ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 129

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
15 aprile 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/606 della Commissione, del 14 aprile 2021, che modifica l'allegato I, gli allegati da IV a XIII e l'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda le voci della Bielorussia, del Regno Unito e delle dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey negli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano ( 1 )

65

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 della Commissione, del 14 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

73

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/608 della Commissione, del 14 aprile 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

119

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/609 della Commissione, del 14 aprile 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/439 per quanto riguarda le norme armonizzate sugli imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente e sulla sterilizzazione dei dispositivi medici

150

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/610 della Commissione, del 14 aprile 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/437 per quanto riguarda le norme armonizzate sui veicoli medici e loro attrezzatura, sulle apparecchiature per anestesia e ventilazione polmonare, sulla valutazione biologica dei dispositivi medici, sugli imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente, sulla sterilizzazione dei dispositivi medici, sull'indagine clinica dei dispositivi medici per soggetti umani, sugli impianti chirurgici non attivi, sui dispositivi medici che utilizzano tessuti animali e loro derivati, sull'elettroacustica e sugli apparecchi elettromedicali

153

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/611 della Commissione, del 14 aprile 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/438 per quanto riguarda le norme armonizzate sulla valutazione biologica dei dispositivi medici, sugli imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente, sulla sterilizzazione dei dispositivi medici e sull'indagine clinica dei dispositivi medici per soggetti umani

158

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 509/2012 del Consiglio, del 15 giugno 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU L 156 del 16.6.2012 )

161

 

*

Rettifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 ( GU L 433 I del 22.12.2020 )

162

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo, del 16 settembre 1998, che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen ( GU L 295 del 6.11.2013 )

163

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

15.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 129/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/605 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2021

che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di focolaio di peste suina africana vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi tra stabilimenti di suini detenuti e nelle metapopolazioni di suini selvatici. La diffusione della malattia può incidere in modo significativo sulla produttività del settore dell’allevamento, per via di perdite dirette e indirette.

(2)

Dal 1978 il virus della peste suina africana è presente in Sardegna, in Italia, e dal 2014 si sono verificati focolai di tale malattia in altri Stati membri e in paesi terzi confinanti. Al momento la peste suina africana può essere considerata una malattia endemica nelle popolazioni di suini in diversi paesi terzi confinanti con l’Unione e rappresenta una minaccia permanente per tali popolazioni nell’Unione. L’attuale situazione relativa alla peste suina africana presenta inoltre un rischio sanitario per i suini detenuti nelle aree non interessate degli Stati membri in cui la malattia è attualmente presente, come anche per i suini detenuti in altri Stati membri, in particolare in considerazione dei movimenti di partite di suini e di prodotti ottenuti da suini.

(3)

La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (2) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana negli Stati membri ed è stata modificata più volte per tenere conto principalmente degli sviluppi della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda tale malattia e dei nuovi dati scientifici. Tale decisione si applica fino al 21 aprile 2021.

(4)

Il regolamento (UE) 2016/429 istituisce un nuovo quadro legislativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all’uomo. La peste suina africana rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento ed è soggetta alle norme di prevenzione e di controllo delle malattie ivi stabilite. L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3) elenca la peste suina africana come malattia di categoria A, D ed E che colpisce i Suidae, mentre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (4) integra le norme relative al controllo delle malattie di categoria A, B e C di cui al regolamento (UE) 2016/429, anche in relazione alle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana. Questi tre atti si applicano a decorrere dal 21 aprile 2021.

(5)

È necessario adeguare le attuali misure dell’Unione di protezione contro la peste suina africana di cui alla decisione di esecuzione 2014/709/UE al fine di allinearle al nuovo quadro legislativo in materia di sanità animale istituito dal regolamento (UE) 2016/429 e di migliorare il controllo di tale malattia nell’Unione semplificando le norme dell’Unione, ai fini di un’attuazione più efficace e rapida delle misure di controllo. È inoltre necessario adeguare il più possibile le norme dell’Unione alle norme internazionali, come quelle di cui al capitolo 15.1, «Infezione da virus della peste suina africana», del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (5) (codice OIE). Le misure di controllo di cui al presente regolamento dovrebbero tenere conto dell’esperienza acquisita nell’applicazione della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(6)

La situazione epidemiologica della peste suina africana negli Stati membri interessati e a livello mondiale presenta un rischio elevato di ulteriore diffusione di tale malattia nell’Unione. Le misure generali di controllo delle malattie di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/687 non coprono tutti i dettagli e gli aspetti specifici relativi alla diffusione e alla situazione epidemiologica della peste suina africana. È pertanto opportuno stabilire, nel presente regolamento, misure speciali di controllo delle malattie per un periodo di tempo limitato, a condizioni adatte alla situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione.

(7)

Il presente regolamento dovrebbe prevedere un approccio di regionalizzazione, che dovrebbe applicarsi in aggiunta alle misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687, ed inserire in elenchi le zone soggette a restrizioni degli Stati membri interessati da focolai di peste suina africana, o a rischio di esserlo per via della loro vicinanza a tali focolai. Tali zone soggette a restrizioni dovrebbero essere differenziate in funzione della situazione epidemiologica della peste suina africana e del livello di rischio, e classificate come zone soggette a restrizioni I, II e III; nell’elenco delle zone soggette a restrizioni III dovrebbero figurare le aree con il livello di rischio più elevato di diffusione di tale malattia e la situazione più dinamica, per quanto riguarda la malattia in questione, nei suini detenuti. Tali zone dovrebbero essere elencate nell’allegato I del presente regolamento, tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati per quanto riguarda la situazione della malattia, di principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica della regionalizzazione con riguardo alla peste suina africana e degli orientamenti dell’Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione (6), come pure del livello di rischio di diffusione della peste suina africana e della situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato e nelle aree confinanti, se del caso.

(8)

Qualsiasi modifica delle zone soggette a restrizioni I, II e III di cui all’allegato I del presente regolamento dovrebbe essere basata su considerazioni analoghe a quelle utilizzate per l’inserimento delle stesse negli elenchi e dovrebbe tenere conto di norme internazionali, come al capitolo 15.1, «Infezione da virus della peste suina africana», del codice OIE, l’indicazione dell’assenza della malattia per un periodo di almeno 12 mesi nella zona o in un paese. In determinate situazioni, tenendo conto della giustificazione fornita dalle autorità competenti degli Stati membri interessati, come pure dei principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica della regionalizzazione con riguardo alla peste suina africana e degli orientamenti disponibili a livello di Unione, tale periodo dovrebbe essere ridotto a tre mesi.

(9)

Per quanto riguarda i rischi di diffusione della peste suina africana, i movimenti di partite di suini e di diversi prodotti suini presentano livelli di rischio diversi. In linea generale, i movimenti di partite di suini detenuti, materiale germinale e sottoprodotti di origine suina provenienti da zone soggette a restrizioni presentano un livello di rischio più elevato in termini di esposizione e conseguenze rispetto ai movimenti di partite di prodotti di origine animale tra cui, in particolare, le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, come indicato nel parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla peste suina africana, adottato l’11 marzo 2010 (7). I movimenti di partite di suini detenuti e di vari prodotti di origine suina provenienti dalle zone soggette a restrizioni II e III, elencate nell’allegato I del presente regolamento, dovrebbero essere pertanto vietati in modo proporzionato al rischio connesso e tenendo conto delle norme di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento delegato (UE) 2020/2154 della Commissione (8).

(10)

Le norme di cui al regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione (9) integrano il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale, i registri delle autorità competenti relativi agli stabilimenti di materiale germinale, gli obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori, le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale nonché la certificazione sanitaria e gli obblighi di notifica per i movimenti all’interno dell’Unione di partite di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti al fine di prevenire la diffusione di malattie animali trasmissibili all’interno dell’Unione ad opera di tale materiale. Il presente regolamento dovrebbe fare riferimento al regolamento delegato (UE) 2020/689 per quanto riguarda le informazioni che devono essere conservate dall’autorità competente sullo stabilimento riconosciuto di materiale germinale di suini.

(11)

Il regolamento (CE) n. 1069/2009 (10) stabilisce norme di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale al fine di evitare e ridurre al minimo i rischi per la salute degli animali derivanti da tali sottoprodotti. Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (11) stabilisce inoltre determinate norme di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese norme relative alle prescrizioni di certificazione per i movimenti di partite di tali sottoprodotti nell’Unione. Tali atti giuridici non coprono tutti i dettagli e gli aspetti specifici relativi al rischio di diffusione della peste suina africana tramite sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III, e tramite sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici provenienti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III. È pertanto opportuno stabilire nel presente regolamento norme speciali di controllo delle malattie applicabili ai sottoprodotti di origine animale e ai loro movimenti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III.

(12)

Al fine di tenere conto dei diversi livelli di rischio in funzione del tipo di prodotti suini e della situazione epidemiologica negli Stati membri e nelle zone soggette a restrizioni Interessate dalla diffusione della peste suina africana, è opportuno che il presente regolamento preveda determinati divieti di movimento di diversi tipi di prodotti suini ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III, elencate nell’allegato I del presente regolamento. Per prevenire inutili perturbazioni degli scambi è opportuno prevedere, nel presente regolamento, determinate deroghe a tali divieti nonché condizioni specifiche. Tali deroghe dovrebbero tenere anche conto delle norme generali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali già stabilite nel regolamento (UE) 2016/429 e nel regolamento delegato (UE) 2020/687, come pure dei principi del codice OIE per quanto riguarda le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana.

(13)

I movimenti di animali detenuti destinati alla macellazione immediata presentano generalmente un rischio minore di diffusione di malattie animali rispetto ad altri tipi di movimenti di animali detenuti, purché siano in vigore misure di riduzione dei rischi. È pertanto opportuno consentire agli Stati membri interessati, in via eccezionale, di concedere deroghe a determinati divieti di cui al presente regolamento per i movimenti di partite di suini detenuti dalle zone soggette a restrizioni II e III per la macellazione immediata in un macello situato al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nello stesso Stato membro. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere condizioni specifiche per tali deroghe al fine di garantire che i movimenti di partite di suini detenuti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III non presentino un rischio di diffusione della peste suina africana.

(14)

Le deroghe per i movimenti di determinati suini detenuti da una zona soggetta a restrizioni II verso altre zone soggette a restrizioni II o III di un altro Stato membro sono giustificate purché siano applicate misure specifiche di riduzione dei rischi. A tal fine occorre predisporre una procedura di incanalamento sicura sotto lo stretto controllo delle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, di passaggio e di destinazione

(15)

L’articolo 143 del regolamento (UE) 2016/429 prevede che i movimenti di animali, compresi i suini detenuti, siano accompagnati da certificati sanitari. Qualora alle partite di suini detenuti destinati ai movimenti all’interno dell’Unione siano applicate deroghe al divieto di movimento di suini detenuti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III, tali certificati sanitari dovrebbero contenere un riferimento al presente regolamento, al fine di garantire che in tali certificati siano fornite informazioni adeguate e accurate in materia di sanità animale. È necessario ridurre i rischi derivanti dai movimenti di partite, come pure dai movimenti per uso privato, di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici, corpi di suini selvatici destinati al consumo umano e suini selvatici provenienti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III all’interno dello stesso Stato membro interessato e verso altri Stati membri. I rischi di diffusione della malattia dovrebbero essere ridotti vietando i movimenti di tali prodotti e i movimenti di suini selvatici effettuati da operatori, come stabilito all’articolo 101 del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione (12), all’interno degli Stati membri e in provenienza dagli stessi.

(16)

L’articolo 167, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che i certificati sanitari rilasciati dall’autorità competente dello Stato membro di origine devono accompagnare le partite di prodotti di origine animale, compresi quelli di origine suina, che sono autorizzati ad essere mossi da una zona soggetta a restrizioni istituita conformemente all’articolo 71, paragrafo 3, di tale regolamento e sottoposta a determinate misure di controllo delle malattie. Qualora il presente regolamento di esecuzione preveda deroghe ai divieti di movimento di partite di prodotti di origine animale dalle zone soggette a restrizioni I, II e III, i certificati sanitari che accompagnano tali partite dovrebbero contenere un riferimento al presente regolamento, in modo da garantire che siano fornite informazioni sanitarie adeguate e accurate, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/2154.

(17)

I movimenti di partite di carni fresche o trasformate e di prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I e II o detenuti al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e macellati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III, dovrebbero essere sottoposti a prescrizioni di certificazione meno rigorose onde evitare limitazioni inutili ed eccessivamente gravose agli scambi. Dovrebbe essere possibile autorizzare i movimenti delle partite pertinenti all’interno del territorio dello stesso Stato membro e verso altri Stati membri sulla base dei bolli sanitari o dei marchi di identificazione apposti negli stabilimenti, purché tali stabilimenti siano designati conformemente al presente regolamento. Le autorità competenti dovrebbero designare gli stabilimenti solo se i suini detenuti e i relativi prodotti ammissibili ai movimenti al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III sono nettamente separati dagli animali e dai prodotti non ammissibili a tali movimenti autorizzati. Le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III, e le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II, se non sono soddisfatte le condizioni specifiche per autorizzare i movimenti delle relative partite al di fuori di una zona soggetta a restrizioni II di cui al presente regolamento, dovrebbero essere marcati con bolli sanitari speciali conformemente al presente regolamento.

(18)

I movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti provenienti dalle zone soggette a restrizioni III, elencate nell’allegato I del presente regolamento, dovrebbero inoltre essere soggetti a condizioni più rigorose. In situazioni specifiche, le carni fresche ottenute da suini detenuti dovrebbero essere marcate conformemente alle prescrizioni relative alla marcatura delle carni fresche provenienti dalle zone di protezione e sorveglianza di cui all’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2020/687, oppure le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti dovrebbero essere marcati con marchi speciali che non possono essere confusi con il bollo sanitario di cui all’articolo 48 del regolamento (UE) 2019/627 (13) né con il marchio di identificazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 (14).

(19)

L’articolo 15 del regolamento (UE) 2016/429 prevede che l’autorità competente adotti i provvedimenti opportuni per informare i cittadini sulla natura dell’eventuale rischio costituito da animali o prodotti e sulle misure prese o previste per prevenirlo o controllarlo. Il presente regolamento dovrebbe prevedere obblighi speciali di informazione per quanto riguarda la peste suina africana, al fine di rispondere ai rischi che i movimenti di partite di animali infetti, i prodotti a base di carne contaminati e lo smaltimento illegale delle carcasse presentano. È pertanto estremamente importante prevenire la diffusione della peste suina africana legata all’attività umana e garantire che le informazioni sulle misure di controllo in materia di sanità animale di cui al presente regolamento, comprese le restrizioni ai movimenti di suini detenuti e dei prodotti pertinenti, siano efficacemente portate all’attenzione dei viaggiatori, compresi quelli che viaggiano su strada o su ferrovia. Per tale motivo gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché gli operatori di trasporto passeggeri e i servizi postali richiamino l’attenzione dei viaggiatori che si spostano dalle zone soggette a restrizioni I, II e III, elencate nell’allegato I del presente regolamento, sulle misure di controllo e sulle restrizioni In materia di sanità animale in vigore in tali zone. Tali informazioni dovrebbero essere adeguate al livello di rischio di diffusione della malattia. L’azione coordinata delle autorità competenti degli Stati membri interessati intesa a contrastare il rischio di diffusione della peste suina africana dovrebbe inoltre garantire l’idoneità allo scopo auspicato delle informazioni diffuse attraverso specifiche campagne di sensibilizzazione del pubblico.

(20)

L’esperienza acquisita nella lotta contro la peste suina africana nell’Unione dimostra che sono necessarie determinate misure di riduzione dei rischi e misure di biosicurezza rafforzate al fine di prevenire, controllare ed eradicare tale malattia negli stabilimenti di suini detenuti. Tali misure dovrebbero essere stabilite nell’allegato II del presente regolamento e riguardare gli stabilimenti soggetti alle deroghe stabilite per i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III.

(21)

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (UE) 2016/429 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso. I riferimenti agli Stati membri nel presente regolamento dovrebbero pertanto includere il Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

(22)

Dato che il regolamento (UE) 2016/429 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.

(23)

Il presente regolamento dovrebbe continuare ad applicarsi per un periodo di almeno sette anni, tenendo conto dell’esperienza dell’Unione nella lotta contro la peste suina africana e dell’attuale situazione epidemiologica di tale malattia negli Stati membri interessati. Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:

a)

le misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri (15) nei quali sono presenti zone soggette a restrizioni I, II o III elencate nell’allegato I («gli Stati membri interessati»).

Tali misure speciali di controllo delle malattie si applicano ai suini detenuti e selvatici e ai prodotti ottenuti da suini, in aggiunta alle misure applicabili nelle zone di protezione, nelle zone di sorveglianza, nelle ulteriori zone soggette a restrizioni e nelle zone infette istituite dall’autorità competente dello Stato membro interessato conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, e all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b)

le misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che tutti gli Stati membri devono applicare per un periodo di tempo limitato.

2.   Il presente regolamento si applica:

a)

ai movimenti di partite di:

i)

suini detenuti in stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone;

ii)

materiale germinale, prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale ottenuti dai suini detenuti di cui alla lettera a), punto i);

b)

ai movimenti di:

i)

partite di suini selvatici in tutti gli Stati membri;

ii)

partite e movimenti per uso privato, effettuati da cacciatori, di prodotti di origine animale e di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici nelle zone soggette a restrizioni I, II e III o trasformati in stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III;

c)

agli operatori del settore alimentare che manipolano le partite di cui alle lettere a) e b);

d)

a tutti gli Stati membri per quanto riguarda la sensibilizzazione in merito alla peste suina africana.

3.   Le norme di cui al paragrafo 1 riguardano quanto segue:

a)

il capo II stabilisce norme speciali per l’istituzione di zone soggette a restrizioni I, II e III in caso di focolaio di peste suina africana, come pure per l’applicazione di misure speciali di controllo delle malattie in tutti gli Stati membri;

b)

il capo III stabilisce misure speciali di controllo delle malattie applicabili alle partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III e ai prodotti da essi ottenuti negli Stati membri interessati;

c)

il capo IV stabilisce misure speciali di riduzione dei rischi per quanto riguarda la peste suina africana per le aziende alimentari negli Stati membri interessati;

d)

il capo V stabilisce misure speciali di controllo delle malattie applicabili ai suini selvatici negli Stati membri;

e)

il capo VI stabilisce obblighi speciali di informazione e di formazione negli Stati membri;

f)

il capo VII stabilisce le disposizioni finali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687.

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

a)

«suino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Suidae di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2016/429;

b)

«materiale germinale»: sperma, ovociti ed embrioni di suini ottenuti da suini detenuti destinati alla riproduzione artificiale;

c)

«zona soggetta a restrizioni I»: un’area di uno Stato membro elencata nell’allegato I, parte I, con una delimitazione geografica precisa, sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie e confinante con le zone soggette a restrizioni II o III;

d)

«zona soggetta a restrizioni II»: un’area di uno Stato membro elencata nell’allegato I, parte II, con una delimitazione geografica precisa e sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie;

e)

«zona soggetta a restrizioni III»: un’area di uno Stato membro elencata nell’allegato I, parte III, con una delimitazione geografica precisa e sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie;

f)

«Stato membro precedentemente indenne da malattia»: uno Stato membro in cui non è stata confermata la peste suina africana in suini detenuti nei 12 mesi precedenti;

g)

«materiali di categoria 2»: i sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ottenuti da suini detenuti;

h)

«materiali di categoria 3»: i sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ottenuti da suini detenuti.

CAPO II

NORME SPECIALI PER L’ISTITUZIONE DI ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI I, II E III IN CASO DI FOCOLAIO DI PESTE SUINA AFRICANA, COME PURE PER L’APPLICAZIONE DI MISURE SPECIALI DI CONTROLLO DELLE MALATTIE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI

Articolo 3

Norme speciali per l’istituzione di zone soggette a restrizioni e di zone infette in caso di focolaio di peste suina africana

In caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici, l’autorità competente dello Stato membro istituisce:

a)

in caso di focolaio in suini detenuti, una zona soggetta a restrizioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e alle condizioni stabilite in tale articolo; oppure

b)

in caso di focolaio in suini selvatici, una zona infetta conformemente all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

Articolo 4

Norme speciali per l’istituzione di un’ulteriore zona soggetta a restrizioni In caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici

1.   In caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici, l’autorità competente dello Stato membro può istituire, sulla base dei criteri e dei principi per la delimitazione geografica delle zone soggette a restrizioni di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, un’ulteriore zona soggetta a restrizioni confinante con la zona soggetta a restrizioni o con la zona infetta istituita di cui all’articolo 3 del presente regolamento, al fine di delimitare tali zone rispetto alle zone non soggette a restrizioni.

2.   L’autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché l’ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui al paragrafo 1 corrisponda alla zona soggetta a restrizioni I elencata nell’allegato I, parte I, conformemente all’articolo 5.

Articolo 5

Norme speciali per l’inserimento nell’elenco delle zone soggette a restrizioni I in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici in un’area di uno Stato membro confinante con un’area in cui non è stato ufficialmente confermato alcun focolaio di peste suina africana

1.   A seguito di un focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici in un’area dello Stato membro confinante con un’area in cui non è stato ufficialmente confermato alcun focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici, tale area in cui non è stato confermato alcun focolaio è inserita, ove necessario, nell’elenco di cui all’allegato I, parte I, come zona soggetta a restrizioni I.

2.   L’autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché, dopo l’inserimento di un’area nell’elenco di cui all’allegato I, parte I, come zona soggetta a restrizioni I, sia adeguata senza indugio un’ulteriore zona soggetta a restrizioni istituita conformemente all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 in modo da comprendere almeno la pertinente zona soggetta a restrizioni I elencata nell’allegato I per tale Stato membro.

3.   Se la zona soggetta a restrizioni I è stata inserita nell’elenco di cui all’allegato I, l’autorità competente dello Stato membro istituisce senza indugio l’ulteriore zona soggetta a restrizioni pertinente conformemente all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

Articolo 6

Norme speciali per l’inserimento nell’elenco delle zone soggette a restrizioni II in caso di focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro

1.   A seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in un’area di uno Stato membro, tale area è inserita nell’elenco di cui all’allegato I, parte II, come zona soggetta a restrizioni II.

2.   L’autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché la zona infetta istituita conformemente all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia adeguata senza indugio in modo da comprendere almeno la pertinente zona soggetta a restrizioni II elencata nell’allegato I del presente regolamento per tale Stato membro.

Articolo 7

Norme speciali per l’inserimento nell’elenco delle zone soggette a restrizioni III in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro

1.   A seguito di un focolaio di peste suina africana in suini detenuti in un’area di uno Stato membro, tale area è inserita nell’elenco di cui all’allegato I, parte III, come zona soggetta a restrizioni III.

Tuttavia, qualora sia stato confermato solo un primo e unico focolaio di peste suina africana in suini detenuti in un’area di uno Stato membro precedentemente indenne da malattia, tale area non è inserita nell’elenco di cui all’allegato I, parte III, del presente regolamento come zona soggetta a restrizioni III.

2.   L’autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché la zona soggetta a restrizioni istituita conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia adeguata senza indugio in modo da comprendere almeno la pertinente zona soggetta a restrizioni III elencata nell’allegato I del presente regolamento per tale Stato membro.

Articolo 8

Applicazione generale di misure speciali di controllo delle malattie nelle zone soggette a restrizioni I, II e III

Gli Stati membri interessati applicano le misure speciali di controllo delle malattie stabilite nel presente regolamento nelle zone soggette a restrizioni I, II e III, in aggiunta alle misure di controllo delle malattie da applicare conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687:

a)

nelle zone soggette a restrizioni istituite conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b)

nelle zone infette istituite conformemente all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

CAPO III

MISURE SPECIALI DI CONTROLLO DELLE MALATTIE APPLICABILI ALLE PARTITE DI SUINI DETENUTI NELLE ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI I, II E III E AI PRODOTTI DA ESSI OTTENUTI NEGLI STATI MEMBRI INTERESSATI

SEZIONE 1

Applicazione di divieti specifici alle partite di suini detenuti e dei relativi prodotti negli Stati membri interessati

Articolo 9

Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone

1.   L’autorità competente dello Stato membro interessato vieta i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone.

2.   L’autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che il divieto di cui al paragrafo 1 non si applichi ai movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I verso stabilimenti situati in altre zone soggette a restrizioni I, II e III o al di fuori di tali zone purché lo stabilimento di destinazione sia situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato.

Articolo 10

Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone

L’autorità competente dello Stato membro interessato vieta i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone.

Articolo 11

Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone

1.   L’autorità competente dello Stato membro interessato vieta i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone.

2.   L’autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che il divieto di cui al paragrafo 1 non si applichi ai sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti al di fuori delle zone soggette a restrizioni II e III e macellati in macelli situati nelle zone soggette a restrizioni II e III purché, negli stabilimenti e durante il trasporto, tali sottoprodotti di origine animale siano nettamente separati dai sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III.

Articolo 12

Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone

1.   L’autorità competente dello Stato membro interessato vieta i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone.

2.   L’autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che il divieto di cui al paragrafo 1 non si applichi ai prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III che sono stati sottoposti al trattamento pertinente conformemente all’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687, per quanto riguarda la peste suina africana, in stabilimenti designati conformemente all’articolo 41, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 13

Divieti generali in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti che si ritiene possano presentare un rischio di diffusione della peste suina africana

L’autorità competente dello Stato membro interessato può vietare, all’interno del territorio dello stesso Stato membro, i movimenti di partite di suini detenuti e di prodotti ottenuti da suini detenuti se ritiene che esista un rischio di diffusione della peste suina africana a tali suini detenuti o ai relativi prodotti, a partire dagli stessi o tramite gli stessi.

SEZIONE 2

Condizioni generali e specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone

Articolo 14

Condizioni generali per le deroghe a divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone

1.   In deroga ai divieti specifici di cui all’articolo 9, paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone nei casi contemplati agli articoli 22, 23, 24, 25, 28 e 29 e alle condizioni specifiche previste in tali articoli, e:

a)

alle condizioni generali di cui all’articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687; e

b)

alle condizioni generali supplementari riguardanti:

i)

i movimenti di partite di suini detenuti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III di cui all’articolo 15;

ii)

gli stabilimenti per suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III di cui all’articolo 16;

iii)

i mezzi di trasporto utilizzati per trasportare i suini detenuti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III di cui all’articolo 17.

2.   Prima di concedere le autorizzazioni di cui agli articoli da 22 a 25 e da 28 a 30, l’autorità competente dello Stato membro interessato valuta i rischi da esse derivanti e tale valutazione deve indicare che il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile.

3.   L’autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che le condizioni generali supplementari di cui agli articoli 15 e 16 non si applichino ai movimenti di partite di suini detenuti in macelli situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III purché:

a)

i suini detenuti debbano essere spostati in un altro macello a causa di circostanze eccezionali, come un grave guasto nel macello;

b)

il macello di destinazione sia situato:

i)

nelle zone soggette a restrizioni I, II e III dello stesso Stato membro; o

ii)

in circostanze eccezionali, come l’assenza dei macelli di cui alla lettera b), punto i), al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro;

c)

i movimenti siano autorizzati dall’autorità competente dello Stato membro interessato.

Articolo 15

Condizioni generali supplementari relative ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone

1.   L’autorità competente dello Stato membro interessato autorizza i movimenti di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone nei casi contemplati agli articoli da 22 a 25 e da 28 a 30 alle condizioni specifiche previste in tali articoli purché:

a)

i suini siano stati detenuti nello stabilimento di spedizione e non siano stati spostati da tale stabilimento per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data del movimento, o dalla nascita, se di età inferiore a 30 giorni, e durante questo periodo non siano stati introdotti altri suini detenuti dalle zone soggette a restrizioni II e III:

i)

nello stabilimento in questione; o

ii)

nell’unità epidemiologica in cui i suini destinati a essere spostati sono stati tenuti completamente separati. L’autorità competente, dopo aver eseguito una valutazione del rischio, determina i confini di tale unità epidemiologica e conferma che la struttura e le dimensioni delle diverse unità epidemiologiche, come pure la distanza tra di esse, nonché le operazioni che vengono effettuate garantiscono impianti separati per la stabulazione, la detenzione e l’alimentazione dei suini detenuti, in modo che il virus della peste suina africana non possa diffondersi da un’unità epidemiologica all’altra;

b)

sia stato effettuato un esame clinico dei suini detenuti nello stabilimento di spedizione, compresi gli animali destinati a essere spostati o utilizzati per la raccolta di materiale germinale, con esito favorevole in relazione alle peste suina africana:

i)

da un veterinario ufficiale;

ii)

nelle 24 ore precedenti il movimento della partita di suini o la raccolta del materiale germinale; e

iii)

conformemente all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e all’allegato I, sezione A.1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

c)

se necessario, in base alle istruzioni dell’autorità competente, siano stati effettuati test di identificazione dell’agente patogeno prima della data del movimento della partita dallo stabilimento di spedizione o prima della data di raccolta del materiale germinale:

i)

a seguito dell’esame clinico di cui alla lettera b) per i suini detenuti nello stabilimento, compresi gli animali destinati a essere spostati o utilizzati per la raccolta di materiale germinale; e

ii)

conformemente all’allegato I, sezione A.2, del regolamento delegato (UE) 2020/687.

2.   L’autorità competente dello Stato membro interessato, se del caso, deve ottenere i risultati negativi dei test di identificazione dell’agente patogeno di cui al paragrafo 1, lettera c), prima di autorizzare il movimento della partita.

3.   L’autorità competente di uno Stato membro interessato può decidere che, nel caso di movimenti di partite di suini detenuti da stabilimenti di spedizione situati nelle zone soggette a restrizioni I e II al di fuori di tali zone verso stabilimenti situati nello stesso Stato membro interessato, l’esame clinico di cui al paragrafo 1, lettera b):

a)

sia effettuato unicamente per gli animali destinati a essere spostati; o

b)

non debba essere effettuato purché:

i)

lo stabilimento di spedizione sia stato visitato da un veterinario ufficiale con la frequenza di cui all’articolo 16, lettera a), punto i), e tutte le visite effettuate da un veterinario ufficiale nel periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data del movimento abbiano avuto un esito favorevole da cui risulta:

che nello stabilimento di spedizione sono state applicate le prescrizioni in materia di biosicurezza di cui all’articolo 16, lettera b);

che nel corso di tali visite un veterinario ufficiale ha effettuato un esame clinico dei suini detenuti nello stabilimento di spedizione con esito favorevole in relazione alla peste suina africana conformemente all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e all’allegato I, sezione A.1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

ii)

nello stabilimento di spedizione sia in vigore la sorveglianza continua di cui all’articolo 16, lettera c), da un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data del movimento.

Articolo 16

Condizioni generali supplementari relative agli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III

1.   L’autorità competente dello Stato membro interessato autorizza i movimenti di suini detenuti in stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone unicamente nei casi contemplati agli articoli da 22 a 25 e da 28 a 30 e alle condizioni specifiche previste in tali articoli purché:

a)

lo stabilimento di spedizione sia stato visitato da un veterinario ufficiale almeno una volta dopo l’inserimento delle zone soggette a restrizioni I, II e III negli elenchi di cui all’allegato I del presente regolamento o nei tre mesi precedenti il movimento e sia oggetto di visite periodiche di veterinari ufficiali come previsto all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 con la seguente frequenza:

i)

nelle zone soggette a restrizioni I e II: almeno due volte all’anno, con un intervallo di almeno quattro mesi tra tali visite;

ii)

in una zona soggetta a restrizioni III: almeno una volta ogni tre mesi.

L’autorità competente può decidere di effettuare visite presso lo stabilimento situato in una zona soggetta a restrizioni III con la frequenza di cui alla lettera a), punto i), sulla base dell’esito favorevole dell’ultima visita effettuata dopo l’inserimento delle zone soggette a restrizioni I, II e III negli elenchi di cui all’allegato I del presente regolamento, o nei tre mesi precedenti il movimento, da cui risulta che nello stabilimento in questione sono applicate le prescrizioni in materia di biosicurezza di cui alla lettera b) ed è in vigore la sorveglianza continua di cui alla lettera c);

b)

lo stabilimento di spedizione applichi prescrizioni in materia di biosicurezza per la peste suina africana:

i)

conformemente alle misure di biosicurezza rafforzate di cui all’allegato II; e

ii)

stabilite dallo Stato membro interessato;

c)

nello stabilimento di spedizione sia realizzata una sorveglianza continua mediante test di identificazione dell’agente patogeno della peste suina africana:

i)

conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, e all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/687;

ii)

ogni settimana, con esito negativo, almeno sui primi due suini detenuti morti di età superiore a 60 giorni o, in mancanza di questi, su qualsiasi suino detenuto che sia morto dopo lo svezzamento, in ciascuna unità epidemiologica;

iii)

almeno durante il periodo di monitoraggio della peste suina africana di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687 prima del movimento della partita dallo stabilimento di spedizione.

2.   L’autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che la recinzione a prova di bestiame di cui all’allegato II, punto 2, lettera h), cui è fatto riferimento al paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente articolo non è richiesta per gli stabilimenti di suini detenuti per un periodo di tre mesi dalla conferma di un primo focolaio di peste suina africana nello Stato membro in questione purché:

a)

l’autorità competente dello Stato membro abbia valutato i rischi derivanti da tale decisione e la valutazione indichi che il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile;

b)

sia posto in essere un sistema alternativo che garantisce la separazione tra i suini detenuti negli stabilimenti e i suini selvatici negli Stati membri dove esiste una popolazione di suini selvatici;

c)

i suini detenuti di tali stabilimenti non siano spostati in un altro Stato membro.

Articolo 17

Condizioni generali supplementari relative ai mezzi di trasporto utilizzati per trasportare suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone

L’autorità competente dello Stato membro interessato autorizza i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone unicamente se i mezzi di trasporto utilizzati per trasportare tali partite:

a)

soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687; e

b)

sono puliti e disinfettati conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sotto il controllo o sotto la supervisione dell’autorità competente dello Stato membro interessato.

SEZIONE 3

Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari

Articolo 18

Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone

Gli operatori spostano partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone all’interno dello Stato membro interessato o verso un altro Stato membro nei casi contemplati agli articoli da 22 a 25 e da 28 a 30 unicamente se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene almeno uno dei seguenti attestati di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:

a)

«Suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione.»;

b)

«Suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione.»;

c)

«Suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione.».

Tuttavia, in caso di movimenti all’interno dello stesso Stato membro interessato, l’autorità competente può decidere che non deve essere rilasciato un certificato sanitario come previsto all’articolo 143, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/429.

Articolo 19

Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini provenienti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III

1.   Gli operatori spostano partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I e II al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro nei casi contemplati agli articoli 38 e 39 unicamente se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all’articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene:

a)

le informazioni richieste conformemente all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e

b)

almeno uno dei seguenti attestati di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:

i)

«Carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione.»;

ii)

«Carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione.».

2.   Gli operatori spostano partite di prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro unicamente purché:

a)

i prodotti di origine animale siano stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi di cui all’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b)

tali partite siano accompagnate da un certificato sanitario di cui all’articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene:

i)

le informazioni richieste conformemente all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e

ii)

il seguente attestato di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:

«Prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione.».

3.   Gli operatori spostano partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e macellati in macelli situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro unicamente se tali partite sono accompagnate:

a)

da un certificato sanitario di cui all’articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene le informazioni richieste conformemente all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e

b)

dal seguente attestato di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:

«Carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e macellati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione.».

4.   Gli operatori spostano partite di prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e trasformati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro unicamente purché:

a)

i prodotti di origine animale siano stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi di cui all’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b)

tali partite siano accompagnate da un certificato sanitario di cui all’articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene:

i)

le informazioni richieste conformemente all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e

ii)

il seguente attestato di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:

«Prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e trasformati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione ».

5.   In caso di movimenti di partite di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 all’interno dello stesso Stato membro interessato, l’autorità competente può decidere che non deve essere rilasciato un certificato sanitario di cui all’articolo 167, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2016/429.

6.   L’autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che un bollo sanitario o, se del caso, un marchio di identificazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004, apposto sulle carni fresche o trasformate e sui prodotti a base di carne, compresi i budelli, in stabilimenti designati conformemente all’articolo 41, paragrafo 1, del presente regolamento, o in stabilimenti che trattano carni fresche o trasformate e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I o in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III possa sostituire il certificato sanitario per i movimenti delle partite di:

a)

carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I e II al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro, come stabilito al paragrafo 1;

b)

prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I e II al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro, come stabilito al paragrafo 2;

c)

carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e macellati in macelli situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro, come stabilito al paragrafo 3;

d)

prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e trasformati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro, come stabilito al paragrafo 4.

Articolo 20

Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone

Gli operatori spostano partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro nei casi contemplati agli articoli 31 e 32 unicamente se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all’articolo 161, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene almeno uno dei seguenti attestati di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:

a)

«Materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605della Commissione.»;

b)

«Materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione.».

Tuttavia, in caso di movimenti all’interno dello stesso Stato membro interessato, l’autorità competente può decidere che non deve essere rilasciato un certificato sanitario come previsto all’articolo 161, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/429.

Articolo 21

Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di materiali di categoria 2 e 3 ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone

Gli operatori spostano partite di materiali di categoria 2 e 3 ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro nei casi contemplati agli articoli da 33 a 37 unicamente se tali partite sono accompagnate:

a)

dal documento commerciale di cui all’allegato VIII, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011; e

b)

da un certificato sanitario di cui all’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/687.

Tuttavia, in caso di movimenti all’interno dello stesso Stato membro interessato, l’autorità competente può decidere che non sia rilasciato un certificato sanitario come previsto all’articolo 22, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2020/687.

SEZIONE 4

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I al di fuori di tale zona

Articolo 22

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I al di fuori di tale zona

1.   In deroga ai divieti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I al di fuori di tale zona verso:

a)

uno stabilimento situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato:

i)

in un’altra zona soggetta a restrizioni I;

ii)

nelle zone soggette a restrizioni II e III;

iii)

al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III;

b)

uno stabilimento situato nel territorio di un altro Stato membro;

c)

paesi terzi.

2.   L’autorità competente concede le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 unicamente se sono soddisfatte:

a)

le condizioni generali di cui all’articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b)

le condizioni generali supplementari di cui all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, nonché agli articoli 16 e 17.

SEZIONE 5

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona

Articolo 23

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona nel territorio dello stesso Stato membro interessato

1.   In deroga ai divieti di cui all’articolo 9, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona verso uno stabilimento situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato:

a)

in un’altra zona soggetta a restrizioni II;

b)

nelle zone soggette a restrizioni I e III;

c)

al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III.

2.   L’autorità competente concede le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 unicamente se sono soddisfatte:

a)

le condizioni generali di cui all’articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b)

le condizioni generali supplementari di cui all’articolo 14, paragrafo 2, e agli articoli 15, 16 e 17.

3.   L’autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché i suini oggetto di un movimento autorizzato di cui al paragrafo 1 rimangano nello stabilimento di destinazione almeno per il periodo di monitoraggio della peste suina africana di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687.

Articolo 24

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona verso un macello situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato ai fini della macellazione immediata

1.   In deroga ai divieti di cui all’articolo 9, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona verso un macello situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato purché:

a)

i suini detenuti siano spostati ai fini della macellazione immediata;

b)

il macello di destinazione sia designato conformemente all’articolo 41, paragrafo 1.

2.   L’autorità competente concede le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 unicamente se sono soddisfatte:

a)

le condizioni generali di cui all’articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b)

le condizioni generali supplementari di cui all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, nonché agli articoli 16 e 17.

Articolo 25

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona verso le zone soggette a restrizioni II o III in un altro Stato membro

1.   In deroga ai divieti di cui all’articolo 9, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona verso uno stabilimento situato in una zona soggetta a restrizioni II o III in un altro Stato membro.

2.   L’autorità competente concede le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 unicamente purché:

a)

siano soddisfatte le condizioni generali di cui all’articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b)

siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all’articolo 14, paragrafo 2, e agli articoli 15, 16 e 17;

c)

sia stata predisposta una procedura di incanalamento a norma dell’articolo 26;

d)

i suini detenuti rispettino ogni altra garanzia supplementare adeguata in relazione alla peste suina africana in base all’esito positivo di una valutazione del rischio delle misure contro la diffusione di tale malattia:

i)

richiesta dall’autorità competente dello stabilimento di spedizione;

ii)

approvata dalle autorità competenti degli Stati membri di passaggio e dello stabilimento di destinazione, prima dei movimenti dei suini detenuti;

e)

nello stabilimento di spedizione non sia stato ufficialmente confermato alcun focolaio di peste suina africana nei suini detenuti conformemente all’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/687 almeno nei 12 mesi precedenti;

f)

l’operatore abbia notificato in anticipo all’autorità competente l’intenzione di spostare la partita di suini detenuti conformemente all’articolo 152, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all’articolo 96 del regolamento delegato (UE) 2020/688.

3.   L’autorità competente dello stabilimento di spedizione:

a)

redige un elenco degli stabilimenti che rispettano le garanzie di cui al paragrafo 2, lettera d);

b)

informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie di cui al paragrafo 2, lettera d), e della loro approvazione da parte delle autorità competenti di cui al paragrafo 2, lettera d), punto ii).

4.   L’approvazione di cui al paragrafo 2, lettera d), punto ii), non è richiesta e l’obbligo di informazione immediata di cui al paragrafo 3, lettera b), non sussiste se lo stabilimento di spedizione, i luoghi di passaggio e lo stabilimento di destinazione sono tutti situati in zone soggette a restrizioni I, II e III e tali zone sono continue, in modo da garantire che i suini detenuti siano spostati attraverso tali zone soggette a restrizioni I, II e III unicamente alle condizioni specifiche di cui all’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/687.

Articolo 26

Procedura specifica di incanalamento per la concessione di deroghe per i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona verso le zone soggette a restrizioni II o III in un altro Stato membro

1.   L’autorità competente dello Stato membro interessato predispone una procedura di incanalamento come previsto all’articolo 25, paragrafo 2, lettera c), per i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona verso uno stabilimento situato in una zona soggetta a restrizioni II o III in un altro Stato membro sotto il controllo delle autorità competenti:

a)

dello stabilimento di spedizione;

b)

del luogo di passaggio;

c)

dello stabilimento di destinazione.

2.   L’autorità competente dello stabilimento di spedizione:

a)

provvede affinché ogni mezzo di trasporto utilizzato per i movimenti di cui al paragrafo 1 sia:

i)

individualmente equipaggiato con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale;

ii)

sigillato da un veterinario ufficiale immediatamente dopo il carico della partita di suini detenuti; solo un veterinario ufficiale o un’autorità incaricata dell’applicazione della legge dello Stato membro interessato, come concordato con l’autorità competente, possono rompere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo, se del caso;

b)

informa in anticipo l’autorità competente del luogo in cui è situato lo stabilimento di destinazione e, se del caso, l’autorità competente del luogo di passaggio dell’intenzione di spostare la partita di suini detenuti;

c)

predispone un sistema in base al quale gli operatori sono tenuti a notificare immediatamente all’autorità competente del luogo in cui è situato lo stabilimento di spedizione qualsiasi incidente o guasto di un mezzo di trasporto utilizzato per trasportare la partita di suini detenuti;

d)

provvede affinché si stabilisca un piano di emergenza, si definisca un ordine gerarchico e si prendano gli accordi necessari per la cooperazione tra le autorità competenti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), in caso di possibili incidenti durante il trasporto, guasti gravi o azioni fraudolente da parte degli operatori.

Articolo 27

Obblighi dell’autorità competente dello Stato membro interessato in cui è situato lo stabilimento di destinazione di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II di un altro Stato membro

L’autorità competente dello Stato membro interessato in cui è situato lo stabilimento di destinazione di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II di un altro Stato membro:

a)

notifica senza indugio all’autorità competente dello stabilimento di spedizione l’arrivo della partita;

b)

provvede affinché i suini detenuti:

i)

rimangano nello stabilimento di destinazione almeno per il periodo di monitoraggio della peste suina africana di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687; o

ii)

siano spostati direttamente in un macello designato conformemente all’articolo 41, paragrafo 1, del presente regolamento.

SEZIONE 6

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona

Articolo 28

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona verso una zona soggetta a restrizioni II nello stesso Stato membro interessato

1.   In deroga ai divieti di cui all’articolo 9, in circostanze eccezionali, qualora tali divieti comportino problemi di benessere degli animali in uno stabilimento che detiene suini, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona verso uno stabilimento situato in una zona soggetta a restrizioni II nel territorio dello stesso Stato membro purché:

a)

siano soddisfatte le condizioni generali di cui all’articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b)

siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all’articolo 14, paragrafo 2, e agli articoli 15, 16 e 17;

c)

lo stabilimento di destinazione appartenga alla stessa filiera di approvvigionamento e i suini debbano essere spostati per completare il ciclo produttivo.

2.   L’autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché i suini detenuti non siano spostati dallo stabilimento di destinazione situato nella zona soggetta a restrizioni II almeno per il periodo di monitoraggio della peste suina africana di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687.

Articolo 29

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona per la macellazione immediata nello stesso Stato membro interessato

1.   In deroga ai divieti di cui all’articolo 9, in circostanze eccezionali, qualora il divieto di cui all’articolo 5, paragrafo 1, comporti problemi di benessere degli animali in uno stabilimento che detiene suini, e in caso di limiti logistici della capacità di macellazione dei macelli situati in una zona soggetta a restrizioni III e designati conformemente all’articolo 41, paragrafo 1, o in assenza di macelli designati in una zona soggetta a restrizioni III, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare, ai fini della macellazione immediata, i movimenti di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona verso un macello designato conformemente all’articolo 41, paragrafo 1, nello stesso Stato membro il più vicino possibile allo stabilimento di spedizione e situato:

a)

in una zona soggetta a restrizioni II;

b)

in una zona soggetta a restrizioni I, quando non è possibile macellare gli animali in una zona soggetta a restrizioni II;

c)

al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III, quando non è possibile macellare gli animali nelle zone soggette a restrizioni I, II e III.

2.   L’autorità competente dello Stato membro interessato concede un’autorizzazione di cui al paragrafo 1 unicamente purché:

a)

siano soddisfatte le condizioni generali di cui all’articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b)

siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, nonché agli articoli 16 e 17.

3.   L’autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché:

a)

i suini detenuti siano destinati alla macellazione immediata direttamente in un macello designato conformemente all’articolo 41, paragrafo 1;

b)

all’arrivo al macello designato, i suini provenienti da una zona soggetta a restrizioni III siano tenuti separati dagli altri suini e siano macellati:

i)

in un giorno specifico in cui sono macellati unicamente suini provenienti da una zona soggetta a restrizioni III; o

ii)

al termine di un giorno di macellazione, in modo da garantire che successivamente non siano macellati altri suini detenuti;

c)

dopo la macellazione dei suini provenienti da una zona soggetta a restrizioni III e prima dell’inizio della macellazione di altri suini detenuti, il macello sia pulito e disinfettato conformemente alle istruzioni dell’autorità competente dello Stato membro interessato.

4.   L’autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché:

a)

i sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III e spostati al di fuori di tale zona siano trattati o smaltiti conformemente agli articoli 33 e 36;

b)

le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III e spostati al di fuori di tale zona siano trasformati e immagazzinati conformemente all’articolo 40.

SEZIONE 7

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone verso un impianto riconosciuto che tratta sottoprodotti di origine animale

Articolo 30

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III verso un impianto riconosciuto che tratta sottoprodotti di origine animale situato al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nello stesso Stato membro interessato

1.   In deroga ai divieti di cui all’articolo 9, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III verso un impianto riconosciuto che tratta sottoprodotti di origine animale situato al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nello stesso Stato membro interessato in cui:

a)

i suini detenuti sono immediatamente abbattuti; e

b)

i sottoprodotti di origine animale ottenuti sono smaltiti conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009.

2.   L’autorità competente dello Stato membro interessato concede un’autorizzazione di cui al paragrafo 1 unicamente purché:

a)

siano soddisfatte le condizioni generali di cui all’articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b)

siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all’articolo 14, paragrafo 2, e all’articolo 17.

SEZIONE 8

Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona

Articolo 31

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II da tale zona nel territorio dello stesso Stato membro interessato

In deroga ai divieti di cui all’articolo 10, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiale germinale da uno stabilimento di materiale germinale situato in una zona soggetta a restrizioni II verso un’altra zona soggetta a restrizioni II, zone soggette a restrizioni I e III o aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro purché:

a)

il materiale germinale sia stato raccolto o prodotto, trasformato e immagazzinato in stabilimenti e ottenuto da suini detenuti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, nonché all’articolo 16;

b)

i suini donatori, maschi e femmine, siano stati detenuti in stabilimenti di materiale germinale in cui non siano stati introdotti altri suini detenuti dalle zone soggette a restrizioni II e III per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta o di produzione del materiale germinale.

Articolo 32

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II da tale zona verso le zone soggette a restrizioni II e III in un altro Stato membro

1.   In deroga ai divieti di cui all’articolo 10, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II da uno stabilimento riconosciuto di materiale germinale situato in una zona soggetta a restrizioni II verso le zone soggette a restrizioni II e III nel territorio di un altro Stato membro interessato purché:

a)

il materiale germinale sia stato raccolto o prodotto, trasformato e immagazzinato in stabilimenti di materiale germinale alle condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, nonché all’articolo 16;

b)

i suini donatori, maschi e femmine, siano stati detenuti in stabilimenti riconosciuti di materiale germinale in cui non siano stati introdotti altri suini detenuti dalle zone soggette a restrizioni II e III per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta o di produzione del materiale germinale;

c)

le partite di materiale germinale rispettino ogni altra garanzia adeguata in materia di sanità animale in base all’esito positivo di una valutazione del rischio delle misure contro la diffusione della peste suina africana:

i)

richiesta dall’autorità competente dello stabilimento di spedizione;

ii)

approvata dall’autorità competente dello Stato membro dello stabilimento di destinazione, prima del movimento del materiale germinale.

2.   L’autorità competente dello Stato membro interessato:

a)

redige un elenco di stabilimenti riconosciuti di materiale germinale che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 e che sono autorizzati per i movimenti di materiale germinale da una zona soggetta a restrizioni II in tale Stato membro interessato verso le zone soggette a restrizioni II e III in un altro Stato membro interessato; tale elenco contiene le informazioni che l’autorità competente dello Stato membro interessato deve conservare in merito agli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale di suini di cui all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686;

b)

mette l’elenco di cui alla lettera a) a disposizione del pubblico sul proprio sito web e lo mantiene aggiornato;

c)

fornisce alla Commissione e agli Stati membri il link al sito web di cui alla lettera b).

SEZIONE 9

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone

Articolo 33

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro a fini di trattamento o smaltimento

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone verso un impianto o uno stabilimento riconosciuto dall’autorità competente a fini di trattamento, smaltimento, come rifiuti, mediante incenerimento o smaltimento o recupero mediante coincenerimento dei sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1069/2009, situato al di fuori delle zone soggette a restrizioni II o III all’interno dello stesso Stato membro, purché i mezzi di trasporto siano individualmente equipaggiati con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale.

2.   L’operatore di trasporto responsabile dei movimenti dei sottoprodotti di origine animale di cui al paragrafo 1:

a)

consente all’autorità competente di controllare, per mezzo di un sistema di navigazione satellitare, il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto;

b)

conserva la documentazione elettronica di tale movimento per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento.

3.   L’autorità competente può decidere che il sistema di navigazione satellitare di cui al paragrafo 1 sia sostituito dalla sigillatura individuale del mezzo di trasporto, purché:

a)

le partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III siano spostate all’interno dello stesso Stato membro unicamente per gli usi di cui al paragrafo 1;

b)

ogni mezzo di trasporto sia sigillato da un veterinario ufficiale immediatamente dopo il carico della partita di sottoprodotti di origine animale; solo un veterinario ufficiale o un’autorità incaricata dell’applicazione della legge dello Stato membro, come concordato con l’autorità competente, possono rompere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo, se del caso.

Articolo 34

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di letame ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III verso una discarica situata al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro conformemente alle condizioni specifiche di cui all’articolo 51 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

2.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II a fini di trattamento o smaltimento conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009 in un impianto riconosciuto a tal fine all’interno del territorio dello stesso Stato membro.

3.   L’operatore di trasporto responsabile dei movimenti delle partite di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, di cui ai paragrafi 1 e 2:

a)

consente all’autorità competente di controllare, per mezzo di un sistema di navigazione satellitare, il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto;

b)

conserva la documentazione elettronica di tale movimento per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento.

4.   L’autorità competente può decidere che il sistema di navigazione satellitare di cui al paragrafo 3, lettera a), sia sostituito dalla sigillatura individuale del mezzo di trasporto, purché ogni mezzo di trasporto sia sigillato da un veterinario ufficiale immediatamente dopo il carico della partita di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, di cui ai paragrafi 1 e 2.

Solo un veterinario ufficiale o un’autorità incaricata dell’applicazione della legge dello Stato membro, come concordato con l’autorità competente, possono rompere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo, se del caso.

Articolo 35

Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro a fini di trattamento dei sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere a), e) e g), del regolamento (CE) n. 1069/2009

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona verso un impianto o uno stabilimento riconosciuto dall’autorità competente a fini di ulteriore trattamento per ottenere mangimi trasformati, per la fabbricazione di alimenti trasformati per animali da compagnia e prodotti derivati destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale in biogas o compost di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere a), e) e g), del regolamento (CE) n. 1069/2009 situato al di fuori di una zona soggetta a restrizioni II all’interno dello stesso Stato membro, purché:

a)

siano soddisfatte le condizioni generali di cui all’articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b)

siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all’articolo 14, paragrafo 2;

c)

i materiali di categoria 3 provengano da suini detenuti e da stabilimenti che soddisfano le condizioni generali di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, nonché all’articolo 16;

d)

i materiali di categoria 3 siano ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II e macellati:

i)

in una zona soggetta a restrizioni II:

dello stesso Stato membro interessato; o

di un altro Stato membro interessato conformemente all’articolo 25;

o

ii)

al di fuori di una zona soggetta a restrizioni II situata nello stesso Stato membro interessato conformemente all’articolo 24;

e)

il mezzo di trasporto sia individualmente equipaggiato con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale;

f)

le partite di materiali di categoria 3 siano spostate direttamente dal macello designato conformemente all’articolo 41, paragrafo 1, verso:

i)

un impianto di trasformazione per la trasformazione dei prodotti derivati di cui all’allegato X del regolamento (UE) n. 142/2011;

ii)

un impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuto per la produzione di alimenti trasformati per animali da compagnia di cui all’allegato XIII, capo II, punto 3, lettera a) e lettera b), punti da i) a iii), del regolamento (UE) n. 142/2011;

iii)

un impianto di produzione di biogas o di compostaggio riconosciuto per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale in compost o biogas conformemente ai parametri standard applicabili alla trasformazione di cui all’allegato V, capo III, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011; o

iv)

un impianto di trasformazione per la trasformazione dei prodotti derivati di cui all’allegato XIII del regolamento (UE) n. 142/2011.

2.   L’operatore di trasporto responsabile dei movimenti di partite di materiali di categoria 3:

a)

consente all’autorità competente di controllare, per mezzo di un sistema di navigazione satellitare, il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto;

b)

conserva la documentazione elettronica di tale movimento per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento.

3.   L’autorità competente può decidere che il sistema di navigazione satellitare di cui al paragrafo 1, lettera e), sia sostituito dalla sigillatura individuale del mezzo di trasporto, purché:

a)

i materiali di categoria 3 siano:

i)

ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II;

ii)

spostati unicamente all’interno dello stesso Stato membro per gli usi di cui al paragrafo 1;

b)

ogni mezzo di trasporto sia sigillato da un veterinario ufficiale immediatamente dopo il carico della partita di materiali di categoria 3; solo un veterinario ufficiale o un’autorità incaricata dell’applicazione della legge dello Stato membro, come concordato con l’autorità competente, possono rompere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo, se del caso.

Articolo 36

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiali di categoria 2 ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone a fini di trattamento e smaltimento in un altro Stato membro

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiali di categoria 2 ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III verso un impianto di trasformazione per la trasformazione con i metodi da 1 a 5 di cui all’allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011, o verso un impianto di incenerimento o coincenerimento di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1069/2009, situato in un altro Stato membro, purché:

a)

siano soddisfatte le condizioni generali di cui all’articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b)

siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all’articolo 14, paragrafo 2;

c)

il mezzo di trasporto sia individualmente equipaggiato con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale.

2.   L’operatore di trasporto responsabile dei movimenti di partite di materiali di categoria 2:

a)

consente all’autorità competente di controllare, per mezzo di un sistema di navigazione satellitare, il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto; e

b)

conserva la documentazione elettronica di tale movimento per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento.

3.   Le autorità competenti degli Stati membri di spedizione e di destinazione della partita di materiali di categoria 2 provvedono ai controlli di tale partita conformemente all’articolo 48, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Articolo 37

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona a fini di ulteriore trattamento o trasformazione in un altro Stato membro

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona verso un impianto o uno stabilimento riconosciuto dall’autorità competente per la trasformazione di materiali di categoria 3 in mangimi trasformati, alimenti trasformati per animali da compagnia o prodotti derivati destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o per la trasformazione di materiali di categoria 3 in biogas o compost di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere a), e) e g), del regolamento (CE) n. 1069/2009, situato in un altro Stato membro, purché:

a)

siano soddisfatte le condizioni generali di cui all’articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b)

siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all’articolo 14, paragrafo 2;

c)

i materiali di categoria 3 provengano da suini detenuti e da stabilimenti che soddisfano le condizioni generali di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, nonché all’articolo 16;

d)

i materiali di categoria 3 siano ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II e macellati:

i)

in una zona soggetta a restrizioni II:

dello stesso Stato membro interessato; o

di un altro Stato membro interessato conformemente all’articolo 25;

o

ii)

al di fuori di una zona soggetta a restrizioni II situata nello stesso Stato membro interessato conformemente all’articolo 24;

e)

il mezzo di trasporto sia individualmente equipaggiato con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale;

f)

i sottoprodotti di origine animale siano spostati direttamente dal macello designato conformemente all’articolo 41, paragrafo 1, verso:

i)

un impianto di trasformazione per la trasformazione dei prodotti derivati di cui agli allegati X e XIII del regolamento (UE) n. 142/2011;

ii)

un impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuto per la produzione di alimenti trasformati per animali da compagnia di cui all’allegato XIII, capo II, punto 3, lettera b), punti i), ii) e iii), del regolamento (UE) n. 142/2011;

iii)

un impianto di produzione di biogas o di compostaggio riconosciuto per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale in compost o biogas conformemente ai parametri standard applicabili alla trasformazione di cui all’allegato V, capo III, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.

2.   L’operatore di trasporto responsabile dei movimenti di partite di materiali di categoria 3:

a)

consente all’autorità competente di controllare, per mezzo di un sistema di navigazione satellitare, il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto; e

b)

conserva la documentazione elettronica del movimento per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento.

SEZIONE 10

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone

Articolo 38

Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona nel territorio dello stesso Stato membro interessato

1.   In deroga ai divieti di cui all’articolo 12, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona nel territorio dello stesso Stato membro interessato, purché:

a)

siano soddisfatte le condizioni generali di cui all’articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b)

le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano ottenuti da suini detenuti in stabilimenti che soddisfano le condizioni generali supplementari di cui all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, nonché all’articolo 16;

c)

le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano stati prodotti in stabilimenti designati conformemente all’articolo 41, paragrafo 1.

2.   In deroga ai divieti di cui all’articolo 12, se non sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona nel territorio dello stesso Stato membro interessato, purché:

a)

le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano stati prodotti in stabilimenti designati conformemente all’articolo 41, paragrafo 1;

b)

le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli:

i)

nel caso delle sole carni fresche, siano marcate e spostate conformemente alle condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di carni fresche ottenute da animali detenuti delle specie elencate da determinati stabilimenti di cui all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 in uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposte a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all’allegato VII del medesimo regolamento;

o

ii)

siano stati marcati conformemente all’articolo 44 con un bollo sanitario speciale o, se del caso, un marchio di identificazione che non è ovale e non può essere confuso con il bollo sanitario o il marchio di identificazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 853/2004; e

iii)

siano destinati unicamente ai movimenti all’interno dello stesso Stato membro interessato.

Articolo 39

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona verso altri Stati membri e paesi terzi

In deroga ai divieti di cui all’articolo 12, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona verso altri Stati membri e paesi terzi, purché:

a)

siano soddisfatte le condizioni generali di cui all’articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b)

siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all’articolo 14, paragrafo 2;

c)

le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano ottenuti da suini detenuti in stabilimenti che soddisfano le condizioni generali di cui agli articoli 15 e 16;

d)

le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano stati prodotti in stabilimenti designati conformemente all’articolo 41, paragrafo 1.

Articolo 40

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III verso altre zone soggette a restrizioni I, II e III o aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro

In deroga ai divieti di cui all’articolo 12, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III verso altre zone soggette a restrizioni I, II e III o aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro, purché:

a)

siano soddisfatte le condizioni generali di cui all’articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b)

siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all’articolo 14, paragrafo 2;

c)

le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano ottenuti da suini:

i)

detenuti in stabilimenti che soddisfano le condizioni generali di cui agli articoli 15 e 16; e

ii)

macellati:

all’interno della stessa zona soggetta a restrizioni III; o

al di fuori di una zona soggetta a restrizioni III, dopo un movimento autorizzato conformemente all’articolo 29;

d)

le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano stati prodotti in stabilimenti designati conformemente all’articolo 41, paragrafo 1; e

i)

nel caso delle sole carni fresche, siano marcate e spostate conformemente alle condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di carni fresche ottenute da animali detenuti delle specie elencate da determinati stabilimenti di cui all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 in uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposte a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all’allegato VII del medesimo regolamento;

o

ii)

siano stati marcati conformemente all’articolo 44 con un bollo sanitario speciale o, se del caso, un marchio di identificazione che non è ovale e non può essere confuso con il bollo sanitario o il marchio di identificazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 853/2004; e

iii)

siano destinati unicamente ai movimenti all’interno dello stesso Stato membro interessato.

CAPO IV

MISURE SPECIALI DI RIDUZIONE DEI RISCHI RIGUARDANTI LA PESTE SUINA AFRICANA PER LE AZIENDE ALIMENTARI NEGLI STATI MEMBRI INTERESSATI

Articolo 41

Designazione speciale di macelli, laboratori di sezionamento, depositi frigoriferi, stabilimenti di trasformazione delle carni e centri di lavorazione della selvaggina

1.   L’autorità competente dello Stato membro interessato, a seguito di una domanda presentata da un operatore del settore alimentare, designa stabilimenti per:

a)

la macellazione immediata di suini detenuti provenienti dalle zone soggette a restrizioni II e III:

i)

all’interno di tali zone soggette a restrizioni II e III;

ii)

al di fuori di tali zone soggette a restrizioni II e III, come previsto agli articoli 24 e 29;

b)

il sezionamento, la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III di cui agli articoli 38, 39 e 40;

c)

la preparazione di carni di selvaggina di cui all’allegato I, punto 1.18, del regolamento (CE) n. 853/2004 e la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne di suini selvatici ottenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III come previsto agli articoli 48 e 49 del presente regolamento;

d)

la preparazione di carni di selvaggina di cui all’allegato I, punto 1.18, del regolamento (CE) n. 853/2004 e la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne di suini selvatici, se tali stabilimenti sono situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III come previsto agli articoli 48 e 49 del presente regolamento.

2.   L’autorità competente può decidere che la designazione di cui al paragrafo 1 non è richiesta per gli stabilimenti che trasformano, sezionano e immagazzinano carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III e da suini selvatici ottenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III, e per gli stabilimenti di cui al paragrafo 1, lettera d), purché:

a)

le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, di origine suina siano marcati con un bollo sanitario speciale o, se del caso, con un marchio di identificazione di cui all’articolo 44 in tali stabilimenti;

b)

le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, di origine suina provenienti da tali stabilimenti siano destinati unicamente allo stesso Stato membro interessato;

c)

i sottoprodotti di origine suina provenienti da tali stabilimenti siano trattati o smaltiti unicamente all’interno dello stesso Stato membro conformemente all’articolo 33.

3.   L’autorità competente dello Stato membro interessato:

a)

fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri un link al sito web dell’autorità competente contenente un elenco degli stabilimenti designati e delle loro attività di cui al paragrafo 1;

b)

mantiene aggiornato l’elenco di cui alla lettera a).

Articolo 42

Condizioni speciali per la designazione di stabilimenti per la macellazione immediata di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III

L’autorità competente dello Stato membro interessato designa stabilimenti per la macellazione immediata di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III unicamente purché:

a)

la macellazione di suini detenuti al di fuori delle zone soggette a restrizioni II e III e di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III che sono oggetto di movimenti autorizzati a norma degli articoli 24 e 29 e la produzione e lo stoccaggio dei relativi prodotti siano effettuati separatamente dalla macellazione di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III e dalla produzione e dallo stoccaggio dei relativi prodotti che non soddisfano le pertinenti condizioni che seguono:

i)

le condizioni generali supplementari di cui agli articoli 15, 16 e 17; e

ii)

le condizioni specifiche di cui agli articoli 24 e 29;

b)

l’operatore dello stabilimento disponga di procedure o istruzioni documentate approvate dall’autorità competente dello Stato membro interessato per garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a).

Articolo 43

Condizioni speciali per la designazione di stabilimenti per il sezionamento, la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III

L’autorità competente dello Stato membro interessato designa stabilimenti per il sezionamento, la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III che sono oggetto di movimenti autorizzati a norma degli articoli 38, 39 e 40 unicamente purché:

a)

il sezionamento, la trasformazione e lo stoccaggio delle carni fresche e dei prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti al di fuori delle zone soggette a restrizioni II e III e da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III siano effettuati separatamente dalle carni fresche e dai prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III che non soddisfano:

i)

le condizioni generali supplementari di cui agli articoli 15, 16 e 17; e

ii)

le condizioni specifiche di cui agli articoli 38, 39 e 40;

b)

l’operatore dello stabilimento disponga di procedure o istruzioni documentate approvate dall’autorità competente dello Stato membro interessato per garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a).

Articolo 44

Bolli sanitari speciali o marchi di identificazione

L’autorità competente degli Stati membri interessati provvede affinché i seguenti prodotti di origine animale siano marcati con un bollo sanitario speciale o, se del caso, un marchio di identificazione che non è ovale e non può essere confuso con il bollo sanitario o il marchio di identificazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004:

a)

le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III come previsto all’articolo 40, lettera d), punto ii);

b)

le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II, se non sono soddisfatte le condizioni specifiche per l’autorizzazione dei movimenti di tali partite al di fuori di una zona soggetta a restrizioni II di cui all’articolo 38, paragrafo 1, come previsto all’articolo 38, paragrafo 2, lettera b), punto ii);

c)

le carni fresche e i prodotti a base di carne di suini selvatici spostati all’interno di una zona soggetta a restrizioni I o al di fuori di tale zona dallo stabilimento designato conformemente all’articolo 41, paragrafo 1, come previsto all’articolo 49, paragrafo 1, lettera c), punto iii), primo trattino.

CAPO V

MISURE SPECIALI DI CONTROLLO DELLE MALATTIE APPLICABILI AI SUINI SELVATICI NEGLI STATI MEMBRI

Articolo 45

Divieti specifici in relazione ai movimenti di suini selvatici

Le autorità competenti di tutti gli Stati membri vietano i movimenti di suini selvatici da parte degli operatori di cui all’articolo 101 del regolamento delegato (UE) 2020/688:

a)

all’interno dell’intero territorio dello Stato membro;

b)

dall’intero territorio dello Stato membro verso:

i)

altri Stati membri; e

ii)

paesi terzi.

Articolo 46

Divieti specifici in relazione ai movimenti all’interno delle zone soggette a restrizioni I, II e III e da tali zone di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano

1.   Le autorità competenti degli Stati membri interessati vietano i movimenti all’interno delle zone soggette a restrizioni I, II e III e da tali zone di partite di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano.

2.   Le autorità competenti degli Stati membri interessati vietano i movimenti all’interno delle zone soggette a restrizioni I, II e III e da tali zone di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano:

a)

per uso domestico privato;

b)

connessi alle attività dei cacciatori che forniscono piccole quantità di suini selvatici o di carni di selvaggina selvatica di origine suina direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale, di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 47

Divieti generali relativi ai movimenti di partite di prodotti ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano, tenuto conto del rischio di diffusione della peste suina africana

L’autorità competente dello Stato membro interessato può vietare all’interno del territorio dello stesso Stato membro i movimenti di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano, se l’autorità competente ritiene che esista un rischio di diffusione della peste suina africana a tali suini selvatici o ai relativi prodotti, a partire dagli stessi o tramite gli stessi.

Articolo 48

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti all’interno delle zone soggette a restrizioni I, II e III e da tali zone di partite di prodotti trasformati a base di carne ottenuti da suini selvatici

1.   In deroga al divieto di cui all’articolo 46, paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti all’interno delle zone soggette a restrizioni I, II e III e da tali zone di partite di prodotti trasformati a base di carne ottenuti da suini selvatici da stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III verso:

a)

altre zone soggette a restrizioni I, II e III situate nello stesso Stato membro interessato;

b)

aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III dello stesso Stato membro interessato; e

c)

altri Stati membri e paesi terzi.

2.   L’autorità competente dello Stato membro interessato autorizza i movimenti di partite di prodotti trasformati a base di carne ottenuti da suini selvatici da stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III di cui al paragrafo 1 unicamente purché:

a)

siano stati effettuati test di identificazione dell’agente patogeno della peste suina africana per ciascun suino selvatico utilizzato per la produzione e la trasformazione di prodotti a base di carne nelle zone soggette a restrizioni I, II e III;

b)

l’autorità competente abbia ottenuto i risultati negativi dei test di identificazione dell’agente patogeno della peste suina africana di cui alla lettera a) prima del trattamento di cui alla lettera c), punto ii);

c)

i prodotti a base di carne ottenuti da suini selvatici:

i)

siano stati prodotti, trasformati e immagazzinati in stabilimenti designati conformemente all’articolo 41, paragrafo 1; e

ii)

siano stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni conformemente all’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687, per quanto riguarda la peste suina africana.

Articolo 49

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti all’interno delle zone soggette a restrizioni I, II e III e da una zona soggetta a restrizioni I di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano

1.   In deroga ai divieti di cui all’articolo 46, paragrafi 1 e 2, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti all’interno di una zona soggetta a restrizioni I e da tale zona di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano verso altre zone soggette a restrizioni I, II e III o aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III dello stesso Stato membro, purché:

a)

siano stati effettuati test di identificazione dell’agente patogeno della peste suina africana per ogni suino selvatico pertinente prima del movimento di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da tali suini selvatici;

b)

l’autorità competente dello Stato membro interessato abbia ottenuto i risultati negativi dei test di identificazione dell’agente patogeno della peste suina africana di cui alla lettera a) prima del movimento;

c)

le carni fresche, i prodotti a base di carne e gli altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e i corpi di suini selvatici destinati al consumo umano siano spostati all’interno di una zona soggetta a restrizioni I o al di fuori di tale zona all’interno dello stesso Stato membro:

i)

per uso domestico privato; o

ii)

in collegamento con le attività dei cacciatori che forniscono piccole quantità di suini selvatici o di carni di selvaggina selvatica di origine suina direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale, di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 853/2004; o

iii)

dallo stabilimento designato conformemente all’articolo 41, paragrafo 1, in cui le carni fresche e i prodotti a base di carne sono stati marcati:

con un bollo sanitario speciale o un marchio di identificazione conformemente all’articolo 44, lettera c);

o

conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e siano spostati in uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposti a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all’allegato VII del medesimo regolamento.

2.   In deroga ai divieti di cui all’articolo 46, paragrafo 2, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano all’interno delle zone soggette a restrizioni II e III dello stesso Stato membro, purché:

a)

siano stati effettuati test di identificazione dell’agente patogeno della peste suina africana per ogni suino selvatico pertinente prima del movimento di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da tale suino selvatico o del corpo di tale suino selvatico destinato al consumo umano;

b)

l’autorità competente dello Stato membro interessato abbia ottenuto i risultati negativi dei test di identificazione dell’agente patogeno della peste suina africana di cui alla lettera a) prima del movimento;

c)

le carni fresche, i prodotti a base di carne e gli altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e i corpi di suini selvatici destinati al consumo umano siano spostati all’interno delle zone soggette a restrizioni II e III all’interno dello stesso Stato membro:

i)

per uso domestico privato;

o

ii)

conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687, in uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposti a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all’allegato VII del medesimo regolamento.

Articolo 50

Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per le partite di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano per i movimenti al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III

Gli operatori spostano al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III partite di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano unicamente:

a)

nei casi contemplati agli articoli 48 e 49; e

b)

se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all’articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene:

i)

le informazioni richieste conformemente all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e

ii)

almeno uno dei seguenti attestati di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:

«Carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale provenienti da una zona soggetta a restrizioni I ottenuti da suini selvatici in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione.»;

«Corpi di suini selvatici destinati al consumo umano provenienti da una zona soggetta a restrizioni I in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione.»;

«Prodotti trasformati a base di carne provenienti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III ottenuti da suini selvatici in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione.».

Tuttavia, in caso di movimenti all’interno dello stesso Stato membro interessato, l’autorità competente può decidere che non deve essere rilasciato un certificato sanitario di cui all’articolo 167, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2016/429.

Articolo 51

Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti all’interno delle zone soggette a restrizioni I, II e III e al di fuori di tali zone di partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ottenuti da suini selvatici

1.   In deroga ai divieti di cui all’articolo 46, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti all’interno delle zone soggette a restrizioni I, II e III e al di fuori di tali zone di partite di prodotti derivati ottenuti da suini selvatici verso altre zone soggette a restrizioni I, II e III o verso aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III dello stesso Stato membro e verso altri Stati membri, purché siano stati sottoposti a un trattamento che garantisca che i prodotti derivati non presentano rischi per quanto riguarda la peste suina africana.

2.   In deroga ai divieti di cui all’articolo 46, paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti all’interno delle zone soggette a restrizioni I, II e III e al di fuori di tali zone di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici verso altre zone soggette a restrizioni I, II e III e verso aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III dello stesso Stato membro, purché:

a)

i sottoprodotti di origine animale siano raccolti, trasportati e smaltiti conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009;

b)

per i movimenti al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III, il mezzo di trasporto sia individualmente equipaggiato con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale. L’operatore di trasporto consente all’autorità competente di controllare il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto e conserva la documentazione elettronica del movimento per un periodo di almeno due mesi dal movimento della partita.

Articolo 52

Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro interessato

Gli operatori spostano partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III all’interno dello stesso Stato membro interessato nel caso di cui all’articolo 51, paragrafo 2, unicamente se tali partite sono accompagnate da:

a)

un documento commerciale di cui all’allegato VIII, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011; e

b)

un certificato sanitario di cui all’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/687.

Tuttavia l’autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che non sia rilasciato un certificato sanitario come previsto all’articolo 22, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2020/687.

CAPO VI

OBBLIGHI SPECIALI DI INFORMAZIONE E DI FORMAZIONE NEGLI STATI MEMBRI

Articolo 53

Obblighi speciali di informazione degli Stati membri interessati

1.   Gli Stati membri interessati provvedono affinché almeno gli operatori ferroviari, portuali, aeroportuali e di autobus, le agenzie di viaggio, gli organizzatori di viaggi di caccia e gli operatori dei servizi postali siano tenuti a richiamare l’attenzione dei loro clienti sulle misure speciali di controllo delle malattie stabilite nel presente regolamento fornendo in modo adeguato informazioni almeno sui divieti principali di cui agli articoli 9, 11, 12, 45 e 46 ai viaggiatori che si spostano dalle zone soggette a restrizioni I, II e III e ai clienti dei servizi postali.

A tal fine, gli Stati membri interessati organizzano e conducono periodicamente campagne di sensibilizzazione del pubblico volte a promuovere e diffondere informazioni sulle misure speciali di controllo delle malattie stabilite nel presente regolamento.

2.   Gli Stati membri interessati informano la Commissione e gli altri Stati membri, nel quadro del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, in merito a quanto segue:

a)

i cambiamenti della situazione epidemiologica per quanto riguarda la peste suina africana nel loro territorio;

b)

i risultati della sorveglianza della peste suina africana effettuata nelle zone soggette a restrizioni I, II e III e nelle aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nei suini detenuti e selvatici;

c)

le altre misure e iniziative adottate per prevenire, controllare ed eradicare la peste suina africana.

Articolo 54

Obblighi speciali di formazione degli Stati membri interessati

Gli Stati membri interessati organizzano e svolgono, periodicamente o a intervalli adeguati, corsi di formazione specifici sui rischi della peste suina africana e sulle possibili misure di prevenzione, controllo ed eradicazione almeno per i seguenti gruppi destinatari:

a)

veterinari;

b)

allevatori che detengono suini;

c)

cacciatori.

Articolo 55

Obblighi speciali di informazione di tutti gli Stati membri

1.   Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

sui principali assi delle infrastrutture terrestri, quali le strade di comunicazione internazionali e le ferrovie, e sulle reti di trasporto terrestre a esse collegate siano portate all’attenzione dei viaggiatori informazioni adeguate sui rischi di trasmissione della peste suina africana e sulle misure speciali di controllo delle malattie stabilite nel presente regolamento:

i)

in maniera chiara e visibile;

ii)

presentandole in maniera facilmente comprensibile per i viaggiatori provenienti da, o diretti verso:

le zone soggette a restrizioni I, II e III; o

i paesi terzi a rischio di diffusione della peste suina africana;

b)

siano adottate le misure necessarie per sensibilizzare le parti interessate attive nel settore dei suini detenuti, compresi gli stabilimenti di piccole dimensioni, in merito ai rischi di introduzione del virus della peste suina africana e per fornire loro le informazioni più adeguate sulle misure di biosicurezza rafforzate per gli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III di cui all’allegato II, in particolare per quanto riguarda le misure da applicare nelle zone soggette a restrizioni I, II e III, con i mezzi più idonei a portare tali informazioni alla loro attenzione.

2.   Tutti gli Stati membri sensibilizzano in merito alla peste suina africana:

a)

i cittadini, come previsto all’articolo 15 del regolamento (UE) 2016/429;

b)

i veterinari, gli allevatori e i cacciatori e forniscono loro le informazioni più adeguate in merito alle misure di riduzione dei rischi e alle misure di biosicurezza rafforzate in base:

i)

all’allegato II del presente regolamento;

ii)

agli orientamenti dell’Unione sulla peste suina africana concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi;

iii)

ai dati scientifici disponibili forniti dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare;

iv)

al codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 56

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 21 aprile 2021 al 20 aprile 2028.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell’11.10.2014, pag. 63).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

(5)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.

(6)  https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en.

(7)  EFSA Journal 2010; 8(3):1556.

(8)  Regolamento delegato (UE) 2020/2154 della Commissione, del 14 ottobre 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale, certificazione e notifica per i movimenti all’interno dell’Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri (GU L 431 del 21.12.2020, pag. 5).

(9)  Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

(12)  Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140).

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

(14)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(15)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti all’«Unione» si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.


ALLEGATO I

ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI

PARTE I

1.   Estonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Estonia:

Hiiu maakond.

2.   Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Ungheria:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250350, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 250850, 250950, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251450, 251550, 251650, 251750, 251850, 252150 és 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

3.   Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lettonia:

Pāvilostas novada Vērgales pagasts,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Grobiņas novads,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

4.   Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lituania:

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė.

5.   Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

gminy Janowiec Kościelny, Janowo i część gminy Kozłowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie nidzickim,

gminy Iłowo – Osada, Lidzbark, Płośnica, Rybno, miasto Działdowo, część gminy wiejskiej Działdowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejowe biegnące od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie działdowskim,

gminy Kisielice, Susz, miasto Iława i część gminy wiejskiej Iława położona na na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 521 biegnącą od zachodniej granicy gminy do zachodniej granicy miasta Iława oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od południowej granicy gminy miasta Iława przez miejscowość Katarzynki do południowej granicy gminy w powiecie iławskim,

powiat nowomiejski.

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię koleją w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

gminy Andrzejewo, Brok, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka, część gminy Małkinia Górna położona na północ od rzeki Brok w powiecie ostrowskim,

gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, miasto Mława, Radzanów, Szreńsk, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy wyszkowski,

gminy Jadów, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

gminy Jastrząb, Mirów, Orońsko w powiecie szydłowieckim,

powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Żurawica, Przemyśl w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy wiejskiej Przeworsk położona na zachód od miasta Przeworsk i na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zarzecze oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R oraz 1619R biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gminy Dzikowiec, Kolbuszowa, Niwiska i Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

gminy Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec z miastem Mielec, Padew Narodowa, Przecław, Tuszów Narodowy w powiecie mieleckim,

w województwie świętokrzyskim:

powiat opatowski,

powiat sandomierski,

gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany i Staszów w powiecie staszowskim,

gminy Bliżyn, Skarżysko – Kamienna, Suchedniów i Skarżysko Kościelne w powiecie skarżyskim,

gmina Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy oraz na północ od drogi nr 42 i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Mniów i Zagnańsk w powiecie kieleckim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki i Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

gmina Aleksandrów w powiecie piotrkowskim,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

gminy Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna i część gminy Trzciel położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie międzyrzeckim,

gminy Lubniewice i Krzeszyce w powiecie sulęcińskim,

gminy Bogdaniec, Deszczno, Lubiszyn i część gminy Witnica położona na północny - wschód od drogi biegnącej od zachodniej granicy gminy od miejscowości Krześnica, przez miejscowości Kamień Wielki - Mościce -Witnica - Kłopotowo do południowej granicy gminy w powiecie gorzowskim,

w województwie dolnośląskim:

gminy Bolesławiec z miastem Bolesławiec, Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim,

gmina Węgliniec w powiecie zgorzeleckim,

gmina Chocianów i część gminy Przemków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie polkowickim,

gmina Jemielno, Niechlów i Góra w powiecie górowskim,

gmina Rudna i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Rydzyna, część gminy Święciechowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12w powiecie leszczyńskim,

część gminy Kwilcz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 24, część gminy Międzychód położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 24 w powiecie międzychodzkim,

gminy Lwówek, Kuślin, Opalenica, część gminy Miedzichowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Nowy Tomyśl położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie nowotomyskim,

gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gmina Czempiń, miasto Kościan, część gminy wiejskiej Kościan położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5 oraz na wschód od linii wyznaczonej przez kanał Obry, część gminy Krzywiń położona na wschód od linii wyznaczonej przez kanał Obry w powiecie kościańskim,

powiat miejski Poznań,

gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

gminy Lubasz, Czarnków z miastem Czarnków, część gminy Połajewo na położona na północ od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Wieleń położona na południe od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy przez miasto Wieleń i miejscowość Herburtowo do zachodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

gminy Duszniki, Kaźmierz, Pniewy, Ostroróg, Wronki, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na zachód od zachodniej granicy miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

gmina Dobrzyca i część gminy Gizałki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 w powiecie pleszewskim,

gmina Zagórów w powiecie słupeckim,

gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,

gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,

gmina Rozdrażew, część gminy Koźmin Wielkopolski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15 oraz na wschód od granic miasta Krotoszyn w powiecie krotoszyńskim,

gminy Nowe Skalmierzyce, Raszków, Ostrów Wielkopolski z miastem Ostrów Wielkopolski w powiecie ostrowskim,

powiat miejski Kalisz,

gminy Ceków – Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Szczytniki w powiecie kaliskim,

gmina Malanów i część gminy Tuliszków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 w powiecie tureckim,

gminy Rychwał, Rzgów, część gminy Grodziec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443, część gminy Stare Miasto położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę nr A2 w powiecie konińskim,

w województwie zachodniopomorskim:

część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Chojna, Trzcińsko - Zdrój oraz część gminy Cedynia położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 124 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miasta Cedynia, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 125 biegnącą od miasta Cedynia do wschodniej granicy gminy w powiecie gryfińskim.

6.   Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Slovacchia:

the whole district of Vranov nad Topľou, except municipalities included in part II,

the whole district of Humenné,

the whole district of Snina,

the whole district of Medzilaborce

the whole district of Stropkov

the whole district of Svidník, except municipalities included in part II,

the whole district of Stará Ľubovňa, except municipalities included in part II,

the whole district of whole Kežmarok,

the whole district of Poprad,

in the district of Rožňava, the whole municipalities of Dobšiná,Vlachovo, Gočovo, Kobeliarovo, Markuška, Koceľovce, Vyšná Slaná Rejdová, Čierna Lehota, Slavošovce, Rochovce, Brdárka, Hanková, Slavoška, Dedinky, Stratená,

the whole district of Revúca, except municipalities included in part II,

in the district of Michalovce, the whole municipality of Strážske,

in the district of Rimavská Sobota, municipalities located south of the road No.526 not included in part II,

the whole district of Lučenec, except municipalities included in part II,

the whole district of Veľký Krtíš, except municipalities included in part II,

in the district of Zvolen, the whole municipality of Lešť,

in the district of Detva, the whole municipality of Horný Tisovník.

7.   Grecia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Grecia:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

8.   Germania

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Germania:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Neuhardenberg,

Gemeinde Gusow-Platkow,

Gemeinde Lietzen,

Gemeinde Falkenhagen (Mark),

Gemeinde Zeschdorf,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Lebus mit den Gemarkungen Wüste-Kunersdorf, Wulkow bei Booßen, Schönfließ, Mallnow – westlich der Bahnstrecke RB 60,

Gemeinde Fichtenhöhe – westlich der Bahnstrecke RB 60,

Gemeinde Lindendorf – westlich der Bahnstrecke RB 60,

Gemeinde Vierlinden – westlich der Bahnstrecke RB 60,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Trebnitz und Jahnsfelde,

Gemeinde Letschin mit den Gemarkungen Steintoch, Neu Rosenthal, Letschin, Kiehnwerder, Sietzing, Kienitz, Wilhelmsaue, Posedin, Solikante, Klein Neuendorf, Neubarnim, Ortwig, Groß Neuendorf, Ortwig Graben, Mehrin-Graben und Zelliner Loose,

Gemeinde Seelow – westlich der Bahnstrecke RB 60,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Wendisch Rietz,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Bad Saarow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Buckow, Glienicke, Behrensdorf, Ahrensdorf, Herzberg, Görzig, Pfaffendorf, Sauen, Wilmersdorf (G), Neubrück, Drahendorf, Alt Golm,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Briescht, Kossenblatt, Werder, Görsdorf (B), Giesendorf, Wiesendorf, Wulfersdorf, Falkenberg (T), Lindenberg,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Demnitz, Steinhöfel, Hasenfelde, Ahrensdorf, Heinersdorf, Tempelberg,

Gemeinde Langewahl,

Gemeinde Berkenbrück,

Gemeinde Briesen (Mark),

Gemeinde Jacobsdorf,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Turnow-Preilack,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Guben mit der Gemarkung Schlagsdorf,

Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Grabko, Kerkwitz, Groß Gastrose,

Gemeinde Teichland,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Forst,

Gemeinde Wiesengrund,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal,

Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,

Gemeinde Tschernitz,

Gemeinde Döbern,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Lieskau, Schönheide, Graustein, Türkendorf, Groß Luja, Wadelsdorf, Hornow,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow,

Stadt Cottbus mit den Gemarkungen Dissenchen, Döbbrick, Merzdorf, Saspow, Schmellwitz, Sielow, Willmersdorf,

kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Bundesland Sachsen:

Landkreis Görlitz:

Landkreis Görlitz nördlich der Bundesautobahn 4 sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes.

PARTE II

1.   Bulgaria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Bulgaria:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv,

the whole region of Pazardzhik,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III.

2.   Estonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Estonia:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

3.   Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Ungheria:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye: 251950, 252050, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

4.   Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lettonia:

Ādažu novads,

Aizputes novada Aizputes, Cīravas un Lažas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes pilsēta,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alsungas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Padures, Rumbas, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Turlavas, Gudenieku un Snēpeles pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pāvilostas novada Sakas pagasts, Pāvilostas pilsēta,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novada Raņķu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novada Vaiņodes pagasts un Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem autoceļa P116, P106,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novads,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

5.   Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lituania:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Raudonės, Šimkaičių, Skirsnemunės, Smalininkų, Veliuonos ir Viešvilės seniūnijos,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Ežerėlio, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos, Užliedžių, Vilkijos, ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907,

Kazlų rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Gudžiūnų, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių, Surviliškio, Šėtos, Truskavos, Vilainių ir Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę ir rytus nuo kelio Nr. 229 ir Nr. 2032,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Kretingos rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų, Stalgėnų, Nausodžio, Plungės miesto, Šateikių ir Kulių seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Betygalos, Girkalnio, Kalnujų, Nemakščių, Pagojukų, Paliepių, Raseinių miesto, Raseinių, Šiluvos, Viduklės seniūnijos,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos, Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo ir Skuodo miesto seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat elbląski,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

powiat piski,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Sępopol w powiecie bartoszyckim,

gminy Biskupiec, Kolno, część gminy Olsztynek położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S51 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Ameryka oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą S51 do północnej granicy gminy, łączącej miejscowości Mańki – Mycyny – Ameryka w powiecie olsztyńskim,

gminy Dąbrówno, Grunwald, część gminy Małdyty położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7, część gminy Miłomłyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7, część gminy wiejskiej Ostróda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 oraz na południe od drogi nr 16, część miasta Ostróda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 w powiecie ostródzkim,

powiat giżycki,

powiat braniewski,

powiat kętrzyński,

gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,

gmina Nidzica i część gminy Kozłowo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie nidzickim,

gminy Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

gminy Lubawa, miasto Lubawa, Zalewo i część gminy wiejskiej Iława położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 521 biegnącą od zachodniej granicy gminy do zachodniej granicy miasta Iława oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od południowej granicy gminy miasta Iława przez miejscowość Katarzynki do południowej granicy gminy w powiecie iławskim,

powiat węgorzewski,

część gminy wiejskiej Działdowo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejowe biegnące od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie działdowskim,

w województwie podlaskim:

powiat bielski,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

powiat siemiatycki,

powiat hajnowski,

gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

powiat kolneński z miastem Kolno,

powiat białostocki,

gminy Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki, Szypliszki Wiżajny oraz część gminy Bakałarzewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 653 biegnącej od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą 1122B oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1122B biegnącą od drogi 653 w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 1124B i następnie na północny - wschód od drogi nr 1124B biegnącej od skrzyżowania z drogą 1122B do granicy z gminą Raczki w powiecie suwalskim,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

powiat siedlecki,

powiat miejski Siedlce,

gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Grębków i Wierzbno w powiecie węgrowskim,

powiat łosicki,

powiat ciechanowski,

powiat sochaczewski,

gminy Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń w powiecie zwoleńskim,

powiat kozienicki,

gminy Chotcza i Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,

gminy Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Skaryszew, Jedlińsk, Przytyk, Zakrzew, część gminy Iłża położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9, część gminy Wolanów położona na północ od drogi nr 12 w powiecie radomskim,

gminy Bodzanów, Bulkowo, Staroźreby, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

powiat płoński,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dębówka, Klembów, Poświętne, Radzymin, Wołomin, miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka w powiecie wołomińskim,

gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły, część gminy Górzno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Łąki i Górzno biegnącą od wschodniej granicy gminy, następnie od miejscowości Górzno na północ od drogi nr 1328 W biegnącej do drogi nr 17, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od drogi nr 17 do zachodniej granicy gminy przez miejscowości Józefów i Kobyla Wola w powiecie garwolińskim,

gminy Boguty – Pianki, Zaręby Kościelne, Nur i część gminy Małkinia Górna położona na południe od rzeki Brok w powiecie ostrowskim,

gminy Stupsk, Wiśniewo i Strzegowo w powiecie mławskim,

gminy Chlewiska i Szydłowiec w powiecie szydłowieckim,

powiat miński,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

powiat grójecki,

powiat grodziski,

powiat żyrardowski,

powiat białobrzeski,

powiat przysuski,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim,

gminy Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy z miastem Puławy, Wąwolnica i Żyrzyn w powiecie puławskim,

gminy Nowodwór, miasto Dęblin i część gminy Ryki położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową powiecie ryckim,

gminy Adamów, Krzywda, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, Wojcieszków, gmina wiejska Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

powiat lubelski,

powiat miejski Lublin,

gminy Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów w powiecie lubartowskim,

powiat łęczyński,

powiat świdnicki,

gminy Fajsławice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Siennica Różana i część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

gminy Chełm, Ruda – Huta, Sawin, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Wierzbica, część gminy Dorohusk położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L, część gminy Leśniowice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

powiat kraśnicki,

powiat opolski,

powiat parczewski,

powiat włodawski,

powiat radzyński,

w województwie podkarpackim:

powiat stalowowolski,

gminy Oleszyce, Lubaczów z miastem Lubaczów, Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,

część gminy Kamień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, część gminy Sokołów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gminy Cmolas i Majdan Królewski w powiecie kolbuszowskim,

gminy Grodzisko Dolne, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na południe od miasta Leżajsk oraz na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę San, w powiecie leżajskim,

gmina Jarocin, część gminy Harasiuki położona na północ od linii wyznaczona przez drogę nr 1048 R, część gminy Ulanów położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Tanew, część gminy Nisko położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 oraz na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 19, część gminy Jeżowe położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie niżańskim,

powiat tarnobrzeski,

w województwie pomorskim:

gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole w powiecie malborskim,

gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,

część gminy Brody położona na zachód od linii kolejowej biegnącej od miejscowości Marcule i od północnej granicy gminy przez miejscowości Klepacze i Karczma Kunowska do południowej granicy gminy oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno – wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim,

w województwie lubuskim:

powiat wschowski,

gmina Kostrzyn nad Odrą i część gminy Witnica położona na południowy zachód od drogi biegnącej od zachodniej granicy gminy od miejscowości Krześnica, przez miejscowości Kamień Wielki - Mościce - Witnica - Kłopotowo do południowej granicy gminy w powiecie gorzowskim,

gminy Gubin z miastem Gubin, Maszewo i część gminy Bytnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1157F w powiecie krośnieńskim,

powiat słubicki,

gminy Słońsk, Sulęcin i Torzym w powiecie sulęcińskim,

gminy Bledzew i Międzyrzecz w powiecie międzyrzeckim,

gminy Kolsko, część gminy Kożuchów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 283 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 290 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 290 biegnącej od miasta Mirocin Dolny do zachodniej granicy gminy, część gminy Bytom Odrzański położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 293 i 326, część gminy Nowe Miasteczko położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi 293 i 328, część gminy Siedlisko położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od rzeki Odry przy południowe granicy gminy do drogi nr 326 łączącej się z drogą nr 325 biegnącą w kierunku miejscowości Różanówka do skrzyżowania z drogą nr 321 biegnącą od tego skrzyżowania w kierunku miejscowości Bielawy, a następnie przedłużoną przez drogę przeciwpożarową biegnącą od drogi nr 321 w miejscowości Bielawy do granicy gminy w powiecie nowosolskim,

gminy Nowogród Bobrzański, Trzebiechów część gminy Bojadła położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 278 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 282 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 282 biegnącej od miasta Bojadła do zachodniej granicy gminy i część gminy Sulechów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S3 w powiecie zielonogórskim,

powiat żarski,

gminy Brzeźnica, Iłowa, Małomice, Szprotawa, Wymiarki, Żagań, miasto Żagań, miasto Gozdnica, część gminy Niegosławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 328 w powiecie żagańskim,

gminy Lubrza, Łagów i Świebodzin w powiecie świebodzińskim,

w województwie dolnośląskim:

gmina Pęcław, część gminy Kotla położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Krzycki Rów, część gminy wiejskiej Głogów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 12, 319 oraz 329, część miasta Głogów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,

gminy Grębocice i Polkowice w powiecie polkowickim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Przemęt i Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim,

gmina Wielichowo część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 i część gminy Rakoniewice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie grodziskim,

gminy Lipno, Osieczna, Wijewo, Włoszakowice i część gminy Święciechowa położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie leszczyńskim,

gmina Śmigiel, część gminy wiejskiej Kościan położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez kanał Obry, część gminy Krzywiń położona na zachód od linii wyznaczonej przez kanał Obry w powiecie kościańskim,

powiat miejski Leszno,

powiat obornicki,

część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

gmina Suchy Las, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Rokietnica położona na północ i na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz w powiecie poznańskim,

część gminy Szamotuły położona na wschód od wschodniej granicy miasta Szamotuły i na północ od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na wschód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na wschód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim.

w województwie łódzkim:

gminy Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,

gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,

w województwie zachodniopomorskim:

gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Mieszkowice, Moryń, część gminy Cedynia położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 124 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miasta Cedynia, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 125 biegnącą od miasta Cedynia do wschodniej granicy gminy w powiecie gryfińskim.

7.   Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Slovacchia:

the whole district of Gelnica,

the whole district of Spišská Nová Ves,

the whole district of Levoča,

in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not included in Part I,

the whole district of Košice-okolie,

the whole district of Rožnava, except the municipalities included in Part I,

the whole city of Košice,

the whole district of Sobrance,

in the district of Vranov nad Topľou, the whole municipalities of Zámutov, Rudlov, Jusková Voľa, Banské, Cabov, Davidov, Kamenná Poruba, Vechec, Čaklov, Soľ, Komárany, Čičava, Nižný Kručov, Vranov nad Topľou, Sačurov, Sečovská Polianka, Dlhé Klčovo, Nižný Hrušov, Poša, Nižný Hrabovec, Hencovce, Kučín, Majerovce, Sedliská, Kladzany and Tovarnianska Polianka, Herrmanovce nad Topľou, Petrovce, Pavlovce, Hanušovce nad Topľou, Medzianky, Radvanovce, Babie, Vlača, Ďurďoš, Prosačov, Remeniny, Skrabské, Bystré, Petkovce, Michalok, Vyšný Žipov, Čierne nad Topľou, Zlatník, Hlinné, Jastrabie nad Topľou, Merník,

the whole district of Prešov,

in the whole district of Sabinov,

in the district of Svidník, the whole municipalities of Dukovce, Želmanovce, Kuková, Kalnište, Lužany pri Ondave, Lúčka, Giraltovce, Kračúnovce, Železník, Kobylince, Mičakovce,

the whole district of Bardejov,

in the district of Stará Ľubovňa, the whole municipalities of Kyjov, Pusté Pole, Šarišské Jastrabie, Čirč, Ruská Voľa nad Popradom, Obručné, Vislanka, Ďurková, Plaveč, Ľubotín, Orlov,

in the district of Revúca, the whole municipalities of Gemer, Tornaľa, Žiar, Gemerská Ves, Levkuška, Otročok, Polina, Rašice, Licince, Leváre, Držkovce, Chvalová, Sekerešovo, Višňové, Gemerské Teplice, Gemerský Sad, Hucín, Jelšava, Nadraž, Prihradzany, Šivetice, Kameňany,

in the district of Rimavská Sobota, the whole municipalities of Abovce, Barca, Bátka, Cakov, Chanava, Dulovo, Figa, Gemerské Michalovce, Hubovo, Ivanice, Kaloša, Kesovce, Kráľ, Lenartovce, Lenka, Neporadza, Orávka, Radnovce, Rakytník, Riečka, Rimavská Seč, Rumince, Stránska, Uzovská Panica, Valice, Vieska nad Blhom, Vlkyňa, Vyšné Valice, Včelince, Zádor, Číž, Štrkovec Tomášovce, Žíp, Španie Pole, Hostišovce, Budikovany, Teplý Vrch, Veľký Blh, Janice, Chrámec, Orávka, Martinová, Bottovo, Dubovec, Šimonovce, Širkovce Drňa, Hostice, Gemerské Dechtáre, Jestice, Petrovce, Dubno, Gemerský Jablonec,

in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities of Ľuboriečka, Muľa, Dolná Strehová, Závada, Pravica, Chrťany, Senné, Brusník, Horná Strehová, Slovenské Kľačany, Vieska, Veľký Lom, Suché Brezovo, Horné Strháre, Dolné Strháre, Modrý Kameň,Veľký Krtíš, Veľké Zlievce, Malé Zlievce, Veľké Stračiny, Malé Stračiny, Bušince, Čeláre, Gabušovce, Zombor, Olováry, Malý Krtíš, Nová Ves

in the district of Lučenec the whole municipalities of Kalonda, Panické Dravce, Halič, Mašková, Lehôtka, Ľuboreč, Jelšovec, Veľká nad Ipľom, Trenč, Rapovce, Mučín, Lipovany.

8.   Germania

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Germania:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Eisenhüttenstadt,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Siehdichum

Gemeinde Müllrose,

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Groß Rietz und Birkholz,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide und Tauche,

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Stakow, Reicherskreuz, Groß Drewitz, Sembten, Lauschütz, Krayne, Lübbinchen, Grano, Pinnow, Bärenklau, Schenkendöbern und Atterwasch,

Gemeinde Guben mit den Gemarkungen Bresinchen, Guben und Deulowitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Zechin,

Gemeinde Bleyen-Genschmar,

Gemeinde Golzow,

Gemeinde Küstriner Vorland,

Gemeinde Alt Tucheband,

Gemeinde Reitwein,

Gemeinde Podelzig,

Gemeinde Letschin mit der Gemarkung Sophienthal,

Gemeinde Seelow – östlich der Bahnstrecke RB 60,

Gemeinde Vierlinden – östlich der Bahnstrecke RB 60,

Gemeinde Lindendorf – östlich der Bahnstrecke RB 60,

Gemeinde Fichtenhöhe – östlich der Bahnstrecke RB 60,

Gemeinde Lebus mit den Gemarkungen Lebus und Mallnow – östlich der Bahnstrecke RB 60,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Bad Muskau,

Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L. östlich der Linie: Straßenzug B115/B156 nördlicher Teil (Jämlitzer Weg) bis Abzweig Forstweg, weiter entlang des Wildzaunes: Forstweg – Bautzener Straße – Waldstück „Drachenberge“ – S126 bis B115,

Gemeinde Hähnichen östlich der B115,

Gemeinde Horka nördlich der Bahnstrecke DB6207 «Roßlau (Elbe) – Horka – Grenze DE/PL»,

Gemeinde Neißeaue nördlich der Bahnstrecke DB6207 «Roßlau (Elbe) – Horka – Grenze DE/PL»,

Gemeinde Niesky östlich der B115 und nördlich der Bahnstrecke DB6207 «Roßlau (Elbe) – Horka – Grenze DE/PL»,

Gemeinde Rietschen östlich der B115,

Gemeinde Rothenburg/O.L. nördlich der Bahnstrecke DB6207 «Roßlau (Elbe) – Horka – Grenze DE/PL»,

Gemeinde Weißkeißel östlich der B115 sowie Gebiet westlich der B115 und nördlich der S126 (Friedhof).

PARTE III

1.   Bulgaria

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Bulgaria:

the whole region of Blagoevgrad,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Lovech,

the whole region of Montana,

the whole region of Pleven,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Ruse,

the whole region of Shumen,

the whole region of Silistra,

the whole region of Sliven,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Targovishte,

the whole region of Vidin,

the whole region of Varna,

the whole region of Veliko Tarnovo,

the whole region of Vratza,

in Burgas region:

the whole municipality of Burgas,

the whole municipality of Kameno,

the whole municipality of Malko Tarnovo,

the whole municipality of Primorsko,

the whole municipality of Sozopol,

the whole municipality of Sredets,

the whole municipality of Tsarevo,

the whole municipality of Sungurlare,

the whole municipality of Ruen,

the whole municipality of Aytos.

2.   Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lettonia:

Aizputes novada Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296,

Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296,

Skrundas novada Rudbāržu, Nīkrāces pagasts, Raņķu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasts (izņemot pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes), Skrundas pilsēta,

Vaiņodes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106.

3.   Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lituania:

Jurbarko rajono savivaldybė: Seredžiaus ir Juodaičių seniūnijos,

Kauno rajono savivaldybė: Čekiškės seniūnija, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907,

Kėdainių rajono savivaldybė: Pernaravos seniūnija ir Josvainių seniūnijos pietvakarinė dalis tarp kelio Nr. 229 ir Nr. 2032,

Plungės rajono savivaldybė: Alsėdžių, Babrungo, Paukštakių, Platelių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos ir Ariogalos miesto seniūnijos,

Skuodo rajono savivaldybės: Barstyčių, Notėnų ir Šačių seniūnijos.

4.   Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Bisztynek i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,

gminy Łukta, Morąg, Miłakowo, część gminy Małdyty położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7, część gminy Miłomłyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7, część gminy wiejskiej Ostróda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 oraz na północ od drogi nr 16, część miasta Ostróda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr w powiecie ostródzkim,

powiat olecki,

gminy Barczewo, Gietrzwałd, Jeziorany, Jonkowo, Dywity, Dobre Miasto, Purda, Stawiguda, Świątki, część gminy Olsztynek położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S51 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Ameryka oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą S51 do północnej granicy gminy, łączącej miejscowości Mańki – Mycyny – Ameryka w powiecie olsztyńskim,

powiat miejski Olsztyn,

w województwie podlaskim:

część gminy Bakałarzewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 653 biegnącej od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą 1122B oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1122B biegnącą od drogi 653 w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 1124B i następnie na południowy - zachód od drogi nr 1124B biegnącej od skrzyżowania z drogą 1122B do granicy z gminą Raczki w powiecie suwalskim,

w województwie mazowieckim:

gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły, część gminy Górzno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Łąki i Górzno biegnącą od wschodniej granicy gminy, następnie od miejscowości Górzno na południe od drogi nr 1328 W biegnącej do drogi nr 17, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od drogi nr 17 do zachodniej granicy gminy przez miejscowości Józefów i Kobyla Wola w powiecie garwolińskim,

część gminy Iłża położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 w powiecie radomskim,

gmina Kazanów w powiecie zwoleńskim,

gminy Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów i Sienno w powiecie lipskim,

w województwie lubelskim:

powiat tomaszowski,

gminy Białopole, Dubienka, Kamień, Żmudź, część gminy Dorohusk położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L, część gminy Leśniowice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L w powiecie chełmskim,

gmina Rudnik i część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

powiat zamojski,

powiat miejski Zamość,

powiat biłgorajski,

powiat hrubieszowski,

gminy Dzwola i Chrzanów w powiecie janowskim,

gmina Serokomla w powiecie łukowskim,

gminy Abramów, Kamionka, Michów, Lubartów z miastem Lubartów, Firlej, Jeziorzany, Kock, Ostrówek w powiecie lubartowskim,

gminy Kłoczew, Stężyca, Ułęż i część gminy Ryki położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie ryckim,

gmina Baranów w powiecie puławskim,

w województwie podkarpackim:

gminy Cieszanów, Horyniec – Zdrój, Narol i Stary Dzików w powiecie lubaczowskim,

gminy Kuryłówka, Nowa Sarzyna, miasto Leżajsk, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na północ od miasta Leżajsk oraz część gminy wiejskiej Leżajsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę San, w powiecie leżajskim,

gminy Krzeszów, Rudnik nad Sanem, część gminy Harasiuki położona na południe od linii wyznaczona przez drogę nr 1048 R, część gminy Ulanów położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Tanew, część gminy Nisko położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 oraz na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 19, część gminy Jeżowe położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie niżańskim,

gminy Chłopice, Jarosław z miastem Jarosław, Laszki, Wiązownica, Pawłosiów, Radymno z miastem Radymno, w powiecie jarosławskim,

gmina Stubno w powiecie przemyskim,

część gminy Kamień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie rzeszowskim,

gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, miasto Przeworsk, część gminy wiejskiej Przeworsk położona na wschód od miasta Przeworsk i na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zarzecze oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R oraz 1619R biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie przeworskim,

w województwie lubuskim:

gminy Nowa Sól i miasto Nowa Sól, Otyń oraz część gminy Kożuchów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 283 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 290 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 290 biegnącej od miasta Mirocin Dolny do zachodniej granicy gminy, część gminy Bytom Odrzański położona na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 293 i 326, część gminy Nowe Miasteczko położona na wschód od linii wyznaczonych przez drogi 293 i 328, część gminy Siedlisko położona na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od rzeki Odry przy południowe granicy gminy do drogi nr 326 łączącej się z drogą nr 325 biegnącą w kierunku miejscowości Różanówka do skrzyżowania z drogą nr 321 biegnącą od tego skrzyżowania w kierunku miejscowości Bielawy, a następnie przedłużoną przez drogę przeciwpożarową biegnącą od drogi nr 321 w miejscowości Bielawy do granicy gminy w powiecie nowosolskim,

gminy Babimost, Czerwieńsk, Kargowa, Świdnica, Zabór, część gminy Bojadła położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 278 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 282 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 282 biegnącej od miasta Bojadła do zachodniej granicy gminy i część gminy Sulechów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S3 w powiecie zielonogórskim,

część gminy Niegosławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 328 w powiecie żagańskim,

powiat miejski Zielona Góra,

gminy Skąpe, Szczaniec i Zbąszynek w powiecie świebodzińskim,

gminy Bobrowice, Dąbie, Krosno Odrzańskie i część gminy Bytnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1157F w powiecie krośnieńskim,

część gminy Trzciel położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie międzyrzeckim,

w województwie wielkopolskim:

gmina Zbąszyń, część gminy Miedzichowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Nowy Tomyśl położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie nowotomyskim,

gmina Siedlec w powiecie wolsztyńskim,

część gminy Rakoniewice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie grodziskim,

gminy Chocz, Czermin, Gołuchów, Pleszew i część gminy Gizałki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 w powiecie pleszewskim,

część gminy Grodziec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 w powiecie konińskim,

gminy Blizanów, Stawiszyn, Żelazków w powiecie kaliskim,

w województwie dolnośląskim:

gminy Jerzmanowa, Żukowice, część gminy Kotla położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Krzycki Rów, część gminy wiejskiej Głogów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 12, 319 oraz 329, część miasta Głogów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,

gminy Gaworzyce, Radwanice i część gminy Przemków położona na północ od linii wyznaczonej prze drogę nr 12 w powiecie polkowickim,

w województwie świętokrzyskim:

część gminy Brody położona na wschód od linii kolejowej biegnącej od miejscowości Marcule i od północnej granicy gminy przez miejscowości Klepacze i Karczma Kunowska do południowej granicy gminy w powiecie starachowickim.

5.   Romania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Romania:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Bistrița Năsăud,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Suceava

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Judeţul Mehedinţi,

Județul Gorj,

Județul Argeș,

Judeţul Olt,

Judeţul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea,

Județul Iași,

Județul Hunedoara,

Județul Alba,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin,

Județul Neamț,

Județul Harghita,

Județul Mureș,

Județul Cluj,

Județul Maramureş.

6.   Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Slovacchia:

the whole district of Trebišov.

7.   Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Italia:

tutto il territorio della Sardegna.


ALLEGATO II

MISURE DI BIOSICUREZZA RAFFORZATE PER GLI STABILIMENTI DI SUINI DETENUTI SITUATI NELLE ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI I, II E III

[di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punto i)]

1.   

Le seguenti misure di biosicurezza rafforzate di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punto i), si applicano agli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III negli Stati membri interessati in caso di movimenti autorizzati di partite di:

a)

suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone come previsto agli articoli 22, 23, 24, 25, 28 e 29;

b)

materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona come previsto agli articoli 31 e 32;

c)

sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona come previsto agli articoli 35 e 37;

d)

carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone come previsto agli articoli 38, 39 e 40.

2.   

Gli operatori degli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III negli Stati membri interessati provvedono affinché, in caso di movimenti autorizzati al di fuori di tali zone, negli stabilimenti di suini detenuti siano applicate le seguenti misure di biosicurezza rafforzate:

a)

assenza di contatto, diretto o indiretto, tra i suini detenuti e almeno:

i)

altri suini detenuti provenienti da altri stabilimenti;

ii)

i suini selvatici;

b)

misure igieniche adeguate, come il cambio di abiti e calzature all’ingresso e all’uscita dai locali in cui sono detenuti i suini;

c)

lavaggio e disinfezione delle mani e disinfezione delle calzature all’ingresso dei locali in cui sono detenuti i suini;

d)

assenza di qualsiasi contatto con suini detenuti per un periodo di almeno 48 ore dopo qualsiasi attività di caccia relativa a suini selvatici o qualsiasi altro contatto con suini selvatici;

e)

divieto di ingresso nello stabilimento, compresi i locali, in cui sono detenuti i suini per persone o mezzi di trasporto non autorizzati;

f)

adeguata tenuta di registri con l’indicazione delle persone e dei mezzi di trasporto che accedono allo stabilimento in cui sono detenuti i suini;

g)

i locali e gli edifici degli stabilimenti in cui sono detenuti i suini devono:

i)

essere costruiti in modo tale che nessun altro animale possa entrare nei locali e negli edifici o entrare in contatto con i suini detenuti o con il loro mangime e materiale da lettiera;

ii)

consentire il lavaggio e la disinfezione delle mani;

iii)

consentire la pulizia e la disinfezione dei locali;

iv)

disporre di strutture adeguate per il cambio delle calzature e degli abiti all’ingresso dei locali in cui sono detenuti i suini;

h)

recinzione a prova di bestiame almeno attorno ai locali in cui sono detenuti i suini e agli edifici in cui sono tenuti mangimi e lettiere;

i)

predisposizione di un piano di biosicurezza approvato dall’autorità competente dello Stato membro interessato, che tenga conto del profilo dello stabilimento e della legislazione nazionale; tale piano di biosicurezza deve comprendere almeno:

i)

l’istituzione di zone «pulite» e «sporche» per il personale in funzione della tipologia di azienda, quali spogliatoi, docce, mensa;

ii)

la predisposizione e la revisione, se del caso, delle condizioni logistiche per l’ingresso di nuovi suini detenuti nello stabilimento;

iii)

le procedure per la pulizia e la disinfezione delle strutture, dei mezzi di trasporto, delle attrezzature e per l’igiene del personale;

iv)

norme per quanto riguarda l’alimentazione del personale in loco e un divieto per il personale di detenere suini, se del caso e ove applicabile;

v)

un programma specifico e periodico di sensibilizzazione del personale dello stabilimento;

vi)

la predisposizione e la revisione, se del caso, delle condizioni logistiche destinate a garantire un’adeguata separazione tra le diverse unità epidemiologiche e ad evitare che i suini entrino in contatto, direttamente o indirettamente, con sottoprodotti di origine animale e altre unità;

vii)

le procedure e le istruzioni per l’applicazione delle prescrizioni in materia di biosicurezza durante la costruzione o la riparazione dei locali o degli edifici;

viii)

un audit interno o un’autovalutazione per verificare l’applicazione delle misure di biosicurezza.


15.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 129/65


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/606 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2021

che modifica l'allegato I, gli allegati da IV a XIII e l'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda le voci della Bielorussia, del Regno Unito e delle dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey negli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le condizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle prescrizioni applicabili della normativa relativa alla sicurezza alimentare di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. Tali condizioni comprendono l'identificazione degli animali e delle merci destinati al consumo umano che possono entrare nell'Unione esclusivamente dai paesi terzi o dalle regioni che figurano in un elenco conformemente all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

(2)

I regolamenti (CE) n. 798/2008 (3), (CE) n. 119/2009 (4), (UE) n. 206/2010 (5) e (UE) n. 605/2010 (6) della Commissione, che saranno abrogati a decorrere dal 21 aprile 2021 dal regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (7), e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione (8), che sarà abrogato a decorrere dal 21 aprile 2021 dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (9), stabiliscono gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, che si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, sostituisce gli elenchi relativi alle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare di cui ai regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010 e (UE) n. 605/2010 della Commissione, nonché al regolamento di esecuzione (UE) 2019/626.

(3)

La Bielorussia è inserita nell'elenco dei paesi terzi dai quali è consentito l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca diversi dai molluschi bivalvi, dagli echinodermi, dai tunicati e dai gasteropodi marini di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 e dispone di un piano di monitoraggio dei residui per l'acquacoltura approvato conformemente all'articolo 1 della decisione 2011/163/UE della Commissione (10). Esistono pertanto prove e garanzie adeguate per garantire che la Bielorussia soddisfi le prescrizioni di cui all'articolo 4, lettere da a) a f), del regolamento delegato (UE) 2019/625 per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca, compresi quelli provenienti dall'acquacoltura, diversi dai molluschi bivalvi, dagli echinodermi, dai tunicati e dai gasteropodi marini. L'osservazione "solo catture allo stato selvatico" attualmente associata alla Bielorussia nell'elenco di cui all'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 dovrebbe essere soppressa al fine di autorizzare l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca provenienti dall'acquacoltura da tale paese terzo.

(4)

I regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010 e (UE) n. 605/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 sono stati modificati per quanto riguarda le voci del Regno Unito e delle dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey negli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano dai regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) 2020/2205 (11), (UE) 2020/2206 (12), (UE) 2020/2204 (13), (UE) 2020/2207 (14) e (UE) 2020/2209 (15), rispettivamente.

(5)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 non include in tali elenchi il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey. È pertanto opportuno modificare tale regolamento di esecuzione al fine di includervi tali voci.

(6)

Il Regno Unito ha fornito prove e garanzie adeguate per garantire che gli animali e le merci di cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione dal Regno Unito e dalle dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey siano conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 4, lettere da a) a e), del regolamento delegato (UE) 2019/625.

(7)

L'articolo 4, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/625 stabilisce che, se del caso, l'esistenza, l'applicazione e la comunicazione di un piano di sorveglianza dei residui approvato dalla Commissione costituiscono un'ulteriore prescrizione per l'inclusione di paesi terzi o loro regioni nell'elenco di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. L'elenco dei paesi terzi i cui piani di sorveglianza dei residui sono stati approvati figura nell'allegato della decisione 2011/163/UE, modificato per quanto riguarda l'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati dal Regno Unito e dalle dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/2218 della Commissione (16).

(8)

Tenendo conto delle prove e delle garanzie fornite dal Regno Unito, tale paese terzo e le dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey dovrebbero essere inclusi nell'allegato I, negli allegati da IV a XIII e nell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel Regno Unito e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo. Non è necessaria una nuova valutazione della conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 4, lettere da a) a f), del regolamento delegato (UE) 2019/625.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, gli allegati da IV a XIII e l'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

(10)

Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, gli allegati da IV a XIII e l'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

(3)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d'allevamento (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12).

(5)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione, del 5 marzo 2019, relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 31).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).

(10)  Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2205 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alla dipendenza della Corona di Guernsey nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui è consentita l'introduzione nell'Unione di partite di pollame e prodotti a base di pollame (GU L 438 del 28.12.2020, pag. 11).

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2206 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009 per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nell'elenco dei paesi terzi, o di parti di essi, autorizzati a introdurre nell'Unione partite di carni di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento (GU L 438 del 28.12.2020, pag. 15).

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2204 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona negli elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione determinati animali e carni fresche (GU L 438 del 28.12.2020, pag. 7).

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2207 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l'introduzione nell'Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 438 del 28.12.2020, pag. 18).

(15)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2209 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica gli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l'ingresso nell'Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 438 del 28.12.2020, pag. 24).

(16)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/2218 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica l'allegato della decisione 2011/163/UE per quanto riguarda l'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati dal Regno Unito e dalle dipendenze della Corona (GU L 438 del 28.12.2020, pag. 63).


ALLEGATO

L'allegato I, gli allegati da IV a XIII e l'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 sono così modificati:

1)

nell'allegato I, tra le voci relative alla Svizzera e alla Nuova Zelanda è inserita la voce seguente:

«GB

Regno Unito (*1)

 

2)

nell'allegato IV, tra le voci relative alla Svizzera e al Giappone è inserita la voce seguente:

«GB

Regno Unito (*2)

 

3)

nell'allegato V, tra le voci relative alla Cina e alla Macedonia del Nord è inserita la voce seguente:

«GB

Regno Unito (*3)

 

4)

nell'allegato VI, tra le voci relative al Canada e alla Groenlandia è inserita la voce seguente:

«GB

Regno Unito (*4)

 

5)

nell'allegato VII, tra le voci relative alla Cina e alla Groenlandia è inserita la voce seguente:

«GB

Regno Unito (*5)

A

A

A

A

A

6)

l'allegato VIII è così modificato:

a)

tra le voci relative al Cile e alla Groenlandia sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito (*6)

 

GG

Guernsey

Solo catture allo stato selvatico

b)

tra le voci relative alla Groenlandia e alla Giamaica sono inserite le voci seguenti:

«IM

Isola di Man

 

JE

Jersey

Solo catture allo stato selvatico»;

7)

l'allegato IX è così modificato:

a)

la voce relativa alla Bielorussia è sostituita dalla seguente:

«BY

Bielorussia»;

 

b)

tra le voci relative al Gabon e a Grenada è inserita la voce seguente:

«GB

Regno Unito (*7)

 

c)

tra le voci relative alla Georgia e al Ghana è inserita la voce seguente:

«GG

Guernsey

Solo catture allo stato selvatico»;

d)

tra le voci relative a Israele e all'India è inserita la voce seguente:

«IM

Isola di Man»;

 

e)

tra le voci relative all'Iran e alla Giamaica è inserita la voce seguente:

«JE

Jersey

Solo catture allo stato selvatico»;

8)

nell'allegato X, tra le voci relative alla Svizzera e al Giappone sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito (*8)

 

GG

Guernsey

 

IM

Isola di Man

 

JE

Jersey

 

9)

l'allegato XI è così modificato:

a)

tra le voci relative all'Egitto e al Ghana sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito (*9)

 

GG

Guernsey

 

b)

tra le voci relative all'Indonesia e all'India è inserita la voce seguente:

«IM

Isola di Man»;

 

c)

tra le voci relative all'India e al Marocco è inserita la voce seguente:

«JE

Jersey»;

 

10)

l'allegato XII è così modificato:

a)

tra le voci relative alle Isole Falkland e alla Groenlandia sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito (*10)

 

GG

Guernsey

 

b)

tra le voci relative a Israele e all'India è inserita la voce seguente:

«IM

Isola di Man»;

 

c)

tra le voci relative all'India e al Giappone è inserita la voce seguente:

«JE

Jersey»;

 

11)

nell'allegato XIII, tra le voci relative alla Cina e alla Groenlandia sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito (*11)

 

GG

Guernsey

 

12)

nell'allegato XVI, tra le voci relative alla Svizzera e a Israele sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito (*12)

BPP, DOC, HEP

BPP, DOC, HEP

GG

Guernsey

BPP

BPP



15.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 129/73


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/607 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2021

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1193/2008 (2) il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese («RPC», «Cina» o «il paese interessato») («le misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata «l’inchiesta iniziale». Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 6,6 % e il 42,7 %.

(2)

Con la decisione 2008/899/CE (3) la Commissione europea («la Commissione») ha accettato gli impegni sui prezzi offerti da sei produttori esportatori cinesi (compreso un gruppo di produttori esportatori) di concerto con la Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici («la CCCMC»). I produttori in questione erano: Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd. (ora COFCO Bio-Chemical Energy (Yushu) Co., Ltd.); Laiwu Taihe Biochemistry Co., Ltd.; RZBC Co., Ltd. e RZBC (Juxian) Co., Ltd.; TTCA Co., Ltd.; Weifang Ensign Industry Co., Ltd. e Yixing Union Biochemical Co., Ltd. (ora Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd.).

(3)

Con la decisione 2012/501/UE (4) la Commissione ha revocato l’impegno offerto da un produttore esportatore, ossia Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd. («Laiwu Taihe»).

(4)

Con il regolamento (UE) 2015/82 (5) la Commissione ha istituito nuovamente le misure antidumping definitive applicabili alle importazioni di acido citrico originario della RPC in seguito a un riesame in previsione della scadenza («il precedente riesame in previsione della scadenza»).

(5)

Con il regolamento (UE) 2016/32 (6) la Commissione ha esteso le misure applicabili alle importazioni di acido citrico originario della Cina alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia.

(6)

Con il regolamento (UE) 2016/704 (7) la Commissione ha revocato l’impegno da parte di altre due società sulla base di constatazioni relative a violazioni dell’impegno e alla sua impraticabilità, entrambi elementi che giustificavano la revoca dell’accettazione dell’impegno.

(7)

Con il regolamento (UE) 2018/1236 (8) la Commissione ha chiuso l’inchiesta concernente la possibile elusione delle misure sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese tramite importazioni di acido citrico spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Cambogia.

(8)

I dazi antidumping attualmente in vigore sono compresi tra il 15,3 % e il 42,7 % per le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato; alle importazioni di tutte le altre società si applica invece un’aliquota del dazio pari al 42,7 %.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(9)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (9), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(10)

La domanda di riesame è stata presentata il 21 ottobre 2019 da N.V. Citrique Belge SA e Jungbunzlauer Austria AG («i richiedenti») per conto di produttori dell’Unione che rappresentano il 100 % della produzione totale dell’Unione di acido citrico. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio della persistenza del dumping e della reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(11)

Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, dopo aver consultato il comitato istituito a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di acido citrico originario della Cina a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Il 20 gennaio 2020 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (10) («l’avviso di apertura»).

1.4.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(12)

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 («il periodo dell’inchiesta di riesame» o «il PIR»). L’esame delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.5.   Parti interessate

(13)

Nell’avviso di apertura, la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. Inoltre la Commissione ha espressamente informato i richiedenti, i produttori esportatori noti, le autorità cinesi, gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all’apertura del riesame e li ha invitati a partecipare.

(14)

Le parti interessate hanno inoltre avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.6.   Campionamento

(15)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.

1.6.1.   Nessun campionamento dei produttori dell’Unione

(16)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che i due produttori noti dell’Unione, N.V. Citrique Belge SA e Jungbunzlauer Austria AG, dovevano presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura. La Commissione ha altresì invitato gli altri produttori dell’Unione e le associazioni rappresentative a manifestarsi e a richiedere un questionario. Nessun altro produttore dell’Unione né alcuna associazione rappresentativa si sono manifestati.

1.6.2.   Campionamento degli importatori

(17)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni indicate nell’avviso di apertura.

(18)

Un importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha acconsentito a essere incluso nel campione. In considerazione dello scarso numero di risposte, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento.

1.6.3.   Campionamento dei produttori esportatori della Cina

(19)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato i produttori esportatori cinesi a fornire le informazioni indicate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.

(20)

Quattro produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In considerazione dello scarso numero di risposte, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento.

(21)

Nel complesso la cooperazione dei produttori esportatori cinesi non è stata sufficiente. Di fatto Laiwu Taihe, il principale produttore esportatore, che rappresenta oltre il 53 % delle esportazioni dalla Cina verso l’Unione, non ha collaborato al presente riesame in previsione della scadenza. La Commissione ha pertanto utilizzato i dati dei quattro produttori esportatori che hanno collaborato.

1.7.   Risposte al questionario

(22)

Nella fase di apertura la Commissione ha messo a disposizione i questionari per i produttori dell’Unione, gli importatori, gli utilizzatori e i produttori esportatori cinesi nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (11). La Commissione ha inoltre inviato al governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC») un questionario relativo alla sussistenza in Cina di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(23)

La Commissione ha ricevuto le risposte al questionario dai richiedenti, da un importatore, da quattro utilizzatori e da quattro produttori esportatori. Il governo della RPC non ha risposto al questionario relativo alla sussistenza di distorsioni significative in Cina.

1.8.   Verifica

(24)

A causa della pandemia di COVID-19 e delle conseguenti misure adottate per contrastarla, esposte in dettaglio in un avviso pubblicato nel fascicolo relativo al caso di specie («l’avviso sulla COVID-19» (12)), la Commissione non è stata in grado di effettuare visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso i locali delle entità che hanno risposto al questionario.

(25)

La Commissione ha invece effettuato un controllo incrociato a distanza di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze. La Commissione ha effettuato controlli incrociati a distanza delle società/parti indicate di seguito.

 

Produttori dell’Unione:

SA Citrique Belge N.V., Tienen, Belgio,

Jungbunzlauer Austria AG, Vienna, Austria, e Jungbunzlauer Ladenburg GmbH, Ladenburg, Germania;

 

utilizzatori:

Reckitt Benckiser (ENA) BV, Schiphol, Paesi Bassi,

Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf, Germania;

 

produttori esportatori cinesi:

COFCO Bio-Chemical Energy (Yushu) Co. Ltd., Changchun, provincia di Jilin, Repubblica popolare cinese,

Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd., Yixing, provincia di Jiangsu, Repubblica popolare cinese,

RZBC Group, Rizhao, provincia di Shandong, Repubblica popolare cinese,

Weifang Ensign Industry Co., Ltd., Weifang, provincia di Shandong, Repubblica popolare cinese.

1.9.   Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

(26)

In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che evidenziano la sussistenza di distorsioni significative in Cina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l’inchiesta a norma del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(27)

Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori cinesi a fornire le informazioni richieste nell’allegato III dell’avviso di apertura in relazione ai fattori produttivi utilizzati per la produzione di acido citrico. Quattro produttori esportatori cinesi hanno trasmesso le informazioni pertinenti.

(28)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta riguardo alle presunte distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha inviato un questionario anche al governo della RPC. Il governo della RPC non ha tuttavia risposto al questionario. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative in Cina.

(29)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In risposta all’avviso di apertura, la CCCMC ha formulato osservazioni in merito all’esistenza di distorsioni significative. Tali osservazioni sono state analizzate in dettaglio al punto 3.2.

(30)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, avrebbe potuto essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale basato su prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni.

(31)

Il 5 marzo 2020 la Commissione ha pubblicato una prima nota al fascicolo sulle fonti per la determinazione del valore normale («la nota del 5 marzo 2020»), invitando le parti interessate a esprimere il loro parere sulle fonti pertinenti che la Commissione avrebbe potuto utilizzare per la determinazione del valore normale, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), secondo comma, del regolamento di base (13). In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali materiali, energia e lavoro, impiegati dai produttori esportatori nella produzione del prodotto oggetto del riesame. Sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha inoltre individuato, in quella fase, il Brasile, la Colombia e la Thailandia come potenziali paesi rappresentativi. Il 13 marzo 2020, su richiesta della CCCMC, la Commissione ha divulgato l’allegato IV della nota del 5 marzo 2020, nel quale erano contenuti i dati pubblicamente accessibili del Global Trade Atlas («GTA») (14) che i servizi della Commissione avevano proposto di utilizzare per i fattori produttivi e i sottoprodotti elencati in detta nota.

(32)

La Commissione ha concesso a tutte le parti interessate la possibilità di presentare osservazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni da quattro produttori esportatori cinesi, dalla CCCMC e dai richiedenti. Il governo della RPC non ha presentato alcuna osservazione.

(33)

In una seconda nota sulle fonti per la determinazione del valore normale del 30 novembre 2020 («la nota del 30 novembre 2020»), la Commissione ha preso in esame le osservazioni ricevute riguardanti la nota del 5 marzo (15). Ha inoltre stabilito un elenco provvisorio dei fattori produttivi e ha concluso che, in quella fase, intendeva utilizzare la Colombia quale paese rappresentativo a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e ha ricevuto osservazioni dai richiedenti e dalla CCCMC. Tali osservazioni sono state analizzate in dettaglio ai punti 3.3 e 3.4.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(34)

Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale e del precedente riesame in previsione della scadenza, ossia acido citrico e citrato trisodico biidrato, attualmente classificati con i codici NC 2918 14 00 ed ex 2918 15 00 (codici TARIC 2918150011 e 2918150019) («il prodotto oggetto del riesame»).

(35)

L’acido citrico è utilizzato come acidificante e regolatore del pH in un’ampia gamma di applicazioni, ad esempio detergenti per la cura della casa, bevande, prodotti alimentari, cosmetici e prodotti farmaceutici. Le sue materie prime principali sono: zucchero/melassi, tapioca, granturco o glucosio (ottenuti da cereali) e vari agenti per la fermentazione microbica in coltura sommersa di carboidrati.

2.2.   Prodotto simile

(36)

Come stabilito nell’inchiesta iniziale e nel precedente riesame in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base:

il prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato;

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del paese interessato; e

il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(37)

Tali prodotti sono stati pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3.   Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto

(38)

La Commissione non ha ricevuto argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto. La CCCMC ha sottolineato, nelle sue osservazioni in merito all’apertura dell’inchiesta, che il prodotto oggetto del riesame così come definito nell’avviso di apertura comprende i tipi di prodotto soggetti alle misure iniziali nonché i tipi di prodotto oggetto del primo riesame in previsione della scadenza.

3.   DUMPING

3.1.   Osservazioni preliminari

(39)

In conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping praticato dalla Cina.

(40)

La capacità produttiva totale dichiarata dei produttori esportatori che hanno collaborato era pari a circa il 72 % della capacità produttiva totale cinese stimata. Visto lo scarso livello di cooperazione, la Commissione ha applicato l’articolo 18 e ha basato le sue conclusioni sul mercato cinese dell’acido citrico, anche in materia di capacità produttiva e capacità inutilizzata, sui dati disponibili.

(41)

Le risultanze relative al rischio della persistenza del dumping riportate di seguito si fondano in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame, sulle statistiche basate sui dati trasmessi alla Commissione dagli Stati membri a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («la banca dati a norma dell’articolo 14, paragrafo 6»), nonché sulle risposte al questionario di campionamento fornite al momento dell’apertura dell’inchiesta e sulle risposte al questionario. La Commissione ha inoltre utilizzato altre fonti di informazioni disponibili al pubblico, quali le banche dati GTA e Orbis Bureau van Dijk (16) («Orbis»).

3.2.   Valore normale

(42)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(43)

Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, qualora sia accertato che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni e comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti.

(44)

Come spiegato ulteriormente in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e data l’assenza di collaborazione del governo della RPC, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

3.2.1.   Esistenza di distorsioni significative

3.2.1.1.   Introduzione

(45)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, «per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l’altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:

il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione;

la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;

l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato;

l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;

la distorsione dei costi salariali;

l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato».

(46)

In conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la valutazione della sussistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), tiene conto, tra l’altro, dell’elenco non tassativo dei fattori di cui alla disposizione precedente. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento alla possibile incidenza di uno o più di questi fattori sui prezzi e sui costi nel paese esportatore del prodotto oggetto del riesame. In effetti, dato che tale elenco non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti i fattori ai fini della constatazione di distorsioni significative. Inoltre le stesse circostanze di fatto possono essere utilizzate per dimostrare l’esistenza di uno o più dei fattori indicati nell’elenco. È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell’esistenza di distorsioni significative può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell’assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell’economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato.

(47)

L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base prevede che «[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l’applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore».

(48)

A norma di tale disposizione, la Commissione ha prodotto una relazione per paese relativa alla Cina (di seguito «la relazione» o «la relazione sulla Cina») (17), che dimostra l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell’economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi fondamentali (terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori specifici (acciaio e prodotti chimici). Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell’inchiesta al momento dell’apertura. La relazione è stata inclusa nel fascicolo dell’inchiesta nella fase di apertura.

(49)

La domanda di riesame presentata dal richiedente, oltre a ribadire le risultanze già esposte nella relazione in particolare per quanto riguarda il settore chimico, conteneva informazioni supplementari circa i precedenti procedimenti antidumping avviati negli Stati Uniti in relazione all’acido citrico, e segnatamente le risultanze dell’ultimo procedimento pubblicate nel documento «Issues and Decision Memorandum for the Final Results of Countervailing Duty Administrative Review: Citric Acid and Certain Citrate Salts», 7 dicembre 2015. In particolare il richiedente ha fatto riferimento alle risultanze riguardanti: le attività di concessione di prestiti (prestiti messi a disposizione dell’industria dell’acido citrico da parte di banche statali a tassi d’interesse inferiori a quelli di mercato); la riduzione dell’imposta sul reddito (l’industria dell’acido citrico beneficia di imposte sul reddito ridotte e di crediti d’imposta sull’acquisto di apparecchiature ad uso interno); l’accesso a prezzi ridotti a materie prime ausiliari, in particolare sostanze chimiche tra cui acido solforico, soda caustica, carbone bituminoso, carbonato di calcio o calce viva; i terreni (risultanze relative ai diritti d’uso dei terreni ottenuti a un prezzo inferiore al valore adeguato); l’energia elettrica (risultanza del dipartimento del Commercio degli Stati Uniti secondo cui la società oggetto dell’inchiesta riceveva energia elettrica a un prezzo inferiore al valore adeguato) nonché sovvenzioni sotto forma di trasferimenti diretti di fondi e una detrazione d’imposta di natura ambientale.

(50)

Come indicato rispettivamente ai considerando 23 e 28, il governo della RPC non ha presentato osservazioni o prove per sostenere o confutare gli elementi di prova esistenti di cui al fascicolo relativo al caso di specie, compresi la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal richiedente sull’esistenza di distorsioni significative e/o sull’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie.

(51)

Osservazioni in questo senso sono pervenute, in risposta all’apertura dell’inchiesta, dalla CCCMC per conto dei membri produttori della CCCMC che hanno collaborato.

(52)

In primo luogo la CCCMC ha argomentato che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è coerente con il diritto dell’OMC. La CCCMC ha anzitutto sostenuto che l’accordo antidumping dell’OMC («l’accordo antidumping») non riconosce, all’articolo 2.2, il concetto di distorsioni significative, il che permette di procedere al calcolo del valore normale solo in assenza di vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. La CCCMC ha osservato che nell’articolo in questione non sono presenti riferimenti a distorsioni significative che permetterebbero il calcolo del valore normale. In secondo luogo, la CCCMC ha argomentato che, se anche il concetto di distorsioni significative fosse coerente con il diritto dell’OMC, il valore costruito dovrebbe essere calcolato conformemente all’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping e alla relativa interpretazione dell’organo d’appello dell’OMC nella controversia UE – Biodiesel (DS478). In terzo luogo, la CCCMC ha asserito che, sebbene nell’accordo antidumping non siano presenti espliciti riferimenti al concetto di «normali operazioni commerciali», l’articolo 2.2.1 stabilisce che le vendite di un prodotto possono essere trattate come non rientranti nell’ambito di normali operazioni commerciali e quindi non considerate «soltanto se sono avvenute in un periodo di tempo prolungato, in quantitativi consistenti e a prezzi che non consentono di coprire tutti i costi […]». In quarto luogo, l’accordo antidumping prevede che il valore normale sia calcolato in base a costi o prezzi di vendita che rispecchino il livello di costo o prezzo nel paese d’origine. Pertanto il prezzo calcolato sulla base del paese rappresentativo non può rispecchiare il livello di costo e prezzo nel paese esportatore. La CCCMC sostiene che nel diritto dell’OMC non siano presenti disposizioni che permettano l’utilizzo di dati provenienti da un paese terzo.

(53)

La Commissione ha ritenuto che la disposizione di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, fosse pienamente coerente con gli obblighi dell’Unione europea in ambito OMC e con la giurisprudenza citata dalla CCCMC. La Commissione ritiene che, conformemente al parere del panel dell’OMC e dell’organo d’appello dell’OMC nella controversia UE – Biodiesel (DS473), le disposizioni del regolamento di base applicabili in generale a tutti i membri dell’OMC, in particolare l’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, consentano l’utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati se tale adeguamento è necessario e motivato. L’esistenza di distorsioni significative rende i costi e i prezzi applicati nel paese esportatore inadeguati al calcolo del valore normale. In tali circostanze la disposizione in questione prevede che i costi di produzione e di vendita siano calcolati sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, compresi quelli applicati in un paese rappresentativo appropriato con un livello di sviluppo analogo a quello del paese esportatore. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(54)

In secondo luogo, la CCCMC ha argomentato che nel caso in esame non vi sono prove attestanti l’esistenza di distorsioni significative. La CCCMC ha innanzitutto sostenuto che i richiedenti non hanno fornito elementi di prova dell’esistenza di distorsioni significative sufficienti per giustificare, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di base, l’apertura dell’inchiesta, in particolare in quanto gli elementi di prova erano molto generici e non riguardavano nello specifico l’industria dell’acido citrico. In secondo luogo, la relazione è stata pubblicata nel dicembre 2017, mentre il PIR dell’inchiesta in oggetto riguardava il 2019. Gli elementi di prova raccolti nella relazione erano pertanto obsoleti e non rispecchiavano la situazione dell’industria dell’acido citrico nel caso di specie. In terzo luogo, nella controversia USA – Misure compensative (Cina) (articolo 21.5) (DS437), l’organo d’appello ha stabilito che l’esistenza di una distorsione del prezzo derivante da un intervento pubblico deve essere stabilita e adeguatamente illustrata e che la determinazione deve avvenire caso per caso. La CCCMC ha pertanto argomentato che la relazione non era una fonte adeguata da utilizzare come elemento di prova in relazione all’industria dell’acido citrico, dato che le distorsioni ivi descritte riguardano il settore dell’industria chimica in senso lato. In quarto luogo, la CCCMC ha sostenuto che i procedimenti antidumping avviati negli Stati Uniti cui fanno riferimento i richiedenti sono irrilevanti ai fini del caso di specie, dato che si riferiscono a risultanze antecedenti il PIR.

(55)

La Commissione ha rammentato, a titolo di risposta, che il punto 4.1 dell’avviso di apertura faceva riferimento a una serie di fattori del mercato cinese dell’acido citrico, a dimostrazione di come tale mercato subisse gli effetti delle distorsioni presenti nei settori chimico, petrolchimico e delle materie prime cinesi. La Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova riportati nell’avviso di apertura fossero sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Inoltre, se da un lato le risultanze delle inchieste antidumping condotte dalle autorità di altri paesi non costituiscono automaticamente prove dell’esistenza di distorsioni nelle inchieste antidumping dell’UE, dall’altro esse possono contenere elementi di prova pertinenti per illustrare la presenza di alcune anomalie nel mercato pertinente del paese esportatore, come avvenuto nel caso di specie per quanto riguarda l’industria cinese dell’acido citrico.

(56)

Quanto all’argomentazione secondo cui la relazione fosse obsoleta, la Commissione ha rammentato che finora non erano stati presentati elementi di prova a sostegno di tale tesi. Al contrario, la Commissione ha osservato in particolare che i principali documenti politici ed elementi di prova contenuti nella relazione, tra cui i pertinenti piani quinquennali e la legislazione applicabile al prodotto oggetto del riesame, erano ancora pertinenti durante il PIR e che né la CCCMC né altre parti hanno dimostrato il contrario.

(57)

La Commissione ha inoltre rammentato che la controversia USA – Misure compensative (Cina) (DS437) non riguardava l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, che nella presente inchiesta rappresenta la base giuridica pertinente per la determinazione del valore normale. Tale controversia riguardava una situazione fattuale diversa, concernente l’interpretazione dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell’OMC e non l’accordo antidumping. Ad ogni modo, come esposto ai considerando 49 e 55, gli elementi di prova presentati si riferivano chiaramente al mercato cinese dell’acido citrico e dunque al prodotto oggetto dell’inchiesta nel caso di specie. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(58)

Quanto all’ultima argomentazione della CCCMC secondo cui le risultanze del procedimento antidumping avviato negli Stati Uniti fossero irrilevanti ai fini del caso di specie, la Commissione osserva che tra gli elementi di prova elencati dal richiedente nell’avviso di apertura figuravano anche altre risultanze oltre a quelle delle inchieste statunitensi, in particolare una serie di elementi di prova basati sulla relazione. Tali elementi di prova sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Sebbene l’inchiesta statunitense si sia svolta prima del PIR, le osservazioni presentate dai richiedenti in merito all’apertura dell’inchiesta hanno contribuito a corroborare l’indicazione di irregolarità sul mercato cinese.

(59)

La CCCMC ha inoltre presentato osservazioni in merito alle fonti per la determinazione del valore normale di cui alla prima nota. In primo luogo la CCCMC ha ribadito le osservazioni già formulate in merito all’apertura dell’inchiesta. In secondo luogo ha argomentato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la sostituzione con prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni avrebbe dovuto riguardare solo i costi di produzione e di vendita di cui si fosse dimostrata la distorsione. Nello specifico la CCCMC ha osservato che i richiedenti non erano stati in grado di dimostrare la distorsione dei costi del lavoro in Cina e che, di conseguenza, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare gli effettivi costi del lavoro indicati dai produttori esportatori. La CCCMC ha argomentato che era irragionevole sostituire i costi del lavoro con quelli di un paese terzo, in quanto su di essi influivano vari fattori quali il rapporto tra domanda e offerta nel mercato in questione, il grado di automazione della produzione e il livello di prezzo dei prodotti di base nella regione in cui avevano sede i produttori. La CCCMC ha aggiunto che i costi del lavoro variano non solo tra un paese e l’altro, ma anche tra un produttore cinese e l’altro. Inoltre la CCCMC ha osservato che i costi dell’energia dipendono da diversi fattori, tra cui il tipo di energia utilizzato e la sua disponibilità nella zona, la tecnologia impiegata per produrla, il rapporto tra domanda e offerta ecc. Ne consegue che i prezzi dell’energia praticati in un paese non possono rispecchiare il livello di prezzo dell’energia applicato in un altro paese in normali condizioni di mercato.

(60)

In base alle osservazioni della Commissione, una volta stabilito che, a causa della sussistenza di distorsioni significative per il paese esportatore ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno di tale paese, la Commissione può calcolare il valore normale utilizzando prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato per ciascun produttore esportatore, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a). L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), consente l’utilizzo di costi sul mercato interno soltanto se si determina con certezza che sono esenti da distorsioni. Non è stato tuttavia possibile, alla luce degli elementi di prova disponibili, stabilire che i costi individuali del lavoro e dell’energia e/o altri costi di produzione e vendita del prodotto oggetto del riesame erano esenti da distorsioni. Come illustrato ai punti da 3.2.1.1 a 3.2.1.9, la Commissione ha accertato l’esistenza di distorsioni significative nell’industria dell’acido citrico e non è stato fornito alcun elemento di prova a dimostrazione del fatto che i fattori produttivi dei singoli produttori esportatori fossero esenti da distorsioni.

(61)

In ogni caso, il calcolo dei costi del lavoro e dell’energia si basavano sulla rispettiva quantità di lavoro ed energia impiegata nel processo di produzione dichiarata dai produttori esportatori. La quantità di lavoro e di energia corrispondeva dunque al reale impiego di tali fattori da parte dei produttori cinesi, mentre soltanto il costo del lavoro e quello dell’energia erano sostituiti da valori esenti da distorsioni del paese rappresentativo. Se da un lato può essere vero che i costi del lavoro e dell’energia possono variare in una certa misura da un’area geografica all’altra, dall’altro la Commissione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), utilizza esclusivamente i costi esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato. La Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative ai fattori produttivi, in modo da fornire alle parti ampie opportunità di formulare osservazioni, anche per quanto riguarda eventuali anomalie o considerazioni di altro tipo riscontrate nei paesi rappresentativi che possano riguardarle. In tale contesto le parti interessate non hanno sollevato obiezioni circa il livello dei costi del lavoro e/o dell’energia nel paese rappresentativo appropriato di cui alla nota del 30 novembre 2020. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(62)

In terzo luogo, la CCCMC ha osservato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la valutazione riguardante la sussistenza di distorsioni significative andrebbe eseguita separatamente per ciascun produttore esportatore. La Commissione aveva pertanto l’obbligo di esaminare la situazione di tutti i produttori cinesi inclusi nel campione e di stabilire, per ciascuno di essi, l’eventuale distorsione dei fattori dei costi di produzione e di vendita.

(63)

La Commissione ha osservato che la sussistenza delle distorsioni significative che hanno determinato l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è stabilita a livello nazionale e si applica dunque, come nel caso di specie, a tutti i produttori esportatori di tale paese. Come indicato al considerando 60, conformemente alla medesima disposizione del regolamento di base è comunque possibile utilizzare i costi sul mercato interno se è stabilito che non sono influenzati da distorsioni significative, nel qual caso essi sono utilizzati per il calcolo del valore normale. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

(64)

Nell’ambito di comunicazioni separate, i produttori esportatori Weifang Ensign Industry, RZBC e Jiangsu Guoxin Union Energy hanno ribadito le argomentazioni formulate dalla CCCMC in merito alla prima nota. Inoltre il produttore esportatore COFCO Bio-Chemical Energy (Yushu) ha osservato che l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base contravviene alla disposizione di cui all’articolo 2.2 dell’accordo antidumping.

(65)

La Commissione ha sottolineato che la questione della compatibilità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, con il diritto dell’OMC è già stata esposta al considerando 53.

(66)

Dopo la divulgazione delle informazioni, la CCCMC e Weifang Ensign Industry, RZBC e Jiangsu Guoxin Union Energy («i tre produttori esportatori») hanno presentato una serie di osservazioni sull’esistenza di distorsioni significative.

(67)

Innanzitutto, la CCCMC e i tre produttori esportatori hanno ribadito l’argomentazione secondo cui l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è incompatibile con gli articoli 2.2.1.1 e 2.2 dell’accordo antidumping nonché con le risultanze di cui alle seguenti controversie dell’OMC: UE – Biodiesel (Argentina) (risultanze del panel e dell’organo d’appello), UE – Biodiesel (Indonesia) (risultanze del panel), Ucraina – Nitrato di ammonio (risultanze del panel e dell’organo d’appello), Australia – Carta per copia (risultanze del panel) e UE – Metodologie di adeguamento dei costi (risultanze del panel). Queste parti si riferiscono in modo specifico alle risultanze contenute nell’ultima relazione del panel citata, segnatamente al fatto che il presunto intervento del governo russo/la presunta distorsione del mercato non costituivano una base adeguata per concludere che le registrazioni dei produttori esportatori non esprimessero adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame.

(68)

La Commissione ha rammentato che nessuna delle summenzionate cause dell’OMC riguardava l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e le condizioni per la sua applicazione. In tali cause inoltre le situazioni fattuali di base sono tutte diverse rispetto alla situazione e ai criteri che determinano l’applicazione del metodo di cui alla summenzionata disposizione del regolamento di base. Per quanto riguarda la controversia UE – Metodologie di adeguamento dei costi, la Commissione ha rammentato che sia l’UE sia la Russia hanno presentato ricorso contro le risultanze del panel, che pertanto non sono definitive e quindi, secondo la giurisprudenza consolidata dell’OMC, non hanno uno status giuridico nel sistema del GATT o dell’OMC, non essendo state avallate da decisioni delle PARTI CONTRAENTI del GATT o dei membri dell’OMC. In ogni caso, nella relazione del panel si è ritenuto in modo specifico che le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base esulassero dall’ambito della controversia. Il panel ha constatato che la sostanza e le implicazioni giuridiche di queste disposizioni sono diverse rispetto alle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, che costituivano l’oggetto di tale controversia e che non sono state sostituite a seguito dell’introduzione delle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis (18). Pertanto le risultanze delle due summenzionate cause non sono pertinenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, che è una nuova disposizione mai stata oggetto di procedimenti nell’ambito dell’OMC e che non sostituisce l’articolo 2, paragrafi 5 e/o 3. Queste risultanze non sono pertanto significative per valutare la compatibilità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, con le pertinenti norme dell’OMC. Per tali motivi questa argomentazione è stata respinta.

(69)

In secondo luogo, la CCCMC e i tre produttori esportatori hanno osservato che, nonostante il fatto che le risultanze dell’OMC cui si fa riferimento al considerando 67 costituiscano parte integrante delle risultanze dell’UE sul valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la divulgazione delle informazioni non conteneva alcuna considerazione riguardante la conformità di questa disposizione alle disposizioni dell’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping e alle corrispondenti disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Non veniva neppure indicato il collegamento tra l’articolo 2, paragrafo 6 bis, e l’eventuale «particolare situazione di mercato» di cui all’articolo 2.2 dell’accordo antidumping, da un lato, e le corrispondenti disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, dall’altro. La CCCMC e i tre produttori esportatori hanno inoltre argomentato che la Commissione non aveva spiegato il motivo per cui l’utilizzo dei dati di paesi terzi da parte della Commissione sarebbe giustificato dall’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base. Pertanto la CCCMC e i tre produttori esportatori hanno sostenuto che la Commissione non avesse illustrato la coerenza giuridica dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, con la citata giurisprudenza dell’OMC.

(70)

La Commissione ha dapprima rammentato che le disposizioni dell’articolo 2, paragrafi 5 e 3, del regolamento di base si applicano alle inchieste antidumping purché siano rispettate le condizioni pertinenti di tali disposizioni. Per contro, le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, riguardano il caso specifico delle inchieste condotte su prodotti originari di paesi in cui è stata confermata la sussistenza di distorsioni significative e in cui, a causa di dette distorsioni, i costi e i prezzi sul mercato interno non sono appropriati ai fini del calcolo del valore normale. La procedura applicata a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e la sostanza della valutazione differiscono pertanto da quelle di cui all’articolo 2, paragrafi 3 e 5, del regolamento di base. Nelle loro osservazioni la CCCMC e i tre produttori esportatori presumono che le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, siano necessariamente collegate alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafi 5 e 3, del regolamento di base e sostengono pertanto che la Commissione dovrebbe giustificare a livello giuridico, a norma dell’articolo 2, paragrafi 5 e 3, del regolamento di base, l’applicazione del metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis. Questa supposizione della CCCMC e dei tre produttori esportatori era puramente speculativa, in quanto l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base dispone che, una volta soddisfatte le condizioni pertinenti per la sua applicazione, debba essere applicato il metodo di cui a tale articolo. Detta disposizione non prevede alcun obbligo di condurre analisi giuridiche supplementari a norma dell’articolo 2, paragrafi 3 e/o 5, del regolamento di base, né tanto meno della giurisprudenza di base, come erroneamente affermato dalla CCCME e dai tre produttori esportatori. Le summenzionate disposizioni sono distinte l’una dall’altra. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(71)

In terzo luogo, la CCCMC e i tre produttori esportatori hanno sostenuto che le risultanze del panel nella controversia UE – Metodologie di adeguamento dei costi riguardante l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base si applicassero anche all’articolo 2, paragrafo 6 bis. La CCCMC e i tre produttori esportatori hanno inoltre affermato che nella divulgazione delle informazioni non si faceva alcun riferimento agli adeguamenti apportati ai dati relativi alla Colombia per riflettere i costi di produzione in Cina, il che costituirebbe un passaggio obbligato a norma dell’articolo 2.2 dell’accordo antidumping, che prevede un adeguamento dei dati relativi a paesi terzi utilizzati dall’autorità incaricata dell’inchiesta, necessario per riflettere i costi di produzione nel paese di origine.

(72)

In risposta a questa affermazione la Commissione ha osservato che, come già illustrato ai considerando 68 e 70, le risultanze delle inchieste finora condotte dall’OMC, compresa la controversia UE – Metodologie di adeguamento dei costi, non riguardavano in modo specifico l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, bensì l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 5, del medesimo regolamento. Soprattutto, le risultanze di tale controversia non sono definitive, in quanto sia l’UE sia la Russia hanno presentato ricorso contro di esse e quindi, secondo la giurisprudenza consolidata dell’OMC, non hanno uno status giuridico nel sistema del GATT o dell’OMC, non essendo state avallate da decisioni delle PARTI CONTRAENTI del GATT o dei membri dell’OMC. Inoltre nella relazione del panel si affermava espressamente che la sostanza e le implicazioni giuridiche delle corrispondenti disposizioni sono diverse rispetto al disposto dell’articolo 2, paragrafo 6 bis. Altrettanto importante, come spiegato al considerando 53 e ulteriormente discusso al considerando 74, è il fatto che la pertinente giurisprudenza dell’OMC consente, ove giustificato, l’utilizzo di dati provenienti da un paese terzo. Per quanto riguarda i dati relativi alla Colombia, la CCCMC e i tre produttori esportatori ancora una volta hanno basato la loro argomentazione su una combinazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, e all’articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento. Come illustrato in dettaglio ai punti da 3.3 a 3.8 del presente regolamento e nei documenti informativi specifici, la Commissione ha utilizzato i dati pertinenti relativi alla Colombia (o provenienti da altre fonti per alcuni fattori produttivi) nel pieno rispetto delle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Per arrivare a prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, atti a calcolare il valore normale, sono stati effettuati alcuni adeguamenti del valore pertinente. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(73)

In quarto luogo, la CCCMC e i tre produttori esportatori hanno asserito che la risultanza comunicata dalla Commissione in merito al rischio della persistenza del dumping (considerando 170-186 della divulgazione delle informazioni) e la sua intenzione di mantenere in vigore le misure esistenti non erano legittime alla luce delle risultanze del panel nella controversia UE – Metodologie di adeguamento dei costi riguardante l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’accordo antidumping. La CCCMC e i tre produttori esportatori hanno esortato la Commissione a spiegare e giustificare in dettaglio la pretesa giuridica di cui al considerando 53 della divulgazione delle informazioni, secondo cui il metodo basato sull’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è coerente con le disposizioni e la giurisprudenza applicabili dell’accordo antidumping.

(74)

Si ribadisce che, come sottolineato dalla Commissione, le risultanze di tale relazioni del panel dell’OMC non sono definitive, in quanto sia l’UE sia la Russia hanno presentato ricorso contro di esse e quindi, secondo la giurisprudenza consolidata dell’OMC, non hanno uno status giuridico nel sistema del GATT o dell’OMC, non essendo state avallate da decisioni delle PARTI CONTRAENTI del GATT o dei membri dell’OMC. Il panel ha inoltre espressamente stabilito che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, esulava dai propri termini di riferimento, dato che la sostanza e le implicazioni giuridiche della disposizione sono diverse rispetto al disposto dell’articolo 2, paragrafo 5. Inoltre, come illustrato al considerando 53, la Commissione ha ritenuto che, in base alle risultanze nella controversia dell’OMC UE – Biodiesel (DS473) le disposizioni del regolamento di base applicabili in generale a tutti i membri dell’OMC, in particolare l’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, consentano l’utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati se tale adeguamento è necessario e motivato. Non essendovi conclusioni specifiche dell’organo di conciliazione dell’OMC riguardanti le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, la Commissione ha ritenuto che, se anche le risultanze della controversia UE-Biodiesel (DS473) fossero considerate pertinenti nel diverso contesto e nella diversa situazione rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento antidumping di base, esse sarebbero in ogni caso pienamente coerenti con la possibilità di utilizzare dati esterni al paese per ottenere valori esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(75)

In quinto luogo, la CCCMC e i tre produttori esportatori hanno affermato che, dopo la scadenza del protocollo di adesione della Cina all’OMC nel dicembre 2016, non vi è alcuna base giuridica in seno all’OMC per applicare un calcolo del valore normale che esuli dal quadro dell’accordo antidumping dell’OMC. L’UE è pertanto vincolata dai suoi obblighi internazionali a rispettare rigorosamente le disposizioni dell’articolo 2 dell’accordo antidumping per quanto riguarda la determinazione del valore normale.

(76)

La Commissione ha innanzitutto rammentato che nei procedimenti antidumping riguardanti prodotti provenienti dalla Cina, le parti della sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all’OMC che non sono ancora scadute continuano ad applicarsi nella determinazione del valore normale, sia per quanto riguarda lo standard di economia di mercato sia per quanto riguarda il ricorso a un metodo che non sia basato su un rigoroso confronto con i prezzi o i costi cinesi. La Commissione ha inoltre ricordato che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è stato introdotto dal regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) in riferimento all’articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Come già chiarito al considerando 53, le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, sono pienamente coerenti con gli obblighi internazionali dell’UE, comprese le pertinenti norme dell’OMC. Poiché la Commissione ha concluso al punto 3.2.1 che è opportuno applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base nella sua inchiesta e che detta disposizione è pienamente coerente con le norme dell’OMC, questa argomentazione è stata respinta.

(77)

In sesto luogo, la CCCMC e i tre produttori esportatori hanno affermato che le risultanze dell’inchiesta si basavano ampiamente sulla relazione del 2017 della Commissione, che non riguarda nello specifico il settore dell’acido citrico ma piuttosto più in generale il settore chimico in senso lato, i mercati delle materie prime a monte e/o fattori dell’economia cinese e delle politiche governative cinesi che chiaramente non sono specifici per il settore dell’acido citrico. A tale proposito, la CCCMC e i tre produttori esportatori hanno osservato che, in base alle risultanze dell’organo d’appello dell’OMC nella controversia USA – Misure compensative, la Commissione è tenuta a determinare eventuali distorsioni caso per caso. La CCCMC e i tre produttori esportatori hanno aggiunto di non concordare con l’affermazione della Commissione secondo cui dette risultanze sono irrilevanti nel caso di specie in quanto riguardano l’accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative («ASCM»). La CCCMC e i tre produttori esportatori hanno sottolineato che tali risultanze sono pertinenti anche nel caso in questione.

(78)

La Commissione ha ricordato che nell’ambito dell’ASCM il contesto delle distorsioni è trattato dal punto di vista specifico delle sovvenzioni cui esse danno luogo a favore dei produttori esportatori. La conseguenza di tali procedimenti è l’applicazione di un dazio compensativo specificamente calcolato sulla base dell’importo della sovvenzione arrecante pregiudizio riscontrata da un’autorità incaricata dell’inchiesta. Per contro, nel contesto antidumping di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, non si analizza in particolare se tali distorsioni costituiscano una sovvenzione compensabile e soddisfino le condizioni pertinenti, bensì se siano significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), e quindi giustifichino l’applicazione del metodo per il calcolo del valore normale previsto da tale disposizione. L’ordinamento giuridico, le situazioni e il contesto di base sono diversi, hanno finalità diverse e danno origine a conseguenze giuridiche diverse. La Commissione è rimasta pertanto dell’idea che nel summenzionato caso le risultanze non siano pertinenti ai fini dell’attuale inchiesta e ha quindi respinto questa argomentazione.

(79)

Per quanto riguarda l’asserzione secondo cui la relazione del 2017 della Commissione non comprendeva un capitolo specifico sull’acido citrico, la Commissione ha osservato che l’esistenza delle distorsioni significative che hanno dato luogo all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è legata all’esistenza di uno specifico capitolo settoriale relativo al prodotto oggetto dell’inchiesta. La relazione descrive diversi tipi di distorsioni presenti nella RPC che sono trasversali e applicabili a tutta l’economia cinese e incidono sui prezzi e/o sulle materie prime e sui costi di produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Inoltre la relazione non costituisce l’unica fonte di prove utilizzata dalla Commissione ai fini della sua determinazione, in quanto vi sono ulteriori elementi di prova utilizzati a tal fine. Come spiegato ai punti da 3.2.1.2 a 3.2.1.9, l’industria dell’acido citrico è oggetto di una serie di interventi pubblici descritti nella relazione (inserimento in piani quinquennali e in altri documenti, distorsioni relative alle materie prime, distorsioni finanziarie ecc.), che sono esplicitamente elencati e citati nel presente regolamento. Inoltre ai considerando 94, 97, 100 e 101 del presente regolamento è parimenti descritta una serie di distorsioni applicabili al settore dell’acido citrico e/o alle sue materie prime e ai suoi fattori produttivi, che si aggiungono alle distorsioni significative già indicate nella relazione. Le condizioni di mercato e le politiche e i piani soggiacenti che danno luogo a distorsioni significative sono tuttora applicabili al settore dell’acido citrico e ai relativi costi di produzione, nonostante il fatto che la relazione sia stata pubblicata nel dicembre 2017. Nessuna parte ha fornito prove del contrario. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(80)

In settimo luogo, la CCCMC e i tre produttori esportatori hanno argomentato che, sebbene abbia menzionato vari concetti guida a livello governativo e disposizioni di attuazione che consentono e possono addirittura prevedere espressamente interventi pubblici nell’economia, la Commissione non ha dimostrato l’esistenza di effettive distorsioni che ne siano la conseguenza. La CCCMC e i tre produttori esportatori hanno aggiunto che, a norma delle risultanze dell’organo d’appello nella controversia USA – Misure compensative, l’esistenza di una distorsione del prezzo derivante da un intervento pubblico deve essere stabilita e adeguatamente illustrata e che la determinazione deve avvenire caso per caso. La CCCMC e i tre produttori esportatori hanno inoltre sostenuto che l’analisi della Commissione in merito alla distorsione dei prezzi debba essere effettuata in relazione a un singolo produttore e ai singoli costi, dato che qualsiasi intervento pubblico effettivo può aver luogo, ad esempio, a livelli amministrativi diversi e riguardo a regioni diverse all’interno del paese e quindi non interessare allo stesso modo tutti i produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta in tutte le parti del paese in questione.

(81)

La Commissione ha rammentato che, secondo il disposto dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), nel valutare la sussistenza di distorsioni significative la Commissione deve considerare la «possibile incidenza» dei fattori elencati in tale articolo. Dalle risultanze di cui ai punti da 3.2.1.2 a 3.2.1.9 del presente regolamento emerge che i produttori cinesi di acido citrico hanno un accesso preferenziale a finanziamenti pubblici e che vi sono distorsioni a livello nazionale per quanto riguarda tutti i sei fattori indicanti le distorsioni elencati all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b). Pertanto la presenza di tali distorsioni nel settore è pertinente per la valutazione dell’esistenza di distorsioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b). La Commissione ha inoltre ricordato che, a prescindere dal fatto che i produttori esportatori siano effettivamente interessati da un intervento diretto dello Stato, ad esempio ricevendo sovvenzioni, è probabile che anche i loro fornitori o altri operatori dei mercati a monte o a valle della produzione del prodotto in esame siano stati interessati da un intervento dello Stato, segnatamente un accesso preferenziale ai finanziamenti, il che costituisce un ulteriore indicatore del fatto che i prezzi o i costi non sono il risultato delle libere forze del mercato. Per quanto attiene al riferimento alle risultanze dell’OMC nella controversia USA – Misure compensative, come illustrato ai considerando 57 e 78, la Commissione ribadisce che non sono pertinenti nel contesto della presente inchiesta, in quanto riguardano lo strumento antisovvenzioni e in ogni caso non modificano le risultanze relative alla sussistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

(82)

Per concludere, la CCCMC e i tre produttori esportatori hanno sostenuto che nella divulgazione delle informazioni mancano sistematicamente i riferimenti alle politiche o ai piani generali del governo e al presunto intervento pubblico specifico nel settore dell’acido citrico e non sono stati menzionati casi di effettivo intervento pubblico nelle attività dei produttori cinesi di acido citrico che avessero determinato una distorsione dei prezzi di tali produttori. A titolo di esempio, la CCCMC e i tre produttori esportatori hanno citato i piani governativi indicati al considerando 76 della divulgazione delle informazioni, che incoraggiano i produttori di acido citrico a creare imprese più grandi mediante fusioni e riorganizzazioni. La CCCMC e i tre produttori esportatori hanno sostenuto che il piano in questione riguarda solo determinate province, regioni o zone di produzione; ciò significa che anche l’incoraggiamento non è globalmente esteso a tutti i produttori dell’intera Cina, il che giustificherebbe ancora una volta un’analisi e una divulgazione di informazioni caso per caso per i singoli produttori. La CCCMC e i tre produttori esportatori hanno inoltre aggiunto che un mero «incoraggiamento» non equivale di fatto a un intervento effettivo volto a imporre fusioni/riorganizzazioni e che la Commissione ha omesso di fornire esempi di tale intervento effettivo. Infine, la CCCMC e i tre produttori esportatori hanno affermato che lo stesso documento comprendeva altre misure, ad esempio l’applicazione di norme di protezione ambientale, l’impegno a favore di una produzione pulita e della relativa verifica nonché notevoli miglioramenti in tema di risparmio energetico, riduzione delle emissioni, riduzione del consumo di energia e di acqua e promozione di una produzione pulita e del riciclaggio. Tutte queste misure sarebbero ragionevolmente più efficienti da applicare se le unità di produzione fossero più grandi, come auspicato.

(83)

La Commissione ha rammentato che «l’incoraggiamento» pubblico ad adottare determinate misure, ad esempio fusioni e riorganizzazioni volte a creare conglomerati più grandi, non sono mere dichiarazioni e raccomandazioni prive di contenuti, bensì rappresentano reali incentivi finanziari a sostegno delle raccomandazioni formulate dal governo nei piani ufficiali (cfr. in particolare il punto 3.2.1.8 e il considerando 110). Anche se il governo cinese, sulla base dei suoi piani, non forzasse né obbligasse le imprese a concentrarsi in entità più grandi, quod non, sono comunque previsti determinati benefici finanziari o condizioni favorevoli di finanziamento per le imprese che decidono di seguire le raccomandazioni contenute nei piani governativi; pertanto le libere forze del mercato che orienterebbero l’attività delle imprese in assenza di questi piani risultano distorte. In ogni caso, l’analisi e le risultanze di cui ai punti da 3.2.1.2 a 3.2.1.9 del presente regolamento evidenziano chiaramente l’esistenza di distorsioni significative nel settore dell’acido citrico e il fatto che tali distorsioni interessano probabilmente gli operatori che forniscono le materie prime ai produttori del prodotto in esame.

(84)

La Commissione ha dunque valutato se fosse o no opportuno utilizzare i prezzi e i costi applicati sul mercato interno della Cina, data la sussistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, che si basano su fonti accessibili al pubblico. L’analisi ha comportato l’esame dei sostanziali interventi pubblici nell’economia cinese in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. Per questi motivi le argomentazioni sono state respinte.

3.2.1.2.   Distorsioni significative che incidono sui prezzi e sui costi del mercato interno della Cina

(85)

Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Questo concetto è sancito dalla costituzione cinese e definisce la governance economica della Cina. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, che appartengono dunque all’intera popolazione e alla collettività dei lavoratori». L’economia di Stato è la «forza trainante dell’economia nazionale» e lo Stato ha il mandato di «garantirne il consolidamento e la crescita» (20). Di conseguenza, l’assetto generale dell’economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell’economia, ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l’intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento allo stadio primario del socialismo in cui si trova la Cina e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale (21).

(86)

Inoltre, secondo il diritto cinese, l’economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del partito comunista cinese («il PCC»). Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della costituzione cinese avvenuta nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell’articolo 1 della Costituzione. Dopo la prima frase della disposizione, già esistente: «[il] sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese», è stata inserita una seconda frase, che recita: «[l’]aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese.» (22) Ciò illustra il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della Cina. Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui il governo esercita il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato.

(87)

Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato (23). Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo.

(88)

In primo luogo, al livello del controllo amministrativo generale, l’orientamento dell’economia cinese è governato da un complesso sistema di pianificazione industriale che interessa tutte le attività economiche del paese. Complessivamente, questi piani riguardano un insieme completo e complesso di settori e di politiche trasversali e sono presenti a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono ancora obiettivi espliciti in termini di produzione, che rappresentavano una caratteristica costante nei precedenti cicli di pianificazione. I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Questo non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi competenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e fanno ricorso, di conseguenza, ai poteri di cui sono investite, inducendo così gli operatori economici a rispettare le priorità stabilite nei piani (cfr. anche il punto 3.2.1.5) (24).

(89)

In secondo luogo, a livello di assegnazione di risorse finanziarie, il sistema finanziario cinese è dominato dalle banche commerciali statali. Nel definire e attuare la loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, piuttosto che valutare principalmente la valenza economica di un dato progetto (cfr. anche il punto 3.2.1.8) (25). Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati del private equity ecc. Anche queste componenti del sistema finanziario, diverse dal settore bancario, presentano un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l’intervento dello Stato e del PCC (26).

(90)

In terzo luogo, a livello di contesto normativo, gli interventi dello Stato nell’economia assumono varie forme. A titolo di esempio, si ricorre abitualmente alle norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall’efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali (27). Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un’influenza significativi sulla destinazione e sull’entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell’industria nazionale (28).

(91)

In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni dell’efficace allocazione delle risorse in linea con i principi di mercato (29).

3.2.1.3.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione.

(92)

In Cina le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l’orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell’economia.

(93)

Il governo della RPC e il PCC mantengono strutture che ne assicurano la continua influenza sulle imprese e, in particolare, su quelle di proprietà dello Stato. Lo Stato (e per molti aspetti anche il PCC) non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l’attuazione da parte delle singole imprese di sua proprietà, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al processo decisionale operativo delle stesse. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei quadri tra autorità governative e imprese di proprietà dello Stato, la presenza di membri del partito negli organi esecutivi di tali imprese e di cellule del partito nelle società (cfr. anche il punto 3.2.1.4), nonché mediante la definizione della struttura societaria del settore delle imprese di proprietà dello Stato (30). In cambio, le imprese di proprietà dello Stato godono di uno status particolare nel quadro dell’economia cinese, il che implica una serie di benefici economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l’accesso preferenziale ai pertinenti fattori produttivi, tra cui i finanziamenti (31). Gli elementi che indicano l’esistenza di un controllo del governo sulle imprese nel settore dell’acido citrico sono ulteriormente illustrati al punto 3.2.1.4.

(94)

Nello specifico, nel settore dell’acido citrico è evidente un certo livello di proprietà del governo della RPC. Dall’inchiesta è emerso che almeno tre dei produttori esportatori (COFCO, Jiangsu Guoxin Union Energy e Laiwu Taihe) sono imprese di proprietà dello Stato. Inoltre, secondo il Tredicesimo piano quinquennale per la trasformazione dei semi e dell’olio, l’industria dell’acido citrico è incoraggiata a ricorrere a fusioni e riorganizzazioni per creare società più grandi (32). Tale incoraggiamento è la dimostrazione del coinvolgimento del governo nelle questioni afferenti l’industria.

(95)

In ragione dell’elevato livello di intervento pubblico nell’industria dell’acido citrico e della prevalenza di imprese di proprietà dello Stato in tale settore, i produttori privati non hanno la possibilità di operare a condizioni di mercato. Di fatto, tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore dell’acido citrico sono soggette a supervisione strategica e orientamento, come ulteriormente indicato al punto 3.2.1.5.

3.2.1.4.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi

(96)

Oltre ad esercitare il controllo sull’economia attraverso la proprietà di imprese di Stato e altri strumenti, il governo della RPC può interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i corrispondenti diritti di proprietà (33), dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario cinese, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella Costituzione del PCC (34)) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016, tuttavia, il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Secondo quanto riportato, il PCC ha esercitato pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito (35). Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società (36). Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori di acido citrico e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

(97)

Per quanto riguarda in particolare il settore dell’acido citrico, come già evidenziato, alcuni produttori sono di proprietà dello Stato. Inoltre dall’inchiesta è emerso che l’alta dirigenza di cinque produttori di acido citrico, tra cui Cofco, Weifang Ensign, RZBC, Jiangsu Guoxin e Laiwu Taihe Biochemistry, ha legami con il PCC e partecipa ad attività di edificazione del partito.

(98)

La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche il punto 3.2.1.8) e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato (37). Di conseguenza la presenza dello Stato nelle imprese, ivi comprese quelle di proprietà dello Stato, operanti nel settore dell’acido citrico e in altri settori (come quello finanziario e dei fattori produttivi) consente al governo della RPC di interferire in relazione a prezzi e costi.

3.2.1.5.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato

(99)

L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali le amministrazioni centrali e locali devono concentrarsi. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell’economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l’attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. Nel complesso, il sistema di pianificazione in Cina fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate verso settori designati dal governo come strategici o altrimenti politicamente importanti (38).

(100)

Sebbene in Cina l’industria dell’acido citrico non sia, di per sé, un’industria fondamentale, le materie prime impiegate nella produzione di acido citrico in Cina sono soggette a una rigorosa regolamentazione. La principale materia prima, il granturco, è oggetto di un’attenta disciplina.

(101)

La Cina possiede ingenti scorte di granturco che permettono al governo, mediante l’acquisto o la vendita di grandi quantitativi di granturco sul mercato, di elevare o diminuire artificiosamente i prezzi di questo prodotto di base. Sebbene abbia iniziato ad affrontare il problema delle eccessive riserve di granturco nel 2016, la Cina detiene tuttora scorte molto consistenti che hanno un effetto distorsivo sui prezzi (39). Inoltre il governo controlla i vari aspetti che riguardano l’intera catena del valore del granturco, ivi comprese le sovvenzioni per la produzione di granturco (40) e la supervisione della trasformazione: tutte le autorità locali intensificano il monitoraggio e l’analisi della domanda e dell’offerta di granturco nelle aree pertinenti, rafforzano la supervisione della fase di realizzazione e post-realizzazione dei progetti di trasformazione profonda del granturco, promuovono l’equilibrio tra domanda e offerta di granturco e garantiscono la sicurezza alimentare a livello nazionale (41). Nella RPC sono in vigore anche misure di controllo degli investimenti: le domande di realizzazione dei progetti di trasformazione profonda del granturco sono soggette a una gestione armonizzata a norma dell’ordinanza n. 673 del Consiglio di Stato (42). Tale coinvolgimento del governo nell’intera catena del valore produce un effetto distorsivo quantomeno potenziale sui prezzi.

(102)

In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali incentivati, tra i quali la produzione di granturco, che è la principale materia prima utilizzata nella produzione dell’acido citrico. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.

3.2.1.6.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale

(103)

Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali la corretta regolarizzazione di crediti e debiti e la tutela di diritti e interessi legittimi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla Cina, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell’economia del paese, non da ultimo perché le procedure d’insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato mantiene inoltre un ruolo forte e attivo nelle procedure di insolvenza, spesso esercitando un’influenza diretta sull’esito del procedimento (43).

(104)

Le carenze del sistema dei diritti di proprietà sono inoltre particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti d’uso dei terreni in Cina (44). Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato). La loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Vigono disposizioni giuridiche intese ad attribuire i diritti d’uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio con l’introduzione di procedure di gara. Queste disposizioni tuttavia sono regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato (45). Nell’assegnazione dei terreni inoltre le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l’attuazione dei piani economici (46).

(105)

La Commissione ha concluso in via preliminare che il diritto fallimentare, societario e patrimoniale cinese non funzionano correttamente, con conseguenti distorsioni prodotte dal mantenimento in attività di imprese insolventi e dalle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni in Cina. Analogamente a quanto avviene in altri settori dell’economia cinese, i produttori di acido citrico sono soggetti a dette normative e dunque alle distorsioni dall’alto verso il basso derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata delle norme. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze.

(106)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore dell’acido citrico, anche in relazione al prodotto oggetto del riesame.

3.2.1.7.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali

(107)

In Cina non può svilupparsi appieno un sistema salariale basato sul mercato, poiché i diritti di organizzazione collettiva dei lavoratori e dei datori di lavoro sono ostacolati. La Cina non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali elaborate dall’Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva (47). Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità statali e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale (48). La mobilità della forza lavoro cinese è inoltre limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Il risultato è che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza (49). Tali risultanze indicano una distorsione dei costi salariali in Cina.

(108)

Non sono stati presentati elementi di prova a sostegno del fatto che il settore dell’acido citrico non sia soggetto al sistema di diritto del lavoro cinese sopra descritto. Il settore dell’acido citrico subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (nella produzione del prodotto oggetto del riesame o rispetto alla principale materia prima per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale in Cina).

3.2.1.8.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino del regolamento di base: l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato.

(109)

L’accesso al capitale per gli attori societari in Cina è soggetto a varie distorsioni.

(110)

In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali (50) che, nel concedere l’accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche rimangono collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati in ultima analisi dal PCC) (51) e, come avviene per le imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo. In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato (52). A ciò si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o comunque ritenuti importanti (53).

(111)

Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l’affidabilità creditizia del mutuatario, gli elementi di prova inconfutabili, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell’applicazione dei vari strumenti giuridici.

(112)

I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione del rischio è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo della RPC e dal peso dell’eventuale garanzia implicita da parte del governo. Le stime indicano chiaramente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente a rating internazionali più bassi (54).

(113)

A ciò si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o comunque ritenuti importanti (55). Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali fondamentali; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori del mercato.

(114)

In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Questo ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell’utile sul capitale investito. Tale situazione è illustrata dalla recente crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.

(115)

In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell’ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni indotte dal governo. In effetti, la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresenta ancora il 45 % di tutti i prestiti e il ricorso al credito mirato sembra essersi intensificato, dato che tale percentuale è notevolmente aumentata dal 2015 nonostante il peggioramento delle condizioni economiche. Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi eccessivamente bassi (underpricing) e di conseguenza l’utilizzo eccessivo di capitale.

(116)

La crescita complessiva del credito in Cina indica un peggioramento dell’efficienza dell’assegnazione del capitale senza alcun segnale di stretta creditizia, che invece ci si aspetterebbe in un mercato esente da distorsioni. Ne consegue che i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente negli ultimi anni. Di fronte a una situazione di crescente debito a rischio, il governo della RPC ha scelto di evitare le insolvenze. Le emissioni di crediti inesigibili sono state quindi gestite spostando il debito e creando cosiddette società «zombie», oppure trasferendo la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo.

(117)

In sostanza, malgrado le recenti misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese in Cina è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali.

(118)

Non sono stati presentati elementi di prova del fatto che il settore dell’acido citrico e/o i fornitori operanti in tale settore siano esenti dal suddetto intervento pubblico nel sistema finanziario. Pertanto il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato.

3.2.1.9.   Natura sistemica delle distorsioni descritte

(119)

La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell’economia cinese. Gli elementi di prova disponibili dimostrano che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese di cui ai punti da 3.2.1.1 a 3.2.1.5 e alla parte A della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell’economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui ai punti da 3.2.1.6 a 3.2.1.8 e alla parte B della relazione.

(120)

La Commissione ha rammentato che per produrre acido citrico è necessaria una vasta gamma di fattori produttivi, tra cui granturco, patate dolci essiccate, acido solforico, acido cloridrico, carbone ecc. Dagli elementi di prova presenti nel fascicolo emerge che la maggior parte dei produttori esportatori inclusi nel campione ha acquistato tutti i fattori produttivi in Cina e che i fattori produttivi importati, per quei produttori esportatori che ne acquistano alcuni all’estero, rappresentano una quota trascurabile. Quando i produttori di acido citrico acquistano o appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche sopra menzionate. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario. Inoltre sono soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.

(121)

Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno dell’acido citrico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma tutti i costi dei fattori produttivi (compresi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la Cina. Ciò significa, ad esempio, che qualunque fattore produttivo che è stato prodotto in Cina, anche se combina una serie di fattori produttivi, è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. Nel contesto della presente inchiesta, né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova indicanti il contrario.

3.2.1.10.   Conclusioni

(122)

Dall’analisi esposta ai punti da 3.2.1.2 a 3.2.1.9, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all’intervento cinese nell’economia interna in generale e nel settore dell’acido citrico (compreso il prodotto oggetto del riesame) è emerso che i prezzi e i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale.

(123)

La Commissione ha pertanto provveduto al calcolo del valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come discusso al punto successivo.

3.3.   Paese rappresentativo

(124)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la Commissione ha scelto un paese rappresentativo appropriato per determinare prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in relazione ai costi di produzione e di vendita del prodotto oggetto del riesame basandosi sui seguenti criteri:

un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. A tale scopo la Commissione ha preso in esame paesi con un reddito nazionale lordo analogo a quello della Cina in base alla banca dati della Banca mondiale;

la produzione del prodotto oggetto del riesame in quel paese;

la disponibilità di dati pubblici pertinenti in quel paese; e

nel caso di più paesi rappresentativi possibili, la preferenza sarebbe accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(125)

Su tale base la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale e al paese rappresentativo.

(126)

Nella nota del 5 marzo 2020 la Commissione ha fornito informazioni dettagliate sui criteri di cui sopra e ha individuato Brasile, Colombia e Thailandia quali potenziali paesi rappresentativi appropriati. La Commissione ha inoltre individuato i produttori del prodotto oggetto del riesame nei potenziali paesi rappresentativi appropriati per i quali ha trovato dati finanziari pubblicamente disponibili.

(127)

La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni al riguardo. La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito a vari aspetti della selezione del paese rappresentativo da parte della CCCMC, dei quattro produttori esportatori che hanno collaborato e dell’industria dell’Unione.

(128)

Nelle loro osservazioni del 23 marzo 2020 la CCCMC e i quattro produttori esportatori cinesi hanno indicato il Brasile come il paese rappresentativo migliore. In primo luogo, in base alla banca dati della Banca mondiale, il reddito nazionale lordo («RNL») del Brasile è quello che più si avvicina all’RNL cinese, mentre quelli di Colombia e Thailandia sono di gran lunga inferiori. Inoltre le due società brasiliane individuate come produttori di acido citrico hanno generato profitti negli ultimi anni. Il Brasile presenta anche un livello di protezione sociale e ambientale adeguato. Allo stesso tempo la CCCMC e i produttori esportatori che hanno collaborato hanno espresso la loro contrarietà alla scelta della Colombia come paese rappresentativo appropriato. Essi hanno asserito che alcuni dati relativi alle importazioni colombiane di taluni fattori produttivi non fossero disponibili o rappresentativi. Hanno inoltre argomentato che i prezzi colombiani all’importazione di alcune delle principali materie prime (ossia acido solforico, acido cloridrico e carbone grezzo) erano sensibilmente e irragionevolmente superiori a quelli degli altri potenziali paesi rappresentativi e, di conseguenza, non avrebbero dovuto essere considerati prezzi esenti da distorsioni utilizzabili nel calcolo del valore normale dell’acido citrico.

(129)

La CCCMC e i produttori esportatori che hanno collaborato hanno anche sostenuto che la Thailandia non era un paese rappresentativo appropriato, in quanto due dei tre produttori di acido citrico individuati non hanno generato profitti nel 2018, mentre il terzo si dedicava principalmente ai mercati di esportazione.

(130)

Nelle sue osservazioni l’industria dell’Unione ha individuato la Colombia come la scelta più appropriata per determinare costi esenti da distorsioni. Ha sottolineato che i dati finanziari delle società thailandesi non erano stati sottoposti ad audit, con una conseguente forte riduzione del loro valore in termini di affidabilità. L’industria dell’Unione ha inoltre argomentato che due dei tre produttori individuati in Thailandia erano controllati a maggioranza da società cinesi o dallo Stato cinese ed erano orientati alle esportazioni. Quanto al Brasile, l’industria dell’Unione ha sostenuto che le due società brasiliane appartenevano a gruppi la cui influenza sui dati finanziari sembrava difficile da valutare e inoltre che dette società vendevano una vasta gamma di prodotti.

(131)

Dopo aver esaminato in dettaglio le argomentazioni di cui sopra, il 30 novembre 2020 la Commissione ha pubblicato una seconda nota nella quale ha risposto a tutte queste osservazioni sulla base dei criteri sopra elencati e con la quale ha informato le parti interessate delle sue conclusioni preliminari. Nella nota la Commissione ha espresso la sua intenzione di utilizzare la Colombia come paese rappresentativo appropriato in caso di conferma dell’esistenza di distorsioni significative. La Commissione ha inoltre indicato che avrebbe potuto ricorrere, per il calcolo del valore normale, agli opportuni prezzi, costi o valori di riferimento internazionali esenti da distorsioni e considerare, per la determinazione delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e dei profitti, tutte le alternative adeguate conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. In particolare, dato che l’unica società colombiana produttrice del prodotto oggetto del riesame aveva generato pochi profitti nel 2018 e registrato perdite nel 2017 (una situazione analoga a quella dei produttori di Thailandia e Brasile), la Commissione avrebbe preso in esame dati più recenti, se disponibili e indicanti un congruo livello di SGAV e di redditività. La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a presentare osservazioni.

(132)

La Commissione ha ricevuto osservazioni dalla CCCMC e dai produttori dell’Unione in merito alla nota del 30 novembre 2020.

(133)

Nelle sue osservazioni del 9 dicembre 2020 la CCCMC ha argomentato che la Colombia non era un paese rappresentativo appropriato e che al suo posto avrebbe dovuto essere selezionato il Brasile. Riteneva infatti che i bassi prezzi all’importazione del granturco praticati in Brasile fossero dovuti a vantaggi in termini di distanze di trasporto e quantitativi e non già a eventuali distorsioni. La CCCMC ha anche argomentato che, qualora non si fossero potuti utilizzare i prezzi all’importazione brasiliani, si sarebbero dovuti usare i prezzi internazionali anziché escludere del tutto il Brasile dalla scelta del paese rappresentativo. Inoltre la Colombia non era, secondo la CCCMC, un paese rappresentativo appropriato a causa delle spese operative non congrue del produttore individuato.

(134)

L’industria dell’Unione ha ribadito che la Colombia era il paese rappresentativo più appropriato. Poiché la società colombiana produttrice del prodotto oggetto del riesame aveva registrato perdite o generato pochi profitti nel 2018 e anche nel 2019, anno per cui nel frattempo si erano resi disponibili i dati, uno dei produttori dell’Unione ha individuato una serie di società produttrici di un prodotto analogo a quello oggetto del riesame. In particolare, conformemente alle disposizioni del regolamento di base, il produttore dell’Unione si è concentrato su società colombiane fabbricanti ingredienti per l’industria delle bevande, della pulizia, degli alimenti, della salute e dei prodotti farmaceutici i cui dati finanziari indicavano un congruo livello di SGAV e di profitti.

(135)

La Commissione ha esaminato con attenzione tutte le argomentazioni presentate da tutte le parti. Quanto alla Thailandia, la Commissione concorda con la CCCMC e il produttore dell’Unione nel ritenere che non si tratti di un paese rappresentativo appropriato, dato che i produttori del prodotto oggetto del riesame sono in perdita e/o sono società controllate di imprese cinesi, nonché a causa dell’esistenza di restrizioni all’esportazione di taluni fattori produttivi. Inoltre le società produttrici del prodotto oggetto del riesame non presentavano un congruo livello di SGAV e di profitti. La Thailandia è stata dunque accantonata.

(136)

La Commissione ha pertanto concentrato la sua analisi sul Brasile e sulla Colombia. In primo luogo, la Commissione ha verificato l’eventuale presenza di restrizioni all’esportazione o di altre distorsioni in relazione ai principali fattori produttivi. Il principale fattore produttivo del prodotto oggetto del riesame è il granturco, che per i produttori esportatori rappresenta oltre il 70 % del costo totale dei fattori di produzione. La Commissione ha osservato che, rispetto a una produzione interna pari a oltre 100 milioni di tonnellate (56), le importazioni brasiliane di granturco raggiungevano soltanto 1,5 milioni di tonnellate. La CCCMC ha contestato il dato relativo ai quantitativi di granturco importati in Brasile, ritenendolo troppo basso. Tuttavia, se paragonato alle dimensioni della produzione brasiliana, il dato in questione rappresenta soltanto l’1,5 % della produzione. Alla luce dell’estrema limitatezza di tali quantitativi importati rispetto alla vasta produzione interna, la Commissione ha provveduto a esaminare anche i prezzi all’importazione del granturco in Brasile e ha riscontrato notevoli differenze rispetto ai prezzi internazionali del granturco. Nelle sue osservazioni alla nota del 30 novembre la CCCMC ha contestato l’esistenza di una notevole differenza e ha chiesto ulteriori informazioni circa il confronto dei prezzi. Il prezzo internazionale medio del granturco nel 2019 indicato dalla Commissione nella nota del 30 novembre ammontava, secondo IndexMundi (57), a 151 EUR/tonnellata su base fob, mentre il prezzo medio all’importazione del granturco in Brasile calcolato dal GTA era di soli 116 EUR/tonnellata su base fob. Questo dato mostra chiaramente che i prezzi all’importazione in Brasile erano sensibilmente inferiori rispetto all’indice dei prezzi internazionali.

(137)

Inoltre la CCCMC ha argomentato che, rispetto a quelli colombiani, i prezzi all’importazione del granturco in Brasile erano più bassi a causa dei costi di trasporto inferiori, dato che le importazioni in Brasile provengono principalmente da paesi vicini come l’Argentina e il Paraguay, mentre la Colombia importa prevalentemente granturco statunitense e argentino. Questa affermazione non è stata corroborata da elementi di prova, in quanto la CCCMC non ha indicato l’origine e il porto d’ingresso effettivi né ha mostrato l’incidenza dei costi di trasporto del granturco nei rispettivi paesi. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(138)

La CCCMC ha anche sostenuto che i produttori cinesi acquistano grandi quantitativi di granturco sul mercato interno. Pertanto ha sollevato l’argomentazione che il prezzo all’importazione del Brasile rifletterebbe meglio la situazione relativa agli acquisti di granturco dei produttori cinesi. La Commissione ha osservato che tale argomentazione non ha alcuna attinenza con il fatto che i quantitativi importati in Brasile sono oggettivamente esigui rispetto alle dimensioni della produzione interna, il che compromette di conseguenza la rappresentatività del prezzo all’importazione del granturco in Brasile. Tale argomentazione non pregiudica nemmeno la conclusione che i prezzi all’importazione in Brasile sono sensibilmente diversi dai prezzi del granturco praticati a livello internazionale, probabilmente a causa del basso livello delle importazioni e delle considerevoli dimensioni della produzione interna. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(139)

La CCCMC ha inoltre argomentato che, anche qualora i prezzi all’importazione del granturco in Brasile non possano essere utilizzati in quanto non rappresentativi, quod non, il Brasile dovrebbe comunque essere selezionato come paese rappresentativo e, al posto dei prezzi all’importazione in Brasile, si dovrebbe applicare l’opportuno prezzo internazionale esente da distorsioni del granturco.

(140)

A titolo di risposta la Commissione ha osservato che, come esposto in maggiore dettaglio al presente punto, nell’inchiesta in questione la Colombia è stata considerata un paese rappresentativo appropriato in base ai pertinenti fattori indicati nel regolamento di base, compreso il fatto che, rispetto al Brasile, sono disponibili dati finanziari più appropriati sui produttori di prodotti analoghi all’acido citrico. In relazione ai quantitativi e ai prezzi delle importazioni colombiane di granturco, secondo IndexMundi il totale della produzione nazionale di granturco in Colombia ammonta a 1,5 milioni di tonnellate, mentre i dati GTA indicano che le relative importazioni raggiungono 5,5 milioni di tonnellate, pari al 365 % della produzione. Da tale confronto si evince che, tenuto conto delle dimensioni della produzione interna, i quantitativi importati in Colombia paiono essere rappresentativi, a differenza di quanto avviene in Brasile. Quanto ai prezzi del granturco, il prezzo medio all’importazione del granturco in Colombia calcolato dal GTA nel 2019, pari a 174 EUR/tonnellata su base cif, era ben più vicino al prezzo internazionale medio del granturco, pari a 151 EUR/tonnellata su base fob, e in linea con esso, considerato che il prezzo internazionale all’importazione su base cif sarebbe più elevato. Poiché la Colombia è considerata un paese rappresentativo appropriato sotto altri punti di vista, come spiegato di seguito in dettaglio, i prezzi all’importazione del granturco in Colombia sono ampiamente in linea con i prezzi internazionali del granturco e non vi sono elementi di prova che attestino l’esistenza di distorsioni in relazione ai prezzi del granturco in Colombia; non vi sono quindi motivi per selezionare il Brasile come paese rappresentativo appropriato e utilizzare un valore di riferimento internazionale anziché i prezzi all’importazione nel paese rappresentativo appropriato come stabilito dall’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), secondo comma, primo trattino, del regolamento di base.

(141)

Quanto ai restanti fattori produttivi, restrizioni all’esportazione di alcuni fattori produttivi sono presenti in Brasile (dove è richiesta una licenza per l’esportazione di ossido di calcio) e in Thailandia (dove è richiesta una licenza per l’esportazione di gesso), mentre, come conferma il pertinente elenco dell’OCSE (58), in Colombia non esistono restrizioni di questo tipo. Sebbene l’incidenza di tali fattori sui costi di produzione di alcuni produttori esportatori sia molto più limitata e non abbia interessato tutti i produttori esportatori, questo è stato un altro elemento pertinente ai fini della scelta del paese rappresentativo appropriato.

(142)

Per la scelta del paese rappresentativo appropriato, conformemente al regolamento di base la Commissione ha tenuto conto altresì della disponibilità di dati finanziari pubblici sui produttori del prodotto oggetto del riesame in Thailandia, Brasile e Colombia.

(143)

Poiché la Thailandia non è stata considerata un paese rappresentativo adeguato, come esposto al considerando 117, la Commissione ha concentrato la propria analisi comparativa sul Brasile e sulla Colombia.

(144)

Per quanto riguarda il Brasile e la Colombia, nella nota del 5 marzo la Commissione ha indicato le società produttrici di acido citrico operanti in tali paesi. In quel momento non vi era alcun produttore, né in Brasile né in Colombia, i cui dati indicassero un congruo livello di profitti per il 2018.

(145)

Nella nota del 30 novembre 2020 la Commissione ha individuato la società colombiana Sucroal SA, per la quale erano pubblicamente disponibili dati sulle SGAV e sui profitti, come società rappresentativa appropriata in quanto produttrice del prodotto oggetto del riesame e di una gamma di prodotti più simile all’acido citrico. Allo stesso tempo i dati di Sucroal SA indicavano un basso livello di redditività per il 2018 e perdite per il 2017.

(146)

La situazione era analoga in Brasile, dove la società brasiliana per la quale erano pubblicamente disponibili dati finanziari (un grande conglomerato produttore di una gamma di prodotti più ampia, tra cui l’acido citrico) aveva registrato una scarsa redditività nel 2018. Nella nota del 30 novembre 2020 la Commissione ha segnalato che, qualora fossero divenuti disponibili dati più recenti per l’anno 2019, avrebbe potuto utilizzali se indicavano un congruo livello di SGAV e di redditività, oppure, in caso contrario, che avrebbe preso in esame tutte le alternative adeguate disponibili.

(147)

In seguito alla pubblicazione della citata nota del 30 novembre 2020, i dati di Sucroal SA relativi al 2019 sono divenuti disponibili in Orbis. Poiché nel 2019 la società ha registrato perdite, i dati finanziari di Sucroal SA non potevano essere considerati adatti alla determinazione di un livello di SGAV e di profitti esente da distorsioni.

(148)

La Commissione ha pertanto preso in esame alternative adeguate. In particolare, nelle situazioni in cui nessun produttore del prodotto oggetto del riesame di un potenziale paese rappresentativo mostra un congruo livello di SGAV e di profitti, la Commissione può prendere in considerazione i produttori di un prodotto appartenente alla medesima categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame i cui dati finanziari pubblicamente disponibili indichino un congruo livello di SGAV e di profitti.

(149)

La CCCMC ha argomentato che, alla luce delle perdite registrate da Sucroal SA nel 2019, la Colombia non dovrebbe essere considerata un paese rappresentativo appropriato e che al suo posto si dovrebbe utilizzare il Brasile. La CCCMC ha osservato che il produttore individuato, Cargill Agricola, aveva ricominciato a generare profitti nel 2019 e che pertanto le sue SGAV e i suoi profitti erano adeguati alle esigenze dell’inchiesta. La Commissione ha tuttavia sottolineato che i profitti generati da Cargill Agricola nel 2019 erano inferiori all’1 % del suo fatturato e persino più bassi del profitto registrato nel 2018. Questo basso livello di profitti, analogo a quello di Sucroal SA nello stesso anno, non è stato considerato congruo. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(150)

Nelle sue due serie di osservazioni l’industria dell’Unione ha raccomandato di utilizzare i dati di società operanti nello stesso paese, che producono la stessa categoria di merci o sono attive nello stesso settore manifatturiero del prodotto oggetto del riesame. La raccomandazione individuava la categoria dei produttori di ingredienti per l’industria delle bevande, della pulizia, degli alimenti, della salute e dei prodotti farmaceutici, insieme a un elenco di undici società appartenenti allo stesso settore.

(151)

Tenuto conto di tutti gli elementi dell’inchiesta e delle osservazioni ricevute, la Commissione ha inserito il codice NAICS 325998 (All Other Miscellaneous Chemical Product and Preparation Manufacturing) come parametro di ricerca nella banca dati di Orbis. Si tratta dello stesso codice utilizzato sia da Cargill Agricola SA sia da Sucroal SA. Dalla ricerca è emerso che in Colombia il numero di società con un congruo livello di profitti era molto più elevato che in Brasile, a dimostrazione di come la disponibilità di dati finanziari pubblici fosse altresì rappresentativa e attendibile in Colombia. Inoltre, al fine di limitare i risultati della ricerca alle società produttrici di un prodotto analogo all’acido citrico, la Commissione ha esaminato in dettaglio l’attività e la produzione di tutte le società colombiane redditizie. Utilizzando la descrizione dell’attività commerciale disponibile in Orbis, la Commissione è infine riuscita a individuare sette società colombiane produttrici di prodotti appartenenti a una categoria simile a quella dell’acido citrico. Le SGAV e i profitti di dette società sono stati considerati attendibili. A titolo di confronto la Commissione ha osservato che in Orbis non era presente alcuna società brasiliana operante nello stesso settore i cui dati finanziari per il 2019 fossero pubblicamente disponibili.

(152)

Le società colombiane così individuate dalla Commissione corrispondevano a quelle individuate dall’industria dell’Unione come società adeguate attive nella medesima categoria generale e/o nel medesimo settore del prodotto oggetto del riesame. Oltre alle sette società in questione, l’industria dell’Unione ha raccomandato altre quattro società colombiane per le quali tuttavia in Orbis non erano prontamente disponibili dati finanziari o descrizioni dell’attività. Dette società non sono pertanto state prese in considerazione ai fini della determinazione delle SGAV e dei profitti.

(153)

Sulla base di tutti gli elementi di cui sopra, e segnatamente dei dati finanziari disponibili e della rappresentatività del prezzo all’importazione del granturco, che è il principale fattore produttivo, la Commissione ha pertanto concluso che, nella presente inchiesta, la Colombia era il paese rappresentativo appropriato ai fini del calcolo del valore normale.

(154)

Dopo la divulgazione delle informazioni, la CCCMC e i tre produttori esportatori che hanno collaborato hanno messo in discussione la scelta della Commissione riguardo alla Colombia come paese rappresentativo appropriato. Essi hanno ripresentato la summenzionata argomentazione secondo la quale la scelta della Colombia non era congrua, dato che l’unico produttore colombiano di acido citrico non aveva generato profitti durante il periodo dell’inchiesta di riesame, al contrario di un produttore brasiliano. Hanno inoltre ribadito che i prezzi del granturco in Brasile erano esenti da distorsioni. Dato che tali argomentazioni erano già state trattate ai considerando 136 e 149 del presente regolamento e che non sono stati forniti nuovi elementi di prova a tale riguardo, le argomentazioni sono state respinte.

(155)

Le summenzionate parti hanno inoltre sostenuto che la Commissione ha utilizzato i dati relativi alle SGAV e alla redditività di società colombiane operanti in altri settori di prodotto senza dimostrare che tali società presentano lo stesso livello di SGAV e di profitti dei produttori di acido citrico.

(156)

In linea con l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, qualora sia confermata la presenza di distorsioni significative, il valore normale è calcolato in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. Il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. Dato che le SGAV e i profitti della società colombiana Sucroal SA non hanno potuto essere utilizzati per i motivi esposti ai considerando 145 e 147, la Commissione ha utilizzato i dati relativi al settore più simile al prodotto oggetto dell’inchiesta, in cui i summenzionati fattori di costo erano ritenuti esenti da distorsioni e congrui. Non sono stati forniti elementi di prova per contestare tale conclusione e in particolare il fatto che il livello delle SGAV e dei profitti delle società colombiane operanti nel settore più simile a quello dell’acido citrico non fossero congrui a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(157)

La Commissione ha inoltre osservato che, contrariamente all’industria dell’Unione, la CCCMC e i produttori esportatori che hanno collaborato non hanno fornito né suggerito un elenco di fabbricanti attivi nello stesso paese potenzialmente rappresentativo, che fabbricano la stessa o un’analoga categoria di merci o che appartengono a un settore manifatturiero identico o analogo a quello del prodotto oggetto del riesame, i cui dati finanziari potessero essere utilizzati dalla Commissione.

(158)

Pertanto, e per i motivi esposti al considerando 151, la Commissione ha ritenuto che i dati finanziari delle sette società da essa individuate in Colombia, che producono prodotti appartenenti a una categoria di prodotti analoga all’acido citrico, costituissero un congruo indicatore per SGAV e profitti esenti da distorsioni da utilizzare nella costruzione del valore normale nell’ambito dell’inchiesta. L’argomentazione della CCCMC e dei tre produttori esportatori che hanno collaborato è stata pertanto respinta.

3.4.   Fonti utilizzate per stabilire costi esenti da distorsioni

(159)

Sulla base delle informazioni trasmesse dalle parti interessate e di altre informazioni pertinenti disponibili nel fascicolo, la Commissione ha stabilito un elenco di fattori produttivi e di fonti, quali materiali, energia e lavoro, utilizzati dai produttori esportatori nella produzione del prodotto oggetto del riesame.

(160)

La Commissione ha inoltre individuato le fonti da utilizzare per costruire il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base (GTA, statistiche nazionali ecc.). Nella medesima nota la Commissione ha individuato i codici del sistema armonizzato (SA) dei fattori produttivi che, in base alle informazioni fornite dalle parti interessate, si pensava inizialmente di utilizzare ai fini dell’analisi di GTA.

(161)

Nella nota del 30 novembre 2020 la Commissione ha confermato che avrebbe utilizzato i dati GTA per stabilire il costo esente da distorsioni dei fattori produttivi, comprese le materie prime.

3.5.   Fonti utilizzate per stabilire i costi dell’energia elettrica, dell’acqua e del lavoro

3.5.1.   Energia elettrica

(162)

Per l’energia elettrica la Commissione è ricorsa al prezzo prontamente disponibile di Enel, il principale fornitore di energia elettrica in Colombia. Questa fonte indica un unico prezzo medio mensile dell’energia elettrica.

3.5.2.   Acqua

(163)

La tariffa dell’erogazione idrica era prontamente disponibile presso la società Acueducto, che è responsabile dell’approvvigionamento idrico nonché della raccolta e della depurazione delle acque reflue a Bogotá. Le informazioni raccolte hanno permesso di individuare le tariffe applicabili all’utenza industriale nel periodo dell’inchiesta di riesame.

3.5.3.   Lavoro

(164)

Per determinare il livello dei salari in Colombia la Commissione si è avvalsa delle statistiche dell’ILO (59), che forniscono informazioni sui salari mensili dei lavoratori dipendenti del settore manifatturiero e sul numero medio di ore di lavoro settimanali in Colombia nel 2019.

(165)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito alle fonti utilizzate per stabilire i costi dell’energia elettrica, dell’acqua e del lavoro esenti da distorsioni, pertanto è ricorsa a dette fonti per stabilire il valore normale.

3.6.   Fonti utilizzate per le SGAV e i profitti

(166)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, il valore normale costruito dovrebbe comprendere un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e per i profitti. Inoltre è stato necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi.

(167)

Per stabilire un valore esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, come illustrato al punto 3.3, la Commissione ha utilizzato la percentuale del costo di produzione che le SGAV e i profitti rappresentano nelle società rappresentative della Colombia.

(168)

I valori così ottenuti, espressi in percentuale sui ricavi, erano pari al 14,2 % per i profitti e al 17 % per le SGAV.

3.7.   Materie prime

(169)

Per tutte le materie prime e le materie ausiliarie la Commissione si è basata sui prezzi all’importazione nel paese rappresentativo. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusa la Cina. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla Cina nel paese rappresentativo in ragione della sussistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che le medesime distorsioni incidano sui prezzi in questione. Sono state analogamente escluse anche le importazioni nel paese rappresentativo da paesi che non sono membri dell’OMC e che figurano nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (60).

(170)

Per stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha applicato i dazi all’importazione pertinenti del paese rappresentativo. In una fase successiva, durante i calcoli del margine di dumping individuale, la Commissione ha aggiunto al prezzo all’importazione i costi di trasporto nazionale specifici per società. I costi di trasporto nazionale per tutte le materie prime sono stati calcolati in base ai dati verificati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato.

(171)

Per le materie prime aventi un impatto trascurabile in termini di costi che le società non hanno indicato nell’allegato III dell’avviso di apertura, tali costi sono stati inclusi nelle spese generali di produzione, come illustrato al punto 3.8. L’elenco dei fattori produttivi espressi come spese generali figura nei documenti informativi relativi alle specifiche società.

(172)

L’industria dell’Unione ha sottolineato, nelle sue osservazioni del 16 marzo 2020, che per alcune materie prime non esisteva alcun valore medio all’importazione, oppure che i valori medi si riferivano a piccoli quantitativi e non erano dunque attendibili o che vi erano altri motivi per dubitare della loro affidabilità. Ha raccomandato di utilizzare, in questi casi, i valori delle statistiche relative alla regione oppure quelli pubblicati nelle indagini di mercato condotte da società quali ArgusMedia, AgroChart o IntraTec.

(173)

Nelle sue osservazioni dell’11 dicembre 2020 l’industria dell’Unione ha ribadito che nel caso della Colombia era possibile determinare i costi di produzione utilizzando i dati relativi alle importazioni e quelli pubblicamente disponibili sui prezzi dell’energia elettrica, dell’acqua e del lavoro. Ha sottolineato che i valori medi all’importazione di alcuni fattori di costo meno rilevanti sembravano essere elevati, raccomandando dunque di sostituirli con dati provenienti da fornitori di servizi di dati specializzati.

(174)

Nelle sue osservazioni del 23 marzo 2020 la CCCMC ha sottolineato che in Colombia i prezzi all’importazione di alcune delle principali materie prime quali carbone, acido solforico e acido cloridrico erano sproporzionatamente elevati e dunque non rappresentativi. Ha inoltre lamentato significative divergenze tra i prezzi all’importazione indicati per Colombia, Thailandia e Brasile e forti oscillazioni tra i prezzi all’importazione dello stesso prodotto importato dallo stesso paese, alla cui origine potrebbero esservi differenze di qualità all’interno del medesimo codice SA. La CCCMC ha chiesto alla Commissione di individuare le cause all’origine di tali divergenze e di risolverle. La Commissione ha esaminato tale argomentazione e, ove giustificato, ha sostituito i prezzi all’importazione non rappresentativi con fonti attendibili, come illustrato in dettaglio nella tabella A.

(175)

La CCCMC ha anche argomentato che, poiché talune materie prime impiegate per la produzione del prodotto oggetto del riesame sono acquistate sul mercato interno cinese, è irragionevole limitarsi a utilizzare i prezzi all’importazione di uno specifico paese terzo, in quanto è probabile che detti prezzi comprendano costi di spedizione/consegna superiori a quelli applicati alle materie prime acquistate sul mercato interno. Quanto precede vale in particolare per le sostanze chimiche pericolose, quali l’acido solforico e l’acido cloridrico, per la cui consegna si utilizzano veicoli speciali. La CCCMC ha ritenuto pertanto che fossero necessari adeguamenti per garantire un confronto equo.

(176)

Quanto all’argomentazione in esame la Commissione ha osservato che, per i motivi esposti al punto 3.2.1, nel presente riesame in previsione della scadenza si applica l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Commissione è dunque in cerca di costi esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato per garantire che il costo applicato non sia distorto e si fondi su dati prontamente disponibili. In assenza di informazioni circa l’esistenza di eventuali distorsioni sul mercato del paese rappresentativo per le suddette sostanze chimiche e in mancanza di dati forniti dalla CCCMC a dimostrazione dell’argomentazione relativa agli elevati costi di trasporto, si ritiene che i valori all’importazione del paese rappresentativo soddisfino i criteri dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e forniscano una stima congrua del prezzo praticato nel paese rappresentativo, compresi i costi di trasporto. Inoltre, poiché sul mercato interno del paese rappresentativo i fattori produttivi importati sono in concorrenza per quanto riguarda i prezzi, la Commissione li ha ritenuti un indicatore attendibile.

(177)

La Commissione ha dunque utilizzato i prezzi all’importazione in Colombia del GTA. Laddove tali prezzi non erano rappresentativi o erano comunque inattendibili, sono stati ricercati valori di riferimento internazionali. Nei casi in cui detti valori non erano disponibili sono stati utilizzati prezzi attendibili provenienti da altre fonti, come esposto in dettaglio nella tabella A.

(178)

Tenendo conto di tutte le informazioni presentate dalle parti interessate e raccolte durante i controlli incrociati a distanza, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e codici tariffari utilizzati in Brasile, Colombia o Thailandia, ove applicabili:

Tabella A

Fattore produttivo

Codice tariffario

Fonte dei dati relativi alle importazioni che la Commissione intende utilizzare

Unità di misura

Materie prime/sussidiarie

 

 

 

Granturco

1005901100

GTA Colombia (61)

Kg

Patate dolci essiccate

0714209000

GTA Colombia

Kg

Cloruro di sodio/sale alimentare

2501009100 /2501001000 , 2501002000 , 2501009200 , 2501009900

GTA Colombia

Kg

Acido solforico

2807 00 10

GTA Brasile

Kg

Zolfo/zolfo liquido

2503000000

GTA Colombia

Kg

Acido cloridrico

2806 10 20

GTA Brasile

Kg

Carbone attivo

3802100000

GTA Colombia

Kg

Farina/polvere di calcare

2521 00 00

GTA Brasile

Kg

Agente antischiumogeno

3402200000 /3402909000

GTA Colombia

Kg

Farina fossile

2512000000 /3802901000

GTA Colombia

Kg

Perlite

2530100000

GTA Colombia

Kg

Amilasi

(Glucoamilasi)/enzima per saccarificazione

3507909000

GTA Colombia

Kg

Calcio

2805 12 00

GTA Brasile

Kg

Soda caustica (idrossido di sodio)

2815110000 /2815120000

GTA Colombia

Kg

Alcali liquidi

2815120000

GTA Colombia

Kg

Perossido di idrogeno

2847000000

GTA Colombia

Kg

Farina (di grano o di frumento segalato)

1101000000

GTA Colombia

Kg

Farina di legno

4405000000

GTA Colombia

m3

Ossido di calcio

2825904000

GTA Colombia

Kg

Calce viva

2522100000

GTA Colombia

Kg

Crusca di granturco

2302100000

GTA Colombia

Kg

Acqua di macerazione del granturco

1901901000

GTA Colombia

Kg

Carbonato di calcio/calcite

2836500000

GTA Colombia

Kg

Argilla attivata

3802901000

GTA Colombia

Kg

Coadiuvante di filtrazione (perlite)

2530100000

GTA Colombia

Kg

Diacetato di sodio

2915292000

GTA Colombia

Kg

Acido citrico

2918140000

GTA Colombia

Kg

Citrato di sodio

2918153000

GTA Colombia

Kg

Inibitore di incrostazione e corrosione

2921 59

GTA Brasile

Kg

Carbone grezzo/fanghi

2701 19 00

GTA Brasile

Kg

Diesel

2710192100

GTA Colombia

m3

Imballaggio – film

3923299000

GTA Colombia

Pezzo

Imballaggio – supporto morbido

3923900000

GTA Colombia

Pezzo

Imballaggio – paletta

4421999000

GTA Colombia

Pezzo

Imballaggio – scatola di cartone

4819200000

GTA Colombia

Pezzo

Imballaggio – borsa di carta

4819301000

GTA Colombia

Pezzo

Imballaggio – borsa di carta

4819400000

GTA Colombia

Pezzo

Imballaggio – borsa di stoffa

6305331000

GTA Colombia

Pezzo

Imballaggio – film pesante

3920100000

GTA Colombia

Pezzo

Sottoprodotto/scarto

 

 

 

Gas

2705000000

GTA Colombia

Kg

Avanzi ad alto contenuto proteico/residui di amido di granturco

2303100000

GTA Colombia

Kg

Mangime a base di granturco

2303300000

GTA Colombia

Kg

Solfato di calcio

2833299000

GTA Colombia

Kg

Altri prodotti residuali delle industrie chimiche (fanghi granulari)

3825 90 00

GTA Brasile

Kg

Olio di germe di granturco/olio di granturco

1518009000 /1515290000

GTA Colombia

Kg

Semolino di granturco/residui di amido di granturco

2303100000

GTA Colombia

Kg

Farina di glutine di frumento

1109000000

GTA Colombia

Kg

Micelio (preparazione di alimenti per animali)

2309909000

GTA Colombia

Kg

Germi di cereali

1104300000

GTA Colombia

Kg

Polvere di pietra di calcite

2836500000

GTA Colombia

Kg

Gesso

2520100000

GTA Colombia

Kg

Cenere, scorie

2621900000

GTA Colombia

Kg

Residuo di estrazione dell’olio di germe di granturco

23069010 /90

GTA Thailandia

Kg

Polvere/farina di glutine di granturco

2302100000

GTA Brasile

Kg

Granuli di proteine in polvere (residuo del granturco)

2302100000

GTA Brasile

Kg

Panello di filtrazione di proteine (residuo del granturco)

2302100000

GTA Brasile

Kg

Pula di granturco

2302100000

GTA Brasile

Kg

3.8.   Calcolo del valore normale

(179)

Al fine di stabilire il valore normale, la Commissione ha seguito le fasi descritte in appresso.

(180)

In primo luogo la Commissione ha stabilito i costi di produzione esenti da distorsioni (comprendenti: consumo di materie prime, lavoro ed energia). Ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni basati sulle fonti sopra elencate al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi dei produttori esportatori inclusi nel campione.

(181)

In secondo luogo, per giungere ai costi di produzione esenti da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione. Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state sommate ai costi delle materie prime e delle materie ausiliarie di cui al considerando 171 e successivamente espresse come quota dei costi di produzione effettivamente sostenuti da ciascun produttore esportatore. Questa percentuale è stata applicata ai costi di produzione esenti da distorsioni.

(182)

Infine la Commissione ha aggiunto al calcolo descritto sopra le SGAV e la media ponderata dei profitti di sette produttori colombiani rappresentativi che producono ingredienti per l’industria delle bevande, della pulizia, degli alimenti, della salute e dei prodotti farmaceutici.

(183)

Espressi come percentuale dei costi di produzione, i valori così ottenuti ammontano al 24,82 % per le SGAV e al 20,72 % per i profitti. Espressi come percentuale dei ricavi, gli stessi ammontano al 17 % per le SGAV e al 14,2 % per i profitti.

(184)

In base a ciò la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. La Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto per ciascuno dei quattro produttori esportatori che hanno collaborato.

3.9.   Prezzo all’esportazione

(185)

I produttori esportatori che hanno collaborato hanno esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti. Pertanto il prezzo all’esportazione era il prezzo realmente pagato o pagabile del prodotto oggetto del riesame venduto per l’esportazione nell’Unione, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.10.   Confronto

(186)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica del produttore esportatore che ha collaborato.

(187)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tener conto delle differenze incidenti sui prezzi e sulla loro comparabilità. Su tale base sono stati effettuati, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per tenere conto delle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e imballaggio, dei costi accessori, dei costi del credito, delle spese bancarie e delle commissioni.

3.11.   Margini di dumping per i produttori esportatori che hanno collaborato

(188)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile con la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo corrispondente del prodotto oggetto del riesame, in conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(189)

Su tale base i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono pari al 42 % per Weifang Ensign Industry Co., Ltd e al 144 % per COFCO Bio-Chemical Energy (Yushu) Co. Ltd. Non sono stati calcolati dumping per RZBC Group (RZBC (Juxian) Co., Ltd. e operatore commerciale collegato RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd.) né per Jiangsu Guoxin Union Energy Co. Ltd, che sono soggetti a impegni sui prezzi come illustrato al considerando 191.

3.12.   Margini di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato

(190)

La Commissione ha calcolato anche il margine medio di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato. In base ai dati disponibili, in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base, è stato utilizzato il margine di dumping più elevato dei produttori che hanno collaborato, anche in considerazione del livello sensibilmente inferiore dei prezzi all’esportazione praticati dalle società che non hanno collaborato.

3.13.   Conclusioni sulla persistenza del dumping

(191)

Nel complesso, durante il periodo dell’inchiesta di riesame la maggior parte delle esportazioni cinesi verso l’UE (tra il 70 % e il 90 %) è stata effettuata a prezzi oggetto di un forte dumping. Le restanti esportazioni cinesi sono state effettuate dai due produttori esportatori che hanno collaborato e per i quali non sono state accertate pratiche di dumping. I due produttori esportatori in questione sono soggetti a impegni sui prezzi e le loro esportazioni verso l’Unione sono state effettuate al prezzo minimo all’importazione. I prezzi all’esportazione verso l’Unione da loro praticati sono stati dunque considerati influenzati dagli impegni e di conseguenza non abbastanza attendibili da essere utilizzati per determinare l’eventuale persistenza del dumping nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza.

(192)

In sintesi, la grande maggioranza delle esportazioni cinesi nell’Unione ha continuato a essere oggetto di dumping. La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite nel periodo dell’inchiesta di riesame.

4.   RISCHIO DELLA PERSISTENZA DEL DUMPING

(193)

Dopo aver constatato l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato il rischio della persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati gli elementi aggiuntivi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata del paese interessato e l’attrattiva del mercato dell’Unione, la relazione tra i prezzi all’esportazione in paesi terzi e il livello dei prezzi nell’Unione nonché le pratiche di elusione.

(194)

Come indicato in precedenza, si sono manifestati soltanto quattro produttori esportatori cinesi. La Commissione disponeva quindi di informazioni ridotte circa la capacità produttiva e la capacità inutilizzata dei produttori esportatori cinesi.

(195)

Per tale motivo gran parte delle risultanze sotto riportate relative alla persistenza o alla reiterazione del dumping hanno dovuto basarsi su altre fonti, segnatamente le banche dati Eurostat e GTA e le informazioni presentate dall’industria dell’Unione nella domanda di riesame. Dall’analisi di tali informazioni è emerso quanto segue.

4.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata del paese interessato

(196)

Sulla sola base delle risposte al questionario fornite dai produttori esportatori che hanno collaborato, dall’inchiesta è emerso che le capacità produttive inutilizzate ammontano a circa 129 000 tonnellate, pari al 20 % - 40 % della domanda dell’UE. Si stima che nel PIR il totale della capacità produttiva cinese sia stato tre/quattro volte superiore al consumo totale dell’UE.

(197)

La domanda interna cinese è stata stimata a circa 465 000 tonnellate, pari a meno del 24 % della capacità produttiva del paese. Ulteriori aumenti della capacità già programmati indicano inoltre che nel 2021 quest’ultima raggiungerà il livello del consumo mondiale complessivo (62), accentuando ancor di più l’attuale eccesso di capacità cinese. Con ogni probabilità questa nuova capacità produrrà un ulteriore aumento della pressione verso l’esportazione, anche in considerazione del divario tra la capacità e i summenzionati livelli della domanda interna. È altamente improbabile che il consumo interno cinese cresca al punto da essere in grado di assorbire la capacità esistente, tanto meno quella aumentata. Inoltre i provvedimenti già adottati in diversi altri mercati rendono altamente probabile un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping in caso di abrogazione delle misure nell’Unione.

4.2.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(198)

L’attrattiva del mercato dell’Unione per le esportazioni cinesi, che si attestano al 30 % - 50 % della quota di mercato dell’Unione, era evidente, data la continuativa e massiccia presenza di dette esportazioni nonostante le misure in vigore.

(199)

L’attrattiva del mercato dell’Unione era ulteriormente sottolineata dal fatto che un investitore cinese sta realizzando nell’Unione un nuovo impianto con una capacità fino a 60 000 tonnellate (63).

(200)

Inoltre le esportazioni cinesi verso altri mercati di rilievo, quali Stati Uniti, Brasile, Colombia, India o Thailandia, erano limitate dall’esistenza di misure di difesa commerciale.

(201)

L’attrattiva del mercato dell’Unione era ulteriormente confermata dagli elementi di prezzo indicati di seguito.

4.3.   Relazione tra i prezzi all’esportazione verso paesi terzi e il livello dei prezzi nell’Unione

(202)

I prezzi all’esportazione verso paesi terzi praticati dalle quattro società che hanno collaborato erano del 20 % - 40 % inferiori rispetto ai prezzi all’esportazione nell’Unione, il che sottolinea nuovamente l’attrattiva di quest’ultima.

4.4.   Pratiche di elusione

(203)

Le pratiche di elusione attraverso la Malaysia, che nel gennaio 2016 hanno portato all’istituzione dei dazi antielusione di cui al considerando 5, hanno ulteriormente confermato l’attrattiva del mercato dell’Unione per le esportazioni cinesi.

4.5.   Prezzi probabili e margini di dumping in caso di abrogazione delle misure

(204)

Come illustrato in precedenza, la grande maggioranza delle esportazioni cinesi ha continuato a essere oggetto di dumping.

(205)

Inoltre tutti i dati indicavano che, in caso di scadenza delle misure, le vendite avverrebbero a livelli di dumping.

(206)

In primo luogo, il fatto che tutte le società che hanno assunto impegni abbiano venduto esattamente al prezzo minimo all’importazione in essi stabilito ha indicato che tali impegni fungevano da soglia minima. In assenza di detta soglia, e a fronte della concorrenza di altre esportazioni cinesi il cui prezzo è del 30 % - 40 % inferiore rispetto a quello stabilito nell’impegno, le società dovrebbero abbassare il loro intervallo di prezzi per rimanere sul mercato. In questo modo si produrrebbe, con ogni probabilità, un aumento dei margini di dumping di tutte le società soggette all’impegno.

(207)

In secondo luogo, l’elusione poteva essere considerata un ulteriore fattore indicante l’interesse degli esportatori a entrare nel mercato dell’Unione e la loro incapacità di competere sul mercato dell’Unione a livelli non di dumping. Inoltre, come dimostra l’elevato numero delle misure di difesa commerciale adottate in paesi terzi nei confronti dell’acido citrico di cui al considerando 200, le società cinesi seguivano un modello di comportamento sleale in materia di prezzi all’atto dell’esportazione verso altri mercati.

(208)

In terzo luogo, i prezzi all’esportazione verso paesi terzi praticati dalle quattro società che hanno collaborato erano di gran lunga inferiori a quelli verso l’Unione, il che indica la probabilità di un’ulteriore diminuzione dei prezzi all’esportazione e quindi di un ulteriore aumento dei margini di dumping in caso di scadenza delle misure.

4.6.   Conclusioni

(209)

Dall’analisi di cui sopra è emerso che, in caso di scadenza delle misure, si assisterebbe a una persistenza del dumping e vi sarebbe la forte probabilità di un aumento dei margini di dumping, con una presenza ancora più preponderante di importazioni nel mercato dell’Unione, data l’attrattiva di quest’ultimo.

(210)

Dopo la divulgazione delle informazioni, la CCCMC e i tre produttori esportatori che hanno collaborato hanno contestato le risultanze relative alla capacità inutilizzata. Essi hanno affermato che, in base ai calcoli della Commissione, le capacità inutilizzate sono diminuite da 192 000 tonnellate nel 2015 (il precedente riesame) a 129 000 tonnellate nel PIR, contraddicendo così la risultanza indicante una capacità di produzione inutilizzata sempre maggiore che si traduce in una maggiore pressione all’esportazione. La Commissione ha osservato di aver valutato le capacità inutilizzate in base ai dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato. Questi produttori esportatori che hanno collaborato sono diversi dai produttori esportatori che avevano collaborato nell’ambito del precedente riesame. Per tale motivo il confronto tra la CCCMC e i tre produttori esportatori che hanno collaborato è erroneo. In ogni caso 129 000 tonnellate rappresentano una considerevole capacità in eccesso. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(211)

Dopo la divulgazione delle informazioni, secondo quanto asserito dalla CCCMC e dai tre produttori esportatori che hanno collaborato, la Commissione non aveva verificato l’affidabilità e l’accuratezza degli elementi di prova presentati dall’industria dell’Unione in merito agli aumenti di capacità previsti. La Commissione ha osservato di aver attentamente esaminato le osservazioni trasmesse dall’industria dell’Unione e dalla CCCMC a tale riguardo e che la sua analisi non ha evidenziato elementi che potessero modificare le risultanze indicate al considerando 197.

(212)

Dopo la divulgazione delle informazioni, la CCCMC e i tre produttori esportatori che hanno collaborato hanno sostenuto che la conclusione della Commissione, secondo cui in assenza di nuove misure i prezzi all’esportazione nell’Unione diminuirebbero ai livelli dei paesi terzi, è del tutto speculativa. Essi hanno inoltre argomentato che la Commissione non ha fornito dati quantitativi né analisi in merito alla sua conclusione secondo cui in assenza di misure le esportazioni dalla RPC probabilmente aumenterebbero e determinerebbero margini di dumping più elevati. Infine, hanno asserito che la Commissione non ha presentato una valida motivazione economica del perché i produttori esportatori cinesi ridurrebbero in modo considerevole i prezzi praticati all’Unione in assenza di nuove misure.

(213)

In risposta la Commissione ha osservato che, secondo quanto stabilito chiaramente dall’inchiesta, le pratiche di dumping continuano anche sulla base di prezzi all’esportazione favoriti dal prezzo minimo all’importazione degli impegni. I prezzi dei produttori esportatori non soggetti a impegni erano notevolmente più bassi, il che indica chiaramente che, in assenza di impegni, i prezzi probabilmente diminuirebbero. Inoltre la Commissione ha riscontrato che i prezzi all’esportazione nell’Unione erano considerevolmente più elevati rispetto ai prezzi all’esportazione verso altri mercati per tutti i produttori esportatori soggetti a impegni, a testimonianza del fatto che il mercato dell’Unione attirerebbe maggiori importazioni. Tali fattori, unitamente alla considerevole capacità inutilizzata della RPC, hanno chiaramente avallato la risultanza secondo cui, in caso di abrogazione delle misure, le esportazioni nell’Unione continuerebbero a essere effettuate a prezzi di dumping e in volumi maggiori.

5.   PREGIUDIZIO

5.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(214)

Il prodotto simile è stato fabbricato durante il PIR da due produttori dell’Unione, i quali costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(215)

Quanto al fatto che l’industria dell’Unione è costituita da due soli produttori, la Commissione, a norma dell’articolo 19 del regolamento di base, ha presentato alcuni dei dati contenuti nel presente regolamento sotto forma di intervalli di valori e/o valori indicizzati al fine di tutelare le informazioni riservate.

(216)

La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata determinata tra le 300 000 e le 350 000 tonnellate. La Commissione ha stabilito questo dato sulla base delle risposte al questionario fornite dai due produttori dell’Unione.

5.2.   Consumo dell’Unione

(217)

La Commissione ha determinato il consumo dell’Unione sul libero mercato in base alle vendite effettuate sul libero mercato dell’Unione da parte dell’industria dell’Unione e alle importazioni dalla RPC e da altri paesi terzi, secondo quanto indicato nelle risposte al questionario e nelle statistiche relative all’importazione basate sulla banca dati a norma dell’articolo 14, paragrafo 6.

(218)

Il consumo dell’Unione sul libero mercato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell’Unione (in tonnellate)

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Consumo totale dell’Unione

500 000 - 550 000

535 000 – 585 000

535 000 – 585 000

515 000 - 565 000

Indice

100

107

107

103

Fonte: risposte al questionario e banca dati a norma dell’articolo 14, paragrafo 6.

(219)

Inizialmente il consumo dell’Unione è aumentato del 7 %, raggiungendo l’apice nel 2017 e nel 2018. Tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta di riesame il consumo è leggermente diminuito, pur rimanendo del 3 % superiore rispetto all’inizio del periodo in esame.

(220)

All’origine dell’incremento del consumo di acido citrico vi è l’aumento del consumo di prodotti che utilizzano il prodotto oggetto del riesame in varie industrie, tra cui quella alimentare, dei detergenti per la casa, dei cosmetici e dei prodotti farmaceutici. Inoltre la normativa che prevede la sostituzione dei fosfati nei detergenti per la pulizia della casa ha contribuito all’aumento del consumo del prodotto oggetto del riesame, in quanto l’acido citrico è una delle alternative più adeguate ai fosfati in queste applicazioni.

5.3.   Importazioni dal paese interessato

5.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(221)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base alla banca dati a norma dell’articolo 14, paragrafo 6. La quota di mercato delle importazioni è stata determinata in base alla banca dati a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, e alle risposte al questionario fornite dall’industria dell’Unione.

(222)

Le importazioni dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle importazioni dalla Cina

207 295

190 750

223 185

205 595

Indice

100

92

108

99

Quota di mercato %

40 – 45

34 – 39

40 – 45

38 – 43

Indice

100

86

100

96

Fonte: risposte al questionario e banca dati a norma dell’articolo 14, paragrafo 6.

(223)

Il volume delle importazioni dalla Cina è rimasto significativo per tutta la durata del periodo in esame, attestandosi, nel periodo dell’inchiesta di riesame, quasi allo stesso livello del 2016. Il calo delle importazioni nel 2017 e il successivo aumento nel 2018 sono collegati al fatto che l’acido citrico è un prodotto trasportato in grandi quantitativi; una grande quantità di tale prodotto è entrata nel mercato dell’Unione nel gennaio 2018 e figurava dunque tra le importazioni del 2018 (le importazioni del gennaio 2018 sono del 50 % circa maggiori rispetto a quelle del dicembre 2017). Nel complesso i volumi delle importazioni dalla Cina sono rimasti stabili.

(224)

La quota di mercato delle importazioni di acido citrico dalla Cina è stata significativa e si è mantenuta per lo più su una media del 40 %, con una lieve diminuzione di 1,4 punti percentuali nel periodo in esame. A fronte del calo anche delle importazioni provenienti da altri paesi, come descritto ai considerando 234 e 235, la Commissione ha osservato che l’aumento della domanda nel periodo in esame è stato soddisfatto dall’incremento della produzione dell’industria dell’Unione.

5.3.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi

(225)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base alla banca dati a norma dell’articolo 14, paragrafo 6. Il prezzo medio delle importazioni dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi all’importazione (EUR/tonnellata)

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Cina

736,7

773,8

738,2

701,9

Indice

100

105

100

95

Fonte: banca dati a norma dell’articolo 14, paragrafo 6.

(226)

Durante il periodo in esame il prezzo dell’acido citrico importato dalla Cina è rimasto stabile. Nel complesso, il prezzo dell’acido citrico cinese è diminuito del 5 % rispetto al 2016. Come indicato nella tabella 8, i prezzi all’importazione dalla Cina si sono attestati a un livello sensibilmente inferiore rispetto ai prezzi dell’Unione.

(227)

L’aumento dei prezzi all’importazione nel 2017 può essere associato all’incremento del consumo che, come illustrato al considerando 219, nel 2017 ha raggiunto livelli particolarmente elevati a causa delle modifiche legislative in materia di fosfati di cui al considerando 220. Tale incremento della domanda ha determinato un aumento dei prezzi all’importazione, che a fronte del riassestamento della domanda nel 2018 e nel 2019 sono poi diminuiti.

(228)

La Commissione ha calcolato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame confrontando:

a)

la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell’Unione, praticati sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica; e

b)

la corrispondente media ponderata dei prezzi per tipo di prodotto delle importazioni dai produttori cinesi che hanno collaborato, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), compreso il dazio antidumping, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi e dei costi successivi all’importazione.

(229)

Di seguito sono illustrati due livelli dei margini di undercutting: il primo si riferisce ai produttori esportatori che hanno collaborato non soggetti all’impegno di cui al considerando 189. Il secondo livello comprende anche i tre collaboratori che erano soggetti all’impegno. È stato operato un distinguo perché i prezzi delle società soggette all’impegno sono stati influenzati dalle condizioni dell’impegno stesso.

(230)

Per i produttori esportatori che non hanno collaborato, l’undercutting dei prezzi non poteva essere stabilito utilizzando i prezzi per tipo di prodotto, poiché tale informazione non era disponibile. Pertanto l’undercutting dei prezzi è stato stabilito confrontando i prezzi di vendita medi ponderati complessivi per i produttori dell’Unione e per i produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato.

(231)

I confronti dei prezzi sono stati effettuati in base ai singoli tipi di prodotti per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotto sconti e riduzioni. I risultati dei confronti sono stati espressi in percentuale del fatturato dei produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Ne è emersa una media ponderata del margine di undercutting, che per i produttori esportatori non soggetti agli impegni è superiore al 19 %, mentre per i produttori esportatori soggetti all’impegno è superiore al 10 %.

5.4.   Importazioni originarie di altri paesi terzi diversi dalla Cina

(232)

Le importazioni di acido citrico da paesi terzi diversi dalla Cina erano prevalentemente originarie di Cambogia, Colombia e Thailandia.

(233)

Il volume (aggregato) delle importazioni, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni di acido citrico originarie di altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Thailandia

Volume (tonnellate)

19 410

20 163

13 203

13 305

Indice

100

104

68

69

Quota di mercato (%)

< 5

< 5

< 5

< 5

Prezzo medio (EUR)

817

887

847

784

Indice

100

109

104

96

Altri paesi terzi

Volume (tonnellate)

10 331

18 612

7 909

7 194

Indice

100

180

77

70

Quota di mercato (%)

< 5

< 5

< 5

< 5

Prezzo medio (EUR)

1 094

1 001

1 251

1 265

Indice

100

92

114

116

Totale di tutti i paesi terzi

Volume (tonnellate)

29 741

38 775

21 112

20 500

Indice

100

130

71

69

Quota di mercato (%)

5-10

5-10

< 5

< 5

Prezzo medio (EUR)

913

942

998

952

Indice

100

103

109

104

Fonte: banca dati a norma dell’articolo 14, paragrafo 6.

(234)

Nel periodo in esame i volumi più elevati di importazioni di acido citrico originario di paesi terzi diversi dalla Cina sono giunti dalla Thailandia. Le importazioni dalla Thailandia sono diminuite del 31 % nel periodo in esame. In ogni anno del periodo in esame i prezzi hanno seguito l’andamento di quelli delle importazioni cinesi, pur a un livello dell’11 % - 15 % superiore.

(235)

Le importazioni di acido citrico da tutti i paesi terzi sono diminuite del 30 % nel periodo in esame; inoltre i prezzi di tali importazioni si sono attestati a un livello superiore rispetto a quelli delle importazioni dalla Cina.

5.5.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

5.5.1.   Osservazioni generali

(236)

La valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti allo stato dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

5.5.2.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(237)

Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali, nonché l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione, hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Volume di produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti dell’Unione

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume di produzione (tonnellate)

300 000 – 350 000

342 000 – 392 000

339 000 – 389 000

327 000 – 377 000

Indice

100

114

113

109

Capacità produttiva (tonnellate)

350 000 – 400 000

381 000 – 431 000

395 000 – 445 000

395 000 – 445 000

Indice

100

109

113

113

Utilizzo degli impianti %

90 – 100

90 – 100

90 – 100

87 – 97

Indice

100

105

100

97

Fonte: risposte al questionario.

(238)

Nel periodo in esame il volume di produzione è aumentato del 9 %, raggiungendo l’apice nel 2017 (anno in cui si è attestato a un livello del 14 % superiore rispetto al 2016). L’andamento del volume di produzione dell’industria dell’Unione è sostanzialmente in linea con quello del consumo dell’Unione.

(239)

Nel periodo in esame la capacità produttiva è costantemente aumentata e, nel periodo dell’inchiesta di riesame, si è attestata a un livello del 13 % superiore rispetto al 2016.

(240)

Nel periodo in esame l’utilizzo degli impianti ha registrato oscillazioni e ha raggiunto il suo livello più basso nel periodo dell’inchiesta di riesame, quando si è attestato a un livello del 3 % inferiore rispetto a quello del 2016.

5.5.3.   Volume delle vendite e quota di mercato

(241)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato dell’Unione

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione (tonnellate)

250 000 – 300 000

292 000 – 342 000

280 000 – 330 000

275 000 – 325 000

Indice

100

117

112

110

Vendite sul mercato vincolato

0 -5 000

0 -5 000

0 -5 000

0 -5 000

Vendite sul libero mercato

245 000 – 300 000

287 000 – 342 000

275 000 – 330 000

270 000 – 325 000

Indice

100

116

112

110

Quota di mercato delle vendite sul libero mercato (%)

50 – 60

54 – 64

52 – 62

54 – 64

Indice

100

109

104

107

Fonte: risposte al questionario.

(242)

Le vendite sul mercato vincolato, prevalentemente legate alla produzione di specialità e di sali speciali che impiegano l’acido citrico come materia prima, si sono attestate a un livello basso, inferiore alle 5 000 tonnellate, in ciascun anno del periodo in esame, e di conseguenza non hanno avuto una particolare influenza sulla situazione dell’industria dell’Unione, comprese le quote di mercato di quest’ultima.

(243)

Le vendite hanno registrato un andamento analogo a quello della produzione e, durante il periodo in esame, sono aumentate del 10 % fino a raggiungere l’apice nel 2017.

(244)

La quota di mercato dell’industria dell’Unione si è attestata a un livello compreso tra il 50 % e il 64 % per ciascun anno del periodo in esame, aumentando di circa 4 punti percentuali nel periodo dell’inchiesta di riesame.

5.5.4.   Occupazione e produttività

(245)

Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività nell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività nell’Unione

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Numero di dipendenti

600 - 650

624 - 674

642 - 692

642 - 792

Indice

100

104

107

107

Produttività (unità/dipendente)

500 - 550

550 - 600

530 - 580

510 - 560

Indice

100

110

106

102

Fonte: risposte al questionario.

(246)

Nel periodo in esame il numero di dipendenti espresso in equivalenti a tempo pieno è aumentato del 7 %, fino a superare la soglia dei 640 dipendenti nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(247)

La produttività ha registrato soltanto un lieve aumento nel periodo in esame, pari a circa il 2 %. A tale riguardo la produttività è espressa come numero di tonnellate per numero di dipendenti (equivalenti a tempo pieno) durante l’anno.

5.5.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(248)

L’impatto degli effettivi margini di dumping sull’industria dell’Unione è stato attenuato dall’impegno applicabile al prezzo dei grandi produttori esportatori cinesi, che ha agito da soglia minima per i pertinenti prezzi all’esportazione cinesi.

(249)

Si può pertanto concludere che l’industria dell’Unione si è ripresa dal pregiudizio causato dalle precedenti pratiche di dumping dei produttori esportatori cinesi. Nel periodo in esame il processo di ripresa dell’industria dell’Unione è proseguito, come dimostra l’andamento positivo dei principali indicatori di pregiudizio.

5.5.6.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(250)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita nell’Unione

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Prezzo medio unitario di vendita sul libero mercato (EUR/tonnellata)

1 000 - 1 100

980 – 1 080

1 010 – 1 110

1 010 – 1 110

Indice

100

98

101

101

Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)

800 – 900

760 – 860

824 – 924

840 – 940

Indice

100

95

103

105

Fonte: risposte al questionario.

(251)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione è rimasta saldamente stabile ed è aumentata soltanto dell’1 %.

(252)

Nel periodo in esame il costo unitario di produzione ha subito oscillazioni fino a raggiungere, nel periodo dell’inchiesta di riesame, un livello del 5 % superiore rispetto al 2016. L’aumento dei costi, unito al modesto incremento dei prezzi di vendita, ha determinato un calo della redditività, come descritto al considerando 257.

5.5.7.   Costo del lavoro

(253)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)

70 000 – 80 000

70 000 – 80 000

71 400 – 81 400

72 800 – 82 800

Indice

100

100

102

104

Fonte: risposte al questionario.

(254)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione è cresciuto del 4 %, rimanendo inferiore rispetto all’inflazione nell’Unione nello stesso periodo.

5.5.8.   Scorte

(255)

Nel periodo in esame i livelli di scorte dei produttori dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Scorte finali (tonnellate)

20 000 – 25 000

16 200 – 21 200

24 400 – 39 400

24 000 – 28 000

Indice

100

81

122

120

Scorte finali in percentuale della produzione %

5 – 10

3 – 8

5 – 10

5 – 11

Indice

100

71

107

110

Fonte: risposte al questionario.

(256)

Nel periodo in esame le scorte finali dei produttori dell’Unione sono aumentate. In seguito all’aumento delle vendite e della produzione, il livello delle scorte si è stabilizzato. Il livello di scorte sensibilmente inferiore registrato alla fine del 2017 ha rappresentato un’eccezione, collegata all’aumento della domanda di acido citrico a seguito della sostituzione dei fosfati nella composizione chimica di taluni prodotti, come illustrato al considerando 220.

5.5.9.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(257)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)

15 % – 20 %

18 % – 23 %

14 % – 19 %

11 % – 16 %

Indice

100

120

94

79

Flusso di cassa (indice)

100

140

100

102

Investimenti (EUR)

40 000 000 – 50 000 000

35 600 000 – 45 600 000

31 200 000 – 41 200 000

39 600 000 – 49 600 000

Indice

100

89

78

99

Utile sul capitale investito

30 % – 40 %

37 % – 48 %

27 % – 38 %

26 % – 36 %

Indice

100

125

92

86

Fonte: risposte al questionario.

(258)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite.

(259)

Durante il periodo in esame la redditività ha raggiunto il livello massimo nel 2017. Le circostanze eccezionali erano legate alla sostituzione dei fosfati, come descritto al considerando 220, e la maggiore redditività di quell’anno dovrebbe essere associata all’aumento della domanda registrata per quell’anno specifico. Nel periodo dell’inchiesta di riesame la redditività complessiva dell’industria è stata superiore al 10 %.

(260)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il suo andamento si è mantenuto su livelli analoghi durante tutto il periodo in esame, ad eccezione del 2017.

(261)

L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale sul valore contabile netto degli investimenti. Si è mantenuto su livelli soddisfacenti durante tutto il periodo in esame e il suo andamento è stato analogo a quello della redditività.

(262)

Nessuno dei produttori dell’Unione ha segnalato difficoltà nel reperire capitali durante il periodo in esame.

5.6.   Conclusioni sul pregiudizio

(263)

La maggior parte degli indicatori di pregiudizio quali la produzione, il volume delle vendite, l’occupazione, la capacità, la produttività e il flusso di cassa, ha registrato un andamento positivo. Sebbene gli indicatori finanziari quali redditività e utile sul capitale investito mostrino un andamento negativo, i loro livelli assoluti sono soddisfacenti e non indicano la presenza di un pregiudizio notevole.

(264)

La Commissione ha pertanto concluso che nel periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

6.   RISCHIO DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

6.1.   Osservazioni generali

(265)

Al considerando 262 la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo in esame e ha valutato, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, se vi fosse il rischio della reiterazione del pregiudizio originariamente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina in caso di scadenza delle misure nei confronti delle importazioni cinesi (64).

(266)

Le suddette tendenze relative a prezzi e volumi delle importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Cina dimostrano che, sebbene gli esportatori cinesi abbiano mantenuto una significativa presenza sul mercato dell’Unione, le misure in vigore (dazi e impegni) hanno portato a un miglioramento delle condizioni di mercato. L’industria dell’Unione è stata il principale beneficiario di tale andamento, poiché la presenza sul mercato di altri paesi terzi è rimasta limitata. Ciò indica che l’eliminazione del pregiudizio è dovuta prevalentemente all’esistenza delle misure in vigore.

(267)

Come indicato ai considerando 196 e 197, i produttori esportatori della RPC dispongono di un’ingente capacità inutilizzata, peraltro crescente, che permetterebbe loro di aumentare le esportazioni molto rapidamente. Inoltre, considerando che sul mercato dell’Unione i prezzi permettono guadagni superiori rispetto a quelli che si possono ottenere sui mercati della maggior parte dei paesi terzi, in caso di scadenza delle misure è probabile che vengano reindirizzati verso il mercato dell’Unione notevoli quantitativi attualmente esportati verso i mercati di tali paesi terzi.

(268)

Inoltre i principali mercati internazionali hanno adottato misure di difesa commerciale nei confronti dell’acido citrico cinese. In caso di scadenza delle misure antidumping risulterà pertanto più difficile per i produttori esportatori cinesi vendere in quei mercati che non in un mercato dell’Unione non protetto.

(269)

Inoltre i prezzi praticati dagli esportatori cinesi sono già significativamente inferiori rispetto a quelli dell’industria dell’Unione, nonostante le misure in vigore. In assenza di dazi, l’undercutting praticato dai produttori esportatori non soggetti a impegni risulterebbe superiore al 29 %. Quanto precede indica il livello probabile dei prezzi al quale i produttori esportatori cinesi entrerebbero nel mercato dell’Unione in assenza di misure. In assenza delle misure in vigore, l’industria dell’Unione non sarebbe in grado di mantenere i suoi prezzi e subirebbe probabilmente perdite, come avvenuto durante l’inchiesta iniziale.

(270)

La probabilità che, in assenza di misure, si verifichino esportazioni cinesi a basso prezzo è confermato anche dalle numerose inchieste antidumping sull’acido citrico cinese avviate in altri paesi, citate al considerando 200.

(271)

L’elevata capacità di esportazione dei produttori cinesi, combinata a prezzi pregiudizievoli, porterebbe direttamente a una rapida diminuzione delle vendite dell’industria dell’Unione e/o a un calo dei suoi prezzi, il cui effetto produrrebbe un profondo deterioramento finanziario che metterebbe a rischio la sopravvivenza dell’industria dell’Unione, come dimostrato dalla cessazione dell’attività di altri produttori dell’Unione di cui al considerando 276.

(272)

Dopo la divulgazione delle informazioni, la CCCMC e i tre produttori esportatori che hanno collaborato hanno osservato in merito al rischio della reiterazione del pregiudizio che, in caso di scadenza delle misure, l’aumento delle importazioni a prezzi più bassi non avrebbe una logica commerciale o di mercato. La CCCMC ha inoltre sostenuto che le misure di difesa commerciale messe in atto in altri paesi non avrebbero un’incidenza significativa sul processo decisionale dei produttori esportatori cinesi. Queste argomentazioni non sono state suffragate, né è stato in alcun modo dimostrato che l’ampia gamma di fattori sostanziali e di argomentazioni presentate fossero erronee. La Commissione ha altresì osservato che, come indicato nella tabella 3, i prezzi all’importazione esenti da dazi sono già nettamente inferiori rispetto ai costi di produzione dell’industria dell’Unione (indicati nella tabella 11). Ne consegue che, anche il mantenimento di prezzi all’importazione così bassi eserciterebbe una pressione sull’industria dell’Unione che probabilmente si concretizzerebbe nuovamente in un pregiudizio. Pertanto tali argomentazioni non hanno potuto essere accolte.

(273)

Si conclude quindi che l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo di importazioni oggetto di dumping dalla Cina a prezzi pregiudizievoli nonché il rischio della reiterazione di un pregiudizio notevole.

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

(274)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento in vigore delle misure antidumping esistenti sarebbe contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata sulla valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

7.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(275)

Entrambi i produttori dell’Unione, che insieme rappresentano il 100 % della produzione dell’Unione, hanno collaborato alla presente inchiesta. Come indicato al considerando 263, l’industria dell’Unione si è ripresa dal pregiudizio causato dalle precedenti pratiche di dumping e le sue attività sono redditizie quando non subiscono la concorrenza sleale delle importazioni oggetto di dumping.

(276)

L’industria dell’Unione stava seguendo l’aumento della domanda di acido citrico, anche mediante gli investimenti necessari per aumentare la capacità produttiva e i piani per ampliarla ulteriormente.

(277)

Al tempo stesso l’eliminazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento della concorrenza sleale rappresentata dalle importazioni cinesi oggetto di dumping, che mettono a rischio il mantenimento in attività dei rimanenti produttori in un settore altrimenti redditizio. Si ricorda che tre produttori dell’Unione hanno cessato la loro attività prima dell’istituzione delle misure contro le importazioni cinesi.

(278)

La Commissione ha pertanto concluso che è nell’interesse dell’industria dell’Unione mantenere in vigore le misure.

7.2.   Interesse degli importatori indipendenti

(279)

Come indicato al considerando 18, solo un importatore indipendente ha risposto al questionario. Pertanto non si riscontra un grande interesse nei confronti della presente inchiesta da parte degli importatori.

(280)

Gli importatori di acido citrico sono spesso operatori commerciali che trattano una più vasta gamma di prodotti chimici e non si limitano dunque all’acido citrico. Inoltre gli operatori commerciali importano prodotti chimici da altri paesi terzi diversi dalla Cina e commerciano anche prodotti fabbricati dall’industria dell’Unione. Pertanto si prevede che il potenziale impatto del mantenimento dei dazi sugli importatori sia molto limitato.

7.3.   Interesse degli utilizzatori

(281)

Come indicato al considerando 23, la Commissione ha ricevuto risposte al questionario da quattro utilizzatori operanti nei settori della sanità, dei cosmetici e dell’igiene domestica. Nonostante il fatto che l’industria alimentare e delle bevande costituisca il principale utilizzatore di acido citrico, nessuno degli utilizzatori di questo settore ha collaborato all’inchiesta.

(282)

Per la maggior parte degli utilizzatori l’acido citrico rappresenta una parte marginale o addirittura trascurabile della loro struttura dei costi. In alcuni tipi specifici di prodotto, in particolare quelli del settore dell’igiene domestica quali le pastiglie per lavastoviglie, il contenuto di acido citrico è sensibilmente superiore.

(283)

Gli utilizzatori che hanno collaborato hanno dichiarato nelle loro osservazioni che l’industria dell’Unione si è ripresa completamente e che non è in grado di soddisfare pienamente la domanda dell’Unione. Dalle osservazioni emerge inoltre che, in particolare per i prodotti ad altissimo contenuto di acido citrico, la produzione nell’Unione è meno competitiva rispetto ad altri paesi in cui l’acido citrico non è soggetto a dazi. Gli utilizzatori hanno inoltre rilevato la buona situazione finanziaria dei produttori dell’Unione.

(284)

Le misure in vigore non hanno pregiudicato la disponibilità di acido citrico da fonti esterne all’Unione, come conferma la presenza ancora significativa di esportazioni cinesi. Nell’Unione sono previsti aumenti della capacità produttiva, sia da parte di produttori dell’Unione sia mediante l’investimento cinese nell’Unione di cui al considerando 199.

(285)

La redditività degli utilizzatori che hanno collaborato era elevata e per la maggior parte degli utilizzatori l’incidenza finanziaria del costo dell’acido citrico come materia prima era trascurabile. Per gli utilizzatori coinvolti nella produzione del tipo di prodotti a più alto contenuto di acido citrico, questi prodotti rappresentavano solo una parte di un portafoglio molto più ampio. Nel precedente riesame in previsione della scadenza, in cui il numero di utilizzatori che hanno collaborato all’inchiesta era stato superiore, la Commissione aveva stabilito che per gli utilizzatori che producono prodotti chimici l’acido citrico non rappresenta più del 5 % dei costi delle materie prime. L’effetto delle misure su tali utilizzatori era quindi considerato limitato.

(286)

Nel complesso, l’effetto positivo delle misure per l’industria dell’Unione superava di gran lunga l’incidenza negativa limitata delle misure in vigore sugli utilizzatori.

7.4.   Altri fattori – sicurezza delle fonti di approvvigionamento

(287)

La sicurezza dell’approvvigionamento è un elemento importante del mercato dell’acido citrico. Per la maggior parte delle applicazioni dell’acido citrico il prezzo era un fattore trascurabile, mentre la disponibilità del prodotto oggetto del riesame come materia prima era fondamentale. In assenza di misure, la sopravvivenza dell’industria dell’Unione sarebbe a rischio, con ripercussioni che andrebbero oltre l’industria in sé (ad esempio riduzione delle fonti di approvvigionamento disponibili o diminuzione dei concorrenti sul mercato).

7.5.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(288)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di acido citrico originario della Cina.

8.   MISURE ANTIDUMPING

(289)

In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione sulla reiterazione del dumping, la reiterazione del pregiudizio e l’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere le misure antidumping sull’acido citrico originario della Cina.

(290)

Alla luce del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») dall’Unione europea, con decorrenza dal 1o gennaio 2021, la Commissione ha inoltre esaminato l’impatto di tale recesso sulle conclusioni del presente riesame in previsione della scadenza.

(291)

A tale riguardo la Commissione ha osservato che per l’intera durata del periodo in esame la percentuale del totale delle importazioni di acido citrico nel Regno Unito sul totale delle importazioni a livello dell’UE-28 è stata inferiore al 10 % (fonte: banca dati a norma dell’articolo 14, paragrafo 6). Né l’attrattiva del mercato dell’Unione né il livello di prezzo delle importazioni del prodotto in esame nell’Unione risentirebbero della riduzione del mercato interno all’UE-27.

(292)

Le vendite degli unici due produttori dell’Unione al Regno Unito sono state dello stesso ordine di grandezza.

(293)

Per i due produttori esportatori cinesi per i quali è stato calcolato il margine di dumping, come esposto al considerando 189, escludere le vendite all’esportazione verso il Regno Unito dal calcolo del margine di dumping avrebbe un impatto non superiore all’1 %. Come corollario, anche i margini di dumping dei produttori che non hanno collaborato non subirebbero variazioni.

(294)

La Commissione ha pertanto concluso che i risultati della presente inchiesta, secondo cui è previsto il mantenimento delle misure antidumping, rimarrebbero immutati, indipendentemente dal fatto che il Regno Unito sia incluso o meno nell’analisi. La parte interessata non ha presentato osservazioni al riguardo.

(295)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è inteso raccomandare il mantenimento in vigore delle misure esistenti. È stato inoltre fissato un termine entro il quale potevano comunicare osservazioni in risposta alla presente divulgazione delle informazioni.

(296)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046  del Parlamento europeo e del Consiglio (65), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(297)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico e di citrato trisodico biidrato, attualmente classificati con i codici NC 2918 14 00 ed ex 2918 15 00 (codici TARIC 2918150011 e 2918150019) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e prodotto dalle società elencate in appresso sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping definitivo (%)

Codice addizionale TARIC

COFCO Bio-Chemical Energy (Yushu) Co. Ltd — n. 1 Dongfeng Avenue, zona di sviluppo economico di Wukeshu, città di Changchun 130401, RPC

35,7

A874

Laiwu Taihe Biochemistry Co., Ltd. — n. 89, Changjiang Street, città di Laiwu, provincia di Shandong, RPC

15,3

A880

RZBC Co., Ltd. – n. 9 Xinghai West Road, città di Rizhao, provincia di Shandong, RPC

36,8

A876

RZBC (Juxian) Co., Ltd. — n. 209 Laiyang Road, zona di sviluppo economico di Juxian, città di Rizhao, provincia di Shandong, RPC

36,8

A877

TTCA Co., Ltd. — West, Wenhe Bridge North, città di Anqiu, provincia di Shandong, RPC

42,7

A878

Weifang Ensign Industry Co., Ltd. — n. 1567 Changsheng Street, Changle, Weifang, provincia di Shandong, RPC

33,8

A882

Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd. — n. 1 Redian Road, zona di sviluppo economico di Yixing, provincia di Jiangsu, RPC

32,6

A879

Tutte le altre società

42,7

A999

3.   Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica Popolare Cinese, di cui al paragrafo 2, è esteso alle importazioni del medesimo acido citrico e del medesimo citrato trisodico biidrato spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (codici NC ex 2918 14 00 (codice TARIC 2918140010) ed ex 2918 15 00 (codice TARIC 2918150011).

4.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

5.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dalle società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nomi sono elencati nella decisione 2008/899/CE, ulteriormente modificata dalla decisione 2012/501/UE e dal regolamento (UE) 2016/704, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1, a condizione che:

a)

siano fabbricate, spedite e fatturate direttamente da tali società al primo acquirente indipendente nell’Unione; e

b)

siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato del presente regolamento; e

c)

le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione di cui alla fattura corrispondente all’impegno.

2.   All’atto dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale:

a)

ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo; o

b)

laddove la Commissione revochi l’accettazione dell’impegno, a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (66), con un regolamento o una decisione che si riferisca a transazioni particolari e dichiari invalide le pertinenti fatture corrispondenti all’impegno.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 323 del 3.12.2008, pag. 1.

(3)  GU L 323 del 3.12.2008, pag. 62.

(4)  GU L 244 dell’8.9.2012, pag. 27.

(5)  GU L 15 del 22.1.2015, pag. 8.

(6)  GU L 10 del 15.1.2016, pag. 3.

(7)  GU L 122 del 12.5.2016, pag. 19.

(8)  GU L 231 del 14.9.2018, pag. 20.

(9)  GU C 165 del 14.5.2019, pag. 3.

(10)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese (GU C 18 del 20.1.2020, pag. 3).

(11)  Collegamento alla pagina del sito web specifica per il caso: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2432.

(12)  Avviso consultabile nel fascicolo relativo al caso di specie al numero t20.002450.

(13)  Avviso consultabile nel fascicolo relativo al caso di specie al numero t20.002149.

(14)  Banca dati con informazioni sugli scambi commerciali fornita da IHS Markit, https://ihsmarkit.com/products.html.

(15)  Avviso consultabile nel fascicolo relativo al caso di specie al numero t20.007937.

(16)  Banca dati finanziaria sulle società fornita da Bureau van Dijk, www.bvdinfo.com.

(17)  «Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations», 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2 (di seguito «la relazione»).

(18)  WTO DS 494, UE – Metodologie di adeguamento dei costi, punti 7.76, 7.80 e 7.81.

(19)  GU L 338 del 19.12.2017, pag. 1.

(20)  Relazione, capitolo 2, pag. 6-7.

(21)  Relazione, capitolo 2, pag. 10.

(22)  Consultabile al seguente indirizzo: http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4866_0_7.html (ultima consultazione: 15 luglio 2019).

(23)  Relazione, capitolo 2, pag. 20-21.

(24)  Relazione, capitolo 3, pag. 41, 73-74.

(25)  Relazione, capitolo 6, pag. 120-121.

(26)  Relazione, capitolo 6, pag. 122-135.

(27)  Relazione, capitolo 7, pag. 167-168.

(28)  Relazione, capitolo 8, pag. 169-170, 200-201.

(29)  Relazione, capitolo 2, pag. 15-16; relazione, capitolo 4, pag. 50 e 84; relazione, capitolo 5, pag. 108-109.

(30)  Relazione, capitolo 3, pag. 22-24 e capitolo 5, pag. 97-108.

(31)  Relazione, capitolo 5, pag. 104-109.

(32)  Cfr. il Tredicesimo piano quinquennale per la trasformazione dei semi e dell’olio, sezione IV.2.1, consultabile online al seguente indirizzo: http://www.gov.cn/xinwen/2017-01/03/content_5155835.htm (ultima consultazione: 21 dicembre 2020).

(33)  Relazione, capitolo 5, pag. 100-101.

(34)  Relazione, capitolo 2, pag. 26.

(35)  Relazione, capitolo 2, pag. 31-32.

(36)  Consultabile al seguente indirizzo: https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (ultima consultazione: 15 luglio 2019).

(37)  Relazione, capitoli da 14.1 a 14.3.

(38)  Relazione, capitolo 4, pag. 41-42, 83.

(39)  Relazione, capitolo 12, pag. 319.

(40)  Informazioni sulle sovvenzioni consultabili sul sito web del ministero dell’Agricoltura: http://www.moa.gov.cn/gk/zcfg/qnhnzc/201904/t20190416_6179338.htm.

(41)  Cfr. l’avviso della NDRC 2017/627 che abroga la comunicazione «NDRC Notice on Matters Concerning the Management of Corn Deep Processing Projects», consultabile al seguente indirizzo: https://www.ndrc.gov.cn/fggz/cyfz/zcyfz/201704/t20170417_1149901.html.

(42)  Ibidem.

(43)  Relazione, capitolo 6, pag. 138-149.

(44)  Relazione, capitolo 9, pag. 216.

(45)  Relazione, capitolo 9, pag. 213-215.

(46)  Relazione, capitolo 9, pag. 209-211.

(47)  Relazione, capitolo 13, pag. 332-337.

(48)  Relazione, capitolo 13, pag. 336.

(49)  Relazione, capitolo 13, pag. 337-341.

(50)  Relazione, capitolo 6, pag. 114-117.

(51)  Relazione, capitolo 6, pag. 119.

(52)  Relazione, capitolo 6, pag. 120.

(53)  Relazione, capitolo 6, pag. 121-122, 126-128, 133-135.

(54)  Cfr. il documento di lavoro dell’FMI «Resolving Chinàs Corporate Debt Problem», di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raffaello Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203.

(55)  Relazione, capitolo 6, pag. 121-122, 126-128, 133-135.

(56)  https://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=corn.

(57)  https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn&months=60&currency=eur.

(58)  https://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials.

(59)  https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page21.jspx?_afrLoop=2007202804813928&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=ejmgka3iz_63#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dejmgka3iz_63%26_afrLoop%3D2007202804813928%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dejmgka3iz_119.

(60)  GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi sul mercato interno in detti paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale e, in ogni caso, tali dati relativi alle importazioni erano trascurabili.

(61)  Consultabile al seguente indirizzo: http://www.gtis.com/gta/.

(62)  Il 7 giugno 2020 la Commissione ha reso disponibili le informazioni riguardanti il livello delle capacità cinesi, assieme ai materiali utilizzati come fonti, nel fascicolo consultabile dalle parti interessate numero t20.004035.

(63)  Istituto Cina-CEE: China and Hungary: 70 years of bilateral relations in a changing world, dicembre 2019, pag. 75.

(64)  Cfr. la relazione dell’organo d’appello, Stati Uniti – Misure antidumping sui tubi OCTG (Oil Country Tubular Goods) originari del Messico (WT/DS282/AB/R), punti 108 e 122 – 123.

(65)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(66)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.


ALLEGATO

Nella fattura commerciale relativa alle vendite delle società nell’Unione europea di merci soggette all’impegno vanno indicate le informazioni che seguono.

1.

L’intestazione: «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE A UN IMPEGNO».

2.

Il nome della società che emette la fattura commerciale.

3.

Il numero della fattura commerciale.

4.

La data di emissione della fattura commerciale.

5.

Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell’Unione europea.

6.

La descrizione esatta delle merci, compresi:

il numero di codice del prodotto (NCP) utilizzato ai fini dell’impegno;

una descrizione chiara delle merci corrispondenti all’NCP in questione;

il numero di codice del prodotto della società (CPS);

il codice TARIC;

la quantità (in tonnellate).

7.

La descrizione delle condizioni di vendita, comprendente:

il prezzo per tonnellata;

le condizioni di pagamento applicabili;

le condizioni di consegna applicabili;

sconti e riduzioni complessivi.

8.

Il nome della società che funge da importatore nell’Unione europea a cui la fattura commerciale che accompagna le merci soggette a un impegno viene rilasciata direttamente dalla società.

9.

Il nome del funzionario della società che ha emesso la fattura commerciale e la seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la vendita per l’esportazione diretta nell’Unione europea delle merci di cui alla presente fattura è effettuata nell’ambito e alle condizioni dell’impegno offerto da (SOCIETÀ) e accettato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione (UE) 2015/87. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.».


15.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 129/119


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/608 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera b), l’articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), e l’articolo 90, primo comma, lettere a), b) e c),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione (3) stabilisce le norme relative all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi elencati nell’allegato I di tale regolamento di esecuzione e le condizioni speciali di ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi elencati nell’allegato II di tale regolamento di esecuzione, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazione microbiologica.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 stabilisce prescrizioni relative al modello di certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di partite degli alimenti e dei mangimi elencati nell’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione e norme per il rilascio di tale certificato, sia in formato cartaceo che elettronico. Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (4), il sistema Traces è l’elemento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) che consente di effettuare l’intero processo di elaborazione dei certificati per via elettronica, prevenendo in tal modo eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli relativamente ai certificati ufficiali. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 stabilisce pertanto un modello di certificato ufficiale compatibile con il sistema Traces.

(3)

Le prescrizioni in materia di certificazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 sono coerenti con le prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione (5) relative ai certificati ufficiali per l’ingresso nell’Unione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (6) abroga e sostituisce il regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 a decorrere dal 21 aprile 2021, modificando e chiarendo nel contempo le prescrizioni relative ai modelli di certificati ufficiali stabilite in tale regolamento di esecuzione.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 in particolare opera una distinzione tra i certificati ufficiali rilasciati in formato cartaceo, i certificati ufficiali in formato elettronico rilasciati conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 e i certificati ufficiali rilasciati in formato cartaceo, compilati nel sistema Traces e stampati da tale sistema. Il suddetto regolamento di esecuzione stabilisce inoltre prescrizioni linguistiche relative ai certificati ufficiali per l’ingresso nell’Unione al fine di facilitare i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di introduzione nell’Unione. Nell’ottica di allineare i certificati ufficiali per le diverse categorie di merci e garantire la coerenza con le nuove prescrizioni in materia di certificazione nei certificati ufficiali per l’ingresso nell’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, è opportuno modificare l’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(5)

L’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dispone che gli elenchi figuranti negli allegati I e II siano riesaminati periodicamente, almeno ogni sei mesi, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi e alla non conformità alla legislazione dell’Unione.

(6)

La comparsa e la gravità dei recenti incidenti alimentari notificati tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi («RASFF»), come stabilito dal regolamento (CE) n. 178/2002, e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri sugli alimenti e sui mangimi di origine non animale evidenziano la necessità di modificare gli elenchi figuranti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(7)

In particolare a causa dell’elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell’Unione per quanto riguarda la contaminazione da Salmonella rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 nel 2019 e nel primo semestre del 2020 e a causa del numero elevato di notifiche trasmesse al RASFF durante tale periodo, è opportuno aumentare dal 20 % al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici sul pepe nero (Piper nigrum) proveniente dal Brasile.

(8)

A causa dell’elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell’Unione per quanto riguarda la contaminazione da residui di antiparassitari rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 nel secondo semestre del 2019 e nel primo semestre del 2020, è opportuno aumentare dal 10 % al 20 % la frequenza dei controlli di identità e fisici sui peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dalla Thailandia.

(9)

A causa dell’elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell’Unione per quanto riguarda la contaminazione da aflatossine rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 nel secondo semestre del 2019 e nel primo semestre del 2020 e a causa del numero elevato di notifiche trasmesse al RASFF nel primo semestre del 2020, è opportuno aumentare dal 10 % al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici sulle arachidi provenienti dall’India.

(10)

I peperoni dolci (Capsicum annuum) provenienti dalla Turchia sono già elencati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. Per le partite di peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dalla Turchia, i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema RASFF nel primo semestre del 2020 indicano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari, che richiedono un livello accresciuto di controlli ufficiali. La voce esistente relativa ai peperoni dolci (Capsicum annuum) provenienti dalla Turchia dovrebbe quindi essere modificata per comprendere tutti i peperoni della specie Capsicum.

(11)

Per le bacche di Goji provenienti dalla Cina elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari e per le uve secche provenienti dalla Turchia elencate nel medesimo allegato a causa del rischio di contaminazione da ocratossina A, le informazioni disponibili per il secondo semestre del 2019 e il primo semestre del 2020 indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell’Unione. Poiché un livello accresciuto di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questi prodotti, è opportuno sopprimere le voci relative agli stessi dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(12)

Per le arachidi provenienti dal Brasile elencate nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a causa del rischio di contaminazione da aflatossine, la frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell’Unione rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri è diminuita nel secondo semestre del 2019 e si è mantenuta a livelli bassi nel primo semestre del 2020. È pertanto opportuno sopprimere la voce relativa alle arachidi provenienti dal Brasile dall’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, inserirla nell’allegato I di tale regolamento di esecuzione e fissare la frequenza dei controlli di identità e fisici al 10 %.

(13)

Per le arachidi provenienti dalla Cina elencate nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a causa del rischio di contaminazione da aflatossine, la frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell’Unione rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri è diminuita nel secondo semestre del 2019 e nel primo semestre del 2020. È pertanto opportuno sopprimere la voce relativa alle arachidi provenienti dalla Cina dall’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, inserirla nell’allegato I di tale regolamento di esecuzione e fissare la frequenza dei controlli di identità e fisici al 10 %. Considerando il volume degli scambi del prodotto in questione, tale frequenza è sufficiente a garantire un livello di monitoraggio adeguato.

(14)

Per le nocciole provenienti dalla Turchia elencate nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a causa del rischio di contaminazione da aflatossine, la frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell’Unione rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri è diminuita nel secondo semestre del 2019 e nel primo semestre del 2020. È pertanto opportuno sopprimere la voce relativa alle nocciole provenienti dalla Turchia dall’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, inserirla nell’allegato I di tale regolamento di esecuzione e fissare la frequenza dei controlli di identità e fisici al 5 %. Considerando il volume degli scambi del prodotto in questione, tale frequenza è sufficiente a garantire un livello di monitoraggio adeguato.

(15)

I prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle) originari o provenienti dal Bangladesh sono elencati nell’allegato II bis del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a causa del rischio di contaminazione da Salmonella. L’importazione nell’Unione di tali prodotti è pertanto vietata dal giugno 2014. Il Bangladesh ha fornito garanzie scritte presentando, il 27 luglio 2020, un nuovo piano d’azione con misure riguardanti tutte le fasi della catena di produzione, che la Commissione ha giudicato soddisfacenti. A seguito di tale valutazione è opportuno sopprimere la voce relativa ai prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle) originari o provenienti dal Bangladesh dall’allegato II bis del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, inserirla nell’allegato II di tale regolamento di esecuzione e fissare la frequenza dei controlli di identità e fisici al 50 %.

(16)

Al fine di garantire una protezione efficace contro potenziali rischi per la salute derivanti dalla contaminazione microbiologica o chimica dei semi di sesamo, nella colonna «Codice NC» delle tabelle degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è opportuno aggiungere il codice NC per i semi di sesamo tostati nelle righe relative ai «Semi di sesamo (Alimenti)».

(17)

La parte II del modello di certificato ufficiale di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 stabilisce le informazioni sanitarie che il certificatore deve fornire nella compilazione del certificato. Al fine di garantire la certezza del diritto, è opportuno chiarire che le informazioni sanitarie per gli alimenti o i mangimi di origine non animale possono contenere più di una certificazione, laddove tale certificazione è obbligatoria a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 in combinato disposto con l’allegato II del medesimo regolamento.

(18)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire integralmente gli allegati I, II, II bis e IV di tale regolamento di esecuzione.

(19)

Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, anche l’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.

(20)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato:

1)

l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Certificato ufficiale

1.   Ciascuna partita di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II è accompagnata da un certificato ufficiale conforme al modello figurante nell’allegato IV («certificato ufficiale»).

2.   Il certificato ufficiale soddisfa le seguenti prescrizioni:

a)

il certificato ufficiale è rilasciato dall’autorità competente del paese terzo di origine o del paese terzo da cui la partita è stata spedita, se diverso dal paese di origine;

b)

il certificato ufficiale reca il codice di identificazione della partita cui si riferisce, di cui all’articolo 9, paragrafo 1;

c)

il certificato ufficiale reca la firma del certificatore e il timbro ufficiale;

d)

se il certificato ufficiale contiene dichiarazioni multiple o alternative, le dichiarazioni che non sono pertinenti sono barrate, siglate e timbrate dal certificatore oppure completamente eliminate dal certificato;

e)

il certificato ufficiale è costituito da una delle seguenti opzioni:

i)

un unico foglio;

ii)

diversi fogli non separabili che costituiscono un insieme unitario;

iii)

una serie di pagine, ciascuna numerata in modo da indicare che si tratta di una pagina specifica di una sequenza finita;

f)

se il certificato ufficiale è costituito da una serie di pagine come indicato alla lettera e), punto iii), del presente paragrafo, ciascuna pagina reca il codice unico di cui all’articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, la firma del certificatore e il timbro ufficiale;

g)

il certificato ufficiale è presentato all’autorità competente del posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione presso il quale la partita è sottoposta a controlli ufficiali;

h)

il certificato ufficiale è rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo delle autorità competenti del paese terzo che lo rilascia;

i)

il certificato ufficiale è redatto nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro del posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione;

j)

il certificato ufficiale è valido per un periodo non superiore a quattro mesi dalla data di rilascio e in ogni caso non superiore a sei mesi dalla data dei risultati delle analisi di laboratorio di cui all’articolo 10, paragrafo 1.

3.   In deroga al paragrafo 2, lettera i), uno Stato membro può tuttavia acconsentire a che i certificati ufficiali siano redatti in un’altra lingua ufficiale dell’Unione e siano accompagnati, se necessario, da una traduzione autenticata.

4.   La firma e il timbro, diverso da un timbro a secco o in filigrana, di cui al paragrafo 2, lettera c), sono di colore diverso da quello del testo stampato.

5.   Il paragrafo 2, lettere da c) a g), e il paragrafo 4 non si applicano ai certificati ufficiali in formato elettronico rilasciati conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (*1).

6.   Il paragrafo 2, lettere d), e) ed f), non si applica ai certificati ufficiali rilasciati in formato cartaceo, compilati nel sistema Traces e stampati da tale sistema.

7.   Le autorità competenti possono rilasciare un certificato ufficiale di sostituzione solo nel rispetto delle norme stabilite all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (*2).

8.   Il certificato ufficiale è compilato in base alle note figuranti nell’allegato IV.

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37)."

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).»;"

2.

gli allegati I, II, II bis e IV sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell’8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).


ALLEGATO I

Alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi soggetti temporaneamente a un livello accresciuto di controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo

Riga

Alimenti e mangimi

(uso previsto)

Codice NC  (1)

Suddivisione TARIC

Paese di origine

Rischio

Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)

1

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Bolivia (BO)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

Farine e polveri di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 1208 90 00

20

2

Pepe nero (Piper nigrum)

(Alimenti — non tritati né polverizzati)

ex 0904 11 00

10

Brasile (BR)

Salmonella  (2)

50

3

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Brasile (BR)

Aflatossine

10

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

Farine e polveri di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 1208 90 00

20

4

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Cina (CN)

Aflatossine

10

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

Farine e polveri di arachidi

( Alimenti e mangimi )

ex 1208 90 00

20

5

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

(Alimenti — tritati o polverizzati)

ex 0904 22 00

11

Cina (CN)

Salmonella  (6)

20

6

Tè, anche aromatizzato

(Alimenti)

0902

 

Cina (CN)

Residui di antiparassitari  (3)  (7)

20

7

Melanzane (Solanum melongena)

(Alimenti — freschi o refrigerati)

0709 30 00

 

Repubblica dominicana (DO)

Residui di antiparassitari  (3)

20

8

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Repubblica dominicana (DO)

Residui di antiparassitari  (3)  (8)

50

Peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

Fagioli asparago

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0708 20 00 ;

10

ex 0710 22 00

10

9

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Egitto (EG)

Residui di antiparassitari  (3)  (9)

20

Peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

10

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Etiopia (ET)

Salmonella  (2)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

11

Nocciole con guscio

0802 21 00

 

Georgia (GE)

Aflatossine

50

Nocciole sgusciate

0802 22 00

Farine, semolini e polveri di nocciole

ex 1106 30 90

40

Nocciole, altrimenti preparate o conservate

(Alimenti)

ex 2008 19 19 ;

30

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99

30

12

Olio di palma

(Alimenti)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Ghana (GH)

Coloranti Sudan  (10)

50

ex 1511 90 19 ;

90

1511 90 99

 

13

Foglie di curry (Bergera/Murraya koenigii)

(Alimenti — freschi, refrigerati, congelati o essiccati)

ex 1211 90 86

10

India (IN)

Residui di antiparassitari  (3)  (11)

50

14

Gombi (Okra)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 99 90 ;

20

India (IN)

Residui di antiparassitari  (3)  (12)

10

ex 0710 80 95

30

15

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Alimenti — freschi o refrigerati)

0708 20

 

Kenya (KE)

Residui di antiparassitari  (3)

10

16

Sedano da taglio (Apium graveolens)

(Alimenti — erbe fresche o refrigerate)

ex 0709 40 00

20

Cambogia (KH)

Residui di antiparassitari  (3)  (13)

50

17

Fagioli asparago

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

ex 0708 20 00 ;

10

Cambogia (KH)

Residui di antiparassitari  (3)  (14)

50

ex 0710 22 00

10

18

Rape (Brassica rapa ssp. rapa)

(Alimenti — preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico)

ex 2001 90 97

11; 19

Libano (LB)

Rodammina B

50

19

Rape (Brassica rapa ssp. rapa)

(Alimenti — preparati o conservati in salamoia o nell’acido citrico, non congelati)

ex 2005 99 80

93

Libano (LB)

Rodammina B

50

20

Peperoni della specie Capsicum

(dolci o diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)

0904 21 10 ;

 

Sri Lanka (LK)

Aflatossine

50

ex 0904 21 90 ;

20

ex 0904 22 00 ;

11; 19

ex 2005 99 10 ;

10; 90

ex 2005 99 80

94

21

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Madagascar (MG)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

Farine e polveri di arachidi

( Alimenti e mangimi )

ex 1208 90 00

20

22

Frutta del jack (Artocarpus heterophyllus)

(Alimenti — freschi)

ex 0810 90 20

20

Malaysia (MY)

Residui di antiparassitari  (3)

20

23

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Nigeria (GN)

Salmonella (2)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

24

Miscele di spezie

(Alimenti)

0910 91 10 ;

0910 91 90

 

Pakistan (PK)

Aflatossine

50

25

Semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e prodotti derivati

(Alimenti)

ex 1207 70 00 ;

10

Sierra Leone (SL)

Aflatossine

50

ex 1208 90 00 ;

10

ex 2008 99 99

50

26

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Senegal (SN)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

Farine e polveri di arachidi

( Alimenti e mangimi )

ex 1208 90 00

20

27

Rape (Brassica rapa ssp. rapa)

(Alimenti — preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico)

ex 2001 90 97

11; 19

Siria (SY)

Rodammina B

50

28

Rape (Brassica rapa ssp. rapa)

(Alimenti — preparati o conservati in salamoia o nell’acido citrico, non congelati)

ex 2005 99 80

93

Siria (SY)

Rodammina B

50

29

Peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

20

Thailandia (TH)

Residui di antiparassitari  (3)  (15)

20

ex 0710 80 59

20

30

Nocciole (Corylus sp.) con guscio

0802 21 00

 

Turchia (TR)

Aflatossine

5

Nocciole (Corylus sp.) sgusciate

0802 22 00

 

 

 

 

Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio contenenti nocciole

ex 0813 50 39 ;

70

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Pasta di nocciole

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

Nocciole, altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

ex 2008 19 12 ;

30

ex 2008 19 19 ;

30

ex 2008 19 92 ;

20

ex 2008 19 95 ;

30

ex 2008 19 99 ;

15

ex 2008 97 12 ;

15

ex 2008 97 14 ;

15

ex 2008 97 16 ;

15

ex 2008 97 18 ;

15

ex 2008 97 32 ;

15

ex 2008 97 34 ;

15

ex 2008 97 36 ;

15

ex 2008 97 38 ;

15

ex 2008 97 51 ;

15

ex 2008 97 59 ;

15

ex 2008 97 72 ;

15

ex 2008 97 74 ;

15

ex 2008 97 76 ;

15

ex 2008 97 78 ;

15

ex 2008 97 92 ;

15

ex 2008 97 93 ;

15

ex 2008 97 94 ;

15

ex 2008 97 96 ;

15

ex 2008 97 97

15

ex 2008 97 98 ;

30

Farine, semolini e polveri di nocciole

ex 1106 30 90

40

Olio di nocciole

(Alimenti)

ex 1515 90 99

20

31

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi

(Alimenti — freschi o essiccati)

0805 21 ;

0805 22 ;

0805 29

 

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari  (3)

5

32

Arance

(Alimenti — freschi o essiccati)

0805 10

 

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari  (3)

10

33

Melegrane

(Alimenti — freschi o refrigerati)

ex 0810 90 75

30

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari  (3)  (16)

20

34

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

Peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

0709 60 10 ;

0710 80 51 ;

 

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari  (3)  (17)

10

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

35

Semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale  (18)  (19)

(Alimenti)

ex 1212 99 95

20

Turchia (TR)

Cianuro

50

36

Peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

20

Uganda (UG)

Residui di antiparassitari  (3)

20

ex 0710 80 59

20

37

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Stati Uniti (US)

Aflatossine

10

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

Farine e polveri di arachidi

( Alimenti e mangimi )

ex 1208 90 00

20

38

Pistacchi con guscio

0802 51 00

 

Stati Uniti (US)

Aflatossine

10

Pistacchi sgusciati

0802 52 00

 

Pistacchi tostati

ex 2008 19 13 ;

20

 

ex 2008 19 93

20

39

Albicocche secche

0813 10 00

 

Uzbekistan (UZ)

Solfiti  (20)

50

Albicocche, altrimenti preparate o conservate

(Alimenti)

2008 50

40

Foglie di coriandolo

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Residui di antiparassitari  (3)  (21)

50

Basilico (sacro, comune)

ex 1211 90 86

20

Menta

ex 1211 90 86

30

Prezzemolo

(Alimenti — erbe fresche o refrigerate)

ex 0709 99 90

40

41

Gombi (Okra)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

20

Vietnam (VN)

Residui di antiparassitari  (3)  (21)

50

ex 0710 80 95

20

42

Peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

20

Vietnam (VN)

Residui di antiparassitari  (3)  (21)

50

ex 0710 80 59

20


(1)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli, il codice NC è contrassegnato con «ex».

(2)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera a).

(3)  Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

(4)  Residui di amitraz.

(5)  Residui di nicotina.

(6)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera b).

(7)  Residui di tolfenpyrad.

(8)  Residui di amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuron, dicofol (somma degli isomeri p, p’e o, p’) e ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram).

(9)  Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p’ e o, p’), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), tiofanato-metile e triforina.

(10)  Ai fini del presente allegato i «coloranti Sudan» comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Rosso scarlatto o Sudan IV (numero CAS 85-83-6).

(11)  Residui di acefato.

(12)  Residui di diafentiuron.

(13)  Residui di fentoato.

(14)  Residui di clorbufam.

(15)  Residui di formetanato [somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato], protiofos e triforina.

(16)  Residui di procloraz.

(17)  Residui di diafentiuron, formetanato [somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato] e metiltiofanato.

(18)  «Prodotti non trasformati» quali definiti nel regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(19)  «Immissione sul mercato» e «consumatore finale», quali definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

(20)  Metodi di riferimento: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.

(21)  Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.


ALLEGATO II

Alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi soggetti a condizioni speciali per l’ingresso nell’Unione a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazioni microbiologiche

1.   Alimenti e mangimi di origine non animale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto i)

Riga

Alimenti e mangimi (uso previsto)

Codice NC  (1)

Suddivisione TARIC

Paese di origine

Rischio

Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)

1

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Argentina (AR)

Aflatossine

5

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

Farine e polveri di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 1208 90 00

20

2

Nocciole (Corylus sp.) con guscio

0802 21 00

 

Azerbaigian (AZ)

Aflatossine

20

Nocciole (Corylus sp.) sgusciate

0802 22 00

Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio contenenti nocciole

ex 0813 50 39 ;

70

ex 0813 50 91 ;

70

ex 0813 50 99

70

Pasta di nocciole

ex 2007 10 10 ;

70

ex 2007 10 99 ;

40

ex 2007 99 39 ;

05; 06

ex 2007 99 50 ;

33

ex 2007 99 97

23

Nocciole, altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

ex 2008 19 12 ;

30

ex 2008 19 19 ;

30

ex 2008 19 92 ;

30

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99 ;

30

ex 2008 97 12 ;

15

ex 2008 97 14 ;

15

ex 2008 97 16 ;

15

ex 2008 97 18 ;

15

ex 2008 97 32 ;

15

ex 2008 97 34 ;

15

ex 2008 97 36 ;

15

ex 2008 97 38 ;

15

ex 2008 97 51 ;

15

ex 2008 97 59 ;

15

ex 2008 97 72 ;

15

ex 2008 97 74 ;

15

ex 2008 97 76 ;

15

ex 2008 97 78 ;

15

ex 2008 97 92 ;

15

ex 2008 97 93 ;

15

ex 2008 97 94 ;

15

ex 2008 97 96 ;

15

ex 2008 97 97 ;

15

ex 2008 97 98

15

Farine, semolini e polveri di nocciole

ex 1106 30 90

40

Olio di nocciole

(Alimenti)

ex 1515 90 99

20

3

Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel («P iper betle»)

(Alimenti)

ex 1404 90 00  (10)

10

Bangladesh (BD)

Salmonella  (6)

50

4

Noci del Brasile con guscio

0801 21 00

 

Brasile (BR)

Aflatossine

50

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti noci del Brasile con guscio

(Alimenti)

ex 0813 50 31 ;

20

ex 0813 50 39 ;

20

ex 0813 50 91 ;

20

ex 0813 50 99

20

5

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Egitto (EG)

Aflatossine

20

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

Farine e polveri di arachidi

( Alimenti e mangimi )

ex 1208 90 00

20

6

Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati

0904

 

Etiopia (ET)

Aflatossine

50

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie

(Alimenti — spezie essiccate)

0910

7

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Ghana (GH)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

Farine e polveri di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 1208 90 00

20

8

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Gambia (GM)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

Farine e polveri di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 1208 90 00

20

9

Noci moscate (Myristica fragrans)

(Alimenti — spezie essiccate)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Indonesia (ID)

Aflatossine

20

10

Foglie di betel (Piper betle L.)

(Alimenti)

ex 1404 90 00

10

India (IN)

Salmonella  (2)

10

11

Peperoni della specie Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)

0904 21 10 ;

 

India (IN)

Aflatossine

20

ex 0904 22 00 ;

11; 19

ex 0904 21 90 ;

20

ex 2005 99 10 ;

10; 90

ex 2005 99 80

94

12

Noci moscate (Myristica fragrans)

(Alimenti — spezie essiccate)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

India (IN)

Aflatossine

20

13

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

India (IN)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

Farine e polveri di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 1208 90 00

20

14

Gomma di guar

(Alimenti e mangimi)

ex 1302 32 90

10

India (IN)

Pentaclorofenolo e diossine  (3)

5

15

Peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

20

India (IN)

Residui di antiparassitari (4)  (5)

10

ex 0710 80 59

20

 

16

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

India (IN)

Salmonella  (6)

Residui di antiparassitari  (4)  (11)

20

ex 2008 19 19

40

 

ex 2008 19 99

40

50

17

Pistacchi con guscio

0802 51 00

 

Iran (IR)

Aflatossine

50

Pistacchi sgusciati

0802 52 00

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secche contenenti pistacchi

ex 0813 50 39 ;

60

ex 0813 50 91 ;

60

ex 0813 50 99

60

Pasta di pistacchi

ex 2007 10 10 ;

60

ex 2007 10 99 ;

30

ex 2007 99 39 ;

03; 04

ex 2007 99 50 ;

32

ex 2007 99 97

22

Pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli

ex 2008 19 13 ;

20

ex 2008 19 93 ;

20

ex 2008 97 12 ;

19

ex 2008 97 14 ;

19

ex 2008 97 16 ;

19

ex 2008 97 18 ;

19

ex 2008 97 32 ;

19

ex 2008 97 34 ;

19

ex 2008 97 36 ;

19

ex 2008 97 38 ;

19

ex 2008 97 51 ;

19

ex 2008 97 59 ;

19

ex 2008 97 72 ;

19

ex 2008 97 74 ;

19

ex 2008 97 76 ;

19

ex 2008 97 78 ;

19

ex 2008 97 92 ;

19

ex 2008 97 93 ;

19

ex 2008 97 94 ;

19

ex 2008 97 96 ;

19

ex 2008 97 97 ;

19

ex 2008 97 98

19

Farine, semolini e polveri di pistacchi

(Alimenti)

ex 1106 30 90

50

18

Semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e prodotti derivati

(Alimenti)

ex 1207 70 00 ;

10

Nigeria (GN)

Aflatossine

50

ex 1208 90 00 ;

10

ex 2008 99 99

50

19

Peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

20

Pakistan (PK)

Residui di antiparassitari  (4)

20

ex 0710 80 59

20

20

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

Farine e polveri di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 1208 90 00

20

21

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Sudan (SD)

Salmonella  (6)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

22

Fichi secchi

0804 20 90

 

Turchia (TR)

Aflatossine

20

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secche contenenti fichi

ex 0813 50 99

50

Pasta di fichi secchi

ex 2007 10 10 ;

50

ex 2007 10 99 ;

20

ex 2007 99 39 ;

01; 02

ex 2007 99 50 ;

31

ex 2007 99 97

21

Fichi secchi, preparati o conservati, compresi i miscugli

ex 2008 97 12 ;

11

ex 2008 97 14 ;

11

ex 2008 97 16 ;

11

ex 2008 97 18 ;

11

ex 2008 97 32 ;

11

ex 2008 97 34 ;

11

ex 2008 97 36 ;

11

ex 2008 97 38 ;

11

ex 2008 97 51 ;

11

ex 2008 97 59 ;

11

ex 2008 97 72 ;

11

ex 2008 97 74 ;

11

ex 2008 97 76 ;

11

ex 2008 97 78 ;

11

ex 2008 97 92 ;

11

ex 2008 97 93 ;

11

ex 2008 97 94 ;

11

ex 2008 97 96 ;

11

ex 2008 97 97 ;

11

ex 2008 97 98 ;

11

ex 2008 99 28 ;

10

ex 2008 99 34 ;

10

ex 2008 99 37 ;

10

ex 2008 99 40 ;

10

ex 2008 99 49 ;

60

ex 2008 99 67 ;

95

ex 2008 99 99

60

Farine, semolini o polveri di fichi secchi

(Alimenti)

ex 1106 30 90

60

23

Pistacchi con guscio

0802 51 00

 

Turchia (TR)

Aflatossine

50

Pistacchi sgusciati

0802 52 00

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secche contenenti pistacchi

ex 0813 50 39 ;

60

ex 0813 50 91 ;

60

ex 0813 50 99

60

Pasta di pistacchi

ex 2007 10 10 ;

60

ex 2007 10 99 ;

30

Pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli

ex 2007 99 39 ;

03; 04

ex 2007 99 50 ;

32

ex 2007 99 97 ;

22

ex 2008 19 13 ;

20

ex 2008 19 93 ;

20

ex 2008 97 12 ;

19

ex 2008 97 14 ;

19

ex 2008 97 16 ;

19

ex 2008 97 18 ;

19

ex 2008 97 32 ;

19

ex 2008 97 34 ;

19

ex 2008 97 36 ;

19

ex 2008 97 38 ;

19

ex 2008 97 51 ;

19

ex 2008 97 59 ;

19

ex 2008 97 72 ;

19

ex 2008 97 74 ;

19

ex 2008 97 76 ;

19

ex 2008 97 78 ;

19

ex 2008 97 92 ;

19

ex 2008 97 93 ;

19

ex 2008 97 94 ;

19

ex 2008 97 96 ;

19

ex 2008 97 97 ;

19

ex 2008 97 98

19

Farine, semolini e polveri di pistacchi

(Alimenti)

ex 1106 30 90

50

24

Foglie di vite

(Alimenti)

ex 2008 99 99

11; 19

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari  (4)  (7)

20

25

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonella  (6)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

26

Pitahaya (frutto del dragone)

(Alimenti — freschi o refrigerati)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Residui di antiparassitari  (4)  (8)

10

2.   Alimenti composti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Riga

Alimenti composti contenenti uno dei prodotti elencati nella tabella di cui al punto 1 del presente allegato a causa del rischio di contaminazione da aflatossine in una quantità superiore al 20 % di un singolo prodotto o come somma di vari prodotti elencati

 

Codice NC  (12)

Descrizione  (13)

1

ex 1704 90

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), diversi dalle gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero

2

ex 1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

3

ex 1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili


(1)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli, il codice NC è contrassegnato con «ex».

(2)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera b).

(3)  La relazione di analisi di cui all’articolo 10, paragrafo 3, è redatta da un laboratorio accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 per l’analisi del pentaclorofenolo (PCP) negli alimenti e nei mangimi.

La relazione di analisi indica:

a)

i risultati del campionamento e dell’analisi per rilevare la presenza del PCP eseguiti dalle autorità competenti del paese di origine o del paese di spedizione della partita, se diverso dal paese di origine;

b)

l’incertezza di misura del risultato dell’analisi;

c)

il limite di determinazione (LOD) del metodo di analisi e

d)

il limite di quantificazione (LOQ) del metodo di analisi.

L’estrazione ai fini dell’analisi è effettuata con un solvente acidificato. L’analisi è eseguita conformemente alla versione modificata del metodo QuEChERS, quale definito sui siti web dei laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari, o conformemente a un metodo altrettanto affidabile.

(4)  Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

(5)  Residui di carbofuran.

(6)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera a).

(7)  Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone.

(8)  Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.

(9)  La descrizione delle merci è quella contenuta nella colonna «Designazione delle merci» della NC di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(10)  Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle), compresi, tra l’altro, quelli dichiarati nell’ambito del codice NC 1404 90 00.

(11)  Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo espressa in ossido di etilene).

(12)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli, il codice NC è contrassegnato con «ex».

(13)  La descrizione delle merci è quella contenuta nella colonna «Designazione delle merci» della NC di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO II bis

Alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi soggetti alla sospensione dell’ingresso nell’Unione di cui all’articolo 11 bis

Riga

Alimenti e mangimi

(uso previsto)

Codice NC  (1)

Suddivisione TARIC

Paese di origine

Rischio

1

Prodotti alimentari costituiti da fagioli secchi

(Alimenti)

0713 35 00

0713 39 00

0713 90 00

 

Nigeria (GN)

Residui di antiparassitari


(1)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli, il codice NC è contrassegnato con «ex».


ALLEGATO IV

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1793 DELLA COMMISSIONE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI DETERMINATI ALIMENTI O MANGIMI

Image 1

 

PAESE

Certificato per l’ingresso di alimenti e mangimi nell’Unione

Parte II: Certificazione

II.

Informazioni sanitarie

II.a.

N. di riferimento del certificato

II.b.

N. di riferimento IMSOC

 

II.1.

Il sottoscritto dichiara di conoscere le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 1) e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1) e dichiara che:

 

(1)

[II.1.1

gli alimenti della partita sopraindicata con il codice di identificazione… [indicare il codice di identificazione per la partita di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione] sono stati prodotti conformemente ai requisiti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 178/2002 e (CE) n. 852/2004, in particolare:

la produzione primaria di tali alimenti e le operazioni associate elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 852/2004 sono conformi ai requisiti generali in materia di igiene stabiliti nell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 852/2004;

(1) (2) e, nel caso di una qualsiasi fase di produzione, trasformazione e distribuzione dopo la produzione primaria e di operazioni connesse:

sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti stabiliti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 e

provengono da uno o più stabilimenti che attuano un programma basato sui principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) in conformità al regolamento (CE) n. 852/2004;]

 

(1) oppure

[II.1.2.

i mangimi della partita sopraindicata con il codice di identificazione… [indicare il codice di identificazione per la partita di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793] sono stati prodotti in conformità ai requisiti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 178/2002 e (CE) n. 183/2005, in particolare:

la produzione primaria di tali mangimi e le operazioni associate elencate all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 183/2005 sono conformi ai requisiti stabiliti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 183/2005;

(1) (2) e, nel caso di una qualsiasi fase di produzione, trasformazione e distribuzione dopo la produzione primaria e di operazioni connesse:

sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti stabiliti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 e

provengono da uno o più stabilimenti che attuano un programma basato sui principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) in conformità al regolamento (CE) n. 183/2005.]

II.2

Il sottoscritto, conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89), dichiara che:

[II.2.1.

Certificazione per gli alimenti e i mangimi di origine non animale elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, nonché per gli alimenti composti elencati in tale allegato, a causa del rischio di contaminazione da micotossine

dalla partita sopraindicata sono stati prelevati campioni in conformità al:

regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione al fine di determinare il livello di aflatossina B1 e il livello di contaminazione totale da aflatossine per gli alimenti

regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione al fine di determinare il livello di aflatossina B1 per i mangimi

il … (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il … (data),

nel laboratorio … (nome del laboratorio), con metodi che affrontano almeno i rischi indicati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

I particolari dei metodi di analisi di laboratorio e tutti i risultati sono allegati e dimostrano la conformità alla normativa dell’Unione sui livelli massimi di aflatossine.]

(3) e/o

[II.2.2.

Certificazione per gli alimenti e i mangimi di origine non animale elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, nonché per gli alimenti composti elencati in tale allegato, a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari

dalla partita sopraindicata sono stati prelevati campioni in conformità alla direttiva 2002/63/CE della Commissione il … (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il … (data), nel laboratorio … (nome del laboratorio), con metodi che affrontano almeno i rischi indicati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

I particolari dei metodi di analisi di laboratorio e tutti i risultati sono allegati e dimostrano la conformità alla normativa dell’Unione sui livelli massimi di residui di antiparassitari.]

(3) e/o

[II.2.3.

Certificazione per la gomma di guar elencata nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, nonché per gli alimenti composti elencati in tale allegato, a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine

dalla partita sopraindicata sono stati prelevati campioni in conformità alla direttiva 2002/63/CE della Commissione il … (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il … (data), nel laboratorio … (nome del laboratorio), con metodi che affrontano almeno i rischi indicati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

I particolari dei metodi di analisi di laboratorio e tutti i risultati sono allegati e dimostrano che le merci non contengono una quantità superiore a 0,01 mg/kg di pentaclorofenolo (PCP).]

(3) e/o

[II.2.4.

Certificazione per gli alimenti di origine non animale elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, nonché per gli alimenti composti elencati in tale allegato, a causa del rischio di contaminazione microbiologica

dalla partita sopraindicata sono stati prelevati campioni in conformità all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793

il … (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il … (data),

nel laboratorio … (nome del laboratorio), con metodi che affrontano almeno i rischi indicati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

I particolari dei metodi di analisi di laboratorio e tutti i risultati sono allegati e dimostrano l’assenza di Salmonella in 25 g.]

II.3

Il presente certificato è stato rilasciato prima che la partita cui si riferisce lasciasse la sfera di controllo dell’autorità di rilascio competente.

II. 4

Il presente certificato è valido per quattro mesi a decorrere dalla data di rilascio e in ogni caso non oltre sei mesi dalla data dei risultati delle ultime analisi di laboratorio.

Note

Cfr. le note sulla compilazione del presente allegato.

Parte II

(1)

Cancellare o barrare le voci non pertinenti (ad esempio, se alimenti o mangimi).

(2)

Si applica solo nel caso di una qualsiasi fase di produzione, trasformazione e distribuzione dopo la produzione primaria e di operazioni connesse.

(3)

Cancellare o barrare le voci non pertinenti nel caso in cui questo punto non sia scelto per fornire la certificazione.

(4)

La firma deve essere di colore diverso da quello del testo stampato. Lo stesso vale per i timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

 

 

Certificatore:

Nome e cognome (in stampatello):

Qualifica e titolo:

Data:

Firma:

Timbro

NOTE SULLA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1793 DELLA COMMISSIONE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI DETERMINATI ALIMENTI O MANGIMI

Aspetti generali

Per selezionare un’opzione, apporre nella casella pertinente un segno di spunta o una crocetta (X).

Ove indicati, i codici «ISO» si riferiscono al codice standard internazionale di due lettere relativo a un paese, in conformità della norma internazionale ISO 3166 alpha-2 (1).

Nelle caselle I.15, I.18 e I.20 può essere selezionata soltanto una delle opzioni.

Salvo diversa indicazione, le caselle sono obbligatorie.

Se il destinatario, il posto di controllo frontaliero di ingresso o le informazioni sul trasporto (vale a dire i mezzi di trasporto e la data) cambiano dopo il rilascio del certificato, l’operatore responsabile della partita deve avvisare l’autorità competente dello Stato membro di ingresso. Tale cambiamento non comporta una domanda di certificato di sostituzione.

Qualora il certificato venga presentato mediante il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) si applica quanto segue:

le voci o le caselle specificate nella parte I costituiscono i dizionari di dati per la versione elettronica del certificato ufficiale;

le sequenze delle caselle nella parte I del modello di certificato ufficiale e le dimensioni e la forma di tali caselle sono indicative;

se è richiesto un timbro, il suo equivalente elettronico è un sigillo elettronico. Tale sigillo è conforme alle norme sul rilascio dei certificati elettronici di cui all’articolo 90, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625.

Parte I: Informazioni sulla partita spedita

Paese:

Nome del paese terzo che rilascia il certificato.

Casella I.1.

Speditore/esportatore: nome e indirizzo (via, città e regione, provincia o Stato, se del caso) della persona fisica o giuridica che spedisce la partita e che deve essere situata nel paese terzo.

Casella I.2.

N. di riferimento del certificato: codice unico obbligatorio assegnato dall’autorità competente del paese terzo secondo la propria classificazione. Questa casella è obbligatoria per tutti i certificati non presentati con il sistema IMSOC.

Casella I.2.a.

N. di riferimento IMSOC: codice unico di riferimento assegnato automaticamente dal sistema IMSOC se il certificato è registrato nel sistema. Questa casella non deve essere compilata se il certificato non viene presentato con il sistema IMSOC.

Casella I.3.

Autorità centrale competente: nome dell’autorità centrale del paese terzo che rilascia il certificato.

Casella I.4.

Autorità locale competente: se del caso, nome dell’autorità locale del paese terzo che rilascia il certificato.

Casella I.5.

Destinatario/importatore: nome e indirizzo della persona fisica o giuridica alla quale la partita è destinata nello Stato membro.

Casella I.6.

Operatore responsabile della partita: nome e indirizzo della persona nell’Unione europea che è responsabile della partita al momento della sua presentazione al posto di controllo frontaliero ed effettua le dichiarazioni necessarie presso le autorità competenti in quanto importatore o per conto dell’importatore. Questa casella è facoltativa.

Casella I.7.

Paese di origine: nome e codice ISO del paese da cui sono originarie le merci o in cui sono state prodotte, coltivate o raccolte.

Casella I.8.

Non pertinente.

Casella I.9.

Paese di destinazione: nome e codice ISO del paese dell’Unione europea di destinazione dei prodotti.

Casella I.10.

Non pertinente.

Casella I.11.

Luogo di spedizione: nome e indirizzo delle aziende o degli stabilimenti da cui provengono i prodotti.

Qualsiasi unità di una società del settore alimentare. Indicare unicamente lo stabilimento di spedizione dei prodotti. In caso di scambi in cui sono coinvolti più di un paese terzo (scambi commerciali triangolari), il luogo di spedizione è l’ultimo stabilimento di un paese terzo della catena di esportazione da cui la partita definitiva è trasportata nell’Unione europea.

Casella I.12.

Luogo di destinazione: questa informazione è facoltativa.

Per l’immissione sul mercato: il luogo in cui i prodotti vengono spediti per lo scarico definitivo. Indicare il nome, l’indirizzo e il numero di riconoscimento delle aziende o degli stabilimenti del luogo di destinazione, se del caso.

Casella I.13.

Luogo di carico: non pertinente.

Casella I.14.

Data e ora della partenza: la data di partenza del mezzo di trasporto (aereo, nave, vagone ferroviario o veicolo stradale).

Casella I.15.

Mezzo di trasporto: il mezzo di trasporto che parte dal paese di spedizione.

Modalità di trasporto: aereo, nave, vagone ferroviario, veicolo stradale o altro. Per «altro» si intendono le modalità di trasporto non previste dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio  (2).

Identificazione del mezzo di trasporto: per il trasporto aereo indicare il numero di volo, per il trasporto marittimo il nome della nave, per il trasporto ferroviario il numero del treno e del vagone, per il trasporto stradale il numero di targa del veicolo e, se del caso, il numero di targa del rimorchio.

In caso di traghetto, indicare l’identificazione del veicolo stradale, il numero di targa e, se del caso, la targa del rimorchio, e il nome della nave traghetto prevista.

Casella I.16.

Posto di controllo frontaliero di ingresso nell’UE: indicare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso e il codice identificativo assegnato dal sistema IMSOC.

Casella I.17.

Documenti di accompagnamento:

Rapporto di laboratorio: indicare il numero di riferimento e la data di rilascio del rapporto o dei risultati delle analisi di laboratorio di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

Altro: indicare il tipo e il numero di riferimento del documento quando una partita è accompagnata da altri documenti, ad esempio documenti commerciali (lettera di trasporto aereo, polizza di carico marittimo o documento commerciale per il trasporto su ferrovia o su strada).

Casella I.18.

Temperatura di trasporto: categoria della temperatura richiesta durante il trasporto dei prodotti (temperatura ambiente, di refrigerazione, di congelazione). Può essere selezionata soltanto una categoria.

Casella I.19.

Numero del contenitore/sigillo: se del caso, indicare i numeri corrispondenti.

Se le merci sono trasportate in contenitori chiusi, fornire il numero del contenitore.

Indicare soltanto il numero di sigillo ufficiale. Per «sigillo ufficiale» si intende un sigillo apposto su un contenitore, un autocarro o un vagone ferroviario sotto la supervisione dell’autorità competente che rilascia il certificato.

Casella I.20.

Merce certificata per: indicare l’uso cui sono destinati i prodotti, come specificato nel relativo certificato ufficiale dell’Unione europea.

Consumo umano: riguarda unicamente i prodotti destinati al consumo umano.

Alimenti per animali: riguarda unicamente i prodotti destinati all’alimentazione degli animali.

Casella I.21.

Non pertinente.

Casella I.22.

Per il mercato interno: per tutte le partite destinate ad essere immesse sul mercato dell’Unione europea.

Casella I.23.

Numero totale di colli: il numero dei colli. In caso di partite alla rinfusa, questa casella è facoltativa.

Casella I.24.

Quantità:

Peso netto totale: pari alla massa delle merci senza contenitori immediati o imballaggio.

Peso lordo totale: peso totale in chilogrammi. È pari alla massa complessiva dei prodotti nei loro contenitori immediati con tutto l’imballaggio, esclusi i container di trasporto e le altre attrezzature di trasporto.

Casella I.25.

Designazione delle merci: indicare il relativo codice del sistema armonizzato e il titolo definito dall’Organizzazione mondiale delle dogane di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio  (3). Questa descrizione doganale è completata, ove necessario, dalle informazioni supplementari richieste per la classificazione dei prodotti.

Indicare le specie, i tipi di prodotti, il numero dei colli, il tipo di imballaggio, il numero del lotto, il peso netto e «consumatore finale» se i prodotti sono imballati per il consumatore finale.

Specie: nome scientifico o quale definita in base alla legislazione dell’Unione europea.

Tipo di imballaggio: indicare il tipo di imballaggio conformemente alla definizione figurante negli allegati V e VI della raccomandazione n. 21 UN/CEFACT (Centro delle Nazioni Unite per l’agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico).

Parte II: Certificazione

Questa parte deve essere compilata da un certificatore autorizzato a firmare il certificato ufficiale dall’autorità competente del paese terzo, come stabilito all’articolo 88, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

Casella II.

Informazioni sanitarie: compilare questa parte secondo le specifiche prescrizioni sanitarie dell’Unione europea relative alla natura dei prodotti e quali definite negli accordi di equivalenza conclusi con alcuni paesi terzi o in altri atti legislativi dell’Unione europea, come quelli relativi alla certificazione.

Scegliere tra i punti II.2.1, II.2.2, II.2.3 e II.2.4 il punto corrispondente alla categoria di prodotti e al rischio per cui la certificazione è rilasciata.

Nel caso di certificati ufficiali non presentati con il sistema IMSOC, le dichiarazioni non pertinenti devono essere barrate, siglate e timbrate dal certificatore oppure cancellate completamente dal certificato.

Nel caso di certificati presentati con il sistema IMSOC, le dichiarazioni non pertinenti devono essere barrate o cancellate completamente dal certificato.

Casella II.a.

N. di riferimento del certificato: stesso codice di riferimento indicato alla casella I.2.

Casella II.b.

N. di riferimento IMSOC: stesso codice di riferimento indicato alla casella I.2.a, obbligatorio solo per i certificati ufficiali rilasciati con il sistema IMSOC.

Certificatore:

Funzionario dell’autorità competente del paese terzo, dalla quale è autorizzato a firmare certificati ufficiali: indicare nome e cognome in stampatello, titolo e qualifica, se del caso, numero di identificazione e timbro originale dell’autorità competente e data della firma.


(1)  L’elenco dei nomi di paesi e dei codici corrispondenti è disponibile all’indirizzo:http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm.

(2)  Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

(3)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


DECISIONI

15.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 129/150


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/609 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2021

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/439 per quanto riguarda le norme armonizzate sugli imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente e sulla sterilizzazione dei dispositivi medici

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri presumono conformi ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3 della medesima direttiva i dispositivi medico-diagnostici in vitro che soddisfano le norme nazionali corrispondenti, adottate in applicazione delle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(2)

Con lettere M/023 - BC/CEN/03/023/93-08 del 5 agosto 1993 e M/252 del 12 settembre 1997, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) richieste di elaborazione di nuove norme armonizzate e di revisione delle norme armonizzate esistenti a sostegno della direttiva 98/79/CE.

(3)

Sulla base della richiesta M/252, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN ISO 11737-2:2009, il cui riferimento è stato pubblicato dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/439 della Commissione (3). Tale revisione ha portato all’adozione della norma armonizzata EN ISO 11737-2:2020 sulla sterilizzazione dei dispositivi medici.

(4)

Sulla base della richiesta M/023 - BC/CEN/03/023/93-08, il CEN ha elaborato le norme armonizzate EN ISO 11607-1:2020 ed EN ISO 11607-2:2020 sugli imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente.

(5)

La Commissione, insieme al CEN, ha valutato se le norme armonizzate elaborate e riviste dal CEN siano conformi alle pertinenti richieste.

(6)

Le norme armonizzate EN ISO 11607-1:2020, EN ISO 11607-2:2020 ed EN ISO 11737-2:2020 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nella direttiva 98/79/CE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7)

È necessario sostituire il riferimento della norma armonizzata EN ISO 11737-2:2009, pubblicato dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/439, poiché tale norma è stata rivista.

(8)

Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/439 figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 98/79/CE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 98/79/CE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme EN ISO 11607-1:2020 ed EN ISO 11607-2:2020 dovrebbero essere inclusi in tale decisione di esecuzione.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/439.

(10)

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/439 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(2)  Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/439 della Commissione, del 24 marzo 2020, relativa alle norme armonizzate per i dispositivi medico-diagnostici in vitro elaborate a sostegno della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90I del 25.3.2020, pag. 33).


ALLEGATO

L’allegato I è così modificato:

1)

la voce 5 è sostituita dalla seguente:

N.

Riferimento della norma

«5.

EN ISO 11737-2:2020

Sterilizzazione dei dispositivi medici - Metodi microbiologici - parte 2: Prove di sterilità eseguite nel corso della definizione, della convalida e del mantenimento di un processo di sterilizzazione (ISO 11737-2:2019)»;

2)

sono aggiunte le seguenti voci 42 e 43:

N.

Riferimento della norma

«42.

EN ISO 11607-1:2020

Imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente - parte 1: Requisiti per materiali, sistemi di barriera sterili e sistemi di imballaggio (ISO 11607-1:2019)

43.

EN ISO 11607-2:2020

Imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente - parte 2: Requisiti di convalida per il formato, la tenuta e i processi di assemblaggio (ISO 11607-2:2019)».


15.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 129/153


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/610 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2021

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/437 per quanto riguarda le norme armonizzate sui veicoli medici e loro attrezzatura, sulle apparecchiature per anestesia e ventilazione polmonare, sulla valutazione biologica dei dispositivi medici, sugli imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente, sulla sterilizzazione dei dispositivi medici, sull'indagine clinica dei dispositivi medici per soggetti umani, sugli impianti chirurgici non attivi, sui dispositivi medici che utilizzano tessuti animali e loro derivati, sull'elettroacustica e sugli apparecchi elettromedicali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 93/42/CEE del Consiglio (2), gli Stati membri presumono conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 della medesima direttiva i dispositivi medici che soddisfano le norme nazionali corrispondenti, adottate in applicazione delle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(2)

Con lettere BC/CEN/CENELEC/09/89 del 19 dicembre 1991, M/023 - BC/CEN/03/023/93-08 del 5 agosto 1993, M/295 del 9 settembre 1999, M/320 del 13 giugno 2002 e M/432 del 24 novembre 2008, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) richieste di elaborazione di nuove norme armonizzate e di revisione delle norme armonizzate esistenti a sostegno della direttiva 93/42/CEE.

(3)

Sulla base della richiesta M/023 - BC/CEN/03/023/93-08, il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 1789:2007+A1:2010, EN ISO 10993-16:2010, EN ISO 11607-1:2009, EN ISO 11607-2:2006, EN ISO 11737-2:2009, EN 13718-1:2008, EN 13718-2:2015, EN ISO 22442-1:2007 ed EN ISO 22442-2:2007, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2020/437 della Commissione (3). Tale revisione ha portato all'adozione delle norme armonizzate EN 1789:2020 sui veicoli medici e loro attrezzatura, EN ISO 10993-16:2017 sulla valutazione biologica dei dispositivi medici, EN ISO 11607-1:2020 ed EN ISO 11607-2:2020 sugli imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente, EN ISO 11737-2:2020 sulla sterilizzazione dei dispositivi medici, EN 13718-1:2014+A1:2020 ed EN 13718-2:2015+A1:2020 sui veicoli medici e loro attrezzatura e, infine, EN ISO 22442-1:2020 ed EN ISO 22442-2:2020 sui dispositivi medici che utilizzano tessuti animali e loro derivati.

(4)

Sulla base della richiesta BC/CEN/CENELEC/09/89, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN ISO 10993-18:2009, il cui riferimento è stato pubblicato con la decisione di esecuzione (UE) 2020/437. Tale revisione ha portato all'adozione della norma armonizzata EN ISO 10993-18:2020 sulla valutazione biologica dei dispositivi medici.

(5)

Sulla base della richiesta M/295, il CEN e il Cenelec hanno rivisto le norme armonizzate EN ISO 14155:2011, quale rettificata dalla norma EN ISO 14155:2011/AC:2011, ed EN 60601-2-4:2003, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2020/437. Tale revisione ha portato all'adozione delle norme armonizzate EN ISO 14155:2020 sull'indagine clinica dei dispositivi medici per soggetti umani e EN 60601-2-4:2011 sugli apparecchi elettromedicali.

(6)

Sulla base delle richieste M/320 e M/023 - BC/CEN/03/023/93-08, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN ISO 14607:2009, il cui riferimento è stato pubblicato con la decisione di esecuzione (UE) 2020/437. Tale revisione ha portato all'adozione della norma armonizzata EN ISO 14607:2018 sugli impianti chirurgici non attivi.

(7)

Sulla base delle richieste M/432 e M/023 - BC/CEN/03/023/93-08, il Cenelec ha rivisto la norma armonizzata EN 60118-13:2005, il cui riferimento è stato pubblicato con la decisione di esecuzione (UE) 2020/437. Tale revisione ha portato all'adozione della norma armonizzata EN IEC 60118-13:2020 sull'elettroacustica.

(8)

Sulla base della richiesta M/023 - BC/CEN/03/023/93-08, il CEN e il Cenelec hanno elaborato la norma armonizzata EN ISO 5361:2016 sulle apparecchiature per anestesia e ventilazione polmonare e le norme armonizzate EN IEC 60601-2-83:2020 ed EN ISO 80601-2-55:2018 sugli apparecchi elettromedicali.

(9)

Sulla base delle richieste M/432 e M/023 - BC/CEN/03/023/93-08, il Cenelec ha elaborato la norma armonizzata EN IEC 60601-2-66:2020 sugli apparecchi elettromedicali.

(10)

La Commissione, insieme al CEN e al Cenelec, ha valutato se le norme armonizzate elaborate e riviste dal CEN e dal Cenelec siano conformi alle pertinenti richieste.

(11)

Le norme armonizzate EN 1789:2020, EN ISO 5361:2016, EN ISO 10993-16:2017, EN ISO 10993-18:2020, EN ISO 11607-1:2020, EN ISO 11607-2:2020, EN ISO 11737-2:2020, EN 13718-1:2014+A1:2020, EN 13718-2:2015+A1:2020, EN ISO 14155:2020, EN ISO 14607:2018, EN ISO 22442-1:2020, EN ISO 22442-2:2020, EN IEC 60118-13:2020, EN 60601-2-4:2011, EN IEC 60601-2-66:2020, EN IEC 60601-2-83:2020 ed EN ISO 80601-2-55:2018 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nella direttiva 93/42/CEE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(12)

È necessario sostituire i riferimenti delle norme armonizzate EN 1789:2007+A1:2010, EN ISO 10993-16:2010, EN ISO 10993-18:2009, EN ISO 11607-1:2009, EN ISO 11607-2:2006, EN ISO 11737-2:2009, EN 13718-1:2008, EN 13718-2:2015, EN ISO 14155:2011 quale rettificata dalla norma EN ISO 14155:2011/AC:2011, EN ISO 14607:2009, EN ISO 22442-1:2007, EN ISO 22442-2:2007, EN 60118-13:2005 ed EN 60601-2-4:2003, pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2020/437, poiché tali norme sono state riviste.

(13)

Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/437 figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 93/42/CEE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 93/42/CEE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme EN ISO 5361:2016, EN IEC 60601-2-66:2020, EN IEC 60601-2-83:2020 ed EN ISO 80601-2-55:2018 dovrebbero essere inclusi in tale decisione di esecuzione.

(14)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/437.

(15)

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/437 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(2)  Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/437 della Commissione, del 24 marzo 2020, relativa alle norme armonizzate per i dispositivi medici elaborate a sostegno della direttiva 93/42/CEE del Consiglio (GU L 90I del 25.3.2020, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato I è così modificato:

1)

la voce 22 è sostituita dalla seguente:

N.

Riferimento della norma

«22.

EN 1789:2020

Veicoli medici e loro attrezzatura – Autoambulanze»;

2)

la voce 81 è sostituita dalla seguente:

N.

Riferimento della norma

«81.

EN ISO 10993-16:2017

Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 16: Concezione di studi tossicocinetici per i prodotti di degradazione e le sostanze rilasciabili (ISO 10993-16:2017)»;

3)

la voce 83 è sostituita dalla seguente:

N.

Riferimento della norma

«83.

EN ISO 10993-18:2020

Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 18: Caratterizzazione chimica dei materiali di dispositivi medici all'interno di un processo di gestione del rischio (ISO 10993-18:2020)»;

4)

le voci 92 e 93 sono sostituite dalle seguenti:

N.

Riferimento della norma

«92.

EN ISO 11607-1:2020

Imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente - Parte 1: Requisiti per materiali, sistemi di barriera sterili e sistemi di imballaggio (ISO 11607-1:2019)

93.

EN ISO 11607-2:2020

Imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente - Parte 2: Requisiti di convalida per il formato, la tenuta e i processi di assemblaggio (ISO 11607-2:2019)»;

5)

la voce 96 è sostituita dalla seguente:

N.

Riferimento della norma

«96.

EN ISO 11737-2:2020

Sterilizzazione dei dispositivi medici - Metodi microbiologici - Parte 2: Prove di sterilità eseguite nel corso della definizione, della convalida e del mantenimento di un processo di sterilizzazione (ISO 11737-2:2019)»;

6)

le voci 125 e 126 sono sostituite dalle seguenti:

N.

Riferimento della norma

«125.

EN 13718-1:2014+A1:2020

Veicoli medici e loro attrezzatura - Ambulanze aeree - Parte 1: Requisiti per i dispositivi medici utilizzati nelle ambulanze aeree

126.

EN 13718-2:2015+A1:2020

Veicoli medici e loro attrezzatura - Ambulanze aeree - Parte 2: Requisiti tecnici e operativi per ambulanze aeree»;

7)

la voce 137 è sostituita dalla seguente:

N.

Riferimento della norma

«137.

EN ISO 14155:2020

Indagine clinica dei dispositivi medici per soggetti umani - Buona pratica clinica (ISO 14155:2020)»;

8)

la voce 145 è sostituita dalla seguente:

N.

Riferimento della norma

«145.

EN ISO 14607:2018

Impianti chirurgici non attivi - Impianti mammari - Requisiti particolari (ISO 14607:2018, versione rettificata 2018-08)»;

9)

le voci 180 e 181 sono sostituite dalle seguenti:

N.

Riferimento della norma

«180.

EN ISO 22442-1:2020

Dispositivi medici che utilizzano tessuti animali e loro derivati - Parte 1: Applicazione della gestione del rischio (ISO 22442-1:2020)

181.

EN ISO 22442-2:2020

Dispositivi medici che utilizzano tessuti animali e loro derivati - Parte 2: Controlli sull'origine, sulla raccolta e sul trattamento (ISO 22442-2:2020)»;

10)

la voce 193 è sostituita dalla seguente:

N.

Riferimento della norma

«193.

EN IEC 60118-13:2020

Elettroacustica - Protesi acustiche – Parte 13: Requisiti e metodi di misura per l'immunità elettromagnetica ai dispositivi wireless digitali mobili»;

11)

la voce 208 è sostituita dalla seguente:

N.

Riferimento della norma

«208.

EN 60601-2-4:2011

Apparecchi elettromedicali - Parte 2-4: Norme particolari per la sicurezza fondamentale e prestazioni essenziali dei defibrillatori»;

12)

sono aggiunte le seguenti voci da 265 a 268:

N.

Riferimento della norma

«265.

EN ISO 5361:2016

Apparecchiature per anestesia e ventilazione polmonare - Tubi tracheali e raccordi (ISO 5361:2016)

266.

EN IEC 60601-2-66:2020

Apparecchi elettromedicali - Parte 2-66: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali di strumenti e sistemi per l'udito (IEC 60601-2-66:2019)

267.

EN IEC 60601-2-83:2020

Apparecchi elettromedicali - Parte 2-83: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali degli apparecchi per fototerapia ad uso domiciliare

268.

EN ISO 80601-2-55:2018

Apparecchi elettromedicali - Parte 2-55: Requisiti particolari per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali dei monitor dei gas respiratori (ISO 80601-2-55:2018)».


15.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 129/158


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/611 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2021

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/438 per quanto riguarda le norme armonizzate sulla valutazione biologica dei dispositivi medici, sugli imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente, sulla sterilizzazione dei dispositivi medici e sull'indagine clinica dei dispositivi medici per soggetti umani

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 90/385/CEE del Consiglio (2), gli Stati membri presumono conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 della medesima direttiva i dispositivi medici impiantabili attivi che soddisfano le norme nazionali corrispondenti, adottate in applicazione delle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(2)

Con lettere BC/CEN/CENELEC/09/89 del 19 dicembre 1991, M/023 - BC/CEN/03/023/93-08 del 5 agosto 1993 e M/295 del 9 settembre 1999, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) richieste di elaborazione di nuove norme armonizzate e di revisione delle norme armonizzate esistenti a sostegno della direttiva 90/385/CEE.

(3)

Sulla base della richiesta M/023 - BC/CEN/03/023/93-08, il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN ISO 10993-16:2010, EN ISO 11607-1:2009 ed EN ISO 11737-2:2009, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2020/438 della Commissione (3). Tale revisione ha portato all'adozione delle norme armonizzate EN ISO 10993-16:2017 sulla valutazione biologica dei dispositivi medici, EN ISO 11607-1:2020 sugli imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente ed EN ISO 11737-2:2020 sulla sterilizzazione dei dispositivi medici.

(4)

Sulla base della richiesta BC/CEN/CENELEC/09/89, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN ISO 10993-18:2009, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2020/438. Tale revisione ha portato all'adozione della norma armonizzata EN ISO 10993-18:2020 sulla valutazione biologica dei dispositivi medici.

(5)

Sulla base della richiesta M/295, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN ISO 14155:2011, quale rettificata dalla norma EN ISO 14155:2011/AC:2011, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2020/438. Tale revisione ha portato all'adozione della norma armonizzata EN ISO 14155:2020 sull'indagine clinica dei dispositivi medici per soggetti umani.

(6)

Sulla base della richiesta M/023 - BC/CEN/03/023/93-08, il CEN ha elaborato la norma armonizzata EN ISO 11607-2:2020 sugli imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente.

(7)

La Commissione, insieme al CEN, ha valutato se le norme armonizzate elaborate e riviste dal CEN siano conformi alle pertinenti richieste.

(8)

Le norme armonizzate EN ISO 10993-16:2017, EN ISO 10993-18:2020, EN ISO 11607-1:2020, EN ISO 11607-2:2020, EN ISO 11737-2:2020 ed EN ISO 14155:2020 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nella direttiva 90/385/CEE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(9)

È necessario sostituire i riferimenti delle norme armonizzate EN ISO 10993-16:2010, EN ISO 10993-18:2009, EN ISO 11607-1:2009, EN ISO 11737-2:2009 ed EN ISO 14155:2011 quale rettificata dalla norma EN ISO 14155:2011/AC:2011, pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2020/438, poiché tali norme sono state riviste.

(10)

Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/438 figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 90/385/CEE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 90/385/CEE siano elencati in un unico atto, i riferimenti della norma EN ISO 11607-2:2020 dovrebbero essere inclusi in tale decisione di esecuzione.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/438.

(12)

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/438 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(2)  Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/438 della Commissione, del 24 marzo 2020, relativa alle norme armonizzate per i dispositivi medici impiantabili attivi elaborate a sostegno della direttiva 90/385/CEE del Consiglio (GU L 90I del 25.3.2020, pag. 25).


ALLEGATO

L'allegato I è così modificato:

1)

la voce 14 è sostituita dalla seguente:

N.

Riferimento della norma

«14.

EN ISO 10993-16:2017

Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 16: Concezione di studi tossicocinetici per i prodotti di degradazione e le sostanze rilasciabili (ISO 10993-16:2017)»;

2)

la voce 16 è sostituita dalla seguente:

N.

Riferimento della norma

«16.

EN ISO 10993-18:2020

Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 18: Caratterizzazione chimica dei materiali di dispositivi medici all'interno di un processo di gestione del rischio (ISO 10993-18:2020)»;

3)

la voce 23 è sostituita dalla seguente:

N.

Riferimento della norma

«23.

EN ISO 11607-1:2020

Imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente - Parte 1: Requisiti per materiali, sistemi di barriera sterili e sistemi di imballaggio (ISO 11607-1:2019)»;

4)

la voce 25 è sostituita dalla seguente:

N.

Riferimento della norma

«25.

EN ISO 11737-2:2020

Sterilizzazione dei dispositivi medici - Metodi microbiologici - Parte 2: Prove di sterilità eseguite nel corso della definizione, della convalida e del mantenimento di un processo di sterilizzazione (ISO 11737-2:2019)»;

5)

la voce 34 è sostituita dalla seguente:

N.

Riferimento della norma

«34.

EN ISO 14155:2020

Indagine clinica dei dispositivi medici per soggetti umani - Buona pratica clinica (ISO 14155:2020)»;

6)

è aggiunta la seguente voce 47:

N.

Riferimento della norma

«47.

EN ISO 11607-2:2020

Imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente - Parte 2: Requisiti di convalida per il formato, la tenuta e i processi di assemblaggio (ISO 11607-2:2019)».


Rettifiche

15.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 129/161


Rettifica del regolamento (UE) n. 509/2012 del Consiglio, del 15 giugno 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 156 del 16 giugno 2012 )

Pagina 31, tabella IX.A1 (Materiali, prodotti chimici, “microrganismi” e “tossine”), n. IX.A1.003:

anziché:

«diclorometano (CAS 75-09-3)»

leggasi:

«diclorometano (CAS 75-09-2)».


15.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 129/162


Rettifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 433 I del 22 dicembre 2020 )

Pagina 15, articolo 6, paragrafo 3

anziché:

«3.   Gli impegni sospesi dell’anno non possono essere iscritti al bilancio generale dell’Unione oltre l’anno n+2.»

leggasi:

«3.   Gli impegni sospesi dell’anno n non possono essere iscritti al bilancio generale dell’Unione oltre l’anno n+2.».


15.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 129/163


Rettifica del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo, del 16 settembre 1998, che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 295 del 6 novembre 2013 )

Titolo nella pagina di copertina e a pagina 27,

anziché:

«Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen»

leggasi:

«Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen».