ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 125

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
13 aprile 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/587 del Consiglio, dell’12 aprile 2021, che attua il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/588 della Commissione, del 6 aprile 2021, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, Stelvio/Stilfser (DOP)

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/589 della Commissione, del 9 aprile 2021, recante la trecentoventesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda

13

 

*

Regolamento (UE) 2021/590 della Commissione, del 12 aprile 2021, che modifica gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aclonifen, boscalid, latte vaccino, etofenprox, pirofosfato ferrico, L-cisteina, lambda-cialotrina, idrazide maleica, mefentrifluconazolo, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e triclopir in o su determinati prodotti ( 1 )

15

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/591 della Commissione, del 12 aprile 2021, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Χαλλούμι (Halloumi)/Hellim (DOP)]

42

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2021/592 del Consiglio, del 7 aprile 2021, relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di una proposta di inclusione del clorpirifos nell’allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

52

 

*

Decisione (UE) 2021/593 del Consiglio, del 9 aprile 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna e di Commissione centrale per la navigazione sul Reno sull’adozione di norme per i servizi armonizzati d’informazione fluviale

54

 

*

Decisione (UE) 2021/594 del Consiglio, del 9 aprile 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna e di Commissione centrale per la navigazione sul Reno sull’adozione di norme relative alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna

56

 

*

Decisione (PESC) 2021/595 del Consiglio, dell’12 aprile 2021, che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

58

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

13.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 125/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/587 DEL CONSIGLIO

dell’12 aprile 2021

che attua il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 359/2011.

(2)

In base a un riesame della decisione 2011/235/PESC (2), il Consiglio ha deciso che è opportuno prorogare le misure restrittive ivi previste fino al 13 aprile 2022.

(3)

Una persona designata nell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 è deceduta e la relativa voce dovrebbe essere cancellata da tale allegato. Il Consiglio ha inoltre concluso che è opportuno aggiornare le voci riguardanti 34 persone e un’entità figuranti nell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 359/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’12 aprile 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1.

(2)  Decisione 2011/235/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 («Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 2, paragrafo 1») è così modificato:

1)

la voce n. 16 (relativa a HADDAD Hassan (alias Hassan ZAREH DEHNAVI) nell’elenco intitolato «Persone» è cancellata;

2)

le voci relative alle 34 persone e a un’entità indicate in appresso sono sostituite dalle seguenti:

Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

«1.

AHMADI- MOQADDAM Esmail

Luogo di nascita: Teheran (Iran)

Data di nascita: 1961

Sesso: maschile

Ex consigliere di alto livello per la sicurezza presso il capo di Stato maggiore delle forze armate. Capo della polizia nazionale iraniana dal 2005 fino all’inizio del 2015. Inoltre, capo della polizia Criminalità informatica iraniana (in elenco) dal gennaio 2011 fino all’inizio del 2015. Le forze sotto il suo comando hanno condotto brutali attacchi contro pacifiche manifestazioni di protesta e un violento assalto alla Casa dello studente dell’Università di Teheran nella notte del 15 giugno 2009. Ex capo del quartier generale iraniano a sostegno del popolo yemenita.

12.4.2011

4.

FAZLI Ali

Sesso: maschile

Titolo: generale di brigata

Ex capo del collegio militare Imam Hossein (dal 2018 al giugno 2020). Ex vice comandante delle forze Basij (2009-2018), capo del corpo Seyyed al-Shohada dell’IRGC nella provincia di Teheran (fino al febbraio 2010). Il corpo Seyyed al-Shohada è incaricato della sicurezza nella provincia di Teheran e ha svolto un ruolo chiave nella brutale repressione dei manifestanti del 2009.

12.4.2011

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

Sesso: maschile

Membro del personale docente dell’Università Imam Hossein (Guardiani della rivoluzione). Ex capo dell’accademia di comando e stato maggiore dell’esercito (DAFOOS). Ex capo del corpo Seyyed al-Shohada dell’IRGC nella provincia di Teheran. Il corpo Seyyed al-Shohada ha svolto un ruolo chiave nell’organizzare la repressione delle manifestazioni di protesta nel 2009.

12.4.2011

11.

RAJABZADEH Azizollah

Sesso: maschile

Comandante del quartier generale dell’ordine urbano dal 2014. Ex capo dell’Organizzazione di Teheran per l’attenuazione degli effetti delle catastrofi (2010-2013). In qualità di capo della polizia di Teheran fino al gennaio 2010, si è reso responsabile di attacchi violenti da parte delle forze di polizia contro manifestanti e studenti. In qualità di comandante delle forze dell’ordine nella Grande Teheran, era l’esponente di grado più elevato accusato nei casi di abusi perpetrati nel carcere di Kahrizak nel dicembre 2009.

12.4.2011

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Luogo di nascita: Najafabad (Iran)

Data di nascita: 3.12.1950

Sesso: maschile

Membro dell’Assemblea di esperti e rappresentante della Guida suprema nella provincia Markazi (“Centrale”) nonché capo della Corte suprema amministrativa. Procuratore generale dell’Iran fino al settembre 2009 nonché ex ministro dell’intelligence sotto la presidenza Khatami. In qualità di procuratore generale dell’Iran, ha ordinato e sovrinteso ai processi farsa seguiti alle prime manifestazioni di protesta post-elettorali, in cui agli imputati sono stati negati i diritti e l’accesso all’assistenza legale.

12.4.2011

19.

JAFARI- DOLATABADI Abbas

Luogo di nascita: Yazd (Iran)

Data di nascita: 1953

Sesso: maschile

Consulente presso il tribunale disciplinare supremo per i giudici dal 29 aprile 2019. Ex procuratore generale di Teheran (agosto 2009-aprile 2019). La procura di Dolatabadi ha incriminato un numero elevato di manifestanti, compresi partecipanti alle manifestazioni di protesta della giornata di Ashura nel dicembre 2009. Ha ordinato la chiusura della procura di Karroubi nel settembre 2009 e l’arresto di diversi esponenti politici riformisti e ha messo al bando due partiti politici riformisti nel giugno 2010. La sua procura ha incriminato i manifestanti con “Muharebeh” o “Ribellione contro Dio”, che comporta la pena di morte, e negato il giusto processo alle persone esposte alla pena di morte. La sua procura ha inoltre perseguitato e arrestato riformisti, attivisti per i diritti umani ed esponenti dei media nell’ambito di una vasta repressione dell’opposizione politica.

Nell’ottobre 2018 ha annunciato ai media che quattro attivisti ambientali iraniani detenuti sarebbero stati accusati di “seminare corruzione sulla terra”, un’accusa che comporta la condanna a morte.

12.4.2011

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Luogo di nascita: Ejiyeh (Iran)

Data di nascita: all’incirca 1956

Sesso: maschile

Membro del Consiglio per la determinazione delle scelte. Procuratore generale dell’Iran dal settembre 2009 al 2014. In precedenza, vicecapo e portavoce della magistratura. Ex ministro dell’intelligence durante le elezioni del 2009. Mentre era ministro dell’intelligence durante le elezioni del 2009, agenti dell’intelligence sotto il suo comando si sono resi responsabili della detenzione e tortura, nonché dell’estorsione di confessioni false a mezzo di pressioni, di centinaia di attivisti, giornalisti, dissidenti ed esponenti politici riformisti. Inoltre, personalità politiche sono state costrette a rilasciare confessioni false durante interrogatori insopportabili, che hanno incluso torture, maltrattamenti, ricatti e minacce ai familiari.

12.4.2011

22.

MORTAZAVI Said

Luogo di nascita: Meybod, Yazd (Iran)

Data di nascita: 1967

Sesso: maschile

Capo del sistema di welfare dal 2011 al 2013. Procuratore generale di Teheran fino all’agosto 2009. In qualità di procuratore generale di Teheran, ha emesso un ordine generale di detenzione di centinaia di attivisti, giornalisti e studenti. Nel gennaio 2010 un’inchiesta parlamentare lo ha ritenuto direttamente responsabile della detenzione di tre prigionieri che in seguito sono morti in prigione. È stato sospeso dall’incarico nell’agosto 2010 a seguito di un’indagine della magistratura iraniana sul suo ruolo nella morte dei tre detenuti su suo ordine dopo le elezioni.

Nel novembre 2014 il suo ruolo nella morte di detenuti è stato ufficialmente riconosciuto dalle autorità iraniane. Il 19 agosto 2015 un tribunale iraniano lo ha assolto da accuse legate alla tortura e alla morte di tre giovani avvenute presso il carcere di Kahrizak nel 2009. Condannato a una pena detentiva nel 2017 e rilasciato nel settembre 2019.

12.4.2011

27.

ZARGAR Ahmad

Sesso: maschile

Giudice della Corte suprema e capo del Tribunale rivoluzionario di Teheran. Capo dell’ “Organizzazione per la salvaguardia della moralità”. Ex giudice presso la 2a sezione della Corte speciale per la lotta alla corruzione economica. Ex giudice, Sezione 36 della Corte di appello di Teheran.

Ha confermato le condanne a lunghe pene detentive e le sentenze capitali contro i manifestanti.

12.4.2011

33.

ABBASZADEH-MESHKINI Mahmoud

Sesso: maschile

Membro del parlamento dal febbraio 2020. Ex consigliere presso l’Alto Consiglio per i diritti umani dell’Iran (fino al 2019). Ex segretario dell’Alto Consiglio per i diritti umani. Ex governatore della provincia di Ilam. Ex direttore politico del ministero dell’interno. In qualità di presidente del Comitato dell’articolo 10 della legge sulle attività dei partiti e dei gruppi politici, era incaricato dell’autorizzazione delle manifestazioni e di altri eventi pubblici nonché della registrazione dei partiti politici.

Nel 2010 ha sospeso le attività di due partiti politici riformisti collegati a Mousavi: il Fronte di partecipazione dell’Iran islamico e l’Organizzazione dei Mujahidin della rivoluzione islamica. Dal 2009 in poi ha costantemente e continuamente vietato tutte le riunioni non governative, negando in tal modo il diritto costituzionale alla protesta e causando l’arresto di molti manifestanti pacifici in violazione del diritto di riunione.

Nel 2009 ha inoltre negato all’opposizione l’autorizzazione a svolgere una cerimonia commemorativa in onore delle vittime delle proteste relative alle elezioni presidenziali.

10.10.2011

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

Sesso: maschile

Ex direttore generale del quartier generale iraniano di controllo degli stupefacenti (alias quartier generale di lotta alla droga). Ex comandante della polizia di Teheran. Sotto il suo comando, la forza di polizia si è resa responsabile di violenze sommarie sugli imputati durante l’arresto e la custodia cautelare. La polizia di Teheran ha partecipato anche alle irruzioni nella Casa dello studente dell’Università di Teheran del giugno 2009, in occasione delle quali, secondo una commissione del Majlis iraniano, la polizia e le forze Basij hanno ferito oltre 100 studenti. Fino al 2018 capo della polizia ferroviaria.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias AVAEE Seyyed Alireza, AVAIE Alireza)

Luogo di nascita: Dezful (Iran)

Data di nascita: 20.5.1956

Sesso: maschile

Ministro della giustizia. Ex direttore dell’ufficio per le indagini speciali. Viceministro dell’interno e responsabile del registro pubblico fino al luglio 2016. Consulente presso il tribunale disciplinare per i giudici a partire dall’aprile 2014. Ex presidente della magistratura di Teheran. In tale veste si è reso responsabile di violazioni dei diritti umani, arresti arbitrari, negazione dei diritti dei detenuti e un elevato numero di esecuzioni.

10.10.2011

39.

GANJI Mostafa Barzegar

Sesso: maschile

Direttore generale dell’ispezione, della supervisione e della valutazione delle prestazioni degli organi giurisdizionali dal giugno 2020. Ex procuratore generale di Qom (2008-2017) ed ex capo della direzione generale delle carceri. Si è reso responsabile della detenzione arbitraria e del maltrattamento di decine di autori di reati a Qom. È stato complice di una grave violazione del diritto al giusto processo, contribuendo all’uso eccessivo e crescente della pena capitale e a un brusco aumento delle esecuzioni nel 2009-2010.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza

Sesso: maschile

Giudice capo di Esfahan. Ex procuratore generale di Esfahan. Ex capo dell’ufficio del ministero della giustizia a Yazd. Ex viceprocuratore di Esfahan. Complice delle condotte volte a negare agli imputati un processo equo — come nel caso di Abdollah Fathi, giustiziato nel maggio 2011 dopo che nel processo del marzo 2010 Habibi aveva ignorato il suo diritto a essere ascoltato e i suoi problemi di salute mentale. Si è reso pertanto complice di una grave violazione del diritto al giusto processo, contribuendo a un brusco aumento delle esecuzioni nel 2011.

10.10.2011

41.

HEJAZI Mohammad

Luogo di nascita: Esfahan (Iran)

Data di nascita: 1956

Sesso: maschile

Vicecomandante della forza Quds dell’IRGC dal 2020, a seguito della riorganizzazione della sua catena di comando avvenuta dopo l’uccisione del generale Qasem Soleimani. In qualità di generale dell’IRGC ha svolto un ruolo chiave nelle attività di intimidazione e minaccia contro i “nemici” dell’Iran. Ex capo del corpo Sarollah dell’IRGC a Teheran ed ex capo delle forze Basij, ha svolto un ruolo chiave nella repressione post-elettorale di manifestanti nel 2009.

10.10.2011

44.

JAZAYERI Massoud

Sesso: maschile

Titolo: generale di brigata

Consigliere culturale del capo dello stato maggiore congiunto delle forze armate dell’Iran dall’aprile 2018. Nello stato maggiore interforze delle forze armate iraniane, il generale di brigata Massoud Jazayeri è stato vicecapo di stato maggiore per gli affari culturali e dei media (QG Pubblicità della difesa dello Stato). Ha collaborato attivamente alla repressione delle manifestazioni di protesta nel 2009 in qualità di vicecapo di stato maggiore. Ha annunciato, in un’intervista a Kayhan, che molti manifestanti all’interno e all’esterno dell’Iran erano stati identificati e che a loro si sarebbe provveduto a tempo debito.

Ha espressamente invitato alla repressione dei media stranieri e dell’opposizione iraniana. Nel 2010 ha chiesto al governo di varare leggi più severe contro gli iraniani che collaborano con i media stranieri.

10.10.2011

45.

JOKAR Mohammad Saleh

Luogo di nascita: Yazd (Iran)

Data di nascita: 1957

Sesso: maschile

Membro del parlamento per la provincia di Yazd. Ex delegato agli affari parlamentari delle guardie rivoluzionarie. Dal 2011 al 2016: membro del Parlamento per la provincia di Yazd e membro della commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera. Ex comandante delle forze Basij studentesche. In tale veste ha partecipato attivamente alla repressione delle manifestazioni di protesta e all’indottrinamento di bambini e giovani allo scopo di proseguire la repressione della libertà di espressione e del dissenso. In qualità di membro della commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera, ha appoggiato pubblicamente la repressione dell’opposizione al governo.

10.10.2011

46.

KAMALIAN Behrouz (alias Hackers Brain, Behrooz_Ice)

Luogo di nascita: Teheran (Iran)

Data di nascita: 1983

Sesso: maschile

Capo del cibergruppo “Ashiyaneh” legato al regime iraniano. Il team “Ashiyaneh Digital Security”, fondato da Behrouz Kamalian, è responsabile di vasti attacchi informatici contro oppositori e riformisti iraniani e istituzioni straniere. L’operato dell’organizzazione “Ashiyaneh” di Kamalian ha favorito la repressione a opera del regime nei confronti dell’opposizione, sfociata in numerose violazioni gravi dei diritti umani nel 2009. Sia Kamalian che il cibergruppo “Ashiyaneh” hanno proseguito le loro attività almeno fino al gennaio 2020.

10.10.2011

47.

KHALILOLLAHI Moussa (alias KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

Luogo di nascita: Tabriz (Iran)

Data di nascita: 1963

Sesso: maschile

Procuratore di Tabriz dal 2010 al 2019. È stato coinvolto nel caso di Sakineh Mohammadi-Ashtiani e ha partecipato a gravi violazioni del diritto a un processo equo.

10.10.2011

48.

MAHSOULI Sadeq (alias MAHSULI Sadeq)

Luogo di nascita: Oroumieh (Iran)

Data di nascita: 1959/1960

Sesso: maschile

Vicesegretario generale del Fronte Paydari (Fronte della stabilità islamica). Ex consigliere dell’ex presidente Mahmoud Ahmadinejad, ex membro del Consiglio per la determinazione delle scelte ed ex vicecapo del Fronte della perseveranza. Ministro del welfare e della sicurezza sociale tra il 2009 e il 2011. Ministro dell’interno fino all’agosto 2009. In tale qualità, Mahsouli comandava tutte le forze di polizia, gli agenti di sicurezza del ministero dell’interno e gli agenti in borghese. Le forze sotto il suo comando si sono rese responsabili degli attacchi contro la casa dello studente dell’università di Teheran il 14 giugno 2009 e delle torture inflitte a studenti nei sotterranei del ministero (il tristemente noto sotterraneo 4). Altri manifestanti sono stati pesantemente molestati nel carcere di Kahrizak, gestito dalla polizia sotto il comando di Mahsouli.

10.10.2011

53.

TALA Hossein (alias TALA Hosseyn)

Luogo di nascita: Teheran (Iran)

Data di nascita: 1969

Sesso: maschile

Sindaco di Eslamshahr. Ex parlamentare iraniano. Ex Governatore generale (“Farmandar”) della provincia di Teheran fino al settembre 2010; si è reso responsabile dell’intervento delle forze di polizia e pertanto della repressione delle manifestazioni. Nel dicembre 2010 ha ricevuto un premio per il ruolo svolto nella repressione post-elettorale.

10.10.2011

54.

TAMADDON Morteza (alias TAMADON Morteza)

Luogo di nascita: Shahr Kord-Esfahan (Iran)

Data di nascita: 1959

Sesso: maschile

Ex capo del Consiglio provinciale per la sicurezza pubblica di Teheran. Ex governatore generale dell’IRGC della provincia di Teheran. In qualità di governatore e di capo del Consiglio provinciale per la sicurezza pubblica di Teheran, si è reso responsabile in generale di tutte le attività di repressione svolte dall’IRGC nella provincia di Teheran, compresa la repressione delle proteste politiche a partire dal giugno 2009. Attualmente membro del consiglio di amministrazione presso l’Università di tecnologia Khajeh Nasireddin Tusi.

10.10.2011

60.

HOSSEINI Dr Mohammad (alias HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed e Sayyid)

Luogo di nascita: Rafsanjan, Kerman (Iran)

Data di nascita: 23.7.1961

Sesso: maschile

Consigliere dell’ex presidente Mahmoud Ahmadinejad e portavoce di YEKTA, una fazione politica intransigente. Ministro della cultura e dell’orientamento islamico (2009-2013). Ex membro dell’IRGC, è stato complice della repressione dei giornalisti.

10.10.2011

63.

TAGHIPOUR Reza

Luogo di nascita: Maragheh (Iran)

Data di nascita: 1957

Sesso: maschile

Membro dell’11o parlamento iraniano (circoscrizione di Teheran). Membro del Consiglio supremo per il ciberspazio. Ex membro del Consiglio comunale di Teheran. Ex ministro dell’informazione e della comunicazione (2009-2012).

In qualità di ministro dell’informazione, è stato uno degli alti funzionari responsabili della censura e del controllo delle attività su internet, come pure di tutte le forme di comunicazione (in particolare, telefoni cellulari). I dati personali, i messaggi elettronici e le comunicazioni dei prigionieri politici vengono usati durante gli interrogatori. Più volte, dalle elezioni presidenziali del 2009 e durante le manifestazioni di piazza, sono state interrotte le linee mobili, compresi i messaggi da telefoni cellulari, sono stati oscurati i canali televisivi satellitari ed è stato sospeso, o quantomeno rallentato, internet a livello locale.

23.3.2012

65.

LARIJANI Sadeq

Luogo di nascita: Najaf (Iraq)

Data di nascita: 1960 o agosto 1961

Sesso: maschile

Nominato capo del Consiglio per la determinazione delle scelte il 29 dicembre 2018. Ex capo della magistratura (2009-2019). Al capo della magistratura spetta autorizzare e approvare tutte le condanne per reati qisas (per i quali è prevista la pena del taglione), hudud (reati contro Dio) e tàzir (reati contro lo Stato). Sono comprese le condanne che comportano la pena di morte, la flagellazione e l’amputazione. Al riguardo, ha firmato di persona numerose condanne a morte in violazione delle norme internazionali, fra cui condanne per lapidazione, esecuzioni per impiccagione, esecuzione di minori ed esecuzioni in pubblico, durante le quali, per esempio, i prigionieri vengono appesi a un ponte davanti a migliaia di persone. Ha pertanto contribuito a un elevato numero di esecuzioni e ha inoltre autorizzato condanne a pene corporali, quali amputazioni e versamento di acido negli occhi del condannato. Da quando Sadeq Larijani è in carica, si è verificato un netto aumento di arresti arbitrari di prigionieri politici, difensori dei diritti umani e minoranze. Sadeq Larijani è inoltre responsabile della sistematica inosservanza del diritto a un processo equo nei procedimenti giudiziari iraniani.

23.3.2012

66.

MIRHEJAZI Ali

Sesso: maschile

Appartenente alla cerchia ristretta della Guida suprema, è tra i responsabili dell’ideazione della repressione delle manifestazioni di protesta in atto dal 2009 e associato ai responsabili della repressione delle manifestazioni di protesta.

È stato inoltre responsabile dell’ideazione della repressione del disordine pubblico del dicembre 2017-2018 e del novembre 2019.

23.3.2012

67.

SAEEDI Ali

Sesso: maschile

Capo dell’ufficio di ideologia politica della Guida suprema. Ex rappresentante della Guida suprema in seno ai Pasdaran (1995-2020), dopo una carriera militare trascorsa presso i servizi di intelligence dei Pasdaran. Questo incarico ufficiale lo ha reso l’anello di collegamento indispensabile tra gli ordini provenienti dall’Ufficio della Guida suprema e l’apparato repressivo dei Pasdaran.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Luogo di nascita: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (Sud) (Iran)

Data di nascita: 1967

Sesso: maschile

Dal 16 settembre 2019, capo del ramo immobiliare della Fondazione Mostazafan, che è amministrata direttamente dalla Guida suprema Khamenei. Direttore della succursale di Teheran della fondazione Astan Qods Razavi fino al novembre 2019. Ex sindaco della seconda città più grande dell’Iran, Mashhad, dove hanno luogo regolarmente esecuzioni pubbliche. Ex viceministro dell’interno per gli affari politici, nominato nel 2009. In tale veste si è reso responsabile di aver guidato la repressione di coloro che avevano rivendicato i propri diritti legittimi, compresa la libertà di espressione. Successivamente è stato nominato capo della commissione elettorale iraniana per le elezioni parlamentari del 2012 e per le elezioni presidenziali del 2013.

23.3.2012

73.

FARHADI Ali

Sesso: maschile

Vicecapo dell’ispettorato degli affari legali e dell’ispezione pubblica del ministero della giustizia di Teheran. Ex procuratore di Karaj. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la celebrazione di processi in cui è stata inflitta la pena capitale. Nel periodo in cui ha ricoperto l’incarico di procuratore si è registrato un elevato numero di esecuzioni nella regione di Karaj.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM Ali Ashraf

Sesso: maschile

Ex capo della prigione di Evin (2012-2015). Durante il suo mandato, si è assistito a un deterioramento delle condizioni in carcere ed è stata segnalata una recrudescenza dei maltrattamenti ai danni dei prigionieri. Nell’ottobre 2012, nove detenute hanno iniziato lo sciopero della fame per protestare contro la violazione dei loro diritti e le violenze subite per mano delle guardie carcerarie.

12.3.2013

82.

SARAFRAZ Mohammad (Dr.) (alias Haj-agha Sarafraz)

Luogo di nascita: Teheran (Iran)

Data di nascita: all’incirca 1963

Luogo di residenza: Teheran

Sesso: maschile

Ex membro del Consiglio supremo del ciberspazio. Ex presidente della Radio Televisione della Repubblica islamica dell’Iran (IRIB) (2014-2016). Ex direttore della sezione World Service e della rete Press TV dell’IRIB, responsabile di tutte le decisioni relative ai programmi. Strettamente associato all’apparato di sicurezza dello Stato. Sotto la sua direzione, Press TV, insieme all’IRIB, ha collaborato con i servizi di sicurezza e i procuratori iraniani per trasmettere confessioni estorte a detenuti, fra cui quella di Maziar Bahari, giornalista e regista irano-canadese, nel programma settimanale “Iran Today”. La OFCOM, autorità regolatrice indipendente per le società di comunicazione, ha condannato nel Regno Unito la Press TV a pagare una multa di 100 000 GBP per aver trasmesso la confessione di Bahari nel 2011, filmata in carcere mentre gli veniva estorta con la forza. Sarafraz è pertanto associato alla violazione del diritto a un giusto processo e del diritto a un equo processo.

12.3.2013

84.

EMADI, Hamid Reza (alias Hamidreza Emadi)

Luogo di nascita: Hamedan (Iran)

Data di nascita: all’incirca 1973

Luogo di residenza: Teheran

Luogo di lavoro: sede centrale della Press TV, Teheran

Sesso: maschile

Capo della redazione di Press TV. Ex produttore principale della Press TV.

Responsabile della produzione e trasmissione di confessioni estorte a detenuti, fra cui giornalisti, attivisti politici ed esponenti di minoranze curde e arabe, in violazione dei diritti a un giusto processo e a un equo processo riconosciuti a livello internazionale. La OFCOM, autorità regolatrice indipendente per le società di comunicazione, ha condannato nel Regno Unito Press TV a pagare una multa di 100 000 GBP per aver trasmesso nel 2011 la confessione del giornalista e regista irano-canadese Maziar Bahari, filmata in carcere mentre gli veniva estorta con la forza. Le ONG hanno segnalato altri casi di confessioni estorte, mandate in onda da Press TV. Emadi è pertanto associato alla violazione del diritto a un giusto processo e del diritto a un equo processo.

12.3.2013

86.

MUSAVI-TABAR Seyyed Reza

Luogo di nascita: Jahrom (Iran)

Data di nascita: 1964

Sesso: maschile

Ex capo della procura rivoluzionaria di Shiraz. Responsabile di arresti illegali e maltrattamenti contro attivisti politici, giornalisti, difensori dei diritti umani, esponenti bahài e prigionieri di coscienza, i quali sono stati perseguitati, torturati e interrogati e ai quali è stato negato l’accesso all’assistenza legale e a un giusto processo. Musavi-Tabar ha firmato provvedimenti giudiziari nel famigerato centro di detenzione n. 100 (carcere maschile), compresa l’ordinanza che dispone la pena a tre anni di reclusione in isolamento per la detenuta bahài Raha Sabet.

12.3.2013

87.

KHORAMABADI Abdolsamad

Sesso: maschile

Vicedirettore per la vigilanza giudiziaria (dal 13 ottobre 2018). Ex capo della “Commission to Determine the Instances of Criminal Content”, organizzazione governativa incaricata della censura e della criminalità informatica on line. Sotto la sua direzione la Commissione ha definito “criminalità informatica” mediante una serie vaga di categorie che criminalizzano creazione e pubblicazione di contenuti ritenuti inappropriati dal regime. Abdolsamad Khoramabadi è stato responsabile della repressione e dell’oscuramento di numerosi siti di opposizione, testate elettroniche, blog, siti di ONG per i diritti umani nonché di Google e Gmail dal settembre 2012. Insieme con la Commissione ha contribuito attivamente al decesso in carcere del blogger Sattar Beheshti, nel novembre 2012. Pertanto la Commissione che dirigeva è direttamente responsabile di violazioni sistematiche dei diritti umani, in particolare vietando e filtrando l’accesso al pubblico di siti web e, saltuariamente, disabilitando l’accesso a internet in generale.

12.3.2013»;

Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

«1.

Polizia Criminalità informatica

Luogo: Teheran (Iran)

Sito web: http://www.cyberpolice.ir

La polizia Criminalità informatica iraniana, fondata nel gennaio 2011, è un’unità della polizia della Repubblica islamica dell’Iran diretta da Vahid Majid. Dalla sua istituzione fino all’inizio del 2015, è stata diretta da Esmail Ahmadi-Moqaddam (in elenco). Ahmadi-Moqaddam ha sottolineato che quest’unità perseguirà gruppi dissidenti e antirivoluzionari che hanno usato le reti sociali basate su internet per scatenare, nel 2009, la protesta contro la rielezione del presidente Mahmoud Ahmadinejad. Nel gennaio 2012 la polizia Criminalità informatica ha emesso nuove direttive per gli Internet café, che impongono agli utenti di fornire dati personali, che saranno conservati per sei mesi dai proprietari degli esercizi, nonché una registrazione dei siti web visitati. Queste disposizioni impongono inoltre ai proprietari degli esercizi di installare telecamere a circuito chiuso, conservandone le registrazioni per sei mesi. In base a queste nuove disposizioni è possibile creare un registro che le autorità potranno usare per intercettare attivisti o chiunque sia ritenuto una minaccia per la sicurezza nazionale.

Nel giugno 2012 i media iraniani hanno riferito che la polizia Criminalità informatica starebbe mettendo in atto una repressione delle reti virtuali private (VPN). Il 30 ottobre 2012 la stessa unità di polizia ha arrestato il blogger Sattar Beheshti senza un mandato per “atti contro la sicurezza nazionale sulle reti sociali e su Facebook”. Beheshti aveva criticato il governo iraniano nel suo blog. Beheshti è stato trovato morto nella sua cella il 3 novembre 2012 e si ritiene che sia stato torturato a morte da membri della polizia Criminalità informatica. La polizia Criminalità informatica è responsabile dell’arresto di molti amministratori di gruppi Telegram in relazione alle proteste avvenute a livello nazionale nel novembre 2019.

12.3.2013».


13.4.2021   

IT

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L 125/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/588 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2021

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette

«Stelvio»/«Stilfser» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Stelvio»/«Stilfser», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 148/2007 della Commissione (2), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1132/2013 della Commissione (3).

(2)

Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento (4).

(3)

Poiché la notifica di opposizione presentata dalla Svezia il 23 dicembre 2020 non è stata seguita da una dichiarazione di opposizione motivata, l’opposizione è ritenuta ritirata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Stelvio»/«Stilfser» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2021

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 148/2007 della Commissione, del 15 febbraio 2007, recante iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Geraardsbergse mattentaart (IGP) — Pataca de Galicia o Patata de Galicia (IGP) — Poniente de Granada (DOP) — Gata-Hurdes (DOP) — Patatas de Prades o Patates de Prades (IGP) — Mantequilla de Soria (DOP) — Huile d’olive de Nîmes (DOP) — Huile d’olive de Corse o Huile d’olive de Corse-Oliu di Corsica (DOP) — Clémentine de Corse (IGP) — Agneau de Sisteron (IGP) — Connemara Hill Lamb o Uain Sléibhe Chonamara (IGP) — Sardegna (DOP) — Carota dell’Altopiano del Fucino (IGP) — Stelvio o Stilfser (DOP) — Limone Femminello del Gargano (IGP) — Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (DOP) — Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre (IGP) — Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre (IGP) — Sangueira de Barroso-Montalegre (IGP) — Batata de Trás-os-Montes (IGP) — Salpicão de Barroso-Montalegre (IGP) — Alheira de Barroso-Montalegre (IGP) — Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso o Borrego de leite de Barroso (IGP) — Azeite do Alentejo Interior (DOP) — Paio de Beja (IGP) — Linguíça do Baixo Alentejo o Chouriço de carne do Baixo Alentejo (IGP) — Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (DOP)] (GU L 46 del 16.2.2007, pag. 14).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1132/2013 della Commissione, del 7 novembre 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Stelvio/Stilfser (DOP)] (GU L 302 del 13.11.2013, pag. 20).

(4)  GU C 317 del 25.9.2020, pag. 25.


13.4.2021   

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L 125/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/589 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 2021

recante la trecentoventesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 6 aprile 2021 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare una voce dell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2021

Per la Commissione

a nome della presidente

Direttore generale

Direzione generale della Stabilità finanziaria,

dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

I dati identificativi della voce seguente dell’elenco «Persone fisiche» dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sono così modificati:

«Abu Bakar Bàasyir [alias a) Abu Bakar Baasyir, b) Abu Bakar Bashir, c) Abdus Samad, d) Abdus Somad]. Data di nascita: 17.8.1938. Luogo di nascita: Jombang, Giava orientale, Indonesia. Indirizzo: Indonesia (in carcere). Nazionalità: Indonesiana.»

è sostituito da quanto segue:

«Abu Bakar Bàasyir [alias certi: a) Abu Bakar Baasyir; b) Abu Bakar Bashir; c) Abdus Samad; d) Abdus Somad]. Data di nascita: 17.8.1938. Luogo di nascita: Jombang, Giava orientale, Indonesia. Nazionalità: Indonesiana. Indirizzo: Indonesia. Data di designazione di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 21.4.2006.».


13.4.2021   

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L 125/15


REGOLAMENTO (UE) 2021/590 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2021

che modifica gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aclonifen, boscalid, latte vaccino, etofenprox, pirofosfato ferrico, L-cisteina, lambda-cialotrina, idrazide maleica, mefentrifluconazolo, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e triclopir in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze aclonifen, boscalid, etofenprox, lambda-cialotrina, idrazide maleica, mefentrifluconazolo, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e triclopir sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per il pirofosfato ferrico, la L-cisteina e il latte vaccino non sono stati fissati LMR specifici e tali sostanze non sono state iscritte nell’allegato IV di detto regolamento; pertanto si applica il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.

(2)

Nel contesto di una procedura di autorizzazione dell’impiego su peperoni e infusioni di erbe e spezie di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva aclonifen, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3)

Per quanto riguarda il boscalid, è stata presentata una domanda simile per melagrane, miele e altri prodotti dell’apicoltura a seguito dell’impiego sui semi di colza. Per quanto riguarda l’etofenprox, è stata presentata una domanda simile per le prugne. Per quanto riguarda la lambda-cialotrina, è stata presentata una domanda simile per spezie da semi e frutta. Per quanto riguarda l’idrazide maleica, è stata presentata una domanda simile per le radici di cicoria. Per quanto riguarda il mefentrifluconazolo, è stata presentata una domanda simile per pomacee, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, uve, patate, mais dolce, mais, semi di girasole, semi di colza e barbabietole da zucchero. Per quanto riguarda il 5-nitroguaiacolato di sodio, l’o-nitrofenolato di sodio e il p-nitrofenolato di sodio, è stata presentata una domanda simile per uve, fragole, lamponi, ribes a grappoli, mais/granturco, riso, frumento e luppolo. Per quanto riguarda il triclopir è stata presentata una domanda simile per i kiwi.

(4)

In conformità all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

(5)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti (2). L’Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.

(6)

Per quanto riguarda tutte le domande l’Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che in base a una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Essa ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l’esposizione lungo tutto l’arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

(7)

Per quanto riguarda l’aclonifen, nel corso del riesame condotto in conformità all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, il richiedente ha anche presentato informazioni in precedenza non disponibili. Tali informazioni riguardano le sperimentazioni sui residui e i metodi di analisi.

(8)

Per quanto riguarda il 5-nitroguaiacolato di sodio, l’o-nitrofenolato di sodio e il p-nitrofenolato di sodio, il richiedente ha presentato tali informazioni in merito ai metodi di analisi.

(9)

Per quanto riguarda il boscalid, il richiedente ha reso disponibile sul mercato la norma di riferimento per la sostanza 2-cloro-N-(4′-cloro-5-idrossibifenil-2-il)nicotinammide.

(10)

Per quanto riguarda l’idrazide maleica, l’Autorità ha valutato una domanda relativa alla fissazione di un LMR per le carote nell’ambito delle conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva come antiparassitario (3). Conformemente alle linee guida esistenti dell’Unione sull’estrapolazione degli LMR è opportuno applicare lo stesso LMR delle carote anche alle radici di cicoria.

(11)

Per quanto riguarda il mefentrifluconazolo, l’Autorità ha raccomandato di aumentare gli LMR per fegato suino, rene di bovini, latte di bovini, ovini e caprini, a seguito dell’impiego della sostanza nei mangimi.

(12)

Nel contesto dell’approvazione della sostanza attiva pirofosfato ferrico, una domanda riguardante gli LMR era stata inserita nel fascicolo sintetico in conformità all’articolo 8, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). La domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento. L’Autorità ha valutato la domanda e ha formulato una conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva come antiparassitario, nella quale ha affermato che è opportuno includere il pirofosfato ferrico nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 (5).

(13)

La L-cisteina e il latte vaccino sono rispettivamente approvati come sostanze di base dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/642 della Commissione (6) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1004 della Commissione (7). Le condizioni d’uso di tali sostanze non dovrebbero determinare la presenza di residui in prodotti alimentari o mangimi che possano comportare rischi per il consumatore. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(14)

In base ai pareri motivati e alle conclusioni dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(15)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Le relazioni scientifiche dell’EFSA sono disponibili online: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for aclonifen, EFSA Journal 2020;18(5):6102.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for boscalid in honey, EFSA Journal 2019;17(11):5897.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for boscalid in pomegranates, EFSA Journal 2020;18(9):6236.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for etofenprox in plums, EFSA Journal 2020;18(7):6192.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for lambda-cyhalothrin in seed and fruit spices, EFSA Journal 2020;18(6):6110.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mefentrifluconazole in various crops, EFSA Journal 2020;18(7):6193.

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for sodium 5-nitroguaiacolate, sodium o-nitrophenolate and sodium p-nitrophenolate (sodium nitrocompounds), EFSA Journal 2020;18(3):6060.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for triclopyr in kiwi, EFSA Journal 2020;18(7):6191.

(3)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance maleic hydrazide, EFSA Journal 2016;14(6):4492.

(4)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(5)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ferric pyrophosphate, EFSA Journal 2020;18(1):5986.

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/642 della Commissione, del 12 maggio 2020, che approva la sostanza di base L-cisteina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 150 del 13.5.2020, pag. 134).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1004 della Commissione, del 9 luglio 2020, che approva la sostanza di base latte vaccino conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 133).


ALLEGATO

Gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1)

nell’allegato II, le colonne relative alle sostanze aclonifen, boscalid, etofenprox, lambda-cialotrina, idrazide maleica, mefentrifluconazolo, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e triclopir sono sostituite dalle seguenti:

Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR  (1)

Aclonifen

Boscalid (F) (R)

Etofenprox (F)

Lambda-cialotrina (comprende lagamma-cialotrina) (somma degli isomeri R,S e S,R) (F)

Idrazide maleica

Mefentrifluconazolo

5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio (somma di 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio, espressa come 5-nitroguaiacolato di sodio)

Triclopir

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

0100000

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (*1)

 

0,03 (*1)

 

0110000

Agrumi

 

2 (+)

1,5

0,2 (+)

 

0,01 (*1)

 

 

0110010

Pompelmi

 

 

(+)

 

 

 

 

0,1 (+)

0110020

Arance dolci

 

 

(+)

 

 

 

 

0,1 (+)

0110030

Limoni

 

 

(+)

 

 

 

 

0,1 (+)

0110040

Limette/lime

 

 

(+)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0110050

Mandarini

 

 

(+)

 

 

 

 

0,1 (+)

0110990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0120000

Frutta a guscio

 

(+)

0,01 (*1)

0,01 (*1) (+)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0120010

Mandorle dolci

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

0120020

Noci del Brasile

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

0120030

Noci di anacardi

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

0120040

Castagne e marroni

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

0120050

Noci di cocco

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

0120060

Nocciole

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

0120070

Noci del Queensland

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

0120080

Noci di pecàn

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

0120090

Pinoli

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistacchi

 

1

 

 

 

 

 

 

0120110

Noci comuni

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

0120990

Altri (2)

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

0130000

Pomacee

 

 

 

(+)

 

0,4

 

 

0130010

Mele

 

2 (+)

0,7

0,08

 

 

 

0,05 (+)

0130020

Pere

 

1,5 (+)

0,7

0,08

 

 

 

0,05 (+)

0130030

Cotogne

 

1,5 (+)

0,01 (*1)

0,2

 

 

 

0,01 (*1)

0130040

Nespole

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,2

 

 

 

0,01 (*1)

0130050

Nespole del Giappone

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,2

 

 

 

0,01 (*1)

0130990

Altri (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0140000

Drupacee

 

 

 

 

 

 

 

 

0140010

Albicocche

 

5 (+)

0,6 (+)

0,15 (+)

 

0,7

 

0,05 (+)

0140020

Ciliege (dolci)

 

4 (+)

0,8 (+)

0,3 (+)

 

2

 

0,01 (*1)

0140030

Pesche

 

5 (+)

0,6

0,15 (+)

 

0,7

 

0,05 (+)

0140040

Prugne

 

3 (+)

0,2

0,2 (+)

 

0,5

 

0,01 (*1)

0140990

Altri (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1) (+)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0150000

Bacche e piccola frutta

 

 

 

(+)

 

 

 

0,01 (*1)

0151000

a)

Uve

 

5 (+)

4 (+)

 

 

0,9

 

 

0151010

Uve da tavola

 

 

 

0,08

 

 

 

 

0151020

Uve da vino

 

 

 

0,2

 

 

 

 

0152000

b)

Fragole

 

6 (+)

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

 

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

10 (+)

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

 

 

0153010

More di rovo

 

 

 

 

 

 

 

 

0153020

More selvatiche

 

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

15 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0154010

Mirtilli

 

 

 

0,2

 

 

 

 

0154020

Mirtilli giganti americani

 

 

 

0,2

 

 

 

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

 

 

0,2

 

 

 

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

 

 

0,2

 

 

 

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

 

 

0,2

 

 

 

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

 

 

0,2

 

 

 

 

0154070

Azzeruoli

 

 

 

0,2

 

 

 

 

0154080

Bacche di sambuco

 

 

 

0,2

 

 

 

 

0154990

Altri (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0160000

Frutta varia con

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

 

0,01 (*1)

 

(+)

 

 

 

0,01 (*1)

0161010

Datteri

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0161020

Fichi

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0161030

Olive da tavola

 

 

0,01 (*1)

1

 

 

 

 

0161040

Kumquat

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0161050

Carambole

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0161060

Cachi

 

 

0,8 (+)

0,09

 

 

 

 

0161070

Jambul/jambolan

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0161990

Altri (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

 

 

(+)

 

 

 

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

5 (+)

1 (+)

0,05

 

 

 

0,15

0162020

Litci

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0162040

Fichi d’India/fichi di cactus

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0162050

Melastelle/cainette

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0162060

Cachi di Virginia

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0162990

Altri (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

 

0,01 (*1)

(+)

 

 

 

0,01 (*1)

0163010

Avocado

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0163020

Banane

 

0,6 (+)

 

0,15

 

 

 

 

0163030

Manghi

 

0,01 (*1)

 

0,2

 

 

 

 

0163040

Papaie

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0163050

Melograni

 

2

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0163070

Guaiave/guave

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0163080

Ananas

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0163090

Frutti dell’albero del pane

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0163100

Durian

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0163990

Altri (2)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

 

(+)

 

 

 

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0211000

a)

Patate

0,02 (*1)

2 (+)

 

0,01 (*1)

60

 

 

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

0,01 (*1)

2

 

0,01 (*1)

0,2 (*1)

 

 

 

0212010

Radici di cassava/manioca

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0212020

Patate dolci

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0212030

Ignami

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0212040

Maranta/arrow root

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0212990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0213010

Bietole

0,01 (*1)

4

 

0,04

0,2 (*1)

 

 

 

0213020

Carote

0,08

2

 

0,04

30

 

 

 

0213030

Sedano rapa

0,3

2

 

0,07

0,2 (*1)

 

 

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

0,07

2

 

0,04

0,2 (*1)

 

 

 

0213050

Topinambur

0,1

2

 

0,04

0,2 (*1)

 

 

 

0213060

Pastinaca

0,1

2

 

0,04

30

 

 

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo

0,01 (*1)

2

 

0,04

0,2 (*1)

 

 

 

0213080

Ravanelli

0,01 (*1)

2

 

0,15

0,2 (*1)

 

 

 

0213090

Salsefrica

0,01 (*1)

2

 

0,04

0,2 (*1)

 

 

 

0213100

Rutabaga

0,01 (*1)

2

 

0,04

0,2 (*1)

 

 

 

0213110

Rape

0,01 (*1)

2

 

0,04

0,2 (*1)

 

 

 

0213990

Altri (2)

0,01 (*1)

2

 

0,01 (*1)

0,2 (*1)

 

 

 

0220000

Ortaggi a bulbo

 

(+)

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0220010

Aglio

0,02 (*1)

5

 

 

40

 

 

 

0220020

Cipolle

0,02 (*1)

5

 

 

15

 

 

 

0220030

Scalogni

0,02 (*1)

5

 

 

30

 

 

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

0,01 (*1)

6

 

 

0,2 (*1)

 

 

 

0220990

Altri (2)

0,01 (*1)

0,5

 

 

0,2 (*1)

 

 

 

0230000

Ortaggi a frutto

 

(+)

 

 

0,2 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0231000

a)

Solanacee e malvacee

 

3

 

 

 

 

 

 

0231010

Pomodori

0,01 (*1)

 

0,7 (+)

0,07

 

 

 

 

0231020

Peperoni

0,02  (*1)

 

0,01 (*1)

0,1

 

 

 

 

0231030

Melanzane

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,3

 

 

 

 

0231040

Gombi

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,3

 

 

 

 

0231990

Altri (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

0,01 (*1)

4

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0232010

Cetrioli

 

 

 

0,05

 

 

 

 

0232020

Cetriolini

 

 

 

0,15

 

 

 

 

0232030

Zucchine

 

 

 

0,15

 

 

 

 

0232990

Altri (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

0,01 (*1)

3

0,01 (*1)

0,06

 

 

 

 

0233010

Meloni

 

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Zucche

 

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

Mais dolce

0,02 (*1)

0,05

0,01 (*1)

0,05

 

 

 

 

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

0,01 (*1)

0,9

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0,01 (*1)

(+)

 

 

0,2 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

5

0,4

0,1

 

 

 

 

0241010

Cavoli broccoli

 

 

(+)

 

 

 

 

 

0241020

Cavolfiori

 

 

(+)

 

 

 

 

 

0241990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

5

 

 

 

 

 

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

 

0,01 (*1)

0,04

 

 

 

 

0242020

Cavoli cappucci

 

 

0,7 (+)

0,15

 

 

 

 

0242990

Altri (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

9

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

 

 

0,3

 

 

 

 

0243020

Cavoli ricci

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0243990

Altri (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

(+)

 

 

0,2 (*1)

 

 

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

0,01 (*1)

50

 

 

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

 

3 (+)

1,5

 

 

 

 

0251020

Lattughe

 

 

3 (+)

0,15

 

 

 

 

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

 

 

3 (+)

0,07

 

 

 

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

 

3 (+)

0,7

 

 

 

 

0251050

Barbarea

 

 

0,01 (*1)

0,7

 

 

 

 

0251060

Rucola

 

 

3 (+)

0,7

 

 

 

 

0251070

Senape juncea

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

 

0,01 (*1)

0,7

 

 

 

 

0251990

Altri (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0252010

Spinaci

 

50

3 (+)

0,6

 

 

 

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

0,9

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0252030

Bietole da foglia e da costa

 

30

3 (+)

0,2

 

 

 

 

0252990

Altri (2)

 

0,9

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0253000

c)

Foglie di vite e foglie di specie simili

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,01 (*1)

7

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

0,8

50

3

0,7

 

0,02 (*1)

0,06 (*1)

0,02 (*1)

0256010

Cerfoglio

 

 

(+)

 

 

 

 

 

0256020

Erba cipollina

 

 

(+)

 

 

 

 

 

0256030

Foglie di sedano

 

 

(+)

 

 

 

 

 

0256040

Prezzemolo

 

 

(+)

 

 

 

 

 

0256050

Salvia

 

 

(+)

 

 

 

 

 

0256060

Rosmarino

 

 

(+)

 

 

 

 

 

0256070

Timo

 

 

(+)

 

 

 

 

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

 

(+)

 

 

 

 

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

 

(+)

 

 

 

 

 

0256100

Dragoncello

 

 

(+)

 

 

 

 

 

0256990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260000

Legumi

 

(+)

 

 

0,2 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0260010

Fagioli (con baccello)

0,08

5

0,4 (+)

0,4

 

 

 

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

0,02 (*1)

3

0,01 (*1)

0,2

 

 

 

 

0260030

Piselli (con baccello)

0,08

5

0,01 (*1)

0,2

 

 

 

 

0260040

Piselli (senza baccello)

0,01 (*1)

3

0,01 (*1)

0,2

 

 

 

 

0260050

Lenticchie

0,02

3

0,01 (*1)

0,2

 

 

 

 

0260990

Altri (2)

0,01 (*1)

0,06

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0270000

Ortaggi a stelo

 

(+)

0,01 (*1)

 

0,2 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0270010

Asparagi

0,01 (*1)

0,9

 

0,02

 

 

 

 

0270020

Cardi

0,01 (*1)

0,9

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0270030

Sedani

0,01 (*1)

9

 

0,2

 

 

 

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

0,01 (*1)

9

 

0,3

 

 

 

 

0270050

Carciofi

0,02 (*1)

5

 

0,15

 

 

 

 

0270060

Porri

0,01 (*1)

9

 

0,07

 

 

 

 

0270070

Rabarbaro

0,01 (*1)

0,9

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0270080

Germogli di bambù

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0270090

Cuori di palma

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0270990

Altri (2)

0,01 (*1)

0,5

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,2 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Funghi coltivati

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0280020

Funghi selvatici

 

 

 

0,5

 

 

 

 

0280990

Muschi e licheni

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,2 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0300000

LEGUMI SECCHI

 

3 (+)

 

0,05 (+)

0,2 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0300010

Fagioli

0,08

 

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0300020

Lenticchie

0,08

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0300030

Piselli

0,08

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0300040

Lupini/semi di lupini

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0300990

Altri (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

 

 

 

(+)

0,5 (*1)

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0401000

Semi oleaginosi

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0401010

Semi di lino

0,01 (*1)

1

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

 

 

0401020

Semi di arachide

0,01 (*1)

1

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

 

 

0401030

Semi di papavero

0,01 (*1)

1

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

 

 

0401040

Semi di sesamo

0,01 (*1)

1

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

 

 

0401050

Semi di girasole

0,02 (*1)

1

0,01 (*1)

0,2

 

0,05

 

 

0401060

Semi di colza

0,01 (*1)

1

0,05 (+)

0,2

 

0,06

 

 

0401070

Semi di soia

0,01 (*1)

3

0,01 (*1)

0,05

 

0,01 (*1)

 

 

0401080

Semi di senape

0,01 (*1)

1

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

 

 

0401090

Semi di cotone

0,01 (*1)

1

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

 

 

0401100

Semi di zucca

0,01 (*1)

1

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

 

 

0401110

Semi di cartamo

0,01 (*1)

1

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

 

 

0401120

Semi di borragine

0,01 (*1)

1

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

 

 

0401130

Semi di camelina/dorella

0,01 (*1)

1

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

 

 

0401140

Semi di canapa

0,01 (*1)

1

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

 

 

0401150

Semi di ricino

0,01 (*1)

1

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

 

 

0401990

Altri (2)

0,01 (*1)

0,06

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0402000

Frutti oleaginosi

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0402010

Olive da olio

 

 

 

0,5

 

 

 

 

0402020

Semi di palma

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0402030

Frutti di palma

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0402040

Capoc

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0402990

Altri (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0500000

CEREALI

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

(+)

0,2 (*1)

 

0,03 (*1)

 

0500010

Orzo

 

4

 

0,5

 

0,6

 

0,01 (*1)

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

0,15

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0500030

Mais/granturco

 

0,15

 

0,02

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0500040

Miglio

 

0,15

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0500050

Avena

 

4

 

0,3

 

0,6

 

0,01 (*1)

0500060

Riso

 

0,15

 

0,2

 

0,01 (*1)

 

0,3 (+)

0500070

Segale

 

0,8

 

0,05

 

0,05

 

0,01 (*1)

0500080

Sorgo

 

0,15

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0500090

Frumento

 

0,8

 

0,05

 

0,05

 

0,01 (*1)

0500990

Altri (2)

 

0,15

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1) (+)

0,5 (*1)

0,05 (*1)

0,15 (*1)

0,05 (*1)

0610000

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0620000

Chicchi di caffè

0,05 (*1)

0,05 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

0630000

Infusioni di erbe da

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

Fiori

0,08

0,9

 

 

 

 

 

 

0631010

Camomilla

 

 

 

 

 

 

 

 

0631020

Ibisco/rosella

 

 

 

 

 

 

 

 

0631030

Rosa

 

 

 

 

 

 

 

 

0631040

Gelsomino

 

 

 

 

 

 

 

 

0631050

Tiglio

 

 

 

 

 

 

 

 

0631990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

0,08

0,9

 

 

 

 

 

 

0632010

Fragola

 

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

Radici

0,05 (*1)

3

 

 

 

 

 

 

0633010

Valeriana

 

 

 

 

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

 

 

 

0633990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0640000

Semi di cacao

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0700000

LUPPOLO

0,05 (*1)

80 (+)

0,05 (*1)

10 (+)

0,5 (*1)

0,05 (*1)

0,3  (*1)

0,05 (*1)

0800000

SPEZIE

 

(+)

 

(+)

 

 

 

 

0810000

Semi

0,01  (*1)

0,9

0,05 (*1)

0,3

0,5 (*1)

0,05 (*1)

0,15 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Anice verde

 

 

 

 

 

 

 

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

 

 

 

 

 

 

 

0810030

Sedano

 

 

 

 

 

 

 

 

0810040

Coriandolo

 

 

 

 

 

 

 

 

0810050

Cumino

 

 

 

 

 

 

 

 

0810060

Aneto

 

 

 

 

 

 

 

 

0810070

Finocchio

 

 

 

 

 

 

 

 

0810080

Fieno greco

 

 

 

 

 

 

 

 

0810090

Noce moscata

 

 

 

 

 

 

 

 

0810990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0820000

Frutta

0,01  (*1)

0,9

0,05 (*1)

 

0,5 (*1)

0,05 (*1)

0,15 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

 

 

0,3

 

 

 

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

 

 

0,3

 

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

0,3

 

 

 

 

0820040

Cardamomo

 

 

 

2

 

 

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

 

0,3

 

 

 

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

 

 

0,3

 

 

 

 

0820070

Vaniglia

 

 

 

0,3

 

 

 

 

0820080

Tamarindo

 

 

 

0,3

 

 

 

 

0820990

Altri (2)

 

 

 

0,3

 

 

 

 

0830000

Spezie da corteccia

0,05 (*1)

0,9

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,5 (*1)

0,05 (*1)

0,15 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Cannella

 

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

 

 

 

 

 

 

 

0840010

Liquirizia

0,05 (*1)

0,4

0,05 (*1)

0,05

0,5 (*1)

0,05 (*1)

0,15 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Zenzero (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

0840030

Curcuma

0,05 (*1)

0,4

0,05 (*1)

0,05

0,5 (*1)

0,05 (*1)

0,15 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

0840990

Altri (2)

0,05 (*1)

0,4

0,05 (*1)

0,05

0,5 (*1)

0,05 (*1)

0,15 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Spezie da boccioli

0,05 (*1)

0,9

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,5 (*1)

0,05 (*1)

0,15 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Chiodi di garofano

 

 

 

 

 

 

 

 

0850020

Capperi

 

 

 

 

 

 

 

 

0850990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,05 (*1)

0,9

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,5 (*1)

0,05 (*1)

0,15 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Zafferano

 

 

 

 

 

 

 

 

0860990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0870000

Spezie da arilli

0,05 (*1)

0,9

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,5 (*1)

0,05 (*1)

0,15 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Macis

 

 

 

 

 

 

 

 

0870990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

(+)

 

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0900010

Barbabietole da zucchero

 

0,4 (+)

 

0,01 (*1)

0,2 (*1)

0,06

 

 

0900020

Canne da zucchero

 

7 (+)

 

0,05

0,2 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0900030

Radici di cicoria

 

0,4 (+)

 

0,01 (*1)

30

0,01 (*1)

 

 

0900990

Altri (2)

 

0,5

 

0,01 (*1)

0,2 (*1)

0,01 (*1)

 

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

 

 

 

(+)

 

 

 

 

1010000

Prodotti ottenuti da

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0,03 (*1)

 

1011000

a)

Suini

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

1011010

Muscolo

 

0,01 (*1)

0,05 (+)

0,15

0,05

0,01 (*1)

 

 

1011020

Grasso

 

0,07

1,5 (+)

3

0,1

0,01 (*1)

 

 

1011030

Fegato

 

0,05 (*1)

0,05 (+)

0,05

0,1

0,015

 

 

1011040

Rene

 

0,05 (*1)

0,05 (+)

0,2

1,5

0,01 (*1)

 

 

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,07

1,5

3

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

1011990

Altri (2)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,015

 

 

1012000

b)

Bovini

 

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Muscolo

 

0,01 (*1)

0,06 (+)

0,02

0,1

0,04

 

0,06

1012020

Grasso

 

0,3

2 (+)

3

0,1

0,2

 

0,06

1012030

Fegato

 

0,2 (+)

0,06 (+)

0,05

0,1

0,4

 

0,06

1012040

Rene

 

0,2

0,07 (+)

0,2

2

0,15

 

0,08

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,3

2

3

0,02 (*1)

0,1

 

0,08

1012990

Altri (2)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,4

 

0,08

1013000

c)

Ovini

 

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Muscolo

 

0,01 (*1)

0,05 (+)

0,02

0,1

0,06

 

0,06

1013020

Grasso

 

0,3

1,5 (+)

3

0,1

0,4

 

0,06

1013030

Fegato

 

0,2 (+)

0,05 (+)

0,05

0,1

0,7

 

0,06

1013040

Rene

 

0,2

0,05 (+)

0,2

2

0,3

 

0,08

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,3

1,5

3

0,02 (*1)

0,3

 

0,08

1013990

Altri (2)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,7

 

0,08

1014000

d)

Caprini

 

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Muscolo

 

0,2

0,05 (+)

0,15

0,1

0,06

 

0,06

1014020

Grasso

 

0,3

1,5 (+)

3

0,1

0,4

 

0,06

1014030

Fegato

 

0,2 (+)

0,05 (+)

0,05

0,1

0,7

 

0,06

1014040

Rene

 

0,2

0,05 (+)

0,2

2

0,3

 

0,08

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,3

1,5

3

0,02 (*1)

0,3

 

0,08

1014990

Altri (2)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,7

 

0,08

1015000

e)

Equidi

 

 

 

 

 

 

 

 

1015010

Muscolo

 

0,01 (*1)

0,06 (+)

0,02

0,1

0,04

 

0,06

1015020

Grasso

 

0,3

2 (+)

3

0,1

0,2

 

0,06

1015030

Fegato

 

0,2

0,06 (+)

0,05

0,1

0,4

 

0,06

1015040

Rene

 

0,2

0,07 (+)

0,2

2

0,1

 

0,08

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,3

2

3

0,02 (*1)

0,1

 

0,08

1015990

Altri (2)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,4

 

0,08

1016000

f)

Pollame

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

1016010

Muscolo

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05

0,015

 

 

1016020

Grasso

 

0,08

0,04 (+)

 

0,1

0,03

 

 

1016030

Fegato

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

 

0,02

0,03

 

 

1016040

Rene

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,03

 

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,15

0,04

 

0,02 (*1)

0,03

 

 

1016990

Altri (2)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,03

 

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d’allevamento

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1017010

Muscolo

 

0,01 (*1)

0,05 (+)

0,02

0,1

 

 

0,06

1017020

Grasso

 

0,3

1,5 (+)

3

0,1

 

 

0,06

1017030

Fegato

 

0,2

0,05 (+)

0,05

0,1

 

 

0,06

1017040

Rene

 

0,2

0,05 (+)

0,2

2

 

 

0,08

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,3

1,5

3

0,02 (*1)

 

 

0,08

1017990

Altri (2)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

1020000

Latte

0,01 (*1)

0,02

(+)

0,02

0,07

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

1020010

Bovini

 

 

0,07

 

 

0,03

 

 

1020020

Ovini

 

 

0,04

 

 

0,04

 

 

1020030

Caprini

 

 

0,04

 

 

0,04

 

 

1020040

Equini

 

 

0,07

 

 

0,02

 

 

1020990

Altri (2)

 

 

0,04

 

 

0,01 (*1)

 

 

1030000

Uova di volatili

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,015 (+)

0,01 (*1)

0,1

0,015

0,03 (*1)

0,01 (*1)

1030010

Galline

 

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Anatre

 

 

 

 

 

 

 

 

1030030

Oche

 

 

 

 

 

 

 

 

1030040

Quaglie

 

 

 

 

 

 

 

 

1030990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

1040000

Miele e altri prodotti dell’apicoltura (7)

0,05 (*1)

0,15

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,15 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Anfibi e rettili

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

1100000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D’ACQUA MARINA E D’ACQUA DOLCE (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

1200000

PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

1300000

PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

(F) = Liposolubile

Boscalid (F) (R)

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

codice 1000000 eccetto 1040000, 1011010, 1011020, 1011050, 1012010, 1012020, 1012050, 1013010, 1013020, 1013050, 1014010, 1014020, 1014050, 1015010, 1015020, 1015050, 1016010, 1016020, 1017010, 1017020, 1017050, 1020000, 1030000: somma di boscalid e del suo idrossimetabolita 2-cloro-N-(4′-cloro-5-idrossibifenil-2-il)nicotinammide (libero e coniugato) espressa in boscalid

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui in seguito a ripetute applicazioni sulle colture permanenti e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0110000 Agrumi

0120000 Frutta a guscio

0130010 Mele

0130020 Pere

0130030 Cotogne

(+)

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui (in seguito a ripetute applicazioni sulle colture permanenti e a sostegno dell'autorizzazione) e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0140010 Albicocche

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui in seguito a ripetute applicazioni sulle colture permanenti e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0140020 Ciliege (dolci)

0140030 Pesche

0140040 Prugne

0151000 a) Uve

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0152000 b) Fragole

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui in seguito a ripetute applicazioni sulle colture permanenti e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0153000 c) Frutti di piante arbustive

0154000 d) Altra piccola frutta e bacche

0162010 Kiwi (verdi, rossi, gialli)

0163020 Banane

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0211000 a) Patate

0212010 Radici di cassava/manioca

0212020 Patate dolci

0212030 Ignami

0212040 Maranta/arrow root

0213000 c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero

0220000 Ortaggi a bulbo

0230000 Ortaggi a frutto

0240000 Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0241000 a) Cavoli a infiorescenza

0241010 Cavoli broccoli

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui (per le colture a rotazione e a sostegno dell'autorizzazione) e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0241020 Cavolfiori

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0241990 Altri (2)

0242000 b) Cavoli a testa

0243000 c) Cavoli a foglia

0244000 d) Cavoli rapa

0250000 Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

0251000 a) Lattughe e insalate

0252000 b) Foglie di spinaci e simili

0252010 Spinaci

0252020 Portulaca/porcellana

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui (per le colture a rotazione e a sostegno dell'autorizzazione) e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0252030 Bietole da foglia e da costa

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0252990 Altri (2)

0253000 c) Foglie di vite e foglie di specie simili

0254000 d) Crescione acquatico

0255000 e) Cicoria Witloof/cicoria belga

0256000 f) Erbe fresche e fiori commestibili

0260000 Legumi

0260010 Fagioli (con baccello)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui (per le colture a rotazione e a sostegno dell'autorizzazione) e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0260020 Fagioli (senza baccello)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0260030 Piselli (con baccello)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui (per le colture a rotazione e a sostegno dell'autorizzazione) e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0260040 Piselli (senza baccello)

0260050 Lenticchie

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0260990 Altri (2)

0270000 Ortaggi a stelo

0270010 Asparagi

0270020 Cardi

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui (per le colture a rotazione e a sostegno dell'autorizzazione) e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0270030 Sedani

0270040 Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0270050 Carciofi

0270060 Porri

0270070 Rabarbaro

0270080 Germogli di bambù

0270090 Cuori di palma

0270990 Altri (2)

0300000 LEGUMI SECCHI

0401000 Semi oleaginosi

0401010 Semi di lino

0401020 Semi di arachide

0401030 Semi di papavero

0401040 Semi di sesamo

0401050 Semi di girasole

0401060 Semi di colza

0401070 Semi di soia

0401080 Semi di senape

0401090 Semi di cotone

0401100 Semi di zucca

0401110 Semi di cartamo

0401120 Semi di borragine

0401130 Semi di camelina/dorella

0401140 Semi di canapa

0401150 Semi di ricino

0401990 Altri (2)

0500000 CEREALI

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui in seguito a ripetute applicazioni sulle colture permanenti e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0620000 Chicchi di caffè

0630000 Infusioni di erbe da

(+)

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e ai residui in seguito a ripetute applicazioni sulle colture permanenti e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0700000 LUPPOLO

(+)

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e ai residui in seguito a ripetute applicazioni sulle colture permanenti e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0800000 SPEZIE

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0900010 Barbabietole da zucchero

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui in seguito a ripetute applicazioni sulle colture permanenti e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0900020 Canne da zucchero

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0900030 Radici di cicoria

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al destino della porzione di piridina. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1012030 Fegato

1013030 Fegato

1014030 Fegato

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al destino della porzione di piridina e alla natura e all'entità dei residui combinati. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1016030 Fegato

Etofenprox (F)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 24 gennaio 2021 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0110010 Pompelmi

0110020 Arance dolci

0110030 Limoni

0110040 Limette/lime

0110050 Mandarini

0140010 Albicocche

0140020 Ciliege (dolci)

0151000 a) Uve

0161060 Cachi

0162010 Kiwi (verdi, rossi, gialli)

0231010 Pomodori

0241010 Cavoli broccoli

0241020 Cavolfiori

0242020 Cavoli cappucci

0251010 Dolcetta/valerianella/gallinella

0251020 Lattughe

0251030 Scarola/indivia a foglie larghe

0251040 Crescione e altri germogli e gemme

0251060 Rucola

0252010 Spinaci

0252030 Bietole da foglia e da costa

0256010 Cerfoglio

0256020 Erba cipollina

0256030 Foglie di sedano

0256040 Prezzemolo

0256050 Salvia

0256060 Rosmarino

0256070 Timo

0256080 Basilico e fiori commestibili

0256090 Foglie di alloro/lauro

0256100 Dragoncello

0260010 Fagioli (con baccello)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 24 gennaio 2021 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0300010 Fagioli

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 24 gennaio 2021 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0401060 Semi di colza

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 24 gennaio 2021 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1011010 Muscolo

1011020 Grasso

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 24 gennaio 2021 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1011030 Fegato

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 24 gennaio 2021 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1011040 Rene

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e al metabolismo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 24 gennaio 2021 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1012010 Muscolo

1012020 Grasso

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo e ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 24 gennaio 2021 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1012030 Fegato

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento, al metabolismo e ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 24 gennaio 2021 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1012040 Rene

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e al metabolismo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 24 gennaio 2021 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1013010 Muscolo

1013020 Grasso

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo e ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 24 gennaio 2021 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1013030 Fegato

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento, al metabolismo e ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 24 gennaio 2021 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1013040 Rene

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e al metabolismo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 24 gennaio 2021 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1014010 Muscolo

1014020 Grasso

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo e ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 24 gennaio 2021 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1014030 Fegato

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento, al metabolismo e ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 24 gennaio 2021 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1014040 Rene

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 24 gennaio 2021 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1015010 Muscolo

1015020 Grasso

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 24 gennaio 2021 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1015030 Fegato

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 24 gennaio 2021 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1015040 Rene

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e al metabolismo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 24 gennaio 2021 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1016020 Grasso

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 24 gennaio 2021 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1017010 Muscolo

1017020 Grasso

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 24 gennaio 2021 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1017030 Fegato

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 24 gennaio 2021 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1017040 Rene

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 24 gennaio 2021 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1020000 Latte

1030000 Uova di volatili

Lambda-cialotrina (comprende la gamma-cialotrina) (somma degli isomeri R,S e S,R) (F)

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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0110000 Agrumi

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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0120000 Frutta a guscio

0130000 Pomacee

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0140010 Albicocche

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0140020 Ciliege (dolci)

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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0140030 Pesche

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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0140040 Prugne

0140990 Altri (2)

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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia e XI) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0150000 Bacche e piccola frutta

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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0151000 a) Uve

0152000 b) Fragole

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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0153000 c) Frutti di piante arbustive

0154000 d) Altra piccola frutta e bacche

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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0161000 a) Frutta con buccia commestibile

0162000 b) Frutti piccoli con buccia non commestibile

0163000 c) Frutti grandi con buccia non commestibile

0163010 Avocado

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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0163020 Banane

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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0163030 Manghi

0163040 Papaie

0163050 Melograni

0163060 Cerimolia/cherimolia

0163070 Guaiave/guave

0163080 Ananas

0163090 Frutti dell'albero del pane

0163100 Durian

0163110 Anona/graviola/guanabana

0163990 Altri (2)

0200000 ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

0210000 Ortaggi a radice e tubero

0220000 Ortaggi a bulbo

0220010 Aglio

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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0220020 Cipolle

0220030 Scalogni

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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0220040 Cipolline/cipolle verdi e cipollette

0220990 Altri (2)

0230000 Ortaggi a frutto

0231000 a) Solanacee e malvacee

0232000 b) Cucurbitacee con buccia commestibile

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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0232010 Cetrioli

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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0232020 Cetriolini

0232030 Zucchine

0232990 Altri (2)

0233000 c) Cucurbitacee con buccia non commestibile

0234000 d) Mais dolce

0239000 e) Altri ortaggi a frutto

0240000 Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0241000 a) Cavoli a infiorescenza

0241010 Cavoli broccoli

0241020 Cavolfiori

0241990 Altri (2)

0242000 b) Cavoli a testa

0242010 Cavoletti di Bruxelles

0242020 Cavoli cappucci

0242990 Altri (2)

0243000 c) Cavoli a foglia

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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0243010 Cavoli cinesi/pe-tsai

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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0243020 Cavoli ricci

0243990 Altri (2)

0244000 d) Cavoli rapa

0250000 Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

0251000 a) Lattughe e insalate

0251010 Dolcetta/valerianella/gallinella

0251020 Lattughe

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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0251030 Scarola/indivia a foglie larghe

0251040 Crescione e altri germogli e gemme

0251050 Barbarea

0251060 Rucola

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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0251070 Senape juncea

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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0251080 Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0251990 Altri (2)

0252000 b) Foglie di spinaci e simili

0253000 c) Foglie di vite e foglie di specie simili

0254000 d) Crescione acquatico

0255000 e) Cicoria Witloof/cicoria belga

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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0256000 f) Erbe fresche e fiori commestibili

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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0260000 Legumi

0270000 Ortaggi a stelo

0270010 Asparagi

0270020 Cardi

0270030 Sedani

0270040 Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

0270050 Carciofi

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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0270060 Porri

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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0270070 Rabarbaro

0270080 Germogli di bambù

0270090 Cuori di palma

0270990 Altri (2)

0280000 Funghi, muschi e licheni

0290000 Alghe e organismi procarioti

0300000 LEGUMI SECCHI

0400000 SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0500000 CEREALI

0500010 Orzo

0500020 Grano saraceno e altri pseudo-cereali

0500030 Mais/granturco

0500040 Miglio

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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500050 Avena

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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500060 Riso

0500070 Segale

0500080 Sorgo

0500090 Frumento

0500990 Altri (2)

0600000 TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE

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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0700000 LUPPOLO

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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0800000 SPEZIE

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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0900000 PIANTE DA ZUCCHERO

1000000 PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

1010000 Prodotti ottenuti da

1011000 a) Suini

1011010 Muscolo

1011020 Grasso

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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle proprietà tossicologiche di alcuni altri metaboliti (composti Ia e XI). Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1011030 Fegato

1011040 Rene

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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1011050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1011990 Altri (2)

1012000 b) Bovini

1012010 Muscolo

1012020 Grasso

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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle proprietà tossicologiche di alcuni altri metaboliti (composti Ia e XI). Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1012030 Fegato

1012040 Rene

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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1012050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1012990 Altri (2)

1013000 c) Ovini

1013010 Muscolo

1013020 Grasso

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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle proprietà tossicologiche di alcuni altri metaboliti (composti Ia e XI). Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1013030 Fegato

1013040 Rene

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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1013050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1013990 Altri (2)

1014000 d) Caprini

1014010 Muscolo

1014020 Grasso

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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle proprietà tossicologiche di alcuni altri metaboliti (composti Ia e XI). Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1014030 Fegato

1014040 Rene

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1014050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1014990 Altri (2)

1015000 e) Equidi

1015010 Muscolo

1015020 Grasso

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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle proprietà tossicologiche di alcuni altri metaboliti (composti Ia e XI). Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1015030 Fegato

1015040 Rene

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1015050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1015990 Altri (2)

1016000 f) Pollame

1016010 Muscolo

1016020 Grasso

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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle proprietà tossicologiche di alcuni altri metaboliti (composti Ia e XI). Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1016030 Fegato

1016040 Rene

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1016050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1016990 Altri (2)

1017000 g) Altri animali terrestri d'allevamento

1017010 Muscolo

1017020 Grasso

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle proprietà tossicologiche di alcuni altri metaboliti (composti Ia e XI). Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1017030 Fegato

1017040 Rene

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1017050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1017990 Altri (2)

1020000 Latte

1030000 Uova di volatili

1040000 Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)

1050000 Anfibi e rettili

1060000 Animali invertebrati terrestri

1070000 Animali vertebrati terrestri selvatici

Triclopir

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 16 maggio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0110010 Pompelmi

0110020 Arance dolci

0110030 Limoni

0110050 Mandarini

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi impiegati negli studi sulla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 16 maggio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0130010 Mele

0130020 Pere

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi impiegati negli studi sulla stabilità al magazzinaggio e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 16 maggio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0140010 Albicocche

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi impiegati negli studi sulla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 16 maggio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0140030 Pesche

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 16 maggio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500060 Riso

2)

nell’allegato IV, sono inserite le seguenti voci, secondo l’ordine alfabetico: «latte vaccino», «L-cisteina» e «pirofosfato ferrico».


(*1)  Limite di determinazione analitica

(*2)  Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

(1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR fare riferimento all'allegato I.


13.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 125/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/591 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2021

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette («Χαλλούμι»(Halloumi)/«Hellim»(DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» come denominazione di origine protetta (DOP), presentata da Cipro, che identifica un prodotto la cui zona geografica corrisponde alla superficie di Cipro, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

La Commissione ha ricevuto complessivamente 17 notifiche di opposizione, in particolare da Dairy Australia (Australia) il 21 ottobre 2015, dal Consortium for Common Food Names (Stati Uniti) il 22 ottobre 2015, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Regno Unito) il 23 ottobre 2015; dalla Milk and Oil Products Production and Marketing Cooperative Ltd. (Cipro) il 26 ottobre 2015, dalla Hayvan Ureticileri ve Yetistiricileri Birligi (Cipro) il 26 ottobre 2015, da Fatma GARANTI (Cipro) il 26 ottobre 2015, dalla Sut Imalatcilari Birligi (SUIB) (Cipro) il 26 ottobre 2015, dalla Camera dell’industria turca di Cipro (Cipro) il 26 ottobre 2015; dalla Camera di commercio turco-cipriota (Cipro) il 26 ottobre 2015; da Navimar Food Gida Imalati ve Gida (Turchia) il 26 ottobre 2015, da D.M Gida Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti (Turchia) il 26 ottobre 2015, da Avunduk Ithalat Ihracat Gida ve Zirai Aletler Sanayi Ticaret Ltd. (Turchia) il 26 ottobre 2015, dalla U.T.CO Trading Company – W.L.L. – (Kuwait) il 27 ottobre 2015; dalla Dairy Companies Association of New Zealand (DCANZ) e dalla New Zealand Specialist Cheesemakers Association (Nuova Zelanda) il 27 ottobre 2015; da Dr Nutrition (Emirati arabi uniti) il 27 ottobre 2015; da FFF Fine Foods Pty Ltd (Australia) il 28 ottobre 2015 e dalla Finlandia il 3 novembre 2015.

(3)

La Commissione ha trasmesso a Cipro tali notifiche di opposizione, fatta eccezione per le notifiche di opposizione provenienti dalla Finlandia e dalle sei persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite a Cipro. La notifica di opposizione inviata dalla Finlandia era stata presentata alla Commissione successivamente alla scadenza del termine di cui all’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012. A norma di detto articolo, le persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti nello Stato membro dal quale è stata presentata la domanda sono escluse dalla procedura di opposizione, in quanto hanno già avuto l’opportunità di partecipare alla procedura nazionale di opposizione. In tale caso specifico le opposizioni formulate dalle sei persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti a Cipro erano state respinte nell’ambito della procedura nazionale di opposizione in seguito all’esame nel merito dei motivi di opposizione presentati. Di conseguenza né le notifiche di opposizione, né le successive dichiarazioni di opposizione motivate formulate dalle sei persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti a Cipro sono ritenute ammissibili.

(4)

La Commissione ha successivamente ricevuto nove dichiarazioni di opposizione motivate, ossia dalla Dairy Companies Association of New Zealand (DCANZ) e dalla New Zealand Specialist Cheesemakers Association (Nuova Zelanda) il 15 dicembre 2015, da Dairy Australia (Australia) il 17 dicembre 2015; dal Regno Unito il 21 dicembre 2015, dal Consortium for Common Food Names (Stati Uniti) il 21 dicembre 2015, da Navimar Food Gida Imalati ve Gida (Turchia) il 21 dicembre 2015, da D.M Gida Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti (Turchia) il 21 dicembre 2015, da Avunduk Ithalat Ihracat Gida ve Zirai Aletler Sanayi Ticaret Ltd. (Turchia) il 21 dicembre 2015, dalla U.T.CO Trading Company – W.L.L. – (Kuwait) il 21 dicembre 2015 e da FFF Fine Foods Pty Ltd (Australia) il 24 dicembre 2015. La notifica di opposizione presentata da Dr Nutrition (Emirati arabi uniti) non è stata seguita da una dichiarazione di opposizione motivata, pertanto si ritiene che l’opposizione in questione sia stata ritirata.

(5)

Previa disamina di tali dichiarazioni di opposizione motivate e ritenendole ammissibili, la Commissione ha invitato tutte le parti interessate ad avviare idonee consultazioni al fine di giungere a un accordo, conformemente all’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(6)

Le consultazioni si sono svolte fra Cipro e i nove opponenti ammissibili entro un periodo di tre mesi. Il termine per le consultazioni fra Cipro e il Regno Unito è stato prorogato di un mese supplementare su richiesta di Cipro.

(7)

Non è stato raggiunto alcun accordo entro la scadenza del termine fissato in nessuna delle nove procedure di opposizione. Le informazioni relative alle consultazioni svoltesi fra Cipro e gli opponenti sono state debitamente comunicate alla Commissione. La Commissione dovrebbe pertanto decidere in merito alla registrazione tenendo conto dei risultati di tali consultazioni conformemente alla procedura di cui all’articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(8)

Gli argomenti degli opponenti quali illustrati nelle relative dichiarazioni di opposizione motivate e nelle consultazioni svolte possono essere sintetizzati come segue.

(9)

Il disciplinare indica che le condizioni per la registrazione come DOP sono soddisfatte poiché il prodotto in parola è ottenuto con latte ovino e caprino di razze locali, la pecora di Chio e la capra di Damasco, i cui incroci si sono adattati al clima dell’isola. Tuttavia la pecora di Chio e la capra di Damasco sono state introdotte a Cipro rispettivamente negli anni ‘50 e ‘30; non vi sono inoltre prove di una morfologia particolare né di caratteristiche genetiche o produttive di tale pecora cipriota. L’esistenza di un tipo cipriota della pecora di Chio è quindi messa in dubbio. L’introduzione relativamente recente di pecore e capre il cui latte è ritenuto avere un ruolo di rilievo nel determinare le caratteristiche precipue dello «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» costituirebbe anch’essa un motivo per confutare la presunta anzianità (XVI secolo) di tale tradizione.

(10)

L’alimentazione degli animali è presentata nella domanda come un fattore di rilievo. La domanda non precisa tuttavia in quale modo l’alimentazione e la pastura siano collegati in modo univoco alla flora di Cipro, tenuto conto del fatto che la zona geografica del pascolo comprende tutta l’isola. Non sono addotte prove della disponibilità di tali piante durante tutto l’anno e in tutta Cipro. Non sono addotte prove della differenza fra l’alimentazione degli animali al pascolo tutto l’anno, di quelli in allevamento semintensivo e di quelli in allevamento intensivo. Inoltre non vi sono prove che il livello di produzione del formaggio si manterrebbe riducendo la quota di latte vaccino sulle materie prime. Le prove dell’incidenza effettiva dell’alimentazione sulla qualità o le caratteristiche del formaggio prodotto sarebbero insufficienti.

(11)

Per quanto riguarda il fattore umano, sebbene i produttori lattiero-caseari ciprioti possano aver elaborato competenze specifiche relativamente allo «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim», questo non conferma l’esistenza del legame richiesto fra le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico di Cipro ai fini della registrazione della DOP, in quanto le competenze e i metodi di produzione possono essere teoricamente replicati ovunque.

(12)

La domanda non indica che lo «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» è il prodotto di «metodi locali, leali e costanti», in quanto tale nome è stato applicato a diversi formaggi elaborati secondo metodi e con materie prime che hanno subito variazioni nel tempo e che continuano a evolvere.

(13)

Il disciplinare è estraneo al prodotto attualmente commercializzato: la maggioranza dello «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» prodotto a Cipro è ottenuta usando proporzioni e tipi di latte variabili, con una predominanza del latte vaccino, e vi sono indicazioni del fatto che il 95 % dello «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» prodotto a Cipro contiene attualmente fra l’80 e il 95 % di latte vaccino.

(14)

Il disciplinare non rispetta le tradizioni dell’integralità della zona geografica indicata. Il disciplinare riguarda un prodotto tradizionale ottenuto su tutta l’isola di Cipro, tuttavia la domanda non include le caratteristiche tradizionali specifiche del formaggio prodotto dai produttori della comunità turco-cipriota. Il disciplinare non identifica quindi il prodotto effettivamente commercializzato su tutta l’isola. In particolare l’uso della menta dovrebbe essere facoltativo e si dovrebbe consentire l’uso del latte crudo.

(15)

Diverse dichiarazioni inserite nel disciplinare non sono corroborate da prove scientifiche, come la dichiarazione relativa all’importanza del latte ovino e caprino per il gusto del formaggio; la differenziazione morfologica del tipo cipriota della pecora di Chio; il basso peso molecolare degli acidi grassi non esterificati che inciderebbe sul gusto, il sentore e l’aroma del formaggio; le piante endemiche menzionate per l’alimentazione degli animali che conterrebbero oli essenziali; se il terpene sia presente nel Sarcopoterium spinosum e in quale quantità, come detto terpene sia trasferito dall’ingestione del Sarcopoterium spinosum al latte e quindi al formaggio; la presenza di Lactobacillus cypricasei nello Halloumi ovino fresco e l’incidenza della menta fresca o essiccata sulle caratteristiche sensoriali.

(16)

Il disciplinare del prodotto indica il ministero dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e dell’ambiente della Repubblica di Cipro quale unica autorità competente per i controlli di conformità con il disciplinare in relazione all’intera zona geografica delimitata. Tuttavia, poiché il ministero non esercita un controllo effettivo su tutta la zona di produzione indicata nel disciplinare, non è garantito un sistema valido ai fini della verifica di conformità con il disciplinare.

(17)

Il disciplinare non fa riferimento a nessun organismo di controllo delegato. Tale lacuna non è colmata dall’intesa comune, giuridicamente non vincolante, su una soluzione temporanea per lo «Halloumi»/«Hellim», da attuarsi in attesa della riunificazione di Cipro, raggiunta sotto l’egida del presidente della Commissione il 16 luglio 2015, che fa riferimento alla nomina, a norma dell’articolo 39 del regolamento (UE) n. 1151/2012 (sostituito, nella sostanza, dagli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) sui controlli ufficiali), del Bureau Veritas, accreditato a livello internazionale, quale organismo incaricato delle mansioni di controllo di cui al primo regolamento.

(18)

Lo «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» è prodotto in Bulgaria, Germania e Grecia. Al di fuori dell’Unione europea, è prodotto in Australia, in Canada, nei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, in diversi paesi del Medio Oriente (Iraq, Libano, Siria), in Nuova Zelanda, in Turchia e nel Regno Unito. La partecipazione e i risultati in occasione di concorsi caseari prestigiosi confermano la realtà consolidata della produzione dello «Halloumi/«Hellim» al di fuori di Cipro. A titolo di esempio, nel Regno Unito si sostiene che il nome «Halloumi» sia in uso per un formaggio prodotto dagli anni ‘80, con una produzione stimata a circa 300 tonnellate annue. Inoltre, tali prodotti ottenuti al di fuori di Cipro e recanti il nome «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» sono commercializzati in un gran numero di Stati membri e paesi terzi.

(19)

Numerosi marchi commerciali registrati includono il termine «Halloumi» in Cechia, Germania, Grecia, Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito. Esistono marchi commerciali facenti riferimento a «Hellim» anche in Germania, Svezia e Turchia. Pertanto la DOP proposta confliggerebbe con i nomi, i marchi commerciali e i prodotti esistenti e potrebbe quindi danneggiarli in caso di registrazione. Nella fattispecie la suddetta presenza sul mercato dell’Unione di marchi commerciali specifici che comprendono il nome «Halloumi» dovrebbe impedire alla Commissione di registrare tale nome poiché l’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 dispone che un nome non sia registrato qualora, tenuto conto della notorietà e della reputazione di un marchio e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.

(20)

Lo «Halloumi»/«Hellim» è prodotto e commercializzato sia nell’Unione europea che al di fuori di essa. In Bahrein, Qatar e Arabia Saudita sono state adottate norme di produzione dello «Halloumi»/«Hellim». L’uso di questo nome nell’Unione oltre i confini di Cipro è consolidato. Il fatto che il nome «Halloumi/Hellim» sia di uso comune per prodotti caseari non originari di Cipro è una prova pertinente che tende a indicare come il nome sia diventato un termine generico.

(21)

Inoltre, le norme relative allo «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» pubblicate da Cipro non fanno riferimento a particolari razze o incroci ovini, caprini o bovini. I consumatori considerano lo «Halloumi»/«Hellim» un tipo di prodotto. La Corte federale canadese e l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI, ora Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) ritengono che lo «Halloumi»/«Hellim» sia un tipo di formaggio generico (4).

(22)

I consumatori nell’Unione e nei paesi terzi, come l’Australia e la Nuova Zelanda, associano lo «Halloumi»/«Hellim» a un tipo di formaggio dal punto di fusione elevato, che consente di grigliarlo o friggerlo, con una consistenza gommosa e «stridente» e un gusto salato. Queste proprietà in termini di gusto, consistenza e funzione dello «Halloumi»/«Hellim» sono ciò che lo rende unico per i consumatori, indipendentemente dall’origine del formaggio, la quale non è rilevante.

(23)

La Commissione ha valutato gli argomenti esposti nelle dichiarazioni motivate di opposizione alla luce del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto dei risultati delle consultazioni effettuate fra il richiedente e gli opponenti, e ha concluso che il nome «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» dovrebbe essere registrato. La Commissione considera in particolare quanto segue.

(24)

Per quanto riguarda la morfologia delle pecore e delle capre ammissibili, dalle informazioni contenute nel documento unico si evince che la pecora di Chio e la capra di Damasco, introdotte rispettivamente negli anni ‘50 e ‘30, hanno acquisito caratteristiche morfologiche e produttive divergenti da quelle delle popolazioni d’origine, in seguito a un consolidato programma nazionale di allevamento. Su Internet sono del resto reperibili numerosi riferimenti commerciali relativi a scambi internazionali di «pecore di Chio cipriote» e «capre di Damasco cipriote», in corso da decenni da Cipro verso 20 paesi, con menzione della reputazione internazionale acquisita da Cipro con la riuscita dell’allevamento selettivo di questi animali.

(25)

Pertanto lo sviluppo di razze uniche di pecore e capre impiegate nella produzione dello «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» nonché la lavorazione del formaggio stesso non contraddicono l’esistenza delle origini del prodotto nel XVI secolo. A norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012, una «denominazione di origine» è un nome che identifica un prodotto: a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinato; b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata. Ne consegue che, ai fini della registrazione come DOP, è sufficiente che il nome soddisfi tali requisiti. Le condizioni di produzione di un dato formaggio possono legittimamente evolvere nel tempo e non devono obbligatoriamente restare invariate per secoli.

(26)

Per quanto attiene all’incidenza e alla disponibilità dell’alimentazione degli animali, il documento unico indica fra l’altro che «[L]a vegetazione locale di Cipro, consumata fresca o essiccata dagli animali, ha un’incidenza determinante sulla qualità del latte e di conseguenza sulle peculiari caratteristiche dello «Χαλλούμι» (Halloumi) (Papademas, 2000). Il bacillo Lactobacillus cypricasei (letteralmente «lattobacillo del formaggio cipriota»), che è stato isolato soltanto nello «Χαλλούμι» (Halloumi) cipriota, costituisce il punto di contatto tra la microflora dell’isola e questo prodotto (Lawwon et al., 2001)». Sono state citate indagini scientifiche per dimostrare il legame fra l’alimentazione degli animali e la qualità del formaggio ottenuto con il loro latte. A titolo di esempio, è stato dimostrato che nel latte sono stati individuati componenti volatili provenienti dalle piante usate per nutrire gli animali (Papademas et al. 2002). Inoltre, in base ad altre indagini (Palmquist et al., 1993), il tenore di lipidi nel latte, fattore essenziale che incide sulle caratteristiche organolettiche del formaggio, dipende dalla dieta degli animali. Secondo un’altra indagine (Bugaud et al., 2001), il tenore di terpene nel latte è direttamente collegato al tenore di terpene contenuto nell’alimentazione ottenuta con la pastura.

(27)

Inoltre, la pastura a base di piante endemiche di Cipro, come il timo e il Sarcopoterium spinosum, e l’ingestione di tali piante, comporta la presenza delle relative caratteristiche aromatiche nel prodotto finale.

(28)

Nel regolamento (UE) n. 1151/2012 non figurano peraltro disposizioni che impongono l’assoluta omogeneità della zona geografica delimitata né che una DOP debba fare riferimento a prodotti perfettamente normalizzati e assolutamente uniformi. Ne discende che non è rilevante quanto sostenuto dagli opponenti, ossia che le piante locali che incidono sulle specificità del prodotto non siano disponibili su tutta l’isola di Cipro.

(29)

Il disciplinare dello «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» non è stato modificato rispetto alla relativa norma legislativa adottata da Cipro nel 1985. Pertanto una potenziale carenza di materie prime disponibili per la produzione di questo formaggio di per sé non comprometterebbe il rispetto delle prescrizioni in materia di percentuali di latte o di mangimi inseriti nel disciplinare. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1151/2012 non prescrive soglie quantitative di produzione. Fatto salvo quanto sopra, Cipro ha concesso un periodo transitorio agli operatori che non erano in grado di soddisfare i requisiti del disciplinare, affinché potessero allinearvi la loro produzione, consentendo loro, a condizioni rigorose, di utilizzare provvisoriamente un quantitativo inferiore di latte ovino e caprino.

(30)

Per quanto riguarda il fattore umano e le competenze connesse alla produzione di questo formaggio, esistono numerosi riferimenti che mostrano che si produce a Cipro fin dal 1554. Il documento unico indica che «lo «Χαλλούμι» (Halloumi)/Hellim» è considerato un prodotto tradizionale di Cipro perché […] occupa da molto tempo un posto molto importante nella vita e nell’alimentazione degli abitanti — greco-ciprioti come turco-ciprioti — dell’isola […] e perché il relativo processo produttivo si è tramandato di generazione in generazione. Sia la sua forma ripiegata sia la peculiarità di non sciogliersi a temperature elevate sono dovute al processo produttivo tradizionale tramandatosi di generazione in generazione.»

(31)

Considerato che nel corso dei secoli i cittadini ciprioti sono migrati in tutto il mondo, i metodi specifici seguiti per produrre questo formaggio potrebbero essere stati copiati altrove, tuttavia la produzione di «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» resta inseparabile e inequivocabilmente legata alla cultura gastronomica di Cipro.

(32)

Il fattore umano non può essere quindi considerato un elemento isolato. I fattori umani e naturali interagiscono, determinando il risultato finale specifico.

(33)

Inoltre, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1151/2012 non richiede che il nome da registrare faccia riferimento a un prodotto ottenuto con un metodo invariabile nei secoli. Esso dispone unicamente che il disciplinare includa, se del caso, i metodi di ottenimento del prodotto specifico diversi dai metodi usuali seguiti per ottenere tale tipo di prodotto. Pertanto l’ammissibilità dello «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» non può essere messa in dubbio in base al motivo che i metodi di produzione non sono rimasti assolutamente immutati.

(34)

Altre affermazioni contenute nelle dichiarazioni degli opponenti fanno riferimento alla discrepanza fra il prodotto descritto nel disciplinare e quello effettivamente ottenuto per quanto attiene alla rispettiva proporzione di latte ovino, caprino e vaccino e a talune caratteristiche specifiche dei metodi di produzione seguiti da alcuni produttori della comunità turco-cipriota che non fanno uso di menta o di latte pastorizzato.

(35)

Tuttavia, in primo luogo, tali dichiarazioni non sono state corredate di solidi elementi di prova. In secondo luogo, i requisiti relativi all’aggiunta di menta, all’uso di latte pastorizzato e alla rispettiva proporzione di latte ovino, caprino e vaccino sono già inclusi nella pertinente norma adottata da Cipro nel 1985. Pertanto i prodotti che non rispettano tale norma non potrebbero essere legittimamente commercializzati come «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» a Cipro, indipendentemente dal fatto che possano essere immessi nei mercati di paesi terzi in cui il formaggio non sarebbe attualmente protetto. Inoltre la domanda attuale è stata oggetto di un’esaustiva procedura nazionale di opposizione durata diversi anni a livello nazionale e le persone fisiche o giuridiche in disaccordo con le norme di produzione previste per legge hanno avuto la possibilità di far valere pienamente le loro ragioni dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie di Cipro. In tale contesto, come indicato, è stato concesso un periodo transitorio a tali operatori.

(36)

Per quanto riguarda la presunta assenza di prove scientifiche relativamente a diversi parametri e caratteristiche inclusi nel disciplinare, la richiesta di informazioni troppo dettagliate risulta irragionevole, eccessivamente onerosa e irrilevante. Il regolamento (UE) n. 1151/2012 non richiede un tale livello di dettaglio nella descrizione tecnico-scientifica di ogni parametro o caratteristica del prodotto per il quale si intende usare la DOP.

(37)

La Commissione ha valutato la domanda cipriota e non vi ha rivenuto errori manifesti. Gli opponenti non hanno presentato prove sufficientemente motivate a dimostrazione del fatto che la domanda cipriota sia intrinsecamente viziata. In sostanza, essi sostengono che la domanda non è fondata su motivazioni scientifiche sufficienti. I fatti, le dichiarazioni, il ragionamento e i riferimenti presentati da Cipro sono ritenuti sufficientemente convincenti per giustificare la registrazione dello «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» come DOP a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(38)

Il disciplinare dello «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» contiene numerosi elementi che qualificano il nome come denominazione di origine protetta ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012: il clima di tipo mediterraneo, caratterizzato da estati calde e asciutte e da inverni miti e piovosi, la morfologia del terreno, in quanto i massicci montuosi dell’isola sono caratterizzati da una pluviometria relativamente abbondante che incide sul profilo idrologico e ambientale delle zone più basse; inoltre Cipro, in relazione alle sue dimensioni, ha una flora tra le più ricche del Mediterraneo a motivo della sua struttura geologica, delle condizioni climatiche, della posizione geografica, del mare che la circonda; le razze locali ovine a coda grossa e le razze caprine locali Machairas e Pissouri nonché altre razze ben adattate al clima del luogo; la pratica locale della cottura a temperatura elevata per un periodo di tempo determinato, senza fusione, che dà luogo alla produzione di livelli elevati di alcuni composti chimici fondamentali associati alle proprietà gustative dello «Χαλλούμι’ (Halloumi)»/«Hellim» (essenzialmente lattoni e metilchetoni); la tipica ripiegatura del caglio secondo il processo di produzione, che costituisce un elemento caratteristico che fa dello «Χαλλούμι’ (Halloumi)»/«Hellim» un formaggio unico; e l’aggiunta di menta cipriota, che conferisce al prodotto finale il suo aroma caratteristico.

(39)

Secondo la ripartizione dei poteri tra la Commissione e gli Stati membri per quanto riguarda la procedura di registrazione delle indicazioni geografiche ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione dovrebbe verificare che la domanda di registrazione non sia viziata da errori manifesti, mentre le autorità nazionali competenti, compresi se del caso gli organi giurisdizionali nazionali, sono nella posizione migliore per valutarne gli aspetti tecnici, prima della presentazione alla Commissione.

(40)

In attesa della riunificazione di Cipro, l’articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 10 su Cipro dell’atto di adesione del 2003 sospende l’applicazione dell’acquis nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo. Di conseguenza il governo cipriota non può essere ritenuto responsabile delle conseguenze di una mancata supervisione dell’applicazione del diritto dell’Unione in tali zone. A norma dell’articolo 3 di detto protocollo, nulla osta all’adozione di misure intese a promuovere lo sviluppo economico di tali zone. Tali misure non incidono sull’applicazione dell’acquis alle condizioni stabilite dal trattato di adesione in altre zone della Repubblica di Cipro. È possibile istituire un gruppo di lavoro delle due comunità in relazione allo «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim», poiché l’esperienza ha mostrato che tali gruppi svolgono un ruolo importante.

(41)

Entro tale quadro di riferimento, considerato che i fattori naturali e umani connessi alla produzione dello «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» sono oggettivamente, tradizionalmente e storicamente comuni all’intera isola di Cipro, l’intero territorio dell’isola dovrebbe essere incluso nella delimitazione della zona geografica ammissibile di questo formaggio.

(42)

Di conseguenza, affinché la registrazione possa coprire l’intera zona geografica ammissibile di produzione del formaggio e tenendo in considerazione quanto prescritto all’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, gli operatori desiderosi di aderire al disciplinare di questo formaggio dovrebbero poter partecipare senza essere ostacolati in modo discriminatorio o altrimenti infondato. Si dovrebbe pertanto stabilire un meccanismo di controllo efficace e duraturo, a norma degli articoli da 35 a 40 di detto regolamento, al fine di garantire il rispetto del disciplinare da parte degli operatori in tutta la zona geografica ammissibile. Tenendo in considerazione che l’acquis è sospeso nelle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo, si dovrebbe addivenire a un accordo funzionale, stabilito in via eccezionale e temporanea in attesa della riunificazione di Cipro, al fine di garantire che i controlli possano essere attivati in modo efficiente in tutta l’isola, in quanto l’assenza di tale meccanismo costituirebbe motivo di cancellazione ai sensi dell’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(43)

L’articolo 37, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 dispone che, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, la verifica della conformità al disciplinare può essere effettuata, anteriormente all’immissione in commercio del prodotto, da organismi delegati come definiti all’articolo 3, punto 5, del regolamento (UE) 2017/625. Gli organismi delegati sono persone giuridiche distinte cui sono state delegate talune mansioni ufficiali di controllo. Entro tale quadro di riferimento e in linea con l’intesa comune nonché a causa della situazione eccezionale nelle zone della Repubblica di Cipro in cui è sospesa l’applicazione dell’acquis, è opportuno nominare l’organismo accreditato a livello internazionale Bureau Veritas quale organismo incaricato delle mansioni di controllo di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 riguardanti il disciplinare dello «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» in tutta Cipro. La registrazione dello «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim», quale contemplata dall’intesa comune, è subordinata alla delega al Bureau Veritas di tali mansioni di controllo, a norma degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2017/625. In effetti, il Bureau Veritas ha acquisito una significativa e comprovata esperienza nel controllo delle DOP ed è in grado di garantire l’istituzione di un meccanismo generale efficace, obiettivo e imparziale per lo svolgimento dei controlli ufficiali connessi alla verifica della conformità con il disciplinare dello «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim», in tutta Cipro, a livello di azienda agricola, mangimificio, raccolta del latte, trasporto e caseificio. Pertanto tutti i produttori dell’isola sarebbero soggetti a un meccanismo di controllo comune a garanzia della piena conformità con il disciplinare dello «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim». Se ritenuto opportuno, il Bureau Veritas dovrebbe essere autorizzato a coordinarsi con la Camera di commercio turco-cipriota. Qualora il Bureau Veritas segnali di casi di non conformità, i produttori interessati, se non vi pongono rimedio, dovrebbero infine essere privati del diritto di utilizzare la denominazione.

(44)

A causa della situazione eccezionale nelle zone della Repubblica di Cipro in cui è sospesa l’applicazione dell’acquis, la delega al Bureau Veritas dovrebbe prevedere che le sue relazioni siano trasmesse alle autorità competenti della Repubblica di Cipro e alla Commissione. La Camera di commercio turco-cipriota riceverà le informazioni quando ritenuto opportuno.

(45)

I diritti di proprietà intellettuale sono disciplinati dal principio di territorialità. Ne consegue che la registrazione dello «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» come DOP nell’Unione è subordinata unicamente alla situazione ivi in essere. La possibilità che un formaggio recante tale nome sia prodotto e commercializzato in paesi terzi non ha rilevanza a questo proposito. Analogamente è irrilevante la possibilità che esistano norme di produzione per tale formaggio al di fuori dell’Unione europea.

(46)

Si dovrebbe ulteriormente osservare che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la commercializzazione dello «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» nell’Unione europea è condizionata al rispetto di altre specifiche disposizioni unionali pertinenti, che comprendono il rispetto delle norme sanitarie applicabili a livello dell’Unione.

(47)

Durante la procedura di opposizione non sono state addotte prove concrete relativamente alle importazioni di tale formaggio da paesi terzi nell’Unione. Di conseguenza non vi sono motivi per concedere un periodo transitorio ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, a determinati produttori in paesi terzi.

(48)

È incontestabile che Cipro sia di gran lunga il maggior produttore ed esportatore a livello mondiale di questo formaggio, con una produzione di oltre 19 500 tonnellate l’anno, corrispondenti a 24,4 kg pro capite; Tali dati non comprendono la produzione nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

(49)

Il nome «Halloumi» era stato registrato come marchio nel 2000 dall’UAMI per il formaggio prodotto a Cipro conformemente alla norma cipriota pertinente adottata nel 1985, ossia conformemente al disciplinare dello «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim». Era stata presentata all’UAMI un’unica dichiarazione di opposizione a tale registrazione, tuttavia successivamente ritirata. Allora l’identità cipriota di tale formaggio non era quindi messa in dubbio. Il Tribunale ha inoltre considerato, in particolare nelle cause riunite T-292/14 e T-293/14 (5), che «HALLOUMI» e «ΧΑΛΛΟΥMI» designino una specialità di formaggio di Cipro. Nella causa T-535/10 (6), il Tribunale ha ritenuto che il termine greco «Halloumi» vada tradotto in lingua turca con il termine «Hellim», facenti quindi entrambi riferimento al medesimo formaggio cipriota speciale. Rispetto ad altri marchi registrati nell’Unione, in caso di conflitto con la denominazione «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» si applicherebbero le disposizioni dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Al contrario, gli opponenti non hanno addotto elementi che potrebbero condurre a non proteggere lo «Χαλλούμι» (Halloumi)/Hellim» a causa della reputazione o della notorietà di un marchio commerciale registrato in precedenza.

(50)

Il Regno Unito era membro dell’Unione europea al momento della presentazione dell’opposizione ma non ne fa più parte.

(51)

Secondo la dichiarazione motivata di opposizione trasmessa dal Regno Unito, la sua produzione nazionale ammontava a circa 300 tonnellate annue, corrispondenti a 0,00461 kg pro capite, mentre il Regno Unito importa da Cipro circa 6 500 tonnellate annue di questo formaggio.

(52)

Secondo tale dichiarazione motivata, la registrazione dello «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» in quanto denominazione di origine protetta a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 impedirebbe quindi l’uso del nome «Halloumi»/«Hellim» per i prodotti caseari ottenuti nel Regno Unito.

(53)

Tuttavia, fatta eccezione per l’Irlanda del Nord, il presente regolamento non si applica al territorio del Regno Unito poiché la protezione del nome non vi sarebbe estesa. Per quanto riguarda in particolare l’Irlanda del Nord, sul cui territorio si applicherà la protezione del nome, alla luce delle informazioni inserite nella dichiarazione motivata di opposizione trasmessa dal Regno Unito alla Commissione e del contesto de facto e de jure relativo all’uso del nome «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim», non vi sono motivi validi affinché gli operatori continuino a usare tale nome in riferimento a prodotti caseari ottenuti nel Regno Unito.

(54)

Per quanto riguarda la presunta natura generica dello «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim», va osservato che la percezione di tale termine al di fuori dell’Unione europea e l’eventuale esistenza di norme regolamentari di produzione o di decisioni giudiziarie in materia adottate in paesi terzi non sono ritenute pertinenti ai fini della presente decisione.

(55)

Contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, lo «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim», non è diventato un tipo di formaggio prodotto in tutta Europa, il cui nome è diventato generico. La produzione di tale formaggio al di fuori di Cipro è trascurabile, mentre il prodotto è conosciuto e consumato nella maggior parte del territorio dell’Unione. Nessun atto nazionale o unionale ha stabilito la natura generica del nome «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim». Nell’ambito della procedura di opposizione condotta a livello dell’Unione non è stata presentata alcuna dichiarazione relativa alla natura generica del nome, fatta eccezione per l’opposizione del Regno Unito

(56)

Analogamente, il consumo di «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» sul territorio dell’Unione riguarda nella maggioranza dei casi un formaggio prodotto a Cipro.

(57)

Le autorità cipriote hanno inoltre dimostrato in modo convincente che i consumatori dell’Unione non considerano lo «Halloumi» o «Hellim» un semplice tipo di formaggio, alieno da un’origine geografica specifica. Le prove fornite dalle parti interessate del settore agroalimentare, le attività di esportazione svolte da imprese cipriote per oltre un secolo, svariati articoli nei media, le attività di promozione e pubblicizzazione del formaggio dimostrano al di là di ogni dubbio l’identità intrinsecamente cipriota di questo formaggio da secoli. Allo stesso modo enciclopedie e dizionari prestigiosi di diversi paesi e in varie lingue confermano effettivamente tale correlazione consolidata ed esclusiva fra il formaggio in questione e la zona di Cipro.

(58)

Incidentalmente, alcune marche di «Halloumi»/«Hellim» prodotte fuori Cipro fanno riferimento direttamente o indirettamente a Cipro, in quanto indicano che il formaggio è ottenuto secondo la ricetta tradizionale o la tradizione cipriota o vi si ispira, oppure si avvalgono di immagini o rappresentazioni testuali che collegano il prodotto alla cultura cipriota. Tale correlazione con Cipro, sebbene rispetto a un formaggio non cipriota, è quindi deliberatamente suggerita e ricercata in quanto parte di una strategia di vendita che sfrutta la reputazione del prodotto originale, generando in tal modo un rischio concreto di indurre in errore il consumatore.

(59)

La dichiarazione dell’UAMI relativa alla presunta natura generica del nome «Halloumi» contenuta in svariate decisioni della commissione di ricorso, in particolare nella decisione del 20 settembre 2010 successivamente annullata dal Tribunale (7), è un mero inciso. Detta dichiarazione confligge con la sentenza del Tribunale nella causa T-535/10, che sottolinea l’identità cipriota del formaggio denominato «Halloumi» o «Hellim» e non affronta la natura generica del nome ai sensi dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Inoltre tale dichiarazione era stata fatta prima della presentazione della domanda di registrazione della denominazione «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» come DOP.

(60)

Con lettera del 9 luglio 2014 Cipro ha comunicato alla Commissione che, con decisione n. 326/2014 del ministero dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e dell’ambiente della Repubblica di Cipro del 9 luglio 2014, era stato concesso un periodo transitorio di dieci anni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, agli operatori stabiliti nella zona geografica che rispondono condizioni dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(61)

Affinché l’organismo incaricato delle mansioni di controllo possa adottare e attuare il piano di controllo che consente agli operatori della zona geografica desiderosi di aderire al regime di essere coperti dal sistema di verifica in essere, tenendo altresì conto dei vincoli supplementari imposti dalla pandemia di COVID-19, l’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata al 1o ottobre 2021.

(62)

È quindi opportuno iscrivere il nome «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

(63)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» (DOP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3. Formaggi di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (8).

Articolo 2

La protezione del nome «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» (DOP) è subordinata al periodo transitorio di dieci anni concesso da Cipro con decisione n. 326/2014 del ministero dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e dell’ambiente della Repubblica di Cipro, del 9 luglio 2014, agli operatori stabiliti nella zona geografica che rispondono alle condizioni dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 246 del 28.7.2015, pag. 9.

(3)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

(4)  Decisione sull’Opposizione N. B2152604, Decisione sull’Opposizione N. B2318585, Decisione sull’Opposizione N. B2190257, Decisione sull’Opposizione N. B2191396, Decisione sull’Opposizione N. B002124637.

(5)  Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 7 ottobre 2015 nelle cause riunite T-292/14 e T-293/14, Repubblica di Cipro/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(6)  Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 giugno 2012 nella causa T-535/10, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(7)  Decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 20 settembre 2010 (procedimento R 1497/2009-4), annullata dalla sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 giugno 2012 nella causa T-535/10.

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


DECISIONI

13.4.2021   

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L 125/52


DECISIONE (UE) 2021/592 DEL CONSIGLIO

del 7 aprile 2021

relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di una proposta di inclusione del clorpirifos nell’allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 ottobre 2004 la Comunità europea ha approvato la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione») con decisione la 2006/507/CE del Consiglio (1).

(2)

L’Unione, in quanto parte della convenzione, può presentare proposte di modifica degli allegati della stessa. L’allegato A della convenzione enumera le sostanze chimiche da eliminare.

(3)

Sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili e delle relazioni di esame, e tenendo debitamente conto dei criteri di screening di cui all’allegato D della convenzione, il clorpirifos presenta le caratteristiche di un inquinante organico persistente.

(4)

Il clorpirifos non è approvato come sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e, pertanto, non può essere immesso sul mercato o utilizzato nell’Unione nei prodotti fitosanitari. Il clorpirifos non è approvato come sostanza attiva neanche a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e, pertanto, non può essere immesso sul mercato o utilizzato nell’Unione nei biocidi. Inoltre, il clorpirifos non è registrato per nessun altro impiego a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e di conseguenza non può essere fabbricato o immesso sul mercato nell’Unione in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all’anno per fabbricante o importatore.

(5)

Sebbene il clorpirifos sia stato progressivamente eliminato nell’Unione, sembra che sia ancora utilizzato come pesticida e disperso nell’ambiente al di fuori dell’Unione. Date le proprietà di propagazione ambientale a lunga distanza del clorpirifos, le misure adottate a livello nazionale o dell’Unione non sono sufficienti a garantire un grado elevato di tutela dell’ambiente e della salute umana. È pertanto necessaria un’azione internazionale su più vasta scala.

(6)

L’Unione dovrebbe pertanto presentare al segretariato della convenzione una proposta di inclusione del clorpirifos nell’allegato A della convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’Unione presenta una proposta di inclusione del clorpirifos (n. CAS: 2921-88-2, n. CE 220-864-4) nell’allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti.

La Commissione, a nome dell’Unione, comunica la proposta di cui al primo comma al segretariato della convenzione corredandola di tutte le informazioni richieste a norma dell’allegato D della convenzione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


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L 125/54


DECISIONE (UE) 2021/593 DEL CONSIGLIO

del 9 aprile 2021

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna e di Commissione centrale per la navigazione sul Reno sull’adozione di norme per i servizi armonizzati d’informazione fluviale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione riveduta per la navigazione sul Reno firmata a Mannheim il 17 ottobre 1868, modificata dalla convenzione firmata a Strasburgo il 20 novembre 1963 che modifica la convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, è entrata in vigore il 14 aprile 1967 («convenzione»).

(2)

A norma della convenzione, la Commissione centrale per la navigazione sul Reno («CCNR») può modificare il proprio quadro normativo in materia di servizi d’informazione fluviale («RIS») incorporandovi un riferimento alle norme adottate dal Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna («CESNI») e rendendo tali norme obbligatorie nell’ambito dell’applicazione della convenzione.

(3)

Il CESNI è stato istituito il 3 giugno 2015 nell’ambito della CCNR al fine di elaborare norme tecniche per la navigazione interna in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell’informazione e l’equipaggio.

(4)

L’azione dell’Unione nel settore della navigazione interna mira a garantire l’uniformità nell’elaborazione di specifiche tecniche applicate nell’Unione, in particolare per quanto riguarda i RIS.

(5)

Affinché i trasporti sulle vie navigabili interne siano efficienti e la navigazione sicura, è importante che i RIS siano compatibili e quanto più possibile armonizzati nei diversi regimi giuridici in tutta Europa.

(6)

Nella prossima riunione del 15 aprile 2021 il CESNI dovrebbe adottare la norma europea relativa ai servizi d’informazione fluviale 2021/1 («ES-RIS 2021/1»).

(7)

L’ES-RIS 2021/1 stabilisce norme e specifiche tecniche uniformi per sostenere i RIS e garantire la loro interoperabilità. Le norme e specifiche tecniche conformemente alla ES-RIS 2021/1 corrispondono alle norme e specifiche tecniche per le quali è richiesta l’adozione dalla direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare nei seguenti settori: sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione per la navigazione interna; sistema elettronico di segnalazione navale; avvisi ai naviganti; sistemi di localizzazione; e monitoraggio dei natanti e compatibilità delle apparecchiature necessarie per l’uso dei RIS.

(8)

Le specifiche tecniche per i RIS si basano sui principi tecnici definiti nell’allegato II della direttiva 2005/44/CE e tengono conto del lavoro svolto in questo ambito dalle organizzazioni internazionali competenti.

(9)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di CESNI, in quanto l’ES-RIS 2021/1 sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale, in particolare sulle specifiche tecniche vincolanti adottate nel quadro della direttiva 2005/44/CE.

(10)

Alla sessione plenaria plenaria del 2 giugno 2021 la CCNR dovrebbe adottare una risoluzione che modifichi i regolamenti della CCNR al fine di aggiungere un riferimento alla ES-RIS 2021/1. Di conseguenza, è inoltre opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di CCNR.

(11)

L’Unione non è membro della CCNR né del CESNI. La posizione dell’Unione dovrebbe pertanto essere espressa dagli Stati membri che sono membri di questi organi, che agiscono congiuntamente nell’interesse dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di CESNI con riguardo all’adozione della ES-RIS 2021/1 è di acconsentire alla sua adozione.

2.   La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di CCNR è di sostenere tutte le proposte che adeguano i regolamenti della CCNR alla ES-RIS 2021/1.

Articolo 2

1.   La posizione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è espressa dagli Stati membri che sono membri del CESNI, che agiscono congiuntamente nell’interesse dell’Unione.

2.   La posizione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è espressa dagli Stati membri che sono membri della CCNR, che agiscono congiuntamente nell’interesse dell’Unione.

Articolo 3

È possibile concordare modifiche tecniche marginali alle posizioni di cui all’articolo 1 senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2021

Per il Consiglio

La presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152).


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L 125/56


DECISIONE (UE) 2021/594 DEL CONSIGLIO

del 9 aprile 2021

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna e di Commissione centrale per la navigazione sul Reno sull’adozione di norme relative alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione riveduta per la navigazione sul Reno firmata a Mannheim il 17 ottobre 1868, modificata dalla convenzione firmata a Starsburgo il 20 novembre 1963 che modifica la convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, è entrata in vigore il 14 aprile 1967 («convenzione»).

(2)

A norma dell’articolo 17 della convenzione, la Commissione centrale per la navigazione sul Reno («CCNR») può adottare requisiti nel settore delle qualifiche professionali.

(3)

Il Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna («CESNI») è stato istituito il 3 giugno 2015 nell’ambito della CCNR al fine di elaborare norme tecniche per la navigazione interna in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell’informazione e l’equipaggio.

(4)

Nella prossima riunione del 15 aprile 2021 il CESNI dovrebbe adottare una norma relativa alla formazione di base in materia di sicurezza destinata ai mozzi, la quale stabilisce i requisiti di formazione che gli Stati membri potrebbero adottare come requisiti nazionali («norma CESNI 20_04»), e una norma relativa alle frasi standard in quattro lingue per consentire a battellieri e conduttori di nave di comunicare in situazioni caratterizzate da problemi di comunicazione («norma CESNI 20_39»). Sia la norma CESNI 20_04 che la norma CESNI 20_39 mirano ad agevolare l’attuazione delle prescrizioni che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(5)

Alla sessione plenaria del 2 giugno 2021 la CCNR dovrebbe adottare una risoluzione che modificherà i regolamenti concernenti il personale di navigazione sul Reno al fine di includere un riferimento alle norme europee relative alle qualifiche nel settore della navigazione interna («norme ES-QIN»), comprese la norma CESNI 20_04 e la norma CESNI 20_39.

(6)

La norma CESNI 20_04 e la norma CESNI 20_39 mirano a contribuire a mantenere il massimo livello di sicurezza nella navigazione interna e a promuovere l’armonizzazione nel contesto della direttiva (UE) 2017/2397.

(7)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di CESNI e in sede di CCNR.

(8)

L’Unione non è membro della CCNR né del CESNI. La posizione dell’Unione dovrebbe pertanto essere espressa dagli Stati membri che sono membri di questi organi, che agiscono congiuntamente nell’interesse dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di CESNI con riguardo all’adozione della norma CESNI 20_04 e della norma CESNI 20_39 è di acconsentire alla loro adozione.

2.   La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di CCNR con riguardo all’adozione di una risoluzione che modifica i regolamenti concernenti il personale di navigazione sul Reno al fine di includere un riferimento alle norme ES-QIN, compresa la norma CESNI 20_04 e la norma CESNI 20_39, è di sostenere tutte le proposte volte ad allineare i requisiti dei regolamenti concernenti il personale di navigazione sul Reno alle norme ES-QIN.

Articolo 2

1.   La posizione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è espressa dagli Stati membri che sono membri del CESNI, che agiscono congiuntamente nell’interesse dell’Unione.

2.   La posizione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è espressa dagli Stati membri che sono membri della CCNR, che agiscono congiuntamente nell’interesse dell’Unione.

Articolo 3

È possibile concordare modifiche tecniche marginali alle posizioni di cui all’articolo 1 senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2021

Per il Consiglio

La presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  Direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 53).


13.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 125/58


DECISIONE (PESC) 2021/595 DEL CONSIGLIO

dell’12 aprile 2021

che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/235/PESC (1).

(2)

In base a un riesame della decisione 2011/235/PESC, il Consiglio ritiene che sia opportuno prorogare le misure restrittive ivi previste fino al 13 aprile 2022.

(3)

Una persona designata nell’allegato della decisione 2011/235/PESC è deceduta e la relativa voce dovrebbe essere cancellata da tale allegato. Il Consiglio ha inoltre concluso che è opportuno aggiornare le voci riguardanti 34 persone e un’entità figuranti nell’allegato della decisione 2011/235/PESC.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/235/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/235/PESC è così modificata:

1)

all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La presente decisione si applica fino al 13 aprile 2022. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, se del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

2)

l’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’12 aprile 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  Decisione 2011/235/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51).


ALLEGATO

L’allegato della decisione 2011/235/PESC («Elenco delle persone e delle entità di cui agli articoli 1 e 2») è così modificato:

1)

la voce n. 16, relativa a HADDAD Hassan (alias Hassan ZAREH DEHNAVI), nell’elenco intitolato «Persone» è cancellata;

2)

le voci relative alle 34 persone e a un’entità indicate in appresso sono sostituite dalle seguenti:

Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

«1.

AHMADI- MOQADDAM Esmail

Luogo di nascita: Teheran (Iran)

Data di nascita: 1961

Sesso: maschile

Ex consigliere di alto livello per la sicurezza presso il capo di Stato maggiore delle forze armate. Capo della polizia nazionale iraniana dal 2005 fino all’inizio del 2015. Inoltre, capo della polizia Criminalità informatica iraniana (in elenco) dal gennaio 2011 fino all’inizio del 2015. Le forze sotto il suo comando hanno condotto brutali attacchi contro pacifiche manifestazioni di protesta e un violento assalto alla Casa dello studente dell’Università di Teheran nella notte del 15 giugno 2009. Ex capo del quartier generale iraniano a sostegno del popolo yemenita.

12.4.2011

4.

FAZLI Ali

Sesso: maschile

Titolo: generale di brigata

Ex capo del collegio militare Imam Hossein (dal 2018 al giugno 2020). Ex vice comandante delle forze Basij (2009-2018), capo del corpo Seyyed al-Shohada dell’IRGC nella provincia di Teheran (fino al febbraio 2010). Il corpo Seyyed al-Shohada è incaricato della sicurezza nella provincia di Teheran e ha svolto un ruolo chiave nella brutale repressione dei manifestanti del 2009.

12.4.2011

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

Sesso: maschile

Membro del personale docente dell’Università Imam Hossein (Guardiani della rivoluzione). Ex capo dell’accademia di comando e stato maggiore dell’esercito (DAFOOS). Ex capo del corpo Seyyed al-Shohada dell’IRGC nella provincia di Teheran. Il corpo Seyyed al-Shohada ha svolto un ruolo chiave nell’organizzare la repressione delle manifestazioni di protesta nel 2009.

12.4.2011

11.

RAJABZADEH Azizollah

Sesso: maschile

Comandante del quartier generale dell’ordine urbano dal 2014. Ex capo dell’Organizzazione di Teheran per l’attenuazione degli effetti delle catastrofi (2010-2013). In qualità di capo della polizia di Teheran fino al gennaio 2010, si è reso responsabile di attacchi violenti da parte delle forze di polizia contro manifestanti e studenti. In qualità di comandante delle forze dell’ordine nella Grande Teheran, era l’esponente di grado più elevato accusato nei casi di abusi perpetrati nel carcere di Kahrizak nel dicembre 2009.

12.4.2011

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Luogo di nascita: Najafabad (Iran)

Data di nascita: 3.12.1950

Sesso: maschile

Membro dell’Assemblea di esperti e rappresentante della Guida suprema nella provincia Markazi (“Centrale”) nonché capo della Corte suprema amministrativa. Procuratore generale dell’Iran fino al settembre 2009 nonché ex ministro dell’intelligence sotto la presidenza Khatami. In qualità di procuratore generale dell’Iran, ha ordinato e sovrinteso ai processi farsa seguiti alle prime manifestazioni di protesta post-elettorali, in cui agli imputati sono stati negati i diritti e l’accesso all’assistenza legale.

12.4.2011

19.

JAFARI- DOLATABADI Abbas

Luogo di nascita: Yazd (Iran)

Data di nascita: 1953

Sesso: maschile

Consulente presso il tribunale disciplinare supremo per i giudici dal 29 aprile 2019. Ex procuratore generale di Teheran (agosto 2009-aprile 2019). La procura di Dolatabadi ha incriminato un numero elevato di manifestanti, compresi partecipanti alle manifestazioni di protesta della giornata di Ashura nel dicembre 2009. Ha ordinato la chiusura della procura di Karroubi nel settembre 2009 e l’arresto di diversi esponenti politici riformisti e ha messo al bando due partiti politici riformisti nel giugno 2010. La sua procura ha incriminato i manifestanti con “Muharebeh” o “Ribellione contro Dio”, che comporta la pena di morte, e negato il giusto processo alle persone esposte alla pena di morte. La sua procura ha inoltre perseguitato e arrestato riformisti, attivisti per i diritti umani ed esponenti dei media nell’ambito di una vasta repressione dell’opposizione politica.

Nell’ottobre 2018 ha annunciato ai media che quattro attivisti ambientali iraniani detenuti sarebbero stati accusati di “seminare corruzione sulla terra”, un’accusa che comporta la condanna a morte.

12.4.2011

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Luogo di nascita: Ejiyeh (Iran)

Data di nascita: all’incirca 1956

Sesso: maschile

Membro del Consiglio per la determinazione delle scelte. Procuratore generale dell’Iran dal settembre 2009 al 2014. In precedenza, vicecapo e portavoce della magistratura. Ex ministro dell’intelligence durante le elezioni del 2009. Mentre era ministro dell’intelligence durante le elezioni del 2009, agenti dell’intelligence sotto il suo comando si sono resi responsabili della detenzione e tortura, nonché dell’estorsione di confessioni false a mezzo di pressioni, di centinaia di attivisti, giornalisti, dissidenti ed esponenti politici riformisti. Inoltre, personalità politiche sono state costrette a rilasciare confessioni false durante interrogatori insopportabili, che hanno incluso torture, maltrattamenti, ricatti e minacce ai familiari.

12.4.2011

22.

MORTAZAVI Said

Luogo di nascita: Meybod, Yazd (Iran)

Data di nascita: 1967

Sesso: maschile

Capo del sistema di welfare dal 2011 al 2013. Procuratore generale di Teheran fino all’agosto 2009. In qualità di procuratore generale di Teheran, ha emesso un ordine generale di detenzione di centinaia di attivisti, giornalisti e studenti. Nel gennaio 2010 un’inchiesta parlamentare lo ha ritenuto direttamente responsabile della detenzione di tre prigionieri che in seguito sono morti in prigione. È stato sospeso dall’incarico nell’agosto 2010 a seguito di un’indagine della magistratura iraniana sul suo ruolo nella morte dei tre detenuti su suo ordine dopo le elezioni.

Nel novembre 2014 il suo ruolo nella morte di detenuti è stato ufficialmente riconosciuto dalle autorità iraniane. Il 19 agosto 2015 un tribunale iraniano lo ha assolto da accuse legate alla tortura e alla morte di tre giovani avvenute presso il carcere di Kahrizak nel 2009. Condannato a una pena detentiva nel 2017 e rilasciato nel settembre 2019.

12.4.2011

27.

ZARGAR Ahmad

Sesso: maschile

Giudice della Corte suprema e capo del Tribunale rivoluzionario di Teheran. Capo dell’“Organizzazione per la salvaguardia della moralità”. Ex giudice presso la 2a sezione della Corte speciale per la lotta alla corruzione economica. Ex giudice, Sezione 36 della Corte di appello di Teheran.

Ha confermato le condanne a lunghe pene detentive e le sentenze capitali contro i manifestanti.

12.4.2011

33.

ABBASZADEH-MESHKINI Mahmoud

Sesso: maschile

Membro del parlamento dal febbraio 2020. Ex consigliere presso l’Alto Consiglio per i diritti umani dell’Iran (fino al 2019). Ex segretario dell’Alto Consiglio per i diritti umani. Ex governatore della provincia di Ilam. Ex direttore politico del ministero dell’interno. In qualità di presidente del Comitato dell’articolo 10 della legge sulle attività dei partiti e dei gruppi politici, era incaricato dell’autorizzazione delle manifestazioni e di altri eventi pubblici nonché della registrazione dei partiti politici.

Nel 2010 ha sospeso le attività di due partiti politici riformisti collegati a Mousavi: il Fronte di partecipazione dell’Iran islamico e l’Organizzazione dei Mujahidin della rivoluzione islamica. Dal 2009 in poi ha costantemente e continuamente vietato tutte le riunioni non governative, negando in tal modo il diritto costituzionale alla protesta e causando l’arresto di molti manifestanti pacifici in violazione del diritto di riunione.

Nel 2009 ha inoltre negato all’opposizione l’autorizzazione a svolgere una cerimonia commemorativa in onore delle vittime delle proteste relative alle elezioni presidenziali.

10.10.2011

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

Sesso: maschile

Ex direttore generale del quartier generale iraniano di controllo degli stupefacenti (alias quartier generale di lotta alla droga). Ex comandante della polizia di Teheran. Sotto il suo comando, la forza di polizia si è resa responsabile di violenze sommarie sugli imputati durante l’arresto e la custodia cautelare. La polizia di Teheran ha partecipato anche alle irruzioni nella Casa dello studente dell’Università di Teheran del giugno 2009, in occasione delle quali, secondo una commissione del Majlis iraniano, la polizia e le forze Basij hanno ferito oltre 100 studenti. Fino al 2018 capo della polizia ferroviaria.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias AVAEE Seyyed Alireza, AVAIE Alireza)

Luogo di nascita: Dezful (Iran)

Data di nascita: 20.5.1956

Sesso: maschile

Ministro della giustizia. Ex direttore dell’ufficio per le indagini speciali. Viceministro dell’interno e responsabile del registro pubblico fino al luglio 2016. Consulente presso il tribunale disciplinare per i giudici a partire dall’aprile 2014. Ex presidente della magistratura di Teheran. In tale veste si è reso responsabile di violazioni dei diritti umani, arresti arbitrari, negazione dei diritti dei detenuti e un elevato numero di esecuzioni.

10.10.2011

39.

GANJI Mostafa Barzegar

Sesso: maschile

Direttore generale dell’ispezione, della supervisione e della valutazione delle prestazioni degli organi giurisdizionali dal giugno 2020. Ex procuratore generale di Qom (2008-2017) ed ex capo della direzione generale delle carceri. Si è reso responsabile della detenzione arbitraria e del maltrattamento di decine di autori di reati a Qom. È stato complice di una grave violazione del diritto al giusto processo, contribuendo all’uso eccessivo e crescente della pena capitale e a un brusco aumento delle esecuzioni nel 2009-2010.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza

Sesso: maschile

Giudice capo di Esfahan. Ex procuratore generale di Esfahan. Ex capo dell’ufficio del ministero della giustizia a Yazd. Ex viceprocuratore di Esfahan. Complice delle condotte volte a negare agli imputati un processo equo — come nel caso di Abdollah Fathi, giustiziato nel maggio 2011 dopo che nel processo del marzo 2010 Habibi aveva ignorato il suo diritto a essere ascoltato e i suoi problemi di salute mentale. Si è reso pertanto complice di una grave violazione del diritto al giusto processo, contribuendo a un brusco aumento delle esecuzioni nel 2011.

10.10.2011

41.

HEJAZI Mohammad

Luogo di nascita: Esfahan (Iran)

Data di nascita: 1956

Sesso: maschile

Vicecomandante della forza Quds dell’IRGC dal 2020, a seguito della riorganizzazione della sua catena di comando avvenuta dopo l’uccisione del generale Qasem Soleimani. In qualità di generale dell’IRGC ha svolto un ruolo chiave nelle attività di intimidazione e minaccia contro i “nemici” dell’Iran. Ex capo del corpo Sarollah dell’IRGC a Teheran ed ex capo delle forze Basij, ha svolto un ruolo chiave nella repressione post-elettorale di manifestanti nel 2009.

10.10.2011

44.

JAZAYERI Massoud

Sesso: maschile

Titolo: generale di brigata

Consigliere culturale del capo dello stato maggiore congiunto delle forze armate dell’Iran dall’aprile 2018. Nello stato maggiore interforze delle forze armate iraniane, il generale di brigata Massoud Jazayeri è stato vicecapo di stato maggiore per gli affari culturali e dei media (QG Pubblicità della difesa dello Stato). Ha collaborato attivamente alla repressione delle manifestazioni di protesta nel 2009 in qualità di vicecapo di stato maggiore. Ha annunciato, in un’intervista a Kayhan, che molti manifestanti all’interno e all’esterno dell’Iran erano stati identificati e che a loro si sarebbe provveduto a tempo debito.

Ha espressamente invitato alla repressione dei media stranieri e dell’opposizione iraniana. Nel 2010 ha chiesto al governo di varare leggi più severe contro gli iraniani che collaborano con i media stranieri.

10.10.2011

45.

JOKAR Mohammad Saleh

Luogo di nascita: Yazd (Iran)

Data di nascita: 1957

Sesso: maschile

Membro del parlamento per la provincia di Yazd. Ex delegato agli affari parlamentari delle guardie rivoluzionarie. Dal 2011 al 2016: membro del Parlamento per la provincia di Yazd e membro della commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera. Ex comandante delle forze Basij studentesche. In tale veste ha partecipato attivamente alla repressione delle manifestazioni di protesta e all’indottrinamento di bambini e giovani allo scopo di proseguire la repressione della libertà di espressione e del dissenso. In qualità di membro della commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera, ha appoggiato pubblicamente la repressione dell’opposizione al governo.

10.10.2011

46.

KAMALIAN Behrouz (alias Hackers Brain, Behrooz_Ice)

Luogo di nascita: Teheran (Iran)

Data di nascita: 1983

Sesso: maschile

Capo del cibergruppo “Ashiyaneh” legato al regime iraniano. Il team “Ashiyaneh Digital Security”, fondato da Behrouz Kamalian, è responsabile di vasti attacchi informatici contro oppositori e riformisti iraniani e istituzioni straniere. L’operato dell’organizzazione “Ashiyaneh” di Kamalian ha favorito la repressione a opera del regime nei confronti dell’opposizione, sfociata in numerose violazioni gravi dei diritti umani nel 2009. Sia Kamalian che il cibergruppo “Ashiyaneh” hanno proseguito le loro attività almeno fino al gennaio 2020.

10.10.2011

47.

KHALILOLLAHI Moussa (alias KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

Luogo di nascita: Tabriz (Iran)

Data di nascita: 1963

Sesso: maschile

Procuratore di Tabriz dal 2010 al 2019. È stato coinvolto nel caso di Sakineh Mohammadi-Ashtiani e ha partecipato a gravi violazioni del diritto a un processo equo.

10.10.2011

48.

MAHSOULI Sadeq (alias MAHSULI Sadeq)

Luogo di nascita: Oroumieh (Iran)

Data di nascita: 1959/1960

Sesso: maschile

Vicesegretario generale del Fronte Paydari (Fronte della stabilità islamica). Ex consigliere dell’ex presidente Mahmoud Ahmadinejad, ex membro del Consiglio per la determinazione delle scelte ed ex vicecapo del Fronte della perseveranza. Ministro del welfare e della sicurezza sociale tra il 2009 e il 2011. Ministro dell’interno fino all’agosto 2009. In tale qualità, Mahsouli comandava tutte le forze di polizia, gli agenti di sicurezza del ministero dell’interno e gli agenti in borghese. Le forze sotto il suo comando si sono rese responsabili degli attacchi contro la casa dello studente dell’università di Teheran il 14 giugno 2009 e delle torture inflitte a studenti nei sotterranei del ministero (il tristemente noto sotterraneo 4). Altri manifestanti sono stati pesantemente molestati nel carcere di Kahrizak, gestito dalla polizia sotto il comando di Mahsouli.

10.10.2011

53.

TALA Hossein (alias TALA Hosseyn)

Luogo di nascita: Teheran (Iran)

Data di nascita: 1969

Sesso: maschile

Sindaco di Eslamshahr. Ex parlamentare iraniano. Ex Governatore generale (“Farmandar”) della provincia di Teheran fino al settembre 2010; si è reso responsabile dell’intervento delle forze di polizia e pertanto della repressione delle manifestazioni. Nel dicembre 2010 ha ricevuto un premio per il ruolo svolto nella repressione post-elettorale.

10.10.2011

54.

TAMADDON Morteza (alias TAMADON Morteza)

Luogo di nascita: Shahr Kord-Esfahan (Iran)

Data di nascita: 1959

Sesso: maschile

Ex capo del Consiglio provinciale per la sicurezza pubblica di Teheran. Ex governatore generale dell’IRGC della provincia di Teheran. In qualità di governatore e di capo del Consiglio provinciale per la sicurezza pubblica di Teheran, si è reso responsabile in generale di tutte le attività di repressione svolte dall’IRGC nella provincia di Teheran, compresa la repressione delle proteste politiche a partire dal giugno 2009. Attualmente membro del consiglio di amministrazione presso l’Università di tecnologia Khajeh Nasireddin Tusi.

10.10.2011

60.

HOSSEINI Dr Mohammad (alias HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed e Sayyid)

Luogo di nascita: Rafsanjan, Kerman (Iran)

Data di nascita: 23.7.1961

Sesso: maschile

Consigliere dell’ex presidente Mahmoud Ahmadinejad e portavoce di YEKTA, una fazione politica intransigente. Ministro della cultura e dell’orientamento islamico (2009-2013). Ex membro dell’IRGC, è stato complice della repressione dei giornalisti.

10.10.2011

63.

TAGHIPOUR Reza

Luogo di nascita: Maragheh (Iran)

Data di nascita: 1957

Sesso: maschile

Membro dell’11o parlamento iraniano (circoscrizione di Teheran). Membro del Consiglio supremo per il ciberspazio. Ex membro del Consiglio comunale di Teheran. Ex ministro dell’informazione e della comunicazione (2009-2012).

In qualità di ministro dell’informazione, è stato uno degli alti funzionari responsabili della censura e del controllo delle attività su internet, come pure di tutte le forme di comunicazione (in particolare, telefoni cellulari). I dati personali, i messaggi elettronici e le comunicazioni dei prigionieri politici vengono usati durante gli interrogatori. Più volte, dalle elezioni presidenziali del 2009 e durante le manifestazioni di piazza, sono state interrotte le linee mobili, compresi i messaggi da telefoni cellulari, sono stati oscurati i canali televisivi satellitari ed è stato sospeso, o quantomeno rallentato, internet a livello locale.

23.3.2012

65.

LARIJANI Sadeq

Luogo di nascita: Najaf (Iraq)

Data di nascita: 1960 o agosto 1961

Sesso: maschile

Nominato capo del Consiglio per la determinazione delle scelte il 29 dicembre 2018. Ex capo della magistratura (2009-2019). Al capo della magistratura spetta autorizzare e approvare tutte le condanne per reati qisas (per i quali è prevista la pena del taglione), hudud (reati contro Dio) e tàzir (reati contro lo Stato). Sono comprese le condanne che comportano la pena di morte, la flagellazione e l’amputazione. Al riguardo, ha firmato di persona numerose condanne a morte in violazione delle norme internazionali, fra cui condanne per lapidazione, esecuzioni per impiccagione, esecuzione di minori ed esecuzioni in pubblico, durante le quali, per esempio, i prigionieri vengono appesi a un ponte davanti a migliaia di persone. Ha pertanto contribuito a un elevato numero di esecuzioni e ha inoltre autorizzato condanne a pene corporali, quali amputazioni e versamento di acido negli occhi del condannato. Da quando Sadeq Larijani è in carica, si è verificato un netto aumento di arresti arbitrari di prigionieri politici, difensori dei diritti umani e minoranze. Sadeq Larijani è inoltre responsabile della sistematica inosservanza del diritto a un processo equo nei procedimenti giudiziari iraniani.

23.3.2012

66.

MIRHEJAZI Ali

Sesso: maschile

Appartenente alla cerchia ristretta della Guida suprema, è tra i responsabili dell’ideazione della repressione delle manifestazioni di protesta in atto dal 2009 e associato ai responsabili della repressione delle manifestazioni di protesta.

È stato inoltre responsabile dell’ideazione della repressione del disordine pubblico del dicembre 2017-2018 e del novembre 2019.

23.3.2012

67.

SAEEDI Ali

Sesso: maschile

Capo dell’ufficio di ideologia politica della Guida suprema. Ex rappresentante della Guida suprema in seno ai Pasdaran (1995-2020), dopo una carriera militare trascorsa presso i servizi di intelligence dei Pasdaran. Questo incarico ufficiale lo ha reso l’anello di collegamento indispensabile tra gli ordini provenienti dall’Ufficio della Guida suprema e l’apparato repressivo dei Pasdaran.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Luogo di nascita: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (Sud) (Iran)

Data di nascita: 1967

Sesso: maschile

Dal 16 settembre 2019, capo del ramo immobiliare della Fondazione Mostazafan, che è amministrata direttamente dalla Guida suprema Khamenei. Direttore della succursale di Teheran della fondazione Astan Qods Razavi fino al novembre 2019. Ex sindaco della seconda città più grande dell’Iran, Mashhad, dove hanno luogo regolarmente esecuzioni pubbliche. Ex viceministro dell’interno per gli affari politici, nominato nel 2009. In tale veste si è reso responsabile di aver guidato la repressione di coloro che avevano rivendicato i propri diritti legittimi, compresa la libertà di espressione. Successivamente è stato nominato capo della commissione elettorale iraniana per le elezioni parlamentari del 2012 e per le elezioni presidenziali del 2013.

23.3.2012

73.

FARHADI Ali

Sesso: maschile

Vicecapo dell’ispettorato degli affari legali e dell’ispezione pubblica del ministero della giustizia di Teheran. Ex procuratore di Karaj. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la celebrazione di processi in cui è stata inflitta la pena capitale. Nel periodo in cui ha ricoperto l’incarico di procuratore si è registrato un elevato numero di esecuzioni nella regione di Karaj.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM Ali Ashraf

Sesso: maschile

Ex capo della prigione di Evin (2012-2015). Durante il suo mandato, si è assistito a un deterioramento delle condizioni in carcere ed è stata segnalata una recrudescenza dei maltrattamenti ai danni dei prigionieri. Nell’ottobre 2012, nove detenute hanno iniziato lo sciopero della fame per protestare contro la violazione dei loro diritti e le violenze subite per mano delle guardie carcerarie.

12.3.2013

82.

SARAFRAZ Mohammad (Dr.) (alias Haj-agha Sarafraz)

Luogo di nascita: Teheran (Iran)

Data di nascita: all’incirca 1963

Luogo di residenza: Teheran

Sesso: maschile

Ex membro del Consiglio supremo del ciberspazio. Ex presidente della Radio Televisione della Repubblica islamica dell’Iran (IRIB) (2014-2016). Ex direttore della sezione World Service e della rete Press TV dell’IRIB, responsabile di tutte le decisioni relative ai programmi. Strettamente associato all’apparato di sicurezza dello Stato. Sotto la sua direzione, Press TV, insieme all’IRIB, ha collaborato con i servizi di sicurezza e i procuratori iraniani per trasmettere confessioni estorte a detenuti, fra cui quella di Maziar Bahari, giornalista e regista irano-canadese, nel programma settimanale “Iran Today”. La OFCOM, autorità regolatrice indipendente per le società di comunicazione, ha condannato nel Regno Unito la Press TV a pagare una multa di 100 000 GBP per aver trasmesso la confessione di Bahari nel 2011, filmata in carcere mentre gli veniva estorta con la forza. Sarafraz è pertanto associato alla violazione del diritto a un giusto processo e del diritto a un equo processo.

12.3.2013

84.

EMADI, Hamid Reza (alias Hamidreza Emadi)

Luogo di nascita: Hamedan (Iran)

Data di nascita: all’incirca 1973

Luogo di residenza: Teheran

Luogo di lavoro: sede centrale della Press TV, Teheran

Sesso: maschile

Capo della redazione di Press TV. Ex produttore principale della Press TV.

Responsabile della produzione e trasmissione di confessioni estorte a detenuti, fra cui giornalisti, attivisti politici ed esponenti di minoranze curde e arabe, in violazione dei diritti a un giusto processo e a un equo processo riconosciuti a livello internazionale. La OFCOM, autorità regolatrice indipendente per le società di comunicazione, ha condannato nel Regno Unito Press TV a pagare una multa di 100 000 GBP per aver trasmesso nel 2011 la confessione del giornalista e regista irano-canadese Maziar Bahari, filmata in carcere mentre gli veniva estorta con la forza. Le ONG hanno segnalato altri casi di confessioni estorte, mandate in onda da Press TV. Emadi è pertanto associato alla violazione del diritto a un giusto processo e del diritto a un equo processo.

12.3.2013

86.

MUSAVI-TABAR Seyyed Reza

Luogo di nascita: Jahrom (Iran)

Data di nascita: 1964

Sesso: maschile

Ex capo della procura rivoluzionaria di Shiraz. Responsabile di arresti illegali e maltrattamenti contro attivisti politici, giornalisti, difensori dei diritti umani, esponenti bahài e prigionieri di coscienza, i quali sono stati perseguitati, torturati e interrogati e ai quali è stato negato l’accesso all’assistenza legale e a un giusto processo. Musavi-Tabar ha firmato provvedimenti giudiziari nel famigerato centro di detenzione n. 100 (carcere maschile), compresa l’ordinanza che dispone la pena a tre anni di reclusione in isolamento per la detenuta bahài Raha Sabet.

12.3.2013

87.

KHORAMABADI Abdolsamad

Sesso: maschile

Vicedirettore per la vigilanza giudiziaria (dal 13 ottobre 2018). Ex capo della “Commission to Determine the Instances of Criminal Content”, organizzazione governativa incaricata della censura e della criminalità informatica on line. Sotto la sua direzione la Commissione ha definito “criminalità informatica” mediante una serie vaga di categorie che criminalizzano creazione e pubblicazione di contenuti ritenuti inappropriati dal regime. Abdolsamad Khoramabadi è stato responsabile della repressione e dell’oscuramento di numerosi siti di opposizione, testate elettroniche, blog, siti di ONG per i diritti umani nonché di Google e Gmail dal settembre 2012. Insieme con la Commissione ha contribuito attivamente al decesso in carcere del blogger Sattar Beheshti, nel novembre 2012. Pertanto la Commissione che dirigeva è direttamente responsabile di violazioni sistematiche dei diritti umani, in particolare vietando e filtrando l’accesso al pubblico di siti web e, saltuariamente, disabilitando l’accesso a internet in generale.

12.3.2013»;

Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

«1.

Polizia Criminalità informatica

Luogo: Teheran (Iran)

Sito web:http://www.cyberpolice.ir

La polizia Criminalità informatica iraniana, fondata nel gennaio 2011, è un’unità della polizia della Repubblica islamica dell’Iran diretta da Vahid Majid. Dalla sua istituzione fino all’inizio del 2015, è stata diretta da Esmail Ahmadi-Moqaddam (in elenco). Ahmadi-Moqaddam ha sottolineato che quest’unità perseguirà gruppi dissidenti e antirivoluzionari che hanno usato le reti sociali basate su internet per scatenare, nel 2009, la protesta contro la rielezione del presidente Mahmoud Ahmadinejad. Nel gennaio 2012 la polizia Criminalità informatica ha emesso nuove direttive per gli Internet café, che impongono agli utenti di fornire dati personali, che saranno conservati per sei mesi dai proprietari degli esercizi, nonché una registrazione dei siti web visitati. Queste disposizioni impongono inoltre ai proprietari degli esercizi di installare telecamere a circuito chiuso, conservandone le registrazioni per sei mesi. In base a queste nuove disposizioni è possibile creare un registro che le autorità potranno usare per intercettare attivisti o chiunque sia ritenuto una minaccia per la sicurezza nazionale.

Nel giugno 2012 i media iraniani hanno riferito che la polizia Criminalità informatica starebbe mettendo in atto una repressione delle reti virtuali private (VPN). Il 30 ottobre 2012 la stessa unità di polizia ha arrestato il blogger Sattar Beheshti senza un mandato per “atti contro la sicurezza nazionale sulle reti sociali e su Facebook”. Beheshti aveva criticato il governo iraniano nel suo blog. Beheshti è stato trovato morto nella sua cella il 3 novembre 2012 e si ritiene che sia stato torturato a morte da membri della polizia Criminalità informatica. La polizia Criminalità informatica è responsabile dell’arresto di molti amministratori di gruppi Telegram in relazione alle proteste avvenute a livello nazionale nel novembre 2019.

12.3.2013».