ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 89 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
16.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 89/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/452 DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 2021
che rettifica la versione in lingua rumena del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 4,
visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1,
previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
(1) |
La versione in lingua rumena del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (2) contiene errori nell’articolo 2, paragrafo 18, lettera a), prima frase, e nell’articolo 2, paragrafo 18, lettera b), prima frase, che modificano il significato delle disposizioni. |
(2) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua rumena del regolamento (UE) n. 651/2014. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
(non riguarda la versione italiana)
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
16.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 89/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/453 DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 2021
che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 430 ter, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Nel 2019 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) ha pubblicato la revisione dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato, che ha affrontato le debolezze nel trattamento prudenziale delle operazioni del portafoglio di negoziazione delle banche e ha introdotto, tra l’altro, l’obbligo di applicare un metodo standardizzato sensibile al rischio per il rischio di mercato, concepito e calibrato in modo da fungere da fall-back credibile rispetto al metodo dei modelli interni. |
(2) |
Il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013 al fine di introdurre nel quadro prudenziale dell’Unione l’obbligo per gli enti di segnalare informazioni sui requisiti di fondi propri in base a tale metodo standardizzato alternativo sensibile al rischio. |
(3) |
È opportuno stabilire obblighi di segnalazione uniformi per quanto riguarda i fondi propri nell’ambito di tale metodo standardizzato alternativo in relazione alle segnalazioni alle autorità competenti a norma dell’articolo 430 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 e conformemente all’atto delegato di cui all’articolo 461 bis del medesimo regolamento. |
(4) |
A norma dell’articolo 430 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato stabiliti in tale articolo dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di applicazione dell’atto delegato di cui all’articolo 461 bis del medesimo regolamento. È pertanto opportuno che la data di applicazione del presente regolamento sia allineata alla data di applicazione dell’atto delegato. |
(5) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione. |
(6) |
L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Date di riferimento e date di segnalazione
1. Gli enti segnalano trimestralmente alle autorità competenti le informazioni di cui all’articolo 430 ter, all’articolo 94, paragrafo 1, e all’articolo 325 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 così come si presentano al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre.
2. Gli enti segnalano le informazioni di cui al paragrafo 1 entro la chiusura delle attività nei seguenti giorni: 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio.
3. Se il giorno di cui al paragrafo 2 non è un giorno lavorativo nello Stato membro dell’autorità competente a cui devono essere segnalate le informazioni o è un sabato o una domenica, le informazioni sono trasmesse entro la chiusura delle attività del giorno lavorativo successivo.
4. Gli enti forniscono immediatamente alle autorità competenti le eventuali rettifiche delle informazioni segnalate.
Articolo 2
Segnalazioni sulle soglie di cui all’articolo 94, paragrafo 1, e all’articolo 325 bis , paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli enti segnalano le informazioni relative all’entità delle loro operazioni in bilancio e fuori bilancio soggette a rischio di mercato e all’entità del loro portafoglio di negoziazione, su base individuale o su base consolidata, a seconda dei casi, utilizzando il modello 90 di cui all’allegato I e conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, sezione 1, del presente regolamento.
Articolo 3
Segnalazioni sul metodo standardizzato alternativo
Gli enti segnalano i risultati dei calcoli basati sul metodo standardizzato alternativo di cui all’articolo 430 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale o su base consolidata, a seconda dei casi, utilizzando il modello 91 di cui all’allegato I del presente regolamento e conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, sezione 2, del presente regolamento.
Articolo 4
Formati per lo scambio di dati e informazioni associate alle trasmissioni
1. Gli enti segnalano le informazioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento nei formati e nelle rappresentazioni per lo scambio dei dati specificati dalla loro autorità competente e rispettano la definizione dei punti di dati del modello di punti di dati e le formule di convalida di cui all’allegato III.
2. Nei dati trasmessi non sono incluse le informazioni non richieste o non applicabili.
3. I valori numerici devono essere trasmessi come segue:
a) |
i punti di dati con il tipo di dati «monetario» sono segnalati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità; |
b) |
i punti di dati con il tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali; |
c) |
i punti di dati con il tipo di dati «numero intero» sono segnalati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità. |
4. Gli enti sono identificati esclusivamente dall’identificativo della persona giuridica (LEI). I soggetti giuridici e le controparti diversi dagli enti sono identificati dal LEI, se disponibile.
5. Le informazioni segnalate dagli enti sono associate a quanto segue:
a) |
data e periodo di riferimento per le segnalazioni; |
b) |
valuta utilizzata per le segnalazioni; |
c) |
principio contabile; |
d) |
identificativo della persona giuridica (LEI) dell’ente segnalante; |
e) |
ambito del consolidamento. |
Articolo 5
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 5 ottobre 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
ALLEGATO I
OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE SPECIFICI PER IL RISCHIO DEL MERCATO
MODELLI COREP |
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Numero del modello |
Codice del modello |
Nome del modello/gruppo di modelli |
Nome abbreviato |
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|
Soglie |
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90 |
C 90.00 |
SOGLIE RELATIVE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE E AL RISCHIO DI MERCATO |
TBT |
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|
Metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato |
|
91 |
C 91.00 |
REQUISITI DI FONDI PROPRI |
MKR ASA SUM |
C 90.00 Soglie relative al portafoglio di negoziazione e al rischio di mercato (TBT) |
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|
Operazioni in bilancio e fuori bilancio soggette a rischio di mercato |
Attività totali |
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Disaggregazione per portafoglio regolamentare |
in % delle attività totali |
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|
Portafoglio di negoziazione |
Esterne al portafoglio di negoziazione |
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di cui: operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione ai fini dell'articolo 94 del CRR |
Posizioni soggette a rischio di cambio |
Posizioni soggette a rischio di posizione in merci |
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|
Totale |
in % delle attività totali |
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0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
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0010 |
Mese 3 |
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0020 |
Mese 2 |
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0030 |
Mese 1 |
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C 91.00 Metodo standardizzato alternativo: sintesi (MKR ASA SUM) |
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Posizioni soggette al metodo basato sulle sensibilità |
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Sensibilità delta non ponderate |
Requisiti di fondi propri nei diversi scenari |
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Scenario a correlazione bassa |
Scenario a correlazione media |
Scenario a correlazione alta |
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Positive |
Negative |
Sensibilità nette per classe di rischio |
Rischio delta |
Rischio vega |
Rischio di curvatura |
Totale |
Rischio delta |
Rischio vega |
Rischio di curvatura |
Totale |
Rischio delta |
Rischio vega |
Rischio di curvatura |
Totale |
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0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
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0010 |
Totale (Metodo standardizzato alternativo) |
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0020 |
Metodo basato sulla sensibilità |
Rischio generico di tasso di interesse (GIRR) |
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0030 |
Rischio di differenziali creditizi (CSR) non inerente a cartolarizzazione |
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|
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0040 |
Rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'esterno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (non-ACTP CSR) |
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0050 |
Rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (ACTP CSR) |
|
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|
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0060 |
Rischio azionario (EQU) |
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0070 |
Rischio di posizione in merci (COM) |
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0080 |
Rischio di cambio (FX) |
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0090 |
Rischio di default |
Strumenti non inerenti a cartolarizzazione |
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0100 |
Cartolarizzazioni esterne al portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (non-ACTP) |
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|
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0110 |
Cartolarizzazioni all'interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (ACTP) |
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0120 |
Rischi residui |
Sottostanti esotici |
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|
0130 |
Altri rischi residui |
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Posizioni soggette a rischio di default |
Posizioni soggette a rischi residui |
Requisiti di fondi propri |
Importo complessivo dell'esposizione al rischio |
|||
Importi lordi del default improvviso e inatteso (JTD) |
Valore nozionale lordo |
||||||
Lunghe |
Corte |
||||||
0160 |
0170 |
0180 |
0190 |
0200 |
|||
0010 |
Totale (Metodo standardizzato alternativo) |
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|
|
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0020 |
Metodo basato sulla sensibilità |
Rischio generico di tasso di interesse (GIRR) |
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0030 |
Rischio di differenziali creditizi (CSR) non inerente a cartolarizzazione |
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0040 |
Rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'esterno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (non-ACTP CSR) |
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0050 |
Rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (ACTP CSR) |
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0060 |
Rischio azionario (EQU) |
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0070 |
Rischio di posizione in merci (COM) |
|
|
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0080 |
Rischio di cambio (FX) |
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|
|
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0090 |
Rischio di default |
Strumenti non inerenti a cartolarizzazione |
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0100 |
Cartolarizzazioni esterne al portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (non-ACTP) |
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|
|
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0110 |
Cartolarizzazioni all'interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (ACTP) |
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0120 |
Rischi residui |
Sottostanti esotici |
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0130 |
Altri rischi residui |
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ALLEGATO II
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI DI CUI ALL’ALLEGATO I SUGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE SPECIFICI PER IL RISCHIO DI MERCATO
PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Struttura e convenzioni
1.1. Struttura
1. |
Ai fini della segnalazione delle informazioni ai sensi del presente regolamento di esecuzione, gli enti sono tenuti a compilare due modelli distinti:
|
1.2. Convenzione di numerazione
2. |
Per citare le colonne, le righe e le celle dei modelli e le regole di convalida utilizzate per convalidare le informazioni segnalate, nelle presenti istruzioni sono utilizzate le seguenti convenzioni:
|
1.3. Convenzione dei segni
3. |
Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o i requisiti di fondi propri è segnalato come cifra positiva. Qualsiasi importo che riduce il totale dei fondi propri o i requisiti di fondi propri è segnalato come cifra negativa. Se l’intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive. |
1.4. Abbreviazioni
Ai fini del presente allegato, il regolamento (UE) n. 575/2013 è indicato come «CRR».
PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI
1. C 90.00 - Soglie relative al portafoglio di negoziazione e al rischio di mercato
1.1. Osservazioni generali
4. |
Le informazioni fornite in questo modello riflettono il risultato del calcolo di cui all’articolo 94 del CRR (deroga per le piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione) e l’entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio dell’ente soggette a rischio di mercato calcolata conformemente all’articolo 325 bis del CRR. Tali informazioni determinano se si applica l’obbligo di cui all’articolo 430 del CRR di segnalare informazioni sul «metodo standardizzato alternativo» o sul «metodo alternativo dei modelli interni». |
1.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
5. |
Il risultato del calcolo di cui all’articolo 94 del CRR e le informazioni sull’entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio dell’ente soggette a rischio di mercato calcolata conformemente all’articolo 325 bis del CRR sono segnalate separatamente per ciascuna chiusura del mese nel trimestre cui si riferisce la segnalazione nelle righe da 0010 a 0030.
|
2. C 91.00 – Rischio di mercato: sintesi del metodo standardizzato alternativo (MKR ASA SUM)
2.1. Osservazioni generali
6. |
Questo modello fornisce informazioni sintetiche sul calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato secondo il metodo standardizzato alternativo (ASA) di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, del CRR. |
7. |
Nel quadro del metodo standardizzato alternativo (ASA), gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per un portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione o di posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci come la somma delle tre componenti seguenti:
|
2.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonna |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 – 0150 |
Posizioni soggette al metodo basato sulle sensibilità I requisiti di fondi propri calcolati secondo il metodo basato sulle sensibilità per i rischi delta, vega e di curvatura per strumenti con e senza opzionalità, a seconda dei casi, sono segnalati nel modello separatamente e come somma. Il processo di calcolo dei requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio è effettuato per tre diversi scenari per classe di rischio, che sono riportati in una sezione distinta del modello:
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||||||
0010 – 0030 |
Sensibilità delta non ponderate |
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0010 |
Sensibilità delta non ponderate - Positive Articolo 325 septies, paragrafo 3, e articolo 325 novodecies del CRR Gli enti calcolano la sensibilità del loro portafoglio per ciascun fattore di rischio all’interno della classe di rischio conformemente all’articolo 325 septies, paragrafo 3, del CRR. Essi segnalano la somma di tutte le sensibilità positive ai fattori di rischio delta all’interno della classe di rischio. |
||||||
0020 |
Sensibilità delta non ponderate – Negative Articolo 325 septies, paragrafo 3, e articolo 325 novodecies del CRR Gli enti calcolano la sensibilità del loro portafoglio per ciascun fattore di rischio all’interno della classe di rischio conformemente all’articolo 325 septies, paragrafo 3, del CRR. Essi segnalano la somma di tutte le sensibilità negative ai fattori di rischio delta all’interno della classe di rischio. |
||||||
0030 |
Sensibilità delta non ponderate – Sensibilità nette per classe di rischio Gli enti segnalano la somma netta di tutte le sensibilità positive e di tutte le sensibilità negative ai diversi fattori di rischio delta all’interno della classe di rischio. |
||||||
0040, 0080, 0120 |
Rischio delta Articolo 325 sexies, paragrafo 1, lettera a), e articolo 325 septies del CRR Gli enti segnalano il requisito di fondi propri specifico per classe di rischio per il rischio delta di cui all’articolo 325 septies, paragrafo 8, del CRR nello scenario applicabile. |
||||||
0050, 0090, 0130 |
Rischio vega Articolo 325 sexies, paragrafo 1, lettera b), e articolo 325 septies del CRR Gli enti segnalano il requisito di fondi propri specifico per classe di rischio per il rischio vega di cui all’articolo 325 septies, paragrafo 8, del CRR negli scenari applicabili. |
||||||
0060, 0100, 0140 |
Rischio di curvatura Articolo 325 sexies, paragrafo 1, lettera c), e articolo 325 octies del CRR |
||||||
0070, 0110, 0150 |
Totale Articolo 325 nonies, paragrafo 3, del CRR Gli enti segnalano la somma dei requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per i rischi delta, vega e di curvatura per ciascuno scenario. |
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0160 – 0170 |
Posizioni soggette a rischio di default — Importi lordi del default improvviso e inatteso (JTD) Gli enti segnalano gli importi lordi del default improvviso e inatteso (jump-to-default, JTD) per le loro esposizioni verso strumenti non inerenti a cartolarizzazione calcolati conformemente all’articolo 325 quatervicies del CRR, gli importi lordi del JTD per le cartolarizzazioni non incluse nell’ACTP determinati conformemente all’articolo 325 quatervicies del CRR e gli importi lordi del JTD per le esposizioni verso la cartolarizzazione e le esposizioni non inerenti a cartolarizzazione incluse nell’ACTP determinati conformemente all’articolo 325 tricies del CRR, disaggregando le esposizioni lunghe e le esposizioni corte. |
||||||
0160 |
Lunghe |
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0170 |
Corte |
||||||
0180 |
Posizioni soggette a rischi residui — Valore nozionale lordo Articolo 325 duovicies del CRR Gli enti segnalano gli importi nozionali lordi di cui all’articolo 325 duovicies, paragrafo 3, del CRR degli strumenti di cui all’articolo 325 duovicies, paragrafo 2, del CRR soggetti al requisito di fondi propri per i rischi residui di cui all’articolo 325 duovicies, paragrafi 1 e 4, del CRR. |
||||||
0190 |
Requisiti di fondi propri Articolo 325 nonies, paragrafo 4, articoli da 325 quatervicies a 325 untricies e articolo 325 duovicies del CRR Requisito patrimoniale determinato conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, del CRR per le posizioni che rientrano nell’ambito di applicazione del metodo standardizzato alternativo. |
||||||
0200 |
Importo complessivo dell’esposizione al rischio Articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del CRR e articolo 92, paragrafo 4, del CRR |
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Totale (metodo standardizzato alternativo) |
0020 – 0080 |
Metodo basato sulle sensibilità Parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 2, del CRR |
0020 |
Rischio generico di tasso di interesse (GIRR) Articolo 325 quinquies, punto 1, punto i), del CRR |
0030 |
Rischio di differenziali creditizi (CSR) non inerente a cartolarizzazione Articolo 325 quinquies, punto 1, punto ii), del CRR |
0040 |
Rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all’esterno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (non-ACTP CSR) Articolo 325 quinquies, punto 1, punto iii), del CRR |
0050 |
ACTP CSR – Rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all’interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (ACTP CSR) Articolo 325 quinquies, punto 1, punto iv), del CRR |
0060 |
Rischio azionario (EQU) Articolo 325 quinquies, punto 1, punto v), del CRR |
0070 |
Rischio di posizione in merci (COM) Articolo 325 quinquies, punto 1, punto vi), del CRR |
0080 |
Rischio di cambio (FX) Articolo 325 quinquies, punto 1, punto vii), del CRR |
0090 – 0110 |
Rischio di default Parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 5, del CRR |
0090 |
Strumenti non inerenti a cartolarizzazione Parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 5, sottosezione 1, del CRR |
0100 |
Cartolarizzazioni esterne al portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (non-ACTP) Parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 5, sottosezione 2, del CRR |
0110 |
Cartolarizzazioni all’interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (ACTP) Parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 5, sottosezione 3, del CRR |
0120 – 0130 |
Rischi residui Parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 4, del CRR |
0120 |
Sottostanti esotici Articolo 325 duovicies, paragrafo 2, lettera a), del CRR |
0130 |
Altri rischi residui Articolo 325 duovicies, paragrafo 2, lettera b), del CRR |
DECISIONI
16.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 89/15 |
DECISIONE (UE) 2021/454 DEL CONSIGLIO
del 12 marzo 2021
che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 240, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione (UE) 2020/430 del Consiglio (1) ha introdotto una deroga di un mese all’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, del regolamento interno del Consiglio (2) per quanto riguarda le decisioni di ricorrere alla procedura scritta normale, allorché tali decisioni sono adottate dal Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri (Coreper). Tale deroga era prevista da ultimo fino al 23 aprile 2020. |
(2) |
La decisione (UE) 2020/430 dispone che, qualora le circostanze eccezionali continuino a giustificarla, il Consiglio può prorogare tale decisione. Il 21 aprile 2020 il Consiglio ha prorogato, con la decisione (UE) 2020/556 (3), la deroga prevista all’articolo 1 della decisione (UE) 2020/430 per un ulteriore periodo di un mese a decorrere dal 23 aprile 2020. Tale proroga della deroga era prevista da ultimo fino al 23 maggio 2020. Il 20 maggio 2020 con la decisione (UE) 2020/702 (4) il Consiglio ha prorogato la deroga prevista all’articolo 1 della decisione (UE) 2020/430 fino al 10 luglio 2020. Il 3 luglio 2020 con la decisione (UE) 2020/970 (5) il Consiglio ha prorogato tale deroga fino al 10 settembre 2020. Il 4 settembre 2020 con la decisione (UE) 2020/1253 (6) il Consiglio ha prorogato tale deroga fino al 10 novembre 2020. Il 6 novembre 2020 con la decisione (UE) 2020/1659 (7) il Consiglio ha prorogato tale deroga fino al 15 gennaio 2021. Il 12 gennaio 2021 il Consiglio con la decisione (UE) 2021/26 (8) ha prorogato tale deroga fino al 19 marzo 2021. |
(3) |
Dato il protrarsi delle circostanze eccezionali dovute alla pandemia di COVID-19 e il mantenimento di una serie di misure straordinarie di prevenzione e di contenimento adottate dagli Stati membri, è necessario prorogare la deroga di cui all’articolo 1 della decisione (UE) 2020/430, prorogata dalle decisioni (UE) 2020/556, (UE) 2020/702, (UE) 2020/970, (UE) 2020/1253, (UE) 2020/1659 e (UE) 2021/26, per un ulteriore periodo di tempo limitato fino al 21 maggio 2021, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La deroga prevista all’articolo 1 della decisione (UE) 2020/430 è prorogata ulteriormente fino al 21 maggio 2021.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.
Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, 12 marzo 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(1) Decisione (UE) 2020/430 del Consiglio, del 23 marzo 2020, recante deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione (GU L 88 I del 24.3.2020, pag. 1).
(2) Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).
(3) Decisione (UE) 2020/556 del Consiglio, del 21 aprile 2020, che proroga la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione (GU L 128 I del 23.4.2020, pag. 1).
(4) Decisione (UE) 2020/702 del Consiglio, del 20 maggio 2020, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 e prorogata dalla decisione (UE) 2020/556 alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 38).
(5) Decisione (UE) 2020/970 del Consiglio, del 3 luglio 2020, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 e prorogata dalle decisioni (UE) 2020/556 e (UE) 2020/702, alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione (GU L 216 del 7.7.2020, pag. 1).
(6) Decisione (UE) 2020/1253 del Consiglio, del 4 settembre 2020, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 e prorogata dalle decisioni (UE) 2020/556, (UE) 2020/702 e (UE) 2020/970, alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione (GU L 294 dell’8.9.2020, pag. 1).
(7) Decisione (UE) 2020/1259 del Consiglio, del 6 novembre 2020, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 e prorogata dalle decisioni (UE) 2020/556, (UE) 2020/702, (UE) 2020/970 e (UE) 2020/1253, alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione (GU L 376 del 10.11.2020, pag. 3).
(8) Decisione (UE) 2021/26 del Consiglio, del 12 gennaio 2021, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 e prorogata dalle decisioni (UE) 2020/556, (UE) 2020/702, (UE) 2020/970 e (UE) 2020/1253, alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione (GU L 11 del 14.1.2021, pag. 19).
16.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 89/17 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/455 DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 2021
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 per quanto riguarda le norme armonizzate sulla compatibilità elettromagnetica dei dispositivi per circuiti di comando, degli elementi di manovra e delle apparecchiature multimediali
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 13 della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le apparecchiature elettriche che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerate conformi ai requisiti essenziali disciplinati da tali norme o parti di esse di cui all’allegato I di detta direttiva. |
(2) |
Con decisione di esecuzione C(2016) 7641 (3), la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) una richiesta di elaborazione e revisione delle norme armonizzate per la compatibilità elettromagnetica a sostegno della direttiva 2014/30/UE. |
(3) |
In base alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 7641, il CEN e il Cenelec hanno modificato la norma armonizzata EN 60947-5-2:2007 relativa ai dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra, il cui riferimento è pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4). Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN IEC 60947-5-2:2020. |
(4) |
La Commissione ha valutato, insieme al CEN e al Cenelec, se tale norma armonizzata sia conforme alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 7641. |
(5) |
La norma armonizzata EN IEC 60947-5-2:2020 soddisfa i requisiti essenziali cui intende riferirsi, che sono stabiliti nella direttiva 2014/30/UE. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(6) |
Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 della Commissione (5) figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/30/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/30/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti della norma EN IEC 60947-5-2:2020 dovrebbero essere inclusi in tale allegato. |
(7) |
È pertanto necessario ritirare dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il riferimento della norma armonizzata EN 60947-5-2:2007, insieme al riferimento della norma di modifica EN 60947-5-2:2007/A1:2012. |
(8) |
Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/30/UE ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno includere in tale allegato Il riferimento della norma armonizzata EN 60947-5-2:2007, insieme al riferimento della norma di modifica EN 60947-5-2:2007/A1:2012. |
(9) |
In base alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 7641, il CEN e il Cenelec hanno modificato la norma armonizzata EN 55035:2017, il cui riferimento figura nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326. Ciò ha portato all’adozione della norma di modifica EN 55035:2017/A11:2020. La norma armonizzata EN 55035:2017/A11:2020 mira a sostituire le seguenti norme armonizzate, unitamente alle eventuali norme di modifica o rettifica: EN 55020:2007, il cui riferimento non è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; EN 55024:2010, il cui riferimento è stato pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6); e EN 55103-2:2009, il cui riferimento figura, con la data di ritiro del 18 novembre 2021, nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326, che elenca i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/30/UE che sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(10) |
La norma armonizzata EN 55035:2017, modificata dalla norma EN 55035:2017/A11:2020, è conforme alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 7641 e soddisfa i requisiti essenziali cui intende riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/30/UE. È pertanto opportuno sostituire la voce relativa alla norma armonizzata EN 55035:2017 nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326, in modo da includere il riferimento della norma EN 55035:2017 insieme al riferimento della norma EN 55035:2017/A11:2020, nonché inserire il riferimento della norma armonizzata EN 55024:2010 nell’allegato II di tale decisione. |
(11) |
Al fine di concedere ai fabbricanti tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione della norma armonizzata EN IEC 60947-5-2:2020 e al ritiro del riferimento della norma EN 55024:2010, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle seguenti norme armonizzate, unitamente al riferimento della relativa norma di modifica: EN 60947-5-2:2007, modificata da EN 60947-5-2:2007/A1:2012, e EN 55024:2010. |
(12) |
La norma armonizzata EN 55035:2017 ha introdotto modifiche significative alle specifiche della norma armonizzata EN 55103-2:2009. Nella norma armonizzata EN 55035:2017 il Cenelec ha pertanto previsto un lungo periodo per consentire agli organismi nazionali di normazione di sostituire le norme nazionali che recepiscono la norma armonizzata EN 55103-2:2009. Poiché la progettazione di una serie di prodotti disciplinati dalla norma armonizzata EN 55103-2:2009, come gli apparecchi audio, video, audiovisivo e di comando luci da intrattenimento, deve essere modificata in modo significativo entro il 18 novembre 2021, in quanto dopo tale data la norma armonizzata EN 55103-2:2009 cessa di fornire la presunzione di conformità, un certo numero di fabbricanti potrebbe non essere in grado di rispettare tale termine. È pertanto opportuno rinviare, in via eccezionale, la data di ritiro della norma armonizzata EN 55103-2:2009. La voce relativa alla norma armonizzata EN 55103-2:2009 nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 dovrebbe essere modificata. |
(13) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326. |
(14) |
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
(2) Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79).
(3) Decisione di esecuzione C(2016) 7641 della Commissione, del 30 novembre 2016, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione, al Comitato europeo di normazione elettrotecnica e all’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione per quanto riguarda le norme armonizzate a sostegno della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.
(4) GU C 246 del 13.7.2018, pag. 1.
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 della Commissione, del 5 agosto 2019, relativa alle norme armonizzate per la compatibilità elettromagnetica elaborate a sostegno della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 206 del 6.8.2019, pag. 27).
ALLEGATO I
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 è così modificato:
1) |
la voce 2 è sostituita dal testo seguente:
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2) |
è aggiunta la seguente voce:
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ALLEGATO II
L’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 è così modificato:
1) |
la voce 4 è sostituita dal testo seguente:
|
2) |
sono aggiunte le seguenti voci:
|