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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 72 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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Decisione di esecuzione (UE) 2021/377 della Commissione, del 2 marzo 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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3.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 72/1 |
DECISIONE (UE) 2021/373 DEL CONSIGLIO
del 22 febbraio 2021
relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 15 giugno 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Regno di Thailandia per un accordo relativo alle modifiche delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione. |
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(2) |
I negoziati si sono conclusi, e l’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea («accordo») è stato siglato il 7 gennaio 2021. |
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(3) |
È opportuno che l’accordo sia firmato a nome dell’Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea, con riserva della conclusione di detto accordo (1).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione sulla sua conclusione.
REGOLAMENTI
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3.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 72/3 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/374 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2021
che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/884 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di COVID-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l’ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura, e modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1149
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, e l’articolo 64, paragrafo 6,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 53, lettere b) e h), in combinato disposto con l’articolo 227,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/884 della Commissione (3) ha introdotto una serie di deroghe alle norme esistenti, tra l’altro, nel settore vitivinicolo per fornire sostegno agli operatori di tale settore e aiutarli a far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19. Tuttavia, nonostante l’utilità di tali misure, il mercato vitivinicolo non è riuscito a ritrovare l’equilibrio tra domanda e offerta e non si prevede che lo ritroverà nel breve e medio termine a causa della pandemia in corso. |
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(2) |
Inoltre le misure adottate per affrontare la pandemia di COVID-19 sono proseguite nella maggior parte degli Stati membri e in tutto il mondo. Tali misure comprendono l’imposizione di restrizioni al numero di partecipanti a incontri sociali e celebrazioni e alle possibilità di mangiare e bere fuori casa. In alcune zone continuano a essere imposti confinamenti, accompagnati dall’annullamento di eventi pubblici e feste private. L’effetto a catena di tali restrizioni ha determinato un’ulteriore diminuzione del consumo di vino nell’Unione e ha consolidato il calo delle esportazioni di vino verso paesi terzi. Inoltre l’incertezza circa la durata della crisi, che si prevede si protrarrà probabilmente oltre la fine del 2020, sta causando danni a lungo termine al settore vitivinicolo dell’Unione, in quanto è improbabile che il consumo di vino torni a riprendersi e i mercati di esportazione andranno persi. Tale combinazione di fattori ha un impatto negativo notevole sulla determinazione dei prezzi nel mercato vinicolo dell’Unione. Le scorte, che avevano già raggiunto un livello record all’inizio della campagna di commercializzazione 2019-2020, sono aumentate. Infine l’elevata resa che si otterrà dalla vendemmia del 2020, che dovrebbe superare di circa 10 milioni di ettolitri la vendemmia del 2019, non farà che aggravare ulteriormente la situazione. |
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(3) |
Di conseguenza, la lunga durata delle restrizioni imposte dagli Stati membri per far fronte alla pandemia di COVID-19 e la necessità di mantenere le restrizioni acuiscono ulteriormente le gravi perturbazioni economiche che interessano i principali sbocchi per il vino e il conseguente effetto negativo sulla domanda di vino. |
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(4) |
Alla luce dell’eccezionale gravità della turbativa del mercato e dell’accumularsi di difficili circostanze nel settore vitivinicolo, che sono state originate dai dazi sulle importazioni di vini dell’Unione imposti dagli Stati Uniti nell’ottobre 2019 e che proseguono ora con le ricadute negative delle misure restrittive in corso legate alla pandemia mondiale di COVID-19, gli operatori del settore vitivinicolo dell’Unione continuano a incontrare difficoltà eccezionali. È pertanto giustificata un’ulteriore assistenza al settore vitivinicolo. |
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(5) |
Il mantenimento delle misure di risposta alla crisi nel settore vitivinicolo dell’Unione che sono state introdotte dal regolamento delegato (UE) 2020/884 è ritenuto essenziale per fornire agli operatori la flessibilità necessaria per attuare i programmi di sostegno nel settore vitivinicolo nell’Unione. In particolare, l’ulteriore flessibilità che consente la pratica della vendemmia verde sulla stessa parcella per due o più anni consecutivi, la flessibilità di introdurre modifiche alle operazioni in corso, nonché la possibilità di pagare per l’attuazione parziale delle operazioni sovvenzionate a norma degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ogniqualvolta la piena attuazione non sia stata possibile per motivi legati alla pandemia di COVID-19 hanno garantito che gli operatori del settore vitivinicolo dell’Unione dispongano di strumenti adeguati per reagire ai cambiamenti causati dalla pandemia di COVID-19 e alle restrizioni imposte per controllarla. |
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(6) |
Poiché si prevede che la pandemia di COVID-19 continuerà oltre la fine del 2020 e quindi per una parte significativa dell’esercizio finanziario 2021, si ritiene necessario prorogare l’applicazione delle misure di cui all’articolo 2, paragrafi 1, 3, 4 e 6, del regolamento delegato (UE) 2020/884 per la durata dell’esercizio finanziario 2021. |
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(7) |
L’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione (4) stabilisce che il sostegno ai beneficiari è versato solo se i controlli dimostrano che un’intera operazione o tutte le singole azioni che fanno parte dell’operazione sono state completamente realizzate. Tuttavia l’esperienza finora acquisita ha dimostrato che, applicando rigorosamente tale disposizione, quando singole azioni facenti parte dell’operazione non sono state realizzate completamente ma l’obiettivo dell’intera operazione è stato comunque raggiunto, il rifiuto dell’intero importo del sostegno all’operazione in questione si è rivelato, in determinate situazioni, ingiusto e iniquo. |
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(8) |
Il riscontro fornito dagli Stati membri alla Commissione indica che l’applicazione della norma di cui all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149 comporta tagli finanziari sproporzionati per i beneficiari che hanno attuato con successo un’ampia percentuale dell’operazione approvata ma che non hanno completato singole azioni che non sono indispensabili per il buon esito dell’operazione. Il mancato completamento di tali singole azioni non compromette gli obiettivi dell’intera operazione, che in determinate circostanze possono essere raggiunti nonostante l’attuazione parziale. In tali casi non pare giustificabile rifiutare il pagamento integrale del sostegno o esigere che il sostegno versato per le azioni debitamente attuate sia recuperato. |
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(9) |
Il rifiuto dell’intero sostegno in tali casi comporta una sanzione finanziaria per i beneficiari che hanno attuato gran parte dell’operazione complessiva e che hanno quindi investito tempo, mezzi e sforzi nelle azioni completate. Questo impatto potenzialmente iniquo è aggravato dalla pandemia di COVID-19 e dai problemi di flusso di cassa ad essa collegati. |
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(10) |
Al fine di garantire la proporzionalità per quanto riguarda il pagamento delle operazioni nell’ambito dei programmi di sostegno al settore vitivinicolo dell’Unione ed evitare di penalizzare eccessivamente il settore vitivinicolo dell’Unione, che è già indebolito dalla difficile situazione del mercato e dalla pandemia di COVID-19, è opportuno versare un sostegno parziale per le operazioni che non sono completamente realizzate, a condizione che l’obiettivo generale dell’operazione sia raggiunto. È pertanto opportuno prevedere che le azioni completamente realizzate, che fanno parte di un’operazione del genere, siano ammissibili al sostegno dell’Unione. |
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(11) |
In tali casi il sostegno all’operazione dovrebbe essere calcolato come la somma del sostegno per le azioni che sono state completamente realizzate, ridotta del 100 % dell’importo del sostegno assegnato alle azioni che non sono state realizzate, al fine di garantire che il beneficiario riceva un importo proporzionato allo sforzo intrapreso in relazione alle azioni completamente realizzate. |
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(12) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2020/884 e (UE) 2016/1149. |
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(13) |
Al fine di evitare turbative nell’attuazione delle misure volte ad affrontare la crisi del settore vitivinicolo dell’Unione e di garantire una transizione agevole tra i due esercizi finanziari, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che le modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/884 si applichino retroattivamente a decorrere dal 16 ottobre 2020, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/884
L’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/884 è così modificato:
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1) |
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. In deroga all’articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, nel 2020 e nel 2021 la vendemmia verde può essere praticata per due o più anni consecutivi sulla stessa particella.»; |
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2) |
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. In deroga all’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149, in casi debitamente giustificati collegati alla pandemia di Covid-19 gli Stati membri possono consentire di attuare senza approvazione preventiva le modifiche introdotte entro il 15 ottobre 2021, a condizione che non pregiudichino l’ammissibilità di nessuna parte dell’operazione e i suoi obiettivi generali e purché non sia superato l’importo totale del sostegno approvato per l’operazione. Il beneficiario comunica la modifica all’autorità competente entro il termine fissato da ciascuno Stato membro.»; |
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3) |
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. In deroga all’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149, in casi debitamente giustificati collegati alla pandemia di Covid-19 gli Stati membri possono consentire ai beneficiari di presentare modifiche da introdurre entro il 15 ottobre 2021 che interessano l’obiettivo dell’intera operazione già approvata nel quadro delle misure previste agli articoli 45, 46, 50 e 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013, fermo restando il completamento di tutte le singole azioni in corso che fanno parte dell’operazione. Il beneficiario comunica la modifica all’autorità competente entro il termine fissato da ciascuno Stato membro; per la modifica è necessaria l’approvazione preventiva dell’autorità competente.»; |
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4) |
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. In deroga all’articolo 54, paragrafo 4, terzo, quarto, quinto e sesto comma, del regolamento delegato (UE) 2016/1149, per le richieste di pagamento presentate entro il 15 ottobre 2021 gli Stati membri calcolano il sostegno da versare sulla base della superficie determinata tramite i controlli in loco dopo l’attuazione, quando motivi collegati alla pandemia di Covid-19 impediscono di realizzare l’operazione sostenuta a norma degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno.». |
Articolo 2
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/1149
L’articolo 54 del regolamento delegato (UE) 2016/1149 è così modificato:
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1) |
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Fermo restando che, di norma, il sostegno è versato solo dopo l’esecuzione dell’intera operazione, esso viene comunque versato per le singole azioni realizzate se i controlli dimostrano che non è stato possibile eseguire le azioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 o se i controlli dimostrano che, anche se le azioni rimanenti non sono state eseguite, l’obiettivo generale dell’operazione è comunque stato raggiunto.»; |
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2) |
è inserito il seguente paragrafo: «2 bis. Se i controlli dimostrano che l’intera operazione oggetto della domanda di sostegno non è stata completamente attuata ma che l’obiettivo generale dell’operazione è stato comunque raggiunto, gli Stati membri versano il sostegno per le singole azioni realizzate conformemente al paragrafo 2 e applicano una sanzione pari al 100 % dell’importo inizialmente assegnato alle azioni della domanda di sostegno che non sono state completamente realizzate. Nel caso in cui l’importo del sostegno che è stato versato dopo la realizzazione delle singole azioni sia superiore all’importo accertato come dovuto dopo l’esecuzione dei controlli, gli Stati membri procedono al recupero del sostegno indebitamente versato. In tali casi, se è stato versato un anticipo, gli Stati membri possono decidere di applicare una sanzione.»; |
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3) |
al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «3. Se dai controlli risulta che l’intera operazione oggetto della domanda di sostegno non è stata completamente attuata per motivi diversi da quelli stabiliti al paragrafo 2 e se il sostegno è stato versato dopo la realizzazione di singole azioni che fanno parte dell’intera operazione oggetto della domanda di sostegno, gli Stati membri procedono al recupero del sostegno versato.». |
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1 si applica a decorrere dal 16 ottobre 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(3) Regolamento delegato (UE) 2020/884 della Commissione, del 4 maggio 2020, recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di Covid-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l’ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura (GU L 205 del 29.6.2020, pag. 1).
(4) Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 1).
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3.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 72/7 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/375 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2021
che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b per le navi battenti bandiera di alcuni Stati membri
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2021/92 (2) del Consiglio fissa i contingenti per il 2021. |
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(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b da parte di navi battenti bandiera di alcuni Stati membri o immatricolate in alcuni Stati membri hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato agli «altri Stati membri» per il 2021. |
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(3) |
È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2021 agli Stati membri che esercitano attività di pesca nell’ambito del contingente «altri Stati membri» per lo stock di merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri o immatricolate negli Stati membri che pescano nell’ambito del contingente «altri Stati membri» sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).
ALLEGATO
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N. |
01/TQ/92 |
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Stato membro |
Stati membri che esercitano attività di pesca nell’ambito del contingente «Altri Stati membri» |
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Stock |
COD/1/2B_AMS |
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Specie |
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
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Zona |
1 e 2b |
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Data di chiusura |
21.1.2021, ore 00.00 UTC |
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3.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 72/9 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/376 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2021
che stabilisce la chiusura temporanea delle attività di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2021. |
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(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di scorfani nella zona NAFO 3M da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea hanno determinato l’esaurimento del contingente intermedio assegnato per il periodo precedente il 1o luglio 2021. |
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(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca diretta di detto stock fino al 30 giugno 2021, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato agli Stati membri dell’Unione europea per lo stock di scorfani nella zona NAFO 3M per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 30 giugno 2021 incluso si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca diretta dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato del presente regolamento fino al 30 giugno 2021 incluso.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).
ALLEGATO
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N. |
02/TQ92 |
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Stato membro |
Unione europea (tutti gli Stati membri) |
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Stock |
RED/N3M. |
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Specie |
Scorfani (Sebastes spp.) |
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Zona |
NAFO 3M |
|
Periodo di chiusura |
Dal 10 febbraio 2021, ore 24.00 UTC, al 30 giugno 2021 |
DECISIONI
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3.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 72/12 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/377 DELLA COMMISSIONE
del 2 marzo 2021
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,
vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente all'articolo 7 della direttiva 2006/42/CE, le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata. |
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(2) |
Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di redazione, revisione e completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (la "richiesta"). |
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(3) |
Sulla base della richiesta, il CEN ha redatto le nuove norme armonizzate EN ISO 3743-2:2019 sui metodi in camere riverberanti speciali per piccole sorgenti trasportabili in campo riverberante, EN 62841-2-11:2016/A1:2020 riguardante prescrizioni particolari per seghe alternative portatili e EN 62745:2017 sulle prescrizioni per i sistemi di comando e controllo senza fili del macchinario. Inoltre, sulla base della richiesta, il CEN e il Cenelec hanno rivisto le seguenti norme armonizzate esistenti, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2018/C 092/01 della Commissione (4), per adeguarle ai progressi tecnologici: EN 574:1996+A1:2008, EN 349:1993+A1:2008, EN ISO 13857:2008, EN 1612-1:1997+A1:2008, EN 12643:2014, EN ISO 7096:2008, EN 12301:2000+A1:2008, EN 12965:2003+A2:2009, EN 13525:2005+A2:2009, EN 1870-19:2013, EN 940:2009+A1:2012, EN 1870-4:2012, EN ISO 19432:2012, EN ISO 15012-4:2016, e EN 60745-2-14:2009/A1:2010. Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate seguenti: EN ISO 13851:2019 sui principi per la progettazione e la scelta dei dispositivi di comando a due mani, EN ISO 13854:2019 sugli spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo, EN ISO 13857:2019 sulle distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori, EN 1612:2019 sui requisiti di sicurezza per macchine e impianti per stampaggio a reazione, EN ISO 5010:2019 sui requisiti per la sterzatura per macchine movimento terra a ruote gommate, EN ISO 7096:2020 sulle valutazioni di laboratorio delle vibrazioni trasmesse al sedile dell'operatore di macchine movimento terra, EN 12301:2019 sui requisiti di sicurezza relativi alle calandre delle macchine per materie plastiche e gomma, EN 12965:2019 sugli alberi cardanici di trasmissione dalla presa di potenza (p.d.p.) e loro protezioni per trattrici e macchine agricole e forestali, EN 13525:2020 sui requisiti di sicurezza per sminuzzatrici mobili, EN ISO 19085-9:2020 sulle seghe circolari da banco (con o senza tavola mobile), EN ISO 19085-11:2020 sulle macchine combinate per la lavorazione del legno, EN ISO 19085-13:2020 sulle seghe circolari multilama per il taglio longitudinale con carico e/o scarico manuale, EN ISO 19432-1:2020 sui requisiti di sicurezza per troncatrici per dischi abrasivi rotanti montati al centro, EN ISO 21904-1:2020 sulle attrezzature per la cattura e la separazione dei fumi di saldatura e EN 62841-4-1:2020 sulle prescrizioni particolari per seghe a catena. |
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(4) |
Sulla base della richiesta, il CEN e il Cenelec hanno inoltre modificato le norme seguenti, i cui riferimenti sono inclusi nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 (5) della Commissione: EN ISO 19225:2017 sulle tagliatrici a tamburo e le macchine robotizzate per macchine ad abbattimento continuo, EN ISO 3691-5:2015 sui carrelli industriali con operatore a piedi e EN 62841-3-4:2016 sulle smerigliatrici da banco trasportabili. Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate modificative EN ISO 19225:2017/A1:2019, EN ISO 3691-5:2015/A1:2020 e EN 62841-3-4:2016/A12:2020. |
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(5) |
Il CEN e il Cenelec hanno inoltre modificato le norme armonizzate seguenti, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2018/C 092/01: EN ISO 11203:2009 sulla determinazione dei livelli di pressione sonora per il rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature, EN ISO 3691-1:2015 sui carrelli telescopici e i carrelli trasportatori per carichi, EN ISO 4254-11:2010 sulle raccoglimballatrici, EN ISO 20361:2015 sulle pompe e i gruppi di pompaggio per liquidi, EN 50636-2-107:2015 sui robot tosaerba elettrici alimentati a batteria e EN 62841-3-9:2015 sulle troncatrici trasportabili. Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate modificative seguenti: EN ISO 11203:2009/A1:2020, EN ISO 3691-1:2015/A1:2020, EN ISO 4254-11:2010/A1:2020, EN ISO 20361:2019/A11:2020, EN 62745:2017/A11:2020, EN 50636-2-107:2015/A2:2020 e EN IEC 62841-3-9:2020/A11:2020. |
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(6) |
Unitamente al CEN e al Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità alla richiesta delle norme redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec. |
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(7) |
Le norme armonizzate redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec sulla base della richiesta soddisfano i requisiti di sicurezza cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nella direttiva 2006/42/CE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, insieme ai riferimenti delle relative norme modificative o rettificative. |
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(8) |
Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2006/42/CE, mentre nell'allegato II della suddetta decisione di esecuzione figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità con limitazioni. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere tali riferimenti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/436. |
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(9) |
Nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a decorrere dalle date stabilite nel medesimo allegato. |
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(10) |
A seguito del lavoro svolto dal CEN e dal Cenelec sulla base della richiesta, le norme armonizzate seguenti, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2018/C 092/01, sono state sostituite, riviste o modificate: EN 12301:2000+A1:2008, EN 574:1996+A1:2008, EN ISO 15012-4:2016, EN 12643:2014, EN 12965:2003+A2:2009, EN 13525:2005+A2:2009, EN 1612-1:1997+A1:2008, EN 1870-19:2013, EN 1870-4:2012, EN 349:1993+A1:2008, EN 50636-2-107:2015 quale modificata dalla norma EN 50636-2-107:2015/A1:2018, EN 60745-2-13:2009 quale modificata dalla norma EN 60745-2-13:2009/A1:2010, EN 62841-2-11:2016, EN 62841-3-9:2015 quale modificata dalla norma EN 62841-3-9:2015/A11:2017 e rettificata dalla norma EN 62841-3-9:2015/AC:2016-09, EN 940:2009+A1:2012, EN ISO 11203:2009, EN ISO 13857:2008, EN ISO 19432:2012, EN ISO 20361:2015, EN ISO 3691-1:2015 quale rettificata dalla norma EN ISO 3691-1:2015/AC:2016, EN ISO 4254-11:2010 e EN ISO 7096:2008 quale rettificata dalla norma EN ISO 7096:2008/AC:2009. È pertanto necessario ritirare i riferimenti di tali norme dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea includendoli nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436. |
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(11) |
È inoltre necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN ISO 19225:2017 e EN ISO 3691-5:2015 pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2019/436, dato che tali norme sono state modificate o rettificate. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall'allegato I della suddetta decisione di esecuzione. |
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(12) |
Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione delle nuove norme, delle norme riviste o delle modifiche apportate alle norme, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate. |
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(13) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/436. |
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(14) |
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
I punti 1) e 3) dell'allegato I si applicano a decorrere dal 3 settembre 2022.
Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
(2) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.
(3) Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1).
(4) Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione) (GU C 92 del 9.3.2018, pag. 1).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione, del 18 marzo 2019, relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 75 del 19.3.2019, pag. 108).
ALLEGATO I
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è così modificato:
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1) |
la riga 26 è soppressa; |
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2) |
è inserita la riga n. 26 bis seguente:
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3) |
la riga 47 è soppressa; |
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4) |
è inserita la riga n. 47 bis seguente:
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5) |
sono aggiunte le righe seguenti:
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ALLEGATO II
Nell’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 sono aggiunte le righe seguenti:
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«64. |
EN 12301:2000+A1:2008 Macchine per materie plastiche e gomma - Calandre - Requisiti di sicurezza |
3 settembre 2022 |
C |
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65. |
EN 12643:2014 Macchine movimento terra - Macchine a ruote gommate - Requisiti per la sterzatura (ISO 5010:1992, modificata) |
3 settembre 2022 |
C |
|
66. |
EN 12965:2003+A2:2009 Trattrici e macchine agricole e forestali - Alberi cardanici di trasmissione dalla presa di potenza (p.d.p.) e loro protezioni - Sicurezza |
3 settembre 2022 |
C |
|
67. |
EN 1612-1:1997+A1:2008 Macchine per materie plastiche e gomma - Macchine per stampaggio a reazione - Parte 1: Requisiti di sicurezza per unità di dosaggio e miscelazione |
3 settembre 2022 |
C |
|
68. |
EN 1870-19:2013 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 19: Seghe circolari da banco (con o senza tavola mobile) e seghe da cantiere |
3 settembre 2022 |
C |
|
69. |
EN 1870-4:2012 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 4: Seghe circolari multilama per il taglio longitudinale con carico e/o scarico manuale |
3 settembre 2022 |
C |
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70. |
EN 349:1993+A1:2008 Sicurezza del macchinario - Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo |
3 settembre 2022 |
B |
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71 |
EN 574:1996+A1:2008 Sicurezza del macchinario - Dispositivi di comando a due mani - Aspetti funzionali - Principi per la progettazione |
3 settembre 2022 |
B |
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72. |
EN 50636-2-107:2015 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Parte 2-107: Prescrizioni particolari per robot tosaerba elettrici alimentati a batteria (IEC 60335-2-107:2012, modificata) EN 50636-2-107:2015/A1:2018 |
3 settembre 2022 |
C |
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73. |
EN 60745-2-13:2009 Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2-13: Norme particolari per le seghe a catena (IEC 60745-2-13:2006, modificata) EN 60745-2-13:2009/A1:2010 |
3 settembre 2022 |
C |
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74. |
EN 62841-2-11:2016 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 2-11: Prescrizioni particolari per seghe alternative portatili (seghetti e seghe universali) (IEC 62841-2-11:2015, modificata) |
3 settembre 2022 |
C |
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75. |
EN 62841-3-4:2016 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-4: Prescrizioni particolari per smerigliatrici da banco trasportabili (IEC 62841-3-4:2016, modificata) EN 62841-3-4:2016/A11:2017 |
3 settembre 2022 |
C |
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76. |
EN 62841-3-9:2015 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 3-9: Prescrizioni particolari per troncatrici trasportabili (IEC 62841-3-9:2014, modificata) EN 62841-3-9:2015/AC:2016-09 EN 62841-3-9:2015/A11:2017 |
3 settembre 2022 |
C |
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77. |
EN 940:2009+A1:2012 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Macchine combinate per la lavorazione del legno |
3 settembre 2022 |
C |
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78. |
EN ISO 11203:2009 Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni sulla base del livello di potenza sonora (ISO 11203:1995) |
3 settembre 2022 |
B |
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79. |
EN ISO 13857:2008 Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori (ISO 13857:2008) |
3 settembre 2022 |
B |
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80. |
EN ISO 19432:2012 Macchine e attrezzature per le costruzioni edili - Troncatrici a disco portatili con motore a scoppio - Requisiti di sicurezza (ISO 19432:2012) |
3 settembre 2022 |
C |
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81. |
EN ISO 20361:2015 Pompe e gruppi di pompaggio per liquidi - Procedura per prove di rumorosità - Classi di accuratezza 2 e 3 (ISO 20361:2015) |
3 settembre 2022 |
C |
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82. |
EN ISO 3691-1:2015 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifica - Parte 1: Carrelli industriali motorizzati, esclusi quelli senza conducente, i telescopici e i trasportatori per carichi (ISO 3691-1:2011, compresa Cor 1:2013) EN ISO 3691-1:2015/AC:2016 |
3 settembre 2022 |
C |
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83. |
EN ISO 4254-11:2010 Macchine agricole - Sicurezza - Parte 11: Raccoglimballatrici (ISO 4254-11:2010) |
3 settembre 2022 |
C |
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84. |
EN ISO 7096:2008 Macchine movimento terra - Valutazioni di laboratorio delle vibrazioni trasmesse al sedile dell’operatore (ISO 7096:2000) EN ISO 7096:2008/AC:2009 |
3 settembre 2022 |
C |
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85. |
EN ISO 15012-4:2016 Salute e sicurezza in saldatura e nelle tecniche affini - Attrezzatura per la captazione e la separazione dei fumi di saldatura - Parte 4: Requisiti generali (ISO 15012-4:2016) |
3 settembre 2022 |
C». |