ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 127

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
14 aprile 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/598 della Commissione, del 14 dicembre 2020, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l’assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/599 della Commissione, del 7 aprile 2021, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches Rübenkraut (IGP)]

24

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/600 della Commissione, del 7 aprile 2021, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

26

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/601 della Commissione, del 13 aprile 2021, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2022, il 2023 e il 2024, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale ( 1 )

29

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2021/602 del Consiglio, dell’8 aprile 2021, relativa alla nomina di un vicedirettore esecutivo di Europol

42

 

*

Decisione (UE) 2021/603 del Consiglio, del 9 aprile 2021, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno del Belgio

44

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

14.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 127/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/598 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2020

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l’assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 153, paragrafo 9, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo il metodo basato sui rating interni («metodo IRB»), alle esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali gli enti non sono in grado di stimare la probabilità di default («PD»), o per le quali le stime della PD effettuate dagli enti non soddisfano determinati requisiti, l’ente è tenuto ad assegnare i fattori di ponderazione del rischio a norma dell’articolo 153, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, attribuendo l’esposizione a una delle categorie della tabella 1 di cui allo stesso articolo 153, paragrafo 5, primo comma, in base alla valutazione dell’esposizione da esso effettuata sulla base di ciascuno dei fattori di cui al secondo comma della stessa disposizione. Al fine di garantire un approccio armonizzato all’assegnazione delle esposizioni da finanziamenti specializzati alle diverse categorie, è opportuno stabilire in che modo si debba tener conto di detti fattori prevedendo il calcolo dei valori in base ai quali i fattori possono essere collegati alle categorie di rischio stabilite nella predetta tabella. Poiché le esposizioni da finanziamenti specializzati appartengono alla classe delle esposizioni verso imprese nell’ambito del metodo IRB e dato che il metodo di assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio a tali esposizioni specificato all’articolo 153, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 è una forma di sistema di rating, le norme tecniche di regolamentazione per l’assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati stabilite dal presente regolamento dovrebbero applicarsi in aggiunta alle norme generali sull’assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni verso imprese e agli altri requisiti relativi ai sistemi di rating nell’ambito del metodo IRB.

(2)

Affinché gli enti possano applicare adeguatamente ciascuno di detti fattori, questi dovrebbero essere precisati ulteriormente suddividendoli in sottofattori, al fine di definire i criteri di valutazione applicabili a ciascuna situazione. Affinché i sottofattori siano valutati adeguatamente, è necessario specificare ulteriormente le componenti di alcuni di essi.

(3)

Al fine di tener conto delle norme concordate a livello internazionale per l’assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati, definite dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel quadro di Basilea II (2), e riflettere il gran numero di varianti nelle esposizioni da finanziamenti specializzati, nell’applicazione dei fattori dovrebbero essere applicati criteri di valutazione diversi per ciascuna di dette classi di esposizioni da finanziamenti specializzati. Prima di assegnare un fattore di ponderazione del rischio all’esposizione da finanziamenti specializzati gli enti dovrebbero stabilire a quale delle predette classi l’esposizione corrisponda maggiormente.

(4)

Se il debitore è in stato di default, gli enti dovrebbero assegnare all’esposizione da finanziamenti specializzati la categoria 5 dei fattori di ponderazione del rischio di cui alla tabella 1 dell’articolo 153, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, e la categoria più elevata di perdite attese, ossia la categoria 5 di cui alla tabella 2 dell’articolo 158, paragrafo 6, del medesimo regolamento, in linea con il quadro di Basilea II.

(5)

Gli enti dovrebbero attribuire una categoria a ciascun fattore sulla base di una valutazione complessiva effettuata tenendo conto delle categorie attribuite ai sottofattori del fattore e dell’importanza relativa di ciascun sottofattore per il tipo di esposizione da finanziamenti specializzati. La stessa procedura dovrebbe essere seguita per l’attribuzione di una categoria ai sottofattori quando il sottofattore è suddiviso a sua volta in componenti.

(6)

Al fine di conseguire la massima precisione e la massima coerenza possibili nell’assegnazione delle esposizioni da finanziamenti specializzati alle diverse categorie, gli enti dovrebbero attribuire un fattore di ponderazione a ciascun fattore in funzione della sua importanza relativa per il tipo di esposizione da finanziamenti specializzati e determinare la media ponderata dei valori delle categorie che sono state attribuite ai fattori. Al fine di garantire che gli enti attribuiscano i fattori di ponderazione in modo sufficientemente prudente, è opportuno fissare un limite inferiore e un limite superiore del fattore di ponderazione che può essere assegnato a ciascun fattore.

(7)

A norma del regolamento (UE) n. 575/2013 gli enti sono tenuti a documentare l’assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio nel quadro del metodo IRB in generale. Al fine di agevolare la verifica da parte delle autorità competenti della corretta applicazione delle norme in materia di assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati a norma dell’articolo 153, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, è opportuno stabilire, per dette esposizioni, alcuni obblighi specifici di documentazione dell’assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio.

(8)

Il presente regolamento si basa in larga misura sulle norme concordate a livello internazionale per l’assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati. Data la varietà delle esposizioni da finanziamenti specializzati e tenuto conto delle specificità di dette esposizioni, il presente regolamento potrebbe non ricomprendere tutti i fattori di rischio che gli enti annoverano nell’attività quotidiana, per determinati tipi di esposizioni a norma dell’articolo 142, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 o per singole esposizioni da finanziamenti specializzati. Dato che nell’assegnare i debitori e le operazioni a classi o pool gli enti devono, a norma dell’articolo 171, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, tenere conto di tutte le informazioni rilevanti, gli enti dovrebbero essere tenuti a tener conto di ciascuno dei fattori di rischio aggiuntivi, che devono considerare congiuntamente al sottofattore del quadro per le esposizioni da finanziamenti specializzati che corrisponde maggiormente al fattore di rischio. L’applicazione di quanto precede alla singola esposizione da finanziamenti specializzati dovrebbe essere considerata uno scostamento ai sensi dell’articolo 172, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. L’ente dovrebbe documentare il perché si è ritenuto opportuno tenere conto dei fattori di rischio aggiuntivi e fornirne i motivi.

(9)

Le disposizioni in materia di applicazione degli scostamenti nel metodo IRB si applicano anche alle esposizioni da finanziamenti specializzati. Pertanto, in situazioni eccezionali, per singole esposizioni da finanziamenti specializzati gli enti sono autorizzati a non applicare un determinato sottofattore o una determinata componente di sottofattore, qualora li ritengano non rilevanti. Gli enti dovrebbero inoltre essere autorizzati, in via eccezionale, a non applicare un determinato sottofattore o una determinata componente di sottofattore a tutte le esposizioni da finanziamenti specializzati appartenenti a un tipo di esposizione di cui alla definizione dell’articolo 142, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, quando il sottofattore o la componente di sottofattore non è un fattore di rischio pertinente per quel tipo di esposizioni da finanziamenti specializzati. Gli enti dovrebbero essere tenuti a documentare la decisione di non applicare un sottofattore o una componente di sottofattore e a motivarla.

(10)

Agli enti dovrebbe essere concesso un periodo di tempo sufficiente per adeguare i sistemi di rating per l’assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati al fine di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento.

(11)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(12)

L’Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Criteri di valutazione applicabili alle diverse classi di esposizioni da finanziamenti specializzati

1.   Quando lo scopo dell’esposizione da finanziamenti specializzati è finanziare lo sviluppo o l’acquisizione di infrastrutture grandi, complesse e costose, tra cui in particolare nei settori energetico, chimico, estrattivo, dei trasporti, dell’ambiente e delle telecomunicazioni, e il reddito che sarà generato dalle attività è costituito dagli introiti da contratti di fornitura provenienti da una o più parti che non sono soggette al controllo di gestione dello sponsor («esposizioni da finanziamento di progetti»), nell’assegnare i fattori di ponderazione del rischio a norma dell’articolo 153, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 gli enti applicano a tale classe di esposizioni i criteri di valutazione di cui all’allegato I.

2.   Quando lo scopo dell’esposizione da finanziamenti specializzati è finanziare lo sviluppo o l’acquisizione di immobili, tra cui in particolare stabili a uso ufficio destinati alla locazione, aree adibite alla vendita al dettaglio, residenze multifamiliari, spazi industriali, magazzini, alberghi e terreni, e il reddito che sarà generato dagli immobili è costituito dai canoni di leasing o di affitto o dai proventi della vendita dei predetti immobili provenienti da uno o più terzi («esposizioni da finanziamento di immobili»), nell’assegnare i fattori di ponderazione del rischio a norma dell’articolo 153, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 gli enti applicano a tale classe di esposizioni i criteri di valutazione di cui all’allegato II.

3.   Quando lo scopo dell’esposizione da finanziamenti specializzati è finanziare l’acquisizione di attività materiali, tra cui in particolare navi, aerei, satelliti, automotrici e flotte, e il reddito che sarà generato dalle attività è costituito da pagamenti di canoni di leasing o di affitto provenienti da uno o più terzi («esposizioni da finanziamento di attività materiali a destinazione specifica»), nell’assegnare i fattori di ponderazione del rischio a norma dell’articolo 153, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 gli enti applicano a tale classe di esposizioni i criteri di valutazione di cui all’allegato III.

4.   Quando lo scopo dell’esposizione da finanziamenti specializzati è finanziare riserve, scorte o crediti acquistati su merci negoziate in borsa, tra cui in particolare petrolio greggio, metalli e derrate alimentari, e il reddito che sarà generato da tali riserve, scorte o crediti è costituito dai proventi della vendita delle merci («esposizioni da finanziamento su merci»), nell’assegnare i fattori di ponderazione del rischio a norma dell’articolo 153, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 gli enti applicano a tale classe di esposizioni i criteri di valutazione di cui all’allegato IV.

Articolo 2

Valutazione a livello di fattore e assegnazione dei fattori di ponderazione

1.   Gli enti, sulla base di una valutazione complessiva, attribuiscono una categoria a ciascun fattore che figura nell’allegato, che si applica alla classe di esposizioni da finanziamenti specializzati a norma dell’articolo 1. Per ogni esposizione da finanziamenti specializzati l’ente effettua l’attribuzione tenendo conto delle categorie attribuite a ciascun sottofattore applicabile a norma degli articoli 3 e 4, nonché dell’importanza relativa di ciascun sottofattore per il tipo di esposizione da finanziamenti specializzati secondo la definizione di cui all’articolo 142, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.   L’ente assegna a ciascun fattore un fattore di ponderazione percentuale non inferiore al 5 % e non superiore al 60 %, in funzione dell’importanza relativa per il tipo di esposizione da finanziamenti specializzati.

3.   L’ente calcola la media ponderata delle categorie che sono state attribuite ai fattori a norma del paragrafo 1, applicando i fattori di ponderazione assegnati a norma del paragrafo 2. Se la media ponderata è un numero decimale, gli enti lo arrotondano al numero cardinale più vicino.

4.   L’ente assegna l’esposizione da finanziamenti specializzati alla categoria di cui alla tabella 1 dell’articolo 153, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 il cui numero corrisponde alla media ponderata calcolata a norma del paragrafo 3.

Articolo 3

Valutazione a livello di sottofattore

1.   Qualora il sottofattore di un determinato fattore di cui all’allegato I, II, III o IV non sia suddiviso in componenti, l’ente assegna al sottofattore una categoria sulla base dei criteri di valutazione stabiliti per lo stesso.

2.   Qualora il sottofattore di un determinato fattore di cui all’allegato I, II, III o IV sia suddiviso in componenti, l’ente:

a)

assegna una categoria a ciascuna componente del sottofattore sulla base dei criteri di valutazione stabiliti per detta componente;

b)

attribuisce una categoria al sottofattore sulla base di una valutazione complessiva effettuata tenendo conto delle categorie assegnate conformemente alla lettera a) nonché dell’importanza relativa di ciascuna componente del sottofattore per il tipo di esposizione da finanziamenti specializzati.

3.   Se tiene conto di informazioni aggiuntive rilevanti («fattore di rischio aggiuntivo») a norma dell’articolo 171, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 per un tipo di esposizione da finanziamenti specializzati, l’ente le considera congiuntamente al sottofattore che corrisponde maggiormente al fattore di rischio aggiuntivo.

4.   Quando, in via eccezionale, un sottofattore o una componente di sottofattore non è rilevante per tutte le esposizioni da finanziamenti specializzati di un dato tipo, l’ente può decidere di non applicare il sottofattore o la componente di sottofattore ad alcuna delle esposizioni da finanziamenti specializzati di detto tipo.

Articolo 4

Criteri sovrapposti a livello di sottofattore o di componente di sottofattore

Nel caso in cui un sottofattore o una componente di sottofattore abbia identici criteri di valutazione in due o più categorie («criteri sovrapposti») e l’esposizione da finanziamenti specializzati sia conforme a detti criteri sovrapposti, gli enti assegnano la categoria al sottofattore o alla componente di sottofattore come segue:

a)

in caso di criteri sovrapposti in due categorie, gli enti assegnano la più elevata delle due categorie;

b)

in caso di criteri sovrapposti in tre categorie, gli enti assegnano la categoria intermedia tra la più bassa e la più elevata delle tre.

Articolo 5

Default del debitore

In deroga agli articoli da 1 a 4, se il debitore è in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’ente assegna all’esposizione da finanziamenti specializzati il fattore di ponderazione del rischio della categoria 5 di cui alla tabella 1 dell’articolo 153, paragrafo 5, primo comma, del medesimo regolamento.

Articolo 6

Documentazione

1.   Per ciascun tipo di esposizione da finanziamenti specializzati al quale assegnano fattori di ponderazione del rischio a norma del presente regolamento gli enti documentano le seguenti informazioni:

a)

i fattori di ponderazione assegnati a ciascun fattore a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, e la relativa motivazione;

b)

se del caso, la descrizione dei fattori di rischio aggiuntivi e le ragioni per cui tenerne conto a norma dell’articolo 3, paragrafo 3;

c)

se del caso, la motivazione della decisione di non applicare un determinato sottofattore o una determinata componente di sottofattore a norma dell’articolo 3, paragrafo 4.

2.   Per ciascuna esposizione da finanziamenti specializzati alla quale assegnano fattori di ponderazione del rischio a norma del presente regolamento gli enti documentano le seguenti informazioni:

a)

la classe dell’esposizione da finanziamenti specializzati di cui all’articolo 1;

b)

la categoria di cui alla tabella 1 dell’articolo 153, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 alla quale è stata assegnata l’esposizione da finanziamenti specializzati;

c)

la durata residua di cui alla tabella 1 dell’articolo 153, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013;

d)

la valutazione dell’esposizione da finanziamenti specializzati in ciascuna fase della procedura di cui agli articoli da 2 a 5 che ha determinato l’assegnazione del fattore di ponderazione del rischio all’esposizione.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 aprile 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione. Versione integrale. Giugno 2006.

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


ALLEGATO I

Criteri di valutazione delle esposizioni da finanziamento di progetti (project finance)

 

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

Fattore: solidità finanziaria

 

 

 

 

a)

Sottofattore: condizioni di mercato

Pochi fornitori concorrenti ovvero vantaggi sostanziali e durevoli in termini di ubicazione, costi o tecnologia. Domanda sostenuta e in crescita.

Pochi fornitori concorrenti ovvero vantaggi superiori alla media in termini di ubicazione, costi o tecnologia, ma tale situazione è instabile. Domanda sostenuta e stabile.

Progetto senza vantaggi in termini di ubicazione, costi o tecnologia. Domanda adeguata e stabile.

Progetto con vantaggi inferiori alla media in termini di ubicazione, costi o tecnologia. Domanda debole e in calo.

b)

Sottofattore: indicatori finanziari (ad esempio, coefficiente di copertura del servizio del debito (debt service coverage ratio, DSCR  (1)), coefficiente di copertura degli interessi (interest coverage ratio, ICR  (2)), coefficiente di copertura per la durata residua del prestito (loan life coverage ratio, LLCR  (3)) e rapporto indebitamento/capitale proprio (debt-to-equity ratio)

Indicatori finanziari solidi, considerato il livello di rischio del progetto; ipotesi economiche molto robuste.

Indicatori finanziari da solidi ad accettabili, considerato il livello di rischio del progetto; ipotesi economiche robuste.

Indicatori finanziari nella media, considerato il livello di rischio del progetto

Indicatori finanziari aggressivi, considerato il livello di rischio del progetto.

c)

Sottofattore: analisi di stress sulla base del reddito generato durante la durata residua del prestito  (4)

Il progetto può far fronte alle obbligazioni finanziarie in condizioni economiche o settoriali di stress severo e sostenuto.

Il progetto può far fronte alle obbligazioni finanziarie in condizioni economiche o settoriali di normale stress. Il progetto potrebbe fallire solo in caso di gravi condizioni economiche.

Il progetto è vulnerabile agli stress tipici del ciclo economico e può fallire in caso di fase recessiva.

Il progetto è destinato a fallire, a meno di un tempestivo miglioramento delle condizioni.

d)

Sottofattore: struttura finanziaria

 

 

 

 

Piano di ammortamento (componente del sottofattore)

Rimborso ammortizzato senza rimborso in unica soluzione alla scadenza

Rimborso ammortizzato senza rimborso in unica soluzione alla scadenza o con rimborso in unica soluzione alla scadenza insignificante

Rimborso ammortizzato con quota limitata di rimborso in unica soluzione alla scadenza

Rimborso in unica soluzione alla scadenza o rimborso parzialmente ammortizzato con elevata quota di rimborso in unica soluzione alla scadenza

Rischio di mercato/ciclo e di rifinanziamento (componente del sottofattore)

Non vi è alcuna esposizione o un’esposizione molto limitata al rischio di mercato o di ciclo dato che i flussi finanziari attesi coprono tutti i rimborsi futuri del prestito nel corso della sua durata residua e non vi sono ritardi significativi tra i flussi finanziari e i rimborsi del prestito.

Rischio di rifinanziamento nullo o molto ridotto.

L’esposizione al rischio di mercato o di ciclo è limitata dato che i flussi finanziari attesi coprono la maggior parte dei rimborsi futuri del prestito nel corso della sua durata residua e non vi sono ritardi significativi tra i flussi di cassa e i rimborsi del prestito.

Rischio di rifinanziamento basso.

Vi è una moderata esposizione al rischio di mercato o di ciclo dato che i flussi finanziari attesi coprono solo una parte dei rimborsi futuri del prestito nel corso della sua durata residua o vi sono alcuni ritardi significativi tra i flussi finanziari e i rimborsi del prestito.

Rischio di rifinanziamento medio.

Vi è un’esposizione significativa al rischio di mercato o di ciclo dato che i flussi finanziari attesi coprono solo una piccola parte dei rimborsi futuri del prestito nel corso della sua durata residua o vi sono alcuni ritardi significativi tra i flussi finanziari e i rimborsi del prestito.

Rischio di rifinanziamento elevato.

e)

Sottofattore: rischio di cambio

Non vi è alcun rischio di cambio, perché la valuta del prestito e quella del reddito del progetto sono la stessa o perché il rischio di cambio è pienamente coperto.

Non vi è alcun rischio di cambio, perché la valuta del prestito e quella del reddito del progetto sono la stessa o perché il rischio di cambio è pienamente coperto.

La valuta del prestito e quella del reddito del progetto sono diverse, ma il rischio di cambio è considerato basso perché il tasso di cambio è stabile o perché il rischio di cambio è coperto in ampia misura.

La valuta del prestito e quella del reddito del progetto sono diverse e il rischio di cambio è considerato elevato perché il tasso di cambio è volatile e il rischio di cambio non è coperto in ampia misura.

Fattore: contesto politico-giuridico

 

 

 

 

a)

Sottofattore: rischio politico, compreso rischio di trasferimento, considerati il tipo di progetto e gli strumenti di attenuazione del rischio

Esposizione molto bassa; strumenti di attenuazione del rischio solidi, se necessari

Esposizione bassa; strumenti di attenuazione del rischio soddisfacenti, se necessari

Esposizione moderata; strumenti di attenuazione del rischio adeguati

Esposizione alta; strumenti di attenuazione del rischio inesistenti o deboli

b)

Sottofattore: rischio di forza maggiore (guerra, disordini civili ecc.)

Esposizione assente o molto bassa al rischio di forza maggiore

Esposizione limitata al rischio di forza maggiore

Esposizione significativa al rischio di forza maggiore non sufficientemente attenuata

Esposizione significativa al rischio di forza maggiore non attenuata

c)

Sottofattore: sostegno governativo e rilevanza del progetto per il paese nel lungo periodo

Progetto di importanza strategica per il paese (preferibilmente orientato all’export). Forte sostegno governativo.

Progetto ritenuto importante per il paese. Buon livello di sostegno governativo.

Progetto forse non strategico ma di indiscutibile beneficio per il paese. Il sostegno governativo potrebbe non essere esplicito.

Progetto non cruciale per il paese. Sostegno governativo assente o debole.

d)

Sottofattore: stabilità del contesto giuridico e regolamentare (rischio di modifiche normative)

Contesto regolamentare favorevole e stabile nel lungo periodo

Contesto regolamentare favorevole e stabile nel medio periodo

Modifiche normative prevedibili con ragionevole certezza

Problemi normativi attuali o futuri potrebbero influire sul progetto

e)

Sottofattore: acquisizione di tutti i necessari appoggi e di tutte le necessarie autorizzazioni per le deroghe a disposizioni locali

Forti

Soddisfacente

Sufficiente

Debole

f)

Sottofattore: titolo esecutivo di contratti, garanzie reali e personali

Contratti e garanzie aventi titolo esecutivo.

Contratti e garanzie aventi titolo esecutivo.

Contratti e garanzie considerati aventi titolo esecutivo, anche se alcuni aspetti non essenziali potrebbero creare problemi.

Aspetti essenziali irrisolti circa l’esecutività di contratti e garanzie.

Fattore: caratteristiche dell’operazione

 

 

 

 

a)

Sottofattore: rischio tecnologico e di progettazione

Tecnologia e progettazione pienamente comprovate

Tecnologia e progettazione pienamente comprovate

Tecnologia e progettazione comprovate; problemi di start-up attenuati da una rigorosa definizione del progetto

Tecnologia e progettazione non comprovate; permangono problemi tecnologici e/o complessità nella progettazione.

b)

Sottofattore: rischi di costruzione

 

 

 

 

Permessi e ubicazione (componente del sottofattore)

Tutti i permessi sono stati ottenuti

Alcuni permessi devono ancora essere ottenuti ma il loro rilascio è considerato molto probabile

Alcuni permessi devono ancora essere ottenuti, ma il processo di autorizzazione è ben avviato e ritenuto di routine.

I permessi chiave devono ancora essere ottenuti e non sono considerati di routine. Possibile applicazione di condizioni rilevanti.

Tipologia del contratto di costruzione (componente del sottofattore)

Contratto di ingegneria, fornitura e costruzione (engineering, procurement and construction, EPC) «chiavi in mano»  (5) a prezzo fisso e data certa

Contratto di ingegneria, fornitura e costruzione «chiavi in mano» a prezzo fisso e data certa

Contratto di ingegneria, fornitura e costruzione «chiavi in mano» a prezzo fisso e data certa con uno o più contraenti

Assenza di contratto «chiavi in mano» a prezzo fisso e data certa o contratto parziale e/o problemi di contatto con molteplici contraenti

Probabilità di completare il progetto nei termini e al costo convenuti (componente del sottofattore)

È quasi certo che il progetto sarà completato entro i termini e al costo convenuti.

È molto probabile che il progetto sarà completato entro i termini e al costo convenuti.

Non è certo che il progetto sarà completato entro i termini e al costo convenuti.

Vi sono indicazioni che il progetto non sarà completato entro i termini e al costo convenuti.

Garanzia di completamento  (6) o liquidazione dei danni  (7) (componente del sottofattore)

Consistente e solida liquidazione dei danni e/o forte garanzia di completamento da sponsor con eccellente idoneità finanziaria

Significativa e solida liquidazione dei danni e/o garanzia di completamento da sponsor con buona idoneità finanziaria

Adeguata e solida liquidazione dei danni e/o garanzia di completamento da sponsor con buona idoneità finanziaria

Inadeguata o inconsistente liquidazione dei danni, o garanzia di completamento debole

Esperienza pregressa e solidità finanziaria del contraente nella costruzione di progetti simili (componente del sottofattore)

Forti

Buona

Soddisfacente

Debole

c)

Sottofattore: rischio operativo

 

 

 

 

Entità, natura e complessità dei contratti di messa in funzione e manutenzione (operation and maintenance, O&M) (componente del sottofattore)

Contratto O&M  (8) a lungo termine solido, preferibilmente con incentivi legati ai risultati  (9), e/o conto di riserva O&M  (10), per quanto il contratto O&M non sia strettamente necessario per eseguire la necessaria manutenzione perché le attività O&M sono chiare e trasparenti.

Le attività O&M sono relativamente chiare e trasparenti e vi è un contratto O&M a lungo termine e/o un conto di riserva O&M.

Le attività O&M sono complesse ed è necessario un contratto O&M. Contratto O&M a lungo termine e/o conto di riserva O&M limitati.

Le attività O&M sono complesse ed è assolutamente necessario un contratto O&M. Nessun contratto O&M. Vi è pertanto il rischio di ingente superamento dei costi operativi oltre gli strumenti di attenuazione del rischio.

Professionalità, esperienza pregressa e solidità finanziaria dell’operatore (componente del sottofattore)

Ottime o impegno degli sponsor a fornire assistenza tecnica

Forti

Accettabili

Limitate/deboli o dipendenza dell’operatore locale dalle autorità locali

d)

Sottofattore: valutazione dei ricavi, incluso il rischio dioff-take  (11)

 

 

 

 

Quanto sono solidi i contratti relativi ai ricavi (ad esempio, contratti off-take  (12), concessioni, flusso di reddito da partnership pubblico-privato, altri contratti relativi ai ricavi)? Qual è la qualità delle clausole di estinzione  (13)? (componente del sottofattore)

Eccellente solidità dei ricavi

Buona solidità dei ricavi

Accettabile solidità dei ricavi

I ricavi del progetto non sono certi e vi sono indicazioni che sia possibile non ottenerne una parte.

In presenza di contratto take-or-pay  (14)o di contratto off-take a prezzo fisso (componente del sottofattore)

Eccellente affidabilità creditizia dell’off-taker; rigorose clausole di estinzione; la durata residua del contratto copre ampiamente la durata del debito.

Buona affidabilità creditizia dell’off-taker; rigorose clausole di estinzione; la durata residua del contratto copre la durata del debito.

Idoneità finanziaria accettabile dell’off-taker; clausole di estinzione nella norma; la durata residua del contratto coincide di norma con la durata del debito.

Bassa idoneità finanziaria dell’off-taker; clausole di estinzione al di sotto della norma; la durata residua del contratto non copre la durata del debito.

In assenza di contratto take-or-payo di contratto off-take a prezzo fisso (componente del sottofattore)

Progetto destinato alla produzione di servizi essenziali o di merci diffusamente vendute sul mercato mondiale; la produzione può essere prontamente assorbita ai prezzi previsti, anche a tassi di crescita del mercato inferiori alla norma.

Progetto destinato alla produzione di servizi essenziali o di merci diffusamente vendute su un mercato regionale che, a tassi di crescita nella norma, è in grado di assorbire la produzione ai prezzi previsti.

Merce venduta su un mercato circoscritto, in grado di assorbire la produzione solo a prezzi inferiori a quelli previsti.

Produzione richiesta da un solo acquirente o da un loro numero ristretto ovvero produzione di norma non venduta su mercati organizzati.

e)

Sottofattore: rischio di fornitura

 

 

 

 

Rischio di prezzo, di volume e di trasporto delle materie prime; esperienza pregressa e solidità finanziaria del fornitore (componente del sottofattore)

Contratto di fornitura a lungo termine; fornitore con eccellente idoneità finanziaria.

Contratto di fornitura a lungo termine; fornitore con buona idoneità finanziaria.

Contratto di fornitura a lungo termine; fornitore con buona idoneità finanziaria; potrebbe permanere un certo rischio di prezzo.

Contratto di fornitura a breve termine o contratto di fornitura a lungo termine con fornitore con bassa idoneità finanziaria; permane certamente un certo rischio di prezzo.

Rischi di riserva  (15) (ad esempio, sviluppo di risorse naturali) (componente del sottofattore)

Riserve comprovate, sviluppate e soggette a controllo indipendente che coprono ampiamente i fabbisogni per tutta la durata del progetto.

Riserve comprovate, sviluppate e soggette a controllo indipendente che coprono i fabbisogni per tutta la durata del progetto.

Riserve comprovate che possono adeguatamente rifornire il progetto per tutta la durata del debito.

Il progetto si basa in parte su riserve potenziali o non sviluppate.

Fattore: solidità dello sponsor (inclusa partnership pubblico-privato)

 

 

 

 

a)

Sottofattore: solidità finanziaria dello sponsor

Sponsor solido con elevata idoneità finanziaria

Sponsor di buon livello con buona idoneità finanziaria

Sponsor con adeguata idoneità finanziaria

Sponsor di basso livello con chiare carenze finanziarie

b)

Sottofattore: esperienza pregressa dello sponsor e sua esperienza del paese/settore

Sponsor con ottima esperienza pregressa e del paese/settore

Sponsor con soddisfacente esperienza pregressa e del paese/settore

Sponsor con adeguata esperienza pregressa e del paese/settore

Sponsor senza esperienza pregressa e del paese/settore o con esperienza discutibile

c)

Sottofattore: sostegno dello sponsor, come evidenziato da partecipazioni, clausola di proprietà  (16) e incentivi a iniettare liquidità addizionale se necessario

Forte. Il progetto è altamente strategico per lo sponsor (attività principale, strategia di lungo termine).

Buono. Il progetto è strategico per lo sponsor (attività principale, strategia di lungo termine).

Accettabile. Il progetto è ritenuto importante per lo sponsor (attività principale).

Limitato. Il progetto non è cruciale per l’attività principale o la strategia di lungo termine dello sponsor.

Fattore: pacchetto di garanzia

 

 

 

 

a)

Sottofattore: cessione di contratti e fondi

Pienamente esaustiva

Esaustiva

Accettabili

Debole

b)

Sottofattore: costituzione delle garanzie, tenuto conto della qualità, del valore e del grado di liquidità delle attività

Garanzia di primo grado perfezionata  (17) per tutte le attività, i contratti, i permessi e i fondi necessari alla gestione del progetto

Garanzia perfezionata per tutte le attività, i contratti, i permessi e i fondi necessari alla gestione del progetto

Garanzia adeguata per tutte le attività, i contratti, i permessi e i fondi necessari alla gestione del progetto

Scarse garanzie a tutela dei prestatori; inadeguata clausola di garanzia negativa  (18)

c)

Sottofattore: controllo del prestatore sui flussi finanziari (ad esempio, cash sweep  (19), deposito di garanzia (escrow account) indipendente  (20)

Forti

Soddisfacente

Sufficiente

Debole

d)

Sottofattore: solidità delle clausole contrattuali (rimborso anticipato obbligatorio  (21), pagamento differito  (22), pagamento «a cascata»  (23), limitazione sui dividendi  (24) ecc.)

Clausole contrattuali forti per il tipo di progetto.

Non è consentita l’emissione di debiti aggiuntivi per il progetto.

Clausole contrattuali soddisfacenti per il tipo di progetto.

È consentita in misura estremamente limitata l’emissione di debiti aggiuntivi per il progetto.

Clausole contrattuali sufficienti per il tipo di progetto.

È consentita in misura limitata l’emissione di debiti aggiuntivi per il progetto.

Clausole contrattuali insufficienti per il tipo di progetto.

È consentita in misura illimitata l’emissione di debiti aggiuntivi per il progetto.

e)

Sottofattore: fondi di riserva (servizio del debito, O&M, rinnovo e sostituzione, eventi imprevisti ecc.)

Periodo di copertura superiore alla media; tutti i fondi di riserva sono interamente finanziati per cassa o con lettere di credito di banche ad alto rating

Periodo di copertura nella media; tutti i fondi di riserva sono interamente finanziati

Periodo di copertura nella media; tutti i fondi di riserva sono interamente finanziati

Periodo di copertura inferiore alla media; i fondi di riserva sono finanziati con i flussi finanziari operativi


(1)  Per coefficiente di copertura del servizio del debito (debt service coverage ratio, DSCR) si intende il rapporto tra i flussi finanziari disponibili per il servizio del debito che possono essere generati dall’attività e i previsti rimborso del capitale e pagamenti degli interessi nel corso della vita del prestito, dove i flussi finanziari disponibili per il servizio del debito sono calcolati sottraendo ai ricavi generati dal progetto le spese di funzionamento, le spese in conto capitale, il finanziamento tramite debito e capitale proprio, le imposte e gli adeguamenti del capitale circolante.

(2)  Per coefficiente di copertura degli interessi (interest coverage ratio, ICR) si intende il rapporto tra i flussi finanziari disponibili per il servizio del debito che possono essere generati dall’attività e il previsto rimborso dei pagamenti degli interessi nel corso della vita del prestito, dove i flussi finanziari disponibili per il servizio del debito sono calcolati sottraendo ai ricavi generati dal progetto le spese di funzionamento, le spese in conto capitale, il finanziamento tramite debito e capitale proprio, le imposte e gli adeguamenti del capitale circolante.

(3)  Per coefficiente di copertura per la durata residua del prestito (loan life coverage ratio, LLCR) si intende il rapporto tra il valore attuale netto dei flussi finanziari disponibili per il servizio del debito e il saldo del debito in essere, e si riferisce al numero di volte che i flussi finanziari disponibili per il servizio del debito che possono essere generati dall’attività possono ripagare il saldo del debito in essere per la durata prevista del prestito, dove i flussi finanziari disponibili per il servizio del debito sono calcolati sottraendo dai ricavi generati dal progetto le spese di funzionamento, le spese in conto capitale, il finanziamento tramite debito e capitale proprio, le imposte e gli adeguamenti del capitale circolante.

(4)  Per durata residua del prestito si intende il tempo residuo per il rimborso del prestito.

(5)  Per contratto EPC o contratto «chiavi in mano» si intende il contratto tra il contraente EPC e il promotore, in base al quale il contraente EPC accetta di occuparsi della progettazione ingegneristica dettagliata del progetto, dell’approvvigionamento di tutte le attrezzature e di tutti i materiali necessari e della costruzione, e di consegnare al promotore un impianto o un’attività funzionanti, di norma entro un termine e secondo un bilancio prestabiliti.

(6)  Per garanzia di completamento (completion guarantee) si intende la garanzia fornita dal contraente ai prestatori del progetto di consegnare il progetto entro i termini specificati e di pagare per eventuali superamenti dei costi.

(7)  Per liquidazione dei danni (liquidated damage) si intende il risarcimento monetario per la perdita, il pregiudizio o la lesione dei diritti o dei beni di un soggetto, riconosciuto con sentenza del giudice o stipulato contrattualmente per inadempimento contrattuale.

(8)  Per contratto O&M si intende un contratto tra un promotore e un operatore. Il promotore delega la messa in funzione, la manutenzione e spesso la gestione del progetto ad un operatore con esperienza nel settore secondo i termini del contratto O&M (ambito di applicazione, termini, responsabilità dell’operatore, remunerazione e liquidazione dei danni).

(9)  Per incentivi legati ai risultati o contratti legati ai risultati si intende la metrica dei risultati strategici che lega direttamente i pagamenti contrattuali a detta metrica dei risultati. La metrica dei risultati può misurare la disponibilità, l’affidabilità, la facilità di manutenzione, la facilità di supporto.

(10)  Per conto di riserva O&M si intende un fondo sul quale è depositato il denaro da utilizzare per coprire i costi di funzionamento e di manutenzione del progetto.

(11)  Per rischio di off-take si intende il rischio che non esista domanda per la produzione o per il servizio al prezzo al quale viene fornito o che l’off-taker (acquirente) non sia in grado o si rifiuti di onorare l’impegno ad acquistare la produzione o il servizio.

(12)  Per contratto off-take si intende il contratto tra il produttore di una risorsa o di un prodotto o il fornitore di un servizio e l’acquirente («off-taker») della risorsa per la vendita/acquisto di quote della futura produzione del produttore. Il contratto off-take è di norma negoziato prima della costruzione dell’impianto per assicurare un mercato alla futura produzione. La finalità è garantire al produttore un ricavo stabile e sufficiente per pagare i debiti contratti, coprire i costi operativi e ottenere il rendimento richiesto.

(13)  Per clausola di estinzione si intende una disposizione del contratto che ne consente l’estinzione a specifiche condizioni.

(14)  Per contratto take-or-pay si intende un contratto secondo il quale il cliente acquista dal fornitore la produzione o il servizio o gli paga una penale. Sia il prezzo che la penale sono stabiliti dal contratto.

(15)  Per rischio di riserva si intende il rischio che le riserve accessibili risultino inferiori alle stime.

(16)  Per clausola di proprietà si intende una disposizione secondo la quale un progetto non può essere di proprietà di un soggetto diverso dall’effettivo proprietario (sponsor).

(17)  Per garanzia di primo grado perfezionata si intende la garanzia su un’attività (costituita in garanzia reale) che è protetta dalle pretese vantate da altre parti. Un privilegio viene instaurato registrandolo con adeguata autorità legale così da conferirgli titolo esecutivo, mentre ad ogni pretesa successiva sull’attività è conferito rango secondario.

(18)  Per clausola di garanzia negativa si intende una disposizione che prevede che l’ente non costituirà in garanzia alcuna delle sue attività se nel farlo venga ridotta la garanzia a tutela dei prestatori.

(19)  Per cash sweep si intende l’uso obbligatorio dei flussi finanziari in eccesso liberi per il rimborso dei debiti in essere piuttosto che per la distribuzione agli azionisti.

(20)  Per deposito di garanzia (escrow account) indipendente si intende il conto detenuto in nome dello sponsor presso una banca in virtù di un accordo tra il prestatore e il debitore con il quale il debitore dà istruzioni irrevocabili che i ricavi operativi o i proventi della vendita di attività del progetto siano versati su detto conto nella loro integralità e la banca è autorizzata a effettuare pagamenti con i fondi disponibili solo secondo quanto concordato nei documenti relativi al finanziamento del progetto.

(21)  Per rimborso anticipato obbligatorio si intende una clausola che impone al debitore di rimborsare anticipatamente una quota del debito mediante determinati proventi se e quando percepiti prima della data di scadenza.

(22)  Per pagamento differito si intende una clausola in virtù della quale il debitore è autorizzato a iniziare a pagare ad una data futura specificata.

(23)  Per pagamento «a cascata» si intende una clausola in virtù della quale i flussi finanziari del progetto sono modellizzati utilizzando una cascata dei flussi finanziari che indica la priorità di ciascun flusso in entrata e in uscita.

(24)  Per limitazione sui dividendi si intende una clausola che definisce le circostanze in cui il prestatore può impedire la distribuzione di capitale.


ALLEGATO II

Criteri di valutazione delle esposizioni da finanziamento di immobili (real estate)

 

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

Fattore: solidità finanziaria

 

 

 

 

a)

Sottofattore: condizioni di mercato

La domanda e l’offerta per la tipologia e l’ubicazione del progetto sono attualmente in equilibrio. Il numero di immobili concorrenti in arrivo sul mercato è uguale o inferiore alla domanda prevista.

La domanda e l’offerta per la tipologia e l’ubicazione del progetto sono attualmente in equilibrio. Il numero di immobili concorrenti in arrivo sul mercato è pressoché uguale alla domanda prevista.

Le condizioni di mercato sono pressoché in equilibrio. Sul mercato sono in arrivo immobili concorrenti e altri sono in fase di progettazione. In termini di progettazione e potenzialità gli immobili comparabili esistenti non sono all’avanguardia rispetto ai nuovi progetti.

Condizioni di mercato deboli. Sono incerti sia i tempi del miglioramento delle condizioni sia il loro ritorno all’equilibrio. I locatari degli immobili comparabili sul mercato non rinnovano la locazione alla scadenza del contratto. Le nuove condizioni di locazione degli immobili comparabili sono meno favorevoli di quelle dei contratti in vigore.

b)

Sottofattore: indicatori finanziari, ossia indicatori della capacità di rimborso del debitore

Gli indicatori finanziari dell’immobile, misurati dal coefficiente di copertura del servizio del debito (debt service coverage ratio, DSCR  (1)) o dal coefficiente di copertura degli interessi (interest coverage ratio, ICR  (2)), sono considerati forti e ci si attende che restino forti tenendo conto dell’evoluzione passata degli indicatori finanziari. DSCR o ICR non rilevante e non dovrebbe essere calcolato per gli immobili in fase di costruzione.

Gli indicatori finanziari dell’immobile, misurati dal DSCR o dall’ICR sono considerati buoni e ci si attende che restino buoni tenendo conto dell’evoluzione passata degli indicatori finanziari. DSCR o ICR non rilevante e non dovrebbe essere calcolato per gli immobili in fase di costruzione.

Gli indicatori finanziari dell’immobile, misurati dal DSCR o dall’ICR sono soddisfacenti e ci si attende che restino soddisfacenti tenendo conto dell’evoluzione passata degli indicatori finanziari. DSCR o ICR non rilevante e non dovrebbe essere calcolato per gli immobili in fase di costruzione.

Gli indicatori finanziari dell’immobile, misurati dal DSCR o dall’ICR sono deboli e ci si attende che restino deboli tenendo conto dell’evoluzione passata degli indicatori finanziari. DSCR o ICR non rilevante e non dovrebbe essere calcolato per gli immobili in fase di costruzione.

c)

Sottofattore: tasso di anticipo, ossia il rapporto prestito/valore (loan-to-value, LTV  (3)) come indicatore della propensione del prestatore a rimborsare

L’LTV dell’immobile è considerato basso per la sua tipologia di immobile. Laddove esiste un mercato secondario, l’operazione è conclusa secondo gli standard di mercato.

L’LTV dell’immobile è considerato soddisfacente per la tipologia di immobile. Laddove esiste un mercato secondario, l’operazione è conclusa secondo gli standard di mercato.

L’LTV dell’immobile è considerato relativamente elevato per la tipologia di immobile.

L’LTV dell’immobile è ben al di sopra degli standard di mercato per i nuovi prestiti.

d)

Sottofattore: analisi di stress sulla base del reddito generato durante la durata residua del prestito  (4)

La struttura dell’immobile in termini di risorse, sopravvenienze e passività permette di far fronte alle obbligazioni finanziarie in periodi di grave stress finanziario (ad esempio, tassi di interesse, crescita economica).

L’immobile può far fronte alle obbligazioni finanziarie in periodi prolungati di stress finanziario (ad esempio, tassi di interesse, crescita economica). L’immobile può trovarsi in default solo in caso di gravi condizioni economiche.

Durante una recessione economica l’immobile subirebbe un calo dei ricavi che aumenterebbe in misura significativa il rischio di default.

Le condizioni finanziarie dell’immobile sono tese ed è probabile un default, a meno di un miglioramento a breve termine.

e)

Sottofattore: prevedibilità dei flussi finanziari

 

 

 

 

Immobile ultimato e stabilizzato (componente del sottofattore)

Contratti di locazione a lungo termine, locatari con buona affidabilità creditizia, durate scadenzate nel tempo ovvero una partnership pubblico-privato garantisce una quota considerevole dei contratti di locazione.

I locatari rinnovano tipicamente il contratto alla scadenza. Basso tasso di non occupazione. Spese (manutenzioni, assicurazioni, sicurezza e imposte) prevedibili.

Contratti di locazione perlopiù a lungo termine e i locatari hanno in media un’elevata affidabilità creditizia e le durate sono scadenzate nel tempo. Una partnership pubblico-privato può garantire una quota dei contratti di locazione. Laddove l’immobile ha un unico contratto di locazione o laddove un singolo locatario rappresenta una quota molto significativa dei ricavi generati dall’immobile, il locatario ha un’eccellente affidabilità creditizia e il contratto prevede clausole che assicurano il pagamento del canone di locazione fino alla fine della vita del progetto e oltre.

Livello normale di turnover dei locatari alla scadenza dei contratti. Basso tasso di non occupazione. Spese prevedibili.

Contratti di locazione più a medio che a lungo termine, locatari con diverso grado di affidabilità creditizia. Una partnership pubblico-privato può garantire solo una quota minore dei contratti di locazione. Laddove l’immobile ha un unico contratto di locazione o laddove un singolo locatario rappresenta una quota molto significativa dei ricavi generati dall’immobile, il contratto prevede clausole che assicurano il pagamento del canone di locazione fino alla fine della vita del progetto e oltre ma il locatario ha un’affidabilità creditizia moderata.

Turnover moderato dei locatari alla scadenza dei contratti. Moderato tasso di non occupazione. Spese relativamente prevedibili, ma varianti in funzione dei ricavi.

La quota dei contratti di locazione a breve termine è significativa e i locatari presentano diverso grado di affidabilità creditizia, o l’immobile ha un unico contratto di locazione o un singolo locatario rappresenta una quota molto significativa dei ricavi generati dall’immobile e detto locatario ha una bassa affidabilità creditizia e/o il contratto non prevede le clausole necessarie per assicurare il pagamento dei canoni di locazione fino alla fine della vita del progetto e oltre.

Turnover molto elevato dei locatari alla scadenza dei contratti. Alto tasso di non occupazione. Spese ingenti per il rinnovo dei locali per i nuovi locatari.

Immobile ultimato ma non stabilizzato (componente del sottofattore)

I flussi finanziari generati dalla locazione, ad esempio provenienti da una partnership pubblico-privato, rispettano o superano le stime dei flussi finanziari utilizzate per la valutazione dell’immobile. Il progetto dovrebbe stabilizzarsi nel prossimo futuro.

I flussi finanziari generati dalla locazione, ad esempio provenienti da una partnership pubblico-privato, rispettano o superano le stime dei flussi finanziari utilizzate per la valutazione dell’immobile. Il progetto dovrebbe stabilizzarsi nel prossimo futuro.

Gran parte dei flussi finanziari generati dalla locazione rispetta le stime dei flussi finanziari utilizzate per la valutazione dell’immobile, ma la stabilizzazione richiederà tempo.

I flussi finanziari generati dalla locazione non rispettano le stime dei flussi finanziari utilizzate per la valutazione dell’immobile. Nonostante il raggiungimento del tasso obiettivo di occupazione, la copertura dei flussi finanziari è inadeguata a causa di ricavi deludenti.

In fase di costruzione (componente del sottofattore)

L’intero immobile è stato anticipatamente dato in locazione per tutta la durata del prestito  (5) o venduto, e il locatario o l’acquirente è di elevata affidabilità creditizia, oppure un locatario o un acquirente di elevata affidabilità creditizia ha assunto l’impegno irrevocabile con la banca di subentrare nel finanziamento (take-out financing), ad esempio nel quadro di una partnership pubblico-privato).

L’intero immobile è stato anticipatamente dato in locazione o venduto e il locatario o l’acquirente sono finanziariamente affidabili, oppure un prestatore che gode di affidabilità creditizia ha assunto l’impegno irrevocabile con la banca di fornire un finanziamento permanente, ad esempio nel quadro di una partnership pubblico-privato.

La locazione è in linea con le proiezioni, ma può non esservi locazione anticipata o subentro nel finanziamento. La banca potrebbe essere prestatore permanente.

L’immobile si deteriora a causa del superamento dei costi, del deterioramento del mercato, dell’annullamento dei contratti di locazione o di altri fattori. Possibili controversie con il prestatore permanente.

Fattore: contesto politico-giuridico

 

 

 

 

a)

Sottofattore: rischio legale e regolamentare

Ordinamento molto favorevole alla reintegrazione nel possesso e all’esecuzione dei contratti.

Ordinamento di norma favorevole alla reintegrazione nel possesso e all’esecuzione dei contratti.

Ordinamento di norma favorevole all’esecuzione dei contratti e alla reintegrazione nel possesso, anche se quest’ultima potrebbe essere lunga e/o difficile.

Contesto legale e regolamentare debole o instabile. L’ordinamento potrebbe rendere lunghe o impossibili la reintegrazione nel possesso e l’esecuzione dei contratti.

b)

Sottofattore: rischio politico, compreso rischio di trasferimento, considerati il tipo di immobile e gli strumenti di attenuazione del rischio

Esposizione molto bassa; strumenti di attenuazione del rischio solidi, se necessari

Esposizione bassa; strumenti di attenuazione del rischio soddisfacenti, se necessari

Esposizione moderata; strumenti di attenuazione del rischio adeguati

Esposizione alta; strumenti di attenuazione del rischio inesistenti o deboli

Fattore: caratteristiche dell’attività/operazione

 

 

 

 

a)

Sottofattore: ubicazione

L’immobile è ubicato in un luogo altamente richiesto e rispondente alle esigenze dei locatari in termini di servizi.

L’immobile è ubicato in un luogo richiesto e rispondente alle esigenze dei locatari in termini di servizi.

L’ubicazione dell’immobile non presenta vantaggi competitivi.

L’immobile è ubicato in un luogo poco richiesto.

b)

Sottofattore: progettazione e condizione

L’immobile è favorito da progettazione, configurazione e manutenzione, ed è altamente competitivo rispetto a nuovi immobili.

L’immobile è appropriato in termini di progettazione, configurazione e manutenzione. Progettazione e prestazioni competitive rispetto a nuovi immobili.

L’immobile è adeguato in termini di configurazione, progettazione e manutenzione.

La configurazione, progettazione e manutenzione dell’immobile hanno contribuito alle difficoltà che incontra. Vi sono carenze nella configurazione, progettazione e manutenzione dell’immobile.

c)

Sottofattore: immobile in fase di costruzione

Budget rigoroso e rischi di ordine tecnico limitati. I contraenti sono altamente qualificati e hanno un’elevata idoneità creditizia.

Budget rigoroso e rischi di ordine tecnico limitati. I contraenti sono altamente qualificati e hanno una buona idoneità creditizia.

Il budget è adeguato e i contraenti sono mediamente qualificati e hanno un’idoneità creditizia media.

Budget insufficiente o irrealistico considerati i rischi di ordine tecnico. I contraenti sono sottoqualificati e hanno un’idoneità creditizia bassa.

d)

Sottofattore: struttura finanziaria

 

 

 

 

Piano di ammortamento (componente del sottofattore)

Rimborso ammortizzato senza rimborso in unica soluzione alla scadenza

Rimborso ammortizzato senza rimborso in unica soluzione alla scadenza o con rimborso in unica soluzione alla scadenza insignificante

Rimborso ammortizzato con quota limitata di rimborso in unica soluzione alla scadenza

Rimborso in unica soluzione alla scadenza o rimborso parzialmente ammortizzato con elevata quota di rimborso in unica soluzione alla scadenza

Rischio di mercato/ciclo e di rifinanziamento (componente del sottofattore)

Non vi è alcuna esposizione o un’esposizione molto limitata al rischio di mercato o di ciclo dato che i flussi finanziari attesi coprono tutti i rimborsi futuri del prestito nel corso della sua durata residua e non vi sono ritardi significativi tra i flussi finanziari e i rimborsi del prestito.

Rischio di rifinanziamento nullo o molto ridotto.

L’esposizione al rischio di mercato o di ciclo è limitata dato che i flussi finanziari attesi coprono la maggior parte dei rimborsi futuri del prestito nel corso della sua durata residua e non vi sono ritardi significativi tra i flussi di cassa e i rimborsi del prestito.

Rischio di rifinanziamento basso.

Vi è una moderata esposizione al rischio di mercato o di ciclo dato che i flussi finanziari attesi coprono solo una parte dei rimborsi futuri del prestito nel corso della sua durata residua o vi sono alcuni ritardi significativi tra i flussi finanziari e i rimborsi del prestito.

Rischio di rifinanziamento medio.

Vi è un’esposizione significativa al rischio di mercato o di ciclo dato che i flussi finanziari attesi coprono solo una piccola parte dei rimborsi futuri del prestito nel corso della sua durata residua o vi sono alcuni ritardi significativi tra i flussi finanziari e i rimborsi del prestito.

Rischio di rifinanziamento elevato.

Fattore: solidità dello sponsor/promotore (inclusa partnership pubblico-privato)

 

 

 

 

a)

Sottofattore: capacità finanziaria e disponibilità a sostenere l’immobile.

Lo sponsor/promotore ha dato un sostanziale contributo in contante alla costruzione o all’acquisto dell’immobile. Possiede risorse consistenti e passività dirette e potenziali contenute. I suoi immobili sono diversificati per area geografica e tipologia.

Lo sponsor/promotore ha dato un rilevante contributo in contante alla costruzione o all’acquisto dell’immobile. La sua situazione finanziaria gli permette di sostenere l’immobile in caso di calo dei flussi finanziari. I suoi immobili sono situati in varie aree geografiche.

Il contributo dello sponsor/promotore può essere irrilevante o non in contante. Le sue risorse finanziarie sono nella media o inferiori.

Lo sponsor/promotore manca della capacità o della volontà di sostenere l’immobile.

b)

Sottofattore: reputazione ed esperienza pregressa con immobili simili.

Dirigenti competenti e qualità elevata degli sponsor; solida reputazione e lunga e positiva esperienza pregressa con immobili simili

Qualità appropriata dei dirigenti e degli sponsor. Lo sponsor o i dirigenti hanno una positiva esperienza pregressa con immobili simili.

Qualità modesta dei dirigenti e degli sponsor. L’esperienza pregressa dei dirigenti o dello sponsor non desta serie preoccupazioni.

Dirigenti inefficaci e qualità degli sponsor inferiore alla norma. Dirigenti e sponsor sono responsabili di passate difficoltà nella gestione di immobili.

c)

Sottofattore: relazioni con operatori rilevanti del settore

Solide relazioni con i principali operatori del settore, quali le società di leasing

Comprovate relazioni con i principali operatori del settore, quali le società di leasing

Adeguate relazioni con società di leasing e altri fornitori di importanti servizi immobiliari

Scarse relazioni con società di leasing e altri fornitori di importanti servizi immobiliari

Fattore: pacchetto di garanzia

 

 

 

 

a)

Sottofattore: natura del privilegio

Garanzia di primo grado perfezionata  (6)

Garanzia di primo grado perfezionata

Garanzia di primo grado perfezionata

Limitata capacità di pignoramento del prestatore.

b)

Sottofattore: cessione dei contratti di locazione

Il prestatore ha ottenuto la cessione della maggioranza dei contratti di locazione. Informazioni aggiornate sui locatari (registro dei canoni, copie dei contratti) che faciliterebbero la comunicazione ai locatari di versare i canoni direttamente al prestatore.

Il prestatore ha ottenuto la cessione di una quota significativa dei contratti di locazione. Informazioni aggiornate sui locatari (registro dei canoni, copie dei contratti) che faciliterebbero la comunicazione ai locatari di versare i canoni direttamente al prestatore.

Il prestatore ha ottenuto la cessione di una quota relativamente piccola dei contratti di locazione. Il prestatore non dispone di informazioni aggiornate (registro dei canoni, copie dei contratti) sui locatari che faciliterebbero la comunicazione ai locatari di versare i canoni direttamente al prestatore.

Il prestatore non ha ottenuto la cessione dei contratti di locazione.

c)

Sottofattore: qualità della copertura assicurativa

Molto buona

Buona

Appropriata

Inferiore alla norma


(1)  Per coefficiente di copertura del servizio del debito (debt service coverage ratio, DSCR) si intende il rapporto tra i flussi finanziari disponibili per il servizio del debito che possono essere generati dall’attività e i previsti rimborso del capitale e pagamenti degli interessi nel corso della vita del prestito, dove i flussi finanziari disponibili per il servizio del debito sono calcolati sottraendo ai ricavi generati dal progetto le spese di funzionamento, le spese in conto capitale, il finanziamento tramite debito e capitale proprio, le imposte e gli adeguamenti del capitale circolante.

(2)  Per coefficiente di copertura degli interessi (interest coverage ratio, ICR) si intende il rapporto tra i flussi finanziari disponibili per il servizio del debito che possono essere generati dall’attività e il previsto rimborso dei pagamenti degli interessi nel corso della vita del prestito, dove i flussi finanziari disponibili per il servizio del debito sono calcolati sottraendo ai ricavi generati dal progetto le spese di funzionamento, le spese in conto capitale, il finanziamento tramite debito e capitale proprio, le imposte e gli adeguamenti del capitale circolante.

(3)  Per rapporto prestito/valore (loan-to-value ratio, LTV) si intende il rapporto tra l’importo del prestito e il valore delle attività costituite in garanzia.

(4)  Per durata residua del prestito si intende il tempo residuo per il rimborso del prestito.

(5)  Per durata residua del prestito si intende il tempo residuo per il rimborso del prestito.

(6)  I prestatori su alcuni mercati utilizzano esclusivamente strutture di prestito che includono privilegi junior. I privilegi junior possono essere indicativi di questo livello di rischio se l’LTV complessivo comprensivo di tutte le posizioni senior non supera un tipico LTV di prestito di primo grado.


ALLEGATO III

Criteri di valutazione delle esposizioni da finanziamento di attività materiali a destinazione specifica (object finance)

 

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

Fattore: solidità finanziaria

 

 

 

 

a)

Sottofattore: condizioni di mercato

Domanda sostenuta e in crescita, forti barriere all’entrata, bassa sensibilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche.

Domanda sostenuta e stabile. Alcune barriere all’entrata, una certa sensibilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche.

Domanda adeguata e stabile, limitate barriere all’entrata, significativa sensibilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche.

Domanda debole e in calo, vulnerabilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche, contesto altamente incerto.

b)

Sottofattore: indicatori finanziari, ossia DSCR  (1) o ICR  (2)

Indicatori finanziari solidi, considerato il tipo di attività. Ipotesi economiche molto robuste.

Indicatori finanziari solidi/accettabili, considerato il tipo di attività. Ipotesi economiche robuste.

Indicatori finanziari nella norma, considerato il tipo di attività

Indicatori finanziari aggressivi, considerato il tipo di attività

c)

Sottofattore: tasso di anticipo, ossia il rapporto prestito/valore (loan-to-value, LTV  (3))

Rapporto LTV solido, considerato il tipo di attività

Rapporto LTV solido/buono, considerato il tipo di attività

Rapporto LTV nella norma, considerato il tipo di attività

LTV aggressivo, considerato il tipo di attività

d)

Sottofattore: analisi di stress sulla base del reddito generato durante la durata residua del prestito  (4)

Ricavi a lungo termine stabili che consentono di far fronte a gravi condizioni di stress durante tutto il ciclo economico

Ricavi a breve termine soddisfacenti. Entro un certo livello il prestito può far fronte ad avversità finanziarie. Il default è probabile solo in caso di gravi condizioni economiche

Ricavi a breve termine incerti. I flussi finanziari sono vulnerabili ai comuni stress di un ciclo economico. Il prestito potrebbe subire il default in caso di recessione economica

Ricavi soggetti a forti incertezze; possibilità di default dell’attività anche in condizioni economiche normali, a meno di un miglioramento

e)

Sottofattore: liquidità del mercato

Mercato di livello mondiale; attività altamente liquide.

Mercato di livello mondiale o regionale; attività relativamente liquide.

Mercato di livello regionale con limitate prospettive nel breve periodo e, quindi, minore liquidità.

Mercato di livello locale o scarsa visibilità. Liquidità bassa o inesistente, in particolare nei mercati di nicchia.

Fattore: contesto politico-giuridico

 

 

 

 

a)

Sottofattore: rischio legale e regolamentare

Ordinamento favorevole alla reintegrazione nel possesso e all’esecuzione dei contratti.

Ordinamento favorevole alla reintegrazione nel possesso e all’esecuzione dei contratti.

Ordinamento di norma favorevole all’esecuzione dei contratti e alla reintegrazione nel possesso, anche se quest’ultima potrebbe essere lunga e/o difficile.

Contesto legale e regolamentare debole o instabile. L’ordinamento potrebbe rendere lunghe o impossibili la reintegrazione nel possesso e l’esecuzione dei contratti.

b)

Sottofattore: rischio politico, compreso rischio di trasferimento, considerati il tipo di attività e gli strumenti di attenuazione del rischio

Esposizione molto bassa; strumenti di attenuazione del rischio solidi, se necessari

Esposizione bassa; strumenti di attenuazione del rischio soddisfacenti, se necessari

Esposizione moderata; strumenti di attenuazione del rischio adeguati

Esposizione alta; strumenti di attenuazione del rischio inesistenti o deboli

Fattore: caratteristiche dell’operazione

 

 

 

 

a)

Sottofattore: piano di ammortamento

Rimborso ammortizzato senza rimborso in unica soluzione alla scadenza

Rimborso ammortizzato senza rimborso in unica soluzione alla scadenza o con rimborso in unica soluzione alla scadenza insignificante

Rimborso ammortizzato con quota limitata di rimborso in unica soluzione alla scadenza

Rimborso in unica soluzione alla scadenza o rimborso parzialmente ammortizzato con elevata quota di rimborso in unica soluzione alla scadenza

b)

Sottofattore: rischio di mercato/ciclo e rischio di rifinanziamento

Non vi è alcuna esposizione o un’esposizione molto limitata al rischio di mercato o di ciclo dato che i flussi finanziari attesi coprono tutti i rimborsi futuri del prestito nel corso della sua durata residua  (5) e non vi sono ritardi significativi tra i flussi finanziari e i rimborsi del prestito.

Rischio di rifinanziamento nullo o molto ridotto.

L’esposizione al rischio di mercato o di ciclo è limitata dato che i flussi finanziari attesi coprono la maggior parte dei rimborsi futuri del prestito nel corso della sua durata residua e non vi sono ritardi significativi tra i flussi di cassa e i rimborsi del prestito.

Rischio di rifinanziamento basso.

Vi è una moderata esposizione al rischio di mercato o di ciclo dato che i flussi finanziari attesi coprono solo una parte dei rimborsi futuri del prestito nel corso della sua durata residua o vi sono alcuni ritardi significativi tra i flussi finanziari e i rimborsi del prestito.

Rischio di rifinanziamento medio.

Vi è un’esposizione significativa al rischio di mercato o di ciclo dato che i flussi finanziari attesi coprono solo una piccola parte dei rimborsi futuri del prestito nel corso della sua durata residua o vi sono alcuni ritardi significativi tra i flussi finanziari e i rimborsi del prestito.

Rischio di rifinanziamento elevato.

c)

Sottofattore: rischio operativo

 

 

 

 

Permessi/licenze (componente del sottofattore)

Tutti i permessi sono stati ottenuti; l’attività è conforme alle vigenti norme di sicurezza e a quelle di prevedibile adozione.

Tutti i permessi sono stati ottenuti o sono in via di ottenimento; l’attività è conforme alle vigenti norme di sicurezza e a quelle di prevedibile adozione.

La maggioranza dei permessi è stata ottenuta o è in via di ottenimento, il rilascio dei permessi mancanti è considerato di routine, l’attività è conforme alle vigenti norme di sicurezza.

Problemi nell’ottenimento di tutti i permessi richiesti, la configurazione e/o le operazioni pianificate potrebbero necessitare di una parziale revisione.

Entità e natura dei contratti O&M (componente del sottofattore)

Solido contratto O&M  (6) a lungo termine, preferibilmente con incentivi legati ai risultati e/o conti di riserva O&M (se necessari)

Contratto O&M a lungo termine e/o conti di riserva O&M  (7) (se necessari)

Contratto O&M e/o conto di riserva O&M (se necessari) limitati

Nessun contratto O&M: rischio di ingente superamento dei costi operativi oltre gli strumenti di attenuazione del rischio

Solidità finanziaria dell’operatore, esperienza pregressa nella gestione di attività simili e capacità di ricollocare l’attività sul mercato alla scadenza del contratto (componente del sottofattore)

Esperienza pregressa e capacità di ricollocazione eccellenti

Esperienza pregressa e capacità di ricollocazione soddisfacenti

Esperienza pregressa mediocre o di breve durata e capacità di ricollocazione incerta

Esperienza pregressa inesistente o sconosciuta e incapacità di ricollocazione dell’attività

Fattore: caratteristiche dell’attività

 

 

 

 

a)

Sottofattore: configurazione, dimensioni, progettazione e manutenzione (ad esempio, età e dimensioni di un aeromobile) rispetto ad altre attività sullo stesso mercato

Forte vantaggio in termini di progettazione e manutenzione. Configurazione standard per cui l’attività ha un mercato liquido.

Progettazione e manutenzione superiori alla media. Configurazione standard, al massimo con limitatissime eccezioni, per cui l’attività ha un mercato liquido

Progettazione e manutenzione nella media. Configurazione in certa misura specifica, il che potrebbe restringere il mercato dell’attività.

Progettazione e manutenzione inferiori alla media. L’attività è vicina al termine della sua vita economica. Configurazione molto specifica; mercato molto ristretto.

b)

Sottofattore: valore di rivendita

Valore corrente di rivendita ben al di sopra del valore del debito.

Valore di rivendita moderatamente al di sopra del valore del debito.

Valore corrente leggermente al di sopra del valore del debito.

Valore di rivendita al di sotto del valore del debito.

c)

Sottofattore: sensibilità del valore e della liquidità dell’attività al ciclo economico

Relativamente insensibili.

Sensibili.

Piuttosto sensibili.

Altamente sensibili.

Fattore: solidità dello sponsor (inclusa partnership pubblico-privato)

 

 

 

 

a)

Sottofattore: esperienza pregressa e solidità finanziaria degli sponsor

Eccellente esperienza pregressa ed elevata idoneità finanziaria

Buona esperienza pregressa e buona idoneità finanziaria

Adeguata esperienza pregressa e buona idoneità finanziaria

Nessuna esperienza pregressa o esperienza pregressa discutibile e/o carenze finanziarie

Fattore: pacchetto di garanzia

 

 

 

 

a)

Sottofattore: controllo dell’attività

La documentazione legale conferisce al prestatore il controllo effettivo (ad esempio, garanzia di primo grado perfezionata  (8), o una struttura di leasing che prevede tale garanzia) sull’attività o sulla società che la possiede.

La documentazione legale conferisce al prestatore il controllo effettivo (ad esempio, garanzia perfezionata, o una struttura di leasing che prevede tale garanzia) sull’attività o sulla società che la possiede.

La documentazione legale conferisce al prestatore il controllo effettivo (ad esempio, garanzia perfezionata, o una struttura di leasing che prevede tale garanzia) sull’attività o sulla società che la possiede.

Il contratto fornisce scarsa garanzia al prestatore, con conseguenti possibili rischi di perdere il controllo dell’attività.

b)

Sottofattore: diritti e mezzi a disposizione del prestatore per monitorare l’ubicazione e le condizioni dell’attività

Il prestatore è in grado di monitorare l’ubicazione e le condizioni dell’attività in ogni momento e in ogni luogo (relazioni regolari, possibilità di effettuare ispezioni).

Il prestatore è in grado di monitorare l’ubicazione e le condizioni dell’attività pressoché in ogni momento e in ogni luogo.

Il prestatore è in grado di monitorare l’ubicazione e le condizioni dell’attività pressoché in ogni momento e in ogni luogo.

Il prestatore è in grado di monitorare l’ubicazione e le condizioni dell’attività solo entro certi limiti.

c)

Sottofattore: assicurazione contro i danni

Solida copertura assicurativa, comprendente i danni accessori, presso le migliori compagnie di assicurazione

Soddisfacente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di buona qualità

Sufficiente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di qualità accettabile

Debole copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) o presso compagnie di assicurazione di bassa qualità


(1)  Per coefficiente di copertura del servizio del debito (debt service coverage ratio, DSCR) si intende il rapporto tra i flussi finanziari disponibili per il servizio del debito che possono essere generati dall’attività e i previsti rimborso del capitale e pagamenti degli interessi nel corso della vita del prestito, dove i flussi finanziari disponibili per il servizio del debito sono calcolati sottraendo le spese di funzionamento, le spese in conto capitale, il finanziamento tramite debito e capitale proprio, le imposte e gli adeguamenti del capitale circolante a partire dalle entrate generate dal progetto.

(2)  Per coefficiente di copertura degli interessi (interest coverage ratio, ICR) si intende il rapporto tra i flussi finanziari disponibili per il servizio del debito che possono essere generati dall’attività e il previsto rimborso dei pagamenti degli interessi nel corso della vita del prestito, dove i flussi finanziari disponibili per il servizio del debito sono calcolati sottraendo ai ricavi generati dal progetto le spese di funzionamento, le spese in conto capitale, il finanziamento tramite debito e capitale proprio, le imposte e gli adeguamenti del capitale circolante.

(3)  Per rapporto prestito/valore (loan-to-value ratio, LTV) si intende il rapporto tra l’importo del prestito e il valore delle attività costituite in garanzia.

(4)  Per durata residua del prestito si intende il tempo residuo per il rimborso del prestito.

(5)  Per durata residua del prestito si intende il tempo residuo per il rimborso del prestito.

(6)  Per contratto O&M si intende un contratto tra un promotore e un operatore. Il promotore delega la messa in funzione, la manutenzione e spesso la gestione del progetto ad un operatore con esperienza nel settore secondo i termini del contratto O&M (ambito di applicazione, termini, responsabilità dell’operatore, remunerazione e liquidazione dei danni).

(7)  Per conto di riserva O&M si intende un fondo sul quale è depositato il denaro da utilizzare per coprire i costi di funzionamento e di manutenzione del progetto.

(8)  Per garanzia di primo grado perfezionata si intende la garanzia su un’attività (costituita in garanzia reale) che è protetta dalle pretese vantate da altre parti. Un privilegio viene instaurato registrandolo con adeguata autorità legale così da conferirgli titolo esecutivo, mentre ad ogni pretesa successiva sull’attività è conferito rango secondario.


ALLEGATO IV

Criteri di valutazione delle esposizioni da finanziamento su merci (commodities finance)

 

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

Fattore: solidità finanziaria

 

 

 

 

a)

Sottofattore: grado di eccesso di garanzia (overcollateralisation) dell’operazione

Forti

Buono

Soddisfacente

Debole

Fattore: contesto politico-giuridico

 

 

 

 

a)

Sottofattore: rischio paese

Rischio assente

Esposizione limitata al rischio paese (in particolare, collocazione delle riserve sull’estero in un paese emergente)

Esposizione al rischio paese (in particolare, collocazione delle riserve sull’estero in un paese emergente)

Forte esposizione al rischio paese (in particolare, collocazione delle riserve sull’interno in un paese emergente)

b)

Sottofattore: attenuazione del rischio paese

Attenuazione molto forte:

solidi meccanismi offshore;

merce strategica; acquirente di prima classe

Attenuazione forte:

meccanismi offshore;

merce strategica, acquirente forte

Attenuazione accettabile:

meccanismi offshore;

merce meno strategica; acquirente accettabile

Attenuazione solo parziale:

assenza di meccanismi offshore;

merce non strategica; acquirente debole

Fattore: caratteristiche dell’attività

 

 

 

 

a)

Sottofattore: liquidità e vulnerabilità a danni

La merce è quotata e può essere coperta tramite futures o strumenti OTC. Merce non soggetta a danni.

La merce è quotata e può essere coperta tramite strumenti OTC. Merce non soggetta a danni.

Merce non quotata ma liquida. Sussistono incertezze riguardo alle possibilità di copertura. Merce non soggetta a danni.

Merce non quotata. Liquidità limitata alla luce della dimensione e dello spessore del mercato. Mancanza di appropriati strumenti di copertura. Merce soggetta a danni.

Fattore: solidità dello sponsor (inclusa partnership pubblico-privato)

 

 

 

 

a)

Sottofattore: solidità finanziaria del commerciante

Molto forte rispetto all’approccio (trading philosophy) e ai rischi

Forti

Adeguata

Debole

b)

Sottofattore: esperienza pregressa, inclusa la capacità di gestire il processo logistico

Vasta esperienza nel tipo di operazione in questione. Ottimi risultati in termini operativi e di efficienza dei costi.

Sufficiente esperienza nel tipo di operazione in questione. Risultati superiori alla media in termini operativi e di efficienza dei costi.

Esperienza limitata nel tipo di operazione in questione. Risultati nella media in termini operativi e di efficienza dei costi.

Esperienza generalmente limitata o incerta. Costi e profitti volatili.

c)

Sottofattore: controlli commerciali e strategie di copertura

Rigorosi criteri per la selezione delle controparti, la copertura e il monitoraggio

Adeguati criteri per la selezione delle controparti, la copertura e il monitoraggio

Problemi trascurabili o assenti in passato

Il commerciante ha subito perdite significative in passato

d)

Sottofattore: qualità dell’informazione finanziaria

Eccellente

Buona

Soddisfacente

Insufficiente o carente in taluni ambiti

Fattore: pacchetto di garanzia

 

 

 

 

a)

Sottofattore: controllo dell’attività

Garanzia di primo grado perfezionata  (1) che conferisce al prestatore il controllo legale delle attività in ogni momento, se del caso.

Garanzia di primo grado perfezionata, che conferisce al prestatore il controllo legale delle attività in ogni momento, se del caso.

Discontinuità del controllo sulle attività da parte del prestatore, attenuata dalla conoscenza del processo commerciale o dall’intervento di una terza parte, se del caso.

Permangono taluni rischi di perdere il controllo delle attività. Recupero non assicurato.

b)

Sottofattore: assicurazione contro i danni

Solida copertura assicurativa, comprendente i danni accessori, presso le migliori compagnie di assicurazione

Soddisfacente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di buona qualità

Sufficiente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di qualità accettabile

Debole copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) o presso compagnie di assicurazione di bassa qualità


(1)  Per garanzia di primo grado perfezionata si intende la garanzia su un’attività (costituita in garanzia reale) che è protetta dalle pretese vantate da altre parti. Un privilegio viene instaurato registrandolo con adeguata autorità legale così da conferirgli titolo esecutivo, mentre ad ogni pretesa successiva sull’attività è conferito rango secondario.


14.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 127/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/599 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2021

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Rheinisches Zuckerrübenkraut» / «Rheinischer Zuckerrübensirup» / «Rheinisches Rübenkraut» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Germania relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Rheinisches Zuckerrübenkraut»/«Rheinischer Zuckerrübensirup»/«Rheinisches Rübenkraut», registrata in virtù del regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2012 della Commissione (2), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 356/2017 della Commissione (3).

(2)

Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Rheinisches Zuckerrübenkraut» / «Rheinischer Zuckerrübensirup» / «Rheinisches Rübenkraut» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2021

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Rheinisches Zuckerrübenkraut/Rheinischer Zuckerrübensirup/Rheinisches Rübenkraut (IGP)] (GU L 182 del 13.7.2012, pag. 10).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 356/2017 della Commissione, del 15 febbraio 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Rheinisches Zuckerrübenkraut/Rheinischer Zuckerrübensirup/Rheinisches Rübenkraut (IGP)] (GU L 54 dell’1.3.2017, pag. 2).

(4)  GU C 424 dell’8.12.2020, pag. 43.


14.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 127/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/600 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2021

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Il comitato del codice doganale non ha espresso un parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2021

Per la Commissione

Gerassimos THOMAS

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivi

1)

2)

3)

Aste di lega di tungsteno, contenenti oltre il 94 % in peso di tungsteno e l'1,5 % in peso di lantanio, con una lunghezza di 150 mm e un diametro di 3 mm. Le aste non sono ottenute unicamente mediante sinterizzazione, non sono rivestite e non sono riempite di decapanti o di fondenti. Le estremità sono smussate (ossia non appuntite) e contrassegnate individualmente mediante colori. Il contrassegno cromatico indica l'elemento legante e il tenore di tungsteno. Le aste sono presentate in lotti.

Le aste sono destinate a essere affilate per fungere da elettrodi nella saldatura ad arco in atmosfera inerte con elettrodi di tungsteno (saldatura TIG). La funzione dell'elettrodo in questo procedimento di saldatura è formare l'arco fra l'elettrodo e il pezzo da saldare. L'elettrodo non fonde durante il procedimento; è quindi non consumabile.

8101 99 10

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 e dalla nota 5 a) della sezione XV, dalla nota 1 d) del capitolo 74, dalla nota di sottovoce 1 del capitolo 81 e dal testo dei codici NC 8101 , 8101 99 e 8101 99 10 .

Le aste devono subire un procedimento speciale di molatura per ottenere la forma delle punte necessaria per trasformarle in elettrodi idonei alla saldatura ad arco. Pertanto, alla presentazione in dogana, le caratteristiche oggettive dell'articolo non sono quelle degli elettrodi per saldare per apparecchi per la saldatura della voce 8515 . Di conseguenza si esclude la classificazione come parti di macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura della voce 8515 .

Considerate le caratteristiche e le proprietà oggettive, l'articolo corrisponde al testo della voce 8101 , che include il tungsteno (wolframio) e i lavori di tale materia. (Cfr. anche il primo paragrafo delle note esplicative del sistema armonizzato (NESA) relative alla voce 8101 , che precisa che il tungsteno (wolframio) in forma di barre laminate o trafilate rientra in questa voce. Detta disposizione è altresì coerente con il primo paragrafo delle NESA relative alla voce 8311 , secondo cui gli elettrodi di metalli comuni non rivestiti né riempiti di decapanti o di fondenti sono esclusi dalla voce 8311 e devono essere classificati nelle voci appropriate in base al loro materiale costitutivo.)

L'articolo deve quindi essere classificato nel codice NC 8101 99 10 come barre e aste, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, di tungsteno.


14.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 127/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/601 DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 2021

relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2022, il 2023 e il 2024, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione (2) ha istituito un primo programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011. Il programma è proseguito nel quadro di successivi regolamenti della Commissione. Il più recente è il regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 della Commissione (3).

(2)

Nell’Unione i principali componenti della dieta sono costituiti da trenta/quaranta prodotti alimentari. Dato che l’utilizzo di antiparassitari subisce notevoli cambiamenti nel corso di un triennio, è opportuno monitorare gli antiparassitari in tali prodotti alimentari nell’arco di vari cicli triennali per poter valutare l’esposizione dei consumatori e l’applicazione della normativa dell’Unione.

(3)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha presentato una relazione scientifica sulla valutazione del disegno concettuale del programma di controllo degli antiparassitari. Essa ha concluso che, selezionando 683 unità di campionamento per un minimo di 32 diversi prodotti alimentari, si potrebbe stimare un tasso di superamento dei livelli massimi di residui (LMR) superiore all’1 % con un margine di errore dello 0,75 % (4). La raccolta di questi campioni dovrebbe essere ripartita tra gli Stati membri in base al numero di abitanti, con un minimo di 12 campioni l’anno per ciascun prodotto.

(4)

Per garantire che la gamma di antiparassitari compresa nel programma di controllo sia rappresentativa degli antiparassitari utilizzati, sono stati presi in considerazione i risultati analitici dei precedenti programmi di controllo ufficiali dell’Unione.

(5)

Orientamenti sulle procedure di controllo analitico della qualità e di convalida per le analisi dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi (Analytical quality control and method validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed) sono pubblicati sul sito web della Commissione (5).

(6)

Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda altre sostanze attive, metaboliti e/o prodotti di degradazione o di reazione, tali composti dovrebbero essere comunicati separatamente, se misurati individualmente (6).

(7)

Gli Stati membri, la Commissione e l’Autorità hanno concordato misure di esecuzione sulla trasmissione di informazioni da parte degli Stati membri, come la «Descrizione standardizzata del campione versione 2» (SSD2 — Standard Sample Description version 2) per la comunicazione dei risultati delle analisi dei residui di antiparassitari.

(8)

Per le procedure di campionamento è opportuno applicare la direttiva 2002/63/CE della Commissione (7), che comprende i metodi e le procedure di campionamento raccomandati dalla commissione del Codex Alimentarius.

(9)

È necessario verificare il rispetto dei livelli massimi di residui relativi agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini fissati all’articolo 10 della direttiva 2006/141/CE della Commissione (8), all’articolo 7 della direttiva 2006/125/CE della Commissione (9) e all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione (10), tenendo conto unicamente delle definizioni di residui contenute nel regolamento (CE) n. 396/2005.

(10)

Per quanto riguarda le metodiche monoresiduo, gli Stati membri possono ottemperare agli obblighi di analisi ricorrendo ai laboratori ufficiali che già dispongono dei metodi convalidati richiesti.

(11)

Gli Stati membri dovrebbero trasmettere entro il 31 agosto di ogni anno le informazioni relative all’anno civile precedente.

(12)

Onde evitare qualsiasi confusione derivante da una sovrapposizione tra programmi pluriennali consecutivi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 ai fini della certezza del diritto. Esso dovrebbe tuttavia continuare ad applicarsi ai campioni esaminati nel 2021.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri (*1) prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2022, 2023 e 2024, campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti figuranti nell’allegato I.

Il numero di campioni di ciascun prodotto, compresi gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e i prodotti dell’agricoltura biologica, è quello stabilito nell’allegato II.

Articolo 2

1.   Il lotto da sottoporre a campionamento è scelto a caso.

La procedura di campionamento, compreso il numero di unità, è conforme a quanto disposto dalla direttiva 2002/63/CE.

2.   Tutti i campioni, compresi quelli degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e quelli dei prodotti dell’agricoltura biologica, sono analizzati per individuare gli antiparassitari indicati nell’allegato I, in base alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.

3.   Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, i campioni sono valutati per i prodotti pronti per il consumo o ricostituiti in base alle istruzioni dei fabbricanti, tenendo conto degli LMR fissati nelle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE e nel regolamento delegato (UE) 2016/127. Se tali alimenti possono essere consumati sia come sono venduti sia ricostituiti, i risultati sono comunicati relativamente al prodotto non ricostituito così come è messo in vendita.

Articolo 3

Gli Stati membri trasmettono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2022, 2023 e 2024 rispettivamente entro il 31 agosto 2023, 2024 e 2025. Tali risultati sono comunicati nel formato elettronico previsto dall’Autorità.

Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda più di un composto (sostanza attiva e/o metabolita o prodotto di degradazione o reazione), gli Stati membri comunicano i risultati delle analisi in base alla definizione completa del residuo. Inoltre, se misurati individualmente, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente.

Articolo 4

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 è abrogato.

Per quanto riguarda i campioni esaminati nel 2021, esso continua tuttavia ad applicarsi fino al 1o settembre 2022.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 9).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 della Commissione, del 27 aprile 2020, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2021, il 2022 e il 2023, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 135 del 29.4.2020, pag. 1).

(4)  Autorità europea per la sicurezza alimentare: Pesticide Monitoring Program: Design Assessment. EFSA Journal 2015;13(2):4005.

(5)  Documento SANTE/12682/2019:

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_2019-12682.pdf, nella versione più recente.

(6)  SANCO/12574/2014 — Working Document on the summing up of LOQs in case of complex residue definitions.

(7)  Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell’11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).

(8)  Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante modifica della direttiva 1999/21/CE (GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1).

(9)  Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16).

(10)  Regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di composizione e di informazione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento e per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni sull’alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 1).

(*1)  A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, e dell’allegato 2, sezione 24, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, che costituisce parte integrante dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, il presente regolamento si applica nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord e i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, sempreché si applichi tale protocollo.


ALLEGATO I

Parte A: prodotti di origine vegetale (1) da sottoporre a campionamento nel 2022, 2023 e 2024

2022

2023

2024

(c)

(a)

(b)

Mele (2)

Arance (2)

Uve da tavola (2)

Fragole (2)

Pere (2)

Banane (2)

Pesche, comprese le pesche noci e ibridi simili (2)

Kiwi (2)

Pompelmi (2)

Vino (rosso o bianco) da uve (in mancanza di fattori di trasformazione specifici per il vino, gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione utilizzati per il vino).

Cavolfiori (2)

Melanzane (2)

Lattughe (2)

Cipolle (2)

Cavoli broccoli (2)

Cavoli cappucci (2)

Carote (2)

Meloni (2)

Pomodori (2)

Patate (2)

Funghi coltivati (2)

Spinaci (2)

Fagioli (secchi) (2)

Peperoni dolci (2)

Chicchi di avena (3)  (4)

Chicchi di segale  (4)

Chicchi di frumento  (4)

Chicchi d’orzo (4)  (5)

Riso bruno (riso semigreggio), definito come riso in seguito all’asportazione delle glumelle dal risone (6)

Olio di oliva vergine (in mancanza di un fattore di trasformazione specifico per l’olio, gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione utilizzati).

Parte B: prodotti di origine animale (7) da sottoporre a campionamento nel 2022, 2023 e 2024

2022

2023

2024

(e)

(f)

(d)

Latte vaccino (8)

Grasso di pollame (9)  (10)

Grasso bovino (9)  (10)

Grasso suino (9)  (10)

Fegato bovino (9)

Uova di gallina (9)  (11)

Parte C: combinazioni di antiparassitario/prodotto da monitorare nei/sui prodotti di origine vegetale

 

2022

2023

2024

Osservazioni

2,4-D

(c)

(a)

(b)

Da analizzare nel 2022 solo in e su lattughe, spinaci e pomodori; nel 2023 in e su arance, cavolfiori, riso bruno e fagioli secchi; nel 2024 in e su pompelmi, uve da tavola, melanzane e cavoli broccoli.

2-Fenilfenolo

(c)

(a)

(b)

 

Abamectina

(c)

(a)

(b)

 

Aclonifen

 

(a)

 

Da analizzare nel 2023 solo in e su carote.

Acefato

(c)

(a)

(b)

 

Acetamiprid

(c)

(a)

(b)

 

Acrinatrina

(c)

(a)

(b)

 

Aldicarb

(c)

(a)

(b)

 

Aldrin e dieldrin

(c)

(a)

(b)

 

Ametoctradina

(c)

(a)

(b)

 

Azinfos-metile

(c)

(a)

(b)

 

Azossistrobina

(c)

(a)

(b)

 

Bifentrin

(c)

(a)

(b)

 

Bifenil

(c)

(a)

(b)

 

Bitertanolo

(c)

(a)

(b)

 

Boscalid

(c)

(a)

(b)

 

Ione bromuro

(c)

(a)

(b)

Da analizzare nel 2022 solo in e su lattughe e pomodori; nel 2023 in e su riso bruno; nel 2024 in e su peperoni dolci.

Bromopropilato

(c)

(a)

(b)

 

Bupirimato

(c)

(a)

(b)

 

Buprofezin

(c)

(a)

(b)

 

Captano

(c)

(a)

(b)

 

Carbaril

(c)

(a)

(b)

 

Carbendazim e benomil

(c)

(a)

(b)

 

Carbofurano

(c)

(a)

(b)

 

Clorantraniliprole

(c)

(a)

(b)

 

Clorfenapir

(c)

(a)

(b)

 

Clormequat

(c)

(a)

(b)

Da analizzare nel 2022 solo in e su pomodori, avena e orzo; nel 2023 in e su carote, pere, segale e riso bruno; nel 2024 in e su melanzane, uve da tavola, funghi coltivati e frumento.

Clorotalonil

(c)

(a)

(b)

 

Clorprofam

(c)

(a)

(b)

 

Clorpirifos

(c)

(a)

(b)

 

Clorpirifos metile

(c)

(a)

(b)

 

Clofentezina

(c)

(a)

(b)

 

Clotianidin

(c)

(a)

(b)

 

Cyantraniliprole

(c)

(a)

(b)

 

Ciazofamid

(c)

(a)

(b)

 

Ciflufenamid

(c)

(a)

(b)

 

Ciflutrin

(c)

(a)

(b)

 

Cimoxanil

(c)

(a)

(b)

 

Cipermetrina

(c)

(a)

(b)

 

Ciproconazolo

(c)

(a)

(b)

 

Ciprodinil

(c)

(a)

(b)

 

Ciromazina

(c)

(a)

(b)

Da analizzare nel 2022 solo in e su lattughe e pomodori; nel 2023 in e su patate, cipolle e carote. nel 2024 in e su melanzane, peperoni dolci, meloni e funghi coltivati.

Deltametrina

(c)

(a)

(b)

 

Diazinone

(c)

(a)

(b)

 

Diclorvos

(c)

(a)

(b)

 

Dicloran

(c)

(a)

(b)

 

Dicofol

(c)

(a)

(b)

 

Dietofencarb

(c)

(a)

(b)

 

Difenoconazolo

(c)

(a)

(b)

 

Diflubenzurone

(c)

(a)

(b)

 

Dimetoato

(c)

(a)

(b)

 

Dimetomorf

(c)

(a)

(b)

 

Diniconazolo

(c)

(a)

(b)

 

Difenilammina

(c)

(a)

(b)

 

Ditianon

(c)

(a)

(b)

Da analizzare nel 2022 solo in e su mele e pesche; nel 2023 in e su pere e riso bruno. nel 2024 in e su uve da tavola.

Ditiocarbammati

(c)

(a)

(b)

Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto cavoli broccoli, cavolfiori, cavoli cappucci, olio d’oliva, vino e cipolle.

Dodina

(c)

(a)

(b)

 

Emamectina benzoato B1a, espressa in emamectina

(c)

(a)

(b)

 

Endosulfano

(c)

(a)

(b)

 

Epossiconazolo

(c)

(a)

(b)

 

Etefon

(c)

(a)

(b)

Da analizzare nel 2022 solo in e su mele, pesche, pomodori e vino; nel 2023 in e su arance e pere; nel 2024 in e su peperoni dolci, frumento e uve da tavola.

Etion

(c)

(a)

(b)

 

Etirimol

(c)

(a)

(b)

 

Etofenprox

(c)

(a)

(b)

 

Etoxazole

(c)

(a)

(b)

 

Famoxadone

(c)

(a)

(b)

 

Fenamidone

(c)

(a)

(b)

 

Fenamifos

(c)

(a)

(b)

 

Fenarimol

(c)

(a)

(b)

 

Fenazaquin

(c)

(a)

(b)

 

Fenbuconazolo

(c)

(a)

(b)

 

Fenbutatin ossido

(c)

(a)

(b)

Da analizzare nel 2022 solo in e su mele, fragole, pesche, pomodori e vino; nel 2023 in e su arance e pere; nel 2024 in e su melanzane, pompelmi, peperoni dolci e uve da tavola.

Fenexamid

(c)

(a)

(b)

 

Fenitrotion

(c)

(a)

(b)

 

Fenoxicarb

(c)

(a)

(b)

 

Fenpropatrin

(c)

(a)

(b)

 

Fenpropidin

(c)

(a)

(b)

 

Fenpropimorf

(c)

(a)

(b)

 

Fenpirazamina

(c)

(a)

(b)

 

Fenpirossimato

(c)

(a)

(b)

 

Fention

(c)

(a)

(b)

 

Fenvalerato

(c)

(a)

(b)

 

Fipronil

(c)

(a)

(b)

 

Flonicamid

(c)

(a)

(b)

 

Fluazifop-P

(c)

(a)

(b)

Da analizzare nel 2022 solo in e su fragole, cavoli cappucci, lattughe, spinaci e pomodori; nel 2023 in e su cavolfiori, fagioli secchi, patate e carote; nel 2024 in e su melanzane, cavoli broccoli, peperoni dolci e frumento.

Flubendiamide

(c)

(a)

(b)

 

Fludioxonil

(c)

(a)

(b)

 

Flufenoxuron

(c)

(a)

(b)

 

Fluopicolide

(c)

(a)

(b)

 

Fluopyram

(c)

(a)

(b)

 

Fluquinconazolo

(c)

(a)

(b)

 

Flusilazolo

(c)

(a)

(b)

 

Flutriafol

(c)

(a)

(b)

 

Fluxapyroxad

(c)

(a)

(b)

 

Folpet

(c)

(a)

(b)

 

Formetanato

(c)

(a)

(b)

 

Fosetil-Al

(c)

(a)

(b)

 

Fostiazato

(c)

(a)

(b)

 

Glifosato

(c)

(a)

(b)

 

Glufosinato-ammonio

(c)

(a)

(b)

 

Alossifop incluso alossifop-P

(c)

(a)

(b)

Da analizzare nel 2022 solo in e su fragole e cavoli cappucci; nel 2023 in e su fagioli secchi; nel 2024 in e su cavoli broccoli, pompelmi, peperoni dolci e frumento.

Esaconazolo

(c)

(a)

(b)

 

Exitiazox

(c)

(a)

(b)

 

Imazalil

(c)

(a)

(b)

 

Imidacloprid

(c)

(a)

(b)

 

Indoxacarb

(c)

(a)

(b)

 

Iprodione

(c)

(a)

(b)

 

Iprovalicarb

(c)

(a)

(b)

 

Isocarbofos

(c)

(a)

(b)

 

Isoprotiolano

 

(a)

 

La sostanza non è da analizzare in o su nessun prodotto nel 2022 e nel 2024. Da analizzare nel 2023 solo in e su riso bruno.

Kresoxim-metile

(c)

(a)

(b)

 

Lambda-cialotrina

(c)

(a)

(b)

 

Linuron

(c)

(a)

(b)

 

Lufenurone

(c)

(a)

(b)

 

Malation

(c)

(a)

(b)

 

Mandipropamide

(c)

(a)

(b)

 

Mepanipirim

(c)

(a)

(b)

 

Mepiquat

(c)

(a)

(b)

Da analizzare nel 2022 solo in e su orzo e avena; nel 2023 in e su pere, segale e riso bruno; nel 2024 in e su funghi coltivati e frumento.

Metaflumizone

(c)

(a)

(b)

 

Metalaxil e metalaxil-M

(c)

(a)

(b)

 

Metamidofos

(c)

(a)

(b)

 

Metidation

(c)

(a)

(b)

 

Metiocarb

(c)

(a)

(b)

 

Metomil

(c)

(a)

(b)

 

Metossifenozide

(c)

(a)

(b)

 

Metrafenone

(c)

(a)

(b)

 

Monocrotofos

(c)

(a)

(b)

 

Miclobutanil

(c)

(a)

(b)

 

Ometoato

(c)

(a)

(b)

 

Oxadixil

(c)

(a)

(b)

 

Oxamil

(c)

(a)

(b)

 

Ossidemeton-metile

(c)

(a)

(b)

 

Paclobutrazolo

(c)

(a)

(b)

 

Paration metile

(c)

(a)

(b)

 

Penconazolo

(c)

(a)

(b)

 

Pencicuron

(c)

(a)

(b)

 

Pendimetalin

(c)

(a)

(b)

 

Permetrina

(c)

(a)

(b)

 

Fosmet

(c)

(a)

(b)

 

Pirimicarb

(c)

(a)

(b)

 

Pirimifos-metile

(c)

(a)

(b)

 

Procloraz

(c)

(a)

(b)

 

Procimidone

(c)

(a)

(b)

 

Profenofos

(c)

(a)

(b)

 

Propamocarb

(c)

(a)

(b)

Da analizzare nel 2022 solo in e su fragole, cavoli cappucci, spinaci, lattughe, pomodori e orzo; nel 2023 in e su carote, cavolfiori, cipolle e patate; nel 2024 in e su uve da tavola, meloni, melanzane, cavoli broccoli, peperoni dolci e frumento.

Propargite

(c)

(a)

(b)

 

Propiconazolo

(c)

(a)

(b)

 

Propizamide

(c)

(a)

(b)

 

Proquinazid

(c)

(a)

(b)

 

Prosulfocarb

(c)

(a)

(b)

 

Protioconazolo

(c)

(a)

(b)

Da analizzare nel 2022 solo in e su cavoli cappucci, lattughe, pomodori, avena e orzo; nel 2023 in e su carote, cipolle, segale e riso bruno; nel 2024 in e su peperoni dolci e frumento.

Pimetrozina

(c)

 

(b)

Da analizzare nel 2022 solo in e su cavoli cappucci, lattughe, fragole, spinaci e pomodori; nel 2024 in e su melanzane, meloni e peperoni dolci. La sostanza non è da analizzare in o su nessun prodotto nel 2023.

Piraclostrobin

(c)

(a)

(b)

 

Piridaben

(c)

(a)

(b)

 

Pyridalil

(c)

(a)

(b)

 

Pirimetanil

(c)

(a)

(b)

 

Piriproxifen

(c)

(a)

(b)

 

Quinoxifen

(c)

(a)

(b)

 

Spinosad

(c)

(a)

(b)

 

Spinetoram

(c)

(a)

(b)

 

Spirodiclofen

(c)

(a)

(b)

 

Spiromesifen

(c)

(a)

(b)

 

Spiroxamina

(c)

(a)

(b)

 

Spirotetrammato

(c)

(a)

(b)

 

Sulfoxaflor

(c)

(a)

(b)

 

Tau-fluvalinato

(c)

(a)

(b)

 

Tebuconazolo

(c)

(a)

(b)

 

Tebufenozide

(c)

(a)

(b)

 

Tebufenpirad

(c)

(a)

(b)

 

Teflubenzurone

(c)

(a)

(b)

 

Teflutrin

(c)

(a)

(b)

 

Terbutilazina

(c)

(a)

(b)

 

Tetraconazolo

(c)

(a)

(b)

 

Tetradifon

(c)

(a)

(b)

 

Tiabendazolo

(c)

(a)

(b)

 

Tiacloprid

(c)

(a)

(b)

 

Tiametoxam

(c)

(a)

(b)

 

Tiofanato metile

(c)

(a)

(b)

 

Tolclofos-metile

(c)

(a)

(b)

 

Triadimefon

(c)

(a)

(b)

 

Triadimenol

(c)

(a)

(b)

 

Tiodicarb

(c)

(a)

(b)

 

Triazofos

(c)

(a)

(b)

 

Triciclazolo

 

(a)

 

Da analizzare nel 2023 solo in e su riso bruno.

Triflossistrobina

(c)

(a)

(b)

 

Triflumuron

(c)

(a)

(b)

 

Vinclozolina

(c)

(a)

(b)

 

Parte D: combinazioni di antiparassitario/prodotto da monitorare nei/sui prodotti di origine animale

 

2022

2023

2024

Osservazioni

Aldrin e dieldrin

(e)

(f)

(d)

 

Bifentrin

(e)

(f)

(d)

 

Clordano

(e)

(f)

(d)

 

Clorpirifos

(e)

(f)

(d)

 

Clorpirifos metile

(e)

(f)

(d)

 

Cipermetrina

(e)

(f)

(d)

 

DDT

(e)

(f)

(d)

 

Deltametrina

(e)

(f)

(d)

 

Diazinone

(e)

(f)

(d)

 

Endosulfano

(e)

(f)

(d)

 

Famoxadone

(e)

(f)

(d)

 

Fenvalerato

(e)

(f)

(d)

 

Fipronil

(e)

(f)

(d)

 

Glifosato

(e)

(f)

(d)

 

Glufosinato-ammonio

(e)

(f)

(d)

 

Eptacloro

(e)

(f)

(d)

 

Esaclorobenzene

(e)

(f)

(d)

 

Esaclorocicloesano (HCH, isomero alfa)

(e)

(f)

(d)

 

Esaclorocicloesano (HCH, isomero beta)

(e)

(f)

(d)

 

Indoxacarb

(e)

 

 

Da analizzare nel 2022 solo nel e sul latte.

Lindano

(e)

(f)

(d)

 

Metossicloro

(e)

(f)

(d)

 

Paration

(e)

(f)

(d)

 

Pendimetalin

(e)

(f)

(d)

 

Permetrina

(e)

(f)

(d)

 

Pirimifos-metile

(e)

(f)

(d)

 


(1)  Per le materie prime da analizzare, le parti dei prodotti cui si applicano gli LMR devono essere analizzate per il prodotto principale del gruppo o del sottogruppo quale figurante nell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2018/62, salvo indicazione contraria.

(2)  Si devono analizzare prodotti non trasformati. In caso di prodotti sottoposti a campionamento in stato congelato deve essere indicato un fattore di trasformazione, se del caso.

(3)  In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi di avena, la parte del numero di campioni di chicchi di avena richiesti che non è stato possibile prelevare può essere aggiunta al numero di campioni di chicchi d’orzo con la conseguente riduzione del numero di campioni di chicchi di avena e un aumento proporzionale del numero di campioni di chicchi d’orzo.

(4)  In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi di segale, frumento, avena od orzo, è possibile analizzare anche la farina integrale di segale, frumento, avena od orzo indicando un fattore di trasformazione.

(5)  In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi d’orzo, la parte del numero di campioni di chicchi d’orzo richiesti che non è stato possibile prelevare può essere aggiunta al numero di campioni di chicchi di avena con la conseguente riduzione del numero di campioni di chicchi d’orzo e un aumento proporzionale del numero di campioni di chicchi di avena.

(6)  Se del caso, è possibile analizzare anche grani di riso brillato. È necessario comunicare all’Autorità se si è analizzato il riso semigreggio o il riso brillato. Se si è analizzato il riso brillato è necessario indicare un fattore di trasformazione.

(7)  Per le materie prime da analizzare, le parti dei prodotti cui si applicano gli LMR devono essere analizzate per il prodotto principale del gruppo o del sottogruppo quale figurante nell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2018/62, salvo indicazione contraria.

(8)  Deve essere analizzato il latte fresco (non trasformato) compreso il latte congelato, pastorizzato, riscaldato, sterilizzato o filtrato.

(9)  Si devono analizzare prodotti non trasformati. In caso di prodotti sottoposti a campionamento in stato congelato deve essere indicato un fattore di trasformazione, se del caso.

(10)  La carne può anche essere sottoposta a campionamento conformemente alla tabella 3 dell’allegato della direttiva 2002/63/CE.

(11)  Devono essere analizzate uova intere senza il guscio.


ALLEGATO II

Numero dei campioni di cui all’articolo 1

1)   

Il numero di campioni da prelevare per ciascun prodotto e da analizzare per individuare gli antiparassitari elencati nell’allegato I è indicato al punto 5.

2)   

Oltre ai campioni prescritti in conformità al punto 5, nel 2022 ciascuno Stato membro preleva e analizza dieci campioni di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini diversi dalle formule per lattanti, dalle formule di proseguimento e dagli alimenti per bambini a base di cereali.

Oltre ai campioni prescritti in conformità al punto 5, nel 2023 ciascuno Stato membro preleva e analizza cinque campioni di formule per lattanti e cinque campioni di formule di proseguimento.

Oltre ai campioni prescritti in conformità al punto 5, nel 2024 ciascuno Stato membro preleva e analizza dieci campioni di alimenti per bambini a base di cereali.

3)   

In conformità al punto 5, i campioni di prodotti dell’agricoltura biologica devono essere prelevati, se disponibili, in proporzione alla quota di mercato di tali prodotti in ciascuno Stato membro, con un minimo di 1.

4)   

Gli Stati membri che applicano metodi multiresiduo possono utilizzare metodi di screening qualitativi al massimo per il 15 % dei campioni da prelevare e analizzare in conformità al punto 5. Se uno Stato membro utilizza metodi di screening qualitativi, il resto dei campioni deve essere analizzato con metodi multiresiduo quantitativi.

Se i risultati dello screening qualitativo sono positivi, gli Stati membri applicano un metodo standardizzato per quantificare le risultanze.

5)   

Numero minimo di campioni per anno per prodotto:

BE

15

LT

12

BG

15

LU

12

CZ

15

HU

15

DK

12

MT

12

DE

106

NL

20

EE

12

AT

15

IE

12

PL

51

EL

15

PT

15

ES

55

RO

22

FR

78

SI

12

HR

12

SK

12

IT

75

FI

12

CY

12

SE

15

LV

12

Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord  (1)

12

NUMERO COMPLESSIVO DI CAMPIONI: 683


(1)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, il presente regolamento si applica al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.


DECISIONI

14.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 127/42


DECISIONE (UE) 2021/602 DEL CONSIGLIO

dell’8 aprile 2021

relativa alla nomina di un vicedirettore esecutivo di Europol

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (1), in particolare gli articoli 54 e 55,

deliberando quale autorità che ha il potere di nomina del direttore esecutivo e dei vicedirettori esecutivi di Europol,

considerando quanto segue:

(1)

Il mandato di uno degli attuali vicedirettori esecutivi di Europol è giunto a termine il 31 dicembre 2020. Occorre pertanto nominare un nuovo vicedirettore esecutivo di Europol.

(2)

La decisione del consiglio di amministrazione di Europol del 1o maggio 2017 stabilisce le norme per la selezione, la proroga del mandato e la destituzione del direttore esecutivo e dei vicedirettori esecutivi di Europol.

(3)

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della decisione del consiglio di amministrazione di Europol del 1o maggio 2017, uno dei posti di vicedirettore esecutivo di Europol è stato ritenuto vacante a decorrere dal 3 luglio 2020. Un avviso di posto vacante di vicedirettore esecutivo di Europol è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 4 settembre 2020 (2).

(4)

In conformità dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/794, un comitato di selezione istituito dal consiglio di amministrazione («comitato di selezione») ha redatto un elenco ristretto dei candidati. Il comitato di selezione ha predisposto una relazione motivata e l’ha sottoposta al consiglio di amministrazione il 25 novembre 2020.

(5)

Sulla base della relazione del comitato di selezione e in conformità del regolamento (UE) 2016/794 e della decisione del consiglio di amministrazione del 1o maggio 2017, il 10 dicembre 2020 consiglio di amministrazione ha emesso un parere motivato sulla nomina di un nuovo vicedirettore esecutivo di Europol, in cui ha proposto al Consiglio un elenco ristretto di tre candidati idonei al posto.

(6)

Il 25 gennaio 2021 il Consiglio ha scelto il sig. Jean-Philippe LECOUFFE quale nuovo vicedirettore esecutivo di Europol e ha informato della sua selezione la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo («commissione LIBE»), che è la competente commissione del Parlamento europeo ai fini dell’articolo 54, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) 2016/794.

(7)

Il 24 febbraio 2021, il sig. Jean-Philippe LECOUFFE è comparso dinanzi alla commissione LIBE. Il 23 marzo 2021, la commissione LIBE ha emesso il suo parere conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) 2016/794,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Jean-Philippe LECOUFFE è nominato vicedirettore esecutivo di Europol per il periodo dal 1o maggio 2021 al 30 aprile 2025 nel grado AD 14.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, l’8 aprile 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53.

(2)  GU C 293 A del 4.9.2020, pag. 1.


14.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 127/44


DECISIONE (UE) 2021/603 DEL CONSIGLIO

del 9 aprile 2021

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno del Belgio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni (1),

vista la proposta del governo belga,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 300, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi a un’assemblea eletta.

(2)

Il 26 marzo 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/511 (2), relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025.

(3)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito delle dimissioni del sig. Willem-Frederik SCHILTZ.

(4)

Il governo belga ha proposto di nominare la sig.ra Gwendolyn RUTTEN, che è titolare di un mandato elettorale regionale in quanto membro del Vlaams Parlement (Parlamento fiammingo) in qualità di membro del Comitato delle regioni, per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominata membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025:

sig.ra Gwendolyn RUTTEN, Member of a Regional Assembly: Vlaams Parlement.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.

(2)  Decisione (UE) 2020/511 del Consiglio, del 26 marzo 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 113 dell’8.4.2020, pag. 18).