelle-Aquitaine Région Occitanie Région Pays de la Loire Région Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Italia |
Regione Abruzzo Regione Calabria: province di Catanzaro, Cosenza Regione Campania: provincia di Benevento Regione Emilia-Romagna Regione Friuli Venezia Giulia Regione Lazio Regione Liguria Regione Lombardia Regione Marche Regione Molise Regione Piemonte Regione Puglia: province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi e Taranto Regione Sardegna Regione Toscana Regione Trentino - Alto Adige Regione Umbria Regione Valle d’Aosta Regione Veneto |
Cipro |
Intero territorio |
Lettonia |
Intero territorio |
Lituania |
Intero territorio |
Lussemburgo |
Intero territorio |
Ungheria |
Intero territorio |
Paesi Bassi |
Intero territorio |
Austria |
Intero territorio |
Polonia |
Intero territorio |
Portogallo |
Região Autónoma dos Açores |
Romania |
Intero territorio |
Slovenia |
Intero territorio |
Slovacchia |
Intero territorio |
Finlandia |
Intero territorio |
Svezia |
Intero territorio |
Regno Unito (Irlanda del Nord) |
Irlanda del Nord |
PARTE II
Stati membri o loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis
Attualmente nessuno.
(*1) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
(*2) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
ALLEGATO II
INFEZIONE DA COMPLESSO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (M. BOVIS, M. CAPRAE E M TUBERCULOSIS) (MTBC)
PARTE I
Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da MTBC
Stato membro |
Territorio |
Belgio |
Intero territorio |
Cechia |
Intero territorio |
Danimarca |
Intero territorio |
Germania |
Intero territorio |
Estonia |
Intero territorio |
Spagna |
Comunidad Autónoma de Canarias Comunidad Autónoma de Galicia: provincia de Pontevedra |
Francia |
Intero territorio |
Italia |
Regione Abruzzo: provincia di Pescara Regione Basilicata: provincia di Matera Regione Emilia-Romagna Regione Friuli Venezia Giulia Regione Lazio: province di Frosinone, Rieti, Viterbo Regione Liguria Regione Lombardia Regione Marche: province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro-Urbino Regione Molise Regione Piemonte Regione Sardegna: città metropolitana di Cagliari, provincia di Oristano, provincia della Sardegna del Sud Regione Toscana Regione Trentino - Alto Adige Regione Umbria Regione Valle d’Aosta Regione Veneto |
Lettonia |
Intero territorio |
Lituania |
Intero territorio |
Lussemburgo |
Intero territorio |
Ungheria |
Intero territorio |
Paesi Bassi |
Intero territorio |
Austria |
Intero territorio |
Polonia |
Intero territorio |
Portogallo |
Região Algarve: all distritos Região Autónoma dos Açores except Ilha de São Miguel |
Slovenia |
Intero territorio |
Slovacchia |
Intero territorio |
Finlandia |
Intero territorio |
Svezia |
Intero territorio |
PARTE II
Stati membri o loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da MTBC
Attualmente nessuno.
ALLEGATO III
INFEZIONE DA VIRUS DELLA RABBIA (RABV)
PARTE I
Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da RABV
Stato membro (*1) |
Territorio |
Belgio |
Intero territorio |
Bulgaria |
Intero territorio |
Cechia |
Intero territorio |
Danimarca |
Intero territorio |
Germania |
Intero territorio |
Estonia |
Intero territorio |
Irlanda |
Intero territorio |
Grecia |
Intero territorio |
Spagna |
Intero territorio peninsulare Comunidad Autónoma de Islas Baleares Comunidad Autónoma de Canarias |
Francia |
Région Auvergne et Rhône-Alpes Région Bourgogne-Franche-Comté Région Bretagne Région Centre-Val de Loire Région Corse Région Grande Est Région Hauts-de-France Région Ile-de-France Région Normandie Région Nouvelle-Aquitaine Région Occitanie Région Pays de la Loire Région Provence-Alpes-Côte d’Azur Région Guadeloupe Région La Réunion Région Martinique Région Mayotte |
Croazia |
Intero territorio |
Italia |
Intero territorio |
Cipro |
Intero territorio |
Lettonia |
Intero territorio |
Lituania |
Intero territorio |
Lussemburgo |
Intero territorio |
Ungheria |
Intero territorio |
Malta |
Intero territorio |
Paesi Bassi |
Intero territorio |
Austria |
Intero territorio |
Polonia |
Voivodato Dolnośląskie: tutte le powiaty Voivodato Kujawsko-pomorskie: tutte le powiaty Voivodato Lubelskie: le powiaty seguenti: Lubartowski, Lubelski, m. Lublin, Łęczyński, Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski, Radzyński, Rycki, Świdnicki Voivodato Lubuskie: tutte le powiaty Voivodato Łódzkie: tutte le powiaty Voivodato Małopolskie: tutte le powiaty Voivodato Mazowieckie: le powiaty seguenti: Ciechanowski, Gostyniński, Lipski, Makowski, Mławski, Ostrołęcki, m. Ostrołęka, Płocki, m. Płock, Płoński, Przasnyski, Przysuski, Radomski, m.Radom, Sierpecki, Sochaczewski, Szydłowiecki, Zwoleński, Żuromiński, Żyrardowski Voivodato Opolskie: tutte le powiaty Voivodato Podlaskie: tutte le powiaty Voivodato Pomorskie: tutte le powiaty Voivodato Śląskie: tutte le powiaty Voivodato Świętokrzyskie: tutte le powiaty Voivodato Warmińsko-mazurskie: tutte le powiaty Voivodato Wielkopolskie: tutte le powiaty Voivodato Zachodniopomorskie: tutte le powiaty. |
Portogallo |
Intero territorio |
Slovenia |
Intero territorio |
Slovacchia |
Intero territorio |
Finlandia |
Intero territorio |
Svezia |
Intero territorio |
Regno Unito (Irlanda del Nord) |
Irlanda del Nord |
PARTE II
Stati membri o loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da RABV
Attualmente nessuno.
(*1) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.PARTE II
ALLEGATO IV
Leucosi bovina enzootica (LEB)
PARTE I
Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per la LEB
Stato membro (*1) |
Territorio |
Belgio |
Intero territorio |
Cechia |
Intero territorio |
Danimarca |
Intero territorio |
Germania |
Intero territorio |
Estonia |
Intero territorio |
Irlanda |
Intero territorio |
Spagna |
Intero territorio |
Francia |
Région Auvergne et Rhône-Alpes Région Bourgogne-Franche-Comté Région Bretagne Région Centre-Val de Loire Région Corse Région Grande Est Région Hauts-de-France Région Ile-de-France Région Normandie Région Nouvelle-Aquitaine Région Occitanie Région Pays de la Loire Région Provence-Alpes-Côte d’Azur Région Guadeloupe Région Guyane Région Martinique Région Mayotte |
Italia |
Intero territorio |
Cipro |
Intero territorio |
Lettonia |
Intero territorio |
Lituania |
Intero territorio |
Lussemburgo |
Intero territorio |
Paesi Bassi |
Intero territorio |
Austria |
Intero territorio |
Polonia |
Intero territorio |
Portogallo |
Região Algarve: all distritos Região Alentejo: all distritos Região Centro: all distritos Região Lisboa e Vale do Tejo: all distritos Região Norte: distritos: Braga, Bragança, Viana do Castelo, Vila Real Região Autónoma dos Açores |
Slovenia |
Intero territorio |
Slovacchia |
Intero territorio |
Finlandia |
Intero territorio |
Svezia |
Intero territorio |
Regno Unito (Irlanda del Nord) |
Irlanda del Nord |
PARTE II
Stati membri o loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per la LEB
Attualmente nessuno.
(*1) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
ALLEGATO V
RINOTRACHEITE INFETTIVA BOVINA/VULVOVAGINITE PUSTOLOSA INFETTIVA (IBR/IPV)
PARTE I
Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’IBR/IPV
Stato membro |
Territorio |
Cechia |
Intero territorio |
Danimarca |
Intero territorio |
Germania |
Intero territorio |
Italia |
Regione Valle d’Aosta Regione Trentino - Alto Adige: provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige |
Austria |
Intero territorio |
Finlandia |
Intero territorio |
Svezia |
Intero territorio |
PARTE II
Stati membri o loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’IBR/IPV
Stato membro |
Territorio |
Data di approvazione iniziale di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 |
Belgio |
Intero territorio |
21 aprile 2021 |
Francia |
Région Auvergne et Rhône-Alpes Région Bourgogne-Franche-Comté Région Bretagne Région Centre-Val de Loire Région Grande Est Région Hauts-de-France Région Ile-de-France Région Normandie Région Nouvelle-Aquitaine Région Occitanie Région Pays de la Loire Région Provence-Alpes-Côte d’Azur |
21 aprile 2021 |
Italia |
Regione Friuli-Venezia Giulia Regione Trentino - Alto Adige: provincia autonoma di Trento |
21 aprile 2021 |
Lussemburgo |
Intero territorio |
21 aprile 2021 |
ALLEGATO VI
VIRUS DELLA MALATTIA DI AUJESZKY (ADV)
PARTE I
Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da ADV
Stato membro (*1) |
Territorio |
Belgio |
Intero territorio |
Cechia |
Intero territorio |
Danimarca |
Intero territorio |
Germania |
Intero territorio |
Estonia |
Intero territorio |
Irlanda |
Intero territorio |
Francia |
I dipartimenti di Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines |
Italia |
Regione Friuli - Venezia Giulia Regione Trentino - Alto Adige: provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige |
Cipro |
Intero territorio |
Lussemburgo |
Intero territorio |
Ungheria |
Intero territorio |
Paesi Bassi |
Intero territorio |
Austria |
Intero territorio |
Polonia |
Voivodato Podlaskie: le powiaty seguenti: Augustowski, Białostocki, Białystok, Bielski, Hajnowski, Moniecki, Sejneński, Siemiatycki, Sokólski, Suwalski, Suwałki |
Slovenia |
Intero territorio |
Slovacchia |
Intero territorio |
Finlandia |
Intero territorio |
Svezia |
Intero territorio |
Regno Unito (Irlanda del Nord) |
Irlanda del Nord |
PARTE II
Stati membri o loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da ADV
Stato membro: |
Territorio |
Data di approvazione iniziale di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 |
Spagna |
Intero territorio |
21 aprile 2021 |
Italia |
Regione Abruzzo Regione Puglia Regione Basilicata Regione Calabria Regione Campania Regione Emilia-Romagna Regione Lazio Regione Liguria Regione Lombardia Regione Marche Regione Molise Regione Piemonte Regione Sicilia Regione Trentino - Alto Adige: provincia autonoma di Trento Regione Toscana Regione Valle d’Aosta Regione Umbria Regione Veneto |
21 aprile 2021 |
Lituania |
Intero territorio |
21 aprile 2021 |
Polonia |
Voivodato Dolnośląskie: tutte le powiaty Voivodato Kujawsko-Pomorskie: tutte le powiaty Voivodato Lubelskie: tutte le powiaty Voivodato Lubuskie: tutte le powiaty Voivodato Lódzkie: tutte le powiaty Voivodato Małopolskie: tutte le powiaty Voivodato Mazowieckie: tutte le powiaty Voivodato Opolskie: tutte le powiaty Voivodato Podkarpackie: tutte le powiaty Voivodato Podlaskie: le powiaty seguenti: Grajewski, Kolneński, Łomżyński, Łomża, Wysokomazowiecki, Zambrowski Voivodato Pomorskie: tutte le powiaty Voivodato Sląskie: tutte le powiaty Voivodato Swiętokrzyskie: tutte le powiaty Voivodato Warmińsko-mazurskie: tutte le powiaty Voivodato Wielkopolskie: tutte le powiaty Voivodato Zachodniopomorskie: tutte le powiaty |
21 aprile 2021 |
Portogallo |
Intero territorio peninsulare |
21 aprile 2021 |
(*1) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
ALLEGATO VII
DIARREA VIRALE BOVINA (BVD)
PARTE I
Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per la BVD
Attualmente nessuno.
PARTE II
Stati membri o loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per la BVD
Attualmente nessuno.
ALLEGATO VIII
INFEZIONE DA VIRUS DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BTV)
PARTE I
Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da BTV
Stato membro (*1) |
Territorio |
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Cechia |
Intero territorio |
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Danimarca |
Intero territorio |
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Germania |
Bundesland Bayern:
Bundesland Berlin Bundesland Brandenburg Bundesland Bremen Bundesland Hamburg Bundesland Hessen:
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern Bundesland Niedersachsen Bundesland Nordrhein-Westfalen:
Bundesland Sachsen Bundesland Sachsen-Anhalt Bundesland Schleswig-Holstein Bundesland Thüringen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia |
Intero territorio |
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Irlanda |
Intero territorio |
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Spagna |
Comunidad Autónoma de Andalucía: provincia di Almería provincia di Cordoba, le regioni seguenti: Baena, Guadajoz y Campiña Este, Hinojosa del Duque (Pedroches II), Lucena (Subbética), Montilla (Campiña Sur), Montoro (Alto del Guadalquivir), Peñarroya-Pueblonuevo (Valle del Guadiato), Pozoblanco (Pedroches I), Villanueva de Córdoba (Pedroches III) provincia di Granada, le regioni seguenti: Alhama de Granada (Alhama/Temple), Baza (Altiplanicie Sur), Guadix (Hoya-Altiplanicie de Guadix), Huescar (Altiplanicie Norte), Iznalloz (Montes Orientales), Loja (Vega/Montes Occ.), Orgiva (Alpujarra/Valle de Lecrin), Santa Fe (Vega de Granada) provincia di Huelva, le regioni seguenti: Aracena (Sierra Oriental) e Cortegana (Sierra Occidental) provincia di Jaén provincia di Siviglia, le regioni seguenti: Cazalla de la Sierra (Sierra Norte) Comunidad Autonoma de Aragón provincia di Huesca, le regioni seguenti: Binéfar, Fraga, Grañén, Monzón, Sariñena, Tamarite de Litera e Bujaraloz; i seguenti comuni di Ayerbe: Agüero, Ayerbe, Biscarrués, Loarre, Loscorrales, Lupiñén-Ortilla e La Sotonera; i seguenti comuni di Barbastro: Azara, Azlor, Barbastro, Barbuñales, Berbegal, Castejón del Puente, Castillazuelo, Estada, Estadilla, El Grado, Hoz y Costean, Ilche, Laluenga, Laperdiguera, Lascellas-Ponzano, Olvena, Peralta de Alcofea, Peraltilla, Pozán de Vero, Salas Altas, Salas Bajas, Santa María de Dulcis e Torres de Alcanadre; i seguenti comuni di Castejón de Sos: Benasque, Bisauri, Bonansa, Laspaúles e Montanuy; i seguenti comuni di Graus: Arén, Benabarre, Beranuy, Capella, Castigaleu, Estopiñán del Castillo, Graus, Isábena, Lascuarre, Monesma y Cajigar, Perarrúa, La Puebla de Castro, Puente de Montañana, Santaliestra y San Quílez, Secastilla, Sopeira, Tolva, Torre La Ribera, Valle de Lierp e Viacamp y Litera; i seguenti comuni di Huesca: Albero Alto, Alcalá de Gurrea, Alcalá del Obispo, Alerre, Almudévar, Angüés, Antillón, Argavieso, Banastás, Blecua y Torres, Chimillas, Gurrea de Gállego, Huesca, Monflorite-Lascasas, Novales, Pertusa, Piracés, Quicena, Salillas, Sesa, Tierz, Tramaced e Vicién provincia di Teruel provincia di Saragozza, le regioni seguenti: Alagón, La Almunia de Doña Godina, Ariza, Belchite, Borja, Bujaraloz, Calatayud, Cariñena, Caspe, Daroca, Ejea de los caballeros, Épila, Fraga, Illueca, Quinto, Sos del Rey Católico, Tarazona, Tauste, Zaragoza e Zuera; i seguenti comuni della regione di Ayerbe: Murillo de Gállego and Santa Eulalia de Gállego Comunidad Autónoma de Asturias Comunidad Autónoma de Islas Baleares Comunidad Autónoma de Canarias Comunidad Autónoma de Cantabria; Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha Comunidad Autónoma de Castilla y León Comunidad Autónoma de Cataluña Comunidad Autónoma de Extremadura Comunidad Autónoma de Galicia Comunidad Autónoma de La Rioja Comunidad Autónoma de Madrid Comunidad Autónoma de Murcia Comunidad Autónoma de Navarra, le regioni seguenti: Tafalla e Tudela; i seguenti comuni della regione di Estella: Abáigar, Aberin, Aguilar de Codés, Allo, Ancín/Antzin, Aras, Los Arcos, Arellano, Armañanzas, Arróniz, Ayegui/Aiegi, Azuelo, Barbarin, Bargota, El Busto, Cabredo, Desojo, Dicastillo, Espronceda, Estella-Lizarra, Etayo, Genevilla, Igúzquiza, Lana, Lapoblación, Lazagurría, Legaria, Lerín, Luquin, Marañón, Mendavia, Mendaza, Metauten, Mirafuentes, Morentín, Mues, Murieta, Nazar, Oco, Olejua, Oteiza, Piedramillera, Sansol, Sesma, Sorlada, Torralba del Río, Torres del Río, Viana, Villamayor de Monjardín, Villatuerta e Zuñiga; i seguenti comuni della regione di Sangüesa: Aibar/Oibar, Cáseda, Eslava, Ezprogui, Gallipienzo/Galipentzu, Javier, Leache/Leatxe, Lerga, Liédena, Petilla de Aragón, Sada, Sangüesa/Zangoza e Yesa. Comunidad Autónoma de País Vasco provincia di Álava, le regioni seguenti: Agurain/Salvatierra, Alegría-Dulantzi, Amurrio, Añana, Armiñón, Arraia-Maeztu, Arratzua-Ubarrundia, Artziniega, Asparrena, Ayala/Aiara, Baños de Ebro/Mañueta, Barrundia, Berantevilla, Bernedo, Campezo/Kanpezu, Elburgo/Burgelu, Elciego, Elvillar/Bilar, Erriberabeitia, Erriberagoitia/Ribera Alta, Harana/Valle de Arana, Iruña Oka/Iruña de Oca, Iruraiz-Gauna, Kripan, Kuartango, Labastida/Bastida, Lagrán, Laguardia, Lanciego/Lantziego, Lantarón, Lapuebla de Labarca, Laudio/Llodio, Legutio, Leza, Moreda de Álava/Moreda Araba, Navaridas, Okondo, Oyón-Oion, Peñacerrada-Urizaharra, Samaniego, San Millán/Donemiliaga, Urkabustaiz, Valdegovia/Gaubea, Villabuena de Álava/Eskuernaga, Vitoria-Gasteiz, Yécora/Iekora, Zalduondo, Zambrana, Zigoitia e Zuia. Comunidad Autónoma de Valencia |
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Italia |
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige Regione Valle d’Aosta |
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Lettonia |
Intero territorio |
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Ungheria |
Intero territorio |
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Paesi Bassi |
Intero territorio |
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Austria |
Intero territorio |
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Polonia |
Intero territorio |
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Slovenia |
Intero territorio |
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Slovacchia |
Intero territorio |
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Finlandia |
Intero territorio |
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Svezia |
Intero territorio |
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Regno Unito (Irlanda del Nord) |
Irlanda del Nord |
PARTE II
Stati membri o loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da BTV
Attualmente nessuno.
(*1) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
ALLEGATO IX
INFESTAZIONE DA VARROA SPP.
Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’infestazione da Varroa spp.
Stato membro: |
Territorio |
Portogallo |
Isola di Corvo Isola di Graciosa Isola di São Jorge Isola di Santa Maria Isola di São Miguel Isola di Terceira |
Finlandia |
Isole Åland |
ALLEGATO X
INFEZIONE DA VIRUS DELLA MALATTIA DI NEWCASTLE
Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione
Stato membro |
Territorio |
Finlandia |
Intero territorio |
Svezia |
Intero territorio |
ALLEGATO XI
INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITÀ (HPAI)
Compartimenti indenni da HPAI
Stato membro |
Nome |
Francia |
Compartimento ISA Bretagne comprendente gli stabilimenti con i codici EDE 22080055, 22277180, 22203429, 22059174 e 22295000. Compartimento SASSO Sabres comprendente lo stabilimento con il codice EDE 40246082. Compartimento SASSO Soulitré comprendente lo stabilimento con il codice EDE 72341105. |
Paesi Bassi |
Verbeek’s poultry international B.V con numero di riconoscimento 1122. Institut de selection animale B.V con numero di riconoscimento 2338. Cobb Europe B.V. con numero di riconoscimento 2951. |
ALLEGATO XII
SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (SEV)
PARTE I
Stati membri in cui l’intero territorio ha lo status di indenne da malattia per la SEV;
zone o compartimenti degli Stati membri in cui oltre il 75 % del territorio dello Stato membro ha lo status di indenne da malattia per la SEV; e
zone o compartimenti degli Stati membri aventi lo status di indenne da malattia per la SEV in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo
Stato membro (*1) |
Territorio |
Danimarca |
Intero territorio continentale |
Irlanda |
Intero territorio |
Cipro |
Intero territorio continentale |
Finlandia |
Intero territorio, ad eccezione della provincia di Åland |
Svezia |
Intero territorio |
Regno Unito (Irlanda del Nord) |
Irlanda del Nord |
PARTE II
Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per la SEV che contempla l’intero territorio;
zone o compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per la SEV che contempla oltre il 75 % del territorio dello Stato membro; e
zone e compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per la SEV in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo
Stato membro |
Territorio |
Data di approvazione iniziale di cui all’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689. |
Estonia |
Intero territorio |
21 aprile 2021 |
(*1) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
ALLEGATO XIII
NECROSI EMATOPOIETICA INFETTIVA (NEI)
PARTE I
Stati membri in cui l’intero territorio ha lo status di indenne da malattia per la NEI;
zone o compartimenti degli Stati membri in cui oltre il 75 % del territorio dello Stato membro ha lo status di indenne da malattia per la NEI; e
zone o compartimenti degli Stati membri aventi lo status di indenne da malattia per la NEI in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo
Stato membro (*1) |
Territorio |
Danimarca |
Intero territorio |
Irlanda |
Intero territorio |
Cipro |
Intero territorio continentale |
Finlandia |
Intero territorio, ad eccezione del compartimento costiero di Ii, Kuivaniemi, e dei bacini idrografici seguenti: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 zona di Saarijärvi e 4.41 zona di Pielinen |
Svezia |
Intero territorio |
Regno Unito (Irlanda del Nord) |
Irlanda del Nord |
PARTE II
Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per la NEI che contempla l’intero territorio;
zone o compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per la NEI che contempla oltre il 75 % del territorio dello Stato membro; e
zone e compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per la NEI in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo
Stato membro |
Territorio |
Data di approvazione iniziale di cui all’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689. |
Estonia |
Intero territorio |
21 aprile 2021 |
(*1) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
ALLEGATO XIV
INFEZIONE DA VIRUS DELL’ANEMIA INFETTIVA DEL SALMONE CON DELEZIONE NELLA REGIONE ALTAMENTE POLIMORFICA (ISAV CON DELEZIONE A LIVELLO DI HPR)
PARTE I
Stati membri in cui l’intero territorio ha lo status di indenne da malattia per l’infezione da ISAV con delezione a livello di HPR;
zone o compartimenti degli Stati membri in cui oltre il 75 % del territorio dello Stato membro ha lo status di indenne da malattia per l’infezione da ISAV con delezione a livello di HPR; e
zone o compartimenti degli Stati membri aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da ISAV con delezione a livello di HPR in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo
Stato membro (*1) |
Territorio |
Belgio |
Intero territorio |
Bulgaria |
Intero territorio |
Cechia |
Intero territorio |
Danimarca |
Intero territorio |
Germania |
Intero territorio |
Estonia |
Intero territorio |
Irlanda |
Intero territorio |
Grecia |
Intero territorio |
Spagna |
Intero territorio |
Francia |
Intero territorio |
Croazia |
Intero territorio |
Italia |
Intero territorio |
Cipro |
Intero territorio |
Lettonia |
Intero territorio |
Lituania |
Intero territorio |
Lussemburgo |
Intero territorio |
Ungheria |
Intero territorio |
Malta |
Intero territorio |
Paesi Bassi |
Intero territorio |
Austria |
Intero territorio |
Polonia |
Intero territorio |
Portogallo |
Intero territorio |
Romania |
Intero territorio |
Slovenia |
Intero territorio |
Slovacchia |
Intero territorio |
Finlandia |
Intero territorio |
Svezia |
Intero territorio |
Regno Unito (Irlanda del Nord) |
Irlanda del Nord |
PARTE II
Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da ISAV con delezione a livello di HPR che contempla l’intero territorio;
zone o compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da ISAV con delezione a livello di HPR che contempla oltre il 75 % del territorio dello Stato membro;
e zone e compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da ISAV con delezione a livello di HPR in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo
Attualmente nessuno.
(*1) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
ALLEGATO XV
INFEZIONE DA MARTEILIA REFRINGENS
PARTE I
Stati membri in cui l’intero territorio ha lo status di indenne da malattia per l’infezione da Marteilia refringens;
zone o compartimenti degli Stati membri in cui oltre il 75 % del territorio dello Stato membro ha lo status di indenne da malattia per l’infezione da Marteilia refringens; e
zone o compartimenti degli Stati membri aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da Marteilia refringens in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo
Stato membro (*1) |
Territorio |
Irlanda |
Intero territorio |
Regno Unito (Irlanda del Nord) |
Tutte le coste dell’Irlanda del Nord, ad eccezione di Belfast Lough e Dundrum Bay. |
PARTE II
Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da Marteilia refringens che contempla l’intero territorio;
zone o compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da Marteilia refringens che contempla oltre il 75 % del territorio dello Stato membro; e
zone e compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da Marteilia refringens in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo
Attualmente nessuno.
(*1) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
ALLEGATO XVI
INFEZIONE DA BONAMIA EXITIOSA
PARTE I
Stati membri in cui l’intero territorio ha lo status di indenne da malattia per l’infezione da Bonamia exitiosa;
zone o compartimenti degli Stati membri in cui oltre il 75 % del territorio dello Stato membro ha lo status di indenne da malattia per l’infezione da Bonamia exitiosa; e
zone o compartimenti degli Stati membri aventi lo status di indenni da infezione da Bonamia exitiosa in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo
Stato membro |
Territorio |
Estonia |
Intero territorio |
PARTE II
Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da Bonamia exitiosa che contempla l’intero territorio;
zone o compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da Bonamia exitiosa che contempla oltre il 75 % del territorio dello Stato membro; e
zone e compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da Bonamia exitiosa in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo.
Attualmente nessuno.
ALLEGATO XVII
INFEZIONE DA BONAMIA OSTREAE
PARTE I
Stati membri in cui l’intero territorio ha lo status di indenne da malattia per l’infezione da Bonamia ostreae;
zone o compartimenti degli Stati membri in cui oltre il 75 % del territorio dello Stato membro ha lo status di indenne da malattia per l’infezione da Bonamia ostreae; e
zone o compartimenti degli Stati membri aventi lo status di indenni da infezione da Bonamia ostreae in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo
Stato membro (*1) |
Territorio |
Estonia |
Intero territorio |
Irlanda |
Tutte le coste dell’Irlanda, ad eccezione di: Cork Harbour; Galway Bay; Ballinakill Harbour; Clew Bay; Achill Sound; Loughmore, Blacksod Bay; Lough Foyle; Lough Swilly; e Kilkieran Bay. |
Regno Unito (Irlanda del Nord) |
Tutte le coste dell’Irlanda del Nord, ad eccezione di: Lough Foyle e Strangford Lough. |
PARTE II
Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da Bonamia ostreae che contempla l’intero territorio;
zone o compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da Bonamia ostreae che contempla oltre il 75 % del territorio dello Stato membro; e
zone e compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da Bonamia ostreae in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo
Attualmente nessuno.
(*1) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
ALLEGATO XVIII
INFEZIONE DA VIRUS DELLA SINDROME DEI PUNTI BIANCHI (WSSV)
PARTE I
Stati membri in cui l’intero territorio ha lo status di indenne da malattia per l’infezione da WSSV;
zone o compartimenti degli Stati membri in cui oltre il 75 % del territorio dello Stato membro ha lo status di indenne da malattia per l’infezione da WSSV; e
zone o compartimenti degli Stati membri aventi lo status di indenni da infezione da WSSV in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo
Attualmente nessuno.
PARTE II
Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da WSSV che contempla l’intero territorio;
zone o compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da WSSV che contempla oltre il 75 % del territorio dello Stato membro; e
zone o compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per il WSSV in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo
Attualmente nessuno.
16.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 131/120 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/621 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2021
che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza imidacloprid per quanto riguarda il suo limite massimo di residui negli alimenti di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,
visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali, formulato il 9 settembre 2020 dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui ("LMR") per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi impiegati nel settore zootecnico è stabilito in un regolamento. |
(2) |
Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2) sono indicate le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale. |
(3) |
La sostanza imidacloprid non figura in tale tabella. |
(4) |
Una domanda per la determinazione di un LMR per la sostanza imidacloprid nei salmonidi è stata presentata all'Agenzia europea per i medicinali (l’"Agenzia"). |
(5) |
Sulla scorta del parere del comitato per i medicinali veterinari l'Agenzia ha raccomandato di determinare un LMR per la sostanza imidacloprid nei salmonidi, applicabile a muscolo e pelle in proporzioni naturali. |
(6) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'Agenzia è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. |
(7) |
L'Agenzia ha ritenuto opportuno estrapolare l'LMR per la sostanza imidacloprid dai salmonidi a tutti i pesci. |
(8) |
Vista l'opinione dell'Agenzia, è opportuno stabilire l'LMR raccomandato per i pesci. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010. |
(10) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
(2) Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).
ALLEGATO
Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è inserita la voce seguente in ordine alfabetico:
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009] |
Classificazione terapeutica |
«Imidacloprid |
Imidacloprid |
Pesci |
600 μg/kg |
Muscolo e pelle in proporzioni naturali |
NESSUNA |
Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli ectoparassiti». |
16.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 131/123 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/622 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2021
che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda modelli di segnalazione uniformi, istruzioni e metodologia per la segnalazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 45 undecies, paragrafo 2, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Alle autorità di risoluzione è stato affidato il compito di fissare requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili (MREL) conformemente ai requisiti e alle procedure di cui agli articoli da 45 a 45 decies della direttiva 2014/59/UE. Per assistere l’Autorità bancaria europea (ABE) nel promuovere la convergenza in tutta l’Unione per quanto riguarda la determinazione del MREL, le autorità di risoluzione sono tenute, a norma dell’articolo 45 undecies della citata direttiva, a comunicare all’ABE, in coordinamento con le autorità competenti, il MREL da esse stabilito. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/308 della Commissione (2) specifica i formati e i modelli che le autorità di risoluzione devono utilizzare per informare l’ABE delle decisioni che stabiliscono il MREL. Dall’adozione del suddetto regolamento di esecuzione i requisiti relativi alla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione e, in particolare, le caratteristiche e le metodologie per stabilire il MREL degli enti creditizi e delle imprese di investimento di cui alla direttiva 2014/59/UE sono stati modificati e ulteriormente specificati dalla direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(3) |
Al fine di agevolare il monitoraggio da parte dell’ABE delle decisioni relative al MREL e rendere possibile una valutazione della convergenza in tutta l’Unione nella determinazione del MREL, i formati e i modelli specificati per l’individuazione e la trasmissione all’ABE delle informazioni sul MREL da parte delle autorità di risoluzione dovrebbero essere adattati in modo da riflettere le modifiche della direttiva 2014/59/UE riguardanti, in particolare, i livelli di subordinazione ai fini del MREL e il MREL applicato alle entità che non sono entità soggette a risoluzione. |
(4) |
Per quanto riguarda i gruppi soggetti al MREL su base consolidata, è necessario chiarire quale autorità di risoluzione sia tenuta a trasmettere all’ABE le informazioni sul MREL. È pertanto opportuno che le autorità di risoluzione responsabili delle filiazioni dei gruppi, in coordinamento con le autorità competenti, informino l’ABE del MREL stabilito per ciascun ente che rientra nella loro giurisdizione. Le informazioni dovrebbero comprendere il MREL stabilito sulla base di una decisione congiunta dell’autorità di risoluzione dell’entità soggetta a risoluzione, dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo, se diversa dalla prima, e dell’autorità di risoluzione responsabile della filiazione su base individuale. In assenza di una decisione congiunta, le informazioni dovrebbero comprendere anche le decisioni che stabiliscono il MREL adottate dall’autorità di risoluzione della filiazione in conformità, se del caso, della decisione che può essere adottata dall’ABE a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(5) |
Al fine di promuovere la convergenza delle prassi in materia di decisioni relative al MREL e rafforzare il monitoraggio da parte dell’ABE, è opportuno allineare i periodi di segnalazione e le date di trasmissione all’ABE, da parte delle autorità di risoluzione, delle informazioni richieste nell’ambito delle segnalazioni integrali e semplificate. |
(6) |
Per migliorare la qualità dei dati e assicurare la comparabilità, le voci indicate nei modelli di segnalazione dovrebbero essere conformi al modello unico di punti di dati, come d’uso nella segnalazione a fini di vigilanza. Il modello unico di punti di dati dovrebbe configurarsi come rappresentazione strutturale delle voci, indicare tutti i fenomeni aziendali pertinenti per la segnalazione uniforme delle decisioni relative al MREL e riportare tutte le specifiche necessarie per l’ulteriore sviluppo di soluzioni informatiche uniformi per la segnalazione. Per lo stesso motivo è opportuno che il formato per lo scambio dei dati sia stabilito nel sistema dell’ABE per le segnalazioni (EUCLID). |
(7) |
Per garantire la qualità, la coerenza e l’accuratezza dei dati oggetto di segnalazione, questi ultimi dovrebbero essere soggetti a regole comuni di convalida. |
(8) |
Data la portata delle necessarie modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/308, è opportuno, per motivi di chiarezza, trasparenza e certezza del diritto, abrogare tale regolamento di esecuzione e sostituirlo con un nuovo regolamento di esecuzione. |
(9) |
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l’ABE ha presentato alla Commissione. |
(10) |
L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Informazioni da trasmettere all’ABE
Le autorità di risoluzione, in coordinamento con le autorità competenti, trasmettono all’ABE le informazioni specificate nei modelli che figurano negli allegati I e II del presente regolamento relative alla determinazione del MREL conformemente agli articoli da 45 a 45 nonies e all’articolo 45 quaterdecies della direttiva 2014/59/UE.
Articolo 2
Obbligo di segnalazione semplificata per gli enti soggetti a deroga e per gli enti il cui importo di ricapitalizzazione è pari a zero
1. Per gli enti ai quali, a norma dell’articolo 45 septies, paragrafo 3, dell’articolo 45 septies, paragrafo 4, o dell’articolo 45 octies della direttiva 2014/59/UE, le autorità di risoluzione rinunciano ad applicare il MREL, queste ultime trasmettono all’ABE soltanto le informazioni specificate nelle colonne da 0010 a 0100 e nella colonna 0270 dell’allegato I del presente regolamento.
2. Per gli enti per i quali l’importo di ricapitalizzazione fissato a norma dell’articolo 45 quater, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE è pari a zero e per i quali non sono effettuati adeguamenti dell’importo per l’assorbimento delle perdite a norma del medesimo paragrafo, le autorità di risoluzione trasmettono all’ABE soltanto le informazioni specificate nelle colonne da 0010 a 0080 e nella colonna 0270 dell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 3
Autorità incaricata della segnalazione e informazioni da segnalare per i gruppi
Per i gruppi soggetti al MREL su base consolidata conformemente all’articolo 45 sexies, all’articolo 45 septies, paragrafo 1, terzo comma, e all’articolo 45 septies, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 sono trasmesse dalle seguenti autorità e nel seguente modo:
a) |
l’autorità di risoluzione a livello di gruppo, in coordinamento con l’autorità di vigilanza a livello di gruppo, informa l’ABE del MREL dell’impresa madre nell’Unione fissato su base consolidata; |
b) |
le autorità di risoluzione che adottano le decisioni che stabiliscono il MREL, in coordinamento con l’autorità competente, informano l’ABE del MREL da applicare alle filiazioni del gruppo che rientrano nella loro giurisdizione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata e su base individuale, a seconda dei casi. |
Articolo 4
Periodi di segnalazione e date di trasmissione
Entro il 31 maggio di ogni anno le autorità di risoluzione trasmettono le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 in relazione al MREL applicabile a decorrere dal 1o maggio dello stesso anno.
Articolo 5
Formati per lo scambio di dati e dati che accompagnano le informazioni
1. Le autorità di risoluzione presentano le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 nel formato per lo scambio di dati e conformemente alle specifiche tecniche e alle rappresentazioni del sistema dell’ABE per le segnalazioni (EUCLID).
2. Nel presentare le informazioni di cui agli articoli 1 e 2, le autorità di risoluzione rispettano le definizioni dei punti di dati del modello di punti di dati e le regole di convalida di cui all’allegato III, nonché le seguenti specifiche:
a) |
nei dati trasmessi non sono incluse le informazioni non richieste o non applicabili; |
b) |
i dati numerici sono comunicati come segue:
|
c) |
gli enti, le imprese di assicurazione e i soggetti giuridici sono identificati con l’identificativo della persona giuridica (LEI), se disponibile. |
Articolo 6
Abrogazione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/308 è abrogato.
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/308 della Commissione, del 1o marzo 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formati, i modelli e le definizioni per l’individuazione e la trasmissione di informazioni da parte delle autorità di risoluzione al fine di informare l’Autorità bancaria europea del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (GU L 60 del 2.3.2018, pag. 7).
(3) Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).
(4) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
ALLEGATO I
M 20.00 – Segnalazione delle decisioni relative al MREL |
ENTE |
||||||||||||||
CODICE DELL'ENTITÀ |
TIPO DI CODICE |
CODICE DELL'ENTITÀ SOGGETTA A RISOLUZIONE |
TIPO DI CODICE |
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO |
TIPO DI ENTE |
MREL INTERNO O ESTERNO |
SEGNALAZIONE SEMPLIFICATA |
DEROGA |
MOTIVO DELLA DEROGA |
STRATEGIA E STRUMENTI DI RISOLUZIONE |
||||
STRATEGIA DI RISOLUZIONE |
PRINCIPALE STRUMENTO DI RISOLUZIONE (STRATEGIA PRESCELTA) |
SECONDO STRUMENTO DI RISOLUZIONE (STRATEGIA PRESCELTA) |
PRINCIPALE STRUMENTO DI RISOLUZIONE (VARIANTE) |
SECONDO STRUMENTO DI RISOLUZIONE (VARIANTE) |
||||||||||
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENTE |
DATI DI BILANCIO UTILIZZATI PER CALIBRARE IL MREL |
|||||||||
REQUISITO DI FONDI PROPRI AGGIUNTIVI E REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE |
DATA DI RIFERIMENTO |
PRIMA DELLA RISOLUZIONE |
DOPO LA RISOLUZIONE |
|||||||
DATA DI RIFERIMENTO |
REQUISITO DI FONDI PROPRI AGGIUNTIVI IN % DEL TREA |
REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE |
DI CUI: RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA |
TREA |
TLOF |
TEM |
TREA |
TLOF |
TEM |
|
0160 |
0170 |
0180 |
0190 |
0200 |
0210 |
0220 |
0230 |
0240 |
0250 |
0260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DECISIONE RELATIVA AL MREL |
|||||||||||
DATA DELLA DECISIONE |
DATA DI CONFORMITÀ |
REQUISITO IN % DEL TREA |
DI CUI: PUÒ ESSERE SODDISFATTO MEDIANTE GARANZIE |
REQUISITO IN % DELLA TEM |
DI CUI: PUÒ ESSERE SODDISFATTO MEDIANTE GARANZIE |
SUBORDINAZIONE COMPLESSIVA IN % DEL TREA |
SUBORDINAZIONE COMPLESSIVA IN % DELLA TEM |
QUOTA DEBITO DI PRIMO RANGO (SENIOR) |
QUOTA DE MINIMIS |
||
REQUISITO DI SUBORDINAZIONE OBBLIGATORIO |
REQUISITO DI SUBORDINAZIONE DISCREZIONALE |
REQUISITO DI SUBORDINAZIONE OBBLIGATORIO |
REQUISITO DI SUBORDINAZIONE DISCREZIONALE |
||||||||
0270 |
0280 |
0290 |
0300 |
0310 |
0320 |
0330 |
0340 |
0350 |
0360 |
0370 |
0380 |
|
|
|
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ADEGUAMENTI |
PERIODO TRANSITORIO |
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ADEGUAMENTI PER CALIBRARE L'IMPORTO PER L'ASSORBIMENTO DELLE PERDITE |
ADEGUAMENTI PER CALIBRARE L'IMPORTO DI RICAPITALIZZAZIONE IN % DEL TREA |
ADEGUAMENTI PER CALIBRARE L'IMPORTO DI RICAPITALIZZAZIONE IN % DELLA TEM |
OBIETTIVO INTERMEDIO |
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ADEGUAMENTI DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI AGGIUNTIVI |
ADEGUAMENTI DELLA RISERVA PER LA FIDUCIA DEL MERCATO |
ADEGUAMENTI DERIVANTI DALLA VARIAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE DOPO LA RISOLUZIONE |
ADEGUAMENTI DERIVANTI DALLA VARIAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE DOPO LA RISOLUZIONE |
IN % DEL TREA |
IN % DELLA TEM |
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IN % DEL TREA |
IN % DELLA TEM |
AL RIALZO |
AL RIBASSO |
AL RIALZO |
AL RIBASSO |
AL RIALZO |
AL RIBASSO |
AL RIALZO |
AL RIBASSO |
LIVELLO DEL MREL |
SUBORDINAZIONE |
DATA DI APPLICAZIONE |
LIVELLO DEL MREL |
SUBORDINAZIONE |
DATA DI APPLICAZIONE |
0390 |
0400 |
0410 |
0420 |
0430 |
0440 |
0450 |
0460 |
0470 |
0480 |
0490 |
0500 |
0510 |
0520 |
0530 |
0540 |
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ALLEGATO II
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI SULLE DECISIONI RELATIVE AL MREL
PARTE I
ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. |
Il presente allegato contiene le istruzioni per la segnalazione a norma dell’articolo 45 undecies della direttiva 2014/59/UE sul requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) stabilito dalle autorità di risoluzione. |
2. |
Ciascuna autorità di risoluzione, in coordinamento con le autorità competenti, informa l’ABE del MREL stabilito per ciascun ente che rientra nella sua giurisdizione. Per quanto riguarda i gruppi soggetti a risoluzione, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette le informazioni pertinenti per l’impresa madre nell’Unione su base consolidata. Ciascuna autorità di risoluzione trasmette le informazioni relative al MREL stabilito in relazione ai gruppi soggetti a risoluzione e alle filiazioni. |
3. |
Per i gruppi stabiliti o aventi filiazioni all’interno dell’Unione bancaria, il Comitato di risoluzione unico riferirà in merito alle decisioni adottate in relazione a tutte le entità che rientrano nella sua giurisdizione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
4. |
Se i dati sottostanti sono espressi in una valuta diversa dall’euro, le autorità utilizzano i tassi di cambio in euro della Banca centrale europea (https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) alla data della decisione relativa al MREL e indicano tutti gli importi in euro. |
5. |
Se all’ente non si applica il MREL, ciò è indicato nella colonna 0090 e l’autorità di risoluzione può optare per la segnalazione semplificata, comunicando soltanto le informazioni nelle colonne da 0010 a 0100. Se l’ente è soggetto a un importo di ricapitalizzazione pari a zero e non sono effettuati adeguamenti dell’importo per l’assorbimento delle perdite, l’autorità di risoluzione può optare per la segnalazione semplificata e comunicare solo le informazioni nelle colonne da 0010 a 0080. |
1. Ambito di applicazione della notifica
6. |
Gli enti (comprese le imprese di investimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 23, della direttiva 2014/59/UE) e le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE che sono soggetti all’articolo 45, paragrafo 1, della medesima direttiva, ad eccezione degli istituti di credito ipotecario che si finanziano con obbligazioni garantite che sono esentati dal MREL in conformità dell’articolo 45 bis della direttiva 2014/59/UE. |
2. Ambito del consolidamento
7. |
I dati sottostanti sono comunicati su base individuale per ciascuna entità all’interno di ciascuno Stato membro o a uno dei seguenti livelli:
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3. Termine per la trasmissione delle informazioni
8. |
Le autorità di risoluzione trasmettono le informazioni relative al MREL applicabile al 1o maggio di ogni anno entro il 31 maggio dello stesso anno. |
PARTE II
ISTRUZIONI SPECIFICHE AL MODELLO
4. M 20.00 — Segnalazione delle decisioni relative al MREL
4.1. Istruzioni su colonne specifiche
Colonna |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 |
CODICE DELL’ENTITÀ Codice dell’entità per la quale è stata presa la decisione relativa al MREL. Per gli enti si tratta del codice alfanumerico a 20 cifre di identificazione della persona giuridica (LEI). Per le altre entità si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, di un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell’Unione ovvero, in sua mancanza, di un codice nazionale. Il codice è coerente con il codice indicato per lo stesso ente a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione (2). Il codice deve sempre contenere un valore. Tale codice è l’identificativo univoco dell’entità interessata per ciascuna colonna. |
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0020 |
TIPO DI CODICE L’autorità incaricata della segnalazione identifica il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «codice LEI» o «codice non-LEI». Indicare sempre il tipo di codice. |
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0030 |
CODICE DELL’ENTITÀ SOGGETTA A RISOLUZIONE Codice dell’entità soggetta a risoluzione a cui appartiene l’entità. Questo codice è lo stesso della colonna 0010 se la decisione oggetto della segnalazione è una decisione di gruppo. Per gli enti si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. Per le altre entità si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, di un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell’Unione ovvero, in sua mancanza, di un codice nazionale. Il codice è coerente con il codice indicato per lo stesso ente a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624. |
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0040 |
TIPO DI CODICE L’autorità incaricata della segnalazione identifica il tipo di codice indicato nella colonna 0030 come «codice LEI» o «codice non-LEI». Indicare sempre il tipo di codice. |
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0050 |
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO Le autorità incaricate della segnalazione comunicano il MREL in relazione a uno dei seguenti perimetri di consolidamento:
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0060 |
TIPO DI ENTE Le autorità incaricate della segnalazione indicano una tra le seguenti opzioni:
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0070 |
INTERNO O ESTERNO Le autorità incaricate della segnalazione indicano una tra le seguenti opzioni:
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0080 |
SEGNALAZIONE SEMPLIFICATA Le autorità incaricate della segnalazione indicano se è applicata la segnalazione semplificata prevista per gli enti per i quali l’importo di ricapitalizzazione è pari a zero e per i quali non è effettuato alcun adeguamento dell’importo per l’assorbimento delle perdite:
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0090 |
DEROGA Le autorità incaricate della segnalazione indicano se la deroga è stata concessa sulla base delle seguenti disposizioni della direttiva 2014/59/UE o se non è stata concessa alcuna deroga:
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0100 |
MOTIVO DELLA DEROGA Se nella colonna 0090 è stata indicata un’opzione diversa da «no», le autorità incaricate della segnalazione descrivono il motivo dell’applicazione della deroga. |
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0110-0150 |
STRATEGIA E STRUMENTI DI RISOLUZIONE |
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0110 |
STRATEGIA DI RISOLUZIONE Le autorità incaricate della segnalazione indicano una tra le seguenti opzioni:
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0120 |
PRINCIPALE STRUMENTO DI RISOLUZIONE (STRATEGIA PRESCELTA) Le autorità incaricate della segnalazione indicano una tra le seguenti opzioni:
Se nella colonna 0110 è stata indicata l’opzione «liquidazione», nella colonna 0120 va indicato «N/A». |
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00130 |
SECONDO STRUMENTO DI RISOLUZIONE (STRATEGIA PRESCELTA) Le autorità incaricate della segnalazione indicano una tra le seguenti opzioni:
Se nella colonna 0110 è stata indicata l’opzione «liquidazione» o nel caso in cui non sia stata definita alcuna strategia alternativa, in questa colonna va indicato «N/A». |
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0140 |
PRINCIPALE STRUMENTO DI RISOLUZIONE (VARIANTE) Le autorità incaricate della segnalazione indicano una tra le seguenti opzioni (se del caso):
Se nella colonna 0110 è stata indicata l’opzione «liquidazione», in questa colonna va indicato «N/A». |
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0150 |
SECONDO STRUMENTO DI RISOLUZIONE (VARIANTE) Le autorità incaricate della segnalazione indicano una tra le seguenti opzioni:
Se nella colonna 0110 è stata indicata l’opzione «liquidazione» o nel caso in cui non sia stata definita alcuna strategia alternativa, in questa colonna va indicato «N/A». |
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0160-0190 |
REQUISITO DI FONDI PROPRI AGGIUNTIVI E REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE Le informazioni sul requisito di fondi propri aggiuntivi a norma dell’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) utilizzate come dato per calibrare il MREL sono basate sull’ultimo dato disponibile relativo ai requisiti di fondi propri comunicato dall’autorità competente al momento della calibrazione del MREL. |
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0160 |
DATA DI RIFERIMENTO La data in cui l’autorità competente ha comunicato all’ente il requisito di fondi propri aggiuntivi e il requisito combinato di riserva di capitale. |
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0170 |
REQUISITO IN PERCENTUALE DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO (TREA) Requisito di fondi propri aggiuntivi a norma dell’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE utilizzato per calibrare il MREL o stimato in conformità delle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell’articolo 45 quater, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE. |
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0180 |
REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE Requisito combinato di riserva di capitale di cui all’articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE. L’importo indicato rappresenta l’importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale o stimato in conformità delle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell’articolo 45 quater, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE. |
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0190 |
DI CUI: RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA Articolo 128, punto 2, articolo 130 e articoli da 135 a 140 della direttiva 2013/36/UE. L’importo indicato rappresenta l’importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale, utilizzati per calibrare il MREL. |
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0200-0260 |
DATI DI BILANCIO UTILIZZATI PER CALIBRARE IL MREL |
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0200 |
DATA DI RIFERIMENTO Data di riferimento dei dati indicati nelle colonne da 0210 a 0260. |
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0210-0230 |
PRIMA DELLA RISOLUZIONE Dati di bilancio utilizzati per calibrare il MREL prima della risoluzione. |
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0240-0260 |
DOPO LA RISOLUZIONE Dati di bilancio utilizzati per calibrare il MREL dopo la risoluzione. |
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0210 , 0240 |
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO (TREA) Importo complessivo dell’esposizione al rischio a norma dell’articolo 45, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE e dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0220, 0250 |
TOTALE PASSIVITÀ E FONDI PROPRI (TLOF) Somma di tutte le passività e di tutti i fondi propri dell’entità segnalante. Per quanto riguarda i derivati, il valore da utilizzare è la somma delle passività nette tenendo conto delle norme in materia di compensazione prudenziale. Questa voce corrisponde alle informazioni di cui all’allegato I, modello Z 02.00, riga 0600, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624. |
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0230, 0260 |
MISURA DELL’ESPOSIZIONE COMPLESSIVA (TEM) Misura dell’esposizione complessiva a norma dell’articolo 45, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE e dell’articolo 429, paragrafo 4, e dell’articolo 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0270-0380 |
DECISIONE RELATIVA AL MREL |
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0270 |
DATA DELLA DECISIONE Data in cui l’autorità di risoluzione ha deciso in merito al MREL o ha adottato una decisione di deroga. |
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0280 |
DATA DI CONFORMITÀ Data a partire dalla quale l’ente si conforma al MREL o alla decisione di deroga. |
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0290 |
REQUISITO IN PERCENTUALE DEL TREA Le autorità incaricate della segnalazione indicano il MREL espresso in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio (TREA) calcolato conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0300 |
DI CUI: PUÒ ESSERE SODDISFATTO MEDIANTE GARANZIE La parte del requisito indicata nella colonna 0290 che, previa autorizzazione della pertinente autorità di risoluzione, può essere soddisfatta mediante la concessione di una garanzia fornita dall’entità soggetta a risoluzione a norma dell’articolo 45 septies, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE, espressa in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio (TREA) calcolato conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0310 |
REQUISITO IN PERCENTUALE DELLA TEM MREL dell’entità espresso in percentuale della misura dell’esposizione complessiva (TEM) calcolata a norma dell’articolo 429, paragrafo 4, e dell’articolo 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0320 |
DI CUI: PUÒ ESSERE SODDISFATTO MEDIANTE GARANZIE La parte del requisito indicata nella colonna 0310 che, previa autorizzazione della pertinente autorità di risoluzione, può essere soddisfatta mediante la concessione di una garanzia fornita dall’entità soggetta a risoluzione a norma dell’articolo 45 septies, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE, espressa in percentuale della misura dell’esposizione complessiva (TEM) calcolata a norma dell’articolo 429, paragrafo 4, e dell’articolo 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0330-0340 |
SUBORDINAZIONE COMPLESSIVA IN PERCENTUALE DEL TREA Le autorità incaricate della segnalazione indicano i livelli del requisito di subordinazione in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio (TREA) (100 % per il MREL interno). |
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0350-0360 |
SUBORDINAZIONE COMPLESSIVA IN PERCENTUALE DELLA TEM Le autorità incaricate della segnalazione indicano i livelli del requisito di subordinazione in percentuale della misura dell’esposizione complessiva (TEM) (100 % per il MREL interno). |
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0330, 0350 |
REQUISITO DI SUBORDINAZIONE OBBLIGATORIO Le autorità incaricate della segnalazione indicano i livelli del requisito di subordinazione in conformità dell’articolo 45 quater, paragrafi 5 e 6, e dell’articolo 45 quinquies, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, compreso qualsiasi impatto derivante dall’applicazione dell’articolo 45 ter, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE. |
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0340, 0360 |
REQUISITO DI SUBORDINAZIONE DISCREZIONALE Le autorità incaricate della segnalazione indicano i livelli del requisito di subordinazione conformemente all’articolo 45 ter, paragrafo 5 o 7, della direttiva 2014/59/UE. |
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0370 |
QUOTA DEBITO DI PRIMO RANGO (SENIOR) Per i G-SII, le autorità incaricate della segnalazione indicano la quota di passività che è consentito considerare strumenti di passività ammissibili fino a un importo complessivo che non supera il 3,5 % dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio (TREA) calcolato conformemente all’articolo 92, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
0380 |
QUOTA DE MINIMIS Per i G-SII, le autorità incaricate della segnalazione indicano la quota di passività escluse di cui all’articolo 72 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 alle quali, in caso di insolvenza, è consentito attribuire un rango pari o inferiore alle passività ammissibili dell’ente in conformità dell’articolo 72 ter, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
0390-0480 |
ADEGUAMENTI |
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0390-0400 |
ADEGUAMENTI PER CALIBRARE L’IMPORTO PER L’ASSORBIMENTO DELLE PERDITE IN PERCENTUALE DEL TREA E DELLA TEM Adeguamenti dell’importo per l’assorbimento delle perdite ai sensi dell’articolo 45 quater, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/59/UE, in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio (TREA) e della misura dell’esposizione complessiva (TEM). |
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0410-0460 |
ADEGUAMENTI PER CALIBRARE L’IMPORTO DI RICAPITALIZZAZIONE IN PERCENTUALE DEL TREA Adeguamenti dell’importo di ricapitalizzazione ai sensi dell’articolo 45 quater, paragrafo 3, primo comma, lettera a), punto ii), o dell’articolo 45 quater, paragrafo 7, primo comma, lettera a), punto ii), della direttiva 2014/59/UE, in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio (TREA). |
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0410-0420 |
ADEGUAMENTI DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI AGGIUNTIVI Qualsiasi adeguamento del requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE a norma dell’articolo 45 quater, paragrafo 3, quinto comma, lettera b), o dell’articolo 45 quater, paragrafo 7, quinto comma, lettera b), della direttiva 2014/59/UE. |
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0430-0440 |
ADEGUAMENTI RELATIVI ALLA RISERVA PER LA FIDUCIA DEL MERCATO Adeguamenti a norma dell’articolo 45 quater, paragrafo 3, sesto comma, o dell’articolo 45 quater, paragrafo 7, sesto comma, della direttiva 2014/59/UE. |
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0450-0460 |
ADEGUAMENTI DERIVANTI DALLA VARIAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE DOPO LA RISOLUZIONE Adeguamenti a norma dell’articolo 45 quater, paragrafo 3, quinto comma, lettera a), o dell’articolo 45 quater, paragrafo 7, quinto comma, lettera a), della direttiva 2014/59/UE. |
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0470-0480 |
ADEGUAMENTI PER CALIBRARE L’IMPORTO DI RICAPITALIZZAZIONE IN PERCENTUALE DELLA TEM Adeguamenti dell’importo di ricapitalizzazione derivanti dalla variazione dello stato patrimoniale dopo la risoluzione ai sensi dell’articolo 45 quater, paragrafo 3, primo comma, lettera b), punto ii), o dell’articolo 45 quater, paragrafo 7, primo comma, lettera b), punto ii), della direttiva 2014/59/UE, in percentuale della misura dell’esposizione complessiva (TEM). |
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0410 , 0430, 0450, 0470 |
AL RIALZO |
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0420, 0440, 0460, 0480 |
AL RIBASSO |
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0490-0540 |
PERIODO TRANSITORIO Le autorità incaricate della segnalazione indicano eventuali obiettivi intermedi da esse fissati per gli anni successivi alla data della segnalazione. L’obiettivo è espresso sia in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio (TREA) che in percentuale della misura dell’esposizione complessiva (TEM). |
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0490, 0520 |
LIVELLO DEL MREL Le autorità incaricate della segnalazione indicano il livello complessivo del MREL che gli enti sono tenuti a soddisfare alla data intermedia. |
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0500, 0530 |
SUBORDINAZIONE Le autorità incaricate della segnalazione indicano il livello complessivo di subordinazione che gli enti sono tenuti a soddisfare alla data intermedia. |
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0510 , 0540 |
DATA DI APPLICAZIONE Le autorità incaricate della segnalazione indicano le date dei periodi transitori nel percorso verso la conformità al MREL. |
(1) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione, del 23 ottobre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione (GU L 277 del 7.11.2018, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(4) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
ALLEGATO III
Modello unico di punti di dati e regole di convalida
PARTE PRIMA
Modello unico di punti di dati
Tutte le voci (data item) riportate negli allegati I e II devono essere trasformate in un modello unico di punti di dati affinché i sistemi informatici delle autorità di risoluzione siano uniformi.
Il modello unico di punti di dati risponde ai criteri seguenti:
a) |
fornire una rappresentazione strutturata di tutte le voci (data item) riportate negli allegati I e II; |
b) |
indicare tutti i fenomeni aziendali di cui agli allegati I e II; |
c) |
fornire un dizionario di dati che definisca le etichette di: tabella, riga, colonna, dominio, dimensione e membro; |
d) |
presentare metriche che determinino proprietà o importo dei punti di dati; |
e) |
prevedere definizioni dei punti di dati espresse come somma di caratteristiche che identificano in modo univoco il fenomeno finanziario; |
f) |
riportare tutte le specifiche tecniche necessarie allo sviluppo di soluzioni informatiche da applicare alle comunicazioni che permettano di ottenere segnalazioni sulla risoluzione uniformi. |
PARTE SECONDA
Regole di convalida
Alle voci (data item) riportate negli allegati I e II devono applicarsi regole di convalida che assicurino la qualità e la coerenza dei dati.
Le regole di convalida devono rispondere ai criteri seguenti:
a) |
stabilire il nesso logico tra punti di dati; |
b) |
prevedere filtri e condizioni preliminari che definiscano la serie di dati cui si applica la regola di convalida; |
c) |
verificare la coerenza dei dati comunicati; |
d) |
verificare l’esattezza dei dati comunicati; |
e) |
fissare i valori predefiniti applicabili nei casi in cui l’informazione non sia segnalata. |
16.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 131/137 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/623 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2021
recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 71, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. |
(2) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all’uomo. La peste suina africana rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento ed è soggetta alle norme di prevenzione e controllo delle malattie ivi stabilite. |
(3) |
Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (2), che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni elencate nel medesimo allegato. Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano tuttavia sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione nel periodo appena precedente il processo di adozione di tale atto. Sia il regolamento (UE) 2016/429 che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si applicano a decorrere dal 21 aprile 2021. |
(4) |
La situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la peste suina africana è dinamica e in costante evoluzione. Tale situazione è quindi mutata rispetto al periodo appena precedente il processo di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. L’allegato I di tale regolamento di esecuzione dovrebbe pertanto essere modificato affinché le aree ivi elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III riflettano l’attuale situazione epidemiologica di tale malattia nell’Unione. |
(5) |
Anche la decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (3) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana negli Stati membri o nelle zone elencati nel relativo allegato e si applica fino al 21 aprile 2021. L’allegato di tale decisione di esecuzione è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/544 della Commissione (4), a seguito di cambiamenti recenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia nell’Unione. L’attuale situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione trova pertanto riscontro nell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE, come modificata di recente dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/544. |
(6) |
Le zone soggette a restrizioni I, II e III elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero pertanto essere aggiornate per tenere conto delle zone attualmente elencate nell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE, come modificata di recente dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/544. Ciò è necessario anche a fini di continuità e coerenza nel momento in cui cesserà di applicarsi la decisione di esecuzione 2014/709/UE e inizierà ad applicarsi il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. |
(7) |
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbe pertanto essere modificato per tenere conto dell’attuale situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione e affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, garantendo una transizione agevole verso il nuovo quadro legislativo applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021. |
(8) |
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, e tenuto conto del fatto che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, anche le modifiche da apportare all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 mediante il presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere da tale data. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 129 del …, pag. 1).
(3) Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell’11.10.2014, pag. 63).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2021/544 della Commissione, del 25 marzo 2021, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 110 del 30.3.2021, pag. 1).
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal seguente:
«A LLEGATO I
ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI
PARTE I
1. Germania
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Germania:
Bundesland Brandenburg:
|
Bundesland Sachsen:
|
2. Estonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Estonia:
— |
Hiiu maakond. |
3. Grecia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Grecia:
— |
in the regional unit of Drama:
|
— |
in the regional unit of Xanthi:
|
— |
in the regional unit of Rodopi:
|
— |
in the regional unit of Evros:
|
— |
in the regional unit of Serres:
|
4. Lettonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lettonia:
— |
Pāvilostas novada Vērgales pagasts, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Grobiņas novada Medzes, Grobiņas un Gaviezes pagasts. Grobiņas pilsēta, |
— |
Rucavas novada Rucavas pagasts, |
— |
Nīcas novads. |
5. Lituania
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lituania:
— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos, |
— |
Palangos miesto savivaldybė. |
6. Ungheria
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Ungheria:
— |
Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe, |
— |
Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250350, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 250850, 250950, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251450, 251550, 251650, 251750, 251850, 252150 és 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
7. Polonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie łódzkim:
|
w województwie pomorskim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
w województwie zachodniopomorskim:
|
8. Slovacchia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Slovacchia:
— |
the whole district of Vranov nad Topľou, except municipalities included in part II, |
— |
the whole district of Humenné, except municipalities included in part II, |
— |
the whole district of Snina, |
— |
the whole district of Medzilaborce |
— |
the whole district of Stropkov |
— |
the whole district of Svidník, except municipalities included in part II, |
— |
the whole district of Stará Ľubovňa, except municipalities included in part II, |
— |
the whole district of whole Kežmarok, |
— |
the whole district of Poprad, |
— |
in the district of Rimavská Sobota the whole municipalities of Jesenské, Ožďany, Sútor, Rimavské Janovce, Belín, Pavlovce, Gortva, Bizovo, Čenice, Hodejovec, Blhovce, Hodejov, Čierny Potok, Gemerček, Konrádovce, Dolné Zahorany, Husiná, Rimavská Sobota, Hajnáčka, Stará Bašta, Nová Bašta, Večelkov, Studená, Tachty, |
— |
the whole district of Lučenec, except municipalities included in part II, |
— |
the whole district of Veľký Krtíš, except municipalities included in part II, |
— |
in the district of Zvolen, the whole municipality of Lešť, |
— |
the whole district of Detva, |
— |
the whole district of Brezno. |
PARTE II
1. Bulgaria
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Bulgaria:
— |
the whole region of Haskovo, |
— |
the whole region of Yambol, |
— |
the whole region of Stara Zagora, |
— |
the whole region of Pernik, |
— |
the whole region of Kyustendil, |
— |
the whole region of Plovdiv, |
— |
the whole region of Pazardzhik, |
— |
the whole region of Smolyan, |
— |
the whole region of Dobrich, |
— |
the whole region of Sofia city, |
— |
the whole region of Sofia Province, |
— |
the whole region of Blagoevgrad, |
— |
the whole region of Razgrad, |
— |
the whole region of Kardzhali, |
— |
the whole region of Burgas excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Varna excluding the areas in Part III. |
2. Germania
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Germania:
Bundesland Brandenburg:
|
Bundesland Sachsen:
|
3. Estonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Estonia:
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Lettonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lettonia:
— |
Ādažu novads, |
— |
Aizputes novada Aizputes, Cīravas un Lažas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes pilsēta, |
— |
Aglonas novads, |
— |
Aizkraukles novads, |
— |
Aknīstes novads, |
— |
Alojas novads, |
— |
Alsungas novads, |
— |
Alūksnes novads, |
— |
Amatas novads, |
— |
Apes novads, |
— |
Auces novads, |
— |
Babītes novads, |
— |
Baldones novads, |
— |
Baltinavas novads, |
— |
Balvu novads, |
— |
Bauskas novads, |
— |
Beverīnas novads, |
— |
Brocēnu novads, |
— |
Burtnieku novads, |
— |
Carnikavas novads, |
— |
Cēsu novads |
— |
Cesvaines novads, |
— |
Ciblas novads, |
— |
Dagdas novads, |
— |
Daugavpils novads, |
— |
Dobeles novads, |
— |
Dundagas novads, |
— |
Durbes novads, |
— |
Engures novads, |
— |
Ērgļu novads, |
— |
Garkalnes novads, |
— |
Grobiņas novada Bārtas pagasts, |
— |
Gulbenes novads, |
— |
Iecavas novads, |
— |
Ikšķiles novads, |
— |
Ilūkstes novads, |
— |
Inčukalna novads, |
— |
Jaunjelgavas novads, |
— |
Jaunpiebalgas novads, |
— |
Jaunpils novads, |
— |
Jēkabpils novads, |
— |
Jelgavas novads, |
— |
Kandavas novads, |
— |
Kārsavas novads, |
— |
Ķeguma novads, |
— |
Ķekavas novads, |
— |
Kocēnu novads, |
— |
Kokneses novads, |
— |
Krāslavas novads, |
— |
Krimuldas novads, |
— |
Krustpils novads, |
— |
Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Padures, Rumbas, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Turlavas, Gudenieku un Snēpeles pagasts, Kuldīgas pilsēta, |
— |
Lielvārdes novads, |
— |
Līgatnes novads, |
— |
Limbažu novads, |
— |
Līvānu novads, |
— |
Lubānas novads, |
— |
Ludzas novads, |
— |
Madonas novads, |
— |
Mālpils novads, |
— |
Mārupes novads, |
— |
Mazsalacas novads, |
— |
Mērsraga novads, |
— |
Naukšēnu novads, |
— |
Neretas novads, |
— |
Ogres novads, |
— |
Olaines novads, |
— |
Ozolnieku novads, |
— |
Pārgaujas novads, |
— |
Pāvilostas novada Sakas pagasts, Pāvilostas pilsēta, |
— |
Pļaviņu novads, |
— |
Preiļu novads, |
— |
Priekules novads, |
— |
Priekuļu novads, |
— |
Raunas novads, |
— |
republikas pilsēta Daugavpils, |
— |
republikas pilsēta Jelgava, |
— |
republikas pilsēta Jēkabpils, |
— |
republikas pilsēta Jūrmala, |
— |
republikas pilsēta Rēzekne, |
— |
republikas pilsēta Valmiera, |
— |
Rēzeknes novads, |
— |
Riebiņu novads, |
— |
Rojas novads, |
— |
Ropažu novads, |
— |
Rucavas novada Dunikas pagasts, |
— |
Rugāju novads, |
— |
Rundāles novads, |
— |
Rūjienas novads, |
— |
Salacgrīvas novads, |
— |
Salas novads, |
— |
Salaspils novads, |
— |
Saldus novads, |
— |
Saulkrastu novads, |
— |
Sējas novads, |
— |
Siguldas novads, |
— |
Skrīveru novads, |
— |
Skrundas novada Raņķu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes, |
— |
Smiltenes novads, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Strenču novads, |
— |
Talsu novads, |
— |
Tērvetes novads, |
— |
Tukuma novads, |
— |
Vaiņodes novada Vaiņodes pagasts un Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem autoceļa P116, P106, |
— |
Valkas novads, |
— |
Varakļānu novads, |
— |
Vārkavas novads, |
— |
Vecpiebalgas novads, |
— |
Vecumnieku novads, |
— |
Ventspils novads, |
— |
Viesītes novads, |
— |
Viļakas novads, |
— |
Viļānu novads, |
— |
Zilupes novads. |
5. Lituania
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lituania:
— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
— |
Alytaus rajono savivaldybė, |
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
— |
Akmenės rajono savivaldybė, |
— |
Birštono savivaldybė, |
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
— |
Druskininkų savivaldybė, |
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Raudonės, Šimkaičių, Skirsnemunės, Smalininkų, Veliuonos ir Viešvilės seniūnijos, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
— |
Kalvarijos savivaldybė, |
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Ežerėlio, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos, Užliedžių, Vilkijos, ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907, |
— |
Kazlų rūdos savivaldybė, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Gudžiūnų, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių, Surviliškio, Šėtos, Truskavos, Vilainių ir Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę ir rytus nuo kelio Nr. 229 ir Nr. 2032, |
— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos, |
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
— |
Kretingos rajono savivaldybė, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
— |
Marijampolės savivaldybė, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė, |
— |
Rietavo savivaldybė, |
— |
Prienų rajono savivaldybė, |
— |
Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų, Stalgėnų, Nausodžio, Plungės miesto, Šateikių ir Kulių seniūnijos, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Betygalos, Girkalnio, Kalnujų, Nemakščių, Pagojukų, Paliepių, Raseinių miesto, Raseinių, Šiluvos, Viduklės seniūnijos, |
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
— |
Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos, Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo ir Skuodo miesto seniūnijos, |
— |
Šakių rajono savivaldybė, |
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė, |
— |
Širvintų rajono savivaldybė, |
— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė, |
— |
Telšių rajono savivaldybė, |
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė, |
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė, |
— |
Visagino savivaldybė, |
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
6. Ungheria
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Ungheria:
— |
Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
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Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye: 251950, 252050, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe. |
7. |
Polonia |
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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w województwie podkarpackim:
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w województwie pomorskim:
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w województwie świętokrzyskim:
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w województwie lubuskim:
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w województwie dolnośląskim:
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w województwie wielkopolskim:
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w województwie łódzkim:
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w województwie zachodniopomorskim:
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8. Slovacchia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Slovacchia:
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the whole district of Gelnica, |
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the whole district of Spišská Nová Ves, |
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the whole district of Levoča, |
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in the whole district of Michalovce, |
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the whole district of Košice-okolie, |
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the whole district of Rožnava, |
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the whole city of Košice, |
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the whole district of Sobrance, |
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in the district of Vranov nad Topľou, the whole municipalities of Zámutov, Rudlov, Jusková Voľa, Banské, Cabov, Davidov, Kamenná Poruba, Vechec, Čaklov, Soľ, Komárany, Čičava, Nižný Kručov, Vranov nad Topľou, Sačurov, Sečovská Polianka, Dlhé Klčovo, Nižný Hrušov, Poša, Nižný Hrabovec, Hencovce, Kučín, Majerovce, Sedliská, Kladzany and Tovarnianska Polianka, Herrmanovce nad Topľou, Petrovce, Pavlovce, Hanušovce nad Topľou, Medzianky, Radvanovce, Babie, Vlača, Ďurďoš, Prosačov, Remeniny, Skrabské, Bystré, Petkovce, Michalok, Vyšný Žipov, Čierne nad Topľou, Zlatník, Hlinné, Jastrabie nad Topľou, Merník, Ondavské Maťašovce, Tovarné, |
— |
in the district of Humenné the whole municipalities of Hudcovce, Brekov, Jasenov, Ptičie, Chlmec, Porúbka, |
— |
the whole district of Prešov, |
— |
in the whole district of Sabinov, |
— |
in the district of Svidník, the whole municipalities of Dukovce, Želmanovce, Kuková, Kalnište, Lužany pri Ondave, Lúčka, Giraltovce, Kračúnovce, Železník, Kobylince, Mičakovce, |
— |
the whole district of Bardejov, |
— |
in the district of Stará Ľubovňa, the whole municipalities of Kyjov, Pusté Pole, Šarišské Jastrabie, Čirč, Ruská Voľa nad Popradom, Obručné, Vislanka, Ďurková, Plaveč, Ľubotín, Orlov, |
— |
the whole district of Revúca, |
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the whole district of Rimavská Sobota except municipalities included in part I, |
— |
in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities of Ľuboriečka, Muľa, Dolná Strehová, Závada, Pravica, Chrťany, Senné, Brusník, Horná Strehová, Slovenské Kľačany, Vieska, Veľký Lom, Suché Brezovo, Horné Strháre, Dolné Strháre, Modrý Kameň,Veľký Krtíš, Veľké Zlievce, Malé Zlievce, Veľké Stračiny, Malé Stračiny, Bušince, Čeláre, Gabušovce, Zombor, Olováry, Malý Krtíš, Nová Ves, |
— |
in the district of Lučenec the whole municipalities of Kalonda, Panické Dravce, Halič, Mašková, Lehôtka, Ľuboreč, Jelšovec, Veľká nad Ipľom, Trenč, Rapovce, Mučín, Lipovany, |
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the whole district of Poltár. |
PARTE III
1. Bulgaria
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Bulgaria:
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the whole region of Gabrovo, |
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the whole region of Lovech, |
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the whole region of Montana, |
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the whole region of Pleven, |
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the whole region of Ruse, |
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the whole region of Shumen, |
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the whole region of Silistra, |
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the whole region of Sliven, |
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the whole region of Targovishte, |
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the whole region of Vidin, |
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the whole region of Veliko Tarnovo, |
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the whole region of Vratza, |
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in Varna region:
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in Burgas region:
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2. Italia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Italia:
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tutto il territorio della Sardegna. |
3. Lettonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lettonia:
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Aizputes novada Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, |
— |
Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, |
— |
Skrundas novada Rudbāržu, Nīkrāces pagasts, Raņķu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasts (izņemot pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes), Skrundas pilsēta, |
— |
Vaiņodes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106. |
4. Lituania
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lituania:
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Jurbarko rajono savivaldybė: Seredžiaus ir Juodaičių seniūnijos, |
— |
Kauno rajono savivaldybė: Čekiškės seniūnija, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė: Pernaravos seniūnija ir Josvainių seniūnijos pietvakarinė dalis tarp kelio Nr. 229 ir Nr. 2032, |
— |
Plungės rajono savivaldybė: Alsėdžių, Babrungo, Paukštakių, Platelių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos ir Ariogalos miesto seniūnijos, |
— |
Skuodo rajono savivaldybės: Barstyčių, Notėnų ir Šačių seniūnijos. |
5. Polonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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w województwie podkarpackim:
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w województwie lubuskim:
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w województwie wielkopolskim:
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w województwie dolnośląskim:
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w województwie świętokrzyskim:
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6. Romania
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Romania:
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Zona orașului București, |
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Județul Constanța, |
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Județul Satu Mare, |
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Județul Tulcea, |
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Județul Bacău, |
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Județul Bihor, |
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Județul Bistrița Năsăud, |
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Județul Brăila, |
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Județul Buzău, |
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Județul Călărași, |
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Județul Dâmbovița, |
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Județul Galați, |
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Județul Giurgiu, |
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Județul Ialomița, |
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Județul Ilfov, |
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Județul Prahova, |
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Județul Sălaj, |
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Județul Suceava |
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Județul Vaslui, |
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Județul Vrancea, |
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Județul Teleorman, |
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Judeţul Mehedinţi, |
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Județul Gorj, |
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Județul Argeș, |
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Judeţul Olt, |
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Judeţul Dolj, |
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Județul Arad, |
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Județul Timiș, |
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Județul Covasna, |
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Județul Brașov, |
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Județul Botoșani, |
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Județul Vâlcea, |
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Județul Iași, |
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Județul Hunedoara, |
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Județul Alba, |
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Județul Sibiu, |
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Județul Caraș-Severin, |
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Județul Neamț, |
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Județul Harghita, |
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Județul Mureș, |
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Județul Cluj, |
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Județul Maramureş. |
7. Slovacchia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Slovacchia:
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the whole district of Trebišov. |
DECISIONI
16.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 131/168 |
DECISIONE (UE) 2021/624 DEL CONSIGLIO
del 12 aprile 2021
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato congiunto istituito dalla convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa ad un regime comune di transito con riguardo alle modifiche delle appendici I e III di tale convenzione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
La convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa ad un regime comune di transito (1) («convenzione») è stata conclusa il 20 maggio 1987 ed è entrata in vigore il 1o gennaio 1988. |
(2) |
A norma dell’articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione, il comitato congiunto istituito dalla convenzione adotta, mediante decisione, modifiche delle appendici della convenzione. |
(3) |
All’inizio del 2021 il comitato congiunto deve adottare una decisione sulle modifiche delle appendici I e III della convenzione. |
(4) |
L’articolo 311 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (2) («regolamento di esecuzione»), relativo alla richiesta di trasferimento del recupero dell’obbligazione doganale, è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1394 della Commissione (3). È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 50 dell’appendice I della convenzione, che riprende l’articolo 311 del regolamento di esecuzione. |
(5) |
L’allegato 72-04 del regolamento di esecuzione, relativo alla procedura di continuità operativa per il transito unionale, è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/893 della Commissione (4). La validità dei certificati di garanzia globale e dei certificati di esonero dalla garanzia su supporto cartaceo è stata prorogata per consentire una maggiore flessibilità nella procedura di continuità operativa nel transito e ridurre le formalità e i costi sostenuti dalle autorità doganali,. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’appendice I, articolo 79, e l’appendice I, allegato II, capo III, punto 19.3, della convenzione, che riprendono l’allegato 72-04, parte I, capo III, punto 19.3, del regolamento di esecuzione. |
(6) |
Quando il codice doganale dell’Unione cesserà di applicarsi al e nel Regno Unito, ad eccezione dell’Irlanda del Nord, il Regno Unito aderirà alla convenzione quale parte contraente distinta (5) e si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, che forma parte integrante dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (6). La convenzione contiene riferimenti ai nomi degli Stati membri dell’Unione europea e dei paesi di transito comune e ai codici paese corrispondenti. È pertanto necessario modificare l’appendice III della convenzione per precisare che il Regno Unito è un paese di transito comune e che il codice doganale dell’Unione, in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative alla garanzia, si applica in Irlanda del Nord. |
(7) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato congiunto con riguardo alle modifiche delle appendici I e III della convenzione poiché tali modifiche saranno vincolanti per l’Unione. |
(8) |
È pertanto opportuno che la posizione dell’Unione in sede di comitato congiunto si basi sul progetto di decisione del comitato congiunto, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato congiunto in occasione della sua 33a riunione o in una riunione successiva, o mediante procedura scritta, con riguardo alle modifiche delle appendici I e III della convenzione, si basa sul progetto di decisione del comitato congiunto (7).
I rappresentanti dell’Unione nel comitato congiunto possono concordare modifiche minori del progetto di decisione del comitato congiunto senza che sia necessaria un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(1) GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1394 della Commissione, del 10 settembre 2019, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda talune norme relative alla sorveglianza per l’immissione in libera pratica e l’uscita dal territorio doganale dell’Unione (GU L 234 dell’11.9.2019, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/893 della Commissione, del 29 giugno 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 206 del 30.6.2020, pag. 8).
(5) Decisione n. 1/2018 del Comitato Congiunto UE-PTC, del 4 dicembre 2018, riguardo all’invito al Regno Unito ad aderire alla convenzione relativa ad un regime comune di transito [2018/1987] (GU L 317 del 14.12.2018, pag. 47).
(6) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.
(7) Cfr. documento ST 6126/21 suhttp://register.consilium.europa.eu.
16.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 131/170 |
DECISIONE (UE, Euratom) 2021/625 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2021
relativa all'istituzione della rete di operatori principali e alla definizione dei criteri di idoneità per i mandati di capofila e capofila associato per operazioni sindacate ai fini delle attività di assunzione di prestiti da parte della Commissione per conto dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Per contribuire a far fronte alle conseguenze economiche e sociali della crisi COVID-19, la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 (2) ha conferito alla Commissione il potere di contrarre sui mercati dei capitali prestiti per conto dell'Unione per un importo massimo di 750 000 milioni di EUR a prezzi 2018. Conformemente al regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (3) tali prestiti sono destinati a finanziare la ripresa dopo la crisi COVID-19. L'Unione fornirà sostegno finanziario rimborsabile e non rimborsabile nell'ambito di diversi programmi e, in particolare, sosterrà gli investimenti pubblici e le riforme nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(2) |
La Commissione è già autorizzata ad agire in qualità di mutuatario per conto dell'Unione sui mercati dei capitali allo scopo di finanziare prestiti per l'assistenza finanziaria concessa a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio (5), del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (6) e delle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio che forniscono assistenza macrofinanziaria a vari paesi sulla base di una dotazione a norma, in particolare, del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (7), della decisione (UE) 2020/701 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) come anche del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio (9). |
(3) |
La Commissione è inoltre abilitata dalla decisione 77/270/Euratom del Consiglio (10) a contrarre prestiti sui mercati dei capitali a nome della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per finanziare determinati progetti di investimento nel settore dell'energia nucleare negli Stati membri e in alcuni paesi terzi dell'Europa centrale e orientale. |
(4) |
Conformemente all'articolo 282, paragrafo 3, del regolamento finanziario, le disposizioni del titolo X del medesimo regolamento relative all'assistenza finanziaria hanno iniziato ad applicarsi il 1o gennaio 2021. |
(5) |
Il ricorso ai mercati dei capitali avrà luogo su vasta scala, con emissioni assai frequenti. Poiché la capacità di assorbimento dei mercati dei capitali è limitata, occorre flessibilità nell'organizzazione delle operazioni di finanziamento. Alla luce di quanto precede, è necessario che la Commissione rafforzi la propria capacità di avvalersi di una rete di enti creditizi capace e qualificata per il collocamento di titoli di debito sul mercato primario, per la promozione di tali collocamenti e, se del caso, per la fornitura di servizi finanziari pertinenti, come la fornitura di consulenza leale e informazioni di mercato. |
(6) |
Gli operatori principali ammessi a far parte della rete hanno il diritto di partecipare alle aste condotte dalla Commissione per l'assunzione di prestiti sui mercati dei capitali. La definizione dei criteri di idoneità si basa sull'esperienza acquisita nella selezione degli enti creditizi nell'ambito dei programmi di assistenza finanziaria esistenti. Essa si basa inoltre sulle migliori pratiche degli emittenti sovrani e sovranazionali. |
(7) |
Per garantire uno svolgimento agevole ed efficiente delle attività di assunzione di prestiti e di gestione del debito, è opportuno che le disposizioni relative alla rete di operatori principali si applichino a tutte le attività di assunzione di prestiti della Commissione. |
(8) |
Gli enti creditizi dovrebbero avere il diritto di far parte della rete di operatori principali se soddisfano i criteri di idoneità. Tali criteri mirano a garantire l'esercizio efficiente della funzione di operatore principale, in particolare la buona esecuzione delle operazioni di mercato e il rispetto degli impegni di sottoscrizione. A tale riguardo, è fondamentale che gli operatori principali idonei dimostrino di possedere una solida struttura organizzativa, capacità professionali e di gestione e una significativa attività di mercato nella sottoscrizione delle emissioni di obbligazioni sovrane e sovranazionali e che dimostrino di rispettare il quadro normativo pertinente, in particolare per quanto riguarda i requisiti prudenziali dell'Unione (11) e la relativa vigilanza (12). Nel rispetto del principio di trasparenza, tali criteri e le decisioni di ammissione di un ente creditizio come operatore principale dovrebbero essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(9) |
L'appartenenza alle reti di operatori principali gestite da uno Stato membro o da un emittente sovranazionale conferisce all'ente creditizio il diritto di partecipare alle aste pubbliche del debito di tale emittente. La partecipazione regolare e attiva a procedure d'asta di emittenti sovrani o sovranazionali è una dimostrazione attendibile di esperienza nelle operazioni di gestione del debito pubblico. L'idoneità a far parte della rete di operatori principali dell'Unione dovrebbe pertanto essere subordinata all'appartenenza ad almeno una rete di operatori principali di uno Stato membro o di un emittente sovranazionale europeo o a un meccanismo di negoziazione su mercati primari. |
(10) |
Gli operatori principali ammessi a far parte della rete di operatori principali dovrebbero essere autorizzati a portare il titolo di «Membro della rete di operatori principali dell'Unione europea» e a partecipare a tutte le aste di titoli di debito dell'Unione e di Euratom. Tali operatori dovrebbero acquistare una percentuale media ponderata minima dei volumi messi all'asta e rispettare determinati obblighi di comunicazione. |
(11) |
Gli operatori principali dovrebbero inoltre rispettare le condizioni generali che disciplinano la partecipazione alla rete di operatori principali, in particolare per quanto riguarda i diritti, gli impegni e gli obblighi dei membri della rete di operatori principali, la revisione annuale, gli obblighi di comunicazione, nonché le norme relative ai controlli, alla sospensione dell'appartenenza, all'esclusione dalla rete di operatori principali e alla possibilità di ritirarsi da quest'ultima. |
(12) |
L'emissione di titoli di debito nell'ambito dei programmi di assunzione di prestiti di cui ai considerando 3 e 4 è effettuata, oltre che mediante aste, anche tramite sindacazione o collocamenti privati. A tale riguardo, gli enti creditizi che soddisfano le condizioni di idoneità stabilite per le operazioni sindacate e i collocamenti privati sono nominati dalla Commissione ai fini di ciascuna operazione di assunzione di prestiti. |
(13) |
I membri della rete di operatori principali che acquistano una percentuale media ponderata dei volumi messi all'asta superiore a quella richiesta per far parte della rete stessa e che detengono una quota di mercato secondario sufficiente in titoli di debito dell'Unione e di Euratom dovrebbero poter fungere da capofila e da capofila associato nelle operazioni sindacate. Questo gruppo di operatori dovrebbe inoltre impegnarsi a promuovere la liquidità dei titoli di debito dell'Unione e di Euratom attraverso un'attività di supporto agli scambi, a fornire consulenza leale e informazioni di mercato alla Commissione e a promuovere le emissioni dell'Unione e di Euratom presso gli investitori. |
(14) |
I compiti connessi ai ruoli di capofila e di capofila associato dovrebbero essere considerati servizi finanziari ai sensi del dell'allegato I, capo 1, sezione 2, punto 11.1, lettera j), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. La nomina di operatori principali idonei quali membri del sindacato per un'operazione di emissione specifica dovrebbe pertanto basarsi su una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Tale procedura dovrebbe comprendere l'invio di una richiesta di proposte agli operatori idonei e la valutazione delle proposte ricevute da parte della Commissione. |
(15) |
Poiché si prevede che la Commissione faccia ricorso ai mercati dei capitali con notevole frequenza, è necessario istituire un meccanismo agevole, rapido ed efficiente per nominare le banche come capofila e capofila associato per le operazioni sindacate. Occorre pertanto garantire una base equa e trasparente per limitare la richiesta di proposte a un sottogruppo di operatori principali idonei a partecipare ai sindacati. Questa selezione aggiuntiva serve a bilanciare la necessità di garantire la concorrenza nelle procedure di appalto dei servizi di supporto al sindacato con la necessità di efficienza nella preparazione delle operazioni sensibili al fattore tempo, come pure a evitare la duplicazione degli sforzi da parte degli operatori principali che presentano proposte per i mandati dei sindacati. Tale selezione delle banche dovrebbe basarsi su criteri qualitativi e quantitativi, riguardanti la capacità dimostrata dagli operatori principali idonei di fornire supporto alle emissioni sovrane e sovranazionali sui mercati primari e secondari e di distribuire i titoli di debito agli investitori. Questo processo dovrebbe inoltre prevedere un meccanismo di rotazione che garantisca pari opportunità di partecipazione a tutti gli operatori principali idonei. |
(16) |
Tenuto conto della necessità di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno stabilire regole di monitoraggio per garantire che i membri della rete di operatori principali rispettino gli obblighi stabiliti dalla presente decisione e altre disposizioni applicabili pertinenti, in particolare le condizioni generali. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) dovrebbe prendere parte, se del caso, a tale vigilanza. |
(17) |
Le attività di assunzione di prestiti e di gestione del debito svolte tramite istituzioni pubbliche e piattaforme elettroniche non comportano la selezione di controparti finanziarie. Ad esse non dovrebbe pertanto applicarsi la presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
CAPO 1
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente decisione istituisce la rete di operatori principali e stabilisce i criteri di idoneità e le disposizioni procedurali per la selezione dei suoi membri, unitamente ai loro diritti e obblighi.
2. La presente decisione si applica a tutte le attività di assunzione di prestiti e gestione del debito svolte dalla Commissione per conto dell'Unione e di Euratom nelle quali la Commissione seleziona controparti finanziarie private.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
1) |
«asta»: il processo di emissione dei titoli di debito dell'Unione e di Euratom in base a offerte competitive mediante una piattaforma d'asta su un mercato primario; |
2) |
«programmi di assunzione di prestiti»: i programmi dell'Unione e di Euratom che comprendono attività di assunzione di prestiti su mercati finanziari, in particolare l'assistenza finanziaria decisa a norma del regolamento (UE) n. 407/2010, del regolamento (CE) n. 332/2002, o delle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio che forniscono assistenza macrofinanziaria a vari paesi sulla base di una dotazione a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 o della decisione (UE) 2020/701, come anche del regolamento (UE) 2020/672, del programma Euratom a norma della decisione 77/270/Euratom, e l'assunzione di prestiti in base all'articolo 5 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053; |
3) |
«ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13); |
4) |
«titoli di debito»: effetti passivi e/o strumenti finanziari a breve termine, quali i buoni del Tesoro e altri strumenti finanziari emessi dall'Unione e/o da Euratom; |
5) |
«membri della rete di operatori principali»: qualsiasi ente creditizio che risponde ai criteri di idoneità stabiliti all'articolo 4 e compreso nell'elenco di cui all'articolo 11; |
6) |
«emittente europeo sovranazionale»: la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, il fondo europeo di stabilità finanziaria, il meccanismo europeo di stabilità, la Banca europea per gli investimenti e la Banca nordica per gli investimenti; |
7) |
«soggetto affiliato»: qualsiasi soggetto appartenente allo stesso gruppo, come definito all'articolo 2, punto 12, della direttiva 2002/87/CE (14). |
Articolo 3
Istituzione della rete di operatori principali
La rete di operatori principali dell'Unione («rete di operatori principali») è un gruppo di enti creditizi idonei a partecipare alle attività seguenti di assunzione di prestiti e gestione del debito della Commissione:
a) |
collocamento di titoli di debito su mercati primari dei capitali, in particolare mediante aste e operazioni sindacate; |
b) |
promozione della liquidità dei titoli di debito dell'Unione e di Euratom sui mercati finanziari; |
c) |
fornitura di consulenza leale e informazioni di mercato alla Commissione; |
d) |
promozione e sviluppo del collocamento dei titoli di debito dell'Unione e di Euratom. |
CAPO 2
APPARTENENZA ALLA RETE DI OPERATORI PRINCIPALI
Articolo 4
Criteri di idoneità per l'appartenenza alla rete di operatori principali
Possono entrare a far parte della rete di operatori principali gli enti creditizi che rispondono ai criteri seguenti:
a) |
sono soggetti giuridici stabiliti e aventi la sede sociale nell'Unione o in un paese dello Spazio economico europeo; |
b) |
sono autorizzati a esercitare nell'Unione l'attività propria di un ente creditizio in conformità alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e sono soggetti alla vigilanza di un'autorità competente dell'Unione; e |
c) |
sono membri idi una rete europea di operatori principali in titoli sovrani o sovranazionali istituita al fine di fungere da controparte di uno Stato membro o di un emittente sovranazionale europeo. Ai fini della presente decisione, una rete europea di operatori principali in titoli sovrani o sovranazionali è uno dei soggetti seguenti:
|
Articolo 5
Impegni
I membri della rete di operatori principali assumono gli impegni seguenti:
a) |
acquistare almeno la percentuale media ponderata dello 0,05 % dei volumi messi all'asta dall'Unione o da Euratom su base semestrale in conformità all'allegato, parte A; |
b) |
rispettare l'obbligo di comunicare accuratamente, tempestivamente e integralmente alla Commissione con cadenza mensile i volumi negoziati di titoli di debito dell'Unione e di Euratom, secondo il formato armonizzato di comunicazione per la negoziazione sul mercato secondario europeo del debito sovrano stabilito dal sottocomitato sui mercati UE del debito sovrano del comitato economico e finanziario europeo. La qualità delle informazioni comunicate è valutata regolarmente e i risultati sono comunicati all'operatore principale interessato. L'operatore principale è informato se i dati forniti non sono accurati; |
c) |
presentare una copia firmata delle «Condizioni generali per gli operatori principali dell'Unione europea»; |
d) |
assicurare che le autorizzazioni di negoziazione fornite agli addetti alla negoziazione siano rivedute ogni trimestre e siano validamente vigenti; |
e) |
rispettare le pratiche di mercato e la deontologia, in particolare:
|
f) |
trattare come riservate tutte le informazioni ricevute dalla Commissione. |
Articolo 6
Condizioni generali
1. Le condizioni generali si applicano a tutte le attività di assunzione di prestiti e gestione del debito svolte dalla Commissione a titolo dei programmi di assunzione di prestiti a norma della presente decisione.
2. In conformità alla presente decisione, le condizioni generali:
a) |
stabiliscono i dettagli degli obblighi validi per la durata della partecipazione alla rete di operatori principali; |
b) |
stabiliscono il contenuto della revisione annuale e la relativa procedura; |
c) |
stabiliscono i dettagli degli obblighi di comunicazione; |
d) |
stabiliscono le norme relative ai controlli; |
e) |
stabiliscono i dettagli delle norme e procedure per la sospensione dell'appartenenza, la revoca della sospensione e l'esclusione dalla rete di operatori principali; e |
f) |
disciplinano la possibilità di ritirarsi dalla rete di operatori principali. |
3. I termini sono calcolati come segue:
a) |
se un termine è espresso in giorni o mesi a partire da una certa data o un certo avvenimento, il giorno o il mese in cui cade detta data o si verifica detto avvenimento non è incluso in tale termine; |
b) |
i termini espressi in giorni comprendono unicamente le giornate operative. Le giornate operative sono determinate in conformità al calendario lussemburghese delle festività (https://www.abbl.lu/fr/topic/bank-holidays/); |
c) |
un termine espresso in mesi scade alla fine del giorno dell'ultimo mese corrispondente al giorno in cui è caduta la data o si è verificato l'evento a partire da cui è calcolato il termine; |
d) |
se, per un termine espresso in mesi, il giorno determinato per la sua scadenza non esiste nell'ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell'ultimo giorno di detto mese; |
e) |
se, per un termine espresso in mesi, il giorno determinato per la sua scadenza cade in un giorno festivo, il termine è prorogato fino alla fine della prima giornata operativa successiva. |
Articolo 7
Diritti dei membri della rete di operatori principali
I membri della rete di operatori principali hanno i diritti seguenti:
a) |
presentarsi con la qualifica di «membro della rete di operatori principali dell'Unione europea»; |
b) |
partecipare e fare offerte in tutte le aste di titoli di debito dell'Unione o di Euratom; |
c) |
ricevere regolarmente e con cadenza almeno annuale un feedback sulle proprie prestazioni, in particolare in relazione alla posizione in classifica nelle aste e sui mercati secondari; tale feedback è basato sul processo di valutazione interna di cui all'articolo 11, i cui criteri obiettivi sono comunicati agli operatori principali; |
d) |
fatto salvo il capo 3, essere ammissibili alle operazioni di gestione del debito, comprese le seguenti:
|
e) |
dimettersi in qualsiasi momento dalla rete di operatori principali mediante comunicazione alla Commissione. Le dimissioni producono effetti dalla prima giornata operativa del secondo mese successivo alla data di comunicazione. |
CAPO 3
MANDATI DI CAPOFILA E CAPOFILA ASSOCIATO PER OPERAZIONI SINDACATE
Articolo 8
Criteri di idoneità per i mandati di capofila e capofila associato per operazioni sindacate
I membri della rete di operatori principali sono idonei a fungere da capofila e capofila associato per operazioni sindacate purché rispondano ai criteri seguenti:
a) |
aver acquistato almeno il 2,00 % dei volumi messi all'asta dall'Unione e da Euratom, come media ponderata delle tre ultime aste su base continuativa; |
b) |
aver fornito prove, in base ai dati sulle transazioni comunicati a norma della presente decisione, di detenere una quota di mercato di almeno il 2,00 % dei titoli di debito dell'Unione e di Euratom sui mercati secondari; |
c) |
aver accettato le condizioni generali dei mandati di capofila e capofila associato per operazioni sindacate, che possono figurare nelle condizioni generali; e |
d) |
aver accettato il tariffario. |
Articolo 9
Tariffario
Il tariffario di cui all'articolo 8, lettera d), si applica alle operazioni di assunzione di prestiti e gestione del debito. Il tariffario stabilisce una remunerazione commisurata ai costi e ai rischi in capo agli operatori principali idonei per lo svolgimento di operazioni di assunzione di prestiti e gestione del debito dell'Unione e di Euratom, assicurando nel contempo all'Unione efficienza in termini di costo e tenendo presenti le specificità delle emissioni di debito dell'Unione, in particolare i volumi e le scadenze. Il tariffario figura in un allegato delle condizioni generali per i mandati di capofila e capofila associato per operazioni sindacate.
Articolo 10
Impegni aggiuntivi
I membri della rete di operatori principali che rispondono ai criteri di idoneità di cui all'articolo 8 possono essere selezionati per ricevere mandati di capofila e capofila associato per operazioni sindacate in base alla valutazione del loro impegno a eseguire una o più delle attività seguenti:
a) |
promuovere con la massima diligenza possibile la liquidità dei titoli di debito dell'Unione e di Euratom con attività di supporto agli scambi, contribuendo in tal modo alla formazione dei prezzi, all'efficienza del mercato secondario e allo svolgimento ordinato della negoziazione; |
b) |
fornire consulenza leale e informazioni di mercato alla Commissione al fine di progettare e attuare i programmi di assunzione di prestiti, e in particolare fornire consulenza prima della pubblicazione del programma di finanziamento e nel contesto della preparazione delle operazioni di gestione del debito a titolo dei programmi di assunzione di prestiti; |
c) |
fornire alla Commissione informazioni regolari in materia di tendenze di mercato, analisi e ricerca sul funzionamento dei mercati del reddito fisso, in particolare per titoli sovrani, sovranazionali e di agenzie; |
d) |
nel quadro della loro strategia commerciale, promuovere e sviluppare il collocamento di titoli di debito dell'Unione e di Euratom presso una comunità di investitori diversificata ed ampia. |
Articolo 11
Selezione del sindacato
1. I sindacati sono selezionati a norma dell'allegato I, capo 1, sezione 2, punto 11.1, lettera j), del regolamento (UE) 2018/1046, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.
2. La Commissione invia le richieste di proposte a un sottogruppo di membri idonei della rete di operatori principali che rispondono ai criteri di cui agli articoli 8 e 10 per ricevere offerte di partecipazione come capofila o capofila associato.
3. La selezione del sottogruppo di operatori principali idonei cui è inviata la richiesta di proposte si basa su criteri qualitativi e quantitativi obiettivi, riguardanti la capacità dimostrata dagli operatori principali idonei di fornire supporto alle emissioni sovrane e sovranazionali sui mercati primari e secondari e di distribuire i titoli di debito agli investitori. Tali criteri comprendono anche una valutazione dell'esecuzione delle attività di cui all'articolo 10. La Commissione applica un criterio di rotazione per garantire che tutti i membri idonei della rete di operatori principali siano invitati regolarmente a rispondere a richieste di proposte.
4. Le offerte di cui al paragrafo 2 ricevute da membri idonei sono valutate in base a un insieme aggiuntivo di criteri qualitativi e quantitativi obiettivi e allo scopo di formare un sindacato che presenti la migliore combinazione possibile di soggetti per l'esecuzione ottimale di una data operazione.
5. I criteri per l'invio delle richieste di proposte e per la valutazione delle offerte ricevute sono comunicati al sottogruppo di membri della rete di operatori principali unitamente alla richiesta di proposte.
CAPO 4
DOMANDA DI AMMISSIONE E ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI MEMBRI DELLA RETE DI OPERATORI PRINCIPALI E MONITORAGGIO
Articolo 12
Domanda di ammissione ed elenco di operatori principali
1. Gli enti creditizi interessati presentano alla Commissione una domanda di ammissione alla rete di operatori principali compilando e inviando il modulo di domanda e la lista di controllo allegata riguardante i criteri di idoneità, disponibili sul sito della Commissione.
2. Le domande di ammissione alla rete di operatori principali comprendono prove della conformità agli articoli 4 e 5. A tale fine, la domanda di ammissione e i relativi allegati contengono informazioni dettagliate sulle prove e sulla documentazione di supporto da allegare.
3. Qualora la domanda di ammissione sia incompleta, o siano incomplete le informazioni o insufficienti i dati, il richiedente può essere invitato a fornire le necessarie informazioni aggiuntive. La mancata comunicazione delle necessarie informazioni aggiuntive entro una scadenza specificata comporta il respingimento della domanda di ammissione.
4. La presentazione di informazioni o documenti falsi, fuorvianti o non veritieri nel corso della procedura di presentazione della domanda comporta la non ammissione alla rete di operatori principali o, a seconda del caso, può comportare l'esclusione dalla rete di operatori principali in conformità all'articolo 15 della presente decisione.
5. Nel modulo di domanda ciascun operatore principale dichiara di accettare le condizioni generali, riconoscendone il carattere vincolante e impegnandosi a rispettarle.
6. La domanda di ammissione e le condizioni generali devono essere firmate e le condizioni generali anche siglate su ciascuna pagina da un rappresentante debitamente autorizzato dell'operatore principale che, in base alle norme applicabili della giurisdizione pertinente e ai documenti societari pertinenti, abbia il potere di vincolare l'operatore principale ai fini dell'esecuzione degli obblighi e delle attività previsti dalle condizioni generali. A tal fine in sede di presentazione del modulo di domanda è fornito un estratto del pertinente registro delle società.
7. Tutte le comunicazioni, gli avvisi o le informazioni relativi alla presente decisione e alle condizioni generali sono trasmessi al recapito per le notifiche eletto da ciascun operatore principale nel modulo di domanda e sono indirizzati alla persona ivi designata in qualità di coordinatore.
Articolo 13
Ammissione alla rete di operatori principali
1. La decisione sull'eventuale iscrizione del richiedente nell'elenco dei membri della rete di operatori principali è adottata al più tardi entro due mesi dalla presentazione della relativa domanda. Se un richiedente è invitato a presentare informazioni aggiuntive in conformità all'articolo 12, paragrafo 3, il termine per la decisione che lo riguarda è sospeso fino alla data di presentazione delle informazioni aggiuntive in questione. Se il richiedente informa la Commissione di considerare la domanda completa, la decisione è adottata entro due mesi. La decisione è notificata al richiedente.
In caso di respingimento sono indicate le motivazioni.
2. L'elenco aggiornato dei membri della rete di operatori principali è pubblicato una volta l'anno nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. Ai fini della revisione annuale gli operatori principali sono invitati a dichiarare alla Commissione che continuano a soddisfare tutti i criteri di idoneità di cui all'articolo 4.
Articolo 14
Monitoraggio
La Commissione può svolgere verifiche, o nominare un terzo per il loro svolgimento, al fine di controllare la conformità alla presente decisione dei membri della rete di operatori principali. I membri della rete di operatori principali collaborano e agevolano lo svolgimento di tali verifiche, in particolare fornendo le informazioni e i dati necessari oltre che l'accesso agli stessi.
Ciascun membro della rete di operatori principali è tenuto:
a) |
a comunicare alla Commissione il massimale di rischio stabilito per l'attività di negoziazione dei titoli di debito dell'Unione e di Euratom in conformità alle condizioni generali per gli operatori principali dell'Unione di cui all'articolo 5, lettera c); |
b) |
a informare la Commissione di qualsiasi revisione al ribasso del rating da parte delle agenzie di rating riconosciute dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati nell'Unione; |
c) |
a informare tempestivamente la Commissione di qualsiasi evento sopravvenuto di non conformità a qualsiasi criterio di idoneità di cui all'articolo 4. |
Con l'accettazione delle condizioni generali ciascun operatore principale esprime il consenso a possibili audit e verifiche relativi ai dati trasmessi alla Commissione nel contesto degli obblighi di comunicazione, in particolare in riferimento ai dati da utilizzare per valutare i suoi risultati sul mercato secondario.
Articolo 15
Sospensione ed esclusione dalla rete di operatori principali
1. L'appartenenza dell'operatore principale alla rete di operatori principali può essere sospesa nei casi seguenti:
a) |
apertura di un procedimento a carico di un operatore principale come indicato all'articolo 5, lettera e), punto iii); |
b) |
avvio di una procedura che può comportare la cessazione della partecipazione alla rete o al meccanismo di cui all'articolo 4, lettera c). |
L'operatore principale è invitato mediante avviso di pre-sospensione a presentare le proprie osservazioni entro un termine non inferiore a sette giorni dal ricevimento dell'avviso. La decisione di sospensione ha effetto la prima giornata operativa successiva alla data della sua notifica all'operatore principale non conforme.
La sospensione può essere revocata su richiesta dell'operatore principale sospeso. L'operatore principale presenta prove sufficienti del fatto che, a seconda del caso, il procedimento di cui al primo comma, lettera a), non è più in corso e non ha comportato una sanzione di qualsiasi natura nei confronti dell'operatore sospeso, o che la procedura di cui al primo comma, lettera b), non è più in corso e non ha comportato la cessazione della partecipazione alla rete o al meccanismo di cui all'articolo 4, lettera c). Le prove presentate sono valutate ed è presa una decisione entro 15 giorni dalla richiesta.
2. L'operatore principale è escluso dalla rete di operatori principali nei casi seguenti:
a) |
se l'operatore principale non soddisfa più una delle condizioni di cui all'articolo 4; |
b) |
se l'operatore principale si trova in uno dei casi di esclusione di cui agli articoli da 135 a 142 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (18). |
3. Nei casi di cui al paragrafo 2 si applica la procedura seguente per l'esclusione dalla rete di operatori principali:
a) |
l'operatore principale è invitato mediante avviso di pre-esclusione a presentare le proprie osservazioni entro un termine non inferiore a 7 giorni dal ricevimento dell'avviso; |
b) |
la decisione di esclusione è notificata all'operatore principale. La decisione di esclusione ha effetto la prima giornata operativa successiva alla data della sua notifica all'operatore principale escluso. |
4. L'operatore principale può essere escluso dalla rete di operatori principali nei casi seguenti:
a) |
mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5; |
b) |
aver commesso una violazione di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 596/2014 (19) sancita da una decisione definitiva adottata dall'autorità competente del caso; |
c) |
qualora l'autorità competente abbia adottato una decisione definitiva in seguito a un procedimento di cui all'articolo 5, lettera e), punto v), o in relazione a disposizioni legislative e regolamentari in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo; |
d) |
mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5, lettera e), punto vi); o |
e) |
divulgazione di informazioni soggette a vincolo di riservatezza di cui all'articolo 5, lettera f). |
5. Nei casi di cui al paragrafo 4 si applica la procedura seguente.
a) |
L'operatore principale interessato riceve un avviso che specifica i motivi di non conformità e dispone un termine per la presentazione di osservazioni, non inferiore a sette giorni dalla data in cui l'operatore principale ha ricevuto l'avviso. |
b) |
Dopo l'esame delle osservazioni eventualmente presentate, l'operatore principale riceve un ammonimento che lo invita a prendere le opportune misure correttive per ripristinare e/o garantire il rispetto dei criteri e/o degli obblighi pertinenti. |
c) |
L'operatore principale comunica le misure correttive che intende adottare entro un termine definito, non inferiore a una settimana dalla data di ricevimento dell'ammonimento. |
d) |
Se entro il termine di cui alla lettera c) non sono state comunicate informazioni, l'operatore principale riceve un secondo ammonimento che lo invita a prendere le misure correttive di cui alla lettera b). La lettera c) si applica mutatis mutandis. |
e) |
L'operatore principale fornisce prove sufficienti dell'attuazione delle misure correttive entro un termine definito, non inferiore a un mese dalla data della comunicazione dell'ammonimento di cui alla lettera b). Qualora non siano fornite prove o queste siano insufficienti, un avviso di pre-esclusione è indirizzato all'operatore principale con l'invito a presentare osservazioni entro un termine non inferiore a 7 giorni dal ricevimento dell'avviso. Dopo l'esame delle osservazioni eventualmente presentate, può essere presa la decisione di escludere l'operatore principale non conforme dalla rete di operatori principali. |
f) |
La decisione di esclusione indica le motivazioni dell'esclusione. |
g) |
La decisione di esclusione ha effetto la prima giornata operativa successiva alla data della sua notifica all'operatore principale escluso. |
6. La sospensione dell'appartenenza a norma del paragrafo 1, l'esclusione a norma dei paragrafi da 2 a 6 e le dimissioni dalla rete di operatori principali a norma dell'articolo 7, lettera e), non producono effetti sui diritti e sugli obblighi dell'operatore principale interessato per quanto riguarda i contratti conclusi prima della data effettiva, rispettivamente, di esclusione, sospensione o dimissioni.
7. La sospensione non comporta la sospensione degli obblighi di cui all'articolo 5, lettera f), e all'articolo 14.
CAPO 5
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 16
Disposizione transitoria
Dopo la data di pubblicazione dell'elenco in conformità all'articolo 13 e fino a quando la Commissione disporrà di dati sufficienti per valutare la rispondenza ai criteri di idoneità a norma dell'articolo 8, ciascun membro della rete di operatori principali che risponda ai criteri di idoneità di cui all'articolo 4 è idoneo a ricevere mandati di capofila e capofila associato.
La decisione si applica alle attività di assunzione di prestiti e gestione del debito della Commissione iniziate dopo la data della prima pubblicazione dell'elenco in conformità all'articolo 13. Fino a tale data la nomina di operatori ai fini delle attività di assunzione di prestiti e gestione del debito avviene in base al quadro operativo interno vigente per i programmi di assunzione di prestiti esistenti.
Articolo 17
Disposizione finale
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(2) Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).
(4) Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).
(5) Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).
(7) Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).
(8) Decisione (UE) 2020/701 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sulla fornitura di assistenza macrofinanziaria ai paesi partner dell'allargamento e del vicinato nel contesto della pandemia di Covid-19 (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 31).
(9) Regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di Covid-19 (GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1).
(10) Decisione 77/270/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).
(11) Cfr. in particolare il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(12) Cfr. in particolare il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1) e il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).
(13) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(14) Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).
(15) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(16) Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).
(17) Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 229).
(18) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(19) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).
ALLEGATO
1. Adempimento dell'obbligo di acquistare come minimo la percentuale media ponderata dello 0,05 % dei volumi messi all'asta dall'Unione e/o da Euratom su base semestrale
a) |
Le aste sono effettuate attraverso un sistema di aste gestito da un gestore di aste selezionato dalla Commissione («gestore di aste»). |
b) |
La partecipazione alle aste e l'acquisto di titoli di debito messi all'asta si svolgono conformemente alle regole dell'asta stabilite dal gestore di aste e approvate dalla Commissione. Gli operatori principali sottoscrivono le regole dell'asta e le rispettano. |
c) |
Dovrebbe essere inteso da parte di tutti gli operatori principali che essi agiscono e partecipano alle aste a proprio rischio e che la Commissione non è in alcun modo responsabile delle decisioni dei partecipanti alle aste né, in particolare, delle eventuali perdite, dirette o indirette, derivanti da operazioni concluse da tali partecipanti. |
d) |
Gli operatori principali adottano tutte le misure necessarie per garantire di poter partecipare all'asta, in particolare stipulano i contratti con il gestore di aste, espletano tutte le procedure e le formalità necessarie per la partecipazione all'asta e dispongono dell'infrastruttura tecnica per partecipare. |
e) |
La Commissione non sostiene alcun costo e non ha alcuna responsabilità nei confronti dell'operatore principale in relazione ai contratti tra quest'ultimo e il gestore di aste o in relazione all'infrastruttura tecnica per l'asta. |
f) |
Gli operatori principali possono essere dispensati dall'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 5, lettera a), solo in casi di forza maggiore, in cui non rientrano in particolare i casi di cattivo funzionamento o di problemi tecnici in relazione all'infrastruttura. |
g) |
Ai calcoli del volume acquistato dagli operatori principali nel corso del periodo di sei mesi in questione si applicano le ponderazioni di cui alla seguente tabella: ![]() |
h) |
Questo calcolo si applica ai periodi di sei mesi compresi tra gennaio e giugno e tra luglio e dicembre, ad eccezione del primo periodo, che decorre dalla data della prima asta fino alla fine del periodo di sei mesi successivo. |
2. Obblighi di comunicazione
a) |
Gli operatori principali forniscono, su richiesta, informazioni sul massimale di rischio da essi stabilito, ai fini della gestione delle proprie posizioni, per l'attività di negoziazione dei titoli di debito dell'Unione e di Euratom nonché sulla misura in cui è utilizzato il massimale di rischio. Le informazioni da fornire sono specificate nella richiesta. |
b) |
Gli operatori principali informano immediatamente la Commissione in caso di revisioni al rialzo o al ribasso del loro rating da parte di una delle agenzie di rating esterne riconosciute dall'AESFEM a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento(CE) n. 1060/2009 (1). |
c) |
Gli operatori principali informano tempestivamente la Commissione del mancato rispetto di uno dei criteri di idoneità di cui all'articolo 4. |
d) |
Gli operatori principali informano la Commissione di qualsiasi modifica dei recapiti comunicati nel modulo di domanda utilizzando il modello allegato a quest'ultimo entro due settimane dalla data in cui la modifica ha avuto effetto. |
e) |
Gli operatori principali forniscono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni pertinenti per l'esercizio delle loro attività di operatore principale, in particolare per quanto riguarda le attività sul mercato primario o secondario relative ai titoli di debito dell'Unione e di Euratom. |
(1) Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1); l'elenco è disponibile al seguente indirizzo:https://www.esma.europa.eu/supervision/credit-rating-agencies/risk
16.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 131/183 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/626 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2021
che istituisce il portale InvestEU e ne definisce le specifiche tecniche
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (1), in particolare l’articolo 26,
considerando quanto segue:
(1) |
Il portale InvestEU dovrebbe contribuire a catalizzare e accelerare lo sviluppo e la realizzazione di progetti di investimento nell’Unione. |
(2) |
A norma dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/523, nel portale InvestEU sono inseriti solo i progetti compatibili con la normativa e le politiche dell’Unione. È opportuno stabilire i criteri di ammissione per garantire il rispetto di tale disposizione. |
(3) |
Al fine di garantire una gestione trasparente del portale InvestEU, è opportuno fissarne le specifiche tecniche, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È istituito il portale InvestEU. Il portale è conforme alle specifiche tecniche fissate nell’allegato.
Articolo 2
L’inclusione dei progetti nel portale InvestEU è subordinata al rispetto dei seguenti criteri di ammissione:
a) |
il progetto (o il programma formato da progetti di minori dimensioni) richiede investimenti per almeno 500 000 EUR; |
b) |
il progetto rientra nelle aree ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2021/523; |
c) |
il promotore non è escluso dai contratti finanziati dal bilancio dell’Unione o sanzionato per gravi illeciti professionali, attività criminali o carenze significative nell’adempimento degli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (2); |
d) |
il progetto non costituisce un’attività esclusa a norma dell’allegato V, lettera B, del regolamento (UE) 2021/523; |
e) |
il progetto è situato nell’Unione o in un paese o territorio d’oltremare collegato a uno Stato membro conformemente all’allegato II del TFUE; |
f) |
il progetto non comporta rischi per la reputazione della Commissione; |
g) |
l’attuazione del progetto ha inizio o si prevede che abbia inizio entro tre anni dalla data di inserimento nel portale InvestEU; |
h) |
il progetto è chiaramente descritto nella domanda come progetto di investimento e le informazioni contenute nella domanda sono accurate e indicano l’importo dei finanziamenti necessari alla sua realizzazione; |
i) |
il progetto è compatibile con la normativa le politiche dell’Unione. |
Articolo 3
Non sono addebitate commissioni per il trattamento delle domande per l’inclusione di un progetto nel portale InvestEU.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30.
(2) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
ALLEGATO
SPECIFICHE TECNICHE DEL PORTALE INVESTEU
1. Descrizione generale
Il portale InvestEU è una banca dati di progetti facilmente accessibile e di facile utilizzo, che fornisce informazioni pertinenti per ciascun progetto, offrendo in tal modo ai promotori dei progetti un canale per rendere visibili agli investitori, nonché a donatori e filantropi, i progetti per i quali si cercano finanziamenti. Le informazioni dettagliate sul progetto sono messe a disposizione unicamente degli utenti registrati.
La pubblicazione del progetto sul portale InvestEU non equivale all’approvazione della Commissione. L’inclusione di progetti nel portale InvestEU lascia impregiudicate le decisioni sui progetti definitivi ammessi al sostegno a norma del regolamento (UE) 2021/523, di qualsiasi altro strumento dell’Unione o delle decisioni di finanziamento pubblico.
Le componenti principali del portale InvestEU sono:
1) |
il portale pubblico: parte del sito web del programma InvestEU, contenente informazioni accessibili al pubblico, tra cui:
|
2) |
la piattaforma online per gli utenti registrati («front office»): parte del sistema informativo gestionale di InvestEU, il quale consente la registrazione degli utenti (compresi i promotori di progetti e gli investitori) e fornisce informazioni dettagliate, quali:
|
3) |
la piattaforma interna («back office»): parte del sistema informativo gestionale di InvestEU utilizzato dai servizi della Commissione a fini di selezione e gestione. |
2. Gestione del portale InvestEU
Il portale InvestEU è gestito dalla Commissione. I contenuti del portale sono generati dai promotori di progetti, ossia da entità pubbliche e private. Il portale può essere supportato da eventi mirati.
Per partecipare al portale InvestEU i promotori di progetti e gli altri utenti registrati del sito web devono accettarne i termini e le condizioni, che mirano a garantire la qualità delle informazioni trasmesse dai promotori di progetti e pubblicate, pur chiarendo che la Commissione non garantisce l’esattezza delle informazioni pubblicate e non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni dovuti alla pubblicazione del progetto.
Una clausola di esclusione della responsabilità avvisa gli utenti del sito web che la Commissione non garantisce l’esattezza delle informazioni pubblicate e che i potenziali investitori devono svolgere essi stessi le normali verifiche preventive sugli aspetti finanziari e su qualsiasi altro elemento rilevante per la decisione di investire nel progetto.
È predisposto un riepilogo dei servizi di consulenza pubblica a livello nazionale. La Commissione trasmette ai pertinenti partner esecutivi di InvestEU i progetti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 2. Se del caso, ove esista un’iniziativa di consulenza, la Commissione trasmette i progetti anche al polo di consulenza InvestEU.
3. Selezione dei progetti
La selezione dei progetti è effettuata dai servizi della Commissione sulla base dei criteri di ammissione di cui all’articolo 2. Alcuni aspetti tecnici del processo di convalida dei progetti, quale la verifica dell’identità dei promotori di progetti, possono essere affidati a soggetti terzi. Gli Stati membri sono invitati a nominare uno o più referenti ai fini della selezione dei progetti con implicazioni dirette ed effettive per la sicurezza, in particolare nei settori spaziale, della difesa e della cibersicurezza. Se del caso, è consultato il sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES).
La pubblicazione delle informazioni presentate dai promotori è negata se le informazioni sono inesatte o se il progetto non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 2.
Le informazioni relative al progetto sono cancellate dal portale InvestEU se non aggiornate per tre anni dal promotore del progetto.
16.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 131/187 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/627 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2021
recante norme sulla conservazione e sull'accesso alle registrazioni nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) ai sensi del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (1), in particolare l'articolo 73, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), punto iii),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2018/1240 istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto ai fini dell'ingresso e del soggiorno nel territorio degli Stati membri. |
(2) |
Il funzionamento del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi richiede lo sviluppo e l'attuazione tecnica del sistema d'informazione ETIAS. Il sistema comprende le registrazioni di tutti i trattamenti di dati effettuati. |
(3) |
È necessario stabilire norme sulla conservazione e sull'accesso alle registrazioni. Le registrazioni dovrebbero essere utilizzate unicamente per verificare il rispetto degli obblighi in materia di trattamento dei dati e garantire l'integrità e la sicurezza dei dati personali operativi. |
(4) |
Per quanto riguarda la conservazione delle registrazioni, è necessario specificare il luogo in cui devono essere conservate, le modalità di registrazione tecnica, anche quando derivano da diverse componenti del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, e le norme applicabili alla cancellazione delle registrazioni al termine del periodo di conservazione. |
(5) |
Per quanto riguarda l'accesso alle registrazioni, è necessario specificare le autorità competenti, comprese se del caso le persone all'interno di tali autorità, alle quali dovrebbe essere concesso l'accesso, e i fini per i quali è possibile l'accesso. Affinché le autorità competenti siano in grado di adempiere le loro funzioni per controllare l'ammissibilità del trattamento dei dati e garantire la sicurezza e l'integrità dei dati, è opportuno che l'identificazione delle registrazioni sia resa agevole mediante una funzione di ricerca efficace. |
(6) |
Le registrazioni degli accessi da parte del personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e del personale debitamente autorizzato delle agenzie dell'Unione ai fini di cui all'articolo 13, paragrafo 4 bis, del regolamento (UE) 2018/1240 dovrebbero essere conservate conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/817. |
(7) |
L'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) è responsabile della fase di progettazione e sviluppo del sistema d'informazione ETIAS. Le misure stabilite dalla presente decisione dovrebbero consentire all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia di definire la progettazione dell'architettura fisica del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, compresa la relativa infrastruttura di comunicazione, e le specifiche tecniche del sistema, e di sviluppare il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi. L'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dovrebbe integrare tali misure con le specifiche tecniche e il documento di controllo dell'interfaccia del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi. |
(8) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2018/1240 e non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull'acquis di Schengen, il 21 dicembre 2018 la Danimarca ha notificato, a norma dell'articolo 4 di detto protocollo, la decisione di recepire il regolamento (UE) 2018/1240 nel proprio diritto interno. |
(9) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (2); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
(10) |
Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (3), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (4). |
(11) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (6). |
(12) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (8). |
(13) |
Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011. |
(14) |
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e ha espresso un parere il 4 settembre 2020. |
(15) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le frontiere intelligenti (ETIAS), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Conservazione delle registrazioni dei trattamenti di dati
1. Le registrazioni di tutti i trattamenti di dati nell'ambito del sistema d'informazione ETIAS che devono essere conservate a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240 e che comprendono le registrazioni riguardanti l'accesso da parte dei vettori, delle autorità di frontiera, delle autorità competenti in materia di immigrazione e dei punti di accesso centrale, a norma rispettivamente dell'articolo 45, paragrafo 7, dell'articolo 69, paragrafo 3, e dell'articolo 70, paragrafo 1, di tale regolamento, sono registrate e conservate nel sistema centrale ETIAS dall'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA).
2. Ciascun trattamento di dati nell'ambito del sistema d'informazione ETIAS è registrato come voce di registrazione separata.
La voce di registrazione ha un campo specifico che consente di identificare i dettagli relativi al trattamento effettuato.
3. La voce di registrazione è registrata con l'indicazione dell'ora e della data di ciascun trattamento di dati («marcatura temporale»).
4. Ciascuna voce di registrazione conserva l'identificativo unico dell'autorità e del funzionario o del membro del personale che ha effettuato l'accesso, la modifica o la cancellazione dei dati conservati nel sistema centrale ETIAS.
5. Le voci di registrazione sono cancellate quotidianamente dal sistema centrale ETIAS conformemente ai periodi di conservazione di cui all'articolo 45, paragrafo 7, all'articolo 69, paragrafo 4, e all'articolo 70, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240.
È utilizzata una marcatura temporale per identificare le voci di registrazione da cancellare alla fine del periodo di conservazione pertinente per ciascun tipo di registrazione.
Articolo 2
Accesso alle registrazioni dei trattamenti di dati
1. L'accesso alle registrazioni conservate dall'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia a norma del regolamento (UE) 2018/1240 è limitato:
(a) |
agli amministratori debitamente autorizzati dell'ETIAS dell'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e al responsabile della protezione dei dati, ai fini di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240, in particolare per garantire la conformità con l'articolo 69, paragrafo 4, di tale regolamento; |
(b) |
al personale debitamente autorizzato e al responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, ai fini di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera e), e all'articolo 61 del regolamento (UE) 2018/1240 e per garantire la liceità del trattamento dei dati e l'integrità e la sicurezza dei dati; |
(c) |
al personale debitamente autorizzato e ai responsabili della protezione dei dati delle unità nazionali ETIAS, ai fini di cui all'articolo 57, paragrafo 2. |
2. Il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità nazionali di controllo competenti che svolgono le funzioni di vigilanza di cui agli articoli 66 e 67 del regolamento (UE) 2018/1240 possono accedere alle registrazioni facendone richiesta a eu-LISA o alle unità nazionali ETIAS.
3. Le voci di registrazione e i campi specifici registrati nel sistema centrale ETIAS conformemente all'articolo 1 sono ricercabili almeno per autore, data di accesso o tipo di trattamento.
4. Ai fini dell'articolo 45, paragrafi 5 e 7, del regolamento (UE) 2018/1240, l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia può trasmettere alle unità nazionali ETIAS le registrazioni necessarie per la risoluzione di controversie derivanti dall'applicazione di tale articolo, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
(a) |
l'unità nazionale ETIAS interessata ha presentato una richiesta motivata ed esplicita per tali registrazioni all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, prima frase, di detto regolamento; |
(b) |
l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ha verificato e approvato la richiesta. |
5. Le registrazioni degli accessi alle registrazioni effettuati a norma del paragrafo 1 sono tracciabili almeno in base all'autore o alla data di accesso.
6. Le registrazioni degli accessi alle registrazioni effettuati a norma del paragrafo 1 sono ricercabili almeno per autore, data di accesso o tipo di trattamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.
(2) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(3) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(4) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(5) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(6) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(7) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(8) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
(9) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).