ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 104

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
25 marzo 2021


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2021/515 del Consiglio, del 22 marzo 2021, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Commonwealth dell’Australia ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea

27

 

*

Decisione (UE) 2021/516 del Consiglio, del 22 marzo 2021, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica di Indonesia ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea

29

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/517 della Commissione, dell’11 febbraio 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/2361 per quanto riguarda le modalità di pagamento dei contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico

30

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/518 della Commissione, del 18 marzo 2021, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, Vasi vadkörte pálinka

34

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/519 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 per quanto riguarda l’esame atto ad individuare la presenza di Trichine nei solipedi e la deroga del Regno Unito all’esame atto ad individuare la presenza di Trichine nei suini domestici ( 1 )

36

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti ( 1 )

39

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce disposizioni specifiche relative al meccanismo che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione

52

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione ( GU L 305 del 26.11.2019 )

55

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

25.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 104/1


DIRETTIVA (UE) 2021/514 DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 2021

recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 113 e 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di consentire nuove iniziative dell’Unione nel settore della trasparenza fiscale, la direttiva 2011/16/UE del Consiglio (3) è stata più volte modificata negli ultimi anni. Le modifiche vertevano soprattutto sull’introduzione di obblighi di comunicazione, seguiti dalla trasmissione ad altri Stati membri, in relazione a conti finanziari, ruling preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, rendicontazione paese per paese e meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica. Tali modifiche hanno esteso l’ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni. Le autorità fiscali degli Stati membri dispongono ora di una serie più ampia di strumenti di cooperazione per individuare e affrontare le forme di frode, evasione ed elusione fiscali.

(2)

Negli ultimi anni la Commissione ha monitorato l’applicazione della direttiva 2011/16/UE e nel 2019 ne ha completato una valutazione. Sebbene vi siano stati notevoli miglioramenti nel campo dello scambio automatico di informazioni, è ancora necessario migliorare le disposizioni che riguardano tutte le forme di scambio di informazioni e di cooperazione amministrativa.

(3)

A norma dell’articolo 5 della direttiva 2011/16/UE, l’autorità interpellata comunica all’autorità richiedente tutte le informazioni in suo possesso o acquisite a seguito di un’indagine amministrativa, che siano prevedibilmente pertinenti per l’amministrazione e l’applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relativamente alle imposte che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva. Per garantire l’efficacia dello scambio di informazioni ed evitare ingiustificati rifiuti di richieste, nonché per garantire la certezza del diritto sia per le amministrazioni fiscali che per i contribuenti, è opportuno delineare chiaramente e codificare la norma di prevedibile pertinenza concordata a livello internazionale.

(4)

È talvolta necessario rispondere a richieste di informazioni che riguardano gruppi di contribuenti che non possono essere identificati singolarmente e la prevedibile pertinenza delle informazioni richieste può invece essere descritta solo sulla base di un insieme comune di caratteristiche. Per tale motivo le amministrazioni fiscali dovrebbero continuare ad avvalersi delle richieste collettive di informazioni nell’ambito di un quadro giuridico chiaro.

(5)

È importante che gli Stati membri si scambino le informazioni relative ai redditi derivanti dalla proprietà intellettuale, in quanto questo comparto dell’economia è soggetto ad accordi di trasferimento degli utili a causa della elevata mobilità delle attività sottostanti. Pertanto, i canoni definiti all’articolo 2, lettera b), della direttiva 2003/49/CE del Consiglio (4) dovrebbero essere inclusi nelle categorie di reddito soggette a scambio automatico obbligatorio di informazioni al fine di rafforzare la lotta contro la frode, l’evasione e l’elusione fiscali. Gli Stati membri dovrebbero compiere ogni sforzo possibile e ragionevole per includere il numero di identificazione fiscale (NIF) dei residenti rilasciato dallo Stato membro di residenza nella comunicazione delle categorie di reddito e di capitale soggette a scambio automatico obbligatorio di informazioni.

(6)

Negli ultimi anni la digitalizzazione dell’economia ha registrato una rapida crescita, dando luogo a un numero crescente di situazioni complesse legate alla frode, all’evasione e all’elusione fiscali. La dimensione transfrontaliera dei servizi offerti tramite i gestori di piattaforme ha creato un contesto complesso in cui può essere difficile garantire l’applicazione delle norme fiscali e l’adempimento dei relativi obblighi. Vi è carenza di adempimento degli obblighi fiscali e il valore dei redditi non dichiarati è significativo. Le amministrazioni fiscali degli Stati membri non dispongono di informazioni sufficienti per valutare e controllare correttamente il reddito lordo realizzato nei rispettivi paesi grazie alle attività commerciali svolte con l’intermediazione di piattaforme digitali. Ciò è particolarmente problematico quando il reddito o la base imponibile transitano attraverso piattaforme digitali stabilite in un’altra giurisdizione.

(7)

Le amministrazioni fiscali richiedono spesso informazioni ai gestori delle piattaforme. Ciò implica notevoli costi amministrativi e di conformità per i gestori delle piattaforme. Allo stesso tempo, alcuni Stati membri hanno imposto obblighi di comunicazione unilaterali, che creano un ulteriore onere amministrativo per i gestori delle piattaforme, i quali si trovano a dover rispettare molte norme nazionali in materia di comunicazione. È pertanto essenziale introdurre un obbligo di comunicazione standardizzato che si applichi in tutto il mercato interno.

(8)

Poiché la maggior parte dei redditi o delle basi imponibili dei venditori sulle piattaforme digitali transita a livello transfrontaliero, la comunicazione delle informazioni relative all’attività pertinente garantirebbe ulteriori risultati positivi se le informazioni pervenissero anche agli Stati membri che avrebbero diritto a tassare i proventi realizzati. In particolare, lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali è fondamentale per fornire a tali autorità le informazioni necessarie a consentire loro di valutare correttamente le imposte sul reddito e l’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovute.

(9)

Per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, è opportuno che le norme per la comunicazione siano tanto efficienti quanto semplici. Riconoscendo le difficoltà di individuare i fatti generatori dell’obbligazione tributaria inerenti allo svolgimento di un’attività commerciale facilitata dalle piattaforme digitali e tenendo conto anche dell’onere amministrativo supplementare che le amministrazioni fiscali devono sostenere in questi casi, è necessario imporre ai gestori delle piattaforme un obbligo di comunicazione. I gestori delle piattaforme sono nella posizione migliore per raccogliere e verificare le informazioni necessarie su tutti i venditori che operano e utilizzano una piattaforma digitale specifica.

(10)

L’obbligo di comunicazione dovrebbe riguardare sia le attività transfrontaliere che quelle non transfrontaliere, al fine di garantire l’efficacia delle norme di comunicazione, il corretto funzionamento del mercato interno, la parità di condizioni e il principio di non discriminazione. Inoltre, tale applicazione delle norme di comunicazione ridurrebbe gli oneri amministrativi che gravano sulle piattaforme digitali.

(11)

Dato l’ampio uso delle piattaforme digitali nello svolgimento di attività commerciali, sia da parte di persone fisiche che di entità, è fondamentale garantire che l’obbligo di comunicazione si applichi a prescindere dalla natura giuridica del venditore. Ciononostante, è opportuno prevedere un’eccezione per gli enti pubblici, che non dovrebbero essere soggetti all’obbligo di comunicazione.

(12)

La comunicazione dei ricavi realizzati attraverso tali attività dovrebbe fornire alle amministrazioni fiscali informazioni complete, necessarie per valutare correttamente le imposte sul reddito dovute.

(13)

Per motivi di semplificazione e riduzione dei costi di conformità, appare ragionevole chiedere ai gestori delle piattaforme che i ricavi realizzati dai venditori attraverso l’utilizzo della piattaforma digitale siano comunicati in un unico Stato membro.

(14)

Data la natura e la flessibilità delle piattaforme digitali, l’obbligo di comunicazione dovrebbe essere esteso anche ai gestori di piattaforme che svolgono attività commerciali nell’Unione ma che non sono residenti a fini fiscali, né sono costituiti o gestiti, né hanno una stabile organizzazione in uno Stato membro («gestori di piattaforme straniere»). Ciò garantirebbe parità di condizioni tra tutte le piattaforme digitali, impedendo la concorrenza sleale. Al fine di agevolare il conseguimento di questo obiettivo è opportuno che i gestori di piattaforme straniere siano tenuti a registrarsi e a comunicare le informazioni richieste in un unico Stato membro per poter operare nel mercato interno. In seguito alla revoca della registrazione di un gestore di piattaforma straniera, gli Stati membri dovrebbero far sì che questo sia tenuto a fornire allo Stato membro interessato adeguate garanzie, quali dichiarazioni giurate o depositi cauzionali, al momento della nuova registrazione nell’Unione.

(15)

È tuttavia opportuno stabilire misure atte a ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui gestori di piattaforme straniere e sulle autorità fiscali degli Stati membri, nei casi in cui esistano adeguate disposizioni che garantiscano lo scambio di informazioni equivalenti tra una giurisdizione non-UE e uno Stato membro. In tali casi, sarebbe opportuno esimere dall’obbligo di comunicazione in uno Stato membro i gestori di piattaforme che hanno comunicato le informazioni richieste in una giurisdizione non-UE, nella misura in cui le informazioni ricevute dallo Stato membro riguardino le attività rientranti nell’ambito di applicazione della presente direttiva e le informazioni siano equivalenti a quelle richieste in virtù delle norme di comunicazione di cui alla presente direttiva. Al fine di promuovere la cooperazione amministrativa in questo settore con le giurisdizioni non-UE e nella consapevolezza che è necessaria flessibilità nella negoziazione di accordi tra Stati membri e giurisdizioni non-UE, la presente direttiva dovrebbe consentire a un gestore di piattaforma qualificato di una giurisdizione non-UE di comunicare esclusivamente informazioni equivalenti sui venditori oggetto di comunicazione alle autorità fiscali di una giurisdizione non-UE, che a sua volta invierebbe tali informazioni alle amministrazioni fiscali degli Stati membri. Tale meccanismo dovrebbe essere attivato ogniqualvolta opportuno, per evitare che informazioni equivalenti siano comunicate e trasmesse più di una volta.

(16)

Tenuto conto del fatto che le autorità fiscali di tutto il mondo si trovano ad affrontare sfide legate alla sempre crescente economia delle piattaforme digitali, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha elaborato «Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy» (modelli di norme per la comunicazione delle informazioni da parte dei gestori di piattaforme in relazione ai venditori nell’economia collaborativa — sharing economy — e dei lavori su richiesta — gig economy) («modelli di norme»). In considerazione della prevalenza delle attività transfrontaliere svolte dalle piattaforme digitali nonché dei venditori attivi su tali piattaforme, si può ragionevolmente prevedere che le giurisdizioni non-UE dispongano di incentivi sufficienti per seguire l’esempio eminente dell’Unione e procedere alla raccolta e al reciproco scambio automatico di informazioni sui venditori oggetto di comunicazione conformemente ai modelli di norme. Sebbene non perfettamente coincidenti con l’ambito di applicazione della presente direttiva relativamente ai venditori che devono essere oggetto di una comunicazione di informazioni e alle piattaforme digitali da parte delle quali le informazioni devono essere comunicate, si prevede che i modelli di norme contemplino la comunicazione di informazioni equivalenti in relazione alle attività pertinenti rientranti nell’ambito di applicazione sia della presente direttiva che dei modelli di norme, il quale può essere ulteriormente esteso per includere altre attività pertinenti.

(17)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Più specificamente, la Commissione dovrebbe determinare, mediante atti di esecuzione, se le informazioni che devono essere scambiate a norma di un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e una giurisdizione non-UE siano equivalenti a quelle specificate nella presente direttiva. Dato che la conclusione di accordi con giurisdizioni non-UE in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale resta di competenza degli Stati membri, l’intervento della Commissione potrebbe essere attivato anche su richiesta di uno Stato membro. Tale procedura amministrativa, senza modificare l’ambito di applicazione e le condizioni della presente direttiva, dovrebbe garantire la certezza del diritto in ordine alla corrispondenza tra gli obblighi derivanti dalla presente direttiva e qualsiasi accordo sullo scambio di informazioni che gli Stati membri abbiano concluso con giurisdizioni non-UE. È necessario a tal fine che, su richiesta di uno Stato membro, l’equivalenza possa anche essere determinata prima della prevista conclusione di un siffatto accordo. Qualora lo scambio di tali informazioni si basi su uno strumento multilaterale, la decisione sull’equivalenza dovrebbe essere presa in relazione all’intero quadro pertinente contemplato da detto strumento. Tuttavia, dovrebbe comunque rimanere possibile decidere sull’equivalenza, se del caso, in relazione a uno strumento bilaterale o al rapporto di scambio con una singola giurisdizione non-UE.

(18)

Al fine di prevenire la frode, l’evasione e l’elusione fiscali, è opportuno che le comunicazioni relative alle attività commerciali comprendano la locazione di beni immobili, i servizi personali, la vendita di beni e la locazione di qualsiasi mezzo di trasporto. Le attività svolte da un venditore che agisce in qualità di dipendente del gestore di piattaforma non dovrebbero rientrare nell’ambito degli obblighi di comunicazione.

(19)

Nell’ottica di ridurre inutili costi di conformità per i venditori dediti alla locazione immobiliare, come le catene alberghiere o gli operatori turistici, dovrebbe esservi una soglia del numero di locazioni per proprietà inserzionata al di sopra della quale non si applicherebbe l’obbligo di comunicazione. Tuttavia, dovrebbero essere introdotte adeguate garanzie per evitare il rischio di aggiramento degli obblighi di comunicazione da parte di intermediari che si presentano sulle piattaforme digitali in qualità di unico venditore mentre gestiscono un gran numero di unità di beni immobili.

(20)

L’obiettivo di prevenire la frode, l’evasione e l’elusione fiscali può essere assicurato imponendo ai gestori di piattaforme l’obbligo di comunicare tempestivamente i redditi percepiti attraverso le piattaforme digitali, prima degli accertamenti fiscali annuali da parte delle autorità fiscali degli Stati membri. Per agevolare il lavoro delle autorità fiscali degli Stati membri, le informazioni comunicate dovrebbero essere scambiate entro un mese dalla loro comunicazione. Per agevolare lo scambio automatico di informazioni e migliorare l’uso efficiente delle risorse, gli scambi di informazioni dovrebbero essere effettuati per via elettronica attraverso la rete comune di comunicazione (common communication network — CCN) esistente messa a punto dall’Unione.

(21)

Qualora i gestori di piattaforme straniere comunichino informazioni equivalenti sui venditori oggetto di comunicazione alle rispettive autorità fiscali di giurisdizioni non-UE, l’efficace attuazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e degli obblighi di comunicazione dovrebbe essere garantita dalle autorità fiscali di dette giurisdizioni. Tuttavia, nei casi in cui ciò non avvenga, i gestori di piattaforme straniere dovrebbero essere tenuti a registrarsi e comunicare le informazioni richieste nell’Unione, e gli Stati membri dovrebbero far rispettare gli obblighi di registrazione, di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione da parte di tali gestori di piattaforme straniere. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili alla violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottare tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Benché la scelta delle sanzioni sia lasciata alla discrezione degli Stati membri, le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Considerato che le piattaforme digitali hanno spesso un’ampia portata geografica, è opportuno che gli Stati membri si adoperino per agire in modo coordinato nel garantire il rispetto degli obblighi di registrazione e comunicazione applicabili alle piattaforme digitali che operano da giurisdizioni non-UE, anche impedendo che le piattaforme digitali possano operare all’interno dell’Unione in ultima istanza. Nei limiti delle sue competenze, la Commissione dovrebbe agevolare il coordinamento di tali azioni degli Stati membri, tenendo conto in tale contesto di future misure comuni in relazione alle piattaforme digitali nonché delle differenze tra le potenziali misure a disposizione degli Stati membri.

(22)

È necessario rafforzare le disposizioni della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda la presenza di funzionari di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro e lo svolgimento di controlli simultanei da parte di due o più Stati membri al fine di garantire l’effettiva applicazione di tali disposizioni. Le risposte alle richieste concernenti la presenza di funzionari di un altro Stato membro dovrebbero quindi essere fornite dall’autorità competente dello Stato membro interpellato entro un termine preciso. Nel caso in cui funzionari di uno Stato membro siano presenti sul territorio di un altro Stato membro durante un’indagine amministrativa, o partecipino a un’indagine amministrativa attraverso l’uso di mezzi di comunicazione elettronici, dovrebbero essere soggetti alle modalità procedurali stabilite dallo Stato membro interpellato per interrogare direttamente le persone ed esaminare i documenti.

(23)

Lo Stato membro che intenda effettuare un controllo simultaneo dovrebbe essere tenuto a comunicare la sua intenzione agli altri Stati membri interessati. Per motivi di efficienza e di certezza del diritto, è opportuno prevedere che l’autorità competente di ciascuno Stato membro interessato sia tenuta a rispondere entro un termine preciso.

(24)

I controlli multilaterali effettuati con il sostegno del programma Fiscalis 2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) hanno dimostrato il beneficio di controlli coordinati di uno o più contribuenti di interesse comune o complementare per le autorità fiscali di due o più Stati membri. Tali azioni comuni sono attualmente condotte solo sulla base dell’applicazione combinata delle disposizioni vigenti riguardanti la presenza di funzionari di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membri e dei controlli simultanei. Tuttavia, in molti casi questa pratica ha dimostrato la necessità di ulteriori miglioramenti per garantire la certezza del diritto.

(25)

È pertanto opportuno che la direttiva 2011/16/UE sia integrata da una serie di disposizioni che chiariscano ulteriormente il quadro e i principi fondamentali che dovrebbero applicarsi quando le autorità competenti degli Stati membri scelgono di ricorrere allo strumento delle verifiche congiunte. Le verifiche congiunte dovrebbero costituire uno strumento aggiuntivo per la cooperazione amministrativa tra Stati membri nel settore fiscale, ad integrazione del quadro esistente che disciplina la presenza di funzionari di un altro Stato membro negli uffici amministrativi, la partecipazione alle indagini amministrative e i controlli simultanei. Le verifiche congiunte assumerebbero la forma di indagini amministrative condotte congiuntamente dalle autorità competenti di due o più Stati membri e sarebbero collegate a una o più persone di interesse comune o complementare per le autorità competenti di tali Stati membri. Le verifiche congiunte possono dare un forte contributo a un migliore funzionamento del mercato interno. Le verifiche congiunte dovrebbero essere strutturate in modo da fornire ai contribuenti certezza del diritto attraverso norme procedurali chiare, tra cui misure volte ad attenuare il rischio di doppia imposizione.

(26)

Al fine di garantire la certezza del diritto, le disposizioni della direttiva 2011/16/UE in materia di verifiche congiunte dovrebbero contenere anche gli aspetti principali attinenti a ulteriori dettagli di questo strumento, quali il termine preciso di risposta a una richiesta di verifica congiunta, la portata dei diritti e degli obblighi dei funzionari che partecipano a una verifica congiunta e la procedura che porta alla stesura di una relazione finale della verifica congiunta. Tali disposizioni sulle verifiche congiunte non dovrebbero essere intese come tali da pregiudicare le procedure che si svolgerebbero in uno Stato membro conformemente al diritto nazionale in conseguenza o a seguito della verifica congiunta, quali l’imposizione o l’accertamento delle imposte mediante decisione delle autorità fiscali degli Stati membri, la relativa procedura di ricorso o composizione oppure i mezzi di ricorso a disposizione dei contribuenti derivanti da tali procedure. Al fine di garantire la certezza del diritto, la relazione finale della verifica congiunta dovrebbe riflettere i risultati sui quali le autorità competenti concordano. Inoltre, le autorità competenti interessate potrebbero anche convenire che la relazione finale di una verifica congiunta includa le questioni per le quali non è stato possibile raggiungere un accordo. I risultati concordati di comune accordo nella relazione finale di una verifica congiunta dovrebbero essere rispecchiati negli strumenti pertinenti pubblicati dalle autorità competenti degli Stati membri partecipanti a seguito della verifica congiunta.

(27)

Al fine di garantire la certezza del diritto, è opportuno prevedere che le verifiche congiunte siano svolte in modo concordato e coordinato e in conformità della legislazione e dei requisiti procedurali dello Stato membro in cui si svolgono le attività di verifica congiunta. Tali requisiti possono includere inoltre l’obbligo di garantire che i funzionari di uno Stato membro che abbiano partecipato alla verifica congiunta in un altro Stato membro partecipino anche, se necessario, a eventuali procedure di reclamo, riesame o ricorso in tale Stato membro.

(28)

I diritti e gli obblighi dei funzionari che partecipano alla verifica congiunta, quando sono presenti in attività svolte in un altro Stato membro, dovrebbero essere determinati conformemente alla legislazione dello Stato membro in cui si svolgono le attività di verifica congiunta. Al tempo stesso, nell’osservare la legislazione dello Stato membro in cui si svolgono le attività di verifica congiunta, i funzionari di un altro Stato membro non dovrebbero esercitare poteri che eccedano l’ambito di applicazione dei poteri loro conferiti ai sensi della legislazione del proprio Stato membro.

(29)

Sebbene l’obiettivo delle disposizioni in materia di verifiche congiunte sia quello di fornire uno strumento utile per la cooperazione amministrativa nel settore fiscale, nulla nella presente direttiva dovrebbe essere interpretato in modo tale da contrastare con le norme stabilite in materia di cooperazione giudiziaria degli Stati membri.

(30)

È importante che, in linea di principio, le informazioni comunicate ai sensi della direttiva 2011/16/UE siano utilizzate per l’accertamento, l’amministrazione e l’applicazione delle imposte che rientrano nell’ambito di applicazione materiale di tale direttiva. Sebbene tale uso non sia stato finora precluso, sono emerse incertezze al riguardo a causa di un quadro poco chiaro. Pertanto, e considerando l’importanza che l’IVA riveste per il funzionamento del mercato interno, è opportuno chiarire che le informazioni comunicate tra gli Stati membri possono essere utilizzate anche per l’accertamento, l’amministrazione e l’applicazione dell’IVA e di altre imposte indirette.

(31)

Uno Stato membro che comunichi informazioni a un altro Stato membro a fini fiscali dovrebbe autorizzare l’uso di queste informazioni per fini diversi, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto nazionale di entrambi gli Stati membri. A tal fine, uno Stato membro può sia autorizzare l’uso diverso su richiesta obbligatoria dell’altro Stato membro o comunicare a tutti gli Stati membri un elenco delle altre finalità consentite.

(32)

Al fine di assistere le amministrazioni fiscali che partecipano allo scambio di informazioni a norma della presente direttiva, gli Stati membri, assistiti dalla Commissione, dovrebbero elaborare modalità pratiche, compresi, se del caso, accordi tra contitolari del trattamento, accordi tra il responsabile e il titolare del trattamento o i relativi modelli. Solo le persone debitamente accreditate dall’Autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione possono avere accesso alle informazioni comunicate a norma della direttiva 2011/16/UE e trasmesse elettronicamente utilizzando la rete CCN e soltanto nella misura in cui ciò sia necessario per l’assistenza, la manutenzione e lo sviluppo del registro centrale relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e della rete CCN. La Commissione è altresì responsabile di garantire la sicurezza del registro centrale relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e della rete CCN.

(33)

Al fine di prevenire violazioni dei dati e limitare potenziali danni, è della massima importanza migliorare la sicurezza di tutti i dati scambiati tra le autorità competenti degli Stati membri nel quadro della direttiva 2011/16/UE. È pertanto opportuno integrare tale direttiva con norme sulla procedura che gli Stati membri e la Commissione devono seguire in caso di violazione dei dati in uno Stato membro, nonché nei casi in cui la violazione si verifichi nella rete CCN. Considerata la natura sensibile dei dati che potrebbero essere oggetto di violazione, sarebbe opportuno prevedere misure quali la richiesta di sospensione dello scambio di informazioni con lo Stato membro o gli Stati membri in cui si è verificata la violazione dei dati, oppure la sospensione dell’accesso di uno o più Stati membri alla rete CCN finché non sia stato posto rimedio alla violazione. Considerata la natura tecnica dei processi relativi allo scambio di dati, gli Stati membri, assistiti dalla Commissione, dovrebbero concordare le modalità pratiche necessarie per l’attuazione delle procedure da seguire in caso di violazione dei dati e le misure da adottare per prevenire future violazioni di dati.

(34)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l’adozione di un formulario tipo con un numero limitato di elementi, incluso il regime linguistico, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2011/16/UE e in particolare per lo scambio automatico di informazioni tra le autorità competenti. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(35)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(36)

Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nel quadro della direttiva 2011/16/UE dovrebbe continuare a essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e al regolamento (UE) 2018/1725. Il trattamento dei dati è stabilito nella direttiva 2011/16/UE al solo scopo di servire l’interesse pubblico generale, vale a dire le questioni fiscali e le finalità di lotta contro la frode, l’elusione e l’evasione fiscali, la salvaguardia del gettito fiscale e la promozione di una tassazione equa, che rafforzano le opportunità di inclusione sociale, politica ed economica negli Stati membri. Pertanto, nella direttiva 2011/16/UE, i riferimenti al pertinente diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati dovrebbero essere aggiornati ed estesi alle norme introdotte dalla presente direttiva. Ciò è particolarmente importante al fine di garantire la certezza del diritto per i titolari e i responsabili del trattamento ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, garantendo nel contempo la tutela dei diritti degli interessati.

(37)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, la presente direttiva è volta a garantire il pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e della libertà d’impresa.

(38)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire un’efficace cooperazione amministrativa tra gli Stati membri in condizioni compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto lo scopo della presente direttiva di migliorare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali richiede norme uniformi che possano essere efficaci in situazioni transfrontaliere, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(39)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/16/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2011/16/UE è così modificata:

1)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

al punto 9, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, e degli articoli da 8 bis a 8 bis quater, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti; ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, per informazioni disponibili si intendono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro;»;

b)

al punto 9, primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

ai fini delle disposizioni della presente direttiva diverse dall’articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, e dagli articoli da 8 bis a 8 bis quater, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate fornite conformemente al primo comma, lettere a) e b), del presente punto.»;

c)

al punto 9, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel contesto dell’articolo 8, paragrafi 3 bis e 7 bis, dell’articolo 21, paragrafo 2, e dell’allegato IV, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell’allegato I. Nel contesto dell’articolo 25, paragrafi 3 e 4, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell’allegato I o V. Nel contesto dell’articolo 8 bis bis e dell’allegato III, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell’allegato III. Nel contesto dell’articolo 8 bis quater e dell’allegato V, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell’allegato V.»;

d)

sono aggiunti i punti seguenti:

«26.

“verifica congiunta”: un’indagine amministrativa condotta congiuntamente dalle autorità competenti di due o più Stati membri e collegata a una o più persone di interesse comune o complementare per le autorità competenti di tali Stati membri;

27.

“violazione dei dati”: una violazione della sicurezza che porta alla distruzione, perdita, alterazione o qualsiasi incidente di accesso, divulgazione o utilizzo inappropriato o non autorizzato delle informazioni, inclusi ma non limitati ai dati personali trasmessi, archiviati o altrimenti trattati, come risultato di atti illeciti intenzionali, negligenza o incidenti. Una violazione dei dati può riguardare la riservatezza, la disponibilità e l’integrità dei dati.»;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 5 bis

Prevedibile pertinenza

1.   Ai fini di una richiesta di cui all’articolo 5, le informazioni richieste sono prevedibilmente pertinenti se, al momento della richiesta, l’autorità richiedente ritiene che, conformemente al diritto nazionale, vi sia una ragionevole possibilità che le informazioni richieste siano pertinenti per le questioni fiscali di uno o più contribuenti, identificati nominativamente o in altro modo, e siano giustificate ai fini dell’indagine.

2.   Al fine di dimostrare la prevedibile pertinenza delle informazioni richieste, l’autorità richiedente fornisce all’autorità interpellata almeno le seguenti informazioni:

a)

il fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni; e

b)

la specificazione delle informazioni richieste per l’amministrazione o l’applicazione del diritto nazionale.

3.   Se una richiesta di cui all’articolo 5 riguarda un gruppo di contribuenti che non possono essere identificati singolarmente, l’autorità richiedente fornisce all’autorità interpellata almeno le seguenti informazioni:

a)

una descrizione dettagliata del gruppo;

b)

una spiegazione del diritto applicabile e dei fatti in base ai quali vi è motivo di ritenere che i contribuenti del gruppo non abbiano rispettato il diritto applicabile;

c)

una spiegazione del modo in cui le informazioni richieste contribuirebbero a determinare se i contribuenti del gruppo abbiano rispettato il diritto applicabile; e

d)

se del caso, i fatti e le circostanze relative al coinvolgimento di una terza parte Che ha contribuito attivamente al potenziale mancato rispetto del diritto da parte dei contribuenti del gruppo.»;

3)

all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La richiesta di cui all’articolo 5 può contenere una richiesta motivata relativa a un’indagine amministrativa. Se l’autorità interpellata ritiene che non siano necessarie indagini amministrative, comunica immediatamente all’autorità richiedente le ragioni di tale posizione.»;

4)

all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’autorità interpellata comunica le informazioni di cui all’articolo 5 al più presto e comunque entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta. Tuttavia, qualora l’autorità interpellata non possa rispondere alla richiesta entro il termine previsto, informa l’autorità richiedente immediatamente, e comunque entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, delle circostanze che ostano al rispetto di tale termine, indicando la data entro la quale ritiene che le sarà possibile dar seguito alla richiesta. Il termine non può essere superiore a sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta.

Tuttavia, se le informazioni sono già in possesso dell’autorità interpellata, queste sono trasmesse entro due mesi da tale data.»;

5)

all’articolo 7, il paragrafo 5 è soppresso;

6)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   L’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all’autorità competente di qualsiasi altro Strato membro, mediante scambio automatico, tutte le informazioni disponibili riguardanti i residenti di tale altro Stato membro sulle seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale ai sensi della legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni:

a)

redditi da lavoro dipendente;

b)

compensi per dirigenti;

c)

prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell’Unione sullo scambio di informazioni e altre misure analoghe;

d)

pensioni;

e)

proprietà e redditi immobiliari;

f)

canoni.

Per i periodi d’imposta a partire dall’1 gennaio 2024 o successivi, gli Stati membri si adoperano per includere, nella comunicazione delle informazioni di cui al primo comma, il numero di identificazione fiscale (NIF) dei residenti rilasciato dallo Stato membro di residenza.

Ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione almeno due delle categorie di reddito e di capitale elencate al primo comma per le quali comunicano informazioni riguardanti i residenti di un altro Stato membro.

2.   Anteriormente all’1 gennaio 2024, gli Stati membri notificano alla Commissione almeno quattro delle categorie elencate al paragrafo 1, primo comma, per le quali l’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all’autorità competente di ogni altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni relative ai residenti di tale altro Stato membro. Le informazioni riguardano i periodi d’imposta a partire dall’1 gennaio 2025 o successivi.»;

b)

al paragrafo 3, il secondo comma è soppresso;

7)

l’articolo 8 bis è così modificato:

a)

al paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per quanto riguarda le informazioni scambiate a norma del paragrafo 1, sollecitamente dopo che i ruling preventivi transfrontalieri o gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento sono stati emanati, modificati o rinnovati e al più tardi entro tre mesi dalla fine del semestre solare durante il quale i ruling preventivi transfrontalieri o gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento sono stati emanati, modificati o rinnovati;»;

b)

al paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

sintesi del ruling preventivo transfrontaliero o dell’accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, compresa una descrizione delle pertinenti attività commerciali o delle operazioni o serie di operazioni e qualsiasi altra informazione che possa aiutare l’autorità competente a valutare un potenziale rischio fiscale, senza comportare la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all’ordine pubblico;»;

8)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 8 bis quater

Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai Gestori di Piattaforme

1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre ai Gestori di Piattaforme con obbligo di comunicazione di svolgere le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e di adempiere gli obblighi di comunicazione di cui all’allegato V, sezioni II e III. Ciascuno Stato membro garantisce inoltre l’efficace attuazione e il rispetto di tali misure conformemente all’allegato V, sezione IV.

2.   Conformemente alle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e agli obblighi di comunicazione di cui all’allegato V, sezioni II e III, l’autorità competente dello Stato membro in cui abbia luogo la comunicazione in conformità del paragrafo 1 comunica, mediante scambio automatico ed entro il termine di cui al paragrafo 3, all’autorità competente dello Stato membro in cui il Venditore Oggetto di Comunicazione è residente ai sensi dell’allegato V, sezione II, parte D, e, qualora tale Venditore fornisca servizi di locazione di beni immobili, in ogni caso all’autorità competente dello Stato membro in cui il bene immobile è situato, le seguenti informazioni relative a ciascun Venditore Oggetto di Comunicazione:

a)

il nome, l’indirizzo della sede legale e il NIF del Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione e, ove applicabile, il relativo numero di identificazione individuale, assegnato a norma del paragrafo 4, primo comma, nonché il nome commerciale della Piattaforma o delle Piattaforme rispetto alle quali il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione effettua la comunicazione;

b)

il nome e il cognome del Venditore Oggetto di Comunicazione che è una persona fisica e la ragione sociale del Venditore Oggetto di Comunicazione che è un’Entità;

c)

l’Indirizzo Principale;

d)

l’eventuale NIF del Venditore Oggetto di Comunicazione, compreso il rispettivo Stato membro di rilascio, o, in assenza di NIF, il luogo di nascita del Venditore Oggetto di Comunicazione che è una persona fisica;

e)

il numero di registrazione dell’attività del Venditore Oggetto di Comunicazione che è un’Entità;

f)

il numero di partita IVA del Venditore Oggetto di Comunicazione, se disponibile;

g)

la data di nascita del Venditore Oggetto di Comunicazione che è una persona fisica;

h)

l’Identificativo del Conto Finanziario su cui è versato o accreditato il Corrispettivo, se conosciuto dal Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione e l’autorità competente dello Stato membro in cui il Venditore Oggetto di Comunicazione è residente ai sensi dell’allegato V, sezione II, parte D, non abbia notificato alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri la sua intenzione di non utilizzare l’Identificativo del Conto Finanziario a tale scopo;

i)

se differente dal nome del Venditore Oggetto di Comunicazione, in aggiunta all’Identificativo del Conto Finanziario, il nome del titolare del Conto Finanziario su cui è versato o accreditato il Corrispettivo, se conosciuto dal Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione ne sia a conoscenza, come pure qualsiasi altra informazione di identificazione finanziaria di cui dispone il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione in relazione al titolare del conto;

j)

ciascuno Stato membro in cui il Venditore Oggetto di Comunicazione è residente ai sensi dell’allegato V, sezione II, parte D;

k)

il Corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del Periodo Oggetto di Comunicazione e il numero di Attività Pertinenti in relazione alle quali è stato versato o accreditato;

l)

eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dalla Piattaforma con Obbligo di Comunicazione per ogni trimestre del Periodo Oggetto di Comunicazione.

Qualora il Venditore Oggetto di Comunicazione fornisca servizi di locazione di beni immobili, sono comunicate le seguenti informazioni supplementari:

a)

l’indirizzo di ciascuna Proprietà Inserzionata determinato sulla base delle procedure di cui all’allegato V, sezione II, parte E, e il relativo numero di iscrizione al registro catastale, o equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è situato, se disponibile;

b)

il Corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del Periodo Oggetto di Comunicazione e il numero di Attività Pertinenti prestate in riferimento a ciascuna Proprietà Inserzionata;

c)

se disponibile, il numero di giorni di locazione e il tipo di ciascuna Proprietà Inserzionata durante il Periodo Oggetto di Comunicazione.

3.   La comunicazione a norma del paragrafo 2 del presente articolo avviene utilizzando il formato elettronico tipo di cui all’articolo 20, paragrafo 4, entro i due mesi successivi alla fine del Periodo Oggetto di Comunicazione a cui si riferiscono gli obblighi di comunicazione del Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione. Le prime informazioni sono comunicate per i Periodi Oggetto di Comunicazione a decorrere dall’1 gennaio 2023.

4.   Ai fini dell’adempimento degli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciascuno Stato membro stabilisce le norme necessarie per imporre ai Gestori di Piattaforme con Obbligo di Comunicazione ai sensi dell’allegato V, sezione I, parte A, punto 4, lettera b), di registrarsi nell’Unione. L’autorità competente dello Stato membro di registrazione assegna un numero di identificazione individuale a tale Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione.

Gli Stati membri stabiliscono le norme in base alle quali i Gestori di Piattaforme con Obbligo di Comunicazione possono scegliere di registrarsi presso l’autorità competente di un solo Stato membro in conformità delle norme di cui all’allegato V, sezione IV, parte F. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per esigere che un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione ai sensi dell’allegato V, sezione I, parte A, punto 4, lettera b), la cui registrazione sia stata revocata a norma dell’allegato V, sezione IV, parte F, punto 7, possa essere autorizzato a registrarsi nuovamente solo a condizione che fornisca alle autorità dello Stato membro interessato adeguate garanzie circa l’impegno a ottemperare agli obblighi di comunicazione nell’Unione, compresi eventuali obblighi di comunicazione residui che non abbia adempiuto.

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche necessarie per la registrazione e l’identificazione dei Gestori di Piattaforme con Obbligo di Comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

5.   Se un Gestore di Piattaforma è considerato un Gestore di Piattaforma Escluso, l’autorità competente dello Stato membro in cui è stata fornita la dimostrazione a norma dell’allegato V, sezione I, parte A, punto 3, ne informa le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri, comprese eventuali modifiche successive.

6.   Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione istituisce un registro centrale in cui sono registrate le informazioni da comunicare a norma del paragrafo 5 del presente articolo e da notificare a norma dell’allegato V, sezione IV, parte F, punto 2. Tale registro centrale è a disposizione delle autorità competenti di tutti gli Stati membri.

7.   La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, se le informazioni che devono essere scambiate automaticamente a norma di un accordo tra le autorità competenti dello Stato membro interessato e una giurisdizione non-UE siano equivalenti, ai sensi dell’allegato V, sezione I, parte A, punto 7, a quelle specificate nell’allegato V, sezione III, parte B. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

Lo Stato membro che chiede la misura di cui al primo comma invia una richiesta motivata alla Commissione.

Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta, contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della richiesta, specificando di quali informazioni supplementari necessiti. Non appena la Commissione dispone di tutte le informazioni che ritiene necessarie, ne informa lo Stato membro richiedente entro un mese e sottopone le pertinenti informazioni al comitato di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

Quando agisce di propria iniziativa, la Commissione adotta un atto di esecuzione di cui al primo comma solo dopo che uno Stato membro abbia concluso un accordo tra autorità competenti con una giurisdizione non-UE che richiede lo scambio automatico di informazioni sui venditori che ottengono un reddito da attività facilitate dalle Piattaforme.

Nel determinare se le informazioni sono equivalenti ai sensi del primo comma in relazione a un’Attività Pertinente, la Commissione tiene debitamente conto della misura in cui il regime su cui si basano tali informazioni corrisponde a quello di cui all’allegato V, in particolare per quanto riguarda:

i)

le definizioni di Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione, Venditore Oggetto di Comunicazione, Attività Pertinente;

ii)

le procedure applicabili al fine di identificare i Venditori Oggetto di Comunicazione;

iii)

gli obblighi di comunicazione; e

iv)

le norme e le procedure amministrative che le giurisdizioni non-UE devono adottare al fine di garantire l’efficace attuazione e il rispetto delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e degli obblighi comunicazione indicati nel regime stesso.

La medesima procedura si applica per determinare che le informazioni non sono più equivalenti.»;

9)

l’articolo 8 ter è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione su base annuale statistiche sul volume degli scambi automatici di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, all’articolo 8 bis bis e all’articolo 8 bis quater e informazioni sui costi amministrativi e su altri costi e benefici pertinenti relativi agli scambi che hanno avuto luogo e sui potenziali cambiamenti, sia per le amministrazioni fiscali che per i terzi.»;

b)

il paragrafo 2 è soppresso;

10)

l’articolo 11 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ai fini dello scambio delle informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, l’autorità competente di uno Stato membro può chiedere all’autorità competente di un altro Stato membro che funzionari designati dalla prima e secondo le modalità procedurali stabilite da quest’ultima:

a)

siano presenti negli uffici in cui esercitano le loro funzioni le autorità amministrative dello Stato membro interpellato;

b)

siano presenti durante le indagini amministrative condotte sul territorio dello Stato membro interpellato;

c)

partecipino alle indagini amministrative svolte dallo Stato membro interpellato attraverso l’uso di mezzi di comunicazione elettronici, se del caso.

L’autorità interpellata risponde a una richiesta a norma del primo comma entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, per confermare il proprio assenso o comunicare il rifiuto motivato all’autorità richiedente.

Qualora le informazioni richieste siano contenute in una documentazione cui hanno accesso i funzionari dell’autorità interpellata, ne è data copia ai funzionari dell’autorità richiedente.»;

b)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso in cui funzionari dell’autorità richiedente siano presenti durante un’indagine amministrativa o partecipino a un’indagine amministrativa attraverso l’uso di mezzi di comunicazione elettronici, questi possono interrogare le persone ed esaminare i documenti secondo le modalità procedurali stabilite dallo Stato membro interpellato.»;

11)

all’articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L’autorità competente di ciascuno Stato membro interessato decide se intende partecipare ai controlli simultanei. Essa conferma il proprio assenso o comunica il rifiuto motivato all’autorità che ha proposto il controllo simultaneo entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.»;

12)

è inserita la sezione seguente:

«SEZIONE II bis

Verifiche congiunte

Articolo 12 bis

Verifiche congiunte

1.   L’autorità competente di uno o più Stati membri può chiedere all’autorità competente di un altro Stato membro (o di altri Stati membri) di effettuare una verifica congiunta. Le autorità competenti interpellate rispondono alla richiesta di verifica congiunta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa. Le autorità competenti interpellate possono respingere una richiesta di verifica congiunta da parte dell’autorità competente di uno Stato membro per motivi giustificati.

2.   Le verifiche congiunte sono svolte in modo concordato e coordinato, anche per quanto riguarda il regime linguistico, dalle autorità competenti degli Stati membri richiedenti e degli Stati membri interpellati e in conformità della legislazione e dei requisiti procedurali dello Stato membro in cui si svolgono le attività di verifica congiunta. L’autorità competente di ciascuno Stato membro in cui si svolgono le attività di verifica congiunta nomina un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare la verifica congiunta in detto Stato membro.

I diritti e gli obblighi dei funzionari degli Stati membri che partecipano alla verifica congiunta, quando sono presenti in attività svolte in un altro Stato membro, sono determinati conformemente alla legislazione dello Stato membro in cui si svolgono tali attività di verifica congiunta. Nell’osservare la legislazione dello Stato membro in cui si svolgono le attività di verifica congiunta, i funzionari di un altro Stato membro non esercitano poteri che eccedono l’ambito di applicazione dei poteri loro conferiti a norma della legislazione del proprio Stato membro.

3.   Fatto salvo il paragrafo 2, uno Stato membro in cui si svolgono le attività di verifica congiunta adotta le misure necessarie per:

a)

consentire ai funzionari di altri Stati membri che partecipano alle attività di verifica congiunta di interrogare le persone ed esaminare i documenti insieme ai funzionari dello Stato membro in cui si svolgono le attività di verifica congiunta, secondo le modalità procedurali stabilite dallo Stato membro in cui si svolgono tali attività;

b)

garantire che gli elementi di prova raccolti durante le attività di verifica congiunta possano essere valutati, anche in ordine alla loro ammissibilità, alle stesse condizioni giuridiche applicabili nel caso di una verifica svolta in tale Stato membro al quale partecipano solo i funzionari di tale Stato membro, compreso nel corso di eventuali procedure di reclamo, riesame o ricorso; e

c)

garantire che la persona o le persone soggette a una verifica congiunta o da essa interessate godano degli stessi diritti e abbiano gli stessi obblighi applicabili nel caso di una verifica alla quale partecipano solo i funzionari di tale Stato membro, compreso nel corso di eventuali procedure di reclamo, riesame o ricorso.

4.   Quando le autorità competenti di due o più Stati membri conducono una verifica congiunta, cercano di concordare sui fatti e sulle circostanze pertinenti alla verifica congiunta e si adoperano per raggiungere un accordo sulla posizione fiscale della persona o delle persone sottoposte a verifica sulla base dei risultati della verifica congiunta. I risultati della verifica congiunta sono inseriti in una relazione finale. Le questioni sulle quali concordano le autorità competenti sono riportate nella relazione finale e rispecchiate nei relativi provvedimenti pubblicati dalle autorità competenti degli Stati membri partecipanti a seguito della verifica congiunta.

Fatto salvo il primo comma, gli atti delle autorità competenti di uno Stato membro o di uno dei suoi funzionari a seguito di una verifica congiunta e ogni altra procedura che abbia luogo in tale Stato membro, come una decisione delle autorità fiscali o una procedura di ricorso o di composizione ad essa relativa, si svolgono conformemente al diritto nazionale di tale Stato membro.

5.   Alla persona o alle persone sottoposte a verifica è comunicato l’esito della verifica congiunta, oltre a una copia della relazione finale entro 60 giorni dall’emissione della stessa.»;

13)

l’articolo 16 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Le informazioni comunicate tra Stati membri in qualsiasi forma a norma della presente direttiva sono coperte dal segreto d’ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve. Tali informazioni possono essere usate per l’accertamento, l’amministrazione e l’applicazione del diritto nazionale degli Stati membri relativo alle imposte di cui all’articolo 2, nonché all’IVA e ad altre imposte indirette.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Con l’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro che comunica le informazioni a norma della presente direttiva e soltanto nella misura consentita dal diritto nazionale dello Stato membro dell’autorità competente che riceve le informazioni, le informazioni e i documenti ricevuti a norma della presente direttiva possono essere utilizzati per fini diversi da quelli previsti al paragrafo 1. Tale autorizzazione è concessa se le informazioni possono essere utilizzate per fini analoghi nello Stato membro dell’autorità competente che comunica le informazioni.

L’autorità competente di ciascuno Stato membro può comunicare alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri un elenco dei fini, diversi da quelle di cui al paragrafo 1, per i quali, conformemente al diritto nazionale, possono essere utilizzati informazioni e documenti. L’autorità competente che riceve le informazioni e i documenti può utilizzare le informazioni e i documenti ricevuti senza l’autorizzazione di cui al primo comma del presente paragrafo per una delle finalità elencate dallo Stato membro che le comunica.»;

14)

l’articolo 20 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   Il formulario tipo di cui al paragrafo 1 include almeno le seguenti informazioni che l’autorità richiedente deve fornire:

a)

l’identità della persona oggetto della verifica o indagine e, nel caso di richieste collettive di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, una descrizione dettagliata del gruppo;

b)

il fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni.»;

b)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Le informazioni spontanee e relative conferme di ricevuta ai sensi rispettivamente degli articoli 9 e 10, le richieste di notifiche amministrative ai sensi dell’articolo 13, le informazioni di riscontro ai sensi dell’articolo 14 e le comunicazioni ai sensi dell’articolo 16, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 24, paragrafo 2, sono trasmesse mediante formulari tipo adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

4.   Lo scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8 e 8 bis quater è effettuato utilizzando un formato elettronico tipo inteso a facilitare tale scambio automatico adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.»;

15)

all’articolo 21 è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   La Commissione sviluppa e fornisce sostegno tecnico e logistico per un’interfaccia centrale sicura per la cooperazione amministrativa nel settore fiscale quando gli Stati membri utilizzano per la comunicazione i formulari tipo ai sensi dell’articolo 20, paragrafi 1 e 3. Le autorità competenti di tutti gli Stati membri hanno accesso a detta interfaccia. Ai fini dei rilevamenti statistici, la Commissione ha accesso alle informazioni relative agli scambi registrate nell’interfaccia e che possono essere estratte automaticamente. La Commissione ha accesso solo a dati anonimi e aggregati. L’accesso da parte della Commissione non pregiudica l’obbligo degli Stati membri di fornire statistiche sugli scambi di informazioni a norma dell’articolo 23, paragrafo 4.

La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione le necessarie modalità pratiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.»;

16)

all’articolo 22, il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

«1 bis.   Ai fini dell’attuazione e dell’applicazione delle leggi degli Stati membri che attuano la presente direttiva e al fine di garantire il funzionamento della cooperazione amministrativa da essa stabilita, gli Stati membri dispongono per legge l’accesso da parte delle autorità fiscali ai meccanismi, alle procedure, ai documenti e alle informazioni di cui agli articoli 13, 30, 31, 32 bis e 40 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

(*1)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).»;"

17)

all’articolo 23 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma dell’articolo 23 e le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni possono essere comunicati ad altri Stati membri. Le informazioni trasmesse sono coperte dal segreto d’ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve.

Le relazioni e i documenti redatti dalla Commissione di cui al primo comma possono essere utilizzati dagli Stati membri solo per fini analitici e non sono pubblicati o comunicati ad altre persone od organismi senza l’esplicito accordo della Commissione.

In deroga al primo e al secondo comma, la Commissione può pubblicare annualmente sintesi anonime dei dati statistici che gli Stati membri le comunicano a norma dell’articolo 23, paragrafo 4.»;

18)

l’articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Articolo 25

Protezione dei dati

1.   Tutti gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva sono soggetti al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). Tuttavia, ai fini della corretta applicazione della presente direttiva, gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall’articolo 13, dall’articolo 14, paragrafo 1, e dall’articolo 15 del regolamento (UE) 2016/679 nella misura in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del medesimo.

2.   Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) si applica al trattamento dei dati personali effettuato a norma della presente direttiva dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione. Tuttavia, ai fini della corretta applicazione della presente direttiva, la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall’articolo 15, dall’articolo 16, paragrafo 1, e dagli articoli da 17 a 21 del regolamento (UE) 2018/1725 è limitata a quanto necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento.

3.   Le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione, gli intermediari, i Gestori di Piattaforme con Obbligo di Comunicazione e le autorità competenti degli Stati membri sono considerati titolari del trattamento quando, agendo da soli o congiuntamente, determinano le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.

4.   Fatto salvo il paragrafo 1, ogni Stato membro assicura che ogni Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione o intermediario o Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione, a seconda dei casi, posti sotto la sua giurisdizione:

a)

informi ogni persona interessata che le informazioni ad essa relative saranno raccolte e trasferite in conformità della presente direttiva; e

b)

fornisca a ogni persona interessata tutte le informazioni che la stessa ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento in tempo utile per poter esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati e, in ogni caso, prima che le informazioni siano comunicate.

In deroga al primo comma, lettera b), ogni Stato membro stabilisce norme che obbligano i Gestori di Piattaforme con Obbligo di Comunicazione a informare i Venditori Oggetto di Comunicazione dei Corrispettivi comunicati.

5.   Le informazioni trattate in conformità della presente direttiva sono conservate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli scopi della presente direttiva e comunque conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun responsabile del trattamento dei dati.

6.   Uno Stato membro in cui si è verificata una violazione dei dati comunica senza ritardo alla Commissione tale violazione dei dati e ogni successivo provvedimento adottato per porvi rimedio. La Commissione informa senza ritardo tutti gli Stati membri in merito alla violazione dei dati che le è stata comunicata o di cui è a conoscenza e ai provvedimenti adottati per porvi rimedio.

Ciascuno Stato membro può sospendere lo scambio di informazioni con lo Stato membro o gli Stati membri in cui si è verificata la violazione dei dati, dandone comunicazione scritta alla Commissione e allo Stato membro o agli Stati membri interessati. Tale sospensione ha effetto immediato.

Lo Stato membro o gli Stati membri in cui si è verificata la violazione dei dati indagano sulla violazione dei dati, la contengono e vi pongono rimedio e, dandone comunicazione scritta alla Commissione, chiedono la sospensione dell’accesso alla rete CCN ai fini della presente direttiva, se la violazione dei dati non può essere contenuta immediatamente e adeguatamente. A tale richiesta, la Commissione sospende l’accesso di tale Stato membro o di tali Stati membri alla rete CCN ai fini della presente direttiva.

Una volta che lo Stato membro in cui si è verificata la violazione dei dati abbia comunicato che è stato posto rimedio alla violazione dei dati, la Commissione riabilita l’accesso dello Stato membro o degli Stati membri interessati alla rete CCN ai fini della presente direttiva. Nel caso in cui uno o più Stati membri chiedano alla Commissione di verificare congiuntamente se sia stato efficacemente posto rimedio alla violazione dei dati, all’atto della verifica la Commissione riabilita l’accesso di tale Stato membro o tali Stati membri alla rete CCN ai fini della presente direttiva.

Qualora sia stata verificata una violazione dei dati nel registro centrale o nella rete CCN ai fini della presente direttiva e qualora gli scambi degli Stati membri attraverso la rete CCN possano potenzialmente risentirne, la Commissione informa gli Stati membri senza indebito ritardo in merito alla violazione dei dati e ai provvedimenti adottati per porvi rimedio. I provvedimenti adottati per porvi rimedio possono includere la sospensione dell’accesso al registro centrale o alla CCN ai fini della presente direttiva fino a quando non sia stato posto rimedio alla violazione dei dati.

7.   Gli Stati membri, assistiti dalla Commissione, concordano le modalità pratiche necessarie per l’attuazione del presente articolo, tra cui i processi di gestione delle violazioni di dati in linea con le buone prassi riconosciute a livello internazionale e, se del caso, accordi tra contitolari del trattamento, accordi tra il responsabile e il titolare del trattamento o i relativi modelli.

(*2)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)."

(*3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;"

19)

l’articolo 25 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 25 bis

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e riguardanti gli articoli 8 bis bis, 8 bis ter e 8 bis quater e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.»;

20)

è aggiunto l’allegato V, il cui testo figura nell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dall’1 gennaio 2023.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2023, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1, punto 1), lettera d), della presente direttiva per quanto riguarda l’articolo 3, punto 26), della direttiva 2011/16/UE e all’articolo 1, punto 12), della presente direttiva per quanto riguarda la sezione II bis della direttiva 2011/16/UE. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni al più tardi a decorrere dall’1 gennaio 2024.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2021

Per il Consiglio

Il presidente

M. do C. ANTUNES


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(3)  Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell’11.3.2011, pag. 1).

(4)  Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa a un sistema comune di tassazione applicabile ai pagamenti di interessi e canoni effettuati tra società consociate di Stati membri diversi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49).

(5)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(6)  Regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce un programma di azione inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nell’Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e che abroga la decisione n. 1482/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 25).

(7)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(8)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO V

PROCEDURE DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE, OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E ALTRE NORME PER I GESTORI DI PIATTAFORME

Il presente allegato definisce le procedure di adeguata verifica in materia fiscale, gli obblighi di comunicazione e altre norme che devono essere applicati dai Gestori di Piattaforme con Obbligo di Comunicazione al fine di consentire agli Stati membri di trasmettere, mediante scambio automatico, le informazioni di cui all’articolo 8 bis quater della presente direttiva.

Il presente allegato definisce inoltre le norme e le procedure amministrative che gli Stati membri devono adottare al fine di garantire l’efficace attuazione e il rispetto delle procedure adeguata verifica in materia fiscale e degli obblighi di comunicazione indicati nello stesso.

SEZIONE I

DEFINIZIONI

Si applicano le definizioni seguenti:

A.

Gestori di Piattaforme con Obbligo di Comunicazione

1.

“Piattaforma”: qualsiasi software, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, comprese le applicazioni mobili, accessibile agli utenti e che consente ai Venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un’Attività Pertinente per tali utenti. Essa comprende inoltre qualsiasi accordo per la riscossione e il pagamento di un Corrispettivo in relazione all’Attività Pertinente.

Il termine “Piattaforma” non include i software che, senza ulteriori interventi per l’esecuzione di un’Attività Pertinente, consentano esclusivamente una delle seguenti azioni:

a)

il trattamento di pagamenti relativi all’Attività Pertinente;

b)

la catalogazione o la pubblicità di un’Attività Pertinente da parte degli utenti;

c)

il reindirizzamento o il trasferimento di utenti verso una Piattaforma.

2.

“Gestore di Piattaforma”: un’Entità che stipula un contratto con i Venditori per mettere a loro disposizione tutta o parte di una Piattaforma.

3.

“Gestore di Piattaforma Escluso”: un Gestore di Piattaforma che, fin dall’inizio e su base annua, ha dimostrato in modo soddisfacente all’autorità competente dello Stato membro alla quale, conformemente alle norme di cui alla sezione III, parte A, punti 1, 2 e 3, il Gestore di Piattaforma avrebbe altrimenti dovuto comunicare le informazioni richieste, che l’intero modello di business della Piattaforma è tale da non includere Venditori Oggetto di Comunicazione.

4.

“Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione”: qualsiasi Gestore di Piattaforma, diverso da un Gestore di Piattaforma Escluso, che si trovi in una delle seguenti situazioni:

a)

è residente a fini fiscali in uno Stato membro o, se non ha la residenza fiscale in uno Stato membro, soddisfa una delle seguenti condizioni:

i)

è costituito a norma delle leggi di uno Stato membro;

ii)

ha la sede di direzione (compresa la sede di direzione effettiva) in uno Stato membro;

iii)

ha una stabile organizzazione in uno Stato membro e non è un Gestore di Piattaforma Qualificato Non-UE;

b)

non è residente a fini fiscali, né è costituito o gestito in uno Stato membro, né ha una stabile organizzazione in uno Stato membro, ma facilita l’esecuzione di un’Attività Pertinente da parte di Venditori Oggetto di Comunicazione o di un’Attività Pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati in uno Stato membro, e non è un Gestore di Piattaforma Qualificato Non-UE.

5.

“Gestore di Piattaforma Qualificato Non-UE”: un Gestore di Piattaforma per il quale tutte le Attività Pertinenti che facilita sono anche Attività Pertinenti Qualificate e che è residente a fini fiscali in una Giurisdizione Qualificata Non-UE o, se non ha la residenza fiscale in una Giurisdizione Qualificata Non-UE, soddisfa una delle seguenti condizioni:

a)

è costituito a norma delle leggi di una Giurisdizione Qualificata Non-UE; o

b)

ha la sede di direzione (compresa la sede di direzione effettiva) in una Giurisdizione Qualificata Non-UE.

6.

“Giurisdizione Qualificata Non-UE”: una giurisdizione non-UE nella quale vige un Accordo Qualificante Effettivo tra Autorità Competenti concluso con le autorità competenti di tutti gli Stati membri che sono identificati come giurisdizioni oggetto di comunicazione in un elenco pubblicato dalla giurisdizione non-UE.

7.

“Accordo Qualificante Effettivo tra Autorità Competenti”: un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e di una giurisdizione non-UE, che richiede lo scambio automatico di informazioni equivalenti a quelle specificate nella sezione III, parte B, del presente allegato quale confermato da un atto di esecuzione a norma dell’articolo 8 bis quater, paragrafo 7.

8.

“Attività Pertinente”: un’attività svolta al fine di percepire un Corrispettivo e che rientra in una delle attività elencate di seguito:

a)

la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio;

b)

i Servizi Personali;

c)

la vendita di Beni;

d)

il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

Il termine “Attività Pertinente” non comprende le attività svolte da un Venditore che agisca in qualità di dipendente del Gestore di Piattaforma o di un’Entità collegata del Gestore di Piattaforma.

9.

“Attività Pertinenti Qualificate”: qualsiasi Attività Pertinente oggetto di scambio automatico a norma di un Accordo Qualificante Effettivo tra Autorità Competenti.

10.

“Corrispettivo”: la compensazione, in qualsiasi forma, al netto di spese, commissioni o imposte trattenute o addebitate dal Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione, che sia versata o accreditata a un Venditore in relazione all’Attività Pertinente e il cui importo sia noto o ragionevolmente conoscibile dal Gestore di Piattaforma.

11.

“Servizio Personale”: un servizio basato sulla durata o sull’esecuzione di compiti da parte di una o più persone, che operano in modo indipendente o per conto di un’Entità, e che viene svolto su richiesta di un utente, online o fisicamente offline dopo essere stato facilitato da una Piattaforma.

B.

Venditori Oggetto di Comunicazione

1.

“Venditore”: un utente della Piattaforma, sia esso una persona fisica o un’Entità, che è registrato sulla Piattaforma in qualsiasi momento nel Periodo Oggetto di Comunicazione e svolge un’Attività Pertinente.

2.

“Venditore attivo”: un Venditore che presta un’Attività Pertinente durante il Periodo Oggetto di Comunicazione o a cui è versato o accreditato un Corrispettivo in relazione a un’Attività Pertinente durante il Periodo Oggetto di Comunicazione.

3.

“Venditore Oggetto di Comunicazione”: un Venditore attivo, diverso da un Venditore Escluso, che risiede in uno Stato membro o che ha dato in locazione beni immobili ubicati in uno Stato membro.

4.

“Venditore Escluso”: un Venditore:

a)

che è un’Entità Statale;

b)

che è un’Entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari o un’Entità collegata di un’Entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari;

c)

che è un’Entità per la quale il Gestore di Piattaforma ha facilitato oltre 2 000 Attività Pertinenti mediante la locazione di beni immobili in relazione a una Proprietà Inserzionata durante il Periodo Oggetto di Comunicazione; o

d)

per il quale il Gestore di Piattaforma ha facilitato meno di 30 Attività Pertinenti mediante la vendita di Beni e per il quale l’importo totale del Corrispettivo versato o accreditato non era superiore a 2 000 EUR durante il Periodo Oggetto di Comunicazione.

C.

Altre definizioni

1.

“Entità”: una persona giuridica o un istituto giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione. Un’Entità è un’Entità collegata di un’altra Entità se una delle due controlla l’altra o se le due Entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 % dei diritti di voto e del valore in un’Entità. Nella partecipazione indiretta, il rispetto del requisito relativo alla detenzione di più del 50 % del diritto di proprietà nel capitale dell’altra Entità è determinato moltiplicando le percentuali delle partecipazioni attraverso i livelli successivi. Una persona che detiene più del 50 % dei diritti di voto è considerata detentrice del 100 %.

2.

“Entità Statale”: il governo di uno Stato membro o altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro o altra giurisdizione (che include uno Stato, una provincia, una contea o un comune) e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro o altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti (ciascuno dei quali costituisce un’“Entità Statale”).

3.

“NIF”: un numero di identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro (o equivalente funzionale in assenza di un numero di identificazione fiscale).

4.

“Numero di partita IVA”: il numero unico che identifica un soggetto passivo o una persona giuridica che non è soggetto passivo registrati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

5.

“Indirizzo Principale”: l’indirizzo della residenza principale di un Venditore che è una persona fisica, come pure l’indirizzo della sede legale di un Venditore che è un’Entità.

6.

“Periodo Oggetto di Comunicazione”: l’anno civile per il quale viene redatta una comunicazione a norma della sezione III.

7.

“Proprietà Inserzionata”: tutte le unità di beni immobili ubicate presso lo stesso indirizzo postale, appartenenti dallo stesso proprietario e offerte in locazione su una Piattaforma dallo stesso Venditore.

8.

“Identificativo del Conto Finanziario”: il numero o riferimento unico di identificazione di cui dispone il Gestore di Piattaforma e relativo al conto bancario o ad altro analogo conto di servizi di pagamento su cui è versato o accreditato il Corrispettivo.

9.

“Beni”: qualsiasi bene materiale.

SEZIONE II

PROCEDURE DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE

Le procedure elencate di seguito si applicano al fine di identificare i Venditori Oggetto di Comunicazione.

A.

Venditori non soggetti a riesame

Per determinare se un Venditore che è un’Entità possa essere considerato un Venditore Escluso di cui alla sezione I, parte B, punto 4, lettere a) e b), un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione può avvalersi di informazioni pubblicamente disponibili o di una conferma da parte del Venditore che è un’Entità.

Per determinare se un Venditore possa essere considerato un Venditore Escluso di cui alla sezione I, parte B, punto 4, lettere c) e d), un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione può avvalersi dei dati di cui dispone.

B.

Raccolta di informazioni sul Venditore

1.

Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione acquisisce tutte le seguenti informazioni per ciascun Venditore che è una persona fisica e non è un Venditore Escluso:

a)

nome e cognome;

b)

Indirizzo Principale;

c)

l’eventuale NIF rilasciato al Venditore, compresi i singoli Stati membri di rilascio, e, in assenza di NIF, il luogo di nascita del Venditore;

d)

il Numero di partita IVA del Venditore, se disponibile;

e)

la data di nascita.

2.

Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione acquisisce tutte le seguenti informazioni per ciascun Venditore che è un’Entità e non è un Venditore Escluso:

a)

la ragione sociale;

b)

l’Indirizzo Principale;

c)

l’eventuale NIF rilasciato al Venditore, compreso il rispettivo Stato membro di rilascio;

d)

il numero di partita IVA del Venditore, se disponibile;

e)

il numero di registrazione dell’attività;

f)

l’esistenza di una stabile organizzazione tramite la quale sono svolte Attività Pertinenti nell’Unione, se disponibile, indicando i singoli Stati membri in cui tale stabile organizzazione è ubicata.

3.

In deroga alla parte B, punti 1 e 2, il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione non è tenuto ad acquisire le informazioni di cui alla parte B, punto 1, lettere da b) a e), e alla parte B, punto 2, lettere da b) a f), qualora ottenga una conferma diretta dell’identità e della residenza del Venditore tramite un servizio di identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall’Unione ai fini dell’accertamento dell’identità e della residenza fiscale del Venditore.

4.

In deroga alla parte B, punto 1, lettera c), e alla parte B, punto 2, lettere c) ed e), il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione non è tenuto ad acquisire il NIF o il numero di registrazione dell’attività, a seconda del caso, in una delle seguenti situazioni:

a)

lo Stato membro di residenza del Venditore non rilascia a quest’ultimo il NIF o il numero di registrazione dell’attività;

b)

lo Stato membro di residenza del Venditore non richiede che sia acquisito il NIF rilasciato al Venditore.

C.

Verifica delle informazioni sul Venditore

1.

Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione determina l’affidabilità delle informazioni acquisite a norma della parte A, della parte B, punto 1, della parte B, punto 2, lettere da a) a e), e della parte E utilizzando tutte le informazioni e i documenti di cui dispone nei suoi archivi come pure tutte le interfacce elettroniche messe a disposizione a titolo gratuito da uno Stato membro o dall’Unione per accertare la validità del NIF e/o del Numero di partita IVA.

2.

In deroga alla parte C, punto 1, per l’espletamento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale a norma della parte F, punto 2, il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione può determinare l’affidabilità delle informazioni acquisite a norma della parte A, della parte B, punto 1, della parte B, punto 2, lettere da a) a e), e della parte E utilizzando le informazioni e i documenti consultabili per via elettronica negli archivi di cui dispone.

3.

In applicazione della parte F, punto 3, lettera b), e in deroga alla parte C, punti 1 e 2, nei casi in cui abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che le informazioni di cui alle parti B o E possono essere inesatte alla luce delle informazioni fornite dall’autorità competente di uno Stato membro in risposta a una richiesta concernente uno specifico Venditore, il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione chiede al Venditore di rettificare le informazioni rivelatesi inesatte e di fornire documenti giustificativi, dati o informazioni affidabili e provenienti da una fonte indipendente, quali:

a)

un valido documento di identificazione rilasciato da uno Stato;

b)

un recente certificato di residenza fiscale.

D.

Determinazione dello Stato membro o degli Stati membri di residenza del Venditore ai fini della presente direttiva

1.

Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione considera che un Venditore è residente nello Stato membro in cui il Venditore ha l’Indirizzo Principale. In caso di differenza rispetto allo Stato membro dell’Indirizzo Principale del Venditore, il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione considera il Venditore residente anche nello Stato membro che ha rilasciato il NIF. Qualora il Venditore abbia fornito informazioni relative all’esistenza di una stabile organizzazione a norma della parte B, punto 2, lettera f), il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione ritiene il Venditore residente anche nello Stato membro, specificato dal Venditore, in cui è ubicata tale stabile organizzazione.

2.

In deroga alla parte D, punto 1, il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione considera un Venditore residente in ogni Stato membro confermato da un servizio di identificazione elettronica messo a disposizione da uno Stato membro o dall’Unione a norma della parte B, punto 3.

E.

Raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione

Se un Venditore è impegnato in un’Attività Pertinente che comporta la locazione di beni immobili, il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione acquisisce l’indirizzo di ciascuna Proprietà Inserzionata e, se disponibile, il relativo numero di iscrizione al registro catastale o equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è ubicato. Qualora abbia facilitato oltre 2 000 Attività Pertinenti mediante la locazione di una Proprietà Inserzionata per lo stesso Venditore che è un’Entità, il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione acquisisce documenti giustificativi, dati o informazioni secondo cui la Proprietà Inserzionata appartiene allo stesso proprietario.

F.

Tempistica e validità delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale

1.

Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione espleta le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle parti da A a E entro il 31 dicembre del Periodo Oggetto di Comunicazione.

2.

In deroga alla parte F, punto 1, per i Venditori che erano già registrati sulla Piattaforma all’1 gennaio 2023 o alla data in cui un’Entità sia divenuta Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione, le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle parti da A a E devono essere espletate entro il 31 dicembre del secondo Periodo Oggetto di Comunicazione per il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione.

3.

In deroga alla parte F, punto 1, il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione può basarsi sulle procedure di adeguata verifica in materia fiscale relative a precedenti Periodi Oggetto di Comunicazione a condizione che:

a)

le informazioni relative al Venditore di cui alla parte B, punti 1 e 2, siano state acquisite e verificate o confermate negli ultimi 36 mesi; e

b)

il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione non abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che le informazioni acquisite a norma delle parti A, B ed E sono o si sono rivelate inattendibili o inesatte.

G.

Applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale esclusivamente ai Venditori attivi

Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione può scegliere di espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle parti da A a F esclusivamente in relazione ai Venditori attivi.

H.

Espletamento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale da parte di terzi

1.

Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione può affidarsi a un terzo prestatore di servizi per adempiere gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla presente sezione, ma la responsabilità per tali obblighi ricade sullo stesso Gestore.

2.

Quando il Gestore di Piattaforma adempie gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale per conto di un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione in relazione alla stessa Piattaforma a norma della parte H, punto 1, tale Gestore di Piattaforma svolge le procedure di adeguata verifica in materia fiscale in conformità delle norme di cui alla presente sezione. La responsabilità per gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale resta del Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione.

SEZIONE III

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

A.

Tempi e modalità della comunicazione

1.

Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione ai sensi della sezione I, parte A, punto 4, lettera a), comunica all’autorità competente dello Stato membro determinato conformemente alla sezione I, parte A, punto 4, lettera a), le informazioni di cui alla parte B della presente sezione In relazione al Periodo Oggetto di Comunicazione entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno civile in cui il Venditore è identificato come Venditore Oggetto di Comunicazione. Qualora vi siano più Gestori di Piattaforme con Obbligo di Comunicazione, ciascuno di essi è esonerato dalla comunicazione di informazioni se può provare, conformemente al diritto nazionale, che le stesse informazioni sono state comunicate da un altro Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione.

2.

Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione ai sensi della sezione I, parte A, punto 4, lettera a), che soddisfi una delle condizioni ivi elencate in più Stati membri sceglie uno di questi Stati membri in cui adempirà gli obblighi di comunicazione di cui alla presente sezione. Tale Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione comunica le informazioni elencate nella parte B della presente sezione relativamente al Periodo Oggetto di Comunicazione all’autorità competente dello Stato membro di elezione, quale determinato conformemente alla sezione IV, parte E, entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno civile in cui il Venditore è identificato come Venditore Oggetto di Comunicazione. Qualora vi siano più Gestori di Piattaforme con Obbligo di Comunicazione, ciascuno di essi è esonerato dalla comunicazione di informazioni se può provare, conformemente al diritto nazionale, che le stesse informazioni sono state comunicate da un altro Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione in un altro Stato membro.

3.

Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione ai sensi della sezione I, parte A, punto 4, lettera b), comunica le informazioni elencate nella parte B della presente sezione relativamente al Periodo Oggetto di Comunicazione all’autorità competente dello Stato membro di registrazione, quale determinato conformemente alla sezione IV, parte F, punto 1, entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno civile in cui il Venditore è identificato come Venditore Oggetto di Comunicazione.

4.

In deroga alla parte A, punto 3, della presente sezione, un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione ai sensi della sezione I, parte A, punto 4, lettera b), non è tenuto a fornire le informazioni di cui alla parte B della presente sezione relativamente alle Attività Pertinenti Qualificate contemplate da un Accordo Qualificante Effettivo tra Autorità Competenti che già prevede lo scambio automatico di informazioni equivalenti con uno Stato membro sui Venditori Oggetto di Comunicazione ivi residenti.

5.

Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione fornisce anche le informazioni di cui alla parte B, punti 2 e 3, al Venditore Oggetto di Comunicazione a cui si riferiscono entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno civile in cui il Venditore è identificato come Venditore Oggetto di Comunicazione.

6.

Le informazioni relative ai Corrispettivi versati o accreditati in una valuta legale sono comunicate indicando la valuta utilizzata per il versamento o l’accredito. Qualora sia stato versato o accreditato in una valuta diversa da una valuta legale, il Corrispettivo viene comunicato utilizzando una valuta locale, convertita o valutata con modalità determinate in modo coerente dal Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione.

7.

Le informazioni relative al Corrispettivo e ad altri importi sono comunicate in riferimento al trimestre del Periodo Oggetto di Comunicazione in cui è stato versato o accreditato il Corrispettivo.

B.

Informazioni da comunicare

Ogni Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione comunica le informazioni indicate di seguito.

1.

Il nome, l’indirizzo della sede legale e il NIF del Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione e, ove applicabile, il relativo numero di identificazione individuale assegnato a norma della sezione IV, parte F, punto 4, nonché il nome commerciale della Piattaforma o delle Piattaforme rispetto alle quali il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione effettua la comunicazione.

2.

In relazione a ciascun Venditore Oggetto di Comunicazione che ha svolto un’Attività Pertinente diversa dalla locazione di beni immobili:

a)

le informazioni che devono essere acquisite a norma della sezione II, parte B;

b)

l’Identificativo del Conto Finanziario, se conosciuto dal Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione e l’autorità competente dello Stato membro in cui il Venditore Oggetto di Comunicazione è residente ai sensi della sezione II, parte D, non abbia comunicato l’intenzione di non utilizzare l’Identificativo del Conto Finanziario a tale scopo;

c)

se differente dal nome del Venditore Oggetto di Comunicazione, in aggiunta all’Identificativo del Conto Finanziario, il nome del titolare del Conto Finanziario su cui è versato o accreditato il Corrispettivo, se conosciuto dal Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione, come pure qualsiasi altra informazione di identificazione finanziaria di cui dispone il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione in relazione al titolare del conto;

d)

ogni Stato membro in cui il Venditore Oggetto di Comunicazione è residente ai fini della presente direttiva quale determinato conformemente alla sezione II, parte D;

e)

il Corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del Periodo Oggetto di Comunicazione e il numero di Attività Pertinenti in relazione alle quali è stato versato o accreditato;

f)

eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione per ogni trimestre del Periodo Oggetto di Comunicazione.

3.

In relazione a ciascun Venditore Oggetto di Comunicazione che ha svolto un’Attività Pertinente che comporta la locazione di beni immobili:

a)

le informazioni che devono essere acquisite a norma della sezione II, parte B;

b)

l’Identificativo del Conto Finanziario, se conosciuto dal Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione e l’autorità competente dello Stato membro in cui il Venditore Oggetto di Comunicazione è residente ai sensi della sezione II, parte D, non abbia comunicato l’intenzione di non utilizzare l’Identificativo del Conto Finanziario a tale scopo;

c)

se differente dal nome del Venditore Oggetto di Comunicazione, in aggiunta all’Identificativo del Conto Finanziario, il nome del titolare del Conto Finanziario su cui è versato o accreditato il Corrispettivo, se conosciuto dal Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione, come pure qualsiasi altra informazione di identificazione finanziaria di cui dispone il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione in relazione al titolare del conto;

d)

ogni Stato membro in cui il Venditore Oggetto di Comunicazione è residente ai fini della presente direttiva quale determinato conformemente alla sezione II, parte D;

e)

l’indirizzo di ciascuna Proprietà Inserzionata, determinato sulla base delle procedure di cui alla sezione II, parte E, e il relativo numero di iscrizione al registro catastale o equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è situato, se disponibile;

f)

il Corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del Periodo Oggetto di Comunicazione e il numero di Attività Pertinenti prestate in riferimento a ciascuna Proprietà Inserzionata;

g)

eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione per ogni trimestre del Periodo Oggetto di Comunicazione;

h)

se disponibile, il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola Proprietà Inserzionata durante il Periodo Oggetto di Comunicazione.

SEZIONE IV

EFFICACE ATTUAZIONE

A norma dell’articolo 8 bis quater gli Stati membri sono tenuti ad adottare norme e procedure amministrative per garantire l’efficace attuazione e il rispetto delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e degli obblighi di comunicazione di cui alle sezioni II e III del presente allegato.

A.

Norme per l’applicazione delle prescrizioni in materia di raccolta e verifica di cui alla sezione II

1.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre ai Gestori di Piattaforme con Obbligo di Comunicazione di applicare le prescrizioni in materia di raccolta e verifica di cui alla sezione II in relazione ai rispettivi Venditori.

2.

Qualora un Venditore non fornisca le informazioni di cui alla sezione II dopo due solleciti a seguito della richiesta iniziale del Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione, ma non prima che siano passati 60 giorni, il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione chiude il conto del Venditore e gli impedisce di registrarsi nuovamente sulla Piattaforma o trattiene il Corrispettivo dovuto al Venditore finché il Venditore non fornisce le informazioni richieste.

B.

Norme che impongono al Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione di conservare i dati relativi alle azioni intraprese ed eventuali informazioni utilizzate per l’esecuzione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e degli obblighi di comunicazione e misure adeguate per acquisire tali dati

1.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre al Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione di conservare i dati relativi alle azioni intraprese ed eventuali informazioni utilizzate per l’esecuzione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e degli obblighi di comunicazione di cui alle sezioni II e III. Tali dati restano disponibili per un periodo sufficientemente lungo e, in ogni caso, non inferiore a cinque anni ma non superiore a 10 anni dopo la fine del Periodo Oggetto di Comunicazione a cui si riferiscono.

2.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie, compresa la possibilità di emettere un’ingiunzione in tal senso nei confronti dei Gestori di Piattaforme con Obbligo di Comunicazione, al fine di garantire che tutte le necessarie informazioni siano comunicate all’autorità competente, per consentire a quest’ultima di ottemperare all’obbligo di comunicare le informazioni in conformità dell’articolo 8 bis quater, paragrafo 2.

C.

Procedure amministrative per verificare il rispetto, da parte dei Gestori di Piattaforme con Obbligo di Comunicazione, delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e degli obblighi di comunicazione

Gli Stati membri stabiliscono le procedure amministrative per verificare il rispetto, da parte del Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione, delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e degli obblighi di comunicazione di cui alle sezioni II e III.

D.

Procedure amministrative intese a monitorare un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione qualora siano segnalate informazioni incomplete o inesatte

Gli Stati membri stabiliscono le procedure amministrative intese a monitorare un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione qualora le informazioni comunicate risultino incomplete o inesatte.

E.

Procedura amministrativa per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione

Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione ai sensi della sezione I, parte A, punto 4, lettera a), che soddisfi una delle condizioni ivi elencate in più Stati membri sceglie uno di questi Stati membri per adempiere agli obblighi di comunicazione di cui alla sezione III. Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione informa della sua scelta tutte le autorità competenti di tali Stati membri.

F.

Procedura amministrativa per la registrazione unica di un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione

1.

Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione ai sensi della sezione I, parte A, punto 4, lettera b), del presente allegato si registra presso l’autorità competente di qualsiasi Stato membro a norma dell’articolo 8 bis quater, paragrafo 4, non appena avvia la sua attività di Gestore di Piattaforma.

2.

Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione notifica allo Stato membro in cui ha effettuato la registrazione unica le seguenti informazioni:

a)

nome;

b)

indirizzo postale;

c)

indirizzi elettronici, inclusi i siti web;

d)

eventuale NIF rilasciato al Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione;

e)

una dichiarazione contenente le informazioni concernenti l’identificazione del Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione ai fini dell’IVA nell’Unione, a norma del titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (*1);

f)

gli Stati membri in cui i Venditori Oggetto di Comunicazione sono residenti ai sensi della sezione II, parte D.

3.

Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione notifica allo Stato membro in cui ha effettuato la registrazione unica eventuali modifiche delle informazioni fornite a norma della parte F, punto 2.

4.

Lo Stato membro in cui è avvenuta la registrazione unica assegna al Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione un numero di identificazione individuale e lo comunica per via elettronica alle autorità competenti di tutti gli Stati membri.

5.

Lo Stato membro in cui è avvenuta la registrazione unica chiede alla Commissione di cancellare dal registro centrale il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione nei seguenti casi:

a)

il Gestore di Piattaforma comunica allo Stato membro che non esercita più alcuna attività in qualità di Gestore di Piattaforma;

b)

in assenza della notifica di cui alla lettera a), vi sono motivi per ritenere che il Gestore di Piattaforma abbia cessato le attività;

c)

il Gestore di Piattaforma non soddisfa più le condizioni di cui alla sezione I, parte A, punto 4), lettera b);

d)

lo Stato membro ha revocato la registrazione presso la propria autorità competente a norma della parte F, punto 7.

6.

Ciascuno Stato membro notifica prontamente alla Commissione gli eventuali Gestori di Piattaforme ai sensi della sezione I, parte A, punto 4, lettera b), che iniziano la loro attività di Gestore di Piattaforma omettendo di registrarsi a norma del presente punto.

Se un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione non rispetta l’obbligo di registrazione o se la sua registrazione è stata revocata a norma della parte F, punto 7, della presente sezione, gli Stati membri, fatto salvo l’articolo 25 bis, adottano misure effettive, proporzionate e dissuasive per garantire il rispetto degli obblighi nell’ambito della loro giurisdizione. La scelta di tali misure è lasciata alla discrezione degli Stati membri. Gli Stati membri si adoperano per agire in modo coordinato al fine di garantire il rispetto degli obblighi, anche impedendo in ultima istanza che il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione possa operare all’interno dell’Unione.

7.

Se un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione non rispetta l’obbligo di comunicazione di cui alla sezione III, parte A, punto 3, del presente allegato dopo due solleciti da parte dello Stato membro di registrazione unica, lo Stato membro, fatto salvo l’articolo 25 bis, adotta le misure necessarie per revocare la registrazione del Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione effettuata a norma dell’articolo 8 bis quater, paragrafo 4. La registrazione è revocata entro 90 giorni ma non prima della scadenza di 30 giorni dal secondo sollecito.


(*1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).”


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

25.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 104/27


DECISIONE (UE) 2021/515 DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 2021

relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Commonwealth dell’Australia ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 giugno 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione.

(2)

I negoziati con l’Australia si sono conclusi e il 18 dicembre 2020 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Commonwealth dell’Australia ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea («accordo»).

(3)

È opportuno firmare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Australia nel quadro dei negoziati ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea, con riserva della sua conclusione (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione..


25.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 104/29


DECISIONE (UE) 2021/516 DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 2021

relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica di Indonesia ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 giugno 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione.

(2)

I negoziati con l’Indonesia si sono conclusi e il 28 gennaio 2021 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica di Indonesia ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea («accordo»).

(3)

È pertanto opportuno firmare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica di Indonesia ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea, con riserva della sua conclusione (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


REGOLAMENTI

25.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 104/30


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/517 DELLA COMMISSIONE

dell’11 febbraio 2021

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/2361 per quanto riguarda le modalità di pagamento dei contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (1), in particolare l’articolo 65, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Per calcolare i contributi individuali annuali di cui al regolamento delegato (UE) 2017/2361 della Commissione (2), il Comitato di risoluzione unico («Comitato») si basa in particolare sui dati sulle attività totali e sull’importo complessivo dell’esposizione al rischio che la Banca centrale europea (BCE) raccoglie dalle entità cui si applica il meccanismo di risoluzione unico al fine di calcolare i contributi per le attività di vigilanza di cui al regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea (3). A tal fine, e ai sensi dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/2361, la BCE trasmette annualmente al Comitato i dati su ciascun soggetto obbligato al pagamento del contributo raccolti durante tale anno dalla BCE. Tali dati devono essere trasmessi entro cinque giorni lavorativi dall’emissione degli avvisi di contribuzione della BCE, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno per il quale sono emessi gli avvisi di contribuzione.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1163/2014 è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/2155 della Banca centrale europea (4), al fine, tra l’altro, di modificare il sistema in base al quale la BCE raccoglie i dati per la determinazione dei contributi per le attività di vigilanza. Prima di tale modifica il regolamento (UE) n. 1163/2014 prevedeva il pagamento anticipato alla BCE dei contributi annuali per le attività di vigilanza. A seguito della modifica il regolamento (UE) n. 1163/2014 prevede l’addebito dei contributi per le attività di vigilanza solo dopo la fine del periodo di contribuzione di riferimento, una volta determinate le spese annuali effettive, e impone alla BCE di emettere annualmente un avviso di contribuzione nei confronti di ciascun soggetto obbligato al pagamento entro sei mesi dall’inizio del periodo di contribuzione successivo.

(3)

Poiché ora la BCE raccoglie i contributi per le attività di vigilanza solo dopo l’inizio dell’esercizio finanziario del Comitato, essa può trasmettere i dati più recenti al Comitato solo successivamente. Di conseguenza, i termini fissati nel regolamento delegato (UE) 2017/2361 per la trasmissione dei dati dalla BCE al Comitato non consentono più a quest’ultimo di calcolare e raccogliere in anticipo i contributi individuali annuali dovuti per un determinato esercizio finanziario. Per mantenere la coerenza tra il sistema del Comitato di addebito anticipato dei contributi e il nuovo regime della BCE, e per consentire al Comitato di continuare a calcolare e raccogliere i contributi annuali in anticipo, è necessario modificare i termini per la trasmissione dei dati e per l’emissione degli avvisi di contribuzione di cui al regolamento delegato (UE) 2017/2361. Poiché il termine di fatturazione da parte della BCE dei contributi per le attività di vigilanza è la fine di giugno di ogni anno, il Comitato dovrebbe essere autorizzato a raccogliere acconti anticipati sui contributi destinati a coprire le spese per la parte dell’esercizio finanziario precedente tale data. Al fine di ridurre al minimo l’onere amministrativo per le entità e i gruppi interessati, nonché per il Comitato, gli acconti dovrebbero essere raccolti solo presso le entità e gruppi sottoposti alla responsabilità diretta del Comitato.

(4)

L’esperienza acquisita con l’applicazione del regolamento delegato (UE) 2017/2361 ha dimostrato l’importanza di rispecchiare tempestivamente nel calcolo annuale dei contributi amministrativi i cambiamenti nella composizione del gruppo di entità che rientrando nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014 sono tenute a contribuire alle spese amministrative del Comitato. Il Comitato dovrebbe pertanto utilizzare le informazioni più recenti sulla composizione del gruppo di tali entità. La BCE, le autorità nazionali di risoluzione e le autorità nazionali competenti dovrebbero quindi assistere il Comitato fornendogli tutte le informazioni pertinenti per valutare se un’entità sia tenuta a contribuire alle spese amministrative del Comitato. Inoltre è necessario chiarire le modalità secondo le quali il Comitato deve trattare i casi in cui l’ingresso nel gruppo di entità tenute a contribuire alle spese amministrative del Comitato si verifica in un momento dell’anno in cui la BCE non determina più i dati corrispondenti.

(5)

Per motivi operativi, è necessario che il Comitato disponga di una data limite chiara per determinare la composizione del gruppo delle entità che rientrano nel calcolo dei contributi annuali in un determinato anno. Il Comitato dovrebbe rivedere tale calcolo nell’anno successivo, al fine di incorporarvi eventuali cambiamenti verificatisi dopo tale data limite.

(6)

Il passaggio della BCE da un sistema di emissione di avvisi di contribuzione ex ante a un sistema di emissione ex post ha determinato una lacuna nella trasmissione dei dati dalla BCE al Comitato per il periodo compreso fra dicembre 2019 e giugno 2021. Per assicurare che il Comitato sia in condizione di raccogliere le risorse destinate a coprire le sue spese amministrative per il 2021 sulla base dei dati di cui dispone all’inizio di tale anno, sono necessarie disposizioni transitorie per l’esercizio finanziario 2021. Tuttavia, per rispecchiare la situazione delle entità contribuenti più prossima all’esercizio finanziario 2021, il Comitato dovrebbe ricalcolare tali contributi nel 2022 sulla base di dati più recenti che nel frattempo saranno stati messi a sua disposizione. La differenza tra l’importo del contributo individuale annuale dovuto per l’esercizio finanziario 2021, come ricalcolato nel 2022, e l’importo di tale contributo come calcolato nel 2021 dovrebbe essere, secondo il caso, sommata all’importo del contributo individuale annuale dovuto per l’esercizio finanziario 2022, ovvero sottratta da detto importo.

(7)

Poiché il Comitato deve applicare le disposizioni transitorie al fine di raccogliere i contributi per le sue spese amministrative per l’esercizio finanziario 2021 il prima possibile dopo l’inizio dell’anno, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Tale rapida entrata in vigore non ha alcun impatto sulle entità soggette ai contributi, in quanto la regola generale secondo cui, quando la BCE non abbia fornito tempestivamente al Comitato i dati più recenti, il Comitato può utilizzare gli ultimi dati disponibili per calcolare i contributi è già stabilita dall’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2017/2361. Non è pertanto necessaria alcuna preparazione da parte delle entità interessate.

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/2361,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2017/2361 è così modificato:

1)

è inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

Acconti anticipati sui contributi individuali annuali

1.   Ogni esercizio finanziario, prima del ricevimento dei dati conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, il Comitato può raccogliere presso le entità e i gruppi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), acconti anticipati sui contributi individuali annuali per un importo pari al massimo al 75 % dell’importo dei contributi annuali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, per l’esercizio finanziario in questione. L’acconto anticipato di ciascuna entità o ciascun gruppo è calcolato in proporzione ai contributi individuali annuali calcolati per tale entità o gruppo nell’esercizio finanziario immediatamente precedente.

2.   Il Comitato detrae il pagamento dell’acconto anticipato dal contributo individuale annuale dovuto dall’entità o dal gruppo per l’esercizio finanziario in questione.»;

2)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ogni anno, entro cinque giorni lavorativi dall’emissione da parte della BCE degli avvisi di contribuzione in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1163/2014, e comunque entro il 7 luglio dell’anno nel quale sono emessi gli avvisi di contribuzione, la BCE fornisce al Comitato i dati su ciascun soggetto obbligato al pagamento del contributo utilizzati dalla BCE in tale anno per stabilire i contributi per le attività di vigilanza in conformità del regolamento UE) n. 1163/2014.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.   Ove in un determinato esercizio finanziario sia costituito un soggetto obbligato al pagamento del contributo che non è un soggetto o gruppo vigilato ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera bc), del regolamento (UE) n. 1163/2014, i contributi individuali annuali dovuti da tale soggetto per l’esercizio finanziario in questione e per quello successivo sono calcolati azzerando i fattori per il calcolo della contribuzione. Nel terzo esercizio finanziario per il quale tale soggetto obbligato è tenuto a versare un contributo individuale annuale, il contributo individuale annuale amministrativo dovuto per i due esercizi finanziari precedenti è ricalcolato sulla base dei fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per tale esercizio e la differenza è saldata/compensata di conseguenza.»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Qualora, ai fini del presente regolamento, al Comitato occorra individuare se un’entità faccia parte del gruppo che ha nominato un determinato soggetto obbligato al pagamento del contributo o verificare se un’entità sia tenuta a contribuire alle spese amministrative del Comitato, la BCE, le autorità nazionali di risoluzione e le autorità nazionali competenti assistono il Comitato fornendogli tutte le informazioni pertinenti.»;

d)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Ai fini del calcolo dei contributi individuali annuali dovuti per un dato esercizio finanziario, il Comitato utilizza i dati utilizzati dalla BCE in tale anno per stabilire i contributi per le attività di vigilanza per l’anno precedente in conformità del regolamento (UE) n. 1163/2014 e forniti al Comitato in conformità del presente articolo.»;

3)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

«4 bis.   Ai fini del calcolo dei contributi individuali annuali dovuti per un determinato esercizio finanziario, il Comitato tiene conto di ogni cambiamento di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 verificatosi a decorrere dal 1o gennaio di tale anno, nell’esercizio finanziario successivo.»;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Fatto salvo quanto disposto all’articolo 6, paragrafo 2 bis, i contributi individuali annuali di entità o gruppi per cui non si sono verificati i cambiamenti di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 del presente articolo non sono soggetti ad adeguamento.»;

4)

all’articolo 8, i paragrafi da 3 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   L’avviso di pagamento del contributo specifica l’importo del contributo individuale annuale, o dell’acconto anticipato di cui all’articolo 4 bis, e il modo in cui il contributo annuale o l’acconto anticipato deve essere pagato. L’avviso di pagamento del contributo è debitamente motivato in relazione agli aspetti fattuali e giuridici della decisione relativa al contributo individuale o della decisione relativa all’acconto anticipato.

4.   Il Comitato indirizza ogni altra comunicazione relativa al contributo individuale annuale, inclusa l’eventuale decisione relativa al saldo/alla compensazione adottata in conformità dell’articolo 10, paragrafo 8, e, se del caso, relativa all’acconto anticipato, al soggetto obbligato al pagamento del contributo.

5.   Il contributo individuale annuale o l’acconto anticipato sono esigibili in euro.

6.   Il soggetto obbligato al pagamento del contributo paga l’importo del contributo individuale annuale o dell’acconto anticipato entro 35 giorni di calendario dall’emissione dell’avviso di pagamento del contributo. Il soggetto obbligato al pagamento del contributo è tenuto a ottemperare alle prescrizioni definite nell’avviso di pagamento del contributo in relazione al pagamento del contributo individuale annuale o dell’acconto anticipato. La data del pagamento corrisponde alla data in cui avviene l’accredito sul conto del Comitato.

7.   Il contributo individuale annuale e, se del caso, l’acconto anticipato dovuti dalle entità di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014 che fanno parte dello stesso gruppo sono riscossi presso soggetto obbligato al pagamento del contributo di tale gruppo.

8.   Fatto salvo ogni altro rimedio esperibile dal Comitato, in caso di pagamento parziale, mancato pagamento o mancato rispetto delle condizioni di pagamento indicate nell’avviso di pagamento del contributo, sull’importo in essere del contributo individuale annuale e, se del caso, dell’acconto anticipato maturano interessi giornalieri a un tasso pari al tasso di rifinanziamento principale della BCE maggiorato di 8 punti percentuali dalla data di esigibilità del pagamento.»;

5)

l’articolo 9 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I pagamenti dei contributi individuali annuali e acconti anticipati dovuti e degli eventuali interessi di mora a norma dell’articolo 8, paragrafo 8, possono essere oggetto di esecuzione forzata.»;

6)

è inserito il seguente articolo 14 bis:

«Articolo 14 bis

Disposizioni transitorie per l’esercizio finanziario 2021

Nel 2021 il Comitato calcola i contributi individuali annuali dovuti per l’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati forniti dalla BCE al Comitato nel 2019 e di ogni successivo aggiornamento conformemente all’articolo 6. Nel 2022 il Comitato ricalcola i contributi individuali annuali dovuti per l’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati forniti dalla BCE al Comitato nel 2021 conformemente all’articolo 6. L’eventuale differenza tra l’importo originariamente calcolato per l’esercizio finanziario 2021 e l’importo ricalcolato è saldata/compensata in sede di calcolo dei contributi individuali annuali dovuti per l’esercizio finanziario 2022.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/2361 della Commissione, del 14 settembre 2017, relativo al sistema definitivo di contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico (GU L 337 del 19.12.2017, pag. 6).

(3)  Regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2014, sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41) (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 23).

(4)  Regolamento (UE) 2019/2155 della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1163/2014 sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2019/37) (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 70).


25.3.2021   

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L 104/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/518 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2021

che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio

«Vasi vadkörte pálinka»

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione ha esaminato la domanda dell'Ungheria del 14 ottobre 2016 per la registrazione dell'indicazione geografica «Vasi vadkörte pálinka».

(2)

Il regolamento (UE) 2019/787, che sostituisce il regolamento (CE) n. 110/2008, è entrato in vigore il 25 maggio 2019. Conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, del suddetto regolamento, il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008, relativo alle indicazioni geografiche, è abrogato con effetto a decorrere dall'8 giugno 2019.

(3)

Avendo stabilito che la domanda è conforme al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha pubblicato le specifiche principali della scheda tecnica, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), conformemente all'articolo 50, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787.

(4)

Alla Commissione non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787.

(5)

È pertanto opportuno registrare l'indicazione «Vasi vadkörte pálinka» come indicazione geografica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indicazione geografica «Vasi vadkörte pálinka» è registrata. Conformemente all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, il presente regolamento conferisce la protezione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787 alla denominazione «Vasi vadkörte pálinka».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2021

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

(3)  GU C 417 del 2.12.2020, pag. 59.


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L 104/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/519 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2021

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 per quanto riguarda l’esame atto ad individuare la presenza di Trichine nei solipedi e la deroga del Regno Unito all’esame atto ad individuare la presenza di Trichine nei suini domestici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 8, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali e per le azioni che devono essere intraprese dalle autorità competenti in merito alla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

(2)

Le Trichine sono parassiti che possono essere presenti nelle carni di specie sensibili, come suini ed equini, e che provocano malattie di origine alimentare nell’uomo in caso di consumo di carni infette. Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione (2) definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni, comprese le condizioni di deroga all’esame atto ad individuare la presenza di Trichine al momento dell’ingresso nell’Unione delle carni di suini domestici.

(3)

Il 6 giugno 2013 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha adottato un parere scientifico sui pericoli per la salute umana di cui tenere conto nell’ispezione delle carni (solipedi) (3). In tale parere si raccomanda, come alta priorità, il controllo delle Trichine in tutti i solipedi (non solo equini ma anche asini e muli). Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione (4) stabilisce pertanto l’esame obbligatorio atto ad individuare la presenza di Trichine nelle carcasse di tutti i solipedi. Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 stabilisce l’esame obbligatorio da effettuare sugli equini e su altre specie sensibili. Per motivi di coerenza e per evitare qualsiasi ambiguità, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 dovrebbe inoltre riferirsi anche ai solipedi anziché agli equini.

(4)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (5) autorizza l’ingresso nell’Unione di carni di suini domestici provenienti dal Regno Unito. In tale regolamento il Regno Unito figura nell’elenco dei paesi che applicano una deroga all’esame atto ad individuare la presenza di Trichine nelle carcasse e nelle carni di suini domestici non svezzati di età inferiore a cinque settimane a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375.

(5)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (6) abroga il regolamento (UE) n. 206/2010 a decorrere dal 21 aprile 2021. In vista di tale abrogazione, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1478 della Commissione (7) inserisce nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 a decorrere dal 21 aprile 2021 l’allegato VII, in cui figurano i paesi terzi che applicano la deroga di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 all’esame atto ad individuare la presenza di Trichine.

(6)

Il 12 gennaio 2021 il Regno Unito ha fornito informazioni indicanti che, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, i dati storici sui controlli cui è stata costantemente sottoposta la popolazione suina domestica macellata garantiscono con una probabilità di almeno il 95 % che la prevalenza delle Trichine in tale popolazione non è superiore a un caso per milione. Il Regno Unito ha inoltre comunicato alla Commissione la sua intenzione di applicare la deroga all’esame atto ad individuare la presenza di Trichine nelle carcasse e nelle carni di suini domestici qualora gli animali provengano da un’azienda ufficialmente riconosciuta per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata a norma dell’allegato IV di tale regolamento di esecuzione.

(7)

Il Regno Unito dovrebbe pertanto figurare nell’elenco di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel Regno Unito e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo.

(8)

L’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 dovrebbe essere modificato al fine di tenere conto dell’applicazione da parte del Regno Unito delle deroghe di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento di esecuzione.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375.

(10)

Poiché il regolamento (UE) n. 206/2010 è abrogato a decorrere dal 21 aprile 2021 e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1478 inserisce l’allegato VII nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 a decorrere da tale data, è opportuno che il Regno Unito figuri nell’elenco di cui al summenzionato allegato a decorrere dalla stessa data.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 è così modificato:

1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le carcasse di solipedi, cinghiali e altre specie animali d’allevamento o selvatiche a rischio di contaminazione da Trichine sono sottoposte sistematicamente a campionamento nei mattatoi o negli stabilimenti di trattamento della selvaggina, nell’ambito dell’esame post mortem.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In attesa dei risultati dell’esame atto ad individuare la presenza di Trichine, e purché la piena tracciabilità sia garantita dall’operatore del settore alimentare, le carcasse di suini domestici e di solipedi possono essere sezionate in sei parti al massimo, nel mattatoio o in un laboratorio di sezionamento situato negli stessi locali.»;

2)

nell’allegato III, la frase introduttiva e le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«L’ispezione di carni di solipedi, di carni di selvaggina e di altre carni che potrebbero contenere Trichine deve essere effettuata conformemente a uno dei metodi di digestione di cui all’allegato I, capitolo I o II, con le seguenti modifiche:

a)

vanno prelevati campioni del peso minimo di 10 g dalla lingua o dal massetere dei solipedi e dall’arto anteriore, dalla lingua o dal diaframma dei cinghiali;

b)

in assenza di tale muscolatura nei solipedi, va prelevato un campione di maggiori dimensioni dal pilastro del diaframma nel punto di transizione dalla parte muscolare alla parte tendinea. Il muscolo deve essere esente da tessuto connettivo e grasso;»;

3)

nell’allegato IV, capitolo II, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Il numero e i risultati degli esami atti ad individuare la presenza di Trichine nei suini domestici, nei cinghiali, nei solipedi, nella selvaggina e negli altri animali sensibili devono essere comunicati conformemente all’allegato IV della direttiva 2003/99/CE. I dati sugli animali domestici della specie suina devono almeno contenere informazioni specifiche in merito a:

i)

esami effettuati su animali allevati in condizioni di stabulazione controllata;

ii)

esami effettuati su scrofe riproduttrici, verri riproduttori e suini da ingrasso.»;

4)

l’allegato VII è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VII

Paesi terzi che applicano le deroghe di cui all’articolo 13, paragrafo 2

Codice ISO del paese

Paese terzo o sue regioni

Osservazioni

GB

Regno Unito (*1)

Applicazione delle deroghe di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3

»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 212 dell’11.8.2015, pag. 7).

(3)  EFSA Journal 2013;11(6):3263.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

(5)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1478 della Commissione, del 14 ottobre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 per quanto riguarda il campionamento, il metodo di rilevamento di riferimento e le condizioni di importazione in relazione al controllo della presenza di Trichine (GU L 338 del 15.10.2020, pag. 7).

(*1)  A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.


25.3.2021   

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L 104/39


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/520 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2021

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 120, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere c), d) e f),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce prescrizioni in materia di tracciabilità per gli animali terrestri detenuti e per il materiale germinale e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione al riguardo.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 stabilendo norme dettagliate per quanto riguarda la tracciabilità degli animali terrestri detenuti e delle uova da cova.

(3)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme nell’Unione delle norme in materia di tracciabilità di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2019/2035, è opportuno adottare determinate norme mediante il presente regolamento.

(4)

Gli articoli 112, 113 e 115 del regolamento (UE) 2016/429 stabiliscono l’obbligo per gli operatori che detengono animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina di trasmettere le informazioni relative ai loro animali alle basi dati informatizzate istituite a norma dell’articolo 109, paragrafo 1, di tale regolamento. Al fine di garantire che tutti gli aggiornamenti siano trasmessi regolarmente a tali basi dati, è necessario specificare nel presente regolamento i termini per la trasmissione di dette informazioni.

(5)

Dopo la loro trasmissione, le informazioni trasmesse dagli operatori che detengono bovini, ovini, caprini e suini dovrebbero inoltre essere accessibili a tali operatori per quanto riguarda i rispettivi animali e stabilimenti. È pertanto opportuno che il presente regolamento stabilisca norme per l’accesso uniforme ai dati contenuti nelle basi dati informatizzate istituite ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(6)

Inoltre, al fine di garantire che le basi dati siano di qualità comparabile in tutta l’Unione, è opportuno che il presente regolamento stabilisca anche altri dettagli tecnici e operativi e formati delle basi dati informatizzate per i bovini, gli ovini, i caprini e i suini detenuti.

(7)

Alle condizioni di cui all’articolo 110, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 112, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429, lo scambio di dati elettronici tra Stati membri può sostituire il rilascio dei documenti di identificazione dei bovini in caso di movimento di tali animali tra Stati membri. Il protocollo BOVEX, istituito dalla Commissione, è destinato allo scambio di dati elettronici tra le basi dati informatizzate degli Stati membri per quanto riguarda i bovini. La Commissione dovrebbe riconoscere la piena operatività di tali scambi di dati elettronici tra le basi dati informatizzate degli Stati membri a norma di tale protocollo.

(8)

Mentre i mezzi di identificazione da utilizzare per varie specie di animali terrestri, in particolare bovini, ovini, caprini, suini, camelidi, cervidi e psittacidi detenuti, sono determinati dal regolamento delegato (UE) 2019/2035, le specifiche tecniche relative a tali mezzi di identificazione dovrebbero essere stabilite nel presente regolamento.

(9)

Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 stabilisce prescrizioni per l’identificazione elettronica dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi, dei cervidi e degli psittacidi detenuti. Tali identificatori elettronici dovrebbero essere approvati dall’autorità competente dello Stato membro in cui gli animali sono detenuti. Al fine di garantire la leggibilità di tali identificatori elettronici in caso di movimento degli animali tra Stati membri, è opportuno stabilire nel presente regolamento le norme e le condizioni alle quali l’autorità competente può approvare tali identificatori elettronici. Tali approvazioni dovrebbero inoltre tenere conto delle pertinenti norme ISO/IEC.

(10)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme dell’identificazione e della tracciabilità in tutta l’Unione, è opportuno fissare nel presente regolamento i termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione ai bovini, agli ovini, ai caprini, ai suini, ai camelidi, ai cervidi e agli psittacidi detenuti.

(11)

Fino alla data di applicazione del regolamento (UE) 2016/429, le norme dell’Unione in materia di tracciabilità comprendono varie esenzioni dall’utilizzo del sistema di identificazione e registrazione per quanto riguarda alcune categorie di animali, come gli animali allevati in condizioni estensive. È opportuno riesaminare tali norme e applicare un approccio equilibrato e armonizzato alle esenzioni dall’utilizzo del sistema di identificazione e registrazione, tenendo conto, da un lato, dei rischi pertinenti e, dall’altro, della proporzionalità e dell’efficienza delle misure. È pertanto opportuno che nel presente regolamento siano stabilite nuove norme che rispecchino tale approccio.

(12)

È essenziale garantire in qualsiasi momento la piena tracciabilità dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi, dei cervidi e degli psittacidi detenuti ed evitare qualsiasi operazione che possa comprometterla. Le operazioni di rimozione, modifica e sostituzione dei mezzi di identificazione potrebbero compromettere la tracciabilità. Tali operazioni devono pertanto essere effettuate solo previa concessione agli operatori di un’autorizzazione da parte dell’autorità competente. Talune disposizioni in materia di rimozione, modifica e sostituzione sono contenute nel regolamento delegato (UE) 2019/2035. Disposizioni aggiuntive per tali operazioni sono necessarie per affrontare aspetti specifici, tra cui i termini per tali operazioni, e dovrebbero essere stabilite nel presente regolamento.

(13)

Al fine di garantire una transizione fluida verso il nuovo quadro giuridico, gli operatori degli Stati membri dovrebbero poter continuare a utilizzare i mezzi di identificazione approvati prima del 21 aprile 2021 conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (4) e alla direttiva 2008/71/CE del Consiglio (5), nonché agli atti adottati sulla base di tali regolamenti e di detta direttiva, per un periodo transitorio non superiore a due anni dalla data di applicazione del presente regolamento.

(14)

Dato che il regolamento (UE) 2016/429 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme concernenti:

1.

i termini per la trasmissione da parte degli operatori delle informazioni per la registrazione nelle basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti;

2.

l’accesso uniforme ai dati contenuti nelle basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti e le specifiche tecniche e le norme operative di tali basi dati;

3.

le condizioni tecniche e le modalità per lo scambio tra le basi dati informatizzate degli Stati membri di dati elettronici riguardo ai bovini detenuti e il riconoscimento della piena operatività di un sistema di scambio di dati;

4.

le specifiche tecniche, i formati e la concezione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti;

5.

le prescrizioni tecniche relative ai mezzi di identificazione degli psittacidi detenuti;

6.

i termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti nati nell’Unione o dopo l’ingresso nell’Unione di tali animali;

7.

la configurazione del codice di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei camelidi e dei cervidi detenuti;

8.

la rimozione, la modifica e la sostituzione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti e i termini per tali operazioni;

9.

le misure transitorie relative all’approvazione dei mezzi di identificazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

CAPO 2

BASI DATI INFORMATIZZATE

Articolo 3

Termini e procedure per la trasmissione da parte degli operatori di informazioni per la registrazione dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti

1.   Gli operatori che detengono bovini, ovini, caprini e suini trasmettono le informazioni sui movimenti, le nascite e i decessi di cui all’articolo 112, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 e sui movimenti di cui all’articolo 113, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento e all’articolo 56, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 ai fini della registrazione nelle basi dati informatizzate istituite per tali specie entro un termine di trasmissione da stabilire a cura degli Stati membri. Il termine massimo per la trasmissione delle informazioni non supera i sette giorni dalla data del movimento, della nascita o del decesso degli animali, a seconda dei casi.

2.   Nel caso delle nascite, nel determinare il termine massimo per la trasmissione delle informazioni, gli Stati membri possono utilizzare la data in cui i mezzi di identificazione sono applicati all’animale come data di inizio per il termine in questione, a condizione che non vi sia alcun rischio di confusione tra tale data e la data di nascita dell’animale.

3.   In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente può prorogare il termine massimo per la trasmissione delle informazioni sui movimenti di cui al paragrafo 1 fino a 14 giorni dopo i movimenti di bovini all’interno dello stesso Stato membro dagli stabilimenti di origine a stabilimenti di pascolo registrati situati in zone di montagna per il pascolo. L’autorità competente può decidere di accettare dagli operatori di stabilimenti di pascolo registrati elenchi dei bovini oggetto di movimenti verso tali stabilimenti. Tali elenchi contengono:

a)

il numero di registrazione unico dello stabilimento di pascolo registrato;

b)

il codice di identificazione degli animali;

c)

il numero di registrazione unico dello stabilimento di origine;

d)

la data di arrivo degli animali nello stabilimento di pascolo registrato;

e)

la data stimata di partenza degli animali dallo stabilimento di pascolo registrato.

Articolo 4

Accesso uniforme ai dati contenuti nelle basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti

Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che detengono bovini, ovini, caprini e suini abbiano accesso, a richiesta e gratuitamente, almeno unicamente per consultazione, a un minimo di informazioni relative ai loro stabilimenti contenute nelle basi dati informatizzate di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento (UE) 2016/429.

Articolo 5

Specifiche tecniche per le basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti

Gli Stati membri provvedono affinché le basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento (UE) 2016/429 siano organizzate in modo tale che le informazioni in esse registrate possano essere scambiate tra le basi dati informatizzate degli Stati membri nel formato indicato nella terza colonna della tabella di cui all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 6

Norme operative delle basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti

Gli Stati membri adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che le basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento (UE) 2016/429 continuino a funzionare in caso di potenziali problemi. Tali misure garantiscono altresì la sicurezza, l’integrità e l’autenticità delle informazioni registrate in tali basi dati.

Articolo 7

Condizioni tecniche e modalità per lo scambio per via elettronica tra le basi dati informatizzate degli Stati membri dei dati del documento di identificazione dei bovini detenuti

1.   Allorché gli Stati membri scambiano per via elettronica con altri Stati membri i dati del documento di identificazione dei bovini detenuti di cui all’articolo 44, lettere da a) a c), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, tali dati sono scambiati nel formato XSD (XML Schema Definition) messo a disposizione dell’autorità competente dalla Commissione.

2.   L’autorità competente dello Stato membro di origine dei bovini detenuti destinati a essere spostati provvede affinché i dati del documento di identificazione siano trasmessi per via elettronica allo Stato membro di destinazione prima della partenza degli animali e affinché ogni trasmissione sia provvista di una marcatura temporale.

Articolo 8

Riconoscimento della piena operatività di un sistema per lo scambio per via elettronica tra le basi dati informatizzate degli Stati membri dei dati del documento di identificazione dei bovini detenuti

1.   Gli Stati membri che scambiano per via elettronica dati dei documenti di identificazione tramite un sistema istituito dalla Commissione e concepito per lo scambio tra le basi dati informatizzate degli Stati membri di dati relativi ai bovini detenuti sono riconosciuti come dotati di un sistema avente piena operatività.

2.   La Commissione redige e rende pubblico sul suo sito web l’elenco degli Stati membri che scambiano dati dei documenti di identificazione tramite tale sistema.

CAPO 3

MEZZI DI IDENTIFICAZIONE

Articolo 9

Specifiche tecniche, formati e concezione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti

1.   L’autorità competente approva l’uso dei marchi auricolari convenzionali o delle fasce per pastorale convenzionali di cui all’allegato III, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 come mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti solo se tali mezzi di identificazione soddisfano le specifiche tecniche di cui all’allegato II, parte 1, del presente regolamento.

2.   L’autorità competente approva l’uso dei tatuaggi di cui all’allegato III, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 come mezzi di identificazione degli ovini, dei caprini, dei suini e dei cervidi detenuti, come previsto all’articolo 46, paragrafi 2 e 3, all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 73, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento delegato, solo se tali tatuaggi garantiscono una marcatura indelebile e una corretta lettura.

3.   L’autorità competente approva l’uso degli identificatori elettronici di cui all’allegato III, lettere da c) a f), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 come mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti solo se tali mezzi di identificazione soddisfano le specifiche tecniche di cui all’allegato II, parte 2, del presente regolamento. Gli identificatori elettronici di cui all’allegato III, lettere c) e f), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 devono soddisfare inoltre le specifiche tecniche di cui all’allegato II, parte 1, del presente regolamento.

4.   In deroga al paragrafo 3, l’autorità competente può approvare l’uso di marchi auricolari elettronici come mezzi di identificazione dei suini detenuti se tali mezzi di identificazione soddisfano le specifiche tecniche stabilite dallo Stato membro in cui i suini sono detenuti e recano in modo visibile, leggibile e indelebile il numero di registrazione unico:

a)

dello stabilimento di nascita degli animali, oppure

b)

dell’ultimo stabilimento della filiera di approvvigionamento di cui all’articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, nel caso in cui tali animali siano spostati in uno stabilimento al di fuori di tale filiera di approvvigionamento.

Articolo 10

Specifiche tecniche, formati e concezione dei mezzi di identificazione degli psittacidi detenuti

1.   Gli operatori che detengono psittacidi provvedono affinché:

a)

l’anello applicato alla zampa di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 soddisfi le specifiche tecniche di cui all’allegato II, parte 1, del presente regolamento;

b)

il tatuaggio di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 assicuri una marcatura indelebile e una corretta lettura.

2.   L’autorità competente approva l’uso dei transponder iniettabili di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 come mezzi di identificazione degli psittacidi detenuti solo se tali mezzi di identificazione soddisfano le specifiche tecniche di cui all’allegato II, parte 2, punto 2, del presente regolamento.

Articolo 11

Norme operative per l’approvazione degli identificatori elettronici dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi, dei cervidi e degli psittacidi detenuti

1.   Allorché rilascia l’approvazione degli identificatori elettronici di cui all’allegato III, lettere da c) a f), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 per i bovini, gli ovini, i caprini, i suini, i camelidi, i cervidi e gli psittacidi detenuti, l’autorità competente si accerta che i fabbricanti degli identificatori elettronici abbiano dimostrato che le prove di conformità e di performance di cui all’allegato II, parte 2, punto 4, del presente regolamento sono state effettuate in centri di prova accreditati conformemente alla norma ISO/IEC 17025 «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura».

2.   Allorché rilascia l’approvazione degli identificatori elettronici di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può esigere che i fabbricanti degli identificatori elettronici eseguano prove supplementari di robustezza e durata al fine di garantirne la funzionalità nelle specifiche condizioni geografiche o climatiche dello Stato membro interessato, conformemente alle norme stabilite da tale Stato membro.

Articolo 12

Configurazione del codice di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei camelidi e dei cervidi detenuti

Il codice di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei camelidi e dei cervidi detenuti è configurato come segue:

a)

il primo elemento del codice di identificazione è costituito dal codice paese dello Stato membro in cui i mezzi di identificazione sono stati applicati per la prima volta agli animali, nella forma di:

i)

codice a due lettere conformemente alla norma ISO 3166-1 alpha-2, ad eccezione della Grecia, per la quale è utilizzato il codice a due lettere «EL», oppure

ii)

codice paese a tre cifre conformemente al codice numerico della norma ISO 3166-1;

b)

il secondo elemento del codice di identificazione è un codice unico per ciascun animale di non più di 12 caratteri numerici.

Articolo 13

Termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione dei bovini detenuti

1.   Gli operatori provvedono affinché i mezzi di identificazione di cui all’articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 siano applicati ai bovini detenuti prima della scadenza di un termine massimo dalla loro nascita da stabilire a cura dello Stato membro in cui gli animali sono nati. Il termine massimo è calcolato dalla data di nascita degli animali e non è superiore a 20 giorni.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare gli operatori a prorogare il termine massimo per l’applicazione di un secondo mezzo di identificazione fino a 60 giorni dalla data di nascita degli animali, per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali, se il secondo mezzo di identificazione è un bolo ruminale.

3.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare gli operatori a prorogare fino a nove mesi il termine massimo di cui al paragrafo 1, alle seguenti condizioni:

a)

gli animali:

i)

sono allevati in condizioni estensive, con vitelli non separati dalle madri;

ii)

non sono abituati a contatti regolari con l’uomo;

b)

la zona in cui sono detenuti gli animali garantisce il loro elevato grado di isolamento;

c)

la proroga non compromette la tracciabilità degli animali.

Gli Stati membri possono limitare l’autorizzazione di cui al primo comma a specifiche regioni geografiche o a determinate specie o razze di bovini detenuti.

4.   Gli operatori provvedono affinché nessuno dei bovini detenuti lasci lo stabilimento di nascita senza che a tale animale siano stati applicati i mezzi di identificazione di cui all’articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429.

Articolo 14

Termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione degli ovini e dei caprini detenuti

1.   Gli operatori provvedono affinché i mezzi di identificazione di cui all’articolo 113, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 siano applicati agli ovini e ai caprini detenuti prima della scadenza di un termine massimo dalla loro nascita da stabilire a cura dello Stato membro in cui gli animali sono nati. Il termine massimo è calcolato dalla data di nascita degli animali e non è superiore a nove mesi.

2.   Gli operatori provvedono affinché nessuno degli ovini o dei caprini detenuti lasci lo stabilimento di nascita senza che a tale animale siano stati applicati i mezzi di identificazione di cui all’articolo 113, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429.

Articolo 15

Termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione dei suini detenuti

1.   Gli operatori provvedono affinché i mezzi di identificazione di cui all’articolo 115, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 siano applicati ai suini detenuti prima della scadenza di un termine massimo dalla loro nascita da stabilire a cura dello Stato membro in cui gli animali sono nati. Il termine massimo è calcolato dalla data di nascita degli animali e non è superiore a nove mesi.

2.   Gli operatori provvedono affinché nessuno dei suini detenuti lasci lo stabilimento di nascita o esca dalla filiera di approvvigionamento senza che a tale animale siano stati applicati i mezzi di identificazione di cui all’articolo 115, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429.

Articolo 16

Termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione dei camelidi e dei cervidi detenuti

1.   Gli operatori provvedono affinché i mezzi di identificazione di cui all’articolo 73, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 siano applicati ai camelidi e ai cervidi detenuti prima della scadenza di un termine massimo dalla loro nascita da stabilire a cura dello Stato membro in cui gli animali sono nati. Il termine massimo è calcolato dalla data di nascita degli animali e non è superiore a nove mesi.

2.   Gli operatori provvedono affinché nessuno dei camelidi o dei cervidi detenuti lasci lo stabilimento di nascita, o lo stabilimento di primo ingresso se tali animali sono stati spostati in tale stabilimento dall’habitat in cui vivevano come animali selvatici, senza che a tali animali siano stati applicati i mezzi di identificazione di cui all’articolo 73, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

3.   L’autorità competente può esentare gli operatori che detengono renne dagli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, a condizione che l’esenzione non comprometta la tracciabilità degli animali.

4.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono esentare gli operatori che detengono cervidi dagli obblighi di cui al paragrafo 1, alle seguenti condizioni:

a)

gli animali:

i)

sono allevati in condizioni estensive;

ii)

non sono abituati a contatti regolari con l’uomo;

b)

la zona in cui sono detenuti gli animali garantisce il loro elevato grado di isolamento;

c)

l’esenzione non compromette la tracciabilità degli animali.

Articolo 17

Termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti dopo il loro ingresso nell’Unione

1.   Dopo l’ingresso nell’Unione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti e in caso di permanenza di tali animali nell’Unione, gli operatori provvedono affinché i mezzi di identificazione di cui all’articolo 81 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 siano applicati a tali animali entro 20 giorni dal loro arrivo nello stabilimento di primo ingresso.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri di primo ingresso possono autorizzare gli operatori a prorogare il termine massimo per l’applicazione di un secondo mezzo di identificazione fino a 60 giorni dalla data di nascita degli animali, per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali, se il secondo mezzo di identificazione è un bolo ruminale.

3.   Gli operatori provvedono affinché nessuno dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi o dei cervidi detenuti lasci lo stabilimento di primo ingresso senza che a tale animale siano stati applicati i mezzi di identificazione di cui all’articolo 81 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

Articolo 18

Rimozione e modifica dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti

L’autorità competente può autorizzare gli operatori a rimuovere o modificare i mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti solo se la rimozione o la modifica non compromette la tracciabilità degli animali, compresa la tracciabilità dello stabilimento in cui sono nati, e soltanto a condizione che, ove applicabile, l’identificazione individuale degli animali rimanga possibile.

Articolo 19

Sostituzione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti e termini per tali operazioni

1.   L’autorità competente può autorizzare gli operatori a sostituire i mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti solo se la sostituzione non compromette la tracciabilità degli animali, compresa la tracciabilità dello stabilimento in cui sono nati, e soltanto a condizione che, ove applicabile, l’identificazione individuale degli animali rimanga possibile.

2.   La sostituzione di cui al paragrafo 1 può essere autorizzata nei seguenti casi:

a)

qualora gli animali siano stati identificati tramite due mezzi di identificazione e uno di tali mezzi di identificazione sia divenuto illeggibile o sia stato smarrito, a condizione che il codice di identificazione degli animali rimanga invariato e continui a coincidere con il codice sul restante mezzo di identificazione;

b)

qualora gli animali siano stati identificati tramite uno o due mezzi di identificazione recanti il codice di identificazione degli animali e tali mezzi di identificazione siano diventati illeggibili o siano stati smarriti, a condizione che resti possibile determinare con ragionevole certezza il codice di identificazione degli animali e che il codice di identificazione degli animali rimanga invariato;

c)

qualora gli ovini, i caprini o i suini detenuti siano stati identificati tramite un mezzo di identificazione recante il numero di registrazione unico di uno stabilimento e tale mezzo di identificazione sia diventato illeggibile o sia stato smarrito, a condizione che rimanga possibile determinare con ragionevole certezza lo stabilimento di nascita degli animali o, a seconda dei casi, l’ultimo stabilimento della filiera di approvvigionamento e che i mezzi di identificazione sostitutivi rechino il numero di registrazione unico di tale stabilimento o, a seconda dei casi, dell’ultimo stabilimento;

d)

nel caso degli ovini e dei caprini detenuti, può essere autorizzata la sostituzione dei mezzi di identificazione di cui alle lettere a) e b) con nuovi mezzi di identificazione recanti un nuovo codice di identificazione, a condizione che la tracciabilità non sia compromessa.

3.   La sostituzione dei mezzi di identificazione di cui al paragrafo 1 è effettuata quanto prima possibile e prima della scadenza di un termine massimo, da stabilire a cura dello Stato membro la cui autorità competente ha autorizzato gli operatori a sostituire i mezzi di identificazione, e prima che gli animali siano spostati in un altro stabilimento.

4.   Nel caso in cui il codice di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti figurante sui mezzi di identificazione di cui all’allegato III, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 non possa essere riprodotto su un identificatore elettronico a causa di limitazioni tecniche, l’autorità competente consente l’applicazione a tali animali di un nuovo identificatore elettronico recante un nuovo codice di identificazione solo se entrambi i codici di identificazione sono registrati nelle basi dati informatizzate di cui all’articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

CAPO 4

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 20

Misure transitorie relative all’approvazione dei mezzi di identificazione

In deroga agli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento, per un periodo transitorio che termina il 20 aprile 2023, gli Stati membri possono continuare a utilizzare i mezzi di identificazione approvati prima del 21 aprile 2021 conformemente ai regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 21/2004 e alla direttiva 2008/71/CE, nonché agli atti adottati sulla base di tali regolamenti e di detta direttiva.

Articolo 21

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115).

(3)  Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

(5)  Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell’8.8.2008, pag. 31).


ALLEGATO I

Specifiche tecniche relative ai formati delle informazioni nelle basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti

Tipo di informazione

Descrizione

Formato

Codice di identificazione dell’animale

Codice paese

Una delle seguenti opzioni:

codice alfabetico: codice ISO 3166-1 alpha-2 (1)

codice numerico: codice numerico ISO 3166-1

Codice unico per ciascun animale

12 caratteri numerici

Identificatore elettronico (facoltativo)

 

Una delle seguenti opzioni:

marchio auricolare elettronico

bolo ruminale

transponder iniettabile

fascia per pastorale elettronica

Numero di registrazione unico dello stabilimento

 

Codice paese seguito da 12 caratteri alfanumerici

Nome dell’operatore dello stabilimento

 

140 caratteri alfanumerici

Indirizzo dell’operatore dello stabilimento

Via e numero civico

140 caratteri alfanumerici

Codice postale

10 caratteri alfanumerici

Città

35 caratteri alfanumerici

Data

 

Data (AAAA-MM-GG)

Numero totale di animali

 

15 caratteri numerici


(1)  Ad eccezione della Grecia, per la quale è utilizzato il codice a due lettere «EL».


ALLEGATO II

PARTE 1

Specifiche tecniche relative ai mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi, dei cervidi e degli psittacidi detenuti

1.

I mezzi di identificazione di cui all’allegato III, lettere a), b), c), f) e h), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi, dei cervidi e degli psittacidi detenuti sono:

a)

non riutilizzabili;

b)

di materiale non degradabile;

c)

a prova di manomissione;

d)

di facile lettura per tutta la vita degli animali;

e)

concepiti in modo da rimanere apposti in modo sicuro sugli animali senza essere dannosi per loro;

f)

facilmente rimuovibili dalla catena alimentare.

2.

I mezzi di identificazione di cui al punto 1 devono recare, in modo visibile, leggibile e indelebile, uno dei seguenti:

a)

il primo e il secondo elemento del codice di identificazione degli animali conformemente all’articolo 12,

b)

il numero di registrazione unico dello stabilimento degli animali di cui all’articolo 18, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, oppure

c)

il codice di identificazione alfanumerico di cui all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

3.

I mezzi di identificazione di cui al punto 1 possono contenere altre informazioni, se autorizzate dall’autorità competente e a condizione che i mezzi di identificazione soddisfino i requisiti di cui al punto 2.

PARTE 2

Specifiche tecniche relative agli identificatori elettronici dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti

1.

Gli identificatori elettronici di cui all’allegato III, lettere da c) a f), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 recano il primo elemento del codice di identificazione degli animali nella forma del codice paese a tre cifre e il secondo elemento del codice di identificazione degli animali conformemente all’articolo 12.

2.

Gli identificatori elettronici di cui al punto 1 sono:

a)

transponder passivi per sola lettura che applicano la tecnologia HDX o FDX-B e sono conformi alle norme ISO 11784 e ISO 11785 e

b)

leggibili da dispositivi conformi alla norma ISO 11785 e in grado di leggere trasponder HDX e FDX-B.

3.

Gli identificatori elettronici di cui al punto 1 sono leggibili a una distanza minima di lettura come segue:

a)

per i bovini detenuti:

i)

12 centimetri, per i marchi auricolari allorché sono letti con un lettore portatile;

ii)

15 centimetri, per i transponder iniettabili allorché sono letti con un lettore portatile;

iii)

25 centimetri, per i boli ruminali allorché sono letti con un lettore portatile;

iv)

80 centimetri, per tutti gli identificatori elettronici allorché sono letti con un lettore fisso;

b)

per gli ovini e i caprini detenuti:

i)

12 centimetri, per i marchi auricolari e le fasce per pastorale allorché sono letti con un lettore portatile;

ii)

20 centimetri, per i boli ruminali e i transponder iniettabili allorché sono letti con un lettore portatile;

iii)

50 centimetri, per tutti gli identificatori elettronici allorché sono letti con un lettore fisso.

4.

Gli identificatori elettronici di cui al punto 1 devono essere stati sottoposti a prove con esito favorevole per quanto riguarda:

a)

la conformità alle norme ISO 11784 e 11785 secondo il metodo di cui al punto 7 della norma ISO 24631-1 e

b)

la prestazione minima in merito alle distanze di lettura di cui al punto 3 della presente parte, conformemente al metodo di cui al punto 7 della norma ISO 24631-3.


25.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 104/52


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/521 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2021

che stabilisce disposizioni specifiche relative al meccanismo che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (1), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 gennaio 2021 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/111 (2) che subordina l’esportazione di vaccini contro la COVID-19 e di sostanze attive, comprese le banche di cellule madri e le banche di cellule di riproduzione, utilizzate per fabbricare tali vaccini, alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2015/479. Al termine del periodo di sei settimane successivo alla data di entrata in vigore di tali misure, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 (3) che, fino al 30 giugno 2021, subordina l’esportazione degli stessi prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/479.

(2)

La penuria mondiale di vaccini contro la COVID-19 persiste e, a causa dei ritardi nella produzione, si sta persino aggravando.

(3)

A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442, le richieste di autorizzazione di esportazione devono essere respinte dagli Stati membri qualora le esportazioni in questione, a motivo del loro volume e in considerazione di altre circostanze pertinenti, come ad esempio il volume dei vaccini consegnati all’Unione al momento della richiesta, costituiscano una minaccia per l’esecuzione degli accordi preliminari di acquisto (APA) tra l’Unione e i fabbricanti di vaccini.

(4)

Persistono sia una mancanza di trasparenza sia vincoli alla produzione di vaccini contro la COVID-19, nonché ritardi nella loro fornitura all’Unione; tale situazione può rappresentare una minaccia per la sicurezza delle forniture all’interno dell’Unione delle merci contemplate dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/442. All’atto di decidere se rilasciare un’autorizzazione di esportazione o respingere la relativa richiesta, dovrebbero pertanto essere presi in considerazione anche altri elementi.

(5)

In base alle informazioni raccolte dalla Commissione attraverso il meccanismo di autorizzazione delle esportazioni istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/111 e ripreso dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/442, nonché attraverso i dati doganali, risulta che le esportazioni subordinate al meccanismo di autorizzazione possono essere convogliate attraverso paesi finora esentati dall’obbligo di autorizzazione di esportazione, il che non garantisce il necessario livello di trasparenza. Tali esenzioni dovrebbero pertanto essere temporaneamente sospese.

(6)

L’esenzione dovrebbe essere mantenuta per alcuni dei paesi e alcuni dei territori di cui all’articolo 1, paragrafo 9, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442, che dipendono in modo particolare, rispettivamente, dalle catene di approvvigionamento metropolitane degli Stati membri nel cui territorio sono situati o dalle catene di approvvigionamento degli Stati membri confinanti.

(7)

In base alle informazioni di cui al considerando 5 risulta inoltre che alcuni fabbricanti dell’Unione hanno esportato grandi quantitativi di merci contemplate dal meccanismo di autorizzazione delle esportazioni verso paesi che, pur disponendo di un’ingente capacita produttiva propria, limitano le esportazioni verso l’Unione, o per legge o per effetto di accordi contrattuali o di altro tipo conclusi con fabbricanti di vaccini stabiliti nei rispettivi territori. Tale squilibrio determina una penuria di approvvigionamento all’interno dell’Unione.

(8)

In base alle medesime informazioni risulta inoltre che alcuni fabbricanti dell’Unione hanno esportato grandi quantitativi di merci contemplate dal meccanismo di autorizzazione delle esportazioni verso determinati paesi che non dispongono di capacità di produzione proprie ma registrano un tasso di vaccinazione più elevato rispetto all’Unione, o in cui l’attuale situazione epidemiologica è meno grave che nell’Unione. Le esportazioni verso tali paesi possono pertanto minacciare la sicurezza dell’approvvigionamento all’interno dell’Unione.

(9)

Gli Stati membri dovrebbero rifiutare di conseguenza le relative richieste di autorizzazione di esportazione.

(10)

Nel valutare i progetti di decisione notificati dalle autorità competenti degli Stati membri a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442, la Commissione dovrebbe tenere conto degli stessi elementi aggiuntivi.

(11)

Data l’urgenza della situazione, le misure di cui al presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/479.

(12)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente. Visto l’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/479, le misure di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi per un periodo di sei settimane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 9, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 è sospesa.

La sospensione non si applica tuttavia ai seguenti paesi e territori:

Andorra;

Isole Fær Øer;

San Marino;

Città del Vaticano;

i paesi e i territori d’oltremare elencati nell’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

Büsingen;

Helgoland;

Livigno;

Ceuta e Melilla.

Articolo 2

1.   L’autorità competente di uno Stato membro rilascia un’autorizzazione di esportazione, prevista a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442, a condizione che:

a)

l’autorizzazione di esportazione soddisfi la condizione di cui all’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442;

b)

l’autorizzazione non costituisca altrimenti una minaccia per la sicurezza degli approvvigionamenti all’interno dell’Unione delle merci contemplate dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/442.

2.   Per determinare se la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è soddisfatta, l’autorità competente dello Stato membro valuta i seguenti fattori:

a)

se il paese di destinazione dell’esportazione limita le proprie esportazioni verso l’Unione delle merci contemplate dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/442, o delle materie prime con cui tali merci sono fabbricate, o per legge o con qualsiasi altro mezzo, compresa la conclusione di accordi contrattuali con i fabbricanti di tali merci;

b)

le condizioni vigenti nel paese di destinazione dell’esportazione, compresa la situazione epidemiologica, il tasso di vaccinazione e la disponibilità delle merci contemplate dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/442.

3.   Quando valuta il progetto di decisione notificato dall’autorità competente dello Stato membro a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442, la Commissione valuta altresì se è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, tenuto conto dei fattori indicati al paragrafo 2.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica per sei settimane dall’entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 83 del 27.3.2015, pag. 34.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/111 della Commissione, del 29 gennaio 2021, che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione (GU L 31 I del 30.1.2021, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 della Commissione, dell’11 marzo 2021, che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione (GU L 85 del 12.3.2021, pag. 190).


Rettifiche

25.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 104/55


Rettifica della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 305 del 26 novembre 2019 )

1)

Pagina 25, considerando 47

anziché:

«(47)

Per accertare e prevenire efficacemente le violazioni del diritto dell’Unione è essenziale che le informazioni pertinenti giungano rapidamente ai soggetti più vicini all’origine del problema, che sono i più atti a indagare e hanno i mezzi per porvi eventualmente rimedio. In linea di principio, le persone segnalanti dovrebbero pertanto essere incoraggiate a utilizzare in primo luogo i canali di segnalazione interni e a rivolgersi al loro datore di lavoro, ove tali canali siano disponibili e si possa ragionevolmente presumere che funzionino. …»

leggasi:

«(47)

Per accertare e prevenire efficacemente le violazioni del diritto dell’Unione è essenziale che le informazioni pertinenti giungano rapidamente ai soggetti più vicini all’origine del problema, che sono i più atti a indagare e hanno i mezzi per porvi eventualmente rimedio. In linea di principio, le persone segnalanti dovrebbero pertanto essere incoraggiate a utilizzare in primo luogo i canali di segnalazione interna e a rivolgersi al loro datore di lavoro, ove tali canali siano disponibili e si possa ragionevolmente presumere che funzionino. …».

2)

Pagina 25, considerando 48

anziché:

«(48)

Per i soggetti giuridici del settore privato, l’obbligo di istituire canali di segnalazione interni dovrebbe essere commisurato alle dimensioni e al livello di rischio che le loro attività comportano per il pubblico interesse. Tutte le imprese che hanno 50 o più lavoratori dovrebbero essere soggette all’obbligo di istituire canali di segnalazione interni, indipendentemente dalla natura delle loro attività, in funzione del loro obbligo di riscuotere l’IVA. A seguito di un’opportuna valutazione del rischio, gli Stati membri possono altresì esigere che altre imprese istituiscano canali di segnalazione interna in casi specifici, per esempio a causa dei notevoli rischi che possono derivare dalla loro attività.»

leggasi:

«(48)

Per i soggetti giuridici del settore privato, l’obbligo di istituire canali di segnalazione interna dovrebbe essere commisurato alle dimensioni e al livello di rischio che le loro attività comportano per il pubblico interesse. Tutte le imprese che hanno 50 o più lavoratori dovrebbero essere soggette all’obbligo di istituire canali di segnalazione interna, indipendentemente dalla natura delle loro attività, in funzione del loro obbligo di riscuotere l’IVA. A seguito di un’opportuna valutazione del rischio, gli Stati membri possono altresì esigere che altre imprese istituiscano canali di segnalazione interna in casi specifici, per esempio a causa dei notevoli rischi che possono derivare dalla loro attività.».

3)

Pagina 27, considerando 65

anziché:

«(65)

In qualità di destinatarie delle relazioni, le autorità designate come competenti dovrebbero disporre delle capacità e dei poteri necessari ad assicurare un seguito adeguato, tra l’altro valutando la sussistenza dei fatti segnalati e ponendo rimedio alle violazioni segnalate, tramite un’inchiesta interna, indagini, l’azione penale o un’azione mirata al recupero dei fondi o altre misure correttive adeguate, conformemente al loro mandato. In alternativa, tali autorità dovrebbero disporre dei poteri necessari per rinviare la segnalazione a un’altra autorità che dovrebbe svolgere indagini sulla violazione segnalata, provvedendo al contempo a che quest’ultima assicuri un seguito adeguato. In particolare, qualora intendano istituire canali di segnalazione esterni a livello centrale, per esempio nel settore degli aiuti di Stato, gli Stati membri dovrebbero predisporre garanzie adeguate per assicurare il rispetto dei requisiti di indipendenza e autonomia previsti dalla direttiva. L’istituzione di tali canali di segnalazione esterni dovrebbe lasciare impregiudicate le competenze degli Stati membri o della Commissione relative alla vigilanza nel settore degli aiuti di Stato e la presente direttiva dovrebbe altresì lasciare impregiudicata la competenza esclusiva della Commissione in materia di dichiarazione di compatibilità delle misure di aiuto di Stato, in particolare ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. …»

leggasi:

«(65)

In qualità di destinatarie delle relazioni, le autorità designate come competenti dovrebbero disporre delle capacità e dei poteri necessari ad assicurare un seguito adeguato, tra l’altro valutando la sussistenza dei fatti segnalati e ponendo rimedio alle violazioni segnalate, tramite un’inchiesta interna, indagini, l’azione penale o un’azione mirata al recupero dei fondi o altre misure correttive adeguate, conformemente al loro mandato. In alternativa, tali autorità dovrebbero disporre dei poteri necessari per rinviare la segnalazione a un’altra autorità che dovrebbe svolgere indagini sulla violazione segnalata, provvedendo al contempo a che quest’ultima assicuri un seguito adeguato. In particolare, qualora intendano istituire canali di segnalazione esterna a livello centrale, per esempio nel settore degli aiuti di Stato, gli Stati membri dovrebbero predisporre garanzie adeguate per assicurare il rispetto dei requisiti di indipendenza e autonomia previsti dalla direttiva. L’istituzione di tali canali di segnalazione esterna dovrebbe lasciare impregiudicate le competenze degli Stati membri o della Commissione relative alla vigilanza nel settore degli aiuti di Stato e la presente direttiva dovrebbe altresì lasciare impregiudicata la competenza esclusiva della Commissione in materia di dichiarazione di compatibilità delle misure di aiuto di Stato, in particolare ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. …».

4)

Pagina 28, considerando 69

anziché:

«(69)

La Commissione, come anche taluni organi e organismi dell’Unione, quali l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), l’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l’Agenzia europea per i medicinali (EMA), dispongono di canali di segnalazione e procedure esterni per il ricevimento delle segnalazioni di violazioni che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, che prevedono principalmente la riservatezza dell’identità della persona segnalante. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le procedure e i canali di segnalazione esterna, ove esistano, ma dovrebbe garantire che le persone che effettuano segnalazioni a istituzioni, organi e organismi dell’Unione beneficino di norme minime comuni di protezione in tutta l’Unione.»

leggasi:

«(69)

La Commissione, come anche taluni organi e organismi dell’Unione, quali l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), l’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l’Agenzia europea per i medicinali (EMA), dispongono di canali e procedure di segnalazione esterna per il ricevimento delle segnalazioni di violazioni che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, che prevedono principalmente la riservatezza dell’identità della persona segnalante. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i canali e le procedure di segnalazione esterna, ove esistano, ma dovrebbe garantire che le persone che effettuano segnalazioni a istituzioni, organi e organismi dell’Unione beneficino di norme minime comuni di protezione in tutta l’Unione.».

5)

Pagina 37, articolo 7

anziché:

«Articolo 7

Segnalazione attraverso canali di segnalazione interni

1.   In linea generale e fatti salvi gli articoli 10 e 15, le informazioni sulle violazioni possono essere segnalate attraverso i canali di segnalazione e le procedure interni di cui al presente capo.

2.   Gli Stati membri incoraggiano le segnalazioni mediante canali di segnalazione interni prima di effettuare segnalazioni mediante canali di segnalazione esterni, laddove la violazione possa essere affrontata efficacemente a livello interno e la persona segnalante ritenga che non sussista il rischio di ritorsioni.

3.   Nel contesto delle informazioni comunicate dai soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera g), e dalle autorità competenti ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, lettera a), e dell’articolo 13, sono fornite adeguate informazioni relativamente all’uso dei canali di segnalazione interni di cui al paragrafo 2.»

leggasi:

«Articolo 7

Segnalazione attraverso canali di segnalazione interna

1.   In linea generale e fatti salvi gli articoli 10 e 15, le informazioni sulle violazioni possono essere segnalate attraverso i canali e le procedure di segnalazione interna di cui al presente capo.

2.   Gli Stati membri incoraggiano le segnalazioni mediante canali di segnalazione interna prima di effettuare segnalazioni mediante canali di segnalazione esterna, laddove la violazione possa essere affrontata efficacemente a livello interno e la persona segnalante ritenga che non sussista il rischio di ritorsioni.

3.   Nel contesto delle informazioni comunicate dai soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera g), e dalle autorità competenti ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, lettera a), e dell’articolo 13, sono fornite adeguate informazioni relativamente all’uso dei canali di segnalazione interna di cui al paragrafo 2.».

6)

Pagina 37, articolo 8, titolo e paragrafi 1 e 7

anziché:

«Articolo 8

Obbligo di istituire canali di segnalazione interni

1.   Gli Stati membri assicurano che i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico istituiscano canali e procedure per le segnalazioni interne e per il seguito, previa consultazione e in accordo con le parti sociali se previsto dal diritto nazionale.»

leggasi:

«Articolo 8

Obbligo di istituire canali di segnalazione interna

1.   Gli Stati membri assicurano che i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico istituiscano canali e procedure di segnalazione interna e per il seguito, previa consultazione e in accordo con le parti sociali se previsto dal diritto nazionale.».

7)

Pagina 39, articolo 10

anziché:

«Articolo 10

Segnalazione attraverso canali di segnalazione esterni

Fatto salvo l’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), le persone segnalanti forniscono informazioni sulle violazioni utilizzando i canali e le procedure di cui agli articoli 11 e 12, dopo aver utilizzato i canali interni di segnalazione, o effettuando una segnalazione direttamente attraverso i canali di segnalazione esterni.»

leggasi:

«Articolo 10

Segnalazione attraverso canali di segnalazione esterna

Fatto salvo l’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), le persone segnalanti forniscono informazioni sulle violazioni utilizzando i canali e le procedure di cui agli articoli 11 e 12, dopo aver utilizzato i canali di segnalazione interna, o effettuando una segnalazione direttamente attraverso i canali di segnalazione esterna.».

8)

Pagina 45, articolo 26, paragrafo 2

anziché:

«2.   In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda i soggetti giuridici del settore privato con più di 50 e meno di 250 lavoratori, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’obbligo di stabilire un canale di segnalazione interno ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3 entro il 17 dicembre 2023.»

leggasi:

«2.   In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda i soggetti giuridici del settore privato con più di 50 e meno di 250 lavoratori, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’obbligo di stabilire un canale di segnalazione interna ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3 entro il 17 dicembre 2023.».