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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 86 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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DECISIONI |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
DECISIONI
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12.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 86/1 |
DECISIONE (UE) 2021/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 20 gennaio 2021
recante proroga del mandato della commissione d’inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell’applicazione del diritto dell’Unione in relazione alla protezione degli animali durante il trasporto all’interno e all’esterno dell’Unione
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Conferenza dei presidenti, |
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visto l’articolo 226 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, |
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vista la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, relativa alle modalità per l’esercizio del diritto d’inchiesta del Parlamento europeo (1), |
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vista la sua decisione (UE) 2020/1089, del 19 giugno 2020, sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione d’inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell’applicazione del diritto dell’Unione in relazione alla protezione degli animali durante il trasporto all’interno e all’esterno dell’Unione (2), |
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visto l’articolo 208, paragrafo 11, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che la commissione d’inchiesta ha chiesto una proroga della sua durata affinché possa adempiere pienamente e correttamente al proprio mandato; |
1.
decide di prorogare di tre mesi il mandato della commissione d’inchiesta.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
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12.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 86/2 |
DECISIONE (UE) 2021/430 DEL CONSIGLIO
del 5 marzo 2021
relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, sulla dichiarazione di Kyoto«Promuovere la prevenzione del crimine, la giustizia penale e lo Stato di diritto: verso la realizzazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», al quattordicesimo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale che si terrà a Kyoto (Giappone) dal 7 al 12 marzo 2021
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 1, l’articolo 83, paragrafo 1, e l’articolo 84, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Dal 7 al 12 marzo 2021 si terrà a Kyoto (Giappone) il 14° Congresso delle Nazioni Unite (ONU) sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale («Congresso»). Il principale risultato del Congresso sarà la dichiarazione di Kyoto «Promuovere la prevenzione del crimine, la giustizia penale e lo Stato di diritto: verso la realizzazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile» («dichiarazione di Kyoto»). La dichiarazione di Kyoto dev’essere adottata dal Congresso. |
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(2) |
La dichiarazione di Kyoto definisce il quadro della politica dell’ONU in materia di prevenzione del crimine e giustizia penale per i prossimi cinque anni. Essa menziona il legame fra lo sviluppo, da un lato, e lo Stato di diritto e la necessità di un impegno efficace nella lotta contro la corruzione, dall’altro, e indica l’importanza di compiere passi avanti nella prevenzione della criminalità, compresa la prevenzione della criminalità basata su elementi concreti, e di far progredire i sistemi di giustizia penale e di intensificare la cooperazione internazionale e l’assistenza tecnica per prevenire e combattere tutte le forme di criminalità, incluso il terrorismo e le forme di criminalità emergenti, come quelle che hanno un impatto sull’ambiente. |
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(3) |
L’Unione è un partner di primo piano dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) e finanzia diverse iniziative per prevenire e combattere la criminalità, come la creazione della piattaforma di formazione per la lotta contro il terrorismo nell’aprile 2020. Su scala più ampia, il partenariato operativo tra l’Unione e l’UNODC si è consolidato negli anni tramite il finanziamento di diversi progetti. |
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(4) |
L’Unione ha esercitato la sua competenza, basata sull’articolo 82, paragrafo 1, e sull’articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), per legiferare nei settori in questione ai fini di una più completa realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, tramite l’adozione delle direttive 2011/36UE (1), 2011/93/UE (2), 2013/40/UE (3), 2014/42/UE (4), (UE) 2017/541 (5), (UE) 2018/1673 (6) e (UE) 2019/713 (7) del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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(5) |
L’articolo 82, paragrafo 1, e l’articolo 83, paragrafo 1, TFUE costituiscono pertanto la base giuridica delle nuove azioni che l’Unione e i suoi Stati membri dovranno intraprendere per dare seguito al Congresso, rispettando l’impegno assunto con la dichiarazione di Doha e che dovrà essere ribadito con la dichiarazione di Kyoto, in linea con la risoluzione 72/192 dell’Assemblea generale dell’ONU. |
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(6) |
L’articolo 218, paragrafo 9, TFUE costituisce la base giuridica procedurale della decisione del Consiglio relativa alla posizione dell’Unione sulla dichiarazione di Kyoto. Ai sensi di tale articolo il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare una decisione che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell’Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici. |
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(7) |
L’Unione e i suoi Stati membri mirano a svolgere un ruolo di primo piano nella lotta internazionale contro la criminalità. L’urgente necessità di contrastare la criminalità transfrontaliera è diventata più evidente durante la pandemia di COVID-19. La pandemia di COVID-19 è stata sfruttata dai criminali e dai gruppi della criminalità organizzata in tutto il mondo, cosa che ha mostrato l’estrema importanza del coordinamento e della cooperazione sia in materia di prevenzione che di amministrazione della giustizia. |
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(8) |
Le attuali sfide in termini di prevenzione della criminalità e di giustizia penale rappresentano dei rischi per la sicurezza interna dell’Unione, ma la loro portata va ben al di là dell’Unione. La posizione da adottare a Kyoto e i risultati del Congresso costituiranno un’opportunità unica per l’Unione e i suoi Stati membri di rafforzare le loro politiche per collaborare meglio a livello internazionale, guidando i progressi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. |
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(9) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare, a nome dell’Unione, in seno alla Commissione dell’ONU per la prevenzione del crimine e la giustizia penale, al Consiglio economico e sociale dell’ONU (Ecosoc) e all’Assemblea generale dell’ONU con riguardo alla dichiarazione di Kyoto, poiché quest’ultima avrà un’influenza sul programma globale dell’UNODC e potrà incidere in maniera decisiva sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale. |
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(10) |
La dichiarazione di Kyoto rafforzerà il quadro giuridico internazionale esistente e servirà da base per ulteriori azioni a livello di Unione in vari ambiti della criminalità. È opportuno pertanto approvare l’adozione della dichiarazione di Kyoto in sede di Congresso. |
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(11) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
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(12) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
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(13) |
La posizione dell’Unione dev’essere espressa congiuntamente dai suoi Stati membri che partecipano al Congresso. In virtù del principio di leale cooperazione, gli Stati membri dell’Unione devono difendere tale posizione nelle successive fasi dell’adozione della dichiarazione di Kyoto, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione al 14o Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale («Congresso») che si terrà a Kyoto (Giappone) dal 7 al 12 marzo 2021 è quella di approvare l’adozione della dichiarazione di Kyoto: «Promuovere la prevenzione del crimine, la giustizia penale e lo Stato di diritto: verso la realizzazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile» («dichiarazione di Kyoto»). Il progetto della dichiarazione di Kyoto è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La posizione di cui all’articolo 1 è espressa dagli Stati membri dell’Unione che partecipano al Congresso, agendo congiuntamente.
Articolo 3
Modifiche di lieve entità della dichiarazione di Kyoto possono essere concordate dai rappresentanti dell’Unione senza ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(1) Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
(2) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).
(3) Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8).
(4) Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).
(5) Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Co (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).
(6) Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22).
(7) Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (GU L 123, 10.5.2019, pag. 18).
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12.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 86/5 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/431 DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2021
che concede ad alcuni Stati membri deroghe al regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale
[notificata con il numero C(2021) 1490]
(I testi in lingua ceca, croata, francese, greca, italiana, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all’elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (1), in particolare l’articolo 11 bis,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 862/2007 impone agli Stati membri di trasmettere statistiche sull’immigrazione nei loro territori e l’emigrazione da tali territori, sulla cittadinanza e il paese di nascita delle persone con dimora abituale nei loro territori e sui relativi procedimenti e procedure amministrativi e giudiziari. |
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(2) |
Conformemente all’articolo 11 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 862/2007, la Commissione può concedere agli Stati membri deroghe temporanee sulla base di richieste giustificate dalla necessità di procedere ad adeguamenti significativi dei sistemi statistici nazionali al fine di rispettare pienamente tale regolamento. |
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(3) |
Belgio, Cechia, Germania, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Svezia hanno presentato richieste di deroghe temporanee. |
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(4) |
Le informazioni fornite alla Commissione in merito a tali richieste indicano che esse sono giustificate dalla necessità di procedere ad adeguamenti significativi dei sistemi statistici nazionali degli Stati membri interessati al fine di rispettare i nuovi requisiti statistici del regolamento (CE) n. 862/2007 introdotti dal regolamento (UE) 2020/851 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
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(5) |
È quindi opportuno concedere le deroghe richieste a Belgio, Cechia, Germania, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Svezia. |
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(6) |
I progressi compiuti dagli Stati membri interessati nella realizzazione di tali adeguamenti significativi sarebbero monitorati dalla Commissione. |
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(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le deroghe al regolamento (CE) n. 862/2007 di cui all’allegato della presente decisione sono concesse agli Stati membri ivi elencati.
Articolo 2
Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica slovacca e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2021
Per la Commissione
Paolo GENTILONI
Membro della Commissione
(1) GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23.
(2) Regolamento (UE) 2020/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
ALLEGATO
Elenco delle deroghe al regolamento (CE) n. 862/2007
1. Stato membro: Belgio
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Disposizione in questione |
Periodo di deroga concesso |
Ambito di applicazione della deroga |
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Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) |
1 anno (2021) |
Trasmissione della disaggregazione in base al ritiro esplicito e implicito. |
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Articolo 4, paragrafo 1, lettera e) |
1 anno (2021) |
Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alle domande di protezione internazionale trattate mediante procedura accelerata. |
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Articolo 4, paragrafo 3, lettere c) e d) |
1 anno (2021) |
Trasmissione della disaggregazione in base alla revoca, all’interruzione o al respingimento del rinnovo dello status di protezione. |
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Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma |
1 anno (2021) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 3. |
|
Articolo 4, paragrafo 4, lettere f), g), h) e i) |
2 anni (2021-2022) |
Trasmissione di tutti gli elementi di cui alle disposizioni in questione. |
|
Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma |
1 anno (2021) |
Trasmissione delle disaggregazioni per motivi del rintraccio e per luogo del rintraccio. |
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Articolo 7, paragrafo 2 |
1 anno (2021) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati. |
2. Stato membro: Cechia
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Disposizione in questione |
Periodo di deroga concesso |
Ambito di applicazione della deroga |
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Articolo 4, paragrafo 4, lettere f), g), h) e i) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione di tutti gli elementi di cui alle disposizioni in questione. |
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Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione delle disaggregazioni per motivi del rintraccio e per luogo del rintraccio. |
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Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione delle disaggregazioni per tipo di assistenza ricevuta. |
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Articolo 7, paragrafo 2 |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati. |
3. Stato membro: Germania
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Disposizione in questione |
Periodo di deroga concesso |
Ambito di applicazione della deroga |
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Articolo 4, paragrafo 1, lettera g) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alle persone che beneficiano di condizioni materiali di accoglienza che assicurano ai richiedenti un’adeguata qualità di vita. |
4. Stato membro: Spagna
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Disposizione in questione |
Periodo di deroga concesso |
Ambito di applicazione della deroga |
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Articolo 4, paragrafo 1, lettera g) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alle persone che beneficiano di condizioni materiali di accoglienza che assicurano ai richiedenti un’adeguata qualità di vita. |
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Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma |
2 anni (2021-2022) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 1. |
|
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma |
2 anni (2021-2022) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 2. |
|
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma |
2 anni (2021-2022) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 3. |
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Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma |
2 anni (2021-2022) |
Trasmissione della disaggregazione per minori accompagnati e non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 4. |
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Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione delle disaggregazioni per motivi del rintraccio e per luogo del rintraccio. |
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Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione delle disaggregazioni per tipo di rimpatrio, per tipo di assistenza ricevuta e per paese di destinazione. |
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Articolo 7, paragrafo 2 |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati. |
5. Stato membro: Francia
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Disposizione in questione |
Periodo di deroga concesso |
Ambito di applicazione della deroga |
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Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma |
2 anni (2021-2022) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 1. |
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Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma |
2 anni (2021-2022) |
Trasmissione della disaggregazione per sesso e per minori accompagnati e non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 4. |
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Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione delle disaggregazioni per motivi del rintraccio e per luogo del rintraccio. |
6. Stato membro: Croazia
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Disposizione in questione |
Periodo di deroga concesso |
Ambito di applicazione della deroga |
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Articolo 4, paragrafo 1, lettera g) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alle persone che beneficiano di condizioni materiali di accoglienza che assicurano ai richiedenti un’adeguata qualità di vita. |
7. Stato membro: Italia
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Disposizione in questione |
Periodo di deroga concesso |
Ambito di applicazione della deroga |
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Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) |
1 anno (2021) |
Trasmissione della disaggregazione in base al ritiro esplicito e implicito. |
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Articolo 4, paragrafo 1, lettera e) |
1 anno (2021) |
Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alle domande di protezione internazionale trattate mediante procedura accelerata. |
8. Stato membro: Cipro
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Disposizione in questione |
Periodo di deroga concesso |
Ambito di applicazione della deroga |
|
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione in base al ritiro esplicito e implicito. |
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Articolo 4, paragrafo 1, lettera e) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alle domande di protezione internazionale trattate mediante procedura accelerata. |
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Articolo 4, paragrafo 1, lettera f) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alla reiterazione di domande di protezione internazionale. |
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Articolo 4, paragrafo 1, lettera g) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alle persone che beneficiano di condizioni materiali di accoglienza che assicurano ai richiedenti un’adeguata qualità di vita. |
|
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 1. |
|
Articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione in base alla revoca, all’interruzione o al respingimento del rinnovo dello status di protezione. |
|
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 2. |
|
Articolo 4, paragrafo 3, lettere c) e d) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione in base alla revoca, all’interruzione o al respingimento del rinnovo dello status di protezione. |
|
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 3. |
|
Articolo 4, paragrafo 4, lettere f), g), h) e i) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione di tutti gli elementi di cui alle disposizioni in questione. |
|
Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione per minori accompagnati e non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 4. |
|
Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione delle disaggregazioni per motivi del rintraccio e per luogo del rintraccio. |
|
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione delle disaggregazioni per tipo di rimpatrio, per tipo di assistenza ricevuta e per paese di destinazione. |
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Articolo 7, paragrafo 2 |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati. |
9. Stato membro: Lituania
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Disposizione in questione |
Periodo di deroga concesso |
Ambito di applicazione della deroga |
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Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma |
1 anno (2021) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 1. |
|
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma |
1 anno (2021) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 2. |
|
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma |
1 anno (2021) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 3. |
|
Articolo 4, paragrafo 4, lettere f), g), h) e i) |
1 anno (2021) |
Trasmissione di tutti gli elementi di cui alle disposizioni in questione. |
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Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma |
1 anno (2021) |
Trasmissione della disaggregazione per sesso e per minori accompagnati e non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 4. |
|
Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma |
1 anno (2021) |
Trasmissione delle disaggregazioni per motivi del rintraccio e per luogo del rintraccio. |
|
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) |
1 anno (2021) |
Trasmissione delle disaggregazioni per tipo di rimpatrio, per tipo di assistenza ricevuta e per paese di destinazione. |
|
Articolo 7, paragrafo 2 |
1 anno (2021) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati. |
10. Stato membro: Malta
|
Disposizione in questione |
Periodo di deroga concesso |
Ambito di applicazione della deroga |
|
Articolo 4, paragrafo 1, lettera e) |
2 anni (2021-2022) |
Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alle domande di protezione internazionale trattate mediante procedura accelerata. |
|
Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma |
2 anni (2021-2022) |
Trasmissione della disaggregazione per sesso per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 4. |
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), e lettere b) e c) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione delle disaggregazioni per età e per sesso. |
11. Stato membro: Paesi Bassi
|
Disposizione in questione |
Periodo di deroga concesso |
Ambito di applicazione della deroga |
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Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) |
2 anni (2021-2022) |
Trasmissione delle disaggregazioni per paese di destinazione. |
|
Articolo 7, paragrafo 2 |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati. |
12. Stato membro: Polonia
|
Disposizione in questione |
Periodo di deroga concesso |
Ambito di applicazione della deroga |
|
Articolo 4, paragrafo 1, lettera e) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alle domande di protezione internazionale trattate mediante procedura accelerata. |
|
Articolo 4, paragrafo 1, lettera f) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alla reiterazione di domande di protezione internazionale. |
|
Articolo 4, paragrafo 1, lettera g) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alle persone che beneficiano di condizioni materiali di accoglienza che assicurano ai richiedenti un’adeguata qualità di vita. |
|
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 1. |
|
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 2. |
|
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 3. |
|
Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione per minori accompagnati e non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 4. |
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto ii) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione delle disaggregazioni per età e per sesso. |
13. Stato membro: Portogallo
|
Disposizione in questione |
Periodo di deroga concesso |
Ambito di applicazione della deroga |
|
Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma |
1 anno (2021) |
Trasmissione delle disaggregazioni per motivi del rintraccio e per luogo del rintraccio. |
|
Articolo 7, paragrafo 2 |
1 anno (2021) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati. |
14. Stato membro: Romania
|
Disposizione in questione |
Periodo di deroga concesso |
Ambito di applicazione della deroga |
|
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione in base al ritiro esplicito e implicito. |
|
Articolo 4, paragrafo 1, lettera e) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alle domande di protezione internazionale trattate mediante procedura accelerata. |
|
Articolo 4, paragrafo 1, lettera g) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alle persone che beneficiano di condizioni materiali di accoglienza che assicurano ai richiedenti un’adeguata qualità di vita. |
|
Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione delle disaggregazioni per motivi del rintraccio. |
|
Articolo 7, paragrafo 2 |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati. |
15. Stato membro: Slovacchia
|
Disposizione in questione |
Periodo di deroga concesso |
Ambito di applicazione della deroga |
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), e lettere b) e c) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione delle disaggregazioni per età e per sesso. |
16. Stato membro: Svezia
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Disposizione in questione |
Periodo di deroga concesso |
Ambito di applicazione della deroga |
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Articolo 4, paragrafo 1, lettera e) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alle domande di protezione internazionale trattate mediante procedura accelerata. |
|
Articolo 4, paragrafo 1, lettera f) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alla reiterazione di domande di protezione internazionale. |
|
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d). |
|
Articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione in base alla revoca, all’interruzione o al respingimento del rinnovo dello status di protezione. |
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Articolo 4, paragrafo 3, lettere c) e d) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione in base alla revoca, all’interruzione o al respingimento del rinnovo dello status di protezione. |
|
Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione per minori accompagnati e non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettere f), g) e h). |
|
Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione delle disaggregazioni per motivi del rintraccio e per luogo del rintraccio. |
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Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), e lettere b) e c) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione delle disaggregazioni per età e per sesso. |
|
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione delle disaggregazioni per tipo di rimpatrio, per tipo di assistenza ricevuta e per paese di destinazione. |
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Articolo 9 |
3 anni (2021-2023) |
Conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 9 relative alla qualità dei dati. |
|
12.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 86/14 |
DECISIONE (UE) 2021/432 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 1o marzo 2021
che modifica la Decisione (UE) 2017/1198 sulla comunicazione dei piani di finanziamento degli enti creditizi da parte della autorità nazionali competenti alla Banca centrale europea (BCE/2021/7)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
visto il Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014 , che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (2) e in particolare l’articolo 21,
vista la proposta del Consiglio di vigilanza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La Decisione (UE) 2017/1198 della Banca centrale europea (3) richiede alle autorità nazionali competenti di comunicare alla Banca centrale europea (BCE) i piani di finanziamento di taluni enti creditizi significativi e meno significativi, e stabilisce procedure armonizzate per la comunicazione di tali piani di finanziamento alla BCE. |
|
(2) |
Per garantire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci e per agevolare la comunicazione dei piani di finanziamento, la decisione (UE) 2017/1198 richiede che i piani di finanziamenti siano comunicati in conformità ai modelli e alle definizioni armonizzati di cui al modello di piano di finanziamento allegato agli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea (ABE) in materia di definizioni e modelli armonizzati per i piani di finanziamento degli enti creditizi ai sensi della raccomandazione A4 del CERS/2012/2 (EBA/GL/2014/04) (4). |
|
(3) |
Gli orientamenti dell’ABE in materia di definizioni e modelli armonizzati per i piani di finanziamento degli enti creditizi ai sensi della raccomandazione A4 del CERS/2012/2 (EBA/GL/2014/04) sono abrogati e sostituiti con effetto dal 31 dicembre 2020 dagli Orientamenti dell’ABE in materia di definizioni e modelli armonizzati per i piani di finanziamento degli enti creditizi ai sensi della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 20 dicembre 2012 (CERS/2012/2) (5) (di seguito, gli «Orientamenti dell’ABE del 2019»). |
|
(4) |
Al fine esclusivo di assolvere i compiti ad essa attribuiti dall’articolo 4, paragrafi 1 e 2, e dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE è considerata, a seconda dei casi, autorità competente o autorità designata negli Stati membri partecipanti come stabilito dal diritto dell’Unione. Pertanto, la BCE figura tra i destinatari degli Orientamenti ABE del 2019. |
|
(5) |
La decisione dell’ABE relativa alle segnalazioni a fini di vigilanza da parte delle autorità competenti all’ABE (EBA/DC/2020/334) (6), che abroga la decisione dell’ABE del 23 settembre 2015 (EBA/DC/2015/130), richiede alle autorità competenti di comunicare i dati sui piani di finanziamento di tutti gli enti creditizi che rientrano nel loro mandato di vigilanza conformemente agli orientamenti dell’ABE del 2019. Inoltre, tale decisione dell’ABE classifica tutti gli enti creditizi come «Enti di maggiori dimensioni nello Stato membro» o come «Enti di minori dimensioni» ai fini della determinazione delle date di comunicazione dei dati richiesti dalle autorità competenti all’ABE. È opportuno che la BCE tenga conto di tali classificazioni. |
|
(6) |
Al fine di allineare la comunicazione dei piani di finanziamento degli enti creditizi alla BCE da parte delle autorità nazionali competenti con i modelli e le definizioni armonizzati più recenti contenuti negli orientamenti dell’ABE del 2019 e per garantire il rispetto della decisione EBA/DC/2020/334, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2017/1198, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche alla decisione (UE) 2017/1198 (BCE/2017/21)
La decisione (UE) 2017/1198 (BCE/2017/21) è modificata come segue:
|
1. |
l’articolo 3 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 3 Requisiti per la comunicazione dei piani di finanziamento 1. Le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE i piani di finanziamento conformi agli Orientamenti dell’ABE in materia di definizioni e modelli armonizzati per i piani di finanziamento degli enti creditizi ai sensi della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 dicembre 2012 (CERS/2021/2) (*1) (di seguito, gli «Orientamenti ABE del 2019») dei seguenti enti creditizi stabiliti nei rispettivi Stati membri partecipanti:
2. Le autorità nazionali competenti che raccolgono i piani di finanziamento degli enti creditizi significativi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1 comunicano tali piani di finanziamento alle BCE se questi sono conformi agli Orientamenti dell’ABE del 2019. 3. I piani di finanziamento sono trasmessi alla BCE in conformità alle istruzioni e ai modelli armonizzati di cui agli Orientamenti dell’ABE del 2019. I piani di finanziamento hanno come data di riferimento per la comunicazione il 31 dicembre dell’anno precedente. Nel caso in cui gli enti creditizi siano autorizzati dalla legislazione nazionale a comunicare le proprie informazioni finanziarie in base alla chiusura del rispettivo esercizio contabile, che non coincide con la chiusura dell’anno civile, si considera come data di riferimento della comunicazione la chiusura dell’ultimo esercizio contabile disponibile. (*1) EBA/GL/2019/05. Disponibili sul sito internet dell’ABE.»;" |
|
2. |
l’articolo 4 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 4 Date di invio 1. Le autorità nazionali competenti di riferimento comunicano alla BCE i piani di finanziamento dei seguenti enti creditizi entro le ore 12:00 (ora dell’Europa centrale) del decimo giorno lavorativo successivo al 15 marzo:
2. I piani di finanziamento di tutti gli enti creditizi non menzionati al paragrafo 1 sono comunicati dalle autorità nazionali competenti di riferimento alla BCE entro le ore 12:00 (ora dell’Europa centrale) del venticinquesimo giorno lavorativo successivo al 15 marzo. (*2) Disponibile sul sito internet dell’ABE»;" |
|
3. |
all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le autorità nazionali competenti verificano e valutano la qualità e affidabilità dei dati messi a disposizione della BCE. Le autorità nazionali competenti applicano le pertinenti regole di convalida elaborate, aggiornate e pubblicate dall’ABE. Le autorità nazionali competenti applicano anche i controlli integrativi sulla qualità dei dati definiti dalla BCE in cooperazione con le autorità nazionali competenti.»; |
|
4. |
all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le autorità nazionali competenti comunicano i dati di cui alla presente decisione utilizzando la tassonomia eXtensible Business Reporting Language applicabile al fine di fornire un formato tecnico uniforme per lo scambio di dati riguardanti gli Orientamenti dell’ABE del 2019.»; |
|
5. |
è inserito il seguente articolo 8 bis: «Articolo 8 bis Date di riferimento per le prime comunicazioni nel 2021 La prima data di riferimento per le comunicazioni ai sensi dell’articolo 3 nel 2021 è il 31 dicembre 2020. Si applica il secondo comma dell’articolo 3, paragrafo 3.». |
Articolo 2
Disposizioni finali
Gli effetti della decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.
Articolo 3
Destinatari
Le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 1o marzo 2021.
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.
(2) GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1.
(3) Decisione (UE) 2017/1198 della Banca centrale europea, del 27 giugno 2017, sulla comunicazione dei piani di finanziamento degli enti creditizi da parte della autorità nazionali competenti alla Banca centrale europea (BCE/2017/21) (GU L 172, del 5.7.2017, pag. 32).
(4) Disponibili sul sito internet dell’ABE.
(5) EBA/GL/2019/05.
(6) Disponibile sul sito internet dell’ABE.
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
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12.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 86/17 |
DECISIONE n. 2/CE/2020
dell'11 febbraio 2021
del comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone, relativa all'approvazione di un organismo di valutazione della conformità ai sensi dell'allegato settoriale sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione e le apparecchiature radio [2021/433]
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo sul reciproco riconoscimento concluso tra la Comunità europea e il Giappone, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b),
considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,
DECIDE:
|
1. |
L'organismo di valutazione della conformità sottoindicato è approvato ai sensi dell'allegato settoriale sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione e le apparecchiature radio dell'accordo, per i prodotti e le procedure di valutazione della conformità indicati qui di seguito. Tale approvazione riguarda un'estensione dell'ambito di applicazione di un organismo di valutazione della conformità designato ai sensi dell'allegato settoriale sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione e le apparecchiature radio, al fine di includere la legge sulle imprese di telecomunicazione, in aggiunta alla legge sulle trasmissioni radio.
|
|
2. |
La presente decisione sostituisce qualsiasi precedente approvazione di detto organismo di valutazione della conformità per quanto riguarda le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili di cui al paragrafo 1. |
|
3. |
La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai copresidenti. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui è apposta l'ultima firma. |
Tokyo, 23 dicembre 2020
A nome del Giappone
Daisuke NIHEI
Bruxelles, 11 febbraio 2021
A nome dell'Unione europea
Lucian CERNAT
|
12.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 86/19 |
DECISIONE n. 3/CE/2020
dell’11 febbraio 2020
del comitato misto istituito a norma dell’accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone, relativa all’approvazione di un organismo di valutazione della conformità ai sensi dell’allegato settoriale sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione e le apparecchiature radio [2021/434]
IL COMITATO MISTO,
visto l’accordo sul reciproco riconoscimento concluso tra la Comunità europea e il Giappone, in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b),
considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l’inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,
DECIDE:
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1. |
L’organismo di valutazione della conformità sottoindicato è approvato ai sensi dell’allegato settoriale sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione e le apparecchiature radio dell’accordo, per i prodotti e le procedure di valutazione della conformità indicati qui di seguito.
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2. |
La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai copresidenti. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui è apposta l’ultima firma. |
Tokyo, 23 dicembre 2020
a nome del Giappone
Daisuke NIHEI
Bruxelles, 11 febbraio 2021
a nome dell’Unione europea
Lucian CERNAT